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ODCEC di Torino, 07 maggio 2010 – Torino IncontraRelatori: Massimo Boidi, Roberto Frascinelli, Alessandro Gallone

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Dal controllo contabile alla Dal controllo contabile alla Revisione LegaleRevisione Legale

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PREMESSEPREMESSE

L’introduzione nel nostro ordinamento del D.Lgs. 39/2010 apre nuove

opportunità di estremo interesse professionale in tema di controlli societari.

Alcuni aspetti operativi vengono presentati attraverso le slides (non

esaustive) che seguono, con l’intento di aprire un dibattito sulle esperienze

e sulle metodologie da applicarsi in modo coerente con la dimensione e

l’attività della società oggetto di controllo e con il suo assetto organizzativo.

Pertanto queste prime slides non sono da considerarsi come ipotesi di linee

guida proposte dall’ODCEC di Torino, bensì, come un contributo dei relatori

ed un tentativo per consentire di evidenziare le aree più rilevanti di

intervento del Revisore con l’auspicio di dar corso ad un costruttivo

confronto sulla tematica in attesa degli emanandi Principi di Revisione di

provenienza UE (art. 11 D.Lgs. 39/2010), e alla evoluzione della specifica

normativa.

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REVISIONE LEGALE REVISIONE LEGALE DefinizioneDefinizione

L’art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 39/2010 stabilisce che la Revisione Legale è la Revisione dei Conti annuali e dei Conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del D.Lgs 39/2010.

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I CONTROLLI SULLA CONTABILITÀI CONTROLLI SULLA CONTABILITÀ

L’art. 14, comma 1, punto b) del D.Lgs. 39/2010 stabilisce che i revisori

“Verificano, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”.

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VERIFICHE PERIODICHEVERIFICHE PERIODICHE

Le principali verifiche periodiche che competono al revisore riguardano:

a. analisi comparativa (variazioni rispetto agli esercizi precedenti, rispetto al budget etc..), calcolo degli indici (variazione improvvisa degli stessi, variazione dei prezzi di vendita, obsolescenza del magazzino etc..), discussione con la direzione (riduzione degli affidamenti, politica di pianificazione/riorganizzazione etc..) e sondaggi di conformità;

b. verifica degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

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REGOLARE TENUTA DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ CONTABILITÀ

Sulla regolare tenuta delle scritture contabili, dal punto di vista civilistico, si richiama:

segue

NORMATIVA OBBLIGHI

Art. 2215 c.c.

Art. 22 DPR 600/1973

NUMERAZIONE PROGRESSIVA E BOLLATURA

I libri obbligatori, libro giornale e libro degli inventari sono da numerare progressivamente e da bollare in ogni foglio; l’Ufficio del registro o un notaio devono dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero di fogli che li compongono

Art. 2216 c.c. come modificato dalla L. 489/94.

Art. 22, DPR 600/1972

VIDIMAZIONE ANNUALE

La L. 489/94 ha abolito l’obbligo di vidimare periodicamente il libro giornale e il libro degli inventari

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NORMATIVA OBBLIGHI

Art. 2219 c.c.

Art. 22, DPR 600/1973

CRITERI PER LA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI-Rilevazione giornaliera di ciascuna operazione relativa all’esercizio d’impresa;-norme di un’ordinata contabilità;-senza spazi in bianco;-senza interlinee;-senza trasporti a margine;-senza abrasioni (le cancellature devono permettere la leggibilità delle parti modificate).

Art. 2220 c.c.

Art. 22 DPR 600/1973

CONSERVAZIONI DELLE SCRITTURE CONTABILI

In base al c.c.: almeno 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.

In base alle norme tributarie: fino alla prescrizione degli accertamenti del periodo d’imposta (il DPR 600/1973, art. 43, al termine del quinto anno dopo la dichiarazione, il DPR 633/1972, art. 57, al termine del quarto /quinto anno dopo la dichiarazione)

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CONTABILITÀ INATTENDIBILECONTABILITÀ INATTENDIBILE

Sulla “contabilità inattendibile”, dal punto di vista fiscale, il riferimento legislativo è il DPR 570/1996:TIPO DI IRREGOLARITÀ

OGGETTO POSTE INTERESSATE

FORMALE

Art. 1, c.1. DPR 570/96

-Piano dei conti;- Annotazioni in Bilancio

-Disponibilità liquide specificate in bilancio;-Crediti e debiti indicati singolarmente nei partitari (Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti)-Versamenti e prelevamenti del titolare o dei soci o associati;-Criteri adottati per la valutazione delle rimanenze specificati

segue

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CONTABILITÀ INATTENDIBILECONTABILITÀ INATTENDIBILE

TIPO DI IRREGOLARITÀ

OGGETTO POSTE INTERESSATE

SOSTANZIALE

Art. 1 c.1, DPR 570/96

Art. 2 c. 1 DPR 570/96

-Mancata indicazione di registrazioni

- Scostamenti tra valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche e valori indicati in contabilità;- omessa indicazione di uno o più beni strumentali nelle scritture contabili;- omessa contabilizzazione di compensi a lavoratori dipendenti.

