Normativa Protesti

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D.M. 9 agosto 2000, n. 316 D.M. 9 agosto 2000, n. 316 (1). Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 novembre 1995, n. 480 (1/circ). IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 1, primo comma, e 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 77; Visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso l'11 agosto 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999; Visto l'avviso dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 4/99 formulato nell'adunanza del 29 dicembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 18295 del 9 giugno 2000; Adotta il seguente regolamento: 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per «legge n. 77 del 1955», la legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, dalla legge 12 giugno 1973, n. 349, e dal decreto-legge 18 settembre 1995, n.381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480; b) per «legge n. 108 del 1996», la legge 7 marzo 1996, n. 108; c) per «Ministro dell'industria», il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) per «camere di commercio», le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; e) per «pubblici ufficiali abilitati», i notai, gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i segretari comunali, abilitati alla levata dei protesti a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le stanze di compensazione che emettono le dichiarazioni previste dall'articolo 45, primo comma, n. 3 Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

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Guida alla normativa sui protesti cambiari

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Page 1: Normativa Protesti

D.M. 9 agosto 2000, n. 316D.M. 9 agosto 2000, n. 316 (1).

Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma

dell'articolo 3-bis del D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15

novembre 1995, n. 480 (1/circ).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1, primo comma, e 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 77;

Visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

novembre 1995, n. 480;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il relativo decreto del Presidente

della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso l'11 agosto 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi

nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Visto l'avviso dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 4/99 formulato

nell'adunanza del 29 dicembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 18295 del 9 giugno 2000;

Adotta il seguente regolamento:

1. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per «legge n. 77 del 1955», la legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata dalla legge 29

dicembre 1956, n. 1559, dalla legge 12 giugno 1973, n. 349, e dal decreto-legge 18 settembre 1995, n.381,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480;

b) per «legge n. 108 del 1996», la legge 7 marzo 1996, n. 108;

c) per «Ministro dell'industria», il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) per «camere di commercio», le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) per «pubblici ufficiali abilitati», i notai, gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i

segretari comunali, abilitati alla levata dei protesti a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349,

nonché le stanze di compensazione che emettono le dichiarazioni previste dall'articolo 45, primo comma, n. 3

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Page 2: Normativa Protesti

del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

f) per «protesti levati», i protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari e di assegni bancari,

nonché le dichiarazioni indicate nella lettera e);

g) per «rifiuti di pagamento», le dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali e di vaglia cambiari

effettuate a norma dell'articolo 72 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;

h) per «notizie dei protesti», i dati relativi ai protesti levati ed ai rifiuti di pagamento;

i) per «pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti», la pubblicazione prevista dall'articolo 1, primo comma,

della legge n. 77 del 1955;

l) per «registro informatico», il registro delle notizie dei protesti tenuto con tecniche informatiche.

2. Registro informatico.

1. Le camere di commercio provvedono alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti mediante il registro

informatico, secondo le norme del presente regolamento.

2. Il progetto informatico del registro è compatibile con la rete unitaria della pubblica amministrazione e con gli

atti di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993,

n. 39.

3. Responsabile del procedimento.

1. Ciascuna camera di commercio determina l'unità organizzativa preposta al registro informatico e individua il

responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Il titolare dell'unità organizzativa preposta al registro informatico svolge i compiti demandati alla

camera di commercio dal presente regolamento ed è responsabile della corretta e tempestiva

pubblicazione delle notizie dei protesti secondo le disposizioni del capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Codice dei pubblici ufficiali abilitati.

1. Le camere di commercio, ciascuna per la circoscrizione territoriale di competenza, attribuiscono, anche su

richiesta dell'interessato, ai pubblici ufficiali abilitati un codice identificativo alfanumerico.

Per le stanze di compensazione valgono come codice i dati identificativi comunicati dalla Banca

d'Italia.

2. Il codice alfanumerico è composto, in sequenza, dalla sigla della provincia, da una lettera indicante la

qualifica del pubblico ufficiale abilitato, tra quelle previste all'articolo 1, comma 1, lettera e), e da un numero

d'ordine nell'àmbito della qualifica stessa.

3. Il codice identificativo è comunicato senza ritardo al pubblico ufficiale abilitato mediante lettera

raccomandata.

4. Le camere di commercio pubblicano semestralmente, anche mediante affissione all'albo camerale, i

nominativi dei pubblici ufficiali abilitati nella circoscrizione territoriale di competenza.

