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Guida alla Direttiva Macchine 2006/42/CE Edizione 2008 Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

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La Direttiva Macchine: 2006/42/CE

Presentazione

Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L157 del 9 giugno 2006 è stata pub-blicata la Direttiva 2006/42/CE che sostituirà la Direttiva Macchine 98/37/CE.

La Direttiva 2006/42/CE contiene diverse novità che è opportuno i fabbricanti di mac-chine conoscano e valutino con attenzione per predisporre le opportune misure di ade-guamento entro la data di applicazione obbligatoria.

FEDERMACCHINE, tramite il proprio Gruppo Tecnico, ha ritenuto utile rendere dispo-nibile la presente guida al fine di facilitare l’operato dei soci delle Associazioni Federate.

La guida non tratta tutti gli aspetti inerenti la Direttiva Macchine, che già sono ogget-to di numerose guide e pubblicazioni, ma si sofferma unicamente sulle novità più significa-tive contenute nella Direttiva 2006/42/CE.

In appendice viene anche fornito un raffronto, con evidenziate le differenze fra i testidelle due regolamentazioni: 2006/42/CE e 98/37/CE.

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INDICE

Introduzione 7

1. CAMPO DI APPLICAZIONE (articolo 1) 8

2. DEFINIZIONI (articolo 2) 10

2.1. Macchina 10

2.2. Macchine complesse (articolo 2) 12

2.3. Attrezzatura intercambiabile (articolo 2) 12

2.4. Componente di sicurezza (articolo 2) 12

2.5. Accessori di sollevamento (articolo 2) 13

2.6. Catene, funi e cinghie (articolo 2) 13

2.7. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica (articolo 2) 13

2.8. Quasi macchine (articolo 2) 13

2.9. Immissione sul mercato, messa in servizio (articolo 2) 14

2.10. Fabbricante, mandatario (articolo 2) 15

2.11. Norma armonizzata (articolo 2) e presunzione di conformità (articolo 7) 16

3. LIBERA CIRCOLAZIONE (articolo 6), SORVEGLIANZA DEL MERCATO(articolo 4, articolo 8, articolo 9, articolo 11, articolo 17, articolo 19) E SANZIONI (articolo 23) 16

4. IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO DELLE MACCHINE (articolo 5) 19

4.1 Procedura di valutazione conformità per macchine non da Allegato IV (articolo 12) 19

4.2 Procedura di valutazione conformità per macchine da Allegato IV (articolo 12) 20

4.3 Fascicolo tecnico (Allegato VII A) 23

4.3.1 Considerazioni sulle macchine complesse 23

4.4 Informazioni, avvertenze, istruzioni per l’uso (Allegato I, punto 1.7) 24

4.4.1 Informazioni e avvertenze sulla macchina (Allegato I, punto 1.7.1) 25

4.4.2 Avvertenze in merito ai rischi residui (Allegato I, punto 1.7.2) 26

4.4.3 Marcatura delle macchine (Allegato I, punto 1.7.3) 26

4.4.4 Istruzioni (Allegato I, punto 1.7.4) 27

4.5 Dichiarazione CE di conformità (Allegato II, 1.A) 30

4.6 Marcatura CE (articolo16, articolo 17, Allegato III) 31

4.7 Esame CE di tipo (Allegato IX) 32

4.8 Garanzia Qualità Totale (Allegato X) 33

4.9 Organismi Notificati (articolo 14, Allegato XI) 34

5. DISPOSIZIONI PER LE QUASI MACCHINE (articolo 13) 34

5.1 Procedure per l’immissione sul mercato 34

5.2 Documentazione tecnica pertinente 36

5.3 Istruzioni per l’assemblaggio 37

5.4 Dichiarazione di incorporazione (Allegato II, 1.B) 37

6. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA 38

Requisiti essenziali di sicurezza (Allegato I) 38

APPENDICE 55

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Introduzione

A 8 anni dall’entrata in vigore della versione “ricodificata” della Direttiva Macchine (98/37/CE), laCommissione Europea ha pubblicato il testo della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

I tempi previsti di applicazione sono i seguenti:

- 29 giugno 2006, entrata in vigore;

- entro il 29 giugno 2008, recepimento nazionale;

- dal 29 dicembre 2009, applicazione obbligatoria.

In tabella 1 sono riportate alcune indicazioni in merito alle scadenze e alla validità delle nuove procedu-re.

Pertanto è importante sottolineare che non è previsto un periodo transitorio di coesistenza delle dueDirettive poiché le nuove disposizioni entreranno in vigore il 29 dicembre 2009, data in cui contemporanea-mente verrà abrogata la Direttiva 98/37/CE. Fanno eccezione gli apparecchi portatili a carica esplosiva e lealtre macchine ad impatto, per i quali è previsto un periodo transitorio fino al 29 giugno 2011.

Come affermato dalla Commissione, dal punto di vista legale e formale ciò comporta che per l’immissio-ne sul mercato sarà possibile far riferimento alla Direttiva 2006/42/CE unicamente dal 29 dicembre 2009.

Tuttavia dal punto di vista pratico e tecnico, i costruttori già ora dovrebbero valutare le modalità di pro-gettazione delle proprie macchine per adattarle, ove necessario, ai requisiti della Direttiva 2006/42/CE, inmodo da non trovarsi in ritardo alla scadenza del 29 dicembre 2009. Secondo la Commissione europea, infat-ti, una macchina che soddisfa la Direttiva 2006/42/CE continua comunque ad essere conforme anche allaDirettiva 98/37/CE.

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Tabella1: Prospetto delle scadenze relative all'applicazione della Direttiva 2006/42/CE

Applicazione/Validità Direttiva 98/37/CE

9 giugno 2006

pubblicazioneDir.2006/42/CE ulla Gazzetta

dell'Unione Europea

29 giugno 2006

entrata in vigore(per gli stati membri)

Dir.2006/42/CE

29 giugno 2008

termine ultimo perrecepimenti nazionali

29 dicembre 2009

applicazioneDir.2006/42/CE

abrogazioneDir.98/37/CE

29 giugno 2011

termine periodo transitorio

per macchine ad impatto

Applicazione/Validità Direttiva 2006/42/CE(per le macchine ad impatto

dal 29/6/2011)

Adeguamento delle macchine ai RES della Direttiva 2006/42/CE

Adeguamento delle norme armonizzate (e eventuale stesura di nuove norme)

Revisione delle certificazioni di esame CE di tipo

Notifica degli organismi per certificazione garanzia qualità totale

Possibilità di avviare la procedura di garanzia qualità totale

Validità delle nuove certificazioni e delle nuove dichiarazioni

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In merito ai contenuti, la Direttiva 98/37/CE nulla aggiungeva o modificava rispetto alle precedentiDirettive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE, che costituivano il corpo della Direttiva Macchine.

La Direttiva 2006/42/CE costituisce invece, a tutti gli effetti, la revisione della Direttiva Macchine. In effet-ti nel testo si parla specificatamente di “rifusione”, con ciò intendendosi la ricomprensione nel nuovo docu-mento sia della direttiva 98/37/CE, sia delle varie direttive modificative ed integrative della stessa sia dellenuove disposizioni adottate dalla Comunità nel settore specifico.Tale revisione rientra nell’ambito più gene-rale di reimpostazione del cosiddetto “nuovo approccio” che è stato (e continua a essere) il modello di rife-rimento per la definizione delle Direttive di prodotto in ambito europeo.

Lo scopo rimane il medesimo già evidenziato nella guida sull'applicazione delle direttive “nuovo approc-cio”:“L’Unione europea ha concepito strumenti originali ed innovativi per eliminare gli ostacoli alla libera cir-colazione delle merci. Tra essi, un posto d'onore è riservato al nuovo approccio alla regolamentazione deiprodotti e all'approccio globale alla valutazione della conformità. Il filo che unisce questi approcci di tipo com-plementare è il fatto che entrambi riducono all'essenziale l'intervento pubblico e lasciano all'industria la piùampia scelta possibile delle modalità per soddisfare gli obblighi pubblici che le incombono.

Con l’attività di revisione la Commissione ha voluto, in particolare, correggere e migliorare i vari aspettiritenuti poco chiari, che avevano generato non pochi problemi in sede di recepimento nazionale da parte deivari Stati Membri, e rivedere le procedure di valutazione della conformità, al fine di meglio equilibrare gliobiettivi di sicurezza e salute delle persone con quelli di competitività dell’industria europea.

La Commissione, con la reimpostazione del nuovo approccio e con l’attività di revisione che vede coin-volte varie Direttive di prodotto, ha voluto anche riportare l’attenzione sul “sistema europeo”, che si vorreb-be diventasse, sempre più, un riferimento a livello mondiale.

Entrando nel merito dell’esame della Direttiva 2006/42/CE, in sintesi gli interventi introdotti hanno con-tribuito a:

- meglio delineare il campo di applicazione della Direttiva Macchine;

- definire in maniera più dettagliata determinati concetti, posizioni soggettive, ed attività, che nonerano così trattati nella precedente versione;

- adeguare e completare i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e di tutela della salute;

- semplificare le procedure di Valutazione della Conformità;

- rafforzare i meccanismi di Sorveglianza del mercato e di cooperazione tra Stati Membri;

- rafforzare i meccanismi di Controllo sull’operato degli organismi notificati;

- prevedere l’adozione da parte degli Stati Membri di un sistema sanzionatorio specifico.

Nel seguito sono riportati i commenti, redatti dal Gruppo Tecnico di FEDERMACCHINE, sulle novità piùsignificative contenute nella Direttiva 2006/42/CE. L'obiettivo è unicamente quello di agevolare il costrutto-re nell’analisi di un testo complesso e articolato, che richiede un’attenta valutazione da parte di tutti gli inte-ressati. I commenti non hanno peraltro valore legale e saranno utilmente integrati con futuri contributi diesperti o sulla base di indicazioni del mercato o con riferimento ad altre guide in via di pubblicazione in ambi-to europeo. In merito si informa che è in fase di stesura una guida della Commissione Europea.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE (articolo 1)

A differenza della Direttiva 98/37/CE, che formalmente si applicava alle macchine (comprese le attrezza-ture intercambiabili) e ai componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente (rispetto alla macchi-na) sul mercato, la Direttiva 2006/42/CE si applica a:

- macchine;

- attrezzature intercambiabili;

- componenti di sicurezza;

- accessori di sollevamento;

- catene, funi e cinghie;

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- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;

- quasi-macchine.

Per espressa previsione dell’ articolo 2 della Direttiva 2006/42/CE tutti i prodotticitati, ad esclusione delle quasi-macchine, si considerano macchine ai fini del testodella Direttiva.

Viene quindi modificata la definizione di macchina, rispetto a quella presente nella precedente direttiva, e,in tale definizione, vengono ricompresi anche prodotti diversi dalle macchine in senso proprio: anche a que-sti prodotti è quindi applicabile la nuova direttiva.

Entrambi gli articoli 1 e 2 sono necessari per definire il campo di applicazione della Direttiva; le definizio-ni che non riguardano il campo di applicazione sono solo quelle incluse nelle lettere dalla h) alla l) dell’arti-colo 2 (immissione sul mercato, fabbricante, mandatario ..).

L’articolo 2, in particolare, fornisce poi una serie di definizioni ulteriori (incluse nelle lettere dalla h) allal), e non esattamente previste nella precedente versione), utili per chiarire aspetti di applicazione della diret-tiva, rilevanti, particolarmente, sotto un profilo sia tecnico che giuridico (ad esempio: immissione sul merca-to, fabbricante, mandatario …).

Relativamente alle varie voci considerate nel campo di applicazione, non si segnala nessuna novità per leattrezzature intercambiabili, in quanto erano già comprese nella definizione di macchina della Direttiva98/37/CE.

Anche per quanto riguarda gli accessori di sollevamento questa operazione appare puramente formale inquanto la Direttiva n. 98/37/CE, all’Allegato 1, punto 4 (operazioni di sollevamento) definiva già requisitiessenziali di sicurezza da rispettare per gli accessori di sollevamento, fra cui la marcatura CE.

Diverso è invece il caso delle catene, funi e cinghie; questi prodotti infatti, quando sono progettati ecostruiti per diventare parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento, sonosoggetti alla marcatura CE. Nella Direttiva n.98/37/CE è previsto unicamente un marchio (laddove le catene,funi e cinghie non fanno parte di un insieme) oppure, se la marcatura è materialmente impossibile, una targao un anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità el’identificazione della relativa attestazione. Nella Direttiva 98/37/CE la marcatura CE non viene quindi espres-samente richiesta per le catene, funi e cinghie vendute separatamente, ma viene prevista sull’insieme, qualo-ra la catena, fune, cinghia sia fornita ad es. come parte di un paranco o di una braca.

Tra le macchine di nuova introduzione nel campo di applicazione della Direttiva, si segnalano gli ascenso-ri da cantiere, gli apparecchi portatili a carica esplosiva e gli apparecchi di sollevamento per le persone convelocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s (esclusi dalla Direttiva Ascensori).

Importante la precisazione per cui le quasi-macchine rientrano, a tutti gli effetti, nell’ambito di applicazio-ne della Direttiva Macchine, con specifiche procedure per l’immissione sul mercato e la libera circolazione.

Circa le esclusioni, per quanto di interesse delle aziende associate a FEDERMACCHINE, si evidenzia, all’ar-ticolo 1, par. 2, lett.k, l’elenco di alcuni prodotti elettrici ed elettronici disciplinati dalla Direttiva 2006/95/CE(ex Direttiva 73/23/CEE).Tale elenco comprende anche le macchine ordinarie da ufficio, le apparecchiaturedi collegamento e di controllo a bassa tensione (es. quadri elettrici) e i motori elettrici. In merito ai quadrielettrici è comunque opportuno ricordare che, quando incorporati in macchine, devono essere realizzati inmodo da consentire la soddisfazione dei requisiti di sicurezza applicabili alla macchina.

L’esclusione avviene quindi per “tipologia di prodotto” e non più per “rischio prevalente”, come era pre-visto dalla Direttiva 98/37/CE: ne consegue che, con la Direttiva 2006/42/CE, una macchina non espressamen-te esclusa ai sensi dell’articolo 1, par. 2, lett.k risulta soggetta all’applicazione della Direttiva Macchine, anchese i rischi sono esclusivamente o prevalentemente di origine elettrica.

E’ inoltre opportuno precisare, per espressa previsione dell’ Allegato1, punto 1.5.1, che le macchine chepresentano rischi elettrici, non escluse ai sensi della lett. k di cui sopra, devono rispettare i requisiti di sicu-rezza di entrambe le Direttive (Macchine e Bassa Tensione), ma dal punto di vista procedurale si applicanoesclusivamente le disposizioni della Direttiva 2006/42/CE. Da ciò deriva, stando a quanto riportato nella guidaeuropea alla Direttiva Bassa Tensione (Guidelines on the application of Directive 2006/95/EC), edita nell’ago-sto 2007, che il macchinario alimentato con una tensione rientrante nei limiti della Direttiva Bassa Tensione

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deve soddisfare gli obiettivi di sicurezza di tale Direttiva, ma nella dichiarazione CE di conformità non è piùnecessario che compaia il riferimento alla Direttiva Bassa Tensione.

Tra le altre esclusioni si citano:

- "i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componentiidentici e forniti dal fabbricante della macchina originaria";

- questa esclusione consente, ad esempio:

- al costruttore della macchina originaria di fornire i componenti di sicurezza, come parti di ricam-bio (in particolare, quei componenti che non sono normalmente immessi separatamente sulmercato perché fabbricati e integrati dal costruttore nelle proprie macchine) senza dover appli-care le procedure della Direttiva Macchine 2006/42/CE (marcatura CE, dichiarazione CE di con-formità, ecc.);

- all’utilizzatore di acquistare dal costruttore della macchina originaria, i componenti di sicurezzacome parti di ricambio, anche se non marcati CE, e di utilizzarli per le operazioni di manuten-zione e riparazione, senza la perdita di validità della dichiarazione CE di conformità originale (rif.Allegato II, 1°). Questa condizione è valida unicamente se l’utilizzatore segue le istruzioni del fab-bricante.In questo contesto, il termine “identico” è inerente alla funzione e alle prestazioni di sicurezzadei componenti di sicurezza, per cui è possibile (ad esempio) sostituire un componente di sicu-rezza di prima generazione con un componente di sicurezza di seconda generazione fornitodallo stesso costruttore.

- le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utiliz-zate nei laboratori.

In molti casi è necessario che il costruttore possa adoperare o provare la macchina, o sue parti, durantele attività di sviluppo, costruzione, assemblaggio, installazione, regolazione e valutazione, prima della immissio-ne sul mercato o della messa in servizio della macchina finale.

Ad esempio, nel caso di grandi macchine di stampa utilizzate per la produzione di giornali, vi è la neces-sità di installare prototipi (solitamente presso un potenziale cliente) al fine di provare la macchina, non finita,nelle condizioni reali (quali l’uso di vari tipi di qualità di carta, lavoro nelle condizioni di temperatura e umi-dità dell’ambiente di destinazione, ecc.). Durante queste attività, eseguite su prototipi, pre-serie o, in genera-le, su macchine non finite, il personale del costruttore si trova ad operare con alcune protezioni (ripari, porte,ecc.) o misure di sicurezza non ancora realizzate o attive.

La Direttiva 98/37/CE, così come la Direttiva 2006/42/CE, non si rivolge espressamente ai prototipi, allepre-serie e alle macchine non finite. Queste macchine sono infatti, per definizione, ancora in fase di svilup-po o il processo di fabbricazione non è ancora terminato (pertanto, ad esempio, il fascicolo tecnico non ècompleto e non sono marcate CE, perché non ancora conformi a tutti i requisiti applicabili della DirettivaMacchine); le macchine in questa fase non sono quindi da intendersi come “immesse sul mercato” o “messein servizio” così come definito nell’art. 2 punti h), k) della Direttiva 2006/42/CE.

Le attività eseguite (presso il costruttore o presso il, potenziale, cliente) su prototipi, pre-serie e macchi-ne non finite come parte del processo di sviluppo e fabbricazione della macchina non devono comportare ladisponibilità della macchina per l’utilizzatore. Durante queste attività devono essere adottate tutte le misurenecessarie e adeguate per assicurare la protezione delle persone. Inoltre, il personale coinvolto in queste atti-vità deve essere addestrato e adeguatamente sorvegliato.

2. DEFINIZIONI (articolo 2)

2.1. Macchina

Alla definizione di macchina sono state apportate modifiche e integrazioni; la nuova definizione è laseguente:

- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dallaforza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, col-legati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,

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- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito diimpiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,

- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solodopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzio-ne,

- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui allalettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere unfunzionamento solidale,

- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e desti-nati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta

I primi tre trattini vanno a modificare o chiarire il concetto di macchina, attualmente riportata al primo trattino della Direttiva n. 98/37/CE.

In particolare si evidenzia la eliminazione delle seguenti frasi :

1.“ …ed eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc.,..”

2.“……segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di unmateriale”.

Circa il punto 1), ovvero la presenza di azionatori, è stata aggiunta la frase “insieme equipaggiato o desti-nato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta;” siritiene che tale modifica sia stata motivata dalla necessità di chiarire in modo inequivoco che le macchinedestinate ad essere equipaggiate con un sistema di azionamento ma immesse sul mercato prive di tale siste-ma rientrano comunque nella definizione di macchina e non sono quindi da considerarsi quasi-macchine sog-gette alla dichiarazione di incorporazione.

La definizione contenuta nel primo trattino rappresenta una modifica piuttosto importante rispetto alladefinizione presente nella precedente direttiva, e permette di individuare due situazioni: un insieme equipag-giato di un sistema di azionamento, ed un sistema “destinato” ad essere equipaggiato di un sistema di aziona-mento. Nessun problema pare porsi per la prima situazione, mentre un po’ più delicata si pone la seconda inmerito alla esatta individuazione del concetto di macchina.

Il sistema privo di equipaggiamento ma destinato (da intendersi, come necessariamente obbligato) ad esse-re dotato di un sistema di azionamento per poter funzionare, è quindi a tutti gli effetti, una macchina, ed èda distinguersi nettamente dagli insiemi che non hanno una loro destinazione d’uso determinata, cioè che nonsono in grado di garantire una applicazione ben determinata e definiti come “quasi macchine”.

Dal punto di vista pratico, il termine “destinato ad essere equipaggiato” comporta per il costruttore lanecessità di progettare la macchina affinché sia facilmente integrabile con il sistema di azionamento, di forni-re tutte le informazioni necessarie per una corretta scelta e installazione del sistema di azionamento, di ana-lizzare e gestire – a livello di informazione tecnica di prodotto (istruzioni per l’uso) – i rischi connessi alleoperazioni di installazione.

La dichiarazione CE di conformità, rilasciata dal fabbricante della macchina appartenente alla categoria indiscorso, coprirà la macchina così come consegnata in originale (ovvero priva del sistema di azionamento)unitamente alle specifiche e alle indicazioni fornite con le istruzioni per l’uso e l’installazione. Non copriràinvece il sistema di azionamento scelto e installato dall’utilizzatore. In considerazione della criticità di talesituazione, è opportuno che dai documenti contrattuali emerga in modo chiaro la volontà del cliente di acqui-stare la macchina senza il sistema di azionamento, i limiti della fornitura e le responsabilità dell’acquirente.

Pertanto per queste macchine, in base alla Direttiva 2006/42/CE, le responsabilità possono ripartirsi fravari soggetti: fabbricante della macchina senza sistema di azionamento, fabbricante del sistema di azionamen-to, assemblatore, ecc.

Infatti in questi casi, quando non è il fabbricante stesso a fornire e a montare il sistema di azionamentosulle macchine commercializzate, è impossibile garantire, ad esempio, l’efficacia delle misure per ridurre ilrumore e le vibrazioni, l’efficienza del sistema di controllo, il rispetto dei tempi di arresto e/o di frenatura,salvo che l’utilizzatore non rispetti pienamente tutte le specifiche e indicazioni fornite dal fabbricante.

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Sempre con riferimento al primo trattino della Direttiva 2006/42/CE, si segnala infine un probabile refu-so:“solidamente” invece che “solidalmente” come previsto in precedenza; il testo in inglese prevede sempli-cemente “..which are joint toghether..”.

Circa il punto 2), la modifica non risulta particolarmente significativa in quanto la frase aveva caratterepuramente esemplificativo. Ovviamente tali esempi applicativi restano comunque validi.

Sempre con riferimento alla definizione di macchina riportata nella Direttiva 2006/42/CE, al secondo trat-tino, la Direttiva cita che sono da considerarsi macchine anche “gli insiemi di cui al primo trattino al qualemancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e dimovimento”. Ovviamente ciò non toglie che il fabbricante della macchina debba fornire indicazioni utili perun collegamento sicuro.

A titolo esemplificativo si indicano di seguito alcuni sistemi e componenti/elementi la cui mancanza anostro avviso non ha alcuna rilevanza ai fini del concetto di macchina:

- sistemi di azionamento elettrici, idraulici, pneumatici, ecc.

- quadri di controllo semplice (marcia, arresto)

- rampa gas

- sistema di alimentazione (quadri di alimentazione e/o trasformatori/ autotrasformatori di ingresso)

- fondazioni, pensiline, passerelle e in generale mezzi di accesso alle macchine.

Il terzo trattino introduce un’ ulteriore definizione di macchina che, sempre in un’ottica di chiarimentointerpretativo rispetto al passato, fa rientrare nella definizione di macchina anche l’insieme pronto per esse-re installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato inun edificio o in una costruzione. Si tratta ad esempio, a nostro avviso, delle gru su carro, carri ponte, trasbor-datori,AGV, LGV.

Il quinto trattino della nuova definizione di macchina evidenzia il concetto che sono da considerarsi mac-chine gli insiemi di parti o di componenti destinati al sollevamento di pesi, la cui fonte di energia è unicamen-te la forza umana. Si può trattare, ad esempio, delle carrucole paranchi a mano, martinetti, ecc.

2.2. Macchine complesse (articolo 2)

Nella Direttiva 2006/42/CE, il concetto di macchine complesse viene ricondotto a quello più semplice dimacchine costituite da più macchine o quasi-macchine. Infatti il quarto trattino della definizione di macchinacita:

- “insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla letterag), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamen-to solidale,”

La definizione di fatto non contiene novità rispetto alla Direttiva 98/37/CE.

Resta comunque il problema di definire cosa sia la valutazione dei rischi di una tale macchina o megliocome debba essere costituita. Per tali aspetti vedere il punto 4.3 relativo al fascicolo tecnico.

2.3. Attrezzatura intercambiabile (articolo 2)

Nella Direttiva 2006/42/CE rientrano in tale voce le attrezzature tipicamente destinate ad essere immes-se sul mercato e che, quando assemblate dall’operatore sulla macchina base, modificano la funzione dellamacchina o apportano una nuova funzione.

La Direttiva 2006/42/CE esclude gli utensili, ma non cita più l’ esclusione delle parti di ricambio.

2.4. Componente di sicurezza (articolo 2)

La definizione sostanzialmente conferma quella precedente, con l’unica precisazione che un componentedi sicurezza, per essere tale, non deve essere indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la mac-

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china o che per tale funzione (non di sicurezza) può essere sostituito con altri componenti.

Quindi se un componente esplica, oltre ad una funzione relativa alla macchina, anche una funzione di sicu-rezza esso è un componente di sicurezza. Laddove la funzione del componente non sia immediata ed espli-cita, e tale da escluderne ogni altra, la valutazione circa la funzione medesima, compete comunque al fabbri-cante della macchina, nel senso che se egli attribuisce al componente lo scopo di garantire o contribuire agarantire la sicurezza della macchina, quel componente sarà da considerarsi “di sicurezza”.

Resta invariato il principio per cui i componenti di sicurezza sono assoggettati alla Direttiva unicamentese immessi sul mercato separatamente dalla macchina.

E’ stato riportato, in Allegato 5 alla Direttiva, un elenco indicativo di componenti di sicurezza. Sebbenenon esaustivo, tale elenco è previsto per definire in modo univoco nei vari paesi della U. E. i componenti daconsiderare.

Per i componenti di sicurezza forniti come parte di ricambio vedere il punto 1 della presente guida.

2.5. Accessori di sollevamento (articolo 2)

La definizione di accessori di sollevamento introdotta nella Direttiva 2006/42/CE è mutuata dalla defini-zione contenuta al punto 4.1.1 lett. a) e lett. b) della Direttiva 98/37/CE. Come per i componenti di sicurez-za, questi accessori sono da considerarsi assoggettati autonomamente alla Direttiva soltanto qualora immes-si sul mercato separatamente.

2.6. Catene, funi e cinghie (articolo 2)

La definizione introdotta è nuova e cita “catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamen-to come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento”. La definizione nondistingue il caso del componente immesso sul mercato dal caso del componente messo in servizio: ne deri-va quindi che sia le catene, funi e cinghie acquistate dal mercato, sia quelle eventualmente realizzate dalcostruttore della macchina ed integrate nei propri prodotti, devono comunque essere marcate CE e corre-date della dichiarazione CE di conformità.

2.7. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica (articolo 2)

Anche questa definizione è nuova, e riguarda “componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenzatra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo suppor-to fisso di quest'ultima.Allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un sin-golo prodotto”. Questi dispositivi e i loro ripari sono elencati in Allegato IV.

2.8. Quasi-macchine (articolo 2)

Le quasi-macchine vengono definite come:

- “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'ap-plicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchinesono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla Direttiva”.

Tale definizione, che non era presente nella Direttiva n. 98/37/CE, si presume sia stata inserita allo scopodi chiarire e meglio identificare le casistiche di prodotti che possono costituire oggetto della dichiarazione diincorporazione (riferimento Direttiva 2006/42/CE, Allegato II, parte 1, punto B).

Nella Direttiva n. 98/37/CE il riferimento in proposito è contenuto unicamente all’art.4 comma 2 che haingenerato nella prassi applicativa qualche problema, anche a causa della sua formulazione letterale non deltutto chiara ovvero:

“Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato di macchine destinate, per

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dichiarazione di cui all' Allegato II, punto B, del fabbricante o del suo mandatario, stabilito nella Comunità, ad essereincorporate in una macchina o ad essere assemblate con altre macchine onde costituire una macchina cui si applichila presente Direttiva, salvo il caso in cui esse possano funzionare in modo indipendente”.

Con la nuova definizione si chiarisce in modo inequivocabile che le quasi-macchine sono insiemi che dasoli non sono in grado di “garantire un’applicazione ben determinata”, elemento che prima non era chiara-mente identificato. La mancanza di un’applicazione ben determinata e la destinazioned’uso che prevede sempre l’incorporazione con altre macchine o quasi-macchine oapparecchi, sono gli elementi sostanziali che qualificano sotto il profilo giuridico la quasi-macchina. Persua natura, la quasi-macchina è quindi unicamente destinata all’incorporazione o assemblaggio con altremacchine, quasi-macchine o apparecchi, per costituire una macchina ai sensi della direttiva con esclusione diqualsiasi altro scopo.

Un sistema di azionamento (ad esempio, un motoriduttore o gli azionamenti idraulici, pneumatici)è considerato essere una quasi-macchina.

Tutto ciò premesso, si sottolinea che la nuova definizione di quasi-macchina di fatto traspone sul pianogiuridico un concetto già ampiamente delineato e analizzato grazie alle interpretazioni fornite dallaCommissione Europea in questi anni.

In particolare è opportuno ricordare che:

- tra gli insiemi da prendere in considerazione figurano quelli meccanizzati che, stando ai commenti, asuo tempo forniti nella guida della Commissione Europea, sono quelli che possono soddisfare i princi-pali criteri tecnici applicabili ad una macchina. Gli insiemi in questione possono essere dotati di azio-natori, di circuiti di comando o di alimentazione; nella maggior parte dei casi non dispongono di orga-ni di comando autonomi. I componenti elementari, od anche i sottoinsiemi semplici, quali un cusci-netto a sfera, un elemento di fissaggio non sono abbastanza complessi da poter essere consideratidelle quasi-macchine;

- circa il concetto di “applicazione ben determinata”, la Commissione aveva già espresso indicazioni inproposito attraverso l’interpretazione della precedente formulazione “salvo che possano funzionare inmodo indipendente”, laddove si precisava che il concetto di sottoinsieme poteva riguardare parti dimacchine che non hanno un’applicazione determinata o nelle quali l’applicazione non ha una funzionepropria (ad esempio far girare l’albero motore non qualifica di per sé un’applicazione ben determina-ta).

Con la nuova definizione si chiarisce, inoltre, che le macchine destinate ad un insieme complesso o all’im-piego in una linea automatizzata, ma che possono anche essere isolate e funzionare autonomamente con unoperatore (quindi dotate di funzione propria, ovvero in grado di svolgere un’applicazione ben determinata)non possono circolare conformemente al regime di cui all’ Allegato II parte 1, lettera B).

2.9.Immissione sul mercato, messa in servizio (articolo 2)

Queste definizioni costituiscono una novità nel senso che non erano presenti nel testo della Direttiva98/37/CE, anche se la Commissione UE aveva già fornito, nella guida europea, alcune interpretazioni (al con-cetto di commercializzazione e di messa in servizio) a commento dell’articolo 2 par.1 della Direttiva98/37/CE laddove si cita

“Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le macchine e ………………....possanoessere immesse sul mercato e messe in servizio soltanto se non pregiudicano……………”.

Sotto questo profilo non sono da evidenziare novità sostanziali, fatta salva l’ estensione alle quasi-macchi-ne.

In ogni caso:

- in merito alla immissione sul mercato, essa viene definita come “prima messa a disposizione, all'interno dellaComunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di uti-lizzazione”, si ritiene opportuno sottolineare che non tiene conto della previsione introdotta dalloStato Italiano nel DPR 459/1996, che comprende nel concetto di immissione sul mercato anche le mac-chine messe a disposizione dopo aver subito modifiche non rientranti nell’ordinaria e straordinaria

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manutenzione, con i conseguenti obblighi connessi ad una nuova marcatura CE della macchina. Ciònonostante si ritiene che interventi nelle caratteristiche e prestazioni della macchina (fatti salvo quelliunicamente destinati al miglioramento della sicurezza) tali da comportare una variazione significativadelle condizioni di rischio, così come una modifica prestazionale e/o funzionale della macchina, rispet-to alle caratteristiche originarie, configurino una macchina nuova o parzialmente nuova e quindi richie-dano l’applicazione della Direttiva Macchine.

- Per quanto riguarda il concetto di messa in servizio, è opportuno evidenziare che, sia rispetto alle inter-pretazioni fornite dalla Commissione, sia rispetto a quanto indicato nel DPR 459/1996, la messa in ser-vizio non indica semplicemente il primo utilizzo della macchina all’interno della Comunità, bensì ilprimo utilizzo “conforme alla sua destinazione”, intendendosi con ciò non solo l’uso corretto, ma anchele operazioni di montaggio, installazione, ecc. necessarie al funzionamento della macchina. Il concettodi messa in servizio è infatti correlato alle “operazioni richieste affinché la macchina possa poi funzio-nare ed essere utilizzata in condizioni di sicurezza” (dalla guida europea sulla Direttiva macchine98/37/CE). Queste operazioni sono quelle che si effettuano presso la sede dell’utilizzatore e che con-sentono l’uso sicuro della macchina o, in senso più generale, ogni “relazione materiale” con la macchi-na, che deve avvenire in condizioni di sicurezza. Se tali operazioni non vengono eseguite correttamen-te, ne può derivare un rischio per le persone esposte.Con riferimento al termine “uso corretto” si richiamano anche i contenuti dell’art. 4, relativo alla sor-veglianza del mercato, laddove si afferma che “le macchine possono essere immesse sul mercato e/o messein servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della Direttiva e non pregiudicano la sicurezzae la salute delle persone …quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conforme-mente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili”. Ne deriva che un uso non confor-me o non corretto ragionevolmente prevedibile, determina l’impossibilità della messa in servizio o lanecessità di modifiche progettuali e costruttive per rendere la macchina conforme alla Direttiva, inrelazione alle nuove modalità d’uso. Si evidenzia peraltro che variazioni o modifiche della destinazioned’uso originale della macchina (così come definita nella documentazione fornita dal costruttore) pos-sono determinare una nuova immissione sul mercato o una nuova messa in servizio; in questo caso sidovrà provvedere ad una nuova marcatura CE della macchina (si veda anche art. 1 comma 3, comma4 del DPR 459/96).

2.10.Fabbricante, mandatario (articolo 2)

La definizione di fabbricante non era presente nella direttiva 98/37/CE, e la qualifica di fabbricante potevadesumersi unicamente in base alle interpretazioni della Commissione, o, indirettamente, sulla base delle indi-cazioni fornite in diversi punti del testo della direttiva 98/37/CE (vedere in particolare l’articolo 8, paragra-fo 7 della Direttiva n. 98/37/CE). ivi incluso il concetto che trattasi di fabbricante anche chi immette sul mer-cato o mette in servizio la macchina per uso personale ed anche il produttore di quasi-macchine

E’ importante comunque ribadire che in mancanza di un fabbricante, come indicato espressamente nellaDirettiva 2006/42/CE, diventa fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette inservizio una macchina o una quasi-macchina.

La definizione è peraltro meritevole di rilievo laddove prevede la qualifica specifica per il soggetto che“progetta e/o realizza” una macchina o una quasi-macchina: nessun problema interpretativo si pone nel casoin cui progettista e costruttore, realizzatore della macchina siano lo stesso soggetto; un problema può porsi,invece, nel caso in cui i due soggetti siano diversi. E’ abbastanza frequente, nella pratica, che un’azienda pre-disponga ed elabori il progetto di macchina, di cui affida interamente la costruzione ad un altro soggetto.Orbene, anche se questa azienda, si è limitata a progettare la macchina, se poi apparirà come produttrice dellastessa (apponendo, nel caso, il proprio marchio di fabbrica sul prodotto), essa dovrà qualificarsi “fabbricante”ai sensi della direttiva 2006/42/CE.

Particolarmente rilevante risulta essere la nuova definizione di mandatario, che viene qualificato come ilsoggetto che abbia ricevuto dal fabbricante della macchina o della quasi-macchina mandato scritto per ese-guire a suo nome, in toto o anche parzialmente, gli adempimenti e formalità previsti dalla Direttiva. Conla Direttiva 2006/42/CE sembra quindi possibile delegare al mandatario molte più funzioni, anche di caratte-re tecnico.

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2.11. Norma armonizzata (articolo 2) e presunzione di conformità (articolo 7)

La definizione di norma armonizzata, per quanto di nuova introduzione, non presenta significative novità sulpiano sostanziale, salvo il richiamo, ai fini della presunzione di conformità, alle norme il cui riferimento è statopubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e non alle trasposizioni nazionali; è stato inoltre cancel-lato il riferimento alle “specifiche tecniche” nazionali.

Diverse sono invece le procedure previste dagli articoli 8 e 9 (vedere paragrafo successivo) per le situazio-ni in cui le norme armonizzate non rispettino i requisiti essenziali di cui all’ Allegato I della Direttiva.

In merito al principio di presunzione di conformità, questo è applicabile alle sole macchine e non anche allequasi-macchine; all’art. 7 infatti si fa riferimento unicamente alle macchine marcate CE e accompagnate dalladichiarazione CE di conformità. Ovviamente ciò non toglie che sia possibile applicare le norme armonizzateanche alle quasi-macchine. Per queste ultime le norme adottate possono essere elencate nella “documentazio-ne tecnica pertinente” (Allegato VII, B) ai fini della valutazione della conformità con i requisiti essenziali appli-cati dal costruttore della quasi-macchina. L’estensione dell’applicazione delle norme dovrebbe essere indicatanella “documentazione tecnica pertinente” ed, eventualmente, nella “dichiarazione di incorporazione”.

Più complesso è il problema della validità delle attuali norme armonizzate rispetto alla presunzione di con-formità alla Direttiva 2006/42/CE. Infatti, essendo state apportate modifiche ai requisiti essenziali di sicurezzadi cui all’ Allegato I, non si può assumere automaticamente che le attuali norme siano conformi a tale Direttiva.Inoltre vanno, quantomeno, aggiornate le appendici normative che richiamano il riferimento alla DirettivaMacchine. La Commissione Europea ha dato mandato a CEN e CENELEC di stabilire un programma per laredazione delle eventuali nuove norme (relative ai prodotti di nuova introduzione nel campo di applicazionedella Direttiva 2006/42/CE) e per assicurare che le attuali norme siano verificate in relazione alla Direttiva2006/42/CE e aggiornate, ove necessario. E’ intenzione della Commissione pubblicare un elenco di normearmonizzate a supporto della Direttiva 2006/42/CE prima della sua entrata in vigore.

Particolarmente importante è l’aggiornamento delle norme armonizzate per le macchine inserite in AllegatoIV, al fine di evitare l’applicazione delle procedure di certificazione.

3. LIBERA CIRCOLAZIONE (articolo 6), SORVEGLIANZA DEL MERCATO (articolo4, articolo 8, articolo 9, articolo 11, articolo 17, articolo 19) E SANZIONI (articolo 23)

In merito alla libera circolazione, l’art. 6 della Direttiva 2006/42/CE non contiene sostanziali novità salvo ilriferimento alla categoria delle “quasi-macchine”, in luogo delle cosiddette macchine incomplete.

Le quasi-macchine devono rispondere alle disposizioni specifiche descritte nell’ articolo 13 della Direttiva e,in particolare, devono essere accompagnate dalla “dichiarazione di incorporazione” e dalle istruzioni per l’as-semblaggio.

E’ stata inoltre confermata la possibilità di esporre a fiere, esposizioni, dimostrazioni o eventi simili, macchi-ne o quasi-macchine non conformi alla Direttiva, purché sia presente e visibile un cartello che indi-chi chiaramente la non conformità e l’impossibilità di disporre delle medesime prima chesiano rese conformi. Sono pertanto assolutamente da evitare situazioni quali l’esposizione di una macchi-na priva della marcatura CE e senza il cartello suddetto o l’esposizione del cartello vicino a una macchinarecante la marcatura CE. E’ Inoltre obbligatorio, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-mac-chine non conformi, adottare misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone (opera-tori e visitatori).

Rispetto al testo della Direttiva 98/37/CE, si può notare l’aggiunta della prescrizione del cartello anchealle quasi-macchine quando non conformi alla Direttiva; queste però, per definizione, non possono esserecompletamente conformi a tutti i requisiti applicabili, ne deriverebbe quindi la necessità di esporre sempreil suddetto cartello1; in merito si può ritenere che una quasi-macchina è conforme alla Direttiva Macchinese sono soddisfatte le prescrizioni dell’Allegato VII B) (reperibilità della documentazione tecnica pertinen-

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1 Si segnala una differenza fra il testo italiano e quello inglese:

……la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alla presente direttiva, purché uncartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e l'impossibilità di disporredelle medesime prima che siano rese conformi…..

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te, comprese le istruzioni per l’assemblaggio); in questo caso non è richiesta la presenza del cartello men-zionato nell’art. 6.3 della Direttiva 2006/42/CE .

La libera circolazione deve sempre essere garantita alle macchine che rispettano la Direttiva. Gli StatiMembri, in base all’articolo 15, conservano il diritto di regolamentare l'uso delle macchine, purché nonimpongano l’obbligo di modificarle.Tale regolamentazione può, ad esempio, riguardare l’obbligo di indossa-re mezzi di protezione, il rispetto di un tempo di lavoro limitato su determinati tipi di macchine, un limiteminimo di età, una visita medica periodica, la necessità di formazione o altro.

Relativamente alla sorveglianza del mercato, sono stabiliti in modo più esplicito gli obblighi degli StatiMembri. In particolare le macchine possono essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamen-te se soddisfano le pertinenti disposizioni della Direttiva e non pregiudicano la sicurezza e la salute dellepersone e, all’occorrenza, degli animali domestici o dei beni.

La rispondenza alle disposizioni della Direttiva sussiste unicamente quando le macchine sono “debita-mente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioniragionevolmente prevedibili”. La maggiore attenzione e enfasi sul tema dell’uso “ragionevolmente prevedi-bile” si rileva anche nei “considerando” (9, 10 e 11) della Direttiva, assenti nella Direttiva 98/37/CE. Questamodifica anticipa una delle riforme previste dalla revisione del “Nuovo Approccio”. Il richiamo a questotipo di uso, che dovrebbe essere comunque tenuto presente già oggi dal costruttore nella sua analisi deirischi, viene ripetuto in più punti della Direttiva (vedere anche commento all’Allegato I, punto 1.1.1).

Il controllo della conformità delle macchine spetta agli Stati Membri che devono istituire o nominare leautorità competenti. Essi devono inoltre definire le finalità, l’organizzazione e i poteri di tali autorità com-petenti e informare la Commissione e gli altri Stati Membri, comunicando anche qualsiasi ulteriore modifi-ca.

Vi è da evidenziare che la Direttiva 2006/42/CE, nelle misure da adottare per la sorveglianza del merca-to, non cita le quasi-macchine; ciò non toglie che sia prevista la nomina delle autorità delegate al controllodelle quasi-macchine (rif. art. 4, comma 3) e che in caso di difformità rilevate possano essere attuati degliinterventi a tutela del mercato. A conferma di ciò si richiama l’obbligo, da parte del costruttore della quasi-macchina, di fornire, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata dell’ autorità nazionale, informazio-ni pertinenti sulle quasi-macchine (rif. Allegato II, 1.B). Se tale documentazione non fosse fornita vi sarebbeil legittimo dubbio che la quasi-macchina non sia conforme, in relazione a quanto affermato nella dichiara-zione di incorporazione. E’ importante sottolineare come la non conformità di una quasi-macchina possaripercuotersi su più macchine di più costruttori a causa dell’ applicazione del criterio delle “macchinepotenzialmente pericolose”, che sarà analizzato successivamente.

Le azioni che, a seguito della sorveglianza del mercato, gli Stati Membri possono adottare nei confrontidelle macchine sono:

- Contestazione di una norma armonizzata

- Applicazione della clausola di salvaguardia da parte di uno Stato Membro nei confronti di una mac-china.

Inoltre, ispirandosi a un provvedimento simile adottato nella Direttiva relativa alla Sicurezza generale deiprodotti, è stata riconosciuta alla Commissione la possibilità, sentiti gli Stati Membri e seguendo la proce-dura di regolamentazione, di adottare misure specifiche riguardanti “macchine potenzialmente pericolose”.

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- …..the showing of machinery or partly completed machinery which does not conform to thisDirective, provided that a visible sign clearly indicates that it does not conform and that it will notbe made available until it has been brought into conformity……

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Per “macchine potenzialmente pericolose” si intendono:

- le macchine costruite in base a norme armonizzate che non soddisfano pienamente ai requisitiessenziali di sicurezza della Direttiva macchine;

- le macchine tecnicamente simili a quelle che sono state oggetto di una clausola di salvaguardia(quindi non le macchine soggette direttamente a tale clausola). In questo contesto il termine “tec-nicamente simile” viene utilizzato in relazione a rischi che possono essere presenti, ad esempio,per via di soluzioni tecniche di comune adozione e dimostratesi non conformi; tale concetto siriferisce anche alla tipologia di macchina e alla sua morfologia, inoltre non può prescindere dallasimilitudine delle caratteristiche fisiche o di potenza installata. Problemi potrebbero anche sor-gere a causa dell’uso, conformemente alle istruzioni d’uso e di assemblaggio, di componenti disicurezza o quasi-macchine di acquisizione dal mercato dimostratesi non conformi alla DirettivaMacchine.

Può quindi dirsi che il criterio di riferimento per la valutazione di vari modelli o tipi di macchine, in rela-zione alla loro potenziale pericolosità, sarà la comunanza della o delle situazioni di rischio che potranno esse-re presenti su modelli diversi del medesimo fabbricante o anche di più fabbricanti: per tale sola ragione, piùmodelli o tipi di macchina potranno essere assoggettati alla procedura di controllo.

Per queste macchine la Commissione può, dopo aver consultato il Comitato Macchine, decidere di vietar-ne o limitarne l’immissione sul mercato o subordinarla a condizioni particolari.

Pur comprendendo la preoccupazione della Commissione, si sottolinea che, mentre finora le misure adot-tate dalla Commissione hanno riguardato un modello specifico e ben identificato di macchina, può esserci ilrischio che in futuro, anche sulla base di valutazioni soggettive, tali misure vengano estese a macchine ritenu-te potenzialmente pericolose perché giudicate tecnicamente simili alla macchina incriminata.

In generale, comunque, al fine di migliorare la procedura della clausola di salvaguardia, favorendo un piùrapido scambio di informazioni sulle macchine oggetto della Direttiva, è stato introdotto l’obbligo da partedello Stato Membro, che applica tale clausola, di informare immediatamente, non solo la Commissione, maanche tutti gli altri Stati Membri.

Viene peraltro stabilito che debbano essere pubblicate tutte le decisioni prese dagli Stati Membri e dallaCommissione riguardo le macchine potenzialmente pericolose (articolo 9) o in funzione dell’ applicazionedella clausola di salvaguardia (articolo 11).

Nelle azioni di sorveglianza del mercato, viene sottolineata la necessità della riservatezza delle informa-zioni da parte dei funzionari nazionali coinvolti nell’applicazione della Direttiva (articolo 17).

Tuttavia la tutela del segreto professionale e le varie norme giuridiche sull’informazione da considerarepubblica, non devono impedire la condivisione con le altre autorità di sorveglianza, di informazioni importan-ti per la tutela della salute e della sicurezza. Questa condivisione di informazioni è peraltro sollecitata dallaDirettiva stessa (articolo 19) ed è finalizzata allo scopo di garantire un’applicazione uniforme della Direttiva.

Un’ulteriore novità contenuta nell’articolo 23 della direttiva 2006/42/CE è l’aspetto sanzionatorio: ladirettiva impone agli Stati membri di adottare un sistema interno di sanzioni, aggiuntive rispetto alle proce-dure di intervento e sanzione connesse all’attività di controllo sopra delineata.

Allo stato attuale, in ambito nazionale, sono, già oggi, previste sanzioni penali per i progettisti, i fabbrican-ti e gli installatori di macchine che non rispettano la norma di recepimento della direttiva macchine attual-mente in vigore: la norma di riferimento è quella dell’Art. 6 del D.Lg. 626/94.

Gli Stati Membri dovranno determinare le sanzioni e notificarle alla Commissione entro il 29 giugno 2008.Le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Allo stato non si può ancora ipotizzare quale sistema sarà adottato in sede di attuazione di questa nuovaprevisione: essa coinvolge implicazioni rilevanti anche sul piano penalistico, considerando che il sistema attual-mente in vigore potrebbe subire sostanziali modifiche.

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4. IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO DELLE MACCHINE (articolo 5)

Rispetto alla Direttiva n. 98/37/CE, la Direttiva 2006/42/CE delinea più chiaramente la procedura che ilfabbricante, ovvero il suo mandatario, ove designato e investito di tale incarico, deve effettuare per attua-re ed accertarsi della conformità alla Direttiva delle macchine da lui immesse sul mercato.Tale procedu-ra è indicata puntualizzata all’art. 5 del provvedimento ed è finalizzata all’immissione sul mercato della mac-china stessa (prima di mettere sul mercato e/o in servizio…..)

In particolare la procedura prevede l’obbligo di:

- accertarsi che i requisiti essenziali di sicurezza siano rispettati;

- il fascicolo tecnico della macchina risulti disponibile;

- siano effettuate le procedure di valutazione della conformità;

- siano presenti le informazioni necessarie;

- venga redatta la dichiarazione CE di conformità e risulti accertato che la medesima accom-pagni la macchina (tale chiarimento risulta particolarmente importante).

- sia apposta la marcatura CE di conformità.

Ciò premesso, risulta particolarmente importante la prescrizione che il fabbricante, o il suo mandatario,debbano accertarsi che il fascicolo tecnico sia disponibile. Disponibile significa che non è indispensabile chesia sempre “materialmente” presente presso il costruttore, e non è nemmeno richiesto che debba trovarsiin uno Stato dell’Unione Europea.

Disponibile significa che a fronte di una specifica richiesta di verifica o consultazione del medesimo daparte delle autorità competenti il costruttore deve essere in grado di metterlo a disposizione entro un perio-do di tempo “ragionevole”; letteralmente la Direttiva stabilisce che “Il fascicolo tecnico deve tuttavia poteressere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della per-sona nominata nella dichiarazione CE di conformità”.

Infatti un’importante novità è costituita dalla previsione che nella dichiarazione CE di conformità deveessere indicato “nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve esserestabilita nella Comunità”.

Questa esigenza deriva dalla difficoltà, spesso riscontrata con la Direttiva 98/37/CE e precedenti versioni,di reperire le informazioni del fascicolo tecnico dai costruttori stranieri extra-UE (soprattutto dell’EstremoOriente). In merito al concetto di “persona” , si evidenzia che essa si distingue dal mandatario, anche se nullaosta a che quest’ultimo possa essere autorizzato ad espletare anche tale funzione (situazione peraltro gene-ralmente preferibile).

Una questione che dà adito a problemi interpretativi è legata alla chiara identificazione di chi debba inten-dersi per “persona nominata nella dichiarazione CE di conformità” .

L’interpretazione proposta da Federmacchine, e confermata anche da Orgalime (Federazione Europea del-l’industrie meccaniche, lavorazione metalli, elettriche e elettroniche), è che per persona possa intendersi unapersona fisica e/o una persona giuridica. Relativamente alle procedure di valutazione della conformità, alcunesono di nuova introduzione e sono trattate nei paragrafi successivi. In particolare sono state introdotte nuoveprocedure di certificazione per le macchine in Allegato IV, oggi non previste.

Vi è infine da rilevare che l’art. 5, comma 3 “responsabilizza” il fabbricante che deve avere direttamente(= dispone) o indirettamente (= può usufruire) i mezzi (conoscenze, strumenti, risorse umane, ecc.) per veri-ficare la conformità della macchina ai Requisiti Essenziali di Sicurezza dell’ Allegato I. Questo obbligo valeanche per il mandatario, ove designato.

4.1 Procedura di valutazione conformità per macchine non da Allegato IV (articolo 12)

Come già per la Direttiva 98/37/CE, se la macchina non rientra nell’elenco indicato in Allegato IV si appli-ca la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina(Allegato VIII): si deve cioè elaborare un fascicolo tecnico per ogni tipo rappresentativo della produzione in

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serie e prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dellamacchina al fascicolo tecnico e ai requisiti della Direttiva. La procedura si conclude e con l’emissione delladichiarazione CE di conformità e con la marcatura CE. In tal caso non vi sono quindi sostanziali novità rispet-to alle attuali procedure.

Di seguito è riportato lo schema a blocchi per la valutazione di conformità delle macchine non inclusenell’elenco dell’ Allegato IV.

4.2 Procedura di valutazione della conformità per le macchine che rientrano tra quelle indicate in Allegato IV (articolo 12)

Relativamente all’Allegato IV, poche le modifiche apportate all’elenco delle macchine e dei componentiivi compresi; in particolare si citano le seguenti:

- cancellazione dei motori a combustione interna per macchine per lavori sotterranei,

- cancellazione delle macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici,

- inclusione apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto,

- estensione a tutte le unità logiche con funzioni di sicurezza,

- estensione a tutti i dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

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Procedure di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2006/42/CE

Macchine NON elencate in Allegato IV

Valutazione della conformitàcon controllo interno sulla fabbricazione

delle macchine

Predisposizione del Fascicolo Tecnico di Costruzione, comprensivo

della documentazione inerente la valutazione dei rischi, e predisposizione

delle Istruzioni per l’uso

Compilazione della dichiarazione CE di conformità e applicazione

della marcatura CE

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Fra le altre modifiche, al punto 1. è stato inserito un chiarimento più di forma che di sostanza: si parla di“lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili”, piuttosto che di “lavorazione del legnoe di materie assimilate”.

Parimenti, ai sottopunti non vi sono modifiche sostanziali ma solo formali. Nelle seghe circolari l'utensileè una lama. È stato usato un termine un po' più specifico ("lama") al posto di quello più generico ("utensile")della precedente edizione.

Anche al punto 3. l'aggiunta "ad avanzamento integrato" specifica meglio il tipo di macchina, ma non va amutarlo: si tratta della pialla a spessore, come si è sempre inteso anche con la Direttiva 98/37/CE, dove man-cava questa precisazione.

Ai punti 14 e 15 è infine stato specificato che rientrano sia i dispositivi amovibili di trasmissione mecca-nica comprensivi dei ripari, sia i ripari a se stanti.

In merito alle procedure, invece, sono state apportate importanti novità. Innanzitutto nel nuovo testoviene fatta una distinzione fra due grandi famiglie:

- Macchine costruite conformemente alle norme armonizzate che coprono tuttii pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute (RES).

In questo caso il fabbricante può applicare una delle seguenti procedure:

1a. Procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbrica-zione della macchina (Allegato VIII). Questa procedura è del tutto nuova per le macchine in Allegato IV e di fatto parifica, laddove appli-cabile, questa tipologia di macchine a quelle non incluse in Allegato IV.

1b. Procedura di esame per la certificazione CE del tipo (Allegato IX), più il con-trollo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3). Questa procedura, è simile (anche se non completamente uguale) a quella già prevista dalla Direttiva98/37/CE. Si veda in dettaglio l’ Allegato IX, che viene approfondito nella presente Guida al capito-lo 4.7.

1c. Procedura di garanzia qualità totale (Allegato X). Questa procedura è del tutto nuova e quindi non è prevista nella Direttiva 98/37/CE. Si veda in det-taglio l’ Allegato X, che viene approfondito nella presente Guida al capitolo 4.8.

E’ utile evidenziare che non è più prevista la procedura che prevedeva la trasmissione del fascicolo tecni-co all’organismo notificato (per esame o per archivio); tale procedura è stata considerata infatti dallaCommissione inutilmente burocratica e anche di scarsa garanzia. Ovviamente i fabbricanti che seguivano que-sta procedura, dal 29 dicembre 2009 dovranno applicare una di quelle indicate nei punti 1a, 1b o 1c.

- Macchine costruite non rispettando o rispettando solo parzialmente le normearmonizzate, ovvero con riferimento a norme armonizzate che non copronotutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute (RES) o assenza dinorme armonizzate per la macchina in questione.

In questo caso il fabbricante deve applicare una delle due procedure indicate qui di seguito.

2a. Procedura di esame per la certificazione CE (Allegato IX), più il controllo interno sulla fabbricazio-ne della macchina (Allegato VIII, punto 3);

2b. Procedura di garanzia qualità totale (Allegato X).

In merito alle norme armonizzate viene rafforzato in modo esplicito il concetto che tali norme consen-tono la semplificazione delle procedure di valutazione (in particolare l’adozione della procedura 1a), nellamisura in cui coprono tutti i RES applicabili alla macchina in questione.

Inoltre nella Direttiva 2006/42/CE si ha riguardo a norme il cui elenco è stato pubblicato sulla GazzettaUfficiale dell’ Unione Europea, mentre nella Direttiva 98/37/CE il richiamo è alle “norme nazionali” che tra-spongono norme armonizzate il cui riferimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UnioneEuropea. Manca quindi il riferimento alla trasposizione nazionale.

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In merito ai criteri di scelta della procedura da adottare, preme evidenziare quanto segue:

- l’ esame CE di tipo può essere preferibile, ad esempio, nel caso di pochi modelli costruiti in serie,oppure quando si ritiene importante, per il mercato di destinazione, la certificazione di prodotto;

- la Garanzia qualità totale può essere preferibile, ed esempio, quando si hanno molti modelli o quan-do la produzione è molto variabile e fortemente personalizzata.

La scelta deve anche ovviamente tener conto di altri aspetti come, ad esempio:

- costi e procedure di certificazione,

- gestione delle modifiche di prodotto o di sistema,

- scadenze della certificazione di prodotto o di sistema.

Di seguito è riportato lo schema a blocchi per la valutazione di conformità delle macchine in Allegato IV.

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Procedure di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2006/42/CE

Macchine elencate in Allegato IV

Macchine da allegato IV

Controllo interno sulla fabbricazione dellemacchine, predisposizione del FascicoloTecnico di Costruzione (comprensivo

della documentazione inerente la valutazionedei rischi), predisposizione delle Istruzioni

per l’uso

Esame CEdel tipo

Compilazione della dichiarazione CE di conformità e applicazione della marcatura CE

Garanzia qualità totale

Conformità a norme armonizzate che coprono tutti i RES pertinenti

Non conformi o soltanto parzialmenteconformi a norme armonizzate

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4.3 Fascicolo tecnico (Allegato VII A)

Nel nuovo Allegato VII, parte A sono riportati i requisiti per il Fascicolo Tecnico della macchina.

Da notare anche come per le macchine si parli di Fascicolo Tecnico della Costruzione mentre per le quasi-macchine si parli di Documentazione Tecnica Pertinente.

Il Fascicolo Tecnico rimane, anche nella nuova formulazione, sostanzialmente il documento attraverso ilquale il fabbricante dimostra alle autorità di controllo (su richiesta) la conformità della macchina ai RequisitiEssenziali di Sicurezza.

L’obbligo di procedere inizialmente a una valutazione dei rischi (la Direttiva afferma espressamenteche “La macchina deve essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi”è riportato chiaramente nelle osservazioni preliminari dell’Allegato I; conseguentemente per un approfondi-mento in merito a questo punto si rinvia all’analisi compiuta nella presente Guida in sede di commentoall’Allegato I.

Quello che invece qui preme evidenziare è che il Fascicolo Tecnico comprende la documenta-zione relativa alla valutazione dei rischi, innovando in questo senso rispetto alle disposizioni dellaDirettiva 98/37/CE, che non sanciva espressamente tale obbligo.

In particolare la Direttiva 2006/42/CE chiede quindi al fabbricante di formalizzare la procedura seguita perla valutazione dei rischi e i risultati cui si è pervenuti a seguito di questa analisi.

Ciò comporta la necessità per le aziende non soltanto di verificare se le analisi già effettuate risultinorispondenti ai principi della valutazione dei rischi contenuti nella Direttiva 2006/42/CE e, se del caso, a pre-disporre gli opportuni aggiornamenti procedurali, ma anche di verificare struttura e contenuti dei FascicoliTecnici, anche per le macchine di vecchia progettazione ma ancora commercializzate.

Rispetto alla Direttiva 98/37/CE, vi sono stati altri chiarimenti e integrazioni che possono avere conse-guenze significative sulla struttura e sui contenuti del fascicolo tecnico.

La parte introduttiva dell’ Allegato VII A è maggiormente esplicativa (chiarisce cioè qual è la funzione delfascicolo tecnico) e precisa che il fascicolo tecnico deve essere redatto in una delle lingue ufficiali dellaComunità, o in più lingue (sottolineando l’eccezione relativa alle istruzioni).

In merito al riferimento a “più lingue”, l’interpretazione fornita da Orgalime e condivisa da Federmacchineè che il fascicolo può contenere documenti in diverse lingue, come ad esempio, la documentazione inerentele dichiarazioni di conformità dei componenti (per i quali è previsto il rilascio di tali dichiarazioni, com’ è ilcaso dei componenti di sicurezza) e le dichiarazioni di incorporazione e le istruzioni di assemblaggio dellequasi-macchine (le istruzioni, a differenza della dichiarazione di incorporazione, possono essere nella linguaconcordata fra costruttore della macchina e della quasi-macchina).

E’ previsto inoltre che una copia della dichiarazione CE di conformità della macchina sia presente nelFascicolo Tecnico. Ciò nulla toglie alle diverse funzioni dei due documenti: il primo concretizza la responsabi-lità del fabbricante, o del mandatario, che immette la macchina sul mercato, mentre il secondo mette a dispo-sizione, su richiesta dell’ Autorità Pubblica incaricata, informazioni e risultati delle valutazioni e delle proveatte a dimostrare la conformità della macchina.

In merito alla reperibilità del fascicolo tecnico, la Direttiva 2006/42/CE prevede per il fabbricante, o il man-datario, l’obbligo di accertare l’effettiva disponibilità del fascicolo tecnico ed inoltre è previsto che si debbaindicare, nelle dichiarazioni CE di conformità e di incorporazione, il riferimento della persona incaricata dicostituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità Europea (vedere il commento intro-duttivo al punto 4 della presente guida).

Spesso, con la Direttiva 98/37/CE e precedenti versioni, è risultato difficile, se non impossibile, reperire leinformazioni del fascicolo tecnico dai costruttori stranieri extra-UE (soprattutto dell’Estremo Oriente).

4.3.1 Considerazioni sulle macchine complesse

Nel caso delle macchine complesse l’aspetto della valutazione dei rischi e della realizzazione del fascico-lo tecnico è un processo più articolato rispetto alle altre macchine.

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Nella presente Guida non ci si addentrerà negli aspetti connessi alle responsabilità dei singoli fornitori,che comunque devono essere attentamente valutati in particolare ove siano coinvolti più soggetti, ma si vuolepiuttosto ragionare sulla gestione del processo di fabbricazione dell’insieme.

Si prenda ad esempio un’azienda produttrice di macchine personalizzate sulle esigenze del cliente cui vienecommissionata una macchina corredata di una particolare combinazione di attrezzature ed accessori (tavo-le, porta utensili, teste di lavorazione, ecc.).

Le parti che vanno a costituire la macchina, che verrà marcata CE, e alla quale si dovrà riferire la valuta-zione dei rischi, derivano, in buona parte, da macchine, quasi-macchine, sottoassiemi o componenti, general-mente standard che devono essere assemblati dal costruttore in un’unica macchina, ovvero in un unico lay-out sulla base delle esigenze del cliente.

Il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza, e quindi la conformità della macchina alla Direttiva, ovvia-mente deve essere garantita per la macchina finale, nella configurazione in cui viene venduta al cliente.

Come evidenziato in precedenza, a tal fine deve essere effettuata e documentata una valutazione dei rischiriferita a tutta la macchina per poter procedere alla marcatura CE della macchina, ma questo non significache tale valutazione debba essere totalmente effettuata al momento in cui si progetta la soluzione specificaper il cliente.

L’attività di personalizzazione infatti spesso si basa su una serie di progetti già esistenti in azienda. Se sirifacesse l’intera valutazione in questa sede, ogni volta ci si troverebbe a ripetere considerazioni già fatte e sirimetterebbe in discussione ciò che di standard si vuole utilizzare per la macchina in oggetto.

In questi casi pertanto si suggerisce di adottare, per la valutazione dei rischi della macchina finale, unasorta di assemblaggio delle valutazioni dei rischi delle singole parti (macchine, quasi-macchine, componenti)a cui si aggiungerà la valutazione dei rischi relativi all’assemblaggio di tali parti nel progetto destinato al clien-te.Verranno cioè presi in esame ex novo principalmente gli aspetti di sicurezza legati all’interfaccia fra i varielementi costitutivi.Anche il fascicolo tecnico può essere gestito come l’insieme della documentazione rela-tiva alle varie parti, cui si aggiunge quella specifica inerente l’assemblaggio e l’interfacciamento dei vari ele-menti.

Chiaramente per le macchine complesse (ma questo vale anche per le altre macchine “) occorrerà pre-vedere contrattualmente al momento dell’acquisto la disponibilità incondizionata del fornitore a mettere adisposizione, qualora necessario in quanto richiesto dall’Autorità competente, il fascicolo tecnico della “partedi macchina complessa” di propria competenza.

Va sottolineato che le protezioni per la macchina sopra citata normalmente sono realizzate a commessa,tenendo conto in modo puntuale delle caratteristiche di lay-out dell’area di installazione come specificate dalcliente.

Al contrario le protezioni localizzate sulla singola macchina, ad es. sugli organi di trasmissione, normalmen-te sono parte del progetto della singola macchina o quasi-macchina.

Poiché la valutazione dei rischi completa riguarda la scelta di tutti gli elementi di sicurezza presenti sullamacchina marcata CE è evidente che devono essere incluse in essa le considerazioni relative a entrambi gliaspetti sopra evidenziati.

Ovviamente l’analisi dei rischi dell’insieme deve comunque tener conto di aspetti specifici d’uso che pos-sono influire anche sulle singole parti, nonché dell’evoluzione dello stato dell’arte.

4.4 Informazioni, avvertenze, istruzioni per l’uso (Allegato I, punto 1.7)

La regolamentazione relativa alle informazioni, che sostituisce quella indicata nella Direttiva 98/37/CEcon il termine segnalazioni, acquista un’importanza sostanziale dal momento che individua le indicazioni chea vario titolo devono accompagnare la macchina e che costituiscono a tutti gli effetti indicazioni di sicurezza.

Come considerazione generale si può sostenere che il capitolo risulta più completo e meglio strutturatorispetto alla stesura contenuta nella Direttiva 98/37/CE, con l’introduzione anche di alcune importanti novi-tà per i fabbricanti di macchine.

La regolamentazione, come per la direttiva 98/37/CE, è contenuta al punto 1.7 dell’Allegato I alla Direttiva

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2006/42/CE.

A sua volta il punto 1.7 è suddiviso in quattro paragrafi ovvero:

paragrafo 1 informazioni e avvertenze sulla macchina;

paragrafo 2 avvertenze in merito ai rischi residui;

paragrafo 3 marcatura delle macchine;

paragrafo 4 istruzioni.

Appare peraltro opportuno segnalare che la regolamentazione contenuta al punto 1.7 dell’Allegato I allaDirettiva è quella generale in tema di “informazioni”, ma non esaurisce tutti i casi in cui nella Direttiva si parladi informazioni, avvertenze e istruzioni.A titolo di esempio in vari punti dei Requisiti Essenziali di Sicurezzadell’Allegato I si prevedono disposizioni specifiche in tema di avvertenze e istruzioni correlate a specifici rischi(es. 1.3.7 - Rischi dovuti agli elementi mobili, punto 1.5.4 - Errori di montaggio, ecc.).

A ciò va aggiunto che quasi sempre nelle norme armonizzate (sia di tipo A, che di tipo B o C) vengonofornite indicazioni specifiche in tema di “informazioni”.

Pertanto , si potrà ottenere una valutazione “complessiva” della materia, soltanto attraverso un approccionormativo integrato.

4.4.1 Informazioni e avvertenze sulla macchina (Allegato I, punto 1.7.1)

In proposito la Direttiva 2006/42/CE prevede l’importante precisazione che qualsiasi informazione oavvertenza scritta od orale prevista sulla macchina deve essere espressa nella o nelle lingue ufficiali dellaComunità determinate dallo Stato Membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.Pertanto tale obbligo è da applicarsi, ad esempio, a: indicazioni indispensabili per l’uso sicuro, indicazioni suipannelli di comando, avvertenze sui rischi residui, ecc.

A tal fine è certamente consigliabile ricorrere all’uso di simboli o pittogrammi. Peraltro la stessa Direttivaindica che le informazioni sulla macchina dovrebbero essere preferibilmente in forma di simboli e pittogram-mi.

La Direttiva 2006/42/CE prevede altresì la possibilità di fornire le informazioni o avvertenzesulla macchina anche nella lingua o lingue comprese dall’operatore che, come noto,potrebbero essere differenti dalla lingua del paese in cui la macchina è immessa sulmercato.

A tale proposito si specifica che:

- si tratta di una possibilità per il costruttore e non di un obbligo;

- tale possibilità è correlata ad una “richiesta”; in proposito si precisa che il termine non è riferitoall’autorità pubblica ma all’utilizzatore;

- da quanto sopra consegue che anche la relativa traduzione (ed i connessi costi) dovrà essere ogget-to di contrattazione;

- in ogni caso la traduzione (se prevista) deve essere in una, o più, lingue ufficiali della ComunitàEuropea (questo chiarimento manca nel testo in italiano)2.

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2 Si evidenzia una differenza fra il testo in italiano e quello in inglese:- “Qualsiasi informazione o avvertenza scritta od orale deve essere espressa nella o nelle lingue uffi-

ciali della Comunità, che possono essere determinate, conformemente al trattato, dallo Stato mem-bro in cui è immessa sul mercato e/o messa in servizio la macchina e può essere corredata, surichiesta, della o delle versioni linguistiche comprese dagli operatori.”

- “Any written or verbal information and warnings must be expressed in an official Community lan-guage or languages, which may be determined in accordance with the Treaty by the Member Statein which the machinery is placed on the market and/or put into service and may be accompanied,on request, by versions in any other official Community language or languages understood by theoperators.”

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La motivazione per cui la Direttiva 2006/42/CE prevede tale facoltà per il costruttore, non imponendolacome obbligo, è costituita essenzialmente dal fatto che, ai sensi delle normative in materia di sicurezza sociale,ivi inclusa la Direttiva relativa alla sicurezza delle attrezzature di lavoro, è responsabilità del datore di lavoro enon del costruttore assicurare una formazione e informazione corretta e comprensibile ai propri lavoratori.

4.4.2 Avvertenze in merito ai rischi residui (Allegato I, punto 1.7.2)

In proposito non si segnalano modifiche significative rispetto a quanto contenuto al corrispondente punto1.7.2 Allegato I della Direttiva 98/37/CE.

Rimane quindi confermato che in tutti i casi in cui permangano dei rischi residui (malgrado siano stateadottate le misure di protezione integrate nella progettazione, le protezioni e le misure di protezione com-plementari) devono essere previste le necessarie avvertenze sulla macchina, compresi i dispositivi di avver-tenza.

Si segnala che questo punto della Direttiva, valutato in coordinamento con il punto 1.7.1, regolamenta leavvertenze sulla macchina, non quelle che vengono esplicitate ed inserite nelle Istruzioni per l’uso (trattatesuccessivamente).

In proposito resta quindi confermato che l’indicazione dei rischi residui presenti sulla macchina debbaessere esplicitata:

- tramite avvertenze sulla macchina mediante pittogrammi, scritte, segnali, ecc.

- mediante indicazioni da riportarsi nelle Istruzioni per l’uso.

4.4.3 Marcatura delle macchine (Allegato I, punto 1.7.3)

Gli aspetti legati alla marcatura CE sono riportati oltre che nell’allegato 1 punto 1.7.3 anche agli articoli16, 17 e all’allegato III della Direttiva macchine 2006/42/CE.

In questo paragrafo si fa esclusivo riferimento ai contenuti del paragrafo 1.7.3 mentre per gli altri aspettisi fa rinvio a quanto contenuto nel capitolo 4 paragrafo 4.6.

Fra le novità relative alle nuove indicazioni da riportare per la marcatura delle macchine si segnala:

- la ragione sociale e l’ indirizzo completo del mandatario ove designato; il riferimento del mandata-rio è comunque aggiuntivo, non sostitutivo, a quello del fabbricante;

- la designazione della macchina, nuova indicazione che si aggiunge, e quindi non si sostitui-sce, alla designazione della serie o del tipo anch’esse previste dalla marcatura: può trattarsi ad esem-pio del modello e/o della designazione commerciale.

E’ stato inoltre stabilito che:

- l’anno di costruzione è l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione (e non l’ anno diimmissione sul mercato)

- è vietato retrodatare o postdatare la macchina al momento dell'apposizione della marcatura CE.

In merito all’anno di costruzione, si possono distinguere vari casi:

1. Macchina già costruita ma non ancora immessa sul mercato del paese di destinazione -> il riferi-mento è l’anno in cui la macchina è pronta per la commercializzazione dopo la conclusione del suoprocesso di fabbricazione.

2. Macchina che richiede la messa in servizio presso il cliente -> è l’anno in cui è terminata l’installa-zione presso il cliente.

3. Macchina usata di provenienza extraUE -> se la macchina è già marcata CE resta la marcatura ori-ginale; se la macchina non è marcata CE andrebbe messo l’anno in cui la macchina è stata adegua-ta per l’immissione sul mercato europeo.

4. Macchina soggetta a modifiche significative -> è quello relativo all’attuazione delle modifiche chehanno comportato una rimarcatura CE.

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Si rammenta che sul piano giuridico, la responsabilità del fabbricante sorge alla data della prima immissio-ne sul mercato della macchina.

Peraltro, scopo della Direttiva Macchine non è quello di garantire ai clienti informazioni sull’anno di fab-bricazione dei modelli da loro acquistati. Quest’ultimo obiettivo, del tutto legittimo, è perseguito dal dirittoin materia di contratti. L’indicazione dell’anno di costruzione nella marcatura consente anche di fissare unadata cui fare riferimento per individuare le norme tecniche in vigore e lo stato dell’arte espresso e disponi-bile a quella data.

Da questa esigenza nasce anche il divieto di antedatare o postdatare la macchina al momento dell’ appo-sizione della marcatura CE.

Come noto la Direttiva prevede che debbano essere riportate in sede di marcatura le indicazioni indi-spensabili ai fini della sicurezza di utilizzo; a tale proposito appare opportuno richiamare le informazioni for-nite a titolo di esempio dalla precedente Direttiva e omesse nel nuovo testo ovvero: la velocità massima dirotazione di taluni organi, il diametro massimo degli utensili che possono essere montati, la massa, ecc. 3.Taliindicazioni sono soggette ai requisiti linguistici previsti al punto 1.7.1.

4.4.4 istruzioni (Allegato I, punto 1.7.4)

4.4.4.1 PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE

Il paragrafo relativo alle istruzioni per l’uso è stato meglio chiarito e formulato. La Direttiva sancisce innan-zitutto l’obbligo di corredare la macchina da istruzioni nella lingua o nelle lingue comunitarie ufficiali del paesedi immissione sul mercato e/o di messa in servizio.

Le istruzioni possono essere di due tipi:

- “Istruzioni originali” 4: vengono considerate tali quelle “verificate” dal costruttore o dal man-datario, che si assumono quindi piena responsabilità delle istruzioni stesse; la scelta della lingua/lin-gue ufficiali della comunità da utilizzare per tali “istruzioni originali” compete al costruttore o almandatario.

- “Traduzione della istruzioni originali”: vengono considerate tali le traduzioni effettuatedal fabbricante o dal mandatario, ancorché da questi fornite, o fornite da chi immette la macchinanella zona linguistica in questione.

All’atto dell’immissione sul mercato e/o della messa in servizio in uno specifico Stato Membro, ogni mac-china deve essere accompagnata dalle istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali di tale StatoMembro.

Se esistono “istruzioni originali” nella lingua del paese di utilizzo, la macchina sarà accompagnata solo daqueste istruzioni.

Qualora non esistano “Istruzioni originali” nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina,il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornirela traduzione nella o nelle lingue di tale zona. In tal caso alla “traduzione della istruzione originale” deve esse-

Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

3 Si evidenzia una differenza fra il testo in italiano e quello in inglese:- “La macchina deve anche recare indicazioni complete riguardanti il tipo di macchina, nonché le indi-

cazioni indispensabili alla sicurezza di utilizzo” - “Machinery must also bear full information relevant to its type and essential for safe use”.

4 Si segnala una diversità fra il testo in italiano e il testo in inglese:- “Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il fabbricante o il

suo mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura "Istruzioni ori-ginali".

- “The instructions must be drafted in one or more official Community languages.The words ‘Originalinstructions’ must appear on the language version(s) verified by the manufacturer or his authorisedrepresentative.”

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re allegata una copia delle “istruzioni originali”.

Da notare che, malgrado la Direttiva Macchine faccia distinzione fra versioni “verificate” e versioni “nonverificate”, resta primariamente in capo al costruttore o al mandatario la responsabilità di fornire una docu-mentazione completa, attendibile e corretta, in relazione essenzialmente al principio di responsabilità ogget-tiva da prodotto difettoso sancito dalla Direttiva 85/374/CE e ciò a prescindere dagli obblighi della DirettivaMacchine e anche considerando le ulteriori ipotesi di responsabilità, anche penale, per il caso che da istru-zioni non correttamente fornite, possa causarsi un danno alle persone.

A tale proposito è infatti utile ricordare che ai sensi della suddetta Direttiva, un prodotto è definito difet-toso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostan-ze tra cui figurano “le istruzioni e le avvertenze fornite”. Ne consegue che le istruzioni per l’uso redatte inmodo equivoco, non comprensibile per il soggetto a cui sono destinate, sono equiparabili ad un difetto delprodotto ed il fabbricante è chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti a persone o cose.

Quindi dal punto di vista dell’attribuzione delle responsabilità dei danni causati da un’eventuale erronea ocarente redazione delle istruzioni, la differenza tra originali e traduzione potrebbe non avere rilevanza. Nelcaso in cui il produttore abbia affidato la traduzione delle istruzioni per l’uso a terzi, ovvero ad un servizioesterno alla propria organizzazione, il fabbricante può parzialmente sgravarsi delle conseguenze di una tradu-zione fallace in sede civilistica risarcitoria, anche se, nei confronti del danneggiato, sarà comunque lui il sog-getto immediatamente e direttamente responsabile. E’ comunque fortemente consigliabile in caso di affida-mento a terzi di tale servizio, di precisare contrattualmente che le eventuali conseguenze di natura civilistica(risarcimento del danno) connesse ad un’errata traduzione saranno a carico della società cui è stato affidatala traduzione.

Le conseguenze penali ovviamente non sono invece trasferibili.

Permane comunque la non obbligatorietà della traduzione nella lingua del paese di utilizzo delle istruzio-ni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specializzato incaricato dal fabbricante odal suo mandatario; queste possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da detto perso-nale.

Vale la pena segnalare che al punto c) di 1.7.4.1 è specificato che nella redazione delle istruzioni occorre“….tener conto dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile”. Questo concetto sarà affrontato a com-mento dell’Allegato I della Direttiva Macchine, al punto 1.1.1.

4.4.4.2 CONTENUTO DELLE ISTRUZIONI

In relazione al contenuto delle istruzioni si può osservare una generale rivisitazione delle indicazioni, unitaad una maggiore chiarezza in merito a quanto le medesime devono riportare.

In premessa occorre innanzitutto evidenziare le novità relative alle informazioni in merito alle emissionisonore delle macchine. In proposito si rinvia alla lettura di quanto riportato nella presente Guida a titolo dicommento del punto 1.5.8 dell’Allegato I (Rumore), dove la materia è affrontata in modo integrato. Tra lealtre principali nuove indicazioni previste evidenziamo quanto segue:

- obbligo di riportare la ragione sociale e l’indirizzo completo del fabbricante e delsuo mandatario (i dati del mandatario ove presente vanno quindi riportati in aggiunta a quellidel fabbricante);

- la designazione della macchina, come indicato sulla marcatura della macchina stessa, eccet-to il numero di serie. Si precisa in proposito che la Direttiva 98/37/CE prevedeva l’obbligo, generi-co, di riportare il riepilogo delle indicazioni di marcatura. La Direttiva 2006/42/CE prevede inveceun’informazione specifica;

- altro importante elemento di novità è la previsione di riportare nelle istruzioni la dichiarazio-ne di conformità CE o un documento che indichi il contenuto della dichiarazio-ne di conformità CE, i dati relativi alla macchina, non necessariamente il numero di serie e lafirma;

- una descrizione generale della macchina. Anche questo è un importante elemento che vaa beneficio della chiarezza delle istruzioni in quanto non sempre i manuali di istruzioni per l’usoriportano tale descrizione, oppure si limitano a fornire unicamente uno schema/disegno;

- le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in

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base all’esperienza, presentarsi;- per la prima volta è stata chiaramente esplicitata la necessità di indicare i rischi residui, e le rela-

tive misure di protezione che devono essere prese dall’utilizzatore, incluse, se del caso, l’indicazio-ne dei dispositivi di protezione individuale che devono essere forniti;

- altre importanti previsioni sono costituite dalla necessità di indicare i requisiti di stabilità della mac-china nelle possibili condizioni in cui la macchina stessa si può trovare, la previsione di un metodooperativo da seguire in caso di avarie, infortuni o blocco della macchina, le specifiche dei pezzi diricambio da utilizzare qualora risultino importanti ai fini della salute e sicurezza. In proposito si pre-cisa che le informazioni sui pezzi di ricambio sono normalmente sempre fornite nell’ambito deimanuali. La novità prevista dalla Direttiva è che ora tali specifiche, qualora rile-vanti ai fini della sicurezza, costituiscono informazioni di sicurezza obbligatoriee non di corredo. Pertanto non potranno più essere fornite come allegato alle istruzioni (e quin-di non considerate parte integrante delle medesime) in una lingua scelta a discrezione del fornito-re indipendentemente dal paese di utilizzo della macchina;

- ancora la Direttiva 2006/42/CE prevede, tra l’altro, che in sede di istruzioni per l’uso debbano esse-re fornite le indicazioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movi-mentazione e stoccaggio, con indicazione della massa della macchina e dei suoi vari elementi allor-ché devono essere regolarmente trasportati separatamente. In proposito si evidenzia l’utilizzo didue termini ben distinti (trasporto e movimentazione) laddove invece in precedenza si citava sol-tanto il trasporto. In merito vedere anche quanto riportato a titolo di commento al punto 1.1.5. diAllegato I;

- circa gli schemi, i disegni, i diagrammi la Direttiva 2006/42/CE non prevede novità di rilievo. Si ricor-da che vari interventi consentiti dal costruttore (ad esempio, installazione, allacciamento alle fontidi energia, manutenzione, riparazione) richiedono la disponibilità di informazioni, disegni, schemi,utili ad eseguire in modo corretto tali interventi;

- la scelta del tipo, delle caratteristiche e del formato della documentazione da produrre spetta alcostruttore. Ovviamente tale documentazione deve avere adeguati requisiti di chiarezza e leggibili-tà. In ogni caso, solo quella ritenuta necessaria ai fini dell’uso corretto e sicuro della macchina deveessere gestita conformemente ai requisiti del punto 1.7.4 della Direttiva e tradotta. Eventuali altredocumentazioni richieste dall’utilizzatore possono quindi essere concordate contrattualmenteanche per gli aspetti di traduzione;

- relativamente . agli schemi è opportuno utilizzare segni e simboli grafici normalizzati.