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OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DELLA OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DELLA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIOREVISIONE LEGALE DEL BILANCIO

I principi generali a cui il revisore deve attenersi sono:

• Indipendenza (art. 10)• Integrità• Obiettività (art. 10) • Competenza e diligenza• Riservatezza• Professionalità• Rispetto dei principi tecnici. • Il revisore deve pianificare e svolgere la

revisione con un atteggiamento di scetticismo professionale.

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OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DELLA OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DELLA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIOREVISIONE LEGALE DEL BILANCIO

INDIPENDENZALa norma sull’indipendenza (art. 10) prevede che il revisore legale si trovi in una posizione di indipendenza FORMALE e SOSTANZIALE nello svolgimento dell’incarico di revisione. Il revisore legale NON DEVE ESSERE IN ALCUN MODO COINVOLTO NEI PROCESSI DECISIONALI AZIENDALI.

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OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DELLA OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DELLA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIOREVISIONE LEGALE DEL BILANCIO

INDIPENDENZA ED OBIETTIVITÀ (art.10)

L’indipendenza consiste nell’insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi di legge o di regolamento. Pertanto il revisore deve rifiutare un incarico qualora constati la sussistenza di circostanze o vincoli che possano influenzare il suo giudizio, ovvero quando particolari circostanze possano sollevare nel terzo, informato, obiettivo e ragionevole, il fondato dubbio della mancanza di indipendenza o che la stessa sia compromessa.

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OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DELLA OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DELLA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIOREVISIONE LEGALE DEL BILANCIO

Ragionevole sicurezzaLa Revisione Legale svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione Europea (art. 11 D.Lgs. 39/2010) è mirata a fornire una ragionevole sicurezzaragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

A tal fine il revisore deve acquisire ogni elemento probativo ritenuto necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile.

 

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OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DELLA OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DELLA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIOREVISIONE LEGALE DEL BILANCIO

La revisione legale è comunque soggetta a limitazioni intrinseche che influenzano la capacità del revisore di individuare errori significativi, limitazioni possono, ad esempio derivare:

• dall’utilizzo di verifiche a campione;• dalle limitazioni intrinseche in qualunque sistema contabile ed in qualunque

sistema di controllo interno (per esempio la possibilità di collusione);• dalla natura persuasiva piuttosto che conclusiva di molti elementi probativi;• da elementi soggettivi di valutazione sul bilancio (ragionevolezza delle

stime, apprezzamenti e conclusioni sugli elementi , ecc.);• dalle determinazione della natura, della tempistica e dell'estensione delle

procedure di revisione.

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MANDATOMANDATO

L’incarico di revisore legale viene deliberato dall’assemblea dei Soci. Nei casi di distinzione dei controlli tra i Sindaci e il Revisore contabile, ai sensi dell’art. 13, l’Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo per l’intera durata dell’incarico, nonché gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo.

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MANDATOMANDATONatura dell’incaricoNatura dell’incarico

Revisione legale del Bilancio d’esercizio• Riferimento ai Principi di Revisione emanati dall’Unione

Europea (fino alla adozione dei predetti principi la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni ed ordini professionali e dalla CONSOB ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.Lgs 39/2010).

• Libero accesso del revisore alle scritture contabili e a tutte le informazioni aziendali e ottenimento di conferma scritta da parte della Direzione della veridicità e completezza delle informazioni fornite nel corso dell’incarico.

• Inoltre dovrà verificarsi un significativo flusso informativo tra il Revisore Legale e il Collegio Sindacale (art. 2409 septies c.c.). (segue)

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MANDATOMANDATO Natura dell’incarico Natura dell’incarico

(segue)

• Occorre precisare che la responsabilità della redazione del bilancio di esercizio e della correttezza delle informazioni in esso contenute, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili, dell’adeguatezza del sistema di controllo interno e dell’integrità del patrimonio sociale compete agli Amministratori della Società.

• I Revisori Legali sono, invece, “interamente responsabili dell’espressione del relativo giudizio” ai sensi dell’art. 14, comma 6, D.Lgs. 39/2010).

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MANDATOMANDATO Natura dell’incarico Natura dell’incarico

Il Controllo contabile di cui all’ Art. 2409 bis del Codice Civile, è stato sostituito dall’art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (“Revisione Legale dei Conti”)

Sono quindi abrogati gli articoli 2409 ter,quater, quinquies e sexies del codice civile.

