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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 febbraio 2016. Data ultimo aggiornamento 30 Maggio 2019

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001,

N. 231

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della

Società in data 24 febbraio 2016.

Data ultimo aggiornamento 30 Maggio 2019

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Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001

1

INDICE

PREMESSA E DEFINIZIONI .................................................................... 2

PARTE GENERALE .................................................................................. 5

SEZIONE I ............................................................................................... 5

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE.................... 5

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche ............................................................................................................................. 5

1.2. Delitti tentati....................................................................................................................... 9 1.3. Vicende modificative dell’Ente ...................................................................................... 9 1.4. Reati commessi all’estero ............................................................................................. 10 1.5. Le sanzioni .......................................................................................................................... 11 1.4. Esenzione dalla responsabilità amministrativa .................................................. 14

SEZIONE II ............................................................................................. 15

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI BURGER KING RESTAURANTS ITALIA

S.P.A. ........................................................................................................................15

2.1. Descrizione della Società .............................................................................................. 15 2.2. Finalità e struttura del Modello ................................................................................. 15 2.3 Approccio metodologico seguito nella predisposizione del Modello ..............17

3. ORGANISMO DI VIGILANZA .................................................................................... 20

3.1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza ......................................................... 20 3.2. Cause di ineleggibilità e/o di decadenza ................................................................. 22 3.3. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza ..................................................... 23 3.4. Informativa periodica nei confronti degli Organi Sociali ................................ 26 3.5 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza ......................... 26 3.6 Doveri di informazione e poteri inibitori in situazioni di urgenza ................ 30

4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO

AZIENDALE .............................................................................................................. 31

4.1. Comunicazione e formazione del personale ........................................................... 31 4.2. Informativa ai Collaboratori Esterni ....................................................................... 32

5. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE ........................................................... 33

5.1. Aspetti generali ................................................................................................................ 33 5.2 Sanzioni disciplinari per i Dipendenti (non Dirigenti) ...................................... 34 5.3 Misure nei confronti dei Dirigenti ............................................................................. 37 5.4 Misure nei confronti dei componenti degli Organi Sociali ............................... 39 5.5 Misure nei confronti dell’Organismo di Vigilanza .............................................. 39 5.6 Misure da attuare nei confronti dei Soggetti Terzi Rilevanti .......................... 39 5.7 Misure nei casi di violazione delle prescrizioni a tutela del segnalante

(whistleblowing) ............................................................................................................. 40

6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ......................................................................... 40

PARTE SPECIALE .................................................................................. 42

7. PROTOCOLLI ............................................................................................................ 42

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Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001

2

PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente documento disciplina il modello di organizzazione, gestione e controllo (di

seguito, il “Modello”) adottato da Burger King Restaurants Italia S.p.A. ai sensi del

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

All’osservanza delle disposizioni contenute nel Modello sono tenuti in primo luogo i

componenti degli organi sociali, i dirigenti, nonché i dipendenti della Società. Il

Modello o sue parti possono trovare inoltre applicazione anche a soggetti legati alla

Società da rapporti di lavoro non subordinato, sulla base di apposite clausole

contrattuali.

Il presente documento si compone di:

1) una Parte Generale, che si articola: (i) nella Sezione I a carattere generale,

volta a illustrare la funzione e i principi del Modello, nonché i contenuti del

Decreto; e (ii) nella Sezione II, che illustra e definisce adozione e contenuti del

Modello ed in particolare la metodologia seguita nella predisposizione del

Modello, le caratteristiche e il funzionamento dell’organismo di vigilanza, i flussi

informativi all’interno della Società, l’attività di formazione e di informazione

relativa al Modello, nonché le linee guida del sistema disciplinare;

2) una Parte Speciale, nella quale sono indicati i “protocolli di controllo” che

devono essere osservati al fine di eliminare o, almeno, ridurre ad un livello

accettabile il rischio di comportamenti integranti uno dei reati la cui

commissione può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto

Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (i “Reati

Presupposto”).

Il Modello è infine corredato dai seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante

e sostanziale:

- allegato n. 1: elenco dei Reati Presupposto;

- allegato n. 2: codice etico della Società.

- Schede Tecniche (Mappatura dei rischi potenziali – Aree e Attività Sensibili).

La Società – anche per il tramite dell’organismo di vigilanza di cui al successivo

capitolo 3 – sottopone il presente Modello a monitoraggio periodico, al fine di garantire

che i contenuti dello stesso siano costantemente in linea con i cambiamenti che

dovessero interessare la normativa rilevante, nonché l’organizzazione o l’attività della

Società stessa.

Nel Modello i termini e le espressioni di seguito elencati, quando riportati in

maiuscolo, hanno il seguente significato:

a) Allegato: un allegato del Modello ivi comprese le Schede Tecniche;

b) Amministratore: un componente del Consiglio di Amministrazione;

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c) Attività Sensibili: le attività nel cui ambito può essere commesso un Reato

Presupposto o che possono essere funzionali alla commissione di un Reato

Presupposto;

d) CCNL: i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati dalla Società;

e) Codice Etico: il codice etico adottato dalla Società e riportato nell’Allegato n. 2;

f) Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società;

g) Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente

considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori;

h) Country Manager: l’Amministratore così individuato a livello di Gruppo;

i) Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza

di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione

professionale (ex.: lavoratori coordinati e continuativi e autonomi);

j) Destinatari: i componenti degli Organi Sociali, i Dirigenti i Dipendenti;

k) Dipendenti: i lavoratori della Società aventi un rapporto di lavoro subordinato

di natura non dirigenziale con la Società stessa;

l) Dirigenti: i lavoratori della Società aventi un rapporto di lavoro subordinato di

natura dirigenziale con la Società stessa;

m) D. Lgs. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e

successive modifiche ed integrazioni;

n) Ente: soggetto sottoposto alla disciplina ex D. Lgs. 231/2001, che si applica agli

enti forniti di personalità giuridica, nonché alle società e alle associazioni anche

prive di personalità giuridica, ad esclusione dello Stato, degli enti pubblici

territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono

funzioni di rilievo costituzionale;

o) Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non

rientrano nella definizione di Partner o di Consulente;

p) Incaricato di Pubblico Servizio: persona fisica che, a qualunque titolo,

presta un Pubblico Servizio;

q) Linee Guida: Le Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, per

come successivamente aggiornate;

r) Modello: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo;

s) Organo di Controllo: il collegio sindacale o altro organo di controllo, anche

monocratico, della Società nominato ai sensi dell’articolo 2477 c.c.;

t) Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione e, laddove nominato, l’Organo

di Controllo;

u) Organismo di Vigilanza o OdV: l’organismo interno di controllo della

Società, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello,

nonché al relativo aggiornamento;

v) Partner: le controparti contrattuali della Società ovvero i soggetti con i quali la

Società addivenga a una qualunque forma di collaborazione qualificata

contrattualmente regolata (ex.: franchising, associazione temporanea d’impresa,

joint venture, consorzi, licenza, agenzia);

w) Procedure: le procedure previste dal Modello o comunque adottate dalla

Società al fine di dare attuazione alle disposizioni del Modello;

x) Pubblica Amministrazione: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli

istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,

i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni

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universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non

economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti

del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle

pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300, nonché il CONI;

y) Pubblico Servizio: attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con

esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione

di opera meramente materiale;

z) Pubblico Ufficiale: persona fisica che esercita una pubblica funzione

legislativa, giudiziaria o amministrativa. La funzione amministrativa è

disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata

dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica

amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o

certificativi. A titolo meramente esemplificativo, tenuto conto della casistica

giurisprudenziale, sono considerati pubblici ufficiali: il responsabile del

procedimento amministrativo, il funzionario della camera di commercio, il

giudice, il cancelliere, il custode giudiziario, l’ufficiale giudiziario, il consulente

tecnico del giudice, l’esattore di aziende municipalizzate, i consiglieri regionali,

provinciali e comunali, i dipendenti dello stato degli Enti territoriali e di altri Enti

pubblici, l’ufficiale sanitario, il notaio;

aa) Reati Presupposto: le fattispecie di reato presupposto alle quali si applicano

le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001;

bb) Società: Burger King Restaurants Italia S.p.A., società iscritta nel registro delle

imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano

(codice fiscale e partita IVA: 08876390967; numero REA: MI - 2054563);

cc) Soggetti Apicali: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di

amministrazione o di direzione di un Ente o di una sua unità organizzativa dotata

di autonomia finanziaria, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la

gestione e il controllo dell’Ente;

dd) Soggetti Sottoposti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei

Soggetti Apicali;

ee) Soggetti Terzi Rilevanti: i Collaboratori Esterni e gli altri soggetti terzi che, in

forza di apposite clausole contrattuali, sono vincolati al rispetto del Modello o di

sue parti;

ff) Sponsorizzazioni Liberalità: le somme di denaro o i beni, corrisposti - per

accrescere o migliorare l’immagine della Società - a titolo di patrocinio o

sponsorizzazione in occasione di manifestazioni o iniziative sportive, culturali,

fieristiche, artistiche, convegni/congressi, ecc., organizzati o promossi da terzi;

gg) Visita ispettiva: qualunque accesso presso la sede, gli uffici, i ristoranti, i

magazzini o i depositi della Società, da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato

di Pubblico Servizio.

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PARTE GENERALE

SEZIONE I

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che, in attuazione della Legge Delega 29

settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive

di personalità giuridica” (d’ora innanzi, per brevità, il “D. Lgs. n. 231/01” o il

“Decreto”), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha

adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad

alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia (in

particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi

finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997

sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli

Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione

di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. n. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa

(equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone

giuridiche (lo/gli “Ente/Enti”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona

fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella

punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L’art. 4 del D. Lgs. n. 231/01 precisa, inoltre, che nei casi ed alle condizioni previsti

dagli artt. 7, 8, 9 e 101 c.p., sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che

1 Per maggiore chiarezza nell’esposizione si riportano di seguito gli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.:

Art. 7: Reati commessi all'estero

“E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti

reati:

1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;

2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico

credito italiano;

4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle

loro funzioni;

5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità

della legge penale italiana”.

Art. 8: Delitto politico commesso all'estero

“Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel

n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un

diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte,

da motivi politici”.

Art. 9: Delitto comune del cittadino all'estero

“Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il

quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni,

è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

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hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle

persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo

in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D. Lgs. n. 231/01 riguardano:

a) l’individuazione delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o

a vantaggio dell’Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare,

possono essere:

(i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza,

amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa

dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano,

di fatto, la gestione ed il controllo (i “Soggetti Apicali”);

(ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti

Apicali (i “Soggetti Sottoposti”).

Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull’argomento, non

è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l’Ente un rapporto di lavoro

subordinato, ma è sufficiente che tra tali soggetti e l’Ente vi sia un rapporto di

collaborazione.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di “soggetti appartenenti

all’Ente”, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche “quei prestatori di lavoro

che, pur non essendo “dipendenti” dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far

ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo: si

pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d.

parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori”2.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole

è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità

europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre

che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha

commesso il delitto.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la

querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis.”.

Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero

“Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di

un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (…) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel

minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta

del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito

secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;

2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore

nel minimo a tre anni;

3. l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha

commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

La richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie

per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis”. 2 Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona,

La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi, Milano, 2002, pag. 12 e ss.; Santi, La

responsabilità delle Società e degli Enti, Milano, 2004, pag. 212 e ss.

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b) la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:

i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione di cui

agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01, per come modificati dalla Legge n.

69/2015 e dalla legge n.3/2019,

ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall’art.

7 della Legge n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 24-

bis, e modificati dai D.Lgs. n. 7 e 8 del 2016,

iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall’art. 2, comma 29

della Legge n. 94/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 24-ter,

e da ultimo modificati dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236,

iv) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito,

in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento,

introdotti dall’art. 6 del D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni

dalla Legge n. 409/2001 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-bis,

e successivamente modificati dal D.lgs. 125/2016,

v) delitti contro l’industria ed il commercio, introdotti dalla Legge n.

99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-bis.1,

vi) reati in materia societaria, introdotti dall’art. 3 del D. Lgs. n.

61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-ter, e per come

modificati dalla Legge 69/2015, dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 e dalla

legge n.3/2019, vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine

democratico, introdotti dall’art. 3 della Legge n. 7/2003, che ha inserito

nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-quater,

viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili,

introdotti dall'art. 8 della Legge n. 7/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n.

231/01 l’art. 25-quater.1,

ix) delitti contro la personalità individuale, introdotti dall’art. 5 della

Legge n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-

quinquies, per come modificati dalla L. n. 199/2016,

x) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione

del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico

di cui al D.Lgs. 58/1998, introdotti dall’art. 9 della Legge n. 62/2005, che

ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-sexies,

xi) reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti,

rispettivamente, all’omicidio colposo ed alle lesioni colpose

gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela

dell’igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall’art. 9

della Legge n. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-

septies,

xii) reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1

c.p., inerenti, rispettivamente, a ricettazione, riciclaggio ed

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impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché

autoriciclaggio, così come introdotti dall’art. 63 del D. Lgs. n.

231/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-octies, e per come

modificato dalla Legge n. 186/2014,

xiii) delitti in materia di violazione del diritto d’autore previsti dalla

Legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotti dalla Legge n. 99/2009, che ha

inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l’art. 25-novies,

xiv) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, introdotto dalla

Legge n. 116/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che ha

inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-decies,

xv) reati ambientali previsti e puniti dal D.Lgs. 121/2011 che ha inserito

nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-undecies, e per come modificati dalla Legge

n. 68/2015,

xvi) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

introdotto dalla Legge 109/2012 che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l’art.

25-duodecies, per come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161,

xvii) reati di razzismo e xenofobia, introdotti nel Decreto dall'art. 5, co. 2,

della Legge 20 novembre 2017, n. 167, e da ultimo modificati dall’art. 7,

comma 1, lett. c) del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha abrogato l’art. 3,

comma 3-bis della Legge 654/1975 richiamato dal Decreto (art. 25-

terdecies)3;

xviii) delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di

gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di

apparecchi vietati previsti dagli artt. 1 e 4 della Legge n. 401/1989 e

inseriti all’art. 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001 dalla Legge 3

gennaio 2019 n. 39;

xix) reati aventi carattere transnazionale4, previsti e puniti dagli artt.

416, 416 bis, 377 bis e 378 c.p., dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall’art.

12 del D.Lgs. 286/1998 e dall’art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n.

43, e introdotti dalla Legge 146/2006.

Va inoltre tenuto presente che ai sensi dell’articolo 12 della l. 14 gennaio 2013, n. 9,

recante “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”,

gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili,

in conformità al Decreto, “per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515,

516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio

da persone:

3 A norma di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle

disposizioni dell’art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975, ovunque presenti, si intendono riferiti al reato di

“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” (art. 604-bis c.p.)

44 Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre dal coinvolgimento di un gruppo criminale

organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in

più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,

pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso

sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia

commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

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9

• che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

• sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Per una descrizione dei reati presupposto e delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01

in caso di loro commissione si rinvia all’Allegato 1.

c) l’aver commesso il reato nell’”interesse” o a “vantaggio” dell’Ente.

In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali

espressi in materia, l’interesse viene definito come la semplice “intenzione” psicologica

dell’autore del reato, valutabile ex ante dal Giudice. Per vantaggio, invece, si intende

qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile ex post dall’autorità

giudiziaria.

d) il non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di

organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di

quello verificatosi.

In considerazione di quanto indicato ai punti a), b), c) e d) che precedono e che

costituiscono i presupposti della responsabilità in commento, la Società ha scelto di

predisporre ed efficacemente applicare il Modello, come illustrato al successivo

paragrafo 2.

1.2. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I

del D. Lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25- novies), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni

interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. E, invece, esclusa l’irrogazione di

sanzioni nei casi in cui l’Ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o

la realizzazione dell’evento (art. 26 del D. Lgs. n. 231/01).

L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni

rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e

per suo conto. Si tratta di un’ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto

dall’art. 56, comma 4, c.p.

1.3. Vicende modificative dell’Ente

Il D. Lgs. n. 231/01 disciplina il regime della responsabilità dell’Ente anche in relazione

alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e

la cessione d’azienda.

Secondo l’art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01, dell’obbligazione per il pagamento

della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo

comune.

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10

Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e

degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere

chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti

dalla comminazione all’Ente delle sanzioni pecuniarie.

La disposizione in esame, inoltre, rende manifesto l’intento del Legislatore di

individuare una responsabilità dell’Ente autonoma non solo rispetto a quella

dell’autore del reato, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. n. 231/01 regolano l’incidenza delle vicende modificative

connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda sulla

responsabilità dell’Ente.

In merito, il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere

agevolmente la responsabilità amministrativa dell’Ente;

dall’altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/01 afferma che “Il criterio di massima al

riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie

conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri

debiti dell’ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni

interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”.

In caso di trasformazione, l’art. 28 del D. Lgs. n. 231/01 prevede (in coerenza con la

natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di Società, senza

determinare l’estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la

responsabilità dell’Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la

trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l’Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde

dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs n.

231/2001). L’Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle

società partecipanti all’operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo

proprie le attività aziendali, accorpa, altresì, quelle nel cui ambito sono stati posti in

essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L’art. 30 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società

scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la

scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati

al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’Ente scisso per i reati commessi

anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo

del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo

in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la

scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche

in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso.

L’art. 31 del D. Lgs. n. 231/01 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione,

concernenti la determinazione delle sanzioni nell’eventualità che tali operazioni

straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio.

1.4. Reati commessi all’estero

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11

Secondo l’art. 4 del D. Lgs. n. 231/01, l’Ente può essere chiamato a rispondere in Italia

in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. n. 231/01 - commessi all’estero.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/01 sottolinea la necessità di non lasciare

sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al

fine di evitare facili elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. n.

231/01) su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono:

• il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato

all’Ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01;

• l’Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

• l’Ente può rispondere solo nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 231/01 e della L.

146/06 e nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.;

che nei confronti dell’Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il

fatto

1.5. Le sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

(a) Sanzione amministrativa pecuniaria;

(b) Sanzioni interdittive;

(c) Confisca;

(d) Pubblicazione della sentenza di condanna.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs.

n. 231/01, costituisce la sanzione “di base”, di necessaria applicazione del cui

pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione,

attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di

apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del

fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a

cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25-septies “Omicidio

colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” che al primo

comma in relazione al delitto di cui all’articolo 589 c.p. commesso con violazione

dell’art. 55, 2° comma, D. Lgs. 81/2008 prevede una sanzione pari a mille quote),

tenendo conto:

➢ della gravità del fatto;

➢ del grado di responsabilità dell’Ente;

➢ dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per

prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e

massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota

(da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) “sulla base delle

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12

condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia

della sanzione” (art. 11, 2° comma, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, al fine di accertare le

condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, ”il giudice potrà avvalersi dei bilanci

o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la

prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni

dell’ente e la sua posizione sul mercato. (…) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi,

con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le

informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale

dell’ente”.

L’art. 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria

viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante, con

indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della

riduzione stessa.

(b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 sono:

➢ l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

➢ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere

le prestazioni di un pubblico servizio;

➢ la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali

alla commissione dell’illecito;

➢ l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di

quelli eventualmente già concessi;

➢ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]

• L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e

• È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

da 1/2 a 2/3

[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]

• L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; oppure

• È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

da 1/3 a 1/2

• L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure

• Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

1/2

(e non può comunque

essere superiore ad Euro

103.291,38)

1.1.1.1.1 Presupposti 1.1.1.1.2 Riduz

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13

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si

applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere

di almeno una delle condizioni di cui all’art. 13, D. Lgs. n. 231/01, di seguito indicate:

➢ “l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato

commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti

all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata

determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;

➢ “in caso di reiterazione degli illeciti” (id est: commissione di un illecito

dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per

un altro precedente).

In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato

è stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato

un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare

tenuità.

Esclude, altresì, l’applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l’Ente abbia posto

in essere le condotte riparatorie previste dall’art. 17, D. Lgs. n. 231/01 e, più

precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

➢ “l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze

dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato

in tal senso”;

➢ “l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato

mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire

reati della specie di quello verificatosi”;

➢ “l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta

della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli

stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria,

“tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello

commesso” (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura

residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) La confisca

Ai sensi dell’art. 19, D. Lgs. n. 231/01 è sempre disposta, con la sentenza di condanna,

la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data

o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del

profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può

essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per

intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove

l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La

pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell’Ente.

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14

1.4. Esenzione dalla responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla

responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a

vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l’art. 6 prevede l’esonero

qualora l’Ente dimostri che:

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione

del fatto, “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della

specie di quello verificatosi”;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli nonché di

proporne l’aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell’Ente

(l’ “OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i

modelli;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l’art. 7 prevede l’esonero dalla responsabilità

nel caso in cui l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione

del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Di conseguenza, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l’onere della prova

permane in capo all’Ente, mentre, nel caso di reati commessi da Soggetti Sottoposti,

l’esistenza del modello garantisce l’esimente dalla responsabilità, salvo la prova, a

carico dell’autorità procedente, dell’inidoneità dello stesso a prevenire i reati della

specie di quello verificatosi.

Sempre il D. Lgs. n. 231/01 prevede che il modello risponda all’esigenza di:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi

reati;

2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e

l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;

3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad

impedire la commissione di tali reati;

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;

5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato

rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Secondo il D. Lgs. n. 231/01 i modelli possono essere adottati sulla base di codici di

comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 apposite Linee Guida, per come

successivamente aggiornate (le “Linee Guida”) il 24 maggio 2004 e, da ultimo, in

ragione del mutato quadro normativo, ulteriormente aggiornate in data 31 marzo 2008

e nel mese di marzo 2014.

Il presente modello tiene conto, oltre che del dettato normativo, anche delle Linee

Guida.

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15

SEZIONE II

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI BURGER KING RESTAURANTS

ITALIA S.P.A.

2.1. Descrizione della Società

Burger King Restaurants Italia S.p.A. è stata costituita in data 16 dicembre 2014 ed è

iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria e

Artigianato di Milano (codice fiscale e partita IVA: 08876390967; numero REA: MI -

2054563).

La Società ha per oggetto:

a) la gestione e conduzione di ristoranti di tipo quick service e fast food operanti

con il marchio Burger King in Italia;

b) lo sviluppo e apertura, indiretta o in regime di affiliazione, in Italia di nuovi

ristoranti di tipo quick service e fast food operanti con il marchio Burger King.

La Società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari,

mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, strettamente

necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi comprese l’assunzione

e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo

alla loro costituzione; può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie

sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento

dell’oggetto sociale. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle

norme che ne disciplinano l’esercizio.

Per quanto concerne l’assetto proprietario, la Società è partecipata al 100% dalla

società belga Burger King See S.A., che esercita attività di direzione e coordinamento

sulla controllata.

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo primario di gestione della Società, cui

compete in ultima istanza l’assunzione delle decisioni attinenti alla definizione delle

linee strategiche aziendali e degli obiettivi di business, alla determinazione degli

indirizzi generali relativi alla gestione degli affari e dei rapporti con il personale,

nonché alle scelte in merito alle modifiche della struttura organizzativa adottata dalla

Società che siano considerate eventuali, opportune o necessarie.

2.2. Finalità e struttura del Modello

L’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo in linea con le

prescrizioni del Decreto e in particolare degli articoli 6 e 7, unitamente all’emanazione

del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che tale iniziativa possa costituire

anche un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei Destinatari e dei

Soggetti Terzi Rilevanti, affinché gli stessi, nell’espletamento delle proprie attività,

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16

adottino comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione

dei Reati Presupposto.

Più in particolare, il Modello si propone come finalità quelle di:

a) predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e

controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi

all’attività aziendale e di prevenzione/contrasto di eventuali comportamenti

illeciti;

b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e/o per conto della Società

soprattutto nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter

incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito

passibile di sanzioni eventualmente anche penali, e che può comportare altresì

sanzioni in capo alla Società;

c) informare i Destinatari ed i Soggetti Terzi Rilevanti che la violazione delle

prescrizioni contenute nel Modello al cui rispetto sono tenuti comporterà

l’applicazione di apposite sanzioni e, nei casi più gravi, la risoluzione

del rapporto contrattuale;

d) ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo

ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche

nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio)

sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

Il Modello predisposto dalla Società è volto a definire un sistema di controllo

preventivo, diretto in primo luogo a programmare la formazione e l’attuazione delle

decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire e composto in

particolare da:

• il Codice Etico, che individua i valori primari cui la Società intende conformarsi

e fissa quindi le linee di orientamento generali dell’attività sociale;

• un sistema organizzativo aggiornato, formalizzato e chiaro, che garantisca una

organica attribuzione dei compiti ed un adeguato livello di segregazione delle

funzioni;

• procedure formalizzate ed aventi la finalità di regolamentare lo svolgimento delle

attività, in particolare relativamente ai processi a rischio, prevedendo opportuni

punti di controllo, nonché la separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi

o attività cruciali nell’ambito di tali processi;

• una chiara attribuzione dei poteri autorizzativi e di firma, coerente con le

responsabilità organizzative e gestionali;

• presidi di controllo, relativi in primo luogo alla potenziale commissione di Reati

Presupposto, in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e

dell’insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Il Modello riconosce inoltre la centralità che riveste sia una capillare, efficace,

autorevole, chiara e dettagliata comunicazione ai Destinatari - anche mediante il sito

intrarnet aziendale - del Modello e degli elementi che lo compongono, sia una costante

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17

attività di formazione sul contenuto del Decreto, sulle sue modifiche e applicazioni

giurisprudenziali, nonché sui contenuti del Modello.

2.3 Approccio metodologico seguito nella predisposizione del Modello

La Società, tenuto conto sia della corrente operatività e della propria struttura

organizzativa, sia delle Linee Guida, ha seguito un percorso di elaborazione del

Modello che può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

a) individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori

aziendali sia possibile - in via astratta - la realizzazione di Reati Presupposto o di

comportamenti che possono essere funzionali alla commissione di tali reati;

b) gap analysis, nell’ambito della quale sono stati confrontati i sistemi di

controllo esistenti nella Società, a presidio delle Attività Sensibili, con i requisiti

organizzativi richiesti dal Decreto, al fine di individuare le carenze del sistema

esistente. Laddove sono state identificate Attività Sensibili non sufficientemente

presidiate, si è provveduto ad identificare gli interventi più idonei a prevenire in

concreto i rischi stessi;

c) predisposizione di un sistema integrato di controllo.

Per quanto concerne l’individuazione delle aree a rischio, in conformità alle indicazioni

contenute nel Decreto ed in particolare dell’articolo 6, comma 2, lett. a), secondo cui il

Modello deve “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”,

è stata svolta un’accurata analisi delle attività poste in essere dalla Società, al fine di

identificare i processi societari “sensibili” all’interno dei quali è - teoricamente -

possibile la realizzazione di condotte illecite che possono integrare un Reato

Presupposto o di azioni che possono essere funzionali al compimento di condotte

illecite che possono configurare un Reato Presupposto. Tale analisi è stata effettuata

mediante l’esame della documentazione organizzativa esistente e attraverso una serie

di interviste con i responsabili delle funzioni della Società. Sulla base di tale analisi

sono state individuate in particolare:

▪ le unità organizzative potenzialmente coinvolte, in ragione della propria

operatività, nella commissione di Reati Presupposto o in condotte che

potrebbero agevolare la commissione di tali reati;

▪ la tipologia delle Attività Sensibili;

▪ i Reati Presupposto potenzialmente associabili a tali attività;

▪ le possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti;

▪ l’eventuale presenza di strumenti organizzativi aziendali a “presidio” dei rischi

identificati.

Sulla base delle analisi effettuate e in considerazione della natura dell’attività svolta

dalla Società e dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/01, la Società ha assunto la

decisione di redigere, adottare e efficacemente attuare il presente Modello con

riferimento ai seguenti reati:

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Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001

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• Reati in danno della Pubblica Amministrazione;

• Reati societari;

• Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;

• Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;

• Delitti informatici trattamento illecito di dati;

• Delitti contro l’industria e il commercio;

• Reati ambientali;

• Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati;

• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

• Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

• Reati transnazionali e Criminalità organizzata;

• Razzismo e xenofobia.

Per una descrizione dei reati, si rinvia all’Allegato1. Per una descrizione delle Aree e

delle Attività sensibili e dei comportamenti attesi si rinvia alle Schede Tecniche.

Per quanto riguarda invece le altre fattispecie di reato presupposto previste dal Decreto

e non incluse nell’elenco sopra riportato, si evidenzia che le stesse sono state valutate

come non rilevanti per la Società in quanto non appare configurabile l’interesse o il

vantaggio della Società rispetto alla commissione di tali fattispecie.

In ogni caso, anche rispetto a tali fattispecie di reato, si evidenzia che svolge un ruolo

fondamentale di controllo e presidio il Codice Etico, parte integrante del presente

Modello.

