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NEGOZIAZIONE ASSISTITA: ISTRUZIONI PER L’USO
Avvertenza
Il presente documento costituisce solo un sintetico “vademecum” di prime
“istruzioni per l’uso”, per l’utilizzazione della procedura di “negoziazione
assistita”, senza nessuna pretesa di completezza e, tantomeno, di scientificità.
La necessità di disporre con immediatezza di un siffatto documento comporta
necessariamente che si tratta di una primissima “lettura” della normativa, soggetta
quindi a successive integrazioni e/o modifiche.
1) Origini
La negoziazione assistita è un istituto introdotto per la prima volta, in Francia
con la L. 22/12/2010 n. 1609, con la denominazione di “procedure partecipative
assistée par avocat”.
L’anno successivo è stata presentata in Italia una prima proposta di legge sulla
base di un elaborato predisposto dall’Unione Nazionale delle Camere Civili,
unitamente alla Unione Regionale Triveneta dei Consigli dell’Ordine ed all’AIAF,
a seguito di un incontro avvenuto a Milano fra i presidenti delle tre associazioni.
La negoziazione assistita è stata poi introdotta nell’ordinamento italiano con il
recente Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, recante “Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in
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materia di processo civile”, convertito, con modifiche con Legge 10/11/2014 n.
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In particolare alla “Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati” è
dedicato il capo II (artt. 2/11) dei suddetti provvedimenti legislativi.
2) Che cos’e’ la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati
La “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati” è un accordo
mediante il quale due o più parti convengono di cooperare in buona fede e con
lealtà per cercare di risolvere in via amichevole una controversia, tramite
l’assistenza di avvocati iscritti all’albo (art. 2, comma I).
Da tale definizione emerge quindi che la procedura di negoziazione assistita
richiede che:
a) le parti siano assistite da uno o più avvocati (iscritti all’albo);
b) che la convenzione dichiari espressamente l’obbligo di cooperare in buona
fede e con lealtà per cercare di risolvere in via amichevole la controversia.
Ne discende che si deve ritenere che sarebbe deontologicamente sanzionabile
l’avvocato e patrimonialmente la parte che utilizzasse la procedura per scopi
meramente dilatori (per esempio in caso di azione per risarcimento danno, per
utilizzare il lasso di tempo della procedura, al fine di sottrarre i beni al creditore,
alienandoli o sottoponendoli a vincoli).
3) Obbligo di cooperare in buona fede e con lealtà per la risoluzione della
controversia
La norma si limita ad affermare che con la convenzione di negoziazione
assistita “le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere
in via amichevole la controversia”. Nessuna precisazione viene data in merito al
concreto contenuto del suddetto obbligo di lealtà e di buona fede.
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Ci pare in proposito ragionevole il richiamo ai parametri dell’art. 1337 del
codice civile, che prevede il dovere delle parti di comportarsi “secondo buona
fede” nel corso delle trattative finalizzate alla conclusione di un contratto (D.
Piselli, “La negoziazione assistita da avvocato”, in “Il caso.it”).
Se così fosse, si dovrebbero tener presenti principalmente “il dovere di
informare la controparte sulle circostanze rilevanti, come le cause di invalidità o di
inefficacia del futuro contratto, i vizi della cosa oggetto dell’accordo o l’inutilità
della prestazione, quello di cooperare perché il contratto possa essere efficace o
comunque utile alla controparte (per esempio ottenendo le autorizzazioni
necessarie)” (loc. cit.).
4) Tipologie di negoziazione assistita
La negoziazione assistita può essere:
a. volontaria o facoltativa;
b. obbligatoria;
c. una particolare disciplina è poi dettata dalla normativa per la negoziazione
assistita in materia matrimoniale (art.6).
5) In quali materie è proponibile la negoziazione assistita
Qualsiasi controversia è sottoponibile alla procedura di negoziazione assistita,
con esclusione delle controversie:
a) che riguardino diritti indisponibili;
b) in materia di lavoro (art. 2, comma II, lett. b).
6) Come si attiva la procedura di negoziazione assistita
Una parte può, sottoscrivendo personalmente l’atto e con certificazione
dell’autografia della firma apposta ad opera dell’avvocato che formula l’invito,
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invitare per iscritto la controparte (o le controparti) a stipulare una convenzione di
negoziazione assistita:
a) indicando l’oggetto della controversia;
b) avvertendo che la mancata risposta a tale invito, entro 30 giorni dalla
ricezione o il suo rifiuto, potrà essere valutata dal giudice ai fini delle spese del
giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, I° comma, c.p.c. (art. 4, comma I
e II).
