Omessa dichiarazione? Ravvedimento operoso.

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Circolare Novembre. 2013 Progetti e Servizi Integrati srl Mail [email protected] - www.proserin.it P. IVA: 03015890167 Reg. Imp. BG N. 341911 - Cap. Soc. €. 50.000,00 24047 Treviglio (BG) - Via Milano, 9/m Tel. 0363/309428 - Fax 0363/596677 Studio Associato CF&C srl Mail: [email protected] www.studiocfc.it P. IVA: 01623150164 Reg. Imp. BG N. 224649 -Cap. Soc. €. 25.000,00 24011 Almè (BG) - Via Locatelli, 49 Tel. 035/545100 - Fax 035/636459 MTSM srl E-mail: [email protected] P.IVA CF 03487180162 Reg. Imp. BG N. 382725 Cap. Soc. € 15.000,00 “Intervalli” Reg. Tribunale di Bergamo n. 20 del 13/05/2008 Via Locatelli, 49 - 24011 Alme’ (BG) Commerciale Tel. 035.4346350 - Fax 035.4346350 Pag. 1 a 2 SISTEMA QUALITA’ DI GRUPPO Certificato ISO 9001:2008 per: Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale Corsi di formazione professionale Centro di medicina del lavoro Servizi di paghe e contabilità Servizi di editoria Ravvedimento operoso «delicato» per la dichiarazione omessa. Lo scorso 30 settembre 2013 è scaduto il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP. Ai sensi degli artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97, e dell’art. 32 del DLgs. 446/97, l’omessa dichiarazione è sanzionata con un importo che va dal 120% al 240% del tributo dovuto, ma, se non sono dovute imposte, la sanzione è fissa da 258 a 1.032 euro. Tanto premesso, l’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. 472/97 ammette il ravvedimento operoso solo se posto in essere entro novanta giorni dalla scadenza del termine, quindi entro il 30 dicembre 2013, in quanto il 29 cade di domenica. L’Agenzia delle Entrate ha affermato che se la dichiarazione viene inviata entro il menzionato termine di novanta giorni, si applica la sanzione in misura fissa ma bisogna anche procedere al ravvedimento concernente l’omesso versamento delle imposte (vedasi la circ. 23 del 1999). Quindi, l’omesso versamento, ai sensi delle lettere a) e b) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, può essere sanato sino al 30 settembre 2014, mentre l’omessa dichiarazione sino al prossimo 30 dicembre. Per regolarizzare la propria posizione, il contribuente, dunque, deve, entro i termini predetti:- presentare la dichiarazione omessa;- versare la sanzione di 25 euro per ogni dichiarazione omessa, con codice tributo “8911”;- versare le imposte e i relativi interessi legali;- versare le sanzioni ridotte per tardivo versamento delle imposte. In merito a quest’ultimo punto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 del DLgs. 471/97 e 13 del DLgs. 472/97, la sanzione del 30% da tardivo versamento prevista dall’art. 13 del DLgs. 471/97 è ridotta:- al 3% ulteriormente ridotto ad 1/15 per ogni giorno di ritardo, in caso di ritardo non superiore a quindici giorni;- al 3%, in caso di ritardo non superiore a trenta giorni;- al 3,75%, in caso di ritardo superiore a trenta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione. Sanzioni plurime per la dichiarazione unificata. Per esempi pratici sul versamento delle suddette poste e sulla compilazione del modello F24 si veda la scheda sulle sanzioni da omessa dichiarazione, pubblicata sul numero 11/2013 di Schede di Aggiornamento Eutekne. I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione unificata devono tenere presente che, secondo la circ. 54 del 2002, in caso di invio

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Lo scorso 30 settembre 2013 è scaduto il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP. Ai sensi degli artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97, e dell’art. 32 del DLgs. 446/97, l’omessa dichiarazione è sanzionata con un importoche va dal 120% al 240% del tributo dovuto, ma, se non sono dovute imposte, la sanzione è fissa da 258 a 1.032 euro. APPROFONDISCI ORA.

