Obiettivo dell’intervento

92
L’obiettivo del presente intervento è di fornire criteri per la corretta individuazione del soggetto contribuente e del soggetto assicurato, precisando in modo sintetico quali sono le modalità di iscrizione , quali i termini legali di adempimento e quali le conseguenze di una ritardata iscrizione o di un ritardato versamento. In particolare esamineremo la categoria numericamente più rilevante di rapporti assicurativi, relativa al lavoro subordinato e, quindi, approfondiremo gli elementi distintivi con il lavoro autonomo di natura imprenditoriale ovvero collaborativa. Infine esamineremo le novità normative introdotte in materia nel corso del 2003. Obiettivo dell’intervento Avvertenza. Il presente lavoro , con esclusione dei riferimenti alle nuove leggi 2003 in materia di lavoro, è frutto della rielaborazione di pacchetti formativi predisposti dall’INPS.

description

Obiettivo dell’intervento. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Obiettivo dell’intervento

Page 1: Obiettivo dell’intervento

L’obiettivo del presente intervento è di fornire criteri per la corretta individuazione del soggetto contribuente e del soggetto assicurato, precisando in modo sintetico quali sono le modalità di iscrizione , quali i termini legali di adempimento e quali le conseguenze di una ritardata iscrizione o di un ritardato versamento.

In particolare esamineremo la categoria numericamente più rilevante di rapporti assicurativi, relativa al lavoro subordinato e, quindi, approfondiremo gli elementi distintivi con il lavoro autonomo di natura imprenditoriale ovvero collaborativa.Infine esamineremo le novità normative introdotte in materia nel corso del 2003.

Obiettivo dell’intervento

Avvertenza.Il presente lavoro , con esclusione dei riferimenti alle nuove leggi 2003 in materia di lavoro, è frutto della rielaborazione di pacchetti formativi predisposti dall’INPS.

Page 2: Obiettivo dell’intervento

Definizione del rapporto di lavoro subordinato

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare

nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e

sotto la direzione dell’imprenditore

È quella prestazione lavorativa svolta alle dipendenze del datore di lavoro che ha

come corrispettivo una retribuzione

Codice civile

articolo 2094

Page 3: Obiettivo dell’intervento

Il datore di lavoro

è uno dei soggetti del rapporto di lavoro subordinato, la cui attività può anche non essere l’esercizio di un’impresa

è uno dei soggetti del rapporto di lavoro subordinato, la cui attività può anche non essere l’esercizio di un’impresa

pubblicopubblico

privatoprivato

StatoStato

Ente pubblicoEnte pubblico

impresa individualeimpresa individuale

impresa familiareimpresa familiare

impresa societariaimpresa societaria

di personedi persone

di capitaledi capitale

mistamista

S.R.L.S.R.L.

S.D.F.S.D.F.

S.N.C.S.N.C.

S.P.AS.P.A

S.A.P.AS.A.P.A

S.A.S.S.A.S.

di consumodi consumo

di lavorodi lavoro

collaborano: coniuge, parenti entro 3° g., affini entro 2° g.(art. 230 bis C.c.)collaborano: coniuge, parenti entro 3° g., affini entro 2° g.(art. 230 bis C.c.)

datore di lavoro

socialesociale

cooperativacooperativa

Page 4: Obiettivo dell’intervento

Generalità

è il complesso di energie umane volte al conseguimento di uno scopo patrimonialeè il complesso di energie umane volte al conseguimento di uno scopo patrimoniale

è il rapporto regolato dal diritto che obbliga una parte a prestare attività lavorativa e l’altra ad erogare un compenso

è il rapporto regolato dal diritto che obbliga una parte a prestare attività lavorativa e l’altra ad erogare un compenso

nel rapporto di lavoro le posizioni delle parti (poteri - doveri) sono disciplinate danel rapporto di lavoro le posizioni delle parti (poteri - doveri) sono disciplinate da

lavorolavoro

rapporto di lavoro

diritto del lavoro, contratto collettivo e/o integrativo aziendale e contratto individuale di lavoro

diritto del lavoro, contratto collettivo e/o integrativo aziendale e contratto individuale di lavoro

diritto sindacalediritto sindacale

legislazione socialelegislazione sociale

Page 5: Obiettivo dell’intervento

Elementi del rapporto di lavoro subordinato

subordinazionesubordinazione

collaborazione con l’impresacollaborazione con l’impresa

tempo della prestazionetempo della prestazione

personalità della prestazionepersonalità della prestazione

onerositàonerosità

continuitàcontinuità

assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoroassoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro

inserimento organico del lavoratore nella struttura dell’impresa “l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”

inserimento organico del lavoratore nella struttura dell’impresa “l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”

il lavoratore è tenuto ad osservare un orario di lavoroil lavoratore è tenuto ad osservare un orario di lavoro

il lavoratore è tenuto a svolgere personalmente l’attività lavorativa che gli è stata affidata *il lavoratore è tenuto a svolgere personalmente l’attività lavorativa che gli è stata affidata *

rapporto con prestazioni corrispettiverapporto con prestazioni corrispettive attività lavorativa

permanenza del vincolo anche in caso di prestazioni discontinue riconducibili ad un unico rapportopermanenza del vincolo anche in caso di prestazioni discontinue riconducibili ad un unico rapporto

retribuzione

art. 2086 C.c.

* N.B. La riforma “ Biagi” ha introdotto un tipo di contratto c.d. a lavoro ripartito, che attenua l’elemento della personalizzazione della prestazione .

Page 6: Obiettivo dell’intervento

Il contratto individuale di lavoro

negozio giuridico

con il quale un soggetto

si obbliga a prestare la propria attività lavorativa

in favore di un altro soggetto,

in posizione di subordinazione, verso un corrispettivo

negozio giuridico

con il quale un soggetto

si obbliga a prestare la propria attività lavorativa

in favore di un altro soggetto,

in posizione di subordinazione, verso un corrispettivo

contratto di scambio a titolo onerosocontratto di scambio a titolo oneroso

atto costitutivo del rapporto di lavoroatto costitutivo del rapporto di lavoro

efficacia limitata ai soggetti stipulantiefficacia limitata ai soggetti stipulanti

trova limititrova limiti

nel contratto collettivonel contratto collettivo

nelle disposizioni di leggenelle disposizioni di legge

in assenza del contratto individuale, prevalgono gli usi, se più favorevoli al prestatore di lavoroin assenza del contratto individuale, prevalgono gli usi, se più favorevoli al prestatore di lavoro

contrattocontratto

lavoratorelavoratore

datore di lavorodatore di lavoro

retribuzioneretribuzione

art. 2077 C.c.

art. 2078 C.c.

Page 7: Obiettivo dell’intervento

Il contratto collettivo

è il contratto stipulato dai sindacati che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori, per regolare i rapporti di lavoro di una data categoria professionaleè il contratto stipulato dai sindacati che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori, per regolare i rapporti di lavoro di una data categoria professionale

livelli del contrattolivelli del contratto

nazionalenazionale

aziendaleaziendale

localelocale

regola gli aspetti generaliregola gli aspetti generali

efficaciaefficacia

corporativicorporativi

post corporativipost corporativi

ex. art. 39 Costituzioneex. art. 39 Costituzione

erga omneserga omnes

limitata alle partilimitata alle parti

erga omneserga omnes

regola in mejus gli aspetti particolariregola in mejus gli aspetti particolari

Page 8: Obiettivo dell’intervento

Elementi distintivi del lavoro subordinato

Principali criteri di distinzione tra lavoro subordinato ed autonomoPrincipali criteri di distinzione tra lavoro subordinato ed autonomo

indici lavoro subordinato lavoro autonomo

oggetto della prestazione

attività lavorativa opera come "risultato"

rischio della produzione a carico datore di lavoro a carico del lavoratore

subordinazione presente assente

organizzazione del lavoro datore di lavoro propria

orario di lavoro prestabilito non previsto

luogo di lavoro presso struttura aziendale presso l'incaricato *

presenza dipendenti no si

prestazione di lavoro a favore di una sola ditta* a favore di più ditte

compenso periodico a compimento d'opera

In ogni caso occorre fare riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto dal momento del suo installarsi a quello del successivo svolgimento non rilevando il mero ricorso al “nomen iuris”.

* Elementi, comunque, non decisivi.

Page 9: Obiettivo dell’intervento

Rapporto di subordinazione e rapporto di società

la compatibilità va verificata caso per casola compatibilità va verificata caso per caso

esaminare le caratteristiche concrete con le quali si svolge il rapportoesaminare le caratteristiche concrete con le quali si svolge il rapporto

verificare l’origine del rapporto di lavoro nel tempo rispetto alla carica socialeverificare l’origine del rapporto di lavoro nel tempo rispetto alla carica sociale

elemento soggettivoelemento soggettivo volontà delle parti di apporre o meno il vincolovolontà delle parti di apporre o meno il vincolo

elemento oggettivoelemento oggettivo

titolarità del potere societariotitolarità del potere societario

maggioranza del capitale socialemaggioranza del capitale sociale

individuazione dell’organo esecutivoindividuazione dell’organo esecutivo

Tipologie di lavoro-elementi distintivi

Page 10: Obiettivo dell’intervento

Professionista e collaboratore

esercita per professione abituale, ancorché non esclusiva, senza vincoli di subordinazione, attività diverse da quelle rientranti nell’esercizio di attività agricole e commerciali. L’attività professionale è, in genere, regolamentata dalla legge con iscrizione in appositi albi o elenchi

esercita per professione abituale, ancorché non esclusiva, senza vincoli di subordinazione, attività diverse da quelle rientranti nell’esercizio di attività agricole e commerciali. L’attività professionale è, in genere, regolamentata dalla legge con iscrizione in appositi albi o elenchi

rende prestazioni di servizio con caratteristiche di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49 del DPR 597/73

rende prestazioni di servizio con caratteristiche di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49 del DPR 597/73

se resa in forma abituale ed in assenza di coordinamento .se resa in forma abituale ed in assenza di coordinamento .

