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Historia et ius - ISSN 2279-7416 rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna www.historiaetius.eu - 11/2017 - paper 12 1 Gustavo Adolfo Nobile Mattei Omnes utriusque sexus studeant honeste vivere. La disciplina sessuale nella legislazione beneventana (secc. XV-XVII) * SOMMARIO: 1. I delicta carnis alle soglie della Modernità - 2. Gli Statuti quattrocenteschi – 3. Un secolo irrequieto - 4. Gli Statuti del 1588 - 5. Un tratto di penna sul manoscritto… - 6. Da Trento a Benevento: prospettive canonistiche - 7. Spunti per un’indagine - Appendice ABSTRACT: In this paper, sexual crimes are used as magnifier to investigate law and society at the beginning of Modern Age. For its political condition, Benevento shows how the sexual problem grow during Counter-Reformation and reflect in juridical transformations. Analyzing two statutes (the 15 th century one and the 16 th century one), it’s possible to point out different approaches and some lines of continuity that leave from Medieval pluralism and lead to State-building. In this process, Canon law plays a strategic – and ambiguous – role, very evident in a Pontifical town like this. KEYWORDS: Sexual Crimes – Counter-Reformation – Statutes “cum versemur in terris Ecclesiæ hoc est in Civitate Beneventana ius canonicum preferri debeat” G.B. Bilotta, Decisiones causarum Civitatis Beneventi, dec. XI 1. I delicta carnis alle soglie della Modernità Più volte, negli ultimi decenni, la storiografia è tornata a parlare di sessualità, riconoscendovi uno dei nodi irrisolti che caratterizzano la Modernità. L’analisi di Weber e Freud 1 è stata determinante per sdoganare l’argomento: ma è nella seconda metà del Novecento, grazie all’opera di Marcuse e Foucault 2 , che se ne percepisce l’importanza. Non di rado, la ricostruzione storica è stata il riflesso di una battaglia per il presente, in pieno clima di “rivoluzione sessuale”: la critica alle istituzioni tradizionali (famiglia, Chiesa, Stato) e alla loro morale ha portato ad interpretare il passato in chiave di mera repressione e sessuofobia 3 . Su questa scia, anche in Italia, case studies e gender studies hanno contribuito ad accumulare un’imponente mole di informazioni, con tutti i pregi e difetti che caratterizzano questo tipo di approccio: concretezza della narrazione, da una parte; eccesso aneddotico, dall’altra. Pur costruiti su fonti * Nel testo verranno adoperate le seguenti abbreviazioni: ASCB (Archivio Storico Comune di Benevento); ASPB (Archivio Storico Provincia di Benevento); BC (Biblioteca Capitolare di Benevento). 1 K.E.M. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in “Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik”, XX (1904) – XXI (1905); S.S. Freud, Die kulturelle Sexualmoral und die moderne Nervosität, in “Sexual-Probleme”, IV (1908), pp. 107-129. 2 H. Marcuse, Autorität und Familie, Paris 1936; Id., Eros and civilisation. A philosophical inquiry into Freud, Boston 1955; M. Foucault, Histoire de la sexualité, Paris 1976-1984. 3 Così, ad esempio, U. Ranke-Heinemann, Eunuchen für das Himmelreich. Katholische Kirche und Sexualität, Hamburg 1988.

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Gustavo Adolfo Nobile Mattei

Omnes utriusque sexus studeant honeste vivere. La disciplina sessuale nella legislazione beneventana (secc. XV-XVII)*

SOMMARIO: 1. I delicta carnis alle soglie della Modernit - 2. Gli Statuti quattrocenteschi 3. Un secolo irrequieto - 4. Gli Statuti del 1588 - 5. Un tratto di penna sul manoscritto - 6. Da Trento a Benevento: prospettive canonistiche - 7. Spunti per unindagine - Appendice ABSTRACT: In this paper, sexual crimes are used as magnifier to investigate law and society at the beginning of Modern Age. For its political condition, Benevento shows how the sexual problem grow during Counter-Reformation and reflect in juridical transformations. Analyzing two statutes (the 15th century one and the 16th century one), its possible to point out different approaches and some lines of continuity that leave from Medieval pluralism and lead to State-building. In this process, Canon law plays a strategic and ambiguous role, very evident in a Pontifical town like this. KEYWORDS: Sexual Crimes Counter-Reformation Statutes

cum versemur in terris Ecclesi hoc est in Civitate Beneventana ius canonicum preferri debeat G.B. Bilotta, Decisiones causarum Civitatis Beneventi, dec. XI

1. I delicta carnis alle soglie della Modernit

Pi volte, negli ultimi decenni, la storiografia tornata a parlare di sessualit,

riconoscendovi uno dei nodi irrisolti che caratterizzano la Modernit. Lanalisi di Weber e Freud1 stata determinante per sdoganare largomento: ma nella seconda met del Novecento, grazie allopera di Marcuse e Foucault2, che se ne percepisce limportanza. Non di rado, la ricostruzione storica stata il riflesso di una battaglia per il presente, in pieno clima di rivoluzione sessuale: la critica alle istituzioni tradizionali (famiglia, Chiesa, Stato) e alla loro morale ha portato ad interpretare il passato in chiave di mera repressione e sessuofobia3. Su questa scia, anche in Italia, case studies e gender studies hanno contribuito ad accumulare unimponente mole di informazioni, con tutti i pregi e difetti che caratterizzano questo tipo di approccio: concretezza della narrazione, da una parte; eccesso aneddotico, dallaltra. Pur costruiti su fonti

* Nel testo verranno adoperate le seguenti abbreviazioni: ASCB (Archivio Storico Comune di Benevento); ASPB (Archivio Storico Provincia di Benevento); BC (Biblioteca Capitolare di Benevento).

1 K.E.M. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in Archiv fr Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, XX (1904) XXI (1905); S.S. Freud, Die kulturelle Sexualmoral und die moderne Nervositt, in Sexual-Probleme, IV (1908), pp. 107-129. 2 H. Marcuse, Autoritt und Familie, Paris 1936; Id., Eros and civilisation. A philosophical inquiry into Freud, Boston 1955; M. Foucault, Histoire de la sexualit, Paris 1976-1984.

3 Cos, ad esempio, U. Ranke-Heinemann, Eunuchen fr das Himmelreich. Katholische Kirche und Sexualitt, Hamburg 1988.

https://de.wikipedia.org/wiki/Eunuchen_f%C3%BCr_das_Himmelreich

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processuali, siffatti lavori mostrano talvolta una certa carenza di cognizioni giuridiche4. La storiografia pi accorta ha saputo inquadrare il problema con le categorie feconde della civilizzazione e del disciplinamento5: superato langusto paradigma dellintolleranza, ci si accorti che il penale costituisce solo uno degli strumenti per modellare il suddito/fedele. Da questo punto di vista, sono stati determinanti gli studi di Prodi e Schiera, che hanno avviato un ripensamento di questi secoli alla luce del binomio confessionalizzazione-disciplinamento, entrambi forieri di modernizzazione6. Giovandosi di questa impostazione, nei primi anni Duemila, il gruppo di ricerca coordinato da Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni ha sviscerato con precisione i temi del matrimonio e delle devianze sessuali7.

stata loccasione per riavvicinare la Storia del diritto ad un ambito che non aveva mai destato particolare entusiasmo. Certo, fioriva e fiorisce una notevole tradizione di studi sulla famiglia8: ma i delicta carnis sono rimasti marginali rispetto a 4 Un nodo che viene al pettine, ad esempio, nei frequenti equivoci canonistici di Brambilla, La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII), Roma 2006. Interessanti le ricerche di R. Canosa, Storia della prostituzione in Italia. Dal Quattrocento alla fine del Settecento, Roma 1989; Id., La restaurazione sessuale. Per una storia della sessualit tra Cinquecento e Settecento, Milano 1993; Id., Sessualit e inquisizione in Italia tra Cinquecento e Seicento, Roma 1994. I toni sono talora un po esacerbati, gli esempi ripetitivi; ma pregevole la contestualizzazione tramite riferimenti teologici e letterari. Paradossalmente (ma non troppo, data limpostazione marxista dellautore) ci che latita proprio linquadramento teorico-giuridico dei casi. Decisamente utili le seguenti monografie: O. Di Simplicio, Peccato penitenza perdono. Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nellItalia moderna, Milano 1994; G. Romeo, Esorcisti confessori e sessualit femminile nellItalia della Controriforma, Firenze 1998; Id., Amori proibiti. I concubini tra chiesa e inquisizione (Napoli 1563-1656), Roma Bari 2008.

5 Il riferimento a N. Elias, Il processo di civilizzazione, Bologna 1988 e G. Oestreich, Problemi di struttura dellassolutismo europeo, in E. Rotelli - P. Schiera (curr.), Lo Stato moderno, I, Dal Medioevo allEt moderna, Bologna 1971, pp. 173-191. Se questultimo stato pubblicato in italiano dopo appena 2 anni dalledizione tedesca, il primo ne ha dovuti attendere ben 39 per essere tradotto. 6 P. Prodi (cur.), Disciplina dellanima, disciplina del corpo e disciplina della societ tra Medioevo ed Et moderna, Bologna 1994; P. Schiera, Specchi della politica. Disciplina, melancolia, socialit nellOccidente moderno, Bologna 1999. Sotto questa luce stato riconsiderato anche il Concilio di Trento che lungi dal decretare una Controriforma oscurantista, declinante o medievale ha contribuito a modernizzare la Chiesa Cattolica: P. Prodi - W. Reinhard (curr.), Il Concilio di Trento e il moderno, Bologna 1996.

7 S. Seidel Menchi - D. Quaglioni (curr.), Coniugi nemici: la separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, Bologna 2000; Eid. (curr.), Matrimoni in dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo, Bologna 2001; Eid. (curr.), Trasgressioni: seduzione, concubinato, adulterio, bigamia. XIV-XVIII secolo, Bologna 2004; Eid. (curr.), I tribunali del matrimonio. Secoli XV-XVIII, Bologna 2006. Sulla scia, si sono aggiunti altri lavori di pregio promossi dallIstituto italo-germanico: F. Alfieri, Nella camera degli sposi: Toms Snchez, il matrimonio, la sessualit (secoli XVI-XVII), Bologna 2010; C. Cristellon, La carit e l'eros: il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento (1420-1545), Bologna 2010.

8 Per limitarci allarco cronologico in esame: F. Brandileone, Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia, Milano 1906; Tamassia, La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto, Milano 1910; E. Besta, La famiglia nel diritto italiano, Padova 1933; A. Marongiu, Studi storici sulla famiglia nellItalia meridionale, Tolentino 1940; P. Rasi, Lapplicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale, in Studi di Storia e Diritto in onore di Arrigo Solmi, I, Milano 1940, pp. 235-281; M. Bellomo, Famiglia (Diritto intermedio), in Enciclopedia del diritto, XVI, Milano 1967, pp. 744-778; G. Vismara, Scritti di Storia giuridica, V. La famiglia, Milano 1988; A. Romano, Famiglia successioni e patrimonio familiare nellItalia medievale e moderna, Torino 1994; M.G. di Renzo Villata, Note per la Storia della tutela nellItalia del Rinascimento, in La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal 400 al 600, Roma 1986; Ead., Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, XIII, Torino 1995, pp. 457-527; M. Cavina, Actus quoad honestatem. Rovelli della cultura giuridica dAntico regime intorno ai

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queste indagini9. Nonostante il rinnovato interesse verso la giustizia criminale manca ancora, sul punto, una letteratura esauriente10. E ci singolare, considerando la rilevanza cruciale di questi reati. Essi colpiscono ci che sta pi a cuore agli uomini di Antico Regime: morale, famiglia, onore, patrimoni. Tramite questa lente possibile focalizzare tanto la mentalit comune, quanto le trasformazioni giuridiche: prefiggendosi tale obiettivo, la presente ricerca prelude ad un pi ampio lavoro su adulterium e stuprum11. In quella sede, ci si propone di ricostruire un dibattito dottrinale di portata continentale (nonostante le fratture religiose e lo sviluppo legislativo, siamo ancora in epoca di ius commune); qui, ci si limita a proporre alcune ipotesi partendo da un campo dosservazione limitato: la citt di Benevento e la sua legislazione.

