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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 30/09/2020

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATECOMUNALI E MODIFICHE AI REGOLAMENTI COMUNALI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU,DELLA TASI, DELLA TARI, DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREEPUBBLICHE E DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLEPUBBLICHE AFFISSIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:- a decorrere dal 01/01/2020 la legge n. 160 del 27/12/2019 ha modificato la riscossione

coattiva delle entrate comunali, introducendo, al comma 792, l’accertamento esecutivo, colquale si unificano in un unico provvedimento sia l’accertamento tributario che il titoloesecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento); le stesse modalità sonopreviste anche per le entrate di natura patrimoniale, fatta eccezione per le contravvenzionial Codice della Strada;

- il Comune con delibera di consiglio comunale n. 3 del 24/01/2012 ha approvato ilregolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate modificato con successivadelibera di consiglio comunale n. 5 del 22/02/2018 con la quale ai sensi dell’art. 2 deldecreto legge n. 193 del 22/10/2016 è stata contestualmente affidata ad Agenzia delleentrate - Riscossione l’attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del29/09/1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali;

considerato che:- il sopracitato regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate non può

essere abrogato o modificato, in quanto le disposizioni in esso contenute regolano la riscossione coattiva degli atti relativi alle entrate patrimoniali e tributarie emessi entro il 31/12/2019, da effettuarsi tramite ruolo coattivo di cui al D.P.R n. 602 del 29/09/1973;

- occorre pertanto procedere all’approvazione di un nuovo regolamento, considerato che la normativa ha modificato le norme di riferimento per procedere alla riscossione coattiva delleentrate;

visti:- l’art. 1 comma 792 lett. i) della legge n. 160 del 27/12/2019 che contiene le nuove

disposizioni applicabili nel caso in cui la riscossione forzata degli accertamenti esecutivi sia affidata ad Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 01/12/2016;

- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

- l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che il termine di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

richiamato l’art. 106 comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 che ha differito il termine perl’approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

ritenuto pertanto di dover approvare l’allegato regolamento comunale per la riscossione coattivadelle entrate comunali;

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considerato inoltre necessario modificare per l’effetto:

il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tasi approvato con delibera di consigliocomunale n. 37 del 15/04/2014 e successive modificazioni così come segue:

a) specificare al comma 1 dell’art. 11 “Attività di controllo e sanzioni” che l’attività di controllo èeffettuata oltre che secondo le modalità disciplinate nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nellalegge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, anche secondo lemodalità disciplinate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) modificare il titolo dell’art. 12 “Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento”aggiungendo la parola “esecutivi”, e il comma 1 del medesimo articolo prevedendo che ilcontribuente che versi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, con comunicazioneall’Ufficio Entrate e Tributi può chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme risultantidagli avvisi di accertamento esecutivi secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamentoper la riscossione coattiva delle entrate comunali applicabile agli atti emessi a decorrere dal 1°gennaio 2020 ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e abrogare i commi da 2 a 5;

c) modificare il comma 1 dell’art. 13 “Riscossione coattiva” specificando che la riscossione coattivamediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 è applicabile agli avvisi di accertamentoemessi fino al 31/12/2019, e aggiungere un nuovo comma 3 in base al quale: “per gli avvisi diaccertamento esecutivi emessi a decorrere dal 01/01/2020 la riscossione coattiva è effettuatatramite Agenzia delle entrate - Riscossione secondo le modalità indicate dalla legge 27 dicembre2019 n. 160, nonché in base al regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tari approvato con delibera di consigliocomunale n. 40 del 15/04/2014 e successive modificazioni così come segue:

a) modificare il titolo dell’art. 25 “Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento”aggiungendo la parola “esecutivi” e il comma 1 del medesimo articolo prevedendo che ilcontribuente che versi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, con comunicazioneall’Ufficio Entrate e Tributi può chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme risultantidagli avvisi di accertamento esecutivi di cui al comma 3 dell’articolo 29 secondo le condizioni e lemodalità stabilite nel regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali applicabile agliatti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160, eabrogare i commi da 2 a 4;

b) modificare l’art. 29 “Verifiche e accertamenti” specificando al comma 3 che il Comune provvedealla notifica degli avvisi di accertamento a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006nonché in base alla legge 27 dicembre 2019 n. 160, e aggiungendo al comma 4 che in caso diinadempimento si procederà al recupero delle somme dovute tramite avviso di accertamentoesecutivo ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

c) modificare il comma 1 dell’art. 31 “Riscossione coattiva” specificando che la riscossione coattivamediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 è applicabile in caso di mancatopagamento degli atti di accertamento emessi fino al 31/12/2019, e aggiungere un nuovo comma 3in base al quale: “per gli atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 01/01/2020 lariscossione coattiva è effettuata tramite Agenzia delle entrate - Riscossione secondo le modalitàindicate dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché in base al regolamento per la riscossionecoattiva delle entrate comunali;

il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imu di cui alla legge legge 27 dicembre 2019,n. 160 approvato con delibera di consiglio comunale n. 6 del 30/01/2020, così come segue:

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a) modificare l’art. 12 “Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento” aggiungendo laparola “esecutivi”, e il comma 1 del medesimo articolo prevedendo che il contribuente che versi insituazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, con comunicazione all’Ufficio Entrate e Tributi puòchiedere la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti dagli avvisi di accertamentoesecutivi secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento per la riscossione coattivadelle entrate comunali applicabile agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi dellalegge 27 dicembre 2019 n. 160, e abrogare i commi da 2 a 5;

c) modificare il comma 1 dell’art. 13 “Riscossione coattiva” specificando che la riscossione coattivaè effettuata tramite Agenzia delle entrate - Riscossione secondo le modalità indicate dalla legge 27dicembre 2019 n. 160, nonché in base al regolamento per la riscossione coattiva delle entratecomunali;

il regolamento comunale per la disciplina dell’Imu di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147approvato con delibera di consiglio comunale n. 35 del 15/04/2014 e successive modificazionicosì come segue:

a) specificare al comma 1 dell’art. 7 “Attività di controllo ed interessi moratori” che l’attività dicontrollo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nellalegge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in base legge27 dicembre 2019 n. 160;

b) modificare l’art. 10 “Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento” aggiungendo laparola “esecutivi”, e il comma 1 del medesimo articolo prevedendo che il contribuente che versi insituazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, con comunicazione all’Ufficio Entrate e Tributi puòchiedere la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti dagli avvisi di accertamentoesecutivi secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento per la riscossione coattivadelle entrate comunali applicabile agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi dellalegge 27 dicembre 2019 n. 160, e abrogare i commi da 2 a 5;

c) modificare il comma 1 dell’art. 11 “Riscossione coattiva” specificando che la riscossione coattivamediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 è applicabile agli atti di accertamentoemessi fino al 31/12/2019, e aggiungere un nuovo comma 3 in base al quale: “per gli atti diaccertamento esecutivi emessi a decorrere dal 01/01/2020 la riscossione coattiva è effettuatatramite Agenzia delle entrate - Riscossione secondo le modalità indicate dalla legge 27 dicembre2019 n. 160, nonché in base al regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

il vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sullepubbliche affissioni approvato con delibera di consiglio comunale n. 178 del 29/09/1995 esuccessive modificazioni, da aggiornare in questa sede anche in base alle modifiche apportate inambito tributario dalla precedente legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come segue:

a) modificare l’art. 5 “Tariffe” poiché in base alle disposizioni di cui alla sopracitata legge 27dicembre 2006, n. 296 le tariffe dell’imposta sulla pubblicita` e del diritto sulle pubbliche affissionisono deliberate dalla Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazionedel bilancio di previsione e che in caso di mancata adozione della deliberazione, esse si intendonoprorogate di anno in anno;

b) modificare l’art. 23 “Rettifica ed accertamento d’ufficio” prevedendo che il Comune o ilConcessionario procedono all’attività di accertamento per l’omessa e infedele denuncia secondo lemodalità disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni edintegrazioni che ha modificato i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento,nonché in base al mutato quadro normativo recato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160;