E’ inoltre opportuno ricordare che nelle norme armonizzate (sia di tipo A, che di tipo B o C), vengonosempre fornite indicazioni specifiche in tema di “informazioni”, in molti casi con modalità particolarmentesignificative e dettagliate. Nelle norme di tipo C (vale a dire quelle specifiche per i singoli prodotti) tali indi-cazioni sono sempre contenute nella parte VII.

Pertanto una valutazione “complessiva” della materia la si potrà ottenere soltanto attraverso un approc-cio normativo integrato.

Si ricorda infine, a titolo di semplice indicazione, che sono state da tempo pubblicate norme che dettanoindicazioni sulle modalità di redazione delle Istruzioni per l’uso.Ad esempio:

UNI 10653: Documentazione Tecnica - Qualità della documentazione tecnica di prodotto.

UNI 10893: Documentazione Tecnica - Istruzioni per l’uso - Articolazione e ordine espositivodel contenuto.

CEI EN 62079 Preparazione di istruzioni - Struttura, contenuto e presentazione

4.4.4.3 PUBBLICAZIONI ILLUSTRATIVE O PROMOZIONALI

La regolamentazione in oggetto (contenuta al punto 1.7.4.3 dell’Allegato I) ha subito modifi-che abbastanza rilevanti. La Direttiva 98/37/CE infatti stabilisce che la documentazione tecnica descrit-tiva della macchina deve riportare le informazioni sul rumore aereo prodotto dalla medesima e, nel caso dimacchine portatili, le informazioni sulle vibrazioni.

La Direttiva 2006/42/CE stabilisce invece che:

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- le pubblicazioni illustrative o promozionali che descrivono le caratteristiche prestaziona-li della macchina devono riportare le stesse informazioni delle istruzioni per l’uso per quanto con-cerne le emissioni.

Quindi le informazioni sulle emissioni devono essere riportate non solo sulla documentazione tecnicadescrittiva della macchina, ma anche su qualsiasi pubblicazione promozionale destinata ariportare dati prestazionali; in tali casi risulta inoltre necessario riportare tutte le informazioni sulleemissioni (e non solo quelle sul rumore e vibrazioni) e tali informazioni devono essere identiche nei conte-nuti a quelle indicate nelle istruzioni per l’uso.

4.5 Dichiarazione CE di conformità (Allegato II, 1.A)

Per quanto riguarda l’applicabilità della dichiarazione di conformità secondo la Direttiva 2006/42/CE, sirammenta che essa decorre necessariamente soltanto dal 29 dicembre 2009.

Questi concetti sono stati puntualizzati nelle prime risposte ufficiali della Commissione Europea ad alcu-ni quesiti presentati (Frequently asked questions), nelle quali si ribadisce che la previsione sopra indicataesclude da un punto di vista legale la possibilità di applicare la Direttiva 2006/42/CE prima della data di cuisopra. Ciò comporta quindi che la dichiarazione di conformità CE, così come prevista dalle nuove disposizio-ni, possa essere riferita ai soli prodotti immessi sul mercato a decorrere dal 29 dicembre 2009.

Vi è un solo caso in cui la Commissione ritiene sia possibile includere fin d’ora nella dichiarazione di con-formità il riferimento anche alla Direttiva 2006/42/CE. E’ il caso in cui il costruttore non possa avere oggi cer-tezza in merito alla data in cui un determinato prodotto verrà immesso sul mercato; in questo caso egli puòredigere una dichiarazione CE di conformità con riferimento sia alla Direttiva 98/37/CE sia alla Direttiva2006/42/CE.

Il caso di cui sopra previsto dalla Commissione appare del tutto residuale. Infatti esso può logicamenteconfigurarsi nella sola ipotesi in cui il percorso di commercializzazione del prodotto (macchina presumibil-mente prodotta in serie) sia così complesso ed articolato che il fabbricante non può definire una data pre-sumibile per l’immissione sul mercato del prodotto e quindi deve prevedere una “doppia attestazione” di con-formità nella dichiarazione che accompagna il prodotto nei vari livelli a valle di commercializzazione.

Ovviamente il riferimento alla Direttiva 98/37/CE dovrà essere rimosso dopo il 29 dicembre 2009, ocomunque nel caso in cui si abbia certezza che il prodotto sarà immesso sul mercato dopo tale data.

Naturalmente ciò non esclude che dal punto di vista tecnico i costruttori possano tener conto già ora deirequisiti stabiliti dalla Direttiva 2006/42/CE nelle proprie produzioni.

In merito ai contenuti, l’Allegato II, 1.A riporta una serie di chiarimenti e/o integrazioni/ modifiche che ser-vono a meglio comprendere come deve essere redatta la dichiarazione CE di conformità.

Il primo chiarimento (che è in realtà una conferma di quanto già stabilito dalla Direttiva 98/37/CE) riguar-da la lingua nella quale deve essere redatta la dichiarazione. Le regole sono le stesse delle istruzioni: dichia-razione originale in una delle lingue dell’Unione Europea e traduzione nella lingua del paese di destinazionedel macchinario (se non è disponibile una versione originale nella lingua di tale paese).

Quanto alla forma la dichiarazione deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano, ma in questo casoesclusivamente in maiuscolo (questo requisito non era presente nella Direttiva 98/37/CE).

La dichiarazione, secondo la Direttiva 2006/42/CE, riguarda e si riferisce alla macchina nello stato in cui èstata immessa sul mercato, escludendo quindi i componenti e/o le operazioni eventualmente aggiunti succes-sivamente dall’utilizzatore.

Si veda in questo senso anche quanto indicato al cap. 1 della presente Guida in materia di componenti disicurezza forniti come ricambi.

Proprio perché la dichiarazione CE si riferisce alla macchina nello stato in cui è immessa sul mercato,occorre che tale fatto risulti poi effettivamente dimostrabile dal fabbricante.

Ciò che è importante quindi, come per il passato, è descrivere non tanto la macchina”in generale” ma lasua reale configurazione con particolare riferimento alle dotazioni e sistemi di sicurezza forniti e installati; atal fine particolare importanza assumono i disegni della macchina contenuti nelle istruzioni per l’uso. Questi

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aspetti potranno essere adeguatamente approfonditi nell’ambito delle istruzioni per l’uso o attraverso altradocumentazione tecnica contrattuale (ad esempio lay out controfirmati dal cliente, ecc).

Relativamente ai contenuti della dichiarazione, fra le novità più significative è sicuramente il fatto chevanno inseriti i riferimenti (nome e indirizzo) della persona fisica e/o giuridica (che deve essere stabilita nellaComunità) autorizzata a costituire il fascicolo tecnico (vedere il commento introduttivo al punto 4 della pre-sente guida).

In relazione alle varie figure fabbricante-mandatario-persona autorizzata si possono ipotizzare vari casi, adesempio:

- fabbricante con un’unica sede sul territorio della Comunità → la persona generalmente coincideràcon il fabbricante;

- fabbricante con più sedi sul territorio della Comunità → indicare il riferimento specifico;

- fabbricante extraUE con mandatario → è opportuno avere come unico riferimento il mandatario,anche per il reperimento del fascicolo tecnico;

- fabbricante extraUE senza mandatario → obbligo di definire comunque una persona autorizzata allacostituzione del fascicolo tecnico.

Si sottolinea che, in ogni caso, sulla dichiarazione CE di conformità deve comparire la ragione sociale el’indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario (quando esistente).

Importante risulta anche la precisazione degli elementi minimi che devono essere indicati al fine di descri-vere analiticamente la macchina (si veda il punto 3 dell’Allegato II 1.A che richiede l’indicazione tra l’altro nonsolo della denominazione generica ma anche di quella commerciale).

Utile la precisazione che i riferimenti alla Direttiva Macchine e alle eventuali, altre Direttive e/o disposi-zioni pertinenti alle quali la macchina è dichiarata conforme (a titolo di esempio, la Direttiva CompatibilitàElettromagnetica) devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea. Nonsaranno quindi più validi nella dichiarazione di conformità i riferimenti alle leggi nazio-nali di recepimento delle Direttive.

Nel caso di macchina da Allegato IV, si conferma l’obbligo, con esclusione ovviamente del caso 1a indica-to al cap. 4.2 della presente Guida, di esplicitare tutte le coordinate dell’organismo notificato che ha certifi-cato la macchina (con il numero di attestato) o il sistema di garanzia qualità totale.

Viene infine fatto obbligo (attualmente non previsto) di apporre luogo e data della firma. Questo, presu-mibilmente, per avere una data certa da cui far partire il periodo di validità della dichiarazione.

4.6 Marcatura CE (articolo16, articolo 17, Allegato III)

All’art. 16 sono state apportate alcune modifiche per evidenziare che la marcatura CE deve risultare visi-bile e leggibile; la marcatura deve quindi essere di dimensioni adeguate per essere visibile in relazione alledimensioni della macchina e deve essere opportunamente posizionata (vedere Allegato III). È stata inoltreaggiunta la caratteristica della indelebilità (comunque già prevista nella Direttiva 98/37/CE al punto 1.7.3dell’Allegato I), ovviamente correlata all’ambiente d’uso normale della macchina.

La posizione della marcatura CE deve essere nelle immediate vicinanze del nome del costruttore o delmandatario; questa disposizione vuole evitare che la marcatura CE della macchina possa confondersi conaltre marcature CE eventualmente presenti, ad esempio, sui componenti di sicurezza o su altre macchine nelcaso di insiemi di macchine. Deve essere usata la stessa tecnica di apposizione, dal che ne deriva che è pre-feribile sia riportata sulla stessa targa del costruttore.

Per le macchine da Allegato IV vi è l’obbligo, qualora si applichi la procedura di garanzia qualità totale, diabbinare alla marcatura CE il numero di identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il sistemaqualità.

E’ stato infine specificato che è vietato apporre non solo marcature, ma anche segni e iscrizioni che pos-sano indurre in errore circa il simbolo grafico, oppure il significato o entrambi gli aspetti della marcatura “CE”.Si precisa che il suddetto divieto è riferito a indicazioni correlabili al rischio di errore con riferimento al sim-bolo e/o significato della marcatura CE; non è quindi un divieto in assoluto; tuttavia, fatto salvo quanto sopra,

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è precisato che eventuali altre marcature sono legittimamente ammesse purché non compromettano visi-bilità, leggibilità e significato della marcatura CE.

Nella Direttiva 2006/42/CE sono infine individuati i casi di non conformità della marcatura CE; in partico-lare sono considerate non conformità (e quindi soggette alle procedure di “messa in conformità” secondo lemodalità che saranno individuate dai singoli Stati membri negli atti di recepimento della Direttiva2006/42/CE):

- l’apposizione della marcatura “CE” ai sensi della Direttiva Macchine su prodotti non oggetto dellamedesima, ovvero, ad esempio, su prodotti esclusi dal campo di applicazione della Direttiva (comeora i motori elettrici);

- l’assenza della marcatura “CE” e/o della dichiarazione CE di conformità per una macchina che rien-tra nel campo di applicazione della Direttiva (si rammenti l’obbligo della marcatura CE dei compo-nenti di sicurezza, prevista dalla Direttiva 2006/42/CE e non prevista nella Direttiva 98/37/CE);

- l’apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura “CE” e vietata a norma dell’articolo 16, paragrafo 3.

Per quanto concerne gli aspetti relativi alle indicazioni di marcatura si rinvia alla capitolo 4.4.3 della pre-sente Guida.

4.7 Esame CE di tipo (Allegato IX)

Questa procedura, già contemplata dalla Direttiva 98/37/CE, è stata integrata e modificata; la prima novi-tà è rappresentata dalla necessità di predisporre una dichiarazione, redatta dal costruttore (o dal suo man-datario), che attesti che la domanda di certificazione non è stata presentata ad un altro Organismo Notificato.E’ evidente che questo chiarimento, all’apparenza banale, è stato introdotto per evitare che vengano presen-tate domande a più organismi aumentando, quanto meno a livello statistico, la probabilità di ottenere la cer-tificazione.

Viene inoltre specificato che il richiedente deve mettere a disposizione dell’organismo una macchina rap-presentativa del tipo.

Ai punti 3.2 e 3.3 dell’Allegato IX viene chiarito che i controlli possono essere effettuati direttamente dalcostruttore o fatti effettuare. In questo modo viene prevista la possibilità che laboratori o altre entità effet-tuino tale attività.

Inoltre, al punto 3.4 si prevede che vi sia un accordo fra richiedente e Organismo Notificato sul luogo incui verificare il macchinario.

Nel caso di applicazione di procedura dell’esame CE di Tipo, l’obbligo di conservazione del fascicolo tec-nico (a carico del fabbricante o dell’Organismo Notificato) è stabilito in 15 anni.

In caso di rifiuto della certificazione, l’Organismo Notificato deve fornire la motivazione e deve informa-re della decisione tutti gli altri organismi. Questo implica, ovviamente, un coordinamento molto stretto fratutti gli organismi a livello europeo. L’obiettivo, ancora una volta, è di evitare che una domanda respinta vengaapprovata da un altro organismo, senza che siano state risolte le non conformità riscontrate sulla macchina.

Il comma 9, del tutto nuovo rispetto alla Direttiva 98/37/CE, oltre ad una serie di chiarimenti circa l’ob-bligo di scambiarsi informazioni fra costruttore e organismo affinché l’attestato di esame CE di tipo resti vali-do, prevede la validità temporale del certificato.

Il fabbricante ha infatti l’obbligo di richiedere all’Organismo Notificato il riesame della validità dell’attesta-to dopo un periodo di 5 anni, pena il decadimento dello stesso. Se in tale periodo non sono intervenuti muta-menti e novità da un punto di vista tecnologico e normativo che possono aver modificato il cosiddetto “statodell’arte”, l’attestato viene rinnovato di ulteriori 5 anni.

Ovviamente qualora non sia rinnovata la validità dell’attestato la macchina non può più essere immessasul mercato.

A commento finale è utile sottolineare che, stando alle indicazioni contenute nelle F.A.Q dellaCommissione Europea, gli organismi che sono stati notificati per l’esame CE di tipo ai sensi della Direttiva98/37/CE dovrebbero poter continuare ad operare anche ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, ovviamente per

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i prodotti che la notifica ricopre.

Per i prodotti di nuova introduzione nell’ Allegato IV (ad esempio, apparecchi portatili a carica esplosivaper il fissaggio o altre macchine ad impatto), gli Stati Membri dovranno notificare i nuovi organismi o esten-dere la notifica a quelli che ne faranno richiesta.

Più complesso è il problema della validità delle certificazioni di tipo esistenti; essendo stati modificati alcu-ni requisiti essenziali di sicurezza dell’ Allegato I non si può infatti assumere che l’esame CE di tipo rilascia-to ai sensi della Direttiva 98/37/CE sia ancora valido agli effetti della Direttiva 2006/42/CE. Inoltre, tali certi-ficati dovranno, quantomeno, essere aggiornati, come riferimento, alla Direttiva 2006/42/CE.

La Commissione Europea ha invitato quindi gli Organismi Notificati a rivedere i certificati di tipo esisten-ti per assicurare che essi restino validi alla luce dei requisiti della Direttiva 2006/42/CE e ad aggiornarne iriferimenti. Ha altresì invitato i costruttori a chiedere per tempo tale revisione onde evitare eccessive disfun-zioni nei mesi precedenti il dicembre 2009.

In merito alla scadenza dei cinque anni per la validità dei certificati CE di tipo, la Commissione ritiene cheper i certificati CE di tipo i cui riferimenti siano stati aggiornati alla Direttiva 2006/42/CE, il calcolo dei cin-que anni possa iniziare dalla data di aggiornamento.

4.8 Garanzia Qualità Totale (Allegato X)

La certificazione di Garanzia Qualità Totale è regolata nel nuovo Allegato X.

Come già accennato, si tratta di applicare all’azienda un sistema di garanzia della qualità totale orientatoalla sicurezza del prodotto.

Occorre cioè realizzare delle misure, procedure e istruzioni scritte relative a progettazione, fabbricazio-ne, ispezione finale, collaudo, ecc..

E’ importante sottolineare che la certificazione ISO 9000 non ha nulla a che vedere con la certificazionedi garanzia qualità totale indicata nell’Allegato X.

Il sistema di garanzia qualità totale ha infatti l’obiettivo di garantire la conformità delle macchine allaDirettiva.

Resta, almeno ad oggi, la perplessità di molti organismi notificati circa le procedure da seguire per la cer-tificazione del sistema di garanzia qualità totale.

Entrando nel merito, il fabbricante o il suo mandatario deve presentare all’organismo le documentazionidi sicurezza della macchina (fascicolo tecnico per ciascuna categoria di macchine da Allegato IV, ecc.) oltre,ovviamente, alla documentazione relativa al sistema qualità.

In sintesi, tale documentazione deve contenere:

- un’adeguata descrizione degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, ecc.;

- le specifiche tecniche di progettazione;

- le modalità di controllo e verifica della progettazione;

- le modalità e i processi di intervento sistematici nella fabbricazione;

- i risultati di prove e controlli pre, durante e post fabbricazione.

Nel sistema di garanzia qualità totale è concessa all’organismo notificato la possibilità di eseguire una seriedi verifiche ed ispezioni (anche senza preavviso) sia della documentazione sia dei locali di progettazione, fab-bricazione ecc..

La frequenza delle verifiche ispettive deve essere tale da consentire una rivalutazione completa del siste-ma ogni 3 anni.

Per un maggior approfondimento si rimanda alla lettura dell’ Allegato X.

A commento finale è importante evidenziare come la procedura di garanzia di qualità totale, essendo dinuova istituzione per la Direttiva Macchine, richieda un periodo di consolidamento. In particolare gli StatiMembri devono valutare, nominare e notificare gli organismi ai sensi della nuova procedura. Ciò potrà esse-

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re fatto quando la Direttiva 2006/42/CE sarà trasposta in legge nazionale. Una volta ottenuta la notifica, gliorganismi dovranno attivare i necessari audit e ispezioni per procedere all’ approvazione del sistema di garan-zia qualità totale del costruttore.

In ogni caso non si potrà immettere sul mercato prodotti sulla base di questa procedura prima del 29dicembre 2009.

4.9 Organismi Notificati (articolo 14, Allegato XI)

La direttiva 2006/42/CE, all’articolo 14, modifica e integra le misure destinate agli Organismi Notificati.L’articolo è più lungo e articolato rispetto a quello della Direttiva 98/37/CE. In sintesi, la Commissione haintrodotto controlli più severi sugli Organismi Notificati e ne ha meglio chiarito ruolo, responsabilità e com-portamenti. Sono state inoltre introdotte misure per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità desi-gnate dagli Stati Membri al controllo degli Organismi Notificati.

Al riguardo, i punti salienti sono i seguenti:

- è previsto per gli Stati Membri l’obbligo di controllare periodicamente gli Organismi Notificatisecondo i criteri dell’allegato XI;

- sono fornite precise indicazioni sul comportamento che l’Organismo Notificato deve tenere qua-lora accerti che le disposizioni della Direttiva non sono più rispettate o che il certificato in base allevarie procedure non doveva essere rilasciato. In tali ipotesi sono previste, a seconda dei casi, limi-tazioni, sospensione, ritiro del certificato, con informazione all’autorità competente;

- sono state introdotte misure per favorire lo scambio di informazioni fra le autorità dei singoli StatiMembri competenti alla designazione/controllo degli Organismi Notificati, al fine di applicare laDirettiva nel modo più uniforme possibile.

- sono previsti casi di revoca della notifica, con obbligo di informazione alla Commissione e agli altriStati Membri.

In merito all’Allegato XI, questo allegato è del tutto simile a quello attualmente in vigore. L’unica aggiun-ta riguarda i commi 8. e 9.

Il primo chiarisce che gli Organismi Notificati partecipano alle attività di coordinamento e, soprattutto,alla realizzazione delle norme tecniche europee.

Il secondo, invece, obbliga gli Stati membri, nel caso di cessazione dell’attività da parte di un OrganismoNotificato, a definire misure atte ad assicurare il trasferimento dei fascicoli dei clienti dell’organismo ad unnuovo Organismo Notificato.

Questo comma ha ovviamente lo scopo di eliminare il rischio di perdita di pratiche, nonché di garantiremaggiormente il fabbricante, nel momento in cui un Organismo Notificato cessa di esistere.

5 DISPOSIZIONI PER LE QUASI- MACCHINE (articolo 13)

5.1 Procedure per l’immissione sul mercato

Prima di immettere sul mercato una quasi-macchina (articolo 5), il fabbricante, o il suo mandatario, deveassicurarsi che sia stata espletata la procedura prevista all’articolo 13. Ricordiamo che il mandatario, secon-do quanto specificato dalla stessa Direttiva, è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno dellaComunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in tutto o in parte,gli obblighi e le formalità connesse con la Direttiva Macchine.Vi è inoltre da evidenziare che la Direttiva pre-vede, in ogni caso, la presenza di una persona sul territorio della comunità, autorizzata a costituire la docu-mentazione tecnica pertinente. Le nuove disposizioni, in sostanza, rendono sempre obbligatoria la presenzadi un soggetto di riferimento all’interno dell’Unione Europea.

In merito all’ articolo 13, la Direttiva 2006/42/CE sancisce quanto segue:

Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

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Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell’immissione sul mercato, si accertanoche:

- sia preparata la pertinente documentazione di cui all’ allegato VII, parte B;

- siano preparate le istruzioni per l’assemblaggio di cui all’ allegato VI;

- sia redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all’ allegato II, parte 1, sezione B.

Rispetto alla Direttiva 98/37/CE, che non parlava di quasi-macchine e che si limitava a prevedere, per le mac-chine destinate ad essere incorporate in altre macchine, che dovessero circolare assistite dalla dichiarazione ditipo II B, si tratta certamente di un significativo ampliamento degli obblighi in capo al fabbricante della quasi-macchina: dal dicembre 2009 le quasi-macchine dovranno essere accompagnate non soltanto da una dichiara-zione (di incorporazione, molto più dettagliata della precedente dichiarazione di tipo II B), ma anche dalle istru-zioni per l’assemblaggio, e in più il fabbricante della quasi-macchina dovrà predisporre una documentazione tec-nica specifica che di fatto si avvicina ai contenuti del Fascicolo tecnico della macchina completa.

In particolare le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazionedevono accompagnare la quasi-macchina fino all’incorporazione e devono andare a farparte del fascicolo tecnico della macchina finale.

Secondo l’interpretazione fornita da Orgalime, e condivisa da Federmacchine, nel particolare caso di for-nitura di più unità identiche nell’ambito di un’unica consegna o imballo, può risultare sufficiente fornire unasola dichiarazione di incorporazione e una sola istruzione di assemblaggio, nella misura in cui ovviamente l’ac-quirente lo accetti: si suggerisce di precisare, comunque, nel contratto, che vi è l’accordo delle parti sul puntospecifico, aggiungendo che sarà poi onere dell’acquirente, predisporre eventuali copie di documentazionedestinate a far parte del corredo documentale di ciascun esemplare.

Di seguito è riportato lo schema a blocchi per la valutazione di conformità delle quasi-macchine.

Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Procedure di valutazione della conformità

ai sensi della Direttiva 2006/42/CE – quasi-macchine

Quasi macchine

Predisposizione documentazione tecnica pertinente

Predisposizione delle istruzioni per l’assemblaggio

Compilazione della dichiarazione di incorporazione

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5.2 Documentazione tecnica pertinente (allegato VII, parte B)

Mentre per le macchine complete il documento atto a dimostrare la conformità della macchine stessa airequisiti essenziali di sicurezza è definito fascicolo tecnico di costruzione, nel caso delle quasi-macchi-ne si fa riferimento alla documentazione tecnica pertinente quale documento necessario a dimo-strare la conformità ai requisiti essenziali applicati e soddisfatti.

Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della quasi-macchina, nella misurain cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Nell’ Allegato VII, parte B della Direttiva 2006/42/CE si trovano le indicazioni di come costituire e strut-turare la documentazione tecnica pertinente della macchina con i relativi allegati.

Analogamente al caso delle macchine, non è indispensabile che tale documentazione sia sempre material-mente disponibile, e non è nemmeno richiesto che lo sia in uno Stato dell’Unione Europea.Vi è comunquel’obbligo che sia nominata una persona (fisica o giuridica) autorizzata a costituire la documentazione tecnicapertinente.Tale persona deve essere stabilita nell’Unione Europea (vedere il commento introduttivo al punto4 della presente guida).

La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità; in merito, non siintende che la documentazione deve essere realizzata in varie lingue, ma che può contenere documenti in lin-gue diverse, come già segnalato al cap. 4.3 a proposito del fascicolo tecnico delle macchine.

Entrando nel merito delle informazioni che la documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchinedeve prevedere, si noti che esse sono articolate in modo simile a quelle del fascicolo tecnico di costruzionedelle macchine; essa deve, ad esempio, comprendere:

- un disegno complessivo della quasi-macchina e gli schemi dei circuiti di comando;

- i disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove,certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisitiessenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati;

- la documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita,inclusi:

- un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sonoapplicati e soddisfatti;

- le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se delcaso, l’indicazione dei rischi residui;

- le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezzae di tutela della salute coperti da tali norme;

- qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o daun organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario;

- un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina.

Come si può notare, la Direttiva obbliga il fabbricante della quasi-macchina ad una valutazione dei rischie a definire in modo chiaro i requisiti essenziali di sicurezza applicati e soddisfatti.

E’ pertanto indispensabile che tra il costruttore della macchina e quello delle quasi-macchine destinate adessere incorporate siano specificati in modo molto accurato anche contrattualmente tutte le condizioni chedevono essere rispettate nella fornitura, soprattutto dal punto di vista dei RES applicati alle quasi-macchine.

Circa l’impostazione seguita, si sono recentemente posti alcuni importanti problemi interpretativi anchein relazione alla terminologia utilizzata nel testo normativo.

La Direttiva infatti prevede che debba essere fornito nella documentazione tecnica pertinente l’elenco deirequisiti di sicurezza che risultano applicati e soddisfatti. Non si fa quindi espresso riferimento ai requisitiapplicabili. La differenza potrebbe significare una precisa scelta che il legislatore comunitario ha voluto perse-guire a livello giuridico consistente nell’affidare al fabbricante della quasi-macchina la possibilità di sceglierequali requisiti di sicurezza soddisfare, ad esempio in relazione alle diverse tipologie di applicazioni. Chiaro èche, essendo obbligatoria la valutazione dei rischi, le scelte attuate dal fabbricante della quasi-macchina circa i

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requisiti da rispettare dovranno essere necessariamente coerenti con le scelte progettuali e costruttive. Stantequesta interpretazione, ad oggi prevalente, risulta importante per il costruttore della macchina completa chia-rire a livello contrattuale il tipo di applicazione previsto per la quasi-macchina e le condizioni d’uso, nonchépoter disporre di chiare indicazioni sulle misure di sicurezza adottate, sui rischi residui (se applicabile) e sulleistruzioni di assemblaggio (vedere punto successivo) al fine della valutazione del rischio della macchina com-pleta, della corretta scelta e incorporazione delle quasi-macchine nella macchina finale e per la realizzazionedelle istruzioni per l’uso.Va anche concordata la lingua della documentazione che dovrà essere fornita dal fab-bricante della quasi-macchina.

5.3 Istruzioni per l’assemblaggio (Allegato VI)

A completamento di quanto il fabbricante delle quasi-macchine deve predisporre prima di immetterle sulmercato vanno redatte le:“Istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine”.

Le istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere una descrizione delle condizionida rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non comprometterela sicurezza e la salute. Si ritiene, in particolare, importante definire chiaramente le caratteristiche e le con-dizioni di funzionamento (prescrizioni per l’alimentazione, condizioni ambientali di funzionamento, caratteri-stiche nominali o in specifiche condizioni di servizio, ecc.) che consentono una corretta scelta e incorpora-zione della quasi-macchina nella macchina finale.

In ragione del fatto che le quasi-macchine sono sempre destinate ad essere incorporate in macchine, leistruzioni per l’assemblaggio devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dalfabbricante (o dal suo mandatario) della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata.Anche la rego-lamentazione di questo aspetto, pertanto, dovrà opportunamente essere gestita contrattualmente.

5.4 Dichiarazione di incorporazione (Allegato II, 1.B)

Vi sono una serie di chiarimenti e/o integrazioni/ modifiche che servono a meglio chiarire come deve esse-re redatta la dichiarazione di incorporazione (precedentemente definita dichiarazione del fabbricante o delmandatario, nella Direttiva 98/37/CE).

Il primo chiarimento riguarda la lingua nella quale deve essere redatta la dichiarazione. Le regole sono leseguenti: dichiarazione originale in una delle lingue della Comunità e traduzione nella lingua del paese di desti-nazione della quasi-macchina (se non è disponibile una versione originale nella lingua di tale paese).

Quanto alla forma: la dichiarazione deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano ma esclusivamente inmaiuscolo.

Con la Direttiva 2006/42/CE, ai costruttori di quasi-macchine viene imposto di esplicitare, nella dichiarazio-ne di incorporazione, quali requisiti essenziali di sicurezza sono stati rispettati e soddisfatti. Questo aspetto è digrande importanza per il costruttore della macchina finale perché, unitamente alle istruzioni di assemblaggio,consente di avere a disposizione indicazioni che consentono di poter meglio valutare i rischi derivanti dalla incor-porazione della quasi-macchina e le misure di sicurezza da adottare per la conformità della macchina finale.

Anche in questo paragrafo, come nel precedente cap.5.2, si evidenzia l’interpretazione oggi prevalente secon-do la quale l’indicazione nella dichiarazione deve essere riferita ai requisiti effettivamente rispettati, a libera scel-ta del fabbricante della quasi-macchina, e non a quelli potenzialmente applicabili.

Fra gli altri aspetti significativi, è sicuramente il fatto che nella dichiarazione vanno inseriti i riferimenti dellapersona fisica e/o giuridica (che deve essere stabilita nella Comunità) autorizzata a costituire la documen-tazione tecnica pertinente (vedere il commento introduttivo al punto 4 della presente guida)

Nella dichiarazione di incorporazione il fabbricante della quasi-macchina deve inoltre formalizzare l’impegnoa trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni perti-nenti sulla sicurezza delle quasi-macchine. L’impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiu-dicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina.

Viene infine fatto obbligo (attualmente non previsto) di apporre luogo e data della dichiarazione. Questo,presumibilmente, per avere una data certa da cui far partire il periodo di validità della stessa.

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6. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

Nel seguito viene riportata una tabella che contiene i commenti ai vari punti dell’Allegato I della Direttiva2006/42/CE. Particolare attenzione è stata dedicata alla Parte 1 che riporta i Requisiti Essenziali di Sicurezzatipicamente applicabili alle varie tipologie di macchine.

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Introduzioneai commenti

Requisiti essenziali di sicurezza (Allegato I)

L’Allegato I ha, come noto, un’importanza fondamentale in relazione alleproblematiche di sicurezza delle macchine, in quanto delinea i RequisitiEssenziali di Sicurezza (R.E.S.) applicabili alle macchine.

A tale proposito può essere opportuno sottolineare che nel 14° conside-rando alla Direttiva si cita espressamente che tali requisiti di sicurezza e ditutela della salute “dovrebbero” essere rispettati al fine di garantire che lamacchina sia sicura.

Ora il termine dovrebbero non sta certo ad indicare una libera scelta delfabbricante, ma vuole esplicitare un concetto che è indicato e ripreso in modopiù chiaro anche nel testo dell’Allegato I: I requisiti essenziali devonoessere rispettati laddove ciò sia possibile, con ciò accennandosi alproblema del rischio residuo, ovvero del rischio che non può essere elimina-to né in fase di progettazione né attraverso l’adozione di misure di protezio-ne applicate alla macchina e che pertanto deve essere efficacemente trattatoed affrontato nell’ambito delle istruzioni per l’uso.

Inoltre sempre il 14° considerando alla Direttiva stabilisce che i requisitidovrebbero essere applicati con discernimento, tenendo contodello stato dell’arte al momento della costruzione (tipicamente san-cito dalla normazione tecnica) e dei requisiti tecnici ed economici.

Quest’ultimo riferimento a nostro avviso non può che riferirsi alla neces-sità che una determinata scelta progettuale o costruttiva idonea al rispetto diun requisito essenziale debba comunque risultare compatibile con le caratte-ristiche tecniche della macchina e risultare fattibile anche dal punto di vistaeconomico.

Sono stati quindi rafforzati alcuni concetti a nostro avviso molto importan-ti ovvero che le scelte adottate dal fabbricante per il rispetto dei requisiti:

- devono tendere a ridurre il rischio al livello minimo possibile, fattasalva la possibilità di permanenza di rischi residui ineliminabili;

- le scelte devono essere effettuate tenendo conto dello stato dell’ar-te, inteso come quelle soluzioni tecniche consolidate che (in un datomomento) sono di conoscenza e applicazione diffusa nell’industria edi comprovata efficacia, non dovendosi necessariamente rincorrerele soluzioni tecnologiche innovative, non consolidate né di cono-scenza diffusa, non appena si presentano; ovviamente lo stato dell’ar-te è comunque un concetto dinamico che implica costante attenzio-ne e impegno da parte dei progettisti;

- le scelte devono adeguatamente considerare i vincoli tecnici ed eco-nomici insiti nella realizzazione e nell’impiego della macchina.

Per quanto concerne le differenze rispetto alla Direttiva 98/37/CE, siosserva che, fermo restando il mantenimento della struttura esistente, sonostate apportate numerose modifiche e integrazioni, come evidenziato nell’Appendice che riporta il raffronto fra i testi della Direttiva 2006/42/CE e dellaDirettiva 98/37/CE.

Inoltre sono stati tolti tutti gli esempi che pure aiutavano a spiegare il

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Introduzioneai commenti

Allegato I, punto 1.

Allegato I, punto 1.

Allegato I, punto 1

Principi generali -Valutazione

dei rischi

testo, probabilmente per non ingenerare l’equivoco di poter limitare l’appli-cazione ai soli casi indicati.

Nel seguito sono elencati i commenti relativi alle principali novitàintrodotte nell’Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Trattasi, con tutta evidenza, di primi commenti esplicativi ed interpretativi,che andranno presumibilmente aggiornati e implementati alla luce dei varidocumenti di commento che saranno emanati a livello ufficiale diCommissione Europea.

Si evidenzia che talune modifiche apportate ai RES dalla Direttiva2006/42/CE coinvolgono veri e propri aspetti progettuali dellemacchine e pertanto si consiglia che siano valutati da subito alfine di poter rispettare i requisiti entro il termine del 29 dicembre 2009, datada cui decorre la necessaria applicazione della Direttiva 2006/42/CE (veditabella 1)

A tal fine segnaliamo, a semplice titolo di esempio:

- la centralità ora assegnata alla valutazione dei rischi, quale pro-cesso che deve essere necessariamente attuato dal fabbricanteprima ancora di procedere alla progettazione stessa (Allegato I, punto1), e che deve necessariamente confluire nel Fascicolo Tecnico diCostruzione (vedi Allegato VII);

- l’introduzione di veri e propri nuovi R.E.S. (ad esempio sugli obblighiprogettuali in materia di ergonomia, posti di lavoro, ecc.)

- le importanti integrazioni intervenute sui sistemi di comando e con-trollo delle macchine, sia con l’introduzione di nuove fattispecie tec-niche (arresto operativo – punto 1.2.4.2 dell’Allegato I), che conl’esplicita introduzione di nuovi aspetti (corretta progettazione deisistemi di comando riferita ai rischi derivanti da avarie dell’har-dware o del software - punto 1.2.1 dell’Allegato I);

- le nuove regole dettate per i ripari fissi (sistemi di fissaggio“imperdibili - punto 1.4.2.1 dell’Allegato I);

- i nuovi obblighi in materia di misurazione delle emissionisonore delle macchine (punto 1.7.4.2 dell’Allegato I);

- le importanti novità introdotte in materia di DocumentazioneTecnica delle macchine (Istruzioni per l’uso, informazioni,avvertenze, brochure, ecc. (punto 1.7 dell’Allegato I).Vedi per questoaspetto il punto 4.4

PRINCIPI GENERALI

I principi generali sono stati introdotti ex novo.

Le osservazioni preliminari (molto importanti) previste dalla Direttiva n.98/37/CE sono state incorporate con parziali modifiche al punto 2 dei princi-pi generali.

La novità sostanziale prevista dal punto 1 è l’espressa previsione dell’obbli-go della valutazione dei rischi, che deve essere effettuata attraverso unprocesso iterativo che ha l’obiettivo di portare il fabbricante a stabilire se, inrelazione agli obiettivi o requisiti applicabili alla macchina, risulti necessario eli-minare o comunque ridurre il rischio individuato e stimato.

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Allegato I, punto 1.1.1

Definizioni

Allegato I, punto 1.1.1

Definizioni

Ai fini della stima del rischio sottolineiamo che ovviamente non sono pre-viste metodologie di riferimento; i principi generali si limitano infatti a preve-dere che la stima deve tener conto dell’eventuale gravità del danno e dellaprobabilità che si verifichi.

A tale proposito, oltre a far riferimento alle normative tecniche esistenti inmateria (in particolare le norme EN ISO 14121-1/2 che hanno sostituito lanorma EN 1050), si ritiene che, a supporto della valutazione del rischio e delleconseguenti decisioni adottate, risulti utile, ad esempio, fare riferimento allebanche dati disponibili in azienda sugli incidenti accaduti, sulle manomissionirilevate durante gli interventi di assistenza e sulle eventuali non conformitàcontestate dall’ autorità pubblica preposta al controllo.

Le indicazioni previste nella Direttiva 2006/42/CE in merito alla valutazio-ne dei rischi si ritiene dovranno portare i fabbricanti a verificare se le analisigià effettuate (contenute negli attuali fascicoli tecnici) risultino rispondenti aiprincipi della valutazione dei rischi contenuti nella Direttiva e, se del caso, apredisporre gli opportuni aggiornamenti procedurali.

Al paragrafo 4o (del tutto simile al 3o della Direttiva 98/37/CE) è espres-so in modo chiaro che il progettista nel progettare la macchina deve affronta-re e rispondere a tutti i punti dell’ Allegato I che possono essere applicati,tenuto conto della valutazione dei rischi.

Sono state aggiunte le definizioni di “pericolo, rischio, riparo, dispositivo diprotezione, uso previsto, uso scorretto ragionevolmente prevedibile”.

Come si vedrà anche in seguito, viene richiamato in più punti l’ “usoscorretto ragionevolmente prevedibile” che deve essere preso inconsiderazione dal costruttore in fase di valutazione dei rischi, progettazionee costruzione della macchina come peraltro già previsto nella precedenteDirettiva.

Non è molto chiaro, o meglio non esiste un netto confine, fra “ragionevo-le” e “non ragionevole”; l’interpretazione è molto soggettiva, ma può portarea conclusioni molto diverse fra loro.

La definizione fa comunque riferimento all’uso della macchina in mododiverso da quello indicato nelle istruzioni per l’uso ma che può comunquederivare dal comportamento umano; è quindi importante fare molta attenzio-ne e descrivere in modo chiaro nelle istruzioni d’uso i limiti della macchinaovvero gli usi vietati, che ancorché “facilmente prevedibili” , non sonoammessi dal costruttore.

Si citano a titolo di esempio specifiche lavorazioni non previste dalcostruttore, ma comunque possibili, di materiali che possono creare partico-lari pericoli di: proiezione, esplosione, contaminazione, emissioni, ecc.

Questi modi d’uso potrebbero richiedere modifiche importanti della mac-china; anche se si può trattare di usi possibili, si ritiene che il corretto approc-cio da seguire in fase di valutazione dei rischi (e in particolare nel definire ilimiti della macchina) sia di qualificare tali usi come vietati e non “ammissibi-li”; anche nell’ambito delle istruzioni per l’uso è opportuno siano qualificaticome usi non previsti o vietati.

Rimane il fatto che le norme di tipo C (specifiche per le singole macchine)tengono già nella dovuta considerazione anche gli aspetti più comuni di usoscorretto ragionevolmente prevedibile.

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Allegato I, punto 1.1.2

Principi d’integrazione della sicurezza

Allegato I, punto 1.1.3

Materiali e prodottiutilizzati in fase di

costruzione

Allegato I, punto 1.1.4

Illuminazione

Allegato I, punto 1.1.5

Progettazione della macchina

ai fini dellamovimentazione

Allegato I, punto 1.1.6

Ergonomia

Al punto (a) viene richiamata l’attenzione sul fatto che le macchine nondevono essere solo costruite, ma soprattutto “progettate” per funzionarecorrettamente e in sicurezza. Si evidenzia che la responsabilità per la sceltadelle soluzioni più opportune per eliminare o ridurre i rischi può competeresia al fabbricante che al mandatario, in relazione alle attività ad esso demanda-te dal fabbricante; ciò presuppone la possibilità che anche quest’ultimo possain qualche modo intervenire nelle scelte progettuali o costruttive, ovviamen-te nei limiti di quanto individuato nel mandato scritto che gli deve essere con-ferito.

Nell’ambito delle operazioni da tenere in considerazione per l’adozionedelle misure dirette ad eliminare o ridurre possibili rischi vengono evidenzia-te espressamente le fasi di “trasporto, smantellamento, rottama-zione” in aggiunta a quelle di montaggio e smontaggio della macchina, giàpreviste in precedenza.

Relativamente a queste fasi, si ritiene che le misure da adottare siano prin-cipalmente di carattere organizzativo.

In questo contesto è fondamentale fornire una corretta informazione suglieventuali rischi specifici correlati a queste fasi e sulle conseguenti misure ades. cautele da adottare nello smontaggio, precauzioni per la presenza di fontidi pericolo (fonti radioattive, sostanze pericolose, ecc.).

Qualche problema potrebbe essere ricollegabile alla fase di rottamazione,trattandosi di un’attività che può aver luogo dopo molto tempo rispetto allaprogettazione della macchina; in tali casi si ritiene che il produttore possa for-nire solo qualche raccomandazione sui possibili rischi per la salute e lasicurezza delle persone coinvolte in tali attività, ove conosciuti.

Nessuna modifica significativa

Nessuna modifica significativa

È stata sostituita la parola “TRASPORTO” con “MOVIMENTAZIONE”. Inquesto modo si chiarisce che non deve essere considerato solo l’aspetto deltrasporto, ovvero, ad esempio, l’atto di portare la macchina dalla sede delcostruttore a quella dell’ utilizzatore, ma anche le varie fasi di movimentazio-ne (spostamento) della macchina sul luogo d’uso.

E’ stato generalizzato il punto 3.1.3 della Direttiva 98/37/CE relativo airischi connessi alla mobilità delle macchine, orientato a impedire che durantela movimentazione della macchina e/o dei suoi elementi eseguita secondo leistruzioni del fabbricante, si verifichino spostamenti intempestivi o pericolidovuti all’instabilità.

Si tratta di uno degli aspetti più innovativi del nuovo allegato 1 allaDirettiva Macchine in quanto introduce espressamente un requisito riferitoalla necessaria progettazione ergonomica dei macchinari che ricordiamo com-

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Allegato I, punto 1.1.7

Posti di lavoro

Allegato I, punto 1.1.8

Sedili

Allegato I, punto 1.2

Allegato I, punto 1.2.1

Sicurezza ed affidabilità dei

sistemi di comando

prende anche gli aspetti di interfacciamento uomo-macchina, posizionamentodei comandi, dispositivi di segnalazione, ecc.

Tale requisito raccoglie e dettaglia cinque principi fondamentali da tenerepresenti per l’ergonomia.

Fra questi, l’aspetto della “variabilità degli operatori” non può essere risol-to dal costruttore se non nei termini definiti nelle norme armonizzate (normedella serie EN 547, EN 614, EN 1005, EN 842, EN 14122, EN 14738).

La gestione operativa degli aspetti ergonomici spetterà poi al datore dilavoro, anche in considerazione dell’ambiente di lavoro specifico, delle caratte-ristiche dei propri operatori e delle esigenze produttive.

Nuovo requisito generale derivato dai Punti 3.2.1 e 4.2.1.1. della Direttiva98/37/CE sulle macchine mobili e sulle macchine di sollevamento e dedicatoai posti di lavoro, intesi non solo come posto di guida, ma come posto dalquale si ha il controllo e la conduzione della macchina, fissa o mobile che essasia.

Sono previste misure destinate a:

- proteggere contro rischi dovuti a gas esausti e mancanza di ossige-no;

- garantire buone condizioni di lavoro, tenuto conto dei rischi presen-ti nell’ambiente circostante (rumore, polveri, ecc.) o di quelli gene-rati dalla stessa macchina ;

- dotare il posto di lavoro, laddove necessario, di un’ eventuale cabinamunita di adeguate vie di uscita.

In buona sostanza viene enfatizzato il concetto di corretta progettazionedel posto di lavoro.

Nuovo requisito generale derivato dai Punti 3.2.2 e 3.2.3. della Direttiva98/37/CE relativi ai rischi connessi con la mobilità delle macchine; è legato inmodo diretto al precedente punto 1.1.7.

Si prevede che l’installazione di un sedile debba essere attuata quandoappropriato e qualora il posto di lavoro sia integrato nella macchina.

SISTEMI DI COMANDO

La parte relativa ai sistemi di comando è stata completamente ristruttura-ta rendendola più organica, ma mantenendo pressoché inalterati i principiespressi nella Direttiva 98/37/CE, fatto salvo quanto dettagliato in alcuni punti,in particolare:

- Il 2° trattino esplicita un concetto, già contenuto nella Direttiva98/37/CE, relativo alla corretta progettazione dei sistemi di comandoriferita ai rischi derivanti da avarie dell’hardware o del software. Questorequisito aggiuntivo per i sistemi software è sicuramente indice di unsempre maggiore utilizzo del software o firmware nei sistemi di coman-do e controllo delle macchine e si ricollega alle nuove norme tecnichedi recente emanazione (EN IEC 62061, ma soprattutto EN ISO13849-1 – che sostituisce dal novembre 2009 la precedente EN 954-

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Allegato I, punto 1.2.2

Dispositivi dicomando

1 sulle categorie di sicurezza) che impongono ai costruttori di macchi-ne nuove valutazioni, molto più complesse che in passato, sulla pro-gettazione dei sistemi di comando e controllo, chiamando ilprogettista a prendere in considerazione molteplici parametri di affida-bilità (Performance Level, SIL, ecc.) dei sistemi. Questo punto deveessere analizzato in relazione alla valutazione del rischio e in particola-re alle misure previste per i circuiti di comando destinati a svolgere fun-zioni di sicurezza.A tal fine oltre alle due norme tecniche precedente-mente citate occorre fare riferimento a quanto indicato nelle normearmonizzate di tipo C per le varie tipologie di macchine.

- Al 4° trattino sono richiamati gli “errori umani ragionevolmente preve-dibili” nelle manovre che possono creare situazioni pericolose.

- Il 6° trattino coinvolge anch’esso, in buona misura, il software e ha loscopo di evitare cambiamenti incontrollati e pericolosi dei parametri dimacchina; un esempio è quando dopo uno spegnimento ed una riaccen-sione della macchina, dovuta ad una mancanza della rete di alimentazio-ne, al suo riavvio il sistema di comando non dovrebbe resettare i para-metri di funzionamento precedentemente impostati dall’operatore, seciò può generare pericolo.

- All’ 8° trattino è stato chiarito che non solo i componenti e gli acces-sori della macchina, ma anche i pezzi lavorati dalla macchina, non devo-no cadere o essere espulsi.

- Al 10° trattino si evidenzia che i dispositivi di protezione devono esse-re mantenuti efficaci o, qualora tale efficacia cessi, deve essere dato uncomando di arresto.

- All’ 11° trattino viene evidenziato che le parti del sistema di controllolegate alla sicurezza devono funzionare in modo coerente nel caso diinsiemi di macchine o di quasi-macchine.

Si evidenziano inoltre i criteri di sicurezza relativi ai comandi senza cavo(ad es. via radio).

Fra le novità introdotte:

- In alternativa alla necessaria verifica diretta dal posto operatore circal’assenza di persone nelle zone pericolose, è stata espressamente pre-vista la possibilità di progettare e costruire il sistema di comando inmodo che l’avviamento sia impedito fintanto che una persona si trovinella zona pericolosa.

- Quando nessuna delle soluzioni suddette sia applicabile , prima dell’av-viamento della macchina deve essere emesso un segnale di avvertimen-to sonoro e/o visivo e la persona esposta al rischio deve avere il tempodi abbandonare la zona pericolosa oppure la possibilità di impedire l’av-viamento della macchina.

- Sono state aggiunte disposizioni relativamente alle macchine dotate dipiù posti di comando.

- Inoltre nel caso in cui la macchina sia munita di più posti di manovra, idispositivi di comando necessari devono essere presenti su ciascuno diessi.

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Allegato I, punto 1.2.3

Avviamento

Allegato I, punto 1.2.4

Arresto

All. I, punto 1.2.4.1

Arresto normale

All. I, punto 1.2.4.2

Arresto operativo

All. I, punto 1.2.4.3

Arresto di emergenza

Oltre all’avvio normale della macchina, vengono presi in considerazione idue casi di:

- rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall’origine (adesempio: per un comando volontario di arresto, per una caduta di ten-sione, per l’apertura di un riparo interbloccato, per l’intervento di undispositivo di protezione, ecc.);

- effettuazione di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamen-to.

Per queste due situazioni (quando non fanno parte di un ciclo automatico,ma è prevista l’azione di un operatore) si deve utilizzare preferibilmente ildispositivo di comando appositamente previsto a tal fine; è stata però aggiun-ta la possibilità di utilizzare anche un dispositivo diverso, ovvero “riavvio conazione volontaria da un punto non dedicato all’avvio della macchina”, se ciònon comporta situazioni di pericolo.

Un esempio è la chiusura di un riparo interbloccato, con funzione di avvia-mento, che comanda la ripartenza della macchina.

In ogni caso è importante che l’azione sia “volontaria” e non possa avve-nire accidentalmente e che siano adottate tutte le misure di sicurezza per evi-tare situazioni di pericolo.

E’ stato inoltre aggiunto che, se per ragioni di sicurezza l’avviamento e/o l’ar-resto devono essere effettuati in una sequenza specifica, opportuni dispositividevono garantire che queste operazioni siano eseguite nell’ordine corretto.

Nessuna modifica significativa. E’ comunque opportuno sottolineare chenon si fa più riferimento all’arresto degli elementi mobili, ma all’arresto dellefunzioni della macchina. Quali funzioni arrestare dipende dai pericoli esi-stenti.

Permane l’obbligo, ottenuto l’arresto normale della macchina o delle fun-zioni pericolose, di interrompere l’alimentazione dei relativi attuatori.

Trattasi di una nuova opportunità introdotta nella Direttiva 2006/42/CE.

E’ una possibilità aggiuntiva, non sostitutiva, rispetto al precedente punto1.2.4.1, relativo all’arresto normale con interruzione dell’ alimentazione deirelativi azionatori.

L’arresto operativo consente, per motivi operativi, di adottare un’ ulterio-re funzione di comando di arresto che non interrompa l’alimentazione degliattuatori.

Tale condizione di arresto, normalmente limitata nel tempo, può essereadottata soltanto qualora essa sia monitorata e mantenuta.

Sono stati aggiunti i due ultimi capoversi, dove si evidenzia che le funzionidi arresto d’emergenza devono essere sempre attive a prescindere dallemodalità di funzionamento della macchina.

E’ inoltre rimarcato il fatto che le funzioni di arresto d’emergenza nonsono un’ alternativa alle protezioni, che invece devono essere sempre presen-ti in tutte le zone pericolose come evidenziato dall’analisi dei rischi.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

All. I, punto 1.2.4.4

Assemblaggidi macchine

All. I, punto 1.2.5

Selezione del mododi comando o

di funzionamento

All. I, punto 1.2.6

Guasto del circuitodi alimentazione di

energia

All. I, punto 1.2.6

Guasto del circuitodi alimentazione di

energia

Allegato I, punto 1.3

Allegato I, punto 1.3.1Rischio di perdita di

stabilità

Allegato I, punto 1.3.2

Rischio di rotturadurante

il funzionamento

Nessuna modifica significativa

I concetti fondamentali di questo punto non cambiano, sono però stati toltialcuni esempi che potevano aiutare a meglio mettere in pratica quanto espres-so.

Fra le modifiche più significative che riguardano la selezione del modo dicomando che consente alla macchina di poter funzionare con un riparo spo-stato o rimosso e/o il dispositivo di protezione neutralizzato, si segnala:

- l’obbligo di escludere “tutti gli altri modi di comando” e non solo ilcomando automatico.

- La possibilità, prevista nel penultimo paragrafo, di poter adottarealtre misure, qualora le quattro condizioni indicate al punto 1.2.5,non siano applicabili simultaneamente; va da se che le altre misureadottate devono garantire un livello di sicurezza non inferiore aquelle previste dai quattro punti suddetti.

Inoltre, come nel testo introduttivo al punto 1.2.4, non si fa più riferimen-to agli elementi mobili, ma alle funzioni della macchina.

Come al requisito 1.2.1, sono stati introdotti ed elencati alcuni nuovi punticui porre particolare attenzione.

Al 2° trattino si fa riferimento ai parametri di configurazione macchina chenon devono variare in modo incontrollato, cioè involontario, se ciò può com-portare situazioni pericolose, come ad esempio dopo una mancanza di tensio-ne, dopo l’intervento di una delle misure di sicurezza, ecc.

Al 4° trattino dove si fa riferimento alla caduta o all’espulsione di un ele-mento, è stato evidenziato che tutto ciò va applicato non solo alle parti mobi-li della macchina, ma anche agli elementi trattenuti.

Qui, come al punto 1.2.1, si intendono i pezzi in lavorazione.

E’ stato inoltre inserito il 5° trattino riferito all’arresto degli elementimobili ed il 6° trattino che raccomanda l’arresto nel caso in cui le protezioninon siano pienamente efficaci.

MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI

È stato esplicitato che ci si deve occupare della stabilità (della macchina edei suoi elementi ed attrezzature) anche con riguardo alle operazioni di tra-sporto, montaggio e smontaggio, e non solo al funzionamento operativo.

(vedere anche i requisiti sulle istruzioni, par. 1.7.4.2, approfondito al punto 4.4della presente Guida).

Sono state apportate minime variazioni editoriali quali, ad esempio:

- al quarto capoverso si parla di rischio di “disintegrazione” inveceche di rischio di “esplosione” ed è stata tolta la specificazione“mobili” riferita agli elementi da proteggere;

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Allegato I, punto 1.3.3

Rischi dovuti alla caduta o alla

proiezione di oggetti

Allegato I, punto 1.3.4

Rischi dovuti asuperfici, spigoli

od angoli

Allegato I, punto 1.3.5

Rischi dovuti allemacchine combinate

Allegato I, punto 1.3.6

Rischi connessi alle variazioni

delle condizioni di funzionamento

Allegato I, punto 1.3.7

Rischi dovuti aglielementi mobili

Allegato I, punto 1.3.8

Scelta di una protezione contro i rischi dovuti aglielementi mobili

All. I, punto 1.3.8.1All. I, punto 1.3.8.2

- al quinto capoverso: è stata tolta la specificazione “protette da qual-siasi tipo di danneggiamento esterno” (riferita alle tubazioni).

Nessuna modifica significativa

Nessuna modifica significativa

Nessuna modifica significativa

Il rischio considerato non è più riferito alla sola “velocità di rotazionedegli utensili”, ma in generale alle “variazioni delle condizioni di funziona-mento”; ciò implica di dover considerare qualsiasi altra eventuale condizionedi impiego variabile, seppur nell’ambito di quelle per cui la macchina è stataprogettata e costruita.

Il requisito è stato meglio scritto e articolato; in particolare i capoversiprimo e terzo (questo, diviso in due frasi, è ora più chiaro).

L’aggiunta di “ove opportuno” al secondo capoverso circa la dotazione didispositivi di protezione e di utensili specifici per sbloccare la macchina inmodo sicuro introduce, a differenza della Direttiva 98/37/CE, un elemento divalutazione in merito a tale necessità.

L’uso del termine “ove possibile” al terzo capoverso riferito alle indicazio-ni da riportare sulla macchina (per individuare i dispositivi di protezione di cuisopra) configura invece un obbligo, seppur condizionato, mentre nellaDirettiva 98/37/CE tale misura si configurava come “eventuale” e quindi adiscrezione del costruttore.

Cessa la distinzione dei ripari mobili interbloccati in due tipi (A. semplice-mente interbloccato e B. con blocco) e il loro uso rispettivamente per gli ele-menti mobili di trasmissione e per gli elementi mobili partecipanti alla lavora-zione; la scelta è ora lasciata all’analisi del rischio (e non più vincolata al tipodi elemento mobile).

È stata anche rimediata la confusione tra blocco e interblocco esistentenella Direttiva 98/37/CE.

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Allegato I, punto 1.3.9

Rischi di movimentiincontrollati

Allegato I, punto 1.4

Allegato I, punto 1.4.1

Requisiti generali

Allegato I, punto 1.4.2

Requisiti particolariper i ripari

All. I, punto 1.4.2.1 All. I, punto 1.4.2.2 All. I, punto 1.4.2.3

La protezione contro i rischi dovuti a movimenti incontrollati, prevista alpunto 3.4.1 della Direttiva 98/37/CE solo per le macchine che presentanorischi dovuti alla mobilità, è stata riportata (con piccole modifiche) come pre-scrizione generale.

CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I RIPARI ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L’uso della parola “ripari” è certamente più appropriata di “protezioni”.

La richiesta “devono essere fissati solidamente”, prevista al punto 1.4.2.1protezioni fisse della Direttiva 98/37/CE, è stata generalizzata a tutti i ripari edispositivi di protezione.

L’ultimo paragrafo è nuovo e generalizza le disposizioni previste dallaDirettiva 98/37/CE per i ripari mobili tipo B e regolabili, introducendo, oltre alrischio da proiezione, anche gli aspetti di caduta di materiali o oggetti e di pro-tezione da emissioni provocate dalla macchina.

Dal punto di vista dei contenuti trattasi di un allineamento a quanto giàprevisto nella norma EN 953.

Per i ripari fissi (carter, ecc.) la Direttiva 2006/42/CE introduce un requisi-to aggiuntivo che deve essere attentamente valutato da tutte le aziende.

Infatti si prevede che “i sistemi di fissaggio devono rimanere attac-cati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi” .

Trattasi di un concetto mutuato dalla norma tecnica relativa ai ripari (EN953), e che si giustifica per il fatto di ridurre così l’eventualità che gli elemen-ti di fissaggio vadano persi e non vengano sostituiti.

Tuttavia in EN 953 tale prescrizione tecnica è legata alla valutazione deirischi e alla fattibilità tecnica (“Quando possibile…”).

La Direttiva 2006/42/CE invece, almeno letteralmente, non prevede ipote-si di esclusione: occorre progettare e realizzare tutti i ripari fissi della macchi-na in modo che i sistemi di fissaggio non siano perdibili. E trattasi a questopunto di un vero e proprio requisito di legge, non più soltanto di un’indica-zione progettuale contenuta in una norma tecnica, quindi non ad applicazioneobbligatoria.

Tale requisito aggiuntivo pone un problema molto serio alle aziende, inquanto obbligherebbe molto spesso a riprogettare gran parte dei ripari, pernon dire la macchina stessa.

Si stanno valutando a livello di Associazioni europee proposte interpreta-tive da sottoporre con urgenza alla Commissione, per evitare applicazionidella prescrizione eccessivamente penalizzanti e inutilmente complicate (e chesoprattutto non si giustificherebbero, di fatto, dal punto di vista della sicurez-za del macchinario).

Forniremo in merito ulteriori informazioni non appena disponibili.

Rimane il fatto che almeno per i ripari che svolgono unaspecifica funzione di protezione di accesso agli elementi mobi-li pericolosi e ove l’accesso è frequente tale requisito trovacompleta applicazione, anche se in questi casi, va valutatal’opportunità di adottare una eventuale protezione mobilecon opportuni interblocchi.

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Allegato I, punto 1.4.3

Requisiti particolariper i dispositivi di

protezione

Allegato I, punto 1.5

Allegato I, punto 1.5.1

Energia elettrica

Allegato I, punto 1.5.2

Elettricità statica

Allegato I, punto 1.5.3

Energie diverse dall’energia elettrica

Allegato I, punto 1.5.4

Errori di montaggio

Allegato I, punto 1.5.5

Temperature estreme

Allegato I, punto 1.5.6

Incendio

A tal fine utili indicazioni sono contenute proprio in EN 953, che fornisceanche esempi in tal senso (punto 7.2 della norma, fig. 11)

Nessuna modifica significativa

RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI

Viene esplicitato un chiarimento che era già assodato sulla divisione dicompetenze tra Direttiva Macchine e Direttiva Bassa Tensione. In particolareviene evidenziato che, pur restando gli obiettivi di sicurezza fissati dallaDirettiva Bassa Tensione in merito ai pericoli dovuti all’energia elettrica, gliobblighi concernenti la valutazione della conformità, l’immissione sul mercatoe/o la messa in servizio di macchine sono disciplinati esclusivamente dallaDirettiva macchine.

Si rammenta che esiste la nuova edizione della Direttiva Bassa Tensione, inapplicazione dal gennaio 2007, il cui riferimento è 2006/95/CE; tale nuova edi-zione non comporta alcuna modifica dei contenuti rispetto alla precedenteversione.

Nessuna modifica significativa

Nessuna modifica significativa

Nessuna modifica significativa

Nessuna modifica significativa

Nessuna modifica significativa

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Allegato I, punto 1.5.7

Esplosione

Allegato I, punto 1.5.8

(Coordinato con punto 1.7.4.2)

Rumore

Allegato I, punto 1.5.9

Vibrazioni

All. I, punto 1.5.10

Radiazioni

All. I, punto 1.5.11

Radiazione esterne

Nell’analisi dei rischi va considerato il rischio di esplosione provocato dallamacchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze prodotti outilizzati dalla macchina.

Per l’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva, si rimanda alle specificheDirettive, cioè la Direttiva ATEX 94/9/CE.

E’ stata aggiunta la possibilità di valutazione comparativa del livello dirumore rispetto a macchine simili, anche di diversi fornitori.

Per “simili” si deve intendere per scopo, morfologia, potenza, velocità.

Preme evidenziare che ulteriori significative novità in materia di rumoresono state introdotte relativamente agli obblighi di misurazione dello stesso,con prescrizioni al costruttore più vincolanti rispetto al passato.

Infatti all’ Allegato I, punto 1.7.4.2. si prevede l’obbligo di indicare il livellodi potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pres-sione acustica dell’emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A)anziché 85 dB(A) come previsto dalla Direttiva 98/37/CE. Devono esseredescritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazio-ne e i metodi utilizzati per effettuarla.

Qualora siano indicati i valori dell’emissione acustica, devono essere spe-cificate le incertezze relative a tali valori.

Si evidenzia che le incertezze cui si fa riferimento sono quelle correlate allapura misurazione e non alla variabilità d’uso della macchina.

Occorre inoltre evidenziare che l’incertezza di misura è inevitabilmenteassociata al metodo impiegato per la misurazione (vedi norme internazionaliin materia di misura delle emissioni sonore) e pertanto non deve essereusata per valutare la macchina.

E’ stata aggiunta la possibilità di valutazione comparativa del livello divibrazioni rispetto a macchine simili, anche di diversi fornitori. Per “simili” sideve intendere per scopo, morfologia, potenza, velocità.

Il punto è stato riformulato e le modifiche più significative sono:

- è stata introdotta una chiara distinzione fra radiazioni “funzionali”(ovvero necessarie al funzionamento della macchina) e radiazioni”indesiderabili” e, per le radiazioni funzionali, fra “radiazioni ioniz-zanti” e “radiazioni non ionizzanti”;

- le radiazioni “indesiderabili” devono essere eliminate o adeguata-mente ridotte;

- le radiazioni “funzionali” ionizzanti devono essere ridotte al livellominimo sufficiente per il corretto funzionamento della macchina o sidevono prendere, quando necessario, misure di protezione;

- le radiazioni “funzionali” non ionizzanti devono essere ridotte a livel-li che non producono effetti negativi sulle persone.

Nessuna modifica significativa

A puro carattere informativo, si rammenta che dal 20 luglio 2007 è in appli-cazione la Direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica,che abroga la Direttiva 89/336/CEE; il periodo transitorio per la commercia-

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All. I, punto 1.5.12

Radiazioni laser

All. I, punto 1.5.13

Emissioni di materiee sostanze pericolose

All. I, punto 1.5.14Rischio di restare

imprigionati in una macchina

All I, punto 1.5.15

Rischio di scivolamento,

inciampo o caduta

All. I, punto 1.5.16

Fulmine

Allegato I, punto 1.6

Allegato I, punto 1.6.1

Manutenzione dellamacchina

lizzazione dei prodotti fabbricati in conformità alla precedente Direttiva cessail 20 luglio 2009.

In sede nazionale la Direttiva è stata recepita con D. Lgs n. 194/2007.

Nessuna modifica significativa

Il nuovo testo esplicita, amplia e chiarisce i contenuti del presente RES. Inparticolare:

- primo capoverso: richiama i danni alla salute invece che le sostanzeche li potrebbero provocare.

- secondo capoverso: elenca vari mezzi e azioni per togliere o tratta-re le sostanze pericolose.

- terzo capoverso: il requisito sul posizionamento dei dispositivi dicaptazione/ aspirazione ora richiede che producano il massimo effet-to, piuttosto che siano il più vicino possibile al luogo di emissione.

Nessuna modifica significativa

Nel titolo sono stati aggiunti i termini “scivolamento, inciampo”, che eranogià presenti nel testo. E’ stato aggiunto il secondo capoverso che prevedel’adozione, ove opportuno, di mezzi di presa fissi rispetto all’ utilizzatore perla sua stabilità.

Rappresenta la generalizzazione di un punto che precedentemente era pre-visto solo per le macchine di sollevamento. Rispetto al vecchio testo, amplia elascia la valutazione all’ analisi del rischio (“le macchine che necessitano diprotezione dagli effetti del fulmine” invece che “le macchine esposte al fulmi-ne”).

In merito a quali siano queste macchine, si ritiene debbano essere preva-lentemente considerate quelle destinate a lavorare all’aperto.

MANUTENZIONE

Nessuna modifica significativa

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Allegato I, punto 1.6.2Accesso ai posti

di lavoro e ai puntid’intervento

utilizzati per lamanutenzione

Allegato I, punto 1.6.3

Isolamento dalle fonti

di alimentazione di energia

Allegato I, punto 1.6.4

Intervento dell’operatore

Allegato I, punto 1.6.5

Pulitura delle partiinterne

Allegato I, punto 1.7

Allegato I, punto 1.7

Allegato I, parte 2

Allegato I, punto 2

Allegato I, punto 2.1

All. I, punto 2.1.1All. I, punto 2.1.2

Allegato I, punto 2.2

All. I, punto 2.2.1All. I, punto 2.2.1.1 All. I, punto 2.2.2

All. I, punto 2.2.2.1 All. I, punto 2.2.2.2

Si segnala che è stato cambiato il titolo che non parla più di “mezzi diaccesso” ma, più in generale di “accesso” al posto di lavoro e ai punti di inter-vento.

Conseguentemente il testo del RES non si limita più, come in passato, aprevedere da parte del fabbricante la fornitura di mezzi di accesso (scale, pas-serelle, ecc.) ma, in generale, richiede una valutazione delle problematiche enecessità di accesso e conseguentemente una progettazione integrata dellamacchina sotto questo aspetto.

Per le macchine con innesto a presa/spina è stata prevista la condizioneaggiuntiva di avere sempre visibile la spina disinserita.

Tale requisito si ritiene però possa essere applicato in pratica solo permacchine di limitate dimensioni.

Nessuna modifica significativa

Nessuna modifica significativa

INFORMAZIONI

La presente parte dei RES è commentata al cap. 4.4 dellaGuida.

REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DITUTELA DELLA SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE

MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI

Sono state introdotte anche le macchine per prodotti cosmetici e farma-ceutici, non sono però state apportate modifiche significative al testo delrequisito.

MACCHINE PORTATILI TENUTE E/O CONDOTTE A MANO

Sono state introdotte anche le macchine portatili per il fissaggio o altremacchine ad impatto. Le disposizioni specifiche sono contenute nel punto2.2.2. Fra le altre variazioni:

- è stato aggiunto che le impugnature delle macchine portatili devonoessere progettate e costruite in modo tale che l’avvio e l’arrestodelle macchine siano facili e agevoli;

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Allegato I, punto 2.3

Allegato I, parte 3

Allegato I, parte 3

Allegato I, punto 3.1

Considerazionigenerali

All. I, punto 3.1.1

Allegato I, punto 3.2

Posti di lavoro

All. I, punto 3.2.1 All. I, punto 3.2.2 All. I, punto 3.2.3

Allegato I, punto 3.3

Sistemi di comando

All. I, punto 3.3.1 All. I, punto 3.3.2 All. I, punto 3.3.3 All. I, punto 3.3.4All. I, punto 3.3.5

- sono stati introdotti gli aspetti di “valore totale delle vibrazioni”,“incertezza di misura, possibilità di fare riferimento a misurazionieffettuate su macchine tecnicamente comparabili a quella prodotta,uso del codice di misura più appropriato se non sono applicatenorme armonizzate

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DI MATERIECON CARATTERISTICHE FISICHE SIMILI

Sono state apportate alcune modifiche ma non significative.

REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI PERICOLI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE

Sono state apportate alcune modifiche e spostamenti di testo, come lageneralizzazione a tutte le macchine degli ex punti 3.1.2 e 3.1.3. (vedere gliattuali punti 1.1.4 e 1.1.5)

Sono state apportate alcune modifiche e spostamenti di testo (vedere gliattuali punti 1.1.7 e 1.1.8)

La novità maggiore è rappresentata dall’aggiunta dei requisiti per le mac-chine dotate di telecomando.

Queste devono disporre di sistemi atti ad azionare automaticamente eimmediatamente l’arresto e a prevenire il funzionamento potenzialmente peri-coloso nelle situazioni indicate al punto 3.3.3. ovvero:

- quando il conducente ne ha perso il controllo;

- quando viene ricevuto un segnale di arresto;

- quando viene individuata un’avaria in un elemento del sistema dicontrollo legato alla sicurezza;,

- quando un segnale di convalida non è stato rilevato entro un termi-ne specificato.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Allegato I, punto 3.4

Misure di protezionecontro i pericoli

meccaniciAll. I, punto 3.4.1 All. I, punto 3.4.2 All. I, punto 3.4.3 All. I, punto 3.4.4 All. I, punto 3.4.5 All. I, punto 3.4.6 All. I, punto 3.4.7

Allegato I, punto 3.5

Misure di protezionecontro altri pericoli

All. I, punto 3.5.1 All. I, punto 3.5.2 All. I, punto 3.5.3

Allegato I, punto 3.6

Informazioni edindicazioni

All. I, punto 3.6.1All. I, punto 3.6.2All. I, punto 3.6.3

All. I, punto 3.6.3.1All. I, punto 3.6.3.2

Allegato I, parte 4

Allegato I, punto 4

Allegato I, punto 4.1

Considerazionigenerali

All. I, punto 4.1.1

Alcuni punti della Direttiva 98/37/CE sono stati spostati (vedere attualipunti 1.3.9 e 1.3.2).

Fra le altre modifiche si segnala:

- l’eliminazione dell’elenco delle macchine movimento terra che devo-no essere munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento;

- la richiesta che la macchina sia dotata di una struttura di protezionecontro il rischio di caduta di oggetti e materiali e non più solo pre-disposta per l’applicazione di tale struttura;

- i chiarimenti apportati al punto 3.4.7 in merito al riparo fisso cheprotegge la presa di forza alla quale è collegato il dispositivo amovi-bile di trasmissione meccanica.

Da evidenziare anche un errore di traduzione al punto 3.4.3 ove si affer-ma “essa deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, se ciòaccresce i rischi”.

È stato specificato che in caso di polverizzazione dei prodotti, anche se nonsi applica il punto 1.5.13 secondo e terzo comma, l’operatore deve comunqueessere protetto dal rischio di emissione.

È stato aggiunto che, all’occorrenza, deve esserci un appropriato sistema dicollegamento tra il rimorchio e la macchina per l’azionamento dei segnali.

In merito alle vibrazioni, sono stati introdotti i concetti di: valore totaledelle vibrazioni, incertezza di misura, possibilità di basarsi sulle misurazioni

effettuate su macchine tecnicamente comparabili a quella prodotta.

REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I PERICOLIDOVUTI AD OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO

Sono state riscritte le parti 4 e 6 per tenere conto dell’introduzione nelcampo di applicazione della Direttiva degli ascensori da cantiere e degli ascen-sori con velocità inferiore a 0,15 m/s.

Sono state modificate alcune definizioni.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Allegato I, punto 4.1.2

Misure di protezionecontro i pericoli

meccanici

Allegato I, punto 4.1.3

Idoneità all’impiego

Allegato I, punto 4.2

Requisiti per le macchine mosseda energia diversada quella umana

Allegato I, punto 4.3

Informazioni e marcatura

Allegato I, punto 4.4

Istruzioni

Allegato I, parte 5

Allegato I, parte 5

Allegato I, parte 6

Allegato I, parte 6

Sono state apportate alcune modifiche, come l’aggiunta del punto 4.1.2.8sulle macchine che collegano piani definiti.

Questo punto riprende il contenuto del punto 4.2.4 della Direttiva98/37/CE.

Questo punto è stato in buona parte riscritto.

Sono state apportate alcune modifiche non sostanziali.

E’ stato parzialmente riscritto (ad esempio aggiunta del comma d) ai punti4.4.1 e 4.4.2).

REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI

Apportate alcune modifiche di chiarimento, ad esempio sul “dispositivo diconsenso”(prima chiamato “ad uomo morto” )

REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE CHE PRESENTANO PARTICOLARI PERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE

Le parti 4 e 6 sono state riscritte per tenere conto dell’introduzione nelcampo di applicazione della Direttiva degli ascensori da cantiere e degli ascen-sori con velocità inferiore a 0,15 m/s.

Sono state inoltre apportate varie modifiche al testo, ad esempio, in meri-to agli aspetti di resistenza meccanica, dispositivi di comando, rischio di cadu-ta delle persone dal supporto del carico, rischio dovuto alla caduta di oggettisul supporto del carico.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council of 17May 2006 on machinery,and amending Directive95/16/EC (recast) (Textwith EEA relevance)

THE EUROPEAN PAR-LIAMENT AND THECOUNCIL OF THEEUROPEAN UNION,

Having regard to theTreaty establishing theEuropean Community, andin particular Article 95thereof,

Having regard to theproposal from theCommission [1],

Having regard to theopinion of the EuropeanEconomic and SocialCommittee [2],

Acting in accordancewith the procedure laiddown in Article 251 of theTreaty [3],

Whereas:

(1) Directive 98/37/ECof theEuropean Parliamentand of the Council of 22June 1998 on the approxi-mation of the laws of theMember States relating tomachinery [4] codifiedDirective 89/392/EEC [5].Now that new substantial

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio del 17 maggio2006 relativa alle macchinee che modifica la direttiva95/16/CE (rifusione)

(Testo rilevante ai finidel SEE)

IL PARLAMENTOEUROPEO E IL CONSI-GLIO DELL'UNIONEEUROPEA,

visto il trattato che isti-tuisce la Comunità euro-pea, in particolare l'articolo95,

vista la proposta dellaCommissione [1],

visto il parere delComitato economico esociale europeo [2],

deliberando secondo laprocedura di cui all'artico-lo 251 del trattato [3],

considerando quantosegue:

(1) La direttiva98/37/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio,del 22 giugno 1998, con-cernente il ravvicinamentodelle legislazioni degli Statimembri relative alle mac-chine [4], costituiva la codi-ficazione della direttiva

Direttiva 98/37/CE delParlamento europeo e delConsiglio del 22 giugno1998 concernente il ravvi-cinamento delle legislazionidegli Stati membri relativealle macchine

IL PARLAMENTOEUROPEO E IL CONSI-GLIO DELL'UNIONEEUROPEA,

visto il trattato che isti-tuisce la Comunità euro-pea, in particolare l'articolo100 A,

vista la proposta dellaCommissione,

visto il parere delComitato economico esociale (1),

deliberando secondo laprocedura di cui all'artico-lo 189 B del trattato (2),

(1) considerando che ladirettiva 89/392/CEE delConsiglio, del 14 giugno1989, concernente il ravvi-cinamento delle legislazionidegli Stati membri relativealle macchine (3), è statamodificata a più riprese ein maniera sostanziale; che,a fini di razionalità e chia-

APPENDICE

Raffronto fra le Direttive 2006/42/CE e 98/37/CE

Il confronto è stato fatto fra i testi in italiano delle due direttive. Per agevolare il lettore è stato riporta-to anche il testo in inglese della Direttiva 2006/42/CE.

Le scritte in rosso nella colonna della Direttiva 2006/42/CE evidenziano frasi che non trovano riscontronella della Direttiva 98/37/CE

Le scritte in verde nella colonna della Direttiva 98/37/CE evidenziano frasi che non trovano riscontro nellaDirettiva 2006/42/CE

Considerando

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amendments are beingmade to Directive98/37/EC, it is desirable, inorder to clarify matters,that that Directive shouldbe recast.

(2) The machinery sec-tor is an important part ofthe engineering industryand is one of the industrialmainstays of theCommunity economy.

The social cost of thelarge number of accidentscaused directly by the useof machinery can bereduced by inherently safedesign and construction ofmachinery and by properinstallation and mainte-nance.

(3) Member States areresponsible for ensuringthe health and safety ontheir territory of persons,in particular of workersand consumers and, whereappropriate, of domesticanimals and goods, notablyin relation to the risks aris-ing out of the use ofmachinery.

(4) In order to ensurelegal certainty for users,the scope of this Directiveand the concepts relating

89/392/CEE [5]. In occasio-ne di nuove modifiche delladirettiva 98/37/CE permotivi di chiarezza èopportuno procedere allarifusione di tale direttiva.

(2) Il settore delle mac-chine costituisce una parteimportante del settoredella meccanica ed è unodei pilastri industriali del-l'economia comunitaria.

Il costo sociale dovutoall'alto numero di infortuniprovocati direttamentedall'utilizzazione delle mac-chine può essere ridottointegrando la sicurezzanella progettazione e nellacostruzione stesse dellemacchine nonché effet-tuando una corretta instal-lazione e manutenzione.

(3) Gli Stati membrisono tenuti a garantire nelloro territorio la sicurezzae la salute delle persone,segnatamente dei lavorato-ri e dei consumatori e,all'occorrenza, degli animalidomestici e dei beni, specienei confronti dei rischi chederivano dall'uso dellemacchine.

(4) A fini di certezza deldiritto è necessario definireil campo d'applicazione della

rezza, occorre procederealla codificazione della sud-detta direttiva;

(2) considerando che ilmercato interno comportauno spazio senza frontiereinterne nel quale è garanti-ta la libera circolazionedelle merci, delle persone,dei servizi e dei capitali;

(3) considerando che ilsettore delle macchinecostituisce una parteimportante del settoredella meccanica ed è unodei pilastri industriali del-l'economia comunitaria;

(4) considerando che ilcosto sociale dovuto all'al-to numero di infortuni pro-vocati direttamente dal-l'utilizzazione delle macchi-ne può essere ridotto inte-grando la sicurezza nellaprogettazione e nellacostruzione stesse dellemacchine nonché una cor-retta installazione e manu-tenzione;

(5) considerando che gliStati membri sono tenuti agarantire nel loro territo-rio la sicurezza e la salutedella persone - e, all'occor-renza, degli animali dome-stici e dei beni - in partico-lare dei lavoratori, specienei confronti dei rischi chederivano dall'uso dellemacchine;

(11) considerando cheil campo d'applicazionedella presente direttivadeve essere basato su una

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to its application should bedefined as precisely as pos-sible.

(5) The Member States'mandatory provisions gov-erning construction sitehoists intended for liftingpersons or persons andgoods,which are often sup-plemented by de factocompulsory technical spec-ifications and/or by volun-tary standards, do not nec-essarily lead to differentlevels of health and safetybut, because of their dis-parities, do neverthelessconstitute barriers totrade within theCommunity. Moreover, thenational systems for theconformity assessment andcertification of thesemachines diverge consider-ably. It is therefore desir-able not to exclude fromthe scope of this Directiveconstruction site hoistsintended for lifting personsor persons and goods.

(6) It is appropriate toexclude from the scope ofthis Directive weapons,including firearms, that aresubject to CouncilDirective 91/477/EEC of18 June 1991 on control ofthe acquisition and posses-sion of weapons [6]; the

presente direttiva e i con-cetti relativi all'applicazionedella medesima con la mag-giore precisione possibile.

(5) Le disposizionicogenti degli Stati membriin materia di ascensori dacantiere per il trasporto dipersone o di persone ecose, frequentementecompletate da specifichetecniche cogenti de factoe/o da altre norme applica-te volontariamente, noncomportano necessaria-mente livelli di sicurezza edi tutela della salute diversima, a motivo delle loro dif-formità, costituiscono degliostacoli agli scambi all'in-terno della Comunità. Isistemi nazionali di valuta-zione della conformità e dicertificazione di questemacchine differiscono inol-tre notevolmente. È per-tanto opportuno nonescludere dal campo d'ap-plicazione della presentedirettiva gli ascensori dacantiere per il trasporto dipersone o di persone ecose.

