Inaugurazione dell’Anno Giudiziario dei Penalisti Italiani ...
Ordinamento giudiziario: insieme di principi, regole e procedure che governano il potere giudiziario...
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Ordinamento giudiziario: insieme di principi, regole e procedure che governano il potere giudiziario (l’assetto della magistratura, gli organi giudiziari, l’organizzazione del sistema giudiziario)
La disciplina riguarda dunque lo studio:• della magistratura (status, doveri e funzioni dei
magistrati)• della governance (Csm, Ministero G., dirigenti)• degli uffici giudiziari (organizzazione, struttura,
composizione e competenze)
Nozioni di Ordinamento Giudiziario
Principali fonti di ordinamento giudiziario
Costituzione (Titolo IV, artt. 101-110) L. 150/2005 (come modificata da L. 111/2007) 10 decreti attuativi, in materia di: accesso e
carriera, illeciti disciplinari, formazione (Scuola della magistratura), incarichi extragiudiziari, riorganizzazione dell’ufficio del p.m., Consigli giudiziari, incarichi direttivi e dirigenti amministrativi
R.d. 12/1941 e r.d.lgs. 511/1946, nelle parti non abrogate
L. 195/1958 (Istituzione e funzionamento del Csm)
L’ordine giudiziario è composto da:
• magistrati di professione (giudici e p.m.)
• magistrati non di professione o onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari; giudici onorari aggregati; esperti e giudici popolari)
Magistrati di professione in servizio presso gli uffici giudiziari: 8.424
(6.288 negli uffici giudicanti; 2.136 negli uffici requirenti)
uditori senza funzioni: 20magistrati fuori ruolo: 180
vacanze in organico circa: 1.527Totale magistrati previsti in organico: 10.151
Magistrati non di professione in servizio presso gli uffici giudiziari: 7.361
(vacanze in organico: 3.572)Totale onorari previsti in organico: 10.933
(www.csm.it 01.05.12)
Giudice di pace (846)
Tribunale (166+220)
Corte d’Appello (26+3)
Corte di Cassazione (1)
Procura Generale presso la Corte d’Appello (26+3)
Procura della Repubblica (166)
Procura Generale presso la Cassaz. (1)
Dir. Naz. Antimafia (1)
Corte d’Assise (93)Tribunale della libertà (29)altre sez. specializzate
Dir. Distrettuale Antimafia (26)
Procura Minor. (29)
Corte d’Assise d’appellosez. minorennialtre sez. specializzate
Uff. Sorv.(29)
Trib. Minor. (29)
Revisione geografia giudiziaria(d.lgs. 155 e 156 del 2012)
Uffici soppressi:
Tribunali: da 166 a 135 (- 31)
Procure: da 166 a 135 (- 31)
Sezioni distaccate: da 220 a 0 (- 220)
Giudici di pace: da 846 a 172 (- 674)
Recupero di personale (approssimativo):
Totale giudici, pm e magistrati onorari: 2.454
Personale amministrativo: 7.603
Indipendenza della Magistratura
Alcuni “indicatori” di indipendenza esterna: Ruolo dell’esecutivo e del legislativo nei processi relativi
a nomina, promozioni, valutazioni di professionalità Istituzione di un organo di “autogoverno” (composizione
e poteri) Stabilità nel ruolo (situazioni in cui il magistrato può
essere rimosso) Forme di responsabilità dei magistrati (es. responsabilità
disciplinare) Incompatibilità con altre funzioni o incarichi
extragiudiziari Appartenenza di giudici e pubblici ministeri ad un unico
corpo o a corpi separati
Indipendenza della Magistratura
Alcuni “indicatori” di indipendenza interna: Assetto interno alla magistratura (gerarchico o
paritario) Ruolo dei dirigenti degli uffici (poteri e funzioni) Poteri e funzioni del Csm Garanzie di inamovibilità del magistrato Retribuzione adeguata Precostituzione per legge del giudice naturale Limiti alla possibilità di sindacare l’attività
giurisdizionale (al di fuori dei rimedi giurisdizionali)
L’Indipendenza della Magistratura in ItaliaL’Indipendenza della Magistratura in Italia
• Reclutamento attraverso concorso pubblico• I provvedimenti relativi allo status del magistrato
spettano al Csm• Unità del corpo giudiziario; giudici e pm godono
delle stesse garanzie di indipendenza esterna• Garanzie di inamovibilità, stabilità nel ruolo,
retribuzione adeguata• Garanzia del giudice naturale precostituito per
legge• I magistrati si distinguono tra loro solo per
diversità di funzioni• Bilanciamento indipendenza/responsabilità
