Norme di comportamento ASTOI Associazione Tour Operator ... · di registrazione secondo le...
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Norme di comportamento ASTOI
Associazione Tour Operator Italiani
dr. prof. Franco Vernassa
Milano, 18 aprile 2012
Norme di comportamento ASTOI (1)
1. Trattamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA della fornitura ai clienti di borse di viaggio, zainetti o simili beni recanti la denominazione e/o l’emblema dell’organizzatore.
2. Regime IVA applicabile alle “quote di iscrizione” pagate al tour operator.
3. Trattamento IVA della “over commission” ai fini sia delle modalità di fatturazione che del criterio di territorialità.
Norme di comportamento ASTOI (2)
4. Trattamento IVA delle penalità per rinuncia al
viaggio.
5. Elenco clienti e fornitori.
6. Norma di comportamento in materia di
trattamento dell’IVA ad esigibilità differita (c.d.
“IVA per cassa”) esposta nelle fatture passive.
7. Detraibilità dell’IVA afferente le provvigioni
corrisposte dal tour operator all’agenzia di
viaggi in caso di recesso del viaggiatore (c.d.
“provvigioni su penali”).
Commissioni di intermediazione
• Commissioni attive per intermediazione per le Agenzie di Viaggio:
Le agenzie di viaggio incassano le commissioni
sulle transazioni per effetto del servizio di
intermediazione reso ai Tour Operator;
• Commissioni passive per intermediazione dei Tour Operator:
I Tour Operator riconoscono una commissione
alle agenzie di viaggio per i singoli servizi di
intermediazione.
5
Fatturazione delle commissioni
Il Tour Operator, ai sensi dell’art. 74-ter, co. 8 del
DPR 633/1972, emette nei confronti dell’agenzia
di viaggio e turismo ai fini del riconoscimento
delle commissioni di intermediazione
un’autofattura riepilogativa mensile.
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Over Commission riconosciute dai Tour Operator alle Agenzie di Viaggio (1)
Le agenzie di viaggio e turismo ricevono dai Tour Operator, per cui commercializzano i pacchetti turistici, dei premi a fine anno o a fine di una stagione turistica.
Tali premi sono denominati Over Commission.
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Over Commission riconosciute dai Tour Operator alle Agenzie di Viaggio (2)
Le Over Commission vengono di norma
riconosciute per le seguenti motivazioni:
1.Servizi di natura promozionale, pubblicitaria e
formativa (Over Commission di natura
qualitativa);
2.Raggiungimento di prefissati target quantitativi
e di fatturato generali o su specifiche linee di
prodotto (Over Commission di natura
quantitativa);
3.Partecipazione alle iniziative promozionali
“straordinarie” poste in essere in corso d’anno.8
Fatturazione delle Over Commission
L’Agenzia di Viaggio emette fattura regolare in
regime di imponibilità IVA nei confronti del Tour
Operator per farsi riconoscere le Over
Commission.
9
| 11
Riferimenti normativi
1) Articolo 8, comma 2, della L. n. 217/2011 (Legge
Comunitaria 2010);
2) Articolo 6, sesto comma, del DPR n. 633/1972;
3) Articolo 17, secondo comma, del DPR n.
633/1972.
La norma: L. 217/2011, art. 8, co. 2 (1)
La Legge 217 del 15/12/2011, all’art. 8, co. 2, lett.
a) aggiunge dopo il quinto comma, con riferimento
all’art. 6, che “In deroga al terzo e al quarto
comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel
territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi
stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle
di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da
un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi
stabilito, si considerano effettuate nel momento in
cui sono ultimate ovvero, se di carattere
periodico o continuativo, alla data di
maturazione dei corrispettivi. […]”.12
13
“[…] Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. […]”
La norma: L. 217/2011, art. 8, co. 2 (2)
Continua…
14
“[…] Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime.”
La norma: L. 217/2011, art. 8, co. 2 (3)
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Articolo 8, comma 2, lettera a) del L. n. 217/2011
Momento di effettuazionedelle prestazioni di servizio
Ambito Ambito
oggettivooggettivo
SOLO le prestazioni di servizio c.d. “generichegeneriche”rese o ricevute da un soggetto passivo nonstabilito nel territorio dello Stato italiano
ART. 7ART. 7--TER DEL DPR N. TER DEL DPR N.
