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LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PREVISTA DAL DL 193/2016 Commissione di Studio Fiscalità UGDCEC Salerno 1 LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N.193/2016 NORMATIVA E CASISTICA Commissione di Studio Fiscalità Ultimo aggiornamento: 05 Gennaio 2017

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LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PREVISTA DAL DL 193/2016

Commissione di Studio Fiscalità UGDCEC Salerno

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LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N.193/2016

NORMATIVA E CASISTICA

Commissione di Studio Fiscalità

Ultimo aggiornamento: 05 Gennaio 2017

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Commissione di studio Fiscalità

PRESIDENTE

Achille DE CARO

PROBO DELEGATO

Gabriele VIGILANTE

CONSIGLIERE DELEGATO

Rosanna MARISEI

COMPONENTI

Giuseppe AVERSANO

Daniela BENINCASA

Liliana BONADIES

Sergio CAIRONE

Fabio CAMPEGLIA

Teresa CIBELLI

Michele COSENTINO

Stefano DI BENEDETTO

Luca DI DONATO

Andromeda DI FILIPPO

Damiano LANDI

Emilio LUCIBELLO

Vincenzo MAFFEI

Cosimina MARCANTUONO

Agostino RICCIARDI

Luca SAVASTANO

Alessandro VOLPE

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PRESIDENTE

Pierluigi CHIARITO

VICE PRESIDENTE

Alfonso Maria GAETA

SEGRETARIO

Carlo DE LUCA

TESORIERE

Carmine NOSCHESE

CONSIGLIERI

Giuseppe ARLEO

Alessia D’ UVA

Rosanna MARISEI

PROBIVIRI

Antonio DE LUCIA (presidente)

Americo RINALDI

Gabriele VIGILANTE

Salvatore DE FRANCISCIS

Maurizio CENNAMO

RAPPRESENTANTE DEI PRATICANTI

Roberta DI LEO

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Sommario

INTRODUZIONE………………………………………..………………………………5

NORMATIVA ………………………………………………….………………………9

Requisiti soggettivi…………………………………………………………………………………9

Requisiti oggettivi…………………………………………………………………………… 10

Adempimenti…………………………………………………………………………… 11

Ricorsi ai giudizi pendenti………………………………………………………… 14

Criticità…………………………………………………………………………............... .......... 16

ROTTAMAZIONE RUOLI EQUITALIA – CASI PRATICI……………………………18

Sanatoria dilazioni in corso…………………………………………………………………….18

Rottamazione avviso di accertamento……………………………………………………..23

Cartelle in contenzioso………………………………………………………………………….24

PROCEDURE CONCORSUALI………………………………………………………25

Qualificazione del ruolo come credito concorsuale……………………………………. 25

Modalita’ di definizione dell’ agevolazione nell’ ambito delle procedure................27

MODULISTICA……………………………………………………………………… 29

INTRODUZIONE

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Per effetto del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 D.L. n.

193/2016, convertito in legge il 24 Novembre 2016, è possibile definire in via age-

volata ai sensi dell’art.6 i ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio

2000 e il 31 dicembre 2016.

Chi intende aderire a tale definizione agevolata, si ritroverà a pagare solamen-

te l’importo residuo delle somme inizialmente richieste, senza corrispondere né

sanzioni, né interessi di mora; il comma 13-bis prevede per il contribuente la facol-

tà di definire in maniera agevolata anche singoli carichi inseriti nella medesima

cartella di pagamento.

L'accesso alla definizione agevolata di debiti di natura previdenziale permette

il rilascio di un Durc positivo da parte degli enti previdenziali competenti.

Se si intende aderire alla rottamazione, entro il 31Marzo 2017 si deve presentare

ad Equitalia SPA l’istanza per l’adesione alla procedura, compilata sull’ apposita

modulistica.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata

dal contribuente:

presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione (modulo DA1);

alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscos-

sione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni

sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

L’agente della riscossione, entro la data del 31 Maggio 2017, comunica

l’ammontare complessivo delle somme dovute, inviando i bollettini di pagamento.

Il pagamento può avvenire in una unica soluzione ovvero dilazionato (numero

massimo di cinque rate), in caso di pagamento dilazionato, sono dovuti gli interessi

di dilazione nella misura del 4,5%;

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Le rate diventano cinque in tutto: tre nel 2017 con scadenza a luglio, settembre

e novembre e due nel 2018, con scadenza fissata nei mesi di aprile e settembre.

Le rate del 2017 devono comprendere il 70% del totale dell’importo dovuto, il re-

stante 30% viene pagato nel 2018;

Entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il

debitore dei carichi affidati nel 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, ri-

sulta non ancora notificata la cartella al contribuente, o inviata l’informazione rela-

tiva agli accertamenti esecutivi o agli avvisi di addebito Inps.

Nello specifico, potranno essere “rottamati” tutti i carichi inclusi in ruoli riguardanti:

Imposte (Iva compresa se non riscossa all’ importazione)

Contributi previdenziali ed assistenziali

Tributi locali

Violazioni del codice della strada, limitatamente agli interessi.

SONO ESCLUSI DALLA ROTTAMAZIONE:

Dazi ed IVA riscossa all’ importazione

Recupero di aiuti di Stato

Multe/ammende/sanzioni pecuniarie per condanne penali o della Corte dei Conti

Le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2 par. 1, lett. a) e b) della deci-

sione 94/728/CE;

Le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Si precisa che relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni del

Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli inte-

ressi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento. Inoltre, non rientrano nel no-

vero dei carichi definibili in maniera agevolata le sanzioni diverse da quelle ir-

rogate per violazioni riguardanti tributi, contributi previdenziali e assistenziali.

Pertanto, rimangono escluse le sanzioni irrogate da Banca d'Italia e dalle varie

authority.

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Qualsiasi altra somma l’ente pubblico abbia affidato all’agente della riscossio-

ne può essere rottamata.

Inoltre, sono esclusi dalla definizione agevolata i ruoli trasmessi tra il 16 di-

cembre e il 31 dicembre 20161.

La presentazione della domanda inibisce l’adozione di nuove misure caute-

lari (fermo e ipoteca) esecutive; I fermi e le ipoteche già iscritti restano salvi

anche se non è, comunque, causa ostativa alla presentazione della domanda

di rottamazione l’azione esecutiva eventualmente intrapresa dall’ agente della

riscossione.

