No alle accise - Il nostro ricorso

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I RIFORMATORI RICORRONO CONTRO IL GOVERNO DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE!

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Il Governo ha deciso di ricorrere contro una legge che venne approvata all'unanimità dal Consiglio. Noi faremo valere il diritto dei sardi a pagare la benzina a metà prezzo. Un ricorso da un miliardo di euro che deve rimanere in Sardegna per lo sviluppo della nostra isola!

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I RIFORMATORI RICORRONO CONTRO IL GOVERNO

DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE!

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IL CONTESTO

• Lo scorso 21 marzo il Governo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale contro la Regione Sardegna sull’art. 1, co. 1, della Legge Finanziaria regionale.

• Tale legge violerebbe le disposizioni di cui agli articoli 8, 54 e 56 dello Statuto speciale e le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento e di politica estera, sistema tributario e contabile dello Stato e dogane.

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“ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera d) e secondo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3

(Statuto speciale per la Sardegna) nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche le imposte di

fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel territorio regionale anche se riscosse nel

restante territorio dello Stato”

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COSA PREVEDE L’ART.1 COMMA 1 VOTATO ALL’UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO REGIONALE

COSA PREVEDE L’ART. 8, PRIMO COMMA, LETTERA D) E SECONDO COMMA DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948 N. 3 (STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA)

Le entrate della Regione sarda sono fra l’altro costituite “d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti iprodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione”.

Costituiscono entrate “anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale,affluiscono in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative ad uffici finanziari situati fuoridel territorio della regione”.

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IL NOSTRO RICORSO

• Ammissibile perché tempestivo

• La Regione ha rinunciato a costituirsi in giudizio

• I soggetti che fanno ricorso alla Consulta contro il governo sono i ConsiglieriRegionali dei Riformatori Sardi, soggetti che, nella loro qualità di consiglieriregionali, sono non solo astrattamente titolari del potere legislativo, ma di talepotere hanno fatto concreto esercizio, concorrendo, dapprima, alla approvazionedella legge regionale “finanziaria” e, nel prosieguo, assumendosi la responsabilitàdelle misure attuative che ne sono sortite.

• Per di più, tali soggetti non hanno a disposizione altri rimedi giudiziali per difenderela legge regionale.

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LA TESI DEL GOVERNO

Nel prospettare il contrasto della norma regionale con lo Statuto sardo del 1948, il governo sostiene chel’art. 8 dello Statuto, richiamandosi al criterio del percetto, avrebbe correttamente interpretato i criteriposti da norme tuttavia entrate in vigore non prima del 1993 (45 anni dopo lo Statuto).

Come si fa allora a dire – come si dice nel ricorso governativo – che l’art. 8 lett. d) dello Statuto “applicacorrettamente il sistema impositivo in materia di accise”?

La previsione statutaria (ed il criterio del “percetto” che vi è contenuto) risale al 1948; le norme richiamateda parte avversa, invece, sono entrate in vigore non prima del 1993.

Il concetto stesso di “accisa” – sul quale il ricorso si fonda – è entrato nell’ordinamento italiano solo nel1993.

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La legge in tema di accise, l’art. 2 d.lgs. n. 504 del 1995, prevede che “per i prodotti sottoposti ad accisa L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA SORGE AL MOMENTO DELLA

FABBRICAZIONE O DELLA IMPORTAZIONE”.

Il punto è che altro è il momento in cui sorge l’obbligo; altro il momento in cui l’obbligo è esigibile.

La esigibilità dell’obbligo (vale a dire la possibilità di pretenderne la esecuzione) coincide con l’“immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato”.

La legge sarda, nell’impiegare il participio passato “generate”, si conforma sia alla norma statutaria che alla disciplina generale in tema di accise.

COSA PREVEDE LA LEGGE SULLE ACCISE

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