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S1/BA0482/208 Del 15/07/2008 REPUBBLICA ITALIANA Anno XL BARI, 4 MAGGIO 2009 N. 66 UFFICIALE BOLLETTINO DELLA REGIONE PUGLIA Sede Presidenza Giunta Regionale Leggi e Regolamenti regionali

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S1/BA0482/208 Del 15/07/2008REPUBBLICA ITALIANA

Anno XL BARI, 4 MAGGIO 2009 N. 66

UFFICIALEBOLLETTINODELLA REGIONE PUGLIA

Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

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Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;c) leggi e regolamenti regionali;d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti

e loro eventuali dimissioni;h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;k) richieste di referendum con relativi risultati;l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;b) deliberazioni della Giunta regionale;c) determinazioni dirigenziali;d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;f) atti degli Enti Locali;g) deliberazioni del Consiglio Regionale;h) statuti di enti locali;i) concorsi;j) avvisi di gara;k) annunci legali;l) avvisi;m) rettifiche;n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

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Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi; Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

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“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplifi-cazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti dellaPubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi,abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 2009, n. 7Requisiti e Procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita.

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S O M M A R I O

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 4-5-2009

PARTE PRIMA

_________________________Leggi e Regolamenti regionali_________________________

REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 2009,n. 7

Requisiti e Procedure per l’insediamento dimedie e grandi strutture di vendita.

IL PRESIDENTEDELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così comemodificato dalla legge costituzionale 22 novembre1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidentedella Giunta Regionale l’emanazione dei regola-menti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004,n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L.R. 1 agosto 2003 n. 11 che, all’art. 2comma 1 lett. a), prevede l’adozione di un regola-mento attuativo della legge;

Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2004n. 1;

Visto il Regolamento Regionale 1 settembre2004 n. 2;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 570 del21. 04. 09 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è l’appli-cazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, let-tera a) della legge regionale n. 11 del 1 agosto 2003,come modificata dalla L.R. 7 maggio 2008, n. 5,d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come“legge”.

2. Le norme contenute nel presente regola-mento costituiscono, altresì, il quadro di riferi-mento procedurale per l’attuazione del regolamentoprevisto alla lettera b del comma 1 dell’art. 2“Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandistrutture di vendita” della legge, d’ora innanzi perbrevità, citato come regolamento “b”.

Art. 2Articolazione delle tipologiedelle strutture commerciali

1. L’articolazione delle strutture di vendita defi-nite all’art. 5 della legge è specificata nei commiseguenti.

2. Centri commerciali: i centri commercialicome definiti ai commi 4, 6 quater e 6 quinquiesdell’art. 5 della legge sono così suddivisi:

a) di vicinato: composti da almeno unamedia struttura nei limiti della M2 e daesercizi di vicinato fino ad una superficiedi vendita complessiva di 2.500 mq.;

b) di interesse locale: con una superficie divendita complessiva massima di 4.000mq. ed in cui la superficie di vendita di unsingolo esercizio non può essere supe-riore alla categoria M3;

c) intermedi: con una superficie di venditacomplessiva fino a 10.000 mq. ed in cui lasuperficie di vendita di un singolo eser-cizio non può essere superiore alla cate-goria “grandi strutture G1”;

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d) di interesse provinciale: con una super-ficie di vendita complessiva superiore a10.000 mq. e fino a mq. 25.000 ed in cuila superficie di vendita di un singolo eser-cizio non può essere superiore alla cate-goria “grandi strutture G2”.

3. In ogni caso, come previsto dall’art. 5,comma 4, lett. b) della legge, almeno il 20% dellasuperficie di vendita dei centri commerciali deveessere destinato a esercizi di vicinato.

4. Aree commerciali integrate: le aree commer-ciali integrate di cui al punto c), comma 4, dell’art.5 della legge sono così classificate:

a) Piccole: in un’area con una superficie ter-ritoriale non superiore a 2 Ha. Possonoincludere esercizi di vicinato e mediestrutture, con superficie di vendita com-plessiva fino a mq. 4.000. L’area commer-ciale integrata piccola non può contenerecentri commerciali di vicinato;

b) intermedie: composte da esercizi di qual-siasi dimensione con esclusione dellestrutture di tipo G2 del settore alimentare,in un’area con una superficie territorialecompresa tra 2 e 5 Ha con superficie divendita complessiva fino a mq. 10.000;

c) di interesse provinciale: composte da eser-cizi di qualsiasi dimensione e centri com-merciali che occupano più di 5 Ha disuperficie territoriale.

5. Strutture isolate: le strutture isolate sonodefinite dall’articolo 5, comma 4, lett. a) della leggee possono avere una superficie di vendita massimadi mq. 20.000.