L’innovata normativa stabilisce, all’art. 14, che il Revisore Legale incaricato di effettuare la revisione legale dei conti:

a. esprima con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

b. verifichi nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

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MANDATOMANDATOModalità di svolgimento dell’incarico di revisione legale del Modalità di svolgimento dell’incarico di revisione legale del

Bilancio di esercizioBilancio di esercizio

L’intervento di revisione si svolge – in sostanza - in due fasi operative, da svolgersi rispettivamente prima e dopo la data di chiusura dell’esercizio ed il cui contenuto può riassumersi come segue:

a) Fase di pianificazione e preliminare

b) Fase finale

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FASE DI PIANIFICAZIONEFASE DI PIANIFICAZIONE

Il Revisore Legale – all’inizio del mandato - contatta il soggetto precedentemente incaricato della revisione, al fine di ottenere tutte le informazioni utili per la revisione (art. 9 comma 2 D.LGs. 39/2010):

• procede all’esame della struttura ed organizzazione della Società, dei suoi sistemi contabili e delle caratteristiche della gestione;

• procede allo sviluppo di un programma di lavoro di procedure di verifica, da applicare a tutte le poste del Bilancio, tenuto conto della conoscenza acquisita delle procedure contabili-amministrative con riferimento:

  - agli obiettivi di controllo che tali procedure devono soddisfare al fine di salvaguardare il patrimonio sociale e garantire l’attendibilità dei dati contabili;- ai controlli specifici previsti nelle procedure stesse al fine di raggiungere tali obiettivi .

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FASE DI PIANIFICAZIONEFASE DI PIANIFICAZIONE

Consiste in sintesi:• nella valutazione dell’adeguatezza dei controlli

esistenti e determinazione delle loro implicazioni sull’attendibilità ed integrità dei dati contabili allo scopo di determinare il rischio di revisione connesso allo svolgimento dell’incarico.

• nella predisposizione di programmi di revisione riassuntivi dell’attività da svolgere sia in questa fase che in quella finale.

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FASE DI PIANIFICAZIONEFASE DI PIANIFICAZIONE

• in verifiche preliminari comporterebbero anche riscontri fisici a campione sulle immobilizzazioni tecniche, scorte, valori di cassa, ecc., nonché la predisposizione ed invio delle lettere di conferma relative ai rapporti bancari, crediti verso clienti, debiti verso fornitori ed istituti finanziari, eventuali pratiche affidate ai legali.

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FASE FINALEFASE FINALE

Consiste in sintesi:1. Aggiornamento delle verifiche di conformità

procedurale, relative alle aree più significative del Bilancio, con l’obiettivo di confermare o meno l’estensione dei controlli e delle verifiche da effettuare sulle voci dello stesso già determinati nel corso della fase di pianificazione.

2. Riconciliazione delle conferme, richieste ed ottenute da terzi, con la contabilità sociale.

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FASE FINALEFASE FINALE

3. Effettuazione dei controlli e delle verifiche sulle poste di bilancio, tenuto conto di quanto descritto al precedente punto 1, sulla base di programmi di lavoro specifici predisposti per i principali cicli aziendali e voci di bilancio, sia con riferimento allo stato patrimoniale che al conto economico.

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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO LEGALECONTROLLO LEGALE

(Parte operativa)(Parte operativa)

Il lavoro consiste nella:• valutazione (o aggiornamento) del grado di

affidabilità del sistema contabile-amministrativo e del connesso sistema dei controlli interni;

• esame dei libri obbligatori;• esame dell’esistenza dei documenti formali

relativi agli adempimenti tributari e previdenziali e verifica con il metodo del campione dei documenti comprovanti i pagamenti dei relativi oneri;

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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO LEGALECONTROLLO LEGALE

• svolgimento di opportuni sondaggi a campione per accertare che le operazioni di gestione vengano rilevate nelle scritture contabili in conformità alle procedure previste dal sistema contabile-amministrativo e dal connesso sistema dei controlli interni della società;

• lettura dei libri sociali;• raccolta di informazioni sull’ultimo bilancio

periodico disponibile dell’esercizio in corso, nonché sull’ultimo budget o altro dato previsionale per l’esercizio in corso;

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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO LEGALECONTROLLO LEGALE

• colloquio con la Direzione con lo scopo di ottenere informazioni sulle operazioni ed eventi significativi del periodo;

• colloquio con il collegio sindacale;• eventuali riscontri documentali per operazioni

particolarmente significative o caratterizzate da particolare rischiosità;

• Le verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili sono normalmente eseguite trimestralmente (com. Consob 99023932 del 29 marzo 1999)

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LA PIANIFICAZIONELA PIANIFICAZIONE

È intesa come sensibilità del Revisore che, sulla base delle sue esperienze professionali, esaminata la dimensione della società e la sua attività, una volta esperite le verifiche preventive volte a delimitare il “campo d’azione”, deve permettere di:

• acquisire una conoscenza della società;• sviluppare una strategia generale ed un approccio

dettagliato tenendo conto della natura, della tempistica e dell'ampiezza delle procedure di revisione;

• prestare la dovuta attenzione alle aree importanti della revisione;

• identificare i problemi potenziali.

