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Organizzazione e gestione della
sicurezza negli eventi aziendali
dott. ing. Rodolfo RidolfiFunzionario Tecnico Antincendi
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona
Verona - 15 aprile 2019
Organizzazione e gestione della sicurezza negli eventi aziendali
Programma:
� Quadro normativo (decreti e circolari)
� Definizioni
� Documentazione da predisporre/produrre per la
gestione della sicurezza
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Quadro Normativo
R.D. 18 giugno 1931, n. 773Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
Art. 68. - Senza licenza del Questore (dal ‘77 delComune) non si possono dare in luogo pubblico oaperto o esposto al pubblico, spettacoli o pubblicitrattenimenti.Anche per le manifestazioni temporanee è necessariala licenza del comune (Art. 69).
Quindi per organizzare uno spettacolo in piazza, un
concerto all’aperto, una feste di quartiere, una notte
bianca ecc., è necessario acquisire la licenza del comune
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Quadro Normativo
� Decreto Ministeriale 19 agosto 1996Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei
locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
� Circolare del Capo della Polizia n. 555 del07/06/2017.
� Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili delFuoco n. 11464 del 19/06/2017Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere
tecnico in merito a misure di safety.
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Quadro Normativo
� Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili delFuoco n. 9925 del 20/07/2017Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al
pubblico. Indicazioni operative
� Circolare M.I. – Gabinetto del Ministro n. 11001 del28/07/2017Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza
in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva
� Circolare M.I. – Gabinetto del Ministro n. 11001/1del 18/07/2018Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza
in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva
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Quadro Normativo
Aspetti procedurali
Riunioni e manifestazioni in luogo pubblico
art. 18181818
del TULPSOnere di preavviso al Questore
Manifestazioni di pubblico spettacolo
art. 68686868
del TULPS
Regimeautorizzatorio(rilascio dellalicenza)*
* Chiarimenti con nota n.
557/PAS/U/004683/12900 .A(24)BIS del 23/03/2017 delDipartimento di PubblicaSicurezza - Ufficio perl’Amministrazione Generale
Previo parere tecnico della CVLPS ex art. 80 TULPS, se sussistono impianti e strutture da verificare
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Quadro Normativo
Casi in cui è possibile NON convocare la CCVLPS:
Per manifestazioni fino a 200 persone, è sufficiente la
relazione tecnica (asseverazione) di un professionista
abilitato che attesti la rispondenza del locale alle regole
tecniche stabilite con DM 19 agosto 1996.
Fino a 200 persone è quindi sufficiente la SCIA, (Art. 4,
comma 2 del D.Lgs. n. 222/2016)
Inoltre NON occorre una nuova verifica per le manifestazioni
per le quali la commissione abbia già concesso l'agibilità in
data non anteriore a due anni e non siano intervenute
modifiche.
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Quadro Normativo
Per le manifestazioni pubbliche all’aperto per le quali
non è prevista la commissione di Pubblico Spettacolo in
quanto l’area è non confinata e priva di specifiche
attrezzature per lo stazionamento del pubblico, il comune
rilascia la licenza di pubblico spettacolo ai sensi dell’art.
69 TULPS.
Questo concetto è stato ribadito anche dalla circolare del
18/07/2018 “nelle altre ipotesi (quando non è prevista la
commissione), il Comune potrà rilasciare direttamente il
provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le
misure da adottarsi”.
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Quadro Normativo
Attivazione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica
Nei casi in cui il sindaco o il presidente della
Commissione rilevino peculiari condizioni di criticità
(tipologia dell’evento, conformazione del luogo o
numero di partecipanti) dovranno darne comunicazione
al Prefetto che valuterà l’eventuale attivazione del
Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica (o del tavolo
tecnico dove previsto).
