Nuova norma per gli idranti antincendio · pressione di prova della rete, nella fase di collaudo...

12
Anno 5 Nr. 7 24 Novembre 2014 Nuova norma per gli idranti antincendio L’Ente di Unificazione Italiano ha recentemente pubblicato la revisione 2014 della norma tecnica UNI 10779 "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - progettazione, installazione ed esercizio" avente per oggetto i requisiti prestazionali minimi per la progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all’alimentazione di apparecchi di erogazione antincendio. Senza alcuna pretesa di completezza e di esaustività, si riportano di seguito le principali novità introdotte nella nuova edizione. Le reti di idranti vengono distinte in due tipologie: - “reti di idranti ordinarie” permanentemente in pressione d’acqua, destinate alla protezione di attività ubicate all’interno di edifici (fabbricati e/o aree al chiuso); - “reti di idranti all’aperto”, destinate alla protezione di attività ubicate all’aperto (campeggi, depositi, ecc.) che possono essere realizzate con reti di tubazioni permanentemente in pressione d’acqua o con reti di tubazioni a secco, in conformità alla nuova norma UNI/TS 11559. Per entrambe le tipologie sono previsti i livelli di pericolosità (1, 2 e 3) e di prestazione (normale e elevata), opportunamente dettagliati nell’appendice B della norma, che da carattere “informativo”, torna ad essere di tipo “normativo”. Le “reti di idranti ordinarie” sono a loro volta suddivise in due In questo numero Quesito Il cartello dello sgancio elettrico di emergenza Quesito Distanza dell'attacco VVF Quesito Condominio fuori norma Quesito Apertura di aerazione Quesito Caldaia a pellets Quesito Reazione al fuoco negli asili Quesito Gestione antincendio negli asili Quesito New entry Quesito Requisiti dei formatori dei corsi di aggiornamento antincendio

Transcript of Nuova norma per gli idranti antincendio · pressione di prova della rete, nella fase di collaudo...

Anno 5 Nr. 7 24 Novembre 2014

Nuova norma per gli idranti antincendio

L’Ente di Unificazione Italiano ha recentemente pubblicato la revisione 2014 della norma tecnica UNI 10779 "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - progettazione, installazione ed esercizio" avente per oggetto i requisiti prestazionali minimi per la progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all’alimentazione di apparecchi di erogazione antincendio. Senza alcuna pretesa di completezza e di esaustività, si riportano di seguito le principali novità introdotte nella nuova edizione. Le reti di idranti vengono distinte in due tipologie:

- “reti di idranti ordinarie” permanentemente in pressione d’acqua, destinate alla protezione di attività ubicate all’interno di edifici (fabbricati e/o aree al chiuso);

- “reti di idranti all’aperto”, destinate alla protezione di attività ubicate all’aperto (campeggi, depositi, ecc.) che possono essere realizzate con reti di tubazioni permanentemente in pressione d’acqua o con reti di tubazioni a secco, in conformità alla nuova norma UNI/TS 11559.

Per entrambe le tipologie sono previsti i livelli di pericolosità (1, 2 e 3) e di prestazione (normale e elevata), opportunamente dettagliati nell’appendice B della norma, che da carattere “informativo”, torna ad essere di tipo “normativo”. Le “reti di idranti ordinarie” sono a loro volta suddivise in due

In questo numero

Quesito Il cartello dello sgancio elettrico di emergenza

Quesito Distanza dell'attacco VVF

Quesito Condominio fuori norma

Quesito Apertura di aerazione

Quesito Caldaia a pellets

Quesito Reazione al fuoco negli asili

Quesito Gestione antincendio negli asili

Quesito New entry

Quesito Requisiti dei formatori dei corsi di aggiornamento antincendio

2

tipologie di protezione:

- Protezione interna (mediante l’installazione di idranti a muro e/o naspi).

- Protezione esterna (mediante l’installazione di idranti a colonna soprasuolo e/o idranti sottosuolo).

