LEGGE REGIONALE - 10/08/2010 - N° 38 Interventi normativi...

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LEGGE REGIONALE - 10/08/2010 - N° 38 Interventi normativi per l’anno 2010. STRAORDINARIO N° 13 del 13 Agosto 2010 CAPO I Disposizioni finanziarie Art. 1 (Interventi per fronteggiare gli effetti del sisma del 6 aprile 2009) 1. Le entrate derivanti dalle iniziative di raccolta fondi devoluti alla Regione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono destinate ad interventi finalizzati a fronteggiare gli effetti prodotti dal sisma medesimo. 2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazione ambientali, Energia, predispone programmi di intervento coordinati con gli interventi realizzati dal Commissario Delegato per la Ricostruzione. 3. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, è autorizzata l’iscrizione in bilancio dei seguenti capitoli di entrata e di spesa: a) capitolo di entrata 03.05.001 – 35051.1 denominato “Entrate derivanti dalle iniziative di raccolta fondi per interventi finalizzati a fronteggiare gli effetti del sisma del 6 aprile 2009”, con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari a Euro 10.768.285,73; b) capitolo di spesa 02.01.007 – 11500.1, denominato “Interventi finalizzati a fronteggiare gli effetti del sisma del 6 aprile 2009”, con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari a Euro 10.768.285,73. 4. Le risorse possono essere impegnate solo previo accertamento dalla relativa entrata. 5. La Giunta regionale è autorizzata a procedere con provvedimento amministrativo all’iscrizione in bilancio dei fondi provenienti da iniziative di raccolta fondi o specifiche assegnazioni finalizzate a fronteggiare gli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 3 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della regione Abruzzo). Art. 2 (Interpretazione autentica del comma 2, dell’art. 34 della L.R. 17/2010) 1. Il comma 2, dell’articolo 34, della L.R. 12 maggio 2010, n. 17 recante: “Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di Commercio” e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio” è interpretato nel senso che per ogni giornata di deroga dall’obbligo di chiusura domenicale deve corrispondere la concertazione di una corrispondente giornata di chiusura infrasettimanale e che non è consentita la deroga alle chiusure domenicali e festive in caso di mancato adempimento di questo obbligo. Non è consentita la deroga di cui al comma 2 dell’art. 34 della L.R. 17/2010, così come interpretato dal presente articolo nel caso di mancato rispetto del comma 3 del medesimo articolo 34. Art. 3 (Disposizioni in materia di opere pubbliche) 1. Tutte le stazioni appaltanti, totalmente o parzialmente assistite da contributi e finanziamenti regionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche che insistono nei territori dei comuni colpiti dal sisma, sono autorizzate, in deroga ai termini di inizio e di fine lavori non ancora

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LEGGE REGIONALE - 10/08/2010 - N° 38

Interventi normativi per l’anno 2010.

STRAORDINARIO N° 13 del 13 Agosto 2010

CAPO I

Disposizioni finanziarie

Art. 1

(Interventi per fronteggiare gli effetti del sisma del 6 aprile 2009)

1. Le entrate derivanti dalle iniziative di raccolta fondi devoluti alla Regione a seguito del sisma

del 6 aprile 2009 sono destinate ad interventi finalizzati a fronteggiare gli effetti prodotti dal

sisma medesimo.

2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative

e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazione ambientali, Energia,

predispone programmi di intervento coordinati con gli interventi realizzati dal Commissario

Delegato per la Ricostruzione.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, è autorizzata l’iscrizione in

bilancio dei seguenti capitoli di entrata e di spesa:

a) capitolo di entrata 03.05.001 – 35051.1 denominato “Entrate derivanti dalle iniziative di

raccolta fondi per interventi finalizzati a fronteggiare gli effetti del sisma del 6 aprile 2009”,

con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari a Euro 10.768.285,73;

b) capitolo di spesa 02.01.007 – 11500.1, denominato “Interventi finalizzati a fronteggiare gli

effetti del sisma del 6 aprile 2009”, con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari a

Euro 10.768.285,73.

4. Le risorse possono essere impegnate solo previo accertamento dalla relativa entrata.

5. La Giunta regionale è autorizzata a procedere con provvedimento amministrativo all’iscrizione

in bilancio dei fondi provenienti da iniziative di raccolta fondi o specifiche assegnazioni

finalizzate a fronteggiare gli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 ai sensi dell’articolo 25

della legge regionale 3 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della regione Abruzzo).

Art. 2

(Interpretazione autentica del comma 2, dell’art. 34 della L.R. 17/2010)

1. Il comma 2, dell’articolo 34, della L.R. 12 maggio 2010, n. 17 recante: “Modifiche alla L.R. 16

luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di Commercio” e disposizioni per favorire il

superamento della crisi nel settore del commercio” è interpretato nel senso che per ogni giornata

di deroga dall’obbligo di chiusura domenicale deve corrispondere la concertazione di una

corrispondente giornata di chiusura infrasettimanale e che non è consentita la deroga alle

chiusure domenicali e festive in caso di mancato adempimento di questo obbligo. Non è

consentita la deroga di cui al comma 2 dell’art. 34 della L.R. 17/2010, così come interpretato dal

presente articolo nel caso di mancato rispetto del comma 3 del medesimo articolo 34.

