ORDINE DI NAPOLI INGEGNERI previste nella Tariffa, sia quelle non previste. In realtà l’obiettivo...

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Novembre - Dicembre 2002 6 ORDINE DI NAPOLI INGEGNERI notiziario Bimestrale di informazione a cura del Consiglio dell’Ordine Spediz. in a.p. 45% - art. 2 comma 20/b - L. 662/96 Fil. di Napoli

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Novembre - Dicembre 2002

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ORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

Bimestrale di informazione a cura del Consiglio dell’Ordine

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Novembre - Dicembre 2002ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI

Bimestrale di informazione a cura del Consiglio dell’Ordine

EditoreConsiglio dell’Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Napoli

Direttore EditorialeLuigi Vinci

Direttore ResponsabileArmando Albi Marini

Redattore CapoPietro Ernesto De Felice

Direzione, Redazione e Amministrazione80134 Napoli, Via del Chiostro, 9

Tel. 081.5525604 - Fax 081.5522126www.ordineingegnerinapoli.it

[email protected]/c postale n. 25296807

Comitato di direzioneEdoardo Benassai

Annibale de Cesbron de la GrennelaisSalvatore Landolfi Francesco Mondini

Marco Senese

RedattoriMarcello AgrustiEdoardo Benassai

Annnibale de Cesbron de la GrennelaisCamillo Alfonso Guerra

Salvatore LandolfiCesare Papa Malatesta

Aniello NappiMario Pasquino

Ambrogio PreziosoMarco Senese

Federico SerafinoFranco Sisto

Luciano Varchetta

Coordinamento di redazionePietro Nigro

Ha collaborato in redazioneClaudio Croce

Progetto grafico e impaginazioneDenaro Progetti

StampaLa Buona Stampa - Ercolano

Reg. Trib. di Napoli n. 2166 del 18/7/1970Spediz. in a.p. 45% - art. 2 comma 20/b

L. 662/96 Fil. di Napoli

Finito di stampare nel mese di dicembre 2002

◗ EDITORIALEPresentazione delle linee guida del fascicolo del fabbricato 3

◗ LAVORI PUBBLICILa legge Merloni e gli incarichi professionali 5 di Mauro Fusco

◗ TARIFFE PROFESSIONALICompenso ai periti: il parere dell’Ordine di Napoli 11 dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli

Legittimi i corrispettivi delle attività di progettazione 15 del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri

Adeguamento dei compensi ai consulenti tecnici giudiziari 30 Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002

◗ SICUREZZAFormazione del tecnico di prevenzione e sicurezza 18 CIIP - Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

Infortuni domestici: sensibilizzare i cittadini 22 di Ugo Santomauro

◗ APPALTI PUBBLICIIllegittimità delle offerte inferiori ai minimi di legge 24 di Remo Bresciani

◗ COMPETENZE PROFESSIONALIDirezione tecnica dei lavori per i beni immobili vincolati 27 del Consiglio Nazionale Ingegneri

◗ PREVIDENZALa comunicazioni dei dati reddituali e l’Inarcassa 29 di Angelo Selis

◗ PROFESSIONEConferenza delle professioni intellettuali del centro-sud 32

◗ UNIVERSITA’Una nuova sede ad Agnano per la facoltà di ingegneria 35 di Fulvio Tessitore

◗ DIPENDENTI PUBBLICII docenti possono svolgere attività libero professionale 39 SNID Professionale Associazione Nazionale Ingegneri Docenti

◗ ISTRUZIONENuova nonima alla direzione regionale del MIUR 41 di Pietro Ernesto De Felice

◗ SISMICARiveduta la classificazione sismica nei comuni campani 43 Giunta Regionale della Regione Campania Deliberazione n. 5447 del 7 novembre 2002

Un’ipotesi di ricostruzione urbanistica post-terremoto 48 di Marcello Orefice

◗ LEGGI E CIRCOLARI 53

◗ SENTENZE 56

◗ DOCUMENTITabella dei prezzi Luglio-Agosto 2002 59del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania

Associato U.S.P.I.Unione Stampa Periodica Italiana

In copertina: la nuova sede della facoltà diingegneria della Federico II in via NuovaAgnano a Napoli

Notiziariodel Consiglio dell’Ordine

degli Ingegneridella Provincia di Napoli

Il Consiglio dell’Ordine augura a tutti gli iscritti

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

◗ Il 25 ottobre, presso l’Ordine degli Inge-gneri di Napoli, nella sala conferenze gremi-ta di tecnici e politici, sono state presentateufficialmente le “Linee Guida del Fascicolodel Fabbricato” approntate dall’appositacommissione a suo tempo insediata dal Con-siglio dell’Ordine.I lavori sono stati aperti dal presidente ing.Luigi Vinci, cui hanno fatto seguito gli in-terventi del prof. ing. Armando Albi-Marinicoordinatore della commissione, dell’on.D’Amato presidente dell’8° commissione del-la Regione Campania, dell’assessore all’edili-zia del Comune di Napoli dott. Amedeo Lepore, del co-mandante VV.FF. di Napoli ing. Salvatore Perrone, deldott. Carini presidente del’UPPI Campania, dei rappresen-tanti degli amministratori di condominio e dell’assessoreall’Urbanistica della Regione Campania avv. Marco Di Lel-lo. E’ seguito un ampio dibattito cui hanno partecipato nu-merosi presenti.Riportiamo la relazione introduttiva del presidente Vinci.“Il 30 settembre 2002 è stata approvata dal Consiglio Re-gionale della Campania la Legge `Istituzione del Registrostorico - tecnico - urbanistico dei fabbricati ai fini della tu-tela della pubblica e privata incolumità'.Le numerose iniziative poste in essere negli anni trascorsidal nostro Ordine e dal Consiglio Nazionale Ingegneri conl'obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza, dellaprevenzione, della conoscenza e del controllo dello statoconservativo del patrimonio edilizio, della qualità dell'abi-tare, hanno portato la Regione Campania ad essere la pri-ma in Italia ad istituire una legge che "obbliga" tutti i fab-bricati, pubblici e privati, a dotarsi di un fascicolo o regi-stro storico - tecnico - urbanistico "nel quale è dichiaratolo stato di conservazione e di manutenzione del fabbricatostesso e delle aree e manufatti di pertinenza, al fine di tu-telare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità".L'impegno dell'Ordine si concretizzò nel luglio 1999 con lapresentazione all'assessore regionale dell'epoca di un dise-gno di legge che fu approvato in Giunta ma decadde per lascadenza della legislatura. E' grande merito della nuovaGiunta aver ripreso il testo e portato a termine un proget-to, che segna una netta inversione nel modo di provvederealla sicurezza dei cittadini. Dei tanti incontri organizzatisu questa tematica vogliamo ricordare il Seminario Nazio-nale sul "Fascicolo del Fabbricato" del 30 marzo 2001, inNapoli alla Mostra d'Oltremare, e la 1° Conferenza dell'In-gegneria italiana del 22-23 giugno 2001 in Sorrento.

Oggi presentiamo una proposta di "Linee gui-da per la redazione del fascicolo o registro"che è stata approntata da un gruppo di lavoro,coordinato dal prof. ing. Armando Albi Marinie dal consigliere dott. ing. Salvatore Landolfi.Essa vuole costituire un ausilio ai tecnici perprocedere con sistematicità al controllo degliimmobili e alla compilazione del registro. Que-sto dovrà essere estremamente semplice, sinte-tico e comprensibile ai cittadini.L'operazione molto complessa, che non haprecedenti in Italia, è ancora più ardua per lenostre zone ove sono presenti tutti i tipi di ri-

schi, dal sismico, all'idrogeologico, al sottosuolo, al vulca-nico, all'abusivismo, al degrado sociale, all'incuria accu-mulata in tanti anni.Siamo impegnati insieme all'Ordine degli Architetti in cor-si di formazione ed aggiornamento per migliorare la prepa-razione dei professionisti. Per il numero di immobili ed itempi stabiliti essi vanno incrementati con il supporto delleUniversità, della Regione e delle Province. Abbiamo indivi-duato Enti e Aziende che operano nel campo della ricerca edello sviluppo di nuovissime tecnologie di controllo e misu-razione per monitorare con continuità e costi contenuti ilpatrimonio edilizio.Le nuove tecnologie possono offrire soluzioni per abbatterei costi derivanti dalla sistematicità, precisione e affidabilitàrichieste ai controlli degli edifici.E' importante il ruolo dei Comuni, l'amministrazione piùvicina ai cittadini, che potrebbero definire, in base alleconoscenze del territorio, le zonizzazioni per controlliprioritari e i tempi, ma anche informare ed educare i cit-tadini alla cultura della prevenzione e alla difesa del pa-trimonio edilizio, mediante incentivi ed agevolazioni fi-scali.Vanno coinvolte le associazioni della proprietà edilizia, leassociazioni di amministratori, le associazioni dei costrut-tori per la specializzazione delle imprese, le assicurazioniper ridurre i premi per i fabbricati forniti del registro, lebanche per agevolare il credito.Noi professionisti siamo chiamati al ruolo più importantein quanto è in gioco la salvaguardia della vita umana; do-vremo svolgere il nostro ruolo mettendo al primo posto l'e-tica.Gli Ordini si impegneranno nella salvaguardia dei cittadiniper far crescere in loro il desiderio di una svolta culturaleper le nostre zone, che non riguarderà soltanto la sicurezzama la qualità stessa della vita”.

Novembre-Dicembre 2002

3EDITORIALEORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

Presentazione delle linee guidadel fascicolo del fabbricato

Luigi Vinci

Novembre-Dicembre 2002

5LAVORI PUBBLICIORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

1. PremessaCon un continuo mutamento de-

gli orientamenti già assunti, il le-gislatore nazionale ha ritenuto conla Legge n° 166 del 1° agosto 2002di dover intervenire nuovamentesulla materia dei “Lavori Pubblici”,promulgando, con un preamboloche è tutto un programma per gliinteressati (art. 7, comma 1 “Nellemore della revisione della leggequadro sui lavori pubblici…”), unanuova serie di modifiche alla Leg-ge n° 109/94 cosiddetta “Merloni”.

Queste note riguardano esclusi-vamente la materia degli incarichiprofessionali disciplinati dall’art.17 della Legge per indirizzare l’at-tenzione degli operatori del settoresu alcuni aspetti, a parere delloscrivente, tuttora oscuri.

A margine dell’argomento si esa-minerà anche la posizione dell’Au-torità per la Vigilanza sui LavoriPubblici per evidenziarne gliorientamenti.

2. Ambito dell’art. 17 della L. 109/94

Il titolo dell’art. 17 individual’ambito di interesse: “Effettuazio-ne delle attività di progettazione,direzione dei lavori e accessorie”.

La definizione di attività di pro-gettazione e direzione dei lavoriviene di consueto fatta risalire alledefinizioni delle leggi fondamenta-li (Legge n° 1395 del 26.6.1923,R.D. n° 2537 del 23.10.1925, Leggen° 143 del 2.3.1949, etc.) per clas-sificare le prestazioni accessorie illegislatore nazionale non ha sapu-to fare niente di meglio che defi-nirle alla lettera b) del comma 3°dell’art. 50 del D.P.R. 554/99 come“le prestazioni professionali nonpreviste dalle vigenti tariffe”

L’articolo 17 della legge Merloniin sostanza vorrebbe disciplinare

tutte le attività professionali, siaquelle previste nella Tariffa, siaquelle non previste.

In realtà l’obiettivo di questi noteè proprio verificare che vi è unconsistente vuoto normativo.

3. Soggetti legittimati alla esecu-zione delle attività descritte nel-l’art. 17 della L.109/94

Il 1° comma dell’art. 17 precisache “Le prestazioni relative allaprogettazione preliminare, definiti-va ed esecutiva nonché alla dire-zione dei lavori ed agli incarichi disupporto tecnico-amministrativo…sono espletate:a. dagli uffici tecnici della stazio-

ne appaltante;b. dagli uffici consortili di proget-

tazione ...;c. dagli organismi di altre pubbli-

che amministrazioni …;d. da liberi professionisti singoli

od associati …;e. dalle società di professionisti ...;f. dalle società di ingegneria ...;g. da raggruppamenti temporanei

… di cui alle lettere d, e, f ...;g-bis da consorzi stabili ...”.

Il legislatore ha ritenuto di stabi-lire che in base al comma 4 del-l’art. 17 della L. 109/94: “La reda-zione del progetto preliminare, de-finitivo ed esecutivo nonché losvolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse alla pro-gettazione… possono essere affidatiai soggetti di cui al comma 1, let-tere d), e), f), e g)”.

Il caso in cui si possa ricorrereall’utilizzo di professionalità ester-ne all’Amministrazione deve coin-cidere con la carenza in organicodell’Amministrazione di idoneeprofessionalità, oppure con la ne-cessità di rispettare i tempi dellaprogrammazione dei lavori, ovve-

La legge Merlonie gli incarichi professionali DI MAURO FUSCO

Ingegnere

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LAVORI PUBBLICI6ORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

ro di dover svolgere contempora-neamente i compiti di istituto, op-pure nei casi di speciale complessitào di particolare rilevanza architet-tonica o ambientale, o quando oc-corra riferirsi a progetti che richie-dano una pluralità di professiona-lità.

Il citato comma 4 prescrive che ilResponsabile del Procedimento ac-certi e certifichi che ricorrano gliestremi per l’affidamento esternodelle prestazioni che si ha la neces-sità di acquisire.

Si può commentare che il legisla-tore ha avuto una chiara idea dellepossibili carenze delle Amministra-zioni, e quindi ha offerto ampiepossibilità al Responsabile del Pro-cedimento per potere ricorrere al-l’ausilio di professionalità all’ester-no di esse.

4. Modalità di affidamento degli incarichi

Con la nuova modifica il legisla-tore ha voluto prendere atto che lasoglia per gli affidamenti “fiduciari”era troppo bassa e la ha elevata a100.000 Euro. Infatti, modificando ilcomma 12 dell’art. 17 dellaL.109/94, ha stabilito che:

“Per l’affidamento di incarichi diprogettazione ovvero della direzionedei lavori il cui importo stimato siainferiore a 100.000 Euro le stazioniappaltanti per il tramite del Re-sponsabile del Procedimento posso-no procedere all’affidamento ai sog-getti di cui al comma 1, lettere d, e,f, g di loro fiducia, previa, verificadell’esperienza e della capacità pro-fessionale degli stessi e con motiva-zione della scelta in relazione alprogetto da affidare”.

Per gli affidamenti di “incarichi diprogettazione il cui importo stimatosia compreso tra 100.000 Euro e lasoglia di applicazione comunitaria”il legislatore al comma 11 dell’art.17 della L. 109/94 ha voluto riman-dare a modalità stabilite dal Regola-mento.

Infine per gli “incarichi di proget-tazione” di importo superiore allasoglia comunitaria (attualmente200.000 Euro) il comma 10 non la-scia dubbi che si debbano applicare

le norme comunitarie come recepitedal legislatore (D.Lgs. 157/95 es.m.i.).

5. Commento alle modalità di affidamento degli incarichi

Dunque il legislatore ha volutoconfermare, con le modifiche alleprecedenti disposizioni, che gli in-carichi disciplinati dall’art. 17 dellaLegge Merloni sono esclusivamentegli incarichi di progettazione e, invia più estesa, quelli di direzione deilavori di importo inferiore a 100.000Euro. Gli altri tipi di incarichi, chepotrebbero nascere nel corso di unprocedimento progettuale, sono au-torizzati, ma svincolati dalle norme“Merloni”.

Per esempio, nel caso di progetta-zione svolta dai funzionari dellaAmministrazioni:- potrebbe verificarsi che un Uffi-

cio Tecnico Comunale debba ese-guire il progetto della costruzio-ne di un’opera stradale, tipica-mente, per lo svolgimento delleattività tecnico – amministrativeconnesse alla progettazione (dicui al 4° comma dell’art. 17 dellaL. 109/94), in caso di accertatacarenza in organico di figureprofessionali competenti, potreb-be ricorrere a tecnici esterni perla formazione dei piani particel-lari di esproprio sulla base delprogetto già definito;

- nel caso della costruzione di unascuola, per lo svolgimento delleattività tecnico – amministrativeconnesse alla progettazione (dicui al 4° comma dell’art. 17 dellaL. 109/94), in caso di accertatacarenza in organico di figureprofessionali competenti, si po-trebbe necessitare di una detta-gliata campagna di sondaggigeologici, con la interpretazionegeotecnica dei risultati e quindirichiedere una consulenza spe-cialistica;

- nel caso della ristrutturazione diun edificio pubblico, per lo svol-gimento delle attività tecnico –amministrative connesse allaprogettazione (di cui al 4° com-ma dell’art. 17 della L. 109/94),in caso di accertata carenza in

organico di figure professionalicompetenti, si potrebbe necessi-tare di una dettagliata campagnadi sondaggi strutturali, con la in-terpretazione dei risultati perconfermare le destinazioni d’usoproposte, e quindi anche in que-sto caso richiedere una consu-lenza specialistica;

- in tutti i casi in cui, per esigenzelegate alla complessità del lavo-ro, si ritenga di non avere com-petenze sufficienti all’internodell’Amministrazione, nel campodella sicurezza sul lavoro per gliadempimenti connessi all’attua-zione del D.Lgs. 494/96 si potràricorrere a professionisti esterni.

L’elenco di questi esempi potrebbeproseguire all’infinito, tuttavia nes-suno di questi casi è progettazione odirezione dei lavori come disciplina-to dai commi 10, 11 e 12 dell’art.17, determinando una carenza legis-lativa nel senso che, per ricorrereall’affidamento delle prestazioniprofessionali che attengono al cam-po dei servizi di ingegneria ed ar-chitettura definibili come “specialied accessorie”, si deve fare riferi-mento alla vigente normativa suiservizi ex D.Lgs. 157/95.

6. Il D.Lgs. 157/95 è obbligatoriosolo per importi soprasoglia

Si deve adesso porre il quesito seil D.Lgs. 157/95 sia valido solo pergli incarichi soprasoglia.

Per la precisione gli articoli 1 e 2recitano come segue:

“Art. 1 (Ambito di applicazione).1. Salvo quanto previsto ai commi

2 e 3, le disposizioni del presentedecreto si applicano per l'aggiu-dicazione, da parte delle ammi-nistrazioni aggiudicatrici di cuiall'articolo 2, degli appalti diservizi di cui all'allegato 1, il cuivalore di stima, al netto dell'IVA,al momento della pubblicazionedel bando, e' uguale o superioreal controvalore in euro di200.000 diritti speciali di prelie-vo (DPS).

2. Salvo quanto previsto al comma3, sono soggetti alle disposizionidel presente decreto anche gli ap-

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INGEGNERInotiziario

palti di servizi di cui al comma 1il cui valore di stima, al nettodell'IVA, è uguale o superiore alcontrovalore in euro di 130.000DSP, se sono indetti dalle ammi-nistrazioni di cui all'allegato 8.

3. Per gli appalti di servizi di cuiall'allegato 2, per quelli di tele-comunicazioni di cui all'allegato1, categoria n. 5, i cui numeri diriferimento CPC sono 7524,7525 e 7526, per gli appalti diservizi di cui all'allegato 1, cate-goria n. 8, e per quelli di cui al-l'articolo 3, comma 5, le disposi-zioni del presente decreto si ap-plicano solo se il relativo valoredi stima, al netto dell'IVA, almomento della pubblicazione delbando, e' uguale o superiore a200.000 euro.

4. Sulla base delle comunicazionipubblicate nella Gazzetta Ufficia-le delle Comunità europee dallaCommissione europea, il Mini-stero del tesoro, del bilancio edella programmazione economicacura la tempestiva pubblicazione,nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica italiana, del controvalo-re in euro e, fino al 31 dicembre2001, in moneta nazionale, deiDSP da assumere a base per ladeterminazione degli importi in-dicati ai commi 1 e 2; tale valo-re, salve successive diverse indi-cazioni, pure da pubblicare nellaGazzetta Ufficiale della Repub-blica italiana, conformi ad even-tuali nuove comunicazioni daparte della Commissione euro-pea, ha efficacia per un biennio,decorrente dal primo giorno delsecondo mese successivo alla da-ta di pubblicazione o dalla diver-sa data eventualmente precisatain sede di pubblicazione. Fino al31 dicembre 2001 i bandi di gararecano l'indicazione in lire e ineuro dell'importo dell'appalto.

Art. 2 (Amministrazioni aggiudi-catrici).

1. Sono amministrazioni aggiudi-catrici:a) le amministrazioni dello Stato, le

regioni, le province autonome diTrento e di Bolzano, gli enti pub-blici territoriali e le loro unioni,

consorzi o associazioni, gli altrienti pubblici non economici;

b) gli organismi di diritto pubblico;sono tali gli organismi, dotati dipersonalità giuridica, istituiti persoddisfare specifiche finalità d'in-teresse generale non aventi carat-tere industriale o commerciale, lacui attività è finanziata in modomaggioritario dallo Stato, dalleregioni, dagli enti locali, da altrienti pubblici o organismi di dirit-to pubblico, o la cui gestione èsottoposta al loro controllo o i cuiorgani d'amministrazione, di di-rezione o di vigilanza sono costi-tuiti, almeno per la metà, dacomponenti designati dai medesi-mi soggetti pubblici. …”

Il disposto legislativo è chiaro, ledisposizioni del D.Lgs. 157 si appli-cano obbligatoriamente ai servizi diimporto stimato soprasoglia.

Per i servizi di importo stimato in-feriore si deve fare riferimento alDecreto del Presidente della Repub-blica 20 agosto 2001, n. 384 - Rego-lamento di semplificazione dei pro-cedimenti di spese in economia -(GU n. 248 del 24 ottobre 2001), ilcui articolo 1 delinea l’ambito diutilizzazione:

“1. Oggetto del regolamento. Ilpresente regolamento disciplina ilsistema delle procedure di effettua-zione delle spese per l'acquisizionein economia di beni e servizi daparte delle amministrazioni statali,anche ad ordinamento autonomo,nonché degli istituti e scuole di cuiall'articolo 4 della legge 24 dicem-bre 1993, n. 537, e delle istituzionidi cui all'articolo 2 della legge 21dicembre 1999, n. 508”.

Con l’ulteriore previsione estensi-va dettata dall’art. 12:

“Art. 12. Ulteriore ambito di ap-plicazioni - Le disposizioni del pre-sente regolamento possono applicar-si anche alle amministrazioni pub-bliche non statali che così disponga-no nell'ambito della propria autono-mia e salvo che non aderiscano alsistema convenzionale di cui all'ar-ticolo 26 della legge 23 dicembre1999, n. 488, e successive modifi-cazioni”.

Dunque, sulla base di quanto so-pra, è consentita sia l’utilizzo dellanormazione generale del DPR394/2001 sia, per gli Enti esclusi,l’adozione di un eventuale procedu-ra interna regolamentata.

In molti casi alcuni Enti hannostabilito di utilizzare procedureadattate secondo le prescrizioni delD.Lgs. 157/95.

Anche questa soluzione può esserelegittima e deve trovare fondamentonegli ordinamenti dei singoli Enti.

7. Orientamento dell’Autorità per laVigilanza sui Lavori Pubblici

Come noto, molte sono le deter-minazioni dell’Autorità in tema diaffidamento di incarichi di progetta-zione.

Anche per la materia dell’affida-mento di incarichi di porzioni diprogettazione, a seguito di una spe-cifica richiesta, l’Autorità ha ritenu-to di dover emettere la determina-zione n° 2 del 2002 che, per la parteche interessa, viene riportata di se-guito:

“Premesso che:con esposti presentati a questa

Autorità per la vigilanza sui lavoripubblici venivano segnalati da alcu-ni Consiglieri Comunali comporta-menti di una Amministrazione co-munale che si assumevano contra-stanti con quanto disposto dalla leg-ge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.

Tra le questioni segnalate assumo-no un particolare rilievo, in virtùdel loro interesse generale, quelleinerenti...

2. l’affidamento ed il fraziona-mento degli incarichi di progettazio-ne, con particolare riguardo allapossibilità per un’Amministrazionedi affidare all’esterno solo una partedei servizi.