Tenuto conto dei risultati dell’attività svolta, il management ha ritenuto che sussistano

fondati elementi per escludere la (anche solo teorica) possibilità che vengano

commessi – nell’interesse o a vantaggio della Società – i seguenti Reati Presupposto:

• scambio elettorale politico mafioso e sequestro di persona a scopo di estorsione

(articolo 24-ter del Decreto);

• reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (articolo

25-quater del Decreto);

• delitti concernenti pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(articolo 25-quater.1, del Decreto).

In considerazione dell’attività principalmente svolta dalla Società e della circostanza

che la Società è una società a responsabilità limitata e non detiene partecipazioni in

società con strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati UE, e non opera su

strumenti finanziari derivati, i reati di abuso di mercato non appaiono inoltre essere allo

stato ipotizzabili.

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È stato quindi effettuato un esame del sistema di gestione e controllo esistente

all’interno della Società, al fine di valutarne innanzi tutto la capacità di prevenire i reati,

nonché l’opportunità di un suo adeguamento, in termini di capacità di contrastare

efficacemente, riducendoli ad un livello accettabile, i rischi identificati, sul presupposto

che:

a) il sistema di controllo preventivo diretto a programmare la formazione e

l’attuazione delle decisioni della Società deve fondarsi sul rispetto dei seguenti

principi:

• ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile,

documentata, coerente e congrua;

• nessuno può gestire in autonomia un intero processo;

• i controlli devono essere documentati;

b) le procedure aziendali devono essere conformi alle seguenti linee-guida:

• segregazione di funzioni incompatibili attraverso una corretta

distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli

autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni

operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;

• previsione di specifiche attività di controllo e supervisione di tipo

gerarchico-funzionale;

• tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso

supporti adeguati che attestino le caratteristiche e le motivazioni

dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nelle varie

fasi della medesima (autorizzazione, effettuazione, registrazione,

verifica);

• esistenza di adeguati flussi di reporting tra le unità organizzative ed il

vertice aziendale/l’Organismo di Vigilanza.

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3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza

Il Decreto identifica in un «organismo interno all’ente», dotato di autonomi poteri di

iniziativa e controllo (articolo 6, comma 1, lett. b), l’organo al quale deve essere affidato

il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello,

nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Tenuto conto di quanto previsto dal Decreto, l’OdV della Società deve vigilare, con

autonomi poteri di iniziativa e controllo:

a) sull’efficacia e sull’adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed

alla effettiva capacità del medesimo di prevenire la commissione dei Reati

Presupposto;

b) sull’osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei Destinatari e,

nei limiti degli obblighi assunti, da parte dei Soggetti Terzi Rilevanti;

c) sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di

adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni

aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dell’eventuale accertamento di

violazioni.

In assenza di specifiche indicazioni nel Decreto, la Società è chiamata a definire la

struttura e la composizione del menzionato organismo tenendo presenti le proprie

caratteristiche dimensionali e le proprie regole di governance, fermo restando che i

componenti dell’OdV devono in ogni caso essere dotati di un’indipendenza e di una

professionalità tali da assicurare la credibilità e l’autorevolezza sia dell’OdV che delle

sue funzioni.

In considerazione di quanto precede, si è ritenuto opportuno, anche al fine di

assicurare un’effettiva ed efficace attuazione del Modello, che l’OdV soddisfi le seguenti

caratteristiche:

a) autonomia e indipendenza dei componenti: possono essere chiamati a comporre

l’Organismo di Vigilanza soggetti sia interni che esterni alla Società, ma è sempre

necessario assicurare che i componenti dell’OdV non siano direttamente

coinvolti nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di

controllo. Al riguardo deve essere garantita l’indipendenza gerarchica dei

componenti dell’OdV, da realizzarsi mediante l’inserimento dell’OdV come unità

di staff in posizione elevata nell’organizzazione societaria. L’OdV – proprio a

garanzia della sua indipendenza e dell’elevato livello della sua funzione – fornirà

un’informativa periodica direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre, la

composizione dell’OdV e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da

assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l’assoluta

autonomia delle relative valutazioni e determinazioni. Le attività poste in essere

dall’OdV non possono essere oggetto di sindacato da alcun altro organo, funzione

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o struttura della Società o del gruppo cui appartiene la Società, fermo restando

che al Consiglio di Amministrazione, al quale compete la responsabilità ultima

del funzionamento (e dell’efficacia) del Modello, spetta il compito di vigilare

sull’adeguatezza dell’attività dell’OdV;

b) professionalità dei componenti: necessaria per l’espletamento delle delicate

funzioni demandate all’OdV;

c) continuità di azione: a tal fine, l’OdV deve:

- verificare nel continuo il rispetto del Modello con i necessari poteri di

indagine;

- verificare l’effettiva attuazione del Modello e promuoverne il costante

aggiornamento;

- rappresentare un referente costante per tutto il personale della Società e

per il management, promuovendo, anche in concorso con le competenti

funzioni aziendali, la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e

della comprensione del Modello.

I membri dell’OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne designa il

Presidente, e restano in carica per tre anni; l’incarico può essere rinnovato per una sola

volta per un ulteriore periodo di tre anni. Successivamente al primo rinnovo l’incarico

può essere nuovamente conferito solo se sono decorsi almeno cinque anni dalla data

di cessazione del precedente incarico. È fatta salva la rinuncia all’incarico da parte di

un componente dell’OdV con effetto a partire dal 14° giorno successivo a quello in cui

la stessa è stata portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione mediante

comunicazione scritta.

L’eventuale revoca dei componenti dell’OdV, da disporsi esclusivamente per ragioni

connesse a rilevati e gravi inadempimenti rispetto al mandato conferito o per altra

giusta causa, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere

favorevole dell’Organo di Controllo laddove nominato.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente,

subentra pro tempore in tale carica – laddove possibile – il componente più anziano

fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina del nuovo

Presidente. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o decadenza di un

componente dell’OdV, il Presidente dell’OdV (anche pro tempore) ne darà

comunicazione scritta tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla

sua sostituzione. In assenza di tale tempestiva comunicazione il Consiglio, venuto

comunque a conoscenza della rinuncia, della sopravvenuta incapacità, della morte o

della decadenza di un componente del Organismo di Vigilanza provvede di propria

iniziativa alla sostituzione.

In tutti i casi in cui si renda necessaria la sostituzione di un componente dell’OdV prima

della scadenza della durata dell’incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede a

reintegrarne la composizione entro e non oltre il 14° giorno successivo a quello in cui

il Consiglio di Amministrazione ha avuto notizia della necessità di procedere alla

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nomina del nuovo componente dell’OdV. Il componente di nuova nomina resta in

carica per l’intera durata del mandato degli altri componenti.

3.2. Cause di ineleggibilità e/o di decadenza

Costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente dell’Organismo di

Vigilanza:

a) il ricorrere di una delle cause previste dall’articolo 2382 c.c.;

b) la condanna, con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche se a

pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un

Reato Presupposto;

c) la condanna, con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche se a

pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, a una

pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero

l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle

imprese;

d) la condanna con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche se a

pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, a:

1. pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola

il settore dell’assicurazione, del credito e dei mercati mobiliari, nonché

dalla vigente normativa antiriciclaggio;

2. reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice

civile e nella legge fallimentare;

3. reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la

Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,

contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto

in materia tributaria;

4. reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto

non colposo;

e) la sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria, salvi

gli effetti della riabilitazione;

f) l’aver svolto, nei tre esercizi precedenti l’attribuzione dell’incarico, funzioni di

amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento,

liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate, ovvero in imprese

operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a

procedura di amministrazione straordinaria.

Ai fini dell’applicazione delle previsioni del presente paragrafo, per sentenza di

condanna si intende anche quella pronunciata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., fatti

comunque salvi gli effetti della declaratoria giudiziale di estinzione del reato ai sensi

dell’articolo 445, comma secondo, c.p.p.

All’atto del conferimento dell’incarico, ciascun membro dell’Organismo di Vigilanza

dovrà rilasciare al Consiglio di Amministrazione una dichiarazione nella quale attesti

l’assenza dei predetti motivi d’ineleggibilità.

Costituiscono cause di decadenza dall’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza:

a) il verificarsi di una causa di ineleggibilità;

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b) le dimissioni, la sopravvenuta incapacità, la morte, la revoca o la decadenza dalla

carica di Consigliere di Amministrazione o di componente dell’Organo di

Controllo, laddove nominato;

c) la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro o il cambio di mansione,

che determini l’assegnazione a funzioni aziendali incompatibili con l’esercizio

dell’incarico di componente l’Organismo di Vigilanza;

d) l’assenza, senza giustificato motivo, a due o più riunioni, anche non consecutive,

dell’OdV nell’arco di dodici mesi consecutivi;

e) il verificarsi di circostanze tali da menomare gravemente e fondatamente

l’indipendenza o l’autonomia di giudizio del componente;

f) il grave inadempimento – dovuto a negligenza o imperizia – delle mansioni

affidate all’OdV;

g) l’adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei

confronti degli altri componenti dell’OdV;

h) l’applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi del Modello.

A garanzia della loro indipendenza, i membri dell’OdV, per tutta la durata dell’incarico,

non dovranno, inoltre:

a) intrattenere, direttamente o indirettamente, con la Società, con le sue

controllate, con gli amministratori esecutivi, con l’azionista o gruppo di azionisti

che controllano la Società, relazioni economiche di rilevanza tale da

condizionarne l’autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla specifica

condizione patrimoniale del soggetto;

b) essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di

entità tale da comportare il controllo o un’influenza notevole sulla Società;

c) essere in rapporti familiari con amministratori della Società o con soggetti che si

trovino nelle situazioni indicate nei due punti precedenti;

d) essere, comunque, titolari di interessi in conflitto, anche potenziale, con la

Società tali da pregiudicare la propria indipendenza di giudizio.

3.3. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

L’OdV svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di

alcun’altra funzione aziendale, né del Consiglio di Amministrazione, al quale tuttavia

riporta gli esiti delle proprie attività: esso, quindi, agisce in base alle finalità

attribuitegli dal Modello e orienta il proprio concreto operare al perseguimento delle

medesime.

L’OdV provvede a autodisciplinare, anche attraverso uno specifico regolamento,

corredato da eventuali norme specifiche che ne garantiscano il miglior funzionamento, gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione, quali la calendarizzazione

dell’attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle

strutture aziendali all’OdV stesso. L’adozione di tale regolamento è portata a

conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

In conformità a quanto previsto dal Decreto, l’OdV esercita i propri poteri di iniziativa

e controllo nei confronti di tutti i settori della Società, compreso il Consiglio di

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Amministrazione ed i relativi componenti, nonché dei collaboratori esterni e dei

consulenti.

In adempimento ai compiti demandatigli ai sensi dell’articolo 6 del Decreto, sono

affidate all’OdV le seguenti attività:

a) diffondere e verificare la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel

Modello nel contesto aziendale;

b) predisporre il piano annuale delle attività che intende svolgere – anche per il

tramite di altre funzioni aziendali e/o di consulenti esterni – al fine di verificare

l’adeguatezza e il funzionamento del Modello;

c) verificare, anche attraverso controlli non preventivamente comunicati svolti – se

del caso – anche per il tramite di altre funzioni aziendali e/o di consulenti esterni,

le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello o dall’OdV stesso, nonché

l’efficienza e l’adeguatezza delle previsioni del Modello e delle procedure

emanate in attuazione del Modello stesso, avuto particolare riguardo al

complessivo sistema delle deleghe, delle procure e delle modalità di gestione dei

flussi finanziari;

d) richiedere, raccogliere ed elaborare ogni informazione rilevante ai fini della

verifica dell’adeguatezza e dell’osservanza del Modello da parte dei destinatari,

istituendo specifici canali informativi “dedicati” diretti a facilitare il flusso di

segnalazioni e determinando inoltre modalità e periodicità di trasmissione;

e) verificare e controllare – con le medesime modalità di cui alle lettere precedenti

– la regolare tenuta e l’efficacia di tutta la documentazione inerente le

attività/operazioni individuate nel Modello;

f) disporre e coordinare le indagini volte all’accertamento di possibili violazioni

delle prescrizioni del Modello, anche sulla base delle segnalazioni pervenute;

g) segnalare le violazioni accertate all’organo competente per l’apertura del

procedimento disciplinare;

h) verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente

sanzionate;

i) verificare l’adeguatezza del piano annuale di formazione predisposto dalle

competenti funzioni aziendali al fine di favorire la conoscenza del Modello,

differenziato - laddove ritenuto opportuno - secondo il ruolo, la responsabilità

dei destinatari e la circostanza che i medesimi operino in aree a rischio;

j) valutare nel continuo l’adeguatezza del Modello rispetto alle disposizioni ed ai

principi regolatori del Decreto, nonché dei flussi informativi ricevuti, adottando

le eventuali misure correttive a tal fine opportune;

k) trasmettere tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni

informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie

dell’OdV, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni contenute

nel Modello;

l) svolgere gli ulteriori compiti previsti dal Modello e dai protocolli o dalle

procedure adottate dalla Società in attuazione del Modello.

Quanto al compito dell’OdV di curare l’aggiornamento del Modello, siffatta funzione si

traduce nelle seguenti attività:

a) monitorare l’evoluzione della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali

relativi all’applicazione del Decreto;

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b) condurre attività di monitoraggio atte a garantire il costante aggiornamento della

mappatura delle aree a rischio e delle Attività Sensibili;

c) vigilare sull’adeguatezza e sull’aggiornamento dei protocolli e delle procedure

rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che

concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del

Modello;

d) valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni del

Modello, l’opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso;

e) proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello;

f) verificare l’effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal

Consiglio di Amministrazione;

g) vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la

costante efficacia del Modello. L’OdV dovrà pertanto disporre controlli incrociati

per verificare l’effettiva corrispondenza tra le attività concretamente poste in

essere dai rappresentanti ed i poteri formalmente conferiti attraverso le procure

in essere.

Al fine di garantire piena efficacia alla sua azione, l’Organismo di Vigilanza:

a) ha libero accesso ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo

svolgimento delle funzioni attribuitegli dal Modello;

b) può richiedere informazioni o rivolgere comunicazioni al Consiglio di

Amministrazione e, laddove nominati, all’Organo di Controllo e/o, se diverso, al

revisore legale dei conti;

c) può sollecitare la verifica circa l’eventuale sussistenza degli elementi richiesti

dalla legge ai fini della proposizione di azioni di responsabilità o di revoca per

giusta causa anche dei componenti degli Organi Sociali;

d) può avvalersi sia del supporto di altre funzioni interne della Società, sia di

consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda

necessario, anche per l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero

di aggiornamento del Modello;

e) dispone di un congruo budget annuale, stabilito con delibera dal Consiglio di

Amministrazione, affinché possa svolgere i compiti assegnategli dal Modello in

piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle

risorse finanziarie in sua dotazione;

f) può richiedere al Consiglio di Amministrazione mezzi finanziari e logistici

ulteriori rispetto al fondo di dotazione, qualora ciò si dovesse rendere opportuno

per attività non ordinarie necessarie per l’adempimento dei propri compiti.

L’OdV è tenuto a curare la tracciabilità e la conservazione della documentazione delle

attività svolte (verbali, relazioni o informative specifiche, report inviati o ricevuti, ecc.).

Tutti i Destinatari, nonché - nei limiti delle previsioni contrattuali - i Soggetti Terzi

Rilevanti, sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’OdV, trasmettendo

tempestivamente, con le modalità da esso stabilite, le informazioni, i dati e i documenti

richiesti e fornendo ogni eventuale ulteriore assistenza richiesta. I Dipendenti, i

Dirigenti e gli Amministratori hanno facoltà di non esibire ai singoli membri dell’OdV

informazioni, dati e/o documenti che, per specifiche esigenze di servizio devono

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rimanere riservati, precisando per iscritto le ragioni di tale riservatezza; tuttavia,

qualora la richiesta sia rinnovata con delibera adottata dall’Organismo di Vigilanza,

tali documenti, dati o informazioni dovranno essere comunicati all’OdV, nel rispetto e

nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3.4. Informativa periodica nei confronti degli Organi Sociali

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie

funzioni, l’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di

Amministrazione della Società e, laddove nominato, all’Organo di Controllo.

Con periodicità almeno semestrale l’OdV riferisce, mediante apposita relazione scritta,

al Consiglio di Amministrazione, nonché all’Organo di Controllo se nominato, in

ordine alle attività di verifica e controllo compiute e all’esito delle stesse, alle

segnalazioni ricevute, alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti

competenti, nonché alle eventuali proposte concernenti interventi correttivi e

migliorativi del Modello e allo stato di realizzazione degli interventi già intrapresi.

3.5 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

3.5.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi: Modalità di

segnalazione e tutele (whistleblowing)

Il Decreto contempla, tra i requisiti di idoneità del Modello, l’istituzione di obblighi

informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. A tal fine l’OdV identifica, in via

generale (ad esempio in ragione della tipologia e dell’importo delle operazioni) o su

base particolare, le informazioni – rilevanti anche ai fini della verifica dell’adeguatezza

e dell’osservanza del Modello – che devono essergli trasmesse, nei tempi e nei modi

definiti dall’OdV medesimo, da parte dei Destinatari e dei Soggetti Terzi Rilevanti.

Devono essere in ogni caso oggetto di tempestiva comunicazione per iscritto all’OdV:

• le risultanze periodiche dell’attività di controllo posta in essere dai responsabili

delle funzioni aziendali per dare attuazione al Modello;

• ogni anomalia, atipicità o violazione del Modello eventualmente riscontrata dai

responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito delle verifiche condotte

sull’area/funzione di propria competenza;

• le decisioni relative alla eventuale richiesta, erogazione e utilizzo di

finanziamenti pubblici;

• le richieste di assistenza legale inoltrate da Dirigenti e/o da Dipendenti nei

confronti dei quali la magistratura procede per un reato;

• i provvedimenti e/o notizie di interesse per la Società provenienti da organi di

polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento

di indagini, anche nei confronti di ignoti, per un Reato Presupposto;

• le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano

responsabilità per la commissione di Reati Presupposto;

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• gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo

di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a

livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;

• gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento,

sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di

pubblica utilità;

• il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società ed ogni modifica

che intervenga sullo stesso;

• ogni richiesta, ricevuta da un componente degli Organi Sociali, da un Dirigente

o da un Dipendente, di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti

amministrativi.

Gli Organi Sociali sono tenuti a riferire all’Organismo di Vigilanza ogni informazione

rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello. I Dipendenti devono inoltre

riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle

prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di un Reato Presupposto che può

coinvolgere la Società.

Per quanto concerne le segnalazioni valgono le seguenti prescrizioni:

a) l’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua

ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore

della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per

iscritto l’eventuale decisione di non procedere ad un’indagine interna;

b) le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta e non anonima. L’OdV

agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione,

discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità

del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o

delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

c) al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’OdV, è prevista

l’istituzione di canali informativi “dedicati”; in particolare, le segnalazioni

possono essere inviate all’indirizzo Assago Milanofiori (MI), Strada 1 Ed. F4

ovvero alla casella di posta elettronica [email protected] .

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell’espletamento

dei propri compiti devono essere archiviate e custodite dall’OdV, avendo cura di

mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite nel rispetto della

normativa sulla privacy.

3.5.2 Modalità di segnalazione (whistleblowing)

Relativamente al sistema di comunicazione di condotte non conformi, la Società ha

implementato un apposito Protocollo5 volto ad indicare le norme di comportamento e

le modalità di gestione delle segnalazioni pervenute dai Destinatari In ogni caso, si

5 Per maggiori dettagli si veda Protocollo n.11 del 25.09.2018

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prevede che nella maggioranza dei casi, il Responsabile di Funzione sia in grado di

risolvere il problema in modo informale. A tal fine, i Responsabili di Funzione devono

considerare tutte le segnalazioni portate alla loro attenzione in modo serio e completo

e, ove necessario, chiedere pareri all’Organismo di Vigilanza.

Qualora la segnalazione non dia esito o il segnalante si senta a disagio nel presentare

la segnalazione al Responsabile di Funzione, il segnalante può avvalersi dei seguenti

canali :

• Ethics Point,

• Casella vocale,

• Posta elettronica (indirizzo email [email protected]).

In tal senso, invece, i Soggetti Terzi Rilevanti che vengano a conoscenza di una

violazione o presunta violazione del Modello o del Codice Etico dovranno inviare la

propria segnalazione all’Organismo di Vigilanza della Società mediante mail

all’indirizzo [email protected] o mediante posta all’indirizzo Assago Milanofiori (MI),

Strada 1 Ed. F4.

La segnalazione di cui ai precedenti paragrafi deve avere le seguenti caratteristiche:

➢ descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio

l'accaduto, il tipo di comportamento, la data e il luogo dell'accaduto e le parti

coinvolte);

➢ indicazione che confermi se il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che

avvenga;

➢ indicazione del modo in cui il segnalante è venuto a conoscenza del fatto/della

situazione;

➢ esistenza di testimoni e, nel caso, loro nominativi;

➢ ulteriori informazioni ritenute rilevanti da parte del segnalante;

➢ se il segnalante ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso

affermativo, con quale funzione o responsabile;

➢ la specifica funzione o direzione nell’ambito della quale si è verificato il

comportamento sospetto.

Ove possibile e non controindicato, il segnalante deve anche fornire il suo nome e le

informazioni per eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve

essere preferita, in virtù della maggior facilità di accertamento della violazione.

I segnalanti che desiderano restare anonimi devono scegliere l’opzione implementata

nell’apposito canale di comunicazione della Società o utilizzare la posta tradizionale.

In ogni caso, i segnalanti anonimi sono invitati a fornire tutte le informazioni sopra

riportate e, comunque, sufficienti a consentire un'indagine adeguata.

Fermo quanto precede, costituisce giusta causa di rilevazione delle informazioni e/o

notizie coperte da segreto6 aziendale, professionale, scientifico e industriale l’ipotesi in

cui il segnalante rilevi, attraverso le modalità previste dal presente paragrafo, le

6 Si fa riferimento in particolare agli obblighi previsti dall’art. 326, 622 e 623 del codice penale e dall’art. 2105 del codice civile.

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suddette informazioni e/notizie al fine di tutelare l'integrità della Società nonché per

prevenire e reprimere possibili condotte di malversazioni.

3.5.3 Tutela del segnalante

Il sistema di protezione delle segnalazioni è considerato strumento fondamentale per

l’applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Pertanto chiunque intervenga, direttamente e /o indirettamente, nel processo di

gestione della segnalazione è tenuto a rispettare le seguenti misure a tutela del

segnalante:

➢ ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i

segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o

penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o

indirettamente, alla segnalazione effettuata;

➢ ha l’obbligo di assicurare l’assoluta riservatezza e anonimato – se previsto -

dell'identità della persona segnalante;

➢ ha l’obbligo di garantire la riservatezza e segretezza delle informazioni e dei

documenti acquisiti, fatto salvo, in caso di accertamento della fondatezza della

segnalazione, gli obblighi di comunicazione in favore delle funzioni competenti

ad avviare eventuali procedure disciplinari.

Inoltre, chi segnala una violazione del Decreto o del Modello, anche se non costituente

reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione,

indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno.

Chi, nella sua qualità di segnalante, ritenga di aver subito atti di ritorsione o

discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente,

alla segnalazione effettuata dovrà segnalare l’abuso all’Organismo di Vigilanza.

La violazione delle prescrizioni del presente paragrafo comporta, a seconda dei casi,

l’irrogazione delle sanzioni disciplinari e/o l’applicazione delle altre misure previste al

paragrafo 5.7.

In ogni caso, chi effettua con dolo o colpa grave una segnalazione che risulti essere

infondata non avrà diritto alle tutele offerte dal sistema qui descritto e sarà soggetto, a

seconda dei casi, alle sanzioni disciplinari e/o alle altre misure previste al paragrafo

5.7.

3.5.4 Obblighi dell’OdV a fronte di segnalazioni

Nel caso in cui l’Organismo di Vigilanza riceva una segnalazione nei termini descritti

ai paragrafi precedenti, fermo restando il rispetto delle misure identificate al paragrafo

3.5.3, e nel Protocollo N.11 l’OdV, inoltre, deve:

➢ esaminare accuratamente la segnalazione ricevuta, acquisendo la

documentazione e le informazioni necessarie all’istruttoria – tramite il

coinvolgimento della Funzione Compliance;

➢ informare eventuali soggetti coinvolti nell’attività di indagine in merito alla

riservatezza della segnalazione, ammonendo costoro circa il divieto di divulgare

a terzi informazioni circa l’indagine;

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➢ redigere apposito verbale, sia nel caso in cui la segnalazione risulti infondata,

sia nel caso in cui la segnalazione risulti fondata;

➢ garantire, ove richiesto, l’archiviazione del fascicolo, che conterrà i documenti

acquisiti ed il verbale redatto.

3.5.5. Obblighi di informativa relativi al bilancio

L’Organismo di Vigilanza deve incontrare il responsabile amministrativo, nonché -

laddove nominato - l’Organo di Controllo e, se diverso, il revisore legale dei conti,

prima della presentazione in Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio di

esercizio, al fine di analizzare tale documento ed approfondire eventuali fattispecie di

particolare rilievo e complessità presenti. Di tale incontro deve essere predisposto

apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti.

3.6 Doveri di informazione e poteri inibitori in situazioni di urgenza

Laddove, nell’esercizio delle proprie funzioni, abbia notizia di atti o fatti in corso di

esecuzione che, se portati a compimento, potrebbero determinare la (o contribuire

alla) commissione di un Reato Presupposto, l’OdV ha il dovere di informare

immediatamente il presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato,

l’Organo di Controllo, nonché la funzione aziendale immediatamente sovraordinata a

quella responsabile dell’atto o fatto in corso di compimento, affinché tali soggetti,

nell’esercizio delle rispettive funzioni e poteri, intervengano al fine di prevenire la

commissione del Reato Presupposto.

Nei casi di massima urgenza, in cui non risulti possibile richiedere l’intervento

inibitorio dei predetti organi o delle predette funzioni, l’Organismo di Vigilanza è

direttamente investito del potere di ordinare la cessazione dell’attività criminosa. Tale

ordine prevale su qualsiasi altra disposizione difforme eventualmente emanata dalla

funzione aziendale sovraordinata a quella destinataria dell’ordine inibitorio.

Immediatamente dopo l’adozione di provvedimenti inibitori, l’Organismo di Vigilanza

deve invitare il Consiglio di Amministrazione ad adottare ogni opportuna misura, dopo

averlo informato circa i provvedimenti adottati ed ogni altra circostanza del caso.

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4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL

CONTESTO AZIENDALE

4.1. Comunicazione e formazione del personale

4.1.1. Pubblicità e diffusione del Modello

L’adeguata formazione e la costante informazione dei Destinatari in ordine ai principi

ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori estremamente

rilevanti ai fini della corretta ed efficace attuazione del Modello. A tal fine viene

effettuata un’attività di comunicazione a tutti i Destinatari che comprende:

a) una comunicazione iniziale: l’adozione del Modello è comunicata a tutti i

Destinatari al momento dell’adozione stessa. Alle risorse di nuovo inserimento

viene consegnato un set informativo (disponibile sulla intranet aziendale),

contenente il testo del Decreto ed il presente documento “Modello di

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231” con i relativi allegati. L’avvenuta consegna della documentazione

di cui sopra dovrà risultare da meccanismi – anche informatici – atti a

comprovarne l’effettiva e consapevole ricezione;

b) una comunicazione relativa ad eventuali modifiche del Modello: ogni modifica

del Modello deve essere comunicata ai Destinatari, con illustrazione delle

modifiche stesse, mediante meccanismi – anche informatici – atti a

comprovarne l’effettiva e consapevole ricezione della comunicazione.

4.1.2. Coinvolgimento dei Dipendenti

Con riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori, deve essere assicurato il

coinvolgimento dei Dipendenti nelle decisioni più rilevanti, attraverso:

• la consultazione preventiva del RLS, ove presente, e del medico competente, ove

previsto, in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione

delle misure preventive;

• riunioni periodiche che tengano conto non solo delle richieste fissate dalla

legislazione vigente, ma anche delle segnalazioni ricevute dai lavoratori e delle

esigenze o problematiche operative riscontrate.

Con riferimento alle tematiche ambientali, la comunicazione ed il coinvolgimento dei

soggetti interessati sono realizzati attraverso riunioni periodiche di tutte le figure

competenti per la verifica della corretta gestione delle tematiche ambientali, ad esito

delle quali va effettuata un’adeguata comunicazione ai Dipendenti dei risultati della

riunione, laddove rilevanti (ex.: prestazioni, incidenti e mancati incidenti ambientali).

