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NOTIZIARIO CNEC CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ MENSILE DEL CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ C.N.E.C 00167 ROMA - Via Cardinal Mistrangelo, 59 - Tel. 06/66043373 - Fax 06/66042883 - www.cnec.it - e-mail:[email protected] Dir. Resp.: P. GIUSEPPE BELLUCCI S. J. - Autoriz. Tribunale di Roma n. 17124 del 7-2-1978 - Conto Corrente Postale n. 49826001 Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbon. postale - 70% - DCB Roma - Tipografia Abilgraph srl - Roma - Contiene inserto redazionale LUGLIO-AGOSTO 2009 6 1 Editoriale Sommario 1. EDITORIALE p. 1 2. RIFLESSIONE Pianificare con Dio p. 2 3. RIFLESSIONE Omelia del 7 maggio 2009 p. 4 4. GIURISPRUDENZA Non si sfugge alla responsabilità sostanziale con la creazione di enti giuridici intermedi p. 5 5. FISCO I nuovi ammortamenti p. 8 6. FISCO La rivalutazione degli immobili p. 10 7. FISCO La nuova Irap p. 13 8. FISCO L’applicazione dell’IVAper cassa e la presenza di regimi speciali (chiarimenti) p. 16 9. SICUREZZA Applicazione agli enti ecclesiastici del nuovo relativo alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro (D.Lgs 81/08) p. 17 10. RUBRICA LEGISLATIVA - Latte crudo ma bollito - Parità anche nelle cardiopatie p. 21 14. Vita del CNEC Struttura centrale e periferica del Centro Nazionale Economi di Comunità - CNEC p. 24 INSERTO La politica retributiva negli enti religiosi LEGGERE E FERMARSI Questi numeri del Notiziario informano le persone che non hanno potuto partecipare al Convegno Nazionale dei contenuti principali che in esso so- no stati trattati. Leggere è un’esperienza diversa da quella di chi partecipa e che, invece, vive l’emotività di ogni intervento. Leggere dà il gusto di fermarsi su con- cetti singolari tutto il tempo che si vuole. Così mi è capitato di rileggere l’esperienza di Madre Nunziella, un’esperienza consueta come vocazione cristiana, comune a tante altre nella volontà di dedi- carsi tutto a Dio, particolare come fondatrice di un nuovo Istituto nella Chiesa. Con lei certo mi accomuna la prima vocazione, quella cristiana; infatti rileg- gendo il testo sono state le prime parole su cui mi sono soffermato identifican- domi (“giungendo a fare ancora adolescente, la scelta di essere cristiana”). Sicuramente ad identificarsi come me ci sarà qualche altro milione di per- sone, o se guardiamo allo scorrere dei secoli, sicuramente miliardi di per- sone, ormai beate in paradiso. Ma si sa l’adolescenza è il momento delle scelte radicali e chi un giorno non ha detto “voglio vivere solo per te, Ge- sù” o non ha sentito il cuore dilatarsi su tutta la Chiesa e l’umanità... E poi? Guardo me stesso e riconosco tutti i fallimenti, le incognite, i momenti in cui non so ascoltare Gesù, non so leggere nel mio quotidiano la Sua pre- senza e mi domando: ma tutto questo è negativo? O fa parte del suo piano (sempre educativo) pensato per me? Pianificare con Dio! Non è una passeggiata farlo, occorre fede, relazione personale con Lui, affidarsi allo Spirito per- chè sia questi a condurre il gioco. Solo allora la Parola del Vangelo “Il mio giogo è soave e il mio peso è leggero” diviene vita che riconosce nel proprio errore l’azione delll’amore misericordioso di Dio che trasforma anche il male in bene. Un altro tratto comune sul quale mi sono fermato a lungo è quello del lavoro: “tendiamo a mantenerci col nostro lavo- ro, impegnandoci anche in strutture ecclesiali e sociali, secondo le professionalità e le competenze di ciascuno”. E mi sono fermato a lungo ripercorrendo la mia vita dove ogni chiamata particolare dopo quella battesimale e matrimonia- le, è sempre coincisa con un concreto da attuare, vivere, amare, comprendere nel quale gioire e soffrire, offrendo la vita. È stato così con le povertà della cittadina dove vivo, con le missioni lontane, quando si è trattato di avviare e far svi- luppare un nuovo organismo di volontariato internazionale o ricostruire e rigenerare un tessuto associativo laicale vici- no ad una Congregazione ed oggi in questo nuovo servizio nel CNEC. Leggendo non pensavo solo a me; mi veniva in mente mia moglie nel suo centro diurno per disabili fisici e mentali, la dedizione dei mie genitori, mia zia suora che, instancabilmente non ha mai detto di no ad un’obbedienza, qualsiasi fos- se, e dalla sua bocca ho sempre sentito la lode di Dio e mai un lamento, neppure ora che a 92 anni comincia ad avere problemi con la mente. E poi mi ricordavo di tanti dei nostri volti, incontrati durante i corsi di formazione, tutti presi a prepararsi per quello che le leggi chiedono. Quanto lavoro, quanta fatica! L’amore, la preghiera li sostengono. Tre elementi sono stati evidenziati come determinanti per la riuscita dell’impresa di acquistare Casa Madre: “il lavoro delle suore, prima e fondamentale entrata... la comunione dei beni e lo stile semplice e sobrio della comunità” . Anche questi sono tre aspetti semplici e consueti, ma a ben pensare e a volerli vivere fino in fondo sono tre obiettivi continua a pg. 23

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NOTIZIARIO CNECCENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀMENSILE DEL CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ C.N.E.C00167 ROMA - Via Cardinal Mistrangelo, 59 - Tel. 06/66043373 - Fax 06/66042883 - www.cnec.it - e-mail: [email protected]. Resp.: P. GIUSEPPE BELLUCCI S. J. - Autoriz. Tribunale di Roma n. 17124 del 7-2-1978 - Conto Corrente Postale n. 49826001Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbon. postale - 70% - DCB Roma - Tipografia Abilgraph srl - Roma - Contiene inserto redazionale

LUGLIO-AGOSTO 2009 61 EditorialeSommario

1. EDITORIALE p. 1

2. RIFLESSIONE

Pianificare con Dio p. 2

3. RIFLESSIONE

Omelia del 7 maggio 2009 p. 4

4. GIURISPRUDENZA

Non si sfugge alla responsabilità sostanzialecon la creazione di enti giuridici intermedi p. 5

5. FISCO

I nuovi ammortamenti p. 8

6. FISCO

La rivalutazione degli immobili p. 10

7. FISCO

La nuova Irap p. 13

8. FISCO

L’applicazione dell’IVA per cassa e la presenzadi regimi speciali (chiarimenti) p. 16

9. SICUREZZA

Applicazione agli enti ecclesiastici del nuovorelativo alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro(D.Lgs 81/08) p. 17

10. RUBRICA LEGISLATIVA

- Latte crudo ma bollito- Parità anche nelle cardiopatie p. 21

14. Vita del CNECStruttura centrale e periferica del CentroNazionale Economi di Comunità - CNEC p. 24

INSERTO

La politica retributiva negli enti religiosi

LEGGERE E FERMARSIQuesti numeri del Notiziario informano le persone che non hanno potutopartecipare al Convegno Nazionale dei contenuti principali che in esso so-no stati trattati.Leggere è un’esperienza diversa da quella di chi partecipa e che, invece,vive l’emotività di ogni intervento. Leggere dà il gusto di fermarsi su con-cetti singolari tutto il tempo che si vuole. Così mi è capitato di rileggere l’esperienza di Madre Nunziella, un’esperienzaconsueta come vocazione cristiana, comune a tante altre nella volontà di dedi-carsi tutto a Dio, particolare come fondatrice di un nuovo Istituto nella Chiesa.Con lei certo mi accomuna la prima vocazione, quella cristiana; infatti rileg-gendo il testo sono state le prime parole su cui mi sono soffermato identifican-domi (“giungendo a fare ancora adolescente, la scelta di essere cristiana”). Sicuramente ad identificarsi come me ci sarà qualche altro milione di per-sone, o se guardiamo allo scorrere dei secoli, sicuramente miliardi di per-sone, ormai beate in paradiso. Ma si sa l’adolescenza è il momento dellescelte radicali e chi un giorno non ha detto “voglio vivere solo per te, Ge-sù” o non ha sentito il cuore dilatarsi su tutta la Chiesa e l’umanità... E poi? Guardo me stesso e riconosco tutti i fallimenti, le incognite, i momenti incui non so ascoltare Gesù, non so leggere nel mio quotidiano la Sua pre-senza e mi domando: ma tutto questo è negativo? O fa parte del suo piano(sempre educativo) pensato per me?

Pianificare con Dio! Non è una passeggiata farlo, occorre fede, relazione personale con Lui, affidarsi allo Spirito per-chè sia questi a condurre il gioco. Solo allora la Parola del Vangelo “Il mio giogo è soave e il mio peso è leggero” diviene vita che riconosce nel proprioerrore l’azione delll’amore misericordioso di Dio che trasforma anche il male in bene.Un altro tratto comune sul quale mi sono fermato a lungo è quello del lavoro: “tendiamo a mantenerci col nostro lavo-ro, impegnandoci anche in strutture ecclesiali e sociali, secondo le professionalità e le competenze di ciascuno”.E mi sono fermato a lungo ripercorrendo la mia vita dove ogni chiamata particolare dopo quella battesimale e matrimonia-le, è sempre coincisa con un concreto da attuare, vivere, amare, comprendere nel quale gioire e soffrire, offrendo la vita. È stato così con le povertà della cittadina dove vivo, con le missioni lontane, quando si è trattato di avviare e far svi-luppare un nuovo organismo di volontariato internazionale o ricostruire e rigenerare un tessuto associativo laicale vici-no ad una Congregazione ed oggi in questo nuovo servizio nel CNEC.Leggendo non pensavo solo a me; mi veniva in mente mia moglie nel suo centro diurno per disabili fisici e mentali, ladedizione dei mie genitori, mia zia suora che, instancabilmente non ha mai detto di no ad un’obbedienza, qualsiasi fos-se, e dalla sua bocca ho sempre sentito la lode di Dio e mai un lamento, neppure ora che a 92 anni comincia ad avereproblemi con la mente. E poi mi ricordavo di tanti dei nostri volti, incontrati durante i corsi di formazione, tutti presi aprepararsi per quello che le leggi chiedono. Quanto lavoro, quanta fatica! L’amore, la preghiera li sostengono.Tre elementi sono stati evidenziati come determinanti per la riuscita dell’impresa di acquistare Casa Madre: “il lavorodelle suore, prima e fondamentale entrata... la comunione dei beni e lo stile semplice e sobrio della comunità” .Anche questi sono tre aspetti semplici e consueti, ma a ben pensare e a volerli vivere fino in fondo sono tre obiettivi

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2 NOTIZIARIO CNEC N. 6/2009

2 Riflessione

PIANIFICARE CON DIOStralcio dell’intervento effettuato da Madre Nunziella Scopelliti

al XXXIX Convegno Nazionale di studio degli economi generali e provinciali

(Il testo integrale può essere richiesto al CNEC)

Sr. Nunziella Scopelliti

Mi è stato chiesto di raccontarvi lastoria dell’acquisto di Casa Madre: inche modo cioè ho pianificato con Dioun affare che, umanamente, potevasembrare inconcepibile.Il 5 gennaio 1995 il I Capitolo genera-le, mi ha eletta Superiora generale e il 7gennaio 1995 ho emesso per prima ivoti perpetui nel nuovo Istituto, nellemani del Cardinale Pappalardo, che liha accolti a nome della Chiesa. Subitodopo, nella stessa celebrazione, le pri-me Suore del Bell’Amore hanno emes-so i voti nelle mie mani: si sono raccol-te, quasi spinte dallo Spirito, a Palermo,provenienti dall’Italia, dalla Germania,dalla Francia, dall’Africa e dall’Ameri-ca; è sembrato quasi che lo Spirito San-to ci desse appuntamento a Palermo perla nuova avventura che cominciava.A Roma, in Santa Sede, mi era stato det-to di comprare Casa Madre “a costo dimangiare pane e cipolla”: eravamo infat-ti già in tante, senza mezzi e senza casa.L’Istituto è nato a Palermo solo perchéabbiamo trovato, provvidenzialmente,una casa in affitto, diversamente ilCardinale Pappalardo non ci avrebbeaccolte, perché non aveva una casadisponibile per noi: intanto che io scri-vevo, a Messina, le Costituzioni nellacasa di villeggiatura dei miei genitori,altre suore giravano per Palermo percercare una casa dove abitare.L’Istituto nascente ha subito incontra-to il favore di diversi Vescovi, che mihanno anche messo a disposizionequalche casa, invitandomi ad aprireuna comunità nelle loro rispettive dio-cesi, ciò spiega perché fin dall’inizioci siamo, immediatamente, diffuse insei diocesi: Palermo, Catania, Patti eMessina in Sicilia, Aversa in Campa-nia e Monaco di Baviera, in Germania.Questa prima espansione è stata corona-ta dalla benedizione del Papa GiovanniPaolo II, a cui il Cardinale Pappalardomi ha presentata il 23 novembre 1995,in occasione del Convegno delle Chiesed’Italia, tenutosi a Palermo.La prima Casa Madre è stata, perciò,

eretta in un palazzo di corso Calatafimirisalente al 1910, i cui appartamenti ab-biamo preso in affitto, uno dopo l’altro,nell’arco di cinque anni. Per adattare ivari ambienti alle nostre esigenze abbia-mo spesso lavorato indefessamente, ci-mentandoci a fare dalle imbianchine alleelettriciste, dalle arredatrici alle manova-li, cosa che ci ha permesso di economiz-zare e di mettere qualcosa da parte.Intanto nel 1996, siamo state riconosciu-te come Ente dallo Stato Italiano, con unpatrimonio iniziale di £ 114.624.714 (€59.198,72), tale somma è stata raccoltadalle offerte che ci sono state fatte all’i-nizio della nostra avventura e ci ha per-messo il riconoscimento civile ottenutosemplicemente presentandoci a Romacon i documenti necessari e raccontandola storia della fondazione.Fortunatamente quasi tutte le suore dellealtre comunità abitavano in case dateciin comodato o con altra modalità. Va poidetto che secondo il nostro stile di po-vertà, tendiamo a mantenerci col nostrolavoro, impegnandoci anche in struttureecclesiali e sociali, secondo la professio-nalità e la competenza di ciascuna: è co-sì possibile vedere una suora del Bell’A-more medico o infermiera in un qualsia-si ospedale e, contemporaneamente, unasuora insegnante in una scuola, un’altraancora animatrice pastorale o direttricedi una casa di riposo, ecc…L’Istituto non ha, dunque, opere pro-prie, la sua specifica missione è quelladi offrire dei luoghi di incontro e dicomunione, che educhino allo spiritodi comunione ecclesiale e permettanodi trovare o ritrovare la fede facendoun cammino di formazione umana espirituale. Il lavoro retribuito dellesuore è, perciò, la prima e fondamen-tale entrata, che ci permette di vivere edi mantenerci ed è stata proprio la co-munione dei beni e lo stile semplice esobrio delle comunità che ci ha per-messo di raccogliere in 10 anni i soldinecessari per comprare Casa Madre;l’offerta di qualche benefattore hacompletato l’opera.

