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ODCEC - Ordine Provinciale di ODCEC - Ordine Provinciale di FoggiaFoggia

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Avv. Alberto Manzella / Avvocato in Torino Dott. Federico Gattinoni / AON Dott. Roberto De Palma/AIG

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Responsabilità Civile ProfessionaleResponsabilità Civile Professionale

Norme di riferimentoNorme di riferimento

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Obbligatorietà: Le Norme di riferimentoObbligatorietà: Le Norme di riferimento

1. L’art. 3 punto 5 lettera E, del D.L. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modifiche nella Legge 148/2011

Ha previsto l'obbligo per i professionisti iscritti in Ordini professionali , di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a tutela della propria clientela a fronte di eventuali errori e/o omissioni con esclusione dei danni eventualmente provocati da interventi dolosi.

2. Il D.L. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012 e sancito dall’art. 5 del D.P.R. n. 137/2012 del 14/08/2012

Ha prorogato di un anno l'effettività di tale obbligo a far tempo dal 14 agosto 2013.

LA NORMA NON SI APPLICA A TUTTI GLI ESERCENTI ATTIVITÀ PROFESSIONALI SIMILARI

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Il professionista sino ad Agosto 2013 dovrà:

-Indicare al cliente-consumatore, il grado di complessità dell’incarico;

-Indicare tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico.

Attualmente La stipula di una polizza di RC Professionale è facoltativa

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Obbligatorietà: Adempimenti attualiObbligatorietà: Adempimenti attuali

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Obbligatorietà: Adempimenti dal 14 Agosto 2013Obbligatorietà: Adempimenti dal 14 Agosto 2013

- Polizza assicurativa personale per la Responsabilità Civile Professionale per tutti gli iscritti ad un Ordine o Collegio.

- Questa deve:• Garantire la tutela del cliente-consumatore;• Assicurare al cliente il diritto al risarcimento dei danni derivanti:

o da eventuali errori, omissioni, inadempienze e/o negligenze del professionista nell’esercizio dell’attività professionale;

o da responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti;o dalle attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente.

- Il professionista, al momento di assunzione dell’incarico professionale, è obbligato a comunicare al cliente:• gli estremi della polizza R.C. professionale (impresa di assicurazione; nome

agenzia/intermediario di assicurazione, n. di polizza, data di decorrenza e scadenza) • il relativo massimale di RC Professionale;• le variazioni della polizza intervenute nel corso del rapporto professionale

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Responsabilità Civile ProfessionaleResponsabilità Civile Professionale

L’opportunità offerta dal CNDCECL’opportunità offerta dal CNDCEC

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Percorso per preventivazione polizzaPercorso per preventivazione polizza

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Percorso per preventivazione polizzaPercorso per preventivazione polizza

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Seleziona “Rc Professionale con visto

di conformità/Tutela legale (entrambe le

garanzie ozionabili su richiesta).

Inserimento motivo registrazioneInserimento motivo registrazioneRegistrazione Nuovo UtenteRegistrazione Nuovo Utente

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Inserimento anagrafica altri assicurati e incarichi Inserimento anagrafica altri assicurati e incarichi non fatturatinon fatturati

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Inserimento informazioni riguardo a sinistri e Inserimento informazioni riguardo a sinistri e circostanzecircostanze

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Inserisci queste informazioni al fine di ottenere un preventivo allineato col profilo di

rischio

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Convenzione CNDCECConvenzione CNDCECChartis EuropeChartis Europe

Trattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della polizza che andrà a sottoscrivere l’Iscritto al ODCEC

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CHI PUO’ ADERIRECHI PUO’ ADERIRE

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al CNDCEC

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al CNDCEC

Lo Studio Associato e i Consulenti dello Studio compresi i

Consulenti del Lavoro.

Lo Studio Associato e i Consulenti dello Studio compresi i

Consulenti del Lavoro.

Le Aziende di elaborazione

elettronica dei dati (Società EDP) e le Società di Servizi.

Le Aziende di elaborazione

elettronica dei dati (Società EDP) e le Società di Servizi.

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La copertura ha decorrenza solo dopo:a) la compilazione, sottoscrizione ed invio della Scheda di Adesione/Questionario

b) successiva accettazione formale da parte del Broker Assicurativo dell’ATI (per questa Provincia il Broker di riferimento è Aon S.p.a.)

c) pagamento del premio mezzo bonifico bancario

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E’ il documento, che forma parte integrante del contratto, con il quale il Contraente/Assicurato chiede la copertura assicurativa.

