Oggetto: RIORDINO CONSORZI INDUSTRIALI E … Oggetto: RIORDINO CONSORZI INDUSTRIALI E LORO FUSIONE...
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Oggetto: RIORDINO CONSORZI INDUSTRIALI E LORO FUSIONE
NELL’ARAP
Sommario: 1) Premessa; 2) Inquadramento normativo degli interventi di riordino
delle funzioni in materia di aree produttive e della fusione nell’ARAP dei
preesistenti Consorzi Industriali; 3) Le problematiche amministrativistiche; 4) Le
problematiche societarie e di governance; 5) Il regime fiscale; 6) Le
problematiche lavoristiche e previdenziali; 7) Identificazione delle fasi
Aziendalistiche e tecnico-professionali per dar seguito al progetto di fusione 7.1)
Problematiche connesse a talune poste del Patrimonio netto dei Consorzi, 7.2)
Metodo di Valutazione applicabile, 7.3) Aspetti preliminari relativi alla
predisposizione del progetto di fusione; 8) Previsione dei tempi e stima dei costi;
9) Conclusioni.
1) PREMESSA
In data 13.08.2011 è entrata in vigore la Legge Regionale 29.07.2011, n. 23,
che prevede il riordino delle funzioni in materia di aree produttive ed, in
particolare, l’istituzione di un’unica Azienda regionale delle Aree Produttive (di
seguito denominata ARAP), avente natura giuridica di ente pubblico economico,
competente a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive,
mediante la fusione dei Consorzi ASI esistenti.
Successivamente, in data 24.10.2011 i Commissari regionali per il riordino
dei Consorzi hanno conferito mandato per una prestazione di ricerca
all’Università degli Studi di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze Giuridiche,
al fine di elaborare uno studio preliminare volto ad identificare le fasi
amministrative-esecutive per l’attuazione della Legge di riordino dei Consorzi,
indicando in forma analitica le fasi procedimentali ed amministrative necessarie
per addivenire alla fusione dei Consorzi Industriali, tenuto conto della natura
giuridica di tali enti, della natura dei loro beni, con particolare riguardo alle opere
realizzate, del rapporto di cambio delle quote ed evidenziando eventuali difficoltà
di valutazione, con una stima dei costi e dei tempi per le operazioni di fusione.
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Per l’esecuzione della suindicata prestazione il Dipartimento di Scienze
Giuridiche ha designato quali responsabili scientifici dell’attività i proff.ri Stefano
Civitarese Matteucci, Lorenzo del Federico (anche quale coordinatore), Federico
Briolini e Valerio Speziale. Detti responsabili, stante apposita previsione del
mandato, hanno a loro volta ritenuto di integrare l’elenco delle professionalità
necessarie allo svolgimento dell’incarico conferito con i seguenti nominativi:
Prof. Michele Rea, Ordinario di Economia Aziendale, Dipartimento di Economia
dell’Università G. d’Annunzio; Prof. Andrea Ziruolo, Ordinario di Economia
Aziendale, Dipartimento di Economia Aziendale, stessa Università; Dott.
Domenico Di Michele, Commercialista iscritto all’Ordine dei Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Pescara, docente di Finanza Aziendale presso la Facoltà
di Economia dell’Università d’Annunzio.
Il parere preliminare ha ad oggetto, secondo quanto previsto nell’incarico
ricevuto, la descrizione delle fasi procedimentali ed amministrative necessarie per
addivenire alla fusione dei Consorzi Industriali nell’ARAP; l’identificazione delle
principali problematiche all’uopo emergenti; le modalità tecnico-professionali
della fusione.
Resta escluso, quindi, tutto ciò che riguarda la costituzione dell’ARAP, il
Disciplinare della stessa ed i profili istituzionali, che interessano la Regione
Abruzzo.
Per l’attuazione della normativa, si fa riferimento al cronoprogramma
estrapolabile dalla L.R. n. 23/2011.
2) INQUADRAMENTO NORMATIVO DEGLI INTERVENTI DI
RIORDINO IN MATERIA DI AREE PRODUTTIVE E DELLA FUSIONE
NELL’ARAP DEI CONSORZI INDUSTRIALI.
Per attivare il previsto riordino delle funzioni in settore materia di aree
produttive, dunque, è stata scelta la forma dell’ente pubblico economico.
Si prevede, altresì, la fusione dei vari Consorzi di sviluppo industriale (fatta
eccezione per quello di Chieti-Pescara) nell’ente pubblico ARAP.
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Le funzioni che la neo-istituita Azienda regionale è chiamata a svolgere sono
individuate ai commi 2, 4 e 5 dell’art. 1, L.R. n. 23/2011.
In particolare, si prevede che, in attuazione dell’art. 56 dello Statuto
regionale e ai sensi dell’art. 2 della L.R. 24.03.2009, n. 4, l’ARAP sia costituita
con le modalità che dovranno essere stabilite dal Disciplinare di cui all’art. 11,
L.R. n. 23/2011. Inoltre, entro 180 gg dall’entrata in vigore della legge, i Consorzi
dovranno predisporre l’elenco dei soci, tenendo conto dei rispettivi apporti; quindi
detti Consorzi dovranno essere fusi nella costituita ARAP.
Quanto alla procedura di fusione dei Consorzi nell’ARAP, ed alla natura
giuridica della stessa, diversi spunti della L.R. n. 23/2011 parrebbero deporre a
favore di una connotazione puramente pubblicistica della stessa (ad es. nomina
degli organi di vertice dell’ARAP da parte del Consiglio regionale, recepimento
dello schema-tipo di statuto della costituenda ARAP), tuttavia, per altro verso, la
stessa Legge Regionale ed altresì i decreti di nomina dei Commissari per il
riordino, sembrano deporre per una connotazione essenzialmente civilistica e
para-societaria del procedimento di fusione (ad es. con il riferimento alla
relazione sulla situazione patrimoniale certificata dal Collegio sindacale, alla
redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi, alla predisposizione
dell’elenco dei soci, fra i quali sono da annoverare – accanto agli enti pubblici -
anche soci privati).
In tale contesto sembra ragionevole valorizzare in via prudenziale i profili
civilistici/societari che maggiormente consentono di stemperare in una prospettiva
negoziale-consensuale e societaria eventuali tensioni relative ai Consorzi ed ai
soci.
Al futuro Disciplinare, dunque, è demandato il compito di dare attuazione
alla legge regionale, trovando un equilibrio tra l’indubitabile natura pubblicistica
della struttura dell’ARAP ed il profilo più squisitamente privatistico–societario,
derivante dalla previsione dell’Assemblea dei soci e dagli altri collaterali profili
paracivilistici.
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Su tali basi, e, quindi in un’ottica civilistico–societaria, viene prospettata
l’articolazione dell’intervento regionale e della operazione di fusione nell’ARAP
dei Consorzi industriali.
Ai fini della fusione, l’art. 1, comma 12, L.R. n. 23/2011 ha previsto la
nomina per ciascun Consorzio di un Commissario per il riordino in vista della
costituzione dell’ARAP.
Tutti gli atti propedeutici e consequenziali all’applicazione della L.R.
29.07.2011, n. 23, pertanto, sono in carico ai Commissari per il riordino.
Trattasi, in particolare, per ciascun Consorzio di riferimento, delle seguenti
attività:
predisposizione dell’elenco dei soci;
relazione sulla situazione patrimoniale certificata dal Collegio sindacale;
recepimento dello schema-tipo di statuto della costituenda ARAP;
redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi, anche avvalendosi
di professionisti esterni, secondo le vigenti norme in materia, facendo
riferimento ad un univoco modello di pianificazione, al fine di evitare
possibili discrasie che renderebbero oltremodo complesso il processo di
fusione per le possibili eterogeneità delle soluzioni adottate.
