OGGETTO MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI · le relazioni sindacali previste dai...

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HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it 1 OGGETTO MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI QUESITO (posto in data 7 gennaio 2015) Il 24 novembre scorso ero segnato in turno dalle ore 8 alle ore 20 (12 ore), ma c’era il consiglio regionale CIMO al mattino, per cui feci regolare comunicazione di permesso sindacale, per tempo, venni al consiglio e tornai in ospedale all’ora di pranzo. Il problema è che mi danno solo 59 minuti e non tutte le ore che gli avevo chiesto perché, dicono, il turno di servizio viene considerato 6 ore e 20, quando ci sono di mezzo ferie e/o permessi, e non di più. Io gli ho portato il turno di servizio firmato dal primario, per fargli vedere che quel giorno ero tenuto a fare 12 ore, ma non sentono ragioni. L’interpretazione dell’Azienda è corretta? Certamente, se mi dovesse ricapitare una concomitanza di orario simile mi obbligherebbe a non partecipare al consiglio regionale, e questo non mi sembra giusto. RISPOSTA (inviata in data 20 gennaio 2015) La posizione assunta dai funzionari dell’Azienda sanitaria ai quali si è rapportato il dirigente che ha posto il quesito è priva di qualsiasi fondamento, sia sul piano logico che sul piano giuridico. La normativa vigente prevede due possibilità di fruizione dei permessi sindacali: per l’intera giornata lavorativa o per il numero di ore ritenute necessarie per assolvere l’impegno sindacale per il quale viene richiesto il permesso (fermo restando che un utilizzo in misura minore a quella richiesta, così come il non utilizzo del permesso, possono essere inseriti nella procedura utilizzata per comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati relativi all’effettiva fruizione delle prerogative sindacali, entro le 24 ore successive al giorno in cui il permesso sindacale doveva essere fruito).

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OGGETTO

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI QUESITO

(posto in data 7 gennaio 2015) Il 24 novembre scorso ero segnato in turno dalle ore 8 alle ore 20 (12 ore), ma c’era il consiglio regionale CIMO al mattino, per cui feci regolare comunicazione di permesso sindacale, per tempo, venni al consiglio e tornai in ospedale all’ora di pranzo. Il problema è che mi danno solo 59 minuti e non tutte le ore che gli avevo chiesto perché, dicono, il turno di servizio viene considerato 6 ore e 20, quando ci sono di mezzo ferie e/o permessi, e non di più. Io gli ho portato il turno di servizio firmato dal primario, per fargli vedere che quel giorno ero tenuto a fare 12 ore, ma non sentono ragioni. L’interpretazione dell’Azienda è corretta? Certamente, se mi dovesse ricapitare una concomitanza di orario simile mi obbligherebbe a non partecipare al consiglio regionale, e questo non mi sembra giusto. RISPOSTA

(inviata in data 20 gennaio 2015) La posizione assunta dai funzionari dell’Azienda sanitaria ai quali si è rapportato il dirigente che ha posto il quesito è priva di qualsiasi fondamento, sia sul piano logico che sul piano giuridico. La normativa vigente prevede due possibilità di fruizione dei permessi sindacali: per l’intera giornata lavorativa o per il numero di ore ritenute necessarie per assolvere l’impegno sindacale per il quale viene richiesto il permesso (fermo restando che un utilizzo in misura minore a quella richiesta, così come il non utilizzo del permesso, possono essere inseriti nella procedura utilizzata per comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati relativi all’effettiva fruizione delle prerogative sindacali, entro le 24 ore successive al giorno in cui il permesso sindacale doveva essere fruito).

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Le ore che devono essere inserite nella procedura GEDAP quando viene richiesto un permesso sindacale di un’intera giornata devono essere le ore di servizio che il dipendente che ha richiesto il permesso avrebbe dovuto prestare nella giornata per la quale il permesso è stato richiesto. Questa modalità, non solo è l’unica possibile ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto del dipartimento per la pubblica amministrazione l’innovazione del 23 febbraio 2009, che testualmente dispone: nel caso di fruizione dei permessi sindacali per l'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza del dipendente sul monte ore assegnato alla confederazione o all'organizzazione di appartenenza viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza, ma trova specifico riscontro nel dettato del comma 4 dell’articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che oltre all'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. ribadisce che Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all' orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. La lettura contestuale delle due disposizioni induce a ritenere che un permesso retribuito di otto ore in una giornata in cui il dirigente era tenuto ad una prestazione lavorativa di 12 ore debba essere inserita nella procedura GEDAP per otto ore, e debbano essere quantificate come servizio effettivo le ore di presenza effettiva del dirigente (che dovranno essere in questo caso non meno di quattro). Non appare quindi corretta l’interpretazione, che pur si trova in molti regolamenti aziendali, secondo i quali se il permesso richiesto è per l’intera giornata nella procedura utilizzata per trasmettere al dipartimento della funzione pubblica i permessi sindacali effettiva-mente fruiti (GEDAP), devono essere contabilizzate le ore corrispon-denti all’orario di lavoro standard derivante dall’articolazione settima-nale della presenza in servizio del dipendente, e se il permesso è richiesto per alcune ore in caso di rientro in servizio possano essere considerate come ore di presenza effettiva solo quelle a concorrenza dell’orario standard come sopra definito.

