MOG Parte generale 1 - globalformfad.com fileMOG Parte generale Bari, 1. RESPONSABILITA’ DELLE...

92
Avv. Alessandra Pesaresi MOG Parte generale Bari, 1

Transcript of MOG Parte generale 1 - globalformfad.com fileMOG Parte generale Bari, 1. RESPONSABILITA’ DELLE...

Avv. Alessandra Pesaresi

MOG Parte generale

Bari,

1

RESPONSABILITA’ DELLE PERSONE

GIURIDICHE

La responsabilità delle persone giuridiche per illeciti commessiper loro conto, nel loro interesse od a loro vantaggio da soggettinell’ambito della propria organizzazione è un istituto resosinecessario in ragione del rilievo assunto dalla criminalitàd’impresa (i presupposti utilizzati, così come i soggetti idonei acoinvolgere l’ente cambiano da paese a paese).

La normativa di settore si fonda sulla nozione di responsabilità,nozione che implica la rottura di un equilibrio attraverso laviolazione di un precetto. Il soggetto pertanto pone in essere uncomportamento antigiuridico, illecito, al quale l’ordinamentorisponde con una sanzione.

Il soggetto giuridico esposto a questa eventualità può dunquedecidere di affrontare il rischio o scongiurarlo/mitigarlo,predisponendo misure idonee all’esonero da responsabilità.

2

…SEGUE…

La legittimazione politico-normativa della responsabilità dellepersone giuridiche, pertanto della deposizione dell’anticobrocardo societas delinquere non potest, ormai sostituito in viadefinitiva dal societas delinquere potest et puniri debet, è unascelta intervenuta già in ambito internazionale, come nei singolipaesi, scelta che si fonda su alcuni punti fermi.

In primis si trattava non già di prevedere misure che avesseroricadute indirette in termini dissuasivi sulle persone fisiche dallacommissione dei reati, piuttosto di creare ed armonizzare lanormativa ai risultati di studio ed esperienza politico-legislativaormai acquisiti che da tempo denunciavano l’esistenza di unatipologia criminale facente capo all’operato delle personegiuridiche, quale ad esempio quella di strutture societarierappresentate da amministratori privi di autonoma volontà, di cuila società si avvale per perseguire una politica d’impresaorientata in senso criminale.

3

LA RATIO DELLA DISCIPLINA

La responsabilità degli enti per illeciti commessi, per loro conto,nel loro interesse od a loro vantaggio (i criteri utilizzati, così come isoggetti coinvolti cambiano da paese a paese) nell’ambito dellapropria organizzazione è un istituto resosi quindi necessario inragione del rilievo assunto dalla criminalità nell’ambitodell’impresa.

Ciò ha portato all’idea di non limitarsi a punire, a condizionispecifiche poste dalla legge, gli autori materiali degli illeciti, maanche le persone giuridiche ed in misura peraltro consistente.

L’ampliamento della responsabilità intendeva pertanto coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti, dunque gli interessi economici dei soci. Il principio della responsabilità penale personale infatti li teneva indenni da conseguenze sanzionatorie -diverse dal risarcimento del danno-attinenti ad illeciti penali posti in essere da soggetti del loro organico in favore (in senso lato) della società.

4

Questo lo scenario che ha indotto il legislatore italiano nel 2001ad introdurre il Decreto Legislativo 231/2001.

Era ormai chiaro infatti come il mutamento a livello internazionaleed interno ai singoli paesi degli scenari delinquenziali rendesseimprocrastinabile l’inquadramento normativo della responsabilitàdegli enti ed ineliminabile la necessità di sanzionare queicomportamenti illeciti, in particolare lesivi di beni collettivi chepotevano essere perpetrati da strutture societarie o attraversostrutture societarie.

Altrettanto chiara risultava la necessità di conformarsi alledisposizioni internazionali in materia, al fine di armonizzare erendere più efficace la cooperazione internazionale e laprevenzione ed il contrasto in particolare di determinatetipologie di reati (poi destinati ad aumentare come numero e adiversificarsi come tipologia con l’avanzare ed il modificarsi dellascena economico-produttiva-giuridica del territorio).

5

IL DECRETO LEGISLATIVO 231-2001

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001,recante la “Disciplina della responsabilità amministrativadelle persone giuridiche, delle società e delle associazionianche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”, si è intesoadeguare la normativa italiana, in materia diresponsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioniinternazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, inparticolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995sulla tutela degli interessi finanziari della ComunitàEuropea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia dellaComunità Europea che degli Stati membri e laConvenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta allacorruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazionieconomiche ed internazionali.

6

UNA NUOVA RESPONSABILITA’

La nuova normativa ha introdotto nell’ordinamento italiano unapeculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa,ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico disocietà, associazioni ed enti in genere per particolari reaticommessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisicache ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

Ciò che nei diversi ordinamenti fa davvero la differenza in meritoalla responsabilità delle persone giuridiche è, oltre che latipologia di responsabilità dal punto di vista giuridico, dunque latipologia di procedura applicabile e di magistrato giudicante, ladiversità dei presupposti normativi, elementi assolutamentedistintivi dei vari stati, dei diversi ordinamenti e del modo diconcepire ed efficacemente (o meno) attuare la responsabilitàdegli enti.

7

PRESUPPOSTI APPLICATIVI

I presupposti applicativi del d. lgs. 231/2001 possono essere, in estremasintesi, indicati come segue:

a. l’inclusione dell’Ente nel novero dei soggetti rispetto ai quali laLegge penale trova applicazione;

b. l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencatidalla stessa Legge, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente;

c. l’essere l’autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali osubordinate all’interno dell’Ente;

d. la mancata adozione o attuazione da parte dell’Ente di unmodello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati deltipo di quello verificatosi;

e. in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reatocommesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancatoaffidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un appositoorganismo dell’Ente (o l’insufficiente vigilanza da parte diquest’ultimo) e l’elusione non fraudolenta da parte del soggettoapicale del modello di prevenzione adottato dall’ente stesso.

8

LA RESPONSABILITA’

AMMINISTRATIVA/PENALE

Per comprendere a pieno il significato del Decreto Legislativo 231/2001 occorre esaminarne i presupposti applicativi uno per uno:

a. l’inclusione dell’Ente nel novero dei soggetti rispetto ai quali la Legge penale trova applicazione

La prima questione che ha impegnato l’interprete del Decreto Legislativo 231/2001 ha riguardato la natura della responsabilità degli enti «per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato».

La dottrina espressasi sul punto si è per lo più spesa per un’alternativa pura tra responsabilità penale e responsabilità amministrativa.

A favore del carattere amministrativo della responsabilità dell’ente depone fondamentalmente il nomen iuris, vale a dire il nome del provvedimento ed il titolo del capo primo, che richiamano la responsabilità qualificandola espressamente amministrativa, come l’art.1, comma 1 che utilizza la dicitura «per illeciti amministrativi».

9

…SEGUE…

Quanto alla disciplina è noto che l’illecito amministrativo è plasmatosu quello penale

Tuttavia sarebbe lecito chiedersi quale responsabilità amministrativasia quella «dipendente da reato» e se non sia più corretto ritenere chealla commissione di un reato debba seguire un addebito penale.

Il carattere penale sembrerebbe inoltre desumersi dal fatto che laconoscenza di questi fatti sia devoluta al giudice penale.

Una spiegazione potrebbe essere individuata in ragioni di economiaprocessuale e di completezza della cognizione del fatto.

Ciò significa in buona sostanza che, dal momento che è lacommissione di un reato il presupposto per l’applicazione dellaresponsabilità all’ente, chi potrebbe meglio decidere sulla effettivaresponsabilità del soggetto giuridico del giudice che già conosce ilpresupposto della suddetta contestazione?

Tuttavia ciò non è tutto

10

AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITA’

DELL’ENTE

Non ci si deve dimenticare che il Decreto Legislativo 231/2001prevede che la cognizione del giudice penale permane anchein caso di non doversi procedere nei confronti della personafisica (ex art. 8)

A ciò si aggiunga che la responsabilità dell’ente prescindedall’eventuale mancata identificazione del soggetto personafisica che abbia commesso il reato presupposto

Prevede infatti il sopracitato art. 8 sullo specifico punto che:

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità introdotta dal Decreto in esame sembrerebbepertanto un tertium genus, tale da mutuare aspetti sia dellaresponsabilità amministrativa che di quella penale, partecipedunque di ambedue le nature degli illeciti amministrativi e penali.

