NOTIZIARIO N. 33 – 23 DICEMBRE 2016 - Confimi Romagna - 2016/Tutto... · 2016-12-23 · CONFIMI...
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NOTIZIARIO N. 33 – 23 DICEMBRE 2016
AFFARI GENERALI
CCIAA Ravenna: bando per contributi alle PMI che partecipano a percorsi di alternanza
scuola lavoro. pag. 3
CREDITO E FINANZA
� Industria 4.0: agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2017 (Iper ammortizzatori, credito d’imposta R&S, Start up innovative). pag. 5
� Internazionalizzazione: finanziamenti alle PMI per partecipazione a fiere nei paesi extra europei. pag. 9
� PMI esportatrici: nuove agevolazioni per la patrimonializzazione. pag. 11
� Sabatini-ter: agevolazione maggiorata per i nuovi beni. pag. 14
� Riforma fondo garanzia PMI: come funzionerà il modello di rating. pag. 17
� MEPA (Mercato della Pubblica Amministrazione): rinnovo d’impresa – adeguamento D.Lgs 50/2016. pag. 20
ESTERO
� Novità Intrastat 2017: abolito l’obbligo di comunicazione degli acquisti. pag. 21
FISCALE
� Le novità del “collegato fiscale alla finanziaria 2017”: dopo la conversione in legge. pag. 22
FORMAZIONE
� Aggiornamento lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 – data corso 11/01/2017. pag. 36
� Aggiornamento lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 – data corso 25/01/2017. pag. 37
� Aggiornamento preposti – data corso 10/01/2017. pag. 38
� Aggiornamento preposti – data corso 27/01/2017. pag. 39
� Le ispezioni Asl in azienda: conoscerle per saperle gestire. pag. 40
� RSPP modulo A. pag. 41
� RSPP datori di lavoro – Alto rischio. pag. 42
� RSPP datori di lavoro – Basso rischio. pag. 44
� Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici (CEM). pag. 46
� Scheda di iscrizione. pag. 47
SINDACALE E PREVIDENZIALE
Confimi Impresa Meccanica: disponibile sul sito www.contrattopmi.it la copia in pdf del Ccnl 22 luglio 2016.
pag. 49
AVVISO CHIUSURA UFFICI
In occasione delle prossime Festività Natalizie gli uffici dell’Associazione osserveranno la seguente chiusura:
da martedì 27 dicembre 2016 a venerdì 30 dicembre 2016 compresi
La normale attività riprenderà lunedì 2 gennaio 2017.
Eventuali urgenze potranno essere segnalate tramite fax al n° 0544/270210.
CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 33 DEL 23/12/2016 AFFARI GENERALI
OGGETTO: CCIAA RAVENNA - BANDO PER CONTRIBUTI ALLE PMI CHE
PARTECIPANO A PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
OBIETTIVO
La Camera di Commercio di Ravenna, vista l’istituzione del Registro
nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui alla Legge n. 107/2015
art. 1 c. 41, intende promuovere sia l’iscrizione delle imprese nel Registro,
sia l’inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro.
DESTINATARI E
REQUISITI
Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal
presente bando le imprese che, dal momento della presentazione della
domanda e fino alla liquidazione del contributo, rispondano ai seguenti
requisiti:
a) siano micro, piccole e medie imprese (PMI)
b) siano regolarmente costituite, iscritte e attive al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio di Ravenna;
c) abbiano sede legale o almeno una unità operativa, escluso magazzino o
deposito, nella provincia di Ravenna secondo quanto riportato nella visura
camerale aggiornata;
d) siano iscritte nel Registro Nazionale Alternanza Scuola Lavoro dal
portale http://scuolalavoro.registroimprese.it;
e) non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento,
concordato preventivo, concordato con riserva, concordato con continuità,
amministrazione straordinaria, o nei cui confronti sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di tali situazioni. Sono altresì escluse le
domande presentate da “imprese in difficoltà” così come definite dalla
Comunicazione della Commissione Europea 2004/C (GU serie C244 del
01/10/2004), oppure da imprese che hanno ricevuto e successivamente non
rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti dichiarati illegali o
incompatibili dalla Commissione Europea, ai sensi del DPCM 23/05/2007;
f) non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime
spese ammissibili.
MODALITA’ DI
EROGAZIONE
DEL
CONTRIBUTO
Potranno essere ammesse a contributo le spese per l’attività svolta dal
tutor aziendale per la progettazione e organizzazione dei progetti di
Alternanza scuola-lavoro di cui alla legge 107/2015, regolati da
convenzioni stipulate fra l'impresa e l'Istituto scolastico (Istituti Tecnici,
Professionali e Licei), nel periodo dal 01.10.2016 al 30.06.2017.
Il contributo a fondo perduto sarà pari a € 600,00 per ciascuna
convenzione di ASL che riguardi da 1 a 5 studenti e di € 800,00 per
ciascuna convenzione che coinvolga complessivamente più di 6
studenti; fino ad un massimo di 3 convenzioni ammissibili.
In caso di inserimento di studenti diversamente abili verrà riconosciuto un
ulteriore importo una tantum di € 200,00 per convenzione.
L’importo erogato sarà assoggettato alle trattenute di legge (4% ritenuta di
acconto e imposta di bollo).
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PRESENTAZIONE
DELLE
DOMANDE
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di contributo a
conclusione delle attività, anche se facenti riferimento a più convenzioni.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del
09/01/2017 alle ore 12.00 del 31/07/2017 compilando il modulo
disponibile dalla data di apertura del bando sul sito www.ra.camcom.gov.it
ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo
[email protected] all’attenzione dell’Ufficio
Nuove Imprese e Incentivi indicando nell’oggetto “Domanda di contributo
bando per percorsi di Alternanza scuola lavoro”.
Dovranno essere allegati: convenzione e documentazione comprovante il
periodo di alternanza ( registro, schede valutative, etc.).
La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
camerale e sarà redatta in base all’ordine cronologico di arrivo delle
domande, con priorità a quelle imprese che detengono il rating di legalità.
PER INFO
Per ogni eventuale chiarimento e per ricevere il supporto necessario
per l’accesso al bando, le aziende interessate possono fare riferimento a
Sviluppo Pmi Srl - Dott.ssa Monica Morelli - tel. 0544/280280 – e mail:
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OGGETTO: INDUSTRIA 4.0 - AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO
2017 (IPER AMMORTAMENTO, CREDITO D'IMPOSTA R&S, START UP
INNOVATIVE
OGGETTO
Con "Industria 4.0" si indica la quarta rivoluzione industriale
fondata sulla produzione attraverso l'utilizzo di macchine
intelligenti, interconnesse e collegate ad internet (Industrial Internet
of Things).
Il piano del Governo per il futuro è dunque quello di adottare un approccio diretto a favorire gli investimenti nell'innovazione cominciando dall'introdurre un ventaglio di misure agevolative con la legge di Bilancio per il 2017. Rispetto al passato, quando il Governo puntava sull'innovazione tramite i soggetti pubblici, il nuovo approccio punta principalmente sugli investimenti dei privati. Molti Paesi come la Francia, gli Stati Uniti e la Germania, hanno da tempo avviato piani per stimolare questo tipo di investimenti attraverso agevolazioni fiscali. Con la legge di Bilancio per il 2017 il legislatore ha voluto incrementare le agevolazioni fiscali previste per i soggetti che investono proprio nel settore dell'innovazione e dell'alta tecnologia (Industria 4.0).
IPER
AMMORTAMENTO
Una delle più rilevanti agevolazioni introdotte con la legge di Bilancio riguarda l'ammortamento. Per i nuovi beni strumentali acquistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 era stata introdotta una norma di favore (super-ammortamento) che prevedeva una maggiorazione, ai soli fini fiscali, del 40% del valore del bene ammortizzabile (quindi 140% del totale acquistato). Con l'art. 3, la nuova legge di Bilancio 2017, oltre ad estendere il super-ammortamento ai beni acquistati fino al 31 dicembre 2017 (30 giugno 2018 nel caso in cui il venditore abbia accettato l'ordine di acquisto e sia stato pagato il 20% del prezzo entro il 31 dicembre 2017), ha introdotto una normativa ad hoc per favorire gli investimenti nell'automazione e nell'utilizzo di alta tecnologia. In particolare, per i beni dell'Industria 4.0 orientranti nelle categorie di cui all'allegato alla legge di Bilancio (ad esempio, investimenti hi-tech su big data, cloud, ultra-broad band, robotica industriale, manifattura digitale e sicurezza IT), è stata introdotta una maggiore agevolazione (iper-ammortamento), che prevede, ai soli fini fiscali, una maggiorazione del 150% del valore del bene ammortizzabile rispetto al costo storico (quindi 250% del totale acquistato).
