NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - …...Il bilancio di previsione finanziario è...

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1 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 COMUNE DI CORI

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NOTA INTEGRATIVA

AL

BILANCIO DI PREVISIONE

2019 - 2021

COMUNE DI CORI

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1) PREMESSA La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D. lgs118/2001 e dell' art.11 comma 5 del D.lgs. 118/2011. Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto per quanto attiene agli aspetti programmatori che gestionali. Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;

schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;

reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;

diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all’interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;

sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;

è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;

la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l’unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell’ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di “governo” esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio;

di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;

di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;

di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;

informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa Con la “nota integrativa”, quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;

informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;

esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

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2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE Gli Strumenti della programmazione. la Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario e annessi allegati. Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione coordinate in particolare dall’attività dell’Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell’annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2. principio dell’unità: é il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell’universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell’integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica,

patrimoniale e finanziaria di esercizio; b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e

programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile e' attendibile se e' scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;

c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;

d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti; 9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili

nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità' di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.

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12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell’equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Gli equilibri di bilancio. I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:

1. pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

2. equilibrio di parte corrente; 3. equilibrio di parte capitale;

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3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti. Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell’illustrare le entrate, sono stati considerati gli effetti della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che sul fronte delle entrate, prevede: lo sblocco di aliquote e tariffe; la riproposizione del contributo (190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033) a ristoro del minor gettito

derivante dalla sostituzione dell' Imu con la Tasi sull' abitazione principale. I Comuni dovranno tuttavia utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali e dovranno impegnarle in toto entro il 31 dicembre di ogni anno;

la proroga di un anno della disposizione che consente ai Comuni il mantenimento della maggiorazione Imu/Tasi dello 0,8 per mille già applicata dal 2016 (comma 1133 lettera b articolo 1);

la facoltà di adottare i coefficienti Tari di cui all' allegato 1 del Dpr 158/1999; Il Fondo di solidarietà comunale fissato, in deroga alla normativa vigente, sugli stessi valori dell' anno precedente,

salvo le variazioni conseguenti alle procedure di fusione; la possibilità di aumentare fino al 50% nel 2019 l’imposta di pubblicità nonché in deroga alle norme di legge e

regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 e rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva. . Viene disciplinata la possibilità di rateizzare in cinque anni i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell' imposta per gli anni 2013/2018.

3.1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2019-2021 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nei paragrafi seguenti sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate.

3.1.1 Imposta municipale propria (IMU) L’imposta è stata istituita nel 2012 con applicazione alla totalità degli immobili, modificata nel 2013 con la previsione dell’esenzione delle abitazioni principali (escluse le A1, A8 e A9) e di altre tipologie di immobili e ulteriormente modificata nel 2014, nel 2015 e nel 2016 con la nuova dichiarazione di esenzione dei terreni agricoli, l’introduzione di una riduzione della base imponibile per gli immobili dati in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e l’esenzione dei cosiddetti imbullonati (con revisione dell’iscrizione in catasto). l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di Solidarietà Comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

L’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 prevede che eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell’integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014, il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato". L’art. 6 D.L. n. 16/2014, convertito nella L. n. 68/2014: Contabilizzazione IMU “1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Il Comune di Cori ha previsto per il triennio 2019-2021 un stima di entrata IMU in autoliquidazione pari a €. 1.269.162,85 per il 2019, pari ai pagamenti effettuati dai contribuenti al Comune mediante modello F24 nel corso dell’anno 2018. Le aliquote

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applicate sono:

10,60‰: Aliquota ordinaria di base; 3,00‰: Aliquota ridotta per abitazione principale, solo categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (max. 1 unità

per categorie C2, C6 e C7); La detrazione di base prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze di € 200,00;

TASSA RIFIUTI – TARI: Il gettito TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana, ad

esclusione del trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili.

