LEGGE REGIONALE - 10/08/2010 - N° 38 Interventi normativi...
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LEGGE REGIONALE - 10/08/2010 - N° 38
Interventi normativi per l’anno 2010.
STRAORDINARIO N° 13 del 13 Agosto 2010
CAPO I
Disposizioni finanziarie
Art. 1
(Interventi per fronteggiare gli effetti del sisma del 6 aprile 2009)
1. Le entrate derivanti dalle iniziative di raccolta fondi devoluti alla Regione a seguito del sisma
del 6 aprile 2009 sono destinate ad interventi finalizzati a fronteggiare gli effetti prodotti dal
sisma medesimo.
2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative
e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazione ambientali, Energia,
predispone programmi di intervento coordinati con gli interventi realizzati dal Commissario
Delegato per la Ricostruzione.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, è autorizzata l’iscrizione in
bilancio dei seguenti capitoli di entrata e di spesa:
a) capitolo di entrata 03.05.001 – 35051.1 denominato “Entrate derivanti dalle iniziative di
raccolta fondi per interventi finalizzati a fronteggiare gli effetti del sisma del 6 aprile 2009”,
con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari a Euro 10.768.285,73;
b) capitolo di spesa 02.01.007 – 11500.1, denominato “Interventi finalizzati a fronteggiare gli
effetti del sisma del 6 aprile 2009”, con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari a
Euro 10.768.285,73.
4. Le risorse possono essere impegnate solo previo accertamento dalla relativa entrata.
5. La Giunta regionale è autorizzata a procedere con provvedimento amministrativo all’iscrizione
in bilancio dei fondi provenienti da iniziative di raccolta fondi o specifiche assegnazioni
finalizzate a fronteggiare gli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 ai sensi dell’articolo 25
della legge regionale 3 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della regione Abruzzo).
Art. 2
(Interpretazione autentica del comma 2, dell’art. 34 della L.R. 17/2010)
1. Il comma 2, dell’articolo 34, della L.R. 12 maggio 2010, n. 17 recante: “Modifiche alla L.R. 16
luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di Commercio” e disposizioni per favorire il
superamento della crisi nel settore del commercio” è interpretato nel senso che per ogni giornata
di deroga dall’obbligo di chiusura domenicale deve corrispondere la concertazione di una
corrispondente giornata di chiusura infrasettimanale e che non è consentita la deroga alle
chiusure domenicali e festive in caso di mancato adempimento di questo obbligo. Non è
consentita la deroga di cui al comma 2 dell’art. 34 della L.R. 17/2010, così come interpretato dal
presente articolo nel caso di mancato rispetto del comma 3 del medesimo articolo 34.
Art. 3
(Disposizioni in materia di opere pubbliche)
1. Tutte le stazioni appaltanti, totalmente o parzialmente assistite da contributi e finanziamenti
regionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche che insistono nei territori dei comuni
colpiti dal sisma, sono autorizzate, in deroga ai termini di inizio e di fine lavori non ancora
scaduti alla data del 6 aprile 2009, ad iniziare o a concludere le opere medesime entro il termine
di due anni decorrenti dalle scadenze previste dalle correlate disposizioni regionali, ovvero dagli
atti amministrativi adottati in esecuzione delle stesse.
2. I soggetti interessati, a tal fine, presentano entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, a pena decadenza, al competente Servizio regionale formale
comunicazione di volersi avvalere della deroga, allegando una attestazione rilasciata dal legale
rappresentante del Comune sul cui territorio è realizzabile l’opera pubblica da cui risulti che i
termini suddetti non sono stati rispettati per effetto degli eventi sismici del 6 aprile 2009 che
hanno interessato il territorio comunale.
3. Qualora le stazioni appaltanti interessate non provvedano a presentare la formale comunicazione
di cui al comma 2 entro il termine prescritto a pena di decadenza, il dirigente competente in
materia adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 29 e 30 della legge regionale 30 aprile
2009, n. 6.
Art. 4
(Modifica all’art. 1 della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 47/6 del 27
luglio 2010 recante “Interventi urgenti per i porti della Regione Abruzzo”)
1. All’art. 1, comma 1 della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 47/6 del 27
luglio 2010 recante “Interventi urgenti per i porti della Regione Abruzzo” è aggiunta, infine, la
seguente frase:
“Per sistema portuale regionale si intende il complesso dei porti di Pescara, Ortona, Vasto e
Giulianova”.
Art. 5
(Compensi per lavoro straordinario emergenza terremoto)
1. Al fine di consentire l’erogazione degli oneri per indennità di straordinario al personale
regionale che, per l’emergenza determinata dal sisma del 6 aprile 2009, è stato impegnato nelle
Strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, è autorizzata la variazione in
aumento, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti dei capitoli di spesa del
bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2010, come segue:
a) Euro 491.612,13 sul capitolo di spesa 02.01.005 – 11222, denominato “Fondo relativo alle
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”;
b) Euro 66.459,00 sul capitolo di spesa 02.01.005 – 11223, denominato “Fondo per il
finanziamento di retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale”.