2. Gli Statuti quattrocenteschi Situata a ridosso dello spartiacque appenninico, lungo la millenaria direttrice

dellAppia, Benevento si affaccia alle soglie della Modernit con un assetto politico davvero singolare. Citt popolosa dalle gloriose memorie longobarde, morto il suo ultimo principe (1077) si posta sotto legida papale, che la dominer con rare

matrimoni dei figli di famiglia, in O. Condorelli (cur.), Panta rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo, I, Roma 2004, pp. 453-467; Id., Il padre spodestato. Lautorit paterna dallantichit a oggi, Roma Bari 2007; G. Marchetto, Il divorzio imperfetto. I giuristi medievali e la separazione dei coniugi, Bologna 2008; M. Cavina, Per una storia della cultura della violenza coniugale, in Genesis. Rivista della societ italiana delle storiche, IX/2 (2010), pp. 19-37; Id., Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale, Roma Bari 2011; Id., Patriarcato romano e critica umanistica, in D. Dinu I. Duta M. Popescu M. Strechie, Sub Semnul Lui Hermes / Mercurius, Craiova 2012, pp. 110-120; M.G. di Renzo Villata, (curr.), Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era, 2016.

9 La scarsa storiografia in merito si esaurisce a poche (pregevoli) voci enciclopediche: A. Marongiu, Adulterio (Diritto intermedio), in Enciclopedia del diritto, I, Milano 1958, pp. 622-623; Id., Bigamia (Storia), in Enciclopedia del diritto, V, Milano 1959, pp. 361-362; G.P. Massetto, Ratto (Diritto intermedio), in Enciclopedia del diritto, XXXVIII, Milano 1987, pp. 725-743; I. Rosoni, Violenza (Diritto intermedio), in Enciclopedia del diritto, XLVI, Milano 1993, pp. 843-858. Ad esse bisogna aggiungere: G. Alessi, Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo, in Quaderni storici, LXXV (1990), pp. 805-831; G. Cazzetta, Prsumitur seducta. Onest e consenso femminile nella cultura giuridica moderna, Milano 1999; G. Minnucci, Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. Linedito commentario Ad legem Iuliam de adulteriis, Bologna 2002; G. Marchetto, Primus fuit Lamech. La bigamia tra irregolarit e delitto nella dottrina di diritto comune, pp. 43-105, in S. Seidel Menchi D. Quaglioni (curr.), Trasgressioni, cit., pp. 43-105; A. Marchisello, Alieni thori violatio. Ladulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci, in S. Seidel Menchi D. Quaglioni (curr.), Trasgressioni, cit., pp. 133-183; M.G. di Renzo Villata, Crimen adulterii est gravius aliis delictis. Ladultera tra diritto e morale nellarea italiana (XIII-XVI secolo), in M. Cavina B. Ribmont (curr.), Le donne e la giustizia fra medioevo ed et moderna. Il caso di Bologna a confronto, Bologna 2014, pp. 11-45; Ead, Dallamore coniugale proibito allinfedelt. Ladulterio nelle summ confessorum italiane (XIV-XVI secolo), in Italian Review of Legal History (http://www.irlh.it/sfoglia.php?cod=5), I (2015), paper 2.

10 Diversamente, in Spagna si sviluppata una ricca letteratura storico-giuridica sullargomento. Ad inaugurare questo filone il volume di C. lvarez Alonso J.L. Bermejo Cabrero B. Clavero Salvador E. Gacto Fernndez A.M. Hespanha F. Toms y Valiente, Sexo barroco y otras transgresiones premodernas, Madrid 1990. 11 Ci si propone di portare a compimento gli studi realizzati nel triennio 2014-2016 presso lUniversit di

Macerata, gi confluiti nella tesi dottorale Adulterium e Stuprum. Declinazioni della giustizia nella criminalistica della

Prima et moderna.

http://www.irlh.it/sfoglia.php?cod=5

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interruzioni fino allUnit dItalia. Le precoci istituzioni comunali sono strette fra lingombrante presenza del Governatore pontificio (ecclesiastico, ma rappresentante del potere temporale) e quella non meno prestigiosa del Metropolita (dotato di giurisdizione spirituale sulla diocesi e su una vasta Provincia ecclesiastica). Enclave pontificia nel Regno di Napoli, Benevento non costituisce una monade isolata. Al contrario, i suoi confini sono porosi: la citt subisce inevitabili condizionamenti dal grande regno in cui si trova incastonata12. La Regia Udienza di Principato Ultra a pochi passi: arroccati nel borgo di Montefusco, i presidi sorvegliano dallalto il piccolo possedimento straniero. A met del XV secolo, linfluenza napoletana particolarmente intensa: questa singolare condizione si riflette sul contenuto degli Statuti, promulgati sotto il convulso pontificato di Eugenio IV13.

La materia sessuale compare solo adesso nella legislazione cittadina. Gli Statuti del 120314, infatti, lavevano trascurata completamente15. Non bisogna pensare, per, che i

12 Sullassetto istituzionale: G. Intorcia, Civitas Beneventana. Genesi ed evoluzione delle istituzioni cittadine nei secc.XIII-XVI, Benevento 1981; Ead., La comunit beneventana nei secc.XII-XVIII. Aspetti istituzionali, controversie giurisdizionali, Napoli 1996; Ead., Governo e ceti sociali a Benevento in Et moderna, Benevento 1993; M.A. Noto, Tra sovrano pontefice e Regno di Napoli. Riforma cattolica e Controriforma a Benevento, Manduria Bari Roma 2003, pp. 13-44.

13 Il testo fa espresso riferimento sia al papa (eletto il 3 marzo 1431) che al rettore Enrico Scarampi (morto il 29 settembre 1440): abbiamo perci un termine a quo e uno ad quem ( totamente arbitraria la data del 1441 affermata da Intorcia, Civitas, cit., p. 49). Probabile che la loro promulgazione sia causata proprio dalla crisi di quel tempo. Siamo negli anni del Piccolo Scisma dOccidente e della guerra dinastica tra Renato dAngi ed Alfonso di Trastamara: forse per garantirsi la fedelt religiosa e politica dei Beneventani, il Pontefice ritiene opportuno concedere loro una nuova legge. Il 18 dicembre 1440, Benevento viene occupata dallesercito aragonese. Napoli cadr lanno seguente, ma solo nel giugno 1443 Eugenio IV riconoscer al vincitore il titolo di rex (sin dallepoca normanna, la corona meridionale era feudalmente subordinata alla Chiesa). Il 24 settembre 1443, il Pontefice attribuisce ad Alfonso il vicariato su Benevento vita durante: G. Intorcia, Civitas, cit., pp. 45-49; G. Vergineo, Storia di Benevento e dintorni, II. Dallaquila sveva allaquila napoleonica, Benevento 1986, pp. 99-111. Non disponiamo delloriginale degli Statuti quattrocenteschi: il testo ci giunto solo attraverso una copia risalente allultimo ventennio del sec.XV, titolata Statuta Illustrissim Civitatis Beneventi tradita Bibliothec Sanct Metropolitan Ecclesi Beneventan a Reverendissimo D.D. Ioanne Iordano (BC, ms.Benev.60). Ad essa faremo riferimento per le citazioni successive. Unanalisi del contenuto in: P. Lonardo, Gli Statuti di Benevento sino alla fine del secolo XV, Benevento 1902, pp. 17-64; G. Intorcia, Civitas, cit., pp. 49-53 (che ne riporta il testo alle pp. 91-162); G. Vergineo, Storia di Benevento e dintorni, II, cit., pp. 64-79.

14 Gli studiosi () ritengono concordemente che lemanazione () sia da datarsi al 1202. A tal proposito va osservato () che la carta contenente gli statuti fissa esplicitamente la data dellavvenimento allanno dellincarnazione 1202. Ed risaputo che lo stile dellincarnazione, secondo il computo fiorentino-veneto vigente in Benevento, prevede linizio dellanno al primo marzo () ne consegue, dunque, che la tradizionale datazione () devessere posticipata di un anno e assegnata al gennaio del 1203: C. Lepore, Gli Statuti del 1203: coscienza civica e albori del diritto municipale in Benevento, Napoli 2001, p. 8.

15 Quel testo faceva riferimento al raptu mulieris virginis, nupte, vidue honeste viventis ma solo per fissare una regola procedurale circa la prestazione del giuramento. La fattispecie era considerata insieme ad altri crimini gravioribus, capaci di turbare lordine pubblico e causare scandalum (nellaccezione longobarda e non canonica del termine). Cfr. G. de Antonellis, Il diritto penale negli Statuti di Benevento, in Samnium, LXII (1989), nn.1-4, p. 202. Loriginale (BC, pergamena a parte XV) stato trascritto da: S. Borgia, Memorie istoriche della pontificia citt di Benevento, parte II, Roma 1764, pp. 409-434; A. Cangiano, Gli Statuti di Benevento del XIII secolo, in Rivista storica del Sannio, III (1917), n.5, pp. 217-226; G. Intorcia, Civitas, cit., pp. 81-90; C. Lepore, Gli Statuti, cit., pp. 17-54. Unanalisi in

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tribunali locali non perseguissero affatto certe condotte. Una formula di chiusura rimandava, per tutte le questioni non espressamente regolate, alla consuetudine, alla legge longobarda e solo in subordine a quella romana: fonti che, in effetti, fornivano alcune norme in proposito16. La lacuna, tuttavia, ha un suo significato implicito: mostra un sostanziale disinteresse delle istituzioni civiche. Lo statuto il manifesto di una civitas, ne esprime i fini e, soprattutto, le preoccupazioni. A meno che la trasgressione non assumesse dimensioni tali da turbare la pace sociale, bisogna perci immaginarsi una tacita devoluzione della cura morum alla famiglia17 e alla curia vescovile18.

Ma anche laddove sorgesse un conflitto tra gruppi o individui, c da aspettarsi un largo uso di pratiche transattive19. Gli Statuti quattrocenteschi rappresentano, perci, una novit significativa e testimoniano il protagonismo inedito delle istituzioni secolari. Sul punto vengono dettate 10 norme, contro le 2 fino ad allora presenti nelle Constitutiones Sanct Matris Ecclesi (1357), fonte prestigiosa ma di dubbia vigenza fuori i confini della Marca20. Apparentemente insostenibile il paragone con le 20 disposizioni

P. Lonardo, Gli Statuti, cit., pp. 5-16; A. Cangiano, Gli Statuti, cit., pp. 202-216; E. Galasso, Benevento dagli albori di una coscienza civica agli Statuti del 1202, in F. Romano (cur.), Benevento cerniera di uno sviluppo interregionale, Napoli 1968, pp. 153-155; G. Intorcia, Civitas, cit., pp. 20-24; G. Vergineo, Storia di Benevento e dintorni, I. Dalle origini mitiche agli Statuti del 1230, Benevento 1985, pp. 223-249; C. Lepore, Gli Statuti, cit., pp. 5-14.