Art. 3

(Disposizioni in materia di opere pubbliche)

1. Tutte le stazioni appaltanti, totalmente o parzialmente assistite da contributi e finanziamenti

regionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche che insistono nei territori dei comuni

colpiti dal sisma, sono autorizzate, in deroga ai termini di inizio e di fine lavori non ancora

scaduti alla data del 6 aprile 2009, ad iniziare o a concludere le opere medesime entro il termine

di due anni decorrenti dalle scadenze previste dalle correlate disposizioni regionali, ovvero dagli

atti amministrativi adottati in esecuzione delle stesse.

2. I soggetti interessati, a tal fine, presentano entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in

vigore della presente legge, a pena decadenza, al competente Servizio regionale formale

comunicazione di volersi avvalere della deroga, allegando una attestazione rilasciata dal legale

rappresentante del Comune sul cui territorio è realizzabile l’opera pubblica da cui risulti che i

termini suddetti non sono stati rispettati per effetto degli eventi sismici del 6 aprile 2009 che

hanno interessato il territorio comunale.

3. Qualora le stazioni appaltanti interessate non provvedano a presentare la formale comunicazione

di cui al comma 2 entro il termine prescritto a pena di decadenza, il dirigente competente in

materia adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 29 e 30 della legge regionale 30 aprile

2009, n. 6.

Art. 4

(Modifica all’art. 1 della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 47/6 del 27

luglio 2010 recante “Interventi urgenti per i porti della Regione Abruzzo”)

1. All’art. 1, comma 1 della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 47/6 del 27

luglio 2010 recante “Interventi urgenti per i porti della Regione Abruzzo” è aggiunta, infine, la

seguente frase:

“Per sistema portuale regionale si intende il complesso dei porti di Pescara, Ortona, Vasto e

Giulianova”.

Art. 5

(Compensi per lavoro straordinario emergenza terremoto)

1. Al fine di consentire l’erogazione degli oneri per indennità di straordinario al personale

regionale che, per l’emergenza determinata dal sisma del 6 aprile 2009, è stato impegnato nelle

Strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, è autorizzata la variazione in

aumento, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti dei capitoli di spesa del

bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2010, come segue:

a) Euro 491.612,13 sul capitolo di spesa 02.01.005 – 11222, denominato “Fondo relativo alle

risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”;

b) Euro 66.459,00 sul capitolo di spesa 02.01.005 – 11223, denominato “Fondo per il

finanziamento di retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale”.

2. La Direzione regionale competente in materia di Risorse Umane e Strumentali della Giunta

regionale, d’intesa con la Struttura per la Gestione dell’Emergenza del Dipartimento Nazionale

della Protezione Civile, procede alla erogazione delle indennità di straordinario e cura,

contestualmente, le procedure di rimborso delle predette competenze a favore della Giunta

regionale.

3. I rimborsi effettuati dalla Struttura per la Gestione dell’Emergenza sono imputati al capitolo di

entrata 03.05.001 – 34001, denominato “Entrate eventuali e diverse”. Lo stanziamento di

competenza e di cassa del capitolo 03.05.001 – 34001 è incrementato dell’importo di Euro

558.071,13.

4. Il comma 1 dell’art. 5 della L.R. 14 luglio 2010, n° 24: “Interventi a sostegno dell’aeroporto

d’Abruzzo” è così sostituito:

“1. Al fine di consentire l’ordinata conclusione dei progetti in itinere, i dirigenti responsabili dei

medesimi possono prorogare eventuali contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in

vigore della presente legge. Tali proroghe possono essere disposte anche più volte, purché siano

necessarie alla definizione dei programmi di lavoro e/o dei progetti per i quali i rapporti sono in

corso e nel rispetto, comunque, delle norme generali di finanza pubblica”.

Art. 6

(Modifiche alla L.R. 24.08.2001, n. 40)

1. L’articolo 1 bis della L.R. 24.08.2001, n. 40 recante : “Riconoscimento del Teatro Marrucino di

Chieti quale teatro lirico d’Abruzzo” è sostituito dal seguente:

“Art. 1 bis

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi stanziati a favore dell’Istituzione “Deputazione Teatrale Teatro Marrucino” di

Chieti, disciolta con delibera del Consiglio Comunale di Chieti n. 472 del 29.12.2007, sono

erogati al Comune di Chieti che ne svolge tutte le funzioni gestionali.

2. Il Comune di Chieti presenta, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell’anno di riferimento,

alla Giunta Regionale, Servizio Politiche Culturali, apposita domanda corredata di relazione

illustrativa dell’attività da svolgere e di bilancio di previsione, debitamente approvato dai

competenti organi comunali. La concessione del contributo è disposta con provvedimento

dirigenziale che autorizza la liquidazione dell’80% del contributo a titolo di prima anticipazione.

3. L’erogazione del saldo avviene sulla base del conto consuntivo che il Comune di Chieti ha

l’obbligo di presentare, pena la restituzione delle somme percepite, entro il 30 aprile dell’anno

successivo. Il conto consuntivo, debitamente approvato dai competenti organi comunali, deve

evidenziare le componenti finanziarie inerenti le attività svolte e deve essere corredato di

relazione sugli obiettivi conseguiti con l’attività programmata”.

Art. 7

(Contributo straordinario al Comune di Chieti)

1. La Regione Abruzzo interviene finanziariamente attraverso l’erogazione di un contributo

straordinario per l’annualità 2010 a favore del Comune di Chieti pari a € 200.000,00, diretto al

sostegno di uno specifico Progetto Culturale da realizzarsi nel rispetto delle finalità di cui alla

L.R. 24 agosto 2001, n. 40 “Riconoscimento del teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico

d’Abruzzo”.