La normativa non precisa le forme di invio dell’invito. Per poter fornire la
prova dell’invio, in caso di mancata risposta, si deve ritenere che l’invito debba
essere spedito a mezzo raccomandata a.r. o PEC.
Nell’invito si ritiene che non vi sia necessità di delega a favore dell’avvocato
che assiste la parte, non solo perché si è nell’ambito di una procedura
stragiudiziale, ma ancor più perché l’invito - come già si è ricordato - deve essere
sottoscritto personalmente dalla parte e dall’avvocato che assiste la parte stessa
anche per autentica della sottoscrizione.
Per quanto concerne l’oggetto della controversia, sembra doversi ritenere che
non sia necessario definire tale oggetto in modo estremamente dettagliato. Poiché
però l’invito produce effetti sulla prescrizione e sulla decadenza (descritti nel
successivo punto 7), è necessario che sia possibile identificare i diritti oggetto della
proposta di negoziazione.
7) Effetti dell’avvio della procedura di negoziazione assistita
Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di
negoziazione assistita, ovvero della sottoscrizione della convenzione, si
producono:
a) gli effetti interruttivi della prescrizione, in analogia con la domanda
giudiziale;
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b) l’impedimento (per una sola volta) della decadenza, ma se l’invito è rifiutato
o non è accettato, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo
termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione, ovvero
dalla dichiarazione di mancato accordo (art. 8).
8) Mancata accettazione dell’invito o mancato accordo
La non accettazione dell’invito a concludere la convenzione di negoziazione
assistita può avvenire o tacitamente (in caso di mancata risposta all’invito entro 30
giorni dalla sua ricezione), ovvero con espressa risposta di rifiuto (art. 4, comma
I). In quest’ultimo caso si ritiene sia opportuno motivare il rifiuto, per evitare le
conseguenze indicate al punto successivo.
La risposta all’invito potrebbe pervenire successivamente al decorso del
termine dei 30 giorni. In tal caso, ove detta risposta sia positiva, si pone il
problema dei suoi effetti. Nel silenzio della normativa in analogia con la proposta
contrattuale, riteniamo che il proponente non sia più vincolato e possa rifiutare
l’accettazione tardiva, ma – a suo discrezione – possa anche accettarla.
Per il principio di buona fede e lealtà che dovrebbe ispirare tutta la procedura,
si ritiene poi che il proponente dovrebbe in ogni caso rispondere, non solo nel caso
in cui ritenga di dar corso alla procedura ma anche nel caso in cui voglia rifiutare
l’accettazione tardiva.
9) Conseguenze della mancata accettazione dell’invito
La mancata accettazione o il rifiuto, in caso di successiva instaurazione di un
giudizio, può avere le seguenti conseguenze:
a) valutazione da parte del giudice ai fini delle spese del giudizio;
b) costituire ipotesi di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.;
c) costituire motivo per la concessione dell’esecuzione provvisoria di un
decreto ingiuntivo nei confronti della parte che ha rifiutato la procedura di
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negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 642 c.p.c.. In altri termini l’art. 642, comma
I, c.p.c., deve ritenersi, di fatto, modificato ed integrato, includendo il rifiuto alla
negoziazione assistita fra le ipotesi in cui il giudice deve concedere, su istanza del
ricorrente, l’esecuzione provvisoria dell’emanando decreto (art.6, comma I).
Quest’ultimo pare l’effetto più rilevante della mancata accettazione o del
rifiuto ad esperire la procedura di negoziazione assistita. La parte che ha inviato
l’invito può infatti richiedere al giudice, ai sensi dell’art. 4, comma I, un decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
10) Requisiti della convenzione di negoziazione assistita
La convenzione di negoziazione assistita:
a) deve essere redatta a pena di nullità in forma scritta (art. 2, comma IV);
b) deve specificare l’oggetto della controversia (art. 2, comma II, lett. b);
c) deve essere conclusa per un tempo determinato (art. 2, comma III) ed il
termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura non può essere
inferiore a un mese nè superiore ai tre mesi, con possibilità di proroga per ulteriori
30 giorni, su accordo delle parti (art. 2, comma II, lett. a);
d) deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati (art. 2, comma
V). Le amministrazioni pubbliche devono affidare la convenzione di negoziazione
alla propria avvocatura, ove presente (art. 2, comma I bis);
e) gli avvocati devono certificare l’autografia delle sottoscrizioni apposte dalla
parte assistita nella convenzione (art. 2, comma VI).