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Page 3: Normativa Protesti

5. Elenco dei protesti.

1. I pubblici ufficiali abilitati redigono, su supporto cartaceo o informatico, l'elenco dei protesti da essi levati dal

primo giorno al giorno 15 e dal giorno 16 all'ultimo giorno di ciascun mese. Allo stesso modo provvedono i

procuratori dell'ufficio del registro per i rifiuti di pagamento da essi registrati.

2. Gli elenchi sono redatti in base ad apposito modello, approvato dal Ministro dell'industria (2).

3. L'elenco è sottoscritto, anche mediante apposizione di firma digitale ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal pubblico ufficiale abilitato e reca il codice

identificativo dello stesso ovvero, se tale codice non è stato ancora attribuito, il nome, la data e il luogo di

nascita, il domicilio e la qualifica.

4. L'elenco indica, altresì, per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento:

a) il numero progressivo all'interno dell'elenco;

b) la data e il luogo della levata o della registrazione;

c) il nome e il domicilio del richiedente il pagamento, se si tratta di persona fisica, ovvero la

denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso;

d) il nome e il domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il

rifiuto, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso;

e) il codice fiscale del soggetto indicato dalla lettera d) o, in mancanza:

e1) se si tratta di persona fisica, la data e il luogo di nascita;

e2) se si tratta di società soggetta a registrazione, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta e il

numero di iscrizione;

f) la natura del titolo di credito;

g) la data di scadenza, se si tratta di cambiale o di vaglia cambiario;

h) la valuta, tramite indicazione del relativo codice;

i) l'ammontare della somma dovuta, con indicazione, se in valuta estera, del controvalore in lire

italiane o in euro alla data del protesto o della registrazione;

l) i motivi del rifiuto di pagamento, tramite indicazione del relativo codice.

5. Nel caso in cui le indicazioni previste dalla lettera e) del comma 4 non sono note al pubblico

ufficiale abilitato che redige l'elenco, né dal medesimo agevolmente e prontamente conoscibili, la

camera di commercio, ove possibile, le ricava e le inserisce nel registro informatico avvalendosi

dell'interconnessione telematica con il sistema informativo del Ministero delle finanze prevista

dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

6. Trasmissione dell'elenco dei protesti.

1. Gli elenchi indicati nell'articolo 5 sono trasmessi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione i soggetti

che li hanno redatti esercitano le loro funzioni, non oltre il giorno 5 ed il giorno 20 di ogni mese. La trasmissione

ha luogo su supporto cartaceo, salva la facoltà del presidente del tribunale di autorizzare la trasmissione con le

modalità alternative prevista dal comma 2 del presente articolo.

2. Nei medesimi termini gli elenchi sono altresì trasmessi alla camera di commercio nella cui

circoscrizione territoriale si trova il tribunale indicato nel comma 1, con una delle seguenti modalità:

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Page 4: Normativa Protesti

a) mediante consegna di un esemplare del supporto informatico, della quale la camera di commercio rilascia

ricevuta;

b) per via telematica, tramite messa a disposizione di una casella di posta elettronica.

7. Pubblicazione dell'elenco dei protesti.

1. La camera di commercio tiene un protocollo degli elenchi indicati nell'articolo 5, comma 1, con

numerazione progressiva su base annuale secondo l'ordine cronologico di arrivo.

2. L'elenco è protocollato nello stesso giorno della ricezione, con indicazione della data e del codice identificativo

del pubblico ufficiale abilitato o del nominativo del procuratore dell'ufficio del registro che lo ha redatto.

3. L'elenco è pubblicato mediante iscrizione nel registro informatico dei dati indicati nell'articolo 5,

commi 4 e 5, fatta eccezione per quelli previsti dalle lettere a) e c) del comma 4. Per ciascuna notizia di

protesto è altresì indicata la data di iscrizione.

4. La pubblicazione degli elenchi ha luogo nei dieci giorni successivi alla ricezione da parte della

camera di commercio.

8. Provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

1. La camera di commercio procede alle variazioni dei dati iscritti o da iscrivere nel registro

informatico in conformità dei decreti di cancellazione e di sospensione della pubblicazione dei protesti emessi

dal presidente del tribunale a norma dell'articolo 3, quinto comma, della legge n. 77 del 1955 e dell'articolo 18

della legge n. 108 del 1996, nonché di ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria avente efficacia

esecutiva.

