O Valli e delle Dolomiti friulane

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1 STATUTO DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente statuto, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, stabilisce le norme fondamentali sull’organizzazione e il funzionamento dell’ente locale denominato Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane (in seguito denominata Unione). 2. L’Unione è composta dai Comuni di Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro in conformità a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 1 luglio 2015, con la quale è stato approvato il Piano di riordino territoriale di cui all’articolo 4, comma 6, della LR 26/2014. Art. 2 (Finalità) 1. L’Unione, condividendo nell’ambito del proprio territorio un insieme di relazioni e conoscenze all’insegna di una nuova realtà istituzionale, persegue i seguenti obiettivi legandoli ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva per meglio garantire i diritti universali dei cittadini: a) la valorizzazione durevole e sostenibile del territorio in essa ricompreso; b) l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta; c) lo sviluppo economico e sociale dell’intero ambito territoriale di riferimento; d) l’innalzamento e l’uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini anche in termini di accesso agli stessi da parte della collettività; e) la razionalizzazione e il contenimento della spesa, l’ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; f) la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi e consuetudini delle popolazioni residenti; g) la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio; h) il miglioramento dell’attrattività e della competitività del territorio complessivo dei Comuni partecipanti anche attraverso l’impegno teso ad ottenere meccanismi di fiscalità di vantaggio dagli enti superiori. 2. L’Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

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STATUTO DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente statuto, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, stabilisce le norme

fondamentali sull’organizzazione e il funzionamento dell’ente locale denominato Unione territoriale

intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane (in seguito denominata Unione).

2. L’Unione è composta dai Comuni di Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais,

Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al

Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro in

conformità a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 1 luglio 2015, con la

quale è stato approvato il Piano di riordino territoriale di cui all’articolo 4, comma 6, della LR 26/2014.

Art. 2

(Finalità)

1. L’Unione, condividendo nell’ambito del proprio territorio un insieme di relazioni e conoscenze all’insegna

di una nuova realtà istituzionale, persegue i seguenti obiettivi legandoli ad una crescita intelligente,

sostenibile e inclusiva per meglio garantire i diritti universali dei cittadini:

a) la valorizzazione durevole e sostenibile del territorio in essa ricompreso;

b) l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta;

c) lo sviluppo economico e sociale dell’intero ambito territoriale di riferimento;

d) l’innalzamento e l’uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini anche in

termini di accesso agli stessi da parte della collettività;

e) la razionalizzazione e il contenimento della spesa, l’ottimizzazione dei livelli di adeguatezza,

funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;

f) la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e

degli usi e consuetudini delle popolazioni residenti;

g) la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio;

h) il miglioramento dell’attrattività e della competitività del territorio complessivo dei Comuni

partecipanti anche attraverso l’impegno teso ad ottenere meccanismi di fiscalità di vantaggio dagli enti

superiori.

2. L’Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di

trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

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Art. 3

(Sede e stemma)

1.L’Unione ha la propria sede legale nel Comune di Maniago.

2. L’Unione ha il proprio stemma rappresentato dal logo sottostante:

Art. 4

(Subambiti)

1. Al fine di organizzare l’esercizio associato di funzioni e servizi mediante la loro localizzazione sul

territorio, sono individuati i seguenti Subambiti:

• Subambito Valcellina: Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Montereale Valcellina;

• Subambito Val Meduna: Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto;

• Subambito Val d’Arzino-Val Cosa: Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Vito

d’Asio;

• Subambito Sequals-Travesio: Sequals, Travesio;

• Subambito Pedemontana: Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Vivaro;

• Subambito Maniago-Vajont: Maniago, Vajont.

2. Il Subambito rappresenta il contesto in cui alcune funzioni possono essere gestite operativamente in

maniera capillare e decentrata sul territorio. L’organizzazione delle funzioni viene disciplinata da apposito

regolamento come meglio previsto dal comma successivo.

3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina il funzionamento dei Subambiti,

nonché le loro sedi operative in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e

del servizio e alla necessità di presidi o sportelli territoriali.

4. A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e

consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell’Unione, relativamente all’ambito territoriale di

riferimento. Il regolamento stabilisce le regole di funzionamento della Conferenza dei Sindaci di Subambito.

