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1 Oggetto: RIORDINO CONSORZI INDUSTRIALI E LORO FUSIONE NELL’ARAP Sommario: 1) Premessa; 2) Inquadramento normativo degli interventi di riordino delle funzioni in materia di aree produttive e della fusione nell’ARAP dei preesistenti Consorzi Industriali; 3) Le problematiche amministrativistiche; 4) Le problematiche societarie e di governance; 5) Il regime fiscale; 6) Le problematiche lavoristiche e previdenziali; 7) Identificazione delle fasi Aziendalistiche e tecnico-professionali per dar seguito al progetto di fusione 7.1) Problematiche connesse a talune poste del Patrimonio netto dei Consorzi, 7.2) Metodo di Valutazione applicabile, 7.3) Aspetti preliminari relativi alla predisposizione del progetto di fusione; 8) Previsione dei tempi e stima dei costi; 9) Conclusioni. 1) PREMESSA In data 13.08.2011 è entrata in vigore la Legge Regionale 29.07.2011, n. 23, che prevede il riordino delle funzioni in materia di aree produttive ed, in particolare, l’istituzione di un’unica Azienda regionale delle Aree Produttive (di seguito denominata ARAP), avente natura giuridica di ente pubblico economico, competente a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive, mediante la fusione dei Consorzi ASI esistenti. Successivamente, in data 24.10.2011 i Commissari regionali per il riordino dei Consorzi hanno conferito mandato per una prestazione di ricerca all’Università degli Studi di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze Giuridiche, al fine di elaborare uno studio preliminare volto ad identificare le fasi amministrative-esecutive per l’attuazione della Legge di riordino dei Consorzi, indicando in forma analitica le fasi procedimentali ed amministrative necessarie per addivenire alla fusione dei Consorzi Industriali, tenuto conto della natura giuridica di tali enti, della natura dei loro beni, con particolare riguardo alle opere realizzate, del rapporto di cambio delle quote ed evidenziando eventuali difficoltà di valutazione, con una stima dei costi e dei tempi per le operazioni di fusione.

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Oggetto: RIORDINO CONSORZI INDUSTRIALI E LORO FUSIONE

NELL’ARAP

Sommario: 1) Premessa; 2) Inquadramento normativo degli interventi di riordino

delle funzioni in materia di aree produttive e della fusione nell’ARAP dei

preesistenti Consorzi Industriali; 3) Le problematiche amministrativistiche; 4) Le

problematiche societarie e di governance; 5) Il regime fiscale; 6) Le

problematiche lavoristiche e previdenziali; 7) Identificazione delle fasi

Aziendalistiche e tecnico-professionali per dar seguito al progetto di fusione 7.1)

Problematiche connesse a talune poste del Patrimonio netto dei Consorzi, 7.2)

Metodo di Valutazione applicabile, 7.3) Aspetti preliminari relativi alla

predisposizione del progetto di fusione; 8) Previsione dei tempi e stima dei costi;

9) Conclusioni.

1) PREMESSA

In data 13.08.2011 è entrata in vigore la Legge Regionale 29.07.2011, n. 23,

che prevede il riordino delle funzioni in materia di aree produttive ed, in

particolare, l’istituzione di un’unica Azienda regionale delle Aree Produttive (di

seguito denominata ARAP), avente natura giuridica di ente pubblico economico,

competente a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive,

mediante la fusione dei Consorzi ASI esistenti.

Successivamente, in data 24.10.2011 i Commissari regionali per il riordino

dei Consorzi hanno conferito mandato per una prestazione di ricerca

all’Università degli Studi di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze Giuridiche,

al fine di elaborare uno studio preliminare volto ad identificare le fasi

amministrative-esecutive per l’attuazione della Legge di riordino dei Consorzi,

indicando in forma analitica le fasi procedimentali ed amministrative necessarie

per addivenire alla fusione dei Consorzi Industriali, tenuto conto della natura

giuridica di tali enti, della natura dei loro beni, con particolare riguardo alle opere

realizzate, del rapporto di cambio delle quote ed evidenziando eventuali difficoltà

di valutazione, con una stima dei costi e dei tempi per le operazioni di fusione.

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Per l’esecuzione della suindicata prestazione il Dipartimento di Scienze

Giuridiche ha designato quali responsabili scientifici dell’attività i proff.ri Stefano

Civitarese Matteucci, Lorenzo del Federico (anche quale coordinatore), Federico

Briolini e Valerio Speziale. Detti responsabili, stante apposita previsione del

mandato, hanno a loro volta ritenuto di integrare l’elenco delle professionalità

necessarie allo svolgimento dell’incarico conferito con i seguenti nominativi:

Prof. Michele Rea, Ordinario di Economia Aziendale, Dipartimento di Economia

dell’Università G. d’Annunzio; Prof. Andrea Ziruolo, Ordinario di Economia

Aziendale, Dipartimento di Economia Aziendale, stessa Università; Dott.

Domenico Di Michele, Commercialista iscritto all’Ordine dei Commercialisti e

degli Esperti Contabili di Pescara, docente di Finanza Aziendale presso la Facoltà

di Economia dell’Università d’Annunzio.

Il parere preliminare ha ad oggetto, secondo quanto previsto nell’incarico

ricevuto, la descrizione delle fasi procedimentali ed amministrative necessarie per

addivenire alla fusione dei Consorzi Industriali nell’ARAP; l’identificazione delle

principali problematiche all’uopo emergenti; le modalità tecnico-professionali

della fusione.

Resta escluso, quindi, tutto ciò che riguarda la costituzione dell’ARAP, il

Disciplinare della stessa ed i profili istituzionali, che interessano la Regione

Abruzzo.

Per l’attuazione della normativa, si fa riferimento al cronoprogramma

estrapolabile dalla L.R. n. 23/2011.

2) INQUADRAMENTO NORMATIVO DEGLI INTERVENTI DI

RIORDINO IN MATERIA DI AREE PRODUTTIVE E DELLA FUSIONE

NELL’ARAP DEI CONSORZI INDUSTRIALI.

Per attivare il previsto riordino delle funzioni in settore materia di aree

produttive, dunque, è stata scelta la forma dell’ente pubblico economico.

Si prevede, altresì, la fusione dei vari Consorzi di sviluppo industriale (fatta

eccezione per quello di Chieti-Pescara) nell’ente pubblico ARAP.

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Le funzioni che la neo-istituita Azienda regionale è chiamata a svolgere sono

individuate ai commi 2, 4 e 5 dell’art. 1, L.R. n. 23/2011.

In particolare, si prevede che, in attuazione dell’art. 56 dello Statuto

regionale e ai sensi dell’art. 2 della L.R. 24.03.2009, n. 4, l’ARAP sia costituita

con le modalità che dovranno essere stabilite dal Disciplinare di cui all’art. 11,

L.R. n. 23/2011. Inoltre, entro 180 gg dall’entrata in vigore della legge, i Consorzi

dovranno predisporre l’elenco dei soci, tenendo conto dei rispettivi apporti; quindi

detti Consorzi dovranno essere fusi nella costituita ARAP.

Quanto alla procedura di fusione dei Consorzi nell’ARAP, ed alla natura

giuridica della stessa, diversi spunti della L.R. n. 23/2011 parrebbero deporre a

favore di una connotazione puramente pubblicistica della stessa (ad es. nomina

degli organi di vertice dell’ARAP da parte del Consiglio regionale, recepimento

dello schema-tipo di statuto della costituenda ARAP), tuttavia, per altro verso, la

stessa Legge Regionale ed altresì i decreti di nomina dei Commissari per il

riordino, sembrano deporre per una connotazione essenzialmente civilistica e

para-societaria del procedimento di fusione (ad es. con il riferimento alla

relazione sulla situazione patrimoniale certificata dal Collegio sindacale, alla

redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi, alla predisposizione

dell’elenco dei soci, fra i quali sono da annoverare – accanto agli enti pubblici -

anche soci privati).