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c) modificare il titolo dell’art. 33: “Pagamento dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto sullepubbliche affissioni” aggiungendo le parole” e rateizzazione”, aggiornare i commi 1 e 5 dello stessoarticolo in merito alle modalità di pagamento dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sullepubbliche affissioni secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 che hamodificato l’art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 convertito dalla L. n. 225/2016, modificare il comma 2che per mero errore materiale indica un riferimento all’art. 19 del regolamento in luogo dell’art. 22,modificare il comma 6 prevedendo che la riscossione tramite ruolo coattivo è applicabile agli atti diaccertamento emessi fino al 31/12/2019, aggiungere un nuovo comma 6bis per indicare che per gliavvisi di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 01/01/2020 la riscossione coattiva èeffettuata tramite Agenzia delle entrate - Riscossione secondo le modalità indicate dalla legge 27dicembre 2019 n. 160, nonché in base al regolamento per la riscossione coattiva delle entratecomunali; abrogare il comma 7 e aggiungere un nuovo comma 8 che indichi le modalità con cui ilcontribuente può chiedere la restituzione delle somme versate a titolo di imposta comunale sullapubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e il termine entro cui il Comune provvede ad effettuare ilrimborso, così come previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e infine aggiungere un nuovocomma 8 bis in merito alle modalità di rateizzazione degli avvisi di accertamento esecutivi in basea quanto previsto nel regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

d) abrogare i commi 1, 2 e 3 dell’art. 34 “Sanzioni tributarie” e inserire un nuovo comma 4 perindicare che le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilitedall’art. 23 del D.Lgs. 507/1993 che è stato modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296nonché in base al mutato quadro normativo recato dalla sopracitata legge 27 dicembre 2019 n.160;

e) abrogare i commi 1 e 2 dell’art. 35 “Interessi” che richiamano il comma 4 dell’art. 23 D.Lgs. n.507/1993 che è stato abrogato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e prevedere un nuovocomma 3 in base al quale, ai sensi della richiamata legge, il Comune con deliberazione consiliaren. 15 del 10/02/2007 ha previsto nel caso di violazioni l’applicazione degli interessi moratori pari altasso legale a cui si somma 0,25 e un nuovo comma 3-bis per specificare che interessi nellastessa misura prevista dal comma precedente spettano al contribuente per le somme ad essodovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento;

f) modificare l’art. 36 “Sanzioni amministrative” in base al mutato quadro normativo recato dallasopracitata legge 27 dicembre 2019 n. 160, stabilendo che per le violazioni della legge o delpresente regolamento si applicano le disposizioni contenute nell’art. 24 del D. Lgs. 507/93, nonchéquelle della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

il vigente regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed areepubbliche approvato con delibera di consiglio comunale n. 172 del 21/12/1998 e successivemodificazioni così come segue:

a) modificare il comma 1 dell’art. 33 “Riscossione coattiva” prevedendo che la riscossione dellesomme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilitecontenute in atti emessi fino al 31/12/2019 è effettuata coattivamente mediante ruolo coattivo di cuial D.P.R. 29.09.1973 n. 602 mentre la riscossione delle somme contenute in atti emessi adecorrere dal 01/01/2020 è effettuata tramite Agenzia delle entrate - Riscossione secondo lemodalità indicate dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 nonché in base al regolamento per lariscossione coattiva delle entrate comunali;

b) modificare il comma 4-bis dell’art. 35 “Sanzioni” prevedendo che l’avviso di contestazione concontestuale irrogazione delle sanzioni comprensivo dell’indennità, degli interessi e della sanzione,debba essere emesso in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 792 della legge 27dicembre 2019, n. 160;

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c) modificare il comma 5 dell’art. 35 “Sanzioni” aggiungendo dopo le parole ”A tal fine ilFunzionario responsabile notifica apposito avviso di accertamento” le parole “esecutivo ai sensidella legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

c) aggiungere un nuovo comma 7 all’art. 35 “Sanzioni” per prevedere che le sanzioni e le indennitàdi cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice dellaStrada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792 della legge 27dicembre 2019 n. 160;

d) aggiungere un nuovo comma 8 all’art. 25 “Sanzioni” per prevedere che il contribuente che versiin situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, con comunicazione all’Ufficio Entrate e Tributipuò chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti dagli accertamenti esecutivisecondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento per la riscossione coattiva delleentrate comunali applicabile agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi della legge27 dicembre 2019 n. 160;

e) modificare l’art. 49 bis – “Sanzioni” del titolo V relativo ai passi carrabili aggiungendo ai commi 2e 3 dopo le parole ”A tal fine il Funzionario responsabile notifica apposito avviso di accertamento”le parole “esecutivo ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, e prevedere un nuovo comma4 in base al quale il contribuente che versi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, concomunicazione all’Ufficio Entrate e Tributi può chiedere la rateizzazione del pagamento dellesomme risultanti dagli accertamenti esecutivi secondo le condizioni e le modalità stabilite nelregolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali applicabile agli atti emessi adecorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

acquisiti:

- i pareri favorevoli firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione n. 58/2020, daldirigente dell’Area Servizi Finanziari, dott.ssa Biagini Alessandra in ordine alla regolarità tecnica ecorrettezza amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

- il parere dell’organo di revisione contabile acquisito al protocollo generale al n.36470 in data29/09/2020;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2020;- lo Statuto comunale;

dato atto che la presente proposta è stata posta all’ordine del giorno della competentecommissione consiliare convocata per il giorno 28/09/2020;

udita l’illustrazione dell’assessore Jakelich.

Il Presidente apre la discussione.

Uditi gli interventi del consigliere Mazzoli, del consigliere Cotti, dell’assessore Jakelich, dellaDott.ssa Tubertini per precisazioni, dell’assessore Jakelich.

Si dà atto che alle ore 23:26 esce l’assessora Cerchiari.

Uditi:- gli interventi del consigliere Mazzoli, dell’assessore Jakelich, del consigliere Mericio, delconsigliere Cotti;

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- l’intervento del consigliere Mazzoli, che presenta una mozione d’ordine relativa a “Riscossionecoattiva delle entrate comunali. Diritto di interpello.” e la legge illustrandola (“Allegato B”).

Il Presidente riprende la seduta, comunicando che vi è lo stesso numero di consiglieri presente almomento della temporanea interruzione.Si dà atto pertanto che risultano presenti n. 15 componenti.Per quanto riguarda la mozione d’ordine presentata dal consigliere Mazzoli – Gruppo “Civica”, ilPresidente, previa consultazione con i dirigenti preposti, ritiene non possa essere accolta perché ildiritto di interpello è già, come il consigliere Mazzoli ha indicato correttamente nella mozioned’ordine, presente nello Statuto comunale; essendo comunque il Regolamento considerato anchegiuridicamente, a livello della gerarchia delle fonti, inferiore allo Statuto, è già lo Statuto che neisuoi principi recepisce il diritto di interpello. Qualsiasi regolamento, qualsiasi atto che vieneassunto dall’Amministrazione comunale, dal Consiglio comunale deve fare necessariamenteriferimento allo Statuto comunale. Per questo motivo ritiene non ammissibile la mozione d’ordine.Interviene il consigliere Mazzoli che effettua opposizione spiegandone i motivi.

Verificato che non vi sono interventi relativamente alla mozione d’ordine presentata dal consigliereMazzoli (“Allegato B”), il Presidente passa alla votazione della medesima; l’esito della votazioneper alzata di mano è il seguente:

presenti 15favorevoli 4contrari 11 (Pellegatti, Righi, Mericio, Guzzetti, Bonzagni, Bottazzi, Barbieri, Foschieri,Casagrande, Epifani e Marino del Gruppo “Impegno comune”).

Il Consiglio non approva la mozione d’ordine.

Il Presidente chiude la discussione per quanto riguarda il punto principale e passa alla votazione.

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopraindicati;

Con voti FAVOREVOLI 11 , CONTRARI 4 (Cotti, Accorsi e Vanelli del Gruppo “Democratico”;Mazzoli del Gruppo “Civica”), PRESENTI E VOTANTI N. 15 COMPONENTI, resi in forma palese,

DELIBERA

A) di approvare il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali “Allegato A” alpresente atto quale parte integrante e sostanziale;

B) di modificare il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tasi come indicato nellatabella sottostante:

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO

Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni

1. L’attività di controllo è effettuata secondo lemodalità disciplinate nella legge 27 dicembre2013, n. 147 e nella legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni

1. L’attività di controllo è effettuata secondo lemodalità disciplinate nella legge 27 dicembre2013, n. 147 e nella legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni ed integrazioni,nonché in base alla legge 27 dicembre 2019n. 160;

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 30/09/2020

2. Con delibera di Giunta Comunale vienedesignato il funzionario responsabile a cui sonoattribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogniattività organizzativa e gestionale, compresoquello di sottoscrivere i provvedimenti afferentia tali attività, nonché la rappresentanza ingiudizio per le controversie relative al tributostesso.

3. Sulle somme dovute a titolo di tributo per iservizi indivisibili a seguito di violazionicontestate si applicano gli interessi moratoripari al tasso legale a cui si somma 0,25. Gliinteressi sono calcolati con maturazionegiorno per giorno con decorrenza dal giorno incui sono divenuti esigibili.

