ORDINE INGEGNERI BAT - S.P.E.S.A.L. ASL BT formazione... · DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI ACCORDO...

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ACCORDO STATO-REGIONE DEL 21/12/2011 FORMAZIONE DEGLI RSPP DATORI DI LAVORO , DEI LAVORATORI , DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI ACCORDO STATO-REGIONE DEL 22/02/2012 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI CHE UTLIZZANO PARTICOLARI ATTREZZATURE Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro S.P.E.S.A.L. - ASL BT Ispettore Dott. Pasquale Napoletano 15/11/2012 Margherita di Savoia (BT) ORDINE INGEGNERI BAT - S.P.E.S.A.L. ASL BT

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ACCORDO STATO-REGIONE DEL 21/12/2011FORMAZIONE DEGLI RSPP DATORI DI LAVORO , DEI LAVORATORI ,

DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI

ACCORDO STATO-REGIONE DEL 22/02/2012FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI CHE UTLIZZANO

PARTICOLARI ATTREZZATURE

Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoroS.P.E.S.A.L. - ASL BT

Ispettore Dott. Pasquale Napoletano

15/11/2012 Margherita di Savoia (BT)

ORDINE INGEGNERI BAT - S.P.E.S.A.L. ASL BT

ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONESICUREZZA SUL LAVORO

Gli Accordi fanno riferimento agli artt. 34 comma 2art 37 comma 2 e 7 ed art . 73 comma 5 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e disciplinano:• durata• contenuti minimi• modalità della formazione e dell’aggiornamentoper i datori di lavoro (rspp) , lavoratori, dirigenti epreposti e per i lavoratori che utilizzano particolariattrezzature

ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONESICUREZZA SUL LAVORO

ACCORDO DEL 21/12/2011 RSPP DATORE DI LAVORO– LAVORATORI –PREPOSTI -DIRIGENTIENTRATA IN VIGORE• È stato firmato il 21 dicembre 2011• È stato pubblicato sulla G.U. n° 8 del 11 gennaio2012• È entrato in vigore il 26 gennaio 2012

ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONESICUREZZA SUL LAVORO

ACCORDO DEL 22/02/2012 – ATTREZZATUREENTRATA IN VIGORE• È stato firmato il 22 febbraio 2012• È stato pubblicato sulla G.U. n° 60 del 12 marzo2012• Entrerà in vigore il 12 marzo 2013

ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZASUL LAVORO ELEMENTI SALIENTI

ELEMENTI SALIENTIa) percorso formativo articolato su una formazionegenerale e una formazione specificab) contenuti percorso formativo e durata minima infunzione della classificazione di rischio dell’aziendac) collaborazione con le associazioni di categoria , congli Enti bilaterali e con Organismi paritetici territorialid) requisiti dei docentie) organizzazione della formazionef) metodologia di insegnamento/apprendimento

ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONESICUREZZA SUL LAVORO PERCORSO FORMATIVO

PERCORSO FORMATIVO IN FUNZIONE DELLACLASSIFICAZIONE DI RISCHO DELL’AZIENDA

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Assicurazioni, Alberghi e ristoranti,Commercio, Attività immobiliari, Artigianato,Associazioni culturali e sportive, Servizidomestici, Organizzazioni extraterritoriali.

Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti,Magazzinaggio, Comunicazioni, Assistenzasociale non residenziale

Costruzioni, Industria alimentare, Estrattiva,Tessile, Legno, Manifatturiero, lavorazioneMetalli, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica,Sanità

LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO CHESVOLGONO I COMPITI DI RSPP

ACCORDO STATO-REGIONE DEL 21/12/2011PUBBLICATO IN G.U. IL 11/01/2012 «datore dilavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavorocon il lavoratore o, comunque, il soggetto che,secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nelcui ambito il lavoratore presta la propria attività, hala responsabilità dell’organizzazione stessa odell’unità produttiva in quanto esercita i poteridecisionali e di spesa.[…]

ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA SULLAVORO PERCORSO

Rischio Basso formazione minima della durata di 16 orestrutturata in 4 moduli formativi per RSSP DL

