NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E IMPATTO DELLA … · appartenenza, con decreto del Ministero...
Transcript of NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E IMPATTO DELLA … · appartenenza, con decreto del Ministero...
TEMATICHE ANALIZZATE
Novità accertamento e riforma pag. 84
1) ABUSO DEL DIRITTO
2) BANCHE DATI – STRUMENTI DI VERIFICA
3) SANZIONI PENAL-TRIBUTARIE
4) CONTRADDITTORIO – POTENZIAMENTO DELL’OBBLIGO
5) TERMINI DI DECADENZA DELL’ACCERTAMENTO
6) INTERPELLI – REVISIONE DELLA DISCIPLINA
ABUSO DEL DIRITTO
pag. 85
DEFINIZIONE
SPETTA AL GIUDICE VERIFICARE CHE L’OPERAZIONE POSTA IN ESSERE HA – ESSENZIALMENTE – LO SCOPO DI OTTENERE UN VANTAGGIO FISCALE MANCANDO INVECE DI UN INTERESSE
EXTRAFISCALE APPREZZABILE
ASSENZA DI UN INQUADRAMENTO NORMATIVO
VALUTAZIONE IN BASE A ELEMENTI OBIETTIVI
Novità accertamento e riforma
ABUSO DEL DIRITTO
pag. 85
SANZIONI
AMMINSTRATIVE: SICURAMENTE APPLICABILI
APPLICABILI SOLO IN CASO DI VIOLAZIONI DI NORME ANTIELUSIVE SPECIFICHE
PENALI:NO…
Novità accertamento e riforma
ABUSO DEL DIRITTO
pag. 86
ONERE DELLA PROVA
AGENZIA DELLE ENTRATE DEVE DIMOSTRARE ESISTENZA
DISEGNO ABUSIVO
CONTRIBUENTE:DEVE DIMOSTRARE ESISTENZA RAGIONI
ECONOMICHE (EXTRAFISCALI) APPREZZABILI
Novità accertamento e riforma
pag. 86
LEGGE DELEGA N. 23/2014
NOVITÀ→OBBLIGO DEL CONTRADDITTORIO
DEFINIZIONE CONCETTO DI FATTISPECIE ELUSIVE E ABUSIVE
CONFERMA PRINCIPI SANCITI DALLA CORTE DI CASSAZIONE
PROBABILE NO RILEVANZA PENALE
DUBBIO IMPATTO PRATICO
ABUSO DEL DIRITTO
Novità accertamento e riforma
BANCHE DATI – STRUMENTO DI VERIFICA
pag. 87
NUMERO ELEVATO DI SOGGETTI AUTORIZZATI
ALL’ACCESSO
NUMERO ELEVATO DI BANCHE DATI NONCOORDINATE E CON
LOGICHE DIVERSE
INFORMAZIONI SENSIBILI SUI
CONTRIBUENTI
CRITICITÀ
Novità accertamento e riforma
BANCHE DATI – STRUMENTO DI VERIFICA
pag. 87
CONSENTE DI RICOSTRUIRE POSIZIONE COMPLESSIVA CONTRIBUENTE IN QUANTO:
• E’ ALIMENTATA DA ORDINI PROFESSIONALI, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI FINANZIARI;
• INCROCIA DATI CON INPS, ENTI LOCALI E ANPR (DAL 2015)
ANAGRAFE TRIBUTARIA
RUOLO CENTRALE
Novità accertamento e riforma
SANZIONI PENAL - TRIBUTARIE
pag. 88
• OMESSO VERSAMENTO RITENUTE• OMESSO VERSAMENTO IVA• INDEBITA COMPENSAZIONE
DISTORSIONEATTUALE
APPLICAZIONE GENERALIZZATA SANZIONI PENALI EX D.LGS. N.74/2000
Novità accertamento e riforma
SANZIONI PENAL - TRIBUTARIE
pag. 88
LEGGE DELEGA N. 23/2014
OBIETTIVO: SOLO PER FATTISPECIE DI SIGNIFICATIVA GRAVITÀ
DISTINZIONE IN 2 FAMIGLIE APPLICAZIONE PRINCIPI
• ABOLITIO CRIMINIS• TRASFORMAZIONE PENA
DETENTIVA IN PECUNIARIA• FAVOR REI
REATI GRAVI
REATI DI MERA
INFEDELTÀ DICHIARATIVA
Novità accertamento e riforma
CONTRADDITTORIO – POTENZIAMENTO
pag. 89
ACCERTAMENTIFINANZIARI
ACCERTAMENTI DA «NUOVO»
REDDITOMETRO(APPLICAZIONE
ANTE 2009)
ACCERTAMENTI DA STUDI DI SETTORE
CONSENTE AL CONTRIBUENTE DI ESPORRE PROPRIE RAGIONI SIA IN DIRITTO CHE IN FATTO PRIMA
DI FASE ACCERTATIVA
Novità accertamento e riforma
CONTRADDITTORIO – POTENZIAMENTO
pag. 89
«la promozione del contraddittorio … sostanzia il principio di leale collaborazione tra amministrazione e contribuente (anche) nella fase “pre-contenziosa o
“endoprocedimentale”, … . Il diritto al contraddittorio, …, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art. 4 Costituzione, e il buon
andamento dell’amministrazione, presidiato dall’articolo 97 Costituzione».
