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NEGOZIAZIONE ASSISTITA: ISTRUZIONI PER L’USO

Avvertenza

Il presente documento costituisce solo un sintetico “vademecum” di prime

“istruzioni per l’uso”, per l’utilizzazione della procedura di “negoziazione

assistita”, senza nessuna pretesa di completezza e, tantomeno, di scientificità.

La necessità di disporre con immediatezza di un siffatto documento comporta

necessariamente che si tratta di una primissima “lettura” della normativa, soggetta

quindi a successive integrazioni e/o modifiche.

1) Origini

La negoziazione assistita è un istituto introdotto per la prima volta, in Francia

con la L. 22/12/2010 n. 1609, con la denominazione di “procedure partecipative

assistée par avocat”.

L’anno successivo è stata presentata in Italia una prima proposta di legge sulla

base di un elaborato predisposto dall’Unione Nazionale delle Camere Civili,

unitamente alla Unione Regionale Triveneta dei Consigli dell’Ordine ed all’AIAF,

a seguito di un incontro avvenuto a Milano fra i presidenti delle tre associazioni.

La negoziazione assistita è stata poi introdotta nell’ordinamento italiano con il

recente Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, recante “Misure urgenti di

degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in

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materia di processo civile”, convertito, con modifiche con Legge 10/11/2014 n.

162.

In particolare alla “Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati” è

dedicato il capo II (artt. 2/11) dei suddetti provvedimenti legislativi.

2) Che cos’e’ la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati

La “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati” è un accordo

mediante il quale due o più parti convengono di cooperare in buona fede e con

lealtà per cercare di risolvere in via amichevole una controversia, tramite

l’assistenza di avvocati iscritti all’albo (art. 2, comma I).

Da tale definizione emerge quindi che la procedura di negoziazione assistita

richiede che:

a) le parti siano assistite da uno o più avvocati (iscritti all’albo);

b) che la convenzione dichiari espressamente l’obbligo di cooperare in buona

fede e con lealtà per cercare di risolvere in via amichevole la controversia.

Ne discende che si deve ritenere che sarebbe deontologicamente sanzionabile

l’avvocato e patrimonialmente la parte che utilizzasse la procedura per scopi

meramente dilatori (per esempio in caso di azione per risarcimento danno, per

utilizzare il lasso di tempo della procedura, al fine di sottrarre i beni al creditore,

alienandoli o sottoponendoli a vincoli).

3) Obbligo di cooperare in buona fede e con lealtà per la risoluzione della

controversia

La norma si limita ad affermare che con la convenzione di negoziazione

assistita “le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere

in via amichevole la controversia”. Nessuna precisazione viene data in merito al

concreto contenuto del suddetto obbligo di lealtà e di buona fede.

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Ci pare in proposito ragionevole il richiamo ai parametri dell’art. 1337 del

codice civile, che prevede il dovere delle parti di comportarsi “secondo buona

fede” nel corso delle trattative finalizzate alla conclusione di un contratto (D.

Piselli, “La negoziazione assistita da avvocato”, in “Il caso.it”).

Se così fosse, si dovrebbero tener presenti principalmente “il dovere di

informare la controparte sulle circostanze rilevanti, come le cause di invalidità o di

inefficacia del futuro contratto, i vizi della cosa oggetto dell’accordo o l’inutilità

della prestazione, quello di cooperare perché il contratto possa essere efficace o

comunque utile alla controparte (per esempio ottenendo le autorizzazioni

necessarie)” (loc. cit.).

4) Tipologie di negoziazione assistita

La negoziazione assistita può essere:

a. volontaria o facoltativa;

b. obbligatoria;

c. una particolare disciplina è poi dettata dalla normativa per la negoziazione

assistita in materia matrimoniale (art.6).

5) In quali materie è proponibile la negoziazione assistita

Qualsiasi controversia è sottoponibile alla procedura di negoziazione assistita,

con esclusione delle controversie:

a) che riguardino diritti indisponibili;

b) in materia di lavoro (art. 2, comma II, lett. b).

6) Come si attiva la procedura di negoziazione assistita

Una parte può, sottoscrivendo personalmente l’atto e con certificazione

dell’autografia della firma apposta ad opera dell’avvocato che formula l’invito,

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invitare per iscritto la controparte (o le controparti) a stipulare una convenzione di

negoziazione assistita:

a) indicando l’oggetto della controversia;

b) avvertendo che la mancata risposta a tale invito, entro 30 giorni dalla

ricezione o il suo rifiuto, potrà essere valutata dal giudice ai fini delle spese del

giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, I° comma, c.p.c. (art. 4, comma I

e II).

