Numero 9/2013 - KPMG · 2013. 12. 19. · 1 IRES – Aumento della misura della seconda rata 2013:...
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Sintesi delle novità legislative, le interpretazioni
di prassi ministeriale e di giurisprudenza tributaria
più significative del mese di novembre 2013
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1 © 2013 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
Indice PARTE PRIMA
Legislazione
1 IRES – Aumento della misura della seconda rata 2013: differimento della
scadenza al 10 dicembre 2013 – D.L. n. 133 del 30 novembre 2013
(pag.4)
PARTE SECONDA
Prassi
1 IVA – Aumento dell’aliquota ordinaria dal 21 al 22 percento ex art. 11,
comma 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2013, convertito con L. n. 99 del 2013
– Disciplina transitoria – Agenzia delle Entrate, Circolare n. 32/E del
5 novembre 2013 (pag.6)
2 IRES – Contratto di agenzia – Accantonamenti ai fondi per indennità
suppletiva di clientela: regime di deducibilità – Agenzia delle Entrate,
Circolare n. 33/E dell’8 novembre 2013 (pag.7)
3 IRES – Svalutazione delle rimanenze di magazzino valutate a costi
specifici: condizioni di deducibilità – Art. 92 del D.P.R. n. 917 del 1986 –
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 78/E del 12 novembre 2013 (pag.8)
4 ACCERTAMENTO – Abuso del diritto ex art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del
1973 – Inopponibilità degli atti, fatti e negozi elusivi ai fini delle imposte
dirette – Validità ai fini civilistici – Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.
84/E del 27 novembre 2013 (pag.8)
5 IMPOSTA DI REGISTRO – Soppressione a decorrere dall’1 gennaio
2014 delle agevolazioni tributarie relative all’imposta di registro,
ipotecaria e catastale – Portata applicativa – Art. 1 della Tariffa, Parte
Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 10,
comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011 – Interrogazione Parlamentare n.
5-01523 del 27 novembre 2013 (pag.9)
6 ACCERTAMENTO – Correzione degli errori contabili a seguito di
accertamento – Recupero a tassazione di costi dedotti in violazione del
principio di competenza: incremento della perdita dichiarata nell’esercizio
di competenza – Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 87/E del
28 novembre 2013 (pag.10)
PARTE TERZA
Giurisprudenza
1 IVA – Criterio generale di determinazione della base imponibile in base ai
corrispettivi ricevuti – Criterio derogatorio ex art. 80 della Direttiva n.
2006/112/CE del 2006: portata applicativa – Corte di Giustizia Europea,
Sentenze C-621/10 e C-129/11 del 26 aprile 2012 (pag.12)
2 IVA – Diritto alla detrazione – Fatture incomplete – Integrazione
successiva al diniego della detrazione: irrilevanza – Corte di Giustizia
Europea, Sentenza C-271/12 dell’8 maggio 2013 (pag.13)
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3 ABUSO DEL DIRITTO – Incompatibilità logica con violazione del
principio di inerenza – Cassazione, Sentenza n. 24434 del 30 ottobre
2013 (pag.13)
4 IVA – Comunicazione Annuale Dati Iva: funzione informativa – Non
equipollenza alla dichiarazione annuale IVA – Cassazione, Sentenza n.
44433 del 4 novembre 2013 (pag.14)
5 ACCERTAMENTO – Definizione delle sanzioni: irrilevanza ai fini del
riconoscimento della fondatezza della pretesa – Cassazione, Sentenza n.
24906 del 6 novembre 2013 (pag.14)
6 IVA – Rimborso dell’eccedenza IVA in caso di cessazione dell’attività:
termine di prescrizione decennale – Cassazione, Ordinanza n. 25353
dell’11 novembre 2013 (pag.14)
7 IRES – Determinazione del reddito d’impresa – Congruità del compenso
degli amministratori: sindacabilità – Cassazione, Ordinanza n. 25572 del
14 novembre 2013 (pag.15)
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Parte prima Legislazione
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IRES – AUMENTO DELLA MISURA DELLA SECONDA RATA 2013:
DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA AL 10 DICEMBRE 2013 – D.L. N. 133 DEL
30 NOVEMBRE 2013
Il D.L. n. 133 del 30 novembre 2013, in corso di conversione, e il
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 novembre
u.s., introducono innovazioni in materia di acconti dovuti dai soggetti
IRES. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, infatti, la
misura dell’acconto IRES è stata aumentata al 102,5 percento per la
generalità delle imprese e al 130 percento per gli istituti di credito e le
assicurazioni. Tali innovazioni hanno indotto il legislatore a differire il
termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto, fissato
al 10 dicembre 2013.