Se, per espressa volontà delle parti, resa in assenza del vincolo della subordinazione pur in presenza della continuità della prestazione e delle direttive programmatiche del committente

Se, per espressa volontà delle parti, resa in assenza del vincolo della subordinazione pur in presenza della continuità della prestazione e delle direttive programmatiche del committente

attività autonomaattività autonoma

attività parasubordinataattività parasubordinata

professionistaprofessionista

collaboratorecollaboratore

Tipologie di lavoro-elementi distintivi

Page 11: Obiettivo dell’intervento

Rapporto tra socio e cooperativa di lavoro od organismo di fatto

organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro dall’organismo cooperativoorganizzazione del servizio o distribuzione del lavoro dall’organismo cooperativo

conferimento all’organismo cooperativo del ricavato dall’attività dei sociconferimento all’organismo cooperativo del ricavato dall’attività dei soci

ripartizione del ricavato del lavoro fra i soci secondo statuto, regolamento sociale, o patto sociale da atto scrittoripartizione del ricavato del lavoro fra i soci secondo statuto, regolamento sociale, o patto sociale da atto scritto

arte o mestiere esercitati dai soci corrispondenti all’attività dell’organismoarte o mestiere esercitati dai soci corrispondenti all’attività dell’organismo

requisitirequisiti

entità costituita legalmente entità costituita legalmente

entità non costituita legalmente entità non costituita legalmente

cooperativacooperativa

organismo di fattoorganismo di fatto

DPR 602/70

DM 31.10.70

DM 30.11.74

L. 142/2001

Tipologie di lavoro-elementi distintivi

Page 12: Obiettivo dell’intervento

Disciplina del contratto di formazione e lavoro *

i contrattidi formazione e lavoroi contrattidi formazione e lavoro

vanno notificati alla Direzione provinciale del lavorovanno notificati alla Direzione provinciale del lavoro

ad essi si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoroad essi si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro

si trasformano retroattivamente in contratto a tempo indeterminato in caso di inosservanza delle clausole contrattuali da parte del datore di lavorosi trasformano retroattivamente in contratto a tempo indeterminato in caso di inosservanza delle clausole contrattuali da parte del datore di lavoro

con il consenso delle parti possono essere convertiti in contratto a tempo indeterminato prima della loro scadenzacon il consenso delle parti possono essere convertiti in contratto a tempo indeterminato prima della loro scadenza

se non derogatese non derogate

Tipologie di lavoro dipendente-particolarità

* N.B. Dal 24/10/2003 i contratti di formazione e lavoro non possono più essere autorizzati per il settore privato ( art. 86,9° comma, d.leg.vo 10/09/2003, n. 276.). Entra, infatti , in vigore la nuova figura del contratto di inserimento(art. 54 d. leg.vo 276/2003), anche se devono ancora essere definiti in sede di contrattazione collettiva i criteri di approntamento dei piani individuali di inserimento. Segue

Page 13: Obiettivo dell’intervento

Disciplina del contratto di formazione e lavoro

E’ un particolare rapporto con il quale il datore di lavoro si impegna, attraverso insegnamenti teorico-pratici ed attivitàlavorativa, a fornire la formazione necessaria per lo svolgimento di unaspecifica attività lavorativa.

Definizione

Può essere stipulato con lavoratori di età compresa fra i 16 e i 32 anni.

Finalitàa) Acquisire professionalità intermedie o elevate;b) Agevolare l’inserimento professionale in un’organizzazione

produttiva che richieda un adeguato livello di conoscenze/abilità.

Il contratto è a termine, non rinnovabile ed è previsto per la durata massima di 24 mesi per le ipotesi sub a) e di 12 mesi per le ipotesi sub b)

Segue

Page 14: Obiettivo dell’intervento

Disciplina del contratto di formazione e lavoro

E’ prevista la riduzione contributiva entro il limite del 25% della normale retribuzione.

Sgravi contributivi

Ulteriori riduzioni contributive, in base alle disposizioni della Commissione Europea dell’11 maggio 99, sono ammesse alle seguenti condizioni:

a) Assunzioni riguardanti giovani fino a 25 anni di età, elevati a 29 anni per i laureati;

b) Stato di disoccupazione di lunga durata (da oltre 1 anno);

c) Lavoratori fino al limite di 32 anni nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato realizzi un incremento netto della occupazione;

Page 15: Obiettivo dell’intervento

Rapporto di lavoro a tempo parziale *(L.863/84 art. 5 - Dlgs. N. 61 del 25/2/2000 - Dlgs. N. 100 del 26/02/2001)

concordano un orario inferiore a quello ordinario con riduzione proporzionale della retribuzione e degli altri istituti contrattuali, sia per le assunzioni a tempo determinato, sia per le assunzioni a tempo indeterminato

concordano un orario inferiore a quello ordinario con riduzione proporzionale della retribuzione e degli altri istituti contrattuali, sia per le assunzioni a tempo determinato, sia per le assunzioni a tempo indeterminato

Scritta, ma non più come condizione di validità dell’atto negoziale ma solo come requisito ai fini di provaScritta, ma non più come condizione di validità dell’atto negoziale ma solo come requisito ai fini di prova

Mancata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro entro 30 giorni (£.30.000 per ciascun lavoratore e per ogni giorno di ritardo)Mancata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro entro 30 giorni (£.30.000 per ciascun lavoratore e per ogni giorno di ritardo)

•Mancata puntuale indicazione nel contratto della collocazione temporale della prestazione lavorativa

•Violazione del diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno

•Mancata puntuale indicazione nel contratto della collocazione temporale della prestazione lavorativa

•Violazione del diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno

datore di lavoroe lavoratoredatore di lavoroe lavoratore

di natura risarcitoriadi natura risarcitoria

FORMAFORMA

SanzioneSanzione

Tipologie di lavoro dipendente-particolarità

* N.B. L’art.46 del decreto 276/03 ha previsto che la contrattazione collettiva possa disciplinare le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, consentendo la modifica, anche in aumento, dell’orario da parte del datore di lavoro.E’ stata, altresì, introdotta la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro supplementari o straordinarie.

Page 16: Obiettivo dell’intervento

Rapporto di lavoro a tempo parziale

Per i contratti a tempo parziale valgono,nella normalità dei

casi le norme generali in materia di contribuzione;

naturalmente, nell’ipotesi di part-Time verticale, si terrà

conto dei minimali orari anziché di quelli giornalieri.Sgravi contributivi

E’ previsto un beneficio più consistente, in applicazione di una disposizione della

Commissione Europea, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale

stipulati fra il 13 Giugno 2000 ed il 31 Dicembre 2000 con soggetti privi di

occupazione e ad incremento della forza media dell’azienda negli ultimi 12 mesi.

Il beneficio di durata triennale prevede una riduzione dell’aliquota pensionistica a

carico del datore di lavoro da 7 a 13 punti percentuali in relazione all’orario

settimanale.

E’ inoltre previsto un limite percentuale della conclusione dei contratti rispetto

alle dimensioni aziendali

Page 17: Obiettivo dell’intervento

Il rapporto di lavoro occasionale*

il rapporto di lavoroil rapporto di lavoro

occasionaleoccasionale

deve essere connesso, per definizione, adeve essere connesso, per definizione, a

situazione di contingenzasituazione di contingenza

circostanza particolarecircostanza particolare

accidentalecasuale

Tipologie di lavoro dipendente-particolarità

* N.B. Si rammenta quanto disciplinato circa il concetto di occasionalità dalle nuove norme 2003 in materia di lavoro.

Page 18: Obiettivo dell’intervento

Il rapporto di lavoro interinale – definizione*

secondo il linguaggio delle norme in vigore, la definizione del lavoro interinale è

fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo

il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo (datore di lavoro) pone uno o più lavoratori (prestatori di lavoro temporaneo), da essa assunti con il contratto previsto, a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuale

Legge 24 giugno 1997, n. 196 - art.1, c. 1

Tipologie di lavoro dipendente-particolarità

* N.B. A decorrere dal 24 ottobre 2003, al lavoro c.d. interinale si sostituisce il contratto di somministrazione (artt.20 e 85 d.leg.vo 276/03 ).