633/1972633/1972
| 16
Introduzione del comma 6nell’ articolo 6 del DPR n. 633/1972
In deroga al terzo e al quarto comma, le
prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter,
reserese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi
stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da
quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-
quinquies, reserese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un
soggetto passivo che non è ivi stabilito, si si
considerano effettuate nel momento in cui considerano effettuate nel momento in cui
sono ultimatesono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.
PRIMO PERIODO
UE
EXTRA-
UE
IT
A
UE
EXTRA-
UE
IT
A
ART. 7-
TER
Momento di
ultimazione(come art. 109, co. 2, come art. 109, co. 2,
lett. b), TUIRlett. b), TUIR)
| 17
Ante 17/3/2012Ante 17/3/2012 Post 17/3/2012Post 17/3/2012
UE
EXTRA-
UE
IT
A
UE
EXTRA-
UE
IT
A
IT
A
IT
A
Momento di effettuazionedelle prestazioni di servizi “generiche”
Momento del
pagamento
IT
AIT
A
UE
EXTRA-
UE
IT
A
UE
EXTRA-
UE
IT
A
Momento del
pagamento
Momento di
ultimazione
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ALCUNI ESEMPI:
Pagamento Pagamento
ratealerateale
25/3/201225/3/2012 30/6/201230/6/2012 30/6/201330/6/2013
Prestazione di servizi ricevuta in data 25/3/2012 con
pattuizione di un pagamento in 3 annuali di pari
importo a partire dal 30/6/2012.
1°rata
30/6/201430/6/2014
2°rata 3°rataUltimazione
prestazione
Obbligo di autofatturarsi (EXTRA-UE) o di integrare (INTRA-UE) l’intero corrispettivo
dell’operazione
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Introduzione del comma 6nell’ articolo 6 del DPR n. 633/1972
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel
primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende
effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data
del pagamento.
SECONDO PERIODO
Mantenimento del principio di “cassa” solo se il corrispettivo è
pagato (in tutto o in parte) prima
dell’ultimazione della prestazione.
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ALCUNI ESEMPI:
Pagamento in Pagamento in
accontoaccontoPrestazione di servizi iniziata in data 25/3/2012 e
ultimata in data 18/7/2012, con pagamento di un
acconto in data 30/4/2012.
Obbligo di autofatturarsi (EXTRA-UE) o di integrare
(INTRA-UE) l’importo dell’acconto pagato. Il 18/7/2012, a ultimazione della prestazione, si dovrà autofatturare
(EXTRA-UE) o integrare (INTRA-UE) la parte restante del corrispettivo.
25/3/201225/3/2012 30/4/201230/4/2012
Pagament
o acconto
18/7/201218/7/2012
UltimazioneInizio della
prestazione
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Introduzione del comma 6nell’ articolo 6 del DPR n. 633/1972
Le stesse prestazioni, se effettuate in modo
continuativo nell’arco di un periodo superiore a un
anno e se non comportano pagamenti anche parziali
nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione
delle prestazioni medesime.
TERZO PERIODO
Prestazioni di serviziPrestazioni di servizi
““genericigenerici”” ultrannualiultrannuali
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Procedura da seguire
Modifica all’articolo 17, secondo comma del DPR n. 633/1972
Articolo 8, comma 2, lettera g)della Legge Comunitaria 2010
Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter rese rese
dada un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell’Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione
e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 articoli 46 e 47
del decretodel decreto--legge 30 agosto 1993, n. 331legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
| 23
Procedura da seguirePrestazioni INTRA-UE
Prestazioni rese da un
soggetto UEsoggetto UE a un soggetto ITA
Emissione fattura a
ultimazionedella prestazione
1) ENTRO IL TERMINE DEL MESE
SUCCESSIVO all’ultimazione il prestatore deve emettere la fattura;2) Se NONNON riceve la
fattura, il committente deve emettere fattura in in
unico esemplareunico esemplare, entro il termine del mese successivo.