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Parte seconda Prassi
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IVA – AUMENTO DELL’ALIQUOTA ORDINARIA DAL 21 AL 22 PERCENTO EX
ART. 11, COMMA 1, LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 2013, CONVERTITO CON L.
N. 99 DEL 2013 – DISCIPLINA TRANSITORIA – AGENZIA DELLE ENTRATE,
CIRCOLARE N. 32/E DEL 5 NOVEMBRE 2013
- Premesso che l’art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2013, come
convertito con L. n. 99 del 2013, ha stabilito, a decorrere dall’1 ottobre
2013, l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21 al 22 per cento, ai
fini della corretta applicazione della nuova misura, l’aliquota del 22 per
cento si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in
vigore del provvedimento.
- In particolare, ai fini della individuazione del momento di effettuazione
dell’operazione, rilevano:
• per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, i
criteri disposti dall’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972;
• per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di beni, il momento di
effettuazione dell’operazione coincide invece con l’inizio del trasporto
o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di
provenienza e non più con la data di consegna o arrivo nel territorio
dello Stato di destinazione. Tuttavia, se anteriormente all’inizio del
trasporto o della spedizione è stata emessa la fattura, l’operazione
intracomunitaria, limitatamente all’importo fatturato, si considera
effettuata alla data di emissione della fattura, non rilevando, ai fini del
momento impositivo, il pagamento di eventuali acconti.
- Con riferimento all’IVA per cassa, l’aliquota IVA applicabile va
determinata sulla base del momento di effettuazione dell’operazione,
individuato secondo i criteri ordinari sopra richiamati.
- Conformemente al comunicato stampa n. 137 del 30 settembre 2013,
si ribadisce che, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di
ordine tecnico impediscano di adeguare i software per la fatturazione, gli
operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse in
modo non corretto, e le relative annotazioni, effettuando la variazione in
aumento prevista ex art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972.
- Tale regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione, a condizione
che la maggiore imposta dovuta sia versata entro i seguenti termini:
i. per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile, entro la data di
versamento dell’acconto IVA (27 dicembre) in relazione alle fatture
emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di
liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di
dicembre;
ii. per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro i termini di
liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.
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- Con particolare riguardo ai servizi di somministrazione di acqua, luce,
gas, etc. - determinati sulla base di una rivelazione presuntiva dei
consumi, oggetto di successivo conguaglio - si precisa che, tenuto conto
della complessa operatività del sistema gestionale delle utilities in
argomento e delle difficoltà rappresentate dalle società di erogazione, in
alternativa ai criteri indicati nella Circ. n. 45/E del 12 ottobre 2011, nelle
note di accredito emesse per conguagliare i consumi effettivi sia
possibile applicare l'aliquota IVA ordinaria indicata nell'ultima fattura
emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce e nei limiti dell'imposta
addebitata con tale aliquota nella fattura stessa. Per la eventuale
eccedenza di credito da restituire, si farà riferimento alle fatture
immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi.
IRES – CONTRATTO DI AGENZIA – ACCANTONAMENTI AI FONDI PER
INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA: REGIME DI DEDUCIBILITÀ – AGENZIA
DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 33/E DELL’8 NOVEMBRE 2013
- Poiché l’art. 1751 Cod. Civ. nella versione attuale (in vigore dall’1
gennaio 1993) disciplina l’indennità di cessazione del rapporto di
agenzia direttamente, senza operare rinvii ai contratti collettivi, fornendo
così una nozione unitaria di indennità, non operando distinzioni in
sottocategorie al suo interno, per i periodi d’imposta successivi all’1
gennaio 1993, gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela,
devono invece ritenersi deducibili per competenza dal reddito del
preponente. Infatti, alla luce del quadro normativo post-riforma,
l’indennità suppletiva di clientela è ricompresa nell’indennità per la
cessazione di rapporti d’agenzia tout court e, pertanto, da questa non
distinguibile.
