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I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI) E LE ALTRE FORME DI ASSOCIAZIONE Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas

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I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI) E LE ALTRE FORME DI ASSOCIAZIONE

Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas

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Cosa sono gli appalti pubblici ?

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FONTI – In Europa

- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativaal coordinamento delle procedure diaggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, diforniture e di servizi.

- Direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004, checoordina le procedure di appalto degli entierogatori di acqua e di energia, degli enti cheforniscono servizi di trasporto e servizi postali.

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FONTI – In Italia

- D.lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture in attuazionedelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

- Dpr 207/2010, Regolamento di esecuzione edattuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163.

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FONTI – In discussione

- Le Direttive 18/2004 e 17/2004 sono stateabrogate dalle Direttive 23/2014, 24/2014 e25/2014 (dovranno essere recepite entro il 18aprile 2016).

E’ in discussione alla Camera ed al Senato la nuova legge sugli Appalti Pubblici

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- Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- Le stazioni appaltanti sono tutte leamministrazioni pubbliche;

- Per la gestione degli appalti pubblici èprevisto il rispetto dei principi ditrasparenza e libera concorrenza.

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Come partecipare agli appalti pubblici ?

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- Procedura aperta, ristretta, negoziata;

- Affidamenti diretti;

- Soglie comunitarie – appalto sopra e sottosoglia.

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a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di fornituree di servizi diversi da quelli di cui alla letterab.2), aggiudicati dalle amministrazioniaggiudicatrici che sono autorità governativecentrali indicate nell'allegato IV;

b) 207.000 euro;

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di serviziaggiudicati da stazioni appaltanti diverse daquelle indicate nell'allegato IV al Codice deicontratti;

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b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati dauna qualsivoglia stazione appaltante, aventi peroggetto servizi della categoria 8 dell'allegato IIA, servizi di telecomunicazioni della categoria 5dell'allegato II A, le cui voci nel CPVcorrispondono ai numeri di riferimento CPC7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegatoII B;

c) 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici eper le concessioni di lavori pubblici.

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Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/2006

“Per servizi o forniture di importo pari o superiore aquarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9(134.000 e 207.000), l'affidamento mediante cottimofiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,rotazione, parità di trattamento, previa consultazione dialmeno cinque operatori economici, se sussistono in talenumero soggetti idonei, individuati sulla base di indaginidi mercato ovvero tramite elenchi di operatori economicipredisposti dalla stazione appaltante. Per servizi oforniture inferiori a quarantamila euro, è consentitol'affidamento diretto da parte del responsabile delprocedimento.”

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Cos’è Sardegna Cat ?

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E’ un centro di acquisto territoriale, che hal’obiettivo di razionalizzare la spesa perbeni e servizi delle amministrazioni delterritorio, di ottimizzare e semplificare leprocedure di acquisto e di supportare iltessuto produttivo locale nell’accessocompetitivo al mercato delle pubblicheforniture.

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Cos’è il Mepa ?

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Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) èun mercato digitale in cui leAmministrazioni abilitate possonoacquistare, per valori inferiori alla sogliacomunitaria, i beni e servizi offerti dafornitori abilitati a presentare i propricataloghi sul sistema.

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La partecipazione in forma associata: premessa

• Di cosa si tratta:parliamo di cooperazione tra imprese che nonnecessariamente si devono costituire in un nuovosoggetto giuridico (società di capitali o societàconsortile).

• Vantaggi:a) si evitano i costi della costituzione di una società

soprattutto in vista dell’esito incerto delle gare;b) permette di partecipare a un affare superando la propria

incapacità tecnica o economica oppure la nonconvenienza ad eseguire un’opera o a fornire unservizio di considerevoli dimensioni da soli.06/07/2015

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Normativa di riferimento: D.Lgs. n.163/2006, art. 34 e art. 37. e D.p.r. n. 207/2010 art. 92

• Scopo della norma: mettere insieme i propri requisiti oggettivi in mododa consentire la più ampia partecipazionepossibile alle gare di appalto pubbliche nel rispettodel principio di massima concorrenza.