4. Ai fini della verifica del corretto assolvimentodegli obblighi tributari, il funzionarioresponsabile può inviare questionari alcontribuente, richiedere dati e notizie a ufficipubblici ovvero a enti di gestione di servizipubblici, in esenzione da spese e diritti, edisporre l'accesso ai locali ed areeassoggettabili a tributo, mediante personaledebitamente autorizzato e con preavviso dialmeno sette giorni.

5. In caso di mancata collaborazione delcontribuente o altro impedimento alla direttarilevazione, l'accertamento può essereeffettuato in base a presunzioni semplici di cuiall'articolo 2729 del codice civile.

6. In caso di omesso o insufficiente versamentodel tributo per i servizi indivisibili risultantedalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. In caso di omessa presentazione delladichiarazione, si applica la sanzione dal 100per cento al 200 per cento del tributo nonversato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica lasanzione dal 50 per cento al 100 per cento deltributo non versato, con un minimo di 50 euro.

9. In caso di mancata, incompleta o infedelerisposta al questionario di cui al comma 3,entro il termine di sessanta giorni dalla notificadello stesso, si applica la sanzione da euro100 a euro 500.

10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono

2. Con delibera di Giunta Comunale vienedesignato il funzionario responsabile a cui sonoattribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogniattività organizzativa e gestionale, compresoquello di sottoscrivere i provvedimenti afferentia tali attività, nonché la rappresentanza ingiudizio per le controversie relative al tributostesso.

3. Sulle somme dovute a titolo di tributo per iservizi indivisibili a seguito di violazionicontestate si applicano gli interessi moratori parial tasso legale a cui si somma 0,25. Gli interessisono calcolati con maturazione giorno pergiorno con decorrenza dal giorno in cui sonodivenuti esigibili.

4. Ai fini della verifica del corretto assolvimentodegli obblighi tributari, il funzionarioresponsabile può inviare questionari alcontribuente, richiedere dati e notizie a ufficipubblici ovvero a enti di gestione di servizipubblici, in esenzione da spese e diritti, edisporre l'accesso ai locali ed areeassoggettabili a tributo, mediante personaledebitamente autorizzato e con preavviso dialmeno sette giorni.

5. In caso di mancata collaborazione delcontribuente o altro impedimento alla direttarilevazione, l'accertamento può essereeffettuato in base a presunzioni semplici di cuiall'articolo 2729 del codice civile.

6. In caso di omesso o insufficiente versamento deltributo per i servizi indivisibili risultante dalladichiarazione, si applica l'articolo 13 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. In caso di omessa presentazione delladichiarazione, si applica la sanzione dal 100 percento al 200 per cento del tributo non versato,con un minimo di 50 euro.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica lasanzione dal 50 per cento al 100 per cento deltributo non versato, con un minimo di 50 euro.

9. In caso di mancata, incompleta o infedelerisposta al questionario di cui al comma 3, entroil termine di sessanta giorni dalla notifica dellostesso, si applica la sanzione da euro 100 aeuro 500.

10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte

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ridotte ad un terzo se, entro il termine per laproposizione del ricorso, intervieneacquiescenza del contribuente, conpagamento del tributo, se dovuto, dellasanzione e degli interessi.

11. Non si procede all’emissione dell’atto diaccertamento qualora l’ammontare dovuto,comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi,non sia superiore all’importo di euro 12,00 conriferimento ad ogni periodo d’imposta, salvoche il credito derivi da ripetuta violazione degliobblighi di versamento del tributo.

12. Per incentivare l’attività di controllo, una quotadelle somme effettivamente accertate a titolodefinitivo, a seguito della emissione di avvisidi accertamento del tributo per i serviziindivisibili, potrà essere destinata conmodalità stabilite dalla Giunta Comunale, seprevisto dalla legge, alla costituzione di unfondo da ripartire annualmente tra il personaleche ha partecipato a tale attività.

Art. 12 - Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Qualora l’importo risultante dall’avviso diaccertamento, o anche cumulativamente dapiù avvisi, sia superiore a 1.000,00 euro, ilcontribuente con comunicazione all’UfficioEntrate e Tributi può chiedere che ilversamento delle somme dovute vengaeffettuato nei mesi successivi la scadenza deitermini indicati negli avvisi stessi.

2. La rateizzazione e’ concessa dal Funzionarioresponsabile con le seguenti modalità:a) fino a 6 rate bimestrali per importi superioriai 1.000,00 euro.b) fino a 12 rate bimestrali per importisuperiori ai 10.000,00 euro.

3. Il pagamento rateizzato comportal’applicazione degli interessi legali sulle

ad un terzo se, entro il termine per laproposizione del ricorso, intervieneacquiescenza del contribuente, con pagamentodel tributo, se dovuto, della sanzione e degliinteressi.

11. Non si procede all’emissione dell’atto diaccertamento qualora l’ammontare dovuto,comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi,non sia superiore all’importo di euro 12,00 conriferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo cheil credito derivi da ripetuta violazione degliobblighi di versamento del tributo.

12. Per incentivare l’attività di controllo, una quotadelle somme effettivamente accertate a titolodefinitivo, a seguito della emissione di avvisi diaccertamento del tributo per i servizi indivisibili,potrà essere destinata con modalità stabilitedalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge,alla costituzione di un fondo da ripartireannualmente tra il personale che ha partecipatoa tale attività.

Art. 12 - Rateizzazione del pagamento degliavvisi di accertamento esecutivi

1. Qualora l’importo risultante dall’avviso diaccertamento, o anche cumulativamente da piùavvisi, sia superiore a 1.000,00 euro, ilcontribuente che versi in situazione ditemporanea ed obiettiva difficoltà, concomunicazione all’Ufficio Entrate e Tributi puòchiedere che il versamento delle somme dovutevenga effettuato nei mesi successivi lascadenza dei termini indicati negli avvisi stessipuò chiedere la rateizzazione del pagamentodelle somme risultanti dagli avvisi diaccertamento esecutivi secondo lecondizioni e le modalità stabilite nelregolamento per la riscossione coattivadelle entrate comunali applicabile agli attiemessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 aisensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

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somme versate oltre il termine di scadenzaordinaria e per il periodo di rateizzazione.

4. Per richieste di rateizzazione che superano10.000,00 euro dovrà essere costituitaapposita fidejussione.

5. In caso di richiesta di rateizzazione, ilmancato pagamento di una delle ratecomporta la perdita del beneficio e ilpagamento del debito residuo in unicasoluzione.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata medianteruolo coattivo di cui al D.P.R 29.09.1973 n. 602.

2. Non si procede alla riscossione coattivaqualora l’ammontare dovuto, comprensivo diimposta, sanzioni ed interessi, non siasuperiore all’importo di euro 12,00.

4. ABROGATO

5. ABROGATO

Art. 13 - Riscossione coattiva 1. Per gli avvisi di accertamento emessi fino al31/12/2019 la riscossione coattiva è effettuatamediante ruolo coattivo di cui al D.P.R 29.09.1973n. 602. 2. Non si procede alla riscossione coattiva qualoral’ammontare dovuto, comprensivo di imposta,sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo dieuro 12,00.

3. Per gli avvisi di accertamento esecutiviemessi a decorrere dal 01/01/2020 la riscossionecoattiva è effettuata tramite Agenzia delle entrate- Riscossione secondo le modalità indicate dallalegge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché in base alregolamento per la riscossione coattiva delleentrate comunali.

C) di modificare il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tari come indicato nellatabella sottostante:

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO

Art. 25 - Rateizzazione del pagamento degliavvisi di accertamento

1. Qualora le somme dovute, in seguito allanotifica di avvisi di accertamento sianosuperiori a € 300,00 il contribuente puòrichiedere, non oltre il termine di versamento,una rateizzazione. Sulle somme rateizzatesaranno applicati gli interessi legali.

Art. 25 - Rateizzazione del pagamento degliavvisi di accertamento esecutivi.

1. Qualora le somme dovute, in seguito alla notificadi avvisi di accertamento siano superiori a €300,00 il contribuente può richiedere, non oltre iltermine di versamento, una rateizzazione. Sullesomme rateizzate saranno applicati gli interessilegali che versi in situazione di temporaneaed obiettiva difficoltà, con comunicazioneall’Ufficio Entrate e Tributi può chiedere larateizzazione del pagamento delle somme

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2. La rateizzazione è concessa con le seguentimodalità:

a. fino a 6 rate mensili per importi superioriai 300,00 euro e fino a 1.000,00 euro;

b. fino a 6 rate bimestrali per importisuperiori ai 1.000,00 e fino ai 10.000,00euro;

c. fino a 12 rate bimestrali per importisuperiori ai 10.000,00 euro.