2. Il Comune di Chieti, per le finalità di cui al comma 1, provvede, entro 60 giorni dalla entrata in

vigore della presente legge, a pena di decadenza, alla presentazione, presso la Giunta Regionale,

Servizio Politiche Culturali, del Progetto Culturale corredato del relativo bilancio di previsione.

3. La concessione del contributo è disposta con provvedimento dirigenziale che autorizza la

liquidazione dell’80% del contributo a titolo di prima anticipazione. L’erogazione del saldo

avviene dopo presentazione della relazione sull’attività svolta e del conto consuntivo, approvato

dai competenti organi comunali, entro il 30 aprile dell’anno successivo, pena la restituzione

delle somme percepite.

4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura nell’ambito dello

stanziamento iscritto nella U.P.B. 10.01.005 cap. 61656 denominato: “Interventi ex L.R. n. 40

del 24/08/2001 e succ. mod.” del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Art. 8

(Interventi straordinari in merito alla L.R. 3 novembre 1999, n. 98 recante “Disciplina

regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali”)

1. Per l’annualità 2010 la Regione Abruzzo interviene finanziariamente ed in maniera straordinaria

al sostegno per la realizzazione di un Progetto Speciale a cura dei soggetti individuati dagli

articoli 4 “Istituzioni stabili”, 5 “Premi e festival di rilievo regionale” e 6 “Altri festival”, della

L.R. n. 98/1999, attraverso lo stanziamento sul capitolo 10.02.009 - 62423 della somma di €

150.000,00.

2. Ai fini dell’assegnazione del contributo a favore dei soggetti beneficiari, gli stessi provvedono,

entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, alla

presentazione presso la Giunta Regionale, Servizio Politiche Culturali, del Progetto Speciale

relativo alle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali di cui alla L.R. 98/1999,

corredato del relativo bilancio di previsione.

3. I Progetti Speciali sono istruiti dal Servizio Politiche Culturali ed ammessi a finanziamento da

una Commissione Tecnica composta dal Dirigente del Servizio, da personale in ruolo assegnato

al Servizio, nonché da un esperto nominato dal Componente della Giunta preposto al ramo al

fine dell’esame tecnico-scientifico dei Progetti Speciali presentati. Alla nomina della

Commissione Tecnica provvede il Dirigente del Servizio con specifico provvedimento

dirigenziale. Le attività espletate da detta Commissione non comportano oneri a carico del

bilancio regionale.

4. La concessione del contributo è disposta con provvedimento dirigenziale che autorizza la

liquidazione dell’80% del contributo a titolo di prima anticipazione. L’erogazione del saldo

avviene dopo presentazione della relazione sull’attività svolta e del conto consuntivo, approvato

dai competenti organi statutari, entro il 30 aprile dell’anno successivo, pena la restituzione delle

somme percepite.

5. Per l’annualità 2010 sono sospesi gli effetti dei seguenti articoli della L.R. 98/1999:

a) Art. 7 “Altre iniziative”;

b) Art. 8 “Mediateca regionale”;

c) Art. 9 “Attività di produzione e di servizi per la produzione”;

d) Art. 12 “Accesso di altri soggetti”.

6. I soggetti beneficiari di contributi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 837 del 31.12.2009

avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 2007-2013 Asse VI, “Recupero e rivitalizzazione

economica e sociale del territorio colpito dal sisma” Attività 1.3 Servizio Politiche Culturali,

Editoriali e dello Spettacolo. Attuazione degli interventi in favore degli enti culturali della città

di L’Aquila”, ed individuati nella tabella allegato D non possono percepire nell’esercizio

finanziario 2010, in vigenza del divieto di assegnazione del doppio contributo nella medesima

annualità, i finanziamenti relativi sia agli stanziamenti nel capitolo di competenza che ad

eventuali variazioni di bilancio esercizio finanziario 2010.

7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura nell’ambito dello

stanziamento iscritto nella U.P.B. 10.02.009 cap. 62423 denominato: “Contributi per le attività

cinematografiche, audiovisive e multimediali – L.R. 3.11.1999, n. 98” del bilancio per il

corrente esercizio finanziario.

Art. 9

(Interventi straordinari in merito alla L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 recante “Disciplina per la

promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo” e successive modifiche ed

integrazioni)

1. La Regione Abruzzo interviene finanziariamente ed in maniera straordinaria, attraverso lo

stanziamento del capitolo 10.02.009 - 62424 del corrente esercizio finanziario, per l’erogazione

di un contributo di € 450.000,00, al sostegno delle attività musicali relative all’annualità 2009.

2. I rendiconti consuntivi relativi all’anno 2009 sono presentati entro 30 giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge.

3. Per le annualità 2009 e 2010 sono sospesi gli effetti dei seguenti articoli:

a) Art. 10 “Attività lirica-progetti”;

b) Art. 11 “Norme di finanziamento”;

c) Art. 12 “Progetti”;

d) Art. 13 “Norme di finanziamento”;

e) Art. 14 “Finalità”

f) Art. 15 “Norme di finanziamento”;

g) Art. 19 “Accesso di altri soggetti”.

4. Per le annualità 2009 e 2010, ai soggetti di cui agli artt. 5, 7, 8, e 9 della previsione originaria

della L.R. 15/2000 e gli importi in essi previsti, sono proporzionalmente ridotti qualora non

trovino capienza negli stanziamenti previsti in bilancio.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, sono applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al

2008, hanno beneficiato dei contributi previsti dalla L.R. 15/2000.

6. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nell’ambito dello

stanziamento iscritto nella U.P.B. 10.02.009 cap. 62424 denominato: “Interventi per la

promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo – L.R. 22.02.2000, n. 15”.

Art. 10

(Contributi straordinari per il sostegno delle attività culturali)

1. La Regione Abruzzo interviene finanziariamente ed in maniera straordinaria al sostegno delle

attività culturali relative all’annualità 2009 attraverso lo stanziamento dei capitoli di competenza

del corrente esercizio finanziario di cui alle seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5, recante “Norme organiche sul teatro di prosa” –

Capitolo 62436 U.P.B. 10.02.009 € 200.000,00;

b) legge regionale 10 settembre 1993, n. 56, recante “Nuove norme in materia di promozione

culturale” – Capitolo 62422 U.P.B. 10.02.008 € 222.804,00;

c) legge regionale 2 agosto 1993, n. 33, recante “Interventi in favore del Liceo Musicale G.

Braga di Teramo” – Capitolo 61660 U.P.B. 10.01.005 € 350.000,00.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1, viene erogato nell’ambito degli stanziamenti dei

rispettivi capitoli di competenza del bilancio di previsione 2010.

Art. 11

(Finanziamento regionale per l’erogazione gratuita di farmaci di fascia C a soggetti affetti da

malattie rare)

1. Al fine di garantire le risorse necessarie per l’erogazione gratuita di farmaci di fascia C a favore

i soggetti affetti da malattie rare, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto

ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 recante “Regolamento di istituzione della rete nazionale

delle malattie rare e esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai

sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”, la

Regione integra annualmente, con risorse proprie regionali, la spesa necessaria a titolo di livelli

essenziali sanitari aggiuntivi.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutato per l’anno 2010 in € 200.000,00 si provvede

mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.001 – 81551, di nuova istituzione,

denominato “LEA aggiuntivi per l’erogazione gratuita di farmaci di fascia C a soggetti affetti da

malattie rare”.

3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle

annuali leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento

contabile della Regione Abruzzo).

4. Lo stanziamento contenuto nella finanziaria 2010 relativo alle cure attraverso il metodo Doman

si intende riferito agli esercizi finanziari 2008-2009 e 2010.

Art. 12

(Conguagli contributo di esercizio trasporto pubblico locale 1987-2003)

1. Al fine di consentire l’erogazione dell’annualità 2010 del conguaglio per contributi in conto

esercizio trasporto pubblico locale a favore delle aziende di trasporto per il periodo 1987-2003, è

autorizzata l’iscrizione in bilancio del capitolo di spesa 06.01.002 – 181575, denominato “Oneri

per il conguaglio dei contributi d’esercizio per il trasporto pubblico locale per il periodo 1987-

2003”, con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari a Euro 7.260.944,76.

2. All’erogazione degli importi provvede il competente Servizio della Direzione regionale

Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto stradale, Sicurezza Stradale.

Art. 13

(Fondo regionale per il sostegno dell’occupazione)

1. Al fine di consentire l’attuazione di sentenze a carico della Regione Abruzzo in materia di

erogazione di contributi di cui alla legge regionale 11 settembre 1996, n. 84, recante “Fondo

regionale per il sostegno dell’occupazione”, è autorizzata l’iscrizione in bilancio di un

stanziamento straordinario pari a Euro 101.163,57 sul capitolo di spesa 08.02.006 – 282438,

denominato “Interventi previsti dal Fondo per il sostegno dell’occupazione”.

2. La Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, tramite il Servizio competente in materia,

procede all’istruttoria per l’erogazione delle somme effettivamente dovute conseguenti a

procedimenti di contenzioso.

Art. 14

(Riprogrammazione economie vincolate in materia di agricoltura)

1. Al fine della copertura degli oneri a carico della Regione Abruzzo derivanti dall’attuazione del

programma di Sviluppo Rurale è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate per un

importo pari ad Euro 130.000,00 relative al capitolo di spesa 07.01.006 – 101425, denominato

“Spese inerenti le funzioni delegate di cui alla convenzione quadro Agea-Regione Abruzzo del

7/7/04”, mediante reiscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario

2010, per competenza e cassa, nell’ambito del capitolo di spesa 07.01.015 - 101480, di nuova

istituzione, denominato “Oneri a carico della Regione per l’attuazione del Programma di

Sviluppo Rurale”.

Art. 15

Modifiche alla L.R. 19 dicembre 2001 n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994

concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa

abruzzese) ed alla L.R. 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001

(Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la

valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese))

1. All’art. 3 della L.R. 19 dicembre 2001 n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994

concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa

abruzzese), come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 13/2009 sono apportate le seguenti

modifiche:

a) la lettera b) del comma 4 è soppressa;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d bis) Certificato di collaudo previsto agli articoli 24, 25 e 67 del DPR 380/01 ovvero

Certificato di Idoneità Statica, redatto nella forme di legge da tecnico abilitato, depositato presso

l’Ufficio Tecnico Comunale competente, e contenente l’indicazione sul numero massimo di

persone che possono essere contemporaneamente presenti sul trabocco in condizioni di

sicurezza”.

