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NORMATIVE E VERIFICHE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO Impianti di Climatizzazione e Condizionamento Prof. Cinzia Buratti

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NORMATIVE E VERIFICHE PER GLI IMPIANTI DI

RISCALDAMENTO

Impianti di Climatizzazione e Condizionamento

Prof. Cinzia Buratti

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Legge 9 gennaio 1991, n. 10

Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia

di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo

delle fonti rinnovabili di energia

E’ una Legge Quadro composta da due parti:

TITOLO I (art. 1 - 24): “Norme in materia di uso razionale dell’energia, di

risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili”;

TITOLO II (art. 25 - 37): “Norme per il contenimento del consumo di energia

negli edifici”.

In Italia, fino al 1991, il contenimento dei consumi energetici negli

edifici è stato regolamentato dalla legge n. 373 del 30 aprile 1976

e dai relativi decreti di attuazione.

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D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Contenuti principali ancora in vigore:

• Suddivisione del territorio nazionale in sei zone climatiche (A, B, C,

D, E, F) in base al numero crescente dei gradi giorno (GG);

• Classificazione degli edifici in funzione della loro destinazione d’uso

(classi E1-E8). Gradi giorno: somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale di

riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la

temperatura dell’ambiente interno,

convenzionalmente fissata in 20 C, e

la temperatura esterna media giornaliera.

Zona Gradi Giorno

A < 600

B 601 - 900

C 901 - 1400

D 1401 - 2100

E 2101 - 3000

F > 3000

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Classificazione degli edifici in funzione della loro destinazione

d’uso (classi E1-E8).

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive e assimilabili

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

classi E1 ÷ E7 20 + 2°C

classe E8 18 + 2°C

Valori massimi della temperatura

interna durante il periodo di

funzionamento dell’impianto di

climatizzazione invernale:

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412

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Limiti di esercizio degli impianti termici a seconda della zona di appartenenza.

Zona Climatica GG Ore giornaliere Periodo di esercizio

A < 600 6 1° dicembre - 15 marzo

B 601 – 900 8 1° dicembre al 31 marzo

C 901 – 1400 10 15 novembre al 31 marzo

D 1401 – 2100 12 1° novembre al 15 aprile

E 2101 – 3000 14 15 ottobre al 15 aprile

F > 3000 nessuna lim. nessuna limitazione

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412

- requisiti, limiti di rendimento e dimensionamento degli impianti termici;

- rendimento minimo dei generatori di calore;

- prescrizioni relative alla termoregolazione e contabilizzazione del calore;

- valori limite del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale;

- prescrizioni sull’esercizio e manutenzione degli impianti termici e relativi

controlli;

- impianti termici con potenza nominale < 35 kW: libretto di impianto;

- impianti con potenza nominale ≥ 35 kW: libretto di centrale.

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Recepimento della 2002/91/CE

• Decreto legislativo 19/08/05 n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento

energetico nell’edilizia

• Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al D.L. 192/2005 recante

attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento

energetico nell’edilizia

Direttiva Europea 2010/31/CE in vigore dal 9 luglio 2010

che sostituisce la direttiva 2002/91/CE.

Si resta in attesa dei nuovi provvedimenti legislativi e

normativi adeguati ai contenuti della direttiva.

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D. LGS. 19 agosto 2005, n. 192

“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al

rendimento energetico nell’edilizia”

17 articoli e 10 allegati tecnici (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L)

La peculiarità del Decreto sta nell’introduzione del concetto di

certificazione energetica degli edifici: ogni nuovo edificio

dovrà essere corredato da una certificazione che dichiari quali

sono le sue prestazioni in termini di efficienza energetica.

La certificazione energetica ha validità massima di 10 anni a

partire dal rilascio ed è aggiornata ad ogni intervento di

ristrutturazione che modifica la prestazione energetica

dell’edificio o dell’impianto.

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Quantità annua di energia effettivamente consumata per soddisfare i

fabbisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, comprendendo:

la climatizzazione invernale ed estiva;

la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari;

la ventilazione;

l’illuminazione.

Prestazione energetica

viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto di:

coibentazione;

caratteristiche tecniche e di istallazione;

progettazione e posizione dell’edificio;

aspetti climatici e di esposizione al sole;

influenza delle strutture adiacenti;

altri fattori che influenzano il fabbisogno energetico.