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Scheda di AdesioneScheda di Adesione

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QuestionarioQuestionario

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Condizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCECCondizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC

1. IL DANNO:1. IL DANNO:

E’ qualunque pregiudizio subito da terzi (con la sola esclusione dei danni da Responsabilità civile per morte, lesione e danni materiali a persone o animali – questa esclusione può essere compresa opzionando una specifica e prevista Condizione Aggiuntiva).

2. OGGETTO ASSICURAZIONE:2. OGGETTO ASSICURAZIONE:

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge, nell’esercizio dell’attività professionale svolta nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. N. 139 del 28.06.2005 e successive modifiche legislative e/o regolamenti, nonchè da ogni altra norma di legge applicabile, a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo professionale del O.D.C.E.C.

3. RESPONSABILITA’ SOLIDALE3. RESPONSABILITA’ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall’Assicurato ad esclusione delle attività riferite alle Condizioni Aggiuntive di polizza A, A.1 e A.2 – (questa esclusione può essere derogata opzionando una specifica e prevista Condizione Aggiuntiva).

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Condizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCECCondizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC

4. RETROATTIVITA’4. RETROATTIVITA’

L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di effetto dell’Assicurazione e denunciate agli Assicuratori entro lo stesso periodo a condizione che:

1. A CARATTERE GRATUITO – le richieste di risarcimento siano conseguenti a comportamenti colposi, non ancora noti o conosciuti – 1) posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto della polizza

o in alternativa :

- a) posti in essere posteriormente alla data di retroattività stabilita sulla polizza dei precedenti assicuratori (polizza assicurativa scaduta da non oltre 4 mesi dalla data di effetto del nuovo contratto)

– b) posti in essere posteriormente alla prima polizza assicurativa con durata > ad anni 2 (copertura obbligatoriamente continuativa e scaduta da non oltre 4 mesi dalla data di effetto del nuovo contratto)

2. CARATTERE ONEROSO – le richieste di risarcimento siano conseguenti a sinistri verificatisi posteriormente alla data di retroattività stabilita sulla polizza, che l’assicurato può acquistare anche per anni 5, 10 o ILLIMITATO.

5. ULTRATTIVITA’:5. ULTRATTIVITA’:

2 anni gratuiti per definitiva cessazione dell’attività per cause diverse dalla radiazione. Inoltre l’assicurazione, previo pagamento di un premio UNA TANTUM, può essere estesa dall’Assicurato e/o suoi aventi causa, anche per i sinistri denunciati nei 5 o 10 anni successivi il caso di morte o di cessazione dell’attività professionale, purchè afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza. L’estensione alla garanzia postuma non è operante in caso di recesso per sinistro nonché in caso di sospensione o radiazione dall’albo Professionale. Il massimale della garanzia postuma (per tutta la durata) sarà quello dell’ultimo anno di efficacia della polizza e costituirà il massimo esborso a carico della Società Assicuratrice.

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31/12/2012 31/12/2013

Effetto coperturaRetroattività

31/12/2010

Prima richiesta di risarcimento / circostanza

Estensione a Pagamento o da

polizza precedente

Decorrenza:

Scadenza:

Retroattività

:

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2010

Efficacia Polizza

Errore

Claims Made Claims Made

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Condizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCECCondizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC

6. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE (ADR E ARBITRATO)6. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE (ADR E ARBITRATO)

I° FASE Tentativo di risoluzione bonaria – ADR (alternative dispute resolution)

In caso di divergenze sulla natura dell’errore professionale, ammissibilità al risarcimento del danno e/o interpretazione delle norme contrattuali di polizza, le Parti convengono di risolvere la questione con un tentativo di conciliazione rivolgendosi al “Servizio di Conciliazione” istituito presso la Camera Arbitrale della Provincia di residenza dell’Assicurato (o in mancanza della Regione).

II° FASE Risoluzione con ARBITRATO

Nel caso di insuccesso della soluzione bonaria, le Parti si obbligano a rimettersi ad un Collegio Arbitrale composto da: 3 Arbitri di cui 2 iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso il quale è iscritto l’Assicurato; in caso di disaccordo tra le Parti, il terzo Arbitro è nominato dal Presidente dell’Ordine presso il quale è iscritto l’Assicurato.

7.CALCOLO DEL PREMIO MINIMO ANNUO7.CALCOLO DEL PREMIO MINIMO ANNUO

Il premio minimo indicato in polizza è calcolato unicamente sulla base degli introiti realizzati nel corso del precedente anno fiscale. Al termine dell’anno non viene richiesto alcun premio di regolazione.

