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SPESOMETRO 2017 E NOVITA’ MANOVRA ESTIVA Atti convegno Vicenza 11/09/2017 1 NUOVE COMUNICAZIONI E ALTRE NOVITA’ ESTATE 2017 a cura di Francesco Zuech Ufficio fiscale Apindustria Confimi Vicenza e coordinamento fiscale Confimi industria Vicenza 11 settembre 2017 2 Le nuove comunicazioni 2017 Adempimenti soppressi da D.L. 193/2016 Eliminazione comunicazione beni soci (D.L. 244/2016) La nuova comunicazione dati (nuovo spesometro) - contenuto, scadenze, criticità, alternative - differenze fra vecchio e nuovo spesometro - analisi caso per caso - codifica anagrafiche - errori/rimedi La comunicazione trimestrale dei dati Iva La manovra correttiva DL 50/2017 La stretta sulla detrazione Iva Estensione split payment dal 1/7/2017 Novità visto e compensazioni F24 Sommario

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SPESOMETRO 2017E NOVITA’ MANOVRA ESTIVA

Atti convegno Vicenza 11/09/2017

1

NUOVE COMUNICAZIONI E ALTRE NOVITA’ ESTATE 2017

a cura di Francesco ZuechUfficio fiscale Apindustria Confimi Vicenza e coordinamento fiscale Confimi industria

Vicenza 11 settembre 2017

2

Le nuove comunicazioni 2017Adempimenti soppressi da D.L. 193/2016Eliminazione comunicazione beni soci (D.L. 244/2016)La nuova comunicazione dati (nuovo spesometro)- contenuto, scadenze, criticità, alternative - differenze fra vecchio e nuovo spesometro- analisi caso per caso- codifica anagrafiche- errori/rimediLa comunicazione trimestrale dei dati Iva

La manovra correttiva DL 50/2017La stretta sulla detrazione IvaEstensione split payment dal 1/7/2017Novità visto e compensazioni F24

Sommario

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Le nuove comunicazioni Iva

Tentativo di

razionalizzazione

Abrogazione di alcune comunicazioni i cui dati vengono accorpati nel

nuovo spesometro

Comunicazione trimestrale dati liquidazioni Iva

Trasmissione infrannuale dati

all’Agenzia Entrate

Spesometrotrimestrale

Trasmissione trimestrale

fatture XML + corrispettivi gg

Se opto per trasmissione fatture evito spesometro tradizionale ma mi

vincolo per 5 anni a questa scelta

Obiettivo ridurre i ritardi nei pagamenti

dell’iva

1 2

0

3

x il 2017 2 semestri

Trimestrale anche per il

2017

D.L. 193/2016

4

ADEMPIMENTI SOPPRESSI

Adempimenti soppressi

Art. 4 co.4 D.L. 193/2016

Abrogata con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2016 (art. 4 co.4/de co. 5 D.L. 193/2016)

Comunicazione black list ex art. 1 D.L. 40/2010

Viene meno l’obbligo limitatamenteagli acquisti intracomunitari di

beni (art. 3 co.1/b D.Lgs127/2015)

Soppresso dal 01/01/2017 limitatamenteagli acquisti intracomunitari di beni e

ai servizi ricevuti(art. 4 co.4/b D.L. 193/2016)

Intra acquisti di beni (intra 2-bis) e servizi (intra 2-quater)

Viene meno l’obbligo (art. 3 co.1/b D.Lgs 127/2015)

Abrogazione relativamente alle annotazioni fatte dal 2017 (art. 7-quater n. 21 e 22 D.L. 193/2016)

Comunicazione acquisti beni da San Marino ex art. 16/c del

DM 24/12/93

Come sopraSoppressa dal 01/01/2017(art. 4 co.4/a D.L. 193/2016)

Comunicazione dati contratti leasing locazione noleggio

Viene meno l’obbligo (art. 3 co.1/a D.Lgs 127/2015)

Sostituito da quello trimestrale (art. 21 D.L. 78/2010 riformulato dal D.L.

193/2016)Spesometro annuale

Per chi opta per trasmette le fatture in formato strutturato

Per chi applica lo spesometro trimestraleAdempimento

N.B. Soppressa anche comunicazione beni in godimento ai soci e finanziamenti/versamenti ex art. 2 D.L. 138/2011 commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies (v. decreto milleproroghe)

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NOVITA’ DAL 01/01/2017

Art. 4 co.4/b del D.L. 193/2016

“limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alleprestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse”

Soppressione Intra 2-quater tout court

Soppressione Intra 2-bis vale anche per movimenti statistici ???? E l’Istat come la pensa ?

Nota Dogane

10/1/2017 n. 244/RU

Rimane obbligo per operazioni dicembre e IV°trimestre 2016

SOPPRESSIONE INTRASTAT ACQUISTI

Vicenda Intra acquisti

Art. 4 co.4/b del D.L. 193/2016

1^ puntata

6

Era ragionevole ritenere che il chiarimento

valesse anche per i mesi

successivi ma il milleproroghe,

invece, ha ripristina tutto

Intra 2-bis solo per i mensiliIntra 2-quater per nessuno

… ma per gennaio 2017 l’Intra 2-bis rimane (solo) per i mensili

Vicenda Intra acquisti

2^ puntata

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RINVIO SOPPRESSIONE INTRASTAT ACQUISTI

NOVITA’ DAL 01/03/2017

Art. 13, commi da 4-ter a 4-quinquies

D.L. 244/2016 conv. L. 27 febbraio 2017, n. 19 (G.U. 28/2/2017)

Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute …. previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto

1993, n. 331 … nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 … sono prorogati al 31 dicembre 2017.

+ provvedimento da emanare entro 90 gg per definire, con efficacia dal 2018, significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche … prevedendo, in particolare riduzione al minimo dei soggetti coinvolti

+ eliminazione dal 2018 dell’Intra 2-quater e 1-quaterEliminazione

incompatibile con art.262 Direttiva Iva

E per chi opta per trasmissione fatture ? Letteralmente rimane esonero e si torna da punto a capo con problemi ISTATE con Statuto contribuente, decreto sviluppo, decreto del fare ?

Contrasto con altre norme

LA SOPPRESSIONE E’ RINVIATA

Vicenda Intra acquisti

3^ puntata

… la saga continua(ed il testo

“non regge”)

Decreto “milleproroghe”

8

Vicenda Intra acquisti

… il ripristino vale da febbraio 2017 (ma i ritardi saranno tollerati)

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Art. 13, comma 4-SEXIES

D.L. 244/2016 conv. L. 27 febbraio 2017, n. 19 (G.U. 28/2/2017)

SOPPRESSIONE COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO A SOCI,

FINANZIAMENTI/VERSAMENTI

4-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.

Beni ai soci

Decreto “milleproroghe”

Scadenza adempimento30 gg dalla scadenza DR (Provv. 16/3/2014)

ma

ATTENZIONE RIMANE LA DISCIPLINA

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Sanzioni per mancata comunicazioneEffettivo perimetro comunicativo

Disciplina da relazionare con altre norme del TUIR che prevedono

limitazioni

Disciplina da correlare con altri istituti del TUIR

Obbligo solidalmente posto a carico delle parti (impresa o

socio/familiare)Per l’impresaIn capo al socio o familiare

utilizzatore

Art. 2 co. 36-sexiesdecies D.L138/2011

Art. 2 co. 36-quaterdecies D.L138/2011

Art. 2 co.36-terdecies D.L138/2011

Obbligo di comunicare i dati relativi ai beni concessi in

godimento

Indeducibilità dei costi dei beni concessi in godimento

La differenza costituisce REDDITO DIVERSO

(art. 67, lett. h-ter del TUIR)

Beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditoreper un corrispettivo annuo

inferioreal valore di mercato del diritto di godimento

Beni ai soci

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OGGETTO DELLA DISCIPLINA

Differenza = REDDITO DIVERSO CORRISPETTIVO ANNUO

< VALORE DI MERCATO

per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari

dell’imprenditore

• A autovetture (n. telaio),• B altri veicoli (n. telaio),• C unità da diporto (metri), • D aeromobili (potenza Kw),• E immobili (Comune, Prov, Fgl, Mapp)+• F altri beni (se valore > € 3.000 al netto di Iva)

Quali beni ?

Cos’altro ?Ammontare finanziamenti o capitalizzazione nei confronti della società concedente

Tipo utilizzo: esclusivo; non esclusivo ; subentrante

Tipologia contratto: Comudato; Caso d’uso; Altro

Data inizio e fine concessione (nel periodo d’imposta)

Corrispettivo e valore di mercato

+

Indeducibilità costi relativi

Beni ai soci

12

COMUNICAZIONE DATI FATTURE DAL 2017 RECTIUS “NUOVO SPESOMETRO”

• Art. 21 D.L. 78/2010 (modificato dall’art. 4, co.1, del D.L. 193/2016)

• Provv. AE 58793 del 27/03/2017 (modalità e specifiche tecniche)

• Provv. AE 57490 del 24/03/2017 (comunicazione per la compliance)

• C.M. 1/E del 7/2/2017 – primi chiarimenti

• C.M. 8/E del 7/4/2017 § 12

• R.M. 87/E del 5/7/2017 e R.M. 105/E del 28/7/2017 – ulteriori chiarimenti

• R.M. 104/E del 28/7/2017 – ravvedimento operoso

• C.S./DPCM Mef 01/09/2017 – proroga 1° sem. 2017 (+ C.S Ae 7/9/2017)

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SPESOMETRO TRIMESTRALE (semestrale 2017)

Spesometro

Art. 4, co.1, D.L. 193/2016

28 febbraio anno successivo4° trimestre

30 novembre3° trimestre

16 settembre2° trimestre

31 maggio1° trimestre

Invio entro il 25/7/2017 16/9/2017

Scadenzea regime

Art. 21 D.L. 78/2010 come modificato da art. 4, co.1, D.L. 193/2016

Esonero per agricoltori montani in regime di esonero

1° semestre 2017

Proroghe 2017 disposte dall’art.

14-ter del D.L.244/2016

introdotto in sede di conversione

2° semestre 2017

Invio entro il 28/2/2018

Slitta il 18 perché festivo

1° semestre 2017

2° semestre 2017

1° semestre 2017

2° semestre 2017

1° semestre 2017

2° semestre 2017

Invio entro il 28/2/2018

1° semestre 2017

2° semestre 2017

Invio entro il 25/7/2017 16/9/2017

Invio entro il 28/2/2018

1° semestre 2017

2° semestre 2017

28/9/2017 (C.S. MEF 1/9/2017)

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NUOVO SPESOMETRO

Spesometro

Art. 4, co.1, D.L. 193/2016

Contenuto

Per le “operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto” obbligo di inviare “i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del DPR 633/72, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni”. E’ già noto che i dati da inviare “in forma analitica”, per ogni fattura, comprendono almeno:a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;b) la data ed il numero della fattura;c) la base imponibile;d) l'aliquota applicata;e) l'imposta;f) la tipologia dell'operazione”.

Art. 21 D.L. 78/2010 come modificato da art. 4, co.1, D.L. 193/2016

Sanzione minima Sanzione massimaViolazione Ante conv. D.L. 193 Dopo conv. Ante conv. D.L. 193 Dopo conv.

Omessa o errata trasmissione dei dati

25 € per fattura 2 € per fattura 25.000 €1.000 € a

trimestre*

*La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, entro il medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

SanzioniArt. 11 co.2-bis D.Lgs

471/97 (come modificato dal D.L.