L’articolo 6, comma 5, del Dl 193/2016 prevede, infatti, espressamente che

qualora il debitore abbia manifestato la propria volontà di avvalersi della defi-

nizione agevolata dei ruoli mediante apposita dichiarazione, Equitalia, limita-

tamente ai carichi oggetto di definizione,

“non può avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi am-

ministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti al-

la data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le

procedure di recupero coattivo precedentemente avviate”, salvo il verificarsi,

in quest’ultimo caso, di determinate condizioni .

Considerando il possesso dei requisiti per la presentazione dell’istanza, il con-

tribuente deve fare delle opportune valutazioni, soprattutto nel caso in cui ab-

bia avviato per i carichi in oggetto una eventuale rateizzazione; il legislatore,nel

comma 8 nei punti a) e b) dell’art. 6 del D.L. nr. 193/2016, afferma che per de-

terminare l’ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata

tiene esclusivamente conto degli importi già versati a titolo di capitali ed inte-

ressi “compresi” nei carichi affidati, nonché l’aggio ed e rimborso delle spese

per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella;restando de-

1 Il chiarimento è stato reso da Equitalia nel corso del convegno organizzato dal CNDCEC e te-

nutosi lo scorso 16 dicembre a Roma. Il 22 dicembre 2016, il Consiglio Nazionale ha diffuso tramite

l’Informativa n. 137/2016 le risposte rese dall’Agente della riscossione in tale sede ai quesiti avanzati

dai Commercialisti. Da queste si evince che i ruoli trasmessi negli ultimi sedici giorni dell’anno non

potranno essere oggetto di definizione agevolata poiché la consegna, ai sensi dell’art. 4 del D.M.

321/1999, si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo (pertanto, il 10 gennaio 2017). Ed è

proprio la consegna, hanno chiarito da Equitalia, il momento in cui si produce l’effetto giuridico di

affidamento del ruolo all’Agente della riscossione

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finitivamente acquisite e non rimborsabili le somme versate, anche anterior-

mente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi

di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi

previdenziali.

Nel successivo comma 9 recita “Il debitore, se per effetto dei pagamenti

parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già inte-

gralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare

degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di

aderirvi con le modalità previste dal comma 2”;

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NORMATIVA

Nel decreto collegato alla legge di Stabilità 2017 (decreto legge 193/2016) è stata

approvata la rottamazione delle vecchie cartelle esattoriali.

A differenza di quella passata, questa sanatoria ammette il saldo a rate delle car-

telle. Inoltre, tra le varie novità, prevede che relativamente ai carichi affidati agli

agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possano estinguere il debito senza

corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo

30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto

legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Compresi nella rottamazione cartelle anche le multe stradali e le pretese fiscali per

tributi locali; queste ultime sempre che il Comune di riferimento le deliberi entro 30

giorni dall’entrata in vigore della norma. Sono esclusi dalla rottamazione cartelle i ruoli

per l’IVA, importazioni, somme dovute per aiuti di Stato o per danni erariali (ossia, le

multe UE e quelle derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti).

REQUISITI SOGGETTIVI

I beneficiari del “condono Equitalia” che possono presentare la domanda di ade-

sione alla rottamazione dei ruoli sono:

i contribuenti che hanno ricevuto una cartella di pagamento Equitalia per un debito

iscritto a ruolo, per i quali non risulta ancora una posizione definita con certezza, tra il

2000 ed il 31 dicembre 2016;

coloro che hanno chiesto una rateizzazione di una cartella: il requisito fondamentale

per aderire, è che bisogna risultare in regola con i versamenti delle rate che scadono

tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2016. In questo caso, l’Agente provvede a ricalcolare

l’importo della nuova cartella condonata, tenendo conto di quanto già versato come

capitale, interessi legali, aggio e spese di rateazione e notifica della cartella.

Nel caso in cui l’importo già versato copra il debito ricalcolato secondo le modali-

tà e le condizioni di cui alla c.d. sanatoria Equitalia 2017, il contribuente non dovrà più

nulla ad Equitalia ma sarà necessario che presenti il modulo di domanda di adesione

alla rottamazione dei ruoli (DA1).

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I contribuenti che hanno già versato delle somme a Equitalia, non possono richie-

dere il rimborso di sanzioni, interessi di rateizzazione, mora o somme aggiuntive dovute.

Una volta ottenuto il ricalcolo da parte di Equitalia delle nuove somme dovute a

seguito di adesione alla procedura di rottamazione, con il primo pagamento rateale o

con il versamento in un’unica soluzione, scatta in automatico la revoca dei piani di ra-

teazione in corso.

Sono esclusi dal condono Equitalia 2017 i contribuenti che hanno chiesto una ra-

teizzazione della cartella se l’ultima rata scade entro la fine 2016.

REQUISITI OGGETTIVI

Requisiti e condizioni di adesione alla domanda di condono Equitalia 2017:

1) Rinunciare a eventuali contenziosi in corso con Equitalia. La rinuncia deve essere co-

municata obbligatoriamente dal contribuente al momento della presentazione del

modello di adesione alla definizione agevolata, entro 90 giorni dall’entrata in vigore

delle norme, cioè: invio domande dal 7 novembre 2016 fino al 31 marzo 2017.

2) Aver ricevuto una notifica di cartella di pagamento Equitalia tra il 2000 ed il 31 dicem-

bre 2016;

3) in caso di rateizzazione in essere, l’ultima rata non deve scadere entro la fine del 2016.

Se scade nel 2017, si può richiedere il ricalcolo dell’ importo;

4) in caso di rateizzazione in essere oltre il 2017, occorre essere in regola con le rate che

scadono tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2016;

5) per chi intende aderire alla sanatoria, deve inviare obbligatoriamente la domanda di

adesione rottamazione dei ruoli, utilizzando il modulo ufficiale DA1 Equitalia.

6) In sede di adesione, il contribuente, deve indicare obbligatoriamente sul modulo,

la scelta con cui desidera pagare l’importo ricalcolato della nuova cartella scontata,

se in un’unica soluzione o a rate.

