MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte...

94
MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 copertina MOG rev.0 - Pag. 1 di 94 MOG Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

Transcript of MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte...

Page 1: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

copertina

MOG rev.0 - Pag. 1 di 94

MOG

Modello di Organizzazione e Gestione

ai sensi del D.lgs. 231/2001

Page 2: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno
Page 3: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

indice

MOG rev.0 - Pag. 3 di 94

INDICE

Cap. Titolo Pag.

PARTE GENERALE 1 PREMESSA 5 2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 7 3 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ATB RIVA CALZONI SPA 10 4 MOG: IMPLEMENTAZIONE, STRUTTURA, AGGIORNAMENTO 12 5 L’ORGANISMO DI VIGILANZA 15 6 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI, DEI COLLABORATORI, DEI

CONSULENTI E DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI 19

7 SISTEMA DISCIPLINARE 20

PARTE SPECIALE 1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI

UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

22

2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 25 3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 31 4 REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE

UTILITÀ E CORRUZIONE 34

5 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

38

6 DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 40 7 REATI SOCIETARI 43 8 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 50 9 ABUSI DI MERCATO 54

10 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

57

11 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

64

12 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 67 13 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI

MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 71

14 REATI AMBIENTALI 74 15 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 84 16 REATI TRANSNAZIONALI, DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI

CLANDESTINE 89

Page 4: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. -

MOG rev.0 - Pag. 4 di 94

PARTE GENERALE

Page 5: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. 1

MOG rev.0 - Pag. 5 di 94

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti, che si affianca a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, a vantaggio o nell’interesse della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 c.p. prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto. L’innovazione normativa, perciò, è di non poco momento, in quanto né l’ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento pseudo-penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.), che partecipano alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato sociale.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (l. n. 300/2000). Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella legge n. 300/2000, il Governo originariamente ha preso in considerazione soltanto quelle indicate dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) e 25 (Concussione e Corruzione), evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati. In effetti, successivi interventi normativi hanno esteso il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n. 231/2001, fino a giungere all’attuale elenco, riportato nella parte speciale del presente modello.

Sotto il profilo dei soggetti destinatari, la legge indica “gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica” (art. 1, co. 2). Il quadro descrittivo è completato dall’indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire “lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art. 1, co. 3). La platea dei destinatari è, quindi, molto ampia: è indubbia, in proposito, la soggezione alla disciplina in argomento delle società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio (in base a concessione, ecc.). È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse (da valutarsi ex ante, avuto riguardo all’aspettativa di utilità derivante dalla commissione di un illecito, pur in assenza di un concreto vantaggio da esso conseguito) o a vantaggio (da valutarsi ex post, quale concreto risultato conseguito dalla commissione del reato) dell’ente medesimo.

L’art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di “esonero” da responsabilità dell’ente se si dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Il sistema prevede l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sull’efficacia del modello. La norma stabilisce, infine, che le associazioni di categoria possano definire i codici di comportamento, sulla base dei quali andranno elaborati i singoli modelli organizzativi, da comunicare al Ministero della Giustizia, che ha trenta giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni. Va sottolineato, in proposito, che l’“esonero” da responsabilità dell’ente passa attraverso il giudizio d’idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell’autore materiale del fatto illecito. Dunque, la formulazione del modello e l’organizzazione dell’attività dell’organo di controllo devono porsi come obiettivo l’esito positivo di tale giudizio d’idoneità. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli enti di valutare l’adeguatezza delle proprie procedure alle

Page 6: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. 1

MOG rev.0 - Pag. 6 di 94

esigenze di cui si è detto. È opportuno precisare che la legge prevede l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l’adozione del modello si impone se si vuole beneficiare dell’esimente. Facilita l’applicazione dell’esimente, soprattutto in termini probatori, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del modello.

Nell’ottica ora tratteggiata, è di vitale importanza implementare la capacità di governare la propria operatività adottando un’organizzazione che sia in grado di censire, prevenire e monitorare costantemente l’attività e di conseguenza i rischi assunti. La realizzazione di un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni ed alla vocazione operativa dell’impresa è fondamentale per una gestione aziendale corretta e prudente.

Al fine di assicurare la realizzazione delle strategie aziendali e dei processi aziendali efficacemente ed in modo efficiente, è necessario dotarsi di un sistema di controllo interno costituito da un insieme di regole, procedure e strutture organizzative a tutela della struttura che vengano rispettate da ogni componente della compagine sociale.

Le valutazioni svolte hanno come obiettivo, se non l’eliminazione del rischio, la sua riduzione, con costi adeguati in rapporto al grado di rischio assunto. Tale scopo viene raggiunto mediante una serie di regole e controlli come di seguito esemplificato:

l’attribuzione di responsabilità deve essere definita e circoscritta. E’ necessario evitare di concentrare le attività critiche in un unico soggetto o di creare sovrapposizioni funzionali

ogni operazione significativa deve essere autorizzata secondo procedure prestabilite i poteri di rappresentanza debbono essere conferiti secondo ambiti di esercizio e limiti di importo

strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa al fine di rendere gli obiettivi dell’unità organizzativa chiari e condivisi, essi devono essere

comunicati a tutti i livelli interessati l’organizzazione, i processi, i sistemi informativi, in breve i sistemi operativi, devono essere coerenti

con le politiche della società e con il codice di comportamento. In particolare, le informazioni finanziarie devono essere predisposte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nonché dei principi contabili nazionali ed internazionali e rispettare le procedure amministrative.

Peraltro, il decreto in parola fissa i principi organizzativi e metodologici a cui i modelli di organizzazione si devono ispirare, in particolare sono state previste le seguenti attività:

analisi delle attività e delle funzioni aziendali ed individuazione delle aree a rischio di commissione di reati rilevanti;

mappatura delle aree di rischio e definizione delle fattispecie; predisposizione di protocolli organizzativi, finalizzati a disciplinare i processi di assunzione ed

attuazione delle decisioni: sistema delle deleghe e di distribuzione dei poteri; sistema procedurale interno e predisposizione dei relativi controlli; regolamentazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie predisposizione di un sistema disciplinare, finalizzato a sanzionare le violazioni del modello; individuazione di un organo interno di vigilanza; diffusione informativa adeguata a tutti i livelli.

Nelle pagine che seguono vengono dettati i principi a cui si ispira il MOG di ATB RIVA CALZONI S.p.A. (a cui si dovranno uniformare i comportamenti degli organi societari e dei dipendenti) nonché gli strumenti attraverso i quali verrà assicurata efficacia, efficienza ed effettività dello stesso.

Page 7: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. 2

MOG rev.0 - Pag. 7 di 94

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

Come anticipato in premessa, l’art. 5 comma 1 D. Lgs. 231/01 sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

da persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa (ad esempio Amministratori e direttori generali);

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al precedente punto. Qualora venga commesso uno dei fatti per i quali è prevista la responsabilità penale della persona

fisica che ha realizzato materialmente la condotta, ad essa si aggiunge anche la responsabilità “amministrativa” della società. Ciò è escluso se il soggetto ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi oppure se la società prova di aver adottato un modello di organizzazione conforme ai precetti dell’art. 6.

Come disciplinato dall’art. 9, sono previste, a carico dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale sia stato commesso uno dei reati previsti, l’applicazione di una sanzione pecuniaria (art.10) e, per le ipotesi di maggiore gravità, l’applicazione di misure interdittive (art.13) quali:

l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; l’esclusione da finanziamenti contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

L’art. 4 del D. Lgs. 231/01, che disciplina i “reati commessi all’estero”, sancisce che gli enti aventi nel territorio dello stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo. L’applicabilità della norma è subordinata ai casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale che dettano i principi regolanti la punibilità per i reati commessi all’estero.

Le fattispecie criminose rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti sono partitamente elencate nella parte speciale del presente modello.

2.1. Definizioni D.lgs 231/01: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 intitolato “Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successivi aggiornamenti; MOG: Il modello di organizzazione e gestione previsto dall’art. 6 del D.lgs. 231/01; DESTINATARI: soggetti a cui è rivolto il modello, in particolare Amministratori, componenti del collegio Sindacale, dipendenti, collaboratori, consulenti; ODV: Organo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01; ENTI: ai sensi del D.lgs 231/01:

gli enti dotati di personalità giuridica quali S.p.A., s.r.l. S.a.p.a., cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati e pubblici economici

gli enti privi di tale responsabilità giuridica quali s.n.c., s.a.s. anche irregolari, associazioni non riconosciute

PROCEDURE: specifiche procedure previste in Parte Speciale per gli ambiti di attività ritenuti maggiormente a rischio in modo da prevenire la commissione di reati; PROTOCOLLI: procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire. 2.2. I presupposti di esclusione della responsabilità dell’ente

Page 8: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. 2

MOG rev.0 - Pag. 8 di 94

Il D.lgs 231/01 prevede, agli artt. 6 e 7, che l’Ente non venga ritenuto responsabile se prova di aver adottato ed efficacemente attuato “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.

Le procedure adottate dall’ente dovranno quindi essere formulate in modo tale da poter rispondere all’esigenza di cautelarsi dalla responsabilità mediante l’adozione e l’efficace attuazione di specifico MOG idoneo a prevenire i reati attraverso la realizzazione delle seguenti procedure

individuazione delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsione di specifici protocolli-procedure diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle

decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione

dei reati previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organo deputato a vigilare sul

funzionamento e l’osservazione del Modello introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate

nel modello L’Azienda non viene ritenuta responsabile quando, in presenza di un MOG correttamente applicato,

l’autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello. Per garantire la piena efficacia al modello si individuano nei principi che seguono i parametri in

base ai quali adeguare il modello di organizzazione: verificabilità e documentazione di ogni operazione, con particolare attenzione per attività rilevanti ai

fini del D. Lgs 231/01 coincidenza tra poteri autorizzativi e responsabilità assegnate rispetto del principio della separazione delle funzioni

2.3. Le azioni intraprese da ATB RIVA CALZONI S.p.A. ai fini del rispetto delle previsioni

del D. Lgs. 231/01 ATB RIVA CALZONI S.p.A., consapevole dell'importanza di operare in un contesto di trasparenza e

correttezza, ha deciso di procedere all'adozione del presente modello di organizzazione e gestione, nell'ambito del quale sviluppare le proprie attività statutarie.

Il Modello, nelle sue linee generali, è stato predisposto da ATB RIVA CALZONI S.p.A. sulla base delle prescrizioni del decreto e delle Linee guida di Confindustria.

Esso è stato adottato con apposita deliberazione del consiglio di Amministrazione di ATB RIVA CALZONI S.p.A.

Contestualmente all’adozione del presente modello, il Consiglio di Amministrazione di ATB RIVA CALZONI S.p.A. ha nominato l’Organismo di Vigilanza, costituito in forma collegiale e composto da due professionisti esterni e da un membro interno, privo di deleghe, ad esso assegnando autonomi compiti di vigilanza, di controllo e di iniziativa in relazione al contenuto ed al rispetto del Modello stesso.

2.4. Le linee guida impiegate da ATB RIVA CALZONI S.p.A. per la formazione del modello.

Nella predisposizione del presente modello ATB RIVA CALZONI S.p.A. si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria, salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla propria particolare struttura organizzativa, nonché agli standard internazionali in materia di controllo che in sintesi prevedono:

individuazione delle aree di rischio, intese quali aree e/o settori aziendali ove sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal decreto

obblighi di informazione verso l’organo di controllo: le informazioni devono soddisfare le esigenze di controllo sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del modello

predisposizione di un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l’adozione di appositi protocolli. Sono particolarmente importanti le strutture organizzative, le attività e le regole attuate dal management e dal personale aziendale finalizzate ad assicurare:

efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali attendibilità delle informazioni aziendali sia versi i terzi che verso l’interno conformità alle leggi ai regolamenti alle norme ed alle politiche interne.

Page 9: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. 2

MOG rev.0 - Pag. 9 di 94

Sono individuate quali componenti rilevanti del modello: il sistema organizzativo il codice di comportamento/etico la definizione dei poteri autorizzativi e di firma i sistemi di controllo e gestione le procedure manuali ed informatiche la comunicazione al personale la formazione del personale il sistema disciplinare

Tali componenti devono essere informate ai seguenti principi: documentabilità, verificabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero

processo) documentazione dei controlli sistema disciplinare adeguato rispetto alla violazione delle regole e delle procedure previste dal

Modello verifica dell’esistenza dei requisiti dell’organo di controllo (autonomia, indipendenza, professionalità

e continuità d’azione)

Page 10: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. 3

MOG rev.0 - Pag. 10 di 94

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ATB RIVA CALZONI SPA

3.1. Il sistema di governance ATB RIVA CALZONI S.p.A. è una Società soggetta a direzione e coordinamento di Fintro S.p.A., che

opera nel settore metalmeccanico ad alta complessità. L’elevata specializzazione dell’attività sociale ha portato ad identificare 2 specifiche divisioni:

Divisione IDROELETTRICA: si occupa della progettazione, costruzione ed installazione di componenti idromeccanici per impianti idroelettrici, paratoie, valvole, condotte forzate ed organi di comando

Divisione CORPI A PRESSIONE: questa Divisione è a sua volta suddivisa in due Business Unit: BUSINESS UNIT PETROLCHIMICA: si occupa della costruzione di copri a pressione di grosso

spessore per impianti petrolchimici in materiali basso legati sino ad un peso di 1.400 ton BUSINESS UNIT NUCLEARE: si occupa della costruzione di componenti critici destinati all’isola

nucleare dell’impianto, reactor vessel, generatori di vapore, corpi a pressione di sicurezza, pressurizzazioni ecc

L’Azienda opera in tutto il mondo. La Direzione aziendale, consapevole della necessità di disporre di modelli di gestione codificati per far fronte nel modo più efficace possibile alle problematiche di un’attività ad alta specializzazione, ha già da tempo certificato le proprie attività secondo gli schemi UNI EN ISO 9001 (entrambi gli stabilimenti di Roncadelle e Porto Marghera) e UNI EN ISO 14001 (solo per Roncadelle). In questa logica, la filosofia aziendale è fortemente orientata al miglioramento continuo.

