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IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA’
AZIENDALE
a cura di
Francesco Creaco
Il Commerci@lista®
M O N O G R A F I E
Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria
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© Francesco Creaco, Reggio Calabria
© Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Reggio Calabria
© Il Commerci@lista®
Proprietà letteraria e tecnica riservata
Edito in Biella nel mese di aprile 2015
Direttore responsabile: Domenico Calvelli
Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria
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INDICE
Introduzione………………………………………….………………3
Dettato normativo e principi di riferimento………….…………..…5
Aspetti pratici…...………….………………………….…………..…7
Fattori indicativi della continuità aziendale……………….………18
Conclusioni …..……………….……………………………….……21
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INTRODUZIONE
La presente pubblicazione non ha lo scopo di fornire elementi di novità
rispetto al lavoro svolto da chi mi ha preceduto nell’illustrazione
dell'argomento trattato, ma vuole fornire uno spunto di riflessione
ulteriore rispetto alle nozioni statiche delle norme esaminate ed alle
nozioni dinamiche che ognuno di noi porta nel proprio bagaglio culturale
in virtù delle esperienze vissute sul campo.
L'argomento che verrà di seguito trattato, "il principio della continuità
aziendale", rappresenta, a mio avviso, un elemento cardine della nostra
professione in quanto, soprattutto in un periodo storico e duraturo di
crisi come quello che stiamo attraversando e che ci coinvolge ormai da
quasi un decennio, dobbiamo sempre più soffermare la nostra attenzione
su un aspetto quanto più sintomatico di un’attenta e dettagliata analisi
aziendale, anche in considerazione di una seria valutazione prospettica
del futuro verso cui si sta dirigendo l'azienda che stiamo osservando.
Non bisogna dimenticare che accanto alle esigenze dell’imprenditore
nostro cliente si affianca la crescente aspettativa da parte degli stakeholders
(clienti, fornitori,...) della società oltre che di tutti quegli altri soggetti
direttamente o indirettamente interessati alla verifica del bilancio
d’esercizio (analisti, investitori, istituti di credito, organi di stampa, ecc…)
inteso come documento riepilogativo ed informativo della realtà
aziendale ed anche come strumento rivelatore del futuro più o meno
immediato.
Nello svolgimento della nostra professione ci troviamo costantemente
soggetti alla “pressione” degli Istituti di Credito che, ormai protesi verso
la stabile negazione della concessione di crediti alle aziende, pretendono
di ricevere dei bilanci d’esercizio sempre più dettagliati e completi nelle
informazioni gestionali, salvo poi rettificarli sulla base degli obsoleti
quanto generici parametri contenuti negli indici di Basilea, inidonei ormai
a rappresentare la reale situazione aziendale, soprattutto in un anomalo e
perdurante periodo di crisi finanziaria come quello che stiamo
attraversando.
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Diventa così fondamentale, per noi professionisti, sensibilizzare l’organo
amministrativo alla redazione di una completa ed appropriata
informativa degli accadimenti aziendali, certi e prevedibili, affinché sia
chiaro e conoscibile ai terzi l’impatto dell’attuale crisi sulla situazione
economico – patrimoniale - finanziaria della società, sulle scelte operative
e strategiche previste e sugli eventuali correttivi programmati per adattare
la strategia dell'impresa al mutato contesto di riferimento. Occorre,
pertanto, indirizzare il management aziendale verso un’adeguata e
trasparente chiarezza informativa al fine di contribuire alla riduzione
dell’incertezza e delle correlate quanto probabili conseguenze negative.
Pertanto, per noi esperti del settore, l’ostacolo più arduo da superare sarà
rappresentato proprio da quel muro (difficilmente valicabile!) costruito
dall’imprenditore intorno a se stesso a protezione delle proprie idee
gestionali che, molto spesso, lo isolano completamente dal mondo
esterno, tanto è concentrato nel proprio “ego” di colui che tutto conosce
e che tutto sa.
Dopo tutto, egli è così convinto di avere in mano la soluzione ad ogni
problema che opera, di fatto, le proprie scelte senza sentire il bisogno di
consultarsi con il proprio consulente, salvo poi ritrovarsi dinnanzi a delle
situazioni di difficile risoluzione oppure di crisi ormai conclamate ed
irrisolvibili.