Ritenuto in diritto...2. Per quanto riguarda la seconda

questione, le problematiche relativeall’affidamento e al frazionamentodegli incarichi di progettazione sonostate già trattate dall’Autorità con ledeterminazioni n. 6/99, n. 8/99 e n.18/01, cui si rinvia. Rimane ancorada analizzare la possibilità per unamministrazione di affidare all’e-sterno solo una parte dei servizi. Al

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LAVORI PUBBLICI8ORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

riguardo si osserva che l’art. 17 del-la legge 109/94 e s.m.i., a differen-za del testo precedente (che facevariferimento anche alle relative “par-ti”) non dispone esplicitamente inmerito. Si osserva al riguardo che lapossibilità di affidare all’esterno so-lo una parte dell’incarico non è in-tesa dalla normativa di cui alla leg-ge quadro e relativo regolamento diattuazione nel senso di divieto di in-tegrare il gruppo di progettazioneinterno con esperti esterni, quantopiuttosto nel senso di vietare l’affi-damento della progettazione distrutture e impianti contemporanea-mente a progettisti esterni ed inter-ni. Dal complesso delle disposizioniin materia si evince, tuttavia, il pre-supposto che la progettazione debbaessere tendenzialmente unitaria; talepresupposto deriva dal costante rife-rimento, allorché si parla di proget-to, al complesso unitario dello stes-so in relazione anche all’insiemedelle relative fasi progettuali. Da ciòderiva che, in caso di frazionamentodell’incarico, deve essere data ade-guata motivazione della scelta adot-tata. Poiché la progettazione esecu-tiva di un intervento è un unicoprogetto, composto da più progettispecifici: architettonico, delle strut-ture, degli impianti, della sicurezzae di manutenzione, l’amministrazio-ne potrebbe ritenere conveniente af-fidare all’interno, ad esempio, laprogettazione architettonica, consi-derata la presenza negli organici diprofessionalità adeguate e sceglieredi affidare all’esterno le progettazio-ni delle strutture, degli impianti,ecc., per la mancanza negli organicidi professionalità specifiche, compo-nendo il gruppo di progettazione consoggetti interni ed esterni, purchéscelti a norma di legge e di regola-mento. L’affidamento degli incarichia soggetti esterni deve in ogni casorispettare il principio sancito dal-l’art. 62, comma 10, del DPR n.554/99, secondo cui “la progetta-zione di un intervento non può esse-re artificiosamente divisa in piùparti al fine di eludere l’applicazio-ne delle norme che disciplinano l’af-fidamento del servizio”. Per gli affi-damenti degli incarichi all’esterno,

pertanto, devono essere adottate leprocedure previste per l’importo to-tale degli incarichi da affidare. Te-nuto conto che i diversi aspetti tec-nici che sono sempre coinvolti daciascun progetto richiedono una vi-sione unitaria, il legislatore, nel ca-so in cui il progetto preveda piùprestazioni professionali specialisti-che, ha prescritto (art. 17, comma8, della legge 109/94 e s.m.i.) chenell’offerta debba essere sempre in-dicata “la persona fisica incaricatadell’integrazione tra le varie presta-zioni specialistiche”. Analogamentea quanto previsto per la cosiddettaprogettazione integrale (art. 2, com-ma 1, lettera i), del DPR554/1999), quindi, anche nella fat-tispecie in esame occorre individua-re la persona fisica incaricata del-l’integrazione tra le varie prestazio-ni. Vale comunque ricordare che,come specificato nella determinazio-ne n. 13/2000, il ricorso ad affida-menti collettivi di un unico incaricoè possibile nella sola ipotesi che iprofessionisti abbiano dato vita adun raggruppamento o ad una asso-ciazione anche temporanea.

Dalle considerazioni svolte segueche...

2. è possibile affidare all’esternouna parte della progettazione, pur-ché venga data adeguata motivazio-ne della scelta adottata e la proget-tazione non sia artificiosamente di-visa in più parti al fine di eluderel’applicazione delle norme che disci-plinano l’affidamento del servizio(art. 62, comma 10, DPR n.554/99) e, analogamente a quantoprevisto per la cosiddetta progetta-zione integrale (art. 17, comma 8,legge n. 109/94 e s.m.i.), venga in-dividuata la persona fisica incarica-ta dell’integrazione tra le varie pre-stazioni”.

Deve quindi porsi in evidenza chetaluni hanno ritenuto che l’Autorità,nel corpo della Determinazione, ab-bia voluto dichiarare che, per qua-lunque incarico inerente le attivitàtecnico amministrative connesse al-la progettazione, debba utilizzarsiper le modalità di affidamento inogni caso il Regolamento DPR554/99.

Invece, per le considerazioni sopraesposte, per la lettura della leggeche si è sopra illustrata, non vi èmai un esplicito richiamo ad unaeventuale delega al Regolamento,anzi, o il legislatore provvede in talsenso, oppure l’applicazione estensi-va dell’art. 62 del DPR 554/99 deveritenersi illegittima nel caso di affi-damento di consulenze specialisti-che ai sensi del 4° comma dell’art.17 della Legge 109/94.

8. Obblighi del Responsabile delProcedimento nel casi di affida-menti di incarichi ai sensi del 4°comma dell’art. 17 della Legge109/94

Secondo le disposizioni di norma,il Responsabile del Procedimentoper procedere all’affidamento di in-carichi ai sensi del 4° comma del-l’art. 17 della Legge 109/94 deve ac-certare la ricorrenza dei casi di ca-renza dell’organico e certificare lasussistenza dei presupposti di normaper l’affidamento dell’incarico.

Una volta verificata la sussistenzadella necessità, a seconda dell’im-porto del servizio da affidare, devedare adeguata pubblicità dell’esi-stenza di dotarsi del servizio e pro-cedere ad instaurare la procedurastabilita dalla Legge:- per importi superiori alla soglia

comunitaria applicare il D.Lgs.157/95;

- per importi inferiori alla sogliacomunitaria e per incarichi diprogettazione di importo supe-riore a 100.000 Euro deve appli-care le disposizioni di cui alcomma 11 dell’art. 17 della Leg-ge 109/94;

- per importi inferiori alla sogliacomunitaria e per consulenzespecialistiche di importo supe-riore a 20.000 Euro devono ap-plicarsi le disposizioni di cui alRegolamento DPR 394/2001(minimo licitazione privata congara a 5);

- per incarichi di progettazione edirezione dei lavori di importoinferiore a 100.000 Euro possonoapplicarsi le disposizioni di cui alcomma 12 dell’art. 17 della Leg-ge 109/94, assicurando la forma-

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9LAVORI PUBBLICIORDINE DI NAPOLI

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zione degli elenchi di professio-nisti da cui attingere e rendendonoti i criteri di aggiudicazione(determinazione Autorità per laVigilanza sui Lavori Pubblici n°18/2001);

- per incarichi inerenti consulenzespecialistiche di importo inferio-re a 20.000 Euro possono appli-carsi le disposizioni di cui al Re-golamento DPR 394/2001 (tratta-tiva privata);

- in tutti i casi di conferimento diincarico di progettazione e atti-vità tecnico amministrative con-nesse, per gli interventi di im-porto superiore ai 150.000 Euro,il Responsabile del Procedimento

deve dare comunicazione all’Au-torità per la Vigilanza sui LavoriPubblici con una relazione suc-cinta (Comunicato Autorità perla Vigilanza sui Lavori Pubblicipubblicato sulla GURI n° 146 del24.6.2002).

9. Considerazioni conclusiveIl legislatore, con le continue modi-fiche apportate alla legge, ha volutosempre e costantemente porre alcentro del processo di realizzazionedi qualsiasi lavoro pubblico il pro-getto con il suo esecutore.

Per tale motivo, anche nello svi-luppare parziali modifiche, ha conti-nuato a porre attenzione su chi ma-

terialmente diverrà responsabile del-la spesa finale per la esecuzione del-l’opera.

Ovviamente, in un processo disnellimento delle procedure am-ministrative, è stato previsto un mi-nore appesantimento proceduraleper le attività per così dire non prio-ritarie.

In tal senso devono essere consi-derate sia le consulenze specialisti-che, perché il progettista principale(ed eventualmente la persona fisicaincaricata dell’integrazione tra levarie prestazioni) deve accettarle esottoscriverle, sia le collaborazionirelative alla direzione dei lavori chedevono intendersi escluse.

È stata pubblicata in ottobre la nuova edizione della norma UNI 9432 "Acustica - Determinazione del livello di espo-sizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro" che sostituirà la precedente norma del 1989. Questa revisione si è resa necessaria per raccogliere tutti quei chiarimenti e quelle eventuali innovazioni necessariedopo più di 10 anni di applicazione del Decreto Legislativo n. 277 del 15 agosto 1991, riguardante la protezione deilavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, che ha recepitoin Italia la Direttiva europea su questo argomento. La norma contiene due sostanziali novità: la possibilità di valutare l'esposizione personale di un lavoratore al rumoreper periodi superiori alla settimana e la possibilità di valutare l'esposizione al rumore di gruppi di lavoratori che svol-gono attività simili ma non sempre acusticamente uguali.Allo scopo la norma riporta un'appendice nella quale sono descritte le procedure del campionamento statistico dellemisure dell'esposizione al rumore di gruppi di persone che svolgono lavorazioni e/o attività simili. Queste due novità faranno certamente molto discutere, ma la necessità di effettuare valutazioni di questo tipo è emer-sa dalla pratica applicazione del D.Lgs. 277/91 che non pone limiti massimi di esposizione per i lavoratori ma prescri-ve quali mezzi tecnici, formativi, di controllo sanitario, siano da attuarsi per i lavoratori esposti al rumore entro preci-si intervalli di valori. A tal riguardo è bene ricordare che lo stesso Decreto, emanato per regolamentare la sicurezza nei cantieri temporaneio mobili, prevede di effettuare la valutazione dell'esposizione al rumore per gli addetti ai cantieri edili mediante simu-lazione utilizzando dati sperimentali ottenuti in ricerche scientifiche e senza precise misurazioni strumentali effettua-te nel cantiere reale. È proprio per questo motivo che si è ritenuto di dover inserire nella nuova norma una possibilità più "realistica" di valu-tare l'esposizione al rumore di un lavoratore. Il ciclo di lavoro, anche se dura più di una settimana, è certamente notocome sono note le singole fasi lavorative del ciclo. In questo modo è sempre più semplice determinare una correttaesposizione al rumore. La nuova norma contiene, inoltre, altre novità: per esempio l'indicazione che se per la lavorazione è indispensabile uti-lizzare un Dispositivo di Protezione Individuale (per esempio visiera) il suo effetto di attenuazione deve essere tenutoin conto nella determinazione del valore di esposizione personale al rumore del lavoratore.

ESPOSIZIONE PERSONALE AL RUMORE NELL'AMBIENTE DI LAVORO: RINNOVATA LA UNI 9432

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11TARIFFE PROFESSIONALIORDINE DI NAPOLI

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Oggetto: Legge 8 luglio 1980, n.319 (G.U. 15.7.1980, n. 192)Compensi spettanti ai periti, aiconsulenti tecnici, interpreti etraduttori per le operazioni ese-guite a richiesta dell’autoritàgiudiziaria.D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352(G.U. 18.8.1988, n. 193)Adeguamento dei compensi spet-tanti ai periti, ai consulenti tec-nici, interpreti e traduttori per leoperazioni eseguite a richiestadell’autorità giudiziaria.Decreto Ministero Grazia e Giu-stizia 30 maggio 2002 (G.U.5.8.2002, n. 182)Adeguamento dei compensi spet-tanti ai periti, ai consulenti tec-nici, interpreti e traduttori per leoperazioni eseguite a richiestadell’autorità giudiziaria.

Da parte dei nostri iscritti per-vengono a questo Ordine pressantirichieste di parere e frequenti la-mentele in merito alla liquidazionedei compensi secondo le norme dicui ai decreti in oggetto ed in par-ticolare in ordine ai due principaliproblemi derivanti dall’applicazio-ne di tali disposizioni nel caso diliquidazione degli onorari a per-centuale da parte dell’autorità giu-diziaria.

1. Determinazione dell’onorarioa percentuale allorquando il valoredel bene, della perizia, dell’ac-certamanento, della consulen-za, ecc.ra superi l’importo di euro516.456,90

Atteso che per le perizie o con-sulenze tecniche da compensarsi apercentuale, spetta al consulenteun onorario calcolato per scaglioniapplicando coefficienti decrescentiall’aumentare del valore di perizia(art. 2 di tali decreti), avviene che

la norma, ove applicata secondouna interpretazione strettamenteletterale, porterebbe a stabilireonorari eguali tanto per una con-sulenza del valore di soli euro516.456,90 quanto per qualsiasi al-tra consulenza anche qualora essaabbia un valore molto superiore.

Infatti per l’ultimo scaglione lanorma recita “fino e non oltre516.456,90 …” e questa frase vienea volte interpretata ristrettivamentecome se intendesse stabilire un tet-to massimo all’onorario anchequando il valore della consulenzasupera il tetto di euro 516.456,90.

A parere di questo Ordine, suf-fragato dalle considerazioni cheseguono, tale interpretazione non èaccettabile e la norma va intesanel senso che resta fissa la percen-tuale dell’ultimo scaglione ancheper la parte ad esso eccedente, cosìcome stabilito dalla Tariffa profes-sionale Ingegneri ed Architetti pertutte le retribuzioni fissate a per-centuale (Legge 2 marzo 1949, n.143 - Tabelle A, C, E, F).

L’interpretazione letterale risultainfatti ingiusta ed assurda in quan-to, ove mai applicata, non solostabilirebbe una disparità di tratta-mento economico tra consulenti -in contrasto con la più elementarelogica - ma, per di più, renderebbeimpossibile l’espletamento di tuttigli accertamenti che richiedonomezzi, tempi ed impegno profes-sionale superiori a quanto necessa-rio a perizie del valore di _516.456,90. Si osserva inoltre chel’interpretazione letterale restrittivanon rispetta la statuizione di cuiall’art. 2 della legge 319/1980 che,tra altro, recita: “la misura deglionorari fissi e di quelli variabili èstabilita con tabelle redatte con ri-ferimento alle tariffe professiona-li, eventualmente concernenti mate-

Compenso ai periti:il parere dell’Ordine di NapoliOrdine degli Ingegneri di NapoliCircolare n. 3384del 4 novembre 2002

Al Consiglio Nazionale IngegneriA tutti gli Ordini degli Ingegnerid’Italia

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TARIFFE PROFESSIONALI12ORDINE DI NAPOLI

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rie analoghe, contemperate dallanatura pubblicistica dell’incarico eapprovate con decreto del Presidentedella Repubblica, su proposta delMinistro di Grazia e giustizia diconcerto col Ministro del Tesoro”.

Invero l’interpretazione letteralerestrittiva non ha alcun riferimentonelle Tariffe professionali; essa vapertanto respinta e la frase “fino enon oltre 516.456,90…”, contenutanel decreto ministeriale, deve inten-dersi riferirsi alla variazione dell’ali-quota e non già dell’onorario, inanalogia a quanto avviene per leTariffe professionali, lasciando fissoil coefficiente dell’ultimo scaglionequale moltiplicatore del valore diperizia anche oltre gli euro516.456,90.

2. Parzializzazione dell’onorario –Duplicazione degli onorari

La Circolare, prot. 4161, del14/04/1984 del Pres. del Trib. Civilee Penale di Roma, relativa alla liqui-dazione degli onorari ai consulentitecnici giudiziari (allegata in copia)

recita, tra l’altro: “Non è dubbio che,nell’ipotesi in cui ciascun quesitoabbia una propria individualità edabbia richiesto una autonoma attivi-tà di accertamento, nella liquidazio-ne degli onorari occorre applicaredistintamente per ciascun quesito eper ciascun accertamento la relativatabella o, in mancanza, applicare icriteri di cui agli art. 3 e 4 dellalegge”.

Quanto sopra risulta in perfetto ac-cordo con le statuizioni degli artt. 14e 27 della Tariffa professionale Inge-gneri ed Architetti (Legge 2 marzo1949, n. 143) le quali stabilisconoche le opere vengano suddivise inclassi e categorie, avvertendo che, seun lavoro professionale interessa piùdi una categoria, gli onorari a per-centuale spettanti al professionistavengano commisurati separatamenteagli importi dei lavori di ciascunacategoria e non globalmente.

Pertanto, qualora nell’ambito diun stesso accertamento peritale, ilconsulente debba studiare e rispon-dere a quesiti diversi attinenti a ca-

tegorie o classi di opere diverse (adesempio stima del valore di immobi-li industriali insieme a stima di im-mobili per abitazioni, ovvero ri-spondere a quesiti differenti, peresempio, a rivalutazione dei creditidi un appaltatore per tardivo paga-mento unitamente a stima dei mag-giori oneri per anomalo andamentodi un’opera pubblica), non vi è dub-bio che vada applicata la parzializ-zazione dell’onorario per ogni cate-goria di quesiti, come previsto dagliartt. 14 e 27 della Tariffa professio-nale e non, viceversa, un unica ali-quota sul valore globale di perizia.

Indipendentemente dalla parzia-lizzazione per categorie e in aggiun-ta, va applicata la duplicazione de-gli onorari ove ricorrano le caratte-ristiche di cui all’art. 5 della Legge 8luglio 1980, n.319 e degli art. 24-a)e 21 secondo capoverso della Legge2 marzo 1949, n. 143.

Si pregano gli Ordini provincialiin indirizzo di dare la massima dif-fusione della presente, tra i propriiscritti.

Pervengono a questa Presidenza continue segnala-zioni, motivate lamentele e giustificati rilievi da par-te di consulenti tecnici in ordine ai criteri con cuivengono liquidati dai giudici istruttori onorari e spe-se per le operazioni eseguite dai consulenti stessi inmateria civile. Al riguardo debbo ricordare che lalegge 8 luglio 1980, n. 319, in tema di compensi aiperiti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori fuemanata allo scopo precipuo, da un lato, di rendereadeguati i corrispettivi per le prestazioni svolte daicollaboratori del giudice, sul presupposto che nondeve esservi ingiustificata discriminazione con le re-tribuzioni rilevate nel mercato di equivalenti attivitàprofessionali - se non nei limiti imposti dal contem-peramento della natura pubblicistica dell'incarico(art. 2 L. cit.) - e, dall'altro, di ottenere, in termini ra-gionevolmente limitati, l'esito dell'accertamento tec-

nico, nella constatazione che non era più sostenibilela gravosa prassi invalsa di far coincidere, dilazionan-dolo il più possibile, il tempo assegnato per il deposi-to della relazione con quello, effettivamente neces-sario, per l'espletamento dell'incarico, al solo fine diincrementare la base per la liquidazione dell'onorarioa tempo. In funzione del conseguimento di questiscopi vanno quindi interpretate le nuove norme, chehanno avuto attuazione con il D.P.R. 14 novembre1983, n. 820 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del 28 gennaio 1984, con avviso di rettifica pub-blicato sulla stessa Gazzetta n. 55 del 24 febbraio1984), in merito alle quali questa Presidenza, ad evi-tare il ripetersi delle cennate lamentele ed allo scopoanche di limitare i ricorsi che prevedibilmente saran-no avanzati a norma dell'art. 11 della legge, ritieneopportuno formulare le seguenti osservazioni.

CIRCOLARE PRESIDENTE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA 14 APRILE 1984, PROT. 4161Liquidazione degli onorari dei consulenti tecnici

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13TARIFFE PROFESSIONALIORDINE DI NAPOLI

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A) Entrata in vigore e applicazione delle tabelleNon é dubbio che l'art. 2 della legge n. 319 del 1980non richiede un atto di normazione secondaria, ben-sì un mero atto amministrativo generale direttamen-te attuativo della previsione legislativa, quale sicu-ramente é il D.P.R. n. 820 del 1983: esso, pertanto, édi immediata applicazione, sicché all'atto della liqui-dazione degli onorari vanno seguiti i criteri in essocontenuti, anche se le operazioni peritali siano ini-ziate e si siano svolte prima della sua emanazione. Ilche, oltre tutto, trova riscontro nell'art. 12 della leg-ge, il quale consente la "determinazione provvisoriadegli onorari" in base alle vacazioni, ma solo "fino ache non siano emanati i decreti previsti dall'art. 2".Non si é in presenza, quindi, di un problema di suc-cessione di norme di legge, bensì più correttamente,di una norma che in via provvisoria ed eccezionalepoteva essere applicata, fin quando non fosse stataemanata la norma definitiva.D'altronde - sotto un profilo più generale - non écontestabile che il carattere unitario della prestazio-ne professionale importa che gli onorari del consu-lente debbono essere liquidati in base alla tariffa vi-gente nel momento in cui tale prestazione é statacondotta a termine per effetto dell'esaurimento odella cessazione dell'incarico professionale (cfr. perriferimenti, la conforme giurisprudenza formatasi inmateria di successione di tariffe professionali di-verse).

B) Determinazione dei compensiA più gravi e consistenti rilievi - come ho accennato- ha dato luogo la determinazione dei compensispettanti ai consulenti.In via generale va rilevato che l'art. 2 della legge n.319/1980, dopo aver stabilito, al primo comma, ilprincipio che la misura degli onorari fissi e di quellivariabili é fissata in apposite tabelle, dispone, al se-condo comma, che, per la determinazione degli ono-rari variabili, il giudice deve tenere conto delle diffi-coltà dell'indagine, nonché della completezza e delpregio della prestazione fornita.Ciò vuol dire che il giudice: a) non può discostarsidalla misura degli onorari fissi; b) per gli onorari va-riabili ha facoltà di determinazione del compensotra i limiti minimo e massimo stabiliti dalle tabelle etale discrezionalità deve esercitare con riferimentoai parametri previsti dalla legge, vale a dire la diffi-coltà dell'indagine e completezza e pregio della pre-sta-zione.Ne consegue che, una volta fissati un minimo ed unmassimo di tabella, il giudice non può fare luogo ri-spettivamente a diminuzione o aumento di tali limi-ti, ma vi é vincolato, pur potendo spaziare all'inter-no di essi in relazione ad una valutazione che tengaconto dei ricordati parametri.In definitiva, nell'ambito del D.P.R. n. 820/1983, so-no individuabili tre criteri di determinazione dei

compensi: a) criterio dell'onorario a percentuale cal-colato per scaglioni - tra un minimo ed un massimo- cui fanno riferimento gli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13,14, 15, 17 e 19; b) il criterio dell'onorario variabileda un minimo ad un massimo, cui fanno riferimentogli artt. 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 20 secondo comma,21, 24, 25, 26 secondo comma e 27; c) il criterio del-l'onorario fisso, cui fanno riferimento gli artt. 20primo comma, 22, 23, e 26 primo comma.Con particolare riguardo al sistema della determina-zione degli onorari secondo il criterio della percen-tuale calcolata per scaglioni, l'interpretazione logicaporta a ritenere che il principio fissato é quello dellealiquote differenziate per scaglione, a simiglianza diquanto avviene, ad esempio, per la determinazionedelle imposte sul reddito delle persone fisiche. Anche se la formulazione della norma - in una pri-ma approssimazione - può dar luogo a qualche per-plessità deve escludersi, come contraria alla letteraed allo spirito della norma stessa, l'interpretazionesecondo cui l'aliquota sarebbe unitaria per gli im-porti ai quali si riferisce: un'interpretazione siffattacondurrebbe all'assurda conseguenza che una con-sulenza, da valutare, ad esempio, nell'ambito del-l'art. 2 D.P.R. n. 820/1983, avente ad oggetto un va-lore di L. 10 milioni verrebbe compensata con un im-porto (L. 500.000 = 5% di L. 10.000.000) superiore aquello di un'analoga perizia concernente un valoredi L i re 12.000.000 (L ire 480.000 = 4% di L .12.000.000).In conclusione le disposizioni che prevedono il siste-ma della liquidazione dell'onorario a percentualecalcolato per scaglioni vanno intese nel senso cheper la determinazione dell'onorario occorre procede-re alla scomposizione del valore oggetto dell'accer-tamento in modo che la percentuale del primo sca-glione va applicata sul primo importo risultante dal-la scomposizione, la percentuale del secondo sca-glione va applicata sulla parte eccedente l'importodel primo scaglione, la percentuale del terzo scaglio-ne va applicata sulla parte eccedente l'importo delsecondo scaglione e così via fino all'ultimo importorisultante dalla scomposizione.Piuttosto é da rilevare che tutte le norme concer-nenti il sistema della liquidazione dell'onorario apercentuale per scaglioni prevedono un limitemassimo di importo del valore oggetto dell'accerta-mento (ad esempio, un miliardo di lire nell'art. 2 ocinque o dieci miliardi di lire nell'art. 4): si pone,pertanto, il problema circa l'aliquota o il criterio daapplicare nei casi in cui il valore oggetto dell'ac-certamento superi quello massimo indicato dallanorma. Dovendosi ovviamente escludere la soluzione piùsemplicistica per cui il limite massimo di importo delvalore oggetto della controversia dovrebbe segnareanche il limite massimo dell'onorario liquidabile, conciò escludendo il compenso per importi superiori a

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TARIFFE PROFESSIONALI14ORDINE DI NAPOLI

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quelli indicati, devono ritenersi possibili due soluzio-ni: o applicare l'aliquota percentuale, nel valore piùelevato, sugli importi eccedenti quello massimo in-dicato dalla norma ovvero ritenere applicabile ladisposizione di cui all'art. 5 della legge, per effettodella quale "per le prestazioni di eccezionale impor-tanza, complessità e difficoltà gli onorari possonoessere aumentati fino al doppio", con preferenza perquesta seconda soluzione, non foss'altro perché tro-va il citato riscontro normativo.É stato, poi, segnalato il caso della consulenza cherisponda a quesiti concernenti prestazioni previstein tabelle diverse.Non é dubbio che, nell'ipotesi in cui ciascun quesitoabbia una propria individuabilità ed abbia richiestauna autonoma attività di accertamento, nella liqui-dazione degli onorari occorre applicare distintamen-te per ciascun quesito e per ciascun accertamento larelativa tabella o, in mancanza, applicare i criteri dicui agli artt. 3 e 4 della legge. Quando, invece, per la risposta ad un determinatoquesito sia stato necessario il compimento di attivitàpreviste da tabelle diverse occorre aver riguardo alcriterio della prevalenza, per cui deve essere appli-cata la tabella relativa alla prestazione che sia stataprevalente rispetto ad altre: l'onorario trattandosi diprestazione complessa, potrà in tal caso essere mag-giorato in applicazione dell'art. 5 della legge.Va, infine, ricordato che ove l'attività compiuta dalconsulente non rientri espressamente in alcuna delletabelle di cui al D.P.R. n. 820 del 1983, vi é, anzitut-to, possibilità di far ricorso all'applicazione analogi-ca di esse (art. 3 della legge) e, nel caso in cui ciònon sia consentito, gli onorari debbono essere com-misurati al tempo impiegato e determinati in basealle vacazioni (art. 4 della legge).Egualmente in base alle vacazioni vanno liquidati glionorari per le prestazioni previste dalle tabelle, masolo nel caso in cui si tratti di onorari a percentualee non sia possibile determinare il valore della con-troversia (art. 1 D.P.R. n. 820/83).

