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Ottobre 2012 Numero 10 - Anno I Notiziario Enti Locali della CGIL FP Piemonte N.E.L Ci trovi su Facebook NEL FP CGIL Piemonte È indubbiamente un intervento legislativo molto atteso dai Comuni piemontesi coinvolti nei processi di gestione associata delle funzioni. La nuova disciplina, tra gli altri provvedimenti, prevede ambiti associativi più contenuti rispetto a quelli previsti dalla legge n. 135/12 che si riferisce ad ambiti territoriali non inferiori ai 10.000 abitanti per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni con meno di 5.000 abitanti, 3.000 se montani. La legge regionale n. 11/12 riduce tale limite a 3.000 abitanti per le Unioni montane e collinari e a 5.000 abitanti per quelli di pianura; introduce inoltre, per la gestione associata delle funzioni socio assistenziali, il limite minimo di 40.000 abitanti. In realtà quest’ultima previsione potrebbe essere superata dal mantenimento degli attuali Consorzi quali Enti per la gestione delle funzioni socio assistenziali, qualora la norma prevista dalla L. R. agli art. 1 e 5 non sia impugnata dal Governo. La legge ha il merito di riorganizzare tutto il sistema delle Autonomie locali piemontesi mediante un'unica legge quadro di riferimento: ciò non toglie che su alcuni aspetti la FP CGIL mantenga riserve e critiche severe. La critica più ferma e radicale va alla decisione di sopprimere le Comunità montane. Queste sono oggi Enti di gestione autonomi - Unioni di comuni - e hanno un’esperienza di associazionismo consolidata da più di 40 anni di attività nella gestione delle funzioni e dei servizi delegati dalla Regione e da specifiche disposizioni di legge. Riteniamo - e al tavolo regionale abbiamo più volte sostenuto questa posizione - che la chiusura delle Comunità montane si ponga in antitesi tecnica e politica con lo spirito della nuova norma che ha PIEMONTE: IL RIORDINO DELLE AUTONOMIE LOCALI E’ LEGGE l’obiettivo di sollecitare i Comuni alla gestione in forma associata. Sarebbe stata auspicabile la trasformazione automatica delle Comunità montane in Unioni dei Comuni montani con la possibilità di recesso da parte dei Comuni che avessero ritenuto conclusa la loro esperienza all’interno delle Comunità montane. Purtroppo, la Giunta regionale non ha accolto la nostra proposta, ragion per cui il tema delle funzioni esercitate dalle Comunità montane e del personale collegato rimane il nodo più importante e spinoso che occorre sciogliere entro il 31 dicembre 2012. Il personale delle Comunità montane è tutelato da tutti gli emendamenti inseriti nella legge ma ciononostante risulta evidente che le modifiche introdotte dalla spending rewiew, così come quelle che verranno introdotte dai decreti legislativi in materia di Enti locali entro il 31 dicembre 2012, potrebbero vanificare il lavoro svolto in sede di trattativa regionale. È critica anche la situazione dei finanziamenti. Come sindacato abbiamo più volte sostenuto che i finanziamenti avrebbero dovuto essere erogati soltanto agli Enti che scelgano di gestire le funzioni in forma associata attraverso le Unioni di Comuni. Per queste ragioni permane un giudizio critico rispetto ad alcuni aspetti della legge anche se, nel complesso, la nuova normativa raggiunge un punto di equilibrio tra le esigenze dei cittadini e quelle dei Comuni. La domanda che resta sospesa è: "Sapranno approfittare i Comuni piemontesi di questa opportunità o sarà l’ennesima occasione mancata?". Entro il 31 dicembre conosceremo la risposta ma i segnali che arrivano oggi non ci fanno sperare per il meglio. Supplemento di INFORMAcigielle Periodico della Funzione Pubblica CGIL Torino - Aut. Tribunale di Torino n. 3273 del 24/3/1983 IN QUESTO NUMERO interventi di Cristina Bargero Matteo Barbero Emanuela Celona Elena Maccanti Mauro Maria Marino Luca Quagliotti Franca Soffietti La Legge Regionale n. 11 del 28 settembre 2012 detta le nuove regole in materia di Enti locali. di Luca Quagliotti – segretario regionale FP CGIL Piemonte

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In questo numero: Piemonte: il riordino delle Autonomie locali è legge; La nuova Legge regionale: Comuni più liberi e più consapevoli; Parlamento: la Carta delle Autonomie locali; Province piemontesi: parte la mobilitazione dei dipendenti; Ferrara Internazionale: Storie di ordinaria diseguaglianza; Enti locali: Se si ragiona con la pancia... e non con la testa; Enti locali, Quando la legge è legge!; Trasporto pubblico locale: Perchè si riduce il servizio?; Comune di Alessandria: Storia di un dissesto annunciato; Legge di stabilità 2013: Ancora un attacco alle donne...

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Ottobre 2012

Numero 10 - Anno I

Notiziario Enti Locali

della CGIL FP Piemonte N. E . L

Ci trovi su Facebook NEL FP CGIL Piemonte

È indubbiamente un intervento legislativo molto atteso dai Comuni piemontesi coinvolti nei processi di gestione associata delle funzioni. La nuova disciplina, tra gli altri provvedimenti, prevede ambiti associativi più contenuti rispetto a quelli previsti dalla legge n. 135/12 che si riferisce ad ambiti territoriali non inferiori ai 10.000 abitanti per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni con meno di 5.000 abitanti, 3.000 se montani. La legge regionale n. 11/12 riduce tale limite a 3.000 abitanti per le Unioni montane e collinari e a 5.000 abitanti per quelli di pianura; introduce inoltre, per la gestione associata delle funzioni socio assistenziali, il limite minimo di 40.000 abitanti. In realtà quest’ultima previsione potrebbe essere superata dal mantenimento degli attuali Consorzi quali Enti per la gestione delle funzioni socio assistenziali, qualora la norma prevista dalla L. R. agli art. 1 e 5 non sia impugnata dal Governo.

La legge ha il merito di riorganizzare tutto il sistema delle Autonomie locali piemontesi mediante un'unica legge quadro di riferimento: ciò non toglie che su alcuni aspetti la FP CGIL mantenga riserve e critiche severe.