Il sistema di governance adottato da ATB RIVA CALZONI S.p.A. è di tipo tradizionale ai sensi dell’art. 2380 c.c. e prevede, quindi:

l’assemblea dei soci: essa rappresenta l’universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i osci ancorché assenti o dissenzienti. Essa può essere ordinaria o straordinaria a norma di legge. L’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti indicati dall’art. 2364 c.c.; l’assemblea straordinaria delibera, ai sensi dell’art. 2365 c.c., sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza

l’organo amministrativo – consiglio di amministrazione: è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riserva all’Assemblea dei soci. E’ composto da 5 membri, ciascuno dei quali esercita specifici poteri delegati dal Consiglio stesso. Dura in carica per 3 esercizi ed i suoi componenti solo rieleggibili

l’organo di controllo – collegio sindacale: è composto da tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica per tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

3.2. Gli strumenti di gestione

ATB RIVA CALZONI S.p.A. è dotata di un insieme di strumenti di governo dell’organizzazione che garantiscono il funzionamento della società e che possono essere così riassunti:

Statuto: esso, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, contempla previsioni relative al governo societario, volte ad assicurare il corretto ed ordinato svolgimento dell’attività di gestione

Sistema delle deleghe e delle procure: esso, mediante l’assegnazione di specifiche deleghe ai consiglieri di amministrazione e di specifiche procure a soggetti apicali, stabilisce i poteri per rappresentare o impegnare la società per quanto concerne l’amministrazione, la gestione finanziaria, la gestione del personale, la gestione commerciale, la prevenzione degli infortuni, l’igiene nei luoghi di lavoro, la tutela ambientale, la prevenzione incendi e la gestione dei rifiuti. Di tali atti è stata data idonea pubblicità attraverso il loro deposito presso la Camera di Commercio. L’aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della struttura organizzativa. Il testo di tali deleghe e procure è allegato sub A al presente modello

Sistema di gestione Qualità che racchiude il manuale, la politica aziendale, l’organigramma e lo schema dei processi, le procedure, le istruzioni operative, i moduli e i mansionari attraverso cui l’organizzazione definisce le proprie attività, gli incaricati e le corrette modalità di svolgimento di tali attività

Page 11: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. 3

MOG rev.0 - Pag. 11 di 94

Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) Codice Etico: esprime i principi etici e le regole comportamentali che ATB RIVA CALZONI S.p.A.

riconosce come propri e a cui uniforma le proprie attività e rapporti, sia verso l’interno dell’organizzazione che verso l’esterno

3.3. Gestione delle risorse finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie è fondata su: un sistema di deleghe e procure attribuite ai livelli aziendali più elevati (consiglierei di

amministrazione, Datore di Lavoro, Delegati del Datore di Lavoro) una procedura che regolamenta l’intero ciclo passivo dall’emissione dell’ordine di acquisto al

pagamento delle fatture. Essa costituisce la linea guida per tutti i soggetti coinvolti un sistema informatico che gestisce tutte le registrazioni di tutte le operazioni dell’intero ciclo

passivo e che consente la tracciabilità di ogni operazione immessa nel sistema stesso un’organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti un sistema di gestione di Qualità (UNI EN ISO 9001), Ambiente (UNI EN ISO 14001) e Sicurezza un utilizzo delle risorse finanziarie secondo criteri improntati alla legalità e correttezza

Page 12: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. 4

MOG rev.0 - Pag. 12 di 94

4. MOG: IMPLEMENTAZIONE, STRUTTURA, AGGIORNAMENTO

4.1. Funzione e scopo del modello Scopo del modello è la predisposizione di un sistema strutturato integrato ed organico di

prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l’individuazione delle “attività sensibili” e, ove necessario, alla conseguente corretta procedimentalizzazione di tali attività.

L’organo di controllo, in tale contesto assume la funzione di garante del rispetto del sistema organizzativo adottato e vigila sull’operato dei destinatari.

Nei limiti delle attività svolte nell’interesse di ATB RIVA CALZONI S.p.A. si richiede ai componenti degli organi societari, ai dipendenti, ai consulenti ed ai collaboratori esterni di adeguarsi alle previsioni del modello, ponendo in essere condotte che non comportino il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Da tale impostazione deriva che l’adozione e l’efficace attuazione del modello non solo consentono a ATB RIVA CALZONI S.p.A. di beneficiare dell’esimente prevista dal D. Lgs. 231/01, ma migliorano la corporate governance, limitando il rischio di commissione di reati. 4.2. I principi ispiratori del modello

Nella predisposizione del presente modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di analisi delle attività sensibili in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle “attività sensibili”.

Il presente modello si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di corporate governance e dal sistema di controllo interno esistente in ATB RIVA CALZONI S.p.A..

In particolare, sotto tale profilo, gli strumenti di carattere generale già adottati diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente (anche in relazione ai reati da prevenire) cui fare riferimento sono i seguenti:

il codice etico/di comportamento il sistema di deleghe la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed

organizzativa le comunicazioni e le circolari aziendali al personale ed ai collaboratori il sistema sanzionatorio di cui al CCNL il corpus normativo e regolamentare nazionale e straniero quando applicabile

Le regole, le procedure ed i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente modello, ma fanno parte del più ampio sistema organizzativo e di controllo che lo stesso intende integrare.

4.3. La struttura del modello – parte generale

Sebbene l’adozione del modello sia prevista dal decreto come facoltativa e non obbligatoria, ATB RIVA CALZONI S.p.A., in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere alla sua adozione nonché all’istituzione dell’organismo di vigilanza con la determinazione dei relativi poteri.

Come anticipato, il presente MOG si articola in una parte generale ed in una parte speciale del MOG. La parte generale racchiude le regole ed i principi generali del modello e, oltre a contenere un

sintetico richiamo alla normativa applicabile (sul punto, vedasi i precedenti capitoli 1 e 2), si articola: nella illustrazione della struttura organizzativa della società (vedasi sul punto il precedente capitolo

3) nella definizione dei criteri adottati per la mappatura dei processi e funzioni sensibili, al fine di

identificare le aree aziendali in cui sussiste il rischio di commissione di un reato presupposto da parte di un apicale, di un dipendente o di un collaboratore (vedasi sul punto, il successivo paragrafo 4.5)

nella disciplina della costituzione e del funzionamento dell’organismo di vigilanza (vedasi il successivo capitolo 5)

Page 13: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. 4

MOG rev.0 - Pag. 13 di 94

nella disciplina delle modalità di diffusione del modello e di selezione dei soggetti esterni che collaborano con la società (vedasi, sul punto, il successivo capitolo 6)

nella definizione di un sistema disciplinare (vedasi il successivo capitolo 7).

4.4. La struttura del modello – parte speciale La parte speciale del MOG contiene l’analisi delle singole fattispecie di reato ed i protocolli specifici

per la prevenzione della commissione dei reati nelle c.d. aree a rischio. Essa è suddivisa in tanti capitoli quanti sono i reati presupposto che sono stati ritenuti rilevanti in

relazione all’attività svolta da ATB RIVA CALZONI S.p.A. Ciascuno di tali capitoli, a sua volta, è articolato in una parte introduttiva ove è riportato il testo

normativo di riferimento con riguardo al singolo reato presupposto disciplinato dal D. Lgs. 231/01, in una tabella ove è riportata la mappatura dei processi e delle funzioni sensibili con riferimento a ciascuno specifico reato presupposto ed in una scheda ove sono riportati i protocolli specifici per la prevenzione e la gestione del rischio connesso a ciascun reato.

4.5. I criteri adottati per la mappatura dei processi e delle funzioni sensibili

Per la predisposizione del modello di cui all’art. 6 del citato decreto ATB RIVA CALZONI S.p.A. ha svolto una serie di attività suddivise in differenti fasi delle quali di seguito si riporta una breve descrizione:

identificazione delle “attività sensibili”: è stata svolta attraverso l’esame della documentazione aziendale ed una approfondita analisi delle informazioni emerse durante le riunioni con i dirigenti ed i responsabili delle varie funzioni aziendali. Da tale analisi è stato possibile individuare, all’interno della struttura aziendale, le attività sensibili nello svolgimento delle quali si potrebbe ipotizzare la commissione dei reati.

verifica dei processi adottati nella gestione di tali “attività sensibili”: si sono analizzati le modalità con le quali le attività sensibili sono svolte, il relativo sistema dei controlli (procedure, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.) nonché la conformità di quest’ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (es. verificabilità, documentabilità ecc.). E’ stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della società allo scopo di verificare ulteriori situazioni a rischio e le relative cause. Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità possono essere commessi i reati

effettuazione della “gap analysis”: sulla base della situazione accertata, tenuto conto delle previsioni e delle finalità del D.lgs. 231/01, sono state individuate le azioni di miglioramento dell’attuale sistema di controllo Interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello organizzativo adeguato ai precetti del decreto

predisposizione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Azienda in relazione ai reati da prevenire: in particolare, sono state definite procedure ispirate ai criteri della separazione tra funzioni, della partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale, della previsione di specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione per le fasi maggiormente a rischio, in modo da prevenire la commissione dei reati Il modello attraverso la mappatura dei rischi e la conseguente predisposizione di procedure e

protocolli operativi permette: un’attività di sensibilizzazione e informazione a tutti i livelli aziendali (ed in particolare nelle aree di

attività a rischio) in merito al fatto che una violazione delle disposizioni ivi stabilite può comportare, oltre che la punizione degli autori dell’illecito, anche la comminazione alla società di sanzioni amministrative di natura pecuniaria e/o interdittiva;

la condanna di tali forme di comportamento illecito in quanto comunque contrarie anche ai principi deontologici ed etici (sanciti dal codice etico) cui ATB RIVA CALZONI S.p.A. scrupolosamente si attiene;

l’adozione di procedure anche di tipo informatico volte a permettere alla società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei medesimi anche mediante la

Page 14: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. 4

MOG rev.0 - Pag. 14 di 94

verifica e la documentazione delle attività a rischio e l’attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità assegnate.

4.6. Modifiche ed integrazioni al modello

Essendo il modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente”, in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 comma 1 lettera a) del D.lgs 231/01, l’adozione e l’approvazione delle successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di amministrazione di ATB RIVA CALZONI S.p.A..

Sono da intendersi come “sostanziali” quelle modifiche ed integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell’evoluzione della normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel modello, nei poteri e doveri dell’organo di controllo e nel sistema disciplinare.

Per modifiche diverse da quelle sostanziali, il consiglio di amministrazione può delegare il suo Presidente. Tali modifiche verranno comunicate al Consiglio di Amministrazione con cadenza quadrimestrale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

Page 15: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. 5

MOG rev.0 - Pag. 15 di 94

5. L’ORGANISMO DI VIGILANZA In attuazione di quanto previsto dal decreto – che all’art. 6 lett b, pone come condizione, per la

concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato a un organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli – è stato costituito nell’ambito di ATB RIVA CALZONI S.p.A. con delibera consiliare un organismo di vigilanza collegiale, composto da due professionisti esterni e da un membro interno, privo di deleghe operative, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

Tale scelta è stata determinata dalla necessità di garantire che l’organismo di vigilanza goda dei requisiti di:

autonomia ed indipendenza: l’operato dell’organismo e di ciascuno dei suoi membri deve essere estraneo ad ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualsiasi componente dell’ente; i membri dell’organismo debbono essere estranei a qualsivoglia forma di compiti operativi e devono possedere requisiti legati all’onorabilità, all’assenza di conflitti di interesse e di gradi di parentela con gli organi sociali e con il vertice della società;

professionalità: al fine di svolgere efficacemente l’attività assegnata è necessario un bagaglio di strumenti e conoscenze specialistiche, funzionali allo svolgimento di attività ispettiva, consulenziale di stampo giuridico e penalistico in modo particolare, oltre che di analisi e valutazione dei rischi ed analisi delle procedure e dei protocolli;

continuità d’azione: l’organismo si occupa in via esclusiva dell’attività di vigilanza sul modello, non potendo assumere compiti diversi che ne distolgano funzionalità e risorse. I membri dell’Organismo, entro 30 giorni dalla loro nomina, eleggono il Presidente dell’Organismo di

Vigilanza, che ne coordina i lavori, e definiscono il regolamento del funzionamento dell’Organismo, che è comunicato al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione.

Nello svolgimento delle sue funzioni l’Organismo di vigilanza risponde solo al Consiglio di Amministrazione. Tenuto conto della peculiarità delle funzioni attribuite all’Organismo di vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei propri compiti l’Organismo di vigilanza è supportato dalle funzioni aziendali interessate e può servirsi, nell’esercizio della sua attività, anche in modo permanente, della collaborazione di soggetti esterni alla società ovvero di consulenti esterni.

Il Consiglio di Amministrazione, all’atto della nomina dell’Organismo di Vigilanza, ne definisce la durata in carica, la dotazione finanziaria e la remunerazione dei suoi componenti Le decisioni in merito alla nomina, alla remunerazione, relative all’organo di controllo.

5.1. Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza

All’Organismo di vigilanza è affidato il compito di vigilare sull’osservanza del modello da parte degli organo societari, di tutti i dipendenti e da parte dei

consulenti e dei collaboratori; sull’efficacia e adeguatezza del modello, in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità

di prevenire la commissione dei reati; sull’opportunità di aggiornamento del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello

stesso in relazione a mutate condizioni nell’organizzazione o nelle attività aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti;

sul rispetto del sistema delle deleghe e delle procure.