3. Per richieste di rateizzazione che superano10.000,00 euro dovrà essere costituitaapposita fideiussione.

4. In caso di richiesta di rateizzazione, il mancatopagamento di una delle rate comporta laperdita del beneficio e il pagamento del debitoresiduo in unica soluzione.

Art. 29 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie alcontrollo dei dati contenuti nella denuncia e leattività di controllo per la corretta applicazionedel tributo. A tal fine può:a. inviare al contribuente questionari, darestituire debitamente compilati entro iltermine di 60 giorni dalla notifica;b. utilizzare, nel rispetto delle vigentidisposizioni di tutela del trattamento dei datipersonali, dati presentati per altri fini, ovverorichiedere ad uffici pubblici o ad enti digestione di servizi pubblici, dati e notizierilevanti nei confronti dei singoli contribuenti,in esenzione di spese e diritti;c. accedere ai locali ed alle areeassoggettabili al tributo, mediante personaledebitamente autorizzato, dandone preavvisoal contribuente di almeno 7 giorni. In caso dimancata collaborazione del contribuente odaltro impedimento alla diretta rilevazione ilComune procede all’accertamento sulla basedi presunzioni semplici di cui all’art. 2729 delcodice civile. Per le operazioni di cui sopra, hafacoltà di avvalersi:- del proprio personale dipendente;- di soggetti privati o pubblici di provata

risultanti dagli avvisi di accertamentoesecutivi di cui al comma 3 dell’articolo 29secondo le condizioni e le modalità stabilitenel regolamento per la riscossione coattivadelle entrate comunali applicabile agli attiemessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 aisensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. ABROGATO

Art. 29 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie alcontrollo dei dati contenuti nella denuncia e leattività di controllo per la corretta applicazionedel tributo. A tal fine può:a. inviare al contribuente questionari, darestituire debitamente compilati entro il terminedi 60 giorni dalla notifica;b. utilizzare, nel rispetto delle vigentidisposizioni di tutela del trattamento dei datipersonali, dati presentati per altri fini, ovverorichiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestionedi servizi pubblici, dati e notizie rilevanti neiconfronti dei singoli contribuenti, in esenzione dispese e diritti;c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabilial tributo, mediante personale debitamenteautorizzato, dandone preavviso al contribuentedi almeno 7 giorni. In caso di mancatacollaborazione del contribuente od altroimpedimento alla diretta rilevazione il Comuneprocede all’accertamento sulla base dipresunzioni semplici di cui all’art. 2729 delcodice civile. Per le operazioni di cui sopra, hafacoltà di avvalersi:- del proprio personale dipendente;- di soggetti privati o pubblici di provata

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affidabilità e competenza, con cui puòstipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cuisopra dovrà essere appositamente autorizzatoed esibire apposito documento diriconoscimento.d. utilizzare tutte le banche dati messe adisposizione dall’Agenzia delle Entrate edall’Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gliuffici comunali sono obbligati a trasmettereall’ufficio preposto alla gestione dei tributi, nelrispetto delle vigenti normative in materia ditrattamento dei dati personali, periodicamentecopia o elenchi:- delle concessioni per l’occupazione di spazied aree pubbliche;- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità eplanimetrie rilasciati per l’uso dei locali edaree;- dei provvedimenti relativi all’esercizio diattività artigianali, commerciali fisse oitineranti;- di ogni variazione anagrafica relativa allanascita, decesso, variazione di residenza edomicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte suiversamenti eseguiti dai contribuenti e dairiscontri operati in base ai precedenti commi,venga riscontrata la mancanza, l’insufficienzao la tardività del versamento ovvero l’infedeltà,l’incompletezza o l’omissione delladichiarazione originaria o di variazione, ilComune provvederà alla notifica di appositoavviso di accertamento motivato in rettifica od’ufficio, a norma dei commi 161 e 162dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo deltributo o del maggiore tributo dovuto, oltre chedegli interessi e delle sanzioni di cui all’art. 30del presente regolamento, e delle spese dinotifica.

4. Nel caso di omesso pagamento dell’avviso diliquidazione di cui all’art. 24 il Comuneprovvede a notificare al contribuente, entro il31/12 del quinto anno successivo all’anno peril quale il tributo è dovuto, avviso diaccertamento per omesso o insufficientepagamento anche a mezzo posta conraccomandata con avviso di ricevimento.L’avviso indica le somme da versare inun’unica rata entro 60 giorni dalla ricezionecon addebito delle spese di notifica e contiene

affidabilità e competenza, con cui può stipulareapposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cuisopra dovrà essere appositamente autorizzatoed esibire apposito documento diriconoscimento.d. utilizzare tutte le banche dati messe adisposizione dall’Agenzia delle Entrate edall’Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli ufficicomunali sono obbligati a trasmettere all’ufficiopreposto alla gestione dei tributi, nel rispettodelle vigenti normative in materia di trattamentodei dati personali, periodicamente copia oelenchi:- delle concessioni per l’occupazione di spazied aree pubbliche;- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità eplanimetrie rilasciati per l’uso dei locali ed aree;- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attivitàartigianali, commerciali fisse o itineranti;- di ogni variazione anagrafica relativa allanascita, decesso, variazione di residenza edomicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte suiversamenti eseguiti dai contribuenti e dairiscontri operati in base ai precedenti commi,venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza ola tardività del versamento ovvero l’infedeltà,l’incompletezza o l’omissione della dichiarazioneoriginaria o di variazione, il Comune provvederàalla notifica di apposito avviso di accertamentomotivato in rettifica o d’ufficio, a norma deicommi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006,nonché in base alla legge 27 dicembre 2019n. 160, comprensivo del tributo o del maggioretributo dovuto, oltre che degli interessi e dellesanzioni di cui all’art. 30 del presenteregolamento, e delle spese di notifica.

4. Nel caso di omesso pagamento dell’avviso diliquidazione di cui all’art. 24 il Comune provvedea notificare al contribuente, entro il 31/12 delquinto anno successivo all’anno per il quale iltributo è dovuto, avviso di accertamento peromesso o insufficiente pagamento anche amezzo posta con raccomandata con avviso diricevimento. L’avviso indica le somme daversare in un’unica rata entro 60 giorni dallaricezione con addebito delle spese di notifica econtiene l’avvertenza che, in caso di

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l’avvertenza che, in caso di inadempimento siapplicherà la sanzione per omessopagamento pari al 30% dell’importo nonversato, oltre agli interessi di mora e siprocederà alla riscossione coattiva conaggravio delle spese di riscossione.

5. Nell’attività di recupero non si dà luogo ademissione di avviso qualora l’ammontaredovuto comprensivo di imposta, sanzioni edinteressi, non sia superiore all’importo di euro12,00 con riferimento ad ogni periodo diimposta, salvo che il credito derivi da ripetutaviolazione degli obblighi di versamento deltributo.

Art. 31 - Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento dell’avviso diaccertamento sarà effettuata la riscossionecoattiva mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R29.09.1973 n. 602.

2. Non si procede alla riscossione coattivaqualora l’ammontare dovuto comprensivo diimposta, sanzioni ed interessi, non sia superioreall’importo di euro 12,00 con riferimento ad ogniperiodo di imposta, salvo che il credito derivi daripetuta violazione degli obblighi di versamentodel tributo.

inadempimento si applicherà la sanzione peromesso pagamento pari al 30% dell’importo nonversato, oltre agli interessi di mora e siprocederà alla riscossione coattiva con aggraviodelle spese di riscossione. al recupero dellesomme dovute tramite avviso diaccertamento esecutivo ai sensi della legge27 dicembre 2019, n. 160.

5. Nell’attività di recupero non si dà luogo ademissione di avviso qualora l’ammontare dovutocomprensivo di imposta, sanzioni ed interessi,non sia superiore all’importo di euro 12,00 conriferimento ad ogni periodo di imposta, salvoche il credito derivi da ripetuta violazione degliobblighi di versamento del tributo.

Art. 31 - Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento dell’avviso diaccertamento degli avvisi di accertamentoemessi fino al 31/12/2019 sarà effettuata lariscossione coattiva mediante ruolo coattivo di cui alD.P.R 29.09.1973 n. 602. 2. Non si procede alla riscossione coattiva qualoral’ammontare dovuto comprensivo di imposta,sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importodi euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo diimposta, salvo che il credito derivi da ripetutaviolazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Per gli atti di accertamento esecutivi emessi adecorrere dal 01/01/2020 la riscossione coattivaè effettuata tramite Agenzia delle entrate -Riscossione secondo le modalità indicate dallalegge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché in baseal regolamento per la riscossione coattiva delleentrate comunali.