C) Incarichi collegialiDevono considerarsi tali quelli caratterizzati: a)dall'accertamento unitario; b) dalla presenza diun'unica relazione; c) dalla necessità di un lavoro in"équipe".In difetto di quest'ultimo elemento, anche se sussi-

stono i primi due, l'apporto dei vari collaboratorideve essere ritenuto distinto e la liquidazione vafatta con i criteri illustrati in precedenza.Nell'ipotesi di effettiva collegialità - quando cioè sitratta di casi di particolari verifiche da operarsi conla contestuale presenza di più esperti nella medesi-ma materia - la liquidazione va fatta come riferita aun solo consulente, maggiorata del 40 per cento perogni ulteriore componente e poi divisa per il numerodi questi (art. 6 della legge).

D) Ausiliari del consulenteRiguardo alle spese affrontate per prestazioni di ca-rattere manuale (dattilografo, fotografo, ecc.), essedebbono essere rimborsate comunque - senza neces-sità di preventiva autorizzazione del giudice ad av-valersi di tale personale ausiliario - commisurando ilcorrispettivo a quello percepito in analoghe condi-zioni di mercato, salvo, in ogni caso, la facoltà di va-lutare la necessità dell'opera e la congruità del com-penso richiesto.Le altre prestazioni di carattere strumentale (intel-lettuale o tecnico) devono essere preventivamenteautorizzate dal giudice e il compenso dovrà esseredeterminato "gradatamente" secondo i criteri, stabi-liti dalla legge n. 319/80 o dal D.P.R. n. 820/83 ovve-ro alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali(art. 7, terzo comma, della legge). Va, infine, rilevatoche, ove la necessità di un accertamento tecnicosorga nel corso dello svolgimento dell'incarico e nonsi tratti di un'indagine sussidiaria che confluiscanell'unico parere tecnico affidato al consulente, essodeve costituire oggetto di autonomo incarico a nuo-vo consulente e integra un nuovo incarico svincola-to dal precedente (art. 7 u.c. della legge).

E) Rimborso speseVa rilevato che l'art. 23 D.P.R. n. 820/83 precisa chegli onorari fissi o variabili previsti nelle tabelle sonocomprensivi di ogni attività comunque svolta dalconsulente per l'espletamento dell'incarico. La disposizione é conforme alla legge n. 319/80, dal-la quale emerge che al consulente, in aggiunta all'o-norario, competono esclusivamente le spese ritenutedal giudice necessarie, purché sia allegata la corri-spondente documentazione - salvo ovviamentequelle correnti, come telefono, accessi in pubbliciuffici, corrispondenza ecc. che possono essere liqui-date forfettariamente - e l'indennità di missione perl'ipotesi in cui l'esecuzione dell'incarico comporti iltrasferimento fuori della propria residenza.

F) Provvedimento di liquidazioneEsso, come tutti i provvedimenti giurisdizionali, deveessere motivato (art. 111 Cost.), per consentire alleparti ed eventualmente al giudice competente perl'esame del ricorso di cui all'art. 11 della legge ilcontrollo sulla pertinenza e congruità della liquida-zione. A tal fine é opportuno che nella liquidazionesiano tenute distinte le varie voci (onorari, spese eindennità) con indicazione specifica della tabellaapplicata e, nel caso di liquidazione a percentualedella percentuale applicata per i vari scaglioni ovve-ro, in difetto, del tipo e del numero delle vacazionicorrispondenti alla somma liquidata. In ogni casodovranno essere precisate le ragioni dell'eventualeapplicazione dei coefficienti di maggiorazione di cuiagli artt. 2 u.c. e 5 della legge o di quello di riduzio-ne di cui all'art. 8 della stessa legge.

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15TARIFFE PROFESSIONALIORDINE DI NAPOLI

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PremessaSul Decreto Ministeriale 4 aprile

2001 che ha aggiornato i corrispet-tivi delle attività di progettazione edelle altre attività attinenti i lavoripubblici si è consumato recente-mente un alternarsi di sentenzegiudiziarie e di provvedimenti le-gislativi che ne hanno di volta involta messo in discussione e con-fermato l’applicabilità.

Quando con l’emanazione dellaLegge 166/2002 si era pervenuti fi-nalmente alla certezza dell’applica-bilità e della legittimità dei conte-nuti del D.M. 4 aprile 2001 è dis-cutibilmente intervenuta l’Autoritàper la vigilanza sui lavori pubblicia rimettere tutto in discussione.

Al fine di fornire un contributoal chiarimento dei dubbi che anco-ra assillano professionisti e ammi-nistrazioni pubbliche, il CentroStudi del Consiglio Nazionale degliIngegneri ha ritenuto opportunoredigere una Nota nella quale sianalizzano non soltanto i provve-dimenti giudiziari e legislativi atti-nenti al D.M. 4 aprile 2001 ma an-che i contenuti, non condivisibilinel merito e potenzialmente forieridi comportamenti illegittimi daparte di amministrazioni pubblichee professionisti, della recentissimadeterminazione n. 27/2002 del-l’Autorità per la vigilanza sui lavo-ri pubblici.

Il D.M. 4 aprile 2001 è legittima-mente applicabile

Attualmente è indubbia l'effica-cia del Decreto del Ministro dellaGiustizia del 4.4.2001 recante“Corrispettivi delle attività di pro-gettazione e delle altre attività, aisensi dell'art. 17, comma 14 - bis,della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche" (pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale nu-

mero 96, del 26 aprile 2001).L’articolo 7, 1° comma, lett. i),

punto 6) della legge numero 166,del 3 agosto 2002, ha infatti intro-dotto all’articolo 17 della leggenumero 109/1994, il comma12–ter, che viene di seguito ripor-tato:

"Il Ministro della giustizia, diconcerto con il Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, deter-mina, con proprio decreto, le tabel-le dei corrispettivi delle attività chepossono essere espletate dai sog-getti di cui al comma 1 del presen-te articolo, tenendo conto delle ta-riffe previste per le categorie pro-fessionali interessate. I corrispetti-vi sono minimi inderogabili ai sen-si dell'ultimo comma dell'articolounico della legge 4 marzo 1958, n.143, introdotto dall'articolo unicodella legge 5 maggio 1976, n. 340.Ogni patto contrario è nullo. Finoall'emanazione del decreto conti-nua ad applicarsi quanto previstonel decreto del Ministro della giu-stizia del 4 aprile 2001, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 96 del26 aprile 2001".

Questa norma giunge a conclu-sione di un contenzioso sfociatofra il Ministero della Giustizia, daun lato, e l'Anci, l'Upi ed i Consiglinazionali di alcune categorie pro-fessionali dall'altro, circa la legitti-mità del Decreto ministeriale 4aprile 2001.

Il T.A.R. Lazio, Sez. I, con Sen-tenza dell'8 agosto 2002, numero7067 (che segue ad una precedentesentenza - n. 6552/2002 -, sempredel predetto T.A.R.) aveva accolto iricorsi presentati contro la legitti-mità del Decreto del 4 aprile 2001,annullandolo di conseguenza.

Le motivazioni addotte dal Tri-bunale a sostegno della decisionedi annullamento riguardano la

Legittimi i corrispettividelle attività di progettazionedel Centro Studidel Consiglio Nazionale Ingegneri

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TARIFFE PROFESSIONALI16ORDINE DI NAPOLI

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violazione dei principi di partecipa-zione al procedimento: il Decretoministeriale del 4 aprile 2001 detta,infatti, una disciplina dei compensiapplicabile a tutte le categorie pro-fessionali abilitate alle attività e,pertanto anche di professionisti di-versi dagli ingegneri e dagli archi-tetti, quali geologi, periti industriali,agronomi e forestali. Tutti i soggettiistituzionalmente rappresentatividelle diverse categorie professionaliavrebbero dovuto partecipare al re-lativo procedimento di approvazio-ne del Decreto, mentre ciò è avve-nuto esclusivamente per le organiz-zazioni esponenziali degli ingegnerie degli architetti.

Questa omissione, riconosce ilT.A.R. nella sua sentenza, comportala sussistenza di un vulnus dei ca-noni di partecipazione al procedi-mento, rendendo di fatto illegittimoil provvedimento. Illegittimità chenon riguarda, dunque, i contenutisostanziali del Decreto, né la validi-tà o meno degli aumenti tariffari,bensì un vizio di ordine meramenteprocedurale.

Nella stessa motivazione della sen-tenza, il Giudice amministrativo haanche posto in evidenza come resticomunque salvo “…il potere discre-zionale dell'Amministrazione di in-trodurre una regolamentazione dinatura transitoria della materia an-che, se del caso, differenziata per ca-tegorie professionali, a questi limitatifini avvalendosi eventualmente anchedei contenuti del decreto in epigrafe".

Proprio questo potere discreziona-le ha voluto applicare il legislatorecon la legge numero 166/2002 laquale, nell'introdurre il comma 12 -ter all'articolo 17 della legge nume-ro 109/1994, detta una disciplinatransitoria della materia in attesadell'emanazione del decreto definiti-vo. A fronte di una espressa previ-sione normativa di rango legislativo(quale è quella della legge n.166/2002) le sentenze del TAR Lazioperdono senza ombra di dubbioogni loro valore.

Tale impostazione è stata di re-cente avallata, su sollecitazione delConsiglio Nazionale degli Ingegneri,anche dal Ministero della Giustiziache (con Nota prot. n. ep. 54/1-2(5982/E) U.L.) ha precisato che “Lanorma di legge (quella della leggen.166/2002 ndr) ha operato un rin-vio al contenuto del D.M. 4.4.2001,facendo proprio così sostituendo lafonte legislativa primaria a quellaregolamentare secondaria. Si tratta,dunque, di un rinvio di caratteremateriale contenutistico rispetto alquale non appare rilevante l'avve-nuta caducazione della fonte origi-naria operata dal Giudice ammini-strativo”.

Di diverso avviso è, invece, l'Au-torità per la vigilanza sui lavoripubblici che con la recente determi-nazione n. 27, del 16.10.2002 hasulla questione così argomentato:“Al riguardo potrebbe sostenersi siache il richiamo al decreto indicatocontenuto nell'ultimo periodo delcomma 12-ter, aggiunto dall'articolo17 della legge quadro abbia compor-tato una sorta di legificazione dellostesso su cui non può avere inciso lasentenza di annullamento del Tar,con la conseguenza della sua perdu-rante applicazione fino all'emana-zione del nuovo previsto decreto in-terministeriale, sia l'inconfigurabili-tà di una legificazione, per rinvio, diun provvedimento amministrativoannullato, per giunta antecedente-mente all'entrata in vigore della leg-ge che allo stesso rinvia”.

Di queste due opzioni, la prima èconforme all'impostazione recepitadal Centro Studi, anche se discutibi-le è l’uso del termine "legificazione"fatto dall'Autorità.

La norma di cui all'art. 17 comma12 - ter ha infatti inteso disciplinarein via transitoria il problema delladeterminazione delle tariffe per leattività professionali afferenti laprogettazione e l'esecuzione dei la-vori pubblici e, a tal fine, ha richia-mato, conferendogli valore normo-

legislativo, il contenuto di cui alD.M., ma non lo ha elevato al rangodi atto legislativo. La norma di cuial citato comma 12-ter prevedeespressamente l'applicazione, per ilperiodo transitorio che si concluderàcon l'emanazione del regolamentoministeriale, non del D.M. 4.4.2001,bensì "di quanto previsto" nel me-desimo, conferendo valore legislati-vo al contenuto del D.M. e non al-l'atto formale.

La seconde opzione - sposata dal-l'Autorità - è quella della negazionedella sussistenza di una legificazio-ne del regolamento ministeriale inquanto, la legge n. 166/2002, puravendo inserito il suddetto comma12-ter all’art. 17 della legge 109/94,non ha soppresso il comma 14-terdello stesso articolo il quale stabili-sce che, fino all'emanazione del de-creto previsto dal comma 12-bis(che è poi quello annullato dalT.A.R.) continuano ad applicarsi letariffe professionali in vigore e cioèquelle della Legge 2.3.1949, n. 143.Risulta opportuno, conclude pertan-to l'Autorità, al fine di evitare con-testazioni in sede di liquidazione deicorrispettivi, che di detta interpreta-zione ne sia fatta esplicita indica-zione nei bandi di gara e nei con-tratti dei professionisti.

L’interpretazione espressa dall’Au-torità nella sua determinazione (che,ricordiamo, non ha comunque valo-re vincolante né può essere conside-rata quale “interpretazione autenti-ca” delle norme esaminate 1) nonpuò assolutamente essere condivisain quanto contraddice espressamen-te la ratio che supporta l'interventodel legislatore, come desumibile dauna interpretazione sistematica delquadro normativo di riferimento.

E’ infatti vero, come afferma l'Au-torità, che il comma 14-ter dell'art.17 della Legge n. 109/94 non è statoabrogato dalla Legge n. 166/2002,ma è altrettanto vero che ciò evi-denzia esclusivamente un difetto diraccordo fra il vecchio testo e quello“novellato”; i due commi dell’arti-

1 Si veda tra le altre la recentissima 10 luglio 2002 n. 6241, Sezione III, T.A.R. Lazio

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17TARIFFE PROFESSIONALIORDINE DI NAPOLI

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colo 17 (il 12 ter introdotto dallaLegge 106/2002 e il 14 ter già esi-stente) hanno infatti il medesimoambito oggettivo di operatività, os-sia la predisposizione di una disci-plina transitoria per la determina-zione dei corrispettivi per le attivitàche possono essere espletate daisoggetti di cui al comma 1 dell'art.17 della Legge n. 109/94.

Se è identico l’ambito di operati-vità - circostanza, questa, se noncondivisa quanto meno non confu-tata dall'Autorità - la questione siriduce, dunque, alla verifica di qualedelle due previsioni normative –comma 12 ter introdotto dalla legge166/2002 e comma 14 ter preesi-stente - possa essere applicata nelcaso della disciplina del regimetransitorio della determinazione del-le tariffe professionali; sotto que-st'ultimo profilo non sussistonodubbi circa l'applicazione della pre-visione normativa di cui al comma12-ter (e dunque del D.M. 4 aprile2001) e non solo per la generale ap-plicabilità del principio lex posteriorderogati priori (la legge successiva -in questo caso il comma 12 ter in-trodotto all’articolo 17 della legge109/94 dalla Legge 166/2002 –abroga la preesistente – in questocaso la previsione di cui al previ-gente comma 14 ter dell’art 17 dellalegge 109/94), bensì anche per ra-gioni di ordine logico sistematico:che senso avrebbe mai avuto la "no-vella" legislativa che prevede l'ap-plicazione al periodo transitorio delD.M. 4.4.2001, se poi la normativaapplicabile deve essere quella deltutto differente della Legge n.143/1949 citata dal comma 14-tergià esistente?

Discutibile è anche il fatto che ilcomma 14-ter richiami automatica-mente la legge 143/1949 e dunquele vecchie tariffe.

Esso prevede, infatti, che fino al-l'emanazione del decreto intermini-steriale di cui al comma 12-bis con-tinuano ad applicarsi le tariffe pro-fessionali in vigore; ebbene sullascorta delle modifiche di cui allaLegge n. 166/2002 le tariffe in vigo-

re, seppure transitoriamente, sonoquelle di cui al comma 12-ter cherinvia al contenuto del D.M.4.4.2001 e non quelle di cui allaLegge n. 143/1949.

Discorso diverso andrebbe fattoqualora si ritenga (ma l’Autoritànon si è espressa in questi termini)che la norma di cui al comma 12-ter, abbia un ambito oggettivo dioperatività diverso da quello di cuial comma 14-ter. Si potrebbe, difat-ti, ipotizzare che le attività contem-plate dal comma 12-ter siano diffe-renti da quelle di cui al comma 14-ter; mentre in quest'ultimo infattisono contemplate solo le attività diprogettazione, di supporto al re-sponsabile del procedimento, di re-sponsabile di progetto e di coordi-natore in materia di sicurezza, ilcomma 12 ter fa riferimento alle at-tività dei soggetti di cui al 1° com-ma dell'art. 17 Legge n. 109/1994che, invece, ricomprende anche gliincarichi di direzione dei lavori e diformazione del programma trien-nale.

Sposando tale interpretazione ilregime transitorio di cui al comma14-ter sarebbe diverso da quello dicui al nuovo 12-ter e diverrebbe ne-cessario un secondo D.M., aggiunti-vo rispetto al D.M. 4 aprile 2001,per la determinazione transitoriadegli onorari relativi agli incarichiprofessionali contemplati dal com-ma 14 ter.

Per quanto sostenibile sotto il pro-filo esegetico formale, tale imposta-zione, a nostro avviso, si scontrainevitabilmente con quei profili dilogicità che, comunque, devono sor-reggere una previsione normativa.Sembra infatti del tutto illogico pre-vedere due D.M. distinti per la de-terminazione dei corrispettivi affe-renti prestazioni professionali so-stanzialmente correlate in quantopertinenti al medesimo settore di in-tervento. Inoltre, e tale notazione cipare decisiva, lo stesso D.M. 4 aprile2001 (indicato nel “novellato” com-ma 12-ter) richiama espressamenteil comma 14-bis, e dunque gli inca-richi relativi al comma 14 ter, per

l'individuazione del proprio ambitooggettivo di intervento.

I contenuti della determinazionen.27/2002 dell’Autorità per la vigi-lanza sui lavori pubblici sono quin-di triplamente inopportuni;- sono inopportuni in quanto, co-

me abbiamo visto e dimostrato,infondati nel merito (il D.M. 4aprile 2001 è indiscutibilmenteapplicabile);

- sono inopportuni in quanto, inuna materia tanto delicata, sa-rebbe stato più corretto attenersia quanto deliberato dal Ministerocompetente (il Ministero dellaGiustizia che si è espresso perl’applicabilità del D.M. 4 aprile2001 con la Nota sopra citata) edall’autorità giudiziaria (che hariconosciuto il potere discrezio-nale dell'Amministrazione di in-trodurre una regolamentazionedi natura transitoria della mate-ria avvalendosi dei contenuti delD.M. 4 aprile 2001, così come èavvenuto);

- sono inopportuni infine, e questoè l’aspetto più preoccupante, inquanto potenzialmente forieri dicomportamenti ed atti illegittimida parte delle amministrazionipubbliche e degli stessi profes-sionisti.

Va infatti evidenziato che il con-notato istituzionale della determina-zione n. 27/2002 dell’Autorità per lavigilanza sui lavori pubblici, purnon avendo in alcun modo valorevincolante, potrebbe comunque in-durre amministrazioni pubbliche eprofessionisti a non ritenere appli-cabili i corrispettivi determinati dalD.M. 4 aprile 2001.

Tali corrispettivi sono invece, allostato attuale, “minimi inderogabili”e ogni patto ad essi contrario “ènullo”; illegittimi risulterebberodunque gli atti delle amministrazio-ni pubbliche e dei professionisti chead essi non facessero riferimento.Illegittimità la cui responsabilitànon potrebbe che ricadere sull’Au-torità per la vigilanza sui lavoripubblici.

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SICUREZZA18ORDINE DI NAPOLI

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1. IntroduzioneLa CIIP, a seguito della decisione

presa da tutte le Associazioni chene fanno parte, intende formulareuna proposta relativa alle figureprofessionali indicate tanto nel D.L.vo 626/94 quanto in altre normedi derivazione comunitaria, manon ancora – o non sufficiente-mente - definite nei contenuti e re-quisiti professionali, come è invecestato fatto a proposito del MedicoCompetente.

Tale proposta è stata richiestaalla CIIP anche da parte dello stes-so Sen. Carlo Smuraglia durante ilsuo intervento al Convegno CIIP te-nutosi a Milano il 28 novembre1997, e del Direttore dell’ISPESLDr. Antonio Moccaldi in occasionedella riunione CIIP tenutasi nel po-meriggio dello stesso giorno.

All’avvio del percorso di defini-zione dei profili professionali indi-cati sopra, per cui è stato costituitouno specifico gruppo di lavoro, so-no state individuate alcune opzionidi fondo che hanno ispirato la ste-sura del presente documento:

• Agire sul binomio figure / com-piti, derivandolo, ovviamente,da una forte consapevolezzadell’articolazione del mondodella prevenzione nei luoghi dilavoro in 2 sistemi: il Sistemadi impresa (progettazione, im-

plementazione, verifica) ed ilSistema pubblico (promozione,regolazione, controllo).

• Prevedere:- a monte: l’accurata ricostru-

zione del feed-back verso leconoscenze necessarie per losvolgimento dei compiti indi-viduati; resta aperto, a questoproposito, il problema delleeventuali "certificazioni", cheil gruppo non ha ritenuto didover affrontare in prima bat-tuta, ma che resta di nodaleimportanza.

- a valle: la necessaria scompo-sizione dei compiti in "azioni"elementari.

• Riconoscere come esigenzaprioritaria la definizione delprofilo del "tecnico della pre-venzione", presente trasversal-mente ed in posizione chiave –pur con le dovute differenzia-zioni – in entrambi i sistemi in-dicati sopra.

Nella stesura del presente docu-mento sono state tenute nella do-vuta considerazione anche le indi-cazioni dell’Unione Europea circale figure professionali considerate,e in particolare le "Recommenda-tions and Proposals" contenutenella indagine U.e. su "Multidisci-plinary Services in OccupationalHealth and Safety in the European

Formazione del tecnicodi prevenzione e sicurezzaCIIPConsulta Interassociativa Italianaper la Prevenzione

Conoscenze

Compiti

Azioni

SISTEMI

FIGURE

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19SICUREZZAORDINE DI NAPOLI

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Union" Copenhagen, March 1997 eil Documento approvato dalla 11°Commissione Permanente (Lavoro,Previdenza sociale) a conclusionedell’indagine conoscitiva sulla sicu-rezza e l’igiene del lavoro svolta dalComitato paritetico della 11° Com-missione del Senato della Repubbli-ca e della XI Commissione perma-nente (Lavoro pubblico e privato)della Camera dei Deputati, relatoreSen. Carlo Smuraglia.

2. Profilo professionale del Tecnicodella prevenzione nei luoghi di la-voro (operatore del Servizio di Pre-venzione e Sicurezza degli Ambientidi Lavoro delle ASL)

2.1. PremessaQuesto profilo professionale deve

essere definito sulla base dei compi-ti richiesti a questa figura nell’ambi-to dei "Servizi di Prevenzione e Si-curezza degli Ambienti di Lavoro"delle ASL, con particolare riferimen-to al nuovo quadro normativo. Nonsi ritiene infatti praticabile un profi-lo che si riferisca a una improbabilefigura di tecnico polivalente, in gra-do di soddisfare le esigenze, tra lorodiversissime, di uno qualsiasi deinumerosi Servizi che costituiscono(o costituiranno, a seconda della re-gione considerata) il Dipartimentodi Prevenzione delle ASL. Questonon vuol dire, ovviamente, che nonsia possibile delimitare un sottoin-sieme di compiti che sia comune aprofili diversi.

