Ordinamento della contabilità e della programmazione nella...

114
Ordinamento della contabilità e della programmazione nella Regione del Veneto Consiglio regionale del Veneto Prima Commissione consiliare - giugno 2005 -

Transcript of Ordinamento della contabilità e della programmazione nella...

Ordinamento

della contabilità e della programmazione

nella Regione del Veneto

Consiglio regionale del Veneto Prima Commissione consiliare

- giugno 2005 -

a cura di:

dott. Gabriele Frollo, ufficio per i problemi finanziari

signora Luciana Vianello, segreteria Prima Commissione consiliare

coordinamento:

dott. Roberto Valente, dirigente segreteria Prima Commissione consiliare

PRESENTAZIONE

Le Regioni, in quest’ultimo decennio, sono state al centro di un profondo

processo di trasformazione. L’evoluzione del contesto ha loro attribuito un ruolo

decisamente diverso dal passato: l’affermarsi del principio di sussidarietà, la

devoluzione dei poteri dello Stato, l’accrescersi dell’autonomia impositiva, le

crescenti richieste di qualità della cittadinanza e delle imprese hanno contribuito a

disegnare uno scenario nel quale le Amministrazioni regionali sono chiamate sempre

più a recepire i bisogni del territorio, identificare le politiche alternative d’intervento,

valutare i loro effetti.

Le modifiche costituzionali hanno altresì attribuito alle Regioni la facoltà di

determinare nei loro statuti la propria forma di governo e i principi fondamentali di

organizzazione e funzionamento.

Nella ricerca di nuovi modelli di governo, il ridisegno dei sistemi di

programmazione, bilancio e controllo è stata una delle più efficaci leve a disposizione

per attuare il cambiamento.

A tal riguardo il nuovo modello di governance che si è venuto a delineare,

anche a livello regionale, è stato quello di tradurre il sistema di programmazione e di

rilevazione contabile in un’ottica in cui gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i

programmi da attuare e ne verificano i risultati, mentre alla dirigenza compete la

gestione finanziaria e l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso

l’esterno attraverso autonomi poteri di spesa.

Questo nuovo ordinamento ha avuto un imprescindibile impatto anche sulla

predisposizione del bilancio regionale che fino allora trovava la sua fonte legislativa

nella legge quadro 19 maggio 1975, n. 76 e nella legge regionale 9 dicembre 1977,

n. 72.

Con il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 il Governo ha varato la riforma

dettando una nuova disciplina volta alla razionalizzazione e alla revisione della

contabilità del sistema regionale sulla base dei seguenti principi:

- separazione delle responsabilità politica e gestionale;

- semplificazione delle procedure e garanzie di una maggior trasparenza

nell’azione amministrativa;

- accentuazione del processo di controllo dei risultati dell’amministrazione.

La Regione del Veneto, nel rispetto del termine del 31 dicembre 2001, fissato

dal d.lgs. 76/2000 per attuare la riforma, ha così approvato la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, con la quale si sono introdotte le seguenti innovazioni:

a) una diversa adozione della legge finanziaria i cui contenuti sono resi coerenti

alla disciplina della legge finanziaria dello Stato, prevedendo che essa contenga

il quadro di riferimento finanziario per il periodo corrispondente al bilancio

pluriennale, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della

fiscalità regionale. Il richiamo ai contenuti accolti dalla legge finanziaria dello

Stato ha implicato per la Regione l’emanazione di un’unica legge finanziaria in

corrispondenza della manovra di bilancio, mentre il precedente ordinamento

contabile regionale consentiva l’emanazione di più leggi finanziarie nel corso

dell’esercizio in corrispondenza della manovra. In tal senso questa legge può

oggi solo contenere norme che comportano aumenti di spesa il cui contenuto

sia finalizzato ad interventi di tipo strutturale, prevedendo altresì l’approvazione

di leggi collegate ad essa, contenenti modifiche ed integrazioni esclusivamente

di tipo ordinamentale e procedurale alla legislazione vigente;

b) la previsione di una nuova struttura del bilancio orientata a rappresentare la

materia contabile ad un livello di maggior sintesi, con l’obiettivo finale di una più

adeguata visibilità dei contenuti “politici”. A questo fine la nuova unità

elementare del bilancio è l’unità previsionale di base (UPB) che si sostituisce

al tradizionale capitolo e che, rispetto a questo, si colloca ad un livello più

elevato di aggregazione. Un apposito documento allegato al progetto di bilancio

espone la ripartizione delle UPB in capitoli, ai fini della successiva

amministrazione e gestione contabile, nonché dell’attribuzione della

responsabilità gestionale ai dirigenti titolari di budget (cosiddetta “metodica di

budget”). Questa impostazione comporta l’individuazione di due distinti

documenti e cioè un bilancio politico (con l’articolazione rappresentata dalle

UPB) approvato dal Consiglio regionale, che rappresenta i contenuti del bilancio

in chiave di scelte politiche e un bilancio “tecnico” o “amministrativo” (dove

l’articolazione elementare corrisponde al capitolo) che, in allegato al bilancio

politico, ne consente la rappresentazione nel dettaglio, al fine di una miglior

gestibilità sul piano contabile.

Il bilancio pluriennale inoltre, allo scopo di garantire una maggiore

comprensione, può essere rappresentato in unico documento con il bilancio di

previsione annuale;

c) un’impostazione diversa del rendiconto generale, cioè del documento atto a

dimostrare i risultati della gestione. Esso è composto da due conti distinti: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. Nel primo vengono

rappresentati i risultati della gestione delle entrate e delle spese autorizzate con

il bilancio di previsione annuale; nel secondo è accolta una classificazione in

corrispondenza dei beni regionali suscettibili di utilizzazione economica, al fine

di dare evidenza formale all’individuazione delle potenziali capacità della

Regione per far fronte ad eventuali garanzie da fornire ai creditori. Sono altresì

contenuti nel rendiconto anche i bilanci e i rendiconti degli enti, delle aziende e

delle agenzie regionali, che dovranno essere redatti in modo da risultare

direttamente conformi alla struttura e all’articolazione dei corrispondenti

documenti della Regione;

d) l’istituzione di uno o più fondi relativi al cofinanziamento regionale: è infatti

previsto che nel bilancio di previsione annuale possano essere individuati, in

apposite UPB, gli stanziamenti relativi al cofinanziamento regionale delle attività

che realizzano le politiche comunitarie finanziate con risorse dell’Unione

Europea e dello Stato, nonché delle attività derivanti da intese istituzionali di

programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

e) l’introduzione del controllo di gestione, che viene disciplinato attraverso una

progressiva integrazione alla metodica di budget. Tale disciplina permette di

individuare le componenti principali del controllo di gestione in relazione alla

struttura organizzativa individuata nell’insieme dei centri di responsabilità e alla

struttura tecnico-contabile. Con l’individuazione dei centri di responsabilità si

individua e si formalizza la distribuzione della responsabilità gestionale in capo

alle unità organizzative di riferimento, ovvero la responsabilità in ordine al

rispetto dei criteri dell’efficacia e dell’efficienza nella realizzazione delle attività

assegnate;

f) la disciplina dell’attività informativa resa dalla Giunta al Consiglio e l’istituzione

di un Osservatorio sugli effetti della spesa; quanto alla prima, essa si esplica

non solo attraverso documentazione già prevista (come ad esempio la relazione

di analisi della gestione che accompagna il rendiconto) ma anche mediante

relazioni sullo stato di attuazione della programmazione regionale e della spesa

regionale - su richiesta sia del Consiglio che delle Commissioni consiliari

interessate - oltrechè attraverso una sistematica raccolta di dati e informazioni

necessari a supportare efficacemente l’attività di controllo del Consiglio

regionale. A tale scopo è stata prevista la costituzione del suddetto

Osservatorio, con il compito di monitorare e verificare gli effetti diretti ed indiretti

delle leggi di spesa regionali. Questo strumento rappresenta una novità nel

panorama della Pubblica Amministrazione, voluta fortemente dalle componenti

politiche presenti nella Prima Commissione consiliare; istituito nel corso del

2002, ha dato vita ad un progetto che si è articolato in varie fasi ed ha portato a

definire un modello d’impostazione della sua attività mediante l’elaborazione di

una scheda di monitoraggio quale strumento per l’analisi e la valutazione delle

leggi di spesa.

All’interno di questa importante legge di contabilità si inserisce la legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, la cui

architettura e i nuovi strumenti di programmazione introdotti, in particolare il DPEF e

il PAS, vengono individuati quali strumenti di programmazione finanziaria e di

bilancio assieme alla legge finanziaria, al bilancio pluriennale e al bilancio di

previsione annuale.

Il legislatore, nel riscontrare che le norme legislative esistenti non erano più in

grado di supportare una nuova fase d’impulso politico, visti i nuovi scenari socio-

economici e amministrativi che si andavano delineando agli inizi della Settima

legislatura, ha ritenuto di dotare la Regione di uno strumento innovativo che

individuasse nella “Programmazione” il metodo per attuare l’azione politica ed

amministrativa.

Aspetti fondamentali e ispiratori della legge in questione sono stati: il dibattito

sul federalismo, l’affermazione del principio di sussidiarietà, la revisione dell’articolo

117 della Costituzione, nonché in precedenza, a partire degli anni novanta,

l’inserimento nell’ordinamento regionale della cosiddetta Programmazione Negoziata

e della Programmazione dei fondi comunitari, che hanno segnato una svolta culturale

sul come concepire la programmazione regionale.

A questi elementi si è appunto aggiunta la riforma della contabilità regionale,

di cui al d.lgs. 76/2000, che ha confermato il precedente sistema fondato sulla

connessione degli strumenti di programmazione con quelli del bilancio.

In particolare viene nuovamente messo in risalto il collegamento tra il bilancio

pluriennale e il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), ma anche quello tra il

bilancio annuale e il nuovo strumento rappresentato dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF).

La legge 29 novembre 2001, n. 35 ha infatti enunciato nel Titolo Primo che il

processo di programmazione si fonda sui seguenti atti e strumenti:

a) il Programma regionale di Sviluppo (PRS); b) i Piani di settore;

c) il Documento di Programmazione Economico Finanziario (DPEF); d) i Piani di attuazione e spesa (PAS); e) i Bilanci pluriennali e annuali. Il PRS rappresenta lo strumento principale che individua le linee fondamentali

delle attività della Regione nel campo economico, sociale e territoriale, fornisce il

quadro di riferimento delle strategie per lo sviluppo della comunità regionale e

stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi del PTRC e degli altri piani di settore.

La Giunta regionale elabora una proposta, entro nove mesi dall’insediamento,

mediante il metodo della concertazione e la trasmette poi al Consiglio regionale per

l’approvazione (1).

La natura di grande respiro del PRS mal si concilia con le esigenze di

precisione tecnica molto spesso necessarie in settori complessi. Per queste esigenze

di precisione e dettaglio di carattere tecnico-giuridico è stato previsto lo strumento del

Piano di settore.

I Piani di settore, che possono essere economici, sociali e territoriali,

definiscono gli obiettivi specifici e gli strumenti per la realizzazione degli interventi

con le indicazioni delle priorità settoriali da attuare poi con i PAS.

Il PRS e i Piani di settore rappresentano gli strumenti di lungo periodo.

L’attuazione degli interventi viene poi effettuata dai Piani di attuazione e

spesa. ---------------------------

(1) Nel corso della Settima Legislatura la Giunta regionale ha presentato al Consiglio il nuovo Programma regionale di Sviluppo, che ha assunto la veste del PDL 448 ed è stato approvato dalla Prima Commissione consiliare, ma non dall’assemblea, causa la scadenza della legislatura.

Il PAS è uno strumento operativo per una gestione coordinata con orizzonti di

medio periodo; esso valuta in un unico contesto le priorità d’intervento nell’ambito

delle azioni definite dal PRS e dai Piani di settore; contiene il piano finanziario che

per ogni anno precisa i fondi stanziati per singola azione; stabilisce le norme per

l'attuazione delle spese e per il raccordo con la legislazione di settore.

Il PAS, operando in una logica di medio periodo, si occupa necessariamente

delle sole azioni con finalità strutturale, cioè di tutte quelle spese che non abbiano

carattere ricorrente e ripetitivo: in tale contesto vengono considerati anche gli

interventi realizzati con fondi nazionali e comunitari.

Al PAS viene data una vigenza temporale di medio periodo (due - tre anni) e

gli interventi in esso finanziati debbono essere conclusi proceduralmente entro il

periodo di vigenza dello stesso nonché essere funzionali, cioè capaci di produrre ed

erogare immediatamente utilità per i cittadini.

Dopo l'approvazione del PRS, e comunque non oltre sei mesi, il PAS viene

adottato dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio regionale per

l'approvazione, che avviene con legge entro i successivi tre mesi. Successivamente,

sempre con legge, viene aggiornato contestualmente all'approvazione del Bilancio di

previsione.

Oltre a tali istituti, il legislatore ha sentito l’esigenza di disporre di uno

strumento annuale d’informazione e valutazione costante del procedere dell’ attività

regionale, dei suoi risultati e dell’impatto che questi hanno sulla società,

sull’economia e sul territorio regionale (efficacia): il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (2).

Tale documento rappresenta un atto di indirizzo per l’attività di governo della

Regione e contiene un’analisi sintetica della congiuntura in atto, la valutazione dei

risultati dei Piani di settore e dei PAS, nonché le proposte di variazione del PAS in

corso e le indicazioni per quello di nuova predisposizione.

---------------------------

(2) Nel corso della Settima Legislatura sono stati approvati i Documenti di Programmazione Econ. e Fin. relativi agli anni 2002 (deliberazione C.R. n. 95 del 12.12.2002), 2003 (deliberazione C.R. n. 59 del 17.11.2003), 2004 (deliberazione C.R. n. 25 del 16.2.2005).

BILANCIO PLURIENNALE

DURATA § MINIMA: 3 anni finanziari § MASSIMA: 5 anni finanziari

CONTENUTI

§ alla legislazione statale e regionale vigente § ai nuovi provvedimenti legislativi

STRUTTURA § identica a quella del bilancio annuale §

FUNZIONE § programmazione finanziaria di medio periodo §

§

L.R. 29/11/2001, n° 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione"

copertura di obbligazioni pluriennali già assunte in esercizi precedenti

riscontro di copertura finanziaria di leggi che autorizzano spese continuative, ricorrenti o pluriennali

è, assieme al bilancio di previsione annuale e alla legge finanziaria, uno dei tre strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio disciplinati dalla legge di contabilità

rappresenta, in termini di competenza, il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire ed impiegare nel periodo considerato in base:

può essere rappresentato in un unico documento con il bilancio annuale

è approvato ogni anno dal Consiglio regionale, contestualmente al bilancio annuale

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

è approvato ogni anno dal Consiglio regionale

CONTENUTI § COMPETENZA:

§ CASSA:

FUNZIONE § programmazione operativa o di breve periodo §

STRUTTURA è fondata sulla distinzione tra § §

ALLEGATI § § §

§ § §

§

Quadro generale riassuntivoElenco delle spese obbligatorie e d'ordineQuadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzatoElenco delle garanzie prestate dalla RegioneProspetto sintetico del piano finanziario interventi UESpese relative al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti localiQuadro dimostrativo delle assegnazioni vincolate

L.R. 29/11/2001, n° 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione"

viene cioè indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno

viene cioè indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento

bilancio DI GESTIONE (in apposito allegato)

autorizzazione e limite

è, assieme al bilancio pluriennale e alla legge finanziaria, uno dei tre strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio disciplinati dalla legge di contabilità

le previsioni sono formulate in termini di

bilancio POLITICO

BILANCIO POLITICO

articolato a livello elementare in UNITA' PREVISIONALI DI BASE (UPB),che rappresentano le aggregazioni di Entrata e di Spesa su cui il CONSIGLIO REGIONALE deve esprimere il proprio consenso

la struttura di tale documento è la seguente:

ENTRATA: TITOLI (fonte di finanziamento)CATEGORIE (natura dei cespiti)U.P.B. (singole tipologie di Entrata)

SPESA: FUNZIONI OBIETTIVO (ambiti d'intervento individuati dalle politiche regionali)AREE OMOGENEE (materie di competenza regionale)U.P.B. (singole finalità di spesa previste dalla

legislazione vigente)

Spese CORRENTISpese d'INVESTIMENTOSpese per RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI

BILANCIO DI GESTIONE

allegato a quello politico, contenente la ripartizione delle UPB in CAPITOLI ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile

Le fasi di gestione delle Entrate e delle Spese continuano ad essere riferite ai CAPITOLI (e non alle UPB)

L.R. 29/11/2001, n° 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione"

rappresentate distintamente per:

MODALITA' DI VARIAZIONE DEL BILANCIO (con limitato ricorso allo strumento legislativo)

le UPB siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa Funzione Obiettivo

La Giunta può inoltre variare il bilancio nel corso dell'esercizio corrispondentemente all'approvazione o alla variazione di un Piano di Attuazione e Spesa, ex artt. 18-25 della L.R. n° 35/2001

Limite temporale:

dopo il 30 novembre non può essere deliberata alcuna variazione al bilancio, eccetto§ quelle necessarie per l'iscrizione di entrate e spese vincolate (Stato, UE)§ necessarie per adeguare gli stanziamenti delle contabilità speciali§ conseguenti all'attuazione del ricorso all'indebitamento con oneri a carico dello Stato

Ulteriori facoltà della Giunta:

§ può operare variazioni compensative tra i capitoli della stessa UPB nel limite dello stanziamento non ancora utilizzato, fatta eccezione per - le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria - le spese in annualità - le spese a pagamento differito - le spese direttamente regolate con legge

§ può modificare la ripartizione delle UPB in capitoli attraverso modifiche necessitate

Risvolti INFORMATIVI: la Giunta deve comunicare mensilmente al Consiglio tutte le variazioni adottate con atto amministrativo

L'intervento del Consiglio regionale è limitato alle sole variazioni che comportano modifiche nell'indirizzo consiliare

L.R. 29/11/2001, n° 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione"

Ciò comporta una maggior FLESSIBILITA' nella gestione del Bilancio, da parte della Giunta regionale che, oltre a quelle già di competenza, può effettuare VARIAZIONI COMPENSATIVE DI SPESA TRA UPB nell'ambito della stessa classificazione economica, a condizione che :

tali variazioni riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata

da leggi che comportanovariazioni di entrata e di spesa

LEGGE FINANZIARIA

è disciplinata in coerenza con le norme in vigore per lo Stato

ne è prevista solo una, da presentare contestualmente alla Legge di Bilancio

1) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ogni anno del B.Pluriennale

2) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi regionali

3)

4)

5)

ALLEGATI: § tabella A - rifinanziamento di leggi settoriali di spesa (art. 2)§ tabella B - fondo speciale per le spese correnti (art. 20)§ tabella C - fondo speciale per le spese d'investimento (art. 20)

L.R. 29/11/2001, n° 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione"

gli importi dei FONDI SPECIALI (uno per le SPESE CORRENTI, un altro per le SPESE D'INVESTIMENTO), utilizzati per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e approvate dal Consiglio entro il termine dell'esercizio

può inoltre contenere norme finalizzate ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale

il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti delle leggi regionali di spesa, per ogni anno del B.Pluriennale

i CONTENUTI FINANZIARI sono tenuti separati da quelli riguardanti modifiche ed integrazioni ordinamentali e procedurali (a loro volta accolte in LEGGI "COLLEGATE" alla L.F., riguardanti settori omogenei di materia e non implicanti variazioni di Entrata e Spesa alla normativa vigente)

La l.f. individua il Quadro Finanziario di Riferimento relativamente al periodo compreso nel B. Pluriennale e, in particolare, stabilisce:

la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi d'intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente, a valere sul B.Pluriennale

La legge finanziaria può prevedere esclusivamente norme che comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente

L.R. 29/11/2001, n° 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione" RENDICONTO GENERALE (artt. 53 e seguenti)

���� E’ il documento contabile conclusivo dell’esercizio finanziario

scaduto che riassume e dimostra i risultati della gestione che viene approvato con legge regionale

���� E’ uno strumento di conoscenza e controllo ���� E’ composto dal conto finanziario e dal conto generale del

patrimonio

���� Al Rendiconto generale è allegato l’ultimo bilancio approvato da enti e agenzie in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria

���� In accompagnamento al Rendiconto la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione di analisi della gestione che illustra le attività e i risultati delle politiche regionali di settore ed esprime la valutazione, sotto il profilo economico e finanziario, delle risultanze annuali della gestione dell’entrata e della spesa.