Page 19: Obiettivo dell’intervento

I lavoratori subordinati dell’agricoltura

Modalità di iscrizione

Determinazione del contributo

Modalità di versamento

Termini di versamento

Aggiornamento della posizione assicurativa

Regime previdenziale assicurato

Tipologie di lavoro dipendente-particolarità

Page 20: Obiettivo dell’intervento

Il rapporto assicurativo nel lavoro dipendente-soggetti

rapporto assicurativo *rapporto assicurativo *

trilaterotrilatero

Ente previdenziale

datore di lavoro lavoratore

contratto obbligatorio a favore di terzicontratto obbligatorio a favore di terzi

assicuranteassicurante

assicuratoreassicuratore

assicuratoassicurato

* N.B. Nel rapporto assicurativo a favore del lavoratore dipendente vige il principio dell’automatismo in base al quale i contributi purchè dovuti e non prescritti, anche se non versati possono essere utilizzati per la liquidazione delle prestazioni previdenziali (articolo 40 legge 153/69).

* N.B. Nel rapporto assicurativo a favore del lavoratore dipendente vige il principio dell’automatismo in base al quale i contributi purchè dovuti e non prescritti, anche se non versati possono essere utilizzati per la liquidazione delle prestazioni previdenziali (articolo 40 legge 153/69).

Page 21: Obiettivo dell’intervento

Il rapporto assicurativo - obbligatorietà

Il rapporto assicurativo con l’Inps deriva dalla natura obbligatoria dell’assicurazione e si instaura

“OPE LEGIS”

qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi assicurativi è nullo

(nullità assoluta)

art. 2115 C.c.

Page 22: Obiettivo dell’intervento

Obblighi del datore di lavoro

cooperazione alla prestazione del lavorocooperazione alla prestazione del lavoro

tutela delle condizioni di lavorotutela delle condizioni di lavoro

riconoscimento della qualificariconoscimento della qualifica

conservazione del postoconservazione del posto

retribuzioneretribuzione

tutela della lavoratricetutela della lavoratrice

ferieferie

assicurazioni socialiassicurazioni sociali

datoredi

lavoro

datoredi

lavoro

Page 23: Obiettivo dell’intervento

Gli obblighi del datore di lavoro

Denuncia attività con dipendenti

Tenuta libri regolamentari

Denuncia retribuzioni dipendenti

Versamento contributi

Il datore di lavoro ha l’obbligo di iscriversi come azienda all’Inps all’atto dell’assunzione

del primo dipendente

Il datore di lavoro è tenuto alla conservazione ed all’aggiornamento dei libri paga e

matricola nei modi e nelle forme autorizzate.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Inps, utilizzando il quadro SA del mod.770 o

Unico, le retribuzioni annue corrisposte ai dipendenti entro il 30/09 di ciascun anno.*

Il datore di lavoro è tenuto a saldare, entro il 16 del mese successivo alla scadenza del

periodo di paga, la denuncia mensile di mod. DM/10 relativa ai contributi dovuti. **

* NB: I termini per la presentazione delle denunce annuali di SA 770 od Unico sono fissati in relazione agli adempimenti fiscali cui sono strutturalmente connessi e possono, quindi, variare.

** La presentazione delle denunce di mod. DM/10, a partire dal 2004, deve avvenire tramite internet, entro la fine del mese successivo; il saldo, per contro, deve avvenire entro il 16 del mese successivo alla scadenza del periodo di paga.

Page 24: Obiettivo dell’intervento

Determinazione del saldo contributivo

Il saldo dei contributi dovuti è determinato da:

RETRIBUZIONE IMPONIBILEX

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

CALCOLOCONTRIBUTI TOTALE

CREDITOINPS

PRESTAZIONI A CONGUAGLIO

AGEVOLAZIONI SPETTANTI SOMMATORIATOTALEDEBITO

INPS

SALDOFINALE

-

=

Page 25: Obiettivo dell’intervento

Il versamento dei contributi

Il modello DM10/2, da presentare all’INPS, contiene l’esposizione analitica dei contributi e delle somme a credito ed a debito dell’Inps e, una volta acquisito, permette la ripartizione contabile del saldo mediante l’imputazione ai conti di competenza delle varie voci esposte sul modello stesso.

Il modello DM10/2, da presentare all’INPS, contiene l’esposizione analitica dei contributi e delle somme a credito ed a debito dell’Inps e, una volta acquisito, permette la ripartizione contabile del saldo mediante l’imputazione ai conti di competenza delle varie voci esposte sul modello stesso.

DM10/1

DM10/1

sino all’unificazione dei versamenti fiscali e previdenziali

DM10/2

mod.F24

poi

Page 26: Obiettivo dell’intervento

Retribuzione e salario

retribuzioneretribuzione

compenso spettante al prestatore d’opera per il lavoro effettuatocompenso spettante al prestatore d’opera per il lavoro effettuato

salariosalario

retribuzione del lavoro dipendente, specie dell’operaio, pagata sulla base delle ore o della quantità di lavoro prestataretribuzione del lavoro dipendente, specie dell’operaio, pagata sulla base delle ore o della quantità di lavoro prestata

Oggi nessuno parla più di salario, per tutti i lavoratori si parla di Oggi nessuno parla più di salario, per tutti i lavoratori si parla di

RETRIBUZIONERETRIBUZIONE

salarium: razione di sale - quindi soldo, paga, emolumento

Page 27: Obiettivo dell’intervento

Imponibile previdenziale

imponibileimponibile

retribuzioneeffettiva

retribuzioneeffettiva

retribuzioneconvenzionaleretribuzioneconvenzionale

stabilita con DMstabilita con DM per particolari categorie di lavoratoriper particolari categorie di lavoratori

elementielementi

fissifissi

variabilivariabili

plurimensiliplurimensili

Tipi di imponibile

segue

Page 28: Obiettivo dell’intervento

Sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

La determinazione della retribuzione, attualmente, è contenuta nell’art. 6 d.leg.vo 2/9/97, n.314, nell’art.4 d.leg.vo 23/3/98,n.56 e nel d.leg.vo 23/12/99, n.505. Occorre , inoltre precisare che ove la retribuzione effettiva, soggetta a contribuzione, sia inferiore a quella minima prevista dai contratti di categoria più rappresentativi, dovrà

essere adeguata a questi ultimi( d.l. 9/10/89, n.338, conv. in legge n. 389/89).*

N.B.Il nuovo concetto di imponibile contributivo è più ampio di quello di quello dettato dall’art.12 legge 153/69, precedentemente in vigore.

Segue

Determinazione dell’Imponibile previdenziale per il lavoro dipendente

Imponibile previdenziale

Page 29: Obiettivo dell’intervento

- i contributi previdenziali ed assistenziali versati in adempimento di disposizioni di legge;- le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo di imposta a Euro 258,23;- i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;- le somministrazioni di vitto anche mediante convenzioni con ristoratori, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal ddl fino o,fino all’importo giornaliero complessivo di euro 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive, ove manchino in zona strutture o servizi di ristorazione;- le prestazioni di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ecc.*

•N.B. la elencazione analitica delle esclusioni è contenuta nell’art.3 dlgs 2/9/97, n. 314.

• segue

Le erogazioni in natura( se complessivamente di valore superiore ad euro 258,23 nel periodo di imposta, e tale importo non è una franchigia) si valutano in base al valore normale dei beni e servizi, inteso come prezzo o corrispettivo mediamente praticato nel tempo e nel luogo di acquisto e in mancanza si fa riferimento ai listini della Camera di Commercio. Per i beni prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti si fa riferimento o ai prezzi medi praticati ai grossisti o ai prezzi normali praticati ai clienti.

Imponibile previdenziale

Esclusioni

Page 30: Obiettivo dell’intervento

Indennità connesse alla mobilità dei lavoratori(Trasferte o missioni).Le indennità percepite dal 1/1/98 per le trasferte o missioni fuori dl territorio comunale concorrono a formare la retribuzione imponibile per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevata ad euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, comprese le indennità chilometriche. Nel caso di rimborso del vitto o dell’alloggio ovvero di entrambi, il limite è rispettivamente ridotto di un terzo ovvero di due terzi.In alternativa al sistema forfettario , in caso di rimborso analitico delle spese, la imponibilità è relativa alle spese non documentabili per gli importi superiori a ad euro 15,49, elevato ad euro 25,82 per le trasferte all’estero.

Le norme di riferimento sulla composizione della base imponibile ai fini previdenziali sono le seguenti:

-art.3, comma 19, l.23.12.96,n.662;-decreto legislativo 2.9.97, n.314;-circ. Min. finanze 23.12.97,n. 326/E;- circ.Inps 24.12.97, n. 263;-art.4 decreto legislativo 23.3.98, n. 56;-decreto legislativo 23.12.99, n. 505.

Imponibile previdenziale Regime delle trasferte

Norme di riferimento

segue

Page 31: Obiettivo dell’intervento

La retribuzione da prendere a base per il calcolo dei contributi di previdenza non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi…(art.1 l.7/12/89,n.389).

Tale norma vincola anche i datori di lavoro non aderenti ad organizzazioni sindacali.La retribuzione giornaliera corrisposta, se inferiore a quella contrattuale ed ai minimali di legge, va adeguata e quindi assoggettata a contribuzione.

Il minimale può essere :- giornaliero e per 26 giornate per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile ovvero con rapporto full-time;- orario per i lavoratori retribuiti ad ore ovvero in part-time .

