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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Marazzi Group S.r.l. a socio unico Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 gennaio 2012 PARTE GENERALE Il decreto Pag. 1 Le fattispecie di reato Pag. 5 L’esonero della responsabilità Pag. 6 Le linee guida Confindustria Pag. 9 Metodologia adottata per l’adozione del modello Pag. 10 Adozione del modello Pag. 12 Adozione del modello nell’ambito del gruppo Pag. 15 Destinatari Pag. 16 Organismo di vigilanza e controllo Pag. 16 Funzioni e poteri dell’OVC Pag. 16 Reporting nei confronti degli organi societari Pag. 18 Flussi informativi verso l’OVC Pag. 19 Comunicazione, formazione e diffusione del modello Pag. 21 Comunicazione ai dipendenti Pag. 22 Formazione del personale Pag. 23 Informativa a destinatari esterni Pag. 23 Disposizioni sanzionatorie Pag. 23 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni Pag. 24 Ambito di applicazione Pag. 25 Sanzioni per i lavoratori dipendenti Pag. 26 Sanzioni per i dirigenti Pag. 28 Misure nei confronti dei vertici aziendali Pag. 29 Misure nei confronti dei collaboratori e consulenti Pag. 29 Appendice A – Reati contro la pubblica amministrazione Pag. 31

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Marazzi Group S.r.l. a socio unico

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 gennaio 2012

PARTE GENERALE

Il decreto Pag. 1

Le fattispecie di reato Pag. 5

L’esonero della responsabilità Pag. 6

Le linee guida Confindustria Pag. 9

Metodologia adottata per l’adozione del modello Pag. 10

Adozione del modello Pag. 12

Adozione del modello nell’ambito del gruppo Pag. 15

Destinatari Pag. 16

Organismo di vigilanza e controllo Pag. 16

Funzioni e poteri dell’OVC Pag. 16

Reporting nei confronti degli organi societari Pag. 18

Flussi informativi verso l’OVC Pag. 19

Comunicazione, formazione e diffusione del modello Pag. 21

Comunicazione ai dipendenti Pag. 22

Formazione del personale Pag. 23

Informativa a destinatari esterni Pag. 23

Disposizioni sanzionatorie Pag. 23

Criteri generali di irrogazione delle sanzioni Pag. 24

Ambito di applicazione Pag. 25

Sanzioni per i lavoratori dipendenti Pag. 26

Sanzioni per i dirigenti Pag. 28

Misure nei confronti dei vertici aziendali Pag. 29

Misure nei confronti dei collaboratori e consulenti Pag. 29

Appendice A – Reati contro la pubblica amministrazione Pag. 31

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Appendice B – Delitti di Criminalità Organizzata Pag. 37

Appendice C – Delitti contro l’industria e il commercio e in materia di diritto d’autore Pag. 40

Appendice D – Reati societari Pag. 43

Appendice E – Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico Pag. 49

Appendice F – Delitti contro la personalità individuale Pag. 50

Appendice G – Delitti di abuso di mercato Pag. 52

Appendice H – Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro Pag. 53

Appendice I – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Pag. 68

Appendice L – Delitti in materia di diritti d’autore Pag. 71

Appendice M – Delitti in materia di dichiarazioni mendaci Pag. 73

Appendice N – Reati ambientali Pag. 74

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Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

Modena 10 settembre 2010

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Definizioni

Decreto:

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art.

11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e

successive modifiche ed integrazioni alla data del 20/12/2005.

Destinatari:

Soggetti a cui è rivolto il Modello, più precisamente Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti,

nei limiti di quanto indicato nell’art. 5 del Decreto.

Disposizioni:

Con tale termine si identificano i principi di comportamento ed i Protocolli ai sensi del Decreto.

Ente:

Nel presente documento il termine Ente si riferisce alla Società Marazzi Group S.r.l.

Gruppo:

Tutte le Società controllate di Marazzi Group S.r.l. (Capogruppo) ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

Modello:

Complesso di principi di comportamento così come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto, ad integrazione

degli strumenti Organizzativi e di Controllo vigenti nell’Ente (Codice Etico, Disposizioni Operative, Ordini di

Servizio, Organigrammi, Procure, Deleghe, Manuali Operativi). Il modello prevede, inoltre, l’individuazione

dell’OVC e la definizione del sistema sanzionatorio.

OVC:

Organo previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del

Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

Protocollo:

Specifica procedura per la prevenzione dei reati e per l’individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a

rischio dei processi aziendali.

Parte generale

IL DECRETO

La Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 riporta il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dal

titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.

300”.

Il testo originario, entrato in vigore il 4 luglio 2001, è stato successivamente integrato da ulteriori

provvedimenti legislativi:

art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409 recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione

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dell’euro” che introduce la responsabilità degli enti per i reati in tema di falsità in monete, carte di

pubblico credito e in valori di bollo;

art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 “Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le

Società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366”che introduce la

responsabilità degli enti in tema di reati societari;

art. 3 della Legge 14 aprile 2003 n. 7 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per

la repressione del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento

dell’ordinamento interno” che introduce la responsabilità degli enti in tema di reati con finalità di

terrorismo e di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;

Legge 11 agosto 2003 n. 228 “Misure contro la tratta di persone” che introduce la responsabilità

degli enti per i delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del

titolo XII del libro II del codice penale;

art. 9 della Legge 18 aprile 2005 n° 62, che recepisce la normativa europea sugli abusi di mercato (

Legge Comunitaria 2004);

Legge 18 aprile 2005 n. 62, che estende la responsabilità degli enti alla nuova fattispecie di reato

di omessa comunicazione del conflitto di interessi degli amministratori e modificato le norme sulle

false comunicazioni sociali e sul falso in prospetto;

Legge 9 gennaio 2006 n° 7, “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di

mutilazione genitale femminile” che ha esteso la responsabilità degli enti al nuovo reato di pratiche

di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);

Legge 6 febbraio 2006 n° 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei

bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” che ha modificato l’ambito di applicazione

dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater

c.p.) includendo anche le ipotesi in cui il materiale pornografico utilizzato rappresenti immagini

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virtuali di minori;

Legge 16 marzo 2006 n° 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle

Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15

novembre 2000 ed il 31 maggio 2001” che ha stabilito la responsabilità degli enti per gli illeciti

amministrativi dipendenti dai delitti di associazione a delinquere, traffico di migranti e intralcio alla

giustizia aventi carattere transnazionale (la legge in questione definiva la responsabilità degli enti

anche per i reati di riciclaggio e impiego di danaro e beni di provenienza illecita aventi carattere di

transnazionalità ma queste previsioni sono state successivamente modificate dal D.Lgs 231/07 di cui

successivamente);

Legge 3 agosto 2007 n° 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e

delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, che ha esteso la

responsabilità dell’ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si

verifichino in connessione alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o

relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;

D.Lgs 21 novembre 2007 n° 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione

dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di

finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”

che estende la responsabilità dell’ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti

anche se compiuti in ambito nazionale ;

L. 15 luglio 2009 n° 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" che estende e modifica la

responsabilità amministrativa dell’ente ai reati in materia di delitti di criminalità organizzata;

L. 23 luglio 2009 n° 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché

in materia di energia” che estende la responsabilità amministrativa dell’ente ai reati in materia di

diritto d’autore e in materia di delitti contro l’industria e il commercio;

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L. 3 agosto 2009 n° 116 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni

Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con

risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento

interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale” che estende la responsabilità

amministrativa degli enti in materia di dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;

d.lgs. 7 luglio 2011 n° 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente,

nonche’ della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento

provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” che estende la responsabilità

amministrativa degli enti ad alcune tipologie di reato in ambito ambientale;

che hanno ampliato il novero delle fattispecie penali dalla cui commissione scaturisce la responsabilità

amministrativa dell’Ente.

Questa normativa ha introdotto nell’ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d’impresa (Enti

e Società forniti di personalità giuridica e Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica) che

va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il Giudice penale competente a giudicare l’autore del fatto è chiamato a giudicare, nello stesso

procedimento, della responsabilità amministrativa dell’Ente e ad applicare la sanzione conseguente

secondo una tempistica e una disciplina tipiche del processo penale.

La responsabilità dell’Ente sorge per connessione con la realizzazione di uno dei reati specificamente

previsti dal Decreto da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l’Ente stesso.

L’Ente può essere ritenuto responsabile qualora il reato sia commesso nel suo interesse (intendendosi

l’interesse che ha promosso l’azione criminosa) o a suo vantaggio (vantaggio che ricava l’ente), mentre

non lo è nel caso in cui l’autore dello stesso abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il tipo di rapporto funzionale che lega all’Ente colui che commette l’illecito penale può essere di

rappresentanza o di subordinazione.

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Nel primo caso, quando l’autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di

amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e

funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il

Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l’Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti

esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nel secondo caso, quando l’autore del reato è un soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza, si

avrà la responsabilità dell’Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile

dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

L’Ente non va esente da responsabilità quando l’autore del reato non è stato identificato o non è

imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia.

In caso di illecito commesso all’estero, gli Enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato

italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto-reato è stato commesso

non decida di procedere nei loro confronti.

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato che – in base al Decreto – sono suscettibili di configurare la responsabilità

amministrativa della società sono quelle espressamente elencate dal legislatore ed in particolare:

i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt.24 e 25 del

Decreto;

i reati informatici e di trattamento illecito di dati di cui all’art. 24-bis del Decreto;

i reati di criminalità organizzata di cui all’art. 24-ter del Decreto;

i reati di falso nummario di cui all’art. 25-bis del Decreto;

i reati contro l’industria e il commercio di cui all’art. 25-bis1 del Decreto;

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i reati societari, di cui all’art.25-ter del Decreto;

i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale

e dalle leggi speciali, di cui all’art. 25-quater del Decreto;

i reati realtivi alla mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all’art 25-quater1 del

decreto;

i reati contro la personalità individuale previsti dal codice penale, di cui all’art. 25-quinquies del

Decreto

i reati di abuso di mercato previsti dal codice penale e dal T.U.F. di cui all’art. 25-sexies del

Decreto;

i reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 25-septies del Decreto;

i reati relativi alla Ricettazione e al riciclaggio di cui all’art. 25-octies del Decreto;

i reati relativi ai diritti d’autore di cui all’art. 25-novies del Decreto;

i reati relativi alle dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria di cui all’art. 25 decies del

Decreto.

I reati ambientali di cui all’art. 25 undecies del Decreto

In appendice al Modello (Appendice Fattispecie dei Reati) le singole fattispecie di reato sono illustrate in

maggiore dettaglio e, ove significativo, esemplificate.

L’ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ

L’art. 6 del Decreto prevede che la società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla

commissione dei reati indicati se essa è in grado di provare che:

l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli

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di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;

il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli nonché di curare il

loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa

e controllo;

le modalità di gestione delle risorse finanziarie da essa adottate sono idonee ad impedire la

commissione di tali reati;

le persone fisiche hanno commesso il reato, se in rapporto funzionale con essa, hanno agito

eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione della società;

non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui ai punti precedenti.

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi

debbano rispondere – in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati -

alle seguenti esigenze:

individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;

predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni

della società in relazione ai reati da prevenire;

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali

reati;

prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul

funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo;

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel

modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all’altrui direzione, la società non risponde se

dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l’inosservanza degli obblighi di direzione o

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vigilanza.