La critica più ferma e radicale va alla decisione di sopprimere le Comunità montane. Queste sono oggi Enti di gestione autonomi - Unioni di comuni - e hanno un’esperienza di associazionismo consolidata da più di 40 anni di attività nella gestione delle funzioni e dei servizi delegati dalla Regione e da specifiche disposizioni di legge. Riteniamo - e al tavolo regionale abbiamo più volte sostenuto questa posizione - che la chiusura delle Comunità montane si ponga in antitesi tecnica e politica con lo spirito della nuova norma che ha

PIEMONTE: IL RIORDINO DELLE AUTONOMIE LOCALI E’ LEGGE

l’obiettivo di sollecitare i Comuni alla gestione in forma associata. Sarebbe stata auspicabile la trasformazione automatica delle Comunità montane in Unioni dei Comuni montani con la possibilità di recesso da parte dei Comuni che avessero ritenuto conclusa la loro esperienza all’interno delle Comunità montane. Purtroppo, la Giunta regionale non ha accolto la nostra proposta, ragion per cui il tema delle funzioni esercitate dalle Comunità montane e del personale collegato rimane il nodo più importante e spinoso che occorre sciogliere entro il 31 dicembre 2012. Il personale delle Comunità montane è tutelato da tutti gli emendamenti inseriti nella legge ma ciononostante risulta evidente che le modifiche introdotte dalla spending rewiew, così come quelle che verranno introdotte dai decreti legislativi in materia di Enti locali entro il 31 dicembre 2012, potrebbero vanificare il lavoro svolto in sede di trattativa regionale. È critica anche la situazione dei finanziamenti. Come sindacato abbiamo più volte sostenuto che i finanziamenti avrebbero dovuto essere erogati soltanto agli Enti che scelgano di gestire le funzioni in forma associata attraverso le Unioni di Comuni.

Per queste ragioni permane un giudizio critico rispetto ad alcuni aspetti della legge anche se, nel complesso, la nuova normativa raggiunge un punto di equilibrio tra le esigenze dei cittadini e quelle dei Comuni. La domanda che resta sospesa è: "Sapranno approfittare i Comuni piemontesi di questa opportunità o sarà l’ennesima occasione mancata?". Entro il 31 dicembre conosceremo la risposta ma i segnali che arrivano oggi non ci fanno sperare per il meglio.

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IN QUESTO NUMEROinterventi di

Cristina Bargero

Matteo Barbero

Emanuela Celona

Elena Maccanti

Mauro Maria Marino

Luca Quagliotti

Franca Soffietti

La Legge Regionale n. 11 del 28 settembre 2012 detta le nuove regole in materia di Enti locali.

di Luca Quagliotti – segretario regionale FP CGIL Piemonte

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Pagina 2Pagina 2 LA NUOVA LEGGE REGIONALEComuni più liberi e più consapevolidi Elena Maccanti - Assessore regionale agli Enti locali

La nuova Legge regionale di riordino del sistema degli Enti locali rappresenta un passo molto importante per il Piemonte. Ai nostri Comuni abbiamo infatti consegnato, dopo un lungo confronto con i territori, con le Organizzazioni sindacali e con le associazioni delle Autonomie locali, un testo organico, che fissa regole certe ma che allo stesso tempo lascia ai Comuni libertà di azione e permette loro una maggiore consapevolezza della strada da seguire. Un risultato che parte da lontano e che costituisce il frutto di un lungo e intenso lavoro di condivisione di un principio cardine, su cui la Regione Piemonte ha sempre insistito con fermezza: al centro del sistema ci sono i Comuni e gli amministratori locali che meglio di chiunque altro conoscono caratteristiche ed esigenze dei propri territori e dei propri cittadini. Fin dall’apertura dei numerosi tavoli di confronto, nel 2011, l’obiettivo della Regione è stato chiaro: no alle imposizioni dall’alto, no ai confini scelti a priori, senza tener conto della specificità, sì - invece - all’autonomia decisionale. Autonomia però significava fiducia, ma anche senso di responsabilità. Per questo motivo, a lungo ho voluto ripetere ai miei interlocutori lo stesso “motto”: deve essere il Comune a dover decidere con chi gestire le sue funzioni e con quali strumenti. Con la Legge regionale 11/2012, l’obiettivo è stato senz’altro raggiunto: senza imporre scelte fatte a tavolino sulla testa dei nostri amministratori, la normativa dà agli Enti locali, che sono i veri titolari delle funzioni, la possibilità di organizzare i servizi sulla base delle specifiche realtà territoriali e delle esigenze dei cittadini e rispetta la facoltà dei sindaci di scegliere con chi gestire le funzioni e in quale modo. La stessa determinazione nel valorizzare le potenzialità dei nostri Comuni ha caratterizzato il percorso di superamento delle Comunità montane. La volontà di trasformarle in Unioni di Comuni costituisce un obiettivo non certo semplice, ma doveroso. Non dimentichiamo che l’esperienza

delle attuali Comunità montane è fallita, perché i loro confini erano stati decisi a tavolino da Torino, creando aggregazioni troppo ampie e disomogenee, con modalità di elezioni degli organi che non sempre hanno garantito la rappresentatività di tutti i territori. Ora si cambia. L’impegno della Regione su questo fronte è sempre stato preciso: alle nuove aggregazioni saranno trasferite le funzioni e il personale, insieme alle risorse finanziarie per sostenerle, e saranno incentivati anche gli Enti locali che assumeranno il personale non legato a queste funzioni, con contributi economici, e provvedendo alla loro riqualificazione. Del resto, proprio per essere vicino ai Comuni in questo percorso, la Regione ha istituito una vera e propria “task force” presso gli uffici regionali per offrire a tutti un supporto tecnico ed amministrativo. Finora ho parlato di risultati, quelli contenuti negli articoli di legge. Tutto questo per me non costituisce certo un traguardo, ma un punto di partenza: sono certa che il sistema delle autonomie locali piemontesi avrà la maturità per rispondere con successo, e con il sostegno della Regione, a questa importante sfida.

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Pagina 3 PIEMONTEAnalisi della Legge (art. 18 - in materia di personale)Art. 18 - Norme in materia di personale delle preesistenti Comunità montane

L’articolo 18, sarà un destino del numero, è l’articolo più complesso della Legge e riguarda il personale delle Comunità montane. Cercheremo di illustrare, comma per comma, l’articolato.