Ed è proprio per evitare simili situazioni che la nostra figura
professionale deve trovare la forza di imporsi e di affermare la propria
competenza nei confronti di un soggetto (leggasi imprenditore/cliente)
che ha il solo compito di dover ben comprendere l’esigenza di essere
“aiutato e supportato” sia nelle scelte aziendali future sia nella corretta
rappresentazione e pubblicizzazione delle stesse.
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DETTATO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO
La principale norma di riferimento in materia di continuità aziendale si
individua nell'art. 2423 bis del Codice Civile:
“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”.
A conferma dell’importanza dell’argomento trattato si evidenzia che,
oltre al Codice Civile, anche i Principi Contabili Internazionali si
occupano del concetto della continuità aziendale, precisamente lo IAS 1
“Presentazione del Bilancio” (paragrafi 13, 23 e 24) il quale prevede che:
- Paragrafo 13: “i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione
patrimoniale - finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un’entità.
Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di
operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di
rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico. Si
presume che l’applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con informazioni
aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione
attendibile.”
- Paragrafi 23 e 24: “nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale
deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della
continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare
l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la
direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative
incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla
capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, tali
incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella
prospettiva della continuazione dell’attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente
ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l’entità non è
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considerata in funzionamento. Nel determinare se il presupposto della prospettiva
della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di
tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato,
a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell’analisi dipende
dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Quando l’entità ha una storia di
redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto
della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate
analisi. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta
gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei
debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che
sussista il presupposto della continuità aziendale”
Oltre ai suddetti elementi normativi di riferimento, si segnalano:
• il Principio di Revisione n. 570;
• la Comunicazione della Consob del 6 febbraio 2009 n.
DEM/9012559 “Procedure di revisione e reazione di revisione in presenza di
problematiche connesse alla continuità aziendale”.
• il Documento congiunto tra Banca d’Italia, Consob e Isvap n. 2
del 6 febbraio 2009 “Informazioni da fornire nelle reazioni finanziarie (bilanci
annuali) sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione
di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime”.
• l’OIC n. 10 “Rendiconto finanziario”, ultimato nel mese di agosto
2014.
• il Decreto Leg.vo n. 159 del 6 settembre 2011, art. 41comma 5 (Codice Antimafia).
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ASPETTI PRATICI
Dopo aver individuato le principali norme di riferimento in materia di
“going concern”, passiamo ora ad esaminare gli aspetti pratici connessi
alla loro applicazione.
Seguendo pedissequamente l’ordine indicato nel paragrafo precedente,
iniziamo il nostro percorso applicativo esaminando ed approfondendo le
disposizioni contenute nell’art. 2423 bis C.C. il quale, nell’indicare le linee
direttive essenziali ai fini della corretta valutazione delle voci di bilancio,
introduce due nuovi principi: il principio di prudenza ed il principio di
continuazione dell’attività.
Il principio di prudenza “costringe” l’amministratore a dover valutare
le singole voci di bilancio secondo la diligenza del buon padre di famiglia,
prestando la massima attenzione nell’analisi di ogni singola voce esposta
e tenendo conto, in maniera prudenziale, dell’effettiva esistenza e
certezza del dato stesso.
In altre parole, l’organo amministrativo, unitario o collegiale:
- dovrà valutare attentamente l’importo dei crediti esposti in bilancio, per
singola voce, per gruppo di appartenenza e per periodo di formazione,
provvedendo ad incrementare il fondo svalutazione laddove vi sia il
ragionevole dubbio che uno o più crediti possano essere difficilmente
riscossi oppure procedendo allo stralcio dei crediti di modesto valore per
i quali non è economicamente perseguibile il recupero a mezzo di un
legale.
Si ricorda, a tal fine, che le norme di comportamento predisposte dal
Consiglio Nazionale in merito alla compilazione della Relazione sulla
Gestione prevedono la redazione di un apposito paragrafo attinente al
rischio di credito derivante dallo svolgimento dell’attività di cui
all’oggetto sociale.
A titolo esemplificativo, si riporta un modello informativo da inserire nel
corpo della Relazione sulla Gestione o, in caso di redazione del Bilancio
Abbreviato, nella Nota Integrativa :
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“Rischio di credito: il rischio di credito rappresenta l’esposizione al rischio di
potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla
controparte. La società, sulla base dell’attività svolta, della natura e della tipologia dei
crediti iscritti in bilancio, strettamente legati al “core business” aziendale, nella
fattispecie di tipo commerciale, è esposta al rischio di credito in misura più o meno
correlata alle situazione finanziaria attuale in cui versa l’intera economia nazionale e
mondiale. Dall’attenta analisi dei crediti presenti in bilancio e sulla base delle
informazioni in possesso dell’organo amministrativo, l’esposizione al rischio di
potenziali perdite è alquanto basso oltre che limitato al credito concesso ad alcune
piccole aziende, peraltro costantemente monitorato.”
