Note sulla nuova direttiva sulla via di determinati progetti

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Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - 1 NOTE ALLA NUOVA DIRETTIVA SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI PROGETTI ED OPERE 9 Maggio 2014 Sommario PREMESSA...................................................................................................................................................... 2 PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ................................................................................................................... 2 OPERE E PROGETTI SOTTOPOSTE A VIA .................................................................................................... 4 PROCEDURE ALTERNATIVE DECISE DAGLI STATI MEMBRI: CONDIZIONI DA RISPETTARE ............................ 6 PROCEDURA UNICA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO NEL CASO DI CONTEMPORANEA VIA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA ......................................................................................................................... 6 RAPPORTI TRA VIA E AIA................................................................................................................................ 7 FATTORI AMBIENTALI SUI QUALI VALUTARE GLI EFFETTI DEL PROGETTO SOGGETTO A VIA. ...................... 8 CONTENUTO RICHIESTA PROCEDURA DI VERIFICA ....................................................................................... 9 PARAMETRI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA ....................................................... 11 CONTENUTO PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO VERIFICA ............................................................................ 12 MOTIVI DI PROROGA TERMINE PER CONCLUDERE PROCEDURA DI VERIFICA ............................................ 12 RUOLO ESPERTI............................................................................................................................................ 12 CONTENUTO DELLA AUTORIZZAZIONE FINALE AL PROGETTO SOTTOPOSTO A PROCEDURA DI VIA ......... 13 CONTENUTO RAPPORTO AMBIENTALE (EX STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: SIA)................................. 14 CONFLITTI DI INTERESSI TRA AUTORITÀ COMPETENTE E SOGGETTO COMMITTENTE ............................... 16 RECEPIMENTO NUOVA DIRETTIVA .............................................................................................................. 16

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Commento alla nuova Direttiva sulla Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti - 9 maggio 2014

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NOTE ALLA NUOVA DIRETTIVA SULLA VALUTAZIONE

DI IMPATTO AMBIENTALE DI PROGETTI ED OPERE 9 Maggio 2014

Sommario PREMESSA...................................................................................................................................................... 2

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ................................................................................................................... 2

OPERE E PROGETTI SOTTOPOSTE A VIA .................................................................................................... 4

PROCEDURE ALTERNATIVE DECISE DAGLI STATI MEMBRI: CONDIZIONI DA RISPETTARE ............................ 6

PROCEDURA UNICA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO NEL CASO DI CONTEMPORANEA VIA E

VALUTAZIONE DI INCIDENZA ......................................................................................................................... 6

RAPPORTI TRA VIA E AIA................................................................................................................................ 7

FATTORI AMBIENTALI SUI QUALI VALUTARE GLI EFFETTI DEL PROGETTO SOGGETTO A VIA. ...................... 8

CONTENUTO RICHIESTA PROCEDURA DI VERIFICA ....................................................................................... 9

PARAMETRI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA ....................................................... 11

CONTENUTO PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO VERIFICA ............................................................................ 12

MOTIVI DI PROROGA TERMINE PER CONCLUDERE PROCEDURA DI VERIFICA ............................................ 12

RUOLO ESPERTI............................................................................................................................................ 12

CONTENUTO DELLA AUTORIZZAZIONE FINALE AL PROGETTO SOTTOPOSTO A PROCEDURA DI VIA ......... 13

CONTENUTO RAPPORTO AMBIENTALE (EX STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: SIA)................................. 14

CONFLITTI DI INTERESSI TRA AUTORITÀ COMPETENTE E SOGGETTO COMMITTENTE ............................... 16

RECEPIMENTO NUOVA DIRETTIVA .............................................................................................................. 16

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PREMESSA La Direttiva 2014/52/UE1 pubblica nella Gazzetta Ufficiale della UE n. L/124 del 25/4/2014 modifica su aspetti significativi la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Di seguito una prima descrizione e analisi critica delle principali novità introdotte dalla nuova Direttiva.