Ricordo il giorno in cui mi sono recataall’Istituto delle Opere di Religione(IOR) per aprire il primo conto, rac-contando l’esperienza della fondazio-ne; sono stata accolta con molta simpa-tia: mi hanno fatto aprire un conto inlire e in marchi con 0 marchi in vistadei bonifici che sarebbero arrivati; unfunzionario dello IOR è venuto a tro-varmi a Palermo per dialogare e pren-dere accordi, consigliandomi sul mododi far fruttare al meglio il nostro fondopro Casa Madre, e debbo dire che gliinteressi del conto IOR in certi anni so-no giunti ad essere abbastanza alti.Quando, però, mi sono rivolta allo IORper chiedere se fosse possibile avereun eventuale mutuo qualora avessi tro-vato la possibilità di acquistare CasaMadre, mi sono sentita rispondere chel’Istituto delle Opere di Religione nonfa mutui, perché non può ipotecare ibeni della Chiesa. Da quel momentoho deciso che neanch’io nella mia am-ministrazione avrei fatto mutui, ma misarei affidata alla Provvidenza e avreicomprato solo quando avessi avuto lapossibilità, restando in affitto per tuttoil tempo necessario, cosa che mi avreb-be permesso in qualunque momento dilasciare l’uno o l’altro appartamento dicorso Calatafimi, senza debiti e senzaconseguenze. Ed è stato proprio così, isoldi, impiegati per pagare l’affitto, mihanno dato il tempo di raccogliere in10 anni, la cifra necessaria per acqui-stare la prima parte di Casa Madre.La storia dell’acquisto di Casa Madrecomincia da un fatto molto semplice,quasi casuale: padre Aurelio Di Ganci,un cappuccino, che da qualche tempoveniva a celebrare Messa in comunità,mi ha chiesto un giorno se un suo amico,un certo dottor Florindo Mazzucco, po-teva venire a pregare nella nostra Cap-pella prima di subire un importante in-tervento chirurgico. Più tardi lo stessodottor Mazzucco racconterà, con profon-da commozione, l’esperienza fatta en-trando nell’Oratorio di Casa Madre: asuo dire, ha percepito un clima sopran-

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naturale e si è sentito sostenuto dalla pre-ghiera della comunità tanto da sentire ilbisogno, dopo l’intervento chirurgico, ditornare a trovarmi per raccontarmi la suaesperienza, dicendomi anche di aver sen-tito quasi un invito dall’Alto a mettersi adisposizione del nostro giovane Istitutoper aiutarci a trovare Casa Madre.Non conoscevo il dottor Mazzucco, nonsapevo nulla di lui, né dei molteplici esignificativi ruoli da lui svolti nel cam-po sociale, politico e amministrativo;davanti alle sue domande e a quelle del-lo stesso padre Aurelio, che un giornomi hanno chiesto come vedevo e desi-deravo Casa Madre, visto che, secondoloro, i Fondatori hanno spesso delle in-tuizioni in proposito, mi sono alquantoschermita limitandomi solo a opporreun netto rifiuto al dottor Mazzucco chemi domandava se per caso fossi interes-sata ad avere una casa confiscata, qua-lora me ne avesse offerto l’opportunità;non capivo la sua insistenza e il suo in-teresse nel farmi tante proposte ed evi-tavo per questo di incontrarlo e di farmiraggiungere per telefono, finché ungiorno nella meditazione del mattino,ho percepito che la Casa dove abitavonon era la Casa Madre definitiva dell’I-stituto: per qualche tempo infatti avevoaccarezzato l’idea di poter, prima o poi,chiedere ai proprietari di poter acquista-re il palazzo in cui stavamo in affitto;quella mattina, stando in preghiera, hopercepito invece che dovevo mettermialla ricerca di Casa Madre e che la per-sona che m’avrebbe potuto aiutare eraproprio il dottor Mazzucco. Uscendodalla mia camera ricordo che mi sonoimbattuta in sr. Antonella Sanfilippo cheveniva a dirmi di una telefonata propriodel dottor Mazzucco, al quale avevadetto che ero occupata conoscendo lamia ritrosia a farmi raggiungere, grandeè stata perciò la sua sorpresa nel sentirsidire: “Richiamalo subito perché devoparlargli”. Rapida e immediata la telefo-nata che ne è seguita; “Madre ho biso-gno di incontrarla!”. Ed io, di rimando:“Venga subito!”. Dopo meno di mez-z’ora è arrivato nel mio studio.Il dottor Mazzucco entrando ha esor-dito dicendo: “Ho trovato Casa Ma-dre”. Era, effettivamente, la Casa Ma-dre che dopo qualche mese avremmoacquistato. Si trattava di un corpo bas-so di 725 mq e oltre mq 660 di perti-nenza esclusiva, messo all’asta, situatonel quartiere Uditore di Palermo, giàsede dell’Assicurazione “San Marino”in liquidazione coatta: era messo all’a-sta per euro 765.180,00.

Mi sono così ritrovata immessa daldottor Mazzucco negli ambienti della“Palermo bene” piena di professionistie di gente variamente impegnata, tuttiparticolarmente colpiti e attirati dallastoria della fondazione e dalla testimo-nianza della giovane Famiglia religiosaancora in casa d’affitto; fra questi unavvocato, particolarmente apprezzatonella città, si è subito dichiarato prontoa mettere la sua competenza a serviziodella realizzazione del sogno di CasaMadre; grazie a lui e ai suoi consiglimi sono ritrovata a presentare l’offertaper la vendita all’incanto in tribunalesolo qualche minuto prima dello scade-re del tempo fissato per la presentazio-ne, lui stesso mi ha accompagnata al-l’AS.P.E.P. Notai (Associazione notari-le Procedure Esecutive - Palermo).Non dimenticherò mai lo sguardo sor-preso e quasi disorientato del Com-missario liquidatore dell’Assicurazio-ne e Riassicurazione “San MarinoSpa” quando mi sono presentata da-vanti al notaio, alla vendita all’incan-to, come unica offerente di un’asta cherischiava di andare deserta.Il corpo basso di via Beato Angelico,51, messo in vendita all’incanto è ri-masto chiuso per 16 anni, era già in li-quidazione coatta amministrativaquando l’Istituto è nato, ma allora noinon avremmo avuto i soldi per com-prarlo, potremmo dire che ci ha aspet-tato. Dentro la casa abbiamo trovatodei calendari con la data dell’8 agostoaccerchiata: si trattava della data in cuil’Assicurazione era stata chiusa e mol-ti dipendenti avevano perso il posto dilavoro; nella stessa data, l’8 agosto, èavvenuto il mio primo incontro colCardinale Pappalardo a Palermo: feli-ce quanto simpatica coincidenza!Un fatto singolare legato all’acquistodella casa è l’interesse mostrato dai Te-stimoni di Geova di comprare il corpobasso di via Beato Angelico, al punto ta-le che fino a qualche istante prima del-l’asta uno dei capi dei Testimoni di Geo-va ha tentato, ignaro di tutto, di raggiun-gere il dottor Mazzucco per essere aiuta-to da lui a trovare la strada per acquista-re l’edificio; è stata la gente del luogo,desiderosissima di avere le suore sul po-sto, a scoraggiare, a nostra insaputa, convarie strategie i Testimoni di Geova perfarli desistere dal loro proposito.Non essendoci altri acquirenti all’astami è stato aggiudicato il bene al prezzodi partenza, è cominciato così un perio-do di diversi mesi per gli adempimentidi carattere amministrativo e fiscale.

Non è mancato un momento di su-spanse quando un bonifico inviatodallo IOR a Palermo tramite bancanon è arrivato in tempo e siamo statecostrette ad andare a ritirare diretta-mente a Roma, allo IOR € 74.000,00in liquidi, in un viaggio lampo per evi-tare che la quota d’anticipo non pagatain tempo mandasse in fumo l’affare.Il quartiere Uditore, dove sorge il corpobasso, è noto a Palermo per le sue ten-sioni e per molteplici vicende spessotristi e dolorose. Ignara della sua storia,non conoscendo né le persone, né le si-tuazioni, ho intavolato rapporti di sin-cera amicizia con tutti, vedendo in cia-scun prossimo Gesù, senza operare di-scriminazione alcuna, cosa che mi hapermesso subito di essere accolta e aiu-tata da tutti, scoprendo i germi evange-lici e le tensioni di bene presenti ancheladdove la cronaca nera di ogni giornoci avrebbe portate a pensarli assenti.Una volta comprato il corpo basso divia Beato Angelico è cominciata l’operadi ristrutturazione, avvenuta in pochissi-mi mesi con i soldi che ci erano rimastia disposizione. È stata opera di due dit-te, una del posto e una di fuori Palermo,che sotto la mia guida hanno accettatodi collaborare alla realizzazione dellostesso progetto; così ristrutturato, il cor-po basso, data anche la sua ubicazione,ha raddoppiato il suo valore.I lavori di ristrutturazione hanno visto re-stituita a nuovo splendore la casa di viaBeato Angelico, trasformata da ufficio inconvento con all’intorno un giardino esul tetto una splendida statua della Ma-donna illuminata, quale luce nella nottedel mondo e segno di speranza e di ritro-vata gioia per tutti i vicini, che per anniavevano visto quella casa chiusa ed era-no stati testimoni di avvenimenti incre-sciosi, snodatisi uno dopo l’altro fino allachiusura dell’Assicurazione stessa e allaperdita di lavoro di numerose famiglie. Ilnostro arrivo è stato perciò salutato congioia dagli innumerevoli creditori della“San Marino” e da molte persone varia-mente interessate alle vicende della casa,che si sono rallegrate nel vedere, al postodell’antica insegna della “San Marino”,quella delle Suore del Bell’Amore. An-ch’io sono stata particolarmente contentanel vedere che i soldi raccolti, non senzasacrificio, per comprare Casa Madre era-no serviti per pagare tanti creditori, rima-sti senza lavoro in seguito alla liquida-zione coatta; così tutto è circolato per ilbene di tutti e il piano di Dio anche dalpunto di vista dell’aspetto economico èservito a incrementare la comunione.

Riflessione

3NOTIZIARIO CNEC N. 6/2009

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4 NOTIZIARIO CNEC N. 6/2009

3 Riflessione

OMELIA DEL 7 MAGGIO 2009

S.E. Mons. Mariano CrociataSegretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana

Carissimi,devo innanzi tutto dire la mia grati-tudine per l’occasione che mi è stataofferta con questo invito, di condivi-dere un momento del vostro conve-gno, e un momento così importantecome l’Eucarestia.Esprimo con questa mia partecipa-zione il riconoscimento, l’apprezza-mento della Chiesa, e non solo dellevostre congregazioni e istituti reli-giosi, per il servizio che voi svolge-te; un servizio delicato, importante,anche se non sempre facile da capi-re, da apprezzare, da accompagnaree facilmente esposto a tentazioni perun verso e a critiche dall’altro. È unservizio prezioso e necessario per lavita concreta, per la vita ecclesiale ereligiosa.Il nostro celebrare ci dà occasione diricollocarci sempre, tutti quanti, nel-l’orizzonte più proprio della vita cre-dente, che è quello della relazionecon Dio, nel nostro cammino versoDio, nel nostro stare alla presenza diDio. In questo senso mi pare che leletture di questo giorno liturgico delTempo Pasquale, ci suggeriscanoun’idea semplice e fondamentale: èl’idea che oltre la superficie dell’esi-stenza da cui siamo spesso assorbitie, si potrebbe dire, in modo partico-lare in un servizio come il vostro, ol-tre la superficie c’è una profonditàche non bisognerebbe mai perdere divista, perché la nostra vita si condu-ca davvero come risposta ad unachiamata, come cammino condottoda Dio verso Dio nella comunità ec-clesiale.C’è innanzi tutto, alla luce dellaprima lettura, una profondità chedirei di tipo storico. Viviamo a vol-te superficialmente, con la coscien-za che tutto cominci da noi e chetutto debba finire con noi, che tutto

dipenda da noi. Invece noi siamodentro un cammino condotto daDio che ha al suo centro quel Cri-sto che non è una divinità remota,ma una presenza storica a cui rife-rirci, a cui collegarci, in cui inserir-ci perché è una presenza storica vi-va non del passato. Non bisognaperdere mai la coscienza e il sensodi questa profondità storica che di-ce il valore, ma anche le dimensio-ni circoscritte, delimitate, di ciòche siamo e di ciò che facciamo.Tutto il valore di ciò che siamo e diciò che facciamo dipende da questanostra consapevole, credente collo-cazione in una storia guidata daDio, con un inserimento consape-vole e cordiale dentro questa storiaper rispondere al dono della chia-mata di Dio. Solo in questo modo isacrifici prendono valore, il benecompiuto trova valorizzazione, ledifficoltà e le debolezze trovanocompensazione. Senza questa pro-fondità, questo inserimento, siamocome smarriti, piccole cose che incaduta libera si perdono in un vuo-to senza fine.Il Vangelo ci dice un altro senso,un’altra dimensione di questa pro-fondità: è la dimensione della rela-zione personale con Dio, ma media-ta da Gesù Cristo, dalla relazionecon lui. Ciò che dà valore, consi-stenza alla nostra vita è il nostrorapporto con Dio attraverso la rela-zione personale con Cristo Gesù. Èuna relazione che ci giunge attraver-so tutta una serie di mediazioni:‘Chi accoglie me non accoglie me,ma Colui che mi ha mandato’, ‘Chiaccoglie coloro che ho mandato,non accoglie solo loro, accoglie mee accoglie il Padre’. La profonditàdella nostra vita è questa relazionecon Dio attraverso tutte le relazioni

che mediano la nostra unione conCristo e in Cristo con Dio. Senzaquesta relazione, questa comunione,siamo isole, siamo monadi, siamoesseri che sono minacciati dalla di-spersione, dallo smarrimento. E,ahimè, come è davvero facile questatentazione! Presi come siamo dalletante occupazioni, dai tanti impegniseri, assillanti, gravosi, rischiamo diperdere il senso di questa profonditàdi relazione che nutre e dà consi-stenza alle nostre persone, alla no-stra vita.Questo può avvenire anche dentrocomunità religiose, non soltantonella vita di tutti. Il servizio eccle-siale del ministero è legato ad unarete di comunità, di relazione; senzaquesta opportunità ad un certo pun-to si perde il senso di ciò che fac-ciamo, del perché lo facciamo, delperché ci siamo, in un certo posto;perdiamo il senso della chiamata al-la quale rispondere in quel servizioin cui siamo stati collocati. Adessole relazioni della comunità, dell’i-stituto, di coloro che incontriamo,vanno ricondotte alla relazione quo-tidiana orante, contemplante, aman-te con Cristo e con Dio, per risco-prire ogni giorno la profondità dellanostra vita in questa relazione, inquesta rete di relazioni, in questamediazione delle relazioni, che ciconduce a colui che ci fa esistere edà sostanza, motivazione, carica al-la nostra vita; che ci fa andare avan-ti, ci dà il senso di un compimentoche possiamo percepire anticipata-mente qui e incontrare definitiva-mente al termine del nostro cammi-no. Lo chiediamo al Signore, ce loauguriamo a vicenda e ce lo ripetia-mo gli uni per gli altri in questa Eu-carestia e sempre nella nostra pre-ghiera e nel nostro servizio. Amen