Comma 1. La Regione e i suoi enti strumentali, dipendenti e ausiliari, in relazione ai rispettivi piani occupazionali,

ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilità del personale

a tempo indeterminato delle soppresse comunità montane, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 30

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche). Commento: nel caso in cui la Regione o altri Enti regionali dovessero procedere ad assunzione di personale, la priorità nelle assunzioni dovrà essere data ai dipendenti delle Comunità montane.

Comma 2. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è assicurata la continuità nel rapporto di lavoro fino alla scadenza prevista dallo stesso. Commento: nel caso vi siano lavoratori con contratto a termine, lo stesso verrà onorato sino alla conclusione naturale del contratto. Successivamente esso non potrà più essere rinnovato, se non attraverso un nuovo contratto stipulato con il nuovo ente. In questo caso il costo non potrà ricadere sulla Regione.

Comma 3. La Regione favorisce la copertura dei posti vacanti degli organici di altri enti locali o di enti pubblici non economici con il personale proveniente dalle preesistenti comunità montane prevedendo forme di incentivazione finanziaria per dieci esercizi finanziari, nella misura del settanta per cento per i primi tre anni, del sessanta per cento per il quarto anno, del cinquanta per cento per il quinto anno, del quaranta per cento per il sesto anno, del trenta per cento per il settimo, ottavo e nono anno e del venti per cento per il decimo anno. Commento: nel caso in cui vi siano Comuni, o altri enti, che per la copertura di propri posti vacanti intendono assumere personale proveniente dalle Comunità montane, la Regione provvederà a erogare le risorse economiche necessarie nelle quantità è modalità previste dal comma 3. Per come è scritto l’articolato risulta evidente che la norma è immediatamente esecutiva. Occorrerà definire le modalità operative al tavolo di trattativa regionale. Ricordiamo che una delle nostre richieste è quella di predisporre l’elenco delle professionalità esistenti in ambito regionale al fine di favorire i processi di ricollocamento del personale delle Comunità montane. L’elenco delle professionalità, non è in alcun modo interpretabile come una lista di mobilità.

Comma 4. La Regione si fa carico della formazione del personale proveniente dalle comunità montane estinte ai fini della

riqualificazione conseguente alla mobilità, anche attraverso modalità di apprendimento e sviluppo delle competenze.

Commento: questa è una delle richieste avanzate dal sindacato al fine di incentivare gli enti, di cui al comma 2, ad assumere il personale proveniente dalle Comunità montane. È evidente che non tutte le competenze oggi presenti nelle Comunità montane sono riscontrabili nei comuni e in altri enti. Si rende perciò necessario un processo di formazione e riqualificazione professionale, di cui si farà carico la Regione.

Comma 5. Il provvedimento di conferimento delle funzioni proprie delle soppresse comunità montane di cui all’articolo

16 prevede il trasferimento del relativo personale e delle conseguenti risorse finanziarie, facendo salvi i rapporti di lavoro

a tempo indeterminato vigenti alla data del 1 gennaio 2012. Commento: è una norma di rafforzo di quanto già previsto dal comma 3 dell’art.17. Anche questa norma è stata fortemente voluta dal sindacato ed è stata inserita attraverso un emendamento della Giunta.

Comma 6. Il personale trasferito dalle comunità montane preesistenti ad altro ente nel rispetto delle disposizioni di cui

alla presente legge mantiene l’inquadramento giuridico ed economico e l’anzianità di servizio maturati al momento del

trasferimento.

Comma 7. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle preesistenti comunità montane non rilevano

ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dell’articolo 76, comma 7 del decreto

legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008,

n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle

comunità montane. Commento: questo comma, molto importante, se non verrà impugnato dal Governo, consentirà ai Comuni di superare, al fine di assumere i dipendenti delle Comunità montane.

Comma 8. I processi di mobilità del personale delle preesistenti comunità montane non rilevano altresì ai fini di cui all’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane. Commento: questo comma è stato inserito, su richiesta sindacale, per consentire ai Comuni di superare, per il personale trasferito, i vincoli posti dalla legge 122/10 di implementazione dei fondi contrattuali.Comma 9. Al personale delle comunità montane soppresse può essere proposta, nel rispetto della normativa vigente, senza aumentare la relativa spesa, la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro riconoscendo un’indennità supplementare quantificata fino ad un massimo di ventiquattro mensilità.

Comma 10. La Giunta regionale definisce i criteri per l’accesso al beneficio, le modalità di risoluzione del rapporto di

lavoro ed il periodo di applicazione dell’istituto nonché i criteri di corresponsione dell’indennità supplementare, previa

attuazione delle relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali delle soppresse comunità montane. Commento: questa norma potrebbe consentire di licenziarsi prendendo un incentivo economico sia per quelli che hanno già maturato il requisito pensionistico, ma è bloccato dalle varie modifiche intervenute negli anni, sia da chi volesse interrompere il proprio rapporto di lavoro per altri motivi. Questa norma era stata chiesta dalle organizzazioni sindacali durante la prima fase delle trattative, peraltro richiesta anche dai lavoratori nelle varie assemblee, ed era stata inserita già nel testo iniziale del disegno di legge. Anche questi commi sono sub judice rispetto alle scelte del Governo.

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Pagina 4 PARLAMENTOLa Carta delle Autonomie localiStoria di un provvedimento che poteva rappresentare l’ultimo signifi cativo impegno per un percorso di riforma

di Mauro Maria Marino - Membro Commissione Affari istituzionali del Senato

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Nella ormai travagliata produzione normativa del Parlamento, un accenno particolare va fatto alla Carta delle Autonomie Locali, un argomento che rappresenta il cuore della democrazia italiana. Proprio con questa convinzione la I Commissione del Senato della Repubblica iniziò l’esame del provvedimento, approvato dalla Camera dei Deputati il 30 giugno 2010 e, quindi, con una determinazione particolare, provò a dare un contributo per la sua “rapida” approvazione.

Il titolo del provvedimento era giustamente pretenzioso, ma si era consci che questo atto rappresentava l’ultimo significativo tratto di un lungo percorso di riforma che, partendo dalla legge 142/90, passando alla legge 81/93, arrivava al testo unico 267/2000. Ma a fronte di queste pietre miliari della riforma degli Enti locali, negli ultimi anni avevamo avuto solo una serie di interventi spot con cui diversi governi avevano legiferato su questa delicata materia, attraverso norme contenute di solito in decreti legge “omnibus” o di prevalente natura economica e che quindi non erano nemmeno stati analizzati dalla commissione competente per la materia, la commissione Affari Costituzionali.

Queste considerazioni, unite al fatto che si volesse porre

rimedio a quello che quasi tutti in I Commissione valutavano come un grave errore - cioè l’avere varato il testo sul federalismo fiscale senza avere preventivamente approvato la carta delle Autonomie, secondo il principio di buon senso per cui prima si definiscono le funzioni e poi si affrontano le questioni finanziarie e fiscali - portarono a trovare un accordo bi-partisan con la presentazione di un gruppo di emendamenti concordati fra maggioranza e opposizione. Un tema delicato e importante come la riforma delle Autonomie doveva essere gestito in modo condiviso e non essere lasciato all’arbitrio di una qualunque maggioranza.

Il quadro emerso era chiaro e razionale, le innovazioni concordate anche con la Camera erano riconducibili a dieci punti: per citarne alcuni, si stabiliva che in Italia il federalismo non ha carattere gerarchico e che ci deve essere il concerto dei livelli diversi di governo del territorio, contro qualunque tentativo di neocentralismo regionale; si aumentavano le funzioni dei Comuni e si stabilivano nuove funzioni per le Città metropolitane; si prevedeva l’abolizione di tutti gli Enti intermedi fra Comune e Provincia tranne naturalmente le Unioni di comuni e le Convenzioni; si eliminavano le duplicazioni

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organizzative e funzionali; veniva esaltato il ruolo delle prefetture come Uffici Territoriali del Governo creando così le condizioni per un vero risparmio; veniva esaltata l’autonomia statutaria dei Comuni; ci si occupava di piccoli Comuni e di segretari comunali. Tutto questo in maniera, ribadisco, condivisa!

Insediatosi il governo Monti, sembrava che ci fossero le condizioni per giungere all’approvazione di tutto ciò, quando è arrivata la sorpresa dello stop imposto dal Governo, il quale ci comunicava di voler normare autonomamente in materia, prescindendo dal lavoro che era già stato fatto dai membri della I Commissione. Ancora una volta si delineava all’orizzonte non un provvedimento organico, ma una serie di norme che, dovendo accontentare la richiesta alquanto demagogica dell’abolizione delle Province tout-court, facevano saltare l’unitarietà del progetto. Nascevano così prima l’articolo 23 del decreto c.d. “Salva Italia” (l. 6 dicembre 2011, n. 201), su cui pende il giudizio della Corte Costituzionale e poi gli articoli 17 e 18 del decreto legge 95/2012, convertito nella legge 135/2012, che prevedono il riordino delle Province e la costituzione delle Città metropolitane. La finalità, corretta, è quella di realizzare in tempi brevi una riduzione e razionalizzazione dell’organizzazione delle strutture periferiche dello Stato, ma il metodo seguito è perlomeno discutibile.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono stati fissati quali requisiti minimi per le Province una dimensione territoriale non inferiore a 2.500 kmq. e una popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione con atto legislativo di iniziativa governativa, le Province saranno riordinate sulla base delle proposte regionali. Il riordino avverrà con contestuale ridefinizione dell’ambito delle Città metropolitane di cui all’art. 18 conseguenti alle eventuali iniziative dei Comuni ai sensi dell’art. 133 primo comma della Costituzione nonché del secondo comma dell’art. 18.

Si prevede la soppressione delle Province con la contestuale istituzione delle Città metropolitane, come individuate dalla Legge n.42 del 2009, dal 1 gennaio 2014 ovvero precedentemente alla data di cessazione del Consiglio provinciale, o alla scadenza dell’incarico del commissario eventualmente nominato, qualora ciò avvenga entro il 31 dicembre 2013. Il territorio della Città metropolitana coincide con il territorio della Provincia soppressa, ferma restando l’applicazione dell’articolo 133 della Costituzione. Questi due articoli sono indubbiamente quelli che destano più interesse, ma con il d.l. 95/2012 si è intervenuto su molti altri aspetti della delicata materia delle autonomie locali e quindi rimane la domanda: “E adesso che fare?”. E’ indubbio che nel decreto legge siano state recepite molte delle disposizioni contenute nella Carta delle Autonomie locali, ma alcune sono state stravolte, mentre altre sono state rese sicuramente meno incisive come nel caso

dell’accorpamento delle funzioni esercitate dal governo sul territorio. E’ altrettanto vero che rimane l’esigenza di raccogliere in un testo unico le disposizioni legislative e regolamentari relative all’ordinamento degli Enti locali, esigenza che potrebbe essere soddisfatta a questo punto proprio attraverso una delega del Parlamento al Governo stesso, cosa che forse preserverebbe le Camere da ulteriori sorprese, ponendo rimedio al fatto che le norme già entrate in vigore risultano spesso frammentate e non coordinate. In altre parole si opererebbe nella logica della “riduzione del danno”, una logica limitata, ma che eviterebbe da un lato di gettare via due anni di lavoro svolto in maniera condivisa da maggioranza e opposizione e dall’altro di esautorare il Parlamento dalla gestione di un argomento così importante per il Paese.

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A tre mesi dall’entrata in vigore della nuova riorganizzazione delle Province, qual è il destino dei numerosi servizi essenziali resi ai cittadini piemontesi? E quale il destino dei lavoratori che negli Enti provinciali lavorano? Questi sono solo alcuni degli interrogativi irrisolti e sollevati dall’Assemblea delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) degli Enti provinciali del Piemonte, riunitasi l’8 ottobre a Torino. Molte funzioni svolte finora dalle Province non sono ancora state assegnate e per questo i dipendenti degli Enti provinciali non conoscono ancora il proprio futuro lavorativo. In questo clima, i politici sembrano più preoccupati di perdere la “poltrona” piuttosto che del benessere dei cittadini cui mancheranno servizi, o di quello dei lavoratori delle Province che quei servizi li offrono. L’Assemblea delle RSU e RSA ha chiesto - alla Regione Piemonte - una decisione immediata sulla definizione degli Enti cui riallocare le funzioni sottratte alle Province e ha espresso serie perplessità sull’individuazione delle Province quali enti di secondo livello. Come tutti gli enti a finanza derivata, infatti, rischiano di dipendere, in tutto e per tutto, da decisioni altrui. Un esempio

PROVINCE PIEMONTESIParte la mobilitazione dei dipendentiIl 19 ottobre 2012 comincia una protesta regionale a livello territoriale e - nel caso in cui non si apra il tavolo di confronto con la Regione – incominceranno le manifestazioni sotto la Giunta Regionale.

arriva dalle Comunità Montane che, dopo anni di continui tagli ai trasferimenti, sono state soppresse mettendo oggi a rischio dei servizi ai cittadini e la cura del territorio.L’Assemblea delle RSU e RSA degli Enti Provincia piemontesi ha dunque deciso di dare il via a ogni iniziativa destinata alla tutela dei servizi e dei dipendenti degli Enti provinciali. Affinché tutti i lavoratori trovino una ricollocazione lavorativa, le RSU e RSA hanno chiesto di aprire un confronto sindacale con la Regione Piemonte sulle funzioni svolte da questi dipendenti pubblici. Il 19 ottobre 2012 è prevista una protesta regionale a livello territoriale dei lavoratori delle Province e – nel caso in cui salti il tavolo di confronto con la Regione Piemonte – incominceranno le manifestazioni sotto la sede della Giunta piemontese.