3) LE PROBLEMATICHE AMMINISTRATIVISTICHE.
Come anticipato nella premessa, l’art. 1.1 della L.R. n. 23/2011 istituisce
l’Azienda regionale delle aree produttive (ARAP), qualificandola ―ente pubblico
economico‖. Il riferimento legislativo più immediato di tale figura è l’art. 2201
c.c., che assoggetta all’obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli enti
pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.
Si tratta di soggetti la cui attività è in parte retta dal diritto privato, ma che,
essendo pur sempre enti pubblici e non società, sono assoggettati al diritto
amministrativo essenzialmente per quanto riguarda le relazioni con gli apparati
politici, la nomina dei titolari degli organi e gli atti di indirizzo.
Gli enti pubblici economici (come gli altri enti pubblici) sono istituiti per
legge e normalmente è la legge, come si diceva, che stabilisce le concrete
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modalità di costituzione degli organi, vista la riserva agli apparati politici appena
menzionata.
Nel caso di specie, tuttavia, la specificità delle modalità di riordino introdotte
dalla legge regionale sembra rinviare, almeno in parte, alla disciplina sulla fusione
di società, nel senso che in seguito meglio si chiarirà e che viene illustrato più
puntualmente nel paragrafo 4) del presente Studio preliminare (cui integralmente
si rinvia).
La legge regionale aggiunge infatti che l’ARAP è costituita mediante
―fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale‖ in attuazione dell’art. 56 dello
Statuto regionale e dell’art. 2, L.R. 4/2009.
Ne consegue che funzioni di gestione, promozione, ecc. sono rimesse
all’ARAP, la quale subentra ai Consorzi anche nella titolarità dei beni strumentali.
Nella legge regionale si precisa infine che sono organi dell’ARAP
l’assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il Presidente, il collegio dei
revisori dei conti. Lo statuto dell’ARAP (la cui approvazione è rimessa alla
Giunta Regionale) dovrà però più puntualmente indicare le modalità di
costituzione del C.d.A. e i suoi compiti; i componenti del C.d.A. saranno a loro
volta nominati dal Consiglio regionale. Del Presidente non si dice nulla. Si
prevede invece che l’assemblea generale sia costituita dai soci.
Un atto particolarmente importante è il ―Disciplinare‖ che deve regolare
tanto la suddetta fusione, quanto funzioni, attività e organizzazione dell’ARAP,
oltre che le caratteristiche delle aree attrezzate e dei relativi servizi alle imprese.
Il Disciplinare dovrà essere approvato dalla Giunta regionale entro 120
giorni dall’entrata in vigore della legge. Dovrà poi essere inviato alla
commissione consiliare competente che a sua volta si dovrà esprimere entro 15
giorni dalla ricezione.
La disciplina dettata dalla legge regionale pone una serie di problemi
interpretativi.
Questi sono i punti fermi:
a) l’ARAP è un ente pubblico economico;
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b) esso è costituito mediante fusione degli attuali Consorzi industriali (tranne
quello Val Pescara);
a. questo comporta che, all’atto della fusione, ―si costituisce‖
l’ARAP, di cui i Consorzi divengono associati (infra);
b. l’atto produttivo di questi effetti è il cosiddetto ―Disciplinare‖, da
considerarsi, ai sensi dell’art. 2, L.R. 4/2009, come l’atto
amministrativo che dispone, riordina, fonde o sopprime gli enti
regionali «mediante l’adozione di uno o più atti legislativi o
amministrativi, secondo criteri di economicità, efficacia ed
efficienza e nel rispetto delle norme contenute nella […] legge».
Un primo problema che merita approfondimento è pertanto il seguente.
Pur avendo la legge regionale n. 23 del 2011 espressamente richiamato la
L.R. 2/2009, se ne allontana nella previsione degli organi. Secondo l’art. 4 di
quest’ultima gli organi delle Aziende regionali sono infatti:
a) Consiglio di amministrazione costituito da tre componenti;
b) Collegio dei revisori dei conti.
Qui si aggiunge invece il Presidente, senza precisare in che modo questi deve
essere individuato e nominato e, soprattutto, si aggiunge l’Assemblea generale.
Essa, si dice, è formata ―dai soci‖. Ma non è chiaro quali dovrebbero essere i soci.
In primo luogo un ente pubblico economico non ha soci propriamente detti. In
secondo luogo, anche se potesse averne, si pone la difficoltà di individuare quali
sarebbero i soci dell’ARAP. Sicuramente non potrebbero ritenersi tali i Consorzi,
che si fondono infatti per unione nell’ARAP, come a seguire meglio si chiarirà.
Probabilmente, la sola risposta plausibile è che i ―soci‖ (così come avviene per gli
attuali Consorzi industriali) sono a loro volta altri enti pubblici, in primo luogo
Comuni e Camere di commercio, ad esempio, nonché quei soggetti privati indicati
dalla legislazione regionale previgente (enti economici pubblici e/o privati, gli
istituti di credito e le associazioni imprenditoriali che operano nel territorio
provinciale). Ossia i soggetti originariamente consorziati. Anche la struttura
dell’ARAP sarebbe dunque quella di un ente pubblico in forma consortile, non
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avente, più precisamente, ―soci‖ (nel senso di soci di una società di persone o
capitali) ma ―associati‖. Un indizio in favore di questa interpretazione sta nel fatto
che nell’art. 1.15 della L.R. si prevede che lo statuto dell’ARAP deve essere
conforme alla legislazione in materia di enti locali.
Si è già detto che l’ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo
Sviluppo Industriale con le modalità previste nel citato Disciplinare. Una prima
possibile interpretazione, in ottica squisitamente pubblicistica, è che la fusione sia
già stata disposta per legge e che appunto l’ARAP sia un nuovo ente pubblico che
succede nei rapporti giuridici dei Consorzi industriali, i quali, pertanto, sarebbero
stati soppressi dalla legge stessa. In questo caso il compito dei Commissari
sarebbe sostanzialmente quello di definire le modalità amministrative e contabili
dei passaggio dai Consorzi al nuovo ente.
Una seconda interpretazione, probabilmente più plausibile1, di matrice para-
civilistica, è quella secondo cui la legge ha determinato la sola astratta istituzione
dell’ente prevedendo, però, particolari modalità per la sua costituzione, consistenti
appunto nella fusione tra i Consorzi industriali. Questi ultimi, pertanto,
continuerebbero a esistere come tali sino al completamento della procedura di
fusione, che d’altra parte, pur se da condursi sulla base dell’applicazione
analogica delle disposizioni del codice civile sulle società, risulta oggetto di
un’obbligazione ex lege in capo agli organi consortili (Commissari). Non va,
peraltro, dimenticato che le modalità di costituzione sono state rinviate al citato
Disciplinare e quindi sarà questo atto che dovrà definire in che modo debba
avvenire il processo di passaggio dai Consorzi all’ARAP, preliminarmente
indicando quale delle due suddette interpretazioni sia da preferire.
Il punto è comunque molto delicato poiché si costituisce un ente pubblico
regionale (Azienda) con funzioni pubbliche rilevanti senza che una fonte
legislativa definisca ruolo e compiti del suo (presumibile) organo di indirizzo, che
1 In considerazione del fatto che il ―trapasso‖ dai Consorzi all’ARAP coinvolge una pluralità di
altri soggetti pubblici e privati, in quanto, come sopra menzionato, la scelta è stata quella di
prevedere un organo assembleare formato da tutti i soci degli attuali Consorzi (secondo quanto è
dato desumere dallo scarno testo legislativo). In breve l’ARAP verrebbe a configurarsi come una
sorta di super-Consorzio regionale formato da centinaia di associati.