In tale contesto sembra ragionevole valorizzare in via prudenziale i profili

civilistici/societari che maggiormente consentono di stemperare in una prospettiva

negoziale-consensuale e societaria eventuali tensioni relative ai Consorzi ed ai

soci.

Al futuro Disciplinare, dunque, è demandato il compito di dare attuazione

alla legge regionale, trovando un equilibrio tra l’indubitabile natura pubblicistica

della struttura dell’ARAP ed il profilo più squisitamente privatistico–societario,

derivante dalla previsione dell’Assemblea dei soci e dagli altri collaterali profili

paracivilistici.

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Su tali basi, e, quindi in un’ottica civilistico–societaria, viene prospettata

l’articolazione dell’intervento regionale e della operazione di fusione nell’ARAP

dei Consorzi industriali.

Ai fini della fusione, l’art. 1, comma 12, L.R. n. 23/2011 ha previsto la

nomina per ciascun Consorzio di un Commissario per il riordino in vista della

costituzione dell’ARAP.

Tutti gli atti propedeutici e consequenziali all’applicazione della L.R.

29.07.2011, n. 23, pertanto, sono in carico ai Commissari per il riordino.

Trattasi, in particolare, per ciascun Consorzio di riferimento, delle seguenti

attività:

predisposizione dell’elenco dei soci;

relazione sulla situazione patrimoniale certificata dal Collegio sindacale;

recepimento dello schema-tipo di statuto della costituenda ARAP;

redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi, anche avvalendosi

di professionisti esterni, secondo le vigenti norme in materia, facendo

riferimento ad un univoco modello di pianificazione, al fine di evitare

possibili discrasie che renderebbero oltremodo complesso il processo di

fusione per le possibili eterogeneità delle soluzioni adottate.

3) LE PROBLEMATICHE AMMINISTRATIVISTICHE.

Come anticipato nella premessa, l’art. 1.1 della L.R. n. 23/2011 istituisce

l’Azienda regionale delle aree produttive (ARAP), qualificandola ―ente pubblico

economico‖. Il riferimento legislativo più immediato di tale figura è l’art. 2201

c.c., che assoggetta all’obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli enti

pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.

Si tratta di soggetti la cui attività è in parte retta dal diritto privato, ma che,

essendo pur sempre enti pubblici e non società, sono assoggettati al diritto

amministrativo essenzialmente per quanto riguarda le relazioni con gli apparati

politici, la nomina dei titolari degli organi e gli atti di indirizzo.

Gli enti pubblici economici (come gli altri enti pubblici) sono istituiti per

legge e normalmente è la legge, come si diceva, che stabilisce le concrete

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modalità di costituzione degli organi, vista la riserva agli apparati politici appena

menzionata.

Nel caso di specie, tuttavia, la specificità delle modalità di riordino introdotte

dalla legge regionale sembra rinviare, almeno in parte, alla disciplina sulla fusione

di società, nel senso che in seguito meglio si chiarirà e che viene illustrato più

puntualmente nel paragrafo 4) del presente Studio preliminare (cui integralmente

si rinvia).

La legge regionale aggiunge infatti che l’ARAP è costituita mediante

―fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale‖ in attuazione dell’art. 56 dello

Statuto regionale e dell’art. 2, L.R. 4/2009.

Ne consegue che funzioni di gestione, promozione, ecc. sono rimesse

all’ARAP, la quale subentra ai Consorzi anche nella titolarità dei beni strumentali.

Nella legge regionale si precisa infine che sono organi dell’ARAP

l’assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il Presidente, il collegio dei

revisori dei conti. Lo statuto dell’ARAP (la cui approvazione è rimessa alla

Giunta Regionale) dovrà però più puntualmente indicare le modalità di

costituzione del C.d.A. e i suoi compiti; i componenti del C.d.A. saranno a loro

volta nominati dal Consiglio regionale. Del Presidente non si dice nulla. Si

prevede invece che l’assemblea generale sia costituita dai soci.

Un atto particolarmente importante è il ―Disciplinare‖ che deve regolare

tanto la suddetta fusione, quanto funzioni, attività e organizzazione dell’ARAP,

oltre che le caratteristiche delle aree attrezzate e dei relativi servizi alle imprese.

Il Disciplinare dovrà essere approvato dalla Giunta regionale entro 120

giorni dall’entrata in vigore della legge. Dovrà poi essere inviato alla

commissione consiliare competente che a sua volta si dovrà esprimere entro 15

giorni dalla ricezione.

La disciplina dettata dalla legge regionale pone una serie di problemi

interpretativi.

Questi sono i punti fermi:

a) l’ARAP è un ente pubblico economico;

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b) esso è costituito mediante fusione degli attuali Consorzi industriali (tranne

quello Val Pescara);

a. questo comporta che, all’atto della fusione, ―si costituisce‖

l’ARAP, di cui i Consorzi divengono associati (infra);

b. l’atto produttivo di questi effetti è il cosiddetto ―Disciplinare‖, da

considerarsi, ai sensi dell’art. 2, L.R. 4/2009, come l’atto

amministrativo che dispone, riordina, fonde o sopprime gli enti

regionali «mediante l’adozione di uno o più atti legislativi o

amministrativi, secondo criteri di economicità, efficacia ed

efficienza e nel rispetto delle norme contenute nella […] legge».

Un primo problema che merita approfondimento è pertanto il seguente.

Pur avendo la legge regionale n. 23 del 2011 espressamente richiamato la

L.R. 2/2009, se ne allontana nella previsione degli organi. Secondo l’art. 4 di

quest’ultima gli organi delle Aziende regionali sono infatti:

a) Consiglio di amministrazione costituito da tre componenti;

b) Collegio dei revisori dei conti.

Qui si aggiunge invece il Presidente, senza precisare in che modo questi deve

essere individuato e nominato e, soprattutto, si aggiunge l’Assemblea generale.

Essa, si dice, è formata ―dai soci‖. Ma non è chiaro quali dovrebbero essere i soci.

In primo luogo un ente pubblico economico non ha soci propriamente detti. In

secondo luogo, anche se potesse averne, si pone la difficoltà di individuare quali

sarebbero i soci dell’ARAP. Sicuramente non potrebbero ritenersi tali i Consorzi,

che si fondono infatti per unione nell’ARAP, come a seguire meglio si chiarirà.

Probabilmente, la sola risposta plausibile è che i ―soci‖ (così come avviene per gli

attuali Consorzi industriali) sono a loro volta altri enti pubblici, in primo luogo

Comuni e Camere di commercio, ad esempio, nonché quei soggetti privati indicati

dalla legislazione regionale previgente (enti economici pubblici e/o privati, gli

istituti di credito e le associazioni imprenditoriali che operano nel territorio

provinciale). Ossia i soggetti originariamente consorziati. Anche la struttura

dell’ARAP sarebbe dunque quella di un ente pubblico in forma consortile, non

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avente, più precisamente, ―soci‖ (nel senso di soci di una società di persone o

capitali) ma ―associati‖. Un indizio in favore di questa interpretazione sta nel fatto

che nell’art. 1.15 della L.R. si prevede che lo statuto dell’ARAP deve essere

conforme alla legislazione in materia di enti locali.

Si è già detto che l’ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo

Sviluppo Industriale con le modalità previste nel citato Disciplinare. Una prima

possibile interpretazione, in ottica squisitamente pubblicistica, è che la fusione sia

già stata disposta per legge e che appunto l’ARAP sia un nuovo ente pubblico che

succede nei rapporti giuridici dei Consorzi industriali, i quali, pertanto, sarebbero

stati soppressi dalla legge stessa. In questo caso il compito dei Commissari

sarebbe sostanzialmente quello di definire le modalità amministrative e contabili

dei passaggio dai Consorzi al nuovo ente.