Oggi parliamo di alcune Oggi parliamo di alcune problematiche concernenti…problematiche concernenti…
• L’organizzazione degli uffici
• La responsabilità dei magistrati
Il CSM “autogoverno” della magistratura- adotta tutti i provvedimenti riguardanti la carriera dei
magistrati (dal reclutamento al pensionamento) - Adotta regolamenti, risoluzioni, circolari, in attuazione
delle norme di legge (potere para-normativo)- Ha competenze in materia di formazione dei magistrati- Partecipa ai network internazionali sulla giustizia- Ha competenze in materia di organizzazione degli uffici
limiti all’autogoverno:- competenze “residuali” del Ministro Giustizia (art. 107,
110 Cost.)- delibere del Csm adottate con Dpr o DM (efficacia
esterna)- sindacabilità degli atti del Csm - principio di legalità
Il Csm come “vertice” organizzativo Il Csm come “vertice” organizzativo della magistraturadella magistratura
Regolamentazione e controllo dell’assetto organizzativo e funzionale degli uffici giudiziari:
approvazione delle tabelle degli uffici giudiziari nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari trasferimenti dei magistrati interpretazione autentica delle norme che regolano i
rapporti tra i magistrati dell’ufficio ispezioni o visite negli uffici; convocazioni di
magistrati presso il Csm creazione di nuovi ruoli organizzativi (es. referenti
per l’informatica presso le Corti d’appello) analisi dei flussi di lavoro e delle best practices
Il sistema tabellareIl sistema tabellare
• riguarda l’organizzazione interna dell’ufficio giudiziario (distribuzione del carico di lavoro, sostituzione dei magistrati impediti, ecc.)
• dà attuazione al principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.)
• è garanzia di imparzialità e indipendenza del singolo giudice e quindi garanzia per il cittadino
• è garanzia di indipendenza interna del singolo magistrato
• Le tabelle degli uffici giudicanti e requirenti sono state formalmente introdotte nel 1988 con una modifica al r.d. n. 12 /1941 (v. artt. 7-bis e 7-ter)
La Tabella è…La Tabella è…
un “piano organizzativo dell’Ufficio”, che determina:
• la ripartizione dell’ufficio in sezioni
• l’assegnazione dei magistrati alle sezioni
• la composizione dei collegi giudicanti
• La distribuzione del lavoro, cioè i criteri “obiettivi e predeterminati” per l’assegnazione degli affari alle singole sezioni, collegi e giudici
Procedimento di approvazione
• Ogni tre anni il Csm adotta una circolare minuziosa e molto dettagliata in materia di organizzazione interna dell’ufficio
• Il Presidente di ogni ufficio prepara la tabella, consultandosi con i magistrati dell’ufficio e tenuto conto delle osservazioni pervenute
• La tabella è trasmessa al Presidente di Corte d’appello, è sottoposta al parere del Consiglio giudiziario e infine viene trasmessa al Csm
• Il Csm approva la tabella (o dà istruzioni su come modificarla) che ha validità per 3 anni
• Alcune criticità• Quali conseguenze in caso di violazione della
tabella?
La responsabilità del magistratoLa responsabilità del magistrato
Dove vi è potere deve esservi responsabilità(M. Cappelletti)
Varie forme di responsabilità del magistrato• Responsabilità civile, penale, contabile,
disciplinare• Responsabilità politica (esclusa in Italia) • Responsabilità sociale
La responsabilità disciplinareLa responsabilità disciplinare
commette illecito disciplinare:
“Il magistrato che manchi ai suoi doveri o tenga in ufficio o fuori una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell’ordine giudiziario”
(art. 18, L. 511/1946)
norma abrogata
Alcune questioni..Alcune questioni..
• Commette un illecito il magistrato che dichiara apertamente il proprio convincimento politico?
• Qual è la sanzione adeguata per quei giudici che, per periodi diversi, hanno trattato un procedimento civile arrivato a durare, in primo grado, 31 anni?
• E’ punibile il giudice che, per errore, applica una legge abrogata?
• Qual è la sanzione congrua nei confronti del giudice che ha dimenticato in carcere l’indagato per 15 mesi oltre il dovuto?
PROCEDIMENTI DEFINITI DALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM 1998-2009
Sentenze / anno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tot.
