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Famiglia Casa e Il presente Fascicolo, contenente: • Nota Informativa, comprensiva del glossario; • Condizioni di assicurazione; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. F a sci c olo In f o r m a t i v o C o n t r a t t o d i as s i c u r a z i o n e mu l t i g a r a n z i a per l ab i t a z i o n e e i l p a t r i m o n i o

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www.italiana.it

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.itCapitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.

Mod. MULTI53091/FI

FamigliaCasae

Per la tutela del patrimonio

Il presente Fascicolo, contenente:• Nota Informativa, comprensiva del glossario;• Condizioni di assicurazione;deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

NUOVA CC CASAeFAMIGLIA DEF.indd 1 11-10-2010 17:31:16

Fascicolo InformativoContratto di assicurazione multigaranzia per l’abitazione e il patrimonio

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CONDIZIONI CONTRATTUALI

Modello MULTI53091 - Ed. 03/2014

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente

Fascicolo Informativo modello MULTI53091/FI, conte-

nente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa

comprensiva del glossario, e dalla scheda di polizza

modello MULTI53090 riportante le somme assicurate.

Con la firma della scheda di polizza modello

MULTI53090 il Contraente approva le Condizioni

Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo

modello MULTI53091/FI.

GARANZIENelle Condizioni Contrattuali sono riportati i testi rela-

tivi alle garanzie:

- Incendio

- Furto

- Responsabilità Civile

- Tutela Legale

- Assistenza

Diventano operanti esclusivamente quelle garanzie per

le quali siano stati espressamente indicati i dovuti

riferimenti e importi nelle rispettive caselle della sche-

da di polizza modello MULTI53090.

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Condizioni Contrattuali 2 di 30 Indice

1. DEFINIZIONI Pag. 32. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

IN GENERALE “ 63. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE

INCENDIO “ 8• Oggetto dell'assicurazione “ 8• Esclusioni “ 8• Condizioni facoltative “ 10• Franchigie - Limiti di indennizzo

o di risarcimento “ 114. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO “ 13

• Oggetto dell'assicurazione “ 13• Esclusioni “ 13• Franchigia - Scoperti - Limiti di indennizzo “ 15

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE “ 17• Garanzia del capofamiglia:

Forma A - Forma B “ 17• Esclusioni “ 18• Garanzia di responsabilità civile

della proprietà del fabbricato “ 18• Esclusioni “ 19• Franchigia – Scoperto “ 19

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE “ 20• Oggetto dell'assicurazione “ 20• Garanzia base “ 20• Garanzia completa “ 21

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA “ 23• Prestazioni “ 23

8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI “ 25• Sezioni Incendio - Furto “ 25• Sezioni Responsabilità Civile -

Tutela Legale “ 279. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO “ 29

• Sezioni Incendio - Furto “ 29• Sezione Responsabilità Civile “ 29• Sezione Tutela Legale “ 29• Sezione Assistenza “ 29

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 3 di 30 Definizioni

1. DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

ASSICURATOIl soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazio-ne.

CASO ASSICURATIVOIl verificarsi del fatto dannoso relativamente allasezione tutela legale.

CONTENUTO– Arredamento: mobilio e arredamento in genere

dell'abitazione e dell'eventuale annesso ufficio pri-vato, impianti portatili di condizionamento eriscaldamento, impianti di allarme, nonché quan-to d'uso di casa e personale, esclusi i veicoli amotore, anche se riposto in locali di ripostiglio dipertinenza del fabbricato stesso non comunicanticon i locali di abitazione. Se è assicurato il locata-rio sono comprese le mi glio rie dallo stesso appor-tate ai locali tenuti in locazione;

– oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture esimili oggetti d'arte (esclusi preziosi), nonchépellicce, oggetti e servizi di argenteria;

– gioielli e preziosi: oggetti d'oro o di platino o mon-tati su detti metalli, pietre preziose e perle natura-li e di coltura, raccolte e collezioni in genere;

– valori: denaro, carte valori e titoli di credito ingenere.

CONTRAENTEIl soggetto che stipula il contratto.

COSE (RELATIVAMENTE ALLA SEZIONERESPONSABILITA CIVILE)Oggetti materiali e animali.

DIMORA ABITUALEL'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi famiglia-ri dimorano in modo continuativo, classificata comesegue:tipo A: appartamento facente parte di un fabbrica-to destinato ad abitazioni tra loro contigue sopra-stanti o sottostanti ma non intercomunicanti, cia-scuna con proprio accesso dall'interno, ma conaccesso comune dall'esterno del fabbricato.Oppure, un fabbricato composto da almeno treappartamenti aventi ingressi indipendenti;tipo B: fabbricato isolato, villa unifamiliare o bifa-miliare, ciascuna con proprio accesso dall'esterno.Se prestata la garanzia Furto, qualora la linea digronda sia inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripianipraticabili per via ordinaria, la copertura del tetto o ilsolaio devono essere costruiti in laterizi, calcestruz-zo, cemento, vetrocemento armato.

DIMORA SALTUARIAL'abitazione tenuta a disposizione nella qualel'Assicurato e i suoi famigliari dimorano in modonon continuativo.

ESPLOSIONESviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pres-sione, dovuto a reazione chimica, che si autopropa-ga ad elevata velocità.

FABBRICATOL'intera costruzione edile e gli edifici accessori di perti-nenza, inclusi: recinzioni, cancelli e muri di conteni-mento, purchè realizzati negli spazi adiacenti, com-presi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, gliimpianti e le installazioni considerati immobili pernatura o destinazione realizzati negli edifici stessi,citofoni, videocitofoni (esclusi impianti di allar-me), antenne radiotelericeventi, tinteggiature, tap-pezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che nonabbiano valore artistico. Sono esclusi: l'area, i par-chi, i giardini, gli alberi, le strade private, i cor-tili, i piazzali e tutte le relative opere di pavi-mentazione, i relativi impianti e installazioniivi comprese le attrezzature sportive e per gio-chi, nonché tutte le parti di impianti interrati.In caso di assicurazione di porzione di fabbricato ècompresa anche la quota, ad essa relativa, delle partidi fabbricato costituenti proprietà comune.

FRANCHIGIALa parte di indennizzo o risarcimento, espressa incifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTOImpossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chila detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INCENDIOCombustione, con fiamma, di beni materiali al difuori di appropriato focolare, che può autoestender-si e propagarsi.

INDENNIZZO O RISARCIMENTOLa somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LASTRELe lastre di cristallo o vetro comprese loro eventualilavorazioni, decorazioni ed iscrizioni, specchi.

MASSIMALELa somma fino alla concorrenza della quale laSocietà presta la garanzia.

MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTIQualsiasi contenitore definito cassaforte o armadiocorazzato dal costruttore.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 4 di 30 Definizioni

I contenitori predisposti per essere incassati nelmuro lo devono essere fino a filo di battente e devo-no essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale chenon sia possibile estrarli senza la demolizione delmuro stesso.Il contenitore non murato di peso inferiore a Kg. 200deve essere rigidamente ancorato al pavimento oalla parete.

PERSONE ASSICURATE PER LA SEZIONERESPONSABILITA CIVILE – GARANZIA DELCAPOFAMIGLIAIl Contraente e, se con lui conviventi, il coniuge, ilconvivente di fatto, i loro ascendenti e discendentied ogni altro parente.Gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratorifamiliari in genere nell'espletamento delle loro man-sioni svolte per conto degli Assicurati.

POLIZZAIl documento che prova l'assicurazione.

PREMIOLa somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTOForma di assicurazione per la quale la Società, pre-scindendo dal valore complessivo delle cose, rispon-de dei danni sino alla concorrenza di una sommapredeterminata, senza applicazione della regolaproporzionale.

REGOLA PROPORZIONALERegola per cui, se la somma assicurata risulta infe-riore al valore delle cose al momento del sinistro, ildanno viene indennizzato in proporzione al rap-porto esistente tra la somma assicurata e tale valo-re.

RAPINASottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenzaalla persona o minaccia, al fine di trarne profitto persé o per gli altri.

SCIPPOFurto commesso strappando la cosa di mano o didosso alla persona che la detiene.

SCOPERTOLa parte di indennizzo, espressa in percentuale,che in caso di sinistro rimane a caricodell'Assicurato.Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori,l'indennità verrà determinata ai sensi delleCondizioni Contrattuali, senza tener conto delloscoperto che verrà detratto successivamente dall'im-porto cosi' calcolato.

SCOPPIORepentino dirompersi di contenitori per eccesso dipressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosio-ne. Gli effetti del gelo non sono consideratiscoppio.

SINISTROIl verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestatala garanzia assicurativa.

SOCIETAL'ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SOMMA ASSICURATAValore attribuito alle cose ed in base al quale è stipu-lata l'assicurazione.Nella forma a primo rischio assoluto la somma assi-curata è costituita dal massimale predeterminato inpolizza.

VALORE A NUOVO1) Per il fabbricato: la spesa necessaria al momento

del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovocon le stesse caratteristiche, escluso solo il valoredell’area.

2) Per il contenuto dell'abitazione: il costo di rim-piazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuovauguale od equivalente per rendimento economi-co.

VALORE ALLO STATO D'USO1) per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale

ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche alnetto di un deprezzamento stabilito in relazione algrado di vetustà, allo stato di conservazione, allemodalità di costruzione, all'ubicazione, alla destina-zione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente;

2) per il contenuto dell'abitazione: il costo di rim-piazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuovauguale od equivalente per rendimento economi-co, al netto di un deprezzamento stabilito in rela-zione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento,stato di manutenzione ed ogni altra circostanzainfluente.

VALORE COMMERCIALEIl valore di mercato di una cosa in comune commer-cio inclusi gli oneri fiscali.

VALORE NOMINALEIl valore riportato dal titolo.

VEICOLII mezzi indicati dall’art.47 del Nuovo Codice dellaStrada (D.L. 30/04/92 n.285).I veicoli a motore sono esclusi dalla definizio-ne di Contenuto e quindi non assicurati.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 5 di 30 Definizioni

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE ASSI-STENZA

ABITAZIONEFabbricato o porzione di fabbricato, luogo di domi-cilio dell'Assicurato, che deve essere:a) situato in territorio italianob) adibito ad esclusivo uso abitativo.

CENTRALE OPERATIVALa struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A. - Corso

Svizzera, 185 - 10149 Torino, che organizza ederoga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

EVENTOIl singolo fatto o avvenimento che si può verificarenel corso di validità del servizio e che determina larichiesta di assistenza dell'Assicurato.

VIAGGIOQualunque località oltre 50 Km. dal comune didomicilio dell'Assicurato.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 6 di 30 Norme Generali

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICU-RAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIR-COSTANZE DEL RISCHIOLe dichiarazioni inesatte o le reticenze delContraente e/o dell'Assicurato, relative a cir-costanze che influiscono sulla valutazione delrischio, possono comportare la perdita tota-le o parziale del diritto all'indennizzo nonchéla stessa cessazione dell'assicurazione aisensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECOR-RENZA DELLA GARANZIA L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giornoindicato in polizza se il premio o la prima rata di pre-mio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore24.00 del giorno del pagamento. I premi devonoessere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata lapolizza oppure alla Società. Qualora venga indicato il frazionamento in ratesemestrali nell'apposita casella della scheda di poliz-za, fermo restando l'unicità del premio per il periodoassicurativo, viene consentito al Contraente di paga-re tale premio annuo in due rate uguali.Se il Contraente non paga i premi o le rate dipremio successivi, l'assicurazione resta sospesadalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello dellascadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 delgiorno del pagamento, fermi le successive sca-denze ed il diritto della Società al pagamentodei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

ART. 2.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazionedevono essere provate per iscritto.

ART. 2.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l'Assicurato deve dare comu-nicazione scritta alla Società di ogni aggrava-mento del rischio. Gli aggravamenti dirischio non noti o non accettati dalla Societàpossono comportare la perdita parziale ototale del diritto all'indennizzo nonché lastessa cessazione dell'assicurazione ai sensidell'art. 1898 C.C.

ART. 2.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIONel caso di diminuzione del rischio la Società è tenu-ta a ridurre il premio o le rate di premio successivialla comunicazione del Contraente o dell'Assicuratoai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo dirit-to di recesso.