2. Alla L.R. 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento

della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi

della costa abruzzese) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo, dopo le parole “della costa abruzzese)” sono aggiunte le seguenti “e norme relative

al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti

“caliscendi” o “bilancini”, della costa abruzzese”;

b) prima dell’art. 1 è inserita la seguente ripartizione: “Capo I - Disposizioni per il recupero e la

valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese”;

c) al comma 1 dell’art. 2 è aggiunta, in fine, la seguente frase: “Le degustazioni di cui sopra

non possono comprendere operazioni di trasformazione e cottura di alimenti.”;

d) dopo l’art. 3 è aggiunto il seguente Capo II:

“Capo II

Norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo,

anche detti “caliscendi” o “bilancini”, della costa abruzzese

Art. 3 bis

(Recupero, salvaguardia e valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti “caliscendi” o

“bilancini”, della costa abruzzese)

1. La Regione intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico - culturale della costa

abruzzese e promuove un recupero e una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro

naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici

degli stessi.

2. Costituiscono i cosiddetti “caliscendi” o “bilancini” quelle strutture costituite da una trave in

legno inclinata ed aggettante verso il mare con all’estremità una rete tesa da telaio

quadrangolare con baracche destinate a proteggere i pescatori e le loro attrezzature da eventi

meteorologici.

3. I Comuni che non hanno individuato le costruzioni di cui al comma 2 nei piani di settore,

comunque denominati, o negli strumenti urbanistici, devono effettuare un censimento e una

schedatura delle strutture esistenti antecedentemente al 1988, anche sulla base di probante

documentazione, al fine di poter usufruire della presente legge.

4. In difetto di disciplina urbanistica esecutiva la presente legge si applica, altresì, alle postazioni

di bilancia fissa presenti sui moli abruzzesi ancorché realizzati successivamente al 1988, ma

prima dell’adozione della presente legge, purché legittimamente autorizzati dalle competenti

Autorità, pur se difformi dalla struttura originaria, purché le modifiche apportate ricadano nello

spazio oggetto della concessione demaniale definita nel titolo.

5. Per utilizzazione dei “caliscendi” o “bilancini”, nel periodo della stagione balneare, nel quadro

della valorizzazione turistica della costa abruzzese e dell’attuazione del disposto della lett. p),

del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di

politiche di sostegno all’economia ittica) si intende anche attività di ristorazione con uso di

prodotto ittico della struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle zone limitrofe e

comunque del Mare Adriatico.

Art. 3 ter

Valorizzazione turistica dei caliscendi

1. Nei manufatti di cui all’articolo 3 bis, commi 2, 3 e 4, sono consentiti interventi di

ristrutturazione e di ripristino, nonché l’adeguamento degli stessi che deve essere conforme alle

norme igienico – sanitarie e comunque l’eventuale ampliamento non potrà essere superiore al 20

per cento della superficie coperta esistente e, comunque, all’interno dello spazio complessivo

oggetto di concessione.

2. La ristrutturazione, il ripristino e l’ampliamento devono comunque essere finalizzati a:

a) conservare l’attività di pesca per diletto e luogo d’incontro;

b) conservare il carattere provvisorio dei manufatti;

c) assicurare l’uso di materiali naturali (legno massello) opportunamente verniciato con i tipici

colori pastello;

d) a non arrecare inquinamento luminoso o violazioni al codice della navigazione;

e) escludere l’uso di legno lamellare o comunque non verniciato, materiali plastici e/o

metallici;

f) garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di legge.

3. Gli aventi diritto che svolgono o che intendono svolgere sui “caliscendi” o “bilancini” attività di

somministrazione di alimenti e bevande devono avere i requisiti previsti dalla L.R. n. 11/2008 e

devono essere autorizzati a norma dei commi 108 e 110 dell’art. 1 della stessa legge. Per

l’esercizio dell’attività di ristorazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) adozione da parte del titolare dei principi di cui ai regolamenti 852 sull’igiene dei prodotti

alimentari, 853 sull’igiene per alimenti di origine animale e 854 del 2004 sui controlli

ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

b) i rifiuti solidi, dei liquami e reflui da operazioni di lavaggio e pulizia, devono essere

adeguatamente smaltiti nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

c) rispetto delle disposizioni del Piano Demaniale Marittimo Comunale e del Piano Regolatore

Portuale, ove vigenti, e comunque osservazione, in quanto compatibili ed applicabili, delle

disposizioni di cui al DPR n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia) e del D.M. del 14.1.2008 (Approvazione delle nuove

norme tecniche per le costruzioni);

d) Certificato di collaudo previsto agli articoli 24, 25 e 67 del DPR 380/01 ovvero Certificato di

Idoneità Statica, redatto nella forme di legge da tecnico abilitato, depositato presso l’Ufficio

Tecnico Comunale competente, contenente l’indicazione del numero massimo di persone

che possono essere contemporaneamente presenti sul trabocco in condizioni di sicurezza;

e) Certificato di agibilità rilasciato dal Comune di competenza ai sensi degli articoli 24 e 25 del

DPR 380/2001 indicante il numero massimo di persone che possono sostare

contemporaneamente sulla struttura. Il titolare dell’attività deve provvedere a presentare ogni

anno al Comune attestazione di un tecnico abilitato riguardo alla permanenza dei requisiti

contenuti nel certificato di agibilità”.

Art. 16

(Contributo straordinario al settore agricoltura)

1. La Regione Abruzzo, nell’ambito degli interventi finalizzati al rilancio socio-economico

dell’area del cratere del sisma del 6 aprile 2009, al fine di sostenere iniziative di promozione nel

campo dell’agricoltura, concede un contributo straordinario alla “Associazione Abruzzo Fiera”

per le attività della “Fiera di Ottobre” di Arischia L’Aquila.