16 Nel Corpus giustinianeo, la materia sessuale disciplinata in D.48.5 e in C.9.9: i due titoli ad legem Iulia de adulteriis. Per quanto attiene la normativa longobarda, non allEdictus che bisogna guardare (come fa G. de Antonellis, Un caso di permanenza del diritto longobardo in Et comunale: gli Statuti di Benevento e lEditto di Rotari, in I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento, Spoleto 2003, II, p. 1315) ma piuttosto alla Lombarda (c differenza: in questultima mancano le leggi dei principi di Benevento, ma sono compresi numerosi capitoli carolingi). proprio nei primi anni del Duecento, forse nella stessa Benevento, che Carlo di Tocco glossa tale compilazione. Nella sua versione vulgata, la materia sessuale si trova disciplinata: nel libro I ai titoli De raptu (tit.30), De fornicatione (tit.31), De adulterio (tit.32); nel libro II al titolo De prohibitis nuptiis (tit.8), Si servus liberam puellam vel mulierem in coniugio acceperit (tit.9), De eo qui uxorem suam dimiserit at aliam super eam duxerit (tit.14). Lordine cambia nella versione cassinese.

17 M. Cavina, Nozze di sangue, cit., p. 77.

18 J.A. Brundage, La ley, el sexo y la sociedad cristiana en la Europa medieval, ed. Mxico 2000, pp. 222-227, 261-263, 302-306, 380-385, 458-461 e 522-526.

19 Almeno fino al Cinquecento, la giustizia negoziata prevale sulla dimensione repressiva del penale. Cfr. M. Sbriccoli, Giustizia negoziata giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di Storia della giustizia criminale, in Id., Storia del diritto penale e della giustizia, Milano 2009, II, pp. 1223-1245.

20 Secondo E. Cortese, Le grandi linee della Storia giuridica medievale, Roma 2000, pp. 448-449 le Costituzioni non ebbero mai forza di legge negli altri territori pontifici. Diversamente P. Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella Prima et moderna, Bologna 1982, pp. 148-152 ritiene che la costituzione Etsi de cunctorum (1478) ne avrebbe generalizzato la portata. P. Colliva, Il cardinale dAlbornoz, lo Stato della Chiesa, le Constitutiones gidian, Bologna 1977, pp. 170-172, 231 e 352 sostiene che fin dallinizio lopera fosse destinata a tutti i sudditi del Papa. Il problema complesso: la validit medievale un concetto sfumato ed difficile applicare retroattivamente i nostri parametri formalistici. Alcune norme, ufficialmente non vigenti, possono essere richiamate come ratio scripta. Altre sono considerate sussidiarie, ed operano saltuariamente. Altre ancora sono vigenti ma non effettivamente applicate. forse il caso di ribaltare la prospettiva, chiedendoci come venissero percepite dal basso le Costituzioni albornoziane. Diversamente da quanto accade altrove, nessuna versione degli Statuti di Benevento rimanda ad esse: forse un tentativo per svincolarsene? Ad ogni modo, tra le norme sui delicta carnis solo Constitutiones Sanct Matris Ecclesi, 4.69 risale al testo originario. Quando vengono approvati gli Statuti beneventani, la legislazione marchigiana si da poco

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del Liber Augustalis (1231)21. Al di l del dato numerico, per, il confronto va fatto sui contenuti: in primis su quali siano i comportamenti proibiti. Da un punto di vista sostanziale, non si pu dire che il testo napoletano sia pi completo di quello egidiano: ognuno contiene qualche crimine che laltro non prefigura. Nel testo federiciano, il numero dei capitoli aumenta perch lo stile pi casistico, e pi scrupolosa la previsione di aspetti procedurali. I delitti che il cardinale dAlbornoz aveva trattato in una sola norma (raptus, stuprum cum vi e adulterium) sono sparsi in ben 10 disposizioni napoletane22. Come si pone, rispetto a questi modelli, lo Statuto beneventano? Ancor pi di quanto accade nel Liber, la forma manca di astrazione. Il tono minuziosamente descrittivo, la partizione difetta di una visione organica della materia23.

Il legislatore beneventano tratteggia condotte, pi che concettualizzarle: ci non segno di scarsa dottrina, ma di un approccio preciso24. Bisogna ridimensionare quelli che sembrano limiti di tecnica legislativa: pronta a supplire a qualsiasi carenza c sempre una robusta interpretatio dottrinale, oltre allarbitrium iudicis25. In fondo, questo Statuto non mostra caratteri formali pi acerbi di tanti altri. Ci che colpisce, piuttosto, la scarsa penetrazione di quella classificazione teorica dei delicta carnis che

arricchita di un secondo capitolo: Constitutiones Sanct Matris Ecclesi, 4.70. In seguito alla ricompilazione del 1544, altre 2 norme confluiranno nellopera (per questa consolidazione si fa riferimento ad gidian constitutiones cum additionibus carpensibus, Venetiis 1588).

21 Ma sono note le ambizioni dellopera: F. Calasso, Medio Evo del diritto, Milano 1954, pp. 441-443; Cortese, Le grandi linee, cit., pp. 454-460. Alla materia in esame possono essere ricondotte: Liber Augustalis, 1.20-24, 3.70 e 3.73-85 (per le costituzioni federiciane, le glosse ed i commenti si fa riferimento ad Utriusque Sicili constitutiones, capitula, ritus et pragmatic, Venetiis 1590).

22 Il confronto tra Constitutiones Sanct Matris Ecclesi, 4.69 e Liber Augustalis, 1.22-24, 3.74-76 e 3.81-83. Ma la norma pontificia configura anche la perseguibilit di sodomia, incesto e concubinato adulterino, del tutto assenti nella legislazione napoletana (che, da parte sua, contiene una singolare disciplina di sacrilegium, vis meretricibus illata e sortilegium libidinis causa: Liber Augustalis, 1.20-1.21, 3.70 e 3.73).

23 Nel capitolo De adulteriis et lenonibus si parla anche di tentato stuprum sine vi, mentre la disciplina delladulterium va completata col dettato dei seguenti capitoli Quando suspecta loquela prohibetur e Quando mulier maritata sine volumptate mariti reperitur in aliena domo. In questultimo compare un fugace cenno allincestus, che non trova ulteriori sviluppi: ci ne rivela en passant lilliceit, ma lo Statuto si guarda bene dal precisare pena e procedure (lincesto appare di sfuggita anche in Constitutiones Sanct Matris Ecclesi, 4.69, nel limitare lo ius accusandi: ma si tace sulla sanzione). La congiunzione cum vi trattata in una disposizione denominata Raptus virginum: ma la norma, mentre detta la sanzione per chi viola una dishonesta, trascura di fissare una pena per lipotesi prospettata nel titolo (che trova spazio, incidentalmente, in Statuti di Benevento (sec. XV), cap.De incendiariijs: scassatoribus domorum: stratarum disrobatores).

24 Sin dallincipit, si specifica che il testo stato approbatus e confirmatus da Clemente de Babucho juris peritus e Benedetto de Gualdo sapiente () iudice. Ma anche il Liber Augustalis, opera di giuristi qualificati, mostra i medesimi caratteri formali: la frammentariet il modo in cui si esprime la legislazione medievale e, ancora a met Quattrocento, lo Statuto di Benevento non se ne discosta.

25 Rispettivamente su di esse: M. Sbriccoli, Linterpretazione dello Statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nellet comunale, Milano 1968; M. Meccarelli, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in et di diritto comune, Milano 1998, pp. 200-202, 237-240 e 340-345. Cfr. anche P. Caroni, Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario, in Archivio storico ticinese, CXVIII (1995), pp. 129-160.

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Graziano prima, e Tommaso poi, avevano proposto26. Un lessico che la criminalistica laica, invece, aveva cominciato ad assorbire27. Ciononostante, sia la terminologia adoperata che le fattispecie punite dimostrano una certa impermeabilit rispetto a quel paradigma. I dieci capitoli beneventani continuano a trascurare taluni crimini sessuali, ritenendoli evidentemente meno urgenti o piuttosto estranei alla competenza secolare. Rispetto a quel paradigma, infatti, manca un crimen leve come la fornicatio simplex, ma anche il sacrilegium ed un reato atrocissimo come latto contra natura28.

26 Decr. C.36, q.I, c.2; Tommaso dAquino, Summa totius theologi, ed.Venetiis 1612, Secunda secund, q.154, artt.1 e 10. Per lAquinate, i peccati di lussuria sono sette: fornicatio simplex, stuprum, adulterium, raptus, sacrilegium, incestus e peccatum contra naturam. Egli richiama espressamente la classificazione grazianea, rispetto alla quale aggiunge il sacrilegio. Questo schema ben presente nel pi fortunato manuale per confessori del sec.XV, che per ogni fattispecie intreccia trattamento penitenziale e nozioni di ius civile. Qu sunt species luxuri principaliter? Responde quod sunt sex () Fornicatio simplex, Adulterium, Incestus, Stuprum, Raptus, et Vitium contra naturam () Quod est gravius horum? Responde peccatum contra naturam est maximum, et isto infimum est mollities, gravissimum bestialitas, medium sodomia, post prdictum contra naturam maius est incestus, post incestum est adulterium. Verum intellige accipiendo in suo summo, quia maius peccatum est coire cum matre quam cum alterius uxore. Adulterium est maius stupro, utrumque aggravatur per violentiam, unde raptus virginum est gravius stupro, et raptus uxoris gravius adulterio, hc omnia aggravantur secundum rationem sacrilegij. Infimum omnium prdictorum est fornicatio, quod committitur sini iniuria alterius person: A. Carletti, Summa Angelica de casibus conscientialibus, ed.Venetiis 1578, par.Luxuria, nn.2-3, pp. 64-65.

27 Tre decenni pi tardi, Angelo Gambiglioni parler di adulterium, lenocinium, stuprum, sodomia, raptus ed incestus. A. Gambiglioni, De maleficiis, ed.Venetiis 1578, rubr.De adulterio, incestu et sodomia, fol.377. Le medesime fattispecie erano gi state considerate, nel Trecento, nel trattato attribuito a B. de Vitaliniis, De maleficiis, ed.Francofurti 1604, lib.II, cap.III, pp. 62-65.