ART. 2.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo il terzo sinistro denunciato a termini di

polizza e fino al 60° giorno dal pagamento orifiuto dell’indennizzo, il Contraente o laSocietà possono recedere dal contratto conpreavviso di trenta giorni.Qualora sia esercitata tale facoltà la Societàrimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalladata di efficacia del recesso, la parte di pre-mio, al netto dell’imposta, relativa al periododi rischio non corso.

ART. 2.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE EPERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante letteraraccomandata spedita almeno 30 giorniprima della scadenza, l'assicurazione di dura-ta non inferiore ad un anno è prorogata perun anno e così successivamente.In caso di durata poliennale, il Contraente hafacoltà di recedere annualmente dal contrat-to senza oneri e con preavviso di 60 giorni.Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferisco-no al periodo di assicurazione questo si intende sta-bilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazio-ne sia stata stipulata per una minore durata, nel qualcaso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 2.8 ONERI FISCALIGli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a caricodel Contraente.

ART. 2.9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSIASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimorischio coesistono più assicurazioni, ilContraente o l'Assicurato deve dare a ciascunassicuratore comunicazione degli altri con-tratti stipulati. In caso di sinistro ilContraente o l'Assicurato deve darne avviso atutti gli assicuratori ed è tenuto a richiederea ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secon-do il rispettivo contratto autonomamenteconsiderato.

ART. 2.10 ADEGUAMENTO AUTOMATICOISTAT Qualora venga indicato “SI” nella casella“Indicizzazione” della scheda di polizza è operantela seguente norma:al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delleprestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto siadegua secondo le variazioni mensili dell'indicenazionale dei prezzi al consumo per le famiglie diimpiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:1) al termine “INDICE”: l'indice mensile nazionale

dei prezzi al consumo per le famiglie di impiega-ti ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.;

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 7 di 30 Norme Generali

2) al termine “INDICE BASE”: l'indice relativo alterzo mese che precede la data di decorrenzadella polizza o dell'ultima modifica contrattuale;

3) al termine “NUOVO INDICE”: l'indice relativo alterzo mese che precede la data di scadenza diogni annualità di premio;

4) al termine “INDICE DI ACCADIMENTO”: l'indicerelativo al terzo mese che precede la data in cui siè verificato il sinistro;

si conviene che:a) i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in

euro, escluso le franchigie, saranno adeguatiogni mese; pertanto in caso di sinistro, si proce-derà alla valutazione del danno con riferimentoa tali parametri rivalutati in relazione al rapportotra “INDICE DI ACCADIMENTO” e “INDICEBASE”;

b) il premio di polizza è invece aumentato solamen-te ad ogni scadenza annuale in relazione al rap-porto tra “NUOVO INDICE” e “INDICE BASE”,identificato sulla quietanza anniversaria di paga-mento del premio con il termine “Coefficiente diadeguamento”.

Le Parti potranno rinunciare all'applicazionedella presente clausola mediante lettera rac-comandata da inviarsi almeno 60 giorniprima della scadenza annuale del premio,sempreché siano state pagate almeno treannualità. In caso di rinuncia all'indicizzazione la

polizza continua ad essere in vigore con il premio, ivalori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla sca-denza dell'annualità in corso.

ART. 2.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGEPer tutto quanto non è qui diversamente regolato,valgono le norme di legge.

ART. 2.12 ASSICURAZIONE CONNESSA AMUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIA-MENTO – PREMIO UNICOQualora l’assicurazione possegga le seguenti carat-teristiche:- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di

finanziamento;- il premio sia stato corrisposto anticipatamente

per l’intera durata contrattuale;nel caso in cui il contratto di mutuo/finanziamentovenga estinto anticipatamente oppure in caso diesercizio della portabilità del mutuo, la Società resti-tuisce al debitore/Assicurato la parte di premio nettopagato relativo al periodo residuo per il quale ilrischio è cessato.In alternativa al comma precedente, la Società surichiesta del debitore/Assicurato prosegue la coper-tura assicurativa per la durata e alle condizioni origi-nariamente pattuite, apponendo all’assicurazione lenecessarie modifiche in relazione all’individuazionedel nuovo beneficiario designato.

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Condizioni Contrattuali 8 di 30 Sezione Incendio

3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONEINCENDIO

ART. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti allecose assicurate, anche se non di proprietàdell'Assicurato, causati da:– incendio;– fulmine;– esplosione e scoppio non causati da ordigni

esplosivi;– caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate

da essi, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;– onda sonica determinata da aeromobili od ogget-

ti in genere in moto a velocità supersonica;– urto veicoli stradali, non appartenenti e non in

uso all'Assicurato od al Contraente, in transi-to sulla pubblica via;

– fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso edaccidentale agli impianti per la produzione di calo-re di pertinenza del fabbricato assicurato o conte-nente le cose assicurate, purché detti impiantisiano collegati mediante adeguate condutture adappropriati camini.

La Società indennizza altresì:– i danni di cui sopra anche se causati con colpa

grave dell'Assicurato o del Contraente;– nel caso di assicurazione di dimora abituale, i

danni avvenuti in occasione di villeggiatura a capidi vestiario ed oggetti personali (compresi prezio-si e valori) dell'Assicurato e/o dei suoi familiari con-viventi, facenti parte del contenuto dell'abitazio-ne, e trasportati in locali temporaneamente abita-ti ed ubicati entro i confini dei Paesi Europei, sinoalla concorrenza di 1/10 della somma assicurataper il contenuto dell'abitazione;

– i danni causati alle cose assicurate da sviluppo difumi, gas, vapori, da mancato od anormale fun-zionamento di impianti di riscaldamento o dicondizionamento, purché conseguenti agli eventidi cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurateoppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;

– i guasti causati alle cose assicurate allo scopo diimpedire o di arrestare l'incendio;

– le spese sostenute dall’Assicurato in caso di rotturadelle lastre per la loro sostituzione con altre nuoveod equivalenti per caratteristiche, comprensive deicosti di trasporto ed installazione, con esclusionedi qualsiasi altra spesa e danno indiretto; questagaranzia è prestata a primo rischio assoluto;

– le spese necessarie per demolire, sgomberare etrasportare alla più vicina discarica i residui del sini-stro;

– i danni derivanti dal mancato godimento del fab-bricato assicurato, abitato dall'assicurato, cheabbia subito un sinistro indennizzabile a termini dipolizza, per il periodo necessario al suo ripristino,

col massimo di un anno. I locali abitatidall'Assicurato vengono compresi in garanzia perl'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

In caso di trasloco le garanzie saranno operanti inentrambe le ubicazioni per un periodo massimo di10 giorni.

ART. 3.2 ESCLUSIONISono sempre esclusi i danni:a) causati da atti di guerra, insurrezione,

occupazione militare, invasione;b) causati da esplosioni o da emanazione di

calore o di radiazioni provenienti da trasmu-tazione del nucleo dell'atomo, come purecausati da radiazioni provocate dall'accele-razione artificiale di particelle atomiche;

c) causati con dolo del Contraente odell'Assicurato e nel caso di Società, deirappresentanti legali o dei soci a respon-sabilità illimitata;

d) causati da terremoti, da eruzioni vulcani-che, da inondazioni;

e) di smarrimento o di furto delle cose assi-curate avvenuti in occasione degli eventiper i quali è prestata l'assicurazione;

f) alla macchina od all'impianto nel quale sisia verificato uno scoppio, se l'evento èdeterminato da usura, corrosione o difet-ti di materiale;

g) subiti dalle merci in refrigerazione pereffetto di mancata od anormale produ-zione o distribuzione del freddo o di fuo-riuscita del fluido frigorigeno, anche seconseguenti ad eventi per i quali è presta-ta l'assicurazione;

h) subiti dalle lastre in occasione di opera-zioni di trasloco, lavori edilizi o stradalinelle immediate vicinanze, lavori sullelastre od ai relativi supporti, sostegni ocornici; derivanti da rimozione delle sud-dette lastre o degli infissi o dei mobili sucui sono collocate; alle lastre che, alladata di entrata in vigore della presentepolizza, non fossero integre ed esenti dadifetti. Non costituiscono rotture inden-nizzabili le scheggiature e le rigature.

i) indiretti, quali cambiamento di costruzio-ne, mancanza di locazione, di godimento,o qualsiasi danno che non riguardi lamaterialità delle cose assicurate;

l) per tumulti popolari, scioperi, sommosse,atti di terrorismo, sabotaggio organizzato;

m) di fenomeno elettrico a macchine edimpianti elettrici ed elettronici, apparecchi ecircuiti compresi, a qualunque causa dovuti,anche se conseguenti a fulmine od altrieventi per i quali è prestata l'assicurazione.

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Condizioni Contrattuali 9 di 30 Sezione Incendio

ART. 3.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATE L'assicurazione è prestata:1) sul fabbricato: per il valore a nuovo;2) sul contenuto: per il valore a nuovo, con il limi-

te del doppio del valore allo stato d'uso.Fanno eccezione: a) oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali

l'assicurazione è prestata per il valore com-merciale;

b) valori, sui quali l'assicurazione è prestata per ilvalore nominale.

ART. 3.4 BUONA FEDE La mancata comunicazione da parte delContraente o dell'Assicurato di circostanze aggra-vanti il rischio, così come le inesatte o le incomple-te dichiarazioni rese all'atto della stipula della poliz-za, non comporteranno decadenza del diritto diindennizzo né riduzione dello stesso, semprechétali circostanze non investano le caratteri-stiche durevoli del rischio medesimo ed ilContraente/Assi curato abbia agito senzadolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire ladifferenza di premio corrispondente al mag-gior rischio a decorrere dal momento in cui lacircostanza si è verificata.

ART. 3.5 RINUNCIA ALLA RIVALSALa Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al dirittodi surroga derivante dall’art.1916 del Codice Civile,verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispon-dere a norma di legge, purchè l’Assicurato, a suavolta, non eserciti l’azione verso il responsabile.

ART. 3.6 RICORSO TERZI La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla con-correnza del massimale convenuto nella scheda dipolizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispon-dere per capitale, interessi e spese - quale civilmenteresponsabile ai sensi di legge - per danni materialidiretti cagionati alle cose di terzi da sinistro inden-nizzabile a termini della presente sezione di polizza.Il sinistro si considera indennizzabile anche se causa-to da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione èestesa ai danni derivanti da interruzioni o sospen-sioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonchédi attività industriali, commerciali, agricole o di ser-vizi, entro il massimale stabilito e sino alla concor-renza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni:– a cose che l'Assicurato abbia in consegna o

custodia o detenga a qualsiasi titolo;– di qualsiasi natura conseguenti ad inquina-

mento dell'acqua, dell'aria e del suolo.Non sono comunque considerati terzi:– il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato

nonché ogni altro parente e/o affine se conlui convivente;

– quando l'Assicurato non sia una personafisica, il legale rappresentante, il socio aresponsabilità illimitata, l'amministratoree le persone che si trovino con loro nei rap-porti di cui al punto precedente;

– le Società le quali rispetto all'Assicurato,che non sia una persona fisica, siano quali-ficabili come controllanti, controllate o col-legate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testodi cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, non-ché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informa-re la Società delle procedure civili o penalipromosse contro di lui, fornendo tutti i docu-menti e le prove utili alla difesa e la Societàavrà facoltà di assumere la direzione dellacausa e la difesa dell'Assicurato.L'Assicurato deve astenersi da qualunque tran-sazione o riconoscimento della propria respon-sabilità senza il consenso della Società. Quantoalle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

ART. 3.7 DANNI ELETTRICI A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 3.2 -m) “Esclusioni”, la Società indennizza l'Assicurato,fino alla concorrenza del massimale convenuto nellascheda di polizza, per i danni materiali e diretti cau-sati da guasti elettrici dovuti a variazioni di corrente,scariche od altri fenomeni elettrici accidentali, aiseguenti enti se assicurati:– impianti al servizio del fabbricato compresi i danni

ai citofoni e video-citofoni anche se posti su muridi cinta o cancelli all'esterno del fabbricato stesso;

– impianti di allarme;– apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi ed

altri apparecchi elettrici od elettronici esistenti neilocali di abitazione occupati dall'Assicurato.