La normativa non precisa le forme di invio dell’invito. Per poter fornire la

prova dell’invio, in caso di mancata risposta, si deve ritenere che l’invito debba

essere spedito a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

Nell’invito si ritiene che non vi sia necessità di delega a favore dell’avvocato

che assiste la parte, non solo perché si è nell’ambito di una procedura

stragiudiziale, ma ancor più perché l’invito - come già si è ricordato - deve essere

sottoscritto personalmente dalla parte e dall’avvocato che assiste la parte stessa

anche per autentica della sottoscrizione.

Per quanto concerne l’oggetto della controversia, sembra doversi ritenere che

non sia necessario definire tale oggetto in modo estremamente dettagliato. Poiché

però l’invito produce effetti sulla prescrizione e sulla decadenza (descritti nel

successivo punto 7), è necessario che sia possibile identificare i diritti oggetto della

proposta di negoziazione.

7) Effetti dell’avvio della procedura di negoziazione assistita

Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di

negoziazione assistita, ovvero della sottoscrizione della convenzione, si

producono:

a) gli effetti interruttivi della prescrizione, in analogia con la domanda

giudiziale;

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b) l’impedimento (per una sola volta) della decadenza, ma se l’invito è rifiutato

o non è accettato, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo

termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione, ovvero

dalla dichiarazione di mancato accordo (art. 8).

8) Mancata accettazione dell’invito o mancato accordo

La non accettazione dell’invito a concludere la convenzione di negoziazione

assistita può avvenire o tacitamente (in caso di mancata risposta all’invito entro 30

giorni dalla sua ricezione), ovvero con espressa risposta di rifiuto (art. 4, comma

I). In quest’ultimo caso si ritiene sia opportuno motivare il rifiuto, per evitare le

conseguenze indicate al punto successivo.

La risposta all’invito potrebbe pervenire successivamente al decorso del

termine dei 30 giorni. In tal caso, ove detta risposta sia positiva, si pone il

problema dei suoi effetti. Nel silenzio della normativa in analogia con la proposta

contrattuale, riteniamo che il proponente non sia più vincolato e possa rifiutare

l’accettazione tardiva, ma – a suo discrezione – possa anche accettarla.

Per il principio di buona fede e lealtà che dovrebbe ispirare tutta la procedura,

si ritiene poi che il proponente dovrebbe in ogni caso rispondere, non solo nel caso

in cui ritenga di dar corso alla procedura ma anche nel caso in cui voglia rifiutare

l’accettazione tardiva.

9) Conseguenze della mancata accettazione dell’invito

La mancata accettazione o il rifiuto, in caso di successiva instaurazione di un

giudizio, può avere le seguenti conseguenze:

a) valutazione da parte del giudice ai fini delle spese del giudizio;

b) costituire ipotesi di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.;

c) costituire motivo per la concessione dell’esecuzione provvisoria di un

decreto ingiuntivo nei confronti della parte che ha rifiutato la procedura di

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negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 642 c.p.c.. In altri termini l’art. 642, comma

I, c.p.c., deve ritenersi, di fatto, modificato ed integrato, includendo il rifiuto alla

negoziazione assistita fra le ipotesi in cui il giudice deve concedere, su istanza del

ricorrente, l’esecuzione provvisoria dell’emanando decreto (art.6, comma I).

Quest’ultimo pare l’effetto più rilevante della mancata accettazione o del

rifiuto ad esperire la procedura di negoziazione assistita. La parte che ha inviato

l’invito può infatti richiedere al giudice, ai sensi dell’art. 4, comma I, un decreto

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

10) Requisiti della convenzione di negoziazione assistita

La convenzione di negoziazione assistita:

a) deve essere redatta a pena di nullità in forma scritta (art. 2, comma IV);

b) deve specificare l’oggetto della controversia (art. 2, comma II, lett. b);

c) deve essere conclusa per un tempo determinato (art. 2, comma III) ed il

termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura non può essere

inferiore a un mese nè superiore ai tre mesi, con possibilità di proroga per ulteriori

30 giorni, su accordo delle parti (art. 2, comma II, lett. a);

d) deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati (art. 2, comma

V). Le amministrazioni pubbliche devono affidare la convenzione di negoziazione

alla propria avvocatura, ove presente (art. 2, comma I bis);

e) gli avvocati devono certificare l’autografia delle sottoscrizioni apposte dalla

parte assistita nella convenzione (art. 2, comma VI).