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Il D.Lgs. 192/05 si applica agli edifici pubblici e privati per i

seguenti interventi:

•nuova costruzione o ristrutturazione integrale, per edifici con

superficie utile > 1000 m2 e per ampliamenti di volume > 20%

rispetto al volume attuale (applicazione integrale);

•ristrutturazione integrale per edifici con superficie utile < 1000 m2

o ristrutturazione parziale e manutenzione straordinaria

dell’involucro indipendentemente dalla superficie (applicazione

limitata alla verifica di alcuni parametri);

•sostituzione o ristrutturazione integrale dell’impianto termico

(applicazione limitata alla verifica di alcuni parametri).

Il D. Lgs. fissa inoltre (Allegato E) i contenuti minimi della relazione tecnica

che attesta la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del

consumo energetico degli edifici, prevista dalla Legge 10/91.

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Sono differenziate per ambito di applicazione (nuova costruzione,

ampliamento, ristrutturazione, interventi su impianti) e possono essere

effettuate attraverso diverse metodologie.

In generale il parametro da verificare è il FAEP, Fabbisogno Annuo di

Energia Primaria, espresso in kWh/m2anno, che deve essere minore dei

valori di legge.

In alternativa, a seconda dei casi, possono essere verificati i valori delle

trasmittanze e del rendimento globale medio stagionale.

Principali verifiche imposte

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D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 In vigore dal febbraio 2007, apporta significativi cambiamenti al testo del

D. Lgs. 192; i principali sono:

1) introduzione dell’attestato di qualificazione energetica, che sostituisce

provvisoriamente la Certificazione Energetica degli edifici;

2) alcune rilevanti modifiche all’allegato C;

3) obbligo dell’impiego di fonti rinnovabili nel settore civile pubblico e

privato.

Tali disposizioni modificavano le regole del regime transitorio, in

attesa dei decreti attuativi e dello schema per la certificazione

energetica degli edifici. Tali parti sono decadute a valle della

pubblicazione delle Linee Guida

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Attestato di qualificazione energetica

Per edifici di nuova costruzione è introdotto l’obbligo di un attestato di

qualificazione energetica da presentare al Comune con la dichiarazione di

fine lavori.

Per gli edifici esistenti è imposto l’obbligo della certificazione energetica al

momento della vendita dell’immobile, con tre soglie temporali:

- dal 1.07.2007 per edifici con superficie utile superiore ai 1000 m2;

- dal 1.07.2008 per edifici con superficie utile inferiore ai 1000 m2 e

trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile, escluse le singole unità

immobiliari;

- dal 1.07.2009 per le singole unità immobiliari.

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Modifiche all’allegato C - VALORI LIMITE TRASMITTANZE

U strutture verticali (W/m²K) U strutture orizzontali (coperture)

(W/m²K)

Zona climatica Dal 1/1/2006 Dal 1/1/2008 Dal 1/1/2010 Zona

climatica Dal 1/1/2006 Dal 1/1/2008

Dal

1/1/2010

A 0.85 0.72 0.62 A 0.80 0.42 0.38

B 0.64 0.54 0.48 B 0.60 0.42 0.38

C 0.57 0.46 0.40 C 0.55 0.42 0.38

D 0.50 0.40 0.36 D 0.46 0.35 0.32

E 0.46 0.37 0.34 E 0.43 0.32 0.30

F 0.44 0.35 0.33 F 0.41 0.31 0.29

U chiusure trasparenti (W/m²K) U vetri (W/m²K)

Zona climatica Dal 1/1/2006 Dal 1/1/2008 Dal 1/1/2010 Zona

climatica Dal 1/1/2006 Dal 1/1/2008 Dal 1/1/2010

A 5.5 5.0 4.6 A 5.0 4.5 3.7

B 4.0 3.6 3.0 B 4.0 3.4 2.7

C 3.3 3.0 2.6 C 3.0 2.3 2.1

D 3.1 2.8 2.4 D 2.6 2.1 1.9

E 2.8 2.4 2.2 E 2.4 1.9 1.7

F 2.4 2.2 2.0 F 2.3 1.7 1.3

La trasmittanza termica indica la quantità di calore che viene dispersa da un metro

quadrato di involucro dell’edificio ed è definita dall’inverso della somma delle resistenze

termiche degli strati che costituiscono la chiusura. A bassi valori di U corrisponde una

minore dispersione del calore.

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Obbligatorietà impiego fonti rinnovabili

• Il D.Lgs. 311/06 prescrive che per tutte le categorie di edifici pubblici e

privati, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3

del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è obbligatorio l’impiego di fonti

rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica.