Il recepimento di numerose diretti-ve comunitarie – con particolare rife-rimento al D. L.vo 626/94 e successi-ve modifiche - ha mutato sostanzial-mente il quadro norma-tivo/istituzionale, modificando, alcontempo, l’attività dei Servizi Pub-blici, destinati a spostarsi sempre più

da un ruolo di controllo sul rispettodi norme specifiche ad uno, ben piùcomplesso, di regolatore dei sistemidi prevenzione di impresa. Questopassaggio richiede conoscenze e in-formazioni sempre più specialistiche,sia nel campo dei sistemi di gestioneche nelle diverse specializzazioni tec-niche. La stessa legislazione specificasempre meno individua obblighipuntuali per i soggetti della preven-zione, e lascia una maggiore libertàdi scelta delle modalità di interventoal fine di ottenere le migliori condi-zioni di sicurezza. Il richiamo ad unafunzione generica e polivalente di"vigilanza" senza definire le compe-tenze tecniche necessarie è, pertanto,oltre che riduttivo, estremamentealeatorio in quanto la rapida evolu-zione delle conoscenze tecniche com-porta di fatto diverse interpretazionianche dei concetti generali contenutinella legislazione in materia. Se laprofessionalità richiesta al Tecnicodella Prevenzione nei luoghi di lavo-ro deve essere mirata essenzialmentealla conoscenza dei processi produtti-vi ed alla evoluzione della tecnologiacon riferimento alle metodologie diprevenzione e protezione ed alla ca-pacità di interagire con i vari soggettidella prevenzione, non può quindiessere ricondotta ad una figura disingolo specialista di un aspetto o diuna materia relativa alla sicurezza(chimico, fisico, elettrotecnico, mec-canico, etc.). Si viene in tal modo acreare di fatto un parallelo tra l’orga-nizzazione della struttura tecnica delServizio di Prevenzione Pubblico el’organizzazione del Servizio di Pre-venzione e Protezione interno alleaziende. La professionalità richiestaal Tecnico della Prevenzione nei Luo-ghi di Lavoro può, quindi, essere as-similata alla professionalità richiestaal Responsabile del Servizio di Pre-

venzione e Protezione (RSPP). In en-trambi i casi è necessaria una figuradi tecnico in grado di affrontare laglobalità delle problematiche relativealla salute ed alla sicurezza nei luo-ghi di lavoro e che, in caso di neces-sità di approfondimenti su singoliaspetti, si avvale della professionalitàdi altri specialisti. Nell’ambito azien-dale questi specialisti verranno atti-vati mediante consulenze specifiche,mentre i Servizi di Prevenzione Pub-blici si avvarranno delle strutturespecialistiche di 2° e 3° livello (PMIP,Università, etc.).

Note sugli aspetti formativi:Attualmente la formazione dei

tecnici dei Servizi di PrevenzionePubblici avviene nel corso degli annidurante lo svolgimento dell’attivitàlavorativa o con momenti formativiprogrammati (il solo requisito di ac-cesso richiesto è attualmente il di-ploma di maturità tecnica).

Per il futuro, oltre alla indispen-sabile individuazione di corsi speci-fici post diploma (diplomi universi-tari), articolati sulla base dei compi-ti richiesti sopraelencati, dovrannoessere previsti periodi di formazione(tecnico in formazione), della duratadi uno o più anni, che consentiran-no ai Tecnici della Prevenzione diacquisire la competenza necessariaper lo svolgimento di indagini inpiena autonomia tecnico-professio-nale. L’attribuzione della qualifica diUfficiale di Polizia Giudiziaria, checomporta una significativa respon-sabilizzazione individuale del Tecni-co essenzialmente a causa della ne-cessità di emanazione di "prescri-zioni", dovrà avvenire dopo il primoperiodo di formazione obbligatoriopresso la struttura pubblica e dovràessere conseguente ad una verificadella professionalità acquisita.

Al fine di poter comunicare con continuità ed immediatezza con i colleghi si invitano gli stessi a leggere con assidui-tà in nostro sito Internet (www.ordineingegnerinapoli.it) ed a comunicarci con fax o e-mail ([email protected]) il proprio indirizzo di posta elettronica.

INTERNET

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SICUREZZA20ORDINE DI NAPOLI

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2.3. Individuazione dei compitiSulla base di quanto evidenziato in

premessa i compiti del Tecnico dellaPrevenzione nei Luoghi di Lavoro so-no così individuati:• analisi e ricostruzione dei cicli la-

vorativi, dei processi produttivi edei sistemi di organizzazioneaziendale, con particolare ma nonesclusivo riferimento al Sistema diprevenzione di impresa;

• valutazione del sistema preventivodi impresa, e degli altri sistemi diimpresa che possano avere ricadu-te sul processo di prevenzione;

• valutazione delle valutazioni deirischi operate dalle imprese e delleconseguenti misure di prevenzionee protezione adottate;

• valutazione di progetti (Strumentiurbanistici, Nuovi insediamentiproduttivi, Piani rimozione amian-to, ristrutturazioni, riconversioni,adeguamenti etc.)

• valutazione delle azioni e dei pro-grammi informativi messi in attodalle imprese;

• valutazione dei percorsi e delle ini-ziative formative messe in attodalle imprese;

• interazioni positive con le figuredel Sistema Preventivo di Impresa.

• individuazione dei pericoli e valu-tazione delle criticità e delle situa-zioni di rischio;

• controllo della rispondenza dellesituazioni esaminate alla legisla-zione ed alla normativa tecnica diriferimento (tanto sul sitema pre-ventivo di impresa quanto sullarealtà produttiva);

• esecuzioni di indagini strumentalidi primo livello;

• valutazione della necessità/utilitàdi attivare indagini ed analisi spe-cialistiche di secondo livello;

• interazione con figure specialisti-che;

• individuazione delle misure di pre-venzione e protezione più aggior-nate e più idonee per l’eliminazio-ne o la riduzione dei rischi indivi-duati, anche al fine di emanareprescrizioni specifiche;

• attivazione delle procedure di poli-zia giudiziaria per le contestazionidi irregolarità (sia durante la nor-male attività programmata del Ser-vizio che in conseguenza di infor-tuni o malattie professionali);

• supporto, ove necessario, all’azionerepressiva della Magistratura;

• progettazione e realizzazione diazioni e programmi informativiper tutti i componenti del Sistemapreventivo di impresa, relati-vamente alle competenze di ca-rattere tecnico, e per altri interlo-cutori espressi dal territorio (es.:scuole …);

• progettazione e realizzazione diiniziative e di percorsi formativi

1. AZIONI SUL SISTEMA PREVENTIVO DI IMPRESA 2. AZIONI SULLA REALTÀ PRODUTTIVA• Leggere i sistemi organizzativi di impresa, • Ricostruire i processi produttivi

con particolare riferimento al sistema di prevenzione• Valutare e verificare: • Individuare i pericoli

- l’organizzazione del sistema preventivo • Valutare i rischidi impresa (ed altri aspetti organizzativi • Misurare gli agenti di rischioche possano avere ricadute preventive) (rilevazioni ambientali "di base") e attivare

- la metodologia della valutazione dei rischi se necessario rilevazioni più approfondite.• Valutare le soluzioni adottate dall’impresa • Individuare soluzioni adeguate ai problemi evidenziati• Confrontare il sistema di impresa • Confrontare la realtà produttiva

con la normativa vigente con leggi e norme tecniche• Valutare progetti (prg, nuovi insediamenti,

ristrutturazioni, adeguamenti …)• Valutare l’informazione realizzata dall’impresa • Progettare, realizzare, valutare azioni informative *• Valutare la formazione realizzata dall’impresa • Progettare, realizzare, valutare percorsi formativi *• Interagire positivamente con le figure

del sistema di prevenzione di impresa

• • ESERCITARE LE FUNZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO(prescrizioni, sanzioni, supporto all’azione repressiva della magistratura)

* L’azione formativa e informativa è collocata in questa posizione solo per esigenze di schematizzazione; essa si rivolge,in realtà, anche a soggetti non direttamente appartenenti al sistema preventivo di impresa.

N.B: in corsivo i compiti che devono essere svolti necessariamente in collaborazione con altri operatori, portatori dialtra professionalità

3. AZIONI SVILUPPATE PREVALENTEMENTE ALL’INTERNO DEI SERVIZI E PRESIDI DI PREVENZIONE

• Aggiornare ed utilizzare sistemi informativi• Interagire con gli altri operatori del spsal, del dipartimento di prevenzione, e (quando necessario) del ssn e dell’arpa

2.2. Schema concettuale del Profilo professionale

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per tutti componenti del Sistemapreventivo di impresa, relativa-mente alle competenze di caratteretecnico, e per altri interlocutoriespressi dal territorio;

• utilizzazione di sistemi informativie dei relativi supporti informatici.

• interazioni con altri operatori tantoall’interno della ASL (operatoriSPSAL portatori di altra professio-nalità, operatori del Dipartimentodi Prevenzione…) che al di fuori(Presidi e Servizi del SSR, ARPA …).

N.B.: alcuni di questi compiti dovran-no necessariamente essere svoltiin collaborazione con alte figure(riferimento tab. 2.2).

3. Profilo professionale del Responsa-bile del Servizio di prevenzione e pro-tezione

3.1 IntroduzioneI D.Lgs.624/94 e 242/96 contengono

profonde innovazioni nel campo dellagestione permanente delle attività diprevenzione e protezione e sono rivol-ti principalmente ad istituire un siste-ma gestionale aziendale per la preven-zione permanente al fine di attuareuna prevenzione dinamica, integratacon le normali attività operative, a co-sti controllati con l’obbligo di adem-piere anche ad atti e documenti for-mali. E’ diventato pertanto obbligato-rio che ogni impresa definisca unapropria politica di sicurezza; istituiscae mantenga nel tempo un sistema ge-stionale di prevenzione e protezioneaziendale dimensionato in base ai ri-schi specifici ivi presenti, all’ammon-tare delle risorse disponibili, alla tipo-logia e alla struttura organizzativadell’impresa stessa.

I succitati decreti, visti sotto l’aspet-to applicativo, comportano:• le misure generali di tutela;• le misure tecniche, organizzative e

procedurali;• i soggetti obbligati, tra cui i Datori

di lavoro, i Dirigenti, i Preposti, iLavoratori e il Medico Competente,e i relativi compiti;

• il Servizio di Prevenzione e Prote-zione (SPP); il Medico Competente(MC)) e i Rappresentanti dei Lavo-ratori per la Sicurezza (RLS) costi-

tuenti le funzioni specialistiche adisposizione dell’impresa;

• i seguenti strumenti:• il Documento di Valutazione del

Rischio per l’individuazione, la mi-surazione (ove necessario) e il con-trollo delle situazioni oggettive dirischio;

• l’informazione, l’addestramento ela formazione per il miglioramentocostante dei comportamenti dei di-pendenti;

• le clausole contrattuali per l’indiriz-zo, il coordinamento e il controllodei comportamenti delle impreseterze e dei lavoratori autonomi;

• la consultazione e la partecipazio-ne, per attuare il coinvolgimentocollaborativo e la partecipazioneequilibrata dei lavoratori;

• la programmazione aziendale delleattività di sicurezza, il controllodello stato di avanzamento dellemisure di prevenzione e protezionee il miglioramento continuo dellesituazioni aziendali.

3.2 Obiettivi del Servizio Prevenzionee Protezione

Le attività del Servizio di prevenzio-ne e protezione tendono a perseguireil miglioramento delle condizioni disicurezza e di salute delle persone pri-vilegiando gli interventi di prevenzio-ne e la protezione dell’ambiente.

3.3 Responsabile del Servizio Preven-zione e Protezione (RSPP)

Il Responsabile del Servizio di pre-venzione e protezione coordina lastrutturazione e/o la modifica del si-stema di prevenzione della societàpromuovendo il contributo delle partiaziendali interessate e degli organismiesterni coinvolti.

In particolare il RSPP agisce per:a) Area gestionale e organizzativa• provvedere, in collaborazione con

le altre funzioni aziendali, alla in-dividuazione dei fattori di rischio,alla valutazione dei rischi e all’in-dividuazione delle misure per la si-curezza e la salubrità degli am-bienti di lavoro;

• elaborare, per quanto di competen-za, le misure preventive e protetti-ve conseguenti alla valutazione deirischi;

• contribuire ad elaborare le proce-dure di sicurezza per le varie atti-vità aziendali;

• svolgere attività di programmazio-ne, coordinamento ed indirizzodella sorveglianza;

• elaborare un sistema per il control-lo dell’efficienza e dell’efficacia deiprovvedimenti tecnici, organizzati-vi e procedurali;

• progettare e/o migliorare la strut-tura e la funzionalità del Serviziodi Prevenzione e Protezione in-staurando un processo di auto mi-glioramento continuo;

b) Area tecnica• programmare e controllare l’avan-

zamento degli interventi di pre-venzione (prevenzione infortuni;sicurezza impianti; ergonomia;igiene del lavoro; prevenzione eprotezione incendi; protezione am-bientale; gestione di alcuni tipi diemergenza etc.)

c) Area della comunicazione• Definire i protocolli informativi e

formativi tenendo conto delle par-ticolarità dell’azienda;

• partecipare alla consultazione deiRappresentanti dei Lavoratori perla Sicurezza, in materia di tuteladella sicurezza.

• provvedere per fornire ai lavoratorile necessarie informazioni.

Nota sulle conoscenze richieste e sugliaspetti certificativi:

Il RSPP deve avere attitudini, cono-scenze e capacità proprie delle areesuddette.

Le attitudini, le conoscenze e le ca-pacità dell’area tecnica rispetto all’areagestionale e organizzativa e all’areadella comunicazione, saranno più omeno estese ed approfondite in funzio-ne della tipologia dell’organizzazioneaziendale e dei rischi specifici presenti.A seguito della definizione dei suddetticontenuti professionali è necessario de-terminare i contenuti, l’entità, i metodidi valutazione dell’apprendimento e leforme di attestazione o di certificazionedella formazione di detta figura. Inoltresi ritiene necessario indicare anche ladurata dell’esperienza operativa chedeve possedere detta figura collegata algrado di formazione di base ed ai corsidi specializzazione sostenuti.

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Quando si parla di “Antinfortu-nistica” pensiamo subito ai mezziprotettivi individuali e particolari(elmetti, guanti, occhiali, scarpe,cinture di sicurezza, ecc.), spessoscomodi da usare, ma obbligato-ri… per legge!

Il suo concetto, cioè, è comune-mente collegato ad una serie dioggetti e metodologie operativeche intervengono, con funzioneprotettiva, su singoli fattori dipericolosità e prescritti ed impo-sti da “norme di legge” che rego-lano distinte fasi dell’attività la-vorativa, esplicate, appunto, daun… lavoratore!

La maggior parte delle vigentinorme di legge, che combattonoil fenomeno infortunistico, costi-tuiscono, infatti, parte integrantedi un processo lavorativo ed illoro scopo è quello di tutelare lasalute psico-fisica di “chi lavora”.

Ma noi non possiamo ignorareche è soggetto ad infortunio nonsolo chi agisce in un ambientelavorativo, ma anche, e… dipiù…, chi “si muove nell’ambien-te che ci circonda”.

Come è ormai di pubblico do-minio, nell’ambiente domesticogli infortuni sono assai più fre-quenti che nell’ambiente di lavo-ro.

Dai dati statistici attualmentedisponibili ogni anno avvengonoin Italia oltre 3,5 milioni di in-fortuni in ambiente domestico,con 8.000 casi mortali, contro icirca 1.500 morti in ambiente la-vorativo. Purtroppo, mentre ildato riferito ai luoghi di lavoro ècontrollabile, quello relativo alleabitazioni è solo presunto (perdifetto), a causa di diverse moti-vazioni, tra cui la non obbligato-rietà, finora, della relativa assi-curazione.

E’ questo uno dei motivi percui la Legge n° 493 del 3 dicem-bre 1999 ha istituito tale obbligoper le casalinghe.

Ricordo qualche titolo, forse“ad effetto”, ma non lontano dal-la realtà, apparso sulla stampa:

“Le case sono diventate più pe-ricolose delle fabbriche e deicantieri”.

“A lavorare in casa si rischia lasalute più che a scendere in mi-niera o a vedersela con gli alti-forni o l’industria chimica”

“Che spericolati: fanno vita dicasa!”.

Eppure nessuno sembra farcicaso, forse perché siamo abituatia considerare la casalinga (gene-ralmente, in una famiglia, quellache si trova in prima linea) comeuna signora, che sgambetta tran-quilla tra fornelli e scope o, dis-involtamente, è alle prese conelettrodomestici milleusi, flaconidi detergenti, pacchi di detersivo,miracolosi scrostatori di WC, concere che rendono lucido e spec-chiato il pavimento e che si ar-rampicano su scale e scaletti persostituire la lampadina fulminatao per raggiungere i posti più re-conditi.

Sebbene la casistica veda al primoposto, come “indice di frequenza”,gli infortuni provocati da “cadute”,come “gravità”, le tristi palme “daprimato” spettano, senza alcun dub-bio, alla corrente elettrica, al gas edal fuoco.

Non sono nemmeno da sottova-lutare le patologie, malesseri, ecc.,derivanti da confort microclimati-co non idoneo.

Dallo studio approfondito dellemotivazioni per cui avvengono in-fortuni nell’ambiente domestico, sipotrebbe obiettare che la legisla-zione, in materia sia carente. In ef-

Infortuni domestici:sensibilizzare i cittadiniDI UGO SANTOMAURO

Ingegnere

Novembre-Dicembre 2002

23SICUREZZAORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

fetti, come norma di sicurezza esistesoltanto la famosa Legge 46/90, pergli impianti tecnologici. Ma taleLegge, sia per i continui rinvii, siaper la non sempre idonea prepara-zione dell’impiantista, sia per unaerrata valutazione del rapporto co-sto/beneficio da parte di chi dovreb-be applicarla nei propri ambienti divita, non sta dando i risultati spera-ti.

Pertanto noi, addetti ai lavori, sia-mo fermamente convinti che il me-todo più efficace per ridurre il feno-meno infortunistico sia quello diuna capillare opera di “sensibilizza-zione” che venga effettuata median-te azioni di formazione, divulgazio-ne ed informazione al fine di crearequella “coscienza antinfortunistica”che permetta di percepire le situa-

zioni di rischio a livello quasi istin-tivo e di adottare misure antinfortu-nistiche come metodologie ed atteg-giamenti comportamentali.

Si rendono, a tal fine, necessari edimprocrastinabili seri programmi edattività da rivolgersi alla collettività,iniziando sin dall’età scolare, e con-dotti da “esperti”.

Programmi che non abbiano ca-rattere di occasionalità o che ven-gano svolti solo grazie all’iniziativaed alla buona volontà di un singoloe che possano avvalersi, in modosistematico, anche di tutti gli at-tuali mezzi di comunicazione dimassa.

E’ questo un “campanello di aller-ta”, un forte richiamo (parlo a suo-cera, affinchè nuora intenda!) eduna sollecitazione affinchè la pre-

venzione diventi un “abito mentale”per TUTTI i Cittadini, anche per lavecchietta che abita da sola, in unosperduto paesino di montagna, chedeve sapere con chiarezza quanti equali pericoli sono in agguato tra ifornelli.

Dobbiamo augurarci che in unprossimo futuro tutti (anche la vec-chietta) sappiano quali rischi com-porta l’uso di cere e solventi e (sa-rebbe l’optimum!) cosa sono ed ache cosa servano, l’impianto di ter-ra, l’interruttore salvavita, il rivela-tore di gas e ne chiedano la installa-zione ad un tecnico che sappia esat-tamente cosa significa coordina-mento tra protezione ed impianto diterra e che eviti di riscontrare even-tuali perdite di gas utilizzando ilfiammifero (!).

Esaminando le statistiche, si rileva che le cause dell’infortunio domestico (in cui vengono coinvolti,spesso, anche i bambini) sono le seguenti:

Cadute = 50,5%di cui: 50% su scale portatili o fisse

25% per scivolamento sul pavimento o inciampi13% nelle vasche da bagno12% per cause varie

Caduta oggetti = 28,2% per posizione precaria o durante spostamenti o per cedimentiIntossicazioni = 6,5% per esalazione di solventi, perdite di gas, ingestione di medicinaliElettricità = 3,3% per contatti con elettrodomestici, corti circuiti, prese, scaldacquaIncendi = 2,4% per sigarette, materiali infiammabili vicino fonti calore, corti circuitiSoffocamento = 1,5% per bocconi grossi o noccioli di frutta

Altre cause = 7,6%

CAUSE DI INFORTUNI DOMESTICI

Il prossimo incontro tra il Presidente ed alcuni Consiglieri dell’Ordine con i colleghi di più recente iscrizione al nostroAlbo professionale si svolgerà presso la sede il giorno 8 gennaio 2003 alle ore 17.30 per gli iscritti all’Albo dal n° 14803al n° 15082.All’incontro possono però partecipare gli iscritti che non hanno potuto intervenire alle precedenti riunioni per indi-sponibilità. Ai partecipanti verranno consegnate copie delle norme di Etica professionale e della Tariffa.

INCONTRO CON I NEO-ISCRITTI

Novembre-Dicembre 2002

APPALTI PUBBLICI24ORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

Negli appalti di progettazione lacommissione valutatrice deveescludere le offerte inferiori ai mi-nimi tariffari. Lo ha stabilito ilConsiglio di Stato con una decisio-ne relativa a una vertenza sorta fradue raggruppamenti di professioni-sti. I giudici amministrativi hannoinoltre chiarito che il responsabiledel procedimento, nelle proceduredi appalto, può cumulare le fun-zioni esecutive e di controllo. Puòquindi rivestire sia il ruolo di pre-sidente della commissione valuta-trice che di funzionario incaricatodell’approvazione delle procedureconcorsuali.

Nelle procedure di appalto, lostesso soggetto può cumulare lefunzioni esecutive e di controllo.Al dirigente dell’ufficio tecnico co-munale, infatti, nella sua qualità diresponsabile del procedimento, lalegge riserva la gestione dell’interaprocedura senza che possa esseresollevata una questione di incom-patibilità funzionale.

La vasta competenza formale deldirigente non esclude, tuttavia, ilrispetto delle disposizioni legislati-ve inderogabili. La commissionevalutatrice, di cui il responsabiledell’ufficio tecnico è presidente,ha, infatti, l’obbligo di escludere,negli appalti di progettazione,l’impresa che abbia presentatoun’offerta inferiore ai minimi tarif-fari.

Sono questi i principi enunciatidal Consiglio di Stato con la deci-sione 4938/2002 che ha chiuso lavertenza sorta tra due raggruppa-menti di professionisti. In partico-lare uno dei due concorrenti avevaottenuto dal Tar l’annullamentodel verbale di gara con il quale erastata disposta l’aggiudicazione infavore dell’altro dei servizi attinen-

ti alla progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva per il recu-pero del centro storico del Comu-ne. I giudici amministrativi hannoesaminato solo uno dei motivi diannullamento ritenendolo assor-bente rispetto a tutti gli altri. Il tri-bunale, infatti, ha ritenuto che ildirigente dell’ufficio tecnico nonpotesse cumulare in sé le funzionidi presidente della commissionevalutatrice e di funzionario chia-mato all’approvazione delle opera-zioni concorsuali, non potendo icompiti di verifica ed esecutivi es-sere riuniti nella stessa persona.

La questione sui poteri e le fun-zioni dei dirigenti si è così sposta-ta di fronte al Consiglio di Statodove il raggruppamento aggiudi-catario ha contestato la decisionedi primo grado sostenendo che,nell’ordinamento attuale, non esi-ste alcuna giusta causa di incom-patibilità funzionale. Ha quindiaccolto il ricorso affermando chel’articolo 51 della legge n. 142 del1990, dopo la modifica introdottacon la legge 127/1997, ha rimesso“ai dirigenti la responsabilità delleprocedure d’appalto e la stipuladei contratti”. Ne consegue che, seè assegnata ai funzionari la re-sponsabilità delle procedure spettaagli stessi anche il potere di ap-provazione per quanto attiene allaverifica tecnica e alla legittimitàdegli atti di gara.

L’accoglimento dell’appello nonha prodotto però l’effetto speratodal ricorrente ma si è trasformatoin una vittoria di Pirro.