Ultimazione prestazioneTermine emissione
fattura per il prestatore
25/3/201225/3/2012 30/4/201230/4/2012 31/5/201231/5/2012
Termine regolarizzazione
fattura per il committente
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Procedura da seguirePrestazioni EXTRA-UE
Ultimazione prestazioneTermine emissione
fattura per il prestatore
25/3/201225/3/2012 30/4/201230/4/2012 ??/? ??/?
/2012/2012
Termine regolarizzazione
fattura per il committente
Prestazioni rese da un
soggetto soggetto EXTRAEXTRA--UEUE a un soggetto ITA
Emissione fattura a
ultimazionedella prestazione
RegolarizzazionRegolarizzazion
e (???)e (???): termine
di 15 giorni?
Termine di 4 mesi
dall’ultimazione
della prestazione?
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REGIME SANZIONATORIO
Art. 6, co. 9Art. 6, co. 9--bis bis
del D.Lgs. n. del D.Lgs. n.
471/1997471/1997
Dal 100% al 200% dell’imposta non assolta
regolarmente
OMESSA
AUTOFATTURAZIONE
TARDIVA
AUTOFATTURAZIONE
??
Art. 6, co. 9Art. 6, co. 9--bis del bis del
D.Lgs. n. 471/1997D.Lgs. n. 471/19973% dell’imposta irregolarmente
assolta
Art. 6, co. 9Art. 6, co. 9--bis del bis del
D.Lgs. n. 471/1997D.Lgs. n. 471/1997Dal 100% al 200%
dell’imposta non assolta
regolarmente
Art. 6, co. 5Art. 6, co. 5--bis del bis del
D.Lgs. n. 472/1997D.Lgs. n. 472/1997Nessuna sanzione
IN ATTESA DI CHIARIMENTI DALLIN ATTESA DI CHIARIMENTI DALL’’AGENZIA DELLE AGENZIA DELLE
ENTRATEENTRATE
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Introduzione del comma 2nell’ articolo 17 del DPR n. 633/1972
Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter rese da
un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni.
Dal 17/3/2012 per le prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR n. 633/1972, la fattura ricevuta DEVE OBBLIGATORIAMENTEessere integrata (reverse charge).(facoltà già concessa dalla Circolare n. 12/E/2010)
INTRA-UE EXTRA-UESi continua a
emettere l’AUTOFATTURAAUTOFATTURA.
Alcuni casi pratici - Ciclo passivo (1)
Costi: consulenti, Advisor e legali.
Autofattura con IVA ordinaria (21%) e rif. art. 7-
Ter.
• se contrattualizzato: (con previsione di
compenso mensile/bimestrale/trimestrale, ecc.)
emissione della fattura alla maturazione del
corrispettivo.
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/1972, si
dovrebbe ricevere fattura, per queste
fattispecie, entro il termine del mese
successivo a quello di maturazione del
corrispettivo; 27
Alcuni casi pratici - Ciclo passivo (2)
Costi: servizi forniti dalla IATA international
Autofattura con IVA ordinaria (21%) e rif. art. 7-
ter
I canoni di natura periodica prevedono
l’emissione di autofattura al momento della
maturazione del corrispettivo.
Coincidenza tra emissione e la ricezione della
fattura.
28
Alcuni casi pratici - Ciclo passivo (3)
Costi: servizi forniti da corrispondenti esteri (Cee
– Extra Cee)
Autofattura con IVA ordinaria (21%) e rif. art. 7-
ter
Se si è in presenza di rapporti continuativi, si
dovrà emettere reverse charge (integrazione) o
autofattura al momento della maturazione del
corrispettivo stabilito contrattualmente.
29
Alcuni casi pratici - Ciclo passivo (4)
Costi: fatture per trasporti (voli charter)
Autofattura non imponibile art. 9, co. 1, n. 1 per
la tratta nazionale e Fuori Campo IVA per la
tratta estera come previsto dall’art. 7-quater, co.
1, lett. b.
La focalizzazione sul momento di effettuazione
dell’operazione non ha modificato il trattamento
di questa fattispecie che continua a trattarsi
come avveniva prima della modifica normativa.