In ogni caso la responsabilità è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed

efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della

specie di quello verificatosi.

E’ opportuno in ogni caso precisare che l’accertamento della responsabilità della società, attribuito al

giudice penale, avviene (oltre all’apertura di un processo ad hoc nel quale l’ente viene parificato alla

persona fisica imputata) mediante:

la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;

la valutazione di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Legislatore si caratterizza per l’applicazione all’Ente di una sanzione

pecuniaria, commisurata per quote.

Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell’illecito ed assegna ad ogni singola

quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, sanzioni interdittive, quali: l’interdizione

dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di

contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del

Pubblico Ministero, anche in via cautelare, cioè a dire nella fase delle indagini.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si completa con l’applicazione della confisca e, laddove venga

applicata una sanzione interdittiva, con la pubblicazione della sentenza.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che

determina l’interruzione dell’attività dell’Ente, ha la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla

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prosecuzione dell’attività dello stesso, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva

applicata.

Le Linee Guida

Confindustria

In attuazione di quanto previsto all’art. 6, comma 3, del citato Decreto, Confindustria ha definito le proprie

Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (diffuse in data 7 marzo

2002 e aggiornate in data 24 maggio 2004 e 9 aprile 2008) nelle quali vengono fornite alle imprese

associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il modello di

organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e

prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

l’identificazione dei rischi;

la predisposizione e/o l’implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di

cui sopra attraverso l’adozione di specifici protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di

controllo previsto da Confindustria sono:

- codice etico;

- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene

all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei

compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la

contrapposizione di funzioni;

- procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività

prevedendo gli opportuni punti di controllo;

- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e

gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di

approvazione delle spese;

- sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e

dell’insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;

- comunicazione al personale e sua formazione.

Componenti queste che devono essere informate ai principi di:

1. verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

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2. applicazione del principio di separazione delle funzioni;

3. documentazione dei controlli;

4. previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e

delle procedure previste dal modello;

5. autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione dell’Organismo di Vigilanza e

Controllo;

la individuazione dei criteri per la scelta dell’OVC e previsione di specifici flussi informativi da e

per l’OVC;

Le Linee Guida Confindustria di cui si è tenuto conto nella redazione del presente Modello sono state

pubblicate, nel loro ultimo aggiornamento il 8 aprile 2008 in seguito al completamento da parte del

Ministero della Giustizia dell’esame di questa nuova versione, comunicato il 2 aprile 2008 nei seguenti

termini: le Linee Guida sono state approvate in quanto l’aggiornamento è stato ritenuto

“complessivamente adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D.

Lgs. n. 231/2001”

I contenuti del presente documento, nel caso in cui fossero emanante ulteriori Linee Guida di

Confindustria, potranno essere successivamente adeguati, su iniziativa dell’OVC della società, previa

approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Metodologia

adottata per

l’adozione del

modello

Marazzi Group S.r.l., intende conformarsi alla disciplina dettata dal Decreto con l’obiettivo di prevenire la

commissione degli illeciti ivi contemplati e di dotarsi di un Modello idoneo allo scopo di prevenire gli

stessi.

Sulla base delle indicazioni del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, ai fini dell’identificazione dei

processi aziendali a rischio, si è proceduto attraverso le attività di seguito indicate.

Inizialmente, in sede di prima adozione del Modello, la metodologia utilizzata è stata la seguente:

costituzione di appositi Gruppi di Lavoro;

identificazione dei processi aziendali chiave attraverso colloqui con i Responsabili di funzione;

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raccolta di documentazione, quale: organigrammi; sistema dei poteri (deleghe e procure);

procedure e ordini di servizio; documentazione specifica di interesse (contratti, verbali del Consiglio

di Amministrazione, …); manuale qualità e ambiente; documentazione relativa al sistema di

prevenzione per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

identificazione delle attività sensibili nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare,

quantomeno in astratto, la eventuale commissione dei reati ai sensi del Decreto, attraverso la

compilazione di appositi questionari a seguito di una adeguata presentazione a una serie di

soggetti chiave nell’ambito della struttura aziendale e del conseguente esame della

documentazione;

analisi delle possibili modalità operative di commissione di un reato (intese come fattispecie

ipotetiche di commissione) nello svolgimento delle attività sensibili;

analisi del sistema di controllo interno esistente alla data del rilevamento e conformità dello stesso

ai principi di controllo comunemente accolti (es. verificabilità, documentabilità, …);

individuazione delle possibili azioni di miglioramento dell’attuale sistema di controllo interno;

elaborazione di specifici protocolli con evidenza delle principali attività da porre in essere e dei

Responsabili coinvolti.

Le aree “a rischio reato” così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle

procedure di controllo da implementare ai fini dell’adeguamento dell’attuale sistema di controllo.

Indipendentemente dalla metodologia adottata per la costruzione del Modello, la gestione delle risorse

finanziarie, ancorché il sistema di controllo interno sia stato valutato idoneo a prevenire la commissione di

reati ad essa connessi, e nonostante un’apposita procedura regoli le singole attività di tesoreria, prevede

per l’OVC specifici compiti, nel prosieguo riportati.

Successivamente alla prima definizione del Modello Organizzativo, per valutare gli impatti sul Modello

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Organizzativo derivanti dall’evoluzione normativa e organizzativa,

sono stati effettuati incontri e approfondimenti con la dirigenza e con responsabili di servizio,

è stato predisposto un data base informatico contenente in maniera strutturata:

- l’elencazione delle attività sensibili per ciascun reato contemplato dal Decreto,

- per ogni attività sensibile, le modalità commissive identificate, negli incontri con la Dirigenza,

per ciascun reato,

- i presidi di controllo a impedimento di tali comportamenti illeciti,

- la valutazione del livello di rischiosità degli ambiti di rischio di Marazzi Group S.r.l., effettuata

dalla funzione Internal Audit adottando un modello quantitativo numerico in grado di

oggettivizzarla, e successivamente validata dall’OVC.

La struttura del data base informatico e la sintesi aggiornata del Risk Assessment per i diversi ambiti sono

illustrate in uno specifico documento aziendale “Descrizione Risk Assessment.doc”.

Adozione del

Modello

Marazzi Group S.r.l., con l’adozione del Modello, si pone l’obiettivo di dotarsi di un complesso di principi

di comportamento e di Protocolli che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di delega

dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni, risponda alle finalità e alle

prescrizioni richieste dal Decreto, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell’attuazione del

Modello e dell’eventuale irrogazione di sanzioni.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale modello possa costituire un valido

strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Marazzi

Group S.r.l., affinché seguano nell’espletamento delle proprie attività dei comportamenti lineari e corretti

tali da prevenire il rischio dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, Marazzi Group S.r.l. intende comunicare ai Destinatari il complesso dei doveri e dei

comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell’esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell’ambito

dei processi esposti a rischio, così come individuati nelle successive Appendici.

Il Modello integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti:

Codice Etico: (approvato in una prima versione dal CdA del 7 novembre 2005 e in una versione

aggiornata dal CdA del 10 settembre 2010) elenca i principi rappresentativi della filosofia aziendale,

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ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e livello, agiscono per conto

e nell’interesse della Società. A questi principi essi devono attenersi, nel rispetto delle leggi e

regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l’Ente opera, garantendo il regolare svolgimento delle

attività, l’affidabilità della gestione e assicurando un’elevata immagine di Marazzi Group S.r.l.;

Analisi dei rischi aziendali delle attività ritenute a rischio di commissione di reati, svolta sempre in

collaborazione con i Responsabili delle diverse aree aziendali e la Dirigenza della Società

rappresentata in modo logico e strutturato nel data base informatico ‘Analisi dei Rischi 231.mdb’ e

illustrato nel documento ‘Risk Assessment.doc’;

Sistema delle Deleghe e dei Poteri, Il Sistema delle deleghe e dei poteri ha lo scopo di:

- attribuire ruoli e responsabilità a ciascun settore aziendale;

- individuare le persone fisiche che possono operare in specifiche attività aziendali;

- formalizzare le attribuzioni dei poteri decisionali e la loro portata economica.

Tra i principi ispiratori di tale Sistema vi sono una chiara e organica attribuzione dei compiti, onde evitare

sovrapposizioni o vuoti di potere, nonché la segregazione delle responsabilità e la contrapposizione degli

interessi, per impedire concentrazioni di poteri, in ottemperanza ai requisiti del Modello previsti dal D.Lgs.

231/01.

Il Sistema delle deleghe e dei poteri deve essere coerente con le politiche di assunzione, valutazione e

gestione dei rischi maggiormente significativi e con i livelli di tolleranza al rischio stabiliti.

La documentazione connessa al Sistema delle deleghe e dei poteri è depositata presso l’Ufficio Affari

Legali che presidia le attività connesse all’espletamento degli obblighi inerenti la gestione societaria,

provvedendo altresì agli aggiornamenti conseguenti a modifiche, inserimenti, cancellazioni ed integrazioni

effettuati dietro delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

La Società si impegna a dotarsi, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo

formalizzato e chiaro l’attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno

dell’azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni di ciascun dipendente

dei compiti.

È operativo un sistema di deleghe e poteri di firma verso l’esterno coerente con le responsabilità

assegnate a ciascun amministratore o dipendente, con l’indicazione di soglie quantitative di spesa.

Ordini di Servizio: con essi si formalizzano e regolano (costituzione, modifica o soppressione) le

unità organizzative aziendali per assicurare un’ordinata ed efficiente gestione delle attività, nel

rispetto delle strategie e delle linee guida impartite dal Vertice Aziendale.

L’Ordine di Servizio individua l’Unità Organizzativa interessata, la colloca all’interno del Modello

Organizzativo del Gruppo (esplicitandone la dipendenza da altre unità e definendone l’eventuale

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articolazione in unità dipendenti), ne individua il Responsabile e, mediante la job description, ne

definisce/modifica responsabilità, funzioni e poteri interni;

Struttura Organizzativa/Organigramma: è la rappresentazione grafica degli Ordini di Servizio.

Evidenzia le diverse Unità aziendali in cui si articola la Società, la loro collocazione

gerarchico/funzionale con l’indicazione del nome dei relativi Responsabili;

Disposizioni Operative (Procedure): regolamentano i processi aziendali. Ogni Disposizione

Operativa, a firma del vertice aziendale, individua le aree aziendali di applicazione, definisce le varie

macro fasi del processo, impartisce le opportune disposizioni ai diversi Responsabili, richiama tutti

al sostanziale rispetto delle norme ivi contenute;

Manuali Operativi: prodotti per soddisfare le esigenze degli Utenti di sistemi informatici complessi

e metterli in grado di gestire consapevolmente i propri dati, di ottenere e/o fornire ad altre Unità

Aziendali informazioni, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e riservatezza.

*********************

Il Modello si compone di una Parte Generale, introduttiva dei principi, nonché delle finalità che Marazzi

Group S.r.l. si prefigge con la sua adozione, e di una serie di Appendici che corrispondono alle specifiche

tipologie di reati previsti dal Decreto.

L’Appendice A tratta dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli articoli 24, 24 bis, 25 e 26

del Decreto già presenti in sede di prima promulgazione e, relativamente all’art. 24 bis, introdotti dall’art.7

della L. 18 marzo 2008 n. 48;

L’Appendice B tratta dei Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 15 luglio 2009 all’art. 24-

ter del Decreto e dalla Legge 16 marzo 2006 n° 146;

L’Appendice C tratta dei reati in ambito di Delitti contro l’industria e il commercio, che la L. 23 luglio 2009

n° 99 ha introdotto all’art. 25- bis 1 del Decreto;

L’Appendice D tratta dei Reati Societari che l’art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 ha introdotto all’art. 25

ter del Decreto.