ammonimento 17 9 15 18 17 18 14 19 16 9 12 12 176
censura 8 2 6 3 5 4 3 7 8 5 4 27 82
perdita anzianità 4 0 3 0 1 6 1 4 7 6 8 11 51
rimozione 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 6
destituzione 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4
sospensione da funzioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
incapac funz dir/semidir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
TOT. CONDANNE 30 11 25 21 25 28 19 31 32 20 28 53 323
assoluzione 29 38 46 54 47 31 43 55 66 23 24 43 499
non rinvio a dibattim. 32 28 47 49 29 37 31 25 27 20 31 37 393
non doversi procedere 47 26 40 17 10 13 14 15 24 25 21 19 271
TOT NON CONDANNE 108 92 133 120 86 81 88 95 117 68 76 99 1163
Ammissib. Revisione 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Inammissib. Revisione 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 3 1 10
TOT. PROCEDIM. 144 105 160 141 113 109 107 126 149 90 107 153 1504
D.Lgs. 109/2006D.Lgs. 109/2006(novità)(novità)
• Tipizzazione degli illeciti disciplinari
• Riordino complessivo delle sanzioni
• Relazione illecito / sanzione
• Riforma del procedimento disciplinare
Tipizzazione illecitiTipizzazione illeciti
• illeciti commessi nell’esercizio delle funzionies. il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento
degli atti relativi all’esercizio delle funzioni (…) es. l’ingiustificata interferenza nell’attività di altro magistrato; la
divulgazione di atti coperti da segreto;
• illeciti commessi al di fuori delle funzionies. l’uso della qualità di magistrato per conseguire vantaggi
ingiusti; il frequentare persona sottoposta a procedimento penale trattato dal magistrato;
• illeciti conseguenti a reatoes. per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere
l’immagine del magistrato L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è
di scarsa rilevanza
illeciti riguardanti l’attività giurisdizionale (es.)illeciti riguardanti l’attività giurisdizionale (es.)
• grave violazione di legge dovuta a ignoranza o negligenza inescusabile
• il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile
• provvedimenti senza motivazione, quando essa è richiesta per legge
• l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti
Non dà luogo a responsabilità l’attività di interpretazione delle norme e di valutazione del
fatto e delle prove
Le sanzioni disciplinari
L. 511/1946 L. 150/2005
Destituzione
Rimozione
Perdita di anzianità
Censura
Ammonimento
Rimozione
Sospens. dalle funzioni
Incapacità tempor. ad un incarico dir/semidir.
Perdita di anzianità
Censura
Ammonimento
(relazione illecito/sanzione)
Relazione illecito / sanzione minimaRelazione illecito / sanzione minima
Ottenere prestiti o agevolazioni da indagati
rimozione
Comportamenti scorretti verso parti, difensori..
censura
Violazione obbligo di astensione
censura
Abuso della propria qualifica
censura
Abuso della propria qualifica (se grave e abituale)
perdita anzianità
Procedimento disciplinare (d. lgs. Procedimento disciplinare (d. lgs. 109/2006)109/2006)
• iniziativa: Ministro Giustizia (facoltativa) e Procuratore Generale presso la Cassazione (obbligatoria)
• Istruttoria del Proc. Gen.: possibilità di estendere l’azione ad altri fatti
• potere di archiviazione immediata concesso al Procuratore Gen.:
se il fatto è di scarsa rilevanzase è oggetto di denuncia non circostanziatase il fatto non è tra le fattispecie previste dalla leggese dagli accertamenti il fatto risulta inesistente o
non commesso• potere di opposizione del Ministro
Al termine delle indagini il Proc. Gen. può chiedere:
• il non luogo a procedere: il Ministro* può insistere per la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando al contempo l'incolpazione
• il rinvio a giudizio: Il Ministro* può chiedere l'integrazione e, nel caso di azione da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Proc. Gen.
* nell'ipotesi in cui abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione
Decisione
• Udienza per la discussione orale (si osservano in quanto compatibili le norme sul dibattimento del Cpp in vigore)
• durata della fase istruttoria: 2 anni
• durata della fase decisoria: 2 anni dalla richiesta del Proc. Gen.
• rinvio alle disposizioni del Cpp vigente
• impugnazioni: ricorso in Cassazione S.U. civili (?) e revisione in ogni tempo
Composizione della Sezione Composizione della Sezione disciplinare del Csmdisciplinare del Csm
6 componenti (e 10 supplenti):
• Vice Presidente del Csm
• 1 componente scelto dal Csm tra i suoi membri laici
• 4 componenti scelti dal Csm tra i suoi membri togati
Prime valutazioni sulla Prime valutazioni sulla riforma..riforma..
• Discrezionalità? Ridotta ma non eliminata (es. il ritardo è sanzionabile solo se grave, reiterato e ingiustificato)
• Maggiore oggettività nella sanzione (nel 2009 le censure superano gli ammonimenti)
• Obbligatorietà dell’azione disciplinare? Attenuata dal potere di archiviazione diretta
Prime valutazioni sulla riforma..Prime valutazioni sulla riforma..nel 2009: • pervenuti alla procura oltre 1400 esposti (di cui
564 da privati) - 94% archiviati, 6% inizio azione disciplinare
• esercitate 185 azioni disciplinari, con un incremento del 23% rispetto all’anno precedente
• aumento del 131% rispetto all’anno precedente delle azioni esercitate dal Ministro
• Azioni concluse nel 2009: 152 - 53 condanne, 99 proscioglimenti
(relazione del Procuratore generale per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2010)