Più specificamente, all’organo di controllo sono affidati i seguenti compiti di verifica e controllo:

effettuare attività di controllo anche tramite la proposizione di disposizioni interne con contenuto normativo e o informativo

condurre ricognizioni sull’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle attività sensibili

Page 16: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. 5

MOG rev.0 - Pag. 16 di 94

raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti riguardanti il rispetto del modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all’Organismo

coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel modello

attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquistare ulteriori elementi per l’esame dei contratti che deviano, nella forma e nel contenuto, rispetto alle clausole standard dirette a garantire ATB RIVA CALZONI S.p.A. dal rischio nella commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente

formazione:

coordinarsi con la funzione Responsabile del Personale per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti ed agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs 231/01

fornire ai responsabili della rete intranet aziendale tutti gli elementi necessari all’aggiornamento delle informazioni ivi contenute, relative al D.lgs 231/01 ed al modello

monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione

sistema disciplinare:

verificare costantemente il sistema disciplinare coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per valutare l’adozione di eventuali sanzioni o

provvedimenti, ferme restando le competenze di queste ultime per l’istruzione del relativo procedimento e per la loro irrogazione

aggiornamenti

Interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza del modello a tali prescrizioni normative

valutare le esigenze di aggiornamento del modello anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate

monitorare l’aggiornamento dell’organigramma aziendale All’organo di controllo, in ragione dell’attività di vigilanza attribuitagli nel presente modello, viene

garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, nonché a tutte le funzioni aziendali.

L’organo di controllo, qualora lo ritenesse opportuno, può partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione per formulare i suoi pareri e riferire le proprie conclusioni e porre le proprie domande e collaborare con il collegio sindacale.

5.2. Flussi informativi da parte dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all’attuazione del modello, alle modifiche da apportare ed all’emersione di eventuali criticità, nella relazione annuale sull’andamento dell’attività, nonché nei casi di necessità direttamente al consiglio di amministrazione.

Tale relazione contiene una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell’anno, un riepilogo dei controlli e delle verifiche eseguite, l’eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili ed il piano annuale delle attività previste per l’anno successivo.

In presenza di situazioni costituenti un potenziale reato presupposto, ovvero in caso di accertata violazione del modello, l’Organismo di Vigilanza riferisce prontamente per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, ove la segnalazione riguardi il Presidente o un consigliere, all’intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, o, infine, ove la segnalazione riguardi l’intero Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale.

Page 17: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. 5

MOG rev.0 - Pag. 17 di 94

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’Organismo di Vigilanza, che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

5.3. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza, al fine di compiere adeguatamente il proprio compito di verifica del corretto ed efficace funzionamento del modello organizzativo e di intraprendere eventuali azioni correttive, deve essere informato costantemente sull’operato all’interno dell’azienda.

In particolare, devono essere inoltrate, da parte dei relativi responsabili di funzione o area per iscritto e con periodicità almeno annuale le seguenti relazioni:

1 relazione periodica in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2 relazione periodica in tema di tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti 3 relazione periodica in tema di commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono

funzioni di pubblica utilità ed in tema di erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici 4 relazione periodica in tema di criteri di redazione e contenuti del bilancio 5 relazione periodica in ordine all’attività svolta da consulenti esterni e/o collaboratori della società

nei confronti della Pubblica Amministrazione Devono essere comunicati immediatamente all’Organismo di Vigilanza da parte dei relativi

responsabili di funzione o area per iscritto: 1 modifiche o aggiornamenti dei documenti organizzativi della società; 2 modifiche o aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure; 3 informazioni riguardanti l’attuazione o la violazione del modello; 4 richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la

magistratura proceda per i reati richiamati nel modello; 5 informazioni circa provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da

qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti per gli stessi reati;

6 informazioni circa commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i citati reati;

7 notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MOG con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;

8 informazioni sulle operazioni cosiddette “in deroga” o “ fuori procedura”, per tali dovendosi intendere quelle operazioni che seguono un iter procedurale diverso da quello previsto nel modello organizzativo a causa di situazioni di eccezionalità, dovute ad esigenze di straordinaria urgenza o di particolare riservatezza od anche di singolare peculiarità dell’operazione. In tali casi, l’Organismo di Vigilanza deve essere informato sulla natura dell’operazione e, da parte del soggetto che l’ha posta in essere, sulle ragioni che hanno reso impossibile l’attuazione della decisione secondo lo schema operativo prefissato. In relazione alle operazioni di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza formula il suo parere al Consiglio di amministrazione e, qualora riscontri gravi irregolarità, al Collegio sindacale.

Ogni dirigente e/o dipendente e/o consulente e/o collaboratore di ATB RIVA CALZONI S.p.A. deve comunicare, altresì, in forma scritta e non anonima, con garanzia di piena riservatezza, ogni ulteriore informazione relativa a possibili anomalie interne o attività illecite. L’Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni scritte, non anonime e riservate, provenienti da terzi. I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge, il rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 196/03 e del documento programmatico sulla

Page 18: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. 5

MOG rev.0 - Pag. 18 di 94

sicurezza Informatica, elaborato dalla società, nonché i diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L’Organismo di Vigilanza può richiedere al consiglio di amministrazione, agli altri organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti. ogni ulteriore informazione e/o documentazione utile agli accertamenti e ai controlli che gli competono.

È fatto obbligo ai soggetti appena indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso venga dall’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza può richiedere al consiglio di amministrazione l’emissione di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti che si sottraggono agli obblighi di informazione sopra elencati.

I flussi informativi indicati possono essere inoltrati: all’indirizzo e-mail [email protected] con posta ordinaria in busta chiusa indirizzata a Organismo di Vigilanza – ATB RIVA CALZONI S.p.A.,

via Industriale n. 13 – 25030 RONCADELLE (BS)

Page 19: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. 6

MOG rev.0 - Pag. 19 di 94

6. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI, DEI COLLABORATORI, DEI CONSULENTI E DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI

Ai fini dell’efficacia del presente modello, è obbiettivo di ATB RIVA CALZONI S.p.A. garantire una

corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute, nei confronti degli organi societari, dei dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti.

Il livello di formazione e di informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Ai nuovi assunti ed a coloro che stipulano per la prima volta un contratto di collaborazione, di consulenza o a prestazioni corrispettive con ATB RIVA CALZONI S.p.A. viene consegnato una copia del modello (su supporto cartaceo o informatico).

Tali soggetti sono tenuti a rilasciare a ATB RIVA CALZONI S.p.A. una dichiarazione sottoscritta ove si attesta la ricezione del modello e l’impegno ad osservarne le prescrizioni.

Page 20: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte generalecap. 7

MOG rev.0 - Pag. 20 di 94

7. SISTEMA DISCIPLINARE ATB RIVA CALZONI S.p.A. ha sviluppato un efficace sistema sanzionatorio finalizzato alla correzione

di comportamenti dei propri dipendenti, apicali, collaboratori e consulenti non in linea con le procedure interne, il Codice Etico e tutte le disposizioni contenute nel presente modello.

7.1. Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali del presente MOG sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal MOG sono assunte dall’azienda in piena autonomia. Le sanzioni vengono irrogate dalle competenti funzioni aziendali su proposta del Consiglio di amministrazione o del Responsabile del Personale o dell’Organismo di Vigilanza.

7.2. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Qualora la violazione delle norme di condotta individuate dal modello sia posta in essere da un dirigente, troveranno applicazione le misure disciplinari previste dagli strumenti di contrattazione collettiva nazionale di categoria nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili).

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal MOG sono assunte dall’azienda in piena autonomia. Le sanzioni vengono irrogate dalle competenti funzioni aziendali su proposta del Consiglio di amministrazione [o del RESPONSABILE DEL PERSONALE] e/o dell’Organismo di Vigilanza.

7.3. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di presunte violazioni del MOG da parte di amministratori della società, l’Organismo di Vigilanza informa l’intero Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, che provvedono ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In caso di presunte violazioni da parte dell’intero Consiglio di amministrazione, l’Organismo di Vigilanza informa il Collegio sindacale, che assume le opportune iniziative.

7.4. Misure nei confronti di collaboratori esterni, di consulenti e di controparti contrattuali

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, dai consulenti o dalla controparti contrattuali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente MOG e tale da comportare il rischio di commissione di un reato indicato dal D. Lgs. 231/01 può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.

7.5. Misure nei confronti dei componenti dell’Organismo di Vigilanza

Qualora l’illecito è compiuto da un membro dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di amministrazione assume gli opportuni provvedimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell’incarico con eventuale richiesta risarcitoria.

Page 21: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. -

MOG rev.0 - Pag. 21 di 94

PARTE SPECIALE

Page 22: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 1

MOG rev.0 - Pag. 22 di 94

1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

1.1. Le previsioni normative L’art. 24 D. Lgs. 231/01 prevede: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità ; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Vengono, dunque, in rilievo i seguenti reati: art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Art 316-ter Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Art. 640 comma 2 n. 1 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Page 23: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 1

MOG rev.0 - Pag. 23 di 94

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Art. 640-ter Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante.

1.2. Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, di cui al riportato art 24 D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue: Processi sensibili Natura del rischio Operazioni a rischio Presidente 2 Gestione dei rapporti con

Pubbliche Amministrazioni italiane e europee ai fini del conseguimento di agevolazioni, contributi, finanziamenti per investimenti ovvero per assunzione o formazione del personale

Vicepresidente 2 Direttore Generale Corpi a pressione

2

Direttore Generale Hydro 2 Risorse umane 2 Affari legali 1

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato 1.3. Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 1.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

A Divieto di adesione ad un bando per finanziamento pubblico e/o di predisposizione di

documentazione attinente tali bandi in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente decidere l’adesione ad un bando rispetto al quale ha curato la fase istruttoria ovvero predisporne la documentazione. Autorizzazione formale: l’adesione a bando per finanziamenti pubblici e la predisposizione della documentazione a sostegno avvengono solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate con indicazione di vincoli e responsabilità. Documentazione: sia la documentazione di progetto che la documentazione attestante i requisiti tecnici sono sottoposte a specifiche attività di controllo gerarchico.

B Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento.

Page 24: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 1

MOG rev.0 - Pag. 24 di 94

Autorizzazione formale: l’effettuazione delle spese avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate con limiti di valore, vincoli e responsabilità. Documentazione: le spese possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.

C Obbligo di collaborazione: il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici è obbligato alla massima correttezza, collaborazione e trasparenza nei rapporti con tali soggetti. Tutte le azioni, le operazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell’attività sensibile, devono essere improntati ai principi di correttezza, integrità, legittimità e chiarezza. Qualsiasi informazione e/o comunicazione destinata a Soggetti Pubblici deve essere accurata, veritiera, corretta, completa, chiara, puntuale e sempre rigorosamente conforme a quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

D Divieto di assunzione di personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale. Criteri di selezione del personale: la selezione dei candidati è realizzata sulla base di criteri oggettivi a tal fine applicati. E’ vietato assumere, concedere promesse di assunzione, ovvero promuovere o promettere di promuovere rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o soggetti da questi indicati), al fine di indurli ad assicurare alla Società un qualsivoglia beneficio o vantaggio. Autorizzazione formale: l’assunzione di personale avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate. Documentazione: le assunzioni vengono supportate da documenti giustificativi.

E Gestione del personale: l’accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze della Società senza discriminazione alcuna. Nell’ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, le decisioni di volta in volta assunte (promozioni, trasferimenti o assegnazioni degli incentivi) sono fondate sull’effettiva corrispondenza tra i profili posseduti dai dipendenti e gli obiettivi programmati o comunque ragionevolmente attesi, nonché su considerazioni di merito. I responsabili delle singole strutture aziendali sono tenuti a utilizzare e a valorizzare le professionalità presenti nella struttura, in modo da favorire lo sviluppo e la crescita del personale, attraverso gli strumenti più opportuni (job rotation, affiancamento a personale esperto, esperienze finalizzate all’assunzione di incarichi di maggior responsabilità, ecc.).

Page 25: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 2

MOG rev.0 - Pag. 25 di 94

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

2.1. Le previsioni normative L’art. 24-bis D. Lgs. 231/01 prevede: Delitti informatici e trattamento illecito di dati. 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma, del codice penale nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

Vengono, dunque, in rilievo i seguenti reati: art. 491-bis c.p. Documenti Informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Art 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Page 26: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 2

MOG rev.0 - Pag. 26 di 94

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Chiunque, al fine di procurare a sé o ad latri un profitto o di arrecare ad latri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.163 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 617 quater. Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Chiunque. allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329. Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Page 27: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 2

MOG rev.0 - Pag. 27 di 94

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Salvo che il atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Se il fatto di cui all’articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se´ o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. 2.2. Mappatura dei processi sensibili

Page 28: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 2

MOG rev.0 - Pag. 28 di 94

Con riguardo ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati, di cui al riportato art 24bis D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue: Processi sensibili Natura del rischio Operazioni a rischio Presidente 2

Impiego di personal computer (rete informatica): gestione dell'impiego dei codici di accesso (password); modalità di trattamento dei dati inseriti in un sistema informatico

Vicepresidente 2 Direttore Generale Corpi a pressione 2 Direttore Generale Hydro 2 Direttore Generale Business Unit Petro 2 Direttore Generale Business Nucleare 2 Divisione estero 2 Direttore di produzione - produzione 2 Acquisti 2 Pianificazione 2 Vendite 2 Ufficio tecnico 2 Gestione contratti 2 Ingegneria di processo 2 Controllo qualità 2 Assicurazione qualità 2 Sicurezza e ambiente 2 Ricerca e sviluppo 2 Amministrazione 2 ICT 3 Controllo di gestione 1 Sviluppo business & commerciale 2 Expediting 2 Risorse umane 2 Affari legali 1

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

2.3. Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel

precedente par. 2.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure. A Utilizzo del Personal Computer

Il Personal Computer affidato all’utente è uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non inerente all’attività lavorativa è vietato perché può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e , soprattutto minacce alla sicurezza. Il PC deve essere custodito con cura evitando ogni possibile forma di danneggiamento. La società rende noto che il personale incaricato che opera presso il ICT della stessa società è stato autorizzato a compiere interventi nel sistema informatico aziendale diretti a garantire la sicurezza e la salvaguardia del sistema stesso, nonché per ulteriori motivi tecnici e/o manutentivi. Detti interventi, in considerazione dei divieti di cui ai successivi punti nn. 7 e 8, potranno anche comportare l’accesso in qualunque momento, ai dati trattati da ciascuno, ivi compresi gli archivi di posta elettronica, nonché alla verifica sui siti internet acceduti dagli utenti abilitati alla navigazione esterna. La stessa facoltà, sempre ai fini della sicurezza del sistema e per garantire la normale operatività dell’Azienda, si applica in caso di assenza prolungata od impedimento dell’utente. Il personale incaricato del ICT a la facoltà di collegarsi e visualizzare in remoto il desktop delle singole postazioni PC al fine di garantire l’assistenza tecnica e la normale attività operativa nonché la massima sicurezza contro virus.