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BENEFICIARI
DELL'IPER
AMMORTAMENTO
I principali beneficiari di tale importante agevolazione sono le imprese che operano nel settore industriale della meccatronica, robotica, big data, sicurezza informatica, nanotecnologie, sviluppo di materiali intelligenti, stampa 3D e Internet. Per poter usufruire di tali benefici fiscali, tuttavia, bisognerà prestare particolare attenzione al soddisfacimento delle condizioni e degli specifici adempimenti previsti dalla norma. In particolare l'impresa sarà tenuta a: - verificare il soddisfacimento delle caratteristiche di funzionalità dei beni di cui all'Allegato A (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica « 4.0 »); - produrre un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
CREDITO
D'IMPOSTA R&S
L'art. 3 del D.L. n. 145/2013 ha introdotto nel nostro ordinamento il credito d'imposta, uno strumento volto a incentivare l'innovazione attraverso un beneficio fiscale per le imprese che sostengono spese di ricerca e sviluppo. Con l’art. 1, comma 35, della legge di stabilità per il 2015, il legislatore è poi intervenuto nuovamente ampliando il periodo di applicazione della misura per il quinquennio 2015-2019. Con l'art. 4 della legge di Bilancio 2017, il beneficio non solo viene esteso fino al 2020 (prima previsto fino al 2019), ma ne viene allargato anche l'ambito soggettivo, includendo anche le imprese che effettuano attività di ricerca per conto di committenti esteri. A partire dal 2017, infatti, potranno beneficiare del credito d’imposta i soggetti residenti anche in relazione ai costi relativi ad attività di ricerca eseguite in base a contratti stipulati con imprese committenti residenti o localizzate: - in altri Stati membri dell’Unione europea; - negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo; - in Paesi facenti parte della white list (di cui al decreto Ministero delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, come da ultimo modificata dal decreto 9 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2016). Ulteriore importante novità riguarda la misura dell’agevolazione. A decorrere dal 2017, il credito d’imposta sarà concesso nella misura unica del 50% per tutte le spese ammissibili, e non soltanto per le spese relative al personale "altamente qualificato" (non più un requisito per l'agevolazione dal 2017) e quelle per la ricerca contrattuale o extra muros. Dunque, scomparirà la differenziazione tra le aliquote previste dalla
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normativa vigente per le diverse tipologie di spese rilevanti. In particolare, fino al 31 dicembre 2016, il credito d'imposta è pari al: - 50% della spesa incrementale relativa ai costi per il personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca extra muros; - 25% della spesa incrementale relativa ai costi connessi alle quote di ammortamento per strumenti e attrezzature da laboratorio e alle competenze tecniche e privative industriali. Per il calcolo del beneficio fiscale rimane invariato il metodo di calcolo “incrementale”. Il credito d’imposta continuerà, quindi, ad essere determinato in base agli incrementi annuali di spesa nella attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Da ultimo viene sensibilmente ampliato l'ammontare del credito massimo previsto per ciascuna impresa. Sempre nell'ottica di favorire gli investimenti volti all'innovazione, infatti, il tetto per il credito massimo concesso viene alzato da 5 milioni a 20 milioni di euro.
START UP
INNOVATIVE
La disciplina agevolativa in materia di start-up innovative, contenuta nell’articolo 29 del D.L. 179/2012, è stata introdotta con il fine di stimolare l'attività di nuove imprese, il cui oggetto sociale è legato all'innovazione e alla tecnologia, nella loro fase di nascita e sviluppo. Oltre a una importante semplificazione degli obblighi a livello amministrativo, sono previste specifiche detrazioni e deduzioni fiscali per chi investe in tali imprese. Una prima importante novità introdotta è rappresentata dalla durata della norma. È importante rilevare come con la legge di Bilancio 2017 il beneficio sia stato trasformato da transitorio (periodo 2012-2016) a permanente. Una seconda importante novità è rappresentata dalla misura dell'agevolazione. Con la nuova legge di Bilancio 2017, infatti, troverà indistintamente applicazione un’aliquota unica di contributo del 30% per gli investimenti eseguiti dalle persone fisiche e delle persone giuridiche in start-up innovative a vocazione sociale, del settore energetico o in altre tipologie. In particolare: - la misura della detrazione dall’imposta lorda per i soggetti IRPEF prevista fino al 31 dicembre 2016 al:
� 25% dei conferimenti effettuati in start-up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico;
� 19% dei conferimenti effettuati in start-up innovative diverse da quelle di cui al punto 1);
è aumentata indistintamente al 30%. - la misura della deduzione dal reddito imponibile per i soggetti IRES prevista fino al 31 dicembre 2016 al:
� 27% dei conferimenti effettuati in start-up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico;
� 20% dei conferimenti effettuati in start-up innovative diverse da quelle di cui al punto 1);
è aumentata indistintamente al 30%. Con la nuova legge di Bilancio viene duplicato anche il limite massimo dell'importo su cui applicare la detrazione IRPEF, passando da 500.000,00 a 1 milione di euro. Il legislatore è intervenuto anche sul periodo in cui deve essere
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mantenuto l'investimento per avere diritto all'agevolazione, sia a fini IRPEF che IRES: il periodo è stato prolungato da 2 a 3 anni, sempre con la finalità di garantire i benefici a chi investe effettivamente nelle start-up innovative. Dal punto di vista delle agevolazioni di tipo amministrativo, è stata introdotta la possibilità di sottoscrivere l’atto costitutivo (e le successive modificazioni), oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata ed è stato disposto per l’atto costitutivo l'esonero dal pagamento anche delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria (nella precedente versione era limitato al diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio). L'efficacia di tale norma, tuttavia, è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE che dovrà essere richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico. Nella stessa ottica, con la finalità specifica di stimolare l'imprenditorialità, la legge di Bilancio ha previsto all'art. 15 il rifinanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative con un aumento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018, da destinare all'erogazione dei finanziamenti agevolati, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.
NOSTRE
INFORMATIVE
PRECEDENTI
Confimi News n° 31 del 7 dicembre 2016.
INFO
L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini –
cell. 348/7053539 – email: [email protected]) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 33 DEL 23/12/2016 CREDITO E FINANZA
OGGETTO: INTERNAZIONALIZZAZIONE - FINANZIAMENTI ALLE PMI PER
PARTCIPAZIONE A FIERE NEI PAESI EXTRA EUROPEI
OGGETTO
Partecipare a una fiera all’estero può essere un ottimo veicolo per promuovere la propria impresa sui mercati internazionali. Con Simest è possibile ottenere un finanziamento a un tasso estremamente vantaggioso, a copertura delle spese sostenute. L’intervento agevolativo, previsto dalla legge 133/2008 (art. 6, comma 2, lettera c), ha subito un profondo restyling con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 07/09/2016 e successiva circolare Simest n. 7/2016. A seguito della riforma normativa, i finanziamenti sono concessi per qualsiasi fiera o mostra, anche se non si tratta del primo evento cui l’impresa aderisce (come, invece, previsto dalla disciplina precedente). È stata inoltre aumentata la finanziabilità delle spese dall’85 al 100%.
DESTINATARI
Lo strumento finanziario è riservato alle PMI con sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, operanti in tutti i settori di attività ad eccezione di quelli di seguito indicati (Codice Ateco 2007) non finanziabili ai sensi del regime “de minimis” di cui al regolamento UE n. 1407/2013: (i) Sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca”; (ii) Sezione C “Attività manifatturiere”: - tutta la divisione 10, ad eccezione delle seguenti classi: 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.52, 10.71, 10.72, 10.73, 10.83, 10.85, 10.86, 10.89; - tutta la divisione 11, ad eccezione delle seguenti classi: 11.01, 11.02, 11.07; - tutta la divisione 12.
AGEVOLAZIONE
Il finanziamento agevolato può essere richiesto per la partecipazione a una o più fiere e/o mostre nei Paesi extra europei. In particolare, ogni domanda deve riguardare una o più fiere/mostre da realizzarsi al massimo in 3 Paesi di destinazione. La domanda deve essere presentata prima della data prevista per l’inizio della fiera/mostra.
SPESE
AMMISSIBILI
Sono ammissibili al finanziamento le seguenti spese direttamente collegate alla fiera/mostra e sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda fino a 12 mesi dalla data della stipula del contratto di finanziamento con Simest (i costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori, possono essere anche versati prima della presentazione della domanda): - spese per area espositiva; - spese logistiche; - spese promozionali; - spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra.
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AGEVOLAZIONE
I finanziamenti al tasso agevolato del 10% del tasso di riferimento comunitario, possono essere concessi fino al 100% delle spese sostenute, con un massimo di 100.000,00 euro e comunque entro il 10% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato e nei limiti previsti dal “de minimis”. La durata complessiva è di 3,5 anni, di cui 18 mesi di preammortamento (per soli interessi) e 2 di rimborso del capitale (i periodi di preammortamento e rimborso possono essere ridotti su richiesta dell’impresa). L’erogazione avviene in due fasi: - la prima, fino a un massimo del 70% dell’importo, deve essere richiesta entro 3 mesi dalla stipula del contratto; - il saldo, a condizione che le spese sostenute superino l’importo già concesso, è erogato sulla base della rendicontazione delle spese sostenute.
GARANZIE
Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle seguenti garanzie: - fideiussione bancaria o assicurativa; - fideiussione di Confidi o di intermediari finanziari convenzionati con Simest; - cash collateral costituito in pegno; - eventuali altre garanzie e controgaranzie deliberate dalla Simest. La garanzia da prestare è pari alla quota di finanziamento eccedente l’importo del margine operativo lordo (MOL) registrato dall’impresa nell’ultimo bilancio approvato prima dell’esame della domanda di finanziamento. Il MOL è pari alla differenza tra le voci del “Valore della produzione” e dei “Costi della produzione.
PRESENTAZIONE
DOMANDA
La richiesta di finanziamento a Simest deve esser compilata attraverso il Portale dei finanziamenti (https://www.portalesimest.it/). Un volta completato, il modulo di domanda deve essere scaricato dal Portale e, acquisita la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa, può essere inviato attraverso il Portale stesso o tramite PEC. In alternativa è possibile l’invio cartaceo con i mezzi tradizionali.
ISTRUTTORIA
La Simest, seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, effettua l’istruttoria sulla base dei seguenti elementi: - l’operatività dell’impresa con almeno un esercizio completo; - l’assenza di eventi negativi rilevanti per la rischiosità dell’azienda; - informazioni sulla fiera e/o mostra e sul marchio con cui saranno esposti i prodotti; - la verifica del margine operativo lordo risultante dall’ultimo bilancio approvato prima dell’esame della domanda di finanziamento, relativo a un esercizio completo.
INFO
L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini –
cell. 348/7053539 – email: [email protected]) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 33 DEL 23/12/2016 CREDITO E FINANZA
OGGETTO: PMI ESPORTATRICI
NUOVE AGEVOLAZIONI PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE
OGGETTO
Dalla Simest finanziamenti agevolati a favore delle PMI esportatrici per migliorare e salvaguardare la loro solidità patrimoniale al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri. I criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni sono stati ridefiniti con il Decreto 07/09/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico e la circolare Simest 6/2016. Con le nuove regole, ottenere il finanziamento è più facile. Per le PMI industriali/manifatturiere, è stato infatti ridotto da 0,80 a 0,65 il livello soglia di solidità patrimoniale ritenuto adeguato (confermato a 1,00 per le imprese commerciali/di servizi). È stato inoltre aumentato da 300.000,00 a 400.000,00 euro l’importo massimo del finanziamento concedibile. Altra condizione favorevole riguarda la possibilità di rimborsare il finanziamento in termini dilazionati, anziché in un’unica soluzione, per le imprese che non superano la fase di “verifica”.