L’Appendice E tratta dei Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, introdotti

dall’art. 3 della Legge 14 aprile 2003 n. 7 all’art. 25- quater del Decreto;

L’Appendice F tratta dei Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla L. n. 7 del 9 gennaio 2003

all’art. 25 quater 1 e dalla L. 228 del 11 agosto 2003 all’art. 25- quinquies del Decreto;

L’Appendice G tratta dei Delitti di abuso di mercato inseriti dalla L. 18 aprile 2005 n. 62 all’art. 25- sexies

del Decreto;

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L’Appendice H tratta dei Reati in ambito di Salute e Sicurezza sul Lavoro che la Legge 3 agosto 2007 n.

123 ha introdotto all’art. 25- septies del Decreto.

L’Appendice I tratta dei reati in ambito di Ricettazione e Riciclaggio di danaro, beni o utilità di

provenienza illecita che il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ha introdotto all’art. 25- octies del Decreto.

L’Appendice L tratta dei Delitti in materia di Diritti d’autore, che la L. 23 luglio 2009 n° 99 ha introdotto

all’art. 25- novies del Decreto;

L’Appendice M tratta dei Delitti in materia dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, che la L. 3 agosto

2009 n° 116 ha introdotto all’art. 25- decies del Decreto;

Il Modello è stato adottato nella prima versione dal Consiglio di Amministrazione di Marazzi Group S.r.l.

con delibera del 26 gennaio 2006 e nella attuale versione aggiornata con delibera dello stesso Consiglio in

data 10 settembre 2010.

Le successive modifiche e/o integrazioni del testo eventualmente necessarie, aventi carattere

sostanziale, tra cui l’adozione di ulteriori Appendici che disciplinino nuove tipologie di reati, sono di

competenza del Consiglio di Amministrazione stesso.

ADOZIONE DEL MODELLO NELL’AMBITO DEL GRUPPO

L’adozione del Modello nell’ambito del Gruppo è attuata secondo i seguenti criteri:

a. Predisposizione e aggiornamento del Modello

È rimesso alla Capogruppo di predisporre e varare il Modello che è poi soggetto al recepimento

anche da parte delle altre società del Gruppo in relazione alle attività a rischio da esse svolte.

È rimesso altresì alla Capogruppo di provvedere all’aggiornamento del Modello medesimo in

relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

b. Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

È rimessa alla responsabilità delle singole società del Gruppo l’applicazione del Modello in

relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere. A tal fine è attribuito agli OVC delle

singole società del Gruppo il compito primario di esercitare controlli sull’attuazione del Modello

stesso secondo le procedure in esso descritte.

c. Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello

È affidato all’OVC di Marazzi Group S.r.l., il compito di dare impulso e di coordinare sul piano

generale le attività di controllo sull’applicazione del Modello stesso nell’ambito di tutte le società

del Gruppo per assicurare al Modello stesso una corretta e omogenea attuazione, nonché, in casi

particolari, richiedere agli OVC delle società controllate specifici controllo sulle stesse.

In particolare, è affidato all’OVC di Marazzi Group S.r.l. il compito di valutare se l’introduzione, da

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parte delle funzioni aziendali interessate, di eventuali variazioni alla procedura per la gestione

delle risorse finanziarie non pregiudichi la solidità della stessa.

DESTINATARI

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per e con Marazzi Group S.r.l., nei limiti di quanto

indicato nell’art. 5 del Decreto, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, ed in particolare ai soggetti

preposti alle fasi dei processi a rischio, siano essi Organi Sociali, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e

Fornitori

Organismo di

vigilanza e

controllo

Il Consiglio di Amministrazione di Marazzi Group S.r.l., in attuazione di quanto previsto dal Decreto

Legislativo, con la stessa delibera con la quale ha adottato inizialmente il Modello, ha istituito l’OVC al

quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello stesso, nonché

di curarne l’aggiornamento.

FUNZIONI E POTERI DELL’OVC

E’ affidato, sul piano generale, all’OVC di Marazzi Group S.r.l. il compito di:

vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello;

valutare la reale efficacia ed effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di

prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

proporre eventuali aggiornamenti del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento

dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali oppure apportare direttamente gli

aggiornamenti non di competenza del Consiglio di Amministrazione;

vigilare sull’effettività del Modello definito, ossia di verificare la coerenza tra comportamenti

concreti e modello generale.

Da un punto di vista operativo è affidato all’OVC il compito di:

Assicurare l’elaborazione di un programma di verifiche sull’effettiva applicazione delle procedure di

controllo nelle aree di attività a rischio, tenendo presente che una responsabilità primaria sul

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controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque

demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;

Assicurare l’attuazione del programma di vigilanza e degli interventi attinenti al medesimo,

programmati e non programmati;

Elaborare le risultanze degli interventi effettuati nell’espletamento delle proprie mansioni;

Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello,

nonché predisporre e aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OVC,

obbligatoriamente trasmesse;

Coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree di

rischio. A tal fine, l’OVC viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle attività nelle

suddette aree di rischio e ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la

documentazione aziendale rilevante. All’OVC devono, inoltre, essere segnalate da parte del

management eventuali situazioni dell’attività aziendale che possano esporre l’azienda a rischio di

reato;

Controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta in

conformità a quanto previsto nelle Appendici del modello per le diverse tipologie di reato e nei

relativi Protocolli.

Condurre ricognizioni interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del

presente modello;

Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere

nell’ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle appendici del modello;

Verificare che gli elementi previsti nelle Appendici del modello per le diverse tipologie di reati siano

comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto,

provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

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Promuovere, in coordinamento con la Direzione Risorse Umane, idonee iniziative per la diffusione

della conoscenza e della comprensione del modello e predisporre la documentazione organizzativa

interna necessaria al fine del funzionamento del modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o

aggiornamenti;

Coordinarsi con i responsabili delle altre Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti

all’attuazione del modello (definizione di clausole standard, formazione del personale,

provvedimenti disciplinari, ecc).

REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L’OVC riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità al Consiglio di

Amministrazione e si relaziona con il Collegio Sindacale.

In proposito, l’OVC predispone per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale:

con cadenza almeno annuale, un rapporto scritto relativo all’attività svolta (indicando in particolare

i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l’esito degli stessi, l’eventuale aggiornamento della

mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.);

immediatamente, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali

ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di

responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello e in

caso di carenze dello stesso.

L’OVC deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni societarie competenti per i diversi profili specifici ed in

particolare:

con la Direzione Risorse Umane in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti

disciplinari collegati all’osservanza del Modello e del Codice Etico e del Codice di Comportamento;

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con la Direzione Amministrazione e Finanza in ordine al controllo dei flussi finanziari e al

processo di formazione del bilancio;

con l’Organizzazione preposta al sistema di gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro

(Datore di Lavoro, Delegato alla Sicurezza e RSPP) in ordine al controllo degli adempimenti di legge

e al monitoraggio delle procedure previste;

con la Società di Revisione in merito alle comunicazioni concernenti la situazione economica,

patrimoniale o finanziaria del Gruppo.

Inoltre, avvalendosi di un proprio budget di spesa, può fare ricorso a risorse specialistiche interne/esterne

per l’effettuazione di particolari controlli.

Gli incontri con le funzioni cui l’OVC fa riferimento devono essere verbalizzati. Le copie dei verbali devono

essere custodite dall’OVC e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare l’OVC il quale, a sua volta, ha la facoltà di

richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il predetto organo per motivi

urgenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale convocate per l’esame delle

relazioni periodiche o straordinarie dell’OVC e in genere per le attività che riguardano il Modello,

parteciperà anche l’OVC.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’OVC

In ambito aziendale deve essere portata a conoscenza dell’OVC, oltre alla documentazione prescritta nelle

Appendici del Modello, ogni altra informazione, proveniente anche da terzi e attinente all’attuazione del

Modello nelle aree di attività a rischio.

L’OVC, adotta proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la

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diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e di controllo

dell’organo stesso.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto

in relazione all’attività di Marazzi Group S.r.l. o comunque a comportamenti non in linea con le

regole di condotta;

l’afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l’OVC;

l’OVC valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole

discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il

responsabile della presunta violazione;

le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, possono essere in forma scritta e

avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L’OVC agisce in modo da

garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione,

assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la

tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

le segnalazioni possono pervenire all’OVC direttamente o per mezzo dei soggetti apicali.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere

obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’OVC:

i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità,

dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati e che

possono coinvolgere, direttamente o indirettamente il Gruppo;

le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario

per i reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell’Autorità giudiziaria;

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i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di

controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto

all’osservanza delle norme del Decreto;

le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei

provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di

reato di cui al Decreto.

Nello svolgimento della propria funzione l’OVC , a supporto della propria azione e tenuto conto dei

contenuti professionali specifici richiesti per l’espletamento di alcune attività di controllo, può avvalersi,

nell’ambito delle disponibilità previste ed approvate nel budget, della collaborazione di risorse interne, per

quanto possibile, nonché di professionisti esterni.

Ai fini specifici dell’esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, l’OVC può richiedere al Consiglio

d’Amministrazione un budget di spesa annuale commisurato alle specifiche esigenze che si verranno a

determinare per lo svolgimento delle attribuzioni in piena autonomia economica e gestionale.

Comunicazione,

formazione e

diffusione del

modello

La Direzione Risorse Umane provvede ad informare tutti i Destinatari dell’esistenza e del contenuto del

Modello.

Assicura inoltre, coordinandosi con le altre funzioni aziendali interessate e con l’OVC, lo svolgimento di

iniziative per la diffusione, la formazione e la conoscenza del Modello, anche con riferimento agli

aggiornamenti ed alle integrazioni successive.

In particolare:

il Codice Etico è pubblicato nel sito internet del Gruppo a tutti i dipendenti neo assunti ed ai

collaboratori della Società;

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il Modello è pubblicato nel sito intranet del Gruppo;

il Codice di Comportamento è pubblicato sul sito intranet del Gruppo;

i nuovi contratti, nonché i rinnovi di quelli esistenti, di collaborazione, di fornitura e più in generale

aventi ad oggetto le relazioni d’affari di Marazzi Group S.r.l. dovranno fare esplicito riferimento al

Codice Etico e al Decreto, l’inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle

obbligazioni contrattuali assunte;

gli Ordini di Servizio sono distribuiti a tutti gli interessati;

COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI

Ai fini dell’efficacia del Modello, è obiettivo di Marazzi Group S.r.l. garantire al personale presente in

azienda una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei

principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in

relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di

riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il

personale in relazione all’attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

La comunicazione potrà avvenire sia tramite strumenti informatici (ad es. Intranet, posta elettronica), sia

mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la

messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria del Responsabile della funzione di

riferimento o nelle bacheche aziendali.

Ai dipendenti, all’atto dell’accettazione del contratto di assunzione, verrà richiesto di sottoscrivere una

specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all’osservanza di quanto in esso

contenuto.