6. Il Parco permanente attrezzato, definito dal-l’articolo 5, comma 4, lettera c-bis) della legge:

- deve sorgere su di un’area con superficiesuperiore a 20 ettari;

- deve comprendere, oltre ad attività com-merciali, attività complementari per iltempo libero, ludiche, ricreative, culturaliper le quali deve presentare strutture stabilied inamovibili;

- le strutture commerciali incluse nel parcopossono essere organizzate con modalitàinsediativa di centro commerciale e areacommerciale integrata;

- non può includere strutture di tipologia G1e G2;

- la superficie complessiva occupata dallestrutture commerciali non deve esseresuperiore a quella complessiva occupatadagli impianti e dalle attrezzature stabilidestinate alle attività ludiche, ricreative eculturali.

Art. 3Modalità di autorizzazione

delle diverse tipologie di grandi strutture

1. Le tipologie di grandi strutture di venditaseguono le seguenti modalità di programmazione.

2. Strutture isolate: gli obiettivi di programma-zione sono fissati dalla Regione nel regolamento b).Il rilascio della relativa autorizzazione è assogget-tato alle procedure della Conferenza dei servizi dicui all’articolo 8, comma 7, della legge.

3. Centri commerciali:a) Vicinato: programmati dai comuni all’in-

terno degli strumenti di programmazionecomunale delle medie strutture di vendita;

b) Interesse locale: programmati dai comunicon un numero di abitanti superiore a25.000, ai sensi dell’articolo 5, comma 6quinquies, lett. a) della legge; per icomuni con un numero di abitanti infe-riore a 25.000 sono programmati dallaRegione attraverso il regolamento b);

c) Intermedi: programmati dalla Regioneattraverso il regolamento b);

d) Provinciali: programmati dalla Regioneattraverso il regolamento b).

4. Il rilascio dell’autorizzazione per i centricommerciali di cui alle precedenti lettere b), c) e d)è assoggettato alle procedure della Conferenza deiservizi di cui all’articolo 8, comma 7, della legge.

5. Aree commerciali integrate.a) piccole: programmate dal comune, all’in-

terno degli strumenti di programmazionecomunale delle medie strutture di vendita;

b) intermedie: programmate dalla Regioneattraverso il regolamento b);

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c) di interesse provinciale: programmatedalla Regione attraverso il regolamentob).

6. Il rilascio dell’autorizzazione per le areecommerciali integrate di cui alle precedenti letterea), b) e c) è assoggettato alle procedure della Con-ferenza dei servizi di cui all’articolo 8, comma 7,della legge.

7. I centri commerciali di interesse locale sonovalutati dalla conferenza dei servizi di cui all’art. 8della legge, che verifica: l’influenza sovra comu-nale dell’iniziativa, la congruenza con gli strumentidi programmazione comunale, il possesso deirequisiti di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 del presenteregolamento.

8. Le piccole aree commerciali integrate sonovalutate dalla conferenza dei servizi di cui all’art. 8della legge, che verifica: la congruenza con gli stru-menti di programmazione comunale, il possesso deirequisiti di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 del presenteregolamento.

9. L’autorizzazione all’insediamento o all’am-pliamento di medie e grandi strutture deve esserepreceduta da una valutazione che escluda l’esi-stenza o il formarsi, a seguito del rilascio dell’auto-rizzazione, di un’area commerciale integrata, cosìcome definita dalla lettera c) comma 4 dell’art. 5della legge. In caso contrario l’autorizzazione dellastruttura è subordinata al rilascio dell’autorizza-zione per l’intera area commerciale e alla compati-bilità con la programmazione comunale nel caso diaree commerciali piccole o con la programmazioneregionale di cui al regolamento b).

TITOLO IIDISPOSIZIONI DI CARATTERE

URBANISTICO

Art. 4Standard di parcheggio

1. Il rilascio dell’autorizzazione per nuove

strutture di vendita comporta, oltre al rispetto deglistandard urbanistici pubblici previsti da D.M.1444/68, la realizzazione dei seguenti standardminimi di parcheggio (pertinenziali) a servizio del-l’utenza che sostituisce, per le tipologie sotto indi-cate, quanto previsto dalla legge 122/89.

2. Standard pertinenziali per medie strutture,per ogni mq. di superficie di vendita:

_________________________mq. 251 - mq. 601 - mq. 1.501 -

600 1.500 2.500_________________________Alimentare e misto 0.7 mq. 1 mq 1.5 mq._________________________Beni persona 0.5 mq 0.8 mq. 1 mq_________________________Altri beni e beni a basso impatto 0.4 mq. 0.5 mq. 0.8 mq._________________________

3. Standard pertinenziali per grandi strutture divendita, per ogni mq. di superficie di vendita:

________________Oltre

mq. 2.500________________Alimentare e misto 2.5 mq.________________Beni persona 2 mq________________Altri beni 1.5 mq. ________________

4. Centri commerciali, aree commerciali inte-grate e parchi commerciali: i parcheggi minimisono dati dalla somma degli standard relativi allesingole strutture commerciali autorizzate, ovverodagli standard di cui al D.M. 1444/68 e dagli stan-dard pertinenziali; per gli esercizi di vicinato, aglistandard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68, siaggiungono gli standard pertinenziali di cui allalegge 122/89.