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DEFINIZIONI – Relativamente alle Manifestazioni Pubbliche deve intendersi:
�per luogo pubblico: quello a cui chiunque può accederesenza alcuna limitazione (ad esempio: vie, piazze, ecc.);
�per luogo aperto al pubblico: quello a cui può accederechiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi disponedel luogo stesso (ad esempio: orari, limiti di età, pagamentodi un biglietto per l'accesso, ecc.);
�per luogo esposto al pubblico: quello che ha unacollocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quantoin esso avviene (ad esempio: un cortile, un locale confinestre prospicienti la pubblica via);
�per spettacoli: quelle forme di divertimento cui il pubblicoassiste in forma passiva (ad esempio cinema, teatro, ecc.);
�per trattenimenti: quelle forme di divertimento cui ilpubblico partecipa in modo attivo (ad esempio: ballo)
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�per luogo all’aperto:luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamentedestinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamentodel pubblico;�per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo/trattenimento:le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempolimitato, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività. Non rientrano nellapresente categoria le manifestazioni che pur a cadenze periodiche si svolgono concaratteristiche di ripetitività ed in presenza di allestimenti permanenti;�per manifestazioni ed eventi temporanei in luogo pubblico o apertoal pubblico: tutte quelle attività organizzate che non abbiano connotazione dipubblico spettacolo o intrattenimento ma per le quali si renda necessaria l’adozionedi misure di safety e/o security in relazione alla tipologia degli stessi ovvero ai luoghidi svolgimento;
Relativamente al concetto di temporaneità non è possibile procedere a unaquantificazione in termini temporali. In generale per attività temporanee si
possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, nonstagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita (Nota
DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015).
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�per allestimenti temporanei: le strutture, le attrezzature e gliimpianti installati per un periodo di tempo limitato, ai fini dellosvolgimento di spettacoli, trattenimenti, manifestazioni ed eventitemporanei;�per locali: insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati aspettacoli, trattenimenti, manifestazioni ed eventi temporanei,compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi, ivi compresiquelli destinati in via permanente alle attività di pubblicospettacolo/intrattenimento; per locali si devono intendere anche iluoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'apertoattrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli ointrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento delpubblico (art. 1, comma 1, lettera l) del DM 19/08/1996);
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�per densità di affollamento: numero massimo di occupanti assunto per unitàdi superficie lorda dell'ambito di riferimento (persone/mq) (DM. 30.11.1983,coordinato con DM.9.3.2007):�per affollamento: numero massimo ipotizzabile di occupanti presenti inun locale o nell’area di riferimento ottenuto moltiplicando la densità diaffollamento per la superficie;�per capienza: numero massimo di persone ammesse all'interno dellocale; tale dato è stabilito dalla Commissione di Vigilanza in relazione aspecifiche valutazioni tecniche viste le diverse normative di riferimento (peres. adeguato numero di uscite di emergenza, di servizi igienici, diparcheggi, ecc.) e tiene conto sia degli addetti ai lavori che degli avventori;�per valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti irischi (per es. rischio incendio, rischio vento, rischio idrogeologico ecc.) perla salute e sicurezza delle persone presenti nell’ambito dellamanifestazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure diprevenzione e protezione;�per misure di mitigazione del rischio: misure volte a ridurre laprobabilità di accadimento dell’evento nonché a ridurre il danno atteso inrelazione al tipo di rischio valutato;
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�per attività di spettacolo viaggiante: le attività spettacolari, trattenimentie attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente,all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sonoquelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e leattività culturali, ai sensi dell'articolo 4 della L. 337/68, giusto il D.M. 18maggio 2007;
�per squadra di emergenza: gruppo costituito da un congruo numero di“operatori di sicurezza”, debitamente coordinati dal soggetto organizzatoree in possesso di idoneo attestato antincendio a basso, medio o alto rischio,in funzione delle caratteristiche del luogo e delle modalità di svolgimentodell’iniziativa e del conseguente indice di rischio della stessa. È tenuta afronteggiare specifiche condizioni di pericolo, ovvero situazioni chepotrebbero comportare un rischio per l'incolumità delle persone o di dannoalle cose ed all'ambiente, nonché ad assicurare per l’intera durata delleattività organizzate - nel rispetto delle modalità, dei tempi, dei ruoli e deilivelli di formazione previsti nel piano di emergenza - l’osservanza dellecondizioni di esercizio opportune e necessarie ai fini della sicurezza edincolumità delle persone durante lo svolgimento delle manifestazioni.