11

PRESUPPOSTI APPLICATIVI: IL

CATALOGO DEI REATI

b. l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quellielencati dalla stessa Legge, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente

Con il Decreto Legislativo 231/2001 il legislatore ha fatto la sceltadi non prevedere una responsabilità dell’ente tout court,all’avverarsi di una qualsivoglia fattispecie di reato in ambitoaziendale.

Si è piuttosto affidato ad un catalogo di reati «presupposto»,idonei, in ragione della tipologia, nonché naturalmente dell’ente,a condurre ad una contestazione di responsabilità all’ente stesso.

Si tratta di un catalogo cosiddetto aperto, vale a dire in continuodivenire, in linea con l’andamento evolutivo e modificativo dellemodalità di delinquere e der relativi possibili modi dicoinvolgimento aziendale.

Recentissima la modifica introdotta con la normativa sullaVoluntary Disclosure (Legge 186/2014) che ha inserito nelcatalogo dei reati ex D. lgs. 231/2001 l’autoriciclaggio (ex art. 648ter.1 c.p.).

12

IL CATALOGO DEI REATI-MODIFICHE

IN AMPLIAMENTO

L’ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitatoagli artt. 24, 25 e 26 del Decreto , è stato successivamente esteso, conmodifica della norma dai seguenti provvedimenti:

- Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 che ha introdotto l’art. 25-bis «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo»;

- Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 che ha introdotto l’art. 25-ter«Reati societari»; Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha introdotto l’art.25-quater «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinedemocratico»;

- Legge 11 agosto 2003 n. 228 che ha introdotto l’art. 25-quinquies«Delitti contro la personalità individuale»;

- Legge 18 aprile 2005 n. 62 che ha introdotto l’art. 25-sexies «Abusi dimercato»;

- Art. 10 Legge n. 146 del 16 marzo 2006 che ha introdotto i «reatitransnazionali»;

13

…SEGUE…

- Art. 9, Legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha introdotto l’art. 25-septies «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sullatutela dell’igiene e della salute sul lavoro»;

- Art. 63, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdottol’art.25-octies «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, benio utilità di provenienza illecita»;

- Art. 7, comma 1 L. 18 marzo 2008 n. 48 che ha introdotto l’art.24-bis « Reati informatici»;

- Art. 2, L. 15 luglio 2009 n.94, che ha introdotto l’art. 24-ter «Delittidi criminalità organizzata»;

- Art. 15, Legge 23 luglio 2009 n. 99 che ha introdotto gli artt. 25-bis 1 e 25-nonies «Contraffazione, uso e introduzione nello Stato disegni, prodotti o marchi falsi, reati contro l’industria e ilcommercio e reati in materia di violazione del diritto d’autore»;

14

…SEGUE…

- Art. 4, Legge 3 agosto 2009 n. 116 che ha introdotto l’art. 25- novies «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria», poi rinumerato come art. 25-decies dall’art. 2 I comma del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121.

- Art. 2 II comma D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 che ha introdotto l’art. 25-undecies «Reati ambientali»;

- Art. 1 L. 6 novembre 2012 n. 190 che modifica l’art. 25 e la rubrica: «Concussione, induzione indebita a dare o a promettere e corruzione»; e modifica art. 25-ter con l’aggiunta del reato di «Corruzione tra privati»;

- Art 2 I comma D. Lgs 16 luglio 2012 n .109 che ha introdotto l’art 25-duodecies «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare »

A ciò si aggiunga, come sopra evidenziato, il recentissimo inserimento del tanto atteso e dibattuto reato di autoriciclaggio, entrato a far parte del catalogo dei reati ex Decreto Legislativo 231/2001

15

AUTORICICLAGGIO RECENTISSIMO

INSERIMENTO

Con l’entrata in vigore della Legge del 15-12-2014 n. 186, relativaal provvedimento di adesione volontaria, cd. VoluntaryDisclosure, il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie,quella dell’autoriciclaggio, destinata ad impattare fortementesull’impianto penalistico in generale e, non da ultimo, sul DecretoLegislativo n. 231/2001.

Ai sensi dell’art. 648 ter .1 «Si applica la pena della reclusione dadue a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 achiunque, avendo commesso o concorso a commettere undelitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita'economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, ibeni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto,in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loroprovenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e dellamulta da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altreutilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposopunito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

16

AUTORICICLAGGIO…SEGUE…

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se ildenaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commessocon le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili lecondotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinatealla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio diun'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale.

La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacementeadoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenzeulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni,del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

17

AUTORICICLAGGIO E D. LGS. 231-

2001

L’art. 3 della Legge n. 186/2014 introduttiva della VoluntaryDisclosure e delle modifiche al Codice Penale sull’autoriciclaggio(e confisca), è intervenuto, come si preannunciava, anche sullanormativa sulla responsabilità degli enti statuendo che:

«All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalleseguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonche' autoriciclaggio».

Così di fatto, una volta ancora, aprendo il catalogo dei reatipresupposto a questa importante fattispecie dalla faticosagenesi, si porterà le aziende a rivedere i propri processi e ModelliOrganizzativi affinché possano rendersi conformi ai nuovi dispostie scongiurare questo ulteriore e grave rischio.

18

I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA

RESPONSABILITA’

b. l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dalla stessa Legge, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente

Affrontato il tema del catalogo dei reati presupposto, occorre occuparsi dei criteri di imputazione della responsabilità.

Si tratta infatti del presupposto che consente l’imputazione sul piano oggettivo del reato all’ente.

L’art. 5 del Decreto Legislativo in esame, nell’indicare i soggetti che, nel caso commettano uno dei reati di cui al catalogo, importano la configurabilità e la contestazione della responsabilità all’ente statuisce:

«1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

…omissis…»

I criteri di imputazione oggettiva della responsabilità adottati dunque nel nostro ordinamento sono quelli dell’interesse e del vantaggio.

19

IL CRITERIO SCARTATO: IL «PER

CONTO»

In altri ordinamenti, quali ad esempio l’ordinamento francese,quello sammarinese, ecc. si è propeso per l’utilizzo del criterio del«per conto».

Sul significato da attribuire al criterio del «per conto» due sono leinterpretazioni dottrinali di fondo

a. la prima per la quale, (agire per conto), assume una valenzariferita alla materiale azione del soggetto ,espressione di unaspecifica volontà e politica aziendale criminale.

b. la seconda per la quale (agire per conto) avrebbe unavalenza più minimale, come esigenza di un rapporto dicompenetrazione organica con l’ente, o come rapporto dirappresentanza a vari livelli rispetto all’ente.

Tuttavia l’ambiguità interpretativa di detto criterio haprobabilmente dirottato la scelta del legislatore sui due criteri diimputazione oggettiva poi effettivamente confluiti nel testo dilegge: l’interesse e il vantaggio

20

L’INTERESSE E IL VANTAGGIO

Il criterio dell’interesse sottolinea la necessità di perseguire l’interesse

dell’Ente nella commissione del fatto.

Si tratta di un criterio inequivocabilmente collegato alla sfera volitiva

del soggetto agente, dunque suscettibile di valutazione ex ante,

sulla base di un giudizio prognostico. La persona fisica non deve

pertanto aver agito contro la società; quando abbia agito nel suo

interesse personale, ai fini dell’imputazione della responsabilità

all’ente, è necessario poi che tale interesse sia quanto meno

coincidente con quello della società.

il criterio del vantaggio, criterio che assume connotati di tipo

oggettivo, riferibili ai risultati effettivi della condotta, è valutabile ex

post ed anche in assenza di un fine pro societate.

Purché un vantaggio sia stato obiettivamente conseguito.

21

SOGGETTI APICALI

c. l’essere l’autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all’interno dell’Ente;

Un presupposto dunque di configurazione della responsabilitàdell’ente e relativa attribuibilità è che il reato base sia commesso daun soggetto qualificato.

L’art. 5 del Decreto Legislativo 231/2001 prevede che «1. L'ente èresponsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, diamministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita'organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché dapersone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dellostesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno deisoggetti di cui alla lettera a).»

22

SOGGETTI APICALI…SEGUE…

Di rilievo è la distinzione operata dall’art. 5 del Decreto Legislativo231/2001 tra «soggetti apicali» e «sottoposti».