LEGGE DELEGA 23/2014OBBLIGATORIETÀ DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
SENTENZA CASS. SEZIONI UNITE N.19667 18.09.14
Novità accertamento e riforma
DECADENZA ACCERTAMENTO
pag. 90R
AD
DO
PP
IO T
ERM
INE
OR
DIN
AR
IO P
ER
DIR
ETTE
E IV
A
IN PRESENZA DI REATI TRIBUTARI
(D.LGS. N.74/2000)
GIUDICE, SU RICHIESTA CONTRIBUENTE, DEVE
COMPIERE UNA VALUTAZIONE
«ORA PER ALLORA» LORO RICORRENZA (CASS. N.247/2011)
OBBLIGO DI DENUNCIA
Novità accertamento e riforma
DECADENZA ACCERTAMENTO
pag. 90
RADDOPPIO TERMINI - POSSIBILI NUOVI SVILUPPI
AMBITO TEMPORALE
LEGGE DELEGA N. 23/2014
NUOVI PRESUPPOSTI
TERMINE PER DENUNCIA PENALE
Novità accertamento e riforma
INTERPELLI – REVISIONE DISCIPLINA
pag. 91
MAGGIORE TEMPESTIVITÀ
REDAZIONE PARERI
LEGGE DELEGA N. 23/2014
MIGLIOR TUTELAGIURISDIZIONALE
OBIETTIVO: MAGGIORE OMOGENEITÀ
ELIMINAZIONE INTERPELLO
OBBLIGATORIO
Novità accertamento e riforma
ARTICOLO 38 D.P.R. 600/1973
Accertamento sintetico pag. 92
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo
39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla
base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta
COMMA 5
La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi
indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di
appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il
contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
COMMA 4
ARTICOLO 38 D.P.R. 600/1973
Accertamento sintetico pag. 93
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è
ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto
quello dichiarato.
COMMA 7
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di
invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire
dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 218/1997.
COMMA 6
ARTICOLO 38 D.P.R. 600/1973
Accertamento sintetico pag. 93
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti
dall‘art. 10 del D.P.R. 917/1986; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal
contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.
COMMA 8
COMPONENTI REDDITO SINTETICO
Accertamento sintetico pag. 94
SPESE CORRENTI
INCREMENTI PATRIMONIALI
INCREMENTO RISPARMIO
RICOSTRUZIONE SINTETICA DEL REDDITO
Accertamento sintetico pag. 94
SPESE CERTE
spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile, conosciuto dal contribuente e dall’Amministrazione finanziaria
SPESE PER ELEMENTI CERTI
spese di ammontare determinato dall’applicazione ad elementi presenti in Anagrafe Tributaria o, comunque, disponibili (ad esempio potenza delle auto, lunghezza delle barche, etc.) di valori medi
rilevati dai dati dell’ISTAT o da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici di riferimento
SPESE ISTAT
spese per beni e servizi di uso corrente (la cui classificazione è mutuata dall’ISTAT), di ammontare pari alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di famiglie, differenziate per composizione e
area geografica di appartenenza
TIPOLOGIE DI SPESE
ACCERTAMENTO SINTETICO PASSO DOPO PASSO
Accertamento sintetico pag. 95
1.• SELEZIONE CONTRIBUENTI A LIVELLO CENTRALE SU BASE
ELEMENTI CERTI (NO SPESE PER BENI DI USO CORRENTE)
2.• INVIO QUESTIONARIO A CONTRIBUENTE DA PARTE
UFFICIO LOCALE E INVITO A COMPARIRE
3.• 1° CONTRADDITORIO: ANALISI SPESE CERTE, SPESE PER
ELEMENTI CERTI, INVESTIMENTI, RISPARMIO
Accertamento sintetico pag. 95
4.
• NUOVO INVITO AL CONTRADDITORIO CON QUANTIFICAZIONE REDDITO, MAGGIORI IMPOSTE E PROPOSTA ADESIONE (ENTRANO IN GIOCO SPESE ISTAT)
5.• POSSIBILE DEFINIZIONE DA PARTE CONTRIBUENTE CON
RIDUZIONE SANZIONI AD 1/6
6.• 2° CONTRADDITORIO
ACCERTAMENTO SINTETICO PASSO DOPO PASSO
Accertamento sintetico pag. 96
7.• POSSIBILE DEFINIZIONE IN ADESIONE DA PARTE
CONTRIBUENTE CON RIDUZIONE SANZIONI AD 1/3
8.
• EMISSIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO DA PARTE UFFICIO CON MOTIVAZIONE MANCATO ACCOGLIMENTO GIUSTIFICAZIONI CONTRIBUENTE
9.• IMPUGNAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO DA PARTE
CONTRIBUENTE
ACCERTAMENTO SINTETICO PASSO DOPO PASSO
PARTECIPAZIONE AL CONFRONTO
Invio questionario pag. 97
VERIFICA DATI
SEGNALAZIONE DATI MANCANTI
SEGNALAZIONE GIUSTIFICAZIONI
INDICARE GIUSTIFICAZIONI E CONSEGNARE DOCUMENTI
OBBLIGA L’UFFICIO A REPLICARE NELL’EVENTUALE
AVVISO DI ACCERTAMENTO (A PENA DI NULLITÀ DELL’ATTO)
MANCATA GIUSTIFICAZIONE
Invio questionario pag. 97
SE:
• CONTINUANO A SUSSISTERE ELEMENTI DI INCOERENZA
• O IL CONTRIBUENTE NON SI PRESENTA
L’UFFICIO VALUTA L’OPPORTUNITÀ DI ADOTTARE PIÙ PENETRANTIPOTERI DI INDAGINE …, ADEGUATI AL CASO CONCRETO, ANCHE INRAGIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLO SCOSTAMENTO…ATTRAVERSO, AD ESEMPIO:
1) L’UTILIZZO DELLO STRUMENTO ISTRUTTORIO DELLE INDAGINIFINANZIARIE
2) RICHIESTE DI DATI E NOTIZIE RILEVANTI A SOGGETTI TERZI CHEABBIANO INTRATTENUTO RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE
CONTROLLO DATI QUESTIONARIO
Invio questionario pag. 98
Standing del nucleo familiare – Luogo di residenza
DATI FINANZIARI
Invio questionario pag. 101
DAL PERIODO 2011 QUESTI DATI SARANNO ALIMENTATI DALLA BANCA DATI DEI DEPOSITI
Invio questionario pag. 101
Circolare 10/E/2014In caso di mancata presentazione del contribuente all’invito a fornire dati e notizie rilevantiper l’accertamento da redditometro, ritiene l’Agenzia che si possano applicare sanzioni neiconfronti del contribuente?
…. l’articolo 38, settimo comma, ripropone la locuzione presente nell’articolo 32, primocomma, n. 2) dello stesso D.P.R. n. 600/73, che disciplina gli ordinari poteri istruttoridell’ufficio.
Ne consegue che nei casi in cui il contribuente non si presenti si rende applicabile lasanzione stabilita dall’art. 11, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 471/1997. Di ciò se ne daràspecifica avvertenza in detto invito.
MANCATA PRESENTAZIONE ALL’INVITO
PRODUZIONE ELEMENTI IN SEDE DI ADESIONE
Invio questionario pag. 103
Circolare 10/E/2014E, inoltre, in caso di mancata presentazione di quest’ultimo, opera la preclusioneprobatoria di cui al comma 4 dell’articolo 32 del D.P.R. 600/1973?
Fin dal primo incontro il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesaindividuati e sul proprio reddito.
Tenuto conto che il settimo comma dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973 prevede un secondomomento obbligatorio di confronto con il contribuente, secondo le modalità dell’art. 5 delD.Lgs 218/1997, quale ulteriore garanzia per il contribuente, non si può escludere che inquesta ulteriore fase il contribuente possa presentare elementi giustificativi non forniti giànella prima fase di confronto.
IN OGNI CASO È SEMPRE OPPORTUNO PARTECIPARE AL CONTRADDITORIO E ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER CONTRASTARE LA RICOSTRUZIONE SINTETICA DEL REDDITO OPERATA DALL’UFFICIO
PORTATA PRESUNTIVA
Indagini finanziarie pag. 111
PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA ART. 32, C. 1, N.2), D.P.R. N.600/73
AMMESSA PROVA CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE
OPERA IN MANIERA ASIMMETRICA TRA
II.DD. E IVA
ATTENZIONE ALLA TIPOLOGIA DI
ACCERTAMENTO PRESCELTA
DIFESA RISPETTO A CONTESTAZIONI
Indagini finanziarie pag. 112
RICOSTRUZIONE PRESUNTIVA (CASS. N.25502/11)
PROVA CONCRETA E ANALITICA (CASS. N.22920/14)
Alla presunzione legale è possibile contrapporre una ricostruzione
presuntiva da parte del contribuente, comunque sottoposta al vaglio di
attendibilità del giudice. Il contribuente può dunque dimostrare che la sua conclusione logica sia più
attendibile di quella dell’ufficio)
Anche in tema di prelevamenti, è necessario da parte del contribuente contrapporre, alla presunzione legale
relativa, una prova concreta e analitica e non un’altra presunzione semplice o
una prova generica, non potendosi altrimenti invocare il riconoscimento
dei c.d. costi occulti
COMPORTAMENTI NON «ORTODOSSI» AGENZIA
Indagini finanziarie pag. 112
REITERAZIONE ATTIVITÀ ACCERTATIVA
(CTR LAZIO 240/22/13)
PROVA «DIABOLICA» CONTABILITA’ SEPARATA
(CTR SICILIA 335/17/13, CTP ANCONA 281/01/14)
ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZA
DI MERITO
REITERAZIONE ACCERTAMENTO
pag. 113
«DAL MOMENTO CHE I CONTI CORRENTI BANCARI DEI SOCI ERANODISPONIBILI SIN DALLA VERIFICA EFFETTUATA NEI CONFRONTI DELLA (…)BEN AVREBBERO POTUTO I VERIFICATORI ACCEDERE AGLI STESSI, SENZAATTENDERE LA CHIUSURA DELLA VERIFICA A CARICO DELLA SOCIETÀ, ENON GIÀ IN EPOCA SUCCESSIVA, INIZIATIVA CHE AVREBBE POTUTOESSERE CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DI ELEMENTINUOVI, NON CONOSCIUTI AL MOMENTO DELLA CHIUSURA DELLEINDAGINI, E “SPECIFICATAMENTE INDICATI” – NELL’AVVISO – “A PENA DINULLITÀ”».