7) Per chi sceglie di pagare a rate la cartella condonata, la condizione di adesione è

che la dilazione deve essere in massimo 5 rate, è tenuto a versare con le prime rate

del 2017, il 70% di quanto dovuto, e con le rate del 2018, precisamente entro il 30 set-

tembre 2018, il rimanente 30%.

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8) Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata, vengono in-

terrotti i tempi di prescrizione e decadenza oltre che quelli per le ''azioni esecutive'' del

fisco (fermo amministrativo, pignoramento beni mobili e immobili, ecc.).

ADEMPIMENTI

Il D.L. 193/2016 art. 6 (convertito con modifiche dalla legge 01 dicembre 2016 n.225)

stabilisce adempimenti distinti e separati sia per la società di Equitalia S.p.a. sia per il

contribuente/debitore.

Per quanto riguarda Equitalia entro e non oltre il 28 febbraio 2017 dovrà comunicare

al debitore, tramite posta ordinaria, i carichi affidati nel 2016 ma non ancora notificati

entro il 31 dicembre 2016.

Questo adempimento è stato integrato rispetto all’originale disposizione legislativa per

consentire al contribuente di scegliere la soluzione ottimale per la rottamazione delle

sue cartelle.

L’ultimo adempimento di Equitalia sarà quello di comunicare entro il 31 maggio 2017

ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla Definizione Agevo-

lata (mod.DA1), i seguenti dati:

a) l’ammontare complessivo delle somme dovute;

b) l’ammontare delle singole rate;

c) il giorno e il mese di scadenza di ogni singola rata.

Nel fornire queste informazioni l’Agenzia per la riscossione dei tributi dovrà attenersi

ai seguenti criteri indicati nella legge suddetta:

1. per l’anno 2017 le scadenze delle rate saranno nei mesi di luglio, settembre e novem-

bre;

2. per l’anno 2018 le scadenze saranno nei mesi di aprile e settembre.

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Quindi semplificando Equitalia dovrà entro il 28 febbraio 2017 comunicare al debi-

tore i carichi affidati nel 2016 ma non ancora notificati entro il 31 dicembre 2016, inol-

tre l’Agente della riscossione dovrà entro non oltre il 31 di maggio dell’anno 2017 co-

municare al contribuente l’ammontare complessivo del suo debito con relativo piano

di ammortamento indicando anche l’importo e la scadenza delle singole rate. Le

scadenze delle prime tre rate ( pari al 70% del debito) dovranno essere pagate, nel ri-

spetto di quanto indicato dalla legge, nell’anno 2017 mentre il restante 30% del debi-

to sarà pagato in due rate nel 2018.

Per quanto riguarda il contribuente prima di procedere alla richiesta di definizione

agevolata dovrebbe cercare di capire la sua reale esposizione debitoria fiscale e con-

tributiva tramite il servizio online offerto dal sito di Equitalia.

Una volta accertatosi della sua esposizione debitoria potrà decidere di richiedere la

rottamazione su tutti i ruoli o solo di una parte di essi.

Qualora il debitore dovesse avere delle rateizzazioni in corso, per poter usufruire

dell’agevolazione in questione dovrà continuare a pagare nel 2016 le rate di ottobre

,novembre e dicembre; il mancato pagamento anche di una sola di queste rate

comporterà la perdita del diritto di poter accedere alla rottamazione.

Fatta una scelta in merito alla sua esposizione debitoria dovrà comunicare ad Equita-

lia i ruoli per i quali intende usufruire dell’agevolazione compilando l’apposito modello

DA1 (Dichiarazione di Adesione alla Definizione Agevolata) scaricabile dal sito

dell’Agente della riscossione tramite la sezione modulistica del sito internet di Equitalia

oppure ritirare in formato cartaceo la documentazione richiesta presso gli sportelli

dell’Agenzia suddetta.

La dichiarazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017 indicando i

ruoli per cui si chiede la rottamazione nonché indicando le pendenze relative a con-

tenziosi in corso dichiarando di rinunciarvi; inoltre entro sempre la stessa scadenza il

contribuente può modificare la dichiarazione inviata precedentemente presentando-

ne un’altra sostitutiva.

Nel modello DA1 il debitore dovrà indicare anche il numero delle rate che intende

pagare, il legislatore ha previsto che il numero fosse da 1 a 5.

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Quindi il contribuente potrà decidere di pagare o in una unica soluzione cioè a luglio

2017 o in più rate, in quest’ultimo caso potrà rateizzare il suo debito in un numero mas-

simo di cinque rate.

Oltre alle rate il debitore dovrà indicare le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici del contribuente in quanto persona fisica (a titolo esemplificativo no-

me, cognome, codice fiscale, data di nascita ecc..) mentre per le società andranno

indicati i dati anagrafici del legale rappresentante e la partita iva della società;

b) il domicilio fiscale ;

c) la pec ( importantissima perché tramite la posta elettronica, Equitalia comunicherà

l’accettazione della rottamazione e l’invio del piano di ammortamento delle rate);

d) il numero delle cartelle/avvisi;

e) il numero delle rate da pagare;

f) la tipologia di pagamento;

g) la rinuncia ai carichi pendenti.

Il debitore dovrà inviare il modello suddetto all’indirizzo mail adesio-

[email protected] alla

pec“[email protected]”, o consegnarlo allo sportello

dell’Agenzia.

Il pagamento delle rate da parte del contribuente potrà avvenire in tre modi :

1. mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore nella dichiarazione

inviata all’agente della riscossione;

2. mediante bollettini precompilati allegati da Equitalia alla comunicazione di accogli-

mento della richiesta di rottamazione;

3. mediante pagamento presso gli sportelli di Equitalia.

Qualora il debitore non paghi in tutto o in parte o ritardi il pagamento anche di

una sola rata, perderà il beneficio dell’agevolazione prevista dall’articolo 6 del D.L.

193/2016 e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il re-

cupero dei ruoli oggetto della dichiarazione di adesione alla rottamazione.