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dovrebbe essere invece stabilito da atti della giunta regionale: il Disciplinare e lo
schema di statuto. Sarà compito del Disciplinare anche definire tali aspetti, visto
che a esso è rimessa l’indicazione delle modalità di costituzione, delle funzioni,
delle attività e dell’organizzazione dell’ARAP.
Essendo il presente un mero studio preliminare, si evita di entrare nel merito
di tutti i problemi che questo comporta sotto il profilo del principio di legalità, da
un lato, e della difficile coerenza con i principi di efficacia ed economicità,
dall’altro.
4) LE PROBLEMATICHE SOCIETARIE E DI GOVERNANCE
4.1 La «fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale» di cui all’art. 1, 3°
comma, L.R. 23/2011 può considerarsi una fusione atipica, alla quale sono
applicabili in via analogica «segmenti» della disciplina del codice civile in tema
di fusione.
La fusione è atipica perché le norme sulla fusione (artt. 2501 ss. c.c.)
appaiono riservate alle operazioni cui prenda parte, o dalle quali risulti, una
società (di persone o di capitali), mentre la «fusione» prevista dalla L.R. 23/2011
concerne enti pubblici economici — per l’appunto: i Consorzi per lo sviluppo
industriale — che certamente non sono delle società (per quanto essi siano
sottoposti a regole legali e statutarie modellate sotto vari profili su quelle della
s.p.a.).
Tuttavia, a tale «fusione» possono essere applicate norme della fusione
propriamente detta considerando, da un lato, la circostanza che i Consorzi in
esame esercitano attività d’impresa e in quanto tali debbono iscriversi nel registro
delle imprese ai sensi dell’art. 2201 c.c. e, dall’altro, le linee di tendenza del
moderno diritto societario, da cui emerge un’indubbia valorizzazione del principio
di continuità dell’impresa alla base degli artt. 2501 ss. c.c., come recentemente
rilevato anche dalla Corte di Cassazione, che — facendo leva proprio su tale
principio — ha riconosciuto la possibilità di applicare (per analogia) le regole del
codice a fusioni relative ad enti diversi dalle società.
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Con riguardo alle modalità operative della fusione, in mancanza di specifiche
previsioni nella L.R. 23/2011, deriva da quanto sopra la necessità di seguire il
procedimento governato dagli artt. 2501 ss. c.c., salvo valutare di volta in volta se
sussistano ragioni che ostino all’applicazione di singoli precetti dettati per la
fusione societaria.
4.2 In primo luogo, non pare dubbio che all’operazione debba applicarsi l’art.
2501-ter c.c., il quale richiede che sia predisposto un progetto di fusione. La
relativa competenza può attribuirsi al Commissario per il riordino, del resto
espressamente abilitato in tal senso dal Decreto di nomina. Occorre inoltre che il
progetto di fusione — il cui contenuto è precisato dallo stesso art. 2501-ter c.c. —
sia reso pubblico tramite deposito nel registro delle imprese del luogo ove hanno
sede i Consorzi partecipanti alla fusione, e che fra tale pubblicità e la data fissata
per la decisione sulla fusione intercorrano non meno di trenta giorni.
4.3 Altro adempimento che certamente deve essere rispettato è la
predisposizione — sempre da parte del Commissario per il riordino — della
situazione patrimoniale dei Consorzi partecipanti alla fusione e di una relazione
che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di
fusione, con particolare riguardo al rapporto di cambio (artt. 2501-quater e 2501-
quinquies c.c.).
4.4 È inoltre necessario, ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c., che uno o più
esperti per ciascun Consorzio predisponga una relazione sulla congruità del
rapporto di cambio. In via interpretativa, può ritenersi che la competenza a
designare gli esperti competa ai singoli Consorzi, non sembrando applicabile nel
caso di specie la regola del terzo comma dello stesso art. 2501-sexies c.c. (che
prescrive che l’esperto sia designato dal Tribunale ove la società incorporante o
risultante dalla fusione sia una s.p.a. o una s.a.p.a., ciò che nell’ipotesi in esame
non accade).
4.5 Una volta eseguito il deposito presso la sede dei Consorzi degli atti
indicati dall’art. 2501-septies c.c., occorre che la fusione sia decisa da ciascun
Consorzio mediante approvazione del relativo progetto (art. 2502 c.c.), fermo
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restando che in base all’attuale disciplina al progetto potrebbero anche essere
apportate delle modifiche, purché queste «non incidano sui diritti dei soci o dei
terzi» (art. 2502, 2° comma, c.c.).
4.6 Ulteriore «passaggio» del complesso procedimento è il deposito e
l’iscrizione della decisione di fusione (e dei documenti elencati dall’art. 2501-
septies c.c.) presso i competenti registri delle imprese (art. 2502-bis c.c.).
L’ultima delle iscrizioni riveste particolare importanza, perché a norma dell’art.
2503 c.c. — certamente applicabile nel caso di specie — la fusione non può
essere attuata prima che siano trascorsi sessanta giorni da tale momento, durante i
quali i creditori anteriori possono fare opposizione (sempre che gli stessi creditori
non abbiano dato il proprio consenso, o non siano stati pagati, o non siano state
depositate le somme per pagarli). È invece dubbio se si possa far capo (in via
analogica) al precetto di cui all’inciso finale dell’art. 2503, 1° comma, c.c., che
permette di dar immediatamente luogo alla fusione ove la relazione ex art. 2501-
sexies c.c. sia redatta da un’unica società di revisione che attesti che la fusione
non comporta alcun rischio per i creditori.
4.7 Qualora i sessanta giorni siano decorsi senza che siano state proposte
opposizioni, o queste ultime siano state respinte (o, ancora, siano state prestate
idonee garanzie e il Tribunale abbia autorizzato il proseguimento dell’operazione,
ex art. 2445, ultimo comma, c.c.), diviene possibile la stipula dell’atto di fusione
— ad opera dei Commissari per il riordino — nella forma dell’atto pubblico (art.
2504, 1° comma, c.c.). Tale atto deve altresì essere depositato, da parte del notaio
o degli amministratori dell’ARAP, entro trenta giorni, per l’iscrizione nell’ufficio
del registro delle imprese dei luoghi ove hanno sede i Consorzi partecipanti alla
fusione e l’ARAP (deposito, quest’ultimo, che deve obbligatoriamente seguire
tutti gli altri: art. 2504, 3° comma, c.c.).
4.8 Eseguite le iscrizioni di legge, si produce finalmente l’effetto
caratteristico della fusione (c.d. principio di continuità dei rapporti giuridici,
stabilito dall’art. 2504-bis, 1° comma, c.c.), per cui «la società che risulta dalla
fusione o quella incorporante» — quindi, nell’ipotesi considerata, l’ARAP —
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assume tutti i diritti e gli obblighi delle società (vale a dire dei Consorzi)
partecipanti alla fusione. Queste ultime non rappresentano più autonomi centri di
imputazione di rapporti giuridici, che dal momento indicato dall’art. 2504-bis c.c.
fanno capo solo all’ente risultante dalla fusione o incorporante.
4.9 Quanto alla decorrenza degli effetti della fusione, essa varia a seconda
che l’operazione vada qualificata come fusione in senso stretto, oppure come
fusione per incorporazione. Nel caso di specie sembra corretto ritenere — visto
anche il tenore della legge regionale — che la vicenda delineata dalla L.R.