Indagini finanziarie
CTR LAZIO240/22/13
PROVA «DIABOLICA»
pag. 113
«L’UFFICIO INSISTE SULLE RILEVAZIONI BANCARIE E SULL’ONERE DELLA PROVA CHE INCOMBE AL CONTRIBUENTE PER LE OPERAZIONI CHE NON TROVANO RISCONTRO NELLA CONTABILITÀ. MA IL CONTRIBUENTE NON PUO’ ESSERE ONORATO DI UNA PROVA IMPOSSIBILE. E INOLTRE, NEL
CASO IN ESAME, IL (CONTRIBUENTE) HA DATO SPIEGAZIONI E HA ESIBITO DOCUMENTI (….) CHE GIUSTIFICANO LA IMPOSSIBILITA’ DI PORRE IN
ESSERE, IN ASSENZA DI UNA OBBLIGATORIETA’ DI CONTABILITA’ ORDINARIA, UNA RICONGIUNZIONE TRA LE MOVIMENTAZIONI
BANCARIE E LE ANNOTAZIONI IN CONTABILITA’»
Indagini finanziarie
CTR SICILIA335/17/13
RISPETTO PRINCIPI COSTITUZIONALI
Indagini finanziarie pag. 114
SENTENZA CTR CAMPANIA336/32/13
NECESSARIA VERIFICA ANALITICA
MOVIMENTI C/CECCEZIONE
ART. 115 CPC
SEPARAZIONE SITUAZIONI PENALI RISPETTO A RILIEVI
TRIBUTARI
ARTICOLO 53 COSTITUZIONE
LIMITE INSUPERABILE
CONTRADDITTORIO
SENZA INDICAZIONE BENEFICIARIO →PRELEVAMENTO RILEVA COMUNQUE COME RICAVO
(CTP BOLOGNA 158/2007, CIRC. GDF 1/2008)
IN CASO DI INDICAZIONE BENEFICIARIO → PRELEVAMENTO NON RILEVA COME RICAVO
PRELEVAMENTO NON INDICATO IN CONTABILITÀ
Indagini finanziarie pag. 114
INDICAZIONE BENEFICIARIO → VALUTAZIONE ESCLUSIVA GIUDICE DI MERITO (CASS. 22920/14)
1
2
PRELEVAMENTI PROFESSIONISTI
Indagini finanziarie pag. 115
CORTE COSTITUZIONALESENTENZA N. 228 DEL 6/10/2014
ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO • PREMINENZA APPORTO PROPRIO LAVORO• MARGINALITA’ APPARATO ORGANIZZATIVO
• NORMALMENTE GESTITO IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (PROMISCUITÀ ELEMENTI PERSONALI-PROFESSIONALI)
NON RILEVA
PRESUNZIONE MAGGIOR COMPENSO
COSTI OCCULTI
Indagini finanziarie pag. 115
CORTE COSTITUZIONALESENTENZA N. 225 DEL 2005
NEGLI ACCERTAMENTI INDUTTIVI SEMPRE DA
RICONOSCERE
NEGLI ALTRI ACCERTAMENTI SI
APPLICANO LE REGOLE ORDINARIE
ATTENZIONE TIPOLOGIA DI
ACCERTAMENTO PRESCELTA
ELEMENTI CERTI E PRECISI EX ART. 109 CO. 4 TUIR
I COSTI, PER ESSERE DEDUCIBILI PUR PRESCINDENDO DA UNACONTABILIZZAZIONE REGOLARE, DEVONO ESSERE COMUNQUEOBIETTIVAMENTE DETERMINABILI E SOPRATTUTTO CERTI,REQUISITO, QUESTO, CHE NON SEMBRA RICAVARSI DAGLI APPUNTIDI UN BROGLIACCIO IN CUI NON SIANO NEANCHE PRECISATE LECAUSALI
NEGLI ACCERTAMENTI ANALITICI I COSTI NON SONO RICONOSCIUTISE NON ATTESTATI DA DOCUMENTAZIONE PROBANTE, PUR SE GLISTESSI VERIFICATORI NE HANNO IMPLICITAMENTE DENOTATO LANATURA
pag. 116Indagini finanziarie
POSIZIONE CORTE DI CASSAZIONE
CASS. 26837/07
CASS. 767/11
pag. 117Indagini finanziarie
CASO OPERATIVO
CONTO DEDICATO UNICAMENTE ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
CONTO COINTESTATO AI GENITORI
CONTO INTESTATO AL CONIUGE
CONTO INTESTATO AL PADRE
CONTO INTESTATO ALLA NONNA
DELEGA AD OPERARE DEL CONTRIBUENTE
GIURISPRUDENZA SULLA INDIVIDUAZIONE DI CASI NON PATOLOGICI
Inquadramento del regime di comodo pag. 121
STRUTTURA DEL RAGIONAMENTO
1
L’INTERPELLO DISAPPLICATIVO: OBBLIGO O FACOLTÀ2
L’INTERPELLO DISAPPLICATIVO: IMPUGNARE O TRASCURARE3
SPUNTI PER LA COSTRUZIONE DEL RICORSO4
CTP TRENTO 65/02/2013 – affitto d’azienda
Una società che non supera il test di operatività non per forza deve essere considerata di comodo,specialmente nel caso in cui sia dimostrato che l'azienda è stata affittata per mantenere un certoavviamento in attesa che, in un'ottica di strategia familiare, si decidesse chi dei soci avrebbe poieffettivamente condotto l'attività.• E’ stato dimostrato che genitori e figli … erano al tempo impegnati in altre attività, dalle quali