Rappresenta la gestione trascorsa sia in termini di

accertamenti e di impegni (competenza),

sia in termini di riscossioni e pagamenti

(cassa)

Rappresenta la situazione del

patrimonio, dei crediti e dei debiti

dell’Amministrazione risultante a seguito dei

fatti di gestione

Controllo indiretto del Consiglio regionale sulla consistenza

finanziaria e patrimoniale delle singole società partecipate, nonché sull’attività svolta.

L.R. 29/11/2001, n° 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione"

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO (art. 21)

���� Consiste in una legge volta ad aggiornare le previsioni di bilancio sulla base dei dati risultanti alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

���� L’ Assestamento prevede espressamente la possibilità di autorizzare operazioni di indebitamento nel maggior limite rispetto a quello stabilito dalla legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell’equilibrio del bilancio per effetto sia del minore saldo positivo o del maggiore saldo negativo dell’anno precedente, sia alla gestione delle entrate e delle spese di competenza

���� La legge di Assestamento del bilancio non può essere approvata prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il Rendiconto generale dell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale.

L.R. 29/11/2001, n° 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione"

COPERTURA DELLE LEGGI DI SPESA (art. 5)

���� La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, avviene nel rispetto degli equilibri del bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese, ciò al fine di dare maggiori certezze alle prospettive di realizzazione delle previsioni legislative.

���� Alla copertura finanziaria delle leggi si procede con riferimento al Bilancio annuale e al Bilancio pluriennale: mediante utilizzo o rideterminazione degli accantonamenti

dei fondi speciali mediante riduzione di stanziamenti di spesa in corrispondenza di nuove o maggiori entrate

���� Per le leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a valere su più di un esercizio, il riscontro della copertura avviene per ciascun anno di riferimento del Bilancio pluriennale.

L.R. 29/11/2001, n° 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione"

LA SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA (art. 6) Tutti i progetti di legge devono essere corredati da una scheda di analisi economico-finanziaria. A cosa serve: individua gli obiettivi della legge (in coerenza con i

contenuti della programmazione regionale) e specifica i soggetti destinatari degli interventi

Cosa rileva: gli oneri complessivi sia per quanto riguarda le

specifiche finalità della legge, sia per gli effetti indotti Come rileva: secondo la natura economica distinguendo tra spese

correnti e di investimento e secondo la ricorrenza distinguendo tra spese una tantum, pluriennale e continuative

Iter Ordinario

Il Presidente del Consiglio regionale: � assegna i PDL alle competenti Commissioni consiliari. � I DDL d’iniziativa della Giunta regionale sono già corredati della

scheda di analisi economico-finanziaria � per i progetti di legge non d’iniziativa della Giunta, richiede alla Giunta

regionale la scheda di analisi economico-finanziaria che deve essere fornita entro i 30 giorni successivi.

La Giunta regionale:

� assegna la compilazione della scheda di analisi alla Direzione regionale competente per materia e ne dà comunicazione alla Direzione Bilancio

La Direzione Bilancio:

� ricevuta la scheda dalla Direzione competente provvede a compilare la nota di verifica e a trasmetterla al Consiglio regionale.

La Prima Commissione consiliare:

� prima di esprimere il parere ai sensi dell’art. 22 del Regolamento consiliare, verifica il contenuto della scheda di analisi. La Prima Commissione non esprime il parere alla Commissione di competenza se non ha acquisito tale documento.

L.R. 29/11/2001, n° 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione"

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE (artt. 57-59)

CONTABILE assicurata nelle forme, nei modi e nei contenuti stabiliti dall’ordinamento vigente in materia

INFORMATIVA assicurata dalla Giunta regionale fornendo entro determinate scadenze:

* la Relazione di analisi della gestione, di accompagnamento al Rendiconto generale

* i bilanci di esercizio di enti, aziende, agenzie regionali e società con partecipazione maggioritaria della Regione, corredati da una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi aziendali

* tutte le variazioni adottate con atto amministrativo (cadenza mensile) assicurata dalla Giunta regionale fornendo altri pregnanti documenti su richiesta del Consiglio o delle Commissioni consiliari competenti

DI CONTROLLO assicurata attivando presso la Commissione

consiliare competente in materia di bilancio un Osservatorio di Monitoraggio e Controllo (*) che verifichi e valuti gli effetti diretti e indiretti di ogni singola legge di spesa.

(*) L’attivazione è avvenuta dapprima con nomina di un apposito Comitato guida e di un nucleo operativo composto da dipendenti esperti in materia (Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 166 del 30 ottobre 2002), cui è seguita l’istituzione di un gruppo di progetto (Deliberazione dell’Uffico di Presidenza n. 94 del 3 luglio 2003).

entro il 30 settembre:

adozione dei disegni di leggerelativi al BILANCIO e alla

LEGGE FINANZIARIA e loropresentazione al Consiglio

Giunta regionale

DIRETTIVE alle strutture perla formazione delle proposte

di budget

Consiglio regionale

le Commissioni consiliaririferiscono su questi ddl allaPrima Commissione nelle

materie di loro competenza

entro il 21 dicembre:

il Consiglio approva ilbilancio e la finanziaria con

distinte leggi regionali

Definitiva ripartizione delleupb in capitoli

Assegnazione dei capitoli aicentri di responsabilità

DIRETTIVE alle strutture perla gestione del bilancio

la Prima Commissioneistruisce in sede referente iddl e presenta le relazioni

al Consiglio

entro il 15 settembre:il progetto di BILANCIO

PREVENTIVO DEL C.R. èdeliberato dall’Ufficio di

Presidenza e comunicatoalla Giunta per le relativeiscrizioni nel progetto dibilancio della Regione

L.R. 29/11/2001, n° 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione"IL CICLO DEL BILANCIO

entro il 31 maggio:

adozione dei disegni di leggerelativi all’ASSESTAMENTO e

al RENDICONTO e loropresentazione al Consiglio

Giunta regionale Consiglio regionale

le Commissioni consiliaririferiscono su questi ddl allaPrima Commissione nelle

materie di loro competenza

entro il 30 giugno:

il Consiglio approval’assestamento e il

rendiconto con distinte leggiregionali

la Prima Commissioneistruisce in sede referente iddl e presenta le relazioni al

Consiglio

L.R. 29/11/2001, n° 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione" segue IL CICLO DEL BILANCIO

Programma Regionale di Sviluppo

a) linee fondamentali per l'attività legislativa regionaleb) obiettivi sociali, economici e dello sviluppo locale di lungo periodoc) strategie e metodologie operative per conseguimento obiettivi di medio-breve periodod) indirizzi e obiettivi del P.T.R.C. e dei Piani di settore

P.T.R.C.disciplina l'uso del territorio e definisce le modalità per una sua utilizzazione equilibrata e sostenibile, costituendo il quadro di riferimento sovraordinato alla restante pianificazione di settore

Piani di Settoreindividuano obiettivi specifici e strumenti per il raggiungimento dei risultati programmati mediante un equilibrato rapporto tra l'emanazione di disposizioni e l'impiego di risorse per la realizzazione di servizi o opere

Documento di Programmazione Economica e

FinanziariaAtto di indirizzo per l'attività di governo della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, contenente:

1) l'analisi sintetica della congiuntura in atto

Piano di Attuazione e Spesa2) la valutazione dell'avanzamento dei risultati dei Piani di settore e del PAS (sulla base delle attività di Monitoraggio e Valutazione)

1) definisce priorità, obiettivi e Azioni fissate dal PRS e dai PdS

3) le proposte di variazione del PAS in corso

2) individua risultati specifici 4) le indicazioni per formulare il nuovo PAS3) descrive sinteticamente gli interventi previsti per realizzare le priorità4) prevede le modalità per la preparazione, sorveglianza e valutazione del PAS medesimo5) contiene un piano finanziario che, per ogni anno, precisi per ogni singola azione i fondi stanziati Attività di 6) contiene le norme per l'attuazione della spesa e per il raccordo con la legislazione di settore

Accompagnamento: svolta dalla Giunta con l'apporto dei soggetti della concertazione, assicura l'efficace, tempestiva e flessibile gestione del PAS

Monitoraggio: contenuti e modalità sono stabiliti dalla Giunta, che predispone annualmente un rapporto di monitoraggio; rileva l'evolversi del PAS sotto il profilo procedurale, fisico e finanziario

Valutazione (in itinere ed ex post): svolta dalla Giunta tramite le strutture regionali, tra le quali il Nucleo di Valutazione, per determinare l'impatto dell'azione regionale rispetto agli obiettivi nonché le priorità

Strumenti della Programmazione nella L.R. n° 35/2001

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO

CONTENUTI

Effettua una ricognizione del quadro storico evolutivo

Stabilisce indirizzi, direttive, priorità e prescrizioni :

b) per l'attività di enti, aziende e agenzie della Regione c) per l'attività degli amministori di società e organismi cui la Regione partecipa

a) linee fondamentali per l'attività legislativa regionaleb) obiettivi sociali, economici e dello sviluppo locale di lungo periodo dell'attività reg.le

d) indirizzi e obiettivi del Piano Territoriale Reg. di Coordinamento e dei Piani di Settore

ITER DI APPROVAZIONE

RIELABORAZIONE

L.R. 29/11/2001, n. 35: "Nuove norme sulla programmazione"

Concertazione della Giunta con tutti i soggetti interessati, singoli o associati, compresa la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali

Formulazione e adozione di una proposta di PRS (entro 9 mesi dalla nomina dell'esecutivo)

Prospetta scenari di medio-lungo periodo sul possibile sviluppo degli andamenti strategici della società e dell'economia

a) per l'azione della Giunta regionale nella promozione dell'attività legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa

c) strategie programmatiche e metodologie operative per il conseguimento degli obiettivi di medio-breve periodo

Nel corso di una legislatura la Giunta può rielaborare parzialmente il PRS con le medesime modalità e procedure suesposte

Indica , tenuto conto delle risorse fisiche, finanziarie (entrate proprie, trasferimenti statali e comunitari) e sociali disponibili:

trasmissione della proposta di PRS al Consiglio regionale

trasmissione della "Nota aggiuntiva" al precedente PRS, in assenza di rilevanti evoluzioni nel quadro economico-sociale e politico

approvazione del PRS con legge regionale

Approvazione del PRS con legge regionale (entro i successivi 3 mesi)

approvazione della Nota aggiuntiva con legge regionale (entro i successivi 3 mesi)

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CONTENUTI

Contiene:

Determina le eventuali necessità di variazione del PAS

ITER DI APPROVAZIONE

L.R. 29/11/2001, n. 35: "Nuove norme sulla programmazione"

Concertazione della Giunta con tutti i soggetti interessati, singoli o associati

Formulazione e adozione di una proposta di DPEF

Indirizza l'attività di governo della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, con riferimento all'esercizio successivo.

a) l'analisi sintetica della congiuntura in atto

Approvazione del DPEF entro il 30 giugno deliberazione consiliare

b) la valutazione dell'avanzamento dei risultati dei Piani di Settore e dei PAS, sulla base dell'attività di monitoraggio e valutazione c) le proposte di variazione del PAS in corso o le indicazioni per la formulazione di quello di nuova predisposizione

Trasmissione della proposta di PRS al Consiglio regionale

PIANO DI ATTUAZIONE E SPESA

CONTENUTI

Contiene:1) la definizione di priorità, obiettivi e Azioni fissate dal PRS e dai PdS2) l'individuazione dei risultati specifici3) la descrizione sintetica degli interventi previsti per realizzare le priorità4) le modalità per la preparazione, sorveglianza e valutazione del PAS5) un piano finanziario che, per ogni anno, precisi per ogni singola Azione i fondi stanziati6) le norme per l'attuazione della spesa e per il raccordo con la legislazione di settore

DURATA

La programmazione tramite PAS è un processo continuo, con cicli non superiori a 3 anni

ITER DI APPROVAZIONE

AGGIORNAMENTO

Avviene con legge regionale su proposta della Giunta , tenuto conto dell'attività di concertazione, di norma contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione

Approvazione del PAS entro 3 mesi con legge regionale

L.R. 29/11/2001, n. 35: "Nuove norme sulla Programmazione"

Concertazione della Giunta con tutti i soggetti interessati, singoli o associati

Formulazione e adozione di una proposta di PAS

Dà attuazione ai Piani di Settore, ripartendo le risorse tra priorità strategiche e relative misure di attuazione

Trasmissione della proposta di PAS al Consiglio regionale

Determina , previa ricognizione delle risorse disponibili, le priorità nel loro impiego, ripartendole per gruppi omogenei d'intervento ("Azioni")

LA PROGRAMMAZIONE

IL BILANCIO

Piani di attuazione e

spesa (PAS) Bilancio Pluriennale

Programma regionale di Sviluppo (PRS) e i Piani

di Settore

Documento di programmazione

Economica e Finanziaria (D.P.E.F.)

Direttive annuali e direttive per la

formazione del budget

Quadro di raffronto con le risorse

Bilancio di previsione annuale

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE

CAPO I - Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio Art. 1 - Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 1. La Regione disciplina il proprio ordinamento di bilancio e di contabilità in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 “Principi fondamentali e norme di coordinamento di bilancio e di contabilità, in attuazione dell’articolo 1, comma 4 della legge 25 giugno 1999, n. 208”. 2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi comuni in coerenza con i vincoli posti dalla normativa statale. 3. Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio adottati dalla Regione sono: a) il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e i piani di attuazione e spesa (PAS) di cui alla legge regionale sulla programmazione; b) la legge finanziaria; c) il bilancio pluriennale; d) il bilancio di previsione annuale. Art. 2 - Legge finanziaria. 1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, contestualmente alla legge di bilancio. 2. La legge finanziaria contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale. 3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce: a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce; c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale; e) gli importi dei fondi speciali. 4. La legge finanziaria può, altresì, stabilire norme il cui contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale. 5. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l’oggetto dell’iniziativa legislativa, sia le somme

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

2

destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte d'investimento. 6. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente. Art. 3 - Bilancio pluriennale. 1. La Regione approva ogni anno il bilancio pluriennale, contestualmente al bilancio di previsione annuale. 2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari ed una durata massima di cinque anni finanziari. 3. Il bilancio pluriennale rappresenta, in termini di competenza, il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato in base alla legislazione statale e regionale vigente, nonché ai nuovi provvedimenti legislativi. 4. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria, anche mediante l’iscrizione di appositi fondi speciali, di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi a cui il bilancio stesso si riferisce. 5. Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso. 6. L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla gestione delle entrate e delle spese in esso comprese. 7. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base ai criteri adottati per il bilancio di previsione annuale. 8. Il bilancio pluriennale può essere rappresentato in un unico documento con il bilancio di previsione annuale. Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali. 1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere, l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale e le procedure da seguire. 2. Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protrae per più anni finanziari possono autorizzare la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell’importo indicato, fermo restando che costituiscono impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio. 3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l’importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa. 4. L’importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell’esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

3

Art. 5 - Copertura finanziaria delle leggi di spesa. 1. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese. 2. Alla copertura finanziaria delle leggi si procede con riferimento al bilancio di previsione annuale e pluriennale: a) mediante utilizzo o rideterminazione degli accantonamenti nei fondi speciali; b) mediante riduzione di stanziamenti di spesa; c) in corrispondenza a nuove o maggiori entrate. 3. Per le leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a valere su più di un esercizio finanziario, il riscontro della copertura finanziaria avviene per ciascun anno di riferimento del bilancio pluriennale. Art. 6 - Analisi economico-finanziaria dei progetti di legge. 1. I progetti di legge sono corredati da una scheda di analisi economico-finanziaria, predisposta dalla struttura regionale competente per materia e verificata dalla struttura regionale preposta al bilancio. 2. Nella scheda di analisi economico-finanziaria sono rappresentati, in particolare: a) il contesto socio-economico cui si riferisce il progetto di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale; b) i potenziali fruitori delle attività, degli interventi e dei contributi previsti dal progetto di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati; c) gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la spesa d'investimento, con l’indicazione degli elementi e dei criteri adottati per la quantificazione degli stessi, ponendo in evidenza anche gli eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi d'investimento; qualora gli oneri previsti dal progetto di legge abbiano un’incidenza su più di un esercizio, essi vanno evidenziati in corrispondenza di ciascuno degli esercizi interessati del bilancio pluriennale; d) gli aspetti procedurali e quelli organizzativi, indicando le modalità e i tempi di attuazione delle procedure, nonché le conseguenze dell’impatto sulla struttura organizzativa regionale del progetto di legge. 3. Il Presidente del Consiglio regionale, nell'assegnare i progetti di legge di iniziativa consiliare alle competenti commissioni, richiede la scheda di analisi economico-finanziaria alla Giunta regionale che deve fornirla entro i trenta giorni successivi.

