novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

28
N. 3442 CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 12 gennaio 2022 (v. stampato Senato n. 2463) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DRAGHI) DAL MINISTRO DELLA SALUTE (SPERANZA) DAL MINISTRO DELL INTERNO (LAMORGESE) DAL MINISTRO DELLA DIFESA (GUERINI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (CARTABIA) DAL MINISTRO DELL ISTRUZIONE (BIANCHI) E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI (GIOVANNINI) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il conteni- Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Transcript of novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

Page 1: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

N. 3442—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 gennaio 2022 (v. stampato Senato n. 2463)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DRAGHI)

DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SPERANZA)

DAL MINISTRO DELL’INTERNO

(LAMORGESE)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(GUERINI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CARTABIA)

DAL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

(BIANCHI)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

(GIOVANNINI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il conteni-

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 2: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

mento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicu-rezza delle attività economiche e sociali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 13 gennaio 2022

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 3: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

DISEGNO DI LEGGE__

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 novembre 2021,n. 172, recante misure urgenti per il con-tenimento dell’epidemia da COVID-19 eper lo svolgimento in sicurezza delle atti-vità economiche e sociali, è convertito inlegge con le modificazioni riportate in al-legato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 4: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 172

All’articolo 1:

al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorrere dal 15febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nellosvolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimentodell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie. La violazionedell’obbligo di cui al primo periodo determina l’impossibilità di acce-dere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I re-sponsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti averificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente commasecondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di apparte-nenza »;

al comma 2, le parole: « dal medico di medicina generale » sonosostituite dalle seguenti: « dal proprio medico curante di medicinagenerale ovvero dal medico vaccinatore » e le parole: « obbligo di cui alcomma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « obbligo di cui ai commi 1 e1-bis »;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: « entro cinque giorni dalla rice-zione della richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « entro cinquegiorni dalla ricezione dell’invito », le parole: « o comunque l’insussi-stenza » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero la documentazionecomprovante l’insussistenza » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« , nonché a specificare l’eventuale datore di lavoro e l’indirizzo di postaelettronica certificata di quest’ultimo »;

al terzo periodo, le parole: « attestante l’adempimento all’ob-bligo vaccinale » sono sostituite dalle seguenti: « attestante l’adempi-mento dell’obbligo vaccinale »;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: « alle Federazioni nazionali com-petenti » sono sostituite dalle seguenti: « alla Federazione nazionalecompetente, all’interessato, all’azienda sanitaria locale competente,limitatamente alla professione di farmacista, » e dopo le parole: « datoredi lavoro » sono aggiunte le seguenti: « , ove noto »;

al secondo periodo, dopo le parole: « 13 settembre 1946, n. 233 »sono aggiunte le seguenti: « , ratificato dalla legge 17 aprile 1956,n. 561 »;

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 5: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

al terzo periodo, le parole: « dell’Ordine territoriale compe-tente » sono sostituite dalle seguenti: « dell’Ordine professionale terri-torialmente competente » e le parole: « ha natura dichiarativa, nondisciplinare » sono sostituite dalle seguenti: « ha natura dichiarativa enon disciplinare »;

al comma 5, le parole: « all’Ordine territoriale competente » sonosostituite dalle seguenti: « all’Ordine professionale territorialmente com-petente »;

al comma 6, le parole: « Per i professionisti sanitari » sonosostituite dalle seguenti: « Per gli esercenti le professioni sanitarie » edè aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine la verifica dell’a-dempimento dell’obbligo vaccinale avviene con la presentazione dellacertificazione verde COVID-19 »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in applica-zione della normativa vigente prima della data di entrata in vigore delpresente decreto restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagliOrdini professionali secondo le modalità di cui all’articolo 4 deldecreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal comma 1 del presentearticolo ».

All’articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 4-ter:

al comma 1:

all’alinea, le parole: « decreto-legge n. 52 del 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 »;

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e,a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell’Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,n. 109 »;

al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Idirettori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali eregionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l’a-dempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigentiscolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altreistituzioni di cui al comma 1, lettera a). L’attività di verifica e l’adozionedell’atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con glieffetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici,la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altrodirigente per la durata della sospensione »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « l’adempimento delpredetto obbligo vaccinale » sono sostituite dalle seguenti: « l’adempi-mento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 » e, al terzo periodo, le

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 6: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

parole: « attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale » sono sostituitedalle seguenti: « attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale »;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « personaledocente » sono inserite le seguenti: « , educativo ed amministrativo,tecnico e ausiliario » e, al terzo periodo, le parole: « previa verifica delsistema informativo NoIPA » sono sostituite dalle seguenti: « previaverifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistemainformativo NoiPA »;

alla rubrica, le parole: « organismi della legge n. 124 del 2007 »sono sostituite dalle seguenti: « organismi di cui alla legge 3 agosto 2007,n. 124 ».

Nel capo I, dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis. – (Misure per il personale delle pubbliche amministra-zioni) – 1. L’assenza dal lavoro del personale, che svolge un’attivitàlavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pub-bliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccinocontro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determinaalcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale néaccessorio.

2. Il comma 5 dell’articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021,n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,è abrogato ».

All’articolo 3:

al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), le parole: « o dellasomministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « o a seguito dellasomministrazione ».

All’articolo 4:

al comma 1:

alla lettera c):

al numero 1.1, le parole: « ad esclusione » sono sostituite dalleseguenti: « , ad esclusione »;

al numero 1.2, le parole: « sono inserite le seguenti » sonosostituite dalle seguenti: « è inserita la seguente »;

al numero 1.3, le parole: « ad esclusione » sono sostituite dalleseguenti: « , ad esclusione »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) all’articolo 9-septies, comma 1, dopo le parole: “a chiun-que svolge una attività lavorativa nel settore privato” sono inserite leseguenti: “, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o disomministrazione di pasti e bevande,” ».

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 7: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

All’articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « salvo quanto previsto » sono sostituitedalle seguenti: « , salvo quanto previsto »;

alla lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, le parole: « dellemense e catering continuativo » sono sostituite dalle seguenti: « dellemense e del catering continuativo ».

All’articolo 6:

al comma 1, le parole: « in possesso delle certificazioni verdi »sono sostituite dalle seguenti: « in possesso di una delle certificazioniverdi » e le parole: « del decreto-legge n. 52 del 2021 » sono sostituitedalle seguenti: « del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 »;

al comma 2, dopo le parole: « decreto del Presidente del Consigliodei ministri 17 giugno 2021, » sono inserite le seguenti: « pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, ».