2. La Direzione regionale competente in materia di Risorse Umane e Strumentali della Giunta
regionale, d’intesa con la Struttura per la Gestione dell’Emergenza del Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile, procede alla erogazione delle indennità di straordinario e cura,
contestualmente, le procedure di rimborso delle predette competenze a favore della Giunta
regionale.
3. I rimborsi effettuati dalla Struttura per la Gestione dell’Emergenza sono imputati al capitolo di
entrata 03.05.001 – 34001, denominato “Entrate eventuali e diverse”. Lo stanziamento di
competenza e di cassa del capitolo 03.05.001 – 34001 è incrementato dell’importo di Euro
558.071,13.
4. Il comma 1 dell’art. 5 della L.R. 14 luglio 2010, n° 24: “Interventi a sostegno dell’aeroporto
d’Abruzzo” è così sostituito:
“1. Al fine di consentire l’ordinata conclusione dei progetti in itinere, i dirigenti responsabili dei
medesimi possono prorogare eventuali contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge. Tali proroghe possono essere disposte anche più volte, purché siano
necessarie alla definizione dei programmi di lavoro e/o dei progetti per i quali i rapporti sono in
corso e nel rispetto, comunque, delle norme generali di finanza pubblica”.
Art. 6
(Modifiche alla L.R. 24.08.2001, n. 40)
1. L’articolo 1 bis della L.R. 24.08.2001, n. 40 recante : “Riconoscimento del Teatro Marrucino di
Chieti quale teatro lirico d’Abruzzo” è sostituito dal seguente:
“Art. 1 bis
Modalità di erogazione dei contributi
1. I contributi stanziati a favore dell’Istituzione “Deputazione Teatrale Teatro Marrucino” di
Chieti, disciolta con delibera del Consiglio Comunale di Chieti n. 472 del 29.12.2007, sono
erogati al Comune di Chieti che ne svolge tutte le funzioni gestionali.
2. Il Comune di Chieti presenta, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell’anno di riferimento,
alla Giunta Regionale, Servizio Politiche Culturali, apposita domanda corredata di relazione
illustrativa dell’attività da svolgere e di bilancio di previsione, debitamente approvato dai
competenti organi comunali. La concessione del contributo è disposta con provvedimento
dirigenziale che autorizza la liquidazione dell’80% del contributo a titolo di prima anticipazione.
3. L’erogazione del saldo avviene sulla base del conto consuntivo che il Comune di Chieti ha
l’obbligo di presentare, pena la restituzione delle somme percepite, entro il 30 aprile dell’anno
successivo. Il conto consuntivo, debitamente approvato dai competenti organi comunali, deve
evidenziare le componenti finanziarie inerenti le attività svolte e deve essere corredato di
relazione sugli obiettivi conseguiti con l’attività programmata”.
Art. 7
(Contributo straordinario al Comune di Chieti)
1. La Regione Abruzzo interviene finanziariamente attraverso l’erogazione di un contributo
straordinario per l’annualità 2010 a favore del Comune di Chieti pari a € 200.000,00, diretto al
sostegno di uno specifico Progetto Culturale da realizzarsi nel rispetto delle finalità di cui alla
L.R. 24 agosto 2001, n. 40 “Riconoscimento del teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico
d’Abruzzo”.
2. Il Comune di Chieti, per le finalità di cui al comma 1, provvede, entro 60 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, a pena di decadenza, alla presentazione, presso la Giunta Regionale,
Servizio Politiche Culturali, del Progetto Culturale corredato del relativo bilancio di previsione.
3. La concessione del contributo è disposta con provvedimento dirigenziale che autorizza la
liquidazione dell’80% del contributo a titolo di prima anticipazione. L’erogazione del saldo
avviene dopo presentazione della relazione sull’attività svolta e del conto consuntivo, approvato
dai competenti organi comunali, entro il 30 aprile dell’anno successivo, pena la restituzione
delle somme percepite.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura nell’ambito dello
stanziamento iscritto nella U.P.B. 10.01.005 cap. 61656 denominato: “Interventi ex L.R. n. 40
del 24/08/2001 e succ. mod.” del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
Art. 8
(Interventi straordinari in merito alla L.R. 3 novembre 1999, n. 98 recante “Disciplina
regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali”)
1. Per l’annualità 2010 la Regione Abruzzo interviene finanziariamente ed in maniera straordinaria
al sostegno per la realizzazione di un Progetto Speciale a cura dei soggetti individuati dagli
articoli 4 “Istituzioni stabili”, 5 “Premi e festival di rilievo regionale” e 6 “Altri festival”, della
L.R. n. 98/1999, attraverso lo stanziamento sul capitolo 10.02.009 - 62423 della somma di €
150.000,00.
2. Ai fini dell’assegnazione del contributo a favore dei soggetti beneficiari, gli stessi provvedono,
entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, alla
presentazione presso la Giunta Regionale, Servizio Politiche Culturali, del Progetto Speciale
relativo alle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali di cui alla L.R. 98/1999,
corredato del relativo bilancio di previsione.
