NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

24
NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI Eleonora Vio Trieste, 30 marzo 2011

description

NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI. Eleonora Vio Trieste, 30 marzo 2011. IL CODICE EORI. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

Page 1: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

NOVITA’ PER L’UTILIZZODEL CODICE EORI

Eleonora Vio Trieste, 30 marzo 2011

Page 2: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

2

IL CODICE EORI

Il Regolamento UE 312/2009 ha stabilito che gli Stati membri devono provvedere all’attribuzione di un codice identificativo - univoco su tutto il territorio comunitario - ai soggetti che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.

Page 3: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

3

IL CODICE EORI

Il codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) è costituito dal codice ISO del paese che lo attribuisce e una serie di caratteri alfanumerici (al massimo 15).

Page 4: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

4

IL CODICE EORI

Ogni stato membro, attraverso l’autorità designata, provvede alla registrazione:• degli operatori in esso stabiliti• degli operatori dei paesi terzi che

effettuano la prima operazione nell’UE

Page 5: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

5

IL CODICE EORI

In Italia il codice EORI è costituito:• dalla partita IVA (per gli operatori

economici)• dal codice fiscale (privo dell’ultimo carattere alfabetico) per le persone fisiche prive di partita IVA

Page 6: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

6

IL CODICE EORI

• da IT + codice ISO del paese di residenza + un progressivo nazionale preceduto da zero per i soggetti residenti in un paese terzo

Esempio: IT CH0000000000123è un codice EORI rilasciato a un soggetto svizzero

Page 7: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

7

ATTRIBUZIONE CODICE EORI

In Italia i soggetti che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini doganali nel periodo 1° luglio 2007 – 30 giugno 2009 sono stati registrati automaticamente.Dopo tale data i soggetti saranno registrati automaticamente al momento dell’effettuazione della prima operazione.

Page 8: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

8

RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE EORI

Devono richiedere l’attribuzione del codice:• i soggetti italiani che devono

effettuare un’operazione in un altro stato membro

• i soggetti stabiliti in paesi terzi

Page 9: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

9

RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE EORI

La richiesta deve essere presentata sul modulo predisposto dall’Agenzia delle Dogane, disponibile in italiano e in inglese.

Page 10: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

10

RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE EORI

La richiesta deve essere corredata da:• documento di identità (per le persone

fisiche)• certificato di iscrizione al registro

delle imprese o alla camera di commercio e documento del legale rappresentante (per le persone giuridiche)

Page 11: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

11

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE

I soggetti che presentano la richiesta di attribuzione del codice EORI possono esprimere il consenso alla pubblicazione sul sito della Commissione europea dei dati relativi a:• nome cognome o ragione sociale• indirizzo completo

Page 12: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

12

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE

I soggetti registrati automaticamente possono esprimere il proprio consenso alla pubblicazione dei dati con il modulo pubblicato sul sito dell’Agenzia.

Page 13: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

13

Page 14: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

14

UTILIZZO DEL CODICE

Il codice EORI deve essere utilizzato in tutte le transazioni e le attività doganali espletate in tutta la Comunità, ogniqualvolta vi sia l’obbligo di utilizzare un identificatore.

Page 15: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

15

UTILIZZO DEL CODICE

ESPORTAZIONE / SPEDIZIONEIl codice EORI deve essere indicato in• casella 2 (speditore/esportatore)• casella 8 (destinatario) – facoltativo• casella 14 (dichiarante/rappresentante)• casella 50 (obbligato principale)

Page 16: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

16

UTILIZZO DEL CODICE

INTRODUZIONE DI MERCIIl codice EORI deve essere indicato in• casella 2 (speditore/esportatore) – facoltativo

• casella 8 (destinatario)• casella 14 (dichiarante/rappresentante)• casella 50 (obbligato principale)

Page 17: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

17

UTILIZZO DEL CODICE

Per i soggetti residenti in altro stato UE deve essere indicato il codice EORI rilasciato dallo stato di appartenenza.Deve essere altresì indicato il codice IVA attribuito al soggetto ai sensi dell’art. 35 ter (identificazione diretta) o dell’art. 17 (rappresentante fiscale) del DPR 633/72.

Page 18: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

18

UTILIZZO DEL CODICE

Nel caso di ESPORTAZIONE, nella casella 44 del DAU è possibile indicare la partita IVA attribuita in Italia:• all’esportatore (art. 35 ter)

preceduta dal codice 01YY • al rappresentante fiscale (art. 17)

preceduta dal codice 02YY

Page 19: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

19

UTILIZZO DEL CODICE

Nel caso di IMPORTAZIONE (immissione in libera pratica + immissione in consumo nel territorio nazionale), nella casella 44 del DAU occorre indicare la partita IVA attribuita in Italia:

Page 20: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

20

UTILIZZO DEL CODICE

• all’importatore (art. 35 ter) preceduta dal codice Y040

• al rappresentante fiscale (art. 17) preceduta dal codice Y042

Page 21: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

21

UTILIZZO DEL CODICE

Nel caso di IMMISSIONE in libera pratica di merce che viene spedita in altro stato UE (regimi 42 o 63), nella casella 44 del DAU occorre indicare anche la partita IVA attribuita all’operatore comunitario destinatario delle merci dal Paese di appartenenza, preceduto dal codice Y041.

Page 22: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

22

ADEGUAMENTO DEL STD

Dal 2011 il STD è stato modificato e può essere utilizzato anche da soggetti non stabiliti in Italia, in possesso di codice EORI e privi di partita IVA italiana, obbligati a presentare una ENS o una EXS.

Page 23: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

23

ADEGUAMENTO DEL STD

Tali soggetti possono richiedere l’adesione al STD indicando:• uno o più fornitori di servizi • uno o più sottoscrittori (non necessari per le ENS/EXS)Se indicati, i fornitori di servizi e i sottoscrittori devono essere residenti in Italia.

Page 24: NOVITA’ PER L’UTILIZZO DEL CODICE EORI

GRAZIE PER L’ATTENZIONE AGENZIA DELLE DOGANE

UFFICIO DELLE DOGANE DI TRIESTE

AREA ASSISTENZA E INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Corso Cavour, 6 – 1° piano Tel. 040 6723216-217

E-mail: [email protected]

24