Novità normative in materia di commercio e somministrazione

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Novità normative in materia di commercio e somministrazione Dott. Simone Chiarelli Firenze, 20 settembre 2012

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• Programma:• Ore 9,15 Registrazione partecipanti

• Ore 9,30 Le novità normative 2011-2012: un quadro di insieme• Ore 10,00 La nuova disciplina del commercio su area pubblica

• Ore 11,15 Coffee Break

• Ore 11,30 Commercio e somministrazione nelle riforme Bolkestein• Ore 12,15 Le modifiche al Codice del Commercio della Toscana• Ore 12,45 Risposte ai quesiti

• Ore 13,00 Fine seminario - rilascio attestati

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• Le novità normative 2011-2012: un quadro di insieme

• D.L. 201/2011

• DPR 227/2011

• D.L. 1/2012

• D.L. 5/2012

• D.L. 147/2012

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• Le novità normative 2011-2012

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 agosto 2012

Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. (12A09459)

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DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012 , n. 158

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute. (12G0180)

Art. 6 - Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonche' di ospedali psichiatrici giudiziari

............ si provvede all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

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DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012 , n. 158

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute. (12G0180)

Art. 7 - Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica

….. 7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1° Gennaio 2013.

…...

9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ..... pianifica su base annuale almeno cinquemila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile

10. ….provvede a pianificare, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, ivi inclusi quelli connessi al consolidamento del relativo gettito erariale, forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente …..

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• Le novità 2011-2012

Liberalizzazione degli ORARI DELLE FARMACIE - Consiglio di Stato 2 agosto 2012

CIRCOLI - niente licenza ma COMUNICAZIONE AL QUESTORE per alcolici

Legittime le LIBERALIZZAZIONI statali (Corte Cost 20/7/2012) ma ................

LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

Rivendita speciale di tabacchi - non servono distanze - CdS 12/7/2012

SCIA telematica e NIENTE PARERI per le SCIA EDILIZIE (DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83)

Abolite le distanze fra IMPIANTI DI CARBURANTE - CdS 24/4/2012 n. 2456

Liberalizzazione EDICOLE - Tar Campania 696/2012 - disapplicare il regolamento

SCIA: non servono le asseverazioni o perizie dei TECNICI

Edicole liberalizzate completamente - TAR VENETO 184/2012

Condannato un DIRIGENTE per MANCATA LIBERALIZZAZIONE - Corte Conti 303/2011

Tabacchi nei distributori di carburanti - illegittime le DISTANZE

Edicole (punti esclusivi e non esclusivi)

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• Commercio su Aree Pubbliche

Art. 16 Selezione tra diversi candidati

1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.

2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.

4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 70 Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche

….......

5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

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D.Lgs. 31-3-1998 n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 28. Esercizio dell'attività.

13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.

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Intesa e presupposti normativi

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Intesa e presupposti normativi

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Intesa e presupposti normativi

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Intesa e presupposti normativi

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Disposizioni transitorie

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Disposizioni transitorie

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Disposizioni transitorie

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Disciplina ordinaria – Punto 1

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Disciplina ordinaria – Punto 2a

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Disciplina ordinaria – Punto 2b

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Disciplina ordinaria – Punto 2c

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Disciplina ordinaria – Punto 3

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Disciplina ordinaria – Punto 4-5

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Disciplina ordinaria – Punto 6

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Disciplina ordinaria – Punto 7

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• D.Lgs. 6-8-2012 n. 147Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,

recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel

mercato interno.Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 2012,

n. 202, S.O.

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• Art. 1 • 1. All'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le parole: «dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

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• Dlgs 59/2010 - Art. 17 Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni • 1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di

cui al presente decreto si segue, ove non diversamente previsto, il procedimento di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività, si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (6)

• 2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso.

• 3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dai momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività e al suo esercizio.

• 4. Le autorità competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:

• a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;

• b) i mezzi di ricorso previsti;• c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso, la

menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione e considerata come rilasciata.

• 5. Quando la domanda è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.• (6) Comma così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

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• D.Lgs. 6-8-2012 n. 147 - Art. 8 Modificazioni all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

• All'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

• a) alla lettera f) del comma 1 le parole: «non detentive» sono soppresse;

• b) al comma 2 le parole: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi» sono sostituite dalle seguenti: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi»;

• c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

• «3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.»;

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• Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali• 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:• a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che

abbiano ottenuto la riabilitazione;• b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non

colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

• c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

• d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

• e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

• f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

• Le misure di prevenzione si distinguono in Personali (avviso orale, rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale, divieto di accedere nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive a carico di coloro che siano stati coinvolti in episodi di violenza negli stadi, o vi si rechino portando armi improprie, ed altresì a carico di coloro che, in passato, siano stati denunciati per episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive); Patrimoniali (sequestro; confisca)

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• Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

• 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. (24)

• 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. (25)

• 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

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• Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

• 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

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• Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali• 6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di

commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

• a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

• b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

• c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

• 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

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• 1. Dopo l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono inseriti i seguenti:• «Art. 71-bis (Commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi

idrogenati). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni:

• a) la legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

• b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, recante approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

• c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, recante regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

• 2. All'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "È subordinato ad una denuncia di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti : "Non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE/852/2004.".