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO Viene introdotta una definizione di procedura di VIA che non esisteva nella precedente Direttiva. Definizione di procedura di VIA: “ l’elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell’autorità competente, tenendo conto della relazione ambientale e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la fornitura di informazioni sulla decisione” Come si può vedere anche dal mero testo letterale della norma al centro del procedimento di VIA ci sono le consultazioni del pubblico, non solo ma i risultati di queste consultazione dovranno essere attentamente presi in considerazione al momento della decisione da parte della autorità competente. Questo delle consultazioni diventa quindi principio generale applicabile a tutte le diverse fasi della VIA: 1. fase preliminare o di predisposizione del rapporto ambientale del progetto da autorizzare 2. fase di verifica per stabilire la applicabilità della procedura di VIA ordinaria al progetto 3. fase ordinaria di VIA Si ricorda che nella precedente Direttiva 2011/92/UE non si prevedeva alcuna consultazione del pubblico nella fase preliminare. Ne la consultazione veniva definita come invece avviene nella nuova Direttiva, come fase centrale della intera procedura di VIA. Tutto ciò serve per rendere obbligatorio per gli Stati membri che recepiranno la nuova Direttiva quanto in precedenza si presentava come facoltà degli stessi nell’ampliare il ruolo della consultazione del pubblico nelle diverse fasi della procedura di VIA , come confermato dalla Corte di Giustizia Corte di Giustizia. Si veda in particolare Sentenza Corte di Giustizia 9/11/2006 causa C261-05 secondo la quale : “ 31.Dall'articolo 6, n. 2, della detta direttiva risulta che gli Stati membri si adoperano affinché il pubblico interessato abbia la possibilità di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione per un progetto. A termini del suo n. 3 ciascuno Stato membro ha il potere di definire le modalità di tale consultazione. A questo riguardo tale paragrafo elenca una serie di facoltà spettanti agli Stati membri, senza che tale elenco abbia carattere esaustivo, come risulta dall'espressione <<tra l'altro>>. 32. Tale formulazione indica che il Legislatore comunitario non ha voluto limitare i poteri degli Stati membri nell'ambito della determinazione delle modalità di consultazione del pubblico, ma, al contrario, ha voluto riconoscere a questi un ampio potere discrezionale nella definizione delle dette modalità”

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:124:FULL&from=IT

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Possiamo quindi dire che la nuova Direttiva formalizzi un indirizzo delle istituzioni UE che mira ad ampliare il ruolo del pubblico nella procedura di VIA come è stato affermato dal Parere del Comitato Regioni della UE «Migliorare le direttive VIA e VAS» (2010/C 232/07) (GUE n. 232C del 27/8/2010) secondo il quale: “… bisogna dare al pubblico, in tempo utile, la reale opportunità di intervenire nel processo decisionale. L’avvio della consultazione pubblica deve avvenire il prima possibile, ad esempio, nella fase di definizione del campo di applicazione e in quella di verifica dell’assoggettabilità. Inoltre, devono essere elaborati requisiti minimi sul modo migliore per rendere accessibile la documentazione VIA al pubblico interessato” In particolare la nuova Direttiva modifica il paragrafo 2 articolo 6 della Direttiva introducendo un principio rilevante in materia di partecipazione del pubblico. Il nuovo paragrafo 2 afferma che il concetto di “partecipazione in una fase precoce del processo decisionale” è finalizzato ad una: ” efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato”2. Inoltre la nuova Direttiva riformando il paragrafo 5 dell’articolo 6 della Direttiva vigente definisce meglio le modalità di informazione/coinvolgimento del pubblico nel processo decisionale della VIA. Afferma il nuovo paragrafo 5: ” 5.Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato”. Viene introdotto un nuovo paragrafo 7 all’articolo 6 della Direttiva: “I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni”. Infine nel nuovo articolo 8 si aggiunge che risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte devono essere non solo genericamente tenute in considerazione ma “debitamente”. Tradotto in linguaggio amministrativo vuol dire che i risultati delle consultazioni devono essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente alla VIA e la non accoglienza di queste dovrà essere adeguatamente motivata3.

2 Sul concetto di efficace partecipazione del pubblico in una fase precoce del processo decisionale di VIA e AIA , si veda Corte di Giustizia 15 gennaio 2013 Causa C-416/10 : “la partecipazione del pubblico comincia in una fase iniziale del procedimento, vale a dire quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un’influenza effettiva, e, dall’altro lato, che il pubblico deve avere accesso alle informazioni pertinenti non appena siano disponibili” 3 Questa interpretazione è per altro coerente con i recenti indirizzi della Corte di Giustizia in materia di partecipazione del pubblico ai

processi decisionali sui piani a rilevanza territoriale e ambientale. Si veda Sentenza del 20 ottobre 2011 (causa C 474-10) secondo la quale il parere del pubblico deve essere oggetto di un vero e proprio contraddittorio tra autorità che elabora e approva il Piano e il pubblico stesso che partecipa al processo di VAS con proprie osservazioni, memorie, documenti. Afferma infatti la Corte nella sentenza qui esaminata: “49 Peraltro, la possibilità di stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri possono essere espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore considerazione della complessità di un piano o di un programma previsto e tradursi, eventualmente, nella concessione di termini più lunghi di quelli che potrebbero essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.” Siamo quindi ben al di sopra delle semplici osservazioni previste dalle norme urbanistiche tradizionali, si intravede cioè per la procedura di VAS la possibilità/necessità giuridico amministrativa di accompagnare tale procedura con vere e proprie inchieste pubbliche secondo i modelli del Débat Public francese. Caratteristiche di fondo di quest’ultimo è che il Débat parte nella fase di definizione degli indirizzi del piano/progetto e riguarda la costruzione del quadro informativo che sta prima della definizione del piano/progetto, fare o non fare quell’opera, ed il processo di Débat è gestito da una figura terza (quindi sempre nell’esempio dei piani regolatori non dal Comune che adotta, approva il piano). Soprattutto il dato interessante è che secondo la Corte di Giustizia le autorità competenti alla elaborazione/approvazione del Piano (Comuni nel caso di un piano urbanistico) possono stabilire termini e modalità di partecipazione del pubblico diverse e più aperte di quelle della legge nazionale e regionale.