CAPO II - Bilancio di previsione annuale Art. 7 - Formazione e approvazione del bilancio di previsione annuale. 1. Il bilancio di previsione annuale è formulato con riferimento all’anno finanziario che coincide con l’anno solare. 2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte di legge finanziaria, di bilancio di previsione annuale e di bilancio pluriennale per l’anno finanziario successivo.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

4

3. Il Consiglio regionale disciplina la sessione di bilancio, nonché le modalità di esame, discussione e votazione dei documenti di bilancio nell’ambito del proprio regolamento interno, in conformità allo Statuto. Art. 8 - Contenuti del bilancio di previsione annuale. 1. Le previsioni di bilancio sono formulate in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi di universalità ed integrità, e sono articolate in unità previsionali di base, ad eccezione delle contabilità speciali che sono articolate in capitoli. 2. Per ogni unità previsionale di base e per ogni capitolo delle contabilità speciali sono indicati: a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio a cui il bilancio si riferisce; c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nell’esercizio a cui il bilancio si riferisce, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. 3. Tra le entrate o le spese di cui al comma 2, lettera b) è iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 4. Tra le entrate di cui al comma 2, lettera c) è iscritto l’ammontare presunto della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Art. 9 - Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base. 1. La Giunta regionale in apposito documento allegato al progetto di bilancio: a) espone, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile, la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli individuati per l’entrata in relazione all’oggetto e per la spesa in relazione all’oggetto e al contenuto economico; b) indica il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, distintamente per capitolo, con richiamo delle relative disposizioni legislative. 2. Contestualmente all’approvazione della legge di bilancio o di autorizzazione all’esercizio provvisorio, la Giunta regionale provvede alla ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli. 3. La Giunta regionale provvede, altresì, all’assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all’articolo 30. 4. In corso d’esercizio la Giunta regionale può modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli: a) mediante variazioni compensative nell’ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità, a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge; b) mediante modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa. 5. Le modifiche di cui al comma 4 sono comunicate mensilmente al Consiglio regionale. 6. Nello stesso capitolo non possono essere comprese entrate di provenienza comunitaria, statale e proprie.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

5

7. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione. Art. 10 - Classificazione delle entrate. 1. Nel bilancio di previsione annuale le entrate sono classificate in titoli, in categorie secondo la natura dei cespiti e in unità previsionali di base. 2. Le contabilità speciali non sono articolate in unità previsionali di base ma in capitoli. 3. Le entrate sono ripartite nei seguenti titoli: a) Titolo I: Entrate tributarie; b) Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti; c) Titolo III: Entrate extratributarie; d) Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale; e) Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie; f) Titolo VI: Entrate per contabilità speciali. Art. 11 - Classificazione delle spese. 1. Nel bilancio di previsione annuale le spese sono classificate in: a) funzioni obiettivo, corrispondenti agli ambiti di intervento individuati dalle politiche regionali; b) aree omogenee, corrispondenti alle materie di competenza regionale e relative a gruppi omogenei di attività all’interno della medesima funzione obiettivo; c) unità previsionali di base, determinate nell’ambito delle aree omogenee e corrispondenti alle singole finalità di spesa previste dalla legislazione vigente. 2. Le contabilità speciali non sono classificate in unità previsionali di base ma in capitoli. 3. Le unità previsionali di base, ai soli fini della successiva amministrazione e gestione contabile, sono articolate in capitoli. 4. Le unità previsionali di base sono rappresentate distintamente per le spese correnti, le spese d'investimento e le spese per rimborso di prestiti. Art. 12 - Saldo finanziario. 1. Il saldo finanziario negativo, presunto o definitivo, risultante dalla gestione dell’esercizio precedente, deve trovare immediata copertura nel bilancio in cui è iscritto. 2. Il saldo finanziario positivo, presunto o definitivo, risultante dalla gestione dell’esercizio precedente, è destinato esclusivamente: a) in via prioritaria, alla copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione e delle reiscrizioni relative a economie su residui passivi per le obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti; b) in subordine, al finanziamento di spese d'investimento e di spese correnti che non costituiscono avvio di spesa continuativa. 3. Nel caso in cui il saldo finanziario di cui al comma 2 non fosse sufficiente a coprire le spese di cui alla lettera a), la differenza deve trovare immediata copertura nell’ambito del bilancio in cui il saldo è iscritto.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

6

Art. 13 - Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati. 1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli con riguardo all’entrata e per funzioni obiettivo con riguardo alla spesa, i totali riferiti ai residui presunti, agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di cassa. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 11 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", al quadro generale riassuntivo sono allegati: a) un prospetto che mette a raffronto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, indicando la rispettiva destinazione derivante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, con i correlati stanziamenti di competenza di spesa; b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato; c) un elenco delle garanzie, principali o sussidiarie, prestate dalla Regione. Art. 14 - Equilibrio del bilancio di previsione annuale. 1. Nel bilancio di previsione annuale: a) il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari; b) il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto del saldo iniziale di cassa. 2. Ai fini del calcolo del saldo negativo di cui al comma 1, lettera a) non si tiene conto delle spese correlate ad assegnazioni statali e comunitarie o all'utilizzazione di fondi speciali, qualora le stesse siano imputate all’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’iscrizione delle corrispondenti entrate, fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di quest’ultimo esercizio. Art. 15 - Esercizio provvisorio. 1. L'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi; il disegno di legge è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 2. La legge di esercizio provvisorio autorizza la gestione delle entrate e delle spese sulla base del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale e può introdurre limitazioni all’esecuzione di spese discrezionali. Art. 16 - Tipologia di fondi e norme comuni. 1. Nel bilancio di previsione annuale sono iscritti, per competenza e per cassa: a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine; b) il fondo di riserva per le spese impreviste; c) il fondo speciale per le spese correnti e il fondo speciale per le spese d'investimento; d) eventuali altri fondi speciali. 2. Nella parte di cassa del bilancio annuale di previsione è iscritto il fondo di riserva di cassa.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

7

3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 non sono utilizzabili per l'imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti o, quando consentito, per la dotazione finanziaria di nuove unità previsionali di base e dei relativi capitoli dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi o amministrativi che autorizzano le spese medesime. Art. 17 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine. 1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del bilancio aventi carattere obbligatorio o collegati con l'accertamento e la riscossione delle entrate. 2. I prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e l’iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale. 3. L’elenco dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio e d’ordine è compreso nel documento allegato al bilancio di previsione annuale. Art. 18 - Fondo di riserva per le spese impreviste. 1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del bilancio, quando ciò non costituisca un principio di spesa continuativa. 2. I prelievi dal fondo per le spese impreviste e l’iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale. Art. 19 - Fondo di riserva di cassa. 1. Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa di cassa. 2. L’entità del fondo di riserva di cassa è individuata nella misura massima di un dodicesimo dell’autorizzazione a pagare disposta nel bilancio di previsione annuale. 3. I prelievi dal fondo di riserva di cassa e l’iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale. 4. Fino all’approvazione della legge di assestamento del bilancio, il responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria può effettuare prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell’esercizio precedente, non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio in corso. Art. 20 - Fondi speciali. 1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso. 2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell’esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l’iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo. 3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell’esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

8

Art. 21 - Assestamento del bilancio. 1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l’assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio precedente. 2. Con l’assestamento del bilancio si provvede: a) alla determinazione dell’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) alla determinazione dell’ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; c) alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della determinazione dei residui di cui alla lettera a); e) all’applicazione del saldo positivo o negativo, così come definitivamente determinato alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all’applicazione del saldo stesso; f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all’andamento delle politiche regionali. 3. La legge di assestamento può autorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell’equilibrio del bilancio, verificatosi nel corso dell’esercizio di riferimento, conseguente al minore saldo positivo o al maggiore saldo negativo definitivo dell’esercizio precedente o conseguente alla gestione delle entrate e delle spese di competenza. 4. L’assestamento del bilancio non può essere approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale. Art. 22 - Variazioni al bilancio. 1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge. 2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell’esercizio: a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti,(1) nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte; b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata; c) per l’adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali; d) conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento con oneri a carico dello Stato;

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

9

e) per l'approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa. 3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell’esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento. 4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d), nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività. Art. 23 - Variazioni relative a tardive assegnazioni vincolate statali e comunitarie. 1. In caso di tardiva assegnazione di risorse vincolate statali e comunitarie, allorché non sia possibile procedere, entro il termine dell'esercizio a cui si riferisce l'assegnazione, all'impegno delle corrispondenti spese, le stesse possono essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo. 2. Nel caso di cui al comma 1, la variazione è disposta dalla Giunta regionale sull'esercizio in chiusura per la parte relativa all’entrata e sul nuovo esercizio per la parte relativa alla spesa, anche in pendenza dell'approvazione del bilancio di previsione annuale del nuovo esercizio. 3. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione annuale i pagamenti sono disposti nel rispetto della disciplina dell’esercizio provvisorio. Art. 24 - Cofinanziamento regionale. 1. Nel bilancio di previsione sono individuati, in apposite unità previsionali di base, uno o più stanziamenti non utilizzabili per imputazione diretta di spese e destinati al cofinanziamento delle attività che realizzano le politiche comunitarie finanziate con risorse dell’Unione europea e dello Stato. 2. La Giunta regionale utilizza gli stanziamenti di cui al comma 1 per l’iscrizione in unità previsionali di base esistenti o in nuove unità previsionali di base delle quote di cofinanziamento regionale assegnate alle specifiche attività. 3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per il cofinanziamento regionale delle attività che derivano da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. 4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1996, n. 30, il bilancio di previsione annuale e le variazioni allo stesso sono corredati da prospetti sintetici che espongono, per ciascun intervento dell’Unione Europea, il piano di finanziamento articolato per fonte di finanziamento comunitaria, statale e regionale.

CAPO III - Indebitamento Art. 25 - Ricorso all’indebitamento. 1. La Regione può contrarre mutui o ricorrere a prestiti obbligazionari, con oneri a proprio carico, per provvedere a spese d'investimento, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

10

2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è consentito per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese d'investimento e delle spese per l’assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata. 3. Il ricorso all’indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzato esclusivamente con legge di bilancio o con legge di assestamento, per il solo esercizio a cui l’autorizzazione si riferisce. 4. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l’indebitamento in estinzione nell’esercizio di riferimento non può superare il venticinque per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell’ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento. 5. Il ricorso ad indebitamento non può essere autorizzato in mancanza di approvazione del rendiconto generale del penultimo esercizio rispetto a quello cui l’autorizzazione all’indebitamento si riferisce. 6. La Giunta regionale provvede al ricorso all’indebitamento, con oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi statali di autorizzazione. Art. 26 - Mutui e prestiti obbligazionari. 1. Per i mutui e i prestiti obbligazionari, la legge di bilancio o la legge di assestamento individuano l’entità massima del tasso e la durata massima dell’ammortamento, nonché l’incidenza dei relativi oneri finanziari sull’esercizio in corso e sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. 2. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità per l’esecuzione delle operazioni di indebitamento autorizzate. 3. Le entrate derivanti da mutui stipulati, anche in forma condizionata, ma non riscosse entro il termine dell’esercizio sono iscritte tra i residui attivi. 4. Costituiscono minori entrate le somme corrispondenti a mutui autorizzati ma non stipulati e a titoli di prestiti obbligazionari non collocati entro il termine dell’esercizio. 5. Al perfezionamento delle operazioni di mutuo e dei prestiti obbligazionari autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa. 6. La Giunta regionale è autorizzata a ridefinire il debito derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di tassi o l’uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari. Art. 27 - Anticipazioni di cassa. 1. La Giunta regionale, per far fronte a temporanee deficienze di cassa, provvede al ricorso ad anticipazioni di cassa, disponendo con lo stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio. 2. L’importo delle anticipazioni di cassa non può eccedere l’ammontare bimestrale delle entrate tributarie regionali come desunte dall’ultimo rendiconto approvato.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

11

3. Le anticipazioni di cassa devono essere estinte entro l’esercizio finanziario nel quale sono state contratte.

CAPO IV - Budget e controllo di gestione Art. 28 - Metodica di budget. 1. La Regione adotta la metodica di budget allo scopo di pervenire, su base annuale e con riferimento alle scelte della programmazione regionale, alla formulazione di previsioni articolate per centri di responsabilità relativamente ai risultati da conseguire, alle attività correnti e di investimento da realizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, ai fattori operativi da utilizzare. 2. Il processo di formulazione del budget si avvia con l’emanazione da parte della Giunta regionale del documento di direttive di cui all’articolo 29. 3. Il processo di formulazione del budget si conclude con la formalizzazione e l’attribuzione da parte della Giunta regionale del budget a ciascun centro di responsabilità; l’insieme dei budget assegnati ai centri di responsabilità costituisce il budget regionale. 4. La metodica di budget rappresenta la base per la formulazione del bilancio annuale di previsione. Art. 29 - Documento di direttive. 1. Il documento di direttive, al fine di realizzare il raccordo con le scelte della programmazione, indica obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri per la formulazione dei budget dei centri di responsabilità e del bilancio annuale di previsione. 2. Il documento di direttive è adottato dalla Giunta regionale su proposta della struttura regionale preposta al bilancio, in corrispondenza dell’avvio della procedura di formulazione del bilancio annuale di previsione e dei budget dei centri di responsabilità. 3. La Giunta regionale può adottare in corso d’anno ulteriori direttive in ordine alla gestione del bilancio di previsione annuale e dei budget dei centri di responsabilità, anche sulla base della verifica e della revisione dei budget. Art. 30 - Centri di responsabilità. 1. I centri di responsabilità corrispondono ad entità organizzative esistenti individuate dalla Giunta regionale. 2. Ai centri di responsabilità compete l’elaborazione delle proposte di budget, nell’ambito degli obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri posti dal documento di direttive. 3. Con l’attribuzione del budget da parte della Giunta regionale, al dirigente preposto a ciascun centro di responsabilità è assegnata specifica responsabilità gestionale e di risultato. Art. 31 - Verifica e revisione dei budget. 1. I budget dei centri di responsabilità sono sottoposti a verifica dello stato di avanzamento allo scopo di porre in evidenza, rispetto alle previsioni originarie, gli eventuali scostamenti già intervenuti e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

12

2. I budget dei centri di responsabilità possono essere variati nel corso del periodo di vigenza mediante il processo di revisione. 3. La revisione dei budget dei centri di responsabilità deve essere operata in corso d’anno qualora intervengono variazioni di bilancio che comportano l’esigenza di integrare o di modificare gli obiettivi rappresentati nei budget stessi. 4. I budget dei centri di responsabilità sottoposti a revisione vengono riadottati e riassegnati ai centri di responsabilità dalla Giunta regionale. Art. 32 - Rapporto annuale sulla gestione dei budget. 1. Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario a cui il budget si riferisce, la struttura regionale preposta al bilancio predispone per la Giunta regionale il rapporto annuale sulla gestione dei budget. 2. Il rapporto contiene il raffronto tra le quantità rappresentate a preventivo nei budget e i risultati conseguiti. Art. 33 - Controllo di gestione. 1. La Regione applica il controllo di gestione allo scopo di riscontrare il grado di efficacia e di efficienza dei processi di acquisizione e di impiego delle risorse. 2. Le componenti del controllo di gestione sono: a) la struttura organizzativa; b) la struttura tecnico-contabile; c) il processo di controllo. 3. Il controllo di gestione è strutturato dal punto di vista organizzativo, tecnico-contabile e di processo in aderenza alla specifica normativa in materia e in modo tale da consentire l’analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, della gestione e delle decisioni amministrative. Art. 34 - Struttura organizzativa del controllo di gestione. 1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dai centri di responsabilità e dall'unità organizzativa preposta all’attuazione del processo di controllo di gestione. 2. All’unità organizzativa di cui al comma 1 spetta, in particolare, il coordinamento dell’attuazione del controllo di gestione in ognuna delle componenti individuate. Art. 35 - Struttura tecnico-contabile e processo del controllo di gestione. 1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di controllo di gestione. 2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione utilizza i dati e le informazioni sistematicamente rilevati dalla contabilità, dalla metodica di budget, nonché da ogni altra parte del sistema informativo regionale che offre flussi informativi significativi per le finalità perseguite. 3. Il processo di controllo di gestione è articolato in modo da favorire il decentramento della funzione presso i centri di responsabilità e si basa sulla rilevazione degli scostamenti tra dati di previsione e dati di consuntivo.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

13

CAPO V – Gestione delle entrate e delle spese Art. 36 - Norme comuni agli atti, ai documenti e ai procedimenti contabili. 1. Tutti gli atti ed i documenti contabili che realizzano le fasi gestionali delle entrate e delle spese devono contenere: a) gli elementi che ne consentono l’identificazione univoca e l’ordinamento progressivo; b) la data di emissione e la sottoscrizione nelle forme di legge; c) gli estremi degli atti e documenti che ne costituiscono il presupposto procedimentale e i necessari riferimenti al bilancio di previsione annuale. 2. Alla struttura regionale preposta alla ragioneria spetta il controllo di regolarità contabile, nonché il riscontro degli adempimenti e dei termini stabiliti nel presente titolo. Art. 37 - Fasi della gestione contabile delle entrate. 1. Le fasi della gestione contabile delle entrate sono: a) l'accertamento; b) la riscossione; c) il versamento. Art. 38 - Accertamento delle entrate. 1. Le entrate sono accertate quando, da parte dei dirigenti delle strutture regionali competenti, sono appurate le ragioni del credito della Regione e il soggetto debitore. 2. La struttura regionale preposta alla ragioneria procede alla registrazione contabile delle somme accertate, per la parte che viene a scadenza nell’esercizio. 3. L'impegno di somme nei capitoli di spesa delle contabilità speciali genera un accertamento per pari importo nei corrispondenti capitoli dell'entrata. Art. 39 - Riscossione e versamento delle entrate. 1. Le entrate sono riscosse, di norma, dal tesoriere regionale sulla base di ordinativi di riscossione emessi dal dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria; in questo caso, la riscossione coincide con il versamento dell’entrata. 2. Gli ordinativi di riscossione sono corredati di tutti gli elementi che ne consentono l’esecuzione da parte del tesoriere regionale e sono emessi, separatamente per competenza e residui, anche in corrispondenza di più capitoli. 3. Il tesoriere regionale rilascia una bolletta di quietanza per ciascuna riscossione effettuata, dandone immediata comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria. 4. In ogni caso il tesoriere regionale non può ricusare la riscossione delle somme, anche in mancanza di ordinativo di riscossione, pagate in favore della Regione e deve tenere dette somme in deposito fino al ricevimento del correlato ordinativo di riscossione. 5. Le entrate per le quali non risulta possibile o conveniente la riscossione tramite il tesoriere regionale possono essere incassate da dipendenti specificamente incaricati, con l’obbligo da parte degli stessi di rendicontare le somme incassate e di procedere al successivo versamento nella tesoreria regionale.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

14

Art. 40 - Residui attivi. 1. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate entro il termine dell’esercizio, per le quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara il permanere delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento. 2. I dirigenti delle strutture regionali competenti devono promuovere le azioni per evitare l’eventuale prescrizione dei crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere ostacoli alla regolare riscossione delle entrate. 3. La struttura regionale preposta alla ragioneria procede alla cancellazione delle registrazioni contabili degli accertamenti e dei residui attivi previa comunicazione del dirigente della struttura regionale competente che attesta l’inesigibilità o l’insussistenza delle correlative entrate. Art. 41 - Fasi della gestione contabile delle spese. 1. Le fasi della gestione contabile delle spese sono: a) l’impegno; b) la liquidazione; c) l’ordinazione; d) il pagamento. Art. 42 - Impegni di spesa. 1. La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali competenti, nell’ambito delle proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell'esercizio; gli impegni sono assunti, entro la scadenza dell’esercizio di riferimento, nei limiti degli stanziamenti di competenza. 2. Con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come tali sono rilevati, senza la necessità di ulteriori atti, le somme stanziate nei capitoli relativi: a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale; b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale; c) alle spese e agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese di natura assimilabile; d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari. 3. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria provvede alla prenotazione degli impegni di spesa relativi a quote di obbligazioni pluriennali, derivanti dall’approvazione di piani e programmi adottati dalla Giunta regionale. 4. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa. 5. Quando l'obbligazione risulta definitivamente estinta per un importo inferiore a quello del corrispondente impegno, il dirigente della struttura regionale competente deve darne tempestiva comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria, la quale procede per la parte inutilizzata: a) all'immediato ripristino della disponibilità sullo stanziamento di bilancio, qualora l’impegno sia stato assunto sulla competenza dell’esercizio in corso; b) alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora l’obbligazione derivi da esercizi precedenti.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