(segue)

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Sezione PrimaSezione PrimaAssicurazione della Responsabilità Civile ProfessionaleAssicurazione della Responsabilità Civile Professionale

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L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge, nell’esercizio dell’attività professionale svolta nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. N. 139 del 28.06.2005 e successive modifiche legislative e/o regolamenti, nonchè da ogni altra norma di legge applicabile, a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo professionale del C.N.D.C.E.C.L’Assicurato viene tenuto indenne di ogni somma che sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento per danni commessi con colpa anche a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio della propria attività.A titolo esemplificativo e non limitativo sono comprese in garanzia:

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a) le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l’aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali

b) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso

c) le responsabilità derivanti all’Assicurato nell’espletamento dell’attività di liquidatore non giudiziale di Società

d) le responsabilità derivanti all’Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale

e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 250.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo

f) l’apposizione dell’asseverazione per studi di settore come da normativa vigente

g) Le responsabilità in applicazione del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 in materia di Privacy e successive modifiche legislative e regolamenti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali

Oggetto dell’Assicurazione ed attività Oggetto dell’Assicurazione ed attività assicurativaassicurativa

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L’assicurazione vale inoltre:

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1. per la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117);

2. per la funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142);

3. per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l’Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l’incarico di effettuare tale pagamento;

4. per l’attività professionale dell’Assicurato svolta a favore delle Società di cui sia anche componente dell’organo amministrativo o del collegio sindacale;

5. si intende parificata all’attività dell’Assicurato quella svolta dall’azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in polizza in quanto di proprietà dell’Assicurato o nella quale l’Assicurato è interessato) limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell’Assicurato stesso;

6. per l’uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l’invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali ai sensi DPR 322/98 e successive modifiche

(segue)

Oggetto dell’Assicurazione ed attività Oggetto dell’Assicurazione ed attività assicurativaassicurativa

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L’assicurazione vale inoltre:

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7. per l’attività di Consulente del Lavoro esercitata direttamente dall’Assicurato o dai suoi collaboratori

8. Per l’attività di Attestatore di cui Regolamento di Funzionamento seguito accordo 22.10.2010 tra CNDCEC-ABI-UNIONCAMERE.

9. per l’attività di Mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati da D.lgs 28/10 dal D.M.180/10 , Decreto del 24.7.06, D.Lgs 5/03, D.M. 222/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti.

(segue)

Oggetto dell’Assicurazione ed attività Oggetto dell’Assicurazione ed attività assicurativaassicurativa

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L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell’Assicurato nel Mondo Intero escluso USA e CANADA; resta comunque inteso che l’assicurazione è regolata dalla Legge Italiana.

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale scelto dall’Assicurato per ciascun sinistro/anno (le opzioni prevedono massimali da € 250.000,00 a € 5.000.000,00 questi ultimi sono elevabili sino a € 15.000.000,00 su specifica richiesta). Per ogni sinistro le garanzie vengono prestate con franchigie fisse diversificate a seconda dei massimali opzionati (franchigie minime a partire da Euro 250,00 per ogni sinistro).

Estensione territoriale

Limiti di indennizzo

Sinistro

E’ la prima richiesta scritta di risarcimento presentata dal terzo e dall’assicurato.

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Sezione SecondaSezione SecondaNorme che regolano l’assicurazione in GeneraleNorme che regolano l’assicurazione in Generale

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L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denuncia di altre assicurazioni (deroga dell’art. 1910 C.C.) e in caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli Assicuratori (art. 1913 C.C.). Il sinistro viene pagato in proporzione al massimale delle polizze, anche se le stesse sono entrambe prestate da AIG.

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Salvo il caso di dolo, dopo liquidazione del sinistro la Società Assicuratrice (in deroga art. 1916 C.C.) non farà alcuna rivalsa nei confronti:

a) collaboratori, praticanti, tirocinanti, dipendentib) coadiutori, delegati e depositari dell’Assicuratoc) delle persone del cui operato l’Assicurato debba rispondere ad eccezione dei professionisti esterni

iscritti nei relativi albi

Il foro competente a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede dell’Assicurato

Norme che regolano l’assicurazione in generaleNorme che regolano l’assicurazione in generale

Altre assicurazioni

Foro competente

Diritto di surrogazione

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Oltre ai casi previsti per legge l’Assicurazione cessa:a) per decesso dell’Assicurato o scioglimento dello Studio Associato (in questo caso il rapporto assicurativo cessa con la prima scadenza annuale della polizza).b) per interruzione da parte dell’Assicurato all’esercizio della professione con cancellazione dall’Albo Professionale (in questo caso il rapporto assicurativo cessa con la prima scadenza annuale della polizza).c) in caso di radiazione o sospensione, per qualsiasi motivo, dall’Albo Professionale (il rapporto assicurativo cessa con effetto immediato).