2. Per l’attuazione dell’intervento di cui al comma 1 per l’esercizio finanziario 2010, è finalizzata

quota parte, pari ad € 25.000,00, delle economie vincolate assegnate alla competenza del

Capitolo 102489 – U.P.B. 07.02.003 – denominato “Interventi nel Settore Agricolo e Agro-

Alimentare - L.R. 30 maggio 1997, n. 53”.

Art. 17

(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 ottobre 2009, n. 23)

1. Al comma 4 dell’articolo 43 (Strumenti di intervento) della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23, recante:

“Nuova legge organica in materia di artigianato” le parole “di società o enti strumentali

regionali” sono sostituite dalle parole “del soggetto gestore scelto tramite bando di gara

pubblico”.

Art. 18

(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1)

1. Al comma 3 dell’articolo 43 ( Contributo straordinario a favore della Società Operaia di Mutuo

Soccorso di Pescara) della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la

redazione del Bilancio annuale 2010 e Pluriennale 2010 – 2012 della Regione Abruzzo (Legge

Finanziaria regionale 2010)”, le parole “entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente

legge” sono sostituite dalla parole “entro il 31 dicembre 2010”.

Art. 19

(Interventi per la realizzazione degli asili nido)

1. Al fine di dare copertura finanziaria agli interventi inseriti nella graduatoria relativa al Piano

straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia, è disposta la

riprogrammazione delle economie vincolate per un importo pari ad Euro 550.000,00 relative al

capitolo di spesa 13.01.003 – 151601, denominato “Concessione di contributi a sostegno di

interventi di realizzazione di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro”, mediante reiscrizione

delle stesse sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, per competenza e cassa,

nell’ambito del capitolo di spesa 13.02.003 – 150201, denominato “Interventi per l'attuazione di

un Piano Straordinario per lo Sviluppo del Sistema Territoriale dei Servizi socio educativi per la

prima infanzia - Mezzi Statali L. 296/206 art. 1, co. 1259 e 1260”.

Art. 20

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1

1. La tabella di cui all’“Allegato 1” dell’articolo 1 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 recante:

“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012

della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)” è integrata con i seguenti

rifinanziamenti:

Legge regionale N. Anno Articolo

Oggetto Capitolo UPB

15 2004 Contributo al Ciapi per spese correnti 51611 11.01.003

40 2001 Riconoscimento del Teatro Marrucino di

Chieti 61656 10.01.005

131 1995 Norme in materia di musei 62101 10.02.005

98 1999 Disciplina delle attività

cinematografiche 62423 10.02.009

Legge regionale

N. Anno Articolo Oggetto Capitolo UPB

20 2000 Testo unico in materia di sport ed

impiantistica sportiva 92401 10.02.002

2. La tabella di cui all’“Allegato 3” dell’articolo 4 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 recante:

“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012

della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)” è sostituita dalla tabella

denominata “Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale

2010” allegata alla presente legge.

Art. 21

(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 2)

1. L’articolo 34 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 34

Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo – A.R.S.S.A.

1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati gli allegati bilanci per

l’esercizio finanziario 2010 dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo –

A.R.S.S.A.

2. Ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 1° giugno 1996, n. 29, è autorizzata l'iscrizione

nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi

al finanziamento in favore della Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo –

A.R.S.S.A.:

a) € 12.350.000,00 al capitolo 07.01.015 – 101580 per oneri per il personale e per le spese

di funzionamento;

b) € 0,00 al capitolo 07.02.017 – 102380 per attività ed iniziative di istituto.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Agenzia Regionale per i

Servizi di Sviluppo Agricolo – A.R.S.S.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione

al bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.”

2. L’“Elenco dei capitoli di spesa per aperture di credito a favore dei funzionari delegati”, allegato

al bilancio di previsione 2010 di cui alla L.R. 2/2010 ai sensi dell’articolo 37 della legge

regionale 25 marzo 2002, n. 3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”, è

integrato con il seguente capitolo:

F.O. – Titolo – U.P.B.

Capitolo Articolo Descrizione Competenza

05.01.007 151300 1

Fondo regionale di solidarietà per la Protezione Civile - LL.RR. 58/1989, 73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 e 77/1999 -.

€ 500.000,00

3. L’“Elenco delle spese obbligatorie” allegato al bilancio di previsione 2010 ai sensi dell’articolo

15, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2, è integrato con il seguente capitolo:

F.O. – Titolo – U.P.B.

Capitolo Articolo Descrizione Competenza

02.01.005 11472 1

Spese per il funzionamento del Nucleo di valutazione e del Comitato dei Garanti Artt. 27 e 30 della L.R. n. 77/95.

€ 100.000,00

4. La “Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2010” di

cui all’articolo 11 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 2 recante: “Bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2010 – Bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo” è sostituita dalla

tabella denominata “Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione

annuale 2010 ” allegata alla presente legge.

5. Al comma 3 dell’articolo 14 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 2, le parole “ Euro 862.358.376,36”

sono sostituite dalle parole “ Euro 863.846.682,36”.

6. Al comma 6 dell’articolo 14 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 2 le parole “ Euro 76.720.369,64”

sono sostituite dalle parole “ Euro 75.232.063,64”.

7. La denominazione del capitolo di spesa 02.01.007 – 11406 è modificata nei seguenti termini:

“Spese per la manutenzione degli immobili e servizi tecnici connessi”.