15

6. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall’Unione europea e dalle relative deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale, nonché per le risorse disposte dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto, possono essere assunte obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in corrispondenza con l’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte. Art. 43 - Verifica della regolarità contabile degli impegni di spesa. 1. Gli atti amministrativi che dispongono impegni di spesa sono trasmessi preventivamente al dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta: a) l'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno; b) la corretta imputazione della spesa; c) la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzato. 2. All'apposizione del visto di cui al comma 1 corrisponde la prenotazione contabile dell'impegno di spesa, con la quale si rendono indisponibili le relative somme sullo stanziamento di riferimento. 3. In caso di revoca in corso d’anno della prenotazione contabile, la struttura regionale preposta alla ragioneria ricostituisce la disponibilità sul corrispondente stanziamento. 4. Il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria, in caso di non apposizione del visto, comunica la propria determinazione motivata al dirigente della struttura regionale competente. Art. 44 - Liquidazione delle spese. 1. Il dirigente della struttura regionale competente liquida le spese nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto, determinando la somma da pagare in base ai titoli e ai documenti che comprovano il diritto acquisito dal creditore. 2. La liquidazione è trasmessa alla struttura regionale preposta alla ragioneria e, oltre a tutti gli elementi necessari per consentire l'emissione dell'ordinativo di pagamento e l’estinzione dello stesso, deve contenere: a) nel caso di acquisizione di beni e servizi, l'attestazione che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti; b) nel caso di erogazione di contributi o di ogni altro tipo di spesa diversa da quella di cui alla lettera a), l'attestazione che si sono realizzate le condizioni stabilite. Art. 45 - Cessioni di credito. 1. Le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della Regione qualora siano alla stessa notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa. Art. 46 - Ordinativi di pagamento. 1. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria emette in capo al tesoriere regionale gli ordinativi di pagamento corredati di tutti gli elementi che ne consentono l’esecuzione. 2. Gli ordinativi di pagamento sono emessi, separatamente per competenza e residui, nei limiti della disponibilità dei corrispondenti stanziamenti di cassa autorizzati.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

16

3. Gli ordinativi di pagamento da eseguire mediante quietanza diretta da parte del creditore, interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre, sono commutati dal tesoriere regionale in assegni circolari o in altri mezzi di pagamento equipollenti offerti dal sistema bancario e postale. 4. Prima dell’approvazione del rendiconto generale, possono essere emessi ordinativi di pagamento in conto residui purché il relativo importo trovi corrispondenza fra le somme che, sulla base delle registrazioni contabili, risultino da mantenere a residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto generale stesso. Art. 47 - Altre forme di pagamento. 1. Il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria può emettere nei confronti del tesoriere regionale: a) ruoli di spesa fissa, per i pagamenti da effettuare periodicamente e dei quali risultano determinati sia l’ammontare che la scadenza; b) sospesi di cassa, per i pagamenti in valuta estera o relativi a spese per le quali sussiste una scadenza non dilazionabile e che non possono essere eseguiti in tempo utile con le modalità ordinarie; c) ordini di domiciliazione, per i pagamenti relativi a canoni, utenze e ad altre spese assimilabili. 2. I pagamenti di cui al comma 1, lettere b) e c), una volta eseguiti dal tesoriere regionale, devono essere sollecitamente liquidati dalle strutture regionali competenti, al fine dell’emissione dei conseguenti ordinativi di pagamento a copertura. Art. 48 - Esecuzione e quietanza dei pagamenti. 1. Gli ordinativi di pagamento, i ruoli di spesa fissa, i sospesi di cassa e gli ordini di domiciliazione sono trasmessi al tesoriere regionale che provvede alla loro esecuzione e all’ottenimento del rilascio da parte del creditore della quietanza incondizionata nelle forme e nei modi consentiti dalla legge. Art. 49 - Budget operativi. 1. La Giunta regionale, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della spesa, può assegnare ai dirigenti titolari di centri di responsabilità uno o più budget operativi. 2. Ogni budget operativo è riferito ad un capitolo di spesa ed è attribuito di risorse corrispondenti ad una parte o all’intero stanziamento del capitolo stesso, per importi comunque equivalenti in termini di competenza e di cassa. 3. Con l'assegnazione dei budget operativi o, in corrispondenza alla loro variazione in corso d'esercizio, sono stabiliti per ciascuno: a) la durata, comunque non eccedente il termine dell'anno di riferimento; b) la tipologia delle spese da gestire; c) gli eventuali vincoli, condizioni e limiti alla gestione. 4. Il provvedimento di assegnazione dei budget operativi è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 5. Il dirigente titolare di budget operativo liquida le spese ed emette direttamente gli ordinativi di pagamento su apposite posizioni di conto aperte presso il tesoriere regionale, osservando le disposizioni sulla liquidazione e sul pagamento delle spese stabilite dalla presente legge.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

17

6. Il dirigente titolare di budget operativo, nel termine di trenta giorni dalla chiusura del budget, e comunque con riferimento al 31 dicembre dell’anno a cui il budget stesso si riferisce, predispone il consuntivo delle spese sostenute e lo invia alla struttura regionale preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale. 7. Gli importi del budget operativo eventualmente non utilizzati: a) ricostituiscono la disponibilità del capitolo di riferimento, se rilevati in corrispondenza della chiusura in corso d’anno del budget operativo stesso; b) originano economie di spesa, se rilevati in sede di chiusura dell’esercizio. Art. 50 - Fondi economali. 1. I fondi economali sono attribuiti agli economi regionali che provvedono direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento o all’assegnazione di budget operativi. 2. I pagamenti delle spese a carico dei fondi economali possono essere eseguiti in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento, comprese le modalità di tipo elettronico. 3. Gli economi regionali predispongono il rendiconto dei pagamenti effettuati e lo inviano alla struttura regionale preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale, nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta di reintegro o di chiusura del fondo economale e, comunque, con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui il fondo stesso si riferisce. 4. Le somme assegnate agli economi regionali sono impegnate in via provvisoria e sono successivamente imputate in via definitiva ai capitoli di riferimento, sulla base dei relativi rendiconti. Art. 51 - Residui passivi ed economie di spesa. 1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio, per le quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara la necessità di mantenimento a bilancio. 2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui: a) se relative a spese correnti, per non più di due anni successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato; b) se relative a spese d'investimento, per non più di sette anni successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato. 3. Alla liquidazione delle spese relative ai residui passivi eliminati, anche per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al comma 2, di cui è data evidenza in apposito allegato del rendiconto generale previsto dall’articolo 53, i dirigenti delle strutture regionali competenti assumono, con proprio atto, un impegno sullo stanziamento di competenza del bilancio di previsione annuale del capitolo su cui originariamente è stato assunto l’impegno, e il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria dispone le correlate registrazioni contabili. (2) 4. Costituiscono economie di spesa le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell’esercizio. Art. 52 - Servizio di tesoreria. 1. Il servizio di tesoreria è disciplinato dalla legge regionale. 2. Entro i tre mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio il tesoriere regionale deve rendere il conto della gestione del servizio svolto contenente tutti gli elementi

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

18

necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione.

CAPO VI - Rendiconto Art. 53 - Rendiconto generale. 1. Il rendiconto generale è composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio. 2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente. 3. Il rendiconto generale è approvato con legge regionale entro il 30 giugno successivo al termine dell’esercizio cui si riferisce. 4. Al rendiconto generale è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria. Art. 54 - Conto del bilancio e conto generale del patrimonio. 1. Nel conto del bilancio sono esposte le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura classificatoria adottata per il bilancio di previsione annuale. 2. Il conto generale del patrimonio indica la consistenza iniziale, le variazioni intervenute, le poste rettificative e la consistenza finale relative a: a) attività e passività finanziarie; b) beni immobili e mobili; c) ogni altra attività e passività. 3. Il conto generale del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e le poste patrimoniali, nonché l’indicazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica. 4. Al conto generale del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio a cui il conto stesso si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e del reddito da essi prodotto. 5. Al fine di consentire l’armonizzazione del conto del patrimonio regionale con quello dello Stato, la Regione predispone le riclassificazioni stabilite dalla normativa statale in materia. Art. 55 - Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali. 1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali sono: a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all’articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, mediante specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni; b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla normativa regionale in materia; c) pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

19

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale. Art. 56 - Entrate e spese degli enti locali per funzioni delegate. 1. Nei bilanci e nei rendiconti degli enti locali le entrate e le spese relative all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione sono rappresentate in appositi stanziamenti, nell’ambito dei criteri di classificazione vigenti per tali enti, in modo da mantenere la corrispondenza con i relativi stanziamenti regionali e consentire, in allegato al rendiconto, la rappresentazione dell’impiego dei fondi relativi alle funzioni delegate. 2. Gli enti locali delegati presentano alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto relativo al precedente esercizio delle spese effettuate nell’ambito delle funzioni delegate e una relazione che evidenzia i risultati conseguiti. 3. Al fine di consentire adeguate forme di controllo economico e finanziario sulle attività delegate agli enti locali, la Giunta regionale emana apposite direttive per la predisposizione e presentazione del rendiconto e della relazione di cui al comma 2.

CAPO VII - Consiglio regionale Art. 57 - Autonomia contabile. 1. L’autonomia contabile del Consiglio regionale è assicurata nelle forme, nei modi e nei contenuti stabiliti dall’ordinamento vigente in materia. Art. 58 – Attività informativa. 1. La Giunta regionale, in accompagnamento al disegno di legge di Rendiconto generale, presenta al Consiglio regionale una relazione che: a) illustra le attività e i risultati delle politiche regionali di settore; b) esprime la valutazione, sotto il profilo economico e finanziario, delle risultanze annuali della gestione dell’entrata e della spesa. 2. La Giunta regionale, su richiesta del Consiglio regionale o delle commissioni consiliari competenti, fornisce lo stato di attuazione in corso d’anno della programmazione regionale e della spesa regionale. 3. La Giunta regionale definisce, d’intesa con la commissione consiliare competente, le direttive per una raccolta sistematica delle informazioni necessarie all’attività di controllo del Consiglio regionale. 4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di esercizio degli enti, aziende, agenzie regionali e società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali. 5. La Giunta regionale comunica mensilmente al Consiglio regionale tutte le variazioni adottate con atto amministrativo.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

20

Art. 59 – Attività di controllo. 1. E’ istituito presso la Commissione consiliare competente in materia di bilancio un osservatorio avente il compito di monitorare e verificare gli effetti diretti e indiretti delle leggi di spesa. 2. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua risorse e personale da destinare all’attività di cui al presente articolo.

CAPO VIII - Norme finali Art. 60 - Norme transitorie. 1. Per consentire il graduale adeguamento della gestione di bilancio e contabile all’eliminazione dell’istituto della perenzione amministrativa, ai residui passivi derivanti da impegni assunti fino al 31 dicembre del 2001 si applicano, a tutto l’esercizio 2006, le norme di cui all'articolo 83 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335". (3) 2. Fino all’applicazione della forma del documento informatico con firma digitale agli ordinativi di riscossione e di pagamento, la trasmissione in via elettronica al tesoriere regionale di tali ordinativi può essere accompagnata da un unico documento cartaceo riepilogativo contenente tutti gli elementi degli ordinativi trasmessi. 3. Il rendiconto generale dell’esercizio 2001 è redatto secondo le norme della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72. Art. 61 - Entrata in vigore. 1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2002. Art. 62 – Abrogazioni. 1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 60, dal 1° gennaio 2002 sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed, in particolare: a) la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come novellata da:

1) legge regionale 7 settembre 1982, n. 43; 2) legge regionale 12 dicembre 1985, n. 64; 3) legge regionale 3 agosto 1993, n. 42; 4) articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35; 5) articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1984, n. 33; 6) articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32; 7) comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1; 8) lettere l) e m), comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53; 9) articoli 1, 2, 3, 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 28; 10) articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41; 11) articoli 2, 3, 4, 5 della legge regionale 25 febbraio 1996, n. 6; 12) articolo 46 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28; 13) articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6;

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

21

14) articolo 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31; 15) articolo 21 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29; 16) articolo 36 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;

b) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6; c) il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1. (1) Lettera così modificata da comma 1 art. 49 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, che ha tolto la parola “istituzionali” dopo le parole “altri soggetti”. (2) Comma così sostituito da comma 2 art. 49 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1. (3) L'articolo 83 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 nel testo vigente a seguito dell'abrogazione del quarto e quinto comma operata dall'art. 25 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 e dalla abrogazione del secondo comma operata dal terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 recita: "Art. 83 - Eliminazione di residui passivi. I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi. (omissis) In caso di accertata insussistenza i residui vanno comunque eliminati, anche se non sia compiuto il termine di perenzione. (omissis)."

SCHEDA LEGGI

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE

SEZIONE I - DATI QUANTITATIVI INIZIATIVA LEGISLATIVA

- della Giunta

- consigliare

- degli enti locali

- popolare

- mista DURATA ITER (GIORNI dalla data di presentazione alla data di approvazione) __155___ NUMERO ARTICOLI: __62__ NUMERO COMMI:__205__ NUMERO CARATTERI: __50464__ TABELLE E/O ALLEGATI: SI NO

QUANTI _______

SEZIONE II – ITER D’AULA EMENDAMENTI NO SI

VOTAZIONE MAGGIORANZA UNANIMITA’ ORDINI DEL GIORNO NO SI

TITOLO ORDINE DEL GIORNO ____ ____________________________________________

VOTAZIONE MAGGIORANZA UNANIMITA’ NUMERO SEDUTE 1 N. 48 DEL 14-11-2001) IMPUGNATIVE COSTITUZIONALI

NO

SI

ESTREMI RICORSO MOTIVI ESITO _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEZIONE III - ANALISI REDAZIONALE TIPOLOGIA (TECNICA REDAZIONALE)

legge nuova SI NO

1) disciplina materia non oggetto di precedenti interventi normativi regionali

2) nuova disciplina sostitutiva di precedente riportare gli estremi della precedente disciplina normativa Legge regionale 9 dicembre 1977 n 72 - novellazione SI NO

riportare gli estremi della legge regionale oggetto di novellazione ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREVEDE INTERVENTI DI DELEGIFICAZIONE SI NO

- SE SI INDICARE QUALI INTERVENTI SONO PREVISTI ED INDICARE EVENTUALI CASI APPLICATIVI CHE SI SONO VERIFICATI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREVEDE INTERVENTI ATTUATIVI

- DEL CONSIGLIO

- DELLA GIUNTA

- DELLA GIUNTA SENTITA LA COMMISSIONE CONSILIARE

- IN ALTRE FORME SEZIONE IV - ANALISI DEI CONTENUTI FONTE GIURIDICA DELLA POTESTA’ LEGISLATIVA REGIONALE (per materia/e di competenza prevalente) Dlgs 28 marzo 2000 n 76 “Principi fondamentali e norme di coordinamento di bilancio e di contabilità in attuazione dell’articolo 1 comma 4 della legge 25 giugno 1999 n 208 CONNESSIONE CON ALTRE MATERIE DI COMPETENZA STATALE/REGIONALE _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVENTUALE RIFERIMENTO A PRINCIPI COSTITUZIONALI, STATALI E COMUNITARI Art.119 della Costituzione PREVEDE L’ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI/COMPITI AMMINISTRATIVI SI NO

SE SI A QUALI SOGGETTI (ENTI TERRITORIALI, AUTONOMIE FUNZIONALI, ENTI REGIONALI DIPENDENTI, AZIENDE, AGENZIE, SOCIETÀ PARTECIPATE, FATTISPECIE DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALI…)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FINALITA’ ED AMBITI DI INTERVENTO E/O DESTINATARI Con questa legge la Regione ha recepito le disposizioni previste dal decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 dandosi un nuovo ordinamento contabile sulla base dei seguenti principi:

- separazione delle responsabilità politica e gestionale - semplificazione delle procedure e garanzie di una maggiore trasparenza nell’azione amministrativa - accentuazione del processo di controllo dei risultati dell’amministrazione

STRUMENTI ATTUATIVI (procedure di programmazione, strumenti di concertazione…..) Documento di programmazione economica e finanziaria(DPEF) Piani d’attuzione(PAS) vedi lr 35/2001 PREVISIONE DI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE E/O DI CONCERTAZIONE (sportello unico, conferenza di servizi……) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONE DI RENDICONTAZIONE/MONITORAGGIO (RELAZIONE OSSERVATORI…) SI NO

- SE SI INDICARE LE MODALITÀ

Relazione di accompagnamento al disegno di legge su Rendiconto;definizione di direttive per la raccolta sistematica di informazioni da Giunta d’intesa con commissione consiliare competente. Invio da parte della Giunta dei bilanci di enti e aziende e agenzie regionali e società con partecipazione maggioritaria; Osservatorio sulla spesa di cui all’art.58

1

CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2117DEL 2 agosto 2002 "ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA

CONTABILITÀ DELLA REGIONE - L.R. 39/2001"

La Regione Veneto, a seguito del decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76 recante“Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e dicontabilità delle Regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno1999, n. 208” ha approvato la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamentodel bilancio e della contabilità della Regione", entrata in vigore il 19 dicembre 2001(BUR n. 109 del 4 dicembre 2001).

Le disposizioni della L.R. 39/2001 (da ora in poi "Legge") si applicano a decorreredall'esercizio finanziario 2002.

I principi ispiratori del nuovo ordinamento, che si originano nel più ampio quadrocostituito dalla riforma della P.A., sono in particolare quelli relativi:

� alla separazione delle responsabilità politica e gestionale; infatti, mentre gli organidi governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e ne verificano irisultati, alla dirigenza è attribuita la competenza di gestione delle risorse conl'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ancheattraverso l'adozione di autonomi poteri di spesa;

� alla semplificazione delle procedure e all'esigenza di garantire un maggior livellodi trasparenza nell'azione amministrativa;

� all'accentuazione del processo di controllo dei risultati dell'amministrazione.

Il nuovo ordinamento contabile regionale, oltre al recepimento dei contenuti derivantidal D. Lgs. 76/2000:

� ha tenuto conto delle peculiarità e specifiche esigenze presentate dalla realtàfinanziaria e contabile della Regione, assicurando piena attuazione al principiocostituzionale di autonomia finanziaria e contabile regionale;

2

� ha rappresentato l'occasione per introdurre e regolamentare diversamente istituiti estrumenti negli specifici ambiti della contabilità, del bilancio e del budget, così darealizzare una “manutenzione” profonda di un assetto legislativo sostanzialmenteimmodificato dal 1976.

In coerenza con il generale obiettivo di semplificazione che ha ispirato l'approvazionedella Legge, anche la parte relativa alla gestione delle entrate e delle spese, è stataridotta nell’estensione dei contenuti e nel numero degli articoli, evitando didisciplinare aspetti meramente procedurali, tecnico-operativi e di dettaglio cherisultano già impliciti negli applicativi amministrativo-contabili in uso o che,comunque, possono trovare più idonea disciplina in fonti ordinamentali di rangodiverso, quali i regolamenti della Giunta regionale.