La Società non indennizza i danni:– causati dalle conseguenze naturali dell'uso

o funzionamento o dagli effetti gradualidegli agenti ambientali e atmosferici o dacarenza di idonea manutenzione;

– per i quali deve rispondere, per legge o percontratto, il costruttore o il fornitore non-ché quelli causati da difetti di materiale e dicostruzione;

– verificatisi in occasione di montaggi esmontaggi come pure durante le operazio-ni di collaudo o prova;

– a lampade o altre fonti di luce; ad accumu-latori elettrici ed a generatori di corrente;

– agli impianti di erogazione di energia elet-trica e telefonici di proprietà delle Aziendeerogatrici.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 10 di 30 Sezione Incendio

CONDIZIONI FACOLTATIVE

ART. 3.8 EVENTI SPECIALI (Condizione facoltativa A) a) EVENTI ATMOSFERICILa Società risponde dei danni materiali e diretti cau-sati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempe-sta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria,grandine, quando detti eventi atmosferici sianocaratterizzati da violenza riscontrabile dagli effettiprodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.La Società non risponde dei danni:a) verificatisi all'interno dei fabbricati ed al

loro contenuto, a meno che avvenuti aseguito di rotture, brecce o lesioni provo-cate al tetto, alle pareti o ai serramentidalla violenza degli eventi atmosferici dicui sopra;

b) causati da:– fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o

specchi d'acqua naturali od artificiali;– mareggiata e penetrazione di acqua

marina;– formazione di ruscelli, accumulo esterno

di acqua, rottura o rigurgito dei sistemidi scarico;

– gelo, sovraccarico di neve;– cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventiatmosferici di cui sopra;c) subiti da:

– recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegneod antenne e consimili installazioniesterne;

– fabbricati o tettoie aperti da uno o piùlati od incompleti nelle coperture o neiserramenti (anche se per temporaneeesigenze di ripristino, conseguenti o nona sinistro);

– serramenti, vetrate e lucernari in gene-re, a meno che derivanti da rotture olesioni subite dal tetto o dalle pareti;

– lastre di fibrocemento e manufatti dimateria plastica per effetto di grandine.

b) GRANDINE SU PARTI DI FABBRICATILa società indennizza i danni materiali e diretti cau-sati dalla grandine alle seguenti parti del fabbricatose assicurato:1) vetrate e lucernari in genere;2) serramenti, anche se facenti parte di fabbricati o

tettoie aperti da uno o più lati.c) SOVRACCARICO NEVELa Società indennizza i danni materiali e diretti aglienti assicurati conseguenti a crollo totale o parzialedel tetto o delle pareti, causato da sovraccarico dineve.Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati:

– da valanghe e slavine;– da gelo;– ai fabbricati in corso di costruzione o

ristrutturazione;– a lucernari, vetrate e serramenti in gene-

re, antenne, all’impermeabilizzazione, ameno che il loro danneggiamento sia cau-sato da crollo totale o parziale del tetto odelle pareti a seguito del sovraccarico dineve.

d) EVENTI SOCIO-POLITICILa Società risponde:1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assi-

curati da incendio, esplosione, scoppio, cadutadi aeromobili, loro parti o cose da essi trasporta-te, verificatisi in conseguenza di tumulto popola-re, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio orga-nizzato;

2) degli altri danni materiali e diretti causati alle coseassicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi -da persone (dipendenti o non del Contraente odell'Assicurato) che prendano parte a tumultipopolari, scioperi, sommosse o che compiano,individualmente o in associazione, atti vandalicio dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni :a) di inondazione o frana;b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o

imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;c) di fenomeno elettrico a macchine ed

impianti elettrici od elettronici, apparec-chi e circuiti compresi;

d) subiti dalle merci in refrigerazione pereffetto di mancata o anormale produzio-ne o distribuzione del freddo o fuoriuscitadel fluido frigorigeno;

e) verificatisi nel corso di confisca, seque-stro, requisizione degli enti assicurati perordine di qualunque autorità, di diritto odi fatto, od in occasione di serrata;

f) di scritte o imbrattamenti di muri esterni;g) di terrorismo.La presente estensione di garanzia, ferme le condi-zioni sopra richiamate, è operativa anche per idanni avvenuti nel corso di occupazione non mili-tare della proprietà in cui si trovano gli enti assicu-rati, con avvertenza che, qualora l'occupazionemedesima si protraesse per oltre cinque giorni con-secutivi, la Società non risponde dei danni di cui alpunto 2 anche se verificatisi durante il suddettoperiodo.Le spese di demolizione e sgombero dei residuati delsinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.La Società ed il Contraente hanno la facoltà,in ogni momento, di recedere dalla garanziaprestata con la presente clausola, con preav-viso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezio-

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 11 di 30 Sezione Incendio

ne della relativa comunicazione, da farsi amezzo di lettera raccomandata con avviso diricevimento. In caso di recesso la Società rim-borsa la quota di premio, al netto dell’impo-sta, da conteggiarsi sulla base del 15% delpremio relativo alla presente Condizionefacoltativa, per il periodo di rischio non corso.e) TERRORISMOPremesso che per atto di terrorismo si intende qual-siasi atto, ivi compreso l’uso della forza o della vio-lenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia personao gruppo di persone, sia che essi agiscano per se oper conto altrui, od in riferimento o collegamento aqualsiasi organizzazione o governo, perpetrato ascopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l’in-tenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incute-re e provocare uno stato di terrore o paura nellapopolazione o parte di essa per i predetti scopi, lapresente garanzia opera a parziale deroga e solocongiuntamente alla garanzia Eventi Socio-Politici.La Società indennizza l’Assicurato:1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assi-

curati da incendio, esplosione, scoppio, implo-sione, caduta di aeromobili, loro parti e cose daessi trasportate verificatisi in conseguenza di ter-rorismo;

2. degli altri danni materiali e diretti causati agli entiassicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi,verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non indennizza i danni di contami-nazione da:– sostanze chimiche e biologiche;– virus informatici di qualsiasi tipo.La Società ha la facoltà, in ogni momento, direcedere dalla presente garanzia mediantepreavviso di 7 giorni da comunicarsi a mezzolettera raccomandata.In tale caso essa, trascorsi 30 giorni da quelloin cui il recesso medesimo ha avuto effetto,metterà a disposizione del Contraente laparte di premio, al netto dell’imposta, daconteggiarsi sulla base del 5% del premiorelativo alla presente Condizione facoltativaper il periodo di rischio non corso.f) ACQUA CONDOTTALa Società indennizza i danni materiali e diretti cau-sati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua aseguito di rottura accidentale di impianti idrici, igie-nici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o con-tenenti gli enti medesimi.La Società non indennizza:a) i danni causati da umidità, stillicidio, tra-

boccamento o rigurgito di fognature,gelo, rottura degli impianti automatici diestinzione;

b) le spese sostenute per la ricerca della rot-tura e per la sua riparazione.

g) GELOLa Società indennizza i danni materiali e diretti causa-ti agli enti assicurati da spargimento d'acqua conse-guente alla rottura di condutture del fabbricato cau-sato da gelo. Sono esclusi i danni da spargimen-to d'acqua causato da condutture installateall'esterno della costruzione o interrate o inlocali sprovvisti di impianto di riscaldamentooppure con impianto non in funzione da oltre48 ore consecutive prima del sinistro.h) OCCLUSIONE DI CONDUTTURELa Società indennizza i danni materiali e diretti causa-ti agli enti assicurati da spargimento d'acqua conse-guente alla occlusione di condutture del fabbricatoescluse quelle di raccolta e deflusso dell'acquapiovana. Sono esclusi i danni conseguenti arigurgito e traboccamento della rete fognaria.i) ORDIGNI ESPLOSIVILa Società indennizza i danni materiali e diretti cau-sati agli enti assicurati da esplosione e scoppio diordigni esplosivi verificatisi per eventi diversi daquelli previsti dalla garanzia di cui all'art. 3.8 - d)“Eventi Socio-Politici”.l) FURTO DI FISSI ED INFISSI E GUASTI AGLISTESSILa Società indennizza i danni materiali e diretti causa-ti dai ladri in occasione di furto o tentato furto. Lagaranzia riguarda i fissi e gli infissi posti a protezionedegli accessi esterni dell’abitazione dell'Assicurato.

ART. 3.9 RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FAB-BRICATO(Condizione facoltativa B)La Società, in caso di spargimento di acqua a segui-to di rottura accidentale di condutture del fabbrica-to assicurato rimborsa:a) le spese sostenute per riparare o sostituire le parti

di condutture che hanno dato origine allo spar-gimento d'acqua;

b) le spese necessariamente sostenute allo scopo dicui alla lettera a) per la demolizione od il ripristi-no di parti del fabbricato.

La garanzia non è operante per i pannelliradianti.

ART. 3.10 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO(Condizione facoltativa C)Qualora richiamata la presente Condizione Facoltativa,la garanzia relativa al “contenuto” viene prestata aprimo rischio assoluto, fermi i limiti altrove previsti.

FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO O DIRISARCIMENTO

ART. 3.11 FRANCHIGIEIl pagamento dell'indennizzo liquidato a ter-

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 12 di 30 Sezione Incendio

mini di polizza verrà effettuato previa detra-zione, per singolo sinistro, dei seguentiimporti:– euro 1000 per la garanzia “Eventi sociopoli-

tici” qualora si tratti di “dimora saltuaria”;– euro 100 per le garanzie “Acqua condotta”,

“Gelo”, “Occlusione di condutture” e“Danni elettrici”;

– euro 150 per la garanzia “Ricerca guasto eripristino fabbricato”;

– euro 250 per le garanzie “Eventi atmosferi-ci”, “Grandine su parti di fabbricato”,“Sovraccarico neve”, “Eventi Socio-Politici”, “Terrorismo”, “Ordigni esplosivi”.

ART. 3.12 LIMITI DI INDENNIZZO In nessun caso la Società pagherà, per singo-lo sinistro, importo superiore a:– 10% dell'indennizzo pagabile a termini di

polizza per le “spese necessarie per demoli-re, sgomberare e trasportare”;

– 10% della somma assicurata per il fabbri-cato, per singolo sinistro e per anno assicu-rativo, per la garanzia “Grandine su partidi fabbricati”;

– 30% della somma assicurata per il fabbri-cato e/o per il contenuto, per singolo sini-stro e per anno assicurativo, per la garanzia“Sovraccarico neve”;

– 50% della somma assicurata per il “conte-nuto dell'abitazione” con il massimo dieuro 13.000 per singolo “oggetto pregia-to”;

– 10% della somma assicurata per il “conte-nuto dell'abitazione” per “gioielli e prezio-si”;

– 2% della somma assicurata per il “contenu-to dell'abitazione” per “valori”;

– euro 250 per singola “Lastra” con il massi-mo di euro 1.000 per sinistro e per annoassicurativo;

– euro 1.100 per singolo sinistro e per annoassicurativo, per la garanzia “Ricerca delguasto e ripristino fabbricato”;

– euro 1.100 per la garanzia “Furto e guastidi fissi ed infissi”;

– euro 2.600 per le garanzie “Gelo”,“Occlusione di condutture”;

– euro 2.500.000 per sinistro e per anno assi-curativo per la garanzia “Terrorismo”.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 13 di 30 Sezione Furto

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONEFURTO

ART. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti, deri-vati da:– furto delle cose assicurate, anche se non di pro-

prietà dell'Assicurato, a condizione che l'auto-re del furto si sia introdotto nei locali con-tenenti le cose stesse:a) violandone le difese esterne mediante:

1) rottura, scasso;2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldel-

li o di arnesi simili;b) per via, diversa da quella ordinaria, che

richieda superamento di ostacoli o di ripianimediante l'impiego di mezzi artificiosi o diparticolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandesti-namente, ed abbia poi asportato la refurtivaa locali chiusi.

Per le cose assicurate poste in “mezzi dicustodia o casseforti”, la Società è obbligatasoltanto se l'autore del furto, dopo essersi intro-dotto nei locali in uno dei modi sopra indicati,abbia violato tali mezzi mediante rotturao scasso.

– rapina delle cose assicurate, anche se non di pro-prietà dell’Assicurato, avvenuta nei locali indicatiin polizza quand'anche le persone sulle quali vienefatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'e-sterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

– estorsione nel caso in cui l'Assicurato, i suoi fami-liari e/o dipendenti vengano costretti a consegna-re le cose assicurate mediante violenza o minacciadiretta sia verso gli stessi sia verso altre persone.Tanto la violenza o la minaccia quanto la conse-gna delle cose assicurate devono essere poste inatto all'interno dei locali descritti in polizza.