Massimale contributivo

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie dal1/01/96, nonché per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, è stabilito un limite massimo annuo della retribuzione imponibile ai soli fini pensionistici, rivalutato annualmente..

Imponibile previdenziale

Minimali e Massimali

segue

Page 32: Obiettivo dell’intervento

La retribuzione ed i contributi

retribuzioneeffettiva

retribuzioneeffettiva

soggetta a contribuzionesoggetta a contribuzione

non soggetta a contribuzionenon soggetta a contribuzione

IMPONIBILEIMPONIBILE

ESENTEESENTE

Page 33: Obiettivo dell’intervento

Poteri del datore di lavoro

datoredi

lavoro

datoredi

lavoro

potere direttivopotere direttivo

potere disciplinarepotere disciplinare sanzionisanzioni

ammonizioneammonizione

multamulta

sospensionesospensione

procedureprocedurecontestazionediritto di difesa (5 giorni)irrilevanza (2 anni)

contestazionediritto di difesa (5 giorni)irrilevanza (2 anni)

diritti ed obblighidiritti ed obblighi in relazione a quelli del lavoratorein relazione a quelli del lavoratore

Page 34: Obiettivo dell’intervento

Diritti del lavoratore

diritti del lavoratorediritti del lavoratore

retribuzioneretribuzione

mansioni e qualificamansioni e qualifica

igiene e sicurezzaigiene e sicurezza

statuto dei lavoratoristatuto dei lavoratori

riservatezzariservatezza

dignitàdignità

diritti sindacalidiritti sindacali

Page 35: Obiettivo dell’intervento

Obblighi del lavoratore

diligenzadiligenza

obbedienzaobbedienza

fedeltàfedeltà

nella prestazione del lavoronella prestazione del lavoro

osservanza delle disposizioni per l’esecuzione e disciplina del lavoroosservanza delle disposizioni per l’esecuzione e disciplina del lavoro

divieto di concorrenzadivieto di concorrenza

divieto di divulgazione di notizie riservatedivieto di divulgazione di notizie riservate

divieto di far uso indebito di dette notiziedivieto di far uso indebito di dette notizie

Page 36: Obiettivo dell’intervento

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE *Legge N° 88 del 09/03/89 - Art. 49

Attività di inquadramento delle aziende a cura dell’INPS

ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA

CLASSIFICAZIONE:28 MARZO 1989

ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA

CLASSIFICAZIONE:28 MARZO 1989

La classificazione regolata dall’articolo 49 individua i seguenti SETTORI:

ATTIVITÀVARIE

CREDITO, TRIBUTI,ASSICURAZIONI

TERZIARIO

AGRICOLTURA

ARTIGIANATO

INDUSTRIA

Criteri di classificazione - art. 49 L. 88/89

* N.B. L’articolo 49 della legge 88/89 attribuisce all’INPS in via esclusiva la funzione di classificazione delle attività da valere per tutti gli enti previdenziali.

Page 37: Obiettivo dell’intervento

Impresa artigiana - definizione

impresa esercitata da imprenditore artigiano con lo scopo prevalente della produzione di beni, anche semilavorati, o di servizi.

impresa esercitata da imprenditore artigiano con lo scopo prevalente della produzione di beni, anche semilavorati, o di servizi.

Impresa individuale, Società di persone** e Società cooperativaImpresa individuale, Società di persone** e Società cooperativa

Limite al numero addetti*Limite al numero addetti*

forma

esclusioneper

vincolo

con eccezioni

S.p.a.S.p.a.

S.a.s.S.a.s.

S.a.p.a.S.a.p.a.

S.r.l.S.r.l.

legge quadro artigianatoL. 08.08.85 n. 443 - art. 3

*Limiti numerici in vigore:aziende con lavorazioni non in serie 18 dip.aziende con lavorazioni in serie 9 dip.

Aziende art. e tradizionali 32 dip.** Si rammenta la partecipazione al lavoro della maggioranza dei soci.

Page 38: Obiettivo dell’intervento

Eccezioni per le società

modifica dell’art. 3 della legge 443/85modifica dell’art. 3 della legge 443/85

ammessa l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane perammessa l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane per

con i requisiti di cui art. 2 L. 443/85 non socio unico di altra S.r.l. o socio di altra S.a.s.

con i requisiti di cui art. 2 L. 443/85 non socio unico di altra S.r.l. o socio di altra S.a.s.

con i requisiti di cui art. 2 L. 443/85 non socio di altra S.r.l. o S.a.s.

con i requisiti di cui art. 2 L. 443/85 non socio di altra S.r.l. o S.a.s.

socio unico di S.r.l.*socio unico di S.r.l.*

socio accomandatario di S.a.s.socio accomandatario di S.a.s.

decorrenza obbligo 01.06.97prima iscrizione entro 20.10.97

L. 20.05.97, n. 153entrata in vigore 05.06.97

* Nel caso di pluralità di soci, la maggioranza deve partecipare al lavoro(art.13 l.57/2001)

Page 39: Obiettivo dell’intervento

Titolare artigiano

il titolare artigiano(imprenditore) partecipa al lavoro con carattere di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni

la partecipazione al lavoro deve essere anche manuale, ossia direttamente produttiva del bene o del servizio, distinta dalla semplice direzione o amministrazione, che devono risultare marginali rispetto alla partecipazione manuale

Page 40: Obiettivo dell’intervento

Coadiuvante artigiano

età minima 15 anni compiutietà minima 15 anni compiuti

anche il coadiuvante deve partecipare al lavoro con carattere di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni

anche il coadiuvante deve partecipare al lavoro con carattere di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni

i coadiuvanti, rispetto al titolare, possono esserei coadiuvanti, rispetto al titolare, possono essere

coniugefratello/sorellaascendentefiglio ed equiparatinipote in linea diretta

coniugefratello/sorellaascendentefiglio ed equiparatinipote in linea diretta

Corte Costituzionale Sentenze 485/92 e 170/94 Corte Costituzionale Sentenze 485/92 e 170/94

tutti i parenti entro 3° gradotutti gli affini entro 2° gradotutti i parenti entro 3° gradotutti gli affini entro 2° grado

Page 41: Obiettivo dell’intervento

Iscrizione all’Albo*

titolare artigianotitolare artigiano

coadiuvanticoadiuvanti

iscrizioneobbligatoria

Albo Imprese Artigiane

(A.I.A.)

presso la C.C.I.A.A.

Albo Imprese Artigiane

(A.I.A.)

presso la C.C.I.A.A.

competenza esclusiva della Commissione provinciale per l’artigianato

competenza esclusiva della Commissione provinciale per l’artigianato

l’obbligo sorge al momento di inizio della attivitàl’obbligo sorge al momento di inizio della attività

COSTITUTIVAnon attribuisce natura artigiana, ma è vincolante nei confronti di terzi (Inps)

COSTITUTIVAnon attribuisce natura artigiana, ma è vincolante nei confronti di terzi (Inps)

oggetto di discussione

* N.B. Occorre tenere conto delle novità introdotte in finanziaria 2004.

Page 42: Obiettivo dell’intervento

Il rapporto assicurativo nel lavoro autonomo ( artigiani e commercianti )

rapporto assicurativorapporto assicurativo

Ente previdenzialetitolare

Nell’assicurazione dei lavoratori autonomi non vige il principio dell’automatismo.Nell’assicurazione dei lavoratori autonomi non vige il principio dell’automatismo.

Assicurante/assicuratoAssicurante/assicurato assicuratoreassicuratore

Page 43: Obiettivo dell’intervento

Il rapporto assicurativo nel lavoro autonomo (coadiuvanti)

rapporto assicurativorapporto assicurativo

trilaterotrilatero

Ente previdenziale

titolare coadiuvante

contratto obbligatorio a favore di terzicontratto obbligatorio a favore di terzi

assicuranteassicurante

assicuratoreassicuratore

assicuratoassicurato

Nel rapporto assicurativo a favore del coadiuvante non vige il principio dell’automatismo.Nel rapporto assicurativo a favore del coadiuvante non vige il principio dell’automatismo.

Page 44: Obiettivo dell’intervento

44

RiassumendoArtigiani iscritti alla gestione previdenziale

L'ISCRIZIONE*

I titolari e i contitolari delle imprese familiari, nonché i familiari coadiuvanti, devono essere iscritti all'INPS ai fini pensionistici.L'iscrizione può avvenire presso le Sedi dell'INPS, delle Camere di Commercio, dell'INAIL, della Commissione provinciale per l'artigianato e dell'Amministrazione finanziaria.La decisione sull‘iscrivibilità del lavoratore nell'apposito albo spetta alle Commissioni provinciali per l'artigianato.

*N.B. Si rammentano le novità introdotte dalla legge finanziaria 2004 a proposito delle nuove modalità di iscrizione.

Sono coloro che svolgono un'attività in forma d’impresa con carattere di professionalità e di prevalenza (falegnami, tassisti, fabbri, trasportatori ecc.). L'attività artigiana prevede principalmente la produzione di beni o la prestazione di servizi ad esclusione delle attività agricole o commerciali. Deve essere svolta prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei familiari coadiuvanti, che abbiano almeno 15 anni d'età e prestino la loro opera nell'impresa in maniera abituale e prevalente.