1. Le principali innovazioni contenute nella L.R. 39/2001

Le aree di innovazione e modifica del nuovo ordinamento recato dalla L.R. 39/2001,in particolare, riguardano:

� la diversa struttura e frequenza della legge finanziaria;

� la copertura delle leggi di spesa;

� la previsione di una nuova struttura del bilancio e del rendiconto generale;

� l'introduzione di nuove modalità di variazione del bilancio;

� l'esercizio provvisorio e l'assestamento del bilancio;

� l'istituzione di uno o più fondi relativi al cofinanziamento regionale;

� i residui passivi e l'istituto della perenzione amministrativa;

� la previsione di azioni per l'ottimizzazione dell'indebitamento;

� l'accoglimento della metodica di budget;

� l'introduzione del controllo di gestione e la previsione di elementi di contabilità deicosti;

� la disciplina dell'attività informativa resa in favore del Consiglio regionale el'istituzione dell'osservatorio sugli effetti della spesa;

3

� la gestione delle entrate;

� l'assunzione degli impegni di spesa;

� la liquidazione e il pagamento delle spese;

� l’introduzione di nuovi strumenti e modalità di erogazione della spesa.

1.1. Il DPEF e il PAS

Il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e il Piano diattuazione e spesa (PAS), previsti e disciplinati dalla L.R. 29 novembre 2001, n. 35,che detta le nuove norme sulla programmazione regionale, sono richiamati nell'ambitodella nuova Legge quali strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio,assieme alla legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio di previsioneannuale (Articolo 1).

Il DPEF è individuato quale documento di indirizzo per l'attività di governo dellaRegione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, e contiene, in particolare:

� l'analisi sintetica della congiuntura economica in essere;

� la valutazione dello stato di avanzamento dei Piani di settore (ulteriori documentidi programmazione previsti dalla L.R. 35/2001) e dei PAS, mediante l'attività dimonitoraggio e di valutazione (Articoli 27 e segg.);

� le proposte di variazione del PAS in corso d'esercizio e le indicazioni per laformulazione del nuovo PAS.

Il DPEF, predisposto dalla Giunta regionale, viene trasmesso dalla stessa, entro il 30giugno di ogni anno, al Consiglio regionale per la sua approvazione.

La L.R. 35/2001 individua il PAS come un piano di tipo finanziario nell'ambito delquale si determinano le priorità in relazione all'impiego delle risorse disponibili,ripartendo le stesse per gruppi omogenei di intervento denominati "Azioni", relativealla realizzazione di infrastrutture, opere, azioni di sostegno e regimi di aiuto.

La programmazione tramite PAS avviene in base ad un processo continuo, rispetto alquale ciascun PAS ha la durata massima triennale.

4

Per ciascun anno di riferimento il PAS contiene un piano finanziario che specifica ifondi stanziati per ogni singola Azione, nonché le norme per l'attuazione della spesa eper il raccordo con la legislazione di settore.

Il PAS è adottato dalla Giunta regionale ed approvato con legge da parte del Consiglioregionale; così come con legge è operato il suo aggiornamento che, di norma, avvienecontestualmente all'approvazione del bilancio di previsione annuale.

La L.R. 35/2001 prevede poi che ciascun PAS - una volta avviato operativamente - siasottoposto all'attività di monitoraggio ai fini della rilevazione del suo evolversiprocedurale, fisico e finanziario e all'attività di valutazione.

Le attività di monitoraggio e valutazione del PAS costituiscono parte integrante delprocesso di programmazione e hanno un impatto diretto anche sul sistema informativodel bilancio e del controllo di gestione che fornisce dati e informazioni necessari allarealizzazione di tali attività.

La L.R. 35/2001 contiene, inoltre, alcune norme che disciplinano l'attuazione dei PAS,con la previsione della possibilità di assunzione di obbligazioni pluriennali per gliinterventi che presentano uno sviluppo temporale oltre all'esercizio e che formerannoimpegno sui bilanci annuali via via interessati.

Un ulteriore riflesso contabile derivante dalla gestione del PAS è il disimpegnod'ufficio previsto nel caso in cui siano superati i termini stabiliti dalla L.R. 35/2001(Articolo 22).

1.2. La legge finanziaria

Il nuovo ordinamento (Articolo 2) dispone l'approvazione di una legge finanziaria incorrispondenza della manovra di bilancio, che contenga il quadro di riferimentofinanziario, per il periodo corrispondente al bilancio pluriennale, in connessione con leesigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale (il precedente ordinamentocontabile della Regione Veneto consentiva invece l’emanazione di più leggifinanziarie nel corso dell’esercizio).

I principali contenuti della legge finanziaria riguardano:

a) l'individuazione delle misure che incidono sulla determinazione del gettito deitributi regionali;

b) l'individuazione delle misure che comportano un impatto finanziario sulla

5

legislazione vigente, in termini sia di rifinanziamento che di riduzione della spesaoriginariamente prevista per l'esercizio di riferimento del bilancio annuale e perciascuno degli ulteriori esercizi considerati nel bilancio pluriennale;

c) la diversa distribuzione nel tempo, e fra gli obiettivi di intervento, delleautorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilanciopluriennale;

d) la previsione di azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale;

e) l'indicazione degli importi dei fondi speciali, articolati in singole partite cheindicano sia l'oggetto dell'iniziativa legislativa, sia le somme destinate allacopertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale,distintamente per la parte corrente e per la parte d'investimento;

f) l'individuazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario per l'anno diriferimento del bilancio e per ciascuno dei successivi anni del bilancio pluriennale.

Rispetto ai contenuti accolti nell'ambito del precedente ordinamento, la nuova Leggesi differenzia, oltre che per l'esplicitazione dei contenuti di cui ai precedenti punti a) ed), soprattutto per l'allocazione nella stessa, anziché nella legge di bilancio,dell'individuazione:

� degli importi dei fondi speciali, comprendendo anche le relative tabelle in allegato;

� del livello massimo di ricorso al mercato finanziario modificabile, nel corsodell'esercizio, con legge di assestamento in ipotesi di peggioramento dell'equilibriocomplessivo del bilancio; in capo alla legge di bilancio resta l'autorizzazionedell'effettivo ricorso all'indebitamento per il solo esercizio a cui l'autorizzazione siriferisce (Articolo 21, comma 3).

Un'ulteriore innovazione accolta dal nuovo ordinamento è la previsione di una o piùleggi collegate alla finanziaria che possono stabilire modifiche ed integrazioniesclusivamente di tipo ordinamentale e procedurale alla legislazione vigente(cosiddetti "collegati"), che non devono comportare variazioni di spesa.

1.3. Le leggi di spesa

Rispetto alla normativa precedente in tema di leggi di spesa, il nuovo ordinamento(Articolo 4, comma 1) prevede che, laddove tali leggi incidano su più esercizi, l'entitàdella spesa sia indicata sia in relazione al primo esercizio che per ciascun anno diriferimento del bilancio pluriennale. Ciò per l'esigenza di assicurare che la definizione

6

della copertura venga affrontata in modo da operare a priori una corretta valutazionesu un orizzonte temporale ultra-annuale delle implicazioni della legge di spesa sugliequilibri del bilancio.

Di conseguenza, non è più possibile rinviare alla legge di bilancio:

� la determinazione dell'entità della spesa per le leggi a caratterecontinuativo/ricorrente;

� la definizione delle quote destinate a gravare su ciascun esercizio di riferimentoper le leggi di spesa a carattere pluriennale.

Queste modifiche sono dettate prevalentemente per dare maggiore certezza alleprospettive di realizzazione delle previsioni legislative, non subordinandole al rischiodi carenze di copertura, comunque sempre possibili nel caso di rinvio dellequantificazioni alla legge di bilancio; ciò sia in relazione ai totali che alle singolequote, rispettivamente per i due tipi di leggi di spesa sopra richiamati.

Più in generale, la preoccupazione di assicurare una congrua copertura finanziaria pertutte le leggi che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, ècorrisposta dalla prescrizione che il riscontro di tale copertura debba avvenire perciascun anno di riferimento del bilancio pluriennale (Articolo 5, comma 3).

La Legge conferma l'utilizzazione della scheda di analisi economico-finanziaria(Articolo 6, comma 2, lett. c), già prevista nel precedente ordinamento, e introduce,con riguardo ai progetti di legge che prevedono spese che incidono su più esercizi,l'obbligo di evidenziarne gli oneri per ciascuno degli esercizi interessati dal bilanciopluriennale.

In particolare, la scheda di analisi economico-finanziaria deve essere predisposta inrelazione ai disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, alle proposte diiniziativa del Consiglio regionale e alle proposte di iniziativa popolare, dei Consiglicomunali, etc.

Con riguardo ai disegni di legge della Giunta regionale, la struttura che redige il testodi legge deve predisporre contestualmente la scheda di analisi economico-finanziariae, dopo aver acquisito il parere della Direzione per gli affari legislativi, inviare tutta ladocumentazione alla Struttura regionale competente al bilancio per la formulazionedella nota di verifica. Una volta in possesso di tutta la documentazione prevista (testodel disegno di legge; scheda di analisi economico-finanziaria; parere dell'ufficiolegislativo; nota di verifica) la struttura regionale competente la invia alla Giuntaregionale per il prosieguo del relativo iter procedimentale.

7

Con riguardo ai progetti di legge di iniziativa consiliare (seguono lo stesso iter anchequelli di altra iniziativa), la Legge prevede che il Presidente del Consiglio regionale,nell'assegnare i progetti di legge alle competenti commissioni, richieda la scheda dianalisi economico-finanziaria alla Giunta regionale che deve fornirla entro i 30 giornisuccessivi (Articolo 6, comma 3). A tal fine, la Segreteria Generale dellaProgrammazione trasmette la richiesta alla struttura competente e alla Strutturaregionale preposta al bilancio che provvede, quindi, ad inviare la documentazione(nota di verifica e scheda di analisi economico-finanziaria) al Consiglio regionale,tramite la Segreteria di Giunta.

La scheda di analisi economico-finanziaria è predisposta anche in relazione ai disegnidi legge e alle proposte di legge che non prevedono attività di spesa; in questo caso vacompilata per le parti che non riguardano gli aspetti economico-finanziari.

La modulistica relativa alla scheda di analisi economico-finanziaria e la guida per lasua compilazione sono disponibili nell'Intranet regionale nell'ambito degli Hostingattivi della Segreteria della Giunta e della Struttura regionale preposta al bilancio.

1.4. La nuova classificazione del bilancio e del rendiconto

La nuova classificazione del bilancio regionale è, in generale, orientata arappresentare la materia di bilancio ad un livello di maggiore sintesi rispetto a quelloproprio del precedente ordinamento, con l'obiettivo finale di una più adeguatavisibilità dei contenuti “politici” del bilancio.

A questo fine, la nuova unità elementare del bilancio discusso ed approvato dalConsiglio regionale è l'unità previsionale di base (UPB), che si sostituisce altradizionale capitolo e che, rispetto a questo, si colloca ad un livello più elevato diaggregazione.

Con riguardo all'entrata, la materia del bilancio di previsione annuale e del bilanciopluriennale (Articolo 10) è articolata in:

� titoli;

� categorie, secondo la natura dei cespiti;

� unità previsionali di base.

Con riguardo alla spesa, la materia del bilancio di previsione annuale e del bilanciopluriennale è classificata (Articolo 11) in:

8

� funzioni obiettivo (FO), corrispondenti agli ambiti di intervento individuati dallepolitiche regionali;

� aree omogenee, corrispondenti alle materie di competenza regionale e relative agruppi omogenei di attività all'interno della medesima funzione obiettivo;

� unità previsionali di base (UPB), determinate nell'ambito delle aree omogenee ecorrispondenti alle singole finalità di spesa previste dalla legislazione vigente; leUPB di spesa sono rappresentate distintamente per le spese correnti, per le spese inconto capitale e per le spese per il rimborso di mutui e prestiti (Articolo 11, comma4).

Un'eccezione alla rappresentazione in UPB è costituita dalle contabilità speciali cherisultano ancora articolate in capitoli, sia con riguardo all'entrata che alla spesa.

Un apposito documento allegato al progetto di bilancio (Articolo 9) espone laripartizione delle UPB in capitoli, ai fini della successiva amministrazione e gestionecontabile, nonché dell’attribuzione della responsabilità gestionale ai dirigenti titolaridi budget.

I capitoli risultano individuati:

� per l'entrata in relazione all'oggetto;

� per la spesa in relazione all'oggetto e al contenuto economico.

Nell'ambito del documento allegato viene indicato, per ciascun capitolo, il caratteregiuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa e le disposizioni legislativeche lo prevedono.

Questa impostazione comporta di fatto l'individuazione di due distinti documenti:

� un bilancio "politico" (in cui l'articolazione elementare corrisponde all'UPB)approvato dal Consiglio regionale e che consente la rappresentazione deicontenuti di bilancio in chiave di scelte e di contenuti politici;

� un bilancio "tecnico" o "amministrativo" (in cui l'articolazione elementarecorrisponde al capitolo) che, in allegato al bilancio politico, consente larappresentazione dei contenuti di bilancio ad un livello di maggiore dettaglio alfine di una migliore gestibilità sul piano amministrativo e contabile.

Dopo l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale e ai finidell'effettivo esercizio della responsabilità gestionale della dirigenza, la Giunta

9

regionale assegna i capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità. Laripartizione in capitoli delle UPB e l'attribuzione dei capitoli stessi ai dirigenti possonocomunque essere variati dalla Giunta regionale in corso di esercizio.

Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base agli stessi criteriadottati per il bilancio di previsione annuale (Articolo 3, comma 7). Inoltre, allo scopodi assicurare una maggiore comprensione, il bilancio pluriennale può essererappresentato in unico documento con il bilancio di previsione annuale.

Le innovazioni introdotte dalla Legge in tema di classificazione dell'entrata e dellaspesa si estendono anche alla parte finale del ciclo del bilancio, ovvero al rendicontogenerale.

Il rendiconto generale, quale documento atto a dimostrare i risultati della gestione, ècomposto da due distinti conti:

� il conto del bilancio;

� il conto generale del patrimonio.

Nello specifico, con riguardo alle modalità di classificazione del conto del bilancio(Articolo 54, comma 1), è sufficiente evidenziare che lo stesso deve necessariamenteessere predisposto utilizzando i medesimi criteri classificatori adottati per il bilanciodi previsione annuale; ciò per una evidente e pacifica esigenza di simmetria econtinuità, dal momento che nel conto del bilancio sono rappresentati i risultati dellagestione delle entrate e delle spese autorizzate con il bilancio di previsione annuale.

Di conseguenza, il conto del bilancio viene predisposto:

� per l'entrata, in titoli, categorie e UPB;

� per la spesa, in funzioni obiettivo, aree omogenee e UPB.

Un apposito documento allegato al rendiconto generale espone i risultati dellagestione in termini di ripartizione delle UPB in capitoli, ai fini di coerenza e perfettaspecularità con quanto previsto all'articolo 9 in relazione al bilancio di previsioneannuale.

Nell'ambito del conto del bilancio non è più prevista la puntuale elencazione deglielementi dell’entrata e della spesa nei quali si articola la rappresentazione dellecomponenti contabili, consentendo, di fatto, una maggiore flessibilità nella scelta dellarappresentazione o meno di alcune "poste" di minore significato, in precedenza

10

rappresentate ed, eventualmente, l'accoglimento di elementi informativi non previstinella precedente elencazione.

Con riguardo alle modalità di classificazione del conto generale del patrimonio, nellanuova disciplina è accolta un'ulteriore classificazione in corrispondenza dei beniregionali (Articolo 54, comma 3) che evidenzia i beni suscettibili di utilizzazioneeconomica (cosiddetto patrimonio fruttifero); al fine di dare evidenza formale adinformazioni necessarie all’individuazione delle potenziali capacità della Regione difar fronte ad eventuali garanzie da fornire ai creditori.

Come conseguenza dell'accoglimento della nuova struttura classificatoria, anche ibilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali dovranno essereredatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all’articolazione deicorrispondenti documenti della Regione. Quando per le caratteristiche del sistemacontabile ciò non possa avvenire, dovranno essere elaborati specifici documenti diraccordo sulla base di opportune riclassificazioni (Articolo 55, comma 1).Tale adeguamento dovrà essere realizzato a partire dal bilancio di previsione perl'esercizio 2003, mentre, con riguardo al rendiconto per l'esercizio 2002, il raccordocon la nuova classificazione di bilancio avverrà sulla base di opportunariclassificazione.

1.5. L'introduzione di nuove modalità di variazioni del bilancio

L'istituto delle variazioni ha subito significative modifiche, anche in dipendenza dellenuove modalità di classificazione per UPB.

L’obiettivo primario di tali modifiche è quello di assicurare maggiore flessibilità allagestione del bilancio, individuando una diversa localizzazione delle competenze inmateria di variazioni in capo al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.

Il Consiglio regionale rimane l'organo competente a operare variazioni al bilancio,restando di fatto invariata la competenza di tipo generale rappresentatadall’approvazione del bilancio.

In alcuni casi individuati dalla Legge (Articolo 22), tuttavia, la competenza ad operarevariazioni di bilancio spetta alla Giunta regionale, risultando confermate lecompetenze già attribuite all'organo esecutivo dalla precedente normativa e previste dinuove. In tale modo, viene accentuata la caratteristica della flessibilità del bilancioquale strumento tecnico di tipo gestionale di cui è titolare la Giunta regionale, nonchédel bilancio quale strumento di indirizzo politico di cui, invece, è titolare il Consiglioregionale.

11

In base alle nuove disposizioni (Articolo 22, comma 2; lett. b), alla Giunta regionalespetta la facoltà di effettuare variazioni tra diverse UPB, all'interno della medesimaclassificazione economica (spese correnti, spese di investimento e spese per rimborsodi mutui e prestiti), qualora le UPB siano strettamente collegate nell'ambito di unastessa FO oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, daintese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata (adesempio, le UPB relative ai fondi UE, agli accordi di programma quadro, ai pianiterritoriali e, in fase di prima applicazione, le UPB relative all'attuazione dei cosiddetti"decreti Bassanini").

Tale facoltà può essere esercitata dalla Giunta regionale soltanto nel caso in cui dettevariazioni siano di tipo compensativo, non potendo alterare il valore dellostanziamento complessivamente assegnato alle UPB coinvolte nella variazione. Incaso contrario, la competenza in materia si conferma in capo al Consiglio regionale,mediante l'approvazione di una legge.

Sono di competenza della Giunta regionale le variazioni relative:

� all'utilizzazione dei fondi di riserva: per le spese obbligatorie e d'ordine, per lespese impreviste, di cassa (Articoli 17, 18, 19);

� all'istituzione di nuovi capitoli di entrata e spesa in correlazione con l’iscrizione dientrate derivanti da assegnazioni dello Stato o dell’Unione europea; compresa lafattispecie relativa alle variazioni connesse con assegnazioni vincolate statali ecomunitarie tardive (Articolo 22, comma 2, lett. a);

� all'attivazione di anticipazioni di cassa (Articolo 27, comma 1).

La nuova Legge attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad operare variazionidi tipo "tecnico" ovvero connotate dall'assenza di una discrezionalità di tipo politico.Tale competenza riguarda le variazioni relative:

� agli adeguamenti degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali (nellaprecedente normativa la Giunta regionale veniva comunque autorizzata adeffettuare dette variazioni, attraverso una specifica disposizione contenuta nellalegge di bilancio);

� all'attuazione del ricorso all'indebitamento con oneri a carico del bilancio delloStato (che rientra, comunque, in quella generale e primaria relativa all'iscrizione dientrate derivanti da assegnazioni dello Stato);

� all'approvazione o alla variazione di un Piano di attuazione e spesa (Articolo 22,comma 2, lett. e).

