OGGETTO ACCESSO ALL’ORARIO RIDOTTO QUESITO · l’accesso ad un regime di impegno orario ridotto....

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HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it 1 OGGETTO ACCESSO ALL’ORARIO RIDOTTO QUESITO (posto in data 23 febbraio 2015) Dal 2007 sono assunta con contratto a tempo indeterminato presso con un incarico di dirigente medico di primo livello. Ho tre figli aventi rispettivamente 8 anni, 6 anni e 7 mesi. A fine 2013 ho presentato richiesta di essere inserita in graduatoria per poter godere dell’orario lavorativo ridotto per il periodo 2014-2015. Nella graduatoria emessa dall’amministrazione nel gennaio 2014 occupavo una posizione di rincalzo rispetto a quelli che avevano diritto da subito all’orario ridotto tanto che, nel settembre 2014, a seguito della rinuncia dei colleghi che mi precedevano in graduatoria, l’amministrazione mi ha confermato che avrei potuto usufruire dell’orario ridotto. Essendo in quel momento in congedo obbligatorio di maternità, non ho usufruito del diritto acquisito. Attualmente sono in congedo facoltativo di maternità per la figlia nata il 30 giugno 2014. Su richiesta tramite e-mail dell’amministrazione, ho comunicato che sicuramente fino al 30 giugno 2015 non avrei necessità di usufruire dell’orario ridotto. Sto valutando, con il benestare del primario del mio reparto, di prolungare il congedo facoltativo sino a fine settembre o agli inizi di ottobre. L’amministrazione mi ha anticipato che in caso di mio rientro al lavoro agli inizi di ottobre 2015 ci sarebbero delle difficoltà a formalizzare un contratto part-time della durata di soli 3 mesi. Tale asserzione ha un fondamento giuridico – amministrativo? Chiedo infine se a un dirigente medico che ad orario di lavoro ridotto può essere conferito un incarico di alta specializzazione.

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OGGETTO

ACCESSO ALL’ORARIO RIDOTTO QUESITO

(posto in data 23 febbraio 2015) Dal 2007 sono assunta con contratto a tempo indeterminato presso con un incarico di dirigente medico di primo livello. Ho tre figli aventi rispettivamente 8 anni, 6 anni e 7 mesi. A fine 2013 ho presentato richiesta di essere inserita in graduatoria per poter godere dell’orario lavorativo ridotto per il periodo 2014-2015. Nella graduatoria emessa dall’amministrazione nel gennaio 2014 occupavo una posizione di rincalzo rispetto a quelli che avevano diritto da subito all’orario ridotto tanto che, nel settembre 2014, a seguito della rinuncia dei colleghi che mi precedevano in graduatoria, l’amministrazione mi ha confermato che avrei potuto usufruire dell’orario ridotto. Essendo in quel momento in congedo obbligatorio di maternità, non ho usufruito del diritto acquisito. Attualmente sono in congedo facoltativo di maternità per la figlia nata il 30 giugno 2014. Su richiesta tramite e-mail dell’amministrazione, ho comunicato che sicuramente fino al 30 giugno 2015 non avrei necessità di usufruire dell’orario ridotto. Sto valutando, con il benestare del primario del mio reparto, di prolungare il congedo facoltativo sino a fine settembre o agli inizi di ottobre. L’amministrazione mi ha anticipato che in caso di mio rientro al lavoro agli inizi di ottobre 2015 ci sarebbero delle difficoltà a formalizzare un contratto part-time della durata di soli 3 mesi. Tale asserzione ha un fondamento giuridico – amministrativo? Chiedo infine se a un dirigente medico che ad orario di lavoro ridotto può essere conferito un incarico di alta specializzazione.

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RISPOSTA

(inviata in data 27 febbraio 2015) Le difficoltà poste dall’amministrazione sono giustificate, e trovano il loro fondamento nel comma 4 dell’articolo 3 del CCNL 22 febbraio 2001, integrativo del CCNL 1998_2001, che disciplina l’accesso all’orario ridotto della dirigenza medica. Il citato comma dispone infatti che L’accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno. Lo stesso comma precisa peraltro che il rientro al regime pieno può essere anticipato – su richiesta del dirigente o dell’azienda – al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, previo accordo tra azienda e dirigente interessato, che deve tener conto delle esigenze organizzative dell’azienda, e che deve essere formalizzato nel contratto individuale di lavoro, come indicato al comma 4 dell’articolo 2 dello stesso CCNL. Questa formulazione non preclude in assoluto la possibilità di un periodo di servizio ad orario ridotto minore di un anno, richiedendo l’accesso al periodo ridotto per un anno e concordando con l’azienda successivamente il rientro anticipato al tempo pieno. Questa modalità costituisce di fatto una forzatura nell’utilizzo dell’istituto in questione laddove sia nota a priori la volontà di tornare al tempo pieno prima del termine concordato a seguito della richiesta iniziale, e questo spiega la generica formulazione utilizzata dagli interlocutori aziendali, che hanno accennato a difficoltà senza precisarne la natura. Per quanto concerne gli incarichi dirigenziali conferibili ad un dirigente ad orario ridotto il successivo comma 6 dello stesso articolo 2 del CCNL 22 febbraio 2001 precisa che Non è consentito l’accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di strutture complessa. Appare pertanto possibile per un dirigente che abbia un incarico di struttura semplice non dipartimentale o di alta specializzazione richiedere l’accesso all’orario ridotto.

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Per quanto concerne invece il conferimento di incarichi dirigenziali ad un dirigente ad orario ridotto resta piena la discrezionalità aziendale nell’attribuire determinate funzioni e responsabilità, fermo restando il vincolo di una coerenza tra quelle funzioni e quelle responsabilità e l’effettiva prestazione lavorativa resa dal dirigente stesso. Sotto questo profilo il conferimento di un incarico di struttura semplice, che intrinsecamente comporta responsabilità di gestione di risorse appare improbabile, anche se non escluso dal richiamato comma 6 che pone in relazione orario ridotto e tipologie di incarichi dirigenziali con esso compatibili. Non dovrebbero invece sussistere problemi per un incarico di alta specializzazione, i cui contenuti attengono ad una dimensione meramente professionale, e si esprimono per certi versi in modo indipendente dalla durata della prestazione lavorativa. Proprio in relazione agli spazi di discrezionalità che possono essere esercitati nell’applicazione delle norme contrattuali e legislative che disciplinano il rapporto lavorativo ad impegno ridotto, è essenziale che sia adottato un regolamento aziendale in cui siano definite in modo puntuale modalità applicative certe e il più possibile condivise non solo per quanto concerne il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti con regime orario ridotto o l’eventuale cambiamento conseguente al passaggio al part time, ma anche per quanto concerne il trattamento economico per le componenti non direttamente correlate alla durata della prestazione lavorativa.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

CCNL 22 febbraio 2001

Integrativo del CCNL 1998_2001

articolo 2 Accesso al regime ad impegno ridotto

1. accesso all’impegno orario ridotto

Nei casi in cui risultino comprovate particolari esigenze familiari o sociali il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere l’accesso ad un regime di impegno orario ridotto.

2. situazioni nelle quali si può chiedere l’impegno orario ridotto

In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di età, a parenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime (articoli 89 e 90, comma 2 del DPR. 384 1990) ed ai gravi motivi individuati dal Regolamento intermini-steriale del 21 luglio 2000, n. 278, derivanti in particolare, dall’assistenza a parenti indicati dall’articolo 433 del codice civile (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suocero e suocera; fratelli e sorelle) affetti da: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o per-

manente riduzione o perdita dell'autonomia personale; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continua-

tiva o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva

del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche

di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà

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RIFERIMENTI NORMATIVI

CCNL 22 febbraio 2001

Integrativo del CCNL 1998_2001

articolo 2 Accesso al regime ad impegno ridotto

3. termini per accogliere la domanda di accesso all’orario ridotto

L’accesso al regime di impegno ridotto, anche per quanto attiene la decorrenza, è concordato dall’azienda con il dirigente interessato, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il direttore o responsabile della struttura di appartenenza dell’avvenuto accesso all’impegno ridotto. La modifica dell’impegno orario deve essere formalizzata nel contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’articolo 13, comma 12 del CCNL 1998_2001.

4. numero di dirigenti che possono essere ammessi all’orario ridotto

L’azienda ammette i dirigenti all’impegno ridotto in misura non superiore al 3 % della dotazione organica complessiva dell’area della dirigenza medica, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo. La percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all’unità e va ripartita dall’azienda entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, di norma, tra le varie discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi dandone informazione ai rappresentanti delle organizzazioni sinda-cali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sotto-scrizione dei relativi contratti collettivi nazionali e in quanto tali componenti la delegazione sindacale alle trattative stesse.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

CCNL 22 febbraio 2001

Integrativo del CCNL 1998_2001

articolo 2 Accesso al regime ad impegno ridotto

5. criteri di priorità nell’accesso all’orario ridotto

Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza: - ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o

parenti sino al 1° grado, portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti ;

- ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età.

Articolo 3

Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto 1. percentuali minima e massima di riduzione dell’orario di lavoro

L’orario di lavoro settimanale del dirigente può essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo del 50% dell’orario contrattuale. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti ad impegno ridotto non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno.

2. modalità di realizzazione dell’orario ridotto

L’impegno ridotto può essere realizzato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti

i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della setti-

mana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo par-ziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).

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RIFERIMENTI NORMATIVI

CCNL 22 febbraio 2001

Integrativo del CCNL 1998_2001

Articolo 3 Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto

3. ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa

In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente può con-cordare con l’azienda ulteriori modalità di articolazione della pre-stazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all’articolo 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nelle diverse discipline. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in base al presente comma richiesta dall’azienda o dal dirigente è concordato dall’azienda con il dirigente interessato, e deve essere formalizzata nel contratto individuale di lavoro.

4. durata del periodo di servizio ad orario ridotto

L’accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno può essere anticipato - su richiesta del dirigente o dell’azienda - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all’articolo 2, comma 3 che devono tener conto delle esigenze organizzative dell’azienda.

5. possibilità di far ricorso ad assunzioni a tempo determinato

In rapporto alla durata dell’impegno ridotto del dirigente, l’azienda – su richiesta del responsabile della struttura - valuta la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, a condizione che la somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al completamento del tempo pieno, consentano la relativa disponibi-lità organica posto che i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

CCNL 22 febbraio 2001

Integrativo del CCNL 1998_2001

Articolo 3 Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto

6. dirigenti ai quali è precluso l’accesso all’orario ridotto

Non è consentito l’accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di strutture complessa, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera f) punto 18 bis della legge 488/1999, che dispone È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 4

Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto 1. diritti e prerogative del dirigente ad orario ridotto

Nell’applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto com-patibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla formazione.

2. condizioni e limiti di prestazioni di lavoro supplementare

Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare, nella misura massima del 10% della durata di lavoro concordata riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per speci-fiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di parti-colari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

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Integrativo del CCNL 1998_2001

Articolo 4 Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto

3. remunerazione dell’eventuale lavoro supplementare

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico del fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.

4. limitazioni al lavoro straordinario nell’impegno ridotto verticale

Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore.

5. ulteriori ore di lavoro supplementare o straordinario

Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui l’azienda, previo consenso del dirigente, chieda occasionalmente lo svolgi-mento in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%. Anche tali ore non possono superare il limite annuo di 20 ore.

6. trattamento economico del dirigente ad impegno ridotto

Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è proporzionale alla presta-zione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, la retribu-zione individuale di anzianità, l’ indennità di specificità medica e l’indennità di rischio radiologico ove spettante, corrisposte al dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente alla stessa posizione di incarico. L’indennità di esclusività è percepita per intero.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

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Articolo 4 Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto

7. rideterminazione della retribuzione di posizione

La retribuzione di posizione, ferma restando la componente fissa e fermo restando il principio generale della proporzionalità della re-munerazione rispetto alla prestazione lavorativa, è rideterminabile dalle parti, azienda e dirigente, in misura proporzionale all’impegno ridotto e comunque in ragione dell’eventuale mutamento dell’in-carico conseguentemente assegnato.

8. trattamento accessorio non correlato all’orario di lavoro

La contrattazione integrativa, nelle materie ad essa demandate, stabilisce i criteri per l’attribuzione ai dirigenti ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei risultati nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato.

9. assegni familiari

Al ricorrere delle condizioni di legge, al dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.

10. disciplina delle ferie e delle altre assenze dal lavoro

I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

CCNL 22 febbraio 2001

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Articolo 4 Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto

10. disciplina delle ferie e delle altre assenze dal lavoro

In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla normativa in materia di tutela della maternità, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Nell’impegno ridotto di tipo verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettiva-mente lavorati.

11. impegno ridotto e periodo di prova

I dirigenti possono accedere all’impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dall’assunzione.

12. pronta disponibilità e libera professione intramoenia

I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non possono svolgere sevizio di pronta disponibilità. L’attività libero professionale intramuraria, comunque classificata, è sospesa per tutta la durata dell’impegno ad orario ridotto.

13. ripristino del trattamento economico al ritorno al tempo pieno

Al dirigente che rientra dall’impegno ridotto viene ripristinato l’intero trattamento economico nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed è, comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell’azienda dell’incarico precedentemente ricoperto.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

CCNL 22 febbraio 2001

Integrativo del CCNL 1998_2001

Articolo 4 Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto

14. rinvio al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61

Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61

Attuazione delle direttive comunitarie in materia di orario ridotto

Articolo 1 Concetti di carattere generale

1. opzioni di esercizio della prestazione lavorativa

Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.

2. definizioni dei termini di riferimento

Ai fini del presente decreto legislativo si intende: a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali

di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;

b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);

c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;

d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d);

e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61

Attuazione delle direttive comunitarie in materia di orario ridotto

Articolo 1 Concetti di carattere generale

3. ambiti riservati alla contrattazione collettiva

I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresen-tative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro a tempo pieno o part time. I contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.

4. orario ridotto e assunzioni a tempo determinato

Le assunzioni a termine, disciplinate in termini generali dal decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, d all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per quanto concerne i lavoratori in mobilità, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per quanto concerne le sostituzioni di lavoratrici in congedo per maternità, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61

Attuazione delle direttive comunitarie in materia di orario ridotto

Articolo 2 Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale

1. vincoli ed obblighi informativi relativi all’impegno ridotto

Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1. Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.

2. precisazioni che devono essere contenute nel contratto di lavoro

Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della colloca-zione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei ter-mini di cui all'articolo 3, comma 7.

articolo 3

Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche

1. possibilità di richiedere lavoro supplementare

Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle con-cordate con il lavoratore nel contratto di lavoro individuale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

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articolo 3 Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche 2. aspetti che possono essere oggetto di contrattazione collettiva

I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresen-tanze sindacali aziendali, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conse-guenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.

3. lavoro supplementare e consenso del lavoratore interessato

L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamen-tata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

4. maggiorazione del compenso per lavoro supplementare

I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata conven-zionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfetaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare.

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articolo 3 Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche 5. possibilità di prestazioni lavorative straordinarie

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.

7. flessibilità applicativa del rapporto di lavoro a tempo parziale

Fermo restando che nei contratti di lavoro a tempo parziale deve essere contenuta puntuale indicazione della durata della presta-zione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferi-mento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9, stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della presta-zione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I predetti contratti collettivi stabiliscono: 1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro

può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;

2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;

3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della pre-stazione lavorativa.

