Numero 9/2013 - KPMG · 2013. 12. 19. · 1 IRES – Aumento della misura della seconda rata 2013:...

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Sintesi delle novità legislative, le interpretazioni di prassi ministeriale e di giurisprudenza tributaria più significative del mese di novembre 2013 Tax Newsletter Numero 9/2013

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  • Sintesi delle novità legislative, le interpretazioni

    di prassi ministeriale e di giurisprudenza tributaria

    più significative del mese di novembre 2013

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    Numero 9/2013

  • 1 © 2013 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

    Indice PARTE PRIMA

    Legislazione

    1 IRES – Aumento della misura della seconda rata 2013: differimento della

    scadenza al 10 dicembre 2013 – D.L. n. 133 del 30 novembre 2013

    (pag.4)

    PARTE SECONDA

    Prassi

    1 IVA – Aumento dell’aliquota ordinaria dal 21 al 22 percento ex art. 11,

    comma 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2013, convertito con L. n. 99 del 2013

    – Disciplina transitoria – Agenzia delle Entrate, Circolare n. 32/E del

    5 novembre 2013 (pag.6)

    2 IRES – Contratto di agenzia – Accantonamenti ai fondi per indennità

    suppletiva di clientela: regime di deducibilità – Agenzia delle Entrate,

    Circolare n. 33/E dell’8 novembre 2013 (pag.7)

    3 IRES – Svalutazione delle rimanenze di magazzino valutate a costi

    specifici: condizioni di deducibilità – Art. 92 del D.P.R. n. 917 del 1986 –

    Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 78/E del 12 novembre 2013 (pag.8)

    4 ACCERTAMENTO – Abuso del diritto ex art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del

    1973 – Inopponibilità degli atti, fatti e negozi elusivi ai fini delle imposte

    dirette – Validità ai fini civilistici – Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.

    84/E del 27 novembre 2013 (pag.8)

    5 IMPOSTA DI REGISTRO – Soppressione a decorrere dall’1 gennaio

    2014 delle agevolazioni tributarie relative all’imposta di registro,

    ipotecaria e catastale – Portata applicativa – Art. 1 della Tariffa, Parte

    Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 10,

    comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011 – Interrogazione Parlamentare n.

    5-01523 del 27 novembre 2013 (pag.9)

    6 ACCERTAMENTO – Correzione degli errori contabili a seguito di

    accertamento – Recupero a tassazione di costi dedotti in violazione del

    principio di competenza: incremento della perdita dichiarata nell’esercizio

    di competenza – Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 87/E del

    28 novembre 2013 (pag.10)

    PARTE TERZA

    Giurisprudenza

    1 IVA – Criterio generale di determinazione della base imponibile in base ai

    corrispettivi ricevuti – Criterio derogatorio ex art. 80 della Direttiva n.

    2006/112/CE del 2006: portata applicativa – Corte di Giustizia Europea,

    Sentenze C-621/10 e C-129/11 del 26 aprile 2012 (pag.12)

    2 IVA – Diritto alla detrazione – Fatture incomplete – Integrazione

    successiva al diniego della detrazione: irrilevanza – Corte di Giustizia

    Europea, Sentenza C-271/12 dell’8 maggio 2013 (pag.13)

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    3 ABUSO DEL DIRITTO – Incompatibilità logica con violazione del

    principio di inerenza – Cassazione, Sentenza n. 24434 del 30 ottobre

    2013 (pag.13)

    4 IVA – Comunicazione Annuale Dati Iva: funzione informativa – Non

    equipollenza alla dichiarazione annuale IVA – Cassazione, Sentenza n.

    44433 del 4 novembre 2013 (pag.14)

    5 ACCERTAMENTO – Definizione delle sanzioni: irrilevanza ai fini del

    riconoscimento della fondatezza della pretesa – Cassazione, Sentenza n.

    24906 del 6 novembre 2013 (pag.14)

    6 IVA – Rimborso dell’eccedenza IVA in caso di cessazione dell’attività:

    termine di prescrizione decennale – Cassazione, Ordinanza n. 25353

    dell’11 novembre 2013 (pag.14)

    7 IRES – Determinazione del reddito d’impresa – Congruità del compenso

    degli amministratori: sindacabilità – Cassazione, Ordinanza n. 25572 del

    14 novembre 2013 (pag.15)

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  • Parte prima Legislazione

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    IRES – AUMENTO DELLA MISURA DELLA SECONDA RATA 2013:

    DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA AL 10 DICEMBRE 2013 – D.L. N. 133 DEL

    30 NOVEMBRE 2013

    Il D.L. n. 133 del 30 novembre 2013, in corso di conversione, e il

    Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 novembre

    u.s., introducono innovazioni in materia di acconti dovuti dai soggetti

    IRES. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, infatti, la

    misura dell’acconto IRES è stata aumentata al 102,5 percento per la

    generalità delle imprese e al 130 percento per gli istituti di credito e le

    assicurazioni. Tali innovazioni hanno indotto il legislatore a differire il

    termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto, fissato

    al 10 dicembre 2013.