D) di modificare il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imu di cui alla legge 27dicembre 2019, n. 160 come indicato nella tabella sottostante:

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO

Art. 12 - Rateizzazione del pagamento degliavvisi di accertamento

1. Qualora l’importo risultante dall’avviso di

Art. 12 - Rateizzazione del pagamento degli avvisidi accertamento esecutivi.

1. Qualora l’importo risultante dall’avviso di

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accertamento, o anche cumulativamente dapiù avvisi, sia superiore a 1.000,00 euro, ilcontribuente con comunicazione all’UfficioEntrate e Tributi può chiedere che ilversamento delle somme dovute vengaeffettuato nei mesi successivi la scadenza deitermini indicati negli avvisi stessi.

2. La rateizzazione e’ concessa dal Funzionarioresponsabile con le seguenti modalità:a) fino a 6 rate bimestrali per importi superioriai 1.000,00 euro.b) fino a 12 rate bimestrali per importi superioriai 10.000,00 euro.

3. Il pagamento rateizzato comportal’applicazione degli interessi legali sulle sommeversate oltre il termine di scadenza ordinaria eper il periodo di rateizzazione.

4. Per richieste di rateizzazione che superano10.000,00 euro dovrà essere costituitaapposita fidejussione.

5. In caso di richiesta di rateizzazione, il mancatopagamento di una delle rate comporta la perditadel beneficio e il pagamento del debito residuoin unica soluzione.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata tramiteAgenzia delle Entrate - Riscossione secondo lemodalità indicate dalla legge 27 dicembre2019, n. 160.

2. Non si procede alla riscossione coattivaqualora l’ammontare dovuto, comprensivo diimposta, sanzioni ed interessi, sia inferioreall’importo di € 10,00.

accertamento, o anche cumulativamente da piùavvisi, sia superiore a 1.000,00 euro, ilcontribuente che versi in situazione ditemporanea ed obiettiva difficoltà, concomunicazione all’Ufficio Entrate e Tributi puòchiedere che il versamento delle somme dovutevenga effettuato nei mesi successivi la scadenzadei termini indicati negli avvisi stessi larateizzazione del pagamento delle sommerisultanti dagli avvisi di accertamentoesecutivi secondo le condizioni e le modalitàstabilite nel regolamento per la riscossionecoattiva delle entrate comunali applicabile agliatti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 aisensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata tramiteAgenzia delle entrate - Riscossione secondo lemodalità indicate dalla legge 27 dicembre 2019, n.160, nonché in base al regolamento per lariscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualoral’ammontare dovuto, comprensivo di imposta,sanzioni ed interessi, sia inferiore all’importo di €10,00.

E) di modificare il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imu di cui alla legge 27dicembre 2013, n. 147 come indicato nella tabella sottostante:

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TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO

Art. 7 - Attività di controllo ed interessimoratori

1. L’attività di controllo è effettuata secondo lemodalità disciplinate nella legge 27 dicembre2013, n. 147 e nella legge 27 dicembre 2006,n. 296 e successive modificazioni edintegrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di impostamunicipale propria a seguito di violazionicontestate si applicano gli interessi moratoripari al tasso legale a cui si somma lo 0,25.Gli interessi sono calcolati con maturazionegiorno per giorno con decorrenza dal giornoin cui sono divenuti esigibili.

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ademissione dell’avviso di accertamentoquando l’importo dello stesso, per imposta,sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.

4. Per incentivare l’attività di controllo, una quotadelle somme effettivamente accertate a titolodefinitivo, a seguito della emissione di avvisidi accertamento dell’imposta municipalepropria, potrà essere destinata con modalitàstabilite dalla Giunta Comunale, se previstodalla legge, alla costituzione di un fondo daripartire annualmente tra il personale che hapartecipato a tale attività.

Art. 10 - Rateizzazione del pagamento degliavvisi di accertamento

1. Qualora l’importo risultante dall’avviso diaccertamento, o anche cumulativamente dapiù avvisi, sia superiore a 1.000,00 euro, ilcontribuente con comunicazione all’UfficioEntrate e Tributi può chiedere che ilversamento delle somme dovute vengaeffettuato nei mesi successivi la scadenza deitermini indicati negli avvisi stessi.

Art. 7 - Attività di controllo ed interessi moratori

1. L’attività di controllo è effettuata secondo lemodalità disciplinate nella legge 27 dicembre2013, n. 147 e nella legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni ed integrazioni,nonché in base legge 27 dicembre 2019 n.160.

2. Sulle somme dovute a titolo di impostamunicipale propria a seguito di violazionicontestate si applicano gli interessi moratori parial tasso legale a cui si somma lo 0,25. Gliinteressi sono calcolati con maturazione giornoper giorno con decorrenza dal giorno in cui sonodivenuti esigibili.

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ademissione dell’avviso di accertamento quandol’importo dello stesso, per imposta, sanzione edinteressi, non supera euro 12,00.

4. Per incentivare l’attività di controllo, una quotadelle somme effettivamente accertate a titolodefinitivo, a seguito della emissione di avvisi diaccertamento dell’imposta municipale propria,potrà essere destinata con modalità stabilitedalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge,alla costituzione di un fondo da ripartireannualmente tra il personale che ha partecipatoa tale attività.

Art. 10 - Rateizzazione del pagamento degli avvisidi accertamento esecutivi.

1. Qualora l’importo risultante dall’avviso diaccertamento, o anche cumulativamente da piùavvisi, sia superiore a 1.000,00 euro, ilcontribuente che versi in situazione ditemporanea ed obiettiva difficoltà, concomunicazione all’Ufficio Entrate e Tributi puòchiedere che il versamento delle somme dovutevenga effettuato nei mesi successivi la scadenzadei termini indicati negli avvisi stessi puòchiedere la rateizzazione del pagamento dellesomme risultanti dagli avvisi di accertamentoesecutivi secondo le condizioni e le modalitàstabilite nel regolamento per la riscossione

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 30/09/2020

2. La rateizzazione e’ concessa dal Funzionarioresponsabile con le seguenti modalità:a) fino a 6 rate bimestrali per importi superioriai 1.000,00 euro.b) fino a 12 rate bimestrali per importi superioriai 10.000,00 euro.

3. Il pagamento rateizzato comportal’applicazione degli interessi legali sulle sommeversate oltre il termine di scadenza ordinaria eper il periodo di rateizzazione.

4. Per richieste di rateizzazione che superano10.000,00 euro dovrà essere costituitaapposita fidejussione.

5. In caso di richiesta di rateizzazione, il mancatopagamento di una delle rate comporta la perditadel beneficio e il pagamento del debito residuoin unica soluzione.

Art. 11 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata medianteruolo coattivo di cui al D.P.R. 29.09.1973 n.602.

2. Non si procede alla riscossione coattivaqualora l’ammontare dovuto, comprensivo diimposta, sanzioni ed interessi, non siasuperiore all’importo di euro 12,00.

coattiva delle entrate comunali applicabile agliatti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 aisensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

Art. 11 - Riscossione coattiva

1. Per gli atti di accertamento emessi fino al31/12/2019 la riscossione coattiva è effettuatamediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 29.09.1973n. 602.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualoral’ammontare dovuto, comprensivo di imposta,sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importodi euro 12,00.

3. Per gli atti di accertamento esecutivi emessi adecorrere dal 01/01/2020 la riscossionecoattiva è effettuata tramite Agenzia delleentrate - Riscossione secondo le modalitàindicate dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160nonché in base al regolamento per lariscossione coattiva delle entrate comunali.

F) di modificare il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sullapubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni come indicato nella tabella sottostante:

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO

ART. 5

Tariffe

ART. 5

Tariffe

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 30/09/2020

1 - Le tariffe dell’imposta sulla pubblicita` e deldiritto sulle pubbliche affissioni sono deliberatedalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ognianno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'annosuccessivo; qualora non vengano modificate entroil termine predetto si intendono prorogate di annoin anno.

2 -Per la prima applicazione del D. Lgs. n. 507/93,le tariffe per l’anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994 (G.C. n. 121 del 7.02.94

ART. 23

Rettifica ed accertamento d’ufficio

1 - Il Comune o il concessionario, entro due annidalla data in cui la dichiarazione e` stata, oavrebbe dovuto essere presentata, procede arettifica o ad accertamento d’ufficio, notificando alcontribuente, anche a mezzo posta, medianteraccomandata con ricevuta di ritorno, appositoavviso motivato.

2 - Nell’avviso devono essere indicati:a) il soggetto passivo;b) le caratteristiche e l’ubicazione del mezzopubblicitario;c) l’importo dell’imposta o della maggiore impostaaccertata;d) le soprattasse dovute e i relativi interessi;d) il termine di 60 giorni entro cui effettuare ilrelativo pagamento.3 - Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dalfunzionario responsabile designato dal Comune,per l’organizzazione e la gestione dell’imposta,ovvero, nel caso di gestione in concessione, daun rappresentante del concessionario.