Art. 22

(Ulteriori modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 2)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, approvato con

la L.R. n. 2/2010, sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa,

inserite nell’allegato prospetto di variazione di bilancio di cui all’art. 33:

a) il capitolo 62422 UPB 10.02.008 è diminuito di € 222.804,00;

b) il capitolo 11406 UPB 02.01.007 è diminuito di € 200.000,00;

c) il capitolo 41516 UPB 10.01.001 è aumentato di € 422.804,00.

Art. 23

(Modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 4)

1 Il capitolo di entrata 04.01.001 – 41011 di cui all’art. 1, comma 4, lettera a) della L.R. n. 4/2007

è ridenominato “Proventi da alienazioni del patrimonio immobiliare delle Asl regionali

finalizzati alla copertura dei debiti a lungo termine”.

2 All’articolo 1 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 4, recante “Misure finanziarie urgenti per

il piano di risanamento del sistema sanitario regionale di cui all’art. 1, comma 180, della legge

30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005)”, dopo il comma 5 è inserito il seguente

comma:

“5bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le

variazioni al bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002,

n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”, per destinare le entrate

contabilizzate sul capitolo di entrata 04.01.001 – 41011 al capitolo di spesa 12.01.001 – 81520”.

Art. 24

(Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 11)

1. L’articolo 3 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 11, recante “Partecipazione della Regione

Abruzzo alla costituzione di una S.p.A. denominata “Abruzzo Sviluppo”” è sostituito con il

seguente articolo:

“Art. 3

1. La partecipazione alla società è riservata in via esclusiva alla Regione Abruzzo.”

Art. 25

(Contributo straordinario all’ARET)

1. Al fine di consentire la liquidazione dell’ARET, la Regione attribuisce un contributo

straordinario per l’anno 2010 all’Azienda Regionale di Edilizia Territoriale di € 550.000,00.

L’erogazione del contributo è subordinata alla preventiva certificazione da parte del

Commissario liquidatore dei debiti certi ed esigibili a carico dell’Azienda.

2. Al fine di garantire le risorse necessarie per l’applicazione del presente articolo, è autorizzata,

nei limiti dell’importo di € 550.000,00, la riprogrammazione delle economie vincolate iscritte

nella U.P.B. 03.02.004 – dello stato di previsione della spesa sul Capitolo 262408, denominato

“Contributi in conto capitale per acquisto, costruzione o recupero della prima abitazione, L.

5/8/1978, n. 457 e L. 25/3/1982, n. 94”, mediante reiscrizione delle stesse e nella U.P.B.

03.01.005 – dello stato di previsione della spesa sul Capitolo 151535, ridenominato “ Contributo

straordinario finalizzato alla liquidazione dell’ARET”.

Art. 26

(Contributo a favore della fondazione CIAPI)

1. Al fine di consentire alla Fondazione CIAPI di far fronte alle spese connesse all’ordinaria

gestione per il corrente esercizio finanziario è disposto il rifinanziamento dell’art. 33 della L.R.

25 agosto 2006, n. 29.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati per l’anno 2010 in € 100.000,00 si provvede

mediante lo stanziamento iscritto per competenza e cassa nell’ambito della U.P.B. 11.01.003 sul

Capitolo 51643 denominato “Finanziamento quota associativa CIAPI e disposizioni a favore

dell’Associazione CIAPI – Art. 33 della L.R. 25/08/2006, n. 29”.

Art. 27

(Sostituzione del comma 1 dell’art. 3 della L.R. approvata con verbale Consiliare n. 47/3 del

27.07.2010 riguardante “Nuova legge organica in materia di confidi”)

1. Il comma 1 dell’art. 3 della legge regionale approvata con verbale Consiliare n. 47/3 del

27.07.2010 riguardante “Nuova legge organica in materia di confidi” è così sostituito:

“1. La Giunta regionale approva annualmente, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo

Economico, un programma di riparto dei Fondi stanziati in Bilancio, da destinare alla

concessione dei contributi per incremento dei fondi rischi e in conto interesse in favore delle

micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane

e agricole come definiti dalla normativa comunitaria, ivi compresi i liberi professionisti,

dandone comunicazione, dopo l’approvazione, alla Commissione consiliare competente; la

Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può, altresì, con proprio atto,

indicare annualmente ai Confidi assegnatari dei contributo per l’incremento dei fondi rischi di

destinare una quota pari al cinque per cento dei contributi ricevuti alla prestazione di garanzie in

favore dell’imprese non profit con sede legale e operativa nella Regione Abruzzo”.

Art. 28

(Modifica all’art. 2 della L.R. 22/2010)

1. L’art. 2 della Legge regionale n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Modifica alla L.R. 141/1997)

1. All’art. 13 della L.R. 141/1997, dopo il comma 2 bis, sono aggiunti i seguenti commi:

“2 ter. Nell’ambito delle concessioni demaniali marittime, nel periodo invernale, possono essere

installati sistemi di protezione non impattanti a tutela dei complessi balneari (manufatti

principali inclusi verande, portici, piattaforme coperte se ad essi connessi), per la

salvaguardia, custodia e conservazione del patrimonio della ditta concessionaria; possono

essere altresì delimitate aree specifiche dell’area concessa, con sistema a giorno non

impattante.

2 quater. Il Piano Demaniale Marittimo (PDM), individua le linee generali e gli standard

qualitativi e quantitativi dei sistemi di protezione dei complessi balneari e delle delimitazioni

delle aree specifiche per l’applicazione del comma 2 ter.

