OBBLIGO DI MANTENERE I FIGLI: RISARCIMENTO IN CASO DI VIOLAZIONE

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 STUDIO LEGALE CECATIELLO Via Carducci, 12 -20123 Milano T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P .IV A 06067090966 www.cecatiello.it [email protected] OBBLIGO DI MANTENERE I FIGLI: RISARCIMENTO IN CASO DI VIOLAZIONE. IL CASO DEL MANCATO RICONOSCIMENTO La Cassazione Civile con la sentenza del 22 novembre 2013, n. 26205 ha ribadito che esiste l ‘ obbligo dei genitori di mantenere i gli (artt. 147 e 148 c.c.) per il solo fatto di averli generat i e  prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il glio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo manteni - mento, non viene meno l’obbligo dell’altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del glio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. L ’obbligo dei genitori di mantenere i gli (artt. 147 e 148 c.c.) deriva dalla nascita, disce nde dal mero fatto della generazione e decorre dal momento della nascita medesima. Infatti, la sentenza dichiarativa della liazione produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del man- tenimento ai sensi dell’art. 148 c.c. Tale preciso obbligo, direttamente desumibile dal sistema di protezione della liazione stabilito nell’art. 30, commi 1 e 2, Cost., non viene meno quando il glio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori. La statuizione giudiziale relativa alla dichiarazione di paternità o maternità è, conse- guentemente, del tutto ininuente rispetto alla natura e alla nascita dell’obbligo sopradescritto, né assume alcun rilievo, neanche ai ni della decorrenza temporale del diritto, la formulazione della domanda rivolta al riconoscimento dello status. Il diritto del glio ad essere educato e mantenuto (artt. 147 e 148 c.c.) è, in conclusione, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione. T ali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte in una recente pronuncia. Nel caso di specie, il giudice di legittimità ha confermato la pronuncia impugnata con la quale la corte distrettuale aveva a sua volta confermato la sentenza del giudice di prime cure che aveva accolto la doman - da di dichiarazione giudiziale di paternità nonché quella di risarc imento del danno non patrimo- niale. Al principio “diritto ad essere educato e mantenuto”, osserva la Suprema Corte, non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo. Esso contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere n dalla na - scita con il proprio genitore la relazione liale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell’equilibrio psicosico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla

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La Cassazione Civile ha ribadito che esiste l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) per il solo fatto di averli generati.

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  • STUDIO LEGALE CECATIELLOVia Carducci, 12 -20123 Milano

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    OBBLIGO DI MANTENERE I FIGLI: RISARCIMENTO IN CASO DI VIOLAZIONE. IL CASO DEL MANCATO RICONOSCIMENTO

    La Cassazione Civile con la sentenza del 22 novembre 2013, n. 26205 ha ribadito che esiste l obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicch nellipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perci a provvedere per intero al suo manteni-mento, non viene meno lobbligo dellaltro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternit o maternit naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.

    Lobbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) deriva dalla nascita, discende dal mero fatto della generazione e decorre dal momento della nascita medesima. Infatti, la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dellart. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del man-tenimento ai sensi dellart. 148 c.c. Tale preciso obbligo, direttamente desumibile dal sistema di protezione della filiazione stabilito nellart. 30, commi 1 e 2, Cost., non viene meno quando il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternit o maternit, essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori. La statuizione giudiziale relativa alla dichiarazione di paternit o maternit , conse-guentemente, del tutto ininfluente rispetto alla natura e alla nascita dellobbligo sopradescritto, n assume alcun rilievo, neanche ai fini della decorrenza temporale del diritto, la formulazione della domanda rivolta al riconoscimento dello status. Il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto (artt. 147 e 148 c.c.) , in conclusione, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione.

    Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte in una recente pronuncia. Nel caso di specie, il giudice di legittimit ha confermato la pronuncia impugnata con la quale la corte distrettuale aveva a sua volta confermato la sentenza del giudice di prime cure che aveva accolto la doman-da di dichiarazione giudiziale di paternit nonch quella di risarcimento del danno non patrimo-niale. Al principio diritto ad essere educato e mantenuto, osserva la Suprema Corte, non pu attribuirsi un valore soltanto descrittivo. Esso contiene e presuppone il pi ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere fin dalla na-scita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dellequilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla

  • STUDIO LEGALE CECATIELLOVia Carducci, 12 -20123 Milano

    T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966www.cecatiello.it [email protected]

    procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dellidentit personale e relazionale dellindividuo e la comunit familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nellart. 24 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamen-tali di rango costituzionale delle persone, specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla protezione ed alle cure necessarie al suo benessere nonch quello dintrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidariet del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dellobbligo costituzionale sopra delineato. Si determina, pertanto, un automatismo tra procre-azione e responsabilit genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 c.c., che costituisce il fondamento della responsabilit aquiliana da illecito endofamiliare, nellipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e lassolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. In una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, precisa ancora la decisione in epigrafe, si specificamente affermato che La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dellillecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, pu dar luogo ad unautonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dellart. 2059 c.c. esercitabile anche nellambito dellazione per la dichiarazione giudiziale di paternit e maternit. Il presupposto della responsabilit e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, conclude la Corte, individuato nella consapevolezza del concepimento.

    Armando Cecatiello Avvocato, Milanowww.cecatiello.it

    Giurisprudenza:Conformi: Cass. Civ., Sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652 (rv. 622137)Cass. Civ., Sez. I, 20 dicembre 2011, n. 27653 (rv. 620683)Cass. Civ., Sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756 (rv. 592467)Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 2003, n. 7386 (rv. 563018)Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205)