23/2011 integri una fusione in senso stretto: l’ARAP si intende pertanto costituita
nel momento in cui è compiuta l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504
c.c. (art. 2504-bis, 2° comma. c.c.), anche se poi in base alla stessa legge
l’Agenzia può svolgere la propria attività solo a partire dalla data — posteriore —
di insediamento dell’Assemblea generale (art. 1, 6° comma, L.R. 23/2011).
5) IL REGIME FISCALE
La Legge regionale di riordino delle funzioni in materia di aree produttive
prevede che l’ARAP sia costituita mediante la fusione dei Consorzi per lo
Sviluppo Industriale esistenti.
Ai fini dell’individuazione del regime fiscale applicabile all’operazione,
dunque, deve aversi riguardo alla disciplina prevista dalle leggi tributarie (primo
fra tutti, il TUIR n. 917 del 22.12.1986 per l’imposizione sui redditi) in tema di
fusioni, valutandone la compatibilità con la fattispecie concreta, caratterizzata –
come s’è detto – dalla fusione in un ente pubblico economico (l’ARAP, appunto)
di Consorzi preesistenti.
5.1) Il regime dell’imposizione sui redditi
In tema di imposte sui redditi il riferimento è alle norme contenute nell’art.
172 del TUIR n. 917/1986 in tema di fusioni di società, applicabili per espressa
previsione normativa analogicamente, ed in quanto compatibili, anche nei casi di
fusione di enti diversi dalle società.
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La norma in parola detta la regola generale, secondo cui la fusione è
operazione fiscalmente neutra, sia per i soggetti che vengono incorporati o fusi,
sia per i rispettivi soci: ciò vuol dire che il soggetto incorporante o risultante da
fusione unifica le proprie voci contabili con quelle provenienti dai soggetti fusi,
utilizzando gli stessi valori fiscali che erano riconosciuti in capo a questi ultimi.
Nella concreta fattispecie dovrà poi verificarsi se il patrimonio netto del neo-
costituito ente pubblico economico corrisponda esattamente alla somma dei
patrimoni netti dei Consorzi fusi o meno. In tale ultima circostanza emergerà un
avanzo o un disavanzo da fusione, a seconda che il patrimonio netto della neo-
costituita ARAP sia inferiore ai patrimoni netti dei Consorzi incorporati ovvero
superiore (avanzo o disavanzo da concambio).
In base al principio generale della neutralità della fusione, comunque, non
dovrebbero emergere nella fattispecie elementi reddituali di sorta, tali da
assumere rilievo fiscale.
Quanto poi allo specifico regime da applicarsi ai singoli beni che saranno
trasferiti dai Consorzi all’ARAP, è necessario operare dei distinguo.
Nel caso di beni d’impresa il regime è, sulla base della regola generale
sopra enunciata, senz’altro quello della neutralità se confluiscono nei beni
d’impresa del soggetto risultante da fusione.
Ove, viceversa, detti beni d’impresa, non confluiscano nell’attività d’impresa
del nuovo soggetto, gli stessi dovranno considerarsi a valore normale – in
analogia a quanto disposto dall’art. 171, comma 1 del TUIR in materia di
trasformazione eterogenea – e genereranno plusvalenze imponibili a causa della
loro destinazione a finalità estranee all’impresa.
Con specifico riguardo, poi, agli eventuali beni rientranti nell’attività
istituzionale (e cioè non commerciale) dei soggetti pubblici coinvolti
nell’operazione di fusione, nel caso di beni relativi ad attività non commerciale
che confluiscono in un’impresa troverà applicazione in via analogica l’art. 171,
co. 2, TUIR che, in caso di trasformazione di ente non commerciale in società
commerciale, rinvia alla disciplina dei conferimenti.
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Nell’altra ipotesi (cioè di beni non relativi all’impresa, che confluiscono
nell’attività istituzionale del nuovo ente risultante dalla fusione), l’operazione sarà
fuori dal regime d’impresa e non realizzerà, quindi, plusvalori di sorta.
Orbene, nella concreta fattispecie si deve ritenere che i Consorzi siano
qualificabili enti pubblici economici, che svolgono dunque attività commerciale;
al tempo stesso l’ARAP è inequivocabilmente ente pubblico economico, tale
definito espressamente dalla legge regionale istitutiva, deputato a svolgere le
stesse attività commerciali dei Consorzi. Salvo interventi legislativi e/o profili
pubblicistici atipici, pertanto, troverà applicazione nel caso concreto la regola
generale della neutralità dell’operazione, vertendosi in tema di beni d’impresa che
confluiscono in un regime egualmente d’impresa.
L’esclusività dell’attività economico-commerciale dell’ARAP dipenderà,
comunque, dall’individuazione delle sue funzioni in concreto mediante la
legislazione regionale, lo Statuto ed il Disciplinare.
* * *
Con riguardo, poi, agli adempimenti fiscali cui sono tenuti i soggetti
coinvolti nell’operazione, v’è da dire che sino al momento della fusione i
Consorzi dovranno presentare distinti MOD. UNICO, provvedendo in modo
ordinario a tutti i relativi adempimenti ordinari e versamenti.
Eventuali crediti d’imposta IRES ed IRAP, maturati dai Consorzi e risultanti
dalle dichiarazioni dagli stessi presentate, saranno trasferiti ed utilizzati
dall’ARAP, e dichiarati quali crediti relativi ad esercizi precedenti nel primo
MOD. UNICO che la neo-costituita Azienda regionale andrà a presentare.
Anche le eventuali perdite fiscali di ciascun Consorzio saranno riportate in
capo all’ARAP nel MOD. UNICO di sua spettanza, ma solo previo interpello
autorizzatorio-disapplicativo ex art. 37 bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973, in tema
di elusioni fiscali.
Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che le incertezze da derivanti dalla
novità dell’operazione potrebbero rendere opportuno, per evidenti esigenze
prudenziali e cautelative, l’esperimento di un interpello preliminare all’Agenzia
delle Entrate.
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Invero, negli ultimi tempi si è riscontrato un estremo attivismo degli Uffici
fiscali nei confronti degli enti pubblici economici, strumentali delle Regioni, per
cui sembra ragionevole risolvere ogni questione alla radice, così da evitare il
rischio di future, strumentali contestazioni.
5.2) Il regime dell’IVA
Ai fini del’applicazione dell’IVA, si precisa che i passaggi di beni a seguito
di fusione, scissioni e trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in
essere da altri enti non sono soggetti ad IVA ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. f), del
DPR n. 633/1972.
Quanto poi agli specifici adempimenti da eseguire, in analogia a quanto
avviene in occasione delle fusioni di società commerciali, successivamente alla
fusione, l’ARAP dovrà presentare il modello di variazione in cui confluiranno le
partite IVA dei Consorzi estinti. Dovranno poi essere predisposte separate
comunicazioni dati, elenchi e dichiarazioni annuali IVA per ciascun Consorzio
sottoscritte, ovviamente, dal legale rappresentante dell’ARAP.
5.3) Il regime delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
Il passaggio dei beni dai singoli Consorzi all’ARAP a seguito della fusione
va assoggettato ad imposta di registro.