12

Un'ulteriore innovazione in termini di variazioni di bilancio è la facoltà attribuita allaGiunta regionale di procedere con proprio atto all'iscrizione, nei corrispondentistanziamenti di competenza dell'esercizio, delle somme derivanti sia da economie dispesa, sia da impegni di spesa insussistenti che risultino finanziati con risorsevincolate (statali, comunitarie e di cofinanziamento regionale) (Articolo 22, comma 3).

Come diretta conseguenza della nuova classificazione del bilancio per UPB, la Giuntaregionale può effettuare modificazioni degli importi a livello di capitoli, nell’ambitodella medesima UPB, che non alterino lo stanziamento complessivo della UPB, nelrispetto dei seguenti limiti: le modificazioni non devono riguardare le autorizzazionidi spesa aventi natura obbligatoria, le spese in annualità e le spese direttamenteregolate con legge (Articolo 9, comma 4, lett. A).

I limiti richiamati relativamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoriae alle autorizzazioni di spese in annualità non vanno riferiti agli stanziamenti dicapitoli che risultino collegati a quote di obbligazioni pluriennali già assunte e chepresentino, comunque, una esuberante capienza rispetto alle esigenze di spesa aglistessi riferite; tale capienza va valutata con riguardo all'intero arco annuale.Il dirigente attribuito del capitolo oggetto di variazione negativa deve rendere formaledichiarazione del positivo riscontro di entrambe le condizioni sopra stabilite.

Gli importi modificati dalla Giunta regionale non possono alterare l'ammontare dellostanziamento riferito alla UPB, quale aggregato elementare su cui è chiamato adesprimersi il Consiglio regionale, così come emerge dalla relativa previsionelegislativa che risulta collocata in corrispondenza dell'articolo che disciplina laripartizione delle UPB in capitoli (Articolo 9, comma 4, lett. a).

Infine, la Giunta regionale opera l'istituzione e la modifica di capitoli, conseguentiall'approvazione di leggi di entrata e di spesa da parte del Consiglio regionale(Articolo 9, comma 4, lett. b).

Con la Legge viene confermato il termine ultimo del 30 novembre per la deliberazionedelle variazioni al bilancio, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste, anche inragione della scarsa o nulla operabilità a livello di effettiva gestione di variazionideliberate oltre tale termine.

1.6. Alcuni aspetti dell'esercizio provvisorio e dell'assestamento del bilancio

La recente riforma della Costituzione (Leggi Costituzionali n.1 del 1999 e n.3 del2001) ha originato alcune rilevanti conseguenze anche nella specifica materia dibilancio e contabilità, quale l'eliminazione del controllo preventivo statale anche sulle

13

leggi regionali di bilancio e sulle altre leggi che realizzano tecnicamente il ciclo delbilancio regionale (legge di esercizio provvisorio, legge finanziaria, legge divariazione, legge di assestamento, etc.).

L'eliminazione del controllo preventivo sulle leggi regionali semplifica la normarelativa all'esercizio provvisorio, che perde ogni riferimento agli adempimenti e aitermini legati al procedimento di controllo (Articolo 15).

In tema di assestamento, oltre ad una più esplicita articolazione dei contenuti di questoistituto contabile, la Legge prevede espressamente la possibilità in tale sede diautorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilitodalla legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell'equilibrio del bilancio pereffetto sia del minore saldo positivo o del maggiore saldo negativo dell'annoprecedente, sia alla gestione delle entrate e delle spese di competenza (Articolo 21,comma 3).

1.7. L'istituzione di uno o più fondi relativi al cofinanziamento regionale

La Legge prevede che nel bilancio di previsione annuale possano essere individuati, inapposite UPB, gli stanziamenti relativi al cofinanziamento regionale delle attività cherealizzano le politiche comunitarie finanziate con risorse dell'Unione Europea e delloStato, nonché delle attività che derivano da intese istituzionali di programma o da altristrumenti di programmazione negoziata (Articolo 24).

Le risorse stanziate in relazione a dette UPB non sono utilizzabili per imputazionediretta di spesa in quanto vengono attribuite, in corso d'esercizio, con provvedimentodella Giunta regionale, ad altre UPB già esistenti o a nuove UPB, in corrispondenzadelle necessità che di volta in volta emergono con riguardo all'avvio delle specificheattività.

Questa modalità di gestione consente di rendere più trasparente il meccanismo diattribuzione delle risorse e di dare immediata evidenza in bilancio all'ammontare dellerisorse complessivamente stanziate, per ognuna delle tipologie di spesa relative alcofinanziamento.

1.8. I residui passivi e l'istituto della perenzione amministrativa

Particolare attenzione meritano le modificazioni accolte nel nuovo ordinamento dibilancio e contabile regionale in relazione alla disciplina dei residui passivi e di quelliconsiderati perenti agli effetti amministrativi.

14

Con la precedente normativa, sia per le spese correnti che per quelle in conto capitale,il mantenimento a bilancio delle somme a residuo era individuata nei soli due esercizisuccessivi a quello cui si riferivano dette somme, che venivano considerate perentiagli effetti amministrativi in caso di mancato pagamento entro il secondo esercizio.

Nella nuova normativa le modificazioni si individuano:

� nella diversità nei tempi di mantenimento a bilancio dei residui passivi; laddove lesomme relative

- a spese correnti impegnate e non pagate entro l’esercizio possono esseremantenute in bilancio nei due anni successivi a quello in cui l’impegno di spesa siè perfezionato;

- a spese in conto capitale impegnate e non pagate entro l’esercizio possono esseremantenute in bilancio nei sette anni successivi a quello in cui l’impegno di spesasi è perfezionato;

� nell'eliminazione dell'istituto della perenzione amministrativa; una volta trascorsi itermini di cui sopra, le somme relative non possono più essere mantenute inbilancio, ma non originano più residui perenti.

Rispetto alla normativa precedente sono state soppresse le disposizioni chedisciplinavano le modalità di utilizzazione delle somme andate in perenzione, unavolta richieste dai creditori, nonché il procedimento in base al quale dette sommepotevano essere iscritte nei successivi bilanci per il pagamento, previa individuazionenel bilancio di previsione di uno o più fondi per la riassegnazione dei residui perenti.

Decorsi i termini di mantenimento in bilancio dei residui passivi (due esercizi per lespese correnti e sette esercizi per le spese in conto capitale), le somme corrispondentisono eliminate dal bilancio stesso; pertanto, si richiama l'attenzione delle strutturecompetenti sull'esigenza di un'accurata programmazione dell'attività di spesa anche inordine ai tempi di esecuzione, che devono essere compatibili con i nuovi limiti postiper la gestione dei residui.

Allo scopo di consentire un graduale adeguamento della gestione di bilancio econtabile all'eliminazione dell'istituto della perenzione amministrativa, è prevista unagestione transitoria dei residui perenti (Articolo 60, comma 1), che consente lagestione - secondo le norme stabilite dal precedente ordinamento contabile - degliimpegni assunti fino al 31 dicembre 2001, per un periodo che si estende a tutto il2006.

1.9. La previsione di azioni per l'ottimizzazione dell'indebitamento

15

Con riguardo all'indebitamento, la Legge ha attribuito alla Giunta regionale laindividuazione di azioni volte all'ottimizzazione del debito già contratto, con la suaridefinizione mediante operazioni di trasformazione di scadenze, tassi o con il ricorsoa strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari (Articolo 26,comma 6).

Tra i possibili interventi, a mero titolo esemplificativo, si richiama la rinegoziazione dimutui già contratti dalla Regione che si realizza, laddove se ne ravvisi unaconvenienza economica, attraverso il ricorso all’anticipata estinzione del debitoresiduo e alla contemporanea contrazione di nuovi mutui, operando in tale contesto larideterminazione della durata dei mutui stessi e/o del tasso di interesse.

2. L'accoglimento della metodica di budget

Il D. Lgs. 76/2000 ha confermato anche in relazione agli aspetti gestionale-contabili ilprincipio di separazione tra la funzione di indirizzo e controllo attribuita alla direzionepolitica e quella di gestione riferita alla dirigenza; principio organizzatorio generale lacui introduzione risale al D. Lgs. 29/1993, in materia di pubblico impiego.

In applicazione di detto principio, la Legge prevede la ripartizione delle UPB incapitoli, da parte della Giunta regionale, anche ai fini dell’attribuzione dellaresponsabilità gestionale ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.Si realizza così l'assegnazione a questi ultimi delle risorse necessarie alraggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progettifinanziati nell'ambito del bilancio (Articolo 9, commi 2 e 3).

L'esigenza di tradurre a livello operativo il principio di separazione e la correlatanecessità di attribuire la responsabilità gestionale ai dirigenti hanno comportato lanecessità di individuare idonei strumenti, dal punto di vista metodologico, qualil'adozione della metodica di budget (già a partire dal 1998), disponendone la suadefinitiva collocazione nell'ambito del nuovo ordinamento di bilancio e di contabilità.

Nello specifico, gli aspetti fondamentali disciplinati nell'ambito del nuovoordinamento in materia di metodica di budget (Articoli 28 - 32) riguardano:

1. la formulazione di previsioni annuali, articolate per centri di responsabilità,relativamente ai risultati da conseguire, alle attività correnti e di investimento darealizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare e ai fattori operativida utilizzare;

16

2. l'assegnazione al dirigente preposto a ciascun centro di responsabilità di specificaresponsabilità gestionale e di risultato, attraverso l'attribuzione da parte dellaGiunta regionale dei relativi budget (Articolo 28);

3. l’individuazione di specifici documenti a supporto della metodica di budget (ildocumento di direttive e i budget delle strutture) (Articoli 28 e 29);

4. l’individuazione della metodica di budget quale base per la formulazione delbilancio annuale di previsione (Articolo 28, comma 4);

5. la previsione dell’attività di monitoraggio e di specifici report a ciò dedicati, per laverifica in corso d’anno dello stato di avanzamento dei dati di budget e deglieventuali scostamenti intervenuti o che presumibilmente interverranno (Articolo31).

La responsabilità di budget e di risultato viene assegnata, in via generale, ai dirigentiregionali responsabili di direzioni e ai dirigenti responsabili di strutture organizzativequali le Unità periferiche, complesse e di progetto, articolando il piano dei centri diresponsabilità su un unico livello di budget.

Tale articolazione ha il vantaggio di rendere più semplice il processo di formulazionedel budget, sia in relazione alla concreta attivazione delle procedure e dei tempi disvolgimento necessari, sia con riguardo all'estensione e alla struttura del sistemainformativo dedicato alla metodica.

In base a quanto stabilito nel nuovo ordinamento di contabilità, l'avvio del processo dibudget corrisponde all'effettivo esercizio della funzione di indirizzo da parte dellaGiunta regionale attraverso l'emanazione del documento di direttive (Articolo 28,comma 2); documento che contiene le espressioni di volontà e le decisioni propriedell'organo esecutivo nei confronti della dirigenza, per la formulazione dei budget diciascun centro di responsabilità e del bilancio annuale di previsione.

La scelta intrapresa, di utilizzare le proposte di budget delle strutture anche come basedi riferimento per la formulazione del bilancio annuale di previsione, offrel'opportunità di una più agevole attivazione e gestione del processo di budget, maanche di una buona condizione di partenza in termini di "efficienza" data dallosfruttamento dell'avvio contestuale dei due processi.

A livello operativo, tale scelta garantisce una sorta di automatismo che consente lacongruente coniugazione dei due processi, anche dal punto di vista procedurale e dellabase dati.

17

L'attività di monitoraggio dei budget (Articolo 31, comma 1) ha lo scopo di porre inevidenza gli eventuali scostamenti intervenuti, o che possono intervenire nel corsodella gestione, rispetto alle previsioni originarie. Gli scostamenti e i risultati finalidella gestione dei budget sono rappresentati attraverso specifici report a ciò dedicati.

In particolare, il rapporto annuale sulla gestione dei budget (Articolo 32) contiene ilraffronto tra le quantità preventivate nei budget e i risultati conseguiti.

I budget dei centri di responsabilità possono essere variati nel corso dell'esercizio diriferimento mediante il processo di revisione (Articolo 31, commi 2-4) enecessariamente quando intervengono variazioni di bilancio (modificazioni neglistanziamenti, creazione di nuove unità previsionali di base, etc.) anche di tipocompensativo (tra capitoli della medesima UPB o di UPB diverse) o vi sia la necessitàdi integrare o di modificare gli obiettivi rappresentati nei budget stessi.

Dal punto di vista operativo, l'accoglimento della metodica di budget corrispondeall'introduzione di una nuova procedura informatica per la formulazione, da parte dellestrutture, delle proposte di budget sfruttando le opportunità offerte dalla rete regionale,mantenendo tuttavia le impostazioni metodologiche ed organizzative già ampiamentetestate negli anni precedenti.

2. 1. L'introduzione del controllo di gestione e la previsione di elementi dicontabilità dei costi

La Legge disciplina la materia del controllo di gestione in relazione agli aspetti diordine generale, di seguito alla metodica di budget, considerando i due sistemi rispettoad un approccio di reciproca progressiva integrazione l'uno con l'altro (Articoli 33 -35).

La disciplina prevista consente di individuare le componenti principali del controllo digestione in relazione:

1. alla struttura organizzativa che si identifica nell'insieme dei centri di responsabilitàgià enucleati con riguardo alla metodica di budget (Articolo 34);

2. alla struttura tecnico-contabile che, per realizzare l’analisi degli scostamenti, siavvale dei dati e delle informazioni traibili dal sistema di contabilità regionale,dalla metodica di budget e da altre parti del sistema informativo della Regione(Articolo 35, commi 1 e 2);

3. al processo del controllo di gestione attraverso il quale si procede alla raccolta,all’analisi e all’elaborazione dei dati e delle informazioni inerenti l’attività della

18

Regione come possibile strumento di supporto per l’attuazione delle scelteallocative delle risorse regionali (Articolo 35, comma 3).

Con l'individuazione dei centri di responsabilità si rende riconoscibile e si formalizzala distribuzione della responsabilità gestionale in capo alle unità organizzative diriferimento, ovvero della responsabilità in ordine al rispetto dei criteri dell'efficacia edell'efficienza nella realizzazione delle attività assegnate.

L'aspetto tecnico-contabile della componente strutturale del controllo di gestione èinerente all'individuazione e alla configurazione degli oggetti di analisi, alladefinizione dei dati e delle informazioni indispensabili per la misurazione e/o laqualificazione degli oggetti di analisi accolti, nonché all'individuazione dellemetodiche di rilevazione contabile e di elaborazione dei dati.

All'unità organizzativa centrale preposta al controllo di gestione è attribuito ilcoordinamento dell'attuazione del sistema di controllo per ognuna delle componentisopra richiamate (Articolo 34, comma 2).

La Legge opera poi uno specifico riferimento all'analisi e al controllo dei costiladdove prevede che il controllo di gestione debba essere strutturato in modo tale daconsentire l'analisi dei fattori produttivi impiegati (Articolo 33, comma 3). Ciò tenutoconto che:

� la contabilità finanziaria rappresenta, comunque, il sistema di rilevazione contabiledominante;

� la possibile area di applicazione, in ambito regionale, di una metodologia per larilevazione e il controllo dei costi si individua, in particolare, al livello dei costi diorganizzazione e di funzionamento.

3. La disciplina dell'attività informativa resa in favore del Consiglio regionale el'istituzione dell'osservatorio sugli effetti della spesa

Con il nuovo ordinamento si prevede una sistematica attività informativa della Giuntaregionale in favore del Consiglio regionale (Articolo 58) che, oltre a contenuti giàesistenti (relazione al rendiconto generale; bilanci e relazioni gestionali degli enti,aziende, agenzie regionali e società con partecipazione maggioritaria; etc.), si traduce:

� nello stato di attuazione, in corso d'anno, della programmazione regionale e dellaspesa regionale, su richiesta del Consiglio regionale o delle Commissioniconsiliari;

19

� nella raccolta sistematica di dati e informazioni necessari a supportareefficacemente l'attività di controllo del Consiglio regionale.

Per consentire l'attività di controllo da parte del Consiglio regionale è previstal'istituzione, presso la competente Commissione consiliare, di un osservatorioattribuito del compito di monitorare e verificare gli effetti diretti ed indiretti delleleggi di spesa regionali.

4. La gestione delle entrate e delle spese

4.1. La gestione delle entrate

L’applicazione del principio di separazione della responsabilità politica e gestionale,come per altri istituti contabili, ha richiesto anche per la fase dell'accertamento delleentrate alcune innovazioni (Articolo 38).

Spetta al dirigente della struttura regionale competente (cioè al dirigente preposto aciascun centro di responsabilità cui è assegnata specifica responsabilità gestionale e dirisultato) l'accertamento delle entrate di pertinenza, inteso come:

� determinazione del soggetto debitore;

� determinazione delle ragioni del credito regionale;

� determinazione dell'importo del credito dovuto alla Regione.

Ai fini dell'equilibrio generale del bilancio rilevano sia le maggiori spese sia le minorientrate. Pertanto, il dirigente della struttura regionale competente attiverà le azioninecessarie alla riscossione dei crediti nonché quelle volte ad evitare la prescrizionedegli stessi; ciò attraverso la previsione di idonee soluzioni procedurali e informativeper le quali va assicurata l'integrazione con le procedure contabili in uso.

Di conseguenza, il procedimento di gestione interna delle entrate di pertinenza diciascuna struttura va opportunamente correlato con gli adempimenti della Strutturaregionale preposta alla ragioneria.

Alla Struttura regionale preposta alla ragioneria vanno tempestivamente trasmessi:

� in corso di esercizio, i dati e le informazioni rilevanti per la registrazione incontabilità degli accertamenti e per l’emissione dei correlati ordinativi diriscossione;

20

� alla fine di ciascun esercizio - e dopo aver comunque esperito le azioni per evitarel'eventuale prescrizione dei crediti o quelle per rimuovere gli eventuali ostacoli allariscossione delle correlate entrate - le attestazioni di sussistenza, inesigibilità oinsussistenza dei crediti, per gli adempimenti conseguenti previsti dall'articolo 40,comma 3.

In corrispondenza dell'istituto della riscossione e del versamento delle entrate èprevista la figura del cosiddetto “agente riscuotitore” (Articolo 39, comma 5). Gliagenti riscuotitori sono dipendenti specificamente incaricati, con provvedimento dellaGiunta regionale, ad incassare le entrate regionali per le quali non risulta possibile oconveniente la riscossione tramite il Tesoriere regionale. La Legge prevede in capoagli stessi l'obbligo di procedere al versamento delle somme alla Tesoreria regionalenonché di dare formale dimostrazione delle somme incassate.

4.2. L'assunzione degli impegni di spesa

Anche le innovazioni introdotte in relazione all'istituto contabile dell'impegno di spesasono una conseguenza diretta dell’applicazione del principio di separazione dellaresponsabilità politica e gestionale, laddove gli organi di governo definiscono gliobiettivi e i programmi da attuare e ne verificano i risultati, mentre alla dirigenza èattribuita la competenza di gestione delle risorse e di adozione delle determinazioniche impegnano la Regione verso l'esterno, attraverso l’esercizio di autonomi poteri dispesa (Articolo 42).

