OGGETTO: Approvazione regolamento IMU - Esame ... 2012/CC... · Girino Andrea Vita Daniele Galante...
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N° 116 DEL 06/09/2012 SETTORE 1° - UFFICIO DELIBEREORIGINALE
OGGETTO: Approvazione regolamento IMU - Esame - Approvazione emendamento -Rinvio lavori.
L'anno duemiladodici, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 19:25 e seguenti, in Agrìgentonella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta diaggiornamento, giusta deliberazione consiliare nr.113 del 30.08.2012.Sono presenti:
PresentiAlongi GeraldoMirotta AlfonsoTrupia AurelioLo Bue SalvatoreVullo MarcoGirino AndreaVita DanieleGalante GerlandoCiviltà GiovanniDi Rosa GiuseppeTotale Presenti n.20
PresentiGibilaro GerlandoSettembrino CarmeloPicene FrancescoGramaglia SirnoneVassallo AlfonsoMessina FrancescoMallia MicheleCicero AntoninoVaccarelle AngeloPuleri Cinzia
AssentiAmato AntoninoSellano AlessandroSaeva EnnioGalvano AngelaUrso GiuseppePisano CalogeroMandracchia RiccardoMiccichè GiuseppePatti AlessandroSpinnato Gianluca
Totale Assenti n. 10
ildi
La seduta è pubblica.Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale dott.ssa F Inglima Modica ai sensi dell'ari. 52della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91.Partecipano, altresì, il Vice Sindaco dott. Pietro Luparello, il rag. Burgio Calogero eddr. Grassadonio Michele, nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori il primo ecomponente il secondo, nonché il dott. Giovanne Mantiene, dirigente del settore comunaleContabilità e Finanze.Il Presidente del Consiglio dr. Trupia Aurelio, con l'assistenza del Vice Segretario Generale dott.ssaF. Inglima Modica, constatato che sono presenti in aula n. 20 Consiglieri comunali, prosegue ilavori ponendo in discussione il punto dell' o.d.g. specificato in oggetto, allegato "B", per comeriportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato ** A ".Sul punto, i lavori d'aula fanno registrare l'intervento del consigliere Girino, che solleva alcunequestioni procedurali, nonché la replica, alle dichiarazioni de precitato consigliere, da parte deldr. Giovanni Mantiene nella qualità di dirigente del settore comunale contabilità e finanze, per comeriportato nel resoconto consiliare dì stenotipia, allegato " A ".Dopo di che, il Presidente dr. Aurelio Trupia introduce l'esame dell'articolato del regolamentoannesso alla proposta di deliberazione, allegato "B", rappresentando che gli articoli uno e due nonpresentano alcun emendamento, mentre sono stati presentati dai consiglieri n.2 emendamenti
all'art.n.3, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato " A ".Quindi, su invito del Presidente, interviene il vice Segretario Generale dott.ssa F. Inglima Modica,che illustra la procedura regolamentare da rispettare in ordine all'esame e votazione degliemendamenti, degli articoli emendati e dell' intero regolamento nel testo finale emendato, per comeriportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato " A ", specificando, infine, di esseredisponibile a procedere alla lettura dei singoli articoli qualora lo decida il Presidente, per comeriportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato " A ".Dopo i superiori interventi, i lavori procedono con la lettura integrale degli articoli uno e due delregolamento in esame da parte del Presidente dr. Aurelio Trupia, per come riportato nel resocontoconsiliare di stenotipia, allegato " A ".Quindi il vice Segretario Generale dott.ssa F. Inglima Modica, su invito del Presidente, illustra iltesto dell'emendamento nr.2, allegato "C"( prot, 648/int.Pres. Del 29.08.2012 ) con il quale viene asostituirsi integralmente l'art.3 del regolamento in esame, emendamento su cui il dirigente Mantieneha espresso parere non favorevole, sia tecnicamente che contabilmente, mentre il Collegio deirevisori ha espresso parere favorevole condizionato, per come riportato nel resoconto consiliare distenotipia, allegato " A ".Si da atto che entrano in aula i consiglieri Pisano ed Urso, per cui i presenti sono ora n. 22.Il Presidente prosegue i lavori d'aula invitando il dr. Mantione a volere illustrare al Consiglio lemotivazioni del parere non favorevole espresso dal medesimo in ordine all'emendamento in esame.Dopo l'intervento del dr. Mantione, che conclude con l'auspicio che il testo dell'emendamentovenga modificato dai proponenti in accoglimento delle proprie osservazioni e le successiveprecisazioni del vice Segretario Generale in merito all'obbligo di coabitazione per i coniugi cherisiedono nello stesso Comune, si registra l'intervento del Presidente del Collegio dei revisori rag.Burgio che chiarisce, al Consiglio, le motivazioni che hanno determinato il parere condizionatosull'emendamento di che trattasi da parte del Collegio dei Revisori e, anche in questo caso, concludecon l'auspicio che i proponenti apportino alcune modifiche al testo, per come riportato nel resocontoconsiliare di stenotipia, allegato " A ".Sul punto in esame, si registra un nuovo intervento del consigliere Girino che condivide isuggerimenti dati dal dott. Mantione e dal rag. Burgio e di essere, quindi, disponibile ad apportare leauspicate modifiche al precitato emendamento, per come riportato nel resoconto consiliare distenotipia, allegato " A **.Quindi, al fine di consentire la rielaborazione del testo dell'emendamento in esame da parte deiconsiglieri proponenti e di potere conseguire i previsti pareri, il Presidente Trupia sospende i lavorid'aula per dieci minuti.Sono le ore 20:35 .Alle ore 21,00 il Presidente riprende i lavori d'aula ed all'appello del vice Segretario Generaledottssa F. Inglima Modica risultano presenti n. 22 consiglieri ( Alongi, Mirotta, Trupia, Lo Bue,Vullo, Girino, Vita, Galante, Urso, Civiltà, Pisano, Di Rosa, Gibilaro, Settembrino, Picone,Gramaglia, Vassallo, Messina, Mallia, Cicero, Vaccarelle e Puleri ), per come riportato ne]resoconto consiliare di stenotipia, allegato " A ".Dopo il discorso introduttivo del Presidente, la seduta prosegue con gli interventi dei consiglieriCiviltà e Vullo nonché del dott. Mantione e del rag. Burgio i quali, alla luce delle modificheapportate all'emendamento in esame da parte dei consiglieri proponenti, esprimono parerefavorevole, ognuno'per la propria competenza, per come riportato nel resoconto consiliare dìstenotipia, allegato " A •*.Pertanto, non avendo alcun altro consigliere chiesto d'intervenire, il Presidente pone in votazione iltesto riformulato dell'emendamento n.2, allegato "C", ed invita il vice Segretario Generale a volereprocedere per appello nominale.