4.1.3 Formazione

È obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, sia da parte del personale

già presente in Società sia da parte dei neoassunti, del contenuto del Decreto e delle

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relative applicazioni giurisprudenziali, nonché del Modello e delle procedure e dei

protocolli adottati in attuazione del Modello stesso.

L’attività di formazione e di informazione riguarda tutti i Destinatari ed è articolata in

interventi differenziati in ragione del loro ruolo e della loro responsabilità, nonché

della circostanza che operino o meno in aree a rischio, in un’ottica di personalizzazione

dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse.

Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro ciascun lavoratore/operatore aziendale

deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata, tenuto anche conto della

normativa tempo per tempo vigente, con specifico riferimento alle proprie mansioni.

L’attività formativa deve avvenire in occasione dell’assunzione, del trasferimento o

cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di

nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Le attività formative e le relative modalità di svolgimento (attraverso sessioni di aula o

corsi di autoformazione da attivare sulla intranet aziendale) sono concordate

annualmente dal Country Manager e dall’Organismo di Vigilanza, d’intesa con il

Responsabile della Funzione Operations e con il Responsabile della Funzione HR.

Ciascun modulo di formazione deve prevedere le modalità di erogazione della

formazione (sessioni in aula, e-learning), nonché adeguati test di verifica del livello di

apprendimento dei contenuti.

La partecipazione ai momenti formativi è obbligatoria e deve essere oggetto di

rilevazione, anche automatica laddove possibile, delle presenze e l’inserimento nella

banca dati dell’Organismo di Vigilanza dei nominativi dei presenti.

Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’Organismo di Vigilanza potrà prevedere

specifici controlli, anche a campione o attraverso test di valutazione/autovalutazione,

volti a verificare la qualità del contenuto dei programmi di formazione e l’effettiva

efficacia della formazione erogata.

4.2. Informativa ai Collaboratori Esterni

La Società promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello anche tra i Collaboratori

Esterni e gli altri soggetti terzi individuati dall'Organismo di Vigilanza, ai quali

verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure

che la Società ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole

contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno

adottate dalla Società.

Specifiche iniziative di comunicazione del Modello e, laddove ritenuto opportuno

dall’OdV, di formazione sono dedicate ai Soggetti Terzi Rilevanti.

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5. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Aspetti generali

Ai fini di un’efficace attuazione del Modello, fondamentale rilievo assume

l’introduzione di un adeguato e specifico sistema disciplinare, volto a sanzionare il

mancato rispetto delle disposizioni e delle procedure contenute nel Modello stesso e

atto a svolgere un’opportuna azione di deterrenza.

Tale sistema deve applicarsi tanto ai Dipendenti e ai Dirigenti, quanto agli

Amministratori, ai Collaboratori Esterni e agli altri soggetti terzi individuati dall'OdV,

prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare per i Dipendenti e i Dirigenti e di

carattere contrattuale / negoziale per gli altri soggetti (ex.: risoluzione del contratto,

richiesta di risarcimento del danno, cancellazione dall’elenco fornitori, ecc.).

La violazione delle Procedure integra un illecito disciplinare e determina l’applicazione

di sanzioni disciplinari in conformità al sistema sanzionatorio previsto nel Modello.

L’Organismo di Vigilanza è l’organo con potere di investigare in merito alla violazione

e di proporre agli Organi Sociali l’adozione di tali misure sanzionatorie.

Con riferimento ai Dipendenti e ai Dirigenti, il codice disciplinare deve integrare i

presupposti d’idoneità ai sensi del Decreto con i profili giuslavoristici definiti dalla

corrente normativa codicistica, dalla legislazione speciale e dalla contrattazione

collettiva nazionale e aziendale. L’adozione di misure disciplinari quale “risposta”

sanzionatoria a una violazione del Modello risulta autonoma rispetto ad eventuali

azioni penali da parte dell’autorità giudiziaria, ed anzi rimane su un piano nettamente

distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale e amministrativo. Infatti,

secondo un consolidato principio giuslavoristico, l’applicazione delle sanzioni

disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le

Procedure sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente

dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.

L’irrogazione delle sanzioni disciplinari avviene nel rispetto delle procedure previste

dall’articolo 7 della L. 30 maggio 1970 n. 300 (lo “Statuto dei lavoratori”), dal

codice disciplinare interno e da eventuali normative speciali applicabili. Il Modello e il

Codice etico, comprensivi del codice disciplinare, dovranno quindi essere esposti

“mediante affissione in luogo accessibile a tutti”.

Resta inoltre fermo e s’intende qui integralmente richiamato, l’obbligo della Società di

preventiva contestazione, in forma scritta, dell’addebito al lavoratore al fine di

consentire allo stesso di approntare idonea difesa e di fornire le relative giustificazioni,

nonché ai fini della rilevanza della recidiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 dello

Statuto dei lavoratori e della contrattazione collettiva nazionale e aziendale applicata.

Il codice disciplinare applicabile ai Dipendenti e ai Dirigenti si uniforma alle linee

guida illustrate nei paragrafi seguenti.

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Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte

dell’Organismo di Vigilanza, con il supporto delle competenti funzioni aziendali, anche

con riferimento alla divulgazione del codice disciplinare e all’adozione degli opportuni

mezzi di pubblicità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti tenuti all’applicazione

delle disposizioni in esso contenute.

Le sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dovranno sempre essere adottate nel

rispetto del principio di proporzionalità della sanzione.

Poiché ciascuna violazione si materializza secondo aspetti peculiari e spesso

irripetibili, si è ritenuto opportuno individuare taluni parametri che possano

oggettivamente guidare l’applicazione della sanzione disciplinare – nel rispetto del

predetto principio di proporzionalità – in caso di violazione del Modello, ivi compreso

il Codice Etico.

Nella valutazione della sanzione disciplinare da applicare dovranno essere considerati

i seguenti parametri:

▪ esistenza e rilevanza – anche all’esterno – delle conseguenze negative derivanti alla

Società dalla violazione del Modello;

▪ intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia

con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;

▪ natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione (ex.:

essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);

▪ gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;

▪ pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato

sanzionato;

▪ tipologia di rapporto instaurato con il soggetto che pone in essere la violazione;

▪ mansioni del lavoratore e/o posizione funzionale nella Società di colui che viola il

Modello;

▪ altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

La gravità del comportamento del lavoratore e l’idoneità a incidere sul vincolo di

fiducia che lo lega alla Società possono e devono essere valutate separatamente

dall’eventuale rilevanza penale della condotta.

5.2 Sanzioni disciplinari per i Dipendenti (non Dirigenti)

Le condotte dei Dipendenti non conformi alle norme comportamentali previste dal

Modello, e quindi anche dal Codice Etico, costituiscono illeciti disciplinari e, in quanto

tali, sono sanzionate.

Le sanzioni disciplinari nei confronti dei Dipendenti devono essere distinte con

riferimento ai CCNL applicati dalla Società.

Nel caso della Società, due sono i CCNL applicati ai Dipendenti:

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▪ Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore turismo e

pubblici esercizi (il “CCNL Turismo”) per i Dipendenti dei ristoranti; e

▪ Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario,

della distribuzione e dei servizi (il “CCNL Terziario”) per i Dipendenti con

funzioni amministrative.

CCNL Turismo

Si prevede che l’inosservanza da parte dei Dipendenti delle disposizioni contenute nel

CCNL Turismo può dare luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione dei

seguenti provvedimenti:

▪ Ammonizione verbale o scritta (ex.: incorre in tale provvedimento il Dipendente

che commetta colposamente un’infrazione di lieve entità nell’esercizio di attività

che non rientrano fra le Attività Sensibili, che non assuma rilevanza esterna alla

Società e che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato. A titolo

esemplificativo, ma non esaustivo, è punibile con l’ammonizione verbale o scritta

il Dipendente che (i) ometta di partecipare, in assenza di adeguata giustificazione,

alle attività di formazione erogate dalla Società in relazione al Modello e/o al Codice

Etico; o (ii) per negligenza, ritardi nel comunicare all’Organismo di Vigilanza

informazioni dovute ai sensi del Modello e relative a situazioni non particolarmente

a rischio, le quali non possano determinare l’insorgere di rischi penali rilevanti ai

sensi del D. Lgs. 231/2001).

▪ Multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione (ex.: incorre in tale

provvedimento il Dipendente che commetta colposamente un’infrazione di lieve

entità nell’esercizio di attività che non rientrano fra le Attività Sensibili, che non

assuma rilevanza esterna alla Società e che sia tale da non integrare, comunque,

una condotta di reato. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, è punibile con la

multa il Dipendente che (i) esegua con negligenza o violi colposamente le norme

comportamentali fissate dal Codice Etico nell’esercizio di attività che non rientrano

fra le Attività Sensibili; (ii) ometta di informare l’Organismo di Vigilanza di

eventuali anomalie gestionali o di condotte poste in essere da sé o da altri, che

possano determinare l’insorgere di rischi penali rilevanti ai sensi del D. Lgs.

231/2001; o (iii) reiteri per più di due volte un’infrazione già sanzionata con

l’ammonizione verbale o scritta).

▪ Sospensione dal lavoro e dalla normale retribuzione fino a un massimo di 5 giorni

(ex.: incorre in tale provvedimento il Dipendente che commetta un’infrazione al

Modello che assuma rilevanza anche esterna alla Società e che sia tale da non

integrare, comunque, una condotta di reato. A titolo esemplificativo, ma non

esaustivo, è punibile con la sospensione dal lavoro e dalla normale retribuzione il

Dipendente che (i) commetta dolosamente un’infrazione al Modello che sia tale da

non integrare, comunque, una condotta di reato; o (ii) reiteri colposamente, per più

di due volte, un’infrazione al Modello già sanzionata con la multa).

▪ Licenziamento per giusta causa (senza preavviso) (a titolo esemplificativo, ma non

esaustivo, è punibile con il licenziamento per giusta causa il Dipendente che (i)

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adotti, violando i doveri fissati dalle norme e protocolli interni, un comportamento

non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico,

commettendo uno dei Reati Presupposto; (ii) adotti, violando i doveri fissati dalle

norme e protocolli interni, un comportamento non conforme alle prescrizioni del

Modello, ivi compreso il Codice Etico, e diretto in modo non equivoco a commettere

uno dei Reati Presupposto; o (iii) adotti, violando i doveri fissati dalle norme e

protocolli interni, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello,

ivi compreso il Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico

della Società di misure previste dal Decreto, anche in via cautelare).

CCNL Terziario

Si prevede che l’inosservanza da parte dei Dipendenti delle disposizioni contenute nel

CCNL Terziario può dare luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione dei

seguenti provvedimenti:

▪ Biasimo verbale o scritto (ex.: incorre in tale provvedimento il Dipendente che

commetta colposamente un’infrazione di lieve entità nell’esercizio di attività che

non rientrano fra le Attività Sensibili, che non assuma rilevanza esterna alla Società

e che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato. A titolo

esemplificativo, ma non esaustivo, è punibile con il biasimo verbale o scritto il

Dipendente che (i) ometta di partecipare, in assenza di adeguata giustificazione,

alle attività di formazione erogate dalla Società in relazione al Modello e/o al Codice

Etico; o (ii) per negligenza, ritardi nel comunicare all’OdV informazioni dovute ai

sensi del Modello e relative a situazioni non particolarmente a rischio, le quali non

possano determinare l’insorgere di rischi penali rilevanti ai sensi del D. Lgs.

231/2001).

▪ Multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione (ex.: incorre in tale

provvedimento il Dipendente che commetta colposamente un’infrazione di lieve

entità nell’esercizio di attività che non rientrano fra le Attività Sensibili, che non

assuma rilevanza esterna alla Società e che sia tale da non integrare, comunque,

una condotta di reato. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, è punibile con la

multa il Dipendente che (i) esegua con negligenza o violi colposamente le norme

comportamentali fissate dal Codice Etico nell’esercizio di attività che non rientrano

fra le Attività Sensibili; (ii) ometta di informare l’Organismo di Vigilanza di

eventuali anomalie gestionali o di condotte poste in essere da sé o da altri, che

possano determinare l’insorgere di rischi penali rilevanti ai sensi del D. Lgs.

231/2001; o (iii) reiteri per più di due volte un’infrazione già sanzionata con il

biasimo verbale o il biasimo scritto).

▪ Sospensione dal lavoro e dalla normale retribuzione fino a un massimo di 10 giorni

(ex.: incorre in tale provvedimento il Dipendente che commetta un’infrazione al

Modello che assuma rilevanza anche esterna alla Società e che sia tale da non

integrare, comunque, una condotta di reato. A titolo esemplificativo, ma non

esaustivo, è punibile con la sospensione dal lavoro e dalla normale retribuzione il

Dipendente che (i) commetta dolosamente un’infrazione al Modello che sia tale da

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non integrare, comunque, una condotta di reato; o (ii) reiteri colposamente, per più

di due volte, un’infrazione al Modello già sanzionata con la multa).

▪ Licenziamento per giusta causa (senza preavviso) (a titolo esemplificativo, ma non

esaustivo, è punibile con il licenziamento per giusta causa il Dipendente che (i)

adotti, violando i doveri fissati dalle norme e protocolli interni, un comportamento

non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico,

commettendo uno dei Reati Presupposti; (ii) adotti, violando i doveri fissati dalle

norme e protocolli interni, un comportamento non conforme alle prescrizioni del

Modello, ivi compreso il Codice Etico, e diretto in modo non equivoco a commettere

uno dei Reati Presupposti; o (iii) adotti, violando i doveri fissati dalle norme e

protocolli interni, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello,

ivi compreso il Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico

della Società di misure previste dal Decreto, anche in via cautelare).

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, la Società attraverso il Responsabile della

Funzione HR, comunicherà l’irrogazione di tale sanzione disciplinare all’OdV.

L’Organismo di Vigilanza provvede al monitoraggio dell’applicazione delle sanzioni

disciplinari.

Le sanzioni disciplinari vengono applicate non solo in relazione alla gravità delle

infrazioni, ma anche in considerazione di eventuali ripetizioni delle stesse; quindi le

infrazioni, se ripetute più volte, danno luogo a sanzioni disciplinari di peso crescente,

fino alla eventuale risoluzione del rapporto di lavoro.

5.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte dei Dirigenti, del Modello, l’Organismo di Vigilanza

proporrà, ove ne ricorrano i relativi presupposti, l’applicazione nei confronti dei

responsabili delle misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL

per i dirigenti applicato dalla Società e dalla lettera di assunzione.

Nella valutazione delle più opportune iniziative da assumersi dovranno considerarsi le

particolari circostanze, condizioni e modalità in cui si è verificata la condotta in

violazione del Modello: qualora, a seguito di tale valutazione, risulti irrimediabilmente

leso il vincolo fiduciario tra la Società e il Dirigente sarà assunta la misura del

licenziamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, commette una violazione sanzionabile con la

misura del licenziamento per giusta causa, tenuto conto della gravità della violazione,

il Dirigente che:

▪ commetta reiterate e gravi violazioni delle disposizioni del Modello, ivi comprese

le disposizioni del Codice Etico;

▪ ometta la vigilanza sul comportamento del personale operante all’interno della

propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell’ambito delle

aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a

processi operativi a rischio reato;

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Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001

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▪ non provveda a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità o

anomalie inerenti il corretto adempimento delle procedure aziendali di cui abbia

notizia, tali da compromettere l’efficacia del Modello o determinare un potenziale

o attuale pericolo per la Società di irrogazione delle sanzioni di cui al Decreto;

▪ non provveda a segnalare con tempestività e completezza all’Organismo di

Vigilanza eventuali criticità, afferenti ad aree nell’ambito di applicazione del

Modello, che fossero emerse a seguito di ispezioni, verifiche, comunicazioni, ecc.

delle autorità preposte;

▪ effettui o prometta indebite elargizioni di denaro o altra utilità nei confronti di

pubblici funzionari o incaricati di un pubblico servizio, ovvero di amministratori,

direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, sindaci o liquidatori di un’altra società, nonché di coloro che sono

sottoposti alla direzione o alla vigilanza di tali ultimi soggetti;

▪ destini somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di

erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano

destinati;

▪ non rediga per iscritto gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni o ai soggetti

terzi individuati dall'OdV o li sottoscriva in violazione delle deleghe ricevute;

▪ effettui un pagamento in contanti o in natura per somme eccedenti le soglie fissate

dalla legge o il minore importo eventualmente previsto dalle deleghe e procure al

medesimo conferite in relazione alla gestione della “piccola cassa”;

▪ renda dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai

fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti o, nel caso di

ottenimento degli stessi, non rilasci un apposito rendiconto;

▪ assuma un comportamento scorretto, non trasparente, non collaborativo o

irrispettoso delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività

finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;

▪ non effettui con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni

previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle amministrazioni

pubbliche o ostacoli l’esercizio delle relative funzioni di vigilanza;

▪ assuma un comportamento scorretto o non veritiero con gli organi di stampa e di

informazione.

Resta in ogni caso salvo il diritto della Società di richiedere il risarcimento del maggior

danno subito a causa del comportamento del Dirigente.

Alla notizia di violazione delle disposizioni del Modello da parte di un Dirigente,

l’Organismo di Vigilanza provvederà a darne comunicazione al Consiglio di

Amministrazione della Società per l’adozione delle opportune iniziative. Lo

svolgimento del procedimento sarà affidato alle competenti strutture aziendali, che

provvederanno a norma di legge e di contratto.

Ove il Dirigente interessato sia munito di procura con potere di rappresentare

all’esterno la Società, l’applicazione della misura più grave di un biasimo scritto

comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

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5.4 Misure nei confronti dei componenti degli Organi Sociali

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l’Organismo di

Vigilanza informerà l’Organo di Controllo, laddove nominato, e l’intero Consiglio di

Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti ivi inclusa, se del

caso, la convocazione dell’assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee

quali la revoca del mandato e/o l’azione sociale di responsabilità.

In caso di violazione del Modello da parte dell’Organo di Controllo (o di un singolo

componente del medesimo Organo di Controllo), l’Organismo di Vigilanza informerà

il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti ivi

inclusa, se del caso, la convocazione dell’assemblea dei soci al fine di adottare le misure

più idonee, quali la revoca del mandato e/o l’azione sociale di responsabilità.

Resta salvo in ogni caso il diritto della Società di agire per il risarcimento del maggior

danno subito a causa del comportamento dell’Amministratore o dell’Organo di

Controllo (o di un singolo componente del medesimo Organo di Controllo).

5.5 Misure nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

Nei casi in cui l’Organismo di Vigilanza, per negligenza ovvero imperizia, non abbia

saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello e, nei casi

più gravi, perpetrazione di uno dei Reati Presupposto, il Consiglio di Amministrazione

dovrà tempestivamente informare l’Organo di Controllo, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione procederà agli accertamenti necessari e potrà

assumere, di concerto l’Organo di Controllo, laddove nominato, gli opportuni

provvedimenti, ivi inclusa la revoca dell’incarico per giusta causa.

Resta salvo in ogni caso il diritto della Società ad agire per il risarcimento del maggior

danno subito a causa del comportamento dell’Organismo di Vigilanza.

5.6 Misure da attuare nei confronti dei Soggetti Terzi Rilevanti

Ogni violazione da parte dei Soggetti Terzi Rilevanti delle Procedure, ovvero

commissione di uno dei Reati Presupposto, sarò sanzionata secondo quanto previsto

nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. A tal fine, nella

negoziazione avente a oggetto il contenuto di tali contratti, coloro che rappresentano

la Società nelle negoziazioni compiranno ogni ragionevole sforzo affinché siano

introdotte disposizioni che prevedano l’impegno da parte dei Soggetti Terzi Rilevanti

di osservare le Procedure, nonché una clausola risolutiva espressa che preveda la

possibilità da parte della Società di risolvere il contratto nel caso di violazione

dell’impegno a rispettare le disposizioni del Modello, fermo restando il diritto della

Società ad agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del

comportamento.

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Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001

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5.7 Misure nei casi di violazione delle prescrizioni a tutela del

segnalante (whistleblowing)

In ragione di quanto previsto al comma 2 bis, dell‘art. 6 del D. Lgs. n. 231/01,

nell’ipotesi in cui siano violate le misure a tutela del segnalante previste al paragrafo

3.5.3 del presente Modello e dal Protocollo N.11 e/o nel caso in cui siano effettuate

segnalazioni, con dolo o colpa grave, infondate da parte:

1) dei Dipendeti: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al

paragrafo 5.2;

2) dei Dirigenti: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al

paragrafo 5.3;

3) degli Organi Sociali: si applicheranno le previsioni previste dal

paragrafo 5.4;

4) dei componenti dell’Organismo di Vigilanza: si applicheranno le misure

previste al paragrafo 5.5.

dei Soggetti Terzi Rilevanti: si applicheranno i rimedi contrattuali

previsti al paragrafo 5.6;

6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello, in quanto strumento volto a disciplinare l’operatività aziendale e a

rifletterne l’organizzazione, deve qualificarsi, oltre che per la propria concreta e

specifica efficacia, per la dinamicità, ovverosia per la capacità di adeguarsi ed allo

stesso tempo orientare i cambiamenti organizzativi della Società.

Tale dinamicità è un portato essenziale connaturato alla concretezza del Modello e

determina la necessità di procedere ad una costante attività di aggiornamento del

medesimo, in virtù del continuo evolversi della realtà aziendale, del contesto di

riferimento e, soprattutto, del modificarsi della struttura del rischio di commissione di

illeciti.

Il Consiglio di Amministrazione è il soggetto cui compete, in via permanente, la

responsabilità circa l’adozione e l’efficace attuazione del Modello. Spetta pertanto allo

stesso, anche sulla base dell’impulso e dei suggerimenti formulati periodicamente

dall’OdV, ogni valutazione circa l’effettiva implementazione di interventi di

aggiornamento, integrazione e, più in generale, modifica del Modello.

In ogni caso, tale attività di aggiornamento sarà precipuamente volta a garantire nel

continuo l’adeguatezza e l’idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione

preventiva di commissione di uno dei Reati Presupposto.

Resta fermo in capo all’Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Decreto e

dal precedente paragrafo 3, il compito di curare l’aggiornamento del Modello,

proponendo al Consiglio ogni intervento ritenuto utile, laddove il medesimo OdV

riscontri esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate

condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dell’accertamento di

violazioni.

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Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001

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Ciascun Amministratore Delegato, laddove nominato e previsto dalla delega ricevuta

dal Consiglio di Amministrazione, può apportare - nel rispetto in ogni caso dei limiti

eventualmente stabiliti nella delega stessa - modifiche non sostanziali al Modello

comunicando tempestivamente le stesse al Consiglio di Amministrazione per

l’eventuale ratifica, integrazione o modifica delle variazioni apportate: la pendenza

della ratifica non priva di efficacia le modifiche legittimamente adottate.

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Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001

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PARTE SPECIALE 7. PROTOCOLLI

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PROTOCOLLO PT 1

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

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INDICE

1 SCOPO ............................................................................................................... 2

2 TERMINI DI VALIDITÀ ..................................................................................... 2

3 AMBITO DI APPLICAZIONE ............................................................................. 2

4 RESPONSABILITÀ ............................................................................................ 2

5 MODALITÀ OPERATIVE ................................................................................... 2

5.1 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’ATTIVITÀ AZIENDALE .............................................................................................. 2 5.2 VISITE ISPETTIVE ................................................................................................................................................................................... 4

5.2.1 VISITE ISPETTIVE PRESSO LA SEDE ..................................................................................... 4 5.2.2 VISITE ISPETTIVE PRESSO I RISTORANTI ........................................................................... 5 5.2.3 VISITE ISPETTIVE PRESSO I CANTIERI ................................................................................ 5

5.3 OMAGGI ........................................................................................................................................................................................................ 6 5.4 LIBERALITÀ / SPONSORIZZAZIONI ........................................................................................................................................... 6

6 NORME COMPORTAMENTALI ......................................................................... 6

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA ....................... 8

Rel. 1.0 Data del documento 24/02/2016 Rel. Data del documento

1.1 30/05/2019

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PROTOCOLLO PT 1

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

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1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell’ambito dell’attività svolta da Burger King Restaurants Italia S.p.A. di seguito anche «Società», i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e con Autorità di Vigilanza.

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni della Società coinvolte, a qualsiasi titolo, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per quanto attiene:

a. adempimenti connessi all’attività aziendale;

b. visite ispettive;

c. gestione degli omaggi e delle liberalità / sponsorizzazioni.

4 RESPONSABILITÀ

L’applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

La Funzione Responsabile per l’applicazione del presente Protocollo è il General Manager che si avvale del supporto operativo di Legal.

5 MODALITÀ OPERATIVE

5.1 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’ATTIVITÀ AZIENDALE

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti dalle Funzioni aziendali in conformità al mansionario, nonché al sistema delle deleghe e delle procure tempo per tempo in vigore («Funzione Interessata»).

Tali soggetti hanno tra l’altro la responsabilità di valutare / verificare gli impatti operativi derivanti da variazioni ed integrazioni alle normative di legge che disciplinano tali rapporti, con l’obbligo di fornire a tutti i propri collaboratori coinvolti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione adeguata informativa, nonché eventuali nuove indicazioni operative per meglio rispondere ai requisiti di legge in termini di adempimenti e comunicazioni ufficiali.

La Funzione Interessata è responsabile:

- delle attività di raccolta delle informazioni necessarie all’adempimento e/o alla comunicazione verso l’Ente Pubblico;

- della verifica della correttezza e completezza della documentazione predisposta dal personale operativo;

- del successivo invio all’Ente Pubblico, nei termini di legge previsti.

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PROTOCOLLO PT 1

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

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Al verificarsi di eventi straordinari ossia di criticità non risolvibili nell’ambito dell’ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione1 i Destinatari devono immediatamente segnalare la situazione al General Manager per le azioni del caso.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta, nei limiti dei poteri attribuiti, dai soggetti che hanno la rappresentanza della Società (General Manager, amministratori o altri procuratori della Società) sulla base del sistema delle deleghe e delle procure tempo per tempo in vigore.

Con riferimento alla stipula di accordi o contratti, non vi deve essere identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l’accordo, apponendovi la propria sottoscrizione.

La definizione di ogni accordo deve essere sottoposta a verifica da parte di Legal.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5.2 per le Visite Ispettive, nel caso di incontri con dirigenti, dipendenti, funzionari o rappresentanti della P.A. la Funzione Interessata deve:

- tenere traccia scritta dell’incontro, mediante apposito verbale sottoscritto da coloro, ivi compresi eventuali soggetti terzi, che hanno partecipato all’incontro per conto della Società nei casi in cui ci siano rapporti rilevanti (ad esempio, la definizione di trattative/negoziazioni con la Pubblica Amministrazione, la richiesta di licenze o autorizzazioni) o, comunque, individuati in via generale dall’Organismo di Vigilanza. Il verbale, salvo quanto più dettagliatamente definito dall’Organismo di Vigilanza deve contenere almeno i seguenti elementi:

o la descrizione dell’operazione, con l’evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico della stessa ove applicabile;

o la P.A. che ha competenza sulla procedura oggetto dell’operazione;

o il nome di eventuali Dipendenti nominati dal Responsabile della Funzione Interessata a cui - ferma restando la responsabilità di quest’ultimo e laddove possibile - vengano sub-delegate alcune funzioni o compiti nell’ambito dell’operazione;

o il nome di eventuali Consulenti incaricati;

o il rendiconto analitico di ogni movimento di denaro effettuato nell’ambito della procedura stessa, o comunque a essa riconducibile;

- archiviare e conservare, in conformità con le procedure della Società, tutta la documentazione prodotta nell’ambito (o in vista) dell’incontro.

Ciascun responsabile di Funzione deve archiviare e conservare (in copia, laddove l’originale deve essere trasmesso ad altra Funzione aziendale o a terzi), in conformità con le procedure della Società, la documentazione predisposta nell’ambito di attività che vede coinvolta la Pubblica Amministrazione, anche nel caso di trasmissione a quest’ultima di atti o documenti, anche in via telematica o elettronica, sulla base delle procedure adottate dalla Società o comunque con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell’intero processo (comprese le eventuali variazioni contrattuali concordate con la PA) e di agevolare eventuali controlli successivi. Tra questa, a mero titolo esemplificativo:

- documentazione relativa a licenze, autorizzazioni, …;

- atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni, … relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assicurativa del personale;

- atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, …

1 In caso di dubbi i Destinatari possono chiedere chiarimenti a Legal ed eventualmente all’Organismo di Vigilanza

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Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

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Con periodicità annuale e/o su richiesta dell’Organismo di Vigilanza la Funzione Interessata deve trasmettere a quest’ultimo, ove applicabile, una sintesi riepilogativa dei rapporti rilevanti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di pagamenti a Enti della Pubblica Amministrazione si rimanda a quanto indicato nel Protocollo PT2 Gestione dei flussi finanziari e monetari.

Sono sottoposte alle regole del Protocollo – per gli aspetti compatibili – anche le procedure e le attività dirette all’invio di dati in via telematica alla Pubblica Amministrazione per le quali si rimanda al Protocollo PT10 Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi.