193/2016)

Per sole fatt. acquisto e relative note variazione: anche “data

registrazione” (Provv 27/3/2017); non obbligatorio riportare n.

fattura indicato dal fornitore –mettere “0“ (CM 1/E/2017)

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INDIVIDUAZIONE PERIODO TRASMISSIONE FATTURE

Spesometro

RegolaBase

(art. 21 DL78)

Fatture attive emesse

Fatture passive ricevute eregistrate

Invio comunicazione per “competenza”

Quesito. Si chiede conferma che, per le fatture emesse, i dati fatture vadano sempre inviati "per competenza" rispetto al periodo di riferimento.

Risposta. Si conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. A titolo di esempio, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovràcontenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017). In relazione ai dati delle “fatture ricevute”, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.

“Chiarimento” R.M. 87/E del 5/7/2017 § 2

Trasmettere indipendentemente dalla

loro registrazione (C.M. 1/E/2017)

16

INDIVIDUAZIONE PERIODO TRASMISSIONE FATTURE

Spesometro

Fatturadifferita

art.21 co.4/aDPR 633/72

Confermaderoga per

Auto-trasportatori

RM 87/E/17§3

Ma qual è (ai fini dello spesometro) il periodo di competenza di una fattura emessa il 15/7/2017 relativa a DDT di giugno ?

N.B. Per la Comunicazione trimestale liquidazioni è giugno

Fatture emesse da autotrasportatori (rif facoltà art. 74 co.4 DPR 633/72)Quesito. I dati delle fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comunicati: 1) nel trimestre in cui le fatture vengono registrate sul Registro IVA (ed incluse nella Liquidazione IVA)? 2) nel trimestre in cui le fatture vengono emesse? Risposta. Nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione. I dati delle fatture inquestione saranno acquisiti e al mittente - per motivi meramente tecnici -sarà segnalata l’incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà - nel caso specifico - conseguenze sulle elaborazioni future.

Attenzione quindi alle

fatture del 4°trim 2016

registrate nel 2017

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INDIVIDUAZIONE PERIODO TRASMISSIONE FATTURE

Spesometro

D. I dati delle fatture devono essere inviati "per competenza" (data di emissione per le fatture emesse, data di registrazione per le fatture di acquisto) ? E' possibile inviare i dati fatture di un certo periodo insieme (nello stesso file) ai dati fatture di un altro differente periodo ?

R. Assunto un comportamento coerente con le norme che definiscono l'adempimento, è possibile inviare con uno stesso file dati di fatture riferite a periodi diversi. Per quelle con data di emissione (se emesse) o di registrazione (se ricevute) non compatibile con il periodo (trimestre/semestre o altro periodo previsto) di competenza, viene prodotto uno specifico avviso nella notifica, che non comporta lo scarto del file.

FAQFAQ

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NUOVO SPESOMETRO

Spesometro

Art. 4, co.1, D.L. 193/2016

Corrispettivicommercianti

e assimilati

Soggettiesonerati

I primi chiarimenti AE (Telefisco 2/2/2017 – C.M. 8/E/2017)

Non richiesti a prescindere dall’importo (a differenza di quanto avveniva con il precedente spesometro annuale) Vanno però trasmesse tutte le fatture a prescindere dall’importo (ad esempio quelle emesse da trattorie e ristoranti su richiesta dei clienti)

Il linea generale è venuto meno qualsiasi esonero previsto dalla precedente normativa. Tuttavia: oltre agli agricoltori montani in regime di esonero (esclusione prevista dalla norma); N.B. riferimento prevalenza montana (> 50%) luogo terreni lavorati e non domicilio fiscale azienda agricola (vedi R.M. 105/E/2017)Ok esonero per forfetari e regime fiscale vantaggio (N.B. chi le riceve, però, le deve comunicare – CM 1/E/2017)

Fatture giàtrasmesse

al STS non vi sono esoneri ANZI, CI PUO’ STARE

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NUOVO SPESOMETRO

Spesometro

Art. 4, co.1, D.L. 193/2016

Procedureconcorsuali

Comunicato stampa AE 12/09/2017

I curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l’adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Resta ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi.

Fatture giàtrasmesse

al STS

Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto ditrasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del D.lgs. n. 175/2014). L’Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviteràduplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

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L’ALTERNATIVA ALLO SPESOMETRO

Opzione trasmissione fatture e corrispettivi

Opzione trasmissione fatture e corrispettivi

Per i soggetti che si avvalgono della possibilità, dal 01/01/2017, di optare per la trasmissione delle (fatture in formato strutturato XML nonché, sussistendone i presupposti, anche di quella per i corrispettivi, VIENE MENO L’OBBLIGO DELLO SPESOMETRO (dal 2017 semestrale e dal 2018 trimestrale).

Ulteriori vantaggiOltre alla soppressione degli adempimenti già segnalata (vedi retro) sono riconosciuti ulteriori “premi” quali: l’esecuzione dei rimborsi Iva in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti prescritti dall’articolo 30, co. 2, del dpR 633/72; la riduzione di due anni del termine di decadenza degli accertamenti, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette (a condizione che sia garantita la tracciabilità dei pagamenti ex art.3 D.M. 4/8/16).

Art. 1, co.3, e 3 D.Lgs 127/2015 - Provv. Ae n. 182070 del 28/10/2016

i dati delle fatture inviate e ricevute mediante il sistema di interscambio (SDI) “possono non essere trasmessi” (Provv. 182070 cit § 1.1.);

nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il SDI, il contribuente che ha esercitato l’opzione invierà si dati relative alle altre fatture – o anche i dati relative a tutte le fatture se ciò risulterà più agevole – con la trasmissione dei dati fatture (C.M. 1/E/2017);

Completamente vero ?

Emesse, ricevute, variaz. + (Provv.182070) anche

bollette

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L’ALTERNATIVA ALLO SPESOMETRO

Opzione trasmissione fatture

Art. 1, co.3, e 3 D.Lgs 127/2015 - Provv. Ae n. 182070 del 28/10/2016

I dati da trasmettere (fattura per fattura) sono individuali dalle specifiche allegate al Provv. Aen. 182070 del 28/10/2016. N.B. dal 10/7/2017 valgono nuove specifiche Provv. 27/3/2017

Provv. 27/3/2017 § 8

Per 2017 allineate scadenze a quelle dello spesometro

Invio entro il 25/7/2017 16/9/2017

Invio entro il 28/2/2018

1° semestre 2017

2° semestre 2017

Slitta il 18 perché festivo

28/9/2017 (C.Ae 7/9/2017)

Opzione trasmissione fatture e corrispettivi

La trasmissione va effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Attenzione scadenza 2° trim. non perfettamente allineata a

spesometro

tuttavia

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L’ALTERNATIVA ALLO SPESOMETRO

Opzione trasmissione corrispettiviI dati da trasmettere attraverso i c.d. “Registratori telematici” sono quelli individuati dalle specifiche tecniche allegate al Provv. Ae n.128017 del 28/12/2016.

La trasmissione va effettuata giornalmente al momento della chiusura.

N.B. Dal 1° aprile 2017 è invece obbligatoria la memorizzazione e

trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di

beni / prestazioni di servizi effettuati tramite distributori

automatici c.d. “vending machine”

(art. 2, co.2, D.Lgs 127/2015; Provv. 102807 del 30/6/2016 e successive

modifiche).

Art. 2 D.Lgs 127/2015 - Provv. Ae n. 182017 del 28/10/2016

Esonero SC/RF

Con DM 7/12/2016 fissate regole per rilascio documento a fini commerciali (es. garanzia)

Opzione trasmissione fatture e corrispettivi

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SPESOMETRO 2017E NOVITA’ MANOVRA ESTIVA

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L’ALTERNATIVA ALLO SPESOMETRO

Vincolo e termini opzioneLe citate opzioni hanno validità quinquennale e se non revocate si estendono di quinquennio in quinquennio.

L’opzione si manifesta telematicamente accedendo alla piattaforma “Fatture e corrispettivi”, dal sito internet delle Entrate

L’opzione va esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’inizio del quinquennioLa revoca va effettuata entro il 31/12 dell’ultimo anno del quinquennio con le medesime modalitàon line (Provv. Ae n. Provvedimenti Agenzia Entrate 28.10.2016 e 1.12.2016).

Provv. Ae n. 182070 e 182017 del 28/10/2016

Per il quinquennio 2017-2021 poteva essere esercitata

entro il 31/03/2017

Provv. Ae1/12/2016

Flop ! Di adesioni

Opzione trasmissione fatture e corrispettivi

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IL CONTENUTO DEL NUOVO SPESOMETRO

Spesometro

Telefisco2/2/2017

(C.M. 8/E/2017)

… I dati, da inviare in forma analitica (cfr. il nuovo articolo 21, comma 2, del D.L. n. 78), corrispondono a quelli da inviare, su base opzionale, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015, cui l’Agenzia delle entrate ha dato attuazione con i provvedimenti del proprio

direttore pubblicati in data 28 ottobre e 1 dicembre 2016 (si vedano, rispettivamente, i provvedimenti prot. n. 182070 e 212804). …

C.M. 1/E del

7/2/2017§ 5

… i chiarimenti riportati … relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali (articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015) – valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010.

C.M. 1/E/17 Premessa

i dati da inserire nella comunicazione del file “Dati-Fattura” sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 e, comunque, non

differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del medesimo decreto

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CONTENUTO DEL NUOVO SPESOMETRO O TRASMISSIONE FATTURE STRUTTURATE

C.M. 1/E del 7/2/2017 – principali indicazioni

SISI (natura N5)SI (natura N5)Operazioni in regime del margine

SISISIFatture attive e passive interne (comprese note

di variazione)

Era ammesso IdemNon ammesso quindi va trasmessa ogni singola

fattura

Documento riepilogativo fatture < € 300

SI IdemNOScheda carburanti

Dipendeva dalle soglieNOSI

(serve opzione anche per corrispettivi)

Trasmissione corrispettivi “tradizionali”

Vecchio spesometroannuale

(fino al 2016)

Per chi applica lo spesometro trimestrale ex art. 21 D.L. 78/2010

Per chi opta per trasmette le fatture in formato strutturato ex art. 1 co.3 D.lgs 175

Adempimento

Nuovo e vecchio spesometro a confronto

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Nuovo e vecchio spesometro a confronto

SICM 22/E/2016

(si ritiene salvo vecchie soglie € 3.000)

IdemSI (natura N7)

N.B. se emessa fattura pur essendo esonerato

Prestazioni elettroniche in regime MOSS

?! IdemSI (natura N7)Vendite a distanza (B2C UE) sopra soglia

Escluse IdemNon risultanoesclusioniUtenze

Escluse IdemSI (ma se non sono presenti in bolletta i dati del fornitore si indica l’Ufficio doganele)

Importazioni

SI(tranne cessioni intra) IdemSI (natura N3)Cessioni intra e altre

operazioni non imponibili

Escluse IdemSI (natura N3)Esportazioni

Mai chiarito ma si riteneva di SI (dal

2013)SI (natura N2)Fatture attive

extraterritoriali extra UE

SI(tranne acquisti intra) Idem

Come sopra (natura N6)(chiarito che i dati si

indicano una sola volta -natura N6)

Fatture passive in reverse chargeinternazionale e

nazionale

SI(tranne servizi Intra) IdemSi (natura N6)Fatture attive in reverse

charge nazionale e intra

Vecchio spesometroannuale

(fino al 2016)

Per chi applica lo spesometro trimestrale ex art. 21 D.L. 78/2010

Per chi opta per trasmette le fatture in formato strutturato

ex art. 1 co.3 D.Lgs 175Adempimento

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Criticità/possibili soluzioni

DOCUMENTI RIEPILOGATIVI EX ART. 6 DPR 695/96La possibilità di utilizzare il documento riepilogativo per la fatture inferiori a € 300 non èabrogata ma vanno comunque comunicate le singole fatture (C.M. 1/E/2017)

FATTURE ATTIVE ANNOTATE NEI CORRISPETTIVI ART. 24

Soluzioni (suggerimenti) storno documento e ricaricamento singole fatture, oppure inserimento manuale (eventualmente anche tramite il data entry AeFatture e Corrispettivi)

Soluzioni (suggerimenti) Annotare le citate fatture nel registro vendite (decurtando l’importo dai corrispettivi per la corretta liquidazione Iva) inserimento manuale fatture (eventualmente anche tramite il data entry Ae Fatture e Corrispettivi)

Per i commercianti e assimilati che hanno annotato le fatture nel registro corrispettivi èrichiesto comunque l’invio dei dati fatture (C.M. 1/E/2017). N.B. non ci sono soglie di esonero.