11 Consiglio Comunale
Esaminato il testo dell'emendamento n.2,allegato "C", così come rìformulato dai consiglieriproponenti durante gli odierni lavori d'aula;
Preso atto che in ordine al precitato emendamento è stato espresso parere favorevole in ordine allaregolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'ari. 12 della legge regionale 30/2000;Preso atto, altresì, del parere favorevole del Collegio dei Revisori;Con votazione espressa per appello nominale il cui risultato viene proclamato dal Presidente Alfanocon l'assistenza del vice Segretario Generale per come appresso:Consiglieri presenti n. 22con n.22 voti favorevoli unanimi ( Alongi, Mirotta, Trupia, Lo Bue, Vullo, Girino, Vita, Galante,Orso, Civiltà, Pisano, Di Rosa, Gibilaro, Settembrino, Picone, Gramaglia, Vassallo, Messina,Mallia, Cicero, Vaccarelle e Puleri )
Delibera
Approvare il testo rimodulato dell'emendamento n.2, allegato "C", con il quale si sostituisceintegralmente l'art.3 del regolamento annesso alla proposta di deliberazione in oggetto, allegato"B", come segue:Comma 1° Presupposto dell'imposta municipale propria e il possesso di immobili di cui all'art.2 delD.Lgs n 504/1992, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n23/2011 e dell*art 1 del D.L. n201/2011 sono così definiti:
a) Fabbricato:
L'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosiparte integrante del fabbricato l'area occupata della costruzione e quella di pertinenza. Il fabbricatodi nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, seantecedente, dalla data in cui è utilizzato (quest'ultima circostanza può essere provata ad esempio,dai consumi energetici, dal cambio di residenza oppure dall'apertura di un'attività).
b) Area fabbricabile
L'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali e attuativi ovveroin base alla possibilità: effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effettidell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non devenecessariamente discendere da piani urbanistici pàrticolareggiati, essendo sufficiente che talecaratteristica risulti da un piano regolatore generale, ai sensi della Legge 248 del 04/08/2006 art.36,comma 2.
e) Terreno agricolo:
II terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame edattività connesse (art. 2135 del Codice Civile) salvo esenzioni previste dalle normative nazionali.Sono escluse dall'IMU i terreni non adibiti all'esercizio dell'attività agricola.
d) Area fabbricabile posseduta da agricoltori:
sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditoriagricoli professionali di cui ali'art. 1 D.Lgs 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola,sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvi-pastorali mediante l'esercizio di attività dirette allacoltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
e) Per abitazione principale:
S'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio come unica unità immobiliare nelquale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
f) Per pertinenze dell'abitazione principale:
si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misuramassima di un'unità pertinenziale di ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
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Allega Ik- .......... alla delibera
di Consiglio comunale n
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Comune di Agrigento
Seduta del Consiglio Comunale del 6 Settembre 2012
II Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Se è propedeutico ai lavori... che non abbia partecipato perché c'è stato un nostro
diniego alla partecipazione dei lavori, Cantieri Popolari è stato assente, cioè se
qualche consigliere fa una proposta almeno per il prosieguo dei lavori che sia
migliorativa rispetto a quella che solitamente abbiamo, nella procedura qui dobbiamo
parlare, non è che andiamo nel merito. Prego.
Il Consigliere ORINO Andrea
Presidente, colleghi Consiglieri, Vice Sindaco, che saluto con grande affetto.
Presidente, il mio è un intervento a chiarimento, tra l'altro vorrei approfittare della
presenza del dottore Mandone che chiarirà questo quesito che io andrò a fare. Noi
stiamo discutendo sul Regolamento IMU. Dopo di che, dopo che discutiamo il
Regolamento IMU, andremo a intervenire su un'altra delibera, un'altra proposta di
delibera che è l'aumento dell'aliquota IMU sulla prima casa e sulla seconda casa. Io
volevo sapere dal dottore Mantiene se noi dobbiamo fare degli emendamenti su
alcune richieste, faccio un esempio: persone anziane e malate che vengono ospitate in
modo permanente in strutture sanitarie, che questi signori rischiano, così come la
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legge, di pagare l'IMU con l'aliquota per la seconda casa, quindi 1,06. Gli immobili
per esempio adibiti ad attività artigianali, se devono essere oggi con questa legge,
vengono considerati come secondo immobile, quindi paga l'IMU con l'aliquota che
lei ha previsto dell'1,06 per mille. Persone che vivono all'estero, che hanno
abitazioni sfitte, quindi questi pagheranno l'IMU con la massima aliquota ed altre
iniziative che il Consiglio vorrà inserire nel Regolamento. Io vorrei capire, mettiamo
per ipotesi, Presidente, che noi quando passiamo alla discussione del Regolamento
sull'aliquota IMU decidiamo di far pagare gli anziani che non abitano nella loro casa
come prima abitazione. Quindi con una riduzione dell'aliquota, che gli immobili
destinati ad attività artigianali devono pagare, anziché dell'1,06 per mille il 0,8 per
mille, io sto facendo degli esempi. Io vorrei capire, caro dottore Mantiene, se noi
queste cose, queste iniziative dobbiamo prevederle in questo Regolamento che
andiamo a discutere oggi o in questi giorni o se questo dobbiamo prevederle in fase
successiva, cioè quando noi andremo a discutere sull'aumento delle aliquote IMU.
Quindi, come lei vede, Presidente, è un discorso che va a chiarimento anche dei
lavori per il prosieguo, appunto, dei lavori del Consiglio Comunale. Grazie.
Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Grazie. Diamo la parola al dottore Mantiene così ci chiarisce questo aspetto e poi
iniziamo il dibattito sul Regolamento.
Il dirigente Dott. MANTIONE Giovanni
Signor Presidente, signori Consiglieri, signori della Giunta. In questa sede si sta
esaminando la proposta di approvazione del Regolamento che stabilisce i criteri
generali di applicazione dell'imposta e le eventuali assimilazioni, per esempio
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all'abitazione principale, che sono state accennate, degli anziani o dei residenti
all'estero, ma tutto ciò che riguarda la determinazione di aliquote differenziate o
introduzione di detrazione di imposta può essere più opportunamente trattato in sede
di regolamentazione delle aliquote e delle detrazioni, appunto. Tra i criteri di
carattere generale, quali le assimilazioni alle abitazioni principali, è bene che si
trattano in fase regolamentare, ma le misure delle aliquote e delle detrazioni ritengo
siano da trattare più opportunamente con l'esame dell'altro provvedimento.
Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Iniziamo la discussione sugli articoli del Regolamento, dicendo che all'articolo 1 non
è stato presentato nessun emendamento; all'articolo 2 non è stato presentato alcun
emendamento; all'articolo 3 sono stati presentati due emendamenti, uno modificativo
e l'altro aggiuntivo. Per cui, come da regolamento, inizieremo prima con
l'emendamento modificativo, di cui prego la dottoressa Inglima di dare lettura.
(intervento fuori microfono)
II Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Poi lo voteremo nel complesso.