Segue

Page 45: Obiettivo dell’intervento

Determinazione dell’imponibile previdenziale

L'importo dei contributi da versare si calcola in base a tutti i redditi di impresa (denunciati ai fini dell'IRPEF), per l'anno al quale i contributi si riferiscono, e non solo in base ai redditi derivanti dall’attività che ha determinato l’iscrizione nella Gestione Speciale.

Segue

Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno iredditi prodotti nel corso dell'anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'annoprecedente.

Nell'anno successivo andrà quindi effettuato un versamento aconguaglio che tenga conto degli importi già versati in acconto.

Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito.

Page 46: Obiettivo dell’intervento

Determinazione dell’imponibile previdenziale

Massimale

La legge prevede un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il

contributo (vedi tabella).Il limite, detto "massimale", nel 2003 è di € 61.598.Per gli artigiani che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, che sianoprivi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistemacontributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'essovariabile.Per l'anno 2003 è fissato in € 80.391.

Minimale

È stabilito ai fini contributivi un limite minimo di reddito chenel 2003 è di € 12.590. Se il reddito è inferiore, i contributi daversare devono essere comunque calcolati sul minimale.

Segue

Page 47: Obiettivo dell’intervento

47

Reddito di impresa

Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni

Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni

da € 12.590,00fino a € 36.959,00

16,80% 13,80%

oltre € 36.959,00fino a € 61.598,00 (*)

17,80% 14,80%

(*) Il massimale contributivo annuo diventa di € 80.391 per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per

il sistema di calcolo contributivo della pensione.

La misura del contributo 2003

Segue

Page 48: Obiettivo dell’intervento

I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito d'impresa superiori al minimale, vanno versati in due rate uguali alle scadenze previste per l'IRPEF.Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello dell'anno precedente. Il versamento è perciò considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in corso.Il versamento viene effettuato tramite un modello (F24) che viene spedito dall'INPS alle imprese artigiane e che è pagabile presso gli sportelli bancari o postali.

16 maggio 16 agosto16 novembre 16 febbraio dell'anno successivo

Termini e modalità di pagamento

I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze:

Page 49: Obiettivo dell’intervento

Impresa commerciale - definizione

impresa esercitata professionalmente da imprenditore con lo scopo prevalente della intermediazione nella circolazione di beni

impresa esercitata professionalmente da imprenditore con lo scopo prevalente della intermediazione nella circolazione di beni

commercio all’ingrosso:acquisto di merci in nome e per conto proprio per la rivendita ad altri commercianti o utilizzatori professionali

commercio all’ingrosso:acquisto di merci in nome e per conto proprio per la rivendita ad altri commercianti o utilizzatori professionali

commercio al minuto:acquisto di merci in nome e per conto proprio per la rivendita, in sede fissa o con altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale

commercio al minuto:acquisto di merci in nome e per conto proprio per la rivendita, in sede fissa o con altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale

somministrazione di alimenti o bevande:somministrazione al pubblico, in sede fissa o con altre forme di distribuzione, di alimenti o bevande

somministrazione di alimenti o bevande:somministrazione al pubblico, in sede fissa o con altre forme di distribuzione, di alimenti o bevande

art.2195 C.c., 1° comma , punto 2.

Legge11.06.71, n. 426

Page 50: Obiettivo dell’intervento

Titolare commerciante

il titolare commerciante(imprenditore) deve partecipare personalmente all’attività commerciale

il titolare commerciante(imprenditore) deve partecipare personalmente all’attività commerciale

illegittima l’assicurazione del titolare che delega la conduzione della azienda a terzi, anche se questi sono familiari coadiutori, conservando solamente la titolarità della autorizzazione comunale o della licenza di pubblica sicurezza

illegittima l’assicurazione del titolare che delega la conduzione della azienda a terzi, anche se questi sono familiari coadiutori, conservando solamente la titolarità della autorizzazione comunale o della licenza di pubblica sicurezza

la legge 662/96 (finanziaria 97) estende dal 1° gennaio 1997 l’obbligo assicurativo nella gestione commercianti ala legge 662/96 (finanziaria 97) estende dal 1° gennaio 1997 l’obbligo assicurativo nella gestione commercianti a

soci di S.r.l. (anche socio unico)soci di S.r.l. (anche socio unico)

soci accomandatari di S.a.s.soci accomandatari di S.a.s.

a condizione che siano in possesso degli stessi requisiti previsti per il titolare

a condizione che siano in possesso degli stessi requisiti previsti per il titolare

Page 51: Obiettivo dell’intervento

Requisiti per la titolarità

…. l’obbligo dell’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

…. l’obbligo dell’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita

titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita

abbiano piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata

abbiano piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata

partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenzapartecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza

siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruolisiano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli

Legge23.12.96 n. 662art. 1 - c. 203

Page 52: Obiettivo dell’intervento

Coadiutore commerciante

età minima 15 anni compiutietà minima 15 anni compiuti

anche il coadiutore deve partecipare al lavoro con carattere di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni

anche il coadiutore deve partecipare al lavoro con carattere di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni

i coadiutori, rispetto al titolare, possono esserei coadiutori, rispetto al titolare, possono essere coniugefratello/sorellaascendentefiglio ed equiparatinipote in linea diretta

coniugefratello/sorellaascendentefiglio ed equiparatinipote in linea diretta

Corte Costituzionale Sentenze 485/92 e 170/94 Corte Costituzionale Sentenze 485/92 e 170/94

tutti i parenti entro il 3° gradotutti gli affini entro il 2° gradotutti i parenti entro il 3° gradotutti gli affini entro il 2° grado

tutti gli affini entro 3° gradotutti gli affini entro 3° grado

da 01.01.97L. 662/96 art. 1, c. 206da 01.01.97L. 662/96 art. 1, c. 206

Page 53: Obiettivo dell’intervento

Soggetti iscrivibili-particolarità

operatori turisticiguide alpinemaestri di sci

titolari di autoscuole

sub-agenti di assicurazione

in possesso di autorizzazione(soggetti non iscrivibili al registro ditte)in possesso di autorizzazione(soggetti non iscrivibili al registro ditte)

se non artigianise non artigiani

ostetriche non dipendenti

giornalai con autorizzazione comunale

da 01.07.90da 01.07.90

DPR 268/82DPR 268/82

promotori finanziari e praticanti circolare 134/95circolare 134/95

agenti o mandatari iscritti albo promotori finanziari e loro collaboratori legge 662/96 art. 1 c. 196legge 662/96 art. 1 c. 196

tutti i lavoratori autonomi con attività di cui alla legge 88/89 art. 49, c. 1 lettera d (terziario Inps) esclusi professionisti ed artisti

legge 662/96 art. 1 c. 202 e 203legge 662/96 art. 1 c. 202 e 203

tutti i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 11 L. 217/83 (attività connesse al turismo) legge 662/96 art. 1 c. 205legge 662/96 art. 1 c. 205

circolare RCV 1905/21.04.87circolare RCV 1905/21.04.87

Page 54: Obiettivo dell’intervento

Iscrizione di esercenti attività del terziario

per tutti gli esercenti attività che rientrano nel terziarioper tutti gli esercenti attività che rientrano nel terziario individuate da codifica Istat

in formain forma

di impresadi impresa

professionalmenteprofessionalmente

iscrizione come autonomi commerciantiiscrizione come autonomi commercianti

iscrizione come professionistigestione separataiscrizione come professionistigestione separata

dal 01.01.97dal 01.01.97

Page 55: Obiettivo dell’intervento

L'ISCRIZIONE*I titolari e i contitolari delle imprese familiari nonché i familiari coadiutori devono

essere iscritti all'INPS ai fini pensionistici.L'iscrizione può avvenire presso le Sedi dell'INPS, delle Camere di Commercio,

dell'INAIL e dell'Amministrazione finanziaria.La decisione sull'iscrivibilità del lavoratore spetta all'INPS.

RiassumendoImprenditori commerciali iscritti alla gestione previdenziale

* N.B. Si rammentano le novità introdotte dalla legge finanziaria 2004 a proposito delle nuove modalità di iscrizione.

Sono titolari o gestori di un'impresa che sia diretta e organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei componenti della famiglia o coadiutori (che devono avere almeno 15 anni d'età) e che:•esercitano attività commerciali e turistiche;•lavorano come ausiliari del commercio: agenti e rappresentanti di commercio, agenti aerei, marittimi raccomandatari, mediatori, propagandisti e procacciatori d'affari, promotori finanziari ecc.

Segue

Page 56: Obiettivo dell’intervento

Determinazione dell’imponibile previdenziale

L'importo dei contributi da versare si calcola in base a tutti i redditi di impresa (denunciati ai fini dell'IRPEF), per l'anno al quale i contributi si riferiscono, e non solo in base ai redditi derivanti dall’attività che ha determinato l’iscrizione nella Gestione Speciale.

Segue

Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno iredditi prodotti nel corso dell'anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'annoprecedente.

Nell'anno successivo andrà quindi effettuato un versamento aconguaglio che tenga conto degli importi già versati in acconto.

Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito.

Page 57: Obiettivo dell’intervento

Determinazione dell’imponibile previdenziale

Massimale

La legge prevede un limite massimo di reddito oltre il quale non è piùdovuto il contributo (vedi tabella).