(6) È opportuno esclu-dere le armi, incluse le armida fuoco, che sono sogget-te alle disposizioni delladirettiva 91/477/CEE delConsiglio, del 18 giugno1991, relativa al controllodell'acquisizione e delladetenzione di armi [6];

definizione generica deltermine «macchina» ondeconsentire l'evoluzione tec-nica delle produzioni; che losviluppo delle installazionicomplesse nonché i rischiche esse provocano sono dinatura equivalente, tale dagiustificarne l'inclusioneesplicita nella direttiva;

(6) considerando che lelegislazioni in materia diprevenzione degli infortunidifferiscono notevolmentenegli Stati membri; che ledisposizioni imperative inmateria, frequentementecompletate da specificazio-ni tecniche cogenti defacto e/o da altre normefacoltative non comporta-no necessariamente livellidi sicurezza e di tutela dellasalute diversi ma a motivodelle loro disparità costi-tuiscono degli ostacoli agliscambi all'interno dellaComunità; che anche isistemi di attestazione diconformità e di certifica-zione nazionale delle mac-chine differiscono notevol-mente;

(7) considerando che leattuali disposizioni nazio-nali in materia di sicurezzae di tutela della salute, chegarantiscono la protezionedai rischi originati dallemacchine devono essereravvicinate per garantire lalibera circolazione dellemacchine senza abbassare i

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exclusion of firearmsshould not apply toportable cartridge-operat-ed fixing and other impactmachinery designed forindustrial or technical pur-poses only. It is necessaryto provide for transitionalarrangements enablingMember States to autho-rise the placing on themarket and putting intoservice of such machinerymanufactured in accor-dance with national provi-sions in force upon adop-tion of this Directive,including those implement-ing the Convention of 1July 1969 on the ReciprocalRecognition of Proofmarkson Small Arms. Such transi-tional arrangements willalso enable the Europeanstandardisation organisa-tions to draft standardsensuring the safety levelbased on the state of theart.

(7) This Directive doesnot apply to the lifting ofpersons by means ofmachines not designed forthe lifting of persons.However, this does notaffect the right of MemberStates to take nationalmeasures, in accordancewith the Treaty, withrespect to such machines,with a view to implement-ing Council Directive89/655/EEC of 30November 1989 concern-ing the minimum safety andhealth requirements forthe use of work equipmentby workers at work (sec-ond individual Directivewithin the meaning of

l'esclusione delle armi dafuoco non dovrebbe appli-carsi agli apparecchi porta-tili a carica esplosiva per ilfissaggio o altre macchinead impatto progettateesclusivamente a fini indu-striali o tecnici. È necessa-rio prevedere disposizionitransitorie che consentanoagli Stati membri di auto-rizzare l'immissione sulmercato e la messa in ser-vizio di macchine costruitein conformità delle disposi-zioni nazionali in vigore almomento dell'adozionedella presente direttiva,comprese quelle che attua-no la convenzione per ilriconoscimento reciprocodei punzoni di prova dellearmi da fuoco portatili, del10 luglio 1969.Tali disposi-zioni transitorie consenti-ranno inoltre agli organismieuropei di normalizzazionedi elaborare norme chegarantiscano un livello disicurezza basato sullo statodell'arte.

(7) La presente direttivanon si applica al solleva-mento di persone median-te macchine non destinatea tale scopo. La presentedisposizione lascia tuttaviaimpregiudicato il dirittodegli Stati membri di adot-tare misure nazionalirispetto a tali macchine, inconformità del trattato, aifini dell'attuazione delladirettiva 89/655/CEE delConsiglio, del 30 novembre1989, relativa ai requisitiminimi di sicurezza e disalute per l'uso delleattrezzature di lavoro daparte dei lavoratori duran-te il lavoro (seconda diret-tiva particolare ai sensi del-

livelli di protezione esisten-ti e giustificati negli Statimembri; che le prescrizionidi progettazione e dicostruzione delle macchinedi cui alla presente diretti-va, essenziali nella ricercadi un ambiente di lavoropiù sicuro, saranno accom-pagnate da disposizionispecifiche concernenti laprevenzione di taluni rischicui possono essere espostii lavoratori durante il lavo-ro, ed anche da disposizio-ni basate sull'organizzazio-ne della sicurezza dei lavo-ratori sul luogo di lavoro;

(8) considerando chel'attuale diritto comunita-rio, in deroga a una delleregole fondamentali dellaComunità costituita dallalibera circolazione dellemerci, prevede che gli osta-coli alla circolazione intra-comunitaria dovuti alladisparità delle legislazioninazionali relative alla com-mercializzazione dei pro-dotti devono essereammessi qualora detteprescrizioni possano esse-re riconosciute necessarieper far fronte ad esigenzeinderogabili;

(9) considerando che ilLibro bianco concernenteil completamento del mer-cato interno, approvato dalConsiglio europeo nel giu-gno 1985, prevede ai para-grafi 65 e 68 il ricorso allanuova strategia in materiadi ravvicinamento delle

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Article 16(1) of Directive89/391/EEC) [7].

(8) In relation to agri-cultural and forestry trac-tors, the provisions of thisDirective concerning therisks currently not coveredby Directive 2003/37/EC ofthe European Parliamentand of the Council of 26May 2003 on type-approvalof agricultural or forestrytractors, their trailers andinterchangeable towedmachinery, together withtheir systems, componentsand separate technicalunits [8] should no longerapply when such risks arecovered by Directive2003/37/EC.

(9) Market surveillanceis an essential instrumentinasmuch as it ensures theproper and uniform appli-cation of Directives. It istherefore appropriate toput in place the legalframework within whichmarket surveillance canproceed harmoniously.

(10) Member States areresponsible for ensuringthat this Directive is effec-tively enforced on theirterritory and that the safe-ty of the machinery con-cerned is, as far as possible,improved in accordance

l'articolo 16, paragrafo 1,della direttiva 89/391/CEE)[7].

(8) Nel caso dei tratto-ri agricoli e forestali, ledisposizioni della presentedirettiva concernenti irischi attualmente noncoperti dalla direttiva2003/37/CE delParlamento europeo e delConsiglio, del 26 maggio2003, relativa all'omologa-zione dei trattori agricoli oforestali, dei loro rimorchie delle loro macchineintercambiabili trainate,nonché dei sistemi, compo-nenti ed entità tecniche ditali veicoli [8], non dovreb-bero più essere d'applica-zione una volta che talirischi saranno coperti datale direttiva.

(9) La sorveglianza delmercato è un'attivitàessenziale, nella misura incui garantisce l'applicazionecorretta ed uniforme delladirettiva. Di conseguenza èopportuno istituire un qua-dro giuridico entro il qualela sorveglianza del mercatopossa svolgersi in modoarmonioso.

(10) Gli Stati membri siassumono la responsabilitàdi assicurare sul loro terri-torio un'applicazione effi-cace della presente diretti-va e, nella misura del possi-bile, un miglioramento dellivello di sicurezza delle

legislazioni; che pertantol'armonizzazione legislativanella fattispecie deve limi-tarsi alle prescrizioninecessarie per soddisfare irequisiti inderogabili edessenziali di sicurezza e ditutela della salute relativialle macchine; che dettirequisiti, in quanto essen-ziali, devono sostituire leprescrizioni nazionali inmateria;

(10) considerando cheil mantenimento o ilmiglioramento del livello disicurezza raggiunto negliStati membri costituisceuno dei principali obiettividella presente direttiva edella sicurezza quale vienedefinita mediante i requisitiessenziali;

.............

(12) considerando cheè necessario disciplinare ilcaso dei componenti disicurezza che sono immes-si separatamente sul mer-cato e per cui il fabbricanteo il suo mandatario stabili-to nella Comunità dichiarila funzione da essi svolta;

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with its provisions.Member States shouldensure their capacity tocarry out effective marketsurveillance, taking accountof guidelines developed bythe Commission, in orderto achieve the proper anduniform application of thisDirective.

(11) In the context ofmarket surveillance, a cleardistinction should beestablished between thedisputing of a harmonisedstandard conferring a pre-sumption of conformity onmachinery and the safe-guard clause relating tomachinery.

(12) The putting intoservice of machinery with-in the meaning of thisDirective can relate only tothe use of the machineryitself for its intended pur-pose or for a purposewhich can reasonably beforeseen. This does notpreclude the laying downof conditions of use exter-nal to the machinery, pro-vided that it is not therebymodified in a way not specified in this Directive.

(13) It is also necessaryto provide for an adequatemechanism allowing forthe adoption of specificmeasures at Communitylevel requiring MemberStates to prohibit orrestrict the placing on themarket of certain types ofmachinery presenting thesame risks to the health

macchine in conformitàdelle disposizioni dellastessa. Essi dovrebberoadoperarsi per garantireun'effettiva sorveglianza delmercato, tenendo contodegli orientamenti elabora-ti dalla Commissione, ai finidi un'applicazione correttae uniforme della presentedirettiva.

(11) Nel quadro di talesorveglianza del mercatodovrebbe essere stabilitauna netta distinzione tra lacontestazione di unanorma armonizzata checonferisce una presunzionedi conformità ad una mac-china e la clausola di salva-guardia relativa ad unamacchina.

(12) La messa in servi-zio di una macchina aisensi della presente diret-tiva concerne soltantol'impiego della macchinastessa per l'uso previsto oragionevolmente prevedi-bile; ciò non impedisce ladefinizione di condizioni diutilizzo estranee alla mac-china purché tali condizio-ni non comportino modifi-che della macchina inmodo non conforme alledisposizioni della presentedirettiva.

(13) È altresì necessarioprevedere un adeguatomeccanismo che consental'adozione di specifichemisure a livello comunita-rio che impongano agliStati membri di vietare olimitare l'immissione sulmercato di alcuni tipi dimacchine che presentanolo stesso rischio per la

(19) considerando chela responsabilità degli Statimembri in materia di sicu-rezza, di salute e di altriaspetti considerati dairequisiti essenziali sul loroterritorio deve essere rico-nosciuta in una clausola disalvaguardia che prevedaadeguate procedure comu-nitarie di protezione;

(15) considerando chela messa in servizio dellamacchina ai sensi della pre-sente direttiva concernesoltanto l'impiego dellamacchina stessa per l'usoprevisto dal fabbricante;che ciò non pregiudicaeventuali condizioni di uti-lizzazioni estranee allamacchina eventualmenteimposte, purché tali condi-zioni non comportinomodifiche della macchinarispetto alle disposizionidella presente direttiva;

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and safety of personseither due to shortcom-ings in the relevant har-monised standard(s) or byvirtue of their technicalcharacteristics, or to makesuch machinery subject tospecial conditions. In orderto ensure the appropriateassessment of the need forsuch measures, they shouldbe taken by theCommission, assisted by acommittee, in the light ofconsultations with theMember States and otherinterested parties. Sincesuch measures are notdirectly applicable to eco-nomic operators, MemberStates should take all nec-essary measures for theirimplementation.

(14) The essentialhealth and safety require-ments should be satisfiedin order to ensure thatmachinery is safe; theserequirements should beapplied with discernmentto take account of thestate of the art at the timeof construction and oftechnical and economicrequirements.

(15) Where the machin-ery may be used by a con-sumer, that is to say, a non-professional operator, themanufacturer should takeaccount of this in thedesign and construction.The same applies where amachine is normally usedto provide a service to aconsumer.

salute e la sicurezza dellepersone a causa di lacunenella(e) pertinente(i)norma(e) armonizzata(e) oa causa delle loro caratteri-stiche tecniche, o perassoggettare tali macchinea condizioni speciali. Pergarantire un'adeguata valu-tazione della necessità ditali misure esse dovrebbe-ro essere adottate dallaCommissione, assistita daun comitato, alla luce delleconsultazioni con gli Statimembri e le altre partiinteressate. Poiché talimisure non sono diretta-mente applicabili agli ope-ratori economici, gli Statimembri dovrebbero adot-tare tutte le misure neces-sarie alla loro attuazione.

(14) I requisiti essenzia-li di sicurezza e di tuteladella salute dovrebberoessere rispettati al fine digarantire che la macchinasia sicura; questi requisitidovrebbero essere applicaticon discernimento, tenendoconto dello stato del-l'arte al momento dellacostruzione e dei requi-siti tecnici ed economici.

(15) Qualora la macchi-na possa essere utilizzatadai consumatori, cioè daoperatori non professioni-sti, il fabbricante nedovrebbe tenere contonella progettazione e nellacostruzione. Parimenti nedovrebbe tenere contoqualora la macchina possaessere utilizzata per fornireservizi ai consumatori.

(14) considerando cheil rispetto dei requisitiessenziali di sicurezza e ditutela della salute èimperativo per garanti-re la sicurezza delle mac-chine; che detti requisitidovranno essere applica-ti con discernimento pertener conto del livellotecnologico esistente almomento della costruzio-ne nonché degli impera-tivi tecnici ed economici;

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(16) Although therequirements of thisDirective do not apply topartly completed machin-ery in their entirety, it isnevertheless importantthat the free movement ofsuch machinery be guaran-teed by means of a specificprocedure.

(17) For trade fairs,exhibitions and such like, itshould be possible toexhibit machinery whichdoes not satisfy therequirements of thisDirective. However, inter-ested parties should beproperly informed that themachinery does not con-form and cannot be pur-chased in that condition.

(18) This Directivedefines only the essentialhealth and safety require-ments of general applica-tion, supplemented by anumber of more specificrequirements for certaincategories of machinery. Inorder to help manufactur-ers to prove conformity tothese essential require-ments, and to allow inspec-tion of conformity to theessential requirements, it isdesirable to have standardsthat are harmonised atCommunity level for theprevention of risks arisingout of the design and con-struction of machinery.

(16) Sebbene i requisitidella presente direttivanon si applichino alle quasi-macchine nel loro insieme,è comunque opportunogarantire la libera circola-zione delle quasi-macchinemediante una proceduraspecifica.

(17) In occasione difiere, esposizioni e simili,dovrebbe essere possibileesporre macchine non con-formi ai requisiti della pre-sente direttiva. È comunqueopportuno informare inmodo adeguato gli interes-sati di questa mancanza diconformità e dell'impossibi-lità di acquistare le macchi-ne nelle condizioni di pre-sentazione.

(18) La presente diretti-va definisce unicamente irequisiti essenziali di sicu-rezza e di tutela della salu-te di portata generale,completati da una serie direquisiti più specifici pertalune categorie di macchi-ne. Per rendere più agevoleai fabbricanti la prova dellaconformità a tali requisitiessenziali e per consentirele ispezioni per la confor-mità a tali requisiti, èopportuno disporre dinorme armonizzate a livel-lo comunitario per laprevenzione dei rischi deri-vanti dalla progettazione edalla costruzione delle

(16) considerando chenon occorre soltantogarantire la libera circola-zione e la messa in serviziodelle macchine munitedella marcatura «CE» edell'attestazione di confor-mità CE; che si deve anchegarantire la libera circola-zione delle macchine nonmunite della marcatura«CE» qualora destinate adessere incorporate in unamacchina o ad essereassemblate con altre mac-chine per formare un'in-stallazione complessa;

(13) considerando che,in occasione in particolaredi fiere ed esposizioni,dev'essere possibile espor-re delle macchine che nonsono conformi alla presen-te direttiva; che peraltro èopportuno informare inmodo adeguato gli interes-sati di questa mancanza diconformità e dell'impossi-bilità di acquisire le macchi-ne nelle condizioni di pre-sentazione;

(17) considerando che,di conseguenza, la presentedirettiva definisce unica-mente i requisiti essenzialidi sicurezza e di tutela dellasalute di portata generale,completati da una serie direquisiti più specifici pertalune categorie di macchi-ne; che, per facilitare aiproduttori la prova dellaconformità con i suddettirequisiti essenziali, èopportuno disporre dinorme armonizzate a livel-lo europeo in materia diprevenzione dei rischidovuti alla progettazioneed alla costruzione delle

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These standards are drawnup by private-law bodiesand should retain theirnon-binding status.

(19) In view of thenature of the risks involvedin the use of machinerycovered by this Directive,procedures for assessingconformity to the essentialhealth and safety require-ments should be estab-lished. These proceduresshould be devised in thelight of the extent of thedanger inherent in suchmachinery. Consequently,each category of machin-ery should have its appro-priate procedure in con-formity with CouncilDecision 93/465/EEC of 22July 1993 concerning themodules for the variousphases of the conformityassessment proceduresand the rules for the affix-ing and use of the CE con-formity marking, which areintended to be used in thetechnical harmonisationdirectives [9], takingaccount of the nature ofthe verification requiredfor such machinery.

macchine. Dette normearmonizzate a livellocomunitario sono ela-borate da organismi didiritto privato e dovreb-bero conservare la loroqualità di testi non obbliga-tori.

(19) Considerata lanatura dei rischi che pre-senta l'utilizzo delle mac-chine oggetto della presen-te direttiva, è opportunofissare le procedure divalutazione della conformi-tà ai requisiti essenziali disicurezza e di tutela dellasalute. Le proceduredovrebbero essere elabo-rate alla luce dell'entità deipericoli che le macchinepossono costituire. Di con-seguenza, per ogni catego-ria di macchine dovrebbeessere prevista una proce-dura adeguata, conformealla decisione 93/465/CEEdel Consiglio, del 22 luglio1993, concernente i modu-li relativi alle diverse fasidelle procedure di valuta-zione della conformità e lenorme per l'apposizione el'utilizzazione della marca-tura CE di conformità, dautilizzare nelle direttive diarmonizzazione tecnica[9], tenendo conto, al con-tempo, della natura dellaverifica richiesta per talimacchine.

macchine nonché per con-sentire il controllo dellaconformità ai requisitiessenziali; che dette normearmonizzate a livelloeuropeo sono elaborateda organismi di diritto pri-vato e devono conserva-re il loro statuto di testinon cogenti; che a tal fine ilComitato europeo di nor-malizzazione (CEN) ed ilComitato europeo di nor-malizzazione elettrotecnica(CENELEC) sono ricono-sciuti quali organismi com-petenti per l'adozione dellenorme armonizzate con-formemente agli orienta-menti generali per la coo-perazione tra laCommissione ed i due sud-detti organismi, sottoscrittiil 13 novembre 1984; che aisensi della presente diretti-va una norma armonizzataè una specificazione tecni-ca (norma europea o docu-mento di armonizzazione)adottata da uno di dettiorganismi, oppure daentrambi, su mandato dellaCommissione, conforme-mente alle disposizionidella direttiva 83/189/CEEdel Consiglio, del 28 marzo1983, che prevede una pro-cedura d'informazione nelsettore delle norme e delleregolamentazioni tecniche(4) nonché ai sensi degliorientamenti generali sum-menzionati;

(18) considerando chesi è ritenuto necessariomigliorare il quadro legisla-tivo per assicurare un con-tributo efficace e appro-priato dei datori di lavoro edei lavoratori al processodi normalizzazione;

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(20) Manufacturersshould retain full responsi-bility for certifying the con-formity of their machineryto the provisions of thisDirective. Nevertheless,for certain types ofmachinery having a higherrisk factor, a stricter certifi-cation procedure is desir-able.

(21) The CE markingshould be fully recognisedas being the only markingwhich guarantees thatmachinery conforms to therequirements of thisDirective. All other mark-ings which are likely tomislead third parties as tothe meaning or the form ofthe CE marking, or both,should be prohibited.

(22) In order to ensurethe same quality for the CEmarking and the manufac-turer's mark, it is impor-tant that they be affixedaccording to the sametechniques. In order toavoid confusion betweenany CE markings whichmight appear on certaincomponents and the CEmarking corresponding to

(20) È opportunolasciare ai fabbricanti l'inte-ra responsabilità di attesta-re la conformità delle loromacchine alla presentedirettiva.Tuttavia, per talunitipi di macchine che pre-sentano un potenziale mag-giore di rischi, è auspicabileuna procedura di certifica-zione più rigorosa.

(21) La marcatura "CE"dovrebbe essere piena-mente riconosciuta comel'unica marcatura chegarantisce la conformitàdella macchina ai requisitidella presente direttiva.Dovrebbe essere vietataqualsiasi marcatura chepossa verosimilmenteindurre in errore i terzicirca il significato o il sim-bolo grafico, o entrambi,della marcatura "CE".

(22) Per conferire lastessa qualità alla marcatu-ra "CE" e al marchio delfabbricante è importanteche essi vadano apposti uti-lizzando la stessa tecnica.Per poter distinguere lemarcature "CE" chepotrebbero eventualmentefigurare su taluni compo-nenti e la marcatura "CE"della macchina, è importan-

(20) considerando chesecondo l'attuale prassigenerale negli Stati membriè opportuno lasciare ai fab-bricanti la responsabilità diattestare la conformitàdelle loro macchine airequisiti essenziali; che laconformità a dette normearmonizzate conferisce unapresunzione di conformitàai requisiti essenziali di cuitrattasi; che viene lasciataunicamente alla discrezio-ne del fabbricante la possi-bilità di ricorrere, qualorane provi la necessità, adesami ed a certificazioni daparte di terzi;

(21) considerando che,per taluni tipi di macchineche presentano un poten-ziale maggiore di rischi, èauspicabile una proceduradi certificazione più rigoro-sa; che la procedura d'esa-me per la certificazione CEadottata può essere seguitada una dichiarazione CEdel costruttore senza chesiano necessari sistemi piùrigorosi quali ad esempiogaranzia di qualità, verificaCE o vigilanza CE;

(22) considerando cheè indispensabile che il fab-bricante o il suo mandata-rio stabilito nellaComunità, prima di redige-re la dichiarazione CE diconformità, costituisca unfascicolo tecnico dellacostruzione; che non è tut-tavia indispensabile chetutta la documentazioneesista materialmente in

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

the machinery, it is impor-tant that the latter markingbe affixed alongside thename of the person whohas taken responsibility forit, namely the manufactureror his authorised represen-tative.

(23) The manufactureror his authorised represen-tative should also ensurethat a risk assessment iscarried out for the machin-ery which he wishes toplace on the market. Forthis purpose, he shoulddetermine which are theessential health and safetyrequirements applicable tohis machinery and inrespect of which he musttake measures.

(24) It is essential that,before drawing up the ECdeclaration of conformity,the manufacturer or hisauthorised representativeestablished in theCommunity should pre-pare a technical construc-tion file. However, it is notessential that all documen-

te che quest'ultima siaapposta accanto al nome dichi ne assume la responsa-bilità, ovvero il fabbricanteo il suo mandatario.

(23) Il fabbricante o ilsuo mandatario dovrebbeinoltre garantire che siaeffettuata una valutazionedei rischi per la macchinache intende immettere sulmercato. A tal fine eglidovrebbe stabilire qualisiano i requisiti essenziali disicurezza e di tutela dellasalute applicabili alla suamacchina e per i qualidovrà adottare provvedi-menti.

(24) È indispensabileche il fabbricante o il suomandatario stabilito nellaComunità, prima di redige-re la dichiarazione "CE" diconformità, costituisca unfascicolo tecnico dellacostruzione.Tuttavia non èindispensabile che tutta ladocumentazione sia mate-

permanenza, ma basta chesia disponibile su richiesta;che essa può non com-prendere i disegni detta-gliati dei sottoinsiemi utiliz-zati per la fabbricazionedelle macchine, salvo se laloro conoscenza è indi-spensabile alla verifica dellaconformità ai requisitiessenziali di sicurezza;

(23) considerando chela Commissione, nellacomunicazione del 15 giu-gno 1989 concernente unapproccio globale in mate-ria di certificazione e diprove (5), ha proposto lacreazione di una legislazio-ne comune concernenteuna marcatura CE di con-formità avente un simbolografico comune; che, nellarisoluzione del 21 dicem-bre 1989 concernente unapproccio globale in mate-ria di valutazione della con-formità (6), il Consiglio haapprovato come principioregolatore l'adozione diuna tale strategia coerenteper quanto concerne l'uti-lizzazione della marcatura«CE»; che pertanto i dueelementi fondamentalidella nuova strategia daapplicare sono i requisitiessenziali e le procedure divalutazione della conformi-tà;

(24) considerando che idestinatari di ogni decisio-ne presa nel quadro dellapresente direttiva devo-no conoscere le motiva-zioni di tale decisione ed imezzi di ricorso loro offer-ti;

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tation should be perma-nently available in materialform, but it must be possi-ble to make it available onrequest. It need not includedetailed plans of subassem-blies used for the manufac-ture of machinery, unlessknowledge of such plans isessential in order to ascer-tain conformity with theessential health and safetyrequirements.

(25) The addressees ofany decision taken underthis Directive should beinformed of the reasonsfor such a decision and ofthe legal remedies open tothem.

(26) Member Statesshould provide for penal-ties applicable to infringe-ments of the provisions ofthis Directive.Those penal-ties should be effective,proportionate and dissua-sive.

(27) The application ofthis Directive to a numberof machines intended forlifting persons requires abetter delimitation of theproducts covered by thisDirective with respect tothose covered by Directive95/16/EC of the EuropeanParliament and of theCouncil of 29 June 1995 onthe approximation of thelaws of the Member Statesrelating to lifts [10]. Aredefinition of the scope ofthe latter Directive is thusdeemed necessary.Directive 95/16/EC shouldtherefore be amendedaccordingly.

rialmente disponibile inpermanenza: basta che siadisponibile su richiesta.Essa può non comprende-re i disegni dettagliati deisottoinsiemi utilizzati perla fabbricazione delle mac-chine, salvo se la loroconoscenza è indispensabi-le alla verifica della confor-mità ai requisiti essenzialidi sicurezza e di tutela dellasalute.

(25) I destinatari di ognidecisione presa nel quadrodella presente direttivadovrebbero conoscerele motivazioni di tale deci-sione ed i mezzi di ricorsoloro offerti.

(26) Gli Stati membridovrebbero prevedere unregime di sanzioni applica-bili in caso di violazionedelle disposizioni della pre-sente direttiva.Tali sanzionidovrebbero essere effetti-ve, proporzionate e dissua-sive.

(27) L'applicazione dellapresente direttiva ad undeterminato numero dimacchine destinate al sol-levamento di personerende necessaria unamigliore delimitazione deiprodotti oggetto della pre-sente direttiva in relazionealla direttiva 95/16/CE delParlamento europeo e delConsiglio, del 29 giugno1995, relativa al ravvicina-mento delle legislazionidegli Stati membri riguar-danti gli ascensori [10]. Èstato quindi ritenutonecessario procedere aduna nuova definizione delcampo d'applicazione di

(25) considerando chela presente direttiva develasciare impregiudicati gliobblighi degli Stati membrirelativi ai termini di attua-zione e applicazione delledirettive indicate all'allega-to VIII, parte B,

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(28) Since the objectiveof this Directive, namely, tolay down the essentialhealth and safety require-ments in relation to designand manufacture in orderto improve the safety ofmachinery placed on themarket, cannot be suffi-ciently achieved by theMember States and can bebetter achieved atCommunity level, theCommunity may adoptmeasures, in accordancewith the principle of sub-sidiarity as set out inArticle 5 of the Treaty. Inaccordance with the prin-ciple of proportionality, asset out in that Article, thisDirective does not gobeyond what is necessaryin order to achieve thatobjective.

(29) In accordance withpoint 34 of theI n t e r i n s t i t u t i o n a lAgreement on better law-making [11], MemberStates are encouraged todraw up, for themselvesand in the interests of theCommunity, their owntables illustrating, as far aspossible, the correlationbetween this Directive andthe transposition meas-ures, and to make thempublic.

(30) The measures nec-essary for the implementa-tion of this Directiveshould be adopted inaccordance with CouncilDecision 1999/468/EC of28 June 1999 laying downthe procedures for theexercise of implementingpowers conferred on theCommission [12],

detta direttiva. La direttiva95/16/CE dovrebbe per-tanto essere modificata inconseguenza.

(28) Poiché lo scopodella presente direttiva,cioè determinare i requisitiessenziali di sicurezza e ditutela della salute darispettare nella progetta-zione e fabbricazione permigliorare il livello di sicu-rezza delle macchineimmesse sul mercato nonpuò essere realizzato inmisura sufficiente dagliStati membri e può dunqueessere realizzato meglio alivello comunitario, laComunità può intervenire,in base al principio di sussi-diarietà sancito dall'artico-lo 5 del trattato. La presen-te direttiva si limita a quan-to è necessario per conse-guire tali scopi in ottempe-ranza al principio di pro-porzionalità enunciatonello stesso articolo.

(29) Il Consiglio, con-formemente al punto 34dell'accordo interistituzio-nale "Legiferare meglio"[11], dovrebbe incoraggia-re gli Stati membri a redi-gere e rendere pubblici,nell'interesse proprio edella Comunità, prospettiindicanti, per quanto possi-bile, la concordanza tra lapresente direttiva e i prov-vedimenti di recepimento.

(30) Le misure necessa-rie per l'attuazione dellapresente direttiva sonoadottate secondo la deci-sione 1999/468/CE delConsiglio, del 28 giugno1999, recante modalità perl'esercizio delle competen-ze di esecuzione conferitealla Commissione [12],

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 1

Scope

1.This Directive appliesto the following products:

(a) machinery;

(b) interchangeableequipment;

(c) safety components;

(d) lifting accessories;

(e) chains, ropes andwebbing;

(f) removable mechanical transmissiondevices;

(g) partly completedmachinery.

2. The following areexcluded from the scopeof this Directive:

(a) safety componentsintended to be used asspare parts to replaceidentical components andsupplied by the manufac-turer of the originalmachinery;

(b) specific equipmentfor use in fairgroundsand/or amusement parks;

(c) machinery speciallydesigned or put into serv-ice for nuclear purposeswhich, in the event of fail-ure, may result in an emis-

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttivasi applica ai seguenti pro-dotti:

a) macchine;

b) attrezzature intercambiabili;

c) componenti di sicurezza;

d) accessori di sollevamento;

e) catene, funi e cinghie;

f) dispositivi amovibilidi trasmissione meccanica;

g) quasi-macchine.

2. Sono esclusi dalcampo di applicazione dellapresente direttiva:

a) i componenti di sicu-rezza, destinati ad essereutilizzati come pezzi diricambio in sostituzione dicomponenti identici e for-niti dal fabbricante dellamacchina originaria;

b) le attrezzature speci-fiche per parchi giochi e/odi divertimento;

c) le macchine specifica-mente progettate o utiliz-zate per uso nucleare che,in caso di guasto, possonoprovocare una emissione di

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 1

La presente direttiva siapplica alle macchine e nestabilisce i requisiti essen-ziali ai fini della sicurezza edella tutela della salute,quali definiti nell'allegato I.

3. Sono esclusi dalcampo di applicazione dellapresente direttiva:

- le macchine la cui unicafonte di energia sia laforza umana diretta,fatto salvo il caso di unamacchina utilizzata peril sollevamento di cari-chi,

- le macchine per usomedico utilizzate diret-tamente sul paziente,

- i materiali specifici per iparchi di divertimenti,

- le caldaie a vapore e irecipienti a pressione,

Articolo 1

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sion of radioactivity;

(d) weapons, includingfirearms;

(e) the following meansof transport:

- agricultural and forestrytractors for the riskscovered by Directive2003/37/EC, with theexclusion of machinerymounted on these vehi-cles,

- motor vehicles and theirtrailers covered byCouncil Directive70/156/EEC of 6February 1970 on theapproximation of thelaws of the MemberStates relating to thetype-approval of motorvehicles and their trailers[13], with the exclusionof machinery mountedon these vehicles,

- vehicles covered byDirective 2002/24/EC ofthe European Parliamentand of the Council of 18March 2002 relating tothe type-approval of twoor three-wheel motorvehicles [14], with theexclusion of machinerymounted on these vehi-cles,

- motor vehicles exclusive-ly intended for competi-tion, and

- means of transport byair, on water and on railnetworks with the exclu-sion of machinerymounted on these meansof transport;

(f) seagoing vessels andmobile offshore units andmachinery installed onboard such vessels and/orunits;

radioattività;

d) le armi, incluse learmi da fuoco;

e) i seguenti mezzi ditrasporto:

- trattori agricoli e fore-stali per i rischi oggettodella direttiva2003/37/CE, escluse lemacchine installate sutali veicoli,

- veicoli a motore e lororimorchi oggetto delladirettiva 70/156/CEEdel Consiglio, del 6 feb-braio 1970, concernen-te il ravvicinamentodelle legislazioni degliStati membri relativeall'omologazione deiveicoli a motore e deiloro rimorchi [13],escluse le macchineinstallate su tali veicoli,

- veicoli oggetto delladirettiva 2002/24/CEdel Parlamento euro-peo e del Consiglio, del18 marzo 2002, relativaall'omologazione deiveicoli a motore a dueo tre ruote [14], esclusele macchine installate sutali veicoli,

- veicoli a motore esclu-sivamente da competi-zione, e

- mezzi di trasporto pervia aerea, per via naviga-bile o su rete ferrovia-ria, escluse le macchineinstallate su tali veicoli;

f) le navi marittime e leunità mobili off-shore, non-ché le macchine installate abordo di tali navi e/o unità;

- le macchine specifica-mente progettate o uti-lizzate per uso nucleareche, se difettose, posso-no provocare una emis-sione di radioattività,

- le fonti radioattiveincorporate in una mac-china,

- le armi da fuoco,

- i serbatoi di magazzi-naggio e le conduttureper il trasporto di ben-zina, gasolio per auto-trazione, liquidi infiam-mabili e sostanze peri-colose,

- i mezzi di trasporto,vale a dire i veicoli, ed iloro rimorchi, destinatiunicamente al trasportodi persone per via aereaoppure sulle reti strada-li, ferroviarie oppureper via navigabile e imezzi di trasporto, nellamisura in cui sono con-cepiti per il trasporto dimerci per via aereaoppure sulle reti strada-li o ferroviarie pubbli-che o per via navigabile.Non sono esclusi i vei-coli utilizzati nell'indu-stria per l'estrazione diminerali,

- le navi marittime e leunità mobili offshore,nonché le attrezzatureutilizzate a bordo di talinavi o unità,

- gli impianti a cavi, com-prese le funicolari, per iltrasporto pubblico onon pubblico di persone,

- i trattori agricoli e fore-stali quali definiti alparagrafo 1 dell'articolo1 della direttiva74/150/CEE (7),

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(g) machinery speciallydesigned and constructedfor military or police pur-poses;

(h) machinery speciallydesigned and constructedfor research purposes fortemporary use in laborato-ries;

(i) mine winding gear;

(j) machinery intendedto move performers duringartistic performances;

(k) electrical and elec-tronic products falling withinthe following areas, insofaras they are covered byCouncil Directive73/23/EEC of 19 February1973 on the harmonisationof the laws of MemberStates relating to electricalequipment designed for usewithin certain voltage limits[15]:

- household appliancesintended for domesticuse,

- audio and video equip-ment,

- information technologyequipment,

- ordinary office machin-ery,

- low-voltage switchgearand control gear,

- electric motors;

(l) the following typesof high-voltage electricalequipment:

- switch gear and controlgear,

- transformers.

g) le macchine apposita-mente progettate ecostruite a fini militari o dimantenimento dell'ordine;

h) le macchine apposita-mente progettate ecostruite a fini di ricercaper essere temporanea-mente utilizzate nei labora-tori;

i) gli ascensori utilizzatinei pozzi delle miniere;

j) le macchine adibiteallo spostamento di artistidurante le rappresentazioni;

k) i prodotti elettrici edelettronici che rientranonelle categorie seguenti,purché siano oggetto delladirettiva 73/23/CEE delConsiglio, del 19 febbraio1973, concernente il ravvici-namento delle legislazionidegli Stati membri relative almateriale elettrico destinatoad essere adoperato entrotaluni limiti di tensione [15]:

- elettrodomestici desti-nati a uso domestico,

- apparecchiature audio evideo,

- apparecchiature nel set-tore delle tecnologiedell'informazione,

- macchine ordinarie daufficio,

- apparecchiature di col-legamento e di control-lo a bassa tensione,

- motori elettrici;

l) le seguenti apparecchia-ture elettriche ad altatensione:

- apparecchiature di col-legamento e di coman-do,

- trasformatori.

- macchine appositamenteprogettate e costruite afini militari o di mante-nimento dell'ordine,

- gli ascensori che collega-no in modo permanen-te piani definiti di edificie costruzioni medianteuna cabina che si spostalungo guide rigide e lacui inclinazione sul-l'orizzontale è superio-re a 15 gradi, e che èdestinata al trasporto:

i) di persone,

ii) di persone e cose,

iii) soltanto di cose se lacabina è accessibile, ossiase una persona può pene-trarvi senza difficoltà, eattrezzata con elementi dicomando situati al suointerno o alla portata diuna persona che si trovi alsuo interno,

- i mezzi adibiti al tra-sporto di persone cheutilizzano veicoli a cre-magliera,

- gli ascensori utilizzatinei pozzi delle miniere,

- gli elevatori di sceno-tecnica,

- gli ascensori da cantiereper il trasporto di per-sone o di persone emateriale.

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 2

Definitions

For the purposes of thisDirective, "machinery" des-ignates the products listedin Article 1(1)(a) to (f).

The following defini-tions shall apply:

(a) "machinery" means:

- an assembly, fitted withor intended to be fittedwith a drive systemother than directlyapplied human or ani-mal effort, consisting oflinked parts or compo-nents, at least one ofwhich moves, and whichare joined together fora specific application,

- an assembly referred toin the first indent, miss-ing only the compo-nents to connect it onsite or to sources ofenergy and motion,

- an assembly referred toin the first and secondindents, ready to beinstalled and able tofunction as it standsonly if mounted on ameans of transport, orinstalled in a building ora structure,

- assemblies of machin-ery referred to in thefirst, second and thirdindents or partly com-pleted machinery

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presentedirettiva il termine "mac-china" indica uno dei pro-dotti elencati all'articolo 1,paragrafo 1, lettere da a) af).

Si applicano le definizio-ni seguenti:

a) "macchina":

- insieme equipaggiato odestinato ad essereequipaggiato di un siste-ma di azionamentodiverso dalla forzaumana o animale diret-ta, composto di parti odi componenti, di cuialmeno uno mobile, col-legati tra loro solida-mente per un'applica-zione ben determinata,

- insieme di cui al primotrattino, al quale manca-no solamente elementidi collegamento al sitodi impiego o di allaccia-mento alle fonti di ener-gia e di movimento,

- insieme di cui al primoe al secondo trattino,pronto per essereinstallato e che può fun-zionare solo dopo esse-re stato montato su unmezzo di trasporto oinstallato in un edificioo in una costruzione,

- insiemi di macchine, dicui al primo, al secondoe al terzo trattino, o di

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 2

Ai fini della presentedirettiva, s'intende per:

a) «macchina»

- un insieme di pezzi o diorgani, di cui almenouno mobile, collegati traloro, ed eventualmentecon azionatori, con cir-cuiti di comando e dipotenza, ecc., connessisolidalmente per un'ap-plicazione ben determi-nata, segnatamente perla trasformazione, iltrattamento, lo sposta-mento e il condiziona-mento di un materiale;

- un insieme di macchinee di apparecchi che perraggiungere uno stessorisultato sono disposti ecomandati in modo daavere un funzionamentosolidale

- un'attrezzatura inter-cambiabile che modificala funzione di una mac-china, immessa sul mer-cato per essere monta-ta su una macchina o suuna serie di macchinediverse o su un trattoredall'operatore stesso,nei limiti in cui taleattrezzatura non sia unpezzo di ricambio o unutensile;

Articolo 2

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referred to in point (g)which, in order toachieve the same end,are arranged and con-trolled so that theyfunction as an integralwhole,

- an assembly of linkedparts or components, atleast one of whichmoves and which arejoined together, intend-ed for lifting loads andwhose only powersource is directlyapplied human effort;

(b) "interchangeableequipment" means a devicewhich, after the puttinginto service of machineryor of a tractor, is assem-bled with that machineryor tractor by the operatorhimself in order to changeits function or attribute anew function, in so far asthis equipment is not atool;

(c) "safety component"means a component:

- which serves to fulfil asafety function,

- which is independentlyplaced on the market,

- the failure and/or mal-function of whichendangers the safety ofpersons, and

- which is not necessaryin order for the machin-ery to function, or forwhich normal compo-nents may be substitut-ed in order for themachinery to function.

An indicative list ofsafety components is set

quasi-macchine, di cuialla lettera g), che perraggiungere uno stessorisultato sono disposti ecomandati in modo daavere un funzionamentosolidale,

- insieme di parti o dicomponenti, di cuialmeno uno mobile, col-legati tra loro solidal-mente e destinati al sol-levamento di pesi e lacui unica fonte di ener-gia è la forza umanadiretta;

b) "attrezzatura inter-cambiabile": dispositivoche, dopo la messa in servi-zio di una macchina o di untrattore, è assemblato allamacchina o al trattore dal-l'operatore stesso al fine dimodificarne la funzione oapportare una nuova fun-zione, nella misura in cuitale attrezzatura non è unutensile;

c) "componente di sicu-rezza": componente

- destinato ad espletareuna funzione di sicurez-za,

- immesso sul mercatoseparatamente,

- il cui guasto e/o malfun-zionamento, mette arepentaglio la sicurezzadelle persone, e

- che non è indispensabi-le per lo scopo per cuiè stata progettata lamacchina o che per talefunzione può esseresostituito con altricomponenti.

L'allegato V contiene un

b) «componente disicurezza», un componen-te, purché non sia un'at-trezzatura intercambiabile,che il fabbricante o il suomandatario stabilito nellaComunità immette sulmercato allo scopo di assi-curare, con la sua utilizza-zione, una funzione di sicu-rezza e il cui guasto o cat-tivo funzionamento pregiu-dica la sicurezza o la salutedelle persone esposte.

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out in Annex V, which maybe updated in accordancewith Article 8(1)(a);

(d) "lifting accessory"means a component orequipment not attached tothe lifting machinery, allow-ing the load to be held,which is placed betweenthe machinery and the loador on the load itself, orwhich is intended to con-stitute an integral part ofthe load and which is inde-pendently placed on themarket; slings and theircomponents are alsoregarded as lifting acces-sories;

(e) "chains, ropes andwebbing" means chains,ropes and webbingdesigned and constructedfor lifting purposes as partof lifting machinery or lift-ing accessories;

(f) "removable mechani-cal transmission device"means a removable com-ponent for transmittingpower between self-pro-pelled machinery or a trac-tor and another machineby joining them at the firstfixed bearing. When it isplaced on the market withthe guard it shall be regard-ed as one product;

(g) "partly completedmachinery" means anassembly which is almostmachinery but which can-not in itself perform a spe-

elenco indicativo dei com-ponenti di sicurezza chepuò essere aggiornato inbase all'articolo 8, paragra-fo 1, lettera a);

d) "accessori di solleva-mento": componenti oattrezzature non collegatealle macchine per il solleva-mento, che consentono lapresa del carico, dispostitra la macchina e il caricooppure sul carico stesso,oppure destinati a divenireparte integrante del caricoe ad essere immessi sulmercato separatamente.Anche le imbracature e leloro componenti sonoconsiderate accessori disollevamento;

e) "catene, funi e cin-ghie": catene, funi e cinghieprogettate e costruite a finidi sollevamento comeparte integrante di macchi-ne per il sollevamento o diaccessori di sollevamento;

f) "dispositivi amovibilidi trasmissione meccanica":componenti amovibilidestinati alla trasmissionedi potenza tra una macchi-na semovente o un tratto-re e una macchina azionata,mediante collegamento alprimo supporto fisso diquest'ultima.Allorché sonoimmessi sul mercato muni-ti di ripari, vanno conside-rati come un singolo pro-dotto;

g) "quasi-macchine":insiemi che costituisconoquasi una macchina, mache, da soli, non sono ingrado di garantire un'appli-cazione ben determinata.

Da Articolo 4

….. macchine destinate,per dichiarazione di cuiall'allegato II, punto B, delfabbricante o del suo man-datario, stabilito nella

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cific application. A drivesystem is partly completedmachinery. Partly complet-ed machinery is onlyintended to be incorporat-ed into or assembled withother machinery or otherpartly completed machin-ery or equipment, therebyforming machinery towhich this Directiveapplies;

(h) "placing on the mar-ket" means making avail-able for the first time in theCommunity machinery orpartly completed machin-ery with a view to distribu-tion or use, whether forreward or free of charge;

(i) "manufacturer"means any natural or legalperson who designs and/ormanufactures machineryor partly completedmachinery covered by thisDirective and is responsi-ble for the conformity ofthe machinery or the part-ly completed machinerywith this Directive with aview to its being placed onthe market, under his ownname or trademark or forhis own use. In the absenceof a manufacturer asdefined above, any naturalor legal person who placeson the market or puts intoservice machinery or part-ly completed machinerycovered by this Directiveshall be considered a man-ufacturer;

(j) "authorised repre-sentative" means any natu-ral or legal person estab-

Un sistema di azionamentoè una quasi-macchina. Lequasi-macchine sono uni-camente destinate ad esse-re incorporate o assembla-te ad altre macchine o adaltre quasi-macchine oapparecchi per costituireuna macchina disciplinatadalla presente direttiva;

h) "immissione sul mer-cato": prima messa a dispo-sizione, all'interno dellaComunità, a titolo onerosoo gratuito, di una macchinao di una quasi-macchina afini di distribuzione o diutilizzazione;

i) "fabbricante": personafisica o giuridica che pro-getta e/o realizza una mac-china o una quasi-macchinaoggetto della presentedirettiva, ed è responsabiledella conformità della mac-china o della quasi-macchi-na con la presente direttivaai fini dell'immissione sulmercato con il proprionome o con il propriomarchio ovvero per usopersonale. In mancanza diun fabbricante quale defini-to sopra, è consideratofabbricante la persona fisi-ca o giuridica che immettesul mercato o mette in ser-vizio una macchina o unaquasi-macchina oggettodella presente direttiva;

j) "mandatario": qualsia-si persona fisica o giuridicastabilita all'interno della

Comunità, ad essere incor-porate in una macchina oad essere assemblate conaltre macchine onde costi-tuire una macchina cui siapplichi la presente diretti-va, salvo il caso in cui essepossano funzionare inmodo indipendente.

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lished in the Communitywho has received a writtenmandate from the manu-facturer to perform on hisbehalf all or part of theobligations and formalitiesconnected with thisDirective;

(k) "putting into serv-ice" means the first use, forits intended purpose, in theCommunity, of machinerycovered by this Directive;

(l) "harmonised stan-dard" means a non-bindingtechnical specificationadopted by a standardisa-tion body, namely theEuropean Committee forStandardisation (CEN), theEuropean Committee forE l e c t r o t e c h n i c a lStandardisation (CEN-ELEC) or the EuropeanTe l e c o m m u n i c a t i o n sStandards Institute (ETSI),on the basis of a remitissued by the Commissionin accordance with theprocedures laid down inDirective 98/34/EC of theEuropean Parliament andof the Council of 22 June1998 laying down a proce-dure for the provision ofinformation in the field oftechnical standards andregulations and of rules onInformation Society servic-es [16].

Comunità che abbia rice-vuto mandato scritto dalfabbricante per eseguire asuo nome, in toto o inparte, gli obblighi e le for-malità connesse con la pre-sente direttiva;

k) "messa in servizio":primo utilizzo, conformealla sua destinazione, all'in-terno della Comunità, diuna macchina oggetto dellapresente direttiva;

l) "norma armonizzata":specifica tecnica adottatada un organismo di norma-lizzazione, ovvero ilComitato europeo di nor-malizzazione (CEN), ilComitato europeo di nor-malizzazione elettrotecnica(Cenelec) o l'Istituto euro-peo per le norme di tele-comunicazione (ETSI), nelquadro di un mandato rila-sciato dalla Commissioneconformemente alle pro-cedure istituite dalla diret-tiva 98/34/CE delParlamento europeo e delConsiglio, del 22 giugno1998, che prevede un pro-cedura d'informazione nelsettore delle norme e delleregolamentazioni tecnichee delle regole relative aiservizi della società dell'in-formazione [16], e nonavente carattere vincolan-te.

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 3

Specific Directives

Where, for machinery,the hazards referred to inAnnex I are wholly or part-ly covered more specifical-ly by other CommunityDirectives, this Directiveshall not apply, or shallcease to apply, to thatmachinery in respect ofsuch hazards from the dateof implementation of thoseother Directives.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 3

Direttive specifiche

Quando per una mac-china i pericoli citati all'alle-gato I sono interamente oparzialmente oggetto inmodo più specifico di altredirettive comunitarie, lapresente direttiva non siapplica o cessa di essereapplicata a tale macchina eper tali pericoli dalla datadi attuazione di tali altredirettive.

Vedi articolo 2, comma K

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 1

4. Se per una macchinao un componente di sicu-rezza i rischi di cui alla pre-sente direttiva sono previ-sti, in tutto o in parte, dadirettive comunitarie spe-cifiche, la presente direttivanon si applica o cessa diessere applicata a questamacchina o a questi com-ponenti di sicurezza perquesti rischi, a partire dal-l'inizio di applicazione delledirettive specifiche.

Articolo 1

5. Se per una macchina irischi sono principalmentedi origine elettrica, questamacchina è disciplinataesclusivamente dalla diret-tiva 73/23/CEE (8).

Articolo 3

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 4

Market surveillance

1. Member States shalltake all appropriate meas-

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 4

Sorveglianza del mercato

1. Gli Stati membriadottano tutti i provvedi-

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 2

1. Gli Stati membriprendono tutte le misurenecessarie affinché le mac-chine o i componenti disicurezza ai quali si applica

Articolo 4

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ures to ensure thatmachinery may be placedon the market and/or putinto service only if it satis-fies the relevant provisionsof this Directive and doesnot endanger the healthand safety of persons and,where appropriate, domes-tic animals or property,when properly installedand maintained and usedfor its intended purpose orunder conditions whichcan reasonably be fore-seen.

2. Member States shalltake all appropriate meas-ures to ensure that partlycompleted machinery canbe placed on the marketonly if it satisfies the rele-vant provisions of thisDirective.

3. Member States shallinstitute or appoint thecompetent authorities tomonitor the conformity ofmachinery and partly com-pleted machinery with theprovisions set out in para-graphs 1 and 2.

4. Member States shalldefine the tasks, organisa-tion and powers of thecompetent authoritiesreferred to in paragraph 3and shall notify theCommission and otherMember States thereof andalso of any subsequentamendment.

menti utili affinché le mac-chine possano essereimmesse sul mercato e/omesse in servizio unica-mente se soddisfano lepertinenti disposizionidella direttiva e non pre-giudicano la sicurezza e lasalute delle persone e,all'occorrenza, degli animalidomestici o dei beni, quan-do sono debitamenteinstallate, mantenute in effi-cienza e utilizzate confor-memente alla loro destina-zione o in condizioni ragio-nevolmente prevedibili.

2. Gli Stati membriadottano tutti i provvedi-menti utili affinché le quasi-macchine possano essereimmesse sul mercato solose rispettano le disposizio-ni della direttiva che leriguardano.

3. Gli Stati membri isti-tuiscono o nominano leautorità competenti per ilcontrollo della conformitàdelle macchine e dellequasi-macchine alle dispo-sizioni di cui ai paragrafi 1 e2.

4. Gli Stati membri defi-niscono le finalità, l'organiz-zazione e i poteri delleautorità competenti di cuial paragrafo 3 e ne infor-mano la Commissione e glialtri Stati membri, comuni-cando loro anche qualsiasiulteriore modifica.

la presente direttiva possa-no essere immessi sul mer-cato e messi in serviziosoltanto se non pregiudica-no la sicurezza e la salutedelle persone ed eventual-mente degli animali dome-stici o dei beni, purchésiano debitamente installa-te, mantenute in efficienzaed utilizzate conforme-mente alla loro destinazio-ne.

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 5

Placing on the marketand putting into service

1. Before placingmachinery on the marketand/or putting it into serv-ice, the manufacturer orhis authorised representa-tive shall:

(a) ensure that it satis-fies the relevant essentialhealth and safety require-ments set out in Annex I;

(b) ensure that thetechnical file referred to inAnnex VII, part A is avail-able;

(c) provide, in particu-lar, the necessary informa-tion, such as instructions;

(d) carry out the appro-priate procedures forassessing conformity inaccordance with Article12;

(e) draw up the EC dec-laration of conformity inaccordance with Annex II,part 1, Section A andensure that it accompaniesthe machinery;

(f) affix the CE markingin accordance with Article16.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 5

Immissione sul mercatoe messa in servizio

1. Il fabbricante o il suomandatario, prima diimmettere sul mercato e/omettere in servizio unamacchina:

a) si accerta che soddi-sfi i pertinenti requisitiessenziali di sicurezza e ditutela della salute indicatidall'allegato I;

b) si accerta che il fasci-colo tecnico di cui all'alle-gato VII, parte A, sia dispo-nibile;

c) fornisce in particola-re le informazioni necessa-rie, quali ad esempio leistruzioni;

d) espleta le appropria-te procedure di valutazionedella conformità ai sensidell'articolo 12;

e) redige la dichiarazio-ne CE di conformità aisensi dell'allegato II, parte1, sezione A, e si accertache accompagni la macchi-na;

f) appone la marcatura"CE" ai sensi dell'articolo16.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 3

Le macchine e i compo-nenti di sicurezza ai quali siapplica la presente direttivadevono rispondere airequisiti essenziali ai finidella sicurezza e della tute-la della salute di cui all'alle-gato I.

Articolo 8, paragrafo 1

1. Per attestare la con-formità delle macchine edei componenti di sicurez-za alle disposizioni dellapresente direttiva, il fabbri-cante o il suo mandatariostabilito nella Comunitàredige, per ciascuna mac-china o per ciascun com-ponente di sicurezza fab-bricati, una dichiarazioneCE di conformità i cui ele-menti figurano nell'allegatoII, punto A o C secondo ilcaso.

Inoltre, soltanto perquanto riguarda le macchi-ne, il fabbricante o il suomandatario stabilito nellaComunità appone sullamacchina la marcatura«CE».

Articolo 5

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2. Before placing partlycompleted machinery onthe market, the manufac-turer or his authorisedrepresentative shall ensurethat the procedurereferred to in Article 13has been completed.

3. For the purposes ofthe procedures referred toin Article 12, the manufac-turer or his authorisedrepresentative shall have,or shall have access to, thenecessary means of ensur-ing that the machinery sat-isfies the essential healthand safety requirementsset out in Annex I.

4. Where machinery isalso the subject of otherDirectives relating to otheraspects and providing forthe affixing of the CEmarking, the marking shallindicate that the machineryalso conforms to the provi-sions of those otherDirectives.

However, where one ormore of those Directivesallow the manufacturer orhis authorised representa-tive to choose, during atransitional period, the sys-tem to be applied, the CEmarking shall indicate con-formity only to the provi-sions of those Directivesapplied by the manufactur-er or his authorised repre-sentative. Particulars of theDirectives applied, as pub-lished in the Official Journalof the European Union,shall be given on the ECdeclaration of conformity.

2. Il fabbricante o il suomandatario, prima diimmettere sul mercato unaquasi-macchina, si accertache sia stata espletata laprocedura di cui all'artico-lo 13.

3. Il fabbricante o il suomandatario, ai fini delleprocedure di cui all'artico-lo 12, dispone o può usu-fruire dei mezzi necessariad accertare la conformitàdella macchina ai requisitiessenziali di sicurezza e ditutela della salute di cuiall'allegato I.

4. Qualora le macchinesiano disciplinate anche daaltre direttive relative adaspetti diversi e che preve-dono l'apposizione dellamarcatura "CE", questamarcatura indica ugual-mente che le macchinesono conformi alle disposi-zioni di queste altre diretti-ve.

Tuttavia, nel caso in cuiuna o più di dette direttivelascino al fabbricante o alsuo mandatario la facoltà discegliere il regime da appli-care durante un periodotransitorio, la marcatura"CE" indica la conformitàsoltanto alle disposizionidelle direttive applicate dalfabbricante o dal suo man-datario. I riferimenti delledirettive applicate devonoessere indicati, nella formain cui sono pubblicati nellaGazzetta ufficialedell'Unione europea, nelladichiarazione CE di confor-mità.

Articolo 8, paragrafo 6

6. a) Qualora le macchi-ne siano disciplinate da altredirettive comunitarie relati-ve ad aspetti diversi e cheprevedono l'apposizionedella marcatura «CE», que-sta indica ugualmente che lemacchine si presumonoconformi alle disposizioni diqueste altre direttive.

b) Tuttavia, nel caso incui una o più di dette diret-tive lascino al fabbricante lafacoltà di scegliere il regimeda applicare durante unperiodo transitorio, la mar-catura «CE» indica che lemacchine sono conformisoltanto alle disposizionidelle direttive applicate dalfabbricante. In tal caso, iriferimenti alle direttiveapplicate, pubblicati nellaGazzetta ufficiale delleComunità europee, vengo-no riportati nei documenti,nelle avvertenze o nei foglidi istruzione stabiliti dalledirettive e che accompa-gnano le macchine.

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 6

Freedom of movement

1. Member States shallnot prohibit, restrict orimpede the placing on themarket and/or putting intoservice in their territory ofmachinery which complieswith this Directive.

2. Member States shallnot prohibit, restrict orimpede the placing on themarket of partly complet-ed machinery where themanufacturer or his autho-rised representative makesa declaration of incorpora-tion, referred to in AnnexII, part 1, Section B, statingthat it is to be incorporat-ed into machinery orassembled with other part-ly completed machinery toform machinery.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 6

Libera circolazione

1. Gli Stati membri nonvietano, limitano od osta-colano l'immissione sulmercato e/o la messa inservizio sul loro territoriodelle macchine che rispet-tano la presente direttiva.

2. Gli Stati membri nonvietano, limitano od osta-colano l'immissione sulmercato di quasi-macchinedestinate, per dichiarazioned'incorporazione di cuiall'allegato II, parte 1, sezio-ne B, del fabbricante o delsuo mandatario, ad essereincorporate in una macchi-na o ad essere assemblatecon altre quasi-macchineonde costituire una mac-china.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 4

1. Gli Stati membri nonpossono vietare, limitareod ostacolare l'immissionesul mercato e la messa inservizio nel loro territoriodelle macchine e dei com-ponenti di sicurezza con-formi alle disposizioni dellapresente direttiva.

Articolo 4

2. Gli Stati membri nonpossono vietare, limitareod ostacolare l'immissionesul mercato di macchinedestinate, per dichiarazionedi cui all'allegato II, puntoB, del fabbricante o del suomandatario, stabilito nellaComunità, ad essere incor-porate in una macchina oad essere assemblate conaltre macchine onde costi-tuire una macchina cui siapplichi la presente diretti-va, salvo il caso in cui essepossano funzionare inmodo indipendente.

Le attrezzature inter-cambiabili, di cui all'articolo1, paragrafo 2, lettera a),terzo trattino, sono consi-derate come una macchina;esse devono quindi essere,in tutti i casi, munite dellamarcatura «CE» e correda-te della dichiarazione diconformità CE di cui all'al-legato II, punto A.

3. Gli Stati membri nonpossono vietare, limitare

Articolo 6

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3. At trade fairs, exhibi-tions, demonstrations, andsuch like, Member Statesshall not prevent the show-ing of machinery or partlycompleted machinerywhich does not conformto this Directive, providedthat a visible sign clearlyindicates that it does notconform and that it willnot be made available untilit has been brought intoconformity. Furthermore,during demonstrations ofsuch non-conformingmachinery or partly com-pleted machinery, adequatesafety measures shall betaken to ensure the pro-tection of persons.

3. Gli Stati membri nonimpediscono, in particolarein occasione di fiere, diesposizioni, di dimostrazio-ni e simili, la presentazionedi macchine o di quasi-macchine non conformialla presente direttiva, pur-ché un cartello visibile indi-chi chiaramente la nonconformità di dette mac-chine e l'impossibilità didisporre delle medesimeprima che siano rese con-formi. Inoltre, al momentodelle dimostrazioni di talimacchine o quasi-macchinenon conformi, sono presele misure di sicurezza ade-guate per assicurare la pro-tezione delle persone.

od ostacolare l'immissionesul mercato dei compo-nenti di sicurezza di cuiall'articolo 1, paragrafo 2,lettera a), terzo trattino, sesono accompagnati dalladichiarazione CE di confor-mità del fabbricante o delsuo mandatario stabilitonella Comunità, previstaall'allegato II, punto C.

Articolo 2

3. Gli Stati membri nonimpediscono, in particolarein occasione di fiere, diesposizioni e di dimostra-zioni, la presentazione dimacchine o di componentidi sicurezza che non sonoconformi alle disposizionidella presente direttiva,purché un apposito cartel-lo indichi chiaramente lanon conformità di dettemacchine o di detti com-ponenti di sicurezza e l'im-possibilità di acquistarliprima che siano resi con-formi dal fabbricante o dalsuo mandatario stabilitonella Comunità.Al momen-to delle dimostrazionidevono essere prese lemisure di sicurezza adegua-te per assicurare la prote-zione delle persone.

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 7

Presumption of con-formity and harmonisedstandards

1. Member States shallregard machinery bearingthe CE marking andaccompanied by the ECdeclaration of conformity,the content of which is setout in Annex II, part 1,Section A, as complyingwith the provisions of thisDirective.

2. Machinery manufac-tured in conformity with aharmonised standard, thereferences to which havebeen published in theOfficial Journal of theEuropean Union, shall bepresumed to comply withthe essential health andsafety requirements cov-ered by such a harmonisedstandard.

3.The Commission shallpublish in the OfficialJournal of the EuropeanUnion the references ofthe harmonised standards.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 7

Presunzione di confor-mità e norme armonizzate

1. Gli Stati membriritengono che le macchineprovviste della marcatura"CE" e accompagnate dalladichiarazione CE di confor-mità, i cui elementi sonoprevisti dall'allegato II,parte 1, sezione A, rispetti-no le disposizioni della pre-sente direttiva.

2. Le macchine costrui-te in conformità di unanorma armonizzata, il cuiriferimento è stato pubbli-cato nella Gazzetta ufficialedell'Unione europea, sonopresunte conformi airequisiti essenziali di sicu-rezza e di tutela della salu-te coperti da tale normaarmonizzata.

3. La Commissione pub-blica nella Gazzetta ufficialedell'Unione europea i rife-rimenti delle norme armo-nizzate.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 5

1. Gli Stati membri con-siderano conformi all'insie-me delle disposizioni dellapresente direttiva, compre-se le procedure di valuta-zione della conformità pre-viste al capitolo II:

- le macchine munitedella marcatura «CE» eaccompagnate dalladichiarazione CE diconformità di cui all'al-legato II, punto A;

- i componenti di sicurez-za accompagnati dalladichiarazione CE diconformità di cui all'al-legato II, punto C.

In assenza di normearmonizzate, gli Stati mem-bri prendono le disposizio-ni che ritengono necessa-rie affinché siano comuni-cate alle parti interessate lenorme e le specificazionitecniche nazionali esistentiche sono consideratecome documenti impor-tanti o utili per l'applicazio-ne corretta dei requisitiessenziali di sicurezza esanitari di cui all'allegato I.

2. Se una norma nazio-nale che traspone unanorma armonizzata il cuiriferimento sia stato ogget-to di una pubblicazionenella Gazzetta ufficialedelle Comunità europeecomprende uno o piùrequisiti essenziali di sicu-rezza, la macchina o il com-

Articolo 7

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4. Member States shalltake the appropriate meas-ures to enable the socialpartners to have an influ-ence at national level onthe process of preparingand monitoring the har-monised standards.

4. Gli Stati membriprendono le misure appro-priate per permettere alleparti sociali di avere un'in-fluenza, a livello nazionale,sul processo di elaborazio-ne e di controllo dellenorme armonizzate.

ponente di sicurezzacostruito conformementea detta norma è presuntoconforme ai requisitiessenziali di cui trattasi.

Gli Stati membri pubbli-cano i riferimenti dellenorme nazionali che tra-spongono le norme armo-nizzate.

3. Gli Stati membri siassicurano che siano presele misure appropriate perpermettere alle parti socia-li di avere un'influenza, alivello nazionale, sul pro-cesso di elaborazione e sulcontrollo delle normearmonizzate.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 8

Specific measures

1.The Commission, act-ing in accordance with theprocedure referred to inArticle 22(3), may take anyappropriate measure toimplement the provisionsrelating to the followingpoints:

(a) updating of theindicative list of safetycomponents in Annex Vreferred to in point (c) inArticle 2;

(b) restriction of theplacing on the market ofmachinery referred to inArticle 9.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 8

Misure specifiche

1. La Commissione,seguendo la procedura dicui all'articolo 22, paragra-fo 3, può adottare tutte lemisure appropriate perl'attuazione delle disposi-zioni riguardanti i puntiseguenti:

a) aggiornamento del-l'elenco indicativo dei com-ponenti di sicurezza, figu-rante nell'allegato V, di cuiall'articolo 2, lettera c);

b) limitazione dell'im-missione sul mercato dellemacchine di cui all'articolo9.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 8

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2.The Commission, act-ing in accordance with theprocedure referred to inArticle 22(2), may take anyappropriate measure con-nected with the implemen-tation and practical applica-tion of this Directive,including measures neces-sary to ensure cooperationof Member States witheach other and with theCommission, as providedfor in Article 19(1).

2. La Commissione,seguendo la procedura dicui all'articolo 22, paragra-fo 2, può adottare tutte lemisure appropriate con-nesse con l'attuazione el'applicazione pratica dellapresente direttiva, compre-se le misure necessarie pergarantire la cooperazionedegli Stati membri fra diloro e con la Commissionedi cui all'articolo 19, para-grafo 1.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 9

Specific measures todeal with potentially haz-ardous machinery

1. When, in accordancewith the procedurereferred to in Article 10,the Commission considersthat a harmonised standarddoes not entirely satisfythe essential health andsafety requirements whichit covers and which are setout in Annex I, theCommission may, in accor-dance with paragraph 3 ofthis Article, take measuresrequiring Member Statesto prohibit or restrict theplacing on the market ofmachinery with technicalcharacteristics presentingrisks due to the shortcom-

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 9

Misure specificheriguardanti categorie dimacchine potenzialmentepericolose

1. Se, in conformità conla procedura di cui all'arti-colo 10, la Commissioneritiene che una normaarmonizzata non soddisfipienamente i requisitiessenziali di sicurezza etutela della salute che disci-plina e che sono enunciatinell'allegato I, laCommissione può, confor-memente al paragrafo 3 delpresente articolo, adottaremisure che richiedano agliStati membri di vietare olimitare l'immissione sulmercato di macchine concaratteristiche tecnicheche presentano rischi

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 9

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

ings in the standard or tomake such machinery sub-ject to special conditions.

When, in accordancewith the procedurereferred to in Article 11,the Commission considersthat a measure taken by aMember State is justified,the Commission may, inaccordance with paragraph3 of this Article, take meas-ures requiring MemberStates to prohibit orrestrict the placing on themarket of machinery pre-senting the same risk byvirtue of its technical char-acteristics or to make suchmachinery subject to spe-cial conditions.

2. Any Member Statemay request theCommission to examinethe need for the adoptionof the measures referredto in paragraph 1.

3. In the cases referredto in paragraph 1, theCommission shall consultthe Member States andother interested partiesindicating the measures itintends to take, in order toensure, at Communitylevel, a high level of protec-tion of the health and safe-ty of persons.

Taking due account ofthe results of this consulta-tion, it shall adopt the nec-essary measures in accor-dance with the procedurereferred to in Article 22(3).

dovuti alle lacune dellanorma o di assoggettaretali macchine a particolaricondizioni.

Se, in conformità con laprocedura di cui all'artico-lo 11, la Commissioneritiene che una misuraadottata da uno Statomembro è giustificata, lastessa può, conformemen-te al paragrafo 3 del pre-sente articolo, adottaremisure che richiedano agliStati membri di vietare olimitare l'immissione sulmercato di macchine chepresentano lo stessorischio a causa delle lorocaratteristiche tecniche odi assoggettare tali macchi-ne a particolari condizioni.

2. Gli Stati membri pos-sono richiedere allaCommissione di esaminarela necessità di adottare lemisure di cui al paragrafo 1.

3. Nei casi di cui al para-grafo 1, la Commissioneconsulta gli Stati membri ele altri parti interessateindicando le misure cheintende adottare pergarantire, a livello comuni-tario, un elevato livello diprotezione della salute edella sicurezza delle perso-ne.

Tenendo debito contodei risultati di tali consulta-zioni, la Commissioneadotta le misure necessarieconformemente alla proce-dura di cui all'articolo 22,paragrafo 3.

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 10

Procedure for disputinga harmonised standard

Where a Member Stateor the Commission consid-ers that a harmonised stan-dard does not entirely sat-isfy the essential health andsafety requirements whichit covers and which are setout in Annex I, theCommission or theMember State shall bringthe matter before thecommittee set up byDirective 98/34/EC, settingout the reasons therefor.The committee shall deliv-er an opinion withoutdelay. In the light of thecommittee's opinion, theCommission shall decideto publish, not to publish,to publish with restriction,to maintain, to maintainwith restriction or to with-draw the references to theharmonised standard con-cerned in the OfficialJournal of the EuropeanUnion.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 10

Procedura di contesta-zione di una norma armo-nizzata

Se uno Stato membro ola Commissione ritengonoche una norma armonizza-ta non soddisfi pienamentei requisiti essenziali di sicu-rezza e di tutela della salu-te ai quali fa riferimento eche sono enunciati nell'al-legato I, la Commissione olo Stato membro adisconoil comitato istituito dalladirettiva 98/34/CE, espo-nendo i loro motivi. Ilcomitato esprime un pare-re d'urgenza. A seguito delparere espresso dal comi-tato la Commissione deci-de di pubblicare, di nonpubblicare, di pubblicarecon limitazioni, di mantene-re, di mantenere con limi-tazioni o di ritirare dallaGazzetta ufficialedell'Unione europea il rife-rimento alla norma armo-nizzata in questione.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 6

1. Se uno Stato membroo la Commissione ritengo-no che le norme armoniz-zate di cui all'articolo 5,paragrafo 2, non soddisfinopienamente i rispettivirequisiti essenziali di cuiall'articolo 3, laCommissione o lo Statomembro adiscono il comi-tato permanente istituitodalla direttiva 83/189/CEE,esponendo i loro motivi. Ilcomitato esprime un pare-re d'urgenza.

In base al parere delcomitato, la Commissionenotifica agli Stati membri lanecessità di procedere omeno al ritiro delle normein questione dalle pubblica-zioni di cui all'articolo 5,paragrafo 2.

Articolo 10

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 11

Safeguard clause

1. Where a MemberState ascertains thatmachinery covered by thisDirective, bearing the CEmarking, accompanied bythe EC declaration of con-formity and used in accor-dance with its intendedpurpose or under condi-tions which can reasonablybe foreseen, is liable tocompromise the health andsafety of persons and,where appropriate, domes-tic animals or property, itshall take all appropriatemeasures to withdrawsuch machinery from themarket, to prohibit theplacing on the marketand/or putting into serviceof such machinery or torestrict free movementthereof.

2. The Member Stateshall immediately informthe Commission and theother Member States ofany such measure, indicat-ing the reasons for its deci-sion and, in particular,whether the non-conform-ity is due to:

(a) failure to satisfy theessential requirementsreferred to in Article5(1)(a);

(b) incorrect applicationof the harmonised stan-dards referred to in Article7(2);

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 11

Clausola di salvaguardia

1. Se uno Stato membroconstata che una macchinaoggetto della presentedirettiva, provvista dellamarcatura "CE", accompa-gnata dalla dichiarazioneCE di conformità e utilizza-ta conformemente alla suadestinazione o in condizio-ni ragionevolmente preve-dibili rischia di compro-mettere la salute e la sicu-rezza delle persone e,all'occorrenza, degli animalidomestici o dei beni, essoadotta tutti provvedimentiutili al fine di ritirare la sud-detta macchina dal merca-to, vietarne l'immissione sulmercato e/o la messa inservizio oppure limitarne lalibera circolazione.

2. Lo Stato membroinforma immediatamente laCommissione e gli altriStati membri delle suddet-te misure, motivandone ledecisioni e precisando inparticolare se la mancataconformità è dovuta:

a) al mancato rispettodei requisiti essenziali dicui all'articolo 5, paragrafo1, lettera a);

b) ad un'errata applica-zione delle norme armo-nizzate di cui all'articolo 7,paragrafo 2;

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 7

1. Se uno Stato membroconstata che:

- talune macchine munitedella marcatura «CE»,oppure:

- taluni componenti disicurezza accompagnatidalla dichiarazione CEdi conformità,

utilizzati conformemen-te alla loro destinazionerischiano di pregiudicare lasicurezza delle persone edeventualmente degli anima-li domestici o dei beni, essoprende tutte le misurenecessarie componenti disicurezza dal mercato, vie-tarne l'immissione sul mer-cato, la messa in serviziooppure limitarne la liberacircolazione.

Lo Stato membro infor-ma immediatamente laCommissione della suddet-ta misura, motivandone ladecisione e precisando inparticolare se la mancataconformità è dovuta:

a) al mancato rispettodei requisiti essenziali dicui all'articolo 3;

b) ad un'errata applica-zione delle norme di cuiall'articolo 5, paragrafo 2;

Articolo 11

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(c) shortcomings in theharmonised standardsthemselves referred to inArticle 7(2).

3.The Commission shallenter into consultationwith the parties concernedwithout delay.

The Commission shallconsider, after this consul-tation, whether or not themeasures taken by theMember State are justified,and it shall communicateits decision to the MemberState which took the initia-tive, the other MemberStates, and the manufactur-er or his authorised repre-sentative.

4. Where the measuresreferred to in paragraph 1are based on a shortcom-ing in the harmonised stan-dards and if the MemberState which instigated themeasures maintains itsposition, the Commissionor the Member State shallinitiate the procedurereferred to in Article 10.

5. Where machinerydoes not conform andbears the CE marking, thecompetent Member Stateshall take appropriateaction against whomsoeverhas affixed the marking andshall so inform theCommission. TheCommission shall informthe other Member States.

c) ad una lacuna dellemedesime norme armoniz-zate di cui all'articolo 7,paragrafo 2.

3. La Commissione con-sulta senza indugio le partiinteressate.

La Commissione con-stata, dopo la consultazio-ne, se le misure adottatedallo Stato membro sonogiustificate o meno ecomunica la sua decisioneallo Stato membro promo-tore dell'iniziativa, agli altriStati membri e al fabbrican-te o al suo mandatario.

4. Se le misure di cui alparagrafo 1 sono motivateda una lacuna delle normearmonizzate e ove lo Statomembro che ha preso lemisure intenda mantener-le, la Commissione o loStato membro avviano laprocedura di cui all'artico-lo 10.

5. Se una macchina nonè conforme ed è munitadella marcatura "CE", loStato membro competenteadotta i provvedimentiadeguati nei confronti dichi ha applicato la marcatu-ra e ne informa laCommissione.La Commissione informagli altri Stati membri.

c) ad una lacuna dellenorme stesse di cui all'arti-colo 5, paragrafo 2.

2. La Commissione con-sulta senza indugio la partiinteressate.

Se dopo la consultazio-ne la Commissione consta-ta che la misura è giustifica-ta, essa ne informa imme-diatamente lo Stato mem-bro che ha preso l'iniziativanonché gli altri Stati mem-bri. Se la Commissioneconstata, dopo questa con-sultazione, che la misura èingiustificata, ne informaimmediatamente lo Statomembro che ha preso l'ini-ziativa nonché il fabbrican-te o il suo mandatario sta-bilito nella Comunità. Se ladecisione di cui al paragra-fo 1 è motivata da una lacu-na delle norme, laCommissione adisce ilcomitato se lo Stato mem-bro che ha preso la deci-sione intende mantenerlaed avvia la procedura di cuiall'articolo 6, paragrafo 1.

3. Se

- una macchina non con-forme è munita dellamarcatura «CE»,

- un componente di sicu-rezza non conforme èaccompagnato da unadichiarazione CE diconformità,

lo Stato membro com-petente prende le debitemisure nei confronti di chiha apposto la marcatura oredatto la dichiarazione e

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6.The Commission shallensure that Member Statesare kept informed of theprogress and outcome ofthe procedure.

6. La Commissione siaccerta che gli Stati mem-bri siano informati dellosvolgimento e dei risultatidella procedura.

ne informa laCommissione e gli altriStati membri.

4. La Commissione siaccerta che gli Stati mem-bri siano informati dellosvolgimento e dei risultatidella procedura.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 12

Procedures for assess-ing the conformity ofmachinery

1. The manufacturer orhis authorised representa-tive shall, in order to certi-fy the conformity ofmachinery with the provi-sions of this Directive,apply one of the proce-dures for assessment ofconformity described inparagraphs 2, 3 and 4.

2.Where the machineryis not referred to in AnnexIV, the manufacturer or hisauthorised representativeshall apply the procedurefor assessment of con-formity with internalchecks on the manufactureof machinery provided forin Annex VIII.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 12

Procedure di valutazio-ne della conformità dellemacchine

1. Ai fini dell'attestazio-ne di conformità della mac-china alle disposizioni dellapresente direttiva, il fabbri-cante o il suo mandatarioapplica una delle procedu-re di valutazione della con-formità di cui ai paragrafi 2,3 e 4.

2. Se la macchina non ècontemplata dall'allegatoIV, il fabbricante o il suomandatario applica la pro-cedura di valutazione dellaconformità con controllointerno sulla fabbricazionedella macchina di cui all'al-legato VIII.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 8, paragrafi 2,3, 4, 5, 7, 8

a) se la macchina non ècontemplata dall'allegatoIV, costituire il fascicoloprevisto dall'allegato V;

b) se la macchina è con-templata dall'allegato IV edè fabbricata senza rispetta-re o rispettando soltantoparzialmente le norme dicui all'articolo 5, paragrafo2, o in mancanza di questeultime, sottoporre ilmodello della macchinaall'esame per la certifica-zione CE di cui all'allegatoVI;

c) se la macchina è con-templata dall'allegato IV edè fabbricata conformemen-te alle norme di cui all'arti-colo 5, paragrafo 2:

- costituire il fascicoloprevisto dall'allegato VI etrasmetterlo ad un organi-smo notificato che accuse-rà ricevuta del fascicolosenza indugio e lo conser-

Articolo 12

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3.Where the machineryis referred to in Annex IVand manufactured in accor-dance with the harmonisedstandards referred to inArticle 7(2), and providedthat those standards coverall of the relevant essentialhealth and safety require-ments, the manufacturer orhis authorised representa-tive shall apply one of thefollowing procedures:

(a) the procedure forassessment of conformitywith internal checks on themanufacture of machinery,provided for in Annex VIII;

(b) the EC type-exami-nation procedure providedfor in Annex IX, plus theinternal checks on themanufacture of machineryprovided for in Annex VIII,point 3;

(c) the full quality assur-ance procedure providedfor in Annex X.

4.Where the machineryis referred to in Annex IVand has not been manufac-tured in accordance withthe harmonised standardsreferred to in Article 7(2),or only partly in accor-dance with such standards,or if the harmonised stan-dards do not cover all therelevant essential healthand safety requirements orif no harmonised standardsexist for the machinery inquestion, the manufactureror his authorised represen-tative shall apply one of thefollowing procedures:

(a) the EC type-exami-nation procedure providedfor in Annex IX, plus the

3. Se la macchina è con-templata dall'allegato IV edè fabbricata conformemen-te alle norme armonizzatedi cui all'articolo 7, para-grafo 2, e nella misura incui tali norme copronotutti i pertinenti requisiti disicurezza e di tutela dellasalute, il fabbricante o ilsuo mandatario applica unadelle procedure seguenti:

a) la procedura di valu-tazione della conformitàcon controllo interno sullafabbricazione della macchi-na di cui all'allegato VIII;

b) la procedura diesame per la certificazioneCE del tipo di cui all'allega-to IX, più controllo internosulla fabbricazione dellamacchina di cui all'allegatoVIII, punto 3;

c) la procedura digaranzia qualità totale dicui all'allegato X.

4. Se la macchina è con-templata dall'allegato IV, maè stata fabbricata nonrispettando o rispettandosolo parzialmente lenorme armonizzate di cuiall'articolo 7, paragrafo 2,ovvero se le norme armo-nizzate non coprono tutti ipertinenti requisiti di sicu-rezza e di tutela della salu-te o non esistono normearmonizzate per la macchi-na in questione, il fabbri-cante o il suo mandatarioapplica una delle procedu-re seguenti:

a) la procedura diesame per la certificazioneCE di cui all'allegato IX, più

verà;

- oppure sottoporre ilfascicolo di cui all'allegatoVI all'organismo notificatoche si limiterà a verificareche le norme di cui all'arti-colo 5, paragrafo 2, sianostate correttamente appli-cate e stabilirà un attestatodi adeguamento del fasci-colo;

- oppure sottoporre ilmodello della macchinaall'esame per la certifica-zione CE previsto dall'alle-gato VI.

3. In caso di applicazio-ne del paragrafo 2, letterac), primo trattino, del pre-sente articolo, si applicano,per analogia, le disposizionidel punto 5, prima frase, edel punto 7 dell'allegato VI.

In caso di applicazionedel paragrafo 2, lettera c),secondo trattino, del pre-sente articolo, si applicano,per analogia, le disposizionidei punti 5, 6 e 7 dell'allega-to VI.

4. Quando si applichi ilparagrafo 2, lettera a), e ilparagrafo 2, lettera c),primo e secondo trattino,la dichiarazione CE di con-formità certifica unicamen-te la conformità ai requisitiessenziali della direttiva.

Quando si applichi ilparagrafo 2, lettera b), e ilparagrafo 2, lettera c),terzo trattino, la dichiara-zione CE di conformitàcertifica la conformità almodello sottoposto all'esa-me per la certificazioneCE.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

internal checks on themanufacture of machineryprovided for in Annex VIII,point 3;

(b) the full quality assur-ance procedure providedfor in Annex X.

controllo interno sulla fab-bricazione della macchinadi cui all'allegato VIII, punto3;

b) la procedura digaranzia qualità totale dicui all'allegato X.

5. I componenti di sicu-rezza sono sottoposti alleprocedure di certificazioneapplicabili alle macchine inforza dei paragrafi 2, 3 e 4.Inoltre, qualora si procedaad un esame per la certifi-cazione CE, l'organismonotificato verifica l'idoneitàdel componente di sicurez-za a svolgere le funzioni disicurezza dichiarate dalfabbricante.

7. Nei casi in cui né ilfabbricante né il suo man-datario stabilito nellaComunità abbia ottempe-rato agli obblighi di cui aiparagrafi da 1 a 6, tali obbli-ghi incombono a chiunqueintroduca nel mercatocomunitario la macchina oil componente di sicurezza.Gli stessi obblighi incom-bono a chiunque assemblimacchine o parti di mac-chine o componenti disicurezza di origini diverseo costruisca la macchina oil componente di sicurezzaper uso proprio.

8. Gli obblighi di cui alparagrafo 7 non incombo-no a chi monti su una mac-china o su un trattore l'at-trezzatura intercambiabiledi cui all'articolo 1, a condi-zione che gli elementi sianocompatibili e che ciascunaparte costituente la mac-china montata sia munitadella marcatura «CE» ecorredata della dichiarazio-ne CE di conformità.

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 13

Procedure for partlycompleted machinery

1. The manufacturer ofpartly completed machin-ery or his authorised rep-resentative shall, beforeplacing it on the market,ensure that:

(a) the relevant techni-cal documentationdescribed in Annex VII, partB is prepared;

(b) assembly instruc-tions described in Annex VIare prepared;

(c) a declaration ofincorporation described inAnnex II, part 1, Section Bhas been drawn up.