3. I Progetti Speciali sono istruiti dal Servizio Politiche Culturali ed ammessi a finanziamento da
una Commissione Tecnica composta dal Dirigente del Servizio, da personale in ruolo assegnato
al Servizio, nonché da un esperto nominato dal Componente della Giunta preposto al ramo al
fine dell’esame tecnico-scientifico dei Progetti Speciali presentati. Alla nomina della
Commissione Tecnica provvede il Dirigente del Servizio con specifico provvedimento
dirigenziale. Le attività espletate da detta Commissione non comportano oneri a carico del
bilancio regionale.
4. La concessione del contributo è disposta con provvedimento dirigenziale che autorizza la
liquidazione dell’80% del contributo a titolo di prima anticipazione. L’erogazione del saldo
avviene dopo presentazione della relazione sull’attività svolta e del conto consuntivo, approvato
dai competenti organi statutari, entro il 30 aprile dell’anno successivo, pena la restituzione delle
somme percepite.
5. Per l’annualità 2010 sono sospesi gli effetti dei seguenti articoli della L.R. 98/1999:
a) Art. 7 “Altre iniziative”;
b) Art. 8 “Mediateca regionale”;
c) Art. 9 “Attività di produzione e di servizi per la produzione”;
d) Art. 12 “Accesso di altri soggetti”.
6. I soggetti beneficiari di contributi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 837 del 31.12.2009
avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 2007-2013 Asse VI, “Recupero e rivitalizzazione
economica e sociale del territorio colpito dal sisma” Attività 1.3 Servizio Politiche Culturali,
Editoriali e dello Spettacolo. Attuazione degli interventi in favore degli enti culturali della città
di L’Aquila”, ed individuati nella tabella allegato D non possono percepire nell’esercizio
finanziario 2010, in vigenza del divieto di assegnazione del doppio contributo nella medesima
annualità, i finanziamenti relativi sia agli stanziamenti nel capitolo di competenza che ad
eventuali variazioni di bilancio esercizio finanziario 2010.
7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura nell’ambito dello
stanziamento iscritto nella U.P.B. 10.02.009 cap. 62423 denominato: “Contributi per le attività
cinematografiche, audiovisive e multimediali – L.R. 3.11.1999, n. 98” del bilancio per il
corrente esercizio finanziario.
Art. 9
(Interventi straordinari in merito alla L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 recante “Disciplina per la
promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo” e successive modifiche ed
integrazioni)
1. La Regione Abruzzo interviene finanziariamente ed in maniera straordinaria, attraverso lo
stanziamento del capitolo 10.02.009 - 62424 del corrente esercizio finanziario, per l’erogazione
di un contributo di € 450.000,00, al sostegno delle attività musicali relative all’annualità 2009.
2. I rendiconti consuntivi relativi all’anno 2009 sono presentati entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Per le annualità 2009 e 2010 sono sospesi gli effetti dei seguenti articoli:
a) Art. 10 “Attività lirica-progetti”;
b) Art. 11 “Norme di finanziamento”;
c) Art. 12 “Progetti”;
d) Art. 13 “Norme di finanziamento”;
e) Art. 14 “Finalità”
f) Art. 15 “Norme di finanziamento”;
g) Art. 19 “Accesso di altri soggetti”.
4. Per le annualità 2009 e 2010, ai soggetti di cui agli artt. 5, 7, 8, e 9 della previsione originaria
della L.R. 15/2000 e gli importi in essi previsti, sono proporzionalmente ridotti qualora non
trovino capienza negli stanziamenti previsti in bilancio.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, sono applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al
2008, hanno beneficiato dei contributi previsti dalla L.R. 15/2000.
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nell’ambito dello
stanziamento iscritto nella U.P.B. 10.02.009 cap. 62424 denominato: “Interventi per la
promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo – L.R. 22.02.2000, n. 15”.
Art. 10
(Contributi straordinari per il sostegno delle attività culturali)
1. La Regione Abruzzo interviene finanziariamente ed in maniera straordinaria al sostegno delle
attività culturali relative all’annualità 2009 attraverso lo stanziamento dei capitoli di competenza
del corrente esercizio finanziario di cui alle seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5, recante “Norme organiche sul teatro di prosa” –
Capitolo 62436 U.P.B. 10.02.009 € 200.000,00;
b) legge regionale 10 settembre 1993, n. 56, recante “Nuove norme in materia di promozione
culturale” – Capitolo 62422 U.P.B. 10.02.008 € 222.804,00;
c) legge regionale 2 agosto 1993, n. 33, recante “Interventi in favore del Liceo Musicale G.
Braga di Teramo” – Capitolo 61660 U.P.B. 10.01.005 € 350.000,00.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1, viene erogato nell’ambito degli stanziamenti dei
rispettivi capitoli di competenza del bilancio di previsione 2010.
Art. 11
(Finanziamento regionale per l’erogazione gratuita di farmaci di fascia C a soggetti affetti da
malattie rare)
1. Al fine di garantire le risorse necessarie per l’erogazione gratuita di farmaci di fascia C a favore
i soggetti affetti da malattie rare, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto
ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 recante “Regolamento di istituzione della rete nazionale
delle malattie rare e esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”, la
Regione integra annualmente, con risorse proprie regionali, la spesa necessaria a titolo di livelli
essenziali sanitari aggiuntivi.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutato per l’anno 2010 in € 200.000,00 si provvede
mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.001 – 81551, di nuova istituzione,
denominato “LEA aggiuntivi per l’erogazione gratuita di farmaci di fascia C a soggetti affetti da
malattie rare”.
3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle
annuali leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo).
4. Lo stanziamento contenuto nella finanziaria 2010 relativo alle cure attraverso il metodo Doman
si intende riferito agli esercizi finanziari 2008-2009 e 2010.
Art. 12
(Conguagli contributo di esercizio trasporto pubblico locale 1987-2003)
1. Al fine di consentire l’erogazione dell’annualità 2010 del conguaglio per contributi in conto
esercizio trasporto pubblico locale a favore delle aziende di trasporto per il periodo 1987-2003, è
autorizzata l’iscrizione in bilancio del capitolo di spesa 06.01.002 – 181575, denominato “Oneri
per il conguaglio dei contributi d’esercizio per il trasporto pubblico locale per il periodo 1987-
2003”, con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari a Euro 7.260.944,76.
2. All’erogazione degli importi provvede il competente Servizio della Direzione regionale
Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto stradale, Sicurezza Stradale.
Art. 13
(Fondo regionale per il sostegno dell’occupazione)
1. Al fine di consentire l’attuazione di sentenze a carico della Regione Abruzzo in materia di
erogazione di contributi di cui alla legge regionale 11 settembre 1996, n. 84, recante “Fondo
regionale per il sostegno dell’occupazione”, è autorizzata l’iscrizione in bilancio di un
stanziamento straordinario pari a Euro 101.163,57 sul capitolo di spesa 08.02.006 – 282438,
denominato “Interventi previsti dal Fondo per il sostegno dell’occupazione”.
2. La Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, tramite il Servizio competente in materia,
procede all’istruttoria per l’erogazione delle somme effettivamente dovute conseguenti a
procedimenti di contenzioso.
Art. 14
(Riprogrammazione economie vincolate in materia di agricoltura)
1. Al fine della copertura degli oneri a carico della Regione Abruzzo derivanti dall’attuazione del
programma di Sviluppo Rurale è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate per un
importo pari ad Euro 130.000,00 relative al capitolo di spesa 07.01.006 – 101425, denominato
“Spese inerenti le funzioni delegate di cui alla convenzione quadro Agea-Regione Abruzzo del
7/7/04”, mediante reiscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2010, per competenza e cassa, nell’ambito del capitolo di spesa 07.01.015 - 101480, di nuova
istituzione, denominato “Oneri a carico della Regione per l’attuazione del Programma di
Sviluppo Rurale”.
Art. 15
Modifiche alla L.R. 19 dicembre 2001 n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994
concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa
abruzzese) ed alla L.R. 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001
(Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la
valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese))
1. All’art. 3 della L.R. 19 dicembre 2001 n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994
concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa
abruzzese), come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 13/2009 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la lettera b) del comma 4 è soppressa;
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
“d bis) Certificato di collaudo previsto agli articoli 24, 25 e 67 del DPR 380/01 ovvero
Certificato di Idoneità Statica, redatto nella forme di legge da tecnico abilitato, depositato presso
l’Ufficio Tecnico Comunale competente, e contenente l’indicazione sul numero massimo di
persone che possono essere contemporaneamente presenti sul trabocco in condizioni di
sicurezza”.
2. Alla L.R. 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento
della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi
della costa abruzzese) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al titolo, dopo le parole “della costa abruzzese)” sono aggiunte le seguenti “e norme relative
al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti
“caliscendi” o “bilancini”, della costa abruzzese”;
b) prima dell’art. 1 è inserita la seguente ripartizione: “Capo I - Disposizioni per il recupero e la
valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese”;
c) al comma 1 dell’art. 2 è aggiunta, in fine, la seguente frase: “Le degustazioni di cui sopra
non possono comprendere operazioni di trasformazione e cottura di alimenti.”;
d) dopo l’art. 3 è aggiunto il seguente Capo II:
“Capo II
Norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo,
anche detti “caliscendi” o “bilancini”, della costa abruzzese
Art. 3 bis
(Recupero, salvaguardia e valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti “caliscendi” o
“bilancini”, della costa abruzzese)
1. La Regione intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico - culturale della costa
abruzzese e promuove un recupero e una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro
naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici
degli stessi.
2. Costituiscono i cosiddetti “caliscendi” o “bilancini” quelle strutture costituite da una trave in
legno inclinata ed aggettante verso il mare con all’estremità una rete tesa da telaio
quadrangolare con baracche destinate a proteggere i pescatori e le loro attrezzature da eventi
meteorologici.
3. I Comuni che non hanno individuato le costruzioni di cui al comma 2 nei piani di settore,
comunque denominati, o negli strumenti urbanistici, devono effettuare un censimento e una
schedatura delle strutture esistenti antecedentemente al 1988, anche sulla base di probante
documentazione, al fine di poter usufruire della presente legge.