5. Un Sindaco, nominato dal Presidente su designazione della Conferenza di cui al comma 4, coordina

l’attività del Subambito, concorre assieme al Presidente dell’Unione alla sovrintendenza del funzionamento

del Subambito ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell’Unione, relativamente all’ambito

territoriale di riferimento.

Art. 5

(Funzioni esercitate dall’Unione)

1. L’Unione esercita le seguenti funzioni:

a) le funzioni comunali di cui agli articoli 6 e 7;

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b) le funzioni già esercitate dalla Comunità Montana del Friuli occidentale, a eccezione di quelle trasferite

dalla legge alla Regione;

c) le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l’esercizio obbligatorio in forma

associata;

d) le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per l’esercizio obbligatorio in

forma associata;

e) le ulteriori funzioni volontariamente delegate all’Unione dai Comuni che ne fanno parte ovvero da altri

enti pubblici.

2. L’Unione esercita le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell’informazione e della

comunicazione strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo, secondo le

modalità di cui all’articolo 6, comma 2;

Art. 6

(Funzioni comunali esercitate dall’Unione)

1. L’Unione esercita le funzioni comunali nelle seguenti materie:

a) gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e

dell’attività di controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza

sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui

agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico.

e) edilizia scolastica e servizi scolastici;

f) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;

i) statistica;

j) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

k) gestione dei servizi tributari.

2. Agli organi dell’Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 7

(Funzioni esercitate dall’Unione per conto dei Comuni)

1. L’Unione esercita per conto dei Comuni le seguenti funzioni:

a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della centrale

unica di committenza regionale;

b) acquisizione di lavori beni e servizi per i Comuni appartenenti all’UTI;

c) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione;

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d) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;

e) opere pubbliche e procedure espropriative;

f) procedure autorizzatorie in materia di energia;

g) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;

h) turismo;

i) cultura (biblioteche incluse);

j) eventuali ulteriori funzioni volontariamente delegate all’Unione ai sensi dell’art. 28 della L.R.

26/2014.

2. Agli organi dei Comuni competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 8

(Organi di governo)

1. Sono organi di governo dell’Unione:

a) l’Assemblea;

b) il Presidente;

c) l’Ufficio di presidenza;

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto nel rispetto

del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 9

(Composizione dell’Assemblea)

1. L’Assemblea dell’Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell’Unione; i

componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.

2. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente, delegare un assessore

a rappresentarli nelle sedute dell’Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa

statale, la delega può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di

subdelega.

Art. 10

(Voti spettanti a ciascun componente dell’Assemblea)

1. Le modalità di votazione seguono il principio del voto “capitario”: una testa, un voto. Ciascun

Sindaco esprime in Assemblea un voto.

2. Sarà pari a uno anche il voto espresso in Assemblea dal Sindaco di un Comune risultante da una

fusione successiva all’entrata in vigore della L.R. 26/2014.

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Art. 11

(Competenze dell’Assemblea)

1. L’Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono l’Unione e ne è l’organo di indirizzo e controllo

politico-amministrativo.

2. L’Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

a) modifiche statutarie, con le procedure e le maggioranze richieste per l’approvazione degli

statuti comunali;

b) regolamenti;

c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;

d) atti di programmazione e di pianificazione;

e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante

convenzione;

f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell’Unione;

g) Piano dell’Unione;

h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dei

componenti dell’organo di revisione;

i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti,

aziende e istituzioni;

j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;

k) acquisti, alienazioni e permute immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul

patrimonio immobiliare dell’Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente

in altri atti dell’Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella

ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell’Ufficio di presidenza, qualora

istituito, o degli organi burocratici;

l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti

dell’Assemblea.

m) atti in materia socio assistenziale previsti dalla LR 6/2006.

3. L’Assemblea delibera inoltre in ordine agli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli

enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

5. L’Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni e svolge le

attività di cui all’articolo 20, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

6. Ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, l’Assemblea

svolge le funzioni spettanti all’Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale previste dall’articolo 20, comma

1, lettere d), e) ed f), della legge regionale 6/2006.