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  • Parte seconda Prassi

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    IVA – AUMENTO DELL’ALIQUOTA ORDINARIA DAL 21 AL 22 PERCENTO EX

    ART. 11, COMMA 1, LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 2013, CONVERTITO CON L.

    N. 99 DEL 2013 – DISCIPLINA TRANSITORIA – AGENZIA DELLE ENTRATE,

    CIRCOLARE N. 32/E DEL 5 NOVEMBRE 2013

    - Premesso che l’art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2013, come

    convertito con L. n. 99 del 2013, ha stabilito, a decorrere dall’1 ottobre

    2013, l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21 al 22 per cento, ai

    fini della corretta applicazione della nuova misura, l’aliquota del 22 per

    cento si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in

    vigore del provvedimento.

    - In particolare, ai fini della individuazione del momento di effettuazione

    dell’operazione, rilevano:

    • per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, i

    criteri disposti dall’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972;

    • per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di beni, il momento di

    effettuazione dell’operazione coincide invece con l’inizio del trasporto

    o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di

    provenienza e non più con la data di consegna o arrivo nel territorio

    dello Stato di destinazione. Tuttavia, se anteriormente all’inizio del

    trasporto o della spedizione è stata emessa la fattura, l’operazione

    intracomunitaria, limitatamente all’importo fatturato, si considera

    effettuata alla data di emissione della fattura, non rilevando, ai fini del

    momento impositivo, il pagamento di eventuali acconti.

    - Con riferimento all’IVA per cassa, l’aliquota IVA applicabile va

    determinata sulla base del momento di effettuazione dell’operazione,

    individuato secondo i criteri ordinari sopra richiamati.

    - Conformemente al comunicato stampa n. 137 del 30 settembre 2013,

    si ribadisce che, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di

    ordine tecnico impediscano di adeguare i software per la fatturazione, gli

    operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse in

    modo non corretto, e le relative annotazioni, effettuando la variazione in

    aumento prevista ex art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972.

    - Tale regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione, a condizione

    che la maggiore imposta dovuta sia versata entro i seguenti termini:

    i. per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile, entro la data di

    versamento dell’acconto IVA (27 dicembre) in relazione alle fatture

    emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di

    liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di

    dicembre;

    ii. per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro i termini di

    liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.

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    - Con particolare riguardo ai servizi di somministrazione di acqua, luce,

    gas, etc. - determinati sulla base di una rivelazione presuntiva dei

    consumi, oggetto di successivo conguaglio - si precisa che, tenuto conto

    della complessa operatività del sistema gestionale delle utilities in

    argomento e delle difficoltà rappresentate dalle società di erogazione, in

    alternativa ai criteri indicati nella Circ. n. 45/E del 12 ottobre 2011, nelle

    note di accredito emesse per conguagliare i consumi effettivi sia

    possibile applicare l'aliquota IVA ordinaria indicata nell'ultima fattura

    emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce e nei limiti dell'imposta

    addebitata con tale aliquota nella fattura stessa. Per la eventuale

    eccedenza di credito da restituire, si farà riferimento alle fatture

    immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi.

    IRES – CONTRATTO DI AGENZIA – ACCANTONAMENTI AI FONDI PER

    INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA: REGIME DI DEDUCIBILITÀ – AGENZIA

    DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 33/E DELL’8 NOVEMBRE 2013

    - Poiché l’art. 1751 Cod. Civ. nella versione attuale (in vigore dall’1

    gennaio 1993) disciplina l’indennità di cessazione del rapporto di

    agenzia direttamente, senza operare rinvii ai contratti collettivi, fornendo

    così una nozione unitaria di indennità, non operando distinzioni in

    sottocategorie al suo interno, per i periodi d’imposta successivi all’1

    gennaio 1993, gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela,

    devono invece ritenersi deducibili per competenza dal reddito del

    preponente. Infatti, alla luce del quadro normativo post-riforma,

    l’indennità suppletiva di clientela è ricompresa nell’indennità per la

    cessazione di rapporti d’agenzia tout court e, pertanto, da questa non

    distinguibile.

