N 05671 2011 reg ric

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11/8/2014 N. 05671/2011 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2011/201105671/Provvedimenti/201407656_01.XML 1/5 N. 07656/2014 REG.PROV.COLL. N. 05671/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITA LIA N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5671 del 2011, proposto da: Beniamino Presutti, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Orsini, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Orsini in Roma, viale degli Ammiragli, 114; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale della Guardia di Finanza; per l'annullamento diniego riconoscimento infermita' dipendente da causa di servizio - rigetto richiesta di equo indennizzo Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze; Viste le memorie difensive;

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11/8/2014 N. 05671/2011 REG.RIC.

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N. 07656/2014 REG.PROV.COLL.N. 05671/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5671 del 2011, proposto da:

Beniamino Presutti, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Orsini, con

domicilio eletto presso l’avv. Mario Orsini in Roma, viale degli

Ammiragli, 114;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per

legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, 12; Comando Generale della Guardia di Finanza;

per l'annullamento

diniego riconoscimento infermita' dipendente da causa di servizio -

rigetto richiesta di equo indennizzo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e

delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

11/8/2014 N. 05671/2011 REG.RIC.

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Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 il dott. Salvatore

Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone l’odierno ricorrente, Maresciallo della Guardia di Finanza in

servizio nel Corpo dal 12 ottobre 1993, che in data 8 novembre 2007,

alle 6,05 del mattino, rimaneva coinvolto con la propria autovettura

“Audi A 3” in un incidente stradale all’altezza del Km. 14+500 della

strada statale n. 675 Umbro – Laziale, corsia di marcia Viterbo – Orte

per recarsi alla stazione ferroviaria di Orte. A seguito del detto sinistro,

subiva l’infermità “stenosi nasale bilaterale post-traumatica. Lievi esiti di

contusione bacino e ginocchio dx”, per la quale infermità formulava

domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della

liquidazione dell’equo indennizzo. Con verbale in data 18 novembre

2008 il Dipartimento militare di medicina legale di Firenze giudicava le

menomazioni relative alla suddetta infermità ascrivibili, ai fini dell’equo

indennizzo, all’ottava categoria, Tab. A. Successivamente, il Comitato di

verifica ha, con parere del 9 luglio 2009, ritenuto la infermità di che

trattasi non dipendente da causa di servizio. Quindi, con provvedimento

del 1° marzo 2011 del Comando generale della Guardia di Finanza è

stata determinata la non dipendenza da causa di servizio della infermità

“frattura ossa proprie del naso contusione profonda anca destra”.

Avverso detto provvedimento è dunque proposto il presente ricorso a

sostegno del quale si deduce difetto di motivazione, difetto di istruttoria

ed eccesso di potere. E’ chiesto anche l’accertamento del diritto del

ricorrente all’equo indennizzo.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione affermando la

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infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga

respinto.

Alla pubblica udienza del 2 luglio 2014 il ricorso viene ritenuto per la

decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Infatti, pur dandosi atto che, in linea di principio, deve riconoscersi

come dipendente da causa di servizio l’infortunio in itinere, ossia, quello

nel quale incorre il lavoratore nell’esecuzione di attività preparatorie alla

propria prestazione lavorativa, ravvisabili anche nella percorrenza del

tragitto tra la propria abitazione e il luogo di lavoro, la giurisprudenza

ha peraltro precisato che tale nesso di derivazione eziologica è

suscettibile di interrompersi ogni qualvolta l’evento sia stato

determinato dalla stessa condotta del dipendente che abbia agito con

dolo o colpa grave quali, in ipotesi, una guida imprudente posta in

violazione dei limiti di circolazione esistenti o con circostanze di fatto

tali da far venir meno ogni nesso eziologico con il servizio (C.S.

n.1349/10).

Ciò in quanto, il riconoscere la dipendenza dell’infermità da causa di

servizio anche in caso di concorso di colpa del dipendente equivarrebbe

ad accollare all’amministrazione un rischio per comportamenti ed eventi

che non sono ad essa riferibili (Tar Lazio, Rm n. 461/13).

Nella fattispecie, risulta dal verbale in atti che non è stato possibile

accertare le cause della uscita fuori strada dell’autovettura del ricorrente

che non ha prodotto invero elementi atti ad escludere profili di colpa

nella determinazione dell’incidente.

In particolare, si può rilevare dal verbale del Nucleo Radiomobile della

Compagnia di Viterbo del Comando Regione Carabinieri “Lazio” che

l’entità del traffico al momento dell’incidente era “normale”, le

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condizioni del tempo “sereno”, le particolarità della strada “rettilineo” e

“curva a visuale aperta” , pavimentazione “asfaltata”, condizioni della

strada “senza anomalie”, fondo stradale “bagnato” “per lieve brina” e

che l’incidente ha, tra l’altro, determinato la “rottura di metri 15,60 di

guard rail lato corsia di marcia destra”.

Deve ritenersi, quindi, non affetto dai vizi denunciati la valutazione del

Comitato di verifica in ordine alla rilevata imputabilità al ricorrente di

una “grave imprudenza interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o

di con casualità efficiente e determinante con il servizio”. In altri

termini, le condizioni rilevate nel citato verbale e la circostanza della

significativa rottura del guard rail evocano ragionevolmente la

ricorrenza di una condotta di guida tale appunto da far venir meno ogni

nesso eziologico con il servizio.

In relazione a quanto esposto, il diniego opposto dal Comitato di

verifica al riconoscimento del nesso eziologico con la causa di servizio,

alla quale l’amministrazione si è necessariamente attenuta, deve ritenersi

logico e sufficientemente motivato.

Il ricorso è quindi infondato e va, pertanto, respinto, essendo comunque

inammissibile la pretesa all’accertamento diretto ad opera dell’adito

Tribunale della dipendenza da causa di servizio della infermità di che

trattasi e della spettanza dell’equo indennizzo.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le

parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Spese compensate.

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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014

con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Elena Stanizzi, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)