2. La camera di commercio provvede entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza dell'interessato,

corredata di copia autentica del provvedimento.

3. Le modalità previste dal comma 2 si applicano anche per la pubblicazione nel registro informatico dei decreti

di riabilitazione o di revoca della riabilitazione emessi a norma dell'articolo 17 della legge n. 108 del 1996.

9. Cancellazione o sospensione della pubblicazione di notizie dei protesti.

1. I decreti di sospensione della pubblicazione e di cancellazione dei protesti emessi a norma

dell'articolo 18 della legge n. 108 del 1996 sono comunicati dal cancelliere al giudice che procede per il delitto

di usura.

2. Se vi è stata la comunicazione prevista dal comma 1, la sentenza definitiva di assoluzione

dell'imputato è comunicata dal cancelliere del giudice che l'ha pronunciata alla camera di commercio, la quale,

nei tre giorni successivi, iscrive nel registro informatico le notizie relative ai protesti la cui pubblicazione era

stata sospesa o dei quali era stata disposta la cancellazione.

10. Pagina elettronica delle variazioni dei dati.

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Page 5: Normativa Protesti

1. Al registro informatico è annessa una pagina elettronica delle variazioni dei dati, nella quale sono elencate le

notizie dei protesti cancellate o modificate in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei quindici

giorni precedenti la consultazione, con indicazione della data in cui è stata effettuata la cancellazione o la

modifica e del provvedimento che l'ha disposta.

2. Nella pagina elettronica di cui al comma 1 sono altresì distintamente elencati i decreti di

riabilitazione pubblicati nel registro informatico nello stesso periodo di tempo.

11. Conservazione delle notizie dei protesti.

1. Le notizie dei protesti sono conservate nel registro informatico per cinque anni dalla data di

iscrizione, secondo le regole tecniche per l'archiviazione indicate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica

amministrazione. Nel caso previsto dall'articolo 9, comma 2, non si tiene conto del tempo intercorso tra la

cancellazione della notizia e la nuova iscrizione successiva alla comunicazione della sentenza di assoluzione.

12. Accesso al registro informatico.

1. Il registro informatico è accessibile al pubblico.

2. La consultazione è effettuata sui terminali delle camere di commercio o sui terminali remoti degli utenti

collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio.

3. La consultazione ha luogo su scala nazionale.

4. La ricerca delle notizie dei protesti avviene in base al nome del soggetto nei cui confronti il protesto è stato

levato o che ha effettuato il rifiuto di pagamento. La camera di commercio rilascia, a richiesta dell'interessato,

certificazione dell'esito della ricerca.

5. È consentito altresì estrarre:

a) elenchi di protesti e rifiuti di pagamento selezionati in base ad altri parametri di ricerca, tra cui, in ogni caso,

quelli indicati nell'articolo 5, comma 4, lettere b), e) e g), e nell'articolo 7, comma 3, secondo periodo;

b) elenchi integrali delle iscrizioni eseguite nel registro informatico nei quindici giorni precedenti a

quello della consultazione;

c) copie integrali della pagina elettronica delle variazioni dei dati prevista dall'articolo 10.

6. Dai documenti previsti dal comma 5 deve risultare la data di estrazione. Sono mantenuti nel registro

informatico gli estremi di estrazione.

13. Pubblicazione non ufficiale delle notizie dei protesti.

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 1, terzo comma, della legge n. 77 del 1955, deve

indicarsi, per le notizie dei protesti pubblicate nel registro informatico, la data di iscrizione in tale registro.

2. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati

sulla base delle risultanze del registro informatico.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche a chi organizza le notizie dei protesti in banche dati.

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Page 6: Normativa Protesti

14. Disposizioni transitorie.

1. Il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento, previsto dall'articolo 5, comma 2, è approvato

dal Ministro dell'industria entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente

regolamento e trova applicazione decorsi centocinquanta giorni da tale data. Fino alla scadenza di

quest'ultimo termine e, comunque, fino all'approvazione del modello, i pubblici ufficiali abilitati e i

procuratori dell'ufficio del registro redigono e consegnano gli elenchi su solo supporto cartaceo.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla

pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti si provvede unicamente mediante il registro informatico.