All’articolo 7:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « decreto-legge n. 52 del2021 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 22 aprile 2021,n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 »e, al secondo periodo, le parole: « relazione settimanale dei controlli »sono sostituite dalle seguenti: « relazione settimanale sui controlli ».

All’articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: « All’attuazione del presente arti-colo » il segno d’interpunzione: « , » è soppresso.

L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. – (Misure urgenti in materia di sorveglianza radiometrica)– 1. All’articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31luglio 2020, n. 101, le parole: “30 novembre 2021” sono sostituite dalleseguenti: “31 marzo 2022” ».

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni delpresente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelleprovince autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con irispettivi statuti e con le relative norme di attuazione ».

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 8: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172,pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 282 del 26 novembre 2021.

TESTODEL DECRETO-LEGGE

TESTODEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICA-ZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Misure urgenti per il contenimento dell’e-pidemia da COVID-19 e per lo svolgi-mento in sicurezza delle attività econo-miche e sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costitu-zione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo eterzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 16 della Costituzione, checonsente limitazioni della libertà di circo-lazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Mi-sure urgenti per fronteggiare l’emergenzaepidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020,n. 33, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulte-riori misure urgenti per fronteggiare l’e-mergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021,n. 44, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 maggio 2021, n. 76, recante « Mi-sure urgenti per il contenimento dell’epi-demia da COVID-19, in materia di vacci-nazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e diconcorsi pubblici »;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021,n. 52, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 giugno 2021, n. 87, recante « Mi-sure urgenti per la graduale ripresa delle

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 9: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

attività economiche e sociali nel rispettodelle esigenze di contenimento della diffu-sione dell’epidemia da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021,n. 105, convertito, con modificazioni, dallalegge 16 settembre 2021, n. 126, recante« Misure urgenti per fronteggiare l’emer-genza epidemiologica da COVID-19 e perl’esercizio in sicurezza di attività sociali edeconomiche »;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021,n. 111, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 settembre 2021, n. 133, recante« Misure urgenti per l’esercizio in sicurezzadelle attività scolastiche, universitarie, so-ciali e in materia di trasporti »;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021,n. 127, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 novembre 2021, n. 165, recante« Misure urgenti per assicurare lo svolgi-mento in sicurezza del lavoro pubblico eprivato mediante l’estensione dell’ambitoapplicativo della certificazione verde CO-VID-19 e il rafforzamento del sistema discreening »;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021,n. 139, recante « Disposizioni urgenti perl’accesso alle attività culturali, sportive ericreative, nonché per l’organizzazione dipubbliche amministrazioni e in materia diprotezione dei dati personali. »;

Vista la dichiarazione dell’Organizza-zione mondiale della sanità dell’11 marzo2020, con la quale l’epidemia da COVID-19è stata valutata come « pandemia » in con-siderazione dei livelli di diffusività e gravitàraggiunti a livello globale;

Considerato che l’attuale contesto di ri-schio impone la prosecuzione delle inizia-tive di carattere straordinario e urgenteintraprese al fine di fronteggiare adegua-tamente possibili situazioni di pregiudizioper la collettività;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur-genza di emanare disposizioni per garan-

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 10: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

tire in maniera omogenea sul territorionazionale le attività dirette al conteni-mento dell’epidemia e alla riduzione deirischi per la salute pubblica, anche allaluce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l’e-pidemia da COVID-19 e degli impegni as-sunti, anche in sede internazionale, in ter-mini di profilassi e di copertura vaccinale;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur-genza di estendere l’obbligo vaccinale adalcune categorie di soggetti che prestano lapropria attività lavorativa in settori parti-colarmente esposti;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur-genza di adeguare le previsioni sul rilascioe sulla durata delle certificazioni verdi CO-VID-19;

Ritenuta, altresì, la straordinaria neces-sità e urgenza di integrare il quadro dellevigenti misure di contenimento alla diffu-sione del predetto virus anche in occasionedelle prossime festività, adottando ade-guate e immediate misure di prevenzione econtrasto all’aggravamento dell’emergenzaepidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur-genza di prorogare la disciplina vigente inmateria di sorveglianza radiometrica;

Vista la deliberazione del Consiglio deiministri, adottata nella riunione del 24 no-vembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Con-siglio dei ministri e dei Ministri della sa-lute, dell’interno, della difesa, della giusti-zia, dell’istruzione e delle infrastrutture edella mobilità sostenibili;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 11: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

CAPO I

OBBLIGHI VACCINALI

CAPO I

OBBLIGHI VACCINALI

Articolo 1.

(Obblighi vaccinali)

Articolo 1.

(Obblighi vaccinali)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,convertito, con modificazioni, dalla legge28 maggio 2021, n. 76, sono apportate leseguenti modificazioni:

1. Identico:

a) dopo l’articolo 3-bis è inserito ilseguente:

a) identica;

« Art. 3-ter (Adempimento dell’obbligo vac-cinale). – 1. L’adempimento dell’obbligovaccinale previsto per la prevenzione del-l’infezione da SARS-CoV-2 comprende ilciclo vaccinale primario e, a far data dal 15dicembre 2021, la somministrazione dellasuccessiva dose di richiamo, da effettuarsinel rispetto delle indicazioni e dei terminiprevisti con circolare del Ministero dellasalute. »;

b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: b) identico:

« Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli eser-centi le professioni sanitarie e gli operatoridi interesse sanitario). – 1. Al fine di tute-lare la salute pubblica e mantenere ade-guate condizioni di sicurezza nell’eroga-zione delle prestazioni di cura e assistenza,in attuazione del piano di cui all’articolo 1,comma 457, della legge 30 dicembre 2020,n. 178, gli esercenti le professioni sanitariee gli operatori di interesse sanitario di cuiall’articolo 1, comma 2, della legge 1° feb-braio 2006, n. 43, per la prevenzione del-l’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati asottoporsi a vaccinazione gratuita, com-prensiva, a far data dal 15 dicembre 2021,della somministrazione della dose di ri-chiamo successiva al ciclo vaccinale prima-rio, nel rispetto delle indicazioni e deitermini previsti con circolare del Ministerodella salute. La vaccinazione costituisce re-quisito essenziale per l’esercizio della pro-fessione e per lo svolgimento delle presta-zioni lavorative dei soggetti obbligati. Lavaccinazione è somministrata altresì nelrispetto delle indicazioni fornite dalle re-

« Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli eser-centi le professioni sanitarie e gli operatoridi interesse sanitario). – 1. Identico.