28 Da sottolineare che, anche in questo, lo Statuto si allinea pi al silenzio del Liber Augustalis che non alla condanna di Constitutiones Sanct Matris Ecclesi, 4.69 le quali si erano scagliate contro lo stuprum cum puero ed il peccatum sodomiticum. Questa assenza, di per s, gi significativa. In punto di diritto, la Curia temporale pu ricorrere allo ius commune per punire tali condotte (le Novv.72 e 142 comminano la pena capitale contro i sodomiti): ma il fondo archivistico della Curia temporale troppo lacunoso per poter capire in che misura ci sia effettivamente avvenuto. Non si conservano processi criminali anteriori al 1592, mentre nei 50 anni successivi non compare alcun processo ricondubile alla materia sessuale. Cfr. ASCB, Archivio cartaceo, fasc.29, Processus criminales, I-III. In citt, per, opera anche la Badial Curia Sofiana: tribunale davvero particolare, perch dotato di giuridizione spirituale, civile e criminale sui suoi sudditi. LAbbazia possiede numerosi feudi sparsi tra Principato Ultra, Contado di Molise e Terra di Lavoro ma svolge un ruolo significativo nella stessa Benevento, dove ha beni e sudditi: le sue competenze sia canoniche che secolari la pongono in continuo conflitto tanto con la Curia temporale quanto con quella arcivescovile. Lindice dei processi criminali tra il 1518 ed il 1655 dimostra che la corte piuttosto attiva in citt (la fase 1518-1598, oltretutto, assai lacunosa). Alla materia sessuale si riconducono 9 processi: 3 per adulterio, 3 per stupro, 1 per violazione dellonore (si ci riferisce, con unespressione pudica, alla violenza carnale), 2 per vizio nefando (sodomia). Ad essi si aggiungono 3 precetti di non conversare o non praticare: misure preventive giustificate da una condotta particolarmente sfacciata. A queste cause andrebbero sommate tutte le cause civiliter intentat (sfortunatamente, in questo caso, lindice si limita a menzionare le parti senza specificare la materia del contendere: sarebbe perci necessario uno spoglio pi approfondito per capire quante fra le numerose cause civili scaturiscono da trasgressioni sessuali). Cfr. il Registro che contiene tutti i processi criminali, e civili fabbricati nella Badial Curia Sofiana, pertinenti a questa Citt di Benevento (ASPB, Santa Sofia, Fondo cartaceo, LIII). Anche il processo criminale per tentata violenza di cui alla nt.140, stranamente rilegato nei fascicoli della Curia temporale, fu celebrato dal tribunale sofiano. Esso si ritiene obbligata allo Statuto, almeno per le controversie cittadine? Tiene distinti ius canonicum e ius civile? O piuttosto li combina? chiaro che si tratta di unistituzione sui generis,

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Nondimeno, lo Statuto permeato di uno spirito disciplinante decisamente nuovo29, che traspare gi dallesortazione Omnes utriusque sexus cuiuscumque condicionis existant studeant honeste vivere. La formula che riecheggia un celebre canone del Lateranense IV30 sintetizza bene le intenzioni del legislatore. Primancora di dettare divieti e sanzioni, si fissa in positivo un precetto di morigeratezza (honestas), che richiede impegno (studere) e sindirizza in via generale a tutta la popolazione (omnes), senza distinzione di sesso e di status31. Sin da questa premessa, il disciplinamento appare come vettore di livellamento: sia il nobile che il popolano sono chiamati allintegrit morale e vengono colpiti dalle stesse pene. La diseguaglianza ritorna in un solo caso (la fuga del repertus in flagranza), ma esclusivamente sul piano sanzionatorio. Pi che un trattamento di favore, per, bisogna riscontrarvi il tentativo di adattare la pena al ceto del destinatario. Se gli altolocati pagano dieci once e i mediocri cinque, i pi umili versano al fisco tre once e subiscono lesilio perpetuo32.

La disparit cetuale pu influire, ma solo indirettamente, sul regime probatorio. Il testo richiama pi volte la fama del soggetto (e del fatto) come elemento idoneo a corroborare la decisione33. La fama una pubblica voce, un pregiudizio radicato nella comunit di appartenenza. In un contesto organicista come la civitas medievale e moderna, il vicinato controlla costantemente il reo, le sue abitudini, le sue azioni34. In

che sfugge alla ripartizione ordinaria delle competenze e merita ulteriori approfondimenti storico-giuridici. Un inquadramento complessivo del fondo sofiano in P. Massa, Larchivio dellabbazia di Santa Sofia di Benevento, in Archiv fr Diplomatik. Schriftgeschichte Siegel und Wappenkunde, LXII (2016), pp. 433-466; Ead., Fonti inedite per la Storia dellabbazia di Santa Sofia di Benevento e dei suoi abati commendatori, in Nuovi Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, XXX (2016), pp. 25-58.

29 Al di l dei delitti carnali, mostrano una chiara finalit disciplinante i capp. De pena ambulancium de nocte, De pena ludentium ad taxillos, De pena blasfemacionum Deum et gloriosam virginem Mariam et ceteros alios, Tempore carnis primi poma mulieribus mietantur, De mulieribus filios exponentibus et veneficiis. In questultimo si contempla anche lipotesi di filtri amorosi. Il rogo previsto solo se il tossico causa la morte o linfermit grave; si vero mors nec gravis successerit infirmitas solvat pro tali temeritate uncias duas. Si nota unaffinit di principio rispetto a Liber Augustalis, 3.73.1. Nel 1588, dalla legislazione secolare scompare ogni forma di sortilegium.

30 il canone Omnis utriusque sexus (X.5.38.12), che imponeva la confessione annuale dei peccati. Ma, considerando il contenuto della disposizione beneventana, emerge anche una chiara reminescenza di Nov.14.1, la costituzione giustinianea che vieta il lenocinio: Sancimus igitur omnes quidem secundum quod possint castitatem agere.

31 Non a caso non viene impiegato il verbo esse, ma existere: la conditio perci una qualitas accidentale che non inficia la generalit del dovere. Una malcelata impostazione marxista falsa la prospettiva di F. Romano, Gli Statuti beneventani. Carattere antipopolare e classista delle norme dellautonomia comunale sotto il dominio pontificio, in Id. (cur.), Benevento tra mito e realt. Storia, ecomomia e urbanistica di una citt del Mezzogiorno, Napoli 1981, pp. 53-61. LAutore calca troppo le sperequazioni, fino ad inventare (p. 60) che la donna di bassa condizione che commetteva reati, come ad esempio ladulterio, condannata alla fustigazione pubblica od al carcere, la nobile invece al monastero. N la normativa quattrocentesca, n quella cinquecentesca esplicitano tale diseguaglianza. In realt, la legislazione beneventana si trasforma proprio in senso opposto, verso una maggiore uniformit.

32 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Adulterus fugiens habetur pro confesso.

33 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.De adulteriis et lenonibus: si de predictis fuerit diffamatus vel alias male fame condicionis et vite; si fuerit integre opinionis. Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Adulterus fugiens habetur pro confesso: de hijs fugiens sit diffamatus vel suspectus.

34 Fondamentale F. Migliorino, Fama e infamia, Problemi della societ medievale nel pensiero giuridico nei secoli

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caso di violenza, lonest femminile decisiva per determinare la quantit della pena: il legislatore non si affida ad una prova ostetrica della verginit, ma allopinione comune35. Posizione sociale e buona fama non si equivalgono, ma i due concetti sinfluenzano non poco. Il diritto costretto a ricorrere a questultima non solo perch certi reati scandalizzano il populus, ma soprattutto per lintrinseca difficolt di dimostrare lillecito. Per loro natura, le trasgressioni sessuali costituiscono delicta difficilis probationis: lasciano poche tracce materiali e, solitamente, ricadono nellocculto. Perci il legislatore beneventano, pur restando ancorato alla logica della prova legale, dispone unampia deroga al regime ordinario della certezza, affidandosi alla mormorazione, a presunzioni, ad ammennicoli36. Nessuno di essi, preso singolarmente, basta a legittimare una condanna: sommandoli, per, possibile irrogare la pena edittale. In caso di tentata corruzione, la mala fama sar integrata dal giuramento femminile. In caso di flagranza, fama o suspicio unite alla fuga permettono al giudice di ritenere luomo pro confesso37. La poena adulterii sar irrogata anche laddove una maritata dimori in casa altrui contra volumptatem mariti () licet de concubitu non probetur, tantum si aliqua sint adminicula38. La suspecta loquela lascia presumere iuris et de iure ladulterio, purch si ripeta dopo una formale diffida. evidente il modello di Nov.117.15, rispetto al quale il procedimento beneventano appare pi rapido nella scansione, ma meno brutale nelle conseguenze39. Per una prevenzione pi efficace, si

XII e XIII, Catania 1985: la ricerca si svolge su fonti pi risalenti, ma il tema resta cruciale per tutta la Prima et moderna.

35 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Raptus virginum: quod defama et vita ipsius per convicinium seu parrochiam ipsius sic teneatur quod in honeste vivat. La dimensione comunitaria del pregiudizio esplicita anche in Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Quando suspecta loquela prohibetur: dequo vel dequa fama puplica incontrata laboret ubi habitat vel habitare consuevit.

36 Sul tema, in generale, G. Alessi, Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo medio e moderno, Napoli 1979.

37 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Adulterus fugiens habetur pro confesso.

38 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Quando mulier maritata sine volumptate mariti reperitur in aliena domo. Si concede per la prova contraria: luomo pu dimostrare di mantenere la donna non causa adulterij seu incestus sed alterius servicij liciti et honesti. Un rapporto di lavoro che si presume laddove nella stessa casa dimori la moglie del padrone, e tutti si prestino al giuramento. In questo meccanismo si coglie leco della purgatio canonica, che i pontefici avevano concesso ai chierici per scagionarsi, se gravemente sospetti di concubinato e adulterio: X.3.2.8 e X.5.16.5. Sullistituto, cfr. A. Fiori, Il giuramento di innocenza nel processo canonico medievale. Storia e disciplina della purgatio canonica, Frankfurt am Main 2013.

39 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Quando suspecta loquela prohibetur. La costituzione giustinianea prevedeva tre contestazioni scritte (quella beneventana una sola) ma consentiva, in caso di violazione, la morte del presunto adultero (anche a Benevento patisce la pena edittale, che per pecuniaria). Nov.117.15: His quoque etiam illud adicimus, ut si quis forsan suspicatur aliquem velle su uxoris illudere castitati et contestationes ei ex scripto tres destinaverit habentes testimonia virorum fide dignorum, et post has tres ex scripto contestationes invenerit cum convenientem suae uxori, si quidem in sua domo aut ipsius uxoris aut adulteri aut in popinis aut in suburbanis, esse licentiam marito propriis manibus talem perimere nullum periculum ex hoc formidanti. Si autem in alio loco talem invenerit cum sua uxore loquentem, non minus tribus testibus fide dignis convocatis, per quos probare possit quia eum cum sua coniuge comperit, iudici tradere crimina examinanti, illum vero pro veritate cognoscentem, post tres ex scripto contestationes cum tali muliere eum inventum, talem quidem tamquam ex hoc solo adulterii crimini subiacentem nulla alia ratione quaesita punire, licentiam autem esse viro quomodo voluerit suam uxorem accusare et secundum leges exequi crimen.

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anticipa la soglia di punibilit al tentativo. Una multa di due once viene inflitta a chi prova a corrompere una virgo maritata vel vidua, sia in quanto diretto interessato, sia in quanto mediatore (leno, secondo lampia etichetta civilistica che non implica necessariamente il turpis qustus)40. Chi invece sorpreso non actum libidinis exercente sed alios actus in honestos faciens vel verba in honesta clam dicens pagher unoncia41. Mette conto di sottolineare che lo Statuto non dispone una disciplina generale del conatus, tipizzato talvolta nei singoli capitoli come fattispecie a s. il segno di una mentalit giuridica che rifugge ancora lastrazione.

Per molti aspetti, il testo riflette lo ius criminale del suo tempo. Lo si nota per la dimensione essenzialmente familiare delliniziativa processuale. La pubblicizzazione del penale risulta incompleta: i delicta carnis perseguiti dal testo beneventano si mostrano refrattari ad un intervento indiscriminato dei terzi o delle istituzioni. Pur sapendo che il diritto romano qualificava ladulterio crimen publicum42, il legislatore esclude categoricamente che la curia possa attivare un giudizio ex officio e restringe lo ius accusandi a pater maritus filius frater socer vel alius coniuncte usque ad tertium gradum43. Sembra un limite consistente, se non fosse che i legittimati sono comunque ben pi numerosi rispetto al modello della lex Quamvis44. Da questo punto di vista, la soluzione ricorda piuttosto la vecchia impostazione del cardinale dAlbornoz (e, tuttavia, assai significativo che respinga la recente novella di Gabriele Condulmer)45.