28

Operazioni non documentate da fattura

C.M. 8/E del 7/4/2017 § 12.2Domanda La nuova normativa si occupa unicamente della trasmissione dei dati delle fatture. Si può pertanto ritenere decaduto l’obbligo di segnalare le operazioni da 3.600 euro, Iva inclusa, per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura? Risposta L’articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, nella versione vigente prima delle modifiche recate dal c.d. “decreto fiscale”, prevedeva l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni solo se «di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto». Il venire meno di tale previsione, implica che nessun obbligo di trasmissione è ora previsto per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque ne sia l’importo. Resta, ovviamente, la possibilità, in base all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri su base opzionale (si vedano per le relative modalità i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e prot. n. 212804 dell’1 dicembre 2016).

Possibili criticità

Il software non prevede classi documentali (diverse da fatture/note variazione) in grado di escludere il documento; se il fornitore IT non ha partita Iva il flusso DTR non passa.

Una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella di usare un FCI (documento diverso da fattura) da non abbinare però a N2

Esempi di documenti da

non comunicare

• Ricevuta per acquisto da privato; documenti annotati in contropartita a fornitori di comod (es. note spese dipedenti, assicurazioni, pagamenti tasse/diritti, ecc)

• Rf/scontrino parlante registrato con fornitore operatore (partita Iva) IT

• Nota addito da associazione di categoria prive di partita Iva (cioè solo con codice fiscale)

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Tipo documento

SINON AMMESSOTD11 Fattura per acquisto intracomunitario servizi

SINON AMMESSOTD10 Fattura per acquisto intracomunitario beni

SISITD08 Nota di Credito semplificata

SISITD07 Fattura semplificata

SISITD05 Nota di debito

SISITD04 Nota di credito

SIPer forniture UE vedi TD10 e TD11

SITD01 Fattura

Flusso DTRFatture passive

Flusso DTEFatture attive

Codice

Acquisti intracomunitari (TD10 e TD11)• Sono coerenti solo con codice IDPaese (IdFiscaleIva fornitore) corrispondente a: AT/BE/BG/CY/HR/DK/EE/FI/

FR/DE/GB/EL/IE/LV/LT/LU/MT/NL/PL/PT/CZ/RO/SK/SI/ES/SE/HU (specifiche elenco controlli agg.25/7/2017)• Se una stessa fattura di acquisto intracomunitari riguarda sia beni che servizi va utilizzato il codice (TD10 o TD11)

prevalente per valore (R.M. 87/E/2017 § 7)• Per le note di accredito relativa a detti acquisti va utilizzato il codice TD04 (R.M. 87/E/2017 § 7)

Fattura ordinaria (TD01) e Fattura semplificata (TD07) Con TD01 è sempre obbligatoria la valorizzazione sia del blocco “IdentifiativiFiscali” sia di quello “AltriDatiIdentificativi”; con TD07 la valorizzazione è obbligatoria almeno per uno dei due (pag.8-9 specifiche tecniche)

N.B. con i citati codici IDPaese il sw accetta solo DT10 e TD11. Ma è coerente se l’acquisto non è tecnicamente intra ma interno in rc art. 17 co.2 ?

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Fatturazione “semplificata”

Art. 21-bis DPR 633/72 (in vigore dal 01/01/2013)Fino ad un importo complessivo di € 100 (limite che con decreto ministeriale può essere elevato a € 400 oppure illimitato per taluni settori o soggetti), possibilità di: indicare la sola descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi in luogo di natura, qualità e

quantità; riportare il corrispettivo totale (Iva compresa) e l’indicazione dell’aliquota che consente lo

scorporo, anziché imponibile e imposta; indicare la sola partita Iva, per il cliente operatore nazionale o comunitario, o il codice

fiscale, per il cliente residente, in alternativa alle generalità che (con aggiunta di p.iva/c.fiscale) rimangono, invece, negli altri casi (e per le fatture ordinarie)

La semplificazione è esclusa, però, per le cessioni intracomunitarie di beni nonchéper le operazioni (tanto cessioni quanto servizi) di cui al nuovo comma 6-bis lett. a) ossia quelle non territoriali effettuate verso soggetti passivi comunitari debitori d’imposta.

Problemi di coordinamento con l’art. 23 (registro vendite) che al co.2 richiedeancora l’indicazione della ditta, denominazione o ragione sociale del cliente. Basta indicare solo p.Iva/c.fiscale (C.M.18/E 24/6/2014)

Possibilità di emettere fatture semplificate con il registratore di cassa

N.B .

N.B .

N.B .

TD07 - Fattura semplificata

N.B. da non confondere con scontrini o RF parlanti che non sono oggetto di comunicazione

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Codificazione controparte

CODIFICA ANAGRAFICHE CONTROPARTE

Obbligatorio quanto non compilato IdFiscaleIva controparte

IT, UE o Extra UE

Solo IT

Nel caso di non residente con SO o RF che ha fatto

transazione oggetto fattura attraverso tali

posizioni

Per fatture ordinarie obbligatori entrambi

Codice ISO 3166-1 alpha-2 code

Se gli AltriDatiIdetificativi variano più volte nel trimestre ok usare sempre l’ultimo dato (R.M. 87/E/17 § 5)N.B .

32

CODIFICA ANAGRAFICHE CONTROPARTE

Codificazione controparte

VERIFICA IDENTIFICATIVI FISCALI Il Sistema Ricevente verifica un controllo sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente/prestatore, cessionario/committente, rappresentante fiscale, attraverso una verifica di presenza nell’anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere. Codici rifiuto: - Codice 00301 <IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Cedente/Prestatore non valido - Codice 00302 <CodiceFiscale> del Cedente/Prestatore non valido - Codice 00303 <IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Rappresentante Fiscale non valido - Codice 00305 <IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Cessionario/Committente non valido - Codice 00306 <CodiceFiscale> del Cessionario/Committente non valido

VERIFICHE CHE GENERANO SOLO SEGNALAZIONE E NON SCARTO - Codice 00500 Partita IVA del Cedente/Prestatore cessata in Anagrafe Tributaria- Codice 00501 Partita IVA del Cessionario/Committente cessata in Anagrafe Tributaria - Codice 00502 Partita IVA del Rappresentante Fiscale cessata in Anagrafe Tributaria

Idem R.M.87/E/17

§4Specifiche controlli

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CODIFICA ANAGRAFICHE CONTROPARTE

Codificazione controparte

FATTURA A PRIVATO ESTERO

Nella comunicazione relativa alle fatture emesse DTE come va valorizzato il blocco "IdentificativiFiscali" se nella fattura intestata ad un cliente privato estero non sono indicati né la partita IVA né il codice fiscale ? Nei casi di cessione di beni e prestazione di servizi a consumatore finale non residente in Italia, con emissione di fattura, il file "Dati fattura" dovrà essere compilato - nella sezione DTE - utilizzando i campi del blocco <IdFiscaleIVA>, valorizzando l'elemento <IdPaese> con il valore relativo al paese del cessionario/committente e l'elemento <IdCodice> con un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).Nel caso in cui si utilizzi l'applicazione di generazione del file, disponibile sul servizio "Fatture e Corrispettivi", nella sezione Cliente, dovrà essere compilata la Partita IVA, avendo cura di modificare il campo che di default presenta il valore "IT", inserendo il codice identificativo della nazione di residenza del cliente (per es.: "CH" per la Svizzera) e nel secondo campo un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).

N.B. VALGONO LE STESSE CONSIDERAZIONI SE LA CONTROPARTE E’ UN OPERATORE ESTERO

N.B. SE LA CONTROPARTE E’ OPERATORE UE IN FUTURO, PERO’, VERRANNO ATTIVATI CONTROLLI CON VIES

34

BLOCCO SEDE

Come ci si deve comportare se non si dispone di tutti i dati obbligatori del blocco "AltriDatiIdentificativi" (per esempio, la provincia della sede di una controparte italiana) ? La risoluzione 87/E del 5 luglio 2017, punto 5, ha chiarito che "[…]Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa "Dato assente"". Questa indicazione ha aperto alla possibilità di valorizzare con dati di default gli elementi non conosciuti relativi a tale blocco. Il caso particolare dell'assenza dell'elemento "Provincia", per il quale non è ammesso un testo lungo più di 2 caratteri, può essere trattato, per esempio, ricorrendo a un valore convenzionale come "DA".

DTE AltriDatiIdentificativi controparte (cessionario/committente) valorizzazione non sempre obbligatoria (vedi fatture semplificate)

DTR AltriDatiIdentificativi controparte (cedente/prestatore) valorizzazione sempre obbligatoria

Dati minimi per “blocco sede”controparte se valorizzato

AltriDatiIdentificativi

Codificazione controparte

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CODIFICA ANAGRAFICHE CONTROPARTE

Codificazione controparte

SISI (4)SI (4)SINOCodice estero(no controlli)

Extra UE (3)

Operatoreo

privato

SISI (4)SI (4)SINOCodice estero(no controlli)UE (3)Privato

SISI(4)SI (4)SINOCodice

identificativo VIES (*)

UE (3)Operatore

SISI (1)(4)

SI (1) (4)SI (2)SI (2)(4)

SI (1)SI (1)C.F.

Controllo Anagrafe

NOITPrivato

SISI (2)(4)

SI (2) (4)SI (2)SI (2)(4)

SI (1)SI (1)Non

obbligatorio se P.iva

Partita IvaControllo Anagrafe

ITOperatore

NazionePVComuneCapN.IndirizzoIdCodiceIdPaese

SedeDenominazione o

Cognome e nome

CodiceFiscale

IdFiscaleIVA

AltriDatiIdentificativiIdentificativiFiscali

Caso

Esempi anagrafiche semplici

(1) Non obbligatorio per fatturazione attiva semplificata (TD07 e DT08)(2) Obbligatorio quando compilato blocco AltriDatiIdentificativi (es. denominazione/cognome-nome)(3) Codice Iso3166-1 Alpha-2code (4) Il sistema accetta valorizzazione con stringa “dato assente”oppure limitato a “da” per la provincia(*) In futuro saranno attivati i controlli con banca dati VIES

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BLOCCO STABILE ORGANIZZAZIONE

Codificazione controparte

+

blocco

N.B. Da valorizzare nei soli casi in cui la controparte è un soggetto non residente che ha effettuato la transazione oggetto della fattura tramite la SO

P.Iva IT della SO

Indirizzo sede secondaria in

Italia

Indirizzo sede estera

Esempio soggetto stabilito in IT

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BLOCCO RAPRESENTANTE FISCALE (ART. 17 CO.3)

Codificazione controparte

N.B. Sono tutti dati del Rappresentate fiscale in Italia, non del rappresentato (specifiche tecniche pag. 10 e 17)

Da agganciare all’IdFIscaleIVA del fornitore/cliente estero

Dubbio: ma della P.Iva IT o dell’IdFiscaleIVa estero ?

P.Iva IT

38

… E PER IL N.R. IDENTIFICATO DIR. (ART. 35-TER) ?

Codificazione controparte

Le specifiche tecniche non riportano indicazioni

Dubbio: carico con P.Iva IT o codice IdFiscaleIVa estero ?