La normativa non precisa quale contenuto debba avere la convenzione.

11) Negoziazione assistita obbligatoria

La procedura di negoziazione assistita deve essere obbligatoriamente attivata

tramite invito trasmesso dal proprio avvocato all’altra parte a stipulare una

convenzione, nelle seguenti materie (art. 3):

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a) risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

b) domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti

50.000,00 euro;

c) contratti di trasporto e sub-trasporto (d.lgs. n. 286/2005).

12) Data di entrata in vigore della negoziazione assistita obbligatoria

La negoziazione assistita obbligatoria entra in vigore (rectius la norma acquista

efficacia) 90 giorni dopo l’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto

Legge 132/2014: e cioè dal 9 febbraio 2015 (art. 3, comma VIII).

13) Conseguenze del mancato esperimento preventivo del procedimento di

negoziazione assistita obbligatoria

L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria è

condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 3, comma I).

L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, o rilevata d’ufficio dal

giudice, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza.

In tali casi il giudice deve fissare una successiva udienza:

a) nel caso in cui la negoziazione assistita sia già stata iniziata ma non

conclusa, tale udienza deve essere successiva alla scadenza del termine fissato

dalle parti per la conclusione della negoziazione;

b) nel caso in cui la negoziazione non sia stata esperita, il giudice assegna alle

parti il termine di giorni 15 per la comunicazione dell’invito.

In quest’ultimo caso la norma prevede che il giudice debba fissare la

successiva udienza dopo la scadenza del termine concordato dalle parti per

l’espletamento della procedura. Non è dato comprendere come ciò possa avvenire,

in quanto la convenzione di negoziazione assistita non è ancora stata stipulata e

non è dato conoscere neppure se verrà stipulata. Si potrebbe quindi ipotizzare che

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il giudizio potrebbe essere sospeso fino al momento della comunicazione dell’esito

della procedura di negoziazione.

Ove le parti non ottemperino a tali prescrizioni, il giudizio deve venire

dichiarato improcedibile.

Dal tenore dell’art. 3 si deve dedurre che, se di norma la procedura di

negoziazione assistita dovrebbe precedere l’inizio dell’eventuale controversia (allo

scopo di verificare se sia possibile evitarla mediante un accordo), tuttavia non si

può escludere che la negoziazione assistita (sia obbligatoria che facoltativa) sia

attivata successivamente all’atto introduttivo del giudizio.

Potrebbero poi, in particolari casi, sussistere ragioni di tutela della parte per cui

sia opportuno far precedere l’atto introduttivo del giudizio (come ad esempio nei

casi in cui si ritenga prudenziale trascrivere l’atto di citazione, per evitare che il

bene possa essere alienato nelle more della procedura di negoziazione assistita).

14) Casi di esclusione della negoziazione assistita obbligatoria

Nelle materie in cui la negoziazione assistita è obbligatoria, l’azione giudiziale

non è improcedibile nei seguenti casi (art. 3, comma III):

a) procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;

b) procedimenti di cui all’art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva al

fine della composizione della lite);

c) procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi

all’esecuzione forzata;

d) procedimenti in Camera di Consiglio;

e) azione civile esercitata nel processo penale.

Sembra quindi doversi ritenere che l’esperimento della procedura di

negoziazione assistita non precluda la richiesta di concessione di provvedimenti

urgenti e cautelari.

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15) Gratuità della prestazione dell’avvocato in caso di assistenza nel

procedimento di negoziazione assistita obbligatoria di una parte che si trova

nelle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Nell’ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria, all’avvocato non è dovuto

alcun compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al

patrocinio a spese dello Stato.

La parte è tenuta a depositare presso l’avvocato apposita dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal

medesimo avvocato, nonché a produrre, su richiesta dell’avvocato, la

documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato (art. 3

comma VI).

16) Modalità di redazione dell’accordo di negoziazione assistita

Ove le parti raggiungano un accordo che compone la controversia, detto

accordo deve:

a) essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono;

b) gli avvocati devono certificare l’autografia delle firme;

c) i medesimi avvocati devono altresì certificare la conformità dell’accordo alle

norme imperative e all’ordine pubblico (art. 5, comma I e II).

Complessa è la questione di individuare i limiti della certificazione di

conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico e le

conseguenze ove l’accordo risulti poi non conforme a dette norme.