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A conferma si veda anche il nuovo paragrafo 1 dell’articolo 9 della Direttiva secondo il quale dopo la decisione sulla VIA il pubblico deve essere messo in condizione di accedere, tra le altre, alle : ”……principali motivazioni e considerazioni su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico. Ciò comprende anche la sintesi dei risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte ai sensi degli articoli da 5 a 7, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione…...”. Relativamente a quanto possano pesare le conclusioni che emergono dalle consultazioni del pubblico nella decisione che conclude il procedimento di VIA risulta particolarmente interessante la affermazione contenuta nel parere4 del Comitato Economico Sociale della UE (CESE) in sede di proposta di Direttiva, secondo il quale: “Il CESE sottolinea che sarebbe auspicabile definire le circostanze nelle quali i cittadini possono chiedere una controperizia.”. Il tema è interessante perché pone la questione della partecipazione nei processi a discrezionalità tecnica come nel caso della VIA soprattutto relativamente al come far pesare nel procedimento e nella decisione finale le memorie del pubblico, nonché la possibilità di controlli/monitoraggi in contraddittorio e più in generale la valorizzazione delle istruttorie per scenari alternativi anche tecnici

OPERE E PROGETTI SOTTOPOSTE A VIA Il nuovo paragrafo 3 dell’articolo 1 prevede la esclusione della VIA, da valutare caso per caso, per le seguenti tipologie di interventi: 1. Opere difesa nazionale 2. Interventi di protezione civile qualora la applicazione possa pregiudicare le finalità di questi interventi od opere. La seconda categoria di opere escluse non era prevista dalla precedente Direttiva, mentre la esclusione degli interventi di protezione civile è già prevista dal comma 11 articolo 6 del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Su questa norma si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 234/2009 nella quale si è affermato che non è inibito allo Stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non irragionevole l'esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo; a condizione che lo stato l'autorità competente comunichi alla commissione europea, prima del rilascio dell'eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione. Anche la nuova Direttiva lascia comunque ad un atto formale, dello Stato membro, la decisione di escludere dalla VIA le opere di difesa nazionale presupponendo quindi che si svolga una istruttoria che dovrà comunque rispettare quanto previsto dal paragrafo 3 articolo 1 della stessa secondo il quale gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva. In questi casi gli Stati membri: a) esaminano se sia opportuna un’altra forma di valutazione;

4 COM(2012) 628 final — 2012/0297 (COD)

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b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a),le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa ; c) informano la Commissione, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente e disposizione dei propri cittadini. La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri. La Commissione riferisce ogni anno al Consiglio in merito all’applicazione del presente paragrafo Viene spostato al paragrafo 5 dell’articolo 2 della vigente Direttiva 2011/92/UE il paragrafo che prima era al punto 4 dell’articolo 1. Ora nella nuova versione recita: “5. Fatto salvo l'articolo 75, qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla presente direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva.” Il paragrafo si presta ad ambiguità, anche perché cambiata la collocazione il contenuto non è sostanzialmente cambiato, ambiguità che hanno portato in varie occasioni gli Stati membri ad usarlo per derogare ai principi di fondo della Direttiva sulla VIA. Sul punto era già intervenuta la Corte di Giustizia per tutelare i principi di fondo della Direttiva. Si vedano in particolare le seguenti sentenze: “ L’art. 1 comma 56 della direttiva 85/337 va inteso nel senso che non si applica ad un progetto, come quello in questione nella causa a qua, che, sebbene previsto da una norma legislativa programmatica, abbia costituito oggetto di un distinto procedimento amministrativo d’approvazione. Affinchè tale norma, nonchè la procedura cui è stata adottata, siano conformi agli obiettivi della direttiva, incluso quello della disponibilità delle informazioni, è necessario che il detto progetto sia adottato con un atto legislativo specifico contenente tutti gli elementi che possono essere rilevanti ai fini della VIA” Corte di Giustizia 16/9/1999 causa C435/97 su domanda di decisione pregiudiziale del TAR Bolzano. “ L'art. 1, n. 5, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che costituisce un atto legislativo specifico, ai sensi della detta disposizione, una norma emanata da un Parlamento a seguito di dibattimento parlamentare pubblico, quando la procedura legislativa abbia consentito il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, ivi compreso l'obiettivo della disponibilità di informazioni, e quando le informazioni a disposizione del Parlamento, al momento dell'approvazione in dettaglio del progetto, siano risultate equivalenti a quelle che avrebbero dovuto essere sottoposte all'autorità competente nell'ambito di un'ordinaria procedura di autorizzazione del progetto “ Corte di Giustizia 19 settembre 2000 causa 287/98 – caso raccordo autostradale Lussemburgo. Il nuovo paragrafo 4 dell’articolo 2 della Direttiva recita: “4.Fatto salvo l'articolo 7, gli

Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto

specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l'applicazione di tali

disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano

rispettati gli obiettivi della presente direttiva”. Il precedente testo era più permissivo in

quanto prevedeva anche la possibilità che nel caso della suddetta esclusione lo stato

membro definisse un'altra forma di valutazione 5 VIA transfrontaliera 6 Ora paragrafo 4 era paragrafo 5 nella Direttiva originaria 85/337

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PROCEDURE ALTERNATIVE DECISE DAGLI STATI MEMBRI: CONDIZIONI DA RISPETTARE Si mantiene quanto previsto dalla versione precedente della Direttiva (vedi ora paragrafo 2 articolo 2) relativamente ad una procedura integrata della VIA nelle procedure di autorizzazione generali del progetto. Restano comunque fermi i requisiti minimi da rispettare per gli Stati membri in attuazione dell’articolo 2.2 della Direttiva : 1. Domanda con allegato progetto e studio di impatto 2. Fase di consultazione del pubblico e amministrazioni interessate 3. valutazione dello studio di impatto sulla base anche della consultazione 4. giudizio di VIA distinto e precedente l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera Si veda in questo senso il paragrafo 3 del nuovo articolo 8bis della Direttiva: ” 3.Qualora gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, diverse dalla procedure di autorizzazione, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove opportuno, si intendono soddisfatte se la decisione adottata nel contesto di tali procedure contiene le informazioni menzionate nei suddetti paragrafi e se sono in essere meccanismi che consentono il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 6 del presente articolo.” Si veda in tal senso la Corte di Giustizia del 16/9/1999 (causa C435/97 su domanda di decisione pregiudiziale del TAR Bolzano ): “... qualunque sia il metodo adottato da uno Stato per stabilire se uno specifico progetto richieda o meno la VIA ..... tale metodo non deve ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in modo che non sfugga alla VIA nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto sull’ambiente..... il legislatore poteva sottrarre il progetto all’obbligo di valutazione solo se, alla data di adozione della legge regionale 27/1992 , era in grado di valutare in modo preciso l’impatto complessivo che avrebbe potuto avere l’insieme dei lavori di esecuzione del progetto . Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che, nel caso di un progetto che richiede una valutazione ai sensi della direttiva, l'art. 2, n. 1 e 2, della stessa autorizza uno Stato membro a servirsi di una procedura di valutazione diversa da quella istituita dalla direttiva, ove detta procedura sia incorporata in una procedura nazionale esistente o da stabilire ai sensi dell'art. 2, n.2, della direttiva. Tuttavia, detta procedura alternativa deve soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e da 5 a 10 della direttiva, tra i quali la partecipazione del pubblico ai sensi dell'art. 6 della stessa ”.

PROCEDURA UNICA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO NEL CASO DI CONTEMPORANEA VIA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA Il nuovo paragrafo 3 del’articolo 2 introduce il principio della procedura di valutazione unica in caso di necessaria valutazione di incidenza. La novità sta, rispetto alla versione precedente della Direttiva nell’esplicito riferimento alla disciplina dei siti habitat e nel fatto di prevedere altrettanto esplicitamente una valutazione unica nel caso dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla direttiva sulla VIA e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (siti habitat) e/o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (conservazione uccelli selvatici). In particolare il nuovo comma 3 paragrafo 3 articolo 2 della Direttiva prevede che: ”Ai sensi della procedura coordinata di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri si adoperano per coordinare le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un determinato progetto richieste dalla pertinente

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normativa dell'Unione designando a tale fine un'autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione”.