5.2 VISITE ISPETTIVE

Alle verifiche ispettive devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati (il «Referente per la Visita Ispettiva» o anche solo il «Referente»).

Il front desk deve conservare una lista nella quale siano riportati i seguenti elementi:

- elenco delle persone da contattare nel momento in cui viene notificata una visita ispettiva;

- indicazione delle diverse responsabilità in base alla tipologia di ispezione subita dalla Società sulla base di quanto definito nel rispettivo mansionario.

Il «Referente per la Visita Ispettiva» deve informare tempestivamente il General Manager e l’Organismo di Vigilanza all’instaurarsi di una verifica ispettiva.

5.2.1 VISITE ISPETTIVE PRESSO LA SEDE

5.2.1.1 Fase di accoglimento

Il Referente per la Visita Ispettiva riceve il Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio che si presenti per verificare l’ottemperanza alle disposizioni di legge.

La fase di accoglimento del Funzionario Pubblico prevede, a cura del Referente per la Visita Ispettiva:

- l’identificazione dell’Ispettore e dei relativi poteri;

- l’accertamento dello scopo dell’ispezione e del processo aziendale interessato;

- la comunicazione immediata dei motivi della verifica al General Manager e al Responsabile di Legal;

- il coinvolgimento, in relazione alla natura della verifica ispettiva, delle Funzioni aziendali.

5.2.1.2 Fase di accertamento

Durante la fase di accertamento/ispezione, il Referente per la Visita Ispettiva mette a disposizione del Funzionario Pubblico tutta la documentazione, i dati e le informazioni che dovessero rendersi necessarie per l’espletamento della verifica.

Qualora l’esito dell’ispezione preveda l’esibizione, la consegna o l’invio di ulteriore documentazione, in quanto non disponibile al momento della richiesta la Funzione Interessata dovrà fornire immediata comunicazione al General Manager e all’Organismo di Vigilanza in merito alla necessità dell’invio dei documenti.

In occasione di visite ispettive il General Manager può decidere di avvalersi a supporto, se ritenuto opportuno, di professionisti esterni, scelti in relazione alla rilevanza e alle implicazioni giuridiche della verifica, anche allo scopo di accertare la legittimità della stessa.

5.2.1.3 Fase di verbalizzazione

Al termine dell’accertamento o ogni qual volta si proceda alla redazione di un verbale il Referente per la Visita Ispettiva assiste il Funzionario Pubblico nella predisposizione del documento, verificando che i

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Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

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contenuti degli stessi siano chiari ed attuabili e che i termini stabiliti dall’Ispettore siano congrui in relazione agli interventi da attuare.

In caso di prescrizioni ritenute non idonee sotto qualsiasi profilo, il Referente per la Visita Ispettiva valuta l’opportunità di fare inserire a verbale osservazioni e/o la riserva di successivo invio di osservazioni e/o documentazione.

Al termine dell’accertamento il General Manager o un altro soggetto delegato della Società dotato dei relativi poteri, sottoscrive il verbale predisposto dal Funzionario Pubblico.

Fermo restando l’obbligo del Referente per la Visita Ispettiva di informare immediatamente per iscritto l’Organismo di Vigilanza in merito a qualsiasi criticità emersa nel corso della visita ispettiva, al termine della visita ispettiva il Referente è tenuto a predisporre entro 3 giorni lavorativi dalla chiusura dell’ispezione una relazione interna che riporti almeno le seguenti informazioni:

- giorni e luogo in cui si è tenuta la visita ispettiva;

- ente ispettore/nominativo dell’ispettore che hanno partecipato alla visita ispettiva;

- funzioni coinvolte e personale della Società che ha preso parte alla visita ispettiva;

- eventuali soggetti terzi (ad esempio, avvocati) che hanno preso parte alla visita ispettiva;

- locali/oggetti/documenti esaminati nel corso della visita ispettiva;

- oggetti/documenti visionati/fotocopiati/sequestrati;

- eventuali rilievi emersi;

- eventuali documenti allegati.

Nel caso in cui la verifica ispettiva non sia stata gestita da un Responsabile di Funzione questi dovrà:

- firmare il verbale;

- relazionare al proprio diretto superiore in ordine gerarchico e trasmettere l’eventuale documentazione ricevuta.

La Funzione Interessata provvede all’archiviazione della relazione e a farne copia da inoltrare al General Manager ed all’Organismo di Vigilanza, allegando - laddove disponibile - il verbale predisposto dai Funzionari Pubblici.

5.2.2 VISITE ISPETTIVE PRESSO I RISTORANTI

Nel caso la visita ispettiva sia presso i ristoranti, lo Store Manager o, in caso di assenza, chiunque dei dipendenti della Società presente in loco deve avvisare immediatamente il Responsabile di Operations ed il Responsabile di Legal.

Trova applicazione quanto previsto nel paragrafo 5.2.1.

Finché non sia nominata una persona diversa, il Referente per la Visita Ispettiva presso il ristorante è lo Store Manager o, se non presente, la persona individuata dal Responsabile di Operations , se quest’ultimo non è reperibile, dal Responsabile di Legal.

5.2.3 VISITE ISPETTIVE PRESSO I CANTIERI

Per i cantieri gestiti direttamente dalla Società, in caso di visite ispettive da parte di Funzionari Pubblici il Responsabile del cantiere deve provvedere tempestivamente ad informare la Società.

Trova applicazione quanto previsto nel paragrafo 5.2.1.

Finché non sia nominata una persona diversa, il Referente per la Visita Ispettiva è il Responsabile del cantiere o, se non presente, la persona individuata dal Responsabile di Development e Construction o, se quest’ultimo non è reperibile, dal Responsabile di Legal.

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PROTOCOLLO PT 1

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

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5.3 OMAGGI

Omaggi o cortesie (laddove ammessi dalla legge) nei confronti di Soggetti Terzi, in particolare se rappresentanti di istituzioni pubbliche, dovranno essere di modico valore2 e appropriati e, comunque, tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire o a cercare di acquisire indebiti vantaggi per la Società.

La Funzione Accounting predispone, aggiorna periodicamente e conserva, ai fini del Protocollo, un elenco degli omaggi effettuati e dei beneficiari riportante il controvalore degli stessi.

Con periodicità annuale e/o su richiesta dell’Organismo di Vigilanza la Funzione Accounting deve trasmettere a quest’ultimo una sintesi riepilogativa degli omaggi effettuati nell’anno solare precedente, con indicazione del relativo controvalore e del beneficiario.

5.4 LIBERALITÀ / SPONSORIZZAZIONI

Il General Manager, d’accordo con il Consiglio di Amministrazione, individua l’Ente a cui elargire la liberalità / sponsorizzazione sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- l’eticità dell’iniziativa legata alla liberalità sponsorizzazione;

- il controvalore della liberalità / sponsorizzazione;

- l’Ente destinatario (in particolare se si tratta di Ente Pubblico o se la stessa è riferibile ad un funzionario pubblico) e la motivazione della scelta.

Finance deve:

- conservare l’autorizzazione relativa all’Ente prescelto;

- elaborare annualmente un report di tutte le liberalità / sponsorizzazioni effettuate;

Nel caso di liberalità / sponsorizzazioni a favore di Enti Pubblici dovranno essere di modico valore e appropriate e, comunque, tali da non poter essere interpretate come finalizzate ad acquisire o a cercare di acquisire indebiti vantaggi per la Società.

6 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente sulla Privacy, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

Area del fare Area del NON fare Improntare i rapporti con i funzionari

pubblici alla massima trasparenza,

collaborazione, disponibilità e nel pieno

rispetto del ruolo istituzionale e delle

previsioni di legge esistenti in materia, dando

puntuale e sollecita esecuzione alle

prescrizioni ed agli adempimenti richiesti.

Non porre in essere, collaborare o dare causa

alla realizzazione di comportamenti tali che,

presi individualmente o collettivamente,

integrino anche solo potenzialmente,

direttamente o indirettamente, un Reato.

Non effettuare elargizioni in denaro a pubblici

ufficiali o incaricati di pubblico servizio italiani

o stranieri.

2 Non superiore, in via orientativa, a 150 Euro, anche sotto forma di sconto, come meglio individuato nel DPR 62 del 16.4.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e s.m.i.

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PROTOCOLLO PT 1

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

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Area del fare Area del NON fare Improntare i rapporti con organizzazioni

sindacali, partiti politici e loro rappresentanti

o candidati devono essere improntati ai più

elevati principi di trasparenza e correttezza e

in stretta osservanza delle leggi vigenti.

Rendere disponibili i dati ed i documenti in

modo puntuale ed in un linguaggio chiaro,

oggettivo ed esaustivo in modo da fornire

informazioni accurate, complete, fedeli e

veritiere.

Attenersi ai principi di tempestività,

correttezza, chiarezza, completezza ed

accuratezza nella predisposizione della

documentazione da inviare alla Pubblica

Amministrazione.

Segnalare nella forma e nei modi idonei,

situazioni di conflitto d’interesse.

Mantenere, nel rapporto con l’Autorità

Giudiziaria, un contegno improntato a criteri

di trasparenza e fattiva collaborazione,

mettendo a disposizione tutte le

informazioni, i dati ed i documenti

eventualmente richiesti.

Non distribuire omaggi e regali al di fuori di

quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a

dire ogni forma di regalo offerto eccedente le

normali pratiche commerciali o di cortesia, o

comunque rivolto ad acquisire trattamenti di

favore nella conduzione di qualsiasi attività

aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi

forma di regalia a pubblici ufficiali o incaricati

di pubblico servizio italiani ed esteri, o a loro

familiari, che possa influenzarne

l’indipendenza di giudizio o indurre ad

assicurare un qualsiasi vantaggio per la

Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano

sempre per l’esiguità del loro valore o perché

volti a promuovere iniziative di carattere

scientifico o culturale, o l’immagine della

Società e del Gruppo. I regali offerti - salvo

quelli di modico valore - devono essere

documentati in modo adeguato per consentire

verifiche, ed essere autorizzati dalla persona

cui il relativo potere sia conferito in forza del

presente Protocollo.

Non accordare vantaggi di qualsiasi natura

(promesse di assunzione, ecc.) in favore di

rappresentanti della P.A. italiana o straniera,

ovvero a loro parenti o affini, che possano

determinare le stesse conseguenze previste al

punto precedente.

Non effettuare dichiarazioni non veritiere a

organismi pubblici nazionali o comunitari al

fine di conseguire erogazioni pubbliche,

contributi o finanziamenti agevolati.

Non destinare somme ricevute da organismi

pubblici nazionali o comunitari a titolo di

erogazioni, contributi o finanziamenti per

scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Non indurre i soggetti chiamati a rispondere in

un procedimento penale, a rendere

dichiarazioni mendaci ovvero a renderle

mendaci favorendo in tal modo la Società.

Porre in essere condotte e/o tenere

comportamenti in violazione del presente

Protocollo, e/o delle prescrizioni di volta in

volta impartite dalla Società.

Qualora si proceda, a seguito di selezione per la posizione richiesta, all’assunzione di un soggetto che abbia ricoperto funzioni all’interno della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, oppure di

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PROTOCOLLO PT 1

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

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una persona convivente, parente o affine entro il quarto grado dello stesso, occorre prevedere specifici controlli e flussi informativi agli organi di controllo e all’OdV.

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

- Oltre ai flussi specifici individuati nelle modalità operative ( ), i Destinatari sono tenuti a segnalare all’OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali e alle modalità esecutive disciplinate nel Protocollo.

-

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PROTOCOLLO PT 2

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione dei flussi finanziari e monetari Pag. 1 di 6

INDICE

1 DEFINIZIONI .................................................................................................... 2

2 SCOPO ............................................................................................................... 2

3 TERMINI DI VALIDITÀ ..................................................................................... 2

4 AMBITO DI APPLICAZIONE ............................................................................. 2

5 RESPONSABILITÀ ............................................................................................ 2

6 MODALITÀ OPERATIVE ................................................................................... 2

6.1 GESTIONE DEI CONTI CORRENTI .............................................................................................................................................. 2 6.2 GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI............................................................................................................................................ 3 6.3 GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI NEI RISTORANTI .................................................................................................. 4 6.4 NOTE SPESE ............................................................................................................................................................................................... 4 6.5 GESTIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI CON PARTI CORRELATE ....................................................................... 4

7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .................................................. 4

8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA ....................... 6

Rel. 1.0 Data del documento 24/02/2016 Rel. Data del documento

1.1 30/05/2019

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PROTOCOLLO PT 2

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione dei flussi finanziari e monetari Pag. 2 di 6

1 DEFINIZIONI

Flussi finanziari e monetari: si intendono le operazioni che comportano movimentazioni di contante, di altri mezzi di pagamento (ex. assegni) o dei conti correnti bancari o postali della Società e in particolare:

- incassi:

o incassi diretti da ristoranti;

o fondo pubblicitario nazionale.

- pagamenti di:

o fatture passive / parcelle;

o stipendi e contributi;

o imposte e tributi;

o rimborsi spese dipendenti;

o spese diverse di gestione.

2 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell’ambito dell’attività svolta da Burger King Restaurants Italia S.p.A.., di seguito anche «Società», i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione dei flussi finanziari e monetari.

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni della Società coinvolte, a qualsiasi titolo, nella gestione dei flussi finanziari e monetari.

5 RESPONSABILITÀ

L’applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

La responsabilità funzionale è assegnata a Finance.

6 MODALITÀ OPERATIVE

6.1 GESTIONE DEI CONTI CORRENTI

I rapporti con banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (di seguito i “Prestatori di Servizi di Pagamento”) sono gestiti, sulla base e nei limiti dei poteri riconosciuti dallo Statuto, delle decisioni del Consiglio di Amministrazione o delle deleghe ricevute, dal General Manager che si occupa anche di:

a) selezionare i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui la Società si intende avvalere, valutando, tra l’altro, le condizioni praticate dagli stessi e l’autorizzazione ad operare in Italia;

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Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione dei flussi finanziari e monetari Pag. 3 di 6

b) predisporre la documentazione contrattuale e trasmettere la stessa, debitamente sottoscritta, ai Prestatori di Servizi di Pagamento;

c) verificare che la sottoscrizione della documentazione contrattuale avvenga nel rispetto del sistema di procure e deleghe tempo per tempo vigente.

Il Responsabile Finance, inoltre:

- verifica periodicamente che i poteri di firma trasmessi ai “Prestatori di Servizi di Pagamento” siano aggiornati rispetto alle procure societarie e, nel caso, richiede di effettuare le relative correzioni;

- alla fine di ogni mese verifica le condizioni economiche applicate nei rapporti con i Prestatori dei Servizi di Pagamento (tasso, spese, spread, …);

- controlla settimanalmente tutti i pagamenti ricevuti o effettuati dalla Società per il tramite di Prestatori di Servizi di Pagamento, al fine di verificare l’inerenza, la correttezza dell’esecuzione delle operazioni e l’aggiornamento tempestivo della registrazione delle operazioni di incasso e pagamento;

- verifica mensilmente la riconciliazione effettuata dalla Funzione Accounting, con riferimento alle movimentazioni del mese precedente.

6.2 GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI

Il Responsabile Finance è responsabile di monitorare e verificare la correttezza e la completezza degli incassi della Società.

Tutte le operazioni di tesoreria sono tracciate e riscontrabili, fermo comunque restando che:

- non sono ammessi pagamenti in contanti o con strumenti di pagamento analoghi (libretto bancario/postale, assegni bancari/postali), salvo che per spese di piccola cassa (importi inferiori a € 200,00); qualora per motivi di comprovata urgenza, per esempio pignoramento da parte di Ufficiali Giudiziari, si dovesse rendere necessario provvedere al pagamento in contanti, i Destinatari devono contattare, per importi superiori a € 200,00 (Euro duecento/00) il General Manager per essere autorizzati al pagamento e devono redigere apposito verbale con l’indicazione dei motivi dell’urgenza e la firma di entrambi;

- non sono ammessi pagamenti su conti cifrati;

- la richiesta di rilascio di carte di credito, carte di debito o carte pre-pagate (di seguito le “Carte Aziendali”) deve essere sottoscritta da persona che ha i relativi poteri in base al sistema delle procure e delle deleghe tempo per tempo vigente e deve essere trasmessa all’ente che emette la carta da parte del Responsabile Finance, il quale è tenuto a tenere (e ad aggiornare costantemente) l’elenco delle Carte Aziendali richieste, di quelle concesse e di quelle revocate, con la relativa durata. ciascun mese il Responsabile Finance verifica la riconciliazione effettuata dalla Funzione Accounting, con riferimento alle movimentazioni del mese precedente.

- per quanto concerne i pagamenti che devono essere effettuati dalla Società mediante bonifico bancario o assegno la Funzione Accounting, verificata l’avvenuta esecuzione della prestazione o la causale del pagamento, e quindi la congruità dell’importo, predispone l’elenco dei bonifici e dei relativi mandati di pagamento, individua il Prestatore dei Servizi di Pagamento con cui effettuare l’operazione, stabilisce la valuta con la quale viene effettuato l’esborso e sottopone i pagamenti alla dovuta autorizzazione delle Funzioni delegate secondo i poteri di firma in vigore; le menzionate Funzioni autorizzano formalmente l’inoltro delle lettere di bonifico agli istituti incaricati di effettuare il pagamento, anche mediante piattaforma di remote banking, o autorizzano l’eventuale emissione di assegni bancari.

Il Responsabile Finance:

- effettua un controllo di congruità dei bonifici sottoposti alla sua autorizzazione;

- controlla tutte le operazioni transitate sui conti correnti della Società al fine di verificare l’inerenza e l’accuratezza dell’esecuzione delle operazioni e l’aggiornamento tempestivo della registrazione delle operazioni di pagamento;

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Gestione dei flussi finanziari e monetari Pag. 4 di 6

Nel caso di pagamenti a Enti della Pubblica Amministrazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti e se non diversamente richiesto, gli stessi devono essere effettuati su conto corrente bancario o postale.

6.3 GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI NEI RISTORANTI

La Società prevede come principale modalità di incasso il pagamento in contanti (in alternativa sono utilizzati ticket restaurant, o carte di credito/bancomat).

Per le attività operative si rimanda alla apposita Policy “Cassa”.

I ristoranti devono essere dotati di rilevatori di banconote false e gli addetti hanno l’obbligo verificare con il rilevatore le banconote di valore pari o superiore a € 20,00.

6.4 NOTE SPESE

Nella gestione delle Note Spese i Destinatari devono attenersi a quanto di seguito riportato:

- per l’erogazione di anticipi / dotazioni e, in generale per gli aspetti operativi, si rimanda alla apposita Policy “Nota spesa”;

- il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto mediante la compilazione del Modulo Note Spese e presentazione del relativo giustificativo, mediante utilizzo di apposita applicazione informatica;

- sul giustificativo delle spese di rappresentanza deve essere indicato il nominativo del beneficiario/funzione aziendale/azienda;

- il dipendente / collaboratore che redige la nota spese deve sottoscrivere il modulo, commentare i giustificativi di spesa, creare il report “nota spese”, inviare il report per farlo autorizzare dal proprio Responsabile Gerarchico;

- il modulo autorizzato dal Responsabile viene trasmesso, sempre mediante applicazione informatica, alla Funzione Accounting;

- la Funzione Accounting verifica:

o la presenza delle necessarie autorizzazioni;

o la completezza, l’inerenza, la coerenza e l’adeguatezza dei giustificativi e degli importi indicati sul modulo Note Spese;

o i giustificativi sotto il profilo dei requisiti formali e di deducibilità fiscale;

- la Funzione Accounting provvede alla contabilizzazione delle spese e alla comunicazione all’ufficio paghe degli importi da liquidare nel cedolino mensile

6.5 GESTIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI CON PARTI CORRELATE

La Funzione Finance è responsabile, previa verifica degli importi, del pagamento mensile alla Controllante e/o ad altre Società del Gruppo delle royalties e adfund sulla base delle informazioni recepite in automatico dal sistema.

7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei flussi finanziari e monetari, ivi incluse le attività di controllo e monitoraggio, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico.

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Gestione dei flussi finanziari e monetari Pag. 5 di 6

Area del fare Area del NON fare Assicurare che ogni flusso di denaro sia

adeguatamente giustificati. Assicurare che ogni operazione sia, oltre che

correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Rispettare quanto previsto dal D.Lgs.231/2007 e s.m.i., nonché in altre disposizioni normative applicabili alla Società, in termini di limitazioni all’uso del contante e titoli al portatore.

Dare evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, dei pagamenti ricevuti per il tramite di Prestatori di Servizi di Pagamento aventi sede in “paradisi fiscali” così come individuati dall’OCSE o in paesi a rischio di cui alle c.d. “Liste Paesi” individuate dal GAFI, individuando - per ciascun pagamento - il soggetto che la ha effettivamente disposto.

Assicurare che ogni operazione finanziaria in entrata/uscita sia effettuata a fronte di un rapporto negoziale con una controparte identificata o sulla base di un’obbligazione esistente, valida e non simulata e nel rispetto delle procedure della Società tempo per tempo vigenti.

Assicurare che: o qualunque transazione finanziaria

presupponga l’individuazione e la conoscenza del beneficiario della relativa somma;

o non siano intrattenuti rapporti con Prestatori di Servizi di Pagamento che non abbiano sede in Paesi OCSE, verificando in ogni caso che non siano inseriti nelle liste di soggetti sospettati di legami con il terrorismo (es. liste UE/OFAC/UIF);

o nel caso in cui la Società coinvolga nelle proprie operazioni soggetti insediati in Paesi segnalati come non cooperativi (secondo le indicazioni della Banca d’Italia dell’Unità di Informazione Finanziaria) queste siano automaticamente interrotte per essere sottoposte alla valutazione da parte del Collegio Sindacale o - laddove non nominato - dell’Organismo di Vigilanza, al quale va nel primo caso comunque data contestuale informativa.

Registrare e verificare i giustificative relativi ad ogni nota spesa presentata dal dipendente previa approvazione del responsabile gerarchico.

Non promettere o versare denaro o altra utilità a funzionari pubblici ed incaricati di pubblico servizio, e più in generale a Soggetti Terzi, a titolo personale con la finalità di promuovere e favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni.

Non creare fondi a fronte di incassi non documentati e pagamenti non giustificati.

Non trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia superiore all’importo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Porre in essere condotte e/o tenere comportamenti in violazione del presente Protocollo, e/o delle prescrizioni di volta in volta impartite dalla Società.

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PROTOCOLLO PT 2

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione dei flussi finanziari e monetari Pag. 6 di 6

Area del fare Area del NON fare Conservare la documentazione a supporto,

adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.

Assicurarsi che i contratti stipulati dalla Società, ove necessario, contengano apposita dichiarazione con cui le controparti affermino di essere a conoscenza e di rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico della Società. Inoltre, nei contratti, ove possibile, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali) e del Codice Etico della Società.

8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre ai flussi specifici individuati nelle modalità operative ( ), i Destinatari sono tenuti a segnalare all’OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali e alle modalità operative disciplinate nel Protocollo.

Il Responsabile Finance è tenuto a segnalare tempestivamente all’OdV qualsiasi cambiamento delle modalità di gestione delle risorse finanziarie sopra descritte.

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Rel. 1.1 del 30/05/2019

Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate

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INDICE

1 SCOPO ............................................................................................................... 2

2 TERMINI DI VALIDITÀ ..................................................................................... 2

3 AMBITO DI APPLICAZIONE ............................................................................. 2

4 RESPONSABILITÀ ............................................................................................ 2

5 MODALITÀ OPERATIVE ................................................................................... 2

5.1 TENUTA DELLA CONTABILITÀ GENERALE ........................................................................................................................ 2 5.2 SCHEDULING DELLE ATTIVITÀ DI CHIUSURA ................................................................................................................ 3 5.3 RICEVIMENTO DI INFORMAZIONI CONTABILI DALLE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI ....................... 3 5.4 REGISTRAZIONI CONTABILI DI CHIUSURA ........................................................................................................................ 3 5.5 PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CIVILISTICO .............................................................................................................. 4 5.6 TRASMISSIONI DATI ALLA CAPO GRUPPO .......................................................................................................................... 5 5.7 DICHIARAZIONI FISCALI .................................................................................................................................................................. 5 5.8 COMUNICAZIONI, DEPOSITI ED ISCRIZIONI ...................................................................................................................... 5 5.9 RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE E CON I SOCI ......................................................................................... 6 5.10 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ................................................................................................................. 6

6 NORME COMPORTAMENTALI ......................................................................... 6

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA ....................... 7

Rel. 1.0 Data del documento 24/02/2016 Rel. Data de documento

1.1 30/05/2019

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PROTOCOLLO PT 3

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate

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1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell’ambito dell’attività svolta da Burger King Restaurants Italia S.p.A., di seguito anche «Società», i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione della contabilità e del bilancio della Società, nonché nei rapporti con la Società di Revisione.

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni aziendali della Società coinvolte, a qualsiasi titolo, nella raccolta ed elaborazione delle informazioni contabili e necessarie per la corretta e completa tenuta della contabilità e nella predisposizione del bilancio d’esercizio e delle relazioni infrannuali, nonché nella gestione dei rapporti con la Società di Revisione.

4 RESPONSABILITÀ

L’applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

La responsabilità funzionale è assegnata al Responsabile Finance, con il supporto della Funzione Accounting.

5 MODALITÀ OPERATIVE

5.1 TENUTA DELLA CONTABILITÀ GENERALE

La Funzione Accounting, sotto la supervisione del Responsabile Finance, effettua la sistematica registrazione in contabilità delle operazioni aziendali, reperisce ed organizza tutti i dati contabili rilevanti ai fini della tenuta della contabilità.

Nell’ambito della gestione della contabilità generale sono previsti i seguenti controlli:

- verifica della correttezza e completezza delle rilevazioni contabili;

- riconciliazione delle casse e dei conti correnti bancari;

- contabilizzazione dei costi del personale a fronte della rilevazione delle presenze.

Il Responsabile Finance provvede, quindi, al controllo delle voci contabili registrate attraverso una verifica sistematica sulle voci di maggiore importo e sulle voci critiche unitamente a controlli a campione e di ragionevolezza su tutte le altre.

La documentazione a supporto di ciascuna scrittura contabile, così come le eventuali rettifiche, è archiviata e conservata ai sensi di legge dalla Funzione Accounting.

La tracciabilità delle informazioni è assicurata anche attraverso l’utilizzo del sistema informatico.

I profili di accesso a tale sistema devono essere identificati in modo da garantire la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi.

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Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate

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5.2 SCHEDULING DELLE ATTIVITÀ DI CHIUSURA

In tempo utile e comunque entro la fine del mese successivo alla chiusura dell’esercizio, il Responsabile Finance predispone per iscritto, anche con modalità elettronica, il calendario previsto per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

5.3 RICEVIMENTO DI INFORMAZIONI CONTABILI DALLE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI

Le Funzioni eventualmente coinvolte devono inviare per iscritto anche con modalità elettronica, nei tempi comunicati dal Responsabile Finance, le informazioni di competenza necessarie per la redazione delle bozze del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione e/o indicando i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, (ove possibile allegandone copia).

Finance deve, inoltre, adottare un manuale contabile o in alternativa delle procedure contabili, costantemente aggiornati, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione deve fornire nonché i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle Funzioni responsabili.

5.4 REGISTRAZIONI CONTABILI DI CHIUSURA

Il Responsabile Finance, con il supporto della Funzione Accounting e degli eventuali consulenti esterni di cui la Società si avvale, provvede alla verifica circa la completezza dei dati in suo possesso e/o contenuti nelle informazioni trasmesse e tracciate dalle altre Funzioni aziendali e procede a inserire in contabilità tutte le scritture di assestamento e rettifica necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo:

- fatture da emettere e da ricevere;

- interessi attivi e passivi;

- ratei e risconti;

- fondi e altri eventuali stanziamenti;

- imposte;

- …

In particolare, le scritture di rettifica conseguenti l’attività estimativa devono essere supportate da documenti dai quali sia possibile desumere i criteri adottati ed analiticamente lo sviluppo dei relativi calcoli, nonché le verifiche effettuate.

Tali scritture sono soggette ai seguenti controlli:

- analisi relativa alla congruità della quota stanziata a fondo rischi a fronte della verifica di cause e contenziosi in corso;

- analisi dei mastri e degli scostamenti/saldi nonché quadratura automatica tra sezionali e contabilità generale;

- analisi per eccezioni (ossia delle voci che dall’analisi di cui sopra non sono state riconciliate);

- verifica della recuperabilità delle imposte anticipate;

- verifica delle variazioni fiscali in aumento o in diminuzione del reddito imponibile, calcolo delle imposte dell’esercizio e stanziamento del relativo debito;

- verifica analitica di sopravvenienze ed oneri/proventi straordinari;

- verifica della recuperabilità dell’avviamento e dei costi capitalizzati;

- verifica in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per procedere alla svalutazione di beni della Società;

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Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate

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- verifica, laddove significative, le rimanenze, provvedendo all’acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati sulla loro esistenza, sulle loro condizioni e sul loro valore.

Eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse devono essere adeguatamente autorizzate secondo le procedure aziendali e le disposizioni interne eventualmente emanate da Finance.

Il Responsabile Finance effettua sul bilancio civilistico di verifica un controllo per l’individuazione di eventuali errori (a titolo esemplificativo: omissione di registrazioni; imputazione di importi o utilizzo di conti errati).

Nel caso di dubbi sulla corretta rappresentazione dei fatti aziendali o sulla valutazione di determinate attività/passività o sull’importo dei fondi il Responsabile Finance può richiedere, prima di predisporre la bozza di progetto di bilancio al CdA, il parere di uno o più consulenti indipendenti e di adeguato standing professionale, riferendo al CdA il contenuto della problematica ed il parere ricevuto.

La richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, devono essere oggetto di immediata comunicazione all’Organismo

di Vigilanza.

Dopo le verifiche sulla correttezza e completezza delle scritture e, comunque, nel rispetto delle scadenze fissate dal calendario, si dovrà procedere alla chiusura della contabilità.

Il Responsabile Finance sottopone agli ultimi controlli di correttezza e completezza il bilancio di verifica, salvando e conservando lo stesso.

5.5 PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CIVILISTICO

Il Responsabile Finance:

- deve assicurare che la valutazione delle poste di bilancio sia effettuata secondo i principi contabili che devono essere applicati e le normative di riferimento;

- con il supporto della Funzione Accounting e di un Consulente esterno, è responsabile dell’elaborazione della bozza di bilancio civilistico della Società secondo i principi di redazione enunciati dal Codice Civile (chiarezza dell’informazione, correttezza e veridicità della rappresentazione della situazione complessiva aziendale) integrati dai principi contabili e dalle altre normative applicabili.

La bozza di bilancio viene consegnata al General Manager e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione almeno 5 giorni prima della riunione nel corso della quale il progetto di bilancio dovrebbe essere approvato.

Al Consiglio di Amministrazione devono, in generale, essere trasmessi con congruo anticipo tutti i documenti necessari per una decisione informata sugli argomenti posti all’ordine del giorno del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio.

Prima della presentazione all’Assemblea degli Azionisti, con le modalità e nei termini previsti dalle normative vigenti, il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoposto a verifica da parte della Società di Revisione.

Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione quando previsto dalla legge, è approvato dall’Assemblea degli Azionisti, preso atto della relazione della Società di Revisione.

Copia del bilancio approvato, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione della Società di Revisione, dal verbale di approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, deve essere depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese, nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti.

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PROTOCOLLO PT 3

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate

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Il Responsabile Finance trasmette all’Organismo di Vigilanza, con cadenza annuale e/o su richiesta di quest’ultimo copia del Bilancio approvato

5.6 TRASMISSIONI DATI ALLA CAPO GRUPPO

Il Responsabile Finance è responsabile della trasmissione alla Capo Gruppo di tutti i dati e le informazioni di analisi e di dettaglio oggetto del reporting package predisposto per il bilancio di Gruppo.

5.7 DICHIARAZIONI FISCALI

Il Responsabile Finance, con il supporto della Funzione Accounting, gestisce i registri fiscali, compila le dichiarazioni fiscali e gli altri atti previsti dalle disposizioni di legge tributarie sulla base dei report forniti dal sistema, della consulenza di professionisti esterni e sulla base dei dati di bilancio tra cui i principali sono:

- Dichiarazione dei redditi ai fini IRES

- Dichiarazione IRAP

- Dichiarazione Annuale IVA

- Dichiarazione sostituti d’Imposta (Mod. 770)

- Registro IVA mensile

- Imposta bollo

- IMU e altri tributi locali

- Libro Giornale Bollato

- Libro cespiti

- Libro inventari

- …

Il Responsabile Finance, con il supporto della Funzione Accounting ed eventualmente dei professionisti esterni di cui la Società si avvale, deve garantire:

- la conformità alle normative tributarie vigenti delle dichiarazioni fiscali presentate alle autorità competenti (Ministero delle Finanze, Ufficio delle Entrate, Guardia di Finanza, Comune, Regione);

- piena collaborazione con gli organi di vigilanza e di controllo interni ed esterni, assicurando la veridicità e la completezza delle informazioni fornite e agevolando l’accesso ai dati ed alla documentazione richiesta.

5.8 COMUNICAZIONI, DEPOSITI ED ISCRIZIONI

Il Responsabile Finance, con il supporto della Funzione Accounting e del Legal per i rispettivi ambiti di competenza e dei professionisti esterni di cui la Società si avvale:

- effettua tutte le comunicazioni, i depositi e le iscrizioni previsti dal Codice Civile presso l’Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione ha sede legale le Società, secondo i tempi e le modalità indicate dalle normative vigenti1;

1 L’omissione di tali adempimenti può determinare conseguenze pregiudizievoli per le Società diverse secondo il tipo di atto per il quale l’adempimento è richiesto. Ad esempio, per taluni atti, per i quali è richiesta per legge l’iscrizione nel Registro delle Imprese, e che non sono stati iscritti, non è riconosciuta alcuna validità nei confronti dei terzi che entrano in contatto con la Società.

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Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate

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- garantisce la veridicità e la completezza delle informazioni fornite all’Ufficio del Registro delle Imprese;

- fornisce eventuali informazioni supplementari richieste dall’Ufficio del Registro al fine di completare o rettificare la domanda di iscrizione o adempiere gli eventuali obblighi di iscrizione sollecitati dall’Ufficio del Registro nei tempi indicati;

- verifica che in tutti gli atti ufficiali prodotti dalle Società sia sempre indicato, laddove necessario, l’Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è stata effettuata l’iscrizione della Società stessa;

- verifica la veridicità e completezza dei dati che risultano dal certificato camerale per gli usi consentiti.

5.9 RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE E CON I SOCI

Nei rapporti con la Società di Revisione e con i Soci, il Responsabile Finance o un soggetto dallo stesso delegato deve rendere disponibili i dati ed i documenti richiesti in modo puntuale, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e, comunque, segnalando nella forma e nei modi idonei, eventuali situazioni di conflitto di interesse.

5.10 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Responsabile Finance, con il supporto della Funzione Accounting, archivia i bilanci e la documentazione correlata rilevante ai fini civilistici ai fini fiscali in coerenza con la legislazione e la normativa civilistico e fiscale .

6 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione della contabilità e bilancio e dei rapporti con la Società di Revisione, ivi incluse le attività di controllo e monitoraggio, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente sulla Privacy, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico improntate a principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili.

Area del fare Area del NON fare Registrare correttamente ogni operazione

debitamente autorizzata, affinché sia verificabile, legittima, coerente e congrua.

Predisporre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie veritiere, corrette e tempestive.

Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle procedure aziendali interne e dei principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità, in tutte le attività finalizzate alla tenuta della contabilità ed alla formazione del bilancio (e delle altre comunicazioni sociali), al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Rendere disponibili i dati ed i documenti in modo puntuale, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e, comunque, segnalando nella forma e nei modi idonei, eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Non alterare i dati e le informazioni finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.

Non utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate cui si ha accesso.

Nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai Soci o al Pubblico, previste dalla legge, non esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero non omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo.

Non omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, o ritardare tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l’attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità.

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Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate

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Area del fare Area del NON fare Assicurare la tracciabilità delle fasi del

processo decisionale. Assicurarsi che i contratti stipulati dalla

Società, ove necessario, contengano apposita dichiarazione con cui le controparti affermino di essere a conoscenza e di rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico della Società. Inoltre, nei contratti, ove possibile, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali) e del Codice Etico della Società.

Conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.

Non restituire conferimenti ai soci o liberare gli

stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei

casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Non ripartire utili o acconti su utili non

effettivamente conseguiti o destinati per legge

a riserva.

Non tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Società di Revisione, in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata.

Non omettere o ritardare la comunicazione di dati o informazioni rilevanti ai fini della tempestiva e corretta registrazione contabile degli accadimenti aziendali o in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Non porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società.

Porre in essere condotte e/o tenere comportamenti in violazione del presente Protocollo, e/o delle prescrizioni di volta in volta impartite dalla Società.

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre ai flussi specifici individuati nelle modalità operative ( ), i Destinatari sono tenuti a segnalare all’OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali e alle modalità esecutive disciplinate nel Protocollo.

L’Organismo di Vigilanza, nel corso dell’anno, può richiedere incontri con il Responsabile Finance, nonché con la Società di Revisione avente ad oggetto le procedure contabili e le problematiche contabili, con redazione di un verbale delle riunioni sottoscritto dai partecipanti e acquisito per l ’archiviazione dall’OdV.

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Gestione della sicurezza alimentare nei ristoranti Pag. 1 di 4

INDICE

1 SCOPO ............................................................................................................... 2

2 TERMINI DI VALIDITÀ ..................................................................................... 2

3 AMBITO DI APPLICAZIONE ............................................................................. 2

4 RESPONSABILITÀ ............................................................................................ 2

5 MODALITÀ OPERATIVE ................................................................................... 2

6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .................................................. 3

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA ....................... 4

Rel. 1.0 Data del documento 24/02/2016 Rel. Data del documento

1.1 30/05/2019

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1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell’ambito dell’attività svolta da Burger King Restaurants Italia S.p.A. di seguito anche «Società», i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione della sicurezza alimentare presso i ristoranti.

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutti i Destinatari, ognuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

Operations è responsabile di effettuare un adeguato monitoraggio dei ristoranti per verificare il rispetto delle obbligazioni previsti dalle normative di riferimento di volta in volta applicabili I controlli effettuati periodicamente da Operations sono riportati, in particolare, nel Manuale HACCP (e relative schede riassuntive) della Società a cui si rimanda.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, agli operatori del settore alimentare incombe l’obbligo di assicurare il mantenimento della catena del freddo. Tale obbligo costituisce pertanto parte delle prescrizioni di base e va rispettato anche in caso di applicazione di procedure basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

4 RESPONSABILITÀ

La Responsabilità funzionale è assegnata al Responsabile Operations.

5 MODALITÀ OPERATIVE

Gli standard definiti dalla Società ed individuati nel Piano HACCP e negli altri documenti operativi di riferimento stabiliscono:

- la proceduralizzazione delle fasi in cui si articola il processo di gestione della sicurezza alimentare nei ristoranti;

- l’adeguatezza del personale addetto;

- l’idoneità delle dotazioni strutturali.

Essi rappresentano, pertanto, una soluzione irrinunciabile, in quanto funzionali all’attività di gestione dei rischi tipici ed al conseguimento dei livelli qualitativi previsti.

La Società, sia attraverso analisi interne che esterne verifica per i propri prodotti la rispondenza ai parametri igienici e qualitativi previsti dalle normative prima dell’immissione in commercio.

Il Responsabile di Operations deve comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza le risultanze di analisi effettuate qualora si riscontrino problematiche significative ai fini della sicurezza alimentare e/o eventi accidentali.

Lo Store manager o, in sua assenza il Responsabile di turno del ristorante deve assicurarsi che tutto il personale si attenga alle norme di comportamento previste dal Manuale operativo e/o prescritte di volta in volta dalla Società al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, dagli standard applicabili in materia di sicurezza alimentare e secondo quanto previsto nel Manuale operativo.

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Gestione della sicurezza alimentare nei ristoranti Pag. 3 di 4

Le visite ispettive svolte da parte di Operations presso i ristoranti possono essere condotte in relazione ad una pianificazione generale o specifica. Per le verifiche di conformità a norme e regolamenti, standard di prodotto e di processo, la Funzione può avvalersi di specialisti esterni/ispettori. All’esito delle ispezioni deve essere redatto il rapporto di verifica ispettiva.

Per quanto riguarda, in particolare, il sistema HACCP, la frequenza delle verifiche deve essere tale da confermare l’efficiente funzionamento dello stesso. Le procedure di verifica comprendono:

- un audit del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e delle sue registrazioni;

- la verifica delle operazioni;

- la conferma che i CCP (Critical Control Points) sono tenuti sotto controllo;

- la convalida dei limiti critici;

- la revisione delle anomalie e delle disposizioni in merito al prodotto;

- le misure correttive adottate con riguardo al prodotto.

Le verifiche devono comprendere tutti i seguenti elementi, ma non necessariamente tutti contemporaneamente:

- controllo della correttezza delle registrazioni e analisi delle anomalie;

- controlli sulla persona preposta al monitoraggio delle attività di trasformazione, stoccaggio e/o trasporto;

- controllo fisico del processo oggetto di monitoraggio;

- calibrazione degli strumenti utilizzati per il monitoraggio.

Le attività di convalida devono includere iniziative volte a confermare l’efficacia di tutti gli elementi del sistema HACCP. In caso di modifica è necessario rivedere il sistema nel suo complesso onde garantire che esso resti valido. Oltre alle verifiche di enti indipendenti esterni, la Società effettua periodicamente ispezioni presso i ristoranti per verificare il rispetto delle procedure interne, la corretta compilazione del documento HACCP, l’effettiva attuazione delle procedure di igienizzazione delle attrezzature e dei test sui prodotti.

Il Responsabile di Operations deve comunicare annualmente e/o su richiesta dell’Organismo di Vigilanza a quest’ultimo le risultanze, significative ai fini della sicurezza alimentare, degli audit effettuati, nonché – entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano delle verifiche che intende svolgere nel corso dell'anno successivo.

6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari coinvolti a qualsiasi titolo nella gestione della sicurezza alimentare nei ristoranti, ivi incluse le attività di controllo e monitoraggio, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico.

Area del fare Area del NON fare Assicurare il rispetto di norme e regolamenti

in materia alimentare. Assicurarsi che i contratti stipulati dalla

Società, ove necessario, contengano apposita dichiarazione con cui le controparti affermino di essere a conoscenza e di rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico della Società. Inoltre, nei contratti, ove possibile, deve essere contenuta apposita clausola che regoli

Non mettere in vendita prodotti non genuini o scaduti di validità.

Non porre in vendita prodotti con denominazioni o nomi idonei ad indurre in errore il compratore sulle qualità o provenienza degli stessi.

Non contraffare, alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali o fare uso di tali marchi e segni contraffatti ovvero introdurre nel territorio

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Gestione della sicurezza alimentare nei ristoranti Pag. 4 di 4

Area del fare Area del NON fare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali) e del Codice Etico della Società.

dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati o atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità del prodotto.

Porre in essere condotte e/o tenere comportamenti in violazione del presente Protocollo, e/o delle prescrizioni di volta in volta impartite dalla Società.

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre ai flussi specifici individuati nelle modalità operative ( ), i Destinatari sono tenuti a segnalare all’OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali e alle modalità esecutive disciplinate nel Protocollo.

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Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ambiente

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INDICE

1 DEFINIZIONI .................................................................................................... 2

2 SCOPO ............................................................................................................... 2

3 TERMINI DI VALIDITÀ ..................................................................................... 3

4 AMBITO DI APPLICAZIONE ............................................................................. 3

5 RESPONSABILITÀ ............................................................................................ 3

6 MODALITÀ OPERATIVE ................................................................................... 3

6.1 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ............................................................... 3 7 NORME COMPORTAMENTALI ....................................................................... 10

8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA ...................... 13

Rel. 1.0 Data del documento 24/02/2016 Rel. Data del documento

1.0 30/05/2019

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Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ambiente

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1 DEFINIZIONI

Attrezzatura: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

Datore di Lavoro: soggetto titolare del potere decisionale e di spesa diretto all’attuazione di tutti gli obblighi fissati dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (in prosieguo, “TUS” o “D. Lgs. 81/2008”).

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Documento di valutazione dei rischi: documento contenente la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Luogo di lavoro: luogo destinato a ospitare posti di lavoro, ubicato all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

Medico Competente: responsabile della sorveglianza sanitaria aziendale e, di conseguenza, di stabilire periodicamente l’idoneità dei dipendenti alle mansioni e di valutarne le condizioni di lavoro, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); di valutare le condizioni di salute rispetto all’attività lavorativa, predisponendo appositi ed eventualmente differenziati protocolli sanitari.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): soggetto eletto o designato dai lavoratori al fine di partecipare alle attività di gestione della salute e sicurezza, in rappresentanza dei lavoratori medesimi.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del TUS designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

2 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell’ambito dell’attività svolta da Burger King Restaurants Italia S.p.A.., di seguito anche «Società», i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, che vigilano:

- sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 TUS, in relazione alla commissione dei reati previsti dall’art. 25-septies del Decreto (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);

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Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ambiente

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- sugli adempimenti in materia di gestione ambientale in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni («TUA»), in relazione alla commissione dei reati previsti dall’art. 25-undecies del Decreto (Reati ambientali).

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutti i Destinatari che operano all’interno della Società, ognuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

Con riferimento alla gestione di eventuali rapporti con funzionari pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive, si rimanda al protocollo PT 1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5 RESPONSABILITÀ

La gestione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Luogo di Lavoro è affidata al Datore di Lavoro e ai soggetti di volta in volta delegati sulla base di apposite deleghe in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e prevede il coinvolgimento di tutti i Destinatari così come individuati nel Modello Organizzativo.

Per quanto attiene le tematiche ambientali la responsabilità è assegnata ai soggetti di volta in volta delegati sulla base di apposite deleghe in materia di tutela dell’ambiente. .

6 MODALITÀ OPERATIVE

6.1 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Il Datore di Lavoro, esercitando il proprio potere decisionale e di spesa, imposta e struttura la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Preso atto della propria struttura organizzativa, in relazione ai soggetti del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Luogo di Lavoro, il Datore di Lavoro:

a. valuta se attribuire una o più deleghe in materia di salute e sicurezza, così come previsto dall’art. 16 del D. Lgs. 81/2008, stabilendo altresì la possibilità di ulteriori sub-deleghe;

b. individua i Dirigenti della sicurezza, ove presenti, assicurando a questi la necessaria informazione e formazione;

c. affida ai Dirigenti il compito di individuare i Preposti alla sicurezza, ove presenti, assicurando a questi ultimi la necessaria informazione e formazione;

d. designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

e. nomina il Medico Competente;

f. supporta i lavoratori nel processo di elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

g. in coordinamento con l’RSPP ed i Dirigenti della sicurezza, designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

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h. convoca la riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all’articolo 35 del TUS.

In particolare:

- è compito del Datore di Lavoro, o del suo Delegato ove nominato, adottare specifiche procedure per la definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, compiti e responsabilità di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza;

- il Datore di Lavoro esercita, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, tutti i poteri attribuiti ed adempie a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società;

- il Datore di Lavoro deve comunicare tempestivamente all’OdV i cambiamenti relativi a:

- deleghe in materia di salute e sicurezza;

- individuazione dei Dirigenti della sicurezza;

- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- nomina il Medico Competente.

Nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Luogo di Lavoro, il Datore di Lavoro, il Delegato ove nominato, i Dirigenti della sicurezza ed i Preposti, ognuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti ad adottare le misure generali di tutela che seguono:

- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- ove necessario, fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- esigere dal medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;

- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi;

- elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all’articolo 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, per la più idonea gestione dei rischi derivanti da interferenza lavorativa e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- elaborare il piano operativo di sicurezza in riferimento al singolo cantiere interessato;

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Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ambiente

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- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

- consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in particolare in merito alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla nomina del Medico competente ed ai programmi di informazione e formazione;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi ed operativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- comunicare all’INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Luogo di Lavoro, sia per la sede che per i ristoranti, prevede lo svolgimento delle fasi di seguito specificate.

Per ogni fase è indicata la modalità di registrazione ed il Responsabile della verifica e registrazione.

Fase Modalità di registrazione Responsabile della

verifica e della Registrazione

A

Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Il Datore di Lavoro deve adottare procedure specifiche finalizzate a garantire la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro. In particolare le procedure devono riguardare: - la pulizia ed il controllo periodico delle

attrezzature di lavoro, degli impianti e dei luoghi di lavoro;

- la manutenzione delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei luoghi di lavoro;

- le norme generali di igiene nelle aree di lavoro;

- le vie di circolazione e le uscite di emergenza;

- i dispositivi di allarme e antincendio; - l’utilizzo, la manutenzione e la sostituzione

dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);

- la gestione degli ingressi; - la registrazione delle persone esterne che

devono accedere ai luoghi di lavoro; - l’introduzione, per i consulenti e i

collaboratori esterni, della tessera di riconoscimento personale con nome, cognome e fotografia;

- la gestione delle sostanze chimiche. La manutenzione e le attività di controllo devono essere registrate, documentate ed archiviate.

Documenti riferiti ad attrezzature ed impianti: certificato di conformità, libretto di istruzioni, allegati tecnici, libretto di manutenzione, ecc.

Datore di Lavoro

Documenti riferiti al luogo di lavoro: licenza edilizia o certificato abitabilità, o SCIA, ecc.

Datore di Lavoro

Documentazione delle attività di controllo e manutenzione delle attrezzature, impianti e luoghi di lavoro: es. verifiche di legge sulle apparecchiature, verifiche impiantistiche, verifiche periodiche impianti di emergenza ed attrezzature antincendio, ecc.

Datore di Lavoro / Preposti / RSPP

Schede di sicurezza sostanze chimiche e Certificato di Prevenzione Incendi

Preposti / RSPP

Verbali di sopralluogo, relazioni tecniche, preventivi economici riferiti al luogo di lavoro, impianti, macchinari e attrezzature, in occasione di modifiche e/o cambiamenti

Preposti / RSPP

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Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ambiente

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Fase Modalità di registrazione Responsabile della

verifica e della Registrazione

B

Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

Il Datore di Lavoro deve provvedere, con il supporto del RSPP e delle Funzioni aziendali di competenza a: - valutare tutti i rischi associati all’attività

lavorativa, sia eseguita presso le sedi di lavoro della Società sia eseguita presso terzi, elaborare e formalizzare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

- definire, emettere e divulgare a tutti i lavoratori procedure operative finalizzate a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata costantemente in relazione ai mutamenti organizzativi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. Devono essere inoltre adottate appropriate misure di prevenzione e protezione idonee a presidiare i rischi individuali individuati nel DVR. Devono essere forniti ai lavoratori i DPI individuati all’interno del DVR; la consegna dei DPI deve essere adeguatamente formalizzata e registrata e gli stessi devono essere sottoposti a periodica manutenzione ovvero devono essere tempestivamente sostituiti laddove non siano più idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore.

Documento di Valutazione dei Rischi, suoi allegati relativi aggiornamenti

Datore di Lavoro

Documentazione dell’attività svolta: processo di individuazione dei pericoli e identificazione tipologia di rischio (area lavorativa, mansione, attrezzatura di lavoro); analisi tecniche di valutazione (fonometria, polveri aerodisperse, ecc.)

Datore di Lavoro / RSPP

Comunicazioni al Servizio di Prevenzione e Protezione in caso di mutamenti organizzativi od operativi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori; segnalazioni relative a carenze o criticità organizzative, gestionali, strutturali o impiantistiche che possano influire sulla tutela e sulla prevenzione dei rischi

Datore di Lavoro / Preposti / RSPP / MC

C

Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

È compito del Datore di Lavoro organizzare e gestire le emergenze ritenute possibili, la prevenzione incendi ed il primo soccorso. A tal proposito deve assicurare: - le modalità di gestione delle situazioni

d’emergenza; - la definizione delle responsabilità per

l’attuazione di misure atte a mitigare le conseguenze a seguito di incidenti o non conformità;

- la previsione di prove di emergenza periodiche.

Presso i luoghi di lavoro possono essere presenti i tecnici di ditte specializzate con cui sono in corso contratti di appalto per manutenzione attrezzature ed impianti e pulizia. Devono, pertanto, essere adottate procedure idonee a garantire: - la verifica, secondo le modalità di legge,

dell’idoneità tecnico-professionale delle

Piano di emergenza e di evacuazione Datore di Lavoro / RSPP

Verbalizzazione della prova di emergenza ed evacuazione

RSPP

Raccolta e conservazione della documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici / lavoratori autonomi

RSPP

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)

RSPP

Piano Operativo di Sicurezza (POS) in relazione ai cantieri per l’apertura di nuovi ristoranti/ ristrutturazione degli stessi

Datore di Lavoro / RSPP

Verbali delle riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione

Datore di Lavoro / RSPP

Verbali di riunioni di consultazione con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Datore di Lavoro / RSPP

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Fase Modalità di registrazione Responsabile della

verifica e della Registrazione

imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o somministrazione;

- le modalità operative da seguire nell’affidamento di appalto di lavori a terzi, al fine di garantire adeguate condizioni di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

- la corretta gestione delle interferenze lavorative, anche tramite l’emissione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza – DUVRI;

- la cooperazione ed il coordinamento nell’attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Il Datore di Lavoro deve indire, almeno una volta all’anno, la riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come previsto dall’art. 35 del D. Lgs. 81/2008. Il Datore di Lavoro deve assicurare la consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008. Presenza di lavoratori presso cantieri temporanei o mobili (es. per nuovi ristoranti / ristrutturazione di ristoranti) Presso cantieri temporanei o mobili possono essere presenti lavoratori della Società o di ditte specializzate incaricate dalla Società. Devono, pertanto, essere adottate procedure idonee a garantire: - le modalità di gestione delle situazioni

d’emergenza; - la definizione delle responsabilità per

l’attuazione di misure atte a mitigare le conseguenze a seguito di incidenti o non conformità;

- le modalità operative da seguire al fine di garantire adeguate condizioni di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

D

Attività di sorveglianza sanitaria

È responsabilità del Datore di Lavoro nominare il Medico Competente e monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria effettuata da parte dello stesso, dotandolo degli adeguati spazi per l’effettuazione dell’attività di propria competenza e per la registrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di legge indicati di seguito. È responsabilità del Medico Competente predisporre ed aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria.

Nomina del Medico Competente Datore di Lavoro

Protocollo sanitario Medico Competente

Cartelle sanitarie di rischio Medico Competente

Certificati di idoneità Medico Competente

Verbale di sopralluogo Medico Competente

Relazione annuale sui dati della sorveglianza sanitaria

Medico Competente

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Fase Modalità di registrazione Responsabile della

verifica e della Registrazione

In particolare, il Medico Competente così come previsto dalla legge, deve: - effettuare sia accertamenti preventivi intesi

a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, che periodici, volti a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

- formalizzare e comunicare al lavoratore l’esito delle analisi svolte, contenente giudizi di idoneità o inidoneità, rilasciandone duplice copia (una al lavoratore e una al Datore di Lavoro per la relativa archiviazione);

- effettuare almeno una volta all’anno un sopralluogo presso il luogo di lavoro.

E

Attività di informazione e formazione dei lavoratori

Informazione

Il programma di informazione prevede che ciascun lavoratore, al momento dell’assunzione e nel caso di cambiamento di mansione, riceva un’adeguata informazione riguardo a: - normativa in materia di sicurezza, con

particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008; - informazioni sui rischi per la sicurezza e la

salute connessi all’attività da svolgere in funzione del luogo di lavoro, sia esso di pertinenza della Società o di terzi, e le misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda e da adottare da parte del personale;

- rischi specifici (movimentazione dei carichi, rumore, vibrazioni, utilizzo di sostanze pericolose, uso professionale del computer etc.) cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

- informazioni sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione in caso di emergenza;

- nominativi delle persone incaricate dell’attuazione delle procedure di cui al punto precedente;

- le lavoratrici devono inoltre essere informate riguardo ai rischi aggiuntivi in caso di gravidanza - procedure e comportamento in caso di gravidanza;

- informazioni in merito ai rischi connessi all’uso delle attrezzature ed impianti;

- impiego, modalità di manutenzione e cura dei DPI, modalità di sostituzione degli stessi.

Programma annuale di informazione e formazione

Datore di Lavoro / RSPP

Documentazione degli incontri di informazione

RSPP

Documentazione dei corsi di formazione nei confronti dei Dirigenti, Preposti e lavoratori

RSPP

Documentazione dell’addestramento effettuato

RSPP

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Fase Modalità di registrazione Responsabile della

verifica e della Registrazione

Tali informazioni saranno inoltre trasmesse a tutti i dipendenti ed eventuali collaboratori a diverso titolo presenti.

Formazione

Come fondamentale misura di prevenzione dai rischi connessi con le attività lavorative è previsto un programma di formazione del personale mirato al raggiungimento di una migliore comprensione delle mansioni, delle attrezzature di lavoro e dei rischi ad essi connessi. Il programma di formazione prevede che ciascun lavoratore riceva un’adeguata formazione riguardo alla sicurezza e alla salute con particolare riferimento alle proprie mansioni, nonché all’uso dei dispositivi di protezione individuale. Detta formazione deve avvenire in occasione: - dell’assunzione; - del trasferimento o cambiamento di

mansione; - dell’introduzione di nuove attrezzature di

lavoro o nuovi prodotti e tecnologie.