ottenevano un reddito «adeguato»;• l'affitto d'azienda aveva al contempo permesso di garantire il mantenimento dell'avviamento del
l'attività (l'albergo aveva continuato a lavorare) e di riassorbire le spese sostenute per laristrutturazione;
• è stata dunque fornita la prova della sussistenza delle «oggettive situazioni che hanno resoimpossibile il conseguimento dei ricavi» presunti;
• anche in presenza di canoni d’affitto più elevati, le motivazioni indicate dalla parte sono più chesufficienti ad escludere qualsiasi censura di antieconomicità della operazione.
Giurisprudenza e casi non patologici pag. 122
CASISTICHE PROBLEMATICHE
CTP VERONA 04/04/2013 N.37 – società in liquidazione «lunga»
• Società in liquidazione da molti anni• Situazione incancrenita che non consente di vendere una partecipazione, unico asset
rimasto a bilancio• Se è vero che lo stato di liquidazione non costituisce una causa oggettiva per il mancato
raggiungimento dei ricavi minimi di cui sopra, è pur vero che è la scarsità redditivitàdell'azienda ad indurre lo stato di liquidazione
• La necessità di definire il pesante debito verso la banca indicata può giustificare il ritardodella conclusione della procedura e può valere anche se non rientra nella previsionedell'art. 30 co. 4 ter della L. 724/94, ed è stato altresì documentato (v. allegati al ricorso) chela società ha posto in essere una serie di operazioni dirette a risolvere la vertenza conl'istituto di credito.
pag. 122
CASISTICHE PROBLEMATICHE
Giurisprudenza e casi non patologici
CTP VERCELLI 03/04/2013 N. 13 – locazione con canone incongruo
• La società B.G. Snc si trovava, indiscutibilmente, nella situazione prevista dalla normativa inesame
• La società ha fondato le sue difese sulla dedotta impossibilità di praticare canoni dilocazione sufficienti a superare il test di operatività
• La ricorrente ha stipulato un contratto con un canone annuo di 10.800,00 euro, superiore alcanone minimo (10.426,90 euro) ricavabile dalle quotazioni pubblicate dall'OMI
• In effetti, la Snc … non ha pattuito un canone di locazione incongruo, essendo lo stesso inlinea con i valori delle quotazioni OMI, pur se orientato verso i minimi.
• La stessa Agenzia ha dato atto della circostanza e, tuttavia, ha ritenuto che non si potesseescludere di ritenere una volontà elusiva, argomentando ulteriormente sulla possibilità diuna rideterminazione negoziale del canone, per portarlo "ragionevolmente" quantomeno ai valori medi (13.000,00 euro c.a.), in considerazione della "sostanziale identità deisoggetti coinvolti nella locazione".
• L'impostazione dell'Agenzia non appare condivisibile.
Giurisprudenza e casi non patologici pag. 123
CASISTICHE PROBLEMATICHE
CTR PALERMO 10/04/2013 N.76 – ristrutturazione e ampliamento
• La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che ha riconosciutol'esistenza delle "oggettive situazioni" che hanno impedito il normale svolgimentodell'attività della Sa. s.r.l. negli anni 2006 e 2007 per i lavori di ristrutturazione edampliamento svolti
• La decisione è in linea con altri precedenti (sentenza n. 170/28/11 della CommissioneTributaria Regionale della Lombardia)
• L'elemento per qualificare "di comodo" una società consiste nell'utilizzo dello strumentosocietario come uno schermo per nascondere il vero proprietario di determinati beni
• Nel caso di specie, la … s.r.l. ha chiarito perfettamente, sia nell'interpello che nel corsodel giudizio di primo grado, la reale ed effettiva ricorrenza degli eventi contingenti chehanno impedito lo svolgimento della normale attività della s.r.l. nel corso degli anni 2006e 2007.