2.The assembly instruc-tions and the declarationof incorporation shallaccompany the partly com-pleted machinery until it isincorporated into the finalmachinery and shall thenform part of the technicalfile for that machinery.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 13

Procedura per le quasi-macchine

1. Il fabbricante di unaquasi-macchina, o il suomandatario, prima dell'im-missione sul mercato, siaccertano che:

a) sia preparata la perti-nente documentazione dicui all'allegato VII, parte B;

b) siano preparate leistruzioni per l'assemblag-gio di cui all'allegato VI;

c) sia stata redatta ladichiarazione di incorpora-zione di cui all'allegato II,parte 1, sezione B.

2. Le istruzioni per l'as-semblaggio e la dichiarazio-ne di incorporazioneaccompagnano la quasi-macchina fino all'incorpo-razione e fanno parte delfascicolo tecnico della mac-china finale.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 13

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 14

Notified bodies

1. Member States shallnotify the Commission andthe other Member Statesof the bodies which theyhave appointed to carryout the assessment of con-formity for placing on themarket referred to inArticle 12(3) and (4),together with the specificconformity assessmentprocedures and categoriesof machinery for whichthese bodies have beenappointed and the identifi-cation numbers assigned tothem beforehand by theCommission. MemberStates shall notify theCommission and otherMember States of any sub-sequent amendment.

2. The Member Statesshall ensure that the noti-fied bodies are monitoredregularly to check that theycomply at all times withthe criteria set out inAnnex XI. The notifiedbody shall provide all rele-vant information onrequest, including budget-ary documents, to enablethe Member States toensure that the require-ments of Annex XI aremet.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 14

Organismi notificati

1. Gli Stati membri noti-ficano alla Commissione eagli altri Stati membri gliorganismi da essi designatiper effettuare la valutazio-ne della conformità in vistadell'immissione sul merca-to di cui all'articolo 12,paragrafi 3 e 4, nonché leprocedure specifiche per lavalutazione della conformi-tà e le categorie di macchi-ne per le quali tali organi-smi sono stati designati e inumeri di identificazioneche sono stati loro attri-buiti in precedenza dallaCommissione. Gli Statimembri notificano allaCommissione e agli altriStati membri qualsiasimodifica successiva.

2. Gli Stati membriprovvedono affinché gliorganismi notificati sianocontrollati periodicamenteper accertare che soddisfi-no sempre i criteri di cuiall'allegato XI. L'organismonotificato fornisce, a richie-sta, tutte le informazionipertinenti, compresi idocumenti relativi al bilan-cio, per consentire agli Statimembri di assicurare che irequisiti di cui all'allegatoXI siano soddisfatti.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 9

1. Gli Stati membri noti-ficano alla Commissione eagli Stati membri gli organi-smi da essi designati perespletare le procedure dicui all'articolo 8, nonché icompiti specifici per i qualitali organismi sono statidesignati e i numeri diidentificazione che sonostati loro attribuiti in pre-cedenza dallaCommissione.

La Commissione pub-blica nella Gazzetta ufficialedelle Comunità europeeun elenco degli organisminotificati in cui figurano iloro numeri di identifica-zione, nonché i compiti peri quali sono stati notificati.Essa provvede all'aggiorna-mento di tale elenco.

2. Per la valutazionedegli organismi da notifica-re gli Stati membri applica-no i criteri previsti nell'alle-gato VII. Si presume che gliorganismi che soddisfano icriteri di valutazione previ-sti nelle norme armonizza-te pertinenti rispondano adetti criteri.

3. Uno Stato membroche abbia notificato unorganismo revoca la suanotifica qualora constatiche l'organismo non soddi-sfa più ai criteri di cui all'al-legato VII. Esso ne informaimmediatamente la

Articolo 14

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

3. Member States shallapply the criteria set out inAnnex XI in assessing thebodies to be notified andthe bodies already notified.

4.The Commission shallpublish in the OfficialJournal of the EuropeanUnion, for information, alist of the notified bodiesand their identificationnumbers and the tasks forwhich they have been noti-fied. The Commission shallensure that this list is keptup to date.

5. Bodies meeting theassessment criteria laiddown in the relevant har-monised standards, the ref-erences of which shall bepublished in the OfficialJournal of the EuropeanUnion, shall be presumedto fulfil the relevant crite-ria.

6. If a notified body findsthat relevant requirementsof this Directive have notbeen met or are no longermet by the manufactureror that an EC type-exami-nation certificate or theapproval of a quality assur-ance system should nothave been issued, it shall,taking account of the prin-ciple of proportionality,suspend or withdraw thecertificate or the approvalissued or place restrictionson it, giving detailed rea-sons, unless compliancewith such requirements isensured by the implemen-

3. Per la valutazionedegli organismi da notifica-re e di quelli già notificatigli Stati membri applicano icriteri previsti nell'allegatoXI.

4. La Commissione pub-blica nella Gazzetta ufficialedell'Unione europea, a finiinformativi, un elenco degliorganismi notificati in cuifigurano i loro numeri diidentificazione, nonché icompiti per i quali sonostati notificati. Essa provve-de all'aggiornamento di taleelenco.

5. Si presume che gliorganismi che soddisfano icriteri di valutazione previ-sti dalle norme armonizza-te pertinenti, i cui riferi-menti devono essere pub-blicati nella Gazzetta uffi-ciale dell'Unione europea atitolo della presente diret-tiva, rispondano ai criteripertinenti.

6. Se un organismo noti-ficato constata che ledisposizioni pertinentidella presente direttivanon sono state rispettate onon sono più rispettate dalfabbricante o che l'attesta-to di esame CE del tipo ol'approvazione del sistemadi garanzia qualità totalenon avrebbero dovutoessere rilasciati, esso,tenendo conto del princi-pio della proporzionalità,sospende o ritira il certifi-cato o l'approvazione rila-sciato o lo sottopone alimitazioni, indicando imotivi dettagliati, a meno

Commissione e gli altriStati membri.

Allegato VI, punto 6

6. L'organismo che rifiu-ta di rilasciare una certifi-cazione CE ne informa glialtri organismi notificati.L'organismo che revocauna certificazione CE neinforma lo Stato membroche lo ha notificato.Quest'ultimo informa glialtri Stati membri e laCommissione, illustrando imotivi di tale decisione.

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tation of appropriate cor-rective measures by themanufacturer. In the eventof suspension or with-drawal of the certificate orthe approval or of anyrestriction placed on it, orin cases where interven-tion by the competentauthority may prove neces-sary, the notified body shallinform the competentauthority pursuant toArticle 4. The MemberState shall inform theother Member States andthe Commission withoutdelay. An appeal procedureshall be available.

7.The Commission shallprovide for the organisa-tion of an exchange ofexperience between theauthorities responsible forappointment, notificationand monitoring of notifiedbodies in the MemberStates, and the notifiedbodies, in order to coordi-nate the uniform applica-tion of this Directive.

8. A Member Statewhich has notified a bodyshall immediately withdrawits notification if it finds:

(a) that the body nolonger meets the criteriaset out in Annex XI; or

(b) that the body seri-ously fails to fulfil itsresponsibilities.

The Member State shallimmediately inform theCommission and the otherMember States according-ly.

che il rispetto delle dispo-sizioni sia assicuratomediante l'attuazione dellemisure correttive appro-priate da parte del fabbri-cante. In caso di sospensio-ne o ritiro del certificato odell'approvazione o dieventuali limitazioni allequali è sottoposto o neicasi in cui si rende necessa-rio un intervento da partedell'autorità competente,l'organismo notificato neinforma l'autorità compe-tente ai sensi dell'articolo4. Lo Stato membro infor-ma senza indugio gli altriStati membri e laCommissione. Deve esserepossibile una procedura diimpugnazione.

7. La Commissioneprovvede all'organizzazio-ne di uno scambio di espe-rienze tra le autoritàresponsabili della designa-zione, notificazione e con-trollo di organismi notifica-ti negli Stati membri e gliorganismi notificati, al finedi coordinare l'applicazioneuniforme della presentedirettiva.

8. Uno Stato membroche abbia notificato unorganismo revoca imme-diatamente la sua notifica,qualora constati che:

a) l'organismo non sod-disfa più i criteri di cuiall'allegato XI; oppure

b) l'organismo vienemeno in modo grave allesue responsabilità.

Esso ne informa imme-diatamente la Commissionee gli altri Stati membri.

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 15

Installation and use ofmachinery

This Directive shall notaffect Member States' enti-tlement to lay down, in dueobservance of Communitylaw, such requirements asthey may deem necessaryto ensure that persons, andin particular workers, areprotected when usingmachinery, provided thatthis does not mean thatsuch machinery is modifiedin a way not specified inthis Directive.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 15

Installazione e utilizzodelle macchine

La presente direttivanon pregiudica la facoltàdegli Stati membri di pre-scrivere, nel rispetto dellalegislazione comunitaria, irequisiti che essi ritengononecessari per garantire laprotezione delle persone ein particolare dei lavorato-ri durante l'uso delle mac-chine, sempre che ciò nonimplichi modifiche di dettemacchine rispetto alledisposizioni della presentedirettiva.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 2

2. Le disposizioni dellapresente direttiva non pre-giudicano la facoltà degliStati membri di prescrive-re, nel rispetto del trattato,i requisiti che essi ritengo-no necessari per garantirela protezione delle personee in particolare dei lavora-tori durante l'uso dellemacchine o dei componen-ti di sicurezza in questione,sempre che ciò non impli-chi modifiche di dette mac-chine o di detti componen-ti di sicurezza rispetto alledisposizioni della presentedirettiva.

Articolo 15

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 16

CE marking

1. The CE conformitymarking shall consist of theinitials "CE" as shown inAnnex III.

2.The CE marking shallbe affixed to the machineryvisibly, legibly and indeliblyin accordance with AnnexIII.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 16

Marcatura "CE"

1. La marcatura di con-formità "CE" è costituitadalle iniziali "CE", confor-memente al modello forni-to nell'allegato III.

2. La marcatura "CE"viene apposta sulla macchi-na in modo visibile, leggibi-le e indelebile, conforme-mente all'allegato III.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 10

1. La marcatura «CE» diconformità è costituitadalle iniziali «CE».L'allegato III riporta ilmodello da utilizzare.

2. La marcatura «CE»viene apposta sulla macchi-na in modo chiaro e visibi-le conformemente al punto1.7.3 dell'allegato I.

Articolo 16

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 17

Non-conformity ofmarking

1. Member States shallconsider the followingmarking not to conform:

(a) the affixing of theCE marking pursuant tothis Directive on productsnot covered by thisDirective;

(b) the absence of theCE marking and/or theabsence of the EC declara-tion of conformity formachinery;

(c) the affixing onmachinery of a marking,other than the CE marking,which is prohibited underArticle 16(3).

2. Where a MemberState ascertains that mark-

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 17

Non conformità dellamarcatura

1. Gli Stati membri con-siderano marcatura nonconforme:

a) l'apposizione dellamarcatura "CE" a titolodella presente direttiva suprodotti non oggetto dellamedesima;

b) l'assenza della marca-tura "CE" e/o della dichia-razione CE di conformitàper una macchina;

c) l'apposizione, su unamacchina, di una marcaturadiversa dalla marcatura"CE" e vietata a norma del-l'articolo 16, paragrafo 3.

2. Quando uno Statomembro constata la non

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 10, comma 4

4. Salvo il disposto del-l'articolo 7:

a) ogni constatazione daparte di uno Stato membrodi apposizione indebitadella marcatura «CE» com-porta, per il fabbricante o ilsuo mandatario stabilitonella Comunità, l'obbligo diconformare il prodotto alledisposizioni sulla marcatu-ra «CE» e di far cessarel'infrazione alle condizionistabilite dallo Stato mem-bro stesso;

b) nel caso in cui persi-sta la mancanza di confor-mità, lo Stato membroadotta tutte le misure attea limitare o vietare l'immis-sione sul mercato di dettoprodotto od a garantirne ilritiro dal commercio

Articolo 17

3. The affixing onmachinery of markings,signs and inscriptionswhich are likely to misleadthird parties as to themeaning or form of the CEmarking, or both, shall beprohibited. Any othermarking may be affixed tothe machinery providedthat the visibility, legibilityand meaning of the CEmarking is not therebyimpaired.

3. È vietato apporresulle macchine marcature,segni e iscrizioni che pos-sano indurre in errore iterzi circa il significato o ilsimbolo grafico, o entram-bi, della marcatura "CE".Sulle macchine può essereapposta ogni altra marcatu-ra, purché questa non com-prometta la visibilità, la leg-gibilità ed il significato dellamarcatura "CE".

3. È vietato apporresulle macchine marcatureche possano indurre inerrore i terzi circa il signifi-cato ed il simbolo graficodella marcatura «CE». Sullemacchine può essere appo-sta ogni altra marcaturapurché questa non limiti lavisibilità e la leggibilità dellamarcatura «CE».

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

ing does not conform tothe relevant provisions ofthis Directive, the manufac-turer or his authorisedrepresentative shall beobliged to make the prod-uct conform and to put anend to the infringementunder conditions fixed bythat Member State.

3.Where non-conform-ity persists, the MemberState shall take all appro-priate measures to restrictor prohibit the placing onthe market of the productin question or to ensurethat it is withdrawn fromthe market in accordancewith the procedure laiddown in Article 11.

conformità della marcaturaalle disposizioni della pre-sente direttiva il fabbrican-te, o il suo mandatario, hal'obbligo di rendere il pro-dotto conforme e di farcessare l'infrazione allecondizioni stabilite dalloStato membro.

3. Nel caso in cui persi-sta la mancanza di confor-mità, lo Stato membroadotta tutte le misure attea limitare o vietare l'immis-sione sul mercato di dettoprodotto o a garantirne ilritiro dal mercato secondola procedura di cui all'arti-colo 11.

secondo la procedura pre-vista all'articolo 7.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 18

Confidentiality

1. Without prejudice toexisting national provisionsand practices in the area ofconfidentiality, MembersStates shall ensure that allparties and persons con-cerned by the applicationof this Directive arerequired to treat as confi-dential informationobtained in the executionof their tasks. More partic-ularly business, professionaland trade secrets shall betreated as confidential,

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 18

Riservatezza

1. Ferme restando ledisposizioni e le prassinazionali in materia diriservatezza, gli Stati mem-bri operano affinché tuttele parti e le persone coin-volte nell'applicazione dellapresente direttiva sianoobbligate a mantenereriservate le informazioniricevute nello svolgimentodelle loro funzioni. In parti-colare i segreti aziendali,professionali e commercia-li sono considerati come

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 18

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

unless the divulging of suchinformation is necessary inorder to protect the healthand safety of persons.

2. The provisions ofparagraph 1 shall not affectthe obligations of theMember States and thenotified bodies with regardto mutual exchange ofinformation and the issuingof warnings.

3. Any decisions takenby the Member States andby the Commission inaccordance with Articles 9and 11 shall be published.

informazioni riservate,eccetto quando la lorodivulgazione sia necessariaal fine di tutelare la salute ela sicurezza delle persone.

2. La disposizione di cuial paragrafo 1 si applicafatti salvi gli obblighi degliStati membri e degli orga-nismi notificati riguardantil'informazione reciproca ela diffusione degli avverti-menti.

3. Tutte le misure adot-tate dagli Stati membri edalla Commissione anorma degli articoli 9 e 11sono pubblicate.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 19

Cooperation betweenMember States

1. Member States shalltake the appropriate meas-ures to ensure that thecompetent authoritiesreferred to in Article 4(3)cooperate with each otherand with the Commissionand transmit to each otherthe information necessaryto enable this Directive tobe applied uniformly.

2.The Commission shallprovide for the organisa-tion of an exchange of

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 19

Cooperazione tra gliStati membri

1. Gli Stati membriadottano i provvedimentiadeguati affinché le autori-tà competenti di cui all'ar-ticolo 4, paragrafo 3, coo-perino fra di loro e con laCommissione e si trasmet-tano reciprocamente leinformazioni necessarieper consentire un'applica-zione uniforme della pre-sente direttiva.

2. La Commissioneprovvede all'organizzazio-

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 19

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

experience between thecompetent authoritiesresponsible for market sur-veillance in order to coor-dinate the uniform applica-tion of this Directive.

ne di uno scambio di espe-rienze tra le autorità com-petenti responsabili dellasorveglianza del mercato, alfine di coordinare l'applica-zione uniforme della pre-sente direttiva.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 20

Legal remedies

Any measure taken pur-suant to this Directivewhich restricts the placingon the market and/or put-ting into service of anymachinery covered by thisDirective shall state theexact grounds on which itis based. Such a measureshall be notified as soon aspossible to the party con-cerned, who shall at thesame time be informed ofthe legal remedies availableto him under the laws inforce in the Member Stateconcerned and of the timelimits to which such reme-dies are subject.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 20

Procedure di ricorso

Qualsiasi provvedimen-to adottato in applicazionedella presente direttiva eche conduca a limitare l'im-missione sul mercato e/o lamessa in servizio di ognimacchina oggetto dellapresente direttiva è moti-vato dettagliatamente. Essoè notificato senza indugioall'interessato con l'indica-zione delle procedure diricorso ammesse dalle legi-slazioni in vigore nelloStato membro in questionee dei termini entro i qualidetti ricorsi devono esserepresentati.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 11

Qualsiasi decisionepresa in applicazione dellapresente direttiva e checonduca a limitare l'immis-sione sul mercato e lamessa in servizio di unamacchina o di un compo-nente di sicurezza è moti-vata dettagliatamente. Essaè notificata senza indugioall'interessato con l'indica-zione delle procedure diricorso ammesse dalle legi-slazioni in vigore nelloStato membro in questionee dei termini entro i qualidetti ricorsi devono esserepresentati.

Articolo 20

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 21

Dissemination of infor-mation

The Commission shalltake the necessary meas-ures for appropriate infor-mation concerning theimplementation of thisDirective to be made avail-able.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 21

Diffusione dell'informa-zione

La Commissione pren-de le misure necessarieaffinché siano resi disponi-bili i dati utili riguardantil'attuazione della presentedirettiva.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 12

La Commissione pren-derà le misure necessarieaffinché siano resi disponi-bili i dati che si riferisconoa tutte le decisioni perti-nenti relative all'applicazio-ne della presente direttiva.

Articolo 21

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 22

Committee

1.The Commission shallbe assisted by a commit-tee, hereinafter referred toas the "Committee".

2. Where reference ismade to this paragraph,Articles 3 and 7 ofDecision 1999/468/ECshall apply, having regard tothe provisions of Article 8thereof.

3. Where reference ismade to this paragraph,Articles 5 and 7 ofDecision 1999/468/ECshall apply, having regard to

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 22

Comitato

1. La Commissione èassistita da un comitato (diseguito "il comitato").

2. Nei casi in cui è fattoriferimento al presenteparagrafo, si applicano gliarticoli 3 e 7 della decisio-ne 1999/468/CE, tenendoconto delle disposizionidell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fattoriferimento al presenteparagrafo, si applicano gliarticoli 5 e 7 della decisio-ne 1999/468/CE, tenendo

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 6

2. È istituito un comita-to permanente compostodi rappresentanti designatidagli Stati membri e presie-duto da un rappresentantedella Commissione.

Il comitato permanenteelabora il suo regolamentointerno.

Al comitato permanen-te può essere sottopostaqualsiasi questione che sol-levano l'entrata in vigore el'applicazione pratica dellapresente direttiva, secondola seguente procedura.

Il rappresentante dellaCommissione sottopone al

Articolo 22

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 23

Penalties

Member States shall laydown the rules on penaltiesapplicable to infringementsof the national provisionsadopted pursuant to thisDirective and shall take allmeasures necessary toensure that they are imple-mented. The penalties pro-vided for must be effective,proportionate and dissua-sive. Member States shallnotify those provisions tothe Commission by 29 June2008 and shall notify it with-out delay of any subsequentamendment affecting them.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 23

Sanzioni

Gli Stati membri deter-minano le sanzioni da irro-gare in caso di violazionedelle norme nazionali diattuazione della presentedirettiva e prendono tutti iprovvedimenti necessariper la loro applicazione. Lesanzioni devono essereefficaci, proporzionate edissuasive. Gli Stati membrinotificano le relative dispo-sizioni alla Commissioneentro il 29 giugno 2008 eprovvedono poi a notifica-re immediatamente leeventuali modificazioni.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

the provisions of Article 8thereof.

The period laid down inArticle 5(6) of Decision1999/468/EC shall be set atthree months.

4. The Committee shalladopt its rules of proce-dure.

conto delle disposizionidell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'arti-colo 5, paragrafo 6, delladecisione 1999/468/CE èfissato in tre mesi.

4. Il comitato adotta ilproprio regolamento inter-no.

comitato un progetto dellemisure da adottare. Il comi-tato, entro un termine cheil presidente può fissare infunzione dell'urgenza dellaquestione in esame, formu-la il suo parere sul proget-to, eventualmente proce-dendo a votazione.

Il parere è iscritto averbale; inoltre, ciascunoStato membro ha il dirittodi chiedere che la sua posi-zione figuri a verbale.

La Commissione tienein massima considerazioneil parere formulato dalcomitato. Essa lo informadel modo in cui ha tenutoconto del suo parere.

Articolo 23

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 24

Amendment ofDirective 95/16/EC

Directive 95/16/EC ishereby amended as fol-lows:

1. in Article 1, para-graphs 2 and 3 shall bereplaced by the following:

2. "For the purposes ofthis Directive, "lift" shallmean a lifting applianceserving specific levels, hav-ing a carrier moving alongguides which are rigid andinclined at an angle ofmore than 15 degrees tothe horizontal, intendedfor the transport of:

- persons,

- persons and goods,

- goods alone if the carrieris accessible, that is tosay a person may enter itwithout difficulty, and fit-ted with controls situat-ed inside the carrier orwithin reach of a personinside the carrier.

Lifting appliances mov-ing along a fixed courseeven where they do notmove along guides whichare rigid shall be consid-ered as lifts falling withinthe scope of this Directive.

A "carrier" means apart of the lift by whichpersons and/or goods aresupported in order to belifted or lowered.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 24

Modifica della direttiva95/16/CE

La direttiva 95/16/CE èmodificata come segue:

1) all'articolo 1, i para-grafi 2 e 3 sono sostituitidai seguenti:

"2.Ai fini della presentedirettiva s'intende per"ascensore" un apparec-chio di sollevamento checollega piani definiti,mediante un supporto delcarico e che si sposta lungoguide rigide e la cui inclina-zione sull'orizzontale èsuperiore a 15 gradi, desti-nato al trasporto:

- di persone,

- di persone e cose,

- soltanto di cose, se ilsupporto del carico èaccessibile, ossia se unapersona può entrarvisenza difficoltà, ed èmunito di comandi sit-uati all'interno del sup-porto del carico o aportata di una personaall'interno del supportodel carico.

Gli apparecchi di solle-vamento che si spostanolungo un percorso perfetta-mente definito nello spazio,pur non spostandosi lungoguide rigide, sono conside-rati apparecchi che rientra-no nel campo d'applicazio-

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 24

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

3. This Directive shallnot apply to:

- lifting appliances whosespeed is not greaterthan 0,15 m/s,

- construction sitehoists,

- cableways, includingfunicular railways,

- lifts specially designedand constructed formilitary or police pur-poses,

- lifting appliances fromwhich work can be car-ried out,

- mine winding gear,

- lifting appliancesintended for lifting per-formers during artisticperformances,

- lifting appliances fittedin means of transport,

- lifting appliances con-nected to machineryand intended exclusive-ly for access to work-stations including main-tenance and inspectionpoints on the machin-ery,

- rack and pinion trains,

- escalators and mechan-ical walkways.";

ne della presente direttiva.

Per "supporto del cari-co" si intende la parte del-l'ascensore che sorregge lepersone e/o le cose persollevarle o abbassarle.

3. Sono esclusi dalcampo di applicazione dellapresente direttiva:

- gli apparecchi di solleva-mento la cui velocità dispostamento nonsupera 0,15 m/s,

- gli ascensori dacantiere,

- gli impianti a fune, com-prese le funicolari,

- gli ascensori apposita-mente progettati ecostruiti a fini militari odi mantenimento del-l'ordine,

- gli apparecchi di solleva-mento dai quali pos-sono essere effettuatilavori,

- gli ascensori utilizzatinei pozzi delle miniere,

- gli apparecchi di solle-vamento destinati alsollevamento di artistidurante le rappresen-tazioni,

- gli apparecchi di solleva-mento installati in mezzidi trasporto,

- gli apparecchi di solleva-mento collegati ad unamacchina e destinatiesclusivamente all'acces-so ai posti di lavoro, com-presi i punti di manuten-zione e ispezione dellemacchine,

- i treni a cremagliera,

- le scale mobili e i mar-ciapiedi mobili.";

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

2. in Annex I, point 1.2shall be replaced by the fol-lowing:

1.2. "Carrier

The carrier of each liftmust be a car.This car mustbe designed and construct-ed to offer the space andstrength corresponding tothe maximum number ofpersons and the rated loadof the lift set by theinstaller.

Where the lift is intend-ed for the transport ofpersons, and where itsdimensions permit, the carmust be designed and con-structed in such a way thatits structural features donot obstruct or impedeaccess and use by disabledpersons and so as to allowany appropriate adjust-ments intended to facilitateits use by them."

2) all'allegato I, il punto1.2 è sostituito dal seguen-te:

"1.2. Supporto del carico

Il supporto del carico diogni ascensore deve essereuna cabina. La cabina deveessere progettata ecostruita in modo da offri-re lo spazio e la resistenzacorrispondenti al numeromassimo di persone e alcarico nominale dell'ascen-sore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è desti-nato al trasporto di perso-ne e le dimensioni lo per-mettono, la cabina deveessere progettata ecostruita in modo da nonostacolare o impedire, perle sue caratteristiche strut-turali, l'accesso e l'uso daparte dei disabili e in mododa permettere tutti gli ade-guamenti appropriati desti-nati a facilitarne l'utilizza-zione da parte loro."

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 25

Repeal

Directive 98/37/EC ishereby repealed.

References made to therepealed Directive shall beconstrued as being madeto this Directive andshould be read in accor-dance with the correlationtable in Annex XII.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 25

Abrogazione

La direttiva 98/37/CE èabrogata.

I riferimenti alla diretti-va abrogata presenti in atticomunitari s'intendonofatti alla presente direttivae vanno letti secondo latavola di concordanza dicui all'allegato XII.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 25

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 26

Transposition

1. Member States shalladopt and publish the pro-visions necessary to com-ply with this Directive by29 June 2008 at the latest.They shall forthwith informthe Commission thereof.

They shall apply thoseprovisions with effect from29 December 2009.

When Member Statesadopt those provisions,they shall contain a refer-ence to this Directive orshall be accompanied bysuch reference on theoccasion of their officialpublication. Member Statesshall determine how suchreference is to be made.

2. Member States shallcommunicate to theCommission the text ofthe provisions of nationallaw which they adopt inthe field covered by thisDirective, together with atable showing how theprovisions of this Directivecorrespond to the nationalprovisions adopted.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 26

Attuazione

1. Gli Stati membriadottano e pubblicano ledisposizioni legislative,regolamentari e ammini-strative necessarie perconformarsi alla presentedirettiva anteriormente al29 giugno 2008. Essi neinformano immediatamen-te la Commissione.

Gli Stati membri appli-cano le suddette disposi-zioni a partire dal 29dicembre 2009.

Quando gli Stati mem-bri adottano tali disposizio-ni, queste contengono unriferimento alla presentedirettiva o sono corredatedi un siffatto riferimentoall'atto della pubblicazioneufficiale. Le modalità di taleriferimento sono decisedagli Stati membri.

2. Gli Stati membricomunicano allaCommissione il testo delledisposizioni di diritto inter-no che essi adottano nelsettore disciplinato dallapresente direttiva, nonchéuna tabella di corrispon-denza tra le disposizionidella presente direttiva e ledisposizioni nazionali adot-tate.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 13

1. Gli Stati membricomunicano allaCommissione il testo delledisposizioni di diritto inter-no che essi adottano nelsettore disciplinato dallapresente direttiva.

2. Anteriormente al 1°gennaio 1994 laCommissione esamina lostato di avanzamento deilavori di normalizzazionerelativi alla presente diret-tiva e propone, se del caso,misure appropriate.

Articolo 14

Le direttive che figura-no all'allegato VIII, parte A,sono abrogate, fatti salvi gliobblighi degli Stati membrirelativi ai termini di attua-zione e d'applicazione indi-cati all'allegato VIII, parte B.

I riferimenti alle diretti-ve abrogate s'intendonofatti alla presente direttivae vanno letti secondo latavola di concordanza dicui all'allegato IX.

Articolo 26

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 27

Derogation

Until 29 June 2011Member States may allowthe placing on the marketand the putting into serv-ice of portable cartridge-operated fixing and otherimpact machinery whichare in conformity with thenational provisions in forceupon adoption of thisDirective.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 27

Deroga

Fino al 29 giugno 2011gli Stati membri possonoconsentire l'immissione sulmercato e la messa in ser-vizio di apparecchi portatilia carica esplosiva per il fis-saggio o altre macchine adimpatto che sono conformialle disposizioni nazionali invigore al momento del-l'adozione della presentedirettiva.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 27

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 28

Entry into force

This Directive shallenter into force on the20th day following its pub-lication in the OfficialJournal of the EuropeanUnion.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 28

Entrata in vigore

La presente direttivaentra in vigore il ventesimogiorno successivo a quello dipubblicazione nella GazzettaUfficiale dell'Unione euro-pea.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 15

La presente direttivaentra in vigore il ventesimogiorno successivo alla pub-blicazione nella GazzettaUfficiale delle Comunitàeuropee.

Articolo 28

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Article 29

Addressees

This Directive isaddressed to the MemberStates.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Articolo 29

Destinatari

Gli Stati membri sonodestinatari della presentedirettiva.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Articolo 16

Gli Stati membri sonodestinatari della presentedirettiva.

Articolo 29

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

ANNEX I

Essential health andsafety requirements relat-ing to the the design andconstruction of machinery

GENERAL PRINCIPLES

1. The manufacturer ofmachinery or his autho-rised representative mustensure that a risk assess-ment is carried out inorder to determine thehealth and safety require-ments which apply to themachinery. The machinerymust then be designed andconstructed taking intoaccount the results of therisk assessment.

By the iterative processof risk assessment and riskreduction referred to

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

ALLEGATO I

Requisiti essenziali disicurezza e di tutela dellasalute relativi alla progetta-zione e alla costruzionedelle macchine

PRINCIPI GENERALI

1. Il fabbricante di unamacchina, o il suo mandata-rio, deve garantire che siaeffettuata una valutazionedei rischi per stabilire irequisiti di sicurezza e ditutela della salute che con-cernono la macchina. Lamacchina deve inoltreessere progettata ecostruita tenendo contodei risultati della valutazio-ne dei rischi.

Con il processo iterati-vo della valutazione deirischi e della riduzione dei

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIA-LI DI SICUREZZA E DISALUTE RELATIVI ALLAPROGETTAZIONE EALLA COSTRUZIONEDELLE MACCHINE E DEICOMPONENTI DI SICU-REZZA

Ai fini del presente alle-gato, il termine «macchina»designa sia la «macchina»,quale definita all'articolo 1,paragrafo 2, sia il «compo-nente di sicurezza», qualedefinito allo stesso para-grafo.

Allegato I

Principi generali

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

above, the manufacturer orhis authorised representa-tive shall:

- determine the limits ofthe machinery, whichinclude the intendeduse and any reasonablyforeseeable misusethereof,

- identify the hazards thatcan be generated by themachinery and theassociated hazardoussituations,

- estimate the risks, tak-ing into account theseverity of the possibleinjury or damage tohealth and the probabil-ity of its occurrence,

- evaluate the risks, witha view to determiningwhether risk reductionis required, in accor-dance with the objec-tive of this Directive,

- eliminate the hazards orreduce the risks associ-ated with these hazardsby application of pro-tective measures, in theorder of priority estab-lished in section1.1.2(b).

2. The obligations laiddown by the essentialhealth and safety require-ments only apply when thecorresponding hazardexists for the machinery inquestion when it is usedunder the conditions fore-seen by the manufactureror his authorised represen-tative or in foreseeableabnormal situations. In anyevent, the principles ofsafety integration referredto in section 1.1.2 and the

rischi di cui sopra, il fabbri-cante o il suo mandatario:

- stabilisce i limiti dellamacchina, il che com-prende l'uso previsto el'uso scorrettor a g i o n e v o l m e n t eprevedibile,

- individua i pericoli cuipuò dare origine lamacchina e le situazionipericolose che nederivano,

- stima i rischi, tenendoconto della gravità del-l'eventuale lesione odanno alla salute e dellaprobabilità che si veri-fichi,

- valuta i rischi al fine distabilire se sia richiestauna riduzione del ris-chio conformementeall'obiettivo della pre-sente direttiva,

- elimina i pericoli oriduce i rischi che nederivano, applicando lemisure di protezionenell'ordine indicato nelpunto 1.1.2, lettera b).

2. Gli obblighi previstidai requisiti essenziali disicurezza e di tutela dellasalute si applicano soltantose esiste il pericolo corri-spondente per la macchinain questione, allorché vieneutilizzata nelle condizionipreviste dal fabbricante, odal suo mandatario, o nellecondizioni anormali preve-dibili. Il principio di integra-zione della sicurezza di cuial punto 1.1.2 e gli obblighirelativi alla marcatura e alle

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

1. Gli obblighi previstidai requisiti essenziali disicurezza e di salute siapplicano soltanto se sussi-ste il rischio corrisponden-te per la macchina in que-stione allorché viene utiliz-zata alle condizioni previ-ste dal fabbricante. In ognicaso i requisiti 1.1.2, 1.7.3 e1.7.4 si applicano all'insie-me delle macchine oggetto

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

obligations concerningmarking of machinery andinstructions referred to insections 1.7.3 and 1.7.4apply.

3. The essential healthand safety requirementslaid down in this Annex aremandatory; However, tak-ing into account the stateof the art, it may not bepossible to meet the objec-tives set by them. In thatevent, the machinery must,as far as possible, bedesigned and constructedwith the purpose ofapproaching these objec-tives.

4. This Annex is organ-ised in several parts. Thefirst one has a generalscope and is applicable toall kinds of machinery. Theother parts refer to certainkinds of more specific haz-ards. Nevertheless, it isessential to examine thewhole of this Annex inorder to be sure of meet-ing all the relevant essentialrequirements. Whenmachinery is beingdesigned, the requirementsof the general part and therequirements of one ormore of the other partsshall be taken into account,depending on the results ofthe risk assessment carriedout in accordance withpoint 1 of these GeneralPrinciples.

istruzioni di cui ai punti1.7.3 e 1.7.4 si applicanocomunque.

3. I requisiti essenziali disicurezza e di tutela dellasalute elencati nel presenteallegato sono inderogabili.Tuttavia, tenuto contodello stato della tecnica, gliobiettivi da essi prefissipossono non essere rag-giunti. In tal caso la macchi-na deve, per quanto possi-bile, essere progettata ecostruita per tendereverso questi obiettivi.

4. Il presente allegato siarticola in varie parti. Laprima ha una portata gene-rale ed è applicabile a tuttii tipi di macchine. Le altreparti si riferiscono a talunitipi di pericoli più specifici.Tuttavia è indispensabileesaminare il presente alle-gato in tutte le sue parti, alfine di essere certi di sod-disfare tutti i requisitiessenziali pertinenti. Nelprogettare la macchina,conformemente al punto 1dei presenti principi gene-rali, si tiene conto deirequisiti esposti nella partegenerale e di quelli elencatiin una o più delle altreparti in funzione dei risul-tati della valutazione deirischi.

della presente direttiva.

2. I requisiti essenziali disicurezza e di salute elen-cati nella presente direttivasono inderogabili. Tuttavia,tenuto conto dello statodella tecnica, gli obiettivi daessi prefissi possono nonessere raggiunti. In questocaso e nella misura delpossibile la macchina deveessere progettata ecostruita per tendereverso tali obiettivi.

3. I requisiti essenziali disicurezza e di salute sonostati raggruppati in funzio-ne dei rischi che coprono.

Le macchine presenta-no un insieme di rischi chepossono essere esposti invari capitoli del presenteallegato.

Il fabbricante ha l'obbli-go di effettuare un'analisidei rischi per cercare tuttiquelli che concernono lasua macchina; deve inoltreprogettare e costruire lamacchina tenendo presen-te l'analisi.

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1. ESSENTIAL HEALTHAND SAFETY REQUIRE-MENTS

1.1. GENERALREMARKS

1.1.1. Definitions

For the purpose of thisAnnex:

(a) "hazard" means apotential source of injuryor damage to health;

(b) "danger zone"means any zone withinand/or around machineryin which a person is sub-ject to a risk to his healthor safety;

(c) "exposed person"means any person whollyor partially in a dangerzone;

(d) "operator" meansthe person or personsinstalling, operating, adjust-ing, maintaining, cleaning,repairing or movingmachinery;

(e) "risk" means a com-bination of the probabilityand the degree of an injuryor damage to health thatcan arise in a hazardous sit-uation;

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELADELLA SALUTE

1.1. CONSIDERAZIONIGENERALI

1.1.1. Definizioni

Ai fini del presente alle-gato si intende per:

a) "pericolo", unapotenziale fonte di lesioneo danno alla salute;

b) "zona pericolosa",qualsiasi zona all'internoe/o in prossimità di unamacchina in cui la presenzadi una persona costituiscaun rischio per la sicurezzae la salute di detta persona;

c) "persona esposta",qualsiasi persona che sitrovi interamente o inparte in una zona pericolo-sa;

d) "operatore", la o lepersone incaricate diinstallare, di far funzionare,di regolare, di pulire, diriparare e di spostare unamacchina o di eseguirne lamanutenzione;

e) "rischio", combina-zione della probabilità edella gravità di una lesioneo di un danno per la saluteche possano insorgere inuna situazione pericolosa;

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE

1.1. Considerazionigenerali

1.1.1. Definizioni

Ai sensi della presentedirettiva, si intende per:

1. «zone pericolose»,qualsiasi zona all'internoe/o in prossimità di unamacchina in cui la presenzadi una persona espostacostituisca un rischio per lasicurezza e la salute didetta persona;

2. «persona esposta»,qualsiasi persona che sitrovi interamente o inparte in una zona pericolo-sa;

3. «operatore», la o lepersone incaricate diinstallare, di far funzionare,di regolare, di eseguire lamanutenzione, di pulire, diriparare e di trasportareuna macchina.

RES 1

RES 1.1

RES 1.1.1

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(f) "guard" means a partof the machinery usedspecifically to provide pro-tection by means of a phys-ical barrier;

(g) "protective device"means a device (other thana guard) which reduces therisk, either alone or in con-junction with a guard;

(h) "intended use"means the use of machin-ery in accordance with theinformation provided inthe instructions for use;

(i) "reasonably foresee-able misuse" means the useof machinery in a way notintended in the instruc-tions for use, but whichmay result from readilypredictable human behav-iour.

f) "riparo", elementodella macchina utilizzatospecificamente per garanti-re la protezione tramiteuna barriera materiale;

g) "dispositivo di prote-zione", dispositivo (diversoda un riparo) che riduce ilrischio, da solo o associatoad un riparo;

h) "uso previsto", l'usodella macchina conforme-mente alle informazionifornite nelle istruzioni perl'uso;

i) "uso scorretto ragio-nevolmente prevedibile",l'uso della macchina in unmodo diverso da quelloindicato nelle istruzioni perl'uso, ma che può derivaredal comportamento umanofacilmente prevedibile.

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.1.2. Principles of safe-ty integration

(a) Machinery must bedesigned and constructedso that it is fitted for itsfunction, and can be oper-ated, adjusted and main-tained without putting per-sons at risk when theseoperations are carried outunder the conditions fore-seen but also taking intoaccount any reasonablyforeseeable misuse there-of.

The aim of measurestaken must be to eliminateany risk throughout theforeseeable lifetime of themachinery including thephases of transport, assem-bly, dismantling, disablingand scrapping.

(b) In selecting the mostappropriate methods, themanufacturer or his autho-rised representative mustapply the following princi-ples, in the order given:

- eliminate or reducerisks as far as possible(inherently safe machin-ery design and con-struction),

- take the necessary pro-tective measures inrelation to risks thatcannot be eliminated,

- inform users of theresidual risks due to any

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.1.2. Principi d'integra-zione della sicurezza

a) Per progettazione ecostruzione, le macchinedevono essere atte a fun-zionare, ad essere azionate,ad essere regolate e a subi-re la manutenzione senzache tali operazioni espon-gano a rischi le persone, seeffettuate nelle condizionipreviste tenendo ancheconto dell'uso scorrettoragionevolmente prevedi-bile.

Le misure adottatedevono avere lo scopo dieliminare ogni rischiodurante l'esistenza prevedi-bile della macchina, com-prese le fasi di trasporto,montaggio, smontaggio,smantellamento (messafuori servizio) e rottama-zione.

b) Per la scelta dellesoluzioni più opportune ilfabbricante o il suo manda-tario deve applicare iseguenti principi, nell'ordi-ne indicato:

- eliminare o ridurre irischi nella misura delpossibile (integrazionedella sicurezza nellaprogettazione e nellacostruzione della mac-china),

- adottare le misure diprotezione necessarienei confronti dei rischiche non possono esse-re eliminati,

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.1.2. Principi d'integra-zione della sicurezza

a) Per costruzione, lemacchine devono essereatte a funzionare, ad essereregolate e a subire lamanutenzione senza chetali operazioni, se effettua-te nelle condizioni previstedal fabbricante, esponganoa rischi le persone.

Le misure adottatedevono avere lo scopo dieliminare il rischio di infor-tuni durante l'esistenzaprevedibile della macchina,comprese le fasi di mon-taggio e smontaggio, anchese tale rischio fosse la con-seguenza di una situazioneanormale prevedibile.

b) Per la scelta dellesoluzioni più opportune ilfabbricante deve applicare iseguenti principi, nell'ordi-ne indicato:

- eliminare o ridurre irischi nel miglior modopossibile (integrazionedella sicurezza nellaprogettazione e nellacostruzione della mac-china);

- adottare le misure diprotezione necessarienei confronti dei rischiche non possono esse-re eliminati;

RES 1.1.2

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shortcomings of theprotective measuresadopted, indicatewhether any particulartraining is required andspecify any need to pro-vide personal protec-tive equipment.

(c) When designing andconstructing machineryand when drafting theinstructions, the manufac-turer or his authorisedrepresentative must envis-age not only the intendeduse of the machinery butalso any reasonably fore-seeable misuse thereof.

The machinery must bedesigned and constructedin such a way as to preventabnormal use if such usewould engender a risk.Where appropriate, theinstructions must draw theuser's attention to ways —which experience hasshown might occur — inwhich the machineryshould not be used.

(d) Machinery must bedesigned and constructedto take account of the con-straints to which the oper-ator is subject as a result ofthe necessary or foresee-able use of personal pro-tective equipment.

(e) Machinery must besupplied with all the specialequipment and accessoriesessential to enable it to beadjusted, maintained andused safely.

- informare gli utilizzatoridei rischi residui dovutiall'incompleta efficaciadelle misure di prote-zione adottate, indicarese è richiesta una for-mazione particolare esegnalare se è necessa-rio prevedere un dispo-sitivo di protezioneindividuale.

c) In sede di progettazio-ne e di costruzione dellamacchina, nonché all'attodella redazione delle istru-zioni il fabbricante, o il suomandatario, deve prenderein considerazione non solol'uso previsto della macchina,ma anche l'uso scorrettoragionevolmente prevedibile.

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo da evitare che siautilizzata in modo anorma-le, se ciò può comportareun rischio. Negli altri casi leistruzioni devono richiama-re l'attenzione dell'utilizza-tore sulle controindicazio-ni nell'uso della macchinache potrebbero, in baseall'esperienza, presentarsi.

d) La macchina deveessere progettata ecostruita tenendo contodelle limitazioni imposteall'operatore dall'usonecessario o prevedibiledelle attrezzature di prote-zione individuale.

e) La macchina deveessere fornita completa ditutte le attrezzature e gliaccessori speciali essenzialiper poterla regolare, ese-guirne la manutenzione eutilizzarla in condizioni disicurezza.

- informare gli utilizzatoridei rischi residui dovutiall'incompleta efficaciadelle misure di prote-zione adottate, indicarese è richiesta una for-mazione particolare esegnalare se è necessa-rio prevedere un dispo-sitivo di protezioneindividuale.

c) In sede di progetta-zione e di costruzione dellamacchina, nonché all'attodella redazione delle istru-zioni per l'uso, il fabbrican-te deve considerare nonsoltanto l'uso normaledella macchina, ma anchel'uso della macchina ragio-nevolmente prevedibile.

La macchina deve esse-re progettata in modo daevitare che sia utilizzataanormalmente, se ciò puòcomportare un rischio.Negli altri casi le istruzioniper l'uso devono richiama-re l'attenzione dell'utilizza-tore sulle controindicazio-ni nell'uso della macchinache potrebbero, in baseall'esperienza, presentarsi.

d) ……punto 1.1.6della direttiva2006/42/CE……

e) All'atto della proget-tazione e della costruzioneil fabbricante deve tenerconto degli obblighi impo-sti all'operatore dall'usonecessario o prevedibiledelle attrezzature di prote-zione individuali (ad esem-pio: calzature, guanti, ecc.).

f) La macchina deve esse-re fornita completa di tuttele attrezzature e gli accesso-ri speciali essenziali perpoterla regolare, seguirne lamanutenzione e utilizzarlasenza alcun rischio.

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.1.3. Materials andproducts

The materials used toconstruct machinery orproducts used or createdduring its use must notendanger persons' safetyor health. In particular,where fluids are used,machinery must bedesigned and constructedto prevent risks due to fill-ing, use, recovery or drain-ing.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.1.3. Materiali e pro-dotti

I materiali utilizzati perla costruzione della mac-china o i prodotti utilizzatiod originati durante la suautilizzazione non devonopresentare rischi per lasicurezza e la salute dellepersone.

In particolare, se vengo-no usati dei fluidi, la mac-china deve essere proget-tata e costruita in modo daprevenire rischi dovuti alriempimento, all'utilizzazio-ne, al recupero e all'evacua-zione.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.1.3. Materiali e pro-dotti

I materiali utilizzati perla costruzione della mac-china o i prodotti impiegatied originati durante la suautilizzazione non devonopresentare rischi per lasicurezza e la salute dellepersone esposte.

In particolare, se vengo-no usati dei fluidi, la mac-china deve essere proget-tata e costruita in modo dapoter essere utilizzatasenza rischi dovuti al riem-pimento, all'utilizzazione, alrecupero e all'evacuazione.

RES 1.1.3

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.1.4. Lighting

Machinery must be sup-plied with integral lightingsuitable for the operationsconcerned where theabsence thereof is likely tocause a risk despite ambi-ent lighting of normalintensity.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.1.4. Illuminazione

La macchina deve esse-re fornita di un'illuminazio-ne incorporata adeguataalle operazioni laddove,malgrado un'illuminazioneambiente avente un valorenormale, la mancanza ditale dispositivo potrebbedeterminare rischi.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.1.4. Illuminazione

Il fabbricante fornisceun'illuminazione incorpo-rata adeguata alle opera-zioni laddove, malgradoun'illuminazione ambienteavente un valore normale,la mancanza di tale disposi-tivo potrebbe determinarerischi.

RES 1.1.4

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.1.5. Design of machin-ery to facilitate its handling

Machinery, or eachcomponent part thereof,must:

- be capable of being han-dled and transportedsafely,

- be packaged ordesigned so that it canbe stored safely andwithout damage.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.1.5. Progettazionedella macchina ai fini dellamovimentazione

La macchina, o ciascunodei suoi diversi elementi,deve:

- poter essere movimen-tata e trasportata inmodo sicuro,

- essere imballata o prog-ettata per essereimmagazzinata in modosicuro e senza deterio-

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.1.5. Progettazionedella macchina ai fini di tra-sporto

La macchina o ciascunodei suoi diversi elementideve:

- poter essere trasporta-ta in modo sicuro;

- essere imballata o prog-ettata per essereimmagazzinata in modosicuro e senza deterio-ramenti (per esempio:

RES 1.1.5

Machinery must bedesigned and constructedso that there is no area ofshadow likely to cause nui-sance, that there is no irri-tating dazzle and that thereare no dangerous strobo-scopic effects on movingparts due to the lighting.

Internal parts requiringfrequent inspection andadjustment, and mainte-nance areas must be pro-vided with appropriatelighting.

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo che non vi sianozone d'ombra che possanocausare disturbo, né fasti-diosi abbagliamenti, néeffetti stroboscopici peri-colosi sugli elementi mobilidovuti all'illuminazione.

Gli organi interni chedevono essere ispezionatie regolati frequentementedevono essere muniti diopportuni dispositivi diilluminazione; lo stessodicasi per le zone di manu-tenzione.

Il fabbricante deve averecura che non vi siano zoned'ombra, abbaglianti fasti-diosi, né effetti strobosco-pici pericolosi dovuti all'il-luminazione fornita dal fab-bricante.

Gli organi interni chedevono essere ispezionatifrequentemente devonoessere muniti di opportunidispositivi di illuminazione;lo stesso dicasi per le zonedi regolazione e di manu-tenzione.

3.1.2. Illuminazione

Se il fabbricante preve-de che le macchine semo-venti vengano impiegate inluoghi bui, esse dovrannoessere munite di un dispo-sitivo di illuminazione ade-guato al lavoro da svolgere,ferme restando le altrenormative eventualmenteapplicabili (codice stradale,codice di navigazione, ecc.).

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

During the transporta-tion of the machineryand/or its componentparts, there must be nopossibility of sudden move-ments or of hazards due toinstability as long as themachinery and/or its com-ponent parts are handledin accordance with theinstructions.

Where the weight, sizeor shape of machinery orits various componentparts prevents them frombeing moved by hand, themachinery or each compo-nent part must:

- either be fitted withattachments for liftinggear, or

- be designed so that itcan be fitted with suchattachments, or

- be shaped in such a waythat standard lifting gearcan easily be attached.

Where machinery orone of its component partsis to be moved by hand, itmust:

- either be easily move-able, or

- be equipped for pickingup and moving safely.

Special arrangementsmust be made for the han-dling of tools and/ormachinery parts which,even if lightweight, could behazardous.

ramenti.

Durante il trasportodella macchina e/o dei suoielementi, non devonopotersi verificare sposta-menti intempestivi né peri-coli dovuti all'instabilità sela macchina e/o i suoi ele-menti sono sottoposti amovimentazione secondole istruzioni.

Se la massa, le dimen-sioni o la forma della mac-china o dei suoi vari ele-menti non ne consentonolo spostamento a mano, lamacchina o ciascuno deisuoi vari elementi deveessere:

- munita di accessori checonsentano di afferrarlacon un mezzo di solle-vamento, oppure

- progettata in modo daconsentire il fissaggio didetti accessori, oppure

- di forma tale che i nor-mali mezzi di solleva-mento possano adat-tarvisi facilmente.

Se la macchina o unodei suoi elementi deveessere spostato a mano,deve essere:

- facilmente spostabile,oppure

- munito di dispositivi dipresa che ne consen-tano la movimentazionein modo sicuro.

Sono necessarie dispo-sizioni speciali per il tra-sporto di utensili e/o diparti di macchine, ancheleggeri, potenzialmentepericolosi.

sufficiente stabilità, sup-porti speciali, ecc.).

Se la massa, le dimensio-ni o la forma della macchinao dei suoi vari elementi nonne consentono lo sposta-mento a mano, la macchinao ciascuno dei suoi vari ele-menti deve essere:

- munita di accessori checonsentano di afferrarlacon un mezzo di solle-vamento;

- progettata in modo daconsentire il fissaggio didetti accessori (adesempio: fori filettati);

- di forma tale che i nor-mali mezzi di solleva-mento possano adat-tarvisi facilmente.

Se la macchina o unodei suoi elementi possonoessere trasportati a mano,essa deve essere:

- facilmente spostabile,

- munita di dispositivi dipresa (ad esempio:maniglie, ecc.) che neconsentano il trasportoin tutta sicurezza.

Sono necessarie disposi-zioni speciali per il traspor-to di utensili e/o di parti dimacchine, anche leggeri,potenzialmente pericolosi(forma, materia, ecc.).

3.1.3. Progettazionedella macchina ai fini dellamovimentazione

Durante lo spostamentodella macchina e/o dei suoielementi, non devonopotersi verificare sposta-menti intempestivi né rischidovuti all'instabilità se lamacchina e/o i suoi elemen-ti sono sottoposti a movi-mentazione secondo leistruzioni del fabbricante.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.1.6. Ergonomics

Under the intendedconditions of use, the dis-comfort, fatigue and physi-cal and psychological stressfaced by the operator mustbe reduced to the mini-mum possible, taking intoaccount ergonomic princi-ples such as:

- allowing for the variabil-ity of the operator'sphysical dimensions,strength and stamina,

- providing enough spacefor movements of theparts of the operator'sbody,

- avoiding a machine-determined work rate,

- avoiding monitoringthat requires lengthyconcentration,

- adapting theman/machinery inter-face to the foreseeablecharacteristics of theoperators.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.1.6. Ergonomia

Nelle condizioni d'usopreviste devono essereridotti al minimo possibileil disagio, la fatica e le ten-sioni psichiche e fisiche(stress) dell'operatore,tenuto conto dei principiseguenti dell'ergonomia:

- tener conto della varia-bilità delle dimensionifisiche, della forza edella resistenza del-l'operatore,

- offrire lo spazio neces-sario per i movimentidelle parti del corpodell'operatore,

- evitare un ritmo di lavo-ro condizionato dallamacchina,

- vitare un controllo cherichiede una concentra-zione prolungata,

- adattare l'interfacciauomo/macchina allecaratteristiche prevedi-bili dell'operatore.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.1.2. Principi d'integra-zione della sicurezza

d) Nelle condizionid'uso previste devonoessere ridotti al minimopossibile il disagio, la faticae le tensioni psichiche(stress) dell'operatore,tenuto conto dei principidell'ergonomia

1.2.8. Software

Il «software» di dialogotra operatore e sistema dicomando o di controllo diuna macchina deve essereprogettato in modo che siadi facile impiego.

RES 1.1.6

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.1.7. Operating positions

The operating positionmust be designed and con-

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.1.7. Posti di lavoro

Il posto di lavoro deveessere progettato e

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

3.2.1. Posto di guida

Il posto di guida deveessere progettato tenendo

RES 1.1.7

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

structed in such a way asto avoid any risk due toexhaust gases and/or lackof oxygen.

If the machinery isintended to be used in ahazardous environmentpresenting risks to thehealth and safety of theoperator or if the machin-ery itself gives rise to ahazardous environment,adequate means must beprovided to ensure thatthe operator has goodworking conditions and isprotected against any fore-seeable hazards.

Where appropriate, theoperating position must befitted with an adequatecabin designed, construct-ed and/or equipped to fulfilthe above requirements.The exit must allow rapidevacuation. Moreover,when applicable, an emer-gency exit must be provid-ed in a direction which isdifferent from the usualexit.

costruito in modo da evita-re ogni rischio derivantedai gas di scarico e/o dallamancanza di ossigeno.

Se la macchina è desti-nata ad essere utilizzata inun ambiente pericolosoche presenta rischi per lasalute e la sicurezza del-l'operatore o se la macchi-na stessa genera unambiente pericoloso, devo-no essere previsti i mezziadeguati ad assicurare chel'operatore lavori in buonecondizioni e sia protettoda ogni pericolo prevedibi-le.

Se del caso, il posto dilavoro deve essere dotatodi una cabina adeguata,progettata, costruita e/oattrezzata in modo da sod-disfare i suddetti requisiti.L'uscita deve consentire unrapido abbandono dellamacchina. Si deve inoltre,se del caso, prevedereun'uscita di sicurezza inuna direzione diversa dal-l'uscita normale.

conto dei principi dell'er-gonomia. Possono essereprevisti più posti di mano-vra e, in questo caso, cia-scun posto deve disporredi tutti gli organi dicomando necessari.Quando vi sono vari postidi manovra la macchinadeve essere progettata inmodo che l'impiego di unodi essi renda impossibilel'uso degli altri, ad ecce-zione degli arresti d'emer-genza. La visibilità dalposto di guida deve esseretale da consentire al con-ducente di far muovere lamacchina e i suoi utensilinelle condizioni di impiegopreviste, in tutta sicurezzaper sé stesso e per le per-sone esposte. In caso dinecessità, adeguati dispo-sitivi devono rimediare airischi dovuti alla deficien-za di visibilità diretta.

La macchina deve esse-re progettata e costruitaaffinché al posto di mano-vra non possano presen-tarsi rischi dovuti al con-tatto improvviso con leruote o con i cingoli per ilconducente e per gli ope-ratori a bordo.

Il posto di manovradeve essere progettato ecostruito in modo da evi-tare rischi per la salutederivanti dai gas di scaricoe/o dalla mancanza di ossi-geno.

Se le dimensioni loconsentono, il posto dimanovra del conducentetrasportato deve essereprogettato e costruito inmodo da poter esseredotato di cabina. In questocaso deve comportare unluogo destinato alla siste-

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

mazione delle istruzioninecessarie al conducentee/o agli operatori. Il postodi manovra deve esseredotato di cabina adeguatain caso di rischio dovutoad ambiente pericoloso.

Se la macchina è dotatadi cabina, quest'ultimadeve essere progettata,costruita e/o attrezzata inmodo da assicurare che ilconducente lavori inbuone condizioni e siaprotetto dagli eventualirischi (ad esempio: riscal-damento e aerazione ina-deguati, visibilità insuffi-ciente, eccesso di rumoree vibrazioni, caduta dioggetti, penetrazione dioggetti, ribaltamento,ecc.). L'uscita deve con-sentire un rapido abban-dono della macchina. Sideve inoltre prevedereun'uscita di sicurezza inuna direzione diversa dal-l'uscita normale.

I materiali impiegatiper la cabina e la sua siste-mazione interna devonoessere difficilmenteinfiammabili.

4.2.1.1. Posto di guida

I requisiti di cui alpunto 3.2.1 si applicanoanche alle macchine nonmobili.

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.1.8. Seating

Where appropriate andwhere the working condi-tions so permit, work sta-tions constituting an inte-gral part of the machinerymust be designed for theinstallation of seats.

If the operator isintended to sit duringoperation and the operat-ing position is an integralpart of the machinery, theseat must be provided withthe machinery.

The operator's seatmust enable him to main-tain a stable position.Furthermore, the seat andits distance from the con-trol devices must be capa-ble of being adapted to theoperator.

If the machinery is sub-ject to vibrations, the seatmust be designed and con-structed in such a way asto reduce the vibrationstransmitted to the opera-tor to the lowest level thatis reasonably possible. Theseat mountings must with-stand all stresses to whichthey can be subjected.Where there is no floorbeneath the feet of theoperator, footrests cov-ered with a slip-resistantmaterial must be provided.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.1.8. Sedili

Ove appropriato e se lecondizioni di lavoro lo con-sentono, nel posto di lavo-ro integrato alla macchinadeve essere prevista l'in-stallazione di sedili.

Se l'operatore è desti-nato a lavorare seduto e ilposto è parte integrantedella macchina, il sediledeve essere fornito unita-mente a quest'ultima.

Il sedile dell'operatoredeve renderlo capace dimantenere una posizionestabile. Inoltre il sedile e lasua distanza dai dispositividi comando devono poter-si adattare all'operatore.

Se la macchina è sotto-posta a vibrazioni, il sediledeve essere progettato ecostruito in modo daridurre al livello più bassoragionevolmente possibilele vibrazioni trasmesseall'operatore. Il sedile deveessere ancorato in mododa resistere a tutte le solle-citazioni che può subire. Sesotto i piedi dell'operatorenon esiste alcun piano diappoggio, egli dovrà dispor-re di un poggiapiedi anti-sdrucciolo.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

3.2.2. Sedili

Il sedile del conducentedi qualsiasi macchina devegarantire la stabilità delconducente ed essere pro-gettato tenendo conto deiprincipi dell'ergonomia.

Il sedile deve essereprogettato in modo daridurre al livello più bassoragionevolmente possibilele vibrazioni trasmesse alconducente. Il sedile deveessere ancorato in mododa resistere a tutte le solle-citazioni che può subire,soprattutto in caso di ribal-tamento. Se sotto i piedidel conducente non esistealcun piano di appoggio,egli dovrà disporre di unpoggiapiedi antisdrucciole-vole.

Qualora la macchinapossa essere munita di unastruttura di protezione incaso di ribaltamento, il sedi-le deve portare una cinturadi sicurezza o un dispositivoequivalente che mantenga ilconducente sul suo sedilesenza opporsi ai movimentinecessari alla guida nè aglieventuali movimenti dellasospensione.

4.2.1.2. Sedile

I requisiti di cui al punto3.2.2, primo e secondocomma e al punto 3.2.3 siapplicano anche alle mac-chine non mobili.

RES 1.1.8

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.2. CONTROL SYSTEMS

1.2.1. Safety and reliabil-ity of control systems

Control systems mustbe designed and construct-ed in such a way as to pre-vent hazardous situationsfrom arising.Above all, theymust be designed and con-structed in such a way that:

- they can withstand theintended operatingstresses and externalinfluences,

- a fault in the hardwareor the software of thecontrol system doesnot lead to hazardoussituations,

- errors in the controlsystem logic do not leadto hazardous situations,

- reasonably foreseeablehuman error duringoperation does not leadto hazardous situations.

Particular attentionmust be given to the fol-lowing points:

- the machinery must notstart unexpectedly,

- the parameters of themachinery must notchange in an uncon-trolled way, where suchchange may lead to haz-ardous situations,

- the machinery must notbe prevented from

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.2. SISTEMI DI COMANDO

1.2.1. Sicurezza ed affi-dabilità dei sistemi dicomando

I sistemi di comandodevono essere progettati ecostruiti in modo da evita-re l'insorgere di situazionipericolose. In ogni casoessi devono essere proget-tati e costruiti in modo taleche:

- resistano alle previste sol-lecitazioni di servizio eagli influssi esterni,

- un'avaria nell'hardwareo nel software del sis-tema di comando noncrei situazioni peri-colose,

- errori della logica delsistema di comandonon creino situazionipericolose,

- errori umani ragionevol-mente prevedibili nellemanovre non creinosituazioni pericolose.

Particolare attenzionerichiede quanto segue:

- la macchina non deveavviarsi in modo inatte-so,

- i parametri della macchi-na non devono cambiarein modo incontrollato,quando tale cambiamen-to può portare a situ-azioni pericolose,

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.2. Comandi

1.2.1. Sicurezza ed affi-dabilità dei sistemi dicomando

I sistemi di comandodevono essere progettati ecostruiti in modo da esseretanto sicuri ed affidabili daevitare qualsiasi situazionepericolosa. Essi devono inparticolare essere proget-tati e costruiti in modo:

- che resistano alle sol-lecitazioni normali di servi-zio e agli agenti esterni,

che non si producanosituazioni pericolose incaso di errori di logicanelle manovre.

1.2.7.Avaria del circuitodi comando

Un'anomalia della logicadel circuito di comando,un'avaria o un deteriora-mento del circuito dicomando non devonocreare situazioni pericolo-se.

In particolare occorreevitare:

- l'avviamento intempes-tivo,

- l'impedimento dell'ar-resto della macchina sel'ordine è già stato dato,

- la caduta o l'espulsionedi un elemento mobiledella macchina o di un

RES 1.2

RES 1.2.1

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stopping if the stopcommand has alreadybeen given,

- no moving part of themachinery or pieceheld by the machinerymust fall or be ejected,

- automatic or manualstopping of the movingparts, whatever theymay be, must be unim-peded,

- the protective devicesmust remain fully effec-tive or give a stop com-mand,

- the safety-related partsof the control systemmust apply in a coher-ent way to the whole ofan assembly of machin-ery and/or partly com-pleted machinery.

For cable-less control,an automatic stop must beactivated when correctcontrol signals are notreceived, including loss ofcommunication.

- non deve essereimpedito l'arresto dellamacchina, se l'ordine diarresto è già stato dato,

- nessun elementomobile della macchina opezzo trattenuto dallamacchina deve cadere oessere espulso,

- l'arresto manuale oautomatico degli ele-menti mobili di qualsiasitipo non deve essereimpedito,

- i dispositivi di pro-tezione devonorimanere pienamenteefficaci o dare uncomando di arresto,

- le parti del sistema dicontrollo legate allasicurezza si devonoapplicare in modo coer-ente all'interezza di uninsieme di macchine e/odi quasi macchine.

In caso di comandosenza cavo deve essere atti-vato un arresto automaticoquando non si ricevono isegnali di comando corretti,anche quando si interrom-pe la comunicazione.

pezzo della macchina.

- l'impedimento dell'ar-resto automatico omanuale degli elementimobili di qualsiasi tipo,

- l'inefficacia dei disposi-tivi di protezione.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.2.2. Control devices

Control devices mustbe:

- clearly visible and iden-tifiable, using pic-

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.2.2. Dispositivi dicomando

I dispositivi di comandodevono essere:

- chiaramente visibili e

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.2.2. Dispositivi dicomando

I dispositivi di comandodevono essere:

- chiaramente visibili,

RES 1.2.2

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tograms where appro-priate,

- positioned in such away as to be safelyoperated without hesi-tation or loss of timeand without ambiguity,

- designed in such a waythat the movement ofthe control device isconsistent with itseffect,

- located outside thedanger zones, exceptwhere necessary forcertain control devicessuch as an emergencystop or a teach pen-dant,

- positioned in such away that their opera-tion cannot cause addi-tional risk,

- designed or protectedin such a way that thedesired effect, where ahazard is involved, canonly be achieved by adeliberate action,

- made in such a way asto withstand foresee-able forces; particularattention must be paidto emergency stopdevices liable to be sub-jected to considerableforces.

Where a control deviceis designed and construct-ed to perform several dif-ferent actions, namelywhere there is no one-to-one correspondence, theaction to be performedmust be clearly displayedand subject to confirma-tion, where necessary.

Control devices mustbe so arranged that theirlayout, travel and resistance

individuabili utilizzando,se del caso, pittogram-mi,

- disposti in modo dagarantire una manovrasicura, univoca e rapida,

- progettati in modo taleche il movimento deldispositivo del coman-do sia coerente conl'azione del comando,

- situati fuori delle zonepericolose tranne ilcaso, all'occorrenza, ditaluni dispositivi dicomando, come unarresto di emergenza ouna pulsantiera pensile,

- sistemati in modo che laloro manovra non causirischi supplementari,

- progettati o protetti inmodo che l'azionecomandata, se compor-ta un pericolo, possaavvenire soltanto inseguito ad un'azionedeliberata,

- fabbricati in modo daresistere alle sollecita-zioni prevedibili.Particolare attenzionesarà data ai dispositivi diarresto di emergenzache possono esseresoggetti a grosse solle-citazioni.

Se un dispositivo dicomando è progettato ecostruito per consentirevarie azioni differenti, vale adire se la sua azione non èunivoca, l'azione comanda-ta deve essere chiaramenteindicata e, all'occorrenza,confermata.

La posizione e la corsadei dispositivi di comando,nonché lo sforzo richiestodevono essere compatibili

individuabili ed even-tualmente contrasse-gnati da una marcaturaadatta,

- disposti in modo dagarantire una manovrasicura, univoca e rapida,

- progettati in modo taleche il movimento deldispositivo di comandosia coerente con l'azio-ne del comando,

- situati fuori delle zonepericolose tranne ilcaso, all'occorrenza, ditaluni organi, come unarresto di emergenza,una console di appren-dimento per i robot,

- sistemati in modo che laloro manovra non causirischi supplementari,

- progettati o protetti inmodo che l'azionecomandata, se compor-ta un rischio, non possaaver luogo senza unamanovra intenzionale,

- fabbricati in modo daresistere agli sforzi pre-vedibili; particolareattenzione sarà data aidispositivi di arresto diemergenza che posso-no essere soggetti agrossi sforzi.

Se un dispositivo dicomando è progettato ecostruito per consentirevarie azioni differenti, vale adire se la sua azione è uni-voca (ad esempio: utilizza-zione di tasti, ecc.), l'azionecomandata deve esserechiaramente indicata e,all'occorrenza, confermata.

La posizione e la corsadei dispositivi di comando,nonché lo sforzo richiestodevono essere compatibili

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to operation are compati-ble with the action to beperformed, taking accountof ergonomic principles.

Machinery must be fit-ted with indicators asrequired for safe opera-tion.The operator must beable to read them from thecontrol position.

From each control posi-tion, the operator must beable to ensure that no-oneis in the danger zones, orthe control system mustbe designed and construct-ed in such a way that start-ing is prevented whilesomeone is in the dangerzone.

If neither of these pos-sibilities is applicable,before the machinerystarts, an acoustic and/orvisual warning signal mustbe given.The exposed per-sons must have time toleave the danger zone orprevent the machinerystarting up.

If necessary, meansmust be provided toensure that the machinerycan be controlled onlyfrom control positionslocated in one or morepredetermined zones orlocations.

Where there is morethan one control position,the control system mustbe designed in such a waythat the use of one of themprecludes the use of theothers, except for stopcontrols and emergencystops.

When machinery hastwo or more operatingpositions, each position

con l'azione comandata,tenendo conto dei principiergonomici.

La macchina deve esse-re munita di indicatorinecessari per un funziona-mento sicuro. Dal posto dicomando l'operatore devepoter leggere i suddettiindicatori.

Da ogni posto dicomando l'operatore devepoter essere in grado diassicurarsi dell'assenza dipersone nelle zone perico-lose oppure il sistema dicomando deve essere pro-gettato e costruito inmodo che l'avviamento siaimpedito fintanto che qual-siasi persona si trova nellazona pericolosa.

Qualora nessuna di talipossibilità sia applicabile,prima dell'avviamento dellamacchina deve essereemesso un segnale diavvertimento sonoro e/ovisivo. La persona espostadeve avere il tempo diabbandonare la zona peri-colosa o impedire l'avvia-mento della macchina.

Se necessario, vannoprevisti mezzi per assicu-rarsi che la macchina possaessere comandata solo daiposti di comando situati inuna o più zone o posti pre-stabiliti.

Quando vi sono piùposti di comando, il sistemadi comando deve essereprogettato in modo chel'impiego di uno di essirenda impossibile l'usodegli altri, ad eccezione deicomandi di arresto e degliarresti di emergenza.

Quando la macchina è

con l'azione comandata,tenendo conto dei principiergonomici. Si deve tenerconto degli obblighi dovutiall'uso necessario e preve-dibile di dispositivi di pro-tezione individuale (adesempio: calzature, guanti,ecc.).

La macchina deve esse-re munita di dispositivi disegnalazione (quadranti,segnali, ecc.) e indicazionila cui conoscenza è neces-saria per un funzionamentosicuro.Dal posto di coman-do l'operatore deve potervedere l'indicazione deisuddetti dispositivi.

Dal posto di comandoprincipale l'operatore devepoter essere in grado diassicurarsi dell'assenza dipersone esposte nelle zonedi rischio.

Se ciò fosse impossibile,il sistema di comando deveessere progettato ecostruito in modo che ognimessa in marcia sia prece-duta da un segnale diavvertimento sonoro e/ovisivo. La persona espostadeve avere il tempo e imezzi per impedire rapida-mente l'avviamento dellamacchina.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

must be provided with allthe required controldevices without the opera-tors hindering or puttingeach other into a haz-ardous situation.

munita di più posti dimanovra, ognuno di essideve disporre di tutti idispositivi di comandonecessari, senza ostacolarené mettere in situazionepericolosa mutuamente glioperatori.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.2.3. Starting

It must be possible tostart machinery only byvoluntary actuation of acontrol device providedfor the purpose.

The same requirementapplies:

- when restarting themachinery after a stop-page, whatever thecause,

- when effecting a signifi-cant change in theoperating conditions.

However, the restartingof the machinery or achange in operating condi-tions may be effected byvoluntary actuation of adevice other than the con-trol device provided forthe purpose, on conditionthat this does not lead to ahazardous situation.

For machinery func-tioning in automatic mode,

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.2.3.Avviamento

L'avviamento di unamacchina deve essere pos-sibile soltanto tramiteun'azione volontaria su undispositivo di comandoprevisto a tal fine.

Lo stesso dicasi:

- per la rimessa in marciadopo un arresto, indi-pendentemente dall'ori-gine,

- per l'effettuazione diuna modifica rilevantedelle condizioni di fun-zionamento.

Tuttavia, purché ciò nongeneri situazioni pericolo-se, la rimessa in marcia o lamodifica delle condizioni difunzionamento può essereeffettuata tramite un'azio-ne volontaria su un disposi-tivo diverso dal dispositivodi comando previsto a talfine.

Per le macchine a fun-zionamento automatico,

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.2.3.Avviamento

L'avviamento di unamacchina deve essere pos-sibile soltanto con unaazione volontaria su undispositivo di comandoprevisto a tal fine.

Lo stesso dicasi:

- per la rimessa in marciadopo un arresto, indi-pendentemente dall'ori-gine,

- per il comando di unamodifica rilevante dellecondizioni di funziona-mento (ad esempio:velocità, pressione,ecc.),

salvo se questa rimessain marcia o questa modificadelle condizioni di funzio-namento non presentialcun rischio per le perso-ne esposte.

La rimessa in marcia ola modifica delle condizionidi funzionamento risultantidalla normale sequenza di

RES 1.2.3

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

the starting of the machin-ery, restarting after a stop-page, or a change in oper-ating conditions may bepossible without interven-tion, provided this doesnot lead to a hazardous sit-uation.

Where machinery hasseveral starting controldevices and the operatorscan therefore put eachother in danger, additionaldevices must be fitted torule out such risks. If safetyrequires that startingand/or stopping must beperformed in a specificsequence, there must bedevices which ensure thatthese operations are per-formed in the correctorder.

l'avviamento della macchi-na, la rimessa in marciadopo un arresto o la modi-fica delle condizioni di fun-zionamento possono esse-re effettuati senza inter-vento esterno, se ciò nonproduce situazioni perico-lose.

Quando la macchina èmunita di vari dispositivi dicomando dell'avviamento egli operatori possono per-tanto mettersi mutuamen-te in pericolo, devonoessere installati dispositivisupplementari per elimina-re tali rischi. Se per ragionidi sicurezza l'avviamentoe/o l'arresto devono essereeffettuati in una sequenzaspecifica, opportuni dispo-sitivi devono garantire chequeste operazioni sianoeseguite nell'ordine corret-to.

un ciclo automatico nonriguarda questo requisitoessenziale.

Se una macchina dispo-ne di più dispositivi dicomando dell'avviamento ese, di conseguenza, gli ope-ratori possono mettersireciprocamente in perico-lo, devono essere previstidispositivi complementariper escludere questorischio (ad esempio: dispo-sitivi di convalida o seletto-ri che consentono il fun-zionamento di un solodispositivo di avviamentoper volta).

La rimessa in funziona-mento automatico di unimpianto automatizzatodopo un arresto devepoter essere effettuatafacilmente, dopo che sonosoddisfatte le condizioni disicurezza.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.2.4. Stopping

1.2.4.1. Normal stop

Machinery must be fit-ted with a control devicewhereby the machinerycan be brought safely to acomplete stop.

Each workstation mustbe fitted with a controldevice to stop some or allof the functions of the

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.2.4.Arresto

1.2.4.1.Arresto normale

La macchina deve esse-re munita di un dispositivodi comando che consental'arresto generale in condi-zioni di sicurezza.

Ogni posto di lavorodeve essere munito di undispositivo di comando checonsenta di arrestare, in

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.2.4. Dispositivo di arresto

Arresto normale

Ogni macchina deveessere munita di un dispo-sitivo di comando che con-senta l'arresto generale incondizioni di sicurezza.

Ogni posto di lavorodeve essere munito di undispositivo di comando checonsenta di arrestare, in

RES 1.2.4

RES 1.2.4.1

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.2.4.2. Operationalstop

Where, for operationalreasons, a stop control thatdoes not cut off the energysupply to the actuators isrequired, the stop condi-tion must be monitoredand maintained.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.2.4.2. Arresto operativo

Se, per motivi operativi,è necessario un comandodi arresto che non inter-rompe l'alimentazione degliazionatori, la condizione diarresto deve essere moni-torata e mantenuta.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

RES 1.2.4.2

machinery, depending onthe existing hazards, sothat the machinery is ren-dered safe.

The machinery's stopcontrol must have priorityover the start controls.

Once the machinery orits hazardous functionshave stopped, the energysupply to the actuatorsconcerned must be cut off.

funzione dei pericoli esi-stenti, tutte le funzionidella macchina o unica-mente una di esse, in modoche la macchina sia portatain condizioni di sicurezza.

Il comando di arrestodella macchina deve essereprioritario rispetto aicomandi di avviamento.

Ottenuto l'arresto dellamacchina o delle sue fun-zioni pericolose, si deveinterrompere l'alimentazio-ne dei relativi azionatori.

funzione dei rischi esisten-ti, tutti gli elementi mobilidella macchina o unica-mente parti di essi, inmodo che la macchina siain situazione di sicurezza.

L'ordine di arresto dellamacchina deve essere prio-ritario rispetto agli ordinidi avviamento.

Ottenuto l'arresto dellamacchina o dei suoi ele-menti pericolosi, si deveinterrompere l'alimenta-zione degli azionatori.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

RES 1.2.4.3

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.2.4.3. Emergency stop

Machinery must be fit-ted with one or moreemergency stop devices toenable actual or impendingdanger to be averted.

The following excep-tions apply:

- machinery in which anemergency stop devicewould not lessen therisk, either because itwould not reduce thestopping time orbecause it would notenable the special meas-ures required to dealwith the risk to betaken,

- portable hand-heldand/or hand-guidedmachinery.

The device must:

- have clearly identifiable,clearly visible and quick-ly accessible controldevices,

- stop the hazardousprocess as quickly aspossible, without creat-ing additional risks,

- where necessary, trig-ger or permit the trig-gering of certain safe-guard movements.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.2.4.3.Arresto di emergenza

La macchina deve esse-re munita di uno o piùdispositivi di arresto diemergenza, che consenta-no di evitare situazioni dipericolo che rischino diprodursi nell'imminenza oche si stiano producendo.

Sono escluse da que-st'obbligo:

- le macchine per le qualiil dispositivo di arrestodi emergenza non puòridurre il rischio, perchénon riduce il tempo perottenere l'arresto nor-male oppure perchénon permette di pren-dere le misure specifi-che che il rischio richie-de,

- le macchine portatilitenute e/o condotte amano.

Il dispositivo deve:

- comprendere dispositividi comando chiaramen-te individuabili, ben visi-bili e rapidamenteaccessibili,

- provocare l'arresto delprocesso pericoloso neltempo più breve possi-bile, senza creare rischisupplementari,

- quando necessarioavviare, o permettere diavviare, alcuni movi-menti di salvaguardia.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.2.4. Dispositivo di arresto

Arresto di emergenza

Ogni macchina deveessere munita di uno o piùdispositivi di arresto diemergenza che consentanodi evitare situazioni di peri-colo che rischino di pro-dursi imminentemente oche si stiano producendo.

Sono escluse da que-st'obbligo:

- le macchine per le qualiil dispositivo di arrestodi emergenza non puòridurre il rischio perchénon riduce il tempo perottenere l'arresto nor-male oppure perchénon permette di pren-dere le misure specifi-che che il rischio richie-de,

- le macchine portatili equelle a guida manuale.

Detto dispositivo deve:

- comprendere dispositividi comando chiaramen-te individuabili, ben visi-bili e rapidamenteaccessibili,

- provocare l'arresto delprocesso pericoloso neltempo più breve possi-bile, senza creare rischisupplementari,

- eventualmente avviare,o permettere di avviare,alcuni movimenti di sal-vaguardia.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Once active operationof the emergency stopdevice has ceased followinga stop command, that com-mand must be sustained byengagement of the emer-gency stop device until thatengagement is specificallyoverridden; it must not bepossible to engage thedevice without triggering astop command; it must bepossible to disengage thedevice only by an appropri-ate operation, and disen-gaging the device must notrestart the machinery butonly permit restarting.

The emergency stopfunction must be availableand operational at alltimes, regardless of theoperating mode.

Emergency stop devicesmust be a back-up to othersafeguarding measures andnot a substitute for them.

Quando si smette diazionare il dispositivo diarresto di emergenza dopoun ordine di arresto, dettoordine deve essere mante-nuto da un blocco deldispositivo di arresto diemergenza, sino al suosblocco; non deve esserepossibile ottenere il bloccodel dispositivo senza chequest'ultimo generi unordine di arresto; lo sbloc-co del dispositivo deveessere possibile soltantocon una apposita manovrae non deve riavviare lamacchina, ma soltantoautorizzarne la rimessa infunzione.

La funzione di arresto diemergenza deve esseresempre disponibile e ope-rativa a prescindere dallamodalità di funzionamento.

I dispositivi di arresto diemergenza devono offriresoluzioni di riserva ad altremisure di protezione e nonsostituirsi ad esse.

Quando si smette diazionare il comando del-l'arresto di emergenzadopo un ordine di arresto,detto ordine deve esseremantenuto da un bloccodel dispositivo di arresto diemergenza, sino al suosblocco; non deve esserepossibile ottenere il bloccodel dispositivo senza chequest'ultimo generi unordine di arresto; lo sbloc-co del dispositivo deveessere possibile soltantocon una apposita manovrae non deve riavviare lamacchina, ma soltantoautorizzarne la rimessa infunzione.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.2.4.4. Assembly ofmachinery

In the case of machin-ery or parts of machinerydesigned to work togeth-er, the machinery must bedesigned and constructedin such a way that thestop controls, includingthe emergency stopdevices, can stop not onlythe machinery itself butalso all related equipment,if its continued operationmay be dangerous.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.2.4.4. Assemblaggi dimacchine

Nel caso di macchine odi elementi di macchineprogettati per lavorareassemblati, le macchinedevono essere progettatee costruite in modo taleche i comandi di arresto,compresi i dispositivi diarresto di emergenza,possano bloccare non sol-tanto le macchine stessema anche tutte le attrez-zature collegate, qualora illoro mantenimento infunzione possa costituireun pericolo.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.2.4. Dispositivo diarresto

Impianti complessi

Nel caso di macchine odi elementi di macchineprogettati per lavorareassemblati, il fabbricantedeve progettare e con-trollare la macchina inmodo tale che i dispositividi arresto, compreso l'ar-resto di emergenza, pos-sano bloccare non soltan-to la macchina ma anchetutte le attrezzature avalle e/o a monte qualorail loro mantenimento infunzione costituisse unpericolo.

RES 1.2.4.4

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.2.5. Selection of control or operatingmodes

The control or operat-ing mode selected mustoverride all other controlor operating modes, withthe exception of the emer-gency stop.