In primis è di tutta evidenza come il legislatore abbia preferitooptare per categorie di soggetti piuttosto che per la specificaindividuazione di cariche, forsanche per sottolineare l’importanzadel rapporto di immedesimazione organica con l’ente, aprescindere dalla categoria di appartenenza.

Tuttavia, seppure per macro categorie, una scelta è stataoperata e di lì diviene comunque necessario individuare le variequalifiche soggettive interessate.

Nella prima categoria sono stati ricompresi i soggetti cherivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o didirezione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata diautonomia finanziaria e funzionale, nonché persone cheesercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo sullo stesso.

23

SOTTOPOSTI

Nei «sottoposti» il legislatore sembra individuare la secondacategoria di soggetti – persone fisiche – che possonocommettere reati la cui integrazione sia in grado di configurare incapo all’ente la responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001.

La comprensione dell’inclusione di detta categoria accanto aisoggetti apicali nasce dalla capacità di tali soggetti in viaastratta di spendere il nome dell’ente.

Nasce pure in relazione al fatto che il rapporto diimmedesimazione organica che di norma si instaura tra i prepostiagli uffici e l’ente può concretizzarsi anche quanto ai sempliciaddetti, quei soggetti dunque che pur senza essere investiti dellatitolarità dell’ufficio, vi si trovano incardinati per prestarvi lapropria opera in sottordine.

Costoro seppure non possano individuarsi e qualificarsi come«ufficio» nei rapporti giuridici, tuttavia operano comunque comeufficio nel momento in cui svolgono la propria mansione.

24

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

d. la mancata adozione o attuazione da parte dell’Ente di un modelloorganizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo diquello verificatosi;

L’art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 prevede che: «1. Se il reato èstato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1,lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, primadella commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestioneidonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli dicurare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'entedotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente imodelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da partedell'organismo di cui alla lettera b).»

25

IL MODELLO

ORGANIZZATIVO…SEGUE…

L’art. 6 si occupa dunque, al comma 1, dei reati commessi dai soggetti –persone fisiche – individuati all’art. 5, comma 1, ai sensi del quale: L'ente èresponsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazioneo di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata diautonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano,anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Si tratta, come detto, dei soggetti che nell’ambito della strutturaorganizzativa rivestono un ruolo apicale.

In tal caso l’ente non risponde se dimostra di avere assunto le misurenecessarie, indicate nel decreto stesso, ad impedire la commissionedell’illecito ed in particolare dei reati della specie di quello realizzato.

L’art. 6 pone l’onere probatorio in capo all’ente con la dicitura, che giovariproporre, per la quale, «l'ente non risponde se prova che: a) l'organodirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissionedel fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reatidella specie di quello verificatosi»

26

…SEGUE…

Ancora, l’ente non risponde per il reato commesso da un soggetto apicalese, ex art. 6, comma 1, lett. b) «il compito di vigilare sul funzionamento el'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato aun organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e dicontrollo;»

L’ente dunque deva anche provare di aver istituito un organismo dotato diautonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilaresull’osservanza ed il funzionamento del modello.

Ancora deve dimostrare che, ex art. 6, comma 1, lett. d) « non vi è stataomessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla letterab).

Che tale controllo sia stato dunque effettivo ed adeguato.

Infine, ex art. 6, comma 1, lett. c) che « le persone hanno commesso il reatoeludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione».

Questa ultima prova da fornire in capo all’ente è particolarmente onerosa,in quanto se solamente un comportamento di tipo oggettivamentefraudolento da parte dell’autore del reato esclude la responsabilitàdell’ente, diviene imprescindibile un grado assai elevato di diligenza nellaprevenzione e repressione dei reati.

27

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL’ALTRUI

DIREZIONE E MODELLI DI

ORGANIZZAZIONE

Quanto ai soggetti – persone fisiche – sottoposti all’altruidirezione, l’ente non è responsabile nei casi e secondo lemodalità delineate all’art. 7 del Decreto Legislativo 231/2001, aisensi del quale:

«1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente éresponsabile se la commissione del reato è stata resa possibiledall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzioneo vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, haadottato ed efficacemente attuato un modello diorganizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reatidella specie di quello verificatosi.»

Sia quanto ai soggetti apicale, che quanto ai soggetti sottopostiall’altrui direzione, l’art. 5, comma del Decreto Legislativo231/2001 prevede un’ulteriore causa di esclusione dellaresponsabilità dell’ente nel caso in cui le persone indicate nelcomma 1 (dunque ambedue le categorie coinvolte dalDecreto) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

28

IL MODELLO QUALE ESIMENTE NEL

CASO DI REATO - CARATTERISTICHE

Le caratteristiche del Modello Organizzativo sono indicate al comma2 dell’art. 6, ai sensi del quale «In relazione all'estensione dei poteridelegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui allalettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazionee l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati daprevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee adimpedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismodeputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancatorispetto delle misure indicate nel modello.»

29

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

In via preliminare il Modello deve dunque a) individuare le attivitànel cui ambito possono essere commessi reati.

Allo scopo è dunque necessario effettuare la mappatura delrischio di reato.

L’identificazione dei rischi si effettua infatti tramite l’analisi delcontesto aziendale ed ha il fine di porre in evidenza in qualearea o settore di attività e secondo quali processi si possonoverificare eventi tali da ingenerare l’attribuzione di responsabilitàex D. Lgs. 231/2001.

La valutazione deve avvenire sia in senso orizzontale, valutandol’attività svolta dall’ente, sia in senso verticale, valutando gliorganigrammi ed in generale la struttura aziendale.

La valutazione è bene che si spinga sino alla valutazione ditalune figure, laddove esistenti, legate all’azienda da unrapporto di parasubordinazione, come ad es. gli agenti, a fini dimonitoraggio e corretta valutazione.

30

PROGETTAZIONE SISTEMA DI

CONTROLLO

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazionee l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati daprevenire.

Occorre dunque creare i protocolli per la programmazione dellaformazione e della attuazione delle decisioni dell’ente avendo benchiaro che obiettivo fondamentale per la costruzione di un modello èla processualizzazione delle attività a rischio di reato.

Si tratta di effettuare una valutazione del sistema esistente all’internodella azienda e di individuare una modalità nel percorso checonduce alle decisioni di contrastare efficacemente i rischi di reatoindividuati, fino ad arrivare ad un livello di rischio accettabile.

Allo scopo è necessario dettare direttive interne, nella predisposizionedelle quali occorre tener presente che si ha a che fare con unprocesso continuativo, che dunque deve svolgere la sua funzionepreventiva con efficacia nel continuum e momenti di specialeattenzione in occasione di eventi aziendali modificativi, quali ad es.riorganizzazioni aziendali, ampliamento di attività, acquisizione dinuove sedi, ma anche cambiamenti inversi di contrazione.

31

RISORSE FINANZIARIE E FLUSSI

INFORMATIVI

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee adimpedire la commissione dei reati;

Al fine di prevenire reati occorre ripartire e gestire in maniera razionalee non casuale le risorse finanziarie, essendo evidente che unaripartizione ed un utilizzo irrazionale espone maggiormente l’ente arischio reato.

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismodeputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

Il modello svolge correttamente la propria funzione se, suo tramite,l’organo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza delmodello sia in grado di porre in essere la propria attività.

Ciò è possibile se ed in quanto detto organo sia nella disponibilità ditutti i dati necessari a fini di controllo.

Allo scopo l’ente deve predisporre adeguati flussi informativi versol’organismo de quo.

32

CONTENUTI DEL MODELLO…SEGUE…

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare ilmancato rispetto delle misure indicate nel modello.»

Affinché il modello possa essere davvero effettivo occorreprevedere un adeguato sistema sanzionatorio per la violazionedelle norme del codice etico e delle procedure previste dalmodello.

Questo genere di violazioni incrina il rapporto di fiducia conl’ente, dunque necessita di essere sanzionato a prescindere dalqualsivoglia giudizio penale.

La valutazione disciplinare posta in essere dai datori di lavoroinfatti è naturalmente altro rispetto a valutazioni del giudice insede penale.

Trattandosi di previsioni dotate di autonomia specifica eriguardanti violazioni del codice etico e di disposizioni interne almodello, il datore di lavoro può e deve procedereautonomamente, senza necessità di attendere l’esitodell’eventuale procedimento penale in corso.