Una seconda interpretazione, probabilmente più plausibile1, di matrice para-

civilistica, è quella secondo cui la legge ha determinato la sola astratta istituzione

dell’ente prevedendo, però, particolari modalità per la sua costituzione, consistenti

appunto nella fusione tra i Consorzi industriali. Questi ultimi, pertanto,

continuerebbero a esistere come tali sino al completamento della procedura di

fusione, che d’altra parte, pur se da condursi sulla base dell’applicazione

analogica delle disposizioni del codice civile sulle società, risulta oggetto di

un’obbligazione ex lege in capo agli organi consortili (Commissari). Non va,

peraltro, dimenticato che le modalità di costituzione sono state rinviate al citato

Disciplinare e quindi sarà questo atto che dovrà definire in che modo debba

avvenire il processo di passaggio dai Consorzi all’ARAP, preliminarmente

indicando quale delle due suddette interpretazioni sia da preferire.

Il punto è comunque molto delicato poiché si costituisce un ente pubblico

regionale (Azienda) con funzioni pubbliche rilevanti senza che una fonte

legislativa definisca ruolo e compiti del suo (presumibile) organo di indirizzo, che

1 In considerazione del fatto che il ―trapasso‖ dai Consorzi all’ARAP coinvolge una pluralità di

altri soggetti pubblici e privati, in quanto, come sopra menzionato, la scelta è stata quella di

prevedere un organo assembleare formato da tutti i soci degli attuali Consorzi (secondo quanto è

dato desumere dallo scarno testo legislativo). In breve l’ARAP verrebbe a configurarsi come una

sorta di super-Consorzio regionale formato da centinaia di associati.

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dovrebbe essere invece stabilito da atti della giunta regionale: il Disciplinare e lo

schema di statuto. Sarà compito del Disciplinare anche definire tali aspetti, visto

che a esso è rimessa l’indicazione delle modalità di costituzione, delle funzioni,

delle attività e dell’organizzazione dell’ARAP.

Essendo il presente un mero studio preliminare, si evita di entrare nel merito

di tutti i problemi che questo comporta sotto il profilo del principio di legalità, da

un lato, e della difficile coerenza con i principi di efficacia ed economicità,

dall’altro.

4) LE PROBLEMATICHE SOCIETARIE E DI GOVERNANCE

4.1 La «fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale» di cui all’art. 1, 3°

comma, L.R. 23/2011 può considerarsi una fusione atipica, alla quale sono

applicabili in via analogica «segmenti» della disciplina del codice civile in tema

di fusione.

La fusione è atipica perché le norme sulla fusione (artt. 2501 ss. c.c.)

appaiono riservate alle operazioni cui prenda parte, o dalle quali risulti, una

società (di persone o di capitali), mentre la «fusione» prevista dalla L.R. 23/2011

concerne enti pubblici economici — per l’appunto: i Consorzi per lo sviluppo

industriale — che certamente non sono delle società (per quanto essi siano

sottoposti a regole legali e statutarie modellate sotto vari profili su quelle della

s.p.a.).

Tuttavia, a tale «fusione» possono essere applicate norme della fusione

propriamente detta considerando, da un lato, la circostanza che i Consorzi in

esame esercitano attività d’impresa e in quanto tali debbono iscriversi nel registro

delle imprese ai sensi dell’art. 2201 c.c. e, dall’altro, le linee di tendenza del

moderno diritto societario, da cui emerge un’indubbia valorizzazione del principio

di continuità dell’impresa alla base degli artt. 2501 ss. c.c., come recentemente

rilevato anche dalla Corte di Cassazione, che — facendo leva proprio su tale

principio — ha riconosciuto la possibilità di applicare (per analogia) le regole del

codice a fusioni relative ad enti diversi dalle società.

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Con riguardo alle modalità operative della fusione, in mancanza di specifiche

previsioni nella L.R. 23/2011, deriva da quanto sopra la necessità di seguire il

procedimento governato dagli artt. 2501 ss. c.c., salvo valutare di volta in volta se

sussistano ragioni che ostino all’applicazione di singoli precetti dettati per la

fusione societaria.

4.2 In primo luogo, non pare dubbio che all’operazione debba applicarsi l’art.

2501-ter c.c., il quale richiede che sia predisposto un progetto di fusione. La

relativa competenza può attribuirsi al Commissario per il riordino, del resto

espressamente abilitato in tal senso dal Decreto di nomina. Occorre inoltre che il

progetto di fusione — il cui contenuto è precisato dallo stesso art. 2501-ter c.c. —

sia reso pubblico tramite deposito nel registro delle imprese del luogo ove hanno

sede i Consorzi partecipanti alla fusione, e che fra tale pubblicità e la data fissata

per la decisione sulla fusione intercorrano non meno di trenta giorni.

4.3 Altro adempimento che certamente deve essere rispettato è la

predisposizione — sempre da parte del Commissario per il riordino — della

situazione patrimoniale dei Consorzi partecipanti alla fusione e di una relazione

che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di

fusione, con particolare riguardo al rapporto di cambio (artt. 2501-quater e 2501-

quinquies c.c.).

4.4 È inoltre necessario, ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c., che uno o più

esperti per ciascun Consorzio predisponga una relazione sulla congruità del

rapporto di cambio. In via interpretativa, può ritenersi che la competenza a

designare gli esperti competa ai singoli Consorzi, non sembrando applicabile nel

caso di specie la regola del terzo comma dello stesso art. 2501-sexies c.c. (che

prescrive che l’esperto sia designato dal Tribunale ove la società incorporante o

risultante dalla fusione sia una s.p.a. o una s.a.p.a., ciò che nell’ipotesi in esame

non accade).

4.5 Una volta eseguito il deposito presso la sede dei Consorzi degli atti

indicati dall’art. 2501-septies c.c., occorre che la fusione sia decisa da ciascun

Consorzio mediante approvazione del relativo progetto (art. 2502 c.c.), fermo

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restando che in base all’attuale disciplina al progetto potrebbero anche essere

apportate delle modifiche, purché queste «non incidano sui diritti dei soci o dei

terzi» (art. 2502, 2° comma, c.c.).

4.6 Ulteriore «passaggio» del complesso procedimento è il deposito e

l’iscrizione della decisione di fusione (e dei documenti elencati dall’art. 2501-

septies c.c.) presso i competenti registri delle imprese (art. 2502-bis c.c.).

L’ultima delle iscrizioni riveste particolare importanza, perché a norma dell’art.

2503 c.c. — certamente applicabile nel caso di specie — la fusione non può

essere attuata prima che siano trascorsi sessanta giorni da tale momento, durante i

quali i creditori anteriori possono fare opposizione (sempre che gli stessi creditori

non abbiano dato il proprio consenso, o non siano stati pagati, o non siano state

depositate le somme per pagarli). È invece dubbio se si possa far capo (in via

analogica) al precetto di cui all’inciso finale dell’art. 2503, 1° comma, c.c., che

permette di dar immediatamente luogo alla fusione ove la relazione ex art. 2501-

sexies c.c. sia redatta da un’unica società di revisione che attesti che la fusione

non comporta alcun rischio per i creditori.

4.7 Qualora i sessanta giorni siano decorsi senza che siano state proposte

opposizioni, o queste ultime siano state respinte (o, ancora, siano state prestate

idonee garanzie e il Tribunale abbia autorizzato il proseguimento dell’operazione,

ex art. 2445, ultimo comma, c.c.), diviene possibile la stipula dell’atto di fusione

— ad opera dei Commissari per il riordino — nella forma dell’atto pubblico (art.