(intervento fuori microfono)
II Vice Segretario Generale Dottoressa INGLIMA Filippa
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Scusi, Consigliere, il Regolamento prevede l'esame e la votazione degli
emendamenti, perché essendo stata depositata la proposta all'ufficio di Presidenza e
quindi sottoposta alle Commissioni e a tutti i Consiglieri, tant'è che sono stati
presentati molti emendamenti, è ovvio che gli articoli che non hanno subito
emendamento sono già a conoscenza. Il Regolamento nostro prevede la discussione
sugli emendamenti, la messa in votazione dei singoli emendamenti e poi
l'approvazione dell'articolo emendato. Alla fine poi si deve votare la proposta, e
quindi di approvazione, e il Regolamento nel suo complesso. Questo è quello che
dice il Regolamento, però nulla vieta che il Presidente può anche chiedermi di darne
lettura, ma il Regolamento non lo prevede, perché avendo presentato, essendo già
stato studiato, tant'è che sono stati presentati molti emendamenti, la previsione
regolamentare era anche per velocizzare i lavori dell'aula. Però se il Presidente mi da
la direttiva di leggerlo, io sono qui a leggerlo.
Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Va bene.
(intervento fuori microfono)
II Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Consigliere, questo non si può dire che il Consigliere è qua e non sa che cosa c'è in...
Diamo lettura, non è un problema. Gli emendamenti si possono anche presentare in
sede di discussione, è chiaro. Possiamo anche dare lettura degli articoli che non sono
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stati emendamenti. Inizio io con l'articolo 1. Oggetto del Regolamento: II Presente
Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Agrigento dell'imposta
municipale propria, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 N.
201, convcrtito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 N. 214 e disciplinata
dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011
N. 23. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare
prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 N. 446,
dall'articolo 13, comma 13 del Decreto Legge 201/2011 e dall'articolo 14, comma 6,
del Decreto Legislativo 23/2011. Per quanto non previsto dal presente Regolamento,
si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il soggetto attivo dell'imposta è il
Comune di Agrigento. Articolo 2; Imposta riservata allo Stato. Ai sensi del comma
11 dell'articolo 13 del Decreto Legge 201/2011 è riservata allo Stato la quota di
imposta pari alla metà dell'importo calcolato, applicando alla base imponibile di tutti
gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze,
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6
dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo
Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Alla quota di imposta riservata
allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune. La quota statale non si
applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali
a uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari, nonché agli
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Allora,
questi erano i primi due articoli e non ci sono emendamenti. Passiamo ora all'articolo
3.
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(intervento fuori microfono)
II Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Scusatemi, se alla fine noi ci dobbiamo fare un Regolamento nostro interno, va bè,
ce lo facciamo, ma se c'è già un Regolamento che disciplina i lavori, io direi di
attenerci al Regolamento. Allora, procediamo con l'articolo 3.
Il Vice Segretario Generale Dottoressa INGLIMA Filippa
L'emendamento all'articolo 3 modificativo è stato presentato in data 29 agosto ed
acquisito al N. 648. E stato presentato dal Presidente della Commissione II
unitamente al Presidente della IV Commissione. Ne do lettura. Sostituire l'articolo 3
nella sua parte integrale, definizione di fabbricato e area fabbricabile con presupposto
oggettivo e soggettivo dell'imposta. Comma 1; presupposto dell'imposta municipale
propria e il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo N.
504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Gli
immobili soggetti ad imposta, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 23
del 2011 e dell'articolo 1 del Decreto Legge N. 201/2011, sono così definiti: A)
Fabbricato. L'unità immobiliare iscritta deve essere iscritta nel Catasto edilizio
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla
costruzione a quella di pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto a
imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero se antecedente dalla
data in cui è comunque utilizzato per fini abitativi o professionali. Questa ultima
circostanza può essere provata ad esempio dai consumi energetici, dal cambio di
residenza oppure dall'apertura di una attività; B) Area fabbricabile. L'area
utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici generali e attuativi,
10C O M U N E di AGRIGENTO
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ovvero in base alla possibilità effettiva e di edificazione determinata secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità,
L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici
particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un Piano
Regolatore Generale; C) Terreno agricolo. Il terreno adibito all'attività di
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse,
articolo 2135 del Codice Civile, sono esclusi dall'IMU i terreni non adibiti
all'esercizio di attività agricola; D) Area fabbricabile posseduta da agricoltori. Sono
considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel
comma 1 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 504 del 1992, sui quali persiste
l'utilizzazione agrosilvipastorale mediante l'esercizio di una attività diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla fungicoltura e all'allevamento di
animali; E) Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel
Catasto edilizio come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente; F) per pertinenza dell'abitazione principale
si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7
nella misura massima di una unità pertinenziale di ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente alla utilità ad uso abitativo; G)
Edificabilità di un'area deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita
dallo strumento urbanistico adottato dal Comune come previsto dal Decreto
Legislativo 504 del 30/12/1992, articolo 2, comma 1, lettera B, e della legge 248 del
4/08/2006, articolo 36, comma 2. Comma 2, presupposto soggettivo. I soggetti
passivi dell'imposta municipale propria, sono il proprietario di immobili inclusi i
terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o
a coloro la cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ovvero il titolare
del diritto reale con iscrizione al pubblico registro Catasto di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi. Nel caso di concessioni di aree
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demaniali, il soggetto passivo è il concessionario per gli immobili anche da costruire
o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria; soggetto passivo è il
locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Sull'emendamento sono stati resi i pareri, il parere da parte del dirigente del Settore
V, dottore Mantiene, e do lettura: Visto L'emendamento in oggetto; considerato che si
propone di introdurre al primo comma, lettera E dell'artìcolo 3 che recita: per
abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibìle nel Catasto edilizio
come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente; rilevato che l'articolo 13, comma 2 del Decreto Legge N. 201 del
2011 prevede che per abitazione principale si intende rimmobile iscrìtto o iscrivìbile
nel Catasto edilizio come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; considerato
che in riferimento al nucleo familiare è stato introdotto dal legislatore per collegare i
benefìci dell'abitazione principale al nucleo familiare medesimo e impedire nel caso
in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso
Comune, ognuno dì loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l'abitazione
principale e le sue pertinenze; considerato inoltre che la previsione proposta con
l'introduzione della lettera G del comma 1, articolo 3, costituisce una mera
ripetizione di quanto già previsto dalla lettera B del medesimo comma e del
successivo articolo 5; rilevato che nel comma 2 del proposto articolo 3 il periodo ivi
compresi quelli strumentali o a coloro la cui produzione o scambio è diretta l'attività
dell'impresa, deve essere meglio espresso nel seguente modo: "ivi compresi quelli
strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività deirimpresa", esprime
parere non favorevole di regolarità tecnica e contabile. Il parere dei Revisori dei
Conti esprime parere favorevole a condizione che vengano eliminati al punto A
Fabbricato, pagina 2, la parola "comunque" per fini abitativi o professionali,
aggiungere al punto C "terreno agricolo" dopo l'articolo 2135 Codice Civile, salvo12
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esenzioni previste dalla normativa nazionale. Al punto B aggiungere dopo la parola
"possessore" "e il suo nucleo familiare". Il dottore Mantiene se vuole può
relazionare.
Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
In merito al parere espresso.
(intervento fuori microfono)
II Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Noi abbiamo su questo articolo un parere negativo. Sentiamo un attimino il dottore
Mantiene.