- dovrà, altresì, verificare, in misura ancor più attenta, l’esatta indicazione
ed esposizione dei debiti “certi”, prestando maggiore attenzione verso
quei debiti “potenziali” che, come diremo in seguito, potranno
influenzare in maniera determinante il futuro aziendale, potenzialmente
esposto al verificarsi di un evento straordinario in grado di far venire
meno il concetto della continuità.
Si rammenta inoltre che, nella redazione della Nota Integrativa o della
Relazione sulla Gestione, paragrafo “Fatti di rilievo verificatisi nel corso
dell’esercizio in approvazione e/o in quello successivo”, l’organo amministrativo
dovrà evidenziare tutti quegli elementi di criticità che sono sorti
nell’esercizio in approvazione o che potrebbero sorgere durante
l’esercizio successivo, tali da generare o dar vita a delle conseguenze tali
da indurre gli stessi amministratori a dover relazionare ai terzi in merito a
quanto potrebbe accadere nell’immediato futuro, con preciso riferimento
al venir meno del principio della continuità “a favore” della liquidazione
aziendale.
- dovrà verificare periodicamente il risultato della gestione caratteristica e
di quella finanziaria, cercando di individuare e correggere
tempestivamente, laddove fosse possibile, quegli elementi di criticità che
potrebbero portare la società ad una perdita d’esercizio tale da azzerare il
capitale sociale. La ritardata rilevazione di una cospicua perdita o di uno
squilibrio finanziario importante, magari accertato in sede di chiusura
dell’esercizio, potrà costringere l’organo amministrativo e,
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conseguentemente, la compagine sociale alla messa in liquidazione della
società senza poter in alcun modo procedere alla “correzione” delle falle
venutesi a creare.
Se da un lato è stata segnalata l’importanza di una corretta valutazione ed
informazione degli accadimenti da parte dell’organo amministrativo, è
altresì opportuno precisare che il “principio della prudenza” dovrà essere
applicato in maniera equilibrata in modo tale che la sua pedissequa
applicazione non sfoci, al contrario, in una scorretta rappresentazione
della realtà aziendale.
Un organo amministrativo, “ossessionato” dal “going concern”,
potrebbe, infatti, orientare le proprie scelte verso delle soluzioni
gestionali che risulterebbero certamente inappropriate, perché frutto di
mere suggestioni, oltre che lesive della corretta gestione aziendale.
In altre parole, un uso scorretto del principio della prudenza potrebbe
condizionare in negativo il “core business” aziendale sottraendo allo
stesso le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il principio “di continuazione dell’attività” o del “going concern”,
per usare il termine anglosassone contenuto nel principio contabile OIC
5, prevede che, nella valutazione delle diverse attività e passività, i valori
iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l’azienda
prosegua la sua attività nel suo normale corso, in un futuro prevedibile,
ma comunque non inferiore a dodici mesi.
Come sappiamo, il bilancio d’esercizio, in corso di predisposizione ed
approvazione, rappresenta, per un’azienda “in corsa”, l’elemento di
collegamento tra la gestione patrimoniale, finanziaria ed economica
proveniente dagli esercizi passati e quella futura, il tutto applicabile ad
un’impresa in regime di normale funzionamento.
Nel caso in cui, al contrario, gli accadimenti, certi o prevedibili, sorti
successivamente alla redazione del bilancio, determinano il venir meno
del principio della continuità aziendale, risulta allora evidente e
consequenziale che le ordinarie valutazioni debbano essere
immediatamente modificate in ragione di quanto previsto dal principio
contabile OIC 5 che prevede il passaggio al criterio di liquidazione,
inteso come conservazione del patrimonio aziendale “come coacervo di beni
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destinato al realizzo diretto, all’estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci
dell’attivo netto residuo.”
Qualora, nel caso della liquidazione, si dovesse temporaneamente
proseguire nella continuazione dell’attività, gli amministratori dovranno
applicare dei principi di valutazione di tipo “conservativo e non dinamico”
posto che il capitale investito continuerà a mantenere la sua naturale
funzione di strumento finalizzato alla produzione del reddito.