7. L’Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l),

sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

Decorso il predetto termine, l’Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

8. Qualora l’approvazione di un atto di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sia soggetta

all’osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 7 è ridotto a venti giorni.

9. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi

dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dall’Ufficio di Presidenza da sottoporre

a ratifica dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 12

(Funzionamento dell’Assemblea)

1. Il funzionamento dell’Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei

componenti, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.

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2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:

a) le modalità di convocazione dell’Assemblea;

b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;

c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;

d) il numero di voti favorevoli necessari per l’adozione delle deliberazioni,

3. L’attività dell’Assemblea si svolge presso la sede dell’Unione oppure, secondo necessità, presso altre

sedi situate nei Comuni aderenti.

Art. 13

(Commissioni assembleari)

1. L’Assemblea può istituire nel proprio seno commissioni assembleari, permanenti o temporanee.

2. L’Assemblea può altresì costituire collegi tecnici per l’esame di specifiche materie.

3. Le commissioni assembleari, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti

dell’Assemblea attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza

dell’Assemblea medesima.

4. Possono essere istituite commissioni redigenti con il compito di elaborare atti regolamentari o

amministrativi in materia di competenza dell’Assemblea. La commissione redigente discute e

approva i singoli articoli, restando riservata all’Assemblea la votazione finale con le sole

dichiarazioni di voto.

5. Le attribuzioni, l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal

regolamento sul funzionamento dell’Assemblea.

Art.14

(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente è eletto, a scrutino segreto, dall’Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza

qualificata dei 2/3 dei presenti. Per la validità della seduta di nomina del Presidente è necessario un

quorum costitutivo dei 2/3 dei componenti l’Assemblea.

2. Il Presidente:

a) è il rappresentante legale dell’Unione e può stare in giudizio, senza necessità di autorizzazione,

come attore o convenuto;

b) nomina il Vicepresidente e, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 4 del presente Statuto, i

componenti dell’Ufficio di Presidenza e può revocarli;

c) convoca e presiede l’Assemblea e l’Ufficio di presidenza;

d) sentita l’Assemblea nomina il Direttore e può revocarlo, secondo quanto previsto dall’art. 25 del

presente Statuto;

e) sovrintende al funzionamento degli uffici;

f) nomina i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

g) nomina i rappresentanti dell’Unione in enti, aziende e istituzioni;

h) può delegare al Vicepresidente, ai singoli componenti dell’Assemblea o a singoli componenti

dell’Ufficio di Presidenza specifici ambiti di attività;

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i) può delegare determinate funzioni al Sindaco coordinatore della Conferenza dei Sindaci di

Subambito, relativamente all’ambito territoriale di riferimento;

j) impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione

amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;

k) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

l) propone le materie da trattare nelle sedute dell’Assemblea;

m) presenta il Piano dell’Unione all’Assemblea per l’approvazione;

n) ha competenza e poteri di indirizzo sull’attività dei componenti l’Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente dura in carica tre anni; può essere rieletto una sola volta e può essere sfiduciato

dall’Assemblea con mozione approvata a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione deve

essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l’Assemblea, senza computare a

tal fine il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla

sua presentazione.

4. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente, dovuta alla scadenza del mandato

elettorale, lo stesso mantiene l’incarico sino all’elezione del proprio successore e, comunque, non

oltre tre mesi. Decorso tale periodo, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. Non si

considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia

le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti

il quale convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. Negli altri casi di cessazione

anticipata dalla carica di Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione,

dal Vicepresidente. In ogni caso l’Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro 60

giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente e si riunisce nei successivi 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o

impedimento.

Art. 15

(Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza è l’organo esecutivo dell’Unione. E’ composto dai coordinatori dei Subambiti.

Il Presidente, sentita la Conferenza dei Sindaci di sub ambito, può con provvedimento formale

revocare, in ogni momento, i componenti dell’Ufficio di presidenza. Dei provvedimenti di nomina e

di revoca viene data motivata comunicazione all’Assemblea nella prima seduta utile. In caso di

revoca, la relativa conferenza di Subambito designerà il sostituto del componente revocato.