In particolare, la Giunta regionale:

� provvede all’assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri diresponsabilità;

� emana gli indirizzi generali e le direttive per l'attività di gestione da parte deidirigenti competenti;

� adotta i piani, i programmi e i progetti relativi ai procedimenti per l'assunzione diobbligazioni da parte dei dirigenti competenti.

I dirigenti delle strutture regionali competenti assumono le obbligazioni cheimpegnano la Regione verso l'esterno, in base alla legge, a contratto o altro titolo,mediante l’esercizio degli autonomi poteri di spesa attribuiti.

Gli atti deliberativi della Giunta regionale che comportano spese sono previamentesottoposti al riscontro di copertura finanziaria da parte del dirigente della Strutturaregionale preposta alla ragioneria.

21

A tale fine, il dispositivo deliberativo deve contenere la seguente formula: "di dareatto che gli oneri di cui al presente provvedimento pari ad euro … faranno carico alcapitolo di spesa … del vigente bilancio di previsione annuale e saranno impegnaticon decreto del dirigente della struttura regionale competente"; tale dispositivo vieneintegrato nel caso di spese che si protraggano su arco pluriennale con: … e aicorrispondenti capitoli di spesa degli esercizi successivi per euro ….".

L'avvenuto riscontro della copertura finanziaria è espressamente riportato in calceall'atto deliberativo e corrisponde, sotto il profilo contabile, alla registrazione di unaprenotazione di spesa che assume il duplice significato di:

� garanzia di copertura della spesa derivante dall'atto deliberativo della Giuntaregionale, rendendo indisponibili le somme prenotate al finanziamento di altreiniziative di spesa;

� elemento conoscitivo fondamentale ai fini del monitoraggio finanziario.

Successivamente i dirigenti delle strutture regionali competenti determinano lemodalità operative per l'attuazione dell'intervento (compresa l'individuazione deitermini per il suo completamento, in coerenza con quelli propri delle procedurecontabili) e assumono con proprio decreto i relativi impegni di spesa.

I decreti di impegno del dirigente devono essere preventivamente trasmessi allaStruttura regionale preposta alla ragioneria per l'ottenimento del visto di regolaritàcontabile di cui all'articolo 43.

Alla fine dell'esercizio le prenotazioni alle quali non corrispondano gli atti di impegnosono cancellate dalla contabilità e non producono più alcun effetto.

La Struttura regionale preposta alla ragioneria effettua monitoraggi specifici sullostato di attuazione delle prenotazioni di spesa.

Resta fermo che spetta alla Giunta regionale disporre l'assunzione delle obbligazioni edei relativi impegni di spesa nell'ambito delle proprie attribuzioni e con la stessaprocedura sopra delineata (Articolo 43).

La Struttura regionale preposta alla ragioneria, sulla base della legge regionale cheapprova il bilancio di previsione annuale e delle successive leggi di variazione, peralcune tipologie di spesa, procede direttamente alla registrazione degli impegnicosiddetti "tecnici", rilevati per le somme stanziate nei capitoli relativi:

� alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della

22

Giunta e del Consiglio regionale;

� alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;

� alle spese e agli oneri per il personale dipendente e alle altre spese di naturaassimilabile;

� agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari;

� alle contabilità speciali, laddove l'impegno di spesa si genera automaticamente incorrispondenza del relativo accertamento nella parte relativa all'entrata.

L'assunzione dell'impegno di spesa corrisponde ad una obbligazione validamenteassunta e perfezionata nel corso dell'esercizio e la sua permanenza in contabilità èsubordinata al riscontro dell'effettiva sussistenza dell'obbligazione.

E' compito del dirigente della struttura regionale competente attestare l'esistenza dellesomme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio (residui passivi) e lanecessità del loro mantenimento a bilancio.

Se la correlata obbligazione risulta definitivamente estinta per un importo inferiore aquello del corrispondente impegno, il dirigente della struttura regionale competentedeve darne tempestiva comunicazione alla Struttura regionale preposta alla ragioneriache procederà alle conseguenti registrazioni contabili.

La dichiarazione di sussistenza delle obbligazioni a fine esercizio, presuppone che idirigenti delle strutture regionali competenti attivino idonee soluzioni organizzative eprocedurali per il monitoraggio periodico delle obbligazioni assunte, preordinato arilevare gli accadimenti (scadenza dei termini, prescrizione, ecc.) che incidono sulladinamica e sussistenza delle obbligazioni stesse.

Le obbligazioni sussistenti possono essere mantenute a bilancio e conservate nel contodei residui se:

� relative a spese correnti, per non più di due anni successivi a quello in cuil'impegno si è perfezionato;

� relative a spese in conto capitale, per non più di sette anni successivi a quello incui l'impegno si è perfezionato.

Nel caso di superamento dei limiti temporali previsti dalla Legge per il mantenimentoa bilancio - tra i residui passivi - delle suddette spese, le corrispondenti somme

23

faranno carico ai relativi capitoli di competenza dell'esercizio successivo, soltanto se idirigenti delle strutture regionali competenti abbiano dichiarato la sussistenza delleobbligazioni e indicato i motivi (ad esempio a causa di contenziosi in atto) per ilsuperamento di tali limiti temporali.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto e richiamando quanto già espresso in meritoall'eliminazione dell'istituto della perenzione amministrativa, i dirigenti delle struttureregionali competenti dovranno:

� prevedere negli atti di assunzione delle obbligazioni di spesa i termini entro cui ilbeneficiario dovrà ultimare gli adempimenti a proprio carico, a pena di decadenzadell'obbligazione; ciò al fine di consentire la realizzazione del pagamento entro itermini previsti per il mantenimento delle corrispondenti somme a bilancio;

� avviare la revisione dei procedimenti amministrativi per il loro adeguamento ainuovi termini previsti, nel caso in cui le obbligazioni siano relative a somme chepossono essere iscritte nella competenza dell'esercizio successivo alla scadenza deitermini di mantenimento in conto residui.

Nei casi in cui l’ordinamento consenta l’assunzione di obbligazioni pluriennali dispesa, i correlati impegni sono assunti per la quota in scadenza in ogni esercizio.

Nei casi di adozione da parte della Giunta regionale di piani e programmi checomportino obbligazioni pluriennali, il dirigente della Struttura regionale preposta allaragioneria provvede alla "prenotazione" degli impegni di spesa per la quota inscadenza in ogni esercizio.

In particolare, per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione sia dicassa, approvati dall'Unione Europea e dalle relative deliberazioni del CIPE dicofinanziamento nazionale, nonché per le risorse disposte dai quadri finanziari, sia diprogrammazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto,possono essere assunte obbligazioni - anche a carico degli esercizi successivi al primo- in corrispondenza dell'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorsedisposte.

Alla Struttura regionale preposta alla ragioneria spetta il controllo di regolaritàcontabile nonché il riscontro degli adempimenti e dei termini stabiliti dalla Leggerelativamente alla gestione delle entrate e delle spese (Articolo 36, comma 2).

L'attività di controllo da parte dei dirigenti delle strutture coinvolte nell'attivitàgestionale investe tutte le fasi contabili dei processi di entrata e di spesa, si esplicacentralmente e perifericamente ed è preordinata soprattutto ad assicurare la regolaritàcontabile, anche mediante azioni di informazione e di assistenza.

24

La verifica di regolarità contabile degli impegni di spesa (Articolo 43) si esercitapreventivamente sugli atti e i documenti contabili ed è volta ad accertare gli aspettiche costituiscono il valido presupposto dell’impegno stesso. In particolare essa fariferimento:

a) all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno;

b) alla corretta imputazione della spesa;

c) alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

4.3. La liquidazione e il pagamento delle spese

La liquidazione è la fase del procedimento di spesa nella quale, nei limitidell’ammontare dell’impegno assunto, viene individuata esattamente la persona delcreditore e stabilito l’esatto importo delle somme da pagare, in base a validadocumentazione idonea a dimostrare il diritto acquisito dal creditore.

La liquidazione, previa istruttoria degli uffici competenti sulla base dei titoli e deidocumenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore, è disposta, nelle forme e nelrispetto delle indicazioni di cui all’articolo 36 della Legge, dal dirigente della strutturaregionale competente o da altro dirigente della struttura formalmente incaricato.

L'atto di liquidazione deve contenere, in particolare:

� nel caso di acquisizione di beni e servizi, l’attestazione che la fornitura abbiarispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi ed i terminiprevisti, la bolletta di inventariazione dei beni iscritti nell’"inventario dei benimobili durevoli" e l’originale della fattura emessa dal creditore;

� nel caso di erogazione di contributi o di ogni altro tipo di spesa diversa da quella dicui al punto precedente, l’attestazione che si sono verificate le condizioni stabilite;

� tutti gli elementi necessari per consentire l’emissione dell’ordinativo di pagamentoe l’estinzione dello stesso.

Prima della liquidazione delle correlate spese, possono essere accolte eventualicessioni di credito, sempre che le stesse siano state notificate presso la sede legaledella Regione ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionalecompetente, da comunicare alla Struttura regionale preposta alla ragioneria o daallegare alla liquidazione di spesa.

25

La Legge ha soppresso, nell’ambito del procedimento relativo alla fase dellaliquidazione, la cosiddetta richiesta di emissione dell’ordinativo di pagamento, inquanto insita nella stessa disposizione di liquidazione (innovazione già inserita neiprogrammi informatici di contabilità).

La liquidazione è trasmessa alla Struttura regionale preposta alla ragioneria che,effettuato il controllo di regolarità contabile e di completezza della documentazione dispesa, provvede ad emettere in capo al Tesoriere regionale gli ordinativi dipagamento, secondo quanto disposto dall’articolo 46 della Legge.

Accanto agli ordinativi di pagamento è stata mantenuta la possibilità di ricorrere adaltre forme di pagamento relativamente a fattispecie particolari.

Per pagamenti da effettuarsi periodicamente, caratterizzati da importo e scadenzapredeterminati (ad esempio, contributi in annualità costanti), analogamente a quantostabilito nella precedente legge di contabilità, è prevista la possibilità di ricorrereall’emissione di "ruoli di spesa fissa" (Articolo 47, comma 1, lett. a), aventi gli stessicontenuti degli ordinativi di pagamento ed atti a consentirne l’esecuzione. Inparticolare, l’emissione dei ruoli di spesa fissa, da parte del dirigente responsabiledella Struttura regionale preposta alla ragioneria, potrà avvenire previa presentazioneda parte del dirigente della struttura regionale competente della liquidazione di spesa,con riferimento all’ammontare dell’impegno assunto sulla base della quota diobbligazione pluriennale ricadente sull'esercizio di riferimento.

Inoltre, per procedere al pagamento di spese aventi una scadenza non dilazionabile e,per le quali, il ricorso alle modalità ordinarie di pagamento non consente il rispetto deitermini contrattualmente o legislativamente previsti, nonché per i pagamenti in valutaestera, il dirigente responsabile della Struttura regionale preposta alla ragioneria puòemettere “sospesi di cassa” nei confronti del Tesoriere regionale (disposizioni dipagamento aventi forma e contenuti diversi dagli ordinativi di pagamento masostanzialmente uguali) (Articolo 47, comma 1, lett. b). I pagamenti in anticipazioneeffettuati dal Tesoriere con tali modalità, devono essere preceduti o, eventualmente,seguiti entro pochi giorni, dalla regolare liquidazione in capo alle strutture regionalicompetenti, ai fini della successiva regolarizzazione con emissione dell’ordinativo dipagamento a copertura.

La Legge ha inoltre espressamente previsto, tra le suindicate forme particolari dipagamento, la possibilità di emettere "ordini di domiciliazione" per il pagamento dicanoni, utenze ed altre spese assimilabili, generate da forniture o servizi aventicarattere continuativo (Articolo 47, comma 1, lett. c). Tale facoltà va comunqueriferita a situazioni particolari per le quali non sia possibile effettuare il pagamentocon le modalità ordinarie e richiede la trasmissione, da parte della struttura regionale

26

competente, della documentazione giustificativa della spesa corredata dall’attestazionedella regolarità della fornitura.

4.4. L’introduzione di nuovi strumenti e modalità di erogazione della spesa

Nell'ambito della Legge, un’ulteriore significativa area d’innovazione si individuanella migliore articolazione degli strumenti di attuazione di modalità particolari digestione e di erogazione della spesa.

La figura del “funzionario delegato”, prevista dalla precedente normativa contabile, èstata superata disciplinando - anche in conformità con la nuova logica budgettaria(Articoli dal 28 al 32) - gli istituti del budget operativo (Articolo 49) e del fondoeconomale (Articolo 50).

Tali istituti sono attivati per consentire un iter più celere ed efficace per l'erogazionedelle spese, per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alla normaleprocedura di gestione; ciò tenuto conto che l’attuale applicativo di gestione garantisceil rispetto delle scadenze di pagamento per quelle spese dovute a fornitori o prestatoridi servizi che presentano normali termini di pagamento.

Il budget operativo, che viene assegnato dalla Giunta regionale con propriadeliberazione, contiene i seguenti elementi essenziali:

� la motivazione per cui non risulti possibile o conveniente ricorrere alla normaleprocedura di gestione della spesa;

� l’individuazione del dirigente titolare del centro di responsabilità e del suosostituto;

� l’individuazione del capitolo di bilancio a cui imputare la spesa e il relativoimporto;

� la tipologia delle spese da gestire;

� la determinazione di eventuali termini per la realizzazione di progetti ed interventi;

� le modalità di rendicontazione e l’eventuale indicazione del soggetto individuatoper l’approvazione del consuntivo di spesa.

Il dirigente titolare del centro di responsabilità, attribuito di budget operativo, puòavvalersi, anche in parte, della possibilità di provvedere al pagamento delle spesericorrendo alla procedura ordinaria, anziché al budget stesso. In tal caso, il pagamento

27

effettuato determina - per pari importo - la diminuzione della residua disponibilità delbudget operativo.

Il ricorso alla procedura ordinaria:

� è possibile a condizione che la somma da liquidare trovi capienza nelle residuedisponibilità del budget operativo;

� è attivato con decreto di liquidazione del dirigente che individua le ragioni deldebito, i soggetti creditori e l’importo dovuto;

� avviene indicando, all’atto della liquidazione di cui al punto precedente, ilriferimento al budget operativo interessato.

In sede di chiusura dell'esercizio finanziario, o in corso di esercizio, in corrispondenzadel completo utilizzo del budget operativo, deve essere predisposto il consuntivo, neltermine di trenta giorni dalla data di chiusura del budget operativo e comunque entro iltrenta gennaio di ogni anno. Tale consuntivo è trasmesso alla Struttura regionalepreposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi di spesa in originale, alfine delle verifiche contabili di competenza; copia del consuntivo è trasmessa alsoggetto individuato per l’approvazione del medesimo.

I fondi economali vengono attribuiti dalla Giunta regionale a favore degli economi(Articolo 50) per provvedere al pagamento di quelle spese, tipiche del funzionamentodi uffici periferici o proprie dell'attività economale, per le quali non sia possibile oconveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento o mediante assegnazione dibudget operativi.

Gli elementi costitutivi e gestionali dei fondi economali corrispondono a quelli giàdefiniti per i budget operativi, con l’unica differenza che sono imputati tra le partite digiro e che eventuali pagamenti con procedura ordinaria troveranno regolazionecontabile nei pertinenti capitoli di bilancio.

Oltre al consuntivo finale, i titolari devono provvedere ad una rendicontazioneparziale nel caso in cui venga raggiunto un ammontare di € 15.000,00 al fine diassicurare la progressiva corretta imputazione della spesa effettivamente sostenuta coni singoli fondi economali.

Le spese così rendicontate sono reimputate, a cura della Struttura regionale prepostaalla ragioneria, nei pertinenti capitoli di bilancio, sulla base di specifichecomunicazioni del titolare del fondo economale, che certifica l’avvenuta esecuzionedel pagamento e l’acquisizione delle relative pezze giustificative.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)

NUOVE NORME SULLA PROGRAMMAZIONE

TITOLO I - Principi generali

CAPO I - Finalità della programmazione

Art. 1 – Finalità. 1. La Regione, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto regionale ed in particolare dall’articolo 5, assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e gli Enti locali, definendo obiettivi, criteri e modalità della propria azione, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Art. 2 - Soggetti della programmazione. 1. La Regione determina gli obiettivi generali della programmazione. 2. Gli enti locali e le parti economiche e sociali partecipano al processo di programmazione attraverso la concertazione quale metodo per la individuazione delle strategie e la condivisione delle forme di intervento nel rispetto delle reciproche competenze. Art. 3 - Applicazione del principio di sussidiarietà. 1. La responsabilità dell'attuazione è attribuita, conformemente all’articolo 118 della Costituzione ed in applicazione del principio di sussidiarietà, all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina agli interessi del cittadino, nel rispetto dei principi di adeguatezza e congruità. 2. La Regione, nell’esercizio dell’attività di attuazione della programmazione, riconosce e valorizza il ruolo degli altri soggetti pubblici e dei privati ,sia in forma singola che associata e nel rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza. Art 4 - Partecipazione al processo di programmazione. 1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti economiche e sociali. 2. Le forme e le modalità di partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, sono individuate dalla Giunta regionale in relazione ai compiti e alle fasi da svolgere. Art. 5- Tempo nella programmazione. 1. Nel processo di programmazione il tempo costituisce uno degli elementi prioritari nella fissazione dei modi dell'azione regionale. La determinazione di puntuali scadenze e di termini di adempimento, costituisce garanzia della efficacia dell'azione regionale e della efficienza dell'impiego delle risorse finanziarie. Art. 6 - Ciclo della programmazione. 1. Il ciclo della programmazione, dopo aver individuato strategie e obiettivi, determina le forme ed i modi dell'intervento regionale; prosegue con il monitoraggio continuo dell'attuazione e si conclude con la misurazione dei risultati e con la valutazione del loro impatto sulla società, sull'economia, sul territorio.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)

2

2. Dall'attività di monitoraggio e di valutazione derivano informazioni rispettivamente per l'adeguamento degli strumenti della programmazione e per l'impostazione delle successive fasi. 3. La Giunta regionale disciplina le modalità per lo svolgimento del ciclo della programmazione anche mediante l'emanazione di direttive e manuali tecnico-operativi.

CAPO II - Strumenti e modalità della programmazione Art. 7 - Atti e strumenti della programmazione. 1. Il processo di programmazione si fonda su: a) il Programma regionale di sviluppo (PRS); b) i Piani di settore; c) il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF); d) i Piani di attuazione e spesa (PAS); e) i bilanci pluriennali e annuali.