Per la protezione interna vengono meglio specificati i concetti di:

- “distanza geometrica”, corrispondente alla distanza tra ogni punto dell’area protetta e l’apparecchiatura di erogazione, fissata in massimo 20 m sia per gli idranti a muro che per i naspi;

- “raggiungibilità con il getto d’acqua” di ogni punto dell’area protetta, che dovrà essere ottenuta applicando la cosiddetta regola del “filo teso”, considerando cioè il reale stendimento ed il reale percorso della manichetta o tubazione (in pressione), in funzione degli ostacoli fissi presenti nell’area.

Ai fini della raggiungibilità sopra citata, viene consentito l’impiego di manichette fino a 25 m, per gli idranti a muro e di tubazioni semirigide fino a 30 m, per i naspi. Per la protezione esterna resta invariata la distanza massima di 60 m tra gli idranti a colonna soprasuolo e/o idranti sottosuolo, ma viene espressamente richiesto il mantenimento di uno spazio libero, privo di ingombri, da definirsi a cura del progettista, per consentire il regolare utilizzo dell’apparecchiatura. Il requisito generale di “raggiungibilità di ogni punto dell’area protetta”, richiesto per qualsiasi tipologia di rete di idranti prevista a progetto, dovrà essere garantito da almeno un apparecchio erogatore, tenendo conto del getto d’acqua ottenuto con quel dispositivo, che dovrà essere adeguatamente valutato e considerato dal progettista per una corretta disposizione delle apparecchiature. Le “reti di idranti all’aperto” sono a loro volta suddivise in due tipologie di protezione:

- di capacità ordinaria (mediante l’installazione di idranti a muro e/o naspi, con almeno un idrante soprasuolo o sottosuolo dedicato al rifornimento dei mezzi di soccorso dei VVF).

- di grande capacità (mediante l’installazione di idranti a colonna soprasuolo e/o idranti sottosuolo).

Per le reti di idranti all’aperto, è previsto che ciascun apparecchio erogatore sia raggiungibile da qualunque punto dell’attività interessata dal pericolo di incendio, con percorsi reali non maggiori di:

- 45 m per gli idranti a colonna soprasuolo e/o gli idranti sottosuolo;

- 30 m per gli idranti a muro e/o i naspi. La nuova edizione della norma UNI 10779 contiene inoltre ulteriori importanti novità, tra le quali:

- i criteri di dimensionamento dei sostegni, in caso di verifica analitica, per ciascuno dei quali deve essere considerato un carico pari a cinque volte il peso della relativa tubazione, piena d’acqua, con l’aggiunta di un carico accidentale di 120 kg;

Formazione e informazione

www.pro-fire.org

3

- la definizione del diametro minimo dell’attacco di mandata per autopompa e del numero minimo di attacchi DN 70 da prevedere in funzione della tipologia di rete di idranti nella quale viene installato il dispositivo, nonché il relativo criterio di posa;

- la limitazione della pressione massima di esercizio, misurata al punto di connessione degli idranti a muro (pari a 0,7 MPa) e/o dei naspi (pari a 1,0 MPa) e le condizioni di posa degli eventuali riduttori di pressione;

- la possibilità di considerare, nel calcolo idraulico delle reti chiuse ad anello, tutte le tubazioni percorribili dal flusso dell’acqua;

- l’innalzamento a 1,5 MPa del valore minimo della pressione di prova della rete, nella fase di collaudo idrostatico dell’impianto;

Da ultimo si segnala che nella nuova versione della norma è stato eliminato l’obbligo di realizzare l’alimentazione idrica almeno di tipo singolo superiore, ai sensi della norma UNI EN 12845, per le reti di idranti nelle aree con livello di pericolosità 3. In assenza di specifiche disposizioni normative, resta pertanto a carico del progettista l’analisi e la scelta responsabile del tipo di alimentazione idrica da realizzare in funzione delle caratteristiche di sicurezza ed affidabilità della protezione, richieste dal livello di pericolosità stabilito. La vigente norma UNI 10779, infine, come già previsto in altre norme di recente emanazione, richiede che nella relazione di progetto sia affermata la conformità dell’impianto ai requisiti normativi oppure che siano evidenziati e motivati gli eventuali scostamenti. In linea con l’attuale tendenza normativa verso un approccio sempre più a carattere prestazionale che non prescrittivo, la nuova norma UNI 10779 valorizza ulteriormente la figura del progettista, richiamandolo ad un livello di professionalità e competenza che siano all’altezza delle decisioni e delle responsabilità assunte, sulle quali sarà sempre più tenuto a rendere conto.