ART. 33

Pagamento dell’imposta sulla pubblicità e deldiritto sulle pubbliche affissioni

1 - Il pagamento dell’imposta sulla pubblicita` edel diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere

1 - Le tariffe dell’imposta sulla pubblicita` e del dirittosulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giuntacomunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entranoin vigore il 1 gennaio dell'anno successivo; qualoranon vengano modificate entro il termine predetto siintendono prorogate di anno in anno. entro la datafissata da norme statali per la deliberazione delbilancio di previsione. Le tariffe e il diritto, incaso di mancata adozione della deliberazione, siintendono prorogati di anno in anno.2 -Per la prima applicazione del D. Lgs. n. 507/93, le tariffe per l’anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994 (G.C. n. 121 del 7.02.94

ART. 23

Rettifica ed accertamento d’ufficio

1 - Il Comune o il concessionario, entro due annidalla data in cui la dichiarazione e` stata, o avrebbedovuto essere presentata, procede a rettifica o adaccertamento d’ufficio, notificando al contribuente,anche a mezzo posta, mediante raccomandata conricevuta di ritorno, apposito avviso motivato.procedono all’accertamento per l’omessa oinfedele denuncia secondo le modalitàdisciplinate nella legge 27 dicembre 2006, n. 296e successive modificazioni ed integrazioni,nonché in base alla legge 27 dicembre 2019 n.160, notificando apposito avviso di accertamentoesecutivo.

2 - Nell’avviso devono essere indicati:a) il soggetto passivo;b) le caratteristiche e l’ubicazione del mezzopubblicitario;c) l’importo dell’imposta o della maggiore impostaaccertata;d) le soprattasse dovute e i relativi interessi;d) il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativopagamento.3 - Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dalfunzionario responsabile designato dal Comune, perl’organizzazione e la gestione dell’imposta, ovvero,nel caso di gestione in concessione, da unrappresentante del concessionario.

ART. 33

Pagamento dell’imposta sulla pubblicità e deldiritto sulle pubbliche affissioni e rateizzazione.

1 - Il pagamento dell’imposta sulla pubblicita` e deldiritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 30/09/2020

commerciale deve essere effettuata a mezzo diconto corrente postale intestato al Comune o alconcessionario del servizio in casi diaffidamento in concessione.

2 - L’attestazione dell’avvenuto pagamentodell’imposta sulla pubblicita` e` allegata alladichiarazione di cui all’art. 19 del presenteregolamento. Negli anni successivi a quello delladichiarazione, l’attestazione e la ricevuta sonoconservate dal soggetto d’imposta per essereesibite per eventuali controlli. Per il pagamento e`utilizzato modello conforme a quello autorizzatocon Decreto Ministeriale.3 - L’imposta per la pubblicita` relativa a periodiinferiori all’anno solare deve essere corrisposta inun’unica soluzione prima dell’effettuazione, almomento della dichiarazione.4 - L’imposta per la pubblicita` annuale deveessere corrisposta in un’unica soluzione entro il31 maggio di ogni anno. Qualora l’importoannuale sia superiore a tre milioni di lire ilpagamento puo` essere effettuato in ratetrimestrali, entro il 31 marzo, 30 giugno, 30settembre, 31 dicembre. Il contribuente e` tenutoa comunicare al Comune l’intendimento di volercorrispondere l’imposta, ricorrendone lecondizioni, in rate trimestrali anticipate.Il ritardato pagamento di una sola rata fadecadere il diritto del contribuente al pagamentorateale. La Giunta Comunale può stabiliredifferimenti dei termini per i versamenti persituazioni particolari.5 - Il pagamento del diritto relativo alle pubblicheaffissioni non avente carattere commerciale puo`essere effettuato sia a mezzo di conto correntepostale, sia direttamente all’Ufficio comunale almomento della richiesta del servizio di affissione.L’attestazione del pagamento del diritto a mezzodi conto corrente postale e` allegata allacommissione per l’affissione dei manifesti. Per ilpagamento diretto l’Ufficio rilascia ricevuta daapposito bollettario.

commerciale deve essere effettuata a mezzo di contocorrente postale intestato al Comune o alconcessionario del servizio in casi di affidamento inconcessione. direttamente sul conto corrente ditesoreria del Comune ovvero su conto correntepostale intestato al Comune o mediante ilsistema dei versamenti unitari di cui all’articolo17 del D.Lgs. n. 241/1997, o attraverso glistrumenti di pagamento elettronici residisponibili dal Comune o attraverso lapiattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui alD.Lgs. n. 82/2005 o utilizzando le altre modalitàpreviste dallo stesso codice.2 - L’attestazione dell’avvenuto pagamentodell’imposta sulla pubblicita` è allegata alladichiarazione di cui all’art. 19 22 del presenteregolamento. Negli anni successivi a quello delladichiarazione, l’attestazione e la ricevuta sonoconservate dal soggetto d’imposta per essere esibiteper eventuali controlli. Per il pagamento e` utilizzatomodello conforme a quello autorizzato con DecretoMinisteriale.3 - L’imposta per la pubblicita` relativa a periodiinferiori all’anno solare deve essere corrisposta inun’unica soluzione prima dell’effettuazione, almomento della dichiarazione.4 - L’imposta per la pubblicita` annuale deve esserecorrisposta in un’unica soluzione entro il 31 maggiodi ogni anno. Qualora l’importo annuale sia superiorea tre milioni di lire il pagamento puo` essereeffettuato in rate trimestrali, entro il 31 marzo, 30giugno, 30 settembre, 31 dicembre. Il contribuente e`tenuto a comunicare al Comune l’intendimento divoler corrispondere l’imposta, ricorrendone lecondizioni, in rate trimestrali anticipate.Il ritardato pagamento di una sola rata fa decadere ildiritto del contribuente al pagamento rateale. La Giunta Comunale può stabilire differimenti deitermini per i versamenti per situazioni particolari.5 - Il pagamento del diritto relativo alle pubblicheaffissioni non avente carattere commerciale puo`essere effettuato sia a mezzo di conto correntepostale, sia direttamente all’Ufficio comunale almomento della richiesta del servizio di affissione.direttamente sul conto corrente di tesoreria delComune ovvero su conto corrente postaleintestato al Comune o mediante il sistema deiversamenti unitari di cui all’articolo 17 del D.Lgs.n. 241/1997, o attraverso gli strumenti dipagamento elettronici resi disponibili dalComune o attraverso la piattaforma di cuiall’articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005o utilizzando le altre modalità previste dallostesso codice.L’attestazione del pagamento del diritto a mezzo di

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6 - La riscossione coattiva dell’imposta e del dirittosi effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e68 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successivemodificazioni. Il ruolo deve essere formato e resoesecutivo entro il 31 dicembre del secondo annosuccessivo a quello in cui l’avviso di accertamentoo di rettifica e` stato notificato secondo leistruzioni di cui al Decreto del Ministero delleFinanze 28 dicembre 1989 e successivemodificazioni. Nel caso di sospensione dellariscossione il ruolo e` formato e reso esecutivoentro il 31 dicembre dell’anno successivo a quellodi scadenza del periodo di sospensione.Si applica l’art. 2752, comma IV, del Codice Civile.

7 - Entro il termine di due anni decorrente dalgiorno nel quale e` stato effettuato il pagamentodell’imposta sulla pubblicita` e del diritto sullepubbliche affissioni, oppure da quello in cui e`stato definitivamente accertato il diritto alrimborso, il contribuente puo` chiedere larestituzione di somme versate e non dovutemediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5,D.P.R. n. 642/72). Il Comune provvede alrimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

conto corrente postale e` allegata alla commissioneper l’affissione dei manifesti. Per il pagamento direttol’Ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario.6 – Per gli avvisi di accertamento emessi fino al31/12/2019 la riscossione coattiva dell’imposta e deldiritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successivemodificazioni. Il ruolo deve essere formato e resoesecutivo entro il 31 dicembre del secondo annosuccessivo a quello in cui l’avviso di accertamento odi rettifica e` stato notificato secondo le istruzioni dicui al Decreto del Ministero delle Finanze 28dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel casodi sospensione della riscossione il ruolo e` formato ereso esecutivo entro il 31 dicembre dell’annosuccessivo a quello di scadenza del periodo disospensione.Si applica l’art. 2752, comma IV, del Codice Civile.6 bis - Per gli avvisi di accertamento esecutiviemessi a decorrere dal 01/01/2020 la riscossionecoattiva è effettuata tramite Agenzia delle entrate- Riscossione secondo le modalità indicate dallalegge legge 27 dicembre 2019 n. 160 nonché inbase al regolamento per la riscossione coattivadelle entrate comunali.