5. I parcheggi pertinenziali relativi a strutture dicui al precedente punto 4 non devono in ogni casoessere inferiori a 0,8 mq per mq di superficie di ven-dita calcolata sulla superficie di vendita comples-siva della struttura.

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6. Nel caso di medie strutture di vendita i par-cheggi pertinenziali potranno essere realizzati, fattosalvo quanto potranno prevedere le disposizionicomunali, entro un raggio di 300 metri dalla strut-tura.

7. Nel caso di ampliamento e/o trasformazionedi medie strutture esistenti il rispetto degli standarddeve essere verificato rispetto alla sola superficie divendita ampliata o modificata.

8. Ai fini del calcolo degli standard, nel caso incui un esercizio possa mettere in vendita beni di piùsettori merceologici, si applica su tutta la superficiedi vendita lo standard di parcheggio più elevato.

9. Le aree destinate a standard urbanistici di cuial D.M. 1444/68 possono essere affidate in conces-sione mediante apposita convenzione che ne garan-tisca l’uso pubblico al servizio della struttura e lasistemazione e/o manutenzione da parte del conces-sionario.

Art. 5Deroghe agli standard

1. Al fine di agevolare le iniziative tendentiall’ammodernamento e alla qualificazione dellarete distributiva, fermo restando il rispetto deglistandard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in casodi accertata carenza della disponibilità dei par-cheggi pertinenziali, è possibile derogare agli stan-dard di cui al precedente articolo 4, comma 2,mediante apposita convenzione con l’amministra-zione comunale interessata, nei seguenti casi:

a) interventi da realizzare all’interno di pro-getti di valorizzazione commerciale di cuiall’art. 16 della legge e che siano com-presi o meno in programmi di rigenera-zione urbana, comunque denominati. Intale caso la convenzione per gli interventiprevisti nelle zone A) (centri storici) e B)(zone urbanizzate), può prevedere lamonetizzazione parziale o totale deglistandard pertinenziali.

b) Interventi realizzati all’interno delle areeurbane: nel caso di interventi previsti neidistretti urbani del commercio di cui al

comma 1 dell’articolo 16 della legge o inaree che per collocazione e tipologia del-l’utenza possano fare prevedere consi-stenti quote di accessibilità pedonale ocomunque non automobilistica ovvero nelcaso di presenza di funzioni che faccianopresumere sinergie nell’utilizzo dei par-cheggi, la convenzione può prevedere laseguente riduzione:- fino ad un massimo del 15% per le strut-

ture alimentari - miste;- fino ad un massimo del 50% delle strut-

ture non alimentari.c) Interventi da realizzare in locali già dotati

di destinazione d’uso commerciale alladata di entrata in vigore del presente rego-lamento: in tal caso la superficie a par-cheggio oggetto di convenzione puòessere calcolata con riferimento alla solasuperficie di vendita eccedente l’eserciziodi vicinato.

d) Ampliamenti di medie strutture esistentiubicate all’interno di centri storici: in talcaso può essere prevista la monetizza-zione anche totale del maggior numero diparcheggi dovuti per l’ampliamento disuperficie.

e) Ampliamenti di medie strutture esistentiubicate all’interno di aree densamenteurbanizzate (zone B): in tal caso puòessere prevista la monetizzazione fino adun massimo del 50%.

2. La convenzione deve essere vincolataaffinché gli introiti recuperati con la monetizza-zione vengano utilizzati per migliorare la dotazionedi parcheggi dell’area, la sua accessibilità, la suariqualificazione nonché per la realizzazione diopere di arredo urbano.

Art. 6Requisiti di accessibilità delle strutture

1) La localizzazione delle strutture in relazionealla viabilità deve rispondere ai seguenti requisiti:

a. Per grandi strutture di livello provincialeo G2 alimentare: ingresso principale concorsie di decelerazione della viabilità di

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riferimento e corsie di accumulo di lun-ghezza adeguata ai flussi attesi.

b. Per grandi strutture di livello intermedio,G1 alimentare, G2 non alimentari:ingresso ad uso esclusivo della strutturacon corsie di accelerazione e decelera-zione e di accumulo con lunghezza ade-guata ai flussi attesi.

c. Per centri commerciali di interesse locale,aree commerciali integrate “piccole”,strutture G1 non alimentari: struttura rag-giungibile direttamente, ingresso con pro-prie corsie di accelerazione e decelera-zione ad uso esclusivo della struttura.

d. Per strutture di vicinato, M1 e M2 nonsono previsti requisiti.

2) In caso di domande concorrenti l’accessibi-lità da una strada con carreggiate a doppia corsiacon svincolo (tipi A, B e D comma 2, art. 2, D.L.von. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni,codice della strada) verrà considerata titolo prefe-renziale per l’attivazione o l’ampliamento di strut-ture di cui alla lettera a) e b) del primo comma delpresente articolo.