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Norme che regolano l’assicurazione in generaleNorme che regolano l’assicurazione in generale

Cessazione del rapporto assicurativo

(segue)

Termini

Valgono i seguenti termini:a) Proroga assicurazione: rinnovo annuale automatico salvo disdetta da inviarsi con raccomandata r.r. nei 60

giorni precedenti la data di scadenzab) Denuncia sinistro: 10 gg. dall’evento e/o dalla data in cui sia pervenuta la richiesta di risarcimento e/o dalla

data in cui l’Assicurato ne sia venuto a conoscenzac) Recesso in caso di sinistro da parte della Società Assicuratrice : preavviso di 60 gg.

L’intera gestione della Convenzione (tra il CNDCEC e gli Assicuratori) e dei singoli contratti assicurativi è affidata all’ATI / Aon – Biverbroker – Acros – Banchero Costa. Dette Società di Brokeraggio opereranno nell’ambito di competenze territoriali.

Clausola Broker

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Sezione TerzaSezione TerzaCondizioni Aggiuntive (solo se espressamente richiamate)Condizioni Aggiuntive (solo se espressamente richiamate)

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All’Assicurato è data possibilità di estendere il contratto base con le seguenti “Condizioni Aggiuntive” che devono essere espressamente richiamate:

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A) Sindaco/Revisore contabile di Società di capitali non quotate e/o di Enti PubbliciA) Sindaco/Revisore contabile di Società di capitali non quotate e/o di Enti Pubblici (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 1% del sinistro

con un minimo di Euro 1.000,00 e massima di Euro 10.000,00) – Gli Assicuratori valuteranno caso per caso l’inserimento in garanzia di Società quotate.

A.1)Consigliere di Amministrazione in Società di capitali non quotate e/o di Enti PubbliciA.1)Consigliere di Amministrazione in Società di capitali non quotate e/o di Enti Pubblici (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 1% del sinistro

con un minimo di Euro 1.000,00 e massima di Euro 10.000,00) - Gli Assicuratori valuteranno caso per caso l’inserimento in garanzia di Società quotate, Istituti Bancari e/o Finanziari e Società di Calcio.

A.2)Membro di Organi di controllo e di sorveglianza in Società di capitali non quotate e/o di Enti A.2)Membro di Organi di controllo e di sorveglianza in Società di capitali non quotate e/o di Enti

PubbliciPubblici (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 10% del sinistro

con un minimo di Euro 3.000,00 e massima di Euro 20.000,00) - Gli Assicuratori valuteranno caso per caso l’inserimento in garanzia di Società quotate, Istituti Bancari e/o Finanziari e Società di Calcio.

B) Visto pesanteB) Visto pesante certificazione tributaria (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza)

Condizioni AggiuntiveCondizioni Aggiuntive

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Condizioni AggiuntiveCondizioni Aggiuntive(segue)

C) Assistenza fiscale - Visto di ConformitàC) Assistenza fiscale - Visto di Conformità (garanzia prestata con il limite base del massimale di legge previsto in € 1.033.000,00 polizza, elevabile

sino a € 5.000.000,00) – estensione di garanzia per l’apposizione del Visto di Conformità (visto leggero) per l’Assistenza Fiscale come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dal D.Lgs. 241/97, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell’Agenzia delle Entrate, dal D.L. 78/09, dalla Legge 102/09, e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge. Per questa garanzia, in caso di cessazione di polizza, l’assicurazione vale anche per richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate nei 5 anni successivi (POSTUMA). La Compagnia pagherà ai terzi eventuali sinistri senza applicare alcuna franchigia.

D) Attività presso i CAAF o CAFD) Attività presso i CAAF o CAF istituiti con Legge il 30.12.1991 n. 413 e successive modifiche legislative e regolamenti (garanzia prestata

nel limite del massimale di polizza)

E) Attività di Amministratori di stabiliE) Attività di Amministratori di stabili svolta nei modi previsti dall’art. 1130 e 1131 del C.C. e successive modifiche legislative e/o regolamenti

(garanzia prestata nel limite del massimale di polizza)

F) Attività di Curatela, Commissario giudiziale, LiquidatoreF) Attività di Curatela, Commissario giudiziale, Liquidatore per la responsabilità derivante nell’espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale

(garanzia prestata nel limite del massimale di polizza)

G) Vincolo di solidarietàG) Vincolo di solidarietà questa estensione garanzia (già operante per tutte le attività coperte dalla presente polizza base) fa

riferimento ai soli Assicurati che ricoprono gli incarichi di Sindaco/Revisore contabile e Consigliere di Amministrazione di Società e/o di Enti Pubblici nei casi in cui si dovessero trovare solidalmente responsabili con altri soggetti; gli Assicuratori risponderanno per quanto dovuto dall’Assicurato fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili.

