Omessa dichiarazione? Ravvedimento operoso.
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Circolare Novembre. 2013
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Ravvedimento operoso «delicato» per la dichiarazione
omessa.
Lo scorso 30 settembre 2013 è scaduto il termine per la
presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e
IRAP. Ai sensi degli artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97, e dell’art. 32 del
DLgs. 446/97, l’omessa dichiarazione è sanzionata con un importo
che va dal 120% al 240% del tributo dovuto, ma, se non sono
dovute imposte, la sanzione è fissa da 258 a 1.032 euro. Tanto
premesso, l’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. 472/97 ammette il
ravvedimento operoso solo se posto in essere entro novanta giorni
dalla scadenza del termine, quindi entro il 30 dicembre 2013, in
quanto il 29 cade di domenica. L’Agenzia delle Entrate ha
affermato che se la dichiarazione viene inviata entro il menzionato
termine di novanta giorni, si applica la sanzione in misura fissa ma
bisogna anche procedere al ravvedimento concernente l’omesso
versamento delle imposte (vedasi la circ. 23 del 1999).
Quindi, l’omesso versamento, ai sensi delle lettere a) e b) dell’art.
13 del DLgs. 472/97, può essere sanato sino al 30 settembre 2014,
mentre l’omessa dichiarazione sino al prossimo 30 dicembre. Per
regolarizzare la propria posizione, il contribuente, dunque, deve,
entro i termini predetti:- presentare la dichiarazione omessa;-
versare la sanzione di 25 euro per ogni dichiarazione omessa, con
codice tributo “8911”;- versare le imposte e i relativi interessi
legali;- versare le sanzioni ridotte per tardivo versamento delle
imposte. In merito a quest’ultimo punto, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 13 del DLgs. 471/97 e 13 del DLgs. 472/97, la
sanzione del 30% da tardivo versamento prevista dall’art. 13 del
DLgs. 471/97 è ridotta:- al 3% ulteriormente ridotto ad 1/15 per
ogni giorno di ritardo, in caso di ritardo non superiore a quindici
giorni;- al 3%, in caso di ritardo non superiore a trenta giorni;- al
3,75%, in caso di ritardo superiore a trenta giorni ma entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di
commissione della violazione. Sanzioni plurime per la
dichiarazione unificata. Per esempi pratici sul versamento delle
suddette poste e sulla compilazione del modello F24 si veda la
scheda sulle sanzioni da omessa dichiarazione, pubblicata sul
numero 11/2013 di Schede di Aggiornamento Eutekne. I
contribuenti che hanno presentato la dichiarazione unificata devono
tenere presente che, secondo la circ. 54 del 2002, in caso di invio
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tardivo non è realizzata una sola omessa dichiarazione, ma tante
omissioni quante sono le dichiarazioni contenute in quella unificata:
in pratica, due omesse dichiarazioni, una per le imposte sui redditi e
una per l’IVA, visto che per l’IRAP dal 2009 la dichiarazione deve
essere presentata in forma autonoma. Si evidenzia che la
regolarizzazione dell’omessa dichiarazione non ha effetto solo ai
fini delle sanzioni. Infatti, in presenza di dichiarazione omessa, per
tutte e tre le imposte (redditi, IVA e IRAP) è possibile
l’accertamento induttivo “puro” o l’accertamento d’ufficio, il che
significa che l’Agenzia delle Entrate, salvo il limite dell’arbitrarietà,
può determinare il reddito complessivo del contribuente anche
utilizzando presunzioni “semplicissime” (quindi non
necessariamente gravi, precise e concordanti) e ogni dato pervenuto
alla sua conoscenza. Oltre a tale aspetto, slitta altresì di un anno il
termine decadenziale per la notifica dell’accertamento: esso potrà
essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata
Fonte Eutekne
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