Alcune osservazioni (controparte NR con Id o RF) DTE. Per cessioni interne con Iva è corretta la veicolazione su posizione IT DTE. Per servizi generali B2B la posizione IT del committente estero non va

usata (rileva luogo di residenza/stabilimento) DTR. Fatture passive di fornitore estero identificato o con RF per forniture

beni interne: la fattura andrebbe emessa dalla sede estera (vedi RM 21/E/2015) ma spesso viene comunque emessa dalla posizione IT (o con doppia indicazione).

DTE. QUESTIONE: ma il fornitore NR che emette fattura da RF/id in art. 17 co.2 deve comunicare la fattura ?

Servono chiarimenti AE

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Struttura dati fattura

STRUTTURA RIGA FATTURA

N.B. per il cliente ai fini DRAlternativi ma compilazione facoltativa (C.M. 1/E/17 § 3)

Obbligatorio se imposta = 0 (aliquota 0%)

I = immediata D= differita S = split payment

(la mancata compilazione non è bloccante)

40

Tipologia operazione

Codice naturaDa usare quando la fattura è emessa (dal fornitore) senza Iva IT

(* 2) Se il contribuente emette la fattura (pur essendone esonerato) con l’imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi “Aliquota” e “Imposta” va riportato “0” e nel campo “Natura” il codice “N7”.

2

(*1) Per le fatture in r.c. ricevute oltre a riportare il campo natura N6 vanno comunque compilati anche i campi “imposta” e “aliquota”

(*1)

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Tipologia operazione

Operazioni senza addebito Iva 1/5

SI, Natura “N2”N.B. L’operazione sarebbe però irrilevante ai fini iva

NO CTLI NO DAI

SI, Natura “N2”N.B. l’operazione sarebbe però irrilevante ai fini Iva

NO CTLI; NO DAI

Operazioni carenti del requisito oggettivo - FCI art. 2-3 (es. risarcimento danni; cessione

d’azienda, ecc)2

Come sopraCome sopraImporto escluso fatture lavoro interinale art. 26-bis L. 196/97 (oppure distacco personale

art. 8 co.35 L. 67/88)1c

SI, Natura “N2”NO CTLI NO DAI

SI, Natura “N2”NO CTLI; NO DAI

Importo escluso (*) art. 13 u.c. (es. 60% base imponibile cessione auto con Iva detratta 40%

all’acquisto)1b

SI, Natura “N1”NO CTLI NO DAI

SI, Natura “N1”NO CTLI; NO DAISpese in nome e per conto escluse art. 151

Flusso DTRCTLI e DAI (mod.Iva 2017)

Flusso DTECTLI e DAI (mod.Iva 2017)

Fatture pass.Fatture attive

Casistica/norma

(*) La parte imponibile va invece comunicata senza natura distinguendo imponibile ed Iva

42

Tipologia operazione

Operazioni senza addebito Iva 2/5

/SI, si ritiene Natura “N5”

(C.M. 1/E/17 §1)SI CTLI; SI DAI

Operazione monofasica art. 74 per soggetto passivo (es. editore libri)2b2

/SI, Natura “N2”CTLI VP2; DAI VE34

Fattura attiva non soggetta art. 7-ter co.1/averso operatore extra UE4b

/SI, Natura “N6”CTLI VP2; DAI VE34

Fattura attiva in inversione contabile art.7-ter co.1/a verso operatore stabilito altro Stato UE4a

NO (Il fornitore non possiede P.iva)

NO CTLI; NO DAI/

Operazioni carenti del requisito soggettivo -FCI art. 4-5 (es. note addebito quote associative, vendite da privati, ecc)

3

SI, Natura “N2”,(R.M. 87/E/17 §11)

CTLI si ritiene VP3 DAI: VF17

Sono esonerati dallo spesometro (C.M.1/E/17),

dalla CTLI e dalla DAI

Forniture da contribuenti minimi (art. 27 co.1e2 L.98/2011) e forfetari (art. 1, co.54-89,

L.190/2014)2c

SI, Natura “N2”,laddove registrati(R.M. 87/E/17 §6)NO CTLI NO DAI

SI, si ritiene Natura “N2”

NO CTLI; NO DAI

Operazioni fuori campo art. 74 co.1 persoggetti diversi dai contribuenti che applicano

il monofasico (passaggi successivi a quello dell’editore dei libri)

2b1

Flusso DTRCTLI e DAI (mod. Iva 2017)

Flusso DTECTLI e DAI (mod. Iva 2017)

Fatture pass.Fatture attiveCasistica/norma

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Tipologia operazione

Operazioni senza addebito Iva 3/5

/SI, Natura “N6”CTLI VP2; DAI VE34

Fattura attiva altre casistiche territoriali altro Stato UE (es. art. 7-bis, 7-quater,ecc ) se in inversione contabile ex art. 21 co.6bis/a

5a

SI, Natura “N3”CTLI VP3; DAI VF15

Per acquisti o oggettivi non imponibili

SI, Natura “N3”CTLI VP2; DAI VE30

Fatture per cessioni all’esportazione e op.assimilate (art. 8, 8-bis, 9, 71, 72 DPR

633/72 e cessioni estrazione depositi ex art. 50-bis co.4/f-g DL 331/93)

7c

/SI, Natura “N3”CTLI VP2; DAI VE30Fatture per cessioni intracomunitarie art. 417b

SI, Natura “N3”CTLI VP3; DAI VF14

SI, Natura “N3”CTLI VP2; DAI VE31

Fatture per cessioni/servizi verso esportatore abituale (art. 8/c o art. 8 co.2)7a

SI, Natura “N2” se cessionario/committente

IT (art. 25 co.3)

SI, Natura “N2”CTLI VP2; DAI VE34

Fattura attiva altre casistiche extraterritoriali non soggette (es. fci art. 7-bis, ecc) fatturate

ex art. 21 co.6-bis6

/NOFattura attiva emessa da propria posizione di altro Stato Ue5b

Flusso DTRCTLI e DAI (mod. Iva 2017)

Flusso DTECTLI e DAI (mod. Iva 2017)

Fatture pass.Fatture attiveCasistica/norma

44

Tipologia operazione

Operazioni senza addebito Iva 4/5

Come sopraCome sopraCessione triangolare nazionale a IT2 non

imponibile (art. 58 DL 331/93 e art. 8/a DPR 633/72)

7d

SI, Natura “N4”CTLI VP3; DAI VF16

SI, Natura “N4”CTLI VP2; DAI VE33Fatture esenti art. 108

SI, Natura “N3”CTLI VP3; DAI VF15

SI, Natura “N3”CTLI VP2; DAI VE32

Fatture per altre operazioni non imponibili –no plafond

-operazioni depositi Iva art. 50-bis co.4/c-e-h DL 331/93; -cessioni beni in transito o soggetti vigilanza doganale art. 7-bis co.1; -cessioni per scopi umanitari art. 14 L. 48/87)

7f

/SI, Natura “N3”CTLI VP2; DAI VE32

Fatture non imponibili per cessione a viaggiatori extra UE con sgravio immediato

(art. 38-quater co.1) (*)7e

Flusso DTRCTLI e DAI (mod. Iva 2017)

Flusso DTECTLI e DAI (mod. Iva 2017)

Fatture pass.Fatture attiveCasistica/norma

(*) Sgravio immediato a viaggiatori extra UENel caso di eventuale regolarizzazione dell’Iva per mancata prova l’Iva della variazione Iva va indicata in DAI nel rigo “arrotondamenti” (VE25) N.B. No utilizzo N3 per il caso contrario il caso di addebito immediato Iva con sgravio successivo ex art.38-quater co.2.

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45

Tipologia operazione

Operazioni senza addebito Iva 5/5

NO (Il fornitore non possiede P.iva)

CTLI:VP3; DAI: VF15/Acquisto da privati in regime del margine11

Come sopra DTE e CTLIDAI: VF15 (C.M. 48/E/2002

§ 4.6)

Come sopra DTE e CTLI (2)DAI (prospetto B) (2)

Fatture in regime del margine art. 36 DL 41/95 beni usati (2)

10

SI, Natura “N5”

CTLI: VP3 DAI: ?VF15?.

SI, Natura “N5” (CM1/E/17)CTLI: VP2 corrispettivo al netto dell’Iva (eventuale) su margine + VP4 per (eventuale) Iva sul margine (1) DAI: (prospetto A)

Fatture in regime del margine agenzie viaggio art. 74-ter 9

Flusso DTRCTLI e DAI

Flusso DTECTLI e DAI

Fatture pass.Fatture attiveCasistica/norma

(1) CTLI Se il margine è negativo (corrispettivo di vendita inferiore al valore di carico del bene usato) tutto il corrispettivo va esclusivamente in VP2.(2) CTL e DAI nel caso di cessioni all’esportazione di beni in regime margine vedi: caso 7c (esportazioni VE30) per margine non imponibile; caso 7/f (altre op. non imponibili VE32) per differenza.

46

Tipologia operazione

Operazioni in reverse chargeOltre all’inversione di cui caso 4/a e al caso 5/a retro indicati

Come sopra /Altri acquisti territoriali da non residenti –(autofatture o fatture integrate ex art. 17 co.2)16

Come sopra /Acquisti intracomunitari di servizi -– fatture integrate art. 46/47 D.L. 331/92 e art.17 co.215

Come sopra /Acquisti intracomunitari di beni – imponibili Iva –fatture integrate art. 46/47 D.L. 331/9314

Come sopra /Acq. da San Marino e Città Vaticano in r.c.17 co.213

SI, Natura “N6” (sia imponibile che Iva)CTLI:VP3 imponibile

+ VP4 Iva debito+ VP5 Iva (quota)

detraibileDAI VF + VJ

SI, Natura “N6” (solo imponibile)

CTLI: VP2 imponibileDAI: VE35

Fatture in inversione contabile interna(art. 17 co.5, co.6; art. 74 co.7/8)12

Flusso DTRCTLI e DAI (mod. Iva 2017)

Flusso DTECTLI e DAI (mod. Iva 2017)

Fatture pass.Fatture attiveCasistica/norma

Invece di “N6” va solo imponibile “N3” se l’acquisto è“non imponibile” e “N4” se “esente” (R.M. 87/E/2017 § 10)

N.B .Caso 13, 14, 15 e 16 il flusso va comunicato con i dati del fornitore estero

N.B .

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Tipologia operazione

ACQUISTI EXTRA TERRITORIALI

Obbligo comunicazione ?Osservazioni

Il codice “N2 - non soggette” riguarda le fatture carenti di uno o più requisiti (C.M.1/E/17 §1) e se le annoto nel registro acquisti il sw comunica.

Va osservato tuttavia che l’adempimento riguarda le “operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto” (art. 21 DL 78/2010) e quindi è ragionevole ritenere che:

Non possa essere sanzionata la mancata comunicazione di una fattura acquisto extra territoriale emessa da un fornitore estero; Es. albergo/ristorante e noleggio breve auto all’estero (FCI art. 7-quater), ecc

… MA ATTENZIONE, INVECE, A QUELLE ATTIVE sia obbligatorio comunicare, invece, le fatture per operazioni extraterritoriali emesse da un fornitore Italiano verso un cessionario/committente italiano (combinato disposto obbligo fatturazione art. 21 co.6-bis e obbligo annotazione acquisti art. 25 co.3); Es. cessione merce viaggiante extra UE o merce in Stato extra UE (fci art. 7-bis), ecc

48

Bollette d’importazione

BOLLETTE IMPORTAZIONE

C.M. 1/E/2017§ 4/B

R.M. 87/E/2014§4

Nuovo spesometro e bollette

Le “vecchie” (care) abitudini

• Annotazione registro acquisti art. 25 rilevata da bolletta doganale con indicazione Ufficio doganale d’importazione invece del fornitore estero (C.M. 874/33650 del 19/12/1972)• Annotazione costo ai fini redditi da fattura fornitore estero (a libro giornale o registri Iva ma in FCI non rilevante D.A.I.)