3. Fino all'utilizzo delle firme digitali certificate, secondo le regole tecniche, di cui al decreto del

Presidente del Consiglio di Ministri 8 febbraio 1999, la trasmissione dell'elenco dei protesti, se

effettuata con modalità informatiche o telematiche, è accompagnata da un esemplare dell'elenco

medesimo su supporto cartaceo, recante in calce la firma del pubblico ufficiale abilitato che lo ha

redatto.

4. Il Ministro dell'industria emana le direttive necessarie per l'uniforme applicazione del presente

regolamento.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 novembre 2000, n. 256.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 21 dicembre 2000, n. 3504/C.

(2) Con D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 23 marzo 2001, n. 69) è stato approvato il modello di

trasmissione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento.

LEGGE 15 novembre 1995, n. 480 ( n. del )Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995,n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle cameredi commercio.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - IN GENEREMateria:PD:URN:

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPROMULGAla seguente legge:

Art. 1.

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Page 7: Normativa Protesti

1 . Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia difinanziamento delle camere di commercio, è convertito in legge con le modificazioni riportate inallegato alla presente legge.

2 . Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed irapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli attinormativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.

Lavori Preparatori

LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2114): Presentato dal Presidente del Consigliodei Ministri (DINI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio conl'estero (CLÒ) il 18 settembre 1995. Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede referente, il 18settembre 1995, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a e 7a. Esaminato dalla 1a commissione (Affaricostituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 settembre 1995.Esaminato dalla 10a commissione il 26 settembre e 18 ottobre 1995. Esaminato in aula e approvato il 24ottobre 1995. Camera dei deputati (atto n. 3314): Assegnato alla X commissione (Attività produttive), insede referente, il 25 ottobre 1995, con pareri delle commissioni I, II, V e VI. Esaminato dalla I commissione(Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 novembre1995. Esaminato dalla X commissione il 7 novembre 1995. Esaminato in aula il 13 novembre 1995 eapprovato il 15 novembre 1995.

Data a Roma, addì 15 novembre 1995SCALFARODINI, Presidente del Consiglio deiMinistriCLÒ, Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato e delcommercio con l'esteroVisto, il Guardasigilli: DINI

Annesso AALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18SETTEMBRE 1995, N. 381.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "lire 38.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 35.500 milioni";

al comma 2, le parole: "20 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "10 miliardi";

il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 45,5 miliardi perl'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmenteutilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e per

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Page 8: Normativa Protesti

lire 33 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio edell'artigianato."

All'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:"1-bis. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, è sostituito dal seguente:' 6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita siaalla vendita che alla somministrazione degli stessi sempre che il titolare sia in possesso deirequisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attivita'.L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione apposta sul titoloautorizzatoriò."

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:"Art. 3-bis. - 1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali,alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'articolo 1 della legge 12febbraio 1955, n. 77, si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle cameredi commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicità etempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato èconservata nel registro informatico per cinque anni dalla data della registrazione.2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ilMinistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia egiustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari,da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente identificabileil soggetto protestato;b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;c) i contenuti delle registrazioni;d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione delpubblico mediante accesso al registro informatico.3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati il secondocomma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77.4. All'articolo 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, le parole: '5 giorni' sonosostituite dalle seguenti: '60 giorni'.- Art. 3-ter. - 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui nel limite di 300miliardi di lire per ciascun anno alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura eall'Unioncamere per interventi a favore delle imprese, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29dicembre 1993, n. 580. I mutui sono garantiti con fideiussione delle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura o dell'Unioncamere, anche mediante rilascio di garanzie reali.Le suddette camere di commercio provvedono al pagamento dei relativi interessi esclusivamentecon mezzi derivanti dalle proprie entrate.- Art. 3-quater. - 1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole:'siano iscritti' sono sostituite dalle seguenti: 'siano iscritte'.2. Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ènuovamente stabilito al 30 giugno 1996.- Art. 3-quinquies. - 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, comemodificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:'2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, adeccezione di quelle relative alle disposizioni dell'articolo 8 per le quali si applica la sanzioneamministrativa da lire trecentomila a lire due milioni'."