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LA PIANIFICAZIONELA PIANIFICAZIONE

La Pianificazione comprende:• il piano generale di revisione che

documenta e indica chiaramente l’ampiezza e le modalità di svolgimento della revisione;

• la conoscenza dell'impresa;• la comprensione dei sistemi contabile e di

controllo interno;• i rischi e la significatività;

Altri aspetti da monitorare: continuità aziendale e parti correlate.

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LA PIANIFICAZIONELA PIANIFICAZIONE

IL PROGRAMMA DI REVISIONE • Documentare la natura, la tempistica e

l’ampiezza delle procedure di revisione pianificate e necessarie al fine di realizzare il piano generale di revisione. Se ci si avvale di collaboratori anche il complesso di istruzioni per gli esecutori del lavoro di revisione e lo strumento di controllo e di documentazione di un’adeguata esecuzione del lavoro.

• Il programma di lavoro può inoltre specificare gli obiettivi della revisione per ogni area.

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LA PIANIFICAZIONELA PIANIFICAZIONE

Nella predisposizione del programma di revisione, il revisore deve considerare, in modo coerente con la dimensione della società e la sua attività:

• la specifica valutazione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e dei risultati attesi dallo svolgimento delle procedure di validità. Il revisore deve inoltre indicare quando devono essere svolte le procedure di conformità e le procedure di validità.

• I cambiamenti del piano generale e del programma di revisione in quanto “processi continui”.

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LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONELA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE

Con la “Documentazione della Revisione” (o “carte lavoro”) si intende la formalizzazione delle procedure di revisione svolte (secondo la pianificazione), dei relativi elementi probativi ottenuti e delle conclusioni raggiunte dal Revisore.

Le carte di lavoro:• assistono e COMPROVANO la pianificazione e lo

svolgimento del lavoro di revisione;• assistono e COMPROVANO il RIESAME del lavoro di

revisione svolto;• costituiscono gli elementi probativi risultanti da lavoro

svolto a SOSTEGNO del giudizio espresso dal revisore.

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LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONELA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE

Il contenuto delle singole carte di lavoro deve comprendere:

• l'obiettivo specifico che si vuole conseguire;

• la fonte dell'informazione;• l'indicazione del lavoro di revisione

svolto con il riferimento ai documenti originali esaminati;

• le conclusioni raggiunte.

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LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONELA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE

Elementi formali delle carte di lavoro

• identificazione della società;

• data del bilancio in esame;

• firma del soggetto che ha svolto il lavoro e di chi lo ha riesaminato;

• data in cui è stato svolto e rivisto il lavoro;

• numerazione secondo un indice progressivo prestabilito.

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LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONELA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE

Le modalità di organizzazione della documentazione.Le carte di lavoro, classificate in modo da facilitare l'accesso alle informazioni in esse contenute, sono suddivise in:

- carte di lavoro ad uso pluriennale;

- carte di lavoro ad uso corrente.

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LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONELA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE

CARTE DI LAVORO AD USO CORRENTE• Documentazione della pianificazione del lavoro • Attestazioni dei legali rappresentanti della società• Sezioni: programmi e carte di lavoro delle aree di

bilancio • Lettere dei consulenti della società • Prospetto riassuntivo degli errori rilevati nel corso della

revisione • Considerazioni conclusive del revisore

Le carte di lavoro ad uso corrente sono una raccolta sistematica di documenti riguardanti informazioni di rilevanza specifica per il bilancio oggetto di revisione.

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LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONELA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE

CARTE DI LAVORO AD USO PLURIENNALE Raccolta sistematica di documenti che possono avere una

rilevanza anche nei successivi lavori di revisione:• Dati storici di base (Atto costitutivo e statuto vigente,

Certificati di iscrizione, Organigramma dell'azienda, ecc.).

• Contratti ed accordi (Lavoro, mutui, affitti, leasing, ecc.).• Informazioni sui sistemi contabile e di controllo interno e

sui principi contabili adottati.• Informazioni sulle componenti storiche del bilancio (imm.

tecniche, magazzino, ecc.).• Informazioni di carattere tributario (riassunto della

posizione fiscale, copie dichiarazioni, ecc.)

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LIBRO DELLA REVISIONE CONTABILELIBRO DELLA REVISIONE CONTABILE

Il libro della revisione può non essere più predisposto, in quanto la sua tenuta è diventata facoltativa. Esso è quindi sostituito dalle “carte di lavoro”, unico mezzo tecnico riconosciuto a provare ex-post la qualità della revisione e, quindi, le carte di lavoro costituiscono il mezzo di prova ai fini delle eventuali responsabilità addebitate al revisore legale. Le carte di lavoro, con in allegato i documenti/atti consultati, devono essere poi conservate per un decennio (Art. 14 comma 7 D.Lgs. 39/2010).