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DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

articolo 71 Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

4. modalità di computo dei permessi retribuiti

La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di set-tore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipen-dente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all' orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO

7 agosto 1998

articolo 10 TITOLARITÀ E FLESSIBILITÀ IN TEMA DI PERMESSI SINDACALI

1. dirigenti sindacali che hanno diritto a fruire dei permessi

I dirigenti sindacali che ai sensi dell’accordo stipulato in data 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato, sono: � i componenti delle RSU; � i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associa-

zioni rappresentative ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo stipu-lato il 7 agosto 1998;

� i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associa-zioni sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla con-trattazione collettiva integrativa ai sensi dell’articolo 5 dell’ accordo stipulato in data 7 agosto 1998;

� dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di cate-goria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.

2. indicazione dei dirigenti sindacali che hanno diritto ai permessi

Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all’amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali rappresentative.

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO

7 agosto 1998

articolo 10 TITOLARITÀ E FLESSIBILITÀ IN TEMA DI PERMESSI SINDACALI

3. partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale

I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei per-messi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.

4. equiparazione dei permessi sindacali al servizio prestato

I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti dai dirigenti sindacali dei comparti scuola e ministeri operanti all’estero per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale o alle riunioni degli organismi direttivi statutari.

5. cumulabilità dei permessi sindacali

I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali di cui al comma 1 dal secondo al quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi – anche frazionati – non superiori a dodici giorni a trimestre.

6. garanzia della funzionalità della struttura di appartenenza

Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzio-nalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente . A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le moda-lità concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva utilizza-zione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO

7 agosto 1998

articolo 10 TITOLARITÀ E FLESSIBILITÀ IN TEMA DI PERMESSI SINDACALI

7. riunioni sindacali ed orario di lavoro

Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono – normalmente – al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l’espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.

articolo 11

PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI 1. ulteriore tipologia di permessi sindacali fruibili

Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipa-zione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell’articolo 10, comma 1 che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.

2. contingente dei permessi per riunioni di organismi statutari

Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1, in ragione di anno, è costituito da n. 475.512 ore, di cui n. 47.551 riservate alle confederazioni dei comparti e delle aree dirigenziali, n. 385.877 alle organizzazioni di categoria rappresentative e n. 42.084 alle aree dirigenziali. Ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale non può superare il contingente delle ore assegnate con la riparti-zione indicata nelle tabelle allegate da 11 a 20 del presente contratto.

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO

7 agosto 1998

articolo 11 PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI 3. cessione dei permessi dalle confederazioni alle organizzazioni

Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 2 alle proprie organizzazioni di categoria.

4. compensazione dei permessi tra diversi comparti o aree

Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative apparte-nenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 2 fra com-parto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.

5. indicazione dei dirigenti sindacali che hanno diritto ai permessi

In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.

6. disciplina applicabile in caso di fruizione dei permessi

In caso di fruizione dei permessi sindacali per riunioni di organismi statutari si applicano le stesse norme previste in caso di permessi per lo svolgimento del mandato precisate dall’articolo 10, comma 6.

7. obblighi informativi delle amministrazioni pubbliche

Ciascuna amministrazione comunica al Dipartimento della fun-zione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato conteggio.

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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Articolo 50

Aspettative e permessi sindacali 1. definizione dei limiti massimi di aspettative e permessi sindacali

Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappre-sentative ai sensi dell'articolo 43.

2. rinvio della gestione dell’accordo alla contrattazione collettiva

La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. obblighi informativi in materia di permessi sindacali

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.

4. obblighi informativi in materia di aspettative

Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministra-zioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspet-tativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da pre-sentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

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DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Articolo 46-bis

Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali 1. riduzione progressiva dei distacchi e dei permessi sindacali

Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto, è disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 23 febbraio 2009

Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni

pubbliche ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

Articolo 1.

Riduzione progressiva del contingente dei distacchi sindacali 1. percentuale di riduzione dei distacchi sindacali

I contingenti complessivi dei distacchi sindacali, che ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 spettano alle sole confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative (pari a 129 per il personale delle autonome Aree di contrattazione della dirigenza e pari a 2.465 per il personale dei Comparti, sono entrambi ridotti a decorrere dal 1° luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per gli anni 2010 e 2011 .

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 23 febbraio 2009

articolo 2.

Riduzione progressiva dei permessi sindacali retribuiti

1. percentuale di riduzione dei permessi sindacali

I contingenti annuali dei permessi sindacali retribuiti, che ai sensi dell' articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 spettano alle sole confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative, fissati dagli articoli 3 comma 1, e 5 comma 1, del contratto quadro 3 ottobre 2005, per il personale delle autonome Aree di contrattazione della dirigenza, nonché dagli articoli 3 comma 1, e 5 comma 1, del contratto quadro 26 settembre 2008, per il personale dei Comparti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per gli anni 2010 e 2011.

