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Azienda certificata In sistema Qualità N° 50 100 7754 ISO 9001 Modena, Febbraio 2010

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Azienda certificata In sistema Qualità N° 50 100 7754 ISO 9001

Modena, Febbraio 2010

- CNA Interpreta srl -

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IndiceIndiceIndiceIndice

1111 Quando si presenta la dichiarazioneQuando si presenta la dichiarazioneQuando si presenta la dichiarazioneQuando si presenta la dichiarazione ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8888

2222 Come si presenta la dichiarazioneCome si presenta la dichiarazioneCome si presenta la dichiarazioneCome si presenta la dichiarazione ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9999

3333 Dove si presenta la dichiarazioneDove si presenta la dichiarazioneDove si presenta la dichiarazioneDove si presenta la dichiarazione ________________________________________________________________________________________________________________________________________________10101010

4444 ControlliControlliControlliControlli ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________11111111

5555 Calcolo IseeCalcolo IseeCalcolo IseeCalcolo Isee ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________12121212

5.15.15.15.1 Mutuo riferito all’abitazione e alle sue pertinenzeMutuo riferito all’abitazione e alle sue pertinenzeMutuo riferito all’abitazione e alle sue pertinenzeMutuo riferito all’abitazione e alle sue pertinenze ____________________________________________________________________________________13131313

5.25.25.25.2 Mutuo per l’acquisto di immobili diversi dall’abitazioneMutuo per l’acquisto di immobili diversi dall’abitazioneMutuo per l’acquisto di immobili diversi dall’abitazioneMutuo per l’acquisto di immobili diversi dall’abitazione ____________________________________________________________________13131313

6666 Prestazioni sociali agevolatePrestazioni sociali agevolatePrestazioni sociali agevolatePrestazioni sociali agevolate ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________16161616

7777 Composizione della DSUComposizione della DSUComposizione della DSUComposizione della DSU ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________17171717

8888 Composizione del nucleo familiareComposizione del nucleo familiareComposizione del nucleo familiareComposizione del nucleo familiare________________________________________________________________________________________________________________________________________________20202020

8.18.18.18.1 DichiaranteDichiaranteDichiaranteDichiarante________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________23232323

8.28.28.28.2 Coniuge conviventeConiuge conviventeConiuge conviventeConiuge convivente ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________23232323

8.38.38.38.3 Coniuge con diversa residenzaConiuge con diversa residenzaConiuge con diversa residenzaConiuge con diversa residenza ____________________________________________________________________________________________________________________________________________24242424

8.48.48.48.4 Regole per le altre persoRegole per le altre persoRegole per le altre persoRegole per le altre persone coniugatene coniugatene coniugatene coniugate____________________________________________________________________________________________________________________________25252525

8.58.58.58.5 Figli minori e minori affidatiFigli minori e minori affidatiFigli minori e minori affidatiFigli minori e minori affidati ________________________________________________________________________________________________________________________________________________26262626

8.68.68.68.6 Altre persone presenti nello stato di famigliaAltre persone presenti nello stato di famigliaAltre persone presenti nello stato di famigliaAltre persone presenti nello stato di famiglia ____________________________________________________________________________________________________26262626

8.78.78.78.7 Coniugi delle altre persone presenti nello stato di famigliaConiugi delle altre persone presenti nello stato di famigliaConiugi delle altre persone presenti nello stato di famigliaConiugi delle altre persone presenti nello stato di famiglia ________________________________________________________________27272727

8.88.88.88.8 Persone a carico ai fini IRPEFPersone a carico ai fini IRPEFPersone a carico ai fini IRPEFPersone a carico ai fini IRPEF ________________________________________________________________________________________________________________________________________28282828

8.98.98.98.9 Soggetti in convivenza anagraficaSoggetti in convivenza anagraficaSoggetti in convivenza anagraficaSoggetti in convivenza anagrafica ________________________________________________________________________________________________________________________________30303030

8.108.108.108.10 Separato legalmente nel cui stato di famiglia figura ancora il coniugeSeparato legalmente nel cui stato di famiglia figura ancora il coniugeSeparato legalmente nel cui stato di famiglia figura ancora il coniugeSeparato legalmente nel cui stato di famiglia figura ancora il coniuge ________________________________30303030

8.118.118.118.11 Genitori non coniugati non conviventiGenitori non coniugati non conviventiGenitori non coniugati non conviventiGenitori non coniugati non conviventi ____________________________________________________________________________________________________________________30303030

8.128.128.128.12 Nuclei familiari in coabitazione non legati da alcun vincoloNuclei familiari in coabitazione non legati da alcun vincoloNuclei familiari in coabitazione non legati da alcun vincoloNuclei familiari in coabitazione non legati da alcun vincolo ________________________________________________________30303030

9999 Modello relativo al nucleo familiareModello relativo al nucleo familiareModello relativo al nucleo familiareModello relativo al nucleo familiare ________________________________________________________________________________________________________________________________________32323232

10101010 Quadro AQuadro AQuadro AQuadro A---- nucleo familiare nucleo familiare nucleo familiare nucleo familiare –––– casi particolari casi particolari casi particolari casi particolari ________________________________________________________________________________________________________33333333

11111111 Quadro BQuadro BQuadro BQuadro B ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________34343434

11.111.111.111.1 Persone con handicap e invalidiPersone con handicap e invalidiPersone con handicap e invalidiPersone con handicap e invalidi ________________________________________________________________________________________________________________________________________34343434

11.211.211.211.2 Genitore e figli minoriGenitore e figli minoriGenitore e figli minoriGenitore e figli minori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________35353535

11.311.311.311.3 AttivAttivAttivAttività di lavoro o di impresaità di lavoro o di impresaità di lavoro o di impresaità di lavoro o di impresa ____________________________________________________________________________________________________________________________________________35353535

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11.411.411.411.4 Situazioni diverse presenti nello stesso nucleoSituazioni diverse presenti nello stesso nucleoSituazioni diverse presenti nello stesso nucleoSituazioni diverse presenti nello stesso nucleo ________________________________________________________________________________________________36363636

12121212 Quadro CQuadro CQuadro CQuadro C ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________40404040

12.112.112.112.1 IndirizzoIndirizzoIndirizzoIndirizzo ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________40404040

12.212.212.212.2 Abitazione in locazioneAbitazione in locazioneAbitazione in locazioneAbitazione in locazione ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________41414141

12.2.1 Trasferimento dell’abitazione _________________________________ 41

12.2.2 Acquisto dell’abitazione nell’anno di presentazione della DSU __________ 41

12.2.3 Canone di locazione comprensivo delle pertinenze ___________________ 41

12.2.4 Contributi alla locazione ____________________________________ 41

12.2.5 Abitazione in comodato_____________________________________ 42

12.2.6 Contratto di locazione intestato al de cuius _______________________ 42

12.2.7 Contratto di locazione intestato al coniuge separato _________________ 42

12.2.8 Contratto di locazione intestato a soggetti estranei al nucleo ___________ 42

12.2.9 Alloggi di edilizia residenziale pubblica __________________________ 42

12.2.10 Agricoltore che possiede l’abitazione del nucleo _____________________ 43

13131313 Sottoscrizione della dichiarazioneSottoscrizione della dichiarazioneSottoscrizione della dichiarazioneSottoscrizione della dichiarazione ________________________________________________________________________________________________________________________________________44444444

14141414 Attestazione della presentazioAttestazione della presentazioAttestazione della presentazioAttestazione della presentazionenenene ____________________________________________________________________________________________________________________________________________45454545

15151515 Fogli allegatiFogli allegatiFogli allegatiFogli allegati ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________46464646

QUADRO F1QUADRO F1QUADRO F1QUADRO F1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________47474747

QUADRO F2QUADRO F2QUADRO F2QUADRO F2 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________47474747

QUADRO F3QUADRO F3QUADRO F3QUADRO F3 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________48484848

QUADRO F4 QUADRO F4 QUADRO F4 QUADRO F4 ---- Situazione reddituale Situazione reddituale Situazione reddituale Situazione reddituale ________________________________________________________________________________________________________________________________________48484848

15.115.115.115.1 Quadro F5 Quadro F5 Quadro F5 Quadro F5 ---- Patrimon Patrimon Patrimon Patrimonio mobiliareio mobiliareio mobiliareio mobiliare ________________________________________________________________________________________________________________________________54545454

Componenti il patrimonio mobiliare ___________________________________ 55

15.215.215.215.2 . Quadro F6 . Quadro F6 . Quadro F6 . Quadro F6 ---- patrimonio immobiliare patrimonio immobiliare patrimonio immobiliare patrimonio immobiliare ________________________________________________________________________________________________________________________61616161

15.2.1 Casa di abitazione posta sotto sequestro__________________________ 62

15.315.315.315.3 Valore dell’immobile, come definito ai fini ICI, dei fabbricati, aree edificabili e Valore dell’immobile, come definito ai fini ICI, dei fabbricati, aree edificabili e Valore dell’immobile, come definito ai fini ICI, dei fabbricati, aree edificabili e Valore dell’immobile, come definito ai fini ICI, dei fabbricati, aree edificabili e

terreni agricoli.terreni agricoli.terreni agricoli.terreni agricoli. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________63636363

15.415.415.415.4 Determinazione della base imponibile ai fini IciDeterminazione della base imponibile ai fini IciDeterminazione della base imponibile ai fini IciDeterminazione della base imponibile ai fini Ici ____________________________________________________________________________________________67676767

Definizione di reddito fondiario ai fini IrpefDefinizione di reddito fondiario ai fini IrpefDefinizione di reddito fondiario ai fini IrpefDefinizione di reddito fondiario ai fini Irpef ________________________________________________________________________________________________________________________68686868

Imputazione dei redditi fondiariImputazione dei redditi fondiariImputazione dei redditi fondiariImputazione dei redditi fondiari ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________70707070

16161616 Promemoria dei documenti necessari per DSUPromemoria dei documenti necessari per DSUPromemoria dei documenti necessari per DSUPromemoria dei documenti necessari per DSU ________________________________________________________________________________________________________71717171

Casa di abitazione del nucleo familiareCasa di abitazione del nucleo familiareCasa di abitazione del nucleo familiareCasa di abitazione del nucleo familiare ________________________________________________________________________________________________________________________________________71717171

Dati per il quadro F4 Situazione reddituale***Dati per il quadro F4 Situazione reddituale***Dati per il quadro F4 Situazione reddituale***Dati per il quadro F4 Situazione reddituale*** __________________________ 71

Quadro F5 Quadro F5 Quadro F5 Quadro F5 –––– Patrimonio mobiliar Patrimonio mobiliar Patrimonio mobiliar Patrimonio mobiliareeee ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________72727272

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Quadro F6 Patrimonio immobiliare****Quadro F6 Patrimonio immobiliare****Quadro F6 Patrimonio immobiliare****Quadro F6 Patrimonio immobiliare**** ____________________________________________________________________________________________________________________________________73737373

17171717 Modalità di determinazione della base imponibile IciModalità di determinazione della base imponibile IciModalità di determinazione della base imponibile IciModalità di determinazione della base imponibile Ici ____________________________________________________________________________________74747474

18181818 Risposte InpsRisposte InpsRisposte InpsRisposte Inps ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________75757575

19191919 ModulisticaModulisticaModulisticaModulistica ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________95959595

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Art. 59, commi 51 –53, Legge 27.12.1997 n.449;

D.Lgs, 31.3.1998, n.109

D.P.C.M. 221 del 7.5.1999 Sperimentazione triennale Redd. Agrari e patrimonio

Nucleo (anagrafe)

Regolamento del 15.7.1999 n.306

Modalità di calcolo IS

A3F e M

D.P.C.M. 21.7.1999 n.305

(certificazione)

D.M. del 29.7.1999

(Modelli )

Revisione D.Lgs. 109/98

D.Lgs. del 30.05. 2000, n. 130 Nuova valutazione Ise

Archivio Inps

D.P.C.M. 4.4.2001, n. 242 nucleo familiare per

(modifica D.P.C.M. 7.5.99, n. 221) casi particolari

D.P.C.M. 18.5.2001 Modello tipo di dichiarazione

Circolare Inps n. 153 del 31/7/2001

Art. 1, comma 344, L. 244/07 Modifiche all’attestazione Isee

Valutazione

ISE

generale

ee

A3F e AM

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PremessaPremessaPremessaPremessa

L’evoluzione dell’indicatore della situazione economica equivalente inizia dall’art. 59, commi 51 e seguenti della legge Finanziaria per il 19981, che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi tesi a definire criteri unificati per valutare la situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolate.

Fra i principi e criteri direttivi che dovevano costituire l’indicatore, vi era la determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione economica del soggetto che richiedeva la prestazione agevolata in base alla condizione reddituale e patrimoniale del persona richiedente, dei soggetti con il quale convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef, con la possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali.

E’ stato, così, emanato un primo Decreto Legislativo che ha disciplinato la materia in via sperimentale per un triennio2, un secondo Decreto Legislativo al termine del periodo sperimentale3 e, per ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono stati ulteriormente definiti i criteri per la composizione del nucleo, a parziale modifica del regolamento precedente.4

Lo strumento atto a misurare il reddito disponibile del nucleo è costituito dalla dichiarazione sostitutiva unica che documenta la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante che richiede la prestazione sociale agevolata.

Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, sono calcolati due indicatori.

Il primo (denominato Ise) che individua la situazione economica del nucleo familiare, il secondo (Isee) che si genera dal rapporto tra l’Ise e il numero dei componenti il nucleo familiare, in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.

La Finanziaria 20085 ha riscritto l’art. 4 del D.Lgs. 109/98 ed ha previsto che la DSU potesse essere presentata ai comuni, ai centri di assistenza fiscale, all’amministrazione che gestisce l’agevolazione, all’Inps, ma anche all’Agenzia delle entrate. Quest’ultima dovrà essere incaricata a rilevare eventuali omissioni o irregolarità rispetto ai valori reddituali e patrimoniali autocertificati dal contribuente per consentire alla Guardia di Finanza di eseguire controlli sostanziali sui redditi dichiarati.

���� Riferimenti normativi

1 L. 449 del 27 dicembre 1997

2 D.L.gs. n. 109 del 31 Marzo 1998

3 D.Lgs.3 Maggio 2000, n. 130

4 D.P.C.M. 4 Aprile 2001, n.242

5 art. 1, comma 344, della L. 24/12/2007, n. 244

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E’ previsto, inoltre, che l’Agenzia delle entrate potrà richiedere informazioni agli operatori finanziari per rendere più efficace l’azione di controllo e contrastare possibili abusi.

L’attuazione delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2008, tuttavia, è rimessa all’emanazione di un apposito decreto interministeriale che doveva essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge ma che, a tutt’oggi, non è stato ancora emanato.

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) si configura quale dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L’eventuale non veridicità delle indicazioni riportate nel corpo della dichiarazione espone il dichiarante mendace anche a responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (norme penali per falso in atto pubblico).

Le Istituzioni che erogano le prestazioni agevolate, l’Inps e la Guardia di Finanza possono eseguire controlli atti a riscontrare l’autenticità dei dati contenuti nella DSU.

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1 Quando si presenta la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU), può essere presentata in qualunque momento dell’anno, in occasione della richiesta di una prestazione sociale agevolata.

Se nel corso dell’anno di validità la composizione del nucleo familiare si modifica, i componenti del nuovo nucleo non sono obbligati a presentare una nuova dichiarazione, tuttavia il contribuente può produrre una nuova dichiarazione, se può acquisirne un beneficio.

Gli enti erogatori, a loro volta, possono richiedere una nuova dichiarazione con l’aggiornamento dei dati in essa contenuti.

Se nel corso di validità della DSU è presentata una nuova dichiarazione perché si

intendono aggiornare i dati contenuti nella prima, gli effetti della seconda si produrranno dal giorno della sottoscrizione della nuova DSU. (cfr. risposta Inps Q106 del 14/03/2003).

In caso di rettifica a causa di errore materiale commesso dall’operatore

nell’acquisizione dei dati contenuti nella DSU, invece, gli effetti della rettifica retroagiscono al momento della sottoscrizione della DSU (cfr. Risposta Inps Q114 del 14/03/2003).

La DSU ha validità annuale, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

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2 Come si presenta la dichiarazione

La DSU può essere presentata in qualunque periodo dell’anno in occasione della richiesta di una prestazione sociale agevolata, secondo le seguenti modalità:

⌦ consegna diretta all’Ente cui si richiede la prestazione agevolata, firmandola alla presenza del funzionario;

⌦ consegna mediante persona delegata. La persona delegata dovrà esibire la fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante;

⌦ rendendo la dichiarazione direttamente al funzionario dell’ufficio, se il dichiarante non sa e non può firmare.

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3 Dove si presenta la dichiarazione

La DSU può essere presentata:

���� all’Ente che fornisce la prestazione agevolata, insieme alla domanda dell’agevolazione;

���� al Comune;

���� ai Centri di Assistenza Fiscale;

���� alla sede Inps.

L’Ente o l’istituzione che riceve la DSU deve rilasciare un’attestazione contenete le informazioni della dichiarazione e trasmette telematicamente all’Inps il contenuto della DSU.

L’Inps calcola l’indicatore Isee e fornisce il tracciato:

����alle proprie sedi;

����ai Comuni;

����agli enti erogatori;

����ai Centri di Assistenza Fiscale.

L’attestazione dell’Inps riportante i dati acquisiti ed il calcolo Isee potrà essere utilizzata da qualunque componente il nucleo familiare nel termine di validità annuale della DSU non rendendo necessaria la presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva.

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4 Controlli

L’attuale disciplina prevede diversi livelli di coinvolgimento per l’espletamento dei controlli.

Gli enti erogatori controllano la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dei soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con le risultanze del sistema informativo del Ministero dell’economia e finanze. Gli enti sono legittimati a richiedere idonea documentazione utile a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati e provvedono all’eventuale revoca dei benefici concessi.

L’Inps utilizza le informazioni di cui dispone nei propri archivi o quelli delle amministrazioni collegate per eseguire controlli formali sulla congruità dei dati esposti nella DSU e segnala agli enti erogatori le eventuali incongruenze riscontrate.

La Guardia di finanza compie verifiche dirette al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare e dei soggetti beneficiari delle prestazioni agevolate.

E’ previsto che la Guardia di finanza destini una quota parte delle proprie verifiche al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari le prestazioni agevolate.

L’attività di controllo è effettuata nella più ampia autonomia, anche se la selezione dei contribuenti da ispezionare non può ignorare i riscontri operati a monte dalle amministrazioni che hanno concesso i benefici.

Gli esiti di ciascun controllo svolto, previa autorizzazione della competente Autorità giudiziaria nei casi in cui si rilevino violazioni penali, sono comunicati alla sede Inps competente per territorio ed agli enti erogatori.

Per potenziare il controllo sui redditi, la Finanziaria 2008 aveva previsto di trasferire dall’Inps alle Entrate l’archivio delle autocertificazioni e di incrociarlo con l’Anagrafe Tributaria. Attualmente, però, il trasferimento è rimasto sulla carta.