Page 29: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 2

MOG rev.0 - Pag. 29 di 94

L’intervento viene effettuato esclusivamente su chiamata dell’utente o, in caso di oggettiva necessità, a seguito della rilevazione tecnica di problemi nel sistema informatico e telematico. In quest’ultimo caso, e sempre che non si pregiudichi la necessaria tempestività ed efficacia dell’intervento, verrà data comunicazione della necessità dell’intervento stesso. Non è consentito l’uso di programmi diversi da quelli ufficialmente installati e/o autorizzati dal personale del ICT per conto della società né viene consentito agli utenti di installare autonomamente programmi provenienti dall’esterno, sussistendo infatti il grave pericolo di introdurre Virus informatici e/o di alterare la funzionalità delle applicazioni software esistenti. L’inosservanza della presente disposizione espone la società a gravi responsabilità civili, si evidenzia inoltre che le violazioni della normativa a tutela dei diritti d’autore sul software che impone la presenza nel sistema di software regolarmente licenziato, o comunque libero e quindi non protetto dal diritto d’autore, vengono sanzionate anche penalmente. Salvo preventiva espressa autorizzazione del personale del ICT, non è consentito all’utente modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC né procedere ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (es. masterizzatori, modem) Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo immediatamente il personale del ICT nel caso in cui siano rilevati virus ed adottando quanto previsto dal successivo punto 9 del presente Regolamento relativo alle procedure di protezione antivirus. Il PC deve essere spento ogni sera prima di lasciare gli uffici o in caso di assenze prolungate dall’ufficio o in caso di suo inutilizzo. In ogni caso, lasciare un elaboratore incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l’indebito uso.

B Utilizzo della rete Per l’accesso alla rete della società ciascun utente deve essere in possesso della specifica credenziale di autenticazione. E’ assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con un codice di identificazione utente diverso da quello assegnato. La parola chiave d’ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e gestite secondo le procedure impartite. Le cartelle utenti presenti nei server della società sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto qualunque file che non sia legato all’attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità. Su queste unità vengono svolte regolari attività di controllo, amministrazione e back up da parte del personale del ICT. Il personale del ICT può in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la Sicurezza sia sui PC degli incaricati sia sulle unità di rete. Risulta opportuno che, con regolare periodicità (almeno ogni tre mesi), ciascun utente provveda alla pulizia degli archivi, con cancellazione dei file obsoleti o inutili.

C Utilizzo e conservazione dei supporti rimovibili Tutti i supporti magnetici rimovibili (dischetti, CD e DVD riscrivibili, supporti USB, ecc) contenenti dati sensibili nonché informazioni costituenti know-how aziendale, devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere trafugato o alterato e/o distrutto o, successivamente alla cancellazione, recuperato. Al fine di assicurare la distruzione e/o inutilizzabilità di supporti magnetici rimovibili contenenti dati sensibili, ciascun utente dovrà contattare il personale del ICT e seguire le istruzioni da questo impartite. In ogni caso, i supporti magnetici contenenti dati sensibili devono essere adeguatamente custoditi dagli utenti in armadi chiusi. L’utente è responsabile della custodia dei supporti e dei dati aziendali in essi contenuti. Per quanto riguarda l’utilizzo di supporti rimovibili personali si rimanda al disciplinare interno vigente.

Page 30: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 2

MOG rev.0 - Pag. 30 di 94

D Utilizzo di PC portatili – PC card

L’utente è responsabile del PC portatile assegnatogli dal ICT e deve custodirlo con diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l’utilizzo nel luogo di lavoro. Ai PC portatili si applicano le regole di utilizzo previste dal presente regolamento, con particolare attenzione alla rimozione di eventuali file elaborati prima della riconsegna. I PC portatili utilizzati all’esterno, in caso di allontanamento, devono essere custoditi con diligenza, adottando tutti i provvedimenti che le circostanze rendono necessari per evitare danni o sottrazioni.

E Uso della posta elettronica

La casella di posta elettronica assegnata all’utente è uno strumento di lavoro e pertanto è vietato l’uso per motivi diversi da quelli strettamente legati all’attività lavorativa. Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse. L’utente non potrà utilizzare la posta elettronica per:

l’invio e/o il ricevimento di allegati contenenti filmati o brani musicali non legati all’attività lavorativa.

L’invio e/o il ricevimento di messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, aste on line, concorsi, forum e mailing-list

La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti.

F Navigazione in Internet

Il PC assegnato al singolo utente è abilitato alla navigazione in Internet attraverso un server proxy che limita l’accesso ai siti pertinenti con l’attività lavorativa e a quelli comunque consentiti da ATB Riva Calzoni S.p.A.

G Protezione antivirus

Il sistema informatico della società è protetto da software antivirus aggiornato quotidianamente. Ogni utente deve comunque tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico aziendale mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo. Nel caso il software antivirus rilevi la presenza di un virus, l’utente dovrà immediatamente sospendere ogni elaborazione in corso senza spegnere il computer nonché segnalare prontamente l’accaduto al personale del ICT. Ogni dispositivo magnetico di provenienza esterna all’Azienda dovrà essere verificato mediante il programma antivirus prima del suo utilizzo e, nel caso venga rilevato un virus, dovrà essere prontamente consegnato al personale del ICT.

H Utilizzo dei telefoni, fax e fotocopiatrici aziendali

Il telefono aziendale affidato all’utente è uno strumento di lavoro. Ne viene concesso l’uso esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa, non essendo quindi consentite comunicazioni a carattere personale o comunque non strettamente inerenti l’attività lavorativa stessa. La ricezione o l’effettuazione di telefonate personali è consentito solo nel caso di comprovata necessità ed urgenza, mediante il telefono fisso aziendale a disposizione. Qualora venisse assegnato un cellulare aziendale all’utente, quest’ultimo sarà responsabile del suo utilizzo e della sua custodia. Al cellulare aziendale si applicano le medesime regole sopra previste per l’utilizzo del telefono aziendale: in particolare è vietato l’utilizzo del telefono cellulare messo a disposizione per inviare o ricevere SMS o MMS di natura personale o comunque non pertinenti rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa. E’ vietato l’utilizzo dei fax aziendali per fini personali, tanto per spedire quanto per ricevere documentazione, salva diversa esplicita autorizzazione da parte del Responsabile d’ufficio. E’ vietato l’utilizzo delle fotocopiatrici aziendali per fini personali, salvo preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Responsabile d’ufficio.

Page 31: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 3

MOG rev.0 - Pag. 31 di 94

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

3.1. Le previsioni normative L’art. 24-ter D. Lgs. 231/01 prevede:

Delitti di criminalità organizzata. 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3.Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Viene in rilievo, con riguardo all’attività svolta dalla società, il seguente reato: Art. 416 c.p. Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. 3.2. Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina, di cui al riportato art 24-ter D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue:

Page 32: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 3

MOG rev.0 - Pag. 32 di 94

Processi sensibili Natura del rischio Operazioni a rischio Presidente 2

Modalità di assunzione del personale, gestione dell'approvvigionamento delle risorse umane.

Vicepresidente 2 Direttore Generale Corpi a pressione 2 Direttore Generale Hydro 2 Direttore Generale Business Unit Petro 2 Direttore Generale Business Nucleare 2 Divisione estero 2 Risorse umane 3

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato

3.3. Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel

precedente par. 3.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure. A Selezione del personale

La selezione del personale viene effettuata mediante l’impiego di curriculum vitae spediti/consegnati presso la sede o mediante l’utilizzo di società di ricerca e selezione del personale e/o di società di lavoro interinale. Ove ci si avvalga dell’operato di tali società, ad esse spetta la raccolta e la verifica di tutta la documentazione riportata alla lett. B).

B Documentazione necessaria ai fini dell’assunzione L’assunzione di personale avviene solo previa raccolta e consultazione della seguente

documentazione:

a) Documenti per la pratica S.C.I. Attestato di disoccupazione (nel caso di lavoratore disoccupato da oltre 24 mesi) Iscrizione alle liste di mobilità o CIGS (nel caso di lavoratori iscritti)

b) Documenti anagrafici N. 01 fotografia formato tessera (per tesserino di riconoscimento) Certificato di residenza in carta semplice di data non anteriore a 6 mesi (o autocertificazione su

modulo apposito rilasciato dal Comune) Certificato di Stato di Famiglia in carta semplice di data non anteriore a 6 mesi (o

autocertificazione su modulo apposito rilasciato dal Comune) Fotocopia a colori del documento di riconoscimento (Passaporto per extracomunitari) Fotocopia a colori del Permesso di soggiorno (in corso di validità o con ricevute di rinnovo inviate

60 gg precedenti alla scadenza) Dichiarazione da parte del Comune di residenza attestante l’idoneità alloggiativa e numero

occupanti l’alloggio (solo per extracomunitari) Fotocopia a colori della patente di guida Fotocopia a colori della Carta di Qualificazione del Conducente Fotocopia a colori della Scheda Crono Tachigrafica Fotocopia a colori del Tesserino di attribuzione del codice fiscale Fotocopia a colori del Tesserino Sanitario Certificato Penale (Casellario Giudiziale) di data non anteriore a 3 mesi Certificato dei Carichi Pendenti, rilasciato dagli enti preposti nella provincia nativa Coordinate bancarie (Banca o Posta, Agenzia, codice IBAN) Taglia vestiario (per abbigliamento antinfortunistico) Taglia calzature (per calzature antinfortunistiche)

Page 33: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 3

MOG rev.0 - Pag. 33 di 94

Copia iscrizione alla previdenza complementare Attestazione attività lavorativa

c) Documenti relativi alla formazione professionale Curriculum vitae (necessario per impiegati e dirigenti) Fotocopia attestato di studio (diploma, laurea) Fotocopia attestati di frequenza a corsi, ecc.

d) Documenti che hanno rilevanza per il calcolo della retribuzione Dichiarazione di invalidità (L. 12.03.1999 n. 68) e, nel caso d’invalidità, la documentazione

comprovante tale condizione. Domanda di assegni familiari (Mod. ANF INPS)

C Verifica della documentazione necessaria ai fini dell’assunzione Prima di effettuare la definitiva assunzione presso l’azienda, l’ufficio personale verifica la correttezza

dei documenti richiesti, in base all’elenco sopra riportato Vengono in particolar modo verificate le scadenze dei permessi di soggiorno ed eventualmente la

corretta presentazione della domanda di rinnovo nei tempi stabiliti dalla normativa D Verifica della documentazione in pendenza del rapporto di lavoro Mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano al lavoratore in forza,

viene ricordata la data di scadenza del permesso di soggiorno ed i limiti previsti dalla normativa per il rinnovo.

Lo scadenziario dei permessi di soggiorno è gestito mediante software in uso alla funzione Risorse Umane.

Page 34: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 4

MOG rev.0 - Pag. 34 di 94

4. REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

4.1. Le previsioni normative L’art. 25 D. Lgs. 231/01 prevede:

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Vengono in rilievo i seguenti reati: Art. 317 c.p. Concussione Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi. Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Page 35: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 4

MOG rev.0 - Pag. 35 di 94

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. Art. 321 c.p. Pene per il corruttore. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità. Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. 4.2. Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, di cui al riportato art 25 D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue: Processi sensibili Natura del rischio Operazioni a rischio Presidente 2

Gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli organi di controllo anche nell'ipotesi in cui rivestano il ruolo di clienti/fornitori

Vicepresidente 2 Direttore Generale Corpi a pressione 2 Direttore Generale Hydro 2 Direttore Generale Business Unit Petro 2 Direttore Generale Business Nucleare 2 Divisione estero 2 Vendite 1 Ufficio tecnico 1 Gestione contratti 2

Page 36: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 4

MOG rev.0 - Pag. 36 di 94

Risorse umane 2 Affari Legali 1 Sicurezza e ambiente 2 Sviluppo business e commerciale 2 Spedizioni 1

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato 4.3. Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 4.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

A Divieto di stipula di contratti in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti

Pubblici non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato. Autorizzazione formale: la negoziazione e la stipulazione dei contratti avvengono solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate con indicazione di vincoli e responsabilità.

B Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con

Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento. Autorizzazione formale: l’effettuazione delle spese avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate con limiti di valore, vincoli e responsabilità. Documentazione: le spese possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.

C Obbligo di collaborazione: il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici è obbligato alla massima correttezza, collaborazione e trasparenza nei rapporti con tali soggetti. Tutte le azioni, le operazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell’attività sensibile, devono essere improntati ai principi di correttezza, integrità, legittimità e chiarezza. Qualsiasi informazione e/o comunicazione destinata a Soggetti Pubblici deve essere accurata, veritiera, corretta, completa, chiara, puntuale e sempre rigorosamente conforme a quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

D Divieto di assunzione di personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale. Criteri di selezione del personale: la selezione dei candidati è realizzata sulla base di criteri oggettivi a tal fine applicati. È vietato assumere, concedere promesse di assunzione, ovvero promuovere o promettere di promuovere rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o soggetti da questi indicati), al fine di indurli ad assicurare alla Società un qualsivoglia beneficio o vantaggio. Autorizzazione formale: l’assunzione di personale avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate. Documentazione: le assunzioni vengono supportate da documenti giustificativi.

E Gestione del personale: l’accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze della Società senza discriminazione alcuna. Nell’ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, le decisioni di volta in volta assunte (promozioni, trasferimenti o assegnazioni degli incentivi) sono fondate sull’effettiva corrispondenza tra i profili posseduti dai dipendenti e gli obiettivi programmati o comunque ragionevolmente attesi, nonché su considerazioni di merito. I responsabili delle singole strutture aziendali sono tenuti a utilizzare e a valorizzare le professionalità presenti nella struttura, in modo da favorire lo sviluppo e la crescita del personale,

Page 37: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 4

MOG rev.0 - Pag. 37 di 94

attraverso gli strumenti più opportuni (job rotation, affiancamento a personale esperto, esperienze finalizzate all’assunzione di incarichi di maggior responsabilità, ecc.).