La normativa non precisa quale contenuto debba avere la convenzione.
11) Negoziazione assistita obbligatoria
La procedura di negoziazione assistita deve essere obbligatoriamente attivata
tramite invito trasmesso dal proprio avvocato all’altra parte a stipulare una
convenzione, nelle seguenti materie (art. 3):
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a) risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
b) domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti
50.000,00 euro;
c) contratti di trasporto e sub-trasporto (d.lgs. n. 286/2005).
12) Data di entrata in vigore della negoziazione assistita obbligatoria
La negoziazione assistita obbligatoria entra in vigore (rectius la norma acquista
efficacia) 90 giorni dopo l’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto
Legge 132/2014: e cioè dal 9 febbraio 2015 (art. 3, comma VIII).
13) Conseguenze del mancato esperimento preventivo del procedimento di
negoziazione assistita obbligatoria
L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 3, comma I).
L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, o rilevata d’ufficio dal
giudice, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza.
In tali casi il giudice deve fissare una successiva udienza:
a) nel caso in cui la negoziazione assistita sia già stata iniziata ma non
conclusa, tale udienza deve essere successiva alla scadenza del termine fissato
dalle parti per la conclusione della negoziazione;
b) nel caso in cui la negoziazione non sia stata esperita, il giudice assegna alle
parti il termine di giorni 15 per la comunicazione dell’invito.
In quest’ultimo caso la norma prevede che il giudice debba fissare la
successiva udienza dopo la scadenza del termine concordato dalle parti per
l’espletamento della procedura. Non è dato comprendere come ciò possa avvenire,
in quanto la convenzione di negoziazione assistita non è ancora stata stipulata e
non è dato conoscere neppure se verrà stipulata. Si potrebbe quindi ipotizzare che
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il giudizio potrebbe essere sospeso fino al momento della comunicazione dell’esito
della procedura di negoziazione.
Ove le parti non ottemperino a tali prescrizioni, il giudizio deve venire
dichiarato improcedibile.
Dal tenore dell’art. 3 si deve dedurre che, se di norma la procedura di
negoziazione assistita dovrebbe precedere l’inizio dell’eventuale controversia (allo
scopo di verificare se sia possibile evitarla mediante un accordo), tuttavia non si
può escludere che la negoziazione assistita (sia obbligatoria che facoltativa) sia
attivata successivamente all’atto introduttivo del giudizio.
Potrebbero poi, in particolari casi, sussistere ragioni di tutela della parte per cui
sia opportuno far precedere l’atto introduttivo del giudizio (come ad esempio nei
casi in cui si ritenga prudenziale trascrivere l’atto di citazione, per evitare che il
bene possa essere alienato nelle more della procedura di negoziazione assistita).
14) Casi di esclusione della negoziazione assistita obbligatoria
Nelle materie in cui la negoziazione assistita è obbligatoria, l’azione giudiziale
non è improcedibile nei seguenti casi (art. 3, comma III):
a) procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
b) procedimenti di cui all’art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva al
fine della composizione della lite);
c) procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi
all’esecuzione forzata;
d) procedimenti in Camera di Consiglio;
e) azione civile esercitata nel processo penale.
Sembra quindi doversi ritenere che l’esperimento della procedura di
negoziazione assistita non precluda la richiesta di concessione di provvedimenti
urgenti e cautelari.
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15) Gratuità della prestazione dell’avvocato in caso di assistenza nel
procedimento di negoziazione assistita obbligatoria di una parte che si trova
nelle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Nell’ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria, all’avvocato non è dovuto
alcun compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
La parte è tenuta a depositare presso l’avvocato apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal
medesimo avvocato, nonché a produrre, su richiesta dell’avvocato, la
documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato (art. 3
comma VI).
16) Modalità di redazione dell’accordo di negoziazione assistita
Ove le parti raggiungano un accordo che compone la controversia, detto
accordo deve:
a) essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono;
b) gli avvocati devono certificare l’autografia delle firme;
c) i medesimi avvocati devono altresì certificare la conformità dell’accordo alle
norme imperative e all’ordine pubblico (art. 5, comma I e II).
Complessa è la questione di individuare i limiti della certificazione di
conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico e le
conseguenze ove l’accordo risulti poi non conforme a dette norme.
Secondo la relazione del Senato allegata alla Legge di conversione, ove
l’accordo dovesse risultare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, tale
nullità potrebbe essere fatta valere secondo gli ordinari criteri, ai sensi dell’art.