DESTINATARI
Possono presentare domanda di finanziamento le PMI con sede legale in Italia e che abbiano realizzato, nei 3 esercizi precedenti, un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 35% del fatturato totale. Dopo l’erogazione, e fino alla data di chiusura del bilancio esaminato per la verifica, le imprese hanno l’obbligo di mantenere la forma di società di capitali, pena l’eventuale revoca del finanziamento stesso. Non sono ammissibili: - le imprese con un livello soglia superiore a 2,00 se industriale/manifatturiera e a 4,00 se commerciale/di servizi; - le imprese attive, anche solo marginalmente, nei settori esclusi ai sensi dell'art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 “de minimis”.
AGEVOLAZIONE
Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale dell’impresa (rapporto patrimonio netto/attività immobilizzate nette) al momento della richiesta di finanziamento, denominato “livello d’ingresso”, rispetto a un livello di riferimento, denominato “livello soglia”, posto uguale a: - 0,65 per le imprese industriali/manifatturiere; - 1,00 per le imprese commerciali/di servizi. L’impresa può presentare domanda qualunque sia il suo livello d’ingresso rispetto al livello soglia (inferiore, uguale o superiore). Se il livello di ingresso è inferiore al livello soglia l’obiettivo è quello di raggiungerlo o superarlo, mentre, se è uguale o superiore, l’obiettivo è di mantenerlo o incrementarlo.
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CARATTERISTICHE
DEL
FINANZIAMENTO
L’importo del finanziamento agevolato è concesso dalla Simest nel limite del 25% del patrimonio netto dell’impresa (risultante dall’ultimo esercizio) e comunque non può superare l’importo di 400.000,00 euro.
GARANZIE
Per le imprese con un “livello di ingresso” inferiore al “livello soglia”, l’erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione di una delle seguenti garanzie: - fideiussione bancaria, assicurativa o equivalente; - cash collateral costituito in pegno. Qualora invece l’impresa presenti un “livello di ingresso” uguale o superiore al “livello soglia”, sarà la Simest a valutare se richiedere o meno garanzie e le relative misure.
FONDO CRESCITA
SOSTENIBILE
Una quota del finanziamento agevolato, su richiesta dell’impresa, può essere erogata, senza garanzie, a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile. Come fissato nella circolare Simest n. 8/2016, la percentuale di ogni singolo finanziamento da imputare alle risorse finanziarie del Fondo per la Crescita Sostenibile varia da un minimo del 20% a un massimo del 33% ed è determinata dalla Simest in base alla classe di scoring (valutazione economico-finanziaria) dell’impresa.
EROGAZIONE
FINANZIAMENTO
Il finanziamento concesso è erogato dalla Simest in un’unica tranche entro 3 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
RIMBORSO
FINANZIAMENTO
Il rimborso del finanziamento avviene in massimo 5 anni, in base alla richiesta dell’impresa da indicare nel modulo di domanda, con rate in linea capitale costanti, semestrali e posticipate, ad un tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento (purché non inferiore allo 0% annuo). Al termine del periodo di erogazione e preammortamento – che decorre dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del primo o del secondo esercizio intero successivo alla suddetta data in base alla richiesta dell’impresa da indicare nel modulo di domanda – la Simest verifica il livello di solidità patrimoniale raggiunto. In caso l’impresa abbia migliorato il proprio livello di ingresso (fino a raggiungere/superare il livello soglia) o mantenuto/superato (se già uguale o superiore al livello soglia), la fideiussione, eventualmente acquisita, viene svincolata. In caso invece l’impresa non ha raggiunto il livello soglia o, pur rispettando il livello soglia, ha registrato una flessione, l’impresa accede al rimborso dilazionato con proroga della fideiussione eventualmente acquisita o acquisizione di nuova fideiussione nella misura deliberata dal Comitato agevolazioni della Simest.
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PRESENTAZIONE
DOMANDE
La domanda di finanziamento può essere presentata alla Simest attraverso il nuovo Portale dei finanziamenti (https://www.portalesimest.it/). In alternativa, è possibile scaricare il modulo di domanda e inviarlo tramite PEC con firma digitale del legale rappresentante o con i mezzi tradizionali in forma cartacea. L’impresa già beneficiaria di un finanziamento per la patrimonializzazione, può richiedere un nuovo finanziamento solo dopo aver interamente rimborsato il precedente.
INFO
L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini –
cell. 348/7053539 – email: [email protected]) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.
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OGGETTO: SABATINI TER - AGEVOLAZIONE MAGGIORATA PER I NUOVI BENI
OGGETTO
I sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti beneficeranno della
maggiorazione dell’agevolazione prevista dalla Sabatini ter che opererà
nel 2017. Lo prevede un emendamento alla legge di Bilancio 2017 che
ritocca la riforma della Sabatini che entrerà in vigore a partire dal
prossimo gennaio. La principale novità della riforma, al netto del suo
rifinanziamento, è infatti l’introduzione di una maggiorazione
dell’incentivo che in prima istanza era prevista solamente per l’acquisto
di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come
finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli
investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga,
cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata,
manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID). La
maggiorazione del 30% della misura massima dell’incentivo renderà
quindi felici non solo le piccole e medie imprese che investono in
tecnologie “Industria 4.0”, ma anche le PMI che acquistano strumenti
per il tracciamento e la pesatura dei rifiuti.
Oltre alla maggiorazione dell’incentivo, queste tipologie di investimenti
beneficeranno anche di una riserva di fondi del 20% che rimarrà in
vigore fino alla metà del 2018, mettendoli quindi parzialmente al riparo
da un prematuro esaurimento dei fondi. Tutti gli altri investimenti in
macchinari e attrezzature dovranno invece accontentarsi della misura
classica dell’incentivo.
DESTINATARI
Possono accedere alla Sabatini-ter le micro, piccole e medie imprese che
alla data di presentazione della domanda hanno una sede operativa in
Italia e sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese.
Sono ammesse le imprese di ogni settore ad esclusione di quelle operanti
nei settori dell’industria carboniera, delle attività finanziarie e
assicurative o nella fabbricazione di prodotti di imitazione o di
sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
Le grandi imprese non possono quindi beneficiare della Sabatini.
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 33 DEL 23/12/2016 CREDITO E FINANZA
FINANZIAMENTO
Uno dei principali vantaggi che l’impresa trova nella Sabatini è la totale
copertura dell’investimento, tra l’altro anticipata rispetto alle esigenze di
liquidità connesse alla spesa. La Sabatini-ter riguarda finanziamenti da
un minimo di 20 mila euro fino ad un massimo di 2 milioni di euro, della
durata di 5 anni. Oltre al vantaggio del finanziamento, è previsto anche
un contributo in conto interessi pari all’ammontare complessivo degli
interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di
ammortamento, con rate semestrali e della durata di cinque anni. Questo,
in particolari casi, permette di abbattere anche totalmente la spesa per
interessi connessi al finanziamento. Infine, anche se non direttamente
collegata alla Sabatini, l’impresa ha la possibilità di accedere alla
garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, fino alla misura massima
prevista dell’80%. Non è oltretutto esclusa la possibilità di cumulare
l’incentivo con le agevolazioni in tema di super e iper-ammortamento,
che permetteranno quindi di completare un importante pacchetti di
incentivi per stimolare gli investimenti produttivi.
COSA SI FINANZIA
Potranno essere finanziati programmi di investimento per la
realizzazione di una nuova unità produttiva, l’ampliamento di un’unità
produttiva esistente, la diversificazione della produzione di un’unità
produttiva, il cambiamento fondamentale del processo di produzione
complessivo di un’unità produttiva, oppure l’acquisizione da parte di un
investitore indipendente degli attivi direttamente connessi a un’unità
produttiva chiusa o a rischio di chiusura. Nello specifico, poi, sono
ammesse le spese per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni
di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché di
hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nell’attivo dello
stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del
codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da
impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Gli investimenti
dovranno essere avviati successivamente alla data della domanda di
accesso ai contributi, pertanto le imprese che hanno in programma
investimenti e vogliono agevolarli con la Sabatini dovranno sospenderne
l’attuazione fino all’apertura dello sportello.
NUOVA
OPERATIVITA' IN
VIGORE DA
GENNAIO 2017
Il rifinanziamento dello strumento e le modifiche apportate, tra cui
l’introduzione della maggiorazione per alcune categorie di beni, sono
introdotte con la nuova legge di Bilancio e, quindi, entreranno in vigore
a gennaio 2017. Una volta entrata in vigore, poi, saranno probabilmente
necessari tempi tecnici ulteriori per attuare le modifiche e aprire
nuovamente la possibilità di presentare domanda. La Sabatini è
caratterizzata da una modalità di accesso semplificata che permetterà,
grazie a un’unica istanza, di presentare sia la richiesta di finanziamento
alla banca/società di leasing, sia la richiesta di contributo in conto
interessi al Ministero dello Sviluppo Economico. La richiesta dovrà
essere presentata alla Banca o all’intermediario finanziario prescelto per
l’erogazione della agevolazione, previo controllo che lo stesso istituto
abbia aderito alla convenzione. La domanda dovrà essere inoltrata
esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 33 DEL 23/12/2016 CREDITO E FINANZA
Per concedere i contributi in conto interessi la nuova legge di Bilancio
stanzia la somma di 560 milioni di euro. I contributi in conto interessi
saranno concessi sulla base di un’autorizzazione di spesa di 28 milioni di
euro per l’anno 2017, di 84 milioni di euro per l’anno 2018, di 112
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di
euro per l’anno 2022 e di 28 milioni di euro per l’anno 2023.
Per la concessione dei finanziamenti la Legge di Bilancio prevede già
uno stanziamento fino a 7 miliardi di euro a valere sul plafond della
Cassa Depositi e Prestiti.