Il limite, detto "massimale", nel 2003 è di € 61.598.Per gli artigiani che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995,

che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbianooptato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo direddito più alto, anch'esso variabile.

Per l'anno 2003 è fissato in € 80.391.

Minimale

È stabilito ai fini contributivi un limite minimo di reddito che nel 2003 èdi € 12.590. Se il reddito è inferiore, i contributi da versare devonoessere comunque calcolati sul minimale.

Segue

Page 58: Obiettivo dell’intervento

Reddito di impresa

Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni

Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni

da € 12.590,00fino a € 36.959,00

17,19% 14,19%

oltre € 36.959,00fino a € 61.598,00 (*)

18,19% 15,19%

(*) Il massimale contributivo annuo diventa di € 80.391 per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per

il sistema di calcolo contributivo della pensione.

La misura del contributo 2003

Segue

Page 59: Obiettivo dell’intervento

I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito d'impresa superiori al minimale, vanno versati in due rate uguali alle scadenze previste per l'IRPEF.Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello dell'anno precedente. Il versamento è perciò considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in corso.Il versamento viene effettuato tramite un modello (F24) che viene spedito dall'INPS alle imprese artigiane e che è pagabile presso gli sportelli bancari o postali.

16 maggio 16 agosto16 novembre 16 febbraio dell'anno successivo

Termini e modalità di pagamento

I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze:

Page 60: Obiettivo dell’intervento

I lavoratori autonomi dell’agricoltura

Soggetti all’iscrizione

Modalità di iscrizione

Determinazione del contributo

Modalità di versamento

Termini di versamento

Aggiornamento della posizione assicurativa

Regime previdenziale assicurato

Page 61: Obiettivo dell’intervento

Istituzione di una gestione previdenziale separata- Professionisti e Collaboratori *

L. 08.08.95, n.335 - riforma delle pensioniL. 08.08.95, n.335 - riforma delle pensioni

pensione di vecchiaiapensione di vecchiaia

pensione di invaliditàpensione di invalidità

pensione di inabilitàpensione di inabilità

pensione ai superstitipensione ai superstiti

a categorie di lavoratori non subordinati privi di copertura previdenziale obbligatoria

istituzione di una nuova “assicurazione generale obbligatoria” per garantireistituzione di una nuova “assicurazione generale obbligatoria” per garantire

* N.B. è necessario vedere in proposito le novità introdotte dal decreto 276/03 e dalla Finanziaria 2004.

Page 62: Obiettivo dell’intervento

Tutela dei professionisti e dei collaboratori *

obbligo assicurativodal 1° gennaio 1996

obbligo assicurativodal 1° gennaio 1996

Professionisti non iscritti ad alcuna gestione

Professionisti non iscritti ad alcuna gestione

DPR 22.12.86 n. 917 (T.U.I.R.) art. 49 c. 1DPR 22.12.86 n. 917 (T.U.I.R.) art. 49 c. 1

collaborazione coordinata e continuativa

collaborazione coordinata e continuativa

DPR 22.12.86, n. 917 (T.U.I.R.) art. 49, c. 2 a)DPR 22.12.86, n. 917 (T.U.I.R.) art. 49, c. 2 a)

vendita a domiciliovendita a domicilioL. 11.6.71, n. 426, art. 26L. 11.6.71, n. 426, art. 26

versamento 10%

* N.B. la normativa di seguito descritta va rivista alla luce delle innovazioni introdotte in materia dal decreto legislativo 276/2003.

Page 63: Obiettivo dell’intervento

Soggetti obbligati all’iscrizione

professionisti sprovvisti di cassa previdenzialeprofessionisti sprovvisti di cassa previdenziale

professionisti con cassa previdenziale, limitatamente ai redditi di natura autonoma esclusi dal contributo della cassa previdenzialeprofessionisti con cassa previdenziale, limitatamente ai redditi di natura autonoma esclusi dal contributo della cassa previdenziale

amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni ed altri entiamministratori, sindaci e revisori di società, associazioni ed altri enti

collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne quando si rientra nel diritto d’autorecollaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne quando si rientra nel diritto d’autore

partecipanti a collegi e commissionipartecipanti a collegi e commissioni

soggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazionesoggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione

soggetti che svolgono attività sportiva senza l’obbligo di iscrizione all'ENPALSsoggetti che svolgono attività sportiva senza l’obbligo di iscrizione all'ENPALS

soggetti che effettuano la vendita a domiciliosoggetti che effettuano la vendita a domicilio

l’obbligo assicurativo cessa con il compimento del 65° anno di etàvalidità transitoria fino al 2001. Dal 1° aprile per la generalità e dal 1°giugno2001 per i pensionati e gli iscritti a forme di previdenza obbligatoria non vi è più alcuna esenzione.

l’obbligo assicurativo cessa con il compimento del 65° anno di etàvalidità transitoria fino al 2001. Dal 1° aprile per la generalità e dal 1°giugno2001 per i pensionati e gli iscritti a forme di previdenza obbligatoria non vi è più alcuna esenzione.

Page 64: Obiettivo dell’intervento

Soggetti esclusi

assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivitàassegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività

soggetti con reddito di lavoro autonomo, ma già assicurati ad altre forme obbligatorie (come i lavoratori dello spettacolo inscritti all’Enpals)soggetti con reddito di lavoro autonomo, ma già assicurati ad altre forme obbligatorie (come i lavoratori dello spettacolo inscritti all’Enpals)

professionisti iscritti a casse professionali, per i redditi già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoriaprofessionisti iscritti a casse professionali, per i redditi già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria

percettori di diritti d’autorepercettori di diritti d’autore

soggetti che svolgono collaborazione esercitata in modo occasionale*soggetti che svolgono collaborazione esercitata in modo occasionale*

associati in partecipazione*associati in partecipazione*

segretari comunali per l’attività di levata dei protestisegretari comunali per l’attività di levata dei protesti

soggetti percettori dell’indennità per la cessazione dei rapporti di agenziasoggetti percettori dell’indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia

soggetti che partecipano agli utili spettanti ai promotori ed ai soci fondatori di S.p.a. - S.a.s. - S.r.l.soggetti che partecipano agli utili spettanti ai promotori ed ai soci fondatori di S.p.a. - S.a.s. - S.r.l.

promotori finanziaripromotori finanziari

* N.B. La Finanziaria 2004 ed il decreto 276/03 hanno ridefinito il concetto di occasionalità.

Per gli associati in partecipazione si rinvia alle illustrazioni successive.

Page 65: Obiettivo dell’intervento

Decorrenza obbligo assicurativo

l’obbligo di iscrizione decorrel’obbligo di iscrizione decorre

per i soggetti senza copertura assicurativaper i soggetti senza copertura assicurativa

per i soggetti già assicurati ad altra cassa o pensionatiper i soggetti già assicurati ad altra cassa o pensionati

dal 01.04.96dal 01.04.96

dal 30.06.96dal 30.06.96

Page 66: Obiettivo dell’intervento

Versamento per i professionisti

attività professionaliattività professionali

entro 31 maggioentro 31 maggio

primo acconto pari al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione IRPEF riferita all’anno precedenteprimo acconto pari al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione IRPEF riferita all’anno precedente

entro 30 novembreentro 30 novembre secondo acconto pari al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione IRPEF riferita all’anno precedentesecondo acconto pari al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione IRPEF riferita all’anno precedente

saldo (se dovuto) del contributo per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedentesaldo (se dovuto) del contributo per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente

eventuale credito

acconto di quanto dovuto per l’anno successivo

rimborsato a richiesta

Versamento con Mod. F.24 a cura del professionista

Versamento con Mod. F.24 a cura del professionista

Page 67: Obiettivo dell’intervento

Versamento per collaborazione coordinata e continuativa

entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensientro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi

il versamento viene effettuato dall’impresa committente con Mod. F.24 il versamento viene effettuato dall’impresa committente con Mod. F.24

L’onere contributivo è ripartito in misura di 2/3 a carico dell’impresa committente 1/3 a carico del collaboratore

Page 68: Obiettivo dell’intervento

Redditi imponibili e contributo percentuale

Il contributo è dovuto, per il 2003, suiIl contributo è dovuto, per il 2003, sui

redditi derivanti dall’attività svolta dai soggetti obbligatiredditi derivanti dall’attività svolta dai soggetti obbligati

comunquecomunque

entro il massimale della retribuzione pensionabileentro il massimale della retribuzione pensionabile

Il contributo, per l’ anno 2004, è dovuto su Il contributo, per l’ anno 2004, è dovuto su

massimale indicizzato (L. 08.08.95, n. 335, art. 2, c. 18)massimale indicizzato (L. 08.08.95, n. 335, art. 2, c. 18)

Minimale 37884,08 17,80 %

10%

14%

Massimale 82402,00 18,80 %

segue

Page 69: Obiettivo dell’intervento

Si riporta di seguito il prospetto delle aliquote determinate per il 2004 per gli emolumenti erogati a soggetti assicurati presso la Gestione Separata:

Aliquote di finanziamento della Gestione Separata per il 2004

- per i soggetti coperti da altra cassa previdenziale 10% - codice tributo C10

Per quanto concerne il massimale e lo scaglione intermedio si attende la conferma dall’Inps di quanto indicato nella slideprecedente.