La TARI è determinata per tutte le superfici, comprese le aree scoperte, in quanto suscettibili di produrre rifiuti. Il criterio della

superficie calpestabile si applica, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano,

solo fino al momento in cui potrà essere applicato il criterio della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal

D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; pertanto, quest’ultimo criterio non può essere considerato alternativo, ma solo aggiuntivo ai fini

dell’accertamento delle superfici, ove il comune abbia a disposizione tali dati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a

destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, si applica, invece, il criterio della superficie calpestabile.

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati; si considerano comunque

ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500

metri lineari. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è

ridotto, previa apposita richiesta del soggetto passivo. Il Comune di Cori nel proprio regolamento prevede riduzioni nelle

seguente ipotesi:

a) 15% per i locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da

autorizzazioni o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180,

b) 80% per immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato

Ai Comuni è consentito introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, locali tenuti a disposizione per utilizzo

stagionale, soggetti residenti all’estero, fabbricati rurali a uso abitativo. Il Comune può inoltre deliberare, con proprio

regolamento, ulteriori riduzioni e esenzioni e la relativa perdita di gettito può essere coperta attraverso autorizzazioni di spesa.

In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

stesso, senza limiti percentuali. La previsione Tari anno 2019 è € 1.550.185,00

RECUPERO EVASIONE IMU:

è stata stimata una somma pari a €. 70.000,00 annualità 2019 all’interno del triennio 2019-2021

TARSU TARES TARI RECUPERO EVASIONE:

è stata stimata una somma pari a €. 70.000,00 annualità 2019 all’interno del triennio 2019-2021

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

L’addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l’aliquota fino ad

un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre

soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti.

L'ente ha confermato l'addizionale comunale IRPEF nella misura del 0,80%, senza prevedere esenzioni e scaglioni di

reddito.

La previsione di gettito è quantificata in € 826.578,49 anno 2019.

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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

Per l’esercizio finanziario 2019, sono confermate le vigenti tariffe per il Canone sulla Pubblicità approvate con delibera di

Giunta Comunale n. 124 del 01/07/2014; pertanto la previsione di entrata per il 2019 è € 17.123,00

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l’esercizio finanziario 2019, sono confermate le vigenti tariffe per le Pubbliche Affissioni approvate con delibera di Giunta

Comunale n. 124 del 01/07/2014; la stima per l’esercizio finanziario 2019 è € 3.000,00

TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Introdotta con il d.lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e disciplinata dal Capo II relativo alla

Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’ente conferma le tariffe vigenti e la previsione è pari a € 3.252,00

(occupazioni temporanee)

TOSAP

Disciplinata dal d.lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la previsione è pari a € 40.000,00

(occupazione permanente)

3.2) Entrate per trasferimenti correnti

Nella previsione delle entrate da trasferimenti correnti si è tenuto conto di quanto disposto dal Principio contabile allegato 4/2

al D. Lgs. n. 118/2011 (punto 5.2, lett. c), in base al quale l'entrata è imputata nell’esercizio finanziario in cui viene adottato

l’atto amministrativo di attribuzione del contributo da parte del soggetto erogante. Nel caso in cui l’atto preveda

espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'entrata è imputata negli esercizi in cui

l’obbligazione viene a scadenza. Per i contributi in conto interessi e i contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente,

l'imputazione avviene negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuate ulla base del

piano di ammortamento del prestito. Il Comune di Cori è beneficiario di un contributo erogato dalla Regione Lazio relativo al

fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni (DGR 678/2018) nella misura pari a € 193.982,10

3.3) Entrate extratributarie

La previsione per le entrate extra-tributarie tiene conto delle disposizioni del Principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n.

118/2011 in merito all'accertamento delle entrate.

Per le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici, la previsione si riferisce al servizio reso all’utenza nell'esercizio di

riferimento.

Per le entrate derivanti dalla gestione dei beni immobili, quali locazioni e concessioni, la previsione si riferisce ai canoni

esigibili nell’esercizio.