4. In difetto di disciplina urbanistica esecutiva la presente legge si applica, altresì, alle postazioni
di bilancia fissa presenti sui moli abruzzesi ancorché realizzati successivamente al 1988, ma
prima dell’adozione della presente legge, purché legittimamente autorizzati dalle competenti
Autorità, pur se difformi dalla struttura originaria, purché le modifiche apportate ricadano nello
spazio oggetto della concessione demaniale definita nel titolo.
5. Per utilizzazione dei “caliscendi” o “bilancini”, nel periodo della stagione balneare, nel quadro
della valorizzazione turistica della costa abruzzese e dell’attuazione del disposto della lett. p),
del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di
politiche di sostegno all’economia ittica) si intende anche attività di ristorazione con uso di
prodotto ittico della struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle zone limitrofe e
comunque del Mare Adriatico.
Art. 3 ter
Valorizzazione turistica dei caliscendi
1. Nei manufatti di cui all’articolo 3 bis, commi 2, 3 e 4, sono consentiti interventi di
ristrutturazione e di ripristino, nonché l’adeguamento degli stessi che deve essere conforme alle
norme igienico – sanitarie e comunque l’eventuale ampliamento non potrà essere superiore al 20
per cento della superficie coperta esistente e, comunque, all’interno dello spazio complessivo
oggetto di concessione.
2. La ristrutturazione, il ripristino e l’ampliamento devono comunque essere finalizzati a:
a) conservare l’attività di pesca per diletto e luogo d’incontro;
b) conservare il carattere provvisorio dei manufatti;
c) assicurare l’uso di materiali naturali (legno massello) opportunamente verniciato con i tipici
colori pastello;
d) a non arrecare inquinamento luminoso o violazioni al codice della navigazione;
e) escludere l’uso di legno lamellare o comunque non verniciato, materiali plastici e/o
metallici;
f) garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di legge.
3. Gli aventi diritto che svolgono o che intendono svolgere sui “caliscendi” o “bilancini” attività di
somministrazione di alimenti e bevande devono avere i requisiti previsti dalla L.R. n. 11/2008 e
devono essere autorizzati a norma dei commi 108 e 110 dell’art. 1 della stessa legge. Per
l’esercizio dell’attività di ristorazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) adozione da parte del titolare dei principi di cui ai regolamenti 852 sull’igiene dei prodotti
alimentari, 853 sull’igiene per alimenti di origine animale e 854 del 2004 sui controlli
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
b) i rifiuti solidi, dei liquami e reflui da operazioni di lavaggio e pulizia, devono essere
adeguatamente smaltiti nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
c) rispetto delle disposizioni del Piano Demaniale Marittimo Comunale e del Piano Regolatore
Portuale, ove vigenti, e comunque osservazione, in quanto compatibili ed applicabili, delle
disposizioni di cui al DPR n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) e del D.M. del 14.1.2008 (Approvazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni);
d) Certificato di collaudo previsto agli articoli 24, 25 e 67 del DPR 380/01 ovvero Certificato di
Idoneità Statica, redatto nella forme di legge da tecnico abilitato, depositato presso l’Ufficio
Tecnico Comunale competente, contenente l’indicazione del numero massimo di persone
che possono essere contemporaneamente presenti sul trabocco in condizioni di sicurezza;
e) Certificato di agibilità rilasciato dal Comune di competenza ai sensi degli articoli 24 e 25 del
DPR 380/2001 indicante il numero massimo di persone che possono sostare
contemporaneamente sulla struttura. Il titolare dell’attività deve provvedere a presentare ogni
anno al Comune attestazione di un tecnico abilitato riguardo alla permanenza dei requisiti
contenuti nel certificato di agibilità”.
Art. 16
(Contributo straordinario al settore agricoltura)
1. La Regione Abruzzo, nell’ambito degli interventi finalizzati al rilancio socio-economico
dell’area del cratere del sisma del 6 aprile 2009, al fine di sostenere iniziative di promozione nel
campo dell’agricoltura, concede un contributo straordinario alla “Associazione Abruzzo Fiera”
per le attività della “Fiera di Ottobre” di Arischia L’Aquila.
2. Per l’attuazione dell’intervento di cui al comma 1 per l’esercizio finanziario 2010, è finalizzata
quota parte, pari ad € 25.000,00, delle economie vincolate assegnate alla competenza del
Capitolo 102489 – U.P.B. 07.02.003 – denominato “Interventi nel Settore Agricolo e Agro-
Alimentare - L.R. 30 maggio 1997, n. 53”.
Art. 17
(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 ottobre 2009, n. 23)
1. Al comma 4 dell’articolo 43 (Strumenti di intervento) della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23, recante:
“Nuova legge organica in materia di artigianato” le parole “di società o enti strumentali
regionali” sono sostituite dalle parole “del soggetto gestore scelto tramite bando di gara
pubblico”.
Art. 18
(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1)
1. Al comma 3 dell’articolo 43 ( Contributo straordinario a favore della Società Operaia di Mutuo
Soccorso di Pescara) della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la
redazione del Bilancio annuale 2010 e Pluriennale 2010 – 2012 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria regionale 2010)”, le parole “entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge” sono sostituite dalla parole “entro il 31 dicembre 2010”.
Art. 19
(Interventi per la realizzazione degli asili nido)
1. Al fine di dare copertura finanziaria agli interventi inseriti nella graduatoria relativa al Piano
straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia, è disposta la
riprogrammazione delle economie vincolate per un importo pari ad Euro 550.000,00 relative al
capitolo di spesa 13.01.003 – 151601, denominato “Concessione di contributi a sostegno di
interventi di realizzazione di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro”, mediante reiscrizione
delle stesse sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, per competenza e cassa,
nell’ambito del capitolo di spesa 13.02.003 – 150201, denominato “Interventi per l'attuazione di
un Piano Straordinario per lo Sviluppo del Sistema Territoriale dei Servizi socio educativi per la
prima infanzia - Mezzi Statali L. 296/206 art. 1, co. 1259 e 1260”.
Art. 20
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1
1. La tabella di cui all’“Allegato 1” dell’articolo 1 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 recante:
“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012
della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)” è integrata con i seguenti
rifinanziamenti:
Legge regionale N. Anno Articolo
Oggetto Capitolo UPB
15 2004 Contributo al Ciapi per spese correnti 51611 11.01.003
40 2001 Riconoscimento del Teatro Marrucino di
Chieti 61656 10.01.005
131 1995 Norme in materia di musei 62101 10.02.005
98 1999 Disciplina delle attività
cinematografiche 62423 10.02.009
Legge regionale
N. Anno Articolo Oggetto Capitolo UPB
20 2000 Testo unico in materia di sport ed
impiantistica sportiva 92401 10.02.002
2. La tabella di cui all’“Allegato 3” dell’articolo 4 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 recante:
“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012
della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)” è sostituita dalla tabella
denominata “Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale
2010” allegata alla presente legge.
Art. 21
(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 2)
1. L’articolo 34 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 34
Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo – A.R.S.S.A.
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati gli allegati bilanci per
l’esercizio finanziario 2010 dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo –
A.R.S.S.A.
2. Ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 1° giugno 1996, n. 29, è autorizzata l'iscrizione
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi
al finanziamento in favore della Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo –
A.R.S.S.A.:
a) € 12.350.000,00 al capitolo 07.01.015 – 101580 per oneri per il personale e per le spese
di funzionamento;
b) € 0,00 al capitolo 07.02.017 – 102380 per attività ed iniziative di istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Agenzia Regionale per i
Servizi di Sviluppo Agricolo – A.R.S.S.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione
al bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.”
2. L’“Elenco dei capitoli di spesa per aperture di credito a favore dei funzionari delegati”, allegato
al bilancio di previsione 2010 di cui alla L.R. 2/2010 ai sensi dell’articolo 37 della legge
regionale 25 marzo 2002, n. 3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”, è
integrato con il seguente capitolo:
F.O. – Titolo – U.P.B.
Capitolo Articolo Descrizione Competenza
05.01.007 151300 1
Fondo regionale di solidarietà per la Protezione Civile - LL.RR. 58/1989, 73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 e 77/1999 -.
€ 500.000,00
3. L’“Elenco delle spese obbligatorie” allegato al bilancio di previsione 2010 ai sensi dell’articolo
15, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2, è integrato con il seguente capitolo:
F.O. – Titolo – U.P.B.
Capitolo Articolo Descrizione Competenza
02.01.005 11472 1
Spese per il funzionamento del Nucleo di valutazione e del Comitato dei Garanti Artt. 27 e 30 della L.R. n. 77/95.
€ 100.000,00
4. La “Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2010” di
cui all’articolo 11 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 2 recante: “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2010 – Bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo” è sostituita dalla
tabella denominata “Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione
annuale 2010 ” allegata alla presente legge.
5. Al comma 3 dell’articolo 14 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 2, le parole “ Euro 862.358.376,36”
sono sostituite dalle parole “ Euro 863.846.682,36”.
6. Al comma 6 dell’articolo 14 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 2 le parole “ Euro 76.720.369,64”
sono sostituite dalle parole “ Euro 75.232.063,64”.
7. La denominazione del capitolo di spesa 02.01.007 – 11406 è modificata nei seguenti termini:
“Spese per la manutenzione degli immobili e servizi tecnici connessi”.
Art. 22
(Ulteriori modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 2)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, approvato con
la L.R. n. 2/2010, sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa,
inserite nell’allegato prospetto di variazione di bilancio di cui all’art. 33:
a) il capitolo 62422 UPB 10.02.008 è diminuito di € 222.804,00;
b) il capitolo 11406 UPB 02.01.007 è diminuito di € 200.000,00;
c) il capitolo 41516 UPB 10.01.001 è aumentato di € 422.804,00.
Art. 23
(Modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 4)
1 Il capitolo di entrata 04.01.001 – 41011 di cui all’art. 1, comma 4, lettera a) della L.R. n. 4/2007
è ridenominato “Proventi da alienazioni del patrimonio immobiliare delle Asl regionali
finalizzati alla copertura dei debiti a lungo termine”.