- per i titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) 15% - codice tributo C10

- per i soggetti privi di altra cassa previdenziale, l'articolo 45 della legge 326/03 che ha convertito il D.L. 269 ha assimilato l'aliquota pensionistica dei commercianti, pertanto - anche se in assenza di circolare confermativa l'aliquota è del 17,80% (formata da 17,30 + 0,50) o 18,80%.

Page 70: Obiettivo dell’intervento

Il versamento dei contributi-la patologia

Il mancato rispetto dei termini legali introduce l’adempimento della obbligazione

contributiva entro un’area “patologica” con conseguente determinazione di somme

aggiuntive dovute per il ritardato versamento e con la possibilità concessa di accedere ad

una forma di pagamento agevolata, e tuttavia onerosa:

il pagamento in forma rateale.

Le modalità di versamento dei contributi dovuti sono state illustrate, di volta in volta, in relazione a ciascun soggetto contribuente.

Sono stati illustrati, inoltre, i mezzi e i termini legali di versamento.

La mancata attivazione da parte del soggetto obbligato, pur sollecitato dal’INPScon l’avvio della procedura di “avviso bonario”, determina l’attivazione del sistema diriscossione forzosa:

la cartella esattoriale.

Page 71: Obiettivo dell’intervento

In caso di mancato o ritardato pagamento rispetto al termine di legge , per tutti i soggetti contribuenti, si applica una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento(T.U.R., determinato dalla Banca d’Italia,) maggiorato di 5 punti percentuali ( nel 2003 3,25% + 5.5% = 8.75%) .

Il Sistema sanzionatorio

Sanzioni civili

L’art. 116 , 8°comma e segg., l.23/12/2000, ha previsto una nuova disciplina delle sanzioni da applicare ai soggetti che non provvedono , entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali obbligatorie. Le nuove disposizioni devono essere applicate a tutti gli accertamenti notificati dopo il 30/09/2000.

Segue

Regime Ordinario - Morosità

E’, peraltro, previsto il tetto massimo del 40% dei contributi non versati.Dopo la saturazione del tetto, sulle somme per contributi ancora dovute maturano gli interessi di mora. Il regime ordinario si applica ai casi di mancato o ritardato versamento entro il termine di legge dei contributi o premi il cui ammontare è rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie.

Page 72: Obiettivo dell’intervento

Qualora il mancato versamento sia connesso a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero,la sanzione applicata in ragione di anno è pari al 30% dei contributi evasi e la somma non può superare il 60% dei contributi dovuti.Superato il tetto del 60% . Maturano gli interessi di mora.

Il Sistema sanzionatorio

Segue

Sanzioni civili

Evasione

La sanzione, molto onerosa , prevista in caso di evasione, può essere ridotta al regime ordinario se il trasgressore denunci spontaneamente entro 12 mesi dal termine legale e versi le somme dovute nei successivi 30 giorni.

Page 73: Obiettivo dell’intervento

L’art.116,2° comma, legge 23/12/2000, n.338, dispone che, ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni previdenziali ed assistenziali consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento dei contributi o premi o dalle quali, comunque, derivi la omissione del versamento dei contributi, ai sensi dell’art.35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981,689.

Sanzioni Amministrative

Page 74: Obiettivo dell’intervento

Le novità della Finanziaria 2004 e la Riforma Biagi

Sono soggetti che, nell’ambito della Associazione in partecipazione , Disciplinatadagli dagli artt. da 2549 a 2554 C.C. , conferiscono esclusivamente prestazioni lavorative (articolo 49, secondo comma lett. c, TUIR), ricevendocompensi qualificati come redditi da lavoro autonomo ( art. 49 Tuir, comma 2, lett.c).

Gli Associati in Partecipazione (art.43 d.l.269/03, conv.in legge 326/03)

Occorre tener conto che la partecipazione(art. 2552 c.c.) è all’impresa e

quindi, la mancanza di tale requisito fa scattare l’applicazione della norma

antielusione prevista dall’art.86,2° comma d.leg.vo 276/03, a meno che non vi sia

idonea attestazione e documentazione che faccia rientrare la partecipazione in una

delle tipologie disciplinate nel decreto.

L’obbligo di iscrizione all’Inps deve essere assolto entro il 31 marzo 2004 ovvero

dalla data di inizio di conferimento della attività lavorativa, se posteriore .

Segue

Page 75: Obiettivo dell’intervento

Su quale base imponibile?

E’ il reddito delle attività determinato con gli stessi criteri fissati per

l’Irpef, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli

Accertamenti definitivi.

Il pagamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a

quello di riferimento , nel rispetto del criterio di “cassa”.

Gli Associati in Partecipazione (art.43 d.l.269/03, conv.in legge 326/03)

Quanto si versa?

L’importo dl contributo è pari a quello previsto nella gestione

separata Inps, per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza,

che, si rammenta, ammonta per il 2004 al17,80% .Tuttavia il

contributo è posto per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a

carico dell’associato.

Segue

Page 76: Obiettivo dell’intervento

Quale regime assicurativo?

L’accredito dei contributi mensili avviene nel rispetto del minimale di reddito dei commercianti. Nel caso di contribuzione annua inferiore al minimale , i mesi accreditati vengono ridotti in proporzione alla somma versata.

Agli Associati in partecipazione vengono liquidati prestazioni pensionistiche con il sistema contributivo.

Gli Associati in Partecipazione (art.43 d.l.269/03, conv.in legge 326/03)

Come si versa?Il pagamento va effettuato mediante F24 e si determina anche sugli importi corrisposti all’associato a titolo di acconto sul risultato della partecipazione , salvo conguaglio all’atto della determinazione annuale del reddito. L’obbligo del versamento è a carico dell’Associante e si applicano le stesse regole previste per i collaboratori sia per quanto riguarda il termine legale (16 del mese successivo alla corresponsione) che per le modalità di versamento.

Page 77: Obiettivo dell’intervento

Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo( art. 44,2° comma , d.l. 269/03, conv. in legge 326/03).

Da quando ?

Dal 1° gennaio 2004 vi è l’obbligo di iscrizione alla gestione

commercianti, con regole proprie e diverse.

Chi va iscritto?

Soggetti impegnati in attività di collocazione di prodotti assicurativi con

un contratto di esclusiva con un Agenzia, con obbligo di un minimo di

produzione e remunerati a provvigione ovvero sono produttori liberi di

piazza o di zone senza obbligo di un determinato minimo di

produzione.

Segue

Page 78: Obiettivo dell’intervento

Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo( art. 44,2° comma , d.l. 269/03, conv. in legge 326/03).

Quale regime assicurativo ?

La pensione sarà liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.

Quando si versa?

Gli adempimenti dovranno essere effettuati nei modi e nei termini previsti per la

Gestione commercianti, salvo quanto detto a proposito del minimale.

Potranno, peraltro, essere riscattati i periodi di attività anteriori al 1° gennaio

2004 e nel limite dei 5 anni precedenti, in base a documenti data certa.

Quanto si versa?

Il contributo deve essere versato, senza tener conto del minimale , in

percentuale al reddito effettivamente prodotto .

Segue

Page 79: Obiettivo dell’intervento

Dal 1° gennaio 2004 tutti i soggetti che hanno l’obbligo di iscriversi nelle Gestioni degli Artigiani o dei Commercianti presenteranno le relative istanze alle Camere di Commercio. Tali domande, sussistendone i presupposti di legge, hanno effetto anche ai fini dell’iscrizione agli Enti previdenziali.

Le Camere di Commercio , utilizzando la struttura informatica di Unioncamere, trasmetteranno agli enti interessati secondo modalità da concordare le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni.

La disposizione in esame per altro non contiene norme di coordinamento con le norme che disciplinano la competenza esclusiva delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato in materia di iscrizione, variazione e cancellazione degli imprenditori artigiani.In attesa di tali norme di coordinamento c’è da ritenere che le procedure di iscrizione modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane possono continuare ad avvenire secondo le consuete modalità.

Iscrizione degli Artigiani e Commercianti (art.44, 8° comma,l.326/2003).

Segue

Page 80: Obiettivo dell’intervento

Altra novità introdotta dall’art.21, comma 6-ter l.326/2003, riguarda la esclusione dall’obbligazione previdenziale per i collaboratori occasionali degli artigiani regolarmente iscritti, purchè:

- siano parenti entro il terzo grado, anche studenti;

-non superino il periodo massimo di 90 gg. all’anno;

- non vi sia la corresponsione di compensi, ma siano effettuati per obbligo morale;

- vi sia la impossibilità temporanea dell’artigiano di espletare la propria attività lavorativa.

E’ in ogni caso obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Iscrizione degli Artigiani e Commercianti (art.44, 8° comma,l.326/2003).

Page 81: Obiettivo dell’intervento

1) Lavoratori autonomi occasionali ed i venditori a domicilio, con reddito annuo non superiore a 5000 euro ( art. 44, 2° comma, l.326/2003);

Le novità normative ed il concetto di “occasionalità”

Numerose disposizioni di legge , che hanno introdotto novità in materia di lavoro, hanno utilizzato il termine “occasionale”.