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I soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici: art. 34, c.1

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le societàcommerciali e le società cooperative

b) consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigianec) i consorzi stabilid) i raggruppamenti temporanei di concorrenti – RTI

costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)e) i consorzi costituiti ai sensi dell’art. 2602 ss. c.c.

costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c)e-bis) le reti di impresaf) gruppo europeo di interesse economico - GEIE

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RTI (o ATI)Tra le forme di partecipazione congiunta i più diffusi sono iRaggruppamenti Temporanei tra Imprese – RTI (chiamateanche Associazioni Temporanee tra Imprese – ATI).

Nozione: è un'aggregazione temporanea e occasionaletra imprese costituita per lo svolgimento di un'attività per ilperiodo necessario al suo compimento allo scopo dipartecipare alla procedura di affidamento di uno specificocontratto pubblico, mediante presentazione di una unicaofferta.

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Composizione del RTI

I raggruppamenti possono essere costituiti daisoggetti di cui alle lettere a) b) e c) dell’art. 34 delD.Lgs. 163/2006 e specificatamente:• a) tra imprenditori individuali, anche artigiani,

società commerciali e società cooperative (sonosocietà il cui scopo prevalente non è il profitto, ma quello mutualistico che consistenel fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membridell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sulmercato);

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• b) consorzi tra società cooperative di produzionee lavoro e fra società artigiane (ai sensi dell’art. 2602cc. è un’organizzazione comune tra più imprenditori al fine dicoordinare e regolare le iniziative comuni per lo svolgimento dideterminate attività di impresa);

• c) consorzi stabili (ai sensi dell’art. 36 sono formati da nonmeno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettiviorgani deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiuntonel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per unperiodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine unacomune struttura di impresa).

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• Il raggruppamento si costituisce con ilconferimento di un mandato collettivospeciale con rappresentanza a una delleimprese raggruppate, c.d. capogruppo omandataria, che avrà la funzione dirappresentare il RTI dinanzi alla stazioneappaltante.

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I diversi tipi di RTI

• Orizzontale: una riunione di concorrentifinalizzata a realizzare i lavori della stessacategoria (ciascuna delle imprese riunite è inpossesso di una identica specializzazione e fradi esse vi è una suddivisione meramentequantitativa delle prestazioni oggetto delcontratto d'appalto);

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• Verticale: una riunione di concorrenti nell’ambitodella quale da un lato vi è un’impresa che svolgela categoria di attività principale oggetto dellagara e che assume la posizione di capogruppoe dall’altra le imprese mandanti che svolganoattività corrispondenti a parti dell’opera che ilbando definisce come scorporabili (il bando digara indicherà quali assumono carattereprevalente e quali sono scorporabili);

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• Misto: una riunione di concorrenti nell’ambitodella quale due o più imprese compongono ilrequisito relativo alla categoria prevalente,mentre una o più altre possiedono il requisitorelativo alle altre categorie.

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Cosa si intende per lavori scorporabili?

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• I lavori scorporabili sono quelli non appartenentialla categoria prevalente e così definiti nelbando di gara, assumibili da uno dei mandanti.

Cosa accade nel caso di forniture e servizi?

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Nel caso di forniture di beni e servizi- raggruppamenti orizzontali –

Gli operatori economici eseguono lo stesso tipo di prestazione

Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara le prestazioni principali e secondarie

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Nel caso di forniture o servizi - raggruppamento verticale -

il mandatario esegue le prestazioni di servizi e forniture indicati come principali anche in termini

economici

I mandanti eseguono le prestazioni secondarie

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I requisiti

• I requisiti generali: gli operatori economicifacenti parte del raggruppamento devono esserein possesso dei requisiti generali previsti dall’art.38 del D.Lgs. 163/2006, infatti il cumulo deirequisiti delle varie imprese raggruppate nonpuò riguardare i requisiti generali che devono,invece, essere sempre posseduti da ciascunaimpresa in quanto considerati elementiindispensabili per poter partecipare alla gara. Lostesso vale per il rispetto della normativaantimafia.

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I requisiti• I requisiti tecnici/finanziari: con riferimento alle

altre tipologie di requisiti, gli operatori economicifacenti parte del raggruppamento devono esserein possesso dei requisiti necessari perl’esecuzione della parte della prestazione dirispettiva competenza nell’ambito delraggruppamento. Tale parte è chiamata quota diqualificazione e serve ad individuare l’apportotecnico/finanziario di ciascuna partecipanteanche al fine di circostanziare le rispettivecompetenze e responsabilità.