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 12: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

gioni e dalle province autonome di Trentoe di Bolzano in conformità alle previsionicontenute nel piano di cui al primo pe-riodo.

1-bis. L’obbligo di cui al comma 1 èesteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022,anche agli studenti dei corsi di laureaimpegnati nello svolgimento dei tirocinipratico-valutativi finalizzati al consegui-mento dell’abilitazione all’esercizio delleprofessioni sanitarie. La violazione dell’ob-bligo di cui al primo periodo determinal’impossibilità di accedere alle struttureove si svolgono i tirocini pratico-valutativi.I responsabili delle strutture di cui al se-condo periodo sono tenuti a verificare ilrispetto delle disposizioni di cui al presentecomma secondo modalità a campione in-dividuate dalle istituzioni di appartenenza.

2. Solo in caso di accertato pericolo perla salute, in relazione a specifiche condi-zioni cliniche documentate, attestate dalmedico di medicina generale, nel rispettodelle circolari del Ministero della salute inmateria di esenzione dalla vaccinazioneanti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo dicui al comma 1 e la vaccinazione puòessere omessa o differita.

2. Solo in caso di accertato pericolo perla salute, in relazione a specifiche condi-zioni cliniche documentate, attestate dalproprio medico curante di medicina gene-rale ovvero dal medico vaccinatore, nelrispetto delle circolari del Ministero dellasalute in materia di esenzione dalla vacci-nazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’ob-bligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vacci-nazione può essere omessa o differita.

3. Gli Ordini degli esercenti le profes-sioni sanitarie, per il tramite delle rispet-tive Federazioni nazionali, che a tal fineoperano in qualità di responsabili del trat-tamento dei dati personali, avvalendosi dellaPiattaforma nazionale digital green certifi-cate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguonoimmediatamente la verifica automatizzatadel possesso delle certificazioni verdi CO-VID-19 comprovanti lo stato di avvenutavaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo lemodalità definite con il decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri di cui al-l’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGCnon risulti l’effettuazione della vaccina-zione anti SARS-CoV-2, anche con riferi-mento alla dose di richiamo successiva alciclo vaccinale primario, nelle modalità sta-bilite nella circolare di cui al comma 1,l’Ordine professionale territorialmente com-

3. Gli Ordini degli esercenti le profes-sioni sanitarie, per il tramite delle rispet-tive Federazioni nazionali, che a tal fineoperano in qualità di responsabili del trat-tamento dei dati personali, avvalendosi dellaPiattaforma nazionale digital green certifi-cate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguonoimmediatamente la verifica automatizzatadel possesso delle certificazioni verdi CO-VID-19 comprovanti lo stato di avvenutavaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo lemodalità definite con il decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri di cui al-l’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGCnon risulti l’effettuazione della vaccina-zione anti SARS-CoV-2, anche con riferi-mento alla dose di richiamo successiva alciclo vaccinale primario, nelle modalità sta-bilite nella circolare di cui al comma 1,l’Ordine professionale territorialmente com-

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 13: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

petente invita l’interessato a produrre, en-tro cinque giorni dalla ricezione della ri-chiesta, la documentazione comprovantel’effettuazione della vaccinazione oppurel’attestazione relativa all’omissione o al dif-ferimento della stessa ai sensi del comma 2,ovvero la presentazione della richiesta divaccinazione, da eseguirsi entro un terminenon superiore a venti giorni dalla ricezionedell’invito, o comunque l’insussistenza deipresupposti per l’obbligo vaccinale di cui alcomma 1. In caso di presentazione di do-cumentazione attestante la richiesta di vac-cinazione, l’Ordine invita l’interessato a tra-smettere immediatamente e comunque nonoltre tre giorni dalla somministrazione, lacertificazione attestante l’adempimento al-l’obbligo vaccinale.

petente invita l’interessato a produrre, en-tro cinque giorni dalla ricezione dell’invito,la documentazione comprovante l’effettua-zione della vaccinazione oppure l’attesta-zione relativa all’omissione o al differi-mento della stessa ai sensi del comma 2,ovvero la presentazione della richiesta divaccinazione, da eseguirsi entro un terminenon superiore a venti giorni dalla ricezionedell’invito, ovvero la documentazione com-provante l’insussistenza dei presupposti perl’obbligo vaccinale di cui al comma 1, non-ché a specificare l’eventuale datore di la-voro e l’indirizzo di posta elettronica cer-tificata di quest’ultimo. In caso di presen-tazione di documentazione attestante larichiesta di vaccinazione, l’Ordine invital’interessato a trasmettere immediatamentee comunque non oltre tre giorni dalla som-ministrazione, la certificazione attestantel’adempimento dell’obbligo vaccinale.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3,qualora l’Ordine professionale accerti ilmancato adempimento dell’obbligo vacci-nale, anche con riguardo alla dose di ri-chiamo, ne dà comunicazione alle Federa-zioni nazionali competenti e, per il perso-nale che abbia un rapporto di lavoro di-pendente, anche al datore di lavoro.L’inosservanza degli obblighi di comunica-zione di cui al primo periodo da parte degliOrdini professionali verso le Federazioninazionali rileva ai fini e per gli effettidell’articolo 4 del decreto legislativo delCapo Provvisorio dello Stato 13 settembre1946, n. 233. L’atto di accertamento dell’i-nadempimento dell’obbligo vaccinale è adot-tato da parte dell’Ordine territoriale com-petente, all’esito delle verifiche di cui alcomma 3, ha natura dichiarativa, non di-sciplinare, determina l’immediata sospen-sione dall’esercizio delle professioni sani-tarie ed è annotato nel relativo Albo pro-fessionale.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3,qualora l’Ordine professionale accerti ilmancato adempimento dell’obbligo vacci-nale, anche con riguardo alla dose di ri-chiamo, ne dà comunicazione alla Federa-zione nazionale competente, all’interessato,all’azienda sanitaria locale competente, li-mitatamente alla professione di farmacista,e, per il personale che abbia un rapporto dilavoro dipendente, anche al datore di la-voro, ove noto. L’inosservanza degli obbli-ghi di comunicazione di cui al primo pe-riodo da parte degli Ordini professionaliverso le Federazioni nazionali rileva ai finie per gli effetti dell’articolo 4 del decretolegislativo del Capo Provvisorio dello Stato13 settembre 1946, n. 233, ratificato dallalegge 17 aprile 1956, n. 561. L’atto di ac-certamento dell’inadempimento dell’ob-bligo vaccinale è adottato da parte dell’Or-dine professionale territorialmente compe-tente, all’esito delle verifiche di cui al comma3, ha natura dichiarativa e non discipli-nare, determina l’immediata sospensionedall’esercizio delle professioni sanitarie edè annotato nel relativo Albo professionale.