2. I Componenti dell’Ufficio di Presidenza durano in carica quanto il Presidente.

3. L’Ufficio di Presidenza collabora col Presidente per il governo dell’ente e impronta la propria attività

ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

4. L’Ufficio di Presidenza adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità

dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate

dall’Assemblea. In particolare, definisce gli indirizzi politico-amministrativi, gli obiettivi e i

programmi da realizzare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.

5. L’Ufficio di Presidenza predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione

previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale e li presenta all’Assemblea per

l’approvazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione.

6. Nei casi di urgenza l’Ufficio di Presidenza adotta le necessarie variazioni di bilancio da sottoporre alla

ratifica dell’Assemblea entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

7. L’Ufficio di Presidenza dispone i prelevamenti dal fondo di riserva e ne dà comunicazione

all’Assemblea nella prima seduta utile.

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8. L’Ufficio di Presidenza riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all’Assemblea sulla sua

attività.

9. L’Ufficio di Presidenza svolge le funzioni non attribuite al Presidente e all’Assemblea.

10. La mozione di sfiducia approvata nei confronti del Presidente comporta la decadenza dell’Ufficio di

Presidenza.

11. In caso di decadenza dalla carica di componente dell’Ufficio di presidenza, per effetto della

cessazione della carica presso il Comune, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il

componente dell’Ufficio di Presidenza resta in carica sino alla nomina del proprio successore. Non si

considera decaduto dalla carica di membro dell’Ufficio di Presidenza il Sindaco rieletto.

Art.16

(Funzionamento dell’Ufficio di Presidenza)

1. L’attività dell’Ufficio di Presidenza si svolge presso la sede dell’Unione oppure, secondo necessità, presso

altre sedi situate nei Comuni aderenti.

2. L’Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l’attività.

3. Le sedute dell’Ufficio di Presidenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e

le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei

casi previsti dalla legge.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell’Ufficio di Presidenza sono stabilite con atti di auto

organizzazione.

CAPO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 17

(Partecipazione popolare)

1. L’Unione assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle

scelte politico-amministrative, secondo le modalità stabilite con regolamento.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di

volontariato, il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le

forme di partecipazione popolare sono disciplinate con regolamento.

Art. 18

(Diritto d’informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. L’Unione garantisce l’accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo

un’informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per il raggiungimento

dei propri fini.

2. Per garantire la trasparenza della propria azione l’Unione rende pubblici, ove disponibili tutti i dati utili

relativi:

- all’utilizzo delle risorse ad essa assegnate;

- alla valutazione dell’efficienza ed efficacia dei servizi;

- ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall’Unione.

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3. L’Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi

che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti

amministrativi di competenza dell’Unione, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali

e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

Art. 19

(Sportello per il cittadino)

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l’accessibilità diretta ai servizi e

la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi, l’Unione garantisce, in collaborazione con i Comuni ad essa

aderenti, l’organizzazione presso l’Ufficio relazioni con il pubblico di ciascun Comune di una struttura

denominata “Sportello per il cittadino” con funzioni informative e di raccordo.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 20

(Principi strutturali e organizzativi)

1. di L’assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione,

nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi

programmatici stabiliti dagli organi governo.

2. Gli organi di governo dell’Unione individuano gli obiettivi prioritari dell’ente e ne definiscono i processi di

controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere

improntata ai seguenti principi:

a) l’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia

dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei

soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento

della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

3. L’azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle

prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione

dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione.

Art. 21

(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. L’Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l’Unione

provvede all’organizzazione e alla gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa,

organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di

esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

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2. L’organizzazione s’ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, anche attraverso

modelli organizzativi innovativi.

3. Il personale dell’Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione

dell’apporto individuale, qualificazione professionale.

4. Il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, strutturato su articolazioni organizzative,

definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell’ente, specificando le finalità

e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai

responsabili di servizio.

Art. 22

(Personale)

1. Il personale dipendente dall’Unione ne costituisce la dotazione organica.

2. L’Unione, si avvale dell’opera del personale dipendente assunto, trasferito, comandato o messo a

disposizione dai Comuni che ne fanno parte, dalle Province e dalla Regione con le modalità stabilite dal

regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Il piano di trasferimento del personale dovrà contemperare le esigenze di servizio dell’UTI con quelle dei

singoli Comuni.

4. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico

impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 23

(Direttore)

1. La gestione dell’Unione può essere affidata a un Direttore nominato dal Presidente, una volta sentito

l’Ufficio di Presidenza. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dall’Ufficio di

Presidenza, secondo le direttive del Presidente. Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e

dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di

efficienza ed efficacia e coordina i funzionari con poteri dirigenziali.

2. L'incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo

determinato.

3. L'incarico di Direttore è a tempo pieno e viene conferito, previa selezione, a un dirigente dell’Unione o ad

altro dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a un Segretario comunale o

provinciale in servizio presso gli enti locali del territorio regionale. In caso di impossibilità l’incarico è

conferito in esito a una procedura ad evidenza pubblica a un soggetto in possesso del diploma di laurea

almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere,

maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato,

attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.

4. Il Presidente può procedere alla revoca dell’incarico del Direttore, sentito l’Ufficio di Presidenza, nel caso

di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio

del contraddittorio.

Art. 24

(Segretario dell’Unione)

1. L’Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell’Unione.

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2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei

confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto

ed ai Regolamenti. In caso di mancata nomina del Direttore, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle

funzioni da parte dei funzionari con poteri dirigenziali e ne coordina l’attività.

3. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell’Assemblea e dell’Ufficio

di Presidenza e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausilii;

b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal

Presidente.

4. Il Segretario viene nominato dal Presidente per un periodo pari alla durata in carica di quest’ultimo.

5. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi di sostituzione per assenza,

vacanza o impedimento del Segretario.

Art. 25

(Piano dell’Unione)

1. Il Piano dell’Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna

all’amministrazione dell’Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche, modalità di

realizzazione e risorse anche ai fini dei successivi articoli 28) e 29).

2. Il Piano dell’Unione, approvato dall’Assemblea, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente entro il

termine di approvazione del bilancio di previsione.

3. L’Assemblea approva la relazione annuale sull’attuazione del Piano dell’Unione entro il termine previsto

dalla legge per l’approvazione del rendiconto di gestione.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA’

Art. 26

(Attività economico finanziaria)

1. L’Unione ha autonomia finanziaria nell’ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica

locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L’attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività

economico finanziaria.

Art. 27

(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. L’Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:

a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell’Unione,

attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione;

b) trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all’Unione.

2. Le spese saranno valutate e ripartite in base a criteri appositamente tarati sul singolo servizio.

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Art. 28

(Organo di revisione contabile)

1. L’Assemblea dell’Unione nomina l’organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le

previsioni stabilite dalla vigente normativa.

Art. 29

(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell’Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della

normativa vigente in materia.

2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita

convenzione.

Art. 30

(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle

risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza

dell'azione amministrativa, l’Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge.

Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

(Decorrenza dell’esercizio di funzioni)

1. Le seguenti funzioni di cui all’articolo 6, comma 1, e quelle di cui all’articolo 7, comma 1, sono

esercitate a decorrere dall’1 gennaio 2017:

• edilizia scolastica;

• programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

• edilizia privata;

• opere pubbliche;

• organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

Art. 32

(Regolamenti)

1. Salvo diversa previsione, i regolamenti dell’Unione sono adottati dall’Assemblea con la maggioranza

assoluta dei presenti.

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2. Fino all’adozione di regolamenti propri l’Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del

Comune di Maniago. Fa eccezione la materia tributaria in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei

singoli Comuni.

Art. 33

(Altre disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio di tesoreria, lo stesso è

affidato al tesoriere del Comune di Maniago.

Art. 34

(Durata, recesso e scioglimento)

1. L’Unione ha durata a tempo indeterminato.

2. I Comuni possono recedere dall’ Unione nei termini e con le modalità di cui all’ art. 6 L.R. 26/ 2014.

3. Il recesso decorre dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale è stato deliberato.

4. Il recesso dall’Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che

rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.

5. In caso di recesso dall’Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l’Assemblea ne delibera lo scioglimento.

Art. 35

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di

ordinamento degli enti locali.