Giorgio Bonansea Progettista – esperto impianti antincendio

Quesito 14 Novembre 2014

Il cartello dello sgancio elettrico di emergenza Domanda Buongiorno, chiedo per cortesia se è possibile determinare il tipo di cartello con relativa scritta oltre che ai riferimenti delle normative tecniche, DPR 151/2011, ecc., da applicare fuori dal pulsante per lo sgancio in una attività 65 (Locali di spettacolo e di trattenimento) necessario per i VVF. Trattasi del tipico pulsante sotto vetro utilizzato, con spia verde, il quale agisce sull'interruttore automatico generale di tutto il teatro mettendo fuori tensione l'impianto ai fini della sicurezza antincendio. La domanda scaturisce dopo che ognuno dice la propria sia sul pittogramma da utilizzare che sulla scritta indicatrice che tale cartello riporta. L'unico argomento concorde tra gli interpellati è il colore rosso con scritta bianca. Risposta Ai sensi del punto 3.5 dell’allegato XXV al D.Lgs. 81/2008 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici - le caratteristiche intrinseche dei cartelli per le attrezzature antincendio devono essere: - forma quadrata o rettangolare; - pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). Ad opinione dello scrivente non è strettamente necessario utilizzare un pictogramma, ma è sufficiente e soprattutto necessario indicare chiaramente l’azione effettivamente attuabile con il pulsante. La scritta può quindi essere, nel caso specifico: “SGANCIO GENERALE ELETTRICO”; occorrerà verificare in tal senso che il pulsante sia effettivamente in grado di disalimentare l’intera struttura di pubblico spettacolo. In ogni caso un dispositivo di sgancio dovrebbe recare la precisa indicazione delle linee o dei settori che vengono disalimentati con l’attuazione dell’interruttore. Mario Abate UIL PA Vigili del Fuoco

Quesito 7 Novembre 2014

Distanza dell'attacco VVF Domanda Esiste una distanza massima ammissibile tra il punto di attacco autopompa VVF dell'impianto idrico antincendio ed il punto di accostamento dei mezzi dei vigili del fuoco? Risposta L’attacco autopompa VVF è un attacco in mandata utile per mettere in pressione l’impianto idrico antincendio tramite una autopompa VVF, in caso di necessità. Tale attacco in genere è posto all’esterno dell’edificio protetto, in prossimità dello stesso, in luogo visibile, raggiungibile e perfettamente segnalato. L’attacco VVF deve quindi essere posizionato in un luogo dove l’autopompa VVF possa avvicinarsi; in alternativa i VVF dovranno realizzare uno stendimento con manichetta per collegare l’attacco stesso con l’autopompa. La distanza ammissibile dell’attacco VVF è quindi legata alla possibilità di effettuare il suddetto collegamento; una distanza superiore a 20-25m non dovrebbe essere superata. Mario Abate UIL PA Vigili del Fuoco

Quesito 5 Novembre 2014

Condominio fuori norma Domanda Un fabbricato condominiale è dotato di una centrale termica per il riscaldamento degli ambienti con potenzialità globale kW 348 alimentata a gas metano ed un'autorimessa suddivisa in box auto con una superficie in pianta di mq. 1.200, ambedue le attività sono sprovviste di certificato di prevenzione incendi. La centrale termica è conforme al dettato del DM 12.04.1996, mentre l'autorimessa presenta delle difformità rispetto al DM 01.02.1986. Chiedo cortesemente se è possibile presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco una SCIA antincendio solo per la centrale termica o è necessario presentare contemporaneamente la SCIA anche per l'autorimessa? Risposta Ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 20 del D.Lgs. 139/2006 la omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi rappresenta una violazione sanzionata contravvenzionalmente. Può essere opportuno procedere alla segnalazione al Comando almeno per la centrale termica già a norma, cominciando a sanare almeno una delle due situazioni irregolari. Immediatamente dopo occorrerà far seguire adeguamenti e SCIA antincendio per l’autorimessa. Mario Abate UIL PA Vigili del Fuoco