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Legge 18 agosto 2000, n. 235"Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2000Art. 1.1. L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:"Art. 3. – 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera dicommercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese,l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonchél'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hannogli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto è levato deveessere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essereintegralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato eagricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cuiall'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre1995, n. 480.3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione".Art. 2.1. L'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è sostituito dal seguente:"Art. 4. – 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambialeo del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per ilprecetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dalregistro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiedernel'annotazione sul citato registro informatico.A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenteper territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titoloquietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa alversamento del diritto di cui al comma 5.2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata da chiunque dimostri di aver subíto levata diprotesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata delprotesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede sull'istanza non oltre il terminedi venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento odella sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il presidente accoglie l'istanza e, conseguentemente,dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l'esecuzione del provvedimento, daeffettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei datirelativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezionedell'istanza.4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del presidente della camera dicommercio, industria, artigianato e agricoltura, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato può ricorrere all'autoritàgiudiziaria ordinaria.Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento siosservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile.5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato eagricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a lire 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigoredella presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".2. Alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, come da ultimo modificata dalla presente legge, è allegato il modello di istanza dicui all'annesso alla presente legge.Art. 3.1. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:"6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protestoanche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal presidentedella camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti

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giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione".Art. 4.1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, è sostituito dal seguente: "La notizia di ciascun protesto levato èconservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio1955, n. 77, e successive modificazioni, o dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di talecancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione".2. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge15 novembre 1995, n. 480, è sostituito dal seguente:"3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sono abrogati".Art. 5.1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora operativo il registro informatico di cuiall'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre1995, n. 480, la cancellazione del nome di cui all'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituitodall'articolo 2 della presente legge, e all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è effettuata, fino alla data dioperatività del registro informatico, dagli elenchi dei protesti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 77 del 1955,come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.Art. 6.1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.ANNESSO(v. articolo 2, comma 2)"ALLEGATO (v. articolo 4)MODELLO DI ISTANZA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO,INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ..............Istanza ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioniIl sottoscritto … … … … … ..… ......................................… … … nato a … … … … .....… … … … il … … .… … ….… ;residente in… … ................................... in via-piazza … … … … … … … ....… … … … … ; codice fiscale n.… … … … … … … ..… … … … … ;PREMESSOche sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell'istante:1. Importo lire … … … ..............… . scadenza… ................… …data del protesto … ..............… .… . notaio … … ...............… …2. Importo lire … … ..............… … . scadenza… ................… …data del protesto … ..............… .… . notaio … ..............… … … .3. Importo lire … … … ..............… . scadenza… … ................…data del protesto … ..............… … .. notaio … … ...............… …4. Importo lire … … … ..............… . scadenza… ................… …data del protesto … … ..............… .. notaio … ..............… … … .che in data … … … … … … ; il sottoscritto ha adempiuto al pagamento delle somme recate dai predetti titoli,unitamenteagliinteressi maturati come dovuti e alle spese per il protesto, come si evince dagli allegati,CHIEDEla cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio1955, n. 77,e successive modificazioni.data … … … ......… … . firma............................................................ ".

L. 12-2-1955 n. 77“Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.”L. 12 febbraio 1955, n. 77 (1)(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1955, n. 66.

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1. Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento dicambialiaccettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché delle dichiarazioni di rifiuto dipagamentofatte in conformità della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio,industria eagricoltura.[La pubblicazione è quindicinale e deve apparire entro il ventesimo giorno successivo allaquindicina cui si riferisce comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto dipagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale] (2).Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento allapubblicazioneufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione (3).Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma è punito con lasanzioneamministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 (4) (5) (6).(2) L'art. 3-bis, D.L. 18 settembre 1995, n. 381, ha abrogato il comma 2 dell'art. 1 e l'art. 2dellapresente legge.(3) L'originario terzo comma è stato sostituito dagli attuali terzo e quarto comma per effettodell'articolo unico, L. 29 dicembre 1956, n. 1559 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1957, n. 25).(4) L'originario terzo comma è stato sostituito dagli attuali terzo e quarto comma per effettodell'articolo unico, L. 29 dicembre 1956, n. 1559 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1957, n. 25).(5) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzioneamministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è statocosìelevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessalegge.(6) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 112 (Gazz. Uff. 14aprile1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione dilegittimitàcostituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 3, quest'ultimo nella formulazioneprecedentemente in vigore, sollevata in riferimento agli artt 2, 3 e 24 della Costituzione.2. [I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari ed i procuratori del registro debbono,aisensi dell'art. 13 del testo allegato al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (7), far pervenire alpresidente deltribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno 7 ed il giorno 22 di ogni mese,rispettivamentel'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento](8).(7) Recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazionecontrollatae della liquidazione coatta amministrativa (legge fallimentare).(8) L'art. 3-bis, D.L. 18 settembre 1995, n. 381, ha abrogato il comma 2 dell'art. 1 e l'art. 2dellapresente legge.3. 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidentedellacamera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno

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successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambialiaccettate,di vaglia cambiari e di assegni bancari nonché l'elenco dei protesti per mancataaccettazione dicambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registroper ledichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale ilprotesto è levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, delluogo e delladata di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protestitrasmessi alpresidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente perterritorio etrascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo3-bisdel decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15novembre 1995, n. 480.3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le camere dicommercio,industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative aiprotesti permancata accettazione (9) (10).(9) Il presente articolo, già modificato dall'art. 12, L. 12 giugno 1973, n. 349, e dall'art. 3-bis, D.L.18 settembre 1995, n. 381, è stato così sostituito dall'art. 1, L. 18 agosto 2000, n. 235, conladecorrenza indicata nell'art. 6 della stessa legge.(10) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 112 (Gazz. Uff. 14aprile1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione dilegittimitàcostituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 3, quest'ultimo nella formulazioneprecedentemente in vigore, sollevata in riferimento agli artt 2, 3 e 24 della Costituzione.4. 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua ilpagamentodella cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati comedovuti edalle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmentepromosso, hadiritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cuiall'articolo 3-bisdel decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine,puòchiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta alpresidentedella camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio larelativaformale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata deltitolo

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quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonchédellaquietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5 (11).2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata da chiunque dimostridi aversubito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché daipubbliciufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è procedutoillegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.3. Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti provvede sull'istanza non oltre il termine diventigiorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento dellaregolaritàdell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, ilresponsabiledirigente dell'ufficio protesti accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone lacancellazionerichiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l'esecuzione del provvedimento,da effettuarenon oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitivadal registrodei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In casocontrario,decreta la reiezione dell'istanza (12).4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte delresponsabiledirigente dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato può ricorrereall'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cuirisiede ildebitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cuiagliarticoli da 414 a 438 del codice di procedura civile (13).5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è dovuto alla camera di commercio,industria,artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a L. 15.000 per il primo annosuccessivoalla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, condecreto delMinistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzialconsumo per le famiglie di operai e impiegati (14) (15).(11) La Corte costituzionale, con sentenza 12-14 marzo 2003, n. 70 (Gazz. Uff. 19 marzo2003, n.11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 4,comma 1, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235sollevata inriferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione.La stessa Corte chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, conordinanza 23

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febbraio-2 marzo 2004, n. 84 (Gazz. Uff. 10 marzo 2004, n. 10, 1ª Serie speciale), hadichiarato lamanifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimentoagli artt.2, 3, 4, 41 e 47 della Costituzione.(12) Comma così modificato dall'art. 45, comma 2, L. 12 dicembre 2002, n. 273.(13) Comma così modificato dall'art. 45, comma 2, L. 12 dicembre 2002, n. 273.(14) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 18 agosto 2000, n. 235, con la decorrenzaindicata nell'art.6 della stessa legge. Vedi, anche, l'art. 5 del medesimo provvedimento.(15) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-29 gennaio 2005, n. 69 (Gazz. Uff. 2febbraio 2005,n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione dilegittimitàcostituzionale dell'art. 4 come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000,n. 235sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.5. Il Ministro per l'industria e commercio è autorizzato ad emanare norme per l'uniformepubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'articolo 1.Allegato (v. articolo 4) (16)Modello di istanza al presidente della camera di commercio, industria, artigianato eagricolturadi ..........Istanza ai sensi dell'articolo 4della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioniIl sottoscrittonato a il residente inin via-piazza codice fiscale n. ;PREMESSOche sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell'istante:1. Importo lire scadenza ;data del protesto notaio ;2. Importo lire scadenza ;data del protesto notaio ;3. Importo lire scadenza ;data del protesto notaio ;4. Importo lire scadenza ;data del protesto notaio ;che in data il sottoscritto ha adempiuto al pagamentodelle sommerecate dai predetti titoli, unitamente agli interessi maturati come dovuti e alle spese per ilprotesto, come si evince dagli allegati,CHIEDEla cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell'articolo4della legge 12 febbraio 1955 n.77 , e successive modificazioni.Data firma ».(16) Allegato aggiunto dall'art. 2, L. 18 agosto 2000, n. 235, con la decorrenza indicatanell'art. 6della stessa legge.

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