SEZIONE I - Programma regionale di sviluppo Art. 8 - Struttura del Programma regionale di sviluppo (PRS).(1) 1. Il PRS effettua una ricognizione del quadro storico evolutivo e prospetta scenari di medio-lungo periodo sul possibile sviluppo degli andamenti strategici della società e dell'economia. 2. Il PRS individua le linee fondamentali dell'attività della Regione nel campo economico, sociale e territoriale e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale mediante il concorso dei soggetti pubblici e privati, nel rispetto del principio di autonomia assicurato dall'ordinamento. 3. Il PRS stabilisce indirizzi, direttive, priorità e prescrizioni per l'azione della Giunta regionale nella promozione dell'attività legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa; per l'attività degli enti, delle aziende e agenzie della Regione o degli amministratori delle società e organismi cui essa partecipa. 4. Il PRS può essere specificato attraverso i Piani di settore. Art. 9 - Contenuti del PRS. 1. Il PRS, sulla base della valutazione della precedente programmazione, tenuto conto delle risorse fisiche, finanziarie e sociali disponibili, indica: a) le linee fondamentali per l'attività legislativa regionale, in relazione alle finalità che la società regionale deve perseguire per il suo sviluppo; b) gli obiettivi sociali, economici e dello sviluppo locale di lungo periodo dell'attività della Regione; c) le strategie programmatiche e le metodologie operative per il conseguimento degli obiettivi di medio e breve periodo, assicurando il coinvolgimento degli altri soggetti pubblici e dei privati della società e dell'economia; d) gli indirizzi e gli obiettivi del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri Piani di settore.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)

3

Art. 10 - Approvazione del PRS. 1. La Giunta regionale entro nove mesi dalla sua nomina, formula e adotta una proposta di PRS. 2. La proposta di PRS è elaborata con il metodo della concertazione con tutti i soggetti interessati, singoli o associati. La Giunta regionale determina le modalità della partecipazione dei vari soggetti all’attività di concertazione e ne regola le forme di svolgimento. La Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni, partecipa all’attività di concertazione. 3. La Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di concertazione, espletata ai sensi del comma 2, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale. Qualora non si siano verificate rilevanti evoluzioni nel quadro economico-sociale e politico, può procedere con un aggiornamento del precedente PRS tramite una Nota aggiuntiva. 4. Il Consiglio regionale approva, con legge, il PRS o la Nota aggiuntiva nei successivi tre mesi. Art. 11 - Aggiornamento del PRS. 1. La Giunta regionale nel corso di una legislatura può procedere ad una rielaborazione parziale del PRS con le medesime modalità e procedure dell’articolo 10. Art. 12 - Risorse e modalità del PRS. 1. Sono risorse e modalità del PRS: a) le disponibilità finanziarie da entrate proprie, i trasferimenti statali e comunitari, i beni patrimoniali; b) la capacità organizzativa e di coordinamento del sistema istituzionale e degli altri soggetti della società regionale; c) la compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.

SEZIONE II - Piani di settore Art. 13 - Piani di settore. 1. Nei settori di attività regionale che presentano particolari complessità o che richiedono un articolato recepimento di norme nazionali e comunitarie sono predisposti specifici Piani di settore. 2. I Piani di settore definiscono gli obiettivi e gli strumenti per il raggiungimento dei risultati programmati, nonché gli aspetti amministrativi e normativi. 3. I Piani di settore individuano gli obiettivi specifici e gli strumenti mediante un equilibrato rapporto fra la emanazione di disposizioni e l'impiego di risorse per la realizzazione di servizi o opere da parte di soggetti pubblici oppure di soggetti privati anche in un rapporto di compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato. 4. I Piani di settore sono attuati attraverso i PAS che ripartiscono le risorse tra priorità strategiche e relative misure di attuazione. 5. I Piani settoriali sono economici, sociali e territoriali. 6. Il PTRC disciplina l'uso del territorio e definisce le modalità per una sua utilizzazione equilibrata e sostenibile. Nelle sue specifiche finalità, costituisce quadro di riferimento sovraordinato alla restante pianificazione di settore.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)

4

Art. 14 - Approvazione dei Piani di settore. 1. I Piani di settore sono adottati dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di concertazione, ed approvati dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, sono fatte salve specifiche disposizioni procedurali previste dalle leggi vigenti.

SEZIONE III – Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) Art. 15 - Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF). 1. Il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)è un atto di indirizzo per l’attività di governo della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, dell’anno successivo. 2. Il DPEF determina le eventuali necessità di variazione del PAS di cui al comma 3 dell’articolo 21. Art. 16 - Contenuti del DPEF. 1. Sono contenuti del DPEF: a) l’analisi sintetica della congiuntura in atto; b) la valutazione dell’avanzamento dei risultati dei Piani di settore e dei PAS, sulla base dell’attività di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 27 e seguenti; c) le proposte di variazione del PAS in corso o le indicazioni per la formulazione di quello di nuova predisposizione. Art. 17 - Approvazione del DPEF. 1. La Giunta regionale predispone il DPEF, tenuto conto dell'attività di concertazione, e lo trasmette entro il 30 giugno al Consiglio regionale per l’approvazione.

SEZIONE IV – Piani di attuazione e spesa Art. 18 - Piano di attuazione e spesa (PAS). 1. Nel PRS e nei Piani di settore di cui alle sezioni I e II sono individuate le linee strategiche e i fabbisogni di risorse. 2. Il PAS, di cui alla presente sezione, previa una ricognizione delle risorse disponibili, determina le priorità del loro impiego, ripartendole per gruppi omogenei di intervento, di seguito chiamati Azioni. 3. Le Azioni programmate dal PAS riguardano l’intervento strutturale della Regione, di cui all’articolo 35 e si concretizzano tramite la realizzazione di infrastrutture, di opere nonché di interventi, azioni di sostegno e regimi di aiuto che manifestino la loro utilità oltre l'esercizio nel quale vengono attuati. Art. 19 - Durata e contenuti del PAS. 1. La programmazione tramite i PAS è un processo continuo, con cicli non superiori a tre anni che si concludono al 31 dicembre dell'anno di scadenza. In una

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)

5

legislatura, di norma, sono attuati due PAS. Ogni PAS determina anche la propria durata. 2. Sono contenuti del PAS: a) la definizione delle priorità, degli obiettivi e delle azioni fissate dal PRS e dai Piani di settore; b) l'individuazione dei risultati specifici, quantificati secondo la misura possibile; c) la descrizione sintetica degli interventi previsti per realizzare le priorità; d) le modalità per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione del PAS; e) un piano finanziario che, per ogni anno, precisi per ogni singola Azione, i fondi stanziati; f) le norme per l'attuazione della spesa e per il raccordo con la legislazione di settore. Art. 20 – Formulazione e gestione del PAS. 1. La proposta di PAS è adottata dalla Giunta regionale almeno quattro mesi prima della scadenza del PAS precedente, tenuto conto dell'attività di concertazione. 2. La Giunta regionale individua le modalità con le quali svolgere l'attività di concertazione e determina i modi della partecipazione dei vari soggetti. Questi partecipano anche all’attività di accompagnamento e monitoraggio in itinere, nonché all’attività di valutazione. 3. Le deliberazioni di cui al comma 2 e i risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione sono comunicati al Consiglio regionale. Art. 21 – Approvazione del PAS. 1. La Giunta regionale, dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale del PRS e comunque non oltre sei mesi, tenuto conto della attività di concertazione, adotta il PAS. 2. Il PAS è trasmesso al Consiglio regionale, per l’approvazione con legge entro tre mesi. 3. Il PAS è aggiornato con legge su proposta della Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di concertazione, di norma contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione. Art. 22 – Attuazione del PAS. 1. Al PAS è data completa attuazione sin dalla sua entrata in vigore e per l'intero periodo di programmazione, con assunzione di obbligazioni pluriennali, per gli interventi che si sviluppano oltre un esercizio. 2. Gli interventi finanziati nell'attuazione nel PAS devono completare la fase degli impegni irrevocabili nei sistemi contabili degli attuatori, entro la scadenza del PAS. Devono concludere altresì la fase dei pagamenti nei due anni successivi. Superati tali limiti temporali, i finanziamenti decadono e i competenti uffici provvedono al disimpegno d'ufficio, salvo i casi nei quali sia intervenuta una impossibilità dovuta a motivi giudiziari. In tal caso può essere concessa una proroga, non superiore ad un anno, dal momento in cui l’impossibilità di cui sopra sia venuta meno. Per gli interventi non completati, si procede come al comma 3. 3. Gli interventi finanziati dal PAS devono essere attuati in modo completo e funzionale. Gli eventuali completamenti necessari per dare funzionalità agli interventi restano a carico dei soggetti attuatori.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)

6

4. Progetti complessi, i cui tempi tecnici di esecuzione eccedano il periodo di programmazione di un PAS, possono essere programmati su più PAS. Art. 23 - Raccordo con la programmazione comunitaria. 1. Le linee di intervento previste nel PAS si raccordano con le misure previste nei programmi cofinanziati dall'Unione europea. 2. Il PAS individua, in forma distinta, gli interventi finanziati rispettivamente con soli fondi regionali o cofinanziati con fondi comunitari. Art. 24 - Raccordo con la programmazione nazionale. 1. Al fine di garantire l'unicità del processo programmatorio, la Giunta regionale, contestualmente all'invio al Consiglio regionale della proposta del PAS, avvia i procedimenti per la sottoscrizione di intese istituzionali di programma, ai sensi della deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 marzo 1997 e successive disposizioni di aggiornamento. 2. L'intesa è finalizzata ad armonizzare i finanziamenti statali nel contesto del PAS al fine della realizzazione di interventi di interesse comune. 3. L'intesa può altresì stabilire forme di collaborazione, anche attraverso la costituzione di organi o comitati misti, per la gestione congiunta e il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo. Art. 25 - PAS e Programmazione decentrata. 1. Su iniziativa della Giunta regionale o su richiesta degli enti locali, il PAS può essere articolato, sia per la formulazione che per la gestione, su base territoriale sub-regionale. 2. Per queste aree, ad eccezione delle materie che si ritengano di esclusivo livello regionale, nel PAS sarà predisposta una specifica sezione riguardante tutti i settori di intervento, denominata intesa programmatica d’area (IPA). 3. L'articolazione del PAS, secondo le modalità del comma 1, richiede il consenso delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, ove presenti sul territorio interessato, e della maggioranza dei comuni interessati. 4. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione e di intervento a quanto previsto dalla programmazione decentrata del PAS, partecipandovi anche significativamente con proprie risorse. 5. La Giunta regionale, per la formazione e la gestione delle intese programmatiche d’area (IPA), stabilisce con proprio provvedimento, per ciascuna area, specifiche modalità di concertazione.

TITOLO II – Procedure di valutazione

CAPO I – Accompagnamento, monitoraggio, valutazione (2) Art. 26 – Accompagnamento. 1. L'efficace, tempestiva e flessibile gestione del PAS, è assicurata da una attività di accompagnamento svolta dalla Giunta regionale con l'apporto dei soggetti della concertazione.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)

7

Art. 27 – Monitoraggio. 1. Il monitoraggio è l'attività di rilevazione continua dell'evolversi del PAS sotto il profilo procedurale, fisico e finanziario; unitamente alla valutazione, costituisce parte integrante del processo di programmazione. 2. I contenuti e le modalità dell'attività di monitoraggio sono stabiliti dalla Giunta regionale. 3. La Giunta regionale predispone annualmente un rapporto di monitoraggio. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale per le conseguenti valutazioni sulla programmazione. Art. 28 – Valutazione. 1. L'azione regionale è oggetto di una valutazione in itinere e di una valutazione ex-post, volte a determinare l'impatto rispetto agli obiettivi e le priorità e ad analizzarne le incidenze su problemi strutturali specifici. 2. La valutazione si indirizza in particolar modo sull'analisi degli effetti prodotti sulla situazione economico - sociale, sull'equilibrio del mercato del lavoro, sul miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese, sulla situazione ambientale iniziale e finale. 3. La Giunta regionale svolge, tramite le strutture regionali, tra le quali il nucleo di valutazione di cui all'articolo 31, l’attività di valutazione, i cui risultati sono successivamente trasmessi al Consiglio regionale, tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 59 della legge regionale di contabilità, per le conseguenti valutazioni e l’adozione delle eventuali azioni correttive. Art. 29 – Valutazione in itinere. 1. L'efficacia degli interventi strutturali della programmazione è oggetto di una valutazione in itinere attraverso l'esame dei primi risultati degli interventi, la loro pertinenza ed il grado di conseguimento degli obiettivi. Art. 30 – Valutazione ex-post. 1. La valutazione ex-post mira, una volta concluso il PAS, a rendere conto dell'impiego delle risorse, dell'efficacia degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per i successivi atti di programmazione. 2. La valutazione ex-post verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell'attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata. Art. 31 - Nucleo di valutazione. 1. Il Nucleo di valutazione istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, valuta i progetti di investimento sotto il profilo tecnico, finanziario-economico, amministrativo e procedurale in relazione ai tempi di conclusione della fase progettuale ed a quelli di cantierabilità. 2. I progetti dichiarati congrui sotto il profilo tecnico e immediatamente cantierabili hanno una priorità di finanziamento all'interno della disponibilità del PAS.

TITOLO III – Accordi di programma, adeguamento della legislazione e disposizioni transitorie e finali

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)

8

Capo I – Accordi di programma Art. 32 - Accordi di programma. (3) 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1° giugno 1999, n. 23, per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali. 3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati. 4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti. Art. 33 – Adeguamento della legislazione vigente. 1. La Regione adegua le proprie leggi che prevedono strumenti e procedimenti di programmazione ai principi di cui alla presente legge. Art. 34 – Abrogazioni. 1. La legge regionale 30 aprile 1990, n. 40 "Procedure della programmazione" è abrogata. 2. I riferimenti alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 40/1990 , contenuti nelle leggi regionali vigenti, si intendono riferiti alle norme di cui alla presente legge. Art. 35 - Norme transitorie e finali. 1. Ai procedimenti amministrativi in corso, si continuano ad applicare le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è adottato un nuovo PRS. 3. Nelle more dell'approvazione del PRS la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il DPEF e il PAS, secondo le procedure di cui agli articoli 17 e 21. 4. Il PAS è successivamente adeguato alle disposizioni del PRS approvato dal Consiglio regionale. 5. In sede di redazione del primo PAS la Giunta regionale definisce quali siano le Azioni di cui all’articolo 18 comma 3, che costituiscono l’intervento strutturale della Regione tramite una classificazione delle spese da aggiornare eventualmente con i successivi PAS.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)

9

(1) L'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede che la Giunta regionale adotti e il Consiglio regionale approvi con deliberazione amministrativa il Piano regionale del settore agricolo (PSAGR) entro 180 giorni dall'approvazione del piano regionale di sviluppo. (2) L'articolo 6 della della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede che il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione della legge medesima sia effettuato in conformità agli articoli da 27 a 30 della presente legge e che le risultanze del processo di monitoraggio e valutazione siano trasmesse al Consiglio regionale e al Comitato di concertazione in agricoltura di cui all'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo". (3) L'art. 18 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha previsto la stipula di accordi ai sensi del presente articolo per l'attivazione dei servizi di "Autostrada viaggiante" e "Autostrada del mare".

SCHEDA LEGGI

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)

NUOVE NORME SULLA PROGRAMMAZIONE

SEZIONE I - DATI QUANTITATIVI INIZIATIVA LEGISLATIVA

- della Giunta

- consigliare

- degli enti locali

- popolare

- mista DURATA ITER (GIORNI dalla data di presentazione alla data di approvazione) ___251__ NUMERO ARTICOLI: ___35___ NUMERO COMMI:___84__ NUMERO CARATTERI: __18386__ TABELLE E/O ALLEGATI: SI NO

QUANTI _______

SEZIONE II – ITER D’AULA EMENDAMENTI NO SI

VOTAZIONE MAGGIORANZA UNANIMITA’ ORDINI DEL GIORNO NO SI

TITOLO ORDINE DEL GIORNO _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTAZIONE MAGGIORANZA UNANIMITA’ NUMERO SEDUTE 1 (N.. 48 DEL 14-11-01) IMPUGNATIVE COSTITUZIONALI

NO

SI

ESTREMI RICORSO MOTIVI ESITO _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEZIONE III - ANALISI REDAZIONALE TIPOLOGIA (TECNICA REDAZIONALE)

legge nuova SI NO

1) disciplina materia non oggetto di precedenti interventi normativi regionali

2) nuova disciplina sostitutiva di precedente riportare gli estremi della precedente disciplina normativa Legge regionale 30 aprile 1990 n 40 “Procedure della Programmazione” - novellazione SI NO

riportare gli estremi della legge regionale oggetto di novellazione ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREVEDE INTERVENTI DI DELEGIFICAZIONE SI NO

- SE SI INDICARE QUALI INTERVENTI SONO PREVISTI ED INDICARE EVENTUALI CASI APPLICATIVI CHE SI SONO VERIFICATI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREVEDE INTERVENTI ATTUATIVI

- DEL CONSIGLIO

- DELLA GIUNTA

- DELLA GIUNTA SENTITA LA COMMISSIONE CONSILIARE

- IN ALTRE FORME SEZIONE IV - ANALISI DEI CONTENUTI FONTE GIURIDICA DELLA POTESTA’ LEGISLATIVA REGIONALE (per materia/e di competenza prevalente) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CONNESSIONE CON ALTRE MATERIE DI COMPETENZA STATALE/REGIONALE _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVENTUALE RIFERIMENTO A PRINCIPI COSTITUZIONALI, STATALI E COMUNITARI _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVEDE L’ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI/COMPITI AMMINISTRATIVI SI NO

SE SI A QUALI SOGGETTI (ENTI TERRITORIALI, AUTONOMIE FUNZIONALI, ENTI REGIONALI DIPENDENTI, AZIENDE, AGENZIE, SOCIETÀ PARTECIPATE, FATTISPECIE DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALI…………………..)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FINALITA’ ED AMBITI DI INTERVENTO E/O DESTINATARI I cambiamenti nel quadro potico-istituzionale avvenuti negli anni 90 con l’introduzione del principio della sussidiarietà nella Costituzione Italiana, ma soprattutto con l’inserimento nell’ordinamento regionale della programmazione negoziata e della programmazione dei fondi comunitari hanno profondamente modificato il concetto di programmazione regionale introducendo l’esigenza di individuare nuovi strumenti che potessero recepire: - il principio della concertazione - il fattore tempo nella programmazione che stabilisce dei vincoli e delle scadenze nell’avanzamento dei programmi, pena la decadenza dei finanziamenti in quanto vincolati al bilancio pluriennale - il ciclo programmatorio scandito temporalmente da quattro fasi concatenate fra loro: progettazione, attuazione, monitoraggio, valutazione dei risultati. - il partenariato come metodo di partecipazione alla gestione. La Regione si è data così una nuova legge di programamzione che andava a sostituire la precedente legge regionale 40/1990 i cui limiti erano dati dalla lentezza delle procedure, la molteplicità degli organi, la mancanza di coordinamento fra piani di settore e disponibilità di risorse, la carenza di monitoraggio. STRUMENTI ATTUATIVI (procedure di programmazione, strumenti di concertazione…..) Programma Regionale di Sviluppo, Piani di settore, Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, Piani d’attuazione e spesa PREVISIONE DI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE E/O DI CONCERTAZIONE (sportello unico, conferenza di servizi……) Accordi di programma PREVISIONE DI RENDICONTAZIONE/MONITORAGGIO (RELAZIONE OSSERVATORI…) SI NO

- SE SI INDICARE LE MODALITÀ - Rapporto di monitoraggio predisposto dalla Giunta regionale annualmente e trasmesso al Consiglio

regionale

Riproduzione a cura del Centro Stampa del Consiglio regionale del Veneto