Ad integrazione di quanto indicato dall’art. 2423 C.C., lo IAS 1, pur
riproponendo i medesimi concetti già esaminati, si sofferma con grande
attenzione sul ruolo delicato, in termini di responsabilità e competenza
gestionale - amministrativa, che ricade sulla “direzione aziendale” la quale
detiene, proprio per il ruolo che riveste, “l’ingrato compito” di dover
attentamente valutare ed esaminare tutti quegli aspetti di natura
gestionale, economico-patrimoniale, reddituale e finanziaria, che portano
lo stesso organo amministrativo a dover predisporre una bozza di
bilancio tale da garantire, ai soci ed ai terzi, il rispetto del principio di
continuità nella sua più ampia concezione.
Spesso, il giudizio espresso dall’organo amministrativo, in merito alla
sussistenza del principio di continuità, si basa sulle informazioni aziendali
disponibili nel momento in cui lo stesso viene oggettivamente osservato
ed analizzato; altre volte, però, tale compito risulta particolarmente
gravoso, come nei casi in cui la verifica della corretta applicazione del
“going concern” non dipende da una serie di fattori certi e determinati nel
loro “quantum”, come lo sono i crediti ed i debiti, ma è la diretta
conseguenza di avvenimenti ancora solo “potenzialmente realizzabili” la
cui esistenza non deriva da scelte che dovranno o potranno essere prese
dall’organo amministrativo, ma che addirittura potrebbero essere dallo
stesso subite: è il caso di una richiesta di risarcimento danni operata nei
confronti della società in seguito ad un’errata esecuzione dei lavori
commissionati oppure potrebbe essere il caso di un evento straordinario
quale, ad esempio, un incidente nel cantiere di produzione talmente
grave da far dubitare in merito alla reale possibilità di prosecuzione
futura e, pertanto, della probabilità che l’obiettivo di cui all’oggetto
sociale possa essere concretamente perseguito.
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In altri casi, il giudizio dell’organo amministrativo risulta condizionato
dalla scarsa conoscenza delle conseguenze, di natura civile, fiscale e
penale, che potrebbero derivare dall’assunzione di un impegno di natura
tipicamente commerciale.
In tutti i casi sopra citati, prevedibili e non, riveste particolare importanza
la figura del professionista che, da un lato, ben conosce il passato
dell’azienda cliente, ma, dall’altro, proprio per la specifica competenza
posseduta, è in grado di meglio prevedere il futuro verso il quale la stessa
si sta proiettando.
E’ la fattiva quanto continua collaborazione tra il professionista e
l’imprenditore l’elemento di base che consente a quest’ultimo di valutare
con la dovuta attenzione le immediate conseguenze delle scelte operative
che sta assumendo, sempre che la figura del professionista/interlocutore
sia così solerte e pressante nel fargli intendere la reale importanza di un
concetto tanto importante quanto, a volte, “nascosto” nel suo divenire.
In ogni caso, spetta alla direzione aziendale la gravosa responsabilità di
dover verificare la sussistenza del requisito esaminato, con l’obbligo e
non la facoltà di dover tempestivamente annotare in apposita sezione
della Nota Integrativa o della Relazione sulla Gestione, ove redatta, tutte
le notizie in proprio possesso che in qualche modo possono influenzare
il mantenimento del “going concern”.
A completamento del concetto sopra esposto e per una maggiore
completezza di informazioni, tenuto conto che frequentemente la
redazione del bilancio d’esercizio e dei relativi documenti allegati che lo
compongono viene oggettivamente predisposto presso i nostri studi,
occorre evidenziare che alcune delle informazioni necessarie all’organo
amministrativo, per una corretta analisi della reale situazione aziendale,
devono necessariamente provenire da noi stessi e dalla nostra
competenza professionale: mi riferisco, ad esempio, alla valutazione
del’azienda effettuata attraverso l’analisi degli indici di bilancio.
Per quanto sopra, ne segue che, nello svolgimento del nostro incarico
professionale, dobbiamo prestare la massima attenzione non solo agli
aspetti meramente fiscali degli accadimenti aziendali, ma anche a quelle
fattispecie come l’argomento trattato, che, se sottovalutate, potranno
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generare delle conseguenze spesso non più sanabili e con implicazioni di
natura civile e penale.