40 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.De adulteriis et lenonibus. La parificazione tra reo ed intermediario suggerita da Nov.134.10: et illis similibus subiciendis poenis, qui medii aut ministri huiusmodi impio crimini facti sunt. Luso del verbo adtemptare, ripetuto per quattro volte, indica chiaramente che la congiunzione non avvenuta; per la donna, daltro canto, non prevista alcuna sanzione. Limporto di 1/5 rispetto alla multa per ladulterio consumato. Questultimo deve risultare provato legitime: Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Poena adulterj.

41 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Adulterus fugiens habetur pro confesso.

42 Quindi perseguibile su iniziativa di un quivis de populo. Tale etichetta ribadita da D.48.1.1 e I.4.18.3-4 discende dalla lex Iulia de adulteriis del 18 a.C.

43 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Poena adulterj.

44 La legge costantiniana del 326 che, rispetto alla normativa augustea, aveva ristretto sensibilmente laccusatio. C.9.9.29pr: Quamvis adulterii crimen inter publica referatur, quorum delatio in commune omnibus sine aliqua legis interpretatione conceditur, tamen ne volentibus temere liceat foedare conubia, proximis necessariisque personis solummodo placet deferri copiam accusandi, hoc est patri fratri nec non patruo et avunculo, quos verus dolor ad accusationem impellit. Si percepisce una certa assonanza tra questo testo e le prime parole di quello beneventano.

45 Constitutiones Sanct Matris Ecclesi, 4.69: Item quia falsas aliquorum nequiti filiorum accusations, seu delationes super incestu et adulterio (quod inter aliquas personas prtenditur perpetratum) interdum turbantur matrimonia quiescentia, et quo ad thorum periculose, et indebite separant: nascuntur inter ipsos amicos odia, et scandala generantur, nos huic morbo quam, et congruam volentes adhibere medelam, eadem auctoritate statuimus et ordinamus, quod in criminibus incesti, et adulterij, stupri, fornicationis, nullus accusando, vel defendendo, privatim, vel publice admittatur, nisi esset pater, mater, avus, vela via, filij, et nepotes utriusque sexus usque ad secundum gradum, fratres, et sorores, et filij fratrum, et sororum; qui prnominati solum ad prdictam accusationem, seu delationem, quia domus, et generis sui quodammodo prosequuntur iniuriam, admittantur. Cos loriginale impostazione egidiana. Gabriele Condulmer governatore della Marca dal 1417 al 1431 era tornato sul punto. La sua costituzione stabiliva ut contra contra infamatum de adulterio, si publica laborat infamia, etiam procedi valeat ex officio: Constitutiones Sanct Matris Ecclesi, 4.70. Una notevole apertura allinquisitio, che Benevento preferisce non imitare. La scelta tanto pi rilevante se pensiamo che, quando vengono approvati gli Statuti, Condulmer siede ormai da

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La preferenza riconosciuta al marito, invece, chiara eredit della disposizione costantiniana46. Di certo le formalit introduttive si sono piuttosto slabbrate, tanto che la tassativit dellaccusatio presto smentita dalla espressione accusatus () vel denunciatus de adulterio47. Evidentemente, ci che conta non la solennit del libellus n la presenza attiva del delatore durante il giudizio: ma la sua appartenenza alla cerchia familiare, che costituisce vera e propria condizione di procedibilit. la stessa logica che spinge il redattore ad utilizzare il termine querela in caso di violenza: non importa che la donna disonesta segua levoluzione del processo, ma necessario che fornisca la notitia criminis48. Anche la diffida in caso di suspecta loquela circoscritta ai congiunti entro il terzo grado, perch costituisce il preludio per uneventuale poena adulterii49.

Lunica ipotesi in cui le maglie sembrano allargarsi quella del tentativo di corruzione o mediazione: la norma chiara nel riconoscere la delazione segreta50. Il pi delle volte, il meccanismo sar sfruttato dalla stessa temptata chiamata a giurare: ma nulla impedisce che la notizia provenga da terzi che non intendono esporsi. Lanonimato pu sembrare eccessivo per un delitto imperfetto, colpito con pena mediocre. Cos, per, le istituzioni si assicurano una procedura inquisitoria rapida ed efficace, capace di frenare ex ante la corruzione morale e i suoi responsabili primi: istigatori e lenoni51. Al netto di questo grimaldello, lo Statuto non predispone una repressione cieca dei delitti carnali. Limpulso inquisitorio messo da parte: il tribunale cittadino non interviene nelle dinamiche domestiche se non sollecitato dai diretti interessati. Ci significa riconoscere un certo margine di mediazione interna, ma soprattutto il diritto di farsi giustizia da s.

In questo senso, daltro canto, il testo esplicito. Non solo non sadegua alla

dieci anni sul trono di Pietro, col nome di Eugenio IV.

46 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Poena adulterj: et in accusacione ceteris preferatur. Ben pi esplicito C.9.9.29.2: In primis maritum genialis tori vindicem esse oportet, cui quidem ex suspicione ream coniugem facere licet, vel eam, si tantum suspiciatur, penes se detinere non prohibetur: nec inscriptionis vinculo contineri, cum iure mariti accusaret, veteres retro principes adnuerunt.

47 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Poena adulterj.

48 Ci deve avvenire entro un giorno dallaggressione: altrimenti, la doglianza di una donna simile non sar ritenuta credibile. Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Raptus virginum: dum modo ipsa, de ipsa violencia infra sequentem diem querelam fecerit. Liber Augustalis, 1.21.1 impone, invece, un termine di otto giorni. Diversamente da quanto esplicitato per ladulterio, la legislazione beneventana non esclude la procedibilit ex officio in caso di ratto. Nel silenzio del testo, la riconducibilit del ratto al novero degli atrocissima fa propendere per la soluzione affermativa (coerentemente con C.9.13.1.1 e Nov.128.21); tanto pi che il testo ammette la citatio realis per capturam. Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Qualiter jniudicijs criminalibus procedatur: Si civis est accusatus vel delatus vel ex officio de aliquo crimine contra eum proceditur in persona non capiatur sed verbo citetur personaliter: domi: vel edicto: nisi esset de homicidio: raptu mulieris: aut criminem lese magestatis irrectitus: vel persona esset suspecta et detecta ut defuga ipsius verisimile teneatur quibus casibus personaliter capi potest.

49 Statuti di Benevento (sec.XV), cap. Quando suspecta loquela prohibetur. Ragionevolmente nellipotesi di Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Concubinarius accedens ad domum concubine contra suam voluptatem liniziativa spetta invece solo alla donna autrice della diffida.

50 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.De adulteriis et lenonibus: et quod nullus teneatur nominare mictentem.

51 Gi Nov.14.1 suggeriva il processo ex officio contro i lenoni pestiferos et communes vastatores castitatis.

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condanna ecclesiastica della vendetta privata52 in un secolo in cui safferma il principio laycorum statuta in terris Ecclesi contra ius canonicum non valent53 ma anzi gli riconosce uno spazio particolarmente ampio. Sia il diritto romano, sia quello napoletano limitano lo ius occidendi alladulterio e alla congiunzione violenta54, mentre la norma beneventana parla genericamente di un atto libidinoso cum uxore filia sorores vel nepotes usque ad secundum gradum. Ne consegue che anche la cerchia dei legittimati pi cospicua (sebbene meno estesa di quella dei potenziali accusatori). Per quanto attiene ladulterio, il Corpus iuris civilis riconosce un pieno diritto al padre, mentre limita la posizione del marito, che pu scagliarsi solo su un adultero vile55. Lo Statuto invece esclude espressamente il limite della conditio interfecti, memore dellimpostazione federiciana56. Tuttavia, la norma tace sulla possibilit di uccidere anche la donna57, mentre chiara nel precisare che la vendetta deve avvenire in flagranza e solo se latto si consuma in domo58. Chi pu uccidere pu anche optare per una violenza minore: ed infatti si puntualizza che la percussio resta impunita59. 52 Cfr. in particolare Decr. C.33, q.II, c.5; Decr. C.33, q.II, c.8.

53 Come ricorder T. Deciani, Tractatus criminalis, ed.Venetiis 1590, I, lib.II, cap.XVIII, nn.24 e 26, fol.41v questo principio era stato formulato da Ludovico Pontano. A simili conclusioni erano giunti anche Niccolo de Tedeschi e Raffaele Cumano. Questultimo, in particolare, aveva sostenuto quod in puniendis delictis sit servandum ius canonicum in terris ecclesi, non civile, etiam contra laicos.

54 Ma mentre lo ius occidendi per ladulterium regolato nel titolo ad legem Iuliam de adulteriis coercendis, quello per lo stuprum cum vi trova un fugace cenno nel titolo ad legem Corneliam de siccariis et veneficiis (D.48.8.1.4). Lo ius occidendi per il raptus riconosciuto nella lex unica de raptu virginum (C.9.13.1.1).

55 D.48.5.23.4: Ideo autem patri, non marito mulierem et omnem adulterum remissum est occidere, quod plerumque pietas paterni nominis consilium pro liberis capit: ceterum mariti calor et impetus facile decernentis fuit refrenandus. D.48.5.25: Marito quoque adulterum uxoris suae occidere permittitur, sed non quemlibet, ut patri: nam hac lege cavetur, ut liceat viro deprehensum domi suae (non etiam soceri) in adulterio uxoris occidere eum, qui leno fuerit quive artem ludicam ante fecerit in scnam saltandi cantandive causa prodierit iudiciove publico damnatus neque in integrum restitutus erit, quive libertus eius mariti uxorisve, patris matris, filii filiae utrius eorum fuerit (nec interest, proprius cuius eorum an cum alio communis fuerit) quive servus erit. Cfr. A. Gambiglioni, De maleficiis, cit., rubr.Che hai adulterato la mia donna, nn.1 e 8, foll.118v e 119r. Sul tema: M. Cavina, Nozze di sangue, cit., pp. 68-81; A. Massironi, The Fathers Right to Kill His Adulterous Daughter in the Late Ius Commune, in M.G. di Renzo Villata (cur.), Family, cit., pp. 187-215.

56 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Adulterus impune interficeretur: sublata differentia condicionis interfecti. Liber Augustalis, 3.81.1: Si maritus uxorem in ipso actu adulterii deprehenderit, tam adulterum, quam uxorem occidere licebit, nulla tamen mora protracta. Non facendo riferimento alcuno alla condizione del reo, Biagio da Morcone commentava: et hodie per hanc constitutionem non attenditur, si sit persona accusans vilis vel non. Come nota de Antonellis, Un caso di permanenza, cit., pp. 1321-1322 anche Rotari, 212 (= Lombarda, lib.Primus, tit.De adulterio, lex Si quis cum uxorem suam) ammette lo ius occidendi indipendentemente dalla condizione sociale dei soggetti coinvolti. La derivazione longobarda della norma beneventana suggerita da una citazione letterale (libidinose agentem).

57 D.48.5.23.4 concede tale potere al padre, ma lo nega al marito. Liber Augustalis, 3.81.1 lo concede al marito.

58 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Adulterus impune interficeretur. Cos anche D.48.5.24.2: Quare non, ubicumque deprehenderit pater, permittitur ei occidere, sed domi su generive sui tantum, illa ratio redditur, quod maiorem iniuriam putavit legislator, quod in domum patris aut mariti ausa fuerit () adulterum inducere. Cfr. A. Gambiglioni, De maleficiis, cit., rubr.Che hai adulterato la mia donna, n.10, fol.119r.