3) Per le medie strutture M3 i comuni preve-dono i requisiti di accessibilità negli strumenti dipianificazione commerciale di cui agli artt. 15, 16 e17 della legge, tenuto conto del grado di urbanizza-zione dell’area di insediamento, della raggiungibi-lità pedonale, della popolazione residente nell’areaprimaria di gravitazione.

4) In assenza di programmazione comunale lemedie strutture M3 alimentari rispettano i requisiti diaccessibilità di cui al precedente comma 1, lett. c).

TITOLO IIIINDICAZIONI AI COMUNI

Art. 7Indicazioni ai comuni per l’assunzione delle previsioni commerciali all’interno

degli strumenti urbanistici

1. Il comune, nell’ambito dei provvedimenti di

cui all’art. 12 della legge, individua, all’internodegli strumenti urbanistici generali, le aree idoneeper l’insediamento di medie e grandi strutture divendita, tenendo conto delle condizioni di accessi-bilità e degli standard di parcheggio previsti dalpresente regolamento.

2. La Regione, in sede di esame degli strumentiurbanistici generali e relative varianti valuta la con-gruità delle previsioni dei comuni rispetto a:

a) dimensionamento delle aree per medie egrandi strutture di vendita rispetto allearee urbanizzate;

b) distribuzione delle aree idonee per l’inse-diamento di medie e grandi strutture divendita nonché nelle aree che, per dimen-sioni e capacità insediative, siano realiz-zabili aree commerciali integrate;

c) rispondenza delle aree ai requisiti previstidalla presente normativa.

Art. 8Idoneità urbanistica delle aree in comuni

che non abbiano provveduto all’adeguamento degli strumenti urbanistici

1. Fino a quando i comuni non abbiano prov-veduto all’adeguamento degli strumenti urbanisticidi cui all’art. 12 della legge sono comunque daconsiderare compatibili urbanisticamente le areeaventi i seguenti requisiti:

a) Per medie strutture di vendita di tipo M1 eM2: aree in cui sia comunque previstanegli strumenti urbanistici comunali, unadestinazione d’uso commerciale, conesclusione di aree che, per dimensioni ecapacità insediative, si possano configu-rare come aree commerciali integrate.

b) Per medie strutture di vendita di tipo M3:aree in cui sia comunque prevista neglistrumenti urbanistici comunali, una desti-nazione d’uso commerciale e siano pre-viste dai criteri per il rilascio di mediestrutture di vendita di cui all’art. 15 letterea) e b) della legge. Sono escluse le areeche, per dimensioni e capacità insediative,si possano configurare come aree com-merciali integrate.

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c) Per grandi strutture di vendita: aree in cuisia comunque prevista, negli strumentiurbanistici comunali, una destinazioned’uso commerciale non diffusivo.

2. Fino all’adeguamento degli strumenti urba-nistici, le strutture commerciali esistenti legittima-mente insediate, sono considerate urbanisticamenteidonee entro i limiti della tipologia dimensionale edei settori merceologici autorizzati.

3. Le aree comunque individuate come idoneeai sensi dei commi precedenti dovranno comunqueessere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 6del presente regolamento.

Art. 9Indicazioni per la previsione

degli insediamenti commerciali sul territorio

1. I comuni, nella predisposizione degli stru-menti di pianificazione territoriale e urbanistica degliinsediamenti commerciali previsti al titolo III dellalegge, tengono conto delle seguenti indicazioni:

a) il commercio di vicinato non richiede par-ticolari requisiti di insediamento, anche sevanno valutate attentamente le previsioniall’interno di aree produttive;

b) le medie strutture di tipo M1 e M2 devonoessere di norma localizzate, oltre che incomplessi commerciali più articolati,all’interno nel tessuto urbano esistente.La loro localizzazione nelle aree produt-tive extraurbane è normalmente compati-bile solo limitatamente ai settori non ali-mentare altri beni o a basso impatto.

c) Le aree per insediamento di medie strut-ture di tipo M3 e le grandi strutture divendita, devono essere urbanisticamenteidonee e presentare i requisiti di cuiall’art. 6 del presente regolamentoriguardo all’accessibilità e alla possibilitàdi garantire adeguati standard urbanistici.

Art. 10Misure per la riduzione dell’impatto

delle strutture di vendita

1. Ai fini del contenimento dell’uso del terri-torio e della limitazione dell’impatto delle strutture

commerciali, nella valutazione delle aree e dei pro-getti, il comune tiene conto dei seguenti criteri:

a. favorire la realizzazione di parcheggimulti- piano o interrati, nonché di par-cheggi a raso che garantiscano la permea-bilità;

b. favorire l’insediamento di strutture checomportino l’uso di territorio urbanizzatoutilizzando ad esempio gli ambiti diriqualificazione urbana;

c. nei centri storici e nelle aree di riqualifi-cazione urbana destinare l’eventualescomputo di oneri di urbanizzazione afronte di realizzazione di opere di riquali-ficazione dell’area.