7 – ABROGATO

8. Il contribuente può chiedere la restituzionedelle somme versate a titolo di imposta comunalesulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissionientro 5 anni dal giorno del versamento ovvero daquello in cui è stato accertato il diritto allarestituzione. Il Comune provvede ad effettuare ilrimborso entro 180 giorni dalla data dipresentazione dell’istanza.8 bis - Il contribuente che versi in situazione ditemporanea ed obiettiva difficoltà, concomunicazione all’Ufficio Entrate e Tributi puòchiedere la rateizzazione del pagamento dellesomme risultanti dagli avvisi di accertamentoesecutivi secondo le condizioni e le modalitàstabilite nel regolamento per la riscossionecoattiva delle entrate comunali applicabile agliatti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 aisensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

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ART. 34

Sanzioni tributarie

1 - Per l’omessa, tardiva o infedele presentazionedella dichiarazione di cui all’art. 22 del presenteregolamento, si applica oltre al pagamentodell’imposta o del diritto dovuti, una soprattassapari all’ammontare dell’imposta o del diritto evasi.2 - Per l’omesso o tardivo pagamento dell’impostao delle singole rate di esso o del diritto e` dovuta,indipendentemente da quella di cui al comma I,una soprattassa pari al 20% dell’imposta o deldiritto il cui pagamento e` stato omesso oritardato.3 - Le soprattasse previste dai precedenti commisono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e`prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre30 giorni dalla data in cui avrebbero dovutoessere effettuati, ovvero alla meta` se ilpagamento viene eseguito entro 60 giorni dallanotifica dell’avviso di accertamento

ART. 35

Interessi

1 - Sulle somme dovute e non corrisposte neitermini ordinari prescritti per l’imposta sullapubblicita`, per il diritto sulle pubbliche affissioni eper le relative soprattasse i applicano interessi dimora nella misura del 7% per ogni semestrecompiuto, a decorrere dal giorno nel quale dettesomme sono divenute esigibili e fino a quellodell’effettuato pagamento.2 - Interessi della stessa misura prevista dalcomma precedente spettano al contribuente per lesomme ad esso dovute a qualsiasi titolo, adecorrere dalla data dell’eseguito pagamento.

ART. 34

Sanzioni tributarie

1 – ABROGATO

2 - ABROGATO

3 - ABROGATO

4. Le sanzioni tributarie sono applicate nellemisure, nei termini e con le modalità stabilitedall’art. 23 del D.Lgs. 507/1993 e successivemodificazioni e dall’art. 1, comma 792 della legge27 dicembre 2019 n. 160.

ART. 35

Interessi

1 – ABROGATO

2 – ABROGATO

3. Sulle somme dovute a seguito di violazionicontestate in merito all’imposta sulla pubblicità eal diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gliinteressi moratori pari al tasso legale a cui sisomma 0,25. Gli interessi sono calcolati conmaturazione giorno per giorno con decorrenzadal giorno in cui sono divenuti esigibili.3 bis - Interessi nella stessa misura prevista dalcomma precedente spettano al contribuente perle somme ad esso dovute a decorrere dalla data

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ART. 36

Sanzioni amministrative

Per le violazioni della legge o del presenteregolamento si applicano le disposizioni contenutenell’art. 24 del D. Lgs. 507/93.

dell’eseguito versamento.

ART. 36

Sanzioni amministrative

Per le violazioni della legge o del presenteregolamento si applicano le disposizioni contenutenell’art. 24 del D. Lgs. 507/93, nonché nell’art. 1,comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

G) di modificare il vigente regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazionedi spazi ed aree pubbliche come indicato nella tabella sottostante:

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO

Articolo 33 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo dicanone e delle relative sanzioni non pagate allescadenze stabilite è effettuata coattivamentemediante ruolo coattivo di cui al D.P.R.29.09.1973 n. 602.

Articolo 35 - Sanzioni 1. Nel caso venga omesso il pagamento del cano-ne entro i termini previsti, il Funzionario responsa-bile sollecita l'interessato ad effettuare il versa-mento, assegnandogli un termine di 20 giorni, de-corso inutilmente il quale provvede a pronunciarela decadenza della concessione, addebitando lespese sostenute. Il sollecito indica le somme daversare con addebito delle spese di notifica e con-tiene l’avvertenza che in caso di inadempimento siapplicherà la sanzione per l’omesso versamentopari ad un decimo del canone dovuto e comunquenon inferiore a € 10,00, oltre agli interessi moratoricalcolati al tasso legale. 2. Le violazioni delle norme del presente Regola-mento sono punite con l'applicazione di una san-zione amministrativa da €. 50 a €. 300, con

Articolo 33 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo dicanone e delle relative sanzioni non pagate allescadenze stabilite contenute in atti emessi fino al31/12/2019 è effettuata coattivamente mediante ruolocoattivo di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602.

2. La riscossione delle somme dovute a titolo dicanone e delle relative sanzioni non pagate allescadenze stabilite contenute in atti emessi adecorrere dal 01/01/2020 è effettuata tramiteAgenzia delle entrate - Riscossione secondo lemodalità indicate dalla legge 27 dicembre 2019 n.160 nonché in base al regolamento per lariscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 35 - Sanzioni 1. Nel caso venga omesso il pagamento del canoneentro i termini previsti, il Funzionario responsabilesollecita l'interessato ad effettuare il versamento, as-segnandogli un termine di 20 giorni, decorso inutil-mente il quale provvede a pronunciare la decadenzadella concessione, addebitando le spese sostenute. Ilsollecito indica le somme da versare con addebitodelle spese di notifica e contiene l’avvertenza che incaso di inadempimento si applicherà la sanzione perl’omesso versamento pari ad un decimo del canonedovuto e comunque non inferiore a € 10,00, oltre agliinteressi moratori calcolati al tasso legale. 2. Le violazioni delle norme del presente Regolamen-to sono punite con l'applicazione di una sanzioneamministrativa da €. 50 a €. 300, con l'osservanzadelle disposizioni previste dalla legge 24 novembre

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l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione perquanto stabilito dai commi successivi.3. Alle occupazioni abusive ai sensi dell'art. 4, ri-sultanti da specifico verbale redatto dalla PoliziaMunicipale, oltre alla sanzione prevista dal com-ma 2 si applica un’indennità pari al canone dovutoper le analoghe occupazioni regolarmente autoriz-zate di pari superficie maggiorato del 20%. Si ap-plica altresì una sanzione amministrativa in misu-ra pari all’ammontare dell’indennità applicata.4. In caso di occupazione difforme da quanto sta-bilito nella concessione di suolo pubblico, risultan-te da specifico verbale redatto dalla Polizia Muni-cipale, oltre alla sanzione prevista dal comma 2 siapplica un’indennità pari al canone dovuto per leanaloghe occupazioni regolarmente autorizzate dipari superficie maggiorato del 10%. Si applica al-tresì una sanzione amministrativa in misura pariall’ammontare dell’indennità applicata.4bis. Sull’indennità di cui ai commi 3 e 4 sono ap-plicati gli interessi legali a decorrere dal giornodell’accertamento della violazione per le occupa-zioni abusive permanenti e dal giorno dal quale sipresumono effettuate per le occupazioni abusivetemporanee. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4sono ridotte ad un terzo qualora il pagamentodell’avviso di contestazione con contestuale irro-gazione delle sanzioni, comprensivo dell’indenni-tà, degli interessi e della sanzione, venga effettua-to entro il termine di 60 giorni dalla notificazione. 5. Sulle somme dovute a titolo di canone versatein ritardo, nonché in caso di omesso o parzialeversamento del canone sono dovuti gli interessimoratori calcolati al tasso legale. Viene inoltre ir-rogata la sanzione amministrativa pari ad un deci-mo del canone dovuto, e comunque non inferiorea €. 10. A tal fine il Funzionario responsabile notifi-ca apposito avviso di accertamento comprensivodel canone dovuto, della sanzione, degli interessimoratori e delle spese di notifica, entro 5 anni dal-la scadenza dell’obbligazione avente ad oggetto ilpagamento del canone. Il concessionario dovràeffettuare il pagamento entro 60 giorni dalla notifi-ca dell’avviso. 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ap-plicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzio-ne della sospensione dell'attività, come previstadalle vigenti disposizioni.

1981, n. 689, fatta eccezione per quanto stabilito daicommi successivi.3. Alle occupazioni abusive ai sensi dell'art. 4, risul-tanti da specifico verbale redatto dalla Polizia Munici-pale, oltre alla sanzione prevista dal comma 2 si ap-plica un’indennità pari al canone dovuto per le analo-ghe occupazioni regolarmente autorizzate di pari su-perficie maggiorato del 20%. Si applica altresì unasanzione amministrativa in misura pari all’ammontaredell’indennità applicata.4. In caso di occupazione difforme da quanto stabilitonella concessione di suolo pubblico, risultante daspecifico verbale redatto dalla Polizia Municipale, ol-tre alla sanzione prevista dal comma 2 si applicaun’indennità pari al canone dovuto per le analogheoccupazioni regolarmente autorizzate di pari superfi-cie maggiorato del 10%. Si applica altresì una san-zione amministrativa in misura pari all’ammontaredell’indennità applicata.4bis. Sull’indennità di cui ai commi 3 e 4 sono appli-cati gli interessi legali a decorrere dal giornodell’accertamento della violazione per le occupazioniabusive permanenti e dal giorno dal quale si presu-mono effettuate per le occupazioni abusive tempora-nee. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte adun terzo qualora il pagamento dell’avviso di contesta-zione con contestuale irrogazione delle sanzioni,comprensivo dell’indennità, degli interessi e dellasanzione, emesso in ottemperanza alle disposizio-ni di cui all’art. 1 comma 792 della legge 27 di-cembre 2019 n. 160, venga effettuato entro il termi-ne di 60 giorni dalla notificazione. 5. Sulle somme dovute a titolo di canone versate inritardo, nonché in caso di omesso o parziale versa-mento del canone sono dovuti gli interessi moratoricalcolati al tasso legale. Viene inoltre irrogata la san-zione amministrativa pari ad un decimo del canonedovuto, e comunque non inferiore a €. 10. A tal fine ilFunzionario responsabile notifica apposito avviso diaccertamento esecutivo ai sensi della legge 27 di-cembre 2019 n. 160 comprensivo del canone dovu-to, della sanzione, degli interessi moratori e dellespese di notifica, entro 5 anni dalla scadenzadell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento delcanone. Il concessionario dovrà effettuare il paga-mento entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono appli-cate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzionedella sospensione dell'attività, come prevista dalle vi-genti disposizioni.7. Le sanzioni e le indennità di cui ai commi pre-cedenti, fatta eccezione per quelle relative allaviolazione del Codice della Strada, sono irrogatemediante accertamento esecutivo di cui all’art. 1,comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

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ART. 49 bis – Sanzioni

1. Nel caso venga omesso il pagamento delcanone entro il termine previsto annualmente condelibera di Giunta comunale, il Funzionarioresponsabile sollecita l’interessato ad effettuare ilversamento, assegnandogli un termine di 20giorni. Il sollecito indica le somme da versare conaddebito delle spese di notifica e contienel’avvertenza che in caso di inadempimento siapplicherà la sanzione per l’omesso versamentopari ad un decimo del canone dovuto e comunquenon inferiore a € 10,00, oltre agli interessi moratoricalcolati al tasso legale.2. Sulle somme dovute a titolo di canone versatein ritardo, nonché in caso di omesso o parzialeversamento del canone sono dovuti gli interessimoratori calcolati al tasso legale. Viene inoltreirrogata la sanzione amministrativa pari ad undecimo del canone dovuto, e comunque noninferiore a € 10. A tal fine il Funzionarioresponsabile notifica apposito avviso diaccertamento comprensivo del canone dovuto,della sanzione, degli interessi moratori e dellespese di notifica, entro 5 anni dalla scadenzadell’obbligazione avente ad oggetto il pagamentodel canone. Il concessionario dovrà effettuare ilpagamento entro 60 giorni dalla notificadell’avviso.

3. In caso di tardiva regolarizzazione dei passicarrabili di cui all’art. 38, comma 2 lettera a) èdovuto il canone per le annualità pregresse conl’applicazione della sanzione pari a 1/10 delcanone dovuto e comunque non inferiore a € 10 edegli interessi moratori calcolati al tasso legale. Atal fine il Funzionario responsabile notificaapposito avviso di accertamento comprensivo delcanone dovuto, della sanzione, degli interessimoratori e delle spese di notifica, entro 5 annidalla scadenza dell’obbligazione avente adoggetto il pagamento del canone. Ilconcessionario dovrà effettuare il pagamento

8. Il contribuente che versi in situazione ditemporanea ed obiettiva difficoltà, concomunicazione all’Ufficio Entrate e Tributi puòchiedere la rateizzazione del pagamento dellesomme risultanti dagli accertamenti esecutivisecondo le condizioni e le modalità stabilite nelregolamento per la riscossione coattiva delleentrate comunali applicabile agli atti emessi adecorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi della legge27 dicembre 2019 n. 160.

ART. 49 bis – Sanzioni

1. Nel caso venga omesso il pagamento del canoneentro il termine previsto annualmente con delibera diGiunta comunale, il Funzionario responsabilesollecita l’interessato ad effettuare il versamento,assegnandogli un termine di 20 giorni. Il sollecitoindica le somme da versare con addebito delle spesedi notifica e contiene l’avvertenza che in caso diinadempimento si applicherà la sanzione perl’omesso versamento pari ad un decimo del canonedovuto e comunque non inferiore a € 10,00, oltre agliinteressi moratori calcolati al tasso legale.2. Sulle somme dovute a titolo di canone versate inritardo, nonché in caso di omesso o parzialeversamento del canone sono dovuti gli interessimoratori calcolati al tasso legale. Viene inoltreirrogata la sanzione amministrativa pari ad un decimodel canone dovuto, e comunque non inferiore a € 10.A tal fine il Funzionario responsabile notifica appositoavviso di accertamento esecutivo ai sensi dellalegge 27 dicembre 2019 n. 160 comprensivo delcanone dovuto, della sanzione, degli interessimoratori e delle spese di notifica, entro 5 anni dallascadenza dell’obbligazione avente ad oggetto ilpagamento del canone. Il concessionario dovràeffettuare il pagamento entro 60 giorni dalla notificadell’avviso.

3. In caso di tardiva regolarizzazione dei passicarrabili di cui all’art. 38, comma 2 lettera a) è dovutoil canone per le annualità pregresse conl’applicazione della sanzione pari a 1/10 del canonedovuto e comunque non inferiore a € 10 e degliinteressi moratori calcolati al tasso legale. A tal fine ilFunzionario responsabile notifica apposito avviso diaccertamento esecutivo ai sensi della legge 27dicembre 2019 n. 160 comprensivo del canonedovuto, della sanzione, degli interessi moratori edelle spese di notifica, entro 5 anni dalla scadenzadell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento delcanone. Il concessionario dovrà effettuare ilpagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso.

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 30/09/2020

entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. 4. Il contribuente che versi in situazione di

temporanea ed obiettiva difficoltà, concomunicazione all’Ufficio Entrate e Tributi puòchiedere la rateizzazione del pagamento dellesomme risultanti dagli accertamenti esecutivisecondo le condizioni e le modalità stabilite nelregolamento per la riscossione coattiva delleentrate comunali applicabile agli atti emessi adecorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi della legge27 dicembre 2019 n. 160.

H) di dare atto che:

- il regolamento comunale per la disciplina della Tasi approvato con delibera di consiglio comunale n. 37 del 15/04/2014 e successive modificazioni, il regolamento comunale per la disciplina della Tari approvato con delibera di consiglio comunale n. 40 del 15/04/2014 e successive modificazioni, il regolamento comunale per la disciplina dell’Imu di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 approvato con delibera di consiglio comunale n. 6 del 30/01/2020, il regolamento comunale per la disciplina dell’Imu di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 approvato con delibera di consiglio comunale n. 35 del 15/04/2014 e successive modificazioni, il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di consiglio comunale n. 178 del 29/09/1995 e successive modificazioni, e il regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di consiglio comunale n. 172 del 21/12/1998 e successive modificazioni verranno pertanto integrati a seguito delle modifiche di cui sopra;

- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;

- si provvederà ai sensi dell’art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. n. 201/2011, e dell’art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la presente deliberazione,con voti FAVOREVOLI 11 , CONTRARI 4 (Cotti, Accorsi e Vanelli del Gruppo “Democratico”;Mazzoli del Gruppo “Civica”), PRESENTI E VOTANTI N. 15 COMPONENTI, resi in forma palese,viene dichiarata immediatamente eseguibile, considerando che le modifiche entrano in vigore dal1° gennaio 2020.

Allegati:- Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali (“Allegato A”);- Mozione d’ordine presentata dal consigliere Mazzoli – Gruppo “Civica” (“Allegato B”).

Page 25: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL ......193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 01/12/2016; - l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina
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