33

RISCHIO ACCETTABILE E MODELLO

ORGANIZZATIVO

Nelle Linee Guida Confindustria, molta parte relativa allacostruzione di un Modello è dedicata al concetto di «rischioaccettabile».

Ciò in quanto è già stato ampiamente chiarito che, per lacreazione di un modello organizzativo efficace ed idoneo, comeper la conservazione della sua efficacia ed idoneità nel tempo, èimprescindibile processualizzare le attività alla luce dell’esame,valutazione ed individuazione dei rischi aziendali di commissionedei reati idonei alla configurabilità della responsabilità dell’enteex D. Lgs. 231/2001, sia in relazione all’attività svolta, sia inrelazione alle funzioni ed all’organigramma.

Nella più generale teoria di calcolo e valutazione del rischio, unrischio di potenziale flessione degli utili o del capitale (cd. Rischiodi business) è ritenuto accettabile, quando i controlli aggiuntivinon pesano, in termini di costo, più della risorsa da proteggere.

34

…SEGUE…

Nell’ambito applicativo del D. lgs. 231/2001, la logica dei costinon sempre è il riferimento corretto.

Una previa determinazione del rischio accettabile in termini dicosto/quantità-qualità delle misure di prevenzione da introdurreper prevenire reati, consente di evitare l’indeterminatezzadell’individuazione dei presidi utilizzabili, con ripercussioniinevitabili sull’operatività aziendale.

La soglia concettuale, dunque non economica di accettabilitàdel rischio nei casi dolosi diviene dunque quella di creare unmodello che abbia un sistema di prevenzione dei reati tale dapoter essere aggirato solo fraudolentemente.

Giova infatti ricordare l’esimente espressa del D. lgs. 231-2001che, all’art. 6, comma 1, lett. c) prevede che: «Se il reato è statocommesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1,lettera a), l'ente non risponde se prova che: …omissis…c) lepersone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente imodelli di organizzazione e di gestione»

35

CONFINDUSTRIA ED IPOTESI COLPOSE

Confindustria, nelle proprie Linee Guida si occupa inoltredelle fattispecie colpose, elaborando un concetto di fondosulla base delle seguenti speculazioni: «…nei casi di reati diomicidio colposo e lesioni personali colpose commessi inviolazione delle norme in materia di salute e sicurezza sullavoro, la soglia concettuale di accettabilità, agli effettiesimenti del D. lgs. 231/2001 è rappresentata dallarealizzazione di una condotta (non accompagnata dallavolontà dell’evento morte-lesioni personali) violativa delmodello organizzativo di prevenzione (e dei sottostantiadempimenti obbligatori prescritti dalle normeprevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degliobblighi di vigilanza previsti dal D. lgs. 231/2001 da partedell’apposito organismo. Ciò in quanto l’elusione fraudolentadei modelli organizzativi appare inconciliabile conl’elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo e lesionipersonali colpose».

36

RISCHIO ACCETTABILE PRASSI

OPERATIVA

Condiviso e chiarito dunque che il modello organizzativo debbaessere idoneo a prevenire reati sia dolosi che colposi, rientranti nelcatalogo aperto ed in continuo divenire di cui al D. lgs. 231/2001, si èdetto della necessarietà della valutazione dei rischi.

Si è detto anche che per arrivare ad avere chiari quali siano i rischi dicommissione dei reati all’interno dell’ente è imprescindibile transitareda una compiuta processualizzazione delle attività e delle funzionidell’ente.

Occorre infine tener presente che nonostante la predisposizione di uncodice etico e di un modello di organizzazione e controllo efficace,idoneo e costantemente aggiornato, reati possono comunqueessere commessi all’interno dell’ente.

Tuttavia il modello deve essere tale per cui, in caso di reato doloso, ilsoggetto agente non solo dovrà volere l’evento, ma dovrà ancheporre in essere la condotta ed attuare il proprio disegno criminosoaggirando fraudolentemente le disposizioni del modello.

In caso di reati colposi, il soggetto dovrà invece volere la condotta enon l’evento.

37

LE SOGLIE DIMENSIONALI

Affinché un modello di organizzazione e controllo ex D. lgs. 231/2001 possadirsi effettivamente idoneo è ulteriormente necessario che soddisfipienamente le esigenze della singola realtà imprenditoriale coinvolta.

Ciò non solo quanto a settore economico-finanziario in cui l’ente si trovaad operare, circostanza certo determinante a fini di valutazione dellatipologia di aree sensibili e di reati astrattamente possibili quanto arealizzazione all’interno dell’azienda, ma anche quanto a sogliedimensionali.

Si tratta di una problematica di tipo orizzontale, che riguarda qualsivogliaente, prescindendo dall’attività effettivamente esercitata.

La soglia dimensionale orienta circa la tipologia di modello da adottare,quanto a sua complessità (si pensi alle procedure decisionali ed operativedi una grossa e di una piccola azienda)

Anche quanto all’organismo di controllo è la stessa normativa a prevederealleggerimenti. L’art. 6, comma 4 prevede la facoltà dell’organo dirigentedi svolgere direttamente i compiti indicati. Tutto questo ferme restando legenerali previsioni normativi e i contenuti di un modello.

38

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

ADOTTATO IN AMGAS

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società, condelibera del Consiglio di Amministrazione, ha adottato il proprioModello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva perl’adozione e la modificazione del Modello idoneo a prevenirereati in genere e, in particolare, quelli richiamati dagli artt. 24 eseguenti del Decreto.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura edell’attività concretamente svolta dalla Società, della natura edelle dimensione della sua organizzazione.

La Società ha proceduto ad un’analisi preliminare del propriocontesto aziendale e successivamente ad una analisi delle areedi attività che presentano profili potenziali di rischio in relazionealla commissione dei reati indicati dal Decreto.

39

…SEGUE…

Sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, ilsettore di appartenenza, l’organigramma aziendale, il sistema di CorporateGovernance esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapportigiuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti diservizio che regolano i rapporti con il socio unico Comune di Bari, la realtàoperativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuseall’interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del Modello, la Società ha proceduto:

a. all’individuazione delle attività sensibili: attraverso la ricognizione delleattività svolte dalla Società tramite interviste con i responsabili delle funzioniaziendali, l’analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizionedelle responsabilità, sono state individuate le aree in cui è possibile chesiano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto;

b. all’identificazione delle procedure di controllo già esistenti: attraversointerviste con i responsabili delle funzioni aziendali, integrate conquestionari di autovalutazione, sono state identificate le procedure dicontrollo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;

40

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

A.M.GAS…SEGUE…

C. all’identificazione di principi e regole di prevenzione: alla lucedei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati iprincipi e le regole di prevenzione che devono essere attuate,per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, lacommissione dei reati presupposto rilevanti per la Società. A talfine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e diprevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governosocietario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procurenonché le procedure operative redatte dalle singole funzioniaziendali.

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona(art. 25-septies del Decreto), la Società ha proceduto all’analisidel proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivisvolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla basedi quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alleprevisioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni edintegrazioni e della normativa speciale vigente in materia diantinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi dilavoro.

41

FINALITA’ DEL MODELLO A.M.GAS

Con l’adozione del Modello Organizzativo la Società intendeadempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie,conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere piùefficace il sistema dei controlli interni e di Corporate Governancegià esistenti.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurareun sistema strutturato e organico di principi e procedureorganizzative e di controllo, idoneo a prevenire, nel limite delpossibile e del concretamente esigibile, la commissione dei reaticontemplati dal Decreto.

Il Modello si integra con il sistema dei controlli e di CorporateGovernance già esistente presso la Società e si inserisce nelprocesso di diffusione di una cultura di impresa improntata allacorrettezza, alla trasparenza e alla legalità.

42

FINALITA’ DEL MODELLO

A.M.GAS…SEGUE…

Il Modello si propone altresì le seguenti finalità:

- un’adeguata informazione dei dipendenti e di coloro cheagiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società darapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività checomportano il rischio di realizzazione dei reati;

- la diffusione di una cultura d’impresa improntata alla legalità: laSocietà condanna ogni comportamento contrario alla legge oalle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizionicontenute nel presente Modello;

- la diffusione di una cultura del controllo;

- un’efficiente ed equilibrata organizzazione dell’impresa, conparticolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla lorotrasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi,nonché alla gestione dell’informazione interna ed esterna;

- misure idonee a eliminare tempestivamente, nei limiti delpossibile, eventuali situazioni di rischio di commissione dei Reati.