Giurisprudenza e casi non patologici pag. 123
CASISTICHE PROBLEMATICHE
CT 1° BOLZANO 23/07/2013 N. 97 – cosa è regime delle comodo
• La società M. U. srl, ha dimostrato la presenza di situazioni di carattere oggettivo che
hanno reso impossibile il conseguimento dei parametri minimi
• Le finalità della normativa sono quelle di disincentivare il ricorso a strutture societarie che
costituiscano meri centri di imputazione di costi senza un collegamento diretto con
l'attività di fatto esercitata
• Mancano, pertanto, i presupposti della disciplina che va quindi disapplicata con
conseguente dichiarazione di illegittimità dell'impugnato provvedimento di diniego, che
va annullato.
Giurisprudenza e casi non patologici pag. 124
CASISTICHE PROBLEMATICHE
CT 1° BOLZANO 23/07/2013 N. 97 – operazioni immobiliari «lunghe»
la società M. U. non è rimasta inerte ma:
- nell'anno 2009: acquisto di aree limitrofe ancorché non sufficienti per realizzare un
progetto immobiliare idoneo a garantire un ritorno adeguato dell'investimento;
- nell'anno 2011: attuazione fusione per incorporazione della società M. srl, proprietaria di
edifici adiacenti;
- nel corso del 2012 acquisto di un'ulteriore area edificabile, sempre limitrofa;
- la richiesta di concessione edilizia è stata presentata, per ridurre i tempi burocratici, da
entrambe le società incorporante, odierna ricorrente e incorporata, in data 09.06.2011;
CASISTICHE PROBLEMATICHE
Giurisprudenza e casi non patologici pag. 124
CTP VERONA 17/09/2013 N.171 – cosa è il regime delle comodo
1. La norma sulle società di comodo è stata inserita per colpire l'abuso della personagiuridica che si verifica quando i beni intestati ad una società non risultano essere"serventi" rispetto allo svolgimento dell'attività economica propria del contrattosocietario, bensì rispetto al diverso godimento, diretto o indiretto, da parte dei soci.
2. Tuttavia la società può dimostrare che svolge una effettiva attività economica secondo icanoni dell'art. 2247 c.c. Infatti , quando una società svolge una effettiva attivitàeconomica, anche se in perdita, non possono essere applicate le penalizzazioni previstedalla normativa sulle società di comodo; comunque, poiché la disciplina delle società nonoperative è una presunzione legale relativa, che inverte l'onere probatorio, è demandatoad ogni società interessata l'onere di fornire la relativa prova, da valutare caso per caso.Nella fattispecie di causa la ricorrente eccepisce e documenta che la stessa è statacostituita con l'obiettivo di esercitare la coltivazione e la commercializzazione di piante,attività che non ha potuto iniziare subito a causa della mancata necessaria autorizzazioneregionale.
Giurisprudenza e casi non patologici pag. 125
CASISTICHE PROBLEMATICHE
CTR PUGLIA 25/11/2013 N.123- cosa è il regime delle comodo
Essendo il ricavo medio effettivo (218.901) inferiore al reddito minimo presunto (271.221,50), è di tutta evidenza che, in conformità alle disposizioni vigenti al riguardo, il test di operatività non risulta superato
per cui la FR. è da considerarsi non operativa anche per l'anno 2007 e, quindi, società di comodo.
CTR PUGLIA 19/11/2013 N.118 – cosa è il regime delle comodo
• lo scopo della norma de qua è quello di evitare che si usi lo strumento della società al solo fine di gestirne ilpatrimonio nell'interesse dei soci e non per esercitare un'effettiva attività d'impresa
• nel caso di specie, la vendita del capannone è avvenuta con atto notarile del 17/4/2008 e, quindi, in un temporagionevolmente breve dalla data del 19/6/2007 di delibera di messa in liquidazione volontaria della società, laquale già con mandati del 19/4/2007 e del 6/9/2007 aveva incaricato rispettivamente la Pi. e la As.Es. s.a.s. divendere l'immobile, vendita che è poi avvenuta tramite altro mediatore immobiliare, Di. s.a.s., come risulta dalsuddetto atto notarile.