If machinery has beendesigned and constructed

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.2.5. Selezione delmodo di comando o difunzionamento

Il modo di comando odi funzionamento selezio-nato deve avere la prioritàsu tutti gli altri modi dicomando o di funziona-mento, salvo l'arresto diemergenza.

Se la macchina è stata

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.2.5. Selettore modaledi funzionamento

Il modo di comandoselezionato deve avere lapriorità su tutti gli altrisistemi di comando, salvol'arresto di emergenza.

Se la macchina è stataprogettata e costruita perconsentire il funzionamen-

RES 1.2.5

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

to allow its use in severalcontrol or operatingmodes requiring differentprotective measuresand/or work procedures, itmust be fitted with a modeselector which can belocked in each position.Each position of the selec-tor must be clearly identifi-able and must correspondto a single operating orcontrol mode.

The selector may bereplaced by another selec-tion method whichrestricts the use of certainfunctions of the machineryto certain categories ofoperator.

If, for certain opera-tions, the machinery mustbe able to operate with aguard displaced orremoved and/or a protec-tive device disabled, thecontrol or operating modeselector must simultane-ously:

- disable all other controlor operating modes,

- permit operation ofhazardous functionsonly by control devicesrequiring sustainedaction,

- permit the operation ofhazardous functionsonly in reduced riskconditions while pre-venting hazards fromlinked sequences,

- prevent any operationof hazardous functionsby voluntary or involun-tary action on themachine's sensors.

progettata e costruita perconsentire diversi modi dicomando o di funziona-mento che necessitano dimisure di protezione e/o diprocedure di lavoro diver-se, essa deve essere munitadi un selettore di modo dicomando o di funziona-mento che possa esserebloccato in ogni posizione.A ciascuna posizione delselettore, che deve esserechiaramente individuabile,deve corrispondere unsolo modo di comando odi funzionamento.

Il selettore può esseresostituito da altri mezzi diselezione che limitino l'uti-lizzo di talune funzionidella macchina a talunecategorie di operatori.

Se per alcune operazio-ni la macchina deve poterfunzionare con un riparospostato o rimosso e/ocon il dispositivo di prote-zione neutralizzato, il selet-tore del modo di comandoo di funzionamento devesimultaneamente:

- escludere tutti gli altrimodi di comando o difunzionamento,

- autorizzare l'attivazionedelle funzioni pericolo-se soltanto mediantedispositivi di comandoche necessitano diun'azione continuata,

- autorizzare l'attivazionedelle funzioni pericolo-se soltanto in condizio-ni di minor rischio, evi-tando i pericoli derivan-ti dal succedersi dellesequenze,

- impedire qualsiasi atti-vazione delle funzionipericolose mediante

to o il comando multimo-dale e presenta diversilivelli di sicurezza (adesempio: per consentire laregolazione, la manuten-zione, l'ispezione, ecc.),essa deve essere equipag-giata di un selettore moda-le che possa essere bloc-cato in ciascuna posizionedi funzionamento. A cia-scuna posizione del selet-tore corrisponderà unsolo modo di comando odi funzionamento.

Il selettore può esseresostituito da altri mezzi diselezione che consentanodi limitare l'utilizzazione ditalune funzioni della mac-china ad alcune categoriedi operatori (ad esempio:codici di accesso a talunefunzioni di comandi nume-rici, ecc.).

Se per alcune operazio-ni la macchina deve poterfunzionare con i dispositividi protezione neutralizzati,il selettore modale devesimultaneamente:

- escludere il comandoautomatico,

- autorizzare i movimentisoltanto mediantedispositivi di comandoche necessitanoun'azione continuata,

- autorizzare il funziona-mento degli elementimobili pericolosi soltan-to in condizioni di sicu-rezza migliorate (adesempio, velocità ridot-ta, sforzo ridotto, aintermittenza o altredisposizioni adeguate)evitando i rischi deri-vanti dalle sequenzecollegate,

- vietare qualsiasi movi-

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

If these four conditionscannot be fulfilled simulta-neously, the control oroperating mode selectormust activate other pro-tective measures designedand constructed to ensurea safe intervention zone.

In addition, the opera-tor must be able to controloperation of the parts he isworking on from theadjustment point.

un'azione volontaria oinvolontaria sui sensoridella macchina.

Se queste quattro con-dizioni non possono esseresoddisfatte simultaneamen-te, il selettore del modo dicomando o di funziona-mento deve attivare altremisure di protezione pro-gettate e costruite pergarantire una zona di inter-vento sicura.

Inoltre, al posto dimanovra l'operatore deveavere la padronanza delfunzionamento degli ele-menti sui quali agisce

mento che potrebbepresentare un pericolo,se volontariamente oinvolontariamente agis-se sui sensori internidella macchina.

Inoltre al posto dimanovra l'operatore deveavere la padronanza delfunzionamento degli ele-menti sui quali agisce.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.2.6. Failure of thepower supply

The interruption, there-establishment after aninterruption or the fluctua-tion in whatever manner ofthe power supply to themachinery must not leadto dangerous situations.

Particular attentionmust be given to the fol-lowing points:

- the machinery must notstart unexpectedly,

- the parameters of themachinery must notchange in an uncon-trolled way when such

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.2.6. Guasto del circuito di alimentazionedi energia

L'interruzione, il ripri-stino dopo un'interruzioneo la variazione, di qualsiasitipo, dell'alimentazione dienergia della macchina nondeve creare situazioni peri-colose.

Particolare attenzionerichiede quanto segue:

- la macchina non deveavviarsi in modo inatte-so,

- i parametri della mac-china non devono cam-biare in modo incon-trollato, quando tale

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.2.6.Avaria del circuitodi alimentazione di energia

L'interruzione, il ripri-stino dopo un'interruzioneo la variazione, indipenden-temente dal senso, dell'ali-mentazione di energia dellamacchina non deve crearesituazioni pericolose.

In particolare occorreevitare:

- l'avviamento intempe-stivo,

- l'impedimento dell'arre-sto della macchina sel'ordine è già stato dato,

- la caduta o l'espulsionedi un elemento mobile

RES 1.2.6

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

change can lead to haz-ardous situations,

- the machinery must notbe prevented fromstopping if the com-mand has already beengiven,

- no moving part of themachinery or pieceheld by the machinerymust fall or be ejected,

- automatic or manualstopping of the movingparts, whatever theymay be, must be unim-peded,

- the protective devicesmust remain fully effec-tive or give a stop com-mand.

cambiamento può por-tare a situazioni perico-lose,

- non deve essere impe-dito l'arresto della mac-china, se l'ordine diarresto è già stato dato,

- nessun elemento mobi-le della macchina opezzo trattenuto dallamacchina deve cadere oessere espulso,

- l'arresto manuale oautomatico degli ele-menti mobili di qualsiasitipo non deve essereimpedito,

- i dispositivi di protezio-ne devono rimanerepienamente efficaci odare un comando diarresto.

della macchina o di unpezzo della macchina,

- l'impedimento dell'arre-sto automatico omanuale degli elementimobili di qualsiasi tipo,

- l'inefficienza dei disposi-tivi di protezione.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.3. PROTECTIONAGAINST MECHANICALHAZARDS

1.3.1. Risk of loss of sta-bility

Machinery and its com-ponents and fittings mustbe stable enough to avoidoverturning, falling oruncontrolled movementsduring transportation,assembly, dismantling andany other action involvingthe machinery.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.3. MISURE DI PROTEZIONE CONTROI PERICOLI MECCANICI

1.3.1. Rischio di perditadi stabilità

La macchina, elementied attrezzature compresi,deve avere una stabilità taleda evitare il rovesciamento,la caduta o gli spostamentinon comandati durante iltrasporto, il montaggio, losmontaggio e tutte le altreazioni che interessano lamacchina.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.3. Misure di protezione contro i rischi meccanici

1.3.1. Stabilità

La macchina, elementied attrezzature compresi,deve essere progettata ecostruita in modo che,nelle condizioni di funzio-namento previste (even-tualmente tenendo contodelle condizioni climati-che), la sua stabilità sia taleda consentirne l'utilizzazio-ne senza rischio di rove-

RES 1.3

RES 1.3.1

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

If the shape of themachinery itself or itsintended installation doesnot offer sufficient stability,appropriate means ofanchorage must be incor-porated and indicated inthe instructions.

Se la forma stessa dellamacchina o la sua installa-zione prevista non garanti-scono sufficiente stabilità,devono essere previsti edindicati nelle istruzioniappositi mezzi di fissaggio.

sciamento, di caduta o dispostamento intempestivo.

Se la forma stessa dellamacchina o la sua installa-zione non garantisconosufficiente stabilità, devonoessere previsti ed indicatinelle istruzioni per l'usoappositi mezzi di fissaggio.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.3.2. Risk of break-upduring operation

The various parts ofmachinery and their link-ages must be able to with-stand the stresses to whichthey are subject whenused.

The durability of thematerials used must beadequate for the nature ofthe working environmentforeseen by the manufac-turer or his authorisedrepresentative, in particu-lar as regards the phenom-ena of fatigue, ageing, cor-rosion and abrasion.

The instructions mustindicate the type and fre-quency of inspections andmaintenance required forsafety reasons. They must,where appropriate, indi-cate the parts subject towear and the criteria forreplacement.

Where a risk of rupture

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.3.2. Rischio di rotturadurante il funzionamento

Gli elementi della mac-china, nonché i loro organidi collegamento, devonoresistere agli sforzi cuidevono essere sottopostidurante l'utilizzazione.

I materiali utilizzatidevono presentare caratte-ristiche di resistenza suffi-cienti ed adeguate all'am-biente di utilizzazione, pre-visto dal fabbricante o dalsuo mandatario, in partico-lare per quanto riguarda ifenomeni di fatica, invec-chiamento, corrosione eabrasione.

Nelle istruzioni devonoessere indicati i tipi e le fre-quenze delle ispezioni emanutenzioni necessarieper motivi di sicurezza.Devono essere indicatidove appropriato gli ele-menti soggetti ad usura,nonché i criteri di sostitu-

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.3.2. Rischio di rotturadurante il funzionamento

Gli elementi della mac-china, nonché i loro organidi collegamento devonoresistere agli sforzi cuidevono essere sottopostidurante l'utilizzazione pre-vista dal fabbricante.

I materiali utilizzatidevono presentare caratte-ristiche di resistenza suffi-cienti ed adeguate all'am-biente di utilizzazione pre-visto dal fabbricante, inparticolare per quantoconcerne i fenomeni difatica, di invecchiamento, dicorrosione e di abrasione.

Il fabbricante indicherànelle istruzioni per l'uso itipi e le frequenze delleispezioni e manutenzioninecessarie per motivi disicurezza. Egli indicheràeventualmente i pezzi sog-getti ad usura, nonché i cri-teri di sostituzione.

RES 1.3.2

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

or disintegration remainsdespite the measurestaken, the parts concernedmust be mounted, posi-tioned and/or guarded insuch a way that any frag-ments will be contained,preventing hazardous situ-ations.

Both rigid and flexiblepipes carrying fluids, partic-ularly those under highpressure, must be able towithstand the foreseeninternal and externalstresses and must be firmlyattached and/or protectedto ensure that no risk isposed by a rupture.

Where the material tobe processed is fed to thetool automatically, the fol-lowing conditions must befulfilled to avoid risks topersons:

- when the workpiececomes into contactwith the tool, the lattermust have attained itsnormal working condi-tion,

- when the tool startsand/or stops (intention-ally or accidentally), thefeed movement and thetool movement must becoordinated.

zione.

Se nonostante le pre-cauzioni prese sussistonorischi di disintegrazione odi rottura, gli elementi inquestione devono esseremontati, disposti e/o pro-tetti in modo che i loroeventuali frammenti venga-no trattenuti evitandosituazioni pericolose.

Le tubazioni rigide oelastiche contenenti fluidi,in particolare ad alta pres-sione, devono poter sop-portare le sollecitazioniinterne ed esterne previstee devono essere solida-mente fissate e/o protetteaffinché, in caso di rottura,esse non presentino rischi.

In caso di alimentazioneautomatica del materialeda lavorare verso l'utensile,devono essere soddisfattele seguenti condizioni perevitare rischi per le perso-ne:

- al momento del contat-to utensili/pezzo, l'uten-sile deve aver raggiuntole sue normali con-dizioni di lavoro,

- al momento dell'avvia-mento e/o dell'arrestodell'utensile (volontarioo accidentale), il movi-mento di alimentazionee il movimento del-l'utensile debbonoessere coordinati.

Se, nonostante le pre-cauzioni prese (ad esempionel caso delle mole), sussi-stono rischi di esplosioneo di rottura, gli elementimobili in questione devonoessere montati e protettiin modo che i loro even-tuali frammenti venganotrattenuti.

Le tubazioni rigide oelastiche contenenti fluidi,in particolare ad alta pres-sione, dovranno poter sop-portare le sollecitazioniinterne ed esterne previstee saranno solidamente fis-sate e/o protette da qual-siasi tipo di danneggiamen-to esterno; opportune pre-cauzioni saranno preseaffinché, in caso di rottura,esse non presentino rischi(movimenti bruschi, gettiad alta pressione, ecc.).

In caso di alimentazioneautomatica del materialeda lavorare verso l'utensile,devono essere soddisfattele seguenti condizioni perevitare rischi per le perso-ne esposte (ad esempio:rottura dell'utensile):

- al momento del contat-to utensili/pezzo, l'uten-sile deve aver raggiuntole sue normali con-dizioni di lavoro,

- al momento dell'avvia-mento e/o dell'arrestodell'utensile (volontarioo accidentale), il movi-mento di alimentazionee il movimento del-l'utensile debbonoessere coordinati.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

3.4.2. Rischio di rotturadurante il funzionamento

Gli elementi di macchi-ne rotanti ad alta velocità,per i quali, nonostante leprecauzioni prese, rimane ilrischio di rottura o didisintegrazione, devonoessere montati e protettiin modo che i loro even-tuali frammenti venganotrattenuti o, quando ciònon è possibile, non possa-no essere proiettati versoil posto di manovra e/o iposti di lavoro.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.3.3. Risks due tofalling or ejected objects

Precautions must betaken to prevent risks fromfalling or ejected objects.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.3.3. Rischi dovuti allacaduta o alla proiezione dioggetti

Devono essere preseprecauzioni per evitare irischi derivanti dalla cadu-ta o dalla proiezione dioggetti.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delconsiglio

1.3.3. Rischi dovuti allacaduta e alla proiezione dioggetti

Devono essere preseprecauzioni per evitare lacaduta o la proiezione dioggetti (pezzi lavorati,utensili, trucioli, frammenti,residui ecc.) che possonopresentare un rischio.

RES 1.3.3

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.3.5. Risks related tocombined machinery

Where the machineryis intended to carry outseveral different opera-tions with manual removalof the piece between eachoperation (combinedmachinery), it must bedesigned and constructedin such a way as to enableeach element to be usedseparately without theother elements constitut-ing a risk for exposed per-sons.

For this purpose, itmust be possible to startand stop separately anyelements that are not pro-tected.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.3.5. Rischi dovuti allemacchine combinate

Quando la macchina èprevista per poter eseguirediversi tipi di operazionicon ripresa manuale delpezzo fra ogni operazione(macchina combinata), essadeve essere progettata ecostruita in modo che cia-scun elemento possa esse-re utilizzato separatamentesenza che gli altri elementicostituiscano un rischioper le persone esposte.

A tal fine gli elementiche non siano protettidevono poter essere messiin moto o arrestati indivi-dualmente.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delconsiglio

1.3.5. Rischi dovuti allemacchine combinate

Quando la macchina èprevista per poter eseguirediversi tipi di operazionicon ripresa manuale delpezzo fra ogni operazione(macchina combinata), essadeve essere progettata ecostruita in modo che cia-scun elemento possa esse-re utilizzato separatamentesenza che gli altri elementicostituiscano un pericolo oun impedimento per lapersona esposta.

A tal fine gli elementiche non siano protettidevono poter essere messiin moto o arrestati indivi-dualmente.

RES 1.3.5

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.3.4. Risks due to sur-faces, edges or angles

Insofar as their purposeallows, accessible parts ofthe machinery must haveno sharp edges, no sharpangles and no rough sur-faces likely to cause injury.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.3.4. Rischi dovuti asuperfici, spigoli od angoli

Gli elementi accessibilidella macchina devonoessere privi, entro i limiticonsentiti dalle loro fun-zioni, di angoli acuti e dispigoli vivi, nonché disuperfici rugose che posso-no causare lesioni.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.3.4. Rischi dovuti asuperfici, spigoli ed angoli

Gli elementi accessibilidella macchina devonoessere privi, entro i limiticonsentiti dalle loro fun-zioni, di angoli acuti e dispigoli vivi, nonché disuperfici rugose che posso-no causare lesioni.

RES 1.3.4

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.3.6. Risks related tovariations in operatingconditions

Where the machineryperforms operations underdifferent conditions of use,it must be designed andconstructed in such a waythat selection and adjust-ment of these conditionscan be carried out safelyand reliably.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.3.6. Rischi connessialle variazioni delle condi-zioni di funzionamento

Quando la macchina èprogettata per effettuareoperazioni in condizioni diimpiego diverse, deve esse-re progettata e costruita inmodo che la scelta e laregolazione di tali condi-zioni possano essere effet-tuate in modo sicuro e affi-dabile.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delconsiglio

1.3.6. Rischi dovuti allevariazioni di velocità dirotazione degli utensili

Quando la macchina èprogettata per effettuareoperazioni in condizioni diimpiego diverse (ad esem-pio: in materia di velocità edi alimentazione), deveessere progettata ecostruita in modo che lascelta e la regolazione ditali condizioni possanoessere effettuate in modosicuro e affidabile.

RES 1.3.6

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.3.7. Risks related tomoving parts

The moving parts ofmachinery must bedesigned and constructedin such a way as to preventrisks of contact whichcould lead to accidents ormust, where risks persist,be fitted with guards orprotective devices.

All necessary stepsmust be taken to preventaccidental blockage ofmoving parts involved inthe work. In cases where,despite the precautionstaken, a blockage is likely tooccur, the necessary specif-ic protective devices andtools must, when appropri-ate, be provided to enablethe equipment to be safelyunblocked.

The instructions and,where possible, a sign onthe machinery shall identifythese specific protectivedevices and how they areto be used.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.3.7. Rischi dovuti aglielementi mobili

Gli elementi mobilidella macchina devonoessere progettati e costrui-ti per evitare i rischi dicontatto che possono pro-vocare infortuni oppure, sei rischi persistono, esseremuniti di ripari o dispositi-vi di protezione.

Devono essere presetutte le disposizioni neces-sarie per impedire un bloc-caggio improvviso deglielementi mobili di lavoro.

Nei casi in cui, malgradole precauzioni prese, possaverificarsi un bloccaggio,dovranno essere previsti,ove opportuno, i dispositividi protezione specifici e gliutensili specifici necessariper permettere di sbloccarela macchina in modo sicuro.

Le istruzioni e, ove pos-sibile, un'indicazione sullamacchina devono indivi-duare tali dispositivi di pro-tezione specifici e la moda-lità di impiego.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.3.7. Prevenzione deirischi dovuti agli elementimobili

Gli elementi mobilidella macchina devonoessere progettati, costruitie disposti per evitare irischi oppure, se sussisto-no rischi, essere muniti diprotezioni o dispositivi diprotezione in modo tale daprevenire qualsiasi rischiodi contatto che possa pro-vocare infortuni.

Devono essere presetutte le disposizioni neces-sarie per impedire un bloc-caggio improvviso deglielementi mobili di lavoro.

Nei casi in cui, malgradole precauzioni prese, puòverificarsi un bloccaggio,mezzi di protezione specifi-ci, utensili specifici, le istru-zioni per l'uso ed, eventual-mente, un'indicazione sullamacchina stessa dovrannoessere forniti dal fabbrican-te per permettere di sbloc-care la macchina senzarischi.

RES 1.3.7

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.3.8. Choice of protection against risksarising from moving parts

Guards or protectivedevices designed to pro-tect against risks arisingfrom moving parts must beselected on the basis of thetype of risk. The followingguidelines must be used tohelp to make the choice.

1.3.8.1. Moving trans-mission parts

Guards designed toprotect persons against thehazards generated by mov-ing transmission partsmust be:

- either fixed guards asreferred to in section1.4.2.1, or

- interlocking movableguards as referred to insection 1.4.2.2.

Interlocking movableguards should be usedwhere frequent access isenvisaged.

1.3.8.2. Moving partsinvolved in the process

Guards or protectivedevices designed to pro-tect persons against thehazards generated by mov-ing parts involved in theprocess must be:

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischidovuti agli elementi mobili

I ripari o i dispositivi diprotezione progettati con-tro i rischi dovuti agli ele-menti mobili devono esse-re scelti in funzione deltipo di rischio. Per la sceltasi deve ricorrere alle indi-cazioni seguenti.

1.3.8.1. Elementi mobilidi trasmissione

I ripari progettati perproteggere le persone daipericoli creati dagli ele-menti mobili di trasmissio-ne devono essere:

- ripari fissi di cui alpunto 1.4.2.1, oppure

- ripari mobili interbloc-cati, di cui al punto1.4.2.2.

Se si prevedono inter-venti frequenti, dovrebbeessere scelta quest'ultimasoluzione.

1.3.8.2. Elementi mobiliche partecipano alla lavora-zione

I ripari o i dispositivi diprotezione progettati perproteggere le persone daipericoli creati dagli ele-menti mobili che parteci-pano alla lavorazione devo-no essere:

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischidovuti agli elementi mobili

Le protezioni o i dispo-sitivi di protezione usaticontro i rischi dovuti aglielementi mobili devonoessere scelti in funzione delrischio effettivo. Per la scel-ta si deve ricorrere alleseguenti indicazioni:

A. Elementi mobili ditrasmissione

Le protezioni progetta-te per proteggere le perso-ne esposte ai rischi dovutiagli elementi mobili di tra-smissione (ad esempio:pulegge, cinghie, ingranaggi,cremagliere, alberi di tra-smissione, ecc.) devonoessere:

- sia delle protezionifisse, conformi ai requi-siti 1.4.1 e 1.4.2.1;

- sia delle protezionimobili, conformi ai req-uisiti 1.4.1 e 1.4.2.2.A.

Se si prevedono fre-quenti interventi deveessere scelta quest'ultimasoluzione.

B. Elementi mobili chepartecipano alla lavorazione

Le protezioni o i dispo-sitivi di protezione proget-tati per proteggere le per-sone esposte ai rischi pro-vocati dagli elementi mobi-li che concorrono al lavoro

RES 1.3.8

RES 1.3.8.1

RES 1.3.8.2

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

- either fixed guards asreferred to in section1.4.2.1, or

- interlocking movableguards as referred to insection 1.4.2.2, or

- protective devices asreferred to in section1.4.3, or

- a combination of theabove.

However, when certainmoving parts directlyinvolved in the processcannot be made complete-ly inaccessible during oper-ation owing to operationsrequiring operator inter-vention, such parts must befitted with:

- fixed guards or inter-locking movable guardspreventing access to thosesections of the parts thatare not used in the work,and

- adjustable guards asreferred to in section1.4.2.3 restrictingaccess to those sec-tions of the movingparts where access isnecessary.

- ripari fissi di cui alpunto 1.4.2.1, oppure

- ripari mobili interbloc-cati, di cui al punto1.4.2.2, oppure

- dispositivi di protezionedi cui al punto 1.4.3,oppure

- una combinazione diquanto sopra.

Tuttavia, se taluni ele-menti mobili che parteci-pano direttamente allalavorazione non possonoessere resi interamenteinaccessibili durante il lorofunzionamento a causa dioperazioni che richiedonol'intervento dell'operatore,detti elementi devonoessere muniti di:

- ripari fissi o di riparimobili interbloccati, cheimpediscano l'accesso alleparti degli elementi nonutilizzate per la lavorazio-ne, e

- ripari regolabili di cui alpunto 1.4.2.3, che limiti-no l'accesso alle partidegli elementi mobilicui è necessarioaccedere.

(quali, ad esempio, utensilida taglio, elementi mobilidelle presse, cilindri, pezziin corso di lavorazione,ecc.) devono essere:

- possibilmente delle pro-tezioni fisse, conformi airequisiti 1.4.1 e 1.4.2.1;

- oppure protezioni mobiliconformi ai requisiti 1.4.1e 1.4.2.2.B o dispositivi diprotezione quali i dispos-itivi sensibili (ad esempio:relé immateriali, commu-tatori a tappeto), i dis-positivi di protezione chemantengono l'operatorea distanza (ad esempio:comandi a due mani), idispositivi di protezionedestinati a impedireautomaticamente l'acces-so di tutto o parte delcorpo dell'operatore allazona pericolosa, con-formemente ai requisiti1.4.1 e 1.4.3.

Tuttavia, se taluni ele-menti mobili che partecipa-no alla lavorazione non pos-sono essere resi inaccessibi-li, interamente o in parte,durante il loro funzionamen-to a causa delle operazioniche richiedono l'interventodell'operatore in loro prossi-mità, detti elementi, perquanto tecnicamente possi-bile, devono essere muniti:

- di protezioni fisse, con-formi ai requisiti 1.4.1 e1.4.2.1 che impediscanol'accesso alle parti deglielementi non utilizzateper la lavorazione,

- e di protezioni regola-bili, conformi ai requisiti1.4.1 e 1.4.2.3 che lim-itino l'accesso alle partidegli elementi mobiliindispensabili alla lavo-razione.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.3.9. Risks of uncontrolled movements

When a part of themachinery has beenstopped, any drift awayfrom the stopping position,for whatever reason otherthan action on the controldevices, must be preventedor must be such that itdoes not present a hazard.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.3.9. Rischi di movimenti incontrollati

Quando un elementodella macchina è statoarrestato, la sua deriva dallaposizione di arresto, perqualsiasi causa che non sial'azionamento di dispositividi comando, deve essereimpedita o essere tale danon costituire un pericolo.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

3.4.1. Rischi connessicon movimenti noncomandati

Quando un elemento diuna macchina è stato arre-stato, la sua deriva dallaposizione di arresto, perqualsiasi causa che non sial'azionamento degli organidi comando, deve esseretale da non creare rischiper le persone esposte.

RES 1.3.9

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.4. REQUIREDCHARACTERISTICS OF GUARDS AND PROTECTIVE DEVICES

1.4.1. General require-ments

Guards and protectivedevices must:

- be of robust construc-tion,

- be securely held inplace,

- not give rise to anyadditional hazard,

- not be easy to by-passor render non-opera-tional,

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.4.CARATTERISTICHERICHIESTE PER I RIPARIED I DISPOSITIVI DIPROTEZIONE

1.4.1. Requisiti generali

I ripari e i dispositivi diprotezione:

- devono essere dicostruzione robusta,

- devono essere fissatisolidamente

- non devono provocarepericoli supplementari,

- non devono esserefacilmente elusi o resiinefficaci,

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.4. Caratteristicherichieste per le protezionied i dispositivi di protezione

1.4.1. Requisiti generali

Le protezioni e i dispo-sitivi di protezione:

- devono essere dicostruzione robusta,

- non devono provocarerischi supplementari,

- non devono esserefacilmente elusi o resiinefficaci,

- devono essere situati aduna distanza sufficientedalla zona pericolosa,

RES 1.4

RES 1.4.1

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

- be located at an ade-quate distance from thedanger zone,

- cause minimumobstruction to the viewof the productionprocess, and

- enable essential work tobe carried out on theinstallation and/orreplacement of toolsand for maintenancepurposes by restrictingaccess exclusively to thearea where the workhas to be done, if possi-ble without the guardhaving to be removed orthe protective devicehaving to be disabled.

In addition, guards must,where possible, protectagainst the ejection orfalling of materials orobjects and against emis-sions generated by themachinery.

- devono essere situati aduna distanza sufficientedalla zona pericolosa,

- non devono limitare piùdel necessario l'osser-vazione del ciclo dilavoro, e

- devono permettere gliinterventi indispensabiliper l'installazione e/o lasostituzione degli uten-sili e per i lavori dimanutenzione, limitan-do però l'accessosoltanto al settore incui deve essere effet-tuato il lavoro e, se pos-sibile, senza smontare ilriparo o senza disatti-vare il dispositivo diprotezione.

Inoltre, se possibile, iripari devono proteggeredalla caduta e dalla proie-zione di materiali od ogget-ti e dalle emissioni provo-cate dalla macchina.

- non devono limitare piùdel necessario l'osser-vazione del ciclo dilavoro,

- devono permettere gliinterventi indispensabiliper l'installazione e/o lasostituzione degliattrezzi nonché per ilavori di manutenzione,limitando però l'accessosoltanto al settore incui deve essere effet-tuato il lavoro e se pos-sibile, senza smontare laprotezione o il disposi-tivo di protezione.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.4.2. Special require-ments for guards

1.4.2.1. Fixed guards

Fixed guards must befixed by systems that canbe opened or removedonly with tools.

Their fixing systemsmust remain attached to

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.4.2. Requisiti partico-lari per i ripari

1.4.2.1. Ripari fissi

Il fissaggio dei ripari fissideve essere ottenuto consistemi che richiedonol'uso di utensili per la loroapertura o smontaggio.

I sistemi di fissaggio

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.4.2. Requisiti partico-lari per le protezioni

1.4.2.1. Protezioni fisse

Le protezioni fissedevono essere fissate soli-damente.

Il loro fissaggio deveessere ottenuto con siste-mi che richiedono l'uso di

RES 1.4.2

RES 1.4.2.1

RES 1.4.2.2

RES 1.4.2.3

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

the guards or to themachinery when theguards are removed.

Where possible, guardsmust be incapable ofremaining in place withouttheir fixings.

1.4.2.2. Interlockingmovable guards

Interlocking movableguards must:

- as far as possible remainattached to the machin-ery when open,

- be designed and con-structed in such a waythat they can be adjust-ed only by means of anintentional action.

Interlocking movableguards must be associatedwith an interlocking devicethat:

- prevents the start ofhazardous machineryfunctions until they areclosed and

- gives a stop commandwhenever they are nolonger closed.

Where it is possible foran operator to reach thedanger zone before therisk due to the hazardousmachinery functions hasceased, movable guardsmust be associated with aguard locking device inaddition to an interlockingdevice that:

- prevents the start ofhazardous machineryfunctions until theguard is closed andlocked, and

- keeps the guard closedand locked until the risk

devono rimanere attaccatiai ripari o alla macchinaquando i ripari sono rimos-si.

Se possibile, i ripari nondevono poter rimanere alloro posto in mancanza deiloro mezzi di fissaggio.

1.4.2.2. Ripari mobiliinterbloccati

I ripari mobili interbloc-cati devono:

- per quanto possibilerestare uniti allamacchina quando sianoaperti,

- essere progettati ecostruiti in modo che laloro regolazione richie-da un intervento volon-tario.

I ripari mobili interbloc-cati devono essere associa-ti ad un dispositivo di inter-blocco che:

- impedisca l'avviamentodi funzioni pericolosedella macchina fin quan-do i ripari sono chiusi, e

- dia un comando diarresto non appena essinon sono più chiusi.

Se un operatore puòraggiungere la zona perico-losa prima che sia cessato ilrischio dovuto alle funzionipericolose della macchina, iripari mobili devono essereassociati ad un dispositivodi bloccaggio del riparo,oltre che ad un dispositivodi interblocco che:

- impedisca l'avviamentodelle funzioni peri-colose della macchinafin quando il riparo nonè chiuso e bloccato, e

- tenga il riparo chiuso e

utensili per la loro apertu-ra.

Per quanto possibile,esse non devono poterrimanere al loro posto inmancanza dei loro mezzi difissaggio.

1.4.2.2. Protezionimobili

A. Le protezioni mobilidel tipo A devono:

- per quanto possibile,restare unite allamacchina quando sianoaperte;

- essere munite di un dispositivo di bloccag-gio che impedisca l'avvi-amento degli elementimobili sino a quandoesse consentono l'ac-cesso a detti elementi einserisca l'arresto nonappena esse non sonopiù in posizione dichiusura.

B. Le protezioni mobilidel tipo B devono essereprogettate ed inserite nelsistema di comando inmodo che:

- la messa in moto deglielementi mobili non siapossibile fin tanto chel'operatore può rag-giungerli,

- la persona esposta nonpossa accedere agli ele-menti mobili in movi-mento,

- la loro regolazionerichieda un interventovolontario, ad esempio,l'uso di un attrezzo, diuna chiave, ecc.,

- la mancanza o il manca-to funzionamento diuno dei loro elementi

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

of injury from the haz-ardous machinery func-tions has ceased.

Interlocking movableguards must be designed insuch a way that theabsence or failure of one oftheir components preventsstarting or stops the haz-ardous machinery func-tions.

1.4.2.3.Adjustableguards restricting access

Adjustable guardsrestricting access to thoseareas of the moving partsstrictly necessary for thework must be:

- adjustable manually orautomatically, depend-ing on the type of workinvolved, and

- readily adjustable with-out the use of tools.

bloccato fin quandonon è cessato il rischiodi lesioni dovuto allefunzioni pericolosedella macchina.

I ripari mobili interbloc-cati devono essere proget-tati in modo che la man-canza o il guasto di uno deiloro elementi impediscal'avviamento o provochil'arresto delle funzionipericolose della macchina.

1.4.2.3. Ripari regolabiliche limitano l'accesso

I ripari regolabili chelimitano l'accesso alle partidegli elementi mobili indi-spensabili alla lavorazionedevono:

- potersi regolare man-ualmente o automatica-mente a seconda deltipo di lavorazione daeseguire, e

- potersi regolare facil-mente senza l'uso di unattrezzo.

impedisca l'avviamentoo provochi l'arrestodegli elementi mobili,

- un ostacolo di naturaadeguata garantisca unaprotezione in caso dirischio di proiezione.

1.4.2.3. Protezioni rego-labili che limitano l'accesso

Le protezioni regolabiliche limitano l'accesso alleparti degli elementi mobiliindispensabili alla lavorazio-ne devono:

- potersi regolare man-ualmente o automatica-mente a seconda deltipo di lavorazione daeseguire;

- potersi regolare facil-mente senza l'uso di unattrezzo;

- ridurre per quanto pos-sibile il rischio diproiezione.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.4.3. Special requirements for protective devices

Protective devices mustbe designed and incorpo-rated into the control sys-tem in such a way that:

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.4.3. Requisiti particolari per i dispositividi protezione

I dispositivi di protezio-ne devono essere proget-tati e incorporati nel siste-

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.4.3. Requisiti particolari per i dispositividi protezione

I dispositivi di protezio-ne devono essere concepi-ti ed inseriti nel sistema dicomando in modo che:

RES 1.4.3

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

- moving parts cannotstart up while they arewithin the operator'sreach,

- persons cannot reachmoving parts while theparts are moving, and

- the absence or failureof one of their compo-nents prevents startingor stops the movingparts.

Protective devices mustbe adjustable only bymeans of an intentionalaction.

ma di comando in modotale che:

- la messa in moto deglielementi mobili non siapossibile fintantochél'operatore può rag-giungerli,

- le persone non possanoaccedere agli elementimobili in movimento, e

- la mancanza o il guastodi uno dei loro elemen-ti impedisca l'avviamen-to o provochi l'arrestodegli elementi mobili.

La loro regolazionedeve richiedere un inter-vento volontario

- la messa in moto deglielementi mobili non siapossibile fintantochél'operatore può rag-giungerli,

- la persona esposta nonpossa accedere agli ele-menti mobili in movi-mento,

- la loro regolazionerichieda un interventovolontario, ad esempiol'uso di un attrezzo, diuna chiave, ecc.,

- la mancanza o il manca-to funzionamento diuno dei loro elementiimpedisca l'avviamentoo provochi l'arrestodegli elementi mobili.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.5. RISKS DUE TOOTHER HAZARDS

1.5.1. Electricity supply

Where machinery hasan electricity supply, it mustbe designed, constructedand equipped in such a waythat all hazards of an elec-trical nature are or can beprevented.

The safety objectivesset out in Directive73/23/EEC shall apply tomachinery. However, theobligations concerningconformity assessment andthe placing on the market

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.5. RISCHI DOVUTIAD ALTRI PERICOLI

1.5.1. Energia elettrica

Se la macchina è alimen-tata con energia elettrica,essa deve essere progetta-ta, costruita ed equipaggia-ta in modo da prevenire oda consentire di preveniretutti i pericoli dovutiall'energia elettrica.

Gli obiettivi di sicurezzafissati dalla direttiva73/23/CEE si applicano allemacchine.Tuttavia gli obbli-ghi concernenti la valuta-zione della conformità e

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.5. Misure di protezio-ne contro altri rischi

1.5.1. Rischi dovutiall'energia elettrica

Se la macchina è alimen-tata con energia elettrica,essa deve essere progetta-ta, costruita ed equipaggia-ta in modo da prevenire oda consentire di preveniretutti i rischi dovuti all'ener-gia elettrica.

La specifica normativavigente relativa al materialeelettrico destinato all'im-piego entro determinatilimiti di tensione deve

RES 1.5

RES 1.5.1

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

and/or putting into serviceof machinery with regardto electrical hazards aregoverned solely by thisDirective.

l'immissione sul mercatoe/o la messa in servizio dimacchine in relazione aipericoli dovuti all'energiaelettrica sono disciplinatiesclusivamente dalla pre-sente direttiva.

essere applicata alle mac-chine che vi sono soggette.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.5.2. Static electricity

Machinery must bedesigned and constructedto prevent or limit thebuild-up of potentially dan-gerous electrostaticcharges and/or be fittedwith a discharging system.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.5.2. Elettricità statica

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo da evitare o daridurre la formazione dicariche elettrostatichepotenzialmente pericolosee/o deve essere munita dimezzi che consentano discaricarle.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.5.2. Rischi dovutiall'elettricità statica

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo da evitare o daridurre la formazione dicariche elettrostatichepericolose e/o deve esseremunita di mezzi che con-sentano di scaricarle.

RES 1.5.2

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.5.3. Energy supplyother than electricity

Where machinery ispowered by source ofenergy other than electric-ity, it must be so designed,constructed and equippedas to avoid all potentialrisks associated with suchsources of energy.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.5.3. Energie diversedall'energia elettrica

Se la macchina è alimen-tata da fonti di energiadiverse da quella elettrica,essa deve essere progetta-ta, costruita ed equipaggia-ta in modo da preveniretutti i rischi che possonoderivare da tali fonti dienergia.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.5.3. Rischi dovuti aenergie diverse dall'energiaelettrica

Se la macchina è alimen-tata con energia diversa daquella elettrica (ad esem-pio idraulica, pneumatica otermica ecc.), essa deveessere progettata, costruitaed equipaggiata in modo daprevenire tutti i rischi chepossono derivare da questitipi di energia.

RES 1.5.3

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.5.4. Errors of fitting

Errors likely to bemade when fitting or refit-ting certain parts whichcould be a source of riskmust be made impossibleby the design and con-struction of such parts or,failing this, by informationgiven on the parts them-selves and/or their hous-ings.The same informationmust be given on movingparts and/or their hous-ings where the directionof movement needs to beknown in order to avoid arisk.

Where necessary, theinstructions must give fur-ther information on theserisks.

Where a faulty con-nection can be the sourceof risk, incorrect connec-tions must be madeimpossible by design or,failing this, by informationgiven on the elements tobe connected and, whereappropriate, on the meansof connection.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.5.4. Errori di montaggio

Gli errori commessi almontaggio o al rimontag-gio di taluni pezzi, chepotrebbero essere all'ori-gine di rischi, devono esse-re resi impossibili dallaprogettazione e dallacostruzione degli stessioppure mediante indica-zioni figuranti sui pezzi e/osui loro carter. Le stesseindicazioni devono figura-re sui pezzi mobili e/o suiloro carter, qualora occor-ra conoscere il senso delmoto per evitare rischi.

Se del caso, nelle istru-zioni devono figurareinformazioni supplemen-tari su tali rischi.

Se l'origine dei rischipuò essere dovuta ad uncollegamento difettoso, laprogettazione o le indica-zioni figuranti sugli ele-menti da collegare e, sedel caso, sui mezzi di col-legamento devono rende-re impossibili i raccordierrati.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.5.4. Rischi dovuti aerrori di montaggio

Gli errori commessi almontaggio o al rimontag-gio di taluni pezzi, chepotrebbero essere all'ori-gine di rischi, devono esse-re resi impossibili dallaprogettazione degli stessioppure mediante indica-zioni figuranti sui pezzi e/osui carter. Le stesse indica-zioni devono figurare suipezzi mobili e/o sul lorocarter qualora occorraconoscere il senso delmoto per evitare rischi.Raccomandazioni supple-mentari devono eventual-mente figurare nelle istru-zioni per l'uso.

Se l'origine dei rischipuò essere dovuta ad uncollegamento difettoso, laprogettazione o le indica-zioni figuranti sulle tabula-zioni e/o sulle morsetteriedevono rendere impossi-bili i raccordi errati di flui-di, compresi quelli deiconduttori elettrici.

RES 1.5.4

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150

Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.5.5. Extreme temperatures

Steps must be taken toeliminate any risk of injuryarising from contact withor proximity to machineryparts or materials at highor very low temperatures.

The necessary stepsmust also be taken to avoidor protect against the riskof hot or very cold materi-al being ejected.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.5.5.Temperatureestreme

Devono essere preseopportune disposizioni perevitare qualsiasi rischio dilesioni causate dal contattoo dalla vicinanza con partidella macchina o materialia temperatura elevata omolto bassa.

Devono inoltre essereprese le disposizioni neces-sarie per evitare i rischi diproiezione di materialimolto caldi o molto freddio per proteggere da talirischi.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delconsiglio

1.5.5. Rischi dovuti atemperature estreme

Devono essere preseopportune disposizioni perevitare qualsiasi pericolo dilesioni, per contatto o adistanza, dovute a pezzi omateriali a temperaturaelevata o molto bassa.

Devono essere studiati irischi di proiezione dimateriali caldi o moltofreddi. Qualora sussistatale possibilità si devonoprendere le misure neces-sarie per impedirli e, setecnicamente non fattibile,per renderli meno perico-losi.

RES 1.5.5

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.5.6. Fire

Machinery must bedesigned and constructedin such a way as to avoidany risk of fire or over-heating posed by themachinery itself or bygases, liquids, dust, vapoursor other substances pro-duced or used by themachinery.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.5.6. Incendio

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo da evitare qualsiasirischio d'incendio o di sur-riscaldamento provocatodalla macchina stessa o dagas, liquidi, polveri, vaporiod altre sostanze, prodottio utilizzati dalla macchina.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.5.6. Rischi d'incendio

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo da evitare qualsiasirischio d'incendio o di sur-riscaldamento provocatodalla macchina stessa o dagas, liquidi, polveri, vaporied altre sostanze, prodottio utilizzati dalla macchina.

RES 1.5.6

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151

Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.5.7. Explosion

Machinery must bedesigned and constructedin such a way as to avoidany risk of explosion posedby the machinery itself orby gases, liquids, dust,vapours or other sub-stances produced or usedby the machinery.

Machinery must com-ply, as far as the risk ofexplosion due to its use ina potentially explosiveatmosphere is concerned,with the provisions of thespecific CommunityDirectives.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.5.7. Esplosione

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo da evitare qualsiasirischio di esplosione pro-vocato dalla macchina stes-sa o da gas, liquidi, polveri,vapori od altre sostanzeprodotti o utilizzati dallamacchina.

La macchina deve esse-re, per quanto riguarda irischi di esplosione dovutiall'utilizzo in atmosferapotenzialmente esplosiva,conforme alle specifichedirettive comunitarie.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delconsiglio

1.5.7. Rischi di esplosione

La macchina deve esse-re progettata e costruitain modo da evitare qualsia-si rischio di esplosioneprovato dalla macchinastessa o da gas, liquidi, pol-veri, vapori ed altresostanze prodotti o utiliz-zati dalla macchina.

A tal fine il fabbricanteprenderà le misure neces-sarie per

- evitare una concentra-zione pericolosa deiprodotti,

- impedire l'infiammazio-ne dell'atmosferaesplosiva,

- ridurre le conseguenzedi un'eventuale esplo-sione in modo che nonabbia effetti pericolosisull'ambiente circo-stante.

Se il fabbricante preve-de l'utilizzazione dellamacchina in un'atmosferaesplosiva, saranno prese lestesse precauzioni.

Il materiale elettrico diqueste macchine deveessere conforme, per irischi di esplosione, allevigenti direttive specifiche.

RES 1.5.7

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152

Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.5.8. Noise

Machinery must bedesigned and constructedin such a way that risksresulting from the emissionof airborne noise arereduced to the lowestlevel, taking account oftechnical progress and theavailability of means ofreducing noise, in particu-lar at source.

The level of noise emis-sion may be assessed withreference to comparativeemission data for similarmachinery.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.5.8. Rumore

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo tale che i rischidovuti all'emissione dirumore aereo siano ridottial livello minimo, tenutoconto del progresso tecni-co e della possibilità didisporre di mezzi atti alimitare il rumore, in parti-colare alla fonte.

Il livello dell'emissionedi rumore può essere valu-tato in riferimento ai daticomparativi di emissione dimacchine simili.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.5.8. Rischi dovuti alrumore

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo tale che i rischidovuti all'emissione dirumore aereo siano ridottial livello minimo, tenutoconto del progresso tecni-co e della possibilità didisporre di mezzi atti alimitare il rumore, in parti-colare alla fonte.

RES 1.5.8

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.5.9.Vibrations

Machinery must bedesigned and constructedin such a way that risksresulting from vibrationsproduced by the machin-ery are reduced to thelowest level, taking accountof technical progress andthe availability of means ofreducing vibration, in par-ticular at source.

The level of vibrationemission may be assessedwith reference to compar-ative emission data for similar machinery.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.5.9.Vibrazioni

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo tale che i rischidovuti alle vibrazioni tra-smesse dalla macchinasiano ridotti al livello mini-mo, tenuto conto del pro-gresso tecnico e delladisponibilità di mezzi atti aridurre le vibrazioni, in par-ticolare alla fonte.

Il livello dell'emissionedi vibrazioni può esserevalutato in riferimento aidati comparativi di emis-sione di macchine simili.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.5.9. Rischi dovuti allevibrazioni

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo tale che i rischidovuti alle vibrazioni tra-smesse dalla macchinasiano ridotti al livello mini-mo, tenuto conto del pro-gresso tecnico e delladisponibilità di mezzi atti aridurre le vibrazioni, in par-ticolare alla fonte.

RES 1.5.9

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.5.10. Radiation

Undesirable radiationemissions from themachinery must be elimi-nated or be reduced tolevels that do not haveadverse effects on persons.

Any functional ionisingradiation emissions mustbe limited to the lowestlevel which is sufficient forthe proper functioning ofthe machinery during set-ting, operation and clean-ing.Where a risk exists, thenecessary protective meas-ures must be taken.

Any functional non-ion-ising radiation emissionsduring setting, operationand cleaning must be limit-ed to levels that do nothave adverse effects onpersons.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.5.10. Radiazioni

Le emissioni indesidera-bili di radiazioni da partedella macchina devono esse-re eliminate o essere ridot-te a livelli che non produco-no effetti negativi sulle per-sone.

Ogni emissione di radia-zioni ionizzanti funzionalideve essere ridotta al livellominimo sufficiente per ilcorretto funzionamentodella macchina durante laregolazione, il funzionamen-to e la pulitura. Qualora sus-sistano rischi si devonoprendere le necessariemisure di protezione.

Ogni emissione di radia-zioni non ionizzanti funzio-nali durante la regolazione, ilfunzionamento e la pulituradeve essere ridotta a livelliche non producono effettinegativi sulle persone.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.5.10. Rischi dovuti alleradiazioni

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo tale che qualsiasiemissione di radiazioni daparte della macchina sialimitata a quanto necessa-rio al suo funzionamento ei suoi effetti sulle personeesposte siano nulli o ridot-ti a proporzioni non peri-colose.

RES 1.5.10

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.5.11. Externalradiation

Machinery must bedesigned and constructedin such a way that externalradiation does not inter-fere with its operation.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.5.11. Radiazioneesterne

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo tale che il suo fun-zionamento non sia per-turbato dalle radiazioniesterne.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.5.11. Rischi dovuti alleradiazione esterne

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo tale che il suo fun-zionamento non sia per-turbato dalle radiazioniesterne.

RES 1.5.11

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.5.12. Laser radiation

Where laser equipmentis used, the followingshould be taken intoaccount:

- laser equipment onmachinery must bedesigned and construc-ted in such a way as toprevent any accidentalradiation,

- laser equipment onmachinery must be pro-tected in such a waythat effective radiation,radiation produced byreflection or diffusionand secondary radiationdo not damage health,

- optical equipment forthe observation oradjustment of laserequipment on machine-ry must be such that nohealth risk is created bylaser radiation.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.5.12. Radiazioni laser

In caso di impiego didispositivi laser va tenutoconto delle seguenti dispo-sizioni:

- i dispositivi laser mon-tati su macchine devonoessere progettati ecostruiti in modo daevitare qualsiasi radia-zione involontaria,

- i dispositivi laser mon-tati sulle macchine deb-bono essere protetti inmodo tale che né leradiazioni utili, né leradiazioni prodotte dariflessione o da diffusio-ne e le radiazioni secon-darie possano nuocerealla salute,

- i dispositivi ottici perl'osservazione o laregolazione di dispositi-vi laser montati sullemacchine devono esse-re tali che le radiazionilaser non creino alcunrischio per la salute.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.5.12. Rischi dovuti adispositivi laser

In caso di impiego didispositivi laser va tenutoconto delle seguenti dispo-sizioni:

- i dispositivi laser mon-tati su macchine devonoessere progettati ecostruiti in modo daevitare qualsiasi radia-zione involontaria,

- i dispositivi laser mon-tati su macchine debbo-no essere protetti inmodo tale che né leradiazioni utili, né laradiazione prodotta dariflessione o da diffusio-ne e la radiazionesecondaria possanonuocere alla salute,

- i dispositivi ottici perl'osservazione o laregolazione di dispositi-vi laser montati su mac-chine devono essere taliche i raggi laser noncreino alcun rischio perla salute.

RES 1.5.12

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.5.13. Emissions of haz-ardous materials and sub-stances

Machinery must bedesigned and constructed

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.5.13. Emissioni dimaterie e sostanze perico-lose

La macchina deve esse-re progettata e costruita in

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.5.13. Rischi dovuti alleemissioni di polveri, gas,ecc.

La macchina deve esse-re progettata, costruita e/o

RES 1.5.13

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

in such a way that risks ofinhalation, ingestion, con-tact with the skin, eyes andmucous membranes andpenetration through theskin of hazardous materialsand substances which itproduces can be avoided.

Where a hazard cannotbe eliminated, the machin-ery must be so equippedthat hazardous materialsand substances can be con-tained, evacuated, precipi-tated by water spraying, fil-tered or treated by anoth-er equally effectivemethod.

Where the process isnot totally enclosed duringnormal operation of themachinery, the devices forcontainment and/or evacu-ation must be situated insuch a way as to have themaximum effect.

modo tale da evitare irischi di inalazione, inge-stione, contatto con lapelle, gli occhi e le mucosee di penetrazione attraver-so la pelle delle materie esostanze pericolose pro-dotte.

Se il pericolo non puòessere eliminato, la macchi-na deve essere equipaggia-ta in modo che le materiee sostanze pericolose pos-sano essere captate, aspira-te, precipitate mediantevaporizzazione di acqua, fil-trate o trattate con unaltro metodo altrettantoefficace.

Qualora il processonon sia totalmente chiusodurante il normale funzio-namento della macchina, idispositivi di captazionee/o di aspirazione devonoessere situati in modo daprodurre il massimo effet-to.

equipaggiata in modo taleda evitare i rischi dovuti agas, liquidi, polveri, vaporied altri residui prodotti.

Se il rischio esiste, lamacchina deve essere equi-paggiata in modo tale dapoter captare e/o aspirare isuddetti prodotti.

Se la macchina non èchiusa durante il normalefunzionamento, i dispositividi captazione e/o di aspira-zione di cui al comma pre-cedente devono esseresituati il più vicino possibileal luogo di emissione.

3.5.3. Rischi dovuti alleemissioni di polveri, gas,ecc.

…..

Quando esista talerischio, la captazione di cuial punto 1.5.13 può esseresostituita con altri mezzi,come ad esempio l'elimina-zione con getto d'acquapolverizzata.

…..

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.5.14. Risk of beingtrapped in a machine

Machinery must bedesigned, constructed orfitted with a means of pre-venting a person frombeing enclosed within it or,if that is impossible, with ameans of summoning help.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.5.14. Rischio di resta-re imprigionati in una mac-china

La macchina deve esse-re progettata, costruita odotata di mezzi che con-sentano di evitare che unapersona resti chiusa all'in-terno o, se ciò non fossepossibile, deve essere dota-ta di mezzi per chiedereaiuto.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.5.14. Rischio di resta-re imprigionati in una mac-china

Le macchine devonoessere progettate, costrui-te o dotate di mezzi checonsentano di evitare aduna persona esposta direstarvi chiusa dentro o, incaso di impossibilità, dichiedere aiuto.

RES 1.5.14

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.5.15. Risk of slipping,tripping or falling

Parts of the machinerywhere persons are liable tomove about or stand mustbe designed and construct-ed in such a way as to pre-vent persons slipping, trip-ping or falling on or offthese parts.

Where appropriate,these parts must be fittedwith handholds that arefixed relative to the userand that enable them tomaintain their stability.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.5.15. Rischio di scivolamento, inciampoo caduta

Le parti della macchinasulle quali è previsto lospostamento o lo staziona-mento delle persone devo-no essere progettate ecostruite in modo da evita-re che esse scivolino,inciampino o cadano su taliparti o fuori di esse.

Se opportuno, detteparti devono essere dotatedi mezzi di presa fissirispetto all'utilizzatore chegli consentano di mantene-re la stabilità.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.5.15. Rischio di caduta

Le parti della macchinasulle quali è previsto lospostamento o lo staziona-mento delle persone devo-no essere progettate ecostruite in modo da evita-re che esse scivolino,inciampino o cadano su taliparti o fuori di esse.

RES 1.5.15

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.5.16. Lightning

Machinery in need ofprotection against theeffects of lightning whilebeing used must be fittedwith a system for conduct-ing the resultant electricalcharge to earth.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.5.16. Fulmine

Le macchine che neces-sitano di protezione daglieffetti del fulmine durantel'uso devono essere equi-paggiate in modo da scari-care al suolo le eventualiscariche elettriche.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

4.1.2.8. Rischi dovuti al fulmine

Le macchine esposte alfulmine durante l'uso devo-no essere equipaggiate inmodo da scaricare al suolole eventuali scariche elet-triche.

RES 1.5.16

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.6. MAINTENANCE

1.6.1. Machinery maintenance

Adjustment and mainte-nance points must belocated outside dangerzones. It must be possibleto carry out adjustment,maintenance, repair, clean-ing and servicing opera-tions while machinery is ata standstill.

If one or more of theabove conditions cannotbe satisfied for technicalreasons, measures must betaken to ensure that theseoperations can be carriedout safely (see section1.2.5).

In the case of automat-ed machinery and, wherenecessary, other machin-ery, a connecting device formounting diagnostic fault-finding equipment must beprovided.

Automated machinerycomponents which have tobe changed frequentlymust be capable of beingremoved and replaced eas-ily and safely.Access to thecomponents must enablethese tasks to be carriedout with the necessarytechnical means in accor-dance with a specifiedoperating method.

.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.6. MANUTENZIONE

1.6.1. Manutenzionedella macchina

I punti di regolazione edi manutenzione devonoessere situati fuori dallezone pericolose. Gli inter-venti di regolazione, dimanutenzione, di riparazio-ne e di pulitura della mac-china devono poter essereeseguiti sulla macchinaferma.

Se per motivi tecnicinon è possibile soddisfareuna delle precedenti condi-zioni, devono essere presedisposizioni per garantireche dette operazioni pos-sano essere eseguite incondizioni di sicurezza (cfr.punto 1.2.5).

Per le macchine auto-matizzate e, se del caso, peraltre macchine, deve essereprevisto un dispositivo diconnessione che consentadi montare un dispositivodi diagnosi di ricerca delleavarie.

Gli elementi delle mac-chine automatizzate chedevono essere sostituitifrequentemente devonoessere facilmente smonta-bili e rimontabili in condi-zioni di sicurezza. L'accessoa questi elementi deve con-sentire di svolgere questicompiti con i mezzi tecnicinecessari secondo il meto-do operativo previsto.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.6. Manutenzione

1.6.1. Manutenzionedella macchina

I punti di regolazione, dilubrificazione e di manu-tenzione devono esseresituati fuori dalle zonepericolose. Gli interventi diregolazione, di manuten-zione, di riparazione e dipulitura della macchinadevono poter essere ese-guiti sulla macchina ferma.

Se per motivi tecnicinon è possibile soddisfareuna della precedenti condi-zioni, dette operazionidevono poter essere ese-guite senza rischi (vedi inparticolare il punto 1.2.5).

Per le macchine auto-matizzate e se del caso, peraltre macchine, il fabbrican-te prevederà eventualmen-te un dispositivo di connes-sione che consenta dimontare un dispositivo didiagnosi di ricerca delleavarie.

Gli elementi delle mac-chine automatizzate chedevono essere sostituitifrequentemente, soprattut-to in seguito a un cambia-mento della fabbricazioneo quando sono sensibili aglieffetti dell'usura o soggettia deterioramento in segui-to ad un incidente, devonoessere facilmente smonta-bili e rimontabili in condi-zioni di sicurezza. L'accessoa questi elementi deve

RES 1.6

RES 1.6.1

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

consentire di svolgere que-sti compiti con i mezzi tec-nici necessari (attrezzi, stru-menti di misura, ecc.)secondo il metodo operati-vo definito dal costruttore.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.6.2. Access to operat-ing positions and servicingpoints

Machinery must bedesigned and constructedin such a way as to allowaccess in safety to all areaswhere intervention is nec-essary during operation,adjustment and mainte-nance of the machinery.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.6.2.Accesso ai posti dilavoro e ai punti d'inter-vento utilizzati per lamanutenzione

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo da permettere l'ac-cesso in condizioni di sicu-rezza a tutte le zone in cuiè necessario interveniredurante il funzionamento,la regolazione e la manu-tenzione della macchina.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.6.2. Mezzi di accessoal posto di lavoro o ai puntid'intervento

Il fabbricante deve pre-vedere mezzi di accesso(scale, passerelle, ecc.) checonsentano di raggiungerein completa sicurezza tuttii punti in cui devono avve-nire le operazioni di produ-zione, di regolazione e dimanutenzione.

RES 1.6.2

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.6.3. Isolation of energy sources

Machinery must be fit-ted with means to isolateit from all energy sources.Such isolators must beclearly identified. Theymust be capable of being

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazionedi energia

La macchina deve esse-re munita di dispositiviche consentono di isolarlada ciascuna delle sue fontidi alimentazione di ener-

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazionedi energia

Ogni macchina deveessere munita di dispositi-vi che consentono di iso-larla da ciascuna delle suefonti di alimentazione di

RES 1.6.3

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

locked if reconnectioncould endanger persons.Isolators must also becapable of being lockedwhere an operator isunable, from any of thepoints to which he hasaccess, to check that theenergy is still cut off.

In the case of machin-ery capable of beingplugged into an electricitysupply, removal of the plugis sufficient, provided thatthe operator can checkfrom any of the points towhich he has access thatthe plug remains removed.

After the energy is cutoff, it must be possible todissipate normally anyenergy remaining orstored in the circuits ofthe machinery withoutrisk to persons.

As an exception to therequirement laid down inthe previous paragraphs,certain circuits mayremain connected to theirenergy sources in order,for example, to hold parts,to protect information, tolight interiors, etc. In thiscase, special steps must betaken to ensure operatorsafety.

gia. Tali dispositivi devonoessere identificati chiara-mente. Devono poteressere bloccati, qualora lariconnessione rischi dipresentare un pericoloper le persone. I dispositi-vi devono inoltre poteressere bloccati nel caso incui l'operatore non possaverificare l'effettivocostante isolamento datutte le posizioni cui haaccesso.

Nel caso di macchineche possono essere ali-mentate ad energia elet-trica mediante una spinaad innesto, è sufficiente laseparazione della spina, apatto che l'operatorepossa verificare da tutte leposizioni cui ha accesso,che la spina resti disinseri-ta.

L'eventuale energiaresidua o immagazzinatadopo l'isolamento dellamacchina deve poter esse-re dissipata senza rischioper le persone.

In deroga al requisitodei commi precedenti,taluni circuiti possono nonessere separati dalla lorofonte di energia onde con-sentire, ad esempio, il sup-porto di pezzi, la tutela diinformazioni, l'illuminazio-ne delle parti interne, ecc.In questo caso devonoessere prese disposizioniparticolari per garantire lasicurezza degli operatori.

energia. Questi dispositividebbono essere chiara-mente individuati e poter-si bloccare qualora il col-legamento rischi di pre-sentare un pericolo per lepersone esposte. Nel casodi macchine alimentate adenergia elettrica medianteuna spina ad innesto, è suf-ficiente la separazionedella spina.

Il dispositivo deveessere parimenti bloccatonel caso in cui l'operatorenon possa verificare l'ef-fettivo costante isolamen-to da tutte le posizioniche deve occupare.

L'eventuale energiaresidua o immagazzinatadopo l'isolamento dellamacchina deve poter esse-re dissipata senza pericoloper le persone esposte.

In deroga al requisitoprecedente, taluni circuitipossono non essere sepa-rati dalla loro fonte dienergia onde consentire,ad esempio, il supporto dipezzi, la tutela di informa-zioni, l'illuminazione delleparti interne, ecc. In que-sto caso devono essereprese disposizioni partico-lari per garantire la sicu-rezza degli operatori.

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.6.4. Operator intervention

Machinery must be sodesigned, constructed andequipped that the need foroperator intervention islimited. If operator inter-vention cannot be avoided,it must be possible to carryit out easily and safely.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.6.4. Intervento dell'operatore

La macchina deve esse-re progettata, costruita edequipaggiata in modo taleda limitare la necessità d'in-tervento degli operatori.L'intervento di un operato-re, ogniqualvolta non possaessere evitato, dovrà poteressere effettuato facilmen-te e in condizioni di sicu-rezza.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.6.4. Intervento dell'operatore

Le macchine devonoessere progettate, costruiteed equipaggiate in modotale da limitare le cause d'in-tervento degli operatori.

L'intervento di un ope-ratore, ogniqualvolta nonpotrà essere evitato, dovràpoter essere effettuatofacilmente, in condizioni disicurezza.

RES 1.6.4

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.6.5. Cleaning of internal parts

The machinery must bedesigned and constructedin such a way that it is pos-sible to clean internal partswhich have contained dan-gerous substances orpreparations withoutentering them; any neces-sary unblocking must alsobe possible from the out-side. If it is impossible to avoid entering themachinery, it must bedesigned and constructedin such a way as to allowcleaning to take placesafely.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.6.5. Pulitura delle parti interne

La macchina deve essereprogettata e costruita inmodo che la pulitura delleparti interne della macchinache ha contenuto sostanzeo preparazioni pericolosesia possibile senza penetra-re in tali parti interne; lostesso dicasi per l'eventualesvuotamento completo, chedeve poter essere fatto dal-l'esterno. Se è impossibileevitare di penetrarvi, lamacchina deve essere pro-gettata e costruita in mododa consentire di effettuarela pulitura in condizioni disicurezza.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.6.5. Pulitura delle parti interne

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo che la pulitura delleparti interne della macchi-na che ha contenutosostanze o preparazionipericolose sia possibilesenza penetrare in tali partiinterne; lo stesso dicasi perl'eventuale svuotamentocompleto che deve poteressere fatto dall'esterno. Seè assolutamente impossibi-le evitare di penetrarvi, ilfabbricante deve prendereall'atto della costruzionemisure atte a consentire dieffettuare la pulitura con ilminimo rischio possibile.

RES 1.6.5

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.7. INFORMATION

1.7.1. Information andwarnings on the machinery

Information and warn-ings on the machineryshould preferably be provid-ed in the form of readilyunderstandable symbols orpictograms. Any written orverbal information andwarnings must be expressedin an official Community lan-guage or languages, whichmay be determined inaccordance with the Treatyby the Member State inwhich the machinery isplaced on the market and/orput into service and may beaccompanied, on request, byversions in any other officialCommunity language or lan-guages understood by theoperators.

1.7.1.1. Information andinformation devices

The information need-ed to control machinerymust be provided in a formthat is unambiguous andeasily understood. It mustnot be excessive to theextent of overloading theoperator.

Visual display units orany other interactive meansof communication betweenthe operator and themachine must be easilyunderstood and easy to use.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.7. INFORMAZIONI

1.7.1. Informazioni eavvertenze sulla macchina

Le informazioni e leavvertenze sulla macchinadovrebbero essere fornitepreferibilmente in forma disimboli o pittogrammi facil-mente comprensibili.Qualsiasi informazione oavvertenza scritta od oraledeve essere espressa nellao nelle lingue ufficiali dellaComunità, che possonoessere determinate, con-formemente al trattato,dallo Stato membro in cuiè immessa sul mercato e/omessa in servizio la mac-china e può essere corre-data, su richiesta, della odelle versioni linguistichecomprese dagli operatori.

1.7.1.1. Informazioni edispositivi di informazione

Le informazioni neces-sarie alla guida di una mac-china devono essere forni-te in forma chiara e facil-mente comprensibile. Nondevono essere in quantitàtale da accavallarsi nellamente dell'operatore.

Le unità di visualizzazio-ne o qualsiasi altro mezzodi comunicazione interatti-va tra operatore e macchi-na devono essere di facilecomprensione e impiego.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.7. Segnalazioni

1.7.0. Dispositivi diinformazione

Le informazioni neces-sarie alla guida di una mac-china devono essere chiaree facilmente comprensibili.

Non devono essere inquantità tale da accavallarsinella mente dell'operatore.

Quando la sicurezza ela salute delle personeesposte possono esseremesse in pericolo da unfunzionamento difettoso diuna macchina che funzionasenza sorveglianza, la mac-china deve essere attrezza-ta in modo da emettere unsegnale sonoro o luminosoadeguato.

RES 1.7

RES 1.7.1

RES 1.7.1.1

RES 1.7.1.2

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.7.2. Warning of resid-ual risks

Where risks remaindespite the inherent safedesign measures, safe-guarding and complemen-tary protective measuresadopted, the necessarywarnings, including warningdevices, must be provided.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.7.2. Avvertenze inmerito ai rischi residui

Nel caso in cui perman-gano dei rischi, malgradosiano state adottate lemisure di protezione inte-grate nella progettazione,le protezioni e le misure diprotezione complementari,devono essere previste le

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.7.2. Avvertenze inmerito ai rischi residui

Nel caso in cui perman-gano dei rischi malgradotutte le disposizioni adot-tate oppure quando si trat-ta di rischi potenziali nonevidenti (ad esempio:armadio elettrico, sorgentiradioattive, spurgo di cir-

1.7.1.2.Warning devices

Where the health andsafety of persons may beendangered by a fault in theoperation of unsupervisedmachinery, the machinerymust be equipped in such away as to give an appropri-ate acoustic or light signal asa warning.

Where machinery isequipped with warningdevices these must beunambiguous and easily per-ceived. The operator musthave facilities to check theoperation of such warningdevices at all times.

The requirements of thespecific CommunityDirectives concerningcolours and safety signalsmust be complied with.

1.7.1.2. Dispositivi diallarme

Quando la sicurezza ela salute delle persone pos-sono essere messe in peri-colo da un'avaria di unamacchina che funzionasenza sorveglianza, la mac-china deve essere attrezza-ta in modo da emettere unsegnale di avvertenza sono-ro o luminoso adeguato.

Se la macchina è munitadi dispositivi di avvertenza,essi devono poter esserecompresi senza ambiguità efacilmente percepiti.Devono essere prese misu-re opportune per consen-tire all'operatore di verifi-care la costante efficienzadi questi dispositivi diavvertenza.

Devono essere applica-te le disposizioni delle spe-cifiche direttive comunita-rie concernenti i colori edi segnali di sicurezza.

1.7.1. Dispositivi diallarme

Se la macchina è munitadi dispositivi di allarme (adesempio: mezzi di segnala-zione, ecc.), essi devonopoter essere compresisenza ambiguità e facilmen-te percepiti.

Devono essere presemisure opportune per con-sentire all'operatore diverificare la costante effi-cienza di questi dispositividi allarme.

Devono essere applica-te le disposizioni delledirettive specifiche concer-nenti i colori ed i segnali disicurezza.

1.7.2 (estratto)

Dette avvertenze devo-no utilizzare preferibilmen-te dei simboli comprensibi-li a tutti e/o essere redattein una delle lingue delpaese di utilizzazione cor-redata, su richiesta, dallelingue conosciute daglioperatori.

RES 1.7.2

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

necessarie avvertenze,compresi i dispositivi diavvertenza.

cuito idraulico, rischio inuna parte non visibile,ecc.), il fabbricante deveprevedere delle avverten-ze.

Dette avvertenze devo-no utilizzare preferibilmen-te dei simboli comprensibi-li a tutti e/o essere redattein una delle lingue delpaese di utilizzazione cor-redata, su richiesta, dallelingue conosciute daglioperatori.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.7.3. Marking ofmachinery

All machinery must bemarked visibly, legibly andindelibly with the followingminimum particulars:

- the business name andfull address of themanufacturer and,where applicable, hisauthorised representa-tive,

- designation of themachinery,

- the CE Marking (seeAnnex III),

- designation of series ortype,

- serial number, if any,

- the year of construc-tion, that is the year inwhich the manufactu-

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.7.3. Marcatura dellemacchine

Ogni macchina deverecare, in modo visibile,leggibile e indelebile, alme-no le seguenti indicazioni:

- ragione sociale e indi-rizzo completo del fab-bricante e, se del caso,del suo mandatario,

- designazione della mac-china,

- marcatura "CE" (cfr.allegato III),

- designazione della serieo del tipo,

- eventualmente, numerodi serie,

- anno di costruzione,cioè l'anno in cui si è

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.7.3. Marcatura

Ogni macchina deverecare, in modo leggibile eindelebile, almeno leseguenti indicazioni:

- nome del fabbricante esuo indirizzo;

- la marcatura «CE» (cfr.allegato III);

- designazione della serieo del tipo;

- eventualmente, numerodi serie;

- l'anno di costruzione.

Se il fabbricantecostruisce una macchinadestinata all'utilizzazione inatmosfera esplosiva, essadeve recare anche l'apposi-ta indicazione.

RES 1.7.3

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

ring process is comple-ted.

It is prohibited to pre-date or post-date themachinery when affixingthe CE marking.

Furthermore, machine-ry designed and construct-ed for use in a potentiallyexplosive atmospheremust be marked according-ly.

Machinery must alsobear full information rele-vant to its type and essen-tial for safe use. Such infor-mation is subject to therequirements set out insection 1.7.1.

Where a machine partmust be handled during usewith lifting equipment, itsmass must be indicated leg-ibly, indelibly and unam-biguously.

concluso il processo difabbricazione.

È vietato antedatare opostdatare la macchina almomento dell'apposizionedella marcatura CE.

Inoltre, la macchina pro-gettata e costruita per l'uti-lizzo in atmosfera esplosivadeve recare l'apposita mar-catura.

La macchina deve ancherecare indicazioni comple-te riguardanti il tipo dimacchina, nonché le indica-zioni indispensabili allasicurezza di utilizzo. Detteinformazioni sono soggetteai requisiti di cui al punto1.7.1.

Se un elemento dellamacchina deve esseremovimentato durante l'uti-lizzazione con mezzi di sol-levamento, la sua massadeve essere indicata inmodo leggibile, indelebile enon ambiguo.

In funzione della suacaratteristica, la macchinadeve recare anche tutte leindicazioni indispensabilialla sicurezza d'esercizio(ad esempio: frequenzamassima di rotazione ditaluni organi, diametromassimo degli utensili chepossono essere montati,massa, ecc.).

Se un elemento dellamacchina deve esseremovimentato durante l'uti-lizzazione con mezzi di sol-levamento, la sua massadeve essere indicata inmodo leggibile, indelebile enon ambiguo.

Le attrezzature inter-cambiabili di cui all'articolo1, paragrafo 2, lettera a),terzo trattino, devonorecare le stesse indicazioni.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

1.7.4. Instructions

All machinery must beaccompanied by instruc-tions in the officialCommunity language orlanguages of the MemberState in which it is placedon the market and/or putinto service.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

1.7.4. Istruzioni

Ogni macchina deveessere accompagnata daistruzioni per l'uso nella onelle lingue comunitarieufficiali dello Stato mem-bro in cui la macchina èimmessa sul mercato e/omessa in servizio.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

1.7.4. Istruzioniper l'uso

b) Le istruzioni perl'uso sono redatte in unadelle lingue comunitarie dalfabbricante o dal suo man-datario stabilito nellaComunità. All'atto dellamessa in servizio, ognimacchina deve essere

RES 1.7.4

RES 1.7.4.1

RES 1.7.4.2

RES 1.7.4.3

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The instructionsaccompanying the machinery must be either"Original instructions" or a"Translation of the originalinstructions", in which casethe translation must beaccompanied by the origi-nal instructions.

By way of exception,the maintenance instruc-tions intended for use byspecialised personnel man-dated by the manufactureror his authorised represen-tative may be supplied inonly one Community lan-guage which the specialisedpersonnel understand.

The instructions mustbe drafted in accordancewith the principles set outbelow.

1.7.4.1. General princi-ples for the drafting ofinstructions

(a) The instructionsmust be drafted in one ormore official Communitylanguages. The words"Original instructions"must appear on the lan-guage version(s) verified bythe manufacturer or hisauthorised representative.

(b) Where no "Originalinstructions" exist in theofficial language(s) of thecountry where the machin-ery is to be used, a transla-tion into that/those lan-guage(s) must be providedby the manufacturer or hisauthorised representativeor by the person bringingthe machinery into the lan-guage area in question.Thetranslations must bear the

Le istruzioni cheaccompagnano la macchinadevono essere "Istruzionioriginali" o una"Traduzione delle istruzionioriginali"; in tal caso allatraduzione deve essereallegata una copia delleistruzioni originali.

In deroga a quantosopra, le istruzioni per lamanutenzione destinate adessere usate da un perso-nale specializzato incarica-to dal fabbricante o dal suomandatario possono esse-re fornite in una sola linguacomunitaria compresa dadetto personale.

Le istruzioni devonoessere elaborate secondo iprincipi elencati qui diseguito.

1.7.4.1. Principi generalidi redazione

a) Le istruzioni devonoessere redatte in una o piùlingue ufficiali dellaComunità. Il fabbricante oil suo mandatario si assumela responsabilità di taliistruzioni apponendovi ladicitura "Istruzioni origina-li".

b) Qualora non esista-no "Istruzioni originali"nella o nelle lingue ufficialidel paese di utilizzo dellamacchina, il fabbricante o ilsuo mandatario o chiimmette la macchina nellazona linguistica in questio-ne deve fornire la traduzio-ne nella o nelle lingue ditale zona. Tali traduzionidevono recare la dicitura"Traduzione delle istruzionioriginali".

accompagnata da una tra-duzione delle istruzioninella o nelle lingue delpaese di utilizzazione edalle istruzioni originali. Latraduzione è fatta dal fab-bricante o dal suo manda-tario stabilito nellaComunità, oppure da chiintroduce la macchina nellazona linguistica in questio-ne. In deroga a quantosopra, le istruzioni per lamanutenzione destinate adessere applicate da un per-sonale specializzato chedipende dal fabbricante odal suo mandatario stabili-to nella Comunità, posso-no essere redatte in unasola lingua comunitariacompresa da detto perso-nale.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

words "Translation of theoriginal instructions".

(c) The contents of theinstructions must covernot only the intended useof the machinery but alsotake into account any rea-sonably foreseeable misusethereof.

(d) In the case ofmachinery intended foruse by non-professionaloperators, the wording andlayout of the instructionsfor use must take intoaccount the level of gener-al education and acumenthat can reasonably beexpected from such opera-tors.

1.7.4.2. Contents of theinstructions

Each instruction manualmust contain, where appli-cable, at least the followinginformation:

(a) the business nameand full address of themanufacturer and of hisauthorised representative;

(b) the designation ofthe machinery as markedon the machinery itself,except for the serial num-ber (see section 1.7.3);

(c) the EC declarationof conformity, or a docu-ment setting out the con-tents of the EC declarationof conformity, showing theparticulars of the machin-ery, not necessarily includ-ing the serial number andthe signature;

(d) a general descrip-tion of the machinery;

(e) the drawings, dia-grams, descriptions and

c) Il contenuto delleistruzioni non deve riguar-dare soltanto l'uso previstodella macchina, ma devetener conto anche dell'usoscorretto ragionevolmenteprevedibile.

d) In caso di macchinedestinate all'utilizzazioneda parte di operatori nonprofessionali, la redazione ela presentazione delleistruzioni per l'uso devonotenere conto del livello diformazione generale edella perspicacia che ci sipuò ragionevolmenteaspettare da questi opera-tori.

1.7.4.2. Contenuto delleistruzioni

Ciascun manuale diistruzioni deve contenere,se del caso, almeno leinformazioni seguenti:

a) la ragione sociale el'indirizzo completo delfabbricante e del suo man-datario;

b) la designazione dellamacchina, come indicatosulla macchina stessa,eccetto il numero di serie(cfr. punto 1.7.3);

c) la dichiarazione diconformità CE o un docu-mento che riporta il conte-nuto della dichiarazione diconformità CE, i dati relati-vi alla macchina ma nonnecessariamente il numerodi serie e la firma;

d) una descrizionegenerale della macchina;

e) i disegni, i diagrammi,le descrizioni e le spiega-zioni necessari per l'uso, la

h) In caso di macchineche possono anche esseredestinate all'utilizzazioneda parte di utilizzatori nonprofessionali, la redazione ela presentazione delleistruzioni per l'uso, nelrispetto delle altre esigen-ze essenziali di cui sopra,devono tener conto dellivello di formazione gene-rale e della perspicacia checi si può ragionevolmenteaspettare da questi utilizza-tori.

1.7.4. Istruzioni perl'uso

a) Ogni macchina deveessere accompagnata daun'istruzione per l'uso chefornisca almeno le seguentiinformazioni:

- riepilogo delle indica-zioni previste per lamarcatura, escluso ilnumero di serie (vedipunto 1.7.3), eventual-mente completate dalleindicazioni atte a facili-tare la manutenzione(ad esempio: indirizzodell'importatore, deiriparatori, ecc.),

- le condizioni di utilizza-zione previste, ai sensidel punto 1.1.2, letterac),

- il o i posti di lavoro chepossono essere occupa-ti dagli operatori,

- le istruzioni per esegui-re senza alcun rischio:

- la messa in funzione,

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

explanations necessary forthe use, maintenance andrepair of the machineryand for checking its cor-rect functioning;

(f) a description of theworkstation(s) likely to beoccupied by operators;

(g) a description of theintended use of themachinery;

(h) warnings concerningways in which the machine-ry must not be used thatexperience has shownmight occur;

(i) assembly, installationand connection instruc-tions, including drawings,diagrams and the means ofattachment and the desig-nation of the chassis orinstallation on which themachinery is to be mount-ed;

(j) instructions relatingto installation and assemblyfor reducing noise orvibration;

(k) instructions for theputting into service anduse of the machinery and, ifnecessary, instructions forthe training of operators;

(l) information aboutthe residual risks thatremain despite the inher-ent safe design measures,safeguarding and comple-mentary protective meas-ures adopted;

(m) instructions on theprotective measures to betaken by the user, including,where appropriate, thepersonal protective equip-

manutenzione e la ripara-zione della macchina e perverificarne il corretto fun-zionamento;

f) una descrizione del odei posti di lavoro che pos-sono essere occupati daglioperatori;

g) una descrizione del-l'uso previsto della macchi-na;

h) le avvertenze con-cernenti i modi nei quali lamacchina non deve essereusata e che potrebbero, inbase all'esperienza, presen-tarsi;

i) le istruzioni per ilmontaggio, l'installazione eil collegamento, inclusi idisegni e i diagrammi e isistemi di fissaggio e ladesignazione del telaio odell'installazione su cui lamacchina deve esseremontata;

j) le istruzioni per l'in-stallazione e il montaggiovolte a ridurre il rumore ele vibrazioni prodotti;

k) le istruzioni per lamessa in servizio e l'usodella macchina e, se neces-sario, le istruzioni per laformazione degli operatori;

l) le informazioni inmerito ai rischi residui chepermangono, malgradosiano state adottate lemisure di protezione inte-grate nella progettazionedella macchina e malgradole protezioni e le misure diprotezione complementariadottate;

m) le istruzioni sullemisure di protezione chedevono essere prese dal-l'utilizzatore, incluse, se delcaso, le attrezzature di pro-

- l'utilizzazione,

- il trasporto, indicando lamassa della macchina edei suoi vari elementiallorché devono essereregolarmente traspor-tati separatamente,

- l'installazione,

- il montaggio e lo smon-taggio,

- la regolazione,

- la manutenzione e lariparazione,

- se necessario, istruzioniper l'addestramento,

- se necessario, le carat-teristiche essenzialidegli utensili che posso-no essere montati sullamacchina.