2 All’articolo 1 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 4, recante “Misure finanziarie urgenti per
il piano di risanamento del sistema sanitario regionale di cui all’art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005)”, dopo il comma 5 è inserito il seguente
comma:
“5bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le
variazioni al bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002,
n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”, per destinare le entrate
contabilizzate sul capitolo di entrata 04.01.001 – 41011 al capitolo di spesa 12.01.001 – 81520”.
Art. 24
(Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 11)
1. L’articolo 3 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 11, recante “Partecipazione della Regione
Abruzzo alla costituzione di una S.p.A. denominata “Abruzzo Sviluppo”” è sostituito con il
seguente articolo:
“Art. 3
1. La partecipazione alla società è riservata in via esclusiva alla Regione Abruzzo.”
Art. 25
(Contributo straordinario all’ARET)
1. Al fine di consentire la liquidazione dell’ARET, la Regione attribuisce un contributo
straordinario per l’anno 2010 all’Azienda Regionale di Edilizia Territoriale di € 550.000,00.
L’erogazione del contributo è subordinata alla preventiva certificazione da parte del
Commissario liquidatore dei debiti certi ed esigibili a carico dell’Azienda.
2. Al fine di garantire le risorse necessarie per l’applicazione del presente articolo, è autorizzata,
nei limiti dell’importo di € 550.000,00, la riprogrammazione delle economie vincolate iscritte
nella U.P.B. 03.02.004 – dello stato di previsione della spesa sul Capitolo 262408, denominato
“Contributi in conto capitale per acquisto, costruzione o recupero della prima abitazione, L.
5/8/1978, n. 457 e L. 25/3/1982, n. 94”, mediante reiscrizione delle stesse e nella U.P.B.
03.01.005 – dello stato di previsione della spesa sul Capitolo 151535, ridenominato “ Contributo
straordinario finalizzato alla liquidazione dell’ARET”.
Art. 26
(Contributo a favore della fondazione CIAPI)
1. Al fine di consentire alla Fondazione CIAPI di far fronte alle spese connesse all’ordinaria
gestione per il corrente esercizio finanziario è disposto il rifinanziamento dell’art. 33 della L.R.
25 agosto 2006, n. 29.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati per l’anno 2010 in € 100.000,00 si provvede
mediante lo stanziamento iscritto per competenza e cassa nell’ambito della U.P.B. 11.01.003 sul
Capitolo 51643 denominato “Finanziamento quota associativa CIAPI e disposizioni a favore
dell’Associazione CIAPI – Art. 33 della L.R. 25/08/2006, n. 29”.
Art. 27
(Sostituzione del comma 1 dell’art. 3 della L.R. approvata con verbale Consiliare n. 47/3 del
27.07.2010 riguardante “Nuova legge organica in materia di confidi”)
1. Il comma 1 dell’art. 3 della legge regionale approvata con verbale Consiliare n. 47/3 del
27.07.2010 riguardante “Nuova legge organica in materia di confidi” è così sostituito:
“1. La Giunta regionale approva annualmente, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo
Economico, un programma di riparto dei Fondi stanziati in Bilancio, da destinare alla
concessione dei contributi per incremento dei fondi rischi e in conto interesse in favore delle
micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane
e agricole come definiti dalla normativa comunitaria, ivi compresi i liberi professionisti,
dandone comunicazione, dopo l’approvazione, alla Commissione consiliare competente; la
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può, altresì, con proprio atto,
indicare annualmente ai Confidi assegnatari dei contributo per l’incremento dei fondi rischi di
destinare una quota pari al cinque per cento dei contributi ricevuti alla prestazione di garanzie in
favore dell’imprese non profit con sede legale e operativa nella Regione Abruzzo”.
Art. 28
(Modifica all’art. 2 della L.R. 22/2010)
1. L’art. 2 della Legge regionale n. 22/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
(Modifica alla L.R. 141/1997)
1. All’art. 13 della L.R. 141/1997, dopo il comma 2 bis, sono aggiunti i seguenti commi:
“2 ter. Nell’ambito delle concessioni demaniali marittime, nel periodo invernale, possono essere
installati sistemi di protezione non impattanti a tutela dei complessi balneari (manufatti
principali inclusi verande, portici, piattaforme coperte se ad essi connessi), per la
salvaguardia, custodia e conservazione del patrimonio della ditta concessionaria; possono
essere altresì delimitate aree specifiche dell’area concessa, con sistema a giorno non
impattante.
2 quater. Il Piano Demaniale Marittimo (PDM), individua le linee generali e gli standard
qualitativi e quantitativi dei sistemi di protezione dei complessi balneari e delle delimitazioni
delle aree specifiche per l’applicazione del comma 2 ter.
2 quinquies. Successivamente all’adozione degli standard di cui al comma 2 quater, ai Comuni,
titolari dell’esercizio delle funzioni amministrative conferite in materia di demanio marittimo
e della competenza di pianificazione del proprio territorio costiero, è demandata, con
regolamento da adottarsi entro 60 giorni, la disciplina dei sistemi di protezione di cui al
comma 2 ter”.