Modulo 1 giuridico-normativoModulo 2 Gestione e organizzazione della sicurezzaModulo 3 individuazione e valutazione dei rischiModulo 4 formazione e consultazione lavoratoriObbligo frequenza 90%Prova finaleAggiornamento quinquennale (6 ore)

ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA SULLAVORO PERCORSO

Rischio Medio formazione minima della durata di 32 orestrutturata in 4 moduli formativi per RSSP DL

Modulo 1 giuridico-normativoModulo 2 Gestione e organizzazione della sicurezzaModulo 3 individuazione e valutazione dei rischiModulo 4 formazione e consultazione lavoratoriObbligo frequenza 90%Prova finaleAggiornamento quinquennale (10 ore)

ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA SULLAVORO PERCORSO

Rischio Alto formazione minima della durata di 48 orestrutturata in 4 moduli formativi per RSSP DL

Modulo 1 giuridico-normativoModulo 2 Gestione e organizzazione della sicurezzaModulo 3 individuazione e valutazione dei rischiModulo 4 formazione e consultazione lavoratoriObbligo frequenza 90%Prova finaleAggiornamento quinquennale (14 ore)

ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVOROPERCORSO FORMATIVO RSPP DATORE DI LAVORO

Riconoscimento della formazione pregressaDatori di Lavoro esonerati dalla formazione

I datori di lavoro che hanno svolto corsi di 16 ore (ex art. 3D.M.16/01/1997) entro l’11 gennaio 2012Obbligo di aggiornamentoDevono svolgere e concludere l’aggiornamento entro l’11gennaio 2014

Nuova attivitàLa formazione del Datore di Lavoro in caso di nuova attivitàdeve avvenire entro e non oltre 90 giorni dall’inizio dellanuova attività.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

ACCORDO STATO-REGIONE DEL 21/12/2011PUBBLICATO IN G.U. IL 11/01/2012

«lavoratore»: persona che, indipendentementedalla tipologia contrattuale, svolge un’attivitàlavorativa nell’ambito dell’organizzazione di undatore di lavoro pubblico o privato, con o senzaretribuzione, anche al solo fine di apprendere unmestiere, un’arte o una professione, esclusi gliaddetti ai servizi domestici e familiari.…

COLLABORAZIONE CON ENTI BILATERALI E CONORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI

•Per i corsi di formazione per i lavoratori occorre richiederepreventivamente la collaborazione di Enti Bilaterali e OPT•La richiesta deve essere inoltrata agli EB e OPT esistentinel territorio e relativi al settore operativo aziendale

•Se la richiesta trova riscontro da detti organismi, occorretenere conto delle indicazioni da essi date, anche se laformazione non è loro affidata•In caso di assenza di EB e/o di OPT e in caso di mancatoriscontro da detti organismi entro 15gg dalla data di inviodella richiesta, il Ddl procede ad effettuare la formazione

DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA

La formazione specifica deve riguardare:

• i rischi presenti nel settore di appartenenzadell’azienda

• La specificità dei rischi dell’azienda

• I rischi propri delle attività del lavoratoreautonomo

DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA

Contenuti e durata della formazione specifica:

• sono subordinati all’esito della valutazione dei rischieffettuata dal DL

• a eventuali contenuti previsti dalla contrattazionecollettiva e da procedure concordate a livello settoriale e/oaziendale

• I contenuti e la durata della formazione specifica indicatinell’Accordo sono da considerare minimi e possono essereampliati in base alla natura ed entità dei rischi presenti inazienda.

DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICACondizioni particolari

a) Indipendentemente dalla classe di rischio dell’azienda, i lavoratoriche non svolgono mansioni che comportino la presenza, anchesaltuaria, nei reparti produttivi possono frequentare i corsiindividuati per il Rischio Basso.

B) Per il comparto delle costruzioni è riconosciuta come formazioneGenerale quella di primo ingresso del progetto “16ore-MICS”. Per laformazione specifica vale il criterio di corrispondenza delle attivitàeffettuate ai requisiti previsti nell’Accordo.