• Dal che il collegio trae la convinzione che non sussistevano i presupposti perché la stessa potesse qualificarsi"non operativa"
Giurisprudenza e casi non patologici pag. 125
APPROCCIO IRRAZIONALE
Intrecci con interpello pag. 126
QUESTIONI DA RISOLVERE
E’ OBBLIGATORIO OPPURE SOLO UNA FACOLTÀ?1
IN CASO DI DINIEGO, SCATTA L’ACCERTAMENTO AUTOMATICO SE NON MI ADEGUO?2
OVE SIA IMPUGANBILE, QUALI SONO LE MODALITÀ?3
Intrecci con interpello pag. 126
OBBLIGATORIETÀ INTERPELLO
CM 7/E/2009La mancata presentazione dell’istanza determina l’improcedibilità
dell’eventuale ricorso avverso l’avviso di accertamento
CM 32/E/2010Il contribuente ha la possibilità di scegliere di presentare, o meno,
l’istanza di interpello; ove decida di farlo può conoscere in via preventiva il parere dell’Amministrazione, mentre ove decida di non
inoltrare alcuna richiesta avrà sempre la possibilità di difendersi nella eventuale fase successiva del confronto con l’Agenzia delle Entrate.
CTR PA 517/2014
Ove il contribuente decida di non presentare l’istanza di interpello perde l’unica possibilità di vedersi disapplicato il regime delle società di
comodo. Infatti, nonostante la norma affermi che «il contribuente può», di fatto l’interpello preventivo rappresenta un obbligo
Intrecci con interpello pag. 127
OBBLIGATORIETÀ INTERPELLO
CTP VR171/2013
1. In primo luogo, va disattesa l'eccezione pregiudiziale di inammissibilitàdel ricorso per omessa presentazione preventiva dell'interpellodisapplicativo (… la società interessata può richiedere ladisapplicazione …) .
2. Si richiama la sentenza n. 17010 del 5/10/2012 della Corte diCassazione, che ritiene che il contribuente abbia la facoltà, ma nonl'onere, di impugnare il diniego del Direttore Generale delle Entrate,facoltà il cui mancato esercizio non determina conseguenze sfavorevoliin ordine alla possibilità dello stesso contribuente di contestare lapretesa fiscale avanti alla Commissione Tributaria competente.
CTR PA 517/2014
Ove il contribuente decida di non presentare l’istanza di interpelloperde l’unica possibilità di vedersi disapplicato il regime delle società dicomodo. Infatti, nonostante la norma affermi che «il contribuentepuò», di fatto l’interpello preventivo rappresenta un obbligo
CTR PALERMO 10/04/2013 N.76 – ristrutturazione e ampliamento
La CTP di Milano (n. 293/11) ha bocciato il comportamento dell'Agenzia delle Entrate che avevaprovveduto ad emettere la cartella di pagamento ai sensi dell'art. 36 - bis del D.P.R. 600/73 neiconfronti di un soggetto che non si era adeguato al reddito minimo delle società di comodo;secondo l'Ufficio, si sarebbe trattato di mera attività di liquidazione della dichiarazione, dalmomento che il contribuente non aveva versato le imposte conseguenti al reddito minimo.Secondo, invece, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano la cartella doveva essereannullata, dato che l'adeguamento al reddito minimo non era obbligatorio.Tutto ciò sta a significare che la presenza o meno della condizione di soggetto non operativo nonpuò e non deve farsi semplicisticamente discendere dalla risposta negativa alla istanza diinterpello.Si fa presente, inoltre, che la società nell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle c.d. "societàdi comodo", diversamente da quanto aveva osservato l'Ufficio, ha ampliamente provato edocumentato che le opere di ristrutturazione degli immobili, costituenti il presupposto di fattodell'istanza in esame, hanno obiettivamente e concretamente impedito il normale svolgimentodell'attività della S. S.r.l. in entrambi gli anni 2006 e 2007.
PR
OC
EDU
RA
Intrecci con interpello pag. 127
DOPO IL DINIEGO ARRIVA ACCERTAMENTO?
L’U
FFIC
IO A
CC
ERTA
CO
MU
NQ
UE
Intrecci con interpello pag. 128
DOPO IL DINIEGO ARRIVA ACCERTAMENTO?
CTP REGGIO EMILIA 15/03/2013 N.121
• La giurisprudenza si rifà al principio di diritto espresso dalla Cassazione nella sent. n. 2011/8863, percui "In tema di contenzioso tributario, il diniego da parte del direttore regionale delle entrate didisapplicazione di una legge antielusiva, … è un atto definitivo in sede amministrativa e recettiziocon immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un'ipotesi di diniego di agevolazione, cometale impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie
• Il relativo giudizio instaurato dinanzi al giudice tributario, vertendo in materia di diritti soggettivi enon di meri interessi legittimi, è a cognizione piena e si estende, quindi, al merito della pretesa enon è limitata alla mera illegittimità dell'atto per cui, all'esito, potrà essere emessa una decisionesulla fondatezza della domanda di disapplicazione, con conseguente attribuzione, ove ne ricorranole condizioni applicative, dell'agevolazione richiesta";
• il richiamato principio deve altresì ritenersi applicabile al caso in cui l'Agenzia, pur in possesso diesaustiva documentazione fornitale dal Contribuente dichiari inammissibile l'istanza per carentedocumentazione, potendosi qualificare tale tipologia di comportamento come un rigetto, sia purtacito.