Addestramento

Come fondamentale misura di prevenzione dai rischi connessi con le attività lavorative è previsto un programma di addestramento: - sulle modalità operative; - sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro ed

impianti; - sull’utilizzo dei dispositivi di protezione

individuale. F

Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

Il Datore di Lavoro, attraverso i Dirigenti e Preposti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, deve effettuare attività di vigilanza e controllo sull’applicazione da parte dei lavoratori della normativa e degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Datore di Lavoro deve applicare, in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari nel rispetto delle norme di legge in vigore e nell’ambito del CCNL.

Esecuzione di sopralluoghi periodici da parte del Datore di Lavoro e dei Dirigenti, con redazione di relativo verbale o altro documento di reporting

Datore di Lavoro / RSPP

Programma di controllo periodico da parte dei Preposti e RSPP, con predisposizione di apposite check list

RSPP

Provvedimenti disciplinari Datore di Lavoro

G

Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

La documentazione deve essere conservata e archiviata in modo adeguato.

Documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge o stabilite dalle procedure aziendali

Datore di Lavoro / RSPP

H

Periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate

Piano annuale delle verifiche Datore di Lavoro

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Fase Modalità di registrazione Responsabile della

verifica e della Registrazione

Il Datore di Lavoro deve garantire l’effettuazione di attività periodiche di verifica sul sistema di gestione della sicurezza, con il supporto di Funzioni interne alla Società o da soggetti esterni formalmente incaricati. In particolare, il Datore di Lavoro deve: - approvare il piano delle verifiche annuali

che deve prevedere interventi finalizzati a verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell’organizzazione;

- analizzare i verbali delle verifiche periodiche effettuate e, in particolare rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) e il relativo piano di azione (definito dall’area/reparto oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche;

- approvare il piano di azione. Il RSPP deve verificare lo stato di avanzamento del piano di azione avvisando tempestivamente il Datore di Lavoro di eventuali scostamenti da quanto pianificato.

7 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati anche nel Codice Etico e le indicazioni previste nelle Procedure / Istruzioni Operative aziendali.

Tutti i Destinatari

Area del fare Area del NON fare Prendersi cura della propria sicurezza e della

propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro.

Utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza.

Utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione.

Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza.

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

Non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all’art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001.

Non porre in essere o dare causa a violazioni del Presente Protocollo.

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

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Area del fare Area del NON fare Contribuire, insieme al Datore di Lavoro,

all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Assicurarsi che nei contratti sottoscritti dalla società, ove necessario, il Fornitore dichiari che (i) il proprio personale riceve retribuzioni conformi al contratto collettivo nazionale e/o territoriale applicabile e, comunque, proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; (ii) applica correttamente a tutto il personale la normativa che regola l’orario di lavoro, il periodo di riposo, il riposo settimanale, l’aspettativa obbligatoria e le ferie; (iii) assicura al proprio personale tutte le misure atte a garantire la sua salute e sicurezza sul luogo di lavoro; (iv) non sottopone il proprio personale a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti; (v) l’eventuale personale di paesi terzi impiegato nell’esecuzione delle attività di cui al contratto è in regola con il permesso di soggiorno.

In particolare, il Datore di Lavoro, il Delegato ove nominato, i Dirigenti ove nominati, i Preposti e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso d’incendio, devono garantire, ognuno nell’ambito di propria competenza:

- il proprio contributo al mantenimento degli standard di sicurezza stabiliti dalla Politica della Sicurezza aziendale e contribuire al miglioramento continuo;

- il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi per la salute e sicurezza dei lavoratori definiti dalla Società e l’identificazione continua dei rischi;

- la selezione, acquisto, sostituzione, degli strumenti, delle attrezzature, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali ed il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle medesime attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, anche attraverso un processo continuo di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e degli appaltatori, sul sistema di gestione della salute e sicurezza definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;

- la definizione e l’aggiornamento (in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, che comprendano anche le attività svolte presso luoghi di lavoro di terzi;

- la disciplina delle modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo quali “quasi incidenti” e “non conformità”;

- l’idoneità delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

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Inoltre in relazione alle attività legate alla gestione ambientale.

Area del fare Area del NON fare Rispettare scrupolosamente la normativa in

materia ambientale; Valutare i potenziali rischi e sviluppare

adeguati programmi di prevenzione a tutela dell’ambiente;

Stabilire ed aggiornare procedure di emergenza, al fine di ridurre al minimo gli effetti di qualsiasi scarico accidentale nell’ambiente;

Gestire tutte le attività di raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti aziendali (carta, toner, cartucce di stampanti, hardware e altri componenti elettrici o elettronici, alluminio, plastica, vetro, vernici, …) anche qualora vengano svolte da soggetti terzi (fornitori, imprese di pulizia, trasportatori, …) nel rispetto di quanto previsto nel TUA e nelle altre disposizioni in materia.

Monitorare la gestione delle sostanze lesive dell’ozono presenti nei circuiti di condizionamento dei ristoranti e degli uffici.

Assicurarsi che i contratti stipulati dalla Società, ove necessario, contengano apposita dichiarazione con cui le controparti affermino di essere a conoscenza e di rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico della Società. Inoltre, nei contratti, ove possibile, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali) e del Codice Etico della Società.

Abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo;

Immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee

Porre in essere comportamenti in violazione del presente Protocollo, e/o delle prescrizioni di volta in volta impartite dalla Società.

Qualora la Società si avvalga dell’assistenza di consulenti/professionisti/società esterne per la predisposizione della documentazione rilevante in materia ambientale, ovvero per l’esecuzione di specifiche attività quali, ad esempio, l’analisi ambientale ed eventuali attività di verifica e misurazione, i contratti con tali soggetti, devono contenere un’apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e, in particolare, delle norme comportamentali sancite nel Codice Etico della Società e di impegno al loro rispetto.

Sono in ogni caso fatte salve le procedure operative di maggiore tutela previste in materia nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza e ambientale implementato dalla Società.

La tracciabilità delle singole fasi del processo deve avvenire attraverso la registrazione, documentazione ed archiviazione, a cura delle Funzioni coinvolte, della documentazione prevista per legge e dell’altra eventuale documentazione prodotta nell’ambito della gestione delle fasi legate alle attività di tutela della salute e della sicurezza dell’ambiente di lavoro.

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Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ambiente

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8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è tenuto ad informare tempestivamente l’OdV in merito a:

a. violazioni, da parte dei soggetti preposti, relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro;

b. inosservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro, da parte dei Destinatari e relativi ai provvedimenti adottati (in particolare sanzioni disciplinari comminate);

c. eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche ed accertamenti da parte delle Autorità preposte in materia di salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro;

d. modifiche soggettive all’interno del Sistema di Gestione della Sicurezza, così come indicato al Paragrafo 6.1.

Il Datore di Lavoro ed il suo Delegato, ove nominato, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, provvedono a mantenere aggiornata e a tenere a disposizione dell’Organismo di Vigilanza la documentazione concernente:

- i documenti di nomina, designazione, individuazione dei soggetti facenti parte del Sistema di Gestione della Sicurezza, nonché l’Organigramma del Sistema medesimo;

- il Documento di Valutazione dei Rischi ed i documenti tecnici allegati, comprovanti le analisi effettuate ai fini valutativi;

- i verbali delle riunioni annuali del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- altri verbali in cui, tra le altre cose, sono evidenziate le criticità ed i rilievi emersi nel corso dell’attività di gestione e monitoraggio degli aspetti in materia antinfortunistica e, in generale, di salute e sicurezza dei lavoratori;

- criticità e rilievi emersi nel corso dell’attività di gestione e monitoraggio degli aspetti in materia antinfortunistica e, in generale, di salute e sicurezza dei lavoratori;

- il programma di manutenzione delle attrezzature ed impianti;

- il programma di informazione e formazione annuale;

- la consuntivazione dell’attività informativa, formativa e di addestramento svolta;

- le statistiche relative agli infortuni verificatisi sul luogo di lavoro, nonché la documentazione riferita alle attività di analisi avviate dalla Società;

- il piano delle verifiche annuali con la documentazione derivante dalle ispezioni, interne ed esterne, avviate e concluse;

- le eventuali sanzioni disciplinari comminate ai lavoratori in caso di inosservanza delle disposizioni di legge, nonché dei principi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico.

È compito dell’OdV valutare, di volta in volta, le comunicazioni e le segnalazioni descritte e intraprendere eventuali provvedimenti in merito.

L’OdV inoltre:

- ha libero accesso alla documentazione relativa alla materia salute e sicurezza, fermo l’obbligo di segretezza di quanto dovesse venire a conoscenza in relazione ai processi lavorativi in essi decritti;

- può indire in ogni momento una riunione con il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Inoltre il Country Manager con il supporto delle altre Funzioni eventualmente interessate deve informare tempestivamente l’OdV in merito a:

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Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ambiente

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a. inosservanza delle disposizioni in materia di sistema di gestione ambientale, da parte dei Destinatari e relativi provvedimenti adottati;

b. eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche ed accertamenti da parte delle autorità preposte in materia di tutela dell’ambiente.

L’OdV inoltre:

- ha libero accesso alla documentazione relativa al sistema di gestione ambientale, fermo l’obbligo di segretezza di quanto dovesse venire a conoscenza;

- può indire in ogni momento una riunione con il General Manager e le altre Funzioni eventualmente interessate;

- ha accesso al sistema delle deleghe in materia ambientale.

Ciascuno dei Destinatari potrà segnalare all’OdV eventi significativi in merito alle previsioni di cui al presente Protocollo.

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Diritti d’autore Pag. 1 di 5

INDICE

1 SCOPO ............................................................................................................... 2

2 TERMINI DI VALIDITÀ ..................................................................................... 2

3 AMBITO DI APPLICAZIONE ............................................................................. 2

4 RESPONSABILITÀ ............................................................................................ 2

5 MODALITÀ OPERATIVE ................................................................................... 2

5.1 DIRITTI D’AUTORE ................................................................................................................................................................................ 2 5.2 UTILIZZO DI MARCHI E ALTRI SEGNI DISTINTIVI .......................................................................................................... 3 5.3 PUBBLICITÀ ............................................................................................................................................................................................... 3 5.4 INTERNET SOCIAL MEDIA E APP ................................................................................................................................................ 4

6 NORME COMPORTAMENTALI ......................................................................... 4

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA ....................... 5

Rel. 1.0 Data del documento 24/02/2016 Rel. Data del documento

1.0 30/05/2019

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Diritti d’autore Pag. 2 di 5

1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell’ambito dell’attività svolta da Burger King Restaurants Italia S.p.A.., di seguito anche «Società», i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione delle royalties e dei diritti d’autore.

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni aziendali della Società coinvolte, a qualsiasi titolo, in attività che possono comportare l’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore o di marchi e altri segni distintivi.

4 RESPONSABILITÀ

L’applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

La responsabilità funzionale è assegnata al Responsabile Finance, a Legal e al Responsabile Marketing per i rispettivi ambiti di competenza.

5 MODALITÀ OPERATIVE

5.1 DIRITTI D’AUTORE

Spetta a Legal verificare che le procedure adottate dalla Società assicurino che la trasmissione o diffusione in pubblico (in primis nei ristoranti gestiti dalla Società o in occasione di un evento) di:

a) un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato,

avvenga in piena conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

L’utilizzo di quei beni aziendali (come fotocopiatrici, stampanti, ecc.) il cui improprio uso può comportare una violazione dei diritti d’autore deve avvenire in conformità alle procedure al riguardo adottate dalla Società e alle disposizioni di legge di volta in volta applicabili.

L’intenzione di procedere all’acquisizione di:

1) apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;

2) dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato,

deve essere preventivamente comunicata a Legal, il quale autorizza l’acquisto una volta verificatane la legittimità, nonché la liceità dell’utilizzo di tali apparati, parti di apparati, dispositivi o elementi.

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Diritti d’autore Pag. 3 di 5

5.2 UTILIZZO DI MARCHI E ALTRI SEGNI DISTINTIVI

Il Responsabile della Funzione Interessata deve informare con congruo anticipo Legal in ordine all’utilizzo di marchi ed altri segni distintivi.

Marchi e altri segni distintivi di terzi, ivi compresi società appartenenti al Gruppo del quale fa parte la Società, possono essere utilizzati dalla Società stessa solo sulla base di specifici accordi conclusi per iscritto, e sottoscritti da amministratori o procuratori della Società dotati dei relativi poteri di sottoscrizione. Il contenuto di tali contratti deve essere previamente verificato e approvato da Legal, al quale compete anche il compito di verificare previamente la presenza nel contratto, di apposite clausole contrattuali, la controparte attesti:

- di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione alla Società o, se del caso, di aver ottenuto dai legittimi titolari l’autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;

- che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;

- che si impegna a manlevare e tenere indenne la società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

Il Responsabile Finance, anche avvalendosi delle strutture di Gruppo e/o di consulenti terzi, verifica la congruità del corrispettivo riconosciuto al terzo per l’utilizzo di marchio o di altri segni distintivi.

Nel caso di sviluppo da parte della Società di propri marchi o segni distintivi, spetta a Legal svolgere verifiche preliminari in ordine all’eventuale sussistenza di diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registrati (ricerca di anteriorità) e che non vengano in ogni caso violati i diritti di terzi.

Spetta al Responsabile Accounting, calcolare entro il 15 di ogni mese (o nel minor termine previsto da accordi vincolanti per la Società), con riferimento al mese precedente, l’importo delle royalties (o di altri corrispettivi quali Franchisee Fee o Advertising Contribution) dovute dalla Società a fronte dei contratti di utilizzo di marchi o altri segni distintivi, nonché l’importo delle royalties (o degli altri corrispettivi) spettanti alla Società a fronte della concessione in uso a terzi di marchi o altri segni distintivi. La Funzione Finance verifica la correttezza di tali calcoli prima di procedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società, mantenendo traccia delle attività di controllo effettuate.

Con riferimento ai contratti di franchising il Responsabile Franchising effettua periodicamente (e almeno annualmente) la verifica della correttezza e dell’accuratezza dei dati forniti dal franchisee.

5.3 PUBBLICITÀ

Legal attua specifiche verifiche sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alla normativa tempo per tempo vigente, tenendo conto delle caratteristiche del messaggio pubblicitario, al fine di evitare in primo luogo che quest’ultimo possa essere ingannevole nonché discriminatorio per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o di apologia dei crimini di genocidio.

A tal fine il Responsabile Marketing deve informare con congruo anticipo Legal in ordine a iniziative pubblicitarie che intende avviare.

Nell’eventualità in cui l’iniziativa pubblicitaria venga affidata o sia gestita da soggetti terzi (agenzie di comunicazione esterne) il relativo contratto deve essere previamente sottoposto all’esame di Legal, il quale verifica che nel contratto sia espressamente previsto, se l’iniziativa è gestita interamente dal terzo, l’obbligo da parte di quest’ultimo di verificare che le forme e il contenuto del messaggio pubblicitario sia conforme alla normativa applicabile di tempo in tempo vigente.

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PROTOCOLLO PT 6

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Diritti d’autore Pag. 4 di 5

5.4 INTERNET SOCIAL MEDIA E APP

Il Responsabile Marketing o le altre Funzioni eventualmente interessate devono informare con congruo anticipo Legal in ordine a iniziative / progetti relativi a internet, social media e app che intendono avviare.

Legal verifica preventivamente, anche avvalendosi del supporto di terzi, che tutti i contenuti del sito internet, dei social media e delle app della Società siano conformi alla normativa applicabile di tempo in tempo vigente e non ledano diritti di terzi. Nell’eventualità in cui la gestione del sito sia affidata a soggetti terzi, il contratto relativo deve prevedere l’impegno esplicito del provider del servizio a verificare che i contenuti del sito siano conformi alla normativa applicabile di tempo in tempo vigente e non ledano diritti di terzi.

6 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle royalties e dei diritti d’autore, ivi incluse le attività di controllo e monitoraggio, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

Area del fare Area del NON fare Assicurare la tracciabilità delle fasi del

processo decisionale. Tenere un comportamento corretto,

trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei documenti contabili

Assicurarsi che i contratti stipulati dalla Società, ove necessario, contengano apposita dichiarazione con cui le controparti affermino di essere a conoscenza e di rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico della Società. Inoltre, nei contratti, ove possibile, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali) e del Codice Etico della Società.

Conservare la documentazione a supporto,

adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.

Non creare fondi a fronte di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Non rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in documenti contabili, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Non omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Non utilizzare in qualsiasi forma e/o modo e per qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell’ingegno e/o materiali protetti da diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (tra cui, a titolo esemplificativo, marchi, disegni e modelli, brevetti per invenzione e modelli di utilità, informazioni segrete), ivi compresi i diritti di immagine ed il diritto al nome, senza il consenso dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità.

Non diffondere in pubblico senza avere la proprietà dei diritti attraverso il sito internet aziendale o in altro formato digitale, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno o opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali.

Non utilizzare n modo illecito segreti aziendali altrui.

Non adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti della Società.

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PROTOCOLLO PT 6

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Diritti d’autore Pag. 5 di 5

Area del fare Area del NON fare Non porre in essere atti fraudolenti idonei a

produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla Società.

Non riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi.

Non fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi.

Non introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

Non trasmettere, nei ristoranti in occasione della organizzazione e gestione di eventi, a mezzo radio/televisivo o in qualsivoglia altra modalità, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

Non produrre contenuti e/o messaggi idonei a incitare l’apologia dei crimini di genocidio e/o atteggiamenti di xenofobia.

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre ai flussi specifici individuati nelle modalità operative ( ), i Destinatari sono tenuti a segnalare all’OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali e alle modalità esecutive disciplinate nel Protocollo.

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PROTOCOLLO PT 7

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione dei rapporti con soggetti terzi Pag. 1 di 5

INDICE

1 SCOPO ............................................................................................................... 2

2 TERMINI DI VALIDITÀ ..................................................................................... 2

3 AMBITO DI APPLICAZIONE ............................................................................. 2

4 RESPONSABILITÀ ............................................................................................ 2

5 MODALITÀ OPERATIVE ................................................................................... 2

5.1 INIZIATIVE FINANZIARIE E COMMERCIALI ....................................................................................................................... 2 5.2 SELEZIONE DEI FRANCHISEE ...................................................................................................................................................... 3 5.3 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE .............................................................................................................. 4 5.4 AVANZAMENTI DI CARRIERA, INCREMENTI RETRIBUTIVI ................................................................................... 4

6 NORME COMPORTAMENTALI ......................................................................... 5

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA ....................... 5

Rel. 1.0 Data del documento 24/02/2016 Rel. Data

1.1 30/05/2019

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PROTOCOLLO PT 7

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione dei rapporti con soggetti terzi Pag. 2 di 5

1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell’ambito dell’attività svolta da Burger King Restaurants Italia S.p.A. di seguito anche «Società», i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione dei rapporti con soggetti terzi.

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni aziendali della Società coinvolte, a qualsiasi titolo, nella gestione dei rapporti con soggetti terzi.

Fermo restando che devono essere messe in atto tutte le misure necessarie alla diffusione, conoscenza e rispetto del Modello Organizzativo, dal momento di emissione del Protocollo, i contratti tra la Società e i soggetti terzi, ove possibile, devono contenere apposita dichiarazione con cui quest’ultimo affermi di essere a conoscenza e di rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico della Società. Inoltre, nei contratti con i Soggetti Terzi, ove possibile, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali) e del Codice Etico della Società.

4 RESPONSABILITÀ

L’applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

La responsabilità funzionale è assegnata alle Funzioni aziendali per i rispettivi ambiti di competenza.

5 MODALITÀ OPERATIVE

5.1 INIZIATIVE FINANZIARIE E COMMERCIALI

I contratti stipulati con soggetti terzi devono essere in forma scritta e sottoscritti dal General Manager o da altro soggetto autorizzato secondo il sistema delle deleghe e dei poteri in vigore, previo esame da parte di Legal, del testo. Una copia del contratto deve essere conservata secondo le procedure interne.

Nel caso di nuovi rapporti contrattuali il Responsabile della Funzione interessata, eventualmente coordinandosi con le altre Funzioni aziendali, deve identificare i soggetti terzi attraverso le fonti di informazioni disponibili, acquisendo quanto meno le informazioni individuate da Legal.

Fermo restando quanto specificamente previsto nei successivi paragrafi e, più specificamente, nel PT 9 - Gestione degli acquisti di beni / servizi / consulenze, il Responsabile della Funzione che intende proporre l’instaurazione di un rapporto contrattuale o, se rientra nei suoi poteri, che intende procedere alla conclusione di un’operazione che preveda un impegno annuo della Società pari o superiore a €2.500,00, anche al fine della predisposizione di apposite vendor list, deve preventivamente verificare:

a) l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, archiviando la documentazione a tal fine acquisita, che comprende, a seconda dei casi e tenuto conto delle policy di Gruppo, visure camerali; bilanci; dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali -, acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate, ecc.);

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Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione dei rapporti con soggetti terzi Pag. 3 di 5

b) ove necessario il possesso del rating di legalità, l’iscrizione nelle white list prefettizie o nell’elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell’Interno;

c) ove necessario l’impegno del fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria e, in ogni caso, in conformità con quanto previsto nel nel PT 9 - Gestione degli acquisti di beni / servizi / consulenze apposita dichiarazione del fornitore in cui quest’ultimo dichiara che: (i) il proprio personale riceve retribuzioni conformi al contratto collettivo nazionale e/o territoriale applicabile e, comunque, proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;(ii) applica correttamente a tutto il personale la normativa che regola l’orario di lavoro, il periodo di riposo, il riposo settimanale, l’aspettativa obbligatoria e le ferie; (iii) assicura al proprio personale tutte le misure atte a garantire la sua salute e sicurezza sul luogo di lavoro; (iii) non sottopone il proprio personale a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti; (iii) l’eventuale personale di paesi terzi impiegato nell’esecuzione delle attività di cui al contratto è in regola con il permesso di soggiorno;

d) dichiarazione del fornitore attestante l’assenza di provvedimenti a carico dell’ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Salvo autorizzazione scritta motivata del Consiglio di Amministrazione, immediatamente comunicata

all’OdV , non possono essere in ogni caso sottoscritti contratti nell’eventualità in cui risulti nel corso delle negoziazioni che:

il soggetto terzo ha sede in Paesi black-list1 ovvero Paesi a rischio terrorismo, liste UIC, …;

vi è stata la proposta del soggetto terzo di trasferire in tutto o in parte le somme derivanti dall’operazione in piazze diverse da quelle indicate nel contratto o a favore di soggetti diversi dai contraenti, senza che tale proposta abbia una giustificazione oggettiva;

sono state date dal soggetto terzo indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l’intento di occultare informazioni essenziali riguardanti il soggetto terzo;

il soggetto terzo ha proposto di effettuare operazioni di importo significativo con utilizzo di contante o attraverso strumenti al portatore.

Il Responsabile della Funzione che ha richiesto o concluso il contratto:

- verifica che le prestazioni rese dal soggetto terzo sulla base del contratto siano coerenti con le condizioni contenute nel contratto stesso e comunica gli esiti di tale verifica a Finance;

- nel corso del rapporto verifica la correttezza del comportamento di controparte, anche al fine di valutare la permanenza del soggetto in eventuali vendor list;

- archivia e conserva tutta la documentazione prodotta nell’ambito dell’esecuzione del contratto.

5.2 SELEZIONE DEI FRANCHISEE

Franchising provvede all’individuazione di nuovi franchisee secondo il piano approvato dalla Società e dal Gruppo.

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 5.1, , Franchising ricevute le candidature, provvede a acquisire le informazioni ed i dati di seguito riportati:

- esperienze professionali del potenziale Franchisee;

1 Individuati dal decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 e s.m.i..

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- situazioni economica, patrimoniale e finanziaria (comprese attività e passività), qualora trattasi di società già esistente ed operativa;

- Autorizzazione alle attività investigative da raccogliere per le società incaricate della due diligence.

Operations, Franchising e Training in particolare, è responsabile di verificare:

- La disponibilità, con riferimento a ciascun candidato, della documentazione relativa alle informazioni e ai dati da acquisire;

- la capacità finanziaria

5.3 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE

La Funzione che propone l’assunzione del personale specifica per iscritto a Responsabile Human Resources l’esigenza alla base della richiesta, nonché i requisiti che ritiene opportuno siano posseduti dai candidati. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal General Manager della Società e dal Responsabile Human Resources, la Funzione che propone l’assunzione deve gestire - secondo le indicazioni ricevute, anche in base alle policy di Gruppo, dal Responsabile Human Resources, il quale può stabilire requisiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Funzione proponente l’assunzione - la fase di ricerca dei candidati e di valutazione dei relativi profili, anche con l’ausilio di consulenti esterni.

Human Resources, verificata la correttezza del processo di selezione, nonché il rispetto delle previsioni del Codice Etico, provvede alla predisposizione della documentazione contrattuale e alla trasmissione di tale documentazione ai soggetti incaricati della sottoscrizione, che devono essere dotati di idonei poteri di firma sulla base del sistema di procure e deleghe tempo per tempo vigente. Il contratto non può essere in ogni caso sottoscritto dal Responsabile della Funzione che ha proposto l’assunzione.

Il processo di selezione sopra descritto deve essere tracciabile e documentabile. Al Responsabile Human Resources spetta il compito di provveder all’archiviazione della documentazione relativa alla eventuale assunzione e al processo di selezione.

Il Responsabile Human Resources con cadenza annuale e/o su richiesta dell’Organismo di Vigilanza deve trasmettere a quest’ultimo una sintesi riepilogativa delle assunzioni effettuate dalla Società e delle cessazioni dei rapporti di lavoro.

5.4 COMPENSATION PACKAGE IN INGRESSO – AVANZAMENTI DI CARRIERA - INCREMENTI RETRIBUTIVI

Il Compensation Package in ingresso vengono definiti sulla base delle seguenti modalità:

a) vengono proposti dal Responsabile Human Resources sulla base delle policy previste dal Gruppo, dai valori del mercato di riferimento e del profilo del candidato nel rispetto, in ogni caso, di quanto previsto dal CCNL di settore;

b) vengono successivamente comunicati per iscritto alla persone interessate.

Gli avanzamenti di carriera, gli incrementi retributivi non automatici e gli eventuali fringe benefit:

a) Vengono proposti dal Responsabile HR e condivisi con il General Manager e dal People Committee sulla base delle policy previste dal Gruppo, nel rispetto, in ogni caso, di quanto previsto dal CCNL di settore;

b) vengono successivamente comunicati per iscritto alle persone interessate.

La parte variabile della remunerazione degli amministratori deve:

- essere preventivamente approvata dall’assemblea dei soci;

- parametrata a indicatori di performance oggettivi;

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PROTOCOLLO PT 7

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione dei rapporti con soggetti terzi Pag. 5 di 5

- determinata in modo tale che il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale non può tendenzialmente superare il 200% (rapporto 2:1), salvo deroghe

motivate, concordate con la Controllante, e preventivamente comunicate all’OdV .

6 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con soggetti terzi, ivi incluse le attività di controllo e monitoraggio, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

Area del fare Area del NON fare Operare nel rispetto della normativa vigente,

nonché delle policy di Gruppo e dei Protocolli aziendali.

Ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i fornitori che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e riferire al proprio responsabile.

Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale.

Assicurarsi che i contratti stipulati dalla Società, ove necessario, contengano apposita dichiarazione con cui le controparti affermino di essere a conoscenza e di rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico della Società. Inoltre, nei contratti, ove possibile, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali) e del Codice Etico della Società.

Conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.

Nella gestione delle relazioni con i soggetti apicali (o loro sottoposti) di Soggetti Terzi con i quali la Società intrattiene – anche saltuariamente – rapporti:

Non creare fondi a fronte di incassi non documentati e pagamenti non giustificati.

Non effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell’anno).

Non ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, assunzioni, offerte di intrattenimento, …) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente.

Non riconoscere compensi che non trovano giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e, se esistenti, alla prassi vigenti in ambito locale.

Non creare tenere una condotta ingannevole che possa indurre terzi in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata.

Non perfezionare contratti con i licenziatari in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell’operazione stessa.

Non porre in essere alcuna condotta rilevante ai sensi del reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” di cui all’art. 603-bis del Codice Penale e/o del reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” di cui all’art. 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre ai flussi specifici individuati nelle modalità operative ( ), i Destinatari sono tenuti a segnalare all’OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali e alle modalità esecutive disciplinate nel Protocollo.

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PROTOCOLLO PT 8

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione del patrimonio immobiliare e construction Pag. 1 di 4

INDICE

1 SCOPO ............................................................................................................... 2

2 TERMINI DI VALIDITÀ ..................................................................................... 2

3 AMBITO DI APPLICAZIONE ............................................................................. 2

4 RESPONSABILITÀ ............................................................................................ 2

5 MODALITÀ OPERATIVE ................................................................................... 2

6 NORME COMPORTAMENTALI ......................................................................... 3

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA ....................... 4

Rel. 1.0 Data del documento 24/02/2016 Rel. Data del documento

1.1 30/05/2019

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PROTOCOLLO PT 8

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione del patrimonio immobiliare e construction Pag. 2 di 4

1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell’ambito dell’attività svolta da Burger King Restaurants Italia S.p.A., di seguito anche «Società», i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione del patrimonio immobiliare.