2 distinte annotazione

Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.

“Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare”.

L’Ae ha dimenticato questo “pezzo

d’antiquariato” ?

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Bollette d’importazione

LA SOLUZIONE

1^ soluzione

2^ soluzione

Intersecare annotazione fattura fornitore estero e bolletta doganale

Il software permette di collegare i due documenti annotati separatamente

Annotare fattura fornitore estero e bolletta con lo stesso protocollo

per le importazioni con acquisto a monte …

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Bollette d’importazione

… e per la fattura dello spedizioniere

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Bollette d’importazione

SOLUZIONE “TRANSITORIA” PER IL 2017

R.M. 87/E/2017 § 4

Al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate

nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, si consente – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo

d’imposta 2017 – di valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo

<IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9” .

“Transitoria ? Ma …

52

Bollette d’importazione

COME MI COMPORTO IN QUESTI CASI ?(nel caso di comunicazione della bolletta con i dati del fornitore)

Importazioni definitive senza acquisto (ad esempio un reso da lavorazione extra ue): l’autonoma comunicazione dell’autofattura sul corrispettivo dovuto al lavorante potrebbe provocare una (ancorché parziale) duplicazione dei volumi abbinati al fornitore/lavorante estero (in particolare quando non porto autofattura in dogana per far decurtare la base imponibile ex C.M. 37/E/2011 § 5.1)

Importazioni in consignment stock o prestito d’uso: il perfezionamento dell’acquisto èsuccessivo all’importazione e l’autofattura rileva ai fini Iva solo per l’eventuale maggiore corrispettivo rispetto al valore di bolletta (RM 96/E/2007 e R.M. 346/E/2008)

Importazioni con fattura emessa da fornitore italiano per vendita merce viaggiante:la fattura emessa dal fornitore residente è già oggetto di comunicazione come operazione non soggetta N2 e quindi anche in questo caso si verifica una duplicazione di volumi.

Una possibile soluzione (su cui si attende di conoscere il pensiero dell’AE) potrebbe essere quella di comunicare tali bollette, anche dal 2018, con la modalità transitoria

riconosciuta per il 2017

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Bollette d’importazione

IMPORTAZIONI SENZA IVA IN DOGANA

SI, Natura “N3”

CTLI VP3; DAI VF15Regime 42.00Immissione in libera pratica con

prosecuzione verso altro Stato UE22

SI, Natura “N3”

CTLI VP3; DAI VF15Regime 45.00Importazioni con introduzione in

deposito fiscale Iva art. 50-bis co.4/b21

SI, Natura “N6” (imp. e Iva)

CTLI: VP3 imponibile + VP4 Iva a debito + VP5 Iva (quota) detraibile;

DAI: VF + VJ

Regime 40.00 Cod. 405 – cod. 407

Importazioni in reverse charge – Art. 70 co.5Esempio oro industriale o rottami

20

SI, Natura “N4”

CTLI VP3; DAI VF16

Regime 40.00Cod. 405

Importazioni esenti – Art. 68/cEsempio oro da investimento 19

SI, Natura “N3”

CTLI VP3; DAI VF14

Regime 40.00 Cod. 405 – cod. 406

Importazioni con dichiarazioni d’intento – Art. 68/a18

Flusso DTRCTLI e DAICaso

54

Altri casi particolari

CESSIONI GRATUITE autofattura

Vecchiospesometro

Dati sé stessi

Soluzione analoga per nuovo spesometro

N2

• Comunicazione con controparte stessa partiva Iva del cedente, cioè del contribuente che comunica (C.M. 24/E/2011 § 3.1 e FAQ 19/11/2013)

• Idem per autoconsumi e destinazioni a finalità estranee

Saldo algebrico co.ge = 0

Esempio di autofattura sviluppata su due righe per azzerare il

“cliente” per autofattura

N.B. L’autofattura può essere sviluppata anche solo con la 1^ riga imponibile (e successivo storno solo ai fini co.ge. da non comunicare)

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Altri casi particolari

CESSIONI GRATUITE fattura senza rivalsa Iva ex art. 18 co.3

Soluzione possibile

N2

Caso ufficialmente mai affrontato

Dati cliente effettivo

Saldo algebrico co.ge = 0

N.B. Soluzione speculare per fattura ricevuta dal cessionario

Esempio di fattura sviluppata su due righe per azzerare il credito

verso il cliente

N.B. La fattura con precisazione “senza rivalsa Iva” può essere sviluppata anche solo con la 1^ riga imponibile (e successivo storno solo ai fini co.ge. da non comunicare)

Vecchiospesometro

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Casi particolari

CESSIONI GRATUITEfattura con rivalsa Iva ex art. 18 co.3

Vecchiospesometro Imponibile figurativo = 1; Iva effettiva (FAQ 8 del 19/11/13 vecchio spesometro)

Nuova soluzione possibile

Dati cliente effettivo

N2

Saldo algebrico co.ge = 22

N.B. Nelle Faq “corrispettivi e fatture” è precisato che l’imponibile può anche essere a zero. Attenzione tale soluzione, però, potrebbe non generare correttamente i progressivi per le altre comunicazioni/dichiarazioni

N.B. Soluzione speculare per fattura ricevuta dal cessionario

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Casi particolari

NOTE VARIAZIONE DI SOLA IVA

Come posso rappresentare nel file dati fattura una nota di variazione "di sola IVA", nel caso non riuscissi a recuperare il valore dell'aliquota corretta che ha determinato la variazione ? Se indico per l'aliquota il valore zero in corrispondenza di un'imposta diversa da zero, il file viene scartato.

In questo caso, per evitare lo scarto del file, l'elemento "aliquota" può essere valorizzato con "99".

I controlli previsti per il file Dati Fattura non permettono di rappresentare la situazione in cui, in uno stesso documento e a parità di aliquota, gli importi negativi e quelli positivi si compensano esattamente in modo da portare l'imposta al valore 0. Infatti, se indicassi in un blocco "DatiRiepilogo" un'imposta pari a 0 e un'aliquota diversa da 0, senza valorizzare l’elemento "Natura", il file verrebbe scartato. Come posso rappresentare correttamente la situazione senza incorrere nello scarto del file ? Per rappresentare queste situazioni, nei rari casi in cui si verificano, si può ricorrere all'utilizzo di più blocchi "DatiRiepilogo" con la medesima aliquota.

58

Casi particolari

NOTE VARIAZIONE CON SALDO DI SOLA IVA

Saldo algebrico co.ge = 220

Tipo documento: TD04 Nota di credito; TD05 Nota di debito; TD08 Nota di Credito semplificata

DTE (gestione speculare per Gestione fatture ricevute DTR)

Esempio nota di credito di Iva erroneamente addebitata in presenza di dichiarazione d’intento regolarmente rilasciata dal cliente

N3

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Casi particolari

ALTRI CASI/PRECISAZIONI L’Agenzia ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso

cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B). Nel caso di una fattura emessa nei confronti di (più di) un

cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

Fatture cointestateR.M. 87/E/2014 §

Vecchio spesometro: sono esclusi dall’obbligo comunicativo gli acquisti di carburante documentati (per tutti i veicoli) esclusivamente con pagamenti a mezzo di carte di credito, di debito o prepagate in conformità alle previsioni dell’art. 7, co.2, lett. p) del D.L. 70/2011 e della C.M. 42/E del 9/11/2012.

Nuovo spesometro: si ritiene confermata esclusione (non sono infatti oggetto di comunicazione i documenti diversi dalla fatture)

Acquisto carburanti esclusivamente con carta di

credito

SI schede carburante (documento riepilogativo) vecchio spesometro NO nuovo spesometro (CM 1/E/2017)Schede carburante

Come sopraAutofattura art. 46 co.5 D.L. 331/93 (mancata/irregolare fatturazione acquisto intra)

Si vecchio spesometro (vedi istruzioni)

SI anche per nuovo spesometro (vedi specifiche DTR – pag. 13)

Autofattura denuncia ex art 6 co8-9 D.Lgs 471/97

(omessa/irregolare fattura interna)

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Errori/criticità/sanzioni/rimedi

INVIO INCOMPLETO

Ho inviato un file (ad esempio dati fatture emesse), per il quale non sono presenti effettivamente tutte le fatture del periodo. Voglio inviare le fatture che non avevo inviato, come mi comporto: reinvio il file completo di tutto, ovvero delle fatture già inviate, più quelle inserite successivamente, o invio un file con le sole fatture inserite successivamente ?

Nel caso specifico, conviene inviare altri documenti XML che contengano esclusivamente i dati delle fatture non ancora trasmessi. Se i dati di una fattura sono trasmessi più volte in documenti XML differenti (diverso valore dell'hash), vengono accettati e memorizzati come se si trattasse di dati di fatture differenti. Il controllo sui dati duplicati viene effettuato in un momento successivo, prima dell'esposizione delle informazioni agli utenti

N.B.Per integrazioni e rettifiche entro 15 gg sanzione dimezzata.Ammesso ravvedimento anche oltre 15° giorno (R.M87/E/2017 §1)

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Errori/criticità/sanzioni/rimedi

SCARTO PER ERRORI FATTURE

Ho trasmesso un file contenente i dati di 130 fatture emesse. L’intero file è stato scartato per un errore presente nei dati di una sola delle fatture e ho dovuto trasmettere di nuovo tutto il file. Come posso limitare il rischio di dover trasmettere più volte tutti i dati delle fatture contenuti in un file scartato per errori presenti per esempio nei dati di un'unica fattura ? Qualora la gestione delle notifiche di scarto di file molto voluminosi risulti complessa, e⁄o si voglia evitare di trasmettere più volte una grande quantità di dati, si suggerisce di costruire file di dimensioni ridotte (per esempio contenenti le fatture ricevute da un unico fornitore o le fatture emesse nei confronti di un solo cliente).I file possono essere trasmessi singolarmente oppure con un unico invio (si firmano singolarmente e si raccolgono in un archivio compresso [zip], o si firma solo l'archivio), sarà quindi prodotta una notifica per ciascun file, e, in caso di scarto, dovranno essere corretti e trasmessi nuovamente solo i dati dei file scartati.

Nel caso di invio di un file con dati di più fatture, qualora il file sia scartato per errori relativi ai dati di una delle fatture, devo inviare i dati corretti di quella sola fattura o trasmettere nuovamente l'intero file ? Lo scarto è relativo all'intero file, quindi il file, corretti gli errori segnalati nella notifica, deve essere firmato nuovamente e ri-trasmesso.

62

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DATI FATTURE

Ravvedimento operoso

R.M. 104/E del 28/7/2017

Sanzione € 2 per fattura; Max € 1.000 per trimestre; riduzione 50% se trasmissione entro 15 gg

Esempio 180

fatture errare

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Trasmissione file

MODALITA’ TRASMISSIONE AL SISTEMA RICEVENTE1. Cooperazione applicativa su rete internet 2. Porte di dominio in ambito spcoop3. Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo ftp 4. Invio tramite interfaccia web

64

Trasmissione file “Dati Fattura”

REQUISITI FILE 1. i file da trasmettere devono essere in formato XML;2. a tali file (per la cui sintassi del nome vedi figura 1) prima della spedizione deve essere apposta una firma

elettronica qualificata (firma digitale tipo quella rilasciata attraverso le CCIAA) oppure una firma elettronica basata su certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (c.d “firma Entrate” N.B solo per chi ha abilitazione Entratel);

3. in alternativa al punto 2 (per chi non dispone dei citati dispositivi di firma) è ammesso l’invio purché il file sia dotato di un “sigillo” elettronico, attraverso l’apposita funzione presente sull’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, e a condizione che l’utente che effettua la trasmissione sia abbinato al soggetto passivo (vedi nel prosieguo figura 6, funzioni di supporto);

4. la dimensione massima di un singolo file non può superare 5Mb (150 MB per canale FTP)

Figura 1 – sintassi nome file da firmare e spedire

underscore

Stringa alfanumerica di massimo 5 caratteri (non necessariamente

progressivi).Es: 20071 può identificare 2007 1°

semestre

UnderscoreDF (che sta per dati fattura)[1]

Codice fiscale per il soggetto residente

IT nel caso di trasmittente

residente in Italia

_Progressivo univoco del file_Tipologia fileIdentificativo univoco

del soggetto trasmittente

Codice paese

L’estensione del file, in base al formato di firma adottato, assume il valore “.xml” (nei casi di firma XAdES-BES e di sigillo) oppure “.xml.p7m”(nei casi di firma CAdES-BES e PKCS#7)[2].