Il dirigente Dott. MANTIONE Giovanni
Mi sembra opportuno precisare. La motivazione fondamentale del parere in senso
non favorevole è legata al fatto che nella definizione della abitazione principale si fa
riferimento "per abitazione principale si intende l'immobile iscritto e iscrivibile al
Catasto come unica abitazione principale, nel quale il possessore dimora
abitualmente. È stato discusso in dottrina ed è intervenuto un chiarimento legislativo
che ha ritenuto di inserire nella norma che definisce l'abitazione principale alla
parola "possessore" anche la parola "e il suo nucleo familiare" per evitare la
fattispecie elusiva di nuclei familiari composti da coniugi che nello stesso Comune
possano detenere due immobili, nei quali trasferiscono la residenza e usufruire
entrambi dell'agevolazione per abitazione principale.
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(interventi fuori microfono)
II Vice Segretario Generale Dottoressa INGLIMA Filippa
Scusatemi, posso dare un chiarimento. Esiste nel Codice Civile l'obbligo della
coabitazione per i coniugi. La legge anagrafica, che rispecchia proprio l'articolo del
Codice Civile, prevede espressamente che due coniugi residenti nello stesso Comune
debbono necessariamente abitare nella stessa abitazione, anagraficamente. Se poi i
due coniugi sono separati, possono ottenere la variazione anagrafica solo se la
separazione consensuale è omologata dal Tribunale. Questa è proprio la legge del
Codice Civile, la legge anagrafica, e quindi bisogna rispettare assolutamente questi
due principi che sono obbligatori. La possibilità di coabitare in abitazioni diverse e
quindi anche anagraficamente essere iscritti in anagrafi diverse, si ha soltanto se per
motivi di lavoro uno dei coniugi risiede in un altro Comune. Questo è un chiarimento
giuridico che ho ritenuto di dovere dare.
Il dirigente Dott. MANTIONE Giovanni
Sì, però è anche da dire che questa precisazione che il legislatore ha posto e che viene
precisata nella circolare del Ministero delle Finanze, se è stata formalizzata
evidentemente ha un suo senso. Infatti leggo testualmente che la disposizione in
commento precisa che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel
territorio comunale, l'aliquota... devono essere uniche per nucleo familiare,
indipendentemente dalla dimora abituale della residenza e dei rispettivi componenti.
Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi, dice il Ministero
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delle Finanze, in ordine alla applicazione delle agevolazioni per l'abitazione
principale, e quindi la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto
per impedire che nel caso i cui coniugi stabiliscono la residenza in due immobili
diversi nello stesso Comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni
dettate per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Se ad esempio
nell'immobile in comunione tra i coniugi, destinati all'abitazione principale risiede e
dimora solo uno dei coniugi non legalmente separati, poiché l'altro risiede e dimora
in un diverso immobile situato nello stesso Comune, l'agevolazione non viene
totalmente persa ma spetta solo a uno dei due coniugi.
Il Vice Segretario Generale Dottoressa INGLIMA Filippa
Dottore Mandone, l'iscrizione anagrafìca non è possibile in due abitazioni diverse
nello stesso Comune, di fatto poi in una abitazione i servizi sono magari intestati al
marito o ad un altro componente familiare, però io ho voluto dare questa precisazione
per la legge anagrafìca e il Codice Civile.
Il dirigente Dott. MANTIONE Giovanni
Sì. Comunque l'equivoco potrebbe essere risolto aggiungendo la parola "il
possessore e il suo nucleo familiare".
(intervento fuori microfono)
II dirigente Dott. MANTIONE Giovanni
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10 ho inteso uniformarmi all'articolo 13 del Decreto Legislativo 201 del 2011 che
disciplina l'IMU, che stabilisce che per abitazione principale si intende l'immobile
nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente. Mi pare
quindi che bisognerebbe riprodurre la definizione di abitazione principale prevista
dalla legge perché non è consentito, e poi l'altro perìodo riguardava la migliore
definizione degli immobili strumentali alla cui produzione... lì probabilmente è
articolato male, si può...
11 Vice Segretario Generale Dottoressa INGLIMA Filippa
Dottore Mantione, mi scusi, quello che lei ha letto all'articolo proprio sulla legge
IMU non è altro che la norma proprio anagrafica. Per dimora abituale si intende
l'abitazione dove si è deciso, si è scelto per dimorare abitualmente come centro di
interessi del nucleo familiare, che coincide sempre con l'iscrizione anagrafica, la
dimora abituale. Quindi lei sostanzialmente ha detto la stessa cosa, anche se non
parole diverse di quello che è stato scritto inizialmente neh"emendamento.
Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Valutiamo se il parere è negativo alla fine o è cambiato.
Il dirigente Dott. MANTIONE Giovanni
Se sì aggiunge la parola "nucleo familiare" è positivo.
(intervento fuori microfono)
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Il dirigente Dott. MANTIONE Giovanni
Si intende l'immobile iscritto e iscrivibile nel Catasto di edilizia urbana come unica
abitazione... la lettera E pagina 3, nel quale il possessore...
(intervento fuori microfono)
II dirigente Dott. MANTIONE Giovanni
Per abitazione si intende l'immobile iscritto e iscrivibile nel Catasto di edilizia
urbana come unica unità immobiliare, nel quale il possessore, e poi aggiungere "e il
suo nucleo familiare" dimorano abitualmente.
(intervento fuori microfono)
II Vice Segretario Generale Dottoressa INGLIMA Filippa
Consigliere Girino, non c'è bisogno, però siccome è previsto nella normativa, proprio
sull'IMU, per evitare anche poi l'applicazione del Regolamento che possa anche dare
dubbi interpretativi, se si mette è meglio.
Il dirigente Dott. MANTIONE Giovanni
Se il legislatore ha ritenuto di intervenire con una norma correttiva e integrativa,
evidentemente ha avvisato che c'erano...
Il Vice Segretario Generale Dottoressa INGLIMA Filippa
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Sì, sono d'accordo. Lo dice la norma direttamente che poi rispecchia la legge
anagrafica.
II Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Lo dice la norma direttamente.
Il dirigente Dott MANTIONE Giovanni
Poi c'era una articolazione che si poteva correggere, all'articolo 3 nel comma 2. Il
comma 2: Presupposto soggettivo. I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario
dì immobili... ivi compresi quelli strumentali o a coloro la cui produzione o scambio
è diretta, parrebbe un refuso, per cui sarebbe bene mettere ivi compresi quelli
strumentali o a coloro la cui produzione o scambio è diretta l'attività delle imprese.
Cioè ivi compresi, scusi, quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa.
(intervento fuori microfono)
II dirigente Dott. MANTIONE Giovanni
L'attuale versione dice: Ivi compresi quelli strumentali, immobili, intesi come
immobili strumentali o a coloro la cui produzione o scambio è diretta l'attività
dell'impresa. Questa dizione pare poco chiara. La pagina 5, terzo rigo, sono i
proprietari di immobili inclusi i terreni e le aree edificabili, ivi compresi quelli
strumentali, intesi come immobili o a coloro la cui produzione o scambio. Invece mi
pare più corretto: ivi compresi quelli strumentali, alla cui produzione o scambio è
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diretta l'attività delle imprese. Cambia che la lettura è comprensibile, prima non mi
sembrava che fosse così.