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Condizioni AggiuntiveCondizioni Aggiuntive(segue)

H) Conduzione dello studio – RCT/OH) Conduzione dello studio – RCT/O relativamente alla suindicata estensione di copertura, la Società risponderà entro il limite del massimale

di Euro 250.000,00 per singolo sinistro / anno; è compresa la responsabilità civile personale dei dipendenti e la committenza auto (art. 2049 C.C.). Gli Assicuratori, se di interesse, garantiscono massimali maggiori.

Il sommario assicurativo di cui sopra e' un breviario meramente indicativo esclusivamente finalizzato a dare alcuni chiarimenti all'assicurato, fornendogli una panoramica delle clausole di maggior rilievo contenute nella polizza. Atteso tale suo carattere, tutto quanto in esso riportato deve quindi intendersi come un semplice richiamo di alcuni articoli e clausole che regolano il contratto che abbiamo inteso evidenziare e se del caso commentare senza che ciò valga in alcuna misura a modificare, alterare, escludere tutto quanto riportato nella polizza originale e nelle eventuali appendici. Talché', per quanto riguarda le clausole e i testi di garanzia vale esclusivamente quanto riportato nei rispettivi testi integrali previsti in polizza e nelle eventuali appendici cui raccomandiamo di fare in ogni caso riferimento.

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Tutela Legale Tutela Legale

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CHI PUO’ ADERIRECHI PUO’ ADERIRE

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al

CNDCEC

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al

CNDCECLo Studio AssociatoLo Studio Associato

Le Società EDP (compresi gli Amministratori).

Le Società di Servizi(compresi gli

Amministratori).

Le Società EDP (compresi gli Amministratori).

Le Società di Servizi(compresi gli

Amministratori).

Dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola ed eventuali collaboratori a

progetto.

Dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola ed eventuali collaboratori a

progetto.

Convenzione CNDCECConvenzione CNDCECDAS SpADAS SpA

Trattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della polizza che andrà a sottoscrivere l’Iscritto al CNDCEC

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Come Richiedere la polizzaCome Richiedere la polizza

SELEZIONARE IL MASSIMALE PER LA TUTELA LEGALE PER RICEVERE UN PREVENTIVO

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A titolo esemplificativo e non limitativo:A titolo esemplificativo e non limitativo:

>> le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro

>> le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio

>> le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.)

>> gli arbitrati per la decisione di controversie

Per quali spesePer quali spese

Per quali eventiPer quali eventi

1. 1. Le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile o la costituzione di parte civile in sede penale;

2. 2. La difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi

3. 3. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;

4. 4. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi quando vi sia sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato;

5. 5. La difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01;

6. 6. Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai: D. Lgs. 626/94 : Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs 196/03 : Norme sulla Tutela dei dati personali

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L’Assicurato ha facoltà di nominare autonomamente un legale di sua fiducia per la gestione del sinistro dandone informazione alla Società.

La Copertura di Tutela Legale può essere attivata per coprire le spese legali per agire contro la Compagnia della polizza RC Professionale qualora la stessa eccepisca un determinata richiesta di risarcimento

Peculiarità della CoperturaPeculiarità della Copertura

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A partire da € 45,00 per singolo Professionista e da € 120 per lo Studio Associato

Nessuna a carico del Professionista.

Premio lordo annuoPremio lordo annuo

GaranzieGaranzie

Franchigia per sinistroFranchigia per sinistro

A partire da € 10.000,00 e sino a € 80.000,00 per sinistro.

MassimaleMassimale

In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le inadempienze contrattuali su beni/servizi forniti; e in tutti gli altri casi in Europa.

Estensione TerritorialeEstensione Territoriale

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RC professionale obbligatoria – RC professionale obbligatoria – quale scenario?quale scenario?

- Aumento della domanda (anche in aree non impattate dall’obbligo)- Accordi / Convenzioni in crescita- Mercato soft - Aumento litigiosità / sinistrosità - Andamenti tecnici - regime di mutualità

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RC professionale obbligatoria – RC professionale obbligatoria – quale scenario?quale scenario?

Sinistri – split per richieste di risarcimento

mancato rispetto delle scadenze 25% errato calcolo delle imposte 44% fallimento / procedure concorsuali - (sindaco-revisore) 20% liquidatore fallimentare 2% altri procedimenti 9%

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Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneAvv. Alberto Manzella / Avvocato in TorinoDott. Federico Gattinoni / AON Dott. Roberto De Palma / AIG