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni aziendali della Società coinvolte, a qualsiasi titolo, nella gestione del patrimonio immobiliare.

Con riferimento alla gestione finanziaria e di tesoreria nell’ambito del processo di gestione del patrimonio immobiliare si rimanda al protocollo PT2 Gestione dei flussi monetari e finanziari mentre per la gestione di eventuali rapporti con funzionari pubblici si rimanda alla norma comportamentale PT1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per la gestione delle attività di selezione di fornitori / appaltatori / consulenti si rimanda ai protocolli PT7 Gestione dei rapporti con soggetti terzi e PT9 Gestione degli acquisti di beni / servizi / consulenze.

Infine, con riferimento alle attività in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro si rimanda allo specifico protocollo PT5 Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ambiente.

4 RESPONSABILITÀ

L’applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

La responsabilità funzionale è assegnata al Responsabile della Funzione Development e Construction.

5 MODALITÀ OPERATIVE

In relazione allo sviluppo di un nuovo ristorante, il sito viene segnalato da un developer al Responsabile di Development e negoziato dal developer con la proprietà del sito con il supporto della Funzione Legal. Ai fini della sottoscrizione, la documentazione contrattuale viene presentata ad uno specifico Comitato della Società, ovvero, l’Investment Committee.

Il Responsabile di Development è responsabile del coordinamento dei lavori, a seconda dei casi, di costruzione, di ristrutturazione dei ristoranti; la gestione operativa dei cantieri è affidata ad un General Contractor esterno (nella totalità dei casi viene effettuata una gara on line, alla quale vengono invitati più fornitori che sono tenuti a presentare l’offerta; aggiudicazione al massimo ribasso (appalto al migliore offerente). La società aggiudicataria è responsabile di gestire i rapporti con i fornitori, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Società Committente.

Per i cantieri il Responsabile della Funzione Development e Construction si avvale dell’Head of Construction per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) coordinare i lavori, selezionando - nel rispetto di quanto stabilito dai protocolli PT7 Gestione dei rapporti con soggetti terzi e PT9 Gestione degli acquisti di beni / servizi / consulenze - i fornitori / appaltatori / consulenti;

b) verificare e autorizzare, secondo i poteri conferiti, tutte le richieste d’acquisto;

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PROTOCOLLO PT 8

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione del patrimonio immobiliare e construction Pag. 3 di 4

c) provvedere ad effettuare una verifica budget vs effective; Nel caso in cui tali funzioni riscontrino delle anomalie (con una differenza deve attivare un’analisi interna alla funzione al fine di comprenderne le cause e motivare gli scostamenti).

Le spese extra budget devono essere verificate dal Responsabile di Development e Construction ed approvate dai Comitati interni all’uopo incaricati ovvero in loro assenza dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile di Finance è responsabile della gestione amministrativa del patrimonio immobiliare, in particolare per quanto attiene:

- liquidazione delle tasse (ad es.: IMU, TARI, TASI, …), anche per il tramite dei consulenti terzi di cui si avvale la Società – la relativa documentazione per i relativi versamenti che non siano effettuati direttamente dai consulenti della Società sulla base di apposita delega scritta;

- predisposizione della documentazione per volture, reintestazioni

- predisposizione della modulistica e documentazione relativa alle utenze per i ristoranti gestiti direttamente dalla Società;

- coordinare, assieme al Responsabile della Funzione Legal, l’acquisizione della documentazione concernente i contenziosi relativi a licenze e autorizzazioni.

Il responsabile di Legal è responsabile della:

- scannerizzazione e archiviazione di tutti i contratti e dei documenti relativi ai passaggi di proprietà, locazioni, disdette e rinnovi; invio della documentazione di invio recessi e rinnovi.

- La manutenzione degli immobili è gestita da Construction sulla base delle procedure in vigore per l’individuazione dei referenti per le problematiche manutentive o di gestione del ristorante in caso di disaccordo o problemi con la proprietà e condominio.

6 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione del patrimonio immobiliare, ivi incluse le attività di controllo e monitoraggio, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

Area del fare Area del NON fare Assicurare la tracciabilità delle fasi del

processo decisionale. Assicurarsi che i contratti stipulati dalla

Società, ove necessario, contengano apposita dichiarazione con cui le controparti affermino di essere a conoscenza e di rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico della Società. Inoltre, nei contratti, ove possibile, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali) e del Codice Etico della Società.

Conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.

Non tenere una condotta ingannevole che possa indurre terzi in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata.

Non perfezionare operazioni di acquisizione di un immobile in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell’operazione stessa.

Non creare fondi a fronte di operazioni immobiliari di acquisizione di un immobile a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

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PROTOCOLLO PT 8

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione del patrimonio immobiliare e construction Pag. 4 di 4

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre ai flussi specifici individuati nelle modalità operative ( ), i Destinatari sono tenuti a segnalare all’OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali e alle modalità esecutive disciplinate nel Protocollo.

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PROTOCOLLO PT 9

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione degli acquisti di beni / servizi / consulenze Pag. 1 di 6

INDICE

1 SCOPO ............................................................................................................... 2

2 TERMINI DI VALIDITÀ ..................................................................................... 2

3 AMBITO DI APPLICAZIONE ............................................................................. 2

4 RESPONSABILITÀ ............................................................................................ 2

5 MODALITÀ OPERATIVE ................................................................................... 2

5.1 ACQUISTI DI BENI O SERVIZI ......................................................................................................................................................... 2 5.2 CONSULENZE ........................................................................................................................................................................................... 3

6 NORME COMPORTAMENTALI ......................................................................... 5

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA ....................... 6

Rel. 1.0 Data del documento

Rel. Data del documento

24/02/2016 1.1 30/05/2019

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PROTOCOLLO PT 9

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione degli acquisti di beni / servizi / consulenze Pag. 2 di 6

1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell’ambito dell’attività svolta Burger King Restaurants Italia S.p.A.., di seguito anche «Società», i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo della Società, nella gestione degli acquisti di beni o servizi ivi comprese le consulenze.

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il presente Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni della Società coinvolte, a qualsiasi titolo, nella gestione degli acquisti di beni o servizi o consulenze.

I Destinatari sono tenuti a rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., nonché delle relative disposizioni di attuazione, nei limiti in cui tali previsioni normative sono applicabili alla Società.

Tutti gli ordini di acquisto o contratti devono contenere le specifiche clausole contrattuali ex D. Lgs. 231/01 definite dalla Società.

4 RESPONSABILITÀ

L’applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

5 MODALITÀ OPERATIVE

5.1 ACQUISTI DI BENI O SERVIZI

Fermo restando quanto previsto nei protocolli PT7 Gestione dei rapporti con soggetti terzi e PT9 Gestione degli acquisti di beni / servizi / consulenze per i rispettivi ambiti di competenza, le richieste relative a offerte concernenti gli acquisti di beni e servizi generali devono essere rivolte a soggetti qualificati, anche laddove disponibili - sulla base di vendor list predisposte dalle Funzioni Interessate e/o dalle Funzioni di gruppo appositamente incaricate.

Una volta ricevute le offerte dai potenziali fornitori contattati, la Funzione interessata all’acquisto deve valutare i potenziali fornitori le cui offerte sono ritenute interessanti, sulla base dei seguenti elementi:

- professionalità;

- condizioni di prestazione praticate, tenuto conto di eventuali precedenti acquisti da fornitori di contenuto analogo (costo ed eventuali costi accessori, flessibilità, qualità del bene/servizio, tempi di intervento, modalità e tempi di pagamento, …);

- adeguata struttura organizzativa e finanziaria in relazione alle caratteristiche dell’acquisto;

- rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, laddove previsto dal Protocollo PT 5 Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ambiente.

La Funzione interessata all’acquisto motiva, quindi, la scelta, riportando per iscritto le valutazioni effettuate sulla base degli elementi sopraindicati al fine di garantire la tracciabilità del processo decisionale. Laddove non abbia poteri di sottoscrivere il relativo contratto, il Responsabile di Funzione comunica per iscritto la scelta e le relative valutazioni al soggetto che, in base al sistema di deleghe e

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PROTOCOLLO PT 9

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione degli acquisti di beni / servizi / consulenze Pag. 3 di 6

procure di tempo in tempo vigente, ha il potere di sottoscrivere il contratto stesso. Se il contenuto del contratto non è conforme a contratti standard in precedenza approvati dal Responsabile di Legal, la sottoscrizione deve essere preventivamente approvata dal Responsabile di Legal.

Fermo restando quanto previsto nei protocolli PT7 Gestione dei rapporti con soggetti terzi e PT9 Gestione degli acquisti di beni / servizi / consulenze per i rispettivi ambiti di competenza, nella selezione dei fornitori / appaltatori per la costruzione / ristrutturazione dei ristoranti e la fornitura degli arredi, Development e Construction deve valutare il fornitore / appaltatore e la sua offerta sulla base dei seguenti elementi:

- - Lista fornitori approvati e verificati;

- sistema di controllo qualità.

Inoltre, per quanto riguarda i contratti di appalto:

- rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

- accertamento, anche attraverso apposite clausole contrattuali nonché mediante consegna di apposite certificazioni laddove previste dalla normativa tempo per tempo vigente, della regolarità e correttezza dei versamenti e degli adempimenti tutti di natura contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale previsti a carico degli appaltatori;

- dichiarazione del fornitore, mediante la quale quest’ultimo garantisce che (i) il proprio personale riceve retribuzioni conformi al contratto collettivo nazionale e/o territoriale applicabile e, comunque, proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; (ii) applica correttamente a tutto il personale la normativa che regola l’orario di lavoro, il periodo di riposo, il riposo settimanale, l’aspettativa obbligatoria e le ferie; (iii) assicura al proprio personale tutte le misure atte a garantire la sua salute e sicurezza sul luogo di lavoro; (iv) non sottopone il proprio personale a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti; (v) l’eventuale personale di paesi terzi impiegato nell’esecuzione delle attività di cui al contratto è in regola con il permesso di soggiorno.

Salvo autorizzazione scritta motivata del Consiglio di Amministrazione, immediatamente comunicata

all’OdV , non possono essere in ogni caso sottoscritti contratti nell’eventualità in cui risulti nel corso delle negoziazioni che:

vi è stata la proposta del fornitore/appaltatore di effettuare o ricevere pagamenti di importo significativo con utilizzo di contante o attraverso strumenti al portatore;

vi è stata la proposta di pagamenti a favore di soggetti non riconducibili al fornitore/appaltatore;

il fornitore/appaltatore si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni previste dal presente Protocollo, a dichiarare la propria attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere e a dare quelle informazioni che, in circostanze normali verrebbero rese;

l’appaltatore fa ricorso a subappalti in cui i rapporti non appaiano trasparenti.

Laddove non abbia poteri di sottoscrivere il contratto, il Responsabile di Development e Construction comunica per iscritto la scelta e le relative valutazioni al soggetto che, in base al sistema di deleghe e procure di tempo in tempo vigente, ha il potere di sottoscrivere il contratto stesso. Se il contenuto del contratto non è conforme a contratti standard in precedenza approvati dal Responsabile di Legal, la sottoscrizione deve essere preventivamente approvata dal Responsabile di Legal.

5.2 CONSULENZE

Il Responsabile della Funzione che ravvisasse la necessità della nomina di un Consulente (“Funzione Richiedente”) provvede a indicare per iscritto, anche a mezzo e-mail, al General Manager le esigenze alla base della nomina dello stesso il profilo professionale dell’eventuale candidato, il compenso complessivo ritenuto congruo e le eventuali referenze. Se la Funzione Richiedente è già orientata verso l’individuazione di uno specifico Consulente, ne indica anche il nominativo.

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Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione degli acquisti di beni / servizi / consulenze Pag. 4 di 6

Fermo restando quanto previsto nel Protocollo PT 7 Gestione dei rapporti con soggetti terzi, nella fase di selezione la Funzione Richiedente dovrà tenere in considerazione (dandone comunicazione nella relativa richiesta), quali indici di “maggior rischio” («red flags»), i seguenti elementi:

il Consulente opera normalmente in una diversa area di business da quello per cui è stato impegnato;

il Consulente richiede compensi palesemente eccedenti;

il Consulente è legato o è in stretta collaborazione con un funzionario pubblico, anche non direttamente interessato alla transazione, ovvero è (o è stato nel recente negli ultimi tre anni) un dipendente, amministratore o un collaboratore della controparte;

il Consulente entra a far parte della transazione su esplicita richiesta o su insistenza di un funzionario pubblico;

vi è stata la proposta del Consulente di effettuare operazioni:

- con modalità, frequenza o dimensioni che risultano illogiche, inusuali o tali da denotare intenti dissimulatori, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie;

- con enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;

- con controparti insediate in aree geografiche appartenenti a Paesi black-list;

- con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l’intento di occultare informazioni essenziali riguardanti il Consulente;

- di importo significativo con utilizzo di contante o attraverso strumenti al portatore;

- con trasferimento delle somme in piazze diverse da quelle indicate nel contratto o a favore di soggetti diversi dagli intestatari.

Dette informazioni potranno essere ottenute anche in via indiretta, purché sulla base di fonti attendibili ed indipendenti.

Laddove non abbia poteri di sottoscrivere il contratto, il Responsabile della Funzione Richiedente comunica per iscritto la scelta e le relative valutazioni al soggetto che, in base al sistema di deleghe e procure di tempo in tempo vigente, ha il potere di sottoscrivere il contratto stesso. Se il contenuto del contratto non è conforme a contratti standard in precedenza approvati dal Responsabile di Legal, la sottoscrizione deve essere preventivamente approvata dal Responsabile di Legal.

Salvo autorizzazione scritta motivata del Consiglio di Amministrazione, , non possono essere in ogni caso sottoscritti contratti nell’eventualità in cui risulti nel corso delle negoziazioni che sussistono uno o più degli elementi sopra riportati.

Nel caso in cui la Funzione Richiedente o altra Funzione venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione dell’incarico di consulenza di uno o più degli indici di rischio sopra riportati, la stessa deve darne tempestiva informazione al Country Manager e al Responsabile di Legal, per una valutazione del Consulente. In caso di valutazione negativa, la Funzione Richiedente sarà tenuta a darne tempestiva notizia all’Organismo di Vigilanza e dovrà sospendere ogni attività con il Consulente. In caso di valutazione positiva, la stessa deve essere comunicata per iscritto all’Organismo di Vigilanza, con indicazione delle motivazioni alla base della valutazione stessa

La Funzione Richiedente:

- prima della sottoscrizione del contratto, verifica e sottopone all’autorizzazione del Responsabile Finance la richiesta di fondi spese e/o di rimborsi spese;

- verifica che le prestazioni rese dal Consulente siano coerenti con le condizioni dell’incarico mediante apposizione di una sigla sul documento pro-forma o sul documento fiscale e sottopone il pagamento all’autorizzazione del Responsabile Finance, verificando la piena coincidenza tra soggetti ai quali i pagamenti devono essere fatti e controparti contrattuali coinvolte nella transazione;

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PROTOCOLLO PT 9

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione degli acquisti di beni / servizi / consulenze Pag. 5 di 6

- archivia e conserva tutta la documentazione prodotta nell’ambito dell’esecuzione dell’incarico.

L’elenco dei Consulenti incaricati di rappresentare la Società deve essere annualmente comunicato all’Organismo di Vigilanza da Finance.

La tracciabilità delle singole fasi del processo di acquisti di beni e servizi o consulenze deve avvenire attraverso l’archiviazione, a cura dei Destinatari dei documenti relativi alle varie fasi del processo di selezione e gestione (es.: fatture, contratti, ...) per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate.

6 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari coinvolti a qualsiasi titolo nella gestione degli acquisti di beni o servizi o consulenze sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente sulla Privacy, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

Area del fare Area del NON fare Operare nel rispetto della normativa vigente,

nonché delle policy e dei Protocolli aziendali. Ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio

dell’attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i fornitori che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e riferire al proprio responsabile.

Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale.

Riconoscere compensi che non trovano giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigenti in ambito locale.

Assicurarsi che i contratti stipulati dalla Società, ove necessario, contengano apposita dichiarazione con cui le controparti affermino di essere a conoscenza e di rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico della Società. Inoltre, nei contratti, ove possibile, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali) e del Codice Etico della Società.

Conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.

Non assegnare incarichi di fornitura di beni / servizi a persone o Società vicine o gradite a soggetti pubblici o ad altri Soggetti Terzi in relazione con la Società in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell’operazione.

Non creare fondi extra contabili a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Non contraffare, alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali o fare uso di tali marchi e segni contraffatti ovvero introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati o atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.

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PROTOCOLLO PT 9

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione degli acquisti di beni / servizi / consulenze Pag. 6 di 6

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre ai flussi specifici individuati nelle modalità operative ( ), i Destinatari sono tenuti a segnalare all’OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali e alle modalità operative disciplinate nel Protocollo.

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PROTOCOLLO PT 10

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali Pag. 1 di 6

INDICE

1 DEFINIZIONI .................................................................................................... 2

2 SCOPO ............................................................................................................... 2

3 TERMINI DI VALIDITÀ ..................................................................................... 3

4 AMBITO DI APPLICAZIONE ............................................................................. 3

5 RESPONSABILITÀ ............................................................................................ 3

6 NORME COMPORTAMENTALI ......................................................................... 3

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA ....................... 6

Rel. 1.0 Data del documento 24/02/2016 Rel. Data del documento

1.1 30/05/2019

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PROTOCOLLO PT 10

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali Pag. 2 di 6

1 DEFINIZIONI

Account di rete: credenziale personale di accesso alla rete composta da nome utente e dalla relativa password.

Amministratore di sistema: come indicato nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” si individuano generalmente, in ambito informatico, figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. Vengono però considerate tali anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.

Credenziali di accesso: l’insieme degli elementi identificativi di un utente o di un Account di rete (generalmente userID e password).

Dato informatico (o «dato»): qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti, in forma idonea per l’elaborazione o la conservazione con un sistema informatico, incluso un programma atto a consentire ad un sistema informatico lo svolgimento di funzioni.

Gestione dei permessi o profilazione: definizione, da parte del Responsabile di funzione, delle modalità di accesso (scrittura, lettura, modifica e stampa) ai dati di competenza dell’Unità Organizzativa e indicazione del supporto sul quale le stesse debbano essere gestite e salvate.

Personale Tecnico: Amministratori di sistema, Operatori di sistema, Sistemisti, Sviluppatori di software, tecnici che effettuano manutenzione Hardware e, in generale, tutti coloro che per esigenze di manutenzione, gestione, assistenza e supporto, monitoraggio e implementazione, operano sul sistema informatico.

Postazione di Lavoro: postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.

Server: elaboratore dedicato alla fornitura di risorse e servizi per altri computer, detti “client”, connessi fisicamente tra loro in rete. Detto server può essere fisico (in Azienda), virtualizzato (tecnica informatica) in Azienda o in remoto (su cloud o nuvola, in hosting, in housing, …).

Servizi di rete: servizi forniti dai server: la posta elettronica interna ed esterna, la navigazione Internet e Intranet, le cartelle condivise, le stampanti condivise, gli applicativi aziendali.

Sistema informatico: (o «sistema»): qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, che consentono l’elaborazione automatica di dati.

Spamming: l’invio di messaggi indesiderati (generalmente commerciali).

Virus: software, appartenente alla categoria dei malware, che è in grado, una volta eseguito, di infettare dei file in modo da riprodursi facendo copie di sé stesso, generalmente senza farsi rilevare dall’utente.

2 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell’ambito dell’attività svolta da Burger King Restaurants Italia S.p.A., di seguito anche «Società», i principi comportamentali, le responsabilità ed i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo della Società, nella gestione e nell’utilizzo dei Sistemi Informativi (di seguito più brevemente anche solo «Destinatari»).

Nella gestione del Sistema Informativo la Società si avvale delle infrastrutture, dell’hardware e del software fornito dalla Controllante.

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PROTOCOLLO PT 10

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali Pag. 3 di 6

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutti coloro che utilizzano (anche «utenti» o «utilizzatori»), gestiscono (anche «Personale Tecnico») o comunque abbiano accesso ai sistemi e/o ai dati informatici aziendali.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni previste dal Regolamento per l’utilizzo dei sistemi informatici adottato dalla Società e dalle procedure operative di volta in volta implementate dalla Società e dal Gruppo.

5 RESPONSABILITÀ

La Responsabilità funzionale è assegnata a Legal, Human Resources e IT.

I Responsabili Legal e IT sono responsabili di effettuare un adeguato monitoraggio, anche sull’attività dei fornitori, per verificare il rispetto delle obbligazioni contrattualmente previste.

6 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione ed utilizzo del sistema informatico sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente sulla Privacy, nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico e le indicazioni previste nelle procedure operative aziendali.

Gli strumenti e i dati informatici aziendali, devono essere utilizzati per fini e scopi attinenti l’attività lavorativa. A tale fine i dispositivi sono forniti in dotazione in condizioni adeguate e congruenti con tali scopi.

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari.

Area del fare Area del NON fare È consentito l’accesso ad internet, mediante il

normale software di navigazione in rete in dotazione, solo se effettuato per scopi leciti e legati all’attività lavorativa tali da non pregiudicare il patrimonio informativo aziendale.

È consentito l’utilizzo di certificati elettronici, di firma digitale con chiave pubblica o di meccanismi di crittografia dei dati per comunicazioni critiche, unicamente secondo le modalità indicate dalla Società.

Al termine del rapporto di lavoro o di collaborazione il dipendente o il collaboratore deve restituire al Responsabile IT le dotazioni e le risorse informatiche di cui ha avuto la disponibilità.

Assicurarsi che i contratti stipulati dalla Società, ove necessario, contengano apposita dichiarazione con cui le controparti affermino di essere a conoscenza e di rispettare le

Non è consentito modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC né procedere ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, …).

Non è consentita la concessione di privilegi amministrativi sul PC;

Non è consentito cedere a terzi, anche solo temporaneamente, qualsivoglia apparecchiatura informatica o telematica aziendale, nonché i relativi software, credenziali di accesso, oppure di lasciare incustodite dette apparecchiature in luoghi accessibili a terzi fuori dai locali aziendali. In caso di furto o smarrimento di tali beni aziendali in dotazione, è onere del Destinatario sporgere formale denuncia alle pubbliche autorità competenti ed informare immediatamente, il Responsabile IT affinché si possano porre in essere tutte le misure atte

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PROTOCOLLO PT 10

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Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali Pag. 4 di 6

Area del fare Area del NON fare prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico della Società. Inoltre, nei contratti, ove possibile, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali) e del Codice Etico della Società.

ad isolare il sistema informativo e limitare i rischi di accessi non autorizzati.

Non è consentito l’utilizzo di software di tipo peer-to-peer o l’installazione e/o l’utilizzo di software / hardware / accessori / periferiche diversi da quelli stabiliti dalla Società

Non è consentito accedere alla rete aziendale, ai programmi ed alle banche dati, siano essi aziendali o di terzi, con credenziali di accesso diverse da quelle assegnate, né e consentito ottenere credenziali di accesso a risorse informatiche o telematiche aziendali, o di terzi, con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società.

Non è consentito danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di terzi, pubblici o privati, nonché diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico.

Non è consentito porre in essere qualunque attività abusiva di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Non è consentito porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terzi, siano essi pubblici o privati.

Non è consentito modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società.

Non è consentito installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di risorse informatiche o telematiche (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, …).

Non è consentito divulgare informazioni relative alle risorse informatiche aziendali, né copiare, manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi.

Non è consentito effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza delle risorse informatiche aziendali.

Non è consentito divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai

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PROTOCOLLO PT 10

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali Pag. 5 di 6

Area del fare Area del NON fare sistemi ed alla rete aziendale o di terzi.

Non è consentito sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza delle risorse informatiche o telematiche aziendali o di terzi per ottenere l’accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi.

Non è consentito mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare danni.

Non è consentito effettuare pratiche di spamming così come ogni azione di risposta alle medesime.

Non è consentito violare risorse informatiche di società concorrenti.

Non è consentito danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al fine di impedirne l’attività o danneggiarne l’immagine.

Non è consentito manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business.

Non è consentito danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo.

Non è consentito accedere abusivamente ad un sistema informatico di un collega, al fine di estrarre dati, modificarne il contenuto o semplicemente prenderne visione.

Non è consentito accedere a reti aziendali appartenenti al precedente posto di lavoro anche tramite strumenti di accesso remoto in modo illegittimo.

Non è consentito utilizzare in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell’ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale.

Non è consentito, laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa ovvero accedere attraverso il furto o l’indebito

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PROTOCOLLO PT 10

Rel. 1.1 del 30/05/2019

Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali Pag. 6 di 6

Area del fare Area del NON fare utilizzo di identità digitale.

Fatto salvo quanto diversamente previsto nell’ambito dei singoli principi sopra riportati, eventuali specifiche e motivate esigenze in deroga ai predetti principi devono essere segnalate a Legal, Human Resources e IT al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Responsabile IT, deve segnalare preventivamente all’OdV le variazioni che interessano il sistema di controllo interno riferito ai sistemi informativi rispetto a quanto contenuto nel Protocollo.

I Destinatari, in relazione a quanto indicato nel Protocollo, sono tenuti a comunicare tempestivamente all’OdV qualsiasi anomalia riscontrata nell’utilizzo dei sistemi informatici aziendali, nonché qualsiasi evento che potrebbe indurre a ritenere che possano essere esposti a rischio i dati e documenti informatici della Società indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

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PROTOCOLLO PT 11

Rel. 1.0 del 30/05/2019

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INDICE

1 SCOPO ............................................................................................................... 2

2 DEFINIZIONI .................................................................................................... 2

3 TERMINI DI VALIDITÀ ..................................................................................... 2

4 AMBITO DI APPLICAZIONE ............................................................................. 3

5 RESPONSABILITÀ ............................................................................................ 3

6 MODALITÀ OPERATIVE ................................................................................... 3

6.1 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ................................................................................................................................ 3 6.2 Canali di comunicazione .............................................................................................................................................................. 3 6.3 Segnalazioni tramite Ethics Point ........................................................................................................................................ 3 6.4 Segnalazioni tramite casella vocale (Hotline) ........................................................................................................... 4 6.5 Segnalazione tramite posta elettronica ........................................................................................................................... 4 6.6 Istruttoria .................................................................................................................................................................................................. 4 6.7 Accertamento ......................................................................................................................................................................................... 6 6.8 Valutazione .............................................................................................................................................................................................. 6 6.9 Feedback .................................................................................................................................................................................................... 6

7 NORME COMPORTAMENTALI ......................................................................... 7

Rel. 1.0 Data del documento 30/05/2019

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1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell’ambito dell’attività svolta Burger King Restaurants ItaliaS.p.A.., di seguito anche «Società», il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni inviate dai Dipendenti della Società.

2 DEFINIZIONI

DESTINATARI: ai soli fini del presente Protocollo per Destinatari si intendono i soli Dipendenti, Dirigenti, Amministratori e, ove nominati, Organi di controllo della Società

SEGNALAZIONE: qualsiasi comunicazione da parte di un Destinatario, avente ad oggetto una Violazione.

Sono escluse dal procedimento in argomento le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi non riconducibili a discriminazioni, minacce e molestie.

SEGNALANTI: ai fini del presente Protocollo, per Segnalante si intende il Destinatario.

SEGNALAZIONE ANONIMA: segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca.

SEGNALAZIONE CIRCOSTANZIATA: segnalazione in cui la narrazione da parte del Segnalante, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell’asserito illecito è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, ai competenti organi aziendali di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.

SEGNALAZIONE IN BUONAFEDE: segnalazione per la quale il Segnalante ha trasmesso tutte le informazioni in suo possesso, è ragionevolmente sicuro che le violazioni siano effettivamente avvenute e non agisce per interessi personali.

SEGNALAZIONE IN MALAFEDE: segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria si rilevi priva di fondamento sulla base di elementi oggettivi comprovanti la malafede del Segnalante, fatta allo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona e/o società segnalata.

SEGNALAZIONE INERENTE: segnalazione relative a violazioni del Codice Etico o del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.

SEGNALAZIONE VERIFICABILE: segnalazione per la quale gli strumenti di indagine a disposizione siano sufficienti per compiere verifiche sulla fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati (ad esempio natura della violazione, quando è avvenuta, cause e finalità, società /funzioni/persone coinvolti).

VIOLAZIONE: ogni condotta illecita rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o un comportamento contrario ai principi e alle norme contenute nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01.

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il presente Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

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Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutti i Destinatari .