NOSTRE
INFORMATIVE
PRECEDENTI
Confimi News n° 31 del 7 dicembre 2016.
INFO
L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini –
cell. 348/7053539 – email: [email protected]) è a
disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 33 DEL 23/12/2016 CREDITO E FINANZA
OGGETTO: RIFORMA FONDO GARANZIA PMI
COME FUNZIONERA' IL MODELLO DI RATING
OGGETTO
Il Fondo di garanzia è un fondo economico introdotto dal Ministero per
lo sviluppo economico per favorire l’accesso ai finanziamenti da parte
delle Piccole e Medie Imprese (PMI). Il proposito è quello di accordare
una garanzia pubblica sui crediti concessi alle imprese stesse; in
sostanza, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta
possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive, è lo Stato
a fare da garante per quanto riguarda la restituzione del prestito da parte
delle le imprese che richiedono finanziamenti a un istituto di credito.
CHI PUO'
ACCEDERE OGGI
AL FONDO
Attualmente possono accedere al fondo le imprese di micro, piccole o
medie dimensioni iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti
iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali
iscritte all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’impresa e il professionista devono essere in grado di rimborsare il
finanziamento garantito; per verificare il possesso di questo requisito,
sono valutati attraverso appositi modelli di valutazione che utilizzano i
dati di bilancio o delle dichiarazioni fiscali degli ultimi due esercizi.
Le start up sono invece valutate attraverso i piani previsionali.
MODELLO DI
RATING
Con l'introduzione del modello di rating sarà possibile arrivare a un
sistema di valutazione che permetta di calcolare in modo più preciso il
grado di rischio dell’impresa da finanziare.
Le classi di merito saranno 5 così come le relative aree di rischio:
sicurezza; solvibilità; vulnerabilità; pericolosità e rischiosità.
A mano a mano che aumenta la classe cresce anche il rischio di credito
dell'impresa. Infatti, la prima riguarda le imprese che hanno una
situazione tale da far fronte tranquillamente alle obbligazioni assunte.
La quinta è quella invece con il rischio di credito molto elevato, con
nessuna possibilità per l'impresa di accedere al fondo di garanzia.
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 33 DEL 23/12/2016 CREDITO E FINANZA
GARANZIA FINO
ALL'80%
Il nuovo modello di valutazione, come già detto, sarà basato su 5 classi
di merito creditizio e la percentuale di copertura sarà maggiore per le
operazioni di investimento e per le imprese con classe di merito più
basse, mentre diminuirà per le operazioni di liquidità e a breve termine.
Il nuovo sistema andrà quindi a favorire le imprese che hanno un rischio
di credito più elevato, elargendo garanzie più alte alle imprese più
vulnerabili. Nello specifico sarà previsto che la quinta classe non potrà
accedere al fondo di garanzia secondo il modello di rating.
La quarta classe avrà il credito garantito del 60% per i finanziamenti fino
a 36 mesi mentre per quelli superiori ai 36 mesi avrà una garanzia del
80%.
La terza classe prevede una garanzia del 50% per i finanziamenti a breve
termine e del 70% per quelli a lungo termine.
Per le altre due classi la percentuale di credito garantita sarà diminuita
del 10% per classe di merito, 40% e 60% nella seconda classe
rispettivamente per finanziamenti a breve e a lungo termine.
Nella prima classe garanzia del 30% per i finanziamenti a breve e 50%
per finanziamenti oltre i 36 mesi.
Per quanto riguarda i finanziamenti a medio-lungo termine, compresi i
mini bond, che hanno piani di ammortamento con rate di durata
superiore a un anno, la garanzia sarà del 30% per le quattro classi di
merito. Il capitale di rischio avrà una copertura garantita al 50% per tutte
le quattro classi.
Copertura della garanzia dell'80% per le quattro classi di merito per le
operazioni finanziarie a fronte di investimenti inclusa anche la Sabatini-
ter e l'iper-ammortamento, per le start-up innovative, incubatori
certificati e PMI innovative e per operazioni finanziarie concesse alle
nuove imprese di microcredito, vale a dire operazioni finanziarie di
importo fino a 35.000 euro.
DISTNZIONE TRA
CONTROGARANZIA
E
RIASSICURAZIONE
Nel decreto di riforma verrà chiarita anche la differenza tra
controgaranzia e riassicurazione.
La differenza si sostanzia nel fatto che con la controgaranzia, ovvero la
garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli altri Fondi di
Garanzia, il Fondo interviene sempre nel caso in cui l’impresa
beneficiaria e i Confidi non possono soddisfare le proprie obbligazioni,
mentre con la riassicurazione, il Fondo interviene solo in caso di
fallimento dell’impresa beneficiaria, in relazione a quanto già liquidato
dai Confidi alle banche.
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 33 DEL 23/12/2016 CREDITO E FINANZA
COPERTURA DELLA
RIASSICURAZIONE
La quinta classe non avrà diritto alla copertura di riassicurazione in
quanto non potrà accedere alla garanzia.
La quarta classe, per i finanziamenti a breve, avrà la copertura del 60%,
mentre per i finanziamenti oltre i 36 mesi potrà ottenere il 64% di
copertura di riassicurazione.
Nella terza classe l'impresa potrà avere il 50% per finanziamenti a breve
e 64% di copertura per quelli oltre i 36 mesi.
Nella seconda avrà il 40% per i finanziamenti a breve termine e 60% per
quelli oltre i 36 mesi. Nella prima classe sarà previsto il 30% di
copertura di riassicurazione per finanziamenti fino a 36 mesi e 50% per
quelli oltre i 36 mesi.
I finanziamenti a medio-lungo termine, compresi i mini bond con piani
di ammortamento con rate di durata superiore a un anno, avranno una
copertura della riassicurazione dalla prima alla quarta classe del 30%,
50% in caso di operazioni relative al capitale di rischio.
Sempre per le quattro classi, infine sarà previsto il 64% di copertura di
riassicurazione per le nuove imprese e i finanziamenti per investimenti
inclusi Sabatini ter e iper-ammortamento, per le operazioni finanziarie
concesse a favore di start-up innovative, di incubatori certificati e di PMI
innovative e per le operazioni finanziarie concesse alle nuove imprese
microcredito.
INFO
L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini –
cell. 348/7053539 – email: [email protected]) è a
disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 33 DEL 23/12/2016 CREDITO E FINANZA
OGGETTO: MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
RINNOVO DATI D'IMPRESA – ADEGUAMENTO D.LGS. 50/2016
OGGETTO
Come comunicato con il nostro notiziario n° 24 del 3 ottobre scorso, è
stato completato l’adeguamento delle dichiarazioni presenti nel Sistema
di e-Procurement (Mercato elettronico) volte al recepimento delle
modifiche normative apportate dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.
DESTINATARI
A tal fine ricordiamo che:
• dal 21 novembre 2016 sono state automaticamente sospese a
sistema, fino all’esecuzione del rinnovo delle dichiarazioni, le
imprese il cui ultimo rinnovo è antecedente al 01/07/2016;
• dal 30 novembre 2016 sono state automaticamente sospese a
sistema, fino all’esecuzione del rinnovo delle dichiarazioni, le
imprese il cui ultimo rinnovo è antecedente al 05/09/2016.
La sospensione non rende possibile la partecipazione alle RDO.
INDICAZIONI
Si ricorda che il rinnovo delle dichiarazioni deve essere effettuato
utilizzando la funzione “Modifica/rinnova dati di impresa” disponibile
sul cruscotto dell’area personale del Legale rappresentante.
Le richieste di rinnovo saranno evase in ordine cronologico e i tempi di
evasione dipenderanno dalla numerosità delle richieste pervenute.
NOSTRE
INFORMATIVE
PRECEDENTI
Confimi Romagna News n. 24 del 03/10/2016.
INFO
L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini –
cell. 348/7053539 – email: [email protected]) è a
disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.
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CONFIMI ROMAGNA NEWSN. 33 DEL 23/12/2016 ESTERO
OGGETTO: NOVITA’ INTRASTAT 2017
ABOLITO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI
Dal 1° gennaio 2017 sarà abrogato l’obbligo di comunicazione degli acquisti in Intrastat.
Le aziende che effettuano operazioni intracomunitarie sia di beni, sia di servizi dovranno:
• entro il 25 gennaio 2017 presentare le dichiarazioni Intrastat per Cessioni e Acquisti
intracomunitari secondo la periodicità corretta per dicembre 2016 e/o 4° trimestre 2016;
• per tutte le operazioni soggette a comunicazione Intrastat a partire dal 1° gennaio 2017, le aziende
saranno obbligate ad effettuare nel mese di competenza le dichiarazioni solo per le Cessioni di beni
e/o servizi (mensili o trimestrali). Viene quindi meno l’obbligo della comunicazione degli acquisti
di beni e/o servizi.
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CONFIMI ROMAGNA NEWSN. 33 DEL 23/12/2016 FISCALE
OGGETTO: LE NOVITÀ DEL “COLLEGATO FISCALE ALLA FINANZIARIA 2017”
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE Riferimenti: D.L. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016 Nostra circolare n. 7/2016 Recentemente è stato convertito in legge il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”,
contenente una serie di “disposizioni urgenti in materia fiscale”.
In particolare, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, il Decreto prevede:
− la soppressione di Equitalia a decorrere dall’1.7.2017;
− l’introduzione dello spesometro a cadenza trimestrale;
− l’introduzione dell’invio trimestrale delle liquidazioni IVA;
− la proroga all’1.4.2017 dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori
automatici;
− la revisione della disciplina della dichiarazione integrativa “a favore”;
− le nuove regole per lo scomputo delle ritenute alla fonte subite;
− la definizione agevolata dei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016;
− la riapertura della voluntary disclosure fino al 31.7.2017;
− l’introduzione dal 2017 dei nuovi indici di affidabilità in sostituzione degli attuali studi di
settore;
− il “pacchetto” semplificazioni fiscali.