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5NOTIZIARIO CNEC N. 6/2009

4 Giurisprudenza

NON SI SFUGGE ALLA RESPONSABILITÀSOSTANZIALE CON LA CREAZIONE

DI ENTI GIURIDICI INTERMEDI(Testo integrale registrato dell’intervento)

Avv. Gerardo Picichè

La conversazione ha un tema un po’strano come potete vedere dal titolo del-l’argomento a me affidato. Il tema si in-quadra nella scia di quanto abbiamo af-frontato ieri; il concetto di responsabili-tà, il concetto di diritto personale, il rap-porto tra utilità sociale ed opera di utili-tà individuale. È stato citato uno deigiuristi teorici del rapporto libertà per-sonale–norma giuridica, è stato chiesto:fino a quale punto è lecito obbedire aduna norma che si ritiene ingiusta? Finoa qual punto è fatto obbligo di applica-zione di una norma che alla distanza po-trà avere effetti sostanzialmente negati-vi? Per portare la tematica nel nostroambito, occorre chiedersi: quando, perun Istituto religioso, un’iniziativa intesaa realizzare probabili economie o a cau-telarci da noie legali ci libera, in ultimaanalisi, da responsabilità giuridiche o dapesi economici? Fino a qual punto, suquali esperienze concrete un simile ra-gionamento è da ritenere fondato e tor-na comodo all’Istituto?Si pone, in simili casi, per un ente ec-clesiastico un problema di impegnopersonale, economico e lavorativo, edi etica comunitaria, che si pongonoprima di badare alla cura del proprio“particulare”, come diceva il Guicciar-dini ?Non è un caso che problematiche dianaloga natura, ma per fatti ben piùgravi e dalla portata ben più grande,siano sorte soprattutto nel secolo scor-so. Imperava la dittatura comunista inRussia, il nazismo in Germania, il fa-scismo in Italia, il franchismo in Spa-gna, e venti di guerra soffiavano inogni parte d’Europa, conati di totalita-rismi in cui la libertà del singolo veni-va sacrificata ad un ordinamento giuri-dico totalitario e oppressivo della co-scienza del singolo. Ecco il minimocomune denominatore del nostro te-

ma: difendo il mio esclusivo interesseoppure mi schiero a difesa di un benecomune?In quel tempo il mondo cattolico, nellastragrande maggioranza, si chiese rife-rendosi a fatti urgenti, nonostante ilpatto non scritto di neutralità verso lapotenza occupante (Germania e peruna parte d’Italia il fascismo di Salò)dopo l’8 settembre 1943, se fosse giu-sto oppure no salvare la vita ai perse-guitati politici, agli ebrei e ad altri ri-schiando di persona, oppure se badareai fatti propri. Di fronte alla domandasorgevano laceranti problemi di co-scienza cristiana verso la difesa dellavita e della libertà del singolo. Temigrandi sempre, ma allora impingevanosulla vita e sulla morte della persona. Nel Laterano era nascosto il primo nu-cleo del Fronte di liberazione nazionaleitaliano, c’erano cattolici, atei, comuni-sti, membri del Partito d’azione (vediFerruccio Parri) ed altri. La Chiesa fumadre di tutti. Per rispetto al patto dineutralità, i componenti del Fronte nonsi riunivano nel Laterano. Attraverso uncunicolo che portava fuori dal Laterano,andavano nella casa della mamma di unmonsignore romano, che abitava neipressi. Qualcuno, fondatamente secon-do la nostra modesta opinione, ha osser-vato che in realtà all’esterno del Latera-no la cosa non era del tutto ignota, maera ignorata. La coscienza cattolica hafrenato le delazioni e le soffiate. Lostratagemma ha permesso la soluzionedi un problema di coscienza morale cheper il cristiano fa agio su tutto. Prima idiritti naturali dell’uomo, prima la federeligiosa affermata come espressione diliberta inalienabile. Poi tutto il resto. Attraverso la maturazione collettiva delconcetto di responsabilità morale è cre-sciuta nella società politica una maggio-re consapevolezza della solidarietà so-

ciale come servizio verso i meno fortu-nati. Richiamo la Rerum Novarum. Sor-sero enti di assistenza di netta ispirazio-ne cattolica quali la POA (PontificiaOpera di Assistenza) l’Onarmo, ed altrienti più piccoli e una miriade di soggetticaritativi locali. E lo stesso Stato italianoistituì o sviluppò enti di assistenza socia-le quali l’ONOG (Opera Nazionale Or-fani di Guerra), l’Opera Nazionale Ma-ternità e Infanzia (per l’infanzia abban-donata) che era sorta del 1937, l’ OperaNazionale Invalidi di Guerra (ONIG),l’Ente Nazionale Assistenza Orfani La-voratori. L’intervento sociale fu avverti-to come strumento di giustizia sociale edivenne quasi monopolio del poterepubblico, sulla scia delle antiche iniziati-ve socio sanitarie del mondo cattolico (ad esempio l’ospedale Fatebenefratelli).Ma contemporaneamente è venuta amaturazione la consapevolezza che ilbene comune non è compito soltantodello Stato. Può essere e deve essereanche compito del privato. Ecco ilfrutto: la solidarietà cristiana diventaprincipio di diritto comune.La solidarietà gestita secondo le regoledello Stato è assoggettata al diritto co-mune in ogni caso. Nella realtà religio-sa, sia l’istituto religioso, dotato di unproprio statuto, sia la parrocchia, privadi un proprio statuto e normata dal di-ritto canonico o dal concordato, sonoentrambi, pur essendo enti ecclesiastici,vincolati all’osservanza delle norme didiritto canonico e di diritto civile e, at-tenzione, alla conoscenza e cura delleleggi dell’economia gestionale. Questofatto comporta che esiste, unita a quelladi diritto canonico, sempre una respon-sabilità civile, amministrativa e penale,derivante all’ente ecclesiastico dalleleggi dello Stato, e che non può esserené diminuita, né evitata, né schivata, néelusa, né sfuggita in alcun modo.

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Un esempio in materia di lavoro. Unasentenza della Cassazione del 6 marzo2008 n. 6064 ha esaminato il caso diun medico che ha citato in giudizio unospedale appartenente ad un ente ec-clesiastico. Il medico pretendeva laqualifica superiore avendo, a suo dire,svolto mansioni superiori (mansioni diprimario). Il ricorso del medico è statorespinto, però un principio di diritto èstato riconfermato e vincola tutti glienti ecclesiastici. Il principio di dirittosi concretizza in un principio di re-sponsabilità soggettiva secondo le leg-gi comuni. Specifica la sentenza che“Le norme dei principi di tutela ope-ranti per il rapporto di lavoro subordi-nato di diritto privato, non trovano al-cun limite alla loro applicazione nelladisciplina del rapporto del personaledegli enti ecclesiastici civilmente rico-nosciuti, esercitanti in questo casol’attività ospedaliera e classificati aifini della loro inserzione nel serviziosanitario pubblico.” A noi serve sapere che, indipendente-mente dalla veste giuridica o dai moti-vi ispiratori dell’atto di fondazionedell’Ente, si tratti di ente ecclesiasticoesercente attività diretta, si tratti diuna clinica privata di proprietà di unente ecclesiastico, si tratti di casa diaccoglienza o casa per ferie di proprie-tà di un ente religioso, o di altro sog-getto giuridico esercente attività socio-economica, a tutti questi enti si appli-ca lo stesso principio di diritto civile ecommerciale in ordine alla responsabi-lità giuridica. Il problema particolarerimane identico, nella sostanza, quan-do entriamo in attività che hanno rile-vanza economica attraverso altri sog-getti autonomi e civilmente indipen-denti. In quel caso abbiamo da evitareche le vicende economiche possanocoinvolgere il nostro ente, ossia che laclinica o la casa di riposo o la scuolamaterna in passivo di bilancio brucinole risorse della Congregazione. Questaè la ragione per cui si ricorre spessoalla creazione di soggetti intermedi,cioè di persone giuridiche riconosciu-te, sulle quali scaricare in realtà il pesodelle attività commerciali riguardantila Congregazione religiosa. In tal mo-do viene ritenuto che, avendo scarica-to la parte commerciale su quegli entiintermedi, gli Istituti siano completa-mente protetti e salvaguardati da ogni

danno, sempre e comunque. Questonon è del tutto vero, in ultima analisi ealla resa dei conti, né sotto il profiloeconomico, né con riguardo alla re-sponsabilità civile o amministrativa openale. La cautela cercata non è, nellasostanza ultima delle cose, vera néconveniente sin da ora, e con il nuovoindirizzo del diritto societario e dellaresponsabilità amministrativa diventasempre meno vera. L’ente intermedioapparentemente si accolla le passività.Formalmente i suoi debiti non sonoiscritti nel bilancio dell’Istituto, manella sostanza li trasferisce nei pensie-ri e nei problemi presenti e pressantidella Congregazione che lo ha istitui-to. A pagare è sempre la Congregazio-ne, con il proprio supporto finanziariodato all’ente intermedio che naviga inbrutte acque finanziarie. L’ente inter-medio ha un costo di gestione e di fun-zionamento perenne, diventa se nonproduce utili un’invenzione finanzia-ria passiva anche quando l’ente inter-medio è con bilancio in pareggio, per-ché la sua costituzione e il manteni-mento sono costati risorse finanziariealla Congregazione fondatrice, chenon ne avrà un ritorno economico di-retto e personale.Per essere in linea con l’indirizzo dicomportamento che il CNEC sta dandoda alcuni anni, ho ascoltato più volte larelazione del Dott. Perrone, dello scor-so anno, sulle imprese sociali. Quellabella relazione dimostrava che l’impre-sa sociale, caratterizzata da determinativincoli, non è di alcuna utilità agli entiecclesiastici. Io mi trovo d’accordocon lui. Le attività economiche deglienti intermedi sono previste dall’art.2195 del codice civile. C’è poi la vastacategoria delle attività entificate noneconomiche, soprattutto a fini fiscali. Ècomprensibile che si desideri essere li-beri, e quindi si ricorra ad enti interme-di per essere indenni da responsabilità.Ma qui ricordo che non ebbe pauradelle responsabilità la comunità catto-lica nel tutelare gli ebrei e i perseguita-ti. Solo fu prudente e saggia.Si conosceva bene il rischio, che nonera solo economico; ma lo si è corsocon tutte le cautele possibili. Questo esempio è da seguire di frontealle responsabilità. Il rischio economi-co deve essere conosciuto e valutatocon intelligenza, con assoluta pruden-

za, ragionando con freddezza, aiutatida amici ed esperti veri. Il codice civi-le in genere non dà definizioni astrat-te, per esempio non definisce la pro-prietà (art. 832 c.c.), ma vi dice chi è ilproprietario. In filosofia del diritto nonc’è un concetto filosofico definito didiritto. Cos’è quindi il diritto? Qualcu-no ha detto: si ha diritto quando fini-sce il mio potere di fare qualcosa e co-mincia il tuo. Ma questa non è una de-finizione, non dice che cos’è la sostan-za ontologica del diritto. Analogo li-mite si pone in tema di costituzione diun soggetto intermedio, cioè estraneoall’istituto ma non estraneo alle finali-tà dell’istituto. Un soggetto che agiscacollateralmente all’istituto perseguen-done le finalità, ma senza averne le ca-ratteristiche e la natura.Vediamo, con l’articolo 2195 codicecivile, se un ospedale, una casa di assi-stenza per anziani, una scuola sonoproduttori di un servizio oppure no.Che ne pensate? Risposta è si. Siamoquindi in piena attività economica.Non tenete conto tanto delle norme fi-scali, perchè variano e hanno una logi-ca diversa. In questo momento ci servefocalizzare il concetto di diritto civiledella struttura intermedia, avente o nonpersonalità giuridica. Le leggi che fan-no riferimento alle attività commercialisi applicano, di regola, a tutte le impre-se che le esercitano, se non è previstodiversamente in modo esplicito.Se io istituto creo una fondazione, sog-getto giuridico terzo a me estraneo, de-vo dare alla fondazione un fondo eco-nomico. La fondazione e il suo patrimo-nio non appartengono a me. Sono untutt’uno autonomo e indipendente, eco-nomicamente e giuridicamente. Proprioin materia di fondazione, si pone (soloin dottrina) il problema se, prevalendol’aspetto pubblico delle attività, l’autori-tà governativa (regione o ministero) nonpossa attribuire i beni della fondazionein liquidazione invece di come è stabili-to nello statuto, ad altro ente avente fi-nalità similari, per la prevalenza data al-l’interesse collettivo insito nell’istitu-zione, rispetto all’interesse privato delfondatore di riavere il patrimonio unavolta cessata la liquidazione.Si pone in dottrina questa questionecirca le fondazioni; mentre, in dirittosocietario, i soci non sono più total-mente estranei ed indenni, anche nelle

Giurisprudenza

6 NOTIZIARIO CNEC N. 6/2009

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società di capitale, rispetto alle vicen-de del patrimonio sociale.Quando ero studente, il professore didiritto commerciale diceva: “Se fateuna società a responsabilità limitata ofate una società per azioni, cioè unasocietà di capitale (così dette perché inesse ciò che vale, ciò che conta e viveè il capitale), si prescinde dalla rile-vanza del lavoro e dagli amministrato-ri, e prevale questo ‘mostro’ che è ilcapitale che si riproduce, va avanti,cammina, si organizza, si aggrega e sidisgrega secondo proprie regole.” Adesso nelle società a responsabilitàlimitata il socio unico, che abbia con-tribuito alla gestione di una società dicapitale, è responsabile della cattivagestione, a vario titolo . E se non hacomunicato la variazione nella compo-sizione societaria, e la sua uscita dallasocietà, egli è responsabile per i debiticontratti da altri, avendo i creditori fi-dato sul fatto che l’ente societario ave-va socio unico quella determinata per-sona . Nel nostro caso, socio unico è laCongregazione religiosa. La grande dicotomia tra enti commer-ciali, associazioni riconosciute e nonriconosciute, fondazioni, vale, esiste,ma i confini di separazione sono di-ventati, ai soli fini della responsabili-tà personale, più labili.Il vostro ente intermedio può impove-rirvi senza aver raggiunto alcuno sco-po (a parte lo scopo involontario di ar-ricchire gli amministratori dei variistituti, delle varie cliniche, delle varicase di riabilitazione). Se volete isti-tuire, per esempio, una società com-merciale, una società a responsabilitàlimitata, fatelo! Ed io vi suggerisco lesocietà commerciali per le attività eco-nomiche. Ma sia chiaro che gli ammi-nistratori devono essere loro a gestire,perché se l’Istituto religioso entra nel-la gestione con controlli effettivi ri-schia di essere responsabile col patri-monio dell’ente ecclesiastico. Sta avvenendo nelle società (soggettiquindi impersonali) quello che avvie-ne nel comunissimo contratto d’opera.Un esempio concreto. Voi chiamate unfalegname e gli chiedete di mettere aposto tutte le finestre della casa. Unavolta iniziato il lavoro cominciate adirgli di fare una finestra in un altromodo, di invertire gli infissi di due fi-nestre perché stanno meglio. Nello

scambio degli infissi una stecca di le-gno si rompe e cade in testa a qualcu-no che si fa male. La responsabilità inquesto caso è del falegname che avevaun contratto d’opera o di chi gli hadetto di fare delle cose che non eranoda lui previste e volute? La responsa-bilità solidale per la stazione appaltan-te, cioè per voi, esiste o non esiste?Altro esempio. Se l’impresa non pagai contributi dei suoi dipendenti chestanno lavorando nella vostra casa, an-che voi siete responsabili! Fino a 20anni fa questo non esisteva.L’ art. 2456, secondo comma, cod.