Una volta rimosso l’ostacolo dicarattere preliminare, infatti, i giu-dici sono passati all’esame deglialtri motivi di ricorso censurando,nel merito, l’operato della commis-sione valutatrice. Quest’ultima, pri-ma dell’apertura delle buste, aveva

Illegittimità delle offerteinferiori ai minimi di leggeDI REMO BRESCIANI

da “Edilizia e Territorio“n. 39/2002

Novembre-Dicembre 2002

25APPALTI PUBBLICIORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

precisato che non sarebbero stateprese in considerazione le offerteeconomiche con ribassi superiori auna certa percentuale.

Tuttavia, rilevato che l’aggiudica-tario aveva presentato un ribassosuperiore, la commissione ha modi-

ficato il valore riducendolo a quel-lo minimo stabilito e, in seguito,proceduto all ’assegnazione deipunteggi.

In questo modo, afferma il Consi-glio di Stato, la commissione ha al-terato la par condicio tra i concor-

renti favorendo uno di essi, mentrel’offerta “rettificata” di importo in-feriore ai limiti e, in particolare aiminimi tariffari stabiliti dalla legge155/1989, doveva essere diretta-mente esclusa per violazione di nor-me inderogabili.

Diritto1) Deducono gli appellati l’erroneità della sentenza ap-pellata per aver ritenuto fondato e accolto il motivo diprimo grado volto a far valere l’illegittimità della pro-cedura concorsuale di cui è causa secondo cui il diri-gente dell’Utc - responsabile del procedimento – nonpuò cumulare in sé anche le funzioni di Presidente del-la Commissione valutatrice e di funzionario chiamato,inoltre, all’approvazione delle operazioni di gara, nonpotendo le funzioni esecutive e di controllo cumularsinel medesimo soggetto.Nell’attuale ordinamento delle autonomie locali nonsarebbe ravvisabile, infatti, una siffatta incompatibilitàfunzionale.La censura appare fondata.Come ritenuto, in più occasioni, dalla Sezione, infatti,l’art. 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127,ha novellato l’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,nel senso di rimettere ai dirigenti “la responsabilità del-le procedure d’appalto” (oltre alla presidenza delle rela-tive Commissioni valutatrici) e la stipula dei contratti;ebbene si è rimessa ai dirigenti la responsabilità pienadel funzionario (cfr. le decisioni della Sezione 6 maggio2002, n. 2408; 12 aprile 2001, n. 2293; 26 gennaio1999, n. 64).

2) Alla fondazione, per tali motivi, dell’appello seguel’esigenza di esaminare le ulteriori censure di primogrado, assorbite dal Tar e qui riproposte.Ritiene il Collegio che sia da condividere quella che siappunta contro l’operato della Commissione valutatriceche ha inteso operare, d’ufficio, una riduzione dell’of-ferta in percentuale del raggruppamento (qui appellan-te) poi risultato aggiudicatario.In particolare, il presidente della Commissione valuta-trice, prima dell’apertura delle buste contenenti le of-ferte economiche, come emerge dal verbale n. 10, haprecisato “che in ossequio a quanto stabilito dal bando,per quanto attiene all’offerta economica non sarannopresi in considerazione ribassi percentuali maggiori del36 per cento”.Una volta aperte le buste, rilevato che l’offerta del rag-gruppamento “Gambardella” presentava un ribasso del38 per cento, la Commissione ha modificato tale valore,riducendolo al 36 per cento, ed ha, quindi, procedutoall’assegnazione dei punteggi, senza ulteriori indagini e,

infine, ha aggiudicato la gara a quel raggruppamento. In tal modo, peraltro, ha alterato manifestamente lapar condicio tra i concorrenti e favorito uno di essi,avendone fatta salva l’offerta con la sua riduzione, difatto, ad un livello pari al minimo ritenuto ammissibile.Contenendo, infatti, un ribasso reputato dalla stessaCommissione valutatrice di importo incontestatamenteinferiori ai limiti di legge e, in particolare, ai minimi ta-riffari di cui all’art. 4, comma 12-bis, del Dl n. 65/1989,convertito in legge n. 155/1989 (e, sul punto specifico,non vi è contestazione da parte degli odierni appellan-ti), l’offerta stessa avrebbe dovuto essere direttamenteesclusa per violazione di norme inderogabili; trattando-si, del resto, di gara al di sotto della soglia comunitaria,neppure vi era alcun obbligo o onere della Commissio-ne, una volta constatata la violazione dei minimi tarif-fari stessi, di sottoporre l’offerta alla verifica dell’ano-malia.Né è vero quanto dedotto dall’Amministrazione, secon-do cui, in sede di confronto delle offerte, non potrebbeessere disposta l’esclusione dell’offerta medesima; alcontrario, ciò è da ritenere possibile e doveroso tutte levolte in cui è solo attraverso la lettura dell’offerta cheè possibile verificare il pieno rispetto, da parte di essa,di norme inderogabili.

3) Per l’effetto, pronunciando sull’appello, deve essereaccolto, con diversa motivazione, il ricorso di primogrado e devono, per l’effetto, essere annullati i provve-dimenti ivi impugnati.E’ inammissibile, invece, la richiesta risarcitoria avanza-ta dagli odierni appellati in quanto formulata per laprima volta solo in sede di appello.Le spese del doppio grado possono essere integralmen-te compensate tra le parti

PQM

Il Consiglio di Stato, Sezione quinta, pronunciando sul-l’appello, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’ef-fetto, annulla i provvedimenti ivi impugnati.Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.Spese del doppio grado compensateOrdina che la presente decisione sia eseguita dall’auto-rità amministrativa.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VDecisione del 26 settembre 2002, n. 4938

Novembre-Dicembre 2002

27COMPETENZE PROFESSIONALIORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

Oggetto: Art. 26, comma 3, Dpr34/2000 – direzione tecnica dei la-vori – ipotesi di esclusione degliingegneri – prot. Cni n. 7471

Viene richiesto al Consiglio Na-zionale di esprimere parere circa ildisposto dell’art. 26, comma 3, delDpr 34/2000, lamentando la ivi af-fermata riserva ai soli laureati inconservazione dei beni culturali ein architettura, con esclusionequindi degli ingegneri, per la qua-lità di direttore tecnico.

Sul punto si può osservare quan-to segue.

Il Dpr 25 gennaio 2000, n. 34(“Regolamento recante istituzionedel sistema di qualificazione pergli esecutori di lavori pubblici, aisensi dell’articolo 8 della legge 11febbraio 1994, n. 109 e ss. modifi-che”) disciplina, all’art. 26, la figu-ra del direttore tecnico.

Il comma 2 dell’art. 26 cit. pre-vede, per la qualificazione in cate-gorie con importo superiore allaIV, il necessario possesso del diplo-ma di laurea in ingegneria, in ar-chitettura, o altra equipollente; perle qualifiche inferiori è ammesso –tra l’altro – anche il possesso deldiploma di geometra o di equiva-lente titolo di studio tecnico.

Il comma 3, terzo periodo, del-l’art. 26 cit. prevede che “per i la-vori che hanno ad oggetto beniimmobili soggetti alle disposizioniin materia di beni culturali e am-bientali e per gli scavi archeologi-ci" occorre invece la laurea in con-servazione di beni culturali o ar-chitettura oppure, per la qualifica-zione in classifiche inferiori allaIV, una esperienza quinquennale didirettore di cantiere nel settore,sulla base di certificati “rilasciatidall’autorità preposta alla tuteladei suddetti beni”.

Ebbene, sulla base di tali disposi-zioni è possibile affermare che gliingegneri sono senz’altro legitti-mati in generale, anche per le cate-gorie superiori, a svolgere l’incari-co di direttore tecnico, qualunquesia l’importo dei lavori.

Il comma 3 dell’art. 26 cit., limi-tando poi soltanto agli architetti eai laureati in conservazione dei be-ni culturali la direzione tecnica peri lavori su certi beni, costituiscederoga ed eccezione alla regola ge-nerale.

Questo avviene qualora venganoin rilievo lavori su beni immobilisoggetti alle leggi in materia di be-ni culturali e ambientali e per gliscavi archeologici.

Ognuno vede, allora, come la li-mitazione dei professionisti legitti-mati e la esclusione, in questi am-biti, degli ingegneri viene giustifi-cata dal fatto che trattasi di immo-bili di rilevante carattere storico-artistico, su cui spiega efficacia ildisposto del comma 2 dell’art. 52del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.

L’inclusione – tra i soggetti legit-timati – anche di coloro (non ar-chitetti o laureati in conservazionedei beni culturali) che possiedono,nel campo, esperienza professiona-le almeno quinquennale di diretto-re di cantiere, limitatamente allaqualificazione in classifiche infe-riori alla IV, sembra allora indicareche al titolo di studio è reputataassimilabile una prolungata e con-tinuata attività nel settore, ai livelliapicali, tale da garantire, di fatto,per esperienza sul campo, la cono-scenza e la competenza non occa-sionale in materia di beni culturalie archeologici.

In conclusione, nessuno mette indubbio la legittimazione in via ge-nerale degli ingegneri per la dire-zione tecnica di cui al Dpr 34/2000,

Direzione tecnica dei lavoriper i beni immobili vincolatiConsiglio Nazionale IngegneriProt. n. 7642/U-MC/02del 18 ottobre 2002

Novembre-Dicembre 2002

COMPETENZE PROFESSIONALI28ORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

senza limiti quantitativi. Un limitequalitativo, per essi, è invece stabili-to, allo stato, per la particolare cate-goria dei beni sottoposti a vincoloartistico e storico, a causa della pe-culiare natura dei beni in questione.

Restano da verificare gli spazi dimanovra, in verità non ampia, che

sembra concedere l’ultima partedel terzo comma dell’art. 26 delDpr 25/1/2000, n. 34, laddove –per la direzione tecnica in materiadi beni culturali e ambientali –dispone che ulteriori titoli equiva-lenti possono essere individua-ti con decreto del Ministro per i

beni e le attività culturali, di con-certo con il Ministro dei LavoriPubblici.

Da parte sua il Consiglio Naziona-le, anche attraverso atti di interven-to ad adiuvandum, continua in ognisede la sua opera di tutela delle ra-gioni della categoria.

Il Consiglio, preso atto della disponibilità dei colleghi che già ne hanno fatto parte e di quella comunicata daaltri iscritti, ha deliberato la costituzione delle seguenti Commissioni e fissato i nominativi dei Consiglieri chene saranno referenti presso il Consiglio. I coordinatori verranno nominati nella prossima seduta del Consiglio.

- Commissione Rapporti con associazioni e comuni della provincia - referente: ing. Luigi Vinci;- Commissione Dipendenti Privati - referente: ing. Annibale de Cesbron de la Grennelais;- Commissione Dipendenti Pubblici - referente: ing. Franco Sisto;- Commissione Esami di Stato e rapporti con le Università - referente: prof. ing. Edoardo Benassai;- Commissione Geotecnica e Ambiente - referente: prof. ing. Mario Pasquino;- Commissione Impianti e Qualità - referente: ing. Pietro Ernesto de Felice;- Commissione Informatica - referente: ing. Marcello Agrusti;- Commissione Lavori Pubblici - referente: ing. Salvatore Landolfi;- Commissione Navale - referente: ing. Luciano Varchetta;- Commissione Pari Opportunità - referente: ing. Luigi Vinci;- Commissione Scuola - referenti: ing. Luigi Vinci e ing. Pietro Ernesto De Felice;- Commissione Sicurezza ed Ambiente - referente: ing. Marco Senese;- Commissione Tariffa e Libera professione - referente: ing. Cesare Papa Malatesta; - Commissione Trasporti - referente ing. Cesare Papa Malatesta;- Commissione Urbanistica e Recupero edilizio - referente: ing. Camillo Alfonso Guerra.

Si invitano i colleghi interessati a presentare domanda di partecipazione.

RINNOVO DELLE COMMISSIONI DELL’ORDINE

Si invitano gli iscritti a partecipare alle seguenti conversazioni:

- Il Fascicolo di Fabbricato - mercoledì 15 gennaio 2003 ore 17.30 – Relatore: dott. ing. Luigi Vinci - presso la sededell’Ordine.

- Il Fascicolo di Fabbricato - mercoledì 22 gennaio 2003 ore 17,30 – Relatore: dott. ing. Luigi Vinci - in Castellamaredi Stabia, presso la nuova sede dell’ITIS.

- Sicurezza stradale nei centri urbani e influenza dell’illuminazione; visione notturna; considerazioni econo-miche; profili di responsabilità - mercoledì 12 febbraio 2003 ore 17.30 - Relatore: prof. ing. Luciano di Fraia -presso la sede dell’Ordine.

Altre conversazioni saranno organizzate per area e con date che verranno comunicate con i normali mezzi di comu-nicazione e sul nostro sito Internet. Sono già in programma incontri per le zone di Pozzuoli, Giugliano, Nola, Ottavianoe Somma Vesuviana.

CONVERSAZIONI

Novembre-Dicembre 2002

29PREVIDENZAORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

Milano – Leggo sul numero 1-2002della “Inarcassa” la risposta giustifi-cativa, che sa di presa di posizione,per la sanzione imposta all’arch. Da-nilo Cecchi il quale ha inviato la co-municazione entro i trenta giorni daltermine fissato dall’Agenzia delle En-trate e non alla scadenza imposta dal-l’Inarcassa del 31 agosto 2000 per iredditi 1999. Ebbene l’Agenzia delleEntrate permette di inviare Unico en-tro il 31 ottobre 2000 e l’Inarcassapretende la comunicazione due mesiprima della scadenza prevista dal fi-sco, giustificandola con una propriadelibera anomala. L’Inarcassa imponesanzioni anche se il fisco stabilisceuna scadenza posteriore a quell’impo-sta dall’Inarcassa dimenticando che ilcontribuente effettua spesso la sua di-chiarazione all’ultimo momento ed inquesto caso il contribuente è agevola-to dal fisco ma è penalizzato dallapropria Cassa di Previdenza, che pu-nisce la prudenza dell’iscritto ed il suobuon senso nell’inviare giustamentela comunicazione dopo la scadenzaimposta dal fisco. E’ un assurdo che iDirigenti Inarcassa, ancora oggi, siostinino a sostenere valido tale prov-vedimento sanzionatorio. Con tantedelibere che fa l’Inarcassa, guarda ca-so il più delle volte a sfavore dei pro-pri iscritti, non provvede ancora adammettere il suo banale errore ma ri-getta i ricorsi e coattivamente preten-de l’applicazione della sanzione non-ostante alcuni organi di stampa ed ilbuon senso stesso diano ragione all’i-scritto. Il tutto come se l’Inarcassa do-vesse poggiare la sua condizione pa-trimoniale con lo spillare, con sanzio-ni opinabili, soldi ai suoi iscritti. Aldi-là ora d’ogni dissertazione ci vuolepoco da parte dell’Inarcassa a delibe-rare lo sgravio di tale sanzione orga-nizzandosi diversamente per l’inviodella comunicazione mettendo incondizione l’iscritto ad inviare la sua

comunicazione dopo la presentazioneal fisco evitandogli dei probabili erro-ri nell’inviare i suoi dati redditualiprima dell’invio della denuncia deiredditi? Ebbene facendo consulenzaagli iscritti per problematiche Inarcas-sa presso l’Ordine degli Ingegneri del-la Provincia di Milano ricevo moltiiscritti che sono molto amareggiatiper quest’imposizione di sanzione daparte dell’Inarcassa. Sono proprioqueste assurde imposizioni che deter-minano sfiducia negli iscritti ed in-centivano le polemiche nei confrontidel Presidente arch. Paola Muratorio,del Consiglio direttivo e dei delegatiche dovrebbero cautelarli ed agevo-larli non creando ulteriori problemi.Da parte del Direttivo occorrerebbe ri-lanciare Inarcassa dandole una nuovaimmagine moderna, elastica, non ele-fantiaca, managerialmente propensaad investimenti ad alto reddito supe-rando quel regime sanzionatorio cheanche lo Stato ha da lungo tempo ab-bandonato mettendo in condizione ilcontribuente di pagare senza averequell’affanno che lo costringeva spes-so ad andare in rosso o fare ricorsoall’usura per pagare. E’ mai possibileche il direttore Inarcassa ed i delegatiInarcassa non abbiano sentore delmalcontento dei propri iscritti cercan-do rimedi? Iscritti che alla fin fine de-siderano crearsi una pensione senzapatemi d’animo continui lungo il per-corso contributivo. Mi auguro che perlo meno una volta il Direttivo Inar-cassa riconosca quest’ingiustizia chesa di “bufala”, ed effettui uno sgraviodei sanzionati ricordando ai Dirigentistessi che la gestione dell’Inarcassa vaimpostata con delle scelte imprendito-riali d’avanguardia che configuri unabrillante gestione che dia un’immagi-ne moderna di una Cassa Previden-ziale d’iscritti ingegneri ed architettiche rappresentano una forza trainantedelle professioni in Italia.

La comunicazioni dei dati reddituali e l’InarcassaDI ANGELO SELIS

Ingegnere

da “Il Giornale dell’Ingegnere”

Novembre-Dicembre 2002

TARIFFE PROFESSIONALI30ORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

Sul numero 3/2002 del Notizia-rio sono state pubblicate le “Tabel-le contenenti la misura degli ono-rari fissi e di quelli variabili deiperiti e dei consulenti tecnici, perle operazioni eseguite su disposi-zione dell'autorità giudiziaria inmateria civile e penale, in attua-zione dell'art. 2 della legge 8 luglio1980, n. 319” allegate al Decretodel Ministero della Giustizia 30maggio 2002 “Adeguamento deicompensi spettanti ai periti, con-sulenti tecnici, interpreti e tradut-tori per le operazioni eseguite sudisposizione dell'autorità giudizia-ria in materia civile e penale” pub-blicato sulla Gazzetta Ufficiale n.182 del 5 Agosto 2002 di cui oradiamo pubblicazione.

Ministero della GiustiziaDECRETO 30 maggio 2002

Adeguamento dei compensispettanti ai periti, consulenti tec-nici, interpreti e traduttori per leoperazioni eseguite su disposizionedell'autorità giudiziaria in materiacivile e penale.

Il Ministero della Giustiziadi concerto conIl Ministero dell’Economia e delleFinanze

Visto l'art. 10 della legge 8 luglio1980, n. 319, in base al quale ognitriennio può essere adeguata la mi-sura degli onorari fissi, variabili oa vacazione spettanti a periti, con-sulenti tecnici, interpreti, e tradut-tori, in relazione alla variazione,accertata dall'ISTAT dell'indice deiprezzi al consumo per le famigliedi operai e impiegati verificatesinel triennio precedente;

Visto il decreto del Presidentedella Repubblica 27 luglio 1988, n.

352, con il quale è stata adeguatala misura dei predetti onorari inrelazione alla variazione accertatadall'ISTAT, dell'indice dei prezzi alconsumo per le famiglie di operai eimpiegati verificatasi dal dicembre1984 al dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 5 di-cembre 1997, con il quale è stataadeguata la misura degli onorari avariazione in relazione alla varia-zione, accertata dall'ISTAT, dell'in-dice dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai e impiegati veri-ficatasi da agosto 1988 ad agosto1994;

Rilevato che non si è procedutoall'adeguamento degli onorari fissie variabili al termine del triennioagosto 1988-agosto 1991, nè inquelli successivi, così come non siè proceduto all'adeguamento deglionorari commisurati al tempo altermine del triennio agosto 1994-agosto 1997, nè in quello succes-sivo;

Considerato che la misura deglionorari predetti non appare piùadeguata;

Ritenuta pertanto l'opportunitàdi procedere all'adeguamento deglionorari sopra indicati rispettiva-mente per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994-agosto1999;

Rilevato che l'ISTAT, con notadel 23 maggio 2001, ha comunica-to che l'aumento dell'indice deiprezzi al consumo per le famigliedi operai e impiegati, per il periodoagosto 1988-agosto 1999 è pari a57,9%, e per il periodo agosto1994-agosto 1999 è pari a 14,9%;

Ritenuto che nelle sopraindicaterispettive misure debba essere ef-fettuato l'adeguamento, per il qua-le, ai sensi dell'art. 2 della legge 12gennaio 1991, n. 13, si può prov-vedere con decreto ministeriale;

Adeguamento dei compensiai consulenti tecnici giudiziariDecreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002

Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 Agosto 2002

Novembre-Dicembre 2002

31TARIFFE PROFESSIONALIORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

Decreta:Art. 1.1. Gli onorari di cui all'art. 4 della

legge 8 luglio 1980, n. 319, sonorideterminati nella misura di eu-ro 14,68 per la prima vacazionee di euro 8,15 per ciascuna dellevacazioni successive.

2. Gli importi indicati nelle tabelleapprovate con il decreto del resi-dente della Repubblica 14 no-

vembre 1983, n. 820, sono ride-terminati come da tabelle allega-te al presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigo-re il quindicesimo giorno succes-sivo a quello della sua pubblica-zione nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.

All'onere derivante dall'attuazionedel presente decreto si fa fronte con

gli stanziamenti del capitolo 1360,nell'ambito dell'unità previsionaledi base 2.1.2.1., spese di giustizia,del centro di responsabilità “Affaridi giustizia", dello stato di previsio-ne della spesa del Ministero dellagiustizia per l'anno finanziario 2002e dei corrispondenti capitoli per glianni successivi. Il presente decretosarà inviato al controllo secondo lanormativa vigente.

Un aspetto del patio della nuova sede distaccata della facoltà di ingegneria “Federico II” di Napoli

Novembre-Dicembre 2002

PROFESSIONE32ORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

Il 24 ottobre in Roma, presso ilnuovo Auditorium della Musica,si è svolta la Prima Conferenzadelle Professioni Intellettuali delCentro-Sud, organizzata dal CUP(Comitato Unitario delle Profes-sioni) e dall’ADEPP (Associazionedelle Casse Previdenziali autono-me) sul tema “Le professioni in-tellettuali tra Unione Europea eRegioni”, con l’obiettivo di riven-dicare per i professionisti italianiun ruolo e una rappresentanzapolitica adeguati al loro peso.

I lavori si sono aperti con le in-troduzioni dei coordinatori terri-toriali del CUP ing. DomenicoRicciardi (Centro), che ha curatol’organizzazione della manifesta-zione, dott. Salvo Sciacchitano(Sud) e dott. Giuseppe Cappochin(Nord).

Sono seguiti i saluti del Cardi-nale Ersilio Tonini, dell’assessoreRoberto Morassut in rappresen-tanza del Comune di Roma e del-l’on. Francesco Storace presidentedella Regione Lazio, il quale haricordato che la Regione Lazio hadi recente costituito una confe-renza permanente Regione-Pro-fessionisti.

E’ poi intervenuto l’on. Lo Pre-sti di AN il quale ha letto unmessaggio al CUP del vice Presi-dente del Consiglio on. Gianfran-co Fini.

Ha avuto quindi inizio la primasessione dei lavori coordinatadall’ing. Sergio Polese (presidentedel Consiglio Nazionale Ingegne-ri), segretario del CUP.

Primo relatore è stato il presi-dente del CUP arch. Raffaele Siri-ca (presidente del Consiglio Na-zionale Architetti) il quale, dopoaver ripercorso le varie tappe delcomitato unitario, ricordando, tral’altro, il successo del “Professio-

nal day” dell’anno scorso, ha la-mentato che il mondo delle pro-fessioni, che rappresenta oltre unmilione e mezzo di lavoratori eproduce circa un quarto del PIL,non viene attualmente ricono-sciuto come parte sociale e nonviene consultato sulle questioniche contano. Ha auspicato chenel prossimo semestre di presi-denza italiana del Consiglio dell’UE possa svolgersi a Roma il pri-mo Congresso Europeo delle pro-fessioni intellettuali.

E’ poi intervenuto l’avv. Mauri-zio De Til la presidente dell ’ADEPP e della Cassa Forense ilquale è stato molto critico neiconfronti delle forze politiche, ri-cordando che finora i professioni-sti non hanno ottenuto nulla diquanto più volte promesso e cheanzi attualmente la situazione èforse addirittura peggiorata.

Per quanto concerne le Casse diprevidenza, si è espresso in parti-colare per l’eliminazione dell’art.19 della Finanziaria 2003 cheprevede l’introduzione nei flussidi cassa del Tesoro degli introitidegli istituti previdenziali profes-sionali autonomi, cosa che po-trebbe costituire un possibilemezzo per rimettere in discussio-ne l’autonomia delle Casse.

Ha poi richiesto l’istituzione diun vice ministro delle libere pro-fessioni collegato alla Presidenzadel Consiglio, il riconoscimentodelle stesse come parte sociale intutti i tavoli di trattativa, l’appro-vazione in tempi rapidi di unalegge-quadro sul lavoro intellet-tuale e l’introduzione di una nor-ma europea sull’etica e sulla qua-lità delle prestazioni.