RAPPORTI TRA VIA E AIA Non c’è più il riferimento diretto alla procedura unica tra VIA e AIA (se applicabile questa ultima) che invece era esplicitamente previsto dal paragrafo 3 articolo 2 della versione precedente della Direttiva. Si afferma soltanto al nuovo comma 5 del paragrafo 3 che: ” La Commissione fornisce orientamenti in merito all'istituzione di procedure coordinate o comuni per i progetti che sono contemporaneamente soggetti alle valutazioni ai sensi della presente direttiva e delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE o 2010/75/UE.” Occorre però precisare che secondo il DLgs 152/2006: “il provvedimento di VIA sostituisce anche quello di AIA nei casi di VIA statale che ricada su progetti per i quali anche la AIA è statale (ex allegato XII DLgs 152/2006) e soprattutto per i quali la VIA è comunque obbligatoria. Qualora si tratti di progetti rientranti tra quelli sottoponibili a procedura di verifica l'autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA”. Come si vede non assistiamo, anche nella normativa nazionale previgente alla nuova Direttiva, ad un completo assorbimento della AIA nella VIA. Non a caso sia nel caso di VIA e AIA di competenza statale, che regionale, la documentazione per la VIA dovrà essere opportunamente integrata con: a) le informazioni previste dai commi 1 (contenuto domanda di AIA) e 2 (sintesi non tecnica della domanda) dell’articolo 29 ter del DLgs 152/2006 b) le informazioni ex rapporti di sicurezza (previsti dalla normativa sulle industrie a rischio se applicabile) e quella prevista dal regolamento 761/2001 (se si tratta di sito registrato EMAS) c) le condizioni per il rilascio dell’AIA ex articolo 29sexies DLgs 152/2006 d) se applicabili, le misure supplementari richieste dalla MTD ( Migliore Tecnologie Disponibili) secondo l’articolo 29septies DLgs 152/2006 Quanto sopra significa che siamo di fronte ad un unificazione dei provvedimenti e dei relativi procedimenti ma la specificità della istruttoria propedeutica al rilascio dell’AIA viene comunque salvaguardata. Quanto sopra risulta coerente con la sentenza del Consiglio di Stato parere 18/6/2008 n. 1001 secondo cui: “L’AIA è una complessa procedura diretta ad evitare ogni forma di inquinamento anche con prescrizioni relative alla modificazione da apportare agli impianti e alle tecniche da adottare nell’esercizio degli stessi”, ma anche con TAR Toscana sentenza n. 592 del 2010: “ Lo studio degli impatti prodotti sulla componente ambientale e paesaggistica costituisce uno degli aspetti necessari della valutazione di impatto ambientale di talché ogni questione relativa a tali impatti deve trovare soluzione nell’ambito del procedimento VIA e non può essere demandato in sede di procedura di AIA E’ vero infatti (afferma Consiglio di Stato sentenza 1541/2012) che, a seguito del d.lgs. n. 128 del 2010 (entrato in vigore dopo i provvedimenti impugnati), si è giunti ad una nuova formulazione del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare dell’art. 10, volta al massimo coordinamento delle due procedure, ma emerge altresì che è restata ferma la loro diversità

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di funzione, specificata in particolare nelle lettere b) e c) dell’art. 4, comma 4, del detto decreto legislativo, in quanto orientate la VIA alla verifica del progetto e la AIA alla verifica dell’attività riguardo a particolari impianti “salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale” (specificità altresì indicata nel comma 13 dell’art. 6, che prevede la AIA per gli impianti di cui all’allegato VIII, nonché nel comma 2 dello stesso art. 10 in cui, nel momento in cui si prevede il coordinamento delle due procedure, contestualmente si presuppone la permanenza della loro distinzione). Aggiunge il Consiglio di Stato che: “Nel caso di specie, la VIA era stata originariamente assentita sul progetto, sicché la carenza rispetto a questo della valutazione degli effetti ambientali cumulativi, possibili per la compresenza delle discariche, ha assunto rilievo ulteriore nel quadro dei rischi di aggravato inquinamento della falda idrica; è perciò sul progetto che deve essere di conseguenza rinnovata la valutazione, con la VIA, ben potendo in tale ambito essere adeguatamente considerato dall’Amministrazione quanto indicato dalla ricorrente in controdeduzione e in particolare, da ultimo, con la perizia tecnica depositata nel presente giudizio il 3 ottobre 2011.” Quanto sopra viene precisato da un'altra sentenza del Consiglio di Stato n.1001 del 18/6/2008 relativamente al caso di un impianto esistente che vada ad AIA senza avere avuto la VIA. Si conferma la possibilità di integrare le due procedure nel rispetto delle specificità istruttorie di entrambe, infatti, nel caso in esame il Consiglio di Stato ha concluso che: “non sia necessario sospendere la AIA e applicare la VIA in quanto: 1) la VIA – la quale può concludersi con la c.d. opzione zero, cioè con la rinuncia a realizzare l’impianto - è in se stessa una valutazione preventiva rispetto alla costruzione e all’esercizio dell’impianto; 2) la procedura di VIA è avviata ad istanza del soggetto che si prefigge di realizzare l’impianto…l’autorità competente, nell’ambito dell’istruttoria relativa al primo rilascio dell’AIA, approfondisca gli aspetti di compatibilità ambientale connessi con l’esercizio dell’impianto,”.