5. La sospensione di cui al comma 4 èefficace fino alla comunicazione da partedell’interessato all’Ordine territoriale com-petente e, per il personale che abbia unrapporto di lavoro dipendente, anche al

5. La sospensione di cui al comma 4 èefficace fino alla comunicazione da partedell’interessato all’Ordine professionale ter-ritorialmente competente e, per il perso-nale che abbia un rapporto di lavoro di-

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 14: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

datore di lavoro, del completamento delciclo vaccinale primario e, per i professio-nisti che hanno completato il ciclo vacci-nale primario, della somministrazione delladose di richiamo e comunque non oltre iltermine di sei mesi a decorrere dal 15dicembre 2021. Per il periodo di sospen-sione non sono dovuti la retribuzione néaltro compenso o emolumento, comunquedenominato. Il datore di lavoro verifical’ottemperanza alla sospensione disposta aisensi del comma 4 e, in caso di omessaverifica, si applicano le sanzioni di cuiall’articolo 4-ter, comma 6.

pendente, anche al datore di lavoro, delcompletamento del ciclo vaccinale prima-rio e, per i professionisti che hanno com-pletato il ciclo vaccinale primario, dellasomministrazione della dose di richiamo ecomunque non oltre il termine di sei mesia decorrere dal 15 dicembre 2021. Per ilperiodo di sospensione non sono dovuti laretribuzione né altro compenso o emolu-mento, comunque denominato. Il datore dilavoro verifica l’ottemperanza alla sospen-sione disposta ai sensi del comma 4 e, incaso di omessa verifica, si applicano lesanzioni di cui all’articolo 4-ter, comma 6.

6. Per i professionisti sanitari che siiscrivono per la prima volta agli albi degliOrdini professionali territoriali l’adempi-mento dell’obbligo vaccinale è requisito aifini dell’iscrizione fino alla scadenza deltermine di sei mesi a decorrere dal 15dicembre 2021.

6. Per gli esercenti le professioni sani-tarie che si iscrivono per la prima volta aglialbi degli Ordini professionali territorialil’adempimento dell’obbligo vaccinale è re-quisito ai fini dell’iscrizione fino alla sca-denza del termine di sei mesi a decorreredal 15 dicembre 2021. A tal fine la verificadell’adempimento dell’obbligo vaccinale av-viene con la presentazione della certifica-zione verde COVID-19.

7. Per il periodo in cui la vaccinazionedi cui al comma 1 è omessa o differita, ildatore di lavoro adibisce i soggetti di cui alcomma 2 a mansioni anche diverse, senzadecurtazione della retribuzione, in mododa evitare il rischio di diffusione del con-tagio da SARS-CoV-2.

7. Identico.

8. Per il medesimo periodo di cui alcomma 7, al fine di contenere il rischio dicontagio, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollodi sicurezza adottato con decreto del Mi-nistro della salute, di concerto con i Mini-stri della giustizia e del lavoro e dellepolitiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.

8. Identico.

9. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

9. Identico.

10. Per la verifica dell’adempimento del-l’obbligo vaccinale da parte degli operatoridi interesse sanitario di cui al comma 1, si

10. Identico. »;

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 15: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

applicano le disposizioni di cui all’articolo4-ter, commi 2, 3 e 6. »;

c) all’articolo 4-bis, sono apportate leseguenti modificazioni:

c) identica.

1) al comma 1, le parole: « al 31dicembre 2021, termine di cessazione dellostato di emergenza » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da « condecreto del Presidente del Consiglio » a« dati personali » sono sostituite dalle se-guenti: « con il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui all’articolo 9,comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,n. 52, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 giugno 2021, n. 87 »;

3) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Per la verifica dell’adempimento del-l’obbligo vaccinale da parte dei soggetti dicui al comma 1, si applicano le disposizionidi cui all’articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6. »;

4) al comma 5 le parole « L’accessoalle strutture di cui all’articolo 1-bis, in-cluse le strutture semiresidenziali e le strut-ture che, a qualsiasi titolo, ospitano per-sone in situazione di fragilità, in violazionedelle disposizioni del comma 1 del presentearticolo nonché la violazione delle disposi-zioni del primo periodo del comma 3 delpresente articolo sono sanzionati » sonosostituite dalle seguenti: « La violazione delledisposizioni del primo periodo del comma3 del presente articolo è sanzionata ».

1-bis. Gli atti adottati dalle autoritàsanitarie locali in applicazione della nor-mativa vigente prima della data di entratain vigore del presente decreto restano va-lidi fino alla nuova verifica effettuata dagliOrdini professionali secondo le modalità dicui all’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile2021, n. 44, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, comemodificato dal comma 1 del presente ar-ticolo.

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 16: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

Articolo 2.

(Estensione dell’obbligo vaccinale)

Articolo 2.

(Estensione dell’obbligo vaccinale)

1. Dopo l’articolo 4-bis del decreto-legge1° aprile 2021, n. 44, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,n. 76, è inserito il seguente:

1. Identico:

« Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il per-sonale della scuola, del comparto difesa,sicurezza e soccorso pubblico, della polizialocale, degli organismi della legge n. 124 del2007, delle strutture di cui all’articolo 8-terdel decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e degli Istituti penitenziari). – 1. Dal15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per laprevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, perla somministrazione della dose di richiamo,entro i termini di validità delle certifica-zioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del2021, si applica anche alle seguenti cate-gorie:

« Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il per-sonale della scuola, del comparto difesa,sicurezza e soccorso pubblico, della polizialocale, degli organismi di cui alla legge 3agosto 2007, n. 124, delle strutture di cuiall’articolo 8-ter del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti peni-tenziari). – 1. Dal 15 dicembre 2021, l’ob-bligo vaccinale per la prevenzione dell’in-fezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo3-ter, da adempiersi, per la somministra-zione della dose di richiamo, entro i ter-mini di validità delle certificazioni verdiCOVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3,del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,convertito, con modificazioni, dalla legge17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alleseguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema na-zionale di istruzione, delle scuole non pa-ritarie, dei servizi educativi per l’infanzia dicui all’articolo 2 del decreto legislativo 13aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali perl’istruzione degli adulti, dei sistemi regio-nali di istruzione e formazione professio-nale e dei sistemi regionali che realizzanoi percorsi di istruzione e formazione tec-nica superiore;

a) identica;

b) personale del comparto della di-fesa, sicurezza e soccorso pubblico, dellapolizia locale, nonché degli organismi dicui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto2007, n. 124;

b) personale del comparto della di-fesa, sicurezza e soccorso pubblico, dellapolizia locale, nonché degli organismi dicui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto2007, n. 124, e, a decorrere dal 15 febbraio2022, personale dell’Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale, di cui all’articolo 12del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,convertito, con modificazioni, dalla legge 4agosto 2021, n. 109;

c) personale che svolge a qualsiasititolo la propria attività lavorativa nellestrutture di cui all’articolo 8-ter del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, adesclusione di quello che svolge attività la-

c) identica;

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 17: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

vorativa con contratti esterni, fermo re-stando quanto previsto dagli articoli 4 e4-bis;

d) personale che svolge a qualsiasititolo la propria attività lavorativa alle di-rette dipendenze del Dipartimento dell’am-ministrazione penitenziaria o del Diparti-mento per la giustizia minorile e di comu-nità, all’interno degli istituti penitenziariper adulti e minori.

d) identica.

2. La vaccinazione costituisce requisitoessenziale per lo svolgimento delle attivitàlavorative dei soggetti obbligati ai sensi delcomma 1. I dirigenti scolastici e i respon-sabili delle istituzioni di cui al comma 1,lettera a), i responsabili delle strutture incui presta servizio il personale di cui alcomma 1, lettere b), c) e d), assicurano ilrispetto dell’obbligo di cui al comma 1. Siapplicano le disposizioni di cui all’articolo4, commi 2 e 7.

2. La vaccinazione costituisce requisitoessenziale per lo svolgimento delle attivitàlavorative dei soggetti obbligati ai sensi delcomma 1. I dirigenti scolastici e i respon-sabili delle istituzioni di cui al comma 1,lettera a), i responsabili delle strutture incui presta servizio il personale di cui alcomma 1, lettere b), c) e d), assicurano ilrispetto dell’obbligo di cui al comma 1. Idirettori degli uffici scolastici regionali e leautorità degli enti locali e regionali terri-torialmente competenti verificano, rispet-tivamente, l’adempimento del predetto ob-bligo vaccinale da parte dei dirigenti sco-lastici e dei responsabili delle scuole pari-tarie nonché delle altre istituzioni di cui alcomma 1, lettera a). L’attività di verifica el’adozione dell’atto di accertamento sonosvolte secondo le modalità e con gli effettidi cui al comma 3. In caso di sospensionedei dirigenti scolastici, la reggenza delleistituzioni scolastiche statali è attribuita adaltro dirigente per la durata della sospen-sione. Si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 4, commi 2 e 7.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificanoimmediatamente l’adempimento del pre-detto obbligo vaccinale acquisendo le in-formazioni necessarie anche secondo le mo-dalità definite con il decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri di cui all’articolo9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile2021, n. 52, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casiin cui non risulti l’effettuazione della vac-cinazione anti SARS-CoV-2 o la presenta-zione della richiesta di vaccinazione nellemodalità stabilite nell’ambito della campa-gna vaccinale in atto, i soggetti di cui alcomma 2 invitano, senza indugio, l’interes-sato a produrre, entro cinque giorni dalla

3. I soggetti di cui al comma 2 verificanoimmediatamente l’adempimento dell’ob-bligo vaccinale di cui al comma 1 acqui-sendo le informazioni necessarie anche se-condo le modalità definite con il decretodel Presidente del Consiglio dei ministri dicui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,n. 87. Nei casi in cui non risulti l’effettua-zione della vaccinazione anti SARS-CoV-2o la presentazione della richiesta di vacci-nazione nelle modalità stabilite nell’ambitodella campagna vaccinale in atto, i soggettidi cui al comma 2 invitano, senza indugio,l’interessato a produrre, entro cinque giorni

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 18: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

ricezione dell’invito, la documentazione com-provante l’effettuazione della vaccinazioneoppure l’attestazione relativa all’omissioneo al differimento della stessa ai sensi del-l’articolo 4, comma 2, ovvero la presenta-zione della richiesta di vaccinazione daeseguirsi in un termine non superiore aventi giorni dalla ricezione dell’invito, ocomunque l’insussistenza dei presuppostiper l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.In caso di presentazione di documenta-zione attestante la richiesta di vaccina-zione, i soggetti di cui al comma 2 invitanol’interessato a trasmettere immediatamentee comunque non oltre tre giorni dalla som-ministrazione, la certificazione attestantel’adempimento all’obbligo vaccinale. In casodi mancata presentazione della documen-tazione di cui al secondo e terzo periodo isoggetti di cui al comma 2 accertano l’i-nosservanza dell’obbligo vaccinale e nedanno immediata comunicazione scritta al-l’interessato. L’atto di accertamento dell’i-nadempimento determina l’immediata so-spensione dal diritto di svolgere l’attivitàlavorativa, senza conseguenze disciplinari econ diritto alla conservazione del rapportodi lavoro. Per il periodo di sospensione,non sono dovuti la retribuzione né altrocompenso o emolumento, comunque deno-minati. La sospensione è efficace fino allacomunicazione da parte dell’interessato aldatore di lavoro dell’avvio o del successivocompletamento del ciclo vaccinale prima-rio o della somministrazione della dose dirichiamo, e comunque non oltre il terminedi sei mesi a decorrere dal 15 dicembre2021.

dalla ricezione dell’invito, la documenta-zione comprovante l’effettuazione della vac-cinazione oppure l’attestazione relativa al-l’omissione o al differimento della stessa aisensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero lapresentazione della richiesta di vaccina-zione da eseguirsi in un termine non su-periore a venti giorni dalla ricezione del-l’invito, o comunque l’insussistenza dei pre-supposti per l’obbligo vaccinale di cui alcomma 1. In caso di presentazione di do-cumentazione attestante la richiesta di vac-cinazione, i soggetti di cui al comma 2invitano l’interessato a trasmettere imme-diatamente e comunque non oltre tre giornidalla somministrazione, la certificazioneattestante l’adempimento dell’obbligo vac-cinale. In caso di mancata presentazionedella documentazione di cui al secondo eterzo periodo i soggetti di cui al comma 2accertano l’inosservanza dell’obbligo vacci-nale e ne danno immediata comunicazionescritta all’interessato. L’atto di accerta-mento dell’inadempimento determina l’im-mediata sospensione dal diritto di svolgerel’attività lavorativa, senza conseguenze di-sciplinari e con diritto alla conservazionedel rapporto di lavoro. Per il periodo disospensione, non sono dovuti la retribu-zione né altro compenso o emolumento,comunque denominati. La sospensione èefficace fino alla comunicazione da partedell’interessato al datore di lavoro dell’av-vio o del successivo completamento delciclo vaccinale primario o della sommini-strazione della dose di richiamo, e comun-que non oltre il termine di sei mesi adecorrere dal 15 dicembre 2021.