Secondo la relazione del Senato allegata alla Legge di conversione, ove

l’accordo dovesse risultare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, tale

nullità potrebbe essere fatta valere secondo gli ordinari criteri, ai sensi dell’art.

1418 c.c., mentre gli avvocati che hanno certificato l’accordo ne risponderebbero

sul piano disciplinare.

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Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli

atti soggetti a trascrizione, la sottoscrizione dell’accordo deve essere autenticata da

un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 5, comma III).

17) Valore di titolo esecutivo dell’accordo di negoziazione assistita

L’accordo redatto con le modalità di cui al precedente punto 16, costituisce

titolo esecutivo, valido anche per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 5, comma

I).

18) Modalità di redazione del precetto redatto sulla base di un accordo di

negoziazione assistita

Ove si intenda procedere in via esecutiva, sulla base dell’accordo di

negoziazione assistita (che ai sensi del già citato art. 5, comma I, costituisce titolo

esecutivo), è necessario che l’accordo sia integralmente trascritto nel precetto, ex

art. 480, comma II, c.p.c. (art. 5, comma II bis).

19) Mancato accordo – certificazione

La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati dalle

parti (art. 4, comma III).

20) Obblighi dei difensori

I difensori sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

a) è dovere deontologico informare il cliente, all’atto del conferimento

dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione

assistita (art. 2, comma VII);

b) costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla

cui redazione ha partecipato (art. 5, comma IV);

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c) i difensori in una procedura di negoziazione assistita non possono essere

nominati arbitri nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse (art. 9,

comma I). La violazione di tale prescrizione costituisce illecito disciplinare (art. 9,

comma IV bis);

d) gli avvocati che assistono le parti in una procedura di negoziazione assistita

hanno l’obbligo di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni

ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del

procedimento non possono essere utilizzate nel successivo eventuale giudizio

avente in tutto o in parte il medesimo oggetto (art. 9, comma II). La violazione di

tali obblighi costituisce illecito disciplinare (art. 9, comma IV bis).

21) Garanzie per i difensori e le parti che hanno partecipato a un

procedimento di negoziazione assistita

a) Le parti ed i difensori che partecipano ad un procedimento di negoziazione

assistita non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese

e delle informazioni acquisite (art. 9, comma III);

b) a tutti coloro che partecipano al procedimento di negoziazione assistita si

applicano le disposizioni dell’art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste

per il difensore dall’art. 103 c.p.p., in quanto applicabili (art. 9, comma IV);

22) Convenzione di negoziazione assistita per soluzioni consensuali in materia

matrimoniale

a) Oggetto

La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, può

essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale:

I) di separazione personale;

II) di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

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III) di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, comma I, n. 2, lett. b,

Legge n. 898/1970 (e cioè quando è stata pronunciata con sentenza passata in

giudicato la separazione giudiziale ovvero è stata omologata la separazione

consensuale) (art. 6, comma I);

IV) di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6, comma III).

Poiché la norma citata, così modificata in sede di conversione del D.L.,

stabilisce che vi sia necessità di “almeno un avvocato per parte”, se ne deve

desumere che vi è la necessità di assistenza di legali distinti per ciascuno dei

coniugi. Ciò rientra peraltro pienamente nello schema della negoziazione assistita.

b) Intervento del Pubblico Ministero

I. L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione

assistita, ove non vi siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di

handicap grave (ex art. 3, comma III, Legge 104/1992), ovvero economicamente

non autosufficienti, è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale competente, il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli

avvocati il proprio nullaosta.

II. In presenza dei soggetti di cui al precedente punto I, l’accordo

raggiunto deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica il

quale:

- quando ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli lo autorizza;

- quando ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli lo trasmette, entro

i successivi 5 giorni, al Presidente del Tribunale, il quale fissa entro i successivi 30

giorni la comparizione delle parti e provvede poi senza ritardo (art. 6, comma II).

c) Effetti dell’accordo raggiunto

L’accordo raggiunto, a seguito della convenzione, produce gli effetti e tiene

luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione,

cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e

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modifica delle condizioni di separazione e divorzio (art. 6, comma III, parte

prima).