Infine l’Assemblea ha espresso la propria solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Comune di Alessandria, e a quelli delle aziende collegate, auspicando un intervento diretto dello Stato volto a creare le condizioni perché il Comune di Alessandria possa uscire dal dissesto finanziario.

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Numeri. Con i numeri è iniziato – lo scorso 6 ottobre, a Ferrara – l’incontro organizzato dal settimanale Internazionale e la CGIL sul precariato: cifre dedotte da una ricerca condotta tramite questionari su Internet attivi dal 2 maggio al 30 giugno 2012 dalla CGIL, Internazionale e i ricercatori dell’Università La Sapienza di Roma. I precari in Italia sono quasi sei milioni e nel periodo di rilevazione sono stati rilevati 1.800 contatti che hanno dato luogo a 470 questionari completati. 470 storie precarie raccolte e analizzate: hanno risposto al questionario - pubblicato sul sito della CGIL e pubblicizzato da Internazionale, Rassegna.it e l’Unità, soprattutto donne, con elevato titolo di studio e con età media di 36 anni e quindi non più giovanissime. Secondo i dati raccolti, l’aspetto più insopportabile della precarietà è la situazione lavorativa di ricattabilità in cui si vive quotidianamente, poi la mancanza di un reddito stabile, l’assenza di welfare, e il dover ricominciare da capo ogni volta che si cambia lavoro. Per molti degli intervistati, la precarità lavorativa influisce nella vita individuale minando di insicurezza anche i legami affettivi personali e – nonostante questo – una buona parte si ritiene comunque “fortunata” per avere un lavoro (seppure precario)

in tempi di crisi. I ricercatori hanno notato che la negazione “non”è la parola più ricorrente nel racconto delle storie, probabilmente perché essere precari significa vivere storie di “negazione”. Nella maggioranza dei casi, non si riesce a immaginarsi un futuro: solo 4 su 10 degli intervistati pensano che tra due anni la propria situaizone lavorativa potrebbe migliorare. Uno degli aspetti più umilianti è dover dipendere dagli aiutoieconomici dei genitori per far fronte alle necessità quotidiane e dover rinunciare a diritti lavorativi basilari, quali: diritto al salario, alle ferie, alla maternità. La rassegnazione è un sentimento che pervade molti dei precari che hanno risposto all’indagine che vivono in una condizione psicologica di “inadeguatezza”: l’inadeguatezza di una generazione che ha stidiato, anche tanto, senza vedere mettere a frutto gli sforzi investiti. Alla domanda, “la politica cosa può fare?”, gli intervistati hanno risposto: maggiori controlli sulle aziende, incentivare quelle che si comportano correttamente, introdurre nuovi sistemi di welfare. “E il sindacato?”. “Quale sindacato?”, hanno risposto molti precari nel questionario: a dimostrazione che si conosce ancora troppo poco il mondo sindacale.

FERRARA INTERNAZIONALEStorie di ordinaria diseguaglianza I risultati dell’indagine sul precari italiani promossa dalla CGIL e dal settimanale Internazionale

di Emanuela Celona - precaria Regione Piemonte

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Adesso tocca alle Regioni. Dopo gli interventi sui Comuni sotto i 5.000 abitanti, dopo quelli sulle Province, adesso tocca agli annunciati interventi sulle Regioni.Certo, gli scandali che hanno colpito questi Enti sono sotto gli occhi di tutti, e non saremo certo noi a voler spezzare una lancia a favore dei corrotti e degli “allegri” amministratori di pezzi importanti del nostro Paese. Ma gli interventi proposti non risolvono i problemi del Paese e aumentano ulteriormente il caos istituzionale già complesso che ci troviamo ad affrontare.La CGIL è da almeno 4 anni che chiede una seria riforma istituzionale dello Stato. Una riforma che parli alla testa delle persone e non alla pancia della gente. Una riforma che metta al centro dell’azione i servizi da erogare ai cittadini, le modalità attraverso cui erogarli e le risorse economiche necessarie a garantire il funzionamento della macchina statale.Al contrario, tutti i governi che si sono succeduti dal 2008 a oggi hanno agito a colpi di machete sulle istituzioni, non per migliorare i servizi, ma con il preciso scopo di tagliare la spesa. Obbiettivo peraltro miseramente fallito. Così abbiamo avuto la

“scomparsa” di molti Enti erogatori di servizi – Consorzi, ATO, Comunità montane, ecc. – e la riduzione delle prestazioni, la perdita di posti di lavoro e, come detto, nessuna riduzione della spesa.La nuova proposta presentata dal ministro Grilli ci sembra l’ennesimo provvedimento teso a saziare la voglia di sangue della gente, piuttosto che a ridare ordine istituzionale al Paese. Alla fine del 2012 vi sarà il riordino delle Province con molti servizi ancora da assegnare, il personale da ricollocare – alcuni servizi potrebbero essere ridati alle Regioni – risorse economiche da trovare, e il ministro cosa propone? Dodici macro Regioni. La domanda che una persona normale, non accecata dall’odio per la politica, si pone è: quali vantaggi porterà questa riorganizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità (scusate ci siamo fatti prendere la mano dal virus delle tre “E”)? A oggi non è dato sapere.C’è un evidente tentativo di mettere pezzi di stato gli uni contro gli altri, i Comuni contro le Province, le Province contro le Regioni, le Regioni contro il Parlamento, il Parlamento contro tutti. È bene

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SE SI RAGIONA CON LA PANCIA,E NON CON LA TESTA...di PAKI