Al riguardo non sembra possa trovare applicazione il regime agevolato
previsto dall’art. 24 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601, secondo cui ai Consorzi per le
aree ed i nuclei di sviluppo industriale è applicata, in luogo delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali, un’imposta sostitutiva. La norma, infatti, prevede
che l’agevolazione si applichi ai Consorzi (e non anche agli enti pubblici sorti
dalla fusione dei Consorzi stessi), ovvero ai trasferimenti effettuati dai Consorzi a
favore di imprese industriali. Non sembra dunque che la fattispecie concreta possa
essere ricondotta a quella astratta prevista dalla disposizione in parola, anche in
considerazione che le norme che prevedono agevolazioni sono considerate dalla
dottrina unanime di stretta interpretazione.
Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie trovi applicazione l’art. 4, co. 1,
della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, secondo
15
cui alle fusioni tra società ed alle analoghe operazioni poste in essere da enti
diversi dalla società va applicata l’imposta di registro in misura fissa (pari ad €
168,00).
Quanto, infine, alle imposte ipotecarie e catastali, si ritiene che anch’esse
vadano computate nella misura fissa di € 168,00, in applicazione analogica
dell’art. 4 della Tariffa allegata al T.U. approvato con il D.Lgs. n. 347/1990, che
assoggetta appunto ad imposta fissa gli atti di fusione e scissione di società di
qualunque tipo.
6) LE PROBLEMATICHE LAVORISTICHE E PREVIDENZIALI.
6.1) Gli attuali consorzi sono degli enti pubblici economici e quindi non rientrano
nel concetto di pubblica amministrazione indicato dall'articolo 1, comma 2, del d.
lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Per i dipendenti dei consorzi, quindi, non trovano applicazione le disposizioni
relative al "pubblico impiego" e la contrattazione collettiva prevista per le
Pubbliche Amministrazioni dall’art. 40 e ss. del d. lgs. n. 165/2001.
Invero, il rapporto di lavoro del personale dirigenziale e di quello non dirigenziale
dei Consorzi è regolamentato dalle disposizione normative previste per i
lavoratori privati e da quelle contenute nei contratti collettivi di diritto comune
privato per i Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale aderenti alla F.I.C.E.I.
6.2) L’ARAP è un ―ente pubblico economico‖, come è stato espressamente
affermato dall’art. 1.1 della Legge Regionale istitutiva della stessa. Per il
personale che transiterà presso tale Azienda, quindi, non può trovare applicazione
la disciplina prevista dal d. lgs. n. 165/2001 per il pubblico impiego ma soltanto
quella per i prestatori di lavoro subordinato privato.
16
6.3) L’ARAP, inoltre, in attuazione dell’art. 56 dello Statuto della Regione
Abruzzo ed ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 24 marzo 2009 n. 4, è
costituita tramite la fusione dei Consorzi.
Pertanto, poiché la fusione di aziende dal punto di vista lavoristico è considerata
un trasferimento di azienda, è senza dubbio necessario attivare tutte le procedure
previste per tale fattispecie dall’art. 2112 c.c. e dall’art. 47 della legge n.
428/1990.
L’art. 2112, comma 5, c.c., infatti, sancisce che ―ai fini e per gli effetti di cui al
presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che,
in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella
titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità
a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale
il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda‖.
In particolare, l’informazione e la consultazione sindacale previste dall’art. 47
della legge n. 428/1990 dovrebbero riguardare tutti i dipendenti dei consorzi ed
essere effettuate dopo la delibera assembleare di fusione ai sensi dell’art. 2502 bis
c.c. e, in ogni caso, almeno venticinque giorni prima dell’atto di fusione ex art.
2503 c.c.
Inoltre, ai sensi dell’art. 49 del CCNL, per il personale non dirigenziale applicato
dagli attuali Consorzi, dovrà essere aperta una apposita contrattazione con le
organizzazioni sindacali e predisposti dei piani di mobilità per:
a) garantire il rispetto delle professionalità e dei diritti acquisiti da tutti i
lavoratori interessati;
b) tutelare il loro trattamento giuridico ed economico;
17
c) decidere gli incentivi economici per l’eventuale ingresso in altro diverso
CCNL.
La contrattazione sindacale, inoltre, dovrà decidere quale contratto collettivo si
applicherà presso l’ARAP, qualora ovviamente l’Ente non decida di farlo
autonomamente, e se rimarranno in vigore i precedenti contratti integrativi
aziendali eventualmente stipulati dai singoli Consorzi. Questi ultimi, infatti, ai
sensi dell’art. 2112, comma 3, c.c. continueranno ad applicarsi presso l’Azienda
Regionale fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da un altro contratto
collettivo del medesimo livello.
La contrattazione sindacale, in aggiunta, dovrà risolvere anche i delicati problemi
di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi attualmente in atto
presso i Consorzi con quelli che verranno riconosciuti ai dipendenti transitati
presso l’ARAP.
6.4) A seguito della fusione tutti i lavoratori conserveranno i diritti inerenti al
rapporto di lavoro già maturati presso i Consorzi. Inoltre, il rapporto proseguirà
immutato con l’ARAP in tutti i suoi aspetti, compresi quelli previdenziali, e verrà
ad essere considerato unitariamente e senza alcuna interruzione.
Pertanto, all’atto di trasferimento presso l’Azienda Regionale i lavoratori dei
Consorzi non potranno chiedere il pagamento del trattamento di fine rapporto.
Invero, una simile richiesta potrà essere proposta soltanto alla cessazione del
rapporto di lavoro instaurato con l’A.R.A.P., atteso che solo in tale momento
matura ed è esattamente determinabile nel suo importo il diritto del lavoratore al
T.F.R.
7) IDENTIFICAZIONE DELLE FASI AZIENDALISTICHE E
TECNICO-PROFESSIONALI PER DAR SEGUITO AL PROGETTO DI
FUSIONE.
18
7.1) Le problematiche connesse a talune poste del Patrimonio netto dei
Consorzi.
Tenuto conto delle finalità conoscitive riferibili allo studio preliminare volto
ad identificare i passaggi procedurali necessari per dare attuazione al riordino del
settore dei Consorzi industriali, alla loro fusione ed alla costituzione
dell’A.R.A.P., con riferimento alle poste del Patrimonio netto evidenziate nelle
situazioni contabili rese disponibili dai Consorzi Industriali, si ritiene di dover
evidenziare taluni aspetti ritenuti rilevanti ai fini dell’accorpamento dei Consorzi
Industriali nell’ARAP.
Natura dei valori ricompresi nelle poste del patrimonio netto (riserve di utili
e riserve di capitale).
Le riserve di bilancio, come è noto, possono essere genericamente qualificate
quale ―differenza tra il valore del capitale netto di bilancio ed il valore nominale
del capitale sociale”. Il valore del capitale netto comprende, quindi, oltre al
valore nominale delle azioni o quote sottoscritte (capitale sociale), le riserve
―propriamente costituite‖ nella forma di riserve di utili e di riserve di capitale.
Con riferimento alla generale tipologia delle imprese, le riserve (proprie) di
utile ―si costituiscono nell’ottica della destinazione del reddito assegnato ai
differenti esercizi, sono la conseguenza contabile di norme giuridiche e statutarie,
nonché di decisioni autonome volte a trattenere nell’economia dell’impresa parte
della ricchezza che si ritiene guadagnata nei periodi considerati‖. Con riferimento
al caso specifico dei Consorzi industriali, le medesime riserve sono destinate ad
accogliere qualsivoglia forma di risultato economico positivo conseguito nel
tempo, posto il vincolo alla distribuzione degli utili che discende dalla natura
stesse di dette organizzazioni.