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�per carichi sospesi: qualunque elemento (scenotecnico, di arredo oaltro), posto in aria o trattenuto o ancorato in sospensione o appoggiato inquota ovvero mosso meccanicamente - prima e/o durante lo spettacolo, aldi sopra o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblicoe/o di aree di produzione - tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme dilavoro e simili.[rif. circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico edella Difesa Civile prot. n. 1689 del 1°aprile 2011]
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DEFINIZIONE DI LOCALE DI “PUBBLICOSPETTACOLO”
Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi
come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi
(anche all’aperto) destinati allo spettacolo (dove
il pubblico assiste passivamente) o trattenimento
(dove il pubblico è coinvolto attivamente),
nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad
essi annessi, indipendentemente dal numero di
persone.
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DEFINIZIONE DI LOCALE DI “PUBBLICO SPETTACOLO”
Alcuni esempi:
1. i locali definiti dall’art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero
dell’Interno:
a. locali di trattenimento, ove si tengono concerti,
conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e
trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.,
b. stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per
divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al
pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o
cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni
sportive).
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2. i locali definiti dall’art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996:
a. teatri,
b. cinematografi,
c. cinema-teatri,
d. auditori e sale convegno (quando si tengono convegni e similiaperti al pubblico con pubblicità dell’evento),
e. locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed
attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per
accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone,
i. luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento,
j. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spaziall'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati aspettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lostazionamento del pubblico,
k. locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività dipubblico spettacolo.
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3. un luogo pubblico, indetto all’esercizio di attività
imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi
manifestazione, dove si possa individuare “il luogo” oggetto del
collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento
finalizzato al divertimento, ecc, e che contenga strutture e/o
impianti e/o apparecchiature;
4. arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo
stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di
intrattenimento o spettacolo;
5. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all’aperto o al
chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del
pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo,
concerto, ecc.), anche se svolte all’interno di attività non di
pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all’aperto);
…… ed altri casi specifici
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Pertanto:Il concetto di locale di pubblico spettacolo si può quindi riassumere
nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli,
intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti,
conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere
culturale, ecc.) aperti al pubblico:
A) un locale, un edificio, una struttura temporanea, un’area aperta
circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque
delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
B) un’area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del
pubblico (es. sedie o tribune);
C) locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante,
ecc) che viene temporaneamente “trasformato” per ricavare aree
specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con
distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo
spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto
all’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.
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NON sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non
ricomprese nell’elenco precedente, di seguito alcuni esempi:
1) i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c’è un
accompagnamento musicale e ricorrono contemporaneamente tutti i
seguenti requisiti:
a. accesso libero senza sovrapprezzo,
b. è preponderante l’attività di somministrazione, per cui l’evento è
meramente complementare ed accessorio rispetto all’attività di
ristorazione e di somministrazione alimenti,
c. non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste
da ballo, sedie disposte a platea, ecc.),
d. evento non pubblicizzato se non in modo complementare all’attività
principale,
e. evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (es. ogni
fine settimana)*;*Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19/05/2015 “In generale, comunque, per attività
temporanee, […] si possono intendere quelle caratterizzate da una durata brevee ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza
prestabilita.”
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2) le attività indicate all’art. 1 comma 2 del D.M. 19.08.1996:
a. i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibilel’accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree
urbane prive di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e
manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e
di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione
sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico,
3) convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindinon aperti alla pluralità di persone (es. convention aziendali,
ecc.);
…….