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Servizi di editoria

Ravvedimento operoso «delicato» per la dichiarazione

omessa.

Lo scorso 30 settembre 2013 è scaduto il termine per la

presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e

IRAP. Ai sensi degli artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97, e dell’art. 32 del

DLgs. 446/97, l’omessa dichiarazione è sanzionata con un importo

che va dal 120% al 240% del tributo dovuto, ma, se non sono

dovute imposte, la sanzione è fissa da 258 a 1.032 euro. Tanto

premesso, l’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. 472/97 ammette il

ravvedimento operoso solo se posto in essere entro novanta giorni

dalla scadenza del termine, quindi entro il 30 dicembre 2013, in

quanto il 29 cade di domenica. L’Agenzia delle Entrate ha

affermato che se la dichiarazione viene inviata entro il menzionato

termine di novanta giorni, si applica la sanzione in misura fissa ma

bisogna anche procedere al ravvedimento concernente l’omesso

versamento delle imposte (vedasi la circ. 23 del 1999).

Quindi, l’omesso versamento, ai sensi delle lettere a) e b) dell’art.

13 del DLgs. 472/97, può essere sanato sino al 30 settembre 2014,

mentre l’omessa dichiarazione sino al prossimo 30 dicembre. Per

regolarizzare la propria posizione, il contribuente, dunque, deve,

entro i termini predetti:- presentare la dichiarazione omessa;-

versare la sanzione di 25 euro per ogni dichiarazione omessa, con

codice tributo “8911”;- versare le imposte e i relativi interessi

legali;- versare le sanzioni ridotte per tardivo versamento delle

imposte. In merito a quest’ultimo punto, ai sensi del combinato

disposto degli artt. 13 del DLgs. 471/97 e 13 del DLgs. 472/97, la

sanzione del 30% da tardivo versamento prevista dall’art. 13 del

DLgs. 471/97 è ridotta:- al 3% ulteriormente ridotto ad 1/15 per

ogni giorno di ritardo, in caso di ritardo non superiore a quindici

giorni;- al 3%, in caso di ritardo non superiore a trenta giorni;- al

3,75%, in caso di ritardo superiore a trenta giorni ma entro il

termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di

commissione della violazione. Sanzioni plurime per la

dichiarazione unificata. Per esempi pratici sul versamento delle

suddette poste e sulla compilazione del modello F24 si veda la

scheda sulle sanzioni da omessa dichiarazione, pubblicata sul

numero 11/2013 di Schede di Aggiornamento Eutekne. I

contribuenti che hanno presentato la dichiarazione unificata devono

tenere presente che, secondo la circ. 54 del 2002, in caso di invio

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Progettazione ed erogazione di servizi di

consulenza aziendale Corsi di formazione professionale Centro di medicina del lavoro Servizi di paghe e contabilità

Servizi di editoria

tardivo non è realizzata una sola omessa dichiarazione, ma tante

omissioni quante sono le dichiarazioni contenute in quella unificata:

in pratica, due omesse dichiarazioni, una per le imposte sui redditi e

una per l’IVA, visto che per l’IRAP dal 2009 la dichiarazione deve

essere presentata in forma autonoma. Si evidenzia che la

regolarizzazione dell’omessa dichiarazione non ha effetto solo ai

fini delle sanzioni. Infatti, in presenza di dichiarazione omessa, per

tutte e tre le imposte (redditi, IVA e IRAP) è possibile

l’accertamento induttivo “puro” o l’accertamento d’ufficio, il che

significa che l’Agenzia delle Entrate, salvo il limite dell’arbitrarietà,

può determinare il reddito complessivo del contribuente anche

utilizzando presunzioni “semplicissime” (quindi non

necessariamente gravi, precise e concordanti) e ogni dato pervenuto

alla sua conoscenza. Oltre a tale aspetto, slitta altresì di un anno il

termine decadenziale per la notifica dell’accertamento: esso potrà

essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a

quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata

Fonte Eutekne

Per informazioni 035.545100 // [email protected]