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I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, all’atto dell’accettazione della loro

nomina, dovranno dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all’osservanza e di

collaborazione all’applicazione del Codice Etico e dei principi di cui al presente documento.

Il presente documento ed i principi di riferimento in esso contenuti devono essere comunicati a ciascun

Dirigente il quale, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed al margine di autonomia gestionale

riconosciuta al ruolo, è chiamato a collaborare fattivamente per la corretta e concreta attuazione dello

stesso.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La società curerà l’organizzazione di iniziative di formazione, al fine di divulgare e favorire la comprensione

delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al

presente documento e dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento.

La formazione verrà differenziata, nei contenuti, in funzione della qualifica dei destinatari, dell’esistenza del

rischio nell’area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della società.

INFORMATIVA A DESTINATARI ESTERNI

Marazzi Group S.r.l. promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello anche tra i consulenti, i

collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che Marazzi

Group S.r.l. ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che

coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dal Gruppo.

Disposizioni

La efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non può prescindere dalla

predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nell’architettura

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Sanzionatorie

del D.Lgs. 231/01: costituisce infatti il presidio di tutela alle procedure interne.

Ai sensi dell’art. 6 comma secondo, lettera e) e dell’art. 7 comma quarto, lettera b) del Decreto è prevista

l’introduzione di un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del Modello. Tali

violazioni ledono, infatti, il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e

credibilità tra la Società ed i “portatori di interesse” e possono determinare, quale conseguenza, azioni

disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale

nel caso in cui il comportamento determini o meno una fattispecie di reato. Tale valutazione potrebbe non

coincidere, pertanto, con l’eventuale giudizio espresso in sede penale.

I destinatari hanno pertanto l’obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico

e a tutti i principi e misure di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali definite nel

Modello 231.

CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nei singoli casi, il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla

gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;

- rilevanza degli obblighi violati;

- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;

- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel

determinare la mancanza;

- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità,

alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato

commesso il fatto.

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L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dalla instaurazione del

procedimento e/o dall’esito del giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai

principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, di equità.

Ai fini dell’irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata attraverso l’elusione

fraudolenta del Modello, ancorché costituisca una esimente della responsabilità della Società ai

sensi dell’art. 6, primo comma lettera c) del Decreto, verrà considerata di pari gravità alla

commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste nei successivi

paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale della Società, che

ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;

mancata o non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di documentazione,

di conservazione e controllo degli atti previsti dai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e

verificabilità della stessa;

omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di

verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;

qualora di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa

comunicazione al personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;

violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la

distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedendo il

controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l’OVC.

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SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Dipendenti

(operai, impiegati e quadri).

La violazione delle disposizioni del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali,

con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all’eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in

particolare, degli articoli 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell’art. 7 della legge n. 300/1970 (“Statuto

dei Lavoratori”), della Legge n. 604/1996 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali

nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all’applicabilità dell’art. 2119 del Codice che dispone la

possibilità di licenziamento per giusta causa.

In particolare per il personale dipendente, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si

prevedono le seguenti sanzioni:

a. richiamo verbale;

b. ammonizione scritta;

c. multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;

d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;

e. licenziamento per mancanze.

(a) il richiamo verbale

Il richiamo verbale, in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di:

infrazioni commesse con lieve negligenza, purché siano di lieve entità e non abbiano avuto

rilevanza all’esterno della struttura/organizzazione aziendale;

in generale, lieve inosservanza dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal Modello 231

o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso

nell’espletamento di una attività in un’area a rischio o alle istruzioni impartite dai superiori.

(b) l’ammonizione scritta

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L’ammonizione scritta, in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di:

infrazioni di entità lieve ma superiori a quelle sanzionabili con il richiamo verbale che il dipendente

abbia commesso, negligentemente e nell’esercizio delle attività aziendali;

negligente violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

previsti dal Modello 231;

reiterazioni, per più di due volte, di una Infrazione già sanzionata con il richiamo verbale;

in generale, mancanze punibili con il richiamo verbale, quando, per circostanze obiettive, per

conseguenze specifiche o per recidività, esse abbiano una maggiore rilevanza;

in generale, inosservanza non grave dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal Modello

231 o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso

nell’espletamento di una attività in un’area a rischio o delle istruzioni impartite dai superiori.

(c) e d) multa e sospensione dal lavoro

La multa (somma non eccedente l’importo di quattro ore di normale retribuzione) e la sanzione della

sospensione dal lavoro e dal trattamento economico (in accordo al CCNL), sono applicabili al dipendente a

fronte di:

infrazioni che abbiano rilevanza anche esterna alla struttura e organizzazione aziendale;

in generale, mancanze punibili con sanzioni inferiori quando, per circostanze obiettive, per

conseguenze specifiche o per recidività, rivestano carattere di maggiore rilevanza;

in generale, inosservanza (ripetuta o di una certa gravità) dei doveri stabiliti dalle procedure interne

previste dal Modello 231 o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del

Modello stesso nell’espletamento di una attività in un’area a rischio o delle istruzioni impartite dai

superiori.

(e) licenziamento per mancanze

Il lavoratore che, nell’espletamento di un’attività in una delle aree a rischio, adotti un comportamento non

conforme alle prescrizioni del Modello 231 e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati

sanzionati dal D.Lgs. 231/01, è sottoposto per ciò stesso alla sanzione disciplinare del licenziamento nel

rispetto del CCNL.

In particolare, la sanzione si applica nel caso in cui un dipendente abbia, dolosamente e colposamente

(solo per la famiglia di reati sulla sicurezza e salute sul lavoro), compiuto un’infrazione di tale rilevanza da

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integrare, anche in via puramente astratta, ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs 231/01.

SANZIONI PER I DIRIGENTI

Il mancato rispetto delle disposizioni del Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità della

infrazione e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare

l’irrogazione di sanzioni disciplinari di natura conservativa, nel caso in cui non venga leso l’elemento

fiduciario, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, anche per giusta causa, in funzione della gravità

dell’infrazione commessa nel rispetto dei principi generali precedentemente individuati, compatibilmente

con le previsioni di legge e contrattuali, e in considerazione del fatto che le suddette violazioni

costituiscono, in ogni caso, inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Qualora le infrazioni del Modello 231 da parte dei dirigenti, costituiscano una fattispecie penalmente

rilevante, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del

giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all’integrale retribuzione;

attribuzione di una diversa collocazione all’interno della Società.

A seguito dell’esito del giudizio penale che confermasse la violazione del Modello 231 da parte del

dirigente e quindi lo condannasse per uno dei reati previsti nello stesso, quest’ultimo sarà soggetto al

provvedimento disciplinare riservato ai casi di Infrazioni di maggiore gravità.

In particolare, il provvedimento disciplinare adottato nel caso di Infrazioni di particolare gravità è il

licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

La sanzione del licenziamento per giustificato motivo si applica nel caso di infrazioni di particolare gravità

che possono determinare l’applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs 231/01 tale da

concretizzare una grave negazione dell’elemento fiduciario del rapporto di lavoro, così da non consentire

la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova nel rapporto fiduciario il suo

presupposto fondamentale.

E’ previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle

sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello 231, nel senso che non potrà essere irrogata alcuna

sanzione per violazione del Modello 231 ad un dirigente senza il preventivo coinvolgimento

dell’Organismo di Vigilanza.

Tale coinvolgimento si presume, quando la proposta per l’applicazione della sanzione provenga

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dall’Organismo di Vigilanza.

MISURE NEI CONFRONTI DEI VERTICI AZIENDALI

Ai fini del Decreto, nell’attuale organizzazione della Società sono considerati Vertici Aziendali i membri del

Consiglio di Amministrazione ed i Dirigenti direttamente dipendenti dal Presidente e dall’Amministratore

Delegato.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello 231 adottato dalla Società ad opera dei

componenti dei Vertici Aziendali della stessa Società devono tempestivamente essere comunicate

dall’Organismo di Vigilanza all’intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

La responsabilità degli amministratori nei confronti della Società è, a tutti gli effetti, regolata dall’art. 2392

c.c.i.1

Il Consiglio di Amministrazione è competente per la valutazione dell’infrazione e per l’assunzione dei

provvedimenti più idonei nei confronti del o degli amministratori che hanno commesso le Infrazioni. In tale

valutazione, il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dall’Organismo di Vigilanza e delibera a

maggioranza assoluta dei presenti, escluso l’amministratore o gli amministratori che hanno commesso le

infrazioni, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Le sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori sono la revoca delle deleghe o dell’incarico e, nel

caso in cui l’amministratore sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il licenziamento.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2406 cod. civ., sono competenti, in

ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario,

dell’Assemblea dei Soci. La convocazione dell’Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di

eventuale revoca dall’incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. (si precisa

che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ha natura risarcitoria e che, pertanto, non

può essere considerata una sanzione).

MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI E CONSULENTI

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti esterni (i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i

consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori e i partner,

anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) in contrasto con le

linee di condotta indicate dal presente Modello 231 e tale da comportare il rischio di commissione di un

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reato previsto dal D.Lgs 231/01, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole

contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero

il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale

comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche

in via cautelare delle sanzioni previste dal decreto a carico della Società.

L’Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l’Amministratore Delegato o altro soggetto da questi

delegato, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai soggetti esterni i principi e le

linee di condotta contenute nel presente Modello 231 e nel Codice Etico e verifica che questi ultimi

vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

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Introduzione

Individuazione

dei Processi a

rischio

APPENDICE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Appendice è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione così come

individuati negli articoli 24 , 24 bis, 25 e 26 del Decreto.

Per una illustrazione estesa e, ove ritenuto, esemplificativa delle fattispecie di reato prese in considerazione

si fa riferimento all’appendice Fattispecie dei Reati.

In merito alla fattispecie “Reati contro la Pubblica Amministrazione” la Marazzi Group S.r.l., sulla base della

metodologia applicata per la costruzione del Modello (Paragrafo 3), ha identificato i seguenti processi

sensibili:

(omissis)

Ai fini della presente trattazione con l’espressione “Pubblica Amministrazione” si intende quel complesso

di autorità, di organi e di agenti cui l’ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono

individuati

nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali intese come strutture

organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività;

tale funzione pubblica qualifica l’attività svolta anche dai membri della Commissione delle Comunità

europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità

europee;

nei pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente

pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;

negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un’attività riconosciuta come funzionale

ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri

autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di

accessorietà o complementarietà.

Qualora nello svolgimento della propria attività, dovessero sorgere problematiche interpretative sulla

qualifica (pubblica o privata) dell’interlocutore, ciascuno dei Destinatari dovrà rivolgersi all’OVC per i

chiarimenti opportuni.

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Rapporti con la

pubblica

amministrazione

principi di

comportamento

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da ciascun Destinatario ispirandosi ai

principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l’integrità o la

reputazione di entrambe le parti.

I Destinatari devono astenersi da qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi.

I Destinatari devono evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da

determinare le fattispecie di reato di cui alla presente Appendice.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a. effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a

pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati;

b. effettuare regali o altri omaggi non di modico valore e, in ogni caso, al di fuori delle

consuetudini aziendali in particolari occasioni dell’anno;

c. accettare regali, omaggi, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni di ogni genere che

provengano dai funzionari pubblici o da incaricati di un pubblico servizio.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, la funzione aziendale che, per ragione del proprio

incarico o della propria funzione o mandato, interagisce con la Pubblica Amministrazione deve:

a. individuare all’interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio

incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi;

b. documentare, quanto più possibile, in forma scritta i rapporti con il soggetto così individuato;

c. redigere in forma scritta tutti i contratti, nonché gli incarichi conferiti ai Collaboratori;

d. astenersi dall’utilizzo di eventuali percorsi, comunque leciti, privilegiati o conoscenze specifiche

acquisite, anche al di fuori della propria realtà professionale;

e. informare periodicamente, l’OVC dell’attività svolta.

Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto aziendale privo di poteri

o deleghe specifiche, è fatto obbligo per quest’ultimo di:

a. relazionare con tempestività e compiutezza il proprio responsabile sui singoli avanzamenti del

procedimento;

b. comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile eventuali comportamenti della controparte

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pubblica rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di

terzi.

Singole operazioni a rischio: individuazione dei responsabili interni e schede di evidenza

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio; a tal fine il Presidente, gli

Amministratori Delegati e ciascuno dei Responsabili delle Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento

della singola operazione “a rischio reato” divengono responsabili interni di tale operazione a rischio.

Detti responsabili:

divengono i soggetti referenti dell’operazione a rischio;

sono responsabili in particolare dei rapporti con le P.A. per le attività svolte per e con tali istituzioni.

Le attività a rischio, con tali intendendosi quelle relative ai processi a rischio identificati nell’ambito dei

rapporti con la Pubblica Amministrazione o altre tipologie di rapporti inusuali con la Pubblica

Amministrazione che potrebbero manifestarsi, debbono essere portate a conoscenza dell’OVC dai suddetti

responsabili tramite la compilazione di apposite Schede di Evidenza (di seguito la “Scheda”) da produrre

prima dell’inizio dell’operazione a rischio o inusuale o comunque con la massima tempestività possibile.

Sulle operazioni in questione l’OVC potrà predisporre controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

E’ compito dell’OVC curare l’emanazione, l’aggiornamento e la comunicazione di istruzioni standardizzate

relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

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Protocolli di

controllo

(omissis)

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(omissis)

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Flussi

informativi

verso l’OVC

(omissis)

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Introduzione

Individuazione

dei Processi a

rischio

Principi di

comportamento

APPENDICE B - DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

La presente Appendice è dedicata alla trattazione dei Delitti di Criminalità Organizzata così come

individuati negli articoli 24 , 24 bis, 25 e 26 del Decreto.

Per una illustrazione estesa e, ove ritenuto, esemplificativa delle fattispecie di reato prese in considerazione

si fa riferimento all’appendice Fattispecie dei Reati.

In merito alle fattispecie “Delitti di Criminalità Organizzata” Marazzi Group S.r.l., sulla base della

metodologia applicata per la costruzione del Modello (Paragrafo 3), ha identificato i seguenti processi

sensibili:

(omissis)

Nell’ambito dei processi a rischio individuati nella presente Appendice, i Destinatari devono:

in tutte le relazioni d’affari, assicurarsi che i clienti fornitori e collaboratori esterni siano di

comprovata onorabilità e moralità;

non intrattenere rapporti d’affari, direttamente o indirettamente, con soggetti condannati

nell’ambito della criminalità organizzata

garantire la massima trasparenza nei confronti delle autorità di Pubblica Sicurezza evadendo con

tempestività correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di Pubblica

Sicurezza, e mantenendo un comportamento corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi

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Protocolli di

controllo

situazione;

devono evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da

determinare le fattispecie di reato di cui alla presente Appendice.

(omissis)

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Flussi

informativi

verso l’OVC

(omissis)

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Introduzione

Individuazione

dei Processi a

rischio

APPENDICE C - DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI DIRITTO

D’AUTORE

La presente appendice è dedicata alla trattazione dei delitti contro l’Industria e il Commercio come

individuati nell’articolo 25 bis 1 dello stesso Decreto.

Per una illustrazione estesa e, ove ritenuto, esemplificativa delle fattispecie di reato prese in considerazione

si fa riferimento all’appendice Fattispecie dei Reati.

Obiettivo della presente Appendice è che i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello

svolgimento di Attività a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla

stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui agli artt. 25 bis 1 pur tenendo conto

della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità

dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Appendice ha la funzione di:

fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, in

relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta

applicazione del Modello;

fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a

cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio

e verifica previste.

In particolare, nell’espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai destinatari di porre in

essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente

o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei reati qui considerati.

indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo

adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all’articolo 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001.

In merito alle fattispecie “Delitti contro l’Industria e il Commercio” Marazzi Group S.r.l., sulla base della

metodologia applicata per la costruzione del Modello (Paragrafo 3), ha identificato i seguenti processi

sensibili:

(omissis)

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Principi di

comportamento

Protocolli di

controllo

Nell’ambito dei processi a rischio individuati nella presente Appendice, i Destinatari devono:

verificare che i propri prodotti siano realizzati senza usurpare o violare titoli di proprietà

industriale;

rispettare la normativa vigente che garantisce la libera concorrenza sul mercato.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati elencati precedentemente, la Società fa espresso

divieto ai Destinatari di:

reperire informazioni dalla concorrenza violando il segreto industriale;

utilizzare medotologie produttive, tecnologie e in generale titoli di proprietà altrui per la

fabbricazione dei propri prodotti.

(omissis)

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Flussi

informativi

verso l’OVC

(omissis)

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Introduzione

APPENDICE D - REATI SOCIETARI

La presente Appendice è dedicata alla trattazione degli illeciti penali e amministrativi così come individuati

nell’articolo 25-ter del Decreto.

Il Legislatore, nell’approvare la Legge n. 366 del 3 ottobre 2001 “Delega al governo per la riforma del

diritto societario” e il successivo D. Lgs. n. 61 dell’11 aprile 2002 “Disciplina degli illeciti penali e

amministrativi riguardanti le Società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n.

366”, ha inteso allontanarsi dal previgente sistema in forza del quale le mere violazioni civilistiche venivano

sanzionate a livello penale.

Con la recente riforma, è stata riconosciuta tutela penale esclusivamente a quelle violazioni delle regole

civilistiche sulle società che determinano una lesione degli interessi, patrimoniali e non dei Soci, della

Società, dei creditori e dei terzi.

La presente Appendice si rivolge a tutti i Destinatari del Modello e si riferisce in particolare agli

Amministratori, ai Direttori Generali, ai Sindaci ed ai Liquidatori.

Il primo comma dell’articolo 2639 c.c. ha codificato la figura dell’”Amministratore di fatto”.

La legge equipara ai soggetti formalmente investiti di determinate cariche sociali coloro che svolgono la

stessa funzione, diversamente qualificata, nonché ai soggetti che, in assenza di formale investitura,

esercitano, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici inerenti a quella determinata qualifica o

funzione.

Pertanto, l’estensione applicativa prevista dal Legislatore coinvolge potenzialmente tutti i soggetti che

partecipano ai processi aziendali di cui alla presente Appendice e che rientrano nella previsione e nella

situazione di fatto sopra indicate.

Per una illustrazione estesa e, ove ritenuto, esemplificativa delle fattispecie di reato prese in considerazione

si fa riferimento all’appendice Fattispecie dei Reati.

A titolo informativo, si vuole evidenziare come i processi di predisposizione dell’informativa di bilancio, di

gestione amministrativa e di gestione societaria, siano oggetto dei seguenti controlli indipendenti:

il bilancio di esercizio è soggetto a verifiche, da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo

speciale tenuto dalla Consob, in merito a quanto segue:

- regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle

scritture contabili nel corso dell’esercizio;

- corrispondenza del bilancio di esercizio con le risultanze delle scritture contabili e con le

risultanze degli accertamenti eseguiti;

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Individuazione

dei processi a

rischio

Principi di

comportamento

- conformità del bilancio di esercizio con le norme che lo disciplinano.

al Collegio Sindacale sono attribuiti poteri e funzioni di:

- vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di legge e di statuto;

- vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di

competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile.

In merito alla fattispecie “Reati Societari” la Marazzi Group S.r.l., sulla base della metodologia applicata

per la costruzione del Modello ha identificato i seguenti processi sensibili:

(omissis)

Nell’ambito dei processi a rischio individuati nella presente Appendice, i Destinatari devono:

perseguire l’obiettivo dell’interesse sociale nella gestione e nell’esercizio dell’attività aziendale,

fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione della Società;

attenersi ai principi generali di lealtà e correttezza al fine di garantire un’informazione veritiera

sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Marazzi Group S.r.l.;

garantire che i processi di formazione della volontà sociale, nonché l’attività stessa, ivi compresa

quella di controllo, vengano svolti regolarmente;

astenersi da qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi con Marazzi Group S.r.l.;

tenere comportamenti che rispettino le norme di legge e regolamentari, nonché dei Protocolli e

delle procedure interne;

evitare di porre in essere comportamenti tali da determinare le fattispecie di reato di cui alla

presente Appendice;

evitare in alcun modo di compromettere l’integrità o la reputazione di Marazzi Group S.r.l..

Relativamente alle diverse tipologie di reati vengono qui di seguito individuati i PRINCIPI ATTUATIVI dei

comportamenti di cui sopra.

A. Bilancio, Prospetti Informativi e altre comunicazioni sociali

I Destinatari che, per legge o in ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato,

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partecipano o interagiscono con uno dei processi che hanno per oggetto le attività finalizzate:

alla formazione dei bilanci e alle altre comunicazioni sociali destinate ai soci e ai terzi;

alla redazione dei prospetti informativi rivolti agli investitori o che siano propedeutici

all’ammissione alle quotazioni nei mercati regolamentati;

alla redazione dei documenti che devono essere pubblicati in occasione delle offerte pubbliche di

acquisto o di scambio;

devono:

verificare che il materiale, la documentazione nonché le stime necessarie per la redazione dei

documenti di cui sopra siano predisposti nel rispetto delle disposizioni indicate dalla normativa,

anche regolamentare, vigente in materia;

non alterare le informazioni e/o gli elementi che andranno a determinare i suddetti documenti; al

fine di conseguire un illecito vantaggio personale per sé, per altri e/o per la Società, o

semplicemente per impedire o ostacolare l’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di

Vigilanza, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero o false informazioni o occultando dati

o notizie.

B. Tutela del Patrimonio Netto

I Destinatari devono attenersi a tutte quelle disposizioni di legge poste a salvaguardia dell’integrità e

dell’effettività del capitale sociale, nonché delle riserve obbligatorie.