Gli adempimenti in sintesi del contribuente sono:

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a) informarsi sul numero di ruoli che ha nei confronti dei vari istituti,

b) se ha rateizzazioni in corso deve continuare a pagare le rate di otto-

bre/novembre/dicembre 2016;

c) scegliere se usufruire dell’agevolazione per tutti i ruoli o per solo una parte di essi;

d) comunicare ad Equitalia tramite modello DA1 quali ruoli comprendere

nell’agevolazione;

e) invio del modello DA1 tramite mail o pec all’agente della riscossione entro e non oltre

il 31 marzo 2017 oppure consegnarlo agli sportelli di Equitalia;

f) pagamento delle rate; il mancato pagamento di una sola rata o l’omesso/parziale

versamento anche di una sola rata comporterà la perdita dell’agevolazione.

RINUNCIA AI RICORSI PENDENTI

Il contribuente nel richiedere l’agevolazione prevista dall’art. 6 del D.L. 22 ottobre

2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 deve impegnarsi a rinunciare

ai ricorsi pendenti aventi ad oggetto i ruoli o le cartelle di cui si richiede la rottamazio-

ne.

Testualmente la Legge dispone “in tale dichiarazione il debitore indica ….. nonche’

la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazio-

ne, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.”

Praticamente la sola dichiarazione di volersi avvalere dell’agevolazione non ha i

requisiti previsti dal D.Lgs. 546/1992 per richiedere la rinuncia al ricorso e di conseguen-

za non esplica nessun effetto sul processo tributario che avrà il suo corso fin quando il

contribuente non depositerà idonea rinuncia al ricorso.

Giova ricordare quindi che la rinuncia al ricorso è un modo di estinzione del pro-

cesso tributario (insieme all’inattività delle parti e la cessazione della materia del con-

tendere) ed è disciplinata dall’art. 44 del D.Lgs. 546/1992.

La rinuncia al ricorso è proposta tramite una dichiarazione che deve essere sotto-

scritta dal contribuente o dal difensore (se al difensore è stato conferito nella procura

alle liti apposito potere di rinunciare al ricorso).

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Elemento fondamentale della rinuncia al ricorso è che deve essere accettata dalle

parti costituite che abbiano un interesse nella prosecuzione del processo. Interesse

che potrebbe avere una parte del processo nel raggiungere un risultato utile e giuridi-

camente apprezzabile che non conseguibile senza l’intervento del giudice (riforma di

una sentenza di primo grado).

Dunque, non basta il semplice deposito della rinuncia al ricorso ma tale deposito

deve essere accettato dalle parti costituite nel giudizio.

L’interesse alla lite nel caso di giudizio di primo grado non dovrebbe persistere da

parte dell’ente impositore o del concessionario in quanto, la rinuncia al ricorso avreb-

be come effetto la definitività dell’atto impugnato.

Completamente differente è invece la rinuncia al ricorso nel corso del giudizio di

secondo grado.

Nel giudizio di secondo grado l’interesse alla prosecuzione del ricorso è di chi ha

formulato appello o appello incidentale e potrebbe trattarsi anche dell’ente imposito-

re o del concessionario che non vogliono far configurare il passaggio in giudicato del-

la sentenza di primo grado favorevole al contribuente.

Ulteriore elemento è che la rinuncia al ricorso nel caso in cui vi siano più parti nel

processo in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (tra ente impositore e concessionario)

opera solo nei confronti delle parti che l’hanno effettuato o accettata.

Inoltre bisogna evidenziare che la parte rinunciante è tenuta a rimborsare alle parti

le spese che saranno liquidate con ordinanza non impugnabile (se non con ricorso

straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost.).

Per i motivi sopra esposti non si dovrebbe parlare di rinuncia al ricorso ma si do-

vrebbe configurare una cessazione della materia del contendere per effetto di

adempimento spontaneo.

Senza dilungarci troppo, con l’istituto della cessazione della materia del contende-

re (disciplinata dall’art. 46) si intende far riferimento a quel fenomeno in base alla qua-

le per effetto di fatti sostanziale viene a mancare l’interesse delle parti nella prosecu-

zione del giudizio. Sul piano processuale, l’estinzione per cessata materia del conten-

dere può essere dichiarata se entrambi le parti formulano di non avere più pretese

contrapposte.

In entrambi i casi l’estinzione del processo è dichiarata con provvedimento giudi-

ziale che assume la forma di decreto se pronunciato dal presidente della Sezione o la

forma di sentenza se pronunciato dalla Commissione Tributaria.

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Bisogna solo evidenziare i differenti effetti della rinuncia e della cessata materia del

contendere.

Con la cessata materia del contendere si ha la caducazione di tutte le pronunce

emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato mentre per quan-

to riguarda la rinuncia al ricorso nel corso del primo grado comporta la definitività

dell’atto se invece interviene nel giudizio di appello determina il passaggio in giudica-

to della sentenza.

CRITICITÀ

Il legislatore con la legge di conversione (Legge nr. 225/2016) del Decreto Legge

nr. 193/2016 non è riuscito ad appianare alcune delle criticità emerse dalla lettura ap-

profondita del Decreto Legge in questione.

Le criticità degne di nota sono:

1. l’aumento del numero delle rate da quattro a cinque (da pagare per il 70% delle

somme dovute entro la fine del 2017 ed il restante 30% nel corso del 2018) pur portan-

do una certa apertura verso il contribuente, non suscita un grosso appeal in quei sog-

getti in dissesto finanziario che hanno optato per una lunga rateizzazione delle somme

affidate agli agenti della riscossione;

2. il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata, deve rinunciare ai giu-

dizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce l’eventuale istanza pregiu-

dicando la propria azione giudiziale.

Considerando il possesso dei requisiti per la presentazione dell’istanza,deve fare

delle opportune valutazioni, soprattutto nel caso in cui abbia avviato per i carichi in

oggetto una eventuale rateizzazione. Il legislatore,nel comma 8 nei punti a) e b)

dell’art. 6 del D.L. nr. 193/2016, afferma che per determinare l’ammontare delle som-

me da versare per la definizione agevolata tiene esclusivamente conto degli importi

già versati a titolo di capitali ed interessi “compresi” nei carichi affidati, nonché l’aggio

ed e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della

cartella;restando definitivamente acquisite e non rimborsabili le somme versate, an-

che anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di in-

teressi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi

previdenziali.