Art. 11Valutazione della programmazione

delle medie strutture sovracomunali

1. La valutazione, prevista dall’art. 15 dellalegge, degli effetti sovracomunali delle medie strut-ture di vendita di tipo M3, dei centri commerciali ealtre grandi strutture di interesse locale e, limitata-mente ai comuni con popolazione inferiore ai10.000 abitanti, di tipo M2, viene realizzata daicomuni all’interno dei propri criteri per il rilasciodelle medie strutture di vendita attraverso una valu-tazione della localizzazione dell’intervento(distanza dai confini comunali, accessibilità), deisettori di vendita e del bacino d’utenza previsto(capacità di attrazione dei diversi tipi di utenza).

2. I criteri devono essere trasmessi ai comuniconfinanti almeno 30 giorni prima della loro appro-vazione, al fine della espressione di eventuali osser-vazioni circa gli effetti della localizzazione previstasulla propria rete commerciale. Le osservazionidevono essere basate su quanto previsto dai propristrumenti di programmazione di cui all’art. 15, lett.a) e b) della legge e devono essere inviate all’Os-servatorio regionale sul commercio.

3. Nel caso di centri commerciali e altre strut-ture di interesse locale, così come definite dall’art.2 del presente regolamento, tali osservazionisaranno considerate nella conferenza dei servizi dicui all’art. 8 della legge.

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Art. 12Indicazioni per la redazione dei documenti

di programmazione comunale

1. I comuni, nella redazione degli strumenti diprogrammazione del commercio di cui agli artt. 15,16 e 17 della legge, si attengono alle seguenti indi-cazioni:

a) definiscono i parametri di sviluppo, di cuiall’art. 15 lettera b) della legge, sulla basedei livelli di dotazione di medie strutture,dell’offerta commerciale del comune con-frontata con quella dell’area e dellaRegione, delle esigenze di servizio dellediverse aree del territorio comunale e del-l’evoluzione della domanda potenziale. Aquesto fine i comuni utilizzano, ovedisponibili, ricerche e studi realizzati dal-l’Osservatorio regionale sul commercio.

b) prevedono le procedure per l’inserimentodei progetti di valorizzazione commer-ciale di cui all’art. 16 e degli strumenti disviluppo dei centri con minor consistenzademografica di cui all’art. 17 della leggeall’interno dei propri strumenti di pro-grammazione.

2. Ove disponibili i comuni utilizzano ricerchee studi realizzati dall’Osservatorio regionale sulcommercio al fine di confrontare l’offerta commer-ciale e la domanda potenziale del comune conquelle dell’area e della regione.

TITOLO IVLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 13Documentazione richiesta

per la presentazione delle domande

1. Le domande di autorizzazione per l’apertura,l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimentodi grandi strutture di vendita, incluse quelle riferite

ad operazioni di concentrazione ed accorpamento,contengono la seguente documentazione:a) relazione relativa all’ubicazione e alle caratteri-stiche dell’intervento proposto, accompagnata dallarappresentazione grafica dell’insediamento e dallaindicazione della tipologia delle singole attivitàintegrative, ove contemplate. La relazione devecontenere l’attestazione da parte del progettistacirca l’effettiva sussistenza degli standard urbani-stici relativi all’intervento;

b) copia dei modelli COM riferiti alla strutturacomplessa, alle grandi e medie strutture;

c) copia del certificato o dei certificati di destina-zione urbanistica relativo/i a tutte le aree interessateall’intervento, dal quale risulti la compatibilità del-l’insediamento medesimo;

d) attestazione dell’avvenuta presentazione pressol’autorità competente della documentazione rela-tiva all’espletamento della procedura di verifica diassoggettabilità a VIA ex art. 16 della Legge Regio-nale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazionedell’impatto ambientale) e s.m. ed i.;

e) relazione sull’impatto socio-economico conte-nente: stima del bacino d’utenza, rilevazione dellemedie e grandi strutture commerciali e degli effettidella nuova struttura sul tessuto commerciale esi-stente, del fatturato della struttura commerciale edegli effetti occupazionali diretti ed indiretti, even-tuali proposte e impegni per mitigare l’impattosocio-economico della struttura. Le stime dovrannoessere basate sui dati aziendali dei proponenti ancheattraverso accordi occupazionali rivenienti da con-fronti preventivi con le parti sociali. La relazionedeve comprendere anche la valutazione e la verificaapprofondita delle condizioni di mercato con speci-fico riferimento al rischio di formazione di posi-zioni dominanti ed alla garanzia che possa svilup-parsi correttamente la dinamica concorrenziale;

f) valutazione di impatto sulla viabilità dell’areacontenente: individuazione della parte della rete chepuò risentire in misura significativa dell’incre-mento del traffico indotto dalla attività commer-ciale oggetto della domanda; la verifica funzionaledei nodi e degli assi stradali, della capacità degli

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stessi e dei livelli di servizio previsti dai comuni edalle province per le strade di rispettiva compe-tenza; le soluzioni progettuali che rendono ammis-sibile l’insediamento commerciale garantendone lasicurezza.