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Requisiti dei concorrenti riuniti (art. 92 D.p.r.207/2010)RTI orizzontale (comma 2): i requisiti di qualificazioneeconomico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nelbando di gara devono essere posseduti dalla mandataria oda una impresa consorziata nella misura minima del 40%dell’importo dei lavori….

…la restante percentuale è posseduta cumulativamentedalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascunanella misura minima del 10% dell’importo dei lavori

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I lavori sono eseguiti dai concorrenti riunitisecondo le quote indicate in sede di offerta, fattasalva la facoltà di modifica delle stesse, previaautorizzazione della stazione appaltante che neverifica la compatibilità con i requisiti diqualificazione posseduti dalle imprese interessate.

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RTI verticale (comma 3): i requisiti di qualificazioneeconomico-finanziari e tecnico-organizzativi sono possedutidalla mandataria nella categoria prevalente…

…nelle categorie scorporate ciascuna mandantepossiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori dellacategoria che intende assumere e nella misura indicataper l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioniscorporabili non assunte dalle mandanti sono possedutidalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

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Come si costituisce un RTI?• Il raggruppamento si costituisce con il conferimento di un

mandato collettivo speciale e con rappresentanza,anche processuale, a una delle imprese raggruppate,che assume la veste di capogruppo o mandataria e chesarà legittimata a compiere, nei rapporti conl’Amministrazione, ogni attività giuridica connessa odipendente rispetto all’appalto e produttiva di effettidirettamente nei confronti delle imprese mandanti apartire dalla formulazione di un’offerta nei confrontidell’ente appaltante, sino all’estinzione del rapporto.

• Il mandato è gratuito ed irrevocabile.• Viene conferito mediante atto pubblico o scrittura

privata autenticata.06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 35

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In base all’art.37, comma 16 del D.lgs. 163/2006"Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,anche processuale, dei mandanti nei confrontidella stazione appaltante per tutte le operazioni egli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto,anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino allaestinzione di ogni rapporto. La stazioneappaltante, tuttavia, può far valere direttamente leresponsabilità facenti capo ai mandanti "

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• A fronte di tale rappresentanza le imprese mandanticonservano la propria autonomia ai fini della gestione,dell’operatività, degli adempimenti fiscali e degli onerisociali che a ciascuna competono.In sostanza, un raggruppamento non ha una propriaPartita IVA, una propria sede legale, un proprio legalerappresentante, etc. Semplicemente, le impreseconferiscono mandato a una di esse di fungere dacapogruppo (in qualità di soggetto di riferimento delraggruppamento), e di impegnare, nei limiti del mandato,le imprese mandanti nei confronti della stazioneappaltante.

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Quando deve conferirsi il mandato

• Diversamente da quanto avveniva in passato, il mandatonon deve essere necessariamente conferito prima dellapresentazione dell’offerta. Oggi, infatti, a seguito dellarazionalizzazione dell’istituto, l’art. 37, comma 8 delCodice degli Appalti consente la presentazionedell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma1, lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. Ilconferimento del mandato è obbligatorio solo per il casodi aggiudicazione della gara.

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• Pertanto, in fase di presentazione dell'offerta l’ATI puòessere "costituita", in quanto è già stata formalizzatamediante atto pubblico o scrittura privata autenticatacontenente l'attribuzione del mandato conrappresentanza all'impresa capogruppo, oppure puòessere "costituenda", in quanto le imprese siimpegnano a costituire l’ATI e ad attribuire mandatocollettivo con rappresentanza alla capogruppo.

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• Di contro l’offerta dovrà essere sottoscritta datutti gli operatori economici che costituiranno ilraggruppamento temporaneo e dovrà contenerel’impegno che, in caso di aggiudicazione dellagara, gli stessi operatori conferiranno mandatocollettivo speciale con rappresentanza ad uno diessi, il cui nome dovrà essere indicato già insede di offerta.

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Dichiarazione di impegno

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Altri adempimenti specifici del RTI

• Sulla scorta di quanto sopra, anche la garanziadi cui all’art. 75 del Codice degli Appalti, dovràessere necessariamente intestata, a pena diesclusione, non già alla sola mandantedesignata, ma anche alle mandanti in quantodiversamente verrebbe a configurarsi unacarenza di garanzia per la stazione appaltante.