43

IL CODICE ETICO IN A.M.GAS –

FINALITA’

La Società ha altresì approvato un proprio Codice Etico condelibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Codice Etico è strumento per natura, funzione e contenutidifferente dal Modello. Ha portata generale ed è privo diattuazione procedurale. Il Codice Etico indica i principi dicomportamento e i valori etico-sociali che devono ispirare laSocietà nel perseguimento del proprio oggetto sociale e deipropri obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel Modello.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel CodiceEtico formando con esso un corpus di norme interne finalizzatealla diffusione di una cultura dell’etica e della trasparenzaaziendale.

Il Codice Etico della Società costituisce il fondamento essenzialedel Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integranocon quanto in esso previsto.

44

MODELLO A.M.GAS - DESTINATARI

Il presente Modello si applica:

a. a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione,amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unitàorganizzativa autonoma;

b. ai dipendenti della Società, ancorché “distaccati” in altre societàcorrelate per lo svolgimento dell’attività;

c. a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapportodi lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori dilavoro temporaneo, interinali, ecc.);

d. a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano sumandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, consulenti);

e. a coloro che agiscono nell’interesse o anche nell’interesse dellaSocietà in quanto legati alla Società da rapporti giuridici contrattualio da altri accordi (quali, ad esempio, partner in joint venture o sociper la realizzazione o l’acquisizione di un progetto di business).

45

…SEGUE…

Per i soggetti di cui alle lettere d) e e) citati in precedenza,l’Organismo di Vigilanza, sentiti il Responsabile della divisionePersonale, Qualità e Affari Generali, e il Responsabile dell’area allaquale il contratto o rapporto si riferiscono, determina le tipologie dirapporti giuridici con soggetti esterni alla Società, ai quali è opportunoapplicare, in ragione della natura dell’attività svolta, le previsioni delModello.

A tal fine, l’Organismo di Vigilanza determina altresì, sentiti ilResponsabile della divisione Personale, Qualità e Affari Generali e ilResponsabile dell’area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono,le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterniinteressati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni inesso contenute, fatto salvo quanto espressamente prescrittonell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Sono previste specifiche misure sanzionatorie in caso di violazioni alModello da parte di soggetti esterni alla Società.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massimadiligenza le disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure diattuazione.

46

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

MODELLO A.M.GAS

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato ointegrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche suproposta dell’Organismo di Vigilanza, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in essocontenute che ne abbiano dimostrato l’inefficacia ol’incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati;

- siano intervenuti mutamenti significati nel quadro normativo,nell’organizzazione o nell’attività della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche al modello di naturaesclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo,il Presidente della Società, sentito l’Organismo di Vigilanza, puòprovvedervi autonomamente. Di tali modifiche è datasuccessiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

47

MODIFICHE…SEGUE…

L’Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deveprontamente segnalare in forma scritta al Presidente delConsiglio di Amministrazione eventuali fatti cheevidenziano la necessità di modificare o aggiornare ilModello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, intal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione,affinché adotti le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie perl’attuazione del Modello avvengono a opera delleFunzioni interessate. L’Organismo di Vigilanza ècostantemente informato dell’aggiornamento edell’implementazione delle nuove procedure operative epuò esprimere parere sulle proposte di modifica.

48

MODELLO A.M.GAS-SISTEMA

DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) delD. lgs. 231/2001, il Modello può ritenersi efficacemente attuatosolo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionareil mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e aidirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di caratteredisciplinare.

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico edelle misure previste dal Modello, da parte di lavoratoridipendenti dell’Azienda e/o dei dirigenti della stessa, costituisceun inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto dilavoro, ai sensi dell’art. 2104 c.c. e dell’art. 2106 c.c.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di uneventuale procedimento penale, in quanto le regole di condottae le procedure interne sono vincolanti per i destinatari,indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato qualeconseguenza del comportamento commesso.

49

MISURE NEI CONFRONTI DEI

DIPENDENTI

L’art. 2104 c.c., individuando il dovere di “obbedienza” acarico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavorodeve osservare nello svolgimento del proprio lavoro ledisposizioni di natura sia legale che contrattuale impartitedal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dettedisposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzionidisciplinari, graduate secondo la gravità dell’infrazione,nel rispetto delle previsioni contenute nel CCNLapplicabile.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiticoncessi al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n.300 del 1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dallacontrattazione collettiva di settore, sia per quantoriguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda laforma di esercizio di tale potere.

50

…SEGUE…

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme aiseguenti principi:

a. il sistema deve essere debitamente pubblicizzato medianteaffissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essereoggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;

b. le sanzioni non possono comportare mutamenti definitivi delrapporto di lavoro, e devono essere conformi al principio diproporzionalità rispetto all’infrazione, la cui specificazione è affidata,ai sensi dell’art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore;

c. la multa non può essere di importo superiore a 4 ore dellaretribuzione base;

d. la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 10giorni;

e. deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale siastato contestato

51

MISURE NEI CONFRONTI DI

AMMINISTRATORI E SOGGETTI ESTERNI

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o delCodice Etico da parte degli Amministratori di A.M.Gas S.p.A.,l’Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione eil Collegio Sindacale, i quali provvedono ad assumere leopportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulentio altri terzi collegati ad A.M.Gas S.p.A. da un rapportocontrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delleprevisioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare,secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattualiinserite nelle lettere d’incarico o anche in loro assenza, larisoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventualerichiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivinodanni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzionedel rapporto contrattuale.

52

SISTEMA SANZIONATORIO IN

A.M.GAS

Ai fini della valutazione dell’efficacia e dell’idoneità del CodiceEtico e del Modello a prevenire i reati contemplati dal D. Lgs.231/2001, è necessario che vengano individuati e sanzionati icomportamenti che possono favorire la commissione di reatirilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero, più in generale, laviolazione del Codice Etico e/o del Modello. Ai sensi dell’art. 6comma 2 lett. e) D. Lgs. 231/2001, infatti, la Società ha l’onere di“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare ilmancato rispetto delle misure indicate dal modello”

Tale sistema deve rivolgersi non solamente ai soggetti interni allaSocietà, ma anche ai terzi che operano per conto della Societàstessa, prevedendo sanzioni di carattere disciplinare nell’un casoe di carattere negoziale nell’altro (ad esempio: clausola risolutivaespressa).

Si è, pertanto, creato un sistema disciplinare che sanzioni leinfrazioni al Modello secondo criteri di gradualità eproporzionalità della sanzione in relazione al comportamentorilevato.

53

…SEGUE…

Lo scopo di prevenzione perseguito con l’adozione del Modelloed i principi di tempestività ed immediatezza impongonol’irrogazione della sanzione disciplinare a prescindere dall’avvio edall’esito di un eventuale procedimento penale a carico delsoggetto responsabile e/o dell’Ente: la violazione dei principi dicomportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico deve,quindi, essere sanzionata indipendentemente dall’effettivarealizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

L’adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del D. Lgs.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni deve esserecostantemente monitorata dall’Organismo di Vigilanza, al qualedovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in meritoalle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste afondamento delle stesse.

L’attivazione del procedimento disciplinare per le violazioni deiprincipi di comportamento contenuti nel Modello spetta agliorgani sociali e alle funzioni aziendali competenti secondoquanto previsto dal vigente sistema disciplinare.

54

SISTEMA SANZIONATORIO IN

A.M.GAS - DESTINATARI

Le prescrizioni contenute nel Modello devono essere rispettate,primariamente, dai soggetti che rivestono, all’internodell’organizzazione societaria, una posizione cd. “apicale”.

Tali soggetti sono definiti dall’art. 5, primo comma, lettera a) del D.Lgs. 231/2001 come coloro “che rivestono funzioni di rappresentanza,di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unitàorganizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, nonchécome coloro che “esercitano, anche di fatto, la gestione o ilcontrollo” dell’Ente.

A norma dell’art. 5, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, intale definizione rientrano, dunque, i componenti degli organi diamministrazione e controllo di A.M.Gas S.p.A., come tali passibili dellesanzioni previste nel presente sistema disciplinare.