civ. dispone che “dopo la cancellazio-ne della società i creditori sociali nonsoddisfatti possono far valere i lorocrediti nei confronti dei soci, fino allaconcorrenza delle somme da questi ri-scosse in base al bilancio finale di li-quidazione, e nei confronti dei liquida-tori, se il mancato pagamento è dipesoda colpa di questi”.Secondo la giurisprudenza della Corte,nella norma anzidetta va ravvisata - incoerenza con il principio secondo cuila cancellazione della società dal regi-stro delle imprese non ne determinal’estinzione se e fino a quando per-mangano debiti sociali - una modifica-zione del rapporto obbligatorio dal la-to passivo, per la quale all’obbligazio-ne della società si aggiunge, pro parte,quella dei singoli soci (oltre che dei li-quidatori colpevoli): si tratta, cioè, diuna ulteriore garanzia - non incompa-tibile con la permanenza in vita dellasocietà - che il legislatore ha inteso ac-cordare ai creditori insoddisfatti, inbase alla quale è data ai medesimi lafacoltà di scelta fra l’agire verso la so-cietà, non ancora estinta, e l’agire ver-so i soci (Cass., nn. 3879 del 1975,5489 del 1978, 4132 del 1979, 7139del 1987; cfr., anche, più di recente,Cass. nn. 11021 del 1999 e 12078 del2003). Vige adesso un principio fondamenta-le previsto nell’articolo 41 della Costi-tuzione, ricordato ieri dal Dr. Petti eda Suor Annunziata Remossi, cioè: lafunzione sociale della proprietà priva-ta. Non si può più ragionare dicendo‘il bene è mio e ne faccio ciò che vo-glio’. Nel momento in cui il tuo beneentra in un circuito di produttivitàquesto ragionamento non vale più,perché si ha il dovere di tutelare tutti

coloro che da quel circuito sono inte-ressati.Le scelte quindi, se fare un’associazionedi volontariato, un circolo, una coopera-tiva sociale (quelle previste dall’art.382, con i due commi a) e b) dell’art. 1,a seconda se abbiano interesse sociale ointeresse economico), utilizzare la L.328 per l’integrazione dei mezzi di assi-stenza degli istituti di assistenza, le scel-te, dicevo, sono utili, ma non vi esimonoin assoluto da responsabilità di vario ti-po, genere e natura, perché ogni normaprevede particolari riflessi sulle respon-sabilità individuali. Perfino nelle socie-tà di capitale, dove un tempo vigeval’autonomia patrimoniale assoluta e ge-nerale, per cui se falliva la società i mieisoldi già erano legittimamente al sicuroaltrove, adesso questo discorso non valepiù né per il soggetto fisico, né, a mag-gior ragione, per l’ente. Il soggetto intermedio non è vero che vitutela ovunque, comunque e sempre.Non è neppure vero che la norma statu-taria vi dà garanzie assolute. Avete l’e-sempio pratico in materia tributaria do-ve quel ‘senza fini di lucro’ non serveper l’Istituto che svolga attività com-merciale. L’ente senza fini di lucro ha lapropria attività commerciale gravata daimposta, come le società commerciali.Similmente si fa strada nel nostro or-dinamento la necessità di tutela dei di-ritti economici individuali – e tornia-mo al punto di partenza – per la lororilevanza sociale. In quanto inerenti adiritti fondamentali della persona, so-no ineliminabili da qualunque clausolapattizia tra privati. Non si è mai ‘legi-bus soluti’ nonostante i patti tra priva-ti, non si è svincolati dalla solidarietàpassiva. Senza parlare della L. 231sulla cosiddetta responsabilità ammi-nistrativa di cui vi è già stato detto ab-bastanza. Per detta legge viene punitoil vantaggio obiettivo del soggetto, chesi è agevolato dal reato compiuto daun terzo. L’Istituto non sapeva che ilterzo stava compiendo un reato, ma neha avuto un vantaggio. Quindi, pagaanche se non sapeva.In tutti i casi è la responsabilità perl’effettività dell’azione, compiuta an-che tramite l’ente intermedio, che tute-la il bene comune. Nella tutela del be-ne comune c’è implicita e totale la tu-tela del bene individuale dell’enteagente effettivo.

Giurisprudenza

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8 NOTIZIARIO CNEC N. 6/2009

5 Fisco

I NUOVI AMMORTAMENTI(Testo integrale registrato dell’intervento)

Dr. Adriano Moracci

Con la finanziaria 2008 abbiamo assisti-to ad una modifica sostanziale alla disci-plina degli ammortamenti.Sappiamo bene che gli ammortamentidei beni materiali e non materiali sonouna importante componente negativa delreddito. Ciò vuol dire che per tutti i beniiscritti tra le attività del conto patrimo-niale abbiamo la possibilità di effettuaredelle deducibilità in riferimento alla loroconsistenza ed alle percentuali previstedalle tabelle che sono state varate a suotempo dal Ministero delle Finanze conapposito decreto ministeriale.Sui beni materiali, come sugli immate-riali, ci sono state notevoli modifichenel tempo ed anche la finanziaria 2008si è pronunziata abrogando alcune situa-zioni, modificandone altre e soprattuttoha portato a delle conseguenze che nonsono più in linea con quelli che dovreb-bero essere gli assetti di bilancio. La disciplina degli ammortamenti è impor-tante perché costituisce una base della de-ducibilità dei costi riportati periodicamenteal conto economico. Queste nuove situa-zioni possono portare notevoli modificheche possono essere anche non coerenti coni principi nazionali e internazionali.Tanto è vero che nei principi nazionali einternazionali quando si parla di ammor-tamento dei beni si parla dell’ammorta-mento in relazione alla funzione che ilbene ha nella attività.Non è più allora un problema ancorato aschemi ben precisi, bensì a una possibileutilizzazione del bene nel tempo. Sisvincola quindi dall’aspetto strettamentefiscale e tabellare per andare verso unaspetto di opportunità vera e propria,tanto più che in una condizione semprepiù pressante, che è quella di adeguarela norma fiscale a quella del bilancio aifini anche di altre situazioni (come perl’Irap), in questo momento, con la modi-fica avvenuta con la finanziaria 2008, cisiamo ancora più allontanati.L’ammortamento previsto dall’articolo102 del Testo Unico, è stato riportato so-lo ed esclusivamente nei limiti dell’ali-quota ordinaria del primo e secondocomma ed è stato abolito il terzo commache dava la possibilità degli ammorta-menti anticipati.Oltre a questi ultimi, non viene assoluta-

mente acconsentito alcun ammortamen-to superiore al normale adeguamento almaggiore deperimento del bene.Non possono essere né superati, né rad-doppiati (si parla soprattutto di quelliche una volta erano gli ammortamentianticipati), né si parla degli ammorta-menti accelerati. A questo punto gli am-mortamenti sono solo ed esclusivamentenei limiti delle tabelle previste dal De-creto ministeriale.La norma ha voluto sicuramente impo-starsi nell’indirizzo che gli ammorta-menti siano sulla valenza tabellare, peròse un amministratore di una società, chenel bilancio fa assumere un valore piùbasso rispetto a quello tabellare, perchéviene ritenuto che la valutazione del-l’immobile e la sua deducibilità sia mol-to più lunga del valore tabellare, a que-sto punto la minore valenza civile vieneassunta anche sotto un profilo fiscale.Quindi: se l’ammortamento è minore lodevo assumere anche come valenza fi-scale, se invece è superiore non è possi-bile assumerlo.Tutto sommato la nuova finanziaria hariformulato gli ammortamenti in un mo-do che ritengo incoerente, asistematico eirrazionale, perché non tiene conto delleesigenze delle imprese. Se infatti l’am-mortamento dovesse essere impostatosulla base effettiva della sua deducibilitàl’imprenditore dovrebbe avere la possi-bilità di poter intervenire su di esso.Siamo in un momento di crisi economi-ca, sicuramente quindi non era il mo-mento di fare tali modifiche.L’auspicio quindi è una revisione delletabelle di ammortamento per consentireuna maggiore deducibilità, che, tra l’al-tro, comporta anche una maggiore possi-bilità di autofinanziamento, perché ilfatto di dover dedurre un maggior costoha in prospettiva proprio questo effetto.Ma non solo. Più il bene lo ammortizzo,più mi trovo nella condizione di avereun maggiore autofinanziamento, più so-no incentivato ad investire.Nel caso contrario invece sono invoglia-to più a conservare, a non muovermitroppo. D’altra parte il maggior peso chepotrebbe avere il costo mi consente dipoter risparmiare imposte e quindi dicomprare beni nuovi.

Oggi viene riformulato l’ammortamentosolo con i coefficienti tabellari che resta-no assolutamente non modificabili. Talicoefficienti risalgono ad un Decreto mi-nisteriale del 31 dicembre 1988. Pensateinvece dal 1988 ad oggi quanto le condi-zioni dei beni si sono modificate.Nel 1988 quando si parlava di un cespiteelettronico, si parlava di cespiti che ave-vano più o meno una componente quasidel tutto meccanica e quindi potevanoavere una lunga durata. Oggi, quandocompriamo un computer, ha una durataestremamente modesta e quindi non èpossibile pensare che si possano avere lestesse condizioni esistenti nel 1988.Lo stesso, si dice che i beni di alta tec-nologia sono penalizzati proprio per unaobsolescenza rapidissima e la loro dura-ta non può essere compatibile con la du-rata di macchine che nel 1988 avevanoun’impostazione diversa dall’attuale.Per la revisione degli aspetti del bilan-cio, fu incaricata una commissione mini-steriale, la Commissione Biasco, la qua-le aveva steso varie circostanze per la ri-formulazione del bilancio e, aveva stabi-lito che i coefficienti dovevano essere ri-visti. Sono passati 2 anni da quando laCommissione Biasco ha fatto il suo la-voro, ma allo stato attuale ancora non èstato possibile modificarli. Tanto più chela Commissione Biasco, a suo tempoaveva previsto nella riformulazione delbilancio che i principi civile e i principifiscali dovevano essere simmetrici, conla stessa impostazione, dovevo cioè ave-re un bilancio civile e uno fiscale esatta-mente uguali. L’impostazione del dop-pio binario doveva essere eliminata euno degli aspetti importanti era l’elimi-nazione delle deducibilità extracontabili.Per gli ammortamenti anticipati, nella si-tuazione precedente all’intervento dellaFinanziaria, era possibile la deducibilitàextracontabile, con l’intervento si vienemeno togliendo tale possibilità senza ef-fettuare la revisione dei coefficienti.È evidente che c’è una asimmetria inquesto discorso, perché si va ad interve-nire oggi in una materia che inveceavrebbe bisogno di un intervento contra-rio e si porta quindi un maggiore costoper le imprese, quando invece ci sarebbeveramente necessità del contrario.

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Abbiamo detto dell’incapacità degli at-tuali coefficienti a misurare l’effettivodeperimento dei beni, tanto più che lanorma civilistica, attuata con la revisio-ne del codice civile, stabilisce che la de-ducibilità dei beni è impostata sulla resi-dua possibilità di utilizzazione, che nonpuò essere uguale né per i beni né per leattività delle imprese, poichè ogni im-presa può avere diverse residue possibi-lità di utilizzazione. È chiaro che una ca-sa per ferie ha un deperimento molto piùrapido degli arredamenti rispetto ad altreattività e perché allora devo avere pergli arredamenti una deducibilità minimadi 8/10 anni, quando in realtà li devocambiare ogni 2/3 anni?La residua possibilità di utilizzazione al-lora, deve essere un elemento importan-te che deve costituire la base per inter-venire sulle deducibilità fiscali da partedell’imprenditore (o dell’ente con le sueattività). Unica eccezione rimane per ibeni inferiori a € 516,46 che sono dedu-cibili immediatamente.L’ammortamento dei beni non viene la-sciato alle vere condizioni perché l’am-mortamento accelerato, previsto per lenorme civilistiche, dovrebbe essereadottabile anche per le nostre attività. Sidice che è un correttivo contingente eanche strutturale, perché porta all’effet-tiva possibilità di dedurre quello che ef-fettivamente si deperisce.Se fosse ripristinato un ammortamentoaccelerato, non è però previsto, il rico-noscimento eliminerebbe gli effetti ne-gativi della Finanziaria, perché a questopunto avremo la possibilità di eseguirlo.È ovvio che se lo eseguo, e mi trovo adedurre di più del mio componente ne-gativo previsto per l’ammortamento, do-vrei avere anche l’onere di provare sequesta deduzione maggiore c’è o meno.Diciamo che dovrei dare un onere dellaprova della più alta e intensa utilizzazio-ne rispetto al normale settore.Si sottolinea spesso che il Decreto mini-steriale fa riferimento al settore. Anchequesta è una situazione anomala: perchénon si dice a chi fa riferimento ed a qua-le settore? È evidente che ci si riferisceal 1988, non certo ad oggi, perché i set-tori di oggi si sono sostanzialmente mo-dificati. La norma quindi doveva esserepiù esplicita e cambiare la propria impo-stazione.Nell’ammortamento accelerato la dimo-strazione e la valutazione di un maggiorutilizzo dei beni, è rimessa ai redattoridel bilancio, in questo caso gli economi,e il fatto che sia deducibile l’ammorta-mento accelerato, dovrebbe restare vali-do anche per la deducibilità fiscale.