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Nel successivo comma 9 recita “Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di

cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrispo-

sto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione

deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal

comma 2”;

3. con l’introduzione del comma 3-ter (dalla conversione in legge del D.L.)è prevista la

possibilità che l’agente della riscossione comunichi per posta ordinaria entro il 28 feb-

braio 2017 eventuali carichi affidati nell’anno 2016 per i quali non risulta al 31.12.2016

notificata nessuna cartella di pagamento o eventuali accertamenti esecutivi (art. 29

D.L. 78/2010) ed avvisi di addebito dell’INPS (art. 30 D.L. 78/2010).Il contribuente può

inviare, è un atto volontario non un obbligo di legge, una comunicazione all’Agenzia

delle Entrate ed all’INPS alla fine di esortare l’affidamento dei carichi agli agenti della

riscossione2.

2Cfr. il Sole 24 Ore del 21/12/2016 fac-simile eventuale lettera di segnalazione dei carichi non

ancora affidati

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ROTTAMAZIONE RUOLI EQUITALIA – CASI PRATICI

Il D.L. 193/2016 all’art. 6 prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli

agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

La definizione agevolata riguarda tributi e contributi e multe stradali e tra le casisti-

che da evidenziare vi sono quelle dei piani di rateazioni già in essere.

SANATORIA DILAZIONI IN CORSO

La definizione in questo caso è ammessa purchè siano state versate le rate sca-

denti fino al 31/12/2016, dal piano di rateazione devono essere scomputati i soli importi

già versati a titolo di capitale ed interessi inclusi nei carichi affidati , l’aggio e rimborso

spese per procedure esecutive oltre alle spese di notifica delle suddette cartelle.

Ovviamente restano acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate , an-

che anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di in-

teressi di dilazione, di interessi di mora edi sanzioni e somme aggiuntive sui crediti pre-

videnziali.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione

determina, in riferimento solo ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale

dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

Se l’ammissione al beneficio determina un saldo pari a zero in quanto viene meno il

versamento di sanzioni ed interessi di mora, il contribuente che ha in corso una dilazio-

ne deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria.

Il legislatore, infatti, non ha inteso prevedere alcuna discriminazione per chi in pas-

sato abbia usufruito di una dilazione. L’accesso alla procedura agevolata è, dunque,

privo di condizioni pregiudiziali.

Più specificamente, il co. 8 dell’art. 6 cit., prevede che:

La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai

debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di di-

lazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi

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indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i

versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del com-

ma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di

capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decre-

to legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure

esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche

anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi

di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di

cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione

determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale di-

lazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione”.

Di seguito, il co. 9, invece, così dispone “Il debitore, se per effetto dei pagamenti

parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmen-

te corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della

definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità

previste dal comma 2

Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo,

perde i benefici previsti dalla definizione agevolata e riprendono a decorrere i termini

di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di

adesione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'im-

porto complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determi-

nano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività

di recupero, e il cui pagamento non può essere rateizzato (ai sensi dell'articolo 19 del

dpr 602/1973).

In sostanza, saltare un pagamento, farlo in modo parziale o anche solo effettuarlo

con un giorno di ritardo costerà:

• l’uscita dalla sanatoria;

• il ritorno del carico debitorio pieno delle vecchie cartelle;

• la decorrenza, quindi, dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei

carichi oggetto della rottamazione.

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A titolo esemplificativo :

Esempio 1

Contribuente riceve una cartella di pagamento riguardante Irpef e non paga quanto

dovuto e presenta una richiesta di dilazione ; le somme che deve versare sono così suddi-

vise:

DA VERSARE ORIGINARIO IMPORTI GIA' VERSATI DIFFERENZA

IRPEF € 2.000,00 € 900,00 € 1.100,00

Sanzioni € 600,00 € 300,00 € 300,00

Interessi € 300,00 € 150,00 € 150,00

Aggio € 264,00 € 124,00 € 140,00

Mora € 400,00 € 200,00 € 200,00

Spese € 6,00 € 6,00 € -

Totale € 3.570,00 € 1.680,00 € 1.890,00

IMPORTO SENZA ROTTAMAZIONE CON DEFINIZIONE AGEVOLATA

IRPEF € 1.100,00 € 1.100,00

Sanzioni € 300,00 € -

Interessi € 150,00 € 150,00

Aggio € 140,00 € 100,00

Mora € 200,00 € -

Spese € - € -

Totale € 1.890,00 € 1.350,00

Come si può evincere da questo prospetto il risparmio effettivo è circa del 30%.

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Esempio 2

Un contribuente in data 04/06/2012 ha ricevuto la seguente cartella di pagamento con le seguenti som-

me da pagare:

104S 10.360,35;

104T 26.210,64;

649T 11.335,69;

671T 12.937,88;

731T 7.331,47;

737T 5.579,94;

940A 12,66;

111S 3.021,77;

111T 10.072,56;

671T 3.021,77;

731T 1.712,34;

940A 12,66;

costo notifica cartella 5,88.

TOTALE: 91.615,61

N° RATA DATA QUOTA IMPOSTE SANZIONI INTERESSI SPESE

1 01/01/2013 € 1.113,00 € 646,29 € 356,46 € 109,87 € 0,38

2 01/02/2013 € 1.116,00 € 648,03 € 357,42 € 110,17 € 0,38

3 01/03/2013 € 1.118,00 € 649,19 € 358,06 € 110,36 € 0,38

4 01/04/2014 € 1.121,00 € 650,94 € 359,02 € 110,66 € 0,38

5 01/05/2013 € 1.124,00 € 652,68 € 359,98 € 110,96 € 0,38

6 01/06/2013 € 1.127,00 € 654,42 € 360,94 € 111,25 € 0,38

7 01/07/2013 € 1.129,00 € 655,58 € 361,59 € 111,45 € 0,38

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8 01/08/2013 € 1.132,00 € 657,32 € 362,55 € 111,75 € 0,39