– atti vandalici alle cose assicurate, anche se non diproprietà dell’Assicurato, commessi dai ladri inoccasione di furto o rapina consumati o tentati.La presente garanzia non è operante se prestatacon analoga copertura dalla medesima Società;

– guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricatocostituenti i locali che contengono le cose assicu-rate ed agli infissi posti a riparo e protezione degliaccessi ed aperture dei locali stessi in occasionedi furto, rapina o estorsione consumati o tentati.Tale estensione è prestata senza applicare even-tuali scoperti o franchigie previsti in polizza.

Sono parificati ai danni del furto, della rapina o del-l'estorsione i guasti causati alle cose assicurate percommettere il furto, la rapina, o l'estorsione o pertentare di commetterli.In caso di “dimora abituale” la Società indennizzaaltresì:

– il furto, la rapina, l'estorsione di capi di vestiarioed oggetti personali, preziosi e valori di proprietàdell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi,quando portati in locali diversi dalla dimora abi-tuale ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei,purché il sinistro si sia verificato durante il tem-poraneo periodo di permanenza dell'Assicurato odei suoi familiari conviventi in tali luoghi;

– il furto qualora l'autore sia un dipendente delContraente o dell'Assicurato e sempre che si veri-fichino le seguenti circostanze:– che l'autore del furto non sia incaricato

della custodia delle chiavi dei locali, nédi quelle dei particolari mezzi di difesa interniprevisti dalla polizza, o della sorveglianzainterna dei locali stessi;

– che il furto sia commesso a locali chiusied in ore diverse da quelle durante le quali ildipendente adempie le sue mansioni nell'in-terno dei locali stessi;

– le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato,per moduli, bolli e diritti, per il rifacimento didocumenti personali, a seguito della loro sottra-zione da parte dell'autore del furto o della rapina,sempreché tali eventi siano indennizzabilia termini di polizza.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 4.2 ESCLUSIONI Sono esclusi i danni:a) causati da atti di guerra, insurrezione,

tumulti popolari, scioperi, sommosse, attidi terrorismo, sabotaggio organizzato,occupazione militare, invasione;

b) causati da incendi, esplosioni anchenucleari, scoppi, radiazioni o contamina-zioni radioattive, terremoti, eruzioni vul-caniche, inondazioni ed altri sconvolgi-menti della natura;

c) agevolati con dolo o colpa grave delContraente, dell'Assicurato, e nel caso diSocietà dei rappresentanti legali o dei socia responsabilità illimitata;

d) commessi o agevolati con dolo o colpagrave:– da persone che abitano con quelle indi-

cate alla lettera c) od occupano i localicontenenti le cose assicurate o localicon questi comunicanti;

– da persone del fatto delle quali ilContraente o l'Assicurato deve rispon-dere;

– da incaricati della sorveglianza delle cosestesse o dei locali che le contengono;

– da persone legate a quelle indicate allalettera c) da vincoli di parentela o affi-nità anche se non coabitanti;

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 14 di 30 Sezione Furto

e) indiretti quali i profitti sperati, i danni delmancato godimento od uso o di altri even-tuali pregiudizi;

f) causati alle cose assicurate da incendi,esplosioni o scoppi provocati dall'autoredel sinistro;

g) avvenuti a partire dalle ore 24 del quaran-tacinquesimo giorno se i locali contenen-ti le cose assicurate rimangono per piu' di45 giorni consecutivi incustoditi.Relativamente a gioielli, preziosi, cartevalori, titoli di credito in genere e denaro,l'esclusione decorre dalle ore 24 del quin-dicesimo giorno.

ART. 4.3 SCIPPO E RAPINA COMMESSI ALL'E-STERNO DELL'ABITAZIONE L'assicurazione è prestata contro la rapina e lo scip-po, commessi sulla persona dell'Assicurato e deicomponenti il nucleo famigliare dell'Assicurato stes-so, con lui residenti, di capi di vestiario ed oggettipersonali, compresi gioielli, preziosi e valori (con ilmassimo del 10% per il denaro), gli uni e glialtri per uso personale, portati indosso secondo lerispettive destinazioni, all'esterno dell'abitazione.La Società rimborsa inoltre, entro i limiti dellasomma assicurata, per gli eventi previsti dalla pre-sente garanzia, le spese effettivamente sostenute permoduli, bolli e diritti per il rifacimento di documentipersonali, reso necessario dalla loro sottrazione. La garanzia è valida entro i confini dei Paesi Europei.La garanzia non vale:– per le persone di età inferiore a 14 anni, a

meno che al verificarsi dell'evento danno-so queste siano in compagnia di altre per-sone, facenti parte del nucleo assicurato,di età superiore a 14 anni;

– per i preziosi ed i valori che attengano adattività professionali esercitate per contoproprio o di terzi della persona derubata.

ART. 4.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE L'assicurazione è prestata per il valore allo statod'uso.Fanno eccezione:1) oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l'assi-

curazione è prestata per il valore commerciale;2) valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il

valore nominale.

ART. 4.5 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURA-TE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO In caso di sinistro le somme assicurate con lesingole partite di polizza, i relativi limiti diindennizzo, si intendono ridotti, con effettoimmediato e fino al termine del periodo diassicurazione in corso, di un importo uguale

a quello del danno rispettivamente indenniz-zabile al netto di eventuali franchigie o sco-perti senza corrispondente restituzione dipremio.Su richiesta del Contraente e previo esplicitoconsenso della Società dette somme e limitipotranno essere reintegrati nei valori origi-nari; il Contraente corrisponderà il rateo dipremio relativo all'importo reintegrato per iltempo intercorrente fra la data del reintegrostesso ed il termine del periodo di assicura-zione in corso.

ART. 4.6 RECUPERO DELLE COSE RUBATE Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o inparte, l'Assicurato deve darne avviso alla Societàappena ne ha avuto notizia. Le cose recuperatedivengono di proprietà della Società, se questa haindennizzato integralmente il danno, salvo chel'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importoriscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.Se invece la Società ha indennizzato il danno solo inparte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la pro-prietà delle cose recuperate previa restituzione del-l'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per lestesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si pro-cede ad una nuova valutazione del danno, sottraen-do dall'ammontare del danno originariamenteaccertato il valore delle cose recuperate; sull'impor-to così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a ter-mini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.Per le cose rubate che siano recuperate prima delpagamento dell'indennizzo e prima che siano tra-scorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, laSocietà è obbligata soltanto per i danni subiti dallecose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicuratoha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società lecose recuperate che siano d'uso personale o dome-stico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abban-dono, pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 4.7 MEZZI DI CHIUSURAL'assicurazione è prestata alla condizione,essenziale per l'efficacia del contratto, che ogniapertura verso l'esterno dei locali contenenti lecose assicurate, situata in linea verticale ameno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee,nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordi-naria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artifi-ciosi o di particolare agilità personale, sia difesa,per tutta la sua estensione, da robusti serra-menti di legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi conserrature, lucchetti, od altri idonei congegni mano-vrabili esclusivamente dall'interno, oppure protet-ta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e neiserramenti di metallo o lega metallica sono ammes-

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 15 di 30 Sezione Furto

se luci, se rettangolari, di superficie non superiore a900 cmq, e con lato minore non superiore a 18 cm,oppure, se non rettangolari di forma iscrivibile neipredetti rettangoli o di superficie non superiore a400 cmq.Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feri-toie di superficie non superiore a 100 cmq.Sono pertanto esclusi, salvo quanto diversa-mente convenuto all'art. 4.11, i danni difurto avvenuti quando, per qualsiasi motivo,non esistano o non siano operanti i mezzi diprotezione e chiusura sopra indicati, oppurecommessi attraverso le luci di serramenti oinferriate senza effrazione delle relativestrutture o dei congegni di chiusura.Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezio-ne e chiusura esistenti ed operanti risultino difformida quanto sopra indicato si conviene che se la diffor-mità riguarda aperture diverse da quelle usate dailadri per raggiungere le cose assicurate il dannoverrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni oriserve per tale titolo.

ART. 4.8 IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO L'Assicurato assume l'impegno di mantenerefunzionante e sempre in perfetta efficienzal'impianto di allarme installato nei locali adi-biti a propria abitazione e contenenti le coseassicurate. Egli ne curerà la regolare manu-tenzione e lo attiverà ogni qualvolta i localirimarranno incustoditi.Qualora detto impianto per qualsiasi motivonon entrasse in funzione, in caso di sinistro,la Società indennizzerà il danno sotto dedu-zione di uno scoperto del 15%.Se, richiamato il presente articolo, al momen-to del sinistro si rilevasse che i locali sonosprovvisti di impianto di allarme, l’Assicuratodecadrà dal diritto all’indennizzo.

ART. 4.9 DISABITAZIONEQualora l’assicurazione riguardi una “dimora saltua-ria”, a deroga dell’art.4.2) comma g) la garanziavale, qualunque sia la durata della disabitazione, pertutte le cose assicurate, ad eccezione dei gioielli,preziosi, denaro, carte valori e titoli di credi-to in genere, raccolte e collezioni, per i qualila garanzia è limitata al solo periodo di abi-tazione da parte dell’Assicurato o dei suoifamiliari.

FRANCHIGIA - SCOPERTI - LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 4.10 FRANCHIGIAIl pagamento dell'indennizzo liquidato a ter-mini di polizza verrà effettuato previa detra-

zione, per singolo sinistro, di euro 50 per legaranzie “Scippo” e “Furto, rapina, estorsio-ne in locali di villeggiatura”.

ART. 4.11 SCOPERTIIl pagamento dell'indennizzo liquidato a ter-mini di polizza verrà effettuato:1) in caso di “dimora abituale” previa detra-

zione del:– 20% relativamente all'art. 4.7 “Mezzi

di chiusura”:a) quando nei locali contenenti le cose

assicurate vi è presenza di persone enon vengono poste in essere i mezzidi protezione e chiusura delle fine-stre;

b) qualora, in caso di furto, i mezzi diprotezione e chiusura esistenti edoperanti sulle aperture usate dailadri per raggiungere le cose assicu-rate, risultino difformi dalla clausolasopracitata;

– 20% qualora il furto venga perpetratoattraverso impalcature installate suc-cessivamente alla data di decorrenzadella polizza.

In caso di coesistenza di più scoperti verrà appli-cato sul danno uno scoperto massimo del 30%.

2) In caso di “dimora saltuaria” previa detra-zione del:– 20% sempre operante;– 30% relativamente all'art. 4.7 “Mezzi

di chiusura” qualora, in caso di furto, imezzi di protezione e chiusura esistentied operanti sulle aperture usate dailadri per raggiungere le cose assicura-te, risultino difformi dalla clausolasopracitata;

In caso di coesistenza di più scoperti verrà appli-cato sul danno uno scoperto massimo del 40%.

ART. 4.12 LIMITI DI INDENNIZZOIn nessun caso la Società pagherà , per sin-golo sinistro:1) in caso di “dimora abituale”, importo

superiore a:– euro 2.600 per il furto commesso dai

dipendenti;– 10% della somma assicurata per il

“Contenuto dell'abitazione” relativa-mente alle garanzie: “Atti vandalici”,“Furto, rapina, estorsione nei locali divilleggiatura” fermi i limiti altrimentiprevisti, “Spese effettivamente soste-nute per la ricostruzione di documen-ti”, “guasti cagionati dai ladri alle partidel fabbricato”; relativamente alla

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 16 di 30 Sezione Furto

garanzia “guasti cagionati dai ladri” illimite di indennizzo non potrà, in ognicaso, essere inferiore a euro 520;

relativamente alla garanzia Furto, Rapina,Estorsione:– 50% della somma assicurata con il mas-

simo di euro 13.000 per ogni singolooggetto pregiato;

– 50% della somma assicurata con il mas-simo di euro 7.800 per gioielli e preziosi;

– 5% della somma assicurata con il mas-simo di euro 1.100 per valori.

Qualora il sinistro riguardi oggetti pregiati,gioielli, preziosi e valori custoditi in “mezzidi custodia o casseforti” i limiti di indennizzosi intendono così modificati:– 75% della somma assicurata con il massi-

mo di euro 20.700 per ogni singolo ogget-to pregiato;

– 75% della somma assicurata con il massi-mo di euro 20.700 per gioielli e preziosi;

– 10% della somma assicurata con il massi-mo di euro 1.600 per valori.