Organizzazione e gestione della sicurezza negli eventi aziendali – Iter procedurale
Organizzatore:
1) Chiede autorizzazione al comune presentando un
progetto
Comune, in funzione della tipologia di manifestazione:
1) Rilascia autorizzazione ai sensi dell’art. 69 del TULPS
(asseverazione da parte di professionista abilitato)
2) Convoca la CVLPS per acquisire parere tecnico
3) Interessa la Prefettura per parere da parte del Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
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Documentazione
In fase di progetto:1. planimetrie ed elaborati grafici redatti da tecnici abilitati, con
quotature relative agli ambienti dove si svolgerà l’attività di pubblico
spettacolo, sui quali siano tra l’altro indicate le vie d’uscita ed i
percorsi per raggiungere la pubblica via, le uscite di sicurezza, i
presidi antincendio fissi e mobili, l’ubicazione e la descrizione dei
posti a sedere e dei materiali di rivestimento e di arredi interni, le
aree a rischio specifico;
2. relazione tecnica che evidenzi l’osservanza dei criteri generali di
sicurezza antincendio tramite l’individuazione dei pericoli
d’incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle
misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre
i rischi comprese le misure di tipo gestionale. Nel caso in cui trattasi
di attività soggette al rispetto del DM 19.08.1996, la relazione tecnica
dovrà essere redatta in riferimento alla Regola Tecnica allegata a
detto decreto.
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Documentazione
In fase di sopralluogo:1. dichiarazione di conformità per gli impianti regolamentati dal
D.M. 37/2008, (elettrico, adduzione gas ecc.) rilasciata
dall’installatore, secondo quanto stabilito dalla norma stessa
2. Corretto montaggio e collaudo di tutte le strutture (palchi,
tribune, americane ecc.).
3. Piano di emergenza correttamente compilato.
4. Attestati di idoneità tecnica degli addetti antincendio (rischio
medio o elevato)
5. Valutazione impatto acustico
6. Documentazione attinente il rispetto delle norme igienico
sanitarie.
7. Ogni comune e commissione può richiedere ulteriore
documentazione integrativa ritenuta utile.
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Contenuti Documentazione
� 2.1.3 ACCESSO ALL’AREADei mezzi di soccorso
(altezza 4 mt, larghezza 3,5 mt ecc.)
� 2.3 REAZIONE AL FUOCOI sedili e i materiali di copertura classe non superiore a 2
� 3.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE.
• Distanza tra file ≥ 1,1 m.
• Sedie collegate rigidamente tra loro in file
• Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10
file (posti a sedere non fissi).
• Settori separati ≥ 1,2 m
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Contenuti Documentazione
� 4.1 AFFOLLAMENTO e CAPACITÀ DI DEFLUSSO(Nota Prot. n. 9925 del 20/07/2017 della Dir. Cent dei VV.F. Sicurezza Tecnica)
� 0,7 - 1,2 - 2 pers./mq. (in funzione della tipologia di locale)
� 250 pers./modulo
� 4.3 SISTEMA DELLE VIE DI USCITA� Dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alla
capacità di deflusso
� non inferiore a tre. (2 fino a 150 persone)
� sistema a semplice spinta.
� multipla del modulo di uscita (0,6 m) e comunque non
inferiore a due moduli (1,2 m).
� percorsi inferiori a 50 m.
� addurre in luogo sicuro all’esterno.
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Contenuti Documentazione
� 13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA� Installazione dei gruppi elettrogeni conforme.
� Livello di illuminazione 5 lux uscite e 2 lux negli altri ambienti
� Lampade con alimentazione autonoma (almeno 1 ora) (Davalutare l’affidabilità dell’illuminazione pubblica e/o deigeneratori degli autonegozi e delle bancarelle)
� Quadro elettrico facilmente accessibile, segnalato e protetto
dall’incendio.
� TITOLO XIV: SISTEMA DI ALLARMEAllarme acustico per avvertire le persone presenti
di una condizioni di pericolo in caso di incendio
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Contenuti Documentazione
� 15.2 ESTINTORI� Posizione facilmente accessibile e visibile
� appositi cartelli segnalatori
� Uno ogni 200 mq
� Capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC
� Estintori idonei per aree specifiche
� 15.3 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
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Contenuti Documentazione
� TITOLO XVII: SEGNALETICA DI SICUREZZASegnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa
� TITOLO XVIII: GESTIONE DELLA SICUREZZA� Sorveglianza sul mantenimento delle condizioni di sicurezza.
� Piano di emergenza redatto per lo specifico evento
Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464del 19/06/2017(Direttiva Frattasi - Dipartimento VV.F.)