Le riserve (proprie) di capitale, invece, entrano nelle evidenze contabili
d’impresa ―a seguito di operazioni particolari che si riflettono, in modo reale o
virtuale, sui mezzi finanziari disponibili e sull’entità stessa del capitale netto‖. Si
sottolinea come tra dette riserve possano essere ricomprese anche i contributi a
fondo perduto ricevuti da terzi nell’ambito della politica degli incentivi. Le riserve
19
di capitale, pertanto, sono valori che identificano conferimenti di capitale, operati
dalla proprietà e, in taluni casi, anche da terzi, e che richiedono autonome
evidenze contabili . Nella realtà specifica dei Consorzi industriali sembrano
riferibili a detta fattispecie le specifiche riserve costituite attraverso i contributi
regionali erogati con la generale finalità di potenziare la capacità finanziaria e
patrimoniale di detti enti economici.
Avuto riguardo a quanto finora premesso, si osserva che le situazioni
contabili relative ai diversi Consorzi industriali descrivono condizioni di
equilibrio economico-patrimoniale diverse tra loro e, soprattutto, non consentono,
così come rese disponibili, una ricostruzione analitica della specifica natura dei
valori ricompresi in alcune poste in esse evidenziate.
In particolare, le poste denominate ―Riserva straordinaria‖; ―Altre riserve‖ e
―Utili (perdite) portati a nuovo‖ sembrano poter accogliere valori di differente
natura, riconducibili alle riserve di capitale (costituite, nello specifico, con i
contributi in conto capitale della Regione Abruzzo), sia alle riserve di utili
accantonati nel tempo, sia, ancora, a rettifica del capitale per perdite accumulatesi
nel tempo.
7.2) Il metodo di valutazione
Premessa
La legge regionale del 29.07.2011, n. 23, istitutiva dell’ARAP, indica che essa è
costituita mediante ―fusione dei consorzi per lo sviluppo industriale‖ in attuazione
dell’art. 56 dello statuto regionale e dell’art. 2 della L.R. n. 4/2009, rimettendo alla
stessa le funzioni di gestione, promozione, ecc., già appartenenti ai consorzi ASI, ai
quali subentra anche nella titolarità dei beni strumentali.
Ne consegue che il Commissario per il riordino - ragionando per analogia con la
normativa civilistica per le società commerciali - nel predisporre la situazione
patrimoniale dei consorzi partecipanti alla fusione, nonché una relazione che illustri
e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in
particolare il rapporto di cambio, dovrà porre a confronto i valori conferiti dai singoli
20
consorzi. Definiti i valori oggetto della fusione, dal relativo rapporto di concambio
deriveranno i pesi delle maggioranze all’interno dell’ARAP.
La scelta del metodo
La valutazione delle aziende, o parti di esse, può essere effettuata per scopi
diversi. Ne consegue che la possibilità di determinare univocamente il valore delle
aziende, data la complessità del tema, in dottrina non è ancora giunta ad una
proposizione unitariamente accettata.
La difficoltà di una soluzione unitaria è da rinvenire nel processo attraverso il
quale si perviene all’apprezzamento del valore aziendale. Esso, infatti, va inserito
«in un ampio quadro di informazioni e di conoscenze, in parte non quantitative,
che si collegano e integrano vicendevolmente» (L. GUATRI, Il giudizio integrato di
valutazione, Università Bocconi Editore, Milano, 2000). Ne consegue che alla sua
determinazione, dai contenuti fortemente soggettivi, è possibile pervenire
attraverso un processo valutativo in grado di considerare le leve (o driver) del
valore aziendale, ossia i fattori materiali ed immateriali dai quali è direttamente
dipendente.
In questo quadro ogni azienda deve identificare le leve del proprio valore e
correlarle al proprio posizionamento strategico in funzione dell’evoluzione
prospettica della rispettiva area/mercato. Una volta giunti alla loro individuazione,
il valore risultante non esprime un dato certo poiché la spinta soggettiva, che ne
guida il calcolo, fa sì che, a seconda del suo redattore (teoria soggettivista) o
dell’interesse dominante (teoria contrattualista), vengano pesate differentemente
le componenti degli algoritmi utilizzati con differenti conseguenze sul risultato.
I consorzi ASI, fino ad oggi, e l’ARAP, nell’immediato futuro, hanno nel
proprio oggetto la promozione dell’industrializzazione e delle attività produttive
nei comprensori di rispettiva competenza territoriale, sentita la Regione e gli enti
associati, con il contributo della Regione, degli enti locali e delle associazioni di
categoria. Dunque, è nel modo in cui viene soddisfatto il fine pubblico che va
individuata la leva del valore che i consorzi attivano attraverso le iniziative
21
promozionali richiamate di pubblico servizio. Pertanto, non è possibile rinvenire
nel risultato economico consortile la qualità dell’azione realizzata e del valore
prodotto, mentre si dovrebbero osservare altri indicatori, in particolare di
outcome, in grado di misurare l’impatto avuto sul territorio dalle attività
progettate e realizzate.
Il metodo patrimoniale
Gli studi finora condotti sul valore aziendale sono stati indirizzati verso la
ricerca di una misura che, racchiudendo gli elementi (leve) che lo determinano,
potesse essere in grado di sintetizzarlo in modo razionalmente accettabile.
Considerando però la tipologia aziendale dei consorzi ASI, non può che
derivarne l’impossibilità da parte del capitale economico di assurgere a misura
espressiva il valore aziendale. Nella specificità dei consorzi ASI, però, non
trovando riscontro nelle tre espressioni fondamentali alla base della
determinazione del valore aziendale (valore del capitale economico, valore
potenziale del capitale e prezzi probabili), il metodo di valutazione più
rispondente alla misurazione dello stesso è quello patrimoniale.
Le ragioni alla base di tale scelta sono le stesse riportate in tema di
valutazione delle società a partecipazione pubblica nel documento delle
Commissioni unificate del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili (maggio 2010), laddove è specificato per le società pubbliche
strumentali ed in house-providing che l’assenza del fine di lucro non consente
l’attualizzazione di flussi di reddito o di cash-flow. I consorzi ASI, infatti, non
hanno come mission la produzione di risultato economico per i propri associati,
ma l'impiego dei propri risultati netti nell’attività consortile per il perseguimento
dell’oggetto statutario.
Inoltre, pur volendo adottare un metodo finanziario di valutazione di ogni
consorzio, la differente situazione debitoria e creditizia degli stessi, traendo
origine da scelte influenzate da linee di indirizzo (PRG deliberati, scelta della
priorità degli investimenti, ecc.) anche impartite da enti sovraordinati, renderebbe
disomogenea la qualità dei flussi finanziari o di cassa attualizzati oltre a non
22
apprezzare adeguatamente gli asset consortili da armonizzare nel progetto di
fusione.
In particolare, nel processo valutativo occorrerà considerare la specificità che
il patrimonio individuato dalle immobilizzazioni materiali dei consorzi ASI è in
maggior parte consistente in patrimonio vincolato nella sua destinazione da atti
amministrativi (PRG, delibere di indirizzo, ecc.), con i conseguenti riflessi sul
valore da attribuire. Tale patrimonio, ai sensi dell’articolo 826, comma 3, del
codice civile è definito ―indisponibile‖ in quanto destinato ad un pubblico servizio
e per il cui ottenimento è stato spesso utilizzato all’istituto pubblicistico
dell’espropriazione.