Recentemente sul Supplemento ordinario n. 53/L alla G.U. 2.12.2016, n. 282 è stata pubblicata la Legge 1.12.2016, n. 225, di conversione del DL n. 193/2016, contenente “Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”. In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, oggetto degli approfondimenti di cui alla nostra circolare n. 7/2016.
SOPPRESSIONE DI EQUITALIA – Artt. 1 e 2 E’ confermata a decorrere dall’1.7.2017: • la soppressione di Equitalia; • l’affidamento dell’attività di riscossione alla (nuova) “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.
INTRODUZIONE DELLO SPESOMETRO “TRIMESTRALE” – Art. 4, comma 1 E’ confermato che a decorrere dal 2017, l’invio dei dati delle fatture emesse/acquisti/bollette doganali/note di variazione avrà cadenza trimestrale e non più annuale. L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare (così, ad esempio, l’invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5). In sede di conversione è stato previsto, inoltre, che l’invio relativo al secondo trimestre va effettuato entro il 16.9. Limitatamente al 2017, è previsto l’invio entro il 25.7.2017 degli elenchi relativi al primo semestre.
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CONFIMI ROMAGNA NEWSN. 33 DEL 23/12/2016 FISCALE
Con tale invio, da effettuarsi in forma analitica, dovranno essere comunicati i seguenti elementi: • dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; • data e numero di ciascuna fattura; • base imponibile/aliquota applicata/imposta di ciascuna fattura; • tipologia dell’operazione di ciascuna fattura. Con specifici provvedimenti l’Agenzia delle Entrate potrà prevedere l’invio di ulteriori dati. SANZIONI In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio. In caso di omesso/errato invio dei dati delle fatture è ora prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, se l’invio/la correzione è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza. Non opera il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.
INVIO TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA – Art. 4, comma 2 Dal 2017, è confermato l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (contenente le tre liquidazioni del trimestre di riferimento per i contribuenti con periodicità mensile, o la liquidazione trimestrale per i contribuenti trimestrali). L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Questa comunicazione andrà inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito. Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti), o esonerati dalle liquidazioni IVA periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari). In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione riepilogativa. Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento. SANZIONI In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio. Ogni omessa/errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 500 a € 2.000. La sanzione è ridotta a € 250/€1.000 se l’invio/invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza. L’INCROCIO DEI DATI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate provvederà ad incrociare i dati delle liquidazioni periodiche IVA con quelli dello spesometro e con i versamenti IVA effettuati. Le risultanze di queste elaborazioni saranno messe a disposizione del contribuente. Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione l’Agenzia informerà il contribuente che potrà: • fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati, o valutati
erroneamente, dall’Agenzia; • versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste.
23
CONFIMI ROMAGNA NEWSN. 33 DEL 23/12/2016 FISCALE
Tali novità vengono presentate come il tentativo di introdurre una maggiore compliance tra fisco e contribuenti, che verrebbero così “resi edotti” circa eventuali anomalie: • rispetto alle fatture registrate e le medesime fatture registrate dai relativi clienti/fornitori; • relative ai versamenti periodici. A parziale compensazione dei costi e dei disagi per i contribuenti di minori dimensioni sono previsti crediti di imposta, di importo modestissimo. ADEMPIMENTI SOPPRESSI A fronte dell’introduzione dei nuovi obblighi (spesometro trimestrale e invio trimestrale delle liquidazioni IVA), a decorrere dall’anno 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti (restando dovuti nel corso del 2017 per le operazioni riguardanti il 2016): • la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione/noleggio; • i modelli Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute da operatori comunitari. Inoltre già a partire dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2016, è altresì soppressa la comunicazione “black list” (nel 2017 non dovrà pertanto essere inviata la comunicazione black list 2016). NOVITA’ IN MATERIA DI DICHIARAZIONI IVA Sulla base di modifiche introdotte con precedenti provvedimenti o con la Legge in esame, dal 2017: • non è più prevista la presentazione della Comunicazione dati IVA; • la dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.2.2017; • le future dichiarazioni annuali IVA (da presentare a partire dal 2018) andranno inviate entro il
30.4 di ogni anno. INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI – Art.
4, comma 6 È confermato il differimento all’1.4.2017 dell’obbligo della memorizzazione elettronica e dell’invio telematico dei corrispettivi dei distributori automatici. L’Agenzia delle Entrate potrà stabilire termini differiti, rispetto all’1.4.2017, “in relazione alle
specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici”. È, infine, confermata la validità fino al 31.12.2017 dell’opzione per l’invio telematico dei corrispettivi che sia stata posta in essere dalle imprese della grande distribuzione (GDO) entro il 31.12.2016.
CESSIONI A TURISTI EXTRA-UE – Art. 4bis In sede di conversione, è stato previsto che dall’1.1.2018, le fatture relative alle cessioni di beni (di importo complessivo, comprensivo di IVA superiore a € 154,94) a turisti domiciliati/residenti in Stati extraUE destinati all’uso personale/familiare, da trasportare nei bagagli personali al di fuori dell’UE vanno emesse in modalità elettronica. È demandata all’Agenzia delle Dogane/Entrate l’individuazione di modalità e contenuti semplificati di fatturazione.
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CONFIMI ROMAGNA NEWSN. 33 DEL 23/12/2016 FISCALE
LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – Art. 5, commi 1 e 2 DICHIARAZIONE DEI REDDITI/IRAP/770 E’ confermata la revisione della disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità del ravvedimento operoso. In particolare il nuovo comma 8 dell’art. 2 del DPR 322/98 prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 entro il termine previsto per l’accertamento (ex art. 43, DPR n. 600/73) per correggere errori/omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente. Si tratta di errori o omissioni che hanno comportato l’indicazione di un maggior o minor reddito o, comunque, un maggior o minor debito d’imposta o un maggior o minor credito. Di fatto viene eliminato il disallineamento che esisteva tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (possibile entro la data di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (possibile entro il termine previsto per l’accertamento da parte dell’Ufficio). Credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore”
Il credito derivante dal minor debito/maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore”, potrà essere utilizzato in compensazione. Qualora la dichiarazione integrativa “a favore” sia presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione successiva, è prevista una limitazione temporale all’utilizzo del credito. Lo stesso, infatti, può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della stessa. In sede di conversione, è stato previsto che tale ultima limitazione non opera in caso di correzione di errori contabili di competenza. Il credito e il relativo utilizzo, inoltre, devono essere indicati nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa. In sede di conversione, è stato precisato che resta ferma la possibilità per il contribuente di fare valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull’obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile/debito d’imposta o di un minor credito. DICHIARAZIONE IVA La variazione prevista ai fini delle Imposte dirette ed IRAP è applicabile anche ai fini IVA, con le stesse tempistiche, ma con effetti sulla possibilità di utilizzazione del credito diversi. Credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore”
Il credito derivante dal minor debito/maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore”, se presentata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo, può essere: • portato in detrazione in sede di liquidazione periodica/dichiarazione annuale; • utilizzato in compensazione; • chiesto a rimborso, al sussistere dei requisiti previsti dall’art. 30, DPR n. 633/72 per l’anno
per il quale è presentata la dichiarazione integrativa,
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CONFIMI ROMAGNA NEWSN. 33 DEL 23/12/2016 FISCALE
In sede di conversione è stato previsto che, per le dichiarazioni integrative presentate oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo, il credito derivante dal minor debito/maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore può essere - utilizzato in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a
quello di presentazione della stessa; - chiesto a rimborso, al sussistere, per l’anno per il quale è presentata la dichiarazione
integrativa, dei requisiti previsti dagli artt. 30 e 34, comma 9. Con l’aggiunta, in sede di conversione, del nuovo comma 6-quinquies è stato previsto che resta ferma la possibilità da parte del contribuente di fare valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull’obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile/debito d’imposta o di un minor credito. Termine di notifica cartelle e di accertamento
Sono confermate le modifiche ai termini per la notifica di cartelle di pagamento o avvisi di accertamento per le dichiarazioni “integrate”, “limitatamente ai soli elementi oggetto
dell’integrazione”.
RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTI DOGANALI/ACCISE – Art. 5, comma 1bis In sede di conversione, è stato modificato il comma 1-bis dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 prevedendo che la riduzione delle sanzioni, in sede di ravvedimento operoso, rispettivamente ad 1/7 ed 1/6 del minimo sono applicabili, oltre che per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, anche per i tributi doganali/accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane. Inoltre anche per i tributi doganali/accise il ravvedimento operoso non è precluso in presenza di accessi, ispezioni e verifiche, ovvero nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, salva la notifica di avvisi di pagamento ed atti di accertamento.
SCOMPUTO RITENUTE D’ACCONTO – Art. 5, comma 2 bis In sede di conversione, è stato meglio definito il periodo d’imposta di scomputo delle ritenute a titolo d’acconto subite sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e di quelli tassati separatamente. RITENUTE AGENTI/RAPPRESENTANTI Relativamente alle ritenute a titolo di acconto operate su provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, commisurate al 50% - 20%, è previsto lo scomputo: - dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi, a condizione che sia
stata operata prima della presentazione della dichiarazione (possibilità già prevista); ovvero - dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale è stata operata (nuova possibilità). Qualora la ritenuta sia operata successivamente alla presentazione della dichiarazione, rimane confermato lo scomputo dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata operata. Si evidenzia nello schema che segue la nuova modalità di scomputo delle ritenute subite.
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CONFIMI ROMAGNA NEWSN. 33 DEL 23/12/2016 FISCALE
Ritenute Scomputo
Operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi, ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi
- dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi
ovvero - dall’imposta relativa al periodo d’imposta
nel quale sono operate Operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi
- dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono operate
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI – Art. 6
È confermata la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli con l’abbuono delle sanzioni e degli interessi. In sede di conversione la definizione è stata riconosciuta ai ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, o in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo, riguarda le somme: • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per
procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento. Per effetto di quanto previsto in sede di conversione, la definizione agevolata: - può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo/affidato; è quindi ammessa la definizione
parziale; - interessa anche i carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti
instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.