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ricordare che è nei momenti di crisi economica, politica, istituzionale, che si inseriscono le dittature. Quando nel 1922 Mussolini andò al potere, eravamo nel primo Dopoguerra, l’Italia era un Paese lacerato da gravi conflitti interni, mista a fermenti politici e sociali. Mussolini rappresentava il “nuovo” ed era ben visto dal Re, dalla Borghesia e da parti del Parlamento che oggi definiremmo moderate.Una situazione analoga, in termini di situazioni politiche ovviamente, ci fu nel 1994 con la famosa discesa in campo dell’uomo della “provvidenza” nonché “unto del signore” Silvio Berlusconi. L’uomo nuovo. L’uomo della società civile che si metteva a disposizione della gente contro la politica corrotta, ricordiamo che eravamo appena usciti da tangentopoli, da una situazione economica simile a questa e che evitammo il crac economico e finanziario solo grazie alle politiche di concertazione dei Governi Amato e Ciampi. Ed è sotto l’uomo nuovo che la politica ha smesso di essere partecipazione attiva ed è diventata, nuovamente come settant’anni prima, delega all’uomo forte.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Una degenerazione della politica, individualismo spinto, un disastro economico e sociale del Paese, riduzioni di spazi di democrazia partecipativa, rischio di default.Le riforme dello Stato nate sull’onda delle “pulsioni” e dei sentimenti del popolo non hanno mai risolto i problemi del Paese anzi, al contrario, ne hanno spesso determinato l’ingresso nei periodi più bui. Per questi motivi la CGIL continua a chiedere, con forza, una riforma istituzionale dello Stato che parta dai bisogni delle persone e non sani la mera emotività del momento.

Riduciamo le Regioni a 9 macro Regioni - che chiameremo Stati - attraverso un Referendum costituzionale per l’istituzione di nuovi territori regionali.

A voi lettori, il compito di metterele in ordine di preferenza:

- Regno di Sardegna

- Principato di Monaco

- Regno Lombardo - Veneto

- Ducato di Parma e Piacenza - Ducato di Modena e Reggio - Granducato di Toscana - Repubblica di San Marino- Stato Pontificio- Regno delle Due Sicilie

Scusate: manca la Padania...

Ma non sapevamo dove metterla!

IL QUIZ DI PAKI

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Con il decreto legge n. 174/2012 il legislatore è tornato a incidere pesantemente sull’ordinamento degli Enti locali. Si tratta di una nuova, piccola rivoluzione che aggiunge un nuovo tassello al mosaico sempre più complesso dei provvedimenti (soprattutto statali, ma anche regionali) che negli ultimi anni sono intervenuti a disciplinare la materia.

Fra le numerose misure contenute nel dl 174, qui ci soffermiamo su quelle che riguardano l’assetto organizzativo. Ecco, in estrema sintesi, le novità di maggior rilievo.

In primo luogo, viene operata una corposa modifica dell’assetto dei controlli interni, prevedendo in aggiunta al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione ed al controllo strategico, anche un controllo sugli equilibri finanziari, uno sulle società partecipate ed uno sulla qualità dei servizi erogati. I nuovi strumenti di auditing si applicano in modo differenziato a seconda della dimensione degli enti locali: in particolare, il controllo sulle partecipate e quello sulla qualità dei servizi non si estendono a quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Viceversa, il controllo sugli equilibri finanziari deve essere svolto anche nei piccoli comuni e fa perno sul responsabile dei servizi finanziari.

Non a caso, la seconda grossa novità riguarda proprio quest’ultima figura, il cui ruolo e la cui autonomia dalla “politica” vengono decisamente irrobustite. La revoca del “ragioniere capo” è consentita ora esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell’esercizio delle funzioni assegnate e deve essere disposta con ordinanza del sindaco o del presidente, previo parere obbligatorio del Ministero dell’interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di una garanzia importante, che potrebbe contribuire a rendere meno ricattabili figure professionali finora prive di significative tutele.

Ancora, il dl 174 rafforza il ruolo dei revisori dei conti, prevedendo anche che negli enti maggiori il presidente del collegio sia di nomina ministeriale.

Infine, vengono potenziati i controlli esterni, affidando alle sezioni regionali della magistratura contabile la verifica, con cadenza trimestrale, della legittimità e della regolarità delle gestioni, nonché del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio.

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ENTI LOCALI

Quando la legge è legge!di Matteo Barbero - funzionario Regione Piemonte

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L’ulteriore riduzione di risorse alle Regioni previsto dalla Legge di Stabilità implicherà un taglio al trasporto pubblico locale (tpl) che nell’ultimo anno ha già visto una contestuale riduzione del servizio e un aumento delle tariffe a fronte di una diminuzione dei trasferimenti statali alla Regione e dell’aumento del prezzo del costo del servizio (soprattutto per il carburante). Ma quali sono le caratteristiche economiche del tpl che giustificano l’intervento pubblico a livello sia di trasferimenti che di regolazione?

La gestione del tpl è stata storicamente caratterizzata dalla presenza di operatori monopolistici pubblici, la cui presenza era riconducibile a motivazione di natura tecnico-economica e sociale, tra cui tra la necessità di garantire le esigenze di mobilità individuale alle aree a minore densità abitativa e alle fasce di popolazione socialmente più deboli in base al principio di universalità del servizio.Il tpl può essere ritenuto un bene meritorio, poiché si ritiene che la sua fruizione debba essere garantita ai cittadini, indipendentemente al prezzo pagato, poiché comportano una serie di esternalità positive sia sociali sia ambientali sia economiche. Il tpl può anche essere considerato un bene sociale: il servizio ha effetti di redistribuzione del reddito tramite tariffe. Ciascun tipo di trasporto (su ferro o su gomma, urbano o extraurbano) mostra proprie peculiarità, legate al peso economico, alle caratteristiche

tecnologiche, al numero di passeggeri, all’esistenza o meno di una rete. Si può elaborare classificazione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in base all’escludibilità1/non escludibilità e alla alta/bassa rivalità. I servizi di trasporto, per quanto concerne gli aspetti gestionali, rientrano nella categoria dei beni privati e possono essere associati a criteri di efficienza e di produttività; le infrastrutture, invece, sono annoverabili tra i beni di natura pubblica o semipubblica.Quanto alle ragioni di natura tecnico-economica, il settore presenta, in alcuni tratti, le caratteristiche tipiche del monopolio naturale per cui un solo operatore è in grado di erogare il servizio a condizioni economiche più favorevoli rispetto a due o più imprese. Tale caso si verifica nel trasporto pubblico su ferro in cui l’infrastruttura di rete fissa impedisce la presenza di una pluralità di imprese fornitrici della stessa. L’infrastruttura di rete (binari e stazioni) richiede, inoltre, elevati investimenti e, successivamente, costi fissi di manutenzione. Il trasporto su gomma presenta peculiarità diverse, in quanto non necessita di un’infrastruttura fisica (la rete) e i costi dei mezzi e di gestione sono inferiori rispetto a quello su ferro. Tali caratteristiche tecnico-economiche del tpl fanno sì che esso abbia elevati costi di gestione, che in parte devono essere coperti dalla fiscalità generale.