9 01/09/2013 € 1.135,00 € 659,07 € 363,51 € 112,04 € 0,39

10 01/10/2013 € 1.138,00 € 660,81 € 364,47 € 112,34 € 0,39

11 01/11/2013 € 1.141,00 € 662,55 € 365,43 € 112,63 € 0,39

12 01/12/2013 € 1.143,00 € 663,71 € 366,07 € 112,83 € 0,39

13 01/01/2014 € 1.146,00 € 665,45 € 367,03 € 113,13 € 0,39

14 01/02/2014 € 1.149,00 € 667,19 € 367,99 € 113,42 € 0,39

15 01/03/2014 € 1.153,00 € 669,52 € 369,27 € 113,82 € 0,39

16 01/04/2014 € 1.155,00 € 670,68 € 369,91 € 114,02 € 0,39

17 01/05/2014 € 1.158,00 € 672,42 € 370,87 € 114,31 € 0,39

18 01/06/2014 € 1.161,00 € 674,16 € 371,83 € 114,61 € 0,40

19 01/07/2014 € 1.164,00 € 675,90 € 372,79 € 114,90 € 0,40

20 01/08/2014 € 1.166,00 € 677,07 € 373,44 € 115,10 € 0,40

21 01/09/2014 € 1.169,00 € 678,81 € 374,40 € 115,40 € 0,40

22 01/10/2014 € 1.172,00 € 680,55 € 375,36 € 115,69 € 0,40

23 01/11/2014 € 1.175,00 € 682,29 € 376,32 € 115,99 € 0,40

24 01/12/2014 € 1.178,00 € 684,03 € 377,28 € 116,29 € 0,40

25 01/01/2015 € 1.181,00 € 685,78 € 378,24 € 116,58 € 0,40

26 01/02/2015 € 1.184,00 € 687,52 € 379,20 € 116,88 € 0,40

27 01/03/2015 € 1.187,00 € 689,26 € 380,16 € 117,17 € 0,40

28 01/04/2015 € 1.190,00 € 691,00 € 381,12 € 117,47 € 0,41

29 01/05/2015 € 1.193,00 € 692,74 € 382,08 € 117,77 € 0,41

30 01/05/2015 € 1.196,00 € 694,49 € 383,04 € 118,06 € 0,41

31 01/06/2015 € 1.199,00 € 696,23 € 384,00 € 118,36 € 0,41

32 01/07/2015 € 1.202,00 € 697,97 € 384,97 € 118,66 € 0,41

33 01/08/2015 € 1.205,00 € 699,71 € 385,93 € 118,95 € 0,41

34 01/09/2015 € 1.208,00 € 701,45 € 386,89 € 119,25 € 0,41

35 01/10/2015 € 1.211,00 € 703,20 € 387,85 € 119,54 € 0,41

36 01/11/2015 € 1.214,00 € 704,94 € 388,81 € 119,84 € 0,41

37 01/12/2015 € 1.217,00 € 706,68 € 389,77 € 120,14 € 0,41

38 01/01/2016 € 1.221,00 € 709,00 € 391,05 € 120,53 € 0,42

39 01/01/2016 € 1.224,00 € 710,75 € 392,01 € 120,83 € 0,42

40 01/03/2016 € 1.227,00 € 712,49 € 392,97 € 121,12 € 0,42

41 01/04/2016 € 1.230,00 € 714,23 € 393,93 € 121,42 € 0,42

42 01/05/2016 € 1.233,00 € 715,97 € 394,89 € 121,72 € 0,42

TOTALE € 49.205,01 € 28.572,07 € 15.758,90 € 4.857,28 € 16,76

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Ora si cerca di valutare l’effettiva convenienza della sanatoria.

IMPORTO CARTELLA IMPORTO VERSATO DA VERSARE ORIGINARIO DA VERSARE CON ROTTAMAZIONE

Imposte € 53.198,83 € 28.572,08 € 24.626,75 € 24.626,75

Sanzioni € 29.341,77 € 15.758,91 € 23.582,86 € -

Interessi € 9.043,81 € 4.857,26 € 4.186,55 € 4.186,55

Spese € 31,20 € 16,76 € 14,44 € 14,44

Totale € 91.615,61 € 49.205,01 € 52.410,60 € 28.827,74

Quindi, alla definizione agevolata delle cartelle potrà aderire anche chi ha in

corso una rateazione: l’interessato, purché in regola con le rate con scadenza dal

1° ottobre al 31 dicembre 2016, potrà rinunciare alla dilazione e chiedere la rotta-

mazione, evitando così di dover pagare costosi interessi e beneficiando di uno

sconto.

La rottamazione è possibile anche per i contribuenti decaduti dalla rateazione

prima del 1° ottobre 2016. Non possono invece chiedere la rottamazione quei

contribuenti per i quali l’ultima rata della dilazione scade entro il 31 dicembre

2016.

Attenzione: se le somme versate hanno già coperto il debito ricalcolato da

Equitalia secondo le regole della sanatoria, nulla è dovuto ma il contribuente sarà

comunque tenuto a presentare la sua richiesta di adesione alla rottamazione dei

ruoli.

ROTTAMAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO

Avviso di accertamento notificato nel 2011, con il quale l'Agenzia ha contestato una

maggiore IVA per l'anno d' imposta 2006 per 10.000,00 euro

Non avendo definito l'atto, l'Agenzia ha proceduto a iscrivere a ruolo l'imposta, la san-

zione e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, e nel 2013 il contribuente riceve da parte

di Equitalia una cartella esattoriale che, non essendo stata definita entro il termine di 60

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giorni, riporta l'intimazione ad adempiere al pagamento dell'imposta, della sanzione e

degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, degli interessi di mora e dell'aggio della riscos-

sione nella misura dell'9%, oltre alle spese di notifica dell'atto.

DA VERSARE ORIGINARIO DA VERSARE CON ROTTAMAZIONE DIFFERENZA

IVA € 10.000,00 € 10.000,00 € -

Sanzioni € 10.000,00 € - € 10.000,00

Interessi € 829,78 € 829,78 € -

Aggio € 1.061,80 € 524,68 € 537,12

Mora € 968,08 € - € 968,08

Spese € 5,88 € 5,88 € -

Totale € 22.865,54 € 11.360,34 € 11.505,20

Aderendo alla definizione agevolata, il contribuente beneficerebbe di un risparmio

pari ad € 11.505,20.