- Conseguentemente, con riferimento ai contenziosi in essere, le
strutture territoriali sono tenute a riesaminare le controversie pendenti
concernenti la materia in esame e ad abbandonare - con le modalità di
rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio - la pretesa
tributaria qualora non conforme al trattamento tributario nei termini sopra
delineati, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
- Per contro, relativamente ai periodi d’imposta anteriori all’1 gennaio
1993, gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela non sono
deducibili per competenza per carenza dei requisiti di certezza e
determinabilità richiesti ai fini della loro deducibilità, rilevando quali
componenti negativi deducibili, solo nell’esercizio in cui l’indennità sia
effettivamente corrisposta. Infatti, in tale quadro normativo, l’obbligo di
corresponsione dell’indennità suppletiva di clientela al termine del
rapporto di agenzia ha natura meramente aleatoria ed eventuale, in
quanto condizionato alle ipotesi in cui il contratto di agenzia si sciolga
“ad iniziativa della case mandante per fatto non imputabile all’agente”
(conformi: Cass. n. 7690 del 2003, n. 24448 del 2005, n. 24973 del
2006, n. 1910 del 2007).
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IRES – SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO VALUTATE A COSTI
SPECIFICI: CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ – ART. 92 DEL D.P.R. N. 917 DEL
1986 – AGENZIA DELLE ENTRATE, RISOLUZIONE N. 78/E DEL 12 NOVEMBRE
2013
- Il mancato richiamo nell'ambito del comma 5 dell'art. 92, ove sono
indicati i criteri fiscali di svalutazione delle rimanenze di beni, ai beni
valutati a costi specifici, porta a ritenere che il legislatore abbia inteso
individuare una specifica disciplina fiscale, ai fini della valutazione delle
rimanenze, con esclusivo riferimento ai beni valutati con criteri di
determinazione alternativi al costo, per i quali ha riconosciuto la
possibilità di procedere alla relativa svalutazione. Tale facoltà risulta, al
contrario, preclusa in relazione ai beni valutati al costo, la cui
svalutazione non trova riconoscimento fiscale.
- Parimenti, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 92, sono valutati al
costo i beni in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, salvo quanto
previsto per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui
valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi secondo le modalità
previste dal successivo art. 93.
ACCERTAMENTO – ABUSO DEL DIRITTO EX ART. 37-BIS DEL D.P.R. N.
600 DEL 1973 – INOPPONIBILITÀ DEGLI ATTI, FATTI E NEGOZI ELUSIVI AI FINI
DELLE IMPOSTE DIRETTE – VALIDITÀ AI FINI CIVILISTICI – AGENZIA DELLE
ENTRATE, RISOLUZIONE N. 84/E DEL 27 NOVEMBRE 2013
- In sede di accertamento, l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
consente all’Amministrazione finanziaria, in materia di imposte dirette, di
disconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante atti, fatti e negozi,
anche collegati tra loro, che siano privi di valide ragioni economiche e
siano diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento
tributario, poiché posti in essere al fine di ottenere riduzioni di imposte o
rimborsi altrimenti indebiti, a condizione che siano state poste in essere
una o più delle operazioni previste dal comma 3 del medesimo articolo,
ovvero “trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e
distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto
diverse da quelle formate con utili”. In altri termini, l’art. 37-bis citato,
comporta l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria degli atti, fatti e
negozi elusivi e il conseguente disconoscimento, e ripresa a tassazione,
dei vantaggi fiscali indebitamente ottenuti, senza tuttavia
comprometterne la validità degli stessi, sia sotto il profilo civilistico e nei
confronti dei terzi, sia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria
medesima, in relazione a tutti gli altri profili tributari diversi da quelli che
attengono al fenomeno elusivo, per i quali, dunque, l’atto, il fatto o il
negozio elusivo, resta valido.