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GLI EFFETTI CONNESSI ALLA CONFORMITA’ GLI EFFETTI CONNESSI ALLA CONFORMITA’ ALLE LEGGI ED A REGOLAMENTIALLE LEGGI ED A REGOLAMENTI

COMUNICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATELe non conformità rilevate dal revisore devono essere tempestivamente comunicate alla Direzione, al Collegio Sindacale e alle altre eventuali autorità di controllo con le modalità che si riterranno più opportune.

Conseguenze:• effetti sull’espressione del giudizio del

revisore; • rinuncia all’incarico.

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IL CONCETTO DI SIGNIFICATIVITÀ IL CONCETTO DI SIGNIFICATIVITÀ

Il concetto di significatività è strettamente correlato con il concetto di rischio di revisione.Nella fase di pianificazione del lavoro, il revisore definisce un livello di significatività accettabile al fine di rilevare errori quantitativamente significativi. La significatività va applicata sia a livello del bilancio nel suo complesso, sia in relazione a singoli conti, classi di operazioni e informazioni.

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INFORMAZIONE SIGNIFICATIVAINFORMAZIONE SIGNIFICATIVA

Una informazione è oggettivamente rilevante se la sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche che dalla lettura del bilancio vengono assunte. In sostanza gli errori riscontrabili non devono assumere la rilevanza di pregiudicare l’informativa economica-finanziaria fornita dal bilancio.

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IL CONCETTO DI SIGNIFICATIVITÀIL CONCETTO DI SIGNIFICATIVITÀ

La significatività deve essere considerata quando il revisore:

• determina la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione e valuta gli effetti degli errori.La significatività ed il rischio di revisione sono tra loro inversamente proporzionali.Nel valutare la corretta presentazione del bilancio, il revisore deve stabilire se l'insieme degli errori rilevati e non eliminati sia significativo.

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PARAMETRIPARAMETRI

I parametri utilizzabili per il calcolo del livello di significatività dipendo dalla sensibilità e dalla esperienza del revisore. A titolo di mero esempio potrebbero essere così identificati:

a) Ricavi: % compresa tra ___ % e ___%b) Attivo Patrimoniale: % sino al ___%c) Patrimonio Netto: % sino al ___%d) Risultato Ante Imposte: % sino al ___%

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IL CONCETTO DI SIGNIFICATIVITÀ, IL CONCETTO DI SIGNIFICATIVITÀ, ERRORE E FRODEERRORE E FRODE

• IL CONCETTO DI ERRORE: gli errori sono inesattezze od omissioni di valori o di informazioni qualitative di natura NON INTENZIONALE.

• IL CONCETTO DI FRODE: le frodi si riferiscono invece a inesattezze di natura INTENZIONALE.

• La differenza principale tra errore e frode consiste nella intenzionalità.

• IL CONCETTO DI SIGNIFICATIVITÀ: è l’ampiezza di una omissione o di un errore contenuto nelle informazioni (contabili), a causa della quale, alla luce delle circostanze, diventa probabile che il giudizio di una persona ragionevole che si affida a tali informazioni cambierebbe o sarebbe influenzato dall’omissione o dall’errore.

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNOSISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il revisore ha l’obbligo di:

• comprendere il sistema contabile ed il sistema di controllo interno;

• valutare il rischio di revisione e le sue componenti: rischio intrinseco, rischio di controllo e rischio di individuazione.

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNOSISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Rischio di revisioneIl rischio che il revisore esprima un giudizio non corretto nel caso in cui il bilancio sia significativamente inesatto.

Rischio intrinsecoè la suscettibilità di un saldo di un conto o di una classe di operazioni di essere inesatti e quindi generare, singolarmente o aggregati, inesattezze significative in bilancio, e ciò indipendentemente dalla presenza o meno di adeguati sistemi di controlli interni relativi. Il rischio intrinseco può essere riferito anche al bilancio nel suo insieme, indipendentemente dalle singole voci.

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNOSISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Rischio di controlloE’ il rischio che un’inesattezza, che potrebbe verificarsi in un conto o in una classe di operazioni e che potrebbe essere significativa, individualmente considerata o sommata ad altre inesattezze, non sia prevenuta o comunque tempestivamente individuata e corretta dai sistemi contabile e di controllo interno.

Rischio di individuazioneE’ il rischio che le procedure di validità eseguite dal revisore non evidenzino un’inesattezza significativa, individualmente considerata o aggregata ad altre inesattezze, presente in un saldo di un conto o in una classe di operazioni.

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNOSISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

• Procedure di conformità sono svolte per acquisire elementi probativi sull’efficacia dei controlli. Qualunque valutazione del rischio di controllo ad un livello medio/basso deve essere basata su elementi probativi ottenuti tramite le procedure di conformità. Basandosi sui risultati ottenuti dalle procedure di conformità il revisore deve valutare in che modo i controlli interni sono organizzati e se operino effettivamente come ritenuto nella valutazione preliminare del rischio di controllo.