C) Costituisce credito formativo permanente sia la formazionegenerale, sia quella specifica di settore derivanti dalla frequenza dicorsi di formazione professionali presso strutture accreditate. Ildatore di lavoro deve comunque assicurare la formazione specificasecondo le risultanze della valutazione dei rischi.

Lavoratori -Riconoscimento della formazione pregressa

Lavoratori esonerati dalla formazione

I datori di lavoro devono comprovare di aver svolto alla data dell’11gennaio 2012 una formazione con contenuti e per durata similari a quantoprevisto dall’Accordo.

Formazione svolta prima del gennaio 2007I lavoratori devono svolgere l’aggiornamento entro l’ 11 gennaio 2013

Nuovi assuntiLa formazione (generale e specifica in base ai rischi di settore) deveavvenire entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

ACCORDO STATO-REGIONE DEL 21/12/2011PUBBLICATO IN G.U. IL 11/01/2012

«preposto»: persona che, in ragione dellecompetenze professionali e nei limiti di poterigerarchici e funzionali adeguati alla naturadell’incarico conferitogli, sovrintende alla attivitàlavorativa e garantisce l’attuazione delle direttivericevute, controllandone la corretta esecuzione daparte dei lavoratori ed esercitando un funzionalepotere di iniziativa

FORMAZIONE DEI PREPOSTI• La formazione del preposto comprende:• A) la formazione dei lavoratori in relazione alla classe dirischio dell’azienda• B) un Modulo aggiuntivo specifico per il preposto inrelazione agli obblighi dell’art. 19) di minimo 8 ore

FORMAZIONE DEI PREPOSTIParte A

1. I principali soggetti delsistema di sicurezza2. Relazioni tra i soggetti3. Definizione ed individuazionedei fattori di rischio4. Incidenti ed infortuni mancati5. Tecniche di comunicazione

Parte B

6. Valutazione dei rischi d’azienda7. Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali dellasicurezza8. Modalità di esercizio delle funzioni di controllo

Preposto – Prima applicazione Termini per losvolgimento dei corsi

I datori di lavoro devono avviare i preposti ai corsidi formazione:Formazione Generale – Formazione Specifica diclasse di rischio - Formazione particolare eaggiuntiva che devono essere conclusi entro il 11luglio 2013Nuovi assunti - La formazione (generale e specificain base ai rischi di settore e quella aggiuntiva) deveavvenire entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione

Preposto - Riconoscimento formazione pregressaPreposti esonerati dalla formazione

I datori di lavoro devono comprovare di aver svolto -alla data dell’11 gennaio 2013- una formazione concontenuti e per durata similari a quanto previstodall’Accordo. I corsi devono essere formalmente edocumentalmente approvati alla data del 26 gennaio2012 Preposto - Riconoscimento della formazionepregressa Formazione svolta prima del gennaio 2007Preposti devono svolgere l’aggiornamento entro l’ 11gennaio 2013

FORMAZIONE DEI DIRIGENTIACCORDO STATO-REGIONE DEL 21/12/2011

PUBBLICATO IN G.U. IL 11/01/2012

«dirigente»: persona che, in ragione dellecompetenze professionali e di poteri gerarchiciefunzionali adeguati alla natura dell’incaricoconferitogli, attua le direttive del datore di lavoroorganizzando l’attività lavorativa e vigilando su diessa

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

• È in relazione agli obblighi dell’art. 37, c.7 e 18

• Sostituisce integralmente quella prevista per ilavoratori

• È strutturata su 4 moduli

• Durata minima 16 ore

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

FORMAZIONE DEI DIRIGENTIDisposizione transitoria

Dirigenti esonerati dalla formazione

I datori di lavoro devono comprovare di aver svolto - alla data dell’11gennaio 2013 - una formazione con contenuti e per durata similari aquanto previsto dall’Accordo.

I Dirigenti devono svolgere il corso di formazione che deve essereconcluso in Fase di prima applicazione per i Dirigenti entro e non oltrel’11 luglio 2013

Nuovi assuntiLa formazione deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.Riconoscimento della Formazione pregressa

Non sono tenuti a frequentare il corso i Dirigenti che abbiano unaformazione conforme: all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 se effettuata dopo il14/08/2003 e/o al Modulo A per ASPP e RSPP Accordo Stato -Regioni26/01/2006

La nuova formazione per l’usodelle attrezzature di lavoro

ACCORDO STATO-REGIONE DEL 22/02/2012PUBBLICATO IN G.U. IL 12/03/2012

La nuova formazione perl’uso delle attrezzature di lavoro

Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVOROAttuazione articolo 73, comma 5 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specificaabilitazione

A chi è rivolto ?Lavoratori (compresi soggetti di cui all’art.2 1) che utilizzanoattrezzature specifiche

da quando ?Entrata in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione inG.U. Norma transitoria : 24 mesi entro i quali i lavoratori, chealla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricatidell’uso delle attrezzature, dovranno effettuare i corsi

La nuova formazione perl’uso delle attrezzature di lavoro

(teoria H) ( pratica H)

• Piattaforme di lavoro elevabile 4 4/6• Gru caricatrici idrauliche 4 8• Gru a torre 8 4/6• Cerrelli elevatori semoventi con 8 4/8

conducente a bordo• Conduzione gru mobili (corso base) 7 7

La nuova formazione perl’uso delle attrezzature di lavoro

(teoria H) ( pratica H)

• Conduzione gru mobili (mod. aggiuntivo 4 4per gru mobili su ruote con falconetelescopico o brandeggiabile)

•• Trattori agricoli e forestali 3 5• Escavatori, pale caricatrici, terne, 4 6/12

autoribaltabili a cingoli• Pompe per calcestruzzo 7 7

La nuova formazione per l’uso delle attrezzature dilavoro

Elementi peculiari dell’Accordo1) formazione non sostitutiva di quella ai sensi art. 372) contenuti formativi e di durata minimi.3) Formazione effettuata in orario di lavoro4) validità quinquennale con obbligo di aggiornamento di minimo 4 ore5) elenco dettagliato attrezzature previste6) formazione teorica e pratica con verifiche di apprendimentointermedie e finali7) superamento propedeutico della verifica del modulo teorico peraccesso a prova pratica8) obbligo di ripetizione del corso in caso di mancato superamento9) facoltà autonomie Regionali di aumentare il livello10) importanza del Libretto Formativo del Cittadino

La nuova formazione per l’uso delle attrezzature dilavoro

Riconoscimento della formazione pregressa

Corsi già effettuati o da svolgersi entro il 12 marzo2013 Corsi di formazione con durata complessivaNON INFERIORE a quella prevista nell’Accordo:

• Modulo Teorico • Moduli Pratico • Verifica finale

La nuova formazione per l’uso delle attrezzature dilavoro

Riconoscimento della formazione pregressa

Corsi già effettuati o da svolgersi entro il 12 marzo2013 Corsi di formazione completi di tutti i moduli everifica finale con durata complessiva INFERIORE aquella prevista:Obbligo dell’ Aggiornamento Entro il 12/03/2015

La nuova formazione per l’uso delle attrezzature dilavoro

CREDITI FORMATIVI PERMANENTI

Costituiscono credito formativo permanente:• Modulo di formazione generale per i lavoratori• Formazione particolare aggiuntiva per i preposti(salvo modifiche intervenute nel rapporto di preposto)• La formazione dei dirigenti• I crediti formativi dei lavoratori e dei preposti hannovalidità fino a quando non intervengono cambiamenti,come previsto dall’art. 37, c. 4.

La nuova formazione per l’uso delle attrezzature di lavoro

AGGIORNAMENTO• L’aggiornamento non deve riguardare la merariproposizione di argomenti già proposti nei corsi base.

• L’aggiornamento non può riguardare la formazionein relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dinuovi rischi• Per garantire un monitoraggio di effettività sulprocesso di acquisizione delle competenze, possonoessere previste verifiche annuali sul mantenimentodelle competenze acquisite, anche mediantepiattaforme e-learning.