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- Di conseguenza, nell’ipotesi in cui, in applicazione dell’art. 37-bis,
l’Amministrazione finanziaria contesti ai fini delle imposte sul reddito, la
trasformazione in società semplice di una società a responsabilità
limitata, si determina l’esistenza di una società semplice ai fini civilistici
che si comporta per determinati effetti fiscali come una società a
responsabilità limitata, in quanto, ad esempio: i) obbligata, al pari delle
società di capitali, alla tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti
dall’art. 14 del D.P.R. n. 600 del 1973; ii) obbligata a determinare il
reddito imponibile secondo le regole proprie delle società a
responsabilità limitata, adottandone altresì la modulistica - Modello
Unico SC. Inoltre, nel caso in cui si optasse di trasformare (nuovamente)
tale società semplice in società a responsabilità limitata, detta
operazione, avverrebbe, ai soli fini delle imposte dirette, in regime di
neutralità fiscale, senza cioè generare plusvalenze o minusvalenze
fiscalmente rilevanti e senza generare due periodi d’imposta.
- Al contrario, in ambiti tributari diversi da quelli inerenti alle imposte
dirette, la forma giuridica di società semplice (pur considerata ai fini delle
imposte dirette quale società a responsabilità limitata) dispiega i propri
effetti, non consentendo, ad esempio, di optare per il regime di
consolidato fiscale nazionale o aderire alla procedura di liquidazione
dell’IVA di gruppo, in quanto questi regime non sono optabili da una
società semplice.
IMPOSTA DI REGISTRO – SOPPRESSIONE A DECORRERE DALL’1
GENNAIO 2014 DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALL’IMPOSTA DI
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – PORTATA APPLICATIVA – ART. 1
DELLA TARIFFA, PARTE PRIMA, ALLEGATA AL D.P.R. N. 131 DEL 1986,
COME MODIFICATO DALL’ART. 10, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 23 DEL 2011 –
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N. 5-01523 DEL 27 NOVEMBRE 2013
- Con riferimento alla portata applicativa dell’art. 10, comma 4, del
D.Lgs. n. 23 del 2011, il quale modifica l’art. 1 della Tariffa, Parte Prima,
allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, si chiarisce che, a decorrere dall’1
gennaio 2014, ai fini dell’imposta di registro, catastale e ipotecaria, si
considerano soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie in
materia di trasferimenti immobiliari contenute nel citato art. 1 della
Tariffa, anche qualora queste siano previste da leggi speciali. In
particolare, a decorrere da tale data: i) gli atti traslativi a titolo oneroso
della proprietà di beni e immobili e gli atti traslativi o costitutivi di diritti
reali e di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice degli stessi, i
provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti
coattivi, saranno soggetti all’imposta di registro proporzionale nella
misura del 9 percento; ii) i trasferimenti di immobili ad uso abitativo per i
quali ricorrano i requisiti previsti per l’acquisto della c.d. prima casa,
sconteranno l’imposta di registro in misura del 2 percento.
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- Per quanto riguarda il regime del c.d. prezzo-valore, previsto dall’art. 1,
comma 497, della L. n. 266 del 2005 - c.d. legge Finanziaria 2006 - il
quale stabilisce che “per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche
che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o
professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative
pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente
resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai
sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 del citato testo unico di cui al D.P.R.
n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato
nell'atto”, si chiarisce che, poiché tale disposizione si presenta come un
sistema forfettario di determinazione della base imponibile e non quale
previsione di esenzione o agevolativa, essa non è riconducibile
all’ambito applicativo del citato art. 10, comma 4 e di conseguenza
resterà in vigore anche successivamente all’1 gennaio 2014.
ACCERTAMENTO – CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI A SEGUITO DI
ACCERTAMENTO – RECUPERO A TASSAZIONE DI COSTI DEDOTTI IN
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA: INCREMENTO DELLA PERDITA
DICHIARATA NELL’ESERCIZIO DI COMPETENZA – AGENZIA DELLE ENTRATE,
RISOLUZIONE N. 87/E DEL 28 NOVEMBRE 2013
- Nel caso in cui, a seguito di accertamento, venga recuperato a
tassazione un costo dedotto in un periodo di imposta non di competenza
e l’esercizio di corretta imputazione del costo abbia evidenziato una
perdita, utilizzata in compensazione negli esercizi successivi, il
contribuente potrà evidenziare la perdita (come risultante a seguito
dell’accertamento) presentando, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del
D.P.R. n. 322 del 1998, una dichiarazione integrativa di quella in cui
avrebbe potuto utilizzare la maggior perdita, non oltre il termine
prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d’imposta successivo.