[1] “LI” va utilizzato, invece, per le “comunicazioni” trimestrali delle liquidazioni periodiche. “FL” se il file compresso (formato ZIP) contiene invece sia file “fati fattura” sia file “comunicazioni”. [2] Cioè di firma digitale con la smart card della CCIAA oppure i certificati di chi possiede l’abilitazione ad Entratel.

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Soggetti obbligati: adempimenti a confronto (1)

Obbligo C.M.24/E/2011

Letteralmente non è prevista l’esclusione !

Spesometrofino al 2016

/Esonero a regimeC.M. 53/E/2010

Esonerati per 2006 e

2007(l’obbligo sarebbe scattato dal 2008)

C.M. 53/E/07

NONuove

iniziative art. 13 L. 388/2000

Esonero per agricoltori montani

Obbligo per gli altri ma unicamente per operazioni attive cioè invio copia autofatture emessa dal cessionario (CM 1/E/2017)

Si ritiene siano esonerati non

avendo obblighi di registrazione

Esonerati per 2006 e 2007 (l’obbligo sarebbe scattato

dal 2008)

NO

Agricoltori in regime di

esonero ex art. 34, co. 6, DPR

633/72

Spesometro dal 2017Comunicazione

Operazioniblack list

Elenchi clienti e fornitori 2006/07

(soppressi)

Obbligoregistrazi

oniIva

Regime

Obbligo ex art. 36, co.8-bis D.L.179/2012 (vale dall’anno d’imposta

2013 – C.M. 1/E/2013)

N.B. regime abrogato dal 2015 L. 190/2014

66

Soggetti obbligati: adempimenti a confronto (2)

Esonero adempimenti DPR 633/72 tranne

conservazione documenti

Esonero Provv. 184820 del 22/12/11

C.M. 17/E/2012 §5.2

Obbligo Provv. 185825 del 22/12/11

(La norma non prevede esclusione) ESONERO

comunque confermato da C.M.24/E/2011

Spesometrofino al 2016

Esonero CM 1/E/2017

Esonero adempimenti DPR

633/72 tranne conservazione

documenti

/NO

Regime forfettario art. 1 commi 54-89 L. 190/2014

(dal 2015)

/Obbligo

Provv. 185825 del 22/12/11

/NO

Regime contabile agevolato art. 27 co.3 D.L. 98/2011

(2012-2014)

Esonero CM 1/E/2017

Esonero Provv. 184820 del

22/12/11 C.M. 17/E/2012 §5.2

/NO

Regime fiscale di vantaggio nuovi

minimiart. 27 co.1-2 D.L.

98/2011(2012-2015 +

periodo residuale)

/Esonero a regimeC.M. 53/E/2010

Esonero per espressa previsione normativa (co. 109

L. 244/2007)

NO

Contribuenti minimi art. 1 co.

96-117 L. 244/2007

(2007-2011)

Spesometro 2017Comunicazione

Operazioniblack list

Elenchi clienti e fornitori 2006/07

(soppressi)

Obbligoregistrazi

oniIva

Regime

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• non sono soggetti all’obbligo di comunicazione ma l’esclusione non opera, “qualora in corso d’anno il regime in parola cessi di avere efficacia” (limite ricavi € 30.000, limite beni strumentali, acquisto partecipazione trasparente, cessione all’esportazione, assunzione di dipendenti o collaboratori) nel qual caso l’obbligo comunicativo si ripresenta “dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime fiscale semplificato”

Attenzione il regime (da normativa) cessa la propria validità solo dal periodo d’imposta successivo a meno che non vengano percepiti ricavi/compensi > di € 45.000

C.M. 24/E 30/5/2011 § 3.1

Focus “minimi”

? !

Ma il soggetto passivo che riceve fattura da un

minimo, deve comunicare ?

SIVedi Nota 11/10/11

Precisato che

opera giàin corso d’anno

solo se si supera €45.000Vedi Nota 11/10/11

68

Soggetti obbligati:adempimenti a confronto (3)

NO

Rileva la stessa precisazione fornita per la comunicazione black list (confermato C.M.

24/E/2011) (*)

Non è prevista l’esclusione

(confermato FAQ Ae23/1/2014)

Spesometrofino al 2016

NONONONOEnti senza partita Iva

Dovrebbero rilevare solite precisazioni

***

Per enti pubblici no obbligo per fatture

elettroniche ricevute; obbligo solo per fatture e variazioni emesse non transitate per SDI (CM

1/E/2017)

Solamente per operazioni realizzate

nell’esercizio di attività (principale

o residuale) di natura

commerciali o agricole

C.M. 53/E/2010

Esonero a regime attività istituzionale

(Enti pubblici e organismi che

svolgono essenzialmente

attività senza scopo di lucro) fermo

restando l’obbligo per quelle

commerciali o agricole ancorché

residuali.

SIEnti con partita Iva

Obbligo solo per fatture attive CM 1/E/2017

Si ritiene siano esonerati non

avendo obblighi di registrazione

contabileAssonime n.

35/2010

Esonerati per 2006 e 2007

(l’obbligo sarebbescattato dal 2008)

R.M. 171/E/08

NOAssociazioni L.

398/91 e assimilati

Spesometro dal 2017Comunicazione

Operazioniblack list

Elenchi clienti e fornitori 2006/07

(soppressi)

Obbligoregistrazio

niIva

Regime

(*) Enti pubblici esclusi per 2010, 2011 (Provv. 21/6/2011) 2012 e 2013 (Provv.5/11/2013) 2014 (Provv. 31/3/2015) 2015 (Provv. 6/4/2016) 2016 (Provv. annunciato con CS 24/3/2017)

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Comunicazione dati fatture/spesometro

LA STRATEGIA DEL FISCOProvvedimento AE 24/03/2017 – compliance legge Stabilità 2015

totale operazioni comunicate da ciascuno dei propri clienti soggetti passivi

IVA

“volume d’affari” dichiarato dal contribuente

(al netto VE34 e VE36 e al lordo VE40 cessioni BA e interne)

I dati vengono messi a disposizione contribuente (tramite pec e cassetto fiscale)della Guardia di Finanza (tramite strumenti informatici)

confronto

Ma nel volume d’affari del contribuente non ci sono la gran parte degli N2 (quelli carenti dei requisiti oggettivi/soggettivi) che potrebbero essere comunicati dal cliente !

Il contribuente può: (1) chiedere info o segnalare fatti; (2) ravvedere

eventuali errori

70

xxxxxxxxxxxxxx

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COMUNICAZIONE TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE

• Art. 21-bis D.L. 78/2010 (introdotto dall’art. 4, co.2, del D.L. 193/2016)

• Provv. AE 58793 del 27/03/2017

• FAQ 26/05/2017

• R.M. 104/E del 28/7/2017 – ravvedimento operoso

72

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA

Violazione Sanzione minima Sanzione massimaAnte conv. Dopo conv. DL Ante conv. Dopo conv.DL

Omessa, incompleta o infedele comunicazione

5.000,00 euro 500,00 euro 50.000,00 euro2.000,00 euro a

trimestre*

*La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, entro il medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Comunicazione trimestrale dati liquidazioni Iva

Art. 21-bis D.L. 78/2010 come modificato da art. 4, co.2, D.L. 193/2016

Scadenze • Stessi termini trimestrali e modalità spesometroN.B. ma senza le

proroghe previste per il 2017 (art. 14-ter D.L.

milleproroghe)

Sanzioni

Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

In deroga a quanto sopra per il secondo trimestre, anziché al 31 agosto, la scadenza è posticipata al 16 settembre.

Qualora il termini cada di sabato o in giorni festivi, lo stesso èprorogato il primo giorno lavorativo successivo.

QuindiAnche per il

2017

Scadenza 1° trim. 2017 prorogata al

12/05/2017 (DPCM 29/05/2017)

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COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA

Comunicazione trimestrale dati liquidazioni Iva

Obbligati soggetti passivi Iva nazionali (anche non residenti)

Esoneri

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione trimestrale i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche sempre che, nel corso d’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Sono esonerati, ad esempio, dalla dichiarazione annuale i contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni esenti (es. assicuratori, promotori, ecc); tale esonero, tuttavia, viene meno nel caso di effettuazione di operazioni in reverse charge (es. pulizia locali, riparazione impianto elettrico ufficio, ecc).

N.B.

Curatori Solo per periodi in cui hanno registrato operazioni con obbligo liquidazione 74-bis

Iva di gruppo Singole società (senza però VP7, VP8, VP9, VP13)Controllante: propria comunicazione + comunicazione di gruppo

N.B. E’ stato precisato (FAQ 26/5/2017) che l'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento nonhanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

74

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA

Comunicazione trimestrale dati liquidazioni Iva

Obbligati soggetti passivi Iva nazionali (anche non residenti)

Dati• Dati contabili delle liquidazioni periodiche • Da presentare anche se a credito• Da presentare anche se debito non superiore a € 25,82

L’obbligo rimane anche in caso di esonero dallo spesometro per opzione trasmissione fatture strutturateN.B.

1 modulo per singolo periodo (mese o trimestre) anche in caso di contabilità

separataImpegno eventuale intermediario

DATI LIQUIDAZIONEDati contribuente

QUADRO VPFRONTESPIZIO

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COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA

Comunicazione trimestrale dati liquidazioni Iva

FRONTESPIZIO

Provv. AE 58793 del

27/03/2017Capogruppo per comunicazione

cumulativa di gruppo

76

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA

Comunicazione trimestrale dati liquidazioni Iva

QUADRO VPMensili 3

moduli per trimestre

VP2: comprese op.esigibilitàdifferita (e split), i reverse; non territoriali;i non imponibili, esenti ecc

VP3: compresi acquisti intra, importazioni, reverse; compresi anche acq.con Iva indetraibile

VP4: Compresa Iva su acq. in reverse

VP9 al netto della quota già portata in detrazione in liq.precedenti dello stesso annoN.B. segno meno per eventuale estromissione

credito indicato periodi precedenti ma non ancora usato

VP13 anche se non versato

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVAQUADRO VP

1 primo trim2 secondo trim3 terzo trim.4 quarto trim. ( “speciali” che versano il 16/2; 5 quarto trim (“normali” che la versano il 16/3).

anche se non vers. perché < 25,83

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Comunicazione trimestrale dati liquidazioni Iva

COLLOCAZIONE CASO PER CASO

VP3VP2Fatture non imponibili (art. 41; art. 8, 8-bis, 9, ecc) o con dichiarazioni d’intento (art. 8/c)7

/VP2Fattura attiva altre casistiche extraterritoriali in inversione contabile o non soggette (es. fci art.

7-bis, ecc)[2]6

/VP2Fattura attiva non soggetta art. 7-ter co.1/a(verso operatore extra UE)5

/VP2Fattura attiva in inversione contabile art.7-ter co.1/a (verso operatore UE)4

NOCome sopraImporto escluso fatture lavoro interinale art. 26-bis L. 196/973b

NONO (per analogia con quanto previsto dalle istruzioni D.A.I.)