Ancora, sono soggetti in posizione “apicale”, a norma dell’art. 5citato, il Presidente, i Direttori Esecutivi dotati di autonomia finanziariae funzionale, nonché gli eventuali preposti a sedi secondarie ostabilimenti, i dirigenti. I predetti soggetti possono essere legati allaSocietà sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapportidi natura privatistica (es.: mandato, agenzia, ...

55

…SEGUE…

L’art. 7, quarto comma, del D. Lgs. 231/2001 impone l’adozione di unidoneo sistema disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misurepreviste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione oalla vigilanza di un soggetto “apicale”.

La norma si riferisce, in particolare, a tutti i dipendenti di A.M.Gas S.p.A.,legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato,indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/odall’inquadramento aziendale riconosciuti.

Il sistema disciplinare A.M.Gas S.p.A.trova applicazione anche nei confrontidi tutti quei soggetti che, pur essendo esterni, sono funzionalmente soggettialla direzione e vigilanza di un soggetto “apicale” ovvero operanodirettamente o indirettamente per A.M.Gas S.p.A. e come tali sono tenutial rispetto del Modello proprio in virtù della funzione svolta in relazione allastruttura societaria ed organizzativa della Società.

Tali soggetti terzi sono, in particolare: a) tutti coloro che intrattengono conla Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es.:collaboratori a progetto, consulenti, lavoratori somministrati); b)collaboratori a qualsivoglia titolo;c) procuratori, agenti e tutti coloro cheagiscono in nome e/o per conto della Società; d) fornitori e partner.

56

LE CONDOTTE RILEVANTI IN A.M.GAS

Costituiscono condotte passibili di sanzione non solamente leazioni ed i comportamenti (commissivi e /o omissivi) posti inessere in violazione del Modello e/o del Codice Etico, bensìanche quelle condotte, finanche omissive, contrarie alleindicazioni e/o prescrizioni provenienti dall’Organismo diVigilanza.

La gravità della violazione commessa andrà valutata, ai fini dellairrogazione della sanzione secondo i principi costituzionali dilegalità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri:

a. rilevanza degli obblighi violati;

b. elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, grave olieve, quest’ultima per negligenza, imprudenza o imperizia);

57

…SEGUE…

c. danno potenziale o effettivo derivante o derivato alla Società,anche in relazione alla eventuale applicazione delle sanzioni previstedal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

d. livello di responsabilità e autonomia gerarchica o tecnicadell’autore;

e. eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti cheabbiano concorso nel determinare la violazione.

f. presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolareriguardo ai casi di recidiva ed ai precedenti disciplinari nell’ultimobiennio di analoga natura, così come alla condotta tenuta perrimuovere le conseguenze negative dei comportamenti sanzionati;

58

ESEMPLIFICAZIONI POSSIBILI

VIOLAZIONI

Di seguito, si individua un elenco esemplificativo di possibiliviolazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1. Inosservanza non grave del Modello e/o del Codice Etico inrelazione ad attività che non rientrano nelle “attività/processi arischio” ovvero connesse, in qualunque modo, adattività/processi cd. “strumentali”;

2. Inosservanza non grave del Modello e/o del Codice Etico inrelazione ad attività connesse, in qualunque modo, ai “processi arischio”; ovvero grave inosservanza del Modello

3. e/o del Codice Etico in relazione alle attività indicate sub 1)sempre che non si rientri in una delle ipotesi previste daisuccessivi punti 3 e 4;

4. Inosservanza del Modello e/o del Codice Etico, qualora laviolazione sia diretta in modo non equivoco al compimento di unreato-presupposto di cui al Decreto;

59

…SEGUE…

Grave inosservanza del Modello e/o del Codice Etico,qualora si tratti di violazione idonea ad integrare unadelle fattispecie previste dai reati-presupposto di cuial Decreto, tale da comportare l’esposizione dellaSocietà al rischio di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Le omissioni relative ad obblighi di controllo e/o diinformativa (quest’ultima anche nei confrontidell’Organismo di Vigilanza) costituiscono altrettanteviolazioni rilevanti del Modello e/o del Codice Etico, digravità corrispondente a quella della infrazione sullaquale si omette il controllo o l’informativa (da valutarsisecondo la graduazione di cui sopra.

60

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL

MODELLO IN A.M.GAS

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettivadel Modello a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione,amministrazione e controllo, attuali e futuri. Il Modello è comunicato a curadella Direzione Personale, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purchéidonei ad attestare l’avvenuta ricezione del Modello da parte delpersonale della Società.

L’OdV determina, sentiti il dirgente della divisione Personale, Qualità eAffari Generali e il Responsabile dell’area alla quale il contratto o rapportosi riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esternialla Società destinatari del Modello.

La Società si impegna ad attuare programmi di formazione, con lo scopodi garantire l’effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e delModello da parte di tutti i dipendenti e dei membri degli organi sociali dellaSocietà.

La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessatie al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nelModello.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediantel’utilizzo di sistemi informatici.

61

…SEGUE…

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo di A.M.GasS.p.A. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delleregole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei Dipendentidi sede che dei c.d. “esterni”. Tale obiettivo riguarda tutte lerisorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette, sia sitratti di risorse già presenti in Azienda sia che si tratti di quelle dainserire.

Il livello di formazione e informazione è attuato con un differentegrado di approfondimento in relazione al diverso livello dicoinvolgimento delle risorse medesime nelle “attività sensibili”.

Allo scopo dunque, la formazione del personale sarà articolatasu diversi livelli.

62

L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Come si è visto, l’art. 6 del D. lgs. 231/2001 prevede chel’ente possa essere esonerato dalla responsabilitàconseguente alla commissione dei reati di cui alcatalogo dei reati normativamente previsto, se l’enteabbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento el’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento,ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri diiniziativa e controllo.

Il D. lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa lacomposizione dell’Organismo di Vigilanza, tuttaviainterpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, nonché,ancora una volta, le Linee Guida di Confindustriaconsentono di individuare le best practices in materia edorientarsi nella comprensione di quando un OdV sia daconsiderarsi ben costituito e ben operante.

63

L’ORGANISMO DI VIGILANZA -

COMPITI

Sulle base delle indicazioni normative di cui all’art. 6 e 7 del D. lgs. 231/2001 e seguendo l’impostazione delle Linee Guida di Confindustria sul punto, le attività dell’Organismo di Vigilanza, sinteticamente, possono considerarsi:

- vigilanza sull’effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;

- esame dell’adeguatezza del modello, della sua concreta ed effettiva capacità di prevenire i comportamenti censurati;

- monitoraggio ed analisi della conservazione, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;

- cura del necessario aggiornamento del modello, nel caso in cui le analisi svolte individuino come necessario apportare correzioni od adeguamenti. Questo aspetto, di norma, si realizza mediante la presentazione di proposte di adeguamento agli organi o funzioni aziendali in grado di dare attuazione al progetto e la successiva verifica circa l’attuazione e l’effettività delle soluzioni proposte.

64

ORGANISMO DI VIGILANZA –

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA

Per affrontare la tematica dei requisiti di autonomia ed indipendenzagiova richiamare nuovamente il disposto dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale l’ente non risponde, in caso dicommissione di reato se prova che «b) il compito di vigilare sulfunzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loroaggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato diautonomi poteri di iniziativa e di controllo».

I requisiti vanno intesi in ordine alla funzionalità dell’Organismo diVigilanza, in particolare in relazione ai compiti che, ex lege, è tenuto asvolgere.

I requisiti in questione paiono garantiti dall’inserimento dell’OdV,come unità di staff, in una posizione gerarchica la più elevatapossibile, senza vincolo di dipendenza quanto ai giudizidell’organismo stesso rispetto ai controllati.

Quanto all’Organismo di Vigilanza in composizione plurisoggettiva erequisiti di cui sopra, occorre suddividere tra OdV inteso come unità distaff ed i singoli componenti. Quanto ai componenti esterni dettirequisiti dovrebbero riferirsi ai singoli componenti.

65

ORGANISMO DI VIGILANZA –

PROFESSIONALITA’

Il requisito di professionalità investe varie capacità tecnico-professionali fra le quali:

- La capacità tecnico-specialistica tipica di chi svolge attività ispettive;

- La capacità tecnico- professionale relativa all’analisi del sistema di controllo;

- La capacità tecnico-professionale di analisi e valutazione dei rischi e lorocontenimento;

- La capacità di rappresentazione e strutturazione di procedure e processi perl’individuazione e l’analisi dei punti di debolezza;

- La capacità e conoscenza di tecniche di intervista ed elaborazione di questionari;

- La conoscenza di metodologie per individuare ad es. le frodi;

- Conoscenza di aspetti giuridici -anche naturalmente penalistici – circa la struttura emodalità realizzative dei reati e così via.