    - Conseguentemente, con riferimento ai contenziosi in essere, le

    strutture territoriali sono tenute a riesaminare le controversie pendenti

    concernenti la materia in esame e ad abbandonare - con le modalità di

    rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio - la pretesa

    tributaria qualora non conforme al trattamento tributario nei termini sopra

    delineati, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

    - Per contro, relativamente ai periodi d’imposta anteriori all’1 gennaio

    1993, gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela non sono

    deducibili per competenza per carenza dei requisiti di certezza e

    determinabilità richiesti ai fini della loro deducibilità, rilevando quali

    componenti negativi deducibili, solo nell’esercizio in cui l’indennità sia

    effettivamente corrisposta. Infatti, in tale quadro normativo, l’obbligo di

    corresponsione dell’indennità suppletiva di clientela al termine del

    rapporto di agenzia ha natura meramente aleatoria ed eventuale, in

    quanto condizionato alle ipotesi in cui il contratto di agenzia si sciolga

    “ad iniziativa della case mandante per fatto non imputabile all’agente”

    (conformi: Cass. n. 7690 del 2003, n. 24448 del 2005, n. 24973 del

    2006, n. 1910 del 2007).

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    IRES – SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO VALUTATE A COSTI

    SPECIFICI: CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ – ART. 92 DEL D.P.R. N. 917 DEL

    1986 – AGENZIA DELLE ENTRATE, RISOLUZIONE N. 78/E DEL 12 NOVEMBRE

    2013

    - Il mancato richiamo nell'ambito del comma 5 dell'art. 92, ove sono

    indicati i criteri fiscali di svalutazione delle rimanenze di beni, ai beni

    valutati a costi specifici, porta a ritenere che il legislatore abbia inteso

    individuare una specifica disciplina fiscale, ai fini della valutazione delle

    rimanenze, con esclusivo riferimento ai beni valutati con criteri di

    determinazione alternativi al costo, per i quali ha riconosciuto la

    possibilità di procedere alla relativa svalutazione. Tale facoltà risulta, al

    contrario, preclusa in relazione ai beni valutati al costo, la cui

    svalutazione non trova riconoscimento fiscale.

    - Parimenti, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 92, sono valutati al

    costo i beni in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, salvo quanto

    previsto per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui

    valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi secondo le modalità

    previste dal successivo art. 93.

    ACCERTAMENTO – ABUSO DEL DIRITTO EX ART. 37-BIS DEL D.P.R. N.

    600 DEL 1973 – INOPPONIBILITÀ DEGLI ATTI, FATTI E NEGOZI ELUSIVI AI FINI

    DELLE IMPOSTE DIRETTE – VALIDITÀ AI FINI CIVILISTICI – AGENZIA DELLE

    ENTRATE, RISOLUZIONE N. 84/E DEL 27 NOVEMBRE 2013

    - In sede di accertamento, l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

    consente all’Amministrazione finanziaria, in materia di imposte dirette, di

    disconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante atti, fatti e negozi,

    anche collegati tra loro, che siano privi di valide ragioni economiche e

    siano diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento

    tributario, poiché posti in essere al fine di ottenere riduzioni di imposte o

    rimborsi altrimenti indebiti, a condizione che siano state poste in essere

    una o più delle operazioni previste dal comma 3 del medesimo articolo,

    ovvero “trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e

    distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto

    diverse da quelle formate con utili”. In altri termini, l’art. 37-bis citato,

    comporta l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria degli atti, fatti e

    negozi elusivi e il conseguente disconoscimento, e ripresa a tassazione,

    dei vantaggi fiscali indebitamente ottenuti, senza tuttavia

    comprometterne la validità degli stessi, sia sotto il profilo civilistico e nei

    confronti dei terzi, sia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria

    medesima, in relazione a tutti gli altri profili tributari diversi da quelli che

    attengono al fenomeno elusivo, per i quali, dunque, l’atto, il fatto o il

    negozio elusivo, resta valido.

