NOTIFICAZIONI AVVOCATI E PROCURATORI legge nr. 53 del 21 gennaio 1994 Gazzetta Ufficiale nr. 20 del...

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NOTIFICAZIONI AVVOCATIE PROCURATORI

legge nr. 53 del 21 gennaio 1994

Gazzetta Ufficiale nr. 20 del 26 gennaio 1994

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procura alle liti procura alle liti (art. 83 c.p.c.)(art. 83 c.p.c.)

Articolo 1Articolo 1

AvvocatoAvvocatopersonalmentepersonalmente

autorizzazione COA autorizzazione COA dov’è iscritto (art. 7)dov’è iscritto (art. 7)

NO associazione professionaleNO associazione professionale

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Articolo 7Articolo 7

procedimenti disciplinari pendenti

sanzione disciplinare sospensione o più grave

autorizzazione COA

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sospensione sospensione o o

sanzione + gravesanzione + grave

anche indipendentementeanche indipendentementesanzioni disciplinarisanzioni disciplinari

revoca dell’autorizzazione

anche in via cautelareanche in via cautelare

motivatamente motivatamente inopportuna prosecuzione inopportuna prosecuzione

dovuta discrezionale

Articolo 7Articolo 7

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avvocato consegna il registroavvocato consegna il registro

impugnabile a CNFimpugnabile a CNF

rigettorevoca

solo motivi legittimitàsolo motivi legittimitàpubblico nei modi pù ampipubblico nei modi pù ampi

Camera di consiglioCamera di consiglio

sentito avvocatosentito avvocato

immediatamente esecutivoimmediatamente esecutivo

entro 10 giornientro 10 giorni

revoca

annotati revoca ed eventuale annullamentoannotati revoca ed eventuale annullamento

Articolo 7Articolo 7

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notificazione attinotificazione attia mezzo servizio postalea mezzo servizio postale

(l. 20 novembre 1982, n. 890)(l. 20 novembre 1982, n. 890)

CIVILECIVILE

AMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVO

STRAGIUDIZIALESTRAGIUDIZIALE

salvo autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente

Articolo 1Articolo 1

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NO notifiche in proprio

pignoramento immobiliarepignoramento immobiliare

pignoramento presso terzipignoramento presso terzi

preavviso di sfrattopreavviso di sfratto

precetto cambiario o da assegnoprecetto cambiario o da assegno

irreperibileirreperibile

atti stragiudiziali senza procura per atto atti stragiudiziali senza procura per atto

pubblico o scrittura privata autenticatapubblico o scrittura privata autenticata

Articolo 3Articolo 3

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buste avvisi di ricevimento

conformi al modello prestabilito dalle Poste conformi al modello prestabilito dalle Poste Italiane per notifica a mezzo postaItaliane per notifica a mezzo posta

a propria cura e spesea propria cura e spese

Articolo 2Articolo 2

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menzione ufficio postale spediscemenzione ufficio postale spedisce

relazione di notificazione surelazione di notificazione su

originaleoriginalecopiacopia

Articolo 3Articolo 3

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compilato + numero di registro cronologicocompilato + numero di registro cronologico

il notificante apponeil notificante appone nome,nome, cognome,cognome, residenza o dimora o domicilio del residenza o dimora o domicilio del

destinatario, ogni particolarità idonea ad destinatario, ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca;agevolarne la ricerca;

il numero del registro cronologico (art. 8), il numero del registro cronologico (art. 8), sottoscrizione e domicilio notificantesottoscrizione e domicilio notificante

Articolo 3Articolo 3

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mittente =mittente =parte istante e parte istante e suo procuratoresuo procuratore

prima iscrizione a ruolo della causa deposito dell'atto introduttivo

in corso di procedimento

ufficio giudiziarioufficio giudiziarioeventuale sezioneeventuale sezione

mittente =mittente =parte istante e parte istante e suo procuratoresuo procuratore

Articolo 3Articolo 3

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timbro vidimazione timbro vidimazione in calce agli attiin calce agli atti

presentare all'ufficio postale originale + copia atto da notificare

l'ufficio postalel'ufficio postale

inserisce nelle busteinserisce nelle bustecopia atti da notificarecopia atti da notificare