Vediamo quali conseguenze dovrebbeavere il fisco su un ammortamento piùaccelerato rispetto all’ammortamentomeno accelerato. Nessuno! Perché il be-ne si esaurisce prima e in pratica verreb-be ad avere sì una più intensa deducibi-lità fiscale, ma non ci dimentichiamoche l’art. 102 dice che in caso di elimi-nazione dei beni non ancora completa-mente ammortizzati il costo residuo vamesso in deduzione. Se un bene lo esau-risco prima, quindi, va portato in dedu-zione. Se dura per esempio tre anni in-vece di sei, il terzo anno lo porto tutto indeduzione. Ma non era meglio portarloin deduzione in quote costanti inveceche tutto al terzo anno?Oltre tutto poi, i criteri di valutazioneprevisti dal codice civile non si modifi-cano. Teniamo infatti presente che quan-do vado a fare queste impostazioni di bi-lancio, devo tener conto della norma ci-vilistica.Quindi perché non fare l’ammortamentoaccelerato! Poi in fondo sono valutazio-ni che deve fare l’impresa, e che nonpossono essere riferite a situazioni pertutti eguali, perché le imprese sono di-verse e hanno delle condizioni in cuipossono e debbono essere applicati inmaniera diversa.Si dice che l’ammortamento accelerato èun maggior utilizzo e un correttivo strut-turale perché in realtà aderisce al criteriodi avvicinare il reddito civile a quello fi-scale; ma è quello che vogliamo!L’aspirazione del binario unico non ènostra, ma del fisco, facendo così peròlo divarica.Sembra una volontà di creare disordine,ma fissare un limite potrebbe porre an-che problemi di incostituzionalità, per-ché se l’art. 53 dice che la capacità con-tributiva fiscale deve essere in relazionealle possibilità effettive, quando vado afare una impostazione di questo generevado a creare una tassazione su una ca-pacità fittizia di produzione del reddito.L’ammortamento anticipato veniva previ-sto dalle norme prima della modifica per-ché era possibile farlo per i beni acquista-ti per i primi tre anni di ammortamento.Questo tipo di ammortamento prevedevail raddoppio dell’aliquota e quindi si ve-niva a dedurre il doppio dell’aliquota or-dinaria. Era in effetti un surrogato di unfinanziamento pubblico, perché in questomodo avevo una possibilità di una mag-giore deduzione fiscale, quindi avevo unvero e proprio autofinanziamento perchécreavo un minor reddito e quindi una mi-nore tassazione. Aveva anche una funzio-ne promozionale perché, se ammortizzopiù rapidamente riesco a comprare più

beni. Comunque tale circostanza nonaveva una connessione economica verama piuttosto la funzione pubblica di fi-nanziamento indiretto.Sicuramente l’ammortamento anticipa-to, rispetto a quello accelerato ha un’in-terferenza anomala nel bilancio, perchéil bilancio con le deducibilità che avreb-be un ammortamento anticipato verreb-be a porre seri problemi sulla connessio-ne tra bilancio civile e bilancio fiscale equesto creerebbe certe riserve e, in casodi attrazione al patrimonio, dovrebberoessere soggette ad imposta.Passiamo ad un altro argomento: il ca-none di leasing, compreso sempre nell’art. 102 comma 7.Anche per i leasing la finanziaria 2008ha fatto delle modifiche. È stata previstauna revisione della deducibilità dei ca-noni. Anche qui il problema è nato suglistudi di settore, in base ad una condizio-ne secondo cui i canoni dovevano esserericondotti agli stessi beni. Questi canoniperò avevano una forma un po’ diversaper cui precedentemente veniva tolleratoun po’ tutto, fino a che la tolleranza ulti-ma era che i leasing non potevano averedurata superiore al 50% del periodo am-mortizzabile.La situazione ora è cambiata. La duratadei canoni di leasing, salvo alcuni settoriè stata ulteriormente modificata.Per quanto riguarda i beni è stata stabi-lita su due terzi del periodo ammortiz-zabile. Lo stesso dicasi per i beni im-mobili, salvo che i due terzi siano infe-riori a 11, allora la durata minima sareb-be 11 anni e se viene superiore a 18, ladurata massima sarebbe 18 anni. Devo-no quindi rimanere nell’intervallo me-dio da 11 a 18.Per quanto riguarda le auto, la duratadei canoni leasing è ricondotta al pe-riodo ammortizzabile, all’aliquota or-dinaria. C’è una confusione impressio-nante!Ma il problema più grave è che da que-sta norma è nata una condizione per cuise ai fini della deducibilità dei canonileasing non viene rispettata la durata mi-nima imposta dal comma 7 dell’art. 102,il leasing non è più deducibile integral-mente. Questa è una sanzione spropor-zionata rispetto alla condizione che nepotrebbe venire, perché potrei tranquil-lamente, sotto un criterio civilistico ave-re stabilito una durata minima, e poi an-dare a rettificarlo nel bilancio. Invecenon posso farlo: o rispetto la durata mi-nima o non lo deduco. La condizione èsicuramente anomala e darà luogo a nu-merose interpretazioni e stimolerà ilcontenzioso.

Fisco

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LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

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12 NOTIZIARIO CNEC N. 6/2009

a cura delDr. Gianluigi Bertolli

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13NOTIZIARIO CNEC N. 6/2009

7 Fisco

LA NUOVA IRAP

Dr Renzo Gangai Alberton

Con la legge finanziaria 2008 (l.24/12/07 n. 244) si sono:1) completamente riscritte le norme

che determinano la base imponi-bile;

2) si è ridotta l’aliquota dal 4,25%al 3,9%

3) si è prevista una minima detra-zione dell’IRAP dall’IRES già indichiarazione 2009, con possibili-tà di richiedere il rimborso per glianni precedenti

La determinazione dell’IRAPnegli enti non commerciali In alcuna stampa specializzata sonostati avanzati dubbi sulle modalità dicalcolo dell’Irap per gli enti noncommerciali che svolgono attivitàcommerciale. Alcuni ritengono che per la determi-nazione dell’Irap per gli enti noncommerciali, naturalmente per laparte relativa all’attività commercia-le esercitata, valgono le stesse normepreviste per gli enti commerciali (so-cietà di capitali ed enti commercia-li), tuttavia da una attenta lettura de-gli art. 10, 2° comma, 3, 5 e 5-bisdella legge istitutiva del’Irap (DLgs446/97) sembra più corretto giunge-re alla conclusione che le modalitàdi determinazione della base imponi-bili Irap sono le stesse di quelle pre-viste per le persone fisiche (salvoopzione per quelli che hanno la con-tabilità ordinaria), di tale pareresembra essere anche l’Assonime nel-la sua circolare n. 26 del 2008.

Fatta questa doverosa precisazione,esaminiamo l’art. 5-bis del DLgs446/97 sulle modalità di determina-zione della base imponibile ai finidell’imposta Irap. L’art. 5-bis noncontiene alcun riferimento alla con-tabilità ordinaria o semplificata adot-tato dai contribuenti, e pertanto glienti non commerciali ricadono inquesto ambito applicativo indipen-

dentemente dal regime contabileadottato.

L’art. 5bis stabilisce che l’imponibi-le IRAP è dato dalla differenza tral’ammontare dei ricavi di cui al-l’art. 85, comma 1, lett. a, b), f) eg) del TUIR e, sempre dello stessoTUIR, l’ammontare della varia-zione delle rimanenze, l’ammonta-re dei costi delle materie prime,sussidiarie e di consumo, dellemerci, dei servizi, dell’ammorta-mento e dei canoni di locazioneanche finanziaria dei beni stru-mentali materiali ed immateriali. Icomponenti rilevanti si assumo se-condo le regole di qualificazione,imputazione temporale e classifi-cazione valevoli per la determina-zione del reddito di impresa ai finidell’imposta diretta.

Una prima considerazione leggendotale norma è la seguente: per i com-ponenti negativi ai fini IRAP valgo-no le stesse norme di detraibilità pre-viste per la determinazione dell’im-ponibile ai fini delle imposte dirette.

Componenti positivi1) RICAVI rilevanti ai fini del-

l’art. 5 bis:a) i corrispettivi derivanti dalla pre-

stazione di servizi e dalla cessio-ne a titolo oneroso di merci, dibeni di consumo ad esclusione diquelli strumentali all’attività

b) le indennità risarcitorie consegui-te anche in forma assicurativa,per la perdita ed il danneggia-mento dei beni la cui cessione ge-nera ricavi;

c) i contributi in danaro o il valorenormale di quelli in natura eroga-ti in base a contratto

d) i contributi erogati a norma dilegge, esclusi quelli correlati acosti indeducibili.

2) Plusvalenze e minusvalenzeSia le plusvalenze che le minusva-lenze non concorrono alla formazio-ne della base imponibile irap. Occorre tuttavia tener presente leplusvalenze relative agli anni pre-gressi e rinviate (come per la deter-minazione dell’imponibile ires)

3) La variazione delle rimanenzeChe porteranno all’aumento o dimi-nuzione della parte attiva a secondache le rimanenze finali sono maggio-ri o inferiori a quelle iniziali.

Componenti negativiTra i componenti negativi, cioè quel-li che vanno a ridurre la base impo-nibile, sono da considerare: 1) Costi per materie prime, sussi-

diarie, di consumo e merci2) costi per servizi 3) ammortamenti e canoni di loca-

zione anche finanziaria dei benistrumentali materiali ed imma-teriali.

Come già detto, i costi ed i ricavivanno determinati secondo le regolefiscali Come per il passato sono INDEDU-CIBILI, ai fini della determinazionedella base imponibile i seguenti co-sti:• Le spese per il personale dipen-

dente ed assimilato• I compensi per attività occasio-

nali• I costi per prestazioni di collabo-

razione coordinata e continuativa• I compensi per prestazioni di la-

voro assimilato a quello dipen-dente

• Gli utili spettanti agli associati inpartecipazione

• La quota di interesse dei canonidi locazione finanziaria, come dacontratto

• Le perdite su crediti • L’I.C.I.

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Come appare evidente da quanto so-pra, per gli enti non commerciali nonvi è una sostanziale differenza ri-spetto a quanto già fatto per gli anniprecedenti.

Opzione per l’applicazionedell’Art. 5Per gli enti non commerciali che siavvalgono della contabilità ordinaria(anche per scelta) per la rilevazionedei fatti di gestione relativi all’attivi-tà commercial esercitata, è possibileabbandonare il regime previsto dal-l’art. 5 bis ed optare per l’art. 5 deldecreto legislativo 446/97 per la de-terminazione della base imponibileIrap.

L’art. 5, applicabile alle società edenti commerciali (salvo quanto dettoin premessa) prevede la determina-zione dell’imponibile Irap quale dif-ferenza tra valori e costi della produ-zione di cui alle lettere A) e B) del-l’art. 24225 del c.c., con esclusionedelle voci di cui ai nn. 9), 10) lett. c)e d), 12) e 13) così come risultantidal conto economico dell’esercizio.

Tale opzione doveva essere effettua-ta entro il 2 marzo 2009 ed è irrevo-cata per tre periodi di imposta.A regime normale, l’opzione va ef-fettuata entro gg. 60 dalla chiusuradell’esercizio o dalla data di iniziodell’attività. L’opzione va compilatasu di uno specifico modulo e speditaper via telematica all’ufficio delleentrate.

Modalità di determinazionedell’imponibile Irap ai sensidell’Art. 5Per stabilire la convenienza o menodi optare per la determinazione del-l’imponible Irap secondo le modalitàdi cui all’art. 5 del DLgs 446/97, chesono proprie delle imprese commer-ciali, analizziamo come si determinala base imponile.Per effetto dell’art. 5 la base impo-

nibile è data dalla differenza tra ilvalore ed i costi della produzione dicui alle lett. A) e B) dell’art. 2425del C.C. così come risulta dal conto

economico dell’esercizio con laesclusione delle voci:• B9), spese per il personale • B10), lett.c) altre svalutazione

delle immobilizzazioni• B10), lett. d) svalutazione dei

crediti compresi nell’attivo circo-lante e delle disponibilità liquide

• B12) accantonamento per rischi • B13) altri accantonamenti

Sono altresì indeducibili: • I compensi per lavoro occasionale• I compensi per prestazioni di la-

voro assimilato a quello dipen-dente

• Gli utili spettanti agli associati inpartecipazione

• Gli interessi sui canoni di loca-zione desunti dal contratto e nonpiù dal piano di ammortamento)

• Le perdite su crediti• L’i.c.i. (si tratta di una novità)

La modifica più importante rispetto alpassato è che i valori sono i dati dibilancio senza cioè apportare alcunavariazione in aumento e/o diminuzio-ne agli stessi come avviene per la de-terminazione dell’imposta diretta.Non verranno prese in considerazio-ne le disposizioni volte a limitare ladeducibilità delle spese per auto vei-coli (art 164 tuir) o dei telefoni cel-lulari (art, 102 tuir), quelle relativealle limitazione della detrazione del-le spese di rappresentanza, la limita-zione della deduzione delle spese dimanutenzione e riparazione : tuttequeste limitazioni non verranno pre-se in considerazione al momentodella determinazione della base im-ponibile IRAP .Vediamo alcuni aspetti particolari:

ContributiAnche in questo caso i contributifanno parte dell’imponibile a menoche non siano esclusivi per particola-re previsione di legge e/o non sianocorrelati a costi indeducibili agli ef-fetti irap (spese per il personale)

Plusvalenze e minusvalenzea) da cessione di beni strumentali: le

stesse sono considerate se sono

iscritte tra i ricavi ordinari del va-lore della produzione mentre sesono iscritte tra quelli straordinari(Voce E del bilancio) non rilevanoagli effetti dell’Irap (fino al31/1/2007 le plus e minus valenzestraordinarie rientravano nei ricavia meno che non si trattasse diplusvalenze derivanti dalla cessio-ne di aziende o rami di aziende).

Ammortamenti Per quanto riguarda gli ammorta-menti si rilevano soltanto le quote diammortamento che appaiono nel bi-lancio: non si fa più riferimento aicoefficienti ministeriali ma soltantoai dati esposti nel bilancio.

Come si può notare esistono delledifferenze anche sostanziali tra lemodalità di cui all’art. 5 e quelle dicui all’art. 5bis, si tratta quindi di fa-re, caso per caso, dei conti specificiper stabilire se conviene adottare untipo o l’altro di determinazione dellabase imponibile.Ormai per quest’anno i tempi sonopassati, evidentemente le valutazioniriguarderanno l’anno 2009 e seguen-ti; occorre tener presente che l’op-zione una volta fatta vale per tre annie se non è modificata si rinnova ditre anni in tre anni.

Nuova aliquota dell’IRAPL’aliquota Irap per l’anno 2008 e se-guenti (salvo ulteriori modifiche) èstata ridotta al 3,9% (prima era al4,25%). Come ben sapete, le Regio-ni hanno la possibilità di variare l’a-liquota fino ad un massimo di unpunto percentuale.

Per effetto della modifica dell’ali-quota sono state riviste le detrazionicome segue: • Deduzione forfetaria passa da eu-

ro 5.000,00 ad auro 4.600,00• Deduzione per dipendente passa

da euro 2.000,00 ad euro 1.850,00

Modalità di presentazionedella dichiarazioneA partire dall’anno 2008, la dichiara-zione deve essere presentata diretta-

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14 NOTIZIARIO CNEC N. 6/2009

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mente alla Regione o alla ProvinciaAutonoma dove il soggetto passivoha il domicilio fiscale. Il modello disponibile nel sito del-l’Agenzia delle Entrate deve esserepresentato per via telematica alle me-desime scadenze per le altre dichiara-zioni e l’invio alle regioni deve avve-nire tramite l’agenzia delle entrate.

IRAPParziale deducibilità dal redditoimponibile ai fini IRESA completamento delle nuove moda-lità di determinazione dell’IRAP ri-mangono da analizzare due aspettimolto importanti e precisamente: 1) la deduzione dell’Irap (sia pure

parziale) dall’imponibile IRES(art. 6 DL 29/11/08)

2) il rimborso parziale dell’Irap pa-gata negli anni precedenti il 2008e non chiesta a rimborso.

Sotto il profilo soggettivo la parzialededuzione netta spetta a condizioneche il soggetto svolga attività rile-vante ai fini dell’imposta sui redditi(reddito di impresa) e che tra i costicompaiano costi relativi al personaledipendente (e/o assimilato) e/o costirelativi ad interessi passivi.La normativa presenta ancora delle

difficoltà interpretative sia per quan-to riguarda il 2008 (a regime) sia perquanto attiene agli anni pregressi.