FATTORI AMBIENTALI SUI QUALI VALUTARE GLI EFFETTI DEL PROGETTO SOGGETTO A VIA. Viene sostituito l’articolo 3 della Direttiva relativo che elenca i fattori che devono essere presi in considerazione per valutare gli effetti ambientali del progetto oggetto della VIA. Vengono introdotti,rispetto al testo precedente, tre fattori: 1. Territorio, 2. Popolazione e salute umana 3. Biodiversità. Inoltre si precisa che verranno presi in considerazione relativamente ai diversi fattori anche gli effetti potenzialmente derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti allo stesso. Restano tutti gli altri fattori e le interazioni tra essi: a) l’uomo, la fauna e la flora; b) il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio; c) i beni materiali e il patrimonio culturale;

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E’ indiscutibile che i nuovi fattori esprimano una visione più complessiva ed integrata nella valutazione dei fattori che possono essere colpiti dagli impatti del progetto integrando ancora di più le istruttorie tra VIA, VAS e AIA. Ricordo in particolare che già la relazione della Commissione UE sullo stato di applicazione della VIA (anno 2003 punto 4.6.10 pag. 90) sottolineava come la direttiva VIA (versione precedente) non prevedesse esplicitamente che la salute umana7 venisse presa in esame nell'ambito del processo di valutazione. Ciò aveva ed ha comportato che, fino ad ora, pur dovendo in teoria essere presi in esame nella VIA nell'ambito della valutazione dell'impatto sugli esseri umani, in pratica gli effetti sulla salute vengono descritti, nelle procedure di VIA e in primo luogo nei SIA, con poca dovizia di particolari e spesso in maniera meno dettagliata rispetto agli impatti biofisici8.

CONTENUTO RICHIESTA PROCEDURA DI VERIFICA Nella versione precedente non esisteva una allegato specifico che definisse il contenuto della domanda di procedura di verifica, quello che nel TU ambientale viene definito lo studio preliminare ambientale (articolo 20DLgs 152/2006). Lo studio preliminare ambientale in assenza di una norma del testo unico ambientale che ne definisca precisamente il contenuto deve avere come riferimento sia lo studio di prefattibilità ambientale previsto dalla normativa sugli appalti pubblici integrata dal contenuto dell’allegato VII al DLgs 152/2006 che fa riferimento al SIA della procedura ordinaria, con un grado di approfondimento minore in ragione del livello soltanto preliminare (e non già definitivo a differenza della VIA) del progetto. In particolare la definizione di tale studio è contenuto nell’articolo 20 del DPR 207/2010 (regolamento esecutivo del Codice dei Contratti pubblici) . Ora la nuova versione della Direttiva ha introdotto un apposito allegato IIA che definisce il contenuto della richiesta di procedura di verifica

ARTICOLO 20 DPR 207/2010 ALLEGATO IIA DIRETTIVA VIA NUOVA VERSIONE

a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale; b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione

1. Descrizione del progetto comprese in particolare: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione; b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

7 Sul punto vedi Consiglio di Stato 5299 del 2012 che ha riconosciuto legittima la decisione della autorità competente nel rivedere un giudizio di VIA per carenze istruttorie dettate dalla mancata valutazione, tra l’altro, dell’impatto sulla salute di una centrale da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDRQ). 8 In Belgio, ad esempio, la regione delle Fiandre ha elaborato linee guida in collaborazione con l'amministrazione per la sanità e con l'unità responsabile della VIA. Le linee guida irlandesi indicano che occorre adottare un approccio di valutazione del rischio e anche i Paesi Bassi riconoscono che esiste uno stretto legame tra valutazione del rischio e valutazione dell'impatto sulla salute. I Paesi Bassi, da anni, propongono un'interessante classificazione degli effetti sulla salute: 1. salute (fisici) - in genere sono valutati dal punto di vista quantitativo (ad esempio quali standard basati sulla salute e riferiti agli inquinanti vengono superati); 2. benessere (disturbi) - ad esempio cattivi odori, rumore o problemi di visibilità; si applica una combinazione di standard qualitativi e quantitativi; 3. effetti socioeconomici legati alla salute - occupazione e cessazione dell'attività lavorativa, ma vengono discussi solo in via generale. Nei Paesi Bassi è prassi anche valutare gli impatti sui gruppi piuttosto che sugli individui.

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dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche; d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori; e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante. 3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da: a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente; b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità

Dal confronto il contenuto dello studio preliminare ambientale descritto dalla norma nazionale appare più completo basti pensare alla “alternative localizzative e tipologiche”9, ma è applicabile, attualmente solo alle opere pubbliche ovviamente. Quindi risulta positiva la nuova norma europea perché costringerà gli stati membri e quindi nel caso italiano: stato e regioni a definire meglio il contenuto della documentazione da presentare in sede di avvio della procedura di verifica per tutte le opere (pubbliche o private) oggetto delle procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA. Inoltre esiste una norma di chiusura che può integrare le eventuale lacune del contenuto della richiesta di verifica del nuovo allegato IIA della Direttiva , si tratta della frase contenuta alla fine di detto allegato secondo cui: ”Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell'allegato III”, l’allegato III alla Direttiva è quello che definisce i parametri per lo svolgimento della istruttoria in vista della decisione sulla verifica di assoggettabilità a VIA.