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Alcuni casi pratici - Ciclo attivo (1)
Costi: Provvigioni riconosciute su soggiorni
della clientela presso alberghi.
Fuori Campo IVA art. 7-ter
Il momento di effettuazione coincide con il
momento di maturazione del corrispettivo.
31
Alcuni casi pratici - Ciclo attivo (2)
Costi: Commissione sui voli aerei venduti.
Fuori Campo IVA art. 7-ter
Nel caso di rapporto continuativo con
corrispettivo mensile, l’emissione della fattura
deve avvenire entro il termine del mese
successivo a quello di ricevimento dell’estratto
conto da parte del corrispondente.
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Riferimenti normativi1) Articolo 26, co. 2 e 3, DPR 633 del 1972;
2) Articolo 19, DPR 633 del 1972
Riferimenti di prassi amministrativa
1) Risoluzione n. 89/E/2002;
2) Circolare n. 328/E/1997;
3) Cassazione 8461/2005.
La norma: art. 26, commi 2 e 3 del DPR 633/1972
“[2] Se un’operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli
artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne
riduce l'ammontare imponibile […] a causa di
procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose […] il cedente del bene o
prestatore del servizio ha diritto di portare in
detrazione ai sensi dell' art. 19 l’imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma
dell’art. 25. […].
[3] Le disposizioni del comma precedente non
possono essere applicate dopo il decorso di un anno
dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora
gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di
sopravvenuto accordo fra le parti […].”
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Infruttuosità delle procedure concorsuali (1)
Fallimento: Sentenza dichiarativa di fallimento o
chiusura della procedura concorsuale.
Liquidazione coatta amministrativa: Decorso del
termine utile alla contestazione dell’autorizzazione,
emanata dall’autorità preposta, al deposito del
piano di riparto.
Concordato preventivo: Sentenza di
omologazione o momento in cui il concordatario
adempie agli obblighi assunti con l’esecuzione del
concordato preventivo.
Concordato fallimentare: Passaggio in giudicato
della sentenza di omologazione del concordato.36
Infruttuosità delle procedure concorsuali (2)
Amministrazione controllata
La variazione in diminuzione non èammessa, in quanto, tale procedura ha come obiettivo di evitare lo stato di insolvenza.
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Generazione della perdita su crediti (1)
Il credito connesso alla prestazione del servizio o
alla cessione del bene non trova soddisfacimento
attraverso le procedure concorsuali:
1.attraverso la distribuzione delle somme ricavate
dalla vendita dei bene dell’esecutato (mancata
capienza dai valori dei beni);
2.In quanto è stata accertata e documentata la
insussistenza di beni da assoggettare ad
esecuzione da parte degli organi preposti della
procedura (insussistenza di beni o mancanza di
convenienza nella prosecuzione della procedura).
38
Applicazione dell’art. 26 DPR 633/1972 ai T.O.
Elementi di criticità nel recupero dell’IVA sulla perdita su crediti relativi ad operazioni in 74-ter
(DPR 633/1972)
Il regime IVA 74-ter (Base da Base) non rende agevole la determinazione dell’IVA che è possibile recuperare afferente alle operazioni effettuate.
Sorge la necessità di dover individuare e quantificare l’IVA per ogni operazione.
Cosa ne pensa l’Amministrazione Finanziaria?
39
Cos’è il credito di costo
Le agenzie di viaggio e turismo e i Tour Operator
applicando il regime IVA 74-ter si possono
trovare a vantare un credito di costo, ossia
differenza positive tra il valore degli acquisti
rispetto alle vendite riferiti al periodo d’imposta:
•annuale: riporto in avanti del credito di costo;
•mensile con liquidazione IVA annuale a debito.
42
| 43
DM 30 luglio 1999, n. 340
Art. 6 (liquidazioni e versamenti)
“1. L’imposta da liquidare e versare periodicamente
ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 , è calcolata con le seguenti modalità: […]
d) se l’ammontare dei costi di cui alla lettera a),
risulta superiore all’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, l’importo
dell’eccedenza è computato in aumento dei costi
registrati nel mese o trimestre successivo. Se tale
eccedenza risulta dalla dichiarazione annuale, il
relativo importo è computato nelle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo.”