Il beneficio in esame spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione. La definizione agevolata (rottamazione) è possibile anche per i ruoli sui quali sono in corso rateazioni, a condizione che siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016. Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi. L’Agente della riscossione, come stabilito in sede di conversione, fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili: - presso i propri sportelli; - nell’area riservata del proprio sito Internet. Entro il 28.2.2017, l’Agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento/atto di accertamento esecutivo/avviso di addebito. SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti: • l’IVA; • il recupero di aiuti di Stato;
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CONFIMI ROMAGNA NEWSN. 33 DEL 23/12/2016 FISCALE
• i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna; In sede di conversione l’esclusione è stata estesa anche alle “altre sanzioni diverse da quelle
irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi
dovuti dagli enti previdenziali”. MODALITÀ DI ADESIONE Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare: • entro il termine fissato in sede di conversione al 31.3.2017; • utilizzando l’apposito nuovo modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata”, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it. Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame. Come disposto in sede di conversione, entro il 31.3.2017 il contribuente può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi. EFFETTI A seguito della presentazione della domanda di definizione: • sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa,
nonché, come disposto in sede di conversione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza successivamente al 31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima/unica rata delle somme dovute;
• l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE In sede di conversione: - è stato fissato al 31.5.2017, il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica al
debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza;
- sono state riviste le modalità di pagamento delle predette somme. In particolare è previsto che: o il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% va versato nel 2018; o il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in
rate di pari ammontare, nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018. Il numero massimo di rate passa quindi da 4 a 5.
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CONFIMI ROMAGNA NEWSN. 33 DEL 23/12/2016 FISCALE
La scadenza delle singole rate è così individuata:
Anno Scadenza rate 2017 Luglio, settembre, novembre 2018 Aprile, settembre
Va evidenziato che, in caso di versamento rateale, non è applicabile la dilazione prevista per l’ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente. In sede di conversione è stato tuttavia previsto che detta preclusione alla rateizzazione non opera, “limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere” al 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) qualora, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, siano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento/accertamento esecutivo/avviso di addebito. Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché, come disposto in sede di conversione, di procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa, alle stesse somme è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili. Il mancato/tardivo/insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE – ART. 7 Con l’introduzione del nuovo art. 5-octies, DL n. 167/90, è confermata la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d. “voluntary disclosure” prevista dalla Legge 186/2014, applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.7.2017. La suddetta procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente: • non abbia già presentato in precedenza l’istanza, anche per interposta persona;
• non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.
L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura in commento vanno presentati entro il 30.9.2017. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA “NUOVA” VOLUNTARY DISCLOSURE Alla “nuova” voluntary disclosure sono applicabili, in generale, le disposizioni di cui agli artt. da 5-quater a 5-septies della Legge 186/2014 tenendo conto delle seguenti principali novità: • è possibile sanare le violazioni commesse fino al 30.9.2016; • i termini di accertamento scadenti a decorrere dall’1.1.2015 sono fissati al:
- 31.12.2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi relativi alla procedura in commento e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;
- 30.06.2017 per le istanze presentate per la prima volta; • con riferimento alle “sole attività” oggetto della “nuova” voluntary disclosure il contribuente è
esonerato dalla presentazione del quadro RW del modello UNICO per il 2016 e per la frazione d’anno antecedente la presentazione dell’istanza. Il contribuente è altresì esonerato dall’indicazione, ai fini reddituali, delle attività “suscettibili di generare redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i
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CONFIMI ROMAGNA NEWSN. 33 DEL 23/12/2016 FISCALE
redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non
conformi alla direttiva 2009/65/CE per i quali è versata l’IRPEF con l’aliquota massima oltre
alla addizionale regionale e comunale” se le relative informazioni sono analiticamente riportate nella relazione di accompagnamento. In tal caso il versamento di quanto dovuto va effettuato in unica soluzione entro il 30.9.2017;
• il contribuente, per le attività oggetto della “nuova” voluntary disclosure, non è punito per i reati previsti dall’art. 648-ter, C.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
• l’ammontare derivante dall’adesione alla procedura (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) va versato in unica soluzione entro il 30.9.2017 o in 3 rate mensili (la prima entro il 30.9.2017) senza possibilità di compensazione;
• in caso di mancato “spontaneo” versamento entro il 30.9.2017 le sanzioni ex art. 5, comma 2, DL n. 167/90 (dal 3% al 15%) non sono ridotte, ai sensi dell’art. 5-quinquies, comma 4, al 50%, ma sono fissate dal 60% all’85% del minimo. Sono previste maggiorazioni (dal 3% al 10%) in caso di versamenti insufficienti.
La procedura in esame può essere utilizzata anche dai contribuenti diversi: - da quelli indicati dall’art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali e
società semplici); - dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi del c.d. “monitoraggio fiscale”
(compilazione quadro RW). Se la “nuova” collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore il contribuente deve: • dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da
quelli previsti dalla voluntary disclosure; • provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati:
- all’apertura ed all’inventario, in presenza di un Notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
- al versamento dei contanti ed al deposito dei valori al portatore “su una relazione
vincolata fino alla conclusione della procedura” presso intermediari finanziari abilitati. Va evidenziato che il professionista che assiste il contribuente nella gestione della “nuova” collaborazione volontaria è assoggettato, analogamente a quanto previsto per la precedente, al rispetto degli obblighi antiriciclaggio. NOVITÀ INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE In sede di conversione è stato previsto che: - se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore si presume, salva prova contraria, che essi derivino da redditi conseguiti a seguito di violazione degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse nel 2015 e nei 4 anni precedenti; - non sono previste sanzioni per il contribuente che avendo aderito alla precedente collaborazione volontaria non ha adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli anni successivi al 2013 “a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro 60 giorni”
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 31.1.2017; - “resta impregiudicata la facoltà di presentare l’istanza se, in precedenza, è stata già
presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge
15 dicembre 2014, n. 186”.
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Ancorchè sia confermata la disposizione in base alla quale non è possibile usufruire della “nuova” collaborazione volontaria se si è già usufruito di quella precedente, il suddetto nuovo periodo consente di accedere alla “nuova” collaborazione a coloro che hanno usufruito della precedente solo per la parte relativa all’aspetto nazionale o internazionale. Quindi, il soggetto che ha utilizzato la precedente procedura di collaborazione volontaria nazionale ora può utilizzare la “nuova” procedura di collaborazione volontaria internazionale (e viceversa).
“NUOVI” STUDI DI SETTORE – ART. 7bis In sede di conversione è stato previsto che, al fine di promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, il MEF individua indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. Contestualmente, vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri. Ciò va collegato con la “nuova” finalità affidata agli studi di settore (da strumento di accertamento a strumento di “compliance”).
“PACCHETTO” SEMPLIFICAZIONI FISCALI – ART. 7quater PRESUNZIONE ACCREDITI/PRELEVAMENTI LAVORATORI AUTONOMI/IMPRESE – comma 1 Con la modifica dell’art. 32, DPR n. 600/73 è previsto che, con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) ricavi se superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili. Va inoltre evidenziato che è stata eliminata la presunzione riferita ai compensi per i liberi professionisti. Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati (merita evidenziare che la presunzione riferita ai prelevamenti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7.10.2014, n. 228). TASSO DI CAMBIO EURO/VALUTE ESTERE – commi da 2 a 4 Con la modifica dell’art. 110, comma 2, TUIR è previsto che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, è applicabile il cambio utilizzato nel bilancio “in base ai corretti principi
contabili”, e non più quello alla data di chiusura/fine dell’esercizio: - per la conversione in Euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero; - per la tenuta della contabilità plurimonetaria per le imprese che intrattengono sistematicamente
rapporti in valuta estera. Le suddette disposizioni sono applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale, dal 2017). Sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi, “posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2”. SPESE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA – comma 5 Con la modifica dell’art. 54, comma 5, TUIR è previsto che, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche quelle per prestazioni di viaggio e di trasporto, sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo che ne usufruisce. La disposizione in esame è applicabile a decorrere dal 2017.
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NOTIFICA AVVISI/ATTI E CARTELLE DI PAGAMENTO – commi da 6 a 13 Con l’integrazione dell’art. 60, DPR n. 600/73, è prevista la possibilità, da parte dell’Ufficio, di effettuare a mezzo PEC, con invio all’indirizzo risultante dall’Indice INI – PEC (www.inipec.gov.it/cerca-pec, sito internet appositamente predisposto), la notifica degli avvisi e degli altri atti a ditte individuali/società/lavoratori autonomi iscritti in Albi/elenchi. La notifica si intende perfezionata: - per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di
accettazione con relativa attestazione temporale dell’avvenuta spedizione del messaggio; - per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della
casella PEC del destinatario trasmette all’Ufficio. Le disposizioni in esame si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dall’1.7.2017, mentre per gli atti notificati fino al 30.6.2017 sono applicabili le disposizioni previgenti. Relativamente alle cartelle di pagamento è specificato che la notifica tramite PEC nei confronti di ditte individuali/società/lavoratori autonomi iscritti in Albi/elenchi va effettuata all’indirizzo risultante dall’indice INI-PEC. Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell’Indice INI-PEC la notifica è effettuata all’indirizzo dichiarato all’atto della relativa richiesta. Le notifiche di atti/cartelle effettuate nel periodo 1.6 – 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) effettuate con modalità diverse dalla PEC sono rinnovate mediante invio all’indirizzo PEC del destinatario; i termini di impugnazione degli stessi decorrono dalla data di rinnovazione della notifica. Anche la notifica degli atti relativi alle operazioni catastali può essere effettuata a mezzo PEC. Tale disposizione si applica alle notifiche effettuate dall’1.7.2017. NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA – commi 14 e 15 Fermo restando il termine del 7 marzo per la comunicazione all’Agenzia delle entrate, è differito al 31.3 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, il termine di consegna della CU (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d’imposta. Tale novità opera già decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016. SOSPENSIONE TERMINI TRASMISSIONE DOCUMENTI/VERSAMENTI DA CONTROLLI - commi da 16 a 18 E’ prevista la sospensione dall’1.8 al 4.9: - del termine per la trasmissione di documenti/informazioni richiesti ai contribuenti da parte
dell’Agenzia delle Entrate/altro Ente impositore. La sospensione non opera per i termini “relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività
di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto”;
- del termine (30 giorni) per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 600/73 e dei controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/73, nonché della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
È infine disposta la cumulabilità dei termini di sospensione relativi all’accertamento con adesione con il periodo di sospensione feriale.