2504, 1° comma, c.c.). Tale atto deve altresì essere depositato, da parte del notaio

o degli amministratori dell’ARAP, entro trenta giorni, per l’iscrizione nell’ufficio

del registro delle imprese dei luoghi ove hanno sede i Consorzi partecipanti alla

fusione e l’ARAP (deposito, quest’ultimo, che deve obbligatoriamente seguire

tutti gli altri: art. 2504, 3° comma, c.c.).

4.8 Eseguite le iscrizioni di legge, si produce finalmente l’effetto

caratteristico della fusione (c.d. principio di continuità dei rapporti giuridici,

stabilito dall’art. 2504-bis, 1° comma, c.c.), per cui «la società che risulta dalla

fusione o quella incorporante» — quindi, nell’ipotesi considerata, l’ARAP —

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assume tutti i diritti e gli obblighi delle società (vale a dire dei Consorzi)

partecipanti alla fusione. Queste ultime non rappresentano più autonomi centri di

imputazione di rapporti giuridici, che dal momento indicato dall’art. 2504-bis c.c.

fanno capo solo all’ente risultante dalla fusione o incorporante.

4.9 Quanto alla decorrenza degli effetti della fusione, essa varia a seconda

che l’operazione vada qualificata come fusione in senso stretto, oppure come

fusione per incorporazione. Nel caso di specie sembra corretto ritenere — visto

anche il tenore della legge regionale — che la vicenda delineata dalla L.R.

23/2011 integri una fusione in senso stretto: l’ARAP si intende pertanto costituita

nel momento in cui è compiuta l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504

c.c. (art. 2504-bis, 2° comma. c.c.), anche se poi in base alla stessa legge

l’Agenzia può svolgere la propria attività solo a partire dalla data — posteriore —

di insediamento dell’Assemblea generale (art. 1, 6° comma, L.R. 23/2011).

5) IL REGIME FISCALE

La Legge regionale di riordino delle funzioni in materia di aree produttive

prevede che l’ARAP sia costituita mediante la fusione dei Consorzi per lo

Sviluppo Industriale esistenti.

Ai fini dell’individuazione del regime fiscale applicabile all’operazione,

dunque, deve aversi riguardo alla disciplina prevista dalle leggi tributarie (primo

fra tutti, il TUIR n. 917 del 22.12.1986 per l’imposizione sui redditi) in tema di

fusioni, valutandone la compatibilità con la fattispecie concreta, caratterizzata –

come s’è detto – dalla fusione in un ente pubblico economico (l’ARAP, appunto)

di Consorzi preesistenti.

5.1) Il regime dell’imposizione sui redditi

In tema di imposte sui redditi il riferimento è alle norme contenute nell’art.

172 del TUIR n. 917/1986 in tema di fusioni di società, applicabili per espressa

previsione normativa analogicamente, ed in quanto compatibili, anche nei casi di

fusione di enti diversi dalle società.

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La norma in parola detta la regola generale, secondo cui la fusione è

operazione fiscalmente neutra, sia per i soggetti che vengono incorporati o fusi,

sia per i rispettivi soci: ciò vuol dire che il soggetto incorporante o risultante da

fusione unifica le proprie voci contabili con quelle provenienti dai soggetti fusi,

utilizzando gli stessi valori fiscali che erano riconosciuti in capo a questi ultimi.

Nella concreta fattispecie dovrà poi verificarsi se il patrimonio netto del neo-

costituito ente pubblico economico corrisponda esattamente alla somma dei

patrimoni netti dei Consorzi fusi o meno. In tale ultima circostanza emergerà un

avanzo o un disavanzo da fusione, a seconda che il patrimonio netto della neo-

costituita ARAP sia inferiore ai patrimoni netti dei Consorzi incorporati ovvero

superiore (avanzo o disavanzo da concambio).

In base al principio generale della neutralità della fusione, comunque, non

dovrebbero emergere nella fattispecie elementi reddituali di sorta, tali da

assumere rilievo fiscale.

Quanto poi allo specifico regime da applicarsi ai singoli beni che saranno

trasferiti dai Consorzi all’ARAP, è necessario operare dei distinguo.

Nel caso di beni d’impresa il regime è, sulla base della regola generale

sopra enunciata, senz’altro quello della neutralità se confluiscono nei beni

d’impresa del soggetto risultante da fusione.

Ove, viceversa, detti beni d’impresa, non confluiscano nell’attività d’impresa

del nuovo soggetto, gli stessi dovranno considerarsi a valore normale – in

analogia a quanto disposto dall’art. 171, comma 1 del TUIR in materia di

trasformazione eterogenea – e genereranno plusvalenze imponibili a causa della

loro destinazione a finalità estranee all’impresa.

Con specifico riguardo, poi, agli eventuali beni rientranti nell’attività

istituzionale (e cioè non commerciale) dei soggetti pubblici coinvolti

nell’operazione di fusione, nel caso di beni relativi ad attività non commerciale

che confluiscono in un’impresa troverà applicazione in via analogica l’art. 171,

co. 2, TUIR che, in caso di trasformazione di ente non commerciale in società

commerciale, rinvia alla disciplina dei conferimenti.

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Nell’altra ipotesi (cioè di beni non relativi all’impresa, che confluiscono

nell’attività istituzionale del nuovo ente risultante dalla fusione), l’operazione sarà

fuori dal regime d’impresa e non realizzerà, quindi, plusvalori di sorta.

Orbene, nella concreta fattispecie si deve ritenere che i Consorzi siano

qualificabili enti pubblici economici, che svolgono dunque attività commerciale;

al tempo stesso l’ARAP è inequivocabilmente ente pubblico economico, tale

definito espressamente dalla legge regionale istitutiva, deputato a svolgere le

stesse attività commerciali dei Consorzi. Salvo interventi legislativi e/o profili

pubblicistici atipici, pertanto, troverà applicazione nel caso concreto la regola

generale della neutralità dell’operazione, vertendosi in tema di beni d’impresa che

confluiscono in un regime egualmente d’impresa.

L’esclusività dell’attività economico-commerciale dell’ARAP dipenderà,

comunque, dall’individuazione delle sue funzioni in concreto mediante la

legislazione regionale, lo Statuto ed il Disciplinare.

* * *

Con riguardo, poi, agli adempimenti fiscali cui sono tenuti i soggetti

coinvolti nell’operazione, v’è da dire che sino al momento della fusione i

Consorzi dovranno presentare distinti MOD. UNICO, provvedendo in modo

ordinario a tutti i relativi adempimenti ordinari e versamenti.

Eventuali crediti d’imposta IRES ed IRAP, maturati dai Consorzi e risultanti

dalle dichiarazioni dagli stessi presentate, saranno trasferiti ed utilizzati

dall’ARAP, e dichiarati quali crediti relativi ad esercizi precedenti nel primo

MOD. UNICO che la neo-costituita Azienda regionale andrà a presentare.

Anche le eventuali perdite fiscali di ciascun Consorzio saranno riportate in

capo all’ARAP nel MOD. UNICO di sua spettanza, ma solo previo interpello

autorizzatorio-disapplicativo ex art. 37 bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973, in tema

di elusioni fiscali.

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che le incertezze da derivanti dalla

novità dell’operazione potrebbero rendere opportuno, per evidenti esigenze

prudenziali e cautelative, l’esperimento di un interpello preliminare all’Agenzia

delle Entrate.

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Invero, negli ultimi tempi si è riscontrato un estremo attivismo degli Uffici

fiscali nei confronti degli enti pubblici economici, strumentali delle Regioni, per

cui sembra ragionevole risolvere ogni questione alla radice, così da evitare il

rischio di future, strumentali contestazioni.

5.2) Il regime dell’IVA

Ai fini del’applicazione dell’IVA, si precisa che i passaggi di beni a seguito

di fusione, scissioni e trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in

essere da altri enti non sono soggetti ad IVA ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. f), del

DPR n. 633/1972.