Sono poi intervenuti il sottose-gretario Maria Grazia Siliquini,che ha preannunciato per il 18

Conferenza delle professioniintellettuali del centro-sud

Novembre-Dicembre 2002

33PROFESSIONEORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

novembre un incontro tra l’on. Fi-ni, l’ avv. De Tilla e l’arch. Siricaper fare il punto sulla riforma pro-fessionale e sulle altre questioniche riguardano il lavoro autono-mo; i l sottosegretario MicheleVietti che ha confermato per il 5novembre un incontro con i rap-presentanti delle professioni tecni-che per discutere l’aggiornamentodelle tariffe professionali; e il par-

lamentare Europeo di FI on. Stefa-no Zappalà, relatore della diretti-va sul riconoscimento delle quali-fiche professionali, che si è impe-gnato a verificare con le profes-sioni e con il Governo il testo sul-le libere professioni, prima di por-tarlo in aula.

Nel pomeriggio si è svolta la se-conda sessione che ha avuto inizioalle 15,30 con il coordinamento

del dott. Giorgio Bianchet, presi-dente del Consiglio Nazionale deiPeriti Industriali.

Sono intervenuti numerosi rap-presentanti di CUP territoriali, Or-dini professionali, Sindacati e Cas-se di Previdenza che hanno datovita ad un acceso dibattito.

Al termine dei lavori è stata ap-provata all’unanimità una mozioneconclusiva.

Per disposizione del Ministero della Giustizia, che a norma di legge esercita la vigilanza su Ordini e Collegi professiona-li, le elezioni in corso per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli sono state interrotte ai sensi delD.L. 10 giugno 2002 n. 107 trasformato nella legge n. 173/2002.Tale provvedimento infatti all’art. 4 contiene una norma che, in attesa dell’emanazione del regolamento sulla nuovacomposizione dei Consigli con l’inserimento dei laureati in 3 anni prevista dal D.P.R. 328/2001, proroga tutti i consigli provinciali, regionali e nazionali nella composizione comunquevigente al momento di entrata in vigore del decreto.Il Ministero, interpretando rigidamente la disposizione, ha così disposto il congelamento fino all’emanazione del decre-to e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2004 di tutti i consigli in carica, anche se decaduti e in ordinaria amministra-zione come quello di Napoli, e l’interruzione di ogni elezione in corso.E così è avvenuto anche per le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Napoli che ormai erano in dirittura d’arrivo essen-dosi raggiunto il quorum previsto: l’urna contenente le schede votate è stata sigillata, per l’eventualità di un successi-vo differente orientamento del Ministero, ed è rimasto in carica il Consiglio uscente.

DECRETO-LEGGE 10 giugno 2002 n.107 (coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 173/2002)

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2002)

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO ALLE PROFESSIONI

Art. 41. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli ordini pro-fessionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2004, i consigli provinciali, regionali e nazionali degliordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo,ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto.

Riferimenti normativi:

- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328:

"3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazio-ni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei prin-cipi definiti nei commi 1 e 2.".

INTERROTTE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO

Novembre-Dicembre 2002

35UNIVERSITÀORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

Quando, tra il 1999 e il 2000,l’Università degli studi di Napoli“Federico II” (della quale allora erail rettore) e il Gruppo Giustino con-cordarono l’edificazione, in zonaBagnoli alla via Nuova Agnano, delterzo insediamento della facoltà diIngegneria (accanto a quello dipiazzale Tecchio e all’altro di viaClaudio, dove, contemporaneamen-te, si realizzava, finalmente, l’anti-co progetto di sopraelevazione del-le palazzine dei Dipartimenti ivicollocati), si affrontò una vera epropria sfida.

L’Università affidò al GruppoGiustino l’edificazione e l’urbaniz-zazione di un’area di circa 17 milamq, da realizzare in 18 mesi. Laqualità strutturale ed abitativa delcomplesso di non irrilevanti di-mensioni (circa 30 mila mc.) dove-va rispondere a definite caratteri-stiche. Non solo aule, non solo la-boratori, non solo biblioteca, nonsolo studi, ma spazi di socializza-zione coperti e all’aperto, e, infine,adeguati servizi per la vivibilità delcomplesso senza particolari aggravidella zona, certo già gravata danon indifferenti problemi di conge-stione abitativa o di traffico. Perciòil progetto previde un adeguatoparcheggio (coperto e scoperto) euna zona vasta a verde attrezzato,che, cosa assai importante, l’Uni-versità avrebbe ceduto al Comune,conservandone la gestione ma con-sentendone l’utilizzazione anche aicittadini del quartiere.

In una parola si trattò di un pro-getto innovativo, almeno per Na-poli, di insediamento universitariocoerente con le nuove scelte dell’A-teneo e non avulso dal quartiere.Insomma un possibile esempio diintervento conforme all’auspicatarinnovata configurazione dellanuova Bagnoli, la Bagnoli futura,

dopo la dismissione dell’ex Ilva e ilrecupero e la bonifica dell’area daessa occupata. In prospettiva l’inse-diamento universitario fu concepitocome elemento di un sistema chesembrava (e sembra, almeno in vo-tis) doversi realizzare a Bagnoli, os-sia una particella di un sistema in-tegrato comprendente i già preesi-stenti insediamenti universitari, ilaboratori del Cnr, la “Città dellaScienza” e tutto il resto previsto dalPiano Regolatore elaborato dal Co-mune di Napoli.

Oggi – nel rispondere alla solleci-tazione dell’amico Enzo Giustino,che mi ha chiesto di introdurre l’o-puscolo illustrativo dei caratteritecnici della costruzione realizzata– sono dominato da un duplice econtrastante sentimento. Un senti-mento di compiacimento, perché lasfida è stata vinta e vinta bene. Il1° ottobre 2001 gli Studenti e Do-centi sono entrati nel nuovo com-plesso. Il che significa che in 18mesi, né uno in meno e né uno inpiù, i lavori previsti sono staticompiuti. Un sentimento di delu-sione, di scoramento, di rabbia,perché quello costruito è per ora, lasola realizzazione della nuova Ba-gnoli. E’ destinato a rimanere unacattedrale del deserto? Tutto lo la-scia temere e, tuttavia, voglio con-tinuare a sperare (e a battermi) per-ché non sia così; perché finalmen-te, le forze politiche, tutte le forzepolitiche si rendano conto che il re-cupero di Bagnoli non è cosa daascrivere a questo o a quel giocopolitico ed ideologico. Esso rispon-de ad un interesse comune dellapopolazione di Bagnoli e dell’interacittà.

Lì, a Bagnoli, si gioca una sfidadal cui risultato ne va della residuacredibilità delle forze politiche edella classe dirigente napoletana; lì

Una nuova sede ad Agnanoper la facoltà di ingegneriaDI FULVIO TESSITORE

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UNIVERSITÀ36ORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

si traccerà la linea di discrimine trachi è governato dall’idea del benecomune e chi da un’ottusa rivendi-cazione ideologica (o, peggio, dameschine ripicche elettorali e diparte). Ma torniamo all’insediamen-to universitario.

Esso si inquadra – ed anche questova sottolineato – nel processo di de-congestione della “Federico II” attra-verso l’articolazione in Poli, cultu-ralmente omogenei ed amministrati-vamente decentrati. In tale direzionedeve servire alla costituzione dellaseconda Facoltà di Ingegneria, for-nendo gli spazi utili all’attivazionedei tre nuovi corsi di laurea prodro-mici della nuova Facoltà, che dovràtrovare sede definitiva nella zona estdi Napoli, a San Giovanni a Teduc-cio, in vaste aree già acquisite dal-l’Università ed in altre, così comeprevisto dall’accordo di programmasottoscritto dall’Ateneo, dalla Regio-

ne Campania, dal Comune di Napoli,dall’Ente Porto ed altri soggetti inte-ressati. In conclusione questa Inge-gneria di Bagnoli non è solo unanuova e bella sede, che Studenti eDocenti stanno, da un anno, utiliz-zando con soddisfazione e vantag-gio. E’ anche il simbolo di ciò che sideve fare e di ciò che si può fare,anche a Napoli, se la volontà deter-minata incontra razionali progetti edè fedele alla logica delle esigenzeoggettive, non agli arzigogoli deglisprovveduti e dei malintenzionati.

Chi avviò l’opera non ha che daringraziare quanti alla sua realizza-zione hanno collaborato: il GruppoGiustino, che non ha lesinato impe-gno, disponibilità e competenze tec-niche; il notaio Sabatino Santange-lo, il Presidente del Collegio dei Re-visori dott. Salvatore Staro, il dott.Tommaso Pelosi per la collaborazio-ne preziosa fornita in sede di reda-

zione del contratto di acquisto, iPresidi della Facoltà di Ingegneria, iproff. Volpicelli e Naso, che si sonosucceduti nel governo della Facoltànel periodo della progettazione erealizzazione del nuovo insedia-mento universitario di Bagnoli, ipro-Rettori, proff. Buffi e Marrucci,che con me collaborarono con laconsueta generosità e intelligenza,in particolare il prof. Marrucci, cheseguì il progetto anche come Dele-gato all’edilizia; in ultimo ma nonda ultimo il mio successore al retto-rato, il prof. Guido Trombetti, che,con esemplare rispetto della conti-nuità istituzionale, ha seguito l’ulti-ma e delicata fase dell’opera e negoverna la gestione con oculatezza.

La soddisfazione di tutti noi è laricompensa per il dovere compiutoverso i nostri Studenti, verso la no-stra Università, verso la nostra Città.

Auguri!

Il plastico del complesso universitario

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37UNIVERSITÀORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

L’Inquadramento UrbanisticoLa struttura universitaria realizza-

ta in via Nuova Agnano si collocanel quartiere urbano di Bagnoli, inuna zona focale per l’attuazione e lafutura pianificazione urbana di Na-poli. A poca distanza dalle nuovesedi universitarie di Monte Sant’An-gelo e dalla Facoltà di Ingegneria aPiazzale Tecchio; pressoché adia-cente all’area dell’ex Italsider, desti-nata a diventare nei prossimi anni ilpolo scientifico e culturale della cit-tà e di tutta la Regione.

La posizione della nuova strutturauniversitaria risulta strategica oltre-tutto dal punto di vista dei collega-menti: la vicinanza immediata allelinee e alle fermate della FerroviaCumana a sud e delle FFSS a nord,oltre che al transito delle principalilinee cittadine di autobus.

Urbanisticamente il quartiere diBagnoli è caratterizzato da una ma-

glia ortogonale di impianto otto-no-vecentesco, che nel suo sviluppoverso est risultava bloccato dall’edi-lizia spontanea e disarticolata pre-sente nell’area dove attualmente èstata realizzata la nuova Facoltà.

In definitiva l’intervento proget-tuale della nuova struttura universi-taria, e gli interventi urbanistici chea partire da questa si auspicano nel-le aree limitrofe, ha così riqualifica-to un pezzo di tessuto urbano fino aieri degradato, che rimaneva alla“periferia” dello sviluppo urbanisti-co di Bagnoli ed ai limiti del com-plesso industriale dell’ex Italsider.

L’intervento progettuale oggi ulti-mato si è complessivamente interes-sato alla realizzazione del comples-so degli edifici universitari e spaziad essi annessi; della realizzazionedella piazza su via Nuova Agnano,compresi i viali pedonali necessariper gli accessi laterali al complesso

universitario, e della realizzazionedi un tratto di nuova viabilità e al-lacciamento alla preesistente viaCupa Starza, per gli accessi carrabilial piano interrato degli edifici, de-stinato a parcheggio. La cubata rea-lizzata è stata complessivamente dicirca 42.000 mc, di cui 30.000 fuoriterra, in ottemperanza alla normati-va attualmente vigente nel Comunedi Napoli. La superficie utile realiz-zata è di circa 6.036 mq interrati,8.415 mq fuori terra, da sommare a4.315 mq tra porticati, balconi e ter-razzi scoperti.

Il Progetto ArchitettonicoL’impianto è composto da quattro

corpi di fabbrica distinti che forma-no i quattro lati di una pianta diforma trapezia, chiusa intorno adun grosso spazio, parte a verde, par-te destinato a piazza coperta.

Un asse centrale spezza in due gli

L’ingresso principale della facoltà

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UNIVERSITÀ38ORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

edifici che rappresentano le basimaggiore e minore del trapezio, indirezione est-ovest, e disegna puntoper punto elementi e spazi simme-trici. I due lati obliqui seguono in-vece l’inclinazione dei lati del lotto.

La piazza centrale, coperta, maaperta su tutti i lati, diventa il fulcrodi tutto l’organismo universitario,centro di incontro e di sosta per glistudenti e di distribuzione di tutte lefunzioni.

A questo livello sono posizionatela maggior parte delle aule, cioèquelle con maggiore utenza, in mo-do da avere come zona di attesa e diuscita dall’aula direttamente lo spa-zio aperto della piazza.

Intorno a questo spazio baricen-trico si è realizzato un anello di per-correnza costituito da un portico,che per due livelli unifica e collegadirettamente tutte le funzioni delcomplesso universitario.

E’ attraverso questa percorrenzache i quattro elementi architettonici,che planimetricamente disegnano ilprogetto, si unificano in un unicoorganismo nel quale si intersecano esi articolano le più svariate attivitànell’arco della giornata universita-ria, pur mantenendo ciascuno lapropria autonomia.

Molta attenzione è stata posta al-l’ottimizzazione dei collegamenti,sia orizzontali sia verticali, e deiservizi. Al piano terra i collegamentiorizzontali sono catalizzati all’inter-no della piazza, ed hanno nel porti-co il loro elemento di rappresenta-zione.

Le aule hanno accesso diretto daquesto spazio. Lo stesso portico è ilcollegamento fondamentale al pri-mo livello, dove i quattro corpi difabbrica si separerebbero ciascunoautonomamente se non sussistesseanche qui questo elemento di per-

correnza unificatore. Per quanto ri-guarda i collegamenti verticali, sca-le ed ascensori sono stati dimensio-nati in maniera adeguata ai massimiflussi di utenza calcolati per ognipiano, e le scale sono state tutteconcepite in modo tale da risponde-re in maniera adeguata alla vigentenormativa antincendio.

Funzionale a tutto ciò è stata lascelta distributiva. Tutte le aule e glispazi con maggiore affluenza sonostate posizionati ai piani inferiori,ed ai piani più alti le funzioni previ-ste incidono il meno possibile sulmaggior traffico dei piani bassi.

Rispetto a via Nuova Agnano gliedifici universitari risultano più in-terni al lotto. In prossimità dellastrada abbiamo invece il disegnocircolare di una piazza pavimentatae gradonata, con una fontana nellaparte centrale ed aiuole alberate tut-t’intorno.

Una veduta delle scale di sicurezza del complesso universitario

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39DIPENDENTI PUBBLICIORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

Lo scorso anno un nuovo sinda-cato in cerca di affermazione hainondato con lunghissimi e-mail,Dirigenti Scolastici e Provveditora-ti, intimando l’impedimento agliingegneri docenti dell’eserciziodella libera professione, citando asproposito alcune recenti leggi, cheinvece lette correttamente confer-mavano lo stato giuridico dei do-centi ai quali è consentito l’eserci-zio della libera professione.

Pervengono oggi da più provin-ce, specialmente dalla Sicilia, daparte dei colleghi ingegneri docen-ti, notizie di errate interpretazionidel comma 15 dell’art. 11 della re-cente Legge Regionale n. 7, che di-sciplina il settore dei LL.PP.

In particolare alcuni responsabiliistituzionali, ai fini della facoltàdell’esercizio di libera professionedegli ingegneri docenti, ritengonodi identificare gli ingegneri docenticome tutti gli altri dipendenti pub-blici.

Di fatto invece il comma 15 del-l’art. 11 della citata L.R. n. 7, sul-l’argomento, non manifesta nel-l’articolato alcuna innovazione ri-spetto a tutte le precedenti leggi inmateria.

Lo stato giuridico (di valenza na-zionale) degli ingegneri docenti,insieme ad altre categorie profes-sionali, “consente l’esercizio dellalibera professione, previa autoriz-zazione annuale del Dirigente Sco-lastico, a condizione che non siapregiudizio all’assolvimento di tut-te le attività inerenti alla funzionedi docente e che sia compatibilecon l’orario di insegnamento” (art.92 del D.P.R. 31/5/74, n. 417).

A conferma dell’assunto, si ri-portano, per comodità di verifica,

le successive leggi che confermanoil D.P.R. 417 in ordine di emana-zione:- D.Lgs 297/94, art. 58, comma 5

(che non viene citato dagli au-tori dell’esposto perché eviden-zia con chiarezza la posizionedi compatibilità del personaledocente);

- Legge 23 dicembre 1996, n.662, la quale riporta tale in-compatibilità “a quanti nonhanno ottemperato alle disposi-zioni dell’art. 58, comma 6 delD.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29”

- Legge 140/97, comma 6 cheanch’esso lega la incompatibili-tà “a quanti non hanno ottem-perato alle disposizioni dell’art.8, comma 6 del D.Lgs 3 feb-braio 1993 n. 29”.

Il D.Lgs 3 febbraio 1993, al com-ma 6, del citato art. 58, precisache vengono esclusi dalla incom-patibilità “quelle categorie di di-pendenti pubblici ai quali è con-sentito da disposizioni speciali losvolgimento di attività libero pro-fessionale”.

I docenti di ogni ordine e grado(insieme ad altre 4 categorie di di-pendenti pubblici), appartengonoalla categoria degli autorizzati asvolgere attività libero professio-nale, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R.31 maggio 1974 n. 417, previa au-torizzazione annuale del Capo diIstituto.

Anche l’ultimo, in ordine diemanazione, D.Lgs 30 marzo 2001,n. 165, al comma 6 dell’art. 53, ri-conferma tale possibilità di eserci-zio della libera professione per lecategorie ai quali è consentito talesvolgimento.

I docenti possono svolgereattività libero professionaleSNID ProfessionaleAssociazione Nazionale Ingegneri Docenti

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41ISTRUZIONEORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

Alberto Bottino, per i docentiNapoletani, e segnatamente pergli ingegneri docenti napoletani,è stato per un ventennio un pun-to di riferimento nell’intrigataproblematica di nomine, carriere,competenze, mobilità del perso-nale, esami di Stato, ricostruzioni,concorsi ecc..

Perennemente presente dietrouna scrivania invasa da docu-menti e testi legislativi, nei qualiin modo mirabile lui solo riuscivaad orientarsi per cogliere quel fo-glio che al momento gli occorre-va, ha collaborato in modo deter-minante a pilotare, attraverso di-verse figure di provveditori e diri-genti in carica, la scuola napole-tana in momenti già inizialmen-te difficili, complicatisi ulterior-mente per effetto degli accorpa-menti di Istituti, ridisegno di cat-tedre, sistemazioni di eccedenze ecosì via.

I suoi successi in carriera, conl’arrivo alla dirigenza nel 1999,che pur ci fecero piacere per l’af-fetto che gli dovevamo, un po’ cipreoccuparono, consapevoli chepresto avrebbe finito con trasfe-

rirsi ad altra sede coerente colsuo livello professionale, cose cheavvenne dal marzo 2001.

Lasciò un vuoto nell’ufficioprovinciale di Napoli, che i suoisuccessori non senza affanno sisforzarono di coprire, grazie an-che alla collaborazione che lostesso Bottino, a Napoli come alMinistero, non cessò mai di of-frire.

Oggi è tornato a Napoli, colprestigioso ruolo di direttore ge-nerale del MIUR (Ministero dell’I-struzione, dell’Università e dellaRicerca scientifica) per la regioneCampania, messosi subito in mo-stra per una vitalizzazione incre-dibile di tutti gli uffici ammini-strativi dell’Istruzione nelle diver-se province, con un programmadi interazione con l’ente regioneche promette grossi risultati.

Parliamo dall’osservatorio degliingegneri docenti, ma, conoscen-do l’uomo, possiamo ben immagi-nare quanto positivo potrà essereil suo contributo anche alle Uni-versità della Campania.

Come ingegneri, siamo certi cheil prof. Bottino capitalizzerà l’e-

Il prof. Aberto Bottino

Nuova nomina alla direzioneregionale del MIURDI PIETRO ERNESTO DE FELICE

Ingegnere

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ISTRUZIONE42ORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

sperienza maturata all’ex Provve-ditorato agli studi di Napoli nellagestione dei fondi sociali europeidi competenza della pubblica istru-zione, per spronare la RegioneCampania nel settore della forma-zione, ove c’è tanto bisogno di svi-luppare competenze e capacità perle giovani generazioni, per render-le protagoniste di una ripresa dellaregione da decenni sulla linea diavvio. Nella gestione dei fondi, alProvveditorato di Napoli, Bottinoriuscì ad ottenere dal Ministero(ove teneva le redini, tra gli altri, ildirettore Pasquale Capo, amico edestimatore del Bottino) un canaleprivilegiato, e l’istruzione tecnica eprofessionale del Napoletano potématurare preziosissime esperienzedi formazione al lavoro, prima coni post-diplomi, poi con gli IFTS,elargiti praticamente a tutti concostante attenzione alla qualità deiprogetti.

Significativo il fatto che tra iprimi incontri nella sua sede alponte della Maddalena, egli ha vo-luto ricevere il presidente dell’Or-dine degli Ingegneri di Napoli Lui-gi Vinci, al quale ha chiesto colla-borazione nella messa in studio

degli annosi mali che hanno resopurtroppo famosa l’edilizia scola-stica napoletana, e si appresta amettere a punto iniziative, in sup-porto degli enti locali competenti,con la collaborazione anche di al-tri ordini professionali, delle forzesociali, della Scuola attiva.

Il prof. Bottino ha le radici giusteper arrivare, in questo come intanti altri problemi che affliggonol’Istruzione scolastica, quella uni-versitaria e la Formazione, a risul-tati soddisfacenti.

Viene dalla docenza, ed insegnòin particolare negli Istituti Tecnicicome giovano diplomato ISEF dal1969, fianco a fianco con gli inge-gneri, per conseguire poi, con lode,la laurea in Pedagogia, e passaredal 1976 al Provveditorato, primacon la qualifica di docente, poi nelcomparto scuola dei ruoli dell’am-ministrazione centrale e perifericae di lì via via sempre più in alto,verso la dirigenza e, oggi, la dire-zione generale.

Bottino ha offerto alla scuola at-tiva anche significative pubblica-zioni, impostate come strumenti dilavoro ed informazioni per diri-genti e docenti.

Ricordiamo, tra gli altri:- un commento analitico alla leg-

ge di immissione in ruolo270/82;

- un testo commentato della stessalegge;

- la ricostruzione di carriera e gliordinamenti retributivi del per-sonale della scuola;

- proroga del collocamento a ripo-so del personale della scuola;

- problematiche amministrativenei casi di passaggio nei ruolidel personale docente;

- la cultura dell’integrazione;- un curricolo per la scuola ele-

mentare.

Gli ingegneri napoletani porgonoil benvenuto al prof. Alberto Botti-no, e gli rinnovano la dichiarazio-ne di disponibilità, già espressa dalloro presidente, in ogni azione incui la loro formazione e la lorocompetenze può aiutare il Suo di-segno di sviluppo dei giovani inCampania: nella didattica, nellaprogettazione curricolare, nellacultura ambientalistica e di razio-nale impiego dell’energia, nella si-curezza, nell’edilizia scolastica,nell’Università.

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di organizzare i seguenti corsi:

- Legge 494 – con sede in C/mare di Stabia- Consolidamento fabbricati in muratura – con sede in Pomigliano d’Arco- Consolidamento fabbricati in muratura – con sede in Casoria o Afragola- Corso sulle emissioni acustiche ambientali – presso l’Ordine- Corso sull’inquinamento da autoveicoli – presso l’Ordine- Consolidamento fabbricati in c.a. – con sede in Nola

Su richiesta degli iscritti potranno essere organizzati altri corsi, sia in sede che in provincia.

CORSI

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43SISMICAORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

REGIONE CAMPANIAArea Generale di Coordinamento

Ecologia, Tutela dell’Ambiente, CIAe Protezione Civile

Aggiornamento della classifica-zione sismica dei comuni della Re-gione Campania (con allegati).