Page 38: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 5

MOG rev.0 - Pag. 38 di 94

5. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

5.1. Le previsioni normative L’art. 25-bis D. Lgs. 231/01 prevede:

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Vengono in rilievo, con riferimento all’attività svolta dalla società, i seguenti reati: Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato,

Page 39: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 5

MOG rev.0 - Pag. 39 di 94

chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 5.2. Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai reati di contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni ed introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi di cui all’art 25-bis D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili Natura del rischio Operazioni a rischio Presidente 2

Modalità di impiego di marchi, brevetti e segni distintivi: gestione degli acquisti di prodotti

Vicepresidente 2 Acquisti 2 Produzione 1

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato 5.3. Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 5.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

A Prescrizioni comportamentali: divieto da parte degli apicali e dei sottoposti, nell’ambito delle

proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della società, di contraffazione e alterazione, sotto qualsiasi forma, di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri e divieto di utilizzo di tali marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti o alterati

B Conoscenza della controparte: obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità specifica dei fornitori utilizzati ai fini dell’approvvigionamento di beni e servizi per la società, ottenendo dichiarazioni dagli stessi in merito alla mancata applicazione di sanzioni per violazione degli artt. 473 e 474 c.p., nonché alla mancata sottoposizione a procedimenti giudiziari relativi a violazioni delle predette disposizioni

C Lista dei fornitori: la società effettua i propri approvvigionamenti di beni e servizi avvalendosi

delle funzioni aziendali preposte a tali finalità e selezionando i fornitori tra quelli accreditati e iscritti in specifica lista sulla base dei requisiti di onorabilità sopra detti. L’inserimento/eliminazione dei fornitori dalla lista è basato su criteri oggettivi. L’individuazione, all’interno della lista, del fornitore è motivata e documentata.

D Contratti di approvvigionamento: tutti i contratti di approvvigionamento di beni o servizi

contengono clausole di dichiarazione e garanzia del fornitore in ordine all’assenza di forme di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, nonché disposizioni di autotutela della società con riferimento alle ipotesi di inadempimento del fornitore rispetto a tali dichiarazioni e garanzie.

Page 40: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 6

MOG rev.0 - Pag. 40 di 94

6. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

6.1. Le previsioni normative L’art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/01 prevede:

Delitti contro l'industria e il commercio. 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Vengono in rilievo, con riguardo all’attività svolta dalla società, i seguenti reati: Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 Art. 515 c.p. Frode nell’esercizio del commercio. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103. Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

Page 41: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 6

MOG rev.0 - Pag. 41 di 94

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

6.2. Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai delitti contro l’industria ed il commercio di cui all’art 25-bis.1 D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue: Processi sensibili Natura del rischio Operazioni a rischio Presidente 2 Gestione dei rapporti con la concorrenza;

modalità di acquisizione di informazioni su prodotti dei concorrenti, rapporti con quest'ultimi e modalità di definizione delle caratteristiche del manufatto ATB rispetto a quelle dei prodotti concorrenti Modalità di apposizione di marcature (ASME, CE...) e modalità di certificazione delle caratteristiche dei manufatti ATB

Vicepresidente 2 Direttore generale corpi a pressione 2 Direttore business unit Petro 2 Direttore business unit Nucleare 2 Direttore generale Hydro 2 Vendite 2 Controllo qualità 3 Assicurazione qualità 3

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato 6.3. Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 6.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

A Prescrizioni comportamentali: divieto da parte degli apicali e dei sottoposti, nell’ambito delle

proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della società, di vendere o mettere altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto; divieto di mettere in circolazione sotto qualsiasi forma oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; divieto di porre in essere comportamenti di qualunque natura volti ad impedire o turbare il libero esercizio e normale svolgimento dell’industria o del commercio ovvero atti di concorrenza con violenza o minaccia nell’ambito dell’offerta sul mercato di beni o servizi da parte della società.

Page 42: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 6

MOG rev.0 - Pag. 42 di 94

B Prevenzioni di frodi nei confronti dei clienti: nell’esercizio della propria attività la società cura costantemente –mediante l’adozione di adeguate regole di comportamento e forme di verifica periodica- che l’oggetto della propria prestazione nei confronti dei clienti sia conforme alle condizioni dichiarate o pattuite

C Contratti di approvvigionamento di sostanze e prodotti alimentari: tutti i contratti di

approvvigionamento di sostanze alimentari e prodotti agroalimentari destinati alla vendita ed al consumo negli spazi aziendali contengono clausole di dichiarazione e garanzia del fornitore volte ad assicurare che le sostanze alimentari oggetto di approvvigionamento siano genuine e i prodotti agroalimentari rechino indicazioni geografiche o denominazioni di origine non contraffatti o comunque alterati.

Page 43: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 7

MOG rev.0 - Pag. 43 di 94

7. REATI SOCIETARI

7.1. Le previsioni normative L’art. 25-ter D. Lgs. 231/01 prevede:

Reati societari. 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione

pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la

sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione

pecuniaria da quattrocento a seicento quote; [c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo

2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; lettera abrogata dall’art. 12 co. 1 let. e) L. 27 maggio 2015 n. 69]

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Page 44: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 7

MOG rev.0 - Pag. 44 di 94

Vengono in rilievo i seguenti reati: Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Art. 2621 bis Fatti di lieve entità Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di

ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Art. 2625 c.c. Impedito controllo. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque

Page 45: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 7

MOG rev.0 - Pag. 45 di 94

ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa . La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno . Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto . Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è

Page 46: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 7

MOG rev.0 - Pag. 46 di 94

punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi . Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno . Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 2637 c.c. Aggiotaggio. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle

Page 47: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 7

MOG rev.0 - Pag. 47 di 94

autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 7.2. Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai reati societari di cui all’art 25-ter D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello, è riassunta nella tabella che segue: Processi sensibili Natura del rischio Operazioni a rischio Presidente 2 Modalità di formazione e redazione del

bilancio: definizione delle informazioni da inserire nel bilancio, decisioni in ordine alle valutazioni delle poste di bilancio. Modalità di gestione dei rapporti con il collegio sindacale e di trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo del collegio sindacale. Definizione delle decisioni in merito alla ripartizione degli utili, alle operazioni sulle azioni della società e sui crediti.

Vicepresidente 2 Direttore generale corpi a pressione 2 Direttore business unit Petro 2 Direttore business unit Nucleare 2 Direttore generale Hydro 2 Affari Legali 2 Amministrazione 2 Controllo di gestione 3

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato 7.3. Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 7.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

A Redazione del bilancio: le funzioni preposte alla gestione dei dati amministrativo-contabili

effettuano un controllo preventivo sulla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni da fornire per consentire la redazione del bilancio. Le funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili societari predispongono adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Le chiusure annuali ed infrannuali (per i relativi documenti contabili societari) nonché le relative modalità e la tempistica sono regolate da istruzioni rivolte alle Strutture/Unità organizzative, che indicano dati e notizie che è necessario fornire alla competente struttura della Società.

Page 48: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 7

MOG rev.0 - Pag. 48 di 94

Sistema informatico: il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni garantisce la registrazione dei singoli passaggi relativi all’elaborazione di tutti i flussi contabili, e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema. Modifiche ai dati contabili: ogni modifica ai dati contabili di Struttura/Unità organizzativa può essere effettuata solo dalla Struttura/Unità organizzativa che li ha generati. Gestione del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari: le procedure amministrative e contabili predisposte dalle funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili societari prevedono regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, incluse le relazioni degli organi amministrativi delegati, la formazione ed eventuale approvazione dei medesimi da parte del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, al deposito e pubblicazione (anche informatica) degli stessi fino alla relativa archiviazione. Regole di comportamento: regole di comportamento sono rivolte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, al fine di richiedere la massima correttezza nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci. Tali regole prevedono che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

B Attività di preparazione, svolgimento e verbalizzazione dell’assemblea della Società Procedure autorizzative: definizione di un flusso autorizzativo strutturato che disciplini la predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea.

Ruoli e Responsabilità: Identificazione di ruoli e responsabilità in merito alla predisposizione della documentazione destinata alle delibere assembleari e al Consiglio di Amministrazione nonché alla trascrizione e pubblicazione del verbale d’assemblea e della documentazione societaria relativa all’attività degli altri organi sociali.

Regole per l’esercizio: la Società definisce le regole per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e il controllo della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto. La maggioranza in Assemblea non dovrà essere determinata con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire, per sé e/o per gli altri, un ingiusto profitto.

C Attività di coordinamento e preparazione dei reporting verso i soggetti apicali della

Società di natura economica-patrimoniale, di conformità normativa e in materia dei controlli”

Regole di comportamento: divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sulla conformità alle normative vigenti in materia.

Obbligo di evidenziazione di tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di conformità normativa. Divieto di omettere dati ed informazioni con riferimento alla conformità alle norme di legge vigenti nell’ambito di operatività della Società.

D Gestione degli adempimenti informativi nei confronti degli organi di controllo della

Società Regole di comportamento: comunicazione di informazioni e dati societari e messa a disposizione

della documentazione, sulla base delle richieste ricevute. (Puntuale invio delle comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale – per il tramite delle funzioni di segreteria societaria - e alla Società di Revisione, e tempestivo riscontro delle richieste/istanze pervenute dagli stessi).

I membri del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale o da uno dei suoi membri nonché da parte della Società di Revisione, pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione.

Page 49: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 7

MOG rev.0 - Pag. 49 di 94

I dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere.

Ciascuna Struttura aziendale è responsabile della documentazione formalmente prodotta e/o consegnata ai membri del Collegio Sindacale e ai Revisori, nell’ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

Page 50: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 8

MOG rev.0 - Pag. 50 di 94

8. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

8.1. Le previsioni normative L’art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01 prevede: Delitti contro la personalità individuale.1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Vengono in rilievo i seguenti reati: Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici

Page 51: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 8

MOG rev.0 - Pag. 51 di 94

anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. Art. 601 c.p. Tratta di persone. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. 8.2. Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai delitti contro la personalità individuale di cui all’art 25-quinquies D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello, è riassunta nella tabella che segue: Processi sensibili Natura del rischio Operazioni a rischio Presidente 2

Modalità di assunzione del personale, gestione dell'approvvigionamento delle risorse umane. Impiego di personal Computer (rete informatica): regolamentazione delle modalità di accesso ai siti pornografici

Vicepresidente 2 Direttore generale corpi a pressione 2 Direttore business unit Petro 2 Direttore business unit Nucleare 2 Direttore generale Hydro 2 Divisione estero 2 Acquisti 2 Pianificazione 2 Vendite 2 Ufficio tecnico 2 Gestione contratti 2 Produzione 2 Ingegneria di processo 2 Controllo qualità 2 Assicurazione qualità 2 Risorse umane 3 Affari legali 2 Sicurezza e ambiente 2 Ricerca e sviluppo 2 Amministrazione 2 ICT 2 Controllo di gestione 1 Sviluppo business e commerciale 2 Spedizioni 2

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato 8.3. Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 8.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

Page 52: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 8

MOG rev.0 - Pag. 52 di 94

A Selezione del personale

La selezione del personale viene effettuata mediante l’impiego di curriculum vitae spediti/consegnati presso la sede o mediante l’utilizzo di società di ricerca e selezione del personale e/o di società di lavoro interinale. Ove ci si avvalga dell’operato di tali società, ad esse spetta la raccolta e la verifica di tutta la documentazione riportata alla lett. B).

B Documentazione necessaria ai fini dell’assunzione L’assunzione di personale avviene solo previa raccolta e consultazione della seguente

documentazione:

a) Documenti per la pratica S.C.I.

Attestato di disoccupazione (nel caso di lavoratore disoccupato da oltre 24 mesi) Iscrizione alle liste di mobilità o CIGS (nel caso di lavoratori iscritti)

b) Documenti anagrafici

N. 01 fotografia formato tessera (per tesserino di riconoscimento) Certificato di residenza in carta semplice di data non anteriore a 6 mesi (o autocertificazione su

modulo apposito rilasciato dal Comune) Certificato di Stato di Famiglia in carta semplice di data non anteriore a 6 mesi (o

autocertificazione su modulo apposito rilasciato dal Comune) Fotocopia a colori del documento di riconoscimento (Passaporto per extracomunitari) Fotocopia a colori del Permesso di soggiorno (in corso di validità o con ricevute di rinnovo inviate

60 gg precedenti alla scadenza) Dichiarazione da parte del Comune di residenza attestante l’idoneità alloggiativa e numero

occupanti l’alloggio (solo per extracomunitari) Fotocopia a colori della patente di guida Fotocopia a colori della Carta di Qualificazione del Conducente Fotocopia a colori della Scheda Crono Tachigrafica Fotocopia a colori del Tesserino di attribuzione del codice fiscale Fotocopia a colori del Tesserino Sanitario Certificato Penale (Casellario Giudiziale) di data non anteriore a 3 mesi Certificato dei Carichi Pendenti, rilasciato dagli enti preposti nella provincia nativa Coordinate bancarie (Banca o Posta, Agenzia, codice IBAN) Taglia vestiario (per abbigliamento antinfortunistico) Taglia calzature (per calzature antinfortunistiche) Copia iscrizione alla previdenza complementare Attestazione attività lavorativa

c) Documenti relativi alla formazione professionale

Curriculum vitae (necessario per impiegati e dirigenti) Fotocopia attestato di studio (diploma, laurea) Fotocopia attestati di frequenza a corsi, ecc.

d) Documenti che hanno rilevanza per il calcolo della retribuzione

Page 53: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 8

MOG rev.0 - Pag. 53 di 94

Dichiarazione di invalidità (L. 12.03.1999 n. 68) e, nel caso d’invalidità, la documentazione comprovante tale condizione.

Domanda di assegni familiari (Mod. ANF INPS) C Verifica della documentazione necessaria ai fini dell’assunzione

Prima di effettuare la definitiva assunzione presso l’azienda, l’ufficio personale verifica la correttezza dei documenti richiesti, in base all’elenco sopra riportato Vengono in particolar modo verificate le scadenze dei permessi di soggiorno ed eventualmente la corretta presentazione della domanda di rinnovo nei tempi stabiliti dalla normativa

D Verifica della documentazione in pendenza del rapporto di lavoro Mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano al lavoratore in forza, viene ricordata la data di scadenza del permesso di soggiorno ed i limiti previsti dalla normativa per il rinnovo. Lo scadenziario dei permessi di soggiorno è gestito mediante software in uso alla funzione Risorse Umane.