Qualora necessario, intale istruzione per l'usodeve essere richiamata l'at-tenzione sulle controindi-cazioni di utilizzazione.

c) Alle istruzioni perl'uso saranno allegati glischemi della macchinanecessari per la messa infunzione, la manutenzione,l'ispezione, il controllo delbuon funzionamento e,all'occorrenza, la riparazio-ne della macchina ed ognialtra avvertenza utilesoprattutto in materia disicurezza.

e) Se necessario, nelleistruzioni per l'uso devonoessere indicate le prescri-zioni di montaggio volte aridurre il rumore e levibrazioni prodotti (adesempio, impiego diammortizzatori, natura emassa del basamento, ecc.).

f) Le istruzioni per l'usodevono fornire le indica-

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

ment to be provided;

(n) the essential charac-teristics of tools which maybe fitted to the machinery;

(o) the conditions inwhich the machinerymeets the requirement ofstability during use, trans-portation, assembly, dis-mantling when out of serv-ice, testing or foreseeablebreakdowns;

(p) instructions with aview to ensuring thattransport, handling andstorage operations can bemade safely, giving the massof the machinery and of itsvarious parts where theseare regularly to be trans-ported separately;

(q) the operatingmethod to be followed inthe event of accident orbreakdown; if a blockage islikely to occur, the operat-ing method to be followedso as to enable the equip-ment to be safelyunblocked;

(r) the description ofthe adjustment and main-tenance operations thatshould be carried out bythe user and the preventivemaintenance measures thatshould be observed;

(s) instructions designedto enable adjustment andmaintenance to be carriedout safely, including theprotective measures thatshould be taken duringthese operations;

(t) the specifications ofthe spare parts to be used,when these affect the

tezione individuale chedevono essere fornite;

n) le caratteristicheessenziali degli utensili chepossono essere montatisulla macchina;

o) le condizioni in cui lamacchina soddisfa i requisi-ti di stabilità durante l'uti-lizzo, il trasporto, il mon-taggio, lo smontaggio, incondizioni di fuori servizio,durante le prove o le avarieprevedibili;

p) le istruzioni pereffettuare in condizioni disicurezza le operazioni ditrasporto, movimentazionee stoccaggio, indicanti lamassa della macchina e deisuoi vari elementi allorchédevono essere regolar-mente trasportati separa-tamente;

q) il metodo operativoda rispettare in caso diinfortunio o avaria; se sipuò verificare un blocco, ilmetodo operativo darispettare per permetteredi sbloccare la macchina incondizioni di sicurezza;

r) la descrizione delleoperazioni di regolazione emanutenzione che devonoessere effettuate dall'utiliz-zatore nonché le misure dimanutenzione preventivada rispettare;

s) le istruzioni per effet-tuare in condizioni di sicu-rezza la regolazione e lamanutenzione, incluse lemisure di protezione chedovrebbero essere presedurante tali operazioni;

t) le specifiche dei pezzidi ricambio da utilizzare, seincidono sulla salute e la

zioni seguenti sul rumoreaereo prodotto dalla mac-china, valore reale o valorestabilito in base alla misura-zione eseguita su una mac-china identica:

- il livello di pressioneacustica continuo equi-valente ponderato A neiposti di lavoro se supe-ra 70 dB (A); se talelivello è inferiore o paria 70 dB (A), deve essereindicato;

- il valore massimo dellapressione acusticaistantanea ponderata Cnei posti di lavoro sesupera 63 Pa (130 dBrispetto a 20 µPa);

- il livello di potenza acu-stica emesso dalla mac-china se il livello dipressione acustica con-tinuo equivalente pon-derato A nei posti dilavoro supera 85 dB(A).

Quando si tratta di unamacchina di grandissimedimensioni l'indicazione dellivello di potenza acustica èsostituito dall'indicazionedei livelli di pressione acu-stica continui equivalenti inappositi punti intorno allamacchina.

Allorché non sonoapplicate le norme armo-nizzate, i dati acustici devo-no essere misurati utiliz-zando il codice di misura-zione più appropriato ade-guato alla macchina.

Il fabbricante deve indi-care le condizioni di fun-zionamento della macchinadurante la misurazione e imetodi di misurazioneseguiti.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

health and safety of opera-tors;

(u) the following infor-mation on airborne noiseemissions:

- the A-weighted emis-sion sound pressurelevel at workstations,where this exceeds 70dB(A); where this leveldoes not exceed 70dB(A), this fact must beindicated,

- the peak C-weightedinstantaneous soundpressure value at wor-kstations, where thisexceeds 63 Pa (130 dBin relation to 20 µPa),

- the A-weighted soundpower level emitted bythe machinery, wherethe A-weighted emis-sion sound pressurelevel at workstationsexceeds 80 dB(A).

These values must beeither those actually meas-ured for the machinery inquestion or those estab-lished on the basis of meas-urements taken for techni-cally comparable machin-ery which is representativeof the machinery to beproduced.

In the case of very largemachinery, instead of theA-weighted sound powerlevel, the A-weighted emis-sion sound pressure levelsat specified positionsaround the machinery maybe indicated.

Where the harmonisedstandards are not applied,sound levels must be measured using the mostappropriate method forthe machinery. Whenever

sicurezza degli operatori;

u) le seguenti informa-zioni relative all'emissionedi rumore aereo:

- il livello di pressioneacustica dell'emissioneponderato A nei posti dilavoro, se supera 70dB(A); se tale livello nonsupera 70 dB(A), deveessere indicato,

- il valore massimo dellapressione acusticaistantanea ponderata Cnei posti di lavoro, sesupera 63 Pa (130 dBrispetto a 20 µPa),

- il livello di potenza acu-stica ponderato Aemesso dalla macchina,se il livello di pressioneacustica dell'emissioneponderato A nei posti dilavoro supera 80 dB(A).

I suddetti valori devonoessere o quelli misuratieffettivamente sulla mac-china in questione, oppurequelli stabiliti sulla base dimisurazioni effettuate suuna macchina tecnicamen-te comparabile e rappre-sentativa della macchina daprodurre.

Quando si tratta di unamacchina di grandissimedimensioni, invece del livel-lo di potenza acustica pon-derato A possono essereindicati livelli di pressioneacustica dell'emissioneponderati A in appositipunti intorno alla macchi-na.

Allorché non sonoapplicate le norme armo-nizzate, i dati acustici devo-no essere misurati utiliz-zando il codice di misura-

Se il posto o i posti dilavoro non sono o nonpossono essere definiti, lamisurazione del livello dipressione acustica deveessere eseguita a 1 m dallasuperficie della macchina ea 1,60 m di altezza dalsuolo o dalla piattaforma diaccesso. Devono essereindicati la posizione e ilvalore della pressione acu-stica massima.

g) Se il fabbricante pre-vede l'utilizzazione dellamacchina in atmosferaesplosiva, le istruzioni perl'uso devono fornire tuttele indicazioni necessarie.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

sound emission values areindicated the uncertaintiessurrounding these valuesmust be specified. Theoperating conditions of themachinery during measure-ment and the measuringmethods used must bedescribed.

Where the worksta-tion(s) are undefined orcannot be defined, A-weighted sound pressurelevels must be measured ata distance of 1 metre fromthe surface of the machin-ery and at a height of 1,6metres from the floor oraccess platform. The posi-tion and value of the maxi-mum sound pressure mustbe indicated.

Where specificCommunity Directives laydown other requirementsfor the measurement ofsound pressure levels orsound power levels, thoseDirectives must be appliedand the correspondingprovisions of this sectionshall not apply;

(v) where machinery islikely to emit non-ionisingradiation which may causeharm to persons, in partic-ular persons with active ornon-active implantablemedical devices, informa-tion concerning the radia-tion emitted for the opera-tor and exposed persons.

zione più appropriato ade-guato alla macchina. Ogniqualvolta sono indicati ivalori dell'emissione acusti-ca, devono essere specifica-te le incertezze relative atali valori. Devono esseredescritte le condizioni difunzionamento della mac-china durante la misurazio-ne e i metodi utilizzati pereffettuarla.

Se il posto o i posti dilavoro non sono o nonpossono essere definiti, ilivelli di pressione acusticaponderati A devono esseremisurati a 1 m dalla super-ficie della macchina e a1,60 m di altezza dal suoloo dalla piattaforma diaccesso. Devono essereindicati la posizione e ilvalore della pressione acu-stica massima.

Qualora vi siano specifi-che direttive comunitarieche prevedono altre indica-zioni per la misurazione dellivello di pressione acusticao del livello di potenza acu-stica, esse vanno applicatee non si applicano le pre-scrizioni corrispondentidel presente punto;

v) se la macchina puòemettere radiazioni nonionizzanti che potrebberonuocere alle persone, inparticolare se portatrici didispositivi medici impianta-bili attivi o non attivi, leinformazioni riguardanti leradiazioni emesse perl'operatore e le personeesposte.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

1.7.4.3. Sales literature

Sales literature describ-ing the machinery must notcontradict the instructionsas regards health and safe-ty aspects. Sales literaturedescribing the perform-ance characteristics ofmachinery must containthe same information onemissions as is contained inthe instructions.

1.7.4.3. Pubblicazioniillustrative o promozionali

Le pubblicazioni illustra-tive o promozionali chedescrivono la macchinanon possono essere incontraddizione con leistruzioni per quanto con-cerne gli aspetti relativi allasalute e alla sicurezza. Lepubblicazioni illustrative opromozionali che descrivo-no le caratteristiche delleprestazioni della macchinadevono contenere le stes-se informazioni delle istru-zioni per quanto concernele emissioni.

1.7.4. Istruzioniper l'uso

d) Qualsiasi documen-tazione che presenta lamacchina non deve conte-nere elementi in contrastocon quanto specificatonelle istruzioni per l'usoper quanto concerne gliaspetti della sicurezza. Ladocumentazione tecnicache descrive la macchinadeve fornire le informazio-ni concernenti l'emissionedi rumore aereo di cui allalettera f) e, per le macchineportatili e/o a conduzionemanuale, le informazioniconcernenti le vibrazioni dicui al punto 2.2.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

2. SUPPLEMENTARYESSENTIAL HEALTH ANDSAFETY REQUIREMENTSFOR CERTAIN CATE-GORIES OF MACHINERY

Foodstuffs machinery,machinery for cosmeticsor pharmaceutical prod-ucts, hand-held and/orhand-guided machinery,portable fixing and otherimpact machinery, machin-ery for working wood andmaterial with similar physi-cal characteristics mustmeet all the essentialhealth and safety require-ments described in thischapter (see GeneralPrinciples, point 4).

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

2. REQUISITI ESSEN-ZIALI SUPPLEMENTARIDI SICUREZZA E DITUTELA DELLA SALUTEPER TALUNE CATEGORIEDI MACCHINE

Le macchine alimentari,le macchine per prodotticosmetici o farmaceutici, lemacchine tenute e/o con-dotte a mano, le macchineportatili per il fissaggio ealtre macchine ad impatto,nonché le macchine per lalavorazione del legno e dimaterie con caratteristichefisiche simili devono soddi-sfare tutti i requisiti essen-ziali di sicurezza e di tuteladella salute descritti dalpresente capitolo (cfr.Principi generali, punto 4).

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

2. REQUISITI ESSEN-ZIALI DI SICUREZZA E DISALUTE PER TALUNECATEGORIE DI MACCHI-NE

RES 2

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

2.1. FOODSTUFFSMACHINERY ANDMACHINERY FOR COS-METICS OR PHARMA-CEUTICAL PRODUCTS

2.1.1. General

Machinery intended foruse with foodstuffs or withcosmetics or pharmaceuti-cal products must bedesigned and constructedin such a way as to avoidany risk of infection, sick-ness or contagion.

The following require-ments must be observed:

(a) materials in contactwith, or intended to comeinto contact with, food-stuffs or cosmetics orpharmaceutical productsmust satisfy the conditionsset down in the relevantDirectives. The machinerymust be designed and con-structed in such a way thatthese materials can becleaned before each use.Where this is not possibledisposable parts must beused;

(b) all surfaces in con-tact with foodstuffs or cos-metics or pharmaceuticalproducts, other than sur-faces of disposable parts,must:

- be smooth and haveneither ridges norcrevices which could

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

2.1. MACCHINE ALI-MENTARI E MACCHINEPER PRODOTTI COSME-TICI O FARMACEUTICI

2.1.1. Considerazionigenerali

Le macchine destinatead essere utilizzate perprodotti alimentari o perprodotti cosmetici o far-maceutici devono essereprogettate e costruite inmodo da evitare qualsiasirischio di infezione, dimalattia e di contagio.

Vanno osservati iseguenti requisiti:

a) i materiali a contattoo che possono venire acontatto con prodotti ali-mentari, cosmetici o farma-ceutici devono essere con-formi alle direttive in mate-ria. La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo tale che detti mate-riali possano essere pulitiprima di ogni utilizzazione;se questo non è possibiledevono essere utilizzatielementi monouso;

b) tutte le superfici acontatto con i prodotti ali-mentari, cosmetici o farma-ceutici ad eccezione diquelle degli elementimonouso devono:

- essere lisce e prive dirugosità o spazi in cuipossono fermarsi

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

2.1. Macchine agroali-mentari

Se la macchina è desti-nata alla preparazione o altrattamento dei prodottialimentari (ad esempio:cottura, raffreddamento,riporto a temperatura,lavaggio, manipolazione,condizionamento, stoccag-gio, trasporto, distribuzio-ne) deve essere progettatae costruita in modo da evi-tare rischi di infezione, dimalattia e di contagio evanno osservate le seguen-ti norme di igiene:

a) I materiali a contattoo che possono venire acontatto con prodotti ali-mentari devono essereconformi alle direttive inmateria. La macchina deveessere progettata ecostruita in modo tale chedetti materiali possanoessere puliti prima di ogniutilizzazione.

b) Tutte le superfici e glielementi di raccordo devo-no essere lisci, senza rugo-sità nè spazi in cui possonofermarsi materie organi-che.

c) I gruppi costituiti dapiù unità devono essereprogettati in modo daridurre al minimo le spor-genze, i bordi e gli angoli.Essi sono realizzati preferi-bilmente mediante saldatu-

RES 2.1

RES 2.1.1

RES 2.1.2

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

harbour organic materi-als.The same applies totheir joinings,

- be designed and con-structed in such a wayas to reduce the projec-tions, edges and recess-es of assemblies to aminimum,

- be easily cleaned anddisinfected, where nec-essary after removingeasily dismantled parts;the inside surfaces musthave curves with aradius sufficient to allowthorough cleaning;

(c) it must be possiblefor liquids, gases andaerosols deriving from food-stuffs, cosmetics or pharma-ceutical products as well asfrom cleaning, disinfectingand rinsing fluids to be com-pletely discharged from themachinery (if possible, in a"cleaning" position);

(d) machinery must bedesigned and constructedin such a way as to preventany substances or livingcreatures, in particularinsects, from entering, orany organic matter fromaccumulating in, areas thatcannot be cleaned;

(e) machinery must bedesigned and constructedin such a way that no ancil-lary substances hazardousto health, including thelubricants used, can comeinto contact with food-stuffs, cosmetics or phar-maceutical products.Where necessary, machin-ery must be designed andconstructed in such a waythat continuing compliancewith this requirement canbe checked.

materie organiche. Lostesso requisito varispettato per i collega-menti fra le superfici,

- essere progettate ecostruite in modo daridurre al minimo lesporgenze, i bordi e gliangoli,

- poter essere pulite edisinfettate facilmente,se del caso, dopo averasportato le parti facil-mente smontabili; gliangoli interni devonoessere raccordati conraggi tali da consentireuna pulizia completa;

c) i liquidi e i gas aero-sol provenienti da prodottialimentari, cosmetici o far-maceutici e dai prodotti dipulizia, di disinfezione e dirisciacquatura devonopoter defluire completa-mente verso l'esterno dellamacchina (se possibile inuna posizione "pulizia");

d) la macchina deveessere progettata ecostruita al fine di evitarel'ingresso di sostanze o diesseri vivi, in particolareinsetti o accumuli di mate-rie organiche, in zoneimpossibili da pulire;

e) la macchina deveessere progettata ecostruita in modo che iprodotti ausiliari pericolosiper la salute, inclusi i lubri-ficanti, non possano entra-re in contatto con i pro-dotti alimentari, cosmeticio farmaceutici.All'occorrenza, la macchinadeve essere progettata ecostruita per permetteredi verificare regolarmenteil rispetto di questo requi-sito.

ra o incollatura continua.

d) Tutte le superfici acontatto con i prodotti ali-mentari devono poteressere facilmente pulite edisinfettate eventualmentedopo aver tolto le partifacilmente smontabili. Gliangoli interni devono esse-re raccordati con raggi talida consentire una puliziacompleta.

e) I liquidi provenientida prodotti alimentari e iprodotti di pulizia, di disin-fezione e di risciacquaturadevono poter defluireverso l'esterno della mac-china senza incontrareostacoli (eventualmente inuna posizione «pulizia»).

f) La macchina deveessere progettata ecostruita in modo tale daevitare ogni infiltrazione diliquidi, ogni accumulazionedi materie organiche openetrazione di esseri vivi,segnatamente insetti, nellezone impossibili da pulire(ad esempio: per una mac-china non montata su piedio su rotelle, installazione diuna guarnizione a tenutastagna tra la macchina e lozoccolo, uso di collegamen-ti stagni, ecc.).

g) La macchina deveessere progettata ecostruita in modo che iprodotti ausiliari (ad esem-pio lubrificanti, ecc.) nonpossano entrare in contat-to con i prodotti alimenta-ri. All'occorrenza, la mac-china deve essere proget-tata e costruita per per-mettere di verificare rego-larmente il rispetto di que-sto requisito.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

2.1.2. Instructions

The instructions forfoodstuffs machinery andmachinery for use withcosmetics or pharmaceuti-cal products must indicaterecommended productsand methods for cleaning,disinfecting and rinsing, notonly for easily accessibleareas but also for areas towhich access is impossibleor inadvisable.

2.1.2. Istruzioni

Le istruzioni delle mac-chine alimentari e dellemacchine destinate adessere utilizzate per pro-dotti cosmetici o farma-ceutici devono indicare iprodotti e i metodi racco-mandati per la pulizia, ladisinfezione e la risciacqua-tura non solo delle partifacilmente accessibili maanche delle parti alle qualiè impossibile o sconsigliatoaccedere.

Istruzioni per l'uso

Oltre alle indicazioni dicui al punto 1, le istruzioniper l'uso devono menzio-nare i prodotti ed i metodidi pulizia, di disinfezione edi risciacquatura racco-mandati (non soltanto perle parti facilmente accessi-bili ma anche nel caso incui sia necessaria una puli-zia sul posto per le parti ilcui accesso è impossibile osconsigliato, ad esempio letubazioni).

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

2.2. PORTABLE HAND-HELD AND/OR HAND-GUIDED MACHINERY

2.2.1. General

Portable hand-heldand/or hand-guidedmachinery must:

- depending on the typeof machinery, have asupporting surface ofsufficient size and have asufficient number ofhandles and supports ofan appropriate size,arranged in such a wayas to ensure the stabili-ty of the machineryunder the intendedoperating conditions,

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

2.2. MACCHINE POR-TATILI TENUTE E/OCONDOTTE A MANO

2.2.1. Considerazionigenerali

Le macchine portatilitenute e/o condotte amano devono:

- a seconda del tipo,avere una superficie diappoggio sufficiente edisporre in numero suf-ficiente di mezzi dipresa e di mantenimen-to correttamentedimensionati, sistematiin modo da garantire lastabilità della macchinanelle condizioni di fun-

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

2.2. Macchine portatilitenute e/o condotte amano

Le macchine portatilitenute e/o condotte amano devono rispondereai seguenti requisiti essen-ziali di sicurezza e di salute:

- a seconda del tipo dimacchina, avere unasuperficie di appoggiosufficiente e disporre innumero sufficiente dimezzi di presa e di man-tenimento corretta-mente dimensionati edisposti in modo dagarantire la stabilitàdella macchina nellecondizioni di funziona-

RES 2.2

RES 2.2.1

RES 2.2.1.1

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

- except where technical-ly impossible, or wherethere is an independentcontrol device, in thecase of handles whichcannot be released incomplete safety, be fit-ted with manual startand stop controldevices arranged insuch a way that theoperator can operatethem without releasingthe handles,

- present no risks of acci-dental starting and/orcontinued operationafter the operator hasreleased the handles.Equivalent steps mustbe taken if this require-ment is not technicallyfeasible,

- permit, where neces-sary, visual observationof the danger zone andof the action of the toolwith the material beingprocessed.

The handles of portablemachinery must bedesigned and constructedin such a way as to makestarting and stoppingstraightforward.

2.2.1.1. Instructions

The instructions mustgive the following informa-tion concerning vibrationstransmitted by portablehand-held and hand-guidedmachinery:

zionamento previste,

- tranne quando sia tecni-camente impossibile oquando esista un dis-positivo di comandoindipendente, se leimpugnature non pos-sono essere abbando-nate in tutta sicurezza,essere munite di dis-positivi di comandomanuali per l'avviamen-to e/o l'arresto dispostiin modo tale che l'oper-atore non debba abban-donare i mezzi di presaper azionarli,

- essere esenti dai rischidovuti all'avviamentointempestivo e/o almantenimento in fun-zione dopo che l'opera-tore ha abbandonato imezzi di presa. Sequesto requisito non ètecnicamente realizz-abile, occorre prenderedisposizioni compen-sative,

- consentire, all'occor-renza, l'osservazionevisiva delle zone peri-colose e dell'azione del-l'utensile sul materialelavorato.

Le impugnature dellemacchine portatili devonoessere progettate ecostruite in modo tale chel'avvio e l'arresto dellemacchine siano facili e age-voli.

2.2.1.1. Istruzioni

Le istruzioni devonofornire le seguenti indica-zioni relative alle vibrazioniemesse dalle macchineportatili tenute e condottea mano:

mento previste dal fab-bricante;

- tranne il caso in cui siatecnicamente impossi-bile o quando esista uncomando indipendente,se le impugnature nonpossono essere abban-donate in tutta sicurez-za, le macchine devonoessere munite di organidi comando di avvia-mento e/o di arrestodisposti in modo taleche l'operatore nondebba abbandonare imezzi di presa perazionarli;

- essere progettate,costruite o equipaggiatein modo tale da sop-primere i rischi dovutial loro avviamentointempestivo e/o al loromantenimento in fun-zione dopo che l'opera-tore ha abbandonato imezzi di presa. Sequesto requisito non ètecnicamente realizz-abile occorre prenderedisposizioni compen-sative;

- la macchina portatiletenuta a mano deveessere progettata ecostruita in modo taleda consentire, all'occor-renza, il controllo a vistadella penetrazione del-l'utensile nel materialelavorato.

Istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'usodevono fornire la seguenteindicazione relativa allevibrazioni emesse dallemacchine tenute e condot-te manualmente:

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- the vibration totalvalue to which the hand-arm system is subjected, ifit exceeds 2,5 m/s2.Wherethis value does not exceed2,5 m/s2, this must be men-tioned,

- the uncertainty ofmeasurement.

These values must beeither those actually meas-ured for the machinery inquestion or those estab-lished on the basis of meas-urements taken for techni-cally comparable machin-ery which is representativeof the machinery to beproduced.

If harmonised standardsare not applied, the vibra-tion data must be meas-ured using the most appro-priate measurement codefor the machinery.

The operating condi-tions during measurementand the methods used formeasurement, or the refer-ence of the harmonisedstandard applied, must bespecified.

- il valore totale divibrazioni cui è esposto ilsistema mano-bracciaquando superi i 2,5 m/s2. Setale valore non supera 2,5m/s2, occorre segnalarlo,

- l'incertezza della misu-razione.

I suddetti valori devonoessere quelli misurati effet-tivamente sulla macchina inquestione, oppure quellistabiliti sulla base di misu-razioni effettuate su unamacchina tecnicamentecomparabile rappresentati-va della macchina da pro-durre.

Allorché non sonoapplicate le norme armo-nizzate, i dati sulle vibrazio-ni devono essere misuratiusando il codice di misura-zione più appropriato ade-guato alla macchina.

Devono essere specifi-cati le condizioni di funzio-namento della macchinadurante la misurazione e imetodi utilizzati per effet-tuarla oppure il riferimentoalla norma armonizzataapplicata

- il valore medio qua-dratico ponderato, in fre-quenza, dell'accelerazionecui sono esposte le mem-bra superiori quando supe-ri i 2,5 m/s2, definito secon-do le norme di collaudoappropriate. Se l'accelera-zione non supera 2,5 m/s2,occorre segnalarlo.

In mancanza di normedi collaudo applicabili, ilfabbricante deve indicare iprocedimenti di misuraapplicati e le condizioninelle quali sono state ese-guite dette misure.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

2.2.2. Portable fixingand other impact machin-ery

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

2.2.2. Macchine portatiliper il fissaggio o altre mac-chine ad impatto

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

RES 2.2.2

RES 2.2.2.1

RES 2.2.2.2

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

2.2.2.1. General

Portable fixing andother impact machinerymust be designed and con-structed in such a way that:

- energy is transmitted tothe impacted elementby the intermediarycomponent that doesnot leave the device,

- an enabling device pre-vents impact unless themachinery is positionedcorrectly with adequatepressure on the basematerial,

- involuntary triggering isprevented; where nec-essary, an appropriatesequence of actions onthe enabling device andthe control device mustbe required to triggeran impact,

- accidental triggering isprevented during han-dling or in case ofshock,

- loading and unloadingoperations can be car-ried out easily andsafely.

Where necessary, itmust be possible to fit thedevice with splinterguard(s) and the appropri-ate guard(s) must be pro-vided by the manufacturerof the machinery.

2.2.2.2. Instructions

The instructions mustgive the necessary informa-

2.2.2.1. Considerazionigenerali

Le macchine portatiliper il fissaggio o altre mac-chine ad impatto devonoessere progettate ecostruite in modo da:

- effettuare la trasmis-sione dell'energia alpezzo propulso tramiteun componente inter-medio che non si sepa-ra dal dispositivo,

- impedire l'impatto,tramite un dispositivodi consenso, se lamacchina non èposizionata corretta-mente con una pres-sione adeguata sulmateriale di base,

- impedire l'azionamentoinvolontario; se delcaso, per azionare l'im-patto deve essere nec-essaria una sequenzaappropriata di azioni suldispositivo di consensoe sul dispositivo dicomando,

- impedire l'azionamentointempestivo durante lamovimentazione o incaso di urto,

- poter effettuare leoperazioni di carico escarico facilmente e incondizioni di sicurezza.

Se necessario, deveessere possibile dotare ildispositivo di uno o piùripari paraschegge ed iripari appropriati devonoessere forniti dal fabbrican-te della macchina.

2.2.2.2. Istruzioni

Le istruzioni devonofornire le indicazioni

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

tion regarding:

- the accessories andinterchangeable equip-ment that can be usedwith the machinery,

- the suitable fixing orother impacted ele-ments to be used withthe machinery,

- where appropriate, thesuitable cartridges to beused.

necessarie riguardanti:

- gli accessori e le attrez-zature intercambiabiliche possono essereimpiegati con la macchi-na,

- gli elementi appropriatiper il fissaggio o altroimpatto da utilizzarecon la macchina,

- se del caso, le cartucceappropriate da utiliz-zare.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

2.3. MACHINERY FORWORKING WOOD ANDMATERIAL WITH SIMILARPHYSICAL CHARACTER-ISTICS

Machinery for workingwood and materials withsimilar physical characteris-tics must comply with thefollowing requirements:

(a) the machinery mustbe designed, constructedor equipped in such a waythat the piece beingmachined can be placedand guided in safety; wherethe piece is hand-held on awork-bench, the lattermust be sufficiently stableduring the work and mustnot impede the movementof the piece;

(b) where the machin-ery is likely to be used inconditions involving the

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

2.3. MACCHINE PERLA LAVORAZIONE DELLEGNO E DI MATERIECON CARATTERISTICHEFISICHE SIMILI

Le macchine per la lavo-razione del legno e dimaterie con caratteristichefisiche simili devono rispet-tare i seguenti requisiti:

a) la macchina deveessere progettata, costruitao attrezzata in modo che ilpezzo da lavorare possaessere posizionato e guida-to in condizioni di sicurez-za; quando il pezzo è tenu-to manualmente su unbanco di lavoro, quest'ulti-mo deve garantire una sta-bilità sufficiente durante lalavorazione e non deveostacolare lo spostamentodel pezzo;

b) se la macchina puòessere utilizzata in condi-zioni che comportano un

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

2.3. Macchine per lalavorazione del legno e dimaterie assimilate

Le macchine per la lavo-razione del legno e le mac-chine che lavorano mate-riali aventi caratteristichefisiche e tecnologiche simi-li a quelle del legno, come ilsughero, l'osso, la gommaindurita, le materie plasti-che dure ed altre materiedure simili, devono rispon-dere ai seguenti requisitiessenziali per la sicurezza ela salute:

a) la macchina deveessere progettata, costruitao attrezzata in modo che ilpezzo da lavorare possaessere presentato e guida-to in condizioni di sicurez-za; quando il pezzo è tenu-to manualmente su unbanco di lavoro, quest'ulti-mo deve garantire una sta-bilità sufficiente durante lalavorazione e non deve

RES 2.3

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

risk of ejection of work-pieces or parts of them, itmust be designed, con-structed, or equipped insuch a way as to preventsuch ejection, or, if this isnot possible, so that theejection does not engen-der risks for the operatorand/or exposed persons;

(c) the machinery mustbe equipped with an auto-matic brake that stops thetool in a sufficiently shorttime if there is a risk ofcontact with the toolwhilst it runs down;

(d) where the tool isincorporated into a non-fully automated machine,the latter must be designedand constructed in such away as to eliminate orreduce the risk of acciden-tal injury.

rischio di proiezione dipezzi o loro parti, essadeve essere progettata,costruita o attrezzata inmodo da impedire taleproiezione o, qualora ciònon sia possibile, in modoche la proiezione non pro-duca danni per l'operatoree/o le persone esposte;

c) la macchina deveessere equipaggiata difreno automatico che arre-sti l'utensile in tempo suffi-cientemente breve in casodi rischio di contatto conl'utensile in fase di rallenta-mento;

d) quando l'utensile èintegrato in una macchinanon completamente auto-matizzata, questa deveessere progettata ecostruita in modo tale daeliminare o ridurre i rischidi infortuni alle persone.

ostacolare lo spostamentodel pezzo;

b) se la macchina puòessere utilizzata in condi-zioni che comportano unrischio di proiezione dipezzi di legno, essa deveessere progettata, costruitao attrezzata in modo daevitare tale proiezione oquanto meno in modo chela proiezione non producadanni per l'operatore e/ole persone esposte;

c) la macchina deveessere equipaggiata difreno automatico che arre-sti l'utensile in tempo suffi-cientemente breve in casodi rischio di contatto conl'utensile in fase di rallenta-mento;

d) quando l'utensile èintegrato in una macchinanon completamente auto-matizzata, questa deveessere progettata ecostruita in modo tale daeliminare e ridurre la gravi-tà degli infortuni alle per-sone, ad esempio utilizzan-do portautensili a sezionecircolare, limitando la pro-fondità di passata, ecc.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

3. SUPPLEMENTARYESSENTIAL HEALTH ANDSAFETY REQUIREMENTSTO OFFSET HAZARDSDUE TO THE MOBILITYOF MACHINERY

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

3. REQUISITI ESSEN-ZIALI SUPPLEMENTARI DISICUREZZA E DI TUTELADELLA SALUTE PEROVVIARE AI PERICOLIDOVUTI ALLA MOBILITÀDELLE MACCHINE

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

3. REQUISITI ESSEN-ZIALI DI SICUREZZA E DITUTELA DELLA SALUTEPER OVVIARE AI RISCHIPARTICOLARI DOVUTIALLA MOBILITÀ DELLEMACCHINE

RES 3

RES 3.1

RES 3.1.1

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Machinery presentinghazards due to its mobilitymust meet all the essentialhealth and safety require-ments described in thischapter (see GeneralPrinciples, point 4).

3.1. GENERAL

3.1.1. Definitions

(a) "Machinery present-ing hazards due to itsmobility" means

- machinery the opera-tion of which requires

Le macchine che pre-sentano pericoli dovuti allamobilità devono soddisfaretutti i requisiti essenziali disicurezza e di tutela dellasalute descritti dal presen-te capitolo (cfr. Principigenerali, punto 4).

3.1. CONSIDERAZIONIGENERALI

3.1.1. Definizioni

a) "Macchina che pre-senta pericoli dovuti allamobilità":

- macchina il cui lavororichiede la mobilità

Per ovviare ai rischi par-ticolari dovuti alla mobilità,le macchine devono essereprogettate e costruite inmodo da rispondere airequisiti che seguono.

I rischi dovuti alla mobi-lità esistono sempre per lemacchine semoventi, trai-nate, spinte o portate daun'altra macchina o da untrattore il cui lavoro èeffettuato in aree di lavoroe richiede la mobilitàdurante il lavoro oppureuno spostamento continuoo semicontinuo secondouna successione di stazionidi lavoro fisse.

Inoltre, i rischi dovutialla mobilità possono esi-stere nel caso di macchineil cui lavoro si effettuasenza spostamenti ma chepossono essere munite dimezzi che consentano dispostarle più facilmente daun luogo all'altro (macchi-ne munite di ruote, rotelle,pattini, ecc., o collocate susupporti, carrelli, ecc.).

Al fine di verificare che imotocoltivatori e le moto-zappatrici non presentinorischi inaccettabili per lepersone esposte, il fabbri-cante o il suo mandatariostabilito nella Comunitàdeve effettuare oppure fareeffettuare le prove appro-priate per ogni tipo di mac-china.

3.1.1. Definizione

Per «conducente» siintende un operatore com-petente incaricato dellospostamento di una mac-china. Il conducente puòessere trasportato dallamacchina oppure accom-

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

either mobility whileworking, or continuousor semi-continuousmovement between asuccession of fixedworking locations, or

- machinery which isoperated without beingmoved, but which maybe equipped in such away as to enable it tobe moved more easilyfrom one place toanother.

(b) "Driver" means anoperator responsible forthe movement of amachine.The driver may betransported by the machin-ery or may be on foot,accompanying the machin-ery, or may guide themachinery by remote con-trol.

durante il lavorooppure uno spostamen-to continuo o semicon-tinuo secondo una suc-cessione di stazioni dilavoro fisse, o

- macchina il cui lavoro sieffettua senza sposta-menti, ma che puòessere munita di mezziche consentano dispostarla più facilmenteda un luogo all'altro.

b) "Conducente": ope-ratore competente incari-cato dello spostamento diuna macchina. Il conducen-te può essere trasportatodalla macchina oppureaccompagnarla a piedi, oazionarla mediante teleco-mando.

pagnarla a piedi, o azionar-la mediante telecomando(cavi, radio, ecc.).

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

3.2. WORK POSITIONS

3.2.1. Driving position

Visibility from the driv-ing position must be suchthat the driver can, in com-plete safety for himself andthe exposed persons,operate the machinery andits tools in their foresee-able conditions of use.Where necessary, appro-priate devices must be pro-vided to remedy hazards

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

3.2. POSTI DI LAVORO

3.2.1. Posto di guida

La visibilità dal posto diguida deve essere tale daconsentire al conducentedi far muovere la macchinae i suoi utensili nelle condi-zioni di impiego prevedibili,in tutta sicurezza per séstesso e per le personeesposte. In caso di necessi-tà, adeguati dispositividevono rimediare ai peri-

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delconsiglio

3.2.1. Posto di guida

Il posto di guida deveessere progettato tenendoconto dei principi dell'er-gonomia. Possono essereprevisti più posti di mano-vra e, in questo caso, cia-scun posto deve disporredi tutti gli organi di coman-do necessari. Quando visono vari posti di manovrala macchina deve essere

RES 3.2

RES 3.2.1

RES 3.2.2

RES 3.2.3

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

due to inadequate directvision.

Machinery on which thedriver is transported mustbe designed and construct-ed in such a way that, fromthe driving positions, thereis no risk to the driverfrom inadvertent contactwith the wheels and tracks.

The driving position ofride-on drivers must bedesigned and constructedin such a way that a driver'scab may be fitted, providedthis does not increase therisk and there is room forit. The cab must incorpo-rate a place for the instruc-tions needed for the driver.

coli dovuti ad insufficientevisibilità diretta.

La macchina su cui ètrasportato il conducentedeve essere progettata ecostruita in modo che aiposti di guida non si pre-sentino per il conducenterischi dovuti al contattoinvolontario con le ruote ocon i cingoli.

Se le dimensioni lo con-sentono e se i rischi nonne sono accresciuti, ilposto di guida del condu-cente trasportato deveessere progettato ecostruito in modo da poteressere dotato di cabina. Lacabina deve comportare unluogo destinato alla siste-mazione delle istruzioninecessarie al conducente.

progettata in modo chel'impiego di uno di essirenda impossibile l'usodegli altri, ad eccezionedegli arresti d'emergenza.La visibilità dal posto diguida deve essere tale daconsentire al conducentedi far muovere la macchinae i suoi utensili nelle condi-zioni di impiego previste, intutta sicurezza per sé stes-so e per le persone espo-ste. In caso di necessità,adeguati dispositivi devonorimediare ai rischi dovutialla deficienza di visibilitàdiretta.

La macchina deve esse-re progettata e costruitaaffinché al posto di mano-vra non possano presen-tarsi rischi dovuti al contat-to improvviso con le ruoteo con i cingoli per il condu-cente e per gli operatori abordo.

Il posto di manovra deveessere progettato ecostruito in modo da evita-re rischi per la salute deri-vanti dai gas di scarico e/odalla mancanza di ossigeno.

Se le dimensioni lo con-sentono, il posto di mano-vra del conducente tra-sportato deve essere pro-gettato e costruito in mododa poter essere dotato dicabina. In questo caso devecomportare un luogo desti-nato alla sistemazione delleistruzioni necessarie al con-ducente e/o agli operatori.Il posto di manovra deveessere dotato di cabinaadeguata in caso di rischiodovuto ad ambiente perico-loso.

Se la macchina è dotatadi cabina, quest'ultima deveessere progettata, costruita

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

3.2.2. Seating

Where there is a riskthat operators or otherpersons transported bythe machinery may becrushed between parts ofthe machinery and theground should the machin-ery roll or tip over, in par-ticular for machineryequipped with a protectivestructure referred to insection 3.4.3 or 3.4.4, theirseats must be designed orequipped with a restraintsystem so as to keep thepersons in their seats,without restricting move-ments necessary for oper-ations or movements rela-tive to the structurecaused by the suspensionof the seats. Such restraintsystems should not be fit-ted if they increase therisk.

3.2.2. Sedili

Se c’è il rischio che glioperatori o altre personetrasportati dalla macchinapossano essere schiacciatitra elementi della macchinae il suolo in caso di ribalta-mento o rovesciamentolaterale, in particolare perle macchine munite di unastruttura di protezione dicui ai punti 3.4.3 o 3.4.4, isedili devono essere pro-gettati o muniti di un siste-ma di ritenuta in modo damantenere le persone suiloro sedili, senza opporsi aimovimenti necessari alleoperazioni né ai movimentidovuti alla sospensione deisedili rispetto alla struttu-ra. Detti sistemi di ritenutanon devono essere monta-ti se accrescono i rischi.

e/o attrezzata in modo daassicurare che il conducen-te lavori in buone condizio-ni e sia protetto dagli even-tuali rischi (ad esempio:riscaldamento e aerazioneinadeguati, visibilità insuffi-ciente, eccesso di rumore evibrazioni, caduta di oggetti,penetrazione di oggetti,ribaltamento, ecc.). L'uscitadeve consentire un rapidoabbandono della macchina.Si deve inoltre prevedereun'uscita di sicurezza in unadirezione diversa dall'uscitanormale.

I materiali impiegati perla cabina e la sua sistema-zione interna devono esse-re difficilmente infiammabili.

3.2.2. Sedili

Il sedile del conducentedi qualsiasi macchina devegarantire la stabilità delconducente ed essere pro-gettato tenendo conto deiprincipi dell’ergonomia.

Il sedile deve essereprogettato in modo daridurre al livello più bassoragionevolmente possibilele vibrazioni trasmesse alconducente. Il sedile deveessere ancorato in mododa resistere a tutte le solle-citazioni che può subire,soprattutto in caso di ribal-tamento. Se sotto i piedidel conducente non esistealcun piano di appoggio,egli dovrà disporre di unpoggiapiedi antisdrucciole-vole.

Qualora la macchinapossa essere munita di unastruttura di protezione incaso di ribaltamento, ilsedile deve portare una

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

3.2.3. Positions forother persons

If the conditions of useprovide that persons otherthan the driver may occa-sionally or regularly betransported by the machin-ery or work on it, appro-priate positions must beprovided which enablethem to be transported orto work on it without risk.

The second and thirdparagraphs of section 3.2.1also apply to the placesprovided for persons otherthan the driver.

3.2.3. Posti per altrepersone

Se le condizioni di utiliz-zazione prevedono che,oltre al conducente, sianosaltuariamente o regolar-mente trasportate sullamacchina o vi lavorino altrepersone, devono essereprevisti posti adeguati affin-ché il loro trasporto olavoro avvenga senza rischi.

Il punto 3.2.1, secondoe terzo comma, si applicaanche ai posti delle perso-ne diverse dal conducente.

cintura di sicurezza o undispositivo equivalente chemantenga il conducente sulsuo sedile senza opporsi aimovimenti necessari allaguida né agli eventualimovimenti della sospensio-ne.

3.2.3.Altri posti

Se le condizioni di utiliz-zazione prevedono cheoltre al conducente sianosaltuariamente o regolar-mente trasportati sullamacchina o vi lavorino altrioperatori, devono essereprevisti posti adeguati affin-ché il loro trasporto olavoro avvenga senza rischi,in particolare di caduta.

Se le condizioni di lavo-ro lo consentono, questiposti di lavoro devonoessere muniti di sedili.

Se il posto di manovradeve essere munito di cabi-na, anche gli altri postidevono essere protetticontro i rischi che hannogiustificato la protezionedel posto di manovra.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

3.3. CONTROL SYSTEMS

If necessary, steps mustbe taken to prevent unau-

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

3.3. SISTEMI DICOMANDO

Se necessario, vannoprevisti sistemi atti ad

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

3.3. Comandi

3.3.1. Dispositivi dicomando

Dal posto di guida il

RES 3.3

RES 3.3.1

RES 3.3.2

RES 3.3.3

RES 3.3.4

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thorised use of controls.

In the case of remotecontrols, each control unitmust clearly identify themachinery to be controlledfrom that unit.

The remote controlsystem must be designedand constructed in such away as to affect only:

- the machinery in ques-tion,

- the functions in ques-tion.

Remote controlledmachinery must bedesigned and constructedin such a way that it willrespond only to signalsfrom the intended controlunits.

3.3.1. Control devices

The driver must be ableto actuate all controldevices required to oper-ate the machinery from thedriving position, except forfunctions which can besafely actuated only byusing control devices locat-ed elsewhere. These func-tions include, in particular,those for which operatorsother than the driver areresponsible or for whichthe driver has to leave thedriving position in order tocontrol them safely.

Where there are ped-als, they must be sodesigned, constructed andfitted as to allow safe oper-ation by the driver with theminimum risk of incorrectoperation. They must havea slip-resistant surface andbe easy to clean.

impedire l'uso non autoriz-zato dei comandi.

Nelle macchine dotatedi telecomando, ogni unitàdi comando deve indicarechiaramente quali siano lemacchine che essa è desti-nata a comandare.

Il sistema di telecoman-do deve essere progettatoe costruito in modo dainfluenzare soltanto:

- la macchina in questio-ne,

- le funzioni in questione.

Le macchine dotate ditelecomando devono essereprogettate e costruite inmodo da rispondere unica-mente ai segnali delle unitàdi comando previste.

3.3.1. Dispositivi dicomando

Dal posto di manovra ilconducente deve poterazionare tutti i dispositividi comando necessari alfunzionamento della mac-china, tranne per quantoriguarda le funzioni chepossono essere esercitatein condizioni di sicurezzasolo mediante dispositivi dicomando collocati altrove.Dette funzioni includono,in particolare, quelle di cuisono responsabili operato-ri diversi dal conducente oper le quali è necessarioche il conducente lasci ilposto di manovra percomandarle in condizionidi sicurezza.

I pedali eventuali devo-no essere progettati,costruiti e disposti inmodo che possano essereazionati da un conducentein modo sicuro con il mini-

conducente deve poterazionare tutti i dispositividi comando necessari alfunzionamento della mac-china tranne per quantoriguarda le funzioni chepossono essere esercitatein condizioni di sicurezzasolo mediante dispositividi comando collocati al difuori del posto di guida. Sitratta in particolare diposti di lavoro diversi dalposto di guida di cui sonoresponsabili operatoridiversi dal conducente oper i quali è necessarioche il conducente lasci ilposto di guida per svolge-re le manovre in condizio-ni di sicurezza.

I pedali eventuali devo-no essere progettati,costruiti e disposti inmodo che possano essereazionati da un conducentein modo sicuro con il mini-mo rischio di confusione;devono avere una superfi-cie antisdrucciolevole edessere facili da pulire.

Quando il loro aziona-mento può comportarerischi, in particolare movi-menti pericolosi, i disposi-tivi di comando della mac-china, ad esclusione diquelli a posizioni predeter-minate, devono ritornarein posizione neutra nonappena l'operatore li lascialiberi.

Nel caso di una macchi-na a ruote, il meccanismodi sterzo deve essere pro-gettato e costruito inmodo da ridurre la forzadei movimenti bruschi delvolante o della leva di ster-zo, dovuti ai colpi subitidalle ruote sterzanti.

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Where their operationcan lead to hazards, notablydangerous movements, thecontrol devices, except forthose with preset posi-tions, must return to theneutral position as soon asthey are released by theoperator.

In the case of wheeledmachinery, the steeringsystem must be designedand constructed in such away as to reduce the forceof sudden movements ofthe steering wheel or thesteering lever caused byshocks to the guidewheels.

Any control that locksthe differential must be sodesigned and arranged thatit allows the differential tobe unlocked when themachinery is moving.

The sixth paragraph ofsection 1.2.2, concerningacoustic and/or visualwarning signals, appliesonly in the case of revers-ing.

3.3.2. Starting/moving

All travel movements ofself-propelled machinerywith a ride-on driver mustbe possible only if the driv-er is at the controls.

Where, for operatingpurposes, machinery is fit-ted with devices whichexceed its normal clear-ance zone (e.g. stabilisers,jib, etc.), the driver must beprovided with the means of

mo rischio di azionamentoerrato. Devono avere unasuperficie antisdruccioloed essere facili da pulire.

Quando il loro aziona-mento può comportarepericoli, in particolaremovimenti pericolosi, idispositivi di comando, adesclusione di quelli a posi-zioni predeterminate,devono ritornare in posi-zione neutra non appenal'operatore li lascia liberi.

Nel caso di una macchi-na a ruote, il meccanismodi sterzo deve essere pro-gettato e costruito inmodo da ridurre la forzadei movimenti bruschi delvolante o della leva di ster-zo, dovuti ai colpi subitidalle ruote sterzanti.

Il comando di bloccodel differenziale deve esse-re progettato e disposto inmodo da permettere disbloccare il differenzialequando la macchina è inmovimento.

Il sesto comma delpunto 1.2.2, concernente isegnali di avviamento sono-ri e/o visivi, si applica unica-mente in caso di retromar-cia.

3.3.2.Avviamento/ spo-stamento

Qualsiasi spostamentocomandato di una macchi-na semovente con condu-cente trasportato deveessere possibile soltanto seil conducente si trova alposto di comando.

Quando, per il suo lavo-ro, una macchina è attrez-zata con dispositivi chesuperano la sua sagoma

Il comando di bloccodel differenziale deve esse-re progettato e disposto inmodo da permettere disbloccare il differenzialequando la macchina è inmovimento.

L'ultima frase del punto1.2.2 non si applica alla fun-zione della mobilità.

3.3.2.Avviamento/spostamento

Le macchine semoventicon conducente trasporta-to devono essere dotate dimezzi che scoraggino l'av-viamento del motore daparte di persone non auto-rizzate.

Qualsiasi spostamentocomandato di una macchi-na semovente con condu-cente trasportato deve

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checking easily, beforemoving the machinery, thatsuch devices are in a par-ticular position whichallows safe movement.

This also applies to allother parts which, to allowsafe movement, have to bein particular positions,locked if necessary.

Where it does not giverise to other risks, move-ment of the machinerymust depend on safe posi-tioning of the aforemen-tioned parts.

It must not be possiblefor unintentional move-ment of the machinery tooccur while the engine isbeing started.

3.3.3.Travelling function

Without prejudice toroad traffic regulations,self-propelled machineryand its trailers must meetthe requirements for slow-ing down, stopping, brakingand immobilisation so as toensure safety under all theoperating, load, speed,ground and gradient condi-tions allowed for.

normale (ad esempio stabi-lizzatore, freccia), è neces-sario che il conducentedisponga di mezzi che gliconsentano di verificarefacilmente, prima di sposta-re la macchina, che dettidispositivi sono in unaposizione che consenteuno spostamento sicuro.

La stessa cosa deveverificarsi per la posizionedi tutti gli altri elementiche, per consentire unospostamento sicuro, devo-no occupare una posizionedefinita, se necessario bloc-cata.

Quando ciò non generaaltri rischi, lo spostamentodella macchina deve esseresubordinato alla posizionesicura degli elementi sopraindicati.

Uno spostamento invo-lontario della macchinanon deve essere possibileall'atto dell'avviamento delmotore.

3.3.3. Funzione di spostamento

Fatte salve le prescri-zioni da rispettare per lacircolazione stradale, lemacchine semoventi e iloro rimorchi devonorispettare i requisiti inmateria di rallentamento, diarresto, di frenatura e diimmobilizzazione chegarantiscano la sicurezza intutte le condizioni di fun-zionamento, di carico, di

essere possibile soltanto seil conducente si trova alposto di comando.

Quando, per il suo lavo-ro, una macchina deveessere attrezzata condispositivi che superano lasua sagoma normale (adesempio, stabilizzatori,freccia, ecc.), è necessarioche il conducente dispongadi mezzi che gli consentanodi verificare facilmente,prima di spostare la mac-china, che detti dispositivisono in una posizione checonsente uno spostamentosicuro.

La stessa cosa deveverificarsi per la posizionedi tutti gli altri elementiche, per consentire unospostamento sicuro, devo-no occupare una posizionedefinita, se necessario bloc-cata.

Quando ciò è tecnica-mente ed economicamenterealizzabile, lo spostamen-to della macchina deveessere subordinato allaposizione sicura degli ele-menti sopra indicati.

Uno spostamento dellamacchina non deve esserepossibile all'atto dell'avvia-mento del motore.

3.3.3.Arresto dello spostamento

Fatte salve le prescri-zioni da rispettare per lacircolazione stradale, lemacchine semoventi e iloro rimorchi devonorispettare i requisiti inmateria di rallentamento, diarresto, di frenatura e diimmobilizzazione chegarantiscano la sicurezza intutte le condizioni di fun-

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The driver must be ableto slow down and stopself-propelled machineryby means of a main device.Where safety so requires,in the event of a failure ofthe main device, or in theabsence of the energy sup-ply needed to actuate themain device, an emergencydevice with a fully inde-pendent and easily accessi-ble control device must beprovided for slowing downand stopping.

Where safety sorequires, a parking devicemust be provided to ren-der stationary machineryimmobile. This device maybe combined with one ofthe devices referred to inthe second paragraph, pro-vided that it is purelymechanical.

Remote -cont ro l l edmachinery must beequipped with devices forstopping operation auto-matically and immediatelyand for preventing poten-tially dangerous operationin the following situations:

- if the driver loses con-trol,

- if it receives a stop sig-nal,

- if a fault is detected in asafety-related part ofthe system,

- if no validation signal isdetected within a speci-fied time.

Section 1.2.4 does notapply to the travelling func-tion.

velocità, di caratteristichedel suolo e di pendenzapreviste.

Il rallentamento e l'ar-resto della macchina semo-vente devono poter essereottenuti dal conducenteattraverso un dispositivoprincipale. Se la sicurezzalo esige, in caso di guastodel dispositivo principale oin mancanza di energia perazionare tale dispositivo, undispositivo d'emergenzacon un dispositivo dicomando interamente indi-pendente e facilmenteaccessibile deve consentireil rallentamento e l'arresto.

Se la sicurezza lo esige,l'immobilizzazione dellamacchina deve essere man-tenuta con un dispositivodi sosta.Questo dispositivo puòessere combinato con unodei dispositivi di cui alsecondo comma, a condi-zione che sia ad azionepuramente meccanica.

Le macchine dotate ditelecomando devonodisporre di sistemi atti adazionare automaticamentee immediatamente l'arre-sto e a prevenire il funzio-namento potenzialmentepericoloso nelle situazioniseguenti:

- quando il conducentene ha perso il controllo,

- quando viene ricevutoun segnale di arresto,

- quando viene individua-ta un'avaria in un ele-mento del sistema dicontrollo legato allasicurezza,

- quando un segnale diconvalida non è stato

zionamento, di carico, divelocità, di caratteristichedel suolo e di pendenzapreviste dal fabbricante ecorrispondenti a situazioninormalmente incontrate.

Il rallentamento e l'ar-resto della macchina semo-vente devono poter essereottenuti dal conducenteattraverso un dispositivoprincipale. Se la sicurezzalo esige, in caso di guastodel dispositivo principale oin mancanza di energia perazionare tale dispositivo, undispositivo d'emergenzacon comandi interamenteindipendenti e facilmenteaccessibili deve consentireil rallentamento e l'arresto.

Se la sicurezza lo esige,l'immobilizzazione dellamacchina deve essere man-tenuta con un dispositivodi sosta. Questo dispositi-vo può essere combinatocon uno dei dispositivi dicui al secondo comma, acondizione che sia ad azio-ne puramente meccanica.

La macchina comandataa distanza deve essere pro-gettata e costruita in mododa fermarsi automatica-mente se il conducente neha perduto il controllo.

Il punto 1.2.4 non siapplica alla funzione spo-stamento.

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3.3.4. Movement ofpedestr i an-contro l ledmachinery

Movement of pedestri-an-controlled self-pro-pelled machinery must bepossible only through sus-tained action on the rele-vant control device by thedriver. In particular, it mustnot be possible for move-ment to occur while theengine is being started.

The control systems forpedestr i an-contro l ledmachinery must bedesigned in such a way asto minimise the risks aris-ing from inadvertent move-ment of the machinetowards the driver, in par-ticular:

- crushing,

- injury from rotatingtools.

The speed of travel ofthe machinery must becompatible with the paceof a driver on foot.

In the case of machin-ery on which a rotary toolmay be fitted, it must notbe possible to actuate thetool when the reverse con-trol is engaged, exceptwhere the movement ofthe machinery results frommovement of the tool. Inthe latter case, the revers-ing speed must be such

rilevato entro un termi-ne specificato.

Il punto 1.2.4 non siapplica alla funzione spo-stamento.

3.3.4. Spostamentodelle macchine con condu-cente a piedi

Ogni spostamento diuna macchina semoventecon conducente a piedideve essere possibile solose quest'ultimo esercitaun'azione continua suldispositivo di comandocorrispondente. In partico-lare, nessuno spostamentodeve essere possibile all'at-to d'avviamento del moto-re.

Il sistema di comandodelle macchine con condu-cente a piedi deve essereprogettato in modo daridurre al minimo i rischiconnessi allo spostamentoinopinato della macchinaverso il conducente, in par-ticolare i rischi:

- di schiacciamento,

- di lesioni provocate dautensili rotanti.

La velocità di sposta-mento della macchina deveessere compatibile conl'andatura del conducente.

Sulle macchine che pos-sono essere munite di unutensile rotante, quest'ulti-mo non deve potere esse-re azionato quando ilcomando di retromarcia èinserito, salvo che lo spo-stamento della macchinarisulti dal movimento del-l'utensile. In quest'ultimocaso la velocità in retro-marcia deve essere suffi-cientemente ridotta, in

3.3.4. Spostamentodelle macchine con condu-cente a piedi

Ogni spostamento diuna macchina semoventecon conducente a piedideve essere possibile solose quest'ultimo esercitaun'azione continua sull'or-gano di comando corri-spondente. In particolare,nessuno spostamento deveessere possibile all'attod'avviamento del motore.

Il sistema di comandodelle macchine con condu-cente a piedi deve essereprogettato in modo daridurre al minimo i rischiconnessi allo spostamentoinopinato della macchinaverso il conducente, in par-ticolare i rischi di:

a) schiacciamento,

b) lesioni provocate dautensili rotanti.

Inoltre, la velocità nor-male di spostamento dellamacchina deve esserecompatibile con l'andaturadel conducente.

Sulle macchine che pos-sono essere munite di unutensile rotante, quest'ulti-mo non deve potere esse-re azionato quando ilcomando di retromarcia èinserito, salvo che lo spo-stamento della macchinarisulti dal movimento del-l'utensile. In quest'ultimocaso basterà che la velocitàin retromarcia sia tale da

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

that it does not endangerthe driver.

3.3.5. Control circuitfailure

A failure in the powersupply to the power-assist-ed steering, where fitted,must not prevent machin-ery from being steeredduring the time required tostop it.

modo da non presentarerischi per il conducente.

3.3.5. Guastodel circuito di comando

In caso di guasto dell'ali-mentazione del servoster-zo, la macchina deve poteressere guidata per il temponecessario ad arrestarla.

non presentare rischi per ilconducente.

3.3.5.Avaria del circuitodi comando

In caso di avaria dell'ali-mentazione del servoster-zo, la macchina deve poteressere guidata per arre-starla.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

3.4. PROTECTIONAGAINST MECHANICALHAZARDS

3.4.1. Uncontrolledmovements

Machinery must bedesigned, constructed andwhere appropriate placedon its mobile support insuch a way as to ensurethat, when moved, uncon-trolled oscillations of itscentre of gravity do notaffect its stability or exertexcessive strain on itsstructure.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

3.4. MISURE DI PROTEZIONE CONTROI PERICOLI MECCANICI

3.4.1. Movimenti incon-trollati

La macchina deve esse-re progettata, costruita edeventualmente montata sulsuo supporto mobile inmodo che al momentodello spostamento le oscil-lazioni incontrollate delsuo baricentro non ne pre-giudichino la stabilità nécomportino sforzi eccessi-vi per la sua struttura.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

3.4. Misure di protezione dai rischi meccanici

3.4.1. Rischi connessicon movimenti noncomandati

….vedi punto 1.3.9 ….

La macchina deve esse-re progettata, costruita edeventualmente montata sulsuo supporto mobile inmodo che al momentodello spostamento le oscil-lazioni incontrollate delsuo baricentro non ne pre-giudichino la stabilità nécomportino sforzi eccessi-vi per la sua struttura.

RES 3.4

RES 3.4.1

RES 3.4.2

RES 3.4.3

RES 3.4.4

RES 3.4.5

RES 3.4.6

RES 3.4.7

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

3.4.2. Moving transmis-sion parts

By way of exception tosection 1.3.8.1, in the caseof engines, moveableguards preventing accessto the moving parts in theengine compartment neednot have interlockingdevices if they have to beopened either by the useof a tool or key or by acontrol located in the driv-ing position, providing thelatter is in a fully enclosedcab with a lock to preventunauthorised access.

3.4.3. Roll-over and tip-over

Where, in the case ofself-propelled machinerywith a ride-on driver, oper-ator(s) or other person(s),there is a risk of rolling ortipping over, the machinerymust be fitted with anappropriate protectivestructure, unless thisincreases the risk.

This structure must besuch that in the event ofrolling or tipping over itaffords the ride-on per-son(s) an adequate deflec-tion-limiting volume.

In order to verify thatthe structure complieswith the requirement laiddown in the second para-graph, the manufacturer orhis authorised representa-tive must, for each type ofstructure concerned, per-form appropriate tests orhave such tests performed.

3.4.2. Elementi mobili ditrasmissione

In deroga al punto1.3.8.1, nel caso dei moto-ri, i ripari mobili che impe-discono l'accesso alle partimobili del compartimentomotore possono non esse-re provviste di dispositivi diinterblocco, a condizioneche la loro apertura siapossibile soltanto con l'im-piego di un utensile o diuna chiave, oppure dopoaver azionato un comandosituato sul posto di guida,se quest'ultimo si trova inuna cabina completamentechiusa con una serraturaper impedire l'accesso nonautorizzato.

3.4.3. Ribaltamento orovesciamento laterale

Quando per una mac-china semovente con con-ducente, operatore/i oaltra/e persona/e traspor-tati esiste il rischio di ribal-tamento o rovesciamentolaterale, essa deve esseremunita di una struttura diprotezione appropriata, seciò accresce i rischi (testoerrato).

Detta struttura deveessere tale che, in caso diribaltamento o rovescia-mento laterale, garantiscaalle persone trasportate unadeguato volume limite dideformazione.

Al fine di verificare chela struttura soddisfi ilrequisito di cui al secondocomma, il fabbricante o ilsuo mandatario deve effet-tuare, o far effettuare,prove appropriate per cia-scun tipo di struttura.

3.4.8. Rischi dovuti aglielementi mobili di trasmis-sione

In deroga al punto1.3.8.A, nel caso dei moto-ri a combustione interna, leprotezioni mobili cheimpediscono l'accesso alleparti mobili del comparti-mento motore possononon essere provviste didispositivi di blocco a con-dizione che la loro apertu-ra sia possibile soltantocon l'impiego di un utensileo di una chiave, oppuredopo aver azionato uncomando situato sul postodi guida, se quest'ultimo sitrova in una cabina com-pletamente chiusa con unaserratura bloccabile.

3.4.3. Rischi connessicon il ribaltamento

Quando per una mac-china semovente con con-ducente ed eventualmenteoperatori trasportati esisteil rischio di ribaltamento,essa deve essere progetta-ta e munita di punti diancoraggio che consentanodi ricevere una struttura diprotezione contro talerischio (ROPS).

Detta struttura deveessere tale che in caso diribaltamento garantisca alconducente trasportato, edeventualmente agli opera-tori trasportati, un adegua-to volume limite di defor-mazione (DLV).

Al fine di verificare chela struttura soddisfi ilrequisito di cui al secondocomma, il fabbricante o ilsuo mandatario stabilitonella Comunità deve effet-tuare, o far effettuare,

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

3.4.4. Falling objects

Where, in the case ofself-propelled machinerywith a ride-on driver, oper-ator(s) or other person(s),there is a risk due to fallingobjects or material, themachinery must bedesigned and constructedin such a way as to takeaccount of this risk and fit-ted, if its size allows, withan appropriate protectivestructure.

This structure must besuch that, in the event offalling objects or material,it guarantees the ride-onperson(s) an adequatedeflection-limiting volume.

In order to verify thatthe structure complieswith the requirement laiddown in the second para-graph, the manufacturer orhis authorised representa-tive must, for each type ofstructure concerned, per-

3.4.4. Caduta di oggetti

Quando per una mac-china semovente con con-ducente, operatore/ialtra/e o persona/e tra-sportati esistono rischiconnessi con cadute dioggetti o di materiali, essadeve essere progettata ecostruita in modo da tene-re conto di tali rischi; essadeve inoltre essere munita,se le sue dimensioni loconsentono, di una struttu-ra di protezione appropria-ta.

Detta struttura deveesser tale che in caso dicadute di oggetti o dimateriali sia garantito allapersona o alle persone tra-sportate un adeguato volu-me limite di deformazione.

Al fine di verificare chela struttura soddisfi ilrequisito di cui al secondocomma, il fabbricante o ilsuo mandatario deve effet-

prove appropriate su ognitipo di struttura.

Inoltre, le seguenti mac-chine per movimento terradi potenza superiore a 15kW devono essere munitedi una struttura di prote-zione in caso ribaltamento:

- pale caricatrici su cingo-li o su ruote,

- caricatrici meccaniche,

- trattori su cingoli o suruote,

- ruspe autocaricanti omeno,

- livellatrici,

- cassoni ribaltabili conparte anteriore artico-lata.

3.4.4. Rischi connessicon la caduta di oggetti

Quando per una mac-china con conducente eeventualmente con opera-tori trasportati esistonorischi connessi con cadutedi oggetti e di materiali,essa deve essere progetta-ta e munita, se le suedimensioni lo consentono,di punti di ancoraggio atti aricevere una struttura diprotezione contro talerischio (FOPS).

Detta struttura deveesser tale che in caso dicadute di oggetti o dimateriali garantisca aglioperatori trasportati unadeguato volume limite dideformazione (DLV).

Al fine di verificare chela struttura soddisfi ilrequisito di cui al secondocomma, il fabbricante o ilsuo mandatario stabilitonella Comunità deve effet-

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form appropriate tests orhave such tests performed.

3.4.5. Means of access

Handholds and stepsmust be designed, con-structed and arranged insuch a way that the opera-tors use them instinctivelyand do not use the controldevices to assist access.

3.4.6.Towing devices

All machinery used totow or to be towed mustbe fitted with towing orcoupling devices designed,constructed and arrangedin such a way as to ensureeasy and secure connec-tion and disconnection andto prevent accidental dis-connection during use.

Insofar as the tow barload so requires, suchmachinery must beequipped with a supportwith a bearing surface suit-ed to the load and theground.

3.4.7. Transmission ofpower between self-pro-pelled machinery (or trac-tor) and recipient machin-ery

Removable mechanicaltransmission devices link-ing self-propelled machin-

tuare, o far effettuare,prove appropriate per cia-scun tipo di struttura.

3.4.5. Mezzi di accesso

Mezzi di appoggio o disostegno devono essereprogettati, costruiti edisposti in modo che glioperatori li utilizzino istin-tivamente e non ricorranoai dispositivi di comandoper facilitare l'accesso.

3.4.6. Dispositivi di trai-no

Ogni macchina utilizzataper trainare o destinata adessere trainata deve esseremunita di dispositivi dirimorchio o di traino pro-gettati, costruiti e dispostiin modo da garantire che ilcollegamento e lo sgancia-mento possano essereeffettuati facilmente ed inmodo sicuro e da impedireuno sganciamento acciden-tale durante l'utilizzazione.

Qualora il carico sultimone lo richieda, questemacchine devono esseremunite di un supporto conuna superficie d'appoggioadattata al carico e al ter-reno.

3.4.7. Trasmissione dipotenza tra la macchinasemovente (o il trattore) ela macchina azionata

I dispositivi amovibili ditrasmissione meccanicache collegano una macchi-na semovente (o un trat-

tuare, o far effettuare,prove appropriate per cia-scun tipo di struttura.

3.4.5. Rischi connessicon cadute dai mezzi diaccesso

Mezzi di appoggio o disostegno devono essereprogettati, costruiti edisposti in modo che glioperatori li utilizzino istin-tivamente e non ricorranoa tal fine agli organi dicomando.

3.4.6. Rischi connessicon i dispositivi di traino

Ogni macchina utilizzataper trainare o destinata adessere trainata deve esseremunita di dispositivi dirimorchio o di traino pro-gettati, costruiti e dispostiin modo da garantire che ilcollegamento e lo sgancia-mento possano essereeffettuati facilmente ed inmodo sicuro e da impedireuno sganciamento acciden-tale durante l'utilizzazione.

Qualora il carico sultimone lo richieda, questemacchine devono esseremunite di un supporto conuna superficie d'appoggioadattata al carico e al ter-reno.

3.4.7. Rischi connessicon la trasmissione dipotenza tra la macchinasemovente (o il trattore) ela macchina azionata

Gli alberi di trasmissio-ne cardanici che colleganouna macchina semovente

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ery (or a tractor) to thefirst fixed bearing of reci-pient machinery must bedesigned and constructedin such a way that any partthat moves during opera-tion is protected over itswhole length.

On the side of the self-propelled machinery (ortractor), the power take-off to which the remo-vable mechanical trans-mission device is attachedmust be protected eitherby a guard fixed and linkedto the self-propelledmachinery (or tractor) orby any other device offer-ing equivalent protection.

It must be possible toopen this guard for accessto the removable trans-mission device. Once it isin place, there must beenough room to preventthe drive shaft damagingthe guard when themachinery (or the trac-tor) is moving.

On the recipientmachinery side, the inputshaft must be enclosed ina protective casing fixedto the machinery.

Torque limiters orfreewheels may be fittedto universal joint trans-missions only on the sideadjoining the drivenmachinery. The removablemechanical transmissiondevice must be markedaccordingly.

All recipient machin-ery, the operation ofwhich requires a remov-able mechanical transmis-

tore) al primo supportofisso di una macchina azio-nata devono essere pro-gettati e costruiti in modoche tutte le parti in movi-mento durante il funziona-mento siano protette pertutta la lunghezza.

Sul lato della macchinasemovente o del trattore,la presa di forza alla qualeè collegato il dispositivoamovibile di trasmissionemeccanica deve essereprotetta da un riparo fissocollegato alla macchinasemovente (o trattore)oppure da qualsiasi altrodispositivo che garantiscauna protezione equivalen-te.

Deve essere possibileaprire questo riparo peraccedere al dispositivoamovibile di trasmissione.Una volta collocata, deveesservi abbastanza spazioper impedire all'alberomotore di danneggiare ilriparo quando la macchina(o il trattore) è in movi-mento.

Sul lato della macchinaazionata, l'albero coman-dato deve essere chiuso inun carter di protezionefissato sulla macchina.

La presenza di un limi-tatore di coppia o di unaruota libera è autorizzataper la trasmissione carda-nica soltanto sul lato in cuiavviene il collegamentocon la macchina azionata.In questo caso occorreindicare sul dispositivoamovibile di trasmissionemeccanica il senso delmontaggio.

Ogni macchina aziona-ta, il cui funzionamento

(o un trattore) al primosupporto fisso di una mac-china azionata devonoessere protetti sul latodella macchina semoventee sul lato della macchinaazionata per tutta la lun-ghezza dell'albero e deigiunti cardanici.

Su lato della macchinasemovente o del trattore,la presa di forza alla quale ècollegato l'albero di tra-smissione deve essere pro-tetta da uno schermo fissa-to sulla macchina semoven-te (o sul trattore) oppureda qualsiasi altro dispositi-vo che garantisca una pro-tezione equivalente.

Sul lato della macchinatrainata, l'albero comanda-to deve essere chiuso in uncarter di protezione fissatosulla macchina.

La presenza di un limi-tatore di coppia o di unaruota libera è autorizzataper la trasmissione carda-nica soltanto sul lato in cuiavviene il collegamentocon la macchina azionata.In questo caso occorreindicare sull'albero di tra-smissione cardanico ilsenso del montaggio.

Ogni macchina traina-ta, il cui funzionamentoimplica la presenza di unalbero di trasmissione chela colleghi ad una macchi-na semovente o a un trat-tore, deve possedere unsistema di aggancio dell'al-bero di trasmissione taleche, quando la macchina èstaccata, l'albero di tra-smissione e il suo disposi-tivo di protezione nonvengano danneggiati dal

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sion device to connect itto self-propelled machin-ery (or a tractor), musthave a system for attach-ing the removablemechanical transmissiondevice so that, when themachinery is uncoupled,the removable mechanicaltransmission device andits guard are not damagedby contact with theground or part of themachinery.

The outside parts ofthe guard must be sodesigned, constructed andarranged that they cannotturn with the removablemechanical transmissiondevice. The guard mustcover the transmission tothe ends of the inner jawsin the case of simple uni-versal joints and at least tothe centre of the outerjoint or joints in the caseof wide-angle universaljoints.

If means of access toworking positions are pro-vided near to the remov-able mechanical transmis-sion device, they must bedesigned and constructedin such a way that theshaft guards cannot beused as steps, unlessdesigned and constructedfor that purpose.

implica la presenza di undispositivo amovibile ditrasmissione meccanicache la colleghi ad una mac-china semovente (o a untrattore), deve possedereun sistema di aggancio deldispositivo amovibile ditrasmissione meccanicatale che, quando la mac-china è staccata, il disposi-tivo amovibile di trasmis-sione meccanica e il suoriparo non vengano dan-neggiati dal contatto con ilsuolo o con un elementodella macchina.

Gli elementi esterni delriparo devono essere pro-gettati, costruiti e dispostiin modo da non poterruotare con il dispositivoamovibile di trasmissionemeccanica. Il riparo devecoprire l'albero di trasmis-sione fino alle estremitàdelle ganasce interne nelcaso di giunti cardanicisemplici e almeno fino alcentro del giunto o deigiunti esterni nel caso dicardani detti a grandango-lo.

Se sono previsti accessiai posti di lavoro in prossi-mità del dispositivo amo-vibile di trasmissione mec-canica, essi devono essereprogettati e costruiti inmodo da evitare che iripari di tali alberi possanoservire da predellini, ameno che non siano pro-gettati e costruiti a talfine.

contatto con il suolo ocon un elemento dellamacchina.

Gli elementi esterni deldispositivo di protezionedevono essere progettati,costruiti e disposti inmodo da non poter ruota-re con l'albero di trasmis-sione. Il dispositivo di pro-tezione deve coprire l'al-bero di trasmissione finoalle estremità delle gana-sce interne nel caso digiunti cardanici semplici ealmeno fino al centro delgiunto o dei giunti esterninel caso di cardani detti agrandangolo.

Se sono previsti accessiai posti di lavoro in prossi-mità dell'albero di trasmis-sione a cardano, il costrut-tore deve evitare che idispositivi di protezionedegli alberi di trasmissionedescritti al sesto commapossano servire da predel-lini, a meno che non sianoprogettati e costruiti a talfine.

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

3.5. PROTECTIONAGAINST OTHER HAZARDS

3.5.1. Batteries

The battery housingmust be designed and con-structed in such a way asto prevent the electrolytebeing ejected on to theoperator in the event ofrollover or tipover and toavoid the accumulation ofvapours in places occupiedby operators.

Machinery must bedesigned and constructedin such a way that the bat-tery can be disconnectedwith the aid of an easilyaccessible device providedfor that purpose.

3.5.2. Fire

Depending on the ha-zards anticipated by themanufacturer, machinerymust, where its size per-mits:

- either allow easilyaccessible fire extin-guishers to be fitted, or

- be provided with built-in extinguisher systems.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

3.5. MISURE DI PROTEZIONE CONTROALTRI PERICOLI

3.5.1. Batteria d'accumulatori

L'alloggiamento dellabatteria deve essere pro-gettato e costruito inmodo da impedire la proie-zione dell'elettrolita sul-l'operatore in caso di ribal-tamento o rovesciamentolaterale e da evitare l'accu-mulo di vapori vicino aiposti occupati dagli opera-tori.

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo che la batteria possaessere disinserita con undispositivo facilmenteaccessibile previsto a talfine.

3.5.2. Incendio

A seconda dei pericoliprevisti dal fabbricante lamacchina deve, qualora ledimensioni lo consentano:

- permettere l'installazio-ne di estintori facilmen-te accessibili, oppure

- essere munita di sistemidi estinzione che sianoparte integrante dellamacchina.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

3.5. Misure di protezione contro altririschi

3.5.1. Rischi dovuti allabatteria d'accumulatori

L'alloggiamento dellabatteria deve esserecostruito e situato e la bat-teria deve essere installatain modo da evitare al mas-simo la possibilità di prote-zione dell' elettrolita sull'operatore anche in caso diribaltamento e/o da evitarel'accumulo di vapori vicinoai posti occupati dagli ope-ratori.

La macchina mobiledeve essere progettata ecostruita in modo che labatteria possa essere disin-serita con un dispositivofacilmente accessibile pre-visto a tal fine.

3.5.2. Rischi di incendio

In funzione dei rischiprevisti dal fabbricantedurante l'uso, la macchinadeve, qualora le dimensionilo consentano:

- permettere l'installazio-ne di estintori facilmen-te accessibili, oppure

- essere munita di sistemidi estinzione che sianoparte integrante dellamacchina.

RES 3.5

RES 3.5.1

RES 3.5.2

RES 3.5.3

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3.5.3. Emissions of haz-ardous substances

The second and thirdparagraphs of section1.5.13 do not apply wherethe main function of themachinery is the sprayingof products. However, theoperator must be protect-ed against the risk of expo-sure to such hazardousemissions.

3.5.3. Emissioni disostanze pericolose

Il punto 1.5.13, secondoe terzo comma, non siapplica quando la funzioneprincipale della macchina èla polverizzazione di pro-dotti. Tuttavia l'operatoredeve essere protetto dalrischio di esposizione a taliemissioni pericolose.

3.5.3. Rischi dovuti alleemissioni di polveri, gas,ecc.

Quando esista talerischio, la captazione di cuial punto 1.5.13 può esseresostituita con altri mezzi,come ad esempio l'elimina-zione con getto d'acquapolverizzata. Il punto1.5.13, secondo e terzocomma, si applica soltantoquando la funzione princi-pale della macchina è la pol-verizzazione di prodotti.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

3.6. INFORMATIONAND INDICATIONS

3.6.1. Signs, signals and warnings

All machinery musthave signs and/or instruc-tion plates concerning use,adjustment and mainte-nance, wherever necessary,so as to ensure the healthand safety of persons.Theymust be chosen, designedand constructed in such away as to be clearly visibleand indelible.

Without prejudice tothe provisions of road traf-fic regulations, machinerywith a ride-on driver musthave the following equip-

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

3.6. INFORMAZIONIED INDICAZIONI

3.6.1. Iscrizioni,segnalazioni e avvertimenti

Le macchine devonoessere provviste di iscrizio-ni e/o di targhe con leistruzioni per l'uso, la rego-lazione e la manutenzione,ovunque necessario, pergarantire la sicurezza e latutela della salute dellepersone.Tali mezzi devonoessere scelti, progettati erealizzati in modo da esse-re chiaramente visibili eindelebili.

Fatte salve le prescri-zioni da rispettare per lacircolazione stradale, le

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

3.6. Indicazioni

3.6.1. Segnalazione -avvertimento

Le macchine devonoessere provviste di mezzidi segnalazione e/o di tar-ghe con le istruzioni con-cernenti l'impiego, la rego-lazione e la manutenzionenecessaria per garantire lasicurezza e la tutela dellasalute delle persone espo-ste.Tali mezzi devono esse-re scelti, progettati e realiz-zati in modo da esserechiaramente visibili e inde-lebili.

Ferme restando le con-dizioni da rispettare per la

RES 3.6

RES 3.6.1

RES 3.6.2

RES 3.6.3

RES 3.6.3.1

RES 3.6.3.2

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ment:

- an acoustic warningdevice to alert persons,

- a system of light signalsrelevant to the intendedconditions of use; thelatter requirement doesnot apply to machineryintended solely forunderground workingand having no electricalpower,

- where necessary, theremust be an appropriateconnection between atrailer and the machine-ry for the operation ofsignals.

Remote -cont ro l l edmachinery which, undernormal conditions of use,exposes persons to therisk of impact or crushingmust be fitted with appro-priate means to signal itsmovements or with meansto protect persons againstsuch risks. The sameapplies to machinery whichinvolves, when in use, theconstant repetition of aforward and backwardmovement on a single axiswhere the area to the rearof the machine is notdirectly visible to the driv-er.

Machinery must beconstructed in such a waythat the warning and sig-nalling devices cannot bedisabled unintentionally.Where it is essential forsafety, such devices mustbe provided with themeans to check that theyare in good working orderand their failure must bemade apparent to theoperator.

macchine con conducentetrasportato devono esseredotate della seguenteattrezzatura:

- un avvertitore acusticoche consenta di avverti-re le persone,

- un sistema di segnala-zione luminosa chetenga conto delle con-dizioni di impiego previ-ste; quest'ultima condi-zione non si applica allemacchine destinateesclusivamente ai lavorisotterranei e sprovvistedi alimentazione elettri-ca,

- all'occorrenza, deveesserci un appropriatosistema di collegamentotra il rimorchio e lamacchina per l'aziona-mento dei segnali.

Le macchine dotate ditelecomando, le cui condi-zioni di impiego normaliespongono le persone arischi di urto o di schiaccia-mento, devono esseremunite di mezzi adeguatiper segnalare i loro sposta-menti o di mezzi per pro-teggere le persone controtali rischi. Lo stesso valeper le macchine la cui uti-lizzazione implica la ripeti-zione sistematica di avanza-mento e arretramentolungo uno stesso asse e ilcui conducente non ha visi-bilità posteriore diretta.

Il disinserimento invo-lontario dei dispositivi diavvertimento e di segnala-zione deve essere resoimpossibile in sede di fab-bricazione. Ogni volta checiò sia indispensabile allasicurezza, questi dispositividevono essere muniti di

circolazione stradale, lemacchine con conducentetrasportato devono esseredotate della seguenteattrezzatura:

- un avvertitore acusticoche consenta di avverti-re le persone esposte;

- un sistema di segnala-zione luminosa chetenga conto delle con-dizioni di impiego previ-ste quali, ad esempio, leluci di arresto, le luci diretromarcia, i girofari.Quest'ultima condizio-ne non si applica allemacchine destinateesclusivamente ai lavorisotterranei e sprovvistedi alimentazione elettri-ca.

Le macchine teleco-mandate, le cui condizionidi impiego normali espon-gono le persone a rischi diurto o di schiacciamento,devono essere munite dimezzi adeguati per segnala-re i loro spostamenti o dimezzi per proteggere lepersone esposte controtali rischi. Lo stesso appli-casi alle macchine la cui uti-lizzazione implica la ripeti-zione sistemica di avanza-mento e arretramentolungo uno stesso asse e ilcui conducente non ha visi-bilità posteriore diretta.

Il disinserimento invo-lontario di tutti i dispositividi avvertimento e di segna-lazione deve essere resoimpossibile in sede di fab-bricazione. Ogni volta checiò sia indispensabile allasicurezza, questi dispositividevono essere muniti dimezzi di controllo delbuon funzionamento e un

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Where the movementof machinery or its tools isparticularly hazardous,signs on the machinerymust be provided to warnagainst approaching themachinery while it is work-ing; the signs must be legi-ble at a sufficient distanceto ensure the safety of per-sons who have to be in thevicinity.

3.6.2. Marking

The following must beshown legibly and indeliblyon all machinery:

- nominal powerexpressed in kilowatts(kW),

- mass of the most usualconfiguration, in kilo-grams (kg);

and, where appropriate:

- maximum drawbar pullprovided for at the cou-pling hook, in Newtons(N),

- maximum vertical loadprovided for on thecoupling hook, inNewtons (N).

3.6.3. Instructions

3.6.3.1.Vibrations

The instructions mustgive the following informa-tion concerning vibrationstransmitted by the machinery to the hand-armsystem or to the whole

mezzi di controllo delbuon funzionamento e unloro guasto deve esserereso apparente all'operato-re.

Quando il movimentodelle macchine o dei loroutensili è particolarmentepericoloso, devono esserepreviste indicazioni sullemacchine stesse che avver-tano di non avvicinarsi allemacchine durante il lavoro;tali iscrizioni devono esse-re leggibili a distanza suffi-ciente per garantire la sicu-rezza delle persone cheoperano nei pressi dellemacchine.

3.6.2. Marcatura

Ogni macchina deverecare, in modo leggibile eindelebile, le seguenti indi-cazioni:

- la potenza nominaleespressa in chilowatt(kW),

- la massa, nella configu-razione più usuale, inchilogrammi (kg),

e se del caso:

- lo sforzo massimo ditrazione previsto dalfabbricante al gancio ditraino in newton (N),

- lo sforzo verticale mas-simo previsto sul ganciodi traino in newton (N).

3.6.3. Istruzioni

3.6.3.1.Vibrazioni

Le istruzioni devonofornire le seguenti indica-zioni relative alle vibrazionitrasmesse dalla macchina alsistema mano-braccio o atutto il corpo:

loro guasto deve esserereso apparente all'operato-re.

Quando le macchinespostandosi o spostando iloro utensili possono crea-re un rischio particolare,dovrà essere previstaun'iscrizione sulla macchinastessa che vieti di avvicinar-si alla macchina durante illavoro; tale iscrizione deveessere leggibile a sufficientedistanza per garantire lasicurezza delle personeche devono operare neipressi delle macchine.

3.6.2. Marcatura

Le indicazioni minimerichieste al punto 1.7.3devono essere completatecome segue:

- la potenza nominaleespressa in kW;

la massa, in kg, nellaconfigurazione più usuale

ed eventualmente:

- lo sforzo massimo ditrazione previsto dalfabbricante al gancio ditraino in N;

- lo sforzo verticale mas-simo previsto dal fabbri-cante sul gancio di trai-no in N.