1418 c.c., mentre gli avvocati che hanno certificato l’accordo ne risponderebbero
sul piano disciplinare.
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Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli
atti soggetti a trascrizione, la sottoscrizione dell’accordo deve essere autenticata da
un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 5, comma III).
17) Valore di titolo esecutivo dell’accordo di negoziazione assistita
L’accordo redatto con le modalità di cui al precedente punto 16, costituisce
titolo esecutivo, valido anche per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 5, comma
I).
18) Modalità di redazione del precetto redatto sulla base di un accordo di
negoziazione assistita
Ove si intenda procedere in via esecutiva, sulla base dell’accordo di
negoziazione assistita (che ai sensi del già citato art. 5, comma I, costituisce titolo
esecutivo), è necessario che l’accordo sia integralmente trascritto nel precetto, ex
art. 480, comma II, c.p.c. (art. 5, comma II bis).
19) Mancato accordo – certificazione
La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati dalle
parti (art. 4, comma III).
20) Obblighi dei difensori
I difensori sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
a) è dovere deontologico informare il cliente, all’atto del conferimento
dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione
assistita (art. 2, comma VII);
b) costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla
cui redazione ha partecipato (art. 5, comma IV);
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c) i difensori in una procedura di negoziazione assistita non possono essere
nominati arbitri nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse (art. 9,
comma I). La violazione di tale prescrizione costituisce illecito disciplinare (art. 9,
comma IV bis);
d) gli avvocati che assistono le parti in una procedura di negoziazione assistita
hanno l’obbligo di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni
ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del
procedimento non possono essere utilizzate nel successivo eventuale giudizio
avente in tutto o in parte il medesimo oggetto (art. 9, comma II). La violazione di
tali obblighi costituisce illecito disciplinare (art. 9, comma IV bis).
21) Garanzie per i difensori e le parti che hanno partecipato a un
procedimento di negoziazione assistita
a) Le parti ed i difensori che partecipano ad un procedimento di negoziazione
assistita non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese
e delle informazioni acquisite (art. 9, comma III);
b) a tutti coloro che partecipano al procedimento di negoziazione assistita si
applicano le disposizioni dell’art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste
per il difensore dall’art. 103 c.p.p., in quanto applicabili (art. 9, comma IV);
22) Convenzione di negoziazione assistita per soluzioni consensuali in materia
matrimoniale
a) Oggetto
La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, può
essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale:
I) di separazione personale;
II) di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
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III) di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, comma I, n. 2, lett. b,
Legge n. 898/1970 (e cioè quando è stata pronunciata con sentenza passata in
giudicato la separazione giudiziale ovvero è stata omologata la separazione
consensuale) (art. 6, comma I);
IV) di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6, comma III).
Poiché la norma citata, così modificata in sede di conversione del D.L.,
stabilisce che vi sia necessità di “almeno un avvocato per parte”, se ne deve
desumere che vi è la necessità di assistenza di legali distinti per ciascuno dei
coniugi. Ciò rientra peraltro pienamente nello schema della negoziazione assistita.
b) Intervento del Pubblico Ministero
I. L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
assistita, ove non vi siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di
handicap grave (ex art. 3, comma III, Legge 104/1992), ovvero economicamente
non autosufficienti, è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale competente, il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli
avvocati il proprio nullaosta.
II. In presenza dei soggetti di cui al precedente punto I, l’accordo
raggiunto deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica il
quale:
- quando ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli lo autorizza;
- quando ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli lo trasmette, entro
i successivi 5 giorni, al Presidente del Tribunale, il quale fissa entro i successivi 30
giorni la comparizione delle parti e provvede poi senza ritardo (art. 6, comma II).
c) Effetti dell’accordo raggiunto
L’accordo raggiunto, a seguito della convenzione, produce gli effetti e tiene
luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione,
cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e
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modifica delle condizioni di separazione e divorzio (art. 6, comma III, parte
prima).