2. Le domande vengono spedite, a cura dell’interes-sato, al Comune competente per territorio, alla Pro-vincia e alla Regione. Per la spedizione allaRegione della domanda e di ogni altra documenta-zione inerente il procedimento viene inviata unacopia al Servizio Commercio ed una al ServizioUrbanistica. Per il calcolo dei termini di cui all’art.8, comma 9, lettera d) della legge fa fede la data diarrivo della domanda al Servizio regionale Com-mercio.

3. L’Osservatorio sul commercio, di cui all’art. 21della legge, può definire metodologie e indicatoriper la redazione della relazione di cui al comma e)per orientare la predisposizione della relazione diimpatto.

Art. 14Compiti dei comuni

1. Il comune competente per territorio accerta entro45 gg. dal ricevimento della domanda la comple-tezza degli elaborati presentati.2. In caso di incompletezza della documentazione ilcomune, entro il termine di cui al comma 1, infor-mando la Provincia competente e i servizi Urbani-stica e Commercio della Regione, richiede all’inte-ressato per una sola volta l’integrazione della docu-mentazione presentata che dovrà essere inviata conle stesse modalità di cui al precedente articolo 13,comma 2.3. Decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta diintegrazione, senza che sia pervenuta la documenta-zione integrativa la domanda decade in quantoincompleta.4. Il comune, entro 30 giorni dal ricevimento delladomanda completa, trasmette alla Provincia e allaRegione, le valutazioni di conformità della stessaalle proprie normative urbanistiche e dell’esitodelle procedure di verifica che escluda la strutturadalla necessità di una procedura di VIA. Le valuta-zioni di conformità devono contenere il riferimento

dettagliato alle caratteristiche dell’iniziativa, aicontenuti ed alle prescrizioni degli strumenti urba-nistici generali ed attuativi vigenti in riferimentoalla zona di piano ed all’area interessata dall’inizia-tiva commerciale, attestando la conformità urbani-stica dell’intervento. La valutazione deve precisarela localizzazione, la viabilità, la dotazione dei par-cheggi, le eventuali difformità riscontrate; l’esi-stenza di vincoli, limiti posti a tutela di zone, aree oedifici aventi valore storico, archeologico, artistico,ambientale; l’esito delle procedure di V.I.A. inapplicazione delle L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e L.R.14 giugno 2007, n. 17.5. Qualora il comune si pronunci per l’assoggetta-mento del progetto alla procedura di VIA i terminidel procedimento di rilascio dell’autorizzazionecommerciale rimangono sospesi per 90 giorni tra-scorsi i quali il Comune si esprime sulle condizioniper la elaborazione del progetto e dello studio diimpatto ambientale nella Conferenza di cui all’arti-colo 8, comma 7 della legge. 6. Qualora il Comune ritardi ingiustificatamentel’espletamento delle procedure di VIA, si applicanole procedure di potere sostitutivo previste dall’arti-colo 29 della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 sue modi-fiche ed integrazioni.

Art. 15Compiti delle Province e della Regione

1. La Regione e la Provincia possono far perve-nire al comune, entro 30 giorni dalla data di presen-tazione della domanda, eventuali richieste di infor-mazioni o documentazione integrative che ilComune trasmetterà all’interessato, assieme alleproprie richieste, nei modi e nei tempi di cui all’art.13 del presente regolamento.

2. La Regione, ricevute le valutazioni di confor-mità del Comune, convoca, entro 30 giorni, la con-ferenza di servizi di cui all’art. 8 della legge, chedecide entro i 180 giorni dalla data di spedizionedella domanda al Servizio regionale Commercio,senza sospensione dei termini in caso di richiesta didocumentazione integrativa. Decorso tale terminela domanda si intende accolta.

3. Ai fini dell’espressione del parere di compe-

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tenza, la Conferenza di Servizi può, senza modificadei termini di legge, richiedere eventuali precisa-zioni e chiarimenti.

4. Se il Comune non invia le valutazioni di cuial comma 4 dell’art. 14, la Regione convocacomunque la conferenza di servizi richiedendo alComune di esprimersi in tale sede.

5. Ai fini dell’espressione del proprio parere,nella conferenza di servizi il Servizio regionale alcommercio acquisisce, per iscritto preliminar-mente, senza modifica dei termini di legge, il pareredel Servizio regionale all’Urbanistica.

6. Il regolamento b) prevede apposite procedureper l’esame delle domande concorrenti.

Articolo 16Conferenza di servizi

e esame della domanda

1. Alla conferenza di servizi partecipano condiritto di voto il Comune e la Provincia competentiper territorio e la Regione.

2. Per la Regione oltre al Dirigente del ServizioCommercio o suo delegato che partecipa con dirittodi voto e funzioni di Presidente, sono legittimati apartecipare un rappresentante del ServizioAmbiente e uno del Servizio Urbanistica, senzadiritto di voto.

3. Ciascun rappresentante di Regione, Pro-vincia e Comune potrà essere accompagnato dairelatori tecnici senza diritto di voto.