Sottovalutare una scadenza fiscale, come ad esempio il mancato invio
telematico di un modello F24, comportamento certamente errato e da
censurare proprio per l’impegno e la serietà che deve contraddistinguere
la nostra professione, ci darà modo di ovviare all’errore mediante
l’istituto del ravvedimento operoso mentre la sottovalutazione di un
principio come quello della continuità produrrà, in alcuni casi, delle
conseguenze talmente gravi da non poter essere in alcun modo sanate.
A conferma dell’importanza dell’argomento trattato, posto che il
principio della continuità aziendale interessa non solo il professionista
incaricato alla redazione del bilancio d’esercizio oppure alla valutazione
dell’azienda quale cliente di studio, ma anche lo stesso professionista
impegnato nello svolgimento dell’attività di Revisore Contabile, la
Commissione Paritetica per i Principi di Revisione ha elaborato il
documento di revisione n. 570.
A tale principio di revisione si agganciano sia la Comunicazione
Consob del 6 febbraio 2009 n. DEM/9012559 “Procedure di revisione e
reazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale”
sia il Documento congiunto tra Banca d’Italia, Consob e Isvap n. 2
del 6 febbraio 2009 “Informazioni da fornire nelle reazioni finanziarie (bilanci
annuali) sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione
di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime”.
Attraverso il suddetto documento la Commissione Paritetica a ciò
incaricata ha predisposto, a favore del professionista Revisore, un
vademecum di norme da applicare durante lo svolgimento dell’incarico
ricevuto, anche in considerazione della maggiore responsabilità che grava
sul professionista in merito al ruolo di “garante dei terzi creditori”
connaturato con l’incarico ricevuto.
Nella redazione della relazione di accompagnamento al bilancio
d’esercizio, l’organo di controllo dovrà prestare la massima attenzione al
criterio di valutazione adottato dall’organo amministrativo, procedendo,
laddove venissero riscontrati degli elementi tali da influire negativamente
sul processo produttivo e/o sulla prosecuzione dell’attività, alla
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tempestiva richiesta di chiarimenti da inoltrare allo stesso organo ed
anche ai soci.
Nel procedere alla valutazione operata dalla direzione, il Revisore dovrà
verificare i seguenti fattori:
- il processo seguito;
- le informazioni su cui si basa;
- i piani d’azione futuri.
A parere dello scrivente, la verifica del rispetto del principio della
continuità aziendale dovrà essere effettuata non solo in sede di
predisposizione della relazione di accompagnamento al bilancio, ma
anche nel corso delle verifiche trimestrali laddove, dalle informazioni
ricevute dall’organo amministrativo o comunque in possesso dell’organo
di controllo, potranno scaturire, nell’immediato futuro, degli accadimenti
negativi tali da compromettere il futuro aziendale.
Attendere il periodo di approvazione del bilancio, a volte molti mesi
dopo l’avvenuta manifestazione dell’accadimento aziendale
potenzialmente “pericoloso”, potrebbe rappresentare, in tal caso, una
mera presa d’atto del venir meno del principio del “going concern” con
evidenti conseguenze negative per la società, per i terzi e, perché no,
anche per l’organo di controllo, responsabile di non aver correttamente e
tempestivamente vigilato.
Può capitare che nel corso dello svolgimento di un incarico di revisore, il
professionista si trovi costretto a chiedere al socio di dover relazionare in
merito alla reale intenzione di voler proseguire nello svolgimento
dell’attività intrapresa posto che, ad esempio, nei primi mesi successivi
alla chiusura dell’anno solare oggetto di esame, è venuto meno un
contratto di rilevante importanza in termini di valore della produzione.
Qualora venissero identificati degli eventi o delle circostanze tali da far
sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell’impresa, il
Revisore dovrà:
(a) esaminare e valutare i piani d’azione futuri della direzione che si
basano sulla valutazione della continuità aziendale effettuata dalla stessa;
(b) raccogliere elementi probatori sufficienti ed appropriati per
confermare o meno l’esistenza di una incertezza significativa mediante lo
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svolgimento delle procedure di revisione ritenute necessarie,
considerando anche l’effetto di eventuali piani della direzione o altri
fattori attenuanti;
(c) ottenere elementi probatori sufficienti ed appropriati che confermano
la fattibilità dei piani della direzione nonché valutare il fatto che la loro
realizzazione porterà ad un miglioramento della situazione;
(d) stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni
successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria
valutazione;
(e) richiedere alla direzione delle attestazioni scritte relative ai piani
d’azione futuri.