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    - Di conseguenza, nell’ipotesi in cui, in applicazione dell’art. 37-bis,

    l’Amministrazione finanziaria contesti ai fini delle imposte sul reddito, la

    trasformazione in società semplice di una società a responsabilità

    limitata, si determina l’esistenza di una società semplice ai fini civilistici

    che si comporta per determinati effetti fiscali come una società a

    responsabilità limitata, in quanto, ad esempio: i) obbligata, al pari delle

    società di capitali, alla tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti

    dall’art. 14 del D.P.R. n. 600 del 1973; ii) obbligata a determinare il

    reddito imponibile secondo le regole proprie delle società a

    responsabilità limitata, adottandone altresì la modulistica - Modello

    Unico SC. Inoltre, nel caso in cui si optasse di trasformare (nuovamente)

    tale società semplice in società a responsabilità limitata, detta

    operazione, avverrebbe, ai soli fini delle imposte dirette, in regime di

    neutralità fiscale, senza cioè generare plusvalenze o minusvalenze

    fiscalmente rilevanti e senza generare due periodi d’imposta.

    - Al contrario, in ambiti tributari diversi da quelli inerenti alle imposte

    dirette, la forma giuridica di società semplice (pur considerata ai fini delle

    imposte dirette quale società a responsabilità limitata) dispiega i propri

    effetti, non consentendo, ad esempio, di optare per il regime di

    consolidato fiscale nazionale o aderire alla procedura di liquidazione

    dell’IVA di gruppo, in quanto questi regime non sono optabili da una

    società semplice.

    IMPOSTA DI REGISTRO – SOPPRESSIONE A DECORRERE DALL’1

    GENNAIO 2014 DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALL’IMPOSTA DI

    REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – PORTATA APPLICATIVA – ART. 1

    DELLA TARIFFA, PARTE PRIMA, ALLEGATA AL D.P.R. N. 131 DEL 1986,

    COME MODIFICATO DALL’ART. 10, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 23 DEL 2011 –

    INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N. 5-01523 DEL 27 NOVEMBRE 2013

    - Con riferimento alla portata applicativa dell’art. 10, comma 4, del

    D.Lgs. n. 23 del 2011, il quale modifica l’art. 1 della Tariffa, Parte Prima,

    allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, si chiarisce che, a decorrere dall’1

    gennaio 2014, ai fini dell’imposta di registro, catastale e ipotecaria, si

    considerano soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie in

    materia di trasferimenti immobiliari contenute nel citato art. 1 della

    Tariffa, anche qualora queste siano previste da leggi speciali. In

    particolare, a decorrere da tale data: i) gli atti traslativi a titolo oneroso

    della proprietà di beni e immobili e gli atti traslativi o costitutivi di diritti

    reali e di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice degli stessi, i

    provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti

    coattivi, saranno soggetti all’imposta di registro proporzionale nella

    misura del 9 percento; ii) i trasferimenti di immobili ad uso abitativo per i

    quali ricorrano i requisiti previsti per l’acquisto della c.d. prima casa,

    sconteranno l’imposta di registro in misura del 2 percento.

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    - Per quanto riguarda il regime del c.d. prezzo-valore, previsto dall’art. 1,

    comma 497, della L. n. 266 del 2005 - c.d. legge Finanziaria 2006 - il

    quale stabilisce che “per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche

    che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o

    professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative

    pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente

    resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro,

    ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai

    sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 del citato testo unico di cui al D.P.R.

    n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato

    nell'atto”, si chiarisce che, poiché tale disposizione si presenta come un

    sistema forfettario di determinazione della base imponibile e non quale

    previsione di esenzione o agevolativa, essa non è riconducibile

    all’ambito applicativo del citato art. 10, comma 4 e di conseguenza

    resterà in vigore anche successivamente all’1 gennaio 2014.

    ACCERTAMENTO – CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI A SEGUITO DI

    ACCERTAMENTO – RECUPERO A TASSAZIONE DI COSTI DEDOTTI IN

    VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA: INCREMENTO DELLA PERDITA

    DICHIARATA NELL’ESERCIZIO DI COMPETENZA – AGENZIA DELLE ENTRATE,

    RISOLUZIONE N. 87/E DEL 28 NOVEMBRE 2013

    - Nel caso in cui, a seguito di accertamento, venga recuperato a

    tassazione un costo dedotto in un periodo di imposta non di competenza

    e l’esercizio di corretta imputazione del costo abbia evidenziato una

    perdita, utilizzata in compensazione negli esercizi successivi, il

    contribuente potrà evidenziare la perdita (come risultante a seguito

    dell’accertamento) presentando, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del

    D.P.R. n. 322 del 1998, una dichiarazione integrativa di quella in cui

    avrebbe potuto utilizzare la maggior perdita, non oltre il termine

    prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo

    d’imposta successivo.