Il Vice Segretario Generale Dottoressa INGLIMA Filippa
Scusate, però ci sono anche i Revisori dei Conti che hanno previsto una approvazione
condizionata con talune modifiche, che se volete vi rileggo.
Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Anche i Revisori avevano fatto delle obiezioni.
Il Vice Segretario Generale Dottoressa INGLIMA Filippa
Anche i Revisori, io ne ho già dato lettura.
Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Diamo lettura di queste obiezioni così ci rinfreschiamo la memoria. Prego, dottore
Burgio.
II Presidente del Collegio dei Revisori Dottor BURGIO
Le nostre condizioni al parere favorevole non erano così pesanti nello stravolgere
quello che si voleva o almeno il consiglio voleva stravolgere. Uno era quella che già
avete fatto con il consiglio del dottore Mantiene, infatti noi l'avevamo già
evidenziato e l'avevamo anche scritto di aggiungere dopo "il possessore" "e il suo
nucleo familiare", quindi per allargare ed andare su quello che prevede la norma.
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Redatto a cura di Real Time Reporting. S.r.l.
professionali o solo abitativi. Cioè anche se viene utilizzato per metterci la macchina
dentro il garage, dico, deve pagare la macchina perché viene utilizzato. Quindi io
dico di carcerare dopo la parola "è" "comunque", lasciare la parola "utilizzato" e poi
togliere poi "per fine abitativo o professionale". Cioè tutti gli immobili che vengono
utilizzati in generale, quindi non dare una dubbiosità, perché dice: io non lo utilizzo
per fini professionali o abitativi, lo utilizzo come seconda casa e quindi non pago
IMU. Uno potrebbe pure pensare questo, che l'utilizzo abitativo significa la
residenza o altri motivi, oppure se viene utilizzato per altri scopi l'immobile, una
industria, un qualsiasi motivo. Poi va bene, cioè carcerare solo questo: Comunque è
per fine abitativo o professionale e poi resta tutto cosi come è. Quindi togliere solo la
parola "comunque" e dopo la parola "utilizzata", togliere "per fini abitativi o
professionali", quindi lasciarlo come "utilizzati", quindi in generale "per tutti gli
immobili che vengono utilizzati per qualsiasi motivo". Quindi avevamo fatto queste
tre opzioni, una che è stata già accettata, quella di introdurre il discorso se ci sono
norme nazionali per quanto riguarda i terreni agricoli, e l'altro di eliminare queste
due parole che potrebbe portare dubbiosità per gli immobili che vengono utilizzati
per altri fini di quelli che voi prevedete.
Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Se ci sono interventi, e mi sembra che già uno c'era relativamente a questo
emendamento, possiamo aprire la discussione. Il Consigliere Girino ha chiesto la
parola.
Il Consigliere CIRINO Andrea
21COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737 / 590228- telefax 0922 590201sito internet: www.comune.agrigento.it - e-maìf: ufficio,[email protected]
Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l.
Presidente, io ritengo che i suggerimenti dati dal dottore Mantione e anche dai
Revisori dei Conti possono essere accettati dai firmatari dell'emendamento e quindi
possiamo già predisporre insieme al dottore Mantione. Quindi, dottore Mantione,
stiamo dicendo che andiamo a modificare l'emendamento anche in virtù del suo
suggerimento e di quello dei Revisori dei Conti, quindi possiamo, immediatamente e
se non ci sono altri interventi, votarlo, Presidente.
II Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Sospendiamo i lavori per un dieci minuti, perché si stanno elaborando gli
emendamenti e necessitano di ulteriori approfondimenti. Grazie.
(Sospensione della seduta)
II Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Ripresa lavori ore 21:00.
// Vice Segretario Generale, Dottoressa Filippa ìnglima, procede all'appello
nominale dei Consiglieri.
Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Consiglieri presenti 22, assenti 8. Siamo stati sospesi un bel po' di tempo perché
l'emendamento presentato aveva bisogno di ulteriori chiarimenti e approfondimenti;
chiarimenti e approfondimenti che sono stati fatti e quindi possiamo procedere alla
prosecuzione dei lavori. Chiede la parola il Consigliere Civiltà, ne ha facoltà.22
COMUNE dì AGRIGENTOpiazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737 / 590228- telefax 0922 590201
sito Internet, www.comune.agrigento.it - e-maii. [email protected]
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Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni
Presidente, cari colleghi Consiglieri. Chiedo al Presidente della Commissione
Bilancio di inserire all'articolo 3, comma D, una modifica perché ci siamo accorti nel
corso del dibattito che una parte dell'emendamento da noi presentato era già stato
calato dai colleghi consiglieri. Vorrei allora, Presidente, proporre questa integrazione.
Leggo testualmente: "Area fabbricabile posseduta da agricoltori. Sono considerati
non fabbricabili i terreni posseduti e condotti...". A questo punto io inserirei il nostro
suggerimento, quindi vorrei più tardi che il Presidente della Commissione Bilancio
esprimesse il suo parere, "...e condotti direttamente da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo del 29
marzo 2004 - 99 iscritti nella previdenza agricola". Io ringrazio per la collaborazione
e la disponibilità e lascio la parola al collega consigliere. Non era stato ancora
trattato. Grazie,
II Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Non c'era nessun emendamento prima. Prego, Consigliere Vullo.
Il Consigliere VULLO Marco
Signor Presidente, colleghi Consiglieri. La Commissione Bilancio, già dopo una
approfondita analisi, accoglie favorevolmente la proposta del Consigliere, possiamo
andare avanti con i lavori, cioè favorevolmente. Grazie.
Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
23COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 921GO AGRIGENTO - telefono 0922 401737 / 590228- telefax 0922 590201sito internet: www.comune.agrigento.it- e-mait: [email protected]
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Prego. I pareri dei Revisori e del dottore Mantiene.
Il dirigente Dott. MANTIONE Giovanni
II parere di regolarità tecnica e contabile sull'emendamento così come riformulato è
favorevole.
Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Grazie.
Il Presidente del Collegio dei Revisori Dottor BURGIO
II Collegio dei Revisori esprime parere favorevole.
Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Grazie. Se non ci sono ulteriori interventi passiamo alla votazione dell'emendamento
così come è stato formulato. Votazione per appello nominale.
// Vice Segretario Generale, Dottoressa Fìlìppa Inglìma, procede alla votazione
per appello nominale dei Consiglieri.
Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
22 presenti, 22 favorevoli, l'emendamento viene approvato all'unanimità.
24COMUNE di AGRIGENTO
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Sempre all'articolo 3 abbiamo un altro emendamento, questa volta aggiuntivo, e ne
diamo immediatamente lettura. Prego, dottoressa.