PremessoChe la classificazione sismica uf-

ficiale dei Comuni Italiani è il risul-tato di molteplici decreti del Mini-stro dei Lavori Pubblici succedutisia partire dal 1909 fino al 1984;

VistiLa legge 2 febbraio 1974 n. 64;Il Decreto Ministeriale 16 gen-

naio 1996 (G.U.R.I., 5 febbraio1996, n. 29);

La delibera della Giunta Regiona-le n. 6930/2001 inerente il pro-gramma di attività in materia diprotezione civile, previsione e pre-venzione dei rischi, in particolarela parte relativa al rischio sismico;

ConsideratoChe l’art. 12 della legge 225/92

assegna alla Regione compiti diprevisione e prevenzione del rischi;

Che il D.Lgs.112/98 all’art.108 ri-badisce il conferimento alle Regio-ni delle funzioni di programmazio-ne in materia di previsione e pre-venzione dei rischi;

Che nell’elenco dei comuni adelevato rischio sismico individuaticon Ordinanza n. 2789 del 12 giu-gno 1998 del Ministro dell’Internodelegato per il coordinamento dellaProtezione Civile, figurano nume-rosi comuni della regione Campa-nia non classificati come sismici;

Che l’art. 94, coma 2, lettera a)del D.Lgs. 112/98 conferisce alleRegioni, tra le altre funzioni in ma-teria di opere pubbliche, l’indivi-

duazione delle zone sismiche, laformazione e l’aggiornamento deglielenchi delle medesime zone e chel’art. 93, comma 1, lettera g) dellostesso D.Lgs. mantiene allo Statosolo la funzione relativa ai criterigenerali per l’individuazione dellezone sismiche;

Che l’art. 81, comma 1, lettera a)del D.leg.vo 300/1999 ha affidatoall’Agenzia di Protezione Civile laformulazione dei suddetti criterigenerali da sottoporre al Ministrodell’Interno per l’approvazione delConsiglio dei Ministri;

Che la legge 401/2001 ha sop-presso l’Agenzia di Protezione Civi-le e trasferito il compito della for-mulazione dei suddetti criteri gene-rali al Dipartimento della Protezio-ne Civile, da sottoporre al Presi-dente del Consiglio dei Ministri ov-vero al Ministro dell’Interno da luidelegato per l’approvazione delConsiglio dei Ministri;

RitenutoChe si debba, alla luce del citato

art. 94 del D.Lgs. 112/98 procedereall’aggiornamento della classifica-zione sismica del territorio Regio-nale;

Di condividere i criteri generaliper l’aggiornamento della classifi-cazione sismica formulati dal grup-po di lavoro costituito da espertidel Servizio Sismico Nazionale, del-l’Istituto Nazionale di Geofisica edel Gruppo Nazionale per la Difesadai Terremoti, in base alla risolu-zione approvata dalla CommissioneNazionale di Previsione e Preven-zione, dei Grandi Rischi nella sedu-ta del 23 aprile 1997 e le risultanzerelative ai comuni della Campania;

Che si debba adottare la riclassi-ficazione sismica del territorio dellaRegione Campania, così come for-mulata dal suindicato Gruppo di

Riveduta la classificazionesismica nei comuni campaniGiunta Regionale Seduta del 7 novembre 2002 Deliberazione n. 5447

Pubblicata sul Bollettino Ufficialedella Regione Campania n° 56 del 18 novembre 2002

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SISMICA44ORDINE DI NAPOLI

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Lavoro, il cui elenco è parte inte-grante della presente.

Che bisognerà procedere ad unasuccessiva fase di verifica della clas-sificazione sismica da che tengaconto di approfondimenti tecnico-scientifici e di eventuali nuovi criterigenerali formulati dallo Stato, dele-gando a ciò il Settore programma-zione interventi di Protezione Civilesul Territorio;Propone e la Giunta a voti unanimi

DeliberaPer quanto esposto in narrativa e

che si intende integralmente riporta-to e trascritto:

E’ approvato l’“Aggiornamentodella classificazione sismica dei Co-muni della Regione Campania”, dicui all’elenco allegato, formulatasulla base dei criteri generali e dellerisultanze del Gruppo di Lavoro co-stituito dal Servizio Sismico Nazio-

nale, dall’Istituto Nazionale di Geofi-sica e dal Gruppo Nazionale per laDifesa dai Terremoti, in base alla ri-soluzione approvata dalla Commis-sione Nazionale di Previsione e Pre-venzione dei Grandi Rischi nella se-duta del 23 aprile 1997;

Nei comuni classificati sismici siapplicano le disposizioni di cui allalegge 2 febbraio 1974 n. 64 e suc-cessive modificazioni ed integrazionie le norme tecniche per le costruzio-ni in zone sismiche di cui al DecretoMinisteriale 16 gennaio 1996 pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica Italiana n. 29 del 5 feb-braio 1996 e le relative istruzioniapplicative (circolare Ministero deiLavori Pubblici n. 65/AA.GG. del 10aprile 1997);

Viene demandato al Settore Pro-grammazione Interventi di Protezio-ne Civile sul Territorio il compito diprovvedere, entro un anno dalla da-

ta della presente delibera, alla verifi-ca della classificazione dei Comunidella Regione Campania, tenendoanche conto di eventuali nuovi cri-teri generali formulati dallo Stato.

Di trasmettere il presente atto, acura del Settore Programmazionedegli Interventi di Protezione Civilesul Territorio, ai Ministeri delle In-frastrutture e dei Trasporti, dell’In-terno, dell’Ambiente e della Tuteladel Territorio, al Dipartimento dellaProtezione Civile, ai Prefetti dellaCampania, alle AmministrazioniProvinciali e ai Comuni classificati;

Di trasmettere il presente atto atutte le AA.GG.CC. perché la dirami-no ai Settori competenti in materia eal Settore Stampa, Documentazione,Informazione e Bollettino Ufficiale,perché provveda alla pubblicazionesul B.U.R.C. ed all’immissione sul si-to della Regione Campania www.re-gione.campania.it.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, a seguito del sisma che ha colpito così duramente il Molise, ha messoa disposizione della Provincia e degli enti locali interessati una task force per verificare la staticità degli edifici scola-stici.L’iniziativa nasce per garantire una “scuola sicura” e per dare assicurazione a quanti fanno parte del mondo dell’istru-zione.“Così, come per il fascicolo del fabbricato - ha detto il presidente dell’Ordine Luigi Vinci - anche quest’iniziativa nascenell’ottica di garantire la sicurezza dei cittadini. Manca nella nostra Regione, una normativa ad hoc che garantiscamisure di sicurezza a favore degli edifici scolastici. Anche per questo l’Ordine si farà promotore di un’iniziativa affin-ché, come per l’istituzione del fascicolo del fabbricato diventato legge della Regione, vi sia un eguale interessamentoper dare alla Campania una norma che garantisca la sicurezza dei nostri figli”.

COMUNICATO STAMPA

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha emanato la nota di chiarimento n° 780514 del14/5/2001 circa le procedure amministrative da seguire a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 6 aprile 2000"Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti". In particolare gli iscritti negli elenchi già esistenti presso le CCIAA debbono presentare, a detto ente, una attestazionerilasciata dagli Ordini di appartenenza, che può essere richiesta alla nostra Segreteria. Per le nuove iscrizioni sono previste invece due dichiarazioni aggiuntive, da rilasciarsi una da parte del professionistaed una dall'Ordine di appartenenza.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI ABILITATI PER LA LEGGE 46/90

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Ed ecco che ci risiamo. Sono ba-state soltanto poche scosse sismi-che di una qualche intensità perprovocare disastri incredibili ed as-sai dolorosi nell’area dell’epicentroe per riportare d’improvviso allanostra memoria il consueto quadrodi lacrime e di disperazione chesiamo, di tanto in tanto, costretti avivere. Ed anche il quadro delleproteste e delle accuse per le negli-genze, il pressappochismo, l’asso-luta mancanza di razionalità checaratterizza gli interventi ufficiali,dapprima tesi al soccorso urgentealle popolazioni colpite e subitodopo, esaurita in qualche modol’emergenza, indirizzati alla rico-struzione dei beni che sono andatidistrutti ed al risarcimento delleperdite subìte.

Ci siamo commossi insieme perle innocenti vittime – stavolta an-cora più innocenti del solito – esiamo giunti al giorno delle rifles-sioni e degli impegni ufficiali. Cer-to, il cuore generoso degli italiani,le associazioni, le regioni, il gover-no ed, in qualche modo, anche lacomunità europea assicurerannofondi e finanziamenti per ricostrui-re. Per ricostruire «tutto e subito» sichiede, ma anche «come era e doveera» e, soprattutto, «perché non siripeta mai più». Sono queste le af-fermazioni più incalzanti che pro-vengono da ogni parte e che ven-gono espresse, spesso con toni so-pra le righe, da coloro che si ergo-no a paladini – magari solo achiacchiere – degli imprescindibilie sacrosanti diritti delle popolazio-ni colpite.

Ed è appunto questa la riflessio-ne che riteniamo di sollecitare ilgiorno dopo il compianto colletti-vo,ora che l’inverno è ormai so-pravvenuto e che la parte più de-bole ed indifesa della popolazione

è stata trasferita negli alberghilungo la costa. Tra qualche setti-mana conosceremo, forse, tutte lecause per cui questa maligna e im-prevedibile forza distruttrice si èaccanita contro la piccola scuola dipaese lasciando pressoché integriun gran numero di grossi edificidel ’700 e dell’800, costruiti conciottoli di fiume e, per loro stessanatura, assolutamente inaffidabili.Conosceremo anche, comune percomune, le percentuali di edificiche potranno essere salvati e quelliche, invece, dovranno essere rasi alsuolo.

Ed è a questo punto che davverosi dovrà decidere. Ma, a tal propo-sito, ci torna sempre alla mente ciòche troppo frequentemente è avve-nuto nelle ricostruzioni dell’Irpinia,della Basilicata e del Sannio bene-ventano dopo il sisma del novem-bre 1980. Ci riferiamo, cioè, aquell’assoluto e forse anche malin-teso rispetto di ogni etnìa locale,espresso con vigore pretendendo diricostruire integralmente ed esatta-mente sulle stesse aree di sedìmetutti e proprio tutti i minuscolipaesini di 1.000 o 2.000 abitantiche punteggiavano le sommità del-le colline. Paesini spesso assai an-tichi, carichi di storia e pittoreschi,aggrappati al cacumine del monteo del colle, magari stretti al castel-lo medioevale che ancora sembraproteggere le case e la gente dalletroppo frequenti, odiose incursionidei barbari. Ma anche paesi perbuona metà svuotati, con le giova-ni generazioni e le loro famiglietrasferite altrove dietro il sogno in-dustriale, il commercio e il turi-smo, le scuole, le università e leprofessioni che una volta si chia-mavano «liberali». Rimangono sol-tanto gli anziani e le case vuote equasi ovunque le finestre senza in-

Un’ipotesi di ricostruzioneurbanistica post-terremotoDI MARCELLO OREFICE

Ingegnere

fissi che occhieggiano malinconi-che. Rimangono assai spesso, biso-gna pur dirlo, soprattutto attivitàeconomiche di pura e semplice so-pravvivenza. Il lucido ed impietosorazionalismo degli americani, prote-stanti e puritani, avrebbe subitocompreso la necessità di abbando-nare le «ghost towns», i paesi fanta-sma. Noi, invece, con il nostro at-taccamento al passato, con la nostraviva «pietas» di profonda originegreco-latina restiamo abbarbicatialle antiche pietre e chiediamo agran voce che tutto ritorni «comeera e dove era».

Ma questo rispetto del passato èavvenuto sovente a costi esorbitantiperché per ogni paesino di neppuremille abitanti abbiamo ricostruitointeri edifici per ospitare la casa co-munale, plessi scolastici per tutta lascuola dell’obbligo, campi sportiviper una assai improbabile serie B,palestre e magari anche piscine co-perte, attrezzature per mercati pe-riodici e fiere, biblioteche e saloniper convegni e congressi nonchétutta un’altra serie di impianti e ser-vizi pressoché inutili e, per giunta,localizzati in modo da servire soloed esclusivamente il paesino che liha fermamente voluti. Potremmo ci-tare numerosi esempi di impianti ededifici di ogni genere che, una voltaultimati e collaudati, non sono maistati utilizzati perché il Comune nonaveva modo di provvedere alla cu-stodia e alle spese di gestione e ma-nutenzione. Edifici abbandonati trale erbacce sempre più folte, ormaiinavvicinabili per via dei topi, delleserpi e delle siringhe abbandonate.

Ovviamente, l’economia urbanisti-ca ha da sempre cercato di insegna-re che, se al posto di tre o quattropaesini siti a distanza di un paio dichilometri l’uno dall’altro, se ne ri-costruisse uno soltanto, raggrup-pando le popolazioni e contempe-rando con raziocinio gli aspetti po-

sitivi e quelli negativi, i costi perciascun abitante insediato risulte-rebbero decisamente più accettabilie si eviterebbero sovente sprechi ediseconomie spesso originati soloper un dispetto ai nostri confinanti.Ma noi siamo pur sempre il popolodella «secchia rapita» e certi sacrificiper il bene comune e collettivo pro-prio non ci vanno giù!

***

A distanza di poche settimanedalla prima e più drammatica dellescosse telluriche che hanno colpito econtinuano a colpire San Giulianodi Puglia ed i comuni contermini, sicomincia a misurare l’ammontaredei danni agli edifici civili e religio-si e la conseguente percentuale diabitazioni che converrà conservare.Per ciascun fabbricato, cioè, andràcompiuto, più o meno analiticamen-te, un vero e proprio «giudizio diconvenienza economica» inteso astabilire se il costo stimato per la ri-strutturazione unitamente ad un ef-fettivo e concreto adeguamento an-tisismico può considerarsi sicura-mente inferiore a quello dell’ipotesidi demolizione e ricostruzione contecniche moderne, sullo stesso sito osu un sito prossimo ma più sicuro.

Ovviamente, il discorso in meritoal destino di ogni singolo edificiova anche inquadrato in rapporto aldestino di tutti gli altri edifici finiti-mi ed in qualche modo ad esso col-legati.

Va ricordato, infatti, che nel casodi un intervento coordinato su unintero gruppo di fabbricati contiguio molto vicini tra loro c’è la concre-ta possibilità di usufruire di «econo-mie di scala» molto interessanti pertutti i proprietari. Gli studi da noi eda altri più volte ripetuti e verificatiin concreto nel caso di fabbricaticompresi in centri storici di anticoimpianto – e soprattutto a Napoli 1 –

hanno dimostrato che, attraversoun’organizzazione molto razionaleed attenta del cantiere e dei lavori, èpossibile conseguire risparmi sui co-sti unitari dell’ordine persino del55-60 %, sempre che si accettino al-cune unificazioni nelle forniture dipavimenti e rivestimenti, di servizisanitari, di infissi, di impianti elet-trici e di riscaldamento, ecc. Si trat-terà, come è ben chiaro, di una ri-strutturazione per «insule edilizie»,radunando insieme i proprietari diun intero «comparto edificatorio»che, come è noto, già la legge urba-nistica emanata in piena guerra, nel19422, aveva introdotto quasi anti-cipando la drammatica situazioneche entro breve termine si sarebbeverificata pressoché ovunque inItalia.

***

Ma un «giudizio di convenienzaeconomica» ad un livello ben più al-to, quello dell’intero comune, puòessere necessario nel caso in cui lapercentuale di edifici gravementecolpiti risulti all’indagine così eleva-ta da chiedersi persino se non siaaddirittura più conveniente rico-struire altrove l’intero paese – edifi-ci pubblici, abitazioni ed impianti –sulla base, ad esempio, di una piùelevata stabilità dei suoli di fronteal rischio sismico o anche di condi-zioni e caratteristiche ubicazionali oeconomiche decisamente più favo-revoli rispetto alla precedente.

E questa scelta così definitiva edifficile è ancor più complicata neicasi in cui – come si è accennatonel precedente paragrafo – ad esserecosì drammaticamente colpiti sonodue o tre paesini a distanza di appe-na qualche chilometro l’uno dall’al-tro e la convenienza a dar vita adun unico e solo comune si presente-rebbe evidente fin dal numero com-plessivo degli abitanti che vi sareb-

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INGEGNERInotiziario

1 Il tessuto edilizio estremamente compatto del centro storico antico di Napoli costituisce un evidente esempio della convenienza eco-nomica di un intervento programmato su un’intera insula edilizia.2 Art.23 della L. 17.8.1942, n° 1150: “…il Comune può procedere…alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, compren-dendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni…A costituire il consorzio basterà il concorso dei pro-prietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, i tre quarti del valore dell’intero comparto…”.

bero insediati. Ovviamente, l’alter-nativa della costruzione ex novo diun solo abitato al posto dei due otre paesi che hanno subìto danni as-solutamente irreparabili non siesaurisce nei soli aspetti della con-venienza economica o magari anchein una ubicazione che risulti piùconsona ed adeguata alle occupa-zioni ed alle attività contemporanee.

C’è da tener conto, abbiamo detto,dei più anziani, di quelle personeche certamente con dolore verrebbe-ro avulsi dai luoghi di tutta la lorovita, lasciando le loro radici, il ri-cordo ed il luogo ove riposano i lorocari defunti. Si tratta, magari, delladistanza di appena un paio di chilo-metri ma anche un distacco così

breve può risultare penoso. Si in-contrano, inoltre, aspetti e problemieconomici di tipo assai diverso cheandranno attentamente analizzati:attività commerciali e artigianaliche godono di un avviamento dovu-to quasi essenzialmente alla prece-dente ubicazione ed assetti di popo-lazione in rapporto ad uffici pubbli-ci, scuole ed attrezzature sanitarieche andranno opportunamente sal-vaguardati.

E si dovrà procedere, infine, aduna compiuta e capillare informa-zione al pubblico delle alternativein progetto, in modo da giungeread una consultazione popolare dacui emerga con sufficiente ed inec-cepibile chiarezza la volontà di tut-

te le persone e le categorie interes-sate. Una operazione certamentenon facile e dall’esito per nullascontato ma anche, senza dubbio,un intelligente e moderno esperi-mento di scelta democratica difronte agli esiti di un evento cata-strofico. Ed a questo proposito, cisembra di un qualche interesse rac-contare qui di un esperimento in talsenso vissuto all’indomani del ter-remoto del 1980, con le valutazioni– tanto positive quanto negative –dell’epoca e con quelle che oggi, adistanza di circa vent’anni dall’ope-razione, i protagonisti ci hanno vo-luto esprimere.

(fine prima parte)

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SISMICA50ORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

E’ in distribuzione il Cd, in formato pdf di Acrobat Reader, contenente l'Albo professionale aggiornato al 30 aprile 2002.Gli iscritti possono ritirarlo gratuitamente presso la segreteria dell’Ordine.

NUOVO ALBO PROFESSIONALE

L'Orario dello sportello per consultazioni e certificazioni catastali aperto presso la sede dell'Ordine è momentanea-mente variato. Lo sportello è aperto il mercoledì dalle ore 10 alle ore 12.

SPORTELLO CATASTALE

Come già anticipato nella Nota Informativa n° 2/2002, gli uffici dell’Ordine resteranno chiusi dal 24 dicembre al 1° gen-naio 2003. Il Presidente ed i Consiglieri augurano ai colleghi ed ai loro familiari un felice Natale ed un prospero 2003.

CHIUSURA UFFICI

I prossimi sorteggi di terne e/o di nominativi da segnalare ad Enti Pubblici ed a Privati per l’assunzione di incarichiprofessionali si svolgeranno alle ore 17,00 nei seguenti giorni: 7 e 21 gennaio, 4 e 18 febbraio 2003.

SORTEGGIO TERNE

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51SICUREZZAORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

Lo sportello, a cura dell'ing. Marco Senese, è attivo nei seguenti giorni ed orari:

lunedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Il Consiglio dell'Ordine, consapevole che la problematica della sicurezza del lavoro, per la sua interdisciplinarietà (checomprende anche competenze diverse da quelle dell'ingegnere), si presenta spesso complessa per il singolo professio-nista, vuole fornire un servizio che possa venire incontro alle esigenze di molti colleghi e pertanto - su proposta dellaCommissione Sicurezza - istituisce, presso la sede dell'Ordine, uno sportello per l'assistenza professionale in materia disicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e sui relativi mezzi di prevenzione e protezione. L'avvio del servizio avverrà informa sperimentale, con l'assistenza, fatta di persona dai componenti della Commissione Sicurezza esperti nei vari set-tori, in un giorno della settimana prestabilito. Il sistema potrebbe successivamente essere informatizzato, utilizzandoun sito internet che possa aprire anche una palestra di discussione tra i colleghi. Si è stabilito che nel caso il proble-ma richiedesse una risposta più approfondita (ovvero riguardasse argomenti estranei alla diretta competenza di chi èpreposto a fornire assistenza) il collega incaricato dovrebbe riservarsi di concludere l'intervento di assistenza dopo averconsultato altri membri della Commissione specialisti dell'argomento o, se necessario, dopo aver portato il tema all'at-tenzione della Commissione in seduta collegiale. Si ritiene che, in generale, i contenuti dell'aiuto fornito si concretiz-zeranno in: informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative, riferimento alla buona tecnica, esempi realizzati, indi-cazioni di norme specifiche, segnalazione di testi specializzati, rimando ad Enti Pubblici nelle dovute forme, ecc. Per quel che riguarda il valore e l'affidabilità dell'assistenza fornita, nonché la responsabilità del collega che la eroga,si è stabilito che quest'ultimo non debba fornire precisazioni su argomenti che non conosce compiutamente e, comun-que - regola generale - quando il quesito non abbia una risposta chiara ed univoca (ad es. quella stabilita da unanorma), chi fornisce la risposta debba presentare la rosa delle interpretazioni possibili e, nel caso propendesse per unadi esse, debba chiarire che trattasi di orientamento personale (più o meno condiviso). I quesiti per i quali l'Ordine realizzerà l'opera di assistenza saranno quelli compresi nelle seguenti classi di argomenti: a. Problemi connessi all'organizzazione ed alla gestione della prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (compiti

dei vari soggetti e delle nuove figure, valutazione del rischio, documento della sicurezza, formazione, sorveglianzasanitaria e medico competente, ecc.).

b. Quesiti specifici sulla normativa obbligatoria, sul sistema sanzionatorio, sulla vigilanza, su1le prescrizioni. ecc. c. Quesiti sui rischi e sulle tecnologie di sicurezza nei cantieri mobili (impianti, ponteggi, macchine edili, apparecchi

di sollevamento, DPI, demolizioni, scavi, lavori in galleria, sorveglianza sanitaria, ecc.) d. Quesiti sui piani di sicurezza e coordinamento nei cantieri mobili, sui compiti dei coordinatori e degli altri sogget-

ti, sulla sicurezza nei lavori pubblici, sui costi della sicurezza. e. Problemi connessi al rischio elettrico (impianti, macchine, protezioni elettriche, impianti di terra, dispositivi contro

le scariche atmosferiche, ecc.), ai relativi adempimenti formali obbligatori, alle verifiche periodiche, ecc. f. Problemi più comuni connessi al rischio chimico, a quello cancerogeno ed a quello biologico. g. Problemi connessi al rischio rumore. h. Problemi connessi al rischio microclimatico ed al discomfort nei luoghi di lavoro. i. Problemi connessi al rischio delle radiazioni ionizzanti (fonti radiogene) e non ionizzanti (campi elettrici e magne-

tici, ultrasuoni, laser., ecc.). j. Problemi connessi alla valutazione del rischio incendio (sistemi di prevenzione e protezione, sistemi di spegnimen-

to, vie di fuga, piani di emergenza, ecc.) e eventuali adempimenti per i VVF. k. Problemi connessi alla sicurezza delle macchine (rischi, mezzi di prevenzione, DPI, ecc.) ed ai sistemi di certifica-

zione e di verifiche periodiche. l. Problemi connessi alla sicurezza degli apparecchi di sollevamento per persone e per cose (rischi, mezzi di preven-

zione, DPI), le modalità di certificazione e di verifiche periodiche; gli ascensori negli edifici civili. m. Problemi connessi alla sicurezza di impianti e apparecchi a pressione (rischi, mezzi di prevenzione, sostituzione di

componenti) modalità di certificazione e di verifiche periodiche.

In questa prima fase non si è in grado di valutare la necessità di stabilire prenotazioni (con la comunicazione del que-sito da proporre), pertanto, per ora si potrà accedere direttamente alla Sede nei giorni stabiliti.E' sempre necessario presentare il quesito scritto, in forma sintetica, per facilitare la raccolta dei dati, per una even-tuale elaborazione/utilizzazione successiva. Ogni eventuale modifica futura alle modalità di svolgimento del lavoro sarà comunicata tempestivamente. Chiarimentie ulteriori dettagli potranno essere anche chiesti alla Commissione Sicurezza dell'Ordine.

ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO PER L'ASSISTENZA AI COLLEGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO

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53ORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

LEGGI E CIRCOLARI

Leggi e circolari

Autorità per la Vigilanza sui Lavori PubbliciDeterminazione del 6 novembre 2002, n. 29Ulteriori chiarimenti alle SOA

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Autorità per la Vigilanza sui Lavori PubbliciDeterminazione del 23 ottobre 2002, n. 28Ritenute a garanzia del 5% di cui all’art.22 della legge 3gennaio 1978 n.1.

Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 Novembre 2002

***

C.I.P.E.Deliberazione 2 agosto 2002Ulteriore finalizzazione di spesa a carico dell'accantona-mento previsto dalle delibere CIPE n. 36/2002 e n. 39/2002. (Deliberazione n. 62/2002).

Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 Novembre 2002

***

C.I.P.E.Deliberazione 29 settembre 2002Programma aggiuntivo patti territoriali per l'occupazione.(Deliberazione n. 83/2002).

Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 Novembre 2002

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Autorità per la Vigilanza sui Lavori PubbliciIndicazioni relative alla stesura dei bandi di gara per l'affi-damento di contratti in "Global Service".

Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 Novembre 2002

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Autorità per la Vigilanza sui Lavori PubbliciOneri di pubblicità e trasmissione programmi triennali.

Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 Novembre 2002

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Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lottacontro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 Ottobre 2002

Ministero dell'Economia e delle FinanzeDecreto 10 settembre 2002Modalità e procedure da seguire per l'acquisizione in eco-nomia di beni e servizi.

Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 Novembre 2002

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Testo coordinato del Decreto Legge 6 settembre 2002,n.194Testo del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 (in Gaz-zetta Ufficiale - serie generale - n. 209 del 6 settembre2002), coordinato con la legge di conversione 31 ottobre2002, n. 246 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.4), recante: "Misure urgenti per il controllo, la trasparenzaed il contenimento della spesa pubblica".

Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 Novembre 2002

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Ministero dell'InternoDecreto 16 ottobre 2002Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessivasuperiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità com-plessiva superiore a 5.000 kg. Adeguamento alla regolatecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Mini-stro dell'interno di concerto con quello dell'industria, delcommercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994.

Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 Novembre 2002

***

Ministero dell'InternoDecreto 21 ottobre 2002Abrogazione di procedure di autorizzazione alla commer-cializzazione degli estintori da incendio.

Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 Novembre 2002

***

Ministero delle Attività ProduttiveDecreto 18 ottobre 2002Modalità di trasmissione delle informazioni relative agliaiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica delrispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.

Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 Novembre 2002

***

Decreto Legge 12 novembre 2002, n. 253Disposizioni urgenti in materia tributaria.

Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 Novembre 2002

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54ORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

LEGGI E CIRCOLARI

Decreto Legge 25 ottobre 2002, n.236Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in sca-denza.

Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 Ottobre 2002

***

C.I.P.E.Deliberazione 2 agosto 2002Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile inItalia. (Deliberazione n. 57/2002).

Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 Ottobre 2002

***

Agenzia delle EntrateProvvedimento 27 settembre 2002Approvazione di n. 20 questionari per gli studi di settorerelativi ad attività imprenditorialità nel settore delle mani-fatture, dei servizi, del commercio e delle attività profes-sionali.

Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 Ottobre 2002

***

Decreto Legislativo 20 settembre 2002, n. 229Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce unmeccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le atti-vità professionali disciplinate dalle direttive di liberalizza-zione e dalle direttive recanti misure transitorie e che com-pleta il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 Ottobre 2002

***

C.I.P.E.Deliberazione 2 agosto 2002Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifi-che ed integrazioni. Programma triennale di edilizia 2002-2004 predisposto dal Ministero della giustizia - Dipartimen-to giustizia minorile: verifica di compatibilità con i docu-menti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 69/2002).

Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 Ottobre 2002

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Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Protezione CivileCircolare 30 settembre 2002, n.5114Ripartizione delle competenze amministrative in materia diprotezione civile.

Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8 Ottobre 2002

C.I.P.E.Deliberazione 2 agosto 2002Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modi-fiche ed integrazioni. Programma triennale 2002-2004 delMinistero per i beni e le attività culturali: verifica di com-patibilità con i documenti programmatori vigenti. (Delibe-razione n. 68/2002).

Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 Ottobre 2002

***

Autorità per la Vigilanza sui Lavori PubbliciDeterminazione del 16 ottobre 2002, n. 27Prime indicazioni sulla applicazione della legge 1 agosto2002 n. 166.

Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 Novembre 2002

***

Autorità per la Vigilanza sui Lavori PubbliciDeterminazione del 9 ottobre 2002, n. 26Norme acceleratorie del contenzioso - Accordo bonariosottoscritto ai sensi dell'art. 31-bis della legge n. 109/94 -Ipotesi di una risoluzione "parziale" del contenzioso corre-lato all'iscrizione di riserve sui documenti contabili.

Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 Ottobre 2002

***

Autorità per la Vigilanza sui Lavori PubbliciDeterminazione del 2 ottobre 2002, n. 25Bandi per l'affidamento di incarichi di progettazione chefissano termini incongrui per la presentazione.

Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 Novembre 2002

***

Autorità per la Vigilanza sui Lavori PubbliciDeterminazione del 2 ottobre 2002, n. 24Verbale di aggiudicazione e perfezionamento del contratto.

Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 Ottobre 2002

***

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2002Regolamento riguardante la composizione ed il funziona-mento del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali,istituito dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settem-bre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge9 novembre 2001, n. 401.

Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 Novembre 2002

Novembre-Dicembre 2002

55ORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

LEGGI E CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei MinistriDecreto 24 luglio 2002Trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Diparti-mento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico emareografico.

Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11 Ottobre 2002

***

Ministero dell'InternoDecreto 18 settembre 2002Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendiper la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strut-ture sanitarie pubbliche e private.

Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 Settembre 2002

***

Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città edAutonomie Locali(Ex Art. 8 del Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, n. 281)Accordo 5 settembre 2002Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunitàmontane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di ri-spettiva competenza in materia di produzione di energiaelettrica.

Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 Settembre 2002

***

Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emis-sione acustica ambientale delle macchine ed attrezzaturedestinate a funzionare all'aperto.

Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 Novembre 2002

***

Ministero della GiustiziaDecreto 3 giugno 2002Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria.

Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 Settembre 2002

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorioDecreto 1 ottobre 2002, n.261Regolamento recante le direttive tecniche per la valuta-zione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteriper l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agliarticoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351.

Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 Novembre 2002

***

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorioDecreto 11 ottobre 2002Modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi di cui al-l'art. 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposi-zioni in campo ambientale".

Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 Novembre 2002

***

Ministero dell'Economia e delle FinanzeDecreto 5 novembre 2002Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa deposi-ti e prestiti.

Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 Novembre 2002

***

Autorità per la Vigilanza sui Lavori PubbliciDeterminazione del 13 novembre 2002, n. 30Affidamento di incarichi di progettazione a seguito dellemodifiche apportate dalla legge 1°agosto 2002, n. 166.

***

Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiDecreto 13 settembre 2002, n. 263Regolamento in materia di affidamento in concessione deiservizi di sicurezza in ambito aeroportuale modificativo deldecreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante normadi attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 1992, n. 217.

Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 Novembre 2002

Novembre-Dicembre 2002

56ORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

SENTENZE

Sentenze

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VDecisione del 23 ottobre 2002, n. 5824

L'inserimento di un'opera nel programma triennale di ope-re pubbliche comporta per le amministrazioni l'obbligo direalizzarla. Inoltre per gli interventi di importo inferiore ai10,33 milioni di euro (20 miliardi di lire) le amministrazioni,prima di inserirlo nel programma triennale, sono tenute adeseguire uno studio sintetico di impatto dell'opera.

***

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVOROSentenza del 18 ottobre 2002, n. 14812

Inarcassa non può richiedere il pagamento del contributodel due per mille alla società titolare della convenzione conl'amministrazione pubblica se questa ha, a sua volta, sub-appaltato l'opera. Il contributo dovrà essere pagato dalleditte che eseguono materialmente l'opera, ognuna per laquota di lavori effettivamente eseguiti.

***

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VDecisione dell'11 ottobre 2002, n. 5497

Non è possibile escludere da una gara di servizi un'offertaanomale senza un preventivo contraddittorio con l'impresasui prezzi proposti. Viene così estesa anche all'appalto pub-blico di servizi il principio, enunciato dalla Corte di Giusti-zia europea, per gli appalti di lavori.

***

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III PENALESentenza del 28 ottobre 2002, n. 35561

In nessun caso un intervento di demolizione totale e diricostruzione può configurarsi come manutenzionestraordinaria, per la quale si ritiene sufficiente il rilasciodella D.I.A., ma è richiesto il rilascio della concessioneedilizia.

***

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IVDecisione del 25 settembre 2002, n. 4927

Nelle zone limitrofe alle autostrade il vincolo di inedifica-bilità è assoluto. Le costruzioni abusive realizzate a distan-ze inferiori a quella legale non possono pertanto essere og-getto di sanatoria edilizia, se edificate dopo l'apposizionedel vincolo.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VDecisione del 18 settembre 2002, n. 4751

Se per un'errata o incompleta valutazione tecnico-econo-mica il prezzo posto a base d'asta era errato e notevolmen-te superiore a quello di mercato, l'amministrazione può an-nullare la gara anche se è già stata effettuata l'aggiudica-zione provvisoria.

***

T.A.R. UMBRIASentenza del 21 agosto 2002, n. 645

Con questa sentenza viene legittimato il mutamento dellacomposizione del promotore anche nella fase successiva al-la presentazione della proposta. Altro principio sancito è lapossibilità per una azienda partecipata o controllata da unente pubblico di fare parte del raggruppamento promotore.

***

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VIDecisione del 12 agosto 2002, n. 4182

Il termine perentorio di 60 giorni per l'esercizio del poteredi annullamento dell'autorizzazione paesaggistica regiona-le da parte della sovrintendenza decorre dalla ricezionedella documentazione. Solo in caso di documentazione in-completa il termine rimane sospeso finché la sovrintenden-za non riceve gli atti mancanti.

T.A.R. LAZIO - SEZIONE IIISentenza del 10 luglio 2002, n. 6241

Con questa sentenza viene riaffermato il principio secondocui le determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui LL.PP.non sono impositive ma interpretative e non risultanoquindi vincolanti per le amministrazioni.

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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VIDecisione del 10 ottobre 2002, n. 5445

L'Autorità non ha il potere di erogare sanzioni per appalti diservizi e forniture, in quanto la legge 109/94 limita il poteredell'Autorità al solo campo di appalti di "lavori" pubblici.

***

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VDecisione del 30 ottobre 2002, n. 5976

Capovolgendo le decisione dell'Autorità (deliberazione n°8/2002), il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'iscrizione al-la categoria OG11 non permette di eseguire lavori che rien-trano nelle categorie speciali OS28 e OS30.

Novembre-Dicembre 2002

57ORDINE DI NAPOLI

INGEGNERInotiziario

SENTENZE

T.A.R. LAZIO - SEZIONE I BISSentenza del 9 agosto 2002, n. 7088

Per partecipare ad una gara l'impresa deve essere in pos-sesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.Per le eventuali altre categorie vale il principio della sub-appaltabilità. Le norme del D.P.R. 554/99 devono inoltreconsiderarsi prevalenti rispetto a quelle del D.P.R.34/2000.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILESentenza del 3 ottobre 2002, n. 14182

Il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche (Dpr1063/1962) è valido e vincolante solo per gli appalti statali.Lo stesso capitolato non è valido per gli altri enti ed ammi-nistrazioni pubbliche a meno che non venga specificata-mente richiamato all'interno di un contratto stipulato perregolare l'appalto.

Il Consiglio intende stabilire rapporti di collaborazione con tutte le Associazioni di Ingegneri sorte nella Provinciadi Napoli per avviare con esse delle attività (corsi, conversazioni, consulenze o altre forme di assistenza tecnica)a favore dei loro iscritti, anche localmente. I rappresentanti delle Associazioni interessate possono prendere contatti tramite la segreteria o anche contat-tando direttamente il Presidente presso l'Ordine nei pomeriggi del lunedì.

ASSOCIAZIONI DI INGEGNERI

I colleghi interessati ad inserire il proprio nominativo nell'elenco dei Collaudatori di Strutture possono inviare allasegreteria dell'Ordine per posta, fax (081-5522126) o e-mail ([email protected]), una domanda cor-redata da un breve curriculum di esperienze professionali in materia.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI COLLAUDATORI DI STRUTTURE L. 1086/71

I colleghi interessati alla iscrizione nell'elenco dei "Collaudatori Tecnico-amministrativi" tenuto da questo Ordine persegnalazioni su richiesta di committenti, possono presentare domanda alla segreteria dell'Ordine dichiarando la pro-pria competenza. Si ricorda che sono necessari 5 anni di iscrizione all'Albo.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI COLLAUDATORI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Si ricorda ai colleghi che l'incarico di collaudatore tecnico-funzionale, come quello strutturale, sono indipendenti dalcollaudo tecnico-amministrativo. Il committente può quindi affidare i tre incarichi ad uno solo professionista o anchea tre professionisti separatamente.

COLLAUDI TECNICO-FUNZIONALI

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Prospetto dei costi orari in euro noti e sindacali della mano d’opera edileconvalidati dagli uffici provinciali del lavoro

(Riferimento alle tabelle dal n° 1 al n° 22 di cui al D.M. 11–12–1978)

1° Gennaio 1-1-2002 1° Luglio 2002 31-8-2002 2002

(L. 41/86) (L. 41/86)

Noto Noto Sindacale NotoOperaio specializzatoAvellino 17,69 17,69 18,41* 18,41Benevento 17,30 18,15 18,15 18,15Caserta 17,51 18,18 18,18 18,18Napoli 18,59 19,32 19,32 19,32Salerno 18,27 18,27 18,27 18,27

Operaio QualificatoAvellino 16,68 16,68 17,35* 17,35Benevento 16,10 16,86 16,86 16,86Caserta 16,50 17,17 17,17 17,17Napoli 17,51 18,20 18,20 18,20Salerno 17,20 17,20 17,20 17,20

Operaio comuneAvellino 15,36 15,36 15,96* 15,96Benevento 14,83 15,51 15,51 15,51Caserta 15,19 15,83 15,83 15,83Napoli 16,10 16,73 16,73 16,73Salerno 15,80 15,80 15,80 15,80

* valore noto dal 1° marzo 2002

Qualifiche operaieper Provincia

Prospetto dei costi orari in euro della mano d’opera per la categoria metalmeccanicisettore della meccanica generale e per l’industria di istallazione di impianti

relativo ad operai dipendenti da aziende con un numero di addetti da 50 a 200(Riferimento alla tabella n° 23 del D.M. 11–12–78)

1° Gennaio 2002 1-1-2002 1° Luglio 2002(L. 41/86) 31-8-2002 (L. 41/86)

Noto Noto

Operaio 2° livelloAvellino 12,35 12,35 12,35Benevento 14,51 15,04 15,04Caserta 13,85 13,85 13,85Napoli 13,86 13,86 13,86Salerno 12,67 12,67 12,67

Operaio 3° livelloAvellino 13,20 13,20 13,20Benevento 15,76 16,32 16,32Caserta 14,87 14,87 14,87Napoli 14,87 14,87 14,87Salerno 13,59 13,59 13,59

Operaio 4° livello Avellino 13,65 13,65 13,65Benevento 16,38 16,97 16,97Caserta 15,42 15,42 15,42Napoli 15,42 15,42 15,42Salerno 14,09 14,09 14,09

Operaio 5° livelloAvellino 14,43 14,43 14,43Benevento 17,39 18,49 18,49Caserta 16,34 16,34 16,34Napoli 16,35 16,35 16,35Salerno 14,94 14,94 14,94

Qualifiche operaieper Provincia

Unità 1° Gen. Gen. Mar. Mag. 1°Lug. Lug.di 2002 Febb. Apr. Giu. 2002 Ago.

misura (L. 41/86) (L.41/86)

MATERIALI

1. Cemento tipo 325 compreso sacchi prod. q.le 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 10,172. Cemento tipo 425 compreso sacchi prod. q.le 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,353. Sabbia: Avellino prod. mc. 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88

Benevento prod. mc. 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26Salerno prod. mc. 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49Caserta prod. mc. 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90Napoli prod. mc. 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18

4. Graniglia basaltica prod. mc. 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,655. Graniglia calcarea prod. mc. 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,776. Misto di fiume o di cava (tout venant) prod. mc. 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,547. Pietrame calcareo da spacco prod. mc. 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,258. Pietrisco calcareo dimensioni prod. mc. 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78

da cm. 1 a cm. 4,59 Massi naturali per scogliera di peso:

a) da 50 a 1000 kg prod. ton. 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13b) oltre 1000 e fino a 3000 kg prod. ton. 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39c) oltre 3000 kg prod. ton. 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22

10. Esplosivo gelatina B prod. kg. 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,6511. Misto granulometrico prod. mc. 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,3912. Bitume naturale prod. q.le 16,46 16,46 16,46 16,46 16,46 16,4613. Mattoni pieni comuni prod. mille 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,0014. Mattoni forati a 4 fori prod. mille 89,81 89,81 89,81 89,81 89,81 89,8115. Marmette di cemento e graniglia prod. mq. 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55

cm. 25x2516. Marmettoni di cemento e graniglia prod. mq. 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13

bianchi e neri a scaglie medie17. Lavabo di porcellana vetrificata magaz. uno 53,01 53,01 53,01 53,01 53,01 53,01

dimensione cm. 60 x 4018. Gruppo miscelatore per lavabo tipo magaz. uno 39,09 39,09 39,09 39,09 39,09 39,09

corrente a testa cieca

DESCRIZIONE

PREZZI IN EURO ANNO 2002

Unità 1° Gen. Gen. Mar. Mag. 1°Lug. Lug.di 2002 Febb. Apr. Giu. 2002 Ago.

misura (L. 41/86) (L.41/86)

MATERIALI

19. Tubi di piombo magaz. kg. 0,986 1,03 1,00 0,945 0,930 0,91420. Tubi di ferro zincato magaz. kg. 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,2321. Tubazioni di plastica pesante magaz. ml. 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48

diametro 100 spessore 3,222. Tubi di grés ceramico magaz. ml. 24,27 25,47 25,47 25,47 25,47 25,47

diametro mm. 20023. Tubi di cemento di fognature prod. ml. 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

diametro mm 20024. Tubi di ghisa per condotte prod. kg. 0,862 0,862 0,862 0,862 0,862 0,862

a pressione diametro mm 20025. Tubi di acciaio per condotte prod. ml. 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45

a pressione senza saldaturecon rivestimento normale diametronominale mm 300

26. Tubi di acciaio neri senza saldature magaz. kg. 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28per impianti di riscaldamento

27. Legname abete sottomisure magaz. mc. 302,49 302,49 302,49 302,49 302,49 302,49spessore cm. 2,5

28. Legname abete per infissi magaz. mc. 322,79 322,79 352,50 352,50 352,50 352,5029. Radiatori in ghisa a 4 colonne magaz. kcal/h 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101

altezza mm. 871 Uni30. Radiatore in acciaio tipo stampato magaz. kcal/h 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052

a 4 colonne altezza mm. 871 Uni31. Ferro tondo per c.a. Fe B 32 K prod. kg. 0,117 0,117 0,123 0,134 0,143 0,169

(prezzo base)32. Ferro tondo per c.a. Fe B. 38 K prod. kg. 0,117 0,117 0,123 0,134 0,143 0,169

(presso base) 33. Extra diametro al n. 31 e 32 prod. kg. 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,10234. Acciaio Fe B 38 K prod. kg. 0,117 0,117 0,123 0,134 0,143 0,16935. Ferro profilato da mm. 50 a 80 magaz. kg. 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,142

DESCRIZIONE

PREZZI IN EURO ANNO 2002

Unità 1° Gen. Gen. Mar. Mag. 1°Lug. Lug.di 2002 Febb. Apr. Giu. 2002 Ago.

misura (L. 41/86) (L.41/86)

MATERIALI

36. Ferro lavorato per mensolame magaz. kg. 1,34 1,38 1,39 1,39 1,39 1,42e staffaggio

37. Gabbioni a scatole di tipo prod. kg. 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55standard m. 2x1x1 con maglia da cm. 8x10 e filo di ferro zincatoda mm. 3

38. Caldaia pressurizzata magaz. una 3.330,11 3.330,11 3.330,11 3.330,11 3.330,11 3.330,11da 300.000 Kcal/h

39. Caldaia in acciaio magaz. una 1.240,88 1.240,88 1.240,88 1.240,88 1.240,88 1.240,88da 20.000 Kcal/h

40. Lamiera zincata lavorata magaz. kg. 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56per canalizzazione (prezzo base)

41. Lamiera in acciaio da 20/10 magaz. kg. 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,41742. Laminati a caldo magaz. kg. 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,16843. Ventilconvettore verticale 1.000 HP magaz. uno 504,58 504,58 504,58 504,58 504,58 504,5844. Gruppo refrigeratore magaz. uno 48.691,56 48.691,56 48.691,56 48.691,56 48.691,56 48.691,56

d’acqua 100 HP45. Ghisa fusa in pani magaz. kg. 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,1446. Conduttore di rame magaz. kg. 7,89 8,86 9,04 9,04 9,04 9,0447. Filo di rame conduttore magaz. kg. 7,89 8,86 9,04 9,04 9,04 9,04

nudo elettrolitico sez. mmq. 1648. Interruttore bipolare magaz. uno 51,48 56,64 57,78 57,78 57,78 57,78

magnetotermico (con calottadi bachelite fino a 25 ampere)

49. Cavo rigido unipolare sez. magaz. ml. 0,084 0,097 0,104 0,104 0,104 0,104mmq. 1 isolato

50. Interruttore bipolare differenziale magaz. uno 73,94 81,40 83,03 83,03 83,03 83,0351. Tubo in materiale plastico magaz. ml. 0,306 0,343 0,361 0,361 0,361 0,361

(sez. min. 11)52. Presa da incasso 10 A-T magaz. una 2,71 2,72 2,77 2,77 2,77 2,77

DESCRIZIONE

PREZZI IN EURO ANNO 2002

Unità 1° Gen. Gen. Mar. Mag. 1°Lug. Lug.di 2002 Febb. Apr. Giu. 2002 Ago.

misura (L. 41/86) (L.41/86)

MATERIALI

53. Pali in c.a. centrifugato tipo normale, prod. ognuno 304,45 304,45 304,45 304,45 304,45 304,45da ml. 9 carico di rottura 300 kg./cmq.

54. Pali in c.a. centrifugato tipo normale prod. ognuno 227,50 227,50 277,50 277,50 277,50 277,50da ml. 7, carico di rottura 300 Km./cmq.

TRASPORTI

55. Autocarro con ribaltante portata q.li 80 q.le/km 0,064 0,065 0,069 0,073 0,073 0,073

NOLI A CALDO

56. Escavatore cingolato HP 100 ora 63,01 63,80 64,29 64,45 64,36 64,3757. Buldozer 100/120 HP ora 54,73 55,54 56,08 56,26 56,15 56,1758. Rullo compressore 14/18 ton. ora 45,43 46,19 46,69 48,86 46,76 46,7859. Wagon-drill cingolato con motocompressore ora 71,66 72,53 73,16 73,37 73,25 73,2760. Pala meccanica cingolata ora 57,61 58,35 58,82 58,98 58,89 58,9161. Gru semovente per opere stradali ora 48,00 48,78 49,10 49,20 49,14 49,1662. Gru a torre su binari ora 29,05 29,86 29,86 29,86 29,86 29,8663. Elevatore meccanico ora 16,76 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39

ad azionamento elettrico portata q.li 564. Betoniera fino a 500 litri azionata ora 16,53 17,15 17,15 17,15 17,15 17,50

da motore elettrico65. Attrezzatura perforata pali ora 125,62 127,95 128,49 128,67 128,56 128,5866. Impianto di betonaggio ora 50,88 51,68 51,68 51,68 51,68 51,6867. Rullo vibrante da ton. 4-5 ora 29,52 30,20 30,33 30,38 30,35 30,3668. Motolivellatore ora 54,87 55,65 55,97 56,08 56,02 56,0369. Martello perforatore ora 31,04 31,84 32,02 32,04 32,00 31,9170. Martello demolitore ora 28,88 29,50 29,70 29,81 29,78 29,7471. Vibrofinitrice ora 79,80 81,47 81,73 81,81 81,76 81,7772. Impianto per la produzione ora 313,17 316,12 316,61 316,77 316,68 316,69

a caldo di conglomerati bituminosi73. Saldatrice elettrica ora 21,55 22,36 22,36 22,36 22,36 22,3674. Pontone a biga da 100 ton. ora 583,08 591,14 591,92 592,18 592,02 592,0575. Rimorchiatore fino a 200 HP ora 268,62 273,64 275,08 275,56 275,28 275,3376. Draga da 300 mc/h ora 859,22 866,97 869,22 869,98 869,54 869,6177. Motosaldatrice ora 29,46 30,08 30,29 30,40 30,38 30,33

DESCRIZIONE

PREZZI IN EURO ANNO 2002

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