E’ ,quindi, necessario, nell’attuale fase di approfondimento dottrinale, articolare alcune precisazioni di ausilio per la corretta interpretazione delle novità:

Sono stati, infatti, riscontrati i seguenti nuovi profili:

Tutte le ipotesi descritte hanno in comune il termine “occasionale” e tuttavia riguardano situazioni diverse richiamate da norme che disciplinano istituti diversi.

Segue

2) Collaboratori occasionali per non più di 30 gg. e con un compenso annuo per committente non superiore a 5000 euro( art. 61 d.leg.vo 276/03);

3)Prestazioni occasionali di tipo accessorio, prestate da soggetti a rischio diesclusione sociale per meno di 30 gg. e meno di 3000 euro per anno solare (art.70 d.leg.vo 276/03).

4)Collaboratori occasionali degli artigiani,parenti entro il terzo grado, per i quali si rinvia a quanto già detto.

Page 82: Obiettivo dell’intervento

Chi sono gli iscritti?

I soggetti che svolgono una attività autonoma in modo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono iscritti alla Gestione separata dei “Parasubordinati” , solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5000 euro.

Lavoratori Autonomi Occasionali (art. 44,2° comma, legge 326/2003)

La legge 326 ,di conversione del decreto 269/2003, collegato alla Finanziaria2004, ha introdotto una novità significativa in materia di sicurezza sociale : la iscrizione ad un regime previdenziale dei lavoratori occasionali.

Come si versa e su quale base imponibile?

La contribuzione deve essere versata con le stesse modalità e termini previsti per i collaboratori iscritti alla gestione.

Page 83: Obiettivo dell’intervento

Collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto( artt.61 e 86).

La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ,prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato e indipendentemente dal tempo impiegato.

Sono escluse le collaborazioni occasionali la cui durata non superi i 30 giorni all’anno e sempre che la remunerazione non superi i 5000 euro annui per committente.

Segue

Page 84: Obiettivo dell’intervento

La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003

Collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto( artt.61 e 86).

Tipologia.Collaborazioni coordinate e continuative tradizionali

E’ prevista una fase transitoria per le vecchie collaborazioni non riconducibili ad un progetto nel nuovo significato normativo.

Queste mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 24 ottobre 2004 ( art.86 del dlg.276). Termini diversi potranno essere concordati in fase di contrattazione aziendale.

Sono escluse, inoltre, dall’applicazione del comma 1, inoltre, tutte le tipologie di collaborazioni elencate dal comma 3 dello stesso articolo 61del decreto legislativo 276/03.

Per queste tipologie residuali e per le collaborazioni occasionali si applica la previgente normativa anche previdenziale.

Segue

Fase transitoria

Page 85: Obiettivo dell’intervento

Segue

La contribuzione, pur nel silenzio della legge e della circolare ministeriale attuativa (numero 1/2004 del 8 Gennaio 2004),sarà versata alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 335/95 e si allinea dal 2004 a quella della gestione dei Commercianti.

La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003

Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve ai fini della prova*, tra l’altro, contenere:

-l’indicazione della durata;-l’indicazione dl progetto o del programma di lavoro;-il corrispettivo ed i tempi e le modalità di pagamento.

Dal 24 ottobre del 2004 le collaborazioni, diverse da quelle elencate nel 2 e 3 comma dell’articolo 61, non riconducibili ad un progetto ovvero ad una delle forme di lavoro individuate fra quelle disciplinate dal “nuovo regime”, saranno considerate rapporti di lavoro subordinato fin dalla loro costituzione.

Forma

Collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto( artt.61 e 86).

Tipologia. Contratti a progetto

* N.B. la forma scritta richiesta ad probationem tantum non consente la prova testimoniale, ma non esclude la possibilità di provare altrimenti l’esistenza del contratto( ad es. interrogatorio

giudiziale della controparte o pacifica ammissione dei contraenti).

Page 86: Obiettivo dell’intervento

La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003

In concreto per le collaborazioni ex articolo 409, 1 comma, punto 3, cpc ,dal 24 Ottobre 2003 possiamo avere la seguente situazione

Collaborazioni coordinate e continuative (artt.61 e 86).

Contratti a progetto se superano i 30 giorni annui per committente o in ogni caso se superano i 5000

euro annui per committente

Collaborazioni Coord. Cont. “tradizionali” se non superano i 30

giorni annui per committente e non superano i 5000 euro annui

per committente (art. 61 2 comma), ovvero se sono comprese

nella elencazione di cui al 3 comma dell’articolo 61 d. lgv. 276

Collaborazioni Coord. Cont. In corso al 24

Ottobre 2003, che non sono riconducibili ad

un progetto e non hanno il carattere della

occasionalità, né sono riconducibili alle altre

tipologie di lavoro del decreto 276, che

dovranno trasformarsi in lavoro subordinato

o cessare al 23 Ottobre 2004 o ad altra data

negoziata.

Page 87: Obiettivo dell’intervento

La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003

Sono soggetti a rischio di esclusione sociale:

d) Disoccupati da oltre 1 anno;

e) Casalinghe studenti e pensionati;

f) Disabili e soggetti in comunità di recupero;

g) Lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Itali, nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro;

Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (artt. e ss. d. lgvo. 273/03)

Sono lavori accessori:

d) Piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare;

e) Insegnamento privato supplementare;

f) Piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici etc.;

g) Partecipazione a manifestazioni sociali, sportive, culturali, caritatevoli;

e) Collaborazione con enti pubblici ed associazioni di volontariato per casi di emergenza

Segue

Page 88: Obiettivo dell’intervento

Le attività sopra elencate vengono considerate occasionali ed accessorie se sono svolte per una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e se, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3000 euro annui, anche se prestate a favore di più beneficiari.

La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (artt. e ss. d. lgvo. 273/03)

Modalità

I soggetti interessati a svolgere tali lavori devono comunicare la loro disponibilità ai Servizi provinciali per l’impiego.Gli interessati riceveranno un tesserino magnetico che dovrà essere esibito in occasione della prestazione accessoria.I beneficiari delle prestazioni d’altro canto, dovranno acquistare dei carnet di buoni dal valore nominale di 7,5 euro.Il prestatore di lavoro avrà la possibilità di convertire i buoni ottenuti presso Enti o Società concessionarie appositamente individuate.Su questi ultimi soggetti incombe l’onere del versamento dei contributi relativi allavoratore interessato alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge 335/95.Le norme attuative, peraltro, non sono state ancora emanate.

Page 89: Obiettivo dell’intervento

Contratto di apprendistato( art 47 e ss).

Per il momento le regole per l’apprendistato non cambiano in attesa della regolamentazione di attuazione del decreto in esame.

Il futuro rapporto di apprendistato prevede le seguenti tipologie o livelli:-Apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione;- Apprendistato di qualificazione;- Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003

Contratti di Formazione e Lavoro e Contratti di inserimento (art. 54 e ss)

Dal 24 ottobre 2003 i CFL sono stati sostituiti dai contratti di inserimento.I contratti di formazione e lavoro in essere restano in vigore sino alla loro scadenza.

Per contro i contratti di inserimento non potranno essere attivati fino all’attivazione e conseguente conclusione di una fase contrattuale, collettiva nazionale, territoriale o aziendale che determini le modalità di definizione dei progetti individuali di inserimento.

I contratti di inserimento dovranno avere la forma scritta a pena di nullità, con la conseguenza che il rapporto sarà trasformato a tempo indeterminato.

Segue

Page 90: Obiettivo dell’intervento

Nuove tipologie di lavoro subordinato

Contratto di lavoro intermittente ( art.33 e ss.)

La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003

E’ il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per esigenze lavorative di carattere discontinuo o intermittente.Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere :

-durata e condizioni di legittimità;

- luogo e modalità della chiamata;

- trattamento economico e normativo;

- forma e modalità di esecuzione della prestazione di lavoro;

- tempi e modalità di pagamento della retribuzione;

- specifiche di sicurezza sul lavoro.

Segue

Page 91: Obiettivo dell’intervento

Contratto di lavoro ripartito o Job sharing (art.41 e ss.)

Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto con cui due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione di lavoro.

La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003

Caratteristiche:-responsabilità solidale e per l’intero nell’adempimento della obbligazione di lavoro;- autonomia dei lavoratori nell’articolazione della loro presenza all’interno del periodo di lavoro dedotto in contratto;- sono vietate, in genere, sostituzioni da parte di terzi;- il recesso o la risoluzione del rapporto di uno dei lavoratori comporta l’estinzione dell’intero contratto;

-Forma-La forma richiesta è quella scritta.-Disciplina del rapporto di lavoro deve assicurare la omogeneità di trattamento;-Disposizioni previdenziali applicate sono quelle del part-time .

Segue

Page 92: Obiettivo dell’intervento

I contratti certificabili( artt.75 e ss.)

Al fine di ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro le nuove tipologie di lavoro introdotte con la riforma Biagi possono essere certificate in via sperimentale e su base volontaria.

Ovviamente occorrerà attendere la costituzione della Commissioni di certificazione, istituibili presso Enti bilaterali territoriali, Direzioni prov.li del lavoro in base ad un apposito decreto ministeriale, le Università registrate in un apposito albo istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali .

La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003