Alcuni importanti chiarimenti sonogiunti dall’Agenzia delle Entrate edin particolare quello relativo allapresenza degli interessi passivi e/odei costi del personale come condi-zione per poter fruire della detrazio-ne: l’Agenzia ha precisato che talielementi devono essere necessaria-mente presenti e non influiscono mi-nimamente sulla determinazione del“quantum” da detrarre dall’imponi-bile ai fini del calcolo dell’IRES.

Si tratta in sostanza di una deduzio-ne forfetaria che spetta a condizioneche esistano costi per il personale edinteressi passivi congiuntamente e/oalternativamente e ciò vale sia per il2008 che per gli anni pregressi.

Nuova disciplina della deduzioneirap per l’anno 2008 (a regime) Per i soggetti il cui esercizio chiudeal 31/12/2008 la nuova disciplina siapplica già dalla prossima dichiara-zione (unico 2009).Circa le modalità nella determinazio-ne di quanto dedurre dall’imponibileIres un notevole contributo è stato

dato dall’ultima circolare dell’Agen-zia delle Entrate (n. 16/E del 14 apri-le 2009), nella quale si precisa che ilcriterio da seguire è quello della cas-sa e non quello della competenza. In definitiva la determinazione dellaquota IRAP da dedurre dall’imponi-bile ai fini IRES avviene nei seguen-ti termini:

1) verificare la condizione essenzialeche nel bilancio relativo all’eser-cizio di riferimento vi siano indi-cati i costi relativi al personale di-pendente e/o assimilato e/o che visiano indicati costi per interessipassivi (si deve sempre rispettareil concetto dell’inerenza);

2) sommare l’IRAP versata nel cor-so dell’anno 2008 (saldo 2007 –naturalmente verificare che nel2007 era presente la condizionedi cui al punto 1) - I° acconto2008 e II° acconto 2008);

3) calcolare il 10% della somma dicui al punto 2);

4) confrontare tale valore con il10% dell’imponibile di compe-tenza (prendere il più basso)

5) Il valore risultante viene portatoin diminuzione dell’imponibileIRES (in sede di modello unicotra le variazioni in diminuzione)

Fisco

15NOTIZIARIO CNEC N. 6/2009

INCONTRO DI FRATERNITÀE PROGRAMMAZIONE 2009-2010

LA VERNA 10-11-12 SETTEMBRE 2009

riservato al Consiglio Direttivo, ai segretari regionalie collaboratori, ai membri delle Consulte e Gruppi

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16 NOTIZIARIO CNEC N. 6/2009

8 Fisco

L’APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSAE LA PRESENZA DI REGIMI SPECIALI

(CHIARIMENTI)

Dott. Lorenzo Mezzani

Con l’articolo 7 del DL n. 185/2008è stata introdotta la possibilità di pa-gare l’iva solamente nel momento diricezione del pagamento.Come noto le principali condizionirichieste per poter usufruire del dif-ferimento dell’esigibilità dell’impo-sta al momento del pagamento dellafattura sono le seguenti:Il cedente/prestatore:1. Deve operare nell’esercizio di

impresa, arti o professioni;2. Deve aver conseguito, nel corso

dell’esercizio 2008, un volumed’affari non superiore ad €

200.000. Se l’attività è iniziata nelcorso del 2009 bisogna far riferi-mento a presunti ricavi che si con-seguiranno nel corso dell’anno.

3. Non deve avvalersi di regimispeciali iva;

4. Che il cedente/prestatore e l’ac-quirente/committente anche senon residenti effettuino prestazio-ni rilevanti in Italia, ossia sianodebitori d’imposta.

5. Deve inserire all’interno dellafattura la dicitura secondo cui in-

tende avvalersi del differimentodell’imposta in essa evidenziata“operazione con imposta ad esi-gibilità differita ex art. 7, DL n.185/2008”

L’acquirente/committente1. Non deve essere un soggetto pri-

vato;2. Che il cedente/prestatore e l’ac-

quirente/committente anche senon residenti effettuino prestazio-ni rilevanti in Italia, ossia sianodebitori d’imposta.

3. Non deve assolvere l’imposta conil sistema del reverse charge.

L’applicazione del regime dell’ivaper cassa si può applicare solamentealle operazioni effettuate a partiredal 28.4.2009.Per regimi speciali iva si intede:– regime monofase (art. 74 comma

1 DPR 633/72) applicabile adesempio all’editoria, tabaccherie,commercio fiammiferi.

– Regime del margine dei beniusati (art. 36, DL 41/95)

– Regime delle agenzie di viaggi(art. 74-ter, DPR 633/72).

Come si può ben notare da tale elen-co sono esclusi ad esempio i regimidell’agricoltura, degli intrattenimentie delle Associazioni senza scopo dilucro/no profit.I motivi per cui tali categorie vengo-no escluse si riferirebbe al fatto chenon rientrano nei regimi speciali diapplicazione dell’imposta iva.Si ricorda come l’art. 7 del DL n.185/2008 disponga che, nei casi incui sia stata esercitata l’opzione peril differimento dell’esigibilità del-l’imposta, la stessa diviene comun-que esigibile dopo il decorso di unanno dal momento di effettuazionedell’operazione. L’unica eccezione atale limite temporale è che il cessio-nario/committente sia soggetto aduna procedura concorsuale o esecu-tiva.Il superamento dei limiti stabiliti peril volume d’affari preclude la possi-bilità di poter usufruire del differi-mento.

COMUNICAZIONE

Verrà inviata prossimamente una lettera da parte del CNEC do-ve si chiedono le caratteristiche delle vostre opere.Questo ci permetterà di aggiornarvi in modo adeguato e di for-nire indicazioni precise a chi richiede i vostri servizi.

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17NOTIZIARIO CNEC N. 6/2009

9 Sicurezza

APPLICAZIONE AGLI ENTI ECCLESIASTICIDEL NUOVO TESTO UNICO RELATIVO

ALLA SICUREZZA E SALUTESUL LUOGO DI LAVORO (D.Lgs 81/08)

Avv. Massimo Merlini

La tendenza ormai sempre più fre-quente ad equiparare l’ente ecclesia-stico alle aziende di diritto comune,ha definitivamente investito anche ilcampo relativo alla salute e sicurez-za sui luoghi di lavoro.Il D.Lgs. n. 81/2008 che riordina tut-ta la vigente normativa in materia disalute e sicurezza sul lavoro, ponen-dosi come obbiettivo principale l’in-nalzamento della qualità e della sicu-rezza sui luoghi di lavoro, ha sicura-mente ampliato l’ambito di applica-zione della normativa stessa facendoriferimento, per espressa disposizio-ne normativa (art. 3), a tutti i settoridi attività, privati e pubblici, e a tuttele tipologie di rischio ed, in partico-lare, a tutti i lavoratori e lavoratrici,subordinati e autonomi, nonché aisoggetti ad essi equiparati.È evidente pertanto, che in tutti queiluoghi in cui viene svolta un’attivitàdi qualsiasi genere o tipo, nel casosiano presenti dei lavoratori, intesicome persone che, indipendente-mente dalla tipologia contrattuale,svolgono un’attività lavorativa nel-l’ambito dell’organizzazione di undatore di lavoro pubblico o privato,con o senza retribuzione, anche alsolo fine di apprendere un mestiere,un’arte o una professione, con esclu-sione degli addetti ai servizi dome-stici e familiari, sarà necessario tene-re conto di quanto disposto dallanorma sopra citata ed applicarla!Questo naturalmente ha ampliato digran lunga l’ambito di applicazione

della normativa sulla sicurezza, co-involgendo, in tal modo, anche moltienti ecclesiastici che svolgono attivi-tà quali Case per ferie, Case di Cura,Scuole, Convitti, Collegi, Case Fa-miglia ecc.., se, l’attività viene pre-stata anche da lavoratori laici (anchesolo uno!) anche se non legati all’en-te da un rapporto di lavoro dipen-dente, ad eccezione di tutte quellepersone che vengono assunte concontratti di collaborazione domesti-ca.È evidente che l’applicazione dellanorma ha comportato non pochi pro-blemi sia economici che organizzati-vi con il rischio di “scoraggiare” ilproseguo dell’attività stessa.È naturale infatti che, l’attività sani-taria, didattica, di assistenza o quan-t’altro, venga svolta dal religiosoquale opera di evangelizzazione “re-ligionis causa”, in adempimento deifini della congregazione di apparte-nenza, in teoria regolata esclusiva-mente dal diritto canonico, ma pur-troppo non è così!L’ente e le proprie attività si trovanoinfatti ormai costrette a tenere contodi quanto disposto dall’ordinamentoitaliano e di conseguenza, ad ade-guarsi a quanto dallo stesso richiestoattraverso l’emanazione di provvedi-menti normativi.Ecco che allora proprio quell’attivitàresa in virtù di una libera scelta delreligioso, ottemperando ai i voti diobbedienza, povertà e diffusione del-la fede, viene in qualche modo “in-

quinata” da tutte quelle disposizioninormative che, purtroppo, sembranoessere rivolte solo ed esclusivamentead uno stato laico.Così, ad esempio, la RappresentanteLegale di un ente religioso che gesti-sce anche una sola scuola materna,all’interno della quale collaboranodue o tre suore che si avvalgono del-l’aiuto di anche una sola maestra lai-ca per seguire un gruppo di bambini,viene improvvisamente “colpita” dauna serie di obblighi che comportanoproblemi sia economici che organiz-zativi.La norma citata infatti, al fine di li-mitare il più possibile i rischi chepossono essere connessi all’espleta-mento delle diverse attività lavorati-ve, prevede una serie di obblighiche, in primo luogo, investono il Da-tore di Lavoro.A questo punto risulta pertanto ne-cessario individuare il soggetto rico-nosciuto quale Datore di Lavoro.Con questo termine la legge identifi-ca il soggetto che, dal punto di vistaformale è titolare del rapporto di la-voro con il lavoratore, o comunque ilsoggetto che, dal punto di vista so-stanziale, secondo il tipo e l’assettodell’organizzazione, ha la responsa-bilità dell’organizzazione o dell’uni-tà produttiva in quanto esercita i po-teri decisionali e di spesa. È evidente che si intende porre l’at-tenzione sul fatto che la nozione didatore di lavoro in esame, rispondein maniera più accentuata rispetto al

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passato al principio di sostanzialitàche pervade l’intero decreto legisla-tivo. Infatti è datore di lavoro in sen-so sostanziale ai fini della sicurezzanon più soltanto chi ha di fatto la“responsabilità dell’impresa”, comegià disponeva in precedenza la leg-ge, ma anche colui che più in gene-rale ha di fatto la “responsabilità del-l’organizzazione”; e non vi è dubbioche la nozione di organizzazione siaassai più ampia di quella di impresa,seppure di fatto.Coerente poi con la nozione sostan-ziale di datore di lavoro, inteso comeresponsabile dell’organizzazione, èanche l’enunciazione dei criteri di-stintivi di questa responsabilità. In-fatti, ha la responsabilità dell’orga-nizzazione colui che “esercita i pote-ri decisionali e di spesa” e non più,come nella precedente normativa(D.Lgs. 626/94) soltanto colui che è“titolare dei poteri decisionali e dispesa”. Pertanto, alla “titolarità”, che è uncriterio di imputazione formale diuna condizione giuridica, la normasostituisce il concetto di “esercizio”,che indica una condizione di fatto.Naturalmente proprio questa nozionesostanziale di datore di lavoro neces-sita di indicatori precisi che valgono acircoscriverne i confini. Questi indi-catori sono definiti dalla legge e con-sistono nell’esercizio di fatto dei po-teri decisionali e dei poteri di spesa.Si può però creare un problema: seda un lato la propensione della leggeper una nozione di datore di lavorolargamente improntata a criteri so-stanziali, è del tutto condivisibile eraccoglie il conforme orientamentodella giurisprudenza1, dall’altro unanozione così ampia può dare adito apossibili fraintendimenti.Infatti, è bene precisare che, qualoranel caso concreto sia possibile, attra-verso criteri giuridico-formali, indi-viduare correttamente il datore di la-voro, non è necessario fare ricorso

all’ampiezza della formulazione nor-mativa al fine di individuare il sog-getto obbligato, perché per questosono sufficienti i suddetti criteri for-mali.L’operazione ermeneutica diretta aformulare una corretta imputazionedegli obblighi connessi alla figuradel datore di lavoro in senso preven-zionistico risulta fondamentale, inconsiderazione del fatto che il man-cato rispetto delle norme del testounico è sanzionata penalmente. Per-tanto, anche nel caso in cui il datoredi lavoro sia una persona giuridica, ènecessario, secondo i principi gene-rali del diritto penale, individuarecon certezza la persona fisica su cuiricadono le responsabilità penali con-nesse al mancato rispetto degli obbli-ghi previsti dalla legge, in quanto“societas delinquere non potest”.E proprio in questo ambito sorgono iprimi problemi relativi all’applica-zione della normativa sulla sicurezzanei confronti degli enti ecclesiastici.Come precedentemente detto, è beneindividuare quelli che sono i criteridistintivi della responsabilità del da-tore di lavoro che viene identificatonel “titolare dei poteri decisionali edi spesa”. Anche nel caso degli Enti Ecclesia-stici, come accade solitamente per leaziende, il datore di lavoro vieneidentificato nel Legale Rappresen-tante dell’Ente, tuttavia, sorge unproblema perché questo soggetto,non ha poteri di straordinaria ammi-nistrazione e, pertanto, non ha poteridecisionali di spesa.Infatti, nelle norme statuarie dell’en-te ecclesiastico, così si legge: “il Le-gale Rappresentante può compieretutti gli atti di ordinaria amministra-zione. Per il compimento di atti distraordinaria amministrazione è ne-cessaria:– L’autorizzazione del superiore

competente secondo il diritto ca-nonico;

– Nonché la licenza della Santa Se-de per gli atti il cui valore superila somma fissata dalla stessaSanta Sede o aventi per oggettobeni di pregio artistico o storicoo donati alla Chiesa “ex voto”.

Tuttavia, essendo di fatto il LegaleRappresentante negli Enti Ecclesiasticiil soggetto in capo al quale ricadonocomunque le responsabilità relative al-l’organizzazione, è ormai opinioneconsolidata identificare in detto sog-getto la qualifica di datore di lavoro.Relativamente alla funzione che lostesso svolge in riferimento alla si-curezza, è qualificato come colui cheimpartisce le direttive. Così, nell’e-spletamento delle proprie funzionidovrà:a) effettuare la valutazione dei ri-

schi ed elaborare il documento divalutazione;

b) istituire il servizio di prevenzionee protezione designando il re-sponsabile;

c) nominare il medico competente;d) programmare la prevenzione in-

dividuando le linee di azione, glistrumenti, i metodi di controlloed il loro aggiornamento;

e) organizzare e attribuire compiti eresponsabilità attraverso un cor-retto sistema di deleghe;

f) informare e formare i lavoratori,nonché richiedere l’osservanzada parte degli stessi delle norme edelle disposizioni aziendali inmateria di sicurezza e di uso deimezzi di protezione collettivi eindividuali messi a loro disposi-zione;

g) verificare l’idoneità e coordinarele ditte appaltatrici e i lavoratoriautonomi;

h) consultare il rappresentante per lasicurezza, garantirgli l’accessoalla documentazione e informa-zioni e permettere la verifica del-l’applicazione delle misure di si-curezza e protezione;

Sicurezza

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i) organizzare la prevenzione incen-di ed organizzare le misure di pri-mo soccorso, nonché designare ilavoratori incaricati dell’attuazio-ne delle misure di prevenzioneincendi, evacuazione in caso dipericoli gravi e immediati e diprimo soccorso.