Accertata la reale sussistenza di fatti o accadimenti, tali da poter far
nascere il ragionevole dubbio circa la sussistenza del requisito della
continuità, compito del Revisore unico o collegiale è quello di obbligare
lo stesso organo amministrativo a farne menzione nel documento di
accompagnamento al bilancio d’esercizio.
In ogni caso, pur nel rispetto della corretta informativa esposta
dall’organo amministrativo nella nota integrativa o nella relazione sulla
gestione, l’organo di controllo dovrà indicare e motivare nella propria
relazione di accompagnamento al bilancio d’esercizio quanto accertato
documentalmente in sede di verifica trimestrale oltre che sulle
informazioni ricevute presso la sede della stessa società.
Al contrario, in caso di mancata risposta da parte dell’organo
amministrativo o di inerzia da parte dei soci, pur sempre in presenza di
accadimenti tali da compromettere la futura gestione operativa, l’organo
di controllo, con i poteri sostitutivi dell’organo amministrativo, dovrà
procedere alla immediata richiesta di messa in liquidazione della società.
E’ opportuno comunque sottolineare che la sopravvivenza o il fallimento
di un’impresa non può essere sempre e comunque prevista perché molte
situazioni di crisi aziendali sono collegate ad eventi non prevedibili al
momento della valutazione.
La responsabilità del Revisore è comunque limitata ai compiti che gli
sono propri ed è pertanto riconducibile ai risultati ed agli accadimenti di
cui è venuto a conoscenza o dei quali avrebbe potuto averne in virtù
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della propria specifica competenza in seguito alle procedure di revisione
svolte.
L’arco temporale entro il quale il revisore dovrà raccogliere le necessarie
informazioni circa la capacità dell’impresa di poter continuare ad operare
nel prevedibile futuro dovrà individuarsi entro i 12 mesi successivi alla
data in cui sta procedendo ad una delle verifiche obbligatorie oppure
dalla data in cui è venuto a conoscenza di un accadimento
pregiudizievole per la prosecuzione dell’attività.
Proseguendo nell’analisi degli aspetti normativi o di indirizzo normativo,
si segnala che nel mese di agosto 2014 l’Organismo Italiano di
Contabilità ha concluso la revisione del principio contabile n. 10
“Rendiconto Finanziario”, destinato alle società che redigono il bilancio
d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile ed è applicabile a
partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014.
Sebbene il Codice Civile non preveda espressamente la redazione del
rendiconto finanziario come schema di bilancio obbligatorio, l’O.I.C. ha
deciso di dedicare al rendiconto finanziario un apposito principio
contabile da applicare a tutte le tipologie societarie proprio per il
contenuto di informazioni che lo stesso contiene.
Ma vediamo solo brevemente cos’è il rendiconto finanziario: è un
prospetto contabile che evidenzia le cause di variazione, positive o
negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio
e fornisce informazioni utili per la valutazione della situazione finanziaria
della società o del gruppo (compresa la liquidità e solvibilità)
nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.
I benefici informativi del rendiconto finanziario sono molteplici.
Il rendiconto permette, tra le atre cose, di valutare:
a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di
impiego/copertura;
b. la capacità della società o del gruppo di affrontare gli impegni finanziari a breve
termine;
c. la capacità della società o del gruppo di autofinanziarsi.
Le informazioni desunte dal rendiconto finanziario consentono,
pertanto, di poter comparare i risultati ottenuti tra società differenti o
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nell’ambito della stessa società in esercizi differenti in quanto la
determinazione dei flussi finanziari non presenta particolari incertezze
valutative rispetto ad altre grandezze ricavabili dallo stato patrimoniale o
dal conto economico.
L’ammontare dei flussi finanziari ottenuti dalla gestione reddituale
rappresenta un importante elemento di valutazione in quanto ci consente
di comprendere come l’andamento economico della gestione si possa
ripercuotere sulla dinamica finanziaria dell’impresa.
Ed è proprio per il suo elevato contenuto di informazioni finanziarie,
unitamente ai riflessi di carattere economico e reddituale ai quali le stesse
sono correlate, per il presente e per l’immediato futuro della società, che
il nuovo rendiconto finanziario risponde ed è in linea con le disposizioni
di cui all’articolo 2423, comma 2 del Codice Civile le quali, lo ricordiamo
ancora una volta, prevedono che il bilancio deve esser redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società oltre al risultato economico
dell’esercizio.