4. I dirigenti scolastici e i responsabilidelle istituzioni di cui al comma 1, letteraa), provvedono alla sostituzione del perso-nale docente sospeso mediante l’attribu-zione di contratti a tempo determinato chesi risolvono di diritto nel momento in cui isoggetti sostituiti, avendo adempiuto all’ob-bligo vaccinale, riacquistano il diritto disvolgere l’attività lavorativa. Il Ministerodell’istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministerodell’economia e delle finanze le unità dipersonale scolastico privo di vaccinazione esospeso dal servizio e la durata della so-

4. I dirigenti scolastici e i responsabilidelle istituzioni di cui al comma 1, letteraa), provvedono alla sostituzione del perso-nale docente, educativo ed amministrativo,tecnico e ausiliario sospeso mediante l’at-tribuzione di contratti a tempo determi-nato che si risolvono di diritto nel mo-mento in cui i soggetti sostituiti, avendoadempiuto all’obbligo vaccinale, riacqui-stano il diritto di svolgere l’attività lavora-tiva. Il Ministero dell’istruzione per l’annoscolastico 2021/2022 comunica, mensil-mente, al Ministero dell’economia e dellefinanze le unità di personale scolastico

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 19: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

spensione. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, sulla base dell’esito del monitorag-gio e previa verifica del sistema informativoNoIPA, provvede ad effettuare le occorrentivariazioni di bilancio.

privo di vaccinazione e sospeso dal servizioe la durata della sospensione. Il Ministrodell’economia e delle finanze, sulla basedell’esito del monitoraggio e previa verificatramite i servizi di rilevazione delle pre-senze forniti dal sistema informativo NoIPA,provvede ad effettuare le occorrenti varia-zioni di bilancio.

5. Lo svolgimento dell’attività lavorativain violazione dell’obbligo vaccinale di cui alcomma 1 è punito con la sanzione di cui alcomma 6 e restano ferme le conseguenzedisciplinari secondo i rispettivi ordina-menti di appartenenza. Le disposizioni dicui al primo periodo si applicano anche incaso di esercizio della professione o disvolgimento dell’attività lavorativa in viola-zione degli obblighi vaccinali di cui agliarticoli 4 e 4-bis.

5. Identico.

6. La violazione delle disposizioni di cuial comma 2 è sanzionata ai sensi dell’arti-colo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’ar-ticolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16maggio 2020, n. 33, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.La sanzione è irrogata dal prefetto e siapplicano, per quanto non stabilito dalpresente comma, le disposizioni delle se-zioni I e II del capo I della legge 24 no-vembre 1981, n. 689, in quanto compati-bili. Per le violazioni di cui al comma 5, lasanzione amministrativa prevista dal comma1 del citato articolo 4 del decreto-leggen. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento diuna somma da euro 600 a euro 1.500. ».

6. Identico. ».

Articolo 2-bis.

(Misure per il personale delle pubblicheamministrazioni)

1. L’assenza dal lavoro del personale,che svolge un’attività lavorativa a tempoindeterminato e a tempo determinato, dellepubbliche amministrazioni di cui all’arti-colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, per la somministra-zione del vaccino contro il COVID-19 ègiustificata. La predetta assenza non de-

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 20: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

termina alcuna decurtazione del tratta-mento economico, né fondamentale né ac-cessorio.

2. Il comma 5 dell’articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,n. 69, è abrogato.

CAPO II

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDICOVID-19

CAPO II

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDICOVID-19

Articolo 3.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

Articolo 3.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All’articolo 9 del decreto-legge 22aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 2: a) identico:

1) alla lettera a), le parole « al ter-mine del prescritto ciclo » sono sostituitedalle seguenti: « al termine del ciclo vacci-nale primario o della somministrazione dellarelativa dose di richiamo »;

1) alla lettera a), le parole « al ter-mine del prescritto ciclo » sono sostituitedalle seguenti: « al termine del ciclo vacci-nale primario o a seguito della sommini-strazione della relativa dose di richiamo »;

2) alla lettera c-bis), le parole « pre-scritto ciclo » sono sostituite dalle seguenti:« ciclo vaccinale primario o della sommi-nistrazione della relativa dose di richiamo »;

2) alla lettera c-bis), le parole « pre-scritto ciclo » sono sostituite dalle seguenti:« ciclo vaccinale primario o a seguito dellasomministrazione della relativa dose di ri-chiamo »;

b) al comma 3: b) identica;

1) al primo periodo, le parole « do-dici mesi a far data dal completamento delciclo vaccinale » sono sostituite dalle se-guenti « nove mesi a far data dal comple-tamento del ciclo vaccinale primario » e leparole « prescritto ciclo » sono sostituitedalle seguenti: « predetto ciclo »;

2) dopo il primo periodo, è inseritoil seguente: « In caso di somministrazionedella dose di richiamo successivo al ciclovaccinale primario, la certificazione verdeCOVID-19 ha una validità di nove mesi afar data dalla medesima somministra-zione. »;

3) al terzo periodo, dopo le parole« infezione da SARS-CoV-2 » sono aggiunte

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 21: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

le seguenti: « , nei termini stabiliti concircolare del Ministero della salute, »;

c) al comma 4-bis le parole « pre-scritto ciclo » sono sostituite dalle seguenti:« ciclo vaccinale primario o della sommi-nistrazione della relativa dose di richiamo »e le parole « dodici mesi » sono sostituitedalle seguenti: « nove mesi ».

c) identica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 siapplicano a decorrere dal 15 dicembre 2021.

2. Identico.

Articolo 4.

(Estensione dell’impiego delle certificazioniverdi COVID-19)

Articolo 4.