VENDITA DI SERVIZI:

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Tra questi proventi rientrano i seguenti servizi:

1) proventi servizi di mensa scolastica

2) proventi servizio trasporto scolastico

3) proventi da locazioni di immobili

4) proventi parcheggi a pagamento

PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI: La destinazione dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada

L’art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che i proventi delle

sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice sono devoluti agli enti locali quando le violazioni siano accertate da

funzionari, ufficiali ed agenti dei medesimi enti. Una quota pari al 50 per cento di tali proventi deve essere destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma

e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia

di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di

polizia municipale;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a:

- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;

- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere;

- sistemazione del manto stradale delle medesime strade;

- redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana;

- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;

- svolgimento, da parte degli organi di Polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione

stradale;

- misure di assistenza e di previdenza per il personale di Polizia locale;

- interventi a favore della mobilità ciclistica;

- assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contratti a tempo

COMPOSIZIONE FCDE

FCDE anno 2019 FCDE anno 2020 FCDE anno 2021

€ 7.465,30 € 8.343,57 € 8.782,70

I proventi da violazione del codice della strada cap. 428 p.d.c. 3.2.2.1.4, sono stimati in € 60.000,00 così ripartiti:

nella misura del 50%: a) € 7.500,00 cap. 472 p.d.c. 1.3.2.9.1 PROVENTI C.D.S. ART.208,C.,4 LETT A) QUOTA 12,5% DESTI. SEGNAL. b) € 7.500,00 cap 473 p.d.c. 1.3.2.9.1 PROVENTI C.D.S. ART.208,C.4 LETT B) QUOTA 12,5% DEST.ATTREZZ.E

AUTOMEZZI

Nella misura del 50%: c) € 15.000,00 cap 474 p.d.c. 1.3.2.9.1 PROVENTI C.D.S. ART.208,C.4 LETT C) QUOTA 25%

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3.4) Entrate in conto capitale

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE: Rientrano in questa tipologia di entrata i proventi da condono le cui risorse sono state destinate ad inteventi di manutenzione ordinaria sulla viabilità e manutenzione ordinaria sugli edifici scolastici

Le entrate da permessi di costruire

Le entrate da permessi di costruire sono articolate in due quote:

- gli oneri di urbanizzazione, primari e secondari, collegati al rilascio del permesso al soggetto richiedente (salva la possibilità

di rateizzazione), quindi immediatamente esigibili ed imputati nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso;

- il costo di costruzione, esigibile nel corso dell’opera e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera, imputata

negli esercizi in cui vengono a scadenza le relative quote.

L'art. 1, comma 460, della Legge n. 232/2016 prevede che, a decorrere dal 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle

sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001) sono destinati esclusivamente:

- alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

- a interventi di riuso e di rigenerazione;

- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;

- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;

- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del

rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

La destinazione per spese correnti può dunque avvenire esclusivamente per la manutenzione ordinaria delle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria. La previsione di entrata è di 150.000,00 € cap 876 p.d.c.4.1.1.1.1, destinazione a spese in conto capitale € 150.000,00 cap. 2012 p.d.c. 2.2.1.9.0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI:

Il decreto del ministero dell’interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018 n. 145

ha stabilito i cd " contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di

scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale " Il Comune di Cori ha previsto per il 2019 €. 100.000,00 per la messa

in sicurezza nella scuole.

3.7) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio.

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Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse . Ai sensi della legge n. 145/2018, per il 2019 l'ente ha deliberato anticipazione di tesoreria pari ai 4/12 del totale delle entrate relativo ai primi tre titoli accertate nell’esercizio 2017 (penultimo anno precedente) ed ammonta ad € 2.250.341,28, ed è quella accordata dal Tesoriere

3.8) Entrate per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria stata le alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

4)CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI,CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni

assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse. Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).

delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP

4.1) Spese correnti Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);

- delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali;

- dei rinnovi contrattuali del personale;

- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte

dell’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

TRASFERIMENTI CORRENTI : La spesa per trasferimenti correnti è riferita in genere alle spese per trasferimenti verso amministrazioni pubbliche e private, associazioni e gruppi di volontariato, famiglie. INTERESSI PASSIVI: La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo dei mutui contratti a tutt’oggi.