5 RESPONSABILITÀ

L’applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

6 MODALITÀ OPERATIVE

6.1 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Qualora un Destinatario venga a conoscenza di una Violazione è incoraggiato a riferirne tempestivamente al proprio responsabile gerarchico, oppure tramite uno dei canali descritti nei paragrafi successivi.

6.2 CANALI DI COMUNICAZIONE

Al fine di agevolare la segnalazione di Violazioni, la Società ha predisposto i seguenti canali di comunicazione:

• Ethics Point,

• Casella vocale,

• Posta elettronica (indirizzo email [email protected]).

Qualunque sia il canale scelto dal Destinatario, la Società garantisce che nessuna misura, quale ad esempio demansionamento, sanzioni disciplinari, licenziamento, minacce, ritorsioni o discriminazioni colpirà chi abbia effettuato una segnalazione in buona fede.

Inoltre l’identità del Segnalante sarà gestita garantendo la massima riservatezza.

Qualunque Segnalante che ritenga di essere stato oggetto di ritorsione dopo aver inviato una segnalazione in buona fede è invitato a segnalarlo tempestivamente tramite uno dei canali disponibili. Ogni presunta ritorsione o discriminazione sarà oggetto di accurata e tempestiva investigazione. La Società adotterà sanzioni disciplinari contro chiunque sia responsabile di azioni di ritorsione o discriminazione nei confronti di chi ha effettuato una segnalazione.

È considerata violazione del presente protocollo la mancata segnalazione da parte di chi sia a conoscenza di una Violazione. In caso di provata mala fede la funzione Risorse Umane provvederà ad applicare sanzioni disciplinari.

6.3 SEGNALAZIONI TRAMITE ETHICS POINT

Il canale Ethics Point è gestito da un fornitore indipendente ed è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e l’accesso avviene tramite la pagina intranet dedicata.

Il canale Ethics Point è disponibile nelle seguenti lingue:italiano.

In fase di inserimento di una segnalazione, il Segnalante, dopo aver selezionato la lingua, viene guidato nella scelta della specifica tipologia di violazione e nella descrizione delle circostanze e dei fatti tramite un questionario.

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Il Segnalante ha facoltà di rimanere anonimo; inoltre le informazioni verranno inoltrate in formato crittografato.

Una volta completato l’inserimento di una segnalazione, il canale Ethics Point assegna un codice identificativo univoco che permette a ciascun Segnalante di verificarne lo stato di lavorazione, in modo del tutto anonimo.

Si raccomanda al Segnalante di accedere periodicamente al Ethics Point in quanto, in caso chi effettuerà l’accertamento avesse necessità di approfondimenti, chiarimenti o maggiori dettagli, avrà come unico canale di comunicazione con il Segnalante il Ethics Point.

6.4 SEGNALAZIONI TRAMITE CASELLA VOCALE (HOTLINE)

Se il Segnalante preferisce non utilizzare il canale Ethics Point, può fare ricorso alla Hotline. Così come il canale Ethics Point, anche la Hotline è gestita da un fornitore indipendente ed è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Le lingue disponibili sono le seguenti: italiano.

Il Segnalante contatta il numero telefonico gratuito 800 – 797116 e dopo aver selezionato la lingua di conversazione e aver inserito il numero richiesto, entra in contatto con un operatore. Il Segnalante viene guidato tramite lo stesso questionario predisposto per il canale Ethics Point.

6.5 SEGNALAZIONE TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Le segnalazioni possono essere inviate anche tramite posta elettronica all’Organismo di Vigilanza della Società, all’indirizzo [email protected] .

Questo canale, a differenza dei due precedenti, non può garantire l’anonimato del Segnalante e non è crittografato.

6.6 ISTRUTTORIA

Qualunque sia il canale scelto per effettuare una Segnalazione, il processo della relativa gestione è comune, descritto nei paragrafi che seguono e sintetizzato nell’Allegato 2 (“Flusso di gestione delle Segnalazioni”).

La funzione Compliance classifica le segnalazioni, sulla base dei loro contenuti, secondo la seguente logica:

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Nel caso in cui una segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata, la funzione Compliance avrà facoltà di richiedere al Segnalante, ove possibile, ulteriori elementi di dettaglio, ai fini di una analisi approfondita della fattispecie segnalata.

Al termine del processo di istruttoria, la funzione Compliance trasmette all’Organismo di Vigilanza le segnalazioni ritenute rilevanti e la relativa classificazione.

L’Organismo di Vigilanza esamina le segnalazioni, valida la classificazione proposta dalla funzione Compliance e decidono se proseguire o meno l’iter investigativo assegnando alla funzione Compliance il relativo accertamento.

Nei casi di segnalazioni in malafede, l’Organismo di Vigilanza fa presente la necessità di avviare eventuali sanzioni disciplinari e/o azioni legali.

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6.7 ACCERTAMENTO

L’obiettivo delle attività di accertamento sulle segnalazioni è di procedere ad analisi e valutazioni specifiche per approfondire la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

La funzione Compliance assicura lo svolgimento delle necessarie verifiche acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni dalle strutture di linea interessate e valuta se attivare uno “spot audit”. A valle della fase di accertamento viene redatto un report da sottoporre all’esame dell’Organismo di Vigilanza.

6.8 VALUTAZIONE

L’Organismo di Vigilanza:

a) esamina il report preparato dalla funzione Compliance,

b) decide se le indagini possono essere concluse, ovvero richiede alla funzione Compliance maggiori approfondimenti;

c) delibera le azioni correttive in merito alla segnalazione.

La Società sanzionerà ogni comportamento illecito, ascrivibile ai Destinatari, che dovesse emergere a seguito di attività di accertamento. I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all’entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere sino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui dagli esiti della fase di accertamento emergano segnalazioni in malafede, l’Organismo di Vigilanza monitora l’attuazione delle misure intraprese dalla Società nei confronti del Segnalante.

Al segnalato sarà data notizia di una segnalazione in malafede nei suoi confronti, ma non sarà mai rivelato l'identità del Segnalante, al fine di evitare ritorsioni, minacce, violenze, ecc. e tutelare la riservatezza di quest'ultimo.

6.9 FEEDBACK

A conclusione dell’attività investigativa la funzione Compliance dà riscontro al Segnalante sulle decisioni prese dall’Organismo di Vigilanza.

6.10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI FINI PRIVACY

Il trattamento dei dati personali nell’ambito delle segnalazioni avverrà nel rispetto del Regolamento EU 2016/679 (di seguito, il Regolamento) in materia di protezione dei dati personali e di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili. In particolare, nell’ambito della gestione delle segnalazioni saranno trattati sia dati personali del Segnalante, laddove la segnalazione sia nominativa, sia dati personali del soggetto segnalato, quali nome, cognome, posizione ricoperta, etc.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1b del Regolamento (di seguito, il “Titolare”) in merito ai dati trattati nell’ambito della gestione delle segnalazioni è la Società Burger King Restaurants Italia S.r.l. in conformità alle previsioni di legge e alle regole dettate dal Regolamento.

Il Titolare ha individuato la funzione Compliance quale soggetto designato a svolgere, tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie alla gestione della segnalazione ai sensi del presente Protocollo, in osservanza del Regolamento e sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare.

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Le istruzioni impartite dal Titolare regolano gli adempimenti in materia di privacy che la Funzione Compliance pone in essere nell’ambito del processo di ricezione, analisi e trattamento, nonché conservazione, custodia ed archiviazione delle segnalazioni.

Laddove sussista il rischio sostanziale che comunicando le informazioni rilevanti si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, il segnalato potrebbe non essere informato in merito alla registrazione dei suoi dati, fintantoché ciò risulti necessario a garantire la corretta gestione delle indagini e in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale applicabile. In nessuna circostanza il segnalato potrà avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull’identità del Segnalante, salvo che questi abbia effettuato una segnalazione in malafede.

7 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari coinvolti a qualsiasi titolo nell’attività di segnalazione di cui al presente Protocollo sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente sulla Privacy, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

Area del fare Area del NON fare Segnalare ogni condotta illecita rilevante ai

sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazione del Modello e del Codice etico;

Utilizzare i canali di segnalazione implementati dalla Società ai soli fini di cui al presente Protocollo.

Essere a conoscenza di una Violazione e non provvedere ad effettuare la segnalazione;

Violare le misure di tutela del Segnalante; Porre in essere atti di ritorsione o

discriminatori nei confronti del Segnalante; Effettuare segnalazioni in malafede;

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Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto

della responsabilità degli enti (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

aggiornato al

30 maggio 2019

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

Articolo 24 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato

o di un ente pubblico) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 316-bis codice penale (Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Articolo 24 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato

o di un ente pubblico (omissis)

Articolo 316-ter codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Articolo 24 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato

o di un ente pubblico (omissis)

Articolo 640 codice penale (Truffa)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.

Articolo 24 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato

o di un ente pubblico (omissis)

Articolo 640-bis codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Articolo 24 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato

Articolo 640-ter codice penale (Frode informatica)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

o di un ente pubblico (omissis)

diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635- quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 476 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale

in certificati o autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 478 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale

in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni,

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 479 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 481 codice penale (Falsità ideologica in certificati commessa

da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco.

Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali) Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 489 codice penale (Uso di atto falso)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 490 codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Articolo 24-bis decreto legislativo

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Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 492 codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 493 codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati

incaricati di un servizio pubblico) Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 615-ter codice penale (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 615-quater codice penale (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso

a sistemi informatici o telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Articolo 24-bis decreto legislativo

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Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 615-quinquies codice penale (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi

informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 617-quater codice penale (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di

comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Articolo 24-bis decreto legislativo

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Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 617-quinquies codice penale (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 -quater.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 635-bis codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 635 codice penale (Danneggiamento)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 635-ter codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati

dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635 codice penale (Danneggiamento)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Articolo 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati Articolo 635-quater codice penale

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(omissis) (Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 -bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635 codice penale (Danneggiamento)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 635-quinquies codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici

o telematici di pubblica utilità) Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635 codice penale (Danneggiamento)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Articolo 24-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

Articolo 640-quinquies codice penale (Frode informatica del soggetto che presta servizi

di certificazione di firma elettronica) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad alt ri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

Articolo 24-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti di criminalità organizzata) 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui ag(li articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 -bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all’articolo 601 - bis del codice penale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 -quater, 609- quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Articolo 600 codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Articolo 600-bis codice penale (Prostituzione minorile)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Articolo 600-ter codice penale (Pornografia minorile)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Articolo 600-quater codice penale (Detenzione di materiale pornografici)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Articolo 600-quater.1 codice penale (Pornografia virtuale)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 -ter e 600-quater si

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Articolo 600-quinquies codice penale (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della

prostituzione minorile) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Articolo 601 codice penale (Tratta di persone)

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Articolo 601-bis codice penale (Traffico di organi prelevati da persona vivente)

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da € 50.000,00 a € 300.000,00. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Articolo 602 codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

Articolo 609-bis codice penale (Violenza sessuale)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Articolo 609-quater codice penale (Atti sessuali con minorenne)

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 -bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 -bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609-quinquies codice penale (Corruzione di minorenne)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Articolo 609-octies codice penale (Violenza sessuale di gruppo)

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 -bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale d i gruppo è

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 -ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Articolo 609-undecies codice penale (Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 -quater.1, 600- quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

(omissis) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (omissis)

Articolo 24-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti di criminalità organizzata (omissis)

Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitt i, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 24-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti di criminalità organizzata (omissis)

Articolo 416-ter codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 -bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Articolo 24-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti di criminalità organizzata (omissis)

Articolo 630 codice penale (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Articolo 24-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti di criminalità organizzata (omissis)

Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00. 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00. (omissis) 6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Articolo 24-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti di criminalità organizzata (omissis)

Articolo 407 codice procedura penale (Termini di durata massima delle indagini preliminari)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis)

Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo)

(omissis) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall’articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule,

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le disposizioni per l’acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l’attività amatoriale e per quella agonistica. (omissis)

Articolo 25 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 - ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 - bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b). 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Articolo 317 codice penale (Concussione)

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Articolo 25 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

(omissis)

Articolo 318 codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Articolo 25 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

(omissis)

Articolo 319 codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Articolo 25 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

(omissis)

Articolo 319-bis codice penale (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico uff iciale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Articolo 25 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

(omissis)

Articolo 319-ter codice penale (Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e della reclusione da otto a venti anni.

Articolo 25 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

(omissis)

Articolo 319-quater codice penale (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Articolo 25 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

(omissis)

Articolo 320 codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Articolo 25 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

(omissis)

Articolo 321 codice penale (Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 -bis, nell’articolo 319 -ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Articolo 25 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

(omissis)

Articolo 322 codice penale (Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Articolo 25 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

(omissis)

Articolo 322-bis codice penale (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o

promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della

Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati

esteri)

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Articolo 25 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

(omissis)

Articolo 346-bis (Traffico di influenze illecite)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

Articolo 25-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti

o segni di riconoscimento) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464 , primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461 , 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Articolo 453 codice penale (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello

Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la

multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Articolo 25-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti

o segni di riconoscimento (omissis)

Articolo 454 codice penale (Alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Articolo 25-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti

o segni di riconoscimento (omissis)

Articolo 455 codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto,

di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Articolo 25-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti

o segni di riconoscimento (omissis)

Articolo 457 codice penale (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Articolo 25-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Falsità in monete, in carte di pubblico cr edito, in valori di bollo e in strumenti

o segni di riconoscimento (omissis)

Articolo 459 codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o

messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Articolo 25-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti

o segni di riconoscimento (omissis)

Articolo 460 codice penale (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazion e

di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Articolo 25-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti

o segni di riconoscimento (omissis)

Articolo 461 codice penale (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati

alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Articolo 25-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti

o segni di riconoscimento (omissis)

Articolo 464 codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.

Articolo 25-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti

o segni di riconoscimento (omissis)

Articolo 473 codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di

brevetti, modelli e disegni) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 25-bis decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti

o segni di riconoscimento (omissis)

Articolo 474 codice penale (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi )

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 25-bis.1 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Delitti contro l’industria e il commercio) 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513 -bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.

Articolo 513 codice penale (Turbata libertà dell’industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00

Articolo 25-bis.1 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro l’industria e il commercio (omissis)

Articolo 513-bis codice penale (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Articolo 25-bis.1 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro l’industria e il commercio (omissis)

Articolo 514 codice penale (Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00 Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Articolo 25-bis.1 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro l’industria e il commercio (omissis)

Articolo 515 codice penale (Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un`altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065, 00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.

Articolo 25-bis.1 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro l’industria e il commercio (omissis)

Articolo 516 codice penale (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Articolo 25-bis.1 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro l’industria e il commercio (omissis)

Articolo 517 codice penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Articolo 25-bis.1 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro l’industria e il commercio (omissis)

Articolo 517-ter codice penale (Fabbricazione e commercio di beni realizzati

usurpando titoli di proprietà industriale) Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 -bis, 474- ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 25-bis.1 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro l’industria e il commercio (omissis)

Articolo 517-quater codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche

o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 -bis, 474- ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Reati societari) (A norma dell’articolo 39, comma 5, della legge 28

dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis ) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 -bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; r) per il delitto di aggiotaggio, previsto

Articolo 2621 codice civile (False comunicazioni sociali)

Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

dall’articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 -bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2621-bis codice civile (Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2622 codice civile (False comunicazioni sociali delle società quotate)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2623 codice civile (Falso in prospetto)

Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005,

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

n. 262

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2624 codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle

società di revisione) Abrogato dall’articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27

gennaio 2010, n. 39

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2625 codice civile (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2626 codice civile (Indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2627 codice civile (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle rise rve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2628 codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali

o della società controllante) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2629 codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2629-bis codice civile (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Articolo 2391 codice civile (Interessi degli amministratori)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2632 codice civile (Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2633 codice civile (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2635 codice civile (Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone i ndicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi: abrogato dall'articolo 1, comma 5, lett. a), legge 9/1/2019, n. 3 ) Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2635-bis codice civile (Istigazione alla corruzione tra privati)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. (Si procede a querela della persona offesa: abrogato dall'articolo 1, comma 5, lett. b), legge 9/1/2019, n. 3 )

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2636 codice civile (Illecita influenza sull’assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2637 codice civile (Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 25-ter decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati societari (omissis)

Articolo 2638 codice civile (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità

pubbliche di vigilanza) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 25-quater decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti

Articolo 270-bis codice penale (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale

o di eversione dell’ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolt i contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Articolo 25-quater decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(omissis)

Articolo 270-ter codice penale (Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Articolo 25-quater decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(omissis)

Articolo 270-quater codice penale (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 -bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Articolo 25-quater decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(omissis)

Articolo 270-quater1 codice penale (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 -bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 -sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Articolo 25-quater decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(omissis)

Articolo 270-quinquies codice penale (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche

internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270 -sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

Articolo 25-quater decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(omissis)

Articolo 270-sexies codice penale (Condotte con finalità di terrorismo)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Articolo 25-quater decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(omissis)

Articolo 280 codice penale (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 25-quater decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(omissis)

Articolo 280-bis codice penale (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 25-quater decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(omissis)

Articolo 289-bis codice penale (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo . Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Articolo 25-quater decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(omissis)

Articolo 302 codice penale (Istigazione a commettere alcuno dei delitti

preveduti dai capi primo e secondo) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti) , per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Articolo 25-quater decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(omissis)

Articolo 270-bis.1 codice penale (Circostanze aggravanti e attenuanti)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)

Articolo 25-quater decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(omissis)

Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999

Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre: Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un des traités énumérés en annexe; Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. En déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un État Partie qui n’est pas partie à un traité énuméré dans l’annexe visée à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l’entrée en vigueur du traité pour l’État Partie, qui en notifie le dépositaire; Lorsqu’un État Partie cesse d’éntre partie à un traité énuméré dans l’annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article. Pour qu’un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n’est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article. Commet également une infraction quiconque tente de

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article. Commet égalemten une infraction quiconque: Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article; Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre; Contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit; Soit viser à faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d’une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article; Soit être apporté en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

Articolo 25-quater1 decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 583-bis codice penale (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Articolo 25-quinquies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Delitti contro la personalità individuale) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e

603‐ bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600 -bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 - quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti

Articolo 600 codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-quinquies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro la personalità individuale (omissis)

Articolo 600-bis codice penale (Prostituzione minorile)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Articolo 25-quinquies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro la personalità individuale (omissis)

Articolo 600-ter codice penale (Pornografia minorile)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali..

Articolo 25-quinquies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro la personalità individuale (omissis)

Articolo 600-quater codice penale (Detenzione di materiale pornografici)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Articolo 25-quinquies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro la personalità individuale (omissis)

Articolo 600-quater.1 codice penale (Pornografia virtuale)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 -ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Articolo 25-quinquies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro la personalità individuale (omissis)

Articolo 600-quinquies codice penale (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della

prostituzione minorile) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Articolo 25-quinquies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro la personalità individuale (omissis)

Articolo 601 codice penale (Tratta di persone)

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Articolo 25-quinquies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro la personalità individuale (omissis)

Articolo 602 codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Articolo 25-quinquies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro la personalità individuale (omissis)

Articolo 603‐ bis codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Articolo 25-quinquies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro la personalità individuale (omissis)

Articolo 609-undecies codice penale (Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 -quater.1, 600- quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Articolo 609-bis codice penale (Violenza sessuale)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Articolo 609-quater codice penale (Atti sessuali con minorenne)

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 -bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 -bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609-quinquies codice penale (Corruzione di minorenne)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Articolo 609-octies codice penale (Violenza sessuale di gruppo)

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 -bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 -ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Articolo 25-sexies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Abusi di mercato) 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate)

1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2 -bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni)

(omissis)

2. Per “strumento finanziario” si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell’Allegato I. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. 2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 5, può individuare:

a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;

b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.

c) 2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) “strumenti derivati”: gli strumenti finanziari citati

nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1 -bis, lettera c);

b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari che fanno

riferimento a merci o attività sottostanti di cui all’Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all’Allegato I, sezione C, punto 10);

c) “contratti derivati su prodotti energetici C6”: i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell’Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.

d) (omissis) Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni) 1. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

b) “contratto a pronti su merci”: un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014; b-bis) “programma di riacquisto di azioni proprie”: la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132; b-ter) “informazione privilegiata”: l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014; b-quater) “indice di riferimento (benchmark)”: l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014; c) “prassi di mercato ammessa”: prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. c-bis) “stabilizzazione”: la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014; c-ter) “emittente”: l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014. d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Ambito di applicazione) 1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altri Paesi dell'Unione europea. 2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187 -bis e 187- ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

Articolo 25-sexies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Abusi di mercato (omissis)

Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono

prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark). Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(Definizioni) (omissis)

Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni)

(omissis) Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(Ambito di applicazione) (omissis)

Articolo 25-septies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e

sicurezza sul lavoro) 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Articolo 589 codice penale (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (omissis)

Articolo 25-septies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela

della salute e sicurezza sul lavoro (omissis)

Articolo 590 codice penale (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Articolo 583 codice penale (Circostanze aggravanti)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita di dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

Articolo 25-octies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,

nonché autoriciclaggio) 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 648 codice penale (Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

Articolo 25-octies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,

nonché autoriciclaggio (omissis)

Articolo 648-bis codice penale (Riciclaggio)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Articolo 25-octies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,

nonché autoriciclaggio (omissis)

Articolo 648-ter codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

Articolo 25-octies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,

nonché autoriciclaggio (omissis)

Articolo 648-ter.1 codice penale (Autoriciclaggio)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (richiamo da intendersi riferito all’articolo 416-bis.1 del codice penale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21) . Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

Articolo 25-novies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174 - quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri

diritti connessi al suo esercizio) Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall’articolo

171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) (abrogata) f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.

Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri

diritti connessi al suo esercizio) 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Sì applica l' articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

Articolo 25-novies decreto legislativo

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (omissis)

Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

8 giugno 2001, n. 231 altri diritti connessi al suo esercizio) 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri

diritti connessi al suo esercizio) (omissis)

Articolo 25-novies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (omissis)

Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri

diritti connessi al suo esercizio) 1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore,

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale dì eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquie s, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. E’ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri

diritti connessi al suo esercizio) (omissis)

Articolo 25-novies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (omissis)

Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri

diritti connessi al suo esercizio) 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 -bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri

diritti connessi al suo esercizio) (omissis)

Articolo 25-novies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (omissis)

Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri

diritti connessi al suo esercizio) 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri

diritti connessi al suo esercizio) (omissis)

Articolo 25-decies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Articolo 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Reati ambientali) 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell’articolo 452 -bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell’articolo 452 -quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell’articolo 733 -bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a

Articolo 452-bis codice penale (Inquinamento ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

duecentocinquanta quote. 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all’articolo 452 -quaterdecies del codice penale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21) , la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260 -bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista l a pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all’articolo 452 - quaterdecies del codice penale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21) , e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, .si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 452-quater codice penale (Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 452-quinquies codice penale (Delitti colposi contro l’ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 -bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 452-octies codice penale (Circostanze aggravanti)

Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l’associazione di cui all’articolo 416 -bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. (omissis)

Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 452-sexies codice penale (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 727-bis codice penale (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari

di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (Modifiche al codice penale)

(omissis) 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 -bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 733-bis codice penale (Distruzione o deterioramento di habitat

all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro.

Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (Modifiche al codice penale)

(omissis) 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 -bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A,

appendice I, ed allegato C, parte 1) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. (omissis)

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A,

appendice I e III, ed allegato C, parte 2) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l’arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio) , e

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) , e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell’ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. (omissis)

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. (omissis) Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9

dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante

il controllo del loro Commercio (Sanzioni)

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento: a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l’autorizzazione dell’organo che li ha rilasciati; (omissis) c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; e) omessa o falsa notifica all’importazione; (omissis) l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; (omissis)

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la

salute e l'incolumità pubblica) 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. (omissis) 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 15.000,00 a € 300.000,00. (omissis) 6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale - Sanzioni penali)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29 - quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell’ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all’articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque ref lue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da € 1.500,00 a € 15.000,00. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da€ 4.000,00 a € 40.000,00. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica d i effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro € 1.500,00 a € 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi sul suolo)

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l’autorità competente, al fine del raggiungimento dell’obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l’accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l’impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell’ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione. 5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impat to ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi in reti fognarie)

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis)

Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi di sostanze pericolose)

(omissis) 4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29 - quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29 - quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da€ 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. (omissis)

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di

smaltimento e di recupero dei rifiuti) (omissis) Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso

di certificazione ambientale) (omissis) Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) (omissis) Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca

e di sperimentazione) (omissis) Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali) (omissis)

Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) (omissis)

Articolo 215 (Autosmaltimento) (omissis) Articolo 216 (Operazioni di recupero) (omissis)

Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di abbandono)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti

amianto) (omissis) b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; (omissis)

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Bonifica dei siti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta

dei registri obbligatori e dei formulari) (omissis) 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 -bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. (omissis)

Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in at to pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (omissis)

Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo

delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

Articolo 1 (omissis) 3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare: - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE: - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A. (omissis)

Articolo 26 1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21. 2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni. 3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti. 4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. 5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 452-quaterdecies codice penale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti é punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) (omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00. (omissis)

Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la veri tà, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Articolo 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale

in certificati o autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sanzioni)

(omissis) 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. (omissis) 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (omissis)

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono). 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa

all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

(Inquinamento doloso) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis) b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;

Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Divieti)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Deroghe)

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

Articolo 25-undecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Reati ambientali (omissis)

Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa

all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

(Inquinamento colposo) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

(omissis) b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;

Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Divieti)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Deroghe)

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

Articolo 25-duodecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti d cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente

Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. (omissis)

Articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere,

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 4. (abrogato) 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all’articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell’ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto. 5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma 12. 5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 7. (abrogato) 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. 10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed i l tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 11-bis. (abrogato) 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. (omissis)

Articolo 603‐ bis codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Articolo 25-terdecies decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

(Razzismo e xenofobia) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all’articolo 604 -bis del codice penale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

Articolo 604-bis codice penale (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi

di discriminazione razziale etnica e religiosa) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, é punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, é punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se l a propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Legge 12 luglio 1999, n. 232 Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo.

Accordo 1/6 (Crimine di genocidio)

Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente: a) uccidere membri del gruppo; b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;

Accordo 1/7 (Crimini contro l'umanità)

1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco: a) Omicidio;

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) Tortura; g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; i) Sparizione forzata delle persone; j) Apartheid; k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale. 2. Agli effetti del paragrafo 1: a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco; b) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine; c) per "riduzione in schiavitù'" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale; d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano; e) per "tortura" s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati; f) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza; g) per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività; h) per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime; i) per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo. 3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.

Accordo 1/8 (Crimini di guerra)

1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala. 2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra" a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra: i) omicidio volontario; ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici; iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute; iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente; v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica; vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo; vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale, viii) cattura di ostaggi. b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti: i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità; ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari; iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, istallazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti, armati; iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti; v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivo militari; vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni; vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali; viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio; ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari; x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute; xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o l'esercito nemico; xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita; xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra; xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica; xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese; xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto; xvii) utilizzare veleno o armi velenose; xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi; xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio; xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123. xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti; xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari; xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; xxiv) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità. c) In ipotesi di conflitto armato non dì carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa: i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura; ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti; iii) prendere ostaggi; iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili. d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti amati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga. e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti amati non di carattere internazionale, vale a ire uno dei seguenti atti: i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte elle ostilità; ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati; iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari; v) saccheggiare città o località ancorché prese d'assalto; vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità; viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari; ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario; x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita; xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute; xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto. f) Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi. 3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.

Art. 25- quaterdecies

Frode in competizioni

sportive, esercizio abusivo

di gioco o di scommessa e

giochi d’azzardo esercitati

a mezzo di apparecchi

vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli

articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si

applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: per

i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento

quote; per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria

fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel

comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano

le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2,

per una durata non inferiore a un anno”.

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

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Articolo 10 legge 16 marzo 2006,

n. 146

(Responsabilità amministrativa degli enti) 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. Abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 6. Abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all’articolo 601 - bis del codice penale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 - quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609- undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Articolo 10 legge 16 marzo 2006,

n. 146

Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)

Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 10 legge 16 marzo 2006,

n. 146

Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)

Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Articolo 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Articolo 10 legge 16 marzo 2006,

n. 146

Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)

Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Articolo 378 codice penale (Favoreggiamento personale)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Articolo 10 legge 16 marzo 2006,

n. 146

Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)

Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Articolo 291-quater decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 - bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291 -bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 10 legge 16 marzo 2006,

n. 146

Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)

Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dal la metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 10 legge 16 marzo 2006,

n. 146

Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)

Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti

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Illecito amministrativo

dipendente da reato

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

sostanziali in un altro Stato. Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (omissis) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o l a permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. (omissis)

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