4. Alla conferenza di servizi partecipano atitolo consultivo senza diritto di voto:

a) i rappresentanti dei comuni contermini; b) un rappresentante della C.R.C.U., (Con-

sulta Regionale Consumatori e Utenti),delle organizzazioni sindacali e delleassociazioni delle imprese del commerciomaggiormente rappresentative a livelloregionale ai sensi dell’articolo 2 dellalegge.

5. La Conferenza si svolge in seduta pubblica,ma partecipano ai lavori, oltre agli Enti con dirittodi voto, soltanto i soggetti di cui al precedentecomma 4.

6. Le funzioni di Segretario sono svolte da unfunzionario del Servizio regionale Commercio.

7. La conferenza di servizi verifica, alla lucedella documentazione presentata dal richiedente everificata dal comune competente per territorio, lacompatibilità urbanistica ed ambientale dell’inse-diamento proposto nonché, ove richiesta, la rispon-denza alla programmazione regionale.

8. In particolare la conferenza verifica: a) l’esistenza di una destinazione d’uso

urbanistica compatibile con l’insedia-mento previsto;

b) la presenza di standard di parcheggio ade-guati a quanto previsto dall’art. 4 e deirequisiti di accessibilità di cui all’art. 6del presente regolamento;

c) l’esistenza ed i risultati della procedura diverifica di cui all’art. 16 della L.R. 11/01e L.R. 17/2007, valutando l’adeguatezzadelle prescrizioni finalizzate all’elimina-zione o alla mitigazione degli impattifavorevoli sull’ambiente;

d) la compatibilità della proposta con la pro-grammazione delle strutture di cui alregolamento b (nei casi in cui è richiesta);

9. La Conferenza può acquisire relazione del-l’Osservatorio Regionale per il Commercio sulledomande in esame.

10. La Conferenza esprime parere favorevole,eventualmente con prescrizioni, o contrario al rila-scio dell’autorizzazione richiesta. Il parere con-trario non consente al comune il rilascio dell’auto-rizzazione richiesta.

11. Il parere positivo, contiene tutti gli elementirilevanti per il rilascio della successiva autorizza-zione ed in particolare: la tipologia della struttura divendita, la superficie di vendita complessiva e sud-divisa per i diversi settori merceologici. Nel caso dicentri commerciali e aree commerciali integrate

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contiene inoltre, la superficie di vendita delle sin-gole medie e grandi strutture di vendita e la super-ficie complessivamente destinata agli esercizi divicinato. Restano ferme le norme vigenti in materiadi attività edilizia ai fini del rilascio del permesso dicostruire o di altro titolo abilitativo.

Art. 17Procedure di monitoraggio e controllo

1. In caso di parere positivo della conferenzadei servizi il comune è tenuto al rilascio delle rela-tive autorizzazioni amministrative entro 30 gg.dalla chiusura della Conferenza di servizi.

2. Il rilascio del titolo edilizio avviene inconformità con la documentazione presentata insede di richiesta di autorizzazione ed alle eventualiprescrizioni della Conferenza di servizi.

3. Il richiedente deve comunicare al Comune ealla Regione eventuali modifiche del progetto o deltitolo edilizio, rispetto alla documentazione presen-tata in sede di rilascio dell’autorizzazione, cheriguardino: la disposizione degli spazi, con partico-lare riferimento alle superfici di vendita, gli stan-dard delle dotazioni di parcheggio, i requisiti diaccessibilità.

4. In caso di modifiche sostanziali riguardanti:le modalità insediative, l’ampliamento della super-ficie di vendita del complesso della struttura e/oquella destinata a grandi strutture di vendita, l’ag-giunta del settore merceologico alimentare; ilrispetto degli standard di parcheggio ed eventualiprescrizioni della conferenza dei servizi, la Regionericonvoca la conferenza dei servizi per esprimersisulle variazioni proposte.

5. La conferenza decide sulla base della proce-dura di cui all’art. 8, comma 9 della legge.

6. In caso di mancata o parziale attivazionedella struttura commerciale entro i termini previstidalla legge, in assenza di provvedimenti di prorogadi cui all’articolo 8, comma 12 della legge, ilcomune è tenuto a comunicare alla regione i prov-vedimenti di revoca conseguenti. I termini per l’at-

tivazione delle autorizzazioni già rilasciate alla datadi pubblicazione del presente regolamento sono cal-colati a partire dalla data di rilascio dell’autorizza-zione.

7. In caso di attivazione non completa dell’au-torizzazione entro il termine previsto dall’art. 8della legge, la superficie di vendita autorizzataviene ridotta dal comune a quella effettivamenteesercitata.

8. Le procedure di cui al presente articolo siapplicano anche alle autorizzazioni non ancora atti-vate alla data di entrata in vigore del presente rego-lamento.