Nel concludere con l’analisi degli aspetti normativi, ma certamente non
ultimo in termini di importanza proprio per la tematica affrontata,
passiamo infine a considerare le disposizioni contenute nell’art. 41
(gestione delle aziende sequestrate) del D.L.vo n. 159/2011 (Codice
Antimafia) il quale, al comma 5, prevede quanto segue: “Se mancano
concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il
parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in
liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1.”
Tralasciando l’ultimo periodo del comma 5, che introduce un tema non
trattato con il presente documento, non possiamo non rilevare come tra i
compiti del Dottore Commercialista/Amministratore Giudiziario rientra
proprio quello di valutare se esistono concrete possibilità di proseguire o
riprendere l’attività interrotta per l’intervenuto sequestro.
Infatti, ad una prima fase destinata all’esecuzione degli adempimenti
connessi all’intervenuto sequestro, occorre procedere ad un’attenta
analisi degli indicatori economico-finanziari-gestionali previsti dal
principio di revisione n. 570 di cui al paragrafo successivo.
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Accade spesso che il sequestro dell’azienda coinvolge, ad esempio, il
management aziendale che, proprio in ragione del ruolo svolto in
precedenza all’interno della stessa ditta, deve essere di fatto sostituito.
Può inoltre accadere, sempre in considerazione dei fattori elencati al
successivo paragrafo, che il sequestro disposto dall’Autorità Giudiziaria
produce:
- la rescissione di contratti di fornitura;
- il cambiamento, in peius, delle condizioni di pagamento da applicarsi nei
confronti dei fornitori in ragione del fatto che la comune prassi
commerciale del pagamento a mezzo di assegni post-datati non è più
praticabile;
- la revoca dei fidi precedentemente deliberati dagli Istituti di Credito;
- l’impossibilità di procedere alla cessione della merce presente in
magazzino perché non conforme alle disposizioni di legge.
Di fronte a tali oggettive problematiche, laddove riscontrate,
l’amministratore giudiziario ha l’obbligo, in virtù degli argomenti fin qui
elencati, di informare l’A.G. circa l’impossibilità di poter proseguire nello
svolgimento dell’attività per palese violazione del principio di continuità.
Ciò è quanto prevede, in sintesi, l’articolo 41 comma 5 sopra riportato il
quale, come abbiamo letto, dispone, con assoluta perentorietà, che, in
assenza di concrete possibilità di prosecuzione, deve essere disposta la
messa in liquidazione della società.
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FATTORI INDICATIVI DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE
Il Principio di Revisione n. 570 individua, per macroclassi, tre tipologie di
fattori comunemente riscontrati nelle crisi aziendali:
1. Indicatori economico-finanziari.
2. Indicatori gestionali.
3. Altri indicatori.
Entrando nel dettaglio di ogni singola macroclasse, come sopra indicate,
si ritiene opportuno segnalare solo le più ricorrenti.
1. INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI .
Per le società in genere:
• Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo.
• Incapacità di saldare i debiti.
• Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti.
• Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle
attività che generano cash flow.
• Consistenti perdite operative generate dalla contrazione del valore della
produzione.
• Cambiamento in peius delle condizioni di pagamento concesse dai
fornitori.
• Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti
necessari alla ripresa del fatturato ovvero per altri investimenti necessari.
• La comunicazione degli istituti di credito di non voler rinnovare i fidi
deliberati in precedenza oppure, in caso di mantenimento degli stessi, il
mancato ampliamento, laddove richiesto.
• Il maggior ricorso a garanzie, fidejussioni, ecc.
Per le società quotate o che ricorrono al credito:
• Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano
prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso.
Eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività
a lungo termine.
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• Indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei
finanziatori e altri creditori.
Le due situazioni sopra indicate, soprattutto la seconda, hanno
rappresentato la genesi del dissesto economico-finanziario che ha
caratterizzato molti gruppi nazionali ed internazionali di rilevante
importanza.
2. INDICATORI GESTIONALI
Se gli indicatori economico – finanziari sono immediatamente rilevabili
dal professionista, anche in considerazione della loro naturale
quantificazione numerica, gli indicatori gestionali, al contrario, non sono
quantificabili in termini monetari.