Nel caso di accordo che definisca un procedimento di separazione consensuale,

si pone il problema se il termine triennale per la successiva attivazione di una

procedura di divorzio decorra dalla data di sottoscrizione dell’accordo, dalla data

di concessione dell’autorizzazione da parte del P.M., ovvero della trascrizione

dell’atto. In mancanza di specifiche indicazioni, sembrerebbe preferibile la seconda

soluzione e cioè che il termine triennale decorra dalla data del provvedimento di

autorizzazione del P.M..

d) Obblighi del difensore

Nell’accordo i difensori devono:

I) dare atto di aver tentato di conciliare le parti e di averle informate della

possibilità di esperire la mediazione familiare;

II) dare atto di avere informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere

tempi adeguati con ciascuno dei genitori;

III) trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all’Ufficiale dello Stato civile del

Comune il cui matrimonio è stato iscritto (nel caso di matrimonio celebrato con il

solo rito civile) o trascritto (nel caso di matrimonio celebrato con rito religioso),

copia autenticata dal medesimo difensore dell’accordo munito delle certificazioni

di cui al precedente art. 5 (art. 6, comma III). In caso di mancato rispetto di tale

obbligo, il Comune competente ad eseguire le annotazioni previste dall’art. 69

D.P.R. n. 396/2000, applica al difensore che lo ha violato, una sanzione pecuniaria

da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 (art. 6, comma IV).

La norma non precisa le modalità di trasmissione dell’accordo all’Ufficio dello

Stato civile. Sembrerebbe quindi doversene desumere che possa essere effettuata la

comunicazione con qualsiasi mezzo, di cui si sia però in grado di provare l’invio e

l’avvenuta consegna (e quindi raccomandata a.r. o pec).

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23) Esenzione dagli obblighi della normativa antiriciclaggio

Le esenzioni previste dall’art. 12, comma II, del D.Lgs del 21 novembre 2007

n. 231, sono estese anche alla convenzione di negoziazione assistita (art. 10).

24) Raccolta dei dati relativi alla negoziazione assistita

a) Obbligo dei difensori

I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti, sono tenuti a

trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è

stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli

avvocati (art. 11, comma I).

Gli accordi raggiunti dalle parti potrebbero contenere “dati sensibili”,

soprattutto in materia di diritti della persona. Si pone quindi il problema se i,

difensori nell’adempimento dell’obbligo di trasmettere l’accordo al Consiglio

dell’Ordine, possano omettere l’identificazione delle parti. Tale omissione nulla

toglierebbe allo scopo della norma, che è quello di raccogliere dati statistici in

merito alle procedure che hanno avuto esito positivo.

b) Obbligo del CNF

Il CNF è tenuto a provvedere, con cadenza annuale, al monitoraggio delle

procedure di negoziazione assistita (e quindi i Consigli dell’Ordine sono

evidentemente tenuti a trasmettere i dati ricevuti al CNF) e ne trasmette i dati al

Ministero della Giustizia (art. 11, comma II).

c) Obblighi del Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia deve trasmettere alle Camere, con cadenza annuale,

una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni concernenti la negoziazione

assistita e tale relazione, in particolare, deve contenere i dati trasmessi dal CNF,

distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie

iscritte a ruolo nell’anno di riferimento (art. 11, comma II bis).

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25) Negoziazione assistita e mediazione: differenze e rapporti fra le due

procedure

Pur rientrando sia la negoziazione assistita che la mediazione nell’ambito delle

c.d. “procedure alternative di risoluzione delle controversie” (ADR), tuttavia

profondamente diversi sono i due istituti.

Innanzitutto la mediazione, oltre alla presenza delle parti e dei difensori,

richiede necessariamente un soggetto terzo (il mediatore) ed un organismo al quale

il mediatore aderisce e la cui struttura provvede alla designazione del mediatore e

fornisce supporto per lo svolgimento della procedura. La negoziazione assistita è

invece svolta direttamente ed unicamente dalle parti, con l’assistenza di avvocati

iscritti negli albi.

Mentre, quindi, nella mediazione il ruolo “centrale” dovrebbe essere quello

mediatore, nella negoziazione assistita tale ruolo è svolto dagli avvocati che

assistono le parti.

La legge nulla dice dei rapporti tra mediazione e negoziazione assistita. Si deve

quindi ritenere che i due istituti coesistano e che, nell’ipotesi in cui la mediazione

sia prevista obbligatoriamente per legge, in difetto per l’appunto di una specifica

norma, non possa essere sostituita dalla negoziazione assistita (naturalmente

nell’ipotesi in cui la negoziazione assistita non abbia avuto buon fine e non sia

stato concluso un accordo). Ugualmente sembra doversi ritenere che, nei casi in cui

la legge prevede che debba essere obbligatoriamente esperito il procedimento di

negoziazione assistita, tale procedimento non possa essere sostituito dalla

mediazione.

Roma, 16 febbraio 2015