Quanto poi agli specifici adempimenti da eseguire, in analogia a quanto

avviene in occasione delle fusioni di società commerciali, successivamente alla

fusione, l’ARAP dovrà presentare il modello di variazione in cui confluiranno le

partite IVA dei Consorzi estinti. Dovranno poi essere predisposte separate

comunicazioni dati, elenchi e dichiarazioni annuali IVA per ciascun Consorzio

sottoscritte, ovviamente, dal legale rappresentante dell’ARAP.

5.3) Il regime delle imposte di registro, ipotecaria e catastale

Il passaggio dei beni dai singoli Consorzi all’ARAP a seguito della fusione

va assoggettato ad imposta di registro.

Al riguardo non sembra possa trovare applicazione il regime agevolato

previsto dall’art. 24 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601, secondo cui ai Consorzi per le

aree ed i nuclei di sviluppo industriale è applicata, in luogo delle imposte di

registro, ipotecarie e catastali, un’imposta sostitutiva. La norma, infatti, prevede

che l’agevolazione si applichi ai Consorzi (e non anche agli enti pubblici sorti

dalla fusione dei Consorzi stessi), ovvero ai trasferimenti effettuati dai Consorzi a

favore di imprese industriali. Non sembra dunque che la fattispecie concreta possa

essere ricondotta a quella astratta prevista dalla disposizione in parola, anche in

considerazione che le norme che prevedono agevolazioni sono considerate dalla

dottrina unanime di stretta interpretazione.

Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie trovi applicazione l’art. 4, co. 1,

della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, secondo

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cui alle fusioni tra società ed alle analoghe operazioni poste in essere da enti

diversi dalla società va applicata l’imposta di registro in misura fissa (pari ad €

168,00).

Quanto, infine, alle imposte ipotecarie e catastali, si ritiene che anch’esse

vadano computate nella misura fissa di € 168,00, in applicazione analogica

dell’art. 4 della Tariffa allegata al T.U. approvato con il D.Lgs. n. 347/1990, che

assoggetta appunto ad imposta fissa gli atti di fusione e scissione di società di

qualunque tipo.

6) LE PROBLEMATICHE LAVORISTICHE E PREVIDENZIALI.

6.1) Gli attuali consorzi sono degli enti pubblici economici e quindi non rientrano

nel concetto di pubblica amministrazione indicato dall'articolo 1, comma 2, del d.

lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Per i dipendenti dei consorzi, quindi, non trovano applicazione le disposizioni

relative al "pubblico impiego" e la contrattazione collettiva prevista per le

Pubbliche Amministrazioni dall’art. 40 e ss. del d. lgs. n. 165/2001.

Invero, il rapporto di lavoro del personale dirigenziale e di quello non dirigenziale

dei Consorzi è regolamentato dalle disposizione normative previste per i

lavoratori privati e da quelle contenute nei contratti collettivi di diritto comune

privato per i Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale aderenti alla F.I.C.E.I.

6.2) L’ARAP è un ―ente pubblico economico‖, come è stato espressamente

affermato dall’art. 1.1 della Legge Regionale istitutiva della stessa. Per il

personale che transiterà presso tale Azienda, quindi, non può trovare applicazione

la disciplina prevista dal d. lgs. n. 165/2001 per il pubblico impiego ma soltanto

quella per i prestatori di lavoro subordinato privato.

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6.3) L’ARAP, inoltre, in attuazione dell’art. 56 dello Statuto della Regione

Abruzzo ed ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 24 marzo 2009 n. 4, è

costituita tramite la fusione dei Consorzi.

Pertanto, poiché la fusione di aziende dal punto di vista lavoristico è considerata

un trasferimento di azienda, è senza dubbio necessario attivare tutte le procedure

previste per tale fattispecie dall’art. 2112 c.c. e dall’art. 47 della legge n.

428/1990.

L’art. 2112, comma 5, c.c., infatti, sancisce che ―ai fini e per gli effetti di cui al

presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che,

in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella

titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro,

preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità

a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale

il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda‖.

In particolare, l’informazione e la consultazione sindacale previste dall’art. 47

della legge n. 428/1990 dovrebbero riguardare tutti i dipendenti dei consorzi ed

essere effettuate dopo la delibera assembleare di fusione ai sensi dell’art. 2502 bis

c.c. e, in ogni caso, almeno venticinque giorni prima dell’atto di fusione ex art.

2503 c.c.

Inoltre, ai sensi dell’art. 49 del CCNL, per il personale non dirigenziale applicato

dagli attuali Consorzi, dovrà essere aperta una apposita contrattazione con le

organizzazioni sindacali e predisposti dei piani di mobilità per:

a) garantire il rispetto delle professionalità e dei diritti acquisiti da tutti i

lavoratori interessati;

b) tutelare il loro trattamento giuridico ed economico;

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c) decidere gli incentivi economici per l’eventuale ingresso in altro diverso

CCNL.

La contrattazione sindacale, inoltre, dovrà decidere quale contratto collettivo si

applicherà presso l’ARAP, qualora ovviamente l’Ente non decida di farlo

autonomamente, e se rimarranno in vigore i precedenti contratti integrativi

aziendali eventualmente stipulati dai singoli Consorzi. Questi ultimi, infatti, ai

sensi dell’art. 2112, comma 3, c.c. continueranno ad applicarsi presso l’Azienda

Regionale fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da un altro contratto

collettivo del medesimo livello.

La contrattazione sindacale, in aggiunta, dovrà risolvere anche i delicati problemi

di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi attualmente in atto

presso i Consorzi con quelli che verranno riconosciuti ai dipendenti transitati

presso l’ARAP.

6.4) A seguito della fusione tutti i lavoratori conserveranno i diritti inerenti al

rapporto di lavoro già maturati presso i Consorzi. Inoltre, il rapporto proseguirà

immutato con l’ARAP in tutti i suoi aspetti, compresi quelli previdenziali, e verrà

ad essere considerato unitariamente e senza alcuna interruzione.

Pertanto, all’atto di trasferimento presso l’Azienda Regionale i lavoratori dei

Consorzi non potranno chiedere il pagamento del trattamento di fine rapporto.

Invero, una simile richiesta potrà essere proposta soltanto alla cessazione del

rapporto di lavoro instaurato con l’A.R.A.P., atteso che solo in tale momento

matura ed è esattamente determinabile nel suo importo il diritto del lavoratore al

T.F.R.

7) IDENTIFICAZIONE DELLE FASI AZIENDALISTICHE E

TECNICO-PROFESSIONALI PER DAR SEGUITO AL PROGETTO DI

FUSIONE.

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7.1) Le problematiche connesse a talune poste del Patrimonio netto dei

Consorzi.

Tenuto conto delle finalità conoscitive riferibili allo studio preliminare volto

ad identificare i passaggi procedurali necessari per dare attuazione al riordino del

settore dei Consorzi industriali, alla loro fusione ed alla costituzione

dell’A.R.A.P., con riferimento alle poste del Patrimonio netto evidenziate nelle

situazioni contabili rese disponibili dai Consorzi Industriali, si ritiene di dover

evidenziare taluni aspetti ritenuti rilevanti ai fini dell’accorpamento dei Consorzi

Industriali nell’ARAP.

Natura dei valori ricompresi nelle poste del patrimonio netto (riserve di utili

e riserve di capitale).

Le riserve di bilancio, come è noto, possono essere genericamente qualificate

quale ―differenza tra il valore del capitale netto di bilancio ed il valore nominale

del capitale sociale”. Il valore del capitale netto comprende, quindi, oltre al

valore nominale delle azioni o quote sottoscritte (capitale sociale), le riserve

―propriamente costituite‖ nella forma di riserve di utili e di riserve di capitale.