2) In caso di “dimora saltuaria”, importosuperiore a:

– 10% della somma assicurata per il“Contenuto dell'abitazione” con il massi-mo di euro 1.500 relativamente allegaranzie: “Atti vandalici”, “guasti cagio-nati dai ladri alle parti del fabbricato”; relativamente alla garanzia Furto, Rapina,Estorsione:– 50% della somma assicurata con il mas-

simo di euro 7.800 per ogni singolooggetto pregiato;

– 40% della somma assicurata con il mas-simo di euro 5.200 per gioielli e preziosi;

– 4% della somma assicurata con il mas-simo di euro 1.100 per valori;

– 5% della somma assicurata con il massi-mo di euro 260 per singolo oggetto peril mobilio, l’arredamento, il vestiario, leprovviste, gli attrezzi e le dotazionicomuni contenuti nei locali di ripostigliodi pertinenza del fabbricato non comu-nicanti con i locali di abitazione.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 17 di 30 Sezione Responsabilità Civile

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONERESPONSABILITA' CIVILE

RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA

ART. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE FORMA A1) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto que-sti sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabi-le ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali,interessi e spese) per danni involontariamentecagionati a terzi per:– morte e lesioni personali;– distruzione o deterioramento di cose;in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nel-l'ambito della vita privata e di relazione, ivi compre-si, a titolo esemplificativo e non limitativo:1) conduzione dell'abitazione costituente dimora

abituale e/o saltuaria dell'Assicurato, anche pervilleggiatura e relativi arredamenti;

2) proprietà ed uso di apparecchi domestici ingenere, comprese antenne;

3) proprietà ed uso di tende, roulottes, campers,autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezza-ture, situati in aree private;

4) proprietà di armi anche da fuoco compreso l'usodelle stesse allo scopo di difesa, tiro a segno e tiroa volo;

5) proprietà ed uso di barche a remi, barche a veladi lunghezza non superiore a mt. 6,50 esenza motore ausiliario, tavole a vela, veicolia braccia, velocipedi, giocattoli anche a motorecomunque azionato, mezzi di locomozione amotore elettrico per portatori di handicap;

6) proprietà ed uso di animali da sella, da cortile, dacasa;

7) esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o,in qualità di committente, di lavori di straordina-ria manutenzione dell'abitazione dell'Assicurato;

8) esercizio di sports in qualità di dilettante anche secon partecipazione a gare, prove e relativi allena-menti;

9) esercizio di attività ricreative ed altre attività nonretribuite, di attività anche dimostrative o com-petitive di automodellismo, navi modellismo edaeromodellismo, escluse comunque qualsiasiattività aventi carattere professionale odorganizzativo.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civileche possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dipersone delle quali debba rispondere compresi idanni arrecati dagli addetti ai servizi domestici, perfatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.2) Responsabilità civile verso terzi prestatoridi lavoro (R.C.O.)La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di

quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessie spese), nei limiti del massimale indicato nella sche-da di polizza, quale civilmente responsabile:1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno

1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro dalui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assi-curati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addettialle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimentodi danni non rientranti nella disciplina dei citatiD.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati aiprestatori di lavoro di cui al precedente punto 1)per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condi-zione che, al momento del sinistro,l'Assicurato sia in regola con gli obblighi del-l'assicurazione di legge per gli infortuni sullavoro, salvo che l’inosservanza degli obblighi dilegge derivi da comprovata inesatta interpretazionedelle norme di legge vigenti in materia.Da tale assicurazione sono comunque esclusele malattie professionali.Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazioneR.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperitedall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno1984, n. 222.FORMA BOltre ai casi previsti dalla forma A, la Società si obbli-ga a tenere indenne l'Assicurato per la responsabilitàcivile derivante:10) a norma degli artt. 2047 e 2048 C.C. in conse-

guenza di danni cagionati a terzi a seguito dimessa in circolazione, a sua insaputa, di veicoli amotore e natanti da parte di figli minorenni odincapaci per legge.La garanzia è operante:a) per rivalsa esperita nei suoi confronti da

Società di Assicurazione o Fondo di garanziaai sensi della Legge 24.12.1969 n. 990 incaso di eccezioni inopponibili al terzo, o diinesistenza della polizza di responsabilità civi-le per i rischi di circolazione;

b) relativamente ai veicoli a motore e natanti diproprietà di terzi per le richieste di sommeeccedenti il massimale dalla garanzia diresponsabilità civile per i rischi di circolazioneo di quello previsto dal Fondo di garanzia;

c) per danni al veicolo a motore di proprietà diterzi, messo in moto o circolazione.

La garanzia in ogni caso è subordinata,limitatamente ai veicoli di proprietàdell'Assicurato, all'esistenza di polizza diassicurazione dei rischi di responsabilitàcivile derivante dalla circolazione ed inregola col pagamento del premio.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 18 di 30 Sezione Responsabilità Civile

11) per danni da incendio, esplosione o scoppio acose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna ocustodia nei locali di villeggiatura non di pro-prietà, compresi i danni ai locali stessi;

12) per danni da incendio, esplosione o scoppio diciclomotori, motocicli, natanti di lunghezzanon superiore a mt.6,50, tende, roulottes,campers, autocaravans, carrelli trainabili e relati-ve attrezzature, di proprietà dell'Assicurato,esclusi i rischi contemplati dall'assicura-zione obbligatoria di “Responsabilità civi-le autoveicoli” (Legge 24.12.1969 n.990 esuccessive modificazioni) e compresi i danni ailocali di terzi in cui detti risultino in rimessa,anche se in consegna o custodia dell'Assicurato:

13) per danni cagionati a terzi nella qualità di tra-sportato su autoveicolo, esclusi i danni al vei-colo stesso, al guidatore ed ai trasportati.

ART. 5.2 ESCLUSIONIFerme le limitazioni e le esclusioni di cui allaforma A o forma B, l'assicurazione non com-prende i danni derivanti dalla detenzione odall'impiego di sostanze radioattive e diapparecchi per l'accelerazione di particelleatomiche, come pure i danni che, in relazioneai rischi assicurati, si siano verificati in con-nessione con fenomeni di trasmutazione delnucleo dell'atomo o con radiazioni provocatedall'accelerazione artificiale di particelle ato-miche.L'assicurazione non comprende i danni deri-vanti:a) dalla proprietà di beni immobili;b) dall’esercizio dell’attività venatoria;c) dalla proprietà, dalla circolazione e da

qualsiasi uso anche per gioco o diverti-mento, di veicoli, aereomobili o natanti,salvo quanto espressamente precisatoall'art. 5.1) “Oggetto dell'assicurazione”;

d) da presenza, uso, contaminazione, estra-zione, manipolazione, lavorazione, vendi-ta, distribuzione e/o stoccaggio di amian-to e/o prodotti contenenti amianto.

Sono esclusi i danni alle cose che l'Assicuratoo le persone di cui egli debba rispondere aisensi di legge abbiano in consegna o custodiaa qualsiasi titolo o destinazione, i danni dafurto e quelli alle cose altrui derivanti daincendio, esplosione o scoppio delle cose diproprietà degli Assicurati, salvo quantodisposto espressamente in polizza.

ART. 5.3 PERSONE NON CONSIDERATE “TERZI”Non sono considerati terzi:a) il coniuge, il convivente di fatto, i genito-

ri, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi

altro parente od affine con loro convi-vente;

b) le persone che essendo in rapporto didipendenza con l'Assicurato, subiscano ildanno in occasione di lavoro o di servizio,salvo quanto espressamente precisato all'art. 5.1)2) “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro(R.C.O.)”.

ART. 5.4 PLURALITA DI ASSICURATI La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massi-mali convenuti nel modulo di polizza per ogni sini-stro il quale resta, a tutti gli effetti, unico, anche nelcaso siano implicati più di uno degli Assicurati.Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritariaa copertura del Contraente ed in via subordinata,per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.Nel caso di conflitto di interessi fra il Contraente e glialtri Assicurati, la garanzia opera solo a favore delprimo.

ART. 5.5 ESTENSIONE TERRITORIALEL'assicurazione vale per i danni che avvengano intutti i Paesi del mondo.

RESPONSABILITA' CIVILE DEL FABBRICATO

ART. 5.6 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONELa Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratodelle somme che lo stesso sia tenuto a pagare qualecivilmente responsabile ai sensi di legge a titolo dirisarcimento (capitali, interessi e spese) per danniinvolontariamente cagionati a terzi per morte, perlesioni personali e per danneggiamenti a cose, inconseguenza di fatti accidentali relativi alla sua qua-lità di proprietario del fabbricato descritto in polizza,adibito a dimora abituale o saltuaria.La garanzia è comprensiva dei danni:a) derivanti da spargimenti di acqua in genere con-

seguenti a rottura accidentale di: pluviali e gron-daie, tubazioni e condutture, impianti idrici, igie-nico-sanitari, di riscaldamento o di condiziona-mento installati nel fabbricato;

b) da caduta neve e ghiaccio non rimossi tempesti-vamente dai tetti e dalle coperture in genere delfabbricato con esclusione dei danni diretta-mente provocati dalla neve o dal ghiacciostesso al tetto ed alla copertura;

c) causati a terzi dall'esistenza di:– strade private ed aree scoperte non gravate di

servitù pubblica e marciapiedi e/o piani di cal-pestio di pertinenza del fabbricato;

– giardini e parchi con relativi alberi di altofusto, attrezzature sportive e per giochi, pisci-ne, a meno che siano situati in aree con-dominiali.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 19 di 30 Sezione Responsabilità Civile

ART. 5.7 ESCLUSIONI L'assicurazione non comprende i danni deri-vanti da:1) lavori edili rientranti nel campo di appli-

cazione del D.Lgs. n. 81/08; lavori dimanutenzione straordinaria, ampliamen-to, sopraelevazione o demolizione;

2) infiltrazioni, spargimenti d'acqua e rigur-giti di fogna - a meno che siano conse-guenti a rotture accidentali di tubazioni,condutture o canali - nonché quelli deri-vanti da umidità, stillicidio od insalubritàdei locali;

3) esercizio da parte dell'Assicurato o dichiunque altro, di industrie, commerci,arti o professioni, attività personale ofamiliare dell'Assicurato o degli inquilini;

4) furto, incendio del fabbricato limitata-mente ai danni a cose;

5) detenzione o impiego di sostanze radioat-tive o di apparecchi per l'accelerazione diparticelle atomiche, come pure i danniche, in relazione ai rischi assicurati, sisiano verificati in connessione con feno-meni di trasmutazione del nucleo dell'ato-mo o con radiazioni provocate dalla acce-lerazione artificiale di particelle atomi-che;

6) inquinamento o contaminazione dell'at-mosfera, di acque e di terreni;

7) presenza, uso, contaminazione, estrazio-ne, manipolazione, lavorazione, vendita,distribuzione e/o stoccaggio di amiantoe/o di prodotti contenenti amianto.

L'assicurazione non vale per i danni alle coseed agli animali che l'Assicurato abbia in con-segna o custodia a qualsiasi titolo o destina-zione.

ART. 5.8 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, il convivente di fatto, i genito-ri, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasialtro parente od affine con loro conviven-te;

b) ove l'Assicurato sia una Società, i Soci aresponsabilità illimitata, nonché le perso-ne che si trovino con loro nei rapporti dicui al punto a);

c) le persone che subiscano danni in conse-guenza di lavoro o di servizio inerenteall'amministrazione, manutenzione o puli-zia dei fabbricati e dei relativi impianti,nonché alla conduzione di questi ultimi.

ART. 5.9 FABBRICATI IN CONDOMINIO Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condòmi-no per la parte di sua proprietà, essa comprendetanto la responsabilità per i danni di cui il condòmi-no debba rispondere in proprio, quanto la quota dicui debba rispondere per i danni a carico della pro-prietà comune, escluso il maggiore onere eventual-mente derivante da obblighi solidali con gli altricondòmini.

FRANCHIGIA - SCOPERTO

ART. 5.10 FRANCHIGIAIl pagamento dell'indennizzo liquidato a ter-mini di polizza verrà effettuato previa detra-zione, per singolo sinistro, dell’importo dieuro 100 per la garanzia “spargimenti diacqua” di cui al comma a) dell'art. 5.6.