Intrecci con interpello pag. 128
IMPUGNABILITÀ DEL DINIEGO
CT 1° BOLZANO 23/07/2013 N. 97 – impugnabilità e mediazione
• E’ da escludersi che all'atto di risposta negativa rispetto all'istanza di interpellodisapplicativo riguardanti le società di comodo possa attribuirsi natura disemplice parere interpretativo (come sostiene l'agenzia delle Entrate) nonpotendo negarsi che il contribuente, destinatario della risposta, abbial'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., ad invocare il controllo giurisdizionale sullalegittimità dell'atto posto in essere.
• Il Collegio ritiene infondata anche l'eccezione prospettata dall'Agenzia delleEntrate riguardante la violazione dell'art. 17-bis co 2 del DLgs 546/92, permancato rispetto della procedura del reclamo (mancherebbe, infatti, ilparametro del valore della lite).
Intrecci con interpello pag. 129
IMPUGNABILITÀ DEL DINIEGO
CTP VENEZIA 27/11/2013 N.134 – impugnabilità diniego
• La Suprema Corte con la sentenza Cass. n. 8663/2011 ha affermato che gli interpelli inargomento costituiscono atti di diniego di agevolazioni e come tali sono soggetti adautonoma impugnazione. La risposta negativa dell'Amministrazione Finanziaria dovrebbe -pertanto - essere impugnata dal contribuente dissenziente, pena la definitività dellepredette statuizioni.
• La più recente sentenza n. 17010 del 2012 distingue tra il diniego di agevolazioni fiscali ela mancata disapplicazione di norme anti elusive concludendo per la non obbligatorietà daparte del contribuente di impugnativa del diniego, ben potendo quest'ultimo - in ogni caso- sia contestare l'atto in questione sia attendere i relativi effetti preclusivi senza subirepreclusioni di sorta sul piano processuale.
• Il più recente orientamento della Corte di legittimità facoltizza il contribuente adimpugnare o meno l'atto di diniego, per cui - alla luce - di entrambe le su richiamatedecisioni deve concludersi per la legittimità del gravame avverso l'attodell'Amministrazione Finanziaria. L'eccezione di parte resistente va - pertanto - respinta.
Intrecci con interpello pag. 129
IMPUGNABILITÀ DEL DINIEGO
CTR PUGLIA 07/10/2013 N.75 – impugnabilità diniego
Questo Collegio ritiene invece che il ricorso introduttivo della società contribuente sia inammissibile,essendo stato proposto avverso un atto non autonomamente impugnabile, qual è appunto quello dirigetto di un interpello del contribuente.E ciò non solo perché l'atto impugnato non è specificatamente indicato nell'elenco dei provvedimentiimpugnabili contenuto nell'art. 19 del DPR 546/92, ma anche perché la risposta resa ad una istanza diinterpello non ha un contenuto di carattere impositivo, sia dal punto di vista formale che sostanziale,tale da suscitare l'interesse immediato del destinatario ad insorgere giudizialmente contro di essa perevitare effetti lesivi della propria sfera giuridica.Essa non comporta infatti la formalizzazione di alcuna pretesa tributaria, limitandosi a costituire uncontributo interpretativo dell'Amministrazione cui il contribuente ha la facoltà di conformarsi o meno.Peraltro gli isolati riferimenti giurisprudenziali favorevoli alla tesi sostenuta dai primi giudici non siappalesano idonei ad inficiare la diversa e prevalente teoria della non autonoma impugnabilità(SI SONO «BEVUTI» LA CASSAZIONE).
Intrecci con interpello pag. 130
IMPUGNABILITÀ DEL DINIEGO
Intrecci con interpello pag. 130
IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO
DA QUANDO DECORRONO I TERMINI (ricezione fax – PEC?)1
QUALE COMMISSIONE E’ COMPETENTE ?2
SE SBAGLIO COMMISSIONE DECADE IL RICORSO?3
PERCHE’ MI CONVIENE AGIRE PRIMA DELL’ACCERTAMENTO?4
MANCANZA DI FINALITÀ DI GODIMENTO DEI BENI IN CAPO AI SOCI
Costruzione del ricorso pag. 131
CONTENUTO ESSENZIALE
1
Dimostrare che non vi è utilizzo diretto o indiretto
Dimostrare che i soci posseggono altri beni simili in proprio (ad esempio immobili)
Dimostrare che la società ha avuto una sua ragione di esistere anche ricostruendo lo storico
IN CASO DI RICAVI INSUFFICIENTI
Costruzione del ricorso pag. 131
CONTENUTO ESSENZIALE
2
Dimostrare l’esistenza di vincoli contrattuali
Dimostrare l’esistenza di vincoli di mercato
Dimostrare l’esistenza di ragioni economiche sul lungo periodo
IN CASO DI RICAVI ASSENTI
Costruzione del ricorso pag. 132
CONTENUTO ESSENZIALE
3
Dimostrare la presenza di ricavi nel passato
Dimostrare (documentalmente) il tentativo di realizzare ricavi
Dimostrare l’esistenza di convenienza sul lungo periodo in accordo con un preciso piano economico