In particolare è fatto divieto di:

restituire ai Soci, al di fuori dell’ipotesi di legge, anche in maniera simulata, i conferimenti o

liberando gli stessi dall’obbligo di eseguirli;

ripartire ai singoli Soci utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a

riserva, nonché riserve non altrimenti distribuibili;

acquistare o sottoscrivere, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali della

Controllante;

violare le disposizioni di legge a tutela dei Creditori nel caso di riduzione del capitale sociale o nel

caso di fusioni o scissioni;

distrarre i beni sociali a favore dei Soci, in sede di liquidazione della Società, prima del pagamento

dei Creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

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C. Controllo della solidità della società e della legalità nello svolgimento delle sue attività

I Destinatari che, per legge o in ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato,

partecipano o interagiscono ad uno dei processi che vedono coinvolte attività di controllo, di revisione o

l’esercizio da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza dei propri poteri, devono:

mantenere, nei confronti dell’attività di controllo legalmente attribuita ai soci, agli altri organi

sociali o alle società di revisione, un comportamento tale che permetta agli stessi l’espletamento

della loro attività istituzionale;

mantenere un comportamento che non impedisca od ostacoli l’esercizio delle funzioni delle

Autorità Pubbliche di Vigilanza;

non esporre fatti materiali non rispondenti al vero o dare false informazioni od occultare dati o

notizie;

trasmettere o mettere a disposizione dei soggetti individuati ai precedenti punti la

documentazione necessaria all’espletamento delle loro funzioni tipiche;

con particolare riferimento alle attività delle società sottoposte alla vigilanza di Pubbliche Autorità o ad un

regime di pubblicità nei confronti dei terzi o dei soggetti previsti dalla legge o dai regolamenti, gli

incaricati o le funzioni preposte devono:

provvedere agli adempimenti previsti da leggi e da regolamenti;

eseguire, nei termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, le denunce, le comunicazioni o i

depositi, anche dei bilanci, presso il registro delle imprese;

rispondere alle richieste provenienti dalle autorità competenti;

collaborare con le stesse al fine di permettere una corretta interpretazione e applicazione della

legge e dei regolamenti.

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Protocolli di

controllo

Flussi

informativi

verso l’OVC

(omissis)

(omissis)

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Introduzione

Individuazione

dei Processi a

rischio

APPENDICE E - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO

La presente Appendice è dedicata alla trattazione dei Delitti di terrorismo e di eversione dell’ordine

democratico così come individuati negli articoli 24 terdel Decreto.

Per una illustrazione estesa e, ove ritenuto, esemplificativa delle fattispecie di reato prese in considerazione

si fa riferimento all’appendice Fattispecie dei Reati.

A seguito dell’attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili

rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel business, nella struttura

organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l’eventuale emergere di attività esposte alla

commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive

necessarie.

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Introduzione

Individuazione

dei Processi a

rischio

Principi di

comportamento

Protocolli di

controllo

Flussi

informativi

verso l’OVC

APPENDICE F - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

La presente Appendice è dedicata alla trattazione dei Delitti contro la personalità individuale come

individuati negli artt. 25 quater 1 e 25 quinquies del Decreto.

Per una illustrazione estesa e, ove ritenuto, esemplificativa delle fattispecie di reato prese in considerazione

si fa riferimento all’appendice Fattispecie dei Reati.

In merito alle fattispecie “Delitti contro la personalità individuale” Marazzi Group S.r.l., sulla base della

metodologia applicata per la costruzione del Modello (Paragrafo 3), ha identificato i seguenti processi

sensibili:

(omissis)

Nell’ambito dei processi a rischio individuati nella presente Appendice, i Destinatari devono:

in tutte le relazioni d’affari, assicurarsi che i clienti fornitori e collaboratori esterni siano di

comprovata onorabilità e moralità;

Accertarsi che i fornitori utilizzino manodopera in conformità con la normativa vigente in materia

previdenziale.

(omissis)

(omissis)

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Introduzione

Individuazione

dei Processi a

rischio

APPENDICE G - DELITTI DI ABUSO DI MERCATO

La presente Appendice è dedicata alla trattazione dei Delitti di abuso di mercato così come individuati

negli articoli 25 sexies del Decreto.

Per una illustrazione estesa e, ove ritenuto, esemplificativa delle fattispecie di reato prese in considerazione

si fa riferimento all’appendice Fattispecie dei Reati.

A seguito dell’attività di risk assessment in sede di prima realizzazione del Modello di Controllo ai sensi del

D.Lgs. 231/01, la Società, in quanto società quotata alla borsa di Milano, ritenne di poter identificare ambiti

di rischio rilevanti. Tuttavia, nel corso dell’anno 2008, la Società si è depistata e attualmente, la

rieffettuazione dell’attività di risk assessment ha portato a ritenere che non vi siano attività sensibili

rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel business, nella struttura

organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l’eventuale emergere di attività esposte alla

commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive

necessarie.

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Introduzione

APPENDICE H - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Appendice è dedicata alla trattazione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o

gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute

sul lavoro così come individuati nell’articolo 25-septies del Decreto.

Per una illustrazione estesa e, ove ritenuto, esemplificativa delle fattispecie di reato prese in considerazione

si fa riferimento all’appendice Fattispecie dei Reati.

La presente Appendice, in particolare, è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dai

seguenti soggetti:

Datore di Lavoro e suo eventuale delegato per le attività per le quali ciò sia consentito

Dirigenti e Preposti

Responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Dipendenti

Appaltatori

e ha la funzione di fornire un elenco dei principi cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere

con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello.

Premessa sul SPP

Secondo quanto indicato dalla legge (D.Lgs, 81/08) si definisce Sistema di Prevenzione e Protezione (SPP)

l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e

protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Per lo stesso Decreto, compete al Datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica

aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori, inoltre la Società deve adottare e tenere

aggiornato il “documento di Valutazione dei Rischi”, che contiene:

la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell’ambiente lavorativo,

l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed

il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello

di sicurezza.

Tale Documento, per Marazzi Group S.r.l., è redatto in conformità alla normativa nazionale.

In particolare, il processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede le

seguenti macro-fasi:

identificazione dei pericoli e loro classificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei

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lavoratori);

valutazione dei rischi;

individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;

definizione di un piano di intervento;

realizzazione, degli interventi pianificati nell’ambito di un programma.

Le modalità operative per la gestione di questo processo sono disciplinate da procedure interne

aziendali.

Organizzazione del SPP

(omissis)

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I ruoli dei soggetti indicati nell’organizzazione del SPP sono i seguenti:

Soggetto Compiti e responsabilità legali

DATORE DI LAVORO (COUNTRY MANAGER) Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore , oppure Il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO (RESPONSABILE DEL SERVIZIO IGIENE, AMBIENTE E SICUREZZA) La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: 1. che risulti da atto scritto recante data certa 2. che il delegato possegga tutti i requisiti di

professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

3. che attribuisca al delegato tutti poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

4. che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate

Compiti non delegabili del Datore di Lavoro 1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei

documenti previsti dall’articolo 28 2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione dai rischi Compiti delegabili del Datore di Lavoro

1. Nomina del medico competente 2. designazione dei lavoratori incaricati di gestire le emergenze 3. informare i lavoratori circa i rischi gravi e immediati cui sono esposti 4. adempiere gli obblighi di informazione, formazione e addestramento 5. fare osservare le disposizioni di legge e aziendali ai lavoratori 6. fare osservare al medico competente i suoi obblighi 7. dare istruzioni di abbandono in caso di pericolo grave 8. consentire ai lavoratori, tramite RLS, di verificare l’applicazione delle

misure di sicurezza 9. elaborare il documento di valutazione dei rischi 10. comunicare a inail i dati relativi agli infortuni 11. consultare il RLS 12. convocare riunioni periodiche 13. aggiornare le misure di prevenzione in seguito a cambiamenti

organizzativi e produttivi 14. comunicare all’inail i nominativi degli RSPP 15. fornire al servizio di prevenzione e al medico competente le

informazioni relative alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro e programmazione, ecc.

DIRIGENTE (DIRETTORE TECNICO, SUPERVISORI E DIRETTORI DI STABILIMENTO) (con o senza delega – dipende dai poteri funzionali della mansione) Persona che , in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

1. affidare compiti tendo conto delle condizioni dei lavoratori 2. fornire ai lavoratori idonei DPI 3. esporre a rischi specifici gravi solo lavoratori che hanno ricevuto

adeguate istruzioni e addestramento 4. astenersi da richiedere la ripresa di attività in una situazione in cui vi

sia pericolo grave o immediato 5. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio 6. munire i lavoratori in appalto di apposita tessera di riconoscimento 7. vigilare le assegnazioni di incarichi ai lavoratori per i quali vi sia

obbligo di sorveglianza sanitaria

PREPOSTO (CAPOREPARTO/CAPOTURNO) (con o senza delega – dipende dai poteri funzionali della mansione) Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da pare dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge

2. verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

3. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza

4. informare i lavoratori circa l’esposizione al rischio grave e immediato 5. astenersi da richiedere la ripresa di attività in una situazione in cui vi

sia pericolo grave o immediato 6. segnalare al datore di lavoro la deficienza dei mezzi e delle

attrezzature di lavoro 7. frequentare appositi corsi di formazione

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Individuazione

dei Processi a

rischio

Principi di

comportamento

LAVORATORE Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

1. prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro

2. contribuire all’adempimento degli obblighi previsti per la salute e sicurezza sul lavoro

3. osservare le disposizioni e istruzioni ricevute 4. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e dpi 5. segnalare le carenze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza 6. non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza 7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono

di loro competenza 8. partecipare ai programmi di formazione 9. sottoporsi ai controlli sanitari 10. esporre la tessera di riconoscimento se in appalto o subappalto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) (CAPO MANUTENTORE) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

1. compiti e responsabilità assegnate dal D.Lgs 81/08

Profilo non richiesto dal D.Lgs 81/08 RESPONSABILE SERVIZIO CENTRALE IGIENE E SICUREZZA

Non ci sono compiti assegnati dalla legge. Svolge internamente un’attività di supporto consulenziale di definizione procedure, valutazione rischi e formazione al Delegato del Datore di Lavoro, agli RSPP di stabilimento e all’OVC. Effettua attività di verifica e ispezione autonoma e su indicazione del Delegato del Datore di Lavoro e dell’Organismo di Vigilanza. Può svolgere il compito di RSPP di stabilimento avendone capacità e requisiti professionali di legge se designato formalmente dal Datore di Lavoro.

In merito alla fattispecie “Reati in ambito di Salute e Sicurezza sul Lavoro” la Marazzi Group S.r.l., sulla

base della metodologia applicata per la costruzione del Modello (Paragrafo 3), ha identificato i seguenti

fattori di rischio:

(omissis)

I Destinatari sono tenuti a osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge

esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice

interno di comportamento di Gruppo.

In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti – nei rispettivi ambiti - a:

assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei

lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle

attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;

tenere conto delle disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro in occasione

di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti;

favorire e promuovere l’informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo

svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di

pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

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Linee Guida

organizzative

utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre

attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni

situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,

nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di

pericolo;

segnalare al Responsabile e/o agli RSPP di stabilimento le situazioni di mancato infortunio in modo

che se ne possa tenere conto nella valutazione dei rischi;

adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es.

Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco...) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;

provvedere, nell’ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, a elaborare ed

applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi

gli eventuali lavoratori autonomi;

curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nell’ambito dei contratti di appalti di

forniture, di servizi o d’opere.

E’ espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente,

le fattispecie dei reati qui considerati.

I Principi aziendali in tema di salute e sicurezza sul lavoro devono essere diffusi, compresi, applicati ed

aggiornati a tutti i livelli organizzativi.

Le linee d’azione generali della Società sono orientate verso un costante miglioramento della qualità della

sicurezza e allo sviluppo effettivo di un “sistema di prevenzione e protezione”.

Al fine di consentire l’attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei

lavoratori così come individuati dall’art. 15 TU Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt..