9 Secondo il Parere CES COM(2012) 628 final — 2012/0297 (COD) “4.5 Per quanto riguarda il ricorso ad alternative, un tema che è stato discusso spesso e in diverse sedi, il CESE raccomanda di procedere con grande cautela. È chiaro che il cosiddetto «scenario di base» ha la sua giustificazione e logica, che è particolarmente importante per gli investimenti nel rinnovamento. Il numero adeguato di alternative e i dettagli relativi alla loro elaborazione dovrebbero rispecchiare le dimensioni e il carattere dei progetti ed essere concordati in via preliminare con le autorità competenti.”

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PARAMETRI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA Viene sostituito anche l’allegato III che disciplina i criteri sulla base dei quali l’Autorità Competente (ministero Ambiente, Regione, Provincia, Comune, Ente Parco a seconda della ripartizione delle competenze previste dal testo unico ambientale e dalle legge regionali) decide la assoggettabilità alla procedura di VIA dell’opera in esame. Il confronto va fatto quindi, in sede di recepimento nazionale della nuova versione della Direttiva, tra il nuovo allegato III e l’allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006.

ALLEGATO V AL DLGS 152/2006 ALLEGATO III ALLA DIRETTIVA VIA NUOVA VERSIONE

1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: — delle dimensioni del progetto; — del cumulo con altri progetti; — dell'utilizzazione di risorse naturali; — della produzione di rifiuti; — dell'inquinamento e disturbi ambientali; — del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: — dell'utilizzazione attuale del territorio; — della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; — della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: a) zone umide; b) zone costiere; c) zone montuose o forestali; d) riserve e parchi naturali; e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/Cee 92/43/Cee; f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati; g) zone a forte densità demografica; h) zone di importanza storica, culturale o archeologica; i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare: — della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata); — della natura transfrontaliera dell'impatto; — dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto; — della probabilità dell'impatto; — della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare: a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto; b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità; d) della produzione di rifiuti; e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali; f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche; g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico).

2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: a) dell'utilizzo del territorio esistente e approvato; b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo; c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: i) zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi; ii) zone costiere e l'ambiente marino; iii) zone montuose e forestali; iv) riserve e i parchi naturali; v) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; vi) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto; vii) zone a forte densità demografica; viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto: a) dell'entità ed estensione dell'impatto (ad esempio l'area geografica e la popolazione potenzialmente interessate); b) della natura dell'impatto; c) della natura transfrontaliera dell'impatto; d) dell'intensità e della complessità dell'impatto; e) della probabilità dell'impatto; f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto; g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

Come risulta dalle parti sottolineate della tabella sopra riportata è indiscutibili che i criteri introdotti dal nuovo allegato III alla Direttiva amplino quelli dell’allegato V al DLgs

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152/2006 e quindi sarà necessaria anche su questa parte un adeguamento della nostra normativa nazionale e in cascata regionale.

CONTENUTO PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO VERIFICA Sia la versione precedente della Direttiva che il DLgs 152/2006 non definiscono puntualmente il contenuto del provvedimento che conclude la Procedura di Verifica. Il nuovo paragrafo 5 dell’articolo 4 della Direttiva prevede che la decisione, che conclude la procedura di Verifica, : a) indica in che modo i criteri di cui all’allegato III sono stati presi in considerazione; b) include i motivi alla base dell’avvenuta o mancata richiesta di una valutazione di impatto ambientale ordinaria; c) include una descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre effetti significativi sull’ambiente, se si decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione d’impatto ambientale ordinaria. In particolare nella nuova versione dell’articolo 4 della Direttiva in relazione alle conclusioni della procedura di Verifica: ““si è tenuto conto degli insegnamenti tratti dalla giurisprudenza della Corte laddove essa ha sottolineato la necessità che la decisione successiva allo screening sia “sufficientemente motivata” (C-75/08) e che sia accompagnata da tutte le informazioni che consentono di verificare che la decisione si basa su uno screening adeguato (C-87/02).” Dalla relazione alla proposta di Direttiva.

MOTIVI DI PROROGA TERMINE PER CONCLUDERE PROCEDURA DI VERIFICA Secondo il nuovo paragrafo 6 dell’articolo 4 della Direttiva: “Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente adotti la propria determinazione quanto prima, entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4. In casi eccezionali, relative ad esempio alla natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare tale termine per adottare la propria determinazione; in tal caso, l'autorità competente comunica per iscritto al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la determinazione è prevista”. Il comma 4 dell’articolo 20 DLgs 152/2006 prevede questa possibilità di proroga senza legarla però ai parametri precisi indicati dalla nuova norma europea sopra riportata.