- Qualora, per decorso del termine, non sia possibile emendare tale
dichiarazione, la maggior imposta versata non tenendo conto della
maggiore perdita può essere richiesta a rimborso ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. n. 602 del 1973, entro quarantotto mesi dal versamento
eccedente, ovvero, scaduto anche tale termine, entro due anni dalla
data in cui si è reso definitivo l’accertamento per violazione del principio
di competenza, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (conformi:
Agenzia delle Entrate, Circ. n. 23/E del 2010 e n. 31/E del 2012).
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Parte terza
Giurisprudenza
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IVA – CRITERIO GENERALE DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IN
BASE AI CORRISPETTIVI RICEVUTI – CRITERIO DEROGATORIO EX ART. 80
DELLA DIRETTIVA N. 2006/112/CE DEL 2006: PORTATA APPLICATIVA –
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, SENTENZE C-621/10 E C-129/11 DEL 26
APRILE 2012
- L’art. 80 della Direttiva n. 2006/112/CE del 2006, in deroga ai criteri di
determinazione della base imponibile ai fini IVA previsti dall’art. 73 della
Direttiva IVA, secondo cui la base imponibile ai fini IVA per la cessione
di un bene o la prestazione di un servizio effettuata a titolo oneroso, è
costituita dal corrispettivo effettivamente ricevuto a tal fine dal soggetto
passivo, consente agli Stati membri, al fine di prevenire fenomeni elusivi
o di evasione fiscale, di introdurre nei rispettivi ordinamenti interni
misure dirette a rideterminare la base imponibile secondo il valore
normale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate tra
parti tra cui sussistono legami familiari, gestionali, di associazione, di
proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dallo Stato membro, qualora
le seguenti condizioni sia alternativamente avverate:
i. se il corrispettivo è inferiore al valore normale e l’acquirente dei beni
o il destinatario dei servizi non ha interamente diritto alla detrazione ai
sensi degli artt. da 167 a 171 e degli artt. da 173 a 177;
ii. se il corrispettivo è inferiore al valore normale e il cedente o il
prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli
artt. da 167 a 171 e degli artt. da 173 a 177 e l’operazione è esente ai
sensi degli artt. 132, 135, 136, 371, 375, 376 e 377, dell’art. 378,
paragrafo 2, dell’art. 379, paragrafo 2 o degli artt. da 380 a 390;
iii. se il corrispettivo è superiore al valore normale e il cedente o
prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli
artt. da 167 a 171 e degli artt. da 173 a 177.
- In quanto costituisce una eccezione al criterio di portata generale
disposto dall’art. 73 citato, l’art. 80 deve essere interpretato
restrittivamente, nel senso che le condizioni di applicazione da esso
indicate sono da intendersi tassativamente e che, pertanto, una
normativa nazionale non può prevedere, sul fondamento di tale
disposizione, che la base imponibile sia pari al valore normale
dell’operazione in casi diversi da quelli elencati nella citata disposizione,
specie qualora il soggetto passivo benefici del diritto a detrarre
interamente l’IVA.
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IVA – DIRITTO ALLA DETRAZIONE – FATTURE INCOMPLETE – INTEGRAZIONE
SUCCESSIVA AL DINIEGO DELLA DETRAZIONE: IRRILEVANZA – CORTE DI
GIUSTIZIA EUROPEA, SENTENZA C-271/12 DELL’8 MAGGIO 2013
Le disposizioni della sesta Direttiva - c.d. Direttiva IVA - devono essere
interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale,
in forza della quale il diritto alla detrazione dell’IVA può essere negato a
soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete,
anche qualora dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego queste
ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a
dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate.