18, 19 e 20 TU Sicurezza, vengono fissati i seguenti principi e linee guida:

Normativa interna per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

La società, a integrazione di quanto precisamente regolamentato nella normativa vigente, definisce e

aggiorna una normativa interna con i seguenti contenuti:

modalità di effettuazione ed aggiornamento dell’analisi e della valutazione di tutti i rischi per la

salute e la sicurezza;

modalità di gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi (Piano di

Emergenza);

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per il Sistema di

Prevenzione e

Protezione

modalità di gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

Requisiti e competenze

La Società è impegnata a garantire il rispetto dei requisiti professionali e le competenze alle figure chiave

del SPP. In particolare:

Il Responsabile SPP;

il Medico Competente.

devono essere nominati formalmente dal Datore di Lavoro in coerenza con quanto stabilito dalla

normativa (art. 32 e 38 del TU SSL).

i soggetti preposti al Primo Soccorso;

i soggetti preposti al servizio Antincendio.

devono essere nominati formalmente dal Datore di Lavoro o dal suo Delegato.

Informazione

La Società è impegnata a fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori

interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell’impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure

di prevenzione e protezione adottate. In particolare:

deve essere data evidenza dell’informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza,

evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;

i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere

informazione sulla nomina del R.S.P.P., sul medico competente e sugli addetti ai compiti specifici

per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;

deve essere formalmente documentata l’informazione e l’istruzione per l’uso delle attrezzature di

lavoro messe a disposizione dei dipendenti;

il Responsabile SPP e/o il medico competente devono essere coinvolti nella definizione delle

informazioni.

Formazione

La Società è impegnata a fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul

lavoro; In particolare:

il Responsabile S.P.P. e/o il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di

formazione;

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la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;

la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto

assegnato e deve essere specifico per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;

i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva,

aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico;

gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi,

addetti all’evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;

La società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza

(verbalizzazione dell’avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e

risultanze).

Registri e altri documenti

il registro infortuni deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte;

la Società deve adottare e mantenere aggiornato il registro delle pratiche delle malattie

professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data di inoltro della

pratica;

deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate

congiuntamente tra il Responsabile S.P.P. ed il medico competente;

la Società deve tenere un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul

lavoro.

Coordinamento dei soggetti del SPP

La Società è impegnata a garantire il coordinamento dei diversi soggetti del SPP tra loro e di questi con

gli organi di controllo; in particolare:

il Datore di Lavoro (o il suo Delegato) deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte, cui sia

consentita la partecipazione all’Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e

relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.

Rapporti con le imprese appaltatrici

Nell’ambito dei rapporti con le imprese appaltatrici le unità organizzative coinvolte nel processo di

progettazione e definizione delle attività da svolgere, selezione delle imprese, definizione delle condizioni

di fornitura e controllo dell’esecuzione delle attività devono seguire le seguenti linee guida aziendali:

il Datore di Lavoro o i suoi delegati, con il supporto della Funzione Acquisti della Società

predispongono/aggiornano l’archivio della documentazione relativa alle aziende che possono

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operare all’interno dei siti aziendali con contratto d’appalto; la documentazione riflette l’esistenza

dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di tali aziende per l’effettuazione dell’incarico loro

assegnato (anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato). Per le

aziende che operano in modo continuativo all’interno dei siti aziendali della Società, la verifica

dell’esistenza dei requisiti deve avvenire periodicamente (normalmente su base annua).

le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in

contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all’art. 26 del TU

SSL; in particolare devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro e

deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

nel caso di subappalto. Inoltre, a tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei

lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

devono essere fornite informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti

nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di

emergenza adottate in relazione alla propria attività (VERBALE DI SOPRALLUOGO);

i dipendenti delle imprese appaltatrici devono identificarsi con tesserino personale che evidenzia

l’azienda di appartenenza oltre che consentire l’identificazione del dipendente;

il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dispone/organizza la valutazione dei

rischi congiunta con le società appaltatrici ed elabora con queste un unico documento di

valutazione dei rischi nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare le interferenze; tale

documento deve allegarsi al contratto di appalto o d’opera (DUVRI).

Rapporti con le imprese appaltanti

Nell’ambito dei rapporti con imprese committenti le unità organizzative coinvolte nel processo di

progettazione e definizione delle attività da svolgere, definizione delle condizioni di fornitura ed

esecuzione delle attività devono seguire le seguenti linee guida aziendali:

il Datore di Lavoro o i suoi delegati devono predisporre e mantenere aggiornato l’elenco delle

aziende presso le quali la Società opera come appaltatrice;

il Datore di Lavoro o i suoi delegati devono richiedere alle aziende presso le quali la Società opera

come appaltatrice le informazioni circa i rischi specifici e le misure preventive da queste adottate;

in presenza di subappaltatori devono essere definite le procedure di gestione e di coordinamento

dei lavori in subappalto;

nei contratti di appalto / opera deve essere specificatamente indicato il costo relativo alla sicurezza

sul lavoro.

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Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del SPP si basa sui seguenti elementi:

A) Modalità di assegnazione responsabilità e deleghe:

il sistema di gestione aziendale del SPP prevede che il Datore di Lavoro sia incaricato formalmente

dal Consiglio di Amministrazione della società e che questi possa delegare i suoi compiti e

responsabilità solamente a delegati in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nella forma di un atto scritto recante data

certa, conferendo congiuntamente i poteri di organizzazione, gestione e controllo e l’autonomia di

spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

tutti i soggetti/figure aziendali che intervengono nelle fasi del processo di gestione dei rischi sulla

SSL, ovvero gli RSPP, il Medico Competente, i componenti delle Squadre AAII e PS, devono essere

individuati e autorizzati, nel rispetto dei requisiti normativi, con atti formali da conferirsi e

conservarsi a cura del Datore di Lavoro ovvero a cura dei soggetti da questo delegati.

B) Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti/figure aziendali coinvolte nel processo di

gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il SPP della Società prevede un Servizio Centrale Igiene e Sicurezza cui spetta un compito di

consulenza in tema di valutazione dei rischi, definizione di linee guida per la gestione del SPP e

controllo sulle misure atte a prevenirli e ridurli; tale servizio è indipendente rispetto alle strutture

operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi in tema di SPP;

i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza collaborano attivamente col Datore di Lavoro al

fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni.

C) Attività di controllo:

il Servizio Igiene e Sicurezza deve attivare un piano di controllo sistematico al fine di:

- verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare i

luoghi di lavoro in ottemperanza alle prescrizioni di legge;

- controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate;

- assicurare un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell’avanzamento dei

programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi.

Il piano, in particolare, deve contemplare aree e attività aziendali da verificare, modalità di esecuzione delle

verifiche, modalità di rendicontazione.

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Il Servizio centrale Igiene e Sicurezza, per l’attuazione del piano di controllo, si avvale, laddove occorra,

della collaborazione delle altre unità organizzative aziendali.

i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia,

possono accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di

prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo. I medesimi Rappresentanti possono

accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte

delle Autorità competenti;

Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di ogni

stabilimento visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed

effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;

Figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche,

contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici

(ad es. amianto, radon, elevato rischio di incendio) nonché nei cantieri temporanei e mobili

(Responsabili dei lavori, Coordinatori per la Sicurezza, Direttori dei lavori ecc.);

le competenti unità organizzative individuate dal Datore di Lavoro provvedono alla verifica

dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione

ai lavori da affidare.

L’Organismo di Vigilanza della Società collabora con il Datore di Lavoro alla elaborazione di un

piano di ispezioni finalizzato alla verifica della corretta attuazione della normativa vigente e dei

regolamenti interni di cui si è dotata la Società. Tali ispezioni possono essere realizzate a cura del

Servizio Centrale Igiene e Sicurezza. All’esito delle verifiche, viene redatta una relazione contenente:

- i risultati dei controlli;

- la valutazione analitica e sintetica inerente i risultati dei controlli effettuati ;

- eventuali suggerimenti in merito ad interventi tecnici, procedurali o organizzativi funzionali

al migliore presidio dei rischi e al rispetto della normativa interna ed esterna;

l’Organismo di Vigilanza è informato con periodicità semestrale in merito agli esiti delle ispezioni

concluse dal Servizio centrale Igiene e Sicurezza ed è costantemente informato in relazione allo

stato di attuazione di rimedi e suggerimenti avanzati in sede di attività ispettiva. In caso di gravi o

reiterate violazioni delle disposizioni interne o esterne ovvero in caso di necessità di interventi

tempestivi, la comunicazione all’Organismo di Vigilanza deve essere immediata.

L’Organismo di Vigilanza, nell’ambito delle proprie competenze, può conferire mandato a

consulenti esterni qualificati affinché effettuino ispezioni volte ad ottenere formale valutazione

riguardo ai seguenti aspetti:

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- la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi per

la salute e la sicurezza del lavoratori nonché dei meccanismi di aggiornamento di tale

metodologia;

- la conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi;

- la conformità delle metodologie e delle misure di prevenzione di cui ai punti precedenti alla

migliore prassi per il settore in cui opera la Società.

I risultati della valutazione operata dai consulenti esterni vengono comunicati tramite apposita relazione

all’Organismo di Vigilanza per le opportune osservazioni e valutazioni.

L’Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi di cui sopra, propone l’eventuale aggiornamento del

Modello o delle procedure previste per la sua attuazione, previa condivisione con il Datore di Lavoro.

D) Documentazione e tracciabilità delle attività

ciascuna unità organizzativa, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, è

responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in

via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell’ambito della

gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

il SPP dispone e cura l’aggiornamento della seguente documentazione:

- la documentazione tecnica di impianti, macchine, luoghi di lavoro ecc..,

- le liste degli esposti a specifici rischi,

- la documentazione sanitaria (con il rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla

normativa),

- le attività di formazione ed informazione,

- le attività di eliminazione/riduzione dei rischi,

- l’attività ispettiva interna ed esterna,

- le informazioni in tema di infortuni e segnalazioni di rischio,

- la modulistica per la gestione dei monitoraggi ambientali

- la modulistica per la gestione della cartella sanitaria .

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Protocolli di

controllo

(omissis)

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(omissis)

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Flussi

informativi

verso l’OVC

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Introduzione

Individuazione

dei Processi a

rischio

APPENDICE I - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI

PROVENIENZA ILLECITA

La presente Appendice è dedicata alla trattazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,

beni o utilità di provenienza illecita così come individuati nell’articolo 25-octies del Decreto.

Per una illustrazione estesa e, ove ritenuto, esemplificativa delle fattispecie di reato prese in considerazione

si fa riferimento all’appendice Fattispecie dei Reati.

Obiettivo della presente Appendice è che i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello

svolgimento di Attività a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla

stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui all’art. 25- septies del D. Lgs. 231/2001,

pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e,

quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Appendice ha la funzione di:

fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, in

relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta

applicazione del Modello;

fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a

cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio

e verifica previste.

In particolare, nell’espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai destinatari di porre in

essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente

o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei reati qui considerati.

In merito alla fattispecie “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

illecita” Marazzi Group S.r.l., sulla base della metodologia applicata per la costruzione del Modello

(Paragrafo 3), ha identificato i seguenti processi sensibili:

(omissis)

Nell’ambito dei processi a rischio individuati nella presente Appendice, i Destinatari devono:

perseguire l’obiettivo dell’interesse sociale nella gestione e nell’esercizio dell’attività aziendale,

fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione della Società;

attenersi ai principi generali di lealtà e correttezza al fine di garantire un’informazione veritiera

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Principi di

comportamento

sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Marazzi Group S.r.l.;

tenere comportamenti che rispettino le norme di legge e regolamentari, nonché dei Protocolli e

delle procedure interne;

evitare di porre in essere comportamenti tali da determinare le fattispecie di reato di cui alla

presente Appendice;

evitare in alcun modo di compromettere l’integrità o la reputazione di Marazzi Group S.r.l.