Quesito 3 Novembre 2014

Apertura di aerazione Domanda Aerazione permanente vano scala in edifici civili esistenti. In relazione al DM 16.05.1987 n. 246, nel caso di edifici esistenti, non rientrando nel campo di applicazione (punto 1.1) in quanto edificio non soggetto a "modifiche sostanziali" e nemmeno del punto 8 (norme transitorie), chiedo se sia effettivamente obbligatorio realizzare una apertura permanente nel vano scala (sia per edifici sopra i 12 m, ma non soggetti, che per quelli oltre i 24 m e quindi soggetti al controllo di prevenzione incendi). Risposta L’aerazione nel vano scala è prescritta esclusivamente per gli edifici di nuova costruzione, o sottoposti a modifiche sostanziali per la prevenzione incendi, dal citato DM n. 246/1987. Pertanto non è un adempimento obbligatorio per gli edifici esistenti. Tuttavia, la possibilità di consentire, in un edificio, il rapido smaltimento dei fumi che dovessero invadere, a causa di un principio di incendio, il vano scala, costituisce una misura di sicurezza estremamente importante. In considerazione della relativa “facilità tecnica” a realizzare questo utilissimo sistema antincendio, può verificarsi che l’apertura di aerazione in sommità del vano scala sia comunque prescritta dai VVF, a seguito di specifiche valutazioni di sicurezza inerenti l’edificio. Mario Abate UIL PA Vigili del Fuoco

Quesito 29 Ottobre 2014

Caldaia a pellets Domanda Dovendo predisporre una pratica VVF in variante per un locale centrale termica a sevizio di una falegnameria avremmo la necessità di alcuni chiarimenti in merito. Nella centrale termica sono presenti tre caldaie: una funzionante a gas metano da 433 kW e le altre due a gasolio da 697 kW e da 35 kW. Quelle a gasolio verranno sostituite con una caldaia a pellets con bruciatore pilota a gas metano maggiore di 116 kW. La nostre domande sono le seguenti: - è possibile la coesistenza nello stesso locale delle due caldaie una a gas e l'altra a pellets? - per l’analisi dell’attività bisognerà trattare il D.M. 28.05.2005 normativa sulle centrali termiche a gasolio (trattandosi di caldaia a legna) o visto che il bruciatore pilota è a gas bisognerà seguire il DM 12.04.1996? - nel caso in cui si debba analizzare il DM 12.04.1996 riferito al gas bisognerà prendere in considerazione la potenzialità del bruciatore o quella della caldaia? Risposta E’ possibile predisporre un progetto di prevenzione incendi prevedendo la coesistenza delle caldaie a pellets ed a gas, adeguando il locale ai rischi derivanti dai diversi tipi di combustibile. Dovrà essere rispettato sia il DM 12.04.1996, per l’impianto a gas, sia i generali criteri di prevenzione incendi per le caldaie a combustibile solido, al momento non normate da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi. La potenzialità da considerare è quella della caldaia. A cura del servizio di informazione tecnica FTA

Quesito 17 Ottobre 2014

Reazione al fuoco negli asili Domanda Non mi è chiaro quali siano le caratteristiche di reazione al fuoco per un asilo esistente con 50 bambini. Mi sembra che per gli asili esistenti occorra rispettare il punto 3.3 del DM 16.07.2010, ma il richiamo al successivo punto 13.5.2 consente di mantenere in essere i materiali già installati? Per le poltrone – mobili imottiti – cosa occorre fare? Entro quando occorre mettere a norma gli arredi? Risposta In linea di principio i materiali caratterizzati da reazione al fuoco negli sili nido devono rispettare le caratteristiche previste al punto 3.3 della norma. Per gli asili nido esistenti, ai sensi del punto 13.5.2, “ È consentito mantenere, fino alla loro sostituzione, i rivestimenti a pavimento di classe di reazione al fuoco superiore a quella prevista nelle tabelle di cui al punto 3.3, a condizione che siano posati su supporto incombustibile.“ Quindi negli asili esistenti, con oltre 30 persone presenti, possono essere provvisoriamente mantenuti solo i rivestimenti esistenti a pavimento se posati su un supporto a pavimento incombustibile (cemento, piastrelle, ecc.). Al momento della eventuale sostituzione occorrerà utilizzare materiali conformi al punto 3.3. Per gli altri tipi di materiali caratterizzati da reazione al fuoco occorrrà adeguarsi al disposto del citato punto 3.3. della norma. Le poltrone caratterizzate da imbottiti dovranno essere in classe 1IM. Gli asili esistenti dovranno completare l’adeguamento dei materiali caratterizzati da reazione al fuoco entro la data del 07.10.2016. Mario Abate UIL PA Vigili del Fuoco