59 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Adulterus impune interficeretur. Soluzione coerente con

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In caso di tentata corruzione la renitente legittimata a verberare o offendere, purch non provochi al leno danni permanenti60: la reazione devessere proporzionata al delitto61. Come il marito salva lonore uccidendo ladultero, cos le donne certificano la propria onest opponendo una risposta vigorosa alle profferte del corruttore.

La tradizione medievale si evidenzia nellampio margine per la negoziazione penale. Il lenocinio familiare pu essere oggetto di compositio col fisco, purch ricorrano condizioni particolari (magna causa ed approvazione del consilium). La concordia che la parte lesa concede allesiliato libidinose agentem permette il rientro62. Di conventio parla il capitolo sulla maritata che dimora in casa altrui63; ma la forma pi vistosa di riconciliazione senzaltro quella sancita per il raptus di vergine e vedove64.

D.48.5.23.3: Sed qui occidere potest adulterum, multo magis contumelia poterit iure adficere.

60 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Impune temptata verberat lenam: Insuper si temptata impaciens lenonem vel lenam verberaverit vel offenderit in nihilum teneatur dum tamen quod in membro aliquo non debilitetur perpetuo.

61 Il moderamen inculpat tutel disciplinato in via generale in Statuti di Benevento (sec.XV), cap.De licita defensione: Quod licite posset quilibet se et bona sua defendere nec non patrem matrem ceterosque cognatos et agnatos ascendentes et descendentes et in transversales usque ad quartum gradum familiares domesticos et quoscumque sub tutela et cura et gubernacione habet et eorum bona cum moderamine jnculpate tutele quo moderamine servato subsequuta percussione jnpulsionibus jctu seu verberatione nulla pena imponatur.

62 Bisogna rilevare una leggerezza del redattore, che utilizza il termine concordia (istituto bilaterale) col genitivo partis (che implica piuttosto un atto unilaterale). Sarebbe stato pi corretto discorrere di remissio, ma la promiscuit verbale indica il carattere squisitamente consuetudinario di queste pratiche gratuite di misericordia. Il ruolo di tali istituti nei secoli bassomedievali stato sottolineato da: A. Zorzi, Ius erat in armis. Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo, in G. Chittolini A. Molho P. Schiera (curr.), Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed et moderna, Bologna 1994, pp. 609-629; T. Dean, Criminal justice in mid fifteenth century Bologna, in T. Dean K.J.P. Lowe (curr.), Crime, society and the law in Renaissance Italy, Cambridge, 1994, pp. 36-38; A. Ryder, The incidence of crime in Sicily in the mid fifteenth century: the evidence from composition records, in T. Dean K.J.P. Lowe (curr.), Crime, cit., pp. 59-73; N. Offenstadt, Interaction et rgulation des conflits. Les gestes de larbitrage et la conciliation au Moyen Age (XIIIe- XVe sicles), in C. Gauvard R. Jacob (curr.), Les rites de la justice. Gestes et rituel judiciaires au Moyen ge, Paris 2000, pp. 201-228; M. Sensi, Per una inchiesta sulle paci private alla fine del Medioevo, in M. Donnini E. Menest (curr.), Studi sullUmbria medievale e umanistica, Spoleto 2000, pp. 527-564; A. Padoa Schioppa, Italia ed Europa nella storia del diritto, Bologna 2003, pp. 209-250; M. Vallerani, La giustizia pubblica medievale, Bologna 2005, pp. 167-209. Come nota M. Meccarelli, Le categorie dottrinali della procedura e leffettivit della giustizia penale nel Tardo Medioevo, in J. Chiffoleau C. Gauvard A. Zorzi, Pratiques sociale set politiques judiciaires dans les villes de lOccident la fin du Moyen ge, Roma 2007, pp. 585-592 (cit. p. 586) le pratiche negoziate non vanno inquadrate come una alternativa separata rispetto alla giustizia pubblica. Questultima, anzi, ne riconosce la funzione di deflazione e di attenuazione: entrambe sono finalizzate al mantenimento della pace sociale e, perci, possono coesistere.

63 Ma solo qualora si provasse che la donna non mantenuta libidinis causa, ma per lavoro. Il consenso maritale, bench successivo, ne sana la posizione ed evita la restituzione. Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Quando mulier maritata sine volumptate mariti reperitur in aliena domo.

64 Il capitolo rubricato Raptus virginum; nel primo capoverso, si adopera il verbo rapuerit. Considerando che la dottrina coeva distingue bene ratto e stupro in base allabductio (B. de Vitaliniis, De maleficiis, cit., lib.II, cap.III, nn.3 e 6, pp. 63 e 65; A. Gambiglioni, De maleficiis, cit., rubr.De adulterio, incestu et sodomia, nn.11-12, fol.377v) si indotti a pensare che la norma non operi nello stuprum cum vi. Questa conclusione, per, non convince per almeno due ragioni. Innanzitutto perch, in un penale che non conosce il principio di legalit, largomentum a maiore ad minus consente di applicare i benefici del matrimonio riparatore ad un crimine meno atroce. In secondo luogo, esaminando i due

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Si concede, infatti, limpunit assoluta (nulla pena irrogatur) in caso di matrimonio riparatore65: vantaggio significativo, se pensiamo che lo ius civile comminava la morte e negava categoricamente le nozze66. La norma si dichiara debitrice dellequitas canonica, che simpone sul rigore civilistico e favorisce laccomodamento67: in questo, la sudditanza al Papa gioca un ruolo determinante68.

capoversi successivi (dove si adoperano i termini cognoverit e violentiam ma non raptus), la disposizione sembra condensare i due delitti in ununica fattispecie violenta (definita raptus in modo atecnico).

65 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Raptus virginum: Item siquis virginem vel viduam repuerit et concorditer postea voluerint interse matrimonium contrahere matrimonio ipso contracto ex equitate canonica nulla pena irrogatur.

66 C.9.13.pr e C.9.13.2 2: et merito mortis damnantur supplicio, cum nec ab homicidii crimine huiusmodi raptores sint vacui () Nec sit facultas raptae virgini vel vidu vel cuilibet mulieri raptorem suum sibi maritum exposcere, sed cui parentes voluerint excepto raptore, eam legitimo copulent matrimonio, quoniam nullo modo nullo tempore datur a nostra serenitate licentia eis consentire, qui hostili more in nostra re publica matrimonium student sibi coniungere. Oportet etenim, ut, quicumque uxorem ducere voluerit sive ingenuam sive libertinam, secundum nostras leges et antiquam consuetudinem parentes vel alios quos decet petat et cum eorum voluntate fiat legitimum coniugium. Cos anche le Novv.148 e 150.

67 Esaminate le autorit contrarie, Graziano aveva accettato lopinione di San Girolamo concludendo che legitime igitur post peractam penitenciam raptor poterit sibi copulare quam rapuit nisi pater puell illam raptori detrahere voluerit: dictum post Decr.C.36, q.2, cap.11. Allo stesso modo X.5.17.7: Rapta puella legitime contrahet cum raptore, si prior dissensio transeat postmodum in consensum, et quod ante displicuit tandem incipiat complacere, dummodo ad contrahendum legitimae sint person. Ci non implica limpunit de iure canonico, perch postula la previa scomunica: ma confligge col dettato giustinianeo e tende ad annullarlo, considerando lesclusiva ecclesiastica in fatto di impedimenta matrimonii. Cfr. Panormitano, Commentaria in quartum et quintum Decretalium librum, ed.Venetiis 1571, super Quinto, tit.De raptoribus, cap.Accedens, n.2, fol.140v. La soluzione, daltro canto, risente del ducere et dotare, il meccanismo previsto per lo stuprum da X.5.16.1 e X.5.16.2: entrambi discendono espressamente dalla stessa lex divina (Es XXII, 15-16). Emerge un approccio pragmatico, che rifugge una rigida contrapposizione dogmatica tra stupro e ratto e sminuisce il disvalore della vis, purch si raggiunga un accordo. Oltretutto la Chiesa consapevole che spesso il delitto non viene commesso libidinis causa, ma causa matrimonii. Capita che, dopo gli sponsalia de futuro, i genitori si rifiutino di consegnare la figlia al fidanzato; poich labductio avviene per uno scopo onesto e col pieno consenso della fanciulla iste raptor dici non debet: X.5.17.6. Raptus proprie dicitur ubi mulier rapitur causa libidinis exercend: secus, ubi causa matrimonii contrahendi, et hoc ubi prcessit tractatus de matrimonio; et in hoc () iudicio meo iste textus deviat a lege unica, C. de raptu virginum nam ibi raptus dicitur committi, etiam cum sponsa de futuro () Conclude ergo, quod ubi tractatus de nuptiis non prcessit, raptus semper diictur committi, sive puella consenserit, sive non () Sed ubi prcessit tractatus, et pro matrimonio contraendo fuit abducta, tunc de iure canonico non committitur raptus, quia matrimonium debet esse liberum, et puella non poterat libere contrahere in domo parentum eis renitentibus. Unde ius canonicum consideravit, libertatem matrimonii. Ius vero civile consideravit delictum rapitori, et deceptionem mulierum. Unde habuerunt diversos respectus, et sic potius iura sunt diversa, quam contraria, sed in matrimonio, et in accessoriis stamus iuris canonico: Panormitano, Commentaria in quartum et quintum, cit., super Quinto, tit.De raptoribus, cap.Cum causam, nn.2 e 4, fol.140r. Cos commenter T. Deciani, Tractatus, cit, I, lib.II, cap. XIX, nn. 21 e 23, fol.43B: Hoc ius magis animum punit, quam ius civile () Et hinc est, quod licet raptus puniatur a iure civili, etiam si rapiatur sponsa () tamen non ita de iure canonico () quia non eo animo, ut alienam raperet, id fecit, sed suam () Ius canonicum rei veritatem spectat, potius quam ius civile in delictis, ut modo dictum est de raptore spons, quia cum videat eam iam sponsam esse, hanc facti veritatem attendit, ideo non punit.

68 Appena fuori i confini beneventani, infatti, la situazione completamente diversa. Liber Augustalis

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Linfluenza canonica si evidenzia anche nellapparizione di meccanismi per arginare il concubinato. Non si tratta di un divieto assoluto: lo Statuto resta coerente con lo ius civile, che riconosceva la convivenza more uxorio69. Emerge tuttavia una preoccupazione nuova, che riflette lo spirito del Concilio di Basilea ma si traduce ancora in misure parziali. Il capitolo pi esplicito, in tal senso, quello che vieta di mantenere in casa una donna vergine o coniugata, senza lassenso di suo padre o suo marito70. Ma poich si proibisce duramente quis filiam vel sororem vel quamlibet aliam sub suo regimine sistentem in licite alij in concupinam tradiderit71, ne consegue che lunico concubinato possibile quello con donna soluta e sui iuris. Daltro canto, il legislatore mette a punto uno strumento che favorisce lo scioglimento di questi rapporti. Se i due non convivono, lamasia pu proibire allamante di continuare a frequentare la sua abitazione. Accertata lingiunzione per duos testes, in caso di contravvenzione la corte punir il responsabile con una multa, che si raddoppia in caso di reiteratio72.