ART. 5.11 SCOPERTOIl pagamento dell'indennizzo liquidato a ter-mini di polizza verrà effettuato previa detra-zione del 10% con il minimo di euro 250 rela-tivamente alla “Garanzia del capofamiglia”forma B, per le garanzie di cui all’art. 5.1commi 10), 11), 12), 13).

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 20 di 30 Sezione Tutela Legale

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONETUTELA LEGALE

PREMESSALa gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidatadalla Società a ARAG SE RappresentanzaGenerale e Direzione per l’Italia in Viale delCommercio, 59 - 37135 Verona• telefono 045 829 04 11• fax 045 829 05 57 (per invio nuove denunce di

sinistro)045 829 04 49 (per invio successiva documenta-zione relativa alla gestione del sinistro)

• mail [email protected] (per invio nuove denunce disinistro) a cui l’Assicurato può rivolgersi diretta-mente.

ART. 6.1 PERSONE ASSICURATELe garanzie vengono prestate all'Assicurato/Con -traente e, se con lui conviventi, al coniuge, al convi-vente di fatto, ai loro ascendenti e discendenti e adogni altro parente.Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessapolizza le garanzie vengono prestate unicamente afavore dell'Assicurato/Contraente.

ART. 6.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società, alle Condizioni della presente polizza e neilimiti del massimale convenuto, assicura, in sede extra-giudiziaria e giudiziaria, l'assistenza legale e i relativioneri che si rendano necessari a tutela degli interessidell'Assicurato nei casi indicati all’art. 6.3 o 6.6).Tali oneri sono:- le spese per l’intervento del legale incaricato

della gestione del caso assicurativo nel rispetto diquanto previsto dal tariffario nazionale forense(D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti)anche quando la vertenza deve essere trattatatramite il coinvolgimento di un organismo dimediazione;

- le indennità a carico dell’Assicurato spettantiall’Organismo di mediazione costituito da unEnte di diritto pubblico oppure da un Organismoprivato nei limiti di quanto previsto dalla tabelladei compensi prevista per gli organismi di media-zione costituiti da Enti di diritto pubblico. Taleindennità è oggetto di copertura assicurativa solonel caso in cui la mediazione sia prevista obbliga-toriamente per legge;

– le spese giudiziali;– gli onorari per l’intervento, approvato dalla

Società, di periti di parte e di quelli nominatidall’Autorità Giudiziaria;

– le eventuali spese del legale di controparte, incaso di transazione autorizzata da ARAG, o quel-le di soccombenza in caso di condannadell'Assicurato.

GARANZIA BASESempre attiva in presenza della garanziaResponsabilità Civile del Capofamiglia, operante inalternativa alla garanzia completa.

ART. 6.3 CASI ASSICURATIVILe garanzie vengono prestate nell'ambito della vitaprivata, della proprietà e conduzione del’abitazionee valgono per:a) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a per-

sona e a cose subiti per fatti illeciti di terzi;b) l'esercizio di pretese che derivino da incidenti

stradali nei quali le persone assicurate siano rima-ste coinvolte come pedoni, ciclisti, conducenti diveicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoriao come trasportati su veicoli a motore di pro-prietà di terzi, privati o pubblici;

c) la difesa in procedimenti penali per delitti colpo-si o contravvenzioni. La garanzia è operanteanche prima della formulazione ufficiale dellanotizia di reato.

ART. 6.4 ESCLUSIONILe garanzie non sono valide:a) per qualsiasi attività di lavoro autonomo,

di impresa e di lavoro dipendente;b) per la proprietà e la circolazione stradale

relative a veicoli soggetti all'assicurazioneobbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modificazioni;

c) per vertenze concernenti il diritto difamiglia, delle successioni e delle dona-zioni;

d) in materia fiscale ed amministrativa;e) per fatti conseguenti a tumulti popolari

(assimilabili a sommosse popolari), even-ti bellici, atti di terrorismo, atti di vanda-lismo, terremoto, sciopero e serrate, non-chè da detenzione od impiego di sostanzeradioattive;

f) per vertenze concernenti diritti di brevet-to, marchio, autore, concorrenza sleale,rapporti tra soci, e/o amministratori.

g) per il pagamento di multe, ammende esanzioni in genere;

h) per controversie derivanti dalla proprietào dalla guida di imbarcazioni o aerei;

i) per fatti dolosi delle persone assicurate;k) per controversie in materia di diritti reali;l) per contoversie contrattuali;m) per contratti di compravendita e/o per-

muta di immobili e di ricostruzione ex-novo compresi quelli inerenti contratto diappalto, fornitura e posa in opera dimateriali;

n) per fatti non accidentali relativi ad inqui-namento dell’ambiente;

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 21 di 30 Sezione Tutela Legale

o) per qualsiasi spesa originata dalla costitu-zione di parte civile quando l’Assicuratoviene perseguito in sede penale.

ART. 6.5 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVOLa garanzia viene prestata per le controversie deter-minate da fatti verificatisi nel periodo di validità dellagaranzia e più precisamente dopo le ore 24 del gior-no di decorrenza dell'assicurazione.Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hannodato origine alla controversia si intendono avvenutinel momento iniziale della violazione della norma odell'inadempimento; qualora il fatto che dà ori-gine al sinistro si protragga attraverso piùatti successivi, il sinistro stesso si consideraavvenuto nel momento in cui è stato posto inessere il primo atto.Le vertenze promosse da o contro più persone edaventi per oggetto domande identiche o connesse,si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. Incaso di imputazioni a carico di più persone assicura-te e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico atutti gli effetti.

GARANZIA COMPLETA

ART. 6.6 CASI ASSICURATIVILe garanzie vengono prestate nell'ambito della vitaprivata, del lavoro dipendente, della proprietà econduzione dell’abitazione e valgono per:a) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a per-

sona e a cose subiti per fatti illeciti di terzi;b) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono

assicurate anche le spese degli arbitri comunquesopportate dall'Assicurato;

c) controversie nascenti da presunte inadempienzecontrattuali, proprie e di controparte, per le qualiil valore in lite sia superiore a euro 100 edinferiore a euro 52.000;

d) controversie relative a diritti reali o locazione del-l’unità immobiliare costituente la dimora abitua-le o saltuaria dell’Assicurato purché diretta-mente utilizzata da Lui;

e) controversie relative a rapporti di lavoro con i col-laboratori domestici in genere regolarmenteassunti;

f) controversie con Istituti o Enti Pubblici diAssicurazioni Previdenziali o Sociali;

g) l'esercizio di pretese che derivino da incidentistradali nei quali le persone assicurate siano rima-ste coinvolte come pedoni, ciclisti, conducenti diveicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoriao come trasportati su veicoli a motore di pro-prietà di terzi, privati o pubblici;

h) la difesa in procedimenti penali per delitti colpo-

si o contravvenzioni. La garanzia è operanteanche prima della formulazione ufficiale dellanotizia di reato;

i) sostenere controversie individuali relative al rap-porto di lavoro dipendente. A parziale deroga diquanto previsto al punto 6) dell’art. 6.7), lagaranzia opera, per i pubblici dipendenti, anchein sede amministrativa (ricorsi al TAR).

ART. 6.7 ESCLUSIONI Le garanzie non sono valide:1) per vertenze concernenti:

a) per qualsiasi caso assicurativo ineren-te o derivante dall'esercizio di attivitàdi lavoro autonomo e di impresa;

b) immobili di proprietà non costituentila dimora abituale o saltuariadell’Assicurato;

c) il diritto di famiglia, delle successionie delle donazioni;

d) diritto di brevetto, marchio, autore,esclusiva, concorrenza sleale, rappor-ti tra soci e/o amministratori;

2) per la proprietà e la circolazione stradalerelative a veicoli soggetti all’assicurazio-ne obbligatoria (escluso quanto previstoall’art. 6.6 – punto h);

3) in procedimenti penali per mancatorispetto dell'art. 186 (guida sotto l'in-fluenza dell'alcool), dell'art. 187 (guidasotto l'influenza di sostanze stupefacen-ti), o dell'art. 189 comma 1 (comporta-mento in caso di incidente) del nuovoCodice della Strada;

4) per contratti di compravendita e/o per-muta di immobili e di ricostruzione ex-novo compresi quelle inerenti contrattodi appalto, fornitura, e posa in opera dimateriali;

5) nei casi insorgenti da contratti che nelmomento della decorrenza dell’assicura-zione fossero stati già disdetti o dei qualifosse già stata chiesta la rescissione, riso-luzione o modificazione;

6) per vertenze in materia fiscale ed ammi-nistrativa;

7) per fatti conseguenti a tumulti popolari(assimilabili a sommosse popolari), even-ti bellici, atti di terrorismo, atti di vanda-lismo, terremoto, sciopero e serrata,nonché da detenzione od impiego disostanze radioattive;

8) per il pagamento di multe, ammende esanzioni in genere;

9) per controversie derivanti dalla pro-prietà o dalla guida di imbarcazioni oaerei;

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 22 di 30 Sezione Tutela Legale

10) per fatti dolosi delle persone assicurate;11) per fatti non accidentali relativi ad inqui-

namento dell’ambiente;12) per controversie di natura contrattuale

nei confronti della Società;13) per qualsiasi spesa originata dalla costitu-

zione di parte civile quando l’Assicuratoviene perseguito in sede penale.

ART. 6.8 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO La garanzia è prestata per le controversie determina-te da fatti verificatisi nel periodo di validità dellagaranzia e più precisamente:a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza del-

l’assicurazione per i casi di responsabilità extra-contrattuale e per i procedimenti penali;

b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’as-sicurazione per gli altri casi assicurati.Qualora la presente polizza sia emessa senzasoluzione di continuità della copertura assicura-tiva rispetto ad una polizza precedente di TutelaLegale, la carenza dei 90 giorni non opera pertutte le prestazioni già previste con la polizzaprecedente, mentre si intende operante a tuttigli effetti per le nuove prestazioni inserite con ilpresente contratto. Sarà pertanto onere del con-traente, in sede di denuncia sinistro, fornire ido-

nea documentazione atta a comprovare l'esi-stenza di una polizza precedente di TutelaLegale.

Per inizio del caso assicurativo si intende:– per il recupero di danni extracontrattuali: il

momento del verificarsi dell'evento che haoriginato il diritto al risarcimento;

– per tutte le restanti ipotesi: il momento in cuil'Assicurato, la controparte o un terzoabbia o avrebbe cominciato a violarenorme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, peril momento di insorgenza del caso assicurativo si fariferimento alla data della prima violazione.

ART. 6.9 ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione è valida per tutti i casi assicurativi cheinsorgano in Europa sempreché il Foro compe-tente, ove procedere, si trovi in questo terri-torio. Fanno eccezione le controversienascenti da presunte inadempienze contrat-tuali per i quali l’assicurazione è valida per icasi assicurati che insorgano e debbano esse-re trattati nella Repubblica Italiana, nelloStato della Città del Vaticano e nellaRepubblica di San Marino.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 23 di 30 Sezione Assistenza

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONEASSISTENZA

A norma del Decreto Legislativo n. 175/95 la Spett.:BLUE ASSISTANCE SPASede: Corso Svizzera, 185 - 10149 Torinoeroga le prestazioni di ASSISTENZA tramite la suaCENTRALE OPERATIVA attivabile a mezzo:– Telefono: dall'Italia - Numero Verde (chiamata

gratuita) 800-042042dall'estero - Prefisso internazionale - 11 -7425599

– Fax 011 - 7425588per conto della Società ed in base alle norme inappresso indicate che regolano la Sezione.

ART. 7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONEA) INVIO PER INTERVENTI D'EMERGENZA AGLIIMPIANTI IDRAULICO, TERMICO, ELETTRICO EDAGLI ACCESSI ALL'ABITAZIONE ASSICURATA DI:1) un idraulicoqualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di unidraulico, la Centrale Operativa provvede all'invio diun artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e lamanodopera fino ad un massimo di euro 200.La prestazione è dovuta per i seguenti casi:a) allagamento o infiltrazione di acqua nell'abitazio-

ne propria o in quella dei vicini provocato da unarottura, un'otturazione, un guasto di tubaturefisse dell'impianto idraulico;

b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzionedella fornitura da parte dell'ente erogatore;

c) mancato scarico delle acque nere degli impiantiigienico-sanitari provocato da otturazione delletubature di scarico fisse dell'impianto idraulicopertinenti l’abitazione dell’Assicurato; pertantoche non derivi da occlusione della colonna di sca-rico condominiale.