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I divieti

Il divieto di partecipazione simultaneaAi sensi dell’art. 37, c. 7, Codice degli Appalti, èfatto divieto ai concorrenti:• di partecipare alla gara in più di un

raggruppamento temporaneo o consorzioordinario di concorrenti;

• di partecipare alla gara anche in formaindividuale qualora abbia partecipato alla garamedesima in raggruppamento o consorzioordinario di concorrenti.

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• La norma vuole evitare che una medesimaimpresa possa partecipare a una gara sotto piùvesti: impresa singola da un lato eRTI/consorzio, dall’altro e/o più RTI/consorzi.L’impresa, dunque, può partecipare a una gara,una sola volta.

• La violazione di tale disposizione comportal’esclusione di tutte le offerte in cui è coinvoltal’impresa in questione con conseguentecoinvolgimento di tutte le altre imprese coinvoltenei RTI e/o consorzi.

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Il divieto di modifica della composizionesoggettivaL’art. 37, comma 9 del Codice, prevede l’ulterioredivieto:• non è possibile modificare la composizione dei

raggruppamenti temporanei di concorrentirispetto a quella risultante dall’impegnopresentato in sede di offerta, salvo quantodisposto ai commi 18 e 19 relativi ai casi difallimento della mandataria e delle mandanti.

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• L’inosservanza di tale divieto, in base a quantodisposto dall’art. 37, c. 10, comportal’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità delcontratto, nonché l’esclusione dei concorrentiriuniti nel raggruppamento o consorzio ordinariodi concorrenti, concomitanti o successivi alleprocedure di affidamento relative al medesimoappalto.

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• Deroghe normative

La normativa antimafia, all’art. 95 D.lgs. 159/2011,prevede la sostituzione della impresa mandante(non se si tratta di mandataria), nel caso in cui visia un tentativo di infiltrazione mafiosa nei suoiconfronti.

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• Deroghe giurisprudenziali

a) il Consiglio di Stato ha affermato che in caso dicessione di azienda e di trasformazione disocietà deve ritenersi derogato il principio diimmodificabilità soggettiva durante la fase digara;

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b) La giurisprudenza accorda il recesso di una o piùimprese purché esso avvenga entro la stipula delcontratto e purché i restanti soggetti siano comunque inpossesso dei requisiti di qualificazione per le prestazionioggetto dell’appalto. Tale facoltà può essere esercitata acondizione che la modifica della compagine soggettiva, insenso riduttivo, avvenga per esigenze organizzative propriedel raggruppamento e non per evitare una sanzione diesclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo alcomponente che recede. E’ da escludersi, invece, sial’aggiunta che la sostituzione di una delle impreseraggruppate.06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 49

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Il divieto di associazione in partecipazione

Ai sensi dell’art. 37, c. 9 del Codice degli Appalti: èfatto divieto ai concorrenti di addivenire aun’associazione in partecipazione.

In conseguenza di quanto appena detto, l’art. 37,comma 10 stabilisce l’annullamentodell’aggiudicazione o la nullità del contratto nelcaso di inosservanza del predetto divieto.06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 50

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Il divieto trova la sua ratio nel fatto cheall’associato dell’associazione in partecipazioneviene riconosciuto un ruolo più marginale rispetto aquello riconosciuto all’impresa raggruppata.Nell’associazione in partecipazione, infatti,l’associato non concorre al rapporto nella veste diautonoma impresa ma si limita ad assicurareall’associante, che conserva la piena titolarità didell’iniziativa, il proprio apporto dietro lapartecipazione agli utili.06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina

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Fattispecie estintive

• Si deve, innanzitutto, precisare che in virtù delfatto che un RTI non rappresenti un soggettogiuridico autonomo non può essere sottoposto anessuna procedura concorsuale.