Uno dei caratteri pi significativi di questo Statuto, daltra parte, proprio la prevalenza della pena pecuniaria. La morte prevista solo se la violenza carnale riguarda le donne oneste73. La mutilazione del naso comminata in una sola ipotesi, peraltro ispirata ad una regola napoletana: quella del lenocinio familiare74. In alcuni

1.21.1: Capitalem poenam contra raptores virginum, vel viduarum, sponsarum, vel etiam iam nuptarum: et eorum complices, vel fautores, Divorum Augustorum statuta sanxerunt, inviolabiliter prcipimus observari. Illis consuetudinibus, qu in aliquibus partibus Regni nostri Sicili hactenus obtinebant, per quas raptores raptam sibi in matrimonio collocando, vel alij eam trahendo nuptui, se capitali sententia eximebant omnino sublatis.

69 Si pensi ai titoli de concubinis del Digesto (D.25.7) e del Codice (C.5.26).

70 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Quando mulier maritata sine volumptate mariti reperitur in aliena domo. Evidentemente la disposizione ricalcata su Constitutiones Sanct Matris Ecclesi, 4.69: Uxorem alterius quis retinens volentem absque voluntate mariti, libidinis causa, in centum florenis auri () puniatur. Ma la legge marchigiana contempla anche il caso opposto, che manca invece a Benevento: Uxorem dimittens, et concubinam retinens, in triginta florenis auri poena condemnetur: et nihilominus concubinam dimittere, et uxorem recipere, et retinere cogatur.

71 Statuti di Benevento (sec.XV), Nasus vel nasi truncatione punitus subdita si prostituens.

72 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Concubinarius accedens ad domum concubine contra suam voluntamptem. Oltre alla reiteratio come causa dinasprimento, bisogna sottolineare che in questa ipotesi il legislatore richiede la prova legale.

73 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.De incendiariijs: scassatoribus domorum: stratarum disrobatores: violatores honestarum mulierum: violatores honestarum mulierum tam in civitate quam extra pena legali puniuntur.

74 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Nasus vel nasi truncatione punitus subdita si prostituens. Liber Augustalis, 3.80.1: Matres, virgines filias prostituentes, et maritalia foedera fugientes, ut lenas ipsas prosequimur. Et nasus eis similiter abscindatur. Castitatem enim suorum viscerum vendere inhumanum est, et crudele. Quod si filia se ipsam prostituerit, mater vero solummodo consentit, iudicis arbitrio relinquatur. Non corretta lopinione di G. de Antonellis, Un caso di permanenza, cit., p. 1323 che riconduce questa pena alla tradizione germanica. In realt, nella normativa longobarda nessun delitto carnale punito con la truncatio nasi: la sanzione beneventana rispecchia quella federiciana, che a sua volta deriva dallEcloga di Leone lIsaurico (questa s molto larga nel perseguire le trasgressioni sessuali con tale misura). Come nota E. Cortese, Le grandi linee, cit., pp. 172-173 il diritto bizantino a caratterizzarsi per una gamma di crudelt ispirate dal gusto orientale per le mutilazioni. Anche la perforazione della lingua per i bestemmiatori sancita come extrema ratio da Statuti di Benevento (1588), cap.De blasphemia non deriva affatto dalla tradizione germanica (nella Lombarda non c alcuna norma in materia) ma da Liber Augustalis, 3.91.1. Si tratta, peraltro, di una novit

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passaggi, esilio, fustigazione e carcere sono indicati come misure residuali, secondo il principio qui non habet in re, luat in corpore75. In generale, per, i delitti carnali sono puniti con una multa graduata in base alla gravit della fattispecie. Persino ladultero, che il diritto romano colpiva col gladio76, se la cava con la pur salata cifra di dieci once77. Il dato conferma la tendenza rilevata proprio in quegli anni da Giovanni dAnagni: statuta Itali () communiter pro adulterio commisso imponunt penam pecuniariam78. Da parte sua, la fedifraga perde la dote79 ed rinchiusa in monastero80. il caso di sottolineare, infine, che lo Statuto persegue la violenza contro le disoneste, tipizzando una condotta che il diritto comune non tutela n a titolo di stupro, n a titolo di ratto81. Anche qui si evince limpronta delle Costituzioni di Melfi, sostituendo per la multa allestremo supplizio e distinguendo meglio la posizione delle parti lese82.

cinquecentesca: precedentemente, la sanzione pecuniaria poteva innalzarsi al pi a due giorni di carcere. Cfr. Statuti di Benevento (sec.XV), cap.De blasfemacionum Deum et gloriosam virginem Mariam et ceteros alios.

75 Se i tentati corruttori dictam poenam solvere non potuerint, stent in carcere per mensem, quo elapso publice fustigentur et relegetur a civitate et territorio per annum. Chi sorpreso in atti disonesti e non pu pagare a civitate relegatur per annum. Si presume che i popolani non abbiano mezzi cospicui: per questa ragione, se sono sorpresi in actu libidinis, la pena principale consister nella relegatio pi una multa inferiore rispetto a quella prevista per i ceti pi agiati. Cfr. Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Adulterus fugiens habetur pro confesso.

76 C.9.9.29.4: Sacrilegos autem nuptiarum gladio puniri oportet.

77 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Pena adulterj. In questo, la soluzione beneventana affine a Constitutiones Sanct Matris Ecclesi, 4.69: carnaliter cognoscens, et non retinens, in vigintiquinque florenis puniatur. Molto utile la tabella delineata da G. de Antonellis, Il diritto penale, cit., p. 197 circa i rapporti tra le diverse monete beneventane nei secc.XV-XVI: 1 oncia vale 6 ducati o 4 augustali; 1 augustale vale 1 ducato e mezzo; 1 ducato vale 10 carlini; 1 tar vale 1/5 di ducato o 2 carlini; 1 carlino vale 1/10 di ducato o 10 grane; 1 grana vale 1/10 di carlino.

78 Giovanni dAnagni, Super quinto Decretalium, ed.Lugduni 1553, tit.De collusione, cap.In tantum, n.11, foll.226v-227r. La conclusione corroborata da diversi giuristi italiani del Quattrocento: li ricorda A. Tiraqueau, De legibus connubialibus et iure maritalis, ed.Basile 1561, in Decimatertiam legem connubialem, n.23, p. 319.

79 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Pena adulterj: mulier perdat dotem et marito si ipse accusaverit applicetur. Soluzione originale, perch cumula la pena privata a quella pubblica postulando la facolt di esperire ununica azione.

80 Come si ricava da Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Quando mulier maritata sine volumptate mariti reperitur in aliena domo: mulier dote privetur et monasterium includatur. La norma non fa che applicare la pena edittale ad un caso di presunzione violenta. Il monastero comminato anche da Nov.134.10 (= auth. post C.9.9.30) e X.3.32.19.

81 Quia de coitu non violento habito cum muliere non nupta, qu non retineat nomen honest mulieris, iudicatur prout de coitu habito cum meretrice () de iure non est punibilis: A. Tartagni, Consiliorum seu responsorum, ed.Venetiis 1610, lib.VII, cons.XIII, n.5, fol.12r.

82 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Raptus virginum: Item siquis violenter cognoverit mulierem solutam et non integre condicionis siquidem talis sit mulier que puplice stat prostituta penam unius ducati solvat ()Si vero mulier talis violenciam passa, non sit puplice constituta sed est alias lenis vite et in honeste vivens, talis violenter Augustale unum solvat. La tutela completata da Statuti di Benevento (sec.XV), cap.De meretricibus, dove si vieta agli ufficiali pubblici di praticare estorsioni a danno delle prostitute. Liber Augustalis, 1.21.1: Omnes nostri regiminis sceptro subiectos decet maiestatis nostr gloria gubernari () nec pati aliquo modo vim inferri. Miserabiles itaque mulieres, qu turpi qustu prostitu cernuntur, nostro gaudeant beneficio: gratulantes, ut nullus eas compellat invitas su satisfacere voluntati. Contra hoc generale edictum satagentibus, confessis atque convictis,

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Il testo beneventano rivela troppi debiti per poter essere opera di uno sprovveduto. Evidenti i richiami alla legislazione federiciana83; meno appariscenti i legami con quella marchigiana. Lo Statuto sinnesta sullordito del diritto romano, in particolare dellAuthenticum. Ma se rimangono fermi alcuni caratteri secolari (dalla non perseguibilit delladulterio maritale alla vendetta privata), in alcuni punti (concubinato e ratto) emerge linfluenza di quella tarda decretalistica che passata la bufera del conciliarismo sta dando corpo allo Stato Pontificio, ed anima allassolutismo romano84.

3. Un secolo irrequieto Lo Statuto, redatto in un clima politico rovente, mostra presto alcune insufficienze:

gi nel 1459 Pio II accorda ai Beneventani la facolt di correggere gli Statuti85. Nel 1469, Paolo II nomina Corrado Capece arcivescovo e governatore: quasi mai, negli otto secoli di dominazione pontificia, gladio e pastorale vengono affidati alla stessa persona86. Il compito che gli assegna il Papa esplicito: consolidare il potere in una citt turbolenta87. La soluzione, comunque, non basta a placare i Beneventani, n a sanare lantica rivalit tra fazioni (la Rosa bianca e la Rosa rossa). Per questo, nel 1477 Sisto IV sped in Benevento con titolo di Commissario Giovanni Loisio de Tuscanis

ultimo supplicio inferendis. Come in molte altre localit europee, la prostituzione consentita purch si svolga in luoghi appartati, cos da non contagiare un vicinato onesto. Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Ut vie publice munde serventur: Item quod meretrices que palam et passim omnibus se prostituunt et supponunt stent in suburgio in locis remotis et albergijs secundum ordinacionem consilij et quam diu suburgium habitetur infra civitatem non sit eis licitum stare ubi velint sed stent in locis solitarijs deputandis per consilium et si contra fecerit Augustale unum pro pena solunt et iniuriose expellatur.

83 Questi statuti si collocano in un periodo di rinnovata vivacit per le universitates meridionali: F. Calasso, La legislazione statutaria dellItalia meridionale. Le basi storiche, Roma 1929, pp. 229-256. Forse, da unindagine pi approfondita, potrebbero emergere nessi con gli statuti di citt vicine.

84 Su questi temi, in generale, P. Prodi, Lo sviluppo dellassolutismo nello Stato pontificio (secoli XVI-XVI), Bologna 1968; M. Monaco, Lo Stato della Chiesa, I. Dalla fine del Grande Scisma alla pace di Cateau-Cambrsis (1417-1559), Pescara 1971; M. Caravale, Lo Stato Pontificio da Martino V a Gregorio XIII, in M. Caravale A. Caracciolo, Storia dItalia, XIV. Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX, Torino 1978, pp. 1-371; P. Prodi, Il sovrano pontefice, cit. Sulle evoluzioni canonistiche cfr. E. Cortese, Le grandi linee, cit., pp. 363-367; M. Ascheri, Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo, Torino 2007, pp. 75-79; C. Fantappi, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Bologna 2011, pp. 159-162.