ABUSO DEL DIRITTO – INCOMPATIBILITÀ LOGICA CON VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI INERENZA – CASSAZIONE, SENTENZA N. 24434 DEL 30
OTTOBRE 2013
Stante il principio secondo cui in materia tributaria il divieto di abuso del
diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al
contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso
distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di
strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio
d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che
giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici
(conformi: Cass. n. 1465 del 2009, n. 20029 del 2010, n. 21782 del 2011
e n. 10807 del 2012), esiste una incompatibilità logica tra profilo di
abuso del diritto e violazione del principio di inerenza, in quanto la
elusione del principio di inerenza in altro non si risolve che nella stessa
violazione della norma tributaria che quel principio afferma - art. 109,
comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 - con la conseguenza che difetta
nella specie lo stesso presupposto di configurabilità della categoria
dell'abuso, che prescinde proprio dalla violazione di specifiche norme
tributarie e, dunque, dalla qualificazione di illiceità della condotta del
contribuente (conforme: Cass. n. 30055 del 2008).
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IVA – COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA: FUNZIONE INFORMATIVA – NON
EQUIPOLLENZA ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA – CASSAZIONE,
SENTENZA N. 44433 DEL 4 NOVEMBRE 2013
La comunicazione IVA prevista dall’art. 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998
- c.d. CADI, Comunicazione Annuale Dati Iva - introdotta dall’art. 9 del
D.P.R. n. 435 del 2001 in conformità agli obblighi comunitari di cui all’art.
22, paragrafo 4, della Direttiva CEE n. 77/388 del 1977, non è sostituiva
della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi ed IVA. Infatti,
attraverso la CADI il contribuente non procede alla definitiva
autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà attraverso il
tradizionale strumento della dichiarazione annuale, bensì assolve allo
scopo di fornire all’Amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici, che
costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle
"risorse proprie" che lo Stato deve versare al bilancio comunitario
(conforme: Agenzia delle Entrate, Circ. n. 6 del 2002).
ACCERTAMENTO – DEFINIZIONE DELLE SANZIONI: IRRILEVANZA AI FINI
DEL RICONOSCIMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA – CASSAZIONE,
SENTENZA N. 24906 DEL 6 NOVEMBRE 2013
La definizione del profilo sanzionatorio del rapporto tributario, mercé il
pagamento della sanzione stessa, ovvero la sua definizione agevolata ai
sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, non comporta
effetti di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della
pretesa, né integra una confessione o un elemento di prova, non
concernendo il profilo (meramente) tributario del rapporto, di guisa che
resta impregiudicata la sorte del tributo e la possibilità del contribuente
di contestarlo (conformi: Cass. n. 1558 del 1991, n. 12695 del 2004 e n.
17529 del 2012).
IVA – RIMBORSO DELL’ECCEDENZA IVA IN CASO DI CESSAZIONE
DELL’ATTIVITÀ: TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE – CASSAZIONE,
ORDINANZA N. 25353 DELL’11 NOVEMBRE 2013
In tema di IVA, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta,
risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dall’art. 30,
comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, è soggetta al termine di
prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all’art. 21
del D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile in via sussidiaria e residuale, in
mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l'attività non
prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione
l'anno successivo (conformi: Cass. n. 27948 del 2009, n. 9794 del 2010,
n. 25318 del 2010, n. 13920 del 2011, n. 7684 del 2012, n. 7685 del
2012, n. 14070 del 2012 e n. 23580 del 2012).
Tax Newsletter
Numero 9/2013
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Tax Newsletter / Numero 9/2013
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Tax Newsletter
Numero 9/2013
IRES – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA – CONGRUITÀ DEL
COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI: SINDACABILITÀ – CASSAZIONE,
ORDINANZA N. 25572 DEL 14 NOVEMBRE 2013
In materia di determinazione del reddito d’impresa, rientra nei poteri
dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e
dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, ancorché non risultino
irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici
d'impresa, di guisa che la deducibilità dei compensi degli amministratori
delle società non implica che gli Uffici finanziari siano vincolati alla
misura indicata nelle deliberazioni sociali o in contratti, competendo
all'Ufficio la verifica dell'attendibilità economica dei predetti dati
(conformi: Cass. n. 13478 del 2001 e n. 9036 del 2013).
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