• In particolare, l’impianto di produzione di energia termica sia progettato e

realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di

energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria

con l’impiego di fonti di energia rinnovabili. Tale limite è ridotto al 20%

per gli edifici situati nei centri storici.

• L’obbligatorietà può essere modificata in modo più restrittivo dai

regolamenti edilizi comunali.

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NUOVI SVILUPPI NORMATIVI: CERTIFICAZIONE ENERGETICA

• Dlgs 192/05 - Attuazione della Direttiva europea 2002/91/CE relativa al

rendimento energetico nell'edilizia.

• DLgs 311/06 - Disposizioni correttive ed integrative al DLgs 192/05

• Legge 133/08 - Stralci dei passaggi di legge sulla Certificazione energetica La

manovra economica estiva recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,

la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria" all'art.35 abroga 4 passaggi del DLgs 192/05 sull'obbligo di

allegazione dell'ACE agli atti notarili.

• DPR 59/09 attuativo al DLgs 192/05 - introduce il nuovo quadro di disposizioni

obbligatorie che sostituiscono le indicazioni “transitorie” dell’Allegato I del DLgs.

311/06.

• Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica - Decreto Ministeriale del

26 Giugno 2009 (G.U. n. 158 del 10 luglio). Il decreto è in vigore dal 25 luglio 2009.

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D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59

“Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione

della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.”

Definisce le metodologie, i criteri e i requisiti minimi di

edifici e impianti relativamente a:

climatizzazione invernale (come D.Lgs. 192/05);

climatizzazione estiva (principale novità);

preparazione di acqua calda sanitaria;

illuminazione artificiale di edifici del terziario.

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applicazione integrale a tutto l’edificio;

applicazione integrale ma limitata al solo intervento di

ampliamento;

applicazione limitata al rispetto di parametri solo per

alcuni elementi, nel caso di interventi su edifici

esistenti.

In base al tipo di intervento esistono 3 diversi livelli di

applicazione:

D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59

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UNI/TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1:

Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la

climatizzazione estiva ed invernale;

UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2:

Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la

climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

UNI/TS 11300-3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3:

Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la

climatizzazione estiva.

UNI/TS 11300-4 Prestazioni energetiche degli edifici - Utilizzo di energie

rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e

preparazione acqua calda sanitaria.

Metodologie di calcolo

Si adottano le norme tecniche nazionali:

D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59

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Software di calcolo

Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie descritte

dalle UNI/TS 11300 devono garantire uno scostamento

massimo di 5% rispetto ai corrispondenti parametri

determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di

riferimento predisposto dal Comitato termotecnico italiano

(CTI). La garanzia è fornita attraverso una verifica e

dichiarazione resa da CTI o dall'Ente nazionale italiano di

unificazione (UNI).

D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59

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INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER IL

RAFFRESCAMENTO ESTIVO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO

Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59

Novità rispetto a D.Lgs. 192/05 - 311/06

EPe,invol

la superficie utile, per gli edifici residenziali;

il volume, per gli edifici con altre destinazioni d'uso.

rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il

raffrescamento dell'edificio (calcolata tenendo conto della

temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS

11300 – 1) e:

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INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER IL

RAFFRESCAMENTO ESTIVO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO

Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59

EPe,invol < EPe,invol limite

40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;

30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.

Per gli edifici residenziali di cui alla classe E1 esclusi collegi,

conventi, case di pena e caserme EPe,invol limite vale:

14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;

10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.

Per tutti gli altri edifici EPe,invol limite vale:

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VERIFICA DELLE TRASMITTANZE

Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59

Per tutte le tipologie di edifici in cui è prevista l'installazione di

impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di

calore alimentati da biomasse combustibili, in sede

progettuale si procede alla verifica delle trasmittanze termiche

delle strutture edilizie (opache e trasparenti) che delimitano

l'edificio verso l'esterno o verso vani non riscaldati (limiti D.Lgs

192/95, Allegato C).

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Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59

il valore limite del rendimento globale medio stagionale è

calcolato con la formula (75 + 4 log Pn)%;

i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati

per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora

quest'ultima fosse prevista.

LIMITI PIÙ RESTRITTIVI PER GLI EDIFICI PUBBLICI

In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici

pubblici o a uso pubblico:

i valori limite dell’EPi e delle trasmittanze sono ridotti del 10%.