Cos’è il credito di costo
Le agenzie di viaggio e turismo e i Tour Operator
applicando il regime IVA 74-ter si possono
trovare a vantare un credito di costo, ossia
differenza positive tra il valore degli acquisti
rispetto alle vendite riferiti al periodo d’imposta:
•annuale: riporto in avanti del credito di costo;
•mensile con liquidazione IVA annuale a debito.
44
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Problema sintomatico dei T.O. dovuto a:
•stagionalità delle vendite i mesi in cui
incide il fatturato sono abitualmente da Luglio a
Settembre;
•differimento dei costi di acquisto le fatture
di acquisto relative ai mesi con alte vendite
vengono ricevute/contabilizzate nei mesi
successivi alla partenza del cliente viaggiatore.
Cause del credito di costo “mensile” (1)
47
Riporto in avanti del credito di costo
Il credito di costo mensile può essere utilizzato
in compensazione nei periodi in cui le vendite
riprendono. Ma…
Problematiche
• congelamento di liquidità per alcuni mesi;
•andamento (crescente ?) del credito di costo
negli anni.
Comportamenti degli operatori
1. Trasformazione del “credito di costo mensile” in credito IVA per usufruire:
• della compensazione verticale;
• della compensazione orizzontale;
• richiedere a rimborso.
2. Riporto in avanti (come credito di costo annuale).
48
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Le novità in materia di comunicazioni black list
(D.L. n. 16 del 15 dicembre 2011)
dr. prof. Franco Vernassa
Milano, 18 aprile 2012
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Riferimenti normativi1) Articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 (Decreto
Semplificazioni);
2) Articolo 1, comma 1, del D.L. n. 40/2010.
Riferimenti di prassi amministrativa
1) Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010;
2) Circolare n. 54/E del 28 ottobre 2010;
3) Risoluzione n. 121/E del 29 novembre 2010;
4) Circolare n. 2/E del 28 gennaio 2011;
5) Risoluzione n. 71/E del 6 luglio 2011.
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Articolo 2, comma 8, del D.L. n. 16/2012
Comunicazioni black list
I soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all’Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500di importo superiore a euro 500effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.
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DM 4 maggio 1999Le Liste
Alderney (Aurigny); Andorra (Principat
d'Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda
(Antigua and Barbuda); Antille Olandesi
(Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama
(Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados; Belize; Bermuda; Brunei
(Negara Brunei Darussalam); Costa Rica
(Republica de Costa Rica); Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al
Muttahida); Ecuador (Republica del
Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra
(Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti);
Grenada; Guernsey (Bailiwick of
Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola
di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The
Cayman Islands); Isole Cook; Isole
Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin
Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al
Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan
Tanah Malaysia); Maldive (Divehi);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat; Nauru (Republic of Nauru);
Niue; Oman (Saltanat'Oman); Panama
(Republica de Panamà); Polinesia
Francese (Polynésie Francaise); Monaco
(Principautè de Monaco); San Marino
(Repubblica di San Marino); Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore); Saint
Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and
Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e
Grenadine (Saint Vincent and the
Grenadines); Svizzera (Confederazione
Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos
(The Turks and Caicos Islands); Tuvalu
(The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica
Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic
of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of
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DM 21 novembre 2001Le Liste
Articolo 1(aggiornata al 20/3/2012)
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba,
Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine,
Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man,
Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole
Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale),
Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman,
Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia,
Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale),
Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
| 5454
DM 21 novembre 2001Le Liste
Articolo 2(aggiornata al 20/3/2012)
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di
esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei
settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il
25% del fatturato fuori dal Principato.
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DM 21 novembre 2001Le Liste
Articolo 3(aggiornata al 20/3/2012)
1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione
dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in
settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign
Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro
attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business
Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con
riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla
locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
3) […]
4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere,
nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che
beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che
usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società
localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
| 5656
DM 21 novembre 2001Le Liste
Articolo 3(aggiornata al 20/3/2012)
8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31
luglio 1929;
10) […]
11) Mauritius, con riferimento alle società «certificate» che si occupano di servizi
all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e
che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle
International Companies;
12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società
previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist
Development Act del 1993;
13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere,
secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle
società operanti nelle Export Processing Zones;
14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e
municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»;
15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che
esercitano esclusivamente attività off-shore.