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GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA REVISIONE: CONSIDERAZIONIREVISIONE: CONSIDERAZIONI

Gli elementi probativi si ottengono da un’appropriata combinazione di procedure di conformità e procedure di validità. In alcune circostanze gli elementi probativi possono essere ottenuti interamente attraverso l’applicazione di procedure di validità. 

• Per "procedure di validità" si intendono esami svolti al fine di acquisire gli elementi probativi per individuare significativi errori nel bilancio, esami che sono di due tipi:

• verifiche di dettaglio sulle operazioni e sui saldi di bilancio;

• procedure di analisi comparativa.

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GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA REVISIONE: CONSIDERAZIONIREVISIONE: CONSIDERAZIONI

Le informazioni e i dati predisposti dalla direzione e contenuti nel bilancio devono essere verificati con riguardo alle seguenti categorie di ASSERZIONI:

• Esistenza: un'attività o una passività esistono ad una certa data.

• Diritti ed obblighi: un'attività o una passività sono di pertinenza dell’azienda, ad una certa data.

• Manifestazione: un'operazione o un evento di pertinenza dell'azienda ha avuto luogo nel periodo di riferimento.

• Completezza: non vi sono attività, passività, operazioni o eventi non contabilizzati, o sui quali manchi un’adeguata informazione.

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GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA REVISIONE: CONSIDERAZIONIREVISIONE: CONSIDERAZIONI

• Valutazione: le attività o le passività sono contabilizzate a valori appropriati.

• Misurazione: un'operazione od evento è contabilizzato per l’importo appropriato ed i costi ed i ricavi sono imputati per competenza.

• Presentazione e Informativa: una voce o un’operazione sono evidenziate, classificate e corredate da adeguata informativa, in accordo con il quadro di riferimento relativo ai criteri di redazione del bilancio.

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GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA REVISIONE: CONSIDERAZIONIREVISIONE: CONSIDERAZIONI

PROCEDURE PER OTTENERE GLI ELEMENTI PROBATIVI:• il revisore ottiene gli elementi probativi avvalendosi di una o più

delle seguenti procedure: • ispezione;• osservazione: il revisore presenzia alla rilevazione fisica delle

giacenze effettuata dal personale della società;• indagine e conferma: richiesta di informazioni alle persone che

hanno o potrebbero avere conoscenza degli elementi di interesse per il revisore, all'interno o all'esterno della società;

• conteggi;• analisi comparativa.I tempi d’intervento per lo svolgimento di tali procedure dipenderà

anche dai momenti in cui gli elementi probativi da ottenere saranno disponibili.

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GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA REVISIONE: CONSIDERAZIONIREVISIONE: CONSIDERAZIONI

CONSIDERAZIONI ADDIZIONALI E CASI SPECIFICIIl revisore deve quantomeno:• Partecipare alle rilevazioni fisiche delle rimanenze di magazzino o

procedere, con opportune tecniche, al controllo a campione delle stesse, anche utilizzando test di “cut-off” per verificare la competenza

• Richiedere informazioni ai legali e ai consulenti (ad esempio su rivendicazioni e su cause in corso o altri contenziosi)

• Procedere alle valutazioni e informativa sulle immobilizzazioni finanziarie

• Procedere alla verifica dell’esistenza delle partecipazioni

• Procedere alla verifica dell’esistenza degli strumenti finanziari anche derivati

• Procedere per ottenere informazioni sui settori di attività della società.

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GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA REVISIONE: CONSIDERAZIONIREVISIONE: CONSIDERAZIONI

Esempi di situazioni in cui si può ricorrere alla conferma esterna (circolarizzazione):

• saldi e altre informazioni da banche;• saldi dei crediti verso clienti;• saldi dei debiti verso fornitori;• materiale in possesso di terze parti presso

magazzini esterni in conto lavorazione o deposito;

• titoli conservati presso terzi a titolo di deposito, custodia o di garanzia;

• legali e consulenti.

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GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA REVISIONE: CONSIDERAZIONIREVISIONE: CONSIDERAZIONI

Attendibilità delle risposte ricevuteIl revisore valuta se vi siano indicazioni che le conferme esterne ricevute possano non essere attendibili. Il revisore valuta l’autenticità della risposta e svolge le procedure ritenute necessarie per fugare eventuali dubbi. Alla luce del crescente uso della tecnologia, il revisore valuta la possibilità di convalidare la fonte delle risposte ricevute in formato elettronico (ad esempio tramite fax o posta elettronica).