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RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE

Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59

Pn <1000 kW: ηg ≥ (75 + 3 log Pn)%

Pn ≥1000 kW: ηg ≥ 84%

In tutti i casi in cui è prevista la verifica del rendimento

globale medio stagionale esso deve essere pari a:

Trasmittanza termica periodica YIE [W/m2∙K]

Parametro che valuta la capacità di una parete opaca di

sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco

delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN

ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.

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VERIFICA DELLA MASSA SUPERFICIALE DELLE PARETI

OPACHE VERTICALI

Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59

Ms ≥ 230 kg/m2

Nuova costruzione o

ristrutturazione di edifici in

località il cui valore medio

mensile dell’irradianza sul

piano orizzontale nel mese di

massima insolazione risulti:

Im,s ≥ 290 W/m2

(ad esclusione della zona F, degli edifici di categoria E5, E6, E7 ed E8 e delle pareti

nei quadranti Nord-Ovest/Nord/Nord-Est)

|YIE| < 0,12 W/m2·K

o in alternativa

VERIFICA DELLA MASSA SUPERFICIALE DELLE PARETI

OPACHE ORIZZONTALI ED INCLINATE

|YIE| < 0,20 W/m2·K

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Condizioni estive

Parametri di valutazione:

• fattore di attenuazione fa (decrement factor)

• il fattore di sfasamento dell’onda termica φa (time shift of the periodic thermal

transmittance).

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• Il primo (fa) definisce il rapporto tra la trasmittanza termica periodica e la trasmittanza

termica in condizioni stazionarie U;

• il prodotto di fa x U fornisce pertanto la trasmittanza termica dinamica (YIE), ovvero il

parametro che definisce la trasmittanza delle strutture in regime variabile.

• Il secondo parametro (φa) rappresenta il ritardo (in ore) che esiste fra l’oscillazione del

flusso termico che passa attraverso la superficie interna della parete e l’oscillazione

della temperatura nella superficie esterna.

• Si calcolano con la norma UNI EN ISO 13786-2008

Essi dipendono dalle proprietà termofisiche di ciascuna parete opaca che costituisce

l’involucro; in particolare, per ogni strato che costituisce la parete, da:

spessore;

conduttività termica;

calore specifico;

densità.

In prima approssimazione se

aumentano, aumenta anche lo

sfasamento

Condizioni estive

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Requisiti energetici degli edifici

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Requisiti energetici degli edifici

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Certificatore energetico

Laddove non ci siano specifiche regionali, deve essere applicata la

normativa nazionale (comma 6 dell’art. 18 del DLgs n. 115 del

30/05/2008).

TECNICO ABILITATO ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici

o di società di servizi pubbliche o private che di professionista libero od

associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato

all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed

impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad

esso attribuite dalla legislazione vigente.

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Le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica sono

contenute nell’Allegato A del DM 26/06/2009

(suddivise a loro volta in 7 allegati)

Per quelle Regioni o Province autonome che hanno una loro legislazione

la procedura di certificazione energetica in vigore è quella locale; le

eventuali differenze con la regolamentazione nazionale dovranno

avvicinarsi gradualmente a quelle presenti nel decreto DM 26/06/2009.

LINEE GUIDA

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L’attestato deve essere aggiornato:

1- nel caso di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il

25% della superficie esterna dell’immobile;

2- nel caso di installazione di impianti con rendimenti più alti di

almeno 5 punti percentuali rispetto ai precedenti;

3- nel caso di interventi di ristrutturazione impiantistica, sostituzione

di componenti o apparecchi che riducano la prestazione

energetica dell’edificio;

4- facoltativo in tutti gli altri casi.

LINEE GUIDA

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Vale per tutte le categorie di edifici definiti dal DPR 412/93

indipendentemente dalla presenza di impianti.

Sono esclusi: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano,

depositi, strutture stagionali a copertura di impianti sportivi.

Nel caso di edifici con diverse destinazioni d’uso in cui non e

possibile suddividere le zone termiche l’edificio è valutato in

base alla destinazione d’uso prevalente.

CAMPO DI APPLICAZIONE

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Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica - Decreto

Ministeriale del 26 Giugno 2009

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La certificazione energetica

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La certificazione energetica

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Evoluzione Normativa

D.Lgs 63/13

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

DELL'EDIFICIO

DPR 75/13

Recepimento della Direttiva Europea 2010/31/CE

A partire dal 31/12/2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1 gennaio 2021 la predetta disposizione e' estesa a tutti gli edifici di

nuova costruzione.

Gli AQE o gli APE sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Requisiti dei certificatori

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Attestato di Prestazione Energetica

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Attestato di Prestazione Energetica