Si tratta di capacità e tecniche da utilizzarsi sia a posteriori a fini di verifica ed eventualeadeguamento/aggiornamento, sia a fortiori, a fini di prevenzione.

66

ORGANISMO DI VIGILANZA –

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Ulteriori caratteristiche imprescindibili sono l’onorabilità e la continuità d’azione dell’Organismo di Vigilanza.

In particolare è di intuitiva evidenza come, al fine di garantire l’effettività del modello è necessario garantire adeguati flussi informativi coerentemente alimentati e continuità d’azione all’OdV.

Quanto alle modalità di esperimento dei controlli, ci si potrà avvalere di strutture aziendali di controllo esistenti, ovvero costituire un organismo ad hoc.

Veniamo ora all’Organismo di Vigilanza di A.M.Gas s.p.a.

67

ORGANISMO DI VIGILANZA IN

A.M.GAS

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l’organismocui affidare tale compito è stato individuato in un organopluripersonale composto da tre membri esterni allasocietà; ad uno dei membri spetterà la carica diPresidente.

I principali requisiti soggettivi che l’organismo di vigilanzadeve possedere sono:

• autonomia e indipendenza

• onorabilità e professionalità;

• continuità d’azione.

All’atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione,sentito il Collegio Sindacale, dovrà tenere conto deisuddetti requisiti.

68

…SEGUE…

All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sulla:

-- effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamentiposti in essere all’interno dell’Azienda corrispondano al Modellopredisposto;

-- efficacia del Modello: ossia verificare che il Modellopredisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsidei reati previsti d. lgs. 231/2001 e dai successivi provvedimentiche ne modifichino il campo di applicazione;

-- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarloai mutamenti ambientali e alle modifiche della strutturaaziendale.

69

MODELLO A.M.GAS – FUNZIONI E

POTERI

Su di un piano più operativo è affidato all’Organismo di Vigilanza ilcompito di:

verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato, al finedi adeguarla ai mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale. Atal fine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da partedel management e da parte degli addetti alle attività di controllonell’ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possonoesporre l’Azienda a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devonoessere esclusivamente in forma scritta;

Effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni,verifiche volte all’accertamento di quanto previsto dal Modello, inparticolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano postiin essere e documentati in maniera conforme e che i principi eticisiano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sonodemandate alla responsabilità primaria del management operativo esono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd.“controllo di linea”), da cui l’importanza di un processo formativo delpersonale;

70

…SEGUE…

verificare l’adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzionedei reati di cui al Decreto;

effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazionio atti specifici posti in essere, soprattutto, nell’ambito delle attivitàsensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cuicontenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organisocietari;

coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso appositeriunioni) per uno scambio di informazioni per aggiornare le aree arischio reato/sensibili al fine di:

• tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare ilcostante monitoraggio;

• verificare i diversi aspetti attinenti l’attuazione del Modello(definizione di clausole standard, formazione del personale,cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);

• garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modelloadeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;

71

…SEGUE…

rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allostesso devono essere trasmesse.

A tal fine, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta ladocumentazione aziendale rilevante e deve essere costantementeinformato dal management:

sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre l’Azienda al rischioconseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;

sui rapporti con Consulenti e Partner.

Inoltre, deve attivamente:

promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello epredisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con ilResponsabile Ufficio Risorse Umane;

interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza del sistema dicontrollo interno in relazione a tali prescrizioni normative;

riferire periodicamente al Presidente del C.d.A., al Consiglio diAmministrazione e al Collegio Sindacale in merito all’attuazione dellepolitiche aziendali per l’attuazione del Modello.

72

ORGANISMO DI VIGILANZA A.M.GAS

La struttura così identificata deve essere in grado diagire nel rispetto dell’esigenza di recepimento,verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall’art. 6 delD. LGS. 231/2001, ma anche, necessariamente,rispetto all’esigenza di costante monitoraggio dellostato di attuazione e della effettiva rispondenza deglistessi modelli alle esigenze di prevenzione che lalegge richiede.

Tale attività di costante verifica deve tendere in unaduplice direzione: qualora emerga che lo stato diattuazione degli standard operativi richiesti siacarente, è compito dell’Organismo di Vigilanzaadottare tutte le iniziative necessarie per correggerequesta “patologica” condizione.

73

…SEGUE…

Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:

sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative alrispetto del Modello di comportamento;

indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbanoessere apportate alle ordinarie prassi di attività;

segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello airesponsabili e agli addetti ai controlli all’interno delle singolefunzioni.

qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione delModello emerga la necessità di opportuni adeguamenti, ovveroche esso risulti integralmente e correttamente attuato, ma si rivelinon idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di talunodei reati previsti al Decreto, sarà proprio l’Organismo in esame adoversi attivare per garantire l’aggiornamento, i tempi e le formedi tale adeguamento.

74

ORGANISMO DI VIGILANZA A.M.GAS

A tal fine, come anticipato, l’Organismo di Vigilanza deve averelibero accesso alle persone e a tutta la documentazioneaziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevantidai soggetti responsabili. Infine, all’Organismo di Vigilanzadevono essere segnalate tutte le informazioni come di seguitospecificato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione definisce il ruolo e lemansioni dello staff dedicato interamente o parzialmenteall’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza assume altresì la funzione di vigilanza eosservanza delle norme in materia di antiriciclaggio.

Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza nonpossono essere sindacate da alcun altro organismo o strutturadella società, fermo restando però che l’Organo Amministrativoè in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanzasull’adeguatezza del suo operato, in quanto è all’OrganoAmministrativo che risale la responsabilità ultima delfunzionamento e dell’efficacia del modello.

75

ORGANISMO DI VIGILANZA A.M.GAS –

REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione delmodello e all’emersione di eventuali criticità secondo le seguentilinee di reporting:

con cadenza semestrale, una relazione informativa relativaall’attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione eal Collegio Sindacale;

con cadenza annuale, una relazione riepilogativa sull’attivitàsvolta nell’anno in corso e un piano di attività per l’annosuccessivo (programma di vigilanza), da presentare al Consigliodi Amministrazione e al Collegio Sindacale;

immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi disituazioni straordinarie (per esempio, significative violazioni deiprincipi contenuti nel modello, innovazioni legislative in materia diresponsabilità amministrativa degli enti, significative modificazionidell’assetto organizzativo della società ecc.) e in caso disegnalazioni ricevute che rivestono carattere d’urgenza, dapresentare al Consiglio di Amministrazione.

76

…SEGUE…

Ogni proposta, emissione, aggiornamento o modifica delpiano/programma di vigilanza deve essere approvato dall’Organismo diVigilanza e comunicato al Consiglio di Amministrazione.

L’Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singolecircostanze:

1. i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o deiprocessi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili dimiglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l’Organismo diVigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, conrelativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché lespecifiche delle modifiche operative necessarie per realizzarel’implementazione;

2. segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il CodiceEtico e con le procedure aziendali, al fine di:

i. acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni allestrutture preposte per la valutazione e l’applicazione delle sanzionidisciplinari;

ii. evitare il ripetersi dell’accadimento, dando indicazioni per la rimozionedelle carenze.

77

Le eventuali segnalazioni di comportamenti non in linea con ilCodice etico o con le procedure aziendali dovranno esserecomunicate dall’Organismo di Vigilanza al Consiglio diAmministrazione e al Collegio sindacale nel più breve tempopossibile, richiedendo anche il supporto delle altre struttureaziendali, che possono collaborare nell’attività di accertamentoe nell’individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di talicircostanze.

L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di informareimmediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazioneriguardi i vertici dell’Azienda e/o il Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall’Organismo diVigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L’Organismo di Vigilanza deve essere informato, medianteapposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all’osservanzadel Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerareresponsabilità di A.M.Gas S.p.A. ai sensi del Decreto.