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LE PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVALE PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA

"Procedura di analisi comparativa" è l'analisi degli indici e dell’andamento dei dati finanziari, patrimoniali ed economici significativi. Includono la conseguente analisi delle fluttuazioni, delle incoerenze rispetto ad altri dati o informazioni rilevanti e degli scostamenti rispetto ai valori previsti. Le procedure di analisi comparativa sono utilizzate per le seguenti finalità:

• assistere il revisore nella pianificazione;• contribuire a ridurre il rischio che non siano rilevati

eventuali errori significativi nelle specifiche asserzioni di bilancio.

• esaminare il bilancio nel suo insieme, nella fase di verifica finale del lavoro di revisione.

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CAMPIONAMENTO DI REVISIONE ED ALTRE CAMPIONAMENTO DI REVISIONE ED ALTRE PROCEDURE DI VERIFICA CON SELEZIONE DELLE PROCEDURE DI VERIFICA CON SELEZIONE DELLE

VOCI DA ESAMINAREVOCI DA ESAMINARE

Il campionamento può essere effettuato utilizzando sia un approccio statistico sia un approccio non statistico.Nella definizione delle procedure di revisione, il revisore deve individuare metodi appropriati per selezionare le voci da sottoporre ad esame. I metodi a disposizione del revisore sono:

• la selezione di tutte le voci (esame al 100%);• la selezione di voci specifiche;• il campionamento.

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CAMPIONAMENTO DI REVISIONE ED ALTRE CAMPIONAMENTO DI REVISIONE ED ALTRE PROCEDURE DI VERIFICA CON SELEZIONE DELLE PROCEDURE DI VERIFICA CON SELEZIONE DELLE

VOCI DA ESAMINAREVOCI DA ESAMINARE

Il metodo di campionamento statistico e non statistico.

I principali metodi di selezione del campione sono:• utilizzo di un generatore computerizzato di numeri

casuali o di tavole di numeri casuali;• selezione sistematica: determinato un punto di partenza

nell’ambito della popolazione, ad esempio 100, viene selezionata ogni 100esima unità successiva di campionamento;

• la selezione accidentale, in cui il revisore seleziona il campione senza seguire alcuna tecnica particolare.

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LA REVISIONE DELLE STIME CONTABILILA REVISIONE DELLE STIME CONTABILI

Esempi di“stima contabile”:• rettifiche al valore delle attività correnti (rimanenze di

magazzino o crediti) per la determinazione del loro valore di realizzo;

• ammortamento del costo delle immobilizzazioni nell'arco della loro vita utile;

• ricavi maturati aventi manifestazione numeraria futura;• imposte differite;• accantonamento per una probabile perdita da

procedimento legale;• perdite sui lavori pluriennali in corso di esecuzione;• accantonamenti al fondo garanzia prodotti.

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LA REVISIONE DELLE STIME CONTABILILA REVISIONE DELLE STIME CONTABILI

Le procedure di revisione per le stime:• Elementi probativi più difficili e meno conclusivi

rispetto a quelli disponibili per le altre voci di bilancio.• Conoscere le procedure ed i metodi utilizzati dalla

Direzione ed accertare la loro corretta applicazione e analisi e verifica del processo logico seguito.

• Possibile utilizzo di una stima effettuata da un esperto indipendente, da confrontare con quella predisposta dalla Direzione;

• Riscontro con gli eventi successivi per confermare le stime effettuate.

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LE PARTI CORRELATELE PARTI CORRELATE

Per la definizione di parti correlate si richiama lo IAS 24, nonché gli artt. 2359 cc. e 93 del D.lgs. 58/98 per la definizione di controllo e lo OIC n. 12 e inf. CNDCEC 24.10 del 31.03.2010)

Necessità di conoscere ed esaminare i rapporti con tutte le parti correlate con estrema attenzione. Sia i rapporti “normali”, ai fini di una completa informativa di bilancio, che quelli “anomali”, in quanto potrebbero essere motivati da ragioni estranee alla normale attività aziendale.

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MANDATOMANDATOModalità di svolgimento del Controllo LegaleModalità di svolgimento del Controllo Legale

LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

 Parere professionale sul bilancio d’esercizio secondo le norme tecnico-deontologiche della revisione contabile generalmente osservate e in conformità a quanto raccomandato dalla più aggiornata prassi professionale.

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RELAZIONE DEL REVISORE LEGALERELAZIONE DEL REVISORE LEGALE

Il CNDCEC ha approvato il 16 aprile 2009 il principio di revisione PR 002 circa la relazione di revisione al bilancio e fornisce un contributo nel proporre un modello di relazione allineato alla prassi professionale prevalentemente in uso, evidenziando peraltro che il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con le dimensioni della società ed il suo assetto organizzativo.

Il CNDCEC ha approvato il 12 febbraio 2009 il PR 001 in merito al giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione e stabilisce regole di comportamento fornendo i criteri circa le modalità di formulazione del giudizio di coerenza

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RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE

I Paragrafi componenti la Relazione del Revisore ai sensi dell’art. 14 comma 2 D.Lgs. 39/2010 risultano essere:

Paragrafo 1 parte introduttiva contenente l’oggetto della revisione e le regole applicate dalla società;

Paragrafo 2 portata della revisione e principi di revisione applicati;

Paragrafo 3 giudizio sul bilancioParagrafo 4 eventuali richiami di informativaParagrafo 5 giudizio sulla coerenza della relazione sulla

gestione con il bilancio.