Ora si ipotizzi che il contribuente sia indeciso tra i pagamento in un’ unica soluzione ed

il pagamento tramite rateizzo:

Unica soluzione : pagamento di € 11.360,34 entro il 24 Marzo 2017

Data Importo

UNICA SOLUZIONE 31/03/2017 € 11.360,34

Supponendo una dilazione in 4 rate, si avrà il seguente piano di ammortamento:

RATEIZZATO Importo Interessi Data Totale Rata Importoresiduo

1°RATA (1/3)+ INT. 4,5 % € 3.786,78 € 127,45 30/06/2017 € 3.914,23 € 7.573,56

2° RATA (1/3) + INT. 4,5% € 3.786,78 € 170,87 30/09/2017 € 3.957,65 € 3.786,78

3° RATA (1/6) + INT. 4,5% € 1.893,39 € 120,91 15/12/2017 € 2.014,30 € 1.893,39

4° RATA (1/6) + INT. 4,5% € 1.893,39 € 81,46 15/03/2018 € 1.974,85 € -

TOTALE € 11.360,34 € 500,69 € 11.861,03

CARTELLE IN CONTENZIOSO

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Per quanto riguarda le cartelle in contenzioso, sono ammessi anche tali ruoli con la

conseguenza che il perfezionamento della sanatoria determina l’estinzione del giudizio in

corso, limitatamente alla parte definita.

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PROCEDURE CONCORSUALI

QUALIFICAZIONE DEL RUOLO COME CREDITO CONCORSUALE

L’art. 6 comma 13 qualifica come crediti prededucibili le “somme che saranno uti-

lizzate nella rottamazione”. In pratica, dunque, le somme ricavate dalla liquidazione

dell’attivo sono destinate, con priorità, alla definizione agevolata. Ne deriva che

l’ordine di ripartizione dell’attivo andrà modificato.

Normativamente, viene previsto che la sanatoria dei ruoli, nell’ambito delle proce-

dure concorsuali, rende prededucibile il credito dell’erario, che va quindi pagato con

il ricavato della liquidazione dell’attivo, prima del riparto tra gli ulteriori creditori, privi-

legiati o chirografari (si sovverte, quindi, l’ordine di soddisfazione dei creditori).

La norma, quindi, apre la porta alla possibilità di accesso alla definizione per i sog-

getti in procedura concorsuale e considera, quindi, crediti prededucibili le somme da

versare all’agente della riscossione, nel rispetto dell’ordine di distribuzione di cui

all’art.111 l.f..

Si tratta di una vera e propria corsia preferenziale per i crediti vantati dal Fisco che

sono oggetto di sanatoria e che quindi vengono esclusi dal concorso con gli altri cre-

ditori già inseriti nello stato passivo.

Gli emendamenti al “decreto sviluppo” hanno, infine, chiarito che la prededucibili-

tà è applicabile a tutte le procedure concorsuali e quindi anche agli accordi di ristrut-

turazione previsti dall’art.182 bis e anche nell’ambito della crisi da sovraindebitamento

di cui alla legge n.3/2012. Dunque la possibilità di rottamare i ruoli è stata estesa du-

rante l’esame parlamentare anche all’ambito della procedura da sovraindebitamen-

to con l’introduzione dei commi 9-bis e 9-ter.

Il primo di detti commi estende la definizione agevolata anche ai carichi affidati

agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di

istanza presentata dai debitori nei procedimenti di composizione della crisi da so-

vraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.

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Con il secondo, invece, viene previsto che, nelle proposte di accordo o del piano

del consumatore presentata in seno alla disciplina del sovraindebitamento (art. 6

comma 1 legge 3/2012) debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le

sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive per i crediti pre-

videnziali, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e

nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consuma-

tore.

Dall’esame della normativa si evince, dunque, che i debitori che hanno presentato

proposta di accordo o del piano del consumatore non devono osservare per i paga-

menti le scadenze stabilite dalla normativa sulla definizione agevolata (comma 3), ma

devono ottemperare a quelle previste nel decreto di omologazione dell’accordo o

del piano del consumatore

Ovviamente la possibilità di rottamazione dei ruoli in ambito di procedure concor-

suali o in ambito della crisi da sovraindebitamento necessita di una attenta valutazio-

ne sia per quanto riguardala legittimazione ad agire i presupposti autorizzativi sia, per

quanto riguarda le eventuali scelte di convenienza.

Nell’ambito del procedimento di fallimento, soggetto legittimato all’adesione alla

rottamazione è il curatore, il quale, previo parere favorevole del comitato dei creditori

e previa autorizzazione del giudice delegato può aderire alla sanatoria dopo aver va-

lutato l’opportunità e la convenienza. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei

creditori, il curatore formula le proprie conclusioni sulla convenienza della proposta.

Nel concordato fallimentare, pur mantenendosi confermata la legittimazione del

curatore, è possibile che l’interesse all’adesione sia dei proponenti e cioè di uno o più

creditori o soggetti terzi che si assumono il carico finanziario vedendosi azzerare in con-

tropartita il carico fiscale sia per quanto riguarda le sanzioni che gli interessi.

Nel caso di concordato preventivo c.d. in bianco la legittimazione ad agire ricade

in capo al debitore previa richiesta di autorizzazione al Tribunale ex art.161, co.7, l.f..

Anche nell’ipotesi di omologa del concordato e conseguente nomina del commis-

sario giudiziale ex art.163 l.f., legittimato ad agire è il debitore, previa autorizzazione

per la transazione rivolta al Tribunale ex art.167 l.f., e conseguente modifica del piano

concordatario. E’ ipotizzabile anche una legittimazione in capo ad uno o più creditori

che promuovano una proposta di concordato concorrente ex artt. 163 e 163 bis l.f..

La convenienza alla rottamazione potrebbe essere più vantaggiosa qualora dalle

riduzione delle somme da attribuire a Equitalia ne beneficiano gli altri creditori e/o il

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proponente in quanto, si andranno a modificare le percentuali di soddisfazione. In

particolar modo nel concordato c.d. liquidatorio, dove il legislatore ha previsto una

percentuale minima di soddisfazione dei crediti del 20%, gli ingenti debiti di natura tri-

butaria e previdenziale spesso costringono l’imprenditore a non presentare nessun

piano per la soluzione della crisi d’impresa. Ipotizzare la rottamazione dei ruoli in ambi-

to concordatario potrebbe portare ad un risparmio fiscale del 25/30 per cento, tale

da rendere più appetibile la procedura concordataria e consentire di conseguenza

una maggiore soddisfazione dei creditori chirografari.