Quest’ultima circostanza ha evidenti riflessi sul valore che i beni in questione
- presenti a valore di costo nello stato patrimoniale dei consorzi - devono
assumere. Pertanto, richiamando la procedura che i consorzi stessi impiegano
nella valorizzazione delle aree da cedere a favore di un insediamento produttivo, i
terreni espropriati saranno valorizzati al valore di mercato risultante dal
regolamento sull’I.C.I./I.M.U. dell’ente in cui insiste l’area o, nel caso in cui le
aliquote da applicare dovessero presentare differenze tali da alterare l’omogeneità
della valutazione, dalla comparazione degli atti pubblici di compravendita di
terreni ricadenti nello stesso agglomerato di quello dell’assegnatario, aventi
uguale destinazione urbanistica.
* * *
Il progetto della Regione Abruzzo di costituire l’Agenzia Regionale per le
Attività Produttive (ARAP), attraverso la ―fusione per unione‖ dei consorzi ASI,
ha dunque nel metodo patrimoniale la metodologia cui attenersi.
Tale metodologia prende in considerazione l’insieme delle attività e delle
passività di cui il patrimonio netto costituisce sul piano contabile e dei valori la
somma algebrica. Una volta determinato il valore del patrimonio netto occorre
porre in essere tutte quelle attività di rettifica dei valori delle poste attive e passive
che non corrispondono ad una reale ed attuale rappresentazione del patrimonio
stesso. Le rimanenze ed i crediti verso i clienti e verso gli Enti, dovranno essere
valutati al valore di presumibile realizzo. Analogamente i debiti verso i fornitori
23
andranno rettificati se oggetto di contestazioni che ne potrebbero ridurre il valore,
sempre che siano fondate su dati oggettivi. Lo stesso dicasi anche per le
immobilizzazioni tecniche che spesso sono riportate a valori assai diversi da
quelli reali, di cui si è in parte anticipato come occorre agire.
Un commento a parte merita la valutazione delle immobilizzazioni
immateriali. In prima analisi esse devono avere tre requisiti di base per poter
essere valutate. Il primo è dato dall’utilità pluriennale, il secondo dalla possibilità
di essere trasferibili ed il terzo dalla determinabilità del valore. Non tutte le
immobilizzazioni immateriali hanno tali requisiti; ad esempio, la formazione del
personale. Nel caso in cui la rettifica delle poste attive e passive del patrimonio
netto dovesse condurre ad un plusvalore rispetto al valore contabile, sarà
necessario valutare la plusvalenza al netto dell’imposizione fiscale, e quindi farla
transitare dal conto economico individuando la reale tassazione a cui andrebbe
incontro il consorzio. Il valore così calcolato potrà essere incluso nel valore
globale del patrimonio netto.
7.3) Aspetti preliminari relativi alla predisposizione del progetto di
fusione.
Aspetti conseguenti alla scelta del metodo di valutazione e problematiche
connesse alla determinazione del rapporto di cambio.
Nel processo di fusione per unione i Consorzi attraverso il processo di
aggregazione in un nuovo soggetto giuridico assumono una forma giuridica
diversa. Il capitale dell’ARAP corrisponderà alla sommatoria dei patrimoni
apportati dai Consorzi che si fondono.
In tale ambito la determinazione del rapporto di cambio (ovvero concambio),
rappresenta uno dei momenti se non il momento centrale dell'intera operazione
(vds. L.A. BIANCHI, Il giudizio di congruità del rapporto di cambio nella
fusione, Università degli Studi di trento, 1993; L.A. BIANCHI, La congruità del
rapporto di cambio nella fusione, Milano, 2002).
24
La menzionata operazione mira, in sostanza, a determinare la quantità di
partecipazioni che l’ARAP risultante dalla fusione, deve riconoscere ai soci dei
Consorzi partecipanti alla fusione, in cambio delle "vecchie partecipazioni"
possedute.
Il concambio consente ed assicura ai soci dei Consorzi partecipanti
all'operazione la continuazione del rapporto sociale nell’ARAP risultante dalla
fusione.
L'intero procedimento per la determinazione del rapporto di cambio si
struttura prioritariamente:
1) definizione, da parte degli amministratori (rectius: Commissari) dei Consorzi
partecipanti all'operazione, del numero di partecipazioni che si prevede di dover
assegnare ai soci dei Consorzi che assumono forma giuridica diversa in cambio
delle loro "vecchie" partecipazioni;
2) redazione del progetto di fusione da parte dell'organo amministrativo (rectius:
organo Commissariale) con il quale viene illustrato, tra le altre cose, il rapporto di
cambio delle partecipazioni (cfr. art. 2501-ter c.c.).
Tale progetto deve poi essere illustrato e giustificato "sotto il profilo
giuridico ed economico" da una relazione dei medesimi amministratori (rectius:
Commissari), che devono altresì soffermarsi in modo specifico sul rapporto di
cambio indicando i criteri che hanno condotto alla sua determinazione nonché le
eventuali difficoltà di valutazione incontrate (cfr. art. 2501-quinquies c.c.);
In ogni caso, nel progetto di fusione è necessario indicare:
a) il metodo/metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio ed i
valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi.
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
E’ necessario, pertanto, attribuire ai soci dei Consorzi che si fondono una
partecipazione dal valore "sostanzialmente equivalente" rispetto a quello della
partecipazione che è stata annullata con la fusione (vds. L.A. BIANCHI, op. cit.,
pag. 42; Consiglio Notarile del Triveneto Massima L.D.1: Essenzialità della
sussistenza formale di un rapporto di cambio congruo e deroghe ai procedimenti
di fusione o scissione).
25
Proprio alla luce della ratio e della finalità dell'attività di determinazione del
rapporto di cambio se ne deduce che quest'ultimo deve essere il risultato di una
valutazione di scelta ragionevole da parte dei Commissari (cfr. Trib. Milano 2
novembre 2000. G. ZAGRA, Rinunciabilità da parte dei soci della relazione
degli esperti ex art. 2501-quinquies c.c., in Società, 2001, pag. 326 c.c.)..
Per la determinazione del rapporto di cambio è necessario preventivamente
determinare per i Consorzi coinvolti nell'operazione:
1) il Capitale (CS) del nuovo soggetto giuridico NewCo (ARAP) risultante dalla
fusione;
2) il Valore Economico (VE), inteso come stima del valore Aziendale che nella
fattispecie viene rappresentata attraverso il metodo patrimoniale puro;
3) definire il valore unitario delle partecipazioni della NewCo (ARAP) da
riconoscere ai soci dei Consorzi fusi in cambio delle loro "vecchie partecipazioni"
sulla base del relativo Peso patrimoniale;
4) il Peso Economico relativo (PE) dei Consorzi nella NewCo (ARAP) in
relazione al Valore Economico (VE) stimato;
Sulla base di detti elementi verrà determinato il rapporto di cambio (RC) che
è generato da un rapporto dove al numeratore troviamo il valore economico (VE)
di ciascun Consorzio partecipante e al denominatore la sommatoria dei Valori
economici (VE) di tutti i Consorzi, il cui risultato definisce il peso economico
(PE).
Se il valore/numero delle partecipazioni possedute dai soci dei Consorzi che
si fondono non risultano multipli del denominatore del rapporto di cambio
definito, allora il numero teorico delle partecipazioni spettanti ai soci risulta non
intero. In questo caso si rendono necessari conguagli in danaro con conseguente
arrotondamento per eccesso o per difetto del numero di partecipazioni da
attribuire ai soci.
Al fine di determinare il conguaglio bisogna:
1) moltiplicare il numero di partecipazioni possedute per ciascun socio per il
relativo rapporto di cambio;
26
2) approssimare il numero di partecipazioni da consegnare per eccesso o per
difetto;
3) moltiplicare la differenza per il valore unitario delle partecipazioni
determinando il relativo conguaglio a credito/debito.