E Navigazione in Internet Il PC assegnato al singolo utente ed abilitato alla navigazione in Internet costituisce uno strumento aziendale utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa. E’ quindi assolutamente proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all’attività lavorativa.

Page 54: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 9

MOG rev.0 - Pag. 54 di 94

9. ABUSI DI MERCATO

9.1. Le previsioni normative L’art. 25-sexies D. Lgs. 231/01 prevede: Abusi di mercato. 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità , la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Vengono in rilievo i seguenti reati: Art. 184 D. Lgs n.58/1998 Abuso di informazioni privilegiate E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). Art. 185 D.Lgs n. 58/1998 Manipolazione del mercato Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Page 55: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 9

MOG rev.0 - Pag. 55 di 94

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. 9.2. Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai reati di abuso di mercato di cui all’art 25-sexies D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello, è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili Natura del rischio Operazioni a rischio Presidente 2

Modalità di gestione delle informazioni privilegiate derivanti dal ruolo ricoperto in relazione all'acquisto di strumenti finanziari

Vicepresidente 2 Direttore generale corpi a pressione 1 Direttore business unit Petro 1 Direttore business unit Nucleare 1 Direttore generale Hydro 1 Affari Legali 2

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato 9.3. Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 9.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

A Informazioni privilegiate: la Società prescrive l’identificazione delle informazioni privilegiate e

definisce i criteri utilizzati per individuare i soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate e le operazioni ritenute sospette ai fini dell’abuso di informazioni privilegiate.

B Procedure: le procedure relative alla gestione/diffusione/comunicazione delle informazioni privilegiate includono previsioni concernenti obblighi di implementazione di misure organizzative, obblighi di riservatezza, modalità di comunicazione all’esterno e di differimento della divulgazione, adozione di misure per la riservatezza in caso di ritardata divulgazione. I responsabili dell’applicazione e del rispetto delle citate procedure per le aree di competenza sono opportunamente identificati.

C Sicurezza informatica: il trattamento informatico dei dati viene operato in osservanza di

adeguate misure di sicurezza quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003 e nelle best practice di riferimento.

D Registro: è prescritta l’istituzione del registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni

privilegiate con evidenza dei criteri adottati per i) l’individuazione del responsabile della gestione, dell’aggiornamento e della conservazione del registro, ii) l’individuazione dei soggetti da inserire nel registro; iii) la comunicazione dell’iscrizione dei soggetti inseriti nel registro e iv) le comunicazioni imposte dalla normativa.

E Riunioni organi societari: nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo

viene monitorata l’eventuale presenza di soggetti esterni (quali, ad esempio, direttori generali, responsabili o dirigenti di aree aziendali di altre società, consulenti) e verificata l’iscrizione degli stessi nel registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate (nella sezione concernente i soggetti che hanno accesso ad informazioni privilegiate su base occasionale) laddove, nelle occasioni sopra descritte, detti soggetti vengano a conoscenza di siffatte informazioni.

Page 56: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 9

MOG rev.0 - Pag. 56 di 94

F Documentazione contenente informazioni confidenziali: la Società prevede: i) l’evidenziazione, nel testo dei vari documenti prodotti, del carattere confidenziale delle informazioni trattate per rendere consapevoli di siffatta natura i soggetti che hanno accesso a tali documenti ii) specifiche limitazioni alla divulgazione dei contenuti e iii) modalità di archiviazione e conservazione dei documenti tali da garantirne l’integrità e la ripercorribilità di tutte le modifiche effettuate.

Page 57: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 10

MOG rev.0 - Pag. 57 di 94

10. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

10.1. Le previsioni normative L’art. 25-septies D. Lgs. 231/01 prevede:

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Vengono in rilievo i seguenti reati: Art. 589 c.p. Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni

Page 58: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 10

MOG rev.0 - Pag. 58 di 94

gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

10.2. Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art 25-septies D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello, è riassunta nella tabella che segue:\ Processi sensibili Natura del rischio Operazioni a rischio Presidente 2

Modalità di gestione sulla sicurezza sul lavoro: valutazione dei rischi, formazione e informazione dei lavoratori, predisposizione dei dispositivi di protezione collettivi e individuali, modalità di impiego dei lavoratori, definizione delle direttive in merito allo svolgimento dell'attività, controllo sul rispetto di tali direttive, rapporti con il medico competente.

Vicepresidente 2 Direttore generale corpi a pressione 2 Direttore business unit Petro 2 Direttore business unit Nucleare 2 Direttore generale Hydro 2 Divisione estero 2 Acquisti 2 Vendite 2 Ufficio tecnico 2 Ingegneria di processo 2 Produzione 3 Controllo qualità 2 Risorse umane 2 Sicurezza e ambiente 3 Ricerca e sviluppo 2 Spedizioni 2

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato 10.3. Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 9.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure. A Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro: specifiche disposizioni organizzative

provvedono all'individuazione della figura datoriale in considerazione della struttura organizzativa della Società e del settore di attività in cui essa opera. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: la disposizione organizzativa adottata e attuata dalla Società con riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) previsto ai sensi della normativa vigente: a) prevede una formale designazione del Responsabile stesso; b) definisce, in considerazione dell’ambito di attività della Società, i requisiti specifici che,

coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, ecc.);

c) prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;

d) prevede la tracciabilità della formale accettazione dell’incarico da parte del RSPP.

Page 59: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 10

MOG rev.0 - Pag. 59 di 94

Servizio di Prevenzione e Protezione: la disposizione organizzativa adottata e attuata dalla Società con riferimento agli addetti del servizio di prevenzione e protezione (SPP) previsti ai sensi della normativa vigente: a) prevede una formale designazione degli stessi; b) definisce, in considerazione dell’ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle

disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, ecc.);

c) prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;

d) prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.

Medico Competente: la disposizione organizzativa adottata e attuata con riferimento al Medico Competente previsto ai sensi della normativa vigente: a) prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla

normativa in materia; b) definisce la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo la normativa vigente

(es. Cartella Sanitaria); c) prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

Gestione delle spese: con riferimento alle spese in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, la Società definisce: a) ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione e documentazione delle spese; b) le modalità di definizione ed esercizio dei poteri di spesa; c) le modalità di rendicontazione delle spese; d) la tracciabilità delle attività effettuate.

B Sistema di deleghe di funzione e assunzione di responsabilità in tema di salute,

sicurezza e igiene sul lavoro Il sistema delle deleghe di funzioni garantisce, in capo al soggetto delegato, la sussistenza di: a) requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; b) poteri decisionali nonché di organizzazione, gestione e controllo coerenti con le deleghe

assegnate; c) poteri di spesa eventualmente necessari in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace

adempimento delle funzioni delegate; d) obblighi di rendicontazione periodica (od al verificarsi di eventi di significativa importanza) sui

poteri delegati, con modalità prestabilite, atte a garantire l’espletamento di un’efficace e costante attività di vigilanza senza interferenze.

Inoltre, ciascuna delega risulta da atto scritto recante data certa ed è accettata dal delegato per iscritto.

C Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro Norme e documentazione del sistema di gestione: la Società definisce: a) ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della

salute, della sicurezza, dell’ambiente e dell’incolumità sui luoghi di lavoro, in coerenza con le linee guida aziendali;

b) le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/ protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità).

Page 60: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 10

MOG rev.0 - Pag. 60 di 94

Ruoli e responsabilità: specifiche disposizioni organizzative individuano ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali. In particolare tali norme: a) identificano ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del

personale responsabile per condurre l’identificazione dei pericoli, l’identificazione e il controllo del rischio;

b) identificano le responsabilità per la verifica, l’approvazione e l’aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;

c) identificano modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;

d) prevedono, laddove necessario, la tracciabilità dell’avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;

e) prevedono, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all’interno della Società;

f) prevedono l’individuazione dei lavoratori deputati a rivestire il ruolo di “Incaricati delle emergenze”;

g) prevedono, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;

h) prevedono, laddove necessario, esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

Documento di valutazione dei rischi: i documenti di valutazione dei rischi aziendali e di quelli interferenziali, nonché la conseguente documentazione, sono redatti in stretta osservanza delle disposizioni vigenti, in applicazione dei più elevati criteri di competenza, esperienza e professionalità specifica e sulla base di una accurata ed esaustiva analisi della realtà operativa e organizzativa aziendale. Incaricati delle emergenze: la disposizione organizzativa che disciplina l’attività dei lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente: a) prevede una formale designazione degli stessi; b) definisce, in considerazione dell’ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle

disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, ecc.);

c) prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;

d) prevede la tracciabilità della formale accettazione dell’incarico da parte degli incaricati. D Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili: nell’ipotesi di affidamento di lavori

in appalto ovvero di apertura di cantieri temporanei o mobili: a) vengono formalmente designati il Responsabile dei lavori, il Coordinatore in materia di

sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera e il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, previsti ai sensi della normativa vigente;

b) sono definiti, in considerazione dell’ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, ecc.);

c) viene garantita la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

d) viene garantita la tracciabilità della formale accettazione dell’incarico da parte del Responsabile dei lavori e dei Coordinatori;

Page 61: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 10

MOG rev.0 - Pag. 61 di 94

e) esecuzione degli adempimenti tecnico-informativi, notifiche e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione.

E Affidamento compiti: la disposizione organizzativa che, ove necessario e con riferimento ai

compiti specifici conferiti, individua i criteri e le modalità definite per l’affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, in particolare: a) definisce ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute,

sicurezza e igiene sul lavoro; b) definisce le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione

di ruoli e responsabilità dei lavoratori; c) prevede la tracciabilità delle attività di monitoraggio svolte a tale scopo (es. definizione di

check list mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute, sicurezza e igiene).

F Misure di prevenzione e protezione: la disposizione organizzativa per la corretta allocazione,

gestione e mantenimento in efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, in particolare: a) definisce ruoli, responsabilità e modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza,

idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;

b) prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori (es. check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

G Gestione delle emergenze: la disposizione organizzativa per la gestione delle emergenze, atta a

mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute degli interessati e dell’ambiente esterno, in particolare: a) definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di

emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti; b) definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un

pericolo grave e immediato; c) definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di

prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso;

d) regola i rapporti con le autorità pubbliche competenti (es. Vigili del Fuoco) che si rendessero necessari per la gestione delle emergenze;

e) individua i provvedimenti atti a evitare rischi per la salute degli interessati od il deterioramento dell'ambiente esterno;

f) definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza; g) definisce l’aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e

delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

H Attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro Consultazione e comunicazione: è prevista l’effettuazione di riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della corretta e tempestiva applicazione delle misure previste e dell’efficiente gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene sul lavoro e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all’interno dell’organizzazione aziendale Diffusione delle informazioni: la disposizione organizzativa che disciplina la diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relative alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro, in particolare definisce:

Page 62: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 10

MOG rev.0 - Pag. 62 di 94

a) ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche inerenti la salute, sicurezza e igiene sul lavoro applicabili alle loro attività;

b) l'informativa al Medico Competente, laddove prevista, relativamente ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva.

I Attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Formazione, sensibilizzazione e competenze: la Società adotta misure di formazione del personale in materia di salute, sicurezza e igiene dei lavoratori, definendo in particolare: a) ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori su rischi, pericoli,

misure, procedure, ruoli e istruzioni d’uso; b) i criteri di erogazione della formazione a ciascun lavoratore (es. alla costituzione del rapporto

di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, ecc.);

c) l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa, secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente;

d) i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale).

J Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e

igiene sul lavoro Informazione e coordinamento: la Società definisce: a) ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell’informazione da fornire alle imprese esterne sui

rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare, sulla presenza di eventuali interferenze e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un’impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, in osservanza di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Testo Unico Sicurezza;

b) ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell’esecuzione di un’opera;

c) i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia operativamente possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze nelle lavorazioni (cd. “costi della sicurezza”).

Qualifica: la disposizione organizzativa che definisce modalità di selezione e qualifica dei fornitori, in particolare: a) definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica; b) prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali dei

fornitori; c) prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le

specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

Clausole contrattuali: negli accordi con i fornitori e le altre controparti contrattuali sono inserite clausole specifiche riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché – in presenza di interferenze nelle lavorazioni – il documento unico di valutazione dei rischi e l’indicazione dei costi della sicurezza nell’accezione di cui sopra. Monitoraggio dei fornitori: la Società definisce ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori e delle altre controparti contrattuali nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.

Page 63: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 10

MOG rev.0 - Pag. 63 di 94

K Gestione dei beni aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e

igiene sul lavoro Gestione degli asset: la disposizione organizzativa che disciplina le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali e di altre società del gruppo (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici) affinché ne sia sempre garantita l’integrità e l’adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare: a) definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset; b) prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti

normativi applicabili; c) prevede la pianificazione, l’effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione

tramite personale qualificato e idoneo; d) prevede figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle

norme specifiche che contribuiscano alla valutazione ed elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici (ad es. amianto, elevato rischio incendio);

e) prevede un piano di intervento finalizzato ad eliminare le criticità riscontrate in tema di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, con indicazione di priorità di azione , tempi di intervento e costi connessi.

L Controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza

e igiene sul lavoro Misura e monitoraggio delle prestazioni, infortuni e incidenti: la Società definisce: a) ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli

infortuni; b) ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei

“mancati incidenti”; c) le modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al Datore di lavoro e al

responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sugli infortuni/incidenti occorsi; d) ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di

eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – Altri dati (diversi da infortuni e incidenti): una disposizione organizzativa a tal fine adottata e attuata definisce ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l’uso di indicatori) per: a) i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria; b) i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (es. apparecchi di sollevamento e ascensori,

impianti elettrici); c) altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/ contenziosi

insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio.