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Riferimenti normativi1) Articolo 2, comma 6, del D.L. n. 16/2012 (Decreto
Semplificazioni);
2) Articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78/2010.
Riferimenti di prassi amministrativa
1) Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011;
2) Risposte a quesiti ASTOI del 28 giugno 2011;
3) Risposte a quesiti del 24 ottobre 2011;
4) Risposte a quesiti del 22 dicembre 2011;
5) Risposte a quesiti del 13 gennaio 2012.
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Articolo 2, comma 6, del D.L. n. 16/2012
Le novità relative allo “Spesometro”
Eliminazione della soglie di euro 3.000
Effetto: obbligo di raccolta dei codici fiscali
dei clienti persone fisiche a partire dal 1°
gennaio 2012, anche per operazioni
inferiori a euro 3.000.
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Articolo 2, comma 6, del D.L. n. 16/2012
Le novità relative allo “Spesometro”
Comunicazione complessiva di tutte le operazioni attive / passive per cliente / fornitore.
Nessun obbligo di individuare le operazioni correlate e collegate.
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Comunicato Stampa del 5/4/2012 “Spesometro
2011”
Le novità relative allo “Spesometro”
Per la trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini
IVA, relative al 2011, deve essere utilizzato il
tracciato record attualmente disponibile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.
Il termine per la presentazione permane il
30/4/2012.
Il software di controllo permetterà la spedizione di
record contenenti operazioni di importo inferiore
alla soglia stabilità nella vecchia formulazione
(3.000/3.600).
Costi con fornitori black-list
L’art. 110, commi 10 e ss., del TUIR detta una specifica disciplina che rende indeducibili, salvo prova contraria, i componenti negativi del reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali agevolati (vd. DM 23.1.2002).
63
Le spese relative a transazioni commerciali:
1.Acquisti di beni
2.Acquisti di servizi
Gli altri componenti negativi relativi a transazioni
commerciali:
1.Svalutazioni
2.Perdite
3.Ammortamenti
4.Minusvalenze
5.Penali, multe, caparre confirmatorie o penitenziali
(articolo 37-bis, lett. f-quater del DPR 600/1973)
6.Ogni altro componente negativo
64
Tipologia di costi
Costi con fornitori black-list
Come superare la presunzione di indeducibilità
Il contribuente deve provare alternativamente:
a)che le società fornitrici estere svolgono
un’attività economica effettiva (cd. “prima esimente”);
b)che le operazioni poste in essere rispondano
ad un effettivo interesse economico (cd.
“seconda esimente”);
Entrambe devono avere avuto “concreta
esecuzione”65
Costi con fornitori black-list
Ferma la circostanza della effettività della fornitura da cui i costi black-list traggono origine.
Tale prova può essere fornita:
•preventivamente attraverso interpello, o
•nel termine di 90 gg. dalla richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
66
Costi con fornitori black-listIl regime sanzionatorio
I costi black-list devono essere separatamente
indicati nella dichiarazione dei redditi.
L’omessa indicazione è sanzionata ex art. 8,
comma 3-bis, D.Lgs. N. 471/1997, i.e. sanzione
pari al 10% degli importi non indicati, con un
minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000.
La Cassazione (Sent. N. 26298 del 29/12/2010) ha
affermato che tale sanzione troverebbe
applicazione solo qualora il contribuente non abbia
dimostrato, in sede di contenzioso, una delle due
condizioni esimenti. Contra Circolare Agenzia delle
Entrate n. 46/E del 3/11/2009.67
Costi con fornitori black-list
La prima esimente (Circolare Agenzia delle Entrate n. 51/E del 6/10/2010).
“il cd. radicamento previsto ai fini CFC non costituisce un elemento dirimente ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia di deducibilità dei costi black list, che, in linea di principio, va riconosciuta a seguito della dimostrazione dello svolgimento, da parte del fornitore estero, di un’effettiva attivitàcommerciale mediante idonea struttura in loco”
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