Sono esclusi:per i casi a) e b) gli eventi dovuti a guasti eotturazioni di rubinetti o tubature mobili,collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura(lavatrice, ecc.) o gli eventi dovuti a negli-genza dell'Assicurato.Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigur-gito di fogna, otturazione delle tubaturemobili degli elettrodomestici.Restano comunque a carico dell'Assicurato icosti relativi al materiale necessario per lariparazione.2) un elettricistaqualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di unelettricista per mancanza di corrente elettrica in tuttii locali dell'abitazione, per guasti agli interruttori diaccensione, agli impianti di distribuzione interna oalle prese di corrente, la Centrale Operativa provve-de all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico

l'uscita e la manodopera fino ad un massimo dieuro 200.Sono esclusi gli interventi dovuti a:– corto circuito provocato da imperizia o

negligenza o dolo dell'Assicurato;– interruzione della fornitura elettrica da

parte dell'ente erogatore;– guasti al cavo di alimentazione dei locali

dell'abitazione a monte del contatore.Restano comunque a carico dell'Assicurato icosti relativi al materiale necessario per lariparazione.3) un fabbroqualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di unfabbro, la Centrale Operativa provvede all'invio diun artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e lamanodopera fino ad un massimo di euro 200. La prestazione è operante per i seguenti casi:– smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scas-

so della serratura che rendano impossibili l'acces-so ai locali dell'abitazione;

– scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di ten-tato furto, quando ne sia compromessa la funzio-nalità in modo tale da non garantire la sicurezzadei locali dell'abitazione.

Restano comunque a carico dell'Assicurato icosti relativi al materiale necessario per lariparazione.B) SPESE ALBERGOQualora l'abitazione dell'Assicurato sia inagibile, inconseguenza di uno degli eventi descritti ai commaA/1, A/2 e A/3 oppure in conseguenza di furto, ten-tato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplo-sione, scoppio, la Centrale Operativa provvede allaprenotazione di un albergo tenendo a proprio cari-co le spese di pernottamento e di prima colazione,fino ad un massimo per evento di euro 250.L'Assicurato nel caso in cui la Centrale Operativa nonprovveda direttamente al pagamento, riceverà l’au-torizzazione a presentare le ricevute delle spesealberghiere per ottenere il rimborso.C) RIENTRO ANTICIPATOQualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa diuno degli eventi descritti ai precedenti commaA/1, A/2 e A/3, oppure in conseguenza di furto,tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine,esplosione, scoppio, debba rientrare immediata-mente alla propria abitazione, la CentraleOperativa fornirà a proprie spese, fino ad unmassimo complessivo per evento di euro250 un biglietto aereo (classe economica) o ferro-viario (prima classe).Se la Centrale Operativa non ha provveduto diretta-mente ad organizzare il viaggio, l'Assicurato deveconservare il biglietto per il rimborso.Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapida-mente debba abbandonare un veicolo in loco, la

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 24 di 30 Sezione Assistenza

Centrale Operativa mette a sua disposizione un ulte-riore biglietto per recuperare successivamente il vei-colo stesso. La prestazione non è operante se l'Assicuratonon presenta alla Centrale Operativa un'ade-guata documentazione sugli eventi chedanno luogo alle prestazioni.D) INFORMAZIONI TELEFONICHELe prestazioni del servizio InformazioniTelefoniche sono fornite dal lunedì alvenerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi ifestivi infrasettimanali e sono prestate gra-tuitamente nell’ambito della presentesezione.a) Informazioni LegaliQualora l'Assicurato desideri avere informazionilegali relativamente a:– Famiglia: adozione, affidamento, comunione

beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio,paternità/maternità, separazione beni, separa-zione personale, successione, testamento, tutela.

– Casa: compravendita appartamenti, compraven-dita beni e servizi, condominio, equo canone,lavoro domestico;

può telefonare alla Centrale Operativa per ricevere leinformazioni richieste.b) Informazioni PostaliQualora l'Assicurato desideri avere informazionipostali relativamente a:– corrispondenza, pacchi, telegrammi, uffici posta-

li, vaglia, tariffe e modalità di spedizione;può telefonare alla Centrale Operativa per ricevere leinformazioni richieste.c) Informazioni BurocraticheQualora l'Assicurato desideri avere informazioniburocratiche relativamente a:– Certificati: buona condotta, cittadinanza, matri-

monio, morte, nascita, penale, residenza, stato difamiglia, ecc.

– Documenti Personali: carta d'identità, codicefiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione,passaporto, patente di guida;

– Varie: carta di circolazione, revisione auto, regi-strazione e tassa cani, ecc.;

– Rilascio e variazione dei suddetti documenti;può telefonare alla Centrale Operativa per ricevere leinformazioni richieste.

ART. 7.2 ESCLUSIONE ED EFFETTI GIURIDICIRELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONITutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o

di trasmutazione del nucleo dell'atomo,radiazioni provocate dall'accelerazioneartificiale di particelle atomiche;

b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movi-menti popolari, saccheggi, atti di terrori-smo e di vandalismo;

c) dolo dell'Assicurato;Le prestazioni non sono altresì fornite in queipaesi che si trovassero in stato di belligeran-za dichiarata o di fatto.Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o piùprestazioni, la Centrale Operativa non è tenutaa fornire indennizzi o prestazioni alternative dialcun genere a titolo di compensazione.Ogni diritto nei confronti della CentraleOperativa derivante dai Servizi prestati inforza del presente contratto deve essere eser-citato a pena di estinzione e decadenza, entroil termine tassativo di un anno dalla data del-l'evento costitutivo del diritto stesso.La Centrale Operativa non assume responsa-bilità per ritardi conseguenti ad un suo man-cato o ritardato intervento determinato dacaso fortuito o da causa di forza maggiore.Per tutto quanto non è qui espressamente discipli-nato si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ART. 7.3 INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTER-VENTI ORDINARI Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano, per unintervento di riparazione o di manutenzione dell'im-pianto idraulico, elettrico o degli infissi, la CentraleOperativa provvede all'invio dello stesso per la pre-ventivazione dei lavori. In caso di benestare all’esecuzione dei medesi-mi, il relativo costo (uscita, manodopera, mate-riali, ecc.) resta a totale carico dell'Assicurato.

ART. 7.4 FACOLTA DI VARIAZIONE La Società si riserva la facoltà di variare, in qualsiasimomento la Centrale Operativa dandone comuni-cazione al Contraente.

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8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUI-DAZIONE DEI DANNI

SEZIONI INCENDIO - FURTO

ART. 8.1 TITOLARITA DEI DIRITTI NASCENTIDALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizzanon possono essere esercitati che dal Contraente odalla Società. Spetta in particolare al Contraentecompiere gli atti necessari all'accertamento ed allaliquidazione dei danni. L'accertamento e la liquida-zione dei danni così effettuati sono vincolanti ancheper l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà diimpugnativa. L'indennizzo liquidato a termini dipolizza non può tuttavia essere pagato se non neiconfronti o col consenso dei titolari dell'interesseassicurato.

ART. 8.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONEDEL DANNOL'ammontare del danno è concordato con leseguenti modalità:a) direttamente dalla Società, o persona da

questa incaricata, con il Contraente o per-sona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:b) fra due Periti nominati uno dalla Società

ed uno dal Contraente con apposito attounico.

I due Periti devono nominarne un terzoquando si verifichi disaccordo fra loro edanche prima su richiesta di uno di essi. Ilterzo Perito deve intervenire soltanto in casodi disaccordo e le decisioni sui punti contro-versi sono prese a maggioranza. CiascunPerito ha facoltà di farsi assistere e coadiuva-re da altre persone, le quali potranno inter-venire nelle operazioni peritali, senza peròavere alcun voto deliberativo. Se una delleParti non provvede alla nomina del proprioPerito o se i Periti non si accordano sullanomina del terzo, tali nomine, anche suistanza di una sola delle Parti, sono deman-date al Presidente del Tribunale nella cui giu-risdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene le spese del pro-prio Perito, quelle del terzo Perito sono ripar-tite a metà.

ART. 8.3 MANDATO DEI PERITI I Periti devono:1) indagare sulle circostanze di tempo e di

luogo, sulla natura, causa e modalità delsinistro;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni edelle dichiarazioni risultanti dagli atti

contrattuali e riferire se al momento delsinistro esistevano circostanze che avesse-ro aggravato o mutato il rischio e non fos-sero state comunicate, nonché verificarese l'Assicurato od il Contraente ha adem-piuto agli obblighi di cui all'art. 9.1);

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quan-tità delle cose assicurate determinando ilvalore che le cose medesime avevano almomento del sinistro secondo i criteri divalutazione di cui all'art. 8.4);

4) procedere alla stima ed alla liquidazionedel danno comprese le spese di salvatag-gio, di demolizione e di sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione deldanno effettuata ai sensi dell'art. 8.2 - lette-ra b), i risultati delle operazioni peritalidevono essere raccolti in apposito verbale,con allegate le stime dettagliate, da rediger-si in doppio esemplare, uno per ognuna delleParti.I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e4) sono obbligatori per le Parti le quali rinun-ciano fin da ora a qualsiasi impugnativa,salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di vio-lazioni dei patti contrattuali, impregiudicatain ogni caso qualsivoglia azione od eccezioneinerente l'indennizzabilità del danno.La perizia collegiale è valida anche se unPerito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiutodeve essere attestato dagli altri Periti nel ver-bale definitivo di perizia.I Periti sono dispensati dall'osservanza diogni formalità giudiziaria.

ART. 8.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE EDETERMINAZIONE DEL DANNOPremesso che l'attribuzione del valore che le coseassicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate -avevano al momento del sinistro è ottenuta sullabase dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli arti-coli “valore delle cose assicurate”, la determinazionedel danno viene eseguita separatamente - partitaper partita - secondo i seguenti criteri:A) SEZIONE INCENDIOPer il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle partidistrutte ed il costo per riparare quelle soltanto dan-neggiate e si deduce da tale risultato il valore deiricuperi;Per l'arredamento: si stima il valore a nuovo con illimite del doppio del valore allo stato d’usodelle cose colpite dal sinistro e si deduce il valorericavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese.Per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stimail valore commerciale;Per i valori: si stima il valore nominale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 25 di 30 Liquidazione Danni

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 26 di 30 Liquidazione Danni

B) SEZIONE FURTOPer l'arredamento: si stima il valore allo stato d'usodelle cose assicurate entro i limiti di indennizzo pre-visti e deducendo il valore ricavabile dalle cose rima-ste illese.Per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stimail valore commerciale.Per i valori: si stima il valore nominale.

ART. 8.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNOIl Contraente o l'Assicurato che esagera dolo-samente l'ammontare del danno, dichiaradistrutte o rubate cose che non esistevano almomento del sinistro, occulta, sottrae omanomette cose salvate o non rubate, ado-pera a giustificazione mezzi o documentimenzogneri o fraudolenti, altera dolosamen-te le tracce, gli indizi materiali del reato, iresidui del sinistro o facilita il progresso diquesto, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 8.6 TITOLI DI CREDITO Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabili-to che:a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà

l'importo per essi liquidato prima delle rispettivescadenze, se previste;

b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indenniz-zo per essi percepito non appena, per effettodella procedura di ammortamento – se consenti-ta - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambia-ri, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione valesoltanto per gli effetti per i quali sia possibi-le l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 8.7 ASSICURAZIONE PARZIALE (non operante per le garanzie prestate a primorischio assoluto) Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 8.4)risulta che il valore di una o più partite, preseciascuna separatamente, eccedeva almomento del sinistro le somme rispettiva-mente assicurate con le partite stesse, laSocietà risponde del danno in proporzionedel rapporto tra la somma assicurata e ilvalore risultante al momento del sinistro.

ART. 8.8 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIO-NALE(non operante per le garanzie prestate a primorischio assoluto) A parziale deroga dell'art. 8.7) si conviene che laregola proporzionale ivi prevista non trova applica-zione qualora i valori di ciascuna partita non superi-no del 10% le rispettive somme assicurate. In caso

detto limite risulti superato, la regola pro-porzionale verrà applicata per l'eccedenza.