Nella presente macroclasse possiamo ricomprendere:
• la perdita di amministratori o del management senza possibilità alcuna
di poterli sostituire;
• la perdita di fatturato in alcuni mercati fondamentali a causa della
concorrenza oppure in seguito all’intervenuta modifica di leggi;
• l’intervenuta rescissione di contratti di fornitura;
• la revoca della licenza commerciale;
• la contrazione della forza lavoro con particolare riferimento alla perdita
di personale altamente qualificato e di difficile sostituzione;
• repentino cambio delle condizioni di mercato.
Gli indicatori sopra esposti possono essere facilmente riscontrati sia dal
professionista incaricato alla tenuta delle scritture contabili/consulenza
sia dal Revisore durante le periodiche riunioni collegiali.
3. ALTRI INDICATORI
Quest’ultima categoria racchiude alcuni indicatori sicuramente non
monetari ma, spesso, di chiara derivazione gestionale.
E’ opportuno precisare che, seppur catalogate nella terza macroclasse, gli
elementi di crisi di seguito indicati rivestono la medesima importanza dei
precedenti e sono meritevoli di una costante attenzione da parte dei
soggetti interessati.
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Certo, l’accertamento di uno dei fattori di seguito illustrati non porta
automaticamente all’esistenza di problemi di continuità aziendale, ma
deve essere oggettivamente considerato ed illustrato nell’informativa di
bilancio.
Tra i tanti fattori potenzialmente classificabili nella esaminata
macroclasse evidenziamo, ad esempio:
il danno ambientale generato da una linea di produzione;
la morte di personale dipendente dell’azienda a causa di un incidente
sul lavoro.
• la nascita di un contenzioso legale e/o fiscale che, in caso in
soccombenza, potrebbe comportare obblighi di risarcimento o di
pagamento di imposte tali da non poter essere rispettate dall’impresa;
• la promulgazione di nuove disposizione normative sfavorevoli
all’impresa.
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CONCLUSIONI
L’art. 2423 bis del Codice Civile, lo IAS 1 “Presentazione del Bilancio”, il
Principio di Revisione n. 570, la Comunicazione della Consob del 6
febbraio 2009 n. DEM/9012559, il Documento congiunto tra Banca
d’Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, l’OIC n. 10
“Rendiconto finanziario” e l’art. 41 comma 5 del D.L.vo n. 159/2011
trattano l’argomento del principio della continuità.
Quanto esposto nel presente documento, indubbiamente non in maniera
esaustiva, vuole essere un mero strumento di riflessione su un argomento
prettamente di natura “civilistica” sul quale, a parere dello scrivente, non
ci si sofferma abbastanza.
Dobbiamo sempre più convincerci che in un periodo di grossa incertezza
finanziaria, come lo è quello che stiamo attualmente attraversando, la
rappresentazione veritiera e corretta degli accadimenti aziendali debba,
per forza di cose, costituire l’elemento principale nella redazione del
bilancio d’esercizio. D’altro canto, l’attività imprenditoriale posta in
essere dal nostro cliente non si ferma al solo esercizio in corso di
approvazione, ma è proiettata verso un futuro più o meno lungo che
dipende, certamente, dalle scelte che verranno poste in essere dal
management aziendale, ma che dovrà, per forza di cose, essere
supportata dalla competenza e dalla conoscenza che è racchiusa nella
nostra figura professionale.
Occorre rammentare che nel preciso momento in cui viene predisposto il
bilancio dell’esercizio appena concluso, l’azienda non è statica, ma
continua a proiettarsi verso il futuro affrontando un mercato alquanto
instabile ed incerto nel suo divenire. Diventa così necessario affrontare le
problematiche connesse ai rischi potenziali in cui il core business
aziendale potrebbe imbattersi, segnalando ed informando
opportunamente gli stakeholders attraverso la compilazione degli
appositi paragrafi previsti nei vari documenti che compongono il bilancio
d’esercizio.
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Ed ecco che proprio al principio della continuità deve essere rivolta
l'attenzione del professionista il quale, nella valutazione della sussistenza
dei necessari requisiti economico-finanziari per la prosecuzione
dell'attività, oltre agli strumenti normativi e di prassi testè esaminati, deve
fare riferimento alla propria tenacia, all'intuito professionale ed
all'adeguata formazione.
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Edito in Biella nel mese di aprile 2015
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