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• Art. 71-ter (Attività di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è soppresso l'albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici ed è abrogato l'articolo 3, secondo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

• 2. Il comune inibisce l'attività di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attività nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attività produttive ai gestori dei mercati all'ingrosso perché non consentano all'inibito l'accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l'iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

• 3. Il primo periodo del comma 11 dell'articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.".».

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• Art. 15 Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e all'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di acconciatore

• • 1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:• a) all'articolo 2, comma 2, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del

2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;

• b) all'articolo 3, comma 5-bis, come inserito dall'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo la parola: «acconciatore» sono aggiunte le seguenti: «ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività».

• 2. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: • «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma sono abrogati gli articoli 1,

commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, le parole: "degli articoli successivi" sono sostituite dalle seguenti: "legislative vigenti in materia".».

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• Art. 16 Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed all'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di estetista

• • 1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:• a) all'articolo 2, come modificato dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole:

«dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;

• b) all'articolo 3, comma 01, come inserito dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.».

• 2. Il comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010 è sostituito dal seguente: • «3. Sono o restano abrogati l'articolo 4, comma 1, l'articolo 6, comma 4, dalle parole: "prevedendo le

relative sessioni" fino alla fine del precitato comma, e l'articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443", della legge 4 gennaio 1990, n. 1.».

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• Art. 17 Modificazioni all'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di tintolavanderia

• 1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

• a) al comma 1, le parole: «soggetta a dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;

• b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:• «1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate

dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.».

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• Art. 17 Modificazioni all'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di tintolavanderia

• 1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

• a) al comma 1, le parole: «soggetta a dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;

• b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:• «1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate

dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.».

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Commercio e somministrazione nella

riforma Bolkestein

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• Commercio, Somministrazione, Somministrazione non assistita

• Programmazione numerica e di qualità

• Somministrazione principale e accessoria

• Commercio ed edicole

• Scia ed autorizzazione

• Stato, Regioni, Comuni

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Commercio, somministrazione,

Bolkestein e Regione Toscana

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• PDL 166 del 5 luglio 2012• Disposizioni urgenti per l’attuazione del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 201 e del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

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• 2. è necessario aggiornare le previsioni relative ai requisiti soggettivi di accesso all’attività commerciale nonché le disposizioni relative alla disciplina dell’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, per adeguarle alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

• 3. è necessario, per perseguire le finalità sopra riportate, ridefinire i limiti dimensionali delle tre tipologie di esercizi di vendita in sede fissa, uniformandoli su tutto il territorio regionale, senza mantenere alcun collegamento di tali dimensioni con la popolazione residente e quindi con l’entità della domanda;

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• 4. al fine di consentire un efficace controllo preventivo proporzionato alla tutela degli interessi perseguiti sono stati previsti regimi autorizzatori per l’apertura delle medie e grandi strutture di vendita;

• 5. per quanto riguarda il regime regolativo delle grandi strutture di vendita, il sistema autorizzatorio è stato disciplinato con una pianificazione territoriale di livello sovracomunale finalizzata unicamente a tutelare l’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, la salute, i lavoratori ed i beni culturali. Per tali strutture sono stati inoltre fissati requisiti qualitativi obbligatori, è stato previsto l’obbligo del loro insediamento in aree aventi una specifica destinazione d’uso nonché il rispetto di parametri tecnici e di viabilità;

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• 6. al fine di semplificare la procedura abilitativa per la modifica di settore merceologico e l’ampliamento di superficie entro il 20 per cento della dimensione originaria della medie e delle grandi strutture, è stato introdotto il regime della segnalazione certificata d’inizio attività;

• 7. al fine di chiarire e semplificare le disposizioni relative ad una tipologia diffusa di esercizio commerciale in sede fissa, costituita dal centro commerciale, è stato specificato che tale centro può comprendere al suo interno esercizi commerciali di qualunque tipologia, purché essi siano inseriti in una struttura unica, che rimane tale anche se la sua destinazione non è esclusivamente commerciale purché presenti infrastrutture comuni oppure spazi di servizio gestiti unitariamente, senza la necessità che tali elementi coesistano;

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• 8. considerata la diffusa tendenza alla realizzazione di addensamenti di strutture di vendita che, di fatto, presentano un impatto urbanistico, viabilistico e commerciale parificabile a quello delle grandi strutture di vendita, si è ritenuto opportuno disciplinare con legge quella che viene considerata una tipologia di esercizi di vendita in sede fissa, ossia le strutture di vendita in forma aggregata, già previste nel vigente regolamento di attuazione. Tale disciplina consente di evitare un fenomeno che spesso si sostanzia in un aggiramento delle previsioni relative alle grandi strutture di vendita, in considerazione anche del fatto che una carenza normativa determinerebbe una disparità di trattamento tra insediamenti commerciali aventi pari ricadute urbanistiche, ambientali e viabilistiche;

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• 9. in considerazione della specificità di alcune tipologie di esercizi, specializzati nella vendita di merci ingombranti ed a consegna differita, che necessitano di molto spazio espositivo ma hanno un ridotto impatto sul territorio in termini di necessità di parcheggi e di viabilità, per tali grandi strutture sono previsti specifici criteri di calcolo della superficie di vendita, più semplificati rispetto a quelle ordinarie;

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• 13. è necessario intervenire nella materia della distribuzione di carburanti per adeguarsi ai principi stabiliti nella recente normativa statale. A tal fine è stato eliminato per l’apertura di nuovi impianti l’obbligo della contestuale presenza di più prodotti, è stata prevista la possibilità di installare impianti completamente automatizzati anche al di fuori dei centri abitati, è stata prevista la possibilità della vendita di ogni bene e servizio nell’impianto ed eliminato il divieto dell’attivazione di apparecchiature self-service pre-pagamento nell’orario in cui l’impianto è assistito da personale;

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• Art. 9 - Sportello unico per le attività produttive• 1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del

presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge.

• 2. La Regione, nell’ambito del tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP, istituito dalla Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), definisce i modelli da utilizzare per le domande di autorizzazione, le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni previste dalla presente legge.

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• Art. 15 - Definizioni• 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente

capo si intendono:• a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque

professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

• b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

• c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse;

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• Art. 15 - Definizioni• d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a

300 metri quadrati;

• e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 metri quadrati;

• f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino al limite stabilito dal Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005, anche in misura differenziata in ragione delle diverse caratteristiche territoriali;

• g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita costituita da un insieme di più esercizi commerciali al dettaglio di qualunque tipologia, inseriti in una struttura a destinazione specifica anche se non esclusivamente commerciale, tale da connotarsi come una struttura unica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti.

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• Art. 15 - Definizioni• g- bis): per outlet:• 1) gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese

industriali vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, lettera g);

• 2) gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio merci non alimentari, che siano state prodotte almeno dodici mesi prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o che presentino lievi difetti non occulti di produzione.

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• Art. 17 - Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita• 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita

superiore al 20 per cento e fino al limite di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

• 2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico e l’ampliamento entro il 20 per cento della superficie di vendita originaria, effettuata una sola volta e fino ai limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), della superficie di una media struttura di vendita sono soggetti a SCIA senza asseverazioni, ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al comune competente per territorio.

• 4. Il comune stabilisce le procedure e il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nonché la correlazione dei procedimenti relativi al titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.”.

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• Art. 17 - Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita• 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita

superiore al 20 per cento e fino al limite di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

• 2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico e l’ampliamento entro il 20 per cento della superficie di vendita originaria, effettuata una sola volta e fino ai limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), della superficie di una media struttura di vendita sono soggetti a SCIA senza asseverazioni, ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al comune competente per territorio.

• 4. Il comune stabilisce le procedure e il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nonché la correlazione dei procedimenti relativi al titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.”.

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• Art. 18 - Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita• 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di

vendita superiore al 20 per cento e fino al limite di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f) di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18 ter a 18 octies.

• 2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico e l’ampliamento entro il 20 per cento della superficie di vendita originaria, effettuata una sola volta, e fino ai limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f), della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti a SCIA, senza asseverazioni, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al comune competente per territorio.

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• Art. 18 ter• Istruttoria comunale per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita• Art. 18 quater• Documentazione istruttoria allegata alla domanda di autorizzazione alle grandi strutture di

vendita• Art 18 quinquies• Istruttoria regionale per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita• Art. 18 sexies• Conferenza dei servizi per l’esame delle domande di autorizzazione alle grandi strutture

di vendita• Art.18 septies• Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita• Art.18 octies• Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita

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• Art. 19 quinquies - Strutture di vendita in forma aggregata• 1. Sono strutture di vendita in forma aggregata:• a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente,

o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;• b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di

vendita, anche verticalmente o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita;

• c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

• d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro.

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• Art. 19 quinquies - Strutture di vendita in forma aggregata

• 2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se sono insediate sul territorio di comuni diversi.

• 3.La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1 è calcolata dalle pareti esterne degli edifici più vicine tra loro, che perimetrano l’intera superficie coperta lorda di ciascun edificio.

• Qualora la struttura di vendita sia inserita in un edificio destinato a varie funzioni, la distanza di cui al comma 1 si misura tra le parti degli edifici destinate alla funzione commerciale.