ART. 8.9 ANTICIPO INDENNIZZI (operante per la Sezione Incendio) L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liqui-dazione del sinistro, il pagamento di un acconto parial 50% dell'importo minimo che dovrebbe esserepagato in base alle risultanze acquisite, a condizio-ne che non siano sorte contestazioni sull'in-dennizzabilità del sinistro stesso e che l'in-dennizzo complessivo sia prevedibile in alme-no euro 25.900.L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre chesiano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta del-l'anticipo.

ART. 8.10 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessuntitolo la Società potrà essere tenuta a pagare sommamaggiore di quella assicurata.

ART. 8.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Verificata l'operatività della garanzia, valuta-to il danno e ricevuta la necessaria documen-tazione, la Società provvede al pagamentodell'indennizzo entro 30 giorni dalla data del-l'atto di liquidazione del danno sempre che siatrascorso il termine di 30 giorni dalla data delsinistro senza che sia stata fatta opposizione.Relativamente alla Sezione Incendio - qualo-ra il danno sia superiore al 70% del valore anuovo - il pagamento sarà effettuato con leseguenti modalità:1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizio-

ne dell'atto di liquidazione verrà corrispo-sto l'indennizzo del danno secondo lavalutazione allo stato d'uso;

2) entro 30 giorni dalla comunicazione del-l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secon-do il preesistente tipo e genere verrà corri-sposto il pagamento della differenza che,aggiunta all'importo di cui al punto 1),determina l'ammontare complessivo del-l'indennizzo, calcolato in base all'art. 8.4).Il pagamento avverrà a condizione che laricostruzione o il rimpiazzo avvenganocomunque entro dodici mesi dalla datadell'atto di liquidazione amichevole o delverbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penalesulla causa del sinistro, il pagamento saràeffettuato qualora dal procedimento stessorisulti che non ricorre alcuno dei casi previstidagli artt. 3.2-c) “esclusioni incendio”, 4.2-c)“esclusioni furto”.

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SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 8.12 GESTIONE DELLE VERTENZE DIDANNO - SPESE LEGALI La Società assume fino a quando ne ha inte-resse la gestione delle vertenze tanto in sedestragiudiziale che giudiziale, sia civile chepenale, a nome dell'Assicurato, designandoove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi ditutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicuratostesso. Sono a carico della Società le spesesostenute per resistere all'azione promossacontro l'Assicurato, entro il limite di un impor-to pari al quarto del massimale stabilito inpolizza per il danno cui si riferisce la doman-da. Qualora la somma dovuta al danneggiatosuperi detto massimale, le spese vengonoripartite fra Società e Assicurato in proporzio-ne del rispettivo interesse. La Società non rico-nosce spese incontrate dall'Assicurato per ilegali o tecnici che non siano da essa designa-ti e non risponde di multe od ammende nédelle spese di giustizia penale.

ART. 8.13 VALORE DEL FABBRICATO E ASSICU-RAZIONE PARZIALE Il valore risultante dal contratto deve corri-spondere al valore a nuovo di ciascun fabbri-cato (costo di ricostruzione) escluso il valoredell'area senza tener conto del degrado peretà, uso ed ogni altra circostanza influente. Seal momento del sinistro il valore di ricostru-zione determinato a norma del precedentecomma supera di oltre il 10% il valore dichia-rato in polizza dall'Assicurato, la Societàrisponde del danno in proporzione al rappor-to fra il valore dichiarato e quello risultante almomento del sinistro e in ogni caso nei limitidei massimali ridotti in eguale proporzione.

ART. 8.14 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTOIn nessun caso la Società potrà essere tenutaa pagare per ogni sinistro un risarcimentosuperiore a euro 3.900.000 anche se, pereffetto della clausola “Adeguamento auto-matico ISTAT”, i massimali assicurati risulti-no superiori a tale importo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 8.15 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA EDEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTA-ZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVASe l'Assicurato richiede la copertura assicurativa,deve:a) informare immediatamente l'Agenzia o la Sede

della Società o ARAG in modo completo e veritie-ro di tutti i particolari del caso assicurativo, non-ché indicare i mezzi di prova e documenti e, surichiesta, metterli a disposizione;

b) conferire delega al legale incaricato dellatutela dei suoi interessi nonché informar-lo in modo completo e veritiero su tutti ifatti, indicare i mezzi di prova, fornireogni possibile informazione e procurare idocumenti necessari.

L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i docu-menti necessari a proprie spese secondo le normefiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere aproprio carico ogni altro onere fiscale che dovessepresentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 8.16 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera perrealizzare una bonaria definizione della controversia.Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicuratopresentino possibilità di successo e in ogni casoquando sia necessaria la difesa in sede penale, la praticaviene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 9.3).La gestione delle opposizioni alle contravvenzioni alCodice della Strada è comunque sempre di esclusivacompetenza di ARAG.Non costituisce oggetto di garanzia assicurativaulteriore incarico ad altri Legali sia che fungano inqualità di dominus che di domiciliatari, nello stessogrado di giudizio. La garanzia assicurativa viene pre-stata anche per ogni grado superiore di procedi-mento sia civile che penale soltanto se il ricorsopresenti possibilità di successo.L'Assicurato non può addivenire direttamen-te con la controparte ad alcuna transazionedella vertenza sia in sede extragiudiziariache giudiziaria senza preventiva autorizza-zione di ARAG.La nomina di un eventuale perito di parte è esclusi-vamente competenza di ARAG. ARAG, cosìcome la Società, non sono responsabili dell'operatodi Legali e Periti.In caso di conflitto di interessi o di disaccor-do in merito alla gestione dei casi assicurati-vi tra l’Assicurato e la Società, la decisionepuò essere demandata, fermo il dirittodell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, adun arbitro che decide secondo equità.L’arbitro viene designato di comune accordodalle parti o, in mancanza di accordo, dalPresidente del Tribunale competente anorma del Codice di procedura civile.Ciascuna delle parti contribuisce alla metàdelle spese arbitrali, quale che sia l’esito del-l’arbitrato.La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avva-lersi di tale procedura.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 27 di 30 Liquidazione Danni

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 28 di 30 Liquidazione Danni

Le azioni promosse da o contro più personeed aventi per oggetto domande identiche oconnesse si considerano a tutti gli effetti ununico sinistro.Il sinistro è unico a tutti gli effetti in presen-za di indagini o rinvii a giudizio a carico diuna o più persone assicurate e dovuti almedesimo evento o fatto.

ART. 8.17 RECUPERO DI SOMME Tutte le somme recuperate o comunque liquidatedalla controparte a titolo di capitale ed interessi,spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari,le competenze e le spese liquidate in sedegiudiziaria o concordate transattivamentevanno invece a favore di ARAG che le hasostenute o anticipate.

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9. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 9.1 SEZIONI INCENDIO - FURTOIn caso di sinistro il Contraente o l'Assicuratodeve:1) fare quanto gli è possibile per evitare o

diminuire il danno. In caso di furto o rapinaadoperarsi immediatamente, nel modo più effi-cace, per il recupero delle cose rubate e per laconservazione e la custodia di quelle rimaste,anche se danneggiate;

2) darne avviso all'Agenzia alla quale è asse-gnata la polizza oppure alla Società entro3 giorni da quando ne ha avuto conoscen-za (art. 1913 C.C.), specificando le circostanzedell'evento e l'importo approssimativo deldanno;

3) fornire alla Società, entro i 5 giorni suc-cessivi all'avviso, una distinta particola-reggiata delle cose danneggiate o rubatecon l'indicazione del rispettivo valore;

4) fare denuncia scritta all'AutoritàGiudiziaria o di Polizia del luogo indicandola Società, l'Agenzia ed il numero della presentepolizza:a) relativamente ai danni d'incendio o di sinistro

presumibilmente doloso, entro cinque giorni,precisando, in particolare, il momento nelquale il sinistro ha avuto inizio, la causa pre-sunta e l'entità approssimativa del danno;

b) relativamente ai danni di furto, rapina o estor-sione entro 24 ore da quando ne è venuto aconoscenza.

Copia di tale dichiarazione deve essere tra-smessa alla Società entro i 5 giorni successivi;5) denunciare tempestivamente la sottrazio-

ne di titoli di credito anche al debitore, non-ché esperire - se la legge lo consente - la proce-dura di ammortamento.

Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno -punti 1) e 5) - sono a carico della Società nei limiti diquanto previsto all'art. 1914 C.C.Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:6) conservare, fino ad avvenuta liquidazione

del danno, le tracce ed i residui del sinistroo gli indizi materiali del reato, senzaavere, per tale titolo, diritto ad indennitàalcuna;

7) predisporre un elenco dettagliato deidanni subiti con riferimento alla qualità, quan-tità e valore delle cose sottratte distrutte o dan-neggiate, nonché a richiesta, uno stato particola-reggiato delle cose assicurate esistenti al momen-to del sinistro con indicazione del rispettivo valo-re, mettendo comunque a disposizione i suoiregistri, conti, fatture nonché qualsiasi documen-to ed ogni altro elemento di prova che possa

essere richiesto dalla Società o dai Periti ai finidelle loro indagini o verifiche;

8) presentare, in caso di danno di furto, rapina oestorsione, su richiesta della Società, tutti idocumenti che si possono otteneredall'Autorità competente in relazione al sini-stro.

L'inadempimento di uno di tali obblighi dicui ai punti 1) - 2) - 4) - 5) può comportare laperdita totale o parziale del diritto all'inden-nizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

ART. 9.2 SEZIONE RESPONSABILITA CIVILEVERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO In caso di sinistro il Contraente:a) deve darne avviso scritto all'Agenzia alla

quale è assegnata la polizza oppure allaSocietà entro tre giorni da quando ne haavuto conoscenza (art. 1913 C.C.).L'inadempimento di tale obbligo può com-portare la perdita totale o parziale deldiritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 C.C.;

b) è responsabile verso la Società di ogni pre-giudizio derivante dall'inosservanza deitermini o degli altri obblighi di cui alcomma a) ed all'art. 8.12).

Ove poi risulti che egli abbia agito in conni-venza con i danneggiati o ne abbia favorito lepretese, decade dai diritti contrattuali.

ART. 9.3 SEZIONE TUTELA LEGALE - DENUNCIADEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTADEL LEGALE L'Assicurato deve immediatamente denun-ciare all’Agenzia alla quale è assegnata lapolizza oppure alla Sede della Società o adARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento incui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.In ogni caso deve, pena la decadenza dal diritto allagaranzia assicurativa, fare pervenire all’Agenzia oalla Sede della Società o ad ARAG notizia di ogni attoa Lui notificato entro dieci giorni dalla data dellanotifica stessa.Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicuratoha il diritto di indicare alla Società un unico legaleresidente nel luogo ove ha sede l'UfficioGiudiziario competente per la controversia.In caso di omissione di tale indicazione, senon sussiste conflitto di interesse con laSocietà, la Società stessa si intende delegataa provvedere direttamente alla nomina di unlegale al quale l'Assicurato deve conferiremandato.

ART. 9.4 SEZIONE ASSISTENZAOgni intervento deve essere richiesto alla

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 29 di 30 Cosa fare in caso di sinistro

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 30 di 30 Cosa fare in caso di sinistro

Centrale Operativa che interverrà diretta-mente o ne dovrà autorizzare esplicitamentel'effettuazione, pena la decadenza del dirittoalla garanzia assicurativa.Tutti gli assicurati hanno a disposizione 24 ore su 24la Centrale Operativa alla quale ciascuno di essi puòrivolgersi:– telefonando al numero Verde 800-042042 (chia-

mata gratuita) oppure dall'estero al numero -prefisso internazionale - 11-7425599

– inviando un telefax al numero 011-7425588In ogni caso di richiesta di intervento è neces-

sario che l'Assicurato comunichi con precisione:1) indirizzo e numero telefonico;2) il tipo di assistenza cui necessita;3) nome e cognome;4) numero di Polizza preceduta dalla Sigla ITCA.Per ottenere il rimborso, tutti i giustificativiricevute/fatture delle spese anticipatedall'Assicurato, per le prestazioni previste, ealtra probante documentazione richiestadalla Centrale Operativa devono essere invia-te in originale a: BLUE ASSISTANCE S.p.a. -Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino.

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Il presente Fascicolo, contenente:• Nota Informativa, comprensiva del glossario;• Condizioni di assicurazione;deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

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Fascicolo InformativoContratto di assicurazione multigaranzia per l’abitazione e il patrimonio