3.6.3. Istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'usodevono contenere, oltrealle indicazioni minime dicui al punto 1.7.4, leseguenti indicazioni:

a) per quanto riguarda

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body:

- the vibration total valueto which the hand-armsystem is subjected, if itexceeds 2,5 m/s2.Where this value doesnot exceed 2,5 m/s2, thismust be mentioned,

- the highest root meansquare value of weight-ed acceleration towhich the whole bodyis subjected, if itexceeds 0,5 m/s2.Where this value doesnot exceed 0,5 m/s2, thismust be mentioned,

- the uncertainty ofmeasurement.

These values must be either those actuallymeasured for the machine-ry in question or thoseestablished on the basis ofmeasurements taken fortechnically comparablemachinery which is repre-sentative of the machineryto be produced.

Where harmonisedstandards are not applied,the vibration must bemeasured using the mostappropriate measurementcode for the machineryconcerned.

The operating condi-tions during measurementand the measurementcodes used must bedescribed.

3.6.3.2. Multiple uses

The instructions formachinery allowing severaluses depending on theequipment used and the

- il valore totale di vibra-zioni cui è esposto ilsistema mano-braccio,quando superi 2,5 m/s2.Se tale livello è inferioreo pari a 2,5 m/s2, deveessere indicato,

- il valore quadraticomedio massimo dell'ac-celerazione ponderatacui è esposto tutto ilcorpo, quando superi0,5 m/s2. Se tale livello èinferiore o pari a 0,5m/s2, deve essere indica-to,

- l'incertezza della misu-razione.

I suddetti valori devonoessere quelli misurati effet-tivamente sulla macchina inquestione, oppure quellistabiliti sulla base di misu-razioni effettuate su unamacchina tecnicamentecomparabile rappresentati-va della macchina da pro-durre.

Allorché non sonoapplicate le norme armo-nizzate, i dati sulle vibrazio-ni devono essere misuratiusando il codice di misura-zione più appropriato ade-guato alla macchina.

Devono essere descrit-te le condizioni di funzio-namento della macchinadurante la misurazione e ilcodice di misurazione uti-lizzato per effettuarla.

3.6.3.2. Usi molteplici

Le istruzioni di macchi-ne che consentono vari usia seconda dell'attrezzaturaimpiegata e le istruzionidelle attrezzature inter-cambiabili devono conte-nere le informazioni neces-

le vibrazioni della macchi-na, il valore effettivo o unvalore stabilito in base amisurazioni effettuate suuna macchina identica:

- il valore quadraticomedio ponderato, infrequenza, dell'accelera-zione cui sono espostele membra superioriquando superi 2,5 m/s2;se tale livello è inferioreo pari a 2,5 m/s2, occor-re indicarlo;

- il valore quadraticomedio ponderato, infrequenza, dell'accelera-zione cui è esposto ilcorpo (piedi o parteseduta) quando superi0,5 m/s2, se tale livello èinferiore o pari a 0,5m/s2, occorre indicarlo.

Allorché non sonoapplicate le norme armo-nizzate, i dati sulle vibrazio-ni devono essere misuratiusando il codice di misura-zione più appropriato ade-guato alla macchina.

Il fabbricante deve indi-care le condizioni di fun-zionamento della macchinadurante la misurazione ed imetodi usati per le misura-zioni;

b) nel caso di macchineche consentono vari usi aseconda dell'attrezzaturaimpiegata, il fabbricantedella macchina di base sucui possono essere fissateattrezzature intercambiabi-li e il fabbricante di questeultime devono dare leinformazioni necessarieper consentirne il montag-gio e l'uso in condizioni disicurezza.

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instructions for the inter-changeable equipmentmust contain the informa-tion necessary for safeassembly and use of thebasic machinery and theinterchangeable equipmentthat can be fitted.

sarie a consentire il mon-taggio e l'impiego in sicu-rezza della macchina dibase e delle attrezzatureintercambiabili che posso-no esservi montate.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

4. SUPPLEMENTARYESSENTIAL HEALTH ANDSAFETY REQUIREMENTSTO OFFSET HAZARDSDUE TO LIFTING OPERA-TIONS

Machinery presentinghazards due to lifting oper-ations must meet all therelevant essential healthand safety requirementsdescribed in this chapter(see General Principles,point 4).

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

4. REQUISITI ESSEN-ZIALI SUPPLEMENTARIDI SICUREZZA E DITUTELA DELLA SALUTEPER PREVENIRE I PERI-COLI DOVUTI AD OPER-AZIONI DI SOLLEVA-MENTO

Le macchine che pre-sentano pericoli dovuti adoperazioni di sollevamentodevono soddisfare tutti ipertinenti requisiti essen-ziali di sicurezza e di tuteladella salute descritti dalpresente capitolo (cfr.Principi generali,punto 4).

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delconsiglio

4. REQUISITI ESSEN-ZIALI DI SICUREZZA E DITUTELA DELLA SALUTEPER PREVENIRE I RISCHIPARTICOLARI DOVUTIAD UN'OPERAZIONE DISOLLEVAMENTO

Le macchine che pre-sentano rischi dovuti alleoperazioni di sollevamen-to, essenzialmente rischi dicadute del carico, di urtidel carico o di rovescia-mento a causa della movi-mentazione del carico,devono essere progettatee costruite in modo daconformarsi ai requisiti cheseguono.

Detti rischi si presenta-no con le macchine la cuifunzione consiste nellospostare un carico unitariocon cambiamento di livellodurante lo spostamento. Ilcarico può essere costitui-to da oggetti, da materiali oda merci.

RES 4

RES 4.1

RES 4.1.1

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4.1. GENERAL

4.1.1. Definitions

(a) "Lifting operation"means a movement of unitloads consisting of goodsand/or persons necessitat-ing, at a given moment, achange of level.

(b) "Guided load"means a load where thetotal movement is madealong rigid or flexibleguides whose position isdetermined by fixed points.

(c) "Working coeffi-cient" means the arith-metic ratio between theload guaranteed by themanufacturer or his autho-rised representative up towhich a component is ableto hold it and the maxi-mum working load markedon the component.

(d) "Test coefficient"means the arithmetic ratiobetween the load used tocarry out the static ordynamic tests on liftingmachinery or a liftingaccessory and the maxi-mum working load markedon the lifting machinery orlifting accessory.

(e) "Static test" meansthe test during which liftingmachinery or a liftingaccessory is first inspectedand subjected to a forcecorresponding to the max-imum working load multi-plied by the appropriatestatic test coefficient andthen re-inspected once thesaid load has been released

4.1. CONSIDERAZIONIGENERALI

4.1.1. Definizioni

a) "Operazione di solle-vamento": operazione dispostamento di unità dicarico costituite da cosee/o persone che necessi-tano, in un determinatomomento, di un cambia-mento di livello.

b) "Carico guidato":carico di cui l'interospostamento avviene lungoguide rigide o flessibili, lacui posizione nello spazio èdeterminata da punti fissi.

c) "Coefficiente di uti-lizzazione": rapporto arit-metico tra il carico garanti-to dal fabbricante o dal suomandatario, fino al quale uncomponente è in grado ditrattenere tale carico, ed ilcarico massimo di eser-cizio marcato sul compo-nente.

d) "Coefficiente diprova": rapporto aritmeti-co tra il carico utilizzatoper effettuare le prove sta-tiche o dinamiche dellamacchina di sollevamentoo di un accessorio di solle-vamento ed il carico massi-mo di esercizio marcatosulla macchina di solleva-mento o sull'accessorio disollevamento.

e) "Prova statica": verifi-ca che consiste nel con-trollare la macchina di soll-evamento o un accessoriodi sollevamento e nell'ap-plicargli successivamenteuna forza corrispondenteal carico massimo di eser-cizio moltiplicato per uncoefficiente di prova staticaappropriato; quindi, dopo

4.1. Considerazionigenerali

4.1.1. Definizioni

a) «accessori di solleva-mento»: componenti oattrezzature non collegatealle macchine e dispostetra la macchina e il caricooppure sul carico per con-sentirne la presa;

b) «accessori di imbra-catura»: accessori di solle-vamento che servono allarealizzazione o all'impiegodi una braca, quali ganci adocchiello, maniglie, anelli,golfari, ecc.;

c) «carico guidato»:carico di cui l'intero spo-stamento avviene lungoguide materializzate, rigideo flessibili, la cui posizionenello spazio è determinatada punti fissi;

d) «coefficiente di utiliz-zazione»: rapporto aritme-tico tra il carico garantitodal fabbricante, fino alquale un'attrezzatura, unaccessorio o una macchinaè in grado di tratteneretale carico, ed il caricomassimo di esercizio mar-cato sull'attrezzatura, sul-l'accessorio o sulla macchi-na rispettivamente;

e) «coefficiente diprova»: rapporto aritmeti-co tra il carico utilizzatoper effettuare le prove sta-tiche o dinamiche di un'at-trezzatura, un accessorio ouna macchina, ed il caricomassimo di esercizio mar-cato sull'attrezzatura, sul-l'accessorio o sulla macchi-

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to ensure that no damagehas occurred.

(f) "Dynamic test"means the test duringwhich lifting machinery isoperated in all its possibleconfigurations at the maxi-mum working load multi-plied by the appropriatedynamic test coefficientwith account being takenof the dynamic behaviourof the lifting machinery inorder to check that it func-tions properly.

(g) "Carrier" means apart of the machinery onor in which persons and/orgoods are supported inorder to be lifted.

aver soppresso il carico,nell'eseguire di nuovoun'ispezione della macchi-na o dell'accessorio di soll-evamento per controllareche non si sia verificatoalcun danno.

f) "Prova dinamica": ver-ifica che consiste nel farfunzionare la macchina disollevamento in tutte lepossibili configurazioni alcarico massimo di eser-cizio moltiplicato per ilcoefficiente di provadinamica appropriato,tenendo conto del com-portamento dinamico dellamacchina di sollevamentoonde verificarne il buonfunzionamento.

g) "Supporto del cari-co": parte della macchinasulla quale o nella quale lepersone e/o le cose sonosorrette per essere solle-vate.

na rispettivamente;

f) «prova statica»: verifi-ca che consiste nel con-trollare l'apparecchio ol'accessorio di sollevamen-to e nell'applicargli succes-sivamente una forza corri-spondente al carico massi-mo di esercizio moltiplica-to per un coefficiente diprova statica appropriato,quindi, dopo aver soppres-so il carico, nell'eseguire dinuovo un'ispezione dellamacchina di sollevamentoo dell'accessorio per con-trollare che non si sia veri-ficato alcun danno;

g) «prova dinamica»:prova che consiste nel farfunzionare la macchina intutte le possibili configura-zioni al carico massimo diesercizio, tenendo contodel comportamento dina-mico della macchina ondeverificare il buon funziona-mento della macchina edegli elementi di sicurezza.

6.1.1. Definizione

Ai fini del presente capi-tolo, si intende per «abita-colo» l'area sulla qualeprendono posto le perso-ne che devono essere sol-levate, abbassate o sposta-te in virtù del suo movi-mento.

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Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

4.1.2. Protection againstmechanical hazards

4.1.2.1. Risks due tolack of stability

Machinery must bedesigned and constructedin such a way that the sta-bility required by section1.3.1 is maintained both inservice and out of service,including all stages of trans-portation, assembly anddismantling, during fore-seeable component failuresand also during the testscarried out in accordancewith the instruction hand-book.To that end, the man-ufacturer or his authorisedrepresentative must usethe appropriate verificationmethods.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

4.1.2. Misure di prote-zione contro i pericolimeccanici

4.1.2.1. Rischi dovutialla mancanza di stabilità

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo che la stabilità pre-scritta al punto 1.3.1 siamantenuta sia in servizioche fuori servizio, inclusetutte le fasi di trasporto,montaggio e smontaggio, incaso di guasti prevedibili dicomponenti e durante leprove effettuate in confor-mità del manuale di istru-zioni.A tal fine il fabbrican-te o il suo mandatario deveutilizzare i metodi di verifi-ca appropriati.

4.1.2.2. Macchina che si

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

4.1.2. Misure di prote-zione contro i rischi mec-canici

4.1.2.1. Rischi dovutialla mancanza di stabilità

Le macchine devonoessere progettate ecostruite in modo che lastabilità prescritta al punto1.3.1 sia garantita duranteil funzionamento e in posi-zione di arresto, durantetutte le fasi di trasporto, dimontaggio e di smontaggio,in occasione dei guasti pre-vedibili e anche nel corsodelle prove quando essesiano effettuate conforme-mente alle istruzioni perl'uso.

A tal fine, il fabbricanteo il suo mandatario stabili-to nella Comunità deve uti-lizzare i mezzi di verificaappropriati; in particolare,per i carrelli di movimenta-zione automotori di levatasuperiore a 1,80 m, il fab-bricante o il suo mandata-rio stabilito nella Comunitàdeve effettuare o far effet-tuare, per ciascun tipo dicarrello, una prova di stabi-lità su piattaforma o provaanaloga.

RES 4.1.2

RES 4.1.2.1

RES 4.1.2.2

RES 4.1.2.3

RES 4.1.2.4

RES 4.1.2.5

RES 4.1.2.6

RES 4.1.2.7

RES 4.1.2.8

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4.1.2.2. Machinery run-ning on guide rails and railtracks

Machinery must be pro-vided with devices whichact on the guide rails ortracks to prevent derail-ment.

If, despite such devices,there remains a risk ofderailment or of failure of arail or of a running compo-nent, devices must be pro-vided which prevent theequipment, component orload from falling or themachinery from overturn-ing.

4.1.2.3. Mechanicalstrength

Machinery, lifting acces-sories and their compo-nents must be capable ofwithstanding the stressesto which they are subject-ed, both in and, whereapplicable, out of use,under the installation andoperating conditions pro-vided for and in all relevantconfigurations, with dueregard, where appropriate,to the effects of atmos-pheric factors and forcesexerted by persons. Thisrequirement must also besatisfied during transport,assembly and dismantling.

Machinery and liftingaccessories must bedesigned and constructedin such a way as to preventfailure from fatigue andwear, taking due account oftheir intended use.

The materials usedmust be chosen on thebasis of the intended work-

sposta lungo guide o su viedi scorrimento

La macchina deve esse-re munita di dispositivi cheagiscono sulle guide o viedi scorrimento in modo daevitare i deragliamenti.

Se, nonostante la pre-senza di simili dispositivi,permane un rischio dideragliamento o di guastodi un organo di guida o discorrimento, si devonoprevedere dispositivi cheimpediscano la caduta diattrezzature, di componen-ti o del carico, nonché ilribaltamento della macchi-na.

4.1.2.3. Resistenza meccanica

La macchina, gli acces-sori di sollevamento e irelativi componenti devo-no poter resistere alle sol-lecitazioni cui sono sogget-ti durante il funzionamentoe, se del caso, anche quan-do sono fuori servizio,nelle condizioni di installa-zione e di esercizio previ-ste e in tutte le relativeconfigurazioni, tenendoconto eventualmente deglieffetti degli agenti atmosfe-rici e degli sforzi esercitatidalle persone. Questorequisito deve essere sod-disfatto anche durante iltrasporto, il montaggio e losmontaggio.

La macchina e gli acces-sori di sollevamento devo-no essere progettati ecostruiti in modo tale daevitare guasti dovuti allafatica e all'usura tenutoconto dell'uso previsto.

I materiali utilizzati

4.1.2.2. Guide e vie discorrimento

Le macchine devonoessere munite di dispositiviche agiscono sulle guide ovie di scorrimento in mododa evitare i deragliamenti.

Tuttavia, in caso di dera-gliamento nonostante lapresenza di simili dispositi-vi, o in caso di avaria di unorgano di guida o di scorri-mento, si devono prevede-re dispositivi che impedi-scano la caduta di attrezza-ture, di componenti o delcarico, nonché il ribalta-mento della macchina.

4.1.2.3. Resistenza meccanica

Le macchine, gli acces-sori di sollevamento e glielementi amovibili, devonopoter resistere alle solleci-tazioni cui sono soggettidurante il funzionamentoe, se del caso, anche quan-do sono fuori servizio,nelle condizioni di installa-zione e di esercizio previ-ste dal fabbricante e intutte le relative configura-zioni, tenendo conto even-tualmente degli effetti degliagenti atmosferici e deglisforzi esercitati dalle per-sone anche durante il tra-sporto, il montaggio e losmontaggio.

Le macchine e gli acces-sori di sollevamento devo-no essere progettati ecostruiti in modo tale daevitare guasti dovuti allafatica o all'usura tenutoconto dell'uso previsto.

I materiali utilizzatidevono essere scelti

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ing environments, with par-ticular regard to corrosion,abrasion, impacts, extremetemperatures, fatigue, brit-tleness and ageing.

Machinery and liftingaccessories must bedesigned and constructedin such a way as to with-stand the overload in thestatic tests without perma-nent deformation orpatent defect. Strength cal-culations must takeaccount of the value of thestatic test coefficient cho-sen to guarantee an ade-quate level of safety. Thatcoefficient has, as a generalrule, the following values:

(a) manually-operatedmachinery and liftingaccessories: 1,5;

(b) other machinery:1,25.

Machinery must bedesigned and constructedin such a way as to under-go, without failure, thedynamic tests carried outusing the maximum work-ing load multiplied by thedynamic test coefficient.This dynamic test coeffi-cient is chosen so as toguarantee an adequatelevel of safety: the coeffi-cient is, as a general rule,equal to 1,1. As a generalrule, the tests will be per-formed at the nominalspeeds provided for. Shouldthe control circuit of themachinery allow for anumber of simultaneous

devono essere sceltitenendo conto degliambienti di esercizio previ-sti, soprattutto per quantoriguarda la corrosione,l'abrasione, gli urti, le tem-perature estreme, la fatica,la fragilità e l'invecchiamen-to.

La macchina e gli acces-sori di sollevamento devo-no essere progettati ecostruiti in modo tale dasopportare i sovraccarichiapplicati nelle prove stati-che senza presentaredeformazioni permanentiné disfunzioni manifeste. Ilcalcolo della resistenzadeve tenere conto delvalore del coefficiente diprova statica che è sceltoin modo tale da garantireun livello adeguato di sicu-rezza; in generale, questocoefficiente ha i seguentivalori:

a) macchine mosse dallaforza umana e accessori disollevamento: 1,5,

b) altre macchine: 1,25.

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo tale da sopportareperfettamente le provedinamiche effettuate con ilcarico massimo di utilizza-zione moltiplicato per ilcoefficiente di prova dina-mica. Il coefficiente diprova dinamica è scelto inmodo da garantire un livel-lo di sicurezza adeguato;questo coefficiente è, ingenerale, pari a 1,1. Leprove sono generalmenteeseguite alle velocità nomi-nali previste. Qualora il cir-cuito di comando dellamacchina autorizzi piùmovimenti simultanei le

tenendo conto degliambienti di esercizio previ-sti dal fabbricante soprat-tutto per quanto riguardala corrosione, l'abrasione,gli urti, la fragilità a freddoe l'invecchiamento.

Le macchine e gli acces-sori di sollevamento devo-no essere progettati ecostruiti per sopportare isovraccarichi applicati nelleprove statiche senza pre-sentare deformazioni per-manenti nè disfunzionimanifeste. Il calcolo devetener conto dei valori delcoefficiente di prova staticache è scelto in modo taleda garantire un livello ade-guato di sicurezza; in gene-rale, questo coefficiente hai seguenti valori:

a) macchine mosse dallaforza umana e accessori disollevamento: 1,5;

b) altre macchine: 1,25.

Le macchine devonoessere progettate ecostruite per sopportareperfettamente le provedinamiche effettuate con ilcarico massimo di utilizza-zione moltiplicato dal coef-ficiente di prova dinamica.Tale coefficiente di provadinamica è scelto in modotale da garantire un ade-guato livello di sicurezza e,in generale, è pari a 1,1.

Le prove dinamichedevono essere effettuatesulla macchina pronta adessere messa in servizio innormali condizioni d'utiliz-zazione e sono general-mente eseguite alle veloci-

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movements, the tests mustbe carried out under theleast favourable conditions,as a general rule by com-bining the movements con-cerned.

4.1.2.4. Pulleys, drums,wheels, ropes and chains

Pulleys, drums andwheels must have a diame-ter commensurate withthe size of the ropes orchains with which they canbe fitted.

Drums and wheelsmust be designed, con-structed and installed insuch a way that the ropesor chains with which theyare equipped can bewound without coming off.

Ropes used directly forlifting or supporting theload must not include anysplicing other than at theirends. Splicings are, howev-er, tolerated in installationswhich are intended bydesign to be modified reg-ularly according to needsof use.

Complete ropes andtheir endings must have aworking coefficient chosenin such a way as to guaran-tee an adequate level ofsafety. As a general rule,this coefficient is equal to5.

Lifting chains must havea working coefficient cho-sen in such a way as toguarantee an adequatelevel of safety. As a general

prove devono essere effet-tuate nelle condizioni piùsfavorevoli, in generalecombinando i relativi movi-menti.

4.1.2.4. Pulegge, tambu-ri, rulli, funi e catene

I diametri delle pulegge,dei tamburi e dei rullidevono essere compatibilicon le dimensioni delle funio delle catene di cui posso-no essere muniti.

I tamburi e i rulli devo-no essere progettati,costruiti ed installati inmodo che le funi o le cate-ne di cui sono muniti pos-sano avvolgersi senzalasciare lateralmente l'al-loggiamento previsto.

Le funi utilizzate diret-tamente per il sollevamen-to o il supporto del cariconon devono comportarealcuna impiombatura aparte quelle alle loro estre-mità. Le impiombaturesono tuttavia tollerate negliimpianti destinati per pro-gettazione ad essere modi-ficati regolarmente in fun-zione delle esigenze di uti-lizzazione.

Il coefficiente di utilizza-zione dell'insieme fune eterminale è scelto in modotale da garantire un livelloadeguato di sicurezza.Questo coefficiente è, ingenerale, pari a 5.

Il coefficiente di utilizza-zione delle catene di solle-

tà nominali definite dal fab-bricante. Qualora il circui-to di comando autorizzipiù movimenti simultanei(per esempio, rotazione espostamento del carico), leprove devono essere effet-tuate nelle condizioni piùsfavorevoli ossia, in gene-rale, combinando i movi-menti.

4.1.2.4. Pulegge, tambu-ri, catene e funi

I diametri delle pulegge,dei tamburi e dei rullidevono essere compatibilicon le dimensioni delle funio delle catene di cui posso-no essere muniti.

I tamburi ed i rulli devo-no essere progettati,costruiti ed installati inmodo che le funi o le cate-ne di cui sono muniti pos-sano avvolgersi senzalasciare lateralmente l'al-loggiamento previsto.

Le funi utilizzate diret-tamente per il sollevamen-to o il supporto del cariconon devono comportarealcuna impiombatura aparte quelle alle loro estre-mità (le impiombaturesono tollerate negli impian-ti destinati, sin dalla loroprogettazione, ad esseremodificati regolarmente infunzione delle esigenze diutilizzazione).

Il coefficiente di utiliz-zazione dell'insieme fune eterminale è scelto in modotale da garantire un livelloadeguato di sicurezza; que-sto coefficiente è, in gene-rale, pari a 5.

Il coefficiente di utilizza-zione delle catene di solle-

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rule, this coefficient isequal to 4.

In order to verify thatan adequate working coef-ficient has been attained,the manufacturer or hisauthorised representativemust, for each type of chainand rope used directly forlifting the load and for therope ends, perform theappropriate tests or havesuch tests performed.

4.1.2.5. Lifting acces-sories and their compo-nents

Lifting accessories andtheir components must besized with due regard tofatigue and ageing process-es for a number of operat-ing cycles consistent withtheir expected life-span asspecified in the operatingconditions for a givenapplication.

Moreover:

(a) the working coeffi-cient of wire-rope/rope-end combinations must bechosen in such a way as toguarantee an adequatelevel of safety; this coeffi-cient is, as a general rule,equal to 5. Ropes must notcomprise any splices orloops other than at theirends;

(b) where chains withwelded links are used, theymust be of the short-link

vamento è scelto in modotale da garantire un livelloadeguato di sicurezza.Questo coefficiente è, ingenerale, pari a 4.

Al fine di verificare chesia stato raggiunto il coeffi-ciente di utilizzazione ade-guato, il fabbricante o il suomandatario deve effettuareo fare effettuare le proveappropriate per ciascuntipo di catena e di fune uti-lizzato direttamente per ilsollevamento del carico eper ciascun tipo di termi-nale di fune.

4.1.2.5.Accessori di sol-levamento e relativi com-ponenti

Gli accessori di solleva-mento e i relativi compo-nenti devono esseredimensionati tenendoconto dei fenomeni di fati-ca e di invecchiamento perun numero di cicli di fun-zionamento conforme alladurata di vita prevista allecondizioni di funzionamen-to specificate per l'applica-zione prevista.

Inoltre:

a) il coefficiente di uti-lizzazione degli insiemi funemetallico e terminale deveessere scelto in modo taleda garantire un livello ade-guato di sicurezza; questocoefficiente è, in generale,pari a 5. Le funi non devo-no comportare nessunintreccio o anello diversoda quelli delle estremità;

b) allorché sono utiliz-zate catene a maglie salda-te, queste devono esseredel tipo a maglie corte. Il

vamento è scelto in modotale da garantire un livelloadeguato di sicurezza; que-sto coefficiente è, in gene-rale, pari a 4.

Al fine di verificare chesia stato raggiunto il coeffi-ciente di utilizzazione ade-guato, il fabbricante o il suomandatario stabilito nellaComunità deve effettuareo fare effettuare le proveappropriate per ciascuntipo di catena e di cavo uti-lizzato direttamente per ilsollevamento del carico eper ciascun tipo di termi-nale di cavo.

4.1.2.5. Accessori diimbracatura

Gli accessori di imbra-catura devono esseredimensionati tenendoconto dei fenomeni di fati-ca e di invecchiamento perun numero di cicli di fun-zionamento conforme alladurata di vita prevista allecondizioni di funzionamen-to specificate per l'applica-zione prevista.

Inoltre:

a) il coefficiente di uti-lizzazione dell'insieme cavometallico e terminale èscelto in modo tale dagarantire un livello adegua-to di sicurezza; questocoefficiente è, in generale,pari a 5. I cavi non devonocomportare nessun intrec-cio o anello diverso daquelli delle estremità;

b) allorché sono utiliz-zate catene a maglie salda-te, devono essere del tipo a

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type. The working coeffi-cient of chains must bechosen in such a way as toguarantee an adequatelevel of safety; this coeffi-cient is, as a general rule,equal to 4;

(c) the working coeffi-cient for textile ropes orslings is dependent on thematerial, method of manu-facture, dimensions anduse. This coefficient mustbe chosen in such a way asto guarantee an adequatelevel of safety; it is, as a gen-eral rule, equal to 7, pro-vided the materials usedare shown to be of verygood quality and themethod of manufacture isappropriate to the intend-ed use. Should this not bethe case, the coefficient is,as a general rule, set at ahigher level in order tosecure an equivalent levelof safety. Textile ropes andslings must not include anyknots, connections orsplicing other than at theends of the sling, except inthe case of an endless sling;

(d) all metallic compo-nents making up, or usedwith, a sling must have aworking coefficient chosenin such a way as to guaran-tee an adequate level ofsafety; this coefficient is, asa general rule, equal to 4;

(e) the maximum work-ing load of a multileggedsling is determined on thebasis of the working coeffi-cient of the weakest leg,the number of legs and a

coefficiente di utilizzazionedelle catene deve esserescelto in modo tale dagarantire un livello adegua-to di sicurezza; questocoefficiente è, in generale,pari a 4;

c) il coefficiente d'utiliz-zazione delle funi o cinghiedi fibre tessili dipende dalmateriale, dal processo difabbricazione, dalle dimen-sioni e dall'utilizzazione.Questo coefficiente deveessere scelto in modo dagarantire un livello di sicu-rezza adeguato; esso è, ingenerale, pari a 7, a condi-zione che i materiali utiliz-zati siano di ottima qualitàcontrollata e che il proces-so di fabbricazione sia ade-guato all'uso previsto. Incaso contrario, il coeffi-ciente è in generale più ele-vato per garantire un livel-lo di sicurezza equivalente.Le funi o cinghie di fibretessili non devono presen-tare alcun nodo, impiomba-tura o collegamento, aparte quelli dell'estremitàdell'imbracatura o dellachiusura di un'imbracaturasenza estremità;

d) il coefficiente d'utiliz-zazione di tutti i compo-nenti metallici di un'imbra-catura o utilizzati conun'imbracatura è scelto inmodo da garantire un livel-lo adeguato di sicurezza;questo coefficiente è, ingenerale, pari a 4;

e) il carico massimo diutilizzazione di una braca atrefoli è stabilito tenendoconto del coefficiente diutilizzazione del trefolo piùdebole, del numero di tre-

maglie corte. Il coefficientedi utilizzazione delle cate-ne, a prescindere dal tipo, èscelto in modo tale dagarantire un livello adegua-to di sicurezza; questocoefficiente è, in generale,pari a 4;

c) il coefficiente d'utiliz-zazione delle funi o cinghiedi fibre tessili dipende dalmateriale, dal processo difabbricazione, dalle dimen-sioni e dall'utilizzazione.Questo coefficiente è scel-to in modo da garantire unlivello di sicurezza adegua-to; esso è, in generale, paria 7, a condizione che imateriali utilizzati siano diottima qualità controllata eche il processo di fabbrica-zione sia adeguato alle con-dizioni di utilizzazione pre-viste. In caso contrario, è ingenerale più elevato pergarantire un livello di sicu-rezza equivalente.

Le funi o cinghie di fibretessili non devono presen-tare alcun nodo, impiomba-tura o collegamento, aparte quelli dell'estremitàdell'imbracatura o dellachiusura di un'imbracaturasenza estremità;

d) il coefficiente d'utiliz-zazione di tutti di compo-nenti metallici di una bracao utilizzati con una braca èscelto in modo da garanti-re un livello adeguato disicurezza; questo coeffi-ciente è, in generale, pari a4;

e) la portata massima diutilizzazione di una braca atrefoli è stabilita tenendoconto della portata massi-ma di utilizzazione del tre-folo più debole, del nume-

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

reduction factor whichdepends on the slingingconfiguration;

(f) in order to verifythat an adequate workingcoefficient has beenattained, the manufactureror his authorised represen-tative must, for each typeof component referred toin (a), (b), (c) and (d), per-form the appropriate testsor have such tests per-formed.

4.1.2.6. Control ofmovements

Devices for controllingmovements must act insuch a way that themachinery on which theyare installed is kept safe.

(a) Machinery must bedesigned and constructedor fitted with devices insuch a way that the ampli-tude of movement of itscomponents is kept withinthe specified limits. Theoperation of such devicesmust, where appropriate,be preceded by a warning.

(b) Where several fixedor rail-mounted machinescan be manoeuvred simul-taneously in the sameplace, with risks of colli-sion, such machinery mustbe designed and construct-ed in such a way as tomake it possible to fit sys-tems enabling these risksto be avoided.

(c) Machinery must bedesigned and constructedin such a way that the loadscannot creep dangerouslyor fall freely and unexpect-edly, even in the event ofpartial or total failure of

foli e di un fattore di ridu-zione che dipende dal tipodi imbracatura;

f) al fine di verificareche sia stato raggiunto ilcoefficiente di utilizzazioneadeguato, il fabbricante o ilsuo mandatario deve effet-tuare o fare effettuare leprove appropriate per cia-scun tipo di componente dicui alle lettere a), b), c) e d).

4.1.2.6. Controllo deimovimenti

I dispositivi di controllodei movimenti devonoagire in modo da mantene-re in condizioni di sicurez-za la macchina su cui sonoinstallati.

a) La macchina deveessere progettata, costruitao attrezzata con dispositiviche mantengono l'ampiez-za dei movimenti dei lorocomponenti entro i limitiprevisti. L'attività di questidispositivi deve essere pre-ceduta eventualmente daun segnale.

b) Se più macchine fisseo traslanti su rotaie posso-no compiere evoluzionisimultanee con rischio diurti, dette macchine devo-no essere progettate ecostruite per poter essereequipaggiate di sistemi checonsentano di evitare talirischi.

c) La macchina deveessere progettata ecostruita in modo che icarichi non possano deri-vare pericolosamente ocadere improvvisamente incaduta libera anche in caso

ro di trefoli e di un fattoredi riduzione che dipendedal tipo di imbracatura;

f) al fine di verificareche sia stato raggiunto ilcoefficiente di utilizzazioneadeguato, il fabbricante o ilsuo mandatario stabilitonella Comunità deve effet-tuare o fare effettuare leprove appropriate per cia-scun tipo di componente dicui alle lettere a), b), c) e d).

4.1.2.6. Controllo deimovimenti

I dispositivi di controllodei movimenti devonoagire in modo da conserva-re in condizioni di sicurez-za la macchina su cui sonoinstallati.

a) Le macchine devonoessere progettate edattrezzate con dispositiviche mantengono l'ampiez-za dei movimenti dei loroelementi entro i limiti pre-visti. L'attività di questidispositivi deve essere pre-ceduta eventualmente daun segnale.

b) Se più macchine fisseo traslanti su rotaie posso-no compiere evoluzionisimultanee con rischio diurti, dette macchine devo-no essere progettate ecostruite per poter essereequipaggiate di sistemi checonsentano di evitare talirischi.

c) I meccanismi dellemacchine devono essereprogettati e costruiti inmodo che i carichi non pos-sano derivare pericolosa-mente o cadere improvvisa-mente in caduta libera

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

the power supply or whenthe operator stops operat-ing the machine.

(d) It must not be possi-ble, under normal operat-ing conditions, to lower theload solely by frictionbrake, except in the case ofmachinery whose functionrequires it to operate inthat way.

(e) Holding devicesmust be designed and con-structed in such a way thatinadvertent dropping ofthe loads is avoided.

4.1.2.7. Movements ofloads during handling

The operating positionof machinery must belocated in such a way as toensure the widest possibleview of trajectories of themoving parts, in order toavoid possible collisionswith persons, equipmentor other machinery whichmight be manoeuvring atthe same time and liable toconstitute a hazard.

Machinery with guidedloads must be designed andconstructed in such a wayas to prevent persons frombeing injured by movementof the load, the carrier orthe counterweights, if any.

di interruzione parziale ototale di energia o quandocessa l'azione dell'operato-re.

d) Tranne che per lemacchine il cui lavororichieda una siffatta appli-cazione, nelle normali con-dizioni di esercizio nondeve essere possibileabbassare il carico soltantosotto il controllo di unfreno a frizione.

e) Gli organi di presadevono essere progettati ecostruiti in modo da evita-re la caduta improvvisa deicarichi.

4.1.2.7. Movimenti dicarichi durante la movi-mentazione

Il posto di manovradella macchina deve essereposizionato in modo taleda assicurare la più ampiavisuale possibile delle tra-iettorie degli elementi inmovimento, per evitare lapossibilità di urtare perso-ne, materiali o altre mac-chine che possono funzio-nare simultaneamente equindi presentare un peri-colo.

Le macchine a caricoguidato devono essere pro-gettate e costruite in modotale da prevenire lesioni allepersone dovute ai movi-menti del carico, del sup-porto del carico o deglieventuali contrappesi.

anche in caso di interruzio-ne parziale o totale di ener-gia oppure quando cessal'azione dell'operatore.

d) Tranne che per lemacchine il cui lavororichieda una siffatta appli-cazione, nelle normali con-dizioni di esercizio nondeve essere possibileabbassare il carico soltantosotto il controllo di unfreno a frizione.

e) Gli organi di presadevono essere progettati ecostruiti in modo da evita-re la caduta improvvisa deicarichi.

6.4.1. La macchina per ilsollevamento o lo sposta-mento di persone deveessere progettata ecostruita in modo che nonsi verifichi la caduta o ilcapovolgimento dell'abita-colo.

4.1.2.7. Rischi dovuti aicarichi manipolati

La posizione del postodi guida delle macchinedeve consentire di sorve-gliare perfettamente le tra-iettorie degli elementi inmovimento per evitare lapossibilità di urtare perso-ne o materiali o altre mac-chine che possono funzio-nare simultaneamente epresentare quindi un peri-colo.

Le macchine a caricoguidato, installate fisse,devono essere progettatee costruite in modo daimpedire alle personeesposte di essere urtatedal carico o dai contrappe-si.

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4.1.2.8. Machinery serv-ing fixed landings

4.1.2.8.1. Movements ofthe carrier

The movement of thecarrier of machinery serv-ing fixed landings must berigidly guided to and at thelandings. Scissor systemsare also regarded as rigidguidance.

4.1.2.8.2. Access to thecarrier

Where persons haveaccess to the carrier, themachinery must bedesigned and constructedin such a way as to ensurethat the carrier remainsstationary during access, inparticular while it is beingloaded or unloaded.

The machinery must bedesigned and constructedin such a way as to ensurethat the difference in levelbetween the carrier andthe landing being serveddoes not create a risk oftripping.

4.1.2.8. Macchine checollegano piani definiti

4.1.2.8.1. Movimenti delsupporto del carico

Il movimento del sup-porto del carico delle mac-chine che collegano pianidefiniti deve essere a guidarigida verso e ai piani.Anche i sistemi a forbicesono considerati a guidarigida.

4.1.2.8.2. Accesso delsupporto del carico

Se al supporto del cari-co hanno accesso persone,la macchina deve essereprogettata e costruita inmodo da garantire che ilsupporto del carico restiimmobile durante l'acces-so, in particolare almomento del carico odello scarico.

La macchina deve esse-re progettata e costruita inmodo da garantire che ildislivello tra il supporto delcarico e il piano servitonon crei rischi di inciampo.

4.2.3. Rischi dovuti allacaduta degli operatori.Mezzi di accesso al postodi lavoro o ai punti di inter-vento.

Le macchine a carico gui-dato e le macchine per lequali i supporti del caricoseguono un determinatopercorso devono esseredotate di dispositivi cheimpediscano i rischi di cadu-ta delle persone esposte.

Le macchine che colle-gano livelli definiti e in cuigli operatori possonopenetrare sul piano di cari-co per posare o stivarequest'ultimo devono esse-re progettate e costruite inmodo da evitare uno spo-stamento non controllatodel piano di carico, in parti-colare al momento delcaricamento o dello scari-camento.

4.2.3. Rischi dovuti allacaduta degli operatori.Mezzi di accesso al postodi lavoro o ai punti di inter-vento.

Le macchine a carico gui-dato e le macchine per lequali i supporti del caricoseguono un determinatopercorso devono esseredotate di dispositivi cheimpediscano i rischi di cadu-ta delle persone esposte.

Le macchine che colle-gano livelli definiti e in cuigli operatori possonopenetrare sul piano di cari-co per posare o stivarequest'ultimo devono esse-re progettate e costruite inmodo da evitare uno spo-stamento non controllato

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

4.1.2.8.3. Risks due tocontact with the movingcarrier

Where necessary inorder to fulfil the require-ment expressed in the sec-ond paragraph of section4.1.2.7, the travel zonemust be rendered inacces-sible during normal opera-tion.

When, during inspec-tion or maintenance, thereis a risk that persons situ-ated under or above thecarrier may be crushedbetween the carrier andany fixed parts, sufficientfree space must be provid-ed either by means ofphysical refuges or bymeans of mechanicaldevices blocking the move-ment of the carrier.

4.1.2.8.4. Risk due tothe load falling off the car-rier

Where there is a riskdue to the load falling offthe carrier, the machinerymust be designed and con-structed in such a way asto prevent this risk.

4.1.2.8.5. Landings

Risks due to contact ofpersons at landings withthe moving carrier orother moving parts mustbe prevented.

Where there is a riskdue to persons falling intothe travel zone when thecarrier is not present atthe landings, guards mustbe fitted in order to pre-vent this risk. Such guardsmust not open in the direc-tion of the travel zone.They must be fitted withan interlocking device con-

4.1.2.8.3. Rischi dovutial contatto con il supportodel carico in movimento

Se necessario, per soddi-sfare i requisiti di cui alpunto 4.1.2.7, secondocomma, il percorso del sup-porto del carico deve esse-re reso inaccessibile duranteil funzionamento normale.

Se, durante l'ispezione ola manutenzione c'è ilrischio che le persone situa-te al di sotto o al di sopradel supporto del caricosiano schiacciate tra il sup-porto del carico e le partifisse, deve essere lasciatospazio libero sufficiente tra-mite volumi di rifugio odispositivi meccanici di bloc-co del movimento del sup-porto del carico.

4.1.2.8.4. Rischio dicaduta del carico dal sup-porto del carico

Se c'è il rischio di cadu-ta del carico dal supportodel carico, la macchina deveessere progettata ecostruita in modo da pre-venire tale rischio.

4.1.2.8.5. Piani

Devono essere prevenu-ti i rischi dovuti al contattodelle persone ai piani con ilsupporto del carico in movi-mento o altre parti mobili.

Se c'è il rischio di cadu-ta di persone nel percorsodel supporto del caricoquando quest'ultimo non èpresente ai piani, devonoessere installati ripari perevitare tale rischio. Dettiripari non devono aprirsi indirezione del percorso delsupporto del carico.Devono essere montaticon un dispositivo di inter-blocco controllato dalla

del piano di carico, in parti-colare al momento delcaricamento o dello scari-camento.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

trolled by the position ofthe carrier that prevents:

- hazardous movementsof the carrier until theguards are closed andlocked,

- hazardous opening of aguard until the carrierhas stopped at the cor-responding landing.

posizione del supporto delcarico che impedisce:

- movimenti pericolosidel supporto del caricofinché i ripari non sonochiusi e bloccati,

- l'apertura pericolosa diun riparo finché il sup-porto del carico non sisia arrestato al pianocorrispondente.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

4.1.3. Fitness for purpose

When lifting machineryor lifting accessories areplaced on the market orare first put into service,the manufacturer or hisauthorised representativemust ensure, by takingappropriate measures orhaving them taken, that themachinery or the liftingaccessories which areready for use — whethermanually or power-operat-ed — can fulfil their speci-fied functions safely.

The static and dynamictests referred to in section4.1.2.3 must be performedon all lifting machineryready to be put into servi-ce.

Where the machinerycannot be assembled in themanufacturer's premisesor in the premises of hisauthorised representative,the appropriate measures

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

4.1.3. Idoneitàall'impiego

Il fabbricante o il suomandatario si accerta,all'atto dell'immissione sulmercato o della primamessa in servizio dellemacchine di sollevamentoo degli accessori di solleva-mento, con adeguate mis-ure che egli prende o faprendere, che gli accessoridi sollevamento e le mac-chine di sollevamentopronti ad essere utilizzati, aoperazione manuale o aoperazione motorizzata,possano compiere le fun-zioni previste in condizionidi sicurezza.

Le prove statiche edinamiche di cui al punto4.1.2.3 devono essere ese-guite su tutte le macchinedi sollevamento pronte peressere messe in servizio.

Se le macchine non pos-sono essere montate neilocali del fabbricante o del

Direttiva 98/37/CE delParlamento europeo e delConsiglio

4.2.4. Idoneità all'impiego

Il fabbricante o il suomandatario stabilito nellaComunità si accerta, all'at-to dell'immissione sul mer-cato o della prima messa inservizio, con adeguatemisure che egli prende o faprendere, che gli accessoridi sollevamento e le mac-chine pronti ad essere uti-lizzati, a operazione manua-le o a operazione motoriz-zata, possano compiere lefunzioni previste in tuttasicurezza. Le misure sud-dette debbono tenerconto delle caratteristichestatiche e dinamiche dellamacchine.

Se le macchine non pos-sono essere montate neilocali del fabbricante, o delsuo mandatario stabilitonella Comunità, le misureadeguate devono essereprese sul luogo dell'utilizza-zione. In caso contrario,esse possono essere prese

RES 4.1.3

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

must be taken at the placeof use. Otherwise, themeasures may be takeneither in the manufactur-er's premises or at theplace of use.

suo mandatario, le misureappropriate devono essereprese sul luogo dell'utiliz-zazione. In caso contrario,esse possono essere presetanto nei locali del fabbri-cante quanto sul luogo del-l'utilizzazione.

tanto nei locali del fabbri-cante quanto sul luogo del-l'utilizzazione.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

4.2. REQUIREMENTSFOR MACHINERYWHOSE POWERSOURCE IS OTHERTHAN MANUAL EFFORT

4.2.1. Control of move-ments

Hold-to-run controldevices must be used tocontrol the movements ofthe machinery or its equip-ment. However, for partialor complete movements inwhich there is no risk ofthe load or the machinerycolliding, the said devicesmay be replaced by controldevices authorising auto-matic stops at pre-selectedpositions without theoperator holding a hold-to-run control device.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

4.2. REQUISITI PER LEMACCHINE MOSSE DAENERGIA DIVERSA DAQUELLA UMANA

4.2.1. Comando deimovimenti

Devono essere utilizzatidispositivi di comando adazione mantenuta per ilcomando della macchina odelle sue attrezzature. Per imovimenti, parziali o totali,per i quali non si corre ilrischio di urto da parte delcarico o della macchina, sipossono sostituire detticomandi con dispositivi dicomando che consentonomovimenti con arrestiautomatici a posizioni pre-selezionate senza dovermantenere l'azionamentoda parte dell'operatore.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delconsiglio

4.2. Requisiti particolariper gli apparecchi mossi daenergia diversa da quellaumana

4.2.1. Comandi

4.2.1.1 vedere il punto1.1.7

4.2.1.2 vedere il punto1.1.8

4.2.1.3. Organi dicomando dei movimenti

Gli organi di comandodei movimenti della mac-china o delle sue attrezza-ture devono ritornare inposizione neutra non appe-na cessa l'azionamento daparte dell'operatore. Per imovimenti, parziali o totali,per i quali non si corre ilrischio di urto da parte delcarico o della macchina, sipossono sostituire dettiorgani con organi dicomando che consentonomovimenti con arrestiautomatici a livelli presele-zionati senza dover mante-

RES 4.2

RES 4.2.1

RES 4.2.2

RES 4.2.3

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

4.2.2. Loading control

Machinery with a max-imum working load of notless than 1000 kilogramsor an overturningmoment of not less than40000 Nm must be fittedwith devices to warn thedriver and prevent dan-gerous movements in theevent:

- of overloading, eitheras a result of the maxi-mum working load orthe maximum workingmoment due to theload being exceeded,or

- of the overturningmoment being exceed-ed.

4.2.3. Installations guided by ropes

Rope carriers, tractorsor tractor carriers mustbe held by counterweightsor by a device allowingpermanent control of thetension.

4.2.2. Controllo dellesollecitazioni

Le macchine con uncarico massimo di utiliz-zazione pari almeno a1000 kg o il cui momentodi rovesciamento è parialmeno a 40000 Nmdevono essere dotate didispositivi che avvertano ilconducente e impedis-cano i movimenti peri-colosi in caso:

- di sovraccarico sia pereccesso di carico mas-simo di utilizzazione,sia per superamentodel momento massimodi utilizzazione dovutoa tale carico, o

- di superamento delmomento di rovescia-mento.

4.2.3. Impianti guidati da funi

Le funi portanti, traentio portanti e traentidevono essere tese dacontrappesi o da un dis-positivo che consente dicontrollare in permanenzala tensione.

nere l'azionamento daparte dell'operatore.

4.2.1.4. Controllo dellesollecitazioni

Le macchine con uncarico massimo di utilizza-zione pari almeno a 1 000kg o il cui momento dirovesciamento è parialmeno a 40 000 Nm,devono essere dotate didispositivi che avvertano ilconducente e impedisca-no i movimenti pericolosidel carico in caso:

- di sovraccarico dellemacchine:

- sia per eccesso di cari-co massimo di utiliz-zazione;

- sia per superamentodei momenti dovuti atali carichi;

- di superamento deimomenti che tendonoal rovesciamento dovu-ti in particolare al cari-co sollevato.

4.2.2. Installazione guidata da funi

Le funi portanti, traentio portanti e traenti devo-no essere tese da con-trappesi o da un dispositi-vo che consente di con-trollare in permanenza latensione.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

4.3. INFORMATIONAND MARKINGS

4.3.1. Chains, ropes andwebbing

Each length of liftingchain, rope or webbing notforming part of an assem-bly must bear a mark or,where this is not possible, aplate or irremovable ringbearing the name andaddress of the manufactur-er or his authorised repre-sentative and the identify-ing reference of the rele-vant certificate.

The certificate men-tioned above must show atleast the following informa-tion:

(a) the name andaddress of the manufactur-er and, if appropriate, hisauthorised representative;

(b) a description of thechain or rope whichincludes:

- its nominal size,

- its construction,

- the material from whichit is made, and

- any special metallurgicaltreatment applied tothe material;

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

4.3. INFORMAZIONI EMARCATURA

4.3.1. Catene, funi ecinghie

Ogni lunghezza di cate-na, fune o cinghia di solle-vamento che non facciaparte di un insieme deverecare una marcatura o, seciò non è possibile, unatarga o un anello inamovi-bile con i riferimenti delfabbricante o del suo man-datario e l'identificazionedella relativa attestazione.

L'attestazione sopramenzionata deve con-tenere almeno le seguentiindicazioni:

a) nome e indirizzo delfabbricante e, se del caso,del suo mandatario;

b) descrizione dellacatena o della fune com-prendente:

- dimensioni nominali,

- costruzione,

- materiale di fabbricazio-ne, e

- qualsiasi trattamentometallurgico specialesubito dal materiale;

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delconsiglio

4.3. Marcatura

4.3.1. Catene e funi

Ogni lunghezza di cate-na, fune o cinghia di solleva-mento che non faccia partedi un insieme deve recareun marchio oppure, se lamarcatura è materialmenteimpossibile, una targa o unanello inamovibile con ireferimenti del fabbricanteo del suo mandatario stabi-lito nella Comunità e l'iden-tificazione della relativaattestazione.

L'attestazione devecontenere le indicazioniprescritte dalle normearmonizzate oppure, inmancanza di queste, leseguenti indicazioni mini-me:

- il nome del fabbricanteo del suo mandatariostabilito nellaComunità;

- l'indirizzo nellaComunità del fabbrican-te o mandatario, aseconda dei casi;

- una descrizione dellacatena o della funecomprendente:

- le sue dimensioni nomi-nali,

- la sua costruzione,

- il materiale di fabbrica-zione,

RES 4.3

RES 4.3.1

RES 4.3.2

RES 4.3.3

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

(c) the test methodused;

(d) the maximum loadto which the chain or ropeshould be subjected inservice. A range of valuesmay be given on the basisof the intended applica-tions.

4.3.2. Lifting accessories

Lifting accessories mustshow the following particu-lars:

- identification of thematerial where thisinformation is neededfor safe use,

- the maximum workingload.

In the case of liftingaccessories on whichmarking is physicallyimpossible, the particularsreferred to in the firstparagraph must be dis-played on a plate or otherequivalent means andsecurely affixed to theaccessory.

The particulars must belegible and located in aplace where they are notliable to disappear as aresult of wear or jeopar-dise the strength of theaccessory.

c) metodo di provaimpiegato;

d) carico massimo chedeve essere sopportato,durante il funzionamento,dalla catena o dalla fune.Una forcella di valori puòessere indicata in funzionedelle applicazioni previste.

4.3.2.Accessori di solle-vamento

Gli accessori di solleva-mento devono recare leseguenti indicazioni:

- identificazione delmateriale, qualora taleinformazione sia neces-saria per la sicurezza diutilizzo,

- carico massimo di utiliz-zazione.

Per gli accessori di soll-evamento sui quali la mar-catura è materialmenteimpossibile, le indicazioni dicui al primo commadevono essere riportate suuna targa o un altro mezzoequivalente fissato salda-mente all'accessorio.

Le indicazioni devonoessere leggibili e situate inun punto in cui non rischi-no di scomparire per effet-to dell'usura né di compro-mettere la resistenza del-l'accessorio.

- qualsiasi trattamentometallurgico specialesubito dal materiale;

- in caso di prova, l'indica-zione della normaimpiegata;

- il carico massimo duran-te il funzionamento, chedeve essere sopportatodalla catena o dalla fune.Una forcella di valoripuò essere indicata infunzione delle applica-zioni previste.

4.3.2.Accessori di solle-vamento

Ogni accessorio di sol-levamento deve recare iseguenti marchi:

- identificazione del fab-bricante;

- identificazione del mate-riale (ad esempio: classeinternazionale) quandoquesta informazione ènecessaria per la com-patibilità dimensionale;

- identificazione del cari-co massimo di utilizza-zione;

- marcatura «CE».

Per gli accessori diimbracatura che compren-dono componenti quali funie cordami sui quali la mar-catura è materialmenteimpossibile, le indicazioni dicui al primo comma devonoessere apposte su una targao con altri mezzi solida-mente fissata all'accessorio.

Dette indicazioni deb-bono essere leggibili edisposte in un punto taleda non rischiare di scom-parire in seguito alla lavo-razione, all'usura, ecc., e danon compromettere laresistenza dell'accessorio.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

4.3.3. Lifting machinery

The maximum workingload must be prominentlymarked on the machinery.This marking must be legi-ble, indelible and in an un-coded form.

Where the maximumworking load depends onthe configuration of themachinery, each operatingposition must be providedwith a load plate indicating,preferably in diagrammaticform or by means of tables,the working load permit-ted for each configuration.

Machinery intended forlifting goods only, equippedwith a carrier which allowsaccess to persons, mustbear a clear and indeliblewarning prohibiting the lift-ing of persons. This warn-ing must be visible at eachplace where access is pos-sible.

4.3.3. Macchine di sollevamento

Il carico massimo di uti-lizzazione deve essere mar-cato in modo ben visibilesulla macchina. Questamarcatura deve essere leg-gibile, indelebile e chiara.

Se il carico massimo diutilizzazione dipende dallaconfigurazione dellamacchina, ogni posto dilavoro sarà munito di unatarga dei carichi che indichisotto forma di tabelle o didiagrammi i carichi di utiliz-zazione consentiti per ognisingola configurazione.

Le macchine destinateal sollevamento di solecose, munite di un suppor-to del carico accessibilealle persone, devonorecare un'avvertenza chiaraed indelebile che vieti ilsollevamento di persone.Detta avvertenza deveessere visibile da ciascunposto da cui è possibilel'accesso.

4.3.3. Macchine

Ogni macchina deverecare, in modo leggibile edindelebile, oltre alle indica-zioni minime di cui al punto1.7.3, le indicazioni concer-nenti il carico nominale:

i) indicato in modochiaro e ben visibile sull'ap-parecchio nel caso dellemacchine per le quali èprevisto un unico valore;

ii) se il carico nominaledipende dalla configurazio-ne della macchina, ogniposto di guida sarà munitodi una targa dei carichi cheindichi sotto forma ditabelle o di diagrammi icarichi nominali per ognisingola configurazione.

Le macchine munite diun piano di carico le cuidimensioni consentonol'accesso alle persone e lacui corsa origina un rischiodi caduta devono recareun'indicazione chiara edindelebile che vieti il solle-vamento di persone. Dettaindicazione deve esserevisibile da ciascun postoche consente l'accesso.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

4.4. INSTRUCTIONS

4.4.1. Lifting accessories

Each lifting accessory oreach commercially indivisi-ble batch of lifting acces-

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

4.4. ISTRUZIONI

4.4.1.Accessori di solle-vamento

Ogni accessorio di sol-levamento, o ciascuna par-

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

4.4. Istruzioni per l'uso

4.4.1.Accessori di sol-levamento

Ogni accessorio di sol-levamento o ciascuna par-

RES 4.4

RES 4.4.1

RES 4.4.2

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220

Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

sories must be accompa-nied by instructions settingout at least the followingparticulars:

(a) the intended use;

(b) the limits of use(particularly for liftingaccessories such as mag-netic or vacuum padswhich do not fully complywith section 4.1.2.6(e));

(c) instructions forassembly, use and mainte-nance;

(d) the static test coeffi-cient used.

4.4.2. Lifting machinery

Lifting machinery mustbe accompanied byinstructions containinginformation on:

(a) the technical charac-teristics of the machinery,and in particular:

- the maximum workingload and, where appro-priate, a copy of theload plate or load tabledescribed in the secondparagraph of section4.3.3,

- the reactions at thesupports or anchorsand, where appropriate,characteristics of thetracks,

- where appropriate, thedefinition and themeans of installation ofthe ballast;

(b) the contents of thelogbook, if the latter is notsupplied with the machin-ery;

tita di accessori di solleva-mento commercialmenteindivisibile, deve essereaccompagnato da istruzioniche forniscano almeno leseguenti indicazioni:

a) uso previsto;

b) limiti di utilizzazione[in particolare per gliaccessori di sollevamentoquali ventose magnetiche oa vuoto che non soddisfa-no pienamente le disposi-zioni del punto 4.1.2.6, let-tera e)];

c) istruzioni per il mon-taggio, l'uso e la manuten-zione;

d) coefficiente di provastatica utilizzato.

4.4.2. Macchine di solle-vamento

Le macchine di solleva-mento devono essereaccompagnate da istruzioniche forniscano le informa-zioni seguenti:

a) caratteristiche tecni-che, in particolare:

- il carico massimo di uti-lizzazione ed eventual-mente un richiamo allatarga dei carichi o allatabella dei carichi di cuial punto 4.3.3, secondocomma,

- le reazioni sugli appoggio sugli incastri e, se delcaso, le caratteristichedelle guide,

- eventualmente la defini-zione ed i mezzi diinstallazione dellezavorre;

b) contenuto del regi-stro di controllo della mac-china, se non è fornitoinsieme a quest'ultima;

tita di accessori di solleva-mento commercialmenteindivisibile deve essereaccompagnato da istruzio-ni per l'uso che forniscanoalmeno le seguenti indica-zioni:

- le condizioni normali diesercizio;

- le prescrizioni per l'uso,il montaggio e la manu-tenzione;

- i limiti di utilizzazione, inparticolare per gliaccessori che non pos-sono soddisfare ledisposizioni del punto4.1.2.6, lettera e).

4.4.2. Macchine

In aggiunta al punto1.7.4, le istruzioni per l'usodovranno comprendereinformazioni relative:

a) alle caratteristichetecniche, in particolare:

- eventualmente unrichiamo alle tabelle deicarichi di cui al punto4.3.3 ii);

- le reazioni sugli appoggio sugli incastri e lecaratteristiche delleguide;

- eventualmente la defini-zione ed i mezzi diinstallazione dellezavorre;

b) al contenuto delregistro di controllo dellamacchina se non è fornitoinsieme a quest'ultima;

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

(c) advice for use, par-ticularly to offset the lackof direct vision of the loadby the operator;

(d) where appropriate,a test report detailing thestatic and dynamic testscarried out by or for themanufacturer or his autho-rised representative;

(e) for machinery whichis not assembled on thepremises of the manufac-turer in the form in whichit is to be used, the neces-sary instructions for per-forming the measuresreferred to in section 4.1.3before it is first put intoservice.

c) raccomandazioni perl'uso, in particolare perovviare alle insufficienzedella visione diretta delcarico da parte dell'opera-tore;

d) se del caso, un rap-porto di prova che descri-va dettagliatamente leprove statiche e dinamicheeffettuate dal fabbricante odal suo mandatario, o persuo conto;

e) per le macchine chenon sono montate, pressoil fabbricante, nella loroconfigurazione di utilizza-zione, le istruzioni necessa-rie per attuare le disposi-zioni di cui al punto 4.1.3prima della loro primamessa in servizio.

c) alle raccomandazioniper l'uso, in particolareper ovviare alle insufficien-ze della visione diretta delcarico da parte dell'opera-tore;

d) alle istruzioni neces-sarie per effettuare leprove prima della primamessa in funzione dellemacchine che non sonomontate, presso il fabbri-cante, nella loro configura-zione di utilizzazione.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

5. SUPPLEMENTARYESSENTIAL HEALTH ANDSAFETY REQUIREMENTSFOR MACHINERYINTENDED FOR UNDER-GROUND WORK

Machinery intended forunderground work mustmeet all the essentialhealth and safety require-ments described in this

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

5. REQUISITI ESSEN-ZIALI SUPPLEMENTARIDI SICUREZZA E DITUTELA DELLA SALUTEPER LE MACCHINEDESTINATE AD ESSEREUTILIZZATE NEI LAVORISOTTERRANEI

Le macchine destinatead essere utilizzate neilavori sotterranei devono

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

5. REQUISITI ESSEN-ZIALI DI SICUREZZA E DISALUTE PER LE MACCHI-NE DESTINATE AD ESSE-RE UTILIZZATE NEILAVORI SOTTERRANEI

Le macchine destinatead essere utilizzate neilavori sotterranei devonoessere progettate ecostruite in modo da sod-

RES 5

RES 5.1

RES 5.2

RES 5.3

RES 5.4

RES 5.5

RES 5.6

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

chapter (see GeneralPrinciples, point 4).

5.1. RISKS DUE TOLACK OF STABILITY

Powered roof supportsmust be designed and con-structed in such a way asto maintain a given direc-tion when moving and notslip before and while theycome under load and afterthe load has beenremoved. They must beequipped with anchoragesfor the top plates of theindividual hydraulic props.

5.2. MOVEMENT

Powered roof supportsmust allow for unhinderedmovement of persons.

5.3. CONTROLDEVICES

The accelerator andbrake controls for move-ment of machinery runningon rails must be hand-operated. However,enabling devices may befoot-operated.

The control devices ofpowered roof supportsmust be designed and posi-tioned in such a way that,

soddisfare tutti i requisitiessenziali di sicurezza e ditutela della salute descrittidal presente capitolo (cfr.Principi generali, punto 4).

5.1. RISCHI DOVUTIALLA MANCANZA DISTABILITÀ

Le armature semoventidevono essere progettatee costruite in modo dapermettere un adeguatoorientamento, quando ven-gono spostate, e non devo-no ribaltarsi prima edurante la messa sottopressione e dopo ladecompressione. Devonodisporre di ancoraggi per lapiastra di testa dei raccor-di idraulici individuali.

5.2. CIRCOLAZIONE

Le armature semoventidevono permettere allepersone di circolare senzaintralci.

5.3. DISPOSITIVI DICOMANDO

I dispositivi di comandodell'acceleratore e dei freniche consentono di sposta-re le macchine che scorro-no su rotaia devono essereazionati a mano. Tuttavia idispositivi di consensopossono essere a pedale.

I dispositivi di comandodelle armature semoventidevono essere progettati,

disfare i requisiti seguenti.

5.1. Rischi dovuti allamancanza di stabilità

Le armature semoventidevono essere progettatee costruite in modo dapermettere un adeguatoorientamento, quando ven-gono spostate, e non devo-no ribaltarsi prima edurante la messa sottopressione e dopo ladecompressione. Devonodisporre di ancoraggi per lapiastra di testa dei raccor-di idraulici individuali.

5.2. Circolazione

Le armature semoventidevono permettere allepersone esposte di circola-re senza intralci.

5.3. Illuminazione

I requisiti di cui al terzocomma del punto 1.1.4non sono applicabili.

5.4. Dispositivi dicomando

I dispositivi di comandodell'acceleratore e dei freniche consentono di sposta-re le macchine che scorro-no su rotaia devono essereazionati a mano. Tuttavia ildispositivo di «uomo-morto» può essere a peda-le.

I dispositivi di comandodelle armature semoventi

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

during displacement opera-tions, operators are shel-tered by a support in place.The control devices mustbe protected against anyaccidental release.

5.4. STOPPING

Self-propelled machin-ery running on rails for usein underground work mustbe equipped with anenabling device acting onthe circuit controlling themovement of the machin-ery such that movement isstopped if the driver is nolonger in control of themovement.

5.5. FIRE

The second indent ofsection 3.5.2 is mandatoryin respect of machinerywhich comprises highlyflammable parts.

The braking system ofmachinery intended foruse in underground work-ings must be designed andconstructed in such a waythat it does not producesparks or cause fires.

Machinery with internalcombustion engines foruse in underground work-ings must be fitted onlywith engines using fuel witha low vaporising pressureand which exclude anyspark of electrical origin.

costruiti e disposti inmodo da permettere che,durante l'operazione diavanzamento, gli operatorisiano protetti da un'arma-tura fissa. I dispositivi dicomando devono essereprotetti da qualsiasi aziona-mento involontario.

5.4.ARRESTO DELLOSPOSTAMENTO

Le locomotive destinatead essere impiegate neilavori sotterranei devonoessere munite di un dispo-sitivo di consenso che agi-sca sul circuito di comandodello spostamento dellamacchina di modo che siarresti, se il conducentenon è più in grado dicomandarlo.

5.5. INCENDIO

Il secondo trattino delpunto 3.5.2 è obbligatorioper le macchine compren-denti parti ad alto rischiodi infiammabilità.

Il sistema di frenaturadelle macchine destinatead essere impiegate neilavori sotterranei deveessere progettato ecostruito in modo da nonprodurre scintille o esserecausa di incendio.

Le macchine a motore acombustione interna desti-nate ad essere impiegate inlavori sotterranei devonoessere dotate esclusiva-mente di motore che utiliz-zi un combustibile a bassatensione di vapore cheescluda qualsiasi scintilla diorigine elettrica.

devono essere progettati edisposti in modo da per-mettere che, durante l'ope-razione di avanzamento, glioperatori siano protetti daun'armatura fissa. Gli orga-ni di comando devonoessere protetti da qualsiasiazionamento involontario.

5.5.Arresto dello spostamento

Le locomotive destinatead essere impiegate neilavori sotterranei devonoessere munite di un dispo-sitivo «uomo-morto» cheagisca sul circuito dicomando dello spostamen-to della macchina.

5.6. Rischi di incendio

Il secondo trattino delpunto 3.5.2 è obbligatorioper le macchine compren-denti parti ad alto rischiodi infiammabilità.

Il sistema di frenaturadeve essere progettato ecostruito in modo da nonprodurre scintille o esserecausa di incendio.

Le macchine a motoretermico devono esseredotate esclusivamente dimotore a combustioneinterna che utilizzi un com-bustibile a bassa tensionedi vapore che escluda qual-siasi scintilla di origine elet-trica.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

5.6. EXHAUST EMISSIONS

Exhaust emissions frominternal combustionengines must not be dis-charged upwards.

5.6. EMISSIONI DI GAS DI SCARICO

I gas di scarico emessida motori a combustioneinterna non devono essereevacuati verso l'alto.

5.7. Rischi dovuti alleemissioni di polveri, gas,ecc.

I gas di scarico di moto-ri a combustione internanon devono essere evacua-ti verso l'alto.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

6. SUPPLEMENTARYESSENTIAL HEALTH ANDSAFETY REQUIREMENTSFOR MACHINERY PRE-SENTING PARTICULARHAZARDS DUE TO THELIFTING OF PERSONS

Machinery presentinghazards due to the lifting ofpersons must meet all therelevant essential healthand safety requirementsdescribed in this chapter(see General Principles,point 4).

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

6. REQUISITI ESSEN-ZIALI SUPPLEMENTARIDI SICUREZZA E DITUTELA DELLA SALUTEPER LE MACCHINE CHEPRESENTANO PARTICO-LARI PERICOLI DOVUTIAL SOLLEVAMENTO DIPERSONE

Le macchine che pre-sentano pericoli dovuti alsollevamento di personedevono soddisfare tutti ipertinenti requisiti essen-ziali di sicurezza e di tuteladella salute descritti dalpresente capitolo (cfr.Principi generali, punto 4).

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

6. REQUISITI ESSEN-ZIALI DI SICUREZZA E DISALUTE PER EVITARE IRISCHI PARTICOLARICONNESSI AL SOLLEVA-MENTO O ALLO SPO-STAMENTO DELLE PER-SONE

Le macchine che pre-sentano rischi dovuti al sol-levamento o allo sposta-mento delle persone devo-no essere progettate ecostruite in modo darispondere ai requisiti cheseguono.

RES 6

RES 6.1

RES 6.1.1

RES 6.1.2

RES 6.2

RES 6.3

RES 6.3.1

RES 6.3.2

RES 6.3.3

RES 6.4

RES 6.4.1

RES 6.4.2

RES 6.5

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

6.1. GENERAL

6.1.1. Mechanicalstrength

The carrier, includingany trapdoors, must bedesigned and constructedin such a way as to offerthe space and strength cor-responding to the maxi-mum number of personspermitted on the carrierand the maximum workingload.

The working coeffi-cients for components setout in sections 4.1.2.4 and4.1.2.5 are inadequate formachinery intended for thelifting of persons and must,as a general rule, be dou-bled. Machinery intendedfor lifting persons or per-sons and goods must be fit-ted with a suspension orsupporting system for thecarrier designed and con-structed in such a way asto ensure an adequateoverall level of safety andto prevent the risk of thecarrier falling.

If ropes or chains areused to suspend the carri-er, as a general rule, at leasttwo independent ropes orchains are required, eachwith its own anchorage.

6.1.2. Loading controlfor machinery moved bypower other than humanstrength

The requirements ofsection 4.2.2 apply regard-less of the maximum work-

6.1. CONSIDERAZIONIGENERALI

6.1.1. Resistenza mecca-nica

Il supporto del carico,incluse eventuali botole,deve essere progettato ecostruito in modo da offri-re lo spazio e la resistenzacorrispondenti al numeromassimo di persone con-sentito nel supporto delcarico e al carico massimodi utilizzazione.

I coefficienti di utilizza-zione dei componenti dicui ai punti 4.1.2.4 e 4.1.2.5non sono sufficienti per lemacchine destinate al sol-levamento di persone edevono, come regola gene-rale, essere raddoppiati. Lemacchine destinate al sol-levamento di persone o dipersone e cose devonoessere munite di un siste-ma di sospensione o disostegno del supporto delcarico, progettato ecostruito in modo tale dagarantire un adeguato livel-lo globale di sicurezza e dievitare il rischio di cadutadel supporto del carico.

Se per sospendere ilsupporto del carico sonoutilizzate funi o catene,come regola generale sonorichieste almeno due funi ocatene indipendenti, ciascu-na con il proprio ancorag-gio.

6.1.2. Controllo dellesollecitazioni per le mac-chine mosse da un'energiadiversa dalla forza umana

I requisiti di cui al punto4.2.2 si applicano a prescin-dere dal carico massimo di

6.1. Considerazionigenerali

6.1.2. Resistenza meccanica

I coefficienti di utilizza-zione definiti nel punto 4non sono sufficienti per lemacchine destinate al sol-levamento o allo sposta-mento delle persone edevono, come regola gene-rale, essere raddoppiati. Ilpavimento dell'abitacolodeve essere progettato ecostruito in modo da offri-re lo spazio e la resistenzacorrispondenti al numeromassimo di persone e alcarico massimo di eserci-zio stabiliti dal costruttore.

6.4.1. La macchina per ilsollevamento o lo sposta-mento di persone deveessere progettata ecostruita in modo che nonsi verifichi la caduta o ilcapovolgimento dell'abita-colo.

6.1.3. Controllo dellesollecitazioni per gli appa-recchi mossi da un'energiadiversa dalla forza umana

I requisiti del punto4.2.1.4 si applicano indi-pendentemente dal valore

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

ing load and overturningmoment, unless the manu-facturer can demonstratethat there is no risk ofoverloading or overturn-ing.

6.2. CONTROLDEVICES

Where safety require-ments do not imposeother solutions, the carriermust, as a general rule, bedesigned and constructedin such a way that personsin the carrier have meansof controlling upward anddownward movementsand, if appropriate, othermovements of the carrier.

In operation, those con-trol devices must overrideany other devices control-ling the same movementwith the exception ofemergency stop devices.

The control devices forthese movements must beof the hold-to-run typeexcept where the carrieritself is completelyenclosed.

utilizzazione e dal momen-to di rovesciamento, ameno che il fabbricantepossa dimostrare che nonci sono rischi di sovraccari-co o di rovesciamento.

6.2. DISPOSITIVI DICOMANDO

Se i requisiti di sicurez-za non impongono altresoluzioni, come regolagenerale il supporto delcarico deve essere proget-tato e costruito in modoche le persone che vi sitrovano dispongano didispositivi di comando deimovimenti di salita e disce-sa e, se del caso, di altrimovimenti del supportodel carico.

Tali dispositivi dicomando devono avere laprecedenza sugli altridispositivi di comandodello stesso movimentosalvo sui dispositivi di arre-sto di emergenza.

I dispositivi di comandodi tali movimenti devonoessere del tipo ad azionemantenuta, tranne quandolo stesso supporto delcarico è completamentechiuso.

del carico massimo di eser-cizio.Questo requisito non siapplica alle macchine per lequali il fabbricante puòdimostrare che non esisto-no rischi di sovraccaricoe/o di capovolgimento.

6.2. Dispositivi dicomando

6.2.1. Qualora i requisitidi sicurezza non imponga-no altre soluzioni:

l'abitacolo deve, comeregola generale, essereprogettato e costruito inmodo che le persone chevi si trovano dispongano didispositivi di comando deimovimenti relativi di salitae discesa e, se del caso, dispostamento dell'abitacolorispetto alla macchina.

Tali dispositivi dicomando devono avere laprecedenza sugli altridispositivi di comandodello stesso movimento,salvo sui dispositivi di arre-sto di emergenza.

I dispositivi di comandodi tali movimenti devonoessere del tipo a comandomantenuto, salvo per lemacchine che colleganolivelli definiti.

6.2.2. Se una macchinaper il sollevamento o lospostamento di persone èspostabile con l'abitacoloin posizione diversa daquella di riposo, la macchi-na deve essere progettatae costruita in modo che lao le persone situate nel-l'abitacolo dispongano dimezzi che consentano dievitare i rischi eventual-mente provocati dagli spo-stamenti della macchina.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

6.3. RISKS TO PERSONS IN OR ONTHE CARRIER

6.3.1. Risks due tomovements of the carrier

Machinery for liftingpersons must be designed,constructed or equipped insuch a way that the accel-eration or deceleration ofthe carrier does notengender risks for persons.

6.3.2. Risk of personsfalling from the carrier

The carrier must nottilt to an extent which cre-ates a risk of the occupantsfalling, including when themachinery and carrier aremoving.

Where the carrier isdesigned as a work station,provision must be made toensure stability and to pre-vent hazardous move-ments.

If the measures referredto in section 1.5.15 are notadequate, carriers must befitted with a sufficient num-ber of suitable anchoragepoints for the number ofpersons permitted on thecarrier. The anchoragepoints must be strongenough for the use of per-sonal protective equipmentagainst falls from a height.

Any trapdoor in floorsor ceilings or side doorsmust be designed and con-structed in such a way asto prevent inadvertent

6.3. RISCHI PER LEPERSONE CHE SI TROVA-NO NEL SUPPORTO DELCARICO O SOPRA DIESSO

6.3.1. Rischi dovuti aimovimenti del supportodel carico

Le macchine per il solle-vamento di persone devo-no essere progettate,costruite e attrezzate inmodo tale che le accelera-zioni o le decelerazioni delsupporto del carico nongenerino rischi per le per-sone.

6.3.2. Rischio di cadutadelle persone dal supportodel carico

Il supporto del cariconon deve inclinarsi tantoda comportare un rischiodi caduta per i suoi occu-panti, anche durante imovimenti della macchinae del supporto del carico.

Se il supporto del cari-co è progettato per funge-re da posto di lavoro, devo-no essere prese disposizio-ni per garantirne la stabilitàe impedire movimenti peri-colosi.

Se le misure di cui alpunto 1.5.15 non sono suf-ficienti, i supporti del cari-co devono essere muniti diancoraggi appropriati innumero adeguato al nume-ro di persone consentitonel supporto del carico. Ipunti di ancoraggio devonoessere sufficientementeresistenti per l'uso diattrezzature per la prote-zione individuale contro lecadute dall'alto.

6.2.3. Le macchine per ilsollevamento o lo sposta-mento di persone devonoessere progettate, costrui-te o attrezzate in modoche una eccessiva velocitàdel movimento dell'abita-colo non crei rischi.

6.4.2. Le accelerazioni ele frenate dell'abitacolo odel veicolo portante, azio-nate dagli operatori o daun dispositivo di sicurezza,nelle condizioni di carico edi velocità massima previ-ste dal fabbricante, nondevono causare rischi perle persone esposte.

6.3.1. Se le misure pre-viste al punto 1.5.15 nonsono sufficienti, gli abitacolidevono essere muniti dipunti di ancoraggio innumero adeguato al nume-ro delle persone che pos-sono trovarsi nell'abitacoloe sufficientemente resi-stenti per appendervi leattrezzature per la prote-zione individuale contro lecadute.

6.3.2. Se esiste unabotola nel pavimento o nelsoffitto, o un portello late-rale, l'apertura deve avveni-re in senso contrario alrischio di caduta in caso diapertura inopinata.

6.3.3. La macchina disollevamento o di sposta-mento deve essere proget-tata e costruita in modoche il pavimento dell'abita-colo non si inclini tanto dacomportare un rischio dicaduta per i suoi occupan-ti, anche durante i movi-menti.

Il pavimento dell'abita-

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

opening and must open in adirection that obviates anyrisk of falling, should theyopen unexpectedly.

6.3.3. Risk due toobjects falling on the carrier

Where there is a risk ofobjects falling on the carri-er and endangering per-sons, the carrier must beequipped with a protectiveroof.

6.4. MACHINERYSERVING FIXED LANDINGS

6.4.1. Risks to personsin or on the carrier

The carrier must bedesigned and constructedin such a way as to preventrisks due to contactbetween persons and/orobjects in or on the carrierwith any fixed or movingelements.Where necessaryin order to fulfil thisrequirement, the carrieritself must be completelyenclosed with doors fittedwith an interlocking devicethat prevents hazardousmovements of the carrierunless the doors areclosed. The doors mustremain closed if the carrierstops between landingswhere there is a risk offalling from the carrier.

Eventuali botole nelpavimento o nel soffitto oportelli laterali devonoessere progettati e costrui-ti in modo da impedirel'apertura involontaria edevono aprirsi in sensocontrario al rischio dicaduta in caso di aperturainopinata.

6.3.3. Rischio dovutoalla caduta di oggetti sulsupporto del carico

Se c'è il rischio di cadu-ta di oggetti sul supportodel carico con conseguentepericolo per le persone, ilsupporto del carico deveessere munito di unacopertura di protezione.

6.4. MACCHINE CHECOLLEGANO PIANIDEFINITI

6.4.1. Rischi per le per-sone che si trovano nelsupporto del carico osopra di esso

Il supporto del caricodeve essere progettato ecostruito in modo da pre-venire i rischi dovuti alcontatto tra le persone e/ole cose, che si trovano nelsupporto del carico osopra di esso, con elementifissi o mobili. Se necessario,per soddisfare questorequisito, il supporto delcarico stesso deve esserecompletamente chiuso econ porte munite di undispositivo di interbloccoche impedisca movimentipericolosi del supporto delcarico, se le porte nonsono chiuse. Le portedevono restare chiuse se ilsupporto del carico si arre-

colo deve essere antisdruc-ciolo.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

The machinery must bedesigned, constructed and,where necessary, equippedwith devices in such a wayas to prevent uncontrolledupward or downwardmovement of the carrier.These devices must be ableto stop the carrier at itsmaximum working loadand at the foreseeablemaximum speed.

The stopping actionmust not cause decelera-tion harmful to the occu-pants, whatever the loadconditions.

6.4.2. Controls atlandings

Controls, other thanthose for emergency use,at landings must not initi-ate movements of the car-rier when:

- the control devices inthe carrier are beingoperated,

- the carrier is not at alanding.

6.4.3.Access to the carrier

The guards at the land-ings and on the carriermust be designed and con-structed in such a way asto ensure safe transfer toand from the carrier, takinginto consideration theforeseeable range of goodsand persons to be lifted.

sta tra i piani, qualora vi siail rischio di caduta dal sup-porto del carico.

La macchina deve esse-re progettata, costruita e,se necessario, munita didispositivi in modo daimpedire movimenti incon-trollati in salita o in discesadel supporto del carico.Detti dispositivi devonoessere in grado di arresta-re il supporto del carico incondizioni di carico di uti-lizzazione massimo e divelocità massima prevedibi-le.

L'azione di arresto nondeve causare decelerazionidannose per gli occupanti,in qualsiasi condizione dicarico.

6.4.2. Comandi ai piani

I comandi ai piani, adeccezione di quelli diemergenza, non devonoavviare movimenti del sup-porto del carico quando:

- i dispositivi di comandonel supporto del caricosono azionati,

- il supporto del cariconon si trova a un piano.

6.4.3.Accesso al supporto del carico

I ripari ai piani e sul sup-porto del carico devonoessere progettati e costrui-ti in modo da garantire iltrasferimento in condizionidi sicurezza verso il sup-porto del carico e vicever-sa, tenuto conto dellagamma prevedibile di cosee persone da sollevare.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

6.5. MARKINGS

The carrier must bearthe information necessaryto ensure safety including:

- the number of personspermitted on the carri-er,

- the maximum workingload.

6.5. MARCATURE

Nel supporto del caricodevono figurare le informa-zioni necessarie per garan-tire la sicurezza, inclusi:

- il numero di personeconsentito nel suppor-to del carico,

- il carico di utilizzazionemassimo.

6.5. Indicazioni

Allorché ciò sia neces-sario per garantire la sicu-rezza, nell'abitacolo devo-no figurare le indicazionipertinenti indispensabili.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

ANNEX II

Declarations

1. CONTENT

A. EC DECLARATIONOF CONFORMITY OFTHE MACHINERY

This declaration andtranslations thereof mustbe drawn up under thesame conditions as theinstructions (see Annex I,section 1.7.4.1(a) and (b)),and must be typewrittenor else handwritten in cap-ital letters.

This declaration relatesexclusively to the machin-ery in the state in which itwas placed on the market,and excludes componentswhich are added and/oroperations carried outsubsequently by the finaluser.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

ALLEGATO II

Dichiarazioni

1. CONTENUTO

A. DICHIARAZIONECE DI CONFORMITÀ DIUNA MACCHINA

La dichiarazione e lerelative traduzioni devonoessere redatte alle stessecondizioni previste per leistruzioni [cfr. allegato I,punto 1.7.4.1, lettere a) eb)] e devono essere dat-tiloscritte oppure scritte amano in caratteri maius-coli.

Tale dichiarazioneriguarda esclusivamente lamacchina nello stato in cuiè stata immessa sul merca-to, escludendo i compo-nenti aggiunti e/o le oper-azioni effettuate successi-vamente dall'utente finale.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

ALLEGATO II

A. Contenuto delladichiarazione CE di confor-mità per le macchine (1)

Allegato II

Allegato II 1. A.