Esclusione articolo 13 ultimo comma (es. 60% base imponibile cessione auto con iva detratta

40% all’acquisto)3°

NONOOperazioni carenti del requisito soggettivo - FCI art. 4-5 (es. note addebito quote associative,

acquisti da privati, ecc)2d

Si ritiene VP3 (per analogia con il fatto che l’acquisto viene chiesto nel VF della

D.A.I.)

Sono esonerati dalla DAI e quindi anche dalla CTL

Forniture da contribuenti minimi (art. 27 co.1e2 L.98/2011) e forfetari (art. 1, co.54-89,

L.190/2014)2c

NONO (conferma FAQ 26/5/2017)[1]

Operazioni escluse art. 74 co.1 (per soggetti diversi dal contribuente che applica il

monobasico)2b

NO(idem per acquisti da privati)NO

Operazioni carenti del requisito oggettivo - FCI art. 2-3 (es. risarcimento danni; cessione

d’azienda, ecc)2°

NONOSpese in nome e per conto escluse art. 151

Operazione passivaOperazione attivaCasistica/norma

78

Comunicazione trimestrale dati liquidazioni Iva

COLLOCAZIONE CASO PER CASO

VP3 imponibile+ VP4 Iva a debito

+ VP5 Iva (quota) detraibile/Importazioni in reverse charge16

VP3 imponibile/Importazioni con dichiarazioni d’intento15

VP3 imponibile+ VP5 Iva (quota) detraibile/Importazioni con Iva in dogana14

VP3VP2 corrispettivo al netto dell’Iva

(eventuale) su margine+ VP4 per (eventuale) Iva sul margine[4]

Fatture in regime del margine art. 36 DL 41/9513

… omissis …Da verificare per società coinvolte dal

01/07/2017

VP2 imponibile(no VP4)

Confermato FAQ 26/5/2016Fattura in split payment art. 17-ter12

VP2 VP3 imponibile+ VP4 Iva debito

+ VP5 Iva (quota) detraibileVP2 imponibileFatture in inversione contabile interno (art. 17

co.5, co.6; art. 74 co.7/8)11

Come sopra, per i contribuenti normaliVP2 imponibile (incassate e non)

VP4 Iva a debito (solo quella) divenuta esigibile (anche se fatturata anno prec.)

Fatture ad esigibilità differita di cassa (art. 6 co.5 o cash accounting art. 32-bis)10

VP3 imponibile+ VP5 Iva (quota) detraibile

VP2 imponibile+ VP4 Iva a debitoFatture imponibili Iva9

VP3VP2Fatture esenti art. 108

Operazione passivaOperazione attivaCasistica/norma

Anche se l’operazione passiva è annotata tanto negli acquisti quanto nelle vendite, la fattura integrata va indicata solo in VP3 e non anche nel VP2

(FAQ Ae 27/5/2017)

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Comunicazione trimestrale dati liquidazioni Iva

LA STRATEGIA DEL FISCOLa relazione al D.L. 193/2016 spiega che l’adempimento in analisi “comporterà un incremento dei gettito dovuto sia al maggior stimolo alla compliance, tramite l’attività dissuasiva posta in essere dall’Agenzia delle Entrate, sia un incremento dovuto all’accelerazione delle somme riscosse tramite i controlli automatizzati”.

Messa a disposizione dati contribuente

Ok possibilità ravvedimento (art. 21-bis comma 5 del D.L.

78/2010)

La norma prevede anche

possibilità per l’AE di emettere avvisi bonari ex art. 54-bis

comma 2-bis del DPR 633/72 “immediati”

L’avviso bonario inibisce il

ravvedimento

80

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI

Ravvedimento operoso

R.M. 104/E del 28/7/2017

se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta. Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta per ravvedimento , + quella per ravvedimento delle comunicazioni

Art. 11, co.2-ter, D.Lgs 471/97. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici

giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

N.B .

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ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT DAL 1° LUGLIO 2017

Art. 1 D.L. 50/2017

82

IN VIGORE DAL 01.01.2015Art. 17-ter DPR 633/72

D.M. 23/1/2015 (modificato dal D.M. 20/2/2015)C.M. 1/E del 9/1/2015 C.M. 15/E/2015 R.M. 75/E/2016

Il Consiglio UE, con la Decisione 14.7.2015, n. 2015/1401, pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea 18.8.2015, n. L 217, ha autorizzato l’Italia ad

adottare il metodo in esame per il periodo dall’1.1.2015 fino al 31.12.2017.

ESTENSIONE CASISTICHE DAL 01.07.2017Art. 1 D.L. 50/2017

Proroga fino al 30 giugno 2020(autorizzazione Consiglio UE 2017/784/UE del 25 aprile 2017)

D.M. 27/6/2017 (G.U. 30/6/2017) di integrazione/modifica del D.M.23/1/2015D.M. 13/7/2017 (G.U. 24/7/2017) di modifica del D.M.23/1/2015

5 Elenchi provvisori pubblicati sul sito MEF/DF il 28/6/2017 e aggiornati il 14/7/20174 Elenchi versione definitiva pubblicati il 26/7/2017 di cui 2 rettificati (versione definitiva

rettificata) pubblicati il 4/8/2017

Art. 1 D.L. 50/2017 – estensione split payment

SPLIT PAYMENT

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SCHEMA LOGICOARTICOLO 17-ter DPR 633/1973

FORNITOREEmette fattura:

Imponibile: 100IVA: 22Totale : 122

Amministrazioni pubbliche + (dal

1/7/2017) partecipate pubbliche e quotate

FTSE MIB

Pagamento diviso (o «splittato»)

ERARIOEnte destinatario IVA (al netto della

detrazione)

Paga imponibile 100

Paga IVA 22

Invia la fattura

Iva esposta con indicazione “scissione

dei pagamenti”

N.B. No computo in liquidazione periodica

Flusso split payment

84

SPLIT PAYMENT

• cessioni di beni • prestazioni di servizi

QUALI OPERAZIONI RIENTRANO NELLA DISCIPLINA ART. 17-TER

TIPO

Per operazioni con FATTURE emesse dal 01.01.2015

Ambito oggettivo split

Art. 9 DM 23/1/2015

verso le pubbliche amministrazioni e società indicate nell’art. 17-ter

Decorrenza disciplina introdotta dalla L. 190/2014

Decorrenza estensione introdotta dal D.L. 50/2017

Art. 1 co. 4 D.L. 50/2017 e art. 2 D.M. 27/6/2017

Il nuovo regime è autorizzato fino al 30.06.2020

Per operazioni con FATTURE emesse dal 01.07.2017

per le quali l’esigibilità di verifichi successivamente a tale data CM 1/E/2015

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SPLIT PAYMENT OPERAZIONI ESCLUSE

1) Ai compensi per i quali l’ente o società è debitore d’imposta (escluse quindi operazioni in reverse charge)

2) Per le piccole spese dell’ente certificate tramite ricevuta fiscale, scontrino fiscale o altre modalità semplificate previste (CM 1/E/2015 e 15/E/2015).

3) Per le operazioni soggette a regimi speciali Iva come: regime monofasico art. 74, regime del margine (beni usati e agenzie viaggio); regimi speciali agricoltura; L. 398/91; intrattenimento e spettacoli viaggianti (CM 15/E/2015)

4) Operazioni nelle quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo e in forza di una norma lo trattiene riversando alla PA committente solo il netto (CM15/E/2015)

5) Nel caso di rivalsa Iva da accertamento ex art. 60 co.7 (R.M. 75/E/2016)

6) Ai compensi per prestazioni di servizi assoggettai a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito (comprese ritenute d’acconto CM 6/E/2015 § 8.7); l’esclusione non vale se le ritenute sono operate da terzi diversi dall’Ente (C.M. 15/E/2013 § 2)

Ambito oggettivo split

+ (dal 01.07.2017) cessioni e prestazioni verso enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle quelle afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico (art. 17-ter co. 1-quinquies)

86

NOVITA’ DAL 01-07-2017

Art. 17-ter DPR 633/72

…2. (abrogato)

…2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

… e post D.L. 50/2017Il testo normativo ante modifiche

Estensione meccanismo anche alle prestazioni soggette a ritenuta

(es. fatture professionisti, agenti commercio, promotori finanziari)

Operazioni FATTURATE dal 01.07.2017Art. 1 co.4DL 50/2017

Ambito oggettivo split

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AMBITO SOGGETTIVO - ENTI ART. 17-TER1. Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, 2. enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti 3. camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 4. istituti universitari, 5. aziende sanitarie locali, 6. enti ospedalieri, 7. enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, 8. enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza,

Quando non sono debitori d’imposta in reverse charge

L’elencazione ripropone il contenuto dell’art.6 co.5 ai fini dell’Iva differita (a tali fini l’elencazione è tassativa – RM 99/E/2004 e RM 271/E/2007)

Ai fini dello split vanno tuttavia effettuate valutazioni sostanziali di ordine più generale tenendo conto della diversa ratio delle norme e vanno quindi compresi anche i soggetti pubblici che siano immedesimabili nei soggetti dell’art. 17-ter in quanto qualificabili come loro immediata e diretta espressione (vedi esemplificazioni CM 1/E e 15/E/2015; sito Indicepa, categorie L4,L5,L6,L7,L8,L12,L17,L18,L33,L34,L35,L43,L45,C1,C2,C11)

Gli enti coinvolti

Dal 01/01/2015 al 30/06/2017

Ambito applicativo split – elenco clienti

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ESTENSIONE DAL 01-07-2017

Art. 17-ter DPR 633/72

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché' dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'impostaè in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

… e post D.L. 50/2017Il testo normativo ante modifiche …

Estensione meccanismo a tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nell’obbligo di ricevere la fattura elettronica PA ex art. 1 co.209-214 L. 244/2004

(vedi relazione D.M. 13/07/2017 che riscrive art. 5-bis D.M. 23/1/2015)

ELENCO 1 del 28/6/2017 pubblicato sul sito WWW.FINANZE.IT

Ambito applicativo split – elenco clienti

Anzi NO vale l’INDICE delle PA pubblicato su www.indicepa.gov.it ma con esclusione

categoria “Gestori pubblici servizi”

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Ft. elettronica e split – DICOTOMIE SUPERATE DAL 1/7/2017

Ente/amministrazione Applicazione split payment(CM 1/E e 15/E/2015) fino al 30/6/17

Fatturazione elettronica PA + splitdal 01/7/17

Stato/Ministeri e Forze dell’ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Forestali) SI SI

CCIAA SI + Unioni regionali (1) SI

Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado SI + consorzi inter universitari SI

Regioni, province, comuni SI + Comunità montane/isolane, Consorzi di bacino montali SI

Enti di previdenza (Inps e Fondi pubblici di previdenza) SI SI

INAIL NO (C.M. 1/E/15) SI

ASL SI SI

Enti ospedalieri SI + IRcSS, IPAB, ASP; (2) SI

Ordini professionali (notai, avvocati, commercialisti…) NO (C.M. 1/E/15) SI

Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Monopoli, Demanio) NO (C.M. 1/E/15) SI

Autorità amministrative indipendenti (es. AGCOM, AEEG, AVCP, ecc), Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), Istituti di ricerca (ISTAT), ACI, ARAN, AgID, Banca d’Italia, CONI

NO (C.M. 1/E/15) SI

Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. NO SI ftPA + split salvo prestazioni energetiche soggette a RC

Ambito applicativo split – elenco clienti

(1) No aziende speciali CCIAA; (2) No enti ospedalieri ecclesiastici

90

ESTENSIONE DAL 01-07-2017

Nuovo comma 1-bis art. 17-ter DPR 633/72 post DL. 50/2017

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

a) Società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;b) Società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;c) Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

N.B. caso a) controllo di diritto o di fatto

N.B. caso d) possibilità di individuare con DM altri soggetti “ad alta affidabilità” tenuti all’applicazione dello split

ELENCO 2, 3 e 4 www.finanze.it

ELENCO 5 www.finanze.it

Ambito applicativo split – elenco clienti

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SPESOMETRO 2017E NOVITA’ MANOVRA ESTIVA

Atti convegno Vicenza 11/09/2017

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circa 25658

circa 25653

circa 2556129440Totale cessionari/committenti

(*) Esclusa categoria "Gestori pubblici servizi" a meno che il soggetto non rientri negli elenchi da 2 a 5

404040405° elenco - Società quotate FTSE MIB

21502150205655294° elenco - Società controllate di diritto dagli enti locali e dalle società controllate da quest'ultime

118118143133

3° elenco - Società controllate di fatto dalla PCM e dai Ministeri e dalle società controllate da quest'ultime

2462412182582° elenco - Società controllate di diritto dalla PCM e dai Ministeri

www.indicepa.gov.it (*)

www.indicepa.gov.it (*)

www.indicepa.gov.it (*)234801° elenco - Pubbliche amministrazioni

Totale soggetti (comprese società in liquidazione)

4^ Vers.definitiva rett.