Art. 29
(Differimento dei termini dei progetti previsti da leggi regionali)
1. Per sostenere ed incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti sul territorio
regionale, il termine per la conclusione dei progetti di investimento connessi a finanziamenti
erogati in base a leggi regionali scaduto alla data del 31 dicembre 2008 è differito fino ad un
anno dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Il differimento dei termini di cui al comma 1 è disposto in favore delle sole imprese beneficiarie
che rispettano il dettato delle leggi regionali afferenti interventi a sostegno dell’economia, di
competenza della Direzione Sviluppo Economico (già Direzione Attività Produttive), con
particolare riferimento alla restituzione delle rate dei finanziamenti, per i quali non siano stati
emessi provvedimenti definitivi di revoca.
Art. 30
(Disposizioni in materia di metanizzazione)
1. Tutti i concessionari o le stazioni appaltanti che per la realizzazione e/o il completamento di reti
cittadine e di reti di distribuzione interne in Comuni che ne erano privi siano state assistite da
finanziamenti regionali a sostegno dei programmi di metanizzazione del territorio regionale
discendenti dalle leggi regionali 3 aprile 1995, n. 25 (Norme per la concessione dei contributi
regionali per l’utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari), 23 dicembre 1999, n. 141
(Contributi regionali per la realizzazione delle cabine di decompressione e delle condotte di
collegamento alle reti urbane di distribuzione del gas metano) e 27 dicembre 2001, n. 84 (Norme
per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in
Abruzzo) hanno facoltà, ove occorra, anche in deroga a diverse previsioni contenute in leggi
regionali, di rideterminare la funzionalità degli stessi programmi anche intervenendo sui progetti
originariamente approvati. Tale deroga è ammissibile purché la rete metanifera, una volta
conclusi i relativi lavori, garantisca la funzionalità degli impianti e delle opere.
2. Le modifiche dei progetti di cui al comma 1 possono essere definite anche in deroga alle
previsioni normative relative al numero di utenze servibili e alla estensione delle reti.
3. La deroga di cui al comma 1 è ammessa solo qualora i lavori per la realizzazione delle opere
non siano ancora conclusi e i concessionari o le stazioni appaltanti abbiano almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) abbiano redatto piani finanziari ed economici di durata superiore o uguale ai 25 anni prima
della vigenza del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione delle direttiva 98/39/CE recante
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17
maggio 1999, n. 144);
b) abbiano subito l’obbligo di separazione fra i soggetti preposti alle attività di vendita e di
distribuzione, non essendo vigente tale obbligo all’avvio delle loro attività;
c) abbiano avuto le convenzioni/contratti di concessione disciplinanti i rapporti fra soggetti
appaltanti/concedenti e soggetti appaltatori/concessionari incise da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari che diversamente dispongono in merito a tali
obblighi contrattuali;
d) abbiano avuto i piani economico finanziari inizialmente previsti per le iniziative, modificati
dalle novazioni del metodo tariffario intervenute a far tempo dalla deliberazione dell’AEEG
n. 237/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 31
(Abrogazione alla legge regionale approvata con verbale del Consiglio regionale n. 47/4 del 27
luglio 2010 recante: “Misure a sostegno della mobilità delle persone colpite dal sisma che non
abbiano fatto rientro presso i comuni di residenza o limitrofi”)
1. I commi 4 e 5 dell’art. 8 della legge regionale approvata con verbale del Consiglio regionale n.
47/4 del 27 luglio 2010 recante: “Misure a sostegno della mobilità delle persone colpite dal
sisma che non abbiano fatto rientro presso i comuni di residenza o limitrofi” sono abrogati.
Art. 32
(Provvedimenti inerenti l’iniziativa Family bus)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 8 della legge regionale approvata con verbale
del Consiglio regionale n. 47/4 del 27 luglio 2010 recante: “Misure a sostegno della mobilità
delle persone colpite dal sisma che non abbiano fatto rientro presso i comuni di residenza o
limitrofi”, quantificati per l’esercizio 2010 nell’importo di € 60.000,00 si provvede mediante lo
stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 13.01.003, capitolo di spesa di nuova istituzione
71680 denominato “Iniziativa a sostegno del progetto ‘Familybus’ rivolto alle famiglie colpite
dal sisma del 6 aprile 2009”.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, approvato con
la L.R. n. 2/2010, sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa,
inserite nell’allegato prospetto di variazione di bilancio di cui all’art. 33:
a) lo stanziamento del capitolo di spesa 01.01.001 – 11430 denominato “Spese per
l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni
afferenti all’area della Presidenza della Giunta regionale” è ridotto di € 60.000,00.
b) lo stanziamento del capitolo di spesa 13.01.003 – 71680 denominato “Iniziative a sostegno
del progetto Familybus” è aumentato di € 60.000,00.
CAPO II
Disposizioni finali
Art. 33
(Norma Finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura
finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2010.
2. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, di cui alla legge regionale 9 gennaio
2010, n. 2, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 – Bilancio
pluriennale 2010-2012”, sono apportate le variazioni riportate nel “Prospetto di variazione di
bilancio”, allegato alla presente legge, recante le variazioni alle unità previsionali di base e la
relativa ripartizione nei capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale.
Art. 34
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
Segue Allegato