N 05671 2011 reg ric
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11/8/2014 N. 05671/2011 REG.RIC.
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N. 07656/2014 REG.PROV.COLL.N. 05671/2011 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5671 del 2011, proposto da:
Beniamino Presutti, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Orsini, con
domicilio eletto presso l’avv. Mario Orsini in Roma, viale degli
Ammiragli, 114;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12; Comando Generale della Guardia di Finanza;
per l'annullamento
diniego riconoscimento infermita' dipendente da causa di servizio -
rigetto richiesta di equo indennizzo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e
delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 il dott. Salvatore
Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone l’odierno ricorrente, Maresciallo della Guardia di Finanza in
servizio nel Corpo dal 12 ottobre 1993, che in data 8 novembre 2007,
alle 6,05 del mattino, rimaneva coinvolto con la propria autovettura
“Audi A 3” in un incidente stradale all’altezza del Km. 14+500 della
strada statale n. 675 Umbro – Laziale, corsia di marcia Viterbo – Orte
per recarsi alla stazione ferroviaria di Orte. A seguito del detto sinistro,
subiva l’infermità “stenosi nasale bilaterale post-traumatica. Lievi esiti di
contusione bacino e ginocchio dx”, per la quale infermità formulava
domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della
liquidazione dell’equo indennizzo. Con verbale in data 18 novembre
2008 il Dipartimento militare di medicina legale di Firenze giudicava le
menomazioni relative alla suddetta infermità ascrivibili, ai fini dell’equo
indennizzo, all’ottava categoria, Tab. A. Successivamente, il Comitato di
verifica ha, con parere del 9 luglio 2009, ritenuto la infermità di che
trattasi non dipendente da causa di servizio. Quindi, con provvedimento
del 1° marzo 2011 del Comando generale della Guardia di Finanza è
stata determinata la non dipendenza da causa di servizio della infermità
“frattura ossa proprie del naso contusione profonda anca destra”.
Avverso detto provvedimento è dunque proposto il presente ricorso a
sostegno del quale si deduce difetto di motivazione, difetto di istruttoria
ed eccesso di potere. E’ chiesto anche l’accertamento del diritto del
ricorrente all’equo indennizzo.
Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione affermando la
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infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga
respinto.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2014 il ricorso viene ritenuto per la
decisione.
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
Infatti, pur dandosi atto che, in linea di principio, deve riconoscersi
come dipendente da causa di servizio l’infortunio in itinere, ossia, quello
nel quale incorre il lavoratore nell’esecuzione di attività preparatorie alla
propria prestazione lavorativa, ravvisabili anche nella percorrenza del
tragitto tra la propria abitazione e il luogo di lavoro, la giurisprudenza
ha peraltro precisato che tale nesso di derivazione eziologica è
suscettibile di interrompersi ogni qualvolta l’evento sia stato
determinato dalla stessa condotta del dipendente che abbia agito con
dolo o colpa grave quali, in ipotesi, una guida imprudente posta in
violazione dei limiti di circolazione esistenti o con circostanze di fatto
tali da far venir meno ogni nesso eziologico con il servizio (C.S.
n.1349/10).
Ciò in quanto, il riconoscere la dipendenza dell’infermità da causa di
servizio anche in caso di concorso di colpa del dipendente equivarrebbe
ad accollare all’amministrazione un rischio per comportamenti ed eventi
che non sono ad essa riferibili (Tar Lazio, Rm n. 461/13).
Nella fattispecie, risulta dal verbale in atti che non è stato possibile
accertare le cause della uscita fuori strada dell’autovettura del ricorrente
che non ha prodotto invero elementi atti ad escludere profili di colpa
nella determinazione dell’incidente.
In particolare, si può rilevare dal verbale del Nucleo Radiomobile della
Compagnia di Viterbo del Comando Regione Carabinieri “Lazio” che
l’entità del traffico al momento dell’incidente era “normale”, le
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condizioni del tempo “sereno”, le particolarità della strada “rettilineo” e
“curva a visuale aperta” , pavimentazione “asfaltata”, condizioni della
strada “senza anomalie”, fondo stradale “bagnato” “per lieve brina” e
che l’incidente ha, tra l’altro, determinato la “rottura di metri 15,60 di
guard rail lato corsia di marcia destra”.
Deve ritenersi, quindi, non affetto dai vizi denunciati la valutazione del
Comitato di verifica in ordine alla rilevata imputabilità al ricorrente di
una “grave imprudenza interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o
di con casualità efficiente e determinante con il servizio”. In altri
termini, le condizioni rilevate nel citato verbale e la circostanza della
significativa rottura del guard rail evocano ragionevolmente la
ricorrenza di una condotta di guida tale appunto da far venir meno ogni
nesso eziologico con il servizio.
In relazione a quanto esposto, il diniego opposto dal Comitato di
verifica al riconoscimento del nesso eziologico con la causa di servizio,
alla quale l’amministrazione si è necessariamente attenuta, deve ritenersi
logico e sufficientemente motivato.
Il ricorso è quindi infondato e va, pertanto, respinto, essendo comunque
inammissibile la pretesa all’accertamento diretto ad opera dell’adito
Tribunale della dipendenza da causa di servizio della infermità di che
trattasi e della spettanza dell’equo indennizzo.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le
parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014
con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Elena Stanizzi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)