Il Vice Segretario Generale Dottoressa INGLIMA Filippa
L'emendamento è presentato dal Consigliere comunale Francesco Messina, è
aggiuntivo, quindi di seguito all'articolo 3 si aggiungono i seguenti commi: "Per
abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio
come unica unità immobiliare con categoria catastale Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
A8, A9, nel quale il possessore e il nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative
pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle ubicate nel
territorio comunale, classificate nelle categorie C2 magazzini e locali di deposito, C6
stalle, scuderie, rimesse e autorimesse e C7 tettoie chiuse o aperte, nella misura
massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In questo ultimo caso
l'ufficio competente verifica periodicamente le risultanze catastali al fine di censìre
le pertinenze eccedenti e il quantitativo indicato nel presente comma. Il parere di
regolarità tecnica è favorevole, di regolarità finanziaria è favorevole, il Collegio dei
Revisori esprimono parere favorevole. Si evidenzia la disciplina... quanto espresso
nell'emendamento risulta opportuno coordinare con l'altro emendamento
dell'articolo 3 del Regolamento.
25COMUNE di AGRIGENTO
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Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Prego, Consigliere Messina.
Il Consigliere MESSINA Francesco
Intanto buonasera a tutti. Con la modifica dell'articolo 3 io volevo un poco
diversificare quelle che sono anche le categorie catastali, dalla 1 alla 9, anche in
ottemperanza di un emendamento che già avevo presentato proprio per garantire
successivamente, al momento dell'approvazione delle aliquote, di diversificare le
aliquote per singola categoria catastale, anche perché è vero che la rendita è diversa
per singole categorie catastali, ma è anche vero che c'è una rivalutazione della
rendita. Quindi chi abita in una casa di categoria catastale A3 ha una rendita
sicuramente inferiore di quella che è la rendita, una categoria catastale A7, ma è
anche vero che le possibilità economiche di chi abita in un A3 non sono le stesse di
una categoria A7. Per quanto riguarda successivamente anche la suddivisione delle
pertinenze, quello che io ho fatto è proprio la presentazione proprio della
suddivisione delle pertinenze, perché nel Regolamento proposto dal dottore Mantiene
non si evince quali sono le pertinenze proprio in tal senso. Quindi io direi dì
modificare quello che è l'emendamento votato precedentemente proprio a modifica
di questo.
Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Prego, Consigliere Vassallo.
Il Consigliere VASSALLO Alfonso
26COMUNE di AGRIGENTO
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Grazie Presidente, colleghi Consiglieri. Presidente, visto la mancanza di un
coordinamento in alcuni emendamenti, chiedo eventualmente il rinvio di questo
Consiglio in modo tale che ci sia una attività di coordinamento degli stessi in una
seduta preparatoria al Consiglio stesso. Quindi chiedo il rinvio ai colleghi Consiglieri
a mercoledì.
(interventi fuori microfono)
II Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Consigliere Vassallo, io proporrei il rinvio a giovedì nella speranza che tutti questi
emendamenti che sono stati presentati vengano esaminati e coordinati al fine di
evitare poi incomprensioni.
Il Consigliere VASSALLO Alfonso
10 condivido, faccio la proposta per il rinvio a giovedì alle ore 19:00, stesso orario.
11 Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
Quindi si propone il rinvio a giovedì 13 alle ore...
(interventi fuori microfono)
II Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
La proposta è di rinvio a giovedì 13 alle ore 18:30.
27COMUNE di AGRIGENTO
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Il Consigliere VASSALLO Alfonso
Concordo, Presidente, per le 18:30. Grazie.
Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
A giovedì 13. Chi deve presentare ulteriori emendamenti al Regolamento è pregato
di presentarli in tempi utili. In ogni caso dobbiamo votare il rinvio e lo facciamo con
votazione per appello nominale. Mettiamo a votazione la proposta.
il Vice Segretario Generale, Dottoressa Filìppa Inglima, procede all'appello
nominale dei Consiglieri.
II Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
L'esito della votazione è: 13 favorevoli, 9 contrari, si approva il rinvio del Consiglio
al 13/09/2012 alle ore 18:30 con la speranza che si arrivi alla determinazione del
Regolamento. Grazie. C'è il Consigliere Vita che deve fare una comunicazione.
Il Consigliere VITA Daniele
Signor Presidente e signori Consiglieri, vi volevo ringraziare per la manifestazione
d'affetto per la nascita di mio figlio Pietro, grazie mille. Avrete presto i confetti
allora. Sono appena tornato da Palermo e non ho avuto il tempo di recuperarli.
Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio
28COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737 / 590228- telefax 0922 590201sito internet', www.comune.sgrigento.it - e-maif; [email protected]
Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.
Si dichiara chiusa la seduta alle ore 21:30.
29COMUNE di AGRIGENTO
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PROPOSTA SETT.PEL
REGISTRO PROPOSTE/ /
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COMUNE DI AGRIGENTOSETTORE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione de! Regolamento IMU
VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'impostamunicipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'ari. 4 delD.L. 16/2012;
VISTE le disposizioni dell'ari. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato ari. 13, nonché le norme dell'ari.14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;
VISTE le norme contenute nell'ari. 4 del D.L. 16/2012;
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'ari. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente oindirettamente richiamate dall'ari. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia dì entrate,espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13,del D.L. 201/2011 e dell'art, 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;
RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che ì comuni possono disciplinare con regolamentole proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre Ì! termine fissato per l'approvazione del bilancio diprevisione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'ari. 27, comma 8, della Legge28/12/2001, n. 448, i! quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delletariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la datafissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che taliregolamenti, anche se adottali successivamente al J° Gennaio dell'anno di riferimento del bi]ancio di previsione, hannocomunque effetto da tale data;
Visto il Decreto del Ministero dell 'Interno 20/06/2012 ( GU n. 147 del 26/06/2012) che ha differito il termine per ladeliberazione del bilancio di previsione al 31/08/2012;
VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'ari. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convenitecon modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento ela deliberazione relativa alle aliquote ed al le detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art.172, comma !, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. I, comma 169, della L. 296/2006;
TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti delPresidente del Consìglio dei Ministri, su proposta dei Ministro defi'economia e delle finanze, daemanare entro i l 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito delia prima ratadell 'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla
modifica del le aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo perassicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l 'anno 2012;
RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri , da emanare entro i l 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dalpagamento della pr ima rata dell'imposta, al la modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale,dì cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gliammontare previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed iterreni;
CONSIDERATO che a norma dell'alt. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tuttele deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate alMinistero dell 'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2,del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalia data di scadenza del termine previsto perl'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previadiffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse aqualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto conil Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche'graduale, delledisposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sulproprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in GazzettaUfficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione FederalismoFiscale prot, n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invìo e la pubblicazione delregolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopracitato comma 15 dell'ari. 13;
ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dalcompetente ufficio comunale, costituito da n.17 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parteintegrante e sostanziale;
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dalPart. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamentoallegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia dì impostamunicipale propria;
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il Oì gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle soprarichiamante disposizioni normative;
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente CommissioneConsiliare nella seduta del ;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'alt. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, Ì pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
SI PROPONE
1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 17 articoli e allegatoalla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che i l regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012.3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni
di legge in materia di Imposta Municipale Propria.4) Di determinare le alìquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'ari. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente
deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento dellefinanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza
COMUNE DI AGRIGENTO
Approvato con deliberadel Consiglio Comunalen. del
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINADELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
INDICE
AH. i -
Art. 2 -
Art, 3 -
Art. 4 -
Art 5 -
Art. 6 -
Art 7 -
Art 8 -
Art 9 -
Art 10 -
Art. lì -
Art 12 -
Art 13 -
Art 14 -
Art 15 -
Art 16 -
Arti? -
Oggetto del regolamento
Imposta riservata allo Stato
Definizione di fabbricato e area fabbricabile
Base imponibile dei fabbricati
Base imponibile delle aree fabbricabili
Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i
fabbricati dichiarati inalbili/inabitabili
Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi
assegnati dagli Istituti pubblici
Unità immobiliari possedute da anziani o disabili
Esenzioni e altre forme dì agevolazione
Versamenti
Dichiarazione
Accertamento
Sanzioni ed Interessi
Rimborsi e compensazioni
Istituti deflattivi del contenzioso
Riscossione coattiva
Disposizion i finali
Pag. 3
Pag. 3
Pag. 3
Pag. 4
Pag. 4
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 7
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 11
Pag. 12
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Agrigento dell'imposta
municipale propria istituita dall'ari. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13
e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito delia potestà regolamentare prevista dall'articolo
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dalFart. 13, comma 13, del Decreto Legge
201/2011 e dall'ari. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Agrigento.