Quesito 29 Settembre 2014

Requisiti dei formatori dei corsi di aggiornamento antincendio Domanda La normativa inerente i corsi di formazione per gli addetti all’antincendio D.M. 10 marzo 1998 e Dip. VV.F. circ. 23 febbraio 2011 n.12653 lasciano molti punti in sospeso pertanto vorremo chiarimenti in merito: 1 - Ogni quanti anni è obbligatorio provvedere all’aggiornamento degli addetti alla squadra antincendio; 2 - Se il formatore docente per la prima formazione rischio medio o alto deve possedere qualche requisito minimo di legge per poter fare formazione; (esempio il corso 818 oppure basta dimostrare la conoscenza in materia); 3 - Se il formatore docente per l’aggiornamento antincendio a rischio medio o alto deve possedere qualche requisito minimo di legge per poter fare formazione (esempio corso 818 oppure basta dimostrare la conoscenza in materia) . Risposta Ad oggi non è ancora normativamente specificata la periodicità dell’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio. Parimenti non sono specificati requisiti prescrittivi per il formatore, anche dei corsi di aggiornamento, al quale è richiesto solo di possedere “esperienza specifica nella materia”. Tale carenza normativa fa si che oggi nel settore operino figure non sempre opportunamente qualificate. Mario Abate UIL PA Vigili del Fuoco

Quesito 24 Settembre 2014

New entry Domanda Quali sono le attività che in base al DPR 151/2011 rientrano ora fra quelle sottoposte ai controlli amministrativi dei vigili del fuoco, le cosiddette “new entry”, prima non ricomprese dall’elenco allegato al DM 16.02.1982? Risposta Le attività “new entry” dell’elenco allegato al DPR 151/2011 sono: - attività n. 55: attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq; - attività n. 66: strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone; - attività n. 67: asili nido con oltre 30 persone presenti; - attività n. 68: strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq (dunque non solo ospedali e case di cura ma anche, ad esempio, ambulatori); - attività n. 73: edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (ad esempio uffici + attività commerciali); - attività n. 75: autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq (non solo stabilimenti di produzione di mezzi rotabili, ma anche depositi); - attività n. 71: aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; - attività n. 72: edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’allegato; - attività n. 78: aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; - attività n. 79: interporti con superficie superiore a 20.000 mq; - attività n. 80: gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m; - attività n. 18: esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. A cura del servizio di informazione tecnica FTA

Quesito 15 Settembre 2014

Requisiti dei formatori dei corsi di aggiornamento antincendio Domanda La normativa inerente i corsi di formazione per gli addetti all’antincendio D.M. 10 marzo 1998 e Dip. VV.F. circ. 23 febbraio 2011 n.12653 lasciano molti punti in sospeso pertanto vorremo chiarimenti in merito: 1 - Ogni quanti anni è obbligatorio provvedere all’aggiornamento degli addetti alla squadra antincendio; 2 - Se il formatore docente per la prima formazione rischio medio o alto deve possedere qualche requisito minimo di legge per poter fare formazione; (esempio il corso 818 oppure basta dimostrare la conoscenza in materia); 3 - Se il formatore docente per l’aggiornamento antincendio a rischio medio o alto deve possedere qualche requisito minimo di legge per poter fare formazione (esempio corso 818 oppure basta dimostrare la conoscenza in materia) . Risposta Ad oggi non è ancora normativamente specificata la periodicità dell’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio. Parimenti non sono specificati requisiti prescrittivi per il formatore, anche dei corsi di aggiornamento, al quale è richiesto solo di possedere “esperienza specifica nella materia”. Tale carenza normativa fa si che oggi nel settore operino figure non sempre opportunamente qualificate. Mario Abate UIL PA Vigili del Fuoco