78

PRESCRIZIONI GENERALI

Devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Funzioneeventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevolepericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto ocomunque a comportamenti in generale non in linea con le regole dicomportamento di cui al Modello;

ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presuntaviolazione) del Modello contattando il proprio diretto superioregerarchico e/o l’Organismo di Vigilanza (con disposizionedell’Organismo di Vigilanza sono istituiti “canali informativi dedicati”per facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e informazioni, quali, adesempio, linee telefoniche, email o mail boxes;

i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quantoriguarda la loro attività svolta nei confronti di A.M.Gas S.p.A.,effettuano la segnalazione direttamente all’Organismo di Vigilanzamediante “canali informativi dedicati” da definire contrattualmente;

l’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività daporre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti eapplicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistemadisciplinare.

79

PRESCRIZIONI

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione,discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata lariservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e latutela dei diritti di A.M.Gas S.p.A. o delle persone accusate erroneamenteo in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopradescritte, devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza le notizierelative:

ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione delModello;

alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso idipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenticon le relative motivazioni.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo diVigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Specialidel Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altrainformazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinenteall’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

80

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DATI

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nelModello sono conservati dall’Organismo diVigilanza in un apposito database informatico e/ocartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel databasesono poste a disposizione di soggetti esterniall’Organismo di Vigilanza previa autorizzazionedell’Organismo stesso.

Quest’ultimo definisce con apposita disposizioneinterna criteri e condizioni di accesso al database.

81

INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANISMO

DI VIGILANZA A.M.GAS

Applicando i principi sopra richiamati alla realtà aziendale, inaccordo con le indicazioni delle linee guida di Confindustria eConfservizi secondo le best practice e attese la configurazione ele funzioni che il decreto attribuisce a tale Organismo, la Societàha identificato l’Organismo di Vigilanza in un organopluripersonale composto esclusivamente da membri esterniall’azienda che saranno individuati in un avvocato esperto inambito penale, in particolare nei Reati previsti dal Regolamento231/2001 pro tempore vigente, in un esperto in sistemi di controllointerno e audit amministrativo contabile ed in un ingegnereesperto nelle procedure di affidamento di lavori, servizi eforniture.

La concreta individuazione e nomina dei membri dell’Organismodi Vigilanza avviene con delibera del Consiglio diAmministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

82

…SEGUE…

In accordo con le indicazioni delle linee guida di Confindustria, alloscopo di assicurare l’effettiva sussistenza dei descritti requisiti, i membridell’Organismo di Vigilanza devono possedere, oltre a competenzeprofessionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscanol’autonomia, l’indipendenza e l’onorabilità richiesta dal compito.

In particolare, non possono essere nominati coloro che si trovino inuna delle seguenti condizioni:

• relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado concomponenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali ingenere, sindaci e/o revisori della società;

• conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali dapregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che siandrebbero a svolgere nonché coincidenze di interesse con lasocietà stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull’eventualerapporto di dipendenza o di prestazione d’opera intellettuale;

• titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità taleda permettere loro di esercitare una notevole influenza sulla società;

83

funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di impresesottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa oprocedure equiparate;

rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali olocali nei tre anni precedenti alla nomina di membrodell’Organismo di Vigilanza;

sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovverosentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d.“patteggiamento”), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dalD.lgs. 231/2001 o delitti a essi assimilabili;

condanna, con sentenza (anche non passata in giudicato),ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d.“patteggiamento”), a una pena che importa l’interdizione,anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizionetemporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delleimprese.

84

AUTONOMIA FINANZIARIA

Al fine di garantire autonomia e indipendenza all’Organismo diVigilanza, esso viene dotato dal Consiglio di Amministrazione di risorsefinanziarie, in termini di potere di spesa, adeguate a supportarlo neicompiti affidati e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili.L’assegnazione delle risorse finanziarie avviene sulla base di formalerichiesta avanzata dall’Organismo di Vigilanza da inserire nellarelazione previsionale annuale secondo le procedure regolamentatedal Socio Unico e dal CdA. Dette risorse potranno essere impiegate,conformemente ai Regolamenti interni ed alle procedure adottateda AM GAS, per acquisizione di consulenze professionali, strumenti e/oquanto altro si dovesse rendere necessario o opportuno per losvolgimento dei compiti e delle funzioni proprie di un Organismo diVigilanza.

Il rendiconto dell’utilizzo del budget assegnato avviene secondo leprocedure aziendali.

Eventuali ulteriori spese extra budget saranno richieste dall’Organismodi Vigilanza direttamente al Consiglio di Amministrazione.

A favore dei membri dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio diAmministrazione potrà stipulare una forma di copertura assicurativa.

85

SANZIONI

Possono essere applicate all’ente ex art. 9 d. lgs. 231/2001:

- Sanzioni interdittive (interdizione anche fino ad un anno per certi reatidall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni/ licenze/concessioni; mancata ammissione a gare di fornitura della P.A.; esclusioneda agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelliconcessi; il divieto di pubblicizzare i propri beni o servizi, etc.);

- Sanzioni pecuniarie (sulla base del reato e della gravità dellaresponsabilità dell’azienda);

- Confisca del profitto del reato;

- Pubblicazione della sentenza.

Sono previste specifiche e tassative ipotesi di riduzione. Modalità applicative e criteri di scelta delle sanzioni interdittive.

86

87

1-Cos'è il D.Lgs 231/2001 e quali novità ha introdotto?a) Responsabilità amministrativa a carico degli enti;b) Obblighi di verifica interna;c) Codici di comportamento aziendale.

2-Cosa vuol dire Responsabilità Amministrativa degli Enti?

a) L’ente è considerato capace di delinquereb) In caso di commissione di reato da parte di un soggetto apicale

od un sottoposto esiste possibilità di contestazione della responsabilità all’ente;

c) Si tratta di una responsabilità per fatti di natura amministrativa commessi all’interno dell’ente.

TEST A RISPOSTA MULTIPLA

88

3-E' obbligatorio dotarsi di un Modello 231?

a) È obbligatorio;b) È facoltativo;c) Dipende dalle dimensioni dell’azienda.

4-Cos'è il modello organizzativo?

a) È un documento comportamentale per verificare le condotte di ogni operatore;

b) È un ordine di servizio;c) È un modello di organizzazione e controllo in grado, alle

condizioni normativamente previste di idoneità ed effettività di fungere da esimente per la contestazione della responsabilità all’ente.

TEST A RISPOSTA MULTIPLA

89

5- Com'è fatto un modello 231?

A) È un documento che va a costituire un sistema di gestione preventiva

del rischio completo di disposizioni organizzative, procedure, codici

di comportamento;

B) È un documento contenente un catalogo di reati;

C) È un documento contenente una serie di circolari operative per il

personale.

6-Cos'è l'Organismo di Vigilanza?

A) Un Organismo con gli stessi compiti del Collegio Sindacale

B) Un Organismo dotato di autonomia ed indipendenza responsabile di

montorare il rispetto l’effettività ed il continuo aggiornamento del

Modello Organizzativo

C) Un Organismo composto di consulenti che affiancano il CdA nel

percorso decisionale.

TEST A RISPOSTA MULTIPLA

90

7-Chi può essere nominato componente

dell'Organismo di Vigilanza?

A) Solo componenti dell’azienda;

B) Solo componenti non appartenenti all’azienda;

C) Membri anche esterni con requisiti di professionalità, onorabilità,

autonomia ed indipendenza

8-Il modello organizzativo deve riferirsi alle sole norme

indicate dal 231/2001?

A) Deve riferirsi a tutto l’ordinamento giuridico italiano;

B) Deve riferirsi al D. Lgs. 231/2001 ed alle leggi successive che lo

richiamano;

C) Deve riferirsi solamente alle norme relative all’attività svolta

dall’azienda

TEST A RISPOSTA MULTIPLA

91

9-Quali sono le tipologie di reato per le quali è

ascrivibile la responsabilità all’ente?

A) Tutte le tipologie di reati previste dall’ordinamento giuridico italiano;

B) Le tipologie contenute nel catalogo dei reati incluso nel D. Lgs.

231/2001;

C) Solo reati relativi alla sicurezza sul lavoro.

10-A quale magistrato è devoluto il giudizio in tema di

responsabilità dell’ente?

A) Civile;

B) Penale;

C) Amministrativo.

TEST A RISPOSTA MULTIPLA

Thank

you

MILANO - BARI -Via Monte Nero, 84 - 20135 Milano Tel. 02.55011496 – 080.5210246

[email protected] - www.antiriciclaggioitaia.it

92