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5 Calcolo Isee

In via generale, il calcolo ISEE è identico per ciascun componente il nucleo familiare e per qualunque prestazione sociale agevolata richiesta. Tuttavia, poiché‚ la legge consente agli enti erogatori un certo spazio di autonomia nella composizione del nucleo familiare, in alcuni casi particolari l'ISEE può differire rispetto a quello standard, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per il cittadino. Infatti, l'ente che sceglie una diversa composizione del nucleo familiare può ricavare il nuovo nucleo solo «all'interno» di quello standard, in modo tale che le informazioni necessarie al calcolo dell'ISEE siano già tutte comprese nella dichiarazione sostitutiva unica.

L'unica eccezione a questo principio si ha per le prestazioni per il diritto allo studio universitario: in questo caso, il nucleo familiare dello studente universitario può essere integrato con quello di chi è considerato colui che sostiene l'onere di mantenimento (normalmente, il nucleo familiare dei suoi genitori quando questi sono in un nucleo familiare distinto).

Attualmente, il calcolo dell’indicatore Isee è effettuato dall’Inps, il quale rende disponibile i dati agli enti erogatori delle prestazioni agevolate ed al dichiarante.

L’Isee ha origine dal rapporto tra l’Ise, che considera i redditi e patrimoni del nucleo familiare, ed il numero dei componenti il nucleo familiare, in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.

L’indicatore della situazione economica reddituale, (Ise) è un parametro che concorre alla valutazione della capacità economica del nucleo familiare. Gli elementi che concorrono per il calcolo dell'ISE sono tre:

a) Indicatore del reddito

In questo indice devono essere considerati tutti i redditi (redditi dichiarati ai fini Irpef come risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali) di tutti i componenti il nucleo familiare.

Dalla somma dei redditi può essere sottratto il valore annuo dell’affitto dell’abitazione utilizzata quale residenza del nucleo familiare, fino a concorrenza del valore stesso, con un massimo di 5.164,57 €, rapportato alla quota di cui i componenti il nucleo sono titolari.

Ai redditi del nucleo si sommano i redditi derivanti dalle attività finanziarie possedute alla data del 31/12 dell’anno precedente la presentazione della DSU.

L’importo è da approssimare per difetto a 500,00 € inferiori.

Dal patrimonio mobiliare si detrae la franchigia, fino a concorrenza, di 15.493,71 €.

All’importo del patrimonio mobiliare si applica il tasso di rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro.

Il coefficiente relativo ai buoni decennali emessi nel 2009 è pari al 4,32%6.

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b) Indicatore del patrimonio immobiliare

Il valore degli immobili posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente, calcolato con gli stessi criteri dell'Ici, è considerato al 20%.

Dall’importo così determinato si detrae l’ammontare della quota capitale del debito residuo al 31.12 dell’anno precedente per i mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato, fino a concorrenza del suo valore, nel limite massimo di 51.645,69 €.

Se i componenti il nucleo risiedono in più abitazioni la cui proprietà è solo di alcuni, la detrazione si applica, tra le suddette, all’abitazione individuata dal richiedente la DSU. (art. 4, comma 2 D.P.C.M. 07/05/01, n. 221).

Se l’immobile è in quota parte di proprietà di alcuni componenti il nucleo familiare, la detrazione si applica solo per detta quota.

Il mutuo contratto per la ristrutturazione non può essere detratto. (cfr. risposta Inps Q87 del 28/02/2003).

5.1 Mutuo riferito all’abitazione e alle sue pertinenze

Se il mutuo è riferito alla casa di abitazione e alle sue pertinenze, ove è possibile individuare i due importi, per la pertinenza si detrae il mutuo per il suo acquisto, mentre per la casa di abitazione si considera la franchigia prevista o, se più favorevole, la quota residua del mutuo relativo alla sola abitazione.

Se, invece, non è possibile stabilire i due importi, si indicherà l’intero valore del mutuo riferendolo alla casa di abitazione (cfr, risposta Inps Q 76 del 28/02/2003).

5.2 Mutuo per l’acquisto di immobili diversi dall’abitazione

Dal momento che il mutuo è collegato all’immobile e non alla persona, può formare oggetto di detrazione anche se intestato a persona diversa dal dichiarante.

Per i nuclei familiari residenti nell’ abitazione in proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è dedotto, se più favorevole, l’importo massimo di 51.645,69 €, da ragguagliare alla percentuale di proprietà dell’immobile.

c) Indicatore del patrimonio mobiliare

Anche in questo caso, il patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente è considerato per il 20%.

���� Riferimenti normativi

6 G.U.08/01/2010, n, 5

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L’indicatore della situazione economica equivalente

L’Isee è calcolato come rapporto tra l’Ise ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza, in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare.

Scala di equivalenza

La somma delle tre voci in precedenza elencate (a-b e c) è da dividere per il parametro relativo al numero dei componenti il nucleo familiare, tenuto conto delle eventuali maggiorazioni (vedi tabella).

Scala di equivalenza Parametro Maggiorazioni applicabili alla scala di equivalenza

1 componente 1,00 Maggiorazione per ogni ulteriore componente +0,35

2 componenti 1,57 Maggiorazione per assenza coniuge e presenza di figli minori

+0,20

3 componenti 2,04 Maggiorazione per ogni componente con handicap o invalidità maggiore del 66%��

+0,50

4 componenti 2,46 Maggiorazione per nuclei con figli minori e genitori entrambi lavoratori �

+0,20

5 componenti 2,85 ----------

Esempio:

Nucleo composto da 3 persone con entrambi i genitori lavoratori e figlio minore = 2,04 + 0,20 = 2,24 (tre componenti +0,20 perché genitori entrambi lavoratori e presenza di figli minori)

Nucleo composto da 4 persone con un solo genitore lavoratore = 2,46

Nucleo composto da 6 persone con figli minori ed entrambi i genitori lavoratori = 2,85 + 0,35 + 0,20 = 3,40 (5 componenti + maggiorazione per ogni ulteriore componente +figli minori con genitori che lavorano entrambi)

��ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Definizione della persona handicappata Art. 3 comma 1…” è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”… Comma 3 “ qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° s’intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

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Isee 2010.doc - 15

�l’attività di lavoro di impresa deve essere svolta per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica. Questa maggiorazione si applica anche ai nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro o di impresa nei termini suddetti.

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Isee 2010.doc - 16

6 Prestazioni sociali agevolate

La DSU è presentata per richiedere prestazioni sociali agevolate ovvero per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità.

I componenti il nucleo familiare devono indicare, barrando la casella

corrispondente, le prestazioni che intendono richiedere, sulla base della presente elencazione: . ⌦ Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori ⌦ Assegno di maternità ⌦ Asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia ⌦ Mense scolastiche ⌦ Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.) ⌦ Agevolazioni per tasse universitarie ⌦ Prestazioni del diritto allo studio universitario ⌦ Servizi socio sanitari domiciliari ⌦ Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc. ⌦ Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas) ⌦ Altre prestazioni economiche assistenziali ⌦ Altro (specificare): _______________________________________ ⌦ Altro (specificare): _______________________________________

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Isee 2010.doc - 17

7 Composizione della DSU

La dichiarazione sostitutiva è composta da due parti:

⌦ modello base, che contiene i dati generali relativi al nucleo familiare alla data di presentazione della dichiarazione Isee;

⌦ fogli allegati che raccolgono le informazioni quali: dati anagrafici (quadro F1); posizione che il soggetto intestatario del foglio riveste nel nucleo (quadro F2); attività svolta dal soggetto (quadro F3); la situazione reddituale (quadro F4); il patrimonio mobiliare (quadro F5); il patrimonio immobiliare (quadro F6). I fogli allegati sono in un numero corrispondente ai componenti il nucleo familiare.

Se i fogli non sono sufficienti (per il maggior numero dei componenti il nucleo

familiare o per la maggior consistenza del patrimonio), sarà possibile fotocopiare un’ altro modello-tipo e allegarlo alla dichiarazione con un semplice rinvio, utilizzando, ad esempio la seguente descrizione “Segue su altro modello allegato”.

Anche il modello allegato, compilato nelle parti strettamente necessarie a

completare la DSU, deve essere firmato. In caso di nucleo familiare superiore a 10 occorre integrare i fogli allegati

continuando nella colonna A del quadro B la sequenza numerica che identifica ciascun componente con un numero progressivo (11, 12, ecc..).

La prima pagina contiene l’indicazione delle prestazioni che il dichiarante e

ciascuno dei componenti il suo nucleo familiare intendono richiedere nel corso dell’anno di validità della dichiarazione.

E’ sempre necessario indicare la prestazione per la quale è presentata la dichiarazione; possono, però, essere indicate anche altre prestazioni che si prevede di richiedere.

Nella seconda pagina è presente una “Guida rapida alla compilazione”, che contiene la sintesi delle istruzioni alla compilazione della DSU.

Modello Base

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Isee 2010.doc - 18

La pagina tre contiene le informazioni di carattere generale relative all’intero nucleo familiare e le informazioni riguardanti la casa di abitazione, in proprietà o locazione.

La pagina quattro è dedicata alla sottoscrizione della dichiarazione, e all’attestazione della presentazione della dichiarazione, da compilare a cura dell’ufficio ricevente. Sul retro vi sono le informazioni inerenti i redditi ed i patrimoni.

Sottoscrizione del foglio

Nei casi di impedimento temporaneo o di incapacità di agire, si seguirà la disciplina generale riguardante l’impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione e alla rappresentanza legale.

Così, ad esempio, sarà il tutore a presentare la dichiarazione e a sottoscriverla (barrando l’apposita casella in calce alla sottoscrizione), mentre tutti i dati saranno quelli del “richiedente”, vale a dire della persona per conto della quale la dichiarazione è resa.

Informativa sui dati personali

La dichiarazione contiene l’informativa sull’uso dei dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva, nella quale è precisato che i dati:

� devono essere forniti per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente una prestazione sociale agevolata, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;

� sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni, centri di assistenza fiscale, sedi INPS) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;

� possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle finanze, e alla Guardia di finanza per i controlli previsti;

� sono trasmessi all’apposita banca dati dell’INPS per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente e per l’effettuazione dei controlli formali;

� sono messi a disposizione dell’ente erogatore da parte dell’INPS per consentire di procedere ad integrazioni e a variazioni, per effettuare controlli o per costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni sociali da esso erogate, ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la

dichiarazione o l’attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge sulla privacy.

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Isee 2010.doc - 19

L’ente al quale è presentata la dichiarazione o l’attestazione, l’INPS e gli enti

erogatori a cui sono trasmessi i dati delle dichiarazioni sono titolari del trattamento dei dati ciascuno per le rispettive competenze.

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Isee 2010.doc - 20

8 Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare da indicare nella DSU è quello esistente alla data di presentazione della dichiarazione.

Ai fini Isee, ciascuna persona può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Fanno parte del nucleo familiare, salvo quanto si dirà in seguito, i soggetti che compongono la famiglia anagrafica7 come risultanti dalla certificazione anagrafica alla data della presentazione della DSU.

Agli effetti anagrafici, per famiglia si intende “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.

N.B.: Salvo casi particolari, i coniugi e i loro figli minori conviventi fanno parte dello

stesso nucleo familiare e, a questi soggetti, si aggiungono le altre persone presenti nello stato di famiglia e le persone a carico ai fini Irpef del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia.

I soggetti a carico ai fini Irpef, anche se componenti di altra famiglia anagrafica,

fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto è a carico Irpef di più persone si considera tra quelle di cui è a

carico, componente il nucleo familiare:

⌦ della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; ⌦ se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della

persona tenuta agli alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti del c.c., secondo l’ordine ivi previsto. In presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell’art. 441 del c.c.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se sono a carico Irpef di altre

persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

Il medesimo principio si applica anche per il figlio minore coniugato.

���� Riferimenti normativi

7 come definita dall’art. 4 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223

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Isee 2010.doc - 21

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se sono a carico ai fini Irpef di altre persone, generalmente fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei due coniugi che è considerata di comune accordo, corrispondente alla residenza familiare.

La situazione dei coniugi con diversa residenza è la stessa dei coniugi conviventi, poiché risultano in due stati di famiglia, è necessario assumere a riferimento uno dei due stati di famiglia.

La scelta della residenza varrà per tutto l’anno di riferimento della DSU. La scelta sullo stato di famiglia di riferimento deve essere indicata barrando la casella corrispondente, contenuta nel quadro A.

Tali norme non operano, quando:

⌦ è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’art. 711 del c.p.c., ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’art. 126 del c.c.;

⌦ la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’art. 708 del c.p.c. ;

⌦ uno dei due coniugi è stato escluso dalla potestà dei figli o è stato adottato apposito provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, ai sensi dell’art. 333 del c.c.;

⌦ è stata proposta domanda di scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio sensi dell’art. 3 della L. 1° dicembre 1970, n. 898;8

⌦ sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore, anche se a carico ai fini Irpef di altre persone, fa parte del nucleo

familiare del genitore con il quale risiede. Il minore in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso

terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, anche se risulta in altra famiglia anagrafica o a carico ai fini Irpef di altro soggetto.

Il figlio minore in affidamento o collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sè stante.

Il figlio minore convivente con persone diverse dal genitore (es. nonni), ma a carico Irpef di altri soggetti, fa parte del nucleo di questi ultimi. (Q115 del 26/03/2003)

Il figlio minore convivente con persone diverse dal genitore (es. nonni) e non a carico Irpef di altri soggetti, fa parte del nucleo familiare costituito dai componenti della famiglia anagrafica a cui appartengono. (Q115 del 26/03/2003)

���� Riferimenti normativi

8 es. condanna penale del coniuge con sentenza passata in giudicato, il matrimonio non è stato consumato, ecc….

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Isee 2010.doc - 22

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 223/89, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona cui è a carico ai fini Irpef.

Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest’ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Agli effetti anagrafici per convivenza s’intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

I codici da indicare nel riguardo relativo alla “Composizione del nucleo familiare” sono:

� D per il dichiarante; � C per il coniuge del dichiarante; � F per i figli minori del dichiarante e/o del coniuge se con essi conviventi; � P per le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante; � I per le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini Irpef del

dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia; dichiarare anche i figli minori conviventi con queste persone;

� R responsabile del mantenimento del dichiarante; � N coniuge e figli minori non residenti con le altre persone presenti nello stato di

famiglia.

Nel riquadro riservato alla composizione del nucleo, sono da indicare i dati (cognome, nome e data di nascita) dei componenti il nucleo familiare del dichiarante.

Di seguito sono illustrati i principi utili ad identificare il nucleo familiare valido per l’ISEE.

Non fanno parte del nucleo, i coniugi o i familiari residenti all’estero, nonché i coniugi e i familiari iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), atteso che ai fini Isee è necessaria l’appartenenza alla famiglia anagrafica che, per definizione, include soltanto i familiari iscritti all’anagrafe italiana.

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Isee 2010.doc - 23

8.1 Dichiarante

Nella tabella devono essere, principalmente, indicati i dati del dichiarante.

Accanto al nome del dichiarante, nella colonna Tipo, è già indicata la lettera D (che

sta per dichiarante).

N.B.: Se il dichiarante non è coniugato (o è legalmente separato) ed è a carico ai fini IRPEF di

una o più persone che non risultano nel suo stesso stato di famiglia, il suo nucleo familiare sarà quello di una di queste persone, considerata responsabile del suo mantenimento.

Il responsabile del mantenimento è indicato con il codice Tipo R.

Esempio:

Mario Rossi è il dichiarante, non è coniugato e risiede con due suoi amici, ma è a carico IRPEF di suo padre Antonio Rossi.

Mario farà parte del nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre Antonio, e dovrà procedere indicando, prioritariamente, nella seconda riga della tabella Antonio Rossi; nella colonna Tipo, in corrispondenza di Antonio Rossi andrà indicata la lettera R; successivamente, Mario dovrà considerare la composizione del nucleo familiare di suo padre, indicando la moglie di Antonio, i figli minori, le altre persone che risultano nello stato di famiglia di Antonio, i coniugi di queste persone, i soggetti a carico ai fini IRPEF, ecc.

In sostanza, egli dovrà dichiarare l’intero il nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre, a cui egli appartiene per il fatto di essere a suo carico ai fini IRPEF.

8.2 Coniuge convivente

Se il dichiarante è coniugato e il coniuge compare nello stesso stato di famiglia, nella riga successiva della tabella di pagina 3 devono essere indicati i dati del coniuge.

Accanto al nome del coniuge, nella colonna Tipo, va indicata la lettera C (coniuge).

I coniugi che risultano nello stesso stato di famiglia fanno, dunque, sempre parte dello stesso nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE, anche se, eventualmente, uno dei due è a carico ai fini IPERF di un’altra persona.

Esempio:

Due coniugi disoccupati risultano nello stesso stato di famiglia, ma entrambi sono a carico IRPEF dei propri genitori, che hanno un’altra residenza:

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Isee 2010.doc - 24

I due coniugi sono da considerare componenti del nucleo familiare in base al loro stato di famiglia, e non a quello dei rispettivi genitori.

8.3 Coniuge con diversa residenza

Fa parte del nucleo familiare del dichiarante, anche il coniuge che non compare nel suo stesso stato di famiglia.

La scelta del nucleo familiare da considerare è lasciata all’accordo tra i coniugi. Tuttavia, è necessario che vi risieda almeno un componente il nucleo familiare (punto 1.3 e 4 delle istruzioni).

Non deve essere indicato il coniuge con diversa residenza se:

è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (art. 711 del cpc) o quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (articolo 126 del codice civile);

se la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (articolo 708 c. p. c.); non basta, cioè, che vi sia una separazione di fatto, ma è sempre necessaria l’esistenza di un provvedimento del giudice;

uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all’articolo 333 del codice civile per condotta pregiudizievole al figlio;

si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni (Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”), ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);

sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, pertanto, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, il coniuge non residente con il dichiarante è sempre da indicare nella dichiarazione.

In sostanza, la situazione di questi coniugi corrisponde a quella dei coniugi conviventi; tuttavia, dal momento che risultano in due stati di famiglia diversi, per stabilire quali altre persone fanno parte del nucleo familiare ai fini dell’ISEE, sarà necessario specificare quale stato di famiglia prendere a riferimento.

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Isee 2010.doc - 25

La scelta dello stato di famiglia da considerare è lasciata all’accordo tra i coniugi, che individueranno tra le due quella che è considerata da entrambi la residenza familiare.

La scelta sullo stato di famiglia di riferimento deve essere indicata barrando la casella corrispondente nel quadro A, posto sotto la tabella a pagina 3 e conserverà validità per l’intero anno di validità della dichiarazione.

Come nel caso dei coniugi conviventi, non è rilevante che uno dei due o che entrambi i coniugi siano a carico ai fini IRPEF di altre persone.

N.B.:

Se uno dei coniugi è in convivenza anagrafica (cioè ha la residenza in un istituto di cura o in una caserma, o in un istituto di detenzione: vedi il successivo punto 8.9) occorre necessariamente prendere in considerazione lo stato di famiglia dell’altro coniuge.

Accanto al nome del coniuge con diversa residenza, nella colonna Tipo, va indicata la lettera C (coniuge).

8.4 Regole per le altre persone coniugate

Le medesime regole riguardanti il coniuge del dichiarante (di cui ai precedenti punti 8.2 e 8.3) si applicano anche agli altri soggetti coniugati che, secondo le regole descritte di seguito, potrebbero essere considerati parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini dell’ISEE.

Tale principio si applica anche nei riguardi dei minori coniugati, o soggetti coniugati che sono a carico ai fini IRPEF di altre persone; se i due coniugi devono essere considerati componenti lo stesso nucleo familiare, occorre che il dichiarante acquisisca la volontà comune dei coniugi circa lo stato di famiglia che essi intendono considerare.

Effettuata la scelta, questa rileverà per tutto l’anno di validità della dichiarazione.

Esempio:

Mario Rossi, dichiarante, è residente con sua figlia Rosaria;

Rosaria è sposata con Stefano, che risiede in un’altra abitazione con sua madre.

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Isee 2010.doc - 26

Rosaria e Stefano, in quanto coniugi, devono essere considerati nello stesso nucleo familiare.

Mario dovrà verificare se Rosaria e Stefano hanno scelto come residenza familiare quella di Rosaria (e di Mario) o quella di Stefano (e di sua madre):

nel primo caso, il nucleo familiare di Mario sarà composto da Mario stesso, Rosaria e Stefano;

nel secondo caso, sarà composto dal solo Mario (poiché in questo caso Rosaria e Stefano, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, saranno nel nucleo familiare della mamma di Stefano).

8.5 Figli minori e minori affidati

Se il dichiarante o il coniuge hanno dei figli minori di anni 18, conviventi con almeno uno di loro, i dati dei figli devono essere indicati nelle righe immediatamente successive della tabella di pagina 3.

Principio generale: i figli minori che convivono con il proprio genitore, fanno parte del nucleo familiare a cui appartiene il genitore stesso.

Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

Vanno indicati anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo, affidati al dichiarante o al coniuge con provvedimento del giudice.

Non fanno parte del nucleo familiare, e non devono essere indicati, i figli minori affidati a terzi con provvedimento del giudice: tali minori fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati.

Accanto al nome dei figli minori o dei minori affidati, nella colonna Tipo, va indicata la lettera F (che sta per figli minori o minori affidati).

Per il figlio minore coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi, secondo quanto ricordato al punto 8.4.

8.6 Altre persone presenti nello stato di famiglia

Se nello stato di famiglia del dichiarante, o nello stato di famiglia del coniuge, se si è scelto quest’ultimo come riferimento, vi sono altre persone rispetto a quelle già elencate, i dati di queste persone sono da riportare di seguito nella tabella di pagina 3.

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Isee 2010.doc - 27

Indicare anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo, affidati a queste persone con provvedimento del giudice.

Non fanno parte del nucleo familiare ai fini dell’ISEE, e non devono essere indicati:

a) i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice: tali minori, come chiarito al precedente punto 8.5, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati;

b) le persone a carico ai fini IRPEF solo di soggetti non presenti nel medesimo stato di famiglia: tali persone fanno parte del nucleo familiare di uno dei soggetti di cui sono a carico (vedi successivo punto 8.8).

Esempio:

Raffaele, il dichiarante, e Susanna, sua moglie, hanno diversa residenza;

Susanna vive insieme ai suoi due figli minori di anni 18 e ai suoi genitori.

Raffaele e Susanna hanno scelto di comune accordo che lo stato di famiglia di riferimento (corrispondente alla residenza della famiglia) è quello di Susanna.

Il nucleo familiare ai fini ISEE sarà composto oltre che da Raffaele, Susanna e i suoi figli, anche dai genitori di Susanna, in quanto persone presenti nello stato di famiglia di riferimento.

Accanto al nome delle altre persone presenti nello stato di famiglia, nella colonna Tipo, va indicata la lettera P (che sta per altre persone).

8.7 Coniugi delle altre persone presenti nello stato di famiglia

Per i soggetti coniugati, nel caso in cui il coniuge non sia presente nello stato di famiglia preso a riferimento, si applicano le regole dei coniugi, secondo quanto ricordato al punto 8.4.

Di conseguenza, fa parte del nucleo familiare, e deve essere indicato di seguito nella tabella di pagina 3, anche il coniuge non residente con una delle persone già elencate, se entrambi hanno stabilito di considerare lo stato di famiglia del dichiarante.

La volontà comune dei coniugi è acquisita dal dichiarante.

Naturalmente, secondo la regola generale dei figli minorenni, fanno parte dello stesso nucleo familiare e devono essere di seguito indicati anche i figli minori che risultano nello stato di famiglia di questo coniuge e i minori a lui affidati dal giudice.

Non deve essere invece indicato il figlio minore affidato a terzi con provvedimento del giudice.

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Isee 2010.doc - 28

Accanto al nome di questi coniugi o dei figli minori o minori affidati, nella colonna Tipo, va indicata la lettera N (che sta per coniuge e figli minori non residenti con le altre persone presenti nello stato di famiglia).

8.8 Persone a carico ai fini IRPEF

I soggetti a carico a fini IRPEF normalmente sono già presenti nello stato di famiglia del dichiarante, pertanto fanno parte del suo nucleo familiare.

In alcuni casi, però, i soggetti a carico ai fini IRPEF non sono presenti nello stato di famiglia del dichiarante.

Ai fini Irpef sono considerati a carico, i figli, anche non conviventi, il coniuge, come pure ogni altra persona indicata nell’art. 433 del codice civile9 che convive con il contribuente, a condizione che possegga redditi non superiori ad una certa soglia (attualmente stabilita in € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili).

Se vi sono soggetti a carico ai fini IRPEF di alcune delle persone precedentemente dichiarate, i dati di tali soggetti devono essere indicati di seguito nella tabella di pagina 3, sempreché non sia già stato fatto (coniuge, figli, altre persone, coniugi e figli di queste ultime).

Fanno parte dello stesso nucleo familiare, e devono essere dichiarati, anche i figli minori che convivono con questi soggetti, se non sono stati affidati a terzi dal giudice, e i minori a loro affidati con provvedimento del giudice.

Se una persona è a carico ai fini IRPEF di più soggetti, farà parte del nucleo familiare del soggetto di cui risulta convivente.

Esempio:

Gabriele non è coniugato e compare nello stato di famiglia di Antonio, di cui è anche a carico ai fini IRPEF;

Gabriele è, tuttavia, anche a carico ai fini IRPEF di Giovanni, che non è convivente;

in questo caso, Gabriele farà parte solo del nucleo familiare di Antonio.

���� Riferimenti normativi

9 Coniuge, figli,legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, ecc….

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Isee 2010.doc - 29

Se, eccezionalmente, la persona che è a carico ai fini IRPEF di più soggetti e non convive con alcuno di essi (esempio: Gabriele vive da solo ed è a carico di due soggetti tra di loro non conviventi): questa persona farà parte del nucleo familiare del soggetto che è tenuto agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile e nell’ordine ivi stabilito, ossia:

a) il coniuge;

b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti

prossimi, anche naturali;

c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

d) i generi e le nuore;

e)i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli

unilaterali.

Il soggetto a carico ai fini IRPEF, in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente del nucleo familiare della persona tenuta agli alimenti in misura maggiore.

Accanto al nome dei soggetti a carico ai fini IRPEF, nella colonna Tipo, va indicata la lettera I (che sta per soggetti a carico IRPEF).

N.B.:

Secondo le regole già ricordate, non fanno parte del nucleo, e non devono essere indicati, anche se a carico ai fini IRPEF:

a) i soggetti non presenti nello stato di famiglia del dichiarante che siano coniugati: per tali soggetti si applicano le regole dei coniugi, richiamate al punto 8.4; essi, infatti, fanno parte del nucleo familiare del coniuge;

b) i minori che convivono con altro genitore non a carico ai fini IRPEF;

c) i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice;

d) le persone fiscalmente a carico ma non residenti in Italia.

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Isee 2010.doc - 30

8.9 Soggetti in convivenza anagrafica

La “convivenza anagrafica” è diversa dalla famiglia anagrafica, ed è disciplinata dall’articolo 5 del DPR n. 223 del 198910.

Sono in convivenza anagrafica coloro che risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione.

Tali soggetti sono considerati nucleo familiare a sé stante, semprechè non siano coniugati (in questo caso fanno parte del nucleo familiare del coniuge, secondo le regole del punto 8.4) o siano a carico ai fini IRPEF di altre persone (in questo caso fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, secondo le regole del punto 8.8).

Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Esempio:

Maria si trova in un istituto assistenziale con il suo bambino ed entrambi hanno qui la loro residenza;

il nucleo familiare di Maria è composto da lei e dal suo bambino.

8.10 Separato legalmente nel cui stato di famiglia figura ancora il coniuge

Il coniuge separato che non ha trasferito la propria residenza e che, dunque, risulta nello stato di famiglia dell’altro coniuge, è da includere nella dichiarazione.

8.11 Genitori non coniugati non conviventi

I genitori non coniugati e residenti in comuni diversi o in abitazioni diverse ubicate nello stesso comune non fanno parte della stessa famiglia anagrafica.

8.12 Nuclei familiari in coabitazione non legati da alcun vincolo

Se non sussistono vincoli di parentela, matrimonio, affinità, adozione o affettivi, come nel caso d’iscrizione della badante nello stato di famiglia dell’assistito, è consentita l’iscrizione di due nuclei familiari conviventi ma distinti, ai quali possono essere rilasciati separati stati di famiglia.

Il Ministero dell’Interno, con circolare 15 del 26/9/2001, inviata anche ai Comuni, ha stabilito che in mancanza dei vincoli citati, possono sussistere due famiglie anagrafiche abitanti nel medesimo appartamento.

���� Riferimenti normativi

10 insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune

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Isee 2010.doc - 31

Anche per i colleghi di lavoro che convivono per ragioni di economicità, ovvero domestici conviventi con il datore di lavoro possono richiedere stati di famiglia distinti.

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Isee 2010.doc - 32

9 Modello relativo al nucleo familiare

TIPO

COGNOME

NOME DATA DI

NASCITA D

Totale numero persone componenti il nucleo familiare:

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Isee 2010.doc - 33

10 Quadro A- nucleo familiare – casi particolari

IL QUADRO A è da compilare unicamente se il coniuge ha una diversa residenza.

Come chiarito al precedente punto 8.3, i coniugi scelgono di comune accordo

quale deve essere lo stato di famiglia di riferimento per la composizione del nucleo familiare.

Lo stato di famiglia deve essere scelto in coerenza con quella che i coniugi

considerano la residenza della famiglia: se questa coincide con la residenza del dichiarante, deve essere barrata la casella “DEL DICHIARANTE”; se invece coincide con quella del coniuge non dichiarante, va barrata la casella “DEL CONIUGE”.

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Isee 2010.doc - 34

11 Quadro B

NEL QUADRO B sono richieste alcune informazioni necessarie per verificare se il dichiarante ha diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare.

11.1 Persone con handicap e invalidi

Nella prima riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all’inizio della riga, se nel nucleo familiare vi sono persone che hanno un handicap permanente riconosciuto o una invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa.

Se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco.

Negli spazi corrispondenti si indica il numero di persone con handicap o invalidità presenti nel nucleo e l’ente che ha rilasciato la certificazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per soggetti con handicap permanente devono intendersi i soggetti che sono nelle condizioni previste dall’articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992 (“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità”).

La situazione descritta deve essere stata accertata dall’unità sanitaria locale ai sensi dell’art. 4 della medesima legge.

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.

La casella è da barrare anche in presenza di handicap grave previsto dall’art. 3, comma 1, L. 104/92.

Si definisce persona handicappata, ai sensi dell’art. 3 comma 1…” è persona

handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”…

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11.2 Genitore e figli minori

Nella seconda riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all’inizio della riga, se nel nucleo familiare sono presenti dei figli minori ed uno solo dei loro genitori; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco.

Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

11.3 Attività di lavoro o di impresa

Nella terza riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all’inizio della riga, se nel nucleo familiare, in presenza di figli minori ed entrambi i loro genitori, abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica.

La casella all’inizio della riga va barrata anche se il nucleo familiare è composto soltanto da un genitore e dai suoi figli minori (non sono presenti altri soggetti) e l’unico genitore abbia svolto attività di lavoro o d’impresa nei predetti 6 mesi.

Negli altri casi lasciare la casella in bianco.

I braccianti agricoli che lavorano 51 giornate nell’anno e successivamente percepiscono la disoccupazione non soddisfano il requisito dei sei mesi.

Rientrano nei sei mesi, invece, i periodi di assenza dal lavoro a causa di forza maggiore, quali malattia, infortunio, ferie e maternità retribuiti con il relativo assegno (cfr. Risposta Inps Q132 del 22/01/2004).

Redditi

Il reddito indicato nella DSU deve essere, quando possibile, quello relativo all’anno solare precedente la presentazione della dichiarazione.

In questo caso, è a tale anno che si deve fare riferimento nel considerare l’attività di lavoro o di impresa dei genitori.

Allorché non sia possibile dichiarare il reddito dell’anno precedente perché, ad

esempio, è richiesta la presentazione della DSU in un periodo dell’anno in cui non è ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva relativa ai redditi dell’anno solare precedente, nella DSU si indicherà il reddito relativo ai due anni precedenti.

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In tale ultimo caso, l’Ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione sostitutiva aggiornata, che sostituisce integralmente quella presentata in precedenza.

11.4 Situazioni diverse presenti nello stesso nucleo

Se nel nucleo familiare vi sono minori, figli di diversi genitori presenti nel nucleo stesso (es.:una madre e il suo bambino di 3 anni, che fanno parte dello stesso nucleo familiare nel quale è presente un altro minore di anni 18 con entrambi i genitori che lavorano), si potrà ottenere un calcolo più vantaggioso facendo riferimento ad entrambe le situazioni.

Il dichiarante dovrà precisare, a richiesta dell’ente che riceve la dichiarazione o di sua iniziativa, anche aggiungendolo a margine del foglio, che la dichiarazione si riferisce a situazioni diverse effettivamente presenti nello stesso nucleo.

Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d’impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49, comma 1; 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), g, h) ,h-bis) ed l); art.53, commi 1 e 2, lettera c), e art. 55 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, che di seguito si riportano.

Art. 49. – Redditi di lavoro dipendente

Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

E’ reddito di lavoro dipendente tutto ciò che deriva al dipendente in funzione del rapporto di lavoro. Ciò sta ad indicare che è reddito da lavoro dipendente tutto quanto è in correlazione al rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che esista o non esista una contropartita lavorativa.

Costituisce reddito di lavoro dipendente anche quello attribuito al lavoratore a domicilio, qualora sussista un rapporto di subordinazione per il quale il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche del lavoro, e questo riguardi prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore.

Art. 50. – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

L’elencazione dei redditi, indicati nel nuovo art. 50, deve ritenersi tassativa e non ammette interpretazioni estensive o analogiche.

Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

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a) i compensi percepiti, in denaro e/o in natura, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca.

I compensi eccedenti il limite del 20% perdono la connotazione di reddito di lavoro essendo di fatto un’implicita distribuzione degli utili societari, con la conseguente loro configurabilità come redditi di capitale;

c) borse di studio o assegni, premi per studio o addestramento (tirocini/stages, praticantato, borse di lavoro, piani per l’inserimento professionale);

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1 riguardante redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.

I redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono qualificati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, mediante il loro inserimento nella lettera c-bis) dell’art. 50.

Sostanzialmente, tali rapporti, si possono distinguere in due grandi categorie:

• “rapporti di collaborazione tipici” nei quali vanno compresi gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, la collaborazione a giornali e riviste, enciclopedie e simili e la partecipazione a collegi e commissioni;

• gli altri redditi “non tipizzati” di collaborazione coordinata e continuativa di contenuto più generico, individuati sulla base di criteri oggettivi quali la continuità nel tempo della prestazione lavorativa, la coordinazione che si realizza attraverso l’inserimento funzionale del collaboratore nell’organizzazione economica del committente, la mancanza del vincolo di subordinazione nei confronti del committente, l’assenza di mezzi organizzati, la presenza di una retribuzione periodica prestabilita.

Le previsioni normative comportano che non si possano ricondurre a prestazioni di co.co.co. quelle che rientrano nei compiti istituzionali del lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione esercitata; i compensi percepiti per tali collaborazioni saranno soggetti alle regole previste per i relativi redditi.

Per stabilire se sussista o no una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata, sarà fondamentale valutare se per lo svolgimento

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dell’attività di collaborazione, sono necessarie le conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.

In questa ipotesi, i compensi percepiti per l’attività di co.co.co., saranno da assoggettare alla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo.

g) le indennità per cariche elettive di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dall’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso, purché diverse da quelle aventi funzioni previdenziali;

N.B.: le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’ISVAP, che non consentono il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione.

I rendimenti delle rendite aventi funzione previdenziale sono classificate fra i redditi di capitale;

h-bis) le prestazioni erogate dai fondi pensione sia in forma di trattamento periodico che in forma di capitale.

Le prestazioni pensionistiche possono essere così riassunte:

⌦ prestazioni di vecchiaia, acquisibili al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia;

⌦ prestazioni di anzianità

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. Tali compensi sono assoggettati ad un regime di tassazione agevolata, sono attestati dal CUD per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta 3.098,74 €.

Art. 53. – Redditi di lavoro autonomo

Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5, che generano reddito d’impresa.

Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

…..le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 44, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

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Art. 55.- Redditi di impresa

Sono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per l’esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

Sono inoltre considerati redditi di impresa:

a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d’impresa.

Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

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12 Quadro C

Nel quadro C sono richieste le informazioni relative alla casa di abitazione del nucleo familiare.

L’abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono tutti i componenti il nucleo.

In questo quadro deve essere barrata la relativa casella in caso di abitazione in proprietà ovvero in locazione.

In caso di abitazione in locazione, il calcolo Isee detrae dalla somma dei redditi, il valore annuo dell’affitto fino a concorrenza dello stesso e per un massimo di 5.164,57 €. Per tale motivo devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto.

Se l’abitazione è in proprietà, in luogo della detrazione del debito residuo per il mutuo, se più favorevole, è possibile detrarre dalla somma del valore dei fabbricati al 31.12, fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione nella misura massima di 51.645,69 €.

E’ possibile che non tutti i componenti risiedano nella stessa abitazione: in tal caso, il dichiarante deve scegliere una abitazione del nucleo assumendo a riferimento l’abitazione in cui risiede almeno un componente del nucleo stesso.

12.1 Indirizzo

Dopo aver indicato l’indirizzo della casa di abitazione, deve essere indicato, barrando con una X la casella corrispondente, se l’abitazione è “di proprietà” o “in locazione”.

La barratura di tali caselle è effettuata sulla base della situazione alla data di

presentazione della DSU.

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12.2 Abitazione in locazione

Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione negli spazi corrispondenti devono essere indicati:

a) l’intestatario del contratto di locazione. In caso di più intestatari del contratto, è sufficiente indicarne un solo a condizione che faccia parte del nucleo familiare del dichiarante; b) gli estremi di registrazione del contratto di locazione; c) il canone annuale della locazione, come previsto dal contratto (comprensivo della rivalutazione ISTAT).

12.2.1 Trasferimento dell’abitazione

Se nel corso dell’anno la famiglia ha cambiato abitazione si indicherà il canone

annuale di locazione previsto dall’ultimo contratto.

Se al momento di presentazione della DSU il dichiarante abita in un immobile in locazione, ma al 31 12 dell’anno precedente abitava in una casa in proprietà, si indicherà sia la casa di abitazione sia il canone di locazione.

12.2.2 Acquisto dell’abitazione nell’anno di presentazione della DSU

Se la casa d’abitazione è acquistata nell’anno di presentazione della DSU, questa non va indicata nel patrimonio immobiliare, atteso che la dichiarazione assume a riferimento gli immobili posseduti al 31.12 dell’anno precedente. Dovendo indicare la situazione al momento della dichiarazione, si indicherà l’abitazione come proprietà ma non sarà possibile fruire della detrazione. (Risposta INPS Q43 del 28/02/2003).

12.2.3 Canone di locazione comprensivo delle pertinenze

Se il canone di locazione si riferisce all’abitazione e alle relative pertinenze, si

indica unicamente l’importo riguardante l’abitazione.

12.2.4 Contributi alla locazione

Se l’inquilino riscuote contributi per la locazione, il canone è indicato al lordo di

tali contributi.

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12.2.5 Abitazione in comodato

In tale circostanza, si indica “in locazione” e, nel cartaceo si segnala la situazione

di comodato (risposta Inps Q59) e canone zero.

12.2.6 Contratto di locazione intestato al de cuius

Premesso che il contratto di locazione deve essere intestato ad un componente il

nucleo familiare in caso di morte dell’intestatario anteriormente la scadenza del contratto colui che vi succede indicherà, al quadro C, il nome del defunto.

Tale tesi trae origine dal fatto che in materia di disposizioni generali sull'affitto, l'art. 1627 del c.c. prevede la continuazione dell'affitto in capo agli eredi dell'affittuario, salvo il potere di recesso da parte del locatore e degli eredi, da esercitare entro tre mesi dalla morte, mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi (cfr. 1614 c.c.).

In presenza di disdetta, dunque, ci sarà sempre un periodo di sei mesi durante il quale gli eredi sono tenuti all'osservanza del contratto di affitto ed il periodo massimo di durata sarà di tre mesi più sei (nove mesi).

12.2.7 Contratto di locazione intestato al coniuge separato

Se il contratto di locazione è rimasto intestato al coniuge separato legalmente che non convive più con il nucleo, né è presente nello stato di famiglia, sarà possibile beneficiare della detrazione per il canone a condizione che il giudice, nella sentenza di separazione, abbia attribuito il diritto di abitare nella casa familiare.

12.2.8 Contratto di locazione intestato a soggetti estranei al nucleo

Se il contratto di locazione relativo all’immobile scelto quale casa di abitazione del nucleo è intestato a più persone, la detrazione relativa al canone si applica in proporzione alla quota di appartenenza i componenti il nucleo.

In tal caso, il dichiarante, non può avvalersi della speciale detrazione in relazione alle quote degli altri contestatari del contratto estranei al nucleo familiare.

12.2.9 Alloggi di edilizia residenziale pubblica

Il nucleo residente in alloggio di edilizia residenziale pubblica ed in possesso di decreto di assegnazione temporanea, al quadro C, indicherà il numero della delibera, dell’atto, del protocollo…… con il quale è stato assegnato l’alloggio e, se nelle more della stipula del contratto di locazione con lo I.A.C.P. deve essere corrisposta una somma, questa va esposta nella voce canone annuale. (risposta Inps Q 29 del 27/02/2003)

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12.2.10 Agricoltore che possiede l’abitazione del nucleo

E’importante rilevare che l’abitazione posseduta dall’agricoltore potrebbe non essere autonomamente accatastata, ed il reddito dominicale del terreno esprime un valore comprensivo del reddito dei fabbricati rurali sovrastanti.

Per questo motivo non è possibile indicare, al quadro F6, il valore dell’immobile utilizzato quale abitazione principale, posto che non vi è autonoma rendita catastale.

Nella compilazione del modello Isee, nel quadro C, destinato ad accogliere i dati della casa di abitazione del nucleo, si dichiarerà che l’abitazione è in proprietà e, nel quadro F6, sarà indicata la sigla TA, ed il relativo valore del terreno.

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13 Sottoscrizione della dichiarazione

Il modello base della dichiarazione si conclude con una formula solenne con la quale l’interessato assume la responsabilità di quanto dichiarato e afferma di essere a conoscenza dei controlli che potranno essere eseguiti.

Occorrerà, inoltre, specificare quanti fogli allegati (contenenti la situazione economica dei singoli componenti il nucleo familiare) sono stati compilati.

Infine, dovrà essere indicato il luogo e la data della dichiarazione e dovrà essere apposta la firma.

Se la dichiarazione è resa da un soggetto nell’interesse del richiedente impedito o in nome e per conto del richiedente incapace, dovrà essere barrata la casella corrispondente, e dovrà essere, altresì, compilata la sezione destinata ad accogliere i dati anagrafici di colui che dichiara nell’interesse o in nome e per conto altrui.

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14 Attestazione della presentazione

Di seguito alla sottoscrizione della dichiarazione, nello spazio riservato all’ufficio

ricevente, sarà effettuata l’attestazione della presentazione della DSU.

L’ente ricevente, anteriormente l’effettuazione dell’ attestazione, controllerà che la dichiarazione sia leggibile, completa e corretta dal punto di vista formale.

La dichiarazione, completa dell’attestazione, sarà rilasciata all’interessato, dopo essere stata acquisita in copia agli atti.

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15 Fogli allegati

I fogli allegati contengono le informazioni riguardanti ciascun componente il nucleo familiare: informazioni anagrafiche e generali, redditi e patrimoni.

Ogni foglio deve recare, in alto alla prima pagina, un numero progressivo e l’indicazione del dichiarante, che è la stessa persona per l’intera dichiarazione (sia per il modello base che per tutti i fogli allegati).

Ogni foglio allegato deve, poi, essere sottoscritto dal dichiarante stesso, nello spazio corrispondente alla fine della seconda pagina.

I fogli allegati fanno parte della dichiarazione sostitutiva a tutti gli effetti di legge.

La dichiarazione sostitutiva presentata senza la compilazione di tutti i fogli

allegati relativi a ciascun componente non potrà essere considerata valida e non potrà ricevere l’attestazione dell’ente a cui la dichiarazione è presentata.

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QUADRO F1 accoglie i dati anagrafici del soggetto a cui è intestato il foglio allegato.

In ciascun foglio allegato devono essere indicati cognome (se donna coniugata, il

cognome da nubile), nome, sesso, codice fiscale, comune di nascita (se nato all’estero, indicare solo lo stato estero di nascita) della persona a cui è intestato il foglio allegato.

La residenza e il codice dell’azienda ASL possono essere indicati, invece, solo nel

foglio allegato intestato al dichiarante, a condizione che siano identici a quelli del dichiarante.

QUADRO F2 va indicato, barrando con una X la casella corrispondente, il tipo di

partecipazione alla dichiarazione del soggetto cui è intestato il foglio allegato, se si tratta del dichiarante, del coniuge, del figlio minore convivente, ecc.

N.B.: il codice tipo è già stato indicato nella tabella a pagina 3 del modello base (cfr. precedente punto 8).

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QUADRO F3 : da compilare facoltativamente, contiene le informazioni circa l’attività

del soggetto cui è intestato il foglio allegato, (lavoratore dipendente, autonomo, casalinga, ecc.).

La compilazione è consigliata se si richiedono prestazioni per le quali è obbligatorio indicare l’attività del soggetto.

N.B.: deve essere barrata una sola casella. Nei sei mesi di attività di lavoro o d’impresa nell’anno non rientrano i braccianti

agricoli che lavorano 51 giorni nell’anno e successivamente percepiscono la disoccupazione (cfr. Risposta Inps Q56 del 27/02/2003), come pure l’aspettativa non retribuita (cfr. Risposta Inps Q55 del 27/02/2003).

Rientrano nei sei mesi, invece, i periodi di assenza dal lavoro a causa di forza

maggiore, quali malattia, infortunio, ferie e maternità retribuiti con il relativo assegno (cfr. Risposta Inps Q132 del 22/01/2004).

QUADRO F4 - Situazione reddituale

La situazione reddituale contiene i dati relativi ai redditi percepiti dal soggetto cui è intestato il foglio allegato.

Nella prima riga dovrà essere dichiarato il reddito complessivo del soggetto. Tale

reddito è costituito dai seguenti elementi:

⌦ il reddito complessivo risultante dall’ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF (rigo “Reddito complessivo”; ad esempio, rigo RN1, colonna 4, del modello UNICO 2010 persone fisiche, se è stato presentato tale modello), in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva;

⌦ Rigo 11 del modello 730/3 (redditi 2009). Nel caso di somme erogate per

l’incremento della produttività del lavoro, assumere anche il valore esposto al rigo C 5 colonna 2;.

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⌦ in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, si deve aver riguardo al reddito imponibile Irpef risultante dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (parte B del modello CUD 2010, righi 1 e/o 2). Nel caso di somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, si assume anche il valore esposto al punto 90 del CUD 2010.

N.B.: I compensi per lavori socialmente utili, percepiti da soggetti che hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo non superiore a € 9.296,22, al netto della deduzione per abitazione principale, sono evidenziati nel Cud per la parte che eccede Euro 3.098,74.

Si precisa che il reddito complessivo emergente dalla dichiarazione:

⌦ non comprende il reddito delle imprese o lavoratori autonomi inquadrati nel

regime speciale delle nuove iniziative produttive di cui all’ art. 13 della L. 388/2000 e dei contribuenti in regime minimo di cui all’art. 1, commi da 96 a 117 della L.244/2007.

In tale circostanza il rigo RN1, colonna 4, deve essere integrato dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva.

Più in particolare, i lavoratori autonomi e le imprese, inquadrati fra le nuove iniziative produttive (NIP), il reddito da aggiungere al reddito complessivo è quello esposto ai righi:

⌦ RE 21, colonna 2, per i lavoratori autonomi esercenti arte o professione; ⌦ RG 29 per gli esercenti attività d’ impresa.

Per i contribuenti minimi si considera il reddito esposto al rigo 6 del quadro CM,

al lordo dei contributi ma si considerano eventuali perdite pregresse esposte al rigo CM9.

In presenza di collaboratori familiari del soggetto in regime minimo, al reddito

esposto al rigo 6, ridotto delle perdite di cui al successivo rigo 9, si sottrae il valore esposto ai righi da RS6 a RS 9, colonna 3, del quadro RS di Unico 2010.

Imprenditori agricoli

Nei riguardi degli imprenditori agricoli che svolgono le attività indicate all’art.

2135 del codice civile, svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli

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titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA, il reddito complessivo è da considerare al netto di eventuali redditi agrari.

Conseguentemente al reddito complessivo esposto al rigo RN 1 si sottrae il reddito agrario di cui al rigo RA 11, colonna 10, del modello Unico 2010, ovvero Rigo 2, del modello 730/3 per i soci delle società agricole che hanno presentato il 730/2010.

Gli imprenditori agricoli, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a € 7.000 sono generalmente esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/72.

L’esonero si applica a condizione che il V.A. sia costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli indicati nella tabella A, parte prima, allegata al Decreto Iva.

Gli imprenditori agricoli esonerati dalla presentazione della D. Iva non sono soggetti Irap.

Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF (così, ad esempio, le somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie).

A titolo esemplificativo, si citano:

⌦ le pensioni di guerra di ogni tipo; ⌦ le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di

leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);

⌦ pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari semprechè la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio;

⌦ la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’art. 1 della Legge 29/12/1988, n. 544;

⌦ indennità di mobilità, di cui all’art. 7, comma 5, della Legge 23/7/1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;

⌦ l’assegno di maternità, previsto dalla L. 448/98, per la donna non lavoratrice; ⌦ le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di

cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;

⌦ le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto

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ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;

⌦ pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni, erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

⌦ sussidi a favore degli hanseniani; ⌦ gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle

università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30/12/93, n. 593 e successive modifiche e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI.

⌦ le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge 2/12/1991, n. 390, agli studenti u universitari e quelle corrispose dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;

⌦ le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30/11/89, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;

⌦ le borse di studio bandite dall’ 1/1/2000 nell’ambito del programma “Socrates”, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a € 7.746,85;

⌦ le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 257 dell’8/8/91 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;

⌦ le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli di questi ultimi (legge 23/11/1998, n. 407);

⌦ elargizioni in danaro a favore dei soggetti vittime dell’usura e attività estorsive;

⌦ i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (esempio interessi su depositi bancari);

⌦ i redditi soggetti ad imposta sostitutiva (esempio redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d’investimento);

⌦ le plusvalenze conseguite per effetto di cessioni di partecipazioni sociali non qualificate (da dichiarare nel quadro RT, pertanto non confluiscono nel rigo RN 1);

⌦ le rendite corrisposte in Italia dall’Assicurazione invalidità, Vecchiaia e Superstiti svizzera (soggetta a ritenuta unica, nella misura del 5% da parte degli istituti Italiani).;

⌦ le rendite Inail per invalidità permanente o per morte e le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti;

⌦ proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto.

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Isee 2010.doc - 52

Lavoratori frontalieri

Ai sensi dell’art. 1, comma 204, della Finanziaria 2008 è stato confermato, fino a

tutto il 2010 il regime impositivo dei frontalieri. Si definiscono frontalieri coloro che prestano la loro attività all’estero nelle zone di

frontiera. Ai fini fiscali, i redditi di lavoro dipendente da essi percepiti concorrono a formare

il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 €. Conseguentemente, i redditi di importo superiore a 8.000 Euro sono assoggettati a

tassazione limitatamente alla quota eccedente. Per l’individuazione dei soggetti interessati dalla norma agevolativa è ancora

necessario rifarsi all’art. 3, comma della L. 388/2000, ai sensi del quale si tratta di lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all’estero in zona di frontiera (quali, ad esempio Francia, Austria, S. Marino, Città del Vaticano), o in Paesi limitrofi quali, ad esempio il Principato di Monaco per svolgere le prestazioni di lavoro.

Tuttavia l’intero reddito percepito (ivi compreso l’importo di 8.000 €) rileva per

essere considerato fiscalmente a carico.

Assegno per il mantenimento del coniuge

L’assegno periodico di mantenimento corrisposto da un coniuge all’altro per il

mantenimento di quest’ultimo, è considerato reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, invece l’assegno periodico per il mantenimento dei figli non è reddito per il percettore.

Se il provvedimento del giudice della separazione non distingue la quota dell’assegno periodico destinato al coniuge da quella di mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per la metà del suo importo.

L’assegno una tantum stabilito dal giudice della separazione corrisposto all’altro coniuge per il mantenimento di quest’ultimo, invece, non costituisce reddito tassabile. Reddito da dichiarare

Il reddito indicato nella DSU deve essere, se possibile, quello relativo all’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

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Isee 2010.doc - 53

Quando questo non è possibile, poiché la prestazione sociale agevolata deve essere richiesta in un periodo dell’anno in cui non è ancora presentata la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva, si terrà conto della dichiarazione dei redditi o della certificazione sostitutiva dell’anno precedente.

Esempio: se si presenta la dichiarazione sostitutiva nel mese ottobre 2010, questa deve contenere i redditi prodotti nel 2009 e presenti, ad esempio, nel modello UNICO 2010 o nel CUD 2010. Se invece la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro febbraio 2010, non essendo ancora possibile dichiarare i redditi dell’anno precedente, vanno considerati i redditi prodotti nel 2008 e presenti nel modello UNICO 2009 o nel CUD 2009.

Ove il soggetto a cui è intestato il foglio allegato non abbia percepito alcun reddito nell’anno precedente, nella DSU si indicherà l’assenza di reddito.

In questo caso, l’ente eseguirà opportuni controlli tesi a verificare che non sia

presentata successivamente una dichiarazione dei redditi o ricevuta una certificazione sostitutiva.

Se il reddito complessivo emergente dalla dichiarazione ai fini Irpef è di segno negativo, si ritiene che tale dato non possa ridurre gli altri valori da esporre nella dichiarazione Isee (valore del patrimonio mobiliare, patrimonio immobiliare).

Conseguentemente, si assumerà zero, quale valore relativo al reddito complessivo.

Arrotondamento degli importi

Il valore dei redditi deve essere arrotondato all’unità di Euro più prossima. Ad esempio: se il valore è 1,51 si indicherà 2; se, invece è di 1,5 indicare 1.

Nella seconda riga del quadro F4 si indicano i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell’IRAP, nell’ultima dichiarazione prodotta, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

In caso di attività svolta in forma associata, sarà indicato il valore rapportato alla quota di partecipazione nella società.

Precisazioni:

Per gli imprenditori agricoli si assume l’importo evidenziato al rigo IQ 65 del modello Irap.

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Isee 2010.doc - 54

N.B.:

Gli imprenditori agricoli che hanno superato i limiti previsti dall’art. 32 del D.P.R. 917/86, come pure gli imprenditori agricoli che svolgono altre attività agricole, determinano il reddito secondo le norme stabilite per la determinazione del reddito d’impresa, con la conseguenza che il reddito prodotto è incluso nel rigo RN 1 del modello unico.

In questo caso, pare logico ritenere che non debba essere preso in considerazione il valore della produzione netta.

Nella terza riga del quadro F4 va indicato l’anno di produzione di reddito.

E’ questo l’anno a cui fare riferimento nel considerare l’attività di lavoro o di impresa di cui al quadro B del modello base della dichiarazione sostitutiva

15.1 Quadro F5 - Patrimonio mobiliare

Questo quadro contiene i dati relativi al patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato.

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Isee 2010.doc - 55

Il quadro accoglie il valore complessivo del patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Ne consegue che:

⌦ non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;

⌦ dovranno, in ogni caso, essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data di presentazione della DSU.

Il patrimonio mobiliare è costituito dai depositi bancari, da quelli postali, dai BOT e dagli altri titoli di Stato, dal denaro affidato a società di investimento o di risparmio, da quote di partecipazione azionaria, ecc.

Il valore complessivo deve essere approssimato per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli (esempio: per 2.950 euro, indicare 2.500 euro; per 3.400 indicare 3.000).

Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto, dovrà essere indicato nello spazio corrispondente il valore 0 (zero).

Non devono dunque essere indicati i valori di ciascun cespite del patrimonio mobiliare, ma il loro valore complessivo.

Componenti il patrimonio mobiliare

I componenti del patrimonio mobiliare, nonché la data di riferimento del loro valore sono state definite dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni.

In particolare, per i:

depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;

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Isee 2010.doc - 56

In questa voce rientrano:

� Depositi e conti correnti bancari sia a vista che vincolati;

� Certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi da banche, indipendentemente dalla scadenza;

� Depositi e conti correnti postali;

� Libretti al portatore

In caso di cointestazione si considera la quota di spettanza dei soggetti appartenenti il nucleo familiare. Se la quota di spettanza non è stabilita, si presume che gli intestatari possiedano quote uguali.

Il c/c intestato al libero professionista ovvero all’impresa individuale in contabilità semplificata si ritiene vada indicato nel patrimonio mobiliare, anche se utilizzato per scopi professionali o d’impresa,

titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31.12 di cui alla precedente lettera;

Rientrano in questa categoria, oltre ai titoli del debito pubblico (es BOT, CCT, BTP, CTZ, ecc) quelli emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, da Amministrazioni Statali e da enti pubblici, nonché da regioni e province e comuni (Bei, Ceca, Euratom, World BanK, Boc, ecc). Sono da considerare, inoltre, i pronti contro termine.

azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31.12 ;

Nel termine O.I.C.R., sono compresi i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31.12, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;

Appartengono a questa fattispecie le azioni ordinarie delle società per azioni e in accomandita per azioni, quotate nei mercati regolamentati.

partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. In caso di impressa in regime di contabilità semplificata, il valore da assumere è rappresentato dalla somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti (beni strumentali per natura) o beni patrimoniali (azioni quote e titoli) in base al valore corrente);

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Isee 2010.doc - 57

Appartengono a questa fattispecie, oltre alle azioni di società di capitale (S.p.A, Sapa), non quotate nei mercati regolamentati, anche le quote di società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le quote di società di persone (s.n.c., s.a.s).

masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31.12.;

altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31.12, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, ovvero periodico, per le quali va assunto l’importo del premio versato.

Per strumenti finanziari si intendono, ad esempio:

� Contratti futures;

� Contratti di scambio a pronti e a termine (swap) su tassi di interesse, su valute, su merci, nonché su indici azionari (equità swaps).

Polizze di assicurazione

Ai fini Isee, concorrono alla determinazione del patrimonio mobiliare i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati alla data del 31.12. dell’anno precedente la presentazione della DSU, comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l’importo del premio versato.

Sono, invece, esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali, alla medesima data non è esercitatile il diritto di riscatto.

Non devono, altresì essere considerate le cosiddette polizze vita “pure” che non hanno natura patrimoniale ma assicurano un capitale ai beneficiari designati soltanto in caso di morte dell’assicurato.

Si ritiene che affinché sia consentita l’esclusione della polizza si possa fare riferimento alle polizze vita a puro rischio, diversamente il premio corrisposto all’assicurazione può costituire una forma alternativa di risparmio.

Con le polizze vita a puro rischio la compagnia di assicurazione corrisponde la prestazione pattuita ad una data stabilita se l'assicurato la raggiunge in vita (scadenza naturale del contratto), altrimenti paga la prestazione in caso di morte dell'assicurato ove questa avvenga prima di tale data.

Dovrebbe, pertanto, trattarsi di polizze vita tradizionali, caratterizzate dal fatto che al momento della stipula del contratto sono predeterminati tutti gli aspetti della polizza, ivi compreso le variazioni di premi e/o dei capitali variabili.

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Isee 2010.doc - 58

Le nuove polizze vita tendono, invece, a privilegiare la rivalutazione del patrimonio e sono meglio note come polizze rivalutabili ramo vita. Chi è in cerca di polizze in grado di offrire anche una rivalutazione del proprio patrimonio opta per le polizze rivalutabili ramo vita.

Fra le polizze a carattere finanziario vi rientrano le polizze miste, limitatamente alla quota di premio funzionale al conseguimento della prestazione in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto, nonché le polizze di capitalizzazione, il cui schema contrattuale non prevede la figura dell’assicurato.

Pare logico ritenere che il Legislatore non abbia inteso escludere dal patrimonio mobiliare quelle polizze vita che nel corso del tempo sono divenute veri e propri strumenti finanziari di raccolta e gestione del risparmio.

Poiché la struttura di questi prodotti porta a collocarli più fra gli strumenti finanziari e non tra quelli assicurativi, ponendosi in aperta concorrenza con le forme tradizionali di raccolta e gestione del risparmio, si ritiene che se il contratto in questione ha le caratteristiche di strumento finanziario, l’importo dei premi complessivamente versati al citato 31.12 sia da considerare nel compendio del patrimonio mobiliare.

Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate per le partecipazioni azionarie in società non quotate e partecipazioni non azionarie.

Imprese in contabilità semplificata

Per tali imprese, il valore del patrimonio mobiliare è costituito dalla somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili posseduti dall’impresa, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o il valore corrente dei beni patrimoniali.

Dal tenore letterale, pare logico considerare unicamente il costo dei cespiti di proprietà dell’imprenditore, come risultanti dal libro dei cespiti ammortizzabili/ registro acquisti, escludendo, dunque, i beni acquisiti a diverso titolo, quali i beni in leasing, in comodato, uso, ecc….

Benché non vi siano chiarimenti in merito si ritiene che, fra gli altri cespiti o beni patrimoniali, siano da considerare anche i beni strumentali per natura, nonché le azioni, le quote ed i titoli posseduti dall’impresa.

Inoltre, pare logico ritenere che fra i beni ammortizzabili siano da comprendere non solo i beni materiali ammortizzabili ai sensi dell’ art. 102 Tuir, ma anche i beni immateriali di cui al successivo art. 103 Tuir ( quali, ad esempio, il costo dei diritti

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Isee 2010.doc - 59

di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, marchi d’impresa e avviamento). Non sono da considerare, invece, gli oneri pluriennali e le spese relative a più esercizi (quali, ad esempio le spese di costituzione), atteso che non sono qualificabili fra i beni dell’impresa.

Contribuenti in regime minimo

Premesso che i contribuenti minimi sono, in ogni caso, soggetti in contabilità semplificata, benché con l'applicazione di specifiche agevolazioni, pare logico ritenere che la consistenza del patrimonio mobiliare sia da determinare considerando il valore delle rimanenze finali, il costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti (“teorici”), nonché gli altri cespiti o beni patrimoniali (avviamento, azioni, quote, titoli e beni strumentali per natura, ecc.), conformemente agli altri contribuenti in regime semplificato. Poiché ai fini fiscali i contribuenti in regime minimo deducono il costo di acquisto dei beni strumentali osservando il criterio di cassa, può essere non agevole reperire il dato ma, se ai fini Isee si osservasse il criterio fiscale, si potrebbe incorrere nell'applicazione della disciplina Isee in modo diversificato con riferimento al stesso bene acquistato da due soggetti diversi che hanno scelto diverse forme di pagamento. Infatti, il contribuente che acquista il bene e nel medesimo anno corrisponde l'intero importo dovuto dovrebbe considerare l'intero costo del bene strumentale, contrariamente al contribuente che, per il medesimo bene, sceglie di effettuare il pagamento rateale in più esercizi. In questo ultimo caso, in realtà, il bene strumentale rileverebbe per il solo importo corrisposto nell'anno. In attesa di chiarimenti, si ritiene che la determinazione del patrimonio mobiliare secondo i criteri previsti per i contribuenti in regime semplificato possa essere una interpretazione che considera equamente contribuenti aventi la medesima capacità contributiva.

Partecipazioni non azionarie

In caso di partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, ovvero in presenza di impresa in regime di contabilità ordinaria, il valore da assumere per la determinazione del patrimonio mobiliare è rappresentato dal patrimonio netto, (ovvero dalla frazione di patrimonio netto, se si tratta di socio di società), come emergente dall’ultimo

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Isee 2010.doc - 60

bilancio approvato anteriormente la data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Posto che l’utile dell’esercizio attribuito per trasparenza al socio della società di persone, ovvero l’utile del titolare dell’impresa individuale concorre alla determinazione della situazione reddituale del soggetto, al fine di evitare che tale importo rilevi anche fra i componenti il patrimonio mobiliare, falsando, in tal modo la valutazione della situazione economica, è logico ritenere che dal totale della voce “Patrimonio netto”, si sottragga l’utile dell’esercizio.

Le altre voci che compongono il patrimonio netto, quali, il capitale sociale, riserve di rivalutazione, utili portati a nuovo, ecc, invece, non saranno da sottrarre dal patrimonio netto, dal momento che sono valori che identificano la consistenza dell’impresa.

Contrariamente a quanto appena affermato, per i soci delle società di capitale, l’utile dell’esercizio non si sottrarrà al valore della frazione di patrimonio netto.

dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare

Nel quadro F5 è presente una tabella in cui sono da indicare i dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare, cioè i dati del cosiddetto "intermediario" e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Nella prima colonna va indicato il codice di identificazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio mobiliare; ad esempio, se si tratta di un deposito bancario, andrà indicato il codice ABI.

Ove il codice identificativo dell’intermediario/gestore non sia definito, si indicherà, per esteso, la denominazione.

Nella seconda colonna va indicata la tipologia dell'intermediario; ad esempio, se l'intermediario è una banca, basterà scrivere BANCA, senza precisare di quale banca o agenzia si tratti. Si può indicare: SIM, se l'intermediario è una società di investimento mobiliare; SGR, se l'intermediario è una società di gestione del risparmio.

Il codice identificativo (o comunque i numeri identificativi del soggetto gestore che compaiono in albi, elenchi, ecc.) va richiesto al gestore stesso.

Nel caso in cui il codice non sia definito, occorre precisare, per esteso, la denominazione dell’intermediario o del gestore, ovvero dell’impresa individuale.

La dichiarazione dei dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare deve sempre essere effettuata quando sussiste detto patrimonio.

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Isee 2010.doc - 61

N.B.:Non sono ammesse compensazioni fra componenti positivi e negativi relativi ai componenti il patrimonio mobiliare. I componenti negativi sono da assumere a valore zero.

15.2 . Quadro F6 - patrimonio immobiliare

IL QUADRO F6 contiene i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto cui è intestato il foglio allegato.

In questo quadro vanno indicati i valori dei singoli cespiti costituenti il patrimonio immobiliare posseduti dal soggetto intestatario del foglio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva, a nulla rilevando il periodo di possesso del bene.

Ne consegue che:

⌦ non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente il 31.12;

⌦ dovranno essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. “nuda proprietà”.

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Isee 2010.doc - 62

Se al 31 dicembre non sussiste un patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto, il quadro F6 non deve essere compilato.

Se ricorrono le condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione, la casa di abitazione e le relative pertinenze non rilevano ai fini della situazione reddituale (F4) ma la stessa è da indicare nel quadro F6 (cfr. risposta Inps Q69 del 28/02/2003).

15.2.1 Casa di abitazione posta sotto sequestro

L’immobile posto sotto sequestro dal Tribunale, a seguito di procedura di fallimento, è da indicare nella DSU atteso che il sequestro non comporta la perdita della proprietà ma solo del diritto di disporre del bene.

Il quadro F6 è costituito da una tabella le cui righe identificano i singoli cespiti che costituiscono il patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato.

Nella prima colonna, andrà indicato il tipo di patrimonio di cui si tratta (se fabbricato, si dovrà scrivere F, se terreno edificabile TE, se terreno agricolo TA).

Nella seconda colonna andrà indicato il comune in cui è situato il bene immobile.

Nella terza colonna si scriverà, in percentuale, la quota posseduta dal soggetto titolare (se l'immobile è posseduto per intero, si scriverà 100%; se per metà, si indicherà 50%, e via di seguito).

Nella quarta colonna il valore dell'immobile come definito ai fini dell’ICI (Imposta comunale sugli immobili).

Tale valore va dichiarato anche quando l’immobile è esente ai fini ICI.

Nella quinta colonna, si indica, per ciascun immobile, il capitale residuo del

mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione del bene.

N.B.: Il valore ai fini Ici ed il capitale residuo del mutuo sono da

arrotondare all’intero più prossimo. Esempio: 1,51 = indicare 2; se 1,5 = indicare 1.

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Isee 2010.doc - 63

La sesta colonna è da compilare per segnalare la proprietà dell’abitazione del

nucleo familiare. In corrispondenza dell’immobile dichiarato come casa di abitazione del nucleo familiare nel quadro C del modello base, dovrà essere apposta una X.

Se la casa di abitazione è di proprietà di più soggetti appartenenti al nucleo familiare, lo stesso immobile andrà contrassegnato su ciascun foglio allegato relativo ai proprietari.

Esempio : se i coniugi Daniela e Luigi sono proprietari, ognuno con una quota del 50%, della casa di abitazione del nucleo da essi costituito, l’immobile andrà contrassegnato con una X sia sul foglio allegato relativo a Daniela sia su quello relativo a Luigi.

In questo quadro deve essere apposta la firma del dichiarante.

15.3 Valore dell’immobile, come definito ai fini ICI, dei fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.

Ai fini Isee i fabbricati e i terreni rilevano sulla base del valore definito ai fini Ici al 31.12 dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU e non invece in base all’imponibile Ici, con la conseguenza che sono da dichiarare anche gli immobili esenti Ici (es casa di abitazione e alloggi assimilati all’abitazione principale concessi in comodato a parenti); ovvero le riduzioni d’imposta (esempio fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile).

Ai Fini ICI sono soggetti passivi dell’imposta:

⌦ Proprietario;

Proprietà

La proprietà, secondo il c.c. (art.832) è il diritto di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

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Isee 2010.doc - 64

Quando non è presente il carattere della pienezza si è in presenza di un diritto di godimento su cosa altrui.

In tale fattispecie l’obbligazione tributaria è trasferita dal proprietario al diritto reale di godimento.

In caso di multiproprietà, la veste di soggetto passivo è attribuita:

Alla società per azioni, se la società ha carattere azionario, in quanto il multiproprietario non è contitolare dell’immobile ma è azionista della società proprietaria dell’immobile;

A tutti i contitolari pro-quota. Il multiproprietario deve determinare

l’imposta per anni solari proporzionalmente alla quota del diritto di sua spettanza ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto, indipendentemente dalla data in cui è entrato in possesso dell’appartamento, prima o dopo il rogito. Le quote di proprietà si calcolano fino al secondo decimale

⌦ Usufruttario;

L’usufrutto, di cui agli artt. 978 e seguenti del c.c., consiste nella facoltà

dell’usufruttuario di godere o di usare la cosa di proprietà di altri, rispettando tuttavia la destinazione economica della cosa.

Trattandosi di diritto temporaneo esso non può eccedere la vita dell’usufruttuario.

Il diritto può essere ceduto, ma con la morte dell’usufruttuario l’usufrutto si estingue.

La soggettività passiva, sia ai fini Irpef che Ici è assunta dall’usufruttuario.

⌦ Superficiario;

Il diritto di superficie è disciplinato dagli articoli 952 e seguenti del c.c.. Esso consiste nella facoltà concessa dal proprietario del suolo al superficiario di costruire edifici senza acquisire anche la proprietà del suolo.

Il diritto di superficie, rientra tra i diritti reali di godimento e può essere costituito

non solo sul suolo, ma anche, ad esempio, sopra una costruzione destinata ad essere sopraelevata ed, in tal caso, il diritto di superficie grava sul suolo ed anche sulla costruzione.

Con la costituzione del diritto di superficie la proprietà del suolo rimane in capo al proprietario originario e il superficiario acquisisce la proprietà del solo edificio da lui costruito, per il periodo di durata del contratto.

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Isee 2010.doc - 65

Al termine del rapporto contrattuale la proprietà della costruzione si trasferisce al

proprietario del suolo.

Il superficiario durante il periodo che intercorre dalla data di effetto del diritto di

superficie fino alla data di ultimazione della costruzione ovvero, se antecedente, alla data in cui è comunque utilizzato, determina l’imposta Ici in base al valore venale del terreno (area edificabile).

Dalla data di ultimazione della costruzione, o se antecedente, alla data in cui è comunque utilizzato, determina l’imposta, in base alla rendita catastale, anche presunta, dell’immobile.

⌦ Enfiteuta

L’enfiteusi rientra tra i diritti reali di godimento ed è disciplinata dagli artt. 957 e seguenti del c.c., essa consiste nella facoltà concessa al proprietario del suolo all’enfiteuta di coltivare il terreno, con l’obbligo di migliorarlo e di corrispondere al proprietario un canone periodico.

⌦ Uso e abitazione

L’uso e l’abitazione sono contemplati dagli artt. 1021 e seguenti del c.c.

L’uso è un diritto reale di godimento che consiste nel diritto di utilizzare la cosa, ma limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.

L’uso e l’abitazione, rispetto all’usufrutto consentono facoltà limitate infatti, il diritto d’uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione. Il diritto di abitazione, ha assunto maggior rilievo con la riforma del diritto di

famiglia in quanto al coniuge superstite è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ed il diritto di uso degli immobili che la corredano, se di proprietà del defunto o in comune con l’altro coniuge (art. 540 c.c.).

La dottrina prevalente ritiene che il diritto di abitazione operi solo in caso di comproprietà tra i coniugi, e non anche in caso di comproprietà con terzi, essendo impossibile imporre a terzi il diritto sull’intero a favore del coniuge superstite.

La titolarità del diritto di abitazione produce effetti anche di natura fiscale, ma a condizione che tale diritto sia effettivamente esercitato, ovverosia che il coniuge superstite occupi realmente l’immobile.

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Isee 2010.doc - 66

In caso contrario (trasferimento della residenza), pur rimanendo in capo al soggetto il diritto sancito dal codice civile, il reddito fondiario dovrà essere dichiarato dal titolare o dai titolari di altri diritti reali sull’immobile. Se successivamente il coniuge superstite rientra in possesso dell’abitazione familiare il diritto di abitazione, ai fini fiscali, sorge nuovamente e si riproducono in capo al soggetto gli effetti di natura fiscale.

Nel diritto di abitazione rientra quello spettante:

� al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa sull’alloggio assegnatogli.

La soggettività passiva si trasferisce in capo al socio sin dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione delibera l’assegnazione provvisoria e la consegna dell’alloggio a favore del socio. L’assegnatario dell’alloggio è soggetto passivo al 100% dalla data di assegnazione fino alla data di stipula del rogito, a nulla rilevando la presenza del coniuge.

Dalla data di stipula del rogito, se l’acquisto è effettuato in comunione o in comproprietà, soggetti passivi diverranno i proprietari determinando il tributo in relazione al periodo e alle quote di possesso.

Immobili condominiali Per le parti comuni dell’edificio di cui all’art. 1117, n. 2) del c.c. (locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune) autonomamente accatastate, il versamento dell’Ici può essere eseguito dall’amministratore ovvero dai singoli condomini pro quota.

Particolarità

Immobile strumentale dell’impresa individuale Pur in assenza di chiarimenti in merito, si ritiene che l’immobile strumentale per destinazione posseduto dall’impresa individuale non sia da indicare al quadro F6, atteso che lo stesso ha già concorso alla determinazione del patrimonio mobiliare di cui al quadro F5. Pertinenze dell’abitazione principale Le pertinenze dell’abitazione principale sono da considerare separatamente dall’abitazione principale. Per queste ultime, atteso che non possono fruire della speciale detrazione relativa all’ alloggio, non sarà possibile apporre la X nell’ultima colonna del nell’ultima del quadro F6.

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Isee 2010.doc - 67

15.4 Determinazione della base imponibile ai fini Ici

La base imponibile Ici è rappresentata dal valore delle seguenti categorie: 1 Fabbricati; 2 Aree fabbricabili; 3 Terreni agricoli. 1) Fabbricati

Per fabbricati si intendono le singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte al Catasto Edilizio urbano.

Sono considerati fabbricati, anche se non incorporati al suolo i molini, l’infissi per l’esercizio di pubblico mercato, le tettoie ad uso di deposito di merci, i fabbricati destinati a serbatoi di carburante o di oli minerali, le edicole permanenti per la vendita di giornali.

La rendita catastale, o quella presunta, deve essere aumentata del 5% e successivamente moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda del tipo di immobile, ottenendo in tal modo la base imponibile Il coefficiente da applicare è pari a :.

a. 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia, escluse le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al proprietario o all’affittuario del terreno ed effettivamente adibite ad usi agricoli, classificate o classificabili nei gruppi A e C , escluso A10 e C1

b. 140 per gli alloggi collettivi classificati o classificabili nel gruppo B

c. 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli altri fabbricati a

destinazione speciale (categoria D)

d. 34 per i negozi e le botteghe, classificate o classificabili nella categoria C1. 2) arre fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di esproprio per pubblica utilità.

Il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio, al 1° gennaio dell’anno di imposizione, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

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Isee 2010.doc - 68

In caso di rivalutazione delle aree e dei terreni, si assume il valore emergente dalla perizia di stima al 1° gennaio 2010.11

Deve essere assunto il valore dell’area anche per i fabbricati sui quali si eseguono interventi di recupero a norma dell’articolo 31, lettere c), d) ed e) della L. 457/78 (opere di ricostruzione o ristrutturazione) a condizione che gli stessi non risultino utilizzati, nonché nei casi di demolizione del fabbricato.

Ove sull’area siano iniziati lavori di costruzione di un fabbricato, il valore di riferimento resta esclusivamente quello dell’area, determinato come in precedenza specificato, fino all’ultimazione dei lavori o, se antecedente, a quello di utilizzo.

3) terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituto, applicando al reddito dominicale, rivalutato del 25% risultante in catasto dal 1° gennaio, il moltiplicatore 75.

Per le variazioni di coltura deve essere data comunicazione all’Ute entro il 31.1. dell’anno successivo la variazione ad esclusione degli agricoltori che hanno presentato le richieste per i contributi comunitari per l’agricoltura (Pac) atteso che l’aggiornamento è effettuato dalla AGEA.12

Per terreno agricolo si intende quello adibito all’esercizio delle attività agricole intese nel senso civilistico di cui all’art. 2135 del c.c. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla selvicoltura; b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno

e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del C.C. dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con apposito Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Definizione di reddito fondiario ai fini Irpef

La disciplina dei redditi fondiari è contenuta nel Capo II del Titolo I del D.P.R. 917/86, art. da 25 a 42.

���� Riferimenti normativi

11 cfr. art. 2, commi da 229 a 230 della Finanziaria 2010 (l. 23/12/2009, n. 191)

12 Agenzia per le erogazioni in agricoltura che si occupa dei contributi agricoli riconosciuti a livello comunitario

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Isee 2010.doc - 69

Sono redditi fondiari quelli inerenti terreni, compresi i fabbricati rurali e loro accessori, ed i fabbricati urbani a destinazione ordinaria e relative pertinenze, situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o catasto edilizio urbano.

I redditi fondiari si distinguono in redditi:

⌦ dominicali dei terreni (artt. da 26 a 31);

⌦ agrari (artt. da 32 a 35);

⌦ dei fabbricati (artt. da 36 a 41)

Regimi fiscali particolari sono inoltre riservati:

• alle costruzioni rurali (art. 42 );

• ai terreni dati in affitto per uso agricolo con contratti soggetti a regime vincolistico (art. 185, comma 1);

• fabbricati dati in locazione con contratti soggetti a regime vincolistico (art. 185, comma 2).

Non rientrano fra i redditi determinabili secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari:

⌦ i redditi dei terreni e fabbricati situati all’estero, in quanto rientranti fra i redditi diversi (art. 70);

⌦ il censo riservativo che si identifica in una rendita gravante sul fondo alienato con riserva della rendita a favore dell’alienante, assimilabile ad un contratto atipico di rendita perpetua fondiaria (artt 1861 e seguenti c.c.);

⌦ la decima dominicale, quelle legate ad antiche concessioni di fondi;

⌦ il quartese antico istituto consistente nella concessione di terre incolte fatta dal Vescovo e dai principi ai propri dipendenti, non dissimile alla decima dominicale;

⌦ altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, quali, ad esempio:

i compensi percepiti dal proprietario di una cava per la concessione di sfruttamento della stessa data a terzi;

la cessione temporanea verso corrispettivo, di terreno destinato alla costruzione;

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Isee 2010.doc - 70

il fitto di porzioni di terreno agricolo effettuato nell’ambito dell’attività di agriturismo esercitata unitamente all’attività agricola;

la sublocazione di immobili;

il reddito degli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni (art. 43);

i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole da parte delle società di capitali, società cooperative e società mutua assicurazione che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, nonché società in nome collettivo e accomandita semplice (art. 55, lettera c. ).

Imputazione dei redditi fondiari

I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale per il periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso e per la parte (quota) corrispondente al suo diritto.

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Isee 2010.doc - 71

16 Promemoria dei documenti necessari per DSU

Casa di abitazione del nucleo familiare

Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione occorre:

⌦ nominativo dell’intestatario del contratto di locazione ;

⌦ estremi di registrazione del contratto di locazione ;

⌦ il canone annuale della locazione, come previsto dal contratto

Se la casa di abitazione del nucleo è in proprietà, occorre:

⌦ la quota capitale residua del mutuo

Dati per il quadro F4 Situazione reddituale***

Indicare il reddito complessivo del soggetto, risultante dall’ultima dichiarazione prodotta in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

⌦ reddito complessivo di Unico PF (rigo RN1 colonna 4)

ovvero;

⌦ rigo 11, modello 730/3 e rigo C5, colonna 2

⌦ rigo1 e/o 2 e punto 90 del modello CUD e

N.B: sono previste particolarità per le imprese e/o lavoratori autonomi inquadrati nel regime delle “nuove iniziative produttive” ed in regime dei “minimi”, nonché nei confronti delle imprese agricole.

****Nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi del medesimo CAAF per la redazione della dichiarazione dei redditi, non è necessario richiedere i dati relativi al reddito complessivo ed al patrimonio immobiliare.

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Isee 2010.doc - 72

Quadro F5 – Patrimonio mobiliare

Indicare il valore, alla data del 31.12. dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva, dei seguenti elementi:

⌦ saldo del deposito e c/c bancario, al netto degli interessi attivi, € ;

⌦ saldo del deposito e c/c postale, al netto degli interessi attivi, €. ;

⌦ saldo del prestito da soci al netto degli interessi attivi, €.

(trattasi, ad esempio del deposito presso le cooperative).

⌦ valore nominale dei titoli di Stato, obbligazioni,

certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e

assimilati (BOT CCT CTZ BEI CECA BOC pronti contro termine ecc) € . ;

⌦ valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla

società di gestione per fondi comuni di investimento,

nonché azioni o quote di organismi di investimento

collettivo (O.I.C.R.) € ;

⌦ partecipazioni azionarie in società di capitale quotata € ;

⌦ partecipazioni azionarie in società non quotata e partecipa-

zioni in società di persone.

Per imprese in semplificata (Rimanenze finali+ costo dei beni strumentali al netto

degli ammortamenti + azioni quote e titoli) €

⌦ importo dei premi versati per contratti di assicurazione

sulla vita mista e contratti di capitalizzazione € ;

;

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Isee 2010.doc - 73

Quadro F6 Patrimonio immobiliare****

Indicare il valore, come definito ai fini Ici, dei singoli cespiti costituenti il patrimonio immobiliare posseduti alla data del 31.12. dell’anno precedente la

presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Tale valore va dichiarato anche quando il terreno o fabbricato è esente da Ici.

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Isee 2010.doc - 74

17 Modalità di determinazione della base imponibile Ici

A - C Rendita x 1,05 x 100

A/10

D

Rendita x 1,05 x 50

C/1

Rendita x 1,05 x 34

Fabbricati

Accatastati

Aree

Fabbricabili

Valore commerciale

all'1/1

Terreni

Agricoli

Reddito dominicale x 1,25 x

75

B Rendita x 1,05 x 140

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Isee 2010.doc - 75

18 Risposte Inps

Quesiti pervenuti in merito alla determinazione dell’ ISE/ISEE

Le risposte riflettono l'orientamento dell'INPS in materia.

Codice Quesito / Quadro

Ultimi aggiornamenti - 07/06/2005 e 25/10/2005

Nucleo familiare Q89 - Q131

Casa di abitazione del nucleo familiare Q40

Patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare Q50

Indice dei quadri

Quadro Codice del quadro

Assegni per il nucleo familiare e per la maternità erogati dai Comuni AnfMat

Modalità di compilazione e di trasmissione della D.S.U DSU

Nucleo Familiare NF

Stato di famiglia di riferimento in caso di coniuge non convivente NF Quadro A

Elementi per il calcolo più vantaggioso della situazione economica NF Quadro B

Casa di abitazione del nucleo familiare NF Quadro C

Titolari del diritto di accesso alla banca dati ISE/ISEE TDA

Dati anagrafici di ciascun componente il nucleo familiare F1

Attività di ciascun componente il nucleo familiare F3

Situazione reddituale di ciascun componente il nucleo familiare F4

Patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare F5

Patrimonio immobiliare di ciascun componente il nucleo familiare F6

Altre tipologie di quesiti ATQ

Assegni per il nucleo familiare e per la maternità erogati dai Comuni

Domanda Risposta Codice Data di

Redazione

Per i richiedenti ANF e MAT, che dichiarano redditi e patrimonio pari a zero, la compilazione della DSU (che

Si, il diritto alle prestazioni ANF e di maternità concesse dai Comuni deve sempre essere stabilito sulla base

Q4 19/05/2003

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Isee 2010.doc - 76

produce un calcolo ISE pari a zero) è sempre necessaria e propedeutica alla concessione del beneficio?

dell'ISE, calcolato a partire dalla DSU.

La concessione degli assegni ANF e MAT dei Comuni avviene sulla base dell'ISE o dell'ISEE?

Il calcolo dei benefici avviene confrontando l'indicatore della situazione economica ISE (e non ISEE) con la soglia del diritto riparametrata, secondo i criteri fissati all'allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.

Q3 19/05/2003

Un cittadino ha presentato domanda per l'assegno per il nucleo familiare a Gennaio 2003 avvalendosi di una DSU che fa riferimento a redditi di due anni prima (2001) perché al momento della richiesta non aveva ancora fatto la dichiarazione dei redditi del 2002. E' corretto per questa tipologia di prestazioni chiedere sempre il reddito dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'assegno?

Il reddito dichiarato deve essere, quando possibile, quello relativo all'anno precedente la presentazione della DSU. Quando ciò non è possibile, perché la prestazione deve essere richiesta in un periodo dell'anno in cui non si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la DSU, bisognerà dichiarare il reddito relativo a due anni prima della presentazione della DSU. E' utile ricordare, però, che quando la DSU non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste (art. 6, commi 6 e 7 norme integrate D.P.C.M. 221/99 e 242/2001). Nel caso di specie, quindi, si può richiedere al cittadino di presentare una DSU aggiornata contenente i redditi del 2002, quando questi saranno dichiarati.

Q128 22/01/2004

Modalità di compilazione e di trasmissione della D.S.U

Domanda Risposta Codice Data di

Redazione

Quali sono le date da prendere in considerazione per l'indicazione dei dati contenuti nella DSU?

• il nucleo familiare è quello esistente al momento della presentazione della DSU

• il reddito, per ciascun componente di detto nucleo, è quello indicato nell'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Se al momento della presentazione della DSU non si è ancora presentata la dichiarazione dei redditi per l'anno

Q117 19/05/2003

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Isee 2010.doc - 77

corrente, bisognerà dichiarare il reddito indicato nella dichiarazione Irpef dell'anno precedente (che si riferisce quindi al reddito relativo a due anni prima della presentazione della DSU)

• il patrimonio mobiliare ed immobiliare deve essere quello esistente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della DSU

Il dichiarante può aggiornare/modificare i dati contenuti in una D.S.U. già presentata?

Si, presentando una nuova D.S.U. contenente i dati aggiornati/modificati. Gli effetti di questa seconda D.S.U. si produrranno dal giorno della sua sottoscrizione.

Q106 14/03/2003

Si può rettificare una D.S.U.?

Si, la procedura consente la rettifica in caso di errore materiale commesso dall'operatore nell'acquisizione dei dati contenuti nella D.S.U. Gli effetti della rettifica retroagiscono al momento della sottoscrizione della D.S.U.

Q114 14/03/2003

L'apposizione della firma in calce ad ogni foglio allegato deve essere sempre quella del dichiarante ovvero quella di coloro ai quali i dati riportati sono riferiti?

Deve essere quella del dichiarante del modulo base.

Q2 28/02/2003

NF: Nucleo Familiare

Domanda Risposta Codice Data di

Redazione

La dichiarazione sostitutiva unica continua ad avere validità anche quando un componente del nucleo familiare contrae matrimonio e presenta una dichiarazione sostitutiva unica relativa al nuovo nucleo formatosi?

La nuova dichiarazione sostituisce integralmente la vecchia per i soggetti compresi nel nuovo nucleo. La prima dichiarazione presentata resta valida per gli altri componenti compresi nel nucleo: essa ha comunque validità annuale a meno che i componenti del nucleo ritengano più opportuno modificarla. Gli Enti erogatori, peraltro, possono tener conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della DSU (art.3, comma 1 del D.Lvo 109/1998 come modificato dal D.Lvo 130/2000).

Q8 28/02/2003

Un cittadino ha presentato nell'anno 2003 la DSU, inserendo i redditi relativi all'anno 2002, ma a maggio

Bisogna innanzitutto premettere che la DSU ha validità annuale, a partire dalla data di sottoscrizione della

Q127 22/01/2004

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Isee 2010.doc - 78

2003 cambia residenza perché va ad abitare con la suocera. Adesso il Comune chiede al cittadino di aggiornare la situazione inerente la composizione del nucleo familiare, pretendendo anche l'inserimento dei redditi dell'anno 2002 della suocera. Il comune sta operando correttamente?

dichiarazione. Se nel corso dell'anno di validità la composizione del nucleo familiare si modifica, i componenti non sono obbligati a presentare una nuova dichiarazione. Gli Enti erogatori possono comunque tener conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della DSU (art. 3, comma 1 d. lgs. 109/98 come modificato dal d. lgs. 130/2000). Più in particolare, gli Enti erogatori, nel tener conto di tali "rilevanti variazioni", possono prendere in considerazione i redditi dei familiari non facenti parti del nucleo, se hanno previsto tale eventualità nella disciplina delle prestazioni sociali da loro erogate. Nel caso specifico, quindi, il Comune potrà tener conto dei redditi della suocera purché ciò sia previsto dalla disciplina generale dell'Ente comunale. E' bene precisare che tale scelta discrezionale non incide in alcun modo sul calcolo dell'ISEE già ottenuto, che si determina sempre alla stregua dei criteri fissati dalla normativa in materia

Per un nucleo familiare composto da tre minori, il loro genitore (dichiarante) e il nuovo coniuge di quest’ultimo deve essere indicata al quadro B la x che indica genitore solo?La domanda sorge in quanto le istruzioni riportano a pag. 16 p. 3.2 : "Si ricorda che per genitore e figli devono intendersi i soggetti fra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva".

Nella seconda riga del Quadro B va messa la "X", in quanto per il presente caso nelle istruzioni è richiesta la presenza di figli minori e un solo loro genitore, e per genitore si intende solo quello legittimo, naturale o adottivo. Nella successiva terza riga del Quadro B, invece, la "X" non va messa perchè per questo caso le istruzioni richiedono la presenza di figli minori ed "entrambi i loro genitori" ovvero "soltanto" un genitore, senza cioè la presenza di altri soggetti.

Q35 28/02/2003

I coniugi o i familiari residenti all’estero fanno parte del nucleo familiare?

No, nessuno residente all’estero fa parte del nucleo, neppure i coniugi e i familiari iscritti all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), perché ai fini ISE è indspensabile l'appertenenza alla famiglia anagrafica che, per definizione, ricomprende solo i familiari iscritti all'anagrafe italiana.

Q9 28/02/2003

Fanno parte di un unico nucleo due genitori non coniugati e viventi in comuni diversi?

No, i genitori non coniugati e residenti in comuni diversi o anche in abitazioni diverse nello stesso comune non fanno parte della stessa famiglia anagrafica.

Q21 28/02/2003

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Isee 2010.doc - 79

I componenti dei nuclei familiari residenti in coabitazione senza rapporti di parentela, affinità ovvero non legati da vincoli affettivi (due o più colleghi che convivono per ragioni di economicità) possono essere considerati slegati tra loro?

Devono attivarsi presso i Comuni per ottenere stati di famiglia separati, altrimenti fanno parte dello stesso nucleo familiare.Vedi risposta Q11

Q28 27/02/2003

In caso di dichiarazione ISE/ISEE da parte di una vedova con un figlio, il reddito del marito defunto deve essere inserito nella dichiarazione?

No, il nucleo familiare da considerare è quello esistente al momento della dichiarazione ed i redditi devono riferirsi ai componenti di detto nucleo.

Q95 28/02/2003

Come valutare le situazioni familiari dei "nomadi"?

I nomadi italiani, una volta stabilita la dimora abituale, seguono le regole dei cittadini italiani; i nomadi stranieri per essere iscritti all'anagrafe devono avere il permesso di soggiorno da almeno un anno e dimorare stabilmente presso il Comune nel quale hanno stabilito la dimora abituale. E'possibile che i nomadi non abbiano reddito. Rientrano nelle categorie dei nomadi, pur producendo reddito, i circensi e i giostrai. Essi hanno una "residenza fittizia" con un domicilio fiscale .

Q24 28/02/2003

Da chi è composto il nucleo familiare di una richiedente che ha sullo stato di famiglia anche la madre e un fratello con un figlio minore?

Ne fanno parte la richiedente, la madre, e il fratello con il proprio figlio minore.

Q23 27/02/2003

Due nuclei familiari conviventi nello stesso appartamento, ma senza vincoli di matrimonio, né di parentela, né di affinità, né di adozione, né affettivo (ad esempio domestici conviventi con il datore di lavoro) sono considerati necessariamente un unico nucleo familiare?

Si precisa che il Ministero dell’Interno con circolare n. 15 del 26 settembre 2001, inviata anche ai Comuni, ha stabilito che, nel caso non ricorrano i vincoli citati nel quesito, possono esistere due famiglie anagrafiche abitanti nello stesso appartamento e che pertanto dai componenti dei due nuclei può essere richiesto al Comune il rilascio di due distinti stati di famiglia.

Q11 28/02/2003

Le persone fiscalmente a carico ma non residenti in Italia possono essere indicate tra i componenti del nucleo familiare?

No. Q52 27/02/2003

In caso di affidamento temporaneo, l’affidato fa parte del nucleo familiare della famiglia affidataria, pur rimanendo nello stato di famiglia d’origine?

Si, l'affidato fa parte del nucleo familiare a cui è affidato, in quanto in questo caso è prevalente il provvedimento di affidamento.

Q15 27/02/2003

E’ possibile cambiare la "scelta", in caso di coniuge non residente con il dichiarante, con una nuova DSU nell’anno di validità della vecchia DSU?

No, a meno che non sia cambiata la situazione familiare ed economica.

Q54 28/02/2003

Nel caso una richiedente abbia sul proprio stato di famiglia i figli minori,

Ne fanno parte la richiedente, il convivente e tutti i loro figli, anche

Q22 28/02/2003

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Isee 2010.doc - 80

alcuni figli del convivente ed altri figli suoi non riconosciuti dal loro padre, da chi è composto il nucleo familiare della richiedente?

quelli eventualmente non riconosciuti dal loro padre.

In caso di separazione di fatto il coniuge dichiarante deve segnalare i redditi dell’altro coniuge? Occorre una particolare delega?

Si. Non occorre alcuna delega in quanto il dichiarante si assume la responsabilità di ciò che dichiara.

Q42 27/02/2003

I figli minori di quale nucleo familiare fanno parte?

I figli minori conviventi con uno dei genitori, anche se a carico Irpef di altre persone, fanno parte del nucleo familiare a cui appartiene il genitore stesso; i figli minori in affidamento preadottivo o temporaneo disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risultino in altra famiglia anagrafica o siano a carico Irpef di altro soggetto; i figli minori conviventi con persone diverse dai genitori (es. nonni), ma a carico Irpef di altri soggetti, fanno parte del nucleo di quest’ultimi; i figli minori conviventi con persone diverse dai genitori (es. nonni) e non a carico Irpef di altri soggetti rientrano nel nucleo familiare costituito dai componenti della famiglia anagrafica a cui appartengono.

Q115 26/03/2003

Al fine del calcolo ISE/ISEE come viene considerato un bambino che vive con i nonni (naturalmente risulta nello stato di famiglia dei nonni)?

Il bambino fa parte del nucleo familiare dei nonni se esiste un provvedimento di affidamento in loro favore o se non è a carico IRPEF di altri soggetti che non fanno parte del nucleo familiare.

Q96 28/02/2003

Se nel corso dell’anno di validità della DSU si modifica la composizione del nucleo familiare (es.: una persona si sposa ed esce dal nucleo originario), i componenti del nuovo nucleo sono obbligati a presentare una nuova DSU? I componenti del vecchio nucleo sono obbligati a presentare una nuova DSU?

No, non sono obbligati. Sull'argomento si veda la risposta Q8

Q53 28/02/2003

La scelta del nucleo familiare da prendere in considerazione in caso di coniugi non conviventi è lasciata all’accordo tra i coniugi, che individueranno tra i due quello considerato da entrambi come il più favorevole. L’abitazione da indicare è necessariamente quella legata al nucleo familiare scelto?

No. Nella scelta dell’abitazione si può far riferimento a quella più favorevole, purchè vi risieda almeno un componente del nucleo familiare.(punto 1.3 e 4 delle Istruzioni)

Q39 28/02/2003

Per stabilire se una persona è fiscalmente a carico bisogna tenere presente la situazione alla data di

Fare riferimento al nucleo presente alla data della dichiarazione.

Q51 28/02/2003

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Isee 2010.doc - 81

presentazione della DSU o la situazione relativa all’anno di riferimento dei redditi?

Un extracomunitario che richiede l'ISE/ISEE per prestazioni sociali agevolate deve possedere carta o permesso di soggiorno?

E' sufficiente il permesso purchè ci sia l'iscrizione all'anagrafe. Infatti, possono ottenere l'attestazione ISE/ISEE solo coloro che anagraficamente sono registrati in Italia

Q83 28/02/2003

Nel caso di conviventi minorenni, legati da vincolo affettivo e quindi famiglia anagrafica, genitori di un figlio, fiscalmente a carico dei relativi genitori, devono scegliere di comune accordo la residenza familiare ed essere entrambi identificati sulla base della famiglia anagrafica di uno dei conviventi, compreso il loro figlio? Oppure, non essendo coniugati (avendo entrambi 15 anni), devono far parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico IRPEF? Se la risposta corretta è quest'ultima il loro figlio a quale nucleo fa parte?

I genitori minori conviventi, non essendo coniugati, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico IRPEF; il figlio seguirà uno dei due genitori sulla base del loro accordo.

Q85 28/02/2003

Può la DSU essere presentata e firmata da un genitore minorenne non coniugato richiedente una prestazione sociale (es: maternità l.448/98 art. 66) oppure deve essere presentata e firmata da chi esercita la potestà genitoriale?

La DSU deve essere presentata e firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

Q86 27/02/2003

Nel caso in cui i coniugi siano disoccupati ed abbiano uno stato di famiglia a se stante, ma abbiano la stessa residenza di uno dei genitori dei due (stessa via, stesso numero civico), come è possibile considerali nucleo a sé (vedi punto 1.2 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica)?

Devono essere considerati nucleo a parte i due coniugi disoccupati in quanto così risulta dallo stato di famiglia.

Q6 28/02/2003

Come valutare la posizione dei "collaboratori di giustizia"(pentiti) ai fini della composizione del nucleo familiare?

I collaboratori di giustizia non vengono cancellati dalla famiglia anagrafica originaria e i compensi da questi percepiti, essendo "operazioni coperte", non devono essere inserite nel reddito del nucleo familiare.

Q20 27/02/2003

Come valutare la situazione familiare di un soggetto in "convivenza anagrafica" (ad es. soggetto residente in casa di riposo)?

I soggetti in convivenza anagrafica ex art. 5 del D.P.R. 223/89 (insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune) sono considerati nucleo familiare a se stante, a meno che siano coniugati (in questo caso fanno parte del nucleo del coniuge) o siano a carico ai fini Irpef di altre persone (in questo caso fanno parte del

Q119 22/01/2004

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Isee 2010.doc - 82

nucleo della persona di cui sono a carico).

Nel caso di persona separata legalmente nel cui stato di famiglia risulta ancora il coniuge che, per vari motivi, ancora non ha trasferito la residenza pur non abitando più nella stessa casa, deve comunque essere indicato nella DSU il coniuge separato e la sua situazione reddituale e patrimoniale?

Il coniuge separato che non ha trasferito la propria residenza, e che quindi risulta nello stato di famiglia dell'altro coniuge, rientra nel nucleo di quest'ultimo. Pertanto, il "separato" che, per vari motivi, non ha ancora trasferito la propria residenza, andrà indicato nella DSU con l'annotazione dei suoi dati reddituali e patrimoniali. Nel caso in cui, invece, si voglia prescindere dai redditi e dal patrimonio del coniuge separato, sarà onere di quest'ultimo trasferire la propria residenza altrove (Istruzioni punto 1.3 lettera a).

Q124 22/01/2004

NF Quadro A: Stato di famiglia di riferimento in caso di coniuge non convivente

Domanda Risposta Codice Data di

Redazione

Quale comportamento deve tenere l'Ente assistenziale nel caso di coniugi non conviventi e non separati legalmente qualora il coniuge (non presente sullo stato di famiglia) non sia rintracciabile? Il dichiarante si assume tutta la responsabilità riguardo la sua D.S.U. ? L'Ente deve rifiutare di attestare una dichiarazione che già si evidenzia "falsa" ?In tal caso queste persone non potranno mai avere la D.S.U. e l'ISEE? Esistono altre possibilità per tutelare cittadino ed ente pubblico?

Il dichiarante deve attivarsi, o presso il Comune o presso le autorità competenti, per segnalare e/o denunciare la situazione di irreperibilità. Solo dopo aver presentato tale denuncia può ottenere l'attestazione ISE/ISEE a prescindere dai redditi del coniuge non reperibile.

Q94 27/02/2003

NF Quadro B: Elementi per il calcolo più vantaggioso della situazione economica

Domanda Risposta Codice Data di

Redazione

I titolari di pensione di invalidità INPS sono da parificare agli invalidi al 66% riconosciuti dalla ASL e quindi hanno diritto all'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista dalla tabella 2 del D. L.vo n.109/1998 ?

Si, per tutte le pensioni od assegni riconosciuti dopo il 1984, per quelle risalenti a prima di tale anno deve essere accertato il grado di invalidità in quanto l’invalidità INPS prima del 1984 era ammessa anche per percentuali inferiori al 66% . (art. 5 DPCM7.5.1999, n. 221)

Q12 28/02/2003

I braccianti agricoli che lavorano 51 giorni nell’anno e successivamente percepiscono la disoccupazione soddisfano il requisito dei “sei mesi”?

No. Q56 27/02/2003

Il calcolo dell'ISE avviene, per i Comuni della Regione Sicilia, in base al D.L. 130 oppure si deve tener conto della legislazione regionale al

Il calcolo dell'ISE/ISEE avviene in base al D.Lvo 130/2000 e solo successivamente si applicano le norme sugli ulteriori parametri

Q92 27/02/2003

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Isee 2010.doc - 83

riguardo (ulteriori detrazioni per componenti familiari di età inferiore a 6 anni e di età compresa tra i 65 e 75 anni).

stabilite dalle Regioni a Statuto Speciale.

Rientrano nei "sei mesi" di attività di lavoro o d’impresa nell’anno i periodi di assenza dal lavoro per causa di forza maggiore (malattia, infortunio) e i periodi di ferie? Rientrano nei “sei mesi” i periodi di aspettativa (studio, altre cause)?

Si, tranne l’aspettativa non retribuita. Q55 27/02/2003

Rientrano nei sei mesi di attività di lavoro o di impresa i periodo di assenza dal lavoro per maternità retribuiti dal relativo assegno?

I periodi di assenza dal lavoro per maternità retribuiti con il relativo assegno devono essere considerati attività di lavoro a tutti gli effetti.

Q132 22/01/2004

NF Quadro C: Casa di abitazione del nucleo familiare

Domanda Risposta Codice Data di

Redazione

Nel caso in cui una famiglia avesse cambiato abitazione più di una volta in un anno e quindi stipulato più contratti di locazione, cosa bisogna indicare?

Si dovrà indicare il canone annuale di locazione previsto dall'ultimo contratto.

Q110 18/03/2003

Se al momento della DSU il dichiarante abita in un immobile in locazione ma al 31/12 dell'anno precedente abitava in una casa di proprietà cosa bisogna indicare?

Nel quadro C si indicherà la casa di abitazione in locazione ed il relativo canone che verrà detratto nel limite previsto dalla legge, nel quadro F6 dovrà essere dichiarato (ma non come casa di abitazione) l'immobile che al 31/12 risultava come abitazione del nucleo.

Q118 19/05/2003

Se al momento della D.S.U. il dichiarante abita in un immobile di proprietà acquistato dopo il 31/12, ma al 31/12 abitava in locazione, come comportarsi?

Nel quadro C indicherà la casa di abitazione come proprietà (senza alcuna detrazione) , nel quadro F6 , invece l'immobile non dovrà essere indicato perché non posseduto al 31/12.

Q109 14/03/2003

Se al momento della D.S.U. si abita in un immobile di proprietà acquistato dopo il 31/12 , ma al 31/12 si abitava in un'altra casa di proprietà che è stata venduta prima della presentazione della D.S.U., come comportarsi?

Nel quadro C si indicherà l'attuale casa di abitazione (senza alcuna detrazione), mentre nel quadro F6 dovrà essere dichiarato (ma non come casa di abitazione) l'immobile che al 31/12 risultava come abitazione del nucleo.

Q105 14/03/2003

I contratti di locazione assoggettati ad IVA ed esclusi dall'obbligo di registrazione vanno segnalati?

Poiché gli estremi di registrazione non possono essere omessi, questi contratti possono essere segnalati solo se esiste un documento pubblico che consenta di effettuare controlli per individuare l'entità del pagamento. Nulla vieta comunque di registrare tali contratti ai fini che interessano.

Q41 28/02/2003

Se il canone di locazione si riferisce No, solo quello relativo all’abitazione. Q64 28/02/2003

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Isee 2010.doc - 84

alla casa di abitazione e alle pertinenze, si indica l’intero canone?

In caso di riscossione di contributi per l’affitto bisogna indicare il canone di locazione al netto o al lordo di tali contributi?

Al lordo di tali contributi Q63 28/02/2003

Nel canone di locazione annuo si aggiunge la rivalutazione ISTAT?

Si. Q62 27/02/2003

Se il contratto di locazione non è registrato si indica solo l’indirizzo?

Si, solo l’indirizzo e locazione = zero. Q61 27/02/2003

Il contratto di locazione deve essere sempre intestato ad un componente del nucleo familiare?

Si. Nel caso di decesso dell'intestatario prima della scadenza del contratto colui che succede indicherà nel Quadro C il nome del de cuius (artt. 1614, 1627 c.c. e art. 6 L. 392/78). Se il contratto di locazione è rimasto intestato al coniuge separato legalmente che non convive più con il nucleo né è presente sullo stato di famiglia, la dichiarante potrà beneficiare della detrazione per il canone purché il giudice, nella sentenza di separazione legale le abbia attribuito il diritto di abitazione nella casa familiare. Infatti l'art. 6 della legge 27/07/78 n. 392 stabilisce che in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo (art. 155 c.c.)

Q60 22/01/2004

Il canone di locazione, nel caso di persone che sono cointestatarie del contratto di locazione con il coniuge da cui sono separate legalmente oppure con altra persona, in entrambi i casi non residenti, deve essere detratto al 100% o al 50%?

Nel caso in cui il contratto di locazione dell'immobile scelto come casa di abitazione del nucleo familiare sia intestato a più persone, la detrazione relativa al canone si applica in proporzione alla quota di cui i componenti del nucleo sono titolari. In questo caso, dunque, il dichiarante non può detrarre il canone al 100% e beneficiare, quindi, anche della detrazione relativa alla quota degli altri cointestatari del contratto ove questi ultimi siano soggetti estranei al nucleo. In particolare, il dichiarante non può avvalersi della suddetta detrazione relativamente alla quota del coniuge separato non residente o di altro soggetto esterno al nucleo familiare (art. 3, comma 1 bis, lettera b norme integrate D.P.C.M. n. 221/99 e 242/2001; Guida rapida alla compilazione della DSU punto 2).

Q123 22/01/2004

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Isee 2010.doc - 85

In caso di immobile in comodato si indica solo l’indirizzo?

Si indica "in locazione" e si segnala nel cartaceo la situazione di comodato.

Q59 28/02/2003

Si deve indicare l’affitto effettivamente versato nell’anno o l’importo del canone annuo indicato nel contratto?

L’importo del contratto con la rivalutazione in base agli indici ISTAT .

Q58 28/02/2003

Come si dichiara la casa rurale di proprietà dove si abita?

Se ha una rendita catastale si dichiara come casa d'abitazione di proprietà, riportando nel Quadro F6 il valore ai fini ICI. Se non possiede, invece, tale rendita si indicherà casa d'abitazione di proprietà, riportando nelle note la fattispecie e nel Quadro F6 il valore del relativo terreno agricolo.

Q40 25/10/2005

Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sulla casa di abitazione, cosa indicherà nella D.S.U.? E il "nudo proprietario" ?

Nel Quadro C il titolare del diritto reale indicherà proprietà, specificando nelle note il diritto reale di godimento, mentre nel Quadro F6 il valore dell'immobile. Il "nudo proprietario", invece, non indicherà nulla nel Quadro F6. Nell'ipotesi in cui, poi, il nudo proprietario abiti in tale immobile o lo scelga come casa di abitazione del nucleo, dovrà indicare nel Quadro C locazione a canone zero, specificando nelle note di essere il nudo proprietario.

Q79 28/02/2003

Come comportarsi per persone residenti in abitazioni di proprietà del coniuge, in seguito a separazione legale o divorzio; o anche in caso di assegnazione temporanea (in genere fino alla maggiore età dei figli affidati) ?

Alla luce del recente orientamento giurisprudenziale (v. per tutti Cass. N. 5455/2003) al quale si è conformato da ultimo il Ministero dell'Economia e delle Finanze (v. punto 2 Istruzioni ICI 2004 che non riporta più l'equiparazione del diritto spettante al coniuge separato legalmente, divorziato al diritto reale di abitazione) si ritiene che il coniuge assegnatario della casa ex residenza coniugale abbia un diritto personale di godimento su quest'ultima e pertanto dovrà indicare nel Quadro C locazione con canone zero. Nel caso in cui, poi, il coniuge assegnatario sia anche proprietario parzialmente o totalmente dell'immobile o abbia un diritto reale di godimento su quest'ultimo, dovrà indicare nel Quadro C proprietà e nel Quadro F6 il valore della quota posseduta.

Q89 07/06/2005

Nei casi di "convivenza anagrafica" cosa indicare nel quadro C ? In locazione o proprietà oppure non inserire niente?

Bisogna inserire: locazione a canone zero

Q90 27/02/2003

La barratura delle caselle "di proprietà" e "in locazione" si riferisce

Si riferisce alla data della presentazione della dichiarazione.

Q57 28/02/2003

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Isee 2010.doc - 86

alla data di presentazione della DSU o è relativa al 31.12 dell’anno precedente?

Il dichiarante fa parte di una cooperativa immobiliare ed è titolare di una quota. La cooperativa è proprietaria dell’immobile. Si deve indicare che l’alloggio è di proprietà o in locazione? Il dichiarante ha diritto alle detrazioni (per canone o fino a 100 milioni di lire)?

Al punto 5.4 del modello 730/2000 è previsto:" I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa." Pertanto solo nei casi sopra esposti si indica "proprietario".

Q37 28/02/2003

In caso di ricovero in casa di riposo con pagamento da parte del dichiarante di una retta (vitto ed alloggio) come inserire e quantificare la quota per locazione ?

No, la retta non può essere detratta in quanto non può assimilarsi ad un canone di locazione a causa del particolare rapporto che presuppone. Infatti, a differenza del canone di locazione che viene versato per il mero godimento di un bene, la retta è corrisposta per la fruizione di una pluralità di prestazioni eterogenee (vitto, alloggio, assistenza medica, attività ricreative ecc.).

Q36 28/02/2003

Per i nuclei familiari residenti in alloggi dell'Edilizia Residenziale Pubblica ed in possesso di Decreto di Assegnazione Temporanea, cosa si dichiara?

Se esiste una somma da pagare, esporla nella voce canone annuale della locazione e alla voce "estremi di registrazione" indicare il numero della delibera, dell'atto, del protocollo, …

Q32 27/02/2003

Per i nuclei familiari residenti in alloggio dell'Edilizia Residenziale Pubblica abusivamente occupato e che non ha provveduto ad inoltrare pratica di regolarizzazione, cosa indicare?

Non si dichiara il contratto di affitto, ma si segnala in locazione con canone 0 (zero)

Q31 27/02/2003

Per i nuclei familiari residenti in alloggi dell'Edilizia Residenziale Pubblica regolarmente assegnati al dichiarante (o coniuge) nelle more della stipulazione del contratto di locazione con lo I.A.C.P.

Se esiste una somma da pagare, esporla nella voce canone annuale della locazione e alla voce "estremi di registrazione" indicare il numero della delibera, dell'atto, del protocollo, …

Q30 27/02/2003

Per i nuclei familiari residenti in alloggi nell'Edilizia Residenziale Pubblica regolarmente assegnati dal Commissario Straordinario di Governo ai sensi della LEGGE 219/81, cosa indicare alla voce "contratto di affitto"?

Se esiste una somma da pagare, esporla nella voce canone annuale della locazione e alla voce "estremi di registrazione" indicare il numero della delibera, dell'atto, del protocollo, …

Q29 27/02/2003

Nei nuclei familiari viventi a titolo gratuito in abitazioni di proprietà di parenti e senza regolare contratto di locazione cosa indicare alla voce "contratto"?

Non si dichiara il contratto, ma si segnala in locazione con canone 0 (zero). Sia per l'uso a titolo gratuito che per il diritto di godimento sarebbe prevista la registrazione

Q27 27/02/2003

Per i nuclei familiari residenti in abitazioni in affitto ma senza regolare contratto di locazione, cosa si deve

Non si dichiara il contratto di affitto, ma si segnala in locazione con canone 0 (zero) è opportuno indicare

Q26 28/02/2003

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Isee 2010.doc - 87

indicare nella dichiarazione? sul cartaceo la fattispecie con la precisazione "nessuna detrazione".

Un soggetto che indica come casa di abitazione un immobile assegnato come alloggio in godimento con relativo canone mensile dovrà indicare nel Quadro C proprietà o locazione?

Il soggetto dovrà indicare locazione nel Quadro C e potrà detrarre il relativo canone, poiché l'alloggio assegnato in godimento è assimilabile all'alloggio in locazione, tranne nell'ipotesi prevista nella risposta Q37.

Q131 07/06/2005

Come valutare chi abita in una casa mobile (roulotte)?

Attualmente in procedura ISEE si consiglia di indicare "in locazione" con canone 0 al fine di ottenere il calcolo ISEE; è opportuno indicare sul cartaceo la fattispecie.

Q18 28/02/2003

TDA: Titolari del diritto di accesso alla banca dati ISE/ISEE

Domanda Risposta Codice Data di

Redazione

Il PIN può essere dato al CISSA (Consorzio Intercomunale dei servizi socio-assistenziali)? In caso positivo, chi è il rappresentante che deve sottoscrivere questa richiesta?

Si, in quanto il Consorzio è un insieme di Comuni. Per quanto riguarda il rappresentante, si veda l’accordo stipulato tra i Comuni ovvero la persona che sarà individuata dai Comuni stessi.

Q45 27/02/2003

Quali soggetti possono accedere alla banca dati ISE/ISEE dell'INPS?

Possono accedere alla Banca dati ISE/ISEE dell'INPS le Pubbliche Amministrazioni erogatrici di prestazioni sociali agevolate ed i CAF. Possono accedere anche, ma solo per la consultazione, i soggetti privati erogatori di servizi di pubblica utilità che siano stati equiparati, dalle Authority competenti, agli Enti erogatori (esempio Telecom).

Q44 27/02/2003

F1: Dati anagrafici di ciascun componente il nucleo familiare

Domanda Risposta Codice Data di

Redazione

E’ obbligatorio il codice fiscale anche per i figli di età inferiore ai 15 anni?

Si, il codice fiscale è sempre obbligatorio la sua mancanza deve essere motivata

Q13 27/02/2003

F3: Attività di ciascun componente il nucleo familiare

Domanda Risposta Codice Data di

Redazione

L’attività del soggetto (quadro F3) è riferita alla data di presentazione della DSU o all’anno di riferimento dei redditi indicati nel quadro F4?

Alla data di presentazione della DSU. Q65 27/02/2003

Se una persona è iscritta come "Coltivatore Diretto" nell'indicazione

Si Q84 27/02/2003

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Isee 2010.doc - 88

dell'attività bisogna barrare "Imprenditore"?

F4: Situazione reddituale di ciascun componente il nucleo familiare

Domanda Risposta Codice Data di

Redazione

Rientra tra i redditi l'assegno per il mantenimento dei figli?

L'assegno corrisposto da un coniuge all'altro per il mantenimento dei figli non è considerato reddito per il coniuge che lo riceve ma solo per quello che lo versa (art. 3 comma 3 lett. b e art. 10 comma 1 lett. c del T.U. 917/86).

Q111 18/03/2003

Rientra tra i redditi l'assegno di mantenimento per il coniuge?

L'assegno di mantenimento corrisposto da un coniuge all'altro per il mantenimento di quest'ultimo è considerato reddito per il coniuge che lo riceve ma non per quello che lo versa (art. 10 comma 1 lett. c del T.U. 917/86).

Q34 18/03/2003

Se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo?

Nel caso di specie l'assegno si presume destinato al coniuge per metà del suo importo.

Q122 22/01/2004

Se al 31.12 non dovesse sussistere un patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto, dovrà sempre essere indicato nello spazio corrispondente il valore ZERO, o il valore ZERO dovrà essere indicato unicamente nel caso in cui il soggetto possiede un patrimonio inferiore al lire UN MILIONE?

La compilazione non è obbligatoria, in assenza di indicazione si assumerà il valore ZERO

Q73 27/02/2003

Va dichiarato il reddito soggetto a tassazione separata?

No, perché non devono essere dichiarati ai fini Irpef.

Q66 27/02/2003

Vanno dichiarati i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta?

No, perché non devono essere dichiarati ai fini Irpef.

Q67 27/02/2003

Vanno dichiarati i redditi soggetti ad imposta sostitutiva?

No, perché non devono essere dichiarati ai fini Irpef.

Q68 27/02/2003

Vanno dichiarati i redditi prodotti all'estero per i quali non vige la necessità della dichiarazione in Italia?

No, perché non devono essere dichiarati ai fini Irpef.

Q108 14/03/2003

Chi è residente in Italia ma lavora a San Marino deve dichiarare i redditi da lavoro?

Si, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b) DPCM 221/99, i redditi dei lavoratori frontalieri devono essere considerati.

Q77 28/02/2003

Le sovvenzioni comunali e regionali (per es. gli aiuti per gli affitti, i buoni-scuola, ecc.) debbono concorrere alla formazione del reddito?

No. Non devono essere dichiarati i redditi derivanti da: pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le

Q16 28/02/2003

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Isee 2010.doc - 89

indennità di accompagnamento e assegni , erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli hanseani; pensioni sociali, assegni sociali e maggiorazioni sociali; borse di studio corrisposte a studenti universitari; rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità o per morte. (note dell'UNICO, per altre precisazioni vedere l'Appendice Unico pag. 80)

Devono essere dichiarate le pensioni estere percepite dai residenti in Italia?

Si, se sono tassate in Italia (v. Appendice Unico p. 84).

Q113 21/03/2003

Per i dichiaranti che non compilano la parte relativa ai redditi l'operatore che acquisisce i dati in procedura deve intendere che il reddito equivale a zero?

L'omissione dell'indicazione dei redditi porta a far ritenere che, sia per l'anno in esame che per quello precedente, il dichiarante non abbia avuto redditi e quindi equivalenti a zero.In questi casi bisogna informare il cittadino sulle conseguenze della omissione, precisandogli che se vuole far rilevare una situazione diversa (cioè che l'assenza di reddito si riferisce ad un solo anno) è opportuno che lo dichiari.La procedura accetta la non compilazione dei campi relativi ai redditi per le situazioni sopra esposte e calcola l'ISEE in base ad un reddito equivalente a zero.

Q5 28/02/2003

E' corretto attenersi a quanto riportato nelle "Istruzioni", per cui nel Quadro F4 - campo Reddito Irpef, va indicato esclusivamente quanto esposto nelle dichiarazioni fiscali (mod. Unico oppure 730; mod. CUD in caso di esonero dalla presentazione della Dichiarazione dei redditi)?

Si Q88 27/02/2003

L’indennità di accompagnamento va segnalata tra i redditi?

No, come per le rendite INAIL per invalidità e morte. Si applicano le disposizioni del T.U. delle Imposte dei redditi – DPR 917 del 22.12.86

Q38 28/02/2003

Un socio-autista di Cooperativa scrl i cui redditi relativi al periodo febb/dic.2001 ammontano a circa L. 9.000.000 , mentre le buste paga è di circa L.3.000.000/4.000.000. Per il calcolo ISE/ISEE quale reddito va considerato il reddto del Cud o il reddito realmente percepito?

Il reddito del Cud. Q91 27/02/2003

Come valutare i redditi dei lavoratori frontalieri?

Si considerano come i redditi da lavoro percepiti in Italia (DPCM 221/1999, art. 3, comma 1, lett.b)

Q17 28/02/2003

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Isee 2010.doc - 90

Un artigiano ha presentato il modello Unico 2002 e ha compilato il quadro RG "reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfettari" ed il quadro IQ per la determinazione dell'imposta Irap, mentre non è stato compilato il quadro RN relativo alla determinazione dell'Irpef. In questo caso quale è il reddito da riportare nella dichiarazione sostitutiva unica, quello indicato nel rigo RG2, cioè il ricavo delle vendite e delle prestazioni, oppure il reddito d'impresa riportato al rigo RG25 o altro?

L'artigiano dovrà indicare nella DSU il reddito d'impresa riportato al rigo RG25 (se si tratta del modello Unico 2002) o al rigo RG28 (se si tratta del modello Unico 2003) e non già il ricavo delle vendite e delle prestazioni. Deve indicare poi, ovviamente ogni altri reddito di cui sia titolare.

Q121 22/01/2004

F5: Patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare

Domanda Risposta Codice Data di

Redazione

Qual è l'indice di rivalutazione del patrimonio (= rendimento medio dei titoli decennali del tesoro) per l'anno 2004, quindi da applicare per le dichiarazioni successive all'1.1.2005 ?

L'indice di rivalutazione è il 4,29% (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 2 del 04/01/2005).

Q50 07/06/2005

Il prodotto del patrimonio mobiliare per il rendimento medio decennale dei buoni del Tesoro viene arrotondato?

Opera la procedura in automatico Q1 28/02/2003

Nel patrimonio deve essere indicato l'importo del deposito del conto corrente cointestato? Se si in quale misura?

Si, il conto corrente cointestato va indicato per la quota di spettanza, anche per i soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi (ex art.3, comma 3 DPCM 221/99). Se la quota di spettanza non è stabilita si presume che gli intestatari abbiano una quota uguale.

Q82 27/02/2003

Un libero professionista adopera il suo conto corrente sia per fini personali che professionali. E' da considerare parte del patrimonio mobiliare personale del soggetto? Se si, in quale misura?

Se trattasi di conto corrente intestato esclusivamente al libero professionista, anche se utilizzato per scopi professionali, esso andrà indicato nel patrimonio mobiliare, assumendo il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (art. 3, comma 2 norme integrate D.P.C.M. n. 221/99 e 242/01).

Q130 22/01/2004

Nel patrimonio deve essere indicato l'importo del deposito del "Libretto al Portatore"?

Si, se il possessore appartiene al nucleo familiare.

Q81 27/02/2003

E’ possibile compensare, nel quadro F5, fra loro componenti positivi e

No, i componenti negativi hanno valore ZERO

Q71 27/02/2003

- CNA Interpreta srl -

Isee 2010.doc - 91

negativi del patrimonio mobiliare (come in presenza di un conto corrente bancario con saldo negativo)?

Per le DSU presentate all'inizio dell'anno prima dell'emissione del nuovo rendimento medio decennale del Tesoro, è valido l'ISE/ISEE calcolato con il vecchio coefficiente?

No, perché all'inizio dell'anno il coefficiente per il calcolo dell'ISE/ISEE muta. L'ISE/ISEE delle dichiarazioni eventualmente presentate prima dell'emissione del nuovo coefficiente sarà ricalcolato in automatico dalla procedura.

Q78 27/02/2003

Qual è il codice identificativo dell'intermediario o del gestore del patrimonio mobiliare?

Il codice va richiesto al gestore/intermediario. Ove non sia definito, il dichiarante dovrà precisare per esteso la denominazione dell'intermediario/gestore (v. Istruzioni punto 12.2).

Q107 14/03/2003

In caso di morte del padre, bisogna indicare nel quadro F5 il patrimonio mobiliare ereditato dal figlio minorenne, anche se potrà usufruire di tale patrimonio nella maggiore età?

Nel caso di decesso del padre, bisogna indicare nel quadro F5 il patrimonio mobiliare ereditato dal figlio minorenne, anche se questi potrà usufruire di tale patrimonio solo con la maggiore età.

Q120 22/01/2004

F6: Patrimonio immobiliare di ciascun componente il nucleo familiare

Domanda Risposta Codice Data di

Redazione

Vanno dichiarati i redditi della casa di abitazione e delle relative pertinenze quando ricorrono le condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi?

No, in quanto non sono presenti nella dichiarazione fiscale. Però la casa e le pertinenze vanno indicate ai fini del patrimonio

Q69 28/02/2003

Come indicare la situazione abitativa di un nucleo composto da madre (dichiarante) e figlio residenti in abitazione di proprietà del figlio posta sotto sequestro dal 1988 dal tribunale,a seguito di procedura di fallimento del titolare dell'immobile?Ai fini del patrimonio immobiliare il valore è 0, poichè dal 1998 il titolare non paga l'ICI ed anche il reddito dichiarato ai fini IRPEF è 0.

Dovrà essere dichiarata la casa di abitazione di proprietà del figlio perché il sequestro non comporta la perdita del diritto ma solo del potere di disposizione del bene. Ai fini ISE, infatti, deve essere indicato il valore delgli immobili sui i quali si ha un diritto reale di godimento, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno dichiarato ai fini Irpef.

Q93 14/03/2003

Se la casa d’abitazione è acquistata nell’anno della dichiarazione, come comportarsi per l’indicazione del patrimonio immobiliare?

La casa di abitazione non si indica nel patrimonio immobiliare in quanto la dichiarazione fa riferimento all’anno precedente. Dovendo indicare la situazione al momento della dichiarazione, si indicherà l’abitazione come proprietà ma senza diritto alla detrazione.

Q43 28/02/2003

Se il mutuo è riferito alla casa di abitazione e alle sue pertinenze, come va indicato?

Se è possibile individuare i due importi, si detrarrà per la pertinenza il mutuo contratto per il suo acquisto,

Q76 28/02/2003

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Isee 2010.doc - 92

mentre per la casa di abitazione la franchigia prevista o, se più favorevole, la quota residua del mutuo relativo all'acquisto della sola abitazione. Se invece non è possibile stabilire i due importi, si indicherà l'intero valore del mutuo riferendolo alla casa di abitazione.

Si possono detrarre mutui sull’acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale?

Si, sempre. Si precisa che il mutuo è legato all'immobile e non alla persona; per cui può essere detratto anche se intestato a persona diversa dal dichiarante. (art.4, comma 1, lett. a DPCM 221/1999).

Q19 28/02/2003

Il mutuo ipotecario contratto per un determinato immobile, se eccedente il valore ICI dell'immobile stesso può essere detratto dal valore degli altri immobili dichiarati?

No, si può detrarre il mutuo solo sull'immobile a cui si riferisce, in proporzione alla quota posseduta.

Q125 22/01/2004

Il mutuo contratto non per l'acquisto di un immobile bensì per la sua ristrutturazione può essere posto in detrazione?

No, il mutuo è detraibile solo per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato (art.4, comma 1, lettera a DPCM 242/2001)

Q87 28/02/2003

Qual è il valore degli immobili?

Per gli immobili il valore è dato dall'imponibile ICI che si ricava dal certificato catastale dove, alla voce rendita catastale, bisogna aggiungere il 5% della rendita stessa e moltiplicare il tutto (v. Istruzioni ICI 2002) : - per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A, B, C ad esclusione delle categorie A/10 e C/1; - per 50 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D e nella categoria A/10 - per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1.

Q33 28/02/2003

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili dall'ufficio tecnico comunale si può indicare il 50% del loro valore sulla dichiarazione sostitutiva unica, come avviene anche per l'ICI che di fatto per questi immobili viene ridotta del 50% (d. lgs. 504/92)?

No, perché ai fini dell'ISE non si prende in considerazione l'imposta ICI, ma il valore dei fabbricati e dei terreni agricoli definito ai fini ICI al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Q126 22/01/2004

Quale è il valore dei terreni agricoli?

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale va aumentato del 25 %. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti catastali non comprendono detto aumento (Istruzioni ICI 2002).

Q7 28/02/2003

Vanno dichiarati nella DSU i terreni incolti?

Non vanno indicati nella DSU né i terreni incolti né gli "orticelli", dal

Q129 22/01/2004

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momento che tali immobili non rientrano nella nozione di terreni agricoli (art. 4 lett. a, norme integrate D.P.C.M. 221/99 e 242/2001; Istruzioni ICI 2003, art. 2135 c.c.).

Come si debbono considerare le pertinenze dell’abitazione principale? E le rendite delle pertinenze?

Le pertinenze devono essere considerate nel patrimonio immobiliare, separate anche dall'abitazione principale. Ai fini delle detrazioni applicabili sull'abitazione principale non si tiene conto delle pertinenze. Le rendite vanno indicate nei redditi complessivi.

Q14 28/02/2003

Debbono essere considerati anche i redditi prodotti dai fabbricati posseduti all’estero?

Sì perché sono già ricompresi nel rigo RN 1 del modello Unico.

Q10 27/02/2003

Per le pertinenze della casa di abitazione è possibile indicare la X nell’ultima colonna del quadro F6?

No. Q75 27/02/2003

Nel quadro F6 l’ammontare del capitale residuo del mutuo che può essere portato in detrazione deve essere ripartito secondo la quota di proprietà del bene o in ragione della quota del mutuo contratto?

Il capitale residuo del mutuo può essere portato in detrazione in proporzione alla quota di proprietà del bene.

Q74 28/02/2003

Vanno dichiarati nel Quadro F6 i beni immobili sottoposti a sequestro preventivo disposto dall'Autorità giudiziaria?

Si perché il sequestro non comporta la perdita del diritto ma solo del potere di disposizione sul bene.

Q112 19/03/2003

Vanno dichiarati i redditi fondiari di un importo complessivo inferiore a lire 360.000, quando ricorrono le condizioni di esonero di presentazione della dichiarazione dei redditi?

No, in quanto non sono presenti nella dichiarazione fiscale. Però i terreni vanno indicati ai fini del patrimonio.

Q70 28/02/2003

Altre tipologie di quesiti

Domanda Risposta Codice Data di

Redazione

L’ISE/ISEE si applica anche nelle regioni a statuto speciale?

Si. L'ISE/ISEE è calcolato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, sarà la Regione a Statuto Speciale a stabilire se adottare parametri ulteriori da applicare all'ISE/ISEE già determinato in base al D.Lvo 109/1998 come modificato dal D.Lvo 130/2000.

Q47 27/02/2003

Il diritto all’ANF e maternità dei Comuni continua dopo il 31.12.2001?

Si, in quanto la legge non è stata abrogata.

Q49 27/02/2003

Può l'INPS calcolare un ISE/ISEE diverso da quello determinato ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 130/2000 ?

No, ma gli Enti erogatori al fine di individuare i beneficiari delle prestazioni, possono prevedere, accanto all'indicatore della situazione

Q25 19/05/2003

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Isee 2010.doc - 94

economica equivalente calcolato ai sensi dell'art. 2 del d.lvo 130/2000 (ISE/ISEE standard), "ulteriori criteri" di selezione (ad es. presenza nel nucleo del capofamiglia disoccupato o di un componente invalido civile o anziano sopra una certa soglia di età, ecc.) che si affiancano all'ISE/ISEE standard.

Può l'Ente utilizzare un ISE/ISEE diverso da quello previsto dall'art.2 del D.Lvo 130/2000 ?

Solo in casi particolari la legge consente all'Ente erogatore di tener conto di un ISE/ISEE diverso (ISE/ISEE prestazione) rispetto a quello standard perchè calcolato in base ai dati reddituali e patrimoniali di un nucleo diverso (più ristretto o più allargato) da quello individuato ai fini dell'ISE/ISEE standard. L'Ente erogatore può prendere in considerazione: 1) un nucleo ristretto rispetto a quello standard (art. 3 comma 2 norme integrate d.lgs 109/98 e 130/2000); 2) il nucleo familiare dello studente integrato con quello di chi è considerato sostenere l'onere del mantenimento per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (art. 3 comma 2bis norme integrate d.lgs. 109/98 e 130/2000); 3) la situazione economica del solo assistito per le prestazioni sociali agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone con handicap permanente grave e a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle ASL (art. 3 comma 2ter norme integrate d.lgs. 109/98 e 130/2000). Nei casi 1) e 3) le informazioni su questo diverso nucleo devono essere pur sempre desunte dalla banca dati ISE/ISEE dell'INPS.

Q116 19/05/2003

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19 Modulistica

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