Page 64: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 11

MOG rev.0 - Pag. 64 di 94

11. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

11.1. Le previsioni normative L’art. 25-octies D. Lgs. 231/01 prevede:

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Vengono in rilievo i seguenti reati: Art. 648 c.p. Ricettazione. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Art. 648-bis c.p. Riciclaggio. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Page 65: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 11

MOG rev.0 - Pag. 65 di 94

Art. 648ter-1 c.p. Autoriciclaggio Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 11.2. Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all’art 25-octies D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello, è riassunta nella tabella che segue: Processi sensibili Natura del rischio Operazioni a rischio Presidente 2

Modalità di approvvigionamento delle materie prime: criteri adottati per la scelta dei fornitori e verifica circa la rispondenza a tali criteri, rapporti con i fornitori

Vicepresidente 2 Direttore generale corpi a pressione 2 Direttore business unit Petro 2 Direttore business unit Nucleare 2 Direttore generale Hydro 2 Divisione estero 2 Acquisti 3 Ufficio tecnico 2 Produzione 2 Controllo qualità 2

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato 11.3. Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 11.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

A Prescrizioni comportamentali: divieto da parte degli apicali e dei sottoposti, nell’ambito delle

proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della società, di contrarre con soggetti che abbiano subito condanne per i reati di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.

B Conoscenza della controparte: obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità specifica

dei fornitori utilizzati ai fini dell’approvvigionamento di beni e servizi per la società, ottenendo dichiarazioni dagli stessi in merito alla mancata applicazione di sanzioni per violazione degli artt.

Page 66: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 11

MOG rev.0 - Pag. 66 di 94

648, 648bis e 648ter c.p., nonché alla mancata sottoposizione a procedimenti giudiziari relativi a violazioni delle predette disposizioni.

C Lista dei fornitori: la società effettua i propri approvvigionamenti di beni e servizi avvalendosi

delle funzioni aziendali preposte a tali finalità e selezionando i fornitori tra quelli accreditati e iscritti in specifica lista sulla base dei requisiti di onorabilità sopra detti. L’inserimento/eliminazione dei fornitori dalla lista è basato su criteri oggettivi. L’individuazione, all’interno della lista, del fornitore è motivata e documentata.

D Contratti di approvvigionamento: tutti i contratti di approvvigionamento di beni o servizi

contengono clausole di dichiarazione e garanzia del fornitore in ordine alla provenienza lecita dei beni o degli strumenti oggetto dei contratti, nonché disposizioni di autotutela della società con riferimento alle ipotesi di inadempimento del fornitore rispetto a tali dichiarazioni e garanzie.

E Altre misure di prevenzione: anche ai fini di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell’ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure: 1. il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque

operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

2. la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;

3. il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi. F Gare: nell’ambito dell’attività di approvvigionamento di beni/servizi, la Società prevede:

1. la determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;

2. l'identificazione di un organo/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte (sia in caso di gara che di fornitore unico).

G Gestione del contratto: la Società prevede:

1. la nomina di un referente, con indicazione di compiti, poteri e responsabilità ad esso attribuiti, in vista della corretta esecuzione del contratto

2. l'autorizzazione da parte di altra funzione in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi del contratto.

Page 67: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 12

MOG rev.0 - Pag. 67 di 94

12. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

12.1. Le previsioni normative L’art. 25-novies D. Lgs. 231/01 prevede:

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Vengono in rilievo, con riguardo all’attività svolta dalla Società, i seguenti reati: Art. 171 L. 633/1941 Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero; f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a

Page 68: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 12

MOG rev.0 - Pag. 68 di 94

dieci milioni di lire). Art. 171-bis L.633/1941 Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità. 12.2. Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai delitti in materia di diritto d’autore, di cui al riportato art 25-novies D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue: Processi sensibili Natura del rischio Operazioni a rischio Presidente 2

Impiego di personal computer (rete informatica): modalità di scelta e impiego dei software coperti da diritti d'autore

Vicepresidente 2 Direttore Generale Corpi a pressione 2 Direttore Generale Hydro 2 Direttore Generale Business Unit Petro 2 Direttore Generale Business Nucleare 2 Divisione estero 2 Direttore di produzione - produzione 2 Acquisti 2 Pianificazione 2 Vendite 2 Ufficio tecnico 2 Gestione contratti 2 Ingegneria di processo 2 Controllo qualità 2 Assicurazione qualità 2 Sicurezza e ambiente 2 Ricerca e sviluppo 2 Amministrazione 2 ICT 3 Controllo di gestione 1 Sviluppo business & commerciale 2 Spedizioni 2 Risorse umane 2

Page 69: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 12

MOG rev.0 - Pag. 69 di 94

Affari legali 1 Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato 12.3. Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 12.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

A Prescrizioni comportamentali: la Società adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il

divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere, nell’ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui.

B Impedimento alla modifica: la Società assicura che la modifica dei contenuti diffusi attraverso la

rete sia consentita solo ai soggetti specificamente preposti e avvenga in conformità alle policy aziendali che regolano l’attività della funzione nella quale essi operano.

C Esistenza di filtri: la Società assicura l’istituzione e l’operatività costante di dispositivi tecnologici

(server proxy) che impediscono a tutti i soggetti apicali e sottoposti – con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche – l’accesso a siti internet non ritenuti idonei dall’Azienda.

D Monitoraggio: in conformità a policy aziendale a tal fine emanata la Società monitora l’utilizzo di

internet da parte di tutti i soggetti apicali e sottoposti sul luogo di lavoro – compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei lavoratori e relative al controllo a distanza dell’attività degli stessi – e l’immissione o acquisizione di contenuti mediante utilizzo della rete aziendale o esterna o altri strumenti. Tale monitoraggio viene operato anche attraverso l’adozione di dispositivi di verifica dei volumi caricati (upload) o scaricati (download) con fissazione di apposite soglie di segnalazione automatica ovvero del trasferimento, ad esempio tra utenti di posta elettronica, o duplicazione di file che per dimensioni o caratteristiche potrebbero contenere opere dell’ingegno protette.

E Programmi per elaboratore in formato eseguibile e codici di attivazione: la Società

assicura che i software utilizzati dai soggetti apicali e sottoposti non siano diffusi in formato eseguibile e che non siano distribuiti agli utilizzatori di detti programmi i codici di attivazione per le licenze degli stessi, con la sola esclusione dei soggetti a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche.

F Operatività su banche dati: la Società assicura che l’estrazione, la copia, il salvataggio e la

stampa su qualunque supporto di informazioni contenute in banche dati sia precluso mediante adozione di idonei dispositivi tecnologici e strumenti organizzativi a tutti i soggetti apicali e sottoposti con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche. Tale previsione non risulta applicabile alle banche dati che siano prodotte e commercializzate con espressa concessione di tali facoltà in virtù della loro natura di strumenti di diffusione di determinati contenuti informativi.

G Controllo degli accessi, gestione delle comunicazioni e dell’operatività, sicurezza

nell’acquisizione, sviluppo e manutenzione del sistema informatico (o della componente informatica presente nel servizio) e/o delle componenti tecniche connesse con il sistema: i presidi di controllo relativi al controllo degli accessi, gestione delle comunicazioni e dell’operatività, sicurezza nell’acquisizione, sviluppo e manutenzione del sistema informatico (o della componente informatica presente nel servizio) e/o delle componenti tecniche connesse con il sistema previsti nell’ambito della prevenzione dei delitti informatici di cui al relativo capitolo di Parte

Page 70: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 12

MOG rev.0 - Pag. 70 di 94

Speciale del presente Modello sono applicati dalla Società anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al presente capitolo.

H Servizi criptati: la Società monitora che la ritrasmissione e diffusione di servizi criptati avvenga in

conformità all’accordo con il legittimo distributore. I Dispositivi di decodificazione: la Società cura che l’acquisizione e utilizzo di dispositivi di

decodificazione avvenga in conformità alle caratteristiche tecniche e modalità di impiego di detti apparati previsti da una prescrizione aziendale emanata al fine di prevenire l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto ovvero in maniera difforme dalle condizioni convenute con il fornitore del servizio.

J Gestione del licensing: la Società è dotata di appositi strumenti automatici e semiautomatici per

la gestione delle licenze software. Ha inoltre assegnato ad una specifica funzione la responsabilità dell’esecuzione di un controllo periodico, volto a verificare l’adeguatezza e il rispetto delle politiche di licensing contrattualizzate con i fornitori.

Page 71: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 13

MOG rev.0 - Pag. 71 di 94

13. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

13.1. Le previsioni normative L’art. 25-decies D. Lgs. 231/01 prevede:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Vengono in rilievo i seguenti reati: Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. 13.2. Mappatura dei processi sensibili Con riguardo al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui al riportato art 25-decies D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili Natura del rischio Operazioni a rischio Presidente 2

Modalità di gestione dei rapporti con i subordinati

Vicepresidente 2 Direttore Generale Corpi a pressione 2 Direttore Generale Hydro 2 Direttore Generale Business Unit Petro 2 Direttore Generale Business Nucleare 2 Divisione estero 2 Direttore di produzione - produzione 2 Acquisti 2 Pianificazione 2 Vendite 2 Ufficio tecnico 2 Gestione contratti 2 Ingegneria di processo 2 Controllo qualità 2 Assicurazione qualità 2 Sicurezza e ambiente 2 Ricerca e sviluppo 2 Amministrazione 2 ICT 2 Controllo di gestione 2 Sviluppo business & commerciale 2 Spedizioni 2 Risorse umane 2

Page 72: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 13

MOG rev.0 - Pag. 72 di 94

Affari legali 2 Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato 13.3. Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 13.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

Prescrizioni comportamentali: la Società ha adottato un Codice Etico che, in tema di ‘Politiche del personale’ , tra l’altro, prevede quanto segue:

1 Doveri dei dipendenti A ciascun collaboratore che opera a nome e per conto della Società viene richiesta la conoscenza del

Codice Etico e delle norme di riferimento che regolano l’attività nell’ambito della sua funzione. I dipendenti della Società hanno l’obbligo di astenersi da comportamenti contrari a tali norme e di rivolgersi ai propri superiori in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse e riferire tempestivamente ai superiori qualsiasi notizia relativa a possibili violazioni e qualsiasi richiesta sia stata loro rivolta di agire in violazione delle norme; obbligo di chi riceve tali notizie è quello di mantenere la riservatezza circa l’identità del denunciante. Compito di ciascun responsabile di Unità o funzione aziendale rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti ed impedire qualunque tipo di ritorsione.

2 Doveri dei dirigenti Il dirigente è tenuto ad osservare come tutti i dipendenti, la normativa in vigore, la Carta dei Valori ed il presente Codice. Lo stesso dirigente è tenuto altresì a vigilare sull’osservanza della normativa e del Codice da parte dei dipendenti, adottando a tal fine i provvedimenti ed i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con cadenza temporale, adeguati alla tipologia di attività da verificare. Il dirigente collabora attivamente ad ogni controllo effettuato sulla Società, da autorità amministrative o giudiziarie.

3 Gestione del personale La Società evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori. Nell’ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra i profili attesi ed i profili posseduti dai collaboratori (per esempio nel caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito (per esempio assegnazione degli incentivi sulla base dei risultati raggiunti). L’accesso ai ruoli ed agli incarichi è stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità. Compatibilmente con l’efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell’organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità ed in genere della cura dei figli. La valutazione dei collaboratori viene effettuata in maniera allargata coinvolgendo i responsabili e la funzione del Personale. Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della Privacy, la funzione del personale opera per impedire forme di nepotismo (per esempio escludendo rapporti di dipendenza gerarchica tra collaboratori legati da vincoli di parentela).

4 Valorizzazione e formazione delle risorse. I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l’attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori(ad esempio la job rotation, affiancamento a personale esperto, esperienze finalizzate alla copertura di incarichi di maggiore responsabilità). In questo ambito riveste particolare importanza la comunicazione da parte dei responsabili dei punti di forza e di debolezza del collaboratore, in modo che quest’ultimo possa tendere al miglioramento delle proprie competenze anche attraverso la formazione mirata.

Page 73: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 13

MOG rev.0 - Pag. 73 di 94

La Società mette a disposizione di tutti i collaboratori strumenti informativi e formativi residenziali ed a distanza, con l’obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e la professionalità del personale. La formazione è somministrata a gruppi o a singoli collaboratori con l’obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e la professionalità del personale. La formazione è somministrata a gruppi o a singoli collaboratori sula base di specifiche esigenze di sviluppo professionale; per quel che attiene la formazione a distanza, (erogata attraverso Internet, Intranet o CD o DVD) ciascun collaboratore può usufruirne sulla base dei propri interessi ed al di fuori del normale orario di lavoro. È prevista una formazione istituzionale erogata in determinati momenti della vita aziendale del collaboratore (per es. per i neo assunti è prevista un’introduzione all’Azienda ed al suo Business) ed una formazione ricorrente al personale operativo. Il percorso formativo di ciascun dipendente è presente sul sistema informativo del personale al fine di rilevare il grado di fruizione della formazione e per disegnare i successivi percorsi formativi.

5 Tutela della persona La Società tutela l’integrità morale dei dipendenti garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti e discorsi che possono turbare la sensibilità della persona. Si intende pertanto recepito nel Codice Etico il testo del “Regolamento per la tutela delle donne e egli uomini all’interno dell’azienda” approvato di concerto con le organizzazioni sindacali il 24 ottobre 1997. Non sono tollerate discriminazioni legate all’età, al sesso , alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose. La Società tutela i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni o delle sue preferenze. La funzione del personale predispone analisi statistiche periodiche in base alle quali sia possibile accertare l’esistenza o meno di discriminazioni di qualsiasi tipo; tali rilevazioni costituiscono un flusso informativo a disposizione dei vertici aziendali, della funzione di auditing e della commissione di pari opportunità dell’azienda.