Con riferimento alla generale tipologia delle imprese, le riserve (proprie) di

utile ―si costituiscono nell’ottica della destinazione del reddito assegnato ai

differenti esercizi, sono la conseguenza contabile di norme giuridiche e statutarie,

nonché di decisioni autonome volte a trattenere nell’economia dell’impresa parte

della ricchezza che si ritiene guadagnata nei periodi considerati‖. Con riferimento

al caso specifico dei Consorzi industriali, le medesime riserve sono destinate ad

accogliere qualsivoglia forma di risultato economico positivo conseguito nel

tempo, posto il vincolo alla distribuzione degli utili che discende dalla natura

stesse di dette organizzazioni.

Le riserve (proprie) di capitale, invece, entrano nelle evidenze contabili

d’impresa ―a seguito di operazioni particolari che si riflettono, in modo reale o

virtuale, sui mezzi finanziari disponibili e sull’entità stessa del capitale netto‖. Si

sottolinea come tra dette riserve possano essere ricomprese anche i contributi a

fondo perduto ricevuti da terzi nell’ambito della politica degli incentivi. Le riserve

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di capitale, pertanto, sono valori che identificano conferimenti di capitale, operati

dalla proprietà e, in taluni casi, anche da terzi, e che richiedono autonome

evidenze contabili . Nella realtà specifica dei Consorzi industriali sembrano

riferibili a detta fattispecie le specifiche riserve costituite attraverso i contributi

regionali erogati con la generale finalità di potenziare la capacità finanziaria e

patrimoniale di detti enti economici.

Avuto riguardo a quanto finora premesso, si osserva che le situazioni

contabili relative ai diversi Consorzi industriali descrivono condizioni di

equilibrio economico-patrimoniale diverse tra loro e, soprattutto, non consentono,

così come rese disponibili, una ricostruzione analitica della specifica natura dei

valori ricompresi in alcune poste in esse evidenziate.

In particolare, le poste denominate ―Riserva straordinaria‖; ―Altre riserve‖ e

―Utili (perdite) portati a nuovo‖ sembrano poter accogliere valori di differente

natura, riconducibili alle riserve di capitale (costituite, nello specifico, con i

contributi in conto capitale della Regione Abruzzo), sia alle riserve di utili

accantonati nel tempo, sia, ancora, a rettifica del capitale per perdite accumulatesi

nel tempo.

7.2) Il metodo di valutazione

Premessa

La legge regionale del 29.07.2011, n. 23, istitutiva dell’ARAP, indica che essa è

costituita mediante ―fusione dei consorzi per lo sviluppo industriale‖ in attuazione

dell’art. 56 dello statuto regionale e dell’art. 2 della L.R. n. 4/2009, rimettendo alla

stessa le funzioni di gestione, promozione, ecc., già appartenenti ai consorzi ASI, ai

quali subentra anche nella titolarità dei beni strumentali.

Ne consegue che il Commissario per il riordino - ragionando per analogia con la

normativa civilistica per le società commerciali - nel predisporre la situazione

patrimoniale dei consorzi partecipanti alla fusione, nonché una relazione che illustri

e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in

particolare il rapporto di cambio, dovrà porre a confronto i valori conferiti dai singoli

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consorzi. Definiti i valori oggetto della fusione, dal relativo rapporto di concambio

deriveranno i pesi delle maggioranze all’interno dell’ARAP.

La scelta del metodo

La valutazione delle aziende, o parti di esse, può essere effettuata per scopi

diversi. Ne consegue che la possibilità di determinare univocamente il valore delle

aziende, data la complessità del tema, in dottrina non è ancora giunta ad una

proposizione unitariamente accettata.

La difficoltà di una soluzione unitaria è da rinvenire nel processo attraverso il

quale si perviene all’apprezzamento del valore aziendale. Esso, infatti, va inserito

«in un ampio quadro di informazioni e di conoscenze, in parte non quantitative,

che si collegano e integrano vicendevolmente» (L. GUATRI, Il giudizio integrato di

valutazione, Università Bocconi Editore, Milano, 2000). Ne consegue che alla sua

determinazione, dai contenuti fortemente soggettivi, è possibile pervenire

attraverso un processo valutativo in grado di considerare le leve (o driver) del

valore aziendale, ossia i fattori materiali ed immateriali dai quali è direttamente

dipendente.

In questo quadro ogni azienda deve identificare le leve del proprio valore e

correlarle al proprio posizionamento strategico in funzione dell’evoluzione

prospettica della rispettiva area/mercato. Una volta giunti alla loro individuazione,

il valore risultante non esprime un dato certo poiché la spinta soggettiva, che ne

guida il calcolo, fa sì che, a seconda del suo redattore (teoria soggettivista) o

dell’interesse dominante (teoria contrattualista), vengano pesate differentemente

le componenti degli algoritmi utilizzati con differenti conseguenze sul risultato.

I consorzi ASI, fino ad oggi, e l’ARAP, nell’immediato futuro, hanno nel

proprio oggetto la promozione dell’industrializzazione e delle attività produttive

nei comprensori di rispettiva competenza territoriale, sentita la Regione e gli enti

associati, con il contributo della Regione, degli enti locali e delle associazioni di

categoria. Dunque, è nel modo in cui viene soddisfatto il fine pubblico che va

individuata la leva del valore che i consorzi attivano attraverso le iniziative

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promozionali richiamate di pubblico servizio. Pertanto, non è possibile rinvenire

nel risultato economico consortile la qualità dell’azione realizzata e del valore

prodotto, mentre si dovrebbero osservare altri indicatori, in particolare di

outcome, in grado di misurare l’impatto avuto sul territorio dalle attività

progettate e realizzate.

Il metodo patrimoniale

Gli studi finora condotti sul valore aziendale sono stati indirizzati verso la

ricerca di una misura che, racchiudendo gli elementi (leve) che lo determinano,

potesse essere in grado di sintetizzarlo in modo razionalmente accettabile.

Considerando però la tipologia aziendale dei consorzi ASI, non può che

derivarne l’impossibilità da parte del capitale economico di assurgere a misura

espressiva il valore aziendale. Nella specificità dei consorzi ASI, però, non

trovando riscontro nelle tre espressioni fondamentali alla base della

determinazione del valore aziendale (valore del capitale economico, valore

potenziale del capitale e prezzi probabili), il metodo di valutazione più

rispondente alla misurazione dello stesso è quello patrimoniale.

Le ragioni alla base di tale scelta sono le stesse riportate in tema di

valutazione delle società a partecipazione pubblica nel documento delle

Commissioni unificate del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili (maggio 2010), laddove è specificato per le società pubbliche

strumentali ed in house-providing che l’assenza del fine di lucro non consente

l’attualizzazione di flussi di reddito o di cash-flow. I consorzi ASI, infatti, non

hanno come mission la produzione di risultato economico per i propri associati,

ma l'impiego dei propri risultati netti nell’attività consortile per il perseguimento

dell’oggetto statutario.

Inoltre, pur volendo adottare un metodo finanziario di valutazione di ogni

consorzio, la differente situazione debitoria e creditizia degli stessi, traendo

origine da scelte influenzate da linee di indirizzo (PRG deliberati, scelta della

priorità degli investimenti, ecc.) anche impartite da enti sovraordinati, renderebbe

disomogenea la qualità dei flussi finanziari o di cassa attualizzati oltre a non

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apprezzare adeguatamente gli asset consortili da armonizzare nel progetto di

fusione.

In particolare, nel processo valutativo occorrerà considerare la specificità che

il patrimonio individuato dalle immobilizzazioni materiali dei consorzi ASI è in

maggior parte consistente in patrimonio vincolato nella sua destinazione da atti

amministrativi (PRG, delibere di indirizzo, ecc.), con i conseguenti riflessi sul

valore da attribuire. Tale patrimonio, ai sensi dell’articolo 826, comma 3, del

codice civile è definito ―indisponibile‖ in quanto destinato ad un pubblico servizio

e per il cui ottenimento è stato spesso utilizzato all’istituto pubblicistico

dell’espropriazione.