2. esclusione dalla riduzione del personale di alcuni comparti

Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dai predetti contratti quadro per il Comparto regioni e autonomie locali e per la relativa autonoma Area II del personale dirigenziale, nonché per il Comparto Servizio sanitario nazionale e per le relative autonome Aree III e IV di appartenenza della dirigenza, rispettiva-mente, sanitario professionale tecnico amministrativa e medico veterinaria.

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DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 23 febbraio 2009

Articolo 4. Razionalizzazione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali

1. criteri di ripartizione di distacchi, permessi e aspettative sindacali

Al fine di razionalizzare la fruizione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, la relativa distribuzione tra i comparti e tra le autonome aree di contrattazione della dirigenza dovrà anche tener conto delle rispettive consistenze numeriche del personale nel suo complesso, nonché della sua fuoriuscita dai comparti o dalle autonome aree di contrattazione o del passaggio dello stesso dai comparti alle aree e viceversa, garantendo così una più puntuale correlazione tra l'attività sindacale e la rappresentatività sindacale.

2. ripartizione delle aspettative sindacali non retribuite

Nel rispetto dei criteri contenuti nel presente decreto, alla raziona-lizzazione e riduzione dei contingenti delle aspettative sindacali non retribuite si provvederà con gli accordi di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il perso-nale incluso nei Comparti e nelle relative autonome Aree di contrat-tazione della dirigenza e con i contratti collettivi per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE.

3. computo dei permessi sindacali per una intera giornata

A decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di fruizione dei permessi sindacali per l'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza del dipendente sul monte ore assegnato alla confederazione o all'organizzazione di appartenenza viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 23 febbraio 2009

Articolo 4. Razionalizzazione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali

4. obblighi informativi delle amministrazioni pubbliche

Al fine di assicurare la trasparenza, la razionalizzazione e il conte-nimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego, i contratti collettivi nazionali quadro dovranno prevedere l'obbligo per le amministrazioni di inviare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, esclusivamente attraverso il sito web GEDAP, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti, immediatamente dopo l'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione. Con gli stessi contratti quadro dovranno essere previste le sanzioni per il mancato invio delle menzionate comunicazioni, nonché per la mancata trasmissione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, esclusivamente attraverso il sito web GEDAP, dei dati a consuntivo relativi al numero ed ai nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali e delle aspetta-tive concesse sia per motivi sindacali che per ricoprire una funzione pubblica elettiva di cui all'articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 165, entro i termini fissati dai medesimi contratti quadro.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO

9 ottobre 2009

articolo 9 flussi informativi relativi alla fruizione delle prerogative sindacali

4. obblighi informativi verso il dipartimento della funzione pubblica

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediata-mente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comuni-cazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.

5. obblighi informativi verso le organizzazioni sindacali

Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali il numero di ore di permesso utilizzate In caso di supera-mento del contingente di permessi assegnato l’amministrazione provvede immediatamente a darne notizia all’organizzazione sinda-cale interessata.

6. obblighi informativi del Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con cadenza semestrale, comunica alle associazioni sindacali i dati relativi al monte ore dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, così come risultano inseriti nel sito web GEDAP ai sensi comma 4.

7. divieto di superare il contingente di permessi a disposizione

L’associazione sindacale che, nell’anno di riferimento, abbia esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO

9 ottobre 2009

articolo 9 flussi informativi relativi alla fruizione delle prerogative sindacali

8. possibilità di compensazione nell’anno immediatamente successivo

Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell’anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l’amministrazione compensa l’eccedenza nell’anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso.

9. obbligo di individuare il responsabile dell’invio dei dati

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare il respon-sabile del procedimento dell’invio al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi alla fruizione di distacchi, permessi e aspettative sindacali, nei termini legislativi e contrattuali previsti. La mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra indicati costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 4, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso.

10. modalità di trasmissione dei dati al DFP

I dati di cui al predetto articolo 50, comma 3 devono essere trasmessi esclusivamente attraverso l’applicativo GEDAP, sono da considerarsi definitivi decorsi 30 giorni lavorativi dalla comuni-cazione alle associazioni sindacali dei dati a consuntivo, e non sono soggette a variazioni successivamente all’avvio, da parte del Dipar-timento della Funzione pubblica, della procedura di recupero.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Articolo 7

Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni 1. riduzione dei distacchi e dei permessi sindacali

Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

2. modalità di rideterminazione dei distacchi sindacali

Per ciascuna associazione sindacale, la rideterminazione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.

3. ripartizione dei contingenti di permessi e distacchi

Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali. In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.

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APPENDICE – ESTRATTI DA REGOLAMENTI

AZIENDA USL FERRARA

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APPENDICE – ESTRATTI DA REGOLAMENTI

MODULO DI RICHIESTA PERMESSO SINDACALE UTILIZZATO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

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MODULO DI RICHIESTA PERMESSO SINDACALE UTILIZZATO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

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INDICAZIONI OPERATIVE TRATTE DAL SITO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA