Novità fiscali - Confindustria Toscana Sud · Riforma dell’impresa sociale: aspetti fiscali...

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Novità fiscali Luglio 2017 Agosto 2017

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Novità fiscali Luglio 2017

Agos to 2017

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Le novità fiscali di Luglio 2017

“Il denaro dei contribuenti deve essere sacro”

- L. Einaudi

IRES/IRPEF 1. Utili, dividendi e plusvalenze: rideterminate le percentuali di imponibilità (DM 26 maggio

2017) 2. Riforma dell’impresa sociale: aspetti fiscali (DLGS 3 luglio 2017, n. 112) 3. Locazioni brevi: modalità di applicazione della ritenuta (Provv. n. 132395/2017) 4. Modalità di gestione documentale delle note spese e dei relativi giustificativi (Ris. n.

96/E/2017) 5. Obbligazioni – spese di emissione deducibili per cassa (Ris. n. 102/E/2017) 6. Revocate condanne per omesso versamento di ritenute certificate (Cass. n.

34362/2017) 7. Crediti da agevolazione non inclusi nel condono tombale (Cass. SS. UU. ord. n.

16692/2017) IVA 8. Split payment: nuovo decreto ridefinisce i soggetti destinatari (DM 13 luglio 2017) 9. Trasmissione telematica dei dati delle fatture (Ris. n. 87/E/2017) 10. Applicabilità del ravvedimento operoso alle sanzioni per irregolarità nelle comunicazioni

dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA (Ris. n. 104/E/2017) 11. Nuovo modello IVA TR: istruzioni sulle compensazioni (Provv. n. 124040/2017 e Ris. n.

103/E /2017) 12. Rimborso IVA – disconoscimento degli interessi di mora (CGUE causa C-254/2016) 13. Cessioni intracomunitarie: l’interpretazione della Corte di Giustizia UE (CGUE, causa C-

386/16) VARIE 14. Studi di settore 2016 (Circ. n. 20/E/2017) 15. Definizione agevolata delle controversie tributarie (Circ. n. 22/E/2017 - Provv. n.

140316/2017) 16. Non abusiva la scissione finalizzata alla cessione di partecipazioni nella scissa (Ris. n.

97/E/2017) INTERNAZIONALE 17. Attuazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali (Provv. n

125650/2017) 18. Nuove linee guida OCSE sul transfer pricing e guida aggiornata al Country by Country

Reporting AIUTI DI STATO 19. Start-up innovative: la Commissione europea approva l’estensione dell’agevolazione 20. Registro nazionale aiuti di Stato: pubblicazione del Decreto ATTIVITA’ DELL’AREA 21. Gruppi fiscali 22. Principi Contabili 23. Seminario registro aiuti di Stato 24. Seminario credito d’imposta mezzogiorno

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Le novità fiscali di Luglio 2017

DM 26 maggio

2017

IRES/IRPEF

1. Utili, dividendi e plusvalenze: rideterminate le percentuali di imponibilità (DM 26 maggio 2017)

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017, che fissa le nuove percentuali di concorso al reddito complessivo degli utili da partecipazione distribuiti ai soci, delle plusvalenze, dei dividendi e delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, nonché della quota non imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2017.

L’adeguamento delle percentuali di imponibilità/esenzione, resosi necessario in conseguenza della riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% disposta dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), fa si che la somma dell’IRES pagata dalla società e dell’IRPEF pagata dal socio continui ad essere pari al 43% del reddito della società. Il decreto in commento ridetermina le percentuali di imponibilità degli utili e dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 nonché delle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

UTILI

Disciplina applicabile agli utili prodotti fino all’esercizio precedente a quello in corso al 31 dicembre 2016

Disciplina applicabile agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016

Utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti soggetti ad IRES

Imponibili nella misura del 49,72% del loro ammontare

Imponibili nella misura del 58,14% del loro ammontare

Utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti soggetti ad IRES, nonché relativi a titoli e strumenti finanziari e remunerazioni relative ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da opere e servizi

Imponibili nella misura del 49,72% del loro ammontare

Imponibili nella misura del 58,14% del loro ammontare

Utili percepiti da enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR

Imponibili nella misura del 77,78% del loro ammontare

Imponibili nella misura del 100% del loro ammontare

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Le novità fiscali di Luglio 2017

DLGS 3 luglio

2017, n. 112

Con particolare riguardo agli adempimenti dichiarativi, il decreto ha disposto che:

l’ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dalla società o dall’ente partecipato maturati in periodi in cui risultavano vigenti altre aliquote devono essere distintamente indicati nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali (ciò permetterà di monitorare il rispetto della presunzione di priorità nella distribuzione dei dividendi che, ricordiamo, stabilisce che si considerino distribuiti prioritariamente gli utili prodotti fino all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, poi – a seguito dell’ulteriore riduzione dell’aliquota IRES al 24% - quelli realizzati sino al 31 dicembre 2016 ed, infine, quelli prodotti in esercizi successivi);

analogamente, i sostituti di imposta nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti ai dipendenti, devono indicare distintamente gli utili e i proventi ad essi equiparati in relazione alle aliquote fiscali vigenti nel periodo in cui sono maturati.

2. Riforma dell’impresa sociale: aspetti fiscali (DLGS 3 luglio 2017, n. 112)

Il 19 luglio 2017 è stato pubblicato in GU il DLGS 3 luglio 2017, n. 112, recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, emanato in attuazione della riforma del terzo settore, prevista dalla legge delega 6 giugno 2016, n. 106. Tra le principali novità apportate dal decreto alla disciplina dell’impresa sociale si segnalano:

la definizione della qualifica di “impresa sociale”, che può essere

PLUSVALENZE

Plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2017

Plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018

Plusvalenze di cui all’articolo 58, comma 2 del TUIR (regime PEX)

Imponibili nella misura del 49,72% del loro ammontare

Imponibili nella misura del 58,14% del loro ammontare

Plusvalenze di cui all’articolo 68, comma 3 del TUIR realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e minusvalenze

Imponibili nella misura del 49,72% del loro ammontare

Imponibili nella misura del 58,14% del loro ammontare

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Le novità fiscali di Luglio 2017

acquisita da tutti gli enti privati, che esercitino in via principale e stabile un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni i cui atti costitutivi limitino ai propri soci (o associati) l’erogazione di beni e servizi. E’ principale l’attività di interesse generale da cui derivino almeno il 70% dei ricavi complessivi dell’impresa.

L’introduzione di nuove tipologie di attività ritenute di interesse generale. Si tratta di attività orientate alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale, all’organizzazione e gestione di attività culturali, turistiche o ricreative, del commercio equo e solidale, di servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità o indigenti, all’offerta di un alloggio sociale, al microcredito, all’agricoltura sociale e all’organizzazione e alla gestione di attività sportive dilettantistiche.

Sebbene l’impresa sociale debba destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio, è ammessa la distribuzione di utili e avanzi di gestione annuali in misura inferiore al 50% del totale.

L’obbligo di redazione e pubblicizzazione del bilancio d’esercizio, che si aggiunge al previgente obbligo di predisposizione del bilancio sociale.

Da un punto di vista prettamente fiscale il decreto introduce incentivi e altre misure di sostegno economico. In particolare è prevista:

l’esclusione degli utili e degli avanzi di gestione delle imprese sociali dal calcolo del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, se destinati allo svolgimento dell’attività statutaria ovvero all’ incremento delle riserve indivisibili in sospensione d’imposta in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui sono stati conseguiti;

la detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società che abbiano acquisito la qualifica di imprese sociali dopo l’entrata in vigore del decreto e che risultino costituite da non più di 36 mesi alla stessa data. L’investimento detraibile non può eccedere l’importo di 1.000.000 di euro in ciascun periodo di imposta e non può essere ceduto nei tre anni successivi, a pena di decadenza dal beneficio e obbligo di restituzione dell’importo detratto, maggiorato degli interessi legali;

la deducibilità dalla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES del 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e non risultino costituite da più di 36 mesi alla

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Le novità fiscali di Luglio 2017

Provvedimento

Agenzia delle

Entrate n. 132395

del 12 luglio 2017

stessa data. In tal caso, l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta l’importo di 1.800.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni, a pena di decadenza dal beneficio e obbligo di restituzione dell’importo dedotto maggiorato degli interessi legali;

l’esclusione dell’applicazione nei confronti delle imprese sociali delle disposizioni relative alle società di comodo, alle società in perdita sistematica, agli studi di settore, ai parametri e agli indici di affidabilità fiscale.

Infine, si evidenzia che il provvedimento subordina l’efficacia delle misure di carattere fiscale, all’autorizzazione della Commissione Europea, che dovrà verificare l’eventuale sussistenza di profili di incompatibilità con la disciplina UE in materia di aiuti di Stato.

3. Locazioni brevi: modalità di applicazione della ritenuta (Provv. n. 132395/2017)

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il giorno 12 luglio 2017, ha emanato, in attuazione del comma 6, dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, il provvedimento che indica le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, assolvono gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché di versamento della ritenuta, in relazione ai contratti di locazione breve (Provv. n. 132395/2017). Si ricorda che per locazione breve si intende un contratto di locazione, sublocazione e comodato di immobili ad uso abitativo non superiore a 30 giorni. Gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono i portali telematici hanno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia i dati relativi ai contratti conclusi con il loro intervento. Tale obbligo vale anche per i soggetti non residenti ma dotati di una stabile organizzazione in Italia; per coloro che siano privi di stabile organizzazione, la comunicazione è effettuata dal rappresentante fiscale. Gli operatori suddetti, all’atto del pagamento al beneficiario, operano la ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi lordi. Nel caso in cui il beneficiario, in sede di dichiarazione dei redditi, non opti per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. La ritenuta è versata all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata, nonché dichiarata e certificata.

4. Modalità di gestione documentale delle note spese e dei relativi giustificativi (Ris. n. 96/E/2017)

In risposta ad una istanza di interpello è stata pubblicata la risoluzione n. 96/E del 21 luglio 2017 che interviene a fornire chiarimenti in relazione alle modalità di gestione documentale delle note spese presentate dai

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Le novità fiscali di Luglio 2017

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 96 del

21 luglio 2017

dipendenti e dei relativi giustificativi. Nel quesito rappresentato, l’istante riferisce di avvalersi di un servizio di gestione e conservazione informatica dei documenti di rilevanza fiscale conforme alla legge che consente, tra le altre funzioni, di richiamare e visualizzare note spese e i relativi giustificativi tramite accesso protetto, ad un apposito portale web. Mediante l’utilizzo di una specifica applicazione, l’istante intende rendere integralmente digitale il processo di gestione delle note spese e dei relativi giustificativi e, a tal fine, descrive le diverse fasi del processo di trasformazione digitale delle note spese in formato analogico e conservazione delle stesse con i relativi giustificativi. Tutto ciò premesso, l’istante ha interrogato l’Agenzia delle Entrate sulla conformità della procedura alle disposizioni di legge in materia di generazione e conservazione di documenti fiscali in formato elettronico, nonché sulla possibilità di distruggere i giustificativi di spesa al termine del processo di archiviazione. L’Agenzia delle Entrate ha risposto allo specifico quesito richiamando, preliminarmente, le disposizioni di legge che regolano la generazione e l’archiviazione di documenti informatici. Si tratta, in particolare, del DLGS 7 marzo 2005 n. 85 (c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”) e dei relativi decreti attuativi, tra cui il DM 17 giugno 2014, recante modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro ripartizione su diversi tipi di supporto. In osservanza alla normativa richiamata, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la sostituzione dei documenti analogici con quelli in formato elettronico sarà possibile qualora il processo ipotizzato dall’istante consenta di garantire la sussistenza dei requisiti di immodificabilità, integrità ed autenticità di cui all’art. 2 del DM 17 giugno 2014. In tale ipotesi, quindi, la procedura potrà essere completamente dematerializzata. Con specifico riguardo alla conservazione dei documenti giustificativi delle spese l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

nel caso in cui i giustificativi allegati alle note spese trovino corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali, il relativo processo di conservazione elettronica può considerarsi correttamente perfezionato, con conseguente possibilità di distruzione dell’originale, senza la necessità che un pubblico ufficiale attesti la conformità delle copie informatiche al documento originale;

diversamente, qualora non sia possibile risalire al documento giustificativo attraverso la contabilità di terzi, occorrerà che un pubblico ufficiale ne attesti la conformità all’originale, essendo un documento analogico originale unico. Lo stesso adempimento è richiesto nel caso in cui i giustificativi siano emessi da soggetti

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Le novità fiscali di Luglio 2017

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 102

del 28 luglio 2017

economici esteri di Paesi extra UE, con i quali non esista una reciproca assistenza in materia fiscale.

5. Obbligazioni – spese di emissione deducibili per cassa (Ris. n. 102/E/2017)

Con la risoluzione n. 102/E del 28 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello presentata in merito alla possibilità di dedurre per cassa le spese sostenute in relazione ad un prestito obbligazionario emesso nel 2016. Nell’ambito di una complessa operazione di acquisizione/riorganizzazione societaria l’istante riferisce che intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 32, comma 13 del DL 22 giugno 2012, n. 83 c.d. “Decreto Crescita”. L’art. 32, comma 13, citato, prevede che i costi sostenuti dalla società emittente per l’emissione sul mercato del prestito obbligazionario incluse le spese legali, notarili, tributarie e di altra natura connesse con la stessa emissione siano deducibili nell’esercizio in cui tali spese sono sostenute, indipendentemente dal momento di imputazione a bilancio ed a nulla rilevando la ripartizione dell’onere operata, in applicazione dei principi contabili, per tutta la durata dell’operazione di finanziamento. Il dubbio interpretativo sollevato dall’istante concerneva l’applicabilità o meno delle disposizioni contenute nell’art. 96, TUIR nelle ipotesi di opzione per il regime di deducibilità per cassa previsto dal citato articolo 32, comma 13. A tale riguardo, merita ricordare che l’articolo 96, TUIR ammette la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati, mentre, l’eventuale eccedenza, è deducibile nel limite del 30% del ROL, con possibilità di dedurre nei successivi esercizi la quota indeducibile, entro gli stessi limiti calcolati rispetto agli interessi attivi e al ROL di competenza. L’Agenzia delle Entrate, ribadendo l’esistenza di un rapporto di genere – specie tra le due norme, ha confermato che, nel caso in cui la società emittente il prestito obbligazionario opti per il regime di favore previsto dall’art. 32, comma 13 del DL 83/2012, le spese di emissione saranno integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento, non trovando applicazione i limiti di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati previsti dall’art. 96 del TUIR. In tale ipotesi, precisa l’Agenzia, l’applicazione dell’articolo 96, TUIR configgerebbe con la ratio agevolativa dell’articolo 32, comma 13, del DL 83/2012 che mira a consentire la deduzione delle spese di emissione in via anticipata, indipendentemente dall’imputazione a conto economico; in caso di ROL incapiente, infatti, l’applicazione dell’art. 96, TUIR, determinerebbe la deducibilità di tali spese in periodi di imposta successivi rispetto a quello di sostenimento, in contrasto con la finalità della disposizione.

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Le novità fiscali di Luglio 2017

Nella diversa ipotesi in cui l’impresa non eserciti la facoltà concessa dall’art. 32, comma 13 del DL 83/2012, invece, le spese di emissione del prestito obbligazionario torneranno ad essere deducibili nei limiti previsti dall’articolo 96 del TUIR, in quanto aventi natura di onere assimilato ad interessi passivi.

6. Revocate condanne per omesso versamento di ritenute certificate (Cass. n. 34362/2017)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 34362, depositata il 13 luglio 2017, ha revocato un decreto penale di condanna per omesso versamento di ritenute certificate. Tale pronuncia è frutto delle novità introdotte dal DLGS 24 settembre 2015, n. 158 che, con riguardo all’articolo 10-bis del DLGS 10 marzo 2000, n. 74 (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate), ha innalzato la soglia di punibilità da 50.000 euro a 150.000 euro. I giudici di legittimità - valorizzando l’articolo 2, comma 2, del c.p., secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato - hanno sottolineato che tra la nuova fattispecie e quella precedente vi è un rapporto di specialità per cui la norma sopravvenuta esclude la rilevanza penale di quelle fattispecie non più ricomprese in essa. Secondo la suprema Corte, la nuova fattispecie di reato di cui all’art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, come modificata dall’art. 7, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 158 del 2015, che ha elevato a 150.000,00 euro l’importo delle ritenute certificate non versate, ha determinato l’abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo.

7. Crediti da agevolazione non inclusi nel condono tombale (Cass. SS. UU. ord. n. 16692/2017)

Il condono tombale non preclude all’Amministrazione finanziaria l’accertamento dell’effettiva spettanza del credito di imposta da agevolazione esposto in dichiarazione dal contribuente: è questo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16692 del 6 luglio scorso.

Nel caso sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, una società contestava all’Agenzia delle Entrate la facoltà di verificare l’effettiva spettanza del credito di imposta per incremento occupazionale ex art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, esposto in una dichiarazione relativa ad un periodo di imposta in relazione al quale la società aveva aderito al condono fiscale di cui all’art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Secondo i giudici di legittimità il condono “tombale” non osta all’azione di accertamento dell’Agenzia delle Entrate su eventuali crediti d’imposta

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Le novità fiscali di Luglio 2017

DM 13 luglio

2017

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 87 del

5 luglio 2017

esposti in dichiarazione, in quanto l’istituto incide esclusivamente sui debiti tributari dei contribuenti. Il condono, infatti, si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che non risponde all’obiettivo di accertare l’imponibile, ma a quello di recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso.

IVA

8. Split payment: nuovo decreto ridefinisce i soggetti destinatari (DM 13 luglio 2017)

Il 24 luglio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017 che ridefinisce il criterio in base al quale individuare le pubbliche amministrazioni destinatarie del meccanismo della scissione dei pagamenti. In particolare, il provvedimento elimina il riferimento all’elenco delle PA inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT - introdotto dal decreto attuativo del 27 giugno 2017 - stabilendo che lo split payment si applichi a tutte le pubbliche amministrazioni nei confronti delle quali è obbligatorio emettere la fattura elettronica. La modifica produce i suoi effetti sulle fatture esigibili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il decreto è pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto ha, inoltre, modificato l’art. 5-ter comma 2 del DM del 23 gennaio 2015, prevedendo che, dall’anno 2018 in poi, gli elenchi definitivi delle società controllate dal settore pubblico e delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB, interessate dall’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, siano pubblicati dal Dipartimento delle Finanze entro il 15 novembre di ciascun anno con effetto a valere sull’anno successivo, senza che sia più necessaria l’approvazione dello stesso tramite decreto del Direttore generale delle finanze. Con riguardo all’anno in corso, si evidenzia che gli elenchi definitivi aggiornati al 26 luglio 2017 delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali, e delle società incluse nell’indice Ftse Mib, sono attualmente disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze. Per maggiori approfondimenti sul tema si rinvia alla nota di aggiornamento pubblicata il 17 luglio scorso nella sezione documenti della Comunità Fisco di Confindustria e alla precedente circolare di commento pubblicata il 28 giugno u.s. nella medesima sezione.

9. Trasmissione telematica dei dati delle fatture (Ris. n. 87/E/2017)

Con la risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla trasmissione telematica opzionale e obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute.

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Le novità fiscali di Luglio 2017

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che è possibile rettificare l’errata trasmissione della comunicazione dei dati fattura nonché sanare l’eventuale omissione anche oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine dell’adempimento, applicando l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLGS. 18 dicembre 1997, n. 472. Inoltre, è stato confermato che le comunicazioni dei dati riferiti alle “fatture emesse” devono essere sempre trasmesse per competenza rispetto al periodo di riferimento: per esempio la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1°gennaio al 30 giugno 2017). Per le fatture ricevute, invece, la competenza è determinata in base alla data di registrazione del documento. Con particolare riguardo alle fatture emesse da autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, è stato precisato che la comunicazione dei dati delle fatture deve far riferimento alla data di registrazione, garantendo che l’eventuale segnalazione automatica di incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, assumerà una mera valenza tecnica. Il documento contiene anche soluzioni sulla modalità di compilazione della comunicazione nel caso in cui la fattura contenga acquisti intracomunitari sia di beni che di servizi, in considerazione del fatto che le specifiche tecniche relative alla comunicazione prevedono per la compilazione del campo “Tipo Documento” sigle distinte a seconda dell’operazione effettuata. Nel caso specifico l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’informazione deve essere resa sulla base di un criterio di “prevalenza” legato all’importo delle cessioni e delle prestazioni. L’Agenzia ha avuto cura di diramare istruzioni anche in relazione alle modalità di comunicazione delle fatture cointestate. In proposito, dopo aver definito non plausibile l’emissione di una fattura cointestata verso un cessionario/committente soggetto passivo IVA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso, invece, di fatture emesse nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la sezione “Identificativi fiscali” deve essere compilata riportando i dati di uno solo dei soggetti. Con riguardo alla compilazione dei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale”, richiesti obbligatoriamente ai fini della trasmissione delle bollette doganali, è stato precisato che limitatamente alle comunicazioni relative al periodo d’imposta 2017, occorrerà valorizzare all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>/<IdPaese> con la stringa “00” e l’elemento <IdFiscaleIVA>/<IdCodice> con una sequenza di undici “9”.

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Le novità fiscali di Luglio 2017

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 104

del 28 luglio 2017

Tra gli altri quesiti posti si segnalano i chiarimenti resi con riguardo, alla variazione dei dati anagrafici del soggetto mittente e dei fornitori, e al codice natura da attribuire alle fatture di acquisto fuori campo IVA, ex art. 74 DPR n. 633/1972.

10. Applicabilità del ravvedimento operoso alle sanzioni per irregolarità nelle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA (Ris. n. 104/E/2017)

Le omesse e le irregolari comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA possono essere sanate mediante l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLGS 18 dicembre 1997, n. 472. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017. Secondo l’Agenzia delle Entrate, le violazioni legate a tali adempimenti possono essere regolarizzate con il ravvedimento operoso in quanto la relativa disciplina sanzionatoria, contenuta nell’articolo 11 del DLGS 18 dicembre 1997, n. 471, ha natura amministrativo–tributaria, e tale facoltà non risulta espressamente preclusa da alcuna deroga. Il documento, dopo aver richiamato il regime sanzionatorio relativo a ciascuna violazione relativa agli adempimenti considerati, ha riepilogato in tabelle:

le ipotetiche sanzioni applicabili alle violazioni commesse nell’invio delle comunicazioni dei dati di 180 fatture, distinguendo, per ciascuna scadenza, l’ipotesi in cui la correzione avvenga entro 15 giorni dalla violazione (Tabella A) da quella in cui il ravvedimento si verifichi oltre tale termine (Tabella B);

analogamente, per ciascuna scadenza, sono state distinte le sanzioni applicabili alle omesse, incomplete o errate comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA sanate entro 15 giorni dalla violazione (Tabella A), da quelle regolarizzate in un momento successivo (Tabella B). In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, per finalizzare il ravvedimento, è necessario inviare la comunicazione dati fatture inizialmente omessa/incompleta/errata. Qualora le omissioni/irregolarità siano sanate direttamente con la presentazione della dichiarazione annuale IVA, tale adempimento non è più richiesto diversamente, nel caso siano sanate in seguito alla presentazione della dichiarazione IVA, diventa necessario comunicare i dati corretti tramite dichiarazione integrativa.

11. Nuovo modello IVA TR: istruzioni sulle compensazioni

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Le novità fiscali di Luglio 2017

Provvedimento

Agenzia delle

Entrate n. 124040

del 4 luglio 2017

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 103

del 28 luglio 2017

(Provv. n. 124040/2017 e Ris. n. 103/E /2017)

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 124040 del 4 luglio 2017 è stato approvato il nuovo modello IVA TR, con le relative istruzioni da presentare per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Il nuovo modello, che sostituisce quello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016 a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relative al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2017, deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Oltre al modello e alle relative istruzioni, il provvedimento approva anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. L’aggiornamento del modello e delle relative istruzioni si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, della legge 21 giugno 2017, n. 96 (legge di conversione del DL 24 aprile 2017, n. 50), che ha abbassato da 15.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale per poter compensare i crediti di imposta, è obbligatorio apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emergono, ovvero far sottoscrivere tale dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile, nel caso di contribuenti di cui all’art. 2409-bis c.c. La risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017, reca, invece, chiarimenti sulle compensazioni risultanti dal modello in esame e sui soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in relazione ai crediti infrannuali, sul modello IVA TR deve essere apposto il visto di conformità quando riferito ad un credito IVA di importo superiore a 5.000 euro annui anche se in seguito il credito non venga utilizzato. Il raggiungimento del limite di 5.000 euro annui deve essere verificato, quindi, tendendo conto dei crediti compensati nei trimestri precedenti. Pertanto, ipotizzando un credito chiesto in compensazione di 3.500 euro nel primo trimestre, è possibile chiedere in compensazione ulteriori crediti fino a 1.500 euro senza l’apposizione del visto. Coerentemente anche con riguardo al primo anno di applicazione del nuovo adempimento è stato chiarito che sebbene con riguardo al trimestre precedente l’apposizione del visto di conformità per crediti infrannuali superiori a 5.000 euro non fosse ancora obbligatoria, il superamento di tale soglia deve essere verificato anche tenendo conto del credito chiesto in compensazione nel modello relativo al primo trimestre, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo in compensazione.

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Le novità fiscali di Luglio 2017

Sentenza Corte

di Giustizia

dell’Unione

Europea, causa

C-254/2016 del 6

luglio 2017

In caso di inadempimento all’obbligo di apposizione del visto di conformità, la legittimità dell’utilizzo in compensazione del credito IVA è salva a condizione che avvenga per un importo inferiore al limite di 5.000 euro. Diversamente, nell’ipotesi in cui si intenda compensare l’intero credito indicato occorrerà presentare un nuovo modello TR integrativo del precedente, completo del visto di conformità, e barrare la casella “modifica istanza precedente”. Con riferimento ai soggetti autorizzati ad apporre il visto di conformità l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il visto oltre che dal professionista può essere rilasciato anche dalla società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti, e che la trasmissione della dichiarazione completa del visto può essere trasmessa anche dalle società di servizi, come definite dal DM 18 febbraio 1999.

12. Rimborso IVA – disconoscimento degli interessi di mora (CGUE causa C-254/2016)

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza pregiudiziale interpretativa resa il giorno 6 luglio 2017 nella causa C-254/16, si è occupata di una controversia che ha opposto una società ungherese all’Amministrazione tributaria nazionale, in merito al versamento degli interessi di mora sul rimborso dell’eccedenza IVA. La società aveva proposto all’Amministrazione tributaria domanda di rimborso di un’eccedenza IVA assolta a monte. L’Amministrazione ha versato alla società un importo a titolo di parziale rimborso di tale eccedenza, respingendo la domanda in relazione agli interessi di mora sulla base del fatto che alla società era stata inflitta un’ammenda per aver ostacolato il controllo della regolarità della domanda di rimborso. Di conseguenza, a parere dell’Amministrazione, il termine per rimborsare l’eccedenza e i relativi interessi doveva essere calcolato a decorrere dal giorno della notifica del verbale che riprendeva le conclusioni di tale controllo. I giudici europei hanno osservato, a sostegno di quanto sostenuto dall’Amministrazione ungherese, che l’articolo 183 della direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CE) non prevede l’obbligo di versare interessi sull’eccedenza di IVA a credito né stabilisce il giorno da cui maturano gli interessi stessi. Tuttavia, i giudici proseguono sottolineando l’importanza che il soggetto passivo possa fare affidamento sugli ordinari tempi di rientro del proprio credito IVA e non debba essere ulteriormente gravato dal protrarsi delle verifiche fiscali. La Corte UE ha dunque stabilito che l’IVA debba essere rimborsata entro un termine ragionevole e che, qualora la procedura travalichi il tempo

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Le novità fiscali di Luglio 2017

Sentenza Corte

di Giustizia

dell’Unione

Europea, causa

C-386/16 del 26

luglio 2017

necessario alla conclusione dell’indagine, sia dovuto il pagamento degli interessi di mora finalizzato a compensare il periodo di mancata liquidità.

13. Cessioni intracomunitarie: l’interpretazione della Corte di Giustizia UE (CGUE, causa C-386/16)

Il giorno 26 luglio 2017, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emanato una sentenza (Causa C-386/16) riguardante la qualificazione come cessioni intracomunitarie di alcune operazioni effettuate da un’azienda stabilita ed identificata ai fini IVA in Lituania, operante nel settore ittico tra il 2008 e il 2010, e il recupero dell’IVA relativa a queste operazioni. Tale società cedeva i propri prodotti ad un’altra, stabilita ed identificata ai fini IVA in Estonia, indicando in fattura che tali operazioni erano non imponibili IVA in quanto forniture intracomunitarie di beni ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, direttiva IVA 2006/112/CE. La fattura indicava, inoltre, che l’indirizzo di carico e di consegna dei beni era quello dei magazzini di una società situata nel territorio lituano. La società estone si impegnava ad esportare i beni, entro 30 giorni, fuori dal territorio della Lituania. Lo stesso giorno, o quello successivo al loro acquisto dalla società estone, i beni erano venduti da quest’ultima ad acquirenti stabiliti ed identificati ai fini IVA in altri Stati membri dell’Unione Europea. Quanto alle seconde cessioni, le fatture erano emesse non imponibili IVA, in applicazione del trattamento IVA previsto per le cessioni intracomunitarie. La questione arriva dinanzi alla Corte di Giustizia dopo che l’Amministrazione finanziaria lituana ha ritenuto che le prime cessioni costituissero cessioni interne soggette all’aliquota d’imposta ordinaria non essendoci un effettivo trasporto dei beni dal territorio lituano a quello estone. Il giudice di rinvio ha interrogato la Corte sull’interpretazione degli articoli 33, 40, 138, paragrafo 1, 140, lettera a), e 141 della direttiva IVA. I giudici europei, nel risolvere la controversia, hanno focalizzato la propria attenzione sull’articolo 138, paragrafo 1 della direttiva IVA riguardante l’esenzione delle cessioni di beni intracomunitarie e hanno stabilito che la cessione da parte di un soggetto passivo stabilito in un primo Stato membro non è esentata dall’IVA nel caso in cui, prima di concludere tale operazione di cessione, l’acquirente, identificato ai fini IVA in un secondo Stato membro, informi il fornitore del fatto che i beni saranno immediatamente rivenduti ad un soggetto passivo stabilito in un terzo Stato membro, purché gli stessi beni dal primo Stato siano trasportati direttamente nello Stato del terzo soggetto. In aggiunta, nel caso di specie, una parte della merce era sottoposta a procedimenti di trasformazione in Lituania, prima di essere trasportata direttamente presso gli acquirenti negli Stati membri di destinazione.

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Le novità fiscali di Luglio 2017

Circolare

Agenzia delle

Entrate n. 20 del

13 luglio 2017

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ritiene che, nel caso di specie, in cui la prima operazione non configura cessione intracomunitaria, tale trasformazione non incide sulle condizioni del trattamento IVA applicato, in considerazione del fatto che la trasformazione è successiva alla prima cessione.

VARIE

14. Studi di settore 2016 (Circ. n. 20/E/2017)

Con la circolare n. 20/E del 13 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo di imposta 2016. Si riportano di seguito le principali novità illustrate nel documento:

nuove analisi della territorialità approvate con i decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2016 a decorrere dal periodo di imposta 2016, per tener conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica;

applicabilità ai risultati degli studi dei correttivi anticrisi approvati con il DM 3 maggio 2017, la cui struttura risulta del tutto analoga a quella adottata per gli studi applicabili al periodo di imposta 2015;

integrazione degli indicatori di coerenza approvati con il DM 24 marzo 2014;

semplificazione della modulistica e conseguente riduzione degli adempimenti correlati alla dichiarazione dei dati afferenti l’applicazione degli studi di settore, obiettivo raggiunto anche grazie ad un accorpamento degli studi di settore;

esonero dall’obbligo di presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i contribuenti localizzati in uno dei Comuni considerati negli allegati 1 e 2 del DL 17 ottobre 2016 n. 189, danneggiati dagli eventi sismici del 2016;

applicabilità degli studi di settore evoluti per il 2016, anche ai fini della rideterminazione della pretesa tributaria in contradditorio, in relazione al periodo di imposta 2014 (senza però tener conto delle variazioni apportate dai correttivi anticrisi), poiché la base dati utilizzata per l’elaborazione degli studi relativi al 2016 si riferisce proprio a tale annualità;

possibilità di indicare nel quadro F i componenti di reddito straordinari, non più classificabili nella sezione E del conto economico del bilancio di esercizio, a seguito della soppressione di tale sezione ad opera del DLGS 18 agosto 2015, n. 139; nello stesso quadro vanno indicate, altresì, le maggiorazioni derivanti dall’applicazione del super-ammortamento o dell’iper-ammortamento.

15. Definizione agevolata delle controversie tributarie

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Le novità fiscali di Luglio 2017

Circolare

Agenzia delle

Entrate n. 22 del

28 luglio 2017

Provvedimento

Agenzia delle

Entrate n. 140316

del 21 luglio 2017

(Circ. n. 22/E/2017 - Provv. n. 140316/2017)

La circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 fornisce chiarimenti interpretativi sulla definizione agevolata delle controversie tributarie nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate, introdotta dall’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Tale facoltà può essere esercitata presentando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 140316 del 21 luglio 2017. Ambito di applicazione La definizione agevolata riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Per quanto riguarda gli atti oggetto di definizione agevolata, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, bensì anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione, alle iscrizioni a ruolo e alle cartelle di pagamento. Ciò anche nel caso di ruoli emessi a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Possono essere definite le liti in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 ed ancora in corso di giudizio. Domanda di definizione e determinazione degli importi dovuti La domanda di definizione deve essere presentata, come precisato nel provvedimento, soltanto per via telematica:

direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

incaricando un intermediario autorizzato;

recandosi presso gli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà rilasciare al contribuente il numero di protocollo attribuito.

È richiesta la presentazione di una domanda per ciascuna controversia associata al singolo atto impugnato. Il termine di presentazione della domanda è fissato al 2 ottobre 2017 (il 30 settembre 2017 cade di sabato). La somma dovuta per la definizione (“importo lordo dovuto”) è costituita da tutti gli importi spettanti all’Agenzia delle Entrate, richiesti con l’atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati nel ricorso proposto in primo grado, con esclusione delle sole sanzioni amministrative collegate al tributo, e dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati sull’importo dei tributi recati dall’atto impugnato per il periodo che va dalla data di notifica dell’atto medesimo fino al sessantesimo giorno successivo.

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Le novità fiscali di Luglio 2017

Dall’importo dovuto vanno scomputate tutte le somme pagate a titolo provvisorio, spettanti all’Agenzia delle Entrate, in corso di giudizio, nonché le somme dovute per l’adesione alla rottamazione dei carichi, a prescindere dalla circostanza che all’atto della definizione della lite tali somme siano ancora da pagare o siano state pagate in tutto o in parte. Se la controversia attiene esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata. Se le somme già versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi risultano maggiori o uguali all’importo lordo dovuto per la definizione della lite, per il perfezionamento della medesima non occorrerà effettuare alcun versamento, ma solo presentare la domanda entro il termine del 2 ottobre 2017. Termini e modalità di pagamento La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il termine del 2 ottobre 2017, dell’intera somma da versare, ossia dell’intero importo netto dovuto, oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l’importo dovuto sia superiore a 2.000 euro per ciascuna controversia autonoma. Le somme che superino i 2.000 euro possono essere versate in un massimo di tre rate, di cui:

la prima, di importo pari al 40% del totale, va pagata entro il termine del 2 ottobre 2017;

la seconda, di importo pari all’ulteriore 40%, va versata entro il termine del 30 novembre 2017;

la terza ed ultima rata, di importo pari al residuo 20%, va versata entro il termine del 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato).

Sospensione dei giudizi e dei termini di impugnazione Le controversie definibili sono sospese solo su istanza del contribuente rivolta al giudice presso il quale la causa è pendente. Una volta richiesta, la sospensione ha effetto fino al 10 ottobre 2017, senza che il contribuente sia vincolato alla presentazione della domanda di definizione agevolata e, quindi, all’effettiva adesione. Se, successivamente, la lite diviene oggetto di definizione attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dell’importo dovuto, o della prima rata, il contribuente è gravato dell’onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, attraverso il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento. Se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso per sei

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Le novità fiscali di Luglio 2017

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 97 del

25 luglio 2017

mesi il termine per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purché spiranti nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017 (prorogato al 2 ottobre 2017). Diniego della definizione ed estinzione della lite L’eventuale diniego di definizione va notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2018 e può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica, davanti allo stesso giudice presso il quale pende la lite. Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018 è prevista l’estinzione automatica, salvo che la parte (contribuente o ufficio) che ne abbia interesse presenti istanza di trattazione entro il periodo di sospensione.

16. Non abusiva la scissione finalizzata alla cessione di partecipazioni nella scissa (Ris. n. 97/E/2017)

Un’operazione di scissione parziale proporzionale finalizzata alla successiva cessione delle partecipazioni della società scissa non integra alcuna ipotesi di abuso del diritto: è questo l’innovativo chiarimento interpretativo reso dalla risoluzione n. 97/E del 25 luglio 2017, in risposta ad un’istanza di interpello. Nella risoluzione l’Agenzia delle Entrate rivede le sue posizioni in relazione ai profili di elusività che possono caratterizzare alcune operazioni societarie alla luce della novellata disciplina dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. L’istante è una società che opera nel settore sanitario, il cui patrimonio include anche un compendio immobiliare, in parte locato a terzi. Nel caso rappresentato, tale società, nell’ambito di un progetto di riorganizzazione societaria, intende realizzare un’operazione di scissione parziale proporzionale in favore di una società a responsabilità limitata da costituire ex novo, che avrà per oggetto esclusivo l’attività di gestione del compendio immobiliare. Nello specifico, viene precisato che la società beneficiaria del compendio immobiliare, avrà la stessa compagine sociale della società scindenda e che non sono previsti conguagli in denaro a favore dei soci. A seguito di tale operazione, i soci intendono cedere le proprie partecipazioni, ad un’altra società (Y Spa), che ha manifestato l’interesse all’acquisizione della società, limitatamente, all’attività di gestione del poliambulatorio (senza, quindi, includere nell’offerta, l’acquisizione del compendio immobiliare). Per effetto dell’operazione di scissione, quindi, si verranno a costituire due distinte società:

una prima società, oggetto della cessione ad (Y Spa), che continuerà a svolgere l’attività del poliambulatorio;

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Le novità fiscali di Luglio 2017

una seconda società, risultante dalla scissione, e formata dagli stessi soci della scindenda, destinata, invece, alla gestione del compendio immobiliare.

La separazione del ramo operativo della società, dalla gestione del compendio immobiliare, indispensabile per procedere alla cessione dell’attività del poliambulatorio, rappresenta, dunque, la principale ragione che ha determinato le operazioni societarie descritte. L’Agenzia delle Entrate, nel fornire risposta all’istanza di interpello, ha in primo luogo richiamato i presupposti che devono sussistere congiuntamente affinché una determinata operazione possa qualificarsi abusiva, ovvero: l’indebito vantaggio fiscale, l’assenza di sostanza economica dell’operazione e l’essenzialità del vantaggio fiscale. Conseguentemente, focalizzando la propria analisi sul primo presupposto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che qualora non si rilevi un indebito vantaggio fiscale, verranno meno le ragioni per proseguire la verifica sull’eventuale abusività dell’operazione. In proposito, secondo l’Agenzia delle Entrate, le operazioni poste in essere dai soci della società istante non determinano un indebito vantaggio fiscale riconducibile alle fattispecie di abuso del diritto, in quanto il legislatore ammette diverse soluzioni per la circolazione di un’azienda, “tutte poste sullo stesso piano ed aventi, quindi, pari dignità fiscale.” In particolare, per l’Agenzia delle Entrate, la scissione concepita in funzione di separare due distinti complessi aziendali e la successiva cessione delle partecipazioni di una delle società risultanti dalla scissione da parte del socio della società non appare in contrasto con le finalità di alcuna norma fiscale, per cui l’operazione non può essere considerata di per sé abusiva. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che, affinché un’operazione non si connoti di profili abusivi, la scissione debba essere finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante. Inoltre, non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da liquidità, intangibles o immobili, bensì di società che esercitano prevalentemente attività commerciali. Per quanto attiene ai profili inerenti l’imposta di registro, infine, l’Agenzia delle Entrate non ha formulato alcuna osservazione in relazione alla possibile qualificazione abusiva delle operazioni rappresentate, sul presupposto del carattere residuale della disciplina dell’abuso del diritto in materia di imposte d’atto. Ai fini dell’imposta di registro, infatti, la tassazione degli atti è determinata in osservanza dell’art. 20 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), che prevede che l’imposta sia applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

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Le novità fiscali di Luglio 2017

Provvedimento

Agenzia delle

Entrate n. 125650

del 4 luglio 2017

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che la possibile riqualificazione dell’operazione debba essere effettuata in relazione ai recenti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sent. 15 marzo 2017, n. 6758, sent. 11 maggio 2016, n. 9582 e sent. 18 dicembre 2015, n. 25487). Nelle richiamate pronunce, la Corte di Cassazione ha evidenziato la natura interpretativa e non antielusiva dell’art. 20 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) che, a differenza della norma che disciplina l’abuso del diritto, non presuppone la mancanza di “causa economica” ma impone semplicemente che la qualificazione degli atti avvenga secondo la causa concreta dell’operazione negoziale complessiva.

INTERNAZIONALE

17. Attuazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali (Provv. n 125650/2017)

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.125650 del 4 luglio 2017 sono state fissate le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni fiscali oggetto di scambio internazionale, in conformità con il Common Reporting Standard elaborato dall’OCSE e con gli accordi internazionali che hanno assicurato il recepimento di quest’ultimo anche in Italia. La comunicazione, funzionale al contrasto dell’evasione fiscale internazionale, dovrà essere effettuata dai soggetti indicati dalla lettera n), comma 1, articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 (banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, trust e altre istituzioni finanziarie). Le informazioni oggetto di scambio sono quelle relative ad asset detenuti all’estero da persone fisiche e giuridiche quali saldi di conti correnti, flussi di interessi, dividendi, plusvalenze e altri redditi derivanti da investimenti esteri. La comunicazione dovrà essere trasmessa, per ciascun anno di riferimento, entro il 30 aprile dell’anno successivo; relativamente al 2016, in via eccezionale, la trasmissione dovrà avvenire entro il 21 agosto 2017. Ai fini dell’adempimento gli intermediari finanziari sono tenuti all’iscrizione nella sezione REI FATCA/CRS dell’Anagrafe Tributaria, entro il 18 settembre 2017. Eventuali errori nelle comunicazioni potranno essere corretti dall’istituzione finanziaria a seguito di segnalazione tramite PEC da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 180 giorni dalla ricezione della stessa; ovvero rettificati su iniziativa spontanea.

18. Nuove linee guida OCSE sul transfer pricing e guida aggiornata al Country by Country Reporting

Il 10 luglio 2017 l’OCSE ha emanato la nuova versione delle linee guida sul

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Le novità fiscali di Luglio 2017

transfer pricing, apportando una incisiva rivisitazione delle precedenti risalenti al 2010. Tale nuovo documento recepisce i chiarimenti e le modifiche concordate in esito al progetto BEPS (Base erosion and profit shifting). In generale, le nuove linee guida ribadiscono il fondamentale ruolo del principio di libera concorrenza (arm’s length principle) nella determinazione, ai fini fiscali, del valore dei prezzi di trasferimento in operazioni intercompany dei gruppi multinazionali. Ciò detto, la nuova versione delle guidelines consolida in un unico documento le rilevanti modifiche concordate in materia di TP in sede OCSE negli ultimi anni. In particolare, sono stati implementate:

le rettifiche dei Report 2015 sulle Azioni 8, 9, 10 e 13 del BEPS. Si ricorda che le modifiche suggerite da tali azioni, che intervengono in più punti nei capitoli da 1 a 8 delle linee guida, erano state già approvate dal Consiglio OCSE a maggio 2016;

le modifiche al capitolo IX relative alle ristrutturazioni aziendali, anch’esse derivanti dal BEPS, approvate ad aprile 2017;

le istruzioni riviste in materia di safe harbours, precedenti al progetto BEPS (approvate nel 2013);

modifiche di coordinamento funzionali al consolidamento del testo. Inoltre la nuova edizione è stata arricchita con l’integrazione della Raccomandazione C(95)126/FINAL in materia di TP, rivista in considerazione della rilevanza dell’obiettivo di contrastare fenomeni BEPS e dalla delega al Fiscal Affairs Committee ad apportare eventuali modifiche di carattere prettamente tecnico alle linee guida. Il 18 luglio 2017, inoltre, l’OCSE ha rilasciato una nuova versione della guida all’implementazione del Country by Country Reporting (Azione 13 BEPS). La guida fornisce chiarimenti applicativi riguardanti:

l'esposizione di dati aggregati o consolidati per la rendicontazione di più entità residenti nella medesima giurisdizione,

il trattamento delle entità possedute/operate da due gruppi multinazionali indipendenti (joint venture entity).

AIUTI DI STATO

19. Start-up innovative: la Commissione europea approva l’estensione dell’agevolazione

La Commissione Europea, con decisione del 20 giugno scorso, ha autorizzato la nuova disciplina agevolativa a favore degli investitori in start-up innovative. Come si ricorderà, la Legge di Bilancio per il 2017, modificando, in più punti, la disciplina contenuta nell’articolo 29 del DL n. 179/2012 ha potenziato gli incentivi fiscali concessi agli investitori in start-up innovative.

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Le novità fiscali di Luglio 2017

DM 31 maggio

2017 n. 115

Per effetto di tali modifiche, in particolare:

gli incentivi, inizialmente riconosciuti per investimenti effettuati nel periodo 2013-2016, sono prorogati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2025;

sono state innalzate, uniformandole al 30%, le aliquote per il calcolo della detrazione IRPEF e della deduzione IRES (aliquote in precedenza fissate, rispettivamente, al 19% e al 20% dell’investimento effettuato, con possibilità di incremento al 25% e 27% in caso di investimenti in start-up a vocazione sociale o in start-up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi esclusivamente ad alto valore tecnologico nel settore dell’energia);

l’importo massimo dell’investimento agevolabile, per i soggetti IRPEF, è stato raddoppiato, passando da 500 mila euro a 1 milione di euro l’anno; rimane invece invariato il massimale agevolabile per gli investimenti effettuati da contribuenti IRES (1,8 milioni l’anno);

per entrambe le categorie di soggetti, infine, il periodo minimo di detenzione dell’investimento è stato aumentato da 2 a 3 anni, pena la decadenza dell’agevolazione.

La CE, nella decisione, chiarisce che tutti gli elementi e le condizioni del regime attualmente in vigore, già oggetto di precedenti decisioni, restano vincolanti per il regime modificato. Pertanto, l’applicazione delle nuove norme alle start-up innovative è rinviata, per quanto compatibile, al contenuto del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 25 febbraio 2016 (pubblicato in GU n. 84 dell’11 aprile 2016). Le novità, come viene richiamato nella decisione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

20. Registro nazionale aiuti di Stato: pubblicazione del Decreto

Dal 1° luglio 2017 è entrato in funzione il Registro nazionale degli aiuti di Stato la cui disciplina prevede che qualsiasi misura agevolativa che configura un aiuto di Stato, per essere efficace, deve essere registrata. Le modalità di funzionamento del Registro sono definite dal DM 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 luglio u.s. Il regolamento entrerà in vigore il 12 agosto p.v.

ATTIVITA’ DELL’AREA

21. Gruppi fiscali

Il 13 luglio 2017 si è riunito il Gruppo di lavoro Fisco di Confindustria per discutere degli sviluppi del progetto BEPS, nel suo percorso di implementazione sul piano nazionale e internazionale. In particolare, è stato condiviso il processo che ha portato alla firma, il 7 giugno u.s., della Convenzione Multilaterale OCSE volta all'adozione di

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Le novità fiscali di Luglio 2017

correttivi convenzionali per prevenire l'erosione delle basi imponibili ed i fenomeni di profit shifting.

22. Principi Contabili

Nel pomeriggio del 13 luglio 2017 si è riunito il Gruppo di lavoro sui principi contabili di Confindustria per elaborare una risposta condivisa da inviare all’Organismo Italiano di Contabilità in relazione alla pubblicazione di questionari dedicati all’eventuale revisione dei principi contabili OIC 4 - Fusione e Scissione, OIC 6 - Ristrutturazione dei debiti e alla possibile emanazione di un principio dedicato al trattamento contabile dei ricavi. La seconda parte della riunione è stata dedicata all’analisi della prima bozza di un documento elaborato con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sul trattamento contabile del patrimonio netto e alla definizione delle integrazioni da apportare al documento relativo alle criticità riscontrate in sede di prima applicazione dei nuovi principi contabili.

23. Seminario registro aiuti di Stato

Lo scorso 12 luglio si è svolto, presso la sede di Confindustria e trasmesso in diretta streaming, il seminario dedicato al Registro Nazionale degli aiuti di Stato. Il seminario, al quale hanno preso parte i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico e Invitalia (le Amministrazioni impiegate nella definizione delle funzionalità del Registro e nello sviluppo dello stesso), ha fornito l’occasione per anticipare e chiarire alcuni aspetti che saranno contenuti nel regolamento in corso di pubblicazione. Durante la discussione è emerso che numerose Amministrazioni, nell'attesa di pubblicazione del regolamento che definisce le modalità di registrazione, hanno sospeso la concessione di aiuti di Stato, provocando ritardi e problemi per le imprese. Anche sulla base delle numerose richieste emerse, il Ministero dello Sviluppo economico, dopo 5 giorni dal seminario, ha pubblicato un Avviso in grado di superare questa criticità (vedi "Registro Nazionale degli aiuti di Stato: disciplina transitoria").

24. Seminario credito d’imposta mezzogiorno

Il 3 luglio scorso si è svolto, presso la sede di Confindustria, il seminario dedicato al “Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno: il nuovo regime di agevolazione”, organizzato dalle Aree Politiche Regionali e della Coesione Territoriale e Politiche Fiscali. L’incontro, a cui hanno partecipato dirigenti e funzionari del sistema confindustriale e rappresentati di imprese associate, è stata l’occasione per approfondire alcuni aspetti tecnici della nuova disciplina sul credito di imposta, al fine di evidenziare le opportunità per le imprese e analizzare i primi risultati.

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Le novità fiscali di Luglio 2017

All’incontro hanno preso parte, oltre al Direttore Generale Marcella Panucci, il Direttore dell’Agenzia per la Coesione territoriale Maria Ludovica Agrò, il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico Carlo Sappino e il Direttore Centrale Gestione Tributi della Agenzia delle Entrate Paolo Savini. Il seminario ha fornito l’occasione per fare il punto sull’efficacia delle modifiche introdotte a partire dall’entrata in vigore della legge n.18 del 2017 di conversione del decreto Mezzogiorno (ovvero dal 1° marzo scorso) riguardanti, in particolare:

il calcolo del beneficio al lordo degli ammortamenti fiscali;

l’innalzamento dell’intensità dell’aiuto fino al massimo consentito dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale nel periodo 2014 –20;

la rimozione dei vincoli alla possibilità di cumulo;

l’innalzamento della dimensione massima dell’investimento agevolabile;

l’estensione delle zone ammissibili e dell’intensità di aiuto per la Regione Sardegna.

I dati forniti nel corso del seminario hanno confermato la forte accelerazione impressa all’utilizzo della misura dalle modifiche introdotte (fortemente sollecitate da Confindustria). Durante il seminario sono stati poi analizzati alcuni elementi di criticità che perdurano nell’attuazione dell’agevolazione: il limitato utilizzo dell’opportunità di finanziamento tramite fondi strutturali europei, e il problema delle certificazioni antimafia, il cui rilascio sta rallentando l’automaticità della misura. Sul secondo punto, l’Agenzia delle Entrate si è resa disponibile a mettere a disposizione delle imprese un numero verde da contattare per avere informazioni utili sulla singola pratica. Nel corso dell’incontro, infine, sono state fornite risposte ai quesiti posti dalle imprese associate e dalle Associazioni presenti, ed è stato espresso l’auspicio che la disciplina istitutiva dell’incentivo possa essere emendata per correggere un difetto di coordinamento a causa del quale il credito di imposta assume rilevanza sia ai fini delle imposte sul reddito sia ai fini IRAP, riducendo, così, l’intensità di aiuto concesso ai singoli beneficiari.