Page 74: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 14

MOG rev.0 - Pag. 74 di 94

14. REATI AMBIENTALI

14.1. Le previsioni normative L’art. 25-undecies D. Lgs. 231/01 prevede: 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a

seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a

ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a

cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da

trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo

452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta

quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a

duecentocinquanta quote. 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all' articolo 137: 1)per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all' articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all' articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell' articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell' articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all' articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote,

Page 75: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 14

MOG rev.0 - Pag. 75 di 94

nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell' articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall' articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all' articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Vengono in rilievo, con riguardo all’attività svolta dalla Società, i seguenti reati:

Page 76: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 14

MOG rev.0 - Pag. 76 di 94

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa

e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della

compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015.

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo

Page 77: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 14

MOG rev.0 - Pag. 77 di 94

416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Art. 137 D.Lgs. n.152/2006. Sanzioni penali. 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due

Page 78: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 14

MOG rev.0 - Pag. 78 di 94

anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente. Art. 256 D.Lgs. n.152/2006. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro

Page 79: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 14

MOG rev.0 - Pag. 79 di 94

a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236. Art. 257 D.Lgs. n.152/2006. Bonifica dei siti. 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza,

Page 80: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 14

MOG rev.0 - Pag. 80 di 94

bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. Art. 258 D.Lgs. n.152/2006. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. 1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da

Page 81: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 14

MOG rev.0 - Pag. 81 di 94

ventisei euro a centosessanta euro. 5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006. Traffico illecito di rifiuti. 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. Art. 260 D.Lgs. n. 152/2006. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. Art. 279 D.Lgs. n.152/2006. Sanzioni. 1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Page 82: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 14

MOG rev.0 - Pag. 82 di 94

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro. 7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva. 14.2. Mappatura dei processi sensibili Con riguardo ai reati ambientali, di cui al riportato art 25-undecies D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue:

Processi sensibili Natura del rischio Operazioni a rischio Presidente 2

Gestione della tematica ambientale: modalità delle richieste delle autorizzazioni, modalità di esercizio dell'attività in rapporto ai contenuti delle autorizzazioni, gestione degli scarichi, dei rifiuti, delle sostanze inquinanti e dei livelli di emissione in atmosfera.

Vicepresidente 2 Direttore Generale Corpi a pressione 2 Direttore Generale Hydro 2 Direttore Generale Business Unit Petro 2 Direttore Generale Business Nucleare 2 Divisione estero 2 Direttore di produzione - produzione 3 Acquisti 2 Controllo qualità 2 Sicurezza e ambiente 3 ICT 2

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato 14.3. Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 14.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

A Sistema di deleghe di funzione e assunzione di responsabilità in materia

ambientale Il sistema delle deleghe di funzioni garantisce, in capo al soggetto delegato, la sussistenza di: 1. requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate 2. poteri decisionali nonché di organizzazione, gestione e controllo coerenti con le deleghe

assegnate

Page 83: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 14

MOG rev.0 - Pag. 83 di 94

3. poteri di spesa eventualmente necessari in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate

4. obblighi di rendicontazione periodica (od al verificarsi di eventi di significativa importanza) sui poteri delegati, con modalità prestabilite, atte a garantire l’espletamento di un’efficace e costante attività di vigilanza senza interferenze.

Inoltre, ciascuna delega risulta da atto scritto recante data certa ed è accettata dal delegato per iscritto.

B Gestione degli adempimenti normativi interni in materia di tutela ambientale È stata individuata una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di coordinare il personale coinvolto nelle operazioni di gestione e prevenzione dei rischi ambientali, dotandola eventualmente dei poteri di spesa necessari per affrontare situazioni di emergenza.

C Tenuta dei registri obbligatori e gestione dei formulari, garantendo un’efficace

sistema di tracciabilità dei rifiuti La funzione aziendale preposta cura il rispetto delle procedure per la tracciabilità dei rifiuti. Tali procedure consistono nella corretta gestione dei formulari (cartacei od elettronici), delle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti e nella loro adeguata archiviazione, secondo i termini di legge.

D Individuazione e valutazione dei fornitori (in possesso dei requisiti autorizzativi

previsti dalla legge) a cui affidare il servizio di smaltimento dei rifiuti La funzione aziendale preposta procede alla valutazione e monitoraggio dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa in capo ai soggetti/fornitori cui affidare lo smaltimento dei rifiuti.

E Gestione delle emissioni in atmosfera La funzione preposta monitora gli impianti e i siti sensibili al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative in tema di emissioni in atmosfera.

Page 84: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 15

MOG rev.0 - Pag. 84 di 94

15. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

15.1. Le previsioni normative L’art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01 prevede: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Vengono in rilievo i seguenti reati: Art. 22 D.Lgs 286/2008 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: [184] a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5. 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei

Page 85: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 15

MOG rev.0 - Pag. 85 di 94

mesi dalla data del rilascio. 5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma 12. 5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto. 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. 10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,

Page 86: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 15

MOG rev.0 - Pag. 86 di 94

comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’ articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. 12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. 12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia. 15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. 15.2. Mappatura dei processi sensibili

Page 87: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 15

MOG rev.0 - Pag. 87 di 94

Con riguardo al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui al riportato art 25-duodecies D. Lgs. 231/01, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue: Processi sensibili Natura del rischio Operazioni a rischio Presidente 2

Modalità di assunzione del personale, gestione dell'approvvigionamento delle risorse umane.

Vicepresidente 2 Direttore Generale Corpi a pressione 2 Direttore Generale Hydro 2 Direttore Generale Business Unit Petro 2 Direttore Generale Business Nucleare 2 Divisione estero 2 Risorse umane 3

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato 15.3. Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 15.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

A Selezione del personale

La selezione del personale viene effettuata mediante l’impiego di curriculum vitae spediti/consegnati presso la sede o mediante l’utilizzo di società di ricerca e selezione del personale e/o di società di lavoro interinale. Ove ci si avvalga dell’operato di tali società, ad esse spetta la raccolta e la verifica di tutta la documentazione riportata alla lett. B).

B Documentazione necessaria ai fini dell’assunzione L’assunzione di personale avviene solo previa raccolta e consultazione della seguente

documentazione:

a) Documenti per la pratica S.C.I. Attestato di disoccupazione (nel caso di lavoratore disoccupato da oltre 24 mesi) Iscrizione alle liste di mobilità o CIGS (nel caso di lavoratori iscritti)

b) Documenti anagrafici N. 01 fotografia formato tessera (per tesserino di riconoscimento) Certificato di residenza in carta semplice di data non anteriore a 6 mesi (o autocertificazione su

modulo apposito rilasciato dal Comune) Certificato di Stato di Famiglia in carta semplice di data non anteriore a 6 mesi (o

autocertificazione su modulo apposito rilasciato dal Comune) Fotocopia a colori del documento di riconoscimento (Passaporto per extracomunitari) Fotocopia a colori del Permesso di soggiorno (in corso di validità o con ricevute di rinnovo inviate

60 gg precedenti alla scadenza) Dichiarazione da parte del Comune di residenza attestante l’idoneità alloggiativa e numero

occupanti l’alloggio (solo per extracomunitari) Fotocopia a colori della patente di guida Fotocopia a colori della Carta di Qualificazione del Conducente Fotocopia a colori della Scheda Crono Tachigrafica Fotocopia a colori del Tesserino di attribuzione del codice fiscale Fotocopia a colori del Tesserino Sanitario Certificato Penale (Casellario Giudiziale) di data non anteriore a 3 mesi Certificato dei Carichi Pendenti, rilasciato dagli enti preposti nella provincia nativa

Page 88: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 15

MOG rev.0 - Pag. 88 di 94

Coordinate bancarie (Banca o Posta, Agenzia, codice IBAN) Taglia vestiario (per abbigliamento antinfortunistico) Taglia calzature (per calzature antinfortunistiche) Copia iscrizione alla previdenza complementare Attestazione attività lavorativa

c) Documenti relativi alla formazione professionale Curriculum vitae (necessario per impiegati e dirigenti) Fotocopia attestato di studio (diploma, laurea) Fotocopia attestati di frequenza a corsi, ecc.

d) Documenti che hanno rilevanza per il calcolo della retribuzione Dichiarazione di invalidità (L. 12.03.1999 n. 68) e, nel caso d’invalidità, la documentazione

comprovante tale condizione. Domanda di assegni familiari (Mod. ANF INPS)

C Verifica della documentazione necessaria ai fini dell’assunzione Prima di effettuare la definitiva assunzione presso l’azienda, l’ufficio personale verifica la correttezza

dei documenti richiesti, in base all’elenco sopra riportato Vengono in particolar modo verificate le scadenze dei permessi di soggiorno ed eventualmente la

corretta presentazione della domanda di rinnovo nei tempi stabiliti dalla normativa D Verifica della documentazione in pendenza del rapporto di lavoro Mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano al lavoratore in forza,

viene ricordata la data di scadenza del permesso di soggiorno ed i limiti previsti dalla normativa per il rinnovo.

Lo scadenziario dei permessi di soggiorno è gestito mediante software in uso alla funzione Risorse Umane.

Page 89: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 16

MOG rev.0 - Pag. 89 di 94

16. REATI TRANSNAZIONALI, DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE

16.1. Le previsioni normative L’art. 10 L. 146/2006 prevede: Responsabilità amministrativa degli enti. 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. [Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote]. 6. [Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni]. 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Vengono in rilievo, con riguardo all’attività svolta dalla Società, i seguenti reati: Art. 12 D.Lgs. 286/1998. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in

Page 90: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 16

MOG rev.0 - Pag. 90 di 94

condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". 3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza. 4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle

Page 91: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 16

MOG rev.0 - Pag. 91 di 94

parti. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle

Page 92: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 16

MOG rev.0 - Pag. 92 di 94

disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis. 9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. 16.2. Mappatura dei processi sensibili

Con riguardo ai reati transnazionali, con specifico riferimento alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, di cui al riportato art 10 L. 146/2006, la mappatura dei processi sensibili, svolta secondo quanto illustrato nel par. 4.5 della Parte Generale del presente modello è riassunta nella tabella che segue: Processi sensibili Natura del rischio Operazioni a rischio Presidente 2 Modalità di assunzione del personale,

gestione dell'approvvigionamento delle Vicepresidente 2

Page 93: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 16

MOG rev.0 - Pag. 93 di 94

Direttore Generale Corpi a pressione 2 risorse umane. Direttore Generale Hydro 2 Direttore Generale Business Unit Petro 2 Direttore Generale Business Nucleare 2 Divisione estero 2 Risorse umane 3

Legenda: 1= Rischio basso; 2= Rischio Medio; 3= Rischio elevato 16.3. 16.3 Procedure e protocolli per eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati

Al fine di eliminare o comunque ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto indicati nel precedente par. 16.1, la società ha elaborato ed adottato i seguenti protocolli e procedure.

A Selezione del personale

La selezione del personale viene effettuata mediante l’impiego di curriculum vitae spediti/consegnati presso la sede o mediante l’utilizzo di società di ricerca e selezione del personale e/o di società di lavoro interinale. Ove ci si avvalga dell’operato di tali società, ad esse spetta la raccolta e la verifica di tutta la documentazione riportata alla lett B).

B Documentazione necessaria ai fini dell’assunzione L’assunzione di personale avviene solo previa raccolta e consultazione della seguente

documentazione:

a) Documenti per la pratica S.C.I. Attestato di disoccupazione (nel caso di lavoratore disoccupato da oltre 24 mesi) Iscrizione alle liste di mobilità o CIGS (nel caso di lavoratori iscritti)

b) Documenti anagrafici N. 01 fotografia formato tessera (per tesserino di riconoscimento) Certificato di residenza in carta semplice di data non anteriore a 6 mesi (o autocertificazione su

modulo apposito rilasciato dal Comune) Certificato di Stato di Famiglia in carta semplice di data non anteriore a 6 mesi (o

autocertificazione su modulo apposito rilasciato dal Comune) Fotocopia a colori del documento di riconoscimento (Passaporto per extracomunitari) Fotocopia a colori del Permesso di soggiorno (in corso di validità o con ricevute di rinnovo inviate

60 gg precedenti alla scadenza) Dichiarazione da parte del Comune di residenza attestante l’idoneità alloggiativa e numero

occupanti l’alloggio (solo per extracomunitari) Fotocopia a colori della patente di guida Fotocopia a colori della Carta di Qualificazione del Conducente Fotocopia a colori della Scheda Crono Tachigrafica Fotocopia a colori del Tesserino di attribuzione del codice fiscale Fotocopia a colori del Tesserino Sanitario Certificato Penale (Casellario Giudiziale) di data non anteriore a 3 mesi Certificato dei Carichi Pendenti, rilasciato dagli enti preposti nella provincia nativa Coordinate bancarie (Banca o Posta, Agenzia, codice IBAN) Taglia vestiario (per abbigliamento antinfortunistico) Taglia calzature (per calzature antinfortunistiche) Copia iscrizione alla previdenza complementare Attestazione attività lavorativa

Page 94: MOG · 2016-09-25 · MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 parte generale cap. 1 MOG rev.0 - Pag. 6 di 94 esigenze di cui si è detto. È opportuno

MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001

parte speciale cap. 16

MOG rev.0 - Pag. 94 di 94

c) Documenti relativi alla formazione professionale Curriculum vitae (necessario per impiegati e dirigenti) Fotocopia attestato di studio (diploma, laurea) Fotocopia attestati di frequenza a corsi, ecc.

d) Documenti che hanno rilevanza per il calcolo della retribuzione Dichiarazione di invalidità (L. 12.03.1999 n. 68) e, nel caso d’invalidità, la documentazione

comprovante tale condizione. Domanda di assegni familiari (Mod. ANF INPS)

C Verifica della documentazione necessaria ai fini dell’assunzione Prima di effettuare la definitiva assunzione presso l’azienda, l’ufficio personale verifica la correttezza

dei documenti richiesti, in base all’elenco sopra riportato Vengono in particolar modo verificate le scadenze dei permessi di soggiorno ed eventualmente la

corretta presentazione della domanda di rinnovo nei tempi stabiliti dalla normativa D Verifica della documentazione in pendenza del rapporto di lavoro Mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano al lavoratore in forza,

viene ricordata la data di scadenza del permesso di soggiorno ed i limiti previsti dalla normativa per il rinnovo.

Lo scadenziario dei permessi di soggiorno è gestito mediante software in uso alla funzione Risorse Umane.