(Estensione dell’impiego delle certificazioniverdi COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,convertito, con modificazioni, dalla legge17 giugno 2021, n. 87, sono apportate leseguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 6, comma 3, il secondoperiodo è soppresso;

a) identica;

b) all’articolo 9-bis, comma 1: b) identica;

1) alla lettera a) le parole « , adeccezione dei servizi di ristorazione all’in-terno di alberghi e di altre strutture ricet-tive riservati esclusivamente ai clienti ivialloggiati » sono soppresse;

2) dopo la lettera a) è inserita laseguente:

« a-bis) alberghi e altre strutture ri-cettive »;

3) alla lettera d), dopo le parole:« limitatamente alle attività al chiuso » sonoinserite le seguenti: « , nonché spazi adibitia spogliatoi e docce, con esclusione dell’ob-bligo di certificazione per gli accompagna-tori delle persone non autosufficienti inragione dell’età o di disabilità »;

c) all’articolo 9-quater: c) identico:

1) al comma 1: 1) identico:

1.1 alla lettera b) le parole « adesclusione di quelli impiegati per i collega-menti marittimi nello Stretto di Messina edi quelli impiegati nei collegamenti marit-timi da e per l’arcipelago delle Isole Tre-miti » sono soppresse;

1.1 alla lettera b) le parole « , adesclusione di quelli impiegati per i collega-menti marittimi nello Stretto di Messina edi quelli impiegati nei collegamenti marit-timi da e per l’arcipelago delle Isole Tre-miti » sono soppresse;

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 22: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

1.2 alla lettera c), dopo le parole« di tipo » sono inserite le seguenti: « inter-regionale, »;

1.2 alla lettera c), dopo le parole« di tipo » è inserita la seguente: « interre-gionale, »;

1.3 alla lettera e) le parole « adesclusione di quelli impiegati nei serviziaggiuntivi di trasporto pubblico locale eregionale » sono soppresse;

1.3 alla lettera e) le parole « , adesclusione di quelli impiegati nei serviziaggiuntivi di trasporto pubblico locale eregionale » sono soppresse;

1.4 alla lettera e-bis) le parole« titoli di viaggio. » sono sostituite dalleseguenti: « titoli di viaggio; »;

1.4 identico;

1.5 dopo la lettera e-bis) è ag-giunta la seguente:

1.5 identico;

« e-ter) mezzi impiegati nei servizi ditrasporto pubblico locale o regionale. »;

2) al comma 2, le parole « esclusiper età dalla campagna vaccinale e ai sog-getti esenti » sono sostituite dalle seguenti:« di età inferiore ai dodici anni e ai soggettiesenti dalla campagna vaccinale »;

2) identico;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Per i mezzi del tra-sporto pubblico locale o regionale le pre-dette verifiche possono essere svolte se-condo modalità a campione. ».

3) identico;

c-bis) all’articolo 9-septies, comma 1,dopo le parole: « a chiunque svolge unaattività lavorativa nel settore privato » sonoinserite le seguenti: « , ivi compresi i titolaridi servizi di ristorazione o di somministra-zione di pasti e bevande, ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 siapplicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

2. Identico.

Articolo 5.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19di avvenuta vaccinazioneo di avvenuta guarigione)

Articolo 5.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19di avvenuta vaccinazioneo di avvenuta guarigione)

1. All’articolo 9-bis del decreto-legge 22aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 2 dopo le parole « per lesingole zone » sono aggiunte le seguenti:« salvo quanto previsto al comma 2-bis »;

a) al comma 2 dopo le parole « per lesingole zone » sono aggiunte le seguenti: « ,salvo quanto previsto al comma 2-bis »;

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 23: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

b) dopo il comma 2 è inserito il se-guente:

b) identico:

« 2-bis. Nelle zone gialla e arancione, lafruizione dei servizi, lo svolgimento delleattività e gli spostamenti, limitati o sospesiai sensi della normativa vigente, sono con-sentiti esclusivamente ai soggetti in pos-sesso di una delle certificazioni verdi CO-VID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, let-tere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui alcomma 3, primo periodo, nel rispetto delladisciplina della zona bianca. Ai servizi diristorazione di cui al comma 1, lettera a),nelle predette zone, si applica il presentecomma ad eccezione dei servizi di ristora-zione all’interno di alberghi e di altre strut-ture ricettive riservati esclusivamente aiclienti ivi alloggiati e delle mense e cateringcontinuativo su base contrattuale, ai qualisi applicano le disposizioni di cui al comma1. »;

« 2-bis. Nelle zone gialla e arancione, lafruizione dei servizi, lo svolgimento delleattività e gli spostamenti, limitati o sospesiai sensi della normativa vigente, sono con-sentiti esclusivamente ai soggetti in pos-sesso di una delle certificazioni verdi CO-VID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, let-tere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui alcomma 3, primo periodo, nel rispetto delladisciplina della zona bianca. Ai servizi diristorazione di cui al comma 1, lettera a),nelle predette zone, si applica il presentecomma ad eccezione dei servizi di ristora-zione all’interno di alberghi e di altre strut-ture ricettive riservati esclusivamente aiclienti ivi alloggiati e delle mense e delcatering continuativo su base contrattuale,ai quali si applicano le disposizioni di cui alcomma 1. »;

c) al comma 3, primo periodo, le pa-role « esclusi per età dalla campagna vac-cinale e ai soggetti esenti » sono sostituitedalle seguenti: « di età inferiore ai dodicianni e ai soggetti esenti dalla campagnavaccinale »;

c) identica;

d) al comma 4, le parole « al comma1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi1 e 2-bis » e le parole « al medesimo comma1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai me-desimi commi 1 e 2-bis ».

d) identica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 siapplicano a decorrere dal 29 novembre2021. Fino al 5 dicembre 2021 è consentitala verifica del possesso delle certificazioniverdi COVID-19 in formato cartaceo, nellemore dell’attuazione dell’articolo 6, comma2.

2. Identico.

Articolo 6.

(Disposizioni transitorie)

Articolo 6.