La dizione della norma in combinato disposto con l'art. 111-bis comma 3 della leg-

ge fallimentare chiarisce che "I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le

spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immo-

biliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ri-

cavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destina-

ta ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento", per-

tanto è da escludere che possano essere utilizzati per il pagamento del “condono” i

beni ipotecati.

Per ultimo, in mancanza di disposizione specifica per le procedure concorsuali, è

da ritenersi che i termini per l'adempimento sono gli stessi di tutte le altri fattispecie di-

sciplinate.

MODALITA’ DI DEFINIZIONE DELL’ AGEVOLAZIONE NELL’ AMBITO DELLE PROCEDURE

La possibile adesione alla rottamazione delle cartelle è estesa, per l’art.6.13 D.L.

193/2016, anche alle procedure concorsuali , occorre valutare l’ambito formale con-

cernente la legittimazione ad agire e i presupposti autorizzativi per poi soffermarsi sul

merito delle scelte.

Nel fallimento, il legittimato è il curatore il quale, per aderire alla rottamazione, po-

trebbe inquadrare la tematica nella disciplina relativa alle transazioni: promuove per-

tanto, ai sensi dell’art.35 l.f., le prescritte informative al G.D., preliminari al parere del

comitato dei creditori e formula, al contempo, le richieste di autorizzazione per il pa-

gamento in prededuzione ex art. 111 bis, co.3, l.f.. Nel concordato fallimentare, pur

mantenendosi confermata la legittimazione del curatore, è ipotizzabile che l’interesse

all’adesione sia dei proponenti e cioè uno o più creditori o soggetti terzi che si assu-

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mono il carico finanziario con azzeramento dell’ammissione dell’Equitalia per sanzioni

ed interessi.

Nel caso di concordato preventivo, quando è espresso con riserva, si può indivi-

duare la legittimazione in capo al debitore con consequenziale sua richiesta di auto-

rizzazione al Tribunale ex art.161, co.7, l.f.. Permane tale facoltà anche nell’ipotesi di

avvenuta ammissione del concordato e nomina del Commissario giudiziale ex art.163

l.f., previa autorizzazione per la transazione rivolta al Tribunale ex art.167 l.f. e conse-

guente attenzione alle modifiche relative al piano da formularsi nei prescritti termini.

E’ ipotizzabile anche una legittimazione in capo ad uno o più creditori che pro-

muovano una proposta di concordato concorrente ex artt. 163 e 163 bis l.f.. Dopo

l’omologazione, se il concordato consiste nella cessione dei beni, il legittimato è il

Commissario liquidatore previa autorizzazione del comitato dei creditori.

Se, al contrario, è un concordato in continuità, la legittimazione permane del debi-

tore. Nei casi di liquidazioni coatte amministrative e di amministrazione straordinaria

legittimato è il Commissario con obbligo all’integrazione dei suoi poteri da parte dei ri-

spettivi Organi di controllo.

Nel caso di ristrutturazione e di risanamento dei debiti, il soggetto agente è il debi-

tore, ma l’attenzione è sulla tempestività dell’operato rispetto alla fase procedimenta-

le in cui si agisce per verificare la modificabilità o la sostituzione dell’accordo o del

piano.

Il soggetto proponente, sia esso debitore o Organo della procedura, deve con-

temperare i benefici della riduzione a condizione che le risorse finanziarie destinate

all’operazione non intacchino i pagamenti di tutte le somme privilegiate.

Il citato 13° comma, infatti, per legge innalza le somme da versare ad Equitalia al

rango dei crediti prededucibili e ciò può accadere sempre e solo nel rispetto

dell’ordine di distribuzione di cui all’art.111 l.f.. Tali presupposti potrebbero ricorrere, ad

esempio, quando oltre ad Equitalia, ammessa al passivo in privilegio per capitale, per

sanzioni e interessi (per cartelle rottamabili), non vi siano altri creditori privilegiati (o se

esistenti siano già stati soddisfatti perché con privilegi di grado superiore) il che con-

sentirebbe, con il pagamento in prededuzione, di azzerare o ridurre l’importo del cre-

dito originariamente ammesso al passivo.

La convenienza consiste nella riduzione dello stato passivo per l’estinzione del de-

bito dell’Equitalia con conseguente ingresso a riparti di somme a favore di altri credito-

ri, nella misura di quanto risparmiato con la normativa in commento.

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Nei concordati le visuali possono ulteriormente ampliarsi ogni volta che delle ridu-

zioni delle risorse da attribuire all’Equitalia ne beneficia preliminarmente il proponente

che può così intervenire modificando le percentuali di soddisfazione, ad esempio, in-

crementando quelle a favore dei chirografari, titolari, come è noto, del diritto di voto.

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MODULISTICA

Il contribuente che intende aderire alla rottamazione dei ruoli, deve entro il 31 Mar-

zo 2017 presentare ad Equitalia SPA l’ istanza per l’adesione alla procedura, compilata

su apposita modulistica3.

Nella dichiarazione di accesso, il debitore deve indicare:

Dati identificativi (persona fisica, rappresentante legale, tutore o curatore di un’ attivi-

tà)

I numeri progressivi delle cartelle e degli avvisi di accertamento per le quali si richiede

la definizione agevolata

Le dichiarazione che dovranno essere sottoscritte se si vuole definire la transazione con

l’agente della riscossione e cioè:

o Modalità di pagamento (unica soluzione o fino ad un massimo di 5 rate)

o Rinuncia, con l’adesione alla definizione agevolata, ai giudizi pendenti

o Sottoscrizione anche ai fini penali della veridicità dei dati riportati

L’ agente di riscossione comunicherà al contribuente entro il 24 Aprile 2017 (180

giorni dopo la pubblicazione del Dl sulla Gazzetta Ufficiale) l’ammontare complessivo

delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

3

https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/DA

1-DICHIARAZIONE-DEFINIZIONE-AGEVOLATA.pdf

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