Quest’ultima circostanza ha evidenti riflessi sul valore che i beni in questione

- presenti a valore di costo nello stato patrimoniale dei consorzi - devono

assumere. Pertanto, richiamando la procedura che i consorzi stessi impiegano

nella valorizzazione delle aree da cedere a favore di un insediamento produttivo, i

terreni espropriati saranno valorizzati al valore di mercato risultante dal

regolamento sull’I.C.I./I.M.U. dell’ente in cui insiste l’area o, nel caso in cui le

aliquote da applicare dovessero presentare differenze tali da alterare l’omogeneità

della valutazione, dalla comparazione degli atti pubblici di compravendita di

terreni ricadenti nello stesso agglomerato di quello dell’assegnatario, aventi

uguale destinazione urbanistica.

* * *

Il progetto della Regione Abruzzo di costituire l’Agenzia Regionale per le

Attività Produttive (ARAP), attraverso la ―fusione per unione‖ dei consorzi ASI,

ha dunque nel metodo patrimoniale la metodologia cui attenersi.

Tale metodologia prende in considerazione l’insieme delle attività e delle

passività di cui il patrimonio netto costituisce sul piano contabile e dei valori la

somma algebrica. Una volta determinato il valore del patrimonio netto occorre

porre in essere tutte quelle attività di rettifica dei valori delle poste attive e passive

che non corrispondono ad una reale ed attuale rappresentazione del patrimonio

stesso. Le rimanenze ed i crediti verso i clienti e verso gli Enti, dovranno essere

valutati al valore di presumibile realizzo. Analogamente i debiti verso i fornitori

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andranno rettificati se oggetto di contestazioni che ne potrebbero ridurre il valore,

sempre che siano fondate su dati oggettivi. Lo stesso dicasi anche per le

immobilizzazioni tecniche che spesso sono riportate a valori assai diversi da

quelli reali, di cui si è in parte anticipato come occorre agire.

Un commento a parte merita la valutazione delle immobilizzazioni

immateriali. In prima analisi esse devono avere tre requisiti di base per poter

essere valutate. Il primo è dato dall’utilità pluriennale, il secondo dalla possibilità

di essere trasferibili ed il terzo dalla determinabilità del valore. Non tutte le

immobilizzazioni immateriali hanno tali requisiti; ad esempio, la formazione del

personale. Nel caso in cui la rettifica delle poste attive e passive del patrimonio

netto dovesse condurre ad un plusvalore rispetto al valore contabile, sarà

necessario valutare la plusvalenza al netto dell’imposizione fiscale, e quindi farla

transitare dal conto economico individuando la reale tassazione a cui andrebbe

incontro il consorzio. Il valore così calcolato potrà essere incluso nel valore

globale del patrimonio netto.

7.3) Aspetti preliminari relativi alla predisposizione del progetto di

fusione.

Aspetti conseguenti alla scelta del metodo di valutazione e problematiche

connesse alla determinazione del rapporto di cambio.

Nel processo di fusione per unione i Consorzi attraverso il processo di

aggregazione in un nuovo soggetto giuridico assumono una forma giuridica

diversa. Il capitale dell’ARAP corrisponderà alla sommatoria dei patrimoni

apportati dai Consorzi che si fondono.

In tale ambito la determinazione del rapporto di cambio (ovvero concambio),

rappresenta uno dei momenti se non il momento centrale dell'intera operazione

(vds. L.A. BIANCHI, Il giudizio di congruità del rapporto di cambio nella

fusione, Università degli Studi di trento, 1993; L.A. BIANCHI, La congruità del

rapporto di cambio nella fusione, Milano, 2002).

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La menzionata operazione mira, in sostanza, a determinare la quantità di

partecipazioni che l’ARAP risultante dalla fusione, deve riconoscere ai soci dei

Consorzi partecipanti alla fusione, in cambio delle "vecchie partecipazioni"

possedute.

Il concambio consente ed assicura ai soci dei Consorzi partecipanti

all'operazione la continuazione del rapporto sociale nell’ARAP risultante dalla

fusione.

L'intero procedimento per la determinazione del rapporto di cambio si

struttura prioritariamente:

1) definizione, da parte degli amministratori (rectius: Commissari) dei Consorzi

partecipanti all'operazione, del numero di partecipazioni che si prevede di dover

assegnare ai soci dei Consorzi che assumono forma giuridica diversa in cambio

delle loro "vecchie" partecipazioni;

2) redazione del progetto di fusione da parte dell'organo amministrativo (rectius:

organo Commissariale) con il quale viene illustrato, tra le altre cose, il rapporto di

cambio delle partecipazioni (cfr. art. 2501-ter c.c.).

Tale progetto deve poi essere illustrato e giustificato "sotto il profilo

giuridico ed economico" da una relazione dei medesimi amministratori (rectius:

Commissari), che devono altresì soffermarsi in modo specifico sul rapporto di

cambio indicando i criteri che hanno condotto alla sua determinazione nonché le

eventuali difficoltà di valutazione incontrate (cfr. art. 2501-quinquies c.c.);

In ogni caso, nel progetto di fusione è necessario indicare:

a) il metodo/metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio ed i

valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi.

b) le eventuali difficoltà di valutazione.

E’ necessario, pertanto, attribuire ai soci dei Consorzi che si fondono una

partecipazione dal valore "sostanzialmente equivalente" rispetto a quello della

partecipazione che è stata annullata con la fusione (vds. L.A. BIANCHI, op. cit.,

pag. 42; Consiglio Notarile del Triveneto Massima L.D.1: Essenzialità della

sussistenza formale di un rapporto di cambio congruo e deroghe ai procedimenti

di fusione o scissione).

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Proprio alla luce della ratio e della finalità dell'attività di determinazione del

rapporto di cambio se ne deduce che quest'ultimo deve essere il risultato di una

valutazione di scelta ragionevole da parte dei Commissari (cfr. Trib. Milano 2

novembre 2000. G. ZAGRA, Rinunciabilità da parte dei soci della relazione

degli esperti ex art. 2501-quinquies c.c., in Società, 2001, pag. 326 c.c.)..

Per la determinazione del rapporto di cambio è necessario preventivamente

determinare per i Consorzi coinvolti nell'operazione:

1) il Capitale (CS) del nuovo soggetto giuridico NewCo (ARAP) risultante dalla

fusione;

2) il Valore Economico (VE), inteso come stima del valore Aziendale che nella

fattispecie viene rappresentata attraverso il metodo patrimoniale puro;

3) definire il valore unitario delle partecipazioni della NewCo (ARAP) da

riconoscere ai soci dei Consorzi fusi in cambio delle loro "vecchie partecipazioni"

sulla base del relativo Peso patrimoniale;

4) il Peso Economico relativo (PE) dei Consorzi nella NewCo (ARAP) in

relazione al Valore Economico (VE) stimato;

Sulla base di detti elementi verrà determinato il rapporto di cambio (RC) che

è generato da un rapporto dove al numeratore troviamo il valore economico (VE)

di ciascun Consorzio partecipante e al denominatore la sommatoria dei Valori

economici (VE) di tutti i Consorzi, il cui risultato definisce il peso economico

(PE).

Se il valore/numero delle partecipazioni possedute dai soci dei Consorzi che

si fondono non risultano multipli del denominatore del rapporto di cambio

definito, allora il numero teorico delle partecipazioni spettanti ai soci risulta non

intero. In questo caso si rendono necessari conguagli in danaro con conseguente

arrotondamento per eccesso o per difetto del numero di partecipazioni da

attribuire ai soci.