Articolo 3Articolo 3

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notificazioni direttenotificazioni dirette

originale + copia attooriginale + copia atto vidimati + datatividimati + datatiConsiglio OrdineConsiglio Ordine

albo entrambi iscrittialbo entrambi iscritti

Articolo 4Articolo 4

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consegna copia attoconsegna copia atto

notificazioni direttenotificazioni dirette

domicilio del domicilio del destinatariodestinatario

domiciliatario di una partedomiciliatario di una parte

iscritto stesso albo notificanteiscritto stesso albo notificante

Articolo 4Articolo 4

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notificazioni direttenotificazioni dirette

non può essere fatta personalmente non può essere fatta personalmente atto consegnato,atto consegnato,domicilio risultante al COA domicilio risultante al COA persona addetta persona addetta allo studio o allo studio o al servizio del destinatarioal servizio del destinatario

atto consegnato a mani destinatario destinatario sottoscrive destinatario sottoscrive

originale atto originale atto copia atto copia atto registro cronologico (art. 8)registro cronologico (art. 8)

specificazione specificazione generalitàgeneralità

qualità consegnatarioqualità consegnatario

Articolo 5Articolo 5

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pubblico ufficialepubblico ufficiale

avvocato compila relazioneavvocato compila relazione(artt. 3 o 5)(artt. 3 o 5)

irregolarità o abusiirregolarità o abusi

grave illecito disciplinare

Articolo 6Articolo 6

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può essere costituito da moduli continui vidimati uso computerpuò essere costituito da moduli continui vidimati uso computer

registro cronologicoregistro cronologico

validità subordinatavalidità subordinata

previa previa numerazione e vidimazionenumerazione e vidimazioneogni mezzo foglioogni mezzo foglio

COA nel cui albo il notificante COA nel cui albo il notificante è iscritto è iscritto presidente o da un consigliere presidente o da un consigliere delegatodelegato

Articolo 8Articolo 8

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ogni notificazione ed eventuali annotazioni ogni notificazione ed eventuali annotazioni devono essere annotate giornalmente dal notificantedevono essere annotate giornalmente dal notificante

registro cronologicoregistro cronologicoArticolo 8Articolo 8

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ogni notificazione ed eventuali annotazioni ogni notificazione ed eventuali annotazioni devono essere annotate giornalmente dal notificantedevono essere annotate giornalmente dal notificante

registro cronologicoregistro cronologicoArticolo 8Articolo 8

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ogni notificazione ed eventuali annotazioni ogni notificazione ed eventuali annotazioni devono essere annotate giornalmente dal notificantedevono essere annotate giornalmente dal notificante

registro cronologicoregistro cronologico pagina 1Articolo 8Articolo 8

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ogni notificazione ed eventuali annotazioni ogni notificazione ed eventuali annotazioni devono essere annotate giornalmente dal notificantedevono essere annotate giornalmente dal notificante

registro cronologicoregistro cronologico pagina 2Articolo 8Articolo 8

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ogni notificazione ed eventuali annotazioni ogni notificazione ed eventuali annotazioni devono essere annotate giornalmente dal notificantedevono essere annotate giornalmente dal notificante

registro cronologicoregistro cronologico autorizzazioneArticolo 8Articolo 8

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notificante deposita notificante deposita copia atto notificato copia atto notificato

opposizione o opposizione o impugnazioneimpugnazioneex art. 645 cpcex art. 645 cpc

contestualmente alla notificacontestualmente alla notifica

presso cancelleria del giudice presso cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento che ha pronunciato il provvedimento

Articolo 9Articolo 9

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Per le violazioni sanzioni previste per l'imposta di bolloPer le violazioni sanzioni previste per l'imposta di bollo

marcamarca

destinatari euro

1 > 2 2,60

3 > 6 7,70

7 < 12,40

Articolo 10Articolo 10

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mancanza requisiti soggettivi ed oggettivi mancanza requisiti soggettivi ed oggettivi

nullità

mancata osservanza disposizioni della leggemancata osservanza disposizioni della legge

incertezza data notificaincertezza data notifica

rilevabile d'ufficiorilevabile d'ufficio

incertezza su persona consegnata copia atto incertezza su persona consegnata copia atto

Articolo 11Articolo 11