• La normativa si occupa invece delle vicendeestintive relative ad ogni tipo di appalto pubblico,sia esso di lavori sia di servizi o fornitura,distinguendo le conseguenze derivanti in base ache si tratti di mandataria o mandante

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Fattispecie estintive relative alla mandataria(art. 37, c. 18 del D.lgs. 163/2006)

Nel caso in cui tali ipotesi colpiscano l’impresamandataria, l’art. 37, c. 18 prevede la facoltà per ilcommittente di proseguire il rapporto con altraimpresa che sia costituita mandataria purchévengano rispettati tre requisiti:

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• la costituzione di una nuova mandataria neimodi previsti dal D.lgs. n. 163/2006 (mandatocollettivo speciale con rappresentanza);

• il possesso, da parte della nuova mandataria,dei requisiti di qualificazione adeguati alleprestazioni ancora da eseguire;

• il consenso da parte della stazione appaltante.In caso non sussistessero tali condizioni, lastazione appaltante avrebbe la facoltà di recederedall’appalto.06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 54

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Il Consiglio di Stato ha dettato ulteriori regole in merito alle modalità e alle condizioni di prosecuzione del rapporto con altra mandataria:• in caso di fallimento della società mandataria del RTI, il

rapporto contrattuale non può automaticamenteproseguire con la curatela fallimentare, autorizzataall’esercizio provvisorio dell’impresa, ai sensi dell’art. 82,L. fall., dovendo invece trovare applicazione l’art. 37, c.18 del Codice degli Appalti, che è norma speciale eprevalente sulla legge fall., e che consentealternativamente il recesso ovvero la prosecuzionedell’originario rapporto con novazione soggettiva(sostituzione del fallito);06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina

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• la stazione appaltante non ha una discrezionalitàassoluta sulla nuova mandataria designata dalle altreimprese raggruppate in quanto il parere negativo deveessere debitamente motivato;

• in caso di fallimento della società mandataria del RTI, ilrapporto contrattuale può proseguire con un altrooperatore economico qualificato, che può essere sia unodegli originari mandanti del RTI, sia un soggettoestraneo al RTI originario;

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• in caso di fallimento della società mandataria del RTI, seil RTI originario si componeva, oltre che dellamandataria, di una sola mandante, il rapportocontrattuale non può proseguire solo con l’originariamandante, anche se in astratto questa fosse in possessodi requisiti di qualificazione adeguati al residuo oggettocontrattuale, perché la sostituzione di un’impresa singolaal RTI originario, oltre a contrastare con il dettatoletterale dell’art. 37, c. 18 del Codice degli Appalti,priverebbe la stazione appaltante di un soggettoresponsabile degli eventuali inadempimenti dellamandataria originaria, commessi prima del fallimento.

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Fattispecie estintive relative alla mandante: art.37, c. 19 del D.lgs. 163/2006Nel caso in cui tali ipotesi colpiscano un’impresamandante, l’art. 37, c. 19 prevede che qualora lamandataria non nomini un’altra impresasubentrante, in possesso dei prescritti requisiti diidoneità, sia tenuta alla esecuzione delle opereappaltate direttamente o per il tramite delle altreimprese raggruppate, a patto che queste abbiano irequisiti di qualificazione adeguati ai lavori oservizi o forniture ancora da eseguire.06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 58

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Il regime di responsabilità dei RTI

Responsabilità nei confronti della stazioneappaltante

• Dalla lettera combinata dei commi 5 e 16dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006 emergerebbe unregime di responsabilità diversificato in base allatipologia del raggruppamento.

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• In base all’art. 37, c. 5 “L’offerta dei concorrentiraggruppati (o dei consorziati) determina la lororesponsabilità solidale nei confronti della stazioneappaltante, nonché nei confronti dei subappaltatori e deifornitori in caso di esecuzione del contratto. Per gliassuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi eforniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, laresponsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazionidi rispettiva competenza, ferma restando laresponsabilità solidale del mandatario”.

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• Il comma 16 della stessa norma precisa che:“…La stazione appaltante, tuttavia, può far valeredirettamente le responsabilità facenti capo ai mandanti”.

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Raggruppamento orizzontale.

• La responsabilità è solidale e illimitata

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Raggruppamenti verticali.

• La responsabilità è pro quota per i lavori dicompetenza di ciascuna mandante, ferma laresponsabilità solidale del mandatario per tuttele obbligazioni scaturenti dal contratto diaffidamento.

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Responsabilità nei confronti dei terzi• Per quanto concerne, invece, la responsabilità

nei confronti dei terzi, poiché ciascuna impresaraggruppata conserva la propria autonomia,risponderà, conseguentemente, dei soli fatti adessa imputabili.