In particolare, con riferimento ai rapporti con soggetti terzi:

i destinatari coinvolti nel processo di selezione delle controparti sono tenuti a verificarne

l’attendibilità commerciale e professionale utilizzando tutte le informazioni disponibili o a cui

possono avere accesso e normalmente utilizzabili nella prassi commerciale a tale scopo;

nella valutazione delle offerte deve essere posta attenzione alla proporzione dei prezzi offerti

rispetto ai valori medi riscontrabili sul mercato;

nell’esame delle condizioni di pagamento deve essere assicurata la corrispondenza fra i destinatari

dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; tale corrispondenza deve

essere particolarmente verificata nei casi in cui le controparti abbiano sede in paesi black list o

abbiano ivi gli istituti di credito su cui appoggiare i pagamenti;

deve essere realizzata una piena segregazione dei compiti fra gli enti aziendali che definiscono le

specifiche tecniche per gli acquisti, gli enti che effettuano la selezione dei fornitori e gli enti che

verificano la corrispondenza delle forniture rispetto alle specifiche definite.

Con riferimento alla gestione della tesoreria:

non devono essere effettuati pagamenti in contanti per importi superiori a quanto stabilito dalla

normativa;

non devono essere costituiti/utilizzati libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità;

devono essere puntualmente effettuati e rispettati tutti i controlli previsti dalle procedure interne

per la gestione dei pagamenti.

(omissis)

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Protocolli di

controllo

Flussi

informativi

verso l’OVC

(omissis)

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Introduzione

Individuazione

dei Processi a

rischio

APPENDICE L - DELITTI IN MATERIA DI DIRITTI D’AUTORE

La presente Appendice è dedicata alla trattazione dei delitti in materia di diritti d’autore così come

individuati nell’articolo 25-novies del Decreto.

Per una illustrazione estesa e, ove ritenuto, esemplificativa delle fattispecie di reato prese in considerazione

si fa riferimento all’appendice Fattispecie dei Reati.

Obiettivo della presente Appendice è che i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello

svolgimento di Attività a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla

stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui all’art. 25- novies del D. Lgs. 231/2001,

pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e,

quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Appendice ha la funzione di:

fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, in

relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta

applicazione del Modello;

fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a

cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio

e verifica previste.

In particolare, nell’espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai destinatari di porre in

essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente

o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei reati qui considerati.

In merito alla fattispecie “Delitti in materia di diritti d’autore” Marazzi Group S.r.l., sulla base della

metodologia applicata per la costruzione del Modello (Paragrafo 3), ha identificato i seguenti processi

sensibili:

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Principi di

comportamento

Protocolli di

controllo

Flussi

informativi

verso l’OVC

(omissis)

Nell’ambito dei processi a rischio individuati nella presente Appendice, i Destinatari devono:

rispettare la normativa vigente che tutela il diritto d’autore

non installare sul proprio PC programmi informatici di cui non si è titolari di una licenza d’uso

non utilizzare nel proprio lavoro programmi informatici non forniti dai Servizi Informatici della

Società

(omissis)

(omissis)

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Introduzione

Individuazione

dei Processi a

rischio

APPENDICE M - DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI MENDACI

La presente Appendice è dedicata alla trattazione dei Delitti in materia di dichiarazioni mendaci così come

individuati negli articoli 25- novies del Decreto.

Per una illustrazione estesa e, ove ritenuto, esemplificativa delle fattispecie di reato prese in considerazione

si fa riferimento all’appendice Fattispecie dei Reati.

A seguito dell’attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili

rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel business, nella struttura

organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l’eventuale emergere di attività esposte alla

commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive

necessarie.

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Obiettivi

Sistema di

Gestione

Ambientale

(SGA)

APPENDICE N – REATI AMBIENTALI

La presente Appendice è dedicata alla trattazione dei reati ambientali così come individuati nell’articolo

25-undecies del Decreto.

Per una illustrazione estesa e, ove ritenuto, esemplificativa delle fattispecie di reato prese in considerazione

si fa riferimento all’appendice Fattispecie dei Reati.

Obiettivo della presente Appendice è che i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello

svolgimento di Attività a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla

stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui all’art. 25- undecies del D. Lgs. 231/2001,

pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e,

quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Appendice ha la funzione di fornire un elenco dei principi generali e dei principi

procedurali specifici cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti

ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello.

Premessa sul Sistema di Gestione Ambientale

La Società si è dotata, relativamente agli stabilimenti di Regina Pacis, Fiorano e Casiglie, dal 1998, di un

sistema di gestione integrato per la Qualità e l’Ambiente (SQA) relativamente ai processi di progettazione,

sviluppo, fabbricazione, commercializzazione ed assistenza per:

1. Impasti ceramici, piastrelle ceramiche in gres porcellanato e in tecnologia fire-stream e relativi

prodotti di completamento gamma,

2. Impianti di Marazzi Engineering pavimenti sopraelevati e pareti ventilate.

Qualità significa per Marazzi qualità del prodotto, del servizio e sostenibilità ambientale.

Marazzi Group S.r.l. persegue una politica di impegno verso l’Ambiente che ha sempre caratterizzato il

modo di operare dell’Impresa nel contesto del territorio nel quale è collocata l’attività produttiva. A

testimonianza del costante impegno per le problematiche ambientali, la Società ha ottenuto inoltre per il

proprio stabilimento di Fiorano la certificazione EMAS ("European Management and Audit Scheme") la

prima registrazione in Italia nel settore della ceramica, relativa ad un progetto comunitario finalizzato

all'adozione di sistemi di gestione degli aspetti ambientali e al loro continuo miglioramento.

Il Gruppo, tra i primi nel settore, ha ottenuto nel 2004 il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea

Ecolabel.

La responsabilità primaria relativamente alla gestione e al controllo degli aspetti ambientali è della

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Organizzazione

del SGA

Individuazione

dei Processi a

rischio

Principi di

comportamento

in tema di

Gestione

Ambientale

Direzione di Stabilimento (DP). Per la conduzione delle attività operative la funzione si avvale

principalmente della collaborazione del Servizio tecnico di Stabilimento (ST).

La funzione ESA (Responsabile Aziendale Ambiente e Sicurezza) ha la responsabilità primaria:

per l’individuazione di corrette ed efficaci modalità di controllo e gestione dei vari aspetti ambientali

(coadiuvata da ST),

per l’approvazione o la verifica dei contenuti delle procedure operative,

per l’aggiornamento di quanto descritto, in seguito ai risultati degli audit ambientali o di nuove

prescrizioni legislative/regolamentari o per la gestione di nuovi prodotti/processi.

(omissis)

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nella presente appendice, le disposizioni di

legge esistenti in materia, la normativa interna nonché i principi del Codice Etico.

In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti – nei rispettivi ambiti - a:

assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza ambientale

osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta degli impianti e delle macchine

inerenti la gestione ambientale nonché la pulizia, l’ordine e la sistemazione dei luoghi di lavoro;

tenere conto delle disposizioni in materia ambientale in occasione di qualsivoglia modifica degli

assetti esistenti;

rispettare le procedure relative alla gestione e al controllo degli aspetti ambientali significativi:

o Emissioni controllate in atmosfera,

o Gestione emissioni diffuse,

o Polverosità ambiente di lavoro e rischio chimico,

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o Acque reflue di processo,

o Emissioni in acqua, scarichi civili, acque meteoriche e di dilavamento,

o Scarti ceramici di lavorazione,

o Gestione dei rifiuti,

o Inquinamento del suolo e delle acque sotterranee,

o Utilizzo di materiali in fibre di cemento amianto,

o Utilizzo di sostanze che riducono lo strato di ozono,

o Emissione di rumore nell’ambiente esterno.

avvisare immediatamente chi di competenza in azienda (ESA; Rappresentante della Direzione), nel

caso di:

o eventi di potenziale inquinamento o di pericolo potenziale di inquinamento e

contaminazione, affinché siano adottate, entro 24 ore dal verificarsi dell’evento stesso, tutte le

misure necessarie di prevenzione,

o eventi che comportino un danno ambientale sul sito affinché siano immediatamente adottate

tutte le iniziative per controllare e mitigare il danno stesso nonché per attuare le misure di

ripristino ambientale;

effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti come definito dalle procedure aziendali (Carta/Cartone,

Vetro, Toner, Neon e Componenti Elettrici, Batterie, Calce esausta, Oli esausti, Imballaggi

contaminati, ecc.). Tutti i Destinatari, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie

funzioni (ed in particolare quelle riconducibili al processo di approvvigionamento), sono stati

informati dell’obbligo di attenersi alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità di detta raccolta.

Le funzioni appartenenti al processo di approvvigionamento garantiscono l’attivazione attraverso la

stipula di apposite convenzioni con enti esterni autorizzati alla raccolta;

osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico – scarico e dei formulari di

trasporto rifiuti;

adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es.

ARPA, Carabinieri, A.S.L., Vigili del Fuoco, Guardia forestale) in occasione di

accertamenti/procedimenti ispettivi.

I Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla

natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative

ambientali.

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Divieti

Formazione

specifica

Principi di

controllo

Nell’espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o

dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino,

direttamente o indirettamente, le fattispecie dei reati qui considerati.

I Principi aziendali in tema di sicurezza ambientale devono essere diffusi, compresi, applicati ed aggiornati

a tutti i livelli organizzativi.

Tutto il personale del sito viene formato, attraverso gli incontri annuali, al comportamento nell’attuazione

delle procedure di gestione delle emergenze ambientali. Gli addetti al pronto soccorso e gli addetti per la

gestione dell’emergenza incendi sono addestrati attraverso la partecipazione a corsi di formazione specifici

per il loro compito e tenuti da personale esterno all’Azienda.

Periodicamente, laddove possibile, la funzione ESA organizza prove ed esercitazioni di risposta alle

emergenze coadiuvata dalla Direzione di Stabilimento e dalla funzione ST.

Il SGA della società è soggetto a diverse modalità di monitoraggio e controllo.

In primis, sono responsabili del controllo degli aspetti ambientali le Direzioni di Stabilimento che si

avvalgono della collaborazione dei Servizi Tecnici di Stabilimento.

L’Environmental Manager effettua verifiche periodiche sul rispetto delle procedure di gestione ambientale

in tutti gli stabilimenti.

Gli stabilimenti certificati ISO14001 sono soggetti a verifiche ispettive interne (a cura del Responsabile

Certificazioni) e a verifiche periodiche di terza parte (Ente Certificatore).

Tutti gli stabilimenti produttivi sono soggetti a verifiche periodiche a cura dell’Autorità Pubblica (ARPA) per

la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

L’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01, sulla base dei flussi informativi stabiliti, effettua il

monitoraggio della funzionalità del SGA e può effettuare autonome verifiche indipendenti sul rispetto delle

procedure del SGA avvalendosi dei servizi tecnici interni o di consulenti esterni.

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Protocolli di

controllo

Flussi

informativi

verso l’OVC

(omissis)

(omissis)