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• Art. 19 quinquies - Strutture di vendita in forma aggregata• 4. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata è

determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.

• 5. In relazione all’insediamento di nuove strutture di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisca in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi. Qualora la distanza tra la struttura di vendita da insediare e quelle già presenti determini il configurarsi di una struttura di vendita in forma aggregata di cui al comma 1, in relazione alla superficie di vendita complessiva calcolata ai sensi del comma 4, il comune verifica le disposizioni da applicare alla fattispecie.

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• Art. 19 quinquies - Strutture di vendita in forma aggregata• 6.Il presente articolo non si applica:• a) alle domande di autorizzazione per l’apertura o l’ampliamento di

strutture di vendita da attivare in edifici che, alla data del 21 aprile 2009, erano già ultimati ai sensi dell’articolo 109 della l.r. 1/2005 ed erano a destinazione commerciale, tale da consentire l’insediamento senza variazione di destinazione d’uso o per le quali, a tale data, sussisteva il relativo titolo abilitativo edilizio;

• b) salvo diversa disposizione comunale, alle domande di autorizzazione per l’apertura di strutture di vendita collocate nei centri storici, come individuati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r. 1/2005

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• Art. 21 - Vendita all’ingrosso e al dettaglio

• 4. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all’ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati al comma 5 viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a 3.000 metri quadrati. La parte di superficie di vendita eccedente le suddette dimensioni viene calcolata nei modi ordinari.

• 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti: a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato; b) materiale elettrico; c) colori e vernici, carte da parati; d) ferramenta ed utensileria; e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; f) articoli per riscaldamento; g) strumenti scientifici e di misura; h) macchine per ufficio; i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; j) combustibili; k) materiali per l’edilizia; l) legnami.

• 6. Le disposizioni di cui al comma 4 non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 21 bis, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.

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• Art. 21 - Vendita all’ingrosso e al dettaglio

• 4. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all’ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati al comma 5 viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a 3.000 metri quadrati. La parte di superficie di vendita eccedente le suddette dimensioni viene calcolata nei modi ordinari.

• 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti: a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato; b) materiale elettrico; c) colori e vernici, carte da parati; d) ferramenta ed utensileria; e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; f) articoli per riscaldamento; g) strumenti scientifici e di misura; h) macchine per ufficio; i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; j) combustibili; k) materiali per l’edilizia; l) legnami.

• 6. Le disposizioni di cui al comma 4 non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 21 bis, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.

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• Art. 21 bis - Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita

• 1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita i seguenti prodotti: a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio; b) legnami; c) combustibili; d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il giardinaggio, l’industria, il commercio e l’artigianato; e) materiali per l’edilizia e ferramenta; f) materiali termoidraulici.

• 2. Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è calcolata come di seguito:

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• a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);

• b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.

• 3. Le disposizioni di cui al comma 2 non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 21, comma 4, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.

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• EDICOLE• “1. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non

esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:

• a) le rivendite di generi di monopolio;• b) gli impianti di distribuzione di carburanti;• c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;• d) le medie e le grandi strutture di vendita;• e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti

editoriali equiparati;• f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo

riferimento ai periodici di identica specializzazione.”.

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• L’articolo 27 della l.r. 28/2005 è abrogato (Indirizzi regionali).

• L’articolo 28 della l.r. 28/2005 è abrogato (programmazione comunale).

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• Commercio su Aree Pubbliche• Dopo il comma 6 dell’articolo 40 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il

seguente:• “6 bis. Il comune effettua le verifiche di cui al presente articolo sulla

base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti forniti dall’impresa ai sensi dell’articolo 43 del d.p.r. 445/2000.”

• Art. 40 quinquies• 3. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati:• b bis) in caso di mancata presentazione delle informazioni di cui

all'articolo 40 bis, comma 6 bis e all’articolo 77, comma 2 quater entro il termine stabilito dal comune

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• Somministrazione e programmazione• Art. 42-bis - Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande.

• ATTUALE

• 2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, all'impatto ambientale ed all'adesione a disciplinari di qualità, anche relativi alla qualificazione professionale degli esercenti.

• FUTURO

• “2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all'impatto ambientale. I comuni possono anche imporre limitazioni all’apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.”.

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• Somministrazione accessoria

• a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:

• 1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia; 2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni; 3) stabilimenti balneari, impianti sportivi; 4) attività culturali, cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte.

• 1 bis L’attività congiunta di cui al comma 1, lettera a) si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.”.

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• Art. 79 - Cessazione dell'attività.

• 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione definitiva.

• 2. La cessazione dell’attività di distribuzione di carburanti è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro quindici giorni dalla cessazione.

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Grazie per l’attenzione

Dott. Simone [email protected]

Tel. (+39) 3337663638

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