Nicola Ricciardi | Undicesimo Capitolo

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L'ingiunzione fiscale e le entrate locali. Libro su Bilancio, Contabilità e Tributi dove L'Avvocato Nicola Ricciardi è coautore. Capitolo XI Gli istituti compatibili del procedimento esecutivo ex d.P.R. 602/1973 ai sensi della l. 265/ 2002 11.1 Il quadro normativo precedente alla legge 265/2002 A) DIFFERENZE TRA I CONCESSIONARI EX D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 112 E GLI ALTRI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 52, COMMA 5 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446 L’art. 52, comma 5, lettera a) del d.lgs. 446/1997 come abbiamo visto in precedenza, aveva individuato quali fossero i soggetti abilitati a svolgere, anche disgiuntamente, le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali. Diversi criteri, norme e procedure erano previste per la riscossione coattiva a seconda di quale fosse il soggetto affidatario. Infatti, il comma 6 dell’art. 52 del d.lgs. 446/1997 prevedeva che, qualora gli Enti locali avessero deciso di affidare la riscossione ai concessionari ex d.lgs. 112/1999, la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali sarebbe dovuta avvenire secondo le norme previste dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche, mentre qualora avessero riscosso direttamente, o avessero deliberato di affidarsi agli altri soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. 446/1997 la riscossione coattiva sarebbe dovuta avvenire attraverso le procedure previste dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 e cioè

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L'ingiunzione fiscale e le entrate locali.

Libro su Bilancio, Contabilità e Tributi dove L'Avvocato Nicola Ricciardi è coautore.

Capitolo XIGli istituti compatibili del procedimento esecutivo ex d.P.R. 602/1973 ai sensi della l. 265/ 2002

11.1 Il quadro normativo precedente alla legge 265/2002

A) DIFFERENZE TRA I CONCESSIONARI EX D.LGS. 13 APRILE 1999, N.112 E GLI ALTRI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 52, COMMA 5 DEL D.LGS. 15DICEMBRE 1997, N. 446

L’art. 52, comma 5, lettera a) del d.lgs. 446/1997 come abbiamo visto in precedenza, aveva individuato quali fossero i soggetti abilitati a svolgere, anche disgiuntamente, le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entratedegli enti locali. Diversi criteri, norme e procedure erano previste per la riscossionecoattiva a seconda di quale fosse il soggetto affidatario. Infatti, il comma 6 dell’art. 52 del d.lgs. 446/1997 prevedeva che, qualora gli Enti locali avessero deciso di affidare la riscossione ai concessionari ex d.lgs. 112/1999, la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali sarebbe dovuta avvenire secondo le norme previste dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche, mentre qualora avessero riscosso direttamente, o avessero deliberato di affidarsi agli altri soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. 446/1997 la riscossione coattiva sarebbe dovuta avvenire attraverso le procedure previste dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 e cioè

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mediante la c.d. “ingiunzione fiscale”.Ci si trovava pertanto innanzi ad un variegato panorama di strumenti giuridici, di procedure e di soggetti chiamati a svolgere l’attività di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate degli Enti locali tra i quali alcuni godevano di posizioni di maggiorfavore rispetto ad altri ponendo il sistema in uno stato di evidente illegittimità anche per quanto poteva riguardare i rapporti con i contribuenti.