Il concambio di partecipazioni può generare avanzi o disavanzi. A questo
punto è più che mai opportuno soffermarsi, anche se in via sommaria, sugli aspetti
civilistici che comportano l'emersione del disavanzo da concambio. Da questo
punto di vista, il documento Oic 4 "Fusioni e scissioni" approvato il 1° dicembre
2006 fornisce le istruzioni per il corretto trattamento del disavanzo da
concambio.
In particolare, per quanto qui interessa, si fa riferimento al paragrafo 4
contenente il procedimento di consolidamento dei saldi contabili degli elementi
dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale dei soggetti che hanno posto
in essere l'aggregazione e della corretta redazione dei documenti contabili richiesti
dalle norme civilistiche.
I disavanzi da concambio possono essere imputati alle attività e alle passività
dei partecipanti all'operazione e ad avviamento (si vedano le osservazioni del
Consiglio Notarile di Milano contenute nella massima n. 72 del novembre 2005).
La differenza da fusione che si genera in funzione della variazione del capitale
risultante costituisce l'avanzo o il disavanzo da concambio; in relazione a tali
valori, si può affermare che:
il disavanzo da concambio esprime il minor valore netto contabile
trasferito dai Consorzi fusi all’ARAP risultante, rispetto all'aumento di
capitale da quest'ultima deliberato, per consentire l'emissione di
partecipazioni ai soci dei Consorzi fusi;
l'avanzo da concambio esprime, al contrario, il maggiore valore netto
contabile trasferito dai Consorzi fusi all’ARAP risultante, rispetto
all'aumento di capitale da quest'ultima deliberato, per consentire
l'emissione di partecipazioni ai soci dei Consorzi fusi.
Le differenze da concambio possono discendere dalla discrepanza tra i valori
contabili e quelli effettivi dei Consorzi partecipanti all'operazione straordinaria o
27
dal rapporto esistente, alla data di efficacia della fusione, tra il capitale sociale dei
Consorzi fusi e il patrimonio netto contabile della risultante ARAP.
Il trattamento contabile del "disavanzo da concambio", è stabilito dal quarto
comma, primo periodo, dell'articolo 2504 bis codice civile, come innovato a
seguito della riforma del diritto societario di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c)
della legge delega 366/2001, attuata con il Dlgs 6/2003 secondo cui "Nel primo
bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori
risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se
dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli
elementi dell'attivo e del passivo dei Consorzi partecipanti alla fusione e, per la
differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426,
ad avviamento (vds. Consiglio Notarile del Tiveneto Massima L.E.9: Legittimità
dell’emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione).
8) PREVISIONE DEI TEMPI E STIMA DEI COSTI.
Per quanto attiene alla previsione dei tempi necessari per l’attuazione della
fusione dei Consorzi ASI nell’ARAP, essi possono approssimativamente stimarsi
in sei mesi dalla predisposizione da parte di tutti i Consorzi dell’elenco dei soci,
salvo nuovi e diversi interventi legislativi e salve, in ogni caso, iniziative
giudiziarie da parte dei soci dei Consorzi o di qualsivoglia altro soggetto
interessato ad apporti alla fusione di che trattasi, allo stato non prevedibili.
Con specifico riguardo ai costi che l’intera operazione comporterà, essi in via
di prima approssimazione, possono stimarsi come segue:
in €.25.000,00 circa, oltre accessori previdenziali e fiscali, per competenze
notarili, cui devono aggiungersi gli ulteriori oneri per gli accertamenti ipo-
catastali degli immobili di ciascun Consorzio, al momento assolutamente
non quantificabili né prevedibili, dipendendo dalla consistenza
patrimoniale e soprattutto dalla situazione giuridica degli immobili e da
eventuali incompletezze nelle procedure di occupazione e/o
espropriazione;
in €.10.000,00 circa per tributi ed oneri fiscali indiretti;
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in €.300.000,00 circa, oltre oneri previdenziali e fiscali, per la fase
professionale attuativa dell’intervento legislativo e realizzativi della
fusione, secondo le linee tratteggiate nel presente parere, limitatamente
all’attività stragiudiziale ivi prospettata;
in €.200.000,00 circa, oltre oneri previdenziali e fiscali, per l’elaborazione
delle relazioni degli esperti relative ai progetti di fusione;
in €.100.000,00 circa, oltre accessori di legge, per la relazione ex art.
2503, comma 1, c.c., da parte della società di revisione, attestante
l’insussistenza dei rischi per i creditori, così da derogare al termine
dilatorio di sessanta giorni per dare attuazione alla deliberata fusione.
9) CONCLUSIONI.
In via di sintesi, può affermarsi che ai fini della attuazione della fusione dei
Consorzi ASI nell’ARAP emergono due possibili opzioni: l’una più squisitamente
privatistica, l’altra che privilegia i profili pubblicistici rintracciabili
nell’operazione.
La prima soluzione trova soluzione nella legge regionale istitutiva
dell’ARAP (vds. ad esempio il riferimento ad un progetto di fusione ed ancora la
previsione di una assemblea dei soci tra gli organi dell’ARAP) ed, altresì, in
molteplici riferimenti contenuti nei decreti di nomina dei Commissari per il
Riordino, che valorizzano la configurazione dell’operazione in termini para-
societari (ancorché lo stesso decreto attribuisca ai Commissari poteri tanto
pregnanti da ritenere assorbite le potestà assembleari).
Viceversa, la qualificazione dell’ARAP quale ente pubblico economico,
come tale istituito da norma di legge, nonché la previsione di organi di nomina
consiliare esprimono tratti più marcatamente pubblicistici dell’operazione di
fusione dei Consorzi industriali nell’ARAP.
Mancando allo stato specifiche norme legislative e/o regolamentari su cui
poter fondare la costruzione dell’operazione di fusione in chiave pubblicistica,
29
sembra preferibile far ricorso in via analogica alla disciplina civilistica in materia
di fusione, optando, quindi, per una prospettiva parasocietaria.
Diventa, pertanto, inevitabile l’applicazione in via analogica di tutte le norme
previste dal codice civile in tema di fusioni societarie, nel dettaglio esaminate
nella sezione dedicata alla identificazione delle problematiche societarie e di
governance, però con qualche difficoltà, nascente essenzialmente dalla necessità
di contemperare gli istituti privatistici tipici della fusione di società con il
carattere cogente della legge regionale, che impone la fusione, ed ancora con i
pregnanti poteri che i decreti di nomina dei Commissari per il riordino
conferiscono a questi ultimi per l’attuazione della fusione.
Per quanto riguarda la descrizione delle fasi procedimentali, necessarie per
addivenire alla fusione dei Consorzi nell’ARAP, si rinvia alle apposite e
specifiche sezioni del presente studio preliminare.
Nelle varie sezioni tematiche sono identificate le modalità tecnico-
professionali della fusione.
Il lavoro è stato svolto acquisendo di volta in volta consapevolezza delle
soluzioni tracciate dalla Legge regionale, che è stata letta ed interpretata in
conformità della propria ratio e, quindi, nella prospettiva di un urgente
riordino delle funzioni in materia di aree produttive della Regione Abruzzo e
di un decisivo impulso allo sviluppo delle stesse.
Pescara, 30.1.2012
Prof. Avv. Lorenzo del Federico
Prof. Avv. Federico Briolini,
Prof. Avv. Stefano Civitarese Matteucci
Dott. Domenico Di Michele
Prof. Dott. Michele Rea
Prof. Avv. Valerio Speziale,
Prof. Dott. Andrea Ziruolo