04/08/2017

3^ Vers.definitiva

26/07/2017

2^ Vers. provvisoria14/07/2017

1^ Vers.provvisoria26/06/2017

Ambito applicativo split – elenco clienti

ELENCHI VALIDI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017

92

Elenco 2

Elenco 4

Elenco 3

Elenco 5

Ambito applicativo split – elenco clienti

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Ambito applicativo split – elenco clienti

GLI ELENCHI NON SONO STATICI !

Termine entro il quale il DF del MEF deve pubblicare gli elenchi a valere dall’anno

successivo

Termine entro cui le societàinteressate possono segnalare

eventuali incongruenze o errori

Pubblicazione provvisoria degli elenchi da parte del

DF del MEF

15 novembre15 gg dalla pubblicazioneEntro 20 ottobre

A regime, cioè per le fatture emesse dal 2018 e successivi, è previsto l’aggiornamento nell’autunno precedente secondo la seguente tempistica

Art. 5-ter D.M. 23/1/2015 (modificato dal D.M. 26/7/17 e dal D.M. 13/7/17)

Le società controllate pubbliche o incluse nell’Indice FTSE MIB vanno individuate alla data del 30 settembre di ogni anno. • Se la variazione interviene entro tale data l’inclusione o l’esclusione

ha efficacia fin dal 1° gennaio dell’anno successivo. • Se interviene oltre il 30 settembre, dal 1° gennaio del secondo

anno successivo.

94

COORDINAMENTO DISCIPLINERapporto fra split payment e reverse charge

Fornitura oggettivamente

da reversecharge

(es. servizio di pulizia)

Ente pubblico non soggetto passivo IVA

SPLIT PAYMENT

Ente pubblico soggetto

passivo IVA

REVERSE (CM 14/E/2015)

Acquisti promiscui

Pro-quota con criteri oggettivi preventivamente quantificati dall’Ente (C.M. 15/E/15 § 2 e 7)

C.M

.15/E/2015 §

7

Acquisto istituzionale

Acquisto commerciale

SPLIY PAYMENT

SPLIY PAYMENT

REVERSE

Split ed altre discipline

Società commerciali controllate pubbliche e quotate

REVERSE

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COORDIANAMENTO DISCIPLINE

L’art. 6, co.5, secondo periodo, del DPR 633/72 (Iva differita di cassa), dal 2015, dal lato del fornitore, rimane vigente solo per i casi in cui non trova applicazione la nuova disciplina dello split payment di cui all’art. 17-ter (art. 3, co.3, del D.M. 23/1/2015).

Rapporto fra split payment e Iva differita

E se il fornitore adotta il cash accounting art. 32-bis DL 83/2012 ?

L’art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (Iva differita) prevale sul cash accounting (art. 2 D.M. 19/11/2012; C.M. n. 44/E/2012; C.M. 28/E/2009).

Il regime del cash acconting non trova applicazione quando l’operazione rientra nell’ambito applicativo del reverse charge (art. 2 D.M. 19/11/2012; C.M. n. 44/E/2012; C.M. 28/E/2009).

Dovrebbe venire confermato altrettanto per il rapporto con lo split payment.

Split ed altre discipline

96

Qualche esempio per focalizzare meglio

Esempi fatturazione verso PA

11

Su indicazioni del comune che precisa che il servizio attiene allo svolgimento di una propria attività commerciale va emessa fattura applicando l’inversione contabile ai sensi dell’art. 17 co.6 lett. a-ter).

A prescindere dall’imputazione della sfera commerciale o istituzionale del Comune, infatti, il reverse non può trovare applicazione né ai sensi dell’art. 17 co.6 lettera a-ter),che attiene solo agli edifici, né ai sensi della lettera a) poiché non trova mai applicazione negli appalti né verso la stazione appaltante né verso eventuali generalcontractor;

Realizzazione di un impianto di illuminazione stradale verso un comune fattura € 20.000 + Iva e split payment;22

Manutenzione dell’impianto elettrico del bar della palestra gestita da un comune fattura € 1.000 in reverse art. 17 co.6 lett. a-ter

Rimane RC anche dal 1 luglio 2017

Confermato split

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Qualche esempio per ricordare meglio

33

Manutenzione dell’impianto elettrico degli uffici di una sede Inail territoriale fattura € 2.000 + Iva ordinaria in rivalsa44

Consulenza resa da un architetto ad un Comune fattura € 1.000 + Iva differita – ritenuta acconto

Le prestazioni d’opera intellettuale non rientrano nel campo applicativo del reverse charge. Il compenso è soggetto a ritenuta d’acconto e pertanto è esclusa l’applicazione anche dello split payment.

Per tale operazione viene emessa fattura con pagamento dell’Iva in rivalsa secondo le regole ordinarie. L’Inail effettua l’acquisto ai fini istituzionali e (fino al 30/6/2017) non entra nel perimetro di applicazione dello split payment.

Esempi fatturazione verso PA

Novita’ dal 1/7/2017 applicazione split payment

Novita’ dal 1/7/2017 applicazione split payment

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Altre novità IVA del D.L. 50/2017

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Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva

DETRAZIONE IVA ACQUISTIArt. 19 co.1 DPR 633/72

1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al piùtardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Il testo in vigore dal 24/4/2017 post D.L. 50/2017Il testo normativo ante modifiche

100

ANNOTAZIONE FATTURE ACQUISTIArt. 25 co.1 DPR 633/72

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell'impresa, arte o

professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in

apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla

detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale

relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai

servizi acquistati o importati nell’esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle

emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione

annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Il testo in vigore dal 24/4/2017 post D.L. 50/2017Il testo normativo ante modifiche

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva

Decorrenza(Audizione AE 04/05/2017)

• Le novità operano per fatture emesse e ricevute nel 2017• Non anche per quelle ricevute e non registrate negli anni precedenti

(laddove non siano già spirati i termini precedenti)

“si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017”.

Art.2 co-2-bis D.L.50

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101

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva

LA DENUNCIA ALLA UE DI CONFIMI E ANCDenuncia per presunta violazione principio neutralità, proporzionalità ed equivalenza

Il Sole 24 ore 16/5/2017

102

Art. 3 D.L. 50/2017 – compensazioni e visto

COMPENSAZIONI E VISTO CONFORMITA’Modifiche disciplina crediti Iva, redditi, Irap, ritenute

Crediti IvaArt. 10

DL 78/2009

Crediti IIDD, IRAP, ritenuteArt. 1 co. 574L. 147/2013

1) Obbligo visto per compensazioni orizzontali over € 5.000 (non più 15.000)

2) Atto di recupero per utilizzi senza visto o con visto “irregolare”senza possibilità di versamento in compensazione

3) Divieto utilizzo pag. in compensazione atti di recupero

Le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 (R.M. 57/E del 4/5/2017).

OK quindi per utilizzo compensazione fino a € 15.000 per la DAI presentata il 28/2/2017 attenzione per DAI tardiva

4) obbligo visto anche per la compensazione orizzontale del credito Iva sorto nel trimestre e risultante dall’IstanzaTR

Crediti IvaArt. 10

DL 78/2009

Decorrenza

5) la compensazione orizzontale del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000 euro annui, può essere effettuata già a partire dal decimo giorno successivo (e non più solo dal 16 del mese successivo)

Crediti IvaArt. 17

DLgs 241/1997

Ulteriori novità introdotte in sede di conversione del DL e in vigore dal 24/6/2017Decorrenza

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Atti convegno Vicenza 11/09/2017

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NOVITA’ MODELLO TR DAL II° TRIM.2017Adeguamento modello e istruzioni ad obbligo visto anche per compensazioni

Art. 3 D.L. 50/2017 – compensazioni e F24

Il limite di € 5.000 annui va riferito “all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno di imposta”. Ne consegue, ad esempio, che nella seguente situazione il contribuente deve presentare il nuovo mod. IVA TR con il visto di conformità:− credito primo trimestre 2017 risultante dal mod. IVA TR pari a € 3.000, utilizzato in compensazione;− credito secondo trimestre 2017 pari a € 3.000 destinato alla compensazione orizzontale.

N.B. Il visto non è necessario, invece, laddove si proceda a chiedere a rimborso (e non anche in compensazione over € 5.000 annui) importi che non superano € 30.000.

R.M. 103/E 28/7/2017

Obbligo visto se TR è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione (N.B. Differenza con DAI)

il limite di 5.000 euro “annui” per l’apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti (es.: 1° trimestre credito a compensazione €3.000 senza visto; 2° trimestre credito a compensazione € 2.001 serve visto anche se il credito non viene utilizzato);

coerentemente con la precisazione precedente, l’importo indicato sull’istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite dei 5.000 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione.

104

OBBLIGO UTILIZZO CANALI TELEMATICI AESOLO F24 ENTRATEL o FISCONLINE (NO HOME BANKING)

Art. 3 D.L. 50/2017 – compensazioni e F24

R.M. 57/E4/5/2017

L’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.

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SPESOMETRO 2017E NOVITA’ MANOVRA ESTIVA

Atti convegno Vicenza 11/09/2017

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Mappa in vigore dal 24/4/2017

Art. 3 D.L. 50/2017 – compensazioni e F24

MODALITA’ F24

106

R.M. 68/E del 9/6/2017

Art. 3 D.L. 50/2017 – compensazioni e F24

COMPENSAZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI

Esempio di F24 che può essere presentato tramite home bankingVersamento 1° acconto Ires con utilizzo credito Ires.

Esempio di F24 che non può passare per home banking (obbligo canali Ae)Versamento 1° acconto Ires 2017 e anche saldo Iva 2016 utilizzando in compensazione il credito Ires 2016.

Compensazione verticale non a

zero

Compensazione orizzontale

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SPESOMETRO 2017E NOVITA’ MANOVRA ESTIVA

Atti convegno Vicenza 11/09/2017

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R.M. 68/E del 9/6/2017

Art. 3 D.L. 50/2017 – compensazioni e F24

COMPENSAZIONE BONUS RENZI E 730

Codici 1631, 3796 e 3797 (R.M. 13/E/2015).Codice 1655 (R.M. 48/E/2014).

Per questi codici è ancora possibile effettuare il recupero in compensazione tramite l’home banking aziendale.

Ciò, a condizione:1) che la delega del contribuente titolare di partita Iva non

esponga anche altri crediti (es. Iva, Ires, Ritenute, speciali da quadro RU, ecc) per i quali è necessario invece passare esclusivamente per i canali Ae;

2) che il saldo del modello non sia a zero.