2 quinquies. Successivamente all’adozione degli standard di cui al comma 2 quater, ai Comuni,

titolari dell’esercizio delle funzioni amministrative conferite in materia di demanio marittimo

e della competenza di pianificazione del proprio territorio costiero, è demandata, con

regolamento da adottarsi entro 60 giorni, la disciplina dei sistemi di protezione di cui al

comma 2 ter”.

Art. 29

(Differimento dei termini dei progetti previsti da leggi regionali)

1. Per sostenere ed incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti sul territorio

regionale, il termine per la conclusione dei progetti di investimento connessi a finanziamenti

erogati in base a leggi regionali scaduto alla data del 31 dicembre 2008 è differito fino ad un

anno dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Il differimento dei termini di cui al comma 1 è disposto in favore delle sole imprese beneficiarie

che rispettano il dettato delle leggi regionali afferenti interventi a sostegno dell’economia, di

competenza della Direzione Sviluppo Economico (già Direzione Attività Produttive), con

particolare riferimento alla restituzione delle rate dei finanziamenti, per i quali non siano stati

emessi provvedimenti definitivi di revoca.

Art. 30

(Disposizioni in materia di metanizzazione)

1. Tutti i concessionari o le stazioni appaltanti che per la realizzazione e/o il completamento di reti

cittadine e di reti di distribuzione interne in Comuni che ne erano privi siano state assistite da

finanziamenti regionali a sostegno dei programmi di metanizzazione del territorio regionale

discendenti dalle leggi regionali 3 aprile 1995, n. 25 (Norme per la concessione dei contributi

regionali per l’utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari), 23 dicembre 1999, n. 141

(Contributi regionali per la realizzazione delle cabine di decompressione e delle condotte di

collegamento alle reti urbane di distribuzione del gas metano) e 27 dicembre 2001, n. 84 (Norme

per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in

Abruzzo) hanno facoltà, ove occorra, anche in deroga a diverse previsioni contenute in leggi

regionali, di rideterminare la funzionalità degli stessi programmi anche intervenendo sui progetti

originariamente approvati. Tale deroga è ammissibile purché la rete metanifera, una volta

conclusi i relativi lavori, garantisca la funzionalità degli impianti e delle opere.

2. Le modifiche dei progetti di cui al comma 1 possono essere definite anche in deroga alle

previsioni normative relative al numero di utenze servibili e alla estensione delle reti.

3. La deroga di cui al comma 1 è ammessa solo qualora i lavori per la realizzazione delle opere

non siano ancora conclusi e i concessionari o le stazioni appaltanti abbiano almeno uno dei

seguenti requisiti:

a) abbiano redatto piani finanziari ed economici di durata superiore o uguale ai 25 anni prima

della vigenza del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione delle direttiva 98/39/CE recante

norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17

maggio 1999, n. 144);

b) abbiano subito l’obbligo di separazione fra i soggetti preposti alle attività di vendita e di

distribuzione, non essendo vigente tale obbligo all’avvio delle loro attività;

c) abbiano avuto le convenzioni/contratti di concessione disciplinanti i rapporti fra soggetti

appaltanti/concedenti e soggetti appaltatori/concessionari incise da sopravvenute

disposizioni legislative e regolamentari che diversamente dispongono in merito a tali

obblighi contrattuali;

d) abbiano avuto i piani economico finanziari inizialmente previsti per le iniziative, modificati

dalle novazioni del metodo tariffario intervenute a far tempo dalla deliberazione dell’AEEG

n. 237/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31

(Abrogazione alla legge regionale approvata con verbale del Consiglio regionale n. 47/4 del 27

luglio 2010 recante: “Misure a sostegno della mobilità delle persone colpite dal sisma che non

abbiano fatto rientro presso i comuni di residenza o limitrofi”)

1. I commi 4 e 5 dell’art. 8 della legge regionale approvata con verbale del Consiglio regionale n.

47/4 del 27 luglio 2010 recante: “Misure a sostegno della mobilità delle persone colpite dal

sisma che non abbiano fatto rientro presso i comuni di residenza o limitrofi” sono abrogati.

Art. 32

(Provvedimenti inerenti l’iniziativa Family bus)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 8 della legge regionale approvata con verbale

del Consiglio regionale n. 47/4 del 27 luglio 2010 recante: “Misure a sostegno della mobilità

delle persone colpite dal sisma che non abbiano fatto rientro presso i comuni di residenza o

limitrofi”, quantificati per l’esercizio 2010 nell’importo di € 60.000,00 si provvede mediante lo

stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 13.01.003, capitolo di spesa di nuova istituzione

71680 denominato “Iniziativa a sostegno del progetto ‘Familybus’ rivolto alle famiglie colpite

dal sisma del 6 aprile 2009”.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, approvato con

la L.R. n. 2/2010, sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa,

inserite nell’allegato prospetto di variazione di bilancio di cui all’art. 33:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 01.01.001 – 11430 denominato “Spese per

l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni

afferenti all’area della Presidenza della Giunta regionale” è ridotto di € 60.000,00.

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 13.01.003 – 71680 denominato “Iniziative a sostegno

del progetto Familybus” è aumentato di € 60.000,00.

CAPO II

Disposizioni finali

Art. 33

(Norma Finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura

finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2010.

2. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, di cui alla legge regionale 9 gennaio

2010, n. 2, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 – Bilancio

pluriennale 2010-2012”, sono apportate le variazioni riportate nel “Prospetto di variazione di

bilancio”, allegato alla presente legge, recante le variazioni alle unità previsionali di base e la

relativa ripartizione nei capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale.

Art. 34

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Abruzzo.

Segue Allegato