Tuttavia, l’art. 16 del D.Lgs. 81/08,prevede la possibilità per il datore dilavoro, nel caso in cui lo ritenessenecessario, di delegare determinateattività che, graverebbero sullo stes-so. La “delega di funzioni”, pertanto,definisce le condizioni ed i limiti divalidità della delega stessa e ne deli-mita la funzione esimente nei con-fronti del soggetto delegante.La delega tuttavia, incide esclusiva-mente sulla distribuzione delle re-sponsabilità penali conseguenti allaviolazione della normativa in mate-ria di salute e sicurezza, ma non sul-la corrispondente responsabilità civi-le che resta invece disciplinata dallanormativa generale di cui agli artt.2087 e 2049 del Codice Civile.L’art. 16, comma 1 D.Lgs. 81/08,definisce in una prospettiva di cer-tezza del diritto limiti e condizioni dioperatività della delega.In primo luogo si prevede che questadebba risultare da atto scritto recantedata certa2 e che la stessa sia accetta-ta dal delegato per iscritto.Da evidenziare che il legislatore nonfa riferimento alla specificazione deicompiti del delegato, ma apparescontato che anche tale necessariaindicazione debba contenersi nell’at-to scritto di delega, fermo restandonaturalmente la possibilità del datoredi rinviare per relationem i contenutidi dettaglio.Ciò che invece si preoccupa di spe-cificare il legislatore, è che la posi-zione del delegato assuma in concre-to il ruolo di alter ego del datore e,pertanto, il delegato dovrà possederetutti i requisiti di professionalità ed

esperienza richiesti dalla specificanatura delle funzioni delegate. L’inidoneità del soggetto infatti con-figura una culpa in eligendo del da-tore con la conseguente piena ri-emersione della sua posizione di ga-ranzia.Tuttavia, è specificato al comma 3dell’articolo di cui sopra, che la de-lega di funzioni non esclude l’obbli-go di vigilanza in capo al datore dilavoro in ordine al corretto espleta-mento da parte del delegato dellefunzioni trasferite.L’articolo 17 del D.Lgs. 81/08 pre-vede che il datore di lavoro non po-trà in alcun momento ed in alcunluogo delegare le seguenti attività:– la valutazione di tutti i rischi con

la conseguente elaborazione deldocumento;

– la designazione del RSPP.

Accanto alla figura del datore di la-voro, la norma ha previsto altri sog-getti che comunque hanno un ruolofondamentale nella “distribuzione”dei compiti che necessariamente de-vono essere adempiuti.1) Il Dirigente, è definito dalla legge

come il più stretto collaboratoredel datore di lavoro, solitamenteidentificato nel Padre o MadreSuperiore dell’Istituto, deve vigi-lare sull’attività delle personedelle quali cura la formazioneprofessionale ed organizza il la-voro; attua le direttive impartitedal datore di lavoro. Pertanto do-vrà:a) adottare le misure necessarie

ai fini della prevenzione in-cendi e dell’evacuazione deiluoghi di lavoro facendo rife-rimento alla natura dell’attivi-tà, alle dimensioni dell’azien-da e al numero delle personepresenti;

b) tutelare i lavoratori nelle con-dizioni di lavoro normali e diemergenza:

c) fornire ai lavoratori i necessaried idonei dispositivi di prote-zione individuale, sentito il re-sponsabile del servizio di pre-venzione e protezione e il me-dico competente;

d) richiedere l’osservanza daparte dei singoli lavoratoridelle norme vigenti, nonchédelle disposizioni aziendali inmateria di sicurezza e di igie-ne del lavoro e di uso deimezzi di protezione collettivie dei dispositivi di protezioneindividuali messi a loro dispo-sizione;

e) adempiere agli obblighi di for-mazione, informazione ed ad-destramento;

f) affidare i compiti ai lavoratoritenendo conto delle capacità edelle condizioni degli stessi inrapporto alla loro salute e allasicurezza

g) adeguare costantemente le so-luzioni tecniche e organizzati-ve in relazione alla evoluzionedella tecnica;

h) collaborare alla gestione di si-stemi informativi per la pre-venzione.

2) Altra figura è quella del Preposto,definito dalla legge come colui chesovrintende all’attività lavorativa egarantisce l’attuazione delle diret-tive ricevute controllandone la cor-retta esecuzione. È colui che vigilasui lavoratori, pertanto dovrà:a) sovrintendere e vigilare sulla

osservanza da parte dei singolilavoratori dei loro obblighi dilegge, nonché delle disposizio-ni aziendali in materia di salutee sicurezza sul lavoro e di usodei mezzi di protezione collet-tivi e dei dispositivi di prote-zione individuale messi loro adisposizione e, in caso di persi-stenza della inosservanza, in-formare i superiori diretti;

Sicurezza

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b) richiedere l’osservanza delle mi-sure per il controllo delle situa-zioni di rischio in caso di emer-genza e dare istruzioni affinché ilavoratori, in caso di pericolograve, immediato ed inevitabile,abbandonino il posto di lavoro ola zona pericolosa;

c) informare il prima possibile ilavoratori esposti al rischio diun pericolo grave e immediatocirca il rischio stesso e le di-sposizioni prese o da prenderein materia di protezione;

d) astenersi, salvo eccezioni de-bitamente motivate, dal richie-dere ai lavoratori di riprenderela loro attività in una situazio-ne di lavoro in cui persiste unpericolo grave ed immediato;

e) segnalare tempestivamente aldatore di lavoro o al dirigentesia le deficienze dei mezzi edelle attrezzature di lavoro edei dispositivi di protezioneindividuale, sia ogni altra con-dizione di pericolo che si veri-fichi durante il lavoro.

3) La gestione della prevenzione neiluoghi di lavoro, deve essere arti-colata mediante l’organizzazionedi un servizio di prevenzione eprotezione (SPP). Detto servizioviene definito dalla legge comel’insieme delle persone (Addetti alservizio di prevenzione e protezio-ne), sistemi, mezzi esterni o inter-ni all’azienda finalizzati all’attivi-tà di prevenzione e protezione deirischi professionali dei lavoratori.Il SPP provvede:

– all’individuazione dei fattori dirischio, alla valutazione dei rischie alla individuazione delle misureper la sicurezza e la salubrità de-gli ambienti di lavoro, nel rispet-to della normativa vigente sullabase della specifica conoscenzadell’organizzazione aziendale;

– ad elaborare, per quanto di com-petenza, le misure preventive e

protettive, nonché i sistemi dicontrollo di tali misure;

– elaborare le misure di sicurezzaper le varie attività aziendali;

– proporre i programmi di formazio-ne ed informazione dei lavoratori;

Figura di grande importanza e rilie-vo è, all’interno del SPP quella delResponsabile del servizio prevenzio-ne e protezione (RSPP), definito dal-la legge come la persona in possessodelle capacità e dei requisiti profes-sionali di cui all’art. 32 D.lgs 81/08.Il RSPP dovrà segnalare ed indivi-duare le misure idonee sulle effettivesituazioni critiche, sui pericoli daprevenire o controllare, sulle modali-tà per farvi fronte, fornendo un con-tributo oltre che sulle procedure disicurezza anche a individuare i ruoliche devono garantirne l’attuazione.Quale RSPP può essere nominato siaun soggetto interno all’azienda cheun professionista esterno.

4) Il nuovo testo unico sulla sicurez-za disciplina poi all’art. 39, l’atti-vità di medico competente, la cuipresenza è necessaria in tutti i ca-si in cui la legge imponga l’obbli-go di sorveglianza sanitaria.

5) Infine, mirando al “coinvolgi-mento” diretto dei lavoratori chedevono necessariamente essereformati ed informati dal datore dilavoro con appositi incontri, ilD.Lgs. 81/08 ha previsto che glistessi vengano rappresentati daun rappresentante dei lavoratoriche, potranno nominare tra loro.

Per una migliore organizzazione, l’art.30 del Dlgs n. 81/2008, disciplina “ilmodello di organizzazione e di gestio-ne” idoneo ad avere efficacia esimen-te della responsabilità amministrativadelle persone giuridiche, delle societàe delle associazioni anche prive dipersonalità giuridica di cui al decretolegislativo 8 giugno 2001, n. 231, che,qualora venga adottato ed efficace-

mente attuato, assicura un sistemaaziendale per l’adempimento di tuttigli obblighi giuridici relativi alla salu-te e sicurezza sui luoghi di lavoro.Una volta superati in qualche modo iproblemi organizzativi individuandoall’interno dell’ente i soggetti che pos-sono ricoprire i vari incarichi e, magariadottare il modello organizzativo, ènecessario cercare di trovare una solu-zione anche per quanto riguarda i pro-blemi economici che ne derivano.Risulta infatti evidente da quanto sinqui detto, che l’attuazione di quantoimposto dal testo unico relativo allasicurezza comporta necessariamenteuna serie di spese che non possononon essere affrontate, pertanto, ciòche è consigliabile fare, è limitarle ilpiù possibile.Sarà pertanto necessario che il dato-re di lavoro si organizzi facendo ri-ferimento il più possibile alle proprie“forze” cercando di individuare al-l’interno dell’ente i soggetti che pos-sono frequentare i vari corsi di for-mazione che permetteranno loro diricoprire i diversi ruoli individuatidalla legge, senza ricorrere a profes-sionisti esterni.Così, ad esempio, il datore di lavorostesso potrà, frequentando il corsoindicato, ricoprire il ruolo di RSPP. La normativa è complessa e sicura-mente di non facile applicazione, so-prattutto per quegli enti che si limita-no a prestare piccole attività, ma pur-troppo non può non essere applicata.

Sicurezza

20 NOTIZIARIO CNEC N. 6/2009

1 In linea di principio la responsabilità in ma-teria prevenzionistica, quale datore di lavoro,è attribuibile in via presuntiva al legale rap-presentante. Tuttavia questa presunzione nonè assoluta, perché prevale comunque il princi-pio di sostanzialità delle funzioni effettiva-mente svolte dal datore di lavoro. Questoprincipio è presente da molto tempo nella giu-risprudenza: Cass. 29 marzo 1989, n. 4432.2 Il legislatore non indica le modalità me-diante le quali conferire certezza alla data,dovendosi quindi ritenere idoneo qualunquemezzo che consenta di accertare il momentodel conferimento: dall’atto notarile alla meraregistrazione dell’atto.

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Continua la attività della rubrica,curata da S.Spiridigliozzi (speciali-sta Medicina del Lavoro, Docente inIgiene Amb. Confinati), il cui obietti-vo è quello di segnalare le nuovedisposizioni e gli orientamenti tecni-co-legislativi per supportare i Letto-ri nella fitta trama di normative ri-guardanti la sicurezza alimentare ela prevenzione degli infortuni.

Latte crudo ma bollito I numerosi episodi di sofisticazioni edi frodi alimentari (es. latte alla me-lanina, cotechino e mozzarelle di bu-fala alla diossina, latte inquinato dal-l’inchiostro ITX, etc.) hanno indottoil consumatore a scegliere semprepiù spesso prodotti naturali, non ma-nipolati e sempre più vicini al luogodi produzione (Km. 0). La scelta èstata anche dettata dalla grave crisieconomica che ha investito tutti iPaesi europei e non solo.Tale corteo di situazioni emergentima condivisibili ha comportato, tral’altro, il proliferare di distributori dilatte crudo. È doveroso rammentare che il lattepuò essere definito un complesso si-stema colloidale contente in soluzionelattosio, sali minerali e vitamine idro-solubili (tiamina, riboflavina, vit.B12etc.), in dispersione proteine e fosfatidi calcio e magnesio ed in emulsionelipidi e vitamine liposolubili (vit.A eD). Con la sola parola latte si deve in-tendere il prodotto proveniente dallamucca; quando non ha subito alcuntrattamento termico o di effetto equi-valente viene definito latte crudo. Questo importante alimento è peròun prodotto altamente deperibile in

quanto eventuali isolati battericitroverebbero un fertile terreno dicoltura. Quindi, soprattutto nellagrande distribuzione delle città, de-ve essere rivolta una particolare at-tenzione nelle varie fasi della filieraproduttiva.Per tale motivo, dopo una attentavalutazione del rapporto tra beneficie rischi attesi, sono state emanatenumerose norme, comunitarie e na-zionali, per assicurare la correttaproduzione e commercializzazionedel prodotto. Rammentiamo che nelRegolamento CE 853/04, allegatoIII, sono state dettate delle disposi-zioni ben precise per il settore lat-tiero-caseario precisando gli obbli-ghi e le procedure igienico-sanitarieda rispettare nelle stalle e nei varireparti della filiera alimentare (pro-duzione, trasformazione e distribu-zione).In tempi più recenti è stata pubblicatasulla G.U. n°36 del 13-2-2007, sup-plemento ordinario, l’Intesa tra Statoe Regioni con Provvedimento 25gennaio 2007 in materia di venditadiretta di latte crudo per l’alimenta-zione umana.In particolare è stato stabilito:

Art. 1

1. È consentita la commercializza-zione di latte crudo destinato al-l’alimentazione umana secondole seguenti modalità:

a) direttamente nell’Azienda di pro-duzione dal produttore al consu-matore finale,

b) attraverso macchine erogatricicollocate nella stessa azienda

agricola o al di fuori di questa.2. I distributori di cui al comma 1,

lettera b), dovranno essere regi-strati ai sensi del Regolamento n.852/2004, secondo le modalitàpreviste dall’Accordo della Con-ferenza Stato-Regioni del 9 feb-braio 2006, relativo alle Linee-guida applicative del Regolamen-to (CE) n. 852/2004

Art. 2

1. L’azienda agricola che intende in-traprendere la vendita diretta dilatte crudo attraverso macchineerogatrici deve presentare un’i-stanza di registrazione ai sensidel Regolamento (CE) n.852/2004 accompagnata da unarelazione tecnica dettagliata chespecifichi le modalità di venditadella matrice alimentare oggettodi richiesta. (DIA)

2. L’operatore del settore alimentarepotrà iniziare l’attività solo dopoche, trascorso un periodo di 45giorni, non ha ricevuto un dinie-go da parte del Servizio Veterina-rio della ASL competente per ter-ritorio (DIA differita).

3. Il posizionamento delle macchineerogatrici è limitato al territoriodella Provincia dove risiede l’A-zienda di produzione o delle Pro-vince contermini.