ART. 2 - IMPOSTA RISERVA TA ALLO STA TO
1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di
imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei
fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13,
primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta
municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo
articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai
fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICA TO E AREA FABBRICABILE
\ Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le
pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno
agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICA TI
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
airammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio deiranno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2
dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
ART. 5-BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice
di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell*art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le
aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato,
indipendentemente dall*approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del
medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'ari. 3, comma 1, lettere e), d) ed f) del Decreto del Presidente della
Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo
504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in
cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini
indicativi, peri odi camente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
stesse.
ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
EPER IFABBRICATIDICHIARATIINAG1BILI/INABITABILI
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'artìcolo IO del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo deiranno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è
accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente ), non superabile con interventi di ordinaria o
straordinaria manutenzione, così come definiti dall'ari. 31 lettere a) e b) della legge
5/8/1978, n. 457, dall'ari. 2 della L.R. 21/5/1980, n. 59 e relativo allegato, dagli artt. 4 e 5
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.
3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte
caratteristiche:
a) mancanza strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano
costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) mancanza strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che
possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi
di crollo parziale o totale;
b/1) costituiscono, inoltre, indice di inagibilità o inabitabilità anche le seguenti
caratteristiche:
- mancanza della scala d'accesso;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.
e) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell' Amministrazione Comunale o di
altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a
cose o persone, ove espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
4. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli
interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma a norma dell'ari. 3, comma
I, lettere e), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, rientrano
nella fattispecie prevista dall'ari. 5, comma 3 del presente regolamento;
5. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli
impianti (gas, luce, acqua, fognature).
6. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione
sostitutiva, redatta ai sensi della legge 4/1/1968, n° 15 e successive modificazioni,
corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.)
attestante i requisiti di inagìbilità o inabitabilità. La dichiarazione deve essere allegata
all'obbligatoria dichiarazione di variazione IMU relativa all'anno in cui si è verificata la
condizione di inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la suddetta
condizione.
7. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal
contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale e I* Azienda Sanitaria Locale» secondo
le rispettive competenze.
8. Li mancanza della dichiarazione sostituiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di
iaagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del
proprietario. La dichiarazione di variazione IMU deve essere comunque presentata.
9. L'Amministrazione Comunale nei casi di verifica di cui al punto 7 o accertamento di cui al
precedente punto 8 adotterà i provvedimenti necessari, ai sensi della normativa
vigente, per T eliminazione delle situazioni di pericolo o di degrado che determinano le
condizioni di inagibilità e di inabitabilità. Resta impregiudicata I* applicazione delle
sanzioni previste da norme statali e locali sul decoro urbano, la tutela della sicurezza e
della salute pubblica e privata,
ARI'7. - VNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ
ALL OGGI ASSEGNA TI DA GLI ISTITUTI PUBBLICI
1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione
principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato
interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello
Stato.
ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
ART. 9 - ESENZIONI E AL TRE FORME DIA GEVOLAZIONE
1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle
Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dairartìcolo 7, comma 1, lettere b), e), d) e), f), h) ed i) del
D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte dalla norma.
ART. 10 - VERSAMENTI
1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari
importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica
soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24
secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei
codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino
postale.
2. Per Tanno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le
disposizioni contenute nel comma 12 bis1 dell'artìcolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati
'D.L. 201/2011. Articolo 13 comma 12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipalepropria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenutoapplicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata e' versata a saldodell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'impostadovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e' versata in tre rate dì cui la prima e la seconda in misuraciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presentearticolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata e1 versata, entro il 16dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; inalternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal
7
rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 82 dello
stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano
il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del
medesimo comma 8,
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 7,00.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari
o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
ART.ll -DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto
ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere
presentata la dichiarazione.
presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno conconguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da impostamunicipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e dellefinanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamentoconvenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertatoconvenzionalmente e gettito reale ed e1 rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrioe ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensidell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti delPresidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economìa e delle finanze, da emanare entro il 10dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultatidell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilitedal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'artìcolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possonoapprovare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
2 D.L. 201/2011. Articolo 13 comma 8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentaledi cui all'artìcolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convcrtito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 1994, n. 133.1 comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, laprima rata e' versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato inun'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il ÌOdicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'impostadì cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo dagarantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia edelle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la
dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
ART. 12 ACCERTAMENTO
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad
esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del
1992, può altresì inviare ai contribuenti questionali relativi a dati ovvero a notizie di carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici
pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con
esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con
delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le
richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. IL Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso
di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o
irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere,
altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito
all'aito notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa
presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,
delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine
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di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal
funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
ART. 13- SANZIONI ED INTERESSI
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione sì applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per
cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o Terrore attengono ad elementi non incidenti suH'ammontare dell'imposta, si
applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la
mancata restituzione di questionar! nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura
stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per
ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del
tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione delia violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la
violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997,n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per
l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la
sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme
tributarie di cui ai Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi
moratori nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti, calcolati con
maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
ART. 14-RIMBORSIE COMPENSAZIONE
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1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del pari al tasso di interesse legale
aumentato di due punti percentuali, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal
giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 7 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a
debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla
base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
ART. 15-ISTITUTI DEFLATTIVJ DEL CONTENZIOSO
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria
l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento
comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente
possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, con applicazione di interessi al tasso
legale.
ART, 16 - RISCOSSIONE COA TTIVA
1. La riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal comune sulla base
dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che
costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. La riscossione coattiva, in alternativa a quanto previsto dal comma precedente, può essere
affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute
nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
3. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta,
maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 12,00.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione
degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
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ART. 17-DISPOSIZIONI FINALI
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. 11 presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
12
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'appositoDM in corso di emanazione, le modalità indicate nella noia del Dipartimento delle Finanze del Ministerodel l 'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 de! 16/04/2012.
6) di dichiarare ia presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt. 134, comma 4, del D.Lgs267/2000.