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NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE – commi da 19 a 20 IRPEF/IRES/IRAP
Con la modifica dell’art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 è previsto che: - il versamento del saldo IRPEF/IRAP da parte di persone fisiche/società di persone/società
semplici, va effettuato entro il 30.6 (in precedenza, 16.6) dell’anno di presentazione della dichiarazione;
- in caso di liquidazione/trasformazione/scissione/fusione, le società di persone/società semplici effettuano i suddetti versamenti entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
- il versamento del saldo IRES/IRAP da parte delle società di capitali è effettuato entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo IRES/IRAP entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
È confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,40%. Le novità in esame hanno effetto a decorrere dall’1.1.2017. IVA
Per effetto della modifica degli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), DPR n. 542/99, il saldo IVA va versato entro il 16.3 di ciascun anno ovvero entro il 30.6 dell’anno di presentazione della dichiarazione (in precedenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione unificata) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese/frazione di mese successivo alla predetta data. COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO – commi 21 e 22 E’ stata soppressa la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (utilizzando il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente) degli acquisti senza IVA da operatori aventi sede a San Marino. La disposizione in esame è applicabile alle comunicazioni relative alle operazioni annotate a partire dall’1.1.2017. QUADRO RW IMMOBILI ALL’ESTERO “SENZA VARIAZIONI” – comma 23 A seguito dell’integrazione dell’art. 4, comma 3, DL n. 167/90, è previsto che non sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW per gli immobili situati all’estero per i quali “non siano
intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta
sul valore degli immobili situati all’estero”. OMESSA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE CEDOLARE SECCA – comma 24 Con la modifica dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011, contenente la disciplina della cedolare secca, è previsto che in caso di: - omessa registrazione del contratto di locazione è applicabile l’art. 69, DPR n. 131/86 che
prevede la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con riduzione della stessa dal 60% al 120%, con un minimo di € 200, qualora la registrazione sia effettuata entro 30 giorni;
- mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, non si determina la revoca dell’opzione qualora il contribuente “abbia mantenuto un comportamento
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CONFIMI ROMAGNA NEWSN. 33 DEL 23/12/2016 FISCALE
coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi
versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione
dei redditi”. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dall’evento, è applicabile la sanzione pari a € 100, ridotta a € 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
OPZIONE REGIME DI TRASPARENZA/CONSOLIDATO – commi da 27 a 30 Con la modifica dell’art. 115, comma 4, TUIR, applicabile anche alle srl a “ristretta base societaria” ex art. 116, TUIR, e relativamente al consolidato nazionale, ex art. 117, comma 3, TUIR, è previsto che al termine del triennio l’opzione per la trasparenza fiscale/consolidato si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata. La disposizione in esame è applicabile al termine di ciascun triennio. E’ inoltre previsto che l’opzione per il consolidato mondiale ha una durata di 5 anni ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata. La disposizione in esame è applicabile al termine di ciascun triennio. È prevista altresì la possibilità di regolarizzare con la c.d. “remissione in bonis” il mancato esercizio dell’opzione nella dichiarazione (quadro OP, mod. UNICO SC) del primo periodo di efficacia della stessa. Dette novità operano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale, 2017). VERSAMENTI MOD. F24 DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI – comma 31 Per i (contribuenti) soggetti privati è soppresso l’obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a € 1.000 mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati. Di conseguenza, in assenza di compensazione, i privati possono effettuare il versamento anche con il mod. F24 cartaceo, a prescindere dal saldo finale (≤ € 1.000 o > € 1.000). RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE A € 30.000 – comma 32 È stato aumentato fino a € 30.000 (in precedenza € 15.000) il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA. Inoltre, con la modifica dell’art. 38-bis, commi 3 e 4, DPR n. 633/72, è previsto che per il rimborso superiore a € 30.000 (in precedenza € 15.000): - richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione
annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) e “allegando” alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
- richiesto da un soggetto “a rischio”, va prestata apposita garanzia. CESSAZIONE PARTITE IVA INATTIVE – comma 44 È riscritta la disciplina relativa alle modalità di cessazione d’ufficio delle partite IVA “inattive” da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ora, in base al nuovo comma 15-quinquies dell’art. 35, DPR n. 633/72 è previsto che la stessa Agenzia, procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, in base ai dati e agli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa/lavoro autonomo.
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CONFIMI ROMAGNA NEWSN. 33 DEL 23/12/2016 FISCALE
I criteri/modalità di applicazione della disposizione in esame, compresa la comunicazione preventiva al contribuente, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. OMESSA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ – comma 45 È stata soppressa la sanzione da € 500 a € 2.000 applicabile in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività.
A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.
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AGGIORNAMENTO LAVORATORI AI SENSI DELL’ACCORDO
STATO REGIONI DEL 21/12/2011
OBIETTIVI
Il corso si rivolge a tutti lavoratori che hanno già svolto la formazione di base e hanno necessità di aggiornare le proprie conoscenze sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro in applicazione alla normativa vigente (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e art. 37 del Dlgs. 81/08) che prevede obbligatoriamente 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni.
CONTENUTI
In conformità alle indicazioni fornite dall’Accordo Stato-Regioni i contenuti dovranno interessare evoluzioni ed innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti relativi a:
- Aggiornamenti giuridico/normativi - Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori - Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda - Fonti di rischio e relative misure di prevenzione
DURATA
6 ore
DESTINATARI:
Lavoratori che hanno già svolto la formazione di base e necessitano dell’aggiornamento.
DATE
11 Gennaio 2017 (9.00-16.00)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100,00+iva per aziende associate Confimi Romagna € 120,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)
INFO
Simona Facchini– [email protected] Tel. 0544/280.280
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AGGIORNAMENTO LAVORATORI AI SENSI DELL’ACCORDO
STATO REGIONI DEL 21/12/2011
OBIETTIVI
Il corso si rivolge a tutti lavoratori che hanno già svolto la formazione di base e hanno necessità di aggiornare le proprie conoscenze sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro in applicazione alla normativa vigente (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e art. 37 del Dlgs. 81/08) che prevede obbligatoriamente 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni.
CONTENUTI
In conformità alle indicazioni fornite dall’Accordo Stato-Regioni i contenuti dovranno interessare evoluzioni ed innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti relativi a:
- Aggiornamenti giuridico/normativi - Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori - Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda - Fonti di rischio e relative misure di prevenzione
DURATA
6 ore
DESTINATARI:
Lavoratori che hanno già svolto la formazione di base e necessitano dell’aggiornamento.
DATE
25 Gennaio 2017 (9.00-16.00)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100,00+iva per aziende associate Confimi Romagna € 120,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)
INFO
Simona Facchini– [email protected] Tel. 0544/280.280
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AGGIORNAMENTO
PREPOSTI
CONTENUTI
Modulo 1. Aspetti generali
� Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
� Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
� Definizione e individuazione dei fattori di rischio
� Incidenti e infortuni mancati
Modulo 2. Aspetti specifici
� Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri
� Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
� Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
� Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione
DOCENTI
Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
DURATA
6 ore
DATE
10 Gennaio 2017 (ore 9.00-13.00 e 14.00-16.00) QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna € 120,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna SEDE DI SVOLGIMENTO
SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)
INFO
Simona Facchini– [email protected] Tel. 0544/280.280
38
AGGIORNAMENTO
PREPOSTI
CONTENUTI
Modulo 1. Aspetti generali
� Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
� Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
� Definizione e individuazione dei fattori di rischio
� Incidenti e infortuni mancati
Modulo 2. Aspetti specifici
� Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri
� Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
� Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
� Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione
DOCENTI
Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
DURATA
6 ore
DATE
27 Gennaio 2017 (ore 9.00-13.00 e 14.00-16.00) QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna € 120,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna SEDE DI SVOLGIMENTO
SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)
INFO
Simona Facchini– [email protected] Tel. 0544/280.280
39
LE ISPEZIONI ASL IN AZIENDA:
CONOSCERLE PER SAPERLE GESTIRE
OBIETTIVI
L’iniziativa si pone come obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni giuridiche fondamentali e importanti suggerimenti pratici per la gestione delle ispezioni ASL in azienda, chiarendo chi sono e come operano gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG) delle ASL e quali sono gli strumenti di indagine principalmente utilizzati
CONTENUTI
• La figura dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) dell’ASL
• Compiti degli UPG
• Strumenti di indagine
• Saper gestire una verifica ASL
• Modalità di svolgimento di un’ispezione
• L’istituto della prescrizione per reati di rischio in materia di sicurezza sul lavoro
DESTINATARI
Responsabili del personale, Preposti, Responsabili Produzione, Titolari, Legali Rappresentanti, RSPP e ASPP, Direttori di Stabilimento
IL CORSO HA VALIDITA' COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP/ E PER RSPP DATORI DI
LAVORO
DOCENTI
Utili Micaela
DURATA
4 ore
DATE
10 gennaio 2017 (14.00-18.00)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna € 120,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna
SEDE DI SVOLGIMENTO
SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini
INFO
Simona Facchini– [email protected] Tel. 0544/280.280
40
R.S.P.P. Modulo A
OBIETTIVI
Corso obbligatorio per R.S.P.P. e A.S.P.P. di nuova nomina.
CONTENUTI
• L’approccio alla prevenzione del Dlgs 81/08
• Il sistema legislativo: esame della normativa di riferimento
• Il sistema istituzionale della prevenzione
• Il sistema di vigilanza e assistenza
• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il Dlgs 81/08
• Il processo di valutazione dei rischi
• Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
• La gestione delle emergenze
• La sorveglianza sanitaria
• Informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione dei lavoratori
DOCENTI
Esperti di materia
DURATA
28 ore
DESTINATARI
R.S.P.P. e A.S.P.P. nuove nomine.