Al fine di determinare il conguaglio bisogna:

1) moltiplicare il numero di partecipazioni possedute per ciascun socio per il

relativo rapporto di cambio;

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2) approssimare il numero di partecipazioni da consegnare per eccesso o per

difetto;

3) moltiplicare la differenza per il valore unitario delle partecipazioni

determinando il relativo conguaglio a credito/debito.

Il concambio di partecipazioni può generare avanzi o disavanzi. A questo

punto è più che mai opportuno soffermarsi, anche se in via sommaria, sugli aspetti

civilistici che comportano l'emersione del disavanzo da concambio. Da questo

punto di vista, il documento Oic 4 "Fusioni e scissioni" approvato il 1° dicembre

2006 fornisce le istruzioni per il corretto trattamento del disavanzo da

concambio.

In particolare, per quanto qui interessa, si fa riferimento al paragrafo 4

contenente il procedimento di consolidamento dei saldi contabili degli elementi

dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale dei soggetti che hanno posto

in essere l'aggregazione e della corretta redazione dei documenti contabili richiesti

dalle norme civilistiche.

I disavanzi da concambio possono essere imputati alle attività e alle passività

dei partecipanti all'operazione e ad avviamento (si vedano le osservazioni del

Consiglio Notarile di Milano contenute nella massima n. 72 del novembre 2005).

La differenza da fusione che si genera in funzione della variazione del capitale

risultante costituisce l'avanzo o il disavanzo da concambio; in relazione a tali

valori, si può affermare che:

il disavanzo da concambio esprime il minor valore netto contabile

trasferito dai Consorzi fusi all’ARAP risultante, rispetto all'aumento di

capitale da quest'ultima deliberato, per consentire l'emissione di

partecipazioni ai soci dei Consorzi fusi;

l'avanzo da concambio esprime, al contrario, il maggiore valore netto

contabile trasferito dai Consorzi fusi all’ARAP risultante, rispetto

all'aumento di capitale da quest'ultima deliberato, per consentire

l'emissione di partecipazioni ai soci dei Consorzi fusi.

Le differenze da concambio possono discendere dalla discrepanza tra i valori

contabili e quelli effettivi dei Consorzi partecipanti all'operazione straordinaria o

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dal rapporto esistente, alla data di efficacia della fusione, tra il capitale sociale dei

Consorzi fusi e il patrimonio netto contabile della risultante ARAP.

Il trattamento contabile del "disavanzo da concambio", è stabilito dal quarto

comma, primo periodo, dell'articolo 2504 bis codice civile, come innovato a

seguito della riforma del diritto societario di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c)

della legge delega 366/2001, attuata con il Dlgs 6/2003 secondo cui "Nel primo

bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori

risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se

dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli

elementi dell'attivo e del passivo dei Consorzi partecipanti alla fusione e, per la

differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426,

ad avviamento (vds. Consiglio Notarile del Tiveneto Massima L.E.9: Legittimità

dell’emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione).

8) PREVISIONE DEI TEMPI E STIMA DEI COSTI.

Per quanto attiene alla previsione dei tempi necessari per l’attuazione della

fusione dei Consorzi ASI nell’ARAP, essi possono approssimativamente stimarsi

in sei mesi dalla predisposizione da parte di tutti i Consorzi dell’elenco dei soci,

salvo nuovi e diversi interventi legislativi e salve, in ogni caso, iniziative

giudiziarie da parte dei soci dei Consorzi o di qualsivoglia altro soggetto

interessato ad apporti alla fusione di che trattasi, allo stato non prevedibili.

Con specifico riguardo ai costi che l’intera operazione comporterà, essi in via

di prima approssimazione, possono stimarsi come segue:

in €.25.000,00 circa, oltre accessori previdenziali e fiscali, per competenze

notarili, cui devono aggiungersi gli ulteriori oneri per gli accertamenti ipo-

catastali degli immobili di ciascun Consorzio, al momento assolutamente

non quantificabili né prevedibili, dipendendo dalla consistenza

patrimoniale e soprattutto dalla situazione giuridica degli immobili e da

eventuali incompletezze nelle procedure di occupazione e/o

espropriazione;

in €.10.000,00 circa per tributi ed oneri fiscali indiretti;

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in €.300.000,00 circa, oltre oneri previdenziali e fiscali, per la fase

professionale attuativa dell’intervento legislativo e realizzativi della

fusione, secondo le linee tratteggiate nel presente parere, limitatamente

all’attività stragiudiziale ivi prospettata;

in €.200.000,00 circa, oltre oneri previdenziali e fiscali, per l’elaborazione

delle relazioni degli esperti relative ai progetti di fusione;

in €.100.000,00 circa, oltre accessori di legge, per la relazione ex art.

2503, comma 1, c.c., da parte della società di revisione, attestante

l’insussistenza dei rischi per i creditori, così da derogare al termine

dilatorio di sessanta giorni per dare attuazione alla deliberata fusione.

9) CONCLUSIONI.

In via di sintesi, può affermarsi che ai fini della attuazione della fusione dei

Consorzi ASI nell’ARAP emergono due possibili opzioni: l’una più squisitamente

privatistica, l’altra che privilegia i profili pubblicistici rintracciabili

nell’operazione.

La prima soluzione trova soluzione nella legge regionale istitutiva

dell’ARAP (vds. ad esempio il riferimento ad un progetto di fusione ed ancora la

previsione di una assemblea dei soci tra gli organi dell’ARAP) ed, altresì, in

molteplici riferimenti contenuti nei decreti di nomina dei Commissari per il

Riordino, che valorizzano la configurazione dell’operazione in termini para-

societari (ancorché lo stesso decreto attribuisca ai Commissari poteri tanto

pregnanti da ritenere assorbite le potestà assembleari).

Viceversa, la qualificazione dell’ARAP quale ente pubblico economico,

come tale istituito da norma di legge, nonché la previsione di organi di nomina

consiliare esprimono tratti più marcatamente pubblicistici dell’operazione di

fusione dei Consorzi industriali nell’ARAP.

Mancando allo stato specifiche norme legislative e/o regolamentari su cui

poter fondare la costruzione dell’operazione di fusione in chiave pubblicistica,

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sembra preferibile far ricorso in via analogica alla disciplina civilistica in materia

di fusione, optando, quindi, per una prospettiva parasocietaria.

Diventa, pertanto, inevitabile l’applicazione in via analogica di tutte le norme

previste dal codice civile in tema di fusioni societarie, nel dettaglio esaminate

nella sezione dedicata alla identificazione delle problematiche societarie e di

governance, però con qualche difficoltà, nascente essenzialmente dalla necessità

di contemperare gli istituti privatistici tipici della fusione di società con il

carattere cogente della legge regionale, che impone la fusione, ed ancora con i

pregnanti poteri che i decreti di nomina dei Commissari per il riordino

conferiscono a questi ultimi per l’attuazione della fusione.

Per quanto riguarda la descrizione delle fasi procedimentali, necessarie per

addivenire alla fusione dei Consorzi nell’ARAP, si rinvia alle apposite e

specifiche sezioni del presente studio preliminare.

Nelle varie sezioni tematiche sono identificate le modalità tecnico-

professionali della fusione.

Il lavoro è stato svolto acquisendo di volta in volta consapevolezza delle

soluzioni tracciate dalla Legge regionale, che è stata letta ed interpretata in

conformità della propria ratio e, quindi, nella prospettiva di un urgente

riordino delle funzioni in materia di aree produttive della Regione Abruzzo e

di un decisivo impulso allo sviluppo delle stesse.

Pescara, 30.1.2012

Prof. Avv. Lorenzo del Federico

Prof. Avv. Federico Briolini,

Prof. Avv. Stefano Civitarese Matteucci

Dott. Domenico Di Michele

Prof. Dott. Michele Rea

Prof. Avv. Valerio Speziale,

Prof. Dott. Andrea Ziruolo