Data,
Pareri resi ai sensi dell'alt. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000
Si es^fì^rieyparere favorfcvple in ordine alla regolarità tecnica
fàìft forre/
SUesptimé parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
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te Settore Vfonarmi Mantiene
COMUNE DI AGRIGENTOCONSIGLIO COMUNALE
Emendamento alla proposta di deliberazione relativa:
Allega ..U ......... etio delibera
di Consìglio comunale n.
del11 Segretario Generale
TESTO DELL'EMENDAMENTO
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COMUNE DI AGRIGENTOCONSIGLIO COMUNALE
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Emendamento alla proposta di deliberazione relativa:
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COMUNE DI AGRIGENTOCONSIGLIO COMUNALE
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Emendamento alla proposta di deliberazione relativa:
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COMUNE DI AGRIGENTOCONSIGLIO COMUNALE
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Emendamento alla proposta di deliberazione relativa:
TESTO DELL'EMENDAMENTO
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COMUNE DI AGRIGENTOCONSIGLIO COMUNALE
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Emendamento alla proposta di deliberazione relativa:
TESTO DELL'EMENDAMENTO
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I] Dirigente del Servizio
Visto l'art. 1, cornmal lett. I della L.R. 48/91 (L.142//90) contenente norme suiprovvedimenti in tema di autonomie locali;per quanto concerne la regolarità tecnica
ESPRIMEin ordine all'emendamento di cui retro, parere
Data II Dirigente del Servizio
II Dirigente del Servizio Finanziario
Visto l'art. 1, cornmal lett. I della L.R. 48/91 (L.142//90) contenente norme suiprovvedimenti in tema di autonomie locali;per quanto concerne la regolarità contabile
ESPRIMEin ordine all'emendamento di cui retro, parere
Data II Dirigente del Servizio Finanziario
Esprime parere v*» M: v^ i£ & e
Il Collegio dei Revisori dei Conti
A. Vc^w sJL'.
e seguenti ,del vagente Regolamento di Contabilità
f
II
COMUNE DI AGRIGENTO
//
Oggetto: parere regolarità tecnica sull'emendamento alla proposta avente ad oggetto "Regolamento
per la disciplina dell'IMU" - prot. nr. 648 del 29.08.2012
Vista l'emendamento in oggetto;
Considerato che si propone di introdurre il comma 1 lettera e) dell'articolo 3 che recita che "Per
abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilìzio come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagrafìcamente."
Rilevato che l'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che per "abitazione
principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagrafìcamente;
Considerato che il riferimento al nucleo familiare è stato introdotto dal legislatore per collegare i
benefici dell'abitazione principale al nucleo familiare medesimo, ed impedire che nel caso in cui i
coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa
usufruire delle agevolazioni dettate per l'abitazione principale e le sue pertinenze;
OConsiderato, inoltre, che la previsione propota con l'introduzione della lettera g) del comma 1
articolo 3 costituisce una mera ripetizione di quanto già previsto dalla lettera b) del medesimo
comma e dal successivo articolo 5
Rilevato che nel comma 2 del proposto articolo 3 il periodo "ivi compresi quelli strumentali o a
coloro la cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa" debba meglio essere espresso
nel modo seguente ""ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell 'impresa "
ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ' TECNICA £>? C O VT^ft» \T
Agrigento, 30.08.2012
II Dirigent#$éttore V
Dr. GiovamtfjJvfen'tione
Piazza Pirandello, 1 92100 Agrigento -| Telefono 0922590238 fax 0922590297
catasto unitamente alla unità ad uso abitativo.
Comma 2°. Presupposto soggettivo
Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terrenidelle aree edificatoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione oscambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale con iscrizione al PubblicoRegistro - Catasto, dì usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi sulle superficie degli stessi. Nel caso diconcessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche dacostruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatarioa decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Si passa, quindi, ad esaminare l'emendamento aggiuntivo nr.2/bisr concernente l'aggiunzione di n.4commi all'ari n.3 del precitato regolamento annesso alla proposta di deliberazione in oggetto,allegato "B", emendamento che viene illustrato dal vice Segretario Generale dott.ssa F. InglimaModica e sui sono stati dati i pareri favorevoli sia dal dirigente Mantione che dai Collegio deiRevisori, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato ** A ".
In ordine al precitato emendamento, si registrano gli interventi del consigliere proponenteFrancesco Messina e del consigliere Alfonso Vassallo che rileva una mancanza di coordinamentotra i testi degli emendamenti da esaminare e, pertanto, propone il rinvio della seduta, per comeriportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato " A ".
Sulla richiesta del consigliere Vassallo, interviene il Presidente Trupia che propone un rinvio agiovedì al 13.09.2012, al fine di esaminare e coordinare preventivamente i testi di tutti gliemendamenti per evitare future incomprensioni durante i lavori d'aula, per come riportato nelresoconto consiliare di stenotipia, allegato " A ".
Quest'ultima proposta viene condivisa dal consigliere Vassallo per cui il Presidente invita il viceSegretario Generale dottssa F. Inglima Modica a porre i votazione, per appello nominale, il rinvìodei lavori a giovedì 13.09.2012, alle ore 18:30, con invito a tutti i consiglieri di volere presentare,prima di tale ultima data, ulteriori emendamenti al testo del regolamento in esame, per comeriportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato " A ".
Il Consiglio Comunale
Preso atto della proposta appena formulata dal PresidenteCon votazione espressa per appello nominale il cui esito viene proclamato dal Presidente dr. AurelioTrupia con l'assistenza del vice Segretario Generale dott.ssa F.Inglima Modica come appresso:Consiglieri presenti n.22Con nr.13 voti favorevoli ( Mirotta, Trupia, Lo Bue, Galante, Urso, Civiltà, Pisano, Gibilaro,Picene, Vassallo, Messina, Mallia e Cicero ) e n. 9 voti contrari (Alongi, Vullo, Girino, Vita, DiRosa, Settembrino, Gramaglìa, Vaccarelle e Puleri)
Delibera
Rinviare i lavori a giorno 13 settembre 2012, alle ore 18:30.
Quindi si registra l'intervento, per comunicazioni, del consigliere Vita, per come riportato nelresoconto consiliare di stenotipia, allegato " A ".
Si da atto che la seduta viene tolta alle ore 21:28 e che non vi hanno preso parte i consiglieriAmato, Sellano, Saeva, Galvano, Mandracchia, Miccichè, Patti e Spinnato.
Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'ari.186deirO.R.EE.LL.
E ANZIANOraldo *
IL IL VICE SEGdott.ssa F. I
GENERALEModica
CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr.'5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. direg. , il .
Agrigento, lì_II Responsabile del Servizio 1° - Settore 1°
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il44/91, decorsi giorni 10 ( dieci ) dalla data di pubblicazione.
, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarataimmediatamente esecutiva.
Agrigentojì
II Segretario Generale
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONEPer gli effetti di cui all'arti 1, comma 1°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore quiallegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ,dal al , per giorni 15 ( quindici ) consecutivi.
Agrigento,lì
II Responsabile del Servizio 1° - Settore T II Dirigente del Settore 1°
II Segretario Generale