FONDO DI RISERVA: (art. 166 TUEL)

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. 2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

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2-bis. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. I principi contabili disciplinano l’utilizzo del fondo riserva per impegni da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obb lighi tassativamente previsti dalla legge, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. Ciò premesso, considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della predetta disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio ne è consentito l’utilizzo.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva complessivo di €. 30.000,00 per il 2019 (primo anno della previsione).

Fondo crediti di dubbia esigibilità Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l’ultimo anno del quinquennio. La legge di bilancio 2019 ai commi 1015-1018, stabilisce condizioni per contenere l’aumento dall’attuale 75% all’80% (rispetto all’85% previsto per il 2019). In particolare, tale facoltà è concessa ai soli enti che, al 31 dicembre 2018, rispettano contemporaneamente le due seguenti condizioni: a) l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 (calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014) è rispettoso dei termini di pagamento indicati dal d. lgs. 231 del 2002 (pagamenti entro 30 giorni, salvo casi specifici, per i quali sono previsti termini superiori) ed è stato pagato almeno il 75% dell’importo delle fatture ricevute e scadute nel 2018; b) il debito commerciale residuo, rilevato al 31 dicembre 2018, è diminuito del 10% rispetto a quello risultante nel 2017, oppure si è azzerato, oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione. Il minor aumento dell’accantonamento è applicabile in corso d’anno anche da parte degli enti locali che, pur non rispettando le due precedenti condizioni alla fine del 2018, rilevano un miglioramento della propria situazione al 30 giugno 2019, con il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni, mutuate dal comma precedente:

a) l’indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019, è rispettoso dei termini di legge ed è stato pagato almeno il 75% dell’importo delle fatture ricevute e scadute nel semestre;

b) il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019, è diminuito del 5% rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2018, oppure si è azzerato oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Non possono avvalersi della facoltà di variare la quota di accantonamento a FCDE come indicato ai punti precedenti dalla legge di bilancio 2019 gli enti che, pur rispettando le condizioni anzidette (al 31 dicembre 2018 o al 30 giugno 2019):

non hanno pubblicato sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla normativa, i dati relativi al debito commerciale residuo e agli indicatori dei tempi di pagamento,

o non hanno inviato nei mesi precedenti l’avvio del SIOPE+ le comunicazioni relative al pagamento delle fatture alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC).

INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE

Il principio contabile All 4/2 stabilisce che le entrate devono essere accertate per l’intero importo anche quelle di

dubbia e difficile esazione.

Tutte le entrate richiedono l’accantonamento al FCDE ad eccezione di quelle:

1) tributarie riscosse per cassa;

2) quelle assistite da fidejussione;

3) i crediti vantati verso pubbliche amministrazioni

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Secondo il principio contabile All 4/2 del D.Lgs 118/2011 in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è

necessario individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad

un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

L’ente ha optato per l’individuazione delle entrate per capitoli e sono le seguenti:

1. mensa e refezione scolastica cap 436, p.d.c. 3.1.2.1.8. 2. recupero evasione ICI cap 40, p.d.c. 1.1.1.6.2 3. TARSU TARES TARI recupero evasione cap 42, p.d.c. 1.1.1.51.1 4. Proventi da trasporto scolastico cap 439, p.d.c. 3.1.2.1.16 5. TOSAP cap 33, p.d.c. 1.1.1.52.1 6. Violazione del codice della strada –norm.com.ordinanze-sanz. Cap 428, p.d.c. p.d.c. 3.2.2.1.4 7. TARI cap 36, p.d.c. 1.1.1.51.1

METODO DI CALCOLO

E’stato scelto il metodo ordinario ossia media dei rapporti annui che consiste nel rapporto tra incassi ( incassi in competenza

+ incassi residui) e accertamenti in competenza , relativi all’ultimo quinquennio (2013-2017).