    - Qualora, per decorso del termine, non sia possibile emendare tale

    dichiarazione, la maggior imposta versata non tenendo conto della

    maggiore perdita può essere richiesta a rimborso ai sensi dell’art. 38 del

    D.P.R. n. 602 del 1973, entro quarantotto mesi dal versamento

    eccedente, ovvero, scaduto anche tale termine, entro due anni dalla

    data in cui si è reso definitivo l’accertamento per violazione del principio

    di competenza, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (conformi:

    Agenzia delle Entrate, Circ. n. 23/E del 2010 e n. 31/E del 2012).

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  • Parte terza

    Giurisprudenza

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    IVA – CRITERIO GENERALE DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IN

    BASE AI CORRISPETTIVI RICEVUTI – CRITERIO DEROGATORIO EX ART. 80

    DELLA DIRETTIVA N. 2006/112/CE DEL 2006: PORTATA APPLICATIVA –

    CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, SENTENZE C-621/10 E C-129/11 DEL 26

    APRILE 2012

    - L’art. 80 della Direttiva n. 2006/112/CE del 2006, in deroga ai criteri di

    determinazione della base imponibile ai fini IVA previsti dall’art. 73 della

    Direttiva IVA, secondo cui la base imponibile ai fini IVA per la cessione

    di un bene o la prestazione di un servizio effettuata a titolo oneroso, è

    costituita dal corrispettivo effettivamente ricevuto a tal fine dal soggetto

    passivo, consente agli Stati membri, al fine di prevenire fenomeni elusivi

    o di evasione fiscale, di introdurre nei rispettivi ordinamenti interni

    misure dirette a rideterminare la base imponibile secondo il valore

    normale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate tra

    parti tra cui sussistono legami familiari, gestionali, di associazione, di

    proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dallo Stato membro, qualora

    le seguenti condizioni sia alternativamente avverate:

    i. se il corrispettivo è inferiore al valore normale e l’acquirente dei beni

    o il destinatario dei servizi non ha interamente diritto alla detrazione ai

    sensi degli artt. da 167 a 171 e degli artt. da 173 a 177;

    ii. se il corrispettivo è inferiore al valore normale e il cedente o il

    prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli

    artt. da 167 a 171 e degli artt. da 173 a 177 e l’operazione è esente ai

    sensi degli artt. 132, 135, 136, 371, 375, 376 e 377, dell’art. 378,

    paragrafo 2, dell’art. 379, paragrafo 2 o degli artt. da 380 a 390;

    iii. se il corrispettivo è superiore al valore normale e il cedente o

    prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli

    artt. da 167 a 171 e degli artt. da 173 a 177.

    - In quanto costituisce una eccezione al criterio di portata generale

    disposto dall’art. 73 citato, l’art. 80 deve essere interpretato

    restrittivamente, nel senso che le condizioni di applicazione da esso

    indicate sono da intendersi tassativamente e che, pertanto, una

    normativa nazionale non può prevedere, sul fondamento di tale

    disposizione, che la base imponibile sia pari al valore normale

    dell’operazione in casi diversi da quelli elencati nella citata disposizione,

    specie qualora il soggetto passivo benefici del diritto a detrarre

    interamente l’IVA.

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    IVA – DIRITTO ALLA DETRAZIONE – FATTURE INCOMPLETE – INTEGRAZIONE

    SUCCESSIVA AL DINIEGO DELLA DETRAZIONE: IRRILEVANZA – CORTE DI

    GIUSTIZIA EUROPEA, SENTENZA C-271/12 DELL’8 MAGGIO 2013

    Le disposizioni della sesta Direttiva - c.d. Direttiva IVA - devono essere

    interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale,

    in forza della quale il diritto alla detrazione dell’IVA può essere negato a

    soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete,

    anche qualora dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego queste

    ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a

    dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate.