Le condizioni da verificare e i conseguenti
dispositivi da attuare non costituiscono un corpusunico di misure da applicare tutte insieme eindifferentemente per ogni tipo di manifestazione:
vanno perciò individuati i fattori di vulnerabilità e
definite le misure appropriate all’evento
Organizzazione e gestione della sicurezza negli eventi aziendali
Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n.9925 del 20/07/2017
� Evitare di installare transenne, barriere e ostacoli
pericolosi al regolare flusso delle persone (anche New
Jersey)
� Nomina di un responsabile della sicurezza
� Riferimento normativo: D.M. 19 agosto 1996
� Presentazione del progetto e del Piano di Emergenza
(almeno 20 gg prima)
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NORMATIVA 2018Circolare M.I. – Gabinetto del Ministro n. 11001/1 del18/07/2018(abroga la precedente)
Si applica alle manifestazioni pubbliche in luoghi all’aperto
con peculiari condizioni di criticità non assoggettate all’art.
80 del TULPS (parere commissione vigilanza).
Costituisce linea guida per il Comitato di ordine e sicurezza
pubblica e può essere un riferimento integrativo per le
Commissioni di vigilanza per manifestazioni di pubblico
spettacolo in luoghi all’aperto per gli aspetti non già
ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse
applicabili (D.M. 19.08.1996 e D.M. 18.031996).
Organizzazione e gestione della sicurezza negli eventi aziendali
� 2. ACCESSO ALL’AREA: uguale al DM 19 agosto 1996Inoltre: Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi
di soccorso e viabilità dedicata.
� 3. Eventuali percorsi di accesso all’area e di esodo diversificati
� 4. CAPIENZA DELL’AREA: uguale al DM 19 agosto 1996(affollamento massimo 2 pers/mq, capacità di deflusso 250
pers/modulo, almeno tre uscite)
Inoltre: larghezza minima delle uscite 2,40 m e ingressi
controllati (conta-persone).
� 5. SUDDIVISIONE DELL’AREA IN SETTORIPer affollamento superiore a 10.000 persone
Organizzazione e gestione della sicurezza negli eventi aziendali
� 6. PROTEZIONE ANTINCENDIOCongruo numero di estintori (eventualmente anche carrellati), rete
idranti o automezzo antincendio e sopra 20.000 persone vigilanza
antincendio dei VV.F.
� 7. GESTIONE DELL’EMERGENZA – PIANO DIEMERGENZAvalutazione dei rischi e relativo piano di emergenza che preveda
anche:
� comunicazione con il pubblico per informazione preventiva
� diffusione sonora
� centro di coordinamento delle emergenze
� segnaletica di sicurezza (ostacoli in prossimità dei varchi)
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� 8. OPERATORI DI SICUREZZA (Almeno 1 ogni 250 persone)
� assistenza all’esodo
� instradamento e monitoraggio dell’evento (volontari della
protezione civile, personale in quiescenza delle forze dell’ordine,
dei vigili urbani e dei VV.F., per i quali sia stata attestata
l’idoneità psico-fisica e in possesso di adeguata formazione in
materia)
� lotta antincendio (formati con corsi di livello alto e in possesso
dell’attestato di idoneità tecnica ai sensi dell’art. 3 della Legge
609/96. Il numero è individuato dal tecnico in base alla
valutazione rischi e conforme alla pianificazione di emergenza)
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� 9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI (sagre, manifestazioni itineranti, feste di paese)
� Bombole di GPL massimo 75 kg per singolo banco o
autonegozio
� almeno 3m tra i banchi o autonegozi che utilizzano GPL
� dichiarazioni di conformità (già previste dal DM 19/08/1996)
� un estintore ogni 100 mq (ci sono anche quelli degli
autonegozi)
� 10. CASI PARTICOLARIper le manifestazioni storiche per le quali non si riesce ad adottare
completamente la linea guida, si potrà adottare l’ingegneria della
sicurezza.
Organizzazione e gestione della sicurezza negli eventi aziendali
Attenzione alle contromisure di securityNon devono invalidare le misure di safety
Organizzazione e gestione della sicurezza negli eventi aziendali
Grazie per l’attenzione