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L’art. 34 del Codice dei contratti individua isoggetti a cui possono essere affidati icontratti pubblici:

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c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma disocietà consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter delcodice civile, tra imprenditori individuali, ancheartigiani, società commerciali, societàcooperative di produzione e lavoro, secondo ledisposizioni di cui all'articolo 36;

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e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti dicui alle lettere a), b) e c) del presente comma,anche in forma di società ai sensi dell'articolo2615-ter del codice civile; si applicano alriguardo le disposizioni dell'articolo 37;

e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti alcontratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile2009, n. 33; si applicano le disposizionidell'articolo 37;

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Consorzi stabiliL’art. 36 del Codice dei contratti definisce iconsorzi stabili in:

- Consorzi in possesso dei requisiti ex art.40 del Codice (in possesso di una SOA);

- Formati da non meno di 3 consorziati;- Per un periodo di tempo non inferiore a

cinque anni.06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 68

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Partecipazione alla gara:

I consorzi stabili devono indicare in sededi offerta per quali consorziati il consorzioconcorre

E’ fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara

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In caso di inosservanza sono esclusi dallagara sia il consorzio sia il consorziato

Si applica l’art. 353 del codice penale (Turbata libertà degli incanti)

E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile

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Consorzio ordinario – Art. 2602 codice civile

“Con il contratto di consorzio più imprenditoriistituiscono un'organizzazione comune per ladisciplina o per lo svolgimento di determinatefasi delle rispettive imprese.Il contratto di cui al precedente comma èregolato dalle norme seguenti, salve le diversedisposizioni delle leggi speciali.”

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Vediamo cosa sono le reti di impresa..

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La rete di imprese è un accordo, o meglio uncontratto, che consente alle imprese di metterein comune delle attività e delle risorse, alloscopo di migliorare il funzionamento di quelleattività, il tutto nell’ottica di rafforzare lacompetitività dell’attività imprenditoriale.

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E’ dunque una struttura associativa che va adincrementare altre forme di integrazioneimprenditoriale:

- Ati;- Consorzio;- Distretto;- Geie.

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La prima indicazione della norma è che non c’èun numero minimo di imprese per la costituzionedella Rete.

Pertanto, per fare una Rete possono bastare anche solo due aziende.

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In secondo luogo non vi sono limiti di naturaterritoriale (a differenza dei Distretti). Per cui allaRete possono partecipare aziende situate indiverse parti del territorio italiano. Inoltre, come haspecificato la circolare dell’Agenzia delle Entrate15/E del 14/4/2011, possono partecipare anche lefiliali in Italia di società estere.

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In terzo luogo non vi sono neppure limitimerceologici (così come avviene nei Distretti, chesono specializzati in una specifica produzione), percui alla medesima Rete possono partecipareaziende operanti in settori diversi.

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Una condizione ineliminabile è data dall’obbligoper tutti i partecipanti alla Rete di essere iscritti alregistro delle imprese, in quanto occorredepositare il contratto di rete nel registro,adempimento senza il quale il contratto di rete nonacquisisce efficacia, come specifica il comma 4-quater, dell’art. 3, della legge 33/2009.

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Un ulteriore limite posto dalla disciplina è dato dalfatto che le attività della Rete devono rientrarenell’oggetto sociale delle imprese aderenti.Pertanto, il contratto di rete non può esseresottoscritto da quelle imprese il cui oggetto non hanulla a che vedere con le attività e gli obiettivi dellaRete.

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Qual è lo scopo della rete di imprese ?

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lo scopo deve essere quello di “accrescere,individualmente e collettivamente, la propriacapacità innovativa e la propria competitività sulmercato”.

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La finalità che il legislatore pone a questostrumento giuridico, e che deve quindi costituire laragion d’essere dell’iniziativa, è quella diincrementare la capacità innovativa e lacompetitività delle imprese che partecipano allaRete.

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Nel contratto andranno definiti anche gli obiettivispecifici, che dovranno costituire il punto dipartenza per l’individuazione delle attività di rete,che costituiscono parte del cosiddetto “programmadi rete”.

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Quali sono i requisiti del contratto di rete ?

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In sostanza, il contratto di rete di imprese deveprevedere inevitabilmente:

1) un programma comune (alle imprese checostituiscono la Rete);

2) una collaborazione tra le imprese della Rete.