L’ente ha mantenuto la gradualità di accantonamento nelle seguenti percentuali:

nel 2019 e' pari almeno all'85 per cento,

nel 2020 e' pari almeno al 95 per cento;

dal 2021 l'accantonamento al fondo e' effettuato per l'intero importo

COMPOSIZIONE FCDE

MENSA CAP 436 FCDE anno 2019 FCDE anno 2020 FCDE anno 2021

€ 29.922,19

€ 33.442,44

€ 35.202,57

RECUPERO EVASIONE ICI CAP 40 FCDE anno 2019 FCDE anno 2020 FCDE anno 2021

€ 58.034,13 € 18.531,91 € 19.507,27

RECUPERO EVASIONE TARI CAP 42 FCDE anno 2019 FCDE anno 2020 FCDE anno 2021

€ 37.592,90 € 12.004,45 € 12.636,27

SCUOLA BUS CAP 439 FCDE anno 2019 FCDE anno 2020 FCDE anno 2021

€ 221,94 € 248,05 € 261,11

TOSAP CAP 33 FCDE anno 2019 FCDE anno 2020 FCDE anno 2021

€ 5.408,91

€ 6.448,27 € 6.999,76

CDS 428 FCDE anno 2019 FCDE anno 2020 FCDE anno 2021

€ 7.465,30

€ 8.343,57 € 8.782,70

TARI CAP 36 FCDE anno 2019 FCDE anno 2020 FCDE anno 2021

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€ 41.978,81

€ 0 € 0

TOT

€ 180.624,17 € 79.018,69 € 83.389,68

4.2) Spese in conto capitale Costituiscono investimenti, ai sensi dell'art. 3, comma 18 della legge 350/2003 e smi 8:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti

mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati

specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

4.2.1) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse

disponibili

L’elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, degli acquisti in conto capitale nonché l’elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio è contenuto nel piano triennale delle opere pubbliche 4.2.2 Quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento Si riporta il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento del piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021

fonte di finanziamento 2019 2020 2021

Entrate a destinazione vincolata per legge

€ 35.380.199,64 € 7.855.742,30 € 559.114,97

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Entrate da apporti di capitale privato € 4.000.000,00

Totale € 39.380.199,64 € 7.855.742,30 € 559.114,97

4.2.3) Contributi agli investimenti

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L’assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell’erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce “controprestazione”. In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. 4.3) Spese per rimborso di prestiti Il residuo debito dei mutui risulta essere pari a: 2019: capitale € 450.905,80, interessi € 315.762,07 2020: capitale € 291.696,78, interessi € 303.734,37 2021: capitale € 278.739,93, interessi € 289.451,46 4.4) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere L’anticipazione accordata dalla banca è nella misura dei 4/12 del totale delle titoli I,II e III delle entrate da rendiconto 2017. E’ pari a € 2.250.341,28

4.5) Spese per conto di terzi e partite di giro Le spese per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative entrate.

5) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI L’Ente con delibera di C.C. n. 47 del 28.12.2018 ha approvato la "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100"

L’Ente ha deliberato di mantenere la quota di partecipazione in Acqualatina spa perché servizio indispensabile, mentre si riserva di riserva di decidere sulla quota detenuta in società scpa Compagnia dei Lepini 6) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Società partecipate

a) Acqualatina spa: quota di partecipazione 0,20%, tipologia di servizio: GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.4 - LAZIO MERIDIONALE b) Società scpa Compagnia dei Lepini: quota di partecipazione 6,80%

Tipologia: Promozione industrializzazione e insediamento di attività produttive nelle aree comprese nel proprio territorio di competenza

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7) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

7.1) Verifica vincoli di finanza pubblica

Legge 31 dicembre 2018, n. 145 comma .819 stabilisce che “ Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Il comma 820, inoltre recita “A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vin- colato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Infine il comma 821 stabilisce che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

8) CONCLUSIONI I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l’intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull’attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni. In definitiva le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili e risulta coerente con le strategie e gli obiettivi definiti nel Documento Unico di Programmazione. E’ necessario attivare tutte le forme di controllo e di monitoraggio possibili, in sinergia con i responsabili dei vari servizi in modo da garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.