DATE
31 Gennaio (09.00-13.00 e 14.00 – 18.00), 7 Febbraio (09.00-13.00 e 14.00 – 18.00),
14 Febbraio (14.00-18.00), 28 Febbraio (09.00-13.00), 07 Marzo (14.00-18.00) 2017.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 480,00+iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 580,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna
SEDE DI SVOLGIMENTO
SVILUPPO PMI – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)
INFO
Simona Facchini– [email protected] Tel. 0544/280.280
41
RSPP DATORI DI LAVORO – Alto Rischio -
OBIETTIVI
Formare il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione
dai rischi secondo quanto previsto dall’Art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni e dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011
CONTENUTI
MODULO 1: NORMATIVO – giuridico - Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori - La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa - La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D. Lgs. N. 231/2001, e s.m.i. - Il sistema istituzionale della prevenzione - I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità - Il sistema di qualificazione delle imprese MODULO 2: GESTIONALE
– gestione ed organizzazione della sicurezza - I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi - La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi - La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori - Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) - I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza - Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione - Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - La gestione della documentazione tecnico amministrativa - L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze MODULO 3: TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi - I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione - Il rischio da stress lavoro-correlato - I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi - I dispositivi di protezione individuale - La sorveglianza sanitari MODULO 4: RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori - L’informazione, la formazione e l’addestramento - Le tecniche di comunicazione - Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda - La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
DOCENTI
Esperti di Materia
DURATA
48 ore
DESTINATARI
Datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP all’interno dell’azienda
42
DATE
31 Gennaio 2017 (09.00 – 13.00 e 14.00-18.00),
07 Febbraio 2017 (09.00 – 13.00 e 14.00-18.00),
14 Febbraio 2017 (14.00 – 18.00),
21 Febbraio 2017 (14.00 – 18.00),
28 Febbraio 2017 (09.00- 13 e 14.00 -18.00),
7 Marzo 2017 (09.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00),
14 Marzo 2017 (09.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 660,00+ iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 790,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna
SEDE DI SVOLGIMENTO
SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)
INFO
Simona Facchini– [email protected] Tel. 0544/280.280
43
RSPP DATORI DI LAVORO –Basso Rischio -
OBIETTIVI
Formare il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione
dai rischi secondo quanto previsto dall’Art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni e dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011
CONTENUTI
MODULO 1: NORMATIVO – giuridico - Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori - La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa - La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D. Lgs. N. 231/2001, e s.m.i. - Il sistema istituzionale della prevenzione - I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità - Il sistema di qualificazione delle imprese MODULO 2: GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza - I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi - La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi - La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori - Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) - I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza - Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione - Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - La gestione della documentazione tecnico amministrativa - L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze MODULO 3: TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi - I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione - Il rischio da stress lavoro-correlato - I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi - I dispositivi di protezione individuale - La sorveglianza sanitari MODULO 4: RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori - L’informazione, la formazione e l’addestramento - Le tecniche di comunicazione - Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda - La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
DOCENTI
Esperti di Materia
DURATA
16 ore
DESTINATARI
Datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP all’interno dell’azienda
44
DATE
31 Gennaio 2017 (9.00-13.00) , 7 Febbraio 2017 (14.00-18.00)
28 Febbraio 2017 (9.00-13.00) 7 Marzo 2017(14.00-18.00)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 250,00+ iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 300,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna
SEDE DI SVOLGIMENTO
SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)
INFO
Simona Facchini– [email protected] Tel. 0544/280.280
45
Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici
(CEM)
OBIETTIVI
Affrontare la valutazione di questo rischio per mantenere in rispetto della normativa e proteggere i
lavoratori dagli effetti nocivi dei CEM; Fornire le conoscenze normative per poter elaborare in modo corretto
l’identificazione del pericolo e la valutazione del rischio; Acquisire i criteri di valutazione e le conoscenze
per affrontare e gestire il rischio; Identificare ed applicare le idonee misure di Prevenzione e Protezione.
CONTENUTI
Il recepimento della DIR 2013/35 UE
Principi del titolo VIII capo IV del D.Lgs. 81/08 smi, considerate le modifiche introdotte dal D.Lgs. 159/16
Grandezze fisiche dei VA e VLE
Lavoratori particolarmente sensibili
Strumenti di valutazione: dalle linee guida/banche dati agli strumenti di misura e calcolo
Comunicazione agli organismi di vigilanza e controllo: in cosa consiste e quando è necessaria
Misure di intervento per mitigazione del rischio
DOCENTI
Consulente esperto di sicurezza e valutazione dei rischi – Formatore qualificato
DURATA
4 ore
DESTINATARI
Titolari, Datori di lavoro, Responsabili di Produzione, Direttori di Stabilimento, RSPP, ASPP.
IL CORSO HA VALIDITA’ COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B PREVISTO
AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E DELL’ACCORDO STATO-REGIONI N.128 DEL 07/07/2016
DATE
24 Gennaio 2017 (14.00-18.00) QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
€ 100,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna € 120,00+IVA per aziende non associate Confimi Romagna SEDE DI SVOLGIMENTO
SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)
INFO
Simona Facchini– [email protected] Tel. 0544/280.280
46
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare via e-mail a: [email protected] o via fax allo: 0544/270.210
Corso: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ragione Sociale:…………………………………………………………………………………….P.IVA…………………………………………………
Indirizzo Sede Legale………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo Sede Operativa……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prodotto/Servizio principale………………………………………………….……….Codice ATECO……………………………..…………..
Tel. …………………………………………………………………………………………Fax………………………………………………………………..
Amministrazione………………………………………………………E-mail…………………………………………………………………………..
Responsabile Personale/Risorse Umane…………………………………………………E-mail…………………………………………….
E-mail per invio materiali didattici…………………………………………………………………………………………………………………..
DATI PARTECIPANTE
1. Cognome e Nome: ……………………………………………. Data e Luogo di nascita………………………………………………
Ruolo………………………………………………………E-mail…………………………………………. Cell………………………………………….
2. Cognome e Nome ………………………………………………..Data e Luogo di nascita………………………………………………
Ruolo………………………………………………………E-mail………………………………………….Cell………….................................
QUOTA DI PARTECIPAZIONE …………………………………………………
La fattura verrà emessa ad avvio attività.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:
� Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
� Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso Credito Cooperativo Ravennate e Imolese
(Codice IBAN: IT 62 D 08542 13104 037000230876)
In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell’avvio dell’attività, l’eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare
deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell’inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere
all’integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l’eventuale sostituzione
del partecipante
Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote
eventualmente già versate.
Data…………………………………………………Firma e timbro dell’azienda……………………………………………………………….
47
Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 D.lgs 30/06/03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
I dati personali sono utilizzati da SVILUPPO PMI SRL ai fini del corretto svolgimento di corsi e seminari, della fornitura di
servizi di consulenza e di eventuali altri servizi. Ciò vale sia per le informazioni sull’Azienda sia per quelle relative ai
dipendenti/collaboratori dalla stessa indicati.
I dati sono trattati su supporto cartaceo e con strumenti elettronici e non sono di regola comunicati né diffusi se non nei
limiti di quanto imposto dall’esecuzione stessa degli obblighi contrattuali (in generale, a poste, corrieri, istituti di credito;
in caso di corsi finanziati, agli enti finanziatori - Regione, Provincia, altri enti pubblici).
Nondimeno, alcune essenziali informazioni (ragione sociale; tipo di corso/consulenza, servizio svolti da SVILUPPO PMI
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I dati possono essere trattati dagli incaricati degli Uffici Marketing e Commerciale di SVILUPPO PMI SRL.
Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo; è chiaro tuttavia che il mancato conferimento di alcune o tutte le
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può precludere l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale.
I recapiti di posta tradizionale nonché le coordinate di posta elettronica che vorrete indicare potranno essere utilizzati per
proporre
corsi, seminari e servizi analoghi a quelli acquistati, fermo restando - ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs n. 196/2003 e dei
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia - il diritto di chiedere ed ottenere, in ogni
momento, di non ricevere ulteriori comunicazioni inviando una e-mail a: [email protected]
Qualora non voleste ricevere tali comunicazioni, è possibile barrare immediatamente la casella qui sotto
riportata:
o NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da SVILUPPO PMI SRL
o NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da SVILUPPO PMI SRL a mezzo e-mail
o NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da SVILUPPO PMI SRL a mezzo posta tradizionale
FIRMA
_______________________________________
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss: ad esempio, accesso, integrazione, aggiornamento, ecc) possono essere rivolte a: SVILUPPO PMI SRL (Titolare del trattamento), Via Maestri del Lavoro, 42/F, 40124 Fornace Zarattini (RA). Tel 0544-280.280 e-mail [email protected] (a questo indirizzo e-mail può essere richiesto anche l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati).
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CONFIMI ROMAGNA NEWSN. 33 DEL 23/12/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
OGGETTO: CONFIMI IMPRESA MECCANICA - DISPONIBILE SUL SITO
WWW.CONTRATTOPMI.IT LA COPIA IN PDF DEL CCNL 22 LUGLIO
2016
Dal 22 dicembre scorso è disponibile, sul sito www.contrattopmi.it, la versione PDF del testo
relativo al CCNL sottoscritto da CONFIMI IMPRESA MECCANICA, FIM-CISL e UILM-UIL il
22 luglio 2016 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2016). Le aziende sono tenute a distribuirne
una copia - ufficialmente rilasciata dalle Parti firmatarie, anche al fine di poter legittimamente
applicare la normativa sui provvedimenti disciplinari conservativi - a ogni lavoratore in forza:
- entro il 15 gennaio 2017, se assunto entro il 31 dicembre 2016;
- non oltre i 15 giorni successivi alla data di assunzione, se questa è successiva al 31 dicembre
2016.
L’Area Lavoro e Relazioni Industriali dell’Associazione (Giuseppe Vaira – tel. 0544/280215 –
[email protected] – o Fabio Magnani – tel. 0544/280217 – [email protected])
resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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