Nel caso di accordo che definisca un procedimento di separazione consensuale,
si pone il problema se il termine triennale per la successiva attivazione di una
procedura di divorzio decorra dalla data di sottoscrizione dell’accordo, dalla data
di concessione dell’autorizzazione da parte del P.M., ovvero della trascrizione
dell’atto. In mancanza di specifiche indicazioni, sembrerebbe preferibile la seconda
soluzione e cioè che il termine triennale decorra dalla data del provvedimento di
autorizzazione del P.M..
d) Obblighi del difensore
Nell’accordo i difensori devono:
I) dare atto di aver tentato di conciliare le parti e di averle informate della
possibilità di esperire la mediazione familiare;
II) dare atto di avere informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere
tempi adeguati con ciascuno dei genitori;
III) trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all’Ufficiale dello Stato civile del
Comune il cui matrimonio è stato iscritto (nel caso di matrimonio celebrato con il
solo rito civile) o trascritto (nel caso di matrimonio celebrato con rito religioso),
copia autenticata dal medesimo difensore dell’accordo munito delle certificazioni
di cui al precedente art. 5 (art. 6, comma III). In caso di mancato rispetto di tale
obbligo, il Comune competente ad eseguire le annotazioni previste dall’art. 69
D.P.R. n. 396/2000, applica al difensore che lo ha violato, una sanzione pecuniaria
da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 (art. 6, comma IV).
La norma non precisa le modalità di trasmissione dell’accordo all’Ufficio dello
Stato civile. Sembrerebbe quindi doversene desumere che possa essere effettuata la
comunicazione con qualsiasi mezzo, di cui si sia però in grado di provare l’invio e
l’avvenuta consegna (e quindi raccomandata a.r. o pec).
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23) Esenzione dagli obblighi della normativa antiriciclaggio
Le esenzioni previste dall’art. 12, comma II, del D.Lgs del 21 novembre 2007
n. 231, sono estese anche alla convenzione di negoziazione assistita (art. 10).
24) Raccolta dei dati relativi alla negoziazione assistita
a) Obbligo dei difensori
I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti, sono tenuti a
trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è
stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli
avvocati (art. 11, comma I).
Gli accordi raggiunti dalle parti potrebbero contenere “dati sensibili”,
soprattutto in materia di diritti della persona. Si pone quindi il problema se i,
difensori nell’adempimento dell’obbligo di trasmettere l’accordo al Consiglio
dell’Ordine, possano omettere l’identificazione delle parti. Tale omissione nulla
toglierebbe allo scopo della norma, che è quello di raccogliere dati statistici in
merito alle procedure che hanno avuto esito positivo.
b) Obbligo del CNF
Il CNF è tenuto a provvedere, con cadenza annuale, al monitoraggio delle
procedure di negoziazione assistita (e quindi i Consigli dell’Ordine sono
evidentemente tenuti a trasmettere i dati ricevuti al CNF) e ne trasmette i dati al
Ministero della Giustizia (art. 11, comma II).
c) Obblighi del Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia deve trasmettere alle Camere, con cadenza annuale,
una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni concernenti la negoziazione
assistita e tale relazione, in particolare, deve contenere i dati trasmessi dal CNF,
distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie
iscritte a ruolo nell’anno di riferimento (art. 11, comma II bis).
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25) Negoziazione assistita e mediazione: differenze e rapporti fra le due
procedure
Pur rientrando sia la negoziazione assistita che la mediazione nell’ambito delle
c.d. “procedure alternative di risoluzione delle controversie” (ADR), tuttavia
profondamente diversi sono i due istituti.
Innanzitutto la mediazione, oltre alla presenza delle parti e dei difensori,
richiede necessariamente un soggetto terzo (il mediatore) ed un organismo al quale
il mediatore aderisce e la cui struttura provvede alla designazione del mediatore e
fornisce supporto per lo svolgimento della procedura. La negoziazione assistita è
invece svolta direttamente ed unicamente dalle parti, con l’assistenza di avvocati
iscritti negli albi.
Mentre, quindi, nella mediazione il ruolo “centrale” dovrebbe essere quello
mediatore, nella negoziazione assistita tale ruolo è svolto dagli avvocati che
assistono le parti.
La legge nulla dice dei rapporti tra mediazione e negoziazione assistita. Si deve
quindi ritenere che i due istituti coesistano e che, nell’ipotesi in cui la mediazione
sia prevista obbligatoriamente per legge, in difetto per l’appunto di una specifica
norma, non possa essere sostituita dalla negoziazione assistita (naturalmente
nell’ipotesi in cui la negoziazione assistita non abbia avuto buon fine e non sia
stato concluso un accordo). Ugualmente sembra doversi ritenere che, nei casi in cui
la legge prevede che debba essere obbligatoriamente esperito il procedimento di
negoziazione assistita, tale procedimento non possa essere sostituito dalla
mediazione.
Roma, 16 febbraio 2015