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iTRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Perchè si riduce il servizio?di Cristina Bargero, ricercatrice IRES Piemonte

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Dissesto significa, nel nostro caso, oltre 100 milioni di euro di debito che il Comune non riesce a onorare nei confronti delle forze produttive della città: imprese, artigiani, fornitori, professionisti.

Nonché verso tutti dipendenti di quella galassia che comprende le partecipate e le cooperative che forniscono quotidianamente servizi ai cittadini: la raccolta rifiuti, i servizi sociali, le scuole, il trasporto locale, la cultura. Tutta la città è in crisi, e occorrerà un forte impegno da parte di tutti per cercare di risollevarsi. Ma dove nasce questo disastro?

Diverse pronunce della Corte dei Conti del Piemonte indicano in maniera incontrovertibile i responsabili e i danni arrecati. Fin dalla prima pronuncia – del 28 novembre 2011 – si sono sollevati dubbi sulla regolarità della gestione economica dell’Ente. Dopo una serie di pronunce sempre più dettagliate e incisive, la Corte dei Conti piemontese ha dichiarato, nella sentenza del 27 giugno 2012, che il Comune versava in stato di dissesto e ha obbligato il Consiglio Comunale a dichiararlo, pena il suo scioglimento. L’analisi della Corte è impietosa: il rendiconto del bilancio 2011 non è stato approvato dal Consiglio Comunale e, secondo le analisi dei magistrati, si tratta di un passivo di almeno 37 milioni di euro; è stata inoltre verificata l’esistenza di debiti fuori bilancio per ulteriori 27 milioni di euro. Esistono poi residui passivi (debiti) nei confronti delle aziende partecipate per oltre 52 milioni di euro. Lasciamo al lettore il compito di fare la somma.

Ma come è stato possibile raggiungere un debito così mostruoso? Anche su questo versante, la Corte dei Conti aiuta a capirci qualcosa. Negli ultimi anni le società partecipate sono state utilizzate come bancomat: il Comune incassava i soldi per i servizi e non li trasferiva alle aziende.

Ad esempio, il Comune ha incassato

ATTUALITA’Storia di un dissesto annunciatoIl Comune di Alessandria è in dissesto. Ma il dissesto non è una semplice questione di arida contabilità: è una condizione di enorme diffi coltà per tutta la città

di Fabrizio Ferrari - RSU Comune di Alessandria

dai cittadini i soldi della Tariffa rifiuti, ma non li ha girati alle società che gestiscono raccolta e smaltimento. Questo ha creato forti difficoltà per le due aziende messe in crisi e costrette a chiedere aiuto alle banche per continuare a erogare i servizi. Vicenda analoga riguarda il settore socio-assistenziale: per cinque anni il Comune non ha versato le quote di propria competenza, accumulando un debito vicino agli 8 milioni di euro e creando una situazione di forte criticità su tutto il settore. A questo si è aggiunta una gestione creativa del patrimonio immobiliare: creando due società per la cartolarizzazione, l’Ente si è assicurato finanziamenti da parte di istituti bancari ma i fondi sono stati spesi e gli immobili non sono stati venduti, creando un debito crescente per il pagamento di interessi. Come ha potuto accadere tutto questo?

La riforma degli Enti locali introdotta dal Testo unico una decina di anni fa ha eliminato molti controlli (in primis il Coreco) con l’intento di semplificare e rendere più responsabili gli Enti: alcuni controlli sono stati internalizzati (ad esempio, il visto di regolarità contabile del ragioniere capo).

In realtà, la mancanza di controlli ha fatto sì che alcuni Enti si sentissero liberi di operare in maniera disinvolta e i risultati sono purtroppo sotto gli occhi di tutti. Solo una recente modifica normativa ha dato alle Corti dei Conti un concreto ed effettivo potere di vigilanza e controllo sugli Enti locali. Ma una domanda, tuttora, non trova risposta: dove sono finiti tutti quei soldi?

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Per quanto riguarda le assunzioni, tutto è bloccato già da mesi poiché è stato sforato il patto di stabilità. Pertanto, con il cambio dell’Amministrazione dello scorso giugno, non sono stati assunti (né confermati) i cosiddetti Bassanini e sono stati lasciati a casa anche i dirigenti a contratto.Non si può procedere alla sostituzione dei colleghi pensionati (fortunati!): questo crea problemi soprattutto per il settore scolastico (la questione ha trovato una soluzione nella creazione di una azienda speciale) e per la Polizia Municipale (dove, in mancanza di alternative percorribili, occorrerà eliminare alcuni servizi).La spesa del personale è in netto e deciso calo (anche per queste ragioni) da un paio di anni. Questo fa sì che l’Ente sia virtuoso per quanto riguarda la dotazione organica (che è ampiamente al di sotto di quella prevista dalla norma sul dissesto) e anche l’incidenza della spesa sul bilancio (anche considerando i dipendenti delle partecipate).Questo ci porta a tranquillizzare i

dipendenti e a ricordare a Giunta e Organismo Straordinario di Liquidazione che lo squilibrio di bilancio non dipende certamente dai costi del personale.Altro problema, in questo momento, è invece quello della liquidità: i buoni pasto, a causa della morosità dell’Ente nei confronti della ditta fornitrice, mancano da alcuni mesi.Tutti i mesi rischiamo di non avere lo stipendio a causa di mancati trasferimenti e di una cronica carenza di soldi, dovuta alla già citata gestione precedente. Questo è l’aspetto più drammatico della vicenda che potrebbe creare fortissime difficoltà ai tanti dipendenti alle prese con scadenze importanti: mutui, rate, spese per la famiglia.