RUOLO ESPERTI Secondo il nuovo paragrafo 3 dell’articolo 5 della Direttiva: “Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano completi e di qualità: a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti; b) l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale; e c)se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni supplementari, in conformità dell'allegato IV, direttamente

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rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente”

CONTENUTO DELLA AUTORIZZAZIONE FINALE AL PROGETTO SOTTOPOSTO A PROCEDURA DI VIA Il nuovo articolo 8bis della Direttiva prevede che: “ 1.La decisione di concedere l'autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni: a) la conclusione motivata del procedimento di VIA; b) le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.” La decisione di non concedere l'autorizzazione definisce le ragioni principali di tale rifiuto. Il testo approvato in via definitiva dell’articolo 8bis è più restrittivo nel definire i contenuti della autorizzazione . Infatti la proposta di Direttiva (modificando l’articolo 8 della Direttiva vigente) prevedeva più ampiamente che: “ a) la valutazione ambientale dell’autorità competente di cui all’articolo 3 e le condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, compresa una descrizione delle principali misure intese ad evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi; b) le ragioni principali per la selezione del progetto, nella forma in cui è stato approvato, alla luce delle altre alternative, inclusa la probabile evoluzione della situazione dell’ambiente nel caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base); c) una sintesi dei commenti pervenuti a norma degli articoli 6 e 7; d) precisazioni sul modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nell’autorizzazione nonché su come i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione.”

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CONTENUTO RAPPORTO AMBIENTALE (EX STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: SIA) CONTENUTO SIA EX ALLEGATO 7 ALLA PARTE II DEL DLGS 152/2005

CONTENUTO RAPPORTO AMBIENTALE (EX SIA) ALLEGATO IV DIRETTIVA MODIFICATA

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell’acqua, aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dalla attività del progetto proposto; d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l’utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili. 2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell’impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato. 3. Una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e alla interazione tra questi vari fattori. 4. una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari cumulatiti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull’ambiente: a) dovuti alla esistenza del progetto; b) dovuti alla utilizzazione delle risorse naturali; dovuti alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché al descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull’ambiente.

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: a) la descrizione dell'ubicazione del progetto; b)la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari10, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; c)la descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto (in particolare dell'eventuale processo produttivo), con l'indicazione, per esempio, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità); d) la stima della tipologia e della quantità dei residui e delle emissioni previste (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.) e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento. 2.La descrizione delle alternative ragionevoli (ad esempio in termini di concezione del progetto, tecnologia, ubicazione, dimensioni e portata) prese in esame dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, indicando le principali ragioni alla base dell'opzione scelta, incluso un raffronto degli effetti ambientali. 3.La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche. 4.La descrizione dei fattori specificati all'articolo 3, paragrafo 1, potenzialmente soggetti a effetti significativi derivanti dal progetto: popolazione, salute umana, biodiversità (ad esempio fauna e flora), territorio (ad esempio sottrazione del territorio), suolo (ad esempio erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), acqua (ad esempio modifiche idromorfologiche, quantità e qualità), aria, clima (ad esempio emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), beni materiali e patrimonio culturale, ivi compresi gli aspetti architettonici e archeologici, e paesaggio. 5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto, dovuti, tra l'altro: a) alla costruzione e all'esistenza del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione; b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto per quanto possibile della disponibilità sostenibile di tali risorse; c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento e recupero dei rifiuti; d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti o calamità); e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali problemi ambientali esistenti, relativi ad aree di particolare importanza ambientale suscettibili di risentirne gli effetti o all'uso delle risorse naturali; f) all'impatto del progetto sul clima (ad esempio natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico; g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate. La descrizione dei possibili effetti significativi sui fattori specificati all'articolo 3,

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Vedi Corte di Giustizia del 3/3/2011 causa C50/09

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5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull’ambiente. 5bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio. 6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell’impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie. 7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti. 8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.

paragrafo 1 include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto. 6. La descrizione dei metodi di previsione o dei dati utilizzati per individuare e valutare gli effetti significativi sull'ambiente, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (ad esempio carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate 7. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente identificati e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (ad esempio la preparazione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi sull'ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento. 8. Una descrizione dei previsti effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione come la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (**), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli effetti negativi significativi di tali eventi sull'ambiente, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta. 9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti da 1 a 8. 10. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nel rapporto.

Come si vede le parti sottolineati del testo della Direttiva modificata comportano rilevanti novità rispetto al testo vigente nel nostro Paese.

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CONFLITTI DI INTERESSI TRA AUTORITÀ COMPETENTE E SOGGETTO COMMITTENTE Facciamo qui riferimento alla autorità competente al rilascio della decisione di VIA e il soggetto che propone l’opere e/o il progetto sottoposto a VIA. Secondo il nuovo articolo 9bis: “Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva”.

RECEPIMENTO NUOVA DIRETTIVA Fatto salvo il regime transitorio previsto dall'articolo 311, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla nuova Direttiva entro il 16 maggio 2017.

11 Articolo 3 “1.I progetti per i quali l'iter decisionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE è stato avviato prima del 16 maggio 2017, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla sua modifica ad opera della presente direttiva. 2.I progetti sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e agli articoli da 5 a 11 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla modifica apportata dalla presente direttiva qualora, prima del 16 maggio 2017: a) la procedura relativa al parere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE sia stata avviata; o b) le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE siano state fornite.”