3-bis) condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richie-dere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente comma;

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articolo 3 Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche 8. vincoli per variare in aumento la durata della prestazione lavorativa

L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di lavoro.

9. garanzie e tutele per l’applicazione di forme flessibili di part time

La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale caratterizzato dagli elementi di flessibilità indicati al comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Ferme restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7, al lavoratore affetto da patologie oncologiche ovvero al lavoratore studente è riconosciuta la facoltà di revocare il predetto consenso.

10. applicazione di forme flessibili di part time nei contratti a termine

L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche previste dal comma 7 è possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.

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articolo 3 Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche 14. obblighi informativi dei centri e delle agenzie per l’impiego

I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attività di media-zione fra domanda ed offerta di lavoro, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti autorizzati all’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini della revoca dell’autorizzazione.

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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61

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Articolo 4. Principio di non discriminazione

1. equiparazione dei diritti rispetto ai lavoratori a tempo pieno

Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.

2. implicazioni concrete del principio di non discriminazione

L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che: a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un

lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli direttamente connessi con l’impegno sindacale. I contratti collettivi di lavoro possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;

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RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61

Attuazione delle direttive comunitarie in materia di orario ridotto

Articolo 4. Principio di non discriminazione

2. implicazioni concrete del principio di non discriminazione

L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che: b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato

in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in par-ticolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infor-tunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.

Articolo 5

Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale. 1. consenso del lavoratore alla trasformazione del rapporto di lavoro

Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasforma-zione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.

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Articolo 5 Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale.

2. possibili diritti di precedenza per assunzioni a tempo pieno

Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione.

3. obblighi informativi dei datori di lavoro

In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di lavoro, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.

4. possibili incentivi economici all’utilizzo del part time

Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione.

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Articolo 6 Criteri di computo

dei lavoratori a tempo parziale 1. rapporto tra orario di lavoro effettivo e orario contrattuale

In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno inteso come orario contrattualmente dovuto; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

Articolo 8 Sanzioni

1. conseguenze della mancanza di un contratto scritto

Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.

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Articolo 8 Sanzioni

2. possibili carenze nella formulazione delle clausole contrattuali

L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni della durata e della collocazione temporale dell’orario di lavoro, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di lavoro, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

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Articolo 8 Sanzioni

2-bis. mancato rispetto delle tutele previste per il part time flessibile

Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 in termini di garanzie e tutele del prestatore di lavoro comporta a favore dello stesso il diritto, in aggiunta alla retribu-zione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.

3. mancato rispetto del diritto di precedenza nelle assunzioni

In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza previsto per i lavori part time in caso di assunzioni a tempo pieno, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della retribu-zione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.

4. mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro

La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

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Articolo 9. Disciplina previdenziale

1. retribuzione minima oraria per il calcolo dei contributi previdenziali

La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settima-nale ad orario normale il minimale giornaliero stabilito dal comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, che non può essere inferiore al 7,5 % dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

2. assegni familiari

Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attività principale, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS.

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Articolo 9. Disciplina previdenziale

3. imponibile ai fini del calcolo dell’INAIL

La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infor-tuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrat-tazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.

4. calcolo dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

Articolo 10.

Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

1. applicazione alle amministrazioni pubbliche

Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia .

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Articolo 12. Verifica

1. verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto

Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappre-sentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previ-sioni dell'articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25 in materia di applicazione di direttive comunitarie.

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Articolo 12-bis Disposizioni di maggior tutela

1. lavoratori affetti da patologie oncologiche

I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salva-vita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il presta-tore di lavoro.

2. lavoratori che assistono congiunti affetti da gravi patologie

In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale è stata ricono-sciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

3. ulteriori condizioni che danno diritto a priorità

In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

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articolo 12-ter Diritto di precedenza

1. condizioni per esercitare il diritto di precedenza

Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di prece-denza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espleta-mento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.