TITOLO VSEMPLIFICAZIONI

Art. 18Semplificazione per l’autorizzazione

di grandi strutture di vendita

1. Le autorizzazioni per l’ampliamento, il tra-sferimento, la concentrazione o l’accorpamento diuna grande struttura di vendita, di un centro com-merciale o di un’area commerciale integrataseguono le stesse procedure delle nuove autorizza-zioni.

2. Non comporta la verifica di compatibilitàambientale l’autorizzazione per ampliamento,accorpamento o concentrazione realizzata senzaaumento delle volumetrie esistenti.

3. La richiesta di proroga dell’attivazione del-l’autorizzazione per grandi strutture di vendita deveessere trasmessa al Servizio regionale Urbanisticasolo in caso siano intervenute modifiche sostanzialial progetto originario o modifiche che comportinoaumento delle volumetrie esistenti.

4. Per l’ampliamento di una struttura ubicata inun centro storico non si applicano le norme sull’ac-cessibilità e per gli standard di parcheggio e si puòfare riferimento all’art. 5 del presente regolamento.

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Art. 19Inserimento e ampliamento

di settori merceologici

1. L’inserimento e l’ampliamento di settorimerceologici all’interno di medie e grandi strutturedi vendita non alimentari è soggetto ad autorizza-zione solo quando comporta l’inserimento del set-tore alimentare. L’inserimento e l’ampliamento deisettori merceologici non alimentari all’interno dimedie e grandi strutture non alimentari è subordi-nato alla sola comunicazione al Comune e allaRegione nei termini e con le modalità di cui alcomma 12 bis dell’art. 8 della legge.

2. L’autorizzazione, all’interno di strutture iso-late o strutture complesse di medie strutture di ven-dita con maggiore carico urbanistico, entro i limitidel 10% delle superfici di vendita del complesso,non comporta mutamento del settore merceologicodella struttura.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedentivengono rilasciate secondo le procedure stabilitedal presente regolamento (artt. 13, 14, 15 e 16). Neicasi in cui, ai sensi dei commi precedenti, non siarichiesta l’autorizzazione è comunque dovuta lacomunicazione al Comune e alla Regione.

Art. 20Trasferimenti e trasformazioni

1. I trasferimenti di grandi strutture di venditaall’interno del comune sono consentiti solo nellearee urbanisticamente adeguate e secondo le proce-dure previste al precedente titolo IV.

2. Sono vietati i trasferimenti di medie e grandistrutture autorizzate all’interno di centri commer-ciali, di aree commerciali integrate o parchi com-merciali al di fuori degli stessi, fatte salve le normein materia di concentrazione ed accorpamento.

3. Sono vietati i trasferimenti al di fuori del ter-ritorio comunale.

4. Il cambiamento della modalità insediativa diuna grande struttura di vendita è soggetta ad auto-rizzazione.

5. Nel caso di centri commerciali e aree com-merciali integrate sono soggette altresì ad autoriz-zazione le trasformazioni che, senza modificare lasuperficie complessiva, comportino un cambia-mento di almeno il 20% delle superfici di venditadelle diverse tipologie di esercizi rispetto all’auto-rizzazione. Negli altri casi è sufficiente la comuni-cazione al comune e alla regione. La trasforma-zione non può riguardare l’ampliamento dellagrande struttura.

6. La concentrazione o l’accorpamento digrandi strutture o di medie e grandi strutture sonoconsentiti nei limiti degli obiettivi di presenza e disviluppo di cui al regolamento b).

Art. 21Modulistica

1. Per le comunicazioni e le autorizzazioni pre-viste dalla legge viene utilizzata la modulisticaappositamente predisposta. Copia del modello, cor-redata degli estremi dell’avvenuta ricezione daparte del Comune, va presentata al RegistroImprese della CCIAA della Provincia dove è ubi-cato l’esercizio secondo le indicazioni riportate nelmodello stesso.

2. I dati riportati nella modulistica relativi alsettore merceologico, alla superficie e all’ubica-zione degli esercizi di vendita sono denunciatiall’ufficio del registro delle imprese, che li iscrivenel repertorio delle notizie economiche e ammini-strative. Tali dati sono messi a disposizione dell’os-servatorio regionale di cui all’art. 21 della legge.

3. Il dirigente competente, su proposta dell’Os-servatorio, apporta modifiche, integrazioni edaggiornamenti alla modulistica in uso seguendo leprocedure di cui all’articolo 2, comma 3 dellalegge.

4. L’Osservatorio predispone studi ed analisifinalizzati all’informatizzazione della modulisticaanche al fine di realizzare il sistema informativoprevisto dall’articolo 21, comma 3, lett. a) dellalegge.

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Art. 22Norme transitorie ed abrogazione

1. È abrogato il Regolamento Regionale 30giugno 2004, n. 1, fatte salve le disposizioni di cuial successivo punto 2.

2. Fino all’approvazione della modulisticaaggiornata ai sensi del presente regolamento si con-tinua ad utilizzare la modulistica allegata al R.R. n.1/2004.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effettidell’art. 53 comma 1della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunquespetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 aprile 2009

INTRONA

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