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The EC declaration ofconformity must containthe following particulars:

1. business name andfull address of the manufac-turer and, where appropri-ate, his authorised repre-sentative;

2. name and address ofthe person authorised tocompile the technical file,who must be established inthe Community;

3. description and iden-tification of the machinery,including generic denomi-nation, function, model,type, serial number andcommercial name;

4. a sentence expresslydeclaring that the machin-ery fulfils all the relevantprovisions of this Directiveand where appropriate, asimilar sentence declaringthe conformity with otherDirectives and/or relevantprovisions with which themachinery complies. Thesereferences must be thoseof the texts published inthe Official Journal of theEuropean Union;

5. where appropriate,the name, address andidentification number ofthe notified body whichcarried out the EC type-examination referred to inAnnex IX and the numberof the EC type-examina-tion certificate;

6. where appropriate,the name, address andidentification number ofthe notified body whichapproved the full quality

La dichiarazione CE diconformità deve conteneregli elementi seguenti:

1. ragione sociale e ind-irizzo completo del fabbri-cante e, se del caso, del suomandatario;

2. nome e indirizzo dellapersona autorizzata a cos-tituire il fascicolo tecnico,che deve essere stabilitanella Comunità;

3. descrizione e identifi-cazione della macchina, condenominazione generica,funzione, modello, tipo,numero di serie, denomi-nazione commerciale;

4. un'indicazione con laquale si dichiara esplicita-mente che la macchina èconforme a tutte le dispo-sizioni pertinenti della pre-sente direttiva e, se delcaso, un'indicazione analo-ga con la quale si dichiara laconformità alle altre diret-tive comunitarie e/o dispo-sizioni pertinenti alle qualila macchina ottempera.Questi riferimenti devonoessere quelli dei testi pub-blicati nella Gazzetta uffi-ciale dell'Unione Europea;

5. all'occorrenza, nome,indirizzo e numero di iden-tificazione dell'organismonotificato che ha effettuatol'esame CE del tipo di cuiall'allegato IX e il numerodell'attestato dell'esameCE del tipo;

6. all'occorrenza, nome,indirizzo e numero di iden-tificazione dell'organismonotificato che ha approvatoil sistema di garanzia qual-

La dichiarazione CE diconformità deve contenerei seguenti elementi:

- nome e indirizzo delfabbricante o del suomandatario stabilitonella Comunità (2);

- descrizione della mac-china (3);

- tutte le disposizionipertinenti alle quali lamacchina è conforme,

- eventualmente, nome eindirizzo dell'organismonotificato e il numerodell'attestato di certifi-cazione CE,

- eventualmente, nome eindirizzo dell'organismonotificato cui è statotrasmesso il fascicoloconformemente all'arti-colo 8, paragrafo 2, let-tera c), primo trattino,

- eventualmente, nome eindirizzo dell'organismonotificato che ha effet-

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assurance system referredto in Annex X;

7. where appropriate, areference to the har-monised standards used, asreferred to in Article 7(2);

8. where appropriate,the reference to othertechnical standards andspecifications used;

9. the place and date ofthe declaration;

10. the identity and sig-nature of the personempowered to draw upthe declaration on behalfof the manufacturer or hisauthorised representative.

ità totale di cui all'allegatoX;

7. all'occorrenza, riferi-mento alle norme armo-nizzate di cui all'articolo 7,paragrafo 2, che sono stateapplicate;

8. all'occorrenza, riferi-mento ad altre norme especifiche tecniche appli-cate;

9. luogo e data delladichiarazione;

10. identificazione efirma della persona autor-izzata a redigere ladichiarazione a nome delfabbricante o del suo man-datario.

tuato la verifica di cuiall'articolo 8, paragrafo2, lettera c), secondotrattino,

- eventualmente, il riferi-mento alle normearmonizzate,

- eventualmente, normee specificazioni tecnichenazionali applicate,

- identificazione del fir-matario che ha la delegadel fabbricante o delsuo mandatario stabilitonella Comunità.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

B. DECLARATION OFINCORPORATION OFPARTLY COMPLETEDMACHINERY

This declaration andtranslations thereof mustbe drawn up under thesame conditions as theinstructions (see Annex 1,section 1.7.4.1(a) and (b)),and must be typewrittenor else handwritten in cap-ital letters.

The declaration ofincorporation must con-tain the following particu-lars:

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

B. DICHIARAZIONEDI INCORPORAZIONEDI QUASI-MACCHINE

La dichiarazione e lerelative traduzioni devonoessere redatte alle stessecondizioni previste per leistruzioni [cfr. allegato I,punto 1.7.4.1, lettere a) eb)], e devono essere dat-tiloscritte oppure scritte amano in caratteri maius-coli.

La dichiarazione diincorporazione deve con-tenere gli elementi seguen-ti:

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

B. Contenuto delladichiarazione del fabbrican-te o del suo mandatariostabilito nelle Comunità(articolo 4, paragrafo 2)

La dichiarazione del fab-bricante di cui al paragrafo2 dell'articolo 4 deve con-tenere i seguenti elementi:

Allegato II 1. B.

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1. business name andfull address of the manufac-turer of the partly com-pleted machinery and,where appropriate, hisauthorised representative;

2. name and address ofthe person authorised tocompile the relevant tech-nical documentation, whomust be established in theCommunity;

3. description and iden-tification of the partly com-pleted machinery includinggeneric denomination,function, model, type, serialnumber and commercialname;

4. a sentence declaringwhich essential require-ments of this Directive areapplied and fulfilled andthat the relevant technicaldocumentation is compiledin accordance with part Bof Annex VII, and, whereappropriate, a sentencedeclaring the conformity ofthe partly completedmachinery with other rele-vant Directives. These ref-erences must be those ofthe texts published in theOfficial Journal of theEuropean Union;

5. an undertaking totransmit, in response to areasoned request by thenational authorities, rele-vant information on thepartly completed machin-ery. This shall include themethod of transmissionand shall be without preju-dice to the intellectualproperty rights of the man-ufacturer of the partlycompleted machinery;

1. ragione sociale e ind-irizzo completo del fabbri-cante della quasi-macchinae, se del caso, del suo man-datario;

2. nome e indirizzo dellapersona autorizzata a cos-tituire la documentazionetecnica pertinente, chedeve essere stabilita nellaComunità;

3. descrizione e identifi-cazione della quasi-macchi-na, con denominazionegenerica, funzione, model-lo, tipo, numero di serie,denominazione commer-ciale;

4. un'indicazione con laquale si dichiara esplicita-mente quali requisiti essen-ziali della presente direttivasono applicati e rispettati eche la documentazionetecnica pertinente è statacompilata in conformitàdell'allegato VII B e, se delcaso, un'indicazione con laquale si dichiara che laquasi-macchina è conformead altre direttive comuni-tarie pertinenti. Questiriferimenti devono esserequelli dei testi pubblicatinella Gazzetta ufficialedell'Unione europea;

5. un impegno atrasmettere, in risposta auna richiesta adeguata-mente motivata delleautorità nazionali, infor-mazioni pertinenti sullequasi-macchine. L'impegnocomprende le modalità ditrasmissione e lasciaimpregiudicati i diritti diproprietà intellettuale delfabbricante della quasi-macchina;

- nome e indirizzo delfabbricante o del man-datario stabilito nellaComunità,

- descrizione della mac-china o delle parti dimacchine,

- all'occorrenza, nome eindirizzo dell'organismonotificato e numerodell'attestato di certifi-cazione CE,

- all'occorrenza, nome eindirizzo dell'organismonotificato al quale èstato comunicato ilfascicolo conforme-mente all'articolo 8,paragrafo 2, lettera c),primo trattino,

- all'occorrenza, nome eindirizzo dell'organismonotificato che ha proce-duto alla verifica di cuiall'articolo 8, paragrafo2, lettera c), secondotrattino,

- all'occorrenza, il riferi-mento alle normearmonizzate,

- menzione del divieto dimessa in servizio primache la macchina in cuisarà incorporata siastata dichiarata confor-me alle disposizionidella direttiva,

- identificazione del fir-matario.

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6. a statement that thepartly completed machin-ery must not be put intoservice until the finalmachinery into which it isto be incorporated hasbeen declared in conformi-ty with the provisions ofthis Directive, whereappropriate;

7. the place and date ofthe declaration;

8. the identity and signa-ture of the person empow-ered to draw up the decla-ration on behalf of themanufacturer or his autho-rised representative.

6. una dichiarazionesecondo cui la quasi-macchina non deve esseremessa in servizio finché lamacchina finale in cui deveessere incorporata non èstata dichiarata conforme,se del caso, alle disposizionidella presente direttiva;

7. luogo e data delladichiarazione;

8. identificazione e firmadella persona autorizzata aredigere la dichiarazione anome del fabbricante o delsuo mandatario.

(1) Questa dichiarazio-ne deve essere redattanella stessa lingua delleistruzioni per l'uso origina-li [vedi allegato I, punto1.7.4, lettera b)], a macchi-na o in stampatello. Essadeve essere accompagnatada una traduzione in unadelle lingue del paese diutilizzazione. Detta tradu-zione è eseguita nelle stes-se condizioni valide per leistruzioni per l'uso.

(2) Ragione sociale eindirizzo completo: se sitratta del mandatario, indi-care anche la ragionesociale e l'indirizzo del fab-bricante.

(3) Descrizione dellamacchina (marca, tipo,numero di serie ecc.).

(4) Descrizione delcomponente di sicurezza(marca di fabbrica, tipo,numero di serie se esiste,ecc.).

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C. Contenuto delladichiarazione CE di confor-mità per i componenti disicurezza immessi sul mer-cato separatamente (4)

La dichiarazione CE diconformità deve conteneregli elementi seguenti:

- nome e indirizzo delfabbricante o del suomandatario stabilitonella Comunità (5),

- descrizione del compo-nente di sicurezza (6),

- funzione di sicurezzasvolta dal componentedi sicurezza, se non èdesumibile in modo evi-dente dalla descrizione,

- eventualmente, nome eindirizzo dell'organismonotificato e numerodell'attestato di certifi-cazione CE del tipo,

- eventualmente, nome eindirizzo dell'organismonotificato cui è statotrasmesso il fascicoloconformemente all'arti-colo 8, paragrafo 2, let-tera c), primo trattino,

- eventualmente, nome eindirizzo dell'organismonotificato che ha effet-tuato la verifica di cuiall'articolo 8, paragrafo2, lettera c), secondotrattino,

- eventualmente, il riferi-mento alle normearmonizzate,

- eventualmente, il riferi-mento delle norme especifiche tecnichenazionali applicate,

- dentificazione del firma-tario che ha ricevuto ladelega del fabbricante odel suo mandatario sta-bilito nella Comunità.

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2. CUSTODY

The manufacturer ofmachinery or his autho-rised representative shallkeep the original EC decla-ration of conformity for aperiod of at least 10 yearsfrom the last date of man-ufacture of the machinery.

The manufacturer ofpartly completed machin-ery or his authorised rep-resentative shall keep theoriginal declaration ofincorporation for a periodof at least 10 years fromthe last date of manufac-ture of the partly complet-ed machinery.

2. CUSTODIA

Il fabbricante dellamacchina o il suo man-datario custodisce l'origi-nale della dichiarazione CEdi conformità per un perio-do di almeno dieci anni dal-l'ultima data di fabbri-cazione della macchina.

Il fabbricante dellaquasi-macchina o il suomandatario custodisce l'o-riginale della dichiarazionedi incorporazione per unperiodo di almeno diecianni dall'ultima data di fab-bricazione della quasi-macchina.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

ANNEX III

CE MARKING

The CE conformitymarking shall consist of theinitials "CE" taking the fol-lowing form:

If the CE marking isreduced or enlarged theproportions shown in the

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

ALLEGATO III

MARCATURA "CE"

La marcatura "CE" diconformità è costituitadalle iniziali "CE" secondoil simbolo grafico chesegue:

In caso di riduzione o diingrandimento della marca-tura "CE", devono essere

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

ALLEGATO III

LA MARCATURA«CE» DI CONFORMITÀ

- La marcatura «CE» diconformità è costituitadalle iniziali «CE»secondo il simbolo gra-fico che segue:

- In caso di riduzione o diingrandimento dellamarcatura «CE», devo-

Allegato III

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above drawing must berespected.

The various compo-nents of the CE markingmust have substantially thesame vertical dimension,which may not be less than5 mm. The minimumdimension may be waivedfor small-scale machinery.

The CE marking mustbe affixed in the immediatevicinity of the name of themanufacturer or his autho-rised representative, usingthe same technique.

Where the full qualityassurance procedurereferred to in Article12(3)(c) and 12(4)(b) hasbeen applied, the CE mark-ing must be followed bythe identification numberof the notified body.

rispettate le proporzionidel simbolo di cui sopra.

I diversi elementi dellamarcatura "CE" devonoavere sostanzialmente lastessa dimensione vertica-le, che non può essere infe-riore a 5 mm. Per le mac-chine di piccole dimensionisi può derogare a dettadimensione minima.

La marcatura "CE" deveessere apposta nelle imme-diate vicinanze del nomedel fabbricante o del suomandatario usando la stes-sa tecnica.

Se è stata applicata laprocedura di garanzia qua-lità totale di cui all'articolo12, paragrafo 3, lettera c), eparagrafo 4, lettera b), lamarcatura "CE" deve esse-re seguita dal numero diidentificazione dell'organi-smo notificato.

no essere rispettate leproporzioni indicateper il simbolo di cuisopra.

- I diversi elementi dellamarcatura «CE» devo-no avere sostanzialmen-te la stessa dimensioneverticale che non puòessere inferiore a 5 mm.Per le macchine di pic-cole dimensioni si puòderogare a detta dimen-sione minima.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

ANNEX IV

CATEGORIES OFMACHINERY TO WHICHONE OF THE PROCE-DURES REFERRED TO INARTICLE 12(3) AND (4)MUST BE APPLIED

1. Circular saws (single-or multi-blade) for workingwith wood and materialwith similar physical char-acteristics or for workingwith meat and materialwith similar physical char-

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

ALLEGATO IV

CATEGORIE DI MAC-CHINE PER LE QUALI VAAPPLICATA UNA DELLEPROCEDURE DI CUIALL'ARTICOLO 12,PARAGRAFI 3 E 4

1. Seghe circolari(monolama e multilame)per la lavorazione del legnoe di materie con caratteri-stiche fisiche simili o per lalavorazione della carne e dimaterie con caratteristiche

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

ALLEGATO IV

TIPI DI MACCHINE EDI COMPONENTI DISICUREZZA PER I QUALIOCCORRE APPLICARELA PROCEDURA DI CUIALL'ARTICOLO 8, PARA-GRAFO 2, LETTERE B) EC)

A. Macchine

1. Seghe circolari(monolama e multilame)per la lavorazione del legno

Allegato IV

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acteristics, of the followingtypes:

1.1. sawing machinerywith fixed blade(s) duringcutting, having a fixed bedor support with manualfeed of the workpiece orwith a demountable powerfeed;

1.2. sawing machinerywith fixed blade(s) duringcutting, having a manuallyoperated reciprocatingsaw-bench or carriage;

1.3 sawing machinerywith fixed blade(s) duringcutting, having a built-inmechanical feed device forthe workpieces, with man-ual loading and/or unload-ing;

1.4. sawing machinerywith movable blade(s) dur-ing cutting, having mechani-cal movement of the blade,with manual loading and/orunloading.

2. Hand-fed surfaceplaning machinery forwoodworking.

3.Thicknessers for one-side dressing having a built-in mechanical feed device,with manual loading and/orunloading for woodwork-ing.

4. Band-saws with man-ual loading and/or unload-ing for working with woodand material with similarphysical characteristics orfor working with meat andmaterial with similar physi-cal characteristics, of the

fisiche simili, dei tipiseguenti:

1.1. seghe a lama(e) inposizione fissa nel corsodel taglio, con tavola o sup-porto del pezzo fissi, conavanzamento manuale delpezzo o con dispositivo ditrascinamento amovibile;

1.2. seghe a lama(e) inposizione fissa nel corsodel taglio, a tavola cavallet-to o carrello a movimentoalternato, a spostamentomanuale;

1.3. seghe a lama(e) inposizione fissa nel corsodel taglio, dotate di undispositivo di avanzamentointegrato dei pezzi da sega-re a carico e/o scaricomanuale;

1.4. seghe a lama(e)mobile(i) durante il taglio, adispositivo di avanzamentointegrato, a carico e/o sca-rico manuale.

2. Spianatrici ad avanza-mento manuale per la lavo-razione del legno.

3. Piallatrici su una fac-cia, ad avanzamento inte-grato, a carico e/o scaricomanuale per la lavorazionedel legno.

4. Seghe a nastro a cari-co e/o scarico manuale perla lavorazione del legno edi materie con caratteristi-che fisiche simili o per lalavorazione della carne e dimaterie con caratteristichefisiche simili, dei tipi

e di materie assimilate oper la lavorazione dellacarne e di materie assimila-te:

1.1. seghe a utensile inposizione fissa nel corsodella lavorazione, a tavolafissa con avanzamentomanuale del pezzo o condispositivo di trascinamen-to amovibile;

1.2. seghe a utensile inposizione fissa nel corsodella lavorazione, a tavolacavalletto o carrello amovimento alternato, aspostamento manuale;

1.3. seghe a utensile inposizione fissa nel corsodella lavorazione, dotate diun dispositivo di trascina-mento meccanico dei pezzida segare a carico e/o sca-rico manuale;

1.4. seghe a utensilemobile nel corso della lavo-razione, a spostamentomeccanico, a carico e/oscarico manuale.

2. Spianatrici a avanza-mento manuale per la lavo-razione del legno.

3. Piallatrici su una fac-cia a carico e/o scaricomanuale per la lavorazionedel legno.

4. Seghe a nastro, atavola fissa o mobile, eseghe a nastro a carrellomobile, a carico e/o scari-co manuale, per la lavora-zione del legno e di mate-rie assimilate o per la lavo-razione della carne e di

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following types:

4.1. sawing machinerywith fixed blade(s) duringcutting, having a fixed orreciprocating-movementbed or support for theworkpiece;

4.2. sawing machinerywith blade(s) assembled ona carriage with reciprocat-ing motion.

5. Combined machineryof the types referred to inpoints 1 to 4 and in point 7for working with wood andmaterial with similar physi-cal characteristics.

6. Hand-fed tenoningmachinery with severaltool holders for wood-working.

7. Hand-fed verticalspindle moulding machin-ery for working with woodand material with similarphysical characteristics.

8. Portable chainsawsfor woodworking.

9. Presses, includingpress-brakes, for the coldworking of metals, withmanual loading and/orunloading, whose movableworking parts may have atravel exceeding 6 mm anda speed exceeding 30mm/s.

seguenti:

4.1. seghe a lama(e) inposizione fissa durante iltaglio, con tavola o suppor-to del pezzo fissi o a movi-mento alternato;

4.2. seghe a lama(e)montata(e) su un carrello amovimento alternato.

5. Macchine combinatedei tipi di cui ai punti da 1a 4 e al punto 7 per la lavo-razione del legno e dimaterie con caratteristichefisiche simili.

6. Tenonatrici a mandri-ni multipli ad avanzamentomanuale per la lavorazionedel legno.

7. Fresatrici ad asse ver-ticale, "toupies" ad avanza-mento manuale per la lavo-razione del legno e dimaterie con caratteristichefisiche simili.

8. Seghe a catena porta-tili da legno.

9. Presse, comprese lepiegatrici, per la lavorazio-ne a freddo dei metalli, acarico e/o scarico manuale,i cui elementi mobili dilavoro possono avere unacorsa superiore a 6 mm euna velocità superiore a 30mm/s.

materie assimilate.

5. Macchine combinatedei tipi di cui ai punti da 1a 4 e al punto 7 per la lavo-razione del legno e dimaterie assimilate.

6. Tenonatrici a mandri-ni multipli ad avanzamentomanuale per la lavorazionedel legno.

7. Fresatrici ad asse ver-ticale, ad avanzamentomanuale per la lavorazionedel legno e di materie assi-milate.

8. Seghe a catena porta-tili da legno.

9. Presse, comprese lepiegatrici, per la lavorazio-ne a freddo dei metalli, acarico e/o scarico manuale,i cui elementi mobili dilavoro possono avere unacorsa superiore a 6 mm euna velocità superiore a 30mm/s.

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10. Injection or com-pression plastics-mouldingmachinery with manualloading or unloading.

11. Injection or com-pression rubber-mouldingmachinery with manualloading or unloading.

12. Machinery forunderground working ofthe following types:

12.1. locomotives andbrake-vans;

12.2. hydraulic-poweredroof supports.

13. Manually loadedtrucks for the collection ofhousehold refuse incorpo-rating a compressionmechanism.

14. Removable mechan-ical transmission devicesincluding their guards.

15. Guards for remov-able mechanical transmis-sion devices.

16.Vehicle servicing lifts.

10. Formatrici dellematerie plastiche per inie-zione o compressione acarico o scarico manuale.

11. Formatrici dellagomma a iniezione o com-pressione, a carico o scari-co manuale.

12. Macchine per lavorisotterranei dei seguentitipi:

12.1. locomotive ebenne di frenatura;

12.2. armatura semo-vente idraulica.

13. Benne di raccolta dirifiuti domestici a caricomanuale dotate di un mec-canismo di compressione.

14. Dispositivi amovibilidi trasmissione meccanica,compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositiviamovibili di trasmissionemeccanica.

16. Ponti elevatori perveicoli.

10. Formatrici dellematerie plastiche per inie-zione e compressione acarico o scarico manuale.

11. Formatrici dellagomma a iniezione o com-pressione, a carico o scari-co manuale.

12. Macchine per lavorisotteranei dei seguenti tipi:

- macchine mobili surotaia: locomotive ebenne di frenatura,

- armatura semoventeidraulica,

- con motori a combu-stione interna destinatiad equipaggiare macchi-ne per lavori sotterra-nei.

13. Benne di raccolta dirifiuti domestici a caricomanuale dotate di un mec-canismo di compressione.

14. Dispositivi di prote-zione e alberi cardanici ditrasmissione amovibilidescritti al punto 3.4.7.

15. Ponti elevatori perveicoli.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

17. Devices for the lift-ing of persons or of per-sons and goods involving ahazard of falling from a ver-tical height of more thanthree metres.

18. Portable cartridge-operated fixing and otherimpact machinery.

19. Protective devicesdesigned to detect thepresence of persons.

20. Power-operatedinterlocking movableguards designed to be usedas safeguards in machineryreferred to in points 9, 10and 11.

21. Logic units toensure safety functions.

22. Roll-over protectivestructures (ROPS).

23. Falling-object pro-tective structures (FOP)

17. Apparecchi per ilsollevamento di persone odi persone e cose, conpericolo di caduta verticalesuperiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatilia carica esplosiva per il fis-saggio o altre macchine adimpatto.

19. Dispositivi di prote-zione progettati per il rile-vamento delle persone.

20. Ripari mobili auto-matici interbloccati proget-tati per essere utilizzaticome mezzi di protezionenelle macchine di cui aipunti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici perfunzioni di sicurezza.

22. Strutture di prote-zione in caso di ribaltamen-to (ROPS).

23. Strutture di prote-zione contro la caduta dioggetti (FOPS).

16. Apparecchi per ilsollevamento di personecon un rischio di cadutaverticale superiore a 3metri.

17. Macchine per la fab-bricazione di articoli piro-tecnici.

B. Componenti di sicu-rezza

1. Dispositivi elettro-sensibili progettati per ilrilevamento delle persone(barriere immateriali, tap-peti sensibili, rilevatorielettromagnetici).

3. Schermi mobili auto-matici per la protezionedelle macchine di cui aipunti A 9, 10 e 11.

2. Blocchi logici con fun-zioni di sicurezza perdispositivo di comando cherichiedono l'uso delle duemani.

4. Strutture di protezio-ne contro il rischio dicapovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezio-ne contro il rischio dicadute di oggetti (FOPS).

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

ANNEX V

INDICATIVE LIST OFTHE SAFETY COMPO-NENTS REFERRED TO INARTICLE 2(C)

1. Guards for remov-able mechanical transmis-sion devices.

2. Protective devicesdesigned to detect thepresence of persons.

3. Power-operatedinterlocking movableguards designed to be usedas safeguards in machineryreferred to in items 9, 10and 11 of Annex IV.

4. Logic units to ensuresafety functions.

5.Valves with additionalmeans for failure detectionintended for the control ofdangerous movements onmachinery.

6. Extraction systemsfor machinery emissions.

7. Guards and protec-tive devices designed toprotect persons againstmoving parts involved inthe process on the machin-ery.

8. Monitoring devicesfor loading and movementcontrol in lifting machinery.

9. Restraint systems tokeep persons on theirseats.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

ALLEGATO V

ELENCO INDICATIVODEI COMPONENTI DISICUREZZA DI CUIALL'ARTICOLO 2, LETTE-RA C)

1. Ripari dei dispositiviamovibili di trasmissionemeccanica.

2. Dispositivi di prote-zione per rilevare la pre-senza di persone.

3. Ripari mobili automa-tici interbloccati progettatiper essere utilizzati comemezzi di sicurezza nellemacchine di cui ai punti 9,10 e 11 dell'allegato IV.

4. Blocchi logici perassicurare funzioni di sicu-rezza.

5. Valvole dotate dimezzi ausiliari per il rileva-mento di guasti destinatead essere utilizzate per ilcomando dei movimentipericolosi delle macchine.

6. Sistemi di estrazioneper le emissioni delle mac-chine.

7. Ripari e dispositivi diprotezione destinati a pro-teggere le persone espostecontro le parti mobili coin-volte nel processo di lavo-razione delle macchine.

8. Dispositivi di control-lo del carico e dei movi-menti delle macchine per ilsollevamento.

9. Sistemi di ritenzioneper mantenere le personesul sedile.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Allegato V

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

10. Emergency stopdevices.

11. Discharging systemsto prevent the build-up ofpotentially dangerous elec-trostatic charges.

12. Energy limiters andrelief devices referred to insections 1.5.7, 3.4.7 and4.1.2.6 of Annex I.

13. Systems and devicesto reduce the emission ofnoise and vibrations.

14. Roll-over protectivestructures (ROPS).

15. Falling-object pro-tective structures (FOPS).

16. Two-hand controldevices.

17. Components formachinery designed for lift-ing and/or lowering per-sons between differentlandings and included inthe following list:

(a) devices for lockinglanding doors;

(b) devices to preventthe load-carrying unit fromfalling or uncheckedupwards movement;

(c) overspeed limitationdevices;

(d) energy-accumulatingshock absorbers,

- non-linear, or

- with damping of thereturn movement;

(e) energy-dissipatingshock absorbers;

(f) safety devices fittedto jacks of hydraulic power

10. Dispositivi di arre-sto di emergenza.

11. Sistemi di scaricoper evitare la formazionedi cariche elettrostatichepotenzialmente pericolose.

12. Limitatori di energiae dispositivi di sicurezzacitati ai punti 1.5.7, 3.4.7 e4.1.2.6 dell'allegato I.

13. Sistemi e dispositividestinati a ridurre l'emis-sione di rumore e di vibra-zioni.

14. Strutture di prote-zione in caso di ribaltamen-to (ROPS).

15. Strutture di prote-zione contro la caduta dioggetti (FOPS).

16. Dispositivi dicomando a due mani.

17. I componenti permacchine progettate per lasalita e/o la discesa di per-sone da un piano all'altro einclusi nel seguente elenco:

a) dispositivi di bloccag-gio delle porte di piano;

b) dispositivi che impe-discono la caduta dell'unitàdi carico o movimentiascendenti incontrollati;

c) dispositivi di limita-zione di velocità eccessiva;

d) ammortizzatori adaccumulazione di energia:

- a caratteristica nonlineare, o

- con smorzamento delmovimento di ritorno;

e) ammortizzatori a dis-sipazione di energia;

f) dispositivi di sicurezzasu martinetti dei circuiti

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

circuits where these areused as devices to preventfalls;

(g) electric safetydevices in the form of safe-ty switches containingelectronic components.

idraulici di potenza quandosono utilizzati come dispo-sitivi paracadute;

g) dispositivi elettrici disicurezza con funzione diinterruttori di sicurezzacon componenti elettronici.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

ANNEX VI

ASSEMBLY INSTRUC-TIONS FOR PARTLYCOMPLETED MACHINE-RY

The assembly instruc-tions for partly completedmachinery must contain adescription of the condi-tions which must be metwith a view to correctincorporation in the finalmachinery, so as not tocompromise safety andhealth.

The assembly instruc-tions must be written in anofficial Community lan-guage acceptable to themanufacturer of themachinery in which thepartly completed machin-ery will be assembled, orto his authorised represen-tative.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

ALLEGATO VI

ISTRUZIONI PERL'ASSEMBLAGGIO DELLEQUASI-MACCHINE

Le istruzioni perl'assemblaggio delle quasi-macchine devono con-tenere una descrizionedelle condizioni darispettare per effettuareuna corretta incorpo-razione nella macchinafinale, al fine di non com-promettere la sicurezza ela salute.

Le istruzioni perl'assemblaggio devonoessere redatte in una dellelingue ufficiali dellaComunità, accettata dalfabbricante della macchinain cui tale quasi-macchinasarà incorporata o dal suomandatario.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delconsiglio

Allegato VI

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

ANNEX VII

A. TECHNICAL FILEFOR MACHINERY

This part describes theprocedure for compiling atechnical file. The technicalfile must demonstrate that

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

ALLEGATO VII

A. FASCICOLO TECNI-CO PER LE MACCHINE

La parte A del presenteallegato descrive la proce-dura per l'elaborazione delfascicolo tecnico. Il fascico-

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

ALLEGATO V

3. Prima di poter redi-gere la dichiarazione CE diconformità, il fabbricante, oil suo mandatario stabilitonella Comunità, deveessersi accertato e poter

Allegato VII

Allegato VII A.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delconsiglio

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE CEDI CONFORMITÀ

Ai fini del presente alle-gato, il termine «macchina»designa sia la «macchina»,quale definita all'articolo 1,paragrafo 2, sia il «compo-nente di sicurezza», qualedefinito allo stesso para-grafo.

1. La dichiarazione CEdi conformità è la procedu-ra mediante la quale il fab-bricante o il suo mandata-rio stabilito nella Comunitàdichiara che la macchinamessa in commerciorispetta tutti i requisitiessenziali di sicurezza esanitari che la concernono.

2. La firma della dichia-razione CE di conformitàautorizza il fabbricante o ilsuo mandatario stabilitonella Comunità ad apporresulla macchina la marcatura«CE».

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the machinery complieswith the requirements ofthis Directive. It mustcover the design, manufac-ture and operation of themachinery to the extentnecessary for this assess-ment. The technical filemust be compiled in oneor more officialCommunity languages,except for the instructionsfor the machinery, forwhich the special provi-sions of Annex I, section1.7.4.1 apply.

1.The technical file shallcomprise the following:

(a) a construction fileincluding:

- a general description ofthe machinery,

- the overall drawing ofthe machinery anddrawings of the controlcircuits, as well as thepertinent descriptionsand explanations neces-sary for understandingthe operation of themachinery,

- full detailed drawings,accompanied by any cal-culation notes, testresults, certificates, etc.,required to check theconformity of themachinery with theessential health andsafety requirements,

- the documentation onrisk assessment demon-strating the procedurefollowed, including:

lo tecnico deve dimostrarela conformità della macchi-na ai requisiti della presen-te direttiva. Esso deveriguardare, nella misura incui ciò sia necessario a talevalutazione, la progettazio-ne, la fabbricazione ed ilfunzionamento della mac-china. Il fascicolo tecnicodeve essere redatto in unao in varie lingue ufficialidella Comunità; le istruzio-ni della macchina costitui-scono un'eccezione a talenorma; ad esse vanno infat-ti applicate le disposizioniparticolari previste dall'al-legato I, punto 1.7.4.1.

1. Il fascicolo tecnicocomprende gli elementiseguenti:

a) un fascicolo dicostruzione composto:

- da una descrizionegenerale della macchina,

- da un disegno comples-sivo della macchina edagli schemi dei circuitidi comando, nonchédalle relative descrizionie spiegazioni necessarieper capire il funziona-mento della macchina,

- dai disegni dettagliati ecompleti, eventualmen-te accompagnati danote di calcolo, risultatidi prove, certificati, ecc.,che consentano la veri-fica della conformitàdella macchina ai requi-siti essenziali di sicurez-za e di tutela della salu-te,

- dalla documentazionerelativa alla valutazionedei rischi che devedimostrare la procedu-ra seguita, inclusi:

garantire che la documen-tazione definita in appressoè e resterà disponibile neisuoi locali ai fini di un even-tuale controllo:

a) un fascicolo tecnicodella costruzione compo-sto:

- da un disegno comp-lessivo della macchina edagli schemi dei circuitidi comando;

- dai disegni dettagliati ecompleti, eventual-mente accompagnati danote di calcolo, risultatidi prove, ecc., che con-sentano la verifica dellaconformità dellamacchina ai requisitiessenziali di sicurezza esanitari;

- dall'elenco,

- dei requisiti essenzialidella presente direttiva,

- delle norme, e

- delle altre specifichetecniche applicate nellaprogettazione dellamacchina;

- dalla descrizione dellesoluzioni adottate perprevenire i rischi pre-sentati dalla macchina;

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(i) a list of the essentialhealth and safety require-ments which apply to themachinery,

(ii) the description ofthe protective measuresimplemented to eliminateidentified hazards or toreduce risks and, whenappropriate, the indicationof the residual risks associ-ated with the machinery,

- the standards and othertechnical specificationsused, indicating theessential health andsafety requirementscovered by these stan-dards,

- any technical report giv-ing the results of thetests carried out eitherby the manufacturer orby a body chosen by themanufacturer or hisauthorised representa-tive,

- a copy of the instruc-tions for the machinery,

- where appropriate, thedeclaration of incorpo-ration for includedpartly completedmachinery and the rele-vant assembly instruc-tions for such machin-ery,

- where appropriate,copies of the EC decla-ration of conformity ofmachinery or otherproducts incorporatedinto the machinery,

- a copy of the EC decla-ration of conformity;

i) un elenco dei requisi-ti essenziali di sicurezza edi tutela della salute appli-cabili alla macchina,

ii) le misure di protezio-ne attuate per eliminare ipericoli identificati o perridurre i rischi e, se delcaso, l'indicazione dei rischiresidui connessi con lamacchina,

- dalle norme e dalle altrespecifiche tecnicheapplicate, che indichino irequisiti essenziali disicurezza e di tuteladella salute coperti datali norme,

- da qualsiasi relazionetecnica che fornisca irisultati delle provesvolte dal fabbricantestesso o da un organi-smo scelto dal fabbri-cante o dal suo manda-tario,

- da un esemplare delleistruzioni della macchi-na,

- se del caso, dalla dichia-razione di incorpora-zione per le quasi-mac-chine incluse e dallerelative istruzioni diassemblaggio,

- se del caso, da copiadella dichiarazione CEdi conformità dellemacchine o di altri pro-dotti incorporati nellamacchina,

- da una copia delladichiarazione CE diconformità;

- se lo desidera, qualsiasirelazione tecnica o cer-tificato ottenuti da unorganismo o un labora-torio (1) competente;

- se dichiara la confor-mità ad una normaarmonizzata che loprevede, qualsiasirelazione tecnica chefornisca i risultati delleprove svolte, a suascelta, da lui stesso o daun organismo o labora-torio (2) competente;

- da un esemplare delleistruzioni per l'uso dellamacchina;

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(b) for series manufac-ture, the internal measuresthat will be implementedto ensure that the machin-ery remains in conformitywith the provisions of thisDirective.

The manufacturer mustcarry out necessaryresearch and tests on com-ponents, fittings or thecompleted machinery todetermine whether by itsdesign or construction it iscapable of being assembledand put into service safely.The relevant reports andresults shall be included inthe technical file.

2. The technical filereferred to in point 1 mustbe made available to thecompetent authorities ofthe Member States for atleast 10 years following thedate of manufacture of themachinery or, in the case ofseries manufacture, of thelast unit produced.

The technical file doesnot have to be located inthe territory of theCommunity, nor does ithave to be permanentlyavailable in material form.However, it must be capa-ble of being assembled andmade available within aperiod of time commensu-rate with its complexity bythe person designated inthe EC declaration of con-formity.

The technical file doesnot have to includedetailed plans or any otherspecific information asregards the sub-assembliesused for the manufacture

b) nel caso di fabbrica-zione in serie, le disposizio-ni interne che sarannoapplicate per mantenere laconformità delle macchinealle disposizioni della pre-sente direttiva.

Il fabbricante deve effet-tuare le ricerche e le provenecessarie sui componentie sugli accessori o sull'inte-ra macchina per stabilire seessa, in conseguenza dellasua progettazione ocostruzione, possa esseremontata e messa in servi-zio in condizioni di sicurez-za. Nel fascicolo tecnicodevono essere inclusi lerelazioni e i risultati perti-nenti.

2. Il fascicolo tecnico dicui al punto 1 deve esseremesso a disposizione delleautorità competenti degliStati membri per almeno10 anni a decorrere dalladata di fabbricazione dellamacchina o dell'ultimaunità prodotta nel caso difabbricazione in serie.

Tale fascicolo tecniconon deve necessariamentetrovarsi nel territorio dellaComunità, né essere sem-pre materialmente disponi-bile. Il fascicolo tecnicodeve tuttavia poter essereriunito e reso disponibile intempi compatibili con lasua importanza da partedella persona nominatanella dichiarazione CE diconformità.

Il fascicolo tecnico nondeve necessariamenteincludere piani dettagliati oaltre eventuali informazionispecifiche per quantoriguarda sottounità utiliz-zate dal fabbricante della

b) nel caso di fabbrica-zione in serie, le disposizio-ni interne che sarannoapplicate per mantenere laconformità delle macchinealle disposizioni della diret-tiva.

Il fabbricante deve effet-tuare le ricerche e le provenecessarie sui componentie sugli accessori o sull'inte-ra macchina per stabilire seessa, in conseguenza dellasua progettazione ecostruzione, possa esseremontata e messa in servi-zio in condizioni di sicurez-za.

La mancata presenta-zione della documentazio-ne in seguito a una doman-da debitamente motivatadelle autorità nazionalicompetenti può costituireun motivo sufficiente perdubitare della presunzionedi conformità alle disposi-zioni della direttiva.

4. a) Non è necessarioche la documentazione dicui al punto 3 esista mate-rialmente in permanenza;tuttavia essa deve poteressere riunita e resa dispo-nibile entro un periodo ditempo compatibile con lasua importanza;

essa non deve com-prendere i progetti detta-gliati ed altre informazioniprecise concernenti i sot-toinsiemi utilizzati per lafabbricazione delle macchi-ne salvo se la loro cono-scenza è indispensabile onecessaria alla verifica dellaconformità ai requisitiessenziali di sicurezza;

4. b) la documentazionedi cui al punto 3 è conser-vata e tenuta a disposizio-

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of the machinery unless aknowledge of them isessential for verification ofconformity with the essen-tial health and safetyrequirements.

3. Failure to present thetechnical file in response toa duly reasoned request bythe competent nationalauthorities may constitutesufficient grounds fordoubting the conformity ofthe machinery in questionwith the essential healthand safety requirements.

macchina, a meno che laloro conoscenza sia essen-ziale per la verifica dellaconformità ai requisitiessenziali di sicurezza e ditutela della salute.

3. La mancata presenta-zione del fascicolo tecnicoin seguito a una domandadebitamente motivata delleautorità nazionali compe-tenti può costituire unmotivo sufficiente perdubitare della conformitàdella macchina in questioneai requisiti essenziali disicurezza e di tutela dellasalute.

ne delle autorità nazionalicompetenti per almenodieci anni a decorrere dalladata di fabbricazione dellamacchina o dell'ultimoesemplare della macchinase si tratta di fabbricazionein serie;

c) la documentazione dicui al punto 3 deve essereredatta in una lingua ufficia-le della Comunità, fattaeccezione per le istruzioniper l'uso della macchina.

(1) Si presume compe-tente l'organismo o il labo-ratorio che soddisfi i crite-ri di valutazione previstinelle relative norme armo-nizzate.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

B. RELEVANT TECHNI-CAL DOCUMENTATIONFOR PARTLY COMPLET-ED MACHINERY

This part describes theprocedure for compilingrelevant technical docu-mentation. The documen-tation must show whichrequirements of thisDirective are applied andfulfilled. It must cover thedesign, manufacture andoperation of the partlycompleted machinery tothe extent necessary forthe assessment of con-formity with the essentialhealth and safety require-ments applied. The docu-

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

B. DOCUMENTAZIONETECNICA PERTINENTEPER LE QUASI-MACCHINE

Questa parte dell'alle-gato descrive la proceduraper l'elaborazione di unadocumentazione tecnicapertinente. La documenta-zione deve dimostrarequali requisiti della presen-te direttiva siano applicati esoddisfatti. Essa deveriguardare la progettazio-ne, la fabbricazione ed ilfunzionamento della quasi-macchina, nella misura incui ciò sia necessario pervalutare la sua conformitàai requisiti essenziali disicurezza e di tutela della

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Allegato VII B.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

mentation must be com-piled in one or more offi-cial Community languages.

It shall comprise the fol-lowing:

(a) a construction fileincluding:

- the overall drawing ofthe partly completedmachinery and drawingsof the control circuits,

- ull detailed drawings,accompanied by any cal-culation notes, testresults, certificates, etc.,required to check theconformity of the partlycompleted machinerywith the applied essen-tial health and safetyrequirements,

- the risk assessmentdocumentation showingthe procedure followed,including:

(i) a list of the essentialhealth and safety require-ments applied and fulfilled,

(ii) the description ofthe protective measuresimplemented to eliminateidentified hazards or toreduce risks and, whereappropriate, the indicationof the residual risks,

(iii) the standards andother technical specifica-tions used, indicating theessential health and safetyrequirements covered bythese standards,

(iv) any technical reportgiving the results of thetests carried out either by

salute applicati. La docu-mentazione deve essereredatta in una o più dellelingue ufficiali dellaComunità.

Essa comprende gli ele-menti seguenti:

a) un fascicolo dicostruzione composto:

- da un disegno comples-sivo della quasi-macchi-na e dagli schemi deicircuiti di comando,

- dai disegni dettagliati ecompleti, eventualmen-te accompagnati danote di calcolo, risultatidi prove, certificati, ecc.,che consentano la veri-fica della conformitàdella quasi-macchina airequisiti essenziali disicurezza e di tuteladella salute applicati,

- dalla documentazionerelativa alla valutazionedei rischi che devedimostrare la procedu-ra seguita, inclusi:

i) un elenco dei requisi-ti essenziali di sicurezza edi tutela della salute chesono applicati e soddisfatti,

ii) le misure di protezio-ne attuate per eliminare ipericoli identificati o perridurre i rischi e, se delcaso, l'indicazione dei rischiresidui,

iii) le norme e le altrespecifiche tecniche applica-te, che indichino i requisitiessenziali di sicurezza e ditutela della salute copertida tali norme,

iv) qualsiasi relazionetecnica che fornisca i risul-tati delle prove svolte dalfabbricante stesso o da un

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

the manufacturer or by abody chosen by the manu-facturer or his authorisedrepresentative,

(v) a copy of the assem-bly instructions for thepartly completed machin-ery;

(b) for series manufac-ture, the internal measuresthat will be implementedto ensure that the partlycompleted machineryremains in conformity withthe essential health andsafety requirementsapplied.

The manufacturer mustcarry out necessaryresearch and tests on com-ponents, fittings or thepartly completed machin-ery to determine whetherby its design or construc-tion it is capable of beingassembled and used safely.The relevant reports andresults shall be included inthe technical file.

The relevant technicaldocumentation must beavailable for at least 10years following the date ofmanufacture of the partlycompleted machinery or, inthe case of series manufac-ture, of the last unit pro-duced, and on request pre-sented to the competentauthorities of the MemberStates. It does not have tobe located in the territoryof the Community, nordoes it have to be perma-nently available in materialform. It must be capable ofbeing assembled and pre-sented to the relevantauthority by the persondesignated in the declara-tion for incorporation.

organismo scelto dal fab-bricante o dal suo manda-tario,

v) un esemplare delleistruzioni di assemblaggiodella quasi-macchina;

b) nel caso di fabbrica-zione in serie, le disposizio-ni interne che sarannoapplicate per mantenere laconformità della quasi-macchina ai requisiti essen-ziali di sicurezza e di tuteladella salute applicati.

Il fabbricante deve effet-tuare le ricerche e le provenecessarie sui componenti,sugli accessori o sullaquasi-macchina per stabili-re se essa, in conseguenzadella sua progettazione ecostruzione, possa esseremontata e utilizzata in con-dizioni di sicurezza. Nelladocumentazione tecnicapertinente devono essereinclusi le relazioni e i risul-tati pertinenti.

La documentazione tec-nica pertinente deve esse-re tenuta a disposizioneper almeno 10 anni adecorrere dalla data di fab-bricazione della quasi-mac-china o dell'ultima unitàprodotta, nel caso dellafabbricazione in serie, e surichiesta presentata alleautorità competenti degliStati membri. Non devenecessariamente trovarsinel territorio dellaComunità, né essere sem-pre materialmente disponi-bile. La documentazionetecnica deve poter essereriunita e presentata all'au-torità competente dallapersona nominata nelladichiarazione di incorpora-zione.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Failure to present therelevant technical docu-mentation in response to aduly reasoned request bythe competent nationalauthorities may constitutesufficient grounds fordoubting the conformity ofthe partly completedmachinery with the essen-tial health and safetyrequirements applied andattested.

La mancata presenta-zione della documentazio-ne tecnica pertinente inseguito a una domandadebitamente motivata delleautorità nazionali compe-tenti può costituire unmotivo sufficiente perdubitare della conformitàdella quasi-macchina airequisiti essenziali di sicu-rezza e di tutela della salu-te applicati ed attestati.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

ANNEX VIII

ASSESSMENT OFCONFORMITY WITHINTERNAL CHECKS ONTHE MANUFACTURE OFMACHINERY

1. This Annex describesthe procedure by whichthe manufacturer or hisauthorised representative,who carries out the obliga-tions laid down in points 2and 3, ensures and declaresthat the machinery con-cerned satisfies the rele-vant requirements of thisDirective.

2. For each representa-tive type of the series inquestion, the manufactureror his authorised represen-tative shall draw up thetechnical file referred to inAnnex VII, part A.

3. The manufacturermust take all measuresnecessary in order that the

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

ALLEGATO VIII

V A L U T A Z I O N EDELLA CONFORMITÀCON CONTROLLOINTERNO SULLA FAB-BRICAZIONE DELLEMACCHINE

1. Il presente allegatodescrive la procedurasecondo la quale il fabbri-cante o il suo mandatario,che ottempera agli obblighidi cui ai punti 2 e 3, assicu-ra e dichiara che la macchi-na in questione soddisfa ipertinenti requisiti delladirettiva.

2. Per ogni tipo rappre-sentativo della serie in que-stione il fabbricante o ilsuo mandatario elabora ilfascicolo tecnico di cuiall'allegato VII, parte A.

3. Il fabbricante deveprendere tutte le misurenecessarie affinché il pro-

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

Allegato VIII

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

manufacturing processensures compliance of themanufactured machinerywith the technical filereferred to in Annex VII,part A, and with therequirements of thisDirective.

cesso di fabbricazione assi-curi la conformità dellamacchina fabbricata alfascicolo tecnico di cuiall'allegato VII, parte A, e airequisiti della presentedirettiva.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

ANNEX IX

EC TYPE-EXAMINA-TION

EC type-examination isthe procedure whereby anotified body ascertainsand certifies that a repre-sentative model of machin-ery referred to in Annex IV(hereafter named the type)satisfies the provisions ofthis Directive.

1. The manufacturer orhis authorised representa-tive must, for each type,draw up the technical filereferred to in Annex VII,part A.

2. For each type, theapplication for an EC type-examination shall be sub-mitted by the manufactur-er or his authorised repre-sentative to a notified bodyof his choice.

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

ALLEGATO IX

ESAME CE DEL TIPO

L'esame CE del tipo è laprocedura secondo laquale un organismo notifi-cato verifica e attesta cheun modello rappresentati-vo di una macchina di cuiall'allegato IV (di seguito"tipo") soddisfa i requisitidella presente direttiva.

1. Il fabbricante o il suomandatario deve elabora-re, per ogni tipo, il fascico-lo tecnico di cui all'allegatoVII, parte A.

2. Per ogni tipo, ladomanda d'esame CE deltipo è presentata dal fab-bricante o dal suo manda-tario ad un organismo noti-ficato di sua scelta.

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delconsiglio

ALLEGATO VI

ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CE

Ai fini del presente alle-gato, il termine «macchina»designa sia la «macchina»,quale definita all'articolo 1,paragrafo 2, sia il «compo-nente di sicurezza», qualedefinito allo stesso para-grafo.

1. L'esame per la certifi-cazione CE è la proceduramediante la quale un orga-nismo notificato stabiliscee certifica che il modello diuna macchina soddisfa airequisiti della presentedirettiva che la riguardano.

2. La domanda d'esameper la certificazione CE èpresentata dal fabbricante,o dal suo mandatario stabi-lito nella Comunità per unmodello di macchina, ad unsolo organismo notificato.

Allegato IX

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The application shallinclude:

- the name and addressof the manufacturerand, where appropriate,his authorised repre-sentative,

- a written declarationthat the application hasnot been submitted toanother notified body,

- the technical file.

Moreover, the applicantshall place at the disposalof the notified body a sam-ple of the type.The notifiedbody may ask for furthersamples if the test pro-gramme so requires.

La domanda contiene:

- il nome e l'indirizzo delfabbricante e, se delcaso, del suo mandata-rio,

- una dichiarazione scrit-ta che specifichi che lastessa domanda non èstata presentata a unaltro organismo notifi-cato,

- il fascicolo tecnico.

Inoltre il richiedentemette a disposizione del-l'organismo notificato uncampione del tipo.L'organismo notificato puòchiedere altri campioni, seil programma delle provelo richiede.

La domanda contiene:

- il nome e l'indirizzo delfabbricante o del suomandatario stabilitonella Comunità nonchéil luogo di fabbricazionedelle macchine;

- un fascicolo tecnicodella costruzione com-prendente almeno:

- un disegno complessivodella macchina e glischemi dei circuiti dicomando;

- disegni dettagliati ecompleti, eventual-mente accompagnati danote di calcolo, risultatidi prove, ecc., che con-sentano la verifica dellaconformità dellamacchina ai requisitiessenziali di sicurezza esanitari;

- la descrizione dellesoluzioni adottate perprevenire i rischi pre-sentati dalla macchinanonché l'elenco dellenorme utilizzate;

- un esemplare delleistruzioni per l'uso dellamacchina;

- nel caso di fabbri-cazione in serie, le dis-posizioni interne chesaranno applicate permantenere la confor-mità delle macchine alledisposizioni della diret-tiva.

Essa è accompagnata dauna macchina rappresenta-tiva della produzione previ-sta oppure, eventualmente,dall'indicazione del luogo incui la macchina può essereesaminata.

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3. The notified bodyshall:

3.1. examine the techni-cal file, check that the typewas manufactured inaccordance with it andestablish which elementshave been designed inaccordance with the rele-vant provisions of the stan-dards referred to in Article7(2), and those elementswhose design is not basedon the relevant provisionsof those standards;

3.2. carry out or havecarried out appropriateinspections, measurementsand tests to ascertainwhether the solutionsadopted satisfy the essen-tial health and safetyrequirements of thisDirective, where the stan-dards referred to in Article7(2) were not applied;

3.3. where harmonisedstandards referred to inArticle 7(2) were used,carry out or have carriedout appropriate inspec-tions, measurements andtests to verify that thosestandards were actuallyapplied;

3.4. agree with theapplicant as to the placewhere the check that thetype was manufactured inaccordance with the exam-ined technical file and thenecessary inspections,measurements and testswill be carried out.

4. If the type satisfiesthe provisions of thisDirective, the notified bodyshall issue the applicantwith an EC type-examina-

3. L'organismo notifica-to:

3.1. esamina il fascicolotecnico, verifica che il tiposia stato fabbricato confor-memente a tale fascicolo eindividua gli elementi chesono stati progettati con-formemente alle disposi-zioni applicabili dellenorme di cui all'articolo 7,paragrafo 2, nonché gli ele-menti la cui progettazionenon si basa sulle disposizio-ni applicabili delle suddettenorme;

3.2. effettua o fa effet-tuare i controlli, le misura-zioni e le prove necessarieper verificare se le soluzio-ni adottate soddisfano irequisiti essenziali di sicu-rezza e di tutela della salu-te previsti dalla presentedirettiva, qualora non sianostate applicate le norme dicui all'articolo 7, paragrafo2;

3.3. effettua o fa effet-tuare i controlli, le misura-zioni e le prove necessarieper verificare se, qualorasiano state applicate lenorme armonizzate di cuiall'articolo 7, paragrafo 2,l'applicazione sia effettiva;

3.4. si accorda con ilrichiedente sul luogo in cuiverificare che il tipo è statofabbricato conformementeal fascicolo tecnico esami-nato ed effettuare i con-trolli, le misurazioni e leprove necessari.

4. Se il tipo è conformealle disposizioni della pre-sente direttiva, l'organismonotificato rilascia al richie-dente un attestato diesame CE del tipo.

Questa documentazio-ne non deve comprenderei disegni dettagliati ed altreinformazioni precise, con-cernenti i sottoinsiemi uti-lizzati per la fabbricazionedelle macchine, salvo se laloro conoscenza è indi-spensabile o necessaria allaverifica della conformità airequisiti essenziali di sicu-rezza.

3. L'organismo notifica-to procede all'esame per lacertificazione CE secondole seguenti modalità:

- effettua l'esame del fas-cicolo tecnico dellacostruzione, per verifi-carne l'adeguatezza, el'esame della macchinapresentata o messa adisposizione;

- nell'esame della macchi-na, l'organismo:

a) si accerta che essa siastata fabbricata conforme-mente al fascicolo tecnicodi costruzione e possaessere utilizzata in sicurez-za nelle condizioni di servi-zio previste;

b) verifica che le normeeventualmente utilizzatesiano state applicate cor-rettamente;

c) effettua gli esami e leprove appropriate per veri-ficare la conformità dellamacchina ai requisiti essen-ziali di sicurezza e sanitariche la riguardano.

4. Se il modello soddisfaalle disposizioni che loriguardano, l'organismoredige una certificazioneCE che è notificata al

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tion certificate.The certifi-cate shall include the nameand address of the manu-facturer and his authorisedrepresentative, the datanecessary for identifyingthe approved type, theconclusions of the exami-nation and the conditionsto which its issue may besubject.

The manufacturer andthe notified body shallretain a copy of this certifi-cate, the technical file andall relevant documents fora period of 15 years fromthe date of issue of thecertificate.

5. If the type does notsatisfy the provisions ofthis Directive, the notifiedbody shall refuse to issuethe applicant with an ECtype-examination certifi-cate, giving detailed rea-sons for its refusal. It shallinform the applicant, theother notified bodies andthe Member State whichnotified it.An appeal proce-dure must be available.

6. The applicant shallinform the notified bodywhich retains the technicalfile relating to the EC type-examination certificate ofall modifications to theapproved type.The notifiedbody shall examine thesemodifications and shallthen either confirm thevalidity of the existing ECtype-examination certifi-cate or issue a new one ifthe modifications are liableto compromise conformitywith the essential healthand safety requirements or

L'attestato contiene ilnome e l'indirizzo del fab-bricante e del suo manda-tario, i dati necessariall'identificazione del tipoapprovato, le conclusionidell'esame e le condizionidi validità dell'attestato.

Il fabbricante e l'organi-smo notificato conservanoper quindici anni dal rila-scio dell'attestato unacopia del medesimo, ilfascicolo tecnico e tutti idocumenti significativi chelo riguardano.

5. Qualora il tipo nonsoddisfi le prescrizionidella presente direttiva,l'organismo notificato rifiu-ta il rilascio al richiedentedell'attestato di esame CEdel tipo e motiva tale rifiu-to fornendo tutti i dettagli.Esso ne informa il richie-dente, gli altri organisminotificati e lo Stato mem-bro che l'ha notificato. Vaprevista una procedura diricorso.

6. Il richiedente informal'organismo notificato chedetiene il fascicolo tecnicorelativo all'attestato diesame CE del tipo di tuttele modifiche apportate altipo approvato.L'organismo notificato esa-mina tali modifiche e deveo confermare la validitàdell'attestato di esame CEdel tipo esistente o emet-terne uno nuovo, se lemodifiche sono tali darimettere in questione laconformità ai requisitiessenziali di sicurezza e ditutela della salute o alle

richiedente. Questa certifi-cazione specifica i risultatidell'esame, indica le condi-zioni cui essa eventualmen-te è subordinata e com-prende le descrizioni e idisegni necessari per iden-tificare il modello approva-to.

La Commissione, gliStati membri e gli altriorganismi designati posso-no ottenere una copia dellacertificazione e, con richie-sta motivata, una copia delfascicolo tecnico e del ver-bale degli esami e delleprove effettuate.

5. Il fabbricante o il suomandatario stabilito nellaComunità deve informarel'organismo notificato ditutte le modifiche, sia puredi scarsa importanza, cheha apportato o che intendeapportare alla macchinache forma oggetto delmodello. L'organismo noti-ficato esamina tali modifi-che e informa il fabbricanteo il suo mandatario stabili-to nella Comunità se lacertificazione CE rimanevalida.

6. L'organismo che rifiu-ta di rilasciare una certifi-cazione CE ne informa glialtri organismi notificati.(L'organismo che revocauna certificazione CE neinforma lo Stato membroche lo ha notificato.Quest'ultimo informa glialtri Stati membri e laCommissione, illustrando imotivi di tale decisione -vedi articolo 14,punto 6 della direttiva2006/42/CE).

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the intended working con-ditions of the type.

7. The Commission, theMember States and theother notified bodies may,on request, obtain a copyof the EC type-examina-tion certificates. On rea-soned request, theCommission and theMember States may obtaina copy of the technical fileand the results of theexaminations carried outby the notified body.

8. Files and correspon-dence referring to the ECtype-examination proce-dures shall be written inthe official Community lan-guage(s) of the MemberState where the notifiedbody is established or inany other officialCommunity languageacceptable to the notifiedbody.

9. Validity of the ECtype-examination certifi-cate

9.1. The notified bodyhas the ongoing responsi-bility of ensuring that theEC type-examination cer-tificate remains valid. Itshall inform the manufac-turer of any major changeswhich would have an impli-cation on the validity of thecertificate. The notifiedbody shall withdraw certifi-cates which are no longervalid.

9.2. The manufacturerof the machinery con-cerned has the ongoingresponsibility of ensuringthat the said machinerymeets the correspondingstate of the art.

condizioni di utilizzo previ-ste del tipo.

7. La Commissione, gliStati membri e gli altriorganismi notificati posso-no ottenere, su richiesta,una copia degli attestati diesame CE del tipo. Surichiesta motivata, laCommissione e gli Statimembri possono ottenereuna copia del fascicolo tec-nico e dei risultati degliesami effettuati dall'organi-smo notificato.

8. I fascicoli e la corri-spondenza riguardanti leprocedure di esame CE deltipo sono redatti nella(e)lingua(e) comunitaria(e)ufficiale(i) dello Statomembro in cui è stabilitol'organismo notificato o inogni altra lingua comunita-ria ufficiale che esso puòaccettare.

9. Validità dell'attestatodi esame CE del tipo

9.1. L'organismo notifi-cato ha la responsabilitàpermanente di assicurareche l'attestato di esame CEdel tipo rimanga valido.Esso informa il fabbricantedi ogni eventuale cambia-mento di rilievo che avesseun'implicazione sulla validi-tà dell'attestato.L'organismo notificatorevoca gli attestati non piùvalidi.

9.2. Il fabbricante dellamacchina in questione ha laresponsabilità permanentedi assicurare che dettamacchina sia conforme alcorrispondente stato del-l'arte.

7. I fascicoli e la corri-spondenza riguardanti leprocedure di certificazioneCE sono redatti in una lin-gua ufficiale dello Statomembro in cui è stabilitol'organismo notificato o inuna lingua accettata daquest'ultimo.

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9.3. The manufacturershall request from the noti-fied body the review of thevalidity of the EC type-examination certificateevery five years.

If the notified bodyfinds that the certificateremains valid, taking intoaccount the state of theart, it shall renew the cer-tificate for a further fiveyears.

The manufacturer andthe notified body shallretain a copy of this certifi-cate, of the technical fileand of all the relevant doc-uments for a period of 15years from the date ofissue of the certificate.

9.4. In the event thatthe validity of the EC-typeexamination certificate isnot renewed, the manufac-turer shall cease the plac-ing on the market of themachinery concerned.

9.3. Il fabbricante chiedeall'organismo notificato diriesaminare la validità del-l'attestato di esame CE deltipo ogni cinque anni.

Se considera che l'atte-stato rimane valido tenutoconto dello stato dell'arte,l'organismo notificato neproroga la validità per altricinque anni.

Il fabbricante e l'organi-smo notificato conservanouna copia di tale attestato,del fascicolo tecnico e ditutti i documenti pertinen-ti per un periodo di 15 annia decorrere dalla data dirilascio dell'attestato inquestione.

9.4. Qualora la validitàdell'attestato di esame CEdel tipo non sia prorogata,il fabbricante cessa diimmettere sul mercato lamacchina in questione.

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

ANNEX X

FULL QUALITYASSURANCE

This Annex describesthe conformity assessmentof machinery referred to inAnnex IV, manufacturedusing a full quality assur-ance system, and the pro-cedure whereby a notifiedbody assesses and

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

ALLEGATO X

GARANZIA QUALITÀTOTALE

Il presente allegatodescrive la valutazionedella conformità di unamacchina di cui all'allegatoIV, fabbricata applicando unsistema di garanzia qualitàtotale, e descrive la proce-dura in base alla quale un

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delconsiglio

Allegato X

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approves the quality sys-tem and monitors its appli-cation.

1. The manufacturermust operate an approvedquality system for design,manufacture, final inspec-tion and testing, as speci-fied in point 2, and shall besubject to the surveillancereferred to in point 3.

2. Quality system

2.1. The manufactureror his authorised represen-tative shall lodge an appli-cation for assessment ofhis quality system to a noti-fied body of his choice.

The application shallcontain:

- the name and addressof the manufacturerand, where appropriate,his authorised repre-sentative,

- the places of design,manufacture, inspec-tion, testing and storageof the machinery,

- the technical filedescribed in Annex VII,Part A, for one model ofeach category ofmachinery referred toin Annex IV which heintends to manufacture,

- the documentation onthe quality system,

- a written declarationthat the application hasnot been submitted toanother notified body.

2.2. The quality systemmust ensure conformity ofthe machinery with theprovisions of thisDirective.All the elements,

organismo notificato valutae approva il sistema qualitàe ne controlla l'applicazio-ne.

1. Il fabbricante applicaun sistema qualità approva-to per la progettazione, lafabbricazione, l'ispezionefinale e il collaudo, comespecificato al punto 2, ed èsoggetto alla sorveglianzadi cui al punto 3.

2. Sistema qualità

2.1. Il fabbricante o ilsuo mandatario presentauna domanda di valutazio-ne del suo sistema qualitàad un organismo notificatodi sua scelta.

La domanda contiene:

- il nome e l'indirizzo delfabbricante e, se delcaso, del suo mandata-rio,

- i luoghi di progettazio-ne, fabbricazione, ispe-zione, prove e depositodelle macchine,

- il fascicolo tecnico dicui all'allegato VII, parteA, per un modello diciascuna categoria dimacchina di cui all'alle-gato IV che intende fab-bricare,

- la documentazione rela-tiva al sistema qualità,

- una dichiarazione scrit-ta che precisa che lastessa domanda non èstata presentata pressoun altro organismonotificato.

2.2. Il sistema qualitàdeve garantire la conformi-tà delle macchine alledisposizioni della presentedirettiva. Tutti i criteri, i

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requirements and provi-sions adopted by the man-ufacturer must be docu-mented in a systematic andorderly manner, in theform of measures, proce-dures and written instruc-tions. The documentationon the quality system mustpermit a uniform interpre-tation of the proceduraland quality measures, suchas quality programmes,plans, manuals and records.

It must contain, in par-ticular, an adequatedescription of:

- the quality objectives,the organisationalstructure, and theresponsibilities andpowers of the manage-ment with regard to thedesign and quality of themachinery,

- the technical designspecifications, includingstandards that will beapplied and, where thestandards referred to inArticle 7(2) are notapplied in full, themeans that will be usedto ensure that theessential health andsafety requirements ofthis Directive are ful-filled,

- the design inspectionand design verificationtechniques, processesand systematic actionsthat will be used whendesigning machinerycovered by thisDirective,

- the corresponding man-ufacturing, quality con-trol and quality assur-ance techniques,

requisiti e le disposizioniadottati dal fabbricantedevono essere documenta-ti in modo sistematico eordinato, sotto forma dimisure, procedure e istru-zioni scritte. La documen-tazione relativa al sistemaqualità deve permettereun'interpretazione unifor-me delle misure riguardan-ti le procedure e la qualità,quali programmi, schemi,manuali e rapporti riguar-danti la qualità.

Detta documentazio-ne deve includere in particolare un’adeguatadescrizione:

- degli obiettivi di qualità,della struttura organiz-zativa, delle responsabi-lità di gestione in mate-ria di qualità della pro-gettazione e di qualitàdelle macchine,

- delle specifiche tecnichedi progettazione, inclusele norme che sarannoapplicate e, qualora nonvengano applicate pie-namente le norme dicui all'articolo 7, para-grafo 2, degli strumentiche permetteranno digarantire che siano sod-disfatti i requisiti essen-ziali di sicurezza e ditutela della salute previ-sti dalla presente diret-tiva,

- delle tecniche, dei pro-cessi e degli interventisistematici in materia dicontrollo e verifica dellaprogettazione che ver-ranno applicati nellaprogettazione dellamacchina oggetto dellapresente direttiva,

- delle tecniche, dei pro-

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processes and system-atic actions that will beused,

- the inspections andtests that will be carriedout before, during andafter manufacture, andthe frequency withwhich they will be car-ried out,

- the quality records,such as inspectionreports and test data,calibration data, andreports on the qualifica-tions of the personnelconcerned,

- the means of monitor-ing the achievement ofthe required design andquality of the machin-ery, as well as the effec-tive operation of thequality system.

2.3. The notified bodyshall assess the quality sys-tem to determine whetherit satisfies the require-ments of point 2.2.

The elements of thequality system which con-form to the relevant har-monised standard shall bepresumed to conform tothe corresponding require-ments referred to in point2.2.

The team of auditorsmust have at least onemember who is experi-enced in the assessment ofthe technology of themachinery. The assessmentprocedure shall include aninspection to be carriedout at the manufacturer'spremises. During the

cessi e degli interventisistematici che si inten-de applicare nella fab-bricazione, nel control-lo di qualità e nellagaranzia della qualità,

- dei controlli e delleprove che sarannoeffettuati prima, durantee dopo la fabbricazione,con l'indicazione dellafrequenza con cui siintende effettuarli,

- della documentazionein materia di qualità,quali i rapporti ispettivie i dati sulle prove, letarature, i rapporti sullequalifiche del personalecoinvolto,

- dei mezzi di controllodell'ottenimento dellaqualità richiesta inmateria di progettazio-ne della macchina, non-ché dell'efficacia di fun-zionamento del sistemaqualità.

2.3. L'organismo notifi-cato valuta il sistema quali-tà per determinare se sod-disfa i requisiti di cui alpunto 2.2.

Gli elementi del sistemaqualità conformi alla normaarmonizzata pertinentesono presunti conformi airequisiti corrispondenti dicui al punto 2.2.

Nel gruppo incaricatodella valutazione deveessere presente almeno unesperto nella tecnologiadella macchina. La proce-dura di valutazione devecomprendere un'ispezionenegli impianti del fabbrican-te. Nel quadro della valuta-zione il gruppo di espertiprocede alla verifica deifascicoli tecnici di cui al

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assessment, the team ofauditors shall carry out areview of the technical filesreferred to in point 2.1,second paragraph, thirdindent to ensure theircompliance with the rele-vant health and safetyrequirements.

The manufacturer orhis authorised representa-tive shall be notified of thedecision. The notificationshall contain the conclu-sions of the examinationand the reasoned assess-ment decision. An appealprocedure must be avail-able.

2.4. The manufacturershall undertake to fulfil theobligations arising from thequality system as approvedand to ensure that itremains appropriate andeffective.

The manufacturer orhis authorised representa-tive shall inform the noti-fied body which approvedthe quality system of anyplanned change to it.

The notified body shallevaluate the proposedchanges and decidewhether the modified qual-ity assurance system willcontinue to satisfy therequirements referred toin point 2.2, or whether are-assessment is necessary.

It shall notify the manu-facturer of its decision.Thenotification shall containthe conclusions of theexamination and the rea-soned assessment decision.

3. Surveillance underthe responsibility of thenotified body

punto 2.1, secondocomma, terzo trattino,onde garantire la loro con-formità ai requisiti perti-nenti in materia di sicurez-za e di tutela della salute.

La decisione è notificataal fabbricante o al suo man-datario. La notifica contie-ne le conclusioni dell'esa-me e la motivazione circo-stanziata della decisione.Vaprevista una procedura diricorso.

2.4. Il fabbricante siimpegna a soddisfare gliobblighi derivanti dal siste-ma qualità approvato e afare in modo che essorimanga adeguato ed effica-ce.

Il fabbricante o il suomandatario informa l'orga-nismo notificato che haapprovato il sistema qualitàin merito a qualsiasi pro-getto di adeguamento delsistema.

L'organismo notificatovaluta le modifiche propo-ste e decide se il sistemaqualità modificato continuaa soddisfare i requisiti dicui al punto 2.2 o se ènecessaria una nuova valu-tazione.

L'organismo notificatocomunica la sua decisioneal fabbricante. La notificacontiene le conclusioni del-l'esame e la motivazionecircostanziata della decisio-ne.

3. Sorveglianza sotto laresponsabilità dell'organi-smo notificato

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3.1.The purpose of sur-veillance is to make surethat the manufacturer dulyfulfils the obligations aris-ing out of the approvedquality system.

3.2. The manufacturershall, for inspection pur-poses, allow the notifiedbody access to the placesof design, manufacture,inspection, testing andstorage, and shall provide itwith all necessary informa-tion, such as:

- the documentationconcerning the qualitysystem,

- the quality records pro-vided for in that part ofthe quality system con-cerned with design,such as the results ofanalyses, calculations,tests, etc.,

- the quality records pro-vided for in that part ofthe quality system con-cerned with manufac-ture, such as inspectionreports and test data,calibration data, reportson the qualifications ofthe personnel con-cerned, etc.

3.3. The notified bodyshall conduct periodicaudits to make sure thatthe manufacturer is main-taining and applying thequality system; it shall pro-vide the manufacturer withan audit report. The fre-quency of the periodicaudits shall be such that afull reassessment is carriedout every three years.

3.4. Moreover, the noti-fied body may pay the man-ufacturer unannounced vis-

3.1. La sorveglianzadeve garantire che il fabbri-cante soddisfi tutti gliobblighi derivanti dal siste-ma qualità approvato.

3.2. Il fabbricante con-sente all'organismo notifi-cato di accedere, a finiispettivi, ai locali di proget-tazione, fabbricazione, ispe-zione, prova e deposito egli fornisce tutte le infor-mazioni necessarie, in par-ticolare:

- la documentazione rela-tiva al sistema qualità,

- la documentazione pre-vista nella parte delsistema qualità riservataalla progettazione delsistema qualità, qualirisultati di analisi, calco-li, prove, ecc.,

- la documentazione pre-vista nella sezione"Fabbricazione" delsistema qualità, quali irapporti ispettivi e i datisulle prove, le tarature,le relazioni sulle qualifi-che del personale coin-volto, ecc.

3.3. L'organismo notifi-cato svolge periodicamen-te verifiche ispettive perassicurarsi che il fabbrican-te mantenga e utilizzi ilsistema qualità; esso forni-sce al fabbricante un rap-porto sulle verifiche effet-tuate. La frequenza delleverifiche ispettive periodi-che è tale da consentireuna rivalutazione completaogni tre anni.

3.4. L'organismo notifi-cato può anche effettuarevisite senza preavviso pres-

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its. The need for theseadditional visits and theirfrequency will be deter-mined on the basis of avisit monitoring systemmanaged by the notifiedbody. In particular, the fol-lowing factors will be takeninto account in the visitsmonitoring system:

- the results of previoussurveillance visits,

- the need to monitorremedial measures,

- where appropriate, spe-cial conditions attachingto approval of the sys-tem,

- significant modificationsin the organisation ofthe manufacturingprocess, measures ortechniques.

On the occasion ofsuch visits, the notifiedbody may, if necessary,carry out tests or havethem carried out in orderto check the proper func-tioning of the quality sys-tem. It shall provide themanufacturer with a visitreport and, if a test wascarried out, with a testreport.

4. The manufacturer orhis authorised representa-tive shall keep available forthe national authorities, fora period of ten years fromthe last date of manufac-ture:

- the documentationreferred to in point 2.1,

- the decisions andreports of the notifiedbody referred to in point2.4, third and fourth sub-paragraphs, and in points3.3 and 3.4.

so il fabbricante. La neces-sità di tali visite aggiuntivee la loro frequenza sonodeterminate in base ad unsistema di controllo sullevisite gestito dall'organi-smo notificato. Nel sistemadi controllo sulle visitesaranno presi in considera-zione in particolare gli ele-menti seguenti:

- i risultati delle visite disorveglianza precedenti,

- la necessità di garantireil controllo delle misurecorrettive,

- all'occorrenza, le condi-zioni speciali collegateall'approvazione delsistema,

- modifiche significativene l l 'organ i zzaz ione della fabbricazione,riguardanti le misure ole tecniche.

Nel corso di tali visitel'organismo notificato, senecessario, può svolgere ofar svolgere prove atte averificare il corretto fun-zionamento del sistemaqualità. Esso trasmette alfabbricante un rapportosulla visita e, se sono statesvolte prove, un rapportosulla prova stessa.

4. Il fabbricante o il suomandatario tiene a disposi-zione delle autorità nazio-nali per dieci anni dall'ulti-ma data di fabbricazione:

- la documentazione dicui al punto 2.1,

- le decisioni e le relazio-ni dell'organismo notifi-cato di cui al punto 2.4,terzo e quarto comma,nonché ai punti 3.3 e3.4.

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Guida alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - maggio 2008

Directive 2006/42/ECof the European Parliamentand of the Council

ANNEX XI

MINIMUM CRITERIATO BE TAKEN INTOACCOUNT BY MEMBERSTATES FOR THE NOTIFI-CATION OF BODIES

1.The body, its directorand the staff responsiblefor carrying out the verifi-cation tests shall not bethe designer, manufacturer,supplier or installer ofmachines which theyinspect, nor the authorisedrepresentative of any ofthese parties. They shallnot become involved,either directly or as autho-rised representatives, inthe design, construction,marketing or maintenanceof the machines. This doesnot preclude the possibilityof exchanges of technicalinformation between themanufacturer and thebody.

2.The body and its staffshall carry out the verifica-tion tests with the highestdegree of professionalintegrity and technicalcompetence and shall befree from all pressures andinducements, particularly

Direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo edel Consiglio

ALLEGATO XI

CRITERI MINIMI CHEDEVONO ESSERE OSSER-VATI DAGLI STATI MEM-BRI PER LA NOTIFICADEGLI ORGANISMI

1. L'organismo, il suodirettore ed il personaleincaricato di eseguire leoperazioni di verifica nonpossono essere né il pro-gettista, né il fabbricante,né il fornitore, né l'installa-tore delle macchine checontrollano, né il mandata-rio di una di queste perso-ne. Essi non possono inter-venire né direttamente néin veste di mandatari nellaprogettazione, fabbricazio-ne, commercializzazione omanutenzione di tali mac-chine. Ciò non esclude lapossibilità di uno scambiodi informazioni tecniche frail fabbricante e l'organismo.

2. L'organismo e il suopersonale devono eseguirele operazioni di verificacon la massima integritàprofessionale e la massimacompetenza tecnica edevono essere liberi daqualsiasi pressione e incen-

Direttiva 98/37/CE delparlamento europeo e delConsiglio

ALLEGATO VII

CRITERI MINIMI CHEDEVONO ESSERE OSSER-VATI DAGLI STATI MEM-BRI PER LA NOTIFICADEGLI ORGANISMI

Ai fini del presente alle-gato, il termine «macchina»designa sia la «macchina»,quale definita all'articolo 1,paragrafo 2, sia il «compo-nente di sicurezza», qualedefinito allo stesso para-grafo.

1. L'organismo, il suodirettore ed il personaleincaricato dello svolgimen-to delle operazioni di veri-fica non possono essere néil progettista, né il costrut-tore, né il fornitore, né l'in-stallatore delle macchineoggetto del controllo, né ilmandatario di una di que-ste persone. Essi non pos-sono intervenire né diret-tamente né in veste dimandatari nella progetta-zione, costruzione, com-mercializzazione o manu-tenzione di tali macchine.Ciò non esclude la possibi-lità di uno scambio di infor-mazioni tecniche fra ilcostruttore e l'organismodi controllo.

2. L'organismo e il per-sonale incaricato del con-trollo devono eseguire leoperazioni di verifica con lamassima integrità profes-sionale e la massima com-petenza tecnica e devonoessere liberi da qualsiasi

Allegato XI

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financial, which might influ-ence their judgement orthe results of the inspec-tion, especially from per-sons or groups of personswith an interest in theresult of verifications.

3. For each category ofmachinery for which it isnotified, the body mustpossess personnel withtechnical knowledge andsufficient and appropriateexperience to perform aconformity assessment. Itmust have the means nec-essary to complete thetechnical and administra-tive tasks connected withimplementation of thechecks in an appropriatemanner; it must also haveaccess to the equipmentnecessary for the excep-tional checks.

4. The staff responsiblefor inspection shall have:

- sound technical andvocational training,

- satisfactory knowledgeof the requirements ofthe tests they carry outand adequate experi-ence of such tests,

- the ability to draw upthe certificates, recordsand reports required toauthenticate the per-formance of the tests.

5. The impartiality ofinspection staff shall beguaranteed. Their remu-neration shall not dependon the number of testscarried out or on the

tivo, soprattutto di naturafinanziaria, che possanoinfluenzare il loro giudizioo i risultati del controllo, inparticolare se provenientida persone o gruppi di per-sone interessati ai risultatidelle verifiche.

3. L'organismo devedisporre, per ogni catego-ria di macchine per la qualeè notificato, del personaleavente le conoscenze tec-niche e l'esperienza suffi-ciente e adeguata perpoter effettuare la valuta-zione della conformità.L'organismo deve possede-re i mezzi necessari persvolgere adeguatamente leoperazioni tecniche edamministrative connesseall'esecuzione delle verifi-che; esso deve poter anchedisporre del materialenecessario per le verificheeccezionali.

4. Il personale incarica-to del controllo deve pos-sedere:

- una buona formazionetecnica e professionale,

- una conoscenza soddi-sfacente delle prescri-zioni relative alle proveche esso effettua ed unapratica sufficiente di taliprove,

- le capacità necessarieper redigere le certifica-zioni, i verbali e le rela-zioni richieste per stabi-lire la validità dei risul-tati delle prove.

5. L'indipendenza delpersonale incaricato delcontrollo deve esseregarantita. La retribuzione diciascun addetto non deveessere commisurata né al

pressione e incitamento,soprattutto di natura finan-ziaria, che possano influen-zare il loro giudizio o irisultati del controllo, inparticolare se provenientida persone o gruppi di per-sone interessati ai risultatidelle verifiche.

3. L'organismo devedisporre del personale epossedere i mezzi necessa-ri per svolgere adeguata-mente le funzioni tecnicheed amministrative connes-se all'esecuzione delle veri-fiche; esso deve poteranche disporre del mate-riale necessario per le veri-fiche eccezionali.

4. Il personale incarica-to dei controlli deve posse-dere:

- una buona formazionetecnica e professionale;

- una conoscenza soddi-sfacente delle prescri-zioni relative ai control-li che esso effettua eduna pratica sufficiente ditali controlli;

- le capacità necessarieper redigere le certifica-zioni, i verbali e le rela-zioni nei quali si concre-tizzano i controlli effet-tuati.

5. L'indipendenza delpersonale incaricato delcontrollo deve esseregarantita. La retribuzione diciascun addetto non deveessere commisurata né al

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results of such tests.

6. The body shall takeout liability insuranceunless its liability isassumed by the State inaccordance with nationallaw, or the Member Stateitself is directly responsiblefor the tests.

7. The staff of the bodyshall be bound to observeprofessional secrecy withregard to all informationobtained in carrying out itstasks (except vis-à-vis thecompetent administrativeauthorities of the State inwhich its activities are car-ried out) under thisDirective or any provisionof national law giving effectto it.

8. Notified bodies shallparticipate in coordinationactivities. They shall alsotake part directly or berepresented in Europeanstandardisation, or ensurethat they know the situa-tion in respect of relevantstandards.

9. Member States maytake all necessary meas-ures they regard as neces-sary in order to ensurethat, in the event of cessa-tion of the activities of anotified body, the files of itscustomers are sent toanother body or are madeavailable to the MemberState which has notified it.

numero di controlli effet-tuati, né ai risultati di talicontrolli.

6. L'organismo devesottoscrivere un contrattodi assicurazione "responsa-bilità civile", a meno chedetta responsabilità civilenon sia direttamentecoperta dallo Stato anorma del diritto nazionaleo che i controlli non sianoeffettuati direttamentedallo Stato membro.

7. Il personale dell'orga-nismo è vincolato al segre-to professionale in ordine atutto ciò di cui venga aconoscenza nell'eserciziodelle sue funzioni (salvoche nei confronti delleautorità amministrativecompetenti dello Stato incui esercita le sue attività)nel quadro della presentedirettiva o di qualsiasidisposizione di esecuzionedi diritto interno.

8. Gli organismi notifica-ti partecipano alle attivitàdi coordinamento. Essi par-tecipano inoltre diretta-mente alla normalizzazioneeuropea, o vi sono rappre-sentati, o assicurano diconoscere la situazionedelle norme pertinenti.

9. Gli Stati membri pos-sono adottare tutte lemisure che ritenganonecessarie per assicurareche, in caso di cessazionedelle attività di un organi-smo notificato, i fascicolidei loro clienti siano inviatiad un altro organismo osiano tenuti a disposizionedello Stato membro che loha notificato.

numero di controlli effet-tuati, né ai risultati di talicontrolli.

6. L'organismo deve sti-pulare un'assicurazione diresponsabilità civile salvoquando tale responsabilitàsia direttamente copertadallo Stato in base alle legginazionali o quando i con-trolli siano effettuati diret-tamente dallo Stato mem-bro.

7. Il personale dell'orga-nismo è vincolato al segre-to professionale in ordine atutto ciò di cui venga aconoscenza nell'eserciziodelle sue funzioni (salvoche nei confronti delleautorità amministrativecompetenti dello Stato incui esercita le sue attività)nel quadro della presentedirettiva o di qualsiasidisposizione di esecuzionedi diritto interno.

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