(Disposizioni transitorie)

1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio2022, nelle regioni e nelle province auto-nome di Trento e di Bolzano, i cui territorisi collocano in zona bianca, lo svolgimentodelle attività e la fruizione dei servizi per iquali in zona gialla sono previste limita-

1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio2022, nelle regioni e nelle province auto-nome di Trento e di Bolzano, i cui territorisi collocano in zona bianca, lo svolgimentodelle attività e la fruizione dei servizi per iquali in zona gialla sono previste limita-

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 24: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

zioni sono consentiti esclusivamente ai sog-getti in possesso delle certificazioni verdiCOVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2,lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52del 2021, nonché ai soggetti di cui all’arti-colo 9-bis, comma 3, primo periodo, delpredetto decreto-legge n. 52 del 2021, nelrispetto della disciplina della zona bianca.Nei servizi di cui al primo periodo sonocompresi quelli di ristorazione, a eccezionedi quelli prestati all’interno di alberghi e dialtre strutture ricettive riservati esclusiva-mente ai clienti ivi alloggiati e delle mensee del catering continuativo su base contrat-tuale, ai quali si applicano le disposizioni dicui al comma 1 dell’articolo 9-bis del pre-detto decreto-legge n. 52 del 2021.

zioni sono consentiti esclusivamente ai sog-getti in possesso di una delle certificazioniverdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis,comma 3, primo periodo, del predetto de-creto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto delladisciplina della zona bianca. Nei servizi dicui al primo periodo sono compresi quellidi ristorazione, a eccezione di quelli pre-stati all’interno di alberghi e di altre strut-ture ricettive riservati esclusivamente aiclienti ivi alloggiati e delle mense e delcatering continuativo su base contrattuale,ai quali si applicano le disposizioni di cui alcomma 1 dell’articolo 9-bis del predettodecreto-legge n. 52 del 2021.

2. Nelle more della modifica del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 17giugno 2021, adottato ai sensi dell’articolo9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile2021, n. 52, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sonoautorizzati gli interventi di adeguamentonecessari a consentire la verifica del pos-sesso delle sole certificazioni verdi CO-VID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, let-tere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52del 2021.

2. Nelle more della modifica del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 17giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 143 del 17 giugno 2021, adottatoai sensi dell’articolo 9, comma 10, del de-creto-legge 22 aprile 2021, n. 52, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 17 giu-gno 2021, n. 87, sono autorizzati gli inter-venti di adeguamento necessari a consen-tire la verifica del possesso delle solecertificazioni verdi COVID-19 di cui all’ar-ticolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), deldecreto-legge n. 52 del 2021.

CAPO III

CONTROLLI E CAMPAGNE DI INFORMA-ZIONE

CAPO III

CONTROLLI E CAMPAGNE DI INFORMA-ZIONE

Articolo 7.

(Controlli relativi al rispetto delle disposi-zioni per il contenimento

e la prevenzione dell’emergenza epidemiolo-gica da COVID-19)

Articolo 7.

(Controlli relativi al rispetto delle disposi-zioni per il contenimento

e la prevenzione dell’emergenza epidemiolo-gica da COVID-19)

1. Il Prefetto territorialmente compe-tente, entro cinque giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto, sen-tito, entro tre giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, il Comitatoprovinciale per l’ordine e la sicurezza pub-blica, adotta un piano per l’effettuazione

1. Il Prefetto territorialmente compe-tente, entro cinque giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto, sen-tito, entro tre giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, il Comitatoprovinciale per l’ordine e la sicurezza pub-blica, adotta un piano per l’effettuazione

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 25: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

costante di controlli, anche a campione,avvalendosi delle forze di polizia e delpersonale dei corpi di polizia municipalemunito della qualifica di agente di pubblicasicurezza, in modo da garantire il rispettodell’obbligo del possesso delle certificazionidi cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52del 2021. Il Prefetto trasmette al Ministrodell’interno una relazione settimanale deicontrolli effettuati nell’ambito territorialedi competenza.

costante di controlli, anche a campione,avvalendosi delle forze di polizia e delpersonale dei corpi di polizia municipalemunito della qualifica di agente di pubblicasicurezza, in modo da garantire il rispettodell’obbligo del possesso delle certificazionidi cui all’articolo 9 del decreto-legge 22aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.Il Prefetto trasmette al Ministro dell’in-terno una relazione settimanale sui con-trolli effettuati nell’ambito territoriale dicompetenza.

2. Le attività di cui al comma 1 sonosvolte nell’ambito delle risorse umane, fi-nanziarie e strumentali disponibili a legi-slazione vigente, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

2. Identico.

Articolo 8.

(Campagne di informazione)

Articolo 8.

(Campagne di informazione)

1. Al fine di promuovere un più elevatolivello di copertura vaccinale, il Diparti-mento per l’informazione e l’editoria dellaPresidenza del Consiglio dei ministri ela-bora un piano per garantire i più ampispazi sui mezzi di comunicazione di massaper campagne di informazione, formazionee sensibilizzazione sulla vaccinazione antiSARS-CoV-2. All’attuazione del presente ar-ticolo, si provvede nei limiti delle risorseiscritte nel bilancio autonomo della Presi-denza del Consiglio dei ministri e destinatealle suddette finalità.

1. Al fine di promuovere un più elevatolivello di copertura vaccinale, il Diparti-mento per l’informazione e l’editoria dellaPresidenza del Consiglio dei ministri ela-bora un piano per garantire i più ampispazi sui mezzi di comunicazione di massaper campagne di informazione, formazionee sensibilizzazione sulla vaccinazione antiSARS-CoV-2. All’attuazione del presente ar-ticolo si provvede nei limiti delle risorseiscritte nel bilancio autonomo della Presi-denza del Consiglio dei ministri e destinatealle suddette finalità.

Articolo 9.

(Misure urgenti in materia di controlli ra-diometrici)

Articolo 9.

(Misure urgenti in materia di sorveglianzaradiometrica)

1. All’articolo 72, comma 4, primo pe-riodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020,n. 101, le parole « 30 novembre 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre2021 ».

1. All’articolo 72, comma 4, primo pe-riodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020,n. 101, le parole: « 30 novembre 2021 »sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo2022 ».

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 26: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

Articolo 9-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decretosi applicano nelle regioni a statuto specialee nelle province autonome di Trento e diBolzano compatibilmente con i rispettivistatuti e con le relative norme di attua-zione.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica italiana e sarà presentato alleCamere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillodello Stato, sarà inserito nella RaccoltaUfficiale degli atti normativi della Repub-blica italiana. È fatto obbligo a chiunquespetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Consiglio deiministri

SPERANZA, Ministro della saluteLAMORGESE, Ministro dell’internoGUERINI, Ministro della difesaCARTABIA, Ministro della giustiziaBIANCHI, Ministro dell’istruzioneGIOVANNINI, Ministro delle infra-

strutture e della mobilità soste-nibili

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3442

Page 27: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

PAGINA BIANCA

Page 28: novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il ...

*18PDL0171430**18PDL0171430*