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Inoltre, il contratto può prevedere anche:

3) lo scambio di informazioni;

4) lo scambio di prestazioni (industriali,commerciali, tecniche, tecnologiche);

5) l’esercizio in comune di una o più attività(ovviamente, funzionali all’operatività diciascuna azienda della Rete, dovendo rientrarenell’oggetto dell’impresa).

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Il contratto deve contenere anche i nominativi deicontraenti, lo scopo (incrementare l’innovazione ela competitività), l’oggetto (collaborazione in variambiti).

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“Il contratto può (non è un elemento obbligatorio)anche prevedere l’istituzione di un fondopatrimoniale comune e la nomina di un organocomune incaricato di gestire, in nome e per contodei partecipanti, l’esecuzione del contratto o disingole parti o fasi dello stesso”.

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La presenza contestuale di un fondopatrimoniale distinto e autonomo dai partecipantidetermina una serie di conseguenze:

1) possibilità (ma non obbligo) di attribuire allaRete soggettività giuridica (medianteindicazione di una sede, e iscrizione delcontratto di rete nella sezione ordinaria delregistro delle imprese del luogo dove ha sedela Rete);

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2) obbligo di redigere, entro 2 mesi dalla chiusuradell'esercizio annuale, in caso di attivitàcommerciale della Rete, una situazionepatrimoniale, osservando, in quanto compatibili,le disposizioni relative al bilancio delle Spa, e didepositare questa sorta di bilancio pressol'ufficio del registro delle imprese del luogodove la Rete ha sede;

3) obbligo di adempimenti fiscali.

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Una Rete può benissimo operare nei confronti deiterzi anche senza soggettività giuridica, dato che icontratti, e le conseguenti fatture e i connessipagamenti, derivanti dalle attività di rete, possonoessere intestati in capo al soggetto esecutore, chenaturalmente avrà necessariamente unasoggettività giuridica, essendo l’impresa leaderdella Rete, o una persona fisica esperta delleattività di rete (dotata di partita Iva), oppure unasocietà terza, incaricata di svolgere le attività direte.

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Quale forma deve avere il contratto ?

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1) redazione per atto pubblico (come per gli atticostitutivi delle società di capitali), circostanzache richiede l’intervento di un notaio, o di altropubblico ufficiale, che redige l’atto;

2) scrittura privata autenticata, circostanza cherichiede sempre la presenza di un notaio o dialtro pubblico ufficiale, ma in questo caso soloper l’autentificazione delle firme;

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3) atto firmato digitalmente, a norma degli artt. 24o 25 del Codice dell’amministrazione digitale(D.Lgs. 82/2005).

Dal punto di vista normativo un contratto di retenon richiede la presenza obbligatoria delnotaio, anche se molti uffici del registro delleimprese, di fatto, lo richiedono, ai finidell’accettazione dell’atto. Su questo punto èbene quindi informarsi preventivamente conl’ufficio del registro delle imprese.

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Il contratto di rete deve essereobbligatoriamente depositato nelregistro delle imprese

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Quali sono i vantaggi delle reti di imprese ?

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- Accesso alla conoscenza e competenza di altreimprese;- Acquisizione di elementi che accrescono lacompetitività;- Attivazione di circuiti di natura tecnica, industrialee commerciale- Ampliamento della gamma di beni e serviziprodotti;- Ingresso in nuovi mercati;

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- Facilitazione dell’accesso a istituzioni finanziariee pubbliche;

- Possibilità di utilizzo di infrastrutture normalmentenon accessibili alle piccole Imprese;

- Possibilità di acquisire certificazioni di qualità ogestire marchi commerciali

- Maggiore efficienza- Maggiore flessibilità operativa- Maggiore stabilità del fatturato- Maggiore creatività

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- Maggiore visibilità- Crescita delle vendite- Migliore utilizzo degli impianti- Migliore accesso a capitali- Riduzione dei costi di produzione- Riduzione dei tempi di produzione- Limitazione dei rischi- Incremento dell’innovazione- Sviluppo delle risorse umane- Agevolazioni ed incentivi

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Alcuni dati regionali…

*Fonte: Osservatorio Intesa San Paolo, Novembre 2014

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Grazie e arrivederci

[email protected]@gmail.com

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Via Sonnino, 99 09127 Cagliari

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