Anche per questo motivo confidiamo nella sensibilità degli amministratori e della magistratura: come ormai avviene troppo di frequente in questo Paese, i colpevoli rischiano di rimanere impunti e le vere vittime del dissesto saranno i lavoratori.

ATTUALITA’Cosa rischiano i dipendenti del Comune?Quali potrebbero essere le conseguenze del dissesto per i dipendenti del Comune?

di Fabrizio Ferrari - RSU Comune di Alessandria

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Il documento presentato dal Governo per la discussione sulla legge di stabilità ancora una volta penalizza i dipendenti pubblici e dimostra come sia sempre più evidente l’attacco al lavoro femminile e al ruolo della donna all’interno della società. Come valutare diversamente le penalizzazioni in caso di utilizzo della Legge 104/92 in tema di permessi per assistenza ai familiari? Sono infatti le donne a farsi carico della famiglia sia nella fase della crescita dei figli sia in quella dell’assistenza ai propri familiari quando interviene la non autosufficienza dei propri cari.

È noto che l’Italia abbia il più basso tasso di occupazione femminile d’Europa: meno del 50% delle donne lavora - peggio di noi sta solo Malta - accompagnato da un bassissimo tasso di fecondità 1,4% c.a. Questo è dovuto a fattori culturali ma soprattutto alla inadeguatezza degli investimenti che lo Stato italiano utilizza per favorire le donne al lavoro. L’Italia investe solo l’1,4% del proprio bilancio per le spese per la famiglia contro il 2,4% della media europea, il 3% di Francia e Germania.Le donne che lavorano nella Pubblica Amministrazione sono pari 54% della forza lavoro, il 76% nel comparto scuola: risulta evidente che ogni intervento fatto a spese della pubblica amministrazione – il taglio sui permessi della 104, sulle condizioni lavorative, sui salari – incidono pesantemente sulla condizione femminile. Questo è un dato di fatto, non un teorico allarme femminista.

Nonostante la forte presenza femminile, nel nostro Paese solo una minima percentuale, il 25%, delle donne occupa un ruolo Dirigenziale nella Pubblica Amministrazione. Eppure il 60% delle donne che lavorano nella PA è laureato. Molte donne sono costrette a lasciare il proprio lavoro a un anno dalla nascita del primo figlio: intervistate, le donne

LEGGE DI STABILITA’ 2013Ancora un attacco alle donnePenalizzazione in caso di uso della Legge 104/92: e sono sempre le

donne a rimetterci in nome della famiglia

di Franca Soffi etti - segretetia FP CGIL , responsabile AA.LL.

attribuiscono per il 75% al peso della famiglia l’impossibilità di fare carriera. L’attacco portato alle donne e alla loro indipendenza in questi ultimi anni è costante e ha minato molte delle conquiste degli anni ’70. Assistiamo continuamente a dibattiti di politici che continuano a “riempirsi la bocca” sulla necessità di dare pari opportunità alle donne per poi smentirsi alla prima finanziaria utile. Alle donne di questo Paese sono rimaste impresse le promesse del ministro Sacconi e della Ministra Carfagna, all’indomani della modifica alle pensione che ha fortemente penalizzato le dipendenti della pubblica amministrazione: “I soldi risparmiati verranno investiti per incrementare il lavoro femminile, più soldi per l’assistenza agli anziani (ma il fondo per la non autosufficienza è stato azzerato), più soldi per gli asili nido e la famiglia (oggi si stanno utilizzando 70 milioni di euro che derivano da finanziamenti europei altrimenti anche questo fondo sarebbe azzerato).Non basta parlare di quote rosa nelle società partecipate e in politica: mancano serie politiche di investimento sui servi all’infanzia, agli anziani, alla famiglia, per consentire alle donne di liberarsi dagli obblighi familiari e avere una migliore occupazione e migliori salari. Mancano politiche di sensibilizzazione nei confronti degli uomini affinché si facciano carico della famiglia: ad esempio obbligandoli ad almeno 30 giorni di paternità obbligatoria, o raddoppiando i permessi in caso di utilizzo della 104 per assistenza agli anziani. Si facciano politiche inclusive e non - come accaduto sino a oggi - politiche caritatevoli.

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215/2012 depositata in data 30 luglio 2012, si pronuncia sui ricorsi presentati da diverse Regioni relativamente alla legittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nell’art. 9 del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

In estrema sintesi, il Giudice delle leggi sancisce la non fondatezza di tutti i ricorsi e, quindi, la conformità alla carta costituzionale di:

- art. 9, comma 1 (limite al trattamento economico individuale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per il triennio 2011-2013, non superiore a quello del 2010), in quanto norma legittimamente emanata dallo Stato nell’esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica;

- art. 9, comma 2-bis (blocco del fondo risorse decentrate al valore 2010 per il triennio 2011-2013 e riduzione proporzionale al personale in servizio), in quanto norma che fissa un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e che introduce un limite ad un settore rilevante della spesa per il personale;

- art. 9, comma 4 (rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 con aumenti retributivi non superiori al 3,2%), in quanto riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica che consente anche la fissazione di limiti generali agli aumenti che possono essere disposti dai contratti collettivi e, quindi, per definire il confine entro il quale può liberamente svolgersi l’attività negoziale delle parti;

- art. 9, comma 21 (effetti esclusivamente giuridici delle progressioni di carriera comunque denominate disposte nel triennio 2011-2013), in quanto disposizione che integra la disciplina di un istituto contrattuale (trattamento economico dei pubblici dipendenti), con conseguente sua riconduzione alla materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato e nell’ambito della quale quest’ultimo può emanare anche norme di dettaglio.

La sentenza n. 215/2012 stride con la

successiva sentenza dell’alta corte la numero 223 del 8 ottobre 2012 della quale riportiamo un sunto qui di seguito.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 dell’8 ottobre 2012, conclusivamente e per quanto di maggiore interesse per gli enti locali ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro. La Corte ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato)”. Questa sentenza provocherà un buco di 3,8 miliardi di euro nei conti dello Stato, a cui si aggiungono i minori incassi futuri per la somma di 2 miliardi l’anno. È evidente che tali cifre dovranno comunque essere ripianate quindi è possibile ipotizzare nuovi interventi sul costo del lavoro pubblico.

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CORTE COSTITUZIONALESENTENZA N. 215/2012

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