85 La lettera apostolica riportata in Statuta Civitatis Beneventi, ed. Beneventi 1717, pp. 132-136.

86 Lultima volta era accaduto nel 1371, con Ugo Guidardi: G. Vergineo, Storia di Benevento e dintorni, II, cit., p. 61.

87 La bolla di nomina riportata da S. Borgia, Memorie istoriche, parte II, cit., pp. 175-181. In esso, si sottolineano gli ampi poteri in spiritualibus, et temporalibus, il mero, et mixto imperio ma anche una limitazione importante: ne aliqua nova statuta sine expressa licentia nostra () facere, admittere, vel confirmare possis, audeas, vel presumas. Cfr. G. Vergineo, Storia di Benevento e dintorni, II, cit., p. 106. Nel Sinodo provinciale VIII (1470) lArcivescovo promulgher due capitoli (I-II) contro i chierici che simmischiano in qualunque negotium ed officium di carattere secolare. surreale, se pensiamo che chi promuove queste norme sia vescovo che rettore. Al contempo, il Prelato pare consapevole della confusione che pu generare il suo doppio incarico, di cui percepisce il carattere straordinario. Per il testo di questo concilio si fa riferimento a V.M. Orsini (cur.), Synodicon Sanct Beneventanensis Ecclesi, ed.Rom 1724, pp. 260-262.

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di Milano () soggetto di grande sapere, e di esimia prudenza, affinch procurasse di riconciliar tosto i fomentatori della discordia88. In questottica vanno inquadrate alcune integrazioni statutarie finalizzate a frenare le violenze89.

Tuttavia, de Tuscanis coglie loccasione per dettare due norme in materia di delitti carnali. La riforma riceve lapprovazione pontificia con breve del 29 aprile 147890. Per quanto attiene ladulterio, si riconosce facolt di accusa e denuncia ad unusquisque de populo91: ci significa aumentare sensibilmente lincisivit del processo, capace dinsinuarsi nella vita domestica nonostante la volont degli interessati. Ma la norma si spinge oltre, svincolando la procedibilit sia dallimpulso del privato92, sia dalle sue attivit successive93. Chiarendo un punto poco nitido, esplicita che il marito agisce jure maritj et quilibet extraneus jure extranei94. Sebbene si affermi a gran voce il rigore punitivo lavverbio irremissibiliter esclude qualsiasi forma di clemenza la sanzione resta pecuniaria. Accogliendo un suggerimento dottrinale ormai consolidato, se ne specifica lapplicazione pro qualibet vice qua adulterium commiserit95. Analogamente a quanto gi previsto per altre ipotesi, anche nelladulterio sancito il principio qui non habet in re, luat in corpore: ogni multa di dieci once si converte, cos, in

88 S. Borgia, Memorie istoriche, cit., parte III, I, Roma 1769, p. 413.

89 Dieci capitoli su tredici sono finalizzati a garantire la pace interna. I Capitula Johannis Aloisij Tuscani (1478) ci sono pervenuti nello stesso volume che riporta gli Statuti di Eugenio IV, rispetto ai quali si trovano posposti: per le seguenti citazioni si fatto riferimento ad esso (BC, ms. Benev.60). Una trascrizione in G. Intorcia, Civitas, cit., pp. 165-169; unanalisi in P. Lonardo, Gli Statuti, cit., pp. 65-67.

90 S. Borgia, Memorie istoriche, cit., parte III, I, cit., p. 413. Assolto al suo compito, de Tuscanis torna a Roma dov nominato uditore della Camera Apostolica: N. Ratti, Della famiglia Sforza, Roma 1795, II, p. 269; G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, LXXXII, Venezia 1857, p. 150.

91 Capitula Johannis Aloisij Tuscani (1478), cap.Quilibet possit accusare in crimine adulterij et possit ex officio cognosci et de pena adulterij.

92 Ci si accosta, cos, alla soluzione introdotta dalla novella di Gabriele Condulmer, che aveva riconosciuto la fama come preambulum inquisitionis: Constitutiones Sanct Matris Ecclesi, 4.70.

93 La corte procede ex suo mero officio anche accusatore vel denuntiatore aut alio quolibet promotore cessantibus: Capitula Johannis Aloisij Tuscani (1478), cap.Quilibet possit accusare in crimine adulterij et possit ex officio cognosci et de pena adulterij. Qualche decennio dopo, la giurisprudenza napoletana sosterr la necessit di proseguire il giudizio nonostante la remissio del marito tradito: T. Grammatico, Decisiones, ed.Venetiis 1551, dec.XXXI, nn.1, 4-6, fol.35.

94 Capitula Johannis Aloisij Tuscani (1478), cap.Quilibet possit accusare in crimine adulterij et possit ex officio cognosci et de pena adulterij. La lettera di Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Poena adulterj si limitava ad accordare priorit al marito. La novella, esplicitando la dicotomia tra accusatio iure mariti ed accusatio iure extranei, chiarisce che questi ultimi son tenuti ad inscriptio e talio. Nonostante tali accorgimenti, non sembra una buona idea introdurre una legittimazione cos ampia in un contesto di rivalit intestina. Laccusatio adulterii spesso strumentalizzata per diffamare i nemici: lo stesso Costantino ne aveva giustificato il restringimento in questi termini (ne volentibus temere liceat foedare conubia: C.9.9.29pr). Nella sua imprudenza, per, la scelta di de Tuscanis rivela una tensione moralizzatrice che procede di pari passo col protagonismo delle istituzioni.

95 Capitula Johannis Aloisij Tuscani (1478), cap.Quilibet possit accusare in crimine adulterij et possit ex officio cognosci et de pena adulterij. Cfr. Giovanni dAnagni, Super quinto Decretalium, ed.Lugduni 1553, tit.De collusione, cap.In tantum, n.11, foll.226v-227r: si pro adulterio imponeretur pena pecuniaria, et sic reiterabilis, tunc quia quelibet fornicatio, habet suum effectum perfectum et consummatum ab alio, certe pro quolibet fornicatione, potest imponi una pena. Come precisa lAutore, tale regola va pur sempre coordinata con quella della continuatio delicti.

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quattro tratti di corda96. La disposizione successiva, pi che innovare, rifinisce il vecchio capitolo Raptus

virginum: il testo di Eugenio IV aveva delineato lescamotage del matrimonio riparatore, senza specificare la poena in caso di mancato accordo. La sanzione andava desunta da un fugace passaggio, inserito in un articolo dove si parla daltro97. Accomunando ratto e stupro violento98, la novella conserva in caso di accomodamento la pena juris canonici (ducere et dotare): ma ne precisa meglio il carattere eccezionale rispetto alla pena ajure civili () promulgata99. Quando lintesa irraggiungibile vige la legge romana, che dispone la morte100. Il repentino passaggio da un modello allaltro conferma quanto affermato da Ennio Cortese qualche anno addietro: il Quattrocento archivia una certa diffidenza laica verso il diritto canonico. I due diritti interagiscono reciprocamente, contaminandosi. Il laboratorio beneventano, con le sue istituzioni civiche sotto tutela ecclesiastica, non pu che mostrare simili tendenze101.

La tormentata sorte dello Statuto, comunque, non si arresta qui. La cittadinanza invia a Roma il suo oratore, sostenendo la necessit dintervenire sul testo. Gi nel gennaio 1480, un breve di Sisto IV indirizzato ai dilecti filii del Consiglio dei Quaranta accorda la facolt di reformare le vecchie norme e di condere regole nuove, purch sottoposte al vaglio della Camera Apostolica102. Simili i toni di un breve

96 Capitula Johannis Aloisij Tuscani (1478), cap.Quilibet possit accusare in crimine adulterij et possit ex officio cognosci et de pena adulterij.

97 Statuti di Benevento (sec.XV), cap.De incendiariijs: scassatoribus domorum: stratarum disrobatores: violatores honestarum mulierum. Alla congiunzione violenta riservato solo un breve cenno nel primo comma.

98 Anche qui i due delitti ben distinti dalla dottrina vengono confusi. La rubrica titolata Contra violantem virgines vel viduas; nel testo si adopera la frase si quis virginem vel viduam rapuerit.

99 Capitula Johannis Aloisij Tuscani (1478), cap.Contra violantem virgines vel viduas.

100 C.9.13.pr. Raptores capite puniuntur ad mortem: A. Gambiglioni, De maleficiis, cit., rubr.De adulterio, incestu et sodomia, n.12, fol.337v.

101 Se si dovesse scegliere tra le grandi linee della storia del pensiero giuridico del Quattrocento, si sarebbe tentati dindividuare quella pi significativa nellirruzione dei civilisti nel campo degli studi canonistici, con la conseguente caduta dellultimo ostacolo alla convergenza delle due discipline nel compiuto disegno di una scienza utriusque iuris. I legisti avevano resistito a lungo, forse respinti dalle implicazioni teologiche che ai loro occhi inquinavano il diritto canonico, ma la strada verso lo studio delle norme della Chiesa era stata aperta () da Baldo degli Ubaldi, massimo luminare del diritto civile che alla fine della sua vita, nellultimo decennio del Trecento, era stato preso da un improvviso interessamento alle decretali. Nel Quattrocento i nomi dei grandi dottori e professori in utroque si susseguono uno dopo laltro: E. Cortese, Le grandi linee, cit., p. 367. Sia Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Raptus virginum che Capitula Johannis Aloisij Tuscani (1478), cap.Contra violantem virgines vel viduas denotano tale ibridazione. Ma fra i due testi interviene un significativo cambio di tono. L matrimonio ipso contracto () nulla pena irrogatur: le nozze equivalgono ad una pace fra parti che estingue la controversia. Qui il matrimonio qualificato come pena juris canonici. In entrambe le ipotesi, il mancato connubio determina misure pi gravi: ma lo stile adottato nel 1478 rivela una mentalit pi orientata alla pubblicizzazione e al castigo.

102 ASCB, Archivio pergamenaceo, fasc.2, Brevia Summorum Pontificum, II, doc.80: Delecti filij salutem et apostolicam benedictionem. Desideratis ut nuper nobis orator vester exposuit, pro quieto statu atque Regimine civitatis istius nostre, aliqua statuta edere et de illis, que nunc habetis aliquid addere vel minuere: prout usus utile et necessarium esse monstravit. Nos igitur qui pacem, quietem et incrementum istius nostre peculiaris civitatis toto corde appetimus, huiusmodi supplicationibus anuentes ac sperantes quod publice quieti et utilitati consuletis contentamur, ut statuta huiusmodi

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successivo, dove si sottolinea il carattere troppo mite di alcuni capitoli, e troppo severo di altri103. Molti capitoli di Giovanni Loisio vengono moderati, ma non quelli sui delicta carnis. Nel 1511, lomicidio del rettore Andreone degli Artusini infiamma nuovamente le tensioni interne. Secondo la tradizione, il governatore avrebbe pagato col sangue ladulterio commesso con la moglie di un patrizio locale104. Ad ogni modo, lartefice non poteva certo addurre la scusante dello ius occidendi, considerando che il fatto non era avvenuto in domo ma nel Palazzo Apostolico105. Sia lidentit della vittima, sia la pronta fuga dei responsabili lasciano sospettare, piuttosto, motivazioni politiche: una lesa maiestas che richiede una reazione esemplare106.

reformare et condere, prout res postulat, valeatis: volumus tamen, quod priusquam in aliqua observatione sint, ad presidentes Camer apostolic illa mittere teneamini examinanda et cognoscenda: contrarijs non obstantibus quibuscunque. Datum Rom apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris Die XXI Januarij MCCCCLXXX Pontificatus nostri Anno Nono. L. Grifus. A quanto ne sappiamo, la prima volta che viene assegnata la supervisione alla Camera Apostolica. Precedentemente, era stato il rettore a svolgere questo ruolo: cos era stato con Enrico Scarampi (tramite il vice Clemente de Babucho) e con Giovanni Loisio; cos aveva previsto il breve di Pio II. Linfluenza della Camera, per, si era gi percepita in via indiretta: Scarampi, allatto della promulg