    ABUSO DEL DIRITTO – INCOMPATIBILITÀ LOGICA CON VIOLAZIONE DEL

    PRINCIPIO DI INERENZA – CASSAZIONE, SENTENZA N. 24434 DEL 30

    OTTOBRE 2013

    Stante il principio secondo cui in materia tributaria il divieto di abuso del

    diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al

    contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso

    distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di

    strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio

    d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che

    giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici

    (conformi: Cass. n. 1465 del 2009, n. 20029 del 2010, n. 21782 del 2011

    e n. 10807 del 2012), esiste una incompatibilità logica tra profilo di

    abuso del diritto e violazione del principio di inerenza, in quanto la

    elusione del principio di inerenza in altro non si risolve che nella stessa

    violazione della norma tributaria che quel principio afferma - art. 109,

    comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 - con la conseguenza che difetta

    nella specie lo stesso presupposto di configurabilità della categoria

    dell'abuso, che prescinde proprio dalla violazione di specifiche norme

    tributarie e, dunque, dalla qualificazione di illiceità della condotta del

    contribuente (conforme: Cass. n. 30055 del 2008).

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    IVA – COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA: FUNZIONE INFORMATIVA – NON

    EQUIPOLLENZA ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA – CASSAZIONE,

    SENTENZA N. 44433 DEL 4 NOVEMBRE 2013

    La comunicazione IVA prevista dall’art. 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998

    - c.d. CADI, Comunicazione Annuale Dati Iva - introdotta dall’art. 9 del

    D.P.R. n. 435 del 2001 in conformità agli obblighi comunitari di cui all’art.

    22, paragrafo 4, della Direttiva CEE n. 77/388 del 1977, non è sostituiva

    della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi ed IVA. Infatti,

    attraverso la CADI il contribuente non procede alla definitiva

    autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà attraverso il

    tradizionale strumento della dichiarazione annuale, bensì assolve allo

    scopo di fornire all’Amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici, che

    costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle

    "risorse proprie" che lo Stato deve versare al bilancio comunitario

    (conforme: Agenzia delle Entrate, Circ. n. 6 del 2002).

    ACCERTAMENTO – DEFINIZIONE DELLE SANZIONI: IRRILEVANZA AI FINI

    DEL RICONOSCIMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA – CASSAZIONE,

    SENTENZA N. 24906 DEL 6 NOVEMBRE 2013

    La definizione del profilo sanzionatorio del rapporto tributario, mercé il

    pagamento della sanzione stessa, ovvero la sua definizione agevolata ai

    sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, non comporta

    effetti di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della

    pretesa, né integra una confessione o un elemento di prova, non

    concernendo il profilo (meramente) tributario del rapporto, di guisa che

    resta impregiudicata la sorte del tributo e la possibilità del contribuente

    di contestarlo (conformi: Cass. n. 1558 del 1991, n. 12695 del 2004 e n.

    17529 del 2012).

    IVA – RIMBORSO DELL’ECCEDENZA IVA IN CASO DI CESSAZIONE

    DELL’ATTIVITÀ: TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE – CASSAZIONE,

    ORDINANZA N. 25353 DELL’11 NOVEMBRE 2013

    In tema di IVA, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta,

    risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dall’art. 30,

    comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, è soggetta al termine di

    prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all’art. 21

    del D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile in via sussidiaria e residuale, in

    mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l'attività non

    prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione

    l'anno successivo (conformi: Cass. n. 27948 del 2009, n. 9794 del 2010,

    n. 25318 del 2010, n. 13920 del 2011, n. 7684 del 2012, n. 7685 del

    2012, n. 14070 del 2012 e n. 23580 del 2012).

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    Palermo

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    Tel. 091 6118151 - Fax 091 6023403

    Perugia

    Via Campo di Marte 19, 06124

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    Pescara

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    Tel 085 4210479 - Fax 085 4220295

    Roma

    Piazza delle Muse 8, 00197

    Tel. 06 809631 - Fax 06 8077459

    Torino

    Corso Vittorio Emanuele II 48, 10123

    Tel. 011 883166 - Fax 011 8395865

    Verona

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    Numero 9/2013

    IRES – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA – CONGRUITÀ DEL

    COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI: SINDACABILITÀ – CASSAZIONE,

    ORDINANZA N. 25572 DEL 14 NOVEMBRE 2013

    In materia di determinazione del reddito d’impresa, rientra nei poteri

    dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e

    dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, ancorché non risultino

    irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici

    d'impresa, di guisa che la deducibilità dei compensi degli amministratori

    delle società non implica che gli Uffici finanziari siano vincolati alla

    misura indicata nelle deliberazioni sociali o in contratti, competendo

    all'Ufficio la verifica dell'attendibilità economica dei predetti dati

    (conformi: Cass. n. 13478 del 2001 e n. 9036 del 2013).

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