Nel piano di autocontrollo deve es-sere data particolare importanza a:a) controllo dei parametri igienico

sanitari del latte crudo previstidalla normativa vigente (caricabatterica, cellule somatiche, ecc.):

21NOTIZIARIO CNEC N. 6/2009

10 Rubrica Legislativa

RUBRICA LEGISLATIVA IN MATERIADI IGIENE ALIMENTARE E DI SICUREZZA

SUL LAVORO

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b) procedure di pulizia e sanifica-zione dei locali;

c) procedure di pulizia e sanifica-zione degli strumenti, delle at-trezzature utilizzate per lo stoc-caggio del latte refrigerato;

d) qualsiasi altra procedura relativaa controlli che, di volta in volta,per ragioni igienico-sanitarie, sirendano opportune (ad es. ricercadi aflatossine M1 e/o contami-nanti ambientali).

e) procedure dei tempi e delle tem-perature di conservazione e tra-sporto del latte;

f) procedure di pulizia e sanifica-zione dei contenitori adibiti altrasporto del latte crudo;

g) procedure di pulizia e sanifica-zione del mezzo di trasporto;

h) procedure di pulizia e sanifica-zione dell’erogatore.

Le macchine erogatrici devono pre-sentare i seguenti requisiti:1 essere di facile ed agevole pulizia

nonché disinfettabili, sia interna-mente che esternamente;

2 le superfici destinate a venire incontatto con il latte devono esse-re in materiali idonei al contattocon gli alimenti;

3 garantire una temperatura del lat-te non superiore ai +4°C e noninferiore a 0°C;

4 avere il rubinetto di erogazionecostruito in modo tale da non es-sere esposto a insudiciamenti econtaminazioni; inoltre deve es-sere facilmente smontabile perconsentirne la pulizia e la sanifi-cazione, così come tutte le trattedi erogazione a valle dei conteni-tori di conservazione;

6 avere un termometro-registratorea lettura esterna da sottoporre a ta-ratura periodica attestata da unEnte riconosciuto. Le registrazionidella temperatura devono essereconservate dal detentore dell’alle-vamento per almeno un anno;

7 avere un dispositivo che impedi-sca l’erogazione in caso di inter-ruzione dell’elettricità con il con-seguente superamento della tem-peratura di +4°C.

Informazioni per il consumatore“Latte crudo non pastorizzato”.Ma, nonostante le rigide disposizionicontenute nella citata normativa, sisono riscontrati casi di sindromeemolitico-uremica riconducibile allapresenza di Escherichia coli 0157nel latte. Tale sindrome è una malattia piutto-sto rara che colpisce soprattutto isoggetti più vulnerabili della popola-zione (bambini ed anziani) ed è ca-ratterizzata da anemia emolitica mi-croangiopatica, drastica riduzionedelle piastrine (piastrinopenia) ed in-sufficienza renale acuta che puòcomportare spesso il ricorso allaemodialisi. Alla base di tale malattiavi è la infezione intestinale battericasostenuta da ceppi di Escherichia co-li i quali producono una potente tos-sina (Vero-citotossina) trasmessa pervia alimentare o oro-fecale.L’Istituto Superiore di Sanità ha cor-relato tali patologie all’aumento no-tevole del consumo di latte dai di-stributori automatici anche perché, aseguito di indagini predisposte daiNAS, sono stati sequestrati alcunidistributori in quanto il contenutopresentava un superamento dei limitimicrobiologici dell’agente patogeno.Per tale ragione il Ministero della sa-lute, nell’ambito di un condivisibileatteggiamento cautelare, ha dispostola emanazione di una Ordinanza 10dicembre 2008 relativa a Misure ur-genti in materia di produzione,commercializzazione e vendita di-retta di latte crudo per l’alimenta-zione umana (G.U. 14 gennaio2009, n. 10). Tra gli altri divieti lacircolare ha previsto: • Le macchine erogatrici di latte

crudo devono riportare in rosso

la seguente indicazione chiara-mente visibile: “prodotto da con-sumarsi dopo bollitura”. Tale in-dicazione deve essere apposta sufrontale della macchina erogatri-ce ed avere caratteri di almeno 4centimetri.

• La data di scadenza del latte cru-do da indicarsi a cura del produt-tore non può superare i 3 giornidalla data della messa a disposi-zione del consumatore.

Infine, la circolare ministeriale havietato la somministrazione di lattecrudo nell’ambito della ristorazionecollettiva comprese le mense scola-stiche, onde tutelare gli strati piùvulnerabili della popolazione.È doveroso però precisare che la sin-drome emolitico-uremica, riconduci-bile alla presenza di Escherichia coli0157, non è causata esclusivamentedal latte ma il batterio può nasconder-si anche nella carne cruda e neglistessi hamburger come evidenziatonegli Stati Uniti dove si sono registra-ti numerosi casi della patologie inquestione ben sapendo che la popola-zione di quegli stati non consuma mailatte crudo. Quindi la attenzione suirischi reali della infezione può scatu-rire anche da altri alimenti che fungo-no da vettori del pericoloso batterio.

Parità anche nelle cardiopatieNell’immaginario collettivo si ritie-ne che le malattie cardiovascolari(infarto miocardio, ictus cerebraleetc.) siano di pertinenza esclusivadella popolazione maschile. Questapercezione resta tale anche se, negliultimi anni, importanti Istituti di ri-cerca hanno appurato che la morbili-tà e la mortalità nelle donne è au-mentata in maniera esponenziale perquanto riguarda le citate patologie.Negli U.S.A. addirittura muoionopiù donne che uomini per le implica-zioni cardiovascolari; in Italia lamortalità determinata dall’infarto

Rubrica Legislativa

22 NOTIZIARIO CNEC N. 6/2009

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miocardio risulta il doppio (33.000ogni anno) rispetto ai decessi causatidalle varie tipologie tumorali (mam-mella, utero) e rappresenta ancor piùche nell’uomo la prima causa dimorte e disabilità.Ma perché, nonostante i notevolisforzi compiuti dalla comunitàscientifica, non si è riusciti a sovver-tire la credenza consolidata, ma or-mai antiquata, che vede il sesso ma-schile l’unico bersaglio delle patolo-gie di interesse cardiovascolare? Sicuramente assume un ruolo prima-rio il fatto che le forme più gravidelle suddette malattie colpisconol’uomo in maniera precoce e per unperiodo più ampio di anni (compresotra i 35 e 65 anni). Nella donna, gra-zie allo scudo protettivo operato dalcorteo ormonale, le patologie cardio-vascolari insorgono in tarda età (do-po i 60/70 anni) quindi in una fasedella esistenza in cui la attenzionesulle malattie si attenua e si tendeinevitabilmente a considerare la per-sona “vecchia” al termine del per-corso fisiologico. Ovviamente que-sta logica perversa non può esserecondivisa dalla scienza medica cheinvece invita caldamente le donne a

controllare con rigorosa periodicitànon solo apparati storicamente mo-nitorati (mammella, utero etc.) maanche il sistema cardiovascolare.Quali possono essere le cause del-l’incremento esponenziale delle ma-lattie cardiovascolari nella donna ?Sicuramente il cambiamento dellostile di vita ed in particolare:• diminuzione della attività fisica a

causa della rinuncia del ruolo dicasalinga a favore di altre man-sioni sedentarie (lavoro di ufficioetc.)

• mutamento del tipo di alimenta-zione; la maggior parte dei lavo-ratori consuma pasti frugali e noncorretti, mentre in passato la don-na, come casalinga, poteva segui-re la vera dieta mediterranea

• aumento dello stress correlato al-le difficoltà di coniugare conve-nientemente gli obiettivi impostidalla carriera con i compiti dimadre, moglie etc.

• fisiologica esiguità delle corona-rie e dei vasi capillari rispetto al-l’uomo

Nell’ambito di una positiva azionedi educazione sanitaria è stato vara-

to un decalogo nel quale vengonoindicate le misure prevenzionali daattuare per evitare l’insorgenza del-le gravi patologie richiamando ledonne ad una maggiore consapevo-lezza del proprio benessere psico-fi-sico.1. Controllare il peso e fare attenzio-

ne alla pancia (il grasso che al-loggia sulla pancia è consideratocattivo dal punto di vista progno-stico e prende il posto del grassopoco estetico ma buono che si de-positava su fianchi e glutei)

2. Avere una alimentazione equili-brata, ricca di fibre e povera digrassi animali

3. Controllare la pressione4. Controllare ogni anno la glicemia

ed il colesterolo5. Non fumare6. Camminare a passo veloce per 30

minuti al giorno per tre volte asettimana (diminuisce la glice-mia, la pressione arteriosa ed ilcolesterolo)

7. Sottoporsi ad un esame per laosteoporosi (M.O.C.)

8. Rivolgersi al proprio medico cu-rante in occasione di nuovi di-sturbi

Rubrica Legislativa

23NOTIZIARIO CNEC N. 6/2009

strategici per la riuscita nella vita. Essere convinti di voler vivere delproprio lavoro significa non cercarescorciatoie, abbandonare ogni bra-mosia di potere e denaro, non tentareDio richiedendo regalie extra, esserecontenti di quanto la Provvidenza cidona giornalmente, migliorarsi sem-pre vivendo la propria condizione dicreatura. La comunione dei beni poinon è solo capacità di mettere insie-me il risparmio che deriva dalla si-nergia della vita comune, ma capaci-tà di mettere in comunione tutte lepotenzialità delle persone ed aprirsianche alla comunione esterna perchénella nostra comunione viva una co-munione più ampia e dal nostro do-no nasca quello dell’altro.

Così abbiamo sempre tentato dimantenere aperta la nostra famigliaed educare i nostri figli, accogliendole persone che ci hanno interpellato.E così anche l’esperienza di suppor-to alle missioni: penso a quante delleofferte date da chi è vicino nasconodall’amore a loro donato, dal gestodi vicinanza, di solidarietà, di far co-noscere la situazione dell’altro.Lo stile semplice e sobrio della comu-nità, della famiglia, costituisce la piùgrande testimonianza di rispetto versol’uomo ed il creato che a noi cristiani èchiesto. È la capacità di imitare Gesù(da costruire ogni giorno di nuovo), ri-mettendosi in discussione e rinuncian-do alle tentazioni di personalismi e delconsumismo di oggi. È un approccio

essenziale che guarda al fratello, allasua situazione e condizione contingen-te per riscoprirvi se stesso ed il comu-ne destino a cui siamo tutti chiamati.L’esperienza dell’acquisto della CasaMadre si conclude con l’affermazio-ne “Così tutto è circolato per il benedi tutti e il piano di Dio… è servitoad incrementare la comunione”.È la considerazione che riusciamo afare solo quando non guardiamo piùalle cose con i nostri parametri e giu-dizi, così che quelle che sono le ap-parenze divengono trasparenze esvelano opere misericordiose cheDio compie incessantemente nellasua infinita tenerezza.

Rolando Polzelli

continua da pg. 1

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11 Vita del Cnec

STRUTTURACENTRALE E PERIFERICA

DEL “CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ - CNEC”

Presidente:P. Giorgio Del Col, Missionari Oblati di Maria Imma-

colata - cell. 335/8040454

Vicepresidenti:Dr.ssa Sebastiana (Nuccia) Garro, P.A.F.O.M.P. Gigi Pennacchi, Istituto CavanisP. Lorenzo Sibona, Giuseppini del Murialdo

Consiglieri:P. Giuseppe Bellucci, Padri GesuitiFr. Adriano Busatto, Frati MinoriSr. Gianna Campagnolo, Suore Divina ProvvidenzaSr. Angela Colombi, Missionarie CombonianeDott. Antonio FanariSr. Iolanda Guerriero, Figlie Maria AusiliatriceSig.na Lucia Mazzone, Ass.ne “Vivere In”Don Enrico Minuscoli, Seminario di BergamoSr. Mila Negri, Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e MariaDr. Paolo Treveri GennariP. Giulio Zangaro, Passionisti

Revisori dei conti:Rag. Edoardo CiottiRag. Dario ParisRag. Roberto Ciotti

Segretario Generale:Sig. Rolando Polzelli

SEGRETERIE REGIONALI

ABRUZZO E MOLISE - Sr. Rosaria TOMASETTI - Ist.Ravasco - Via Italica, 40 - 65127 PESCARA - Tel.085/64160 - E-mail: [email protected] [email protected]

CALABRIA - Don Domenico GERACI - Via XXV luglio,40 - 89122 REGGIO CALABRIA - Tel. 0965/24289 -Fax 0965/24753 - E-mail: [email protected]

CAMPANIA - Rag. Francesco FIORENTINO - Via Pro-ta, 69 - 80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) - Tel.081/8612237 - E-mail: [email protected] op-pure [email protected]

EMILIA ROMAGNA - Suor Gabriella DI SERAFINO -Suore della Piccola Missione - Via Vallescura, 6 - 40136BOLOGNA - Tel. 051/583292 - Fax 051/332910 - E-

mail: [email protected] oppure [email protected]

LAZIO - Sig. Rita GAGLIARDONI - Via F. Galeot-ti, 40 - 00167 ROMA - Tel. 06/66012176 - E-mail:[email protected] oppure [email protected]

LIGURIA - Dr.ssa Marina FERRETTI - Via G.T. Invrea, 20- 16129 GENOVA - Tel. 010/588464 - Fax 010/564308 -E-mail: [email protected] oppure [email protected]

LOMBARDIA - Dott. Franco CASARONE - Via Oldofre-di, 14 - 20124 MILANO - Cell. 337/339933 - E-mail:[email protected] oppure [email protected]

MARCHE E UMBRIA - Sr. Oriana VETTORELLO -Suore Oblate di S. Francesco di Sales - Via della Cupa,46 - 06123 - Perugia - Tel. 075/5723859 - E-mail: [email protected] oppure [email protected]

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA - Rag. Anna MariaTUNINETTI - Salesiani Piemonte Valle D’Aosta - ViaM. Ausiliatrice, 32 - 10152 TORINO - Tel.011/5224435 - Fax 011/5224687 - E-mail: [email protected] oppure [email protected]

PUGLIA E BASILICATA - Rag. Lucia MAZZONE - Ass.“Vivere in” - Contrada Piangevano, 224/A - 70043 MO-NOPOLI (BA) - Tel. 080/6907012 - E-mail: [email protected] oppure [email protected]

SARDEGNA - Dr. Antonio FANARI - Via dei Monsoni, 1709126 CAGLIARI - Tel. e Fax 070/372300 - E-mail:[email protected]

SICILIA - Don Alfio BRUNO - Economo Istituto Salesia-no - Via Cifali, 5 - 95123 CATANIA - Tel. 095/438885 -E-mail: [email protected] - Sig. Salvatore LICARI -Cell. 329/5924254 - E-mail: [email protected] - Sig. Ga-spare DAMIANO - Cell. 347/3732932 - E-mail: [email protected] oppure [email protected]

TOSCANA - Maria Grazia GIUFFRIDA - Cell.348/7905800 - E-Mail: [email protected] [email protected] - Prof. Giuseppe CASINI - Piazza Bec-cari, 6 - 52037 SANSEPOLCRO (AR) - Tel. e fax0575/735696

TRIVENETO - P. Gigi PENNACCHI - Scuole di CaritàIst. Cavanis - Dorsoduro 898 - 30123 VENEZIA - Tel.041/795192 - Fax 041/5239233 - E-mail: [email protected] oppure [email protected]