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RELAZIONE DEL REVISORE LEGALERELAZIONE DEL REVISORE LEGALE

COERENZA Tale coerenza riguarda:PROCEDURE

Le procedure di revisione devono essere “coerenti” con la dimensione e l’assetto organizzativo delle società. In altri termini dette procedure devono essere commisurate alle dimensioni ridotte e alla minore complessità delle PMI.

GIUDIZIO DI COERENZA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CON IL BILANCIO Altro elemento è il giudizio di coerenza tra il bilancio e la relazione sulla gestione, oggetto del principio di revisione n. 001 del CNDCEC.

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RELAZIONE SUL BILANCIO CONCLUSIONI RELAZIONE SUL BILANCIO CONCLUSIONI Giudizio positivo senza eccezioniGiudizio positivo senza eccezioni

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della ….. al …. è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società per l’esercizio chiuso al 31.12.xx

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RELAZIONE SUL BILANCIO CONCLUSIONIRELAZIONE SUL BILANCIO CONCLUSIONI Giudizio con rilievi per eccezioni rispetto ai criteri contabili e Giudizio con rilievi per eccezioni rispetto ai criteri contabili e

all’adeguatezza dell’informativaall’adeguatezza dell’informativa

Descrizione dei fatti in maniera analitica che originano le eccezioni del revisore rispetto ai criteri adottati (rispetto alle norme di legge, ai principi contabili di riferimento, ai principi di consolidamento, in caso di bilancio consolidato) per la redazione del bilancio. Devono essere evidenziati gli errori, con quantificazione dei loro effetti.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della …… al ……, ad eccezione dei rilievi evidenziati nel precedente paragrafo precedente, è conforme alle norme ………

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RELAZIONE SUL BILANCIO CONCLUSIONIRELAZIONE SUL BILANCIO CONCLUSIONI Giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento Giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento

di revisionedi revisione

In tale fattispecie occorre illustrare analiticamente i motivi della decisione e su quale sottovoce la Revisione legale non può pronunciarsi.

Descrizione delle limitazioni al procedimento di revisione.A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della …… al ……,

ad eccezione delle possibili rettifiche connesse ai rilievi evidenziati nel paragrafo precedente, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.

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RELAZIONE SUL BILANCIO CONCLUSIONIRELAZIONE SUL BILANCIO CONCLUSIONIGiudizio NegativoGiudizio Negativo

In tale fattispecie occorre illustrare analiticamente i motivi della decisione.

Pertanto occorre la descrizione dei fatti che originano i dissensi del revisore rispetto ai criteri contabili adottati nel bilancio o agli errori nella loro applicazione, con quantificazione degli effetti, se del caso al netto dell’incidenza fiscale. Dissensi rispetto all’adeguatezza dell’informazione

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della ….. al …. non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il ris. economico della società

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RELAZIONE SUL BILANCIO CONCLUSIONIRELAZIONE SUL BILANCIO CONCLUSIONIAltre fattispecieAltre fattispecie

• Con dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio per gravi limitazioni al procedimento di revisione.

• Con dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio per la presenza di rilevanti effetti connessi ad incertezze.

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I CONTROLLII CONTROLLIPeriodo di riferimento e date di svolgimento dei controlli:• Esame dei libri contabili obbligatori • Esame campionario dell’esistenza dei documenti formali relativi agli

adempimenti tributari e previdenziali e dei documenti comprovanti i pagamenti dei relativi oneri

• Svolgimento di sondaggi di conformità campionari • Riconciliazioni bancarie • Lettura dei verbali Lettura dei verbali dell’Assemblea degli Azionisti, delle

riunioni del Consiglio di Amministrazione • Presa visione della situazione infrannuale al …………….. • Colloqui con il Collegio Sindacale per reciproco scambio di informazioni • Verifica di operazioni particolarmente significative • Conclusioni :

– Caso in cui nessuna irregolarità sia stata rilevata nel corso dei controlli;– Caso di accertata presenza di irregolarità Comunicazioni.

• Persone che hanno partecipato alle sopra descritte verifiche.

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EFFETTI IMMEDIATI DEL D.LGS. 39/2010EFFETTI IMMEDIATI DEL D.LGS. 39/2010

L’entrata in vigore delle nuove regole sul controllo contabile contenute nell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010 impone al Collegio Sindacale di proporre ai soci il nominativo del revisore per gli incarichi in scadenza già a partire dall’approvazione del bilancio